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Resoconto d'Aula della Seduta n. 75 di giovedì 19 marzo 2009
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   Presidenza del presidente Cascio


   BOSCO,  segretario  f.f., dà lettura del processo  verbale  della
  seduta  precedente  che,  non sorgendo  osservazioni,  si  intende
  approvato.

   PRESIDENTE.  Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
  votazioni  mediante  procedimento elettronico che  dovessero  aver
  luogo nel corso della seduta.

   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica del  numero
  legale  (art.  85) ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                                Congedi

   PRESIDENTE.   Si  passa  al  I  punto  all'ordine   del   giorno:
  Comunicazioni.
   Comunico  che hanno chiesto congedo gli onorevoli: Adamo  per  la
  seduta  del  19 marzo 2009; Di Guardo per le sedute del  19  e  20
  marzo 2009.

   L'Assemblea ne prende atto.

             Annunzio di presentazione di disegni di legge

   PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni
  di legge:

   «Misure  straordinarie per l'apertura di  cantieri  di  lavoro  a
  favore dei disoccupati» (384), presentato dagli onorevoli Galvagno
  e Termine, in data 17  marzo 2009;

   «Interventi urgenti in materia di lavoro e per la stabilizzazione
  dei  lavoratori  destinatari  del regime  transitorio  dei  lavori
  socialmente  utili  e  dei  soggetti  contrattualizzati  a   tempo
  determinato» (385), presentato dagli onorevoli Rinaldi e  Laccoto,
  in data 18 marzo 2009.

                   Comunicazione di richiesta di parere

   PRESIDENTE.  Comunico la seguente richiesta di  parere  pervenuta
  dal  Governo  in data 18 marzo 2009 ed  assegnata alla  competente
  Commissione legislativa  Affari istituzionali' (I):

   «IACP  di  Palermo  -  Nomina  presidente  e  vicepresidente  del
  consiglio di amministrazione» (n. 21/I), inviata in data 18  marzo
  2009.

                          Annunzio di mozione

    PRESIDENTE.  Comunico che è stata presentata, in  data  18  marzo
  2009,  la mozione numero 118 «Attenta valutazione del fenomeno  del
  rientro   degli   emigrati  siciliani  a  seguito  delle   critiche
  condizioni  economiche  internazionali», a  firma  degli  onorevoli
  Apprendi,  Faraone, Raia e Panepinto. Invito il deputato segretario
  a darne lettura.

    BOSCO, segretario f.f.:

                   «L'Assemblea regionale siciliana

    premesso  che  le  condizioni  economiche  internazionali  stanno
  determinando  una catena di licenziamenti, di ridimensionamenti  di
  aziende   e   di  revisione  di  piani  commerciali   di   notevoli
  proporzioni;

    osservato  che, in questo quadro, in tutta Europa  si  registrano
  pulsioni  localistiche  alla  difesa  del  lavoro  e  del  prodotto
  nazionale;

    ricordato  che, proprio in tal senso, in Inghilterra recentemente
  si  sono  avute  reazioni ostili alla presenza in uno  stabilimento
  petrolchimico di lavoratori siciliani specializzati, inviati lì  da
  una ditta ragusana vincitrice di appalto;

    osservato  inoltre  che,  diversamente  dal  felice  esito   che,
  comunque  ha avuto quella vicenda, in molti altri posti i siciliani
  perdono il lavoro o non riescono più a trovarne e sono costretti  a
  rifare le valige per il ritorno nei comuni di origine;

    ritenuto che presto il fenomeno assumerà dimensioni importanti ma
  che la Sicilia non può farsi trovare impreparata a gestirlo,

                   impegna il Governo della Regione

    ad   avviare,  tramite  i  comuni,  un  censimento   per   capire
  dimensione, direzione e qualità  del rientro degli emigrati;

    a  predispone interventi a supporto degli enti locali che saranno
  maggiormente interessati dal fenomeno». (118)

                                                            APPRENDI  -
                                                      RAIA
                                                    FARAONE - PANEPINTO

    PRESIDENTE.  Avverto che la stessa sarà iscritta  all'ordine  del
  giorno  della seduta successiva perché se ne determini la  data  di
  discussione.


   Presidenza del presidente Cascio


            Seguito della discussione del disegno di legge
   «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale» (248/A)

    PRESIDENTE. Si passa al punto II dell'ordine del giorno:  Seguito
  della  discussione  del disegno di legge n.  248/A  «Norme  per  il
  riordino del Servizio sanitario regionale».
    Invito  i componenti la VI Commissione a prendere posto al  banco
  alla medesima assegnato.
    Ricordo che l'esame del disegno di legge era stato sospeso  nella
  seduta   numero   74   del  18  marzo  2009   dopo   l'approvazione
  dell'articolo 22.
    Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per qualche minuto.

     (La seduta, sospesa alle ore 12.21, è ripresa alle ore 12.42)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:

                               «Art. 23.
                 Rete dell'emergenza-urgenza sanitaria

   1. Il sistema regionale di emergenza-urgenza è articolato in:

   a)  sistema  territoriale  di emergenza:  postazioni  di  soccorso
  territoriale, punti territoriali di emergenza;

   b)  sistema ospedaliero: dipartimenti di emergenza-urgenza secondo
  il livello determinato dalle norme vigenti.

   2. Il sistema di emergenza-urgenza:

   a)  assicura il coordinamento delle attività connesse ai  prelievi
  ed  ai  trapianti  di  organi in raccordo con il  Centro  regionale
  trapianti;

   b)  assicura  il trasporto di emergenza neonatale ed il  trasporto
  anche secondario della rete dell'infarto miocardico acuto;

   c)   favorisce   l'integrazione  con  i  servizi   di   continuità
  assistenziale;

   d) si raccorda con la Protezione civile;

   e) collabora con gli altri servizi pubblici addetti all'emergenza,
  con  le Prefetture ed i dipartimenti di prevenzione e di tutela dei
  luoghi di lavoro;

   f)  partecipa alla stesura di piani di intervento sanitario  delle
  maxi- emergenze.

   3.  Al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente  il
  sistema  si  compone  di una struttura regionale  con  funzioni  di
  indirizzo  e  controllo e di n. 4 centrali operative già  esistenti
  nelle  strutture ospedaliere dell'A.R.N.A.S.  Civico   di  Palermo,
  Ospedale   Cannizzaro  di  Catania, Ospedale  Papardo  di  Messina,
  Ospedale  S.Elia  di Caltanissetta.

   4.  Ciascuna  centrale operativa deve essere dotata  di  personale
  esclusivamente  dedicato  con  accertati  requisiti   professionali
  posseduti  secondo  la  normativa vigente  in  materia,  prevedendo
  personale  medico dell'area di emergenza, personale infermieristico
  che  oltre  a specifica formazione di base abbia superato  adeguati
  percorsi formativi e di addestramento.

   5.  L'espletamento delle attività di trasporto per il Servizio  di
  emergenza-urgenza 118 è assolto mediante società a  capitale  misto
  pubblico privato o totalmente pubblico. L'affidamento del servizio,
  a seguito di gara pubblica, riguarda l'intero territorio regionale.

   6. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, da emanarsi
  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
  presente  legge, sono determinate le modalità di funzionamento  del
  Servizio  emergenza-urgenza 118 e le procedure  per  l'adozione  di
  protocolli   operativi   finalizzati  a  promuovere   la   qualità,
  l'efficienza  e  l'uniformità del servizio  nell'intero  territorio
  della  Regione  e  a  garantire il coordinamento  tra  le  centrali
  operative  e con la rete assistenziale, nonché linee guida  per  la
  formazione e l'aggiornamento del personale.

   7.  Il  personale  medico  ed infermieristico  da  utilizzare  nel
  S.U.E.S. 118 è scelto da una graduatoria composta dal personale già
  utilizzato  nelle  ambulanze medicalizzate  attive  nel  territorio
  regionale  nonché  da personale medico che  ha svolto  incarichi  o
  supplenze  con rapporto di lavoro a tempo determinato  in  possesso
  dei requisiti formativi e di addestramento previsti dalla normativa
  vigente relativa ai servizi di emergenza-urgenza.

   8. Nella graduatoria di cui al comma precedente sono inclusi anche
  laureati in medicina e chirurgia nonché in scienze infermieristiche
  che  entro  un  anno  dall'entrata in vigore della  presente  legge
  abbiano conseguito i requisiti di cui al comma precedente.

   9.  I  criteri di accesso alla graduatoria di cui al comma 7  sono
  stabiliti  da  apposito  decreto dell'Assessore  regionale  per  la
  sanità  da  emanarsi  entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore
  della   presente  legge.  I  limiti  di  spesa  per  la   copertura
  finanziaria relativa al personale cui fa riferimento la graduatoria
  di  cui al comma 7 sono quelli fissati  dalla normativa finanziaria
  vigente».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dal Governo:

   emendamento 23.1:
   «Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

                                Art. 23
                     Rete dell'emergenza sanitaria

   Il  sistema  regionale di emergenza-urgenza sanitaria è articolato
  in:

   a)  sistema  territoriale  di emergenza:  postazioni  di  soccorso
  territoriale,   punti   territoriali  di  emergenza,   servizi   di
  continuità assistenziale;

   b)  sistema ospedaliero: pronto soccorso ospedaliero, dipartimento
  di   emergenza-urgenza  dotato  di  strutture  dedicate  al  pronto
  soccorso, all'accettazione ed al successivo trattamento dello stato
  di emergenza-urgenza.

   2.  All'interno di ciascuno dei due bacini infraregionali  di  cui
  all'articolo  6, comma 2, nell'ambito territoriale  di  competenza,
  operano  rispettivamente  alle dipendenze dall'Azienda  ospedaliera
  Civico di Palermo e dell'Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania,
  due  centrali  operative del Servizio Urgenza  Emergenza  Sanitaria
   S.U.E.S. 118 , dotata di risorse tecnologiche e professionali  che
  effettua il coordinamento del servizio e che riceve ed autorizza le
  richieste  per missioni di autosoccorso e/o elisoccorso primario  e
  secondario, valutandone la criticità ed il grado di complessità  in
  relazione alla tipologia dell'emergenza.

   3.  Presso  ciascuna centrale operativa diretta da un responsabile
  deve    essere   presente   personale   con   accertati   requisiti
  professionali   prevedendo,  oltre  ad  un  medico   dell'area   di
  emergenza,   personale  infermieristico  dedicato  che,   oltre   a
  specifica  formazione di base, abbia sviluppato  adeguati  percorsi
  formativi  e di addestramento validati in ambito regionale  rivolti
  alla  conoscenza  e competenza delle procedure per  la  valutazione
  dello  scenario,  di  riconoscimento e gestione dell'emergenza,  di
  esecuzione  delle  manovre  di supporto alle  funzioni  vitali,  di
  sviluppo   del   coordinamento  con   le   strutture   della   rete
  dell'emergenza    e   degli   altri   servizi   pubblici    addetti
  all'emergenza.

   4. Il sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria, mediante i
  propri  responsabili  e secondo le rispettive competenze,  assicura
  inoltre il coordinamento delle attività connesse ai prelievi ed  ai
  trapianti  di  organi,  in  raccordo con il  Centro  regionale  dei
  trapianti,  il  trasporto  di  emergenza  neonatale  (S.T.E.N.)  si
  raccorda con la Protezione civile, collabora con gli altri  servizi
  pubblici addetti all'emergenza, con le Prefetture ed i dipartimenti
  di  prevenzione  e di tutela dei luoghi di lavoro,  partecipa  alla
  stesura di piani di intervento sanitario delle grandi emergenze.

   5.  All'interno  di  ogni bacino sanitario regionale  la  centrale
  operativa  garantisce  le  funzioni  di  maggiore  complessità  che
  fungeranno  da  riferimento aggregativo (Hub) per l'intero  bacino:
  medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, terapia intensiva,
  trauma center.

   6.  Le  unità  periferiche  (spoke) garantiranno  le  funzioni  di
  emergenza   a   maggiore  diffusione:  pronto  soccorso,   medicina
  d'urgenza, emergenza territoriale.

   7.  L'espletamento  delle attività di trasporto  per  l'emergenza-
  urgenza  118,  che può riguardare l'intero territorio regionale  o,
  separatamente, i singoli bacini, può essere assolto anche  mediante
  affidamento ad organismo a totale partecipazione pubblica.  Per  il
  primo  triennio l'espletamento delle suddette attività di trasporto
  è  affidato,  in  regime  di  collaborazione  con  la  Croce  Rossa
  Italiana,  attraverso  sistemi che comportano  la  sussistenza  del
  controllo analogo da parte dell'Assessorato regionale della sanità.

   8.  Al  fine  di  assicurare omogeneità di intervento,  continuità
  assistenziale  ed  efficienza operativa è  istituito,  senza  oneri
  aggiuntivi  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  né  del
  bilancio  regionale, il Comitato regionale per l'emergenza-urgenza,
  presieduto  dall'Assessore regionale per la sanità,  o  da  un  suo
  delegato,   composto  dai  responsabili  delle  centrali  operative
  S.U.E.S.  118,  dai  direttori sanitari delle  Aziende  sede  delle
  centrali  operative e da due responsabili di dipartimenti emergenza
  urgenza  del bacino, designati dal medesimo Assessore,  nonché  dai
  referenti provinciali per i1 servizio 118.

   9.  All'interno  di  ciascuna  Azienda  sanitaria  provinciale  il
  direttore  generale nomina il referente per il  S.U.E.S.  118,  con
  funzioni di coordinamento a livello aziendale e di raccordo con  il
  responsabile della centrale operativa di bacino.

   10.  Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  la  sanità,  da
  emanarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
  della  presente legge sono determinate le modalità di funzionamento
  del  Comitato di cui al precedente comma 8, nonché modalità e forme
  di  organizzazione  e  di gestione del Servizio  Urgenza  Emergenza
  Sanitaria  118, e procedure per l'adozione di protocolli  operativi
  finalizzati  a  promuovere la qualità, l'efficienza e  l'uniformità
  del servizio nell'intero territorio della Regione e a garantire  il
  coordinamento  tra le centrali operative e tra  queste  e  la  rete
  assistenziale,   nonché   linee   guida   per   la   formazione   e
  l'aggiornamento del personale »;

   - dagli onorevoli Leontini e Maira:

   emendamento 23.13:
   «Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

                                Art. 23
                 Rete dell'emergenza-urgenza sanitaria

   l. Il sistema regionale di emergenza-urgenza è articolato in:

   a)  sistema  territoriale  di emergenza:  postazioni  di  soccorso
  territoriale,   punti   territoriali  di  emergenza,   servizi   di
  continuità assistenziali;

   b)  sistema ospedaliero: pronto soccorso ospedaliero, dipartimento
  di emergenza-urgenza.

   2. Il sistema di emergenza-urgenza:

   a)  assicura il coordinamento delle attività connesse ai  prelievi
  ed  ai  trapianti  di  organi in raccordo con il  Centro  regionale
  trapianti;

   b)  assicura  il trasporto di emergenza neonatale ed il  trasporto
  anche secondario della rete dell'infarto miocardico acuto;

   c)   favorisce   l'integrazione  con  i  servizi   di   continuità
  assistenziale;

   d) si raccorda con la Protezione civile;

   e) collabora con gli altri servizi pubblici addetti all'emergenza,
  con  le Prefetture ed i dipartimenti di prevenzione e di tutela dei
  luoghi di lavoro;

   f)  partecipa alla stesura di piani di intervento sanitario  delle
  maxi- emergenze.

   3.  Al  fine  di svolgere le attività di cui al comma  precedente,
  nonché allo scopo di effettuare il coordinamento del servizio e  di
  ricevere ed autorizzare le richieste per missioni di ambulanze  e/o
  elisoccorso primario e secondario, valutandone la criticità  ed  il
  grado  di  complessità in relazione alla tipologia  dell'emergenza,
  operano   4   centrali  operative,  corrispondenti  a  quelle   già
  esistenti,   ubicate   nelle  strutture  ospedaliere   dell'Azienda
  Ospedaliera di alta specializzazione Civico Di Cristina di Palermo,
  Azienda  Ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania, Azienda
  Ospedaliera  Ospedali  riuniti Papardo  Piemonte-Taormina,  Azienda
  sanitaria provinciale di Caltanissetta. All'interno della  centrale
  operativa  di Catania viene istituita, senza costi aggiuntivi,  una
  unità   periferica  di  coordinamento  con  sede  presso  l'Azienda
  sanitaria  provinciale  di  Ragusa per  l'area  territoriale  delle
  province di Ragusa e Siracusa.

   4.  Ciascuna  centrale operativa deve essere dotata  di  personale
  esclusivamente dedicato avente requisiti professionali  secondo  la
  normativa  vigente  in materia, reclutata tra il  personale  medico
  dell'area  di  emergenza e della rianimazione e  tra  il  personale
  infermieristico  che  oltre a specifica formazione  di  base  abbia
  superato adeguati percorsi formativi e di addestramento.

   5.  L'articolazione organizzativa del sistema di emergenza-urgenza
  di  cui ai commi precedenti, una volta ultimata l'informatizzazione
  del  servizio, potrà essere rimodulata con decreto dell'  Assessore
  regionale   per   la  sanità  sentita  la  competente   Commissione
  legislativa dell' Assemblea regionale siciliana.

   6.  Il  personale  medico  ed infermieristico  da  utilizzare  nel
  S.U.E.S.  118  è scelto da una graduatoria regionale  -  che  verrà
  regolamentata con successivo provvedimento assessoriale -  composta
  da  soggetti in possesso dei requisiti formativi e di addestramento
  previsti  dalla normativa vigente relativa ai servizi di emergenza-
  urgenza,  e  in  via  prioritaria dal  personale  in  servizio  già
  utilizzato  nelle  ambulanze medicalizzate  attive  nel  territorio
  regionale ed in possesso degli indicati requisiti.

   7.  Al  fine  di  assicurare omogeneità di intervento,  continuità
  assistenziale  ed  efficienza operativa è  istituito,  senza  oneri
  aggiuntivi  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  né  del
  bilancio  della  Regione, il Comitato regionale per  l'emergenza  -
  urgenza, presieduto dall' Assessore regionale per la sanità,  o  da
  un suo delegato, composto dai responsabili delle centrali operative
  S.U.E.S. 118, dai direttori sanitari delle Aziende sede di centrali
  operative,  nonché dai referenti provinciali per  il  servizio  118
  individuati   dai   direttori  generali  delle  Aziende   sanitarie
  provinciali che non siano sede di centrale operative.

   8. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, da emanarsi
  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
  presente  legge, sono determinate le modalità di funzionamento  del
  Servizio  emergenza-urgenza 118 e le procedure  per  l'adozione  di
  protocolli   operativi   finalizzati  a  promuovere   la   qualità,
  l'efficienza  e  l'uniformità del servizio  nell'intero  territorio
  della  Regione  e  a  garantire il coordinamento  tra  le  centrali
  operative  e con la rete assistenziale, nonché linee guida  per  la
  formazione e l'aggiornamento del personale.

   9.  L'espletamento delle attività di trasporto per il Servizio  di
  emergenza-urgenza 118 sull'intero territorio regionale, può  essere
  assolto   anche   mediante  affidamento  ad  organismo   a   totale
  partecipazione  pubblica  che  eserciti  la  propria  attività   ad
  esclusivo  beneficio della Regione siciliana e nel relativo  ambito
  territoriale.  Per  il  primo triennio al  fine  di  assicurare  la
  continuità del servizio in atto espletato, le suddette attività  di
  trasporto   possono  essere  affidate  ad  un  organismo   con   le
  caratteristiche  indicate al precedente periodo,  costituito  dalla
  Regione  siciliana e dalla Croce Rossa Italiana, che garantisca  la
  sussistenza  del  controllo  analogo  da  parte  dell'  Assessorato
  regionale   della   sanità,  l'incommerciabilità   delle   relative
  partecipazioni,  l'assenza  di lucro,  la  remunerazione  dei  soli
  costi,   l'adozione   di   procedure  di  evidenza   pubblica   per
  l'acquisizione di beni e servizi e l'esclusività dello scopo.

   10.  La  maggiore spesa derivante dall'imposta sul valore aggiunto
  eventualmente  dovuta per l'espletamento dell'attività  di  cui  al
  presente  articolo  trova  riscontro, a decorrere  dall'anno  2009,
  nella  corrispondente maggiore entrata che si realizza nella U.P.B.
  4.3.1.1.5  del  bilancio della Regione per l'esercizio  finanziario
  2009  e per il triennio 2009-2011 »;

   - dagli onorevoli Galvagno e Termine:

   emendamento 23.1.3:
   «Al  comma  1,  lett.  a)  dopo le parole  soccorso  territoriale
  aggiungere   tenendo  conto  delle  condizioni  orografiche  e  dei
  collegamenti stradali e marittimi »;

    emendamento 23.1.4:
   «Al  comma 2, primo rigo, sostituire la parola  due  con la parola
   tre ;  al terzo rigo, sostituire la parola  e  con  , ; al  quarto
  rigo  dopo  la  parola   Catania  sopprimere  ,   e  aggiungere   e
  dell'azienda ospedaliera S. Elia di Caltanissetta ; al quarto  rigo
  sostituire la parola  due  con la parola  tre »;

   - dagli onorevoli Formica e Buzzanca:

   emendamento 23.1.2:
   «Al  comma  2,  dell'emendamento  23.1,  dopo  le  parole   bacini
  infraregionali   aggiungere le parole   e  dell'area  specifica  di
  Messina ed Enna .
   Allo stesso comma dopo le parole  Civico di Palermo  aggiungere le
  parole   dell'Azienda ospedaliera Papardo di  Messina   e  dopo  la
  parola  Catania  sostituire la parola  due  con la parola  tre »;

   - dall'onorevole D'Antoni:

   emendamento 23.1.5 (al comma 3):
   «Al comma 3, dopo le parole  dell'area d'emergenza,  aggiungere le
  parole  personale tecnico non sanitario e »;

   emendamento 23.1.5 (al comma 7):
   «Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

    7  bis.  1.  L'inquadramento per il personale già in servizio  al
  SUES  118  deve  effettuarsi secondo quanto previsto dal  Contratto
  Collettivo   Nazionale   di   categoria   con   la   qualifica   di
  autista/soccorritore   e   non  potrà   essere   cambiato   profilo
  professionale  ad  eccezione di coloro quelli che,  successivamente
  alla  prima assunzione, hanno perso i requisiti fisici, per  motivi
  dipendenti  da  causa  di  servizio, secondo  quanto  previsto  dal
  decreto legislativo  9 aprile 2008, n. 81.

   2.  Gli  LSU e suo tempo assunti e tempo indeterminato per  essere
  impiegati  nel  SUES 118, in aderenza al piano di  stabilizzazione,
  mantengono  la mansione di autisti /soccorritori per la quale  sono
  stati assunti.

   3.  Il personale tecnico necessario per assicurare e garantire  il
  funzionamento  della rete radio, della rete informatica  e  per  la
  gestione  dei  collegamenti  telematici  e  la  radiolocalizzazione
  georeferenziata delle ambulanze con GPS, sarà inquadrato prevedendo
  oltre   ai   requisiti   formativi   necessari   allo   svolgimento
  dell'incarico  secondo  le  norme  europee  (Diploma  scuola  media
  superiore,  Qualifica  di  operatore di  sistemi  esperti,  Patente
  Informatica Europea, conoscenza documentata della lingua  inglese),
  titolo  di  precedenza al personale ex art 54 della legge regionale
  n. 33/1996 così come modificato dall' art. 15 della legge regionale
  n.   27/98  e  dal  punto 5 dell'art. 11 della legge  regionale  n.
  36/2000,  nelle  attività di carattere non sanitario  svolte  nelle
  centrali   operative,   secondo   i   profili   professionali   già
  riconosciuti  dall'Assessorato regionale  della  Sanità,  anche  in
  relazione all'anzianità di servizio maturata nell'elisoccorso e nel
  SUES 118.

   4.  Il personale amministrativo in servizio presso lo Società  che
  attualmente  gestisce  il trasporto terrestre  infermi  in  urgenza
  emergenza  alla data del 30 giugno 2008 potrà essere  inquadrato  e
  utilizzato nelle quattro fasce del comparto non dirigenziale, o, in
  alternativa   riqualificato  con  apposito  corso   di   formazione
  professionale  con  esami  finali,  per  essere  impiegato  con  la
  qualifica di autista/soccorritore »;

   - dall'onorevole Laccoto:

   emendamento 23.1.1:
   «Al  comma  7,  dell'emendamento 23.1, dopo le  parole   a  totale
  partecipazione  pubblica  aggiungere le  parole   o  ad  un'Agenzia
  regionale  per l'emergenza urgenza-Servizio 118 o mediante  gara  a
  rilevanza pubblica »;

   - dall'onorevole Vinciullo:

   emendamento 23.1.6:
   «Al  comma 7 sostituire le parole  Per il primo triennio   con  le
  parole  Per il primo anno »;

   -  dagli  onorevoli Cracolici, De Benedictis, Digiacomo,  Ferrara,
  Fiorenza, Gucciardi e Laccoto:

   emendamento 23.4:
   «Il comma 2 è così sostituito:

    2. Il sistema di emergenza-urgenza:

   a)  assicura il coordinamento delle attività connesse al trasporto
  del sangue nonché ai prelievi ed ai trapianti di organi in raccordo
  con il Centro regionale trapianti;

   b)  assicura  il trasporto di emergenza neonatale ed il  trasporto
  anche secondario della rete dell'infarto miocardico acuto;

   c)   favorisce   l'integrazione  con  i  servizi   di   continuità
  assistenziale;

   d) si raccorda con i servizi della Protezione civile;

   e) collabora con gli altri servizi pubblici addetti all'emergenza,
  con  le Prefetture ed i dipartimenti di prevenzione e di tutela dei
  luoghi di lavoro;

   f)  partecipa alla stesura di piani di intervento sanitario  delle
  maxi-emergenze. »;

   emendamento 23.5:
   «Il comma 3 è così sostituito:

    3. Al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente, il
  sistema  si  compone  di una struttura regionale  con  funzioni  di
  indirizzo  e  controllo e di n. 2 centrali operative già  esistenti
  nelle  strutture ospedaliere dell'A.R.N.A.S.  Civico  di Palermo  e
  Ospedale  Cannizzaro  di Catania. »;

   emendamento 23.6:
   «Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

    4. Le Centrali operative effettuano il coordinamento del servizio
  nell'ambito  dei  rispettivi bacino di  riferimento,  ricevendo  le
  richieste  di intervento, valutandone la criticità ed il  grado  di
  complessità   in   relazione  alla  tipologia   dell'emergenza   ed
  autorizzando le missioni di autosoccorso e/o elisoccorso primario e
  secondario. »;

   emendamento 23.10:
   «Alla fine del comma 4 aggiungere le seguenti parole:

    rivolti anche alla conoscenza e competenza delle procedure per la
  valutazione   dello   scenario,  di   riconoscimento   e   gestione
  dell'emergenza,  di  esecuzione  delle  manovre  di  supporto  alle
  funzioni  vitali,  di sviluppo del coordinamento con  le  strutture
  della  rete  dell'emergenza e degli altri servizi pubblici  addetti
  all'emergenza. »;

   emendamento 23.9:
   «Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

    6.  All'interno  di  ciascuna Azienda  sanitaria  provinciale  il
  Direttore  generale nomina il referente per il  S.U.E.S.  118,  con
  funzioni di coordinamento a livello aziendale e di raccordo con  il
  responsabile della Centrale operativa di bacino. »;

   emendamento 23.8:
   «Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

    8.  Al  fine  di assicurare omogeneità di intervento,  continuità
  assistenziale  ed  efficienza operativa è  istituito,  senza  oneri
  aggiuntivi  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  né  del
  bilancio  regionale, il Comitato regionale per l'emergenza-urgenza,
  presieduto  dall'Assessore regionale per la sanità,  o  da  un  suo
  delegato,   composto  dai  responsabili  delle  centrali  operative
  S.U.E.S.  118,  dai  direttori sanitari delle  Aziende  sede  delle
  centrali  operative e da due responsabili di dipartimenti emergenza
  urgenza  del bacino, designati dal medesimo Assessore,  nonché  dai
  referenti provinciali per i1 servizio 118.

   9.  Al  Comitato regionale per l'emergenza-urgenza  sono  affidate
  funzioni  e  compiti  inerenti  la  definizione  di  linee   guida,
  protocolli e standard per l'attività di emergenza sanitaria  e  per
  la   omogenea  dislocazione  territoriale  dei  mezzi  di  soccorso
  nell'ambito   dei   Bacini   Sanitari   Regionali,   il    raccordo
  organizzativo gestionale tra tutti gli enti ed organismi pubblici e
  privati  che  operano  nell'ambito del servizio  di  emergenza,  la
  gestione  e  il  coordinamento delle attività  di  elisoccorso,  la
  raccolta  ed  elaborazione  dei dati  riguardanti  la  qualità  del
  servizio e delle prestazioni erogate. »;

   emendamento 23.7:
   «Al  comma  6,  dopo  le  parole  modalità di  funzionamento  del
  aggiungere le parole  Comitato di cui al comma 8 nonché le modalità
  e le forme di organizzazione e gestione del »;

   emendamento 23.11:
   «Al  comma 7, dopo le parole  S.U.E.S. 118 è  aggiungere le parole
   ad esso destinato in maniera esclusiva e »

   emendamento 23.12:
   «Sopprimere il comma 8»;

   - dall'onorevole Cracolici:

   emendamento 23.3:
   «Al  comma  7  dopo  le  parole     emergenza-urgenza   aggiungere
   nonché  dai  medici  specialisti  che  abbiano  i  requisiti   per
  l'accesso alla medicina d'accettazione e d'urgenza ;

   emendamento 23.2:
   «Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

    10.  Non  possono  accedere alla graduatoria  da  utilizzare  nel
  S.U.E.S.  118  personale medico e infermieristico con  contratto  a
  tempo  indeterminato  presso le ASL di  competenza  del  territorio
  siciliano fatta eccezione della figura professionale anestesista  e
  rianimatore »;

   - dagli onorevoli Cracolici ed altri:

   emendamento 23.1.8:
   «All'art.  23  le  parole   bacino   e   bacini   sono  sostituite
  rispettivamente con  Area vasta  ed  Aree vaste »;

   emendamento 23.1.9:
   «All'art.  23,  comma  3,  dopo le parole   deve  essere  presente
  personale  aggiungere le parole  esclusivamente dedicato  e dopo le
  parole  personale infermieristico  eliminare la parola  dedicato »;

   emendamento 23.1.10:
   «All'art. 23, comma 4, sostituire le parole  la Protezione civile
  con  le parole  le strutture della Protezione civile »;

   emendamento 23.1.11:
   «All'art. 23, il comma 7 è sostituito dal seguente:

    7.  A decorrere dal 1 gennaio 2010, l'espletamento delle attività
  di  trasporto  per  l'emergenza-urgenza  118,  che  può  riguardare
  l'intero territorio regionale o, separatamente, le due Aree  vaste,
  è  assolto  mediante affidamento ad organismo a totale o prevalente
  partecipazione pubblica »;

   emendamento 23.1.12:
   «All'art.  23,  comma 10, dopo le parole  tra  queste  e  la  rete
  assistenziale ,  aggiungere  il raccordo  organizzativo  gestionale
  tra  tutti  gli  enti ed organismi pubblici e privati  che  operano
  nell'ambito   del  servizio  di  emergenza,  la  gestione   ed   il
  coordinamento  delle  attività  di  elisoccorso,  la  raccolta   ed
  elaborazione dei dati riguardanti la qualità del servizio  e  delle
  prestazioni erogate, »;

   -  dagli  onorevoli Fiorenza, Gucciardi, Mattarella,  Ammatuna  ed
  altri:

   emendamento 23.1.7:
   «Al  comma 5, dopo le parole  trauma center  aggiungere le  parole
   in ogni hub è prevista una stroke UNIT »;

   - dagli onorevoli Gucciardi, Fiorenza,  Ammatuna e Ferrara:

   emendamento 23.1.13:
   « 2   bis.  Ciascuna  centrale  operativa  di  cui  al  comma   2,
  selezionata   la   segnalazione  proveniente   dai   territori   di
  riferimento, trasferirà la richiesta di intervento alla  postazione
  periferica territorialmente competente del SUES 118 che parteciperà
  all'emergenza   secondo  le  direttive  della  centrale   operativa
  medesima ».

   Comunico,   altresì,   che  sono  stati  presentati   i   seguenti
  subemendamenti:
   - dal Governo:

   emendamento 23.13.1:
   «All'articolo  23, comma 3, dopo le parole  Azienda  sanitaria  di
  Caltanissetta , aggiungere le seguenti  - ex Azienda ospedaliera S.
  Elia »;

   emendamento 23.13.2:
   «All'articolo  23, comma 4, le parole  dell'area  di  emergenza  e
  della  rianimazione  sono così sostituite  dell'area di  emergenza-
  urgenza »;

   emendamento 23.13.3:
   «All'articolo 23, il comma 9 è così sostituito:

    9.  L'espletamento  delle  attività  afferenti  il  Servizio   di
  emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale, diverse da
  quelle  di  cui al comma 3 espletate dalle centrali operative,  può
  essere assolto anche avvalendosi, nel rispetto dei principi fissati
  dalla  normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza,
  di  organismi  a totale partecipazione pubblica che  esercitino  la
  propria   attività  esclusivamente  nei  confronti  della   Regione
  siciliana e nel relativo ambito territoriale. »;

   emendamento 23.13.4:
   «All'articolo  23,  comma  3,  in fondo,  aggiungere  il  seguente
  periodo:

    L'articolazione  in  quattro  centrali  operative   di   cui   al
  precedente  comma può essere rimodulata con decreto  dell'Assessore
  regionale  per la sanità definite le procedure di informatizzazione
  del sistema di emergenza-urgenza. »;

   - dagli onorevoli D'Antoni ed altri:

   emendamento 23.13.5:
   «Al  comma  4  dopo le parole  deve essere dotata   aggiungere  le
   seguenti  oltre che del necessario
  personale di supporto, »;

   - dagli onorevoli D'Antoni e Falcone:

   emendamento 23.13.6:
   «Dopo  il  comma  7 aggiungere il comma 8:  Il personale  autista-
  soccorritore, tecnico e amministrativo attualmente in servizio  nel
  SUES  118,  dovrà essere inquadrato secondo il Contratto Collettivo
  Nazionale di Lavoro per la sanità pubblica non dirigenziale. »;

   - dagli onorevoli Maira e Torregrossa:

   emendamento 23.13.7:
   «All'articolo 23, comma 3, dopo le parole:  Azienda  sanitaria  di
  Caltanissetta ,  aggiungere le seguenti:  - ex Azienda  ospedaliera
  S. Elia di terzo livello per l'emergenza »;

   - dagli onorevoli Mancuso, Fiorenza ed altri:

   emendamento 23.13.13:
   «All'articolo 23, al comma 3, l'ultimo periodo è così sostituito:

    All'interno   della   centrale  operativa  di   Catania   vengono
  istituite,  senza  costi  aggiuntivi,  due  unità  periferiche   di
  coordinamento  con  sede  presso gli ospedali  di  Biancavilla  per
  l'area   pedemontana  etnea  e  di  Caltagirone  per   l'area   del
  Calatino ».

   Onorevoli  colleghi, propongo di adottare come testo base  per  la
  discussione l'emendamento 23.13 degli onorevoli Leontini  e  Maira,
  interamente sostitutivo dell'articolo 23.
   Invito, pertanto, i firmatari degli emendamenti all'articolo 23  a
  verificarne   la   compatibilità  con   l'emendamento   23.13   per
  eventualmente riformularli.
   Non sorgendo osservazioni, si procede in tal senso.
   Invito,  quindi,  il Governo a chiarire l'aspetto della  copertura
  finanziaria del comma 10 dell'emendamento 23.13.

   RUSSO,  assessore  per  la  sanità. Signor  Presidente,  onorevoli
  colleghi,  l'emendamento  presentato consente  di  far  gravare  la
  maggiore  spesa per l'IVA sui fondi ordinari della Regione  anziché
  sul Fondo sanitario regionale.
   Stiamo affrontando una questione rilevante perché, se interpretata
  in  un  certo  modo,  richiederebbe  il  parere  della  Commissione
  Bilancio per la necessaria copertura finanziaria.
   Il comma 10 dell'articolo 23 è stato introdotto per affrontare una
  questione  relativa  all'ammontare  dell'IVA  per  il  servizio  di
  trasporto  118,  non  si sa ancora se al 4% o  al  10%  perché  c'è
  qualche discordanza con gli uffici tributari.
   Vogliamo disciplinare questa questione con legge - aspetto che può
  essere  rilevante per la Regione siciliana - senza che ciò comporti
  alcun  onere  aggiuntivo per la Regione stessa. Si  tratta  di  una
  partita  di  giro,  infatti,  quale  che  sia  l'aliquota  IVA   da
  applicare: quindi, da una parte spendiamo di più e, dall'altra,  in
  contropartita, incassiamo. Sotto questo profilo, non ci sarebbe  un
  aggravio  finanziario tale per cui si imporrebbe  il  parere  della
  Commissione Bilancio.
   Tale  ipotesi è solo eventuale e si realizzerebbe se l'affidatario
  è un soggetto che deve fatturare. Se, invece, decidiamo di lasciare
  la  gestione del Servizio 118 alla Regione, il problema non si pone
  nemmeno. E' una norma di tutela che possiamo lasciare.
   Se  gli Uffici, invece, ritengono che comporti necessariamente  un
  parere  -  ma, a nostro avviso, non lo richiede - chiedo che  venga
  ritirata questa parte. E' un modo di disciplinare ed affrontare  la
  questione.

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi, con i  chiarimenti  forniti  dal
  Governo, se non ci sono osservazioni, possiamo andare avanti con  i
  lavori e ritenere superato il problema.

   LACCOTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LACCOTO.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  ritengo   che
  l'articolo 23 non si possa trattare perché vi è un riferimento alle
  Aziende ospedaliere che sono già preliminarmente denominate. Se già
  non  si  definiscono  le Aziende ospedaliere -  mi  riferisco  alle
  quattro  centrali citate all'articolo 11 - non si  può  chiaramente
  dire  che le quattro centrali operative si possono definire  presso
  l'Azienda  Papardo' piuttosto che presso l'Azienda  Cannizzaro'.
   Leggo  testualmente il comma 3 dell'emendamento 23.13 :    operano
  quattro centrali operative corrispondenti a quelle già esistenti  e
  ubicate  nelle  strutture ospedaliere dell'Azienda  Ospedaliera  di
  alta  specializzazione  Civico  Di  Cristina  di  Palermo,  Azienda
  Ospedaliera   per   l'emergenza  Cannizzaro  di  Catania,   Azienda
  Ospedaliera  Ospedali  riuniti Papardo  Piemonte-Taormina,  Azienda
  sanitaria provinciale di Caltanissetta .
   E'   chiaro,  quindi,  che  l'Azienda  Papardo  Piemonte-Taormina,
  essendo  numerosissimi gli emendamenti presentati, non  può  essere
  già individuata come tale. Ritengo, pertanto, o che si presenti  un
  subemendamento   in  tal  senso  oppure  diventa  difficile   poter
  discutere prima della definizione delle Aziende.
   Vorrei chiedere, quindi, che si esamini prima l'articolo 21.

   PRESIDENTE. Onorevole Laccoto, ritengo che, comunque,  ci  saranno
  degli  ospedali   capofila , per cui si individuerà l'ospedale  più
  grande.

   LACCOTO. Non voglio creare alcun problema, però, è chiaro  che  se
  l'Azienda poi non si chiamerà  Papardo Piemonte-Taormina', dovrebbe
  restare inteso che ci sarà una correzione sull'Azienda

   PRESIDENTE.  Assolutamente  sì. Abbiamo  già  dato  ampio  mandato
  all'inizio della discussione generale per il coordinamento  formale
  del testo.

   LEONTINI, relatore. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI,  relatore.  Signor Presidente, onorevoli  colleghi,  per
  risolvere il problema, si potrebbe evitare di fare riferimento alla
  denominazione  delle  singole  Aziende;  basta  fermarsi,  infatti,
  all'espressione  operano quattro centrali operative  corrispondenti
  a quelle già esistenti .
   Come    saranno    chiamate   queste   centrali,    sarà    deciso
  successivamente,  in sede di discussione degli articoli  11  e  14.
  Preannuncio la presentazione di un subemendamento in tal senso.

   PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 23.1 del Governo.

   RUSSO, assessore per la sanità. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Si passa agli emendamenti
  23.4 e 23.5.

   CRACOLICI. Dichiaro di ritirarli.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Si passa  all'emendamento
  23.6.

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  BENEDICTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo sia
  importante  che l'Assessore Russo possa essere messo in  condizione
  di  seguire  i  lavori con attenzione perché,  altrimenti,  non  ci
  rendiamo conto di ciò che facciamo.
   Ritengo che l'emendamento 23.6, che viene subito dopo il comma  3,
  preveda   un'utile  precisazione;  quindi,  richiamo   l'attenzione
  dell'Assessore per la sua valutazione in merito.

   FIORENZA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FIORENZA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  fermo  restando
  che  stiamo continuando a lavorare sull'emendamento 23.13, il comma
  5,   secondo  quanto  detto  dall'Assessore,  dovrebbe  essere  uno
  strumento  che gli possa consentire, in una fase successiva,  nella
  fase  della  informatizzazione di tutto il sistema complessivo,  di
  potere istituire nove centrali, una su ogni territorio provinciale.
   Credo  che questo sia un argomento fondamentale e prego i colleghi
  di prestare molta attenzione.
   Fino ad ora, è accaduto, ad esempio, che la centrale operativa del
  Dipartimento  di emergenza dell'ospedale Cannizzaro, ricevesse  una
  telefonata  notturna da un distretto in cui l'operatore  telefonico
  comunica che il traumatizzato di un incidente stradale si trova  in
  una strada di campagna nella zona di Noto. Bene, magari l'operatore
  telefonico  non  conosce  bene la geografia  del  territorio  ed  è
  accaduto,  purtroppo,  che  questo abbia  comportato  una  notevole
  perdita  di tempo, risultata poi fatale, per il raggiungimento  del
  luogo dell'incidente.
   E'   opportuno,   pertanto,  che  l'Assemblea  si  esprima   sulla
  localizzazione  dei nove distretti periferici  già  sin  d'ora.  La
  centrale  operativa madre può essere identificata nei due bacini  -
  cosa  che ritengo la più sensata - della Sicilia orientale e  della
  Sicilia  occidentale  e, poi, ciascuno dei due  bacini  inoltra  la
  chiamata per l'urgenza-emergenza nei vari distretti periferici.

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  BENEDICTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi,  intervengo
  sull'emendamento  23.6 con la precisazione che  abbiamo  concordato
  con l'Assessore di sostituire le parole «nell'ambito dei rispettivi
  bacini   di   riferimento»  con  le  seguenti:  «negli  ambiti   di
  riferimento».

   RUSSO, assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO,   assessore  per  la  sanità.  Signor  Presidente,  signori
  deputati, con riferimento alle indicazioni suggerite dall'onorevole
  Fiorenza, è intenzione dell'assessorato riorganizzare il sistema di
  chiamata  e  di  intervento previsto per il 118.  Tutto  ciò  passa
  attraverso  il  completamento delle procedure di  informatizzazione
  che,  spero,  prendano  il  via il più presto  possibile,   Sicilia
  Innovazione  e  Sicilia Servizi  permettendo. Il che comporterà  un
  avvicinamento   del   sistema  operativo  al   territorio,   magari
  all'interno di una riconfigurazione delle centrali.
   Questa norma - il comma 5 - è opportunamente prevista per dare  la
  possibilità di riorganizzare il sistema, allorché sarà definita  la
  procedura  con il coinvolgimento della Commissione sanità.  Chiedo,
  pertanto,  che  rimanga esattamente com'è la relativa formulazione,
  senza  indicare adesso quali saranno le unità periferiche. Si potrà
  prevedere,  infatti, un'unica centrale e otto unità  operative,  le
  stesse,  e  cinque unità operative  ma questo lo vedremo a  seconda
  del   sistema  informativo  che  andremo  a  predisporre.   Ritengo
  prematuro, pertanto, allo stato attuale, indicare quali  saranno  i
  centri periferici.
   Per  quanto  riguarda l'emendamento dell'onorevole De  Benedictis,
  esprimo parere favorevole.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 23.6, con  il  parere
  favorevole  del  Governo. L'emendamento reca la sostituzione  delle
  parole   nell'ambito dei rispettivi bacini di riferimento   con  le
  seguenti:  nei rispettivi ambiti di riferimento .
    Il  parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico  che  è  stato  presentato  dall'onorevole  Leontini   il
  subemendamento 23.13.11 che così recita:

   «Al  comma  3  dell'articolo 23, dopo le parole   già  esistenti ,
  cassare le parole da  ubicate   fino a  Caltanissetta .
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   LOMBARDO,  presidente della Regione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Gli emendamenti 23.13.1 e 23.13.7 sono preclusi.
   Comunico  che è stato presentato dagli onorevoli De Benedictis  ed
  altri il subemendamento 23.13. 8. Ne do lettura:

   «Al  comma  3  dell'emendamento 23.13,  l'ultimo  periodo  è  così
  sostituito:

    All'interno della centrale operativa di Catania viene  istituita,
  senza  costi aggiuntivi, una unità periferica di coordinamento  con
  sede  presso l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa per l'area
  territoriale delle province di Ragusa e Siracusa. ».

   Onorevoli  colleghi,  capisco che possano esserci  difficoltà  nel
  seguire  i lavori, in considerazione del fatto che si verifica  che
  si  presentino  emendamenti che vengono stampati e  distribuiti  in
  tempo  reale,  ma  dovete anche comprendere  che  è  necessaria  la
  collaborazione di tutti e in questo vorrei che mi deste una mano.
   Innanzitutto,  gradirei che i colleghi deputati non  salissero  al
  banco  della Presidenza, perché ogni deputato che sale per chiedere
  informazioni, rallenta conseguentemente il lavoro degli uffici.
   Questa è una  catena di montaggio  che si blocca se qualcuno  deve
  interloquire, si ferma. In più, stiamo lavorando da tante ore e  da
  tanti  giorni su quattro testi diversi e succede di modificare,  in
  corso  d'opera, l'articolato all'esame e ciò, ovviamente,  comporta
  che   ci  sono  nuovi  emendamenti,  nuovi  subemendamenti,   tutti
  aggiornati in tempo reale.
   Pertanto,  lo ripeto, chiedo un po' di buona volontà da  parte  di
  tutti.  Non è semplice, vi assicuro, né per voi seguire né  per  me
  condurre i lavori, né per il Governo dare il parere in tempo  reale
  su  argomenti  che,  fino a qualche secondo prima,  non  conosceva.
  Stiamo parlando della legge forse più importante degli ultimi venti
  anni

   CRACOLICI. Signor Presidente, devo riconoscerle che fino ad ora ha
  condotto i lavori dell'Aula con molta saggezza.

   LEANZA  NICOLA.  Mi  associo  alla  considerazione  dell'onorevole
  Cracolici.

   PRESIDENTE.  Con la mia saggezza, provvederò a continuare  in  tal
  senso.  L'onorevole Buzzanca, che mi conosce da tempo, sa che  sono
  una   persona  molto  saggia.  E,  peraltro,  i  deputati  questori
  potrebbero aiutarmi a mantenere l'ordine in Aula.

   MARZIANO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MARZIANO.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  noi  firmatari
  dell'emendamento  riteniamo  che  non  ci  sia  bisogno  di   unità
  periferica  nell'ambito del centro di coordinamento di Catania,  ma
  ove  si dovesse fare questa scelta, che - ribadiamo - non riteniamo
  pertinente,  è  chiaro  che  bisogna scegliere  i  criteri  che  ne
  conseguono.  Un  criterio potrebbe essere quello  della  demografia
  delle province: Siracusa è demograficamente più numerosa di Ragusa;
  un  altro  potrebbe essere quello della raggiungibilità,  cioè  del
  sistema infrastrutturale.
   Ove si decidesse di realizzare una sede periferica, questa non può
  che  insistere nella provincia di Siracusa, fermo restando che  non
  ne riteniamo utile l'individuazione.

   VINCIULLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo  firmato
  questo  emendamento  con  altri tre  deputati  della  provincia  di
  Siracusa. Io ero favorevole all'emendamento del Governo, nel  senso
  che davamo la possibilità all'assessore, successivamente, di andare
  a individuare le sedi migliori dove potere allocare le centrali del
  118. Ma vorrei sottolineare alcuni aspetti.
   La  provincia di Siracusa è la provincia che, in Europa, non  solo
  in  Italia,  ha  il  più alto concentramento industriale.  Un  polo
  industriale  che ha destato tante volte preoccupazioni  e,  quindi,
  avremmo  la  necessità  di un maggiore raccordo  tra  la  sanità  e
  l'emergenza, in termini di un eventuale rischio.
   Ricordo a tutti i deputati che la provincia di Siracusa è quella a
  più   alto   rischio  sismico  in  tutta  Italia.  Vale  anche   il
  ragionamento dell'onorevole Marziano sul criterio demografico,  nel
  senso che la provincia di Siracusa ha un territorio più vasto,  una
  popolazione più ampia.
   Mi  rendo  conto che, purtroppo, stiamo cadendo in  una  questione
  campanilistica,  una  questione dove non doveva  inciampare  questo
  Parlamento.  Per  questo  motivo,  ribadisco  che  ero   favorevole
  all'emendamento del Governo, ma se non è possibile approvare questo
  emendamento,   ribadisco  la  necessità  che  la   centrale   venga
  realizzata  in provincia di Siracusa.

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi, coloro che  si  lamentano  della
  pessima   acustica  dell'Aula  sono  i  primi  che  urlano  durante
  l'intervento  di un collega. Mettiamoci d'accordo: o urlate  mentre
  parla un altro o non vi lamentate  Siete sempre gli stessi  Non c'è
  un ricircolo dell'acqua siamo sempre quelli

   LEONTINI, relatore. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI,   relatore.   Signor  Presidente,  onorevoli   colleghi,
  l'esordio  dell'intervento dell'onorevole Marziano  ha  evidenziato
  correttamente  che  un  siracusano non  avverte  l'esigenza  di  un
  potenziamento delle centrali operative proprio perché Siracusa,  da
  questo  punto di vista, è servita da Catania, molto più  vicina,  e
  quindi  le  attività  della  centrale  operativa,  le  funzioni  di
  controllo,  di organizzazione e di guida del servizio avvengono  in
  modo molto più spedito e più facile.
   Il   territorio   di   Siracusa  è  facilmente  raggiungibile   e,
  soprattutto,  è  più  facilmente conosciuto dagli  operatori  della
  centrale operativa di Catania.
   Il  territorio  di Ragusa, essendo più periferico,  negli  anni  è
  stato  destinatario di momenti di disservizio che sono  costati  la
  vita a molte persone.
   Pertanto, nel richiedere il potenziamento del servizio,  non  solo
  si  è  giustificati, e quindi non in contrasto con quanto  dice  il
  collega Marziano, ma è necessario il potenziamento nei confronti di
  una  provincia che ha subìto le conseguenze della distanza e  della
  difficoltà organizzativa e di raccordo tra la centrale operativa  e
  le  macchine della periferica Ragusa. Pertanto, è giustificatissimo
  il  potenziamento che, peraltro, interviene all'interno dei termini
  previsti dalla convenzione.
   E'  una  unità  periferica di coordinamento e non può  non  essere
  allocata  a Ragusa perché è Ragusa stessa che ha questa esigenza  e
  non  certo  Siracusa  che  è già - lo dice l'onorevole  Marziano  -
  servita in modo soddisfacente dalla centrale operativa di Catania.
   Ecco perché chi richiede in questo momento il potenziamento è  chi
  ne  ha  più  bisogno. Ed è giusto, quindi, che la  sede  sia  nella
  provincia  di  Ragusa che è quella che, negli anni,  ha  subìto  il
  maggior numero delle conseguenze causate dalle disfunzioni.

   CRACOLICI. Basta con questi localismi

   GUCCIARDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GUCCIARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo  che  la
  delicatezza   e  la  complessità  del  tema  che  siamo   trattando
  richiederebbero un po' di attenzione in più.
   Dice bene l'onorevole Fiorenza che non esiste il politraumatizzato
  di serie A o di serie B
   Allora,  considerata l'intenzione e la volontà del Governo  e  del
  Parlamento  di fare in modo che l'intervento dell'emergenza-urgenza
  sia  effettivo,  reale  ed efficiente, nonché  tempestivo,  sarebbe
  utile  evitare le centraline che si propongono da parte di  ognuno,
  tutelando  e  difendendo un campanile e si crei, invece,  una  rete
  dell'emergenza-urgenza  nella  quale  anche  l'ultimo   dei   punti
  periferici del nostro territorio regionale sia servito alla stregua
  di quello più vicino alle medesime centrali più grosse.
   Siccome  apprezziamo il fatto che l'Assessore ha  l'intenzione  di
  informatizzare al più presto possibile il servizio - altrimenti non
  vedo  come  si  potrebbe  dare effettiva efficienza  all'emergenza-
  urgenza  -  abbiamo  proposto, signor Presidente  e  Assessore,  un
  subemendamento, il 23.1.13, che dovremmo coordinare  con  il  nuovo
  testo  per fare in modo che ogni provincia ed ogni periferia  abbia
  una risposta, precisa e puntuale, all'emergenza-urgenza. Infatti, è
  ragionevole - io condivido le esigenze che vengono dalle  periferie
  della  Sicilia orientale - che anche le province che includono  nel
  loro  territorio  le  isole  minori,  o  che  hanno  un  territorio
  articolato  che  pone  difficoltà negli  interventi  di  emergenza-
  urgenza , abbiano queste necessità.
   Piuttosto  che  proporre  un'ulteriore centrale  che  riguardi  la
  provincia di Trapani e Agrigento, facendo questo esempio,  io  dico
  che  sarebbe  più utile tener conto di un emendamento che  tende  a
  razionalizzare l'intervento con le due grandi centrali, per capirci
  quella  di Palermo e quella di Catania. In questo senso, mi appello
  alla  Presidenza  e  al Governo per provare a coordinare  un  nuovo
  testo  e  fare  in  modo che, in attesa dell'informatizzazione  del
  servizio,  ci siano risposte precise e non si diano falsi  messaggi
  ai cittadini siciliani che ci sarebbero province privilegiate, aree
  territoriali della Regione privilegiate ed altre meno.

   CRACOLICI.  L'onorevole Leontini faccia in via amministrativa  ciò
  che  vuole fare. Questo è ostruzionismo  Non si può fare  la  legge
  per il quartiere

   PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, onorevole Cracolici,  ma  vale
  anche  per  questo  emendamento, cioè il 23.13.8?  Tutto  parte  da
  questo. Se ritirassimo l'emendamento renderemmo tutto più semplice

   CRACOLICI. La mia è una reazione a quello a firma di Leontini.

   PRESIDENTE.  Allora  ritiriamoli  tutti  e  diamo  un  segnale  di
  serietà.

   FORMICA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FORMICA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio per  dare
  un  contributo  di  chiarezza al dibattito e,  quindi,  evitare  di
  dilungarci  su  una  questione che è diventata di   lana  caprina ,
  ritengo  che l'emendamento presentato dal Governo, il 23.13.4,  sia
  da condividere appieno in quanto taglia la testa al toro, nel senso
  che  elimina alla radice i problemi, facendo un passo avanti. Cioè,
  nelle more della informatizzazione, si parte dalle quattro centrali
  e   si   dà   mandato   al   Governo  stesso,   una   volta   fatta
  l'informatizzazione,  di  diminuire o  aumentare  il  numero  delle
  centrali  in  base  alle eventuali necessità. Mi  sembra  corretto;
  quindi,   anziché  continuare  ad  intervenire   o   a   presentare
  emendamenti  assolutamente  inutili, approviamo  il  subemendamento
  23.13.4  del  Governo che mi pare il più equilibrato  e  che  viene
  incontro ai problemi sollevati.

   CRACOLICI. Il Governo prevede di aggiungere, io dico, invece,  che
  si deve cassare quello che c'è scritto

   RAGUSA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RAGUSA.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  intervengo  per
  riprendere  il  ragionamento sulla provincia  di  Ragusa  che,  per
  tantissimi  anni  è  stata  servita, certamente,  in  un  modo  non
  lodevole.   La   nostra  integrazione,  rispettando  questa   unità
  operativa  nella  nostra  provincia,  sarebbe  un  atto  di  grande
  giustizia per una provincia che, in questi anni, si è differenziata
  proprio  per la propria laboriosità, per non aver sforato i  budget
  assegnati alle AUSL locali.
   Pertanto, il 118 come unità operativa rappresenterebbe per noi una
  grande  conquista  civile  e sociale, perché  per  tantissimi  anni
  abbiamo  visto che il mal servizio ha creato indisponibilità  anche
  da un punto di vista sociale.
   Pertanto,  non  solo confermo, ma rafforzo, l'idea che  passi  per
  norma tale previsione, garantendo una provincia che in questi  anni
  ha  assicurato  una lodevolissima attenzione da un punto  di  vista
  economico e sociale. Quindi, non posso far altro che riaffermare la
  mia  attenzione nel comunicare all'Aula e ai miei colleghi  che  la
  provincia  di Ragusa sente il bisogno di avere una unità  operativa
  del 118.

   PRESIDENTE.  Comunico  che  è  stato  presentato  dagli  onorevoli
  Ammatuna,  Bonomo, Gucciardi e Vitrano, il subemendamento 23.13.4.1
  al subemendamento 23.13.4. Ne do lettura:

   «Dopo  le  parole   emergenza-urgenza , aggiungere   che  assicuri
  uniforme copertura in tutto il territorio regionale ».

   Comunico,   altresì,  che  è  stato  presentato  dagli   onorevoli
  Cracolici  e De Benedictis, il subemendamento 23.13.12, di  cui  do
  lettura:

   «Al   comma  3,  eliminare  nell'ultimo  periodo,  le  parole   da
   All'interno  a  Ragusa e Siracusa. ».

   DE  BENEDICTIS. Chiedo di parlare per illustrare il subemendamento
  23.13.12.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE BENEDICTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in realtà la
  discussione   che  stiamo  facendo  trova  soluzione   con   questo
  emendamento. Dal punto di vista funzionale, quello che occorre alle
  persone  che  necessitano di soccorso è il  mezzo  adeguato  ed  il
  personale   idoneo  a  svolgere  l'assistenza.   La   centrale   di
  coordinamento  o  l'ufficio  di  coordinamento  non  è  essenziale.
  Quindi, non dobbiamo fingere di non capire o nasconderci dietro  un
  dito.
   Da  questo  punto  di  vista,  chi può  mai  parlare  e  sostenere
  l'ipotesi che i cittadini di Ragusa non hanno bisogno del soccorso,
  il  migliore possibile, il più efficiente, il più veloce possibile?
  E chi può, al contrario, sostenere che questo dipenda dall'avere la
  centrale,  l'ufficio operativo a Ragusa? Come se ad  Enna,  invece,
  non  fosse necessario un identico soccorso  E non fosse necessario,
  per  questo, avere un ufficio operativo o meno a Caltanisetta o non
  altrimenti  ad  Agrigento?  Quella che  ha  utilizzata  l'onorevole
  Leontini è un'argomentazione priva di fondamento; non soltanto,  ma
  la legge stessa, così come è previsto al comma successivo, il comma
  5,  prevede  la  possibilità di un'ulteriore,  migliore  e  diversa
  articolazione.
   Mi   chiedo  per  quale  ragione,  pertanto,  se  vogliamo  votare
  l'articolo  5 e conferire ad esso efficacia, dobbiamo immaginare  e
  inventare un criterio che non ha senso, come quello di mettere  ora
  dei paletti alla norma.
   Ha  ragione,  da  questo  punto  di  vista,  l'onorevole  Formica.
  Istituiamo   le   quattro  centrali  operative  e  fermiamoci   lì;
  diversamente,  il  comma  5 non avrebbe motivo  di  esistere.  Ecco
  perché,   comunque, propongo l'abrogazione delle parole dell'ultimo
  periodo del comma 3. In questa maniera facciamo salvo il principio,
  facciamo salvi i diritti ed evitiamo di scrivere cose che non hanno
  alcun  senso  se non quello di farci fare battaglie campanilistiche
  che non servono ai cittadini siciliani.

   DIGIACOMO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DIGIACOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che  noi
  parlamentari non stiamo facendo una bella figura. Abbiamo, infatti,
  impostato  il ragionamento su un aspetto minoritario del  problema:
  Siracusa  al  posto  di  Ragusa  o viceversa   C'è  una  difficoltà
  oggettiva nel porre al centro i problemi del malato. Sono testimone
  di  una  zona della Sicilia che, notoriamente, è l'ultima in Europa
  quanto  a  viabilità e sistemi di trasporto  non ultima in Sicilia,
  ribadisco, ma ultima in Europa
   Il  problema  della  collocazione di  una  provincia  rispetto  ad
  un'altra dipende dalla possibilità di ricovero veloce di un  malato
  presso  una  struttura  autorizzata. Non ci  possono  essere  altri
  parametri   Pertanto, se la situazione di deficit  infrastrutturale
  insiste su una provincia piuttosto che su un'altra, è ovvio che  la
  struttura  va  ubicata  lì  piuttosto che nell'altra  provincia,  a
  prescindere dal fatto che questa sia Siracusa, Ragusa o Trapani.
   Se   i  disagi  maggiori  rispetto  alla  velocità  di  intervento
  risiedono a Mazzarrone, allora facciamola a Mazzarrone. Ma se fosse
  vero,  com'è  vero, che la provincia di Ragusa è ultima  in  Europa
  quanto  a infrastrutture, allora non è una guerra di territori,  si
  vada  a  realizzare la struttura laddove c'è una maggiore necessità
  di avere quel tipo di presidio.
   Se  le  province di Siracusa, Catania e Messina hanno  autostrade,
  ferrovie,  elisoccorsi  ed  elisuperfici,  è  evidente  che  è  più
  opportuno realizzare la struttura laddove tutto questo non  c'è   E
  la  provincia di Ragusa, l'evolutissima provincia di Ragusa, è  uno
  scandalo mondiale quanto a deficit infrastrutturali
   Queste  sono le uniche ragioni che possono portare alla ubicazione
  in  un  territorio piuttosto che in un altro e non  necessariamente
  quelle  riguardanti tristi guerre di territorio che  sviliscono  un
  argomento così importante.

   LEONTINI, relatore. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI,  relatore. Signor Presidente, chiedo una sospensione  di
  cinque minuti.

   PRESIDENTE. La seduta è sospesa per qualche minuto.

     (La seduta, sospesa alle ore 13.27, è ripresa alle ore 13.35)

   La seduta è ripresa.

   LEONTINI, relatore. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, il potenziamento
  del  Servizio 118, attraverso l'estensione a porzioni di territorio
  poco   servite  o  assistite  ovvero  afflitte  da  difficoltà   di
  comunicazione  per una insufficienza delle infrastrutture  e  delle
  vie  di comunicazione, è stato sottolineato da tutti i parlamentari
  della   provincia  di  Ragusa,  a  prescindere  dalle  appartenenze
  partitiche e politiche.
   Riteniamo che tale soluzione non avrebbe dovuto scatenare reazioni
  da  parte di tifoserie calcistiche e da club territoriali  Siamo in
  Aula,  impegnati ad agevolare un percorso che possa  consentire  al
  Parlamento, al Governo, alla maggioranza, di portare avanti l'esame
  degli   articoli   e,   quindi,  di  concludere   al   più   presto
  l'approvazione del disegno di legge.
   Se  l'Assessore,  attento e sensibile a queste esigenze  -  avendo
  ascoltato  le  indicazioni  e le segnalazioni  che,  da  parte  dei
  parlamentari,  sono pervenute sulle disfunzioni  organizzative  che
  riguardano,  in  modo  particolare e pesante  e  in  certi  momenti
  nefasto,  il  territorio della provincia  di  Ragusa  -  assume  un
  impegno  rispetto ad un potenziamento del servizio che con  i  suoi
  strumenti  di natura amministrativa potrà mettere in campo  al  più
  presto, noi, tutti insieme, parlamentari della provincia di Ragusa,
  per  agevolare l'iter legislativo, ritiriamo la nostra proposta  e,
  con  un  emendamento,  cassiamo la parte relativa a tale estensione
  del servizio. Così facendo, ci rimettiamo all'iniziativa successiva
  dell'Assessore  che valuterà, con obiettività, le  ragioni  da  noi
  sottoposte e, quindi, prenderà l'impegno di potenziare il  servizio
  in provincia di Ragusa.

   PRESIDENTE.  Si  passa  all'emendamento  23.13.12.  Lo  pongo   in
  votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO, assessore per la sanità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; che  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Gli emendamenti 23.13.13 e 23.13.8 sono preclusi.
   Comunico  che  è  stato  presentato dagli onorevoli  Gucciardi  ed
  altri, il subemendamento 23.13.9, di cui do lettura:

   «Aggiungere il seguente comma:

    3 bis. Ciascuna centrale operativa di cui al comma 3, selezionata
  la   segnalazione   proveniente  dai  territori   di   riferimento,
  trasferirà  la  richiesta di intervento alla postazione  periferica
  territorialmente   competente  del   SUES   118   che   parteciperà
  all'emergenza   secondo  le  direttive  della  centrale   operativa
  medesima. ».

   Comunico, altresì, che è stato presentato dagli onorevoli  Laccoto
  ed altri, il subemendamento 23.13.9.1. Ne do lettura:

   «Le  modalità  di affidamento delle attività di trasporto  per  il
  servizio  di emergenza-urgenza del 118 di cui ai punti 1  e  2  del
  comma  9  devono  essere decise previo parere della VI  Commissione
  legislativa».

   LACCOTO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LACCOTO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, il subemendamento
  ha  lo  scopo anche di dare un aiuto al Governo. Proprio in  questo
  momento,   non  stiamo  stabilendo  quali  sono  le   modalità   di
  affidamento  del  servizio  di  trasporto  del  118.   Con   questo
  subemendamento  si  prescrive  che,  qualunque  sia  la  soluzione,
  occorre  il  parere della sesta Commissione legislativa.  Dico  ciò
  perché,  evidentemente,  non  è  in  questo  momento  che  possiamo
  stabilire per legge che il servizio va affidato alla Croce Rossa  o
  altri contraenti. Non lo stiamo stabilendo.
   E'  giusto che qualsiasi forma di affidamento passi attraverso  un
  parere  della  sesta Commissione legislativa. E' il minimo  che  si
  possa fare.

   RUSSO, assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO, assessore per la sanità. Signor Presidente, chiedo scusa ma
  ho   la   necessità  di  seguire  un  filo  logico.  Si  è  passati
  immediatamente dal quarto comma al nono comma.

   CRACOLICI. Ha ragione

   PRESIDENTE.     Allora,    onorevoli    colleghi,     accantoniamo
  momentaneamente  l'emendamento  a firma  dell'onorevole  Laccoto  e
  riprendiamo l'esame dell'emendamento 23.13.9, che aggiunge il comma
  3 bis.
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO,  assessore  per  la sanità. Praticamente  è  inammissibile,
  perché  è stato approvato  l'emendamento a firma dell'onorevole  De
  Benedictis.

   GUCCIARDI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   FIORENZA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FIORENZA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiedere,
  se fosse possibile, che il Governo accettasse l'emendamento 23.13.9
  come raccomandazione.

   PRESIDENTE. Onorevole Fiorenza, alla fine della seduta, lei  potrà
  presentare in tal senso un ordine del giorno che voteremo prima del
  voto finale del disegno di legge.
   Il subemendamento 23.13.9.1 è accantonato.
   Si passa al subemendamento 23.13.4.

   RUSSO, assessore per la sanità. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Il subemendamento 23.13.4.1 è, pertanto, precluso.
   Si   passa  al  subemendamento 23.13.5. Lo pongo in votazione.  Il
  parere del Governo?

   RUSSO, assessore per la sanità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   BENINATI,  presidente della Commissione.  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                             (E' approvato)

   Si passa al subemendamento 23.13.2.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente,  giustamente  un'ora  fa,  lei  ha
  chiesto  ai colleghi che avevano già sottoscritto degli emendamenti
  di  valutare le correlazioni con il nuovo emendamento e, alla  luce
  del  combinato  che si sta andando a determinare, chiedo  che,  con
  l'approvazione  di  questa  modifica  da  parte  del  Governo,  gli
  emendamenti    23.11   e   23.3   siano   considerati    presentati
  all'emendamento  23.13,  inteso come testo  base  perchè,  oltre  a
  prevedere l'esclusività - quindi, personale dedicato ed esclusivo -
  prevede  anche  alcune  figure  che, nella  fattispecie,  non  sono
  disciplinate,  facendosi  riferimento a  personale  dell'emergenza-
  urgenza,  ad  esempio,  aggiungo l'espressione   nonché  di  medici
  specialisti che abbiano i requisiti per l'accesso alla medicina  di
  accettazione e di urgenza .
   Oggi,  abbiamo  una  singolare situazione. Il  medico  che  svolge
  funzioni di pronto soccorso negli ospedali siciliani non può salire
  sull'ambulanza e, quindi, colui che riceve il paziente  tramite  il
  Servizio 118 non può, egli stesso, essere medico del Servizio  118
  Chiedo,  visto  che  si sta inserendo l'emergenza-urgenza,  che  si
  ponga  in  votazione questo emendamento che aggiunge  una  funzione
  specifica del personale medico per accedere alla graduatoria di cui
  al Servizio 118.

   PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, in via di principio la Presidenza
  è  favorevole  perché  si  riferisce  al  comma  4  di  cui  stiamo
  discutendo adesso, però dovrebbe riformularlo meglio.

   RUSSO, assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO,   assessore  per  la  sanità.  Signor  Presidente,  signori
  deputati,  con  riferimento agli emendamenti   23.11  e  23.3,  che
  l'onorevole Cracolici chiede di ritenere subemendamenti  al  23.13,
  il  Governo evidenzia che la norma, così come formulata,  al  comma
  sesto,  li  ingloba  perfettamente sotto un  duplice  profilo,  sia
  quello della esclusività, il 23.11, sia quello del 23.3, perché  si
  prevede  che il personale medico-infermieristico abbia i  requisiti
  formativi  di  addestramento previsti dalla  normativa  vigente  ed
  abbiamo,  con l'emendamento 23.13, limitato l'indicazione  all'area
  di   emergenza-urgenza.  Per  quanto  precede,  ritengo  che  siano
  superati.

   PRESIDENTE.  Onorevole  Cracolici,  con  questo  chiarimento,  gli
  emendamenti 23.11 e 23.3 sono superati.
   Si riprende l'esame del subemendamento 23.13.2.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento 23.13.6 è inammissibile perché riguarda contratti di
  diritto privato del personale.
   Si passa all'emendamento 23.13.3.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa al subemendamento 23.13.9.1.
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO,   assessore  per  la  sanità.  Il  Governo  esprime  parere
  favorevole  a  condizione che sia prevista  la  seguente  modifica:
   sentita la VI Commissione'.

   PRESIDENTE.  Con la predetta modifica, diamo mandato  agli  Uffici
  che così resta inteso per il successivo coordinamento del testo.
   Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 23.13.4.

   RUSSO, assessore per la sanità. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 23.10.

   ODDO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ODDO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento non  è
  superato  perché  sostanzialmente si  tratta  del  personale  delle
  centrali  operative.  Ognuno  di  noi,  sicuramente,  avrà  vissuto
  qualche   esperienza   per  quanto  concerne   l'emergenza-urgenza,
  pertanto, sa bene cosa significhi far funzionare l'interfaccia  tra
  una  centrale  operativa  e  chi  è  preposto  all'intervento.   E'
  fondamentale    Non  voglio  assolutamente  drammatizzare,   ma   è
  certamente   fondamentale.  Io  ho  vissuto  personalmente   questa
  esperienza   e  so cosa significa. Quando coloro che  sono  addetti
  alla  centrale operativa inviano un input via radio e dicono  opera
  la  manovra x , se quel personale, in quel momento, realmente,  non
  recepisce,  è  un problema  Al contrario, se il personale  che  sta
  intervenendo   segnala  alla  centrale  operativa  una   situazione
  particolare e dalla centrale operativa non sono in grado di inviare
  un   input  preciso  per  quanto  riguarda  una  certa  manovra  da
  intraprendere lì, in trenta secondi, si rischia la pelle
   Pongo  un  problema: cosa dice l'emendamento 23.10?  Se  leggiamo,
  possiamo  dedicare  un  minuto. Il quarto  comma  dell'articolo  23
  recita:    Ciascuna  centrale  operativa  deve  essere  dotata   di
  personale   esclusivamente   dedicato   con   accertati   requisiti
  professionali, posseduti secondo la normativa vigente  in  materia,
  prevedendo  personale  medico  dell'area  di  emergenza,  personale
  infermieristico  . Ebbene, per quanto riguarda il personale  medico
  dell'area di emergenza e il personale infermieristico che, oltre ad
  avere  una  specifica formazione di base, abbia  superato  adeguati
  percorsi formativi e di addestramento, siamo d'accordo.
   Vogliamo aggiungere e specificare, Assessore, in particolar  modo,
  cosa  significhi  il percorso formativo e di addestramento  e  cosa
  questo percorso debba necessariamente prevedere.
   Le  nostre  ambulanze  -  lasciando stare il  sistema  che  stiamo
  studiando  per quanto concerne l'emergenza-urgenza - nella  maggior
  parte  dei casi, o comunque in buona parte, non sono medicalizzate.
  Arriva  sul  posto il barelliere, il soccorritore  -  se  va  bene,
  quell'infermiere  che  abbia  seguito  un  corso  formativo  e   di
  addestramento - ma se non si possiede nel bagaglio professionale la
  conoscenza  e  la competenza di procedure per la valutazione  dello
  scenario,   di   riconoscimento  e  gestione   dell'emergenza,   di
  esecuzione  delle  manovre  di supporto alle  funzioni  vitali,  di
  sviluppo   del   coordinamento  con   le   strutture   della   rete
  d'emergenza ?
   Sì, perché deve sapersi anche questo, altrimenti, come si comunica
  con gli altri servizi pubblici?
   Deve  saper comunicare, anche in base ad un'emergenza particolare,
  quello  che  realmente sta affrontando in quel momento, altrimenti,
  qualcuno ci rimette la vita
   Non  mi sembra costi molto specificare tutto ciò al comma 4, anzi,
  ritengo  sia  molto  importante perché obbligherebbe  tutti  noi  a
  seguire,  anche  con  estrema scrupolosità, ciò  che  significa  il
  percorso  formativo e di addestramento. Non è affatto  ultroneo,  è
  invece molto utile
   Invito   anche   i   colleghi  deputati  ad   apporre   la   firma
  all'emendamento.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 23.10. Il parere  del
  Governo?

   RUSSO,  assessore  per  la  sanità. Pur  condividendo  lo  spirito
  dell'emendamento,  mi sembra che lo stesso appesantisca  la  norma,
  perché  quelle  caratteristiche che deve avere  il  personale  sono
  riassunte  nel  disegno  di  legge dai termini   adeguati  percorsi
  formativi , per cui esprimo parere contrario.

   ODDO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ODDO.  Signor Presidente, vorrei fare solo una precisazione  e  la
  ringrazio per avermi concesso la parola per una seconda volta.  Ciò
  che dice l'Assessore riguarda il personale medico, non il personale
  infermieristico,  perché c'è scritto che, per  quanto  concerne  la
  questione    accertati i requisiti posseduti secondo  la  normativa
  vigente'   Quali sono gli adeguati percorsi formativi ai  quali  ci
  riferiamo? E' importante che l'Assessore rifletta sul punto.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   RUSSO, assessore per la sanità. Mi rimetto all'Aula.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico   che   è   stato   presentato   dalla   Commissione   il
  subemendamento 23.13.10, di cui do lettura:

    «Al  comma  5,  sostituire la parola  sentita'  con  le  parole
       previo parere'».
   Onorevoli  colleghi, propongo di chiudere in nottata  l'esame  del
  disegno di legge.

                        Sull'ordine dei lavori

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  BENEDICTIS.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  prima  di
  chiudere  la  discussione  chiedo  di  verificare  gli  emendamenti
  presentati  dal  Gruppo parlamentare PD all'emendamento  23.1,  che
  erano  stati trasferiti all'emendamento 23.13: credo che rimangano,
  infatti,  tra  quelli  del   bozzone ,  alcuni  subemendamenti   da
  trattare.

   PRESIDENTE.  Onorevole  De Benedictis, lo  verifichiamo  ma  tutti
  quelli che sono stati trasferiti al subemendamento 23.13 sono stati
  comunicati dai singoli parlamentari. Gli altri subemendamenti  sono
  tutti  preclusi.  Invito, tuttavia, gli Uffici  ad  effettuare  una
  verifica.

   Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numero
                                 248/A

   PRESIDENTE. Riprende il seguito della discussione del  disegno  di
  legge numero 248/A.
   Si  riprende  l'esame del subemendamento 23.13.10. Il  parere  del
  Governo?

   RUSSO, assessore per la sanità. Contrario.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  se  c'è  una
  differenza tra  sentito  e  previo parere  vorrei comprenderla.
   Le Commissioni non si sentono, si esprimono attraverso atti, e gli
  atti  sono i pareri: quindi, anche l'emendamento che abbiamo votato
  poco  fa,  dal  punto di vista della procedura parlamentare,  è  un
  parere.
   Pertanto,   se   esiste   questa   differenza,   sono   favorevole
  all'emendamento   perché  le  Commissioni  non   vengano   sentite,
  esprimendosi con pareri, che piacciano o meno.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 23.13.10.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento  23.8  è dichiarato inammissibile  perché  privo  di
  copertura finanziaria.
   Si passa all'emendamento 23.9.

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  BENEDICTIS.  Signor  Presidente, l'emendamento  23.9  che  nel
   bozzone   è  a pagina 99, appoggiato all'emendamento 23.13,  è  in
  realtà un comma che si pospone al quarto.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO,   assessore  per  la  sanità.  Signor  Presidente,  signori
  deputati,  il Governo esprime parere contrario perché l'emendamento
  23.9,  sostanzialmente,  è assorbito dal comma  7  dell'emendamento
  23.13, ultima parte.

   DE BENEDICTIS. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE.   L'Assemblea  ne  prende  atto.   Tutti   gli   altri
  subemendamenti   all'emendamento  23.13,  interamente   sostitutivo
  dell'articolo 23, decadono.

   RUSSO, assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO,   assessore  per  la  sanità.  Signor  Presidente,  signori
  deputati,  volevo  dare atto all'onorevole Leontini  del  senso  di
  responsabilità  dimostrato nel momento in cui  ha  ritirato  quella
  parte del subemendamento 23.13.3.
   Era stato inserito ed era stata anche concordata con il Governo la
  necessità di prevedere un'unità operativa periferica della centrale
  operativa  di  Catania:  e ciò non per un  mero  capriccio  né  per
  questioni  di  campanilismo, perché non è un fatto di  cronaca,  ma
  risulta  all'Assessorato  che, proprio nella  zona  di  Siracusa  e
  Ragusa,  a causa della lontananza - se così si può dire -  tra  chi
  risponde  alle  chiamate  e  chi poi  è  chiamato  ad  operare  sul
  territorio, si sono registrati dei fatti gravi.
   C'è una zona nella provincia di Ragusa per cui l'operatore, se non
  conosce bene i luoghi, può indirizzare il mezzo di emergenza in  un
  posto  che ha un nome similare. Si era già anticipato, quindi,  con
  questa  previsione,  ciò  che,  nelle intenzioni  dell'Assessorato,
  dovrà essere uniforme su tutto il territorio regionale, cioè creare
  delle  unità  operative che non siano le centrali,  allo  scopo  di
  assicurare un raccordo più immediato, più diretto, tra risponditore
  e territorio.
   Questa  era  la  ratio dettata nell'immediatezza dalle  situazioni
  contingenti che si sono verificate ma, poiché dall'Aula  era  stato
  equivocato il senso, bene ha fatto l'onorevole Leontini a  ritirare
  l'emendamento;  c'è  però  l'impegno  preciso  da  parte   mia   di
  provvedere  in via amministrativa ad attivare, partendo dalla  zona
  di  Siracusa  e  Ragusa,  queste unità operative  che  saranno  poi
  uniformi  su  tutto  il  territorio, non appena  sarà  ultimato  il
  processo di informatizzazione.

   PRESIDENTE.  Pongo  in votazione l'emendamento 23.13,  interamente
  sostitutivo dell'articolo 23, nel testo risultante.
   Il parere del Governo?

   RUSSO, assessore per la sanità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi,  la seduta è sospesa e  riprenderà  alle  ore
  16.30.

     (La seduta, sospesa alle ore 14.15, è ripresa alle ore 17.00)

   La seduta è ripresa.


   Presidenza del presidente Cascio


             Annunzio di presentazione di disegno di legge
    e di contestuale invio alla competente Commissione legislativa

    PRESIDENTE.  Comunico che, in data 19 marzo 2009,  il  seguente
  disegno  di  legge è stato presentato ed inviato alla  competente
  Commissione legislativa  Bilancio' (II):

    «Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della  Regione
  per l'anno finanziario 2009» (388),
    d'iniziativa    parlamentare,   presentato   dagli    onorevoli
  Cracolici, Ammatuna, Apprendi, Barbagallo, Bonomo, De Benedictis,
  Di  Benedetto, Di Guardo, Digiacomo, Donegani, Faraone,  Ferrara,
  Fiorenza,   Galvagno,   Gucciardi,  Laccoto,   Lupo,   Marinello,
  Marziano,  Oddo, Panarello, Panepinto, Picciolo,  Raia,  Rinaldi,
  Speziale, Termine, Vitrano,
    inviato in data 19 marzo 2009.

    Onorevoli   colleghi,  informo  che  il  Governo   ha   chiesto
  un'ulteriore sospensione per approfondire gli emendamenti.
    Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.
    Sospendo, pertanto, i lavori avvertendo che riprenderanno  alle
  ore 17,30.

     (La seduta, sospesa alle ore 17.02, è ripresa alle ore 17.50)

   La seduta è ripresa.


   Presidenza del presidente Cascio


   Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numero
                                 248/A

   PRESIDENTE. Riprende il seguito del disegno di legge numero 248/A.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, considerato  il
  ritardo  dell'inizio dei lavori dovuto ad ulteriori   precisazioni,
  aggiustamenti  e, considerato, altresì, che questa è una  proceduta
  un po' schizofrenica - ma ormai siamo quasi alla fine -, stabiliamo
  sin  d'ora che procediamo da ciò che il Governo presenta,  se  pure
  attraverso  un  subemendamento. Mi riferisco  all'articolo  24,  ma
  anche  agli articoli 11 e 14, in modo tale da avere una cornice  di
  riferimento, dopo di che si presenteranno eventuali emendamenti  e,
  su questa base, valuteremo se presentare ulteriori subemendamenti.
   A  scatola vuota', infatti, non sono in grado di assicurarle se ne
  presenterò adesso, anche perché non conosco molti degli emendamenti
   aggiustati   e,  quindi,  non  sono  in  grado  di  sapere   quali
  subemendamenti dovrei presentare.


   Presidenza del presidente Cascio


             Annunzio di presentazione di disegno di legge
    e di contestuale invio alla competente Commissione legislativa

   PRESIDENTE.  Comunico  che  è  stato presentato  ed  inviato  alla
  competente  Commissione legislativa  Bilancio' (II) il  disegno  di
  legge:

   «Proroga di alcuni interventi finanziari urgenti per l'occupazione
  e lo sviluppo» (389),
   d'iniziativa  parlamentare, presentato dagli onorevoli  Cracolici,
  Ammatuna,   Apprendi,  Barbagallo,  Bonomo,   De   Benedictis,   Di
  Benedetto,  Di  Guardo,  Digiacomo,  Donegani,  Faraone,   Ferrara,
  Fiorenza,  Galvagno, Gucciardi, Laccoto, Lupo, Marinello, Marziano,
  Oddo,  Panarello,  Panepinto  Picciolo,  Raia,  Rinaldi,  Speziale,
  Termine e Vitrano,
    inviato in data 19 marzo 2009.


   Presidenza del presidente Cascio


   Riprende il seguito della discussione del disegno di legge numero
                                 248/A

   PRESIDENTE. Riprende il seguito della discussione del  disegno  di
  legge numero 248/A.
   Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

                               «Art. 24.
              Prestazioni specialistiche, ambulatoriali e
            domiciliari delle strutture pubbliche e private

   1.  Le prestazioni specialistiche, ambulatoriali e domiciliari ivi
  compresa  la diagnostica strumentale e di laboratorio e la medicina
  fisica  e  riabilitativa,  per  conto  ed  a  carico  del  Servizio
  sanitario regionale, in linea con le vigenti disposizioni normative
  nazionali,  sono  erogate dalle strutture pubbliche (poliambulatori
  delle aziende) e da quelle private accreditate ai sensi del D.A. n.
  890   del  2002  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  già
  contrattualizzate.

   2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge   l'Assessorato  regionale  della  sanità,  nel  dare   piena
  attuazione  agli  articoli  8 quater ed  8  quinquies  del  decreto
  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502 e successive  modifiche  ed
  integrazioni,  stabilisce in relazione al volume delle  prestazioni
  da  rendere,  il  fabbisogno  delle strutture  erogatrici  su  base
  provinciale, previa delibera della Giunta regionale e previo parere
  vincolante  della competente Commissione legislativa dell'Assemblea
  regionale.

     3. L'Assessorato della sanità, con cadenza triennale, sulla base
  dei  dati  epidemiologici regionali, delle prestazioni erogate  nel
  biennio   precedente,  nel  rispetto  dei  livelli  essenziali   di
  assistenza,  sentiti i direttori generali delle  aziende  sanitarie
  provinciali  e  acquisito  il parere della  competente  Commissione
  legislativa  dell'Assemblea regionale programma  e  pubblica  nella
  G.U.R.S. il piano di soddisfacimento dei bisogni di assistenza  per
  ciascuna   delle   branche  che  afferiscono   alla   specialistica
  ambulatoriale, comprese le prestazioni di nefrologia ed emodialisi.

   4.  Per  il triennio 2009-2011 la programmazione di cui  al  comma
  precedente  deve avvenire entro il 30 giugno 2009 e successivamente
  entro  il  30 giugno del penultimo anno del triennio. L'Assessorato
  della  sanità quantifica e finanzia, entro i limiti della normativa
  finanziaria  vigente  in materia, il costo del  predetto  programma
  erogativo   per   ciascuna   branca  specialistica,   comprese   le
  prestazioni  di  nefrologia  ed  emodialisi,  utilizzando  per   la
  valorizzazione delle prestazioni il valore tariffario medio desunto
  dal   rapporto  fra  il  vigente  valore  tariffario  totale  delle
  prestazioni  di  ciascuna branca e il numero  di  prestazioni  rese
  nella stessa branca nel corso dell'anno precedente.

   5.  L'Assessorato della sanità, entro il 31 marzo  di  ogni  anno,
  esamina  e  rende  noto  il  numero di  prestazioni  specialistiche
  effettivamente  erogate  dalle  strutture  pubbliche   e   private,
  accreditate  e contrattualizzate, per ciascuna branca specialistica
  ed il relativo costo a carico del Servizio sanitario regionale.

   6.  L'Assessorato  della sanità, sulla base dei criteri  negoziati
  con le organizzazioni sindacali di categoria così come previsto dal
  decreto  legislativo  19  giugno 1999, n.  229,  dispone,  su  base
  provinciale,   la  destinazione  delle  risorse  finanziarie   alle
  strutture   pubbliche  e  alle  strutture  private  accreditate   e
  contrattualizzate, in base all'esigenza primaria di assicurare:

   a) la libertà di scelta dell'utente tra strutture equiordinate;

   b) l'efficace competizione fra le strutture accreditate;

   c) l'acquisto a seguito di valutazioni comparative della qualità e
  dei costi, e  dell'economicità della scelta.

     7.  I criteri di attribuzione  delle assegnazioni alle strutture
  private   devono   tener   conto  di   meccanismi   di   premialità
  corrispondenti alla remunerazione delle effettive prestazioni rese,
  per  tutte  le  strutture  che erogano prestazioni  certificate  di
  mobilità    attiva   extraregionale,   all'interno   dell'aggregato
  complessivo».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   - dal Governo:

   emendamento 24.1:
   «Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

                                Art. 24
         Erogazione di attività da parte di strutture private

   1.  Nell'ambito  della  programmazione  sanitaria  regionale  sono
  determinate  le  condizioni  e  le modalità  secondo  le  quali  si
  stabiliscono  gli accordi e i contratti con gli erogatori  privati,
  nel rispetto:

   a)  dei vincoli e dei princìpi dettati dal decreto legislativo  30
  dicembre  1992, n. 502 e successive modificazioni ed  integrazioni,
  con   particolare   riferimento  alle  materie  di   autorizzazione
  all'esercizio   di   attività  sanitarie  e   socio-sanitarie,   di
  accreditamento   istituzionale,  di  accordi  contrattuali   e   di
  remunerazione degli erogatori privati;

   b)   dei   vincoli   derivanti  dalla  programmazione   economico-
  finanziaria del servizio sanitario regionale;

   c)  degli esiti delle verifiche di qualità ed appropriatezza delle
  prestazioni erogate;

   d)  dei  vincoli  derivanti  dalla  determinazione  regionale  del
  fabbisogno sanitario;

   e)  degli standard occupazionali e degli obblighi contrattuali  in
  materia di lavoro.

   f)  di  meccanismi  di  premialità,  al  di  fuori  dell'aggregato
  complessivo  regionale,  in  favore  delle  strutture  che  erogano
  prestazioni   certificate   di  mobilità   attiva   extraregionale,
  nell'ambito degli importi riconosciuti in sede di compensazione per
  la  mobilità  interregionale  e  solo  a  seguito  della  effettiva
  erogazione delle relative risorse. »;

   emendamento 24.1.5 (al comma 1):
   «Al  comma  1, dopo le parole  programmazione sanitaria regionale
  aggiungere   sentite  le  organizzazioni di categoria  maggiormente
  rappresentative »;

   emendamento 24.1.5 (al comma 1 lettera a):
   «Al  comma  1,  lett.  a) dopo le parole  di  remunerazione  degli
  erogatori  privati , aggiungere le seguenti  secondo  la  tipologia
  delle strutture e la qualità delle prestazioni erogate »;

   - dagli onorevoli Laccoto, Picciolo, Currenti e altri:

   emendamento 24.1.2:
   «Al  comma 1 dell'emendamento 24.1, cassare le parole  Nell'ambito
  della  programmazione  sanitaria  regionale  sono  determinate    e
  sostituirle  con  le parole  L'Assessore regionale  per  la  sanità
  determina »;

   emendamento 24.1.4:
   «Al  comma  1,  lettera  f),  cassare  le  parole   meccanismi  di
  premialità  e sostituirle con  della remunerazione »;

   emendamento 24.1.3:
   «Al comma 1, lettera f), cassare le parole  e solo a seguito della
  effettiva erogazione delle relative risorse »;

   - dagli onorevoli Leontini e Scammacca:

   emendamento 24.1.6:
   «Al  comma  1, dopo le parole  programmazione sanitaria regionale
  aggiungere   sentite  le  organizzazioni di categoria  maggiormente
  rappresentative ,   e  dopo  la  parola   determinate    aggiungere
   preventivamente »;

   emendamento 24.1.7:
   «Al  comma  1,  lettera  a),  dopo le parole   erogatori  privati
  aggiungere   secondo  l'articolazione  della  strutture  in  classi
  differenziate  in  relazione alla tipologia ed alla  qualità  delle
  strutture e delle prestazioni erogate »;

   emendamento 24.1.8:
   «Aggiungere il seguente comma:

        Al  fine  di  ridurre  l'inappropriatezza  dei  ricoveri,  le
  strutture   ospedaliere   private   accreditate   possono   erogare
  prestazioni   ambulatoriali   nelle   specialità   autorizzate    e
  accreditate  per attività di ricovero, e la relativa  remunerazione
  avviene  secondo  tariffa ed entro il limite  del  tetto  di  spesa
  ospedaliera assegnato alla struttura. »;

   emendamento 24.1.9:
   «Aggiungere il seguente comma:

       L'Assessore  regionale  per la  sanità  attiva  meccanismi  di
  incentivazione   di  progetti  e/o  accordi  e/o   convenzioni   di
  collaborazione sinergica, finalizzati alla riduzione della mobilità
  passiva  extraregionale, tra strutture sanitarie di  eccellenza  di
  Regioni  ad elevata mobilità attiva e strutture regionali pubbliche
  e/o private accreditate. »;

   emendamento 24.1.10:
   «Aggiungere il seguente comma:

       L'accreditamento delle strutture ospedaliere private comprende
  l'erogazione   delle   prestazioni  ambulatoriali   relative   alle
  specialità  autorizzate; tali prestazioni vanno remunerate  secondo
  la  relativa  tariffa  nei limiti del budget di  spesa  ospedaliera
  assegnato alla struttura. »;

   emendamento 24.1.11:
   «Aggiungere il seguente comma:

    Le prestazioni sanitarie sono remunerate, ai soggetti pubblici  o
  privati   accreditati   che  le  rendono,  dall'Azienda   sanitaria
  provinciale di riferimento della struttura erogatrice, nella misura
  conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito  dalla
  Regione.  Quelle rese a cittadini residenti in territorio  riferito
  ad  altra  Azienda sanitaria provinciale sono a carico dell'Azienda
  sanitaria  provinciale di residenza del cittadino che ne usufruisce
  e  le  relative  regolazioni contabili interaziendali  hanno  luogo
  mensilmente su base regionale attraverso procedure di compensazione
  individuate con decreto dell'Assessore regionale per la  sanità  da
  emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
  legge;  conseguentemente le prestazioni rese a cittadini  residenti
  in   province  diverse  da  quella  della  struttura  erogante,  si
  intendono  rese  in eccedenza al budget assegnato  alla  struttura,
  poiché  rese al di fuori dalla programmazione provinciale, fermi  i
  limiti del rispettivo aggregato regionale. »;

   emendamento 24.8:
   «Al comma 1, dopo la parola  ambulatoriali e  aggiungere la parola
   /o »;
   - dagli onorevoli Cristaudo, Nicotra e D'Agostino:

   emendamento 24.1.1:
   «Alla  lettera b), aggiungere dopo  regionale   ; e  nel  rispetto
  dei   rapporti  contrattuali  già  esistenti ;  alla  lettera   d),
  aggiungere  dopo la parola  sanitario   sentite le associazioni  di
  categoria »;

   -  dagli  onorevoli Cracolici, De Benedictis, Digiacomo,  Ferrara,
  Fiorenza, Gucciardi e Laccoto:

   emendamento 24.3:
   «Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente:

    Prestazioni   ospedaliere,   specialistiche,   ambulatoriali    e
  domiciliari delle strutture pubbliche e private »;

   emendamento 24.4:
   «Il comma 1 è così sostituito:

    1.  Le  prestazioni di ricovero, specialistiche, ambulatoriali  e
  domiciliari   ivi   compresa  la  diagnostica  strumentale   e   di
  laboratorio e la medicina fisica e riabilitativa, per  conto  ed  a
  carico  del  Servizio sanitario regionale, in linea con le  vigenti
  disposizioni  normative  nazionali, sono  erogate  dalle  strutture
  pubbliche e da quelle private accreditate e contrattualizzate,  nei
  limiti del budget assegnato. »;

   - dagli onorevoli Leontini e Maira:

   emendamento 24.6 (al comma 1):
   «Al  comma  1,  dopo  le  parole  Le prestazioni   aggiungere   di
  ricovero,  e/o ,  dopo  le  parole   strutture  pubbliche   cassare
  "(poliambulatorii  delle aziende) , dopo la  parola   integrazioni"
  cassare    e   già   contrattualizzate"   ed   aggiungere    previa
  contrattualizzazione »;

   emendamento 24.6 (al comma 6):
   «Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

    6 bis. Le prestazioni ospedaliere, sia in regime ordinario che in
  D.H/DS,   sono   erogate  dalle  strutture  pubbliche   e   private
  accreditate e contrattualizzate.

   6 ter. L'Assessorato regionale per la sanità, ai sensi dell'art. 8
  quater  e 8 quinquies della legge 502/92 e successive modifiche  ed
  integrazioni,  determina,  sentite  le  associazioni  di  categoria
  maggiormente  rappresentative, il tetto di spesa regionale  per  le
  strutture  ospedaliere private accreditate, in  base  alle  risorse
  disponibili,   al   fabbisogno  rilevato  sulla   base   dei   dati
  epidemiologici dell'anno precedente, alla valutazione dei  costi  e
  della qualità.

   6  quater.   L'Assessore  regionale  per  la  sanità,  stimato  il
  fabbisogno  provinciale delle prestazioni entro il mese di  gennaio
  dell'anno  cui si riferisce, sentite le associazioni  di  categoria
  maggiormente   rappresentative,  stabilisce  il  tetto   di   spesa
  provinciale per l'ospedalità privata accreditata.

   6  quinquies.  L'Assessore regionale per la  sanità,  al  fine  di
  consentire   una   corretta  programmazione  aziendale,   determina
  preventivamente,   sentite   le   organizzazioni    di    categoria
  maggiormente   rappresentative,  i  criteri  in   base   ai   quali
  determinare i budget delle singole case di cura private accreditate
  e  dei laboratori ambulatoriali accreditati, nei limiti massimi dei
  tetti  di  spesa  provinciali di cui al comma precedente.  Ai  fini
  della  determinazione dei budget delle singole strutture  si  tiene
  conto anche: delle procedure per l'accreditamento; della tipologia,
  volume  e  qualità delle prestazioni erogate; del perso  medio  per
  branca  omogenea;  degli  standard di personale  in  organico;  del
  rispetto  dell'obbligo formativo ECM; della dotazione  tecnologica;
  dell'adozione misure per la riduzione del rischio clinico.

   6  sexies.   Le  case  di  cura private accreditate  costituiscono
  riferimento,  nei  limiti delle specialità  autorizzate  anche  per
  l'attività  specialistica delle aziende sanitarie  provinciali,  di
  norma  nell'ambito  del relativo bacino di competenza,  secondo  il
  fabbisogno derivante dalla programmazione regionale.

   6  septies.  Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
  legge, ai sensi della legge 502/92 e s.m. i., l'Assessore regionale
  per  la  sanità  dovrà  individuare,  all'interno  delle  strutture
  pubbliche  e  private accreditate, classi di strutture  in  base  a
  criteri di qualità delle stesse e dei servizi erogati. Alle diverse
  classi  di strutture corrisponderà una diversa remunerazione  delle
  prestazioni erogate.

   6  opties.   Le strutture accreditate conservano un budget  minimo
  come previsto dall'articolo 2 del DA del 17/10/2005 non soggetto  a
  decurtazione.  Le  eventuali  economie  saranno  ridistribuite  per
  ciascuna azienda per le prestazioni ambulatoriali. »;

   emendamento 24.6 (al comma 7):
   «Sostituire il comma 7 con il seguente:

    7.   I  criteri di attribuzione delle assegnazioni alle strutture
  ospedaliere private devono tener conto di meccanismi di  premialità
  corrispondenti alla remunerazione delle prestazioni  rese  di  alta
  complessità  con  peso medio superiore a 2, per  le  strutture  che
  erogano  prestazioni di mobilità attiva extraregionale  nell'ambito
  degli importi riconosciuti in sede di compensazione per la mobilità
  interregionale, al di fuori dell'aggregato regionale. »;

   emendamento A 34:
   «Aggiungere il seguente articolo:

                              Art. 24 ter
                      Prestazioni - Remunerazione

   1.  Le  prestazioni erogate nell'ambito dei livelli essenziali  di
  assistenza  sono  remunerate,  ai  soggetti  pubblici   o   privati
  accreditati che le rendono, dalla Azienda sanitaria provinciale  di
  riferimento  della  struttura erogatrice, nella misura  conseguente
  all'applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione.

     2.  Le  prestazioni  rese ai cittadini residenti  in  territorio
  riferito ad altra Azienda sanitaria provinciale sono a carico della
  Azienda  sanitaria provinciale di residenza del  cittadino  che  ne
  usufruisce. Le relative regolazioni contabili interaziendali  hanno
  luogo  su  base  regionale attraverso le procedure di compensazione
  individuate con decreto dell'Assessore regionale per la  sanità  da
  emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
  legge.

     3.  Ai sensi del precedente comma, le prestazioni sanitarie rese
  dalle  strutture  private  accreditate  a  cittadini  residenti  in
  province  diverse da quella della struttura erogante, si  intendono
  rese in eccedenza al budget di cui al precedente comma 6 quinquies,
  poiché  rese al di fuori dalla programmazione provinciale, fermi  i
  limiti del rispettivo aggregato regionale. »;

   - dall'onorevole Leontini:

   emendamento 24.7:
   «Al  comma  1, dopo la parola  regionale  aggiungere   sentite  le
  organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  e dopo la
  parola  determinate  aggiungere  preventivamente »;

   emendamento 24.10:
   «Al  comma  1,  lettera  a)  dopo la parola   privati   aggiungere
   secondo l'articolazione delle strutture in classi differenziate in
  relazione  alla  tipologia e alla qualità delle strutture  e  delle
  prestazioni erogate. »;

   -  dagli  onorevoli Cracolici, De Benedictis, Digiacomo,  Ferrara,
  Fiorenza, Gucciardi e Laccoto:

   emendamento 24.5 (al comma 7):
   «Sostituire il comma 7 con il seguente:

    7.  I  criteri di attribuzione delle assegnazioni alle  strutture
  pubbliche  e private devono tener conto delle effettive prestazioni
  rese in regime di mobilità attiva extraregionale, da remunerarsi al
  di  fuori  dei  relativi  aggregati  regionali,  nell'ambito  degli
  importi riconosciuti in sede di compensazione. »;

   emendamento A 29:
   «Aggiungere il seguente articolo:

                              Art. 24 ter
                    Ospedalità privata accreditata

   1.  Con decreto dell'Assessore alla sanità, da emanarsi entro  180
  giorni  dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere
  della  competente commissione legislativa della Assemblea Regionale
  Siciliana,  si  provvede alla programmazione della  rete  regionale
  dell'ospedalità privata accreditata, costituita da quelle strutture
  private   accreditate   in  possesso  dei  requisiti   strutturali,
  organizzativi e funzionali nonché di personale medico e  paramedico
  in servizio corrispondente ai parametri che saranno determinati nel
  decreto stesso.

   2.  Le  aziende facenti parte della rete regionale dell'ospedalità
  privata riservano una quota della loro capacità di ricovero e  cura
  alla  presa  in carico di pazienti provenienti dalle postazioni  di
  soccorso  territoriale o dai punti territoriali di emergenza.  Esse
  possono  erogare altresì prestazioni ambulatoriali e specialistiche
  nelle branche accreditate per attività di ricovero, nei limiti  del
  budget assegnato.

   3.  Sulla  base della qualità e della articolazione delle funzioni
  erogate  rispetto al fabbisogno sanitario accertato, le aziende  di
  cui al presente articolo possono essere differenziate per classi di
  complessità, con particolare riguardo alla capacità presa in carico
  di  pazienti di cui al comma 2, alle quali corrisponde una  diversa
  remunerazione  sulla base di DRG da compensarsi  nei  limiti  delle
  tariffe massime nazionali di cui all'art. 1, comma 170, della legge
  30 dicembre 2004, n. 311. »;

   emendamento A 26:
   «Aggiungere il seguente articolo:

                                Art. 26
        Erogazione di prestazione da parte di strutture private
                              accreditate

   1.  La qualità di soggetto accreditato ai sensi dell'art. 8 quater
  del  D.L.vo  502/92  e  successive modifiche  ed  integrazioni  non
  costituisce  titolo per la erogazione di prestazioni a  carico  del
  Servizio sanitario regionale.

   2.   Possono   essere   contrattate  con  gli  operatori   privati
  accreditati le erogazioni di quelle prestazioni che, in funzione di
  rigorosi  ed  accertati  criteri  e  fabbisogni  epidemiologici  ed
  all'interno  di un'unica e complessiva programmazione  dei  servizi
  sanitari   volta   alla   ottimizzazione   delle   risorse   umane,
  finanziarie, strutturali e tecnologiche disponibili, devono  essere
  rese  ad  integrazione e complementarietà delle prestazioni erogate
  dalle strutture pubbliche, evitandosi duplicazioni.

   3.  Entro  il  31  gennaio di ciascun anno, ai sensi  dell'art.  8
  quinquies  del D.L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni
  e  tenendo  conto  del  fabbisogno rilevato  sulla  base  dei  dati
  epidemiologici dell'anno precedente, l'Assessore regionale  per  la
  sanità  determina  il tetto per l'aggregato di  spesa  regionale  e
  provinciale per ciascuna branca nonché i criteri in base  ai  quali
  determinare  i budget delle singole strutture private  accreditate,
  nei limiti massimi dei precedenti tetti di spesa.

   4. L'Assessore regionale per la sanità stabilisce le condizioni  e
  le  modalità secondo le quali possono essere effettuati gli accordi
  e   i  contratti  con  gli  erogatori  privati  ed  i  criteri   di
  determinazione dei relativi budget, nel rispetto di quanto previsto
  al comma 2 nonché:

    a)  dei vincoli e dei principi dettati dal decreto legislativo n.
  502/92  e  successive  modifiche ed integrazioni,  con  particolare
  riferimento   alle  materie  di  autorizzazione  all'esercizio   di
  attività    sanitarie   e   socio-sanitarie,   di    accreditamento
  istituzionale,  di  accordi contrattuali e di  remunerazione  degli
  erogatori privati;

    b) della tipologia e volume delle prestazioni erogate nonché degli
  esiti  delle verifiche di qualità ed appropriatezza delle stesse  e
  della attuazione di misure per la riduzione del rischio clinico;

    c)  degli standard di personale tecnico, infermieristico e medico
  in organico, degli obblighi contrattuali in materia di lavoro e del
  rispetto dell'obbligo formativo ECM;

   5.  Sulla  base  di  quanto  previsto al  comma  4  ed  attraverso
  valutazioni  comparative  della qualità e  dei  costi  dei  servizi
  offerti,  vengono  scelti fra i soggetti privati  accreditati,  gli
  operatori  con cui stipulare accordi contrattuali che danno  titolo
  ad  erogare  prestazioni e servizi a carico del servizio  sanitario
  regionale.

   6.  Non è ammessa la remunerazione di prestazioni rese da parte di
  operatori  privati  che  non  siano  state  oggetto  di  preventiva
  contrattazione documentata secondo i criteri di cui al comma 4.

   7.  Ai  sensi di quanto disposto all'art. 21 della presente legge,
  le  Aziende sanitarie provinciali provvedono, entro 60 giorni dalla
  presentazione  della  documentazione  completa  di  rendicontazione
  delle   prestazioni  erogate  da  parte  delle  strutture   private
  accreditate,   ad  accertarne  la  regolarità  e  l'appropriatezza,
  provvedendo  al  relativo pagamento entro i  60  giorni  successivi
  dall'avvenuto accertamento, trascorsi i quali vengono  applicati  i
  regolari interessi di mora previsti dalle direttive europee.

   8.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
  strutture e le attività socio-sanitarie.  »;

   emendamento A27:
   «Aggiungere il seguente articolo:

                              Art. 23 bis
                       Accesso alle prestazioni

   1.  Fermo  restando  quanto previsto in  ordine  al  finanziamento
  delle    Aziende   ospedaliere   e   delle   Aziende   ospedaliero-
  universitarie, la regolazione dei rapporti economici tra le Aziende
  sanitarie provinciali è disciplinata dalle disposizioni di  cui  al
  presente articolo.

   2.  Sono  a  carico delle Aziende sanitarie provinciali gli  oneri
  relativi  alle  prestazioni  previste  dai  livelli  essenziali  di
  assistenza  al  netto delle quote di compartecipazione  determinate
  dalla normativa nazionale e regionale.

   3.  Le  prestazioni erogate nell'ambito dei livelli essenziali  di
  assistenza sono remunerate, ai soggetti pubblici o privati  che  le
  rendono,  dalla  Azienda  sanitaria provinciale  di  residenza  del
  cittadino    che    ne   usufruisce   nella   misura    conseguente
  all'applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione, nei
  limiti  delle  tariffe massime nazionali di cui all'art.  1,  comma
  170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

   4.  Le  prestazioni rese ai cittadini residenti nel territorio  di
  altra  Azienda  sanitaria provinciale sono a carico  della  Azienda
  sanitaria  provinciale  di  residenza  dei  medesimi,  secondo   le
  modalità stabilite con apposito decreto dell'Assessore alla sanità,
  in sede di assegnazione delle risorse finanziarie.

   5.   Le  relative  regolazioni  contabili  hanno  luogo  su   base
  regionale attraverso le procedure di compensazione individuate  con
  il decreto di cui al comma 4.

   6.  Le Aziende sanitarie provinciali, nell'ambito dei propri  fini
  istituzionali, possono svolgere attività a pagamento  nei  riguardi
  di  istituzioni  pubbliche  o soggetti  privati  sulla  base  della
  normativa nazionale e regionale vigente.

   7.  L'accesso  alle  prestazioni  fornite  dal  sistema  sanitario
  regionale  avviene, di norma, su prescrizione, proposta o richiesta
  compilata sull' apposito ricettario, fatte salve le prestazioni  di
  emergenza-urgenza, i trattamenti sanitari obbligatori e le attività
  di prevenzione.

   8.   L'Assessorato  regionale  della  sanità,  in  relazione  alle
  risorse   disponibili   ed  all'attuazione   della   programmazione
  sanitaria  regionale  e  sulla base dei  fabbisogni  rilevati,  può
  sottoporre  il  sistema di erogazione delle  prestazioni  da  parte
  delle  Aziende  del Servizio sanitario regionale e delle  strutture
  private convenzionate, a vincoli quantitativi circa il volume delle
  prestazioni  ammesse  ovvero  a  vincoli  finanziari   tramite   la
  determinazione  di  tetti  di spesa e  di  specifiche  modalità  di
  applicazione del sistema tariffario.

   9.  Le  Aziende  del Servizio sanitario regionale, assicurando  il
  regolare  svolgimento delle ordinarie attività istituzionali  sulla
  base  degli  indirizzi  regionali,  possono  altresì  erogare,   in
  conformità  a quanto previsto dalla vigente normativa,  prestazioni
  previste  dai livelli essenziali di assistenza in regime di  libera
  professione   dei   dipendenti,  prevedendone   la   valorizzazione
  tariffaria  sulla base delle direttive e dei vincoli  appositamente
  disposti dall'Assessorato regionale della sanità .»;

   - dall'onorevole Scammacca:

   emendamento 24.14:
   «Aggiungere il seguente comma:

    Le prestazioni sanitarie sono remunerate, ai soggetti pubblici  o
  privati   accreditati   che  le  rendono,  dall'Azienda   sanitaria
  provinciale di riferimento della struttura erogatrice, nella misura
  conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito  dalla
  Regione.  Quelle rese a cittadini residenti in territorio  riferito
  ad  altra  Azienda sanitaria provinciale sono a carico dell'Azienda
  sanitaria  provinciale di residenza del cittadino che ne usufruisce
  e  le  relative  regolazioni contabili interaziendali  hanno  luogo
  mensilmente su base regionale attraverso procedure di compensazione
  individuate con decreto dell'Assessore regionale per la  sanità  da
  emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
  Legge;  conseguentemente le prestazioni rese a cittadini  residenti
  in   province  diverse  da  quella  della  struttura  erogante,  si
  intendono  rese  in eccedenza al budget assegnato  alla  struttura,
  poiché  rese al di fuori dalla programmazione provinciale, fermi  i
  limiti del rispettivo aggregato regionale. ».

   Comunico,   altresì,   che  sono  stati  presentati   i   seguenti
  subemendamenti:

   - dal Governo:

   emendamento 24.1.12:
   «Al   comma  1,  lettera  a),  le  parole   dettati  dal  decreto
  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502 e successive  modifiche  ed
  integrazioni   sono  così  sostituite:   dettati  dalla  normativa
  vigente »;

   emendamento 24.1.13:
   «All'articolo 24 sono aggiunti i seguenti commi:

    2.  Le  prestazioni di ricovero sia in regime ordinario  che  in
  regime    giornaliero,   quelle   specialistiche,   ambulatoriali,
  domiciliari   e   residenziali,  ivi   compresa   la   diagnostica
  strumentale e di laboratorio e la medicina fisica e riabilitativa,
  sono  erogate, in conformità alle vigenti disposizioni  normative,
  oltreché  dalle  strutture  pubbliche,  anche  da  quelle  private
  accreditate  già  titolari  di accordi contrattuali  o  da  quelle
  destinatarie di atti di programmazione regionale assunti ai  sensi
  della normativa vigente.

   3. L'Assessore regionale per la sanità, ai sensi dell'articolo  8
  quater e 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
  502  e successive modifiche ed integrazioni, sentite le rispettive
  associazioni di categoria maggiormente rappresentative,  determina
  annualmente,  in  base alle risorse disponibili ed  al  fabbisogno
  rilevato  sulla base dei dati epidemiologici dell'anno precedente,
  il  tetto  di  spesa  regionale per la  spedalità  privata  e  per
  ciascuna   delle   branche  che  afferiscono  alla   specialistica
  ambulatoriale,   comprese   le  prestazioni   di   nefrologia   ed
  emodialisi.

   4.  Stimato  il fabbisogno provinciale l'Assessore regionale  per
  la  sanità,  entro il mese di febbraio di ciascun anno stabilisce,
  sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative,
  i  tetti di spesa provinciali per la spedalità privata accreditata
  e  per ciascuna branca specialistica, nonché i criteri in base  ai
  quali   determinare  i  budget  delle  singole  strutture  private
  accreditate,   tenuto   specificamente  conto   dell'esigenza   di
  assicurare, nei limiti massimi dei tetti di spesa provinciali:

   a)  la  libertà  di  scelta dell'utente nel rispetto  dei  budget
  individuali  delle  singole  strutture contrattualizzate  e  fermo
  restando  quanto  previsto dall'articolo  8  quinquies,  comma  2,
  lettera  b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502  e
  successive modifiche ed integrazioni.

   5.   Entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
  presente legge, in conformità alle vigenti disposizioni normative,
  l'Assessore  regionale per la sanità individua, all'interno  delle
  strutture private accreditate e convenzionate, classi di strutture
  in  base  a criteri di qualità delle stesse e dei servizi erogati,
  da  correlare  ad  una  diversa  remunerazione  delle  prestazioni
  erogate. »;

   - dagli onorevoli Cracolici ed altri:

   emendamento 24.1.14:

   «L'articolo 24 è così sostituito:

        Erogazione di prestazione da parte di strutture private
                              accreditate

   1.  La qualità di soggetto accreditato ai sensi dell'art. 8 quater
  del D.L.vo 502/92 e s.m.i. non costituisce titolo per la erogazione
  di prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale.

   2.   Possono   essere   contrattate  con  gli  operatori   privati
  accreditati le erogazioni di quelle prestazioni che, in funzione di
  rigorosi  ed  accertati  criteri  e  fabbisogni  epidemiologici  ed
  all'interno  di un'unica e complessiva programmazione  dei  servizi
  sanitari   volta   alla   ottimizzazione   delle   risorse   umane,
  finanziarie, strutturali e tecnologiche disponibili, devono  essere
  rese  ad  integrazione e complementarietà delle prestazioni erogate
  dalle strutture pubbliche, evitandosi duplicazioni.

   3.  Entro  il  31  gennaio di ciascun anno, ai sensi  dell'art.  8
  quinquies del D.L.vo 502/92 e s.m.i. e tenendo conto del fabbisogno
  rilevato  sulla base dei dati epidemiologici dell'anno  precedente,
  l'Assessore  regionale  per  la  sanità  determina  il  tetto   per
  l'aggregato  di  spesa regionale e provinciale per ciascuna  branca
  nonché  i  criteri  in  base ai quali determinare  i  budget  delle
  singole  strutture  private accreditate,  nei  limiti  massimi  dei
  precedenti tetti di spesa.

   4. L'Assessore regionale per la sanità stabilisce le condizioni  e
  le  modalità secondo le quali possono essere effettuati gli accordi
  e   i  contratti  con  gli  erogatori  privati  ed  i  criteri   di
  determinazione dei relativi budget, nel rispetto di quanto previsto
  al comma 2 nonché:
   a)  dei vincoli e dei principi dettati dal D.L.vo 502/92 e s.m.i.,
  con   particolare   riferimento  alle  materie  di   autorizzazione
  all'esercizio   di   attività  sanitarie  e   socio-sanitarie,   di
  accreditamento   istituzionale,  di  accordi  contrattuali   e   di
  remunerazione degli erogatori privati;
   b) della tipologia e volume delle prestazioni erogate nonché degli
  esiti  delle verifiche di qualità ed appropriatezza delle stesse  e
  della attuazione di misure per la riduzione del rischio clinico;
   c)  degli standard di personale tecnico, infermieristico e  medico
  in organico, degli obblighi contrattuali in materia di lavoro e del
  rispetto dell'obbligo formativo ECM.

   5.  Sulla  base  di  quanto  previsto al  comma  4  ed  attraverso
  valutazioni  comparative  della qualità e  dei  costi  dei  servizi
  offerti,  vengono  scelti fra i soggetti privati  accreditati,  gli
  operatori  con cui stipulare accordi contrattuali che danno  titolo
  ad  erogare  prestazioni e servizi a carico del servizio  sanitario
  regionale.

   6.  Non è ammessa la remunerazione di prestazioni rese da parte di
  operatori  privati  che  non  siano  state  oggetto  di  preventiva
  contrattazione documentata secondo i criteri di cui al comma 4.

   7.  Ai  sensi di quanto disposto all'art. 21 della presente legge,
  le  Aziende sanitarie provinciali provvedono, entro 60 giorni dalla
  presentazione  della  documentazione  completa  di  rendicontazione
  delle   prestazioni  erogate  da  parte  delle  strutture   private
  accreditate,   ad  accertarne  la  regolarità  e  l'appropriatezza,
  provvedendo  al  relativo pagamento entro i  60  giorni  successivi
  dall'avvenuto accertamento, trascorsi i quali vengono  applicati  i
  regolari interessi di mora previsti dalle direttive europee.

   8.  le disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
  strutture e le attività socio-sanitarie.»;

   - dagli onorevoli Cracolici e De Benedictis:

   emendamento 24.1.13.1:
   «Al   comma   2  cassare  le  parole   già  titolari  di   accordi
  contrattuali  o  da  quelle destinatarie di atti di  programmazione
  regionale assunti ai sensi della normativa vigente»;

   emendamento 24.1.13.2:
   «Al  comma  5,  dopo  le  parole  strutture private  accreditate ,
  cassare le parole  e convenzionate ».

   Si passa al subemendamento 24.1.14.

   CRACOLICI. Signor Presidente, dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare sull'articolo 24.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà

   CRACOLICI.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  devo  essere
  sincero  nel dire che considero  superfluo l'articolo 24 nella  sua
  interezza.  Dico ciò, nel senso che il testo che avevamo cominciato
  ad  esaminare  inizialmente  in Commissione,  come  è  noto,  aveva
  obiettivi   di  organizzazione  e  riorganizzazione  del   sistema,
  appunto,  aziendale delle Aziende e del sistema  ospedaliero  della
  nostra Regione.
   In  corso d'opera, questo testo è diventato quasi una legge-quadro
  sulla  sanità  che rischia di affrontare tutto e  quando  si  vuole
  affrontare  tutto,  senza la necessaria complessità,  si  dimentica
  qualcosa che, in qualche modo, non sarà prevista in questo  disegno
  di legge.
   Il  disegno di legge, ribadisco, aveva un obiettivo sostanziale  -
  le  Aziende, l'organizzazione del sistema ospedaliero, il  Servizio
  118  -  e su ciò si era costruito il punto conseguente al piano  di
  rientro  e  a  quello  di attuazione. Questo  articolo  24  cosa  è
  diventato  nel  frattempo?  E' diventato  un  articolo  di   norme-
  manifesto , cioè previsioni ovvie: come si eroga il rapporto con le
  prestazioni  con i privati, come si acquisiscono tali  prestazioni,
  in funzione di quale principio dell'accreditamento
   Poi,  si è capito il senso dell'articolo 24: norme che hanno altri
  obiettivi, che all'inizio erano nascosti, ovvero riaprire i termini
  dell'accreditamento  nella  nostra  Regione  e,  quindi,  si   sono
  presentati  alcuni  emendamenti che andavano in  questa  direzione,
  ponendo sempre i termini di differimento.
   E'  chiaro che avevamo scritto, alla luce del testo esitato  dalla
  Commissione,  una  nostra idea sulle modalità di  erogazione  delle
  prestazioni  delle strutture private accreditate, in nome  di  quel
  principio di libera scelta che abbiamo già assunto all'articolo  2,
  libera  scelta entro i limiti della budgettizzazione fissata  dalle
  risorse disponibili.
   Questo  articolo altro non fa che disciplinare le modalità con  le
  quali ci rapportiamo con le strutture private.
     Abbiamo ritirato l'emendamento di riscrittura della nostra  idea
  dell'articolo  24 e vogliamo essere molto franchi. Vogliamo  capire
  qual  è  la  riscrittura del Governo perché sappiamo  che  è  stato
  depositato  un  emendamento,  da parte del  Governo  medesimo  che,
  sostanzialmente, riapre i termini dell'accreditamento ad una  serie
  di strutture inserite in una precedente programmazione.
   E,  allora,  se  l'obiettivo è questo, è evidente che  non  saremo
  d'accordo
   Faremo  una battaglia perché trattasi di legge-sanatoria che,  tra
  l'altro,  sarebbe  in assoluta difformità con la finalità  con  cui
  stiamo  approvando  questo stesso disegno di  legge  che  -  vorrei
  ricordare - avrebbe obiettivi di risparmio, non di estensione della
  spesa   del  sistema  sanitario;  diversamente,  l'assessore  Russo
  rischierebbe   di   essere  il  nuovo  assessore   Cittadini   che,
  nell'agosto  del  2002, presentò un decreto detto   decreto  taglia
  spese   che,  dall'agosto  al novembre di quell'anno,  comportò  un
  maggior  onere per le casse della Regione di 300 milioni  di  euro
  Altro che  taglia spese , fu un decreto  aumenta spese
   Non vorremmo che questo disegno di legge - che nasce con obiettivi
  di  razionalizzazione, di risparmio del sistema - diventi una legge
  apripista per allargare la platea dei beneficiari ad un sistema che
  formalmente,  magari,  qualcuno pensa e sostiene  essere  fermo  ai
  limiti di budget, ma solo per un anno perché, l'anno successivo,  i
  limiti di spesa potranno modificarsi
   Il  Governo,  dunque,  ci  dica  come intende  procedere  rispetto
  all'articolo 24.
   Sulle   norme-manifesto ,  siamo d'accordo,  sono  previsioni  che
  disciplinano la modalità di rapporto tra pubblico e privato  ma  il
  vero problema è sapere le dimensioni della platea dell'offerta  del
  settore privato. E, soprattutto, mi rivolgo all'Assessore, possiamo
  fare un'operazione con questo articolo?
   Lo  dico perché c'è il privato di qualità che, in qualche modo, va
  sostenuto,  ma c'è anche il privato abituato a ripetere prestazioni
  nel tempo e che deve essere in qualche modo disincentivato.
   Ecco   perché  il  budget  non  può  essere  indistinto  ma   deve
  riconoscere il merito a chi opera in termini di qualità  e  che  in
  qualche  modo  comincia  ad estromettere, anche  gradualmente,  dal
  sistema dell'accreditamento le altre realtà non meritevoli.
   Assessore Russo, l'accreditamento non è una certificazione statica
  ma deve essere anche un sistema dinamico di relazione, di efficacia
  e  di  qualità. Le verifiche le abbiamo già affrontate a  proposito
  delle norme sulle sanzioni.
   Se  redigiamo  l'articolo  24 con questa  finalità  ha  un  senso,
  altrimenti  dico che non c'è neanche bisogno di farlo, se  in  quei
  termini.  Si  passi direttamente all'articolo 25 se  l'obiettivo  è
  favorire  la  qualità: se, invece, l'obiettivo è fare aumentare  la
  platea dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie a carico  del
  servizio  pubblico,  si sappia che ciò è in contraddizione  con  lo
  spirito dello stesso disegno di legge.

   LEANZA NICOLA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEANZA  NICOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi,  penso  che
  l'onorevole Cracolici abbia trattato dei punti fondamentali.
   Per noi, l'articolo 24 non è soltanto un  articolo-manifesto ,  ma
  vuole  essere  la  riprova di quanto dicevamo prima,  cioè  che  la
  libera  scelta  deve  essere indirizzata nei  confronti  di  quelle
  strutture  che, realmente, garantiscono il miglior livello  e  che,
  quindi, vanno assolutamente aiutate.
   Certamente,  non  siamo  favorevoli  alla  riapertura   di   nuovi
  accreditamenti, bensì ad una regolamentazione non vessatoria e  che
  possa garantire una migliore qualità dei servizi.
   Sono  convinto, quindi, che gli emendamenti presentati dal Governo
  vadano  in  questa direzione e che possano essere, dunque,  accolti
  anche dal Partito Democratico.

   PRESIDENTE.  Si passa al subemendamento 24.1.2.
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE  Il parere del Governo?

   RUSSO, assessore per la sanità. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE.  Si passa al subemendamento 24.1.5 (al comma 1).
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE   Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE.  Si passa al subemendamento 24.1.6.

   LEONTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa,  quindi,  al  subemendamento  24.1.12.  Lo  pongo   in
   votazione. Il parere della Commissione?

     BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole

      PRESIDENTE.  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa al subemendamento 24.1.7.

   LEONTINI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  dichiaro  di
  ritirare il subemendamento 24.1.7 perché, come quello precedente, è
  assorbito dall'emendamento del Governo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa al subemendamento 24.1.5, nella parte relativa al  comma
  1, lettera a).
   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa al subemendamento 24.1.1.
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO, assessore per la sanità. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole si alzi;  chi  è  contrario  resti
  seduto.

                           (Non è approvato)

   Comunico che è stato presentato il subemendamento 24.1.15, a firma
  degli onorevoli Cracolici e De Benedictis. Ne do lettura:

   «Al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
    e)  degli  standard occupazionali relativi al personale  tecnico,
  infermieristico  e medico in organico, degli obblighi  contrattuali
  in materia di lavoro e del rispetto dell'obbligo formativo ECM. ».

   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO, assessore per la sanità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa al subemendamento 24.1.4.

   LACCOTO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LACCOTO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo  sia  stato
  dibattuto  ampiamente  il  problema  relativo  alle  strutture  sia
  pubbliche  che  private  che  hanno  dei  budget  attivi   rispetto
  all'extraregionale.
   Secondo   la   formulazione  prevista  dal  Governo,  andremmo   a
  penalizzare tutte le strutture; se, invece, lo ponessimo rispetto a
  quello  che è anche l'accreditamento già dato, a livello nazionale,
  nella  compensazione delle strutture attive, a  livello  regionale,
  sicuramente  faremmo un bene alla Sicilia e incrementeremmo  quelle
  strutture che recano un attivo al sistema sanitario regionale.
   Credo,  quindi, che questa sia una formulazione che,  sicuramente,
  garantisca tutte le strutture private convenzionate ma anche coloro
  che abbiano un'attività.

   PICCIOLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PICCIOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Assessore,
  come  lei ben sa, questo  argomento è nato da una esigenza iniziale
  della   provincia  di  Messina  e  che,  grazie  anche   alla   sua
  lungimiranza, è stato esteso a tutta la Regione.
   Di fatto, abbiamo ottenuto un qualcosa che finora alla Sicilia era
  stato  precluso,  cioè abbiamo la possibilità, al  di  fuori  degli
  aggregati,   dei   budget,  di  ottenere  la  remunerazione   delle
  prestazioni fornite ai pazienti provenienti da fuori Regione.
   Questo privilegio è stato esteso sia alle strutture pubbliche  sia
  a  quelle  private in regime di accreditamento; ovviamente,  questa
  remunerazione deve avvenire necessariamente al di fuori del budget,
  perché è una partita di giro, una mobilità attiva che incassiamo  e
  che va a ridurre, contabilmente, la nostra passività.
   Tutti  i meccanismi virtuosi che possono essere messi in atto  per
  favorire  questo tipo di attività da parte delle strutture   devono
  essere,  secondo  me, sostenute a più non posso dall'Assemblea.  La
  parola   remunerazione'  non  è  pregiudizievole,  in  quanto  essa
  avviene, nei confronti della Regione, in base alla tariffa TUC, che
  è quella nazionale.
   Le  chiedo  di  non  porre  un limite  alla  remunerazione  ma  di
  stabilire lei stesso le regole - il 20 per cento in meno  del  TUC,
  il  10  per  cento, il 15 per cento, non importa - trattenendo  una
  quota  da  destinare  alle  attività regionali  sanitarie  che  lei
  valuterà.  Non  è però possibile lasciare libera la  contrattazione
  all'Assessore  o  al Governo di turno. Chi fa attività,  chi  eroga
  prestazioni, ha necessità di avere certezza di bilancio: deve poter
  sapere  che un intervento al cuore o una protesi o quello che  sia,
  presenta  una  remunerazione fissa. Non è possibile individuare  un
  criterio variabile, altrimenti faremmo un danno alla qualità  della
  prestazione   sanitaria,  non  daremmo  certezza   alle   strutture
  pubbliche e private sulle prestazioni erogate.
   Le  chiedo, quindi, di operare la sua scelta anche in funzione  di
  una  sua  disponibilità. Sarà lei a stabilire la remunerazione  che
  deve  essere,  però, fissa, non variabile; dobbiamo  dare  certezza
  alle strutture, siano esse pubbliche che private.

   FORMICA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FORMICA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  auspico  che  il
  Governo  dia  parere favorevole a quest'emendamento,  anzi  che  lo
  faccia proprio.  Mi sorprende che non lo abbia proposto il Governo,
  posto  che  è  impegnato  -  e ne  diamo  atto  -  in  un'opera  di
  responsabilizzazione del funzionamento della  sanità  nella  nostra
  Regione,  adottando dei meccanismi che consentano ai più  virtuosi,
  alle  cliniche,  così  come agli ospedali  pubblici  e  a  tutti  i
  soggetti   che  operano  nella  sanità,  di  essere  premiati   per
  l'attività che svolgono.
   Sarebbe un paradosso, anche in relazione all'approvazione di  ieri
  dell'emendamento che penalizza i manager macchiatisi dello  sfascio
  della  sanità per non essere riusciti a raggiungere il pareggio  di
  bilancio,  se  con ciò stesso non si valutasse il meccanismo  della
  premialità  a favore dei migliori: sarebbe paradossale se oggi  non
  si  esprimesse  parere favorevole ad un emendamento  che  introduce
  proprio   questo  principio,  cioè  che  laddove  non  siamo   solo
  protagonisti  di cattiva sanità ma di buona sanità -  mi  riferisco
  alle  cliniche  siciliane,  pubbliche e private,  che  riescono  ad
  attrarre  mobilità extraregionale positiva - non venga riconosciuta
  a  quegli  stessi  ospedali e cliniche la  remunerazione  per  tali
  prestazioni. Sarebbe veramente un controsenso.
   Mi auguro, pertanto, che il Governo faccia proprio l'emendamento.

   RUSSO, assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO,  assessore  per  la  sanità. Signor  Presidente,  onorevoli
  deputati,  il  Governo si è fatto carico di una  esigenza  che  era
  partita  dalle  strutture private del messinese  e  non  solo  l'ha
  estesa con una norma a tutte le strutture regionali, ma lo ha fatto
  parimenti  nei  confronti delle strutture pubbliche. Il  meccanismo
  previsto  all'articolo 24 è, infatti, contenuto anche in una  norma
  di rinvio che riguarda le strutture pubbliche.
     Qual  è  il  principio?  Il principio è  quello  di  incentivare
  prestazioni di qualità da parte delle nostre strutture pubbliche  e
  private, in grado di abbattere la mobilità verso le altre regioni.
   Si  è  posto  -  e  non soltanto in Sicilia -  il  problema  della
  relativa remunerazione, quid iuris rispetto alle remunerazioni,  ma
  questo riguarda in particolare le strutture private con riferimento
  alla remunerazione delle prestazioni erogate in favore di cittadini
  che provengano dalle altre regioni.
   Vi era stato, a  livello amministrativo, un primo riconoscimento -
  e  questo era stato oggetto di una contrattazione fino a quando non
  abbiamo definito questa norma - volto a prevedere una remunerazione
  all'interno del tetto di spesa regionale.
   Ovviamente,  questa  impostazione  rischiava  di  penalizzare   le
  strutture   private  delle  altre  province  che,   per   la   loro
  collocazione geografica, non avevano la possibilità di attingere ad
  un bacino extraregionale.
   Si  è  prevista  questa norma legata ad un meccanismo  finanziario
  molto  importante che è quello del  pagamento - vedremo poi di  che
  cosa  -  a  seguito dell'accreditamento che opera lo  Stato  e  che
  generalmente avviene dopo due anni. Se non avessimo previsto questo
  meccanismo  finanziario, avremmo rischiato di aumentare  il  nostro
  deficit,  perché avremmo dovuto anticipare le spese per poi  avere,
  dopo  due anni, le somme da parte dello Stato. Situazione,  questa,
  che ha provocato una condizione di deficit per il Molise e, allora,
  si  è previsto che il pagamento avverrà nel momento in cui lo Stato
  ci  accrediterà  le prestazioni che le nostre strutture  rendono  a
  favore dei cittadini provenienti dalle altre regioni.
   Il   tema  si  riduceva,  quindi,  a  determinare  quale  tipo  di
  remunerazione praticare, una remunerazione piena o legata  soltanto
  ad un meccanismo di premialità? Qual è la differenza?
   Io assegno cento ad una struttura - poniamo del messinese - che  è
  il  budget  prefissato  a  seguito di  contrattazione:  ebbene,  la
  struttura del messinese eroga cinquanta in termini di DRG a  favore
  dei  cittadini calabresi, ovviamente per la Regione siciliana è  un
  abbattimento della mobilità passiva, perché andiamo a compensare le
  partite contabili.
   Dobbiamo  remunerare questo cinquanta in maniera  piena,  per  cui
  l'abbattimento   della  nostra  mobilità  passiva  viene   soltanto
  suddiviso a favore delle strutture private o, posto che le spese di
  organizzazione,  di  costruzione  dell'azienda  eccetera  sono  già
  remunerate  dall'intero  budget,  si  deve  prevedere  soltanto  un
  meccanismo  di  premialità  in  modo  tale  che  la  Regione  possa
  abbattere ed incrementare le proprie risorse da distribuire a tutti
  gli altri?
   Ecco perché non abbiamo previsto la remunerazione ma meccanismi di
  premialità: in altri termini, tutto ciò che si fa  extra budget  si
  riconosce  non al 10%, ma con  una quota inferiore, e ciò  per  una
  questione di equità nell'interesse di tutta la Regione siciliana. I
  meccanismi di premialità sono già, quindi, un grande riconoscimento
  alle  strutture capaci di attrarre i cittadini dalle altre Regioni,
  ma  dobbiamo  anche salvaguardare, ed è un appello che  io  rivolgo
  all'Assemblea, l'interesse della Regione ad avere, per  così  dire,
  un  proprio  tornaconto  per le casse regionali.  I  meccanismi  di
  premialità   verranno  poi  definiti,  ovviamente,   in   sede   di
  contrattazione.    Ecco    perché    esprimo    parere    contrario
  all'emendamento e chiedo invece che venga mantenuta la  lettera  f)
  dell'articolo 24.

   FORMICA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FORMICA.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, intervengo  solo
  per  dire  che  stiamo preparando un subemendamento per  accogliere
  anche in parte le proposte che avanzava l'Assessore.

   RUSSO,  assessore per la sanità. Per una percentuale non inferiore
  al 50

   FORMICA.  Signor Presidente, stiamo preparando un emendamento  con
  il quale, accogliendo in parte le proposte avanzate dall'Assessore,
  destiniamo  il 90% della remunerazione alle strutture  pubbliche  e
  private   che   eseguono  le  prestazioni  e   il   rimanente   10%
  all'Assessorato  perché,  altrimenti, si  tratterebbe  di  indebito
  arricchimento  per  la Regione, sottraendosi  somme  spettanti  per
  prestazioni erogate da enti che hanno diritto di essere remunerati.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo  dire  che
  considero  del tutto corretto valutare che chi eroga le prestazioni
  sia addirittura in grado di attrarre utenza proveniente da fuori il
  territorio  siciliano  e che, in tal senso, vada  in  qualche  modo
  premiato.  Però, onorevole Formica, non direi che la Regione  -  in
  questo  caso,  l'Amministrazione pubblica  -  avrebbe  un  illecito
  arricchimento.  Una struttura esiste anche dal fatto che gran parte
  dei suoi costi di gestione sono, in qualche modo, in una logica  di
  scala  economica, già distribuiti sul budget che la Regione  stessa
  affida   alla   struttura   per   il  mantenimento   dell'impianto.
  Attenzione,  io poi non so se sia giusto il 90,  il 99 o  piuttosto
  l'80 per cento.
   E'  chiaro che va fatta una valutazione economico-finanziaria  per
  assegnare   il   DRG,   tenuto  conto  che  ci   sono   dei   costi
  imprenditoriali  già garantiti dal budget che la  Regione  dà  alla
  struttura stessa, quindi, userei espressioni meno perentorie.
   Se  è come sostiene l'onorevole Formica, mi pare di poter dire che
  la percentuale è già un elemento di premialità; o stabiliamo che la
  premialità la si affida all'Assessore che con decreto,  e  non  con
  negoziazione,   fissa   gli  importi  relativi   ai   DRG   oppure,
  sinceramente, qualunque percentuale scegliamo, non mi sento di dire
  se sia giusta o sbagliata.
   Sia  l'Esecutivo a decidere il carattere della premialità o  della
  remunerazione in percentuale
   Io  propongo  un subemendamento riferito all'emendamento  a  firma
  degli onorevoli Laccoto ed altri, volto a mantenere il concetto  di
   remunerazione ,  in percentuale, rispetto al valore  dei  DRG  che
  l'Assessore, con apposito decreto, determinerà nei successivi 90  o
  60  giorni,  remunerazione , quindi, non  premialità    Non  me  la
  sento di dire se sia 90 giusto, 80 sbagliato, 45 migliore
   Suggerisco una remunerazione la cui percentuale sarà definita  con
  apposito decreto  dell'Assessore.

   BENINATI, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BENINATI,   presidente  della  Commissione.   Signor   Presidente,
  onorevoli colleghi, signor Assessore, rassereniamoci, altrimenti ci
  confondiamo
   Per  quanto  riguarda l'emendamento che gli onorevoli  Laccoto  ed
  altri   hanno  presentato,  ho  sentito  dire  più  volte  che   si
  tratterebbe   di   un  problema  di  Messina,  ma   in   realtà   è
  principalmente  un  problema della Regione,  perché  non   riguarda
  esclusivamente   le  cliniche  private,  ma  anche   il   pubblico
  Sull'argomento, in Commissione, c'è stata più volte con l'Assessore
  una  discussione; c'è stato anche un parere espresso dal  Ministero
  in   corso  d'opera,  che  -  effettivamente  -  ha  sostenuto  che
  l'extrabudget - dobbiamo essere chiari - non si poteva  fare  nella
  fattispecie per l'anno 2008.
   Ma  l'Assessore  sa - e devo dire lo sappiamo tutti  -  che  altre
  regioni  d'Italia questo problema non se lo sono mai posto,  perché
  in   altre  regioni  d'Italia  il  meccanismo  dell'extrabudget   è
  qualcosa che viene erogato al 100%.
   Addirittura, c'è una sentenza del TAR Lazio che è intervenuta  nel
  merito
   Non  sono  d'accordo sulle percentuali, non ritengo  corretto  nei
  confronti  di  chi attrae verso la Sicilia - per  cui  compensa  le
  passività che la Regione ha - attribuire, addirittura, qualcosa  in
  meno rispetto al DRG. Credo sia totalmente sbagliato
   A  questo  punto, e non entro nel merito, siccome c'è scritto  che
  non deve incidere sull'aggregato esistente, ma è un qualcosa che va
  oltre,  una  partita  di  giro, che le altre  regioni  pagano  alla
  Sicilia, ebbene, non capisco il perché di questa preoccupazione. E'
  una  partita  di  giro,  ripeto, noi  automaticamente  paghiamo  le
  cliniche  o le strutture pubbliche che erogano questo servizio.  E'
  totalmente una partita di compensazione
   Inviterei ad essere coerenti, pertanto. Paradossalmente, se  diamo
  meno alle strutture che erogano questo servizio, incentiviamo a non
  attrarre utenza verso la Regione siciliana
   Ricordo a tutti che nella Regione Lombardia, se dovesse applicarsi
  un  meccanismo  del  genere, è ovvio che, paradossalmente,  diverse
  strutture che fanno altissima specializzazione potrebbero chiudere,
  e  noi  siamo  i  primi a recarci lì  quindi è  come  se  noi  oggi
  volessimo far venire utenti fuori Regione, ma dicessimo loro di non
  venire perché il DRG glielo paghiamo limitatamente ad una quota.

   PICCIOLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PICCIOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Assessore,
  desidero ritornare sull'argomento molto rapidamente.
   Non  vuole  essere la mia insistenza un'offesa ad un  ragionamento
  globale,  ma dico che noi stiamo facendo una legge per incrementare
  la  mobilità extraregionale - e mi rivolgo ai colleghi - al fine di
  ridurre  questo passivo: cerchiamo, quindi, di porre dei meccanismi
  che non vadano in questa direzione.
   Diversamente è un controsenso in termini di logica; l'Assessore ha
  già  la  remunerazione di cui parlava prima, signor Presidente,  la
  Regione  ce l'ha perché, rispetto alla tariffa unica nazionale,  si
  rimborsa   la   tariffa  regionale.  Si  abbassi  quella   tariffa
  Stabilisca lei i criteri, Assessore.

   LACCOTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LACCOTO.   Signor   Presidente,  onorevoli   colleghi,   onorevole
  Presidente della Regione, signor Assessore, vorrei capire qual è la
  complessità di questa situazione. Noi ci troveremmo ad incrementare
  la  passività della Regione siciliana perché gli istituti che sono,
  per esempio, a Messina, andrebbero ad aprire a Reggio Calabria o  a
  Villa San Giovanni e noi dovremmo poi pagare,  incrementando i  280
  milioni  di  passività che già abbiamo  Questo  è  il  sistema  che
  innescheremmo se non ci fosse un riconoscimento della remunerazione
  extrabudget   rispetto  alle  tariffe  già  stabilite   a   livello
  regionale.
   Non voler comprendere questo, significa fare un danno alla Regione
  siciliana, perché ne incrementeremmo ancora le passività. Questa  è
  una vicenda che, certamente, complica la situazione alla Regione.
   Se  noi  vogliamo  dare  respiro  alla  situazione  finanziaria  e
  diminuire  la  passività regionale dobbiamo certamente incrementare
  questo  meccanismo.  C'è  di più: noi, rispetto  al  Lazio  o  alla
  Campania, che già pagano il 100%, avremmo le tariffe che stabilisce
  l'assessorato e, quindi, la remunerazione avverrebbe sulle  tariffe
  stabilite a livello regionale.

   LEANZA NICOLA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEANZA  NICOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi,  vi  chiedo
  scusa  - stasera stanno venendo un po' tutti i nodi al pettine,  lo
  dico  ai  colleghi parlamentari - ma stiamo parlando della  riforma
  sanitaria  e siccome non è una riforma di facciata, ma una  riforma
  vera,  tutti i temi che finora abbiamo affrontato sulle pagine  dei
  giornali, nelle Commissioni, nelle campagne elettorali, riaffiorano
  nuovamente dal dibattito. La riforma sanitaria appartiene a tutti i
  cittadini,  del  resto, come pure alle imprese,  alle  istituzioni:
  come  vedete,  questo  è un esempio tipico delle  tante  cose  che,
  ovviamente, succedono quando si parla di argomenti così importanti.
   Il  tema che stiamo affrontando, infatti, non è di secondo ordine,
  non  interessa  una clinica privata, ma è un tema  di  sistema:  la
  Regione  vuole  fare il salto di qualità e diventare  un  punto  di
  riferimento del Mediterraneo e dell'Italia meridionale? E,  allora,
  deve  investire sulle strutture pubbliche e private   Non  ci  sono
  dubbi,  non  è  un  fatto messinese', deve essere  visto  come  una
  filosofia  complessiva, come un investimento, come -  finalmente  -
  una inversione di tendenza di questo Governo.
   I viaggi della speranza facciamoli al contrario
   Non  può  essere  solo  un  fatto di guadagno  tra  l'assessorato,
  l'impresa   e   il   privato;  il  privato  è  una   risorsa,   non
  dimentichiamolo  Senza privati siamo all'esistenzialismo
   Signor  Assessore,  onorevoli colleghi,  il  tema  è  questo:  non
  facciamolo diventare un fatto messinese, è una questione siciliana
  E'  una questione chiara su come vogliamo veramente avere una nuova
  sanità   Considero  questo uno dei punti importanti,  perché  è  su
  questo che possiamo tracciare un futuro nuovo per la nostra sanità.
   Signor  Presidente, chiedo cinque minuti di sospensione  affinché,
  in   maniera  garbata,  serena,  possiamo  trovare  una   soluzione
  migliore. Non dimentichiamo che la parola remunerazione  è  già  un
  passo  avanti rispetto al termine  premialità , ma vediamo  in  che
  modo  possiamo incentivare, non solo il privato, ma soprattutto  il
  pubblico, a venire nella nostra regione a curarsi.
   Ritengo  che  su  questo punto sia importante trovare  la  massima
  unità possibile.

   RUSSO, assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE Ne ha facoltà.

   RUSSO,  assessore  per la sanità. Signor Presidente,  proprio  per
  venire  incontro ai rilievi e alle istanze che sono state formulate
  nel  corso  di  questo  dibattito,  il  Governo  è  disponibile   a
  modificare  la  lettera  f).  Il senso dovrebbe  essere  quello  di
  prevedere  non  meccanismi di premialità ma  di  remunerazione  ben
  determinati. Credo che questo sia un principio immanente alla legge
  che  stiamo  per approvare: tali meccanismi saranno determinati  di
  intesa    con    le   associazioni   di   categoria    maggiormente
  rappresentative.
   E'   in   quella  sede  che  si  possono  fissare  meccanismi   di
  remunerazione  contrattualmente stabiliti che,  sicuramente,  vanno
  incontro alle esigenze di tutti.

   BUZZANCA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BUZZANCA.  Assessore, prima di intervenire, vorrei sapere  se  c'è
  una nuova proposta del Governo sui meccanismi di remunerazione.

   RUSSO,  assessore per la sanità. Il subemendamento potrebbe essere
  quello di prevedere meccanismi di remunerazione non inferiori al 75
  per  cento  delle  prestazioni erogate,  riferiti  al  costo  della
  remunerazione della prestazione da determinarsi d'intesa con...

   BUZZANCA.   Signor   Assessore,  mi  pare  che   quando   c'è   la
  ragionevolezza  non c'è motivo di  confliggere. Signor  Presidente,
  voglio  fare una sola osservazione perché, dagli interventi che  si
  sono susseguiti, secondo me stava emergendo una deriva che potrebbe
  diventare pericolosa.
   E'  chiaro  che ciascuno di noi è portatore di interessi legittimi
  che  provengono  dal territorio, ma è altrettanto  vero  che  siamo
  parlamentari  di  tutti  i siciliani ed è verissimo  il  fatto  che
  ciascuno  di noi, difendendo legittimi interessi territoriali,  non
  può tuttavia porsi in conflitto con il resto del territorio.
   Ringrazio  l'Assessore  per  essere  stato  disponibile  a  venire
  incontro  alle esigenze che vengono da questo mondo, un  mondo  per
  noi  fondamentale,  però stiamo attenti, non dobbiamo  cadere  ogni
  volta  nella  trappola,  di metterci l'un contro  l'altro,  Messina
  contro Catania o Catania contro Messina ed entrambe contro Palermo,
  perché  questo è un argomento troppo serio. E se esiste  attrazione
  dal  punto di vista sanitario, dobbiamo mettere nelle condizioni  -
  chiunque  esso  sia, pubblico o privato - di farlo,  perché  questa
  ricchezza  deve  implementare l'economia siciliana  e  deve  essere
  capace di  fornire  salute.
   Quindi,  l'assist dell'Assessore mi sembra importante,  ma  questa
  considerazione facciamola nostra, teniamola per noi. Non mettiamoci
  a  confliggere  fra di noi, ma pensiamo agli interessi  complessivi
  del popolo siciliano.

   CORONA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORONA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei  utilizzare
  questa occasione, innanzitutto, per ribadire un principio, che  non
  c'è nulla di male a stabilire se è una questione messinese - perché
  Messina fa parte di questa Regione - e se un'idea parte da Messina,
  da  Palermo,  da Catania o da Ragusa che ben venga  D'altro  canto,
  siamo in un momento in cui ci stiamo accingendo a realizzare questo
  ponte che legherà la Calabria con la Sicilia.
   Siamo  anche la porta di questa Regione e, quindi, se  c'è  questa
  specificità,  è  giusto  che  possa essere  portata  avanti,  anche
  nell'interesse della Regione.
   Io,  però, non sono convinto del fatto che qui si voglia per forza
  litigare, per un'ora, sul significato di una parola:  premialità' o
   remunerazione'.  Ebbene,  credo  che  le  iniziative  pubbliche  e
  private  che erogano servizi - che, tra l'altro, attraggono  flussi
  che  provengono da fuori Regione - debbano ottenere tutto il budget
  che  ne  deriva.  Nelle altre Regioni credo che avvenga  in  questi
  termini. Non penso che quando i siciliani vadano fuori Regione  per
  farsi  curare,  quella Regione trattenga una parte che  fa  capo  a
  quelle  strutture,  pubbliche o private, che riescono  ad  attrarre
  tali flussi sanitari.
   E'  come  se noi chiedessimo alle imprese pubbliche o private  che
  attraggono  flussi turistici in questa Regione, che sosteniamo  con
  infrastrutture,  ebbene è come se chiedessimo  agli  albergatori  o
  alle  aziende  dello Stato, Autostrade, Ferrovie e  così  via,  una
  parte  di  quei flussi che provengono dai turisti che si recano  in
  Sicilia.
   Non  sono  d'accordo  sulle percentuali, però credo  che  possiamo
  accettare  una mediazione dell'Assessore che tenga conto di  queste
  specificità,  purché  si  parta dal 75 per  cento  in  su,  poi  da
  contrattare con il sistema sanitario pubblico e privato.

   PRESIDENTE.  Comunico  che  è  stato  presentato  dagli  onorevoli
  Laccoto,  Beninati,  Picciolo, Romano ed  altri  il  subemendamento
  24.1.4.1 all'emendamento 24.1.4. Ne do lettura:

   «Aggiungere   non  inferiore al 75 per cento  dei  DRG  effettuati
  rispetto alla tariffa unica nazionale ».

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.    Signor   Presidente,  signor  Assessore,   onorevoli
  colleghi, la tariffa unica nazionale nel sistema DRG non esiste. Ci
  sono le fasce. Occorre non meno del 75 per cento del DRG (diagnosis-
  related  group)  che si applichi alla fascia a cui la  struttura  è
  riferita, perché altrimenti li paghiamo con il 75 per cento...

   RUSSO, assessore per la sanità.  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO,  assessore per la sanità.  Forse la maniera più corretta  è
  quella di prevedere  il 75 per cento degli importi riconosciuti  in
  sede di compensazione , cioè degli importi riconosciuti, quelli che
  sono liquidati, accertati e, quindi, riconosciuti.

   PRESIDENTE. Non sospendo la seduta ma aspetto che venga  riscritto
  il testo dell'emendamento. Onorevoli colleghi, comunico che è stato
  presentato  dal  Governo  il  subemendamento  24.1.4.2  di  cui  do
  lettura:
   «Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f)  dei meccanismi di remunerazione non inferiore al 75 per  cento
  degli importi riconosciuti in sede di compensazione per la mobilità
  infraregionale,  al di fuori dell'aggregato complessivo  regionale,
  in  favore  delle strutture che erogano prestazioni certificate  di
  mobilità  attiva  extraregionale,  solo  a  seguito  dell'effettiva
  erogazione delle relative risorse».

   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Il subemendamento 24.1.4.1 è superato.
   Il subemendamento 24.1.4 è assorbito dal subemendamento 24.1.4.2.
   Il subemendamento 24.1.3 è analogamente assorbito.
   Si passa al subemendamento 24.1.8.

   SCAMMACCA. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCAMMACCA.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  intervengo
  soltanto  per illustrare brevemente entrambi i subemendamenti,  uno
  dei quali assorbirebbe l'altro; si tratta del 24.1.8 e del 24.1.10.
   I suddetti subemendamenti sono finalizzati a risolvere un problema
  che  si  verifica  da tempo in molte strutture private  ospedaliere
  accreditate  le quali, da un lato, possono esercitare  attività  di
  ricovero,   anche  chirurgica  ma,  teoricamente,  non   dispongono
  dell'accreditamento per i rispettivi ambulatori.
   Questo  subemendamento, in particolare il 24.1.10,  consentirebbe,
  all'interno   del  budget  di  spesa  ospedaliera  assegnata   alla
  struttura, di ridurre moltissimo il fenomeno della inappropriatezza
  dei  ricoveri  che spesso si verificano per coprire operazioni  che
  possono essere effettuate in sede ambulatoriale.
   Credo, quindi, che l'accoglimento di questo subemendamento,  possa
  consentire   semplicemente  di  razionalizzare   l'attività   delle
  strutture,   sempre  nel  rispetto  del  limite  delle   specialità
  accreditate.

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE BENEDICTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il principio
  esposto  dall'onorevole Scammacca penso debba essere meritevole  di
  riflessione. Sostanzialmente, cosa facciamo?
   Abbiamo  un  contratto che prevede l'erogazione di prestazioni  di
  ricovero e cura; per legge, stabiliamo che questo contratto muta il
  suo oggetto e può prevedere altro tipo di erogazione.
   Non  siamo  contrari, in linea di principio, al fatto che  non  si
  facciano  prestazioni non appropriate - ci mancherebbe altro  -  ma
  immaginare  per  legge  che il budget destinato  alle  prestazioni,
  qualora  fossero inappropriate, debba essere comunque  usato  e  si
  debba farlo per l'ambulatoriale è un'altra cosa
   Immagino  che,  comunque, si debba affermare il principio  che  le
  prestazioni inappropriate sono tali e non si devono effettuare   Si
  deve  fare in modo che non si effettuino e, poi, si stabilisce  per
  contratto   -  e  non  per  legge  -  una  mutazione  contrattuale,
  prescrivendo   tout  court  per tutti i contratti  che  si  possono
  erogare  anche  prestazioni ambulatoriali da  parte  di  chi  ha  i
  requisiti.
   Ritengo,  quindi, che le finalità illustrate siano  condivisibili.
  Lo strumento è però assolutamente sbagliato.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 24.1.8. Il parere
  del Governo?

   RUSSO,   assessore  per  la  sanità.  Signor  Presidente,  signori
  deputati,  in  linea  di principio, l'emendamento  potrebbe  essere
  accolto,  tuttavia, credo che non debba essere disposto per  legge.
  Se una tale struttura è accreditata e contrattualizzata per rendere
  prestazioni    ospedaliere,   quindi,   attiverà   i   procedimenti
  burocratici  per ottenere anche l'accreditamento per le prestazioni
  da rendere a livello ambulatoriale. Non possiamo, per legge, andare
  ad accreditare anche prestazioni ambulatoriali per strutture di cui
  non  conosciamo se possiedano i requisiti. Come possiamo sapere  se
  presenta    caratteristiche,   dotazioni   strumentali,    tecniche
  strutturali  per  avere accreditato anche l'ambulatorio?  In  altre
  parole, in tal modo, allo stato, non è precluso.
   Nel  senso  di  quanto prescritto dall'emendamento, accrediteremmo
  per legge un'attività senza la verifica dei requisiti.
   Il  parere  sull'emendamento presentato con  questa  formulazione,
  dunque, non può che essere contrario.

   SCAMMACCA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCAMMACCA.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  intervengo
  soltanto  per  precisare  che i requisiti  degli  ambulatori  nelle
  specialità   autorizzate   e   accreditate   per   ricovero    sono
  automaticamente compresi. Pertanto,  c'è solo da estendere. E'  una
  diatriba  che  vige  da dieci anni e che, secondo  me,  può  essere
  risolta  in  maniera molto semplice. Non si tratta  di  accreditare
  ambulatori  in  specialità diverse, ma semplicemente  di  stabilire
  che, se sono autorizzati ad aprire lo stomaco di un individuo e  ad
  operarlo, presumo, siano autorizzati anche a visitarlo
   Il  concetto  è questo, riferito sempre all'interno  della  stessa
  autorizzazione  ed accreditamento. Non si tratta,  dunque,  di  una
  estensione contrattuale o altro; la contrattualizzazione è a  valle
  di questo e, comunque, all'interno del budget ospedaliero di spesa.
  E'  come  dire  che un ospedale non può effettuare una  visita   Mi
  sembra  proprio un vuoto normativo, pur tuttavia, mi  rimetto  alle
  decisioni del Governo.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, detto così  come
  ha   fatto   l'onorevole   Scammacca,  chiaramente,   costituirebbe
  un'anomalia  del principio legislativo. Vorrei, invece,  riprendere
  le cose di cui stavamo parlando.
   Ci riferiamo al fatto che il sistema pubblico, per certi versi,  e
  quello privato sono costruiti sulla budgettizzazione e, sulla  base
  di  questa,  l'emendamento prevede che, fermo restando  il  budget,
  occorre ridurre i ricoveri inappropriati.
   L'obiettivo  è evitare che si usi il ricovero per prestazioni  che
  non  ne  necessitino. Bisogna autorizzare per legge -  quindi,  non
  sulla verifica - perché quest'ultima rimane quanto al possesso  dei
  meccanismi per l'accreditamento.
   Sarò conservatore, ma sono fermo ai princìpi giuridici. I princìpi
  che  hanno regolato l'accreditamento sono stati fissati dal decreto
  del  2002,  scaduto  nel mese di giugno del  2007.  In  tutto  quel
  periodo,  si  potevano fare un sacco di cose  Ciò che  comprendo  è
  che, in questa nostra bella e complicata Regione, tutto ciò che  si
  può  fare  quando  la legge lo prevede non si  fa,  ma  c'è  sempre
  bisogno  di  farlo  successivamente   Occorre,  in  altri  termini,
  ricorrere  a  sanatorie e c'è sempre l'idea che tanto ci  sarà  una
  legge che provvederà a derogare
   Vorrei  fosse  chiaro  - e ribalto il ragionamento  dell'onorevole
  Scammacca  - che, per ridurre i ricoveri inappropriati, l'Assessore
  per  la  sanità deve disporre che, ad esempio, per l'intervento  di
  cataratta, non occorre il ricovero, perché lo stesso si effettua in
  ambulatorio. E, allora, lo si fa a prescindere.
   Qual  è  l'obiettivo  che  persegue  l'emendamento  dell'onorevole
  Scammacca?  E' vero che questo emendamento prevede il pagamento  di
  un    servizio   ambulatoriale   che,   altrimenti,   non   sarebbe
  riconosciuto

   SCAMMACCA.   Onorevole   Cracolici,  se   effettuo   un   ricovero
  inappropriato, viene classificato e pagato come ambulatoriale?

   CRACOLICI. Appunto

   SCAMMACCA.  E, allora, non cambia proprio niente

   CRACOLICI.  Ma  se  effettua un ricovero inappropriato,  resta  un
  ricovero inappropriato, quindi

   SCAMMACCA. Non cambia niente

   CRACOLICI. Sì, non cambia niente dal punto di vista monetario,  ma
  resta il dato dell'inappropriatezza del sistema. Delle due l'una: o
  interveniamo  per  abbattere,  ma l'idea  di   fissare  il  budget
  insomma,  visto che è inappropriato il modo in cui lo  spendiamo  -
  comunque,  lo dobbiamo spendere tutto, anche attraverso il  sistema
  ambulatoriale  -,  non  mi convince la previsione.  Lo  capirei  se
  avesse un obiettivo di risparmio, cioè se, invece di effettuare  il
  ricovero, prevedessi l'ambulatorio, quindi decurtando il mio budget
  per   l'attività  ambulatoriale  che  mi  consentirebbe  le  stesse
  prestazioni con un costo minore. Ma così non è
   Onorevoli colleghi, vi invito, quindi, ad evitare un voto su  tale
  questione perché, di fatto, costituisce per legge un'autorizzazione
  all'accreditamento e stiamo riproponendo una questione  che,  forse
  fra qualche minuto, tornerà nel dibattito dell'Aula.
   Vi  invito  ad  evitare,  in questo disegno  di  legge  -  che  ha
  l'obiettivo di contenere la spesa - autorizzazioni in deroga.  Ecco
  perché rinnovo l'appello a ritirare questo emendamento.

   RUSSO, assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO,  assessore  per  la  sanità. Signor  Presidente,  onorevoli
  deputati,  colgo  lo spirito che ha animato i firmatari  di  questo
  emendamento; pur non di meno, la posizione del Governo è che questi
  aspetti  non  vanno  decisi per legge ma  piuttosto  affidate  alle
  decisioni  da  assumere a livello amministrativo, d'intesa  con  le
  categorie  rappresentative.  E,  sotto  questo  profilo,  onorevole
  Scammacca,  se il buon senso mi porta a dire che, se posso  operare
  una  persona  la  posso  anche visitare, l'analogo  buon  senso  di
  amministratore  mi  porta a dire che prenderemo  in  considerazione
  queste  istanze, ma a livello amministrativo, sede in  cui  potremo
  verificare al meglio queste aspettative e tali legittimi interessi.

   LEONTINI, relatore. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

       LEONTINI,  relatore.  Signor Presidente,  onorevoli  colleghi,
  ritiriamo  il  subemendamento ma lo facciamo  specificando  che  la
  finalità  non  è  quella  che il collega Cracolici  ha  voluto  qui
  evidenziare con una particolare enfasi, perché, invero, l'obiettivo
  è chiaro.
   E'  molto più conveniente - ed anche più facile per i titolari  di
  case di cura private - escludere che ci sia la visita ambulatoriale
  per  l'utilizzazione  del  budget:  chi  indica  la  necessità   di
  contemperare  l'ambulatorio con il ricovero, quindi, è  chiaro  che
  mette  l'Amministrazione in condizione non soltanto di rendere  più
  appropriato  l'intervento, ma meno inappropriato il ricovero  e  la
  cura  nella struttura. Questo è un intervento finalizzato a ridurre
  la  spesa, a controllare, in modo più trasparente, la contemporanea
  esistenza  dell'uno e dell'altro tipo di prestazione.  Sicuramente,
  il  mantenimento della cura e del ricovero sarebbe  finalizzato  al
  conseguimento di un maggiore vantaggio e di un maggiore utile.

   PRESIDENTE.   Il   subemendamento  24.1.8  è,  quindi,   ritirato.
  L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa al subemendamento 24.1.9.

   SCAMMACCA. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCAMMACCA.    Signor    Presidente,   onorevoli    colleghi,    il
  subemendamento  24.1.9 tende a far sì che si prevedano  -  come  ho
  scritto  -  meccanismi  di incentivazione al  fine  di  ridurre  la
  mobilità   passiva  extraregionale.  Ma  è  tutto  da  affidare   a
  provvedimenti  amministrativi, con una sinergia tra  convenzioni  e
  accordi  tra strutture di eccellenza di Regioni ad elevata mobilità
  attiva  -  penso  alla Lombardia, all'Emilia  Romagna  e  ad  altre
  Regioni - e strutture pubbliche e private accreditate della  nostra
  Regione,  al  fine  di ridurre o combattere, appunto,  la  mobilità
  passiva extraregionale.
   Credo  sia  semplicemente una possibilità che  diamo  al  sistema,
  sostanzialmente, a costo zero: esplicitiamo, però,  la  possibilità
  di  importare  know-how  senza farci colonizzare  come,  purtroppo,
  qualche volta è avvenuto.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 24.1.9. Il parere
  del Governo?

   RUSSO,   assessore  per  la  sanità.  Signor  Presidente,  signori
  deputati,  secondo  me c'è un problema procedurale  e  formale.  La
  previsione   legislativa  di  meccanismi  di  incentivazione,   che
  immagino siano di natura economica, deve trovare allocazione in  un
  capitolo  di  bilancio  e,  quindi,  credo  che  dovremmo  indicare
  l'imputazione   in   termini   contabili.   Se,   invece,    questo
  condivisibile  spirito  viene inteso nel  senso  che  le  strutture
  private   possano  essere  autorizzate  a  prevedere  accordi   con
  strutture  pubbliche  o  private ai  fini  dell'abbattimento  della
  mobilità  extraregionale, con meccanismi di premialità da  definire
  in   sede   contrattuale,  allora  il  Governo   esprimerà   parere
  favorevole.   Qui   possiamo   autorizzarlo,   poi   in   sede   di
  contrattazione   con   l'AIOP,  con   le   categorie   maggiormente
  rappresentative,   si   possono  definire  questi   meccanismi   di
  incentivazione che certamente giovano alla Regione.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PREDIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.   Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,   questo
  emendamento  interviene in una disciplina che, per certi  versi,  è
  già  definita dalle leggi che regolano l'organizzazione del sistema
  sanitario.   In   particolare,   una   norma   che   riguarda    la
  sperimentazione  gestionale  con  modalità  sinergiche    pubblico-
  privato  o tra più privati, sebbene in realtà la sperimentazione  è
   pubblico-privato ,  perché tra più privati è  un  accordo  tra  le
  parti, non ha bisogno della legge.
   La  sperimentazione gestionale è già una disciplina che regola  le
  attività.  Noi,  in  questa Regione, l'abbiamo attuata,  credo  che
  prima o poi sarà un'occasione buona e giusta valutare anche l'esito
  di  alcune sperimentazioni gestionali, una tra tutte la vicenda del
   San Raffaele  che ha visto un rapporto pubblico-privato.
   Se  l'onorevole Scammacca intende stabilire con norma che tra  due
  privati  si può fare un accordo di know-how, di professionalità  da
  utilizzare  per  valorizzare, accrescere  la  qualità  del  sistema
  privato siciliano, ebbene, per fare tutto ciò non c'è bisogno della
  legge, perché la fattispecie è regolata dal codice civile. Se tutto
  ciò   si   deve   fare,  invece,  con  una  logica   esclusivamente
  incentivante,  allora rispondo in questo modo: stiamo  introducendo
  una  norma  che  per  la  prima volta, anche nel  sistema  privato,
  stabilisce  il principio che non tutti sono uguali, cioè  anche  il
  privato non è tutto uguale, perché stiamo prevedendo un sistema che
  differenzia o che prova a differenziare la qualità.
   Credo,  allora, che quella sia una modalità che, in qualche  modo,
  arriva  all'obiettivo di cui parla l'onorevole Scammacca, cioè  chi
  investe  in qualità, non può essere considerato alla stessa stregua
  di  chi fa  il prestatore d'opera  in ambito sanitario. Se così  è,
  proprio  perché si sceglie in favore della qualità,  credo  che  il
  sistema  già oggi stia prevedendo modalità di differenziazione  tra
  il  privato. Ecco perché ritengo inutile questa previsione rispetto
  al  fatto  che  già  il legislatore regionale  sta  cominciando  ad
  introdurre  principi  che valorizzano la qualità.  E  ciò  non  può
  essere soltanto stabilito dal fatto che c'è un rapporto di sinergia
  tra  un  soggetto  siciliano e uno lombardo, o toscano,  o  veneto,
  perché  la  qualità si misura sull'effettiva capacità di  valutarla
  con degli indicatori e strumenti che il sistema si dovrà dare.
   Credo,  quindi,  che l'emendamento del collega  Scammacca  sia  in
  qualche modo superato come principio da come stiamo organizzando il
  disegno  di  legge: se si limita peraltro ad essere così specifico,
  sinceramente  non capisco perché non è definita e non è  definibile
  quale  sarà  la natura dell'incentivazione, come questa,  cioè,  si
  commisurerà  ad  un effetto monetario rispetto al  budget.  Chiedo,
  pertanto, ai colleghi Leontini e Scammacca di ritirare anche questo
  emendamento.

   SCAMMACCA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCAMMACCA.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  mi  ricollego
  alla  proposta dell'Assessore, che ringrazio perché ha centrato  il
  problema.  Sono  d'accordo a cassare l'aspetto delle incentivazioni
  che,   effettivamente,  può  produrre  qualche  dubbio  e   qualche
  difficoltà  interpretativa,  soprattutto  amministrativa,   per   i
  profili  di  bilancio e quant'altro. Si può ovviare riferendosi  ai
  meccanismi  di premialità o alla formula che è stata  suggerita  ed
  eventualmente  anche limitare alla collaborazione di  strutture  di
  eccellenza  di altre regioni con strutture private, qualora  generi
  problemi l'espressione   strutture pubbliche .

   LEONTINI, relatore. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI,   relatore.   Signor  Presidente,  onorevoli   colleghi,
  l'Assessore dovrà precisare che non soltanto è possibile  praticare
  quanto detto a proposito delle collaborazioni, come avviene tra  le
  nostre  strutture pubbliche ed altre strutture private, come citato
  dall'onorevole  Cracolici, ma se a tale finalità di  riconoscimento
  di  meccanismi  di premialità è finalizzato anche il contenuto  del
  comma  5  dell'articolo  24  che  andremo  a  chiarire  più  tardi.
  Contenuto  normativo laddove si dice che l'Assessore regionale  per
  la  sanità,  d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente
  rappresentative, individua con cadenza biennale, nell'ambito  delle
  strutture  private accreditate e convenzionate, classi di strutture
  in  base  a criteri di qualità delle stesse, dei servizi erogati  e
  della   potenzialità  erogativa  da  correlare,  per  il   corretto
  svolgimento  del servizio, ad una diversa valorizzazione  economica
  delle  prestazioni  rese  nel  rispetto  del  principio  di  giusta
  remunerazione.
   Certo,  questa  è  una fattispecie - il riconoscimento  ad  alcune
  strutture private di qualità - che si rende possibile attraverso un
  meccanismo di premialità.
   L'onorevole  Scammacca  poc'anzi  precisava  l'altra  fattispecie,
  quella  di  incentivare  la  collaborazione  tra  nostre  strutture
  pubbliche  e  private di altre regioni qualificate che  potrebbero,
  nella  collaborazione con le nostre, produrre appunto dei risultati
  positivi.
   L'Assessore vuole precisarlo nelle due fattispecie per evitare  la
  norma, ma abbiamo già una definizione dell'articolo.

   RUSSO, assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO,   assessore  per  la  sanità.  Signor  Presidente,  signori
  deputati,  parto  da  un  appello che  aveva  promosso  l'onorevole
  Cracolici:  andare  a  regolare  il  campo  che  reca   il   titolo
   erogazione  di  attività da parte di strutture private ;  non  può
  essere, a mio avviso, appesantito da una regolamentazione minuta.
   Fatta  questa premessa, tutte le cose che sono state indicate  nei
  commi  che  abbiamo finora analizzato, sono finalità  assolutamente
  condivisibili e fanno parte della linea politica amministrativa che
  sta  seguendo  questo  Governo,  che  mira,  nel  rapporto  con  le
  strutture  private,  a privilegiare ed incentivare  la  qualità  e,
  ovviamente,  una struttura che è capace di dare un  contributo  nel
  senso  di  ridurre la mobilità passiva extraregionale non  può  che
  essere  premiata,  non con un'incentivazione a  parte,  ma  con  un
  aumento del relativo budget.
   Noi  dobbiamo  porci  nella logica di un  nuovo  rapporto  con  le
  strutture.   Chi   fa  qualità,  chi  frena  la  mobilità   passiva
  extraregionale,  avrà un budget più consistente, perché  sul  campo
  dimostra  di  fare qualità, di imporsi con la concorrenza  e  nella
  concorrenza rispetto alle altre strutture.
   L'invito è, quindi, da una parte, a ritirare tutti gli emendamenti
  che  ingessano  il sistema, che non gli conferiscono la  necessaria
  flessibilità,  con l'impegno del Governo, che ha dimostrato  con  i
  fatti  di puntare a questo tipo di indirizzo da dare alle strutture
  private, che nelle norme di principio siano parimenti ordinate  nel
  sistema  sanitario regionale tali premialità interne ai  meccanismi
  contrattuali che conosciamo.

   PRESIDENTE.  Quindi, c'è un chiaro invito al ritiro da  parte  del
  Governo.

   SCAMMACCA. Dichiaro di ritirare i subemendamenti 24.1.9, 24.1.10 e
  24.1.11.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa  al  subemendamento  24.1.13.  Comunico  che  è   stato
  presentato  dagli  onorevoli Beninati e Laccoto  il  subemendamento
  24.1.13.3. Ne do lettura:

   «Il primo comma dell'emendamento 24.1.13 è soppresso».

   RUSSO, assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO,   assessore  per  la  sanità.  Signor  Presidente,  signori
  deputati,  da  una  rapida scorsa dei subemendamenti  presentati  a
  quello del Governo, attinenti il secondo comma dell'articolo 24, ho
  notato  che  vi sono diversi emendamenti soppressivi  dello  stesso
  comma 2 e di una parte di esso.
   Allora,   se  è possibile, chiedo che si dia lettura e  si  tratti
  l'emendamento  presentato  dal  Governo  24.1.13.10.   Con   questo
  emendamento, infatti, il comma secondo dell'emendamento 24.1.13  si
  ferma  alla  penultima  frase  accordi  contrattuali   e  cassa  il
  periodo   da quelli destinatari di atti di programmazione regionale
  assunti ai sensi della normativi vigente .

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  BENEDICTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi,  sottopongo
  al  Governo  l'opportunità,  rispetto a questo  subemendamento,  di
  cassare a partire dalle parole  già titolari , perché questo   già
  è,  infatti,  sbagliato. O sono titolari, nel  momento  in  cui  la
  prestazione  viene  erogata,  oppure  non  possono  esserlo,  prima
  titolari e non adesso. Diversamente, non si capisce che cosa voglia
  dire  già titolari , lo erano prima e non lo sono adesso?

   RUSSO, assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO,  assessore per la sanità. Credo che diciamo tutti la stessa
  cosa.  Lessicalmente   già  titolari  di accordi  contrattuali  nel
  momento in cui entra in vigore la legge risponde bene alle finalità
  che tutti quanti vogliamo perseguire. E' chiaro?

   CRACOLICI. Chiedo  di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  avrà  ragione
  l'Assessore perché, certamente, dal punto di vista della dottrina e
  della  cultura giuridica mi è maestro. Però, Assessore,   le  leggi
  devono leggerle anche le persone come me
   Mi  permetto di insistere. Mi dovete dire un giorno a  cosa  serva
  scrivere  in  una  legge  della  Regione  che   le  prestazioni  di
  ricovero, sia in regime ordinario che in regime giornaliero, quelle
  specialistiche,  ambulatoriali,  domiciliari  e  residenziali,  ivi
  compresa  la diagnostica strumentale e di laboratorio e la medicina
  fisica  e  riabilitativa, sono erogate in conformità  alle  vigenti
  disposizioni  normative, oltre che dalle strutture pubbliche  anche
  da  quelle  private accreditate e/o già  : io dico  e  titolari  di
  accordi contrattuali . Scusate, ma in atto, com'è? Non è così?
   Stiamo   riscrivendo una  norma manifesto , perché in atto,  tutte
  le  cose  che  sono qui scritte, sono già erogate sia  dal  sistema
  pubblico che dal sistema privato accreditato. Quest'ultimo, essendo
  accreditato,  appunto,  è  stato  contrattualizzato  attraverso  un
  budget assegnato.
   Quindi,  delle  due  l'una.  Questa norma  disciplina  fattispecie
  nuove?  Non credo  Disciplina il modello di rapporto tra il sistema
  pubblico  regionale e le modalità con le quali si eroga il servizio
  sanitario della Regione.
   Ma,  fatto buono il principio di riconfermare la norma, Assessore,
  insisto,  che secondo me - che non devo andare al TAR -   è  meglio
  scrivere   oltre  che  dalle strutture pubbliche  anche  da  quelle
  private   accreditate    ed  aggiungo   e   titolari   di   accordi
  contrattuali .  Non  già , perché tale termine  presuppone,  a  mio
  avviso, che ci possa essere un accordo contrattuale che preesisteva
  all'accreditamento.
   Mettiamo  allora  la  congiunzione  e : essa ci  aiuta  a  mettere
  insieme due fattispecie giuridiche ed evita dubbi interpretativi.

   DINA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DINA.  Signor  Presidente,  onorevoli colleghi,  non  sfuggirà  al
  collega  Cracolici  che  la platea degli erogatori  di  prestazioni
  specialistiche, prima di arrivare al target di erogatore,  percorre
  una fase autorizzativa, un'altra di accreditamento, che sarebbe  un
  adeguamento  agli  ulteriori standard, ed  il  passaggio  ultimo  è
  quello del convenzionamento del contratto.
   L'affermazione   già contrattualizzati' fotografa  una  situazione
  che  è realmente esistente. E' l'attuale platea di erogatori di cui
  si   prende   atto,   altra  cosa  saranno  le  scelte   successive
  dell'Amministrazione. In atto stiamo, quindi, salvaguardando questa
  platea.
   Onorevole   Cracolici,   stiamo   raggiungendo   l'obiettivo    di
  fotografare  la  platea  dei  soggetti autorizzati,  accreditati  e
  titolari  di  un contratto. Coloro che possiedono questo  requisito
  attualmente, sono quanti hanno il target di erogatore in regime  di
  convenzione.  Stiamo  salvaguardando questa platea,  mettendola  al
  riparo  da  ampliamenti o finte speculazioni. Penso che  anche  lei
  intenda muoversi nella direzione di salvaguardare tale platea.

   CRACOLICI.  Chi non è accreditato non può stare nel  sistema,  non
  può erogare prestazioni

   DINA. Infatti, stiamo dicendo la stessa cosa. Questo è il sistema.
  Ci  stiamo fermando, però, ad una platea che già esiste.  In  atto,
  non   stiamo   aprendo  altre  possibilità,  stiamo   cercando   di
  salvaguardare  questa platea che è  budgettizzata',  con  tetti  di
  spesa  e  che  rappresenta, sicuramente, una risorsa dal  punto  di
  vista  complessivo, perché attorno alle professionalità gira  anche
  un  indotto occupazionale che non è indifferente, cosa che verrebbe
  messa  in  discussione qualora ci fosse un allargamento senza  tale
  moderazione che intende fissare la norma in esame.

   RUSSO, assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO,  assessore  per  la  sanità. Signor  Presidente,  onorevoli
  colleghi,  vorrei rendere esplicito l'intento che vuole  perseguire
  la  norma, che forse non sarà felicissima quanto alla formulazione,
  ma  se  la si legge pacatamente, come diceva qualche altro politico
  prima in voga, si capisce cosa intende disciplinare.
   Mettiamoci  d'accordo  sul fine: il Governo vuole  definire,  alla
  data  di  entrata  in vigore della legge, qual è  la  platea  degli
  erogatori privati che fanno parte del sistema e che lavorano con un
  contratto  con la Regione siciliana. Vuole cioè impedire che  oltre
  gli  erogatori attualmente esistenti, possano entrarvi anche coloro
  che  non  hanno  un  contratto ma sono stati già accreditati.  C'è,
  quindi,  una  finalità che  tutti condividiamo -  e  certamente  la
  maggioranza  -  di bloccare allo stato il sistema.  Come  lo  si  è
  tradotto  questo intento? Onorevole Cracolici, se lei togliesse  il
  termine  già , la norma diventerebbe la seguente:  le erogazioni di
  queste  prestazioni  possono essere rese  dalle  strutture  private
  accreditate   titolari   di  accordi  contrattuali .   Diventerebbe
  esattamente una  norma manifesto .
   Abbiamo detto l'ovvio, sarebbe acqua fresca  Abbiamo, cioè,  detto
  che  in  Sicilia erogano le prestazioni coloro che sono accreditati
  in forza di un contratto.
   Noi  non  intendiamo dire questo, piuttosto che possono continuare
  ad  erogare  le prestazioni soltanto coloro che sono accreditati  e
  sono stati già titolari - o lo sono ancora, alla data di entrata in
  vigore della legge - di un rapporto contrattuale.

   CRACOLICI.  Alla  data di entrata in vigore della presente  legge
  allora, scriviamolo

   RUSSO,  assessore per la sanità. Certo, mentre coloro che dopo  la
  legge  saranno accreditati ma non avevano un rapporto  contrattuale
  resteranno  fuori da questa platea. Ma questo si capisce,  mi  deve
  scusare   L'espressione  già titolare  sta  a  significare  proprio
  questo.

   LEONTINI, relatore. Chiedo di parlare

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEONTINI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, possono
  accedere a tale concorso i laureati in una certa classe di  laurea,
  significa  che hanno i requisiti coloro che risultano già  laureati
  ad  una  data definita, mentre, introducendo il termine  titolari ,
  significa che non si chiudono i termini...
   E' molto più precisa, infatti, l'espressione contenuta attualmente
  piuttosto che quella suggerita dall'onorevole Cracolici, a meno che
  l'onorevole  Cracolici non voglia indicare una  finalità  apparente
  alla  sua  correzione per poi nasconderne una  meno  apparente.  Se
  volete,  possiamo inserire le parole  già in atto , ma  sarebbe  la
  stessa cosa perché  già titolari  significa che sono in atto.
   Se  lasciamo  la parola  titolari , indichiamo una condizione   in
  itinere , di apertura; se inseriamo diversamente l'espressione  già
  titolari  significa che, al momento della formazione della legge, i
  soggetti hanno già conseguito la titolarità.

   CRACOLICI.  Quindi,  si  usi  in atto  titolari  alla  data  della
  presente legge .

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE   BENEDICTIS.   Signor  Presidente,  onorevoli   colleghi,   le
  argomentazioni  dell'Assessore  ci  convincono  ma   non   dobbiamo
  disquisire  sul significato della parola  già  che si può  prestare
  ad interpretazioni linguistiche diverse.
   In  una legge, ci sono modi più chiari per dire quanto l'Assessore
  ha   riferito.  Abbiamo  presentato  un  emendamento   che   recita
  l'espressione   titolari  di  accordi  contrattuali  alla  data  di
  approvazione della presente legge .
   Visto   che   vogliamo  dire  questo,  scriviamolo   ed   evitiamo
  discussioni  filologiche - perché non ne siamo  all'altezza  -  sul
  termine  già .

   BENINATI,  presidente della Commissione. Dichiaro di  ritirare  il
  subemendamento 24.1.13.3.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato dall'onorevole
  Cracolici il subemendamento 24.1.13.14 bis. Ne do lettura:
   «Al  comma  2 sostituire le parole da  già titolari  a  normativa
  vigente   con le seguenti:  titolari di accordi contrattuali  alla
  data di entrata in vigore della presente legge ».

   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO, assessore per la sanità. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli colleghi, tutti gli altri emendamenti al primo comma del
  subemendamento 24.1.13 del Governo sono superati o preclusi.
   Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Maira,  Dina  e
  Cordaro i seguenti subemendamenti:

   subemendamento 24.1.13.9:
   «Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

    2.bis. Le strutture di cui al comma precedente nell'ambito  della
  propria  autonomia  gestionale,  possono  aggregarsi,  secondo   il
  principio  della  libera  scelta,  in  strutture  più  complesse  o
  mantenere  la propria identità singola continuando ad  operare  nel
  territorio in cui insistono »;

   subemendamento 24.1.13.14:
   «Dopo  le strutture , aggiungere  di diagnostica di laboratorio ».

   DINA. Chiedo di parlare per illustrarli.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare  che
  i  subemendamenti  tendono,  per così  dire,  a  fare  un'opera  di
  prevenzione   per   ciò   che   si   può   ritenere   un'esuberanza
  dell'Assessore,  in questo caso, che vorrebbe limitare  la  facoltà
  dei  laboratori di restare autonomi o aggregati imponendo a  quelli
  di  analisi un'aggregazione forzata che significherebbe violare  la
  libertà   di   iniziativa  aziendale,  la  libertà  di   iniziativa
  professionale.
   Con  questo  subemendamento vogliamo dare ai  centri  che  erogano
  prestazioni  di  laboratorio  la possibilità,  secondo  le  proprie
  valutazioni aziendali e professionali, di accorparsi o  di  restare
  autonomi.  Il  subemendamento precisa che si tratta  esclusivamente
  dei  laboratori  di diagnostica, cioè soltanto delle  strutture  di
  diagnostica di laboratorio, mentre il subemendamento base è  quello
  che ho già esplicitato.

   PRESIDENTE. Onorevole Dina, dovrebbe però chiarire un aspetto. Nel
  subemendamento  lei fa riferimento al termine  dopo le  strutture ,
  ma   tenuto  conto  che  nel  testo  dell'emendamento  il   termine
   strutture  figura due volte, dovrebbe precisare a quale periodo si
  riferisce.

   DINA. Al periodo in cui figura  di diagnostica di laboratorio .

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà

   CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ciò che regola i
  principi  previsti  dal Codice civile, in materia  di  fusione  tra
  soggetti privati - siano esse società o ditte individuali -  non  è
  regolabile con legge regionale.
   In realtà, credo che l'onorevole Dina voglia dare o provare a dare
  risposta  ad  un problema che dobbiamo sapere che esiste  e  che  è
  figlio,  in qualche modo, del c.d. piano di rientro che l'onorevole
  Dina, molto spesso, assieme ai suoi colleghi, ha rivendicato essere
  il  piano  sottoscritto  dal Presidente  Cuffaro  e  dall'assessore
  Lagalla. Ebbene, cosa era previsto, però, in quel Piano?
   Era  previsto che il sistema dei laboratori, in particolare, visto
  il  livello di frantumazione e della impossibilità a reggere  sulla
  base  dei  finanziamenti o del budget loro assegnato, avevano,  pur
  con  meccanismi  di  incentivazione che bisognava  individuare,  la
  necessità  di  accorparsi o, comunque, di  accorpare  alcune  delle
  attività  che  essi  svolgono,  ad  esempio,  mantenere  il  centro
  prelievo   autonomo  e  avere  sinergie  per  quanto   riguarda   i
  laboratori.
   L'onorevole  Dina, sostanzialmente, prevede che  i  laboratori  si
  debbano accorpare

   DINA.  Onorevole Cracolici, non ho detto questo; ho  detto  che  i
  laboratori possono

   CRACOLICI. Quindi i laboratori possono accorparsi se lo  vogliono,
  altrimenti  rimangono come prima. Scusate, ma allora  perché  avete
  sottoscritto quel piano di rientro?

   DINA. Si può sbagliare

   CRACOLICI. Quindi, oggi dichiarate di avere sbagliato quando avete
  sottoscritto il piano di rientro che prevedeva una riduzione...

   DINA. Non forzata

   CRACOLICI.  Onorevole  Dina, non sarà  forzata,  però,  delle  due
  l'una:  o  il  piano  di rientro ha degli obiettivi  finanziari  ed
  economici  - e questi si perseguivano attraverso modalità  che  voi
  avete  sottoscritto  - oppure siamo sempre in campagna  elettorale,
  perché   questa  dell'onorevole  Dina  è  una  norma  da   campagna
  elettorale,  non  è una norma per amministrare e  governare  questa
  Regione; qui assistiamo a tante parti  Da un lato, sono al  Governo
  e, dall'altro, fanno pure opposizione  Questa è la sceneggiata alla
  siciliana

   DINA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Cracolici
  ci ha abituati a queste geometrie. Non ci siamo spesso accorti se è
  opposizione  o è maggioranza, per cui, molto spesso, questa  recita
  lo  porta  a  tali dichiarazioni estemporanee. Essere  in  campagna
  elettorale, sicuramente, non è un demerito e ritengo che anche  lui
  sia in campagna elettorale
   Il  fatto  di ribadire che i laboratori possano aggregarsi  è  una
  possibilità  che  viene  offerta  ai  centri,  alle  strutture   di
  diagnostica, al fine di poter operare per libera scelta e  non  con
  obblighi.
   Il  piano  di  rientro non impone ai laboratori di aggregarsi  per
  forza,  in  maniera  coatta, dà piuttosto la facoltà,  se  ci  sono
  processi di aziendalizzazione, scelte professionali o aziendali, di
  poter fare questa scelta.
   Ribadiamo questo principio: il piano di rientro non mira a ridurre
  il  numero  ma  a  migliorare l'efficienza di queste  strutture  e,
  possibilmente,  molto  spesso,  il ruolo  viene  svolto  meglio  in
  maniera  singola o associata ma solo per libera scelta, non imposta
  dall'alto  dall'Assessorato. E' qualcosa che  deve  essere  mutuato
  dalle condizioni oggettive.

   CARONIA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CARONIA.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  intervengo  in
  merito ai subemendamenti dell'onorevole Dina.
   Ritengo  siano assolutamente condivisibili, soprattutto in  quanto
  la  libera  scelta  non  preclude il fatto  che  questo  non  possa
  avvenire ma, chiaramente, essendo delle imprese, non possono essere
  condizionate  nella scelta che poi verrà fatta da esse,  in  quanto
  gli  imprenditori,  che  hanno  a  proprio  carico  una  serie   di
  investimenti  che molti, in questi ultimi anni, hanno  operato  per
  migliorare  il  tipo di prestazione, con una ricaduta occupazionale
  non indifferente.
   E,  allora,  credo  che  sarebbe più opportuno  che  l'Assessorato
  intensificasse  i  controlli  affinché  questi  laboratori  possano
  effettivamente  fornire delle prestazioni  efficienti  ma  che  poi
  debbano  essere  accorpati  deve rimanere  una  scelta  del  libero
  mercato.
   Ritengo  che,  non  approvando questi subemendamenti,  faremmo  di
  fatto  una  scelta a priori a favore di quei pochi  laboratori  che
  avrebbero la capacità di essere accorpati e racchiudere all'interno
  tutta  una serie di piccoli laboratori e di imprenditori  che,  con
  grandi    sacrifici   e   con   grande   onestà,   portano   avanti
  quotidianamente un lavoro capillare sul territorio, di grande aiuto
  ai cittadini.
   Mi  permetto  di  dire, inoltre, che, a mio avviso, l'accorpamento
  dei  laboratori  di  analisi,  e di diagnostica  in  generale,  non
  produrrebbe una diminuzione del budget perché questi enti sono  già
  accreditati,   quindi,  di  fatto,  non  si  determinerebbe   alcun
  risparmio.
   Pertanto,  credo sia assolutamente opportuno lasciare alla  libera
  scelta di questi imprenditori se potersi associare o meno.

   PRESIDENTE.  Grazie,  onorevole Caronia, anche  per  averci  fatto
  ascoltare una voce femminile.
   Pongo  in  votazione  l'emendamento  24.1.13.14.  Il  parere   del
  Governo?

   RUSSO,   assessore  per  la  sanità.  Signor  Presidente,  signori
  deputati,  preliminarmente voglio chiarire che  il  Governo  non  è
  contro qualcuno ma è per favorire processi di cambiamento in questa
  Regione. Certamente, non è contro chi svolge il proprio lavoro  con
  sacrificio,  investendo risorse e  professionalità - e, certamente,
  è  il  caso dei laboratori, piccoli o grandi che siano - ma c'è  da
  dire  che la Regione siciliana non può più permettersi 600 e  oltre
  laboratori.
   E'  arrivato il tempo di cambiare e c'è una tempistica imposta dal
  punto  B.1.6  del  piano  di  rientro sottoscritto  dal  precedente
  Governo per la riorganizzazione della rete laboratoristica.
   Per  perseguire questo obiettivo, si agisce non imponendo le  cose
  ma  governando  il sistema ed è compito di una sana Amministrazione
  dare  delle indicazioni. L'emendamento proposto ingessa i  processi
  di Governo che, quindi, esprime assolutamente voto contrario.
   E'  stato  approntato un provvedimento concertato con il Ministero
  che,  come  sapete,  segue le sorti della Regione  siciliana  e  ci
  aspetta  al  varco perché, se non adempiamo puntualmente  a  questo
  contratto - che ribadisco è stato stipulato dal precedente  Governo
  - rischiamo di non avere risorse e il conseguente commissariamento.
  Il piano di rientro è un obbligo che ci siamo assunti
   Stiamo  riorganizzando la rete dei laboratori,  innanzitutto,  per
  salvaguardare la salute dei nostri concittadini, perché è  un  dato
  scientifico  conclamato  che accorpando i  laboratori  migliora  la
  qualità.  Sono  strutture che devono rendere  prestazioni  rispetto
  alle  quali ci deve essere la massima vigilanza ed è proprio  sulla
  qualità  che dobbiamo incentivare il sistema. Stiamo attivando  dei
  percorsi  di  aggregazione, pertanto, che, ovviamente, non  possono
  che  essere rimessi alla libera scelta dei privati, ma chi  governa
  il  processo  ha  anche  gli  strumenti per  orientare  -  soltanto
  orientare e non imporre - queste scelte, per cui chiedo all'Aula di
  votare  contro  tali  subemendamenti per essere  rispettosi  di  un
  impegno che abbiamo assunto con lo Stato.

   VINCIULLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei  invitare
  l'Assessore a riconsiderare la posizione che ha appena assunto.  Lo
  dico  perché  ciò che ha fatto fino ad ora, per quanto  riguarda  i
  laboratori  pubblici,  è  un provvedimento importante  che  abbiamo
  condiviso in Commissione.
   Abbiamo  stabilito di unificare i laboratori  pubblici   ed  è  un
  fatto significativo perché la spesa si riduce e di molto. Diversa è
  la  situazione, Assessore, per quanto riguarda i laboratori privati
  perché,  per  questi, comunque, le prestazioni verranno  effettuate
  ugualmente,  e  si  trasformeranno tanti  laboratori  in  punti  di
  prelievo, avendo una consistente perdita di posti di lavoro.
   Visto che le riconosco la capacità di riflettere, lei deve fissare
  dei  criteri  a  cui  tutti i laboratori si debbano  attenere,  dei
  criteri che riguardano la sicurezza delle prestazioni, la sicurezza
  del personale che lavora, la sicurezza che le prestazioni, inoltre,
  che verranno fornite saranno quanto più corrette possibili.
   Dico  ciò  anche  perché ci troviamo di fronte a tanti  laboratori
  che,  nel passato, hanno già pagato le spese; si sono affidati alla
  certificazione  che  viene  rilasciata ogni  anno  da  parte  delle
  strutture accreditate e, pertanto, non è unificando tanti presìdi e
  tanti   laboratori  privati  che  si  diminuisce  il  numero  delle
  prestazioni
   Allora,  anche chiedendo una breve sospensione dei lavori  d'Aula,
  vorrei spingerla a riflettere. Quanto lei ha fatto per i laboratori
  pubblici,  ripeto, va bene; ciò che stiamo cercando di fare  per  i
  laboratori  privati  potrebbe  creare  problemi  ad  un  numero  di
  lavoratori  non  indifferente e ci troviamo - come anche  ha  detto
  l'onorevole Caronia con il suo intervento che mi ha preceduto -  di
  fronte a centri perfettamente in regola.

   DE BENEDICTIS. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  BENEDICTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi,  penso  che
  questo  sia un argomento cruciale. Non c'è alcun dubbio che chi  ha
  fatto  investimenti,  chi  lavora, chi eroga  qualità,  chi  svolge
  prestazioni   importanti  e  indispensabili   come   i   laboratori
  convenzionati esterni, meriti la massima attenzione.
   Credo, quindi, che sia l'occasione, Assessore, anche di fronte  al
  Parlamento - piuttosto che trovare, in maniera improvvisata, rimedi
  o  norme che possano superare il problema -, di riconoscere che  la
  questione  è  importante. Nessuno di noi vuole  penalizzare  queste
  strutture,  perchè  il  Piano  di rientro  deve  razionalizzare  il
  sistema, garantendo qualità, livelli occupazionali, rispettando chi
  ha   investito   e  chi  lavora  in  qualità,  chi  ha   migliorato
  accreditandosi e investendo e, quindi, penso sia l'occasione giusta
  per  assumere  l'impegno - tutti quanti noi  in  quest'Aula  e,  in
  particolare,   l'Assessore  con  la   Commissione   Sanità   -   di
  approfondire  questo tema cruciale e trovare, in  quella  sede,  le
  risposte che il problema merita.

   GUCCIARDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GUCCIARDI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  a  prescindere
  dalla  soluzione  tecnica che il subemendamento  presenta,  ricordo
  all'Assessore  che già, in Commissione, avevamo posto  il  problema
  che   la  razionalizzazione  della  riqualificazione  del  servizio
  sanitario regionale non è una operazione avulsa dalle problematiche
  sociali   che   possono  emergere,  al  di  là  delle  implicazioni
  sanitarie.
   Allora,  visto  che, in questa Regione, esistono e sono  radicate,
  soprattutto  nei  comuni  medio-piccoli,  una  serie  di   attività
  accreditate  che riguardano la diagnostica di laboratorio,  avevamo
  espresso  - e lei, in quella sede, si era impegnato ad attenzionare
  il  problema - la straordinaria preoccupazione che, al di là  della
  qualità,  certamente  importante e  prioritaria,  che  riguarda  il
  diritto  alla  salute del cittadino, cioè la qualità  dei  soggetti
  accreditati,  occorre tener conto del rischio serio e concreto  che
  un'applicazione non razionale e non ragionata del piano di  rientro
  possa  portare  ad  una riduzione dei livelli  occupazionali  molto
  grave e preoccupante.
   Considerato, allora, che non possiamo solo occuparci delle  grandi
  aree  metropolitane, delle realtà di quelle aree dove è più  facile
  una  operazione di accorpamento - peraltro disciplinata dal  Codice
  civile e, quindi, non possiamo entrare nel merito -, in ogni  caso,
  gradirei  un  impegno  da  parte del Governo  a  razionalizzare  il
  sistema della diagnostica di laboratorio, in maniera tale da  tener
  conto,  prioritariamente  - oltre che in  maniera  pleonastica  del
  diritto  alla  salute -, di quel rischio di riduzione  dei  livelli
  occupazionali  che,  vi  assicuro,  accadrebbe  se  ci  occupassimo
  soltanto  di  razionalizzare e riqualificare il servizio  sanitario
  regionale.

   RUSSO, assessore per la sanità. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RUSSO,   assessore  per  la  sanità.  Signor  Presidente,  signori
  deputati,  hanno  fatto  bene coloro  che  mi  hanno  preceduto  ad
  introdurre questa tematica che sta a cuore ai parlamentari ma anche
  a chi ha la responsabilità di assumere i provvedimenti.
   Dico   subito,  in  maniera  forte,  chiara  ed  inequivoca,   che
  l'Assessorato,  prima di emanare il provvedimento  definitivo,  che
  sarà  ovviamente oggetto di un passaggio in Commissione di  merito,
  ha operato una ricognizione del personale impegnato presso ciascuna
  struttura.
   Dico,  senza  temere  smentite  che,  con  il  nuovo  sistema   di
  incentivazione per le aggregazioni (che salvaguarda, comunque,  chi
  è  titolare  del  rapporto  contrattuale che  si  consorzierà,  ove
  deciderà  di  farlo,  lasciando in  vita  il  punto  prelievo  dove
  continueranno a persistere almeno 1, 2, 3, 4 unità, a seconda della
  consistenza  di  quello che sarà, che poi è un punto  di  accesso),
  ebbene verrà salvaguardato l'attuale livello occupazionale.
   E  dico, inoltre, che, forse, verrà aumentato perché, nella  nuova
  configurazione  dell'aggregazione -  nel  mantenimento  dei  vecchi
  laboratori  come  punto prelievo o, meglio, come punto  di  accesso
  alla  struttura  di laboratorio - forse, da questa congiunzione  di
  modelli organizzativi diversi, certamente più moderni, verrà  fuori
  un aumento dell'indice occupazionale e sono in grado di dimostrare,
  con i numeri, ciò che accadrà rispetto alla situazione attuale.

   PRESIDENTE.  Pongo in votazione il subemendamento  24.1.13.14.  Il
  parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   RUSSO, assessore per la sanità. Contrario.

   DINA. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

       (Gli onorevoli Aricò, Bosco, Buzzanca, Campagna, Caronia,
                           Cordaro, Corona,
      Fagone, Faraone, Greco, Limoli, Maira, Savona e Torregrossa
                      si associano alla richiesta)

     Votazione per scrutinio segreto del subemendamento 24.1.13.14

   PRESIDENTE.   Essendo  la  richiesta  appoggiata   a   termini   di
  Regolamento,   indìco  la  votazione  per  scrutinio   segreto   del
  subemendamento 24.1.13.14.
   Chiarisco  il significato del voto: chi vota sì preme  il  pulsante
  verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme  il
  pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

    Prendono  parte  alla  votazione: Ammatuna,  Antinoro,  Apprendi,
  Ardizzone,   Arena,  Aricò,  Beninati,  Bonomo,  Bosco,  Bufardeci,
  Buzzanca,  Campagna,  Caputo, Caronia, Cascio,  Colianni,  Cordaro,
  Corona,   Cracolici,  Cristaudo,  Currenti,  D'Agostino,  D'Antoni,
  D'Asero,  De  Benedictis, De Luca, Di Benedetto,  Di  Mauro,  Dina,
  Donegani,  Fagone,  Falcone, Faraone, Federico, Fiorenza,  Formica,
  Forzese,  Galvagno,  Gentile,  Greco,  Gucciardi,  Laccoto,  Leanza
  Edoardo,  Leanza  Lino, Lentini, Limoli, Lombardo, Maira,  Mancuso,
  Marinello,  Marinese,  Marrocco,  Marziano,  Mattarella,   Minardo,
  Mineo,  Musotto,  Nicotra,  Oddo,  Panarello,  Picciolo,  Pogliese,
  Ragusa,  Raia,  Rinaldi,  Romano,  Ruggirello,  Savona,  Scammacca,
  Scilla, Scoma, Speziale, Termine, Torregrossa, Vinciullo, Vitrano.

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

   PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  segreto:

   Presenti            77
   Votanti             76
   Maggioranza         39
   Favorevoli          39
   Contrari            37

                            (E' approvato)

   Pongo in votazione il subemendamento 24.1.13.9, come emendato.  Il
  parere del Governo?

   RUSSO, assessore per la sanità. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Mi rimetto all'Aula.

   DINA. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

       (Gli onorevoli Bosco, Buzzanca, Caronia, Cordaro, Corona,
                          Cracolici, D'Asero,
      De Benedictis, Fagone, Forzese, Limoli, Marrocco, Marziano,
       Mineo, Musotto, Ragusa, Savona e Torregrossa si associano
                            alla richiesta)

     Votazione per scrutinio segreto del subemendamento 24.1.13.9

   PRESIDENTE.   Essendo  la  richiesta  appoggiata  a   termini   di
  Regolamento,  indìco  la  votazione  per  scrutinio   segreto   del
  subemendamento 24.1.13.9.
   Chiarisco  il significato del voto: chi vota sì preme il  pulsante
  verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
  pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

   Prendono  parte  alla  votazione:  Ammatuna,  Antinoro,  Apprendi,
  Ardizzone,   Arena,  Aricò,  Beninati,  Bonomo,  Bosco,  Bufardeci,
  Buzzanca,  Campagna,  Caputo, Caronia, Cascio,  Colianni,  Cordaro,
  Corona,   Cracolici,  Cristaudo,  Currenti,  D'Agostino,  D'Antoni,
  D'Asero,  De  Benedictis, De Luca, Di Benedetto,  Di  Mauro,  Dina,
  Donegani,  Fagone,  Falcone, Faraone, Federico, Fiorenza,  Formica,
  Forzese,  Galvagno,  Gentile,  Greco,  Gucciardi,  Laccoto,  Leanza
  Edoardo,  Leanza Lino, Lentini, Leontini, Limoli, Lombardo,  Maira,
  Mancuso,   Marinello,  Marinese,  Marrocco,  Marziano,  Mattarella,
  Minardo,  Mineo,  Musotto,  Nicotra,  Oddo,  Panarello,  Panepinto,
  Picciolo,  Pogliese,  Ragusa,  Raia, Rinaldi,  Romano,  Ruggirello,
  Savona,  Scammacca, Scilla, Scoma, Speziale, Termine,  Torregrossa,
  Vinciullo, Vitrano.

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

   PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  segreto:

   Presenti            79
   Votanti             78
   Maggioranza         40
   Favorevoli          38
   Contrari            40

                           (Non è approvato)

   Comunico  che  è  stato presentato dal Governo  il  subemendamento
  24.1.13.11, relativo al comma 3. Ne do lettura:

   «Al  comma  3,  la  parola   sentite   è  sostituita  con   previo
  confronto  con ; le parole  ciascuna delle branche che  afferiscono
  alla   sono  sostituite da  la ; la parola  comprese  è  sostituita
  dalle parole  nonché per ».

   Lo pongo in votazione. Il  parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)


   Presidenza del presidente Cascio


                        Sull'ordine dei lavori

   SPEZIALE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SPEZIALE. Signor Presidente, innanzitutto devo complimentarmi  con
  lei  perché  sta  presiedendo in modo egregio, rendendo  produttivo
  anche un Parlamento un po' caotico.
   Si  pone adesso un problema. Si sta andando avanti, si sta facendo
  un  buon  lavoro, c'è un confronto serio. Tuttavia, è da stamattina
  che  siamo qui, il cuore della legge deve essere ancora affrontato,
  sappiamo  benissimo  che  ci  sono  problemi  all'articolo   11   e
  all'articolo 14 e valuterei, a questo punto, di comunicare all'Aula
  come  procedere, stabilendo gli orari in modo tale che ciascuno  sa
  come organizzare i  propri impegni, la propria attività.
   Signor  Presidente, mi permetterei di suggerire di  esaminare  gli
  articoli  24  e  25  stasera e rinviare quindi i lavori  a  martedì
  prossimo,  24  marzo,  per  concludere entro  martedì  stesso.  Per
  trattare l'articolo 24 abbiamo già impiegato, infatti, due ore e un
  quarto e non so quanto potremmo ancora impiegare per l'articolo 25.

     Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n.
                                 248/A

   PRESIDENTE.  Comunico  che  è  stato  presentato  dagli  onorevoli
  Beninati e Laccoto il subemendamento 24.1.13.4. Ne do lettura:

   «E' soppresso il comma 4».

   BENINATI, presidente della Commissione. E' ritirato.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Comunico  che  è  stato presentato dal Governo  il  subemendamento
  24.1.13.12. Ne do lettura:

   «Al  comma  4,  la  parola   sentite  è  sostituita  con   previo
  confronto  con ,  e  dopo  la  parola  nonché   sono  inserite  le
  seguenti   d'intesa con le associazioni di categoria  maggiormente
  rappresentative ».

   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico  che  è  stato presentato dal Governo  il  subemendamento
  24.1.13.13. Ne do lettura:

   «Il comma 5 è così sostituito:

   5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
  legge,   in   conformità  alle  vigenti  disposizioni   normative,
  l'Assessore  regionale per la sanità, d'intesa con le associazioni
  di  categoria maggiormente rappresentative, individua, con valenza
  biennale,  nell'ambito  delle  strutture  private  accreditate   e
  convenzionate,  classi di strutture in base a criteri  di  qualità
  delle  stesse, dei servizi erogati e della potenzialità erogativa,
  da  correlare,  per il corretto svolgimento del servizio,  ad  una
  diversa  valorizzazione  economica  delle  prestazioni  rese   nel
  rispetto del principio di giusta remunerazione ».

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi riferisco  al
  fatto che nell'emendamento del Governo, il 24.1.13, a questo punto,
  il  punto  a  del quarto comma, altro non è che quello che  abbiamo
  già  approvato  nell'articolo 2, nei princìpi, la famosa  questione
  della  libera  scelta...  Siccome  l'abbiamo  già  scritto  e,  tra
  l'altro, nei limiti del budget

   RUSSO,  assessore  per la sanità. L'abbiamo rinviato  all'articolo
  24

   CRACOLICI. Allora, va bene.

   PRESIDENTE.  Comunico  che  è  stato  presentato  dagli  onorevoli
  Cracolici  e  De  Benedictis  il subemendamento  24.1.13.2.  Ne  do
  lettura:

   «Al  comma  5,  dopo  le  parole  strutture private  accreditate ,
  cassare le parole  e convenzionate ».
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO,  assessore per la sanità. Contrario, perché se trattasi  di
  non convenzionati, non hanno rapporti contrattuali.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole si alzi;  chi  è  contrario  resti
  seduto.

                           (Non è approvato)

   Pongo in votazione l'emendamento 24.1.13.13 del Governo.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico  che  è stato presentato dagli onorevoli Cracolici  e  De
  Benedictis il subemendamento 24.1.13.6, aggiuntivo al comma  5.  Ne
  do lettura:

   «Alla  fine del comma 5, aggiungere le seguenti parole:   entro  i
  limiti massimi delle tariffe nazionali di cui all'articolo 1, comma
  170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ».

   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   RUSSO, assessore per la sanità. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole si alzi;  chi  è  contrario  resti
  seduto.

                           (Non è approvato)

   Comunico   che   è   stato   presentato  dall'onorevole   Picciolo
  l'emendamento 24.1.13.5, ma è inammissibile in quanto la materia  è
  già stata trattata all'articolo 21.
   Pongo,  pertanto,  in  votazione  il  subemendamento  24.1.13  del
  Governo, come emendato.
   Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Dichiaro  preclusi  o  inammissibili tutti gli  altri  emendamenti
  all'articolo 24.
   Pongo  in  votazione  l'emendamento 24.1 del Governo,  interamente
  sostitutivo dell'articolo 24, nel testo risultante.
   Il parere della Commissione?

   BENINATI, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli    colleghi,   sospendo   la   seduta   per    convocare
  immediatamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
  in sala lettura deputati.

     (La seduta, sospesa alle ore 20.45, è ripresa alle ore 20.55)

   La seduta è ripresa.

     Comunicazione dell'esito della Conferenza dei Presidenti dei
                          Gruppi parlamentari

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo un incontro con i  Presidenti
  dei   Gruppi  parlamentari,  alla  presenza  del  Presidente  della
  Regione,  ed in considerazione del fatto che rimangono da esaminare
  ben cinque articoli del disegno di legge, di cui tre, cioè l'11, il
  14  e un articolo unico che ricomprenderà gli articoli 25, 26 e 27,
  nonché  gli emendamenti aggiuntivi - dei quali comunico già sin  da
  ora che almeno il 90 per cento saranno dichiarati inammissibili  da
  questa Presidenza in quanto riguardano materia estranea all'oggetto
  del  disegno di legge - è stato stabilito all'unanimità di rinviare
  il  seguito del disegno di legge numero 248/A a martedì,  24  marzo
  2009, alle ore 11.00. Ovviamente, resta l'impegno da parte di tutti
  i  Gruppi  politici di completarlo e dare il voto finale  entro  la
  giornata di martedì prossimo.
   L'Assemblea ne prende atto.
   La  seduta è pertanto rinviata a martedì, 24 marzo 2009, alle  ore
  11.00, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del presidente Cascio


  I  -Comunicazioni.

  II   -  Lettura,  ai  sensi e per gli effetti  degli  articoli  83,
   lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione:

  numero  118  «Attenta valutazione del fenomeno  del  rientro  degli
  emigrati   siciliani a seguito delle                       critiche
  condizioni   economiche  internazionali, degli onorevoli  Apprendi,
  Faraone, Raia, Panepinto.

  III  -Discussione del disegno di legge:
   «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale» (248/A)
   (Seguito).

                   La seduta è tolta alle ore 20.58

                        DAL SERVIZIO RESOCONTI
                             Il Direttore
                      Dott.ssa Iolanda Caroselli