Presidenza del presidente Cascio
D'AQUINO, segretario f.f., dà lettura del processo verbale della
seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento
interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver
luogo nel corso della seduta.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo gli onorevoli:
- Aricò per oggi;
- Di Mauro per il 13 e 14 marzo 2012;
- Scammacca Della Bruca per la corrente settimana.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di risposta scritta a interrogazione
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta la risposta scritta alla
seguente interrogazione:
- da parte dell'Assessore per il Territorio e l'Ambiente
N. 2058 - Iniziative per aumentare i livelli di controllo e di
sicurezza delle aree del territorio di Monreale a rischio incendi
di natura dolosa.
Firmatari: Caputo Salvino; Pogliese Salvatore
Avverto che la stessa sarà pubblicata in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna.
Comunicazione di presentazione e di contestuale invio di disegno
di legge alla competente Commissione
PRESIDENTE. Comunico il disegno di legge presentato ed inviato
alle competente Commissione:
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)
- Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale
cristiano ortodosso ed ebraico in Italia. (n. 875)
di iniziativa parlamentare, presentato il l'8 marzo 2012 e inviato
il 12 marzo 2012.
Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti
Commissioni
PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati
inviati alle Commissioni:
BILANCIO (II)
- Accesso al fondo etico della Regione siciliana per le imprese a
conduzione familiare in stato di crisi. (n. 874)
di iniziativa parlamentare, inviato l'8 marzo 2012, parere III.
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)
- Istituzione liste di prenotazione nel mercato del lavoro
agricolo privato. ( n. 873)
di iniziativa parlamentare, inviato l'8 marzo 2012, parere III.
Comunicazione di pareri resi
PRESIDENTE. Comunico i pareri resi dalla competente Commissione:
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
- Consorzio di richiesta sul rischio biologico in agricoltura
(Co.RI.BI.A.). Designazione componente effettivo del Collegio dei
revisori dei conti. (n. 204/I).
reso in data 28 febbraio 2012 e inviato in data 8 marzo 2012.
- Consorzio di ricerca BIO. Evoluzione Sicilia (B.E.S.).
Designazione componente effettivo del Collegio dei revisori dei
conti. (n. 205/I).
reso in data 28 febbraio 2012 e inviato in data 8 marzo 2012.
- Consorzio di ricerca G. Pietro Ballatore. Designazione
componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti. (n.
206/I).
reso in data 28 febbraio 2012 e inviato in data 8 marzo 2012.
- Ente sviluppo agricolo (ESA) Designazione componenti effettivi
del Collegio dei revisori dei conti. (n. 207/I).
reso in data 28 febbraio 2012 e inviato in data 8 marzo 2012.
Comunicazione di proroga per espressione di parere
PRESIDENTE. Comunico che, con nota del 12 marzo 2012, è stata
concessa una proroga di giorni quindici, a decorrere dal 5 marzo
2012, per l'espressione del parere Schema di decreto inerente la
individuazione degli enti strumentali della Regione per la
sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci .
Comunicazione di approvazione di risoluzione
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione legislativa Cultura,
formazione e lavoro' (V), nella seduta n. 277 del 7 marzo 2012, ha
approvato la risoluzione: Indirizzo in ordine agli ex
collaboratori a progetto della SPO srl (Società per l'occupazione).
(n. 16/V)
Comunicazione di deliberazione pervenuta dalla Giunta regionale
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta la deliberazione della Giunta
regionale n. 60 del 23 febbraio 2012 relativa a: P.O. FESR Sicilia
2007-2013 - Rimodulazione a seguito dell'applicazione del Piano di
Azione Coesione .
Copia della stessa è disponibile presso l'archivio del Servizio
Commissioni.
Comunicazione di dichiarazione del Consiglio di Giustizia
Amministrativa
PRESIDENTE. Comunico che il Consiglio di Giustizia Amministrativa,
nella seduta dell'8 giugno 2011 in sede giurisdizionale, ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 117,
commi secondo e terzo della Costituzione, nonché con l'articolo 14
dello Statuto della Regione, dell'articolo 105 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11, disponendo l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Comunicazione di nota pervenuta dalla Corte dei Conti
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta nota della Corte dei Conti
sul programma di gestione 2012 e il programma di lavoro delle
sezioni riunite per la decisione e relazione sul rendiconto
generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011,
definitivamente approvati.
Comunico, altresì, che copia della stessa è stata trasmessa alla
II Commissione.
Comunicazione di trasmissione della previsione e della situazione
trimestrale
di cassa e di tesoreria della Regione
PRESIDENTE. Comunico che l'Assessorato regionale dell'economia,
dipartimento bilancio e tesoro, ha trasmesso, in data 6 marzo 2012,
la previsione e la situazione trimestrale di cassa e di tesoreria
della Regione in attuazione dell'art. 52, comma 5, della legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6 e la relazione concernente la
situazione provvisoria di cassa al 31 dicembre 2011.
Comunico, altresì, che copia della sopracitata documentazione è
stata trasmessa alla II Commissione parlamentare.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti
interrogazioni con richiesta di risposta orale:
N. 2471 - Chiarimenti circa l'applicazione, nel comune di Acireale
(CT), dei parametri nazionali inerenti al dimensionamento
scolastico.
- Presidente Regione
- Assessore Istruzione e Formazione
Firmatari: Pogliese Salvatore; D'Asero Antonino
N. 2472 - Notizie sull'accordo UE - Marocco in tema di sgravi
doganali.
- Presidente Regione
- Assessore Risorse Agricole e Alimentari
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 2473 - Chiarimenti sulla revoca dell' autorizzazione
paesaggistica rilasciata sul progetto definitivo per la
realizzazione di un elettrodotto denominato Sorgente-Rizziconi
elaborato dalla società Terna s.p.a.
- Presidente Regione
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
Firmatario: Ardizzone Giovanni
N. 2474 - Chiarimenti circa la sussistenza di eventuali illiceità
nel settore agrumicolo.
- Presidente Regione
- Assessore Risorse Agricole e Alimentari
Firmatari: Maira Raimondo; Cordaro Salvatore; Cascio Salvatore;
Caronia Maria Anna
N. 2476 - Notizie sulla gestione dei servizi di pubblica utilità
nella città di Catania e sulle potenziali infiltrazioni della
criminalità organizzata.
- Presidente Regione
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Firmatari: Forzese Marco; Ragusa Orazio
N. 2478 - Chiarimenti sulla sospensione del concorso per
funzionario tecnico geologo presso il Comune di Melilli SR).
- Presidente Regione
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 2479 - Chiarimenti circa l'organizzazione della visita del
Ministro della coesione territoriale a Siracusa.
- Presidente Regione
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 2480 - Iniziative per la dichiarazione dello stato di calamità
naturale e l'adozione di interventi urgenti per i danni causati
dagli eventi atmosferici nelle province di Siracusa e Catania.
- Presidente Regione
- Assessore Risorse Agricole e Alimentari
- Assessore Economia
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno poste
all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
Comunico che è stata presentata la seguente interrogazione con
richiesta di risposta in Commissione:
N. 2477 - Interventi urgenti per avviare la procedura di mobilità
a seguito della cessazione di attività della Multiservizi s.p.a.
- Presidente Regione
- Assessore Economia
Firmatario: Caputo Salvino
L'interrogazione testé annunziata sarà inviata al Governo e alla
competente Commissione.
Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con
richiesta di risposta scritta:
N. 2469 - Notizie in ordine all'attuazione della legge regionale
n. 25 del 2011.
- Presidente Regione
- Assessore Risorse Agricole e Alimentari
Firmatario: D'Asero Antonino
N. 2470 - Notizie sul piano di informatizzazione della Regione
siciliana con particolare riferimento alla messa in liquidazione
della società Sicilia e-Servizi s.p.a.
- Presidente Regione
- Assessore Economia
Firmatari: Leontini Innocenzo; Buzzanca Giuseppe; D'Asero
Antonino; Leanza Edoardo; Marinese Ignazio; Torregrossa Raimondo;
Beninati Antonino; Campagna Alberto; Falcone Marco; Limoli
Giuseppe; Pogliese Salvatore; Vinciullo Vincenzo; Bosco Antonino;
Caputo Salvino; Formica Santi; Mancuso Fabio Maria; Scoma Francesco
N. 2475 - Iniziative urgenti per tutelare il sistema televisivo
siciliano.
- Presidente Regione
Firmatari: Ferrara Massimo
Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno inviate al
Governo.
Annunzio di mozioni
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti
mozioni:
numero 357 Interventi urgenti per la soppressione
dell'addizionale provinciale sull'accisa applicata all'energia
elettrica in Sicilia , degli onorevoli D'Asero, Vinciullo, Limoli,
Torregrossa, presentata il 7 marzo 2012;
numero 358 Dichiarazione dello stato di calamità a seguito della
violenta ondata di maltempo che ha recentemente interessato la
provincia di Catania , degli onorevoli Pogliese, Caputo, Vinciullo,
Buzzanca, presentata l'8 marzo 2012.
Avverto che le mozioni testé annunziate saranno demandate, a norma
dell'art. 153 del Regolamento interno, alla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della
relativa data di discussione.
Presidenza del presidente Cascio
Seguito della discussione del disegno di legge «Norme urgenti in
materia di passaggio al digitale terrestre» (n. 867/A)
PRESIDENTE. Si passa al punto II dell'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge.
Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge
«Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre»
(867/A).
Invito i componenti la IV Commissione a prendere posto al banco
delle Commissioni.
Ricordo che nella precedente seduta era stato approvato il
passaggio all'esame degli articoli.
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Articolo 1.
Modifica e adeguamento degli impianti di
radiodiffusione televisiva.
1. Al fine di agevolare il passaggio della radiodiffusione
televisiva dal sistema analogico al sistema digitale terrestre, nel
territorio regionale, i titolari degli impianti esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che necessitano di
adeguamento, qualora le modifiche non comportino un aumento dei
livelli di campo elettromagnetico, inviano al comune interessato e
all'ARPA, entro sessanta giorni dalla scadenza della data prevista
per la conversione del segnale da analogico a digitale, una
comunicazione contenente una relazione tecnica con i dati
radioelettrici aggiornati. La comunicazione è soggetta, in ogni
tempo, a verifica da parte del comune anche con il supporto
dell'ARPA.
2. Qualora le modifiche agli impianti esistenti comportino un
aumento dei livelli di campo elettromagnetico o comunque comportino
modifiche ai volumi edilizi e alla sagoma dell'impianto si applica
il procedimento di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 103 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17».
BUFARDECI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUFARDECI. Signor Presidente, intervengo per sostenere questo
disegno di legge che reca la firma anche dell'onorevole Mineo,
componente del Gruppo Grande Sud.
Ho chiesto di intervenire per ribadire la ragione che riteniamo
più pregnante per il consenso, per l'appoggio di Grande Sud a
questo disegno di legge. La ragione è la seguente: noi crediamo che
quando anche qualche tempo addietro abbiamo sostenuto la battaglia
del disegno di legge sulla semplificazione e abbiamo ritenuto quel
disegno di legge un primo passo non soltanto verso l'adeguamento
delle norme regionali a quelle nazionali con il conseguente
recepimento, ma soprattutto abbiamo sostenuto un principio, cioè
quello che dobbiamo cercare di introdurre per dare veramente quello
scossone che ci vuole alla situazione economico-sociale che
viviamo, la semplificazione deve significare che tutto ciò che non
è espressamente vietato è consentito.
Nella sostanza, il disegno di legge coglie questo spirito perché
dice che laddove non c'è mutamento di condizioni - in questo caso
le condizioni sono date dalle onde elettromagnetiche, dal volume
delle onde stesse - non c'è bisogno di autorizzazione, basta fare
una comunicazione, e precisa quello che è un principio generale: il
potere di controllo rimane sempre in capo all'ente, alle
istituzioni, in questo caso all'ARPA.
Questo principio, quindi, che noi abbiamo cercato di applicare in
quel disegno di legge che fu - ribadisco - di mero recepimento, lo
troviamo applicato in questo disegno di legge.
Pertanto, cogliendo questo aspetto innovativo e positivo,
nell'esprimere il consenso al disegno di legge, ci auguriamo che
l'Assemblea, che ha saputo nel passato essere antesignana di
momenti anche rivoluzionari, penso alla legge n. 7 del 1992, penso
ad altri momenti assai significativi in cui la legge regionale è
stata anticipatrice del portato della legge nazionale, della
sensazione, del sentimento che si viveva, possa esserlo a partire
da questa legge nell'ottica di una semplificazione vera e propria,
qual è quella che si sta tentando di avviare con questo disegno di
legge.
Il mio è, quindi, un apprezzamento, è l'anticipazione di un voto
favorevole.
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli
Colianni e Musotto l'emendamento 1.1.
Comunico, altresì, che è stato presentato il subemendamento 1.1.1
a firma degli onorevoli Colianni e Musotto che così recita: Al
comma 1 dell'articolo 1 sostituire le parole entro 60 giorni'
con le parole entro 90 giorni successivi' .
COLIANNI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLIANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già
affrontato la volta scorsa questa problematica e oggi che andiamo
ad esitare la norma è bene che si chiarisca quello che questo
Parlamento sta facendo e sta anche proponendo indirettamente al
Parlamento nazionale.
Andiamo incontro ad un cambiamento epocale delle trasmissioni
televisive, e pertanto immaginare che il passaggio dall'analogico
al digitale sia soltanto il passaggio da una sigla all'altra
sarebbe un grandissimo errore. In realtà, stiamo rischiando - se
non diamo questo tempo in più alle televisioni per potere
abilitarsi alla ristrutturazione dei propri impianti - che tante
televisioni private vadano a spengersi. E soprattutto si spengano
in Sicilia dove - come ho già detto la volta scorsa - secondo i
dati del CORECOM, abbiamo circa centoventotto, centotrenta
emittenti di cui soltanto diciotto avranno l'appannaggio di una
frequenza per le trasmissioni.
La verità è anche quella che chi ha, in virtù della norma e della
legge nazionale, una frequenza scindibile in sei canali, potrà
gestire questi sei canali o in direzione delle televisioni minori o
in maniera assolutamente diversa con accordi tra le televisioni
maggiori.
Io dico a questo Parlamento che occorre un controllo perché c'è la
possibilità che vi sia un attentato vero e proprio alla democrazia
della comunicazione nel nostro territorio. C'è la viva
preoccupazione che queste emittenti non abbiano circa i cento,
duecentomila euro che servono a riadattare le loro strumentazioni.
C'è la viva preoccupazione che tantissimi giovani che lavorano
presso le televisioni possano restare senza un posto di lavoro per
quanto vissuto talora eroicamente.
Pertanto, quello che chiediamo, signor Presidente, é di derogare
quanto previsto dallo Stato, chiediamo al ministero di metterci
nelle condizioni, fino a settembre, di potere non soltanto avviare
il percorso, ma di poterlo gestire, tanto è vero - e l'ho chiesto
anche al presidente della Commissione - che la sottocommissione che
mi onoro di presiedere venerdì farà un'audizione con tutte le
televisioni private siciliane per cercare di monitorare, di
organizzare, di fare in modo che questa aggregazione in consorzi e
in associazioni sia assolutamente gestita e monitorata dalla
Regione piuttosto che vissuta in termini di liberismo eccessivo.
Pertanto, chiedo ai colleghi di approvare questo emendamento che
deroga la normativa attuale e che porta comunque a settembre la
data ultima per la presentazione dei documenti.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare sul subemendamento 1.1.1.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, preannuncio la presentazione di un subemendamento al
subemendamento 1.1.1, presentato dall'onorevole Colianni, perché
ritengo che i tempi previsti dall'onorevole Colianni non siano
sufficienti sicuramente per risolvere il problema. Quindi
l'emendamento che propone la Commissione non è quello di novanta
giorni, ma di centottanta giorni, così come hanno fatto altre
regioni che hanno già legiferato.
(La seduta, sospesa alle ore 17.05, è ripresa alle ore 17.12)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il
subemendamento 1.1.1.1.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
MARINO, assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica
utilità. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
RAGUSA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAGUSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere il
parere su questo disegno di legge, approfitto della circostanza per
preannunciare che è mia intenzione presentare un ordine del giorno,
la prossima settimana, per quanto riguarda gli eventi calamitosi
che sono accaduti in provincia di Ragusa, Siracusa e Catania,
perché è stato colpito un comparto molto importante, il comparto
agricolo. Approfitto della presenza del Governo per far sì che si
faccia carico, assessore, di dire al Presidente della Regione
siciliana di dichiarare lo stato di calamità perché è importante,
perché i danni sono enormi, perché l'evento ha messo in ginocchio
un comparto per noi fondamentale.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa all'articolo 2. Ne do
lettura:
Articolo 2
Modifiche in materia di composizione del Comitato regionale per le
comunicazioni
«1. All'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire la parola sette' con la parola
cinque';
b) al comma 2, dopo il periodo non sono confermabili', aggiungere
il seguente periodo: ad eccezione delle ipotesi previste
dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
Articolo 3.
Norma finale
«1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Presidenza del presidente Cascio
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che sono stati presentati
i seguenti ordini del giorno:
- n. 654 Proroga dello switch off in Sicilia, degli onorevoli
Colianni, Musotto e Calanducci;
- n. 655 Iniziative a sostegno delle emittenze televisive
siciliane , dell'onorevole Caputo.
MARINO, assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.
Signor Presidente, il Governo li accoglie come raccomandazione.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 17.17, è ripresa alle ore 17.20)
La seduta è ripresa.
Presidenza del presidente Cascio
Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
«Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre»
(867/A)
PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale per scrutinio nominale
del disegno di legge «Norme urgenti in materia di passaggio al
digitale terrestre» (867/A).
Indìco la votazione per scrutinio nominale.
Apprezzate le circostanze, annullo la votazione e dispongo che si
ripeta.
Indìco la votazione per scrutinio nominale.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante
verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale:
Presenti 57
Votanti 56
Maggioranza 29
Favorevoli 53
Astenuti 3
(L'Assemblea approva)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che l'onorevole
Barbagallo avrebbe votato favorevolmente il disegno di legge, ma
che non ha potuto effettuare la votazione.
L'Assemblea ne prende atto.
Presidenza del presidente Cascio
Svolgimento, ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Regolamento
interno, della rubrica Energia e servizi di pubblica utilità
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in ordine al punto III all'ordine
del giorno: Svolgimento, ai sensi dell'art. 143 del Regolamento
interno, di interrogazioni, della rubrica Sanità, informo che
l'assessore per la salute ha comunicato che, a causa di impegni
istituzionali precedentemente assunti, non potrà essere presenta in
Aula prima delle ore 18.00.
Pertanto, non sorgendo osservazioni, si passa al IV punto
dell'ordine del giorno: Svolgimento, ai sensi dell'art. 159, comma
3, del Regolamento interno, della rubrica Energia e servizi di
pubblica utilità .
Si procede allo svolgimento dell'interrogazione n. 1247
Iniziative per la revisione del sistema di controllo e vigilanza
sull'attività di gestione dei rifiuti , dell'onorevole Apprendi.
Per assenza dall'Aula del firmatario, l'interrogazione si intende
presentata con richiesta di risposta scritta.
Si passa, quindi, all'interrogazione n. 1428 Provvedimenti per
consentire la riattivazione della miniera di Pasquasia, in
provincia di Enna a firma dell'onorevole Caputo. Ne do lettura:
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le attività
produttive, premesso che:
la miniera di Pasquasia, in provincia di Enna, è stata la più
importante miniera per l'estrazione di sali alcalini misti ed in
particolare di kainite per la produzione di solfato di potassio;
la miniera, chiusa dal 1992, ha rappresentato per la Sicilia
un'importante fonte di sviluppo economico ed occupazionale non solo
per la provincia di Enna, ove è situata, ma per l'intero territorio
regionale;
considerato che:
il sito di Pasquasia presenta ancora le caratteristiche per
consentire la ripresa di attività estrattiva;
la riattivazione della miniera rappresenterebbe un'importante
strumento per lo sviluppo economico ed occupazionale, atteso che i
sali potassici ed il magnesio hanno un alto valore commerciale in
campo mondiale;
per la riattivazione della miniera sono necessari i lavori di
bonifica del sito per la presenza di amianto, nonché la messa in
sicurezza in conseguenza dell'azione erosiva per il passare del
tempo;
ritenuto che: la riapertura della miniera rappresenta un fattore
importante di sviluppo economico ed occupazionale del territorio
del centro della Sicilia, atteso che la riattivazione consentirebbe
la creazione di nuovi posti di lavoro;
per sapere:
quali provvedimenti intendano adottare per consentire la
riattivazione della miniera e la realizzazione dei lavori di
bonifica e messa in sicurezza del sito;
quali provvedimenti abbiano posto in essere per sostenere ed
incentivare lo sviluppo economico ed occupazionale della zona ove
ricade la miniera di Pasquasia e quali provvedimenti intenda
adottare per la realizzazione di strutture idonee a creare nuova
occupazione».
Ha facoltà di parlare l'assessore per l'energia ed i servizi di
pubblica utilità, dott. Marino, per rispondere all'interrogazione.
MARINO, assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.
Signor Presidente, onorevoli deputati, per potere fornire
all'onorevole interrogante le necessarie richieste informazioni,
occorre inquadrare l'attività della miniera di Pasquasia nel quadro
generale delle attività estrattive che hanno caratterizzato in un
dato momento storico le strategie economiche nella regione. Come
noto, l'Ente Minerario Siciliano, ente dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico, costituito con la legge della
Regione Siciliana n. 2 dell'11 gennaio 1963 con lo scopo di
promuovere la ricerca, la coltivazione, la trasformazione ed il
collocamento commerciale delle risorse minerarie esistenti nel
territorio della Regione, ed in particolare degli idrocarburi
liquidi e gassosi, dello zolfo e dei sali potassici, socio al 51%
della società Italkali S.p.A. viene posto in liquidazione in
attuazione della legge regionale n. 5 del 20 gennaio 1999.
E' altresì noto che tra le società del gruppo EMS, quasi tutte
anch'esse in liquidazione, vi era la ISPEA S.p.A. (100% EMS),
titolare degli impianti di produzione a servizio della miniera di
Pasquasia, anch'essa oggi in liquidazione.
Dal 1980 i detti impianti di produzione sono stati concessi in
affitto alla ITALKALI S.p.A.: i rapporti tra EMS, ISPEA S.p.A ed
ITALKALI S.p.A. sono stati nel tempo connotati da forti e complessi
contenziosi ancora in corso appunto tra la proprietà, il titolare
della concessione mineraria e l'Amministrazione regionale. In
proposito è opportuno evidenziare che, in virtù della deliberazione
della Giunta regionale di Governo n. 183 del 19 maggio 2009, la
quota di proprietà di EMS in ITALKALI è stata trasferita al
patrimonio della Regione siciliana con atto notaio Sanfilippo 17
giugno 2009 registrato al n. rep. 17204.
Le superiori premesse delineano una posizione dell'amministrazione
regionale nella duplice veste di azionista della società ITALKALI
(il cui presidente del Consiglio di amministrazione è stato
nominato tra i membri designati dalla Regione siciliana),
originaria titolare l'ITALKALI, della concessione mineraria per lo
sfruttamento del giacimento di Pasquasia e convenuta dalla stessa
ITALKALI nei numerosi giudizi da questa intentati.
Recentemente la Giunta regionale di governo ha deliberato in
merito alle società partecipate secondo principi ispirati al
contenimento della spesa pubblica. Da ultimo, l'Assessore al
Bilancio ha emanato direttive con le quali interviene nella
tematica delle controversie in materia di applicazione e/o
interpretazione di convenzioni stipulate dall'Amministrazione
regionale con le società partecipate.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, la valutazione in
ordine alla ripresa dell'attività estrattiva evidentemente rientra
nella più ampia valutazione da parte del Governo regionale, ed in
particolare dell'Assessore all'Economia e dell'Assessore alle
Attività produttive.
L'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica
utilità, poco dopo l'insediamento ed a fronte di una inattività
protrattasi per decenni, si è trovato ad affrontare il problema
correlato alla dismessa miniera di Pasquasia, a causa di un atto di
sabotaggio effettuato ai danni di uno dei trasformatori ancora
presenti nell'area, con conseguente sversamento del contenuto olio
dielettrico nel terreno sottostante.
Da quel momento l'Assessore, cioè il sottoscritto, seppure
consapevole che la competenza apparteneva al livello gestionale
dell'amministrazione regionale, ha messo intorno ad un tavolo e
coordinato tutti gli attori (e sono tanti), che a vario titolo
avrebbero dovuto interessarsi o avrebbero dovuto compiere azioni ed
iniziative destinate in primis alla bonifica del sito.
A mero titolo di esempio si elencano i soggetti e le strutture
regionali che oggi sono interessati perché competenti ad interventi
sul sito di Pasquasia: Commissario delegato per l'emergenza
bonifiche, giusta OPCM 3852 del 19 febbraio 2010, Dipartimento
acque e rifiuti: Servizio VI, Gestione integrata rifiuti -
bonifiche, Dipartimento energia: Servizio X: Coordinamento delle
attività connesse con la gestione dei siti minerari dismessi ,
Agenzia regionale per l'Ambiente - ARPA, RESAIS (con deliberazione
della Giunta regionale n. 263 del 5 ottobre 1999 la RESAIS viene
autorizzata allo svolgimento del servizio di guardiania dei siti
minerari), Ufficio speciale bonifiche.
Grazie a questa attività di coordinamento pressante e di continuo
stimolo agli uffici perché venissero poste in essere le iniziative
necessarie alla bonifica del sito, e sviluppatasi attraverso
costanti e frequenti incontri, nonché sollecitazioni formali, si è
giunti a completare il primo intervento di bonifica dell'olio
dielettrico sversatosi a seguito dell'atto di sabotaggio del
dicembre 2010.
Si è accertato, grazie ad approfondite ulteriori indagini, che
occorre completare la bonifica del terreno dall'olio dielettrico
infiltratosi ad un livello più basso e si sta procedendo in tal
senso.
Inoltre, e questo rappresenta la più importante azione, è stato
completato un progetto di bonifica del sito minerario dismesso di
Pasquasia, che permetterà di eliminare l'amianto ivi esistente che
per la sua realizzazione utilizzerà le risorse previste all'interno
dell'accordo di Programma Quadro Miniere dismesse , recentemente
stipulato con il Governo nazionale.
Dell'evoluzione delle iniziative attivate dall'Amministrazione
regionale sul sito minerario di Pasquasia, peraltro, si tiene
costantemente informata la competente Commissione parlamentare
presieduta dall'onorevole interrogante in occasione delle numerose
audizioni sulla materia.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caputo per
dichiararsi soddisfatto o meno della risposta dell'assessore.
CAPUTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio
l'assessore per la tempestività nella risposta all'interrogazione,
ma anche per la completezza perché, come sa l'assessore Marino, io
conosco molto bene la vicenda di Pasquasia e devo dire che ha fatto
una fotografia perfetta e a volte impetuosa dello stato della
miniera. So che c'è stato un primo intervento, dopo decenni di
inattività, e c'è stato anche un finanziamento per effettuare le
bonifiche a Pasquasia.
Pertanto, assessore, sono soddisfatto della sua risposta e della
sua attività, soltanto volevo cogliere l'occasione per lanciarle
anche un segnale per come mi arriva, un grido di allarme, perché
qualcuno dice che la discarica di Pasquasia dovrebbe essere
utilizzata come contenitore di amianto.
La prego di verificare questo perché sappiamo benissimo che cosa
significa trasformare Pasquasia, che è una miniera attiva per i
prossimi 25 anni, in una discarica per contenere l'amianto dismesso
in diverse parti della Sicilia. Ritengo sia controproducente per
gli interessi economici della nostra Regione e la invito a vigilare
perché ciò non accada.
PRESIDENTE. Per assenza dei rispettivi firmatari, le
interrogazioni n. 1752 «Chiarimenti sulla liquidazione della Belice
Ambiente S.p.a», a firma dell'onorevole Adamo, n. 1887 «Chiarimenti
in ordine all'aumento del costo dei servizi, raccolta e
conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dell'ATO
Messina 2», a firma dell'onorevole Formica, e n. 2231 «Notizie in
merito alla mancata erogazione di finanziamenti a Caltaqua s.p.a»,
a firma dell'onorevole Maira, si intendono presentate con richiesta
di risposta scritta.
Si passa allo svolgimento dell'interpellanza n. 103 «Avvio di
un'indagine interna e proposizione di ricorso alla Corte di
Giustizia della Comunità europea in merito alla condanna subita
dalla Regione siciliana al pagamento di risarcimento danni in
favore della Ditta New Energy», a firma dell'onorevole Mattarella.
Ne do lettura:
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'energia e i
servizi di pubblica utilità e all'Assessore per il territorio e
l'ambiente, premesso che:
il Consiglio di giustizia amministrativa ha condannato
l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente al pagamento
di un risarcimento plurimilionario in favore di una società, la New
Energy, per i ritardi considerati eccessivi nel rilascio delle
autorizzazioni necessarie all'avvio di un'attività nel settore
dell'energia;
la vicenda si è sviluppata nell'arco di ben cinque anni e
attraverso procedure estremamente complesse e farraginose, che è
necessario ricostruire, al fine di meglio individuare i punti
problematici;
la ditta New Energy presentò nel mese di febbraio del 2005 allo
sportello unico per le attività produttive di Modica e
successivamente, con istanza prot. n. 1789 del 20 marzo 2006
all'Assessorato Industria, un'istanza, ai sensi dell'art. 12 del
D.P.R. n. 387/2003, onde ottenere il rilascio dell'autorizzazione
unica per la realizzazione di un impianto di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili (biomasse);
precedentemente alla presentazione dell'istanza di cui al punto
precedente, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, aveva
inoltrato richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a
farine animali nonché ad oli alimentari esausti provenienti dalla
raccolta urbana e da sanse;
in data 7/9/2005 l'ufficio di segreteria della commissione
provinciale tutela e ambiente di Ragusa, con nota 694 indirizzata
alla ditta New Energy e per conoscenza all'Assessorato regionale
Territorio servizio 3, aveva invitato l'azienda, in analogia a
quanto chiesto dall'Assessorato, a verificare la coerenza del
progetto presentato con quanto previsto dal decreto legislativo
133/05, il cui articolo 6 testualmente recita:
'Art. 6. Coincenerimento di prodotti trasformati derivati da
materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE.
1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da
materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n.
1774/2002 è autorizzato secondo le disposizioni dell'articolo 5, a
condizione che siano rispettati i requisiti, le modalità di
esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 32.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo 5 è inviata anche alla ASL territorialmente
competente.
3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di
dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70,
e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte
relativa all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al
presente articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti;
020203 'Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione'';
in data 18/11/2005 l'ufficio di segreteria della cpta di Ragusa
inviava all'Arta le conclusioni a cui era giunta la commissione in
sede di verifica tecnica del progetto, confermando le conclusioni a
cui era giunto il responsabile dell'ufficio nella fase di verifica
di procedibilità circa la ricadenza del progetto nell'ambito del
campo di applicazione del d.lgs 133/05 in materia di incenerimento
e/o coincenerimento di rifiuti, e di conseguenza la non
applicabilità del D.P.R 203/88;
in data 23/05/2006, con nota prot. 35613 indirizzata
all'Assessorato Industria e per conoscenza all'Arta servizio 2,
alla CPTA di Ragusa ed al Comune di Modica, l'Arta servizio 3
individuava nel d.lgs. 152/06 la norma di riferimento, osservando
che la competenza a rilasciare l'autorizzazione alle emissioni era
del commissario delegato per l'emergenza rifiuti, in quanto si
trattava di impianto destinato a gestire rifiuti;
in data 24/05/2006 l'Arta servizio 2, con nota 35811 inviata alla
CPTA di Ragusa, dichiarava l'impianto in questione non
assoggettabile a valutazione di impatto ambientale in quanto non
ricadente nelle previsioni del D.P.R. 12/04/1996 che individua gli
impianti assoggettabili a V.I.A. regionale;
ulteriore nota, confermativa della precedente, veniva inviata
dall'Arta servizio 2 alla CPTA di Ragusa in data 29/05/2006 con
prot. 37174;
in data 11/07/2006, con nota prot. 45511 dell'Arta servizio 2
inviata alla ditta New Energy e per conoscenza all'Arta servizio 3,
alla CPTA di Ragusa ed all'Assessorato Industria servizio 2, si
contestava alla ditta, in contrasto con quanto dichiarato, di non
avere specificato di avere avanzato richiesta ai sensi dell'art.27
del d.lgs 22/97. L'Arta sospendeva la valutazione circa
l'assoggettabilità al D.P.R. 12/04/1996;
in data 5/10/2006, con nota prot. 68736 dell'Arta servizio 2
inviata alla ditta New Energy e per conoscenza all'Arta servizio 3,
alla CPTA di Ragusa ed all'Assessorato Industria servizio 2, si
dichiarava la non assoggettabilità di cui al D.P.R. 12/04/1996;
in data 14/11/2006, con nota prot. 61399 il Comune di Modica
comunicava all'Arta servizio 3 e per conoscenza alla CPTA di
Ragusa, all'ARPA Sicilia ed alla ditta New Energy, di avere emesso
il proprio parere nell'ambito della procedura ex art. 269 del d.lgs
152/06 (laddove l'art 267 del d.lgs. 152/06 prevede la non
applicabilità della procedura di cui all'art. 269 e dell'intera
parte quinta del d.lgs. 152/06 per gli impianti sottoposti al
d.lgs. 133/05);
in data 12/03/2007, con nota prot. 90, l'Arta servizio 3
sollecitava alla cpta di Ragusa l'emissione del parere ai sensi del
d.lgs. 152/06;
in data 21/03/2007, con nota prot. 13148 dell'Assessorato
Industria servizio 2, indirizzata all'Arta servizio 3 e per
conoscenza alla ditta New Energy, si contestava al predetto
servizio 3 la mancata partecipazione alla conferenza di servizi e
la mancata produzione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269
del d.lgs. 152/06;
in data 17/04/2007, con nota 245, l'ufficio di segreteria della
CPTA di Ragusa inviava all'Arta le conclusioni a cui era giunta la
commissione stessa, in sede di verifica tecnica del progetto, circa
il desumibile superamento del valore di 50 Mw termici desunto dal
quadro riassuntivo delle emissioni e confermando l'applicabilità
del d.lgs. 133/05 in materia di utilizzo di rifiuti anche per la
previsione di utilizzo di olio alimentare esausto con codice CER 20
01 25 (diversamente, ove gli oli - come affermato in seguito dalla
ditta New Energy - provenissero dall'industria alimentare,
avrebbero dovuto avere il codice 02 07 99);
in data 8/06/2007, con nota prot. 43234 dell'Arta servizio 2
inviata alla ditta New Energy, all'Arta servizio 3 e alla CPTA di
Ragusa, si dichiarava la non assoggettabilità di cui al D.P.R.
12/04/1996;
in data 12/06/2007, con nota prot. 34197 dell'Assessorato
Industria, servizio 2, indirizzata all'Arta servizio 3, all'Arta
servizio 2, alla CPTA di Ragusa ed alla ditta New Energy, si
richiedeva l'accertamento dell'applicabilità del d.lgs 152/06 e si
sollecitava la conclusione del procedimento;
in data 12/09/2007, con nota prot. 23531 dell'Assessorato
Industria servizio 2 indirizzata all'Arta servizio 3, all'Arta
servizio 2 e per conoscenza alla ditta New Energy, si richiedeva
l'accertamento dell'applicabilità del d.lgs 152/06 e si sollecitava
la conclusione del subprocedimento emissioni in atmosfera;
in data 26/09/2007, con nota 746 l'ufficio di segreteria della
cpta di Ragusa comunicava all'Arta servizio 3, all'Arta servizio 2
e per conoscenza alla ditta New Energy, la necessità di esperire la
valutazione d'incidenza per la vicinanza dell'impianto proposto ad
una zona 'sic';
in data 12/10/2007, con nota prot. 488 dell'Arta servizio 3
indirizzata alla CPTA di Ragusa, si richiedeva l'urgente rilascio
di parere ai sensi del d.lgs 152/06 (va ricordato che l'art. 267,
comma 2, del d.lgs 152/06 esclude l'applicabilità della parte
quinta e quindi dell'art. 269 agli impianti sottoposti al d.lgs
133/05);
in data 25/10/2007, con nota prot. 76570, l'Arta servizio 3
indirizzava alla cpta di Ragusa richiesta urgente di rilascio di
parere ai sensi del d.lgs. 152/06, stante che la ditta aveva
diffidato l'Assessorato richiedendo l'applicabilità del d.lgs.
152/06;
in data 5/11/2007, con nota prot. 40665 dell'Assessorato Industria
servizio 2, indirizzata all'Arta servizio 3, all'Arta servizio 2,
alla CPTA di Ragusa ed alla ditta New Energy, si sollecitava la
definizione dell'obbligo o meno di realizzare la valutazione
d'incidenza. La ditta veniva invitata a fornire esaustiva
documentazione;
in data 13/11/2007, con nota 907, l'ufficio di segreteria della
CPTA di Ragusa inviava all'Arta servizio 3 e servizio 2 quanto
deliberato dalla commissione nelle sedute del 16 e del 23 ottobre
relativamente alla potenza termica installata, nella quale la CPTA
prendeva atto che il quadro riassuntivo delle emissioni andava
letto non già come n. 5 generatori ognuno da 5.250 Kwe e quindi per
un totale di 26.250 Kwe, ma che si trattava di un unico gruppo da
5.250 Kwe. La CPTA metteva anche in evidenza la connessione tra
limiti e presenza di zone sic e quindi la necessità della
conclusione della valutazione d'incidenza; inoltre rilevava che
dall'analisi comparata con pratiche consimili, emergeva come le
materie dichiarate biomasse da New Energy fossero da qualificare
come rifiuti, dal momento che gli oli usati nel processo produttivo
derivavano da raccolta urbana;
in data 16/11/2007, con nota 83315, l'Arta servizio 3, inoltrava
all'Assessorato Industria servizio 2 i pareri del 16 e 23 ottobre
emessi dalla cpta di Ragusa;
in data 23/11/2007, con nota prot. 43610, l'Assessorato Industria
servizio 2 ribadiva la necessità di chiarire la questione relativa
all'esperimento della valutazione d'incidenza;
in data 18 dicembre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità
europee, sez. III, con sentenza del 18/12/2007, C195/05,
pronunziandosi sulla natura degli scarti alimentari condannava
l'Italia avendo la stessa 'adottato indirizzi operativi validi su
tutto il territorio nazionale, esplicitati in particolare per mezzo
della circolare del Ministro dell'Ambiente 28 giugno 1999, recante
chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto, e
con comunicato del Ministero della Salute 22 luglio 2002,
contenente linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria
in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti
dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agroalimentari
nell'alimentazione animale, tali da escludere dall'ambito di
applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari
originati dall'industria agroalimentare destinati alla produzione
di mangimi; e avendo, per mezzo dell'art. 23 della legge 31 luglio
2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale, escluso
dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i residui
derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi
solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di
somministrazione, destinati alle strutture di ricovero per animali
di affezione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza
dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio
1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del
Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE';
in data 10/01/2008, con nota prot. 1044, dell'Assessorato
Industria servizio 2 indirizzata all'Arta servizio 3, all'Arta
servizio 2, alla CPTA di Ragusa ed alla ditta New Energy, si
sollecitava la definizione dell'obbligo o meno di realizzare la
valutazione d'incidenza. Si invitava la ditta a fornire esaustiva
documentazione;
in data 27/02/2008, con nota prot. 16893 dell'Arta servizio 2,
inviata alla ditta New Energy, all'Arta servizio 3, alla CPTA di
Ragusa ed al Comune di Modica, si comunicava a tutti i soggetti
l'obbligo di eseguire la valutazione d'incidenza da parte del
Comune e si specificava che il rilascio della autorizzazione unica
senza la valutazione d'incidenza era inibito;
in data 7/03/2008, con nota 221, l'ufficio di segreteria della
CPTA di Ragusa inviava all'Arta servizio 3 e servizio 2, nonché
all'Assessorato Industria servizio 2 le conclusioni della
commissione stessa, laddove la commissione, pur in attesa
dell'attestazione del Comune di Modica, ribadiva che in merito alla
richiesta di ulteriore verifica dell'esclusione dell'iniziativa dal
campo di applicazione del d.lgs 133/05, si era già espressa
rilevando che le sanse esauste e gli oli provenienti da attività
commerciali non sono esclusi dal campo di applicazione del d.lgs
133/2005 il quale, peraltro, si occupa anche delle attività di
recupero energetico. Tale condizione è ulteriormente confermata
dalle modifiche apportate al d.lgs 152/06 dal d.lgs. 4/2008;
in data 16/06/2008 la CPTA di Ragusa prendeva atto di quanto
disposto con nota prot. 16893 dall'Arta servizio 2 circa la
necessità di esperire preliminarmente la valutazione d'incidenza;
in data 4/06/2009, con nota 41650, l'Arta con atto a firma del
dirigente del Servizio 3 diffidava la CPTA di Ragusa a fissare
limiti ai sensi del D.lgs 152/06. La CPTA nella seduta del
17/07/2009, evidenziava i problemi in materia di fissazione di
limiti nel caso in cui il materiale utilizzato fosse qualificato
come rifiuto;
in data 29/10/2009, veniva firmato il decreto da parte
dell'Assessore del territorio n. 213/gab di revoca del presidente
della CPTA di Ragusa per presunte gravi irregolarità sulla base di
una relazione redatta dal responsabile del servizio 3 e dal
dirigente generale;
in data 13/11/2009, con nota 4225/gab, l'Assessore del territorio
sospendeva l'applicazione di detto decreto;
in data 23 novembre 2009, con nota 86509, il dirigente del
Servizio 3 dell'Arta inviava al CGA le sue conclusioni circa la
responsabilità della CPTA di Ragusa e la sua personale
ricostruzione del quadro normativo;
in data 22 dicembre 2009 l'Assessore del territorio, sulla base
della ricostruzione effettuata, annulla va, con proprio decreto n.
241/GAB, il decreto di revoca del presidente della CPTA di Ragusa,
dichiarando insussistenti le motivazioni avanzate dal dirigente del
servizio 3 circa le irregolarità o i ritardi della CPTA di Ragusa;
in data 19/01/2010, con nota 3231, il dirigente generale dell'Arta
richiedeva un parere alla commissione provinciale territorio e
ambiente legato a quanto evidenziato dal CGA, al quale era stato
presentato ricorso avverso una sentenza del TAR, adito dalla New
Energy, senza esplicito riferimento ad alcuna procedura;
in data 26/01/2010, con nota 70, l'ufficio di segreteria della
CPTA di Ragusa inviava la verifica effettuata dalla CPTA ai sensi
dell'art. 19 della legge regionale 39/77. La CPTA evidenziava che
per la prima volta veniva richiesto un parere, più esattamente una
verifica relativa alla procedura unica di cui all'art. 12 del
d.lgs. 387/2003. Confermava l'applicabilità del d.lgs. 133/05,
esprimeva verifica (e non parere) negativa per motivi espliciti e
perché non era mai stata fornita documentazione differente da
quella prodotta ai sensi del D.P.R 203/88 e peraltro antecedente
alla richiesta di cui al D.P.R. 387/2003;
in data 27 gennaio 2010, nella nota n.5130 a firma del dirigente
del servizio 3 del Dipartimento regionale dell'ambiente, veniva
inviato all'Assessorato Industria il parere in merito alle
emissioni in atmosfera. In tale parere si condivideva
l'assoggettabilità al d.lgs 133/05 e si adottavano i limiti
previsti dal d.lgs 133/05 riducendoli ulteriormente per la
vicinanza dell'impianto al sito 'sic' 'spiaggia di Maganuco';
in data 16/04/2010, con decreto del dirigente del servizio 2 (ex
Industria) n. 150, veniva concessa l'autorizzazione ai sensi
dell'art.12 del d.lgs. 387/2003 per un impianto di potenzialità
elettrica pari a 8425 KWE;
considerato che:
come si evince dagli atti prodotti sia dall'ufficio di segreteria
della CPTA di Ragusa, sia dalla stessa CPTA a partire dal novembre
del 2005 e quindi in data anteriore al 20 marzo 2006, (data in cui
la ditta aveva presentato la domanda di autorizzazione) sia la
ditta, sia l'Arta erano a conoscenza della necessità di esperire il
procedimento autorizzativo ai sensi del d.lgs. 133/05;
prima della conferenza di servizi tenutasi il 27 ottobre 2006, la
posizione dell'Arta era di coincidenza con la qualificazione di
impianto di recupero di rifiuti (si veda la nota in data 23/05/2006
prot. 35613 dell'Arta servizio 3 indirizzata all'Assessorato
Industria e per conoscenza all'Arta servizio 2, alla CPTA di Ragusa
ed al Comune di Modica) pur non accorgendosi l'Assessorato di
quanto disposto dall'art. 267 del d.lgs 152/06 circa la non
assoggettabilità degli impianti di recupero di rifiuti tramite
produzione di energia allo stesso d.lgs. 152/06. Nella conferenza
di servizi del 27 ottobre, come rilevato dal CGA, tuttavia la
procedura deragliava, prevedendo la conclusione della stessa
tramite un autonomo provvedimento riguardante le emissioni in
atmosfera;
il d.lgs. 133/05 è norma successiva, specifica e prevalente
rispetto al d.lgs 387/2003 e comporta per l'Italia l'obbligo di
rispettare una dettagliata ed estremamente rigorosa procedura di
pubblicità, che prevede che: 'Le autorizzazioni alla realizzazione
e all'esercizio degli impianti di incenerimento o di
coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito l'accesso
alle informazioni secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3. Fatta
salva la normativa in materia di accesso del pubblico
all'informazione ambientale e quanto disposto dal decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e dal decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, le domande di autorizzazione e rinnovo per
impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese
accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico, e comunque
presso la sede del comune territorialmente competente, per un
periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni,
affinché chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima
della decisione dell'autorità competente. La decisione
dell'autorità competente, l'autorizzazione e qualsiasi suo
successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le
medesime modalità';
la ditta, in aperta violazione delle norme specifiche che
disciplinano la materia, il regolamento 1774/2002/CE e l'art. 6 del
d.lgs. 133/05, non provvedeva a garantire l'accesso alle
informazioni ed anzi contestava l'applicabilità del d.lgs 133/05,
facendo riferimento invece alla applicabilità del d.lgs 152/06;
l'autorità preposta al rilascio del parere di competenza
(l'ufficio del commissario straordinario per l'emergenza rifiuti)
non provvedeva a sua volta a dare la prescritta pubblicità,
violando così il dettato della norma comunitaria, al di là del più
o meno corretto recepimento del dettato stesso da parte dello
Stato;
ove fosse stata esatta, mentre è indiscutibilmente
errata, la circostanza che l'impianto non producesse energia
elettrica da rifiuti (la possibilità di produrre energia elettrica
da rifiuti e di applicare agli stessi le procedure di cui al D.P.R.
387/2003 è esplicitamente contemplata all'art.5 del d.lgs 133/05)
si avrebbe avuto come conseguenza che: a)i vincoli, i sistemi di
contenimento delle emissioni, nonché i valori delle emissioni
sarebbero stati meno restrittivi rispetto alle previsioni; b) la
ditta avrebbe avuto la possibilità di avvalersi di quanto previsto
dall'art. 269, comma 3, ove è detto che 'se l'autorità competente
non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso
di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a
centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il
gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere,
notificando tale richiesta anche all'autorità competente. Il
Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri
della salute e delle attività produttive, sentito il comune
interessato, entro novanta giorni o, nei casi previsti
dall'articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla
ricezione della stessa; decorso tale termine, si applica l'articolo
2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 2421'. Non risulta che la
ditta abbia mai utilizzato tale procedura;
il distaccarsi dalla qualificazione di rifiuti da parte del
dirigente responsabile del servizio 3 dell'Arta e l'avallo dato dal
dirigente generale del Dipartimento alle conclusioni a cui tale
dirigente era giunto, non si sa sulla base di quale verifica sulla
peraltro esplicita previsione normativa, ha portato a far deviare
l'iter di verifica sia da parte del servizio competente dell' Arta,
sia da parte del dirigente responsabile del servizio 2
dell'Assessorato Industria;
da parte del servizio competente dell'Arta si è preteso di
modificare la natura dei compiti delle CPTA, chiaramente previsti
dall'art.17 della legge regionale 39/77, creando la fattispecie di
un parere obbligatorio ma non vincolante che la CPTA di Ragusa
avrebbe dovuto formulare a favore dell'Arta, al posto della
verifica prevista per legge a favore degli enti locali e della
tutela della salute, ulteriormente alterando il quadro reale in cui
ci si doveva muovere;
rappresentano deviazioni dal corretto iter procedurale anche la
circostanza che tali notizie infondate sono state fornite al CGA,
nonostante che l'Assessore pro tempore e legale rappresentante
dell'Amministrazione stesse operando su tali affermazioni una
verifica che si sarebbe successivamente conclusa con la dichiarata
insussistenza di tali motivazioni, ed ancora la circostanza che da
parte del dirigente generale non si è provveduto a rimuovere
l'evidente anomalia data dal fatto che l'Amministrazione è stata
rappresentata in giudizio da un semplice dirigente;
dopo oltre 4 anni dal pronunciamento dell'organo tecnico e dopo
averne contestato le conclusioni, il dirigente del servizio 3
dell'Arta, con nota n. 2583 del 16 gennaio 2010 indirizzata
all'Avvocatura dello Stato rilevava che l'autorizzazione richiesta
dalla ditta New Energy era subordinata al d.lgs. 133/05 come
correttamente individuato dalla CPTA di Ragusa fin dal primo
momento, commentando di suo: 'L'Azienda non sembra rendersi conto
del fatto che l'esclusione dall'impianto dei prodotti soggetti al
d.lgs. 133/05 equivarrebbe di fatto ad una bocciatura'.
Successivamente, con nota 5130 del 27 gennaio 2010, di trasmissione
del parere ribadiva: 'considerato che i combustibili utilizzati
nell'impianto sono biomasse da rifiuti ricomprese nell'allegato1.
Sub-allegato 2 del D.M. 5/5/2006' ed ancora 'considerato che i
materiali conferiti all'impianto sono classificabili come fonti
energetiche rinnovabili non fossili, costituite in particolare da
'biomasse da rifiuti' solide e liquide, così come definite
dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 29 dicembre 2003 n.387,
e/o prodotti trasformati derivanti da materiali previsti dal
regolamento 1774/2002/CE; considerato infine che i materiali di cui
sopra, a differenza delle 'biomasse vergini', rientrano tra i
combustibili consentiti' individuati dall'allegato X (Parte II,
Sezione 4) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06; ritenuto che
l'impianto nel suo insieme (ricezione dei rifiuti in ingresso allo
stabilimento, stoccaggio, pretrattamento in loco, sistemi di
alimentazione dei materiali trattati e del combustibile ausiliario,
linee di trattamento termico, apparecchiature di trattamento degli
effluenti gassosi, camini, sistemi di controllo) configuri un
trattamento termico (coincenerimento) di 'rifiuti a base di
biomasse' per la produzione di energia elettrica, così come
definito dall'art. 2 comma 1, lettera e) del d.lgs. 11 maggio 2005
n. 133; ritenuto che sia necessario imporre limiti e prescrizioni
tecniche restrittivi e cautelativi, per elevare al massimo il grado
di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nell'area di
influenza dell'impianto, in considerazione della sua vicinanza al
SIC ITA 080007 'Spiaggia di Maganuco', certificava in tal modo
quanto verificato dalla CPTA di Ragusa sin dal lontano novembre
2005, nonché la successiva osservazione della CPTA stessa nel
parere del 16 ottobre 2007, circa la connessione tra limiti e
presenza di zone SIC e necessità della valutazione d'incidenza;
è singolare che detto dirigente, dopo avere condiviso
l'applicabilità del d.lgs 133/05, abbia trasformato una conclusione
da negativa a positiva, permettendo così il rilascio di una
autorizzazione che non poteva essere rilasciata, in ogni caso, per
evidente violazione delle procedure di pubblicità;
tale positiva conclusione ha comportato la base del giudizio del
CGA: 'In particolare, nessun rilievo assume, per la sua
inconsistenza, l'ultima difesa delle Amministrazioni appellanti (v.
la citata memoria del 28 maggio 2008), le quali giungono a
sostenere ex post e solo in sede di giudizio (atteso che la revoca
del contributo reca una diversa motivazione) che, sulla base
dell'autorizzazione unica intervenuta nel 2010 (rispetto a
un'istanza del 2005), la NE, fin dall'origine, non avrebbe potuto
avere accesso al contributo finanziario in questione (peraltro, già
concesso e pure revocato) a causa della natura dei combustibili in
esso conferibili, qualificati come rifiuti e non come biomasse. A
tal proposito il Collegio ritiene che prospettare, in via
presuntiva e di prognosi controfattuale, che il predetto contributo
sarebbe stato ugualmente revocato non soltanto collide con la
realtà che emerge dai provvedimenti adottati dalle stesse
amministrazioni appellanti, ma si rivela come un estremo, inane
sforzo retorico per tentare di sottrarre l'Arta alle conseguenze
patrimoniali del suo illecito (in senso civilistico) operato'. In
altri termini, se l'Assessorato avesse espresso un parere negativo
per le motivazioni che chiaramente emergono dall'analisi degli
atti, la ditta avrebbe potuto avere sì un risarcimento, ma di gran
lunga inferiore;
l'avere rilasciato un'autorizzazione palesemente illegittima per
violazione della normativa comunitaria, da cui direttamente
discende il d.lgs. 133/05 di attuazione della direttiva 2000/76/CE
in materia di incenerimento dei rifiuti, produce come doppio
effetto paradossale il dover risarcire la ditta che non poteva
essere autorizzata e contemporaneamente il dover rispondere della
violazione del diritto comunitario;
emergono fondati dubbi sulla veridicità di alcuni elementi forniti
al CGA, tra i quali un decreto ipotetico, sia sotto il riferimento
degli estremi (D.A. 29 dicembre 2009, n. 213/GAB), sia sotto il
profilo giuridico, stante l'annullamento del decreto assessoriale
in questione, al fine, peraltro non raggiunto, di far ricadere la
responsabilità sulla CPTA di Ragusa stante che il CGA su tale punto
ha osservato: 'Va poi rilevato, incidentalmente, che l'atto con il
quale l'Arta, soltanto nel mese di dicembre 2009 (D.A. 29 dicembre
2009, n. 213/GAB) ha revocato, per reiterate violazioni di legge e
plurime negligenze in relazione alla vicenda in esame, l'incarico
del Presidente della C.P.T.A. di Ragusa certamente non interferisce
e tanto meno attenua la responsabilità dell'amministrazione
regionale per il blocco determinatosi nell'istruttoria della
pratica in questione, non potendo essa pretendere di distinguere la
sua posizione da quella dei propri organi consultivi'. Tutto ciò
facendo rilevare un tentativo, portato avanti anche in sede
legislativa attraverso una proposta di abrogazione delle leggi
istitutive delle CPTA, di scrollarsi di dosso le responsabilità
eliminando un organo posto a tutela dei cittadini, le cui
indicazioni, se recepite, avrebbero impedito l'instaurarsi di una
procedura altamente anomala;
la sentenza del CGA, in ciò non confortato dalla nota 86509 del 23
novembre 2009 dell'Arta, sembra non avere preso atto degli effetti
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,
Sez. III, 18/12/2007, C-195/05 del 18 dicembre 2007, mentre sembra
aver preso in considerazione l'autorizzazione del G.R.T.N. del 19
aprile 2005: 'Anche a voler trascurare le condivisibili
argomentazioni svolte sul punto dal T.A.R. e pure le risultanze
documentali richiamate dalla NE (ad esempio, l'autorizzazione del
G.R.T.N. del 19 aprile 2005 recante la qualifica dell'impianto come
I.A.F.R.)' come elemento per escludere l'applicabilità del decreto
legislativo n. 133/05, che tuttavia reca la data (successiva)
dell'11 maggio 2005 ed è stato pubblicato nella GU n. 163 del 15-7-
2005 - suppl. ordinario n. 122;
a partire dalla entrata in vigore della legge 296/06 (finanziaria
per il 2007) che ha vietato la concessione dei contributi pubblici
(segnatamente Cip 6) agli impianti all'epoca non ancora autorizzati
che utilizzano rifiuti per produrre energia, si è notevolmente
modificato il quadro economico di sostenibilità dell'intervento
proposto dalla New Energy e quindi l'opportunità del finanziamento
stesso e ciò può spiegare l'accanimento con il quale si è tentato
di escludere la assoggettabilità dell'impianto alla normativa
relativa ai rifiuti;
merita un approfondimento la discordanza relativa al fatto che la
CPTA di Ragusa ha espresso il proprio parere su un impianto di 5250
KWE, mentre l'autorizzazione rilasciata è relativa ad un impianto
di 8425 KWE;
lo stesso CGA non ha per nulla escluso che l'Amministrazione
regionale potesse formulare - per tempo - una conclusione negativa
del procedimento, mentre l'autorizzazione rilasciata sembra essere
inficiata dalla violazione di norme;
la ditta non ha proposto ricorso contro il decreto di
autorizzazione nonostante che lo stesso qualificasse i materiali
conferiti all'impianto 'come fonti energetiche rinnovabili non
fossili, costituite in particolare da 'biomasse da rifiuti' solide
e liquide, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera a), del
d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e/o prodotti trasformati derivanti
da materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE' e che peraltro
viene affermato, contrariamente a quanto affermato dalla ditta in
sede di giudizio: 'che il D.M. 5 maggio 2006, espressamente
richiamato nella relazione tecnica presentata dalla ditta, riporta
prescrizioni tecniche relative ai valori limite di emissione
consentiti per le tipologie di rifiuti disciplinati dallo stesso
decreto, e che in particolare l'art. 4 impone di applicare nella
combustione di tali rifiuti i limiti, le disposizioni e le
prescrizioni di cui al D.Lgs. 133/2005';
questo episodio segnala con evidenza che il sistema dei controlli
interni degli Assessorati risulta in alcuni casi inesistente e/o
ininfluente, mentre la necessità di garantire l'assoluta
indipendenza dei controlli interni dal vertice burocratico viene
chiaramente delineata dal decreto legislativo n. 150/2009;
per sapere:
se sia stata avviata o si intenda avviare una rigorosa indagine
interna per accertare le responsabilità di una condotta che ha
portato notevole nocumento alla Regione e se non ritenga che gli
esiti dell'indagine debbano essere comunicati all'Assemblea
regionale siciliana;
se non ritengano che debbano essere chiaramente delineati nel
concreto operare quotidiano quali siano i compiti dei dirigenti,
nella chiarezza della distinzione rispetto ai compiti degli organi
decisori politici;
quali iniziative si intendano assumere affinché le procedure
autorizzative siano rispettose delle norme, celeri e non aggravate
da intermediazioni burocratiche o di altro genere, ferma restando
la funzione degli organi tecnici non surrogabili da singoli, in
alcuni casi privi dei necessari titoli giuridici;
quali interventi si intendano realizzare per implementare e fare
funzionare un adeguato sistema di controlli interno ai diversi rami
della Amministrazione regionale;
se l'Amministrazione intenda chiusa la vicenda New Energy o se non
reputi necessario adire un ulteriore grado di giudizio, anche
attraverso un ricorso alla Corte di giustizia;
se, alla luce delle discrepanze rilevate, non intendano revocare
in autotutela il decreto di autorizzazione e di inclusione nella
classifica dei progetti che potevano godere di beneficio
finanziario». (103)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Marino per fornire
la risposta.
MARINO, assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità.
Signor Presidente, l'atto di sindacato ispettivo presentato
dall'onorevole interpellante è volto a far luce sulla vicenda della
condanna da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa al
risarcimento del danno alla ditta New energy da parte della Regione
siciliana, Assessorato territorio e ambiente, ed in particolare se
sia stata avviata una rigorosa indagine interna al fine di
accertare le eventuali responsabilità di una condotta che ha
prodotto nocumento all'Amministrazione regionale, quali iniziative
si intendono assumere affinché le procedure autorizzative siano
rispettose delle norme procedurali, quali interventi si intendano
attuare per implementare e fare funzionare un adeguato sistema di
controlli interni ai diversi rami dell'amministrazione, nonché se
si intenda adire un ulteriore grado di giudizio, anche attraverso
il ricorso alla Corte di Giustizia e, comunque, se non si intenda
revocare in autotutela il provvedimento autorizzativo.
Preliminarmente, l'Assessorato che dirigo, giusta delega alla
risposta ricevuta da parte del Presidente della Regione, ha chiesto
informazioni all'Assessorato territorio e ambiente che, come è
noto, risulta soccombente nel giudizio oggetto dell'atto ispettivo;
l'Assessore pro-tempore ha rappresentato quanto si va ad esporre.
La risposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente dà
contezza di un'immediata attivazione degli uffici di diretta
collaborazione dell'Assessore a seguito della decisione n. 1368/10
del 4 novembre 2010 del Consiglio di Giustizia amministrativa sul
ricorso in appello per richiedere al Dirigente generale del
Dipartimento regionale della Funzione pubblica, di avviare
un'indagine conoscitiva e di verifica da realizzarsi attraverso
l'ispettorato della Funzione pubblica.
Contestualmente i predetti uffici invitavano il dirigente generale
del dipartimento ambiente a valutare l'opportunità e/o la necessità
di inviare alla procura della Corte dei conti tutti gli atti
relativi alla vicenda in parola cui seguiva l'invio, in data 30
novembre 2010, alla Procura regionale presso la Sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia, di una
dettagliata relazione in ordine ai contenuti della sentenza del
CGA, accompagnata da denuncia per l'accertamento di ogni
conseguente responsabilità e danno cagionato all'Amministrazione
regionale dai fatti e dalle condotte omissive ascrivibili ai
dipendenti dell'Assessorato del territorio e ambiente ritenuti
illegittimi con la suddetta sentenza, in conseguenza dei quali
l'Assessorato del territorio è stato condannato a risarcire i danni
causati a terzi . Nella medesima nota, l'Assessore pro-tempore ha
comunicato di avere avviato, inoltre, apposite indagini
amministrative interne ancora oggi in corso.
Analogamente a quanto attivato dall'Assessorato territorio e
ambiente anche l'Assessorato dell'energia ha collaborato
all'indagine interna disposta dall'Assessorato della funzione
pubblica affidata al dirigente del Servizio I dell'Ispettorato
della stessa Funzione pubblica.
Tale collaborazione si è determinata attraverso incontri ed invio
degli atti tutti relativi alla vicenda New Energy. L'attività
ispettiva risulta essere ancora in corso, giusta comunicazione del
13 marzo 2012.
Riguardo poi alla richiesta in ordine alle iniziative da assumere
affinché le procedure autorizzative siano rispettose delle norme,
celeri e non aggravate da intermediazioni burocratiche di altro
genere posso affermare che fin dal mio insediamento, pur con la
difficoltà di intervenire in una organizzazione fortemente
radicata, ho attivato una serie di iniziative volte a rendere
trasparenti le procedure autorizzative, nonché a velocizzarle,
consentendo, malgrado l'irrisolta carenza di risorse umane, così il
superamento di consistenti ritardi che hanno determinato la
soccombenza dell'amministrazione regionale e nei giudizi intentati
avverso il silenzio formatosi sulle istanze degli utenti.
Inoltre, avendo rilevato anomalie nel sistema di gestione delle
autorizzazioni (si pensi che alla data del mio insediamento
risultavano non protocollati circa 14.500 atti, istanze e
integrazioni), ritenendo assolutamente necessario ripristinare
condizioni di legalità, ho emanato una serie di direttive
finalizzate prioritariamente a riattivare l'attività di
protocollazione, cui è attribuito da costante giurisprudenza valore
certificativo con connotazione pubblicistica preordinata al
pubblico interesse stante la sua fede privilegiata.
Alle direttive di cui sopra è conseguito:
1) l'istituzione del protocollo informatico con lo smaltimento,
nell'arco di pochi mesi, dell'arretrato cifrato come sopra;
2) il riavvio delle conferenze di servizi;
3) la pubblicazione sul sito del competente Dipartimento dei
calendari delle conferenze dei servizi in modo da offrire a ciascun
interessato le informazioni utili;
4) la rotazione, seppure contrastando le forti resistenze al
cambiamento, dei funzionari addetti al servizio competente al
rilascio delle autorizzazioni;
5) la redazione del regolamento che disciplina le modalità di
accesso alle autorizzazioni ex articolo 12 del D.lgs 387/2003,
prevedendo procedure semplificate ed ispirate al principio della
massima trasparenza.
Inoltre nell'espletamento dell'azione di governo è stato rilevato
un sistema contrassegnato anche dall'assenza di adeguati sistemi di
controllo sull'attività e sugli atti, dalla mancanza di
coordinamento tra tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento, dall'assenza di sistemi di tracciabilità, tale da
creare condizioni favorevoli per possibili deviazioni rispetto alla
corretta e puntuale attuazione dei principi di buona
amministrazione, dall'assenza di serie verifiche per prevenire e
scongiurare il pericolo di infiltrazioni della criminalità
organizzata.
Al fine di porre rimedio alle citate criticità, sono state emanate
ulteriori direttive agli uffici esercitanti competenze in materia
di autorizzazione unica per fare adeguare loro i propri
comportamenti al modello procedimentale come raffigurato nelle
norme di legge.
Particolare valenza assume sotto questo profilo l'Accordo
stipulato con tutti gli Assessorati interessati, finalizzato, a
garanzia dei principi di trasparenza e semplificazione, a
ottimizzare e razionalizzare, anche attraverso la standardizzazione
e l'informatizzazione delle procedure, i procedimenti di competenza
della Regione volti a rilasciare ai privati interessati le
autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Grazie all'Accordo sono stati definiti altri impegni specifici
dell'Assessorato dell'Energia e degli altri Assessorati regionali
tenuti, per le competenze esercitate, ad esprimere pareri, nulla
osta e assensi. Gli Assessorati regionali, quindi, grazie
all'Accordo si sono impegnati ad assumere tutte le iniziative
necessarie, e ad effettuare gli opportuni interventi per un'azione,
realmente coordinata, di miglioramento e accelerazione delle
procedure di autorizzazione.
In particolare, l'Amministrazione regionale rispetta oggi
rigorosamente l'ordine cronologico di trattazione delle pratiche, e
si è impegnata a non aggravare i procedimenti e perseguire la
semplificazione dei medesimi con eliminazione di tutti gli
adempimenti non strettamente necessari, a garantire sollecita
risposta alle richieste di autorizzazioni, concessioni, nulla osta
o atti di assenso, comunque denominati, informazioni e dati per lo
svolgimento delle procedure di competenza, a rispettare e, ove
possibile, ridurre i tempi previsti per la definizione e
l'espletamento degli adempimenti di competenza, a promuovere ed
attuare l'informatizzazione del procedimento e il suo espletamento
per via telematica, a standardizzare le procedure e uniformare
progressivamente la modulistica.
L'Assessorato dell'Energia è il garante del funzionamento di
questo sistema.
Obiettivo dell'Accordo quindi è stato quello di garantire i
principi di semplificazione, imparzialità, trasparenza che
caratterizzano il procedimento unico autorizzatorio per impianti su
fonti rinnovabili attraverso un'azione realmente coordinata di
tutte le amministrazioni regionali coinvolte.
I suddetti atti integrano e completano le misure assunte
dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica
utilità in materia di sicurezza.
Infatti particolare attenzione è stata riservata dall'Assessorato
dell'Energia ai temi della sicurezza in settori cruciali
dell'economia isolana, come noto, al centro dell'attenzione di
quella imprenditoria mafiosa interessata a riciclare i proventi
delle attività illecite in iniziative imprenditoriali
significatamene remunerative, anche perché assistite da forme di
incentivazione economica a valere su risorse pubbliche previste
dalla normativa vigente.
Si è quindi definita, per prevenire e reprimere tali fenomeni
patologici di assoluta gravità, che come detto costituiscono anche
remora ad un sano sviluppo economico del territorio, e garantire la
piena affidabilità morale dei soggetti con cui entra in rapporto
l'Assessorato nel rilascio di titoli abilitativi, una strategia di
contrasto alle infiltrazioni mafiose attraverso l'adozione di
ulteriori misure di legalità, oltre a quelle già imposte dalla
legge, aventi una funzione spiccatamente cautelare e preventiva di
contrasto della criminalità organizzata.
In questa ottica è stato da me sottoscritto apposito Protocollo di
Legalità il 23 maggio 2011 presso la Prefettura di Palermo con il
ministro dell'Interno, Maroni, i prefetti dell'Isola e
Confindustria Sicilia, volto a garantire sul territorio regionale
un più penetrante controllo di legalità nei settori economici delle
energie e delle fonti rinnovabili, oltre che dei rifiuti e delle
acque.
Con la sottoscrizione del Protocollo, unico sul territorio
nazionale e sul quale sono stati espressi apprezzamenti anche in
sede di Comunità europea, vengono introdotte innovative ed efficaci
misure di cautela antimafia ed anticorruzione, che integrano quelle
già imposte dalla legge per garantire un più penetrante controllo
di legalità nei settori economici citati.
Da un lato, infatti, si è esteso l'ambito di applicazione delle
informazioni prefettizie antimafia di cui all'articolo 10 del
D.P.R. n. 252/98, disciplinato dall'articolo 4 del D.lgs n. 490 del
1994, anche ai provvedimenti di competenza dell'Assessorato volti
ad abilitare i privati alla realizzazione di interventi e/o
all'esercizio di attività imprenditoriali aventi il carattere della
pubblica utilità o del pubblico interesse, di importo superiore ad
euro 154.000,00 circa, dall'altro si incentiva e si valorizza
l'utilizzo, sempre da parte dell'Assessorato, di appositi strumenti
per scongiurare il manifestarsi al suo interno di fenomeni di
corruzione e di illecito che possano determinare sviamento
dell'azione amministrativa dai suoi fini propri, nonché il rischio
di infiltrazioni criminali nei settori economici di competenza.
Sempre nell'ottica di un'intensificazione dei controlli nei citati
settori e per garantire il corretto esercizio delle attività
autorizzate, anche successivamente al rilascio delle
autorizzazioni, è stato sottoscritto un ulteriore protocollo con la
Guardia di Finanza che prevede l'impegno dei Comandi provinciali
nelle attività di verifica, volto a garantire un'intensificazione
dei controlli nei settori di competenza dell'Assessorato, mirati a
prevenire e reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella
gestione delle attività economiche autorizzate, nonché
sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi. Inoltre,
per i medesimi fini, inoltre, sono state redatte le circolari e le
direttive applicative dei citati protocolli all'interno delle
strutture dell'Assessorato al fine di assicurarne l'uniforme
interpretazione e la puntuale osservanza.
Particolare valenza assumono, sotto questo aspetto, le linee guida
di attuazione del Protocollo di Legalità tra l'Assessorato
regionale dell'energia, il Ministero dell'Interno, le Prefetture
dell'Isola e Confindustria Sicilia, anche in considerazione del
fatto che, per la prima volta, sono state fornite precise
indicazioni alla struttura burocratica sulla natura delle
informative prefettizie, sulla loro disciplina, sul procedimento
che occorre seguire per ottenerne il rilascio.
Con riferimento al quesito relativo alle eventuali intenzioni
dell'Amministrazione in ordine all'opportunità di adire un
ulteriore grado di giudizio, anche attraverso il ricorso alla Corte
di Giustizia , si rappresenta quanto segue.
Se invero è noto che la sentenza amministrativa di secondo grado
può essere solo soggetta a ricorso per Cassazione per motivi
inerenti la giurisdizione (qui palesemente insussistenti), non
chiara è l'ipotesi che l'interpello configura come ipotetico
ricorso alla Corte di Giustizia .
Com'è noto, la Corte di Giustizia è chiamata ad assicurare il
rispetto del diritto nell'interpretazione ed applicazione dei
Trattati e degli atti vincolanti delle istituzioni UE; tale
funzione giurisdizionale è ripartita tra la Corte e i giudici
nazionali, preposti in via generale a garantire l'applicazione del
diritto europeo.
Deve ritenersi che il richiamo contenuto nell'interrogazione in
oggetto intenda fare riferimento al rinvio pregiudiziale ex art.
267 Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea che, lungi dal
costituire un ulteriore grado di giudizio, ha ad oggetto una
questione relativa all'interpretazione dei Trattati o di atti
vincolanti delle Istituzioni UE, con riferimento ad un giudizio
pendente davanti ad una giurisdizione nazionale per la cui
decisione è utile o necessaria l'interpretazione della Corte di
Giustizia.
I presupposti del rinvio (rimessi alla valutazione del giudice a
quo) sono l'esistenza del dubbio interpretativo e la rilevanza
dell'interpretazione ai fini della decisione. Deve, tuttavia,
ricordarsi che il giudice a quo ha l'obbligo di interpretare esso
stesso la norma, disapplicando il diritto interno in contrasto con
la disciplina comunitaria e applicando le norme UE self-executing.
Soggetti legittimati ad operare il rinvio sono le giurisdizioni
nazionali di qualsiasi grado e tipo (anche organismi arbitrali di
diritto pubblico), sia di propria iniziativa che su istanza di
parte del procedimento pendente, con la distinzione che il giudice
di ultima istanza è tenuto ad operare il rinvio le altre ne hanno
facoltà, ma non sono obbligate, anzi sulla scorta delle
considerazioni già svolte hanno in prima battuta l'obbligo di
interpretare esse stesse il diritto dell'UE.
Sulla scorta delle predette considerazioni, sarà l'Assessore al
Territorio e Ambiente, quale parte del giudizio conclusosi con la
richiamata sentenza del CGA, a dover valutare l'opportunità, e
sempre che ne ricorrano i presupposti, di adire un ulteriore grado
di giudizio interno, nell'ambito del quale proporre al giudice di
domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi su una questione
interpretativa del diritto comunitario necessaria ai fini della
decisione del giudizio a quo.
Relativamente alla istituzione di appositi controlli interni, il
Dipartimento regionale dell'Energia, in ottemperanza alla l.r.
5/2011, ha dettato una rigorosa disciplina che regolamenta la
conclusione dei procedimenti amministrativi richiamando le
responsabilità dirigenziali in ordine alla inosservanza degli
stessi da parte dei dipendenti inadempienti.
A tal proposito, fermo restando la tempistica prevista da
disposizioni speciali, è stato dato avvio all'iter procedurale per
l'adozione del Regolamento sui tempi di conclusione del
procedimento comprensivo delle tabelle relative ai procedimenti
per i quali sono previsti tempi di conclusione tra i 31 e i 60
giorni e quelli per i quali sono previsti tempi di conclusione tra
i 61 e i 150 giorni. Tale regolamento ha già ottenuto il previsto
parere favorevole del Consiglio di Giustizia Amministrativa, il
concerto dell'Assessorato delle autonomie e della funzione pubblica
ai sensi della legge 10/91 e ad oggi è prossimo alla sua adozione
definita.
Importante corollario del citato regolamento è l'avvio del
monitoraggio sui tempi di conclusione del procedimento attraverso
lo specifico obiettivo operativo Produzione di report trimestrali
per la verifica dei tempi di conclusione del procedimento
concordato dal Dirigente Generale del Dipartimento con i competenti
Dirigenti di Aree e Servizi .
Ai fini della verifica delle motivazioni dell'inosservanza del
termine di conclusione del procedimento, è avviata la costituzione
di un nucleo ispettivo interno.
Inoltre è stato predisposto un sistema informatizzato che consente
all'utente di acquisire informazioni in ordine allo stato dei
procedimenti in istruttoria.
In ultimo, relativamente alla valutazione sull'eventuale revoca in
autotutela del provvedimento autorizzativo, occorre precisare come
nelle attribuzioni dell'Assessorato dell'Energia rientra sì la
competenza al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione
dell'impianto, ma non quella riguardante gli aspetti di incidenza
ambientale dell'attività. Ogni questione riguardante i profili
puramente tecnici della vicenda (utilizzo di combustibile
effettivamente riconducibile alla categoria delle biomasse, e
ancora acquisizione di preventiva - rispetto all'autorizzazione
all'impianto - autorizzazione alle emissioni in atmosfera) è
estranea agli ambiti operativi dell'Assessorato medesimo.
Nello specifico, è stato proprio nell'ambito del sub procedimento
di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, riservato all'ARTA e
da definire come presupposto al rilascio dell'autorizzazione alla
realizzazione ed esercizio dell'impianto (che è invece di
competenza dell'Assessorato dell'Energia), che si sono verificati
quei ritardi e quelle remore, a quanto sembra da imputare a
divergenze di valutazioni e vedute tecniche da parte di diversi
organi della medesima Amministrazione preposta all'Ambiente e al
territorio.
Come rilevato, e come emerge anche dallo stralcio della pronuncia
CGARS riprodotto dall'interrogante, l'onere risarcitorio non
deriva dall'atto conclusivo del procedimento, mai contestato
peraltro dalla stessa controparte, ma dall'illecito ritardo con il
quale il procedimento stesso è stato definito, per di più in
conseguenza di contraddittorie posizioni assunte da due diverse
emanazioni dell'ARTA sul tema relativo all'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera.
Competerebbe dunque all'ARTA l'eventuale revoca
dell'autorizzazione alle emissioni, e solo in questo caso
l'Assessorato dell'Energia potrebbe in tesi revocare
l'autorizzazione unica, rilasciata in virtù di quell'atto
presupposto, cui, sempre in tesi, afferirebbero i vizi' ipotizzati
dalla interpellanza, ma, è doveroso ricordarlo, esclusi invece dai
giudicati formatisi fra le parti.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mattarella per
dichiararsi soddisfatto o meno della risposta dell'assessore.
MATTARELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessore, non
posso che dichiararmi non soddisfatto, nonostante la lunga
elencazione di provvedimenti fornitaci dall'Assessore perché, nella
sostanza, emerge chiaramente che a distanza di un anno e mezzo dal
deposito di questa sentenza, che ha gravato l'Amministrazione
regionale di un risarcimento ultramilionario per l'autorizzazione
che non doveva essere rilasciata, la Regione è stata condannata a
pagare un risarcimento in quanto tale autorizzazione non doveva
essere rilasciata, ma è stata rilasciata tardivamente e al tempo
stesso è entrata in conflitto con la normativa comunitaria.
Un fatto di estrema cattiva amministrazione, di grave
appesantimento della finanza pubblica, proprio nel momento in cui
la finanza pubblica dovrebbe essere riassestata.
Ho ascoltato che l'indagine ispettiva è ancora in corso dopo un
anno e mezzo, quindi, ad oggi, non è dato sapere quando e come
quest'indagine ispettiva verrà conclusa. Così come ho ascoltato che
nulla è stato fatto finora per revocare questa autorizzazione che
indebitamente è stata rilasciata e che per di più tardivamente è
stata rilasciata provocando, ripeto, questo risarcimento.
Mi auguro che l'Assessorato provveda tempestivamente a concludere
quest'attività ispettiva e che si muova rapidamente per rimuovere
questo provvedimento che non poteva essere rilasciato.
interrogazioni della Rubrica sanità
Presidenza del presidente Cascio
Svolgimento, ai sensi dell'art. 143 del Regolamento interno,
di interrogazioni della rubrica Sanità'
PRESIDENTE. Si passa al punto III dell'ordine del giorno:
Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, del Regolamento interno,
delle interrogazioni della rubrica Sanità'.
Si passa allo svolgimento dell'interrogazione n. 2249 «Notizie
sull'affidamento di servizi ospedalieri ad enti e fondazioni
extraregionali», a firma dell'onorevole Lentini. Ne do lettura:
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute,
premesso che:
la tutela della salute costituisce un diritto fondamentale
riconosciuto e garantito dall'articolo 32 della Costituzione, alla
cui attuazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e
dell'articolo 17 dello Statuto, in termini di erogazione di
prestazioni nei confronti dei cittadini, è chiamata la Regione;
il servizio sanitario regionale, a causa degli impegni
sottoscritti in sede di piano di rientro ed in attuazione della
legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, ha vissuto e vive tuttora una
complessa fase di riorganizzazione in un'ottica di contenimento dei
costi e, almeno nelle intenzioni, di adeguamento alle mutate
esigenze tecnico-organizzative;
nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera, è stata
prevista la riduzione dei posti letto per acuti, con la
riconversione di una significativa parte degli stessi in posti
letto destinati a lungodegenze, riabilitazioni oltre che a
prestazioni di day hospital;
in particolare, per quanto riguarda diversi presidi ospedalieri,
la prevista attivazione dei reparti di lungodegenza e
riabilitazione risulta condizione necessaria alla sopravvivenza
degli ospedali stessi, chiamati frequentemente a servire territori
svantaggiati per condizioni geografiche;
in molteplici occasioni è stata ribadita la centralità del
servizio ospedaliero pubblico, gestito dalle aziende sanitarie
provinciali e dalle aziende ospedaliere (ARNAS ed AOUP), chiamato
ad erogare la generalità delle prestazioni a tutta l'utenza, in
maniera quanto più uniforme possibile sul territorio regionale;
le sopra dette previsioni, riportate anche nei documenti ufficiali
di programmazione, assegnano alle strutture private accreditate una
funzione integrativa e di supporto ai servizi pubblici e non già il
compito di sostituirsi ad essi;
contrariamente a quanto sopra richiamato, si assiste ad un
progressivo depauperamento dei servizi offerti dall'ospedalità
pubblica, dove sono stati implementati i tagli ai posti-letto per
acuti senza la contestuale attivazione, prevista negli strumenti di
programmazione e più volte 'annunciata' ad operatori ed utenti, di
quelli destinati ai servizi riabilitativi e di lungodegenza;
in particolare, si assiste al moltiplicarsi di 'esternalizzazioni'
nella forma, quantomeno originale, di convenzioni e/o
'sperimentazioni gestionali' che comportano, nei fatti,
l'assegnazione a fondazioni, enti ed istituti, con sedi ed
interessi principali fuori dal territorio regionale, di interi
reparti, quando non d'intere strutture, che vanno a sovrapporsi - o
peggio ancora - a sostituirsi alla corrispondente offerta pubblica;
a mero titolo di esempio possono richiamarsi l'insediamento a
Bagheria di una sede decentrata dell'istituto ortopedico 'Rizzoli'
(IRCSS con sede in Emilia Romagna e gestita dalla detta Regione),
il previsto affidamento alla fondazione 'Salvatore Maugeri' (ente
di diritto privato con sede a Pavia, che già gestisce attività
riabilitative presso gli ospedali di Sciacca e Mistretta) di
servizi riabilitativi nel territorio della provincia di Palermo e
la convenzione con l'ospedale 'Bambin Gesù' di Roma per il previsto
centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina (che, in
prospettiva, dovrebbe trovare definitiva allocazione a Palermo,
dove intanto è stato già dismesso il corrispondente servizio
erogato dall'azienda ospedaliera 'Civico e Benfratelli');
senza entrare nel merito circa il profilo delle strutture sopra
citate, alcune delle quali certamente di ottimo livello, non è del
tutto chiaro quali siano i compiti ad esse assegnati che non
possano essere svolti direttamente dalle strutture delle aziende
sanitarie ed ospedaliere e quali siano i vantaggi per l'utenza in
termini di prestazioni e - tantomeno - per la Regione in termini di
costi;
atteso che:
come detto, si ritiene che la generalità delle prestazioni
sanitarie, anche in ragione dell'esigenza di assicurare
universalità di accesso e uniformità di erogazione sul territorio,
deve competere alle strutture sanitarie pubbliche, che non possono
e non debbono essere surrettiziamente sostituite da altre;
in riferimento a diverse convenzioni non è del tutto chiaro quali
siano i reali costi, attuali e futuri, a carico della Regione e
quale possa essere l'apporto, in termini di miglioramento del
servizio, da parte delle strutture extraregionali;
le 'esternalizzazioni', per la loro stessa natura, possono
comportare maggiori oneri per la pubblica amministrazione rispetto
alla gestione diretta esercitata secondo criteri di efficienza,
efficacia, trasparenza ed economicità;
l'attivazione di taluni reparti gestiti secondo le modalità
richiamate, lungi dal costituire una 'integrazione' rispetto alle
prestazioni erogate dalle esistenti strutture pubbliche, finisce
col sostituire le strutture pubbliche previste nella vigente
programmazione;
considerato in particolare che:
sono insorti numerosi contenziosi promossi dal personale medico,
infermieristico e paramedico oggetto di 'trasferimento' dalle
strutture pubbliche di provenienza verso quelle gestite in
convenzione, anche in ragione della potenziale discrezionalità
nell'assegnazione di orari, mansioni e trattamenti economici;
la sopradetta situazione comporta inevitabilmente disagi
all'utenza e determina la dispersione, nei fatti, del patrimonio di
professionalità acquisita dagli operatori sanitari che,
frequentemente, si trovano assegnati ad altre mansioni e
specialistiche;
particolarmente oscuro appare il 'bilanciamento' fra l'apporto del
pubblico (strutture, attrezzature, fondi) e quello dei soggetti
convenzionati ('know how' a fronte di una pressoché completa
discrezionalità nella gestione);
non risulta del tutto chiaro se, superata la fase di
'sperimentazione' e/o start-up, le strutture extraregionali
continueranno ad erogare le prestazioni ed in quali modalità,
condizioni e costi o - di contro - se e come riprenderà
l'erogazione da parte delle aziende sanitarie/ospedaliere;
non si comprende perché, per il raggiungimento delle auspicate
finalità di miglioramento dei livelli di assistenza, non si siano
state valutate ipotesi alternative alla 'cessione di fatto', quali
l'attivazione degli strumenti di partenariato per la formazione e
l'aggiornamento degli operatori, lo scambio di esperienze sulle
'best practices', la prestazione di servizi di 'advisoring' e
similari, che avrebbero certamente comportato costi inferiori e non
avrebbero in alcun modo interferito con la funzionalità delle
strutture e la posizione giuridica e funzionale dei dipendenti;
per sapere:
quali siano, in dettaglio, i reali costi - passati, presenti e
futuri, ivi compresi quelli potenziali, delle operazioni sopra
richiamate;
quali sia lo stato degli eventuali contenziosi promossi dal
personale, proveniente dalle strutture pubbliche, interessato dalle
operazioni, e quali siano gli eventuali oneri conseguenti a carico
della pubblica amministrazione;
per quali ragioni, al fine di ottenere il 'know how' destinato al
miglioramento della qualità dell'assistenza, non siano state
considerate ipotesi alternative (convenzioni per la formazione e lo
scambio di esperienze, formazione a distanza, advisoring' ed altre)
che avrebbero comportato minori costi, disagi e problemi;
se s'intenda procedere ad una riconsiderazione dei processi di
esternalizzazione sopra evidenziati;
in quale modo le operazioni citate interferiscano con la
programmazione dei servizi ospedalieri offerti dalle aziende
sanitarie ed ospedaliere e, in particolare, se ne derivi la
soppressione o la mancata attivazione di unità operative previste
nei P.O.;
quali misure s'intendano adottare per garantire compiutamente un
'primato' della sanità pubblica quale erogatrice della generalità
dei servizi in maniera equa ed uniforme su tutto il territorio».
(2249)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore per la salute per
rispondere alla interrogazione.
RUSSO MASSIMO, assessore per la salute. Ho unificato tutte le
interrogazioni dell'onorevole Lentini, la n. 2249, n. 2270 e la n.
2271, per dare una risposta unitaria.
LENTINI. Ma sono tre interrogazioni diverse.
RUSSO MASSIMO, assessore per la salute. Le ho unificate per
capitoli. Risponderò singolarmente, ma le ho accorpate per temi.
PRESIDENTE. Assessore, se non c'è l'accordo del deputato, deve
rispondere ad ogni singola interrogazione. Onorevole Lentini, per
lei va bene, la proposta dell'Assessore?
LENTINI. Signor Presidente, non va bene, perché posso essere
soddisfatto per un'interrogazione e insoddisfatto per un'altra.
PRESIDENTE. Assessore, iniziamo con la prima, la n. 2249 «Notizie
sull'affidamento di servizi ospedalieri ad enti e fondazioni
extraregionali». Una domanda e una risposta. Ha la possibilità di
scorporare le risposte?
RUSSO, assessore per la salute. Sì , signor Presidente.
In ordine all'interrogazione n. 2249 si rassegna quanto segue.
Relativamente alle scelte di programmazione sanitaria effettuate,
in relazione alle attività dell'Istituto ortopedico Rizzoli,
fondazione Maugeri e ospedale Bambin Gesù, si ribadisce che le
stesse rispondono all'obiettivo di garantire alla Regione
un'assistenza sanitaria che, negli ultimi anni, ha spesso trovato
soddisfazione presso le regioni sedi delle predette strutture
sanitarie.
In tal senso la scelta di garantire il servizio presso la sede di
residenza dell'assistito risolve non solo un problema di ordine
socio-economico legato ai trasferimenti dello stesso assistito, ma
soprattutto agisce nel garantire la erogazione di prestazioni di
livello attraverso di strutture di eccellenza con un duplice
compito.
Infatti, se da un lato le predette strutture sanitarie sono
chiamate ad erogare prestazioni di livello al fine di ridurre la
mobilità passiva, dall'altro hanno certamente il compito del
passaggio di Know how, al fine di garantire nel tempo il
consolidamento di conoscenze e competenze a tutti i professionisti.
Inoltre, desiderando porre correttivi alla situazione attuale
(mobilità) e prepararsi all'epidemiologia dell'immediato prossimo
futuro, occorre ribadire alcune considerazioni:
-la necessità di recuperare i casi in fuga' e contestualmente
prepararsi all'aumento di richiesta, apprestando strutture di
elevata qualità clinica e di appeal alberghiero, capaci di attrarre
pazienti da un bacino più vasto di quello regionale (incluso il
bacino del Mediterraneo).
- mettere insieme il meglio delle competenze partendo da quelle
oggi esistenti in Sicilia, razionalizzando i percorsi ed i livelli
assistenziali, affinché ognuno contribuisca secondo le specifiche
competenze al miglioramento del sistema.
- passare alla logica di team management delle patologie.
- importanza dell'argomento per tutti gli stakeholder: istituzioni,
professionisti sanitari, pazienti, media, miglioramento della
qualità delle prestazioni sanitarie erogate.
Partendo da tali considerazioni, appare necessario che la Regione
si doti di centri di eccellenza dedicati, al fine di ottimizzare
risorse umane e tecnologiche e garantire un sistema di assistenza
mediante il già richiamato modello di hub e spoke.
La tendenza della medicina attuale è quella di creare strutture
dedicate ad un organo o ad una patologia che dispongano di un
efficiente filtro medico (diagnostico e clinico) che indirizzi
secondo i criteri EBM i pazienti verso la soluzione terapeutica più
appropriata. Inoltre, è necessario garantire un modello di gestione
che metta al centro il paziente con i suoi bisogni e che si doti di
un'organizzazione flessibile ed efficace per rispondere ad essi.
Questo tipo di organizzazione, incentrato sul tipo di lavoro
multidisciplinare, permette di far crescere l'esperienza degli
operatori, di abituarli a confrontarsi con diversi modelli della
patologia e di imparare a divenire alla sintesi' dei diversi
aspetti. Ciò permette di migliorare gli outcomes ed anche di
mettersi al riparo dalla fluttuazione della richiesta, modificando
ed implementando l'offerta nel momento di necessità.
Il nuovo modello organizzativo mette al centro del processo
assistenziale il paziente e i suoi bisogni; è la struttura a
doversi rendere flessibile assumendosi il carico di un continuum
assistenziale che evita gli spostamenti dell'ammalato, garantendo
il rapporto fiduciario con gli stessi interlocutori che lo seguono
in Team.
Lo sforzo culturale, organizzativo ed economico per l'applicazione
di questo modello deve rispondere a criteri di riferimento quali:
-modello organizzativo-assistenziale centrato sul Team;
-capacità di attrarre pazienti dalle altre regioni e dalle nazioni
vicine;
-sviluppo di ricerca di base;
-capacità di incidere sul territorio, non solo in termini di
risposta diagnostico-terapeutica, ma anche di prevenzione delle
malattie;
-capacità di fornire know how e nuovi modelli organizzativi;
- capacità di contribuire alla creazione di una rete assistenziale
sul territorio, basata su diversi livelli di complessità, che
modifichi il modello di sistema medico prescrittivo' in assistenza
guidata per obiettivi;
-divulgazione di protocolli terapeutici condivisi e trasmissione
del know how mediante l'organizzazione di work shop, strategic
meatings, lecture degli esperti internazionali sul campo;
-ottimizzazione dei programmi di educazione continua degli
operatori periferici mediante teleconferenza e telemedicina,
fornendo anche le strutture e gli strumenti per l'educazione del
paziente;
-divulgazione di dati epidemiologici che possano servire alle
autorità preposte al Governo della salute.
Per quanto attiene (credo che questa interpellanza facesse
riferimento anche alla cardio-chirurgia pediatrica) all'asserita
destrutturizzazione di alcuni reparti dell'Azienda Civico, ed in
particolare alla chiusura della cardio-chirurgia pediatrica e per
adulti, si riferisce quanto segue:
- il decreto assessoriale n. 1188 del 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 dell'11 giugno
2010, recante La rete integrata di servizi di cardiochirurgia e di
cardiochirurgia pediatrica , ha previsto che l'attività
assistenziale di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica sia
organizzata in ambito regionale attraverso un sistema di reti
integrate di servizi, secondo il modello Hub e Spoke, articolata
in tre livelli di intensità di cure secondo regole ben precise,
contenute all'interno dell'allegato tecnico al citato decreto.
Tutto ciò con la finalità di garantire, in una logica di risk
management, da un lato i dovuti livelli di sicurezza ai pazienti e
dall'altro orientare l'organizzazione verso modelli di
funzionamento efficaci ed idonei a fornire adeguate risposte alla
domanda regionale.
Tale rimodulazione ha portato alla identificazione di un unico
centro riferimento regionale di terzo livello di cardiochirurgia
pediatrica, considerato che il bacino d'utenza ottimale per un
centro d'eccellenza prevede non meno di 5, 7 milioni di abitanti, e
la collocazione è stata prevista presso il Centro Materno Infantile
di Palermo, in atto in fase di realizzazione.
Nelle more della predetta realizzazione lo stesso ha trovato
collocazione presso il presidio ospedaliero San Vincenzo di
Taormina, considerato che vi era già attivo una unità operativa
di cardiochirurgia pediatrica.
L'unità operativa di cardiochirurgia pediatrica del Civico di
Palermo, in questa fase, risulta identificata come uno dei due
centri di secondo livello della Regione, essendo l'altro previsto
a Catania.
Contestualmente si è proceduto alla stipula della convenzione tra
Regione Sicilia e IRCSS Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma
per l'istituzione del Centro Cardiologico Pediatrico del
Mediterraneo che, nelle more della realizzazione del Centro Materno
Infantile di Palermo, assicura tutte le prestazioni di terzo
livello presso il P.O. San Vincenzo di Taormina.
Un ulteriore passo avanti nella realizzazione della rete integrata
dei servizi di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica nel
territorio regionale è stato effettuato con decreto assessoriale
numero 1994 del 28 giugno 2011 e con il recentissimo decreto
assessoriale n. 104 del 25 gennaio 2012.
Si può affermare che tale organizzazione, al di là degli
inevitabili momenti di assestamento iniziali, non ha comportato e
non comporta carenze assistenziali per i pazienti affetti da
patologie cardiologiche che necessitano di intervento chirurgico,
fornendo piuttosto alle esigenze di salute della popolazione
regionale risposte in linea con gli standard definiti dalle società
scientifiche nazionale e internazionali.
Va sottolineato, a tal riguardo, come l'attività integrata
dell'IRCSS Bambin Gesù presso il P.O. San Vincenzo di
Taormina già esplichi le funzioni proprie del Centro di terzo
livello, con tangibili ricadute positive sulla mobilità sanitaria.
Per quanto riguarda l'organizzazione della rete assistenziale di
cardiochirurgia per adulti deve essere fatto riferimento,
innanzitutto, al progetto per la realizzazione dell'Istituto del
Cuore, che, partendo dall'analisi dei dati epidemiologici nazionali
e locali, ha tracciato le basi per un approccio strutturato,
coordinato e razionale al bisogno espresso dal territorio della
Sicilia occidentale.
Il progetto Istituto del Cuore, finalizzato alla creazione di
modelli assistenziali innovativi, prevede il coinvolgimento delle
realtà esistenti sul territorio (Policlinico universitario, ARNAS
Civico e ISMETT) e la valorizzazione delle esperienze specifiche di
ogni centro; nel maggio 2011 il Progetto è stato condiviso con i
soggetti interessati e portato a conoscenza delle organizzazioni
sindacali.
Nell'ottica dell'impegno a superare le frammentazioni e le
duplicazioni di competenza esistenti nello stesso territorio va
visto il programma di fusione tra Cardiochirurgia dell'ARNAS -
Civico e Ismett, per il quale nel mese di luglio 2011 è stata già
firmata l'apposita convenzione tra i due enti.
In atto, l'attività di cardiochirurgia è svolta già in un unico
centro allocato presso l'Ismett, frutto dell'integrazione tra le
due strutture suddette; il completamento del programma di fusione
avverrà con l'inserimento della cardiochirurgia del Policlinico
universitario.
In ordine a quanto richiesto circa l'apporto in termini di
miglioramento del servizio sanitario regionale nonché dei costi
attuali e futuri a carico del Servizio Sanitario Regionale in
riferimento alle diverse convenzioni stipulate con la Fondazione
Maugeri di Pavia (Presidi Ospedalieri di Sciacca e Ristretta),
con l'ospedale Bambin Gesù di Roma (Presidio Ospedaliero di
Taormina) e con l'Istituto ortopedico Rizzoli (Villa S. Teresa di
Bagheria), si precisa che negli ultimi anni questa Regione, al fine
di ridurre sostanzialmente la migrazione di pazienti siciliani
verso altre regioni, ha avvertito l'esigenza di esternalizzare
alcuni settori del nostro sistema sanitario a strutture di
eccellenza dotate di apposita caratterizzazione produttiva,
attraverso una rete regionale dei servizi sanitari per la cura
delle riabilitative, cardiochirurgiche pediatriche e chirurgico-
riabilitative ortopediche, legando le stesse agli effettivi bisogni
della popolazione residente.
Infatti, già in data 12 febbraio 2003, la Fondazione Salvatore
Maugeri , Clinica del Lavoro e della riabilitazione, I.R.C.C.S. e
l'Assessore regionale per la Sanità pro tempore avevano
sottoscritto un protocollo di intenti per lo studio e la stesura di
progetti esecutivi per la realizzazione in Sicilia di unità
operative di riabilitazione di eccellenza che introducessero
protocolli di riabilitazione, frutto di ricerca e di esperienze già
maturate con successo in altre regioni.
Per quanto riguarda la Fondazione, si evidenzia che le prestazioni
erogate dalla stessa sono riconosciute secondo le tariffe
regionali.
Per le stesse sostanziali motivazioni si è proceduto, da parte di
quest'Assessorato, ad avviare, nell'anno 2010, a seguito delle note
vicende che hanno coinvolto il reparto cardiochirurgia pediatrico
dell'ARNAS Civico di Palermo, una convenzione con l'ospedale
Bambin Gesù di Roma che, tra le strutture di livello nazionale,
risultava quella con maggiore mobilità.
Infatti, tra i costi di mobilità passiva per la Regione siciliana
conguagliati dal Ministero della Salute in sede di riparto delle
risorse del Fondo sanitario nazionale, si evidenzia la voce
relativa alle prestazioni rese all'IRCCS Ospedale pediatrico
Bambin Gesù di Roma ai residenti siciliani (1839 casi trattati)
per un valore di circa 3,7 milioni (dato storico attività anno
2010), risorse finanziarie sottratte alla quota spettante alla
nostra Regione.
A questo si aggiungano gli ulteriori costi sociali ed economici
connessi ai trasferimenti sopportati dalle famiglie siciliane per
essere vicine ai propri figli.
Come già sopra evidenziato con la Convenzione sottoscritta tra la
Regione siciliana ed il Bambin Gesù si è inteso dare impulso alle
creazioni di un Centro pediatrico del Mediterraneo quale unico
centro di terzo livello della Regione siciliana (inizialmente
allocato presso il Presidio ospedaliero di Taormina e,
successivamente, presso l'Azienda ospedaliera Villa Sofia -
Cervello di Palermo), allo scopo di sviluppare l'attività di alta
specializzazione cardiologica per la popolazione pediatrica della
Regione siciliana, nonché fungere da polo attrattivo per altre
regioni e per i Paesi del bacino Mediterraneo.
Il Centro pediatrico ha la finalità di essere strutturato secondo
requisiti organizzativi corrispondenti agli standard di eccellenza,
di attività, di processo e di prodotto adottati dalla Joint
Commission International, per l'accreditamento delle strutture
sanitarie, nonché ai requisiti minimi organizzativo-strutturali ed
agli standard di trattamento e risultati individuati nelle linee
guida del Progetto Baby Heart, elaborato dalla Società italiana di
cardiologia pediatrica e dalla Sezione pediatrica della Società
italiana di cardiochirurgia.
Tra gli obblighi assunti dall'IRCCS Bambin Gesù di Roma vi è
quello di costituire un proprio team sanitario operante
permanentemente in loco presso la sede del Centro pediatrico del
Mediterraneo che opererà in stretta collaborazione col personale
della struttura ospitante, contribuendo con il proprio apporto in
termini di leadership professionale e scientifica alla formazione e
crescita professionale del personale sanitario del Servizio
sanitario regionale secondo regole di comportamento consolidate in
un'ottica dipartimentale.
Come già evidenziato nelle parti che precedono un'ulteriore e non
ultima finalità del progetto è quella di incentivare la mobilità
attiva e di ridurre la mobilità passiva, tenuto conto che:
-il valore della produzione sanitaria, prodotta dal Centro con sede
nella Regione siciliana, afferisce unicamente alla struttura
sanitaria in cui lo stesso centro ha sede (attualmente l'ASP di
Messina);
-anche i pazienti siciliani valutati preliminarmente dal Centro con
sede nella Regione siciliana e successivamente trattati presso la
sede di Roma, sono ricompresi nell'attività in convenzione.
La convenzione ha durata decennale a decorrere dal mese di
novembre dell'anno 2010 e prevede il raggiungimento di specifici
obiettivi nel tempo anche in relazione al volume delle attività
sanitarie da erogare.
Tra gli obiettivi si è inoltre determinato che, già al quinto anno
di attività, si dovrà registrare una mobilità passiva uguale a
quella attiva e che, al termine del periodo di convenzione, il
Centro con sede nella Regione siciliana potrà pienamente operare
non necessitando più dell'apporto dei professionisti esterni.
Il costo annuo della Convenzione è strettamente correlato ai
volumi e tipologie di attività sanitarie effettivamente espletata,
fino ad un massimo di 4,8 milioni di Euro, a fronte dei quali dovrà
registrarsi un'attività erogata, in regime di ricovero
ambulatoriale, di 3,8 milioni valorizzata con le tariffe ordinarie
applicate dalla Regione siciliana.
L'eventuale ulteriore produzione sarà remunerata all'IRCCS con
tariffe abbattute del 50 per cento. Lo stesso IRCCS Bambin Gesù
assume a proprio carico i seguenti costi gestionali:
-del proprio personale impegnato nel Centro;
-della gestione tecnica ed amministrativa:
-dell'adeguamento agli standard di eccellenza, di attività, di
processo e di prodotto adottate dalla Joint Commission
International.
In atto sono in corso di validazione da parte degli Uffici della
Regione e dell'ASP di Messina le prestazioni effettuate dal Centro
effettuate nel periodo novembre 2010 - dicembre 2011, al fine di
determinare il costo da riconoscere all'IRCCS Ospedale pediatrico
Bambin Gesù di Roma.
In ultimo l'accordo del 4 ottobre 2011 sottoscritto tra l'Istituto
Ortopedico Rizzoli e la Regione siciliana è finalizzato alla
realizzazione di una struttura ortopedica di eccellenza presso la
sede ospedaliera di Villa Santa Teresa di Bagheria (PA).
Dall'analisi dei dati di mobilità passiva emerge nell'anno 2010
per le attività sanitarie di ortopedia un costo pari a 32 milioni
di euro suddiviso quasi equamente per circa 20 milioni tra Regione
Lombardia e Regione Emilia Romagna e la relativa parte di 12
milioni suddivisa, nella misura di circa 2 milioni, tra le Regioni
Toscana, Veneto, Lazio, Piemonte e altre misure ancora minore.
Per completezza si evidenzia che il Rizzoli è una struttura
sanitaria d'eccellenza, che per sue capacità professionali ed
organizzative, costituisce fonte di attrazione da tutte le Regioni
italiane di pazienti affetti da patologie ortopediche e/o
necessitanti di attività riabilitativa ed a oggi è da ritenersi la
struttura sanitaria verso cui si rivolgono la maggior parte dei
siciliani.
La struttura sarà organizzata - per il periodo di durata della
convenzione pari a 9 anni - come dipartimento dello IOR Rizzoli
Sicilia con le specifiche autonomie dipartimentali previste dalla
normativa nazionale e regionale.
L'Istituto Rizzoli Sicilia attiverà soltanto 51 dei 78 posti
letto previsti a regime oltre a 6 posti letto tecnici di induzione
e risveglio a far data dall'1 aprile 2012 con attività ortopediche
di tipo programmato che si riassumono, in sintesi, in patologie
chirurgiche ortopediche a maggiore diffusione su tutti i distretti
protesica di anca e ginocchio, chirurgia ortopedica a maggiore
diffusione su tutti i distretti. L'attività oncologica sarà
attivata a partire dal 2013 ed entrerà a pieno regime dal 2014 con
l'attivazione di tutti i posti letto previsti.
Dall'1 febbraio 2012 invece è iniziata l'attività di assistenza
specialistica ambulatoriale con un ambulatorio di ortopedia
generale, uno di ortopedia oncologica, uno di anestesia e terapia
del dolore e uno di medicina riabilitativa.
Le tariffe applicate al Rizzoli Sicilia , sia per gli episodi di
ricovero che per le prestazioni ambulatoriali, sono quelle in
vigore nella nostra Regione.
Inoltre, l'Istituto Rizzoli Sicilia si è impegnato ad
indirizzare i cittadini siciliani verso la struttura di Bagheria
per le prestazioni che sono rese presso la stessa.
I costi che la Regione siciliana si è impegnata a riconoscere con
la convenzione sottoscritta il 4 ottobre 2011 ascendono a 16,9
milioni il primo anno, 20 milioni per il secondo anno ed a 20,9
milioni a partire dal terzo anno.
PRESIDENTE. A facoltà di intervenire l'onorevole Lentini per
dichiararsi soddisfatto o meno della risposta dell'assessore.
LENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, veda signor
assessore, un Governo tecnico funziona per le scelte impopolari che
vuole fare nei confronti dei cittadini e avviene questo, cioè la
scelta del Governo tecnico. La sua nomina, caro Assessore, doveva
interrompere appunto i viaggi per la salute, ma in quattro anni non
abbiamo interrotto nulla.
Queste giustificazioni che lei dà sui tre istituti sono
fondamentali, ma fino ad un certo punto, perché alla fine la Corte
dei Conti in termini di danaro, dal 2007 al 2010, ha evidenziato un
aumento di spesa di 357 milioni, l'ha detto la Corte dei Conti, non
l'onorevole Lentini.
Nulla da eccepire sulla preparazione dei tre istituti, ma mi
sarei aspettato da questo Governo che la formazione si sarebbe
fatta nei loro ospedali, mandando i nostri medici ad imparare a
riabilitare, ad imparare la traumatologia, ad imparare la
cardiochirurgia, ad imparare tutto.
Oggi i medici si sentono offesi, i medici della Regione siciliana,
eccetto quelli che sono promossi, sono offesi, sono offesi e glielo
dice una persona, un deputato che non se ne sta con le braccia
conserte, ma gira per gli ospedali a vedere tutto quello che non
funziona.
Quella degli ospedali è veramente la tragica morte, in particolare
gli ospedali di Palermo che soffrono, che sono in agonia, giorno
dopo giorno.
Non c'è bisogno di rispondere al telefono assessore
PRESIDENTE. Onorevole Lentini, stia tranquillo, l'assessore sta
ascoltando, la Presidenza sta ascoltando, l'Aula è attenta. Prego
onorevole Lentini.
LENTINI. Quindi, non rimango soddisfatto di questa prima
interrogazione, passeremo a quella successiva e all'altra ancora, e
preparerò dei documenti che possano sicuramente essere interessanti
per la Procura della Repubblica. Inoltre mi sarei aspettato, da
parte sua, il costo di prima e il costo di ora: il fatto che il
paziente si rechi in Lombardia, come in Piemonte, per essere curato
non è una novità, perché ci sono pure persone che vengono qua,
gliene posso citare 100 mila, quindi questa non è una
giustificazione. La vera giustificazione su questo, caro assessore,
è che i nostri medici si devono formare attraverso questi istituti
nei loro ospedali
Sul resto delle cose io non ho niente da dire.
Sull'ordine dei lavori
VINCIULLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Assessore, desideravo soltanto, in modo garbato, avere l'attenzione
dell'assessore Russo su una vicenda legata ad oltre 70
interrogazioni che ho presentato e a cui lei ancora non ha dato
risposta. Così come, in maniera lodevole, è venuto a rispondere
alle tre interrogazioni dell'onorevole Lentini, credo anche che i
deputati dell'opposizione e, in modo particolare, proprio perché
siamo deputati dell'opposizione avremmo il diritto di avere le sue
risposte in Aula.
Vedo però che a lei la cosa non interessa minimamente, la
ringrazio lo stesso.
Però, signor Presidente, vorrei richiamarla su questa vicenda
sicuramente poco democratica in cui si vede un assessore di questo
Governo che risponde a chi ritiene opportuno e non tiene conto che
vi è anche un ordine cronologico nelle risposte che dovrebbe dare
per il ruolo che ricopre e per essere sottoposto all'autorità del
Parlamento regionale.
Pertanto, signor Presidente, mi appello a lei per l'ennesima volta
per vedere se è possibile avere qualche risposta.
Riprende lo svolgimento, ai sensi dell'articolo 143
del Regolamento interno, delle interrogazioni
PRESIDENTE. Si passa all'interrogazione con richiesta di risposta
orale n. 2270 Notizie sulla nomina dei dirigenti di unità
operative presso l'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli di
Palermo.
Ne do lettura:
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute,
premesso che:
la tutela della salute costituisce un diritto fondamentale
riconosciuto e garantito dall'articolo 32 della Costituzione, alla
cui attuazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e
dell'articolo 17 dello Statuto, in termini di erogazione di
prestazioni nei confronti dei cittadini, è chiamata la Regione;
nell'ambito della rete ospedaliera regionale l'azienda di rilievo
nazionale ed alta specializzazione 'Civico e Benfratelli' di
Palermo costituisce una struttura di importanza vitale e chiamata
ad assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie più
complesse rispetto a tutte le specialistiche mediche e chirurgiche;
l'azienda Civico è, ormai da parecchi mesi, priva degli organismi
di direzione previsti dalla vigente normativa ed affidata alla
gestione di un commissario straordinario, le cui attribuzioni,
coerentemente con quanto previsto in linea generale dalla vigente
disciplina, dovrebbero limitarsi all'adozione di atti urgenti ed
indifferibili e garantire l'ordinario funzionamento, per un periodo
temporale limitato;
di contro, il commissario ha proceduto all'adozione di una serie
di provvedimenti di grande rilievo, ivi compresa la sottoscrizione
di contratti con altre strutture sanitarie incidenti sull'assetto
organizzativo e sull'offerta di servizi dell'azienda stessa, la
nomina di dirigenti delle unità operative, l'attivazione e
dismissione di strutture e servizi;
da ultimo, intorno al 30 novembre u.s., il commissario
straordinario dell'ARNAS ha proceduto alla nomina, con contratto
quinquennale, dei dirigenti dell'unità operativa di chirurgia
generale e d'urgenza e di quella di neurochirurgia;
considerato che:
sussistono serie perplessità circa la legittimità della nomina
dell'attuale commissario straordinario, considerato che lo stesso,
nel momento in cui veniva nominato, non risultava iscritto
nell'elenco degli idonei per la nomina a direttore generale di
aziende sanitarie ed ospedaliere nella Regione siciliana, come si
rileva peraltro dal curriculum vitae dello stesso, pubblicato sul
sito internet dell'azienda Civico;
l'eventuale illegittimità della posizione giuridica del
commissario straordinario potrebbe mettere in questione la
legittimità e l'efficacia degli atti dallo stesso adottati e/o
promossi, con le immaginabili conseguenze in termini di
contenziosi;
la situazione rischia di essere ancora più grave e complessa anche
a causa della mancata nomina degli altri organismi di direzione e,
in particolare, del direttore sanitario (la cui assenza, in altre
situazioni, ha determinato l'annullamento in sede giurisdizionale
di concorsi per dirigenti medici);
in ogni caso non si comprende se la nomina, per un quinquennio, di
dirigenti medici di U.O. - peraltro, curiosamente, entrambi
provenienti da altra struttura sanitaria (ASP di Caltanissetta) -
rientri fra le attribuzioni legittime ed opportune di chi è stato
chiamato ad una gestione straordinaria;
vista l'importanza e la delicatezza delle specialistiche
interessate è quanto mai opportuno comprendere se, fra i criteri
impiegati nella selezione per titoli e colloquio, siano stati
inclusi tutti quelli utili ad individuare le migliori
professionalità e, in particolare, trattandosi di specialità
chirurgiche, se siano stati oggetto di prioritaria valutazione,
oltre al numero degli interventi effettuati, anche i loro esiti in
termini di mortalità peri e post-operatoria nonché di
appropriatezza ed efficacia delle prestazioni effettuate;
non è chiaro, inoltre, se nell'ambito dei criteri adottati per la
selezione, siano state considerate le specifiche esigenze
dell'azienda che, trattandosi di struttura di alta
specializzazione, necessita di figure professionali con specifica
esperienza rispetto a quelle prestazioni che, di norma, non sono di
competenza degli ospedali medio-piccoli (da cui entrambi i nominati
provengono) e che presuppongono, di contro, una sufficiente
esperienza in reparti con idonee dotazioni tecniche, organizzative
e strumentali;
la notizia delle nomine sopra dette è, inspiegabilmente, apparsa
sulla stampa (con tanto di relative smentite e precisazioni) già
intorno alla metà del mese di novembre, cioè ben prima
dell'approvazione (avvenuta in data 29/11/2011, con deliberazioni
n.1682 e n.1688, in pubblicazione dal 4 dicembre successivo) degli
atti di concorso e di nomina dei vincitori;
va altresì segnalato che il complesso dei documenti relativi
all'intera procedura non risulta accessibile mediante il sito
internet dell'azienda;
le sopra richiamate circostanze rischiano di determinare ulteriori
perplessità sul complessivo svolgimento delle procedure selettive e
comportano, in ogni caso, un danno di immagine per la struttura;
rilevato che:
il contesto sopra evidenziato comporta serie e gravissime
preoccupazioni rispetto alla funzionalità della principale
struttura sanitaria della Regione;
è nell'interesse dell'azienda - e per essa della Regione - e
dell'utenza tutta, che la guida dei reparti, a partire da quelli
che, per la loro natura, erogano prestazioni delicate e ad alto
rischio, sia affidata a soggetti dotati della massima
qualificazione professionale possibile;
è inoltre interesse pubblico fondamentale l'assicurare che i
profili professionali dei dirigenti dei reparti siano quanto più
aderenti alle esigenze di servizio dell'azienda, garantendo alla
stessa la capacità di attrarre la domanda di salute in relazione
agli specifici compiti richiesti ad una struttura di rilievo
nazionale;
avuto riguardo alla complessità ed ai profili di rischio delle
prestazioni in oggetto appare evidente che, fra le caratteristiche
richieste ai candidati, avrebbe dovuto essere adeguatamente tenuto
presente l'aver maturato specifica esperienza all'interno di
strutture chiamate ad erogare prestazioni di alta specializzazione
che, peraltro, sono ben diverse da
quelle usualmente erogate da strutture
medio-piccole, quali quelle presso cui entrambi i nominati, hanno
ultimamente prestato servizio;
l'approssimarsi della scadenza del 2015, anno in cui, per effetto
di norme comunitarie, sarà garantita la libera circolazione ed il
libero accesso alle prestazioni sanitarie nell'intero territorio
dell'Unione europea, imporrebbe che il Civico 'venga messo nelle
condizioni di rendere efficiente e competitiva la propria offerta,
divenendo polo di attrazione' dei bisogni di salute dei siciliani e
non solo;
per sapere:
se le ipotizzate criticità circa la posizione giuridica del
commissario straordinario possano comportare la susseguente
illegittimità degli atti assunti, ivi compresi quelli relativi alla
selezione e la nomina dei dirigenti delle U.O., e quali sarebbero,
nel caso, le conseguenze per l'azienda e per la Regione;
se il mancato intervento del direttore sanitario, a tutt'oggi non
nominato, possa costituire un eventuale ulteriore vizio o causa
d'illegittimità degli atti richiamati;
quali criteri siano stati adottati in sede di selezione per titoli
e colloquio e se, in particolare, siano stati valutati, in termini
statistici, oltre ai 'volumi' di interventi effettuati anche i
relativi esiti;
se sia stata adeguatamente considerata come prioritaria la
specifica esperienza maturata dai candidati riguardo ad interventi
di alta specializzazione ed all'interno di strutture che erogano
tali prestazioni;
se rispetto a quanto sopra richiesto non appaia necessario, o
comunque opportuno, assumere gli atti di competenza per la revoca
delle nomine effettuate e l'indizione di una nuova procedura
selettiva;
se la richiamata 'fuga di notizie' non determini, direttamente o
indirettamente, un danno d'immagine per l'azienda e possa
determinare l'insorgere di dubbi sulla regolarità della selezione e
sulla complessiva conduzione dell'ente;
quali iniziative s'intenda complessivamente adottare per garantire
una gestione efficace, efficiente ed appropriata dell'ARNAS 'Civico
e Benfratelli' e la valorizzazione delle migliori professionalità
disponibili per guidarne le unità operative, a partire da quelle -
quali la neurochirurgia e la chirurgia d'urgenza - che erogano
prestazioni di alta specializzazione, anche in vista della prossima
liberalizzazione (2015) dell'accesso alle prestazioni sanitarie
nell'Unione europea, al fine di ridurre la drammatica mobilità di
pazienti in uscita (c.d. viaggi della speranza) e divenire, semmai,
centro di attrazione per l'eccellenza dei servizi offerti». (2270)
Ha facoltà di parlare l'assessore Russo per rispondere alla
interrogazione.
RUSSO MASSIMO, assessore per la salute. In relazione alle nomine
effettuate dall'ARNAS Civico per ricoprire i posti apicali di
Neurochirurgia e di Chirurgia generale ad indirizzo di urgenza
(delibera adottata il 29 novembre 2011) si precisa che:
- per quanto attiene alla nomina di Direttore di UOC di
Neurochirurgia (operazioni concorsuali concluse il 3 ottobre 2011)
l'Azienda Civico ha evidenziato che la Commissione esaminatrice ha
effettuato la valutazione sulla base della casistica operatoria del
nominato, nonché delle capacità professionali specifiche e
gestionali, attraverso la valutazione degli incarichi in tal senso
rivestiti nel corso degli anni, riportati nel curriculum e posti in
evidenza nel corso del colloquio;
- relativamente alla nomina del Direttore dell'UOC di Chirurgia
Generale 1 ad indirizzo d'Urgenza, operazioni concorsuali concluse
il 29 settembre 2011, l'Azienda ha precisato che la Commissione
esaminatrice ha effettuato la valutazione sulla base dell'ampia
documentata e riconosciuta esperienza maturata nel corso di una
diversificata attività professionale; la casistica operatoria che è
apparsa vasta e variegata, riferita in particolare all'ambito della
chirurgia d'urgenza; inoltre, si sono considerate significative le
capacità professionali e gestionali, maturate negli anni.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Lentini per
dichiararsi soddisfatto o meno della risposta dell'assessore.
LENTINI. Signor Presidente, riguardo all'interrogazione numero
2270 e per quanto riguarda il bando, vorrei capire, visto che
l'ospedale Civico di Palermo è commissariato da circa un anno -
cosa impossibile - se fosse presente il Direttore sanitario.
L'ospedale è commissariato da un anno e penso che con il
commissariamento della triade' decade il direttore sanitario ed il
direttore amministrativo, quindi, se il direttore sanitario non
risulta essere presente, questi concorsi li poteva bandire? Ed è la
prima domanda.
La seconda domanda la rivolgo anche a lei che è medico, signor
Presidente: sul risultato degli interventi, se ad esempio
l'onorevole Lentini-medico ha operato ed è intervenuto su mille
pazienti e ne sono morti ottocento e se l'onorevole X ha fatto
mille interventi e ne sono morti solo dieci, le chiedo se c'è una
grande differenza? Certo che sì
La grande differenza è nel sottovalutare che ci sono persone che
non sono capaci di avvicinarsi alla politica perché non hanno il
coraggio, perché sono professionalmente preparati e non si
aspettano mai di avvicinarsi alla politica, mai, perché sono dei
signori e vengono bocciati e superati da coloro che sono bravi ad
operare l'ernia al disco e non di intervenire per quanto riguarda
alcuni casi pericolosi, nella città di Palermo per esempio ci sono
ottanta casi di aneurismi.
Per questo mi dichiaro insoddisfatto.
PRESIDENTE. Si passa all'interrogazione n. 2271 Notizie sulla
gestione dell'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli di
Palermo , a firma dell'onorevole Lentini. Ne do lettura:
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute,
premesso che:
a tutela della salute costituisce un diritto fondamentale
riconosciuto e garantito dall'articolo 32 della Costituzione, alla
cui attuazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e
dell'articolo 17 dello Statuto, in termini di erogazione di
prestazioni nei confronti dei cittadini, è chiamata la Regione;
nell'attuazione di quanto sopra detto la Regione, per il tramite
delle aziende sanitarie ed ospedaliere, è chiamata ad operare
secondo criteri - anche questi costituzionalmente sanciti - di
efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza e buon andamento
che devono informare l'intero operato della pubblica
amministrazione e - a fortiori - un settore delicatissimo e
fondamentale come quello della salute, peraltro oggetto, da alcuni
anni, di un complesso percorso di riorganizzazione che deve
tendere, almeno nelle intenzioni, ad assicurare migliori livelli di
assistenza;
nell'ambito della rete ospedaliera regionale l'azienda di rilievo
nazionale ed alta specializzazione 'Civico e Benfratelli' di
Palermo costituisce una struttura di importanza vitale e chiamata
ad assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie più
complesse rispetto a tutte le specialistiche mediche e chirurgiche;
l'azienda Civico è, ormai da parecchi mesi, priva degli organismi
di direzione previsti dalla vigente normativa ed affidata alla
gestione di un commissario straordinario;
le gestioni straordinarie, coerentemente con quanto previsto in
linea generale dalla vigente disciplina, dovrebbero svolgersi in
situazioni - appunto - eccezionali e comunque ben delimitate nel
loro mandato temporale e nei poteri esercitati, con l'ovvio
corollario che i competenti organi politici (nel caso di specie il
Governo della Regione e l'Assessore per la salute) dovrebbero
tempestivamente ripristinare il normale funzionamento, procedendo
alla nomina delle figure previste dall'ordinamento vigente,
garantendo altresì il corretto funzionamento dei meccanismi di
valutazione, controllo, vigilanza ed indirizzo;
le stesse gestioni straordinarie, sempre in coerenza col vigente
ordinamento, dovrebbero in linea di principio limitarsi
all'adozione degli atti di carattere urgente ed indifferibile e la
continuità dell'ordinaria attività, esimendosi dall'assumere
provvedimenti di rilievo strutturale e permanente che vanno ad
incidere profondamente sull'assetto dei servizi e sulla loro
organizzazione;
il perdurante commissariamento determina l'assenza, oltre che del
direttore generale, anche di quello amministrativo e di quello
sanitario, con inevitabili ripercussioni tanto in termini di
efficacia nell'organizzazione aziendale e dei servizi e mancato
coordinamento dei rispettivi settori di competenza;
contrariamente rispetto a quanto sopra richiamato, il commissario
straordinario dell'ARNAS Civico e Benfratelli ha proceduto
all'adozione di una serie di provvedimenti di grande rilievo, ivi
compresa la sottoscrizione di contratti con altre strutture
sanitarie incidenti sull'assetto organizzativo e sull'offerta di
servizi dell'azienda stessa, la nomina di dirigenti delle unità
operative, l'attivazione e dismissione di strutture e servizi;
atteso che:
sussistono serie perplessità circa la legittimità della nomina
dell'attuale commissario straordinario, considerato che lo stesso,
nel momento in cui veniva nominato, non risultava iscritto
nell'elenco degli idonei per la nomina a direttore generale di
aziende sanitarie ed ospedaliere nella Regione siciliana, come si
rileva peraltro dal curriculum vitae dello stesso, pubblicato sul
sito internet dell'azienda Civico;
l'eventuale illegittimità della posizione giuridica del
commissario straordinario potrebbe mettere in questione la
legittimità e l'efficacia degli atti dallo stesso adottati e/o
promossi, con le immaginabili conseguenze in termini di
contenziosi;
a maggior ragione risultano ancora più seri e potenzialmente
fondati i rischi di illegittimità degli atti in considerazione
dell'assenza del direttore sanitario, figura fondamentale per
un'azienda ospedaliera;
ancora più grave - se possibile - è il gravissimo ritardo, da
parte di chi di competenza, nel procedere, ai sensi della vigente
disciplina, alla nomina del direttore generale, ponendo fine ad una
gestione straordinaria che, per definizione, dovrebbe esaurirsi nel
più breve tempo possibile;
negli ultimi mesi l'azienda ha visto la progressiva
destrutturazione di diversi reparti e servizi, nel quadro di un
preoccupante depotenziamento dell'offerta sanitaria pubblica e di
un loro conferimento - in varie ed anomale forme - ad enti,
fondazioni ed aziende con sede ed interessi principali situati
fuori dal territorio regionale;
di particolare rilievo sono la chiusura della cardiochirurgia
pediatrica (convenzione con l'ospedale Bambin Gesù di Roma per
l'ipotetico futuro 'Polo', ad oggi trasferito a Taormina, a fronte
della dismissione del servizio operante al Civico), l'affidamento
alla fondazione Maugeri (ente privato con sede a Pavia) dei servizi
di riabilitazione in sostituzione di quelli direttamente gestiti
dall'azienda, la chiusura della cardiochirurgia che viene
completamente conferita all'ISMETT (società mista di diritto
privato);
a seguito delle sopra richiamate operazioni, sono insorti numerosi
contenziosi promossi dal personale medico, infermieristico e
paramedico oggetto di 'trasferimento' dalle strutture pubbliche di
provenienza verso quelle gestite in convenzione, anche in ragione
della potenziale discrezionalità nell'assegnazione di orari,
mansioni e trattamenti economici;
le stesse 'esternalizzazioni' hanno in ogni caso comportato la
pratica dispersione del patrimonio di competenze e professionalità
specifiche acquisite, nonché l'abbandono ed il mancato utilizzo di
attrezzature e macchinari - alcuni dei quali estremamente costosi
ed acquisiti solo di recenti - destinati alla funzionalità dei
reparti;
non si comprende il perché, per il raggiungimento degli auspicati
obiettivi di miglioramento dei livelli di assistenza mediante
acquisizione del relativo 'know-how', non siano state valutate
ipotesi alternative alla 'cessione' quali, ad esempio, la stipula
di convenzioni per la formazione e l'aggiornamento del personale,
lo scambio di esperienze, l'advisoring, ecc.;
nell'anno 2015 è prevista la piena entrata in vigore delle norme
comunitarie che garantiranno la libera circolazione dei pazienti ed
il libero accesso alle prestazioni sanitarie nell'intero territorio
dell'Unione europea, col concreto rischio di vedere aumentare il
'turismo sanitario' in uscita dalla Sicilia diretto - a quel punto
- non solo verso le altre Regioni italiane ma anche verso le
attrezzate e concorrenziali strutture degli altri Paesi europei;
il fenomeno dei 'viaggi della speranza', oltre a costituire un
dramma umano, sanitario e sociale per i pazienti interessati e le
loro famiglie, rappresenta un onere estremamente gravoso per le
finanze regionali che, in una prospettiva di medio termina, rischia
di divenire economicamente insostenibile;
alla luce di quanto appena detto l'ARNAS 'Civico' dovrebbe
attrezzarsi per rendere sempre migliore e più competitiva la
propria offerta e non certo continuare a patire le conseguenze di
una situazione giuridica precaria dei suoi vertici o della
progressiva dismissione di parte dei servizi;
considerato che:
il contesto sopra evidenziato comporta serie e gravissime
preoccupazioni rispetto alla funzionalità della principale
struttura sanitaria della Regione;
quanto sopra detto stride con l'auspicato ed auspicabile obiettivo
di rendere l'azienda polo di attrazione per le prestazioni
sanitarie di alta specializzazione per tutti i siciliani e, in
prospettiva, anche per i cittadini di altre regioni d'Italia e
d'Europa;
per sapere:
se sussistano criticità circa la posizione giuridica del
commissario straordinario, atteso che lo stesso, all'atto della
nomina, non risultava iscritto nell'elenco degli idonei alla nomina
a direttore generale di azienda sanitaria e/o ospedaliera per la
Regione siciliana;
se tali eventuali criticità possano comportare la susseguente
illegittimità degli atti assunti e quali sarebbero, nel caso, le
conseguenze per l'azienda e per la Regione;
se - a fortiori - tali atti possano risultare viziati nella forma
e nella sostanza per l'assenza, oltreché del direttore generale,
anche degli altri organi previsti e - su tutti - quella del
direttore sanitario;
se in ogni caso appaia legittimo - o comunque opportuno - che una
gestione straordinaria che, come detto dovrebbe limitarsi
all'adozione di atti urgenti ed indifferibili ed a garantire
l'ordinario funzionamento, abbia proceduto e proceda ad assumere
decisioni di grande rilievo e destinate ad incidere permanentemente
sulla funzionalità e sull'assetto dell'azienda;
se s'intenda intervenire rispetto alle operazioni di
'esternalizzazione' sopra richiamate e quali siano, in dettaglio, i
relativi costi - passati, presenti e futuri, ivi compresi quelli
potenziali;
se, ed entro quale termine, s'intenda procedere alla nomina degli
organismi previsti dalla vigente disciplina, garantendo il pieno e
normale funzionamento dell'azienda con le garanzie ed i controlli
previsti;
quali iniziative s'intenda complessivamente adottare per garantire
la piena funzionalità dell'azienda ospedaliera 'Civico-Benfratelli'
e per consentire alla stessa di divenire efficiente e competitiva,
contrastando il triste fenomeno dei 'viaggi della speranza' verso
strutture collocate in altre Regioni d'Italia e, in un prossimo
futuro, in tutta Europa». (2271)
RUSSO MASSIMO, assessore per la salute. Si riferisce alla
legittimità della nomina del commissario straordinario e della
legittimità dei relativi atti adottati.
Relativamente alla posizione giuridica del Commissario
straordinario, dottor Carmelo Pullara, che all'atto della nomina
non risultava iscritto nell'elenco dei soggetti idonei alla nomina
a direttore generale delle Aziende sanitarie della Regione ed alla
supposta consequenziale illegittimità degli atti da questo assunti,
si precisa che il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n.
5 del 2009 prevede che in caso di vacanza dell'ufficio per morte,
dimissioni o decadenza del direttore generale dell'Azienda del
Servizio sanitario regionale, nelle more della nomina da parte del
Presidente della Regione del nuovo direttore generale, al fine di
garantire la continuità gestionale della medesima Azienda,
l'Assessore regionale per la sanità nomina un Commissario
straordinario in possesso dei medesimi requisiti richiesti per
l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aspiranti alla nomina di
direttore generale delle aziende del Servizio sanitario regionale .
Pertanto, contrariamente a quanto asserito dall'interrogante, la
norma di legge non esige l'iscrizione nel suddetto elenco, ma
soltanto il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione
nell'elenco medesimo.
All'atto della nomina, le autocertificazioni prodotte dal dottor
Pullara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e
dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1997, sono state
esaminate dalla Segreteria tecnica dell'Assessorato che ha
positivamente verificato la sussistenza dei requisiti richiesti
dalla legge. Per l'effetto risultano insussistenti i timori
paventati dall'interrogante circa eventuali vizi di illegittimità
degli atti adottati dal Commissario Straordinario.
Lo stesso dott. Pullara è stato successivamente iscritto, con il
decreto assessoriale n. 456 del 15 marzo 2011, nell'elenco dei
soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende
sanitarie.
In relazione all'ulteriore affermazione dell'interrogante circa
l'opportunità che il Commissario straordinario possa adottare
decisioni di grande rilievo e destinate ad incidere
permanentemente sulla funzionalità e sull'assetto dell'Azienda si
osserva che il comma 3 dell'articolo 20 della citata legge
regionale n. 5/2009 prevede la nomina dell'organo straordinario per
garantire la continuità gestionale dell'Azienda tout court, senza
più alcun riferimento alla previsione di atti urgenti ed
indifferibili, esplicitamente contenuta, invece, in seno
all'articolo 11 della previdente legge regionale n. 30/1993.
Un'ulteriore ed autorevole conferma nella direzione sopra
prospettata si rinviene anche nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (sezione lavoro, sentenza n. 25422 del 3 dicembre 2009),
secondo cui il Commissario straordinario di azienda sanitaria
assume tutti i poteri che la legge attribuisce al direttore
generale, senza che sia possibile distinguere tra atti di ordinaria
e straordinaria amministrazione, avendo l'estensione dei poteri
attinenza alcune con la straordinarietà che la temporaneità
dell'investitura dell'organo.
La Suprema Corte ha altresì statuito il principio secondo il quale
sono proprio le ragioni che determinano la nomina di un Commissario
straordinario a richiedere la titolarità di tutti i poteri di
organizzazione e di gestione dell'ente, indispensabili a porre
riparo al difetto di attività degli organi ordinari.
Alla luce del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale non può
sussistere alcun dubbio sull'equiparazione ad ogni effetto della
figura del commissario straordinario di azienda sanitaria con
quella di direttore generale.
Relativamente all'asserita assenza della figura del Direttore
sanitario si precisa che lo stesso è stato nominato con
deliberazione n. 159 del 18 marzo 2011.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lentini per
dichiararsi soddisfatto o meno della risposta dell'Assessore.
LENTINI. Signor assessore, spero che lei conosca bene il
commissario Carmelo Pullara, mi auguro che lo conosca bene, sa
benissimo che era un ex articolista, articolo 23, di grande
carriera all'AST di Agrigento, sa benissimo che era il candidato
sindaco del comune di Licata; lei conosce il decreto legislativo
del Ministero alla salute numero 502 che obbliga le Regioni,
qualora ancora non fossero intervenute in merito, di sostituire
entro 60 giorni il commissariamento, 60 giorni dalla nomina del
commissario, lei aveva l'obbligo di nominare il nuovo manager
dell'Ospedale Civico. Lei, non io.
Signor Assessore desidero pure sapere, viceversa vado
personalmente al Civico, accompagnato dagli Ispettori del lavoro e
dai carabinieri, vado al Civico e vado a vedere se durante i
colloqui c'era il Direttore sanitario e non un semplice medico
così, che non può rispondere sicuramente, non può mettere alla
prova il primariato di un grande ospedale di Palermo, Ospedale
Civico, di eccellenza, dove io sono innamorato della mia città e
dei miei ospedali.
Voglio sapere questo, perché uscendo da qua adirò immediatamente.
Signor Assessore, ma per quale motivo dall'11 febbraio del 2011,
dopo 14 mesi, non avete pensato a ristabilire esattamente la triade
in quell'ospedale? Esigo una risposta, signor Presidente, perché se
io oggi non ho queste due risposte, andrò avanti. E chi mi conosce
sa bene che andrò avanti; siccome non ho armadi, non so dove
mettere gli scheletri
Presidenza del presidente Cascio
Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno
ARDIZZONE. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2,
del Regolamento interno.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARDIZZONE. Signor Presidente, vorrei, in qualche modo, riprendere
il discorso fatto dall'onorevole Vinciullo che condivido, e mi
rivolgo proprio a lei. Sarebbe, forse, opportuno dedicare uno o due
pomeriggi alla discussione sulle interrogazioni in materia di
sanità.
Io ne ho presentata una, con richiesta di urgenza, perché si sono
rivolti alla mia persona i rappresentanti dell'associazione
microcidemici della provincia di Messina, lamentando che l'ASP di
Messina non forniva i filtri per la leucocitosi; significa che ci
sono persone che ogni quindici giorni devono fare trasfusioni
altrimenti rischiano la morte.
Su questo ho presentato un'interrogazione dettagliata e su questo
gradirei risposta, perché non ci sono ragioni di bilancio, di
economia che tengano, né possiamo mettere in difficoltà i primari
che debbono sbattere da un posto all'altro, non solo la testa, ma
anche i pazienti da un ospedale all'altro per garantire le
trasfusioni di sangue che sono dovute.
Quello che risulta (la sanità in provincia di Messina è ormai al
collasso totale) è che nei mesi di ottobre-novembre si sia data
disposizione a non effettuare più pagamenti, così il bilancio
risultava in attivo e che, quindi, persone che il 27 gennaio, con
nome e cognome, avrebbero dovuto fare la trasfusione, in quanto
talassemiche, non sapevano, sette giorni prima, in quale ospedale
l'avrebbero potuta fare.
Ripeto, ho presentato un'interrogazione. Mi sarei aspettato, ma
sicuramente non credo che sia stata obiettivamente sottoposta
all'attenzione dell'assessore Russo, perché, di sicuro, avrebbe
dovuto quanto meno avviare un'indagine amministrativa e poi di
altro genere, su questa circostanza, perché - ripeto - l'ho
dettagliata.
Vorremmo scongiurare che ci siano altri episodi in Sicilia, in
provincia di Messina in particolare, come quello accaduto di
recente, rispetto al quale mi sono imposto il silenzio per i motivi
che, in un messaggio riservato, ho avuto modo di inviare al signor
assessore, Massimo Russo.
Signor Presidente, ripeto, forse è opportuno stabilire uno o due
giorni di dibattito pieno, quanto meno che si risponda alle
interrogazioni, perché il ruolo del parlamentare, che poi diventa
il terminale dei problemi - dicono bene gli onorevoli Lentini e
Vinciullo - sì che riguardano l'organizzazione, ma che riguardano
poi il diritto alla salute dei singoli debbono e possono trovare
risposta se si discutono e se si affrontano. Mi aspetto da parte
sua che vengano fissati dei giorni di dibattito proprio per dare
risposta alle interrogazioni.
PRESIDENTE. In effetti, onorevole Ardizzone, siamo qui anche per
questo. Oggi, l'assessore Russo è qui proprio per rispondere alle
interrogazioni. Fisseremo, d'intesa con gli uffici del Governo,
un'altra giornata dedicata alle interrogazioni riservate alla
rubrica Salute .
Comunico che martedì, 20 marzo 2012, alle ore 15.00, è convocata
la Conferenza dei Presidenti del Gruppi parlamentari inerente i
lavori riguardanti i documenti finanziari.
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì, 20 marzo 2012,
alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Cascio
I - Comunicazioni.
II - Svolgimento, ai sensi dell'art. 159, comma 3, del
Regolamento interno, della Rubrica: Infrastrutture e mobilità .
III -Discussione della mozione:
-N. 328 Opportuni provvedimenti in ordine al servizio di
trasporto pubblico in Sicilia.
(20 gennaio 2012)
BARBAGALLO - LUPO - DONEGANI - RINALDI -
MATTARELLA - DI BENEDETTO - DINA - CIMINO -
D'ASERO
IV - Discussione dei disegni di legge:
1) - Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.
(n. 800)
2) - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.
Legge di stabilità regionale. (n. 801)
La seduta è tolta alle ore 18.35
Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula - Ufficio dei Resoconti
alle ore 20.30
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli
ALLEGATO 1
Risposte scritte ad interrogazioni - Rubrica «Territorio e
Ambiente»
CAPUTO-POGLIESE. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore
per il territorio e l'ambiente, premesso che:
nel corso del mese di agosto si sono verificati numerosi episodi
di incendio che hanno interessato una vasta area del territorio
monrealese compreso tra Casaboli, Giacalone e San Martino. Nel giro
di poche settimane, infatti, sono stati distrutti oltre 100 ettari
di patrimonio boschivo;
verosimilmente, si tratterà di incendi di origine dolosa, atteso
che sono state colpite aree di grande interesse territoriale e
paesaggistico e collocate temporalmente in un momento in cui è in
corso il lavoro sul piano regolatore generale;
considerato che sono state distrutte alcune aree paesaggistiche
più importanti di Monreale e che tali incendi possono anche
determinare pericoli e rischi di natura idrogeologica;
ritenuto che si reputa necessario elevare i livelli di controllo
del territorio delle aree più a rischio al fine di garantire la
sicurezza dei cittadini e dell'assetto territoriale;
per sapere:
quali provvedimenti abbiano o intendano adottare per aumentare i
livelli di controllo e di sicurezza delle aree del territorio di
Monreale a rischio incendi di natura dolosa;
quali provvedimenti abbiano o intendano adottare per la sicurezza
del territorio e delle aree boschive di Monreale». (2058)
Risposta. - «Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto, in
risposta a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, si allega
in copia la nota prot. n. 22635 del 23/02/2012 con la quale il
Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ha fornito un
quadro sinottico delle risorse umane e materiali in atto
disponibili nel territorio in oggetto specificato».
«Nota prot. n. 22635 del 23/02/2012 dell'Assessorato Territorio e
Ambiente -
Servizio Ispettorato dipartimentale delle Foreste
Al Comandante del Corpo forestale R.S.
«Il territorio comunale di Monreale ed in particolare il complesso
boscato denominato Casaboli sono stati nel tempo oggetto di
diversi episodi di incendio boschivo. Se ci si sofferma sui dati
statistici rilevati dal Corpo forestale nell'ultimo quinquennio,
seppur con fasi alterne, si osserva un andamento di sostanziale
crescita.
Di norma questi eventi sono da ricondurre a cause di natura doloso-
colposa e si innescano in quei periodi in cui vi è il concomitante
manifestarsi di due condizioni essenziali: elevata temperatura e
forti venti di scirocco. Condizioni frequenti che caratterizzano il
clima dell'area mediterranea e della Sicilia occidentale in
particolare.
Come è noto le competenze nel settore della difesa dagli incendi
boschivi sono di questa Amministrazione, sulla quale ricade l'onere
finanziario nonché l'azione coordinatrice e tecnica degli
interventi inerenti la repressione degli incendi.
L'azione messa in atto nel corso degli ultimi anni dal C.F.R.S. è
stata finalizzata sia alla repressione che alla prevenzione di
detti eventi e da sempre è stata sostenuta dall'adozione di nuovi e
più efficaci modelli operativi, in grado di aumentare l'efficienza
del sistema antincendio, soprattutto nei periodi di maggiore
rischio.
Il territorio interessato ricade tra i distretti forestali n. 1, 2
e 3, con giurisdizione dei Distaccamenti forestali di San martino
delle Scale e Palermo Villagrazia.
Con riferimento all'ultima campagna antincendio nel territorio di
Monreale e Casaboli la struttura a.i.b. risulta così organizzata:
1) SQUADRE ANTICENDIO BOSCHIVO:
-Squadra Villaciambra: servizio h24, n. 4 addetti per turno, mezzo
a.i.b. lt 400;
-Squadra Carpineto, servizio h24, n. 6 addetti per turno, mezzo
a.i.b. lt 400;
-Squadra Casaboli, servizio h24, n. 6 addetti per turno, mezzo
a.i.b. lt 1000;
-Squadra S. Martino, servizio h24, n. 6 addetti per turno, mezzo
a.i.b. lt 1000;
2) AUTOBOTTI:
-Casaboli lt 3000;
-S. Martino lt 3000;
-Casotta lt 8000;
3) TORRETTE DI AVVISTAMENTO INCENDIO:
-Torretta Gibilmesi;
-Torretta Portella S. Anna;
-Torretta Fontana Fredda;
4) RISERVE IDRICHE DI APPROVVIGIONAMENTO:
-n. 15: Cresta, Cresta nuovo, Striglia, Porci Casaboli, Canaloni
Casaboli;
-n. 3 : Presti, Strafatto, Ginestra, Aglisotto, n. 2 Cannavera, n.
2 Fontana Fredda.
Inoltre per potenziare ulteriormente il sistema antincendio è
stata sviluppata una collaborazione con gli Enti preposti alle
forze di volontariato: Dipartimento Regionale Protezione Civile,
Provincia regionale di Palermo, che in sintesi si può così
riassumere:
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile
Allo stato attuale è in itinere un accordo con questo ispettorato
che prevede la disponibilità di n. 13 postazioni fisse di
prevenzione, che in linea di massima dovrebbero svolgere servizio
in n. 2 turni giornalieri 10.00-14.00 e 14.00-18.00, garantendo la
presenza di n. 4 unità, con al seguito apposito mezzo a.ib. con
modulo di lt 450. Le postazioni che interessano l'area in esame
sono le seguenti:
San Martino (villaggio montano) e Monreale (Pioppo)
- Provincia Regionale di Palermo-Direzione Protezione Civile
In data 11 agosto 2009 è stato stipulato, fra questo IRF e la
Direzione Protezione Civile, un apposito protocollo di intesa per
la reciproca collaborazione nell'attività antincendio.
Tale cooperazione, svoltasi anche nella stagione 2010, si è
concretizzata nell'attività di supporto allo spegnimento attraverso
i presidi operativi provinciali (POP) dislocati nel territorio, e
nella collaborazione del riscontro alle segnalazioni provenienti
dalle attività di telerilevamento satellitare svolte dalla
Provincia, in sinergia con l'università della Basilicata.
Il presidio operativo che interessa la zona in esame è il POP n.
8 - Presidio Operativo di Portella della Paglia-Monreale (Casa
cantoniera S.P. 20 km 4+900, dove operano:
Mezzi
- n. 1 autobotte (capacità almeno 8.600 litri)
- n. 1 automobile
Personale
- suddiviso in n. 2 turni (mattutino e pomeridiano per complessive
12 ore)
- n. 4 volontari per ciascun turno dei quali almeno uno avente
patente abilitativa alla guida
dell'autobotte ed almeno un altro avente patente abilitativa alla
guida dell'automobile.
In linea con le finalità degli anni precedenti anche per la
prossima campagna a.r.b. si spera di migliorare ulteriormente
l'efficacia di repressione riproponendo i protocolli d'intesa di
cui si è fatto cenno.
Si auspica inoltre di potere ulteriormente migliorare la
prevenzione con una più intensa e capillare attività di vigilanza
del territorio. Ciò si potrà concretizzare se vi sarà modo di
condividere con le altre forze dell'ordine modelli operativi che
prevedano un'azione coordinante di controllo nelle aree di cui in
argomento».
IL DIRIGENTE DELLA U.O.-68
(D.T.F. Giuseppe Chiarelli)
L'ISPETTORE RIPARTIMENTALE
(Dr. Giovanni Marino)
ALLEGATO EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
DISEGNO DI LEGGE N. 867/A - NORME URGENTI PER IL PASSAGGIO AL
DIGITALE TERRESTRE. MODIFICHE IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEL
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI .
All'articolo 1:
Subemendamento 1.1.1.1:
Al comma 1 dell'art. 1 sostituire le parole sessanta giorni con
centottanta giorni successivi