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Resoconto d'Aula della Seduta n. 101 di mercoledì 27 novembre 2013
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   Presidenza del Presidente Ardizzone


   LANTIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
  precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

     PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle  eventuali
  votazioni  mediante  procedimento elettronico che  dovessero  avere
  luogo nel corso della seduta.
   Invito,  pertanto,  i deputati a munirsi per tempo  della  tessera
  personale di voto.
   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                                Congedo

   PRESIDENTE.  Comunico che sono in congedo: l'onorevole  D'Agostino
  per oggi; l'onorevole Figuccia per il 27 e 28 novembre 2013.

   L'Assemblea ne prende atto.

                               Missione

   PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Cordaro è in missione il 27 e
  28 novembre 2013.

   L'Assemblea ne prende atto.

             Annunzio di presentazione di disegni di legge

   PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti  disegni
  di legge:

   - Consorzio unico regionale di ricerca. (n. 643)
   di  iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli La  Rocca,
  Ciaccio,  Mangiacavallo,  Cancelleri, Cappello,  Ciancio,  Ferreri,
  Foti,  Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana  e  Zito  in
  data 26 novembre 2013.

   -  Modifica della legge regionale 23 marzo 2010 n. 6. Norme per il
  sostegno   dell'attività   edilizia  e  la   riqualificazione   del
  patrimonio edilizio. (n. 644)
   di  iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli Lo Sciuto,
  Di Mauro, Figuccia,  Lombardo, La Rocca Ruvolo, Fiorenza, Turano  e
  Miccichè in data 26 novembre 2013.

   -  Disciplina  della nomina dei revisori dei conti  nelle  società
  controllate  dalla Regione siciliana e dagli enti  locali  e  nelle
  aziende speciali. (n. 645)
   di  iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole Lombardo in
  data 26 novembre 2013.

   -  Norme in materia di pubblicazione tramite la rete Internet e di
  riutilizzo  dei documenti e dei dati della Pubblica amministrazione
  regionale e locale. (n. 646)
   di  iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Lombardo  in
  data 26 novembre 2013.

   -  Disposizioni relative alle Aree protette e ai Siti  della  Rete
  Natura 2000 in Sicilia. (n. 647)
   di  iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli  Trizzino,
  Palmeri,   Cappello,  Mangiacavallo,  Ferreri,  Zito,   Cancelleri,
  Ciancio, Foti, La Rocca, Siragusa, Ciaccio,  Tancredi e Zafarana in
  data 26 novembre 2013.

   -  Prevenzione,  diagnosi  e cura dei disturbi  del  comportamento
  alimentare. (n. 648)
   di  iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Lo Giudice,
  Picciolo, Tamajo, Greco M. e  Forzese in data 26 novembre 2013.

   'Norme per la promozione e il sostefno delle imprese della
    informazione locale'

   Presidenza del Presidente Ardizzone


     Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per la
   promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale»
                            (304-8-280/A).

   PRESIDENTE.  Si  passa  al secondo punto dell'ordine  del  giorno:
  Seguito  della  discussione del disegno  di  legge  «Norme  per  la
  promozione  ed il sostegno delle imprese dell'informazione  locale»
  (nn. 304-8-280/A).
   Invito   i   componenti  la  III  Commissione  a  prendere   posto
  nell'apposito banco.
   Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta n. 89 del 5  novembre
  scorso,  era  stato  stabilito di rinviare la discussione  generale
  all'articolo  1  e  che è scaduto il termine per  la  presentazione
  degli emendamenti.
   Pongo, quindi, in votazione il passaggio all'esame degli articoli.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                               «Art. 1.
                          Oggetto e finalità

   1.  La  Regione  riconosce e promuove il ruolo del  sistema  delle
  imprese  d'informazione  locale, quale  presidio  fondamentale  per
  assicurare  alla  cittadinanza un'informazione  libera,  plurale  e
  legata  alle  specificità  del  territorio  e  presupposto  per  lo
  sviluppo  di  un'effettiva  trasparenza  e  di  una  partecipazione
  democratica attiva alla formazione dei processi decisionali.

   2.  In  attuazione dei principi richiamati al comma 1, la  Regione
  promuove  appositi  interventi per assicurare il rafforzamento  del
  sistema  dell'informazione  locale e  regionale  e  contrastare  lo
  squilibrio  territoriale,  sostenere  l'innovazione  tecnologica  e
  tutelare  i  livelli  occupazionali  e  le  professionalità   degli
  operatori.

   3. Gli interventi di cui al comma 2, entro i limiti e con le forme
  previste  dalle vigente disciplina comunitaria in materia di  aiuti
  di  Stato  di  cui  agli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul
  funzionamento  dell'Unione  europea (TFUE),  sono  attuati  secondo
  procedure  di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi  di  non
  discriminazione,   parità   di   trattamento,   proporzionalità   e
  trasparenza».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                               «Art. 2.
                              Definizioni
   1.  Per  le  finalità di cui alla presente legge, sono considerate
  imprese  dell'informazione locale le piccole e medie  imprese  come
  definite  nella raccomandazione 2003/361/CE, aventi sede legale  ed
  operativa in qualsiasi comune della Regione, che realizzino  almeno
  il 60 per cento del loro fatturato nel territorio della Regione, in
  qualsiasi  forma giuridica costituite, regolarmente iscritte  negli
  appositi  registri  previsti dalle leggi  statali  per  l'esercizio
  d'impresa e per la diffusione della stampa, operanti in uno  o  più
  dei seguenti ambiti:

   a)  emittenza televisiva ex analogico con trasmissione di  segnale
  con tecnologia digitale terrestre (DTT);

   b)   emittenza  radiofonica  con  trasmissione  di   segnale   con
  tecnologia  analogica e digitale ovvero con tecnologie  DAB/DAB+  o
  DRM/DRM+;

   c)  emittenza  radio-televisiva via  web  o  con  trasmissione  di
  segnale con tecnologie satellitari;

   d) stampa quotidiana a mezzo cartaceo;

   e) testate giornalistiche on line;

   f) agenzie di stampa quotidiana;

   g) stampa periodica regionale e locale.

   2.   Sono  altresì  ammesse  le   Reti  di  imprese'  disciplinate
  dall'articolo  3, commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies  del  decreto
  legge  10  febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
  legge 9 aprile 2009 n. 33, e successive modifiche e integrazioni».

   Comunico   che  all'articolo  2  sono  stati  presentati  numerosi
  emendamenti.
   Si passa all'emendamento 2.7 della Commissione.

   LEANZA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEANZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dire
  che nell'emendamento successivo a firma mia e di altri colleghi, si
  parla  non di sede operativa, ma di sede legale in Sicilia.  Perché
  una sede operativa - come lei sa perfettamente - può essere tutto e
  il contrario di tutto.
   Questa  è una legge sull'informazione locale in Sicilia.  La  sede
  operativa  significa che ancora una volta qualcuno  viene  qua,  si
  prende  i  soldi  e  poi li porta all'estero o altrove  in  Italia.
  L'emendamento parla di sede legale da almeno quattro anni.  Quindi,
  se  qualcuno vuole trasferire la propria iniziativa imprenditoriale
  in  Sicilia, mi sembra corretto che possa restare, anche se  ha  un
  fatturato maggiore fuori dalla Sicilia.

   PRESIDENTE. Onorevole Leanza, capisco il senso del suo intervento,
  però mi si evidenzia che l'emendamento presentato dalla Commissione
  tende   ad  evitare  che  venga  violato  il  principio  di  libera
  concorrenza, perché siamo in Sicilia, ma siamo in Italia e siamo in
  Europa.
   Questo  è  il  punto: evitare l'impugnativa, appunto si  parla  di
  operanti.  Il  discorso di mettere il limite ci  mette   a  rischio
  impugnativa, per essere chiari. Il senso lo capisco,  è  una  legge
  rivolta   all'imprenditoria editoriale siciliana, capisco il  senso
  del suo emendamento

   LEANZA.  Signor  Presidente,  in Toscana  come  in  Friuli  questa
  limitazione c'è, tanto è vero che nell'emendamento 2.7  per ovviare
  a questo abbiamo chiesto la sede legale in Sicilia.
   Però, siccome c'è il problema del fatturato

   PRESIDENTE.  Onorevole  Leanza, se viene  approvato  l'emendamento
  così  com'è  formulato  dalla Commissione il  secondo  è  precluso.
  Capisco   la  valenza  del  suo  intervento,  ci  sta   tutto   nel
  ragionamento di tutela dell'imprenditoria siciliana.
   Pongo in votazione l'emendamento 2.7, della Commissione. Il parere
  del Governo?

   VANCHERI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento  2.8  é precluso dall'approvazione  dell'emendamento
  2.7.
   Si  passa  all'emendamento 2.5, a firma degli  onorevoli  Ioppolo,
  Musumeci, Formica, Alloro e Figuccia. Poiché i firmatari  non  sono
  presenti in Aula, l'emendamento decade.
   Si  passa  all'emendamento 2.4, a firma degli  onorevoli  Fontana,
  D'Asero, Assenza e Alongi.

   FONTANA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FONTANA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, il subemendamento
  credo  che  sia  chiarissimo, cioè estendere non solo all'emittenza
  radio televisiva ma anche all'emittenza radio.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   VANCHERI, assessore per le  attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   LENTINI,  vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 2.1 a firma degli onorevoli  Laccoto  e
  Gucciardi.
   Poiché  i  firmatari  non  sono presenti  in  Aula,  l'emendamento
  decade.

   BARBAGALLO. Dichiaro di farlo mio.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo in votazione l'emendamento 2.1. Il parere del Governo?

   VANCHERI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   LENTINI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 2, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                               «Art. 3.
                    Programmazione degli interventi

   1.  Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge
  la Regione:

   a)  concede  alle imprese dell'informazione locale  contributi  in
  conto  interesse  e/o  prestazione di  garanzie  per  l'accesso  al
  credito finalizzati alla realizzazione di interventi di innovazione
  tecnologica  ed organizzativa e/o ad agevolare fusioni tra  società
  del settore al fine di razionalizzare il comparto;

   b)  promuove  iniziative per la formazione, la riqualificazione  e
  l'aggiornamento professionale del personale tecnico e giornalistico
  impiegato nelle imprese;

   c)  agevola  mediante incentivi fiscali, anche con  l'introduzione
  del  credito di imposta per le aziende che investono in  pubblicità
  radio - televisiva, e prestazioni di garanzie la ricapitalizzazione
  ed  il  rafforzamento  finanziario delle imprese  dell'informazione
  locale;

   d)  coordina  e promuove interventi di comunicazione istituzionale
  affidando,  con  modalità di evidenza pubblica e nel  rispetto  dei
  principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento
  e  proporzionalità,  la  realizzazione  di  programmi  a  carattere
  informativo  e giornalistico che riguardino i temi, le decisioni  e
  gli atti di competenza della Regione ed il loro processo formativo.

   2.  Gli  interventi  di  cui al comma 1  possono  essere  previsti
  nell'ambito degli strumenti di cui agli articoli 16, 18,  19  e  20
  della  legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  e  successive
  modifiche e integrazioni».

   Onorevoli  colleghi,  si  passa  all'emendamento  3.6  (I   parte)
  presentato  dal  Governo. Chiarisco che se viene  approvato  questo
  emendamento sono preclusi gli emendamenti sino a 4.1.
   La  Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole. Il  parere
  della Commissione?

   LENTINI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico pertanto che sono preclusi gli emendamenti 3.5, 3.1, 3.2,
  3.4, 3.3 e 4.1.
   Si passa all'emendamento 3.6 (II parte) presentato dal Governo. Il
  parere della Commissione?

   LENTINI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 3, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                               «Art. 4.
                  Requisiti per l'accesso ai benefici

   1.  Per  l'accesso  ai benefici della presente  legge  le  imprese
  devono dimostrare:

   a)  di  essere  in  regola  con  i pagamenti  delle  spettanze  al
  personale  e  dei  relativi oneri previdenziali  ed  assistenziali,
  attestati  attraverso il Documento unico di regolarità contributiva
  (DURC).  Le imprese ammesse ai sensi della vigente disciplina  alla
  rateazione  dei debiti contributivi, possono accedere  ai  benefici
  previo   effettivo  versamento  della  prima  rata,  salvo   revoca
  d'ufficio,  con  obbligo  di restituzione integrale,  nel  caso  di
  mancato adempimento ai successivi pagamenti;

   b)  di  avvalersi di giornalisti inquadrati esclusivamente secondo
  le regole e le modalità previste dalla contrattazione collettiva  o
  comunque retribuiti ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 233 e
  successive   modifiche  e  integrazioni  recante  norme   sull'equo
  compenso nel settore giornalistico;

   c)   di  possedere  per  le  emittenti  a  carattere  commerciale,
  informativo  e  comunitario una testata giornalistica  regolarmente
  registrata   presso  il  Tribunale  competente   e   un   direttore
  responsabile iscritto all'Ordine dei Giornalisti;

   d)  di  non avere effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti
  la  richiesta  di  accesso ai benefici. Le  imprese  si  impegnano,
  altresì, a non ridurre il numero dei lavoratori nei trentasei  mesi
  successivi alla data di accesso ai benefici.

   2.  Fermi  restando  i  requisiti di cui  al  comma  1,  per  ogni
  specifico ambito di cui all'articolo 2, comma 1, le imprese  devono
  essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti per beneficiare
  degli interventi di sostegno:

   a)  per  le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a):  una
  copertura  di segnale non inferiore al 10 per cento del  territorio
  regionale  ovvero  al  20  per cento della  popolazione  residente;
  avvalersi  per l'attività giornalistica esclusivamente di personale
  iscritto  all'albo  con  una  redazione  composta,  oltre  che  dal
  direttore  responsabile,  da almeno due  giornalisti  dipendenti  a
  tempo  pieno, ovvero numero equivalente in caso di tempo  parziale,
  con  la  possibilità  di avvalersi di un numero  di  praticanti  in
  organico  non  superiore alla metà dei giornalisti a  tempo  pieno;
  dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del  10  per
  cento del palinsesto diurno e comunque non meno di due ore per ogni
  giorno e per non meno di 300 giorni all'anno;

   b)  per  le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b):  una
  copertura  di segnale non inferiore al 10 per cento del  territorio
  regionale  ovvero  al  20  per cento della  popolazione  residente;
  avvalersi  per l'attività giornalistica esclusivamente di personale
  iscritto  all'albo  con  una  redazione  composta  da  almeno   tre
  giornalisti dipendenti a tempo pieno, ovvero numero equivalente  in
  caso  di  tempo  parziale, con la possibilità di  avvalersi  di  un
  numero  di  praticanti  in  organico non superiore  alla  metà  dei
  giornalisti   a  tempo  pieno;  dedicare  all'informazione   locale
  autoprodotta  non  meno del 15 per cento del  palinsesto  diurno  e
  comunque non meno di tre ore per ogni giorno e per non meno di  300
  giorni all'anno;

   c)  per  le  imprese  di cui all'articolo 2, comma  1,  lett.  c):
  avvalersi  per l'attività giornalistica esclusivamente di personale
  iscritto   all'albo  con  una  redazione  composta  da   almeno   3
  giornalisti dipendenti a tempo pieno, ovvero numero equivalente  in
  caso  di  tempo  parziale, con la possibilità di  avvalersi  di  un
  numero  di  praticanti  in  organico non superiore  alla  metà  dei
  giornalisti   a  tempo  pieno;  dedicare  all'informazione   locale
  autoprodotta  non  meno del 20 per cento del  palinsesto  diurno  e
  comunque non meno di tre ore per ogni giorno e per non meno di  300
  giorni all'anno;

   d)  per  le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  d):  un
  prodotto  editoriale diffuso a pagamento in almeno il 25 per  cento
  dei  comuni  della  Regione e per non meno di 250 giorni  all'anno;
  avvalersi  per l'attività giornalistica esclusivamente di personale
  iscritto   all'albo  con  una  redazione  composta  da  almeno   10
  giornalisti dipendenti a tempo pieno, ovvero numero equivalente  in
  caso  di  tempo  parziale, con la possibilità di  avvalersi  di  un
  numero  di  praticanti  in  organico non superiore  alla  metà  dei
  giornalisti   a  tempo  pieno;  dedicare  all'informazione   locale
  autoprodotta  non  meno del 50 per cento della  propria  foliazione
  complessiva;

   e)  per  le  imprese  di cui all'articolo 2, comma  1,  lett.  e):
  aggiornare  quotidianamente i contenuti della  testata  almeno  due
  volte  al  giorno per non meno di 300 giorni all'anno  e  contenere
  articoli  d'informazione,  originali  e  firmati,  su  pagine   web
  distintamente indicizzate e riscontrabili sui principali motori  di
  ricerca;  avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente  di
  personale  iscritto all'albo con una redazione composta  da  almeno
  due giornalisti dipendenti anche a tempo parziale non inferiore  al
  50  per  cento,  con la possibilità di avvalersi di  un  numero  di
  praticanti  in  organico non superiore alla metà dei giornalisti  a
  tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno
  del 70 per cento degli articoli pubblicati;

   f)  per  le  imprese  di cui all'articolo 2, comma  1,  lett.  f):
  aggiornare  quotidianamente i contenuti della  testata  almeno  due
  volte al giorno per non meno di 300 giorni all'anno; avvalersi  per
  l'attività  giornalistica  esclusivamente  di  personale   iscritto
  all'albo  con  una  redazione  composta  da  almeno  3  giornalisti
  dipendenti  a  tempo pieno, ovvero numero equivalente  in  caso  di
  tempo  parziale, con la possibilità di avvalersi di  un  numero  di
  praticanti  in  organico non superiore alla metà dei giornalisti  a
  tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno
  del 60 per cento delle notizie pubblicate;
   g)  per  le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  g):  un
  periodico  pubblicato  con regolarità almeno  nell'anno  precedente
  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge  e  che  non
  figuri come supplemento di quotidiani; aggiornare periodicamente  i
  contenuti  della testata per non meno di 42 uscite all'anno  per  i
  settimanali, 21 uscite per i quindicinali, 10 uscite per i mensili;
  avvalersi  per l'attività giornalistica esclusivamente di personale
  iscritto   all'albo  con  una  redazione  composta  da   almeno   3
  giornalisti  a tempo pieno, ovvero numero equivalente  in  caso  di
  tempo  parziale, con la possibilità di avvalersi di  un  numero  di
  praticanti  in  organico non superiore alla metà dei giornalisti  a
  tempo   pieno;  produrre  periodici  di  frequenza  non  quotidiana
  prevalentemente finalizzati alla valorizzazione di temi riguardanti
  la  realtà  sociale, economica e culturale della  Sicilia  e  delle
  istituzioni  operanti nella Regione; destinare almeno  il  50   per
  cento  degli  spazi all'informazione regionale e locale;  possedere
  una  copertura territoriale almeno provinciale e una  tiratura  non
  inferiore a 1.000 copie per ogni uscita in vendita.

   3. Sono in ogni caso escluse le imprese il cui prodotto editoriale
  sia  diffuso prevalentemente o esclusivamente in forma congiunta  a
  prodotti  a  diffusione  nazionale e  le  imprese  riconducibili  a
  partiti e movimenti politici, confessioni religiose, organizzazioni
  sindacali,  professionali e di categoria. Sono altresì  escluse  le
  imprese  nelle  quali  operino  soggetti  condannati  con  sentenza
  passata  in  giudicato per reati contro l'esercizio del diritto  di
  libera  manifestazione  del pensiero di cui all'articolo  21  della
  Costituzione.

   4. Su indicazione della Segreteria generale della Presidenza della
  Regione,  il  Comitato  regionale  per  le  comunicazioni   Sicilia
  (CORECOM  Sicilia), previo accertamento dell'effettiva  sussistenza
  dei  requisiti  richiesti, predispone le graduatorie delle  imprese
  ammesse  ai  benefici  e le comunica, entro 30  giorni  dalla  loro
  approvazione,    al    Presidente    della    Regione    rendendole
  contestualmente  pubbliche. Le graduatorie  indicano  il  personale
  dipendente e i punteggi attribuiti.

   Onorevoli  colleghi,  sono stati presentati  numerosi  emendamenti
  all'articolo 4, pertanto lo accantoniamo per trovare un momento  di
  sintesi.
   Si passa all'articolo 5. Ne lettura:

                               «Art. 5.
                        Tipologie di interventi

   1.  Le  imprese  di  cui all'articolo 2, comma 1,  sono  sostenute
  attraverso le seguenti tipologie di intervento:

   a)  contributi  in conto interessi e prestazioni di  garanzie  per
  investimenti;

   b) contributi per il consolidamento delle passività onerose.

   Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Musumeci, Formica,
  Alloro, Figuccia e Ioppolo l'emendamento 5.1.

   FORMICA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FORMICA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento  si
  illustra  da sé. Sostanzialmente tende a non escludere nessuno,  ad
  allargare  la  platea, visto che in Sicilia viviamo una  situazione
  particolarissima e ci sono anche tante piccole radio e  televisioni
  private.  Onde evitare che siano schiacciate da grandi  televisioni
  del  nord,  l'emendamento tende a favorire le  nostre  imprese.  E'
  favorente signor Presidente, allarga la platea, non credo che abbia
  controindicazioni.

   PRESIDENTE.  Onorevole  Formica, mi  evidenziano  gli  Uffici  che
  questo emendamento è stato trasmesso in Commissione Bilancio per la
  copertura  finanziaria ed é stato espresso parere  favorevole,  con
  proposta,  però,  di sopprimere le parole  incentivi  fiscali   che
  sono  stati tolti, è necessario, pertanto, che mi presenti  un  sub
  emendamento.

   CIMINO. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento.

   PRESIDENTE. Onorevole Cimino, lei, quindi, appone la firma sia  al
  subemendamento che all'emendamento.
   Comunico   che  è  stato  presentato  dall'onorevole  Formica   il
  subemendamento  5.1.1,  che  prevede la soppressione  delle  parole
   incentivi fiscali . Il parere del Governo?

   VANCHERI, assessore per le  attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   LENTINI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento 5.1, come  modificato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico   che  l'emendamento  5.2  è  precluso  dall'approvazione
  dell'emendamento  3.6.
   Pongo  in  votazione  l'articolo 5, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
                               «Art. 6.
        Contributi in conto interessi e prestazione di garanzie
                           per investimenti

   1.  Per  favorire l'innovazione e l'ammodernamento tecnologico  ed
  organizzativo  delle  imprese  d'informazione  locale,  la  Regione
  concede  contributi destinati all'abbattimento  degli  interessi  e
  prestazioni  di garanzie sulle operazioni finanziarie  destinate  a
  coprire i nuovi investimenti.

   2.  Le provvidenze di cui al comma 1 sono assegnate mediante bandi
  annuali e graduatorie ad evidenza pubblica e secondo le modalità di
  cui all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e
  successive modifiche e integrazioni.

   3.  Il  regime di aiuti di cui al presente articolo è  attuato  in
  conformità  a  quanto previsto dall'ordinamento comunitario  e,  in
  particolare,  alla  comunicazione 2008/C 155/02  della  Commissione
  sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
  di  Stato  concessi sotto forma di garanzie, al regolamento  CE  n.
  800/2008  della Commissione (regolamento generale di esenzione  per
  categoria)  e  al  regolamento  CE n. 1998/2006  della  Commissione
  relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato  agli
  aiuti  d'importanza minore («de minimis»). L'entità  massima  degli
  interventi  è  stabilita  entro  il massimale  comunitario  per  le
  imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e d). Per le altre
  imprese  l'entità  massima  degli  interventi,  in  ogni  caso  non
  superiore  al 60 per cento del massimale comunitario, è individuata
  con  il  decreto  di  cui al comma 5 tenuto conto  dei  criteri  di
  premialità indicati al comma 4.

   4.  Al  fine  di accedere ai benefici di cui al presente  articolo
  costituiscono    titolo   di   priorità   nell'ordine:    l'impatto
  occupazionale degli interventi, la diffusione del segnale  o  della
  stampa  nelle  isole  minori e nelle aree  montane,  il  ricorso  a
  tecnologie e metodi che garantiscano una maggiore accessibilità dei
  contenuti  da parte dei soggetti portatori di handicap  visivi  e/o
  uditivi.

   5.  Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione
  di  Giunta  su  proposta dell'Assessore regionale per  le  attività
  produttive  ed  acquisito  il parere delle  competenti  Commissioni
  legislative  permanenti  dell'Assemblea regionale  siciliana,  sono
  disciplinate le modalità applicative del presente articolo,  tenuto
  conto dei criteri di priorità di cui al comma 4.

   6. Per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020 le risorse
  finanziarie autorizzate per l'attuazione del presente articolo  non
  possono  superare complessivamente l'importo di 15.000 migliaia  di
  euro.  Gli  interventi  di  cui al presente  articolo  a  decorrere
  dall'anno  2014 sono attivati a valere sulle risorse  relative  del
  programma comunitario relativo al FESR 2014-2020.

   7.  Per l'esercizio finanziario 2013 è autorizzata per le finalità
  del  presente  articolo, la spesa di 100 migliaia di  euro  cui  si
  provvede mediante riduzione delle disponibilità di competenza e  di
  cassa della spesa per i consumi intermedi della Rubrica  Gabinetto,
  Uffici   di   diretta  collaborazione  all'opera  e  alle   dirette
  dipendenze  del  Presidente   (U.P.B.  1.1.1.1.2  -  cap.   100317)
  autorizzata  dall'articolo 2, comma 1,  della  legge  regionale  15
  maggio 2013, n. 10 .».

   Comunico  che  all'articolo  6  è stato  presentato  l'emendamento
  6.6.R:   Dopo  la  parola  contributi' aggiungere  la  parola   una
  tantum' ,  a  firma  del  Governo,  col  parere  favorevole   della
  Commissione Bilancio. Il parere della Commissione?

   LENTINI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   Pongo in votazione l'emendamento 6.6.R (I parte). Chi è favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 6.6.R (II parte):  Sopprimere il  comma
  2 , a firma del Governo, con il parere favorevole della Commissione
  Bilancio.
   Il parere della Commissione?

   LENTINI, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 6.6.R (III parte), a firma del Governo,
  con il parere favorevole della commissione Bilancio.
   Il parere della Commissione?

   LENTINI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli emendamenti 6.3 e 6.4, avendo approvato l'emendamento 6.6.R
  (III parte), sono preclusi.
   Si passa all'emendamento 6.5:  Cassare il comma 4 , a firma degli
  onorevoli Vinciullo ed altri.

   LEANZA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEANZA.  Signor Presidente, il comma 4 dava un titolo di  priorità
  proprio  per cercare di favorire, per carità,  parliamo  sempre  di
  cose,  di aiuti non a pioggia, di favorire le disabilità, le  Isole
  minori,  di  favorire  dove  si fa iniziativa  imprenditoriale  con
  qualche  difficoltà.  Mi sembra strano, volere,  in  qualche  modo,
  togliere  questa  parte  di priorità che mi  sembra  giusta  in  un
  servizio pubblico.

   VINCIULLO. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 6.6.R (IV parte), a firma del  Governo,
  con  il  parere  favorevole  della  Commissione  Bilancio,  che   è
  momentaneamente accantonato.
   Si  passa all'emendamento 6.6R (V parte), a firma del Governo, che
  ha avuto il parere favorevole della Commissione Bilancio. Il parere
  della Commissione?

   LENTINI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Su  richiesta  del Governo, ritorniamo sull'emendamento  6.6R  (IV
  parte).

   VANCHERI, assessore per le attività produttive. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VANCHERI, assessore per le attività produttive. Signor Presidente,
  onorevoli deputati, l'emendamento riguardava l'impegno da parte del
  Governo  sulle  attività di ricognizione all'interno delle  risorse
  della  Programmazione per il 2014-2020 oltre che, come abbiamo  già
  chiarito,  non  era  stato  possibile  effettuare  un'attività   di
  ricognizione nelle risorse della Programmazione 2007-2013,  abbiamo
  assicurato l'impegno ad attivarci con degli interventi a favore  di
  questo  settore con la nuova Programmazione, anche perché riteniamo
  che  questo  settore  impieghi una larga  fascia,  sia  in  termini
  occupazionali sia in termini di attività e riteniamo, peraltro, che
  sia  abbastanza congrua anche con tutte quelle attività che possono
  essere collegate con le attività inserite nella Programmazione  che
  riguardano l'innovazione.
   Quindi  il  Governo supporta in modo forte questo impegno  con  la
  nuova programmazione e, ovviamente, questo significa che prevediamo
  di allargare questa attività a tutte le imprese che appartengono  a
  questo  settore, oltre che alle piccole e medie imprese - che  sono
  le  dirette  beneficiarie di questo disegno di legge -, più  avanti
  vedremo come siamo interessati ad allargare alle grandi aziende.

   LEANZA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEANZA.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   l'intervento
  dell'assessore  Vancheri chiarisce che è una  norma  programmatoria
  per  il prosieguo dei lavori e quindi si ferma solo là, non andiamo
  oltre.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.6R (IV parte),  del
  Governo.
   Il parere della Commissione.

   LENTINI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi

                             (È approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 6, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                               «Art. 7.
       Contributi per il consolidamento delle passività onerose

   1.  Alle  imprese  dell'informazione sono concessi  contributi  in
  conto  interessi  sui  finanziamenti per  il  consolidamento  delle
  passività  onerose in essere alla data del 31 dicembre 2012  previa
  accensione di mutui o prestiti di durata almeno quinquennale.

   2.  Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione
  di  Giunta  su  proposta dell'Assessore regionale per  le  attività
  produttive  ed  acquisito  il parere delle  competenti  Commissioni
  legislative  permanenti  dell'Assemblea regionale  siciliana,  sono
  disciplinate le modalità applicative del presente articolo.

   3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al
  regolamento   (CE)   n.   1998/2006  della   Commissione   relativo
  all'applicazione  degli articoli 87 e 88 del  Trattato  agli  aiuti
  d'importanza minore (de minimis).

   4.  Per l'esercizio finanziario 2013 è autorizzata per le finalità
  del  presente  articolo, la spesa di 100 migliaia di  euro  cui  si
  provvede mediante la riduzione delle disponibilità di competenza  e
  di   cassa   della  spesa  per  consumi  intermedi  della   Rubrica
   Gabinetto,  uffici  dei diretta collaborazione  all'opera  e  alle
  dirette  dipendenze  del  Presidente   (U.P.B.   1.1.1.1.2  -  cap.
  100317) autorizzata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale
  15 maggio. 2013, n. 10».

   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione  l'emendamento
  7.3. Momentaneamente lo accantoniamo.
   Si passa all'emendamento 7.5R (I parte), presentato dal Governo.
   Il parere della Commissione?

   LENTINI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si   passa   all'emendamento  7.2,  presentato   dagli   onorevoli
  Vinciullo, D'Asero, Assenza, Fontana, Alongi, Pugliese e Falcone.

   VINCIULLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO.  Signor presidente, onorevoli colleghi, in  Commissione
  abbiamo  presentato un emendamento che sostituisce  le  parole   30
  dicembre   2012    con    30  giugno  2013 .  Manteniamo,   quindi,
  l'emendamento della Commissione Bilancio.

   PRESIDENTE. Onorevole Vinciullo, quindi deve formalizzare  un  sub
  emendamento. Nell'attesa accantoniamo l'emendamento 7.2.
   Si  passa  all'emendamento 7.4, presentato dalla  Commissione.  Il
  parere del Governo?

   VANCHERI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 7.5R (II parte), presentato dal Governo.
  Il parere della Commissione?

   LENTINI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli colleghi, si riprende l'esame dell'emendamento  7.3,  in
  precedenza accantonato.
   La Commissione intende mantenerlo?

   MARZIANO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MARZIANO,   presidente  della  Commissione.   Signor   Presidente,
  onorevoli colleghi, purtroppo, essendo impegnato in una riunione di
  Gruppo,  non  ero  presente nel momento in cui si  è  approvato  un
  emendamento che è stato formulato in modo sbagliato all'articolo 2,
  dove  si dice  sostituire le parole avente sede legale ed operativa
  con operanti'. Lo spirito dell'emendamento era aggiungere la parola
   operanti'  dopo  le  parole  aventi sede legale  ed  operativa  in
  Sicilia'.
   Ora,  avendo approvato l'emendamento 2.7 è chiaro che - è  scritto
  male,  e  me ne faccio carico, avrei dovuto controllarlo -  ma  con
  quell'emendamento aziende dell'informazione operanti in Sicilia,  a
  questo punto la legge può riguardare Canale 5, Italia 1, Rete 4, La
  7,  cioè abbiamo snaturato la platea dei beneficiari. L'emendamento
  all'articolo  7 si riferiva alle aziende che ne erano beneficiarie,
  ma  senza la sostituzione della platea, quindi ora io non  so  come
  possiamo recuperare questo elemento. Purtroppo mi faccio carico che
  non essendo presente in tempo

   PRESIDENTE.  Onorevole  Marziano, l'importante  è  comprendere  lo
  spirito della norma.
   Al  legislatore è consentita l'interpretazione autentica quando la
  legge  è già approvata, si figuri in corso di approvazione,  quindi
  non esasperiamo più di tanto.
   Accantoniamo l'emendamento 7.3 in attesa di vedere come procedere.
  L'iter legislativo è in corso.
   Siccome ho compreso che questo è un punto nodale di tutta la legge
  un po' di riflessione non guasta. Onorevole Marziano, non si faccia
  carico  di  responsabilità che non sono sue.  Io  apprezzo  il  suo
  stile.
   Comunico che è stato presentato dall'onorevole Vinciullo ed  altri
  il  subemendamento  7.2.1, così in sintonia con  quanto  deliberato
  dalla Commissione Bilancio.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  7.2,  come  emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Accantoniamo l'articolo 7.
   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                                «Art. 8
                          Revoca dei benefici

   1.  Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 4 e la mancata
  realizzazione totale o parziale degli impegni assunti da parte  del
  beneficiario  costituiscono  causa  di  revoca  dei  benefici,  dei
  contributi e delle agevolazioni previsti dalla presente legge».

   CIMINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CIMINO.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, sull'articolo  8,
  non  potendo  presentare  emendamenti,  chiederei  al  Governo   di
  valutare  la  possibile riscrittura dell'articolo  8  inserendo  un
  secondo  comma  perché ritengo che è importante che  l'attività  di
  informazione e di divulgazione, così come avviene poi nei siti  web
  e  sulla  rete, possa rappresentare un libero dibattito  facilmente
  individuale  per la possibilità e l'opportunità di  confrontarsi  e
  manifestare le proprie idee.
   Allo  stesso  tempo, ritengo che la rete non debba  diventare  una
  giungla  violenta e magari dare l'opportunità e la  possibilità  di
  rispondere  ed appoggiare alcune tesi. Per questo io avrei  pensato
  di  inserire  al secondo comma che  è fatto divieto ,  determinando
  quindi  il  venir  meno  dei requisiti di cui  all'articolo  4,  la
  pubblicazione  per  i  siti  web o comunque  immettere  in  rete  i
  commenti anonimi o che non sono identificati o identificabili .
   E'  importante  che in una legge così seria, così serena  rispetto
  alle  iniziative  che si vogliono portare avanti nell'ambito  della
  informazione e della divulgazione, vi sia anche la possibilità  che
  chi  scrive nel web - e commenta le iniziative del web -  si  possa
  identificare,  in modo tale che le risposte possano  venire  da  un
  confronto sereno e pacato.
   L'onorevole  Venturino, giustamente, mi faceva notare che  sarebbe
  opportuno accantonare l'articolo 8 poiché l'articolo 4 non è  stato
  ancora   votato.  Pertanto,  bisogna  vedere  come   viene   votato
  l'articolo 4 per poi collegarlo all'articolo 8.

   PRESIDENTE. Onorevole Cimino, in effetti lei ha posto un  problema
  di  grande  attualità che riguarda il diritto  di  informazione  in
  generale,  così come si può esercitare il diritto all'informazione,
  evidenziando anche che non sono stati presentati emendamenti.
   Ritengo  di  dover  dare la possibilità al  Governo  di  fare  una
  attenta   riflessione   e  pertanto,  non  sorgendo   osservazioni,
  accantoniamo l'articolo 8 per dare la possibilità di una  eventuale
  riscrittura.
   Si passa all'articolo 9. Ne do  lettura:

                               «Art. 9.
                      Comunicazione istituzionale

   1.  Al fine di rendere effettivo il pieno diritto dei cittadini ad
  una  compiuta  informazione sui temi, le decisioni e  gli  atti  di
  competenza  della Regione ed il loro processo formativo, garantendo
  così la reale partecipazione democratica e la piena trasparenza, la
  Regione  promuove  con  appositi  strumenti  la  realizzazione   di
  programmi informativi tramite le imprese di informazione locale.

   2.  I  contenuti dei programmi informativi di cui al comma 1 hanno
  carattere  di  obiettività, garantendo eguale accesso alle  diverse
  posizioni ed opinioni politiche e sono disciplinati con regolamento
  dal  Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  Sicilia  (CORECOM
  Sicilia).

   3.  Per l'esercizio finanziario 2013 è autorizzata per le finalità
  del  presente  articolo la spesa di 200 migliaia  di  euro  cui  si
  provvede  a  valere sulle disponibilità di competenza  e  di  cassa
  della  spesa per consumi intermedi della Rubrica  Gabinetto, uffici
  dei  diretta collaborazione all'opera e alle dirette dipendenze del
  Presidente'   (U.P.B.    1.1.1.1.2  -  cap.   100317)   autorizzata
  dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013,  n.
  10.

   4.  Gli  interventi  di  cui  al presente  articolo  costituiscono
  attuazione  delle  previsioni di cui all'articolo  55  della  legge
  regionale 15 maggio 2013, n. 9, di cui al comma 4 dell'articolo 127
  della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e di cui agli articoli  1
  e 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150?».

   Comunico  che  all'articolo  9 sono stati  presentati  i  seguenti
  emendamenti:

   -9.3, dagli onorevoli Musumeci, Formica ed altri;
  -9.1, dagli onorevoli Cascio Francesco ed altri.

   Si passa all'emendamento 9.3.

   FORMICA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FORMICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel momento in cui
  approviamo  una  legge che prevede l'erogazione dei contributi  per
  una  determinata attività, è alquanto logico che nella stessa norma
  inseriamo  anche  i  diritti ed i doveri per  usufruire  di  questi
  contributi.  Nella fattispecie ci riferiamo alla contribuzione  per
  le  comunicazioni istituzionali ed è alquanto evidente che  bisogno
  inserire  che  siano  in regola con quanto prevedono  le  leggi  in
  materia.
   Pertanto,  questo mi sembra un emendamento di grande  buon  senso,
  che  non  fa  altro che richiamare l'applicazione della  norma  nel
  momento in cui andiamo a dare dei contributi.

   PRESIDENTE.  Pongo in votazione l'emendamento 9.3. Il  parere  del
  Governo?

   VANCHERI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   LEANZA.  Nulla in contrario rispetto all'emendamento. Però,  visto
  che   tutto  è  già  regolamentato  dal  CORECOM  anche  con  norma
  regionale,  in cui c'è assolutamente obiettività e trasparenza,  la
  mia  preoccupazione è che se ci colleghiamo e poi mettiamo qualcosa
  in progress per evitare che domani sia soltanto

   FORMICA. Il CORECOM interviene a parte, mi pare un prerequisito.

   PRESIDENTE.  La  Commissione  si  sta  consultando.   Si   rimette
  all'Aula?

   MARZIANO,  presidente della Commissione. Signor Presidente,  a  me
  personalmente sembra ultroneo e ripetitivo, però se i  presentatori
  ci chiariscono i riferimenti normativi di queste due norme potremmo
  pure

   PRESIDENTE. A maggior ragione, Lei mi parla che è ultroneo, quindi
  non aggiungerebbe niente,e quindi non si sta escludendo.

   MARZIANO, presidente della Commissione. Se invece il contenuto dei
  due  riferimenti  normativi cambia il significato dell'articolo,  a
  quel  punto  il  giudizio  è  diverso.  Sarebbe  opportuno  che  ci
  spiegassero quali sono.

   PRESIDENTE. Lo possiamo pure accantonare

   MUSUMECI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MUSUMECI.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  credo   che
  l'emendamento  sia  sufficientemente chiaro, al  di  là  delle  pur
  legittime osservazioni della Commissione.
   Nel tentativo di operare una scrematura tra le decine e decine  di
  emittenti  presenti  sul  territorio, ci  si  rifà  al  decreto  ai
  benefici  previsti dalla legge 448, la legge del 98, che stabilisce
  una  serie  di paletti e di requisiti come precondizione essenziale
  per l'accesso ai contributi.
   Noi abbiamo soltanto richiamato una normativa che diventa un punto
  cardine  per  l'emittenza nazionale, sul piano  della  selezione  e
  della capacità di impresa, dicendo che le aziende debbono essere in
  regola,  per  quanto  riguarda quelle televisive,  con  quanto  già
  stabilito,  quindi  con  i requisiti posti in  essere  dal  decreto
  ministeriale  5  novembre 2004, n. 292, e per  quanto  riguarda  le
  emittenti  con un altro dispositivo di legge, che è il  decreto  66
  del  2001,  che  risponde  ad  una  fattispecie  specifica  per  le
  emittenti radiofoniche diverse da quelle televisive.
   Se questo richiamo alla normativa nazionale, ai fini dei requisiti
  essenziali  da  impresa  audio  visiva  fosse  già  presente  nella
  normativa, non credo che cozzerebbe con lo spirito dell'emendamento
  neanche nel contenuto, per cui potrebbe essere ripetitivo,  ma  non
  per  questo,  non  ricordo se già un requisito in questo  senso  in
  maniera  chiara  è già previsto dal dispositivo di legge.  Se  così
  fosse   non   credo  che  possa  esserci  incompatibilità.   Meglio
  prevederlo, piuttosto che ometterlo.

   LEANZA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEANZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per
  dire che sono assolutamente d'accordo, considerato, come diceva  il
  presidente Marziano, che stiamo mettendo i requisiti nazionali  che
  regolano la comunicazione  istituzionale.

   PRESIDENTE. Allora, il parere del Governo è favorevole.

   VANCHERI,  assessore per le attività produttive. Sì,  avevo  detto
  parere favorevole perché comunque rientra nei principi.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MARZIANO,  presidente della Commissione. Siccome i  requisiti  non
  cambiano  la  platea, perché nel disegno di legge  c'è  una  platea
  diversa,  l'abbiamo  studiata avendo presente  qual  è  la  realtà,
  questo  non cambia la platea, cambia i requisiti di accesso, quindi
  si può accettare.

   PRESIDENTE.  Con  il  parere  favorevole  del  Governo   e   della
  Commissione pongo in votazione l'emendamento 9.3. Chi è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi,

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento  9.1,  a  firma  dell'onorevole  Cascio
  Francesco ed altri.

   CASCIO Francesco. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CASCIO  Francesco.  Signor  Presidente,  l'emendamento  9.1  è  un
  emendamento  tecnico,  una  riscrittura  che  in  qualche  modo  mi
  proviene  proprio  dal  CORECOM. Al comma  2  dell'articolo  9,  si
  prevedeva  la  scrittura del regolamento da parte del  CORECOM,  ma
  essendo  esso  un  organismo di vigilanza e di  controllo  non  può
  scrivere  i  regolamenti,  ma può ovviamente  ottemperare  ai  suoi
  compiti, che sono quelli di controllo e vigilanza.
   Pertanto, ho ritenuto di riscrivere il comma 2 prevedendo  che  la
  predisposizione  del  regolamento venisse  svolta  a  carico  della
  Segreteria  Generale della Presidenza della Regione,  lasciando  al
  CORECOM i compiti di vigilanza e controllo.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   VANCHERI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   MARZIANO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi, mi evidenziano  gli  Uffici  che
  sarebbe opportuno modificare, in fase di coordinamento formale  del
  disegno di legge, con un emendamento ai sensi dell'articolo 117 del
  Regolamento interno,  la Segreteria generale della Presidenza della
  Regione  con  Presidenza della Regione . E' solo un fatto formale.
   Pongo  in  votazione l'emendamento 9.1. Chi è favorevole si  alzi;
  chi è contrario resti seduto.

                            (E' approvato)

   CANCELLERI. Chiedo di parlare sull'articolo 9.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CANCELLERI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  l'articolo  9
  riguarda la comunicazione istituzionale. Noi stiamo scrivendo in un
  articolo di legge che gli Enti locali, la Regione e quindi tutte le
  altre  diramazioni  degli Enti locali, devono fare  degli  appositi
  accordi  economici  con la stampa per potere  divulgare  l'attività
  istituzionale     nell'era    di    internet,    nell'era     della
  digitalizzazione, nell'era della libertà informativa.
   La  Regione  spende  dei  soldi  per  fare  qualcosa  che  risulta
  paradossalmente superato, vecchio, al fine di rendere effettivo  il
  pieno  diritto  dei  cittadini  ad  una  compiuta  informazione  la
  decisione  di atti di competenza della Regione ed il loro  processo
  informativo, garantendo così la reale partecipazione democratica  e
  la piena trasparenza. La Regione promuove con appositi strumenti la
  realizzazione  di  programmi  informativi  tramite  le  imprese  di
  informazione locale.
   Questa  è  follia   La politica deve andare  fra  la  gente,  deve
  spiegare quello che sta facendo, noi dobbiamo aprire questo Palazzo
  e  farlo  diventare realmente di vetro, ed allora realizziamo  che,
  come questa seduta ha una diretta streaming, con la possibilità  di
  avere  anche un archivio, lo si faccia anche con le relative sedute
  di  commissione,  lo  si  faccia anche con la  possibilità  di  far
  trovare   atti  ed  i  cittadini  saranno  informati,  si  potranno
  informare e non avranno bisogno di leggere sui giornali quello  che
  avviene all'interno del Palazzo.
   La   libertà  di  informazione  si  ha  quando  uno  strumento  di
  informazione    è   libero   dal   giogo   e   dal    finanziamento
  dell'istituzione pubblica.
   Noi  deputati del Movimento Cinque Stelle siamo contrari a  questo
  disegno   di   legge,   a  questo  articolo,  lo   abbiamo   votato
  contrariamente  in  Commissione e dico a qualcuno  che  qui  dentro
  abbia  la  coscienza  di capire quello che stiamo  approntando,  di
  cominciare  a  dire di no a tutti questi articoli;  a  questo  e  a
  quello successivo dell'attività di media monitoring. Pagare persone
  esterne  per  fare  la rassegna stampa  Come se  non  avessimo  qui
  dentro  uffici che possono essere in grado di realizzare l'attività
  di  rassegna  stampa  o semplicemente sfogliandoci  i  giornali  la
  mattina
   Noi  deputati  non  abbiamo bisogno di qualcuno che  paghiamo  per
  farci queste attività, mi sembrano soldi spesi male e, soprattutto,
  mi  sembra  uno schiaffo a qualcuno che in questo momento,  invece,
  cerca  la  possibilità di avere lavoro. Queste risorse impegniamole
  meglio

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo risultante.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                               «Art. 10.
            Attività di media- monitoring per enti pubblici

   1. Le società di media-monitoring che svolgono servizi di rassegna
  stampa  per conto di enti pubblici in Sicilia, ai fini della  legge
  sul diritto d'autore, devono attestare:

   a)  di essere registrate presso il registro stampa e/o il registro
  operatori della comunicazione (Roc);

   b)  di  essere  in  possesso  di  autorizzazione  da  parte  della
  Federazione  nazionale editori giornali (Fieg) per lo  sfruttamento
  dei  diritti  d'autore,  al fine di manlevare  gli  enti  pubblici,
  rispetto alla normativa di settore».

   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione  l'emendamento
  10.1.
   Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

   VANCHERI, assessore per le attività produttive. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 10,  nel testo risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 11. Ne do  lettura:
                               «Art. 11.
        Modifiche all'articolo 4, comma 6 della legge regionale
                         12 luglio 2011, n. 12

   1.  L'articolo 4, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n.
  12 è così sostituito:

    6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noti i dati
  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) del medesimo  comma  5,  mediante
  pubblicazione per estratto, a scelta della stazione appaltante,  su
  due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a maggiore
  diffusione  locale  del luogo ove si eseguono  i  lavori  e  su  un
  periodico a diffusione regionale'.

   2. Le testate di cui all'articolo 4, comma 6 della legge regionale
  12 luglio 2011, n 12, così come sostituito dal comma 1 del presente
  articolo,  alla  data  di entrata in vigore  della  presente  legge
  devono possedere i seguenti requisiti:
   a)  avvalersi di non meno di tre giornalisti iscritti al  relativo
  albo professionale assunti con contratto a tempo indeterminato;

   b) attestazione di regolarità contributiva e previdenziale ai fini
  Inpgi e Casagit;

   c)  non  meno  di  tre  anni  di  ininterrotta  pubblicazione  con
  diffusione regionale, con vendita  in edicola;

   d) attestazione di copie vendute a norma di legge».

   All'articolo 11 sono stati presentati numerosi  emendamenti.
   Si passa all'emendamento soppressivo 11.12, della Commissione.

   MARZIANO, presidente della Commissione. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   CANCELLERI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CANCELLERI.  Signor  Presidente, in merito all'emendamento  11.12,
  dichiaro di farlo mio.
   L'articolo 11 va a modificare la legge regionale sugli appalti. Si
  legge, esattamente al comma 1, che sostanzialmente vengono cambiate
  le direttive sulla pubblicità degli appalti.
   Come  viene  modificata questa linea? La stazione appaltante,  che
  solitamente è il soggetto pubblico, dà le direttive al soggetto che
  vince  la gara d'appalto su quali quotidiani deve andare a fare  la
  pubblicità  dei  lavori.  Per  cui  sarà  la  Regione  stessa  -  e
  ritorniamo  al  discorso di prima - sarà la politica  a  scegliere,
  praticamente, su quali quotidiani andare a fare la pubblicità:  due
  regionali, due locali, due nazionali.
   Questo disegno di legge ha un nome e un cognome, lo sappiamo tutti
  in  quest'Aula.  E'  un  vestitino cucito addosso  a  qualcuno.  Se
  vogliamo continuare a prenderci in giro

   VULLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VULLO. Signor Presidente, io sono entrato e ho ascoltato le ultime
  parole che ha detto l'onorevole Cancelleri.
   Prima  che  andiamo  a  votare, desidererei sapere  dall'onorevole
  Cancelleri se fosse possibile conoscere il sarto di questo vestito,
  che  sarebbe ancora meglio  Ma almeno vorrei sapere, dall'onorevole
  Cancelleri, a chi abbiamo cucito questo vestito. Altrimenti, io non
  voto  e  me  ne  vado,  perché non mi sembra opportuno  che  questa
  Assemblea faccia il sarto e cuci a vestiti per le singole imprese

   MARZIANO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MARZIANO,   presidente  della  Commissione.   Signor   Presidente,
  desidero  ritirare  l'emendamento perché  la  legge  sugli  appalti
  prevede già la pubblicazione sui quotidiani nazionali, locali e sui
  periodici delle gare d'appalto.
   Quando   abbiamo  presentato  l'emendamento  soppressivo,  avevamo
  pensato  di  rifarci alla norma esistente, però, siccome  la  norma
  così  come  concepita chiarisce in modo assoluto che  quelle  norme
  della  legge nazionale vanno intese che bisogna pubblicare  su  due
  quotidiani nazionali, su due regionali e su un periodico, è  chiaro
  quale  è  lo  spirito. Se io faccio una gara in una  città  dove  è
  prevalente  l'informazione di un quotidiano,  buon  senso  mi  deve
  portare  a  scegliere il quotidiano più diffuso, perché l'obiettivo
  della  pubblicazione dei bandi è quello di farlo conoscere a  tutti
  gli interessati del territorio.
   La  presenza  del periodico scritta in modo esplicito consente  di
  sostenere, nell'ambito della pubblicazione dei bandi di gara, anche
  la  stampa  non quotidiana, cioè quella periodica che in Sicilia  è
  presente ed è un elemento di ricchezza del sistema informativo.
   Ecco perché abbiamo ritirato l'emendamento soppressivo e chiediamo
  che venga mantenuto l'articolo 11 della legge.

   LEANZA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LEANZA.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  mi  piacerebbe
  veramente che l'onorevole Cancelleri, che ogni tanto fa le battute,
  leggesse la legge.
   Questo  emendamento  è entrato nella Commissione  di  cui  lei  fa
  parte,  è un componente fortemente legittimato, quindi non era  nei
  disegni di legge originali.
   L'onorevole  Marziano ha spiegato correttamente il  perché  questo
  emendamento è nato. Vorrei anche ricordare all'onorevole Cancelleri
  che questa è una legge per le piccole e medie imprese - lo so che a
  lei  le  sembrerà strano - parla molto di piccole e  medie  imprese
  però  per  le  piccole  e medie imprese in Europa  ci  sono  alcuni
  regolamenti,  alcune  cose molto chiare e sono  per  l'informazione
  locale, la più piccola possibile.
   Ogni  tanto lo so che è bello fare la battuta d'effetto: i  sarti,
  il  vestito,  tutto quello che vuole lei, ma lei  faceva  parte  di
  quella  Commissione,  e  non  so se ha  votato  a  favore  o  meno,
  certamente se c'è andato non l'hanno sentita parlare in tal senso.
   In  ogni  caso  le  vorrei ribadire che  è  una  legge  che  parla
  dell'informazione locale per le piccole e medie  imprese,  in  modo
  particolare per quelle 110 televisioni che rischiano di chiudere  i
  battenti  perché in tutta Italia sono stati fatti i  bandi  per  il
  passaggio al digitale terrestre e in Sicilia non è stato fatto. Non
  è   stata   garantita   la   libera  informazione,   la   pluralità
  dell'informazione.
   Questa  legge non fa altro, poi lei fa le battute, ma  è  un'altra
  cosa.

   GRASSO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GRASSO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio  intervento
  non era legato a questo emendamento. Questo disegno di legge - così
  come  dice l'onorevole Lenza - cerca e mira anche a far sì  che  il
  Governo  possa essere d'aiuto anche per quelle piccole televisioni,
  per  le  emittenti locali che, appunto, dalla rete  analogica  sono
  passate   al  digitale  terrestre  e  la  Sicilia  non  ha  neanche
  partecipato ai bandi europei.
   A  tal  proposito voglio ricordare la mozione da me presentata  un
  anno  fa, però allo stesso tempo vorrei ricordare che l'emendamento
  soppressivo del Governo all'articolo 3 in qualche maniera danneggia
  i quotidiani, soprattutto i quotidiani a tiratura locale.
   Non  vorrei  che  andando oltre con gli articoli che  noi  abbiamo
  accantonato  si  procedesse  con  lo  stesso  sistema   ,   perché,
  altrimenti,  questa legge che non fa altro che  recepire  la  legge
  nazionale  in maniera più restrittiva favorisce solo esclusivamente
  le solite testate giornalistiche e invece non privilegia quelle che
  sono le piccole e medie imprese.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, l'articolo 11 è un argomento  più
  volte  dibattuto in quest'Aula. E' inutile che noi  ci  nascondiamo
  dietro  il problema. Peraltro, questo articolo, formulato in questa
  versione  e  in  altre  versioni, più volte è stato  impugnato  dal
  Commissario   dello  Stato.  Questa  Presidenza  non  ha   ritenuto
  opportuno stralciarlo perché, finalmente, fa parte di un disegno di
  legge organico, omogeneo.
   Non escludo che, sulla base di questo articolo, si possa sostenere
  le   nostre  tesi,  che  non  sono  configgenti  con  la  normativa
  comunitaria  e con la normativa nazionale in termine di  pubblicità
  degli  appalti,  nel  senso che, se dovesse  essere  impugnato  dal
  Commissario dello Stato, noi potremmo resistere dinnanzi alla Corte
  Costituzionale  sostenendo  i  principi  di  logicità   di   questo
  articolo.
   E  non  sto  facendo un ragionamento di ordine politico,  come  ha
  fatto  l'onorevole  Cancelleri, che ha  una  sua  valenza,  ma  sto
  ponendo  una  questione di carattere giuridico. Più volte  è  stata
  impugnata  questa  norma  perché  si  è  detto  che  violerebbe  un
  principio contenuto nel codice degli appalti e comunque che noi non
  avremmo  alcuna  discrezionalità.  Qua  si  sta  aggiungendo   alla
  pubblicazione  sui  quotidiani  nazionali,  la  pubblicazione   sui
  quotidiani locali.
   Quindi,   non   è   solo   un   venire  incontro   alle   esigenze
  dell'imprenditoria  editoriale locale, ma è  venire  incontro  alle
  esigenze di pubblicità, perché potremmo osservare, dall'altro lato,
  che   si  cercano  di  privilegiare  i  grandi  sistemi  editoriali
  nazionali.  E  su  questo  bisogna  stare  attenti  a  come   viene
  prospettato il problema.
   Io  non  escludo,  ve  lo dico con la massima franchezza,  che  il
  Commissario dello Stato possa impugnare questa norma, però, ripeto,
  dobbiamo  avere  il coraggio, quando esitiamo le  leggi,  se  siamo
  convinti, di andare fino in fondo.
   La  riprova è che abbiamo avute approvate, qualche giorno  fa,  le
  variazioni  di bilancio senza impugnativa da parte del  Commissario
  dello  Stato,  perché  convintamente questo Parlamento,  nella  sua
  interezza, ha sposato una nuova linea - mi sia consentito di dire -
  che  è  quella che possiamo anche resistere dinnanzi al Commissario
  dello  Stato.  Ma  noi  dobbiamo  avere  le  carte  in  regola  per
  resistervi. Ho voluto esplicitare la posizione di questa Presidenza
  sul perché ho ritenuto ammissibile questo emendamento.
   L'onorevole  Cancelleri  ha  fatto un  ragionamento  di  carattere
  politico sul quale, obiettivamente, non mi sento di disquisire o di
  entrare nel merito.

   MALAFARINA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MALAFARINA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi  c'è  un  detto
  siciliano  che dice che  Se il carbone non sporca, tinge .  Tingere
  continuamente  la  politica  di  chissà  quali  intenti   malevoli,
  parlando  di  sarti  e di  cuciture  addosso a persone  o  soggetti
  non  individuati,  significa buttare una  pietra  nello  stagno  ed
  individuare la politica sempre come artefice di chissà quali  trame
  e di chissà quali ingarbugli.
   Voglio  evidenziare  che  l'articolo 6 della  Legge  regionale  12
  luglio 2011 n. 12, così come finalmente ed opportunamente riportato
  dagli Uffici in allegato, dice semplicemente:   I soggetti, di  cui
  al  comma 5, sono tenuti a rendere noti i dati per la pubblicità  a
  mezzo stampa a valere sui ribassi d'asta .
   Cioè, sostanzialmente, esiste già una norma di legge che impone la
  pubblicità  degli  appalti  sulla  stampa.  Con  quali  sistemi   e
  attraverso quali metodi, sarebbe rimesso alla discrezionalità della
  stazione  appaltante,  che  mi  risulti.  Quindi  potrebbe   essere
  tranquillamente un quotidiano piuttosto che un altro.
   Questo articolo non individua nessuna testata in particolare, anzi
  obbliga il soggetto della stazione appaltante a rendere pubblici  i
  risultati  dell'asta,  dei  ribassi dell'appalto,  su  ben  quattro
  quotidiani, due a tiratura nazionale e due a tiratura locale. Credo
  che  sia  una  giustizia  distributiva,  che  vale  per  un  numero
  indefinito di quotidiani, perché in Sicilia ce ne sono almeno tre o
  quattro  a tiratura locale che non sono preventivamente individuati
  e  che,  anzi, concorrono con quelli nazionali, mentre, oggi,  così
  come  è  previsto  dall'articolo  attualmente  vigente,  basterebbe
  pubblicarlo su un solo quotidiano per soddisfare il requisito della
  pubblicità.
   La ritengo una norma di democrazia, una norma di trasparenza e non
  una cucitura su sarti che non conosco.

   PRESIDENTE.  L'onorevole Cancelleri ha fatto proprio l'emendamento
  soppressivo 11.12, che era stato ritirato dalla Commissione.
   Il parere del Governo, sulla soppressione di questo articolo?

   VANCHERI, assessore per le attività produttive. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   LENTINI, vicepresidente e relatore. Contrario.

   CANCELLERI. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

      (La richiesta risulta appoggiata a termini di Regolamento)

  Votazione per scrutinio segreto dell'emendamento soppressivo 11.12

   PRESIDENTE.   Essendo  la  richiesta  appoggiata   a   termini   di
  Regolamento, dagli onorevoli Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ferreri,
  Foti,  La Rocca, Mangiacavallo, Siragusa, Tancredi, Zafarana e Zito,
  indìco   la   votazione   per  scrutinio  segreto   dell'emendamento
  soppressivo 11.12.
   Chiarisco  il significato del voto: chi vota sì prema  il  pulsante
  verde; chi vota no prema il pulsante rosso; chi si astiene prema  il
  pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                      (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

   PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  segreto:

   Presenti            59
   Votanti             59
   Maggioranza         30
   Favorevoli          20
   Contrari            35

                           (Non è approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 11.2.
   Onorevoli  colleghi,  vale il discorso  fatto  in  precedenza.  In
  effetti,  tutti questi emendamenti aggiungono qualcosa rispetto  al
  testo.  Non  vorrei  che forzassimo la normativa  più  del  dovuto.
  Invito,  pertanto, ad un ritiro complessivo, con  un  po'  di  buon
  senso.

   MARZIANO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MARZIANO,   presidente  della  Commissione.   Signor   Presidente,
  personalmente  -  ma  penso anche di potere parlare  a  nome  della
  Commissione  -  mentre  con il testo noi aggiungiamo,  alla  platea
  prevista  dalla legge, la stampa locale ed il periodico, con  tutti
  questi  ulteriori  emendamenti, modifichiamo  la  norma  nazionale,
  restringiamo  il  numero  di  organismi  di  stampa  nei  quali   è
  obbligatorio presentare le gare, aggiungeremmo le televisioni.
   Ora,  io le lascio immaginare, signor Presidente: io sono uno  che
  difende il diritto anche della televisione di quartiere a vivere ed
  esistere  e questo disegno di legge è fatto per questo. Si immagina
  la  pubblicazione  di  un  bando di gara  sulla  televisione?  Come
  avviene, a mo' di foglio che gira?
   È  uno  di quegli emendamenti che potrebbe inficiare il senso  del
  testo che è stato, invece, elaborato con cura ed attenzione.

   VINCIULLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevoli colleghi, stiamo  facendo  un
  discorso  di  carattere  generale su tutti gli  emendamenti  e  non
  specifico sull'emendamento 11.2

   VINCIULLO.  Signor  Presidente,  assessori,  onorevoli   colleghi,
  l'emendamento  dell'onorevole Ruggirello  credo  che  possa  essere
  esaminato ed approvato da questa Commissione, nel senso che  daremo
  la  possibilità,  oltre  che ai quotidiani,  anche  alle  emittenti
  televisive di poter diffondere quelli che sono stati i risultati di
  gare  che si sono verificate negli enti locali. Quindi, si risponde
  ad  un  principio di trasparenza che deve essere sempre  alla  base
  della buona amministrazione.
   Se  noi esaminiamo ed, eventualmente, approviamo l'emendamento del
  collega Ruggirello, io sono pronto a ritirare gli emendamenti  11.7
  e  11.8  in  quanto  interamente soddisfatto  dall'emendamento  del
  collega Ruggirello.
   PRESIDENTE. Onorevole Vinciullo, dobbiamo ribadire un concetto: ci
  sta  tutto,  noi  possiamo mettere la massima pubblicità,  pure  di
  pubblicarla  sui muri di ogni comune per la massima pubblicità,  su
  internet  o  dove  vogliamo. Noi siamo vincolati da  una  normativa
  nazionale  che,  peraltro, dà la possibilità alle singole  stazioni
  appaltanti di prevedere forme aggiuntive di pubblicità.
   Noi ci stiamo ingerendo in un sistema dove obblighiamo le stazioni
  appaltanti,   e   c'è  quindi  anche  un  problema   di   copertura
  finanziaria, a prevedere determinate forme di pubblicità.
   Quando  abbiamo  aggiunto il periodico regionale chiarisco  subito
  che   il   periodico  regionale  non  fa  riferimento  a   cronache
  parlamentari ,   quindi  così,  a  scanso  di  equivoci,   evitiamo
  discussioni.  Lo so che nessuno lo ha pensato, ma così  lo  abbiamo
  escluso.
   Le stazioni appaltanti possono pure fare la pubblicità, sulla base
  della normativa nazionale, sulle emittenti locali,nessuno lo vieta.
  Però,  mettere  quest'obbligo,  in questo  momento,  obiettivamente
  sembrerebbe  eccessivo.  Riguarda  questo  emendamento  così   come
  riguarda tutti gli altri.
   Siccome, poc'anzi, ho detto che noi dobbiamo avere tutte le  carte
  in  regola per affrontare, eventualmente, un giudizio dinanzi  alla
  Corte  costituzionale, lo sto dicendo a scanso di equivoci e  senza
  alcune  presunzione.  Se noi aggraviamo il procedimento  rischiamo;
  poi, per carità, l'Aula è sovrana e può pure farlo.
   Dispongo,  pertanto,  l'accantonamento  dell'articolo  11  e   dei
  relativi emendamenti per un approfondimento.
   Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                               «Art. 12.
    Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività
                             delle imprese
                           dell'informazione

   1.  Le  imprese  d'informazione  locale  di  qualsiasi  dimensione
  possono  beneficiare  d'interventi attivati, secondo  la  procedura
  prevista all'articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n.  9
  e  successive modifiche e integrazioni, anche mediante contratti di
  programma  regionali per lo sviluppo delle attività  delle  imprese
  dell'informazione,  incluse  le  attività  di  ricerca  e  sviluppo
  sperimentale.

   2.  Le imprese qualificate come  collegate' ai sensi della vigente
  disciplina comunitaria accedono ai benefici previsti dalla presente
  legge  mediante i contratti di cui al comma 1 entro  i  limiti  dei
  massimali di aiuto dagli orientamenti in materia di aiuti di  stato
  a finalità regionale 2007-2013 paragrafo 4.1.2. (2006/C 54/08)».

   Comunico  che  è stato presentato dal Governo l'emendamento  12.1,
  soppressivo  dell'articolo,  che  ha  il  parere  contrario   della
  Commissione  Bilancio.

   VANCHERI, assessore per le attività produttive. Il Governo  ritira
  l'emendamento.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 12. Chi è favorevole resti  seduto,
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
                               «Art. 13.
                            Norme attuative

   1. Per le finalità di cui agli articoli 6, 7 e 12 è autorizzata la
  stipula  di  convenzioni con istituti finanziari e  di  credito  in
  possesso dei requisiti prescritti dalla vigente disciplina statale.

   2.  La  titolarità degli interventi di cui al comma 1  è  affidata
  alla  Segreteria  Generale della Presidenza della Regione  che  può
  avvalersi,  per  l'attuazione degli interventi, dell'IRCAC  per  le
  società  cooperative e dell'IRFIS-FinSicilia S.p.A. per le  società
  di capitali.

   3.  Gli interventi di cui alla presente legge sono cumulabili  con
  quelli previsti dagli articoli 30 bis e 47 della legge regionale 23
  dicembre  2000,  n.  32, come introdotti e modificati  dalla  legge
  regionale 6 agosto 2009, n. 9».

   Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

   -emendamento 13.3 (I parte) e (II parte), dal Governo;
  -emendamento 13.2, dagli onorevoli Vinciullo, D'Asero, Assenza ed
  altri;
  -emendamento 13.1, dall'onorevole Francesco Cascio ed altri;

   Si passa all'emendamento 13.3 (I parte).

   VANCHERI,   assessore  alle  attività  produttive.   Dichiaro   di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 13.2, dell'onorevole Vinciullo ed altri.

   VINCIULLO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO.  Signor  Presidente,  assessore,  onorevoli   colleghi,
  l'articolo  13, comma 2 prevede che la titolarità degli  interventi
  di  cui  al  comma  1  è  affidata alla Segreteria  Generale  della
  Presidenza della Regione.
   Mi  pare di capire che poco fa avevamo detto di sopprimere la voce
   Segreteria Generale , lasciando solo la Presidenza della  Regione,
  cosa  che  le  confermo essere più giusto. Il che  può  valere  per
  l'attuazione  degli interventi dell'IRCAC, per quanto  riguarda  le
  società  cooperative e dell'IRFIS Sicilia Spa, per quanto  riguarda
  le società di capitali.
   Dal  momento  che  il  CORECOM  Sicilia  ha  sicuramente  maggiori
  conoscenze e maggiori competenze e capacità sull'argomento, seppure
  elevatissime  sono  quelle  dell'IRFIS e  dell'IRCAC,  vedevamo  in
  misura  più  autorevole l'intervento del CORECOM  Sicilia,  anziché
  dell'IRFIS e dell'IRCAC.

   MARZIANO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MARZIANO,   presidente  della  Commissione.   Signor   Presidente,
  onorevoli colleghi, secondo me l'equivoco nasce dall'idea  di  cosa
  dovrebbero  fare  IRFIS  e  IRCAC.  Non  si  tratta  di  avere   il
  suggerimento  sulla conoscenza delle emittenti, ma  sulle  modalità
  con  cui  si  erogano i prestiti, con cui si attivano le procedure.
  Quindi,  è chiaro che la Presidenza della Regione si deve rivolgere
  ai suoi strumenti operativi nel campo dell'erogazione del credito e
  non  all'organismo di controllo delle televisioni. Per tale  motivo
  siamo contrari all'emendamento.

   CASCIO Francesco. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CASCIO  Francesco. Signor Presidente, onorevoli  colleghi,  invito
  l'onorevole   Vinciullo  a  ritirare  questo  emendamento,   perché
  nell'articolo 13, volere fare entra un organismo che fa tutt'altro,
  in  un  argomento  che  non è proprio. Il CORECOM  fa  vigilanza  e
  controllo,  mentre  qui si parla di erogazione  di  contributi,  di
  finanziamenti.

   PRESIDENTE. Onorevole Vinciullo, c'è un invito formale  al  ritiro
  dell'emendamento, fatto proprio anche dalla Presidenza.

   VINCIULLO.  Se  i  pareri  del Governo e  della  Commissione  sono
  contrari, lo ritiro.

   PRESIDENTE. Il parere del governo sull'emendamento 13.2?

   VANCHERI, assessore alle attività produttive. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   LENTINI, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario.

   VINCIULLO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 13.2.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Onorevoli colleghi, l'emendamento 13.1 è accantonato.
   Si  passa all'emendamento 13.3 (II parte), del Governo. Il  parere
  della Commissione?

   LENTINI, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

                            (E' approvato)

   L'articolo 13 con l'emendamento 13.1 è accantonato.
   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                               «Art. 14.
                   Norma di salvaguardia comunitaria

   1.   L'applicazione  delle  disposizioni  della   presente   legge
  concernenti  aiuti  alle imprese è subordinata  al  rispetto  della
  normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato  e,  per
  gli  interventi  non attuati secondo la disciplina sugli  aiuti  de
  minimis  o  sugli  aiuti in regime di esenzione,  alla  definizione
  della  procedura  prevista  dall'articolo  108  del  Trattato   sul
  funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)».

   Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 14.5.

   VANCHERI,  assessore  per  le  attività  produttive.  Dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi,  sospendo la seduta  per  raccordarmi  con  i
  presidenti dei Gruppi parlamentari sul prosieguo dei lavori.

     (La seduta, sospesa alle ore 17.57, è ripresa alle ore 18.00)

   PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
   Onorevoli  colleghi,  dopo  una  consultazione  informale,  si   è
  convenuto di rinviare l'Aula a domani.
   All'ordine   del  giorno  è  stato  inserito  lo  svolgimento   di
  interrogazioni  e di interpellanze concernenti l'Agenzia  regionale
  per  le  erogazioni  in agricoltura, in quanto l'assessore  per  le
  risorse   agricole   aveva  chiesto  proprio   di   rendere   delle
  comunicazioni su questo argomento e per questo ci siamo determinati
  in tal senso.
   Nella seduta di martedì prossimo spero si possa concludere l'esame
  del  disegno di legge che riguarda le norme per la promozione e  il
  sostegno delle imprese della informazione locale.
   Onorevoli  colleghi,  pertanto, la seduta è  rinviata  a  domani,
  giovedì  28 novembre 2013, alle ore 11.00, con il seguente  ordine
  del giorno:


   Presidenza del Presidente Ardizzone


   I  -   Comunicazioni

   II - Svolgimento di interrogazioni e di interpellanze concernenti
  l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARSEA)

   III - Discussione della mozione:
       N. 153  -   Iniziative  per mantenere l'IVA  al  4%  per  le
             prestazioni  di  servizi socio-sanitari  ed  educativi
             resi dalle cooperative sociali.
        (18 luglio 2013)
                            LO SCIUTO-GRECO G.-FIGUCCIA-LOMBARDO-DI
                                            MAURO-FEDERICO-FIORENZA
   IV -  Discussione della mozione:
       N. 186    -    Iniziative  per  il  rilascio   di   garanzie
             fideiussorie  da parte dell'IRFIS - FinSicilia  S.p.a.
             in  favore  delle  imprese  siciliane  presenti  nelle
             graduatorie  di ammissione sui benefici di  contributi
             assegnati dai bandi regionali a valere dei fondi P.O.-
             FES e P.O.-FERS.
       (30 settembre 2013)
                              LA ROCCA-CANCELLERI-CAPPELLO-CIACCIO-
                               CIANCIO-FERRERI- FOTI-MANGIACAVALLO-
                                PALMERI-SIRAGUSA-TANCREDI-TRIZZINO-
                                                      ZAFARANA-ZITO

   V  -  Discussione della mozione:
       N. 177  -   Stipula di convenzione o protocollo d'intesa tra
             la  Regione  siciliana  ed  istituti  di  credito  per
             l'erogazione di anticipazioni di tesoreria alle IPAB.
        (19 settembre 2013)
                          FOTI-CANCELLERI-CAPPELLO-CIACCIO-CIANCIO-
                           FERRERI-LA ROCCA- MANGIACAVALLO-PALMERI-
                          SIRAGUSA-TRIZZINO-TANCREDI-ZAFARANA-ZITO-
                                                           FIORENZA

                   La seduta è tolta alle ore 18.02

                     DAL  SERVIZIO  LAVORI  D'AULA

                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

                           Il  Responsabile
           Capo dell'Ufficio del regolamento e dei resoconti
                      dott.ssa  Iolanda Caroselli