Presidenza del presidente Cascio
CORDARO, segretario f.f., dà lettura dei processi verbali delle
sedute numeri 331 e 332 che, non sorgendo osservazioni, si
intendono approvati.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento
interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver
luogo nel corso della seduta.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo gli onorevoli: Buzzanca,
Calanducci, Currenti, Musotto, D'Agostino e Cimino.
Annunzio di risposte scritte a interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute le risposte scritte alle
seguenti interrogazioni:
- da parte dell'Assessore per l'Energia e i Servizi di Pubblica
Utilità
N. 1752 - Chiarimenti sulla liquidazione della società Belice
Ambiente s.p.a.
Firmatario: Adamo Giulia
N. 1887 - Chiarimenti in ordine all'aumento del costo dei servizi
di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani
nell'ATO ME 2.
Firmatario: Formica Santi
N. 2231 - Notizie in merito alla mancata erogazione di
finanziamenti a Caltaqua s.p.a.
Firmatario: Maira Raimondo
Annunzio di risposta scritta a interrogazione in Commissione
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta la risposta scritta in
Commissione ad interrogazione:
- da parte dell'Assessore per l'Economia
N. 2315 - Interventi a sostegno dell'imprenditore Ignazio Cutrò.
Firmatario: Caputo Salvino
Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna.
Annunzio di interrogazione
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente
interrogazione con richiesta di risposta scritta:
N. 2490 - Notizie circa la richiesta di autorizzazione per cure
all'estero avanzata dai genitori del piccolo Mattia Salamone.
- Presidente Regione
- Assessore Salute
Firmatario: Pogliese Salvatore
Avverto che l'interrogazione testé annunziata sarà inviata al
Governo.
Onorevoli colleghi, comunico che i disegni di legge posti ai
numeri 1 e 2 del II punto dell'ordine del giorno non sono ancora
pronti, (n. 800 Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-
2014. n. 800 e n. 801/A Disposizioni programmatiche e correttive
per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale. ), essendo stati
approvati nel corso della scorsa notte.
Pertanto si procederà all'esame dei due disegni di legge, posti ai
numeri 3 e 4 del II punto dell'ordine del giorno.
Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.
Presidenza del presidente Cascio
Seguito della discussione del disegno di legge n. 735/A «Norme per
il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in
Sicilia»
PRESIDENTE. Si procede, pertanto, con la discussione del disegno
di legge n. 735/A, «Norme per il riconoscimento, la catalogazione e
la tutela dei geositi in Sicilia», posto al punto 3) dell'ordine
del giorno.
Invito i componenti la IV Commissione a prendere posto al banco
della Commissione.
Ricordo che nella precedente seduta era stato approvato il
passaggio all'esame degli articoli.
Si passa, pertanto, all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:
«Articolo 1.
Catalogo regionale dei geositi
«1. Al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio geologico,
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce con
proprio decreto il Catalogo regionale dei geositi. Il Catalogo è
gestito dal Dipartimento regionale dell'ambiente ed è soggetto ad
aggiornamento annuale.
2. Per ciascun geosito sono indicati l'ubicazione cartografica e
catastale, la descrizione e ogni altra notizia utile alla
definizione della valenza geologica, geomorfologica, idrogeologica,
mineralogica, petrografica, paleontologica e pedologica.
3. La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e
l'aggiornamento del relativo catalogo sono effettuati sulla base di
approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree
caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche,
geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche e pedologiche. Le
informazioni di cui al comma 2 sono raccolte in materia sistematica
facendo uso di apposite schede realizzate sulla base dei formulari
regionali o adottate in censimenti di geositi a carattere
nazionale.
4. Gli enti locali, gli istituti di ricerca e le associazioni
attive in materia ambientale possono proporre l'istituzione di
nuovi geositi.
5. Le attività di cui al comma 3 possono essere realizzate anche
mediante convenzioni con università, enti di ricerca, enti parco ed
associazioni attive nella promozione e valorizzazione del
patrimonio geologico ambientale riconosciute.
6. Il Catalogo regionale dei geositi è inserito nei quadri
conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale.
7. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente stabilisce
con proprio decreto le modalità per l'istituzione del geosito».
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
-dagli onorevoli Maira e Caronia: emendamento 1.3;
-dalla Commissione: emendamenti 1.2 e 1.1.
L'emendamento 1.3 decade per assenza dei firmatari.
Si passa all'emendamento 1.2, della Commissione. Il parere del
Governo?
DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 1.1, della Commissione. Il parere del
Governo?
DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Signor
Presidente, onorevoli deputati, certamente immaginare di stipulare
convenzioni con organi universitari, enti di ricerca, enti parco e
associazioni non può che ritornare utile al fine della
predisposizione del catalogo dei geositi. Tuttavia, le refluenze di
carattere economico nell'immediato non ci sono. Nella ipotesi in
cui si dovesse decidere di giungere alla stipula di una convenzione
sarà l'Assessorato a valutare.
In merito alla soppressione del comma 5 dell'articoli 1, nel
disegno di legge si è ipotizzato che per rendere più agevole la
catalogazione dei geositi l'Assessorato potrebbe in qualche modo
rivolgersi ad Università, enti di ricerca, enti parco ed
associazioni che si occupano della problematica specifica.
Per carità, il problema di carattere economico oggi non si pone,
si porrebbe eventualmente in un secondo momento, nell'ipotesi in
cui l'Assessorato dovesse determinarsi in tal senso e stipulare
delle convenzioni con gli organismi ad hoc. Per cui ritengo che il
comma 5 è assolutamente determinante anche affinché il catalogo
possa essere predisposto con criteri di carattere scientifico.
Il parere del Governo sull'emendamento 1.1 è pertanto contrario.
PRESIDENTE. C'è un problema di natura economica che gli Uffici mi
confermano.
MANCUSO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione. Signor Presidente, se il
Governo ha queste perplessità, noi ritiriamo l'emendamento, era
solo per un problema di bilancio.
PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, diciamo che la copertura
finanziaria è potenziale. Questa è una possibilità.
VINCIULLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Assessore, il problema è semplice. In Commissione, e lo ricordo al
Presidente Mancuso, avevamo detto che il comma 5 presuppone la
necessità, qualora venisse approvato, di poter firmare convenzioni,
e di conseguenza occorre la copertura finanziaria.
Per cui, o noi sopprimiamo il comma 5, oppure - per essere chiari
- dobbiamo rimandare il disegno di legge in Commissione Bilancio
per dare la copertura finanziaria e quantificare, fra l'altro, a
quanto ammonta.
Di conseguenza, se c'è la necessità impellente di approvare questo
disegno di la legge, allora deve essere approvato senza oneri
finanziari, e quindi il comma va soppresso.
Se abbiamo, invece, ulteriore tempo, allora aspettiamo che venga
approvato il bilancio e andiamo poi in Commissione Bilancio per la
necessaria copertura finanziaria.
Approvare una legge per poi farla impugnare dal Commissario dello
Stato, continuerebbe ad essere una diminutio insopportabile per
questo Parlamento.
Invito gli Uffici anche a dare una risposta univoca al Presidente
dell'Assemblea in maniera tale che il Presidente dell'Assemblea
decida cosa fare.
Personalmente, sono dell'avviso, se si vuole approvare la legge,
che il comma vada cassato, viceversa, se si vuole approvare questo
comma, dobbiamo rinviare la legge a quando vi sarà la disponibilità
nei capitoli del suo assessorato.
PRESIDENTE. Gli Uffici comunicano che anche l'intervento
dell'onorevole Vinciullo ha una sua logica e una sua razionalità,
pertanto chiederei all'Aula di votare l'emendamento soppressivo
del comma 5, altrimenti la Presidenza procederà allo stralcio
d'ufficio del comma 5.
Considerato il parere contrario del Governo, chiedo allo stesso di
rimettersi alla volontà dell'Aula.
Pongo in votazione l'emendamento 1.1
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Articolo 2
Gestione e tutela dei geositi
1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può
affidare la gestione dei geositi a enti parco, province regionali,
comuni, al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste
demaniali, fornendo indirizzi e linee guida agli enti gestori.
2. Ove il geosito ricada all'interno di un'area naturale protetta,
spetta agli enti gestori la valorizzazione e la gestione secondo
criteri, indirizzi e linee guida forniti dall'Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente.
3. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può
determinare specifiche forme di tutela per i geositi di particolare
interesse scientifico o culturale.
4. Nei geositi è fatto divieto di:
a) alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi,
sbancamenti e colmamenti;
b) alterare la morfologia del terreno e lo stato dei luoghi;
c) asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni,
elementi della biodiversità e geodiversità o resti di essa,
vegetali, fossili, reperti paleontologici;
d) realizzare cave e discariche.
5. Il Dipartimento regionale dell'ambiente provvede al
monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio geologico
anche attraverso la stipula di convenzioni con università, istituti
di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione
del patrimonio geologico ambientale riconosciute.
6. Le funzioni di vigilanza e sorveglianza sulle violazioni di
quanto previsto dal presente articolo sono demandate agli enti
gestori ed al Comando del corpo forestale della Regione siciliana.»
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati:
-dall'onorevole Bufardeci: 2.1;
-dagli onorevoli Maira e Baronia: 2.3, 2.5, 2.6, 2.4;
-dalla Commissione: 2.2.
Si passa all'emendamento 2.1 a firma Bufardeci.
BUFARDECI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUFARDECI. Signor Presidente, intervengo perché oggi è presente
anche l'assessore ed il dovere di precisare e ribadire un mio
convincimento a proposito di questa legge.
Questa legge è stata presentata e prospettata secondo la ragione
della sua urgenza conseguente alla necessità di spendere i Fondi
comunitari connessi a questa misura o ad altre che hanno attinenza
con la materia oggetto di questa legge ed ogni volta che leggo
divieti personalmente mi viene un po' di orticaria, perché
considero la nostra Regione, il nostro territorio ipervincolato,
dalla mattina alla sera non facciamo altro che contrastare
accelerazioni in molti casi, proprio dell'assessorato.
Faccio riferimento per esempio al piano paesistico, alle tante
difficoltà, al contenzioso a Ragusa, alle difficoltà fortissime che
abbiamo a Siracusa dove, intanto, però le norme di salvaguardia
dall'8 di febbraio sono in funzione; penso a tutte le questioni che
abbiamo avuto con il Parco, penso a quello degli Iblei, cioè vedo
zone ipervincolate alle quali aggiungiamo ulteriori vincoli.
Poi, leggo che all'interno di questo contesto, che sarà
determinato sempre dall'assessorato che dovrà redigere questo Piano
dopo aver fatto la ricognizione, si applicano altri divieti.
Io credo che siano già sufficienti i divieti di cui già il
territorio siciliano è fatto oggetto, anche perché poi noi siamo
una Regione strana, siamo una Regione dai tanti divieti, ma del
massimo dell'abusivismo, perché alla fine non riusciamo ad
applicare quello che già è nell'ordinario e pensiamo di fare
provvedimenti straordinari per guarire le malattie patologiche
croniche che ormai abbiamo e con questo risultiamo essere sempre il
territorio dissestato, il territorio che è abusivo, il territorio
che è selvaggiamente cementificato, però continuiamo a fare vincoli
e personalmente ritengo, invece, più opportuno gestire l'ordinario
piuttosto che fare sempre nuovi provvedimenti che tendono a
limitare, a vietare ed a creare problemi.
Dico questo e concludo anche nella logica, signor Presidente, che
questa legge, nella precedente seduta, era stata rinviata
successivamente all'esame del disegno di legge sul bilancio della
Regione perché, in quel caso, eravamo pochi - ed oggi siamo ancor
meno - ed, inoltre, si chiedeva un ulteriore approfondimento.
Oggi, per problemi connessi ai tempi per l'esame della legge sul
bilancio della Regione e per prendere tempo stiamo affrontando
questa legge, ma non mi sembra il modo migliore per affrontarle
poiché si rischiano conseguenze non soltanto positive
nell'eventuale spesa dei Fondi comunitari, ma negative laddove si
dovessero segnare l'indirizzo, che poc'anzi ho accennato, per
quanto riguarda l'individuazione ed i divieti nel nostro
territorio che è già ipervincolato per oltre il 60%.
Gli uffici possono confermare se quanto ho detto corrisponde a
verità.
PRESIDENTE. Noi proseguiamo i lavori d'Aula perché l'Assemblea è
regolarmente aperta e funzionante, saremo un trentina, altri 30
sono fuori, ma non cambia nulla, abbiamo il tempo necessario e non
ha senso rinviare a più tardi e cominciare successivamente
all'approvazione del disegno di legge sul bilancio della Regione,
poiché quest'ultima richiede tempi lunghi.
VINCIULLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori,
nell'annunciare che intendo controfirmare anch'io l'emendamento
presentato dall'onorevole Bufardeci, eravamo rimasti, signor
Presidente, che questa mattina l'assessore, prima di procedere
all'approvazione di questo disegno di legge - perché da parte
nostra non c'è nessuna volontà di impedire l'approvazione di questo
disegno di legge - ci sarebbero stati tutta una serie di
chiarimenti perché la cosa che preoccupa, come ha detto poco fa
l'onorevole Bufardeci, è che a vincoli già esistenti ne vengono
imposti ulteriori e di conseguenza andiamo a mummificare, in
maniera definitiva e assoluta, il territorio delle varie province
e, in modo particolare, della mia provincia che ha già 7-8 vincoli
di varia natura e che, di fatto, impediscono la realizzazione di
qualsiasi nuovo insediamento e di qualsiasi nuova attività
imprenditoriale che si voglia realizzare nel territorio.
Pertanto, la volta scorsa qualcuno ci disse che la gestione e la
tutela dei geositi non comportava nuovi vincoli sulle zone che sono
individuate e noi avevamo chiesto che questa mattina qualcuno ci
dicesse quali siano questi geositi in provincia di Siracusa e nelle
altre otto province, cioè vorremmo cercare di capire quanti sono,
quali sono e quanto si estendono.
MANCUSO, presidente della Commissione. Sei fuori tema.
VINCIULLO. Sarò pure fuori tema, però qualcuno deve pur dire che
non lo sappiamo e potrebbe andare a finire, per esempio, che nelle
9 province potremmo trovare 900 geositi.
Un'idea bisogna pur averla oppure no? Oppure pensate che oggi
approveremo una legge al buio senza sapere di cosa si stia
parlando? E' una legge manifesto oppure è una legge che comporta
vincoli su tutti i territori della Sicilia?
Se è una legge manifesto, possiamo andare avanti, viceversa se si
tratta di una legge che prevede dei precisi vincoli, qualcosa
cambia e vi ricordo che questo comma 4, di cui chiediamo
l'abrogazione, recita Nei geositi è fatto divieto di alterare il
regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti,
colmamenti, alterare la morfologia del terreno del territorio e,
quindi, significa che se dobbiamo andare a regimentare un corso
d'acqua non possiamo più farlo dal momento che viene vietato
In conclusione, se l'assessore ci spiega e ci dà maggiori
informazioni su quali siano i vincoli che andrebbero a cadere sui
territori e quanti geositi potremmo avere per ogni provincia, bene,
siamo anche nelle condizioni di andare avanti, altrimenti con buona
pace dei valenti tecnici deputati che sono presenti in questa Aula
e che sanno tutto, considerato che io prima di votare voglio
capire cosa sto votando, vorrei che l'assessore, così come eravamo
rimasti Presidente Mancuso, ci dicesse a cosa si sta andando
incontro.
DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, non c'è da preoccuparsi, le
osservazioni fatte dai colleghi Bufardeci e Vinciullo non c'è
dubbio che siano pertinenti, nel senso che se la loro
preoccupazione è quella di evitare che si appesantiscano i processi
dal punto di vista amministrativo, il Governo esprime parere
favorevole in ordine alla soppressione dell'articolo 4 perché, in
verità, questi vincoli nel momento in cui verrebbero istituiti i
geositi, è il legislatore nazionale e la logica stessa dei geositi
che impone la previsione di questi vincoli.
Nel disegno di legge ci sono semplicemente specificati, ma il
rischio che domani non si possa intervenire al fine di far fronte
ad eventuali situazioni di disagio o di carattere idrico non si
pone completamente né per i geositi né per altre fattispecie,
perché laddove è necessario intervenire si può comunque, previa
autorizzazione, procedere tranquillamente e serenamente.
Se la preoccupazione dei parlamentari è quella che
l'amministrazione regionale e l'Assessorato del territorio vuole in
qualche modo complicare percorsi di carattere amministrativo, il
Governo rilascia parere favorevole e crede che la soppressione sia
assolutamente utile, nella logica della semplificazione di
carattere amministrativo.
Per quanto riguarda poi quanti siano i geositi, ci saranno delle
direttive e bisognerà capire quali devono essere le caratteristiche
di carattere scientifico, naturalistico che dovremmo andare a
riscontrare. Non sono in grado né di dirlo io né credo nessuno
perché questa discussione verrà avviata a seguito dell'approvazione
del disegno di legge.
Quindi, esprimo il parere favorevole all'emendamento 2.2.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 2.3 è precluso, l'emendamento 2.5 decade per assenza
del firmatario.
CORDARO. Dichiaro di fare mio gli emendamenti 2.6 e 2.4, nonché
tutti gli emendamenti presentati dagli stessi firmatari. Chiedo di
parlare sull'emendamento 2.5.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORDARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.5
consente la possibilità di sviluppare progetti conoscitivi e
programmi educativi e divulgativi del patrimonio geologico e della
geodiversità siciliana tra le più ricche del Paese.
Pertanto, insisto perché venga posto in votazione e invito l'Aula
a votare favorevolmente.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto,
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 2.2. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che gli emendamenti 2.6 e 2. 4 sono preclusi, perché il
comma 4 è stato soppresso.
Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Art. 3.
European Geopark Network
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli
1 e 2 la Regione riconosce come interlocutore istituzionale per la
politica del sistema regionale dei geositi l'European Geopark
Network ( EGN).»
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Maira e Caronia
l'emendamento 3.1, che è fatto proprio dall'onorevole Cordaro.
CORDARO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORDARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo illustrare
l'emendamento che intende aggiungere le parole l'Istituto
superiore per la protezione della ricerca ambientale (ISPRA)' e la
motivazione, presidente Mancuso, assessore Di Betta, e colleghi
deputati, è data dalla necessità di inserire l'indicazione legata
all'ISPRA, considerato che quest'ultimo è un Istituto che, a
livello nazionale, ha la competenza dei geositi di interesse
nazionale e potrebbe arricchire e rendere più coerente
l'applicazione della presente legge.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione e relatore. Volevo solo
invitare il collega Cordaro a ritirare l'emendamento perché
l'Istituto superiore per la protezione della ricerca ambientale è
interlocutorio primario delle attività che si svolgono.
L'articolo si riferisce solo a mettere in circuito la Sicilia, con
l'ISPRA, con un circuito mondiale che è l'unico che esiste al
mondo.
Quindi, l'ISPRA già d'istituto è un interlocutore, quindi è
pleonastico metterlo, ma non c'entrano nulla le due cose. Vogliamo
dire una cosa che non c'entra assolutamente nulla.
Il parere, per quanto ci riguarda, non è favorevole, ma non in
quanto non siamo d'accordo.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
DI BETTA, assessore per il Territorio e l'ambiente. Signor
Presidente, il parere, come giustamente diceva il Presidente
Mancuso, è in re ipsa, cioè l'ISPRA è l'organismo nazionale
deputato ad affrontare queste problematiche e, quindi, è
assolutamente ultronio.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole si
alzi; chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Art. 4.
Invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non possono
discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della
Regione. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli
interventi di loro competenza nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente.»
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Maira e Caronia
gli emendamenti aggiuntivi A1, A2 e A3.
Dichiaro improponibili gli emendamenti aggiuntivi A2 e A3 in
quanto mancanti di copertura finanziaria.
Si passa all'emendamento A1.
CORDARO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORDARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo che si
vuole aggiungere al presente disegno di legge dà delle definizioni
puntuali relative al termine geodiversità , patrimonio geologico
e, poi, sostiene il patrimonio geologico che è costituito appunto
da geositi.
In pratica, noi riteniamo che questo emendamento aggiuntivo
costituisca una norma di chiusura sull'intero disegno di legge,
specificando e precisando alcuni termini che sono rimasti, a nostro
parere, vaghi.
Quindi, si determina l'introduzione di un glossario che chiarisce
i termini chiave del presente disegno di legge e lo si ritiene
necessario per una migliore comprensione ed applicazione della
legge medesima.
Pertanto, invito i colleghi a votarlo e l'assessore ad esprimere
parere favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MANCUSO, presidente della Commissione. La commissione si rimette
all'Aula.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Signor
Presidente, forse non è opportuno circoscrivere troppo l'ambito
della definizione dei geositi e rimandare a ciò che è previsto
dalla legislazione nazionale.
Non vorrei che con l'approvazione di questo emendamento,
circoscrivessimo a tal punto il concetto di geositi da non poter,
poi, procedere o immaginare di valorizzare alcuni siti che hanno
caratteristiche diverse dalla normativa nazionale e, in ragione
della restrizione, non poter portare avanti alcun tipo di
ragionamento.
Non c'è dubbio che è opportuna l'osservazione e la necessità di
catalogare e specificare cosa si intende per geositi, considerato
però che se ne è già occupato il legislatore nazionale e se ne sono
occupati gli organismi internazionali forse se noi lo definiamo sin
da adesso corriamo il rischio di dover modificare il disegno di
legge nell'ipotesi in cui, invece, fosse necessario estendere il
concetto di geosito.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è
contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Art. 5.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.»
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
La votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.
Presidenza del presidente Cascio
Seguito della discussione del disegno di legge «Lavori
in economia nel settore forestale» (868/A)
PRESIDENTE. Si procede al seguito dell'esame del disegno di legge
n. 868/A «Lavori in economia nel settore forestale», posto al n.
4).
Ricordo che nella precedente seduta era stato approvato il
passaggio all'esame degli articoli.
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Art. 1.
Lavori in economia
1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive
connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione
e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e
manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei
vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'articolo 64
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche
ed integrazioni, sono di norma realizzati in economia ed eseguiti
in amministrazione diretta prescindendo dal limite di importo per i
lavori in amministrazione diretta previsto dal comma 5
dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica altresì agli analoghi
lavori realizzati dall'Ente sviluppo agricolo e dai Consorzi di
bonifica.»
Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
-dagli onorevoli Oddo, Apprendi, Cracolici e Termine: 1.1 (I e II
parte);
-dagli onorevoli Vinciullo, Pogliese, Buzzanca, Falcone, Caputo:
1.2, 1.3.
MANCUSO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO, presidente della Commissione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, io vorrei allegare una relazione affinché il
Commissario dello Stato possa fare una valutazione ben ponderata su
questo disegno di legge che è importante, soprattutto, per i
forestali e per questa norma che stiamo applicando.
Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 868 si inserisce in
piena continuità con quanto operato dall'Amministrazione forestale
regionale almeno da dieci anni ad oggi.
L'articolo unico, in cui esso consiste, vuol consentire la
possibilità di continuare ad eseguire in amministrazione diretta,
anche dopo il 31 dicembre 2011, i lavori nel settore forestale,
lavori che vengono descritti per ambito di intervento
(rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse,
ricostituzione boschiva, interventi di prevenzione e repressione
degli incendi boschivi e interventi colturali e manutentori, ivi
compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e
delle riserve naturali). Ciò prescindendo dal limite di importo per
i lavori in amministrazione diretta previsto dal codice statale dei
contratti. Si tratta, quindi, di una finalità semplificativa che
mira ad evitare appesantimenti procedurali in linea con le esigenze
di tempestività di esecuzione dei lavori riscontrate nel corso
degli anni nel settore preso in esame e tenute in conto dalla
legislazione vigente fino a pochissimo tempo fa.
La norma, come abbiamo sottolineato, si prefigge lo scopo di
autorizzare l'Amministrazione regionale a continuare ad operare
per i lavori nel settore forestale con il regime
dell'amministrazione diretta senza limiti di importo, secondo
quanto già consentito dall' articolo 24, comma 6 bis, della legge
109/1994, come introdotta nella Regione siciliana dalla legge
7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
La necessità di intervenire col disegno di legge in esame deriva
dal fatto che appena qualche mese fa, nel riformare la materia dei
lavori pubblici recependo il codice dei contratti, l'Assemblea
Regionale Siciliana ha abrogato interamente la legge regionale
7/2002, eliminando quindi, la possibilità di ricorrere per i lavori
forestali prima citati senza limiti all'amministrazione diretta, ad
eccezione delle procedure di affidamento i cui bandi siano stati
pubblicati entro il 31 dicembre 2011.
In merito alla sussistenza della competenza legislativa della
Regione in materia si fa presente, innanzitutto, che altre Regioni
hanno legiferato sull'argomento e la stessa Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici nel 2001 si è espressa in materia.
In particolare, la predetta Autorità, chiamata a pronunciarsi
dalla giunta regionale della Campania e dalle organizzazioni
sindacali territoriali sull'ambito di operatività dell'articolo 88
del DPR 554/1999 nel settore forestale, si è così espressa nella
determinazione n. 9 del 21 febbraio 2001 - vorrei chiedere agli
uffici se è esatta la data - a seguito di istruttoria, si legge
nelle premesse della delibera, condotta ascoltando in audizione i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali, della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle province autonome, delle regioni
Toscana, Umbria, Basilicata, Piemonte, Lombardia e Campania, a
riprova del rilievo sociale della problematica:
..Deve essere rilevato preliminarmente che la possibilità di
effettuare in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, i
lavori di forestazione, e senza limiti di importo, era prevista
nella precedente legge sulle foreste, la limitazione di importo per
i lavori eseguibili in economia, in amministrazione diretta, si
riferisce certamente a lavori tra i quali possono comprendersi
quelli agricolo-forestali. Da questi, come categoria che comprende
opere in senso proprio di ingegneria, possono essere, però,
distinti i lavori di mera manutenzione forestale, difatti questa
manutenzione non attiene ad opere realizzate né ad impianti ma si
concreta in interventi che fanno rimanere salve le situazioni
naturali. Questi interventi incidono sulla natura forestale
direttamente, ovvero, in via meramente strumentale non con opere di
edilizia, essi vanno tenuti distinti dalle opere consistenti in
lavori pubblici in senso proprio e sfuggono all'applicazione della
generale disciplina. Sulla base di quanto esposto, va ritenuto che
nell'ambito di applicazione dell'articolo 88 del DPR 554/1999 non
sono da ricomprendere i lavori di manutenzione forestale in
amministrazione diretta, qualora abbiano ad oggetto interventi che
facciano rimanere salve le situazioni naturali e non siano
configurabili come opere di edilizia .
Le considerazioni espresse dall'Autorità nella sua delibera, nella
parte in cui distingue i lavori di manutenzione forestale non
configurabili come opere di edilizia dai lavori comprendenti opere
necessarie per la eliminazione del dissesto idrogeologico e la
sistemazione agraria e che costituiscano opere di ingegneria
naturalistica in senso proprio, sono state ben tenute presenti da
alcune Regioni che hanno legiferato in materia.
In particolare la Regione Campania ha previsto (articolo 67, comma
4, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3) che gli interventi
di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e
sistemazione montana, non configurabili come opere edilizie in
senso stretto, possano essere eseguiti in amministrazione diretta
senza limite di importo.
Analogamente ha disposto la Regione Lombardia (articolo 54, comma
9, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31) per i lavori
oggetto di amministrazione diretta di mera manutenzione forestale,
che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali,
non sono configurabili come impianti o opere edilizie in senso
stretto rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sui
lavori pubblici. Anche in tal caso si deroga perciò al limite di
importo di cui all'articolo 125 del codice dei contratti. Entrambe
queste previsioni di legge regionale sono passate indenni al vaglio
di legittimità costituzionale da parte degli organi preposti.
La Regione Sardegna ha ugualmente previsto (articolo 7 della legge
regionale 9 giugno 1999, n. 24) la possibilità di eseguire in
economia tutte le opere di rimboschimento e rinsaldamento e le
opere strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico-
forestale , anche in deroga alle norme generali sulle opere
pubbliche. Disposizione quest'ultima espressamente fatta salva
dalla Regione in sede di intervento di riordino della legge sugli
appalti pubblici (articolo 72, comma 3, della legge regionale 7
agosto 2007, n. 5) e che non è stato oggetto sul punto di
specifico motivo di impugnativa da parte statale nel ricorso
governativo deciso dalla Corte costituzionale con sentenza
411/2008.
Per la verità, in senso apparentemente contrario, va ricordato che
la Regione Umbria, con legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18,
nell'istituire l'Agenzia forestale regionale, ha previsto (articolo
28) che si possano realizzare in amministrazione diretta fino
all'importo di 200.000 euro lavori ed opere attinenti o funzionali
alle competenze della medesima Agenzia forestale regionale. Detta
previsione è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, in quanto derogatoria rispetto alla disciplina
dell'articolo 125 del decreto legislativo 163/2006, sotto il
profilo della violazione dell' articolo 117, comma 2, lettere e) ed
l) della Costituzione.
Si tratta però di un'assimilazione soltanto apparente, in quanto
nella legge della regione Umbria la dizione utilizzata è di gran
lunga più ampia rispetto al testo del disegno di legge in esame che
invece configura un'ipotesi circoscritta e precisa. Nella legge
regionale umbra, infatti, il ricorso all'amministrazione diretta si
prevede per lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie
competenze ovverosia per tutte le competenze attribuite dalla
legge all'Agenzia forestale, con una possibilità di intervento
estesa sino a sedici ambiti di materie espressamente descritti, cui
si potrebbero in ipotesi aggiungere altre tipologie di lavori per
l'affidamento in gestione di attività omogenee o analoghe.
In altri termini il legislatore umbro ha voluto legittimare il
ricorso all' amministrazione diretta per tipologie di lavori che
esulano dai lavori di mera manutenzione forestale, non assimilabili
ad opere edilizie. L'ampiezza e l'eterogeneità della fattispecie
configurata sono a base dell'impugnativa del Governo, mentre tali
motivazioni non sussistono relativamente alle altre leggi regionali
richiamate né possono essere trasposte alla formulazione del testo
del disegno di legge oggi in discussione.
Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto nella massima
considerazione della opportunità per la Regione - nota a tutti voi
- di impiegare per i lavori in amministrazione diretta nel settore
forestale quel personale proprio già da anni utilizzato per tale
finalità, alla stregua di quanto accade in altre Regioni, ritengo
giusta e necessaria la reintroduzione della deroga al limite di
importo nel ricorso all'amministrazione diretta per i lavori nel
settore forestale, con la previsione che si tratti di lavori non
configurabili come opere edili, come precisato nell'emendamento di
riscrittura già predisposto.
Sottolineo infine - come peraltro richiamato nella stessa
relazione del disegno di legge - che l'Avvocatura distrettuale
dello Stato di Palermo, consultata dal Dipartimento regionale
Azienda foreste demaniali sulla questione in esame, ha svolto
argomentazioni a supporto dell'opportunità di un intervento del
legislatore regionale in detta materia. In particolare si legge nel
relativo parere ..considerato che la struttura non solo dispone
di mezzi e personale votati al fine, ma deve applicare la normativa
speciale che prevede l'utilizzo e l'assunzione di varie categorie
di operai stagionali, anch'essi da destinare a quelle attività, non
può tacersi l'opportunità di un ulteriore intervento normativo
speciale, che, prendendo atto delle peculiari caratteristiche
organizzative del settore, elevi il limite oggi sopravvenuto, e
consenta l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori di
forestazione. Nessuna preclusione di ordine generale si ritiene di
potere rinvenire in tale scelta, sia perché il limite di legge
statale non sembra conseguente agli obblighi comunitari, sia - in
vista della coerenza costituzionale della suggerita iniziativa -
perché nessun riferimento a materie riservate allo Stato (quali la
libera concorrenza o la disciplina di settori riservati al diritto
privato) sembra sostenere la diversa scelta operata in ambito
nazionale e quindi limitare l'autonomia regionale .
Confido che tutti i deputati vorranno favorevolmente apprezzare
una norma così importante per le possibilità di impiego dei
lavoratori che già da anni operano nel settore forestale.
BUFARDECI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUFARDECI. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché,
come avevo già anticipato nel corso della discussione che si è
tenuta nella seduta precedente, Grande Sud ed io siamo favorevoli a
questo disegno di legge per le ragioni che ha da ultimo esposto il
presidente Mancuso, perché serve ai lavoratori, perché serve a
potere effettuare tutta una serie di lavori determinanti al
rimboschimento, alla ricostituzione boschiva, a funzioni
preventive.
Io intervengo perché vedendo l'elenco degli emendamenti e vedendo
quello soppressivo del comma secondo, volevo formulare agli uffici
oltre che alla Commissione una osservazione che è la seguente:
siccome la norma precedente, quella che sostanzialmente è decaduta
e che con questa legge si tenta di reintrodurre, limitava il lavoro
di economia esclusivamente ai forestali, non l'ampliava né all'ESA
né ai Consorzi di bonifica come si vorrebbe fare in questo secondo
comma, credo che l'unica valutazione che deve essere fatta è quella
di verificare se questo possa incidere o meno con la
costituzionalità della legge stessa; posto che una reintroduzione
di una norma che era stata già applicata serenamente, credo che non
abbia problemi, evidentemente, e quindi si può fare lavoro in
economia per le ragioni che abbiamo detto, tutto buono e benedetto.
Facciamolo di corsa, spendiamo questi soldi, diamo garanzie
occupazionali. Però, ampliarlo così come prevede il testo e la
soppressione di cui parlano i colleghi, credo che non possa essere
scelta in maniera più o meno estemporanea, ma debba essere dedotta
dall'eventuale ragione di incostituzionalità che eventualmente il
Commissario può fare valere.
Se non c'è questo rischio io credo che sia opportuno che si possa
ampliare anche all'ESA e ai Consorzi, se viceversa questo rischio
c'è io per primo sottoscrivo l'emendamento per evitare problemi.
Quindi, chiederei che la Commissione e gli uffici facciano questo
approfondimento, proprio per evitare anche in questa legge di avere
appesantimenti di carattere definiamolo burocratico-tutorio di
controllo.
RINALDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RINALDI. Signor Presidente, in parte mi ha anticipato l'onorevole
Bufardeci, ma volevo chiedere agli uffici: noi possiamo andare in
deroga ad una legge nazionale ed anche comunitaria che impone un
vincolo già di 200 mila euro per i lavori in affidamento diretto?
Per evitare che il Commissario dello Stato impugni questa legge.
PRESIDENTE. L'onorevole Mancuso ha fatto le considerazioni che dal
punto di vista giuridico andavano fatte.
RINALDI. Secondo me è una legge che va rivista ed inoltre mi viene
anche qualche dubbio, così come aveva anticipato il collega, sulla
possibilità di estendere anche questa deroga sia all'ESA che ai
Consorzi di bonifica.
COLIANNI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLIANNI. Signor presidente, onorevoli colleghi, io pensavo che la
volta scorsa ci eravamo detti delle cose estremamente chiare e cioè
che questo disegno di legge nasce dalla necessità di garantire che
migliaia e migliaia e migliaia di operatori della forestale possano
essere regolarmente pagati e possano avere le giornate di lavoro
previste e garantite.
Per essere chiari è .
RINALDI Non c'è bisogno di fare una deroga
COLIANNI . Non funziona così. Fino ad oggi è successo che risorse
economiche ingenti sono state utilizzate con un sistema periferico,
a mio giudizio assolutamente discutibile, che ha visto fare tanti
lavori in economia con un sistema farraginoso al massimo che era
quello di dovere fare, per ciascuna direzione territoriale, una
serie di bandi di gara che, alla fine, venivano esitati dandoli ai
vincitori che venivano invitati non so se con cottimo fiduciario o
in altra modalità.
In realtà, quello che stiamo facendo oggi è rastrellare tutto
questo danaro che veniva gestito in maniera particellare e
parcellizzato nel territorio e lo stiamo facendo gestire
direttamente alla forestale, direttamente agli uffici periferici
senza terzializzare il lavoro.
Questo è quello che stiamo facendo con questa norma. Stiamo
necessariamente facendo la deroga, ma la ragione vera è che se non
passa oggi questa norma, il Governo e la Regione non potranno
garantire i centottanta giorni e quant'altro di stabilità ai
forestali. Se qualcuno si vuole assumere questa responsabilità, lo
faccia
C'è il comma due che fa riferimento poi, per similitudine,
all'utilizzo di queste risorse in economia da parte del Consorzio
di bonifica direttamente, piuttosto che fare ulteriori gare che
vengono fatte in talune occasioni. E' una similitudine, io non
capisco per quale ragione se ciò vale per la Forestale, non debba
valere invece per altre istituzioni.
Signor presidente, alla fine, vorrei dirle che io non so quale sia
il sistema che usano gli uffici per rendere ammissibili o meno gli
emendamenti.
Io avevo presentato due emendamenti, tra questi ne avevo
preannunciato uno relativo alla possibilità che la Forestale
potesse convenzionarci con gli enti pubblici per fare in modo che
le erbacce e quant'altro delle scuole, degli ospedali, delle aree
di sviluppo industriale potessero essere utilizzate in convenzione
con questi enti. Mi sembra un fatto di civiltà. Il fatto che
qualcuno mi dica che l'emendamento è inammissibile perché comporta
spesa o è una idiozia o comunque è mal detto.
Io pregherei, quindi, che quando un parlamentare presenta degli
emendamenti che si dia contezza degli emendamenti che vengono
presentati dal parlamentare e si specifichi la ragione per la quale
l'emendamento viene ritenuto inammissibile.
PRESIDENTE. Onorevole Colianni, gli emendamenti vanno presentati
in Commissione, devono essere attinenti alla materia. Se vengono
presentati all'ultimo minuto in Aula, ovviamente, non sono
emendamenti su cui l'Aula può pronunciarsi.
COLIANNI. Non sono dell'ultimo minuto Sono stati presentati da un
Capogruppo, sono perfettamente regolamentari e pertanto si potevano
discutere.
VINCIULLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare anche in
questo caso di ricordare che l'Assessore competente non è presente
e così definitivamente consolidiamo la tesi che io in altre
situazioni avevo esposto, quando si poteva dire che anche senza il
Governo questo Parlamento può procedere a varare le leggi.
Questo lo dico in maniera tale che venga definitivamente scolpito
DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Il Governo è
presente. L'Assessore al ramo è impegnato in attività inerenti il
proprio ufficio.
VINCIULLO. No, il Governo non è presente. Siccome l'attività
legislativa ha la precedenza su qualsiasi altra attività, non c'è
altra attività più importante che è quella di essere in Aula nel
momento in cui si approvano leggi riguardanti il proprio
Assessorato. Non ce n'è, assolutamente, Assessore Veda, se lei
intende giustificare il suo collega è una caduta di stile
insopportabile, nessun'altra cosa deve avere la precedenza quando
si è impegnati in Aula, nessun'altra cosa Capisco che non siete
deputati, però questo non è consentito a nessuno
Questo lo dico per un semplice motivo, perché siccome altre volte
quando lei, giustamente, non era presente in Aula è stato sollevato
il problema che alcune leggi non potevano essere trattate perché
mancava l'Assessore al ramo, io dico che definitivamente passa il
principio che anche senza l'Assessore al ramo questo Parlamento può
legiferare.
Ciò posto, volevo rispondere all'Assessore Colianni.
COLIANNI. Assessore lo sono stato
VINCIULLO. Onorevole Colianni, Assessore lo è già stato, noi le
auguriamo che ritorni quanto prima a fare parte del Governo
Lombardo, sarebbe il settimo, ottavo, non so quale Governo. Lei,
però, deve stare attento a quello che dice. Noi del PDL vogliamo
approvare la legge. Siamo sostenitori di questa legge, perché
l'onorevole Mancuso lo ha dimostrato ampiamente, non consentiamo a
nessuno di fare demagogia; nel senso che non è possibile pensare e
immaginare di salire su questo palco e dire che se viene cassato
il comma 2, i forestali non riusciranno a raggiungere il limiti di
180 giorni, perché l'articolo 64, legge 16 che regola
COLIANNI. Ma perchè sta dicendo cose che non ho detto?
VINCIULLO. Non avrò compreso bene, però ci terrei a chiarirlo.
L'articolo 64 della legge 16 non ha mai concesso né all'Ente di
Sviluppo agricolo, né ai Consorzi di bonifica di operare in house,
quindi con il mio emendamento non possiamo fare altro che ritornare
a quella che è la ratio della legge.
Vogliamo fare in modo che si operi velocemente, si operi
speditamente, si dia la possibilità di arrivare non solo ad una
categoria, ma a tutti a 180 giorni perché è l'obiettivo ed il
motivo per cui il PDL rimane in Aula, però stiamo attenti: non
dobbiamo assolutamente pensare di introdurre elementi che possono
creare un ulteriore contrasto con il Commissario dello Stato,
perché ancora una volta non possiamo consentire di perdere il
nostro ruolo costringendo il Commissario dello Stato ad impugnare
il comma 2.
Per cui, quando io le ribadisco la necessità e l'obbligatorietà di
procedere a cassare il comma 2, in questo, signor Presidente,
chiedo anche che lei venga confortato dagli uffici, perché in
nessun'altra Regione non è mai assolutamente passato il principio
che altri enti oltre ai settori periferici della Regione possono
operare in house, come qui si sta chiedendo con l'ESA ed i Consorzi
di bonifica.
COLIANNI. Ho detto la stessa cosa
VINCIULLO. Se ha detto la stessa cosa, le chiedo scusa; non avevo
capito.
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 1.1 (I parte) degli onorevoli
Oddo, Apprendi, Cracolici e Termine. Lo pongo in votazione. Il
parere della Commissione?
RAIA, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 1.2, a firma dell'onorevole Vinciullo ed
altri.
VINCIULLO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 1.1 (II parte), degli onorevoli Oddo ed
altri. Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
RAIA, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 1.3, degli onorevoli Vinciullo ed altri.
Lo pongo in votazione.
Il parere della Commissione?
RAIA, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Articolo 2.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli altri emendamenti presentati sono tutti inammissibili.
La votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata ad oggi, giovedì 22 marzo
2012, alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del presidente Cascio
I - Comunicazioni.
II - Discussione dei disegni di legge:
1) - Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.
(n. 800/A)
Relatore di maggioranza: on. Savona
Relatore di minoranza: on. D'Asero
2) - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.
Legge di stabilità regionale. (n. 801/A)
Relatore di maggioranza: on. Savona
Relatore di minoranza: on. D'Asero
III - Votazione finale dei disegni di legge:
1) - Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela
dei geositi in Sicilia. (n. 735/A)
2) - Lavori in economia nel settore forestale. (n. 868/A)
La seduta è tolta alle ore 13.46
Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula - Ufficio dei Resoconti
alle ore 16.00
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli
ALLEGATO
Risposte scritte ad interrogazioni - Rubrica «Energia e Servizi di
pubblica utilità»
ADAMO. - «Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'energia
e i servizi di pubblica utilità e all'Assessore per le autonomie
locali e la funzione pubblica, premesso che:
la società Belice Ambiente s.p.a. è stata costituita ai sensi
dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
con azionisti i comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano,
Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale,
Salaparuta, Salemi e Santa Ninfa nonché la Provincia Regionale di
Trapani;
il primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile
2010, n. 9, ha disposto la liquidazione dei consorzi e delle
società d'ambito costituiti per la gestione integrata dei rifiuti
urbani;
in attuazione della norma sopra citata l'assemblea dei soci di
Belice Ambiente s.p.a., riunita in seduta straordinaria in data 29
gennaio 2011, ha deliberato la messa in liquidazione della società,
nominando, a maggioranza, liquidatore lo stesso soggetto che, a
quella data, svolgeva la funzione di amministratore unico della
stessa;
nella sopra detta sede il rappresentante di uno degli enti
azionisti ha sollevato rilievi circa la compatibilità del soggetto
nominato alla carica di liquidatore, atteso che lo stesso ha
ricoperto fino al maggio 2010 l'incarico di assessore alla
provincia regionale di Trapani, ente azionista di Belice Ambiente
s.p.a., rispetto alla quale esercita le funzioni di controllo
analoghe a quelle delle gestioni 'in house';
i rilievi formulati trovano riscontro normativo all'articolo 8 del
D.P.R. 7 settembre 2009, n.168, che contiene un esplicito divieto
di assumere incarichi inerenti alla gestione dei servizi pubblici
locali per coloro che abbiano ricoperto nel triennio precedente il
ruolo di amministratore presso un ente locale che detenga
partecipazioni azionarie nelle società cui le gestioni vengano
affidate;
fino alla costituzione con piena operatività del nuovo soggetto
gestore previsto dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, la
Belice Ambiente s.p.a. continuerà a gestire il servizio e,
pertanto, il liquidatore della stessa si troverà a svolgere anche
funzioni di gestione in aggiunta a quelle proprie della procedura
di liquidazione;
atteso che:
la situazione sopra prospettata determina concrete preoccupazioni
circa la legittimità degli atti adottati dal liquidatore e degli
atti di gestione assunti nelle more del trasferimento alla nuova
società del servizio;
l'eventuale illegittimità, oltre a mettere in causa la certezza
delle situazioni giuridiche, rischia di determinare anche ulteriori
costi che ricadrebbero inevitabilmente sugli azionisti (comuni e
provincia regionale) e, indirettamente, sui cittadini amministrati;
per sapere:
se sussista la condizione di non compatibilità del soggetto
liquidatore della società e se la stessa possa determinare problemi
circa la legittimità degli atti adottati;
quali iniziative intenda assumere a tutela del preminente
interesse pubblico al pieno ed efficiente funzionamento del
servizio di raccolta dei rifiuti nell'area interessata». (1752)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)
Risposta. - «L'atto di sindacato ispettivo, presentato
dall'onorevole interrogante, pervenuto all'Ufficio di Gabinetto con
nota prot. 14834/IN.15 del 01 Aprile 2011, è volto a chiarire le
procedure di liquidazione della società d'ambito Belice Ambiente
S.p.A., società che gestisce il sistema integrato dei rifiuti
nell'ambito territoriale Trapani 2, con riferimento alla nomina del
liquidatore della medesima, avvenuta in sede di assemblea
straordinaria della società in data 29 gennaio 2011.
In particolare l'atto di sindacato ispettivo è inteso a far luce
sulla presunta incompatibilità del soggetto liquidatore nominato
dalla assemblea della società, nella considerazione che lo stesso
ha rivestito di Assessore alla Provincia Regionale di Trapani sino
al maggio del 2010.
Nei fatti, il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con
nota prot. 35848 del 27.07.2011 ha richiesto apposito parere in
materia all'Ufficio legislativo e legale, in seguito ad una
specifica richiesta da parte del Sindaco del Comune di
Castelvetrano.
L'Ufficio legislativo e legale, con nota prot. 28866 del 22
settembre 2011, nel riscontrare la richiesta di parere ha messo in
luce l'incompatibilità del soggetto liquidatore nominato e ciò in
relazione al disposto dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. 9.9.2010, n.
168 dove viene sancito che gli amministratori, i dirigenti e i
responsabili delle articolazioni organizzative degli enti locali e
degli altri soggetti che esercitano funzione di regolazione,
indirizzo e controllo non possono occuparsi della gestione del
servizio Il ruolo di amministratore delle società partecipate è
poi precluso a coloro che nei tre anni precedenti hanno ricoperto
la carica di amministratore degli enti locali partecipanti al
capitale della società .
L'assemblea della società d'ambito ha ritenuto che la causa di
incompatibilità non fosse configurabile nei confronti del
liquidatore in argomento, atteso che, secondo gli uffici della
medesima, il D.P.R. 168/2010 non sarebbe applicabile nella nostra
regione.
A tal proposito, il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei
Rifiuti ha espresso il proprio dissenso in ordine all'orientamento
della società teso alla non applicazione del D.P.R. 168/2010 nella
nostra regione, in considerazione che il comma 5 dell'art. 12 del
medesimo decreto prevede espressamente che le sue disposizioni
trovano applicazione anche nei confronti delle regioni a statuto
speciale in quanto compatibili con gli statuti speciali e le
relative norme di attuazione .
In tal senso anche l'Ufficio legislativo e legale nell'ulteriore
parere reso ha confermato il dissenso espresso dal Dipartimento
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sottolineando che il D.P.R. n.
168/2010 in quanto tale è stato adottato in esecuzione dell'art. 23
bis del decreto legge n. 112/2008, norma che, richiamata dall'art.
19 della l.r. 8 aprile 2010, n. 9 costituisce applicazione della
disciplina comunitaria in materia di concorrenza e indica misure di
garanzia del diritto di tutti gli utenti alla universalità ed
accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale
delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere
e) ed m) della Costituzione.
A seguito della consultazione referendaria che, come noto, ha
fatto sì che venisse abrogato l'art. 23 bis del decreto legge
112/2008, l'Ufficio legislativo e legale è tornato ad esprimersi
confermando tuttavia il proprio precedente avviso in considerazione
dell'intervenuta disposizione dell'art. 4 del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138 convertito nella Legge 148/2011, che ha
mantenuto e rafforzato il regime delle incompatibilità.
A seguito di quanto sopra, il Dipartimento regionale dell'Acqua e
dei Rifiuti, in data 28.01.2011, ha inviato al liquidatore dell'Ato
Trapani 2 Belice Ambiente Spa , nonché ai Sindaci dei Comuni
facenti parte dell'Ato in questione, alla Provincia regionale di
Trapani la nota prot. 54648 con cui veniva data comunicazione di
avvio del procedimento amministrativo di nomina del nuovo
liquidatore, al liquidatore, ai sensi della legge sulla trasparenza
amministrativa, allegando il parere da ultimo reso dell'Ufficio
legislativo e legale, notificando il medesimo allo stesso, nonché
ai Sindaci dell'Ato Trapani e alla Provincia regionale di Trapani,
quali portatori di interessi pubblici e, nella specie, quali organi
competenti all'adozione di provvedimenti necessari a porre in
essere il provvedimento finale di nomina del nuovo liquidatore.
Successivamente, sia il liquidatore, personalmente, che il Sindaco
di Mazara del Vallo, tramite il proprio consulente legale, hanno
eccepito che la disposizione legislativa concernente
l'incompatibilità in argomento non può applicarsi all'attuale
liquidatore, atteso che la stessa si riferisce agli incarichi da
conferire successivamente alla sua entrata in vigore.
A seguito di ciò è stato richiesto un ulteriore parere all'Ufficio
legislativo e legale con nota prot. 1095 dell'11 gennaio 2012 anche
al fine di emanare apposita direttiva destinata ai Comuni che
regolamenti la fattispecie relativa alla incompatibilità del
liquidatore».
L'Assessore
G. Marino
FORMICA. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per
l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:
i sindaci del territorio dell'ATO ME 2 s.p.a., in seguito alla
crisi igienico-sanitaria verificatasi nei loro comuni, a causa
della sospensione del servizio di raccolta e conferimento in
discarica, dei R.S.U. e assimilabili, da parte delle imprese
affidatarie dello stesso, avvenuta nel mese di marzo u.s., stante
il mancato pagamento da parte dell'ATO ME 2 s.p.a. dei
corrispettivi (e arretrati) dovuti per il servizio da costoro
svolto, hanno adottato, ai sensi del d.lgs. 152/2008 art. 191,
ordinanza sindacale per motivi igienico-sanitari, affidando alle
medesime ditte il servizio di raccolta e conferimento dei RSU per
il periodo compreso fra il 15 e il 30 marzo c.a. - data,
quest'ultima (30 marzo 2011), corrispondente alla scadenza dei
contratti in essere, tra le imprese preposte allo svolgimento del
servizio e la società ATO ME 2 s.p.a.;
alla scadenza delle ordinanze sindacali (30 marzo 2011), a causa
del perdurare dello stato di crisi igienico-sanitario, con
disposizione n. 43 dell'8 aprile 2011 del preposto all'ufficio del
commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, è stato
autorizzato il soggetto attuatore ex O.P.C.M. 3887/2010 in nome e
per conto dell'autorità d'ambito ATO ME 2 s.p.a., per il periodo di
trenta giorni (scadenza 08 maggio 2011), al conferimento dei RSU ed
assimilabili non pericolosi, giacenti su aree pubbliche, a causa
della mancata raccolta, sull'intero territorio dell'ATO ME 2
s.p.a., nella discarica di c/da Zuppà sita nel comune di Mazzarrà
Sant'Andrea (ME);
con convenzione (stipulata notte tempo), tra l'ingegnere Domenico
Michelon nella qualità di soggetto attuatore e le imprese
affidatarie del servizio, è stato convenuto in euro 258,00/tonn. il
prezzo per la raccolta ed in euro 0,164/tonn. per km quello per il
trasporto in discarica, oltre IVA in ragione di legge;
tale prezzo risulta notevolmente maggiorato (oltre il 50%)
rispetto a quello previsto e praticato, dalle stesse imprese
all'ATO ME 2 s.p.a., in base ai contratti stipulati e vigenti sino
alla data del 30 marzo 2011;
le imprese affidatarie del servizio, per il lavoro svolto
(raccolta e trasporto in discarica dei RSU) effettuato nel periodo
compreso tra il 15 - 30 marzo c.a., in virtù delle citate ordinanze
sindacali (sub. 1), hanno applicato i prezzi stabiliti nella
convenzione indicata al n. 3, in palese difformità ai prezzi
contrattuali ed applicati fino ad allora;
per sapere:
i criteri con cui sia stato quantificato il costo dei servizi di
raccolta e trasporto in discarica dei RSU ed assimilabili non
nocivi, di cui alla disposizione citata al punto 2 (dal 08/4/2011
al 08/05/2011) della presente interrogazione, che pare
all'interrogante fortemente sproporzionato (oltre il 50%) rispetto
al prezzo contrattuale in vigore sino al 30 marzo 2011, tra l'ATO
ME 2 s.p.a. e le imprese affidatarie del servizio;
la ragione per cui le stesse imprese affidatarie del servizio di
raccolta e smaltimento degli R.S.U. abbiano applicato, ai comuni
facenti parte dell'ATO ME 2, (retroattivamente) per il periodo
15/30 marzo 2011 il prezzo di cui alla disposizione citata al punto
2), anziché il prezzo di contratto con scadenza 30 marzo 2011;
le ragioni per cui la SERIT s.p.a., ormai in quota alla Regione
siciliana, non abbia sino ad oggi ottemperato alla riscossione di
quanto dovuto in favore dell'ATO ME 2 s.p.a., visto che, a fronte
di un ruolo complessivo di circa euro 24.000.000,00 (morosi anno
2008 2009 e intero 2010), ha incassato meno di euro 5.000.000,00,
tenuto conto, fra l'altro, che più volte sono state segnalate da
parte dei sindaci soci, ai dirigenti preposti della SERIT Spa, ai
dirigenti preposti dell'Assessorato regionale Energia, nonché
all'Assessore per l'energia, inefficienze da parte della SERIT
nello svolgimento del servizio di riscossione, lamentando il
mancato recapito delle fatture agli utenti;
infine, le ragioni, fra l'altro ampiamente denunciate dalle
associazioni dei consumatori, per cui le fatture recapitate dalle
SERIT siano state approntate in palese violazione dei criteri
minimi, previsti dalla legge sulla trasparenza e sulla leggibilità
delle stesse, circostanza, quest'ultima, che ha indotto gli utenti
a manifestare la loro protesta e il loro dissenso sulla cattiva
gestione del servizio di riscossione, che quasi nella totalità dei
casi si è risolto nel mancato pagamento delle poche fatture
recapitate (a macchia di leopardo) sull'intero territorio di
competenza dell'ATO ME 2». (1887)
Risposta. - «L'atto di sindacato ispettivo, presentato
dall'onorevole interrogante, pervenuto all'Ufficio di Gabinetto con
nota prot. 28710/IN.15 del 24 giugno 2011, è volto ad ottenere
chiarimenti in relazione alla quantificazione del costo del
servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi
urbani dei comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Messina 2.
A tal uopo, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha
rappresentato con nota prot. 41423 del 9 settembre 2011, quanto
segue.
A seguito di richieste di informazioni avanzate dal Soggetto
Attuatore, ing. Domenico Michelon, al Liquidatore dell'ATO ME2 SpA,
ing. Salvatore Re, e dell'allora Commissario ad acta, geom. Placido
Alberti, giungeva notizia che il servizio di igiene urbana sul
territorio dei 38 Comuni appartenenti a questa Società d'Ambito era
interrotto dal 1 aprile 2011 .
La causa era una storica carenza di liquidità nelle casse della
Società d'Ambito a seguito delle ridotte capacità di riscossione da
parte della SERIT e degli esigui trasferimenti da parte dei Comuni
soci.
Da informazioni assunte direttamente dal Soggetto Attuatore
risultava che le ditte che fino ad allora avevano gestito il
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, non avendo ricevuto,
alla sua scadenza, alcun rinnovo della proroga, avevano cessato il
servizio e licenziato gli operatori.
Il lungo periodo di mancata raccolta dei rifiuti aveva,
ovviamente, provocato una gravissima situazione di emergenza
sanitaria ed ambientale.
Per rimuovere la notevole quantità di rifiuti nel frattempo
accumulatasi il Soggetto Attuatore, l'8 aprile 2011, ha avviato, in
conformità a quanto stabilito nella OPCM 3887/2010, un intervento
sostitutivo, provvedendo direttamente alla gestione del servizio,
la cui scadenza era prevista per l'8 maggio 2011.
A tal fine è stato avviato il seguente piano di emergenza:
- la raccolta avrebbe riguardato le seguenti tipologie di rifiuti:
non differenziati da cassonetto, abbandonati in prossimità dei
cassonetti e nelle aree pubbliche.
- Visto che durante l'intervento di rimozione dei rifiuti
abbandonati già presenti nel territorio, inevitabilmente non si
sarebbe potuto interrompere il conferimento dei rifiuti da parte
dei cittadini, il piano prevedeva che la rimozione sarebbe
proseguita, oltre al periodo necessario per la rimozione dei
rifiuti abbandonati, per almeno altri 15 giorni. In tal modo, al
momento delle riconsegna del servizio all'ATO, questi avrebbe
potuto intervenire trovando una soluzione di raccolta a regime.
- Per l'esecuzione del servizio descritto si prevedeva l'impiego
delle stesse imprese che fino ad allora avevano svolto il servizio.
- Il ricorso a queste imprese era giustificato dal fatto che esse
già conoscevano il sistema di raccolta e, quindi, le necessità di
personale ed automezzi; di conseguenza il loro tempo di intervento
era praticamente immediato.
- Il costo sarebbe stato determinato in base alla quantità di
rifiuti raccolti e trasportati a discarica e veniva posto a carico
dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti, il
quale successivamente si sarebbe rivalso sui Comuni soci (esclusa
la Provincia) a tal fine la Regione Siciliana avrebbe provveduto a
nominare opportuni commissari ad acta.
- Il costo sarebbe stato ripartito in base alla quantità di
rifiuti effettivamente raccolti in ciascun Comune.
Occorre sottolineare che per la ripartizione dei costi del
servizio tra i Comuni soci, ATO ME2 SpA ha da sempre adottato un
metodo quanto mai inusuale. Il contratto vigente prevede, infatti,
che le imprese che svolgono il servizio predispongano a fine mese
una fattura relativa ad una nota spese che comprenda tutti i costi
affrontati per lo svolgimento del servizio (personale, carburanti,
manutenzioni, spese generali, ), e che tale importo venga
successivamente ripartito tra i Comuni soci in base alla
popolazione residente.
La ripartizione della spesa per abitante residente non tiene
assolutamente conto che la quantità dei rifiuti gestiti non è
quella prodotta esclusivamente dalla popolazione residente ma è
fortemente condizionata dalla presenza di strutture commerciali,
strutture alberghiere, turisti giornalieri, residenti di seconde
case, etc.
Per cui, con questi criteri di determinazione della spesa, nel
territorio dell'ATO ME2 non è possibile determinare il costo
unitario (euro/ton) del servizio, unico, e soprattutto equo,
applicato a ciascuno dei Comuni soci.
Il sistema, inoltre, non consente di conoscere la quantità di
rifiuti (totale e procapite) prodotta in ciascun comune.
Nell'intento di riportare i criteri di pagamento a sistemi più
razionali ed equi, con l'intervento sostitutivo del Soggetto
Attuatore si obbligavano le imprese a certificare il peso dei
rifiuti raccolti e conferiti a discarica mediante i formulari di
trasporto e le ricevute di pesatura della discarica.
Il costo unitario dell'intervento si sarebbe, quindi, determinato
in base alla quantità di rifiuti effettivamente gestiti. Tale costo
veniva assunto pari a quello determinato dal Comune di Milazzo per
un intervento analogo, nel corso del quale il Comune si era
sostituito all'ATO (Ordinanza n. 44 del 12.03.2011).
In base a tale Ordinanza il corrispettivo da applicare per la
fornitura del servizio veniva determinato in: raccolta RSU: 258
euro/ton, trasporto a discarica, andata e ritorno: 0,164 euro/ton x
Km per un importo complessivo pari a circa: euro 4.178.304 oltre
IVA.
Nel periodo di vigenza dell'intervento sostitutivo i Comuni si
sarebbero impegnati a ridiventare titolari del servizio di
riscossione, visto che, a loro dire, la cattiva capacità di
riscossione da parte della SERIT era la causa della carenza di
liquidità nelle loro casse e, quindi, della impossibilità a
trasferire alla Società d'Ambito le risorse necessarie per lo
svolgimento del servizio.
Alla scadenza dell'8 maggio 2011, i Sindaci richiedevano il
prolungamento dell'intervento sostitutivo, in quanto nel frattempo
non avevano ottenuto da SERIT alcuna anticipazione sulle
potenziali riscossioni, né da parte delle banche alle quali
avrebbero ceduto il credito sempre sulle potenziali riscossioni,
né i Comuni che erano tornati titolari del servizio di riscossione
avevano raggiunto quote significative di copertura del servizio
stesso.
Pertanto i Comuni comunicavano di non essere ancora in grado di
garantire lo svolgimento del servizio presso i loro territori, in
quanto privi di risorse economiche sufficienti ed impossibilitati a
recuperare, all'interno dei propri bilanci, le somme non riscosse
dalla ditta incaricata del servizio di riscossione.
Nel corso della riunione del 02.05.2011, alla presenza
dell'Assessore, del Dirigente Generale del Dipartimento, dott.
Vincenzo Emanuele, del Soggetto Attuatore, ing. Domenico Michelon,
e di alcuni Sindaci dell'ATO ME2, veniva stabilito:
-di autorizzare una proroga dell'intervento del Soggetto Attuatore;
-che per consentire la celebrazione della gara d'appalto nel
frattempo bandita dall'Autorità d'Ambito, stabilita per il giorno
08.06.2011, l'intervento sostitutivo debba proseguire almeno fino
al 30 giugno 2011;
-i Sindaci presenti, visto che con l'intervento sostitutivo di
aprile 2011 si era ristabilito un servizio di raccolta a regime ,
richiedevano che le modalità di svolgimento del servizio ed i
relativi costi del nuovo intervento sostitutivo sarebbero potuti
ritornare quelli stabiliti nei contratti e nei relativi allegati
originali stipulati tra le aziende e l'Autorità d'Ambito.
Presa conoscenza degli atti inviati dall'ATO ME2 risultava, per
l'intero periodo di durata dell'intervento sostitutivo fino al
30.06.2011, che il costo complessivo presunto ammontava ad euro
6.286.000,00.
L'importo era da intendersi indicativo. L'effettivo costo del
servizio sarebbe stato determinato secondo le modalità stabilite
nei contratti sottoscritti nell'aprile 2010 tra le aziende e
l'Autorità d'Ambito, salvo diverse pattuizioni intervenute
successivamente tra le parti.
Il servizio si sarebbe svolto secondo le modalità concordate tra
ciascuna Ditta e l'ATO ME2 SpA e descritte nei contratti
sottoscritti nell'aprile 2010, salvo diverse pattuizioni
intervenute successivamente tra le parti.
Al soggetto gestore della discarica, la liquidazione della spesa è
stata effettuata a fine mese dietro presentazione di regolare
fattura ed allegato attestante i chilogrammi conferiti.
Per l'elenco del personale distaccato alle imprese si rinvia a
quello inviato al Soggetto Attuatore da ATO ME2 SpA in data
5.5.2011.
Gli importi degli emolumenti dovuti al personale distaccato è
stato determinato dall'ATO, secondo i rispettivi livelli,
applicando la tabella Fise, novembre 2010.
Alla liquidazione delle somme dovute ha provveduto il Commissario
ad acta dell'ATO ME2 SpA, il quale ha trasferito all'impresa, al
titolare della discarica, ed agli operatori distaccati.
Alla conclusione dell'intervento sostitutivo sono state avviate le
procedure di recupero delle somme presso i Comuni dell'ATO ME2.
Alla scadenza del 30 giugno 2011 la Società d'Ambito ed i Sindaci
dichiaravano, ancora una volta, la propria incapacità a coprire i
costi del servizio e per sopperire alle irrisolte difficoltà
economiche proponevano una cessione di credito di euro 6.000.000,00
che, accettata dall'Assessorato al Bilancio, dovrebbe consentire di
proseguire il servizio fino alla conclusione della stagione
estiva».
L'Assessore
G. Marino
MAIRA. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per
l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:
Caltaqua, la società che gestisce la distribuzione del sistema
idrico della provincia di Caltanissetta, ha dato corso alla
procedura di mobilità per 50 dipendenti;
i mancati trasferimenti europei, statali e regionali, assieme alla
devastante situazione che caratterizza la rete idrica, hanno creato
una discrepanza tra le previsioni effettuate in fase di gara e la
effettiva realtà; il che dovrebbe costringere alla riduzione del
personale;
considerato che, senza voler entrare nel merito di eventuali
disservizi nel servizio gestito da Caltaqua, il sottoscritto
interrogante è certo che la precaria e gravissima condizione socio-
economica di Caltanissetta e della provincia nissena non è in grado
di sopportare altri 50 licenziamenti, perché di questo si tratta,
attraverso la mobilità;
per sapere se debbano ancora erogare finanziamenti a Caltaqua e se
sia possibile conoscere i motivi del ritardo ed i tempi di
erogazione degli stessi, se dovuti, stante l'estrema urgenza nei
pagamenti». (2231)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)
Risposta. - «L'atto di sindacato ispettivo, presentato
dall'onorevole interrogante, pervenuto all'Ufficio di Gabinetto con
nota prot. 1431/IN.15 del 13 Gennaio 2012, è volto a conoscere
notizie in merito alla erogazione di finanziamenti alla società
Caltaqua Spa.
La società Caltaqua Spa è il gestore del servizio idrico integrato
per tutta la provincia di Caltanissetta, in particolare per i 22
comuni dell'ambito territoriale ottimale CL 6 dal 27 luglio 2006.
In merito, il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con
nota prot. 1075 dell'11 gennaio 2012, ha precisato che l'erogazione
dei finanziamenti, finalizzata esclusivamente all'abbattimento
della tariffa del Servizio Idrico Integrato, ha come beneficiario
l'Autorità d'ambito territoriale di Caltanissetta e non il
concessionario Caltaqua Spa.
Con decreto del Dirigente regionale del Dipartimento dell'Acqua e
dei Rifiuti n. 1890 del 18.11.2011 è stato approvato l'elenco degli
interventi da finanziare nell'ambito della Linea d'intervento a
regia regionale 2.2.1.2 Azioni di sostegno per il risparmio idrico
dell'obiettivo operativo 2.2.1. dell'asse 2 del P.O. F.E.R.S.
2007/2013, invitando la società d'Ambito a presentare in tempi
brevi i progetti esecutivi muniti di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge necessarie ad assicurarne l'immediata
cantierabilità.
In particolare le opere ammissibili a finanziamento riguardano:
-Sostituzione rete idrica e vetusta sita nel Comune di Acquaviva
Platani per un importo pari ad Euro 1.277.892;
-Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
Comune di Butera per un importo pari ad Euro 1.782.518;
-Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
Comune di Gela per un importo pari ad Euro 5.129.304;
-Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
Comune di Mazzarino per un importo pari ad Euro 1.115.291;
-Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
Comune di Caltanissetta per un importo pari ad Euro 1.958.247;
-Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
Comune di Montedoro per un importo pari ad Euro 1.175.989;
-Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
Comune di Mussomeli per un importo pari ad Euro 2.850.000;
-Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
Comune di Niscemi per un importo pari ad Euro 3.857.857;
-Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
Comune di Riesi per un importo pari ad Euro 1.559.018;
-Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
Comune di San Cataldo per un importo pari ad Euro 1.179.160;
-Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
Comune di Vallelunga Pratameno per un importo pari ad Euro 547.647;
-Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
Comune di Milena per un importo pari ad Euro 543.550;
-Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
Comune di Resuttano per un importo pari ad Euro 1.240.728;
-Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
Comune di Santa Caterina Villarmosa per un importo pari ad Euro
389.413;
-Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
Comune di Santa Sutera per un importo pari ad Euro 403.721.
In conclusione, complessivamente l'ambito territoriale di
Caltanissetta sarà beneficiario dei finanziamenti connessi al
superamento delle procedure di infrazione 2004/2034 relativa agli
agglomerati tra 2.000 e 15.000 abitanti equivalenti, per un importo
pari ad Euro 25.010.341,87»
L'Assessore
G.
Marino
Rubrica «Economia»
CAPUTO. - «Al Presidente della Regione, all'Assessore per
l'economia e all'Assessore per le attività produttive, premesso
che, all'imprenditore di Bivona (AG) Ignazio Cutrò, che ha avuto il
coraggio di denunciare i propri estorsori, la Serit Sicilia s.p.a
ha inoltrato preavviso di ipoteca per la somma di quasi 90 mila
euro con scadenza per il 17 gennaio;
la pretesa della Serit Sicilia riguarderebbe i pagamenti
sottoposti a sospensiva prefettizia;
considerato che:
l'azienda non ha ancora ottenuto la documentazione necessaria per
riavviare l'attività;
si tratta di imprenditore vittima di mafia le cui condizioni
economiche e finanziarie non consentono di provvedere al pagamento
della somma intimata dalla Serit Sicilia s.p.a.;
in materia, è prevista la concessione da parte del Prefetto della
sospensione dei debiti imprenditoriali in quanto soggetto vittima
di racket ed estorsioni;
ritenuto che occorre verificare la regolarità della procedura
avviata dalla Serit, atteso che si tratta di debiti sottoposti a
sospensiva prefettizia;
per sapere:
se risulti una procedura esecutiva avviata dalla Serit Sicilia
s.p.a. in danno di Cutrò Ignazio per debiti sottoposti a sospensiva
prefettizia;
quali provvedimenti opportuni ed urgenti il abbiano adottato o
intendano adottare in favore ed a sostegno dell'imprenditore
Cutrò». (2315)
(L'interrogante chiede lo svolgimento in
Commissione)
Risposta. - «La Società Serit Sicilia S.p.A., - Direzione Palermo
- interessata sull'argomento da questo Assessorato, ha relazionato
in merito alla problematica che ha riguardato l'iscrizione di
ipoteca su immobili dell'imprenditore Ignazio Cutrò, per il
pagamento di somme oggetto di sospensione prefettizia ai sensi
dell'art. 20 della L. 44/1999.
In ottemperanza alle disposizioni legislative sopracitate (comma 1
dell'art. 20 della L.44/1999), il beneficio della sospensione
riguardava i versamenti e gli adempimenti in scadenza entro un anno
dalla data dell'evento lesivo, avvenuto in data 30 gennaio 2009,
così come comunicato al medesimo imprenditore con la nota del
12.10.2010.
Dall'esito dell'analisi della posizione debitoria
dell'imprenditore è risultato pertanto che l'applicazione del
beneficio ha sospeso l'esecuzione della cartella n.
2912008003755120, notificata in data 21.03.2009, il cui pagamento
andava a scadere in data 25.05.2009 e quindi entro un anno dalla
data in qui si è verificato l'evento lesivo.
Al rimanente carico tributario del contribuente Cutrò non è invece
applicabile il beneficio della concessione di sospensione in
questione, poiché il termine di scadenza del pagamento è successivo
alla data dell'evento lesivo.
La stessa sede provinciale di Agrigento sottolinea di avere
regolarmente svolto le attività di recupero del credito nel
rispetto delle formalità previste dalle vigenti disposizioni in
materia, anche con riferimento alla citata legge n. 44/1999.
Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento ai quesiti
posti nell'interrogazione in oggetto, da quanto si evince nella
citata relazione della Serit non si ravvisa che sia stata avviata
una procedura esecutiva nei confronti dell'imprenditore Ignazio
Cutrò per debiti sottoposti a sospensione prefettizia.
Quanto ai provvedimenti agevolativi da adottare a sostegno del
contribuente in questione si fa presente che, limitatamente agli
aspetti tributari, lo stesso potrà presentare all'Agente della
riscossione competente l'istanza di rateizzazione dei propri debiti
iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973».
L'Assessore
Prof. Avv. Gaetano Armao
ALLEGATO EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
DISEGNO DI LEGGE N. 735/A - NORME PER IL RICONOSCIMENTO, LA
CATALOGAZIONE E LA TUTELA DEI GEOSITI IN SICILIA .
All'articolo 1:
Emendamento 1.2:
Alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: Sulle linee
guida e sulle attività di cui al presente comma l'assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente predispone, ogni sei
mesi, una relazione che è trasmessa alla competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana .
Emendamento 1.1:
Il comma 5 è soppresso.
All'articolo 2:
Emendamento 2.1:
Sopprimere il comma 4.
Emendamento 2.5:
Al comma 5 dopo le parole conservazione del patrimonio
geologico , aggiungere le parole: ed a portare avanti progetti di
conoscenza e valorizzazione della geodiversità regionale e di
fruizione responsabile dei geositi... .
Emendamento 2.2:
Al comma 5 sono soppresse le parole da anche attraverso fino a
patrimonio geologico ambientale riconosciute. .
DISEGNO DI LEGGE N. 868/A - LAVORI IN ECONOMIA NEL SETTORE
FORESTALE .
All'articolo 1:
Emendamento 1.1 (I parte):
Al comma 1 dopo le parole legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni aggiungere che non sono
configurabili come opere edilizie .
Emendamento 1.1 (II parte):
Al comma 1 cassare le parole di norma .
Emendamento 1.3
Sopprimere il comma 2.