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Resoconto d'Aula della Seduta n. 372 di venerdì 27 luglio 2012
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   Presidenza del presidente Cascio


   MATTARELLA, segretario f.f., dà lettura del processo verbale della
  seduta  precedente  che,  non  sorgendo  osservazioni,  si  intende
  approvato.

   PRESIDENTE.  Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle  eventuali
  votazioni  mediante  procedimento elettronico che  dovessero  avere
  luogo nel corso della seduta.

   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art 127) sono effettuate mediante  procedimento
  elettronico.

                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico  che sono in congedo gli  onorevoli  Romano,
  Nicola Leanza, Di Benedetto e Pogliese per oggi.

   L'Assemblea ne prende atto.

    Comunicazione di decreto di nomina di componente di Commissione

   PRESIDENTE.  Comunico che con decreto n. 320 del  26  luglio  2012
  l'onorevole  Marcello  Bartolotta è  nominato  componente  della  I
  Commissione  legislativa  permanente   Affari  istituzionali ,   in
  sostituzione  dell'onorevole De Luca,  dimessosi  dalla  carica  di
  deputato regionale.
   Invito il deputato segretario a darne lettura:

   MATTARELLA, segretario f.f.:

                         Repubblica  Italiana
                    ASSEMBLEA  REGIONALE  SICILIANA

                       I L  P R E S I D E N T E

   CONSIDERATO che, a seguito delle dimissioni dell'onorevole  Cateno
  De   Luca    dalla   carica   di   deputato   regionale,    accolte
  dall'Assemblea  nella  seduta n. 368 del 24  luglio  2012,  risulta
  vacante  il  seggio  ricoperto  dallo   stesso  deputato  nella   I
  Commissione legislativa permanente  Affari istituzionali ;

   CONSIDERATO  che  l'onorevole Cateno  De  Luca  era  stato  eletto
  componente  della  I  Commissione  legislativa  permanente   Affari
  istituzionali   su designazione del Gruppo parlamentare   Movimento
  per l'Autonomia - Alleati per il Sud , oggi  MPA  Movimento per  le
  Autonomie  -  Alleati per il Sud , e da ultimo  era  transitato  al
  Gruppo parlamentare  Misto ;

   CONSIDERATO che  occorre procedere alla relativa sostituzione;

   VISTA  la  designazione  del Gruppo parlamentare  MPA -  Movimento
  per    l'Autonomia - Alleati per il Sud , oggi  MPA  Movimento  per
  le  Autonomie - Alleati per il Sud ,  al quale l'onorevole De  Luca
  inizialmente apparteneva;

   VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea,

                             D E C R E T A

   l'onorevole  Marcello  BARTOLOTTA è nominato  componente  della  I
  Commissione  legislativa  permanente   Affari  istituzionali ,   in
  sostituzione  dell'onorevole De Luca,  dimessosi  dalla  carica  di
  deputato regionale.

   Il  presente decreto sarà comunicato all'Assemblea.

                                            Palermo,  26 luglio 2012»

   L'Assemblea ne prende atto.

  Comunicazione di decreto di nomina di Vicepresidente della Regione

   PRESIDENTE.  Invito  il Deputato Segretario  a  dare  lettura  del
  decreto  presidenziale n. 358/Area  1  S.G. del  24  luglio   2012,
  trasmesso  con  nota prot. n. 34062 di pari data  dalla  Segreteria
  generale della Presidenza della Regione, qui pervenuta il 26 luglio
  successivo   (protocollata  al  n.  6512/AulaPg   di  pari   data),
  relativo  alla nomina a Vicepresidente della Regione siciliana  del
  dott. Massimo Russo,  preposto  all'Assessorato  Salute.

   MATTARELLA, segretario f.f.:

   «D.P. n. 358/Area 1 /S.G.

                             IL PRESIDENTE

   VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

   VISTO  in  particolare l'articolo 9, come sostituito dall'articolo
  1, comma 1, lett. f) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.
  2,  che,  nel prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto
  del Presidente della Regione, gli attribuisce il potere di nominare
  e   revocare   gli   Assessori   da  preporre   ai   singoli   rami
  dell'Amministrazione  regionale, tra cui un Vicepresidente  che  lo
  sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

   VISTA  la  legge  regionale 29 dicembre 1962, n. 28  e  successive
  modifiche ed integrazioni;

   VISTA  la  legge  regionale 15 maggio 2000, n.  10,  e  successive
  modifiche ed integrazioni nonché l'allegata tabella A;

   VISTO il decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8 concernente la
  disciplina  degli uffici di diretta collaborazione  del  Presidente
  della  Regione  e  degli  Assessori regionali,  ed  in  particolare
  l'articolo 2, comma 12;

   VISTA  la  propria nota prot. n. 2672 del 24 aprile  2008  con  la
  quale,  a  seguito  della proclamazione alla carica  di  Presidente
  della  Regione  Siciliana,  resa nota dalla  Corte  di  Appello  di
  Palermo  con nota prot. P/08/67/El. Reg. del 24 aprile  2008,  sono
  state assunte le relative funzioni;
   VISTO  il decreto presidenziale 27 maggio 2008, n. 278, pubblicato
  nella GURS n. 24 del 30.5.2008, con il quale è stato costituito  il
  Governo della Regione siciliana della XV legislatura;

   VISTA  la  legge  regionale 16 dicembre 2008, n. 19  e  successive
  modifiche ed integrazioni, ed in particolare le disposizioni di cui
  al   Titolo   II   che   rimodulano  l'apparato   ordinamentale   e
  organizzativo della Regione siciliana;

   VISTO  il Decreto Presidenziale n. 544/Area 1 /S.G. dell'1 ottobre
  2010,  pubblicato nella GURS n. 46 del 22.10.2010, con il quale  il
  Presidente  della Regione ha nominato gli Assessori  regionali  con
  relative preposizioni ai rami dell'Amministrazione regionale;

   VISTO il Decreto Presidenziale n. 653/Area 1 /S.G. del 23.11.2010,
  pubblicato  nella  GURS  n.  53 del  3.12.2010,  con  il  quale  il
  Presidente  della Regione ha attribuito al dott. Giosué  Marino  le
  funzioni  di  Vicepresidente che sostituisce  il  Presidente  della
  Regione Siciliana in caso di assenza o impedimento;

   VISTO  il Decreto Presidenziale n. 227/Area 1 /S.G. dell'1  giugno
  2012,  pubblicato nella GURS n. 23 dell'8.6.2012, con il  quale,  a
  seguito  delle dimissioni del dott. Giosué Marino dalla  carica  di
  Assessore  regionale  per l'energia e per  i  servizi  di  pubblica
  utilità,  cessa anche la funzione di Vicepresidente attribuita  con
  il D.P.Reg n. 653/2010;

   RITENUTO  pertanto  di  attribuire all'Assessore  regionale  dott.
  Massimo  Russo, già preposto all'Assessorato regionale alla salute,
  le funzioni di Vicepresidente;

                                DECRETA

                                Art. 1
   Le   funzioni  di  Vicepresidente  sono  attribuite  all'Assessore
  regionale  dott. Massimo Russo che sostituisce il Presidente  della
  Regione siciliana in caso di assenza o impedimento.

                                Art. 2
   Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
  Regione Siciliana.

   Palermo, li  24 luglio 2012

                                         IL PRESIDENTE
                                    (On.le    Dott.    Raffaele
                               Lombardo)»

   L'Assemblea ne prende atto.

   PRESIDENTE.  Si  passa  al secondo punto  all'ordine  del  giorno:
  Discussione di disegni di legge.


   Presidenza del presidente Cascio


   Discussione del disegno di legge «Assestamento del bilancio della
             Regione per l'anno finanziario 2012» (938/A)

   PRESIDENTE. Si procede con la discussione del disegno di legge  n.
  938/A   «Assestamento  del  bilancio  della  Regione   per   l'anno
  finanziario 2012», posto al numero 1).
   Invito   i   componenti  la   II  Commissione  a  prendere   posto
  nell'apposito banco.
   In  assenza  del  Presidente Savona,  ha  facoltà  di  parlare  il
  vicepresidente della Commissione, onorevole Galvagno, per  svolgere
  la relazione.

   GALVAGNO. Mi rimetto al testo della relazione.

   PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

   ARMAO, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ARMAO,  assessore  per  l'economia. Signor Presidente,  poiché  ho
  presentato un emendamento come Governo sull'articolo 4 che  postula
  un  approfondito esame da parte della Commissione,  sia  perché  le
  coperture  sull'articolo  5 non sono state  date  dalla  Ragioneria
  generale e così come sono non reggono, chiederei che il disegno  di
  legge  torni  in Commissione per questi approfondimenti importanti.
  So  che  la  Commissione oggi pomeriggio può  lavorare  velocemente
  senza  provocare grandi difficoltà. Quindi, su questo chiederei  un
  approfondimento in Commissione.

   GALVAGNO, vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GALVAGNO,  vicepresidente  della Commissione.  Signor  Presidente,
  sostanzialmente non sono d'accordo perché il Governo può presentare
  l'emendamento  in  Aula  all'articolo 4 e correggere  la  copertura
  dell'articolo 5 se c'è qualcosa da fare. Infatti, tornare  oggi  in
  Commissione  dove abbiamo altro lavoro da fare, se la scadenza  dei
  nostri lavori è quella che ha già annunciato il Presidente la volta
  scorsa  credo  che  non  avremo più il tempo per  potere  lavorare.
  Possiamo  anche  sospendere mezz'ora e  si   prepara  l'emendamento
  sull'articolo 4 e sull'articolo 5 per dare la copertura adeguata  e
  dopodiché  si  presenta in Aula e lo si esamina. Questo  è  il  mio
  modesto parere. Il Presidente decida.

   CARONIA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CARONIA.  Signor  Presidente, ritengo  che  la  proposta  avanzata
  dall'onorevole Galvagno sia ragionevole alla luce, soprattutto, del
  fatto  che noi abbiamo impiegato diverse ore, anzi diversi  giorni,
  in  Commissione e purtroppo abbiamo anche chiesto di  notte,  quasi
  alla conclusione del voto finale dell'assestamento, che il Governo,
  nella persona dell'Assessore Armao, avvalorasse quelle che erano le
  coperture che in una prima fase da parte degli uffici, nella  prima
  parte della trattazione del disegno di legge, era stata confermata.
   Pertanto, se oggi si sono rivelate delle incongruenze che  possono
  essere sanate, mezz'ora può essere più che sufficiente; si sospende
  l'Aula,  ma  non credo che sia opportuno ritornare in  Commissione,
  anche  perché  tra  l'altro  significherebbe  volere  inficiare  il
  percorso di un altro cammino che è quello della spending review  di
  cui  abbiamo  parlato e che ha dei tempi anche li  stringenti.  Per
  cui, se dovessimo ritornare in Aula, sicuramente ricominciamo dalla
  Commissione   Bilancio  e noi rischiamo di non portare avanti  quel
  disegno di legge. Questo è chiaro.

   GALVAGNO, vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GALVAGNO, vicepresidente della Commissione. Signor Presidente,  si
  potrebbe autorizzare la Commissione  Bilancio  a lavorare subito  e
  l'Aula continuare in maniera tale che non andiamo al pomeriggio  ma
  nel   giro  di  mezz'ora,  tre  quarti  d'ora,  si  esaminano   gli
  emendamenti e si viene in Aula, se vogliamo accelerare. Scelga lei,
  Signor Presidente.

   PRESIDENTE. Adesso, vediamo un attimo anche alla luce delle  altre
  cose che abbiamo da fare.

   MANCUSO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MANCUSO.   Signor  Presidente,  per  metà  mi  ha  anticipato   il
  vicepresidente  Galvagno.  Il testo  ha  bisogno  di  ritornare  in
  Commissione perché il Governo ha dichiarato che per una parte manca
  la   copertura  finanziaria.  Nel  testo  mancano  una   serie   di
  provvedimenti - vedi i dissalatori - che ancora non hanno  ricevuto
  copertura  finanziaria. Per quanto riguarda i dissalatori,   dall'1
  agosto  le  Isole non avranno la possibilità di avere  l'acqua  nei
  rubinetti.  Di  questo si tratta. Tra l'altro, il collega  Apprendi
  ieri è stato molto preciso anche su questo punto ed in ogni caso si
  dovrebbe riunire la Commissione  Bilancio  anche su questa materia.
   Quindi,   signor  Presidente,  correttamente  come  ha  detto   il
  vicepresidente Galvagno, se si rimanda in Commissione il testo  con
  l'impegno  del  Governo che tra venti minuti è in  Commissione,  in
  modo  che  si  continua fino al pomeriggio e  lunedì  mattina,  poi
  deciderà  lei  quando portare il testo in Aula, o incardinarlo  nel
  tardo  pomeriggio  in Aula per dare il tempo per  la  presentazione
  degli emendamenti e poi lunedì iniziamo. Naturalmente, deciderà lei
  come fare. Il testo, però, ha assolutamente bisogno di ritornare di
  Commissione.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, potremmo fare nel modo seguente se
  siamo  d'accordo.  Potremmo inviare questo  testo  in  Commissione.
  Chiederei, però, alla Commissione di completare i lavori  entro  le
  ore  13.00  in  maniera tale da potere ritornare in Aula  alle  ore
  13.00  con il nuovo testo da incardinare. Nel frattempo l'Aula,  se
  non  ci sono controindicazioni, potrebbe continuare a lavorare  sul
  resto  delle norme che sono all'ordine del giorno. Questa  potrebbe
  essere una soluzione.

   SPEZIALE.  L'Aula  non può lavorare mentre c'è la  Commissione  in
  corso

   SAVONA,  presidente  della  Commissione  e  relatore.  Chiedo   di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVONA,   presidente   della  Commissione   e   relatore.   Signor
  Presidente, onorevoli colleghi, se ci sono altre norme  si  possono
  aggiustare  nel  disegno  di legge n.  900,  ma  se  noi  tocchiamo
  l'assestamento  tecnico distruggiamo la manovra. Appena  riportiamo
  il testo in Commissione l'operazione non si fa più. Che sia chiaro
  Significa  che  prendiamo  in  giro tutti  i  lavoratori,  tutti  i
  soggetti  interessati alla manovra. Perché non ci  saranno  più  le
  condizioni per andare avanti.
   Oggi  noi  ci stiamo riunendo per partire con la spending  review,
  altrimenti bloccheremo la qualunque perché non ci saranno  i  tempi
  per portare avanti nulla.

   PRESIDENTE.  Forse,  la mia proposta non è stata  sufficientemente
  chiara.  Io intendo portare in Commissione questa norma adesso  con
  il  patto  che  alle  13.00  si  ritorni  in  Aula.  L'obiettivo  è
  aggiustarla.  C'è una richiesta del Governo, non di un  deputato  a
  titolo personale.

   SAVONA,  Presidente della Commissione e relatore. Io ho il  dovere
  di   dire  questa  cosa,  dopodiché ognuno  si  assume  le  proprie
  responsabilità.

   PRESIDENTE.  Alle  ore 13.00 si tornerebbe in Aula  ripartendo  da
  questo  punto,  tanto per essere chiari, da questa norma  che  oggi
  comunque incardiniamo. Così resta stabilito.
   La Commissione  Bilancio  è autorizzata a riunirsi dopo che avremo
  incardinato il disegno di legge posto al numero 2).

         Seguito della discussione del disegno di legge «Norme
        in materia di entrata. Finanziamento di leggi di spesa»
                              (n. 900/A)


   Presidenza del presidente Cascio


    PRESIDENTE  Si passa al seguito della discussione del disegno  di
  leggen. 900/A «Norme in materia di entrata. Finanziamento di  leggi
  di spesa», posto al numero 2).
   Ha  facoltà  di  parlare  il relatore,  onorevole  Galvagno,   per
  svolgere la relazione.

   GALVANO,  relatore. Mi rimetto al testo della relazione.

    PRESIDENTE  Dichiaro aperta la discussione generale.
   Non  avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa  la
  discussione  generale e pongo in votazione il  passaggio  all'esame
  degli  articoli. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)
   Il  termine  per la presentazione degli emendamenti al disegno  di
  legge n. 900/A è fissato a domani entro le ore 12.00.
   Onorevoli colleghi, come detto poc'anzi, la  Commissione Bilancio,
  da questo momento, è  autorizzata  a riunirsi.


   Presidenza del presidente Cascio


            Seguito della discussione del disegno di legge
            «Istituzione della Commissione regionale per la
           promozione di condizioni di pari opportunità tra
                uomo e donna nella Regione» (n. 184/A)

   PRESIDENTE. Si procede con la discussione del disegno di legge  n.
  184/A «Istituzione della Commissione regionale per la promozione di
  condizioni  di  pari opportunità tra uomo e donna  nella  Regione»,
  posto al numero 3).
   Ricordo  che  nella  seduta n. 370 del 25 luglio  2012  era  stato
  approvato il passaggio all'esame degli articoli.
   Onorevoli colleghi, per assenza del presidente della Commissione e
  relatore, onorevole Minardo, dispongo l'accantonamento del  disegno
  di legge n. 184/A.
   Così resta stabilito.


   Presidenza del presidente Cascio


       Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per
     l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia» (n. 608/A)

   PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del  disegno  di
  legge n. 608/A «Norme per l'introduzione del quoziente familiare in
  Sicilia», posto al numero 4).
   Ricordo  che  nella  seduta n. 370 del 25 luglio  2012  era  stato
  approvato il passaggio all'esame degli articoli.
   Per assenza del presidente della Commissione e relatore, onorevole
  Minardo, dispongo l'accantonamento del disegno di legge n. 608/A.
   Così resta stabilito.


   Presidenza del presidente Cascio


   Seguito  della discussione del disegno di legge «Promozione  della
  ricerca sanitaria» (483/A)

   PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del  disegno  di
  legge  n.  483/A  «Promozione della ricerca  sanitaria»,  posto  al
  numero 5).
   Ricordo  che  nella  seduta n. 370 del 25 luglio  2012  era  stato
  approvato il passaggio all'esame degli articoli.
   Onorevoli colleghi, per assenza del presidente della Commissione e
  relatore, onorevole Laccoto, dispongo l'accantonamento del  disegno
  di legge 483/A.
   Così resta stabilito.

   Onorevoli  colleghi,  in  considerazione  dell'esiguo  numero   di
  deputati presenti in Aula sospendo brevemente la seduta.

        (La seduta, sospesa alle ore 11.23, è ripresa alle ore
                                11.29)

   La seduta è ripresa.


   Presidenza del presidente Cascio


      Discussione del disegno di legge «Istituzione dell'Autorità
     garante per l'infanzia e l'adolescenza» (25-55-91-466-853/A)

   PRESIDENTE.  Si  procede con la discussione del disegno  di  legge
  numeri  25-55-91-466-853/A  Istituzione dell'Autorità  garante  per
  l'infanzia e l'adolescenza ,  posto al numero  6).
   Invito   i   componenti  la  I  Commissione   a   prendere   posto
  nell'apposito banco.
   Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Arena,  a svolgere la
  relazione.

   ARENA,  relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta
  di  un  importante disegno di legge approvato dalla  I  Commissione
  che,  tra l'altro, va a colmare una grave lacuna nella legislazione
  regionale, perché questa è una figura istituzionale del 2011. Non è
  presente  in  Sicilia, forse è presente in tutte le  altre  regioni
  italiane.
     Si  tratta  di un importante organo di garanzia dell'infanzia  e
  dell'adolescenza e, con l'approvazione auspicabile e  auspicata  di
  questo  importante  disegno di legge, il legislatore  regionale  si
  segnala per un posizione  di avanguardia e di grande prospettiva in
  relazione alla tutela del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.
   Pertanto,  signor Presidente, questo organo che,  tra  l'altro,  è
  importante  sottolineare non comporterà spese o aggravi  di  natura
  economica,  è  sicuramente  da  classificare  come  una  delle  più
  importanti  leggi  cha  sarà approvata in questo  scorcio  di  fine
  legislatura  del nostro Parlamento.
   Nell'esercizio  delle  sue funzioni, il Garante  potrà  esercitare
  poteri  di intervento nei procedimenti amministrativi, di vigilanza
  sull'attività  degli  enti  locali. E  in  qualunque  caso,  signor
  Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione di questo importante
  disegno di legge rappresenterà un ulteriore e un allineamento della
  Regione  siciliana  alle altre regioni d'Italia,  con  una  materia
  normativa,  ritengo, ben armonizzata da lavori che hanno  impegnato
  sia  i  singoli deputati (perchè sono stati presentati vari disegni
  di  legge - tra cui quello del sottoscritto) che la Commissione  di
  merito.   Quest'ultima,  dopo  aver  dibattuto,  ritiene  di   aver
  partorito un disegno di legge importante e che si sottopone oggi al
  vaglio di questa Assemblea.

   PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro
  chiusa  la  discussione generale e pongo in votazione il  passaggio
  all'esame degli articoli.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Fisso  il termine per la presentazione degli emendamenti a domani,
  sabato 28 luglio 2012, alle ore 12.00.

                             (E' approvato)


   Presidenza del presidente Cascio


                                Congedo

   PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Ragusa è in congedo per oggi
  per motivi istituzionali.

   L'Assemblea ne prende atto.

   Onorevoli colleghi, in considerazione del fatto che la Commissione
  Bilancio  è  riunita, sospendo la seduta avvertendo che  riprenderà
  alle ore 13.00

     (La seduta, sospesa alle ore 11.33 è ripresa alle ore 13.13)

   PRESIDENTE. La seduta è ripresa.


   Presidenza del presidente Cascio


   Seguito della discussione del disegno di legge «Promozione della
                     ricerca sanitaria» (n. 483/A)

   PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del  disegno  di
  legge  n. 483/A «Promozione della ricerca sanitaria», posto  al  n.
  5).
   Invito   i   componenti  la  VI  Commissione  a   prendere   posto
  nell'apposito banco.


   Presidenza del presidente Cascio


                        Sull'ordine dei lavori

   VINCIULLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che ieri
  avevamo  fissato  un  ordine dei lavori  che  prevedeva,  prima  di
  passare  a  questo disegno di legge, che ne fossero discussi  altri
  due:  quello  sul  quoziente familiare e quello sul  garante.  Oggi
  stravolgiamo nuovamente

   FARAONE. Li abbiamo già votati.

   VINCIULLO. Quando? Sono già passati, Presidente?

   PRESIDENTE.  Siccome manca il Presidente della Commissione  ed  il
  relatore

   VINCIULLO. Ci sono io. Se decidiamo di procedere in questo modo lo
  dica, io da questo momento le comincio a chiedere il numero legale.
  Ieri  sera  abbiamo  stravolto tutto e abbiamo fatto  passare,  con
  sette deputati in Aula, la riforma sugli ATO, quella sui rifiuti.
   Se oggi vogliamo cominciare a procedere in questo modo lo possiamo
  fare  benissimo ed  allora le chiedo che occorre il  numero  legale
  per  poter  procedere. Quindi, o rispettiamo l'orientamento  emerso
  dai  lavori  d'Aula  perché  questi  salti  nel  buio  non  possono
  procedere  senza  che  nessuno si alzi e non contesti  il  modo  di
  procedere della Presidenza.


   Presidenza del presidente Cascio


         Riprende la discussione del disegno di legge n. 483/A

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                              «Articolo 1.
                                  Obiettivi

   1.  La  Regione,  nel  rispetto dei principi fondamentali  fissati
  dalla   legislazione   nazionale  nella   materia   della   ricerca
  scientifica  ed  in conformità agli obiettivi del  Piano  sanitario
  nazionale  e  del  Piano sanitario regionale, promuove  la  ricerca
  finalizzata   biomedica  e  sanitaria  quale   strumento   per   il
  miglioramento  del  Servizio  sanitario  regionale,   dei   servizi
  sanitari  e socio-sanitari nonché delle condizioni di salute  della
  popolazione.  La  ricerca  sanitaria  è  orientata  al   fabbisogno
  conoscitivo  e  operativo del Sistema sanitario  regionale  e  deve
  concretizzarsi  in  risultati  che  possono  essere  trasferiti  al
  Servizio  sanitario regionale, al fine di migliorarne l'efficienza,
  l'efficacia e l'appropriatezza e l'innalzamento delle competenze.

   2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore regionale per la
  salute  adotta,  con  decreto, un programma  triennale  di  ricerca
  sanitaria  in  coerenza  con  gli  obiettivi  della  programmazione
  sanitaria  regionale, nazionale e comunitaria in  campo  biomedico,
  nell'ambito    dell'organizzazione   dei   servizi    sanitari    e
  nell'applicazione in campo sanitario delle nuove tecnologie.

   3.  Nell'ambito  del  programma  triennale  di  ricerca  sanitaria
  possono  essere compresi progetti, indagini e studi finalizzati  ad
  esigenze, necessità e bisogni del Sistema sanitario regionale volti
  al   miglioramento,   estensione  e   crescita   delle   conoscenze
  epidemiologiche   sullo   stato  di   salute   della   popolazione,
  finanziabili  anche  integralmente  se  direttamente  commissionati
  dalla  Regione,  o  cofinanziati nell'ambito dei bandi  di  ricerca
  nazionali  o  comunitari. Possono essere altresì compresi  studi  e
  ricerche sulle patologie nosograficamente ancora non codificate.

   4.  L'Assessorato regionale della salute finanzia integralmente  o
  parzialmente i progetti di ricerca secondo le condizioni e i limiti
  di  finanziamento  indicati nei bandi  di  gara  e  nella  presente
  legge».

   Comunico che sono stati  presentati, dagli onorevole Bartolotta  e
  D'Agostino gli emendamenti 1.1 e 1.2. Gli emendamenti decadono  per
  assenza dall'Aula dei firmatari.
   Pongo  in  votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                              «Articolo 2.
                              Programmazione

   1.  L'Assessorato  regionale  della salute,  previo  parere  della
  competente  Commissione dell'Assemblea regionale siciliana,  adotta
  il  programma  triennale della ricerca sanitaria,  elaborato  dalla
  Commissione tecnica di cui all'articolo 5, tenendo conto:

   a) delle risorse disponibili e degli obiettivi del Piano sanitario
  regionale;

   b)  dei progetti già finanziati alla Regione, dei Piani di ricerca
  elaborati ed attivati da parte delle Università e delle Istituzioni
  nazionali  di  ricerca,  nonché dalle altre  Regioni,  per  evitare
  duplicazioni e per agevolare eventuali integrazioni di scopi;

   c)  delle  necessità di coordinamento con le indicazioni formulate
  da competenti organismi nazionali e comunitari.

   2. Il programma deve indicare:

   a)  le aree o i settori di interesse prioritario verso i quali  la
  Regione intende indirizzare le ricerche;

   b)  le  risorse  e le fonti finanziarie destinate complessivamente
  alla ricerca sanitaria nel periodo di validità del programma.

   3.  Il  primo  programma  è  adottato con  decreto  dell'Assessore
  regionale  per  la salute entro sei mesi dalla data di  entrata  in
  vigore della presente legge. I successivi programmi triennali  sono
  adottati  non  oltre  il  trentesimo  giorno  dalla  scadenza   del
  programma  triennale  di ricerca. La Commissione  tecnica,  di  cui
  all'articolo  5, durante il triennio di vigenza del programma,  può
  proporre  all'Assessore  regionale per  la  salute  l'aggiornamento
  dello stesso, con relazione che ne illustri le motivazioni».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                              «Articolo 3.
                                Bandi di invito

   1.  Sulla base del programma triennale, ogni anno sono emanati uno
  o più bandi pubblici regionali di invito, da parte dell'Assessorato
  regionale della salute, a presentare progetti di ricerca. Nei bandi
  deve  essere previsto chi può partecipare, l'oggetto della ricerca,
  il  finanziamento minimo e massimo previsto per ogni  progetto,  il
  fondo  destinato  a  quel  bando, le modalità  di  valutazione  dei
  progetti,  le modalità di verifica dei risultati attesi, i  criteri
  di incompatibilità e di conflitti di interessi.

   2.  I  bandi pubblici regionali d'invito sono adottati con decreto
  dall'Assessore  regionale per la salute, pubblicati nella  Gazzetta
  ufficiale  della  Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato
  regionale della salute.

   3.  Sulla  base  dei  bandi  nazionali  o  comunitari  l'Assessore
  regionale  per la salute, con decreto, emana direttive  d'invito  a
  presentare progetti. Le direttive sono    pubblicate sul sito   web
  dell'Assessorato.

   4.   Per   la  partecipazione  a  qualsiasi  progetto,  finanziato
  direttamente  o cofinanziato dalla Regione sulla base di  programmi
  di  ricerca  nazionali o europei, per i quali è previsto  il  ruolo
  della Regione quale destinatario istituzionale dei finanziamenti, è
  richiesta   l'iscrizione   dei   ricercatori   nella   banca   dati
  dell'Assessorato  regionale  della  salute,  all'uopo  istituita  e
  pubblicata nel sito web.

   5.  Per  la  selezione dei progetti presentati in  base  ai  bandi
  emanati  a  valere  sul programma triennale della  ricerca  di  cui
  all'articolo 2, la Commissione tecnica, di cui all'articolo  5,  si
  avvale  di  valutatori esterni esperti nelle  singole  materie,  in
  numero  da  1  a 3 per ciascun progetto, individuati  dalla  stessa
  Commissione  attraverso l'utilizzo di parole chiave in banche  dati
  specializzate, e nominati dall'Assessore regionale per la salute».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                              «Articolo 4.
                              Presentazione dei progetti

   1. Ogni progetto di ricerca, presentato a seguito dei bandi di cui
  alla presente legge ovvero per i quali la Regione abbia il ruolo di
  destinatario istituzionale, deve prevedere la partecipazione di  un
  operatore  facente  capo  al  Servizio  sanitario  regionale   come
  specificato  al punto a). In conformità ai bandi di invito  di  cui
  all'articolo  3 i progetti di ricerca possono essere presentati  da
  gruppi  di ricercatori o ricercatori singoli operanti in una  delle
  seguenti istituzioni o strutture, anche in forma associata:

   a)  aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere  e  aziende
  ospedaliere universitarie, istituti di ricovero e cura a  carattere
  scientifico di diritto pubblico e altre strutture facenti parte del
  Servizio sanitario regionale;

   b) istituti e dipartimenti delle università, italiane e straniere;

   c)  altre strutture pubbliche e private, italiane e straniere,  la
  cui missione di ricerca sia esplicitamente indicata nello statuto o
  atto  costitutivo,  in possesso di esperienza certificata  e  mezzi
  idonei.

   2.  Le  strutture  di  ricerca  interessate,  o  il  capofila  del
  partenariato  in  caso di progetti presentati in  forma  associata,
  devono  comunque essere localizzate nel territorio  della  Regione,
  nel  caso  in  cui  i progetti siano finanziati esclusivamente  con
  fondi regionali e a valere su bandi emanati dalla Regione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                              «Articolo 5.
                              Commissione tecnica

   1.  Presso  l'Assessorato regionale della salute è costituita  una
  Commissione tecnica per la ricerca sanitaria nominata con   decreto
  dell'Assessore regionale per la salute entro quaranta giorni  dalla
  data  di  entrata  in vigore della presente legge.  La  Commissione
  tecnica  dura in carica tre anni e i suoi componenti designati  non
  possono essere riconfermati per più di una volta.

   2. Essa è così composta:

   a)  dirigente generale del Dipartimento regionale per le  attività
  sanitarie   e   Osservatorio  epidemiologico,  con  il   ruolo   di
  presidente;

   b)    dirigente    responsabile   della    struttura    intermedia
  dell'Assessorato regionale della salute competente in materia;

   c)  tre  membri designati dai Rettori delle Università di Palermo,
  Messina e Catania;

   d) un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

   e)  un membro designato dall'Assessore regionale per la salute, di
  riconosciuta competenza;

   f)  un  rappresentante del Dipartimento regionale  delle  attività
  produttive;

   g) un rappresentante del Dipartimento regionale dell'istruzione  e
  formazione professionale;

   h)    un   rappresentante   del   Dipartimento   regionale   della
  programmazione;

   i) l'Avvocato generale della Regione o un suo delegato;

   j)  tre membri designati rispettivamente, uno dagli I.R.C.C.S.  di
  diritto pubblico e di diritto privato, uno dalle A.R.N.A.S. ed  uno
  dalle aziende ospedaliere.

   3.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  affidate  al  Dipartimento
  regionale  per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico
  che  le  svolge  attraverso la struttura intermedia  competente  in
  materia.

   4.  I  componenti  della Commissione tecnica non possono  valutare
  progetti cui partecipano direttamente o indirettamente, a qualsiasi
  titolo. I componenti della Commissione tecnica, prima delle  sedute
  devono  dichiarare, a pena di decadenza dall'incarico, di non  aver
  presentato direttamente o indirettamente alcuna proposta di ricerca
  nell'ambito dei bandi in corso e di non partecipare ad alcun titolo
  ad  alcuno  dei  progetti presentati a valere sui bandi  regionali,
  nazionali o comunitari.

   5.  La  Commissione  tecnica,  oltre a  predisporre  il  programma
  triennale a norma dell'articolo 2:

   a)  propone i temi oggetto dei bandi annuali, fissa la durata  dei
  progetti e la tipologia di spese ammissibili;

   b) individua le procedure di selezione dei progetti che devono, in
  ogni  caso,  garantire  che la valutazione è  effettuata  in  forma
  anonima e con criteri trasparenti, oggettivi e basati su indicatori
  internazionalmente  riconosciuti,  avendo  cura  di   favorire   la
  partecipazione  ai  progetti  di  ricerca  da  parte   di   giovani
  ricercatori di età inferiore ai 40 anni alla data di emanazione dei
  bandi; esprime apprezzamento sui bandi;

   c)  individua i valutatori internazionali sulla base delle  parole
  chiave oggetto del bando;

   d) valuta l'ammissibilità dei progetti di ricerca coerentemente ai
  bandi regionali, nazionali o comunitari;

   e)  approva  le  selezioni dei progetti effettuate dai  valutatori
  internazionali;

   f)  esprime  parere  sull'entità e la durata del  finanziamento  o
  cofinanziamento relativo a ciascun progetto selezionato,  anche  in
  ragione delle risorse disponibili;

   g)  valuta,  nella misura prevista dai singoli bandi, i  risultati
  parziali e finali delle ricerche;

   h) si esprime in merito all'utilizzazione nell'ambito del Servizio
  sanitario  regionale  dei  risultati  delle  ricerche,   anche   in
  relazione   alle  finalità  del  Piano  sanitario   regionale.   La
  Commissione  tecnica è tenuta ad inviare annualmente  all'Assessore
  regionale  per  la salute una relazione sullo stato  di  attuazione
  delle  ricerche ed una relazione sulle realizzazioni del  programma
  triennale;

   i) promuove eventi di comunicazione per valorizzare e diffondere i
  risultati dei progetti, degli interventi nell'ambito della ricerca,
  delle correlate ricadute positive sul sistema sanitario regionale;

   j) promuove la ricerca medico-scientifica anche con l'assegnazione
  di borse di studio a giovani laureati, all'interno di ogni progetto
  presentato  a  valere sui fondi regionali, che siano  impegnati  in
  attività  di ricerca in campo sanitario, con l'obiettivo di  creare
  profili professionali ad alta qualificazione in grado di sviluppare
  soluzioni  innovative e nuove tecnologie clinico-assistenziali;  le
  borse di studio sono assegnate a ricercatori residenti in Sicilia e
  usufruite in territorio regionale, nazionale ed estero e,  al  fine
  di  promuovere  azioni  d'internazionalizzazione  dell'attività  di
  ricerca in Sicilia, a ricercatori non residente in regione  la  cui
  attività  dovrà  svolgersi  in Sicilia per  l'intera  durata  della
  borsa;

   k)   favorisce  la  collaborazione  con  ricercatori  italiani   e
  stranieri  che possano apportare, nei filoni di ricerca individuati
  nel  programma, i contributi e le migliori pratiche riconosciute  a
  livello internazionale;

   l)  dedica almeno una seduta annuale ai referenti aziendali di cui
  al  comma  1  dell'articolo  6, al fine di  illustrare  le  proprie
  determinazioni e acquisire suggerimenti e proposte.

   6.  La Commissione tecnica ha facoltà di acquisire informazioni  e
  chiarimenti da parte dei presentatori dei progetti di ricerca;  può
  inoltre  richiedere,  senza  costi  aggiuntivi,  pareri  tecnici  e
  scientifici  di esperti, anche stranieri, competenti nelle  materie
  trattate.  La  Commissione  è  convocata  su  iniziativa  del   suo
  Presidente e/o dell'Assessore o su richiesta di un terzo  dei  suoi
  componenti.

   7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà
  più  uno  dei  componenti; le pronunce sono adottate a  maggioranza
  assoluta dei partecipanti.

   8.  Per  la  partecipazione  ai lavori  della  Commissione  non  è
  previsto  alcun compenso. Ai componenti residenti in luogo  diverso
  da  quello  in  cui  ha sede la Commissione è corrisposto,  per  la
  partecipazione  ai lavori, un rimborso a valere sui  fondi  di  cui
  all'articolo  8  per le spese di viaggio in base alle  disposizioni
  vigenti, dietro presentazione di idonea documentazione».

   Comunico  che  è  stato presentato, dagli onorevoli  Bartolotta  e
  D'Agostino,  l'emendamento 5.1. L'emendamento  decade  per  assenza
  dall'Aula dei firmatari.
   Pongo  in  votazione l'articolo 5. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                              «Articolo 6.
                              Rete dei referenti aziendali

   1.  Presso  la  struttura  intermedia competente  per  la  ricerca
  sanitaria  del Dipartimento regionale per le attività  sanitarie  e
  Osservatorio  epidemiologico, è costituita una  rete  regionale  di
  referenti   aziendali  per  la  ricerca  sanitaria,  al   fine   di
  incrementare   una  collaborazione  istituzionale   diffusa   sulla
  ricerca,  per  costruire e rafforzare un sistema di  conoscenze  ed
  ampliare  la partecipazione delle strutture sanitarie regionali  ai
  bandi   sulla  ricerca.  Ciascuna  Azienda  o  struttura  sanitaria
  operante    nel   territorio   siciliano,   designa   un    proprio
  rappresentante.

   2.  In  coordinamento con la Commissione tecnica  per  la  ricerca
  sanitaria,  la  rete  dei referenti aziendali promuove  ogni  utile
  collaborazione  per  la  ricognizione  e  la  diffusione  di   ogni
  iniziativa connessa al programma triennale della ricerca».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                              «Articolo 7.
                            Informazione e comunicazione

   1.  Presso il sito web dell'Assessorato regionale della  salute  è
  dedicato  uno  spazio  per  la  ricerca  sanitaria  a  cura   della
  competente   struttura  intermedia  dell'Assessorato.   Le   pagine
  dedicate   forniscono  informazioni  sul  settore   della   ricerca
  sanitaria,  di  qualsiasi tipo e in qualsiasi modo finanziata,  nel
  territorio  siciliano,  nonché nelle  altre  regioni  e  nei  Paesi
  dell'Unione europea.

   2.   L'Assessorato   regionale  della  salute  promuove   giornate
  informative  sulla ricerca sanitaria anche al fine di favorire  una
  reale  integrazione interregionale e occasioni di confronto con  il
  Ministero della Salute».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                              «Articolo 8.
                             Autorizzazione di spesa

   1. L'Assessore regionale per la salute è autorizzato a utilizzare,
  per la finalità della presente legge, una quota a valere sull'1 per
  cento  del  Fondo  Sanitario Regionale, ai sensi dell'articolo  66,
  comma 9, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, fissata  in
  sede di programmazione delle risorse, non inferiore a un milione di
  euro  per  anno e non superiore a tre milioni di euro per anno.  La
  struttura  intermedia del Dipartimento regionale  per  le  attività
  sanitarie  e  Osservatorio  epidemiologico  è  competente  per   la
  gestione amministrativa delle risorse sopra individuate.

   2.  Per  le  attività di ricerca compatibili con le  previsioni  e
  discipline dei singoli fondi strutturali europei, potranno  altresì
  essere  attivate  ulteriori  risorse a  valere  sulle  quote  degli
  indicati fondi assegnate alla Regione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                              «Articolo 9.
                                Entrata in vigore

   1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a
  quello della sua pubblicazione.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla
  osservare come legge della Regione».

      Lo  pongo  in votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    La votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.


   Presidenza del presidente Cascio


    Discussione del disegno di legge «Istituzione della Commissione
   regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra
                uomo e donna nella Regione» (n. 184/A)

   PRESIDENTE.  Si  procede  con  il seguito  della  discussione  del
  disegno  di legge n. 184/A «Istituzione della Commissione regionale
  per  la  promozione di condizioni di pari opportunità  tra  uomo  e
  donna nella Regione», posto al numero 3).
   Invito   i   componenti  la  I  Commissione   a   prendere   posto
  nell'apposito banco.
   Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                              «Articolo 1.
                                Istituzione e finalità

   1.  Per l'effettiva attuazione degli articoli 3, 51 e 117, settimo
  comma,  della  Costituzione  e dell'articolo  3  dello  Statuto,  è
  istituita  la Commissione regionale per la promozione di condizioni
  di  pari  opportunità  tra uomo e donna e per  la  rimozione  degli
  ostacoli  che  di  fatto  costituiscono discriminazione  diretta  o
  indiretta nei confronti delle donne.

   2.  La  Commissione ha sede presso la Presidenza della  Regione  e
  svolge  funzioni consultive nei confronti dell'Assemblea  regionale
  siciliana e del Governo regionale.

   3.  La  Commissione esercita le sue funzioni in  piena  autonomia,
  operando  anche  per  uno  stretto raccordo  tra  le  realtà  e  le
  esperienze  femminili  nella  Regione  e  le  donne  elette   nelle
  istituzioni.  Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative  di
  partecipazione, informazione, ricerca e consultazione».
     Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                              «Articolo 2.
                          Compiti della Commissione

   1.   La  Commissione  esprime  proposte  ed  elabora  progetti  di
  intervento regionale e locale per il raggiungimento delle  finalità
  di cui all'articolo 1.

   2. La Commissione in particolare:

   a)  valuta  lo  stato  di attuazione, nella Regione,  delle  leggi
  statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;

   b) può esprimere parere su provvedimenti e programmi regionali che
  abbiano  specifica rilevanza per la condizione femminile e  che  la
  Commissione richieda di esaminare;

   c) segnala all'Assemblea regionale siciliana eventuali proposte di
  adeguamento della legislazione al principio di parità  tra  uomo  e
  donna;

   d)  può  formulare  osservazioni e proposte nelle  varie  fasi  di
  svolgimento del procedimento di approvazione di atti legislativi ed
  amministrativi;

   e)  riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti  pubblici  e
  privati,  delle  leggi  relative alla  parità  tra  uomo  e  donna,
  soprattutto in materia di lavoro femminile.

   3. La Commissione, inoltre:

   a)  raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione
  femminile,  assicurando  sulle stesse  un  permanente  dibattito  e
  promuovendo  un  migliore  utilizzo  delle  fonti  di  informazione
  esistenti;

   b)  opera  per  la  rimozione  di ogni  forma  di  discriminazione
  rilevata o denunciata;

   c) promuove un'adeguata presenza femminile nelle istituzioni;

   d)   svolge  indagini  conoscitive  e  ricerche  sulla  condizione
  femminile nell'ambito regionale.

   4. I provvedimenti ed i programmi regionali di cui alla lettera b)
  del  comma 2 sono inviati d'ufficio alla Commissione per il tramite
  della Presidenza della Regione».

   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione  l'emendamento
  2.1.  Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 2 nel  testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                              «Articolo 3.
                             Composizione e durata

   1.  La Commissione è composta da un numero massimo di dieci donne,
  nominate  dal  Presidente  della Regione,  scelte  tra  coloro  che
  abbiano   riconosciute   esperienze   di   carattere   scientifico,
  culturale,  professionale, economico e politico, in riferimento  ai
  compiti della Commissione.

   2.  Le designazioni delle candidate sono effettuate dal Presidente
  della    Regione,   previa   consultazione   delle   organizzazioni
  imprenditoriali,  sindacali,  della cooperazione  femminile,  delle
  associazioni    e   dei   movimenti   femminili   di   riconosciuta
  rappresentatività  a livello regionale nonché delle  organizzazioni
  maggiormente   rappresentative  degli  enti  locali  operanti   sul
  territorio regionale.

   3.  Il  Presidente della Regione sottopone la proposta  al  parere
  della  I Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana
  e, acquisito il parere, adotta il provvedimento di nomina.

   4.  La consigliera regionale di parità di cui alle leggi regionali
  7  agosto  1997,  n.  30 e 5 gennaio 1999,  n.  4  e  la  referente
  regionale  di  pari opportunità presso la Presidenza della  Regione
  sono componenti di diritto della Commissione.

   5.  Le  componenti della Commissione restano in carica  fino  alla
  scadenza della legislatura regionale in cui sono state elette; esse
  continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino  al  rinnovo
  della Commissione».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
   -dagli onorevoli Marrocco, Gentile e Currenti: 3.2;
   -dalla Commissione: 3.1.

   Pongo   in   votazione  l'emendamento  3.2.  Il   parere   della
  Commissione?

   VINCIULLO, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE:  Lo  pongo  in votazione.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento  3.1 della  Commissione.  Lo  pongo  in
  votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
   Pongo  in  votazione  l'articolo 3 nel  testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                              «Articolo 4.
                         Presidente,  ufficio  di   presidenza,
           funzionamento

   1.   La  Commissione,  nella  sua  prima  riunione  convocata  dal
  Presidente  della  Regione,  elegge  a  maggioranza  delle  proprie
  componenti  la  presidente. Elegge, altresì, due vicepresidenti  ed
  una  segretaria. Per l'elezione delle due vicepresidenti si procede
  con voto limitato ad uno.

   2.  La presidente, le vicepresidenti e la segretaria costituiscono
  l'ufficio di presidenza.

   3. La presidente designa, di volta in volta, la vicepresidente che
  la sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

   4.  La  presidente  convoca e presiede la seduta.  Sulla  data  di
  convocazione  e  sugli argomenti da trattare sente  preventivamente
  l'ufficio  di  presidenza. La convocazione  della  Commissione  può
  essere, altresì, richiesta da un quinto delle sue componenti.

   5.  Per la validità delle decisioni della Commissione è necessaria
  la  maggioranza delle sue componenti e, salvo quanto previsto dalla
  presente  legge,  le  decisioni sono adottate a  maggioranza  delle
  presenti.

   6.  Per  stabilire  le modalità di funzionamento  dell'organo,  la
  Commissione adotta un apposito regolamento.

   7. La Commissione, ove necessario, determina l'articolazione delle
  proprie attività per gruppi di lavoro».

   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione  l'emendamento
  4.1.  Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 4 nel  testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                              «Articolo 5.
                             Programma di attività e relazione

   1. La Commissione propone al Presidente della Regione un programma
  triennale  di  attività  senza  oneri finanziari  nonché  eventuali
  aggiornamenti annuali.

   2.  La  Commissione  entro  il 31 marzo  di  ogni  anno  invia  al
  Presidente della Regione ed al Presidente dell'Assemblea  regionale
  siciliana   una   relazione  sull'attività  svolta   corredata   di
  osservazioni e proposte. Il Presidente dell'Assemblea  ne  cura  la
  trasmissione   ai  deputati  ed  alla  I  Commissione   legislativa
  dell'Assemblea regionale siciliana».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                              «Articolo 6.
                             Rapporti di collaborazione

   1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

   a) con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e
  donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

   b)  con  analoghi  comitati e commissioni  istituiti  nelle  altre
  regioni italiane e presso gli enti locali;

   c)  con  gli  istituti di ricerca e le università  della  Regione,
  anche sulla base di apposite convenzioni».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   MARZIANO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MARZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo approvato
  l emendamento  degli  onorevoli Marrocco,  Gentile,  Currenti,  che
  parla  di  nove  consigliere provinciali.  Volevo  chiedere  se  si
  riferisce  alle consigliere provinciali di parità o  a  consigliere
  provinciali   degli   enti  provincia  perché   l'uno   e   l'altra
  cambierebbe,  infatti  ci sono province dove  non  c'è  consigliera
  provinciale di sesso femminile.
   MARROCCO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MARROCCO.  Signor Presidente, ha ragione e magari può servire  per
  meglio  specificare. Si fa riferimento alle consigliere  di  parità
  che  vengono nominate dall'Assessorato regionale competente che non
  sono  quelle  a  cui faceva riferimento il collega istituite  nelle
  singole  province. Quindi, se è necessario anche un emendamento  ai
  sensi dell'articolo 117, casomai successivamente, lo presentiamo.

   PRESIDENTE.  Con  l'emendamento presentato ai sensi  dell'articolo
  117 specificheremo ulteriormente questa questione.
   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                              «Articolo 7.

                       Norma di invarianza finanziaria

   1.  Per  il  suo  funzionamento  la Commissione  si  avvale  delle
  competenti strutture amministrative della Presidenza della  Regione
  senza  ulteriori  e  maggiori oneri a  carico  del  bilancio  della
  Regione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                              «Articolo 8.
                                Insediamento

   1.  La  Commissione è insediata dal Presidente della Regione entro
  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente  legge  nella
  Gazzetta ufficiale della Regione siciliana».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                              «Articolo 9.
                                 Entrata in vigore

   1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla
  osservare come legge della Regione.'

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   La  votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.
  Preciso  inoltre che l'emendamento ai sensi dell'articolo  117  del
  Regolamento interno, sarà presentato successivamente.

                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico che l'onorevole Bonomo è in congedo  per  la
  seduta odierna. L'Assemblea ne prende atto.

   La seduta è sospesa.

     (La seduta, sospesa alle ore 13.23, è ripresa alle ore 13.36)

   La seduta è ripresa.


   Presidenza del presidente Cascio


            Riprende l'esame del disegno di legge n. 938/A.

   PRESIDENTE. Riprende l'esame del disegno di legge n. 938/A.

   SAVONA,   presidente   della  Commissione   e   relatore,   Signor
  Presidente, informo che la Commissione incontrerà alle ore 15.00 il
  Ragioniere  generale della Regione, e pertanto invito a  proseguire
  l'esame del disegno di legge.

   PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro
  chiusa  la  discussione generale e pongo in votazione il  passaggio
  all'esame degli articoli.

   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Fisso  il termine per la presentazione degli emendamenti a domani,
  sabato 28 luglio 2012, alle ore 12.00.


   Presidenza del presidente Cascio


    Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge «Norme per
      l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia» (608/A)

   PRESIDENTE.  Si  riprende l'esame del disegno di  legge  n.  608/A
  «Norme  per  la  riduzione  del quoziente  familiare  in  Sicilia»,
  iscritto al punto 4).
   Si passa all'articolo 1.  Ne do lettura:

                              «Art. 1.
                              Finalità

   1.  La Regione riconosce il quoziente familiare' come strumento di
  equità  fiscale volto alla salvaguardia della famiglia ed  in  modo
  particolare delle famiglie numerose.

   2.  La  Regione,  i  comuni, le province e gli enti  sottoposti  a
  tutela  e/o  vigilanza  della Regione, adottano  politiche  sociali
  mirate  alle  famiglie in stato di bisogno economico, agendo  anche
  sui fattori familiari che possono costituire cause di rischio o  di
  povertà o di deprivazione».

   Comunico  che  all'articolo  1 sono stati  presentati  i  seguenti
  emendamenti:

   -dagli onorevoli Romano e D'Agostino:

   - Emendamento 1.2
  - Emendamento 1.3.

   Si  passa  all'emendamento 1.2. Lo dichiaro decaduto  per  assenza
   dall'Aula dei firmatari.
   Si  passa  all'emendamento 1.3. Lo dichiaro decaduto  per  assenza
   dall'Aula dei firmatari.

   Pongo  in  votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti  seduto;
   chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura.

                              «Art. 2.
             Applicazione  del quoziente familiare  negli  enti
           locali

   1.  I  comuni,  le  province e gli enti sottoposti  a  tutela  e/o
  vigilanza  della  Regione,  nell'ambito  delle  politiche   sociali
  miranti  al  sostegno delle famiglie in stato di bisogno economico,
  tengono conto del quoziente familiare».

   Comunico   che  allo  stesso  sono  stati  presentati  i  seguenti
  emendamenti:
   - dalla Commissione: emendamento 2.1;
   -   dagli   onorevoli  Barbagallo,  Rinaldi,  Gucciardi  e   Lupo:
  emendamento 2.2.

   Si  passa  all'emendamento  2.1. Lo  pongo  in  votazione.  Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi, preciso che  con  l'approvazione
  dell'emendamento  2.1,  tutti  gli  emendamenti   presentati   agli
  articoli 2, 3 e 4 sono preclusi.
   Pertanto, si passa ad esaminare gli emendamenti aggiuntivi.
   Comunico  che  è  stato  presentato  l'emendamento  A7,  a   firma
  dell'onorevole Barbagallo.

   BARBAGALLO. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Gli  emendamenti  A8, A9, A10, A11, A12, A13, A15, A16, A17 e  A18
  sono inammissibili in quanto comportano oneri finanziari.
   Si passa all'emendamento A14.  Il parere della Commissione?

   VINCIULLO,   vicepresidente  della  Commissione.  Questo,   signor
  Presidente,  è  un emendamento che potremmo apprezzare  perché  non
  comporta oneri.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Avverto che tutti gli  altri emendamenti non contenuti
  nel fascicolo sono stati dichiarati inammissibili.
   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura.

                              «Art. 5.
                           Norma finale

   1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
  della Regione siciliana.

   2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
  osservare come legge della Regione».

   Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati, ai sensi
  dell'articolo 117 del Regolamento interno, i seguenti emendamenti:

   - dall'onorevole Marrocco: 117.1, al disegno di legge numero
  184/A;
   - dall'onorevole De Benedictis: 117.2, al disegno di legge n. 900-
  Norme stralciate/A;
   - dall'onorevole Mancuso: 117.3, al disegno di legge n. 900-Norme
  stralciate/A.

   Si passa all'emendamento 117.1, che così recita: «Dopo le parole
   provinciali e regionali  aggiungere le parole  di parità».
   Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 117.2, che così recita: «L'emendamento
  1.25.1 si intende riferito alla sola lettera e)».
   Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 117.3, che così recita: «All'emendamento
  1.10 sostituire le parole  e secondo quanto stabilito dalle leggi
  comunitarie e della sentenza della Corte costituzionale 20 luglio
  2012, n. 199, con le seguenti:  e secondo quanto stabilito dalla
  normativa comunitaria'».
   Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)


   Presidenza del presidente Cascio


                        Sull'ordine dei lavori

   CARONIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CARONIA.  Signor Presidente, sull'ordine dei lavori, non comprendo
  la  ragione per la quale dalla I Commissione, visto che sono  stati
  esitati  tutti questi disegni di legge, non sia invece giunto,  pur
  avendo  saputo che comunque l'iter è stato completato,  addirittura
  la   Commissione lo ha già esitato per l'Aula, del disegno di legge
  recante come titolo  Garante del disabile'.
   Non  so  per  quale motivo, il Presidente Minardo non abbia  fatto
  copia qui in Aula.
     Siccome  è da tre anni in itinere presso la Commissione  e  oggi
  stiamo  discutendo un disegno di legge analogo, che  è  quello  che
  riguarda  il   garante  dell'infanzia',  considerato  che  è  stato
  oggetto  di  una impugnativa da parte del Commissario dello  Stato,
  io  lo riproporrei  come emendamento. Non capisco quindi le ragioni
  per   cui  solo  questo  verrebbe  escluso,  probabilmente  sarebbe
  opportuno un approfondimento per capire se c'è una ragione,  oppure
  se  è proprio una vessazione, visto che proprio il presentatore del
  disegno di legge sono io
   Siccome  si  parla  di  un argomento che è estremamente  delicato,
  credo   che  una  cosa  buona  da  fare  a  conclusione  di  questa
  legislatura sarebbe se facessimo uno sforzo nei confronti di questi
  soggetti più deboli della nostra società. La ringrazio.

   PRESIDENTE. Onorevole Caronia, ovviamente l'argomento merita tutta
  l'attenzione  possibile.  Abbiamo apprezzato,  esaminato  e  votato
  tutti  i disegni di legge che erano stati inseriti nel   calendario
  dei lavori della Conferenza dei Capigruppo.
   Abbiamo  preso  come  verbale il deliberato della  Conferenza  dei
  Capigruppo  e  abbiamo esaminato tutto ciò che era  stato  inserito
  all'ordine  del  giorno,  Però, se siamo in  grado  di  recuperare,
  possiamo farlo.

   VINCIULLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, il  disegno  di
  legge  in  argomento è stato approvato soltanto ieri pomeriggio  e,
  quindi,  la  Presidenza, da questo punto di vista,  credo  che  non
  abbia  responsabilità. Lo abbiamo mandato ieri  sera,  dopo  che  è
  stato  approvato,  siamo  disponibili a  inserirlo  all'ordine  del
  giorno.  La Commissione di merito lo ha esitato soltanto ieri  alle
  ore  alle  16.00, quindi, penso che i Capigruppo non abbiano  avuto
  nemmeno la possibilità di esaminarlo.
   Se  la Presidenza lo vuole porre in discussione, la Commissione  è
  pronta ad esaminarlo.

   PRESIDENTE.  Onorevole Caronia, in effetti, una soluzione  tecnica
  c'è.
     Come  Lei  sa il disegno di legge che istituisce il garante  per
  l'infanzia  e  l'adolescenza, quello di cui è relatore  l'onorevole
  Arena,  il  n.  25/A ed altri, è stato incardinato questa  mattina.
  Quindi,  lei  può presentare questo provvedimento  sotto  forma  di
  emendamento al disegno di legge n. 25/A ed altri. I termini scadono
  domani  mattina alle ore 12.00, per cui lo presenti a quel  disegno
  di legge e poi l'Aula  lo apprezzerà.

   CARONIA. D'accordo, signor Presidente.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a lunedì, 30
  luglio 2012, alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Cascio


  I  -Comunicazioni

  II  -   Discussione dei disegni di legge:

    1)  -    Assestamento  del  bilancio della Regione  per  l'anno
         finanziario 2012 . (n. 938/A)  (Seguito)
              Relatore: on. Savona

    2)  -   Norme in materia di entrata. Finanziamento di leggi  di
         spesa . (n. 900/A) (Seguito)
             Relatore: on. Galvagno

    3)  -   Istituzione  dell'Autorità  garante  per  l'infanzia  e
         l'adolescenza  (nn. 25-55-91-466-853/A) (Seguito)
             Relatore: on. Arena

  III  -  Votazione finale delle proposte di modifica al Regolamento
  interno dell'Assemblea  (doc. X)

  IV  -   Votazione finale dei disegni di legge:
    1)  -   Promozione  della  mutualità volontaria  e  istituzione
         dell'Albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso .  (nn. 454-
         703/A)
  2)  -  Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per
  l'esercizio finanziario 2011 .  (n. 937/A)
  3)  -  Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti . (n.
  900-Norme stralciate/A)
  4)  -  Promozione della ricerca sanitaria . (n. 483/A)
  5)  -  Istituzione della Commissione regionale per la promozione di
  pari opportunità tra uomo e donna nella Regione .  (n. 184/A)
  6)  -  Norme per l'introduzione del quoziente familiare in
  Sicilia . (n. 608/A)

                   La seduta è tolta alle ore 13.50

     Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula - Ufficio dei Resoconti
                            alle ore 16.00

                     DAL  SERVIZIO  LAVORI  D'AULA

                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

                           Il  Responsabile
                    Capo dell'Ufficio dei resoconti
                      dott.ssa  Iolanda Caroselli

        ALLEGATO EMENDAMENTI APPROVATI  NEL CORSO  DELLA SEDUTA

        ISTITUZIONE   DELLA  COMMISSIONE  REGIONALE   PER   LA
     PROMOZIONE  DI  PARI OPPORTUNITà TRA UOMO E  DONNA  NELLA
     REGIONE .  (N. 184/A)

    -All'articolo 2

      Emendamento 2.1:

  All'art.  2, comma 2, lettera b) , le parole  e che la Commissione
  richiede di esaminare  sono soppresse.

    -All'articolo 3

           Emendamento 3.2:

  Il comma 1 dell'articolo 3 è così sostituito:

  La  Commissione  è  composta dalle nove  consigliere  provinciali,
  dalla consigliera regionale e da tre donne nominate dal Presidente
  della  Regione  e  scelte  tra  coloro  che  abbiano  riconosciute
  esperienze  di  carattere  scientifico, culturale,  professionale,
  economico e politico, in riferimento ai compiti della Commissione.

           Emendamento 3.1:

  All'art.  3,  comma  4,  sono  soppresse  le  parole   presso   la
  Presidenza della Regione .

    -All'articolo 4:

      Emendamento 4.1:

  All'art. 4, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   8. I componenti della Commissione non hanno diritto a compenso né
  a rimborso spese .

    -Emendamento ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno:

            Emendamento 117.1:

  All'emendamento  3.2 dopo le parole  provinciali    e   regionale
  aggiungere le parole  di parità .

        NORME  PER  L'INTRODUZIONE DEL QUOZIENTE FAMILIARE  IN
     SICILIA .  (N. 608/A)

    -All'articolo 2:

   Emendamento 2.1:

  Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

   Art.  2.  -  Quoziente  familiare.  Modalità  di  calcolo  e   di
  applicazione.  1.  I comuni, le province e gli enti  sottoposti  a
  tutela  e/o  vigilanza della Regione, nell'ambito delle  politiche
  sociali  miranti  al sostegno delle famiglie in stato  di  bisogno
  economico  e  dell'erogazione  delle  relative  prestazioni,  sono
  autorizzati  a considerare il quoziente familiare, fermo  restando
  l'applicazione   dell'indicatore   della   situazione    economica
  equivalente (ISEE).

   2. Il quoziente familiare è stabilito secondo i seguenti criteri:

  a) reddito complessivo;

  b) numero dei componenti della famiglia;

  c) presenza nel nucleo familiare di:

      1) soggetti portatori di handicap;

      2) anziano convivente non autosufficiente;

      3)  soggetti  in  situazione  di  particolare  disagio  psico-
  fisico.

    3.  Gli  enti di cui al presente articolo applicano il quoziente
  familiare salvaguardando l'equilibrio del proprio bilancio.

   4. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e
  la  funzione pubblica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono determinate  le
  modalità di attuazione del presente articolo. .

    -Emendamento articolo aggiuntivo:

   Emendamento A.14:

  Aggiungere il seguente articolo:

   Art .  -   Promozione  del  welfare e dell'associazionismo  delle
  famiglie numerose - 1. La Regione, in attuazione del principio  di
  sussidiarietà orizzontale riconosce le forme di associazionismo  e
  di  auto  organizzazione  finalizzate al sostegno  delle  famiglie
  numerose.  Promuove altresì iniziative e progetti a  sostegno  del
  welfare   delle   famiglie  numerose   anche   di   concerto   con
  l'associazionismo ed il volontariato. .

        NORME DI MODIFICA ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
     (900-NORME STRALCIATE/A)

    -Emendamenti ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno:

            Emendamento 117.2:

  L'emendamento 1.25.1 si intende riferito alla sola lettera a).

            Emendamento 117.3:

  All'emendamento  1.10  sostituire  le  parole   e  secondo  quanto
  stabilito  dalle  leggi comunitarie e della sentenza  della  Corte
  costituzionale 20 luglio 2012, n. 199  con le seguenti:  e secondo
  quanto stabilito dalla normativa comunitaria .