Presidenza del vicepresidente Lupo
LO GIUDICE, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere
luogo nel corso della seduta.
Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera
personale di voto.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Presidenza del vicepresidente Lupo
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo per la giornata
odierna gli onorevoli Malafarina, Lo Sciuto, Vullo, Arancio, Raia
e Panepinto.
L'Assemblea ne prende atto.
Sospendo la seduta per qualche minuto.
(La seduta, sospesa alle ore 16.48, è ripresa alle ore 16.53)
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo per oggi l'onorevole
Milazzo Giuseppe.
L'Assemblea ne prende atto.
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011
Presidenza del vicepresidente Lupo
Seguito della discussione del disegno di legge
nn. 488-762/A Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio
2011
PRESIDENTE. Si procede al seguito della discussione del disegno
di legge nn. 488-762/A Modifiche alla legge regionale n. 12 del
12 luglio 2011 .
Onorevoli colleghi, nella seduta di ieri, il Presidente Ardizzone
aveva già detto che eravamo in attesa di un documento che sarebbe
stato presentato da parte del Governo; è presente l'assessore
Pizzo, gli chiedo se vuole illustrare il documento.
GRECO GIOVANNI. Chiedo di parlare.
Presidenza del vicepresidente Lupo
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine dei lavori.
GRECO GIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi non è,
effettivamente, sull'ordine dei lavori, però abuso della sua
gentilezza.
Presidente, mi sono pervenute diverse richieste che riguardano la
sicurezza di questo Palazzo ed io le ho fatte mie perché ho pure
gli stessi timori di chi me li ha prospettati.
Presidente, noi abbiamo, all'ingresso da Piazza Indipendenza, uno
strumento che rileva materiale metallico dei turisti e di quelli
che entrano nel Palazzo.
Noi abbiamo una convenzione con il Corpo Forestale, consultati
questi che sono adibiti alla vigilanza e rispetto alla convenzione
che hanno stipulato con l'ARS questo servizio si rifiutano di
farlo, quindi io chiedo a lei e al Segretario generale, che mi sta
ascoltando, di far funzionare quell'apparecchio che noi con grossi
sacrifici abbiamo installato nella portineria - ripeto - lato
Piazza Indipendenza, per dare sicurezza a questo Palazzo e ai
cittadini che frequentano questo Palazzo. Grazie Presidente.
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011
Presidenza del vicepresidente Lupo
Riprende la discussione del disegno di legge nn. 488-762/A
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011
PRESIDENTE. Chiedevo all'Assessore Pizzo se vuole intervenire per
illustrare il documento che era stato annunziato ieri.
PIZZO, assessore infrastrutture e mobilità. Sì, signor Presidente.
Io faccio un primo intervento che riassume la materia dopodiché vi
leggerò il parere che abbiamo predisposto relativamente ai dubbi
che sono stati posti in quest'Aula.
La modifica riguarda gli appalti ai lavori servizi e forniture che
non abbiano carattere trasfrontaliero, - e questo lo dobbiamo
sottolineare perché ovviamente questo poi è a principio delle
dichiarazioni successive delle considerazioni successive - ciò
viene esplicitato al comma uno articolo 3 pertanto rimanendo
esclusi tutti gli appalti di evidenza comunitaria la norma
proposta non va a confliggere con le norme comunitarie in materia
di concorrenza, che riguardano anche la particolarità degli appalti
da parte delle imprese.
La Regione Val d'Aosta anch'essa a Statuto speciale, si ha da
tempo dotata con legge regionale n. 19 del 2005 di una propria
legislazione in materia di appalti che differisce in una parte la
legislazione in merito ai criteri di individuazione delle offerte
anormalmente basse, norma vigente nel 2005 che non è stata mai
oggetto di alcuna impugnativa, è stato oggetto di impugnative
un'altra parte di quella norma, ma non questa che riguarda il
calcolo delle offerte anomale.
La sentenza della Corte costituzionale n. 288 del 2006 ha statuito
che l'esigenze di contratto alle infiltrazioni mafiose dalla
criminalità organizzata costituisce interesse prevalente nelle
scelte normative laddove il contrasto alle criminalità organizzate
non è però solamente da intendersi come mero interesse prevalente
rispetto alla tutela della concorrenza, bensì, come necessario
presupposto di una tale tutela, atteso che un sistema permeato
dalla mafia è in sè ostativo all'instaurarsi di un effettivo
confronto concorrenziale - non le cito a caso queste sentenze,
perché poi arriveremo al punto -.
In tal senso l'articolo 3 introducendo una variabile aleatoria
quale la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi
offerti dai concorrenti annulla l'effetto divergente verso i
ribassi sempre crescenti che si registrano con la legislazione
vigente e allo stesso tempo rende incontrollabile il valore della
soglia di anomalia proprio grazie a tale variabile aleatoria. Sarà
così possibile ridurre gli accordi collusivi con le imprese e
quindi in violazione con la libera concorrenza in quanto le stesse
non potranno utilizzare i dati statistici ai fini dell'indicazione
al ribasso.
La legge introduce meccanismi pro-concorrenziali e non anti-
concorrenziali riducendo la possibilità di accordi collusivi con le
imprese. Pertanto, tale modifica normativa rientra a pieno titolo
tra i limiti imposti alla potestà legislativa regionale, in quanto
rispettosa dei principi che tutelano la libera concorrenza, stante
che con questa modifica la libera concorrenza viene ulteriormente
rafforzata e favorita.
Inoltre si ottiene anche il vantaggio importante e fondamentale
di essere una misura a sostegno delle imprese siciliane, ottenendo
l'obiettivo di avere una soglia anomala in misura minore rispetto a
quella determinata dall'attuale legislazione.
Questa è la sintesi della ratio del provvedimento legislativo,
ora vi leggerò il parere che mi sono fatto fare da un professore di
diritto Costituzionale dell'Università di Palermo, parere
ovviamente richiesto con molta fretta anche per dare sostegno alle
tesi riguardanti la piena costituzionalità ai sensi dell'incrocio
fra le normative dell'attuale disegno di legge. Pareri in ordine
alla legittimità costituzionale, articolo 3, del disegno di legge
n. 488/762 recante Modifiche legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
in materia di appalti pubblici. Sotto soglia comunitaria.
Attualmente, risale all'Assemblea Regionale Siciliana, in
particolare, in relazione alla compatibilità con i principi in
materia di tutela della concorrenza del criterio di determinazione
della soglia di anomalia in esso previsto.
Preliminarmente, giova precisare che la questione dei rapporti tra
lo Stato e le Regioni a Statuto speciale, con riferimento al
riparto delle rispettive competenze legislative in tema di appalti
pubblici è stato, più volte, affrontato alla Corte Costituzionale e
ha trovato, da ultimo, sistemazione con le sentenze n. 45 e n. 221
del 2010.
Per le Regioni a statuto ordinario, sin dalla sentenza n. 303 del
2003 la Corte aveva tratto dalla mancata inclusione dei lavori
pubblici negli elenchi del secondo e del terzo comma dell'articolo
117 la conclusione che gli stessi non costituissero una materia
autonoma, ma fossero articolati in tanti ambiti di legislazione che
si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono, ossia
si vengono a saldare con la materia sostanziale che, di volta in
volta, entra in questione e rispetto alla quale le opere pubbliche
sono strumentali.
Tale giurisprudenza, però, non sembrava essere, immediatamente,
estensibile alle Regioni ad autonomia differenziata, stante le
espresse mansioni dei lavori pubblici sulle materie di competenza
esclusiva primaria previste nei rispettivi Statuti speciali.
Il problema è stato affrontato e risolto con le citate sentenze n.
45 e 221 del 2010. Con la prima di tali decisioni resa nei
confronti delle province autonome di Trento, la Corte ha precisato
la propria posizione in materia, spiegando come il riparto di
competenze si atteggi in modo diverso a seconda che trovi una
applicazione del titolo V della parte II della Costituzione, ovvero
norme statutarie speciali che prevedono in via autonoma la materia
dei lavori pubblici, di interesse regionale o come nel caso in
esame, di interesse provinciale. In questo secondo caso non vale,
infatti, il limite imposto dalle leggi delle Regioni ordinarie di
emanare solo norme che producono effetti pro-concorrenziali, solo
indiretti o marginali e, comunque, compatibili con gli obiettivi
posti dalle norme statali.
Di contro, la norma statutaria legittima, chiama il legislatore
regionale a disciplinare il settore a condizione che rispetti i
limiti che lo Statuto speciale pone all'esercizio delle potestà
legislativa esclusiva primaria. Deve rilevarsi, inoltre, come tra i
limiti alla potestà legislativa regionale sia da annoverarsi il
rispetto dei principi che tutelano la libera concorrenza, nozione
che secondo il giudice delle leggi non può che riflettere quelle
operanti in ambito comunitario, sentenza n. 401 del 2007.
Avendo riguardo al diritto dell'Unione Europea, pertanto, devono
essere ricompresi in tale concetto: a) le misure legislative di
tutela in senso proprio che hanno oggetto, gli atti, i
comportamenti delle imprese che incidono negativamente nell'assetto
concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di
controllo, eventualmente anche di sanzione; b) le disposizioni
legislative di promozione che mirano ad aprire un mercato o a
consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo
o eliminando vincoli al libero esplicarsi la capacità
imprenditoriale o la competizione fra imprese, caso legato
esattamente alla ratio di questa legge; c) le disposizioni
legislative che perseguono il fine di assicurare procedure
concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tale
procedura in modo da assicurare la più ampia apertura del mercato a
tutti gli operatori economici, sentenza n. 401 del 2007.
Tale concetto è stato ribadito nella sentenza n. 221 del 2010
emessa nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia, il cui
Statuto speciale, articolo 4, con disposizione di tenore analogo a
quanto previsto dall'articolo 14, lettera g) dello Statuto
siciliano, attribuisce alla Regione competenza legislativa
esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale.
Anche in questo senso, la Corte ha osservato che tale previsione
statutaria non significa che in relazione a discipline di contratti
di appalto che incidono sul territorio della regione la
legislazione regionale sia libera - di questo ne abbiamo chiarezza
- di esplicarsi senza alcun vincolo e che non possono trovare
applicazione e disposizione del principio contenuto nel decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La potestà legislativa esclusiva regionale deve, infatti, essere
esercitata in armonia con la Costituzione, con i principi generali
dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme
fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi
internazionali dello Stato.
A tal proposito, la Corte costituzionale ha affermato,
inequivocabilmente, che le disposizioni contenute nel Codice dei
contratti pubblici, per la parte in cui si correlano a disposizione
del Titolo V della parte II della Costituzione, in particolare
dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), in tema di
tutela della concorrenza e di ordinamento civile, devono essere
ascritte, per loro stesso contenuto d'ordine generale, all'area
delle norme fondamentali di riforme economico sociali, nonché delle
norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi
internazionali, nascenti dalla partecipazione dell'Italia
all'Unione Europa.
In questa prospettiva prendo in considerazione i limiti derivanti
dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza,
strumentali anche ad assicurare le libertà comunitarie, e dunque le
disposizioni contenute nel codice degli appalti pubblici, che
costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello
europeo.
In tale ambito, la disciplina regionale non può aver un contenuto
tale da alterare negativamente, a livello di tutela assicurato la
normativa statale (sentenza n. 221/2010). Con specifico riferimento
della disciplina a chi trova il prezzo più basso e del sistema di
esclusione automatico delle offerte anomale, la Corte
Costituzionale, nella sentenza n. 114/2011, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di una disciplina regionale, che non
aveva previsto che non si potesse disporre l'esclusione automatica
quando il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a dieci, in
quanto idonea a incidere negativamente sul livello della
concorrenza che deve essere garantita agli imprenditori operanti
sul mercato.
Ribadisco tutto perché abbiamo ben tenuto conto, nell'esprimere il
parere, della possibilità che un determinato tipo di normativa che
incida sui meccanismi di calcolo possa ledere il principio di
concorrenza.
Occorre, infine, ricordare che, secondo la giurisprudenza
costituzionale, la disciplina statale in materia di appalti, nella
parte concernente la procedura di selezione ed i criteri di
aggiudicazione, sia strumentale a garantire la tutela della
concorrenza, sentenza n. 84/2011, in senso conforme sentenze nn.
186/2010, 320/2008 e 401/2007.
Pertanto, anche le Regioni a Statuto speciale e le Province
autonome che siano titolari di competenza legislativa primaria
esclusiva nella materia dei lavori pubblici a interesse regionale
non possono stabilire a riguardo una disciplina suscettibile di
alterare le regole di funzionamento del mercato, in particolare per
quello che ci occupa il carattere strumentale rispetto alla
concorrenza è stato affermato con riguardo alle norme aventi ad
oggetto la disciplina delle offerte anomale, sentenze nn. 184 del
2011, 411/2008, 320/2008, anche se relative agli appalti sotto la
soglia di rilevanza comunitaria.
In conclusione, in forza del limite costituzionale europeo della
tutela della concorrenza, sono vietate le discipline regionali che
prevedono una più ampia area di applicabilità della regola
dell'esclusione automatica, ma non è questo il caso.
L'articolo 3 del disegno di legge in oggetto mira a modificare il
criterio di aggiudicazione degli appalti in riferimento ai lavori
sotto soglia comunitaria ed a modificare i termini di calcolo per
l'individuazione dell'offerta anomala, introducendo una variabile
aleatoria, quale la prima cifra dopo la virgola della somma dei
ribassi offerti dai concorrenti ammessi.
In questo modo, si annulla l'effetto divergente, quindi, verso
ribassi sempre crescenti della normativa vigente. Nello stesso
tempo si rende incontrollabile il valore della soglia di anomalia
proprio grazie all'uso di una variabile aleatoria, cioè vietiamo,
tramite un calcolo matematico, la possibilità che, a monte, si
effettuino cartelli che organizzino le offerte anomale per andare
verso un ribasso di un certo tipo.
Grazie a questo intervento sarà, pertanto, possibile ridurre gli
accordi collusivi tra le imprese e, quindi, in violazione dei
principi di libera concorrenza, in quanto le stesse non potranno
utilizzare dati statistici ai fini dell'indicazione del ribasso,
ma dovranno formulare l'offerta sulla base di un'attenta analisi
del progetto e dei costi sostenibili in base alla propria
organizzazione imprenditoriale.
D'altro si deve evidenziare che la disposizione in esame,
analogamente all'articolo 86 del Codice, prevede che per il calcolo
della soglia anomala si prenda come parametro di riferimento la
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del 10 per cento, rispettivamente, delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Tale
valore, secondo la legislazione nazionale, deve essere sempre
incrementato di una grandezza pari allo scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media, quella
precedentemente ottenuta.
Di contro, secondo la proposta in esame, il valore base, dato
dalla media dei ribassi al netto dei valori marginali, potrà
essere, in alcuni casi, aumentato, in altri diminuito, sulla base
dell'operare della variabile aleatoria.
In forza della citata giurisprudenza costituzionale, si deve
certamente ritenere che sia compatibile con i principi in materia
di tutela della concorrenza la disposizione nella parte in cui,
prevedendo che il valore base sia decrementato, riduca per ciò
stesso l'area di applicabilità della regola all'esclusione
automatica.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità che il valore base sia
aumentato si deve evidenziare come il testo del disegno di legge
prevede un incremento percentuale al più pari all'8 per cento;
mentre il Codice degli appalti stabilisce che al valore base si
sommi una cifra assoluta, la media aritmetica degli scarti, ovvero
la media delle differenze fra i ribassi superiori alla media e la
media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo le
operazioni di accantonamento, cosiddetto taglio delle ali .
In questa seconda ipotesi sembra presumibile ritenere che la
percentuale di incremento stabilita nella norma, l'articolo 3, sia
comunque inferiore al rialzo dovuto allo scarto medio aritmetico,
determinando, pertanto, anche in questo caso, una probabile
riduzione dell'area di applicabilità della regola dell'esclusione
automatica, quindi, sia più favorevole e più tutelante la
concorrenza rispetto a quella nazionale.
In conclusione, non appaiono condivisibili i dubbi in ordine alla
legittimità costituzionale dell'articolo 3 del disegno di legge n.
488, attualmente all'esame dell'Assemblea regionale siciliana, in
particolare, in relazione alla comparabilità con i principi in
materia di tutela della concorrenza e del criterio di
determinazione della soglia di anomalia in esso previsto, in quanto
la legge regionale introduce meccanismi pro-concorrenziali,
riducendo la possibilità che si realizzino accordi collettivi tra
imprese, quindi, aumentando la concorrenza; la soglia anomala viene
comunque determinata in una misura minore rispetto a quella che
sarebbe risultata incrementando il valore base dello scarto
aritmetico medio, come previsto dal Codice degli appalti.
CRACOLICI. Si può sapere da chi è firmato questo parere?
PIZZO, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Dal
Professore Giovanni Scala del Dipartimento di diritto
costituzionale dell'Università degli Studi di Palermo.
PANARELLO. E' un parere pro veritate?
PIZZO, assessore per le infrastrutture e la mobilità. E' un parere
pro veritate
PRESIDENTE. L'Assessore presenterà il parere alla Presidenza,
ancora non ne siamo in possesso.
TRIZZINO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TRIZZINO, presidente della Commissione. Signor Presidente, mi sono
stati chiesti dei chiarimenti in merito al disegno di legge n. 488
e partirò prima da una disamina dell'inquadramento normativo, per
chiarire appunto l'ambito giuridico all'interno del quale ci stiamo
muovendo, per poi fare un passaggio sia alla relazione del
professore Scala, che ha reso appunto il parere pro veritate
all'Assessore, sia a un'ulteriore relazione di un altro docente di
diritto costituzionale dell'Università Kore.
L'ambito normativo all'interno del quale ci muoviamo è,
chiaramente, il Codice degli appalti, l'articolo 4 del decreto
legislativo 163/2006. Io leggo testualmente parte degli articoli,
perché è fondamentale capire l'ambito all'interno del quale si
muove il disegno di legge n. 488 e, dunque, l'ambito all'interno
del quale i colleghi sono chiamati a pronunciare il loro voto.
Il comma 1 stabilisce il riparto di competenza Stato-Regioni e
chiarisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del
presente Codice, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a
materia di competenza esclusiva dello Stato; il successivo comma 3
qualifica quelli che sono gli ambiti di competenza dello Stato,
cioè nella qualificazione della selezione dei concorrenti, nelle
procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione
amministrativa, nei criteri di aggiudicazione - e questo è il punto
sul quale poi dovremo prestare particolare attenzione - e poi
ripreso l'articolo 81 nei subappalti, nei poteri di vigilanza sul
mercato degli appalti, nella stipula all'esercizio dei contratti e
nel contenzioso. Questi sono gli ambiti operativi all'interno del
quale le Regioni non possono avere alcun margine di operatività
sotto il profilo dell'azione legislativa.
L'articolo 81, rubricato Criteri di selezione dell'offerta , o
meglio di aggiudicazione, individua quelli che sono, appunto, i
criteri in forza dei quali viene ad essere aggiudicata la gara,
sono due e sono noti a tutti: il criterio del prezzo più basso ed
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La legge n. 12 del 2011, cioè la nostra legge regionale, che
recepisce il codice degli appalti non modifica, chiaramente, i due
parametri ma, anzi, li riproduce pedissequamente.
Allo stesso modo, il disegno di legge n. 488 dell'onorevole
Tancredi non modifica all'articolo 3 alcunché dei criteri di
aggiudicazione tant'é che riprende una disciplina che, poi, va ad
incidere sulle offerte anomale.
La legge n. 12 del 2011 e l'articolo 19, appunto, recita: Per le
finalità di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 163
(appunto il codice degli appalti) le stazioni appaltanti ricorrono
rispettivamente al criterio del prezzo più basso e al criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. .
Passiamo ad esaminare adesso quello che è l'ambito all'interno del
quale si muove la normativa comunitaria.
Come sappiamo, la Corte Costituzionale fissa dei vincoli
inderogabili entro i quali la potestà legislativa sia statale che
regionale non può derogare.
In vero, l'articolo 3 del disegno di legge n. 488 chiarisce che le
procedure oggetto di riforma sono gli appalti di lavori, servizi e
forniture che non abbiano carattere trasfrontaliero. Questo per
chiudere le porte a qualsiasi dubbio sul rispetto dei limiti nella
norma comunitaria.
Relativamente ai limiti le norme nazionali, preliminarmente, ma
solo preliminarmente, cito l'esempio della Regione Valle d'Aosta.
La Regione Valle d'Aosta da tempo si è dotata di una propria
legislazione in materia di appalti ed è la legge n. 19 del 2005
che, in effetti, anticipa di un anno il codice degli appalti, però
è successiva di quattro dalla riforma costituzionale della legge n.
3 del 2001 che congela quello che è il riparto di competenza poi
ripreso dal codice degli appalti.
La norma è vigente dal 2005, stiamo parlando della stessa identica
norma che, poi, verrà applicata, qualora dovesse passare, in
Sicilia e l'articolo 3 che ora leggerò per conoscenza di tutti.
Non è mai stato oggetto di alcuna impugnativa sotto il profilo del
calcolo delle soglie di anomalia. Io leggo l'articolo 25 della
legge n. 19 del 2005 che è estremamente complesso così come è
complesso l'articolo 3 del disegno di legge del collega Tancredi ma
è necessaria una lettura di questo articolo per capire quali sono
le analogie tra questa norma e quella dell'articolo 3 del disegno
di legge dell'onorevole Tancredi.
L'articolo 25, al comma 7, della legge della Valle d'Aosta recita
(elimino soltanto le parti che a noi interessano di meno): Per i
lavori pubblici di importi inferiori alla soglia comunitaria (così
come è previsto per l'articolo 3 del disegno di legge del collega
Tancredi) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 (chiaramente
della legge 19) stabiliscono, nel bando di gara, se procedere
all'esclusione automatica dalla gara dell'offerte che presentino un
ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le
offerte con esclusione del 10 per cento arrotondato all'unità
superiore tanto delle offerte di maggiore ribasso quanto di quelle
di minore ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media con
l'aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta più si
avvicina per eccesso al valore numerico ottenuto mediante la
predetta media aritmetica incrementata con il numero estratto a
sorte dall'autorità che presiede la gara tra i nove numeri,
equidistanti tra di loro, ricompresi tra i valori numerici
dell'offerta di minor ribasso amessa e quella di maggior ribasso
immediatamente inferiore alla media aritmetica incrementata .
Chi conosce il testo del disegno di legge n. 488, all'articolo 3,
riprende quasi pedissequamente quello che è il contenuto
dell'articolo appena citato e le analogie con la norma della Valle
d'Aosta possono essere ricondotte ad unità.
Noi abbiamo, appunto, appurato che il testo della Valle d'Aosta
non è stato mai impugnato nella parte relativa alle soglie
anomale. A ben vedere, in realtà, esiste un profilo di
incostituzionalità della legge n. 11 del 2005. A ben vedere la
Corte Costituzionale ha impugnato la legge della Valle d'Aosta e lo
ha fatto nel 2006 con la sentenza 440. In realtà, però, la parte
che viene impugnata non è quella relativa alle soglie di anomalia
sulle quali oggi siamo chiamati a pronunciarci, ma è una parte
legata al criterio di territorialità, fondamentalmente la Valle
d'Aosta ha voluto incrementare ulteriormente il livello superando
il limite legislativo del territorio regionale, stabilendo un
parametro che fissa un limite per le aziende che vincono le gare
nel territorio della Valle d'Aosta.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 440 recita: Le censure
sollevate all'articolo 25 (che vi ho citato poc'anzi) hanno ad
oggetto le disposizioni nella sola parte in cui individuano il
criterio della maggiore localizzazione territoriale, fra i criteri
di selezione dei candidati da ammettere alle procedure ristrette .
L'elemento di localizzazione territoriale chiaramente contrasta con
il principio di uguaglianza e, attenzione, soprattutto con il
principio della libertà di concorrenza che, poi, è l'elemento
centrale sul quale vorrei che tutti quanti ponessero la loro
attenzione, in quanto l'elemento che, poi, ci permetterà o potrebbe
permetterci di superare il limite costituzionale è proprio la
possibile violazione del principio di concorrenza.
La Corte Costituzionale, quindi, non colpisce la legge della Valle
d'Aosta, nella parte che qui ci interessa, ma su un tema che è
completamente avulso da quello che è oggetto di discussione oggi.
Ricordo, non era ancora intervenuto il Codice degli appalti del
2005, ma era intervenuta la riforma costituzionale del 2001. Ad
adiuvandum, anche se è, come dire, ultronea con l'oggetto della
discussione, ricordo un'importante sentenza del 2007 della Corte
Costituzionale che dice: L'esigenza di contrastare l'infiltrazione
della criminalità organizzata costituisce interesse prevalente
nelle scelte di normative sempre più severe, norme che appaiono
ragionevoli e giustificate dalle peculiari condizioni
dell'amministrazione siciliana, caratterizzata da fenomeni di
gravità e di pressione della criminalità organizzata sulle
amministrazioni pubbliche e dal numero di episodi di illegalità
amministrativa riscontrate .
La sentenza chiaramente non si rifà all'oggetto in questione, ha
un altro oggetto, ma è interessante sottolineare come la Corte
Costituzionale delle volte accorda preferenza, anche nei casi in
cui vi siano delle norme borderline, quando possono esserci delle
situazioni limite quali per esempio le infiltrazioni della
criminalità organizzata, cosa che è nota a tutti e che non c'è
bisogno di sottolineare ulteriormente.
Sulle deduzioni che finora vi ho rappresentato cade il documento
che ieri erroneamente il collega Cracolici citava come sentenza n.
57 del 2011. In realtà, è un'ordinanza, non cambia molto perché, in
realtà, la leggo testualmente, sottolinea un dato fondamentale,
cioè il fatto che dobbiamo rispettare i principi di tutela della
concorrenza, e qui torna in gioco la questione che dicevamo prima.
La Corte Costituzionale dice a chiare lettere: La competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, implica che il
legislatore statale può dettare una disciplina delle procedure di
gara e dei criteri di aggiudicazione integrale e dettagliata,
nonché inderogabile da parte del legislatore regionale .
E' qui che chiaramente dobbiamo porci la domanda: stiamo agendo in
modo legittimo o stiamo scavalcando i poteri della legge statale?
Il problema, però, va inquadrato sotto il profilo della tutela
della concorrenza, perché la Corte Costituzionale quando sottolinea
questo dato non lo sottolinea sic et simpliciter ma lo evidenzia
sotto il profilo del rispetto dei principi della concorrenza,
ovvero, noi non dobbiamo ledere la possibilità che tutte le
imprese, così come vuole il concetto di concorrenza, possano
partecipare alle gare, cioè non dobbiamo danneggiare le imprese
potenzialmente in grado di partecipare alle gare. Nei limiti di
questo spazio non violiamo il principio della concorrenza e,
automaticamente, non violiamo l'articolo 4 del Codice degli
appalti.
E' lì che dobbiamo ragionare, è all'interno di questo parametro.
Ecco che entra in gioco la relazione che sottolineava l'assessore
Pizzo e che richiamo soltanto in parte, perché già l'ha fatto lui,
ma sono fondamentali due, tre passaggi perché, vi ripeto, tutta la
questione, che poi verrà rimessa alla vostra volontà, deve essere
letta alla luce, cioè dobbiamo capire se siamo in grado con questa
norma di mantenerci nei parametri della tutela del principio di
concorrenza, oppure sforiamo.
Nel secondo caso, chiaramente, non abbiamo luogo ad operare. Nel
primo caso possiamo votare legittimamente.
Allora, il professore Scala, che è un docente di diritto
costituzionale dell'Università degli studi di Palermo, che ho
sentito - così come ho sentito anche un altro collega che è il
professore Roberto di Maria, ordinario di diritto costituzionale
della Kore, il quale si è messo a disposizione qualora dovesse
essere necessario un'ulteriore integrazione della questione -,
dice: La questione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a
Statuto speciale con riferimento al riparto delle rispettive
competenze legislative in materia di appalti è stato più volte
affrontato dalla Corte Costituzionale , invero 2 sono le sentenze
che marcano in modo netto quello che è la questione e sono tutte e
due del 2010, in realtà, antecedenti all'ordinanza del 2011, ce n'è
però una successiva che è del 2011 che è la n. 184 che ha citato
poc'anzi l'Assessore.
La sentenza n. 221, prego i colleghi di prestare attenzione,
perché saremo chiamati a votare una norma e dobbiamo essere tutti
consapevoli di quello che, in effetti, stiamo votando, perché ci
stiamo muovendo davvero in una situazione che è borderline ma,
comunque, suffragati da una costruzione, un'interpretazione
giuridica valida, possiamo tranquillamente avallarla.
La sentenza n. 221 emessa nei confronti della Regione Friuli
Venezia Giulia relativamente all'articolo 4 dello Statuto speciale
che rimarca l'articolo 14 del nostro Statuto speciale, cioè dà
competenze esclusiva in materia di appalti, dice: La Corte ha
osservato che la previsione statutaria che, comunque, attribuisce
esclusività e competenze esclusive in materia di appalti, non
libera la Regione a manifestare un potere legislativo che sia
svincolato chiaramente dalla legislazione nazionale e da quella
comunitaria.
La potestà legislativa esclusiva regionale deve, infatti, essere
chiaramente esercitata in armonia con la Costituzione, con i
principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con
le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli
obblighi internazionali dello Stato, basta leggere l'articolo 117
per ricordare quanto detto.
In questa prospettiva, come ha rilevato la Corte, vengono in
considerazione in primo luogo i limiti derivanti dal rispetto dei
principi di tutela della concorrenza, e qui torna di nuovo il
limite alla concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà
comunitarie.
In tale ambito, la disciplina regionale non può, attenzione, non
può avere un contenuto tale da alterare negativamente il livello di
tutela assicurato dalla normativa statale, cioè la normativa
regionale per quanto possa incidere, sempre che ne abbia le facoltà
perché ci troviamo in competenza esclusiva, negativamente sulla
capacità delle imprese di potere partecipare potenzialmente alla
gara.
Con specifico riferimento alla disciplina del criterio del prezzo
più basso, cioè la norma che stiamo analizzando e del sistema di
esclusione automatica delle offerte anomale, la sentenza 114/2011
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disciplina
regionale diversa da quella nazionale, però, idonea ad incidere
negativamente sul livello della concorrenza, fondamentalmente
questa legge regionale impugnata creava un meccanismo di soglia
anomala che penalizzava alcune imprese, cioè limitava gli ambiti
all'interno del quale si muove il principio di libera concorrenza.
Quindi, appare chiaro l'ambito all'interno del quale dobbiamo
capire se possiamo o non possiamo legiferare.
Anche le Regioni a Statuto speciale - prosegue, che siano titolari
di competenza legislativa primaria nella materia dei lavori
pubblici, non possono stabilire la disciplina suscettibile di
alterare in peius le regole di funzionamento del mercato.
In conclusione, in forza del limite costituzionale ed europeo
della tutela della concorrenza sono vietate le discipline regionali
che prevedono la più ampia area di applicabilità della regola
dell'esclusione automatica: maggiore è l'applicabilità, minore è la
possibilità che l'impresa x e l'impresa y possano partecipare alla
gara e, quindi, conseguentemente, si crea un danno al diritto alla
libera concorrenza . E' lapalissiano.
L'articolo 3 del disegno di legge 488 mira a modificare, e qui
entro nel merito del disegno di legge, in riferimento ai lavori
sotto la soglia comunitaria i termini di calcolo per
l'individuazione dell'offerta anomala introducendo una variabile
aleatoria quale la prima cifra dopo la virgola della somma dei
ribassi offerti dai concorrenti ammessi, in questo modo si annulla
l'effetto divergente dell'attuale norma e, allo stesso tempo, si
rende incontrollabile il valore della soglia di anomalia grazie
all'uso, appunto, di una variabile che è totalmente aleatoria.
Ora, grazie a questo intervento e, quindi, cito sempre la
relazione di colui che ha reso questo parere, sarà possibile
ridurre gli accordi collusivi e questo è un dato politico che
chiaramente dobbiamo porci tutti, al di là della questione
meramente legislativa e, quindi, proprio tecnica, è chiaro che una
norma di questo tipo ha una funzione sociale che è davvero
dirompente.
Sarà possibile ridurre gli accordi collusivi fra le imprese in
quanto le stesse non potranno mai utilizzare dati statistici ai
fini dell'indicazione del ribasso. Ma dovranno formulare offerte
sulla base di un'attenta analisi del progetto e dei costi
sostenibili in base alla propria organizzazione imprenditoriale,
cioè quella che è la finalità ultima di qualunque codice degli
appalti.
In forza della citata giurisprudenza costituzionale si deve
ritenere che sia compatibile con i principi in materia di tutela
della concorrenza la disposizione nella parte in cui, prevedendo
che il valore base sia decrementato, riduca per ciò stesso l'area
di applicabilità della regola di esclusione automatica e dunque non
pregiudicando i livelli di concorrenza.
Ma lo stesso ragionamento lo possiamo fare, come accennava
l'assessore Pizzo, anche nell'ipotesi contraria, cioè quando il
valore base è aumentato perché è presumibile ritenere che la
percentuale di incremento sia comunque inferiore al rialzo dovuto
allo scarto medio aritmetico. E quindi, conseguentemente, non
esiste alcuna deminutio nei confronti di quelle imprese
potenzialmente capaci di partecipare.
Il professore poi conclude dicendo: I dubbi circa la
costituzionalità dell'intervento proposto non appaiono
condivisibili in quanto: 1) si riduce la possibilità che si
realizzino accordi collusivi fra le imprese in violazione dei
principi di libera concorrenza; 2) la soglia anomala - che poi è il
dato sul quale ci dobbiamo porre una domanda - viene comunque
determinata in una misura minore rispetto a quella che sarebbe
risultata dall'applicazione dell'incremento dello scarto aritmetico
medio al valore base, cioè la norma così com'è in questo momento .
A suffragio della documentazione che ha fornito l'Assessore,
personalmente ho contattato un altro docente che è un professore
ordinario di diritto costituzionale dell'università Kore,
professore Roberto Di Maria, il quale ha confermato l'impianto del
collega. Si è reso disponibile a fornire ulteriori chiarimenti,
qualora fosse necessario approfondire la materia e ha ribadito che
- lo leggo perché è un passaggio del docente - secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale il legislatore regionale
può legittimamente adottare, in ordine alle procedure di evidenza
pubblica, disposizioni con effetti pro concorrenziali
esclusivamente nelle ipotesi in cui esso sia legittimato - siamo
legittimati - e non si ponga in contrasto con gli obiettivi posti
dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza .
Quest'ultimo passaggio è un virgolettato della Corte
costituzionale, non del professore.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto
ringrazio il Governo e l'onorevole Trizzino di averci arricchito
sul piano della dottrina e delle valutazioni rispetto al testo che
oggi è oggetto della nostra valutazione che, devo dire, alcune
considerazioni mi sembrano in maniera opportuna oggetto di
approfondimento che c'è stato anche da parte di studiosi -
consentitemi di dire - prevalentemente sul merito del provvedimento
rispetto al quale non ho mai posto rilievi per quanto mi riguarda
perché non è oggetto di contestazione il criterio diverso che si
propone rispetto a quello previsto dal 163.
Infatti, come la lunga storia di questo Parlamento sa, visto che
la competenza in materia di appalti è esclusiva per questa Regione
dal 1946, e dal 1946 questo Parlamento ha varato decine di leggi
sugli appalti e decine di modalità di introdurre un sistema che, in
qualche modo, avesse elementi di imprevedibilità per definire -
consentitemi di dire - non il prezzo più basso, dove l'elemento -
diciamo, ho sentito - di accordi collusivi, tendenzialmente il
prezzo più basso è in assoluto il principio astratto, utilizzato in
tutte le pratiche, compreso lo sport.
C'è una corsa, c'è chi arriva primo e chi ultimo.
Non c'è un accordo collusivo, poi ci sono le corruzioni di altra
natura, le combine, ma questo è un altro aspetto.
In qualunque corsa c'è una graduatoria sulla base dell'ordine di
arrivo.
Il presupposto del prezzo più basso è dato da un principio
abbastanza semplificato.
Non voglio porre il tema del merito rispetto al quale qualsiasi
strumento si troverà - lo dico oggi a futura memoria - anche
perché, onorevoli colleghi, essendo qui da qualche anno ho avuto
l'opportunità di vivere questo Parlamento col fatto che ogni due-
tre anni c'è qualcuno che chiede di modificare la legge sugli
appalti.
E' un film che rivediamo da molti anni, è ciclico che si
riproponga.
E' in virtù di questa ragione che nel 2011 il Parlamento siciliano
- credo con una scelta abbastanza liberatoria rispetto alle
pressioni che nel tempo, via via, si sono accompagnate in questo
Parlamento -, ha deciso in maniera definitiva di assumere la legge
nazionale e il rinvio dinamico alla legislazione nazionale.
Tra l'altro essendo - come ricordava l'Assessore - legge di
riforma fondamentale, non poteva che trovare applicazione piena.
Abbiamo inteso ribadire la nostra autonomia, non dicendo si
applica il 163 ma copiando le disposizioni del 163 per affermare il
principio autonomistico della nostra attività legislativa, fermo
restando che ci uniformavamo a quella disciplina e alle loro
successive modifiche ed integrazioni che sarebbero nel tempo
intervenuti.
La cosa che oggi ripropongo, probabilmente sbaglio, ma ha ragione
chi suggerisce che possiamo operare nell'ambito di quella
distinzione che viene fatta fra i confini della concorrenza e i
dettagli nei quali opera questa legislazione perché non viola i
principi della libera concorrenza, siamo nel campo delle
valutazioni dottrinarie.
Il tema è un altro.
Dobbiamo fare una legge che ha effetti amministrativi.
Abbiamo chiesto, questa legge era già corredata di un parere del
servizio dell'Assemblea regionale che mostrava perplessità e dubbi
sulla sua coerenza con la disciplina della 163 che viene ribadita
anche dalla lettura dei due pareri o di un parere e dei
suggerimenti del professore Di Maria perché credo che l'unico
parere scritto sia quello del professore Scala. Quel parere
dell'ufficio Studi dell'Assemblea regionale, sostanzialmente dice
una cosa, ossia che la legislazione opera in difformità
all'ordinanza della Corte Costituzionale e, pertanto, non si
ritiene utilizzabile la modifica che si propone perché violerebbe
quella norma con effetti - chiaramente - di tipo amministrativo.
Qual è l'effetto amministrativo?
Ognuno di noi ha il dovere di assumersi le responsabilità del
caso.
L'effetto amministrativo? Ricordiamo che parliamo di una materia
che riguarda gli appalti dove normalmente, chi segue queste cose sa
che già oggi, al di là delle tecniche di modalità di affermazione
della legislazione sugli appalti, già oggi gran parte degli appalti
su lavori pubblici, servizi e forniture, vengono definiti in una
stazione appaltante che si chiama TAR che sostanzialmente è l'unica
vera stazione appaltante della Regione.
Mi chiedo e chiedo, siamo ompletamente sicuri che, in una sorta di
dubbio che qui c'è, si possa, in qualche modo, introdurre un
elemento ulteriore per un motivo di ricorso da parte di chiunque
perda una gara.
Qualunque secondo' di una gara dove c'è il prezzo più basso, tra
gli argomenti che potrà portare a supporto delle ragioni per
annullare quella gara aggiudicata ad altri quello che lui
pretendeva di avere o sperava di avere, vi è anche il fatto che, in
Sicilia, con legge regionale successiva all'ordinanza della Corte
Costituzionale e non come quella della Val D'Aosta che è precedente
alla 163 e come i colleghi sanno, il Consiglio dei Ministri sulle
leggi opera là dove vengono approvate e poi ha un tempo nel quale
può determinarsi per fare rilievi di incostituzionalità ma nel
2006, quando viene varata la 163, la legge della Val D'Aosta era
stata già varata nel 2005 e, quindi, non poteva presentare
difformità rispetto alla legge fondamentale definita tale dal
legislatore e, quindi, legge di grande riforma economico-sociale.
E, quindi, non ci può essere un'impugnativa postuma, semmai ci
potrebbe essere, da parte dei soggetti abilitati e dei soggetti
interessati in Val D'Aosta - ma questo io non lo so - qualcuno che
fa ricorso e un tribunale ritiene legittime le ragioni di
incostituzionalità tali da chiedere un giudizio della Corte
Costituzionale.
Io questo non so se sia mai avvenuto in Val D'Aosta ma so, però,
che siamo in presenza di una fattispecie un po' diversa. In ogni
caso - e il tema è questo - fermo restando che aspetto di conoscere
il giudizio, con tutto il rispetto degli illustri professori, anche
dei nostri Uffici che devono supportare, attraverso anche il
giudizio di valutazione giuridica, i disegni di legge che vengono
in quest'Aula, fermo restando tutto questo, ma il tema è, e se
domani, ho avuto modo anche di riferirlo ai tanti che in queste ore
legittimamente hanno cercato di spiegarmi le ragioni
dell'opportunità di questa legge in un settore, io lo dico subito,
h chiaro che il sistema del massimo ribasso è un sistema folle
perché sta costringendo alla corsa sempre più a chi afferra, con la
possibilità e con la disperazione anche che c'è in giro, con la
crisi economica che c'è in giro e con il fatto che gli appalti,
purtroppo, sono sempre meno rispetto a quelli che dovrebbero
esserci, è chiaro che c'è una corsa sfrenata. Ma il tema è: se un
secondo' qualsiasi, nel fare ricorso al TAR e un TAR ritiene
legittime o comunque possibili ragioni di incostituzionalità della
norma regionale, che succede in Sicilia?
Si blocca, secondo voi, solo quell'appalto o si apre un problema
di crisi del sistema degli appalti in Sicilia in tutto il
territorio regionale?
Ricordo a me stesso e a tutti voi che parliamo di una fase e anche
di una attività che è fondamentale, al di là della soglia e del
sottosoglia, per attivare tutte le risorse o parte delle risorse
che riguardano i fondi comunitari.
Cioè, non vorrei che noi utilizzassimo la procedura del blocco
degli appalti, di fatto, al di là delle nostre intenzioni, al di là
delle nostre anche più oneste ragioni ma che, nei fatti, si
determina una condizione di incertezza tale per cui, al di là di
chi ha torto o ha ragione, c'è un momento nel quale qualunque
funzionario, qualunque UREGA che deve mettere a gara un'opera o un
servizio o acquisire un bene, si interrogherà, di fronte ad
un'eccezione di costituzionalità, cosa fare.
E che facciamo, tiriamo a sorte?
Come si stabilisce di andare avanti. Io per questo dico, fermo
restando che ritengo occorra una relazione per cui sia tutto il
Parlamento, come vedete, non leggo nessuna carta, non mi sono
avvalso di alcun supporto giuridico anche perché, voglio dire con
franchezza, non ho bisogno di farmi supportare perchè non ho una
contrarietà, non ho nessuna ragione per essere contrario.
Ho posto fin dal primo momento ma se una norma ha dubbi, non
infondati, sulla costituzionalità di una norma del genere, può
questo Parlamento, nella fase in cui anche è chiamato a legiferare,
assumersi la responsabilità di introdurre una legislazione che,
piuttosto che favorire l'impresa, finirà per affossare la nostra
economia?
Io mi fermo qua. Chiedo alla Presidenza di farci avere il giudizio
della Segreteria Generale e del Servizio Studi delle Segreteria
Generale su questo testo, dopodiché discuteremo nel merito.
Come sapete, oggi il termine per la presentazione degli
emendamenti scadeva alle ore 13.00. Io non ho presentato nessun
emendamento proprio perché il tema non è il merito, il tema rimane
il metodo, cioè è oggi l'Assemblea regionale nelle condizioni di
potere operare? Io non sono né professore di diritto costituzionale
né ordinario né associato, sono un parlamentare che sa a malapena
leggere e scrivere, che è l'unica cosa che mi obbliga nel fare il
deputato, anzi neanche perché, una volta, per i consigliere
comunali c'era l'obbligo dell'alfabetizzazione, cioè quando si
faceva il giuramento si firmava e, quindi, dimostravi di sapere
scrivere e leggevi il giuramento.
Per i deputati regionali c'è invece da ascoltare una formula e
dichiarare dal posto lo giuro , quindi, bisogna solo saper parlare
e io credo che questo cerco sempre di farlo. Siccome devo solo
saper parlare, parlando chiedo: è pensabile che questo Parlamento
faccia una modifica di questo tipo che incide, altro che grande
riforme economico sociale, una riforma, per davvero, economica sul
nostro ordinamento, come se facessimo una pratica in un ufficio. Io
penso che dobbiamo stare molto attenti, forse il Governo più di
ognuno di noi perché noi dobbiamo solo saper parlare, il Governo
deve saper pure scrivere e, quindi, da questo punto di vista, forse
è opportuno che il Governo abbia tutti gli elementi per essere
certo che quello che dovremmo fare non abbia effetti devastanti sul
sistema economico regionale.
Presidenza del vicepresidente Lupo
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per la seduta
odierna, gli onorevoli: Zito, Ioppolo e Musumeci.
L'Assemblea ne prende atto.
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011
Presidenza del vicepresidente Lupo
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge
Modifiche alla legge
regionale n. 12 del 12 luglio 2011 (nn. 488-762/A)
TANCREDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TANCREDI. Signor Presidente, signori assessori, io non mi
avventurerò in valutazioni giuridiche che non mi competono e delle
quali non sono nemmeno in grado di approfondire, anche perché,
precedentemente, l'ha fatto in maniera più che magistrale il mio
collega Trizzino che ringrazio per l'impegno profuso nelle ultime
ore per approfondire questa materia e l'assessore Pizzo che, in
maniera molto chiara, ha stabilito la posizione del Governo. Ma ci
tenevo a fare un breve excursus di quella che è la trafila fatta
nella produzione di questo disegno di legge perché non nasce adesso
questa proposta ma è una proposta che nasce nel luglio del 2013, un
disegno di legge che è stato scritto, smontato, rimontato, rivisto
almeno una decina di volte con diversi tavoli tecnici ai quali,
sicuramente, non ero io colui che dava le direttive tecniche e con
diversi pareri, approfondimenti, simulazioni, sia sotto il profilo
tecnico della refluenza effettiva che avrebbe avuto questa
modifica, sia approfondimenti sotto il profilo giuridico.
Quindi, per me è stato particolarmente sorprendente che all'ultimo
momento venissero delle perplessità, ma ci può stare nell'alveo
della discussione politica e questo ci può dare forse ancora la
possibilità di approfondire ulteriormente e sapere perfettamente
dove stiamo mettendo i piedi e di cosa stiamo parlando.
Però, di una cosa sono certo, anzi certissimo Che da quando è in
atto questo sistema di regolamentazione degli appalti, in Italia
noi abbiamo perso 85 mila aziende, un milione di posti di lavoro
relativamente all'ambito edile.
In Sicilia abbiamo 5 mila aziende che operano con questo sistema
ed io - volente o nolente - essendo parte in causa di questo
processo che dura da ben due anni ed oltre, ho parlato con tanti e,
caro collega Cracolici, le posso assicurare che, probabilmente, se
noi non avremo il coraggio di mettere mano a questa norma e creare
il presupposto perché questa gente continui a lavorare, a breve non
avremo nessuna azienda, nessuna società che si preoccuperà di
partecipare a queste gare, perché saranno tutte fallite. Ci
ritroveremo ad avere gli 8-9 partecipanti che ci determineranno una
partecipazione su regole differenti - perché ricordo che sotto i 10
partecipanti le regole sono differenti - e che, probabilmente, sono
le stesse aziende che in questo momento si possono permettere di
partecipare alle gare senza guadagnare un euro o andare addirittura
in perdita. E lì apro una riflessione di ordine politico.
Credo che sia il caso che il grido di dolore che arriva da queste
aziende questo Parlamento lo debba assolutamente accogliere, anche
perché, e ritorno al discorso che noi, nel caso in cui abbiamo una
refluenza che determina un incremento della sicurezza sotto il
profilo della permeabilità mafiosa nell'ambito degli appalti,
abbiamo la possibilità di incidere, che è questo il tema sul quale
noi stiamo discutendo perché è chiaro che, chi ha la possibilità di
lavorare senza guadagnare, probabilmente ha altre risorse e queste
risorse gli permettono di comprimere la concorrenza utilizzando
degli appalti anomali e, quindi, di fatto, determinando una
compressione dei diritti dei partecipanti delle aziende.
Siccome noi siamo un Parlamento che ha una responsabilità e deve
prendersi la responsabilità di dare risposte ogni tanto, perché
purtroppo spesso non lo facciamo, io chiedo ai miei colleghi di
avere il coraggio di votare questa norma ed eventualmente di
esprimere le ragioni che portano a questa modifica anche oltre
l'Aula del Parlamento regionale, perché credo che questo tipo di
norma potrebbe anche diventare riferimento per quella che, in
questo momento, è una normativa nazionale che, di fatto, sta
uccidendo le aziende del settore.
ASSENZA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ASSENZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in maniera molto
lapidaria anche perché alcune cose che volevo riferire in Aula sono
state già anticipate sia dal Presidente Trizzino che dal collega
Tancredi.
Sono membro della quarta Commissione e debbo dire che su questa
norma la Commissione ha lavorato parecchio. Mentre nella prima
stesura della norma, effettivamente, si sono avute delle
osservazioni da parte degli uffici, osservazioni che la Commissione
ha cercato di approfondire, valutare, vagliare e, alla fine, ne ha
tenuto conto introducendo delle piccole modifiche al testo
originario, arrivando alla stesura finale che oggi è al vaglio di
quest'Aula.
Sulla assoluta stasi - questa sì - che crea l'attuale normativa in
materia di appalti credo che non vi siano dubbi.
Alle argomentazioni già dette ne aggiungo un'altra: mi sapete dire
quante opere pubbliche appaltate con questo sistema, che porta allo
stillicidio della guerra tra i poveri, aggiudicandosi delle gare
che, già si sa, non porteranno non solo un profitto, ma che
porteranno al fallimento dell'impresa, giungono alla loro
ultimazione? Ben poche.
L'applicazione pratica della normativa in esame porta o a molte
gare deserte o, nel migliore dei casi, a gare aggiudicate che non
vengono mai ultimate nei tempi previsti e secondo le
regolamentazioni precedenti.
Ma non solo. Si apre il rischio, che in molti casi si verifica,
delle varianti in corso d'opera, dove veramente poi si alligna il
malaffare e dove si arriva a dei risultati assolutamente perversi.
Allora, mi si consenta, quando ho sentito l'altra sera
l'intervento dell'onorevole Cracolici e poi non si è aperto il
dibattito, sarei subito voluto intervenire per dire che forse si
stavano un po' travisando quelli che erano i principi
dell'ordinanza citata.
Qui non c'entra nulla se la norma sia antecedente o successiva,
perché l'ordinanza riguarda il rispetto di altri principi.
Il parere del professore Scala, che io ho letto e riletto, è
assolutamente chiaro e chiosarlo significherebbe soltanto voler
copiare in malo modo delle argomentazioni lucide, perfettamente
coerenti con i nostri principi costituzionali, che escludono ab
initio qualsiasi dubbio sulla costituzionalità della norma che noi
oggi discutiamo e che andiamo, mi auguro, ad approvare in tempi
assolutamente celeri.
Il dubbio dell'onorevole Cracolici, ma che succede se ognuno dei
Tar eventualmente è interessato, come già avviene in tutte le gare
che riguardano importi di una certa rilevanza nel campo degli
appalti pubblici, già da ora. Non è che ora noi abbiamo in questa
materia la pace, la tranquillità, abbiamo, proprio in quell'ottica
della guerra tra i poveri, ricorsi su ricorsi. In alcuni casi il
TAR rileva in materia di sospensiva le ragioni di opportunità per
sospendere le attività, in altri no e si continua regolarmente.
Anche in questo caso qualora un TAR dovesse individuare - cosa che
ritengo assolutamente improbabile - dei dubbi di costituzionalità,
potrebbe, e non è detto che lo faccia perché non in tutti i casi di
dubbio di eventuale proposizione della questione di legittimità
costituzionale si procede alla sospensione, sospendere quella
specifica gara. Che da questo vi sia un effetto a catena è tutto da
dimostrare.
Il problema è, mi si consenta, che gli Uffici sono già intervenuti
in precedenza, hanno fatto le loro osservazioni, partecipando, se
non erro, attraverso i segretari e i componenti addetti alle varie
Commissioni, nel nostro caso attraverso due autorevolissimi
rappresentanti della macchina amministrativa di questa Regione,
inoltre gli Uffici partecipano attivamente ai lavori, fanno le
ricerche giurisprudenziali, esprimono in Commissione i loro pareri,
sollevano i loro dubbi, rispondono ai quesiti dei componenti.
Adesso voler richiedere nuovamente mi sembra un fuor d'opera. Mi
sembra che, arrivati a questo punto, torniamo nuovamente indietro,
perché dobbiamo affossare una delle poche norme che possiamo fare,
che può dare una risposta concreta allo stato di assoluta crisi in
cui versano i lavori pubblici in Sicilia, per fare cosa? Per
mantenere una situazione che secondo l'onorevole Cracolici, teme
che avverrà. No, la situazione di stallo quella attuale, noi da
questo stallo dobbiamo necessariamente uscire, e questa norma, che
è una norma di assoluto buon senso, che rispetta assolutamente i
principi costituzionali e comunitari in materia di appalti
pubblici, va approvata e va approvata al più presto.
FONTANA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FONTANA. Signor Presidente, io stasera desidero intervenire in
questa materia così complessa e, però, la situazione mi sembra
abbastanza chiara, anche alla luce di tutte le cose che sono state
dette.
Io, per la verità, non vorrei neppure entrare nel merito delle
questioni che sono strettamente giuridiche, perché non ne ho la
competenza. Però, ho ascoltato attentamente i parere che sono stati
espressi e l'assessore Pizzo è stato abbastanza chiaro ed
eloquente, proprio quando ha letto il parere del professore Scala,
di questo professore autorevole che è anche un costituzionalista.
Ma anche alla luce delle cose dette dal Presidente, onorevole
Trizzino, e da altri colleghi che peraltro lavorano credo da un
paio d'anni a questo disegno di legge.
E non sottovaluterei, per carità, anche tutti i dubbi e le
perplessità che sono state espresse, invece, dall'onorevole
Cracolici e comunque credo sia anche giusto avere un parere
dell'Ufficio legislativo e del Servizio Studi di questa Assemblea,
perché è anche giusto avere un parere che ci conforti
nell'affrontare l'approvazione di questo importantissimo disegno di
legge.
Quello che oggi volevo ribadire è che da parecchio tempo siamo
tutti un po' pressati da una classe imprenditoriale siciliana in
grandissima difficoltà, proprio anche per questa legge che
costringe tutti gli operatori a cimentarsi in ribassi che sono
assolutamente fuori soglia e che mettono a rischio non solo la
sopravvivenza delle stesse imprese - tant'è che l'onorevole
Tancredi riportava un dato abbastanza preoccupante di quante
imprese, purtroppo, soccombono in Sicilia anche per questa norma -
ma mettono a serio rischio anche la realizzazione delle opere.
Molte opere restano poi incompiute proprio per questa ragione. Noi
ne abbiamo assolutamente contezza anche nel nostro territorio:
lungo la nostra statale, per esempio, c'è un lavoro importante che
è rimasto interrotto anche per questa ragione. Ma potrei fare un
elenco infinito di opere che non arrivano a vedere la luce proprio
perché talvolta questi ribassi, che sono fuori soglia, non
consentono poi alle imprese di poter realizzare le opere stesse e
di portarle a compimento.
Ecco, quindi, che noi abbiamo la necessità assoluta di affrontare
con grande determinazione questo disegno di legge, senza
nasconderci dietro il dito e senza avvitarci - come spesso
facciamo, perché noi siciliani abbiamo anche questa brutta
abitudine, quella di fare eccessiva dietrologia - eccessivamente
dietro le cose e magari poi non concludere nulla.
Noi, invece, abbiamo l'obbligo di dare delle risposte ai nostri
cittadini, alla nostra classe imprenditoriale e di avere certezze -
questo è chiaro - e mi pare che gli sforzi che sino ad oggi sono
stati fatti, anche grazie ai pareri espressi, sono una grande
rassicurazione per tutti noi. Se vogliamo possiamo ulteriormente
approfondire anche questi pareri o chiederne altri, ma dobbiamo
andare avanti perché dobbiamo capire cosa bisogna fare e,
soprattutto, bisogna dare delle risposte certe ai nostri
imprenditori e alle nostre imprese che, in questo momento, stanno
vivendo un grandissimo disagio.
Il disagio è legato un po' al fatto che la crisi economica,
purtroppo, ha ridotto notevolmente la possibilità di effettuare dei
lavori, ma dall'altro anche per questa norma che crea una
concorrenza spietata, portando appunto all'aggiudicazione di lavori
con dei ribassi che sono assolutamente fuori misura.
Credo che i principi espressi, cioè quelli della tutela della
libera concorrenza e le procedure concorsuali, che devono garantire
assolutamente una partecipazione che possa essere la più ampia
possibile. Se questi principi sono tutelati e rispettati mi pare
che non ci debbano essere profili di incostituzionalità.
Quindi, io pregherei questa Assemblea di andare avanti, procedere
e di portare a buon fine un disegno di legge che la classe
imprenditoriale siciliana aspetta da tempo e noi abbiamo l'obbligo
di dare delle risposte ai nostri cittadini ed ai nostri
imprenditori.
GRASSO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSO. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, io senza
entrare nel merito della norma in discussione, perché il merito
della norma è condivisibile, è una norma sollecitata dall'ANCI e
delle imprese, vorrei porre semplicemente all'attenzione di
quest'Aula ma anche della Presidenza e della Segreteria Generale
una riflessione che è proprio un approfondimento, mi pare che sarà
rinviata a martedì e che da qui a martedì può essere anche
compiuto.
Qual è l'esigenza? La Direttiva comunitaria è stata approvata sei
mesi fa, vi sono dei principi dai quali non si può derogare: la
massima partecipazione, il principio della concorrenza e
soprattutto quello della trasparenza.
Al Parlamento nazionale, oggi, si sta discutendo e si sta
recependo la Direttiva comunitaria - l'Italia come sempre è in
ritardo di sei mesi - e si sta discutendo, appunto, di verificare
un disegno di legge che riguarda appunto la nuova legge sugli
appalti.
Allora, quale può essere il rischio? Il rischio è che noi non
nella fretta - ma forse anche nella fretta - lei deve dare una
risposta che oggi ci viene chiesta dalle categorie e che
sicuramente abbiamo l'obbligo di dare, ma non vorrei che ci
ritrovassimo da qui a qualche giorno a legiferare e poi ad avere
una norma che sia in contrasto con la norma nazionale, perché -
ripeto - a mio avviso non c'è un profilo di incostituzionalità
perché la Regione siciliana ha sicuramente competenza a legiferare
nella materia degli appalti. Però, ricordo a me stessa che nella
legge n. 12 del 2010 che poi ha recepito il 163 il Codice degli
appalti ha apportato solo lievi modifiche e anche se il 163 non era
stato recepito i magistrati del TAR già in casi di contenzioso lo
applicavano.
Quindi, è bene ed opportuno che noi facciamo una verifica per
evitare che emaniamo una norma che poi nei 60 giorni può essere
impugnata dal Consiglio dei Ministri o che, addirittura, approviamo
una norma che poi è in contrasto con la legge nazionale e non
rispecchia quelle direttive emanate dalla Comunità europea alle
quali noi non possiamo disattendere ma che siamo obbligati a
richiamare e che sono, appunto, il principio di trasparenza, il
principio della libera concorrenza, il principio della massima
partecipazione.
Tutto questo deve essere sicuramente coniugato anche nel merito -
e mi auguro che la legge nazionale possa essere così - quindi
quantomeno un confronto con il disegno di legge che sta per esser
approvato dal Parlamento.
PANARELLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PANARELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sulla
questione sollevata dal collega Cracolici non aggiungo altro. Credo
che gli argomenti che ha usato saranno sufficientemente valutati
dal Presidente della Commissione, soprattutto dall'Assessore Pizzo
e dalla Presidenza dell'Assemblea.
Intervengo stimolato dall'intervento dell'onorevole Tancredi. Sono
un parlamentare anziano, di questa materia mi sono occupato anche
quando facevo un precedente mestiere che aveva il sindacalista che
in qualche maniera si cimentava con questa materia in un rapporto
dialettico con gli imprenditori.
Naturalmente, al centro di tutte le riflessioni su questa materia
in Sicilia, il collega Tancredi ha fatto un'allusione, io lo dico
con chiarezza, c'è il tema della mafia che inquina il mercato, che
coarta gli imprenditori onesti, e così via dicendo. Tant'è che -
per tanto tempo - la Sicilia ha cercato, il Parlamento siciliano,
di intervenire per evitare che a fronte di persone, imprenditori,
che possono utilizzare denaro sporco e quindi determinare una
concorrenza sleale con gli imprenditori onesti, di evitare il
terreno del massimo ribasso e, soprattutto, di sottolineare -
attraverso l'intervento legislativo regionale - la specificità
siciliana.
Naturalmente, l'assessore Pizzo ricorderà - perché lo conosco da
tempo, non so il collega Tancredi - che ci fu un momento che, sulla
base di questa situazione, gli appalti in Sicilia si aggiudicavano
con lo 01-02 di ribasso. Naturalmente, poi si scoprì che c'erano i
cartelli, che c'erano i tavolini che assegnavano gli appalti,
insomma, poi da una giusta preoccupazione si determinò una
situazione assolutamente scandalosa.
Lo dico perché noi non pensiamo di partire dall'argomento che in
Sicilia c'è la mafia, per affermare un meccanismo di gara che -
diciamo così - non esclude in nessun caso la presenza della mafia e
segnala una anomalia siciliana che non è stata fonte di fortuna.
L'unica cosa che ha funzionato, a proposito delle anomalie
siciliane, è il sistema degli Urega che, forse, comincia a dare
fastidio anche in questo Parlamento, nel senso che si è sottratto
ai Comuni, piccoli soprattutto.
Intanto, si sono semplificate le stazioni appaltanti e si è
determinato un sistema di aggiudicazione che ha caratteristiche di
estrema trasparenza.
Quindi, vorrei ricordare, peraltro, che l'argomento che per anni
ha in qualche maniera condizionato il dibattito sugli appalti
adesso non può essere considerato un'anomalia, una specificità
siciliana, perché, com'è noto, purtroppo, il tema della mafia
esiste in tante altre Regioni italiane. Pensiamo alla Calabria che
è vicina a noi, ma ormai come diceva Sciascia la linea della palma
è andata risalendo , vedi quello che è successo in Emilia, in
Liguria ed in tanti altri posti d'Italia.
Ora, io considero saggio e frutto di un dibattito, colleghi del
Movimento Cinque Stelle, quello che si è fatto, si è deciso di fare
nel 2011 e cioè di adeguarci alla normativa nazionale, perché
diventa un modo per evitare pressioni indebite, ancorché legittime,
perché le imprese sono legittimate a rappresentare il loro disagio,
la loro difficoltà e l'aspirazione legittima che il Parlamento
allievi le loro difficoltà con misure più favorevoli a loro, perché
di questo si tratta.
Dopodichè, vorrei ricordare anzitutto a me stesso - ma anche
all'assessore Pizzo - che il tema delle anomalie nelle offerte,
così come è delineato in campo nazionale, è molto più coerente con
la norma che si vuole votare. Nel senso che nel disegno nazionale
anche l'anomalia dell'offerta viene configurata in una certa
maniera, se tu lasci il meccanismo nazionale e intervieni
sull'anomalia dell'offerta crei una condizione, una contraddizione
che io considero molto grave, molto seria.
Quindi, io concordo con l'idea che il tema del massimo ribasso è
un tema che va rivisto, ma va rivisto e dobbiamo farlo rivedere a
livello nazionale, evitando di dare la sensazione che in Sicilia si
voglia fare un sistema diverso che non è più trasparente, è
semplicemente più favorevole nei confronti di chi concorre agli
appalti siciliani, sia esso imprenditore siciliano, collega
Tancredi; perché non è che noi possiamo stabilire per legge che
solo gli imprenditori siciliani possono partecipare alle gare in
Sicilia, sia per qualunque altro imprenditore.
Quindi, io mi permetto problematicamente di sollevare queste
questioni, ma soprattutto per sottolineare che su questa materia
non c'è niente di nuovo. Le cose che ha detto il collega Tancredi
in questo Parlamento risuonano da almeno 40 anni con le stesse
identiche motivazioni nel senso che, non lo voglio dire per
sminuire quello che ha detto il collega Tancredi, lo voglio dire
per sottolineare un dato: periodicamente, anzi permanentemente, le
imprese siciliane hanno cercato legittimamente di sollecitare una
attenzione su questo tema, il sistema degli appalti che siano più
favorevoli del tutto legittimamente.
Quindi, questo è il dato. Io naturalmente ho maturato nel corso
della mia esperienza che non c'è legge per gli appalti perfetta,
non ci sono leggi per gli appalti che escludono la corruzione,
l'inquinamento mafioso, eccetera. Perché, purtroppo, non si può
mettere per legge, anzi se si mette per legge c'è qualcuno che
viola la legge.
Quindi, affrontiamo questi temi con questo senso di
responsabilità, ragionando e ponendoci il problema se non è giusto
fare in modo che il sistema degli appalti in Sicilia, al netto
delle considerazione che sono state fatte dal collega Cracolici, se
sia giusto ritornare all'antico e legiferare in maniera autonoma o
considerare la Sicilia in questo campo uguale alle altre Regioni
italiane.
PAPALE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAPALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori, io
faccio un plauso ai lavori che ha fatto la Commissione, faccio un
plauso alla relazione che ha fatto l'assessore Pizzo, per me la
legge va discussa e va approvata. Certo, nei singoli articoli va
studiata, se ci sono delle anomalie va corretta, però c'è la
necessità di portarla assolutamente avanti.
La Commissione ci ha lavorato per mesi, gli Uffici hanno dato i
loro pareri, per me quelli che valgono sono i pareri degli Uffici,
sono i pareri che il Governo porta all'Assemblea e io non sono
tenuto ad essere un avvocato o un giurista per cercare di capire se
sono validi o no, io mi devo attenere a quelli che sono le
risultanze che mi portano in Assemblea. Senz'altro c'è l'esigenza
che la legge va fatta, va fatta in Sicilia anche in contrasto con
quello che è il resto d'Italia perché un segnale bisogna darlo, non
si può continuare con questo tipo di legge perché è semplicemente
assurdo che bisogna ricorrere al massimo ribasso quando non
facciamo altro con questo sistema di avvantaggiare o imprese che
sono sull'orlo del fallimento o imprese che hanno proventi
provenienti da altre fonti per cui possono benissimo riciclare le
loro risorse.
Ritengo che la Commissione abbia dedicato parecchio tempo e
senz'altro apprezzo il lavoro che ha fatto perché so con quanta
serietà il presidente Trizzino affronta i lavori.
Ritengo che questa vada portata avanti. Non ha senso che noi per
anni iniziamo lavori in Commissione e al momento dell'approvazione
c'è sempre qualcosa che impedisce di arrivare al traguardo.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pizzo per una breve
replica.
PIZZO, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Signor
Presidente, mi sembra che l'onorevole Cracolici non discute il
merito, ha visto un lavoro sia degli uffici che della Commissione
che è stato minuzioso. Un lavoro che è durato un anno e io l'ho
visto tutto dall'inizio, poco meno di un anno. Ci siamo confrontati
con tutte le categorie perché non è che qua ci siamo confrontati
solo con gli imprenditori. Ci siamo confrontati anche con i
lavoratori del comparto edilizio.
Ho ricevuto più volte, giustamente dice l'onorevole Cracolici non
siamo tenuti, io dovrei essere un po' più tenuto ad avere
competenze tecniche. Però, tra le competenze politiche c'è, al di
là di sapere scrivere e leggere, c'è l'ascolto. E nell'ascolto
delle categorie, non tanto degli imprenditori, ma dei lavoratori
dell'edilizia, che in questo momento sono in una situazione
drammatica, il numero dei licenziamenti è altissimo, questa norma
rappresenta non la norma perfetta perché sugli appalti non penso,
giustamente ha detto bene l'onorevole Panarello, ci sia una norma
perfetta, ma rappresenta un messaggio di speranza.
Qua c'è un comparto che è fatto insieme da imprenditori e i loro
dipendenti che è una situazione disastrosa per numero di
licenziamenti, numero di morie delle imprese, numero dei dati
economici delle imprese. E anche se questa norma favorisse solo la
categorie delle imprese edilizie è un peccato mortale? Avere delle
imprese sane che possano gestire un settore così importante
dell'Isola e non in condizione di fallimento o pre-fallimento, è
una cosa negativa per quest'Isola? Cioè, io me lo chiedo e lo
chiedo a quest'Aula.
Andiamo poi alla fotografia. Tra l'altro le ragioni
amministrative, i dubbi amministrativi che ha messo sul tappeto
l'onorevole Cracolici li ho valutati. E' ovvio nella vita c'è un
criterio di scelta di rischio, di male minore o di male superiore.
Ritengo che la situazione attuale sia il male superiore.
Ricevo ogni giorno deputati, amministratori locali, sindaci,
consiglieri comunali che vengono con un progetto arenato perché
quando ci si aggiudica in media il 40 per cento di ribasso un
progetto, le dinamiche sono che, ovviamente, il progetto rimane
arenato. Oppure c'è l'imprenditore più smaliziato, quello più
rapportato che ha già in tasca una bella variante. E la quantità di
varianti che in questo momento il sistema degli appalti ha in
Sicilia è di un numero clamoroso. La percentuale di varianti,
varianti, varianti, varianti. Quindi, ci si aggiudica al 40 per
cento e poi puntiamo sulla bellissima variante. Quindi, questo è un
sistema malato, molto malato.
Dall'altro, la media del 40 per cento, concordo che non è solo un
problema di inquinamento mafioso, ma non è da sottovalutare. Perché
chi è che si può permettere il 40 per cento di ribasso? Chi ha la
capacità di costruire un cartello? O c'è un senso totale di
responsabilità del settore dell'edilizia, cioè degli imprenditori
appartenenti più o meno ad associazioni di categoria in forma
singola, oppure qualche problema c'è
Questi cartelli non si formano a caso perché degli amici alla sera
vanno in pizzeria e dicono se si partecipa o meno ad una gara - non
è così. Il 40 per cento, un'impresa che lede il principio di
concorrenza che o ricicla o fa lavoro nero - e queste colpe le
pagano i lavoratori
E' ovvio che con quei numeri non stai sul mercato, a meno che
tutti i progetti, tutte le dinamiche di progettazione dell'Isola,
degli studi di progettazione, degli studi di fattibilità, degli
studi esecutivi, siano totalmente sballati. Avremmo, pertanto, dei
progetti pazzeschi che poi vengono regolarmente fatti in maniera
legittima al 40 per cento di ribasso.
Non ritengo che sia così; qualche progetto sarà pure sbagliato,
qualche computo metrico sarà inesatto, ma la maggior parte dei
progetti vengono aggiudicati con questa anomalia che sta
distruggendo il tessuto economico di uno dei più importanti, di
quello che era il più importante comparto dell'Isola che viene
strozzato due volte.
Da un lato si auto strozza in questa gara al ribasso, dettata da
queste regole, dall'altro, sulle grandi opere, viene strozzata dai
general contractor in dei ribassi che nessuno controlla ovviamente.
Fanno i subappaltatori delle grandi aziende nazionali con dei
ribassi che sono anche peggiori della media del 40 per cento.
Queste imprese, in questo doppio schiaffo morale ed economico, come
resistono? E noi cosa possiamo fare?
Quello che possiamo fare è dare un messaggio di speranza, ogni
tanto la politica deve battere un colpo - pur valutando i rischi -
e dare un messaggio di speranza ad una popolazione che ritengo
abbastanza stremata.
Questa nicchia, questa fetta di popolazione sia delle imprese che
dei lavoratori dell'edilizia è arrivata allo stremo.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo che la discussione odierna
sia stata importante, sia stata utile, la discussione sul disegno
di legge n. 488, sia stata utile per la prosecuzione, considerata
la complessità e la rilevanza della materia, come già annunciato
dal Presidente Ardizzone nel corso della seduta precedente.
Gli uffici valuteranno il parere illustrato dall'Assessore Pizzo,
che inviterei a produrre anche in originale, ne hanno ricevuto
copia e, ovviamente, cominceranno a lavorare sulla copia stessa e
terranno anche conto del dibattito e della discussione che si è
oggi svolta in quest'Aula.
Presidenza del vicepresidente Lupo
Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno
VINCIULLO. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2,
del Regolamento interno.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori,
intervengo su due cose, una, Assessore Pizzo, è di sua competenza.
Da mesi l'autostrada Catania-Siracusa è al buio. Da mesi in queste
gallerie si verificano incidenti, alcuni dei quali mortali.
Più volte abbiamo sollecitato l'ANAS e da parte dell'ANAS sono
arrivate solo risposte che, da una parte, garantivano sull'inizio
dei lavori, dall'altra parte, assicuravano la disponibilità
economica, dall'altra parte ancora invece non solo le gallerie
continuano ad essere al buio, ma alcune delle gallerie sono state
transennate, nel senso che sono aperte in una sola carreggiata. La
cosa sta creando numerose difficoltà, grossi problemi ai cittadini.
Non possiamo continuare ad avere aperta, in parte, un'autostrada
che è stata inaugurata solo pochi anni fa, costata centinaia di
miliardi di lire, che era stata detta essere l'autostrada più
nuova, innovativa, tecnologica che c'era in Europa. Una situazione
assolutamente insopportabile.
Le chiedo, pertanto, Assessore, se cortesemente può attivarsi
presso l'ANAS.
Le ho inviato più di una interrogazione parlamentare in modo tale
da avere, nel giro di qualche ora, non di qualche giorno, di
qualche ora, una risposta da parte dell'ANAS in modo tale che
l'ANAS ci faccia capire cosa vuole fare della provincia di
Siracusa.
L'autostrada Siracusa-Catania, perché erroneamente si chiama
Catania-Siracusa, è l'autostrada che è stata voluta dalla provincia
di Siracusa per raggiungere Catania, e non può continuare a
trovarsi in una situazione di insicurezza totale che sta causando -
ripeto - tanti incidenti e tanti morti.
La seconda cosa, signor Presidente, e per questo mi rivolgo a lei,
perché si faccia parte attiva presso il Governo perché possa essere
approvato dalla Commissione Bilancio il disegno di legge
sull'acqua. Faccio questa richiesta anche a nome dei numerosi
colleghi che prima che io prendessi la parola mi hanno sollecitato
affinché rappresentassi a questa Assemblea quale è la realtà.
Il disegno di legge, come lei sa meglio di me, è arrivato in
Commissione Bilancio, la quale però non può approvarlo se non viene
fatta la relazione e se non viene data eventuale copertura per due
articoli che prevedono la necessità di una copertura economica da
parte del Governo.
Io ho già telefonato all'Assessore invitandola a venire; avevamo
avuto assicurazione che sarebbe venuta in Commissione e non lo ha
fatto; aveva garantito che avrebbe mandato almeno un suo
funzionario per assistere durante l'approvazione del disegno di
legge e non lo ha fatto nemmeno; stamattina si è presentata e non
ha mandato la relazione e così il ragioniere generale
dell'Assessorato al bilancio non può, a sua volta, fare la
relazione.
Noi vorremmo capire dal Governo se intende fare approvare questa
legge a questo Parlamento che la vuole fare e la vuole fare
velocemente, oppure se il Governo non ha assolutamente questa
volontà e vuole anche su questo argomento farsi commissariare da
parte del Governo nazionale.
Ricordo a tutti che in tal senso si è espresso il Governo
nazionale chiedendo all'Assemblea Regionale Siciliana, che comunque
non può operare, se non c'è la copertura economica da parte del
Governo di varare la legge entro il 30 luglio; all'indomani del 30
luglio, il Governo nazionale, sul problema che riguarda l'acqua,
commissarierà la Regione Sicilia.
Io non penso che possiamo consentire alla Regione Sicilia di avere
questo commissariamento. Io non penso che possiamo non renderci
conto che su questa vicenda, che riguarda l'onorabilità, l'onore,
la dignità di questo Parlamento, non possiamo rimanere
indifferenti.
Io oggi riscriverò nuovamente all'Assessore, la richiamerò a
mantenere gli impegni con i siciliani, perché questi impegni non li
ha presi davanti a me il Governo Crocetta, li ha presi davanti a un
referendum che ha voluto che in Sicilia, come nel resto d'Italia,
l'acqua ritorni pubblica, e quindi non capisco per quale motivo si
vuole ritardare e remorare su questa vicenda.
Non vorrei che dietro questi ritardi c'è una precisa volontà, cioè
quella di arrivare al commissariamento del settore e di far sì che,
ancora una volta, una questione così vitale per la Sicilia ci
sfugga di mano.
GRASSO. Chiedo di parlare ai sensi del'articolo 83, comma 2 del
Regolamento interno.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSO. Signor Presidente, signor Assessore, onorevoli colleghi,
in tema di autostrade io ho inviato una nota di contestazione al
Presidente del CAS denunciando lo Stato di cattiva manutenzione e
lo stato veramente di degrado in cui versa l'autostrada A20,
soprattutto nel tratto che va da Santo Stefano di Camastra fino a
Patti.
Il Presidente oggi mi ha risposto dicendo che i lavori saranno
ultimati tra un anno; siamo in piena estate e percorrere
l'autostrada Messina-Palermo è un disagio non più sopportabile.
Io chiedo, per quanto di sua competenza, trattandosi di un ente
pubblico non economico, così il Governo ancora ha affermato, avete
l'obbligo di vigilare e controllare perché è impossibile ed è
vergognoso che ancora tratti di autostrada siano invasi da erbacce
che impediscono la percorribilità e non garantiscono la sicurezza
stradale.
A ciò si aggiunge che il CAS in questi mesi, o in questi giorni,
intanto ha ridotto le ferie agli esattori e sta procedendo, forse,
ad assumere del personale, e se cosi fosse - mi auguro che non sia
così - seguendo delle procedure anomale, procedure anomale che
comportano anche dei costi che vengono poi sottratti alle somme
sono necessarie invece per il mantenimento dell'autostrada.
Mi è stato detto che il suo assessorato non è competente; io ho
presentato insieme al mio Gruppo parlamentare un'interpellanza
all'assessore Baccei e al CAS, per quanta riguarda il mantenimento
e la manutenzione delle strade ordinarie e straordinarie. Le dico
persino che il 21 giugno il casello di Santo Stefano è rimasto per
24 ore senza gasolio, con grave disagio per gli esattori e per
automobilisti, e non è possibile che ancora in Sicilia ci possano
essere strade da terzo mondo, assolutamente no Quanto meno si
intervenga in maniera seria e veloce perché il CAS possa in tempi
brevi rapidi, 24 ore, 48 ore, sistemare le strade per renderle
percorribili.
CANCELLERI. Chiedo di parlare ai sensi del'articolo 83, comma 2
del Regolamento interno.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANCELLERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
assessore, in realtà sarei dovuto intervenire sulla legge proprio
perché volevo chiedere chiarimenti rispetto alla sua relazione
finale, dove ci ha comunicato che gli uffici prenderanno la
relazione dell'Assessore Pizzo e quindi tutti i rilievi e poi
scriveranno anche loro una relazione conclusiva con la quale
prenderanno una posizione.
Io credo che la risposta che dobbiamo dare deve essere immediata,
vorrei capire quali sono i tempi, se martedì all'inizio dell'Aula
avremo questi documenti o li potremmo avere già lunedì per poterli
studiare e potere affrontare la discussione più serena in Aula, una
tempistica dettagliata che credo che gli uffici non avranno
difficoltà a comunicare già adesso, in maniera tale che chiudiamo
l'Aula con un ordine anche mentale rispetto ai lavori che ci
aspettano per la prossima settimana.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno di martedì prevede la discussione
del disegno di legge n. 488, quindi già martedì gli uffici
riferiranno circa le valutazioni svolte in ordine al parere
prodotto dall'Assessore Pizzo tenendo anche conto della discussione
che si è svolta oggi.
FOTI. Chiedo di parlare ai sensi del'articolo 83, comma 2 del
Regolamento interno.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
FOTI. Signor Presidente, approfitto della presenza dell'assessore
Pizzo per segnalare che in questo momento per chi viaggia lungo la
A18 sembra di viaggiare in una giungla. Segnalo anche la presenza
all'altezza dei caselli autostradali, quindi Acireale, Giarre e
Fiumefreddo, una presenza di erbacce che oramai sono diventate
piante ad alto fusto che in barba alle ordinanze dei sindaci di
quel territorio che hanno detto ai cittadini di procedere alla
scerbatura appunto per evitare rischi di incendi sembra che il CAS
e le autostrade siano esenti da questo rischio, eppure ogni estate
divampano le fiamme e aumentano i rischi per i cittadini che
percorrono quelle strade.
Ora direi che visto che si paga un pedaggio e che hanno dei
guadagni, sia doveroso intervenire immediatamente anche perché
hanno ricevuto una dettagliata relazione con fotografia allegate
con la presenza di erbacce di alto fusto, ormai secchi, nonché la
presenza di alberi di eucalipto molto alti che sporgono in maniera
inverosimile sulla strada, e mi riferisco in questo caso ad
Acireale, coprendo in maniera totale la segnaletica stradale.
Adesso, dato che gli incidenti succedono, che le strade sono piene
di buche, che gli incendi, dato che siamo in estate non mancano, la
prego di volere intervenire e sollecitare chi di dovere perché
intervenga immediatamente, non con lo faremo', ma con lo dobbiamo
fare e lo dobbiamo fare subito.
PALMERI. Chiedo di parlare ai sensi del'articolo 83, comma 2 del
Regolamento interno.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a proposito di
incendi vorrei ricordare che ancora manca il piano regionale
antincendi e questo è veramente gravissimo. Vorrei approfittare
della presenza del Presidente, dell'assessore all'agricoltura, ma
non è possibile, e quindi fatevi portavoce, l'assessore Pizzo si
faccia portavoce di questa gravissima e scandalosa inadempienza,
visto che già moltissimi roghi hanno distrutto tantissime aree
montuose della Sicilia, come ad esempio recentemente è successo ad
Erice, che è la zona che conosco meglio.
Ma sicuramente gli incendi non sono mancati in tutte le altre
parti della Sicilia. Non se ne parla e tra l'altro non si sta
neanche dicendo che questo piano regionale si sta andando a
redigere, e come sempre ogni anno c'è questo ritardo.
FALCONE. Chiedo di parlare ai sensi del'articolo 83, comma 2 del
Regolamento interno.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, approfitto della
presenza dell'assessore alle Infrastrutture e trasporti. In Sicilia
si parla di trasporti aerei. In questi ultimi giorni vi è un
dibattito attorno all'aeroporto di Palermo, alla Gesap che gestisce
il traffico aereo e il dibattito che si sta alimentando all'interno
dell'aeroporto di Palermo prima ha riguardato un tentativo da parte
del Commissario della provincia di Palermo indicato, designato,
nominato dal Presidente Rosario Crocetta assieme alla Camera di
Commercio che avrebbero voluto intervenire per modificare lo
statuto della stessa autorità aeroportuale perché il nuovo
amministratore delegato potesse essere nominato, ancorché con
requisiti minori rispetto a quelli che sono previsti nello Statuto.
Menomale che è stata bocciata questa richiesta di modifica, perché
avrebbe gettato sulla gestione aeroportuale delle ombre, in un
momento in cui invece il sistema del traffico aereo merita,
richiede, pretende competenza, specificità, e soprattutto
professionalità. Fatta questa riflessione ne vorrei fare un'altra.
Pare che la provincia avrebbe nominato anche tale Tommaso Dragotto
all'interno del Consiglio di amministrazione e lo avrebbe nominato
pur sapendo che è notorio che il cavaliere Dragotto gestisce
un'importante azienda di autonoleggio all'interno dello stesso
aeroporto, quindi col rischio di un conflitto di interessi tra gli
interessi generali della stessa autorità aeroportuale e quello
dell'imprenditore che piuttosto che guardare agli interessi
collettivi deve necessariamente fare i propri.
In questo senso, signor assessore, chiedo un suo autorevolissimo
intervento nei confronti del commissario ma anche nei confronti del
Presidente Crocetta, in un momento in cui le dimissioni
dell'assessore Borsellino, che vengono giustificate per una
questione di ordine etico e morale, creano un'ulteriore
preoccupazione sulla gestione complessiva di questa regione
siciliana e su come, in maniera superficiale, vengono gestiti
determinati segmenti della pubblica amministrazione afferente alla
competenza regionale.
In questo senso, signor assessore, chiudo riprendendo anche un
intervento che l'onorevole Grasso ha anche rivolto al CAS.
Io presenterò un'interrogazione per chiedere e per sapere se
risponda a vero questo reclutamento di 80 unità che si vorrebbe
fare tramite un'agenzia interinale, quali siano le finalità per cui
queste 80 unità dovrebbero essere reclutate, atteso che un anno e
mezzo fa è stato negato il diritto a 200 persone che facevano parte
di un bacino di precari di poter continuare nel loro lavoro di
stagionali, i famosi 90 giorni, i cosiddetti casellanti, coloro che
sono addetti allo sbigliettamento nei caselli autostradali. Tutto
ciò, Assessore Pizzo, lei è una persona seria e attenta, le chiedo
di fare una verifica opportuna; non sarebbe giusto che il Consorzio
Autostrade Siciliano, dopo aver messo alla porta circa 200 persone
che lavoravano in quell'ente da oltre 15 anni, ancorché come
precari, facesse un'ulteriore infornata di ben 80 persone che forse
non sarebbero nemmeno compatibili col piano finanziario e con la
condizione, non sicuramente florida, sotto un profilo finanziario
dell'ente. In questo senso colgo anche l'occasione perché la
Presidenza dell'ARS vigili su quanto da noi richiesto.
Presidenza del vicepresidente Lupo
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì 7
luglio 2015, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:
I -COMUNICAZIONI
II - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) - Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e città
metropolitane . (nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-8
848 bis/A) (Seguito)
Relatore: on. Cracolici
2) - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 .
(nn. 488-762/A) (Seguito)
Relatore: on. Turano
3) - Istituzione delle Biobanche di ricerca in Sicilia . (n.
585/A) (Seguito)
Relatore: on. Oddo
III -VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE:
Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio
di base dei centri storici . (nn. 602-641-711-732/A)
IV - DISCUSSIONE DELLA MOZIONE:
N. 286 - Rimozione del Segretario generale della
Presidenza della Regione siciliana.
(26 marzo 2014)
CIACCIO - CANCELLERI - ZAFARANA - PALMERI
- CAPPELLO - TANCREDI - CIANCIO - FERRERI
- MANGIACAVALLO - SIRAGUSA - TRIZZINO -
FOTI - LA ROCCA - ZITO - GRECO G.
V -DISCUSSIONE DELLA MOZIONE:
N. 462 - Istituzione di una Commissione parlamentare
d'indagine sulla gestione del sistema dei rifiuti in
Sicilia.
(17 giugno 2015)
GRECO G. - FIGUCCIA - DI GIACINTO -
CORDARO TAMAJO - ALONGI - SIRAGUSA
VI - DISCUSSIONE DELLA MOZIONE:
N. 463 - Iniziative nei confronti del Governo nazionale
per prevenire e contrastare l'aumento degli illeciti
connesso ai flussi migratori e assicurare
un'ordinata gestione dell'accoglienza dei migranti
aventi titolo.
(22 giugno 2015)
LENTINI - CASCIO S. - COLTRARO
CURRENTI - LANTIERI
La seduta è tolta alle ore 18.48
(Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 19.50)
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio