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Resoconto d'Aula della Seduta n. 333 di giovedì 22 marzo 2012
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   Presidenza del presidente Cascio


   CORDARO,  segretario f.f., dà lettura dei processi  verbali  delle
  sedute  numeri  331  e  332  che,  non  sorgendo  osservazioni,  si
  intendono approvati.

      PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle  eventuali
  votazioni  mediante  procedimento elettronico  che  dovessero  aver
  luogo nel corso della seduta.

   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art 127) sono effettuate mediante  procedimento
  elettronico.

                                Congedi

   PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo gli onorevoli:  Buzzanca,
  Calanducci, Currenti, Musotto, D'Agostino e Cimino.

             Annunzio di risposte scritte a interrogazioni

   PRESIDENTE.  Comunico che sono pervenute le risposte scritte  alle
  seguenti interrogazioni:

   -  da  parte dell'Assessore per l'Energia e i Servizi di  Pubblica
  Utilità

   N.  1752  -  Chiarimenti sulla liquidazione della  società  Belice
  Ambiente s.p.a.
   Firmatario: Adamo Giulia

   N.  1887 - Chiarimenti in ordine all'aumento del costo dei servizi
  di  raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi  urbani
  nell'ATO ME 2.
   Firmatario: Formica Santi

   N.   2231   -  Notizie  in  merito  alla  mancata  erogazione   di
  finanziamenti a Caltaqua s.p.a.
   Firmatario: Maira Raimondo

     Annunzio di risposta scritta a interrogazione in Commissione

     PRESIDENTE.  Comunico  che è pervenuta la  risposta  scritta  in
  Commissione ad interrogazione:

   - da parte dell'Assessore per l'Economia

   N. 2315 - Interventi a sostegno dell'imprenditore Ignazio Cutrò.
   Firmatario: Caputo Salvino

   Avverto  che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
  stenografico della seduta odierna.

                      Annunzio di interrogazione

   PRESIDENTE.   Comunico   che  è  stata  presentata   la   seguente
  interrogazione con richiesta di risposta scritta:
   N.  2490  - Notizie circa la richiesta di autorizzazione per  cure
  all'estero avanzata dai genitori del piccolo Mattia Salamone.
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   Firmatario: Pogliese Salvatore

   Avverto  che  l'interrogazione testé annunziata  sarà  inviata  al
  Governo.

   Onorevoli  colleghi,  comunico che i disegni  di  legge  posti  ai
  numeri  1  e 2 del II punto dell'ordine del giorno non sono  ancora
  pronti, (n. 800  Bilancio di previsione della Regione siciliana per
  l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-
  2014.   n. 800 e n. 801/A  Disposizioni programmatiche e correttive
  per  l'anno  2012. Legge di stabilità regionale. ),  essendo  stati
  approvati nel corso della scorsa notte.
   Pertanto si procederà all'esame dei due disegni di legge, posti ai
  numeri 3 e 4 del II punto dell'ordine del giorno.

   Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.


   Presidenza del presidente Cascio


  Seguito della discussione del disegno di legge n. 735/A «Norme per
    il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in
                               Sicilia»

   PRESIDENTE.  Si procede, pertanto, con la discussione del  disegno
  di legge n. 735/A, «Norme per il riconoscimento, la catalogazione e
  la  tutela  dei geositi in Sicilia», posto al punto 3)  dell'ordine
  del giorno.
   Invito  i  componenti la IV Commissione a prendere posto al  banco
  della Commissione.
   Ricordo  che  nella  precedente  seduta  era  stato  approvato  il
  passaggio all'esame degli articoli.
   Si passa, pertanto, all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:

                             «Articolo 1.
                    Catalogo regionale dei geositi

   «1.  Al  fine  di valorizzare e tutelare il patrimonio  geologico,
  l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce con
  proprio  decreto il Catalogo regionale dei geositi. Il  Catalogo  è
  gestito  dal Dipartimento regionale dell'ambiente ed è soggetto  ad
  aggiornamento annuale.

   2.  Per ciascun geosito sono indicati l'ubicazione cartografica  e
  catastale,   la  descrizione  e  ogni  altra  notizia  utile   alla
  definizione della valenza geologica, geomorfologica, idrogeologica,
  mineralogica, petrografica, paleontologica e pedologica.

   3.   La   ricognizione,   la   perimetrazione   dei   geositi    e
  l'aggiornamento del relativo catalogo sono effettuati sulla base di
  approfondimenti    tecnico-scientifici    relativi    alle     aree
  caratterizzate    dalla    presenza   di   emergenze    geologiche,
  geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche e pedologiche.  Le
  informazioni di cui al comma 2 sono raccolte in materia sistematica
  facendo  uso di apposite schede realizzate sulla base dei formulari
  regionali   o  adottate  in  censimenti  di  geositi  a   carattere
  nazionale.

   4.  Gli  enti  locali, gli istituti di ricerca e  le  associazioni
  attive  in  materia  ambientale possono proporre  l'istituzione  di
  nuovi geositi.
   5.  Le  attività di cui al comma 3 possono essere realizzate anche
  mediante convenzioni con università, enti di ricerca, enti parco ed
  associazioni   attive   nella  promozione  e   valorizzazione   del
  patrimonio geologico ambientale riconosciute.

   6.  Il  Catalogo  regionale  dei geositi  è  inserito  nei  quadri
  conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale.

   7. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente stabilisce
  con proprio decreto le modalità per l'istituzione del geosito».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -dagli onorevoli Maira e Caronia: emendamento 1.3;
  -dalla Commissione: emendamenti 1.2 e 1.1.

   L'emendamento 1.3 decade per assenza dei firmatari.

   Si  passa  all'emendamento 1.2, della Commissione. Il  parere  del
  Governo?

   DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 1.1, della Commissione. Il  parere  del
  Governo?

   DI  BETTA,  assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente.  Signor
  Presidente, onorevoli deputati, certamente immaginare di  stipulare
  convenzioni con organi universitari, enti di ricerca, enti parco  e
  associazioni   non   può  che  ritornare  utile   al   fine   della
  predisposizione del catalogo dei geositi. Tuttavia, le refluenze di
  carattere  economico nell'immediato non ci sono. Nella  ipotesi  in
  cui si dovesse decidere di giungere alla stipula di una convenzione
  sarà l'Assessorato a valutare.
   In  merito  alla  soppressione del comma 5  dell'articoli  1,  nel
  disegno  di  legge si è ipotizzato che per rendere più  agevole  la
  catalogazione  dei geositi l'Assessorato potrebbe in  qualche  modo
  rivolgersi   ad  Università,  enti  di  ricerca,  enti   parco   ed
  associazioni che si occupano della problematica specifica.
   Per  carità, il problema di carattere economico oggi non si  pone,
  si  porrebbe  eventualmente in un secondo momento, nell'ipotesi  in
  cui  l'Assessorato  dovesse determinarsi in tal senso  e  stipulare
  delle convenzioni con gli organismi ad hoc. Per cui ritengo che  il
  comma  5  è  assolutamente determinante anche affinché il  catalogo
  possa essere predisposto con criteri di carattere scientifico.
   Il parere del Governo sull'emendamento 1.1 è pertanto contrario.

   PRESIDENTE. C'è un problema di natura economica che gli Uffici  mi
  confermano.

   MANCUSO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO,  presidente della Commissione. Signor Presidente,  se  il
  Governo  ha  queste  perplessità, noi ritiriamo l'emendamento,  era
  solo per un problema di bilancio.

   PRESIDENTE.   Onorevole   Mancuso,  diciamo   che   la   copertura
  finanziaria è potenziale. Questa è una possibilità.

   VINCIULLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO.   Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,   signor
  Assessore, il problema è semplice. In Commissione, e lo ricordo  al
  Presidente  Mancuso,  avevamo detto che il comma  5  presuppone  la
  necessità, qualora venisse approvato, di poter firmare convenzioni,
  e di conseguenza occorre la copertura finanziaria.
   Per  cui, o noi sopprimiamo il comma 5, oppure - per essere chiari
  -  dobbiamo  rimandare il disegno di legge in Commissione  Bilancio
  per  dare  la copertura finanziaria e quantificare, fra l'altro,  a
  quanto ammonta.
   Di conseguenza, se c'è la necessità impellente di approvare questo
  disegno  di  la  legge,  allora deve essere approvato  senza  oneri
  finanziari, e quindi il comma va soppresso.
   Se  abbiamo, invece, ulteriore tempo, allora aspettiamo che  venga
  approvato il bilancio e andiamo poi in Commissione Bilancio per  la
  necessaria copertura finanziaria.
   Approvare una legge per poi farla impugnare dal Commissario  dello
  Stato,  continuerebbe  ad essere una diminutio  insopportabile  per
  questo Parlamento.
   Invito  gli Uffici anche a dare una risposta univoca al Presidente
  dell'Assemblea  in  maniera  tale che il Presidente  dell'Assemblea
  decida cosa fare.
   Personalmente, sono dell'avviso, se si vuole approvare  la  legge,
  che il comma vada cassato, viceversa, se si vuole  approvare questo
  comma, dobbiamo rinviare la legge a quando vi sarà la disponibilità
  nei capitoli del suo assessorato.

   PRESIDENTE.   Gli   Uffici  comunicano  che   anche   l'intervento
  dell'onorevole  Vinciullo ha una sua logica e una sua  razionalità,
  pertanto  chiederei   all'Aula di votare l'emendamento  soppressivo
  del  comma  5,  altrimenti la Presidenza  procederà  allo  stralcio
  d'ufficio del comma 5.
   Considerato il parere contrario del Governo, chiedo allo stesso di
  rimettersi alla volontà dell'Aula.
   Pongo in votazione l'emendamento 1.1
   Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 1, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                              «Articolo 2
                     Gestione e tutela dei geositi

   1.  L'Assessore  regionale  per il  territorio  e  l'ambiente  può
  affidare  la gestione dei geositi a enti parco, province regionali,
  comuni,   al  Dipartimento  regionale  Azienda  regionale   foreste
  demaniali, fornendo indirizzi e linee guida agli enti gestori.

   2. Ove il geosito ricada all'interno di un'area naturale protetta,
  spetta  agli  enti gestori la valorizzazione e la gestione  secondo
  criteri,  indirizzi e linee guida forniti dall'Assessore  regionale
  per il territorio e l'ambiente.

   3.  L'Assessore  regionale  per il  territorio  e  l'ambiente  può
  determinare specifiche forme di tutela per i geositi di particolare
  interesse scientifico o culturale.

   4. Nei geositi è fatto divieto di:

   a)  alterare  il  regime  idrico  con  l'effettuazione  di  scavi,
  sbancamenti e colmamenti;

   b) alterare la morfologia del terreno e lo stato dei luoghi;

   c)  asportare  o  danneggiare affioramenti rocciosi,  concrezioni,
  elementi  della  biodiversità  e  geodiversità  o  resti  di  essa,
  vegetali, fossili, reperti paleontologici;

   d) realizzare cave e discariche.

   5.   Il   Dipartimento   regionale   dell'ambiente   provvede   al
  monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio  geologico
  anche attraverso la stipula di convenzioni con università, istituti
  di  ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione
  del patrimonio geologico ambientale riconosciute.

   6.  Le  funzioni di vigilanza e sorveglianza sulle  violazioni  di
  quanto  previsto  dal  presente articolo sono demandate  agli  enti
  gestori ed al Comando del corpo forestale della Regione siciliana.»

   PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati:
   -dall'onorevole Bufardeci: 2.1;
  -dagli onorevoli Maira e Baronia: 2.3, 2.5, 2.6, 2.4;
  -dalla Commissione: 2.2.

   Si passa all'emendamento 2.1 a firma Bufardeci.

   BUFARDECI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BUFARDECI.  Signor Presidente, intervengo perché oggi  è  presente
  anche  l'assessore  ed il dovere di precisare  e  ribadire  un  mio
  convincimento a proposito di questa legge.
   Questa  legge è stata presentata e prospettata secondo la  ragione
  della  sua urgenza conseguente alla necessità di spendere  i  Fondi
  comunitari connessi a questa misura o ad altre che hanno  attinenza
  con  la   materia oggetto di questa legge ed ogni volta  che  leggo
   divieti   personalmente  mi  viene un  po'  di  orticaria,  perché
  considero  la  nostra Regione, il nostro territorio  ipervincolato,
  dalla   mattina  alla  sera  non  facciamo  altro  che  contrastare
  accelerazioni in molti casi, proprio dell'assessorato.
   Faccio  riferimento  per esempio al piano paesistico,  alle  tante
  difficoltà, al contenzioso a Ragusa, alle difficoltà fortissime che
  abbiamo  a  Siracusa dove, intanto, però le norme  di  salvaguardia
  dall'8 di febbraio sono in funzione; penso a tutte le questioni che
  abbiamo  avuto con il Parco, penso a quello degli Iblei, cioè  vedo
  zone ipervincolate alle quali aggiungiamo ulteriori vincoli.
   Poi,   leggo  che  all'interno  di  questo  contesto,   che   sarà
  determinato sempre dall'assessorato che dovrà redigere questo Piano
  dopo aver fatto la ricognizione, si applicano altri divieti.
   Io  credo  che  siano  già sufficienti i divieti  di  cui  già  il
  territorio  siciliano è fatto oggetto, anche perché poi  noi  siamo
  una  Regione  strana, siamo una Regione dai tanti divieti,  ma  del
  massimo   dell'abusivismo,  perché  alla  fine  non  riusciamo   ad
  applicare  quello  che  già è nell'ordinario  e  pensiamo  di  fare
  provvedimenti  straordinari  per guarire  le  malattie  patologiche
  croniche che ormai abbiamo e con questo risultiamo essere sempre il
  territorio  dissestato, il territorio che è abusivo, il  territorio
  che è selvaggiamente cementificato, però continuiamo a fare vincoli
  e  personalmente ritengo, invece, più opportuno gestire l'ordinario
  piuttosto  che  fare  sempre  nuovi  provvedimenti  che  tendono  a
  limitare, a vietare ed a creare problemi.
   Dico questo e concludo anche nella logica, signor Presidente,  che
  questa   legge,   nella  precedente  seduta,  era  stata   rinviata
  successivamente all'esame del disegno di legge sul  bilancio  della
  Regione  perché, in quel caso, eravamo pochi - ed oggi siamo  ancor
  meno - ed, inoltre, si chiedeva un ulteriore approfondimento.
   Oggi, per problemi connessi ai  tempi per l'esame della legge  sul
  bilancio  della  Regione  e per prendere tempo  stiamo  affrontando
  questa  legge,  ma non mi sembra il modo migliore  per  affrontarle
  poiché    si   rischiano   conseguenze   non   soltanto    positive
  nell'eventuale spesa dei Fondi comunitari, ma negative  laddove  si
  dovessero  segnare  l'indirizzo, che  poc'anzi  ho  accennato,  per
  quanto   riguarda  l'individuazione  ed  i   divieti   nel   nostro
  territorio che è già ipervincolato per oltre il 60%.
   Gli  uffici  possono confermare se quanto ho detto  corrisponde  a
  verità.

   PRESIDENTE. Noi proseguiamo i lavori d'Aula perché l'Assemblea   è
  regolarmente  aperta e funzionante, saremo un  trentina,  altri  30
  sono fuori, ma  non cambia nulla, abbiamo il tempo necessario e non
  ha   senso  rinviare  a  più  tardi  e  cominciare  successivamente
  all'approvazione del disegno di legge sul bilancio  della  Regione,
  poiché quest'ultima richiede tempi lunghi.

   VINCIULLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  assessori,
  nell'annunciare  che  intendo controfirmare  anch'io  l'emendamento
  presentato   dall'onorevole  Bufardeci,  eravamo  rimasti,   signor
  Presidente,  che  questa mattina l'assessore,  prima  di  procedere
  all'approvazione  di  questo disegno di legge  -  perché  da  parte
  nostra non c'è nessuna volontà di impedire l'approvazione di questo
  disegno  di  legge  -  ci  sarebbero  stati  tutta  una  serie   di
  chiarimenti  perché la cosa che preoccupa, come ha  detto  poco  fa
  l'onorevole  Bufardeci, è che a vincoli già  esistenti  ne  vengono
  imposti  ulteriori  e  di  conseguenza andiamo  a  mummificare,  in
  maniera  definitiva e assoluta, il territorio delle varie  province
  e,  in modo particolare, della mia provincia che ha già 7-8 vincoli
  di  varia  natura e che, di fatto, impediscono la realizzazione  di
  qualsiasi   nuovo  insediamento  e  di  qualsiasi  nuova   attività
  imprenditoriale che si voglia realizzare nel territorio.
   Pertanto, la volta scorsa qualcuno ci disse  che la gestione e  la
  tutela dei geositi non comportava nuovi vincoli sulle zone che sono
  individuate  e noi avevamo chiesto che questa mattina  qualcuno  ci
  dicesse quali siano questi geositi in provincia di Siracusa e nelle
  altre  otto province, cioè vorremmo cercare di capire quanti  sono,
  quali sono e quanto si estendono.

   MANCUSO, presidente della Commissione. Sei fuori tema.

   VINCIULLO. Sarò pure fuori tema, però qualcuno deve pur  dire  che
  non lo sappiamo e potrebbe andare  a finire, per esempio, che nelle
  9 province potremmo trovare 900 geositi.
   Un'idea  bisogna  pur averla oppure no? Oppure  pensate  che  oggi
  approveremo  una  legge  al buio senza  sapere  di   cosa  si  stia
  parlando?  E'  una legge manifesto oppure è una legge che  comporta
  vincoli su tutti i territori della Sicilia?
   Se  è una legge manifesto, possiamo andare avanti, viceversa se si
  tratta  di  una  legge  che prevede dei precisi  vincoli,  qualcosa
  cambia   e  vi  ricordo  che  questo  comma  4,  di  cui  chiediamo
  l'abrogazione, recita  Nei geositi è fatto divieto di  alterare  il
  regime   idrico   con   l'effettuazione  di   scavi,   sbancamenti,
  colmamenti,  alterare la morfologia del terreno del territorio   e,
  quindi,  significa  che se dobbiamo andare a regimentare  un  corso
  d'acqua non possiamo più farlo dal momento che viene vietato
   In  conclusione,  se  l'assessore  ci  spiega  e  ci  dà  maggiori
  informazioni su quali siano  i vincoli che andrebbero a cadere  sui
  territori e quanti geositi potremmo avere per ogni provincia, bene,
  siamo anche nelle condizioni di andare avanti, altrimenti con buona
  pace  dei valenti tecnici deputati che sono presenti in questa Aula
  e  che  sanno  tutto, considerato che  io prima  di  votare  voglio
  capire  cosa sto votando, vorrei che l'assessore, così come eravamo
  rimasti  Presidente  Mancuso, ci dicesse  a  cosa  si  sta  andando
  incontro.

   DI  BETTA,  assessore  per il territorio e l'ambiente.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DI  BETTA,  assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente.  Signor
  Presidente,  onorevoli  colleghi,  non  c'è  da  preoccuparsi,   le
  osservazioni  fatte  dai colleghi Bufardeci  e  Vinciullo  non  c'è
  dubbio   che   siano  pertinenti,  nel  senso  che   se   la   loro
  preoccupazione è quella di evitare che si appesantiscano i processi
  dal  punto  di  vista  amministrativo, il  Governo  esprime  parere
  favorevole  in ordine alla soppressione dell'articolo 4 perché,  in
  verità,  questi vincoli nel momento in cui verrebbero  istituiti  i
  geositi,  è il legislatore nazionale e la logica stessa dei geositi
  che impone la previsione di questi vincoli.
   Nel  disegno  di  legge ci sono semplicemente specificati,  ma  il
  rischio  che domani non si possa intervenire al fine di far  fronte
  ad  eventuali  situazioni di disagio o di carattere idrico  non  si
  pone  completamente  né  per i geositi né  per  altre  fattispecie,
  perché  laddove  è  necessario intervenire si può comunque,  previa
  autorizzazione, procedere tranquillamente e serenamente.
   Se    la   preoccupazione   dei   parlamentari   è   quella    che
  l'amministrazione regionale e l'Assessorato del territorio vuole in
  qualche  modo  complicare percorsi di carattere amministrativo,  il
  Governo rilascia parere favorevole e crede che la soppressione  sia
  assolutamente   utile,  nella  logica  della   semplificazione   di
  carattere amministrativo.
   Per  quanto riguarda poi quanti siano i geositi, ci saranno  delle
  direttive e bisognerà capire quali devono essere le caratteristiche
  di  carattere  scientifico, naturalistico  che  dovremmo  andare  a
  riscontrare.  Non  sono in grado né di dirlo io  né  credo  nessuno
  perché questa discussione verrà avviata a seguito dell'approvazione
  del disegno di legge.
   Quindi, esprimo il parere favorevole all'emendamento 2.2.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.
                            (E' approvato)

   L'emendamento 2.3 è precluso, l'emendamento 2.5 decade per assenza
  del firmatario.

   CORDARO.  Dichiaro di fare mio gli emendamenti 2.6 e  2.4,  nonché
  tutti gli emendamenti presentati dagli stessi firmatari. Chiedo  di
  parlare sull'emendamento 2.5.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORDARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento  2.5
  consente  la  possibilità  di  sviluppare  progetti  conoscitivi  e
  programmi educativi e divulgativi del patrimonio geologico e  della
  geodiversità siciliana tra le più ricche del Paese.
   Pertanto,  insisto perché venga posto in votazione e invito l'Aula
  a votare favorevolmente.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto,
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento 2.2. Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico  che gli emendamenti 2.6 e 2. 4 sono preclusi, perché  il
  comma 4 è stato soppresso.
   Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo risultante.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                               «Art. 3.
                       European Geopark Network

   1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli
  1  e 2 la Regione riconosce come interlocutore istituzionale per la
  politica  del  sistema  regionale dei  geositi  l'European  Geopark
  Network ( EGN).»

   Comunico  che è stato presentato dagli onorevoli Maira  e  Caronia
  l'emendamento 3.1, che è fatto proprio dall'onorevole Cordaro.

   CORDARO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORDARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo illustrare
  l'emendamento   che   intende  aggiungere  le  parole    l'Istituto
  superiore per la protezione della ricerca ambientale (ISPRA)' e  la
  motivazione,  presidente Mancuso, assessore Di  Betta,  e  colleghi
  deputati,  è data dalla necessità di inserire l'indicazione  legata
  all'ISPRA,  considerato  che quest'ultimo  è  un  Istituto  che,  a
  livello  nazionale,  ha  la  competenza dei  geositi  di  interesse
  nazionale   e   potrebbe   arricchire  e   rendere   più   coerente
  l'applicazione della presente legge.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO,  presidente  della Commissione e  relatore.  Volevo  solo
  invitare  il  collega  Cordaro  a  ritirare  l'emendamento   perché
  l'Istituto  superiore per la protezione della ricerca ambientale  è
  interlocutorio primario delle attività che si svolgono.
   L'articolo si riferisce solo a mettere in circuito la Sicilia, con
  l'ISPRA,  con  un  circuito mondiale che è l'unico  che  esiste  al
  mondo.
   Quindi,  l'ISPRA  già  d'istituto è  un  interlocutore,  quindi  è
  pleonastico metterlo, ma non c'entrano nulla le due cose.  Vogliamo
  dire una cosa che non c'entra assolutamente nulla.
   Il  parere, per quanto ci riguarda, non è favorevole,  ma  non  in
  quanto non siamo d'accordo.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   DI  BETTA,  assessore  per  il  Territorio  e  l'ambiente.  Signor
  Presidente,  il  parere,  come  giustamente  diceva  il  Presidente
  Mancuso,  è  in  re  ipsa,  cioè l'ISPRA  è  l'organismo  nazionale
  deputato   ad   affrontare  queste  problematiche  e,   quindi,   è
  assolutamente ultronio.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole  si
  alzi; chi è contrario resti seduto.

                           (Non è approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 3, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                               «Art. 4.
                        Invarianza finanziaria

   1.  Dalle  disposizioni  di cui alla presente  legge  non  possono
  discendere  nuovi  o  maggiori oneri a carico  del  bilancio  della
  Regione. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono  agli
  interventi  di loro competenza nei limiti delle risorse disponibili
  a legislazione vigente.»

     Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Maira e Caronia
  gli emendamenti aggiuntivi A1,  A2 e A3.
   Dichiaro  improponibili gli emendamenti  aggiuntivi  A2  e  A3  in
  quanto mancanti di copertura finanziaria.
   Si passa all'emendamento A1.

   CORDARO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORDARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo che  si
  vuole  aggiungere al presente disegno di legge dà delle definizioni
  puntuali relative al termine  geodiversità ,  patrimonio geologico
  e,  poi,  sostiene il patrimonio geologico che è costituito appunto
  da geositi.
   In  pratica,  noi  riteniamo  che  questo  emendamento  aggiuntivo
  costituisca  una  norma di chiusura sull'intero disegno  di  legge,
  specificando e precisando alcuni termini che sono rimasti, a nostro
  parere, vaghi.
   Quindi,  si determina l'introduzione di un glossario che chiarisce
  i  termini  chiave del presente disegno di legge e  lo  si  ritiene
  necessario  per  una  migliore comprensione ed  applicazione  della
  legge medesima.
   Pertanto,  invito i colleghi a votarlo e l'assessore ad  esprimere
  parere favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MANCUSO,  presidente della Commissione. La commissione si  rimette
  all'Aula.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   DI  BETTA,  assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente.  Signor
  Presidente,  forse  non è opportuno circoscrivere  troppo  l'ambito
  della  definizione  dei geositi e rimandare a ciò  che  è  previsto
  dalla legislazione nazionale.
   Non   vorrei   che  con  l'approvazione  di  questo   emendamento,
  circoscrivessimo a tal punto il concetto di geositi da  non  poter,
  poi,  procedere o immaginare di valorizzare alcuni siti  che  hanno
  caratteristiche diverse dalla normativa nazionale  e,   in  ragione
  della   restrizione,  non  poter  portare  avanti  alcun  tipo   di
  ragionamento.
   Non  c'è  dubbio che è opportuna l'osservazione e la necessità  di
  catalogare  e specificare cosa si intende per geositi,  considerato
  però che se ne è già occupato il legislatore nazionale e se ne sono
  occupati gli organismi internazionali forse se noi lo definiamo sin
  da  adesso  corriamo il rischio di dover modificare il  disegno  di
  legge  nell'ipotesi in cui, invece, fosse necessario  estendere  il
  concetto di geosito.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è
  contrario resti seduto.

                           (Non è approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                               «Art. 5.
                           Entrata in vigore

   1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della
  sua pubblicazione.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla
  osservare come legge della Regione.»

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   La votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.


   Presidenza del presidente Cascio


        Seguito della discussione del disegno di legge «Lavori
              in economia nel settore forestale» (868/A)

   PRESIDENTE. Si procede al seguito dell'esame del disegno di  legge
  n.  868/A «Lavori in economia nel settore forestale», posto  al  n.
  4).
   Ricordo  che  nella  precedente  seduta  era  stato  approvato  il
  passaggio all'esame degli articoli.
   Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                               «Art. 1.
                          Lavori in economia

   1.  I  lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive
  connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione
  e  repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali  e
  manutentori,  ivi compresi quelli per la gestione dei  demani,  dei
  vivai  forestali  e delle riserve naturali, di cui all'articolo  64
  della  legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive  modifiche
  ed  integrazioni, sono di norma realizzati in economia ed  eseguiti
  in amministrazione diretta prescindendo dal limite di importo per i
  lavori   in   amministrazione  diretta   previsto   dal   comma   5
  dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  e
  successive modifiche ed integrazioni.

   2.  La  deroga di cui al comma 1 si applica altresì agli  analoghi
  lavori  realizzati dall'Ente sviluppo agricolo e  dai  Consorzi  di
  bonifica.»

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   -dagli onorevoli Oddo, Apprendi, Cracolici e Termine: 1.1 (I e  II
      parte);
  -dagli onorevoli Vinciullo, Pogliese, Buzzanca, Falcone, Caputo:
  1.2, 1.3.

   MANCUSO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO,   presidente   della  Commissione.   Signor   Presidente,
  onorevoli  colleghi, io vorrei allegare una relazione  affinché  il
  Commissario dello Stato possa fare una valutazione ben ponderata su
  questo  disegno  di  legge  che è importante,  soprattutto,  per  i
  forestali e per questa norma che stiamo applicando.
   Onorevoli  colleghi, il disegno di legge n. 868  si  inserisce  in
  piena  continuità con quanto operato dall'Amministrazione forestale
  regionale almeno da dieci anni ad oggi.
   L'articolo  unico,  in  cui  esso  consiste,  vuol  consentire  la
  possibilità di continuare ad  eseguire in amministrazione  diretta,
  anche  dopo  il  31 dicembre 2011, i lavori nel settore  forestale,
  lavori   che   vengono   descritti   per   ambito   di   intervento
  (rimboschimento,   rinsaldamento  e  opere  costruttive   connesse,
  ricostituzione  boschiva, interventi di prevenzione  e  repressione
  degli  incendi  boschivi e interventi colturali e manutentori,  ivi
  compresi  quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali  e
  delle riserve naturali). Ciò prescindendo dal limite di importo per
  i lavori in amministrazione diretta previsto dal codice statale dei
  contratti.  Si  tratta, quindi, di una finalità semplificativa  che
  mira ad evitare appesantimenti procedurali in linea con le esigenze
  di  tempestività  di  esecuzione dei lavori riscontrate  nel  corso
  degli  anni  nel  settore preso in esame e tenute  in  conto  dalla
  legislazione vigente fino a pochissimo tempo fa.
   La  norma,  come  abbiamo sottolineato, si prefigge  lo  scopo  di
  autorizzare  l'Amministrazione regionale  a continuare  ad  operare
  per    i    lavori   nel   settore   forestale   con   il    regime
  dell'amministrazione  diretta  senza  limiti  di  importo,  secondo
  quanto  già consentito dall' articolo 24, comma 6 bis, della  legge
  109/1994,  come  introdotta  nella Regione  siciliana  dalla  legge
  7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
   La  necessità di intervenire col disegno di legge in esame  deriva
  dal  fatto che appena qualche mese fa, nel riformare la materia dei
  lavori  pubblici  recependo  il codice dei  contratti,  l'Assemblea
  Regionale  Siciliana  ha abrogato interamente  la  legge  regionale
  7/2002, eliminando quindi, la possibilità di ricorrere per i lavori
  forestali prima citati senza limiti all'amministrazione diretta, ad
  eccezione  delle procedure di affidamento i cui bandi  siano  stati
  pubblicati entro il 31 dicembre 2011.
   In  merito  alla  sussistenza della competenza  legislativa  della
  Regione  in materia si fa presente, innanzitutto, che altre Regioni
  hanno  legiferato  sull'argomento  e  la  stessa  Autorità  per  la
  vigilanza sui lavori pubblici nel 2001 si è espressa in materia.
   In  particolare,  la  predetta Autorità, chiamata  a  pronunciarsi
  dalla  giunta  regionale  della  Campania  e  dalle  organizzazioni
  sindacali territoriali sull'ambito di operatività dell'articolo  88
  del  DPR  554/1999 nel settore forestale, si è così espressa  nella
  determinazione  n.  9 del 21 febbraio 2001 - vorrei  chiedere  agli
  uffici  se è esatta la data -  a seguito di istruttoria,  si  legge
  nelle  premesse della delibera, condotta ascoltando in audizione  i
  rappresentanti delle organizzazioni sindacali, della Conferenza dei
  Presidenti  delle Regioni e delle province autonome, delle  regioni
  Toscana,  Umbria, Basilicata, Piemonte, Lombardia  e   Campania,  a
  riprova del rilievo sociale della problematica:
     ..Deve  essere  rilevato preliminarmente che la  possibilità  di
  effettuare in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, i
  lavori  di  forestazione, e senza limiti di importo,  era  prevista
  nella precedente legge sulle foreste, la limitazione di importo per
  i  lavori  eseguibili in economia, in amministrazione  diretta,  si
  riferisce  certamente  a  lavori tra i quali  possono  comprendersi
  quelli  agricolo-forestali. Da questi, come categoria che comprende
  opere  in  senso  proprio  di  ingegneria,  possono  essere,  però,
  distinti  i  lavori di mera manutenzione forestale, difatti  questa
  manutenzione non attiene ad opere realizzate né ad impianti  ma  si
  concreta  in  interventi  che fanno rimanere  salve  le  situazioni
  naturali.   Questi  interventi  incidono  sulla  natura   forestale
  direttamente, ovvero, in via meramente strumentale non con opere di
  edilizia,  essi  vanno tenuti distinti dalle opere  consistenti  in
  lavori pubblici in senso proprio e sfuggono all'applicazione  della
  generale disciplina. Sulla base di quanto esposto, va ritenuto  che
  nell'ambito  di applicazione dell'articolo 88 del DPR 554/1999  non
  sono  da  ricomprendere  i  lavori  di  manutenzione  forestale  in
  amministrazione diretta, qualora abbiano ad oggetto interventi  che
  facciano  rimanere  salve  le  situazioni  naturali  e  non   siano
  configurabili come opere di edilizia .
   Le considerazioni espresse dall'Autorità nella sua delibera, nella
  parte  in  cui   distingue i lavori di manutenzione  forestale  non
  configurabili come opere di edilizia dai lavori comprendenti  opere
  necessarie  per  la  eliminazione del dissesto idrogeologico  e  la
  sistemazione  agraria  e  che  costituiscano  opere  di  ingegneria
  naturalistica in senso proprio, sono state ben tenute  presenti  da
  alcune Regioni che hanno legiferato in materia.
   In particolare la Regione Campania ha previsto (articolo 67, comma
  4, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3) che gli interventi
  di   manutenzione  forestale,  bonifica  idraulica  ed  agraria   e
  sistemazione  montana,  non configurabili come  opere  edilizie  in
  senso  stretto, possano essere eseguiti in amministrazione  diretta
  senza limite di importo.
   Analogamente ha disposto la Regione Lombardia (articolo 54,  comma
  9,  della  legge  regionale 5 dicembre 2008, n. 31)  per  i  lavori
  oggetto  di amministrazione diretta di mera manutenzione forestale,
  che,  non  comportando una modificazione delle situazioni naturali,
  non  sono  configurabili come impianti o opere  edilizie  in  senso
  stretto rientranti nell'ambito di applicazione della normativa  sui
  lavori  pubblici. Anche in tal caso si deroga perciò al  limite  di
  importo  di cui all'articolo 125 del codice dei contratti. Entrambe
  queste previsioni di legge regionale sono passate indenni al vaglio
  di legittimità costituzionale da parte degli organi preposti.
   La Regione Sardegna ha ugualmente previsto (articolo 7 della legge
  regionale  9  giugno  1999, n. 24) la possibilità  di  eseguire  in
  economia   tutte  le opere di rimboschimento e rinsaldamento  e  le
  opere  strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico-
  forestale ,  anche  in  deroga  alle  norme  generali  sulle  opere
  pubbliche.   Disposizione  quest'ultima espressamente  fatta  salva
  dalla  Regione in sede di intervento di riordino della legge  sugli
  appalti  pubblici  (articolo 72, comma 3, della legge  regionale  7
  agosto  2007,  n.  5)   e  che non è stato  oggetto  sul  punto  di
  specifico  motivo  di  impugnativa da  parte  statale  nel  ricorso
  governativo   deciso  dalla  Corte  costituzionale   con   sentenza
  411/2008.
   Per la verità, in senso apparentemente contrario, va ricordato che
  la  Regione  Umbria, con legge regionale 23 dicembre 2011,  n.  18,
  nell'istituire l'Agenzia forestale regionale, ha previsto (articolo
  28)  che  si  possano  realizzare in amministrazione  diretta  fino
  all'importo di 200.000 euro lavori ed opere attinenti o  funzionali
  alle  competenze della medesima Agenzia forestale regionale.  Detta
  previsione  è  stata impugnata dalla Presidenza del  Consiglio  dei
  ministri,   in   quanto   derogatoria  rispetto   alla   disciplina
  dell'articolo  125  del  decreto  legislativo  163/2006,  sotto  il
  profilo della violazione dell' articolo 117, comma 2, lettere e) ed
  l) della Costituzione.
   Si  tratta però di un'assimilazione soltanto apparente, in  quanto
  nella  legge della regione Umbria la dizione utilizzata è  di  gran
  lunga più ampia rispetto al testo del disegno di legge in esame che
  invece  configura  un'ipotesi circoscritta e precisa.  Nella  legge
  regionale umbra, infatti, il ricorso all'amministrazione diretta si
  prevede  per   lavori ed opere attinenti o funzionali alle  proprie
  competenze   ovverosia  per  tutte le competenze  attribuite  dalla
  legge  all'Agenzia  forestale, con una  possibilità  di  intervento
  estesa sino a sedici ambiti di materie espressamente descritti, cui
  si  potrebbero in ipotesi aggiungere altre tipologie di lavori  per
  l'affidamento in gestione di attività omogenee o analoghe.
     In  altri termini il legislatore umbro ha voluto legittimare  il
  ricorso  all' amministrazione diretta per tipologie di  lavori  che
  esulano dai lavori di mera manutenzione forestale, non assimilabili
  ad  opere  edilizie. L'ampiezza e l'eterogeneità della  fattispecie
  configurata  sono a base dell'impugnativa del Governo, mentre  tali
  motivazioni non sussistono relativamente alle altre leggi regionali
  richiamate né possono essere trasposte alla formulazione del  testo
  del disegno di legge oggi in discussione.
   Alla  luce  di  quanto sopra esposto e tenuto conto nella  massima
  considerazione della opportunità per la Regione - nota a tutti  voi
  -  di impiegare per i lavori in amministrazione diretta nel settore
  forestale  quel personale proprio già da anni utilizzato  per  tale
  finalità,  alla stregua di quanto accade in altre Regioni,  ritengo
  giusta  e  necessaria la reintroduzione della deroga al  limite  di
  importo  nel ricorso all'amministrazione diretta per i  lavori  nel
  settore  forestale, con la previsione che si tratti di  lavori  non
  configurabili come opere edili, come precisato nell'emendamento  di
  riscrittura già predisposto.
   Sottolineo   infine  -  come  peraltro  richiamato  nella   stessa
  relazione  del  disegno  di  legge - che l'Avvocatura  distrettuale
  dello  Stato  di  Palermo,  consultata dal  Dipartimento  regionale
  Azienda  foreste  demaniali sulla questione in  esame,   ha  svolto
  argomentazioni  a  supporto dell'opportunità di un  intervento  del
  legislatore regionale in detta materia. In particolare si legge nel
  relativo parere    ..considerato che la struttura non solo  dispone
  di mezzi e personale votati al fine, ma deve applicare la normativa
  speciale  che prevede l'utilizzo e l'assunzione di varie  categorie
  di operai stagionali, anch'essi da destinare a quelle attività, non
  può  tacersi  l'opportunità  di un ulteriore  intervento  normativo
  speciale,  che,  prendendo  atto  delle  peculiari  caratteristiche
  organizzative  del  settore, elevi il limite oggi  sopravvenuto,  e
  consenta  l'esecuzione  in amministrazione diretta  dei  lavori  di
  forestazione. Nessuna preclusione di ordine generale si ritiene  di
  potere  rinvenire  in tale scelta, sia perché il  limite  di  legge
  statale non sembra conseguente agli obblighi comunitari, sia  -  in
  vista  della  coerenza costituzionale della suggerita iniziativa  -
  perché nessun riferimento a materie riservate allo Stato (quali  la
  libera  concorrenza o la disciplina di settori riservati al diritto
  privato)  sembra  sostenere la diversa  scelta  operata  in  ambito
  nazionale e quindi limitare l'autonomia regionale .
   Confido  che  tutti i deputati vorranno favorevolmente  apprezzare
  una  norma  così  importante  per le  possibilità  di  impiego  dei
  lavoratori che già da anni operano nel settore forestale.

   BUFARDECI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BUFARDECI.  Signor  Presidente, ho chiesto di intervenire  perché,
  come  avevo  già anticipato nel corso della discussione  che  si  è
  tenuta nella seduta precedente, Grande Sud ed io siamo favorevoli a
  questo disegno di legge per le ragioni che ha da ultimo esposto  il
  presidente  Mancuso,  perché serve ai lavoratori,  perché  serve  a
  potere  effettuare  tutta  una  serie  di  lavori  determinanti  al
  rimboschimento,   alla   ricostituzione   boschiva,   a    funzioni
  preventive.
   Io  intervengo perché vedendo l'elenco degli emendamenti e vedendo
  quello  soppressivo del comma secondo, volevo formulare agli uffici
  oltre  che  alla  Commissione una osservazione che è  la  seguente:
  siccome  la norma precedente, quella che sostanzialmente è decaduta
  e che con questa legge si tenta di reintrodurre, limitava il lavoro
  di  economia esclusivamente ai forestali, non l'ampliava né all'ESA
  né  ai Consorzi di bonifica come si vorrebbe fare in questo secondo
  comma, credo che l'unica valutazione che deve essere fatta è quella
  di   verificare   se  questo  possa  incidere   o   meno   con   la
  costituzionalità  della legge stessa; posto che una  reintroduzione
  di una norma che era stata già applicata serenamente, credo che non
  abbia  problemi,  evidentemente, e quindi si  può  fare  lavoro  in
  economia per le ragioni che abbiamo detto, tutto buono e benedetto.
  Facciamolo  di  corsa,  spendiamo  questi  soldi,  diamo   garanzie
  occupazionali.  Però, ampliarlo così come prevede  il  testo  e  la
  soppressione di cui parlano i colleghi, credo che non possa  essere
  scelta  in maniera più o meno estemporanea, ma debba essere dedotta
  dall'eventuale  ragione di incostituzionalità che eventualmente  il
  Commissario può fare valere.
   Se  non c'è questo rischio io credo che sia opportuno che si possa
  ampliare  anche all'ESA e ai Consorzi, se viceversa questo  rischio
  c'è  io  per primo sottoscrivo l'emendamento per evitare  problemi.
  Quindi,  chiederei che la Commissione e gli uffici facciano  questo
  approfondimento, proprio per evitare anche in questa legge di avere
  appesantimenti  di  carattere  definiamolo  burocratico-tutorio  di
  controllo.

   RINALDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RINALDI.  Signor Presidente, in parte mi ha anticipato l'onorevole
  Bufardeci, ma volevo chiedere agli uffici: noi possiamo  andare  in
  deroga  ad  una legge nazionale ed anche comunitaria che impone  un
  vincolo  già di 200 mila euro per i lavori in affidamento  diretto?
  Per evitare che il Commissario dello Stato impugni questa legge.

   PRESIDENTE. L'onorevole Mancuso ha fatto le considerazioni che dal
  punto di vista giuridico andavano fatte.

   RINALDI. Secondo me è una legge che va rivista ed inoltre mi viene
  anche  qualche dubbio, così come aveva anticipato il collega, sulla
  possibilità  di estendere  anche questa deroga sia all'ESA  che  ai
  Consorzi di bonifica.

   COLIANNI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   COLIANNI. Signor presidente, onorevoli colleghi, io pensavo che la
  volta scorsa ci eravamo detti delle cose estremamente chiare e cioè
  che  questo disegno di legge nasce dalla necessità di garantire che
  migliaia e migliaia e migliaia di operatori della forestale possano
  essere  regolarmente pagati e possano avere le giornate  di  lavoro
  previste e garantite.
   Per essere chiari è .

   RINALDI  Non c'è bisogno di fare una deroga

   COLIANNI . Non funziona così. Fino ad oggi è successo che  risorse
  economiche ingenti sono state utilizzate con un sistema periferico,
  a  mio  giudizio assolutamente discutibile, che ha visto fare tanti
  lavori  in economia con un sistema farraginoso al massimo  che  era
  quello  di  dovere  fare, per ciascuna direzione territoriale,  una
  serie di bandi di gara che, alla fine, venivano esitati dandoli  ai
  vincitori che venivano invitati non so se con cottimo fiduciario  o
  in altra modalità.
   In  realtà,  quello  che stiamo facendo oggi è  rastrellare  tutto
  questo  danaro  che  veniva  gestito  in  maniera  particellare   e
  parcellizzato   nel   territorio  e  lo  stiamo   facendo   gestire
  direttamente  alla  forestale, direttamente agli uffici  periferici
  senza terzializzare il lavoro.
   Questo  è  quello  che  stiamo facendo con  questa  norma.  Stiamo
  necessariamente facendo la deroga, ma la ragione vera è che se  non
  passa  oggi  questa  norma, il Governo e la  Regione  non  potranno
  garantire  i  centottanta  giorni e  quant'altro  di  stabilità  ai
  forestali. Se qualcuno si vuole assumere questa responsabilità,  lo
  faccia
   C'è  il  comma  due  che  fa riferimento  poi,  per  similitudine,
  all'utilizzo  di queste risorse in economia da parte del  Consorzio
  di  bonifica  direttamente, piuttosto che fare ulteriori  gare  che
  vengono  fatte  in  talune occasioni. E' una similitudine,  io  non
  capisco  per quale ragione se ciò vale per la Forestale, non  debba
  valere invece per altre istituzioni.
   Signor presidente, alla fine, vorrei dirle che io non so quale sia
  il  sistema che usano gli uffici per rendere ammissibili o meno gli
  emendamenti.
   Io   avevo  presentato  due  emendamenti,  tra  questi  ne   avevo
  preannunciato  uno  relativo  alla  possibilità  che  la  Forestale
  potesse  convenzionarci con gli enti pubblici per fare in modo  che
  le  erbacce e quant'altro delle scuole, degli ospedali, delle  aree
  di  sviluppo industriale potessero essere utilizzate in convenzione
  con  questi  enti.  Mi  sembra un fatto di civiltà.  Il  fatto  che
  qualcuno  mi dica che l'emendamento è inammissibile perché comporta
  spesa o è una idiozia o comunque è mal detto.
   Io  pregherei,  quindi, che quando un parlamentare presenta  degli
  emendamenti  che  si  dia  contezza degli emendamenti  che  vengono
  presentati dal parlamentare e si specifichi la ragione per la quale
  l'emendamento viene ritenuto inammissibile.

   PRESIDENTE.  Onorevole Colianni, gli emendamenti vanno  presentati
  in  Commissione, devono essere attinenti alla materia.  Se  vengono
  presentati  all'ultimo  minuto  in  Aula,  ovviamente,   non   sono
  emendamenti su cui l'Aula può pronunciarsi.

   COLIANNI. Non sono dell'ultimo minuto  Sono stati presentati da un
  Capogruppo, sono perfettamente regolamentari e pertanto si potevano
  discutere.

   VINCIULLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare anche in
  questo  caso di ricordare che l'Assessore competente non è presente
  e  così  definitivamente  consolidiamo la  tesi  che  io  in  altre
  situazioni avevo esposto, quando si poteva dire che anche senza  il
  Governo questo Parlamento può procedere a varare le leggi.
   Questo  lo dico in maniera tale che venga definitivamente scolpito

   DI  BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Il Governo  è
  presente.  L'Assessore al ramo è impegnato in attività inerenti  il
  proprio ufficio.

   VINCIULLO.  No,  il  Governo  non è presente.  Siccome  l'attività
  legislativa ha la precedenza su qualsiasi altra attività,  non  c'è
  altra  attività più importante che è quella di essere in  Aula  nel
  momento   in   cui  si  approvano  leggi  riguardanti  il   proprio
  Assessorato.  Non ce n'è, assolutamente, Assessore   Veda,  se  lei
  intende  giustificare  il  suo  collega  è  una  caduta  di   stile
  insopportabile,  nessun'altra cosa deve avere la precedenza  quando
  si  è  impegnati in Aula, nessun'altra cosa  Capisco che non  siete
  deputati, però questo non è consentito a nessuno
   Questo lo dico per un semplice motivo, perché siccome altre  volte
  quando lei, giustamente, non era presente in Aula è stato sollevato
  il  problema  che alcune leggi non potevano essere trattate  perché
  mancava  l'Assessore al ramo, io dico che definitivamente passa  il
  principio che anche senza l'Assessore al ramo questo Parlamento può
  legiferare.
   Ciò posto, volevo rispondere all'Assessore  Colianni.

   COLIANNI. Assessore lo sono stato

   VINCIULLO.  Onorevole Colianni, Assessore lo è già stato,  noi  le
  auguriamo  che   ritorni  quanto prima a  fare  parte  del  Governo
  Lombardo,  sarebbe il settimo, ottavo, non so quale  Governo.  Lei,
  però,  deve  stare attento a quello che dice. Noi del PDL  vogliamo
  approvare  la  legge.  Siamo sostenitori di  questa  legge,  perché
  l'onorevole Mancuso lo ha dimostrato ampiamente, non consentiamo  a
  nessuno di fare demagogia; nel senso che non è possibile pensare  e
  immaginare  di  salire su questo palco e dire che se viene  cassato
  il  comma 2, i forestali non riusciranno a raggiungere il limiti di
  180 giorni, perché l'articolo 64, legge 16 che regola

   COLIANNI. Ma perchè sta dicendo cose che non ho detto?

   VINCIULLO.  Non  avrò compreso bene, però ci terrei  a  chiarirlo.
  L'articolo  64  della legge 16 non ha mai concesso né  all'Ente  di
  Sviluppo agricolo, né ai Consorzi di bonifica di operare in  house,
  quindi con il mio emendamento non possiamo fare altro che ritornare
  a quella che è la ratio della legge.
   Vogliamo  fare  in  modo  che  si  operi  velocemente,  si   operi
  speditamente,  si dia la possibilità di arrivare non  solo  ad  una
  categoria,  ma  a  tutti  a 180 giorni perché è l'obiettivo  ed  il
  motivo  per  cui il PDL  rimane in Aula, però stiamo  attenti:  non
  dobbiamo  assolutamente pensare di introdurre elementi che  possono
  creare  un  ulteriore  contrasto con il  Commissario  dello  Stato,
  perché  ancora  una  volta non possiamo consentire  di  perdere  il
  nostro  ruolo costringendo il Commissario dello Stato ad  impugnare
  il comma 2.
   Per cui, quando io le ribadisco la necessità e l'obbligatorietà di
  procedere  a  cassare  il  comma 2, in questo,  signor  Presidente,
  chiedo  anche  che  lei venga confortato dagli  uffici,  perché  in
  nessun'altra  Regione non è mai assolutamente passato il  principio
  che  altri  enti oltre ai settori periferici della Regione  possono
  operare in house, come qui si sta chiedendo con l'ESA ed i Consorzi
  di bonifica.

   COLIANNI. Ho detto la stessa cosa

   VINCIULLO. Se ha detto la stessa cosa, le chiedo scusa; non  avevo
  capito.

   PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 1.1 (I parte) degli onorevoli
  Oddo,  Apprendi,  Cracolici e Termine. Lo pongo  in  votazione.  Il
  parere della Commissione?

   RAIA, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente.  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 1.2, a firma dell'onorevole Vinciullo ed
  altri.

   VINCIULLO.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento 1.1 (II parte), degli onorevoli Oddo  ed
  altri. Lo pongo in votazione.

   Il parere della Commissione?

   RAIA, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 1.3, degli onorevoli Vinciullo ed altri.
  Lo pongo in votazione.
   Il parere della Commissione?

   RAIA, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   DI BETTA, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 1 nel  testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)
   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                             «Articolo 2.
                             Norma finale

   1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla
  osservare come legge della Regione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli altri emendamenti presentati sono tutti inammissibili.
   La votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.
   Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata ad oggi, giovedì 22 marzo
  2012, alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Cascio


   I - Comunicazioni.

   II -  Discussione dei  disegni di legge:

    1)  -  Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
         finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.
         (n. 800/A)
             Relatore di maggioranza: on. Savona
             Relatore di minoranza: on. D'Asero

    2)  -  Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012.
         Legge di stabilità regionale.  (n. 801/A)
             Relatore di maggioranza: on. Savona
             Relatore di minoranza: on. D'Asero

  III - Votazione finale dei  disegni di legge:

    1)  -  Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela
         dei geositi in Sicilia.  (n. 735/A)

    2)  -   Lavori in economia nel settore forestale.  (n. 868/A)

                   La seduta è tolta alle ore 13.46

     Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula - Ufficio dei Resoconti
                            alle ore 16.00

                     DAL  SERVIZIO  LAVORI  D'AULA

                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

                           Il  Responsabile
                    Capo dell'Ufficio dei resoconti
                      dott.ssa  Iolanda Caroselli
   ALLEGATO

  Risposte scritte ad interrogazioni - Rubrica «Energia e Servizi di
                           pubblica utilità»

   ADAMO. - «Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'energia
  e  i  servizi di pubblica utilità e all'Assessore per le  autonomie
  locali e la funzione pubblica, premesso che:

   la  società  Belice  Ambiente s.p.a. è stata costituita  ai  sensi
  dell'articolo  201 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
  con  azionisti  i  comuni  di Campobello di Mazara,  Castelvetrano,
  Gibellina,  Mazara  del  Vallo, Partanna,  Petrosino,  Poggioreale,
  Salaparuta,  Salemi e Santa Ninfa nonché la Provincia Regionale  di
  Trapani;

   il  primo  comma dell'articolo 19 della legge regionale  8  aprile
  2010,  n.  9,  ha  disposto la liquidazione dei  consorzi  e  delle
  società  d'ambito costituiti per la gestione integrata dei  rifiuti
  urbani;

   in  attuazione della norma sopra citata l'assemblea  dei  soci  di
  Belice Ambiente s.p.a., riunita in seduta straordinaria in data  29
  gennaio 2011, ha deliberato la messa in liquidazione della società,
  nominando,  a  maggioranza, liquidatore lo stesso soggetto  che,  a
  quella  data,  svolgeva la funzione di amministratore  unico  della
  stessa;

   nella  sopra  detta  sede  il rappresentante  di  uno  degli  enti
  azionisti ha sollevato rilievi circa la compatibilità del  soggetto
  nominato  alla  carica  di liquidatore, atteso  che  lo  stesso  ha
  ricoperto  fino  al  maggio  2010  l'incarico  di  assessore   alla
  provincia  regionale di Trapani, ente azionista di Belice  Ambiente
  s.p.a.,  rispetto  alla  quale esercita le  funzioni  di  controllo
  analoghe a quelle delle gestioni 'in house';

   i rilievi formulati trovano riscontro normativo all'articolo 8 del
  D.P.R.  7 settembre 2009, n.168, che contiene un esplicito  divieto
  di  assumere incarichi inerenti alla gestione dei servizi  pubblici
  locali per coloro che abbiano ricoperto nel triennio precedente  il
  ruolo   di  amministratore  presso  un  ente  locale  che   detenga
  partecipazioni  azionarie nelle società  cui  le  gestioni  vengano
  affidate;

   fino  alla  costituzione con piena operatività del nuovo  soggetto
  gestore  previsto dalla legge regionale 8 aprile  2010,  n.  9,  la
  Belice  Ambiente  s.p.a.  continuerà  a  gestire  il  servizio   e,
  pertanto,  il liquidatore della stessa si troverà a svolgere  anche
  funzioni  di gestione in aggiunta a quelle proprie della  procedura
  di liquidazione;

   atteso che:

   la  situazione sopra prospettata determina concrete preoccupazioni
  circa  la legittimità degli atti adottati dal liquidatore  e  degli
  atti  di  gestione assunti nelle more del trasferimento alla  nuova
  società del servizio;

   l'eventuale  illegittimità, oltre a mettere in causa  la  certezza
  delle situazioni giuridiche, rischia di determinare anche ulteriori
  costi  che  ricadrebbero inevitabilmente sugli azionisti (comuni  e
  provincia regionale) e, indirettamente, sui cittadini amministrati;

   per sapere:

   se  sussista  la  condizione  di non  compatibilità  del  soggetto
  liquidatore della società e se la stessa possa determinare problemi
  circa la legittimità degli atti adottati;

   quali   iniziative  intenda  assumere  a  tutela  del   preminente
  interesse  pubblico  al  pieno  ed  efficiente  funzionamento   del
  servizio di raccolta dei rifiuti nell'area interessata». (1752)

          (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

   Risposta.   -   «L'atto   di   sindacato   ispettivo,   presentato
  dall'onorevole interrogante, pervenuto all'Ufficio di Gabinetto con
  nota  prot.  14834/IN.15 del 01 Aprile 2011, è volto a chiarire  le
  procedure  di  liquidazione della società d'ambito Belice  Ambiente
  S.p.A.,  società  che  gestisce il sistema  integrato  dei  rifiuti
  nell'ambito territoriale Trapani 2, con riferimento alla nomina del
  liquidatore   della  medesima,  avvenuta  in  sede   di   assemblea
  straordinaria della società in data 29 gennaio 2011.
   In  particolare l'atto di sindacato ispettivo è inteso a far  luce
  sulla  presunta  incompatibilità del soggetto liquidatore  nominato
  dalla  assemblea della società, nella considerazione che lo  stesso
  ha  rivestito di Assessore alla Provincia Regionale di Trapani sino
  al maggio del 2010.
   Nei fatti, il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con
  nota  prot.  35848 del 27.07.2011 ha richiesto apposito  parere  in
  materia  all'Ufficio  legislativo  e  legale,  in  seguito  ad  una
  specifica   richiesta   da  parte  del  Sindaco   del   Comune   di
  Castelvetrano.
   L'Ufficio  legislativo  e  legale, con nota  prot.  28866  del  22
  settembre 2011, nel riscontrare la richiesta di parere ha messo  in
  luce  l'incompatibilità del soggetto liquidatore nominato e ciò  in
  relazione  al disposto dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. 9.9.2010,  n.
  168  dove  viene sancito che  gli amministratori, i dirigenti  e  i
  responsabili delle articolazioni organizzative degli enti locali  e
  degli  altri  soggetti  che  esercitano  funzione  di  regolazione,
  indirizzo  e  controllo non possono occuparsi  della  gestione  del
  servizio   Il  ruolo di amministratore delle società partecipate  è
  poi  precluso a coloro che nei tre anni precedenti hanno  ricoperto
  la  carica  di  amministratore degli enti  locali  partecipanti  al
  capitale della società .
   L'assemblea  della società d'ambito ha ritenuto che  la  causa  di
  incompatibilità   non  fosse  configurabile   nei   confronti   del
  liquidatore  in  argomento, atteso che, secondo  gli  uffici  della
  medesima,  il D.P.R. 168/2010 non sarebbe applicabile nella  nostra
  regione.
   A  tal  proposito,  il  Dipartimento regionale  dell'Acqua  e  dei
  Rifiuti  ha espresso il proprio dissenso in ordine all'orientamento
  della  società teso alla non applicazione del D.P.R. 168/2010 nella
  nostra  regione, in considerazione che il comma 5 dell'art. 12  del
  medesimo  decreto  prevede espressamente che  le  sue  disposizioni
  trovano  applicazione anche nei confronti delle regioni  a  statuto
  speciale   in  quanto  compatibili con gli statuti  speciali  e  le
  relative norme di attuazione .
   In  tal  senso anche l'Ufficio legislativo e legale nell'ulteriore
  parere  reso  ha  confermato il dissenso espresso dal  Dipartimento
  regionale  dell'Acqua e dei Rifiuti sottolineando che il D.P.R.  n.
  168/2010 in quanto tale è stato adottato in esecuzione dell'art. 23
  bis  del decreto legge n. 112/2008, norma che, richiamata dall'art.
  19  della  l.r. 8 aprile 2010, n. 9 costituisce applicazione  della
  disciplina comunitaria in materia di concorrenza e indica misure di
  garanzia  del  diritto  di tutti gli utenti  alla  universalità  ed
  accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello  essenziale
  delle  prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettere
  e) ed m) della Costituzione.
   A  seguito  della consultazione referendaria che,  come  noto,  ha
  fatto  sì  che  venisse abrogato l'art. 23 bis  del  decreto  legge
  112/2008,  l'Ufficio legislativo e legale è tornato  ad  esprimersi
  confermando tuttavia il proprio precedente avviso in considerazione
  dell'intervenuta  disposizione dell'art. 4  del  decreto  legge  13
  agosto  2011,  n.  138  convertito nella  Legge  148/2011,  che  ha
  mantenuto e rafforzato il regime delle incompatibilità.
   A seguito di quanto sopra, il  Dipartimento regionale dell'Acqua e
  dei Rifiuti, in data 28.01.2011, ha inviato al liquidatore dell'Ato
  Trapani  2   Belice  Ambiente Spa , nonché ai  Sindaci  dei  Comuni
  facenti  parte dell'Ato in questione, alla Provincia  regionale  di
  Trapani  la  nota prot. 54648 con cui veniva data comunicazione  di
  avvio   del   procedimento  amministrativo  di  nomina  del   nuovo
  liquidatore, al liquidatore, ai sensi della legge sulla trasparenza
  amministrativa,  allegando il parere da  ultimo  reso  dell'Ufficio
  legislativo  e legale, notificando il medesimo allo stesso,  nonché
  ai  Sindaci dell'Ato Trapani e alla Provincia regionale di Trapani,
  quali portatori di interessi pubblici e, nella specie, quali organi
  competenti  all'adozione  di provvedimenti  necessari  a  porre  in
  essere il provvedimento finale di nomina del nuovo liquidatore.
   Successivamente, sia il liquidatore, personalmente, che il Sindaco
  di  Mazara  del Vallo, tramite il proprio consulente legale,  hanno
  eccepito    che    la    disposizione    legislativa    concernente
  l'incompatibilità  in  argomento  non  può  applicarsi  all'attuale
  liquidatore,  atteso che la stessa si riferisce agli  incarichi  da
  conferire successivamente alla sua entrata in vigore.
   A seguito di ciò è stato richiesto un ulteriore parere all'Ufficio
  legislativo e legale con nota prot. 1095 dell'11 gennaio 2012 anche
  al  fine  di  emanare apposita direttiva destinata  ai  Comuni  che
  regolamenti  la  fattispecie  relativa  alla  incompatibilità   del
  liquidatore».

                                                        L'Assessore

   G. Marino

   FORMICA.  -  «Al  Presidente  della Regione  e  all'Assessore  per
  l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

   i  sindaci  del territorio dell'ATO ME 2 s.p.a., in  seguito  alla
  crisi  igienico-sanitaria verificatasi nei  loro  comuni,  a  causa
  della  sospensione  del  servizio di  raccolta  e  conferimento  in
  discarica,  dei  R.S.U.  e assimilabili,  da  parte  delle  imprese
  affidatarie  dello stesso, avvenuta nel mese di marzo u.s.,  stante
  il   mancato   pagamento  da  parte  dell'ATO  ME  2   s.p.a.   dei
  corrispettivi  (e  arretrati) dovuti per  il  servizio  da  costoro
  svolto,  hanno  adottato, ai sensi del d.lgs.  152/2008  art.  191,
  ordinanza  sindacale per motivi igienico-sanitari,  affidando  alle
  medesime ditte il servizio di raccolta e conferimento dei  RSU  per
  il  periodo  compreso  fra  il  15 e  il  30  marzo  c.a.  -  data,
  quest'ultima  (30  marzo 2011), corrispondente  alla  scadenza  dei
  contratti  in essere, tra le imprese preposte allo svolgimento  del
  servizio e la società ATO ME 2 s.p.a.;

   alla  scadenza delle ordinanze sindacali (30 marzo 2011), a  causa
  del   perdurare  dello  stato  di  crisi  igienico-sanitario,   con
  disposizione n. 43 dell'8 aprile 2011 del preposto all'ufficio  del
  commissario  delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia,  è  stato
  autorizzato il soggetto attuatore ex O.P.C.M. 3887/2010 in  nome  e
  per conto dell'autorità d'ambito ATO ME 2 s.p.a., per il periodo di
  trenta giorni (scadenza 08 maggio 2011), al conferimento dei RSU ed
  assimilabili  non pericolosi, giacenti su aree pubbliche,  a  causa
  della  mancata  raccolta,  sull'intero  territorio  dell'ATO  ME  2
  s.p.a.,  nella discarica di c/da Zuppà sita nel comune di  Mazzarrà
  Sant'Andrea (ME);

   con  convenzione (stipulata notte tempo), tra l'ingegnere Domenico
  Michelon   nella  qualità  di  soggetto  attuatore  e  le   imprese
  affidatarie del servizio, è stato convenuto in euro 258,00/tonn. il
  prezzo per la raccolta ed in euro 0,164/tonn. per km quello per  il
  trasporto in discarica, oltre IVA in ragione di legge;

   tale   prezzo  risulta  notevolmente  maggiorato  (oltre  il  50%)
  rispetto  a  quello  previsto  e praticato,  dalle  stesse  imprese
  all'ATO ME 2 s.p.a., in base ai contratti stipulati e vigenti  sino
  alla data del 30 marzo 2011;
   le   imprese  affidatarie  del  servizio,  per  il  lavoro  svolto
  (raccolta e trasporto in discarica dei RSU) effettuato nel  periodo
  compreso tra il 15 - 30 marzo c.a., in virtù delle citate ordinanze
  sindacali  (sub.  1),  hanno applicato  i  prezzi  stabiliti  nella
  convenzione  indicata  al  n.  3, in palese  difformità  ai  prezzi
  contrattuali ed applicati fino ad allora;

   per sapere:

   i  criteri con cui sia stato quantificato il costo dei servizi  di
  raccolta  e  trasporto  in discarica dei RSU  ed  assimilabili  non
  nocivi,  di cui alla disposizione citata al punto 2 (dal  08/4/2011
  al    08/05/2011)   della   presente   interrogazione,   che   pare
  all'interrogante fortemente sproporzionato (oltre il 50%)  rispetto
  al  prezzo contrattuale in vigore sino al 30 marzo 2011, tra  l'ATO
  ME 2 s.p.a. e le imprese affidatarie del servizio;

   la  ragione per cui le stesse imprese affidatarie del servizio  di
  raccolta  e smaltimento degli R.S.U. abbiano applicato,  ai  comuni
  facenti  parte  dell'ATO ME 2, (retroattivamente)  per  il  periodo
  15/30 marzo 2011 il prezzo di cui alla disposizione citata al punto
  2), anziché il prezzo di contratto con scadenza 30 marzo 2011;

   le  ragioni  per cui la SERIT s.p.a., ormai in quota alla  Regione
  siciliana,  non abbia sino ad oggi ottemperato alla riscossione  di
  quanto  dovuto in favore dell'ATO ME 2 s.p.a., visto che, a  fronte
  di  un  ruolo complessivo di circa euro 24.000.000,00 (morosi  anno
  2008  2009  e intero 2010), ha incassato meno di euro 5.000.000,00,
  tenuto  conto, fra l'altro, che più volte sono state  segnalate  da
  parte  dei sindaci soci, ai dirigenti preposti della SERIT Spa,  ai
  dirigenti  preposti  dell'Assessorato  regionale  Energia,   nonché
  all'Assessore  per  l'energia, inefficienze da  parte  della  SERIT
  nello  svolgimento  del  servizio  di  riscossione,  lamentando  il
  mancato recapito delle fatture agli utenti;

   infine,  le  ragioni,  fra  l'altro  ampiamente  denunciate  dalle
  associazioni  dei consumatori, per cui le fatture recapitate  dalle
  SERIT  siano  state  approntate in palese  violazione  dei  criteri
  minimi,  previsti dalla legge sulla trasparenza e sulla leggibilità
  delle  stesse, circostanza, quest'ultima, che ha indotto gli utenti
  a  manifestare  la loro protesta e il loro dissenso  sulla  cattiva
  gestione del servizio di riscossione, che quasi nella totalità  dei
  casi  si  è  risolto  nel  mancato pagamento  delle  poche  fatture
  recapitate  (a  macchia  di  leopardo)  sull'intero  territorio  di
  competenza dell'ATO ME 2». (1887)

   Risposta.   -   «L'atto   di   sindacato   ispettivo,   presentato
  dall'onorevole interrogante, pervenuto all'Ufficio di Gabinetto con
  nota  prot.  28710/IN.15 del 24 giugno 2011, è  volto  ad  ottenere
  chiarimenti  in  relazione  alla  quantificazione  del  costo   del
  servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi
  urbani dei comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Messina 2.
   A  tal uopo, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha
  rappresentato  con  nota prot. 41423 del 9 settembre  2011,  quanto
  segue.
   A  seguito  di  richieste di informazioni  avanzate  dal  Soggetto
  Attuatore, ing. Domenico Michelon, al Liquidatore dell'ATO ME2 SpA,
  ing. Salvatore Re, e dell'allora Commissario ad acta, geom. Placido
  Alberti,  giungeva  notizia che  il servizio di igiene  urbana  sul
  territorio dei 38 Comuni appartenenti a questa Società d'Ambito era
  interrotto dal 1  aprile 2011 .
   La  causa era una  storica  carenza di liquidità nelle casse della
  Società d'Ambito a seguito delle ridotte capacità di riscossione da
  parte  della SERIT e degli esigui trasferimenti da parte dei Comuni
  soci.
   Da   informazioni  assunte  direttamente  dal  Soggetto  Attuatore
  risultava  che  le  ditte  che fino ad allora  avevano  gestito  il
  servizio  di raccolta e trasporto dei rifiuti, non avendo ricevuto,
  alla sua scadenza, alcun rinnovo della proroga, avevano cessato  il
  servizio e licenziato gli operatori.
   Il   lungo   periodo  di  mancata  raccolta  dei  rifiuti   aveva,
  ovviamente,  provocato  una  gravissima  situazione  di   emergenza
  sanitaria ed ambientale.
   Per  rimuovere  la  notevole quantità  di  rifiuti  nel  frattempo
  accumulatasi il Soggetto Attuatore, l'8 aprile 2011, ha avviato, in
  conformità  a quanto stabilito nella OPCM 3887/2010, un  intervento
  sostitutivo,  provvedendo direttamente alla gestione del  servizio,
  la cui scadenza era prevista per l'8 maggio 2011.
   A tal fine è stato avviato il seguente piano di emergenza:
   - la raccolta avrebbe riguardato le seguenti tipologie di rifiuti:
  non  differenziati  da cassonetto, abbandonati  in  prossimità  dei
  cassonetti e nelle aree pubbliche.
   -   Visto  che  durante  l'intervento  di  rimozione  dei  rifiuti
  abbandonati  già  presenti nel territorio, inevitabilmente  non  si
  sarebbe  potuto interrompere il conferimento dei rifiuti  da  parte
  dei   cittadini,  il  piano  prevedeva  che  la  rimozione  sarebbe
  proseguita,  oltre  al  periodo necessario  per  la  rimozione  dei
  rifiuti  abbandonati, per almeno altri 15 giorni. In tal  modo,  al
  momento  delle  riconsegna  del servizio  all'ATO,  questi  avrebbe
  potuto intervenire trovando una soluzione di raccolta a regime.
   -  Per  l'esecuzione del servizio descritto si prevedeva l'impiego
  delle stesse imprese che fino ad allora avevano svolto il servizio.
   -  Il ricorso a queste imprese era giustificato dal fatto che esse
  già  conoscevano il sistema di raccolta e, quindi, le necessità  di
  personale  ed automezzi; di conseguenza il loro tempo di intervento
  era praticamente immediato.
   -  Il  costo  sarebbe stato determinato in base alla  quantità  di
  rifiuti raccolti e trasportati a discarica e veniva posto a  carico
  dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza  rifiuti,  il
  quale  successivamente si sarebbe rivalso sui Comuni soci  (esclusa
  la Provincia) a tal fine la Regione Siciliana avrebbe provveduto  a
  nominare opportuni commissari ad acta.
   -  Il  costo  sarebbe  stato ripartito in base  alla  quantità  di
  rifiuti effettivamente raccolti in ciascun Comune.
   Occorre  sottolineare  che  per  la  ripartizione  dei  costi  del
  servizio  tra i Comuni soci, ATO ME2 SpA ha da sempre  adottato  un
  metodo  quanto mai inusuale. Il contratto vigente prevede, infatti,
  che  le imprese che svolgono il servizio predispongano a fine  mese
  una  fattura relativa ad una nota spese che comprenda tutti i costi
  affrontati  per lo svolgimento del servizio (personale, carburanti,
  manutenzioni,   spese  generali, ),  e  che  tale   importo   venga
  successivamente  ripartito  tra  i  Comuni  soci   in   base   alla
  popolazione residente.
   La  ripartizione  della spesa  per abitante residente   non  tiene
  assolutamente  conto  che la quantità dei  rifiuti  gestiti  non  è
  quella  prodotta esclusivamente dalla popolazione  residente  ma  è
  fortemente  condizionata dalla presenza di  strutture  commerciali,
  strutture  alberghiere, turisti giornalieri, residenti  di  seconde
  case, etc.
   Per  cui,  con questi criteri di determinazione della  spesa,  nel
  territorio  dell'ATO  ME2  non  è possibile  determinare  il  costo
  unitario  (euro/ton)  del  servizio,  unico,  e  soprattutto  equo,
  applicato a ciascuno dei Comuni soci.
   Il  sistema,  inoltre, non consente di conoscere  la  quantità  di
  rifiuti (totale e procapite) prodotta in ciascun comune.
   Nell'intento  di riportare i criteri di pagamento  a  sistemi  più
  razionali  ed  equi,  con  l'intervento  sostitutivo  del  Soggetto
  Attuatore  si  obbligavano le imprese a  certificare  il  peso  dei
  rifiuti  raccolti e conferiti a discarica mediante i  formulari  di
  trasporto e le ricevute di pesatura della discarica.
   Il  costo unitario dell'intervento si sarebbe, quindi, determinato
  in base alla quantità di rifiuti effettivamente gestiti. Tale costo
  veniva assunto pari a quello determinato dal Comune di Milazzo  per
  un  intervento  analogo,  nel corso del  quale  il  Comune  si  era
  sostituito all'ATO (Ordinanza n. 44 del 12.03.2011).
   In  base  a  tale Ordinanza il corrispettivo da applicare  per  la
  fornitura  del  servizio veniva determinato in: raccolta  RSU:  258
  euro/ton, trasporto a discarica, andata e ritorno: 0,164 euro/ton x
  Km  per  un importo complessivo pari a circa: euro 4.178.304  oltre
  IVA.
   Nel  periodo  di vigenza dell'intervento sostitutivo i  Comuni  si
  sarebbero   impegnati  a  ridiventare  titolari  del  servizio   di
  riscossione,  visto  che,  a  loro dire,  la  cattiva  capacità  di
  riscossione  da  parte della SERIT era la causa  della  carenza  di
  liquidità  nelle  loro  casse  e,  quindi,  della  impossibilità  a
  trasferire  alla  Società  d'Ambito le risorse  necessarie  per  lo
  svolgimento del servizio.
   Alla  scadenza  dell'8  maggio 2011,  i  Sindaci  richiedevano  il
  prolungamento dell'intervento sostitutivo, in quanto nel  frattempo
  non   avevano   ottenuto  da  SERIT  alcuna   anticipazione   sulle
   potenziali   riscossioni,  né da parte  delle  banche  alle  quali
  avrebbero  ceduto il credito sempre sulle  potenziali  riscossioni,
  né  i Comuni che erano tornati titolari del servizio di riscossione
  avevano  raggiunto  quote significative di copertura  del  servizio
  stesso.
   Pertanto  i Comuni comunicavano di non essere ancora in  grado  di
  garantire  lo svolgimento del servizio presso i loro territori,  in
  quanto privi di risorse economiche sufficienti ed impossibilitati a
  recuperare,  all'interno dei propri bilanci, le somme non  riscosse
  dalla ditta incaricata del servizio di riscossione.
   Nel   corso   della   riunione  del  02.05.2011,   alla   presenza
  dell'Assessore,  del  Dirigente Generale  del  Dipartimento,  dott.
  Vincenzo  Emanuele, del Soggetto Attuatore, ing. Domenico Michelon,
  e di alcuni Sindaci dell'ATO ME2, veniva stabilito:
   -di autorizzare una proroga dell'intervento del Soggetto Attuatore;
  -che per consentire la celebrazione della gara d'appalto nel
  frattempo bandita dall'Autorità d'Ambito, stabilita per il giorno
  08.06.2011, l'intervento sostitutivo debba proseguire almeno fino
  al 30 giugno 2011;
  -i Sindaci presenti, visto che con l'intervento sostitutivo di
  aprile 2011 si era ristabilito un servizio di raccolta  a regime ,
  richiedevano che le modalità di svolgimento del servizio ed i
  relativi costi del nuovo intervento sostitutivo sarebbero potuti
  ritornare quelli stabiliti nei contratti e nei relativi allegati
  originali stipulati tra le aziende e l'Autorità d'Ambito.
   Presa  conoscenza degli atti inviati dall'ATO ME2  risultava,  per
  l'intero  periodo  di  durata dell'intervento sostitutivo  fino  al
  30.06.2011,  che  il costo complessivo presunto ammontava  ad  euro
  6.286.000,00.
   L'importo  era  da  intendersi indicativo. L'effettivo  costo  del
  servizio  sarebbe  stato determinato secondo le modalità  stabilite
  nei  contratti  sottoscritti nell'aprile  2010  tra  le  aziende  e
  l'Autorità   d'Ambito,   salvo  diverse   pattuizioni   intervenute
  successivamente tra le parti.
   Il  servizio si sarebbe svolto secondo le modalità concordate  tra
  ciascuna   Ditta  e  l'ATO  ME2  SpA  e  descritte  nei   contratti
  sottoscritti   nell'aprile   2010,   salvo   diverse    pattuizioni
  intervenute successivamente tra le parti.
   Al soggetto gestore della discarica, la liquidazione della spesa è
  stata  effettuata  a  fine  mese dietro presentazione  di  regolare
  fattura ed allegato attestante i chilogrammi conferiti.
   Per  l'elenco del personale distaccato alle imprese  si  rinvia  a
  quello  inviato  al  Soggetto Attuatore da  ATO  ME2  SpA  in  data
  5.5.2011.
   Gli  importi  degli  emolumenti dovuti al personale  distaccato  è
  stato   determinato   dall'ATO,  secondo  i   rispettivi   livelli,
  applicando la tabella Fise, novembre 2010.
   Alla  liquidazione delle somme dovute ha provveduto il Commissario
  ad  acta  dell'ATO ME2 SpA, il quale ha trasferito all'impresa,  al
  titolare della discarica, ed agli operatori distaccati.
   Alla conclusione dell'intervento sostitutivo sono state avviate le
  procedure di recupero delle somme presso i Comuni dell'ATO ME2.
   Alla  scadenza del 30 giugno 2011 la Società d'Ambito ed i Sindaci
  dichiaravano, ancora una volta, la propria incapacità a  coprire  i
  costi  del  servizio  e  per  sopperire alle  irrisolte  difficoltà
  economiche proponevano una cessione di credito di euro 6.000.000,00
  che, accettata dall'Assessorato al Bilancio, dovrebbe consentire di
  proseguire  il  servizio  fino  alla  conclusione  della   stagione
  estiva».

   L'Assessore

   G. Marino

   MAIRA.  -  «Al  Presidente  della  Regione  e  all'Assessore   per
  l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

   Caltaqua,  la  società che gestisce la distribuzione  del  sistema
  idrico  della  provincia  di  Caltanissetta,  ha  dato  corso  alla
  procedura di mobilità per 50 dipendenti;

   i mancati trasferimenti europei, statali e regionali, assieme alla
  devastante situazione che caratterizza la rete idrica, hanno creato
  una  discrepanza tra le previsioni effettuate in fase di gara e  la
  effettiva  realtà; il che dovrebbe costringere alla  riduzione  del
  personale;

   considerato  che,  senza  voler entrare nel  merito  di  eventuali
  disservizi  nel  servizio  gestito  da  Caltaqua,  il  sottoscritto
  interrogante è certo che la precaria e gravissima condizione socio-
  economica di Caltanissetta e della provincia nissena non è in grado
  di  sopportare altri 50 licenziamenti, perché di questo si  tratta,
  attraverso la mobilità;

   per sapere se debbano ancora erogare finanziamenti a Caltaqua e se
  sia  possibile  conoscere  i  motivi del  ritardo  ed  i  tempi  di
  erogazione  degli stessi, se dovuti, stante l'estrema  urgenza  nei
  pagamenti». (2231)

          (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

   Risposta.   -   «L'atto   di   sindacato   ispettivo,   presentato
  dall'onorevole interrogante, pervenuto all'Ufficio di Gabinetto con
  nota  prot.  1431/IN.15 del 13 Gennaio 2012, è  volto  a  conoscere
  notizie  in  merito alla erogazione di finanziamenti  alla  società
  Caltaqua Spa.
   La società Caltaqua Spa è il gestore del servizio idrico integrato
  per  tutta la provincia di Caltanissetta, in particolare per  i  22
  comuni dell'ambito territoriale ottimale CL 6 dal 27 luglio 2006.
   In merito, il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con
  nota prot. 1075 dell'11 gennaio 2012, ha precisato che l'erogazione
  dei   finanziamenti,  finalizzata  esclusivamente  all'abbattimento
  della  tariffa del Servizio Idrico Integrato, ha come  beneficiario
  l'Autorità  d'ambito  territoriale  di  Caltanissetta  e   non   il
  concessionario Caltaqua Spa.
   Con decreto del Dirigente regionale del Dipartimento dell'Acqua  e
  dei Rifiuti n. 1890 del 18.11.2011 è stato approvato l'elenco degli
  interventi  da  finanziare nell'ambito della Linea  d'intervento  a
  regia regionale 2.2.1.2  Azioni di sostegno per il risparmio idrico
  dell'obiettivo  operativo  2.2.1. dell'asse  2  del  P.O.  F.E.R.S.
  2007/2013,  invitando  la società d'Ambito a  presentare  in  tempi
  brevi  i  progetti  esecutivi muniti di tutte  le  approvazioni  ed
  autorizzazioni  di  legge  necessarie  ad  assicurarne  l'immediata
  cantierabilità.
   In particolare le opere ammissibili a finanziamento riguardano:
   -Sostituzione  rete idrica e vetusta sita nel Comune di  Acquaviva
      Platani per un importo pari ad Euro 1.277.892;
  -Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
  miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
  contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
  Comune di Butera per un importo pari ad Euro 1.782.518;
  -Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
  miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
  contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
  Comune di Gela per un importo pari ad Euro 5.129.304;
  -Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
  miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
  contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
  Comune di Mazzarino per un importo pari ad Euro 1.115.291;
  -Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
  miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
  contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
  Comune di Caltanissetta per un importo pari ad Euro 1.958.247;
  -Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
  miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
  contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
  Comune di Montedoro per un importo pari ad Euro 1.175.989;
  -Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
  miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
  contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
  Comune di Mussomeli per un importo pari ad Euro 2.850.000;
  -Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
  miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
  contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
  Comune di Niscemi per un importo pari ad Euro 3.857.857;
  -Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
  miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
  contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
  Comune di Riesi per un importo pari ad Euro 1.559.018;
  -Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
  miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
  contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
  Comune di San Cataldo per un importo pari ad Euro 1.179.160;
  -Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
  miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
  contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
  Comune di Vallelunga Pratameno per un importo pari ad Euro 547.647;
  -Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
  miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
  contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
  Comune di Milena per un importo pari ad Euro 543.550;
  -Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
  miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
  contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
  Comune di Resuttano per un importo pari ad Euro 1.240.728;
  -Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
  miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
  contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
  Comune di Santa Caterina Villarmosa per un importo pari ad Euro
  389.413;
  -Sostituzione rete idrica e vetusta e/o in cattivo stato di
  miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il
  contenimento delle perdite e la continuità del servizio sita nel
  Comune di Santa Sutera per un importo pari ad Euro 403.721.
   In   conclusione,   complessivamente  l'ambito   territoriale   di
  Caltanissetta  sarà  beneficiario  dei  finanziamenti  connessi  al
  superamento  delle procedure di infrazione 2004/2034 relativa  agli
  agglomerati tra 2.000 e 15.000 abitanti equivalenti, per un importo
  pari ad Euro 25.010.341,87»

                                                        L'Assessore
                                                             G.
                                                        Marino

                          Rubrica «Economia»

   CAPUTO.   -  «Al  Presidente  della  Regione,  all'Assessore   per
  l'economia  e  all'Assessore per le attività  produttive,  premesso
  che, all'imprenditore di Bivona (AG) Ignazio Cutrò, che ha avuto il
  coraggio  di denunciare i propri estorsori, la Serit Sicilia  s.p.a
  ha  inoltrato  preavviso di ipoteca per la somma di quasi  90  mila
  euro con scadenza per il 17 gennaio;

   la   pretesa   della  Serit  Sicilia  riguarderebbe  i   pagamenti
  sottoposti a sospensiva prefettizia;

   considerato che:

   l'azienda non ha ancora ottenuto la documentazione necessaria  per
  riavviare l'attività;

   si  tratta  di  imprenditore vittima di mafia  le  cui  condizioni
  economiche e finanziarie non consentono di provvedere al  pagamento
  della somma intimata dalla Serit Sicilia s.p.a.;

   in  materia, è prevista la concessione da parte del Prefetto della
  sospensione  dei debiti imprenditoriali in quanto soggetto  vittima
  di racket ed estorsioni;

   ritenuto  che  occorre  verificare la regolarità  della  procedura
  avviata  dalla Serit, atteso che si tratta di debiti  sottoposti  a
  sospensiva prefettizia;

   per sapere:

   se  risulti  una procedura esecutiva avviata dalla  Serit  Sicilia
  s.p.a. in danno di Cutrò Ignazio per debiti sottoposti a sospensiva
  prefettizia;

   quali  provvedimenti opportuni ed urgenti il  abbiano  adottato  o
  intendano  adottare  in  favore  ed  a  sostegno  dell'imprenditore
  Cutrò». (2315)

                     (L'interrogante chiede lo  svolgimento  in
                   Commissione)

   Risposta. - «La Società Serit Sicilia S.p.A., - Direzione  Palermo
  -  interessata sull'argomento da questo Assessorato, ha relazionato
  in  merito  alla  problematica che ha  riguardato  l'iscrizione  di
  ipoteca  su  immobili  dell'imprenditore  Ignazio  Cutrò,  per   il
  pagamento  di  somme  oggetto di sospensione prefettizia  ai  sensi
  dell'art. 20 della L. 44/1999.
   In ottemperanza alle disposizioni legislative sopracitate (comma 1
  dell'art.  20  della  L.44/1999), il  beneficio  della  sospensione
  riguardava i versamenti e gli adempimenti in scadenza entro un anno
  dalla  data  dell'evento lesivo, avvenuto in data 30 gennaio  2009,
  così  come  comunicato al medesimo imprenditore  con  la  nota  del
  12.10.2010.
   Dall'esito     dell'analisi     della     posizione      debitoria
  dell'imprenditore  è  risultato  pertanto  che  l'applicazione  del
  beneficio    ha    sospeso   l'esecuzione   della    cartella    n.
  2912008003755120, notificata in data 21.03.2009, il  cui  pagamento
  andava  a  scadere in data 25.05.2009 e quindi entro un anno  dalla
  data in qui si è verificato l'evento lesivo.
   Al rimanente carico tributario del contribuente Cutrò non è invece
  applicabile  il  beneficio  della  concessione  di  sospensione  in
  questione, poiché il termine di scadenza del pagamento è successivo
  alla data dell'evento lesivo.
   La  stessa  sede  provinciale  di Agrigento  sottolinea  di  avere
  regolarmente  svolto  le  attività  di  recupero  del  credito  nel
  rispetto  delle  formalità previste dalle vigenti  disposizioni  in
  materia, anche con riferimento alla citata legge n. 44/1999.
   Alla  luce  di  quanto sopra esposto, con riferimento  ai  quesiti
  posti  nell'interrogazione in oggetto, da quanto  si  evince  nella
  citata  relazione della Serit non si ravvisa che sia stata  avviata
  una  procedura  esecutiva  nei confronti dell'imprenditore  Ignazio
  Cutrò per debiti sottoposti a sospensione prefettizia.
   Quanto  ai  provvedimenti agevolativi da adottare a  sostegno  del
  contribuente  in  questione si fa presente che, limitatamente  agli
  aspetti  tributari,  lo  stesso potrà presentare  all'Agente  della
  riscossione competente l'istanza di rateizzazione dei propri debiti
  iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973».

   L'Assessore

   Prof. Avv. Gaetano Armao

         ALLEGATO EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

  DISEGNO  DI  LEGGE  N.  735/A -  NORME PER  IL  RICONOSCIMENTO,  LA
  CATALOGAZIONE E LA TUTELA DEI GEOSITI IN SICILIA .

     All'articolo 1:

  Emendamento 1.2:

  Alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo:  Sulle linee
  guida  e  sulle  attività di cui al presente  comma  l'assessorato
  regionale  del  territorio e dell'ambiente  predispone,  ogni  sei
  mesi,  una  relazione che è trasmessa alla competente  Commissione
  legislativa dell'Assemblea regionale siciliana .

  Emendamento 1.1:

   Il comma 5 è soppresso.

     All'articolo 2:

  Emendamento 2.1:

   Sopprimere il comma 4.

  Emendamento 2.5:

   Al   comma   5   dopo  le  parole   conservazione  del  patrimonio
  geologico , aggiungere le parole:  ed a portare avanti progetti  di
  conoscenza  e  valorizzazione  della geodiversità  regionale  e  di
  fruizione responsabile dei geositi... .

  Emendamento 2.2:

   Al  comma 5 sono soppresse le parole da  anche attraverso  fino  a
   patrimonio geologico ambientale riconosciute. .

  DISEGNO  DI  LEGGE  N.  868/A -  LAVORI IN  ECONOMIA  NEL  SETTORE
  FORESTALE .

     All'articolo 1:

  Emendamento 1.1  (I parte):

  Al comma 1 dopo le parole  legge regionale 6 aprile 1996, n. 16  e
  successive  modifiche ed integrazioni  aggiungere   che  non  sono
  configurabili come opere edilizie .

  Emendamento 1.1  (II parte):

   Al comma 1 cassare le parole  di norma .

   Emendamento 1.3

   Sopprimere il comma 2.