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Resoconto d'Aula della Seduta n. 250 di giovedì 02 luglio 2015
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   Presidenza del vicepresidente Lupo


   LO  GIUDICE,  segretario, dà lettura del  processo  verbale  della
  seduta  precedente  che,  non  sorgendo  osservazioni,  si  intende
  approvato.

   PRESIDENTE.  Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle  eventuali
  votazioni  mediante  procedimento elettronico che  dovessero  avere
  luogo nel corso della seduta.
   Invito,  pertanto,  i deputati a munirsi per tempo  della  tessera
  personale di voto.
   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.


   Presidenza del vicepresidente Lupo


                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico che hanno chiesto congedo per  la  giornata
  odierna gli onorevoli Malafarina, Lo Sciuto, Vullo, Arancio,  Raia
  e Panepinto.

   L'Assemblea ne prende atto.

   Sospendo la seduta per qualche minuto.

     (La seduta, sospesa alle ore 16.48, è ripresa alle ore 16.53)

   PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
                                Congedo

   PRESIDENTE.  Comunico che ha chiesto congedo per oggi l'onorevole
  Milazzo Giuseppe.

   L'Assemblea ne prende atto.

   Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011
   Presidenza del vicepresidente Lupo


            Seguito della discussione del disegno di legge
   nn. 488-762/A  Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio
                                 2011

   PRESIDENTE.  Si procede al seguito della discussione del  disegno
  di  legge nn. 488-762/A  Modifiche alla legge regionale n. 12  del
  12 luglio 2011 .
   Onorevoli  colleghi, nella seduta di ieri, il Presidente Ardizzone
  aveva  già detto che eravamo in attesa di un documento che  sarebbe
  stato  presentato  da  parte del Governo;  è  presente  l'assessore
  Pizzo, gli chiedo se vuole illustrare il documento.

   GRECO GIOVANNI. Chiedo di parlare.


   Presidenza del vicepresidente Lupo


                        Sull'ordine dei lavori

   PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine dei lavori.

   GRECO  GIOVANNI.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi  non  è,
  effettivamente,  sull'ordine  dei  lavori,  però  abuso  della  sua
  gentilezza.
   Presidente, mi sono pervenute diverse richieste che riguardano  la
  sicurezza  di questo Palazzo ed io le ho fatte mie perché  ho  pure
  gli stessi timori di chi me li ha prospettati.
   Presidente, noi abbiamo,  all'ingresso da Piazza Indipendenza, uno
  strumento  che rileva materiale metallico dei turisti e  di  quelli
  che entrano nel Palazzo.
   Noi  abbiamo  una  convenzione con il Corpo Forestale,  consultati
  questi  che sono adibiti alla vigilanza e rispetto alla convenzione
  che  hanno  stipulato  con l'ARS questo servizio  si  rifiutano  di
  farlo, quindi io chiedo a lei e al Segretario generale, che mi  sta
  ascoltando, di far funzionare quell'apparecchio  che noi con grossi
  sacrifici  abbiamo installato nella portineria -   ripeto  -   lato
  Piazza  Indipendenza,  per dare sicurezza a  questo  Palazzo  e  ai
  cittadini che frequentano questo Palazzo. Grazie Presidente.

   Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011
   Presidenza del vicepresidente Lupo


      Riprende la discussione del disegno di legge nn. 488-762/A
        Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011

   PRESIDENTE. Chiedevo all'Assessore Pizzo se vuole intervenire  per
  illustrare il documento che era stato annunziato ieri.

   PIZZO, assessore infrastrutture e mobilità. Sì, signor Presidente.
  Io faccio un primo intervento  che riassume la materia dopodiché vi
  leggerò  il parere che abbiamo predisposto relativamente  ai  dubbi
  che sono stati posti in quest'Aula.
   La modifica riguarda gli appalti ai lavori servizi e forniture che
  non  abbiano  carattere trasfrontaliero,  -  e questo  lo  dobbiamo
  sottolineare  perché  ovviamente questo poi  è  a  principio  delle
  dichiarazioni  successive delle considerazioni  successive  -   ciò
  viene  esplicitato  al  comma  uno articolo  3  pertanto  rimanendo
  esclusi  tutti  gli  appalti  di  evidenza  comunitaria   la  norma
  proposta  non va a confliggere con le norme comunitarie in  materia
  di concorrenza, che riguardano anche la particolarità degli appalti
  da parte delle imprese.
   La  Regione  Val d'Aosta anch'essa a Statuto speciale,  si  ha  da
  tempo  dotata  con legge regionale n. 19 del 2005  di  una  propria
  legislazione in materia di appalti che differisce in una  parte  la
  legislazione in merito ai criteri  di individuazione delle  offerte
  anormalmente  basse, norma vigente nel 2005 che  non  è  stata  mai
  oggetto  di  alcuna  impugnativa, è stato oggetto  di   impugnative
  un'altra  parte  di  quella norma, ma non questa  che  riguarda  il
  calcolo delle offerte anomale.
   La sentenza della Corte costituzionale n. 288 del 2006 ha statuito
  che  l'esigenze  di  contratto  alle  infiltrazioni  mafiose  dalla
  criminalità  organizzata  costituisce  interesse  prevalente  nelle
  scelte  normative laddove il contrasto alle criminalità organizzate
  non  è  però solamente da intendersi come mero interesse prevalente
  rispetto  alla  tutela  della concorrenza, bensì,  come  necessario
  presupposto  di  una  tale tutela, atteso che un  sistema  permeato
  dalla  mafia   è  in sè ostativo all'instaurarsi  di  un  effettivo
  confronto  concorrenziale -  non le cito a  caso  queste  sentenze,
  perché poi arriveremo al punto -.
   In  tal  senso  l'articolo 3 introducendo una variabile  aleatoria
  quale  la  prima  cifra  dopo la virgola della  somma  dei  ribassi
  offerti  dai  concorrenti  annulla  l'effetto  divergente  verso  i
  ribassi  sempre  crescenti che si registrano  con  la  legislazione
  vigente  e allo stesso tempo rende incontrollabile il valore  della
  soglia di anomalia proprio grazie a  tale variabile aleatoria. Sarà
  così  possibile  ridurre gli accordi collusivi  con  le  imprese  e
  quindi  in violazione con la libera concorrenza in quanto le stesse
  non  potranno utilizzare i dati statistici ai fini dell'indicazione
  al ribasso.
   La  legge  introduce  meccanismi pro-concorrenziali  e  non  anti-
  concorrenziali riducendo la possibilità di accordi collusivi con le
  imprese.  Pertanto, tale modifica normativa rientra a pieno  titolo
  tra  i limiti imposti alla potestà legislativa regionale, in quanto
  rispettosa dei principi che tutelano la libera concorrenza,  stante
  che con questa  modifica la libera concorrenza  viene ulteriormente
  rafforzata e favorita.
   Inoltre  si  ottiene anche il vantaggio importante  e fondamentale
  di  essere una misura a sostegno delle imprese siciliane, ottenendo
  l'obiettivo di avere una soglia anomala in misura minore rispetto a
  quella determinata dall'attuale legislazione.
   Questa  è  la  sintesi della ratio del provvedimento  legislativo,
  ora vi leggerò il parere che mi sono fatto fare da un professore di
  diritto   Costituzionale   dell'Università   di   Palermo,   parere
  ovviamente richiesto con molta fretta anche per dare sostegno  alle
  tesi  riguardanti la piena costituzionalità ai sensi  dell'incrocio
  fra  le  normative dell'attuale disegno di legge. Pareri in  ordine
  alla  legittimità costituzionale, articolo 3, del disegno di  legge
  n.  488/762 recante Modifiche legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
  in   materia   di  appalti  pubblici.  Sotto  soglia   comunitaria.
  Attualmente,   risale   all'Assemblea   Regionale   Siciliana,   in
  particolare,  in  relazione alla compatibilità con  i  principi  in
  materia  di tutela della concorrenza del criterio di determinazione
  della soglia di anomalia in esso previsto.
   Preliminarmente, giova precisare che la questione dei rapporti tra
  lo  Stato  e  le  Regioni a Statuto speciale,  con  riferimento  al
  riparto  delle rispettive competenze legislative in tema di appalti
  pubblici è stato, più volte, affrontato alla Corte Costituzionale e
  ha  trovato, da ultimo, sistemazione con le sentenze n. 45 e n. 221
  del 2010.
   Per  le Regioni a statuto ordinario, sin dalla sentenza n. 303 del
  2003  la  Corte  aveva tratto dalla mancata inclusione  dei  lavori
  pubblici  negli elenchi del secondo e del terzo comma dell'articolo
  117  la  conclusione che gli stessi non costituissero  una  materia
  autonoma, ma fossero articolati in tanti ambiti di legislazione che
  si  qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono,  ossia
  si  vengono a saldare con la materia sostanziale che, di  volta  in
  volta,  entra in questione e rispetto alla quale le opere pubbliche
  sono strumentali.
   Tale  giurisprudenza,  però, non sembrava essere,  immediatamente,
  estensibile  alle  Regioni  ad autonomia differenziata,  stante  le
  espresse  mansioni dei lavori pubblici sulle materie di  competenza
  esclusiva primaria previste nei rispettivi Statuti speciali.
   Il problema è stato affrontato e risolto con le citate sentenze n.
  45  e  221  del  2010.  Con  la prima di tali  decisioni  resa  nei
  confronti  delle province autonome di Trento, la Corte ha precisato
  la  propria  posizione in materia, spiegando  come  il  riparto  di
  competenze  si  atteggi  in modo diverso a seconda  che  trovi  una
  applicazione del titolo V della parte II della Costituzione, ovvero
  norme  statutarie speciali che prevedono in via autonoma la materia
  dei  lavori  pubblici, di interesse regionale o come  nel  caso  in
  esame,  di interesse provinciale. In questo secondo caso non  vale,
  infatti,  il limite imposto dalle leggi delle Regioni ordinarie  di
  emanare  solo norme che producono effetti pro-concorrenziali,  solo
  indiretti  o  marginali e, comunque, compatibili con gli  obiettivi
  posti dalle norme statali.
   Di  contro,  la norma statutaria legittima, chiama il  legislatore
  regionale  a  disciplinare il settore a condizione che  rispetti  i
  limiti  che  lo  Statuto speciale pone all'esercizio delle  potestà
  legislativa esclusiva primaria. Deve rilevarsi, inoltre, come tra i
  limiti  alla  potestà legislativa regionale sia da  annoverarsi  il
  rispetto  dei principi che tutelano la libera concorrenza,  nozione
  che  secondo  il giudice delle leggi non può che riflettere  quelle
  operanti in ambito comunitario, sentenza n. 401 del 2007.
   Avendo  riguardo al diritto dell'Unione Europea, pertanto,  devono
  essere  ricompresi  in tale concetto: a) le misure  legislative  di
  tutela   in   senso  proprio  che  hanno  oggetto,  gli   atti,   i
  comportamenti delle imprese che incidono negativamente nell'assetto
  concorrenziale  dei  mercati  e  ne  disciplinano  le  modalità  di
  controllo,  eventualmente  anche di sanzione;  b)  le  disposizioni
  legislative  di  promozione che mirano ad aprire  un  mercato  o  a
  consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo
  o   eliminando   vincoli   al   libero   esplicarsi   la   capacità
  imprenditoriale  o  la  competizione  fra  imprese,   caso   legato
  esattamente   alla  ratio  di  questa  legge;  c)  le  disposizioni
  legislative   che  perseguono  il  fine  di  assicurare   procedure
  concorsuali  di  garanzia  mediante  la  strutturazione   di   tale
  procedura in modo da assicurare la più ampia apertura del mercato a
  tutti gli operatori economici, sentenza n. 401 del 2007.
   Tale  concetto  è stato ribadito nella sentenza n.  221  del  2010
  emessa  nei confronti della  Regione Friuli Venezia Giulia, il  cui
  Statuto speciale, articolo 4, con disposizione di tenore analogo  a
  quanto   previsto  dall'articolo  14,  lettera  g)  dello   Statuto
  siciliano,   attribuisce   alla  Regione   competenza   legislativa
  esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale.
   Anche  in  questo senso, la Corte ha osservato che tale previsione
  statutaria non significa che in relazione a discipline di contratti
  di   appalto   che  incidono  sul  territorio  della   regione   la
  legislazione regionale sia libera - di questo ne abbiamo  chiarezza
  -  di  esplicarsi  senza alcun vincolo e che  non  possono  trovare
  applicazione  e  disposizione del principio contenuto  nel  decreto
  legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
   La  potestà legislativa esclusiva regionale deve, infatti,  essere
  esercitata in armonia con la Costituzione, con i principi  generali
  dell'ordinamento   giuridico  della  Repubblica,   con   le   norme
  fondamentali  delle riforme economico-sociali e  con  gli  obblighi
  internazionali dello Stato.
   A   tal   proposito,   la  Corte  costituzionale   ha   affermato,
  inequivocabilmente, che le disposizioni contenute  nel  Codice  dei
  contratti pubblici, per la parte in cui si correlano a disposizione
  del  Titolo  V  della parte II della Costituzione,  in  particolare
  dell'articolo  117, secondo comma, lettere e) ed  l),  in  tema  di
  tutela  della  concorrenza e di ordinamento civile,  devono  essere
  ascritte,  per  loro  stesso contenuto d'ordine generale,  all'area
  delle norme fondamentali di riforme economico sociali, nonché delle
  norme  con  le  quali  lo  Stato ha dato attuazione  agli  obblighi
  internazionali,    nascenti   dalla   partecipazione    dell'Italia
  all'Unione Europa.
   In questa prospettiva prendo  in considerazione i limiti derivanti
  dal   rispetto   dei  principi  della  tutela  della   concorrenza,
  strumentali anche ad assicurare le libertà comunitarie, e dunque le
  disposizioni  contenute  nel  codice degli  appalti  pubblici,  che
  costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello
  europeo.
   In  tale ambito, la disciplina regionale non può aver un contenuto
  tale  da alterare negativamente, a livello di tutela assicurato  la
  normativa statale (sentenza n. 221/2010). Con specifico riferimento
  della  disciplina a chi trova il prezzo più basso e del sistema  di
  esclusione   automatico   delle   offerte   anomale,    la    Corte
  Costituzionale,   nella   sentenza  n.  114/2011,   ha   dichiarato
  l'illegittimità costituzionale di una disciplina regionale, che non
  aveva  previsto che non si potesse disporre l'esclusione automatica
  quando il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a dieci,  in
  quanto   idonea   a  incidere  negativamente  sul   livello   della
  concorrenza  che  deve essere garantita agli imprenditori  operanti
  sul mercato.
   Ribadisco tutto perché abbiamo ben tenuto conto, nell'esprimere il
  parere, della possibilità che un determinato tipo di normativa  che
  incida  sui  meccanismi  di calcolo possa ledere  il  principio  di
  concorrenza.
   Occorre,   infine,   ricordare  che,  secondo  la   giurisprudenza
  costituzionale, la disciplina statale in materia di appalti,  nella
  parte  concernente  la  procedura di  selezione  ed  i  criteri  di
  aggiudicazione,  sia  strumentale  a  garantire  la  tutela   della
  concorrenza,  sentenza n. 84/2011, in senso conforme  sentenze  nn.
  186/2010, 320/2008 e 401/2007.
   Pertanto,  anche  le  Regioni a Statuto  speciale  e  le  Province
  autonome  che  siano  titolari di competenza  legislativa  primaria
  esclusiva  nella materia dei lavori pubblici a interesse  regionale
  non  possono  stabilire a riguardo una disciplina  suscettibile  di
  alterare le regole di funzionamento del mercato, in particolare per
  quello  che  ci  occupa  il  carattere  strumentale  rispetto  alla
  concorrenza  è  stato affermato con riguardo alle norme  aventi  ad
  oggetto  la disciplina delle offerte anomale, sentenze nn. 184  del
  2011,  411/2008, 320/2008, anche se relative agli appalti sotto  la
  soglia di rilevanza comunitaria.
   In  conclusione, in forza del limite costituzionale europeo  della
  tutela della concorrenza, sono vietate le discipline regionali  che
  prevedono  una  più  ampia  area  di  applicabilità  della   regola
  dell'esclusione automatica, ma non è questo il caso.
   L'articolo 3 del disegno di legge in oggetto mira a modificare  il
  criterio  di aggiudicazione degli appalti in riferimento ai  lavori
  sotto  soglia comunitaria ed a modificare i termini di calcolo  per
  l'individuazione dell'offerta anomala, introducendo  una  variabile
  aleatoria,  quale la prima cifra dopo la virgola  della  somma  dei
  ribassi offerti dai concorrenti ammessi.
   In  questo  modo, si annulla l'effetto divergente,  quindi,  verso
  ribassi  sempre  crescenti della normativa  vigente.  Nello  stesso
  tempo  si  rende incontrollabile il valore della soglia di anomalia
  proprio  grazie all'uso di una variabile aleatoria, cioè  vietiamo,
  tramite  un  calcolo matematico, la possibilità che,  a  monte,  si
  effettuino  cartelli che organizzino le offerte anomale per  andare
  verso un ribasso di un certo tipo.
   Grazie  a questo intervento sarà, pertanto, possibile ridurre  gli
  accordi  collusivi  tra  le imprese e, quindi,  in  violazione  dei
  principi  di  libera concorrenza, in quanto le stesse non  potranno
  utilizzare  dati statistici ai fini dell'indicazione  del  ribasso,
  ma  dovranno  formulare l'offerta sulla base di un'attenta  analisi
  del   progetto  e  dei  costi  sostenibili  in  base  alla  propria
  organizzazione imprenditoriale.
   D'altro  si  deve  evidenziare  che  la  disposizione  in   esame,
  analogamente all'articolo 86 del Codice, prevede che per il calcolo
  della  soglia  anomala si prenda come parametro di  riferimento  la
  media  aritmetica  dei  ribassi percentuali  di  tutte  le  offerte
  ammesse,  con  esclusione del 10 per cento, rispettivamente,  delle
  offerte  di  maggior  ribasso e di quelle di  minor  ribasso.  Tale
  valore,  secondo  la  legislazione nazionale,  deve  essere  sempre
  incrementato di una grandezza pari allo scarto medio aritmetico dei
  ribassi   percentuali  che  superano  la  predetta  media,   quella
  precedentemente ottenuta.
   Di  contro,  secondo la proposta in esame, il  valore  base,  dato
  dalla  media  dei  ribassi  al netto dei  valori  marginali,  potrà
  essere,  in alcuni casi, aumentato, in altri diminuito, sulla  base
  dell'operare della variabile aleatoria.
   In  forza  della  citata  giurisprudenza costituzionale,  si  deve
  certamente  ritenere che sia compatibile con i principi in  materia
  di  tutela  della concorrenza la disposizione nella parte  in  cui,
  prevedendo  che  il valore base sia decrementato,  riduca  per  ciò
  stesso   l'area   di  applicabilità  della  regola   all'esclusione
  automatica.
   Per quanto riguarda, invece, la possibilità che il valore base sia
  aumentato  si deve evidenziare come il testo del disegno  di  legge
  prevede  un  incremento percentuale al più pari  all'8  per  cento;
  mentre  il  Codice degli appalti stabilisce che al valore  base  si
  sommi  una cifra assoluta, la media aritmetica degli scarti, ovvero
  la  media delle differenze fra i ribassi superiori alla media e  la
  media  aritmetica  dei ribassi delle offerte che  restano  dopo  le
  operazioni di accantonamento, cosiddetto  taglio delle ali .
   In  questa  seconda  ipotesi sembra presumibile  ritenere  che  la
  percentuale di incremento stabilita nella norma, l'articolo 3,  sia
  comunque  inferiore al rialzo dovuto allo scarto medio  aritmetico,
  determinando,  pertanto,  anche  in  questo  caso,  una   probabile
  riduzione  dell'area di applicabilità della regola  dell'esclusione
  automatica,   quindi,  sia  più  favorevole  e  più  tutelante   la
  concorrenza rispetto a quella nazionale.
   In  conclusione, non appaiono condivisibili i dubbi in ordine alla
  legittimità costituzionale dell'articolo 3 del disegno di legge  n.
  488,  attualmente all'esame dell'Assemblea regionale siciliana,  in
  particolare,  in  relazione alla comparabilità con  i  principi  in
  materia   di   tutela   della  concorrenza  e   del   criterio   di
  determinazione della soglia di anomalia in esso previsto, in quanto
  la   legge   regionale   introduce  meccanismi  pro-concorrenziali,
  riducendo  la possibilità che si realizzino accordi collettivi  tra
  imprese, quindi, aumentando la concorrenza; la soglia anomala viene
  comunque  determinata in una misura minore rispetto  a  quella  che
  sarebbe  risultata  incrementando  il  valore  base  dello   scarto
  aritmetico medio, come previsto dal Codice degli appalti.

   CRACOLICI. Si può sapere da chi è firmato questo parere?

   PIZZO,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la  mobilità.   Dal
  Professore    Giovanni   Scala   del   Dipartimento   di    diritto
  costituzionale dell'Università degli Studi di Palermo.

   PANARELLO. E' un parere pro veritate?

   PIZZO, assessore per le infrastrutture e la mobilità. E' un parere
  pro veritate

   PRESIDENTE.  L'Assessore  presenterà il  parere  alla  Presidenza,
  ancora non ne siamo in possesso.

   TRIZZINO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   TRIZZINO, presidente della Commissione. Signor Presidente, mi sono
  stati chiesti dei chiarimenti in merito al disegno di legge n.  488
  e  partirò prima da una disamina dell'inquadramento normativo,  per
  chiarire appunto l'ambito giuridico all'interno del quale ci stiamo
  muovendo,  per  poi  fare  un  passaggio  sia  alla  relazione  del
  professore  Scala,  che  ha reso appunto  il  parere  pro  veritate
  all'Assessore, sia a un'ulteriore relazione di un altro docente  di
  diritto costituzionale dell'Università Kore.
   L'ambito   normativo  all'interno  del  quale   ci   muoviamo   è,
  chiaramente,  il  Codice degli appalti, l'articolo  4  del  decreto
  legislativo  163/2006. Io leggo testualmente parte degli  articoli,
  perché  è  fondamentale capire l'ambito all'interno  del  quale  si
  muove  il  disegno di legge n. 488 e, dunque, l'ambito  all'interno
  del quale i colleghi sono chiamati a pronunciare il loro voto.
   Il  comma  1  stabilisce il riparto di competenza Stato-Regioni  e
  chiarisce  che  le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
  Bolzano  esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto  del
  presente    Codice,    nel   rispetto   dei    vincoli    derivanti
  dall'ordinamento  comunitario  e  delle  disposizioni  relative   a
  materia di competenza esclusiva dello Stato; il successivo comma  3
  qualifica  quelli  che sono gli ambiti di competenza  dello  Stato,
  cioè  nella  qualificazione della selezione dei concorrenti,  nelle
  procedure  di  affidamento,  esclusi i  profili  di  organizzazione
  amministrativa, nei criteri di aggiudicazione - e questo è il punto
  sul  quale  poi  dovremo prestare particolare attenzione  -  e  poi
  ripreso  l'articolo 81 nei subappalti, nei poteri di vigilanza  sul
  mercato degli appalti, nella stipula all'esercizio dei contratti  e
  nel  contenzioso. Questi sono gli ambiti operativi all'interno  del
  quale  le  Regioni non possono avere alcun margine  di  operatività
  sotto il profilo dell'azione legislativa.
   L'articolo  81,  rubricato  Criteri di selezione dell'offerta ,  o
  meglio  di  aggiudicazione, individua  quelli che sono, appunto,  i
  criteri  in  forza dei quali viene ad essere aggiudicata  la  gara,
  sono  due e sono noti a tutti: il criterio del prezzo più basso  ed
  il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
   La  legge  n.  12  del 2011, cioè la nostra legge  regionale,  che
  recepisce il codice degli appalti non modifica, chiaramente, i  due
  parametri ma, anzi, li riproduce pedissequamente.
   Allo  stesso  modo,  il  disegno di legge  n.  488  dell'onorevole
  Tancredi  non  modifica  all'articolo 3  alcunché  dei  criteri  di
  aggiudicazione tant'é che riprende una disciplina che, poi,  va  ad
  incidere sulle offerte anomale.
   La legge n. 12 del 2011  e l'articolo 19, appunto, recita:  Per le
  finalità  di  cui  all'articolo 81 del decreto legislativo  n.  163
  (appunto  il codice degli appalti) le stazioni appaltanti ricorrono
  rispettivamente  al  criterio del prezzo più basso  e  al  criterio
  dell'offerta economicamente più vantaggiosa. .
   Passiamo ad esaminare adesso quello che è l'ambito all'interno del
  quale si muove la normativa comunitaria.
   Come   sappiamo,  la  Corte  Costituzionale  fissa   dei   vincoli
  inderogabili entro i quali la potestà legislativa sia  statale  che
  regionale non può derogare.
   In vero, l'articolo 3 del disegno di legge n. 488 chiarisce che le
  procedure oggetto di riforma sono gli appalti di lavori, servizi  e
  forniture  che  non abbiano carattere trasfrontaliero.  Questo  per
  chiudere le porte a qualsiasi dubbio sul rispetto dei limiti  nella
  norma comunitaria.
   Relativamente  ai  limiti le norme nazionali, preliminarmente,  ma
  solo preliminarmente, cito l'esempio della Regione Valle d'Aosta.
   La  Regione  Valle  d'Aosta da tempo si è dotata  di  una  propria
  legislazione  in materia di appalti ed è la legge n.  19  del  2005
  che,  in effetti, anticipa di un anno il codice degli appalti, però
  è successiva di quattro dalla riforma costituzionale della legge n.
  3  del 2001 che congela quello che è il riparto di competenza   poi
  ripreso dal codice degli appalti.
   La norma è vigente dal 2005, stiamo parlando della stessa identica
  norma  che,  poi,  verrà  applicata, qualora  dovesse  passare,  in
  Sicilia e l'articolo 3 che ora leggerò per conoscenza di tutti.
   Non è mai stato oggetto di alcuna impugnativa sotto il profilo del
  calcolo  delle  soglie di anomalia. Io leggo  l'articolo  25  della
  legge  n.  19  del 2005 che è estremamente complesso  così  come  è
  complesso l'articolo 3 del disegno di legge del collega Tancredi ma
  è  necessaria una lettura di questo articolo per capire quali  sono
  le  analogie tra questa norma e quella dell'articolo 3 del  disegno
  di legge dell'onorevole Tancredi.
   L'articolo 25, al comma 7, della legge della Valle d'Aosta  recita
  (elimino soltanto le parti che a noi interessano di meno):   Per  i
  lavori pubblici di importi inferiori alla soglia  comunitaria (così
  come  è  previsto per l'articolo 3 del disegno di legge del collega
  Tancredi)  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 2  (chiaramente
  della  legge  19)  stabiliscono, nel bando di  gara,  se  procedere
  all'esclusione automatica dalla gara dell'offerte che presentino un
  ribasso  superiore alla media aritmetica dei ribassi  di  tutte  le
  offerte  con  esclusione  del  10 per cento  arrotondato  all'unità
  superiore tanto delle offerte di maggiore ribasso quanto di  quelle
  di  minore ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico  dei
  ribassi   percentuali   che  superano   la   predetta   media   con
  l'aggiudicazione  a favore del concorrente la cui  offerta  più  si
  avvicina  per  eccesso  al  valore numerico  ottenuto  mediante  la
  predetta  media aritmetica incrementata con il  numero  estratto  a
  sorte  dall'autorità  che  presiede la  gara  tra  i  nove  numeri,
  equidistanti  tra  di  loro,  ricompresi  tra  i  valori   numerici
  dell'offerta  di  minor ribasso amessa e quella di maggior  ribasso
  immediatamente inferiore alla media aritmetica  incrementata .
   Chi conosce il testo del disegno di legge n. 488, all'articolo  3,
  riprende   quasi   pedissequamente  quello  che  è   il   contenuto
  dell'articolo appena citato e le analogie con la norma della  Valle
  d'Aosta possono essere ricondotte ad unità.
   Noi  abbiamo,  appunto, appurato che il testo della Valle  d'Aosta
  non  è  stato  mai  impugnato   nella parte  relativa  alle  soglie
  anomale.   A   ben  vedere,  in  realtà,  esiste  un   profilo   di
  incostituzionalità  della legge n. 11 del 2005.  A  ben  vedere  la
  Corte Costituzionale ha impugnato la legge della Valle d'Aosta e lo
  ha  fatto  nel 2006 con la sentenza 440. In realtà, però, la  parte
  che  viene impugnata non è quella relativa alle soglie di  anomalia
  sulle  quali  oggi siamo chiamati a pronunciarci, ma  è  una  parte
  legata  al  criterio di territorialità, fondamentalmente  la  Valle
  d'Aosta  ha voluto incrementare ulteriormente il livello  superando
  il  limite  legislativo  del territorio  regionale,  stabilendo  un
  parametro  che fissa un limite per le aziende che vincono  le  gare
  nel territorio della Valle d'Aosta.
   La Corte Costituzionale con la sentenza n. 440 recita:  Le censure
  sollevate  all'articolo  25 (che vi ho citato  poc'anzi)  hanno  ad
  oggetto  le  disposizioni nella sola parte in  cui  individuano  il
  criterio della maggiore localizzazione territoriale, fra i  criteri
  di  selezione dei candidati da ammettere alle procedure ristrette .
  L'elemento di localizzazione territoriale chiaramente contrasta con
  il  principio  di  uguaglianza e, attenzione,  soprattutto  con  il
  principio  della  libertà di concorrenza  che,  poi,  è  l'elemento
  centrale  sul  quale  vorrei che tutti  quanti  ponessero  la  loro
  attenzione, in quanto l'elemento che, poi, ci permetterà o potrebbe
  permetterci  di  superare  il limite costituzionale  è  proprio  la
  possibile violazione del principio di concorrenza.
   La Corte Costituzionale, quindi, non colpisce la legge della Valle
  d'Aosta,  nella parte che qui ci interessa, ma su  un  tema  che  è
  completamente avulso da quello che è oggetto di discussione oggi.
   Ricordo,  non era ancora intervenuto il Codice degli  appalti  del
  2005,  ma  era intervenuta la riforma costituzionale del  2001.  Ad
  adiuvandum,  anche  se è, come dire, ultronea con  l'oggetto  della
  discussione,  ricordo un'importante sentenza del 2007  della  Corte
  Costituzionale che dice:  L'esigenza di contrastare l'infiltrazione
  della  criminalità  organizzata  costituisce  interesse  prevalente
  nelle  scelte  di normative sempre più severe, norme  che  appaiono
  ragionevoli    e    giustificate   dalle    peculiari    condizioni
  dell'amministrazione  siciliana,  caratterizzata  da  fenomeni   di
  gravità   e  di  pressione  della  criminalità  organizzata   sulle
  amministrazioni  pubbliche e dal numero di  episodi  di  illegalità
  amministrativa riscontrate .
   La  sentenza chiaramente non si rifà all'oggetto in questione,  ha
  un  altro  oggetto, ma è interessante sottolineare  come  la  Corte
  Costituzionale delle volte accorda preferenza, anche  nei  casi  in
  cui  vi siano delle norme borderline, quando possono esserci  delle
  situazioni   limite  quali  per  esempio  le  infiltrazioni   della
  criminalità  organizzata, cosa che è nota a tutti  e  che  non  c'è
  bisogno di sottolineare ulteriormente.
   Sulle  deduzioni che finora vi ho rappresentato cade il  documento
  che ieri erroneamente il collega Cracolici citava come sentenza  n.
  57 del 2011. In realtà, è un'ordinanza, non cambia molto perché, in
  realtà,  la  leggo  testualmente, sottolinea un dato  fondamentale,
  cioè  il  fatto che dobbiamo rispettare i principi di tutela  della
  concorrenza, e qui torna in gioco la questione che dicevamo prima.
   La  Corte  Costituzionale  dice a chiare lettere:   La  competenza
  esclusiva  dello  Stato in materia di tutela della concorrenza,  ai
  sensi   dell'articolo  117  della  Costituzione,  implica  che   il
  legislatore  statale può dettare una disciplina delle procedure  di
  gara  e  dei  criteri  di aggiudicazione integrale  e  dettagliata,
  nonché inderogabile da parte del legislatore regionale .
   E' qui che chiaramente dobbiamo porci la domanda: stiamo agendo in
  modo legittimo o stiamo scavalcando i poteri della legge statale?
   Il  problema,  però, va inquadrato sotto il profilo  della  tutela
  della concorrenza, perché la Corte Costituzionale quando sottolinea
  questo  dato  non lo sottolinea sic et simpliciter ma lo  evidenzia
  sotto  il  profilo  del  rispetto dei principi  della  concorrenza,
  ovvero,  noi  non  dobbiamo  ledere la  possibilità  che  tutte  le
  imprese,  così  come  vuole  il concetto  di  concorrenza,  possano
  partecipare  alle  gare, cioè non dobbiamo danneggiare  le  imprese
  potenzialmente  in grado di partecipare alle gare.  Nei  limiti  di
  questo  spazio  non  violiamo  il principio  della  concorrenza  e,
  automaticamente,  non  violiamo  l'articolo  4  del  Codice   degli
  appalti.
   E'  lì  che dobbiamo ragionare, è all'interno di questo parametro.
  Ecco  che  entra in gioco la relazione che sottolineava l'assessore
  Pizzo e che richiamo soltanto in parte, perché già l'ha fatto  lui,
  ma  sono fondamentali due, tre passaggi perché, vi ripeto, tutta la
  questione,  che poi verrà rimessa alla vostra volontà, deve  essere
  letta  alla luce, cioè dobbiamo capire se siamo in grado con questa
  norma  di  mantenerci nei parametri della tutela del  principio  di
  concorrenza, oppure sforiamo.
   Nel  secondo caso, chiaramente, non abbiamo luogo ad operare.  Nel
  primo caso possiamo votare legittimamente.
   Allora,   il  professore  Scala,  che  è  un  docente  di  diritto
  costituzionale  dell'Università degli  studi  di  Palermo,  che  ho
  sentito  -  così come ho sentito anche un altro collega  che  è  il
  professore  Roberto  di Maria, ordinario di diritto  costituzionale
  della  Kore,  il  quale si è messo a disposizione  qualora  dovesse
  essere  necessario  un'ulteriore integrazione  della  questione  -,
  dice:   La  questione  dei rapporti tra lo Stato  e  le  Regioni  a
  Statuto  speciale  con  riferimento  al  riparto  delle  rispettive
  competenze  legislative in materia di appalti  è  stato  più  volte
  affrontato  dalla Corte Costituzionale , invero 2 sono le  sentenze
  che marcano in modo netto quello che è la questione e sono tutte  e
  due del 2010, in realtà, antecedenti all'ordinanza del 2011, ce n'è
  però  una  successiva che è del 2011 che è la n. 184 che ha  citato
  poc'anzi l'Assessore.
   La  sentenza  n.  221,  prego i colleghi di  prestare  attenzione,
  perché  saremo chiamati a votare una norma e dobbiamo essere  tutti
  consapevoli  di quello che, in effetti, stiamo votando,  perché  ci
  stiamo  muovendo  davvero in una situazione che  è  borderline  ma,
  comunque,   suffragati   da  una  costruzione,   un'interpretazione
  giuridica valida, possiamo tranquillamente avallarla.
   La  sentenza  n.  221  emessa nei confronti della  Regione  Friuli
  Venezia  Giulia relativamente all'articolo 4 dello Statuto speciale
  che  rimarca  l'articolo 14 del nostro Statuto  speciale,  cioè  dà
  competenze  esclusiva in materia di appalti,  dice:   La  Corte  ha
  osservato  che la previsione statutaria che, comunque,  attribuisce
  esclusività  e  competenze esclusive in  materia  di  appalti,  non
  libera  la  Regione  a  manifestare un potere legislativo  che  sia
  svincolato  chiaramente dalla legislazione nazionale  e  da  quella
  comunitaria.
   La  potestà legislativa esclusiva regionale deve, infatti,  essere
  chiaramente  esercitata  in  armonia con  la  Costituzione,  con  i
  principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica,  con
  le  norme  fondamentali delle riforme economico-sociali e  con  gli
  obblighi  internazionali dello Stato, basta leggere l'articolo  117
  per ricordare quanto detto.
   In  questa  prospettiva, come ha rilevato  la  Corte,  vengono  in
  considerazione in primo luogo i limiti derivanti dal  rispetto  dei
  principi  di  tutela della concorrenza, e qui  torna  di  nuovo  il
  limite  alla  concorrenza,  strumentali ad  assicurare  le  libertà
  comunitarie.
   In  tale ambito, la disciplina regionale non può, attenzione,  non
  può avere un contenuto tale da alterare negativamente il livello di
  tutela  assicurato  dalla  normativa  statale,  cioè  la  normativa
  regionale per quanto possa incidere, sempre che ne abbia le facoltà
  perché  ci  troviamo  in competenza esclusiva, negativamente  sulla
  capacità  delle  imprese di potere partecipare potenzialmente  alla
  gara.
   Con  specifico riferimento alla disciplina del criterio del prezzo
  più  basso,  cioè la norma che stiamo analizzando e del sistema  di
  esclusione  automatica delle offerte anomale, la sentenza  114/2011
  ha  dichiarato  l'illegittimità costituzionale  di  una  disciplina
  regionale  diversa  da quella nazionale, però, idonea  ad  incidere
  negativamente   sul  livello  della  concorrenza,  fondamentalmente
  questa  legge  regionale impugnata creava un meccanismo  di  soglia
  anomala  che penalizzava alcune imprese, cioè limitava  gli  ambiti
  all'interno  del quale si muove il principio di libera concorrenza.
  Quindi,  appare  chiaro  l'ambito all'interno  del  quale  dobbiamo
  capire se possiamo o non possiamo legiferare.
   Anche le Regioni a Statuto speciale - prosegue, che siano titolari
  di   competenza  legislativa  primaria  nella  materia  dei  lavori
  pubblici,  non  possono  stabilire la  disciplina  suscettibile  di
  alterare in peius le regole di funzionamento del mercato.
   In  conclusione,  in  forza del limite costituzionale  ed  europeo
  della tutela della concorrenza sono vietate le discipline regionali
  che  prevedono  la  più  ampia area di applicabilità  della  regola
  dell'esclusione automatica: maggiore è l'applicabilità, minore è la
  possibilità che l'impresa x e l'impresa y possano partecipare  alla
  gara  e, quindi, conseguentemente, si crea un danno al diritto alla
  libera concorrenza . E' lapalissiano.
     L'articolo 3 del disegno di legge 488 mira a modificare,  e  qui
  entro  nel  merito del disegno di legge, in riferimento  ai  lavori
  sotto   la   soglia   comunitaria  i   termini   di   calcolo   per
  l'individuazione  dell'offerta anomala introducendo  una  variabile
  aleatoria  quale  la prima cifra dopo la virgola  della  somma  dei
  ribassi  offerti dai concorrenti ammessi, in questo modo si annulla
  l'effetto  divergente dell'attuale norma e, allo stesso  tempo,  si
  rende  incontrollabile il valore della soglia  di  anomalia  grazie
  all'uso, appunto, di una variabile che è totalmente aleatoria.
   Ora,  grazie  a  questo  intervento  e,  quindi,  cito  sempre  la
  relazione  di  colui  che  ha reso questo  parere,  sarà  possibile
  ridurre  gli  accordi  collusivi e questo è un  dato  politico  che
  chiaramente  dobbiamo  porci  tutti,  al  di  là  della   questione
  meramente legislativa e, quindi, proprio tecnica, è chiaro che  una
  norma  di  questo  tipo  ha  una funzione  sociale  che  è  davvero
  dirompente.
   Sarà  possibile ridurre gli accordi collusivi fra  le  imprese  in
  quanto  le  stesse non potranno mai utilizzare dati  statistici  ai
  fini  dell'indicazione del ribasso. Ma dovranno  formulare  offerte
  sulla   base  di  un'attenta  analisi  del  progetto  e  dei  costi
  sostenibili  in  base alla propria organizzazione  imprenditoriale,
  cioè  quella  che  è la finalità ultima di qualunque  codice  degli
  appalti.
   In  forza  della  citata  giurisprudenza  costituzionale  si  deve
  ritenere  che sia compatibile con i principi in materia  di  tutela
  della  concorrenza la disposizione nella parte in  cui,  prevedendo
  che  il  valore base sia decrementato, riduca per ciò stesso l'area
  di applicabilità della regola di esclusione automatica e dunque non
  pregiudicando i livelli di concorrenza.
   Ma  lo  stesso  ragionamento  lo  possiamo  fare,  come  accennava
  l'assessore  Pizzo, anche nell'ipotesi contraria,  cioè  quando  il
  valore  base  è  aumentato  perché è presumibile  ritenere  che  la
  percentuale  di incremento sia comunque inferiore al rialzo  dovuto
  allo  scarto  medio  aritmetico.  E quindi,  conseguentemente,  non
  esiste   alcuna   deminutio  nei  confronti   di   quelle   imprese
  potenzialmente capaci di partecipare.
   Il   professore   poi  conclude  dicendo:   I   dubbi   circa   la
  costituzionalità    dell'intervento    proposto    non     appaiono
  condivisibili  in  quanto:  1)  si riduce  la  possibilità  che  si
  realizzino  accordi  collusivi fra le  imprese  in  violazione  dei
  principi di libera concorrenza; 2) la soglia anomala - che poi è il
  dato  sul  quale  ci dobbiamo porre una domanda  -  viene  comunque
  determinata  in  una  misura minore rispetto a quella  che  sarebbe
  risultata dall'applicazione dell'incremento dello scarto aritmetico
  medio al valore base, cioè la norma così com'è in questo momento .
   A  suffragio  della  documentazione che  ha  fornito  l'Assessore,
  personalmente  ho contattato un altro docente che è  un  professore
  ordinario   di   diritto   costituzionale   dell'università   Kore,
  professore Roberto Di Maria, il quale ha confermato l'impianto  del
  collega.  Si  è  reso disponibile a fornire ulteriori  chiarimenti,
  qualora fosse necessario approfondire la materia e ha ribadito  che
  -  lo  leggo  perché  è  un passaggio del  docente  -   secondo  la
  giurisprudenza della Corte costituzionale il legislatore  regionale
  può  legittimamente adottare, in ordine alle procedure di  evidenza
  pubblica,    disposizioni    con   effetti    pro    concorrenziali
  esclusivamente  nelle ipotesi in cui esso sia legittimato  -  siamo
  legittimati  - e non si ponga in contrasto con gli obiettivi  posti
  dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza .
   Quest'ultimo   passaggio   è   un   virgolettato    della    Corte
  costituzionale, non del professore.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.   Signor   Presidente,  onorevoli   colleghi,   intanto
  ringrazio  il  Governo e l'onorevole Trizzino di averci  arricchito
  sul  piano della dottrina e delle valutazioni rispetto al testo che
  oggi  è  oggetto  della nostra valutazione che, devo  dire,  alcune
  considerazioni  mi  sembrano  in  maniera  opportuna   oggetto   di
  approfondimento  che  c'è  stato  anche  da  parte  di  studiosi  -
  consentitemi di dire - prevalentemente sul merito del provvedimento
  rispetto  al quale non ho mai posto rilievi per quanto mi  riguarda
  perché  non è oggetto di contestazione il criterio diverso  che  si
  propone rispetto a quello previsto dal 163.
   Infatti,  come la lunga storia di questo Parlamento sa, visto  che
  la  competenza in materia di appalti è esclusiva per questa Regione
  dal  1946, e dal 1946 questo Parlamento ha varato decine  di  leggi
  sugli appalti e decine di modalità di introdurre un sistema che, in
  qualche  modo,  avesse elementi di imprevedibilità per  definire  -
  consentitemi  di dire - non il prezzo più basso, dove l'elemento  -
  diciamo,  ho  sentito  - di accordi collusivi,  tendenzialmente  il
  prezzo più basso è in assoluto il principio astratto, utilizzato in
  tutte le pratiche, compreso lo sport.
   C'è una corsa, c'è chi arriva primo e chi ultimo.
   Non  c'è un accordo collusivo, poi ci sono le corruzioni di  altra
  natura, le combine, ma questo è  un altro aspetto.
   In  qualunque corsa c'è una graduatoria sulla base dell'ordine  di
  arrivo.
   Il  presupposto  del  prezzo più basso  è  dato  da  un  principio
  abbastanza semplificato.
   Non  voglio  porre il tema del merito rispetto al quale  qualsiasi
  strumento  si  troverà  -  lo dico oggi a futura  memoria  -  anche
  perché,  onorevoli colleghi, essendo qui da qualche anno  ho  avuto
  l'opportunità di vivere questo Parlamento col fatto che  ogni  due-
  tre  anni  c'è  qualcuno che chiede di modificare  la  legge  sugli
  appalti.
   E'  un  film  che  rivediamo  da molti  anni,  è  ciclico  che  si
  riproponga.
   E' in virtù di questa ragione che nel 2011 il Parlamento siciliano
  -  credo  con  una  scelta  abbastanza  liberatoria  rispetto  alle
  pressioni  che nel tempo, via via, si sono accompagnate  in  questo
  Parlamento -, ha deciso in maniera definitiva di assumere la  legge
  nazionale e il rinvio dinamico alla legislazione nazionale.
   Tra  l'altro  essendo  -  come ricordava l'Assessore  -  legge  di
  riforma fondamentale, non poteva che trovare applicazione piena.
   Abbiamo  inteso  ribadire  la nostra  autonomia,  non  dicendo  si
  applica il 163 ma copiando le disposizioni del 163 per affermare il
  principio  autonomistico della nostra attività  legislativa,  fermo
  restando  che  ci  uniformavamo a quella  disciplina  e  alle  loro
  successive  modifiche  ed  integrazioni  che  sarebbero  nel  tempo
  intervenuti.
   La  cosa che oggi ripropongo, probabilmente sbaglio, ma ha ragione
  chi   suggerisce  che  possiamo  operare  nell'ambito   di   quella
  distinzione  che  viene fatta fra i confini della concorrenza  e  i
  dettagli  nei quali opera questa legislazione perché  non  viola  i
  principi   della   libera  concorrenza,  siamo  nel   campo   delle
  valutazioni dottrinarie.
   Il tema è un altro.
   Dobbiamo fare una legge che ha effetti amministrativi.
   Abbiamo  chiesto, questa legge era già corredata di un parere  del
  servizio dell'Assemblea regionale che mostrava perplessità e  dubbi
  sulla  sua coerenza con la disciplina della 163 che viene  ribadita
  anche  dalla  lettura  dei  due  pareri  o  di  un  parere  e   dei
  suggerimenti  del  professore Di Maria  perché  credo  che  l'unico
  parere  scritto  sia  quello  del  professore  Scala.  Quel  parere
  dell'ufficio  Studi dell'Assemblea regionale, sostanzialmente  dice
  una   cosa,   ossia  che  la  legislazione  opera   in   difformità
  all'ordinanza  della  Corte  Costituzionale  e,  pertanto,  non  si
  ritiene  utilizzabile la modifica che si propone perché  violerebbe
  quella norma con effetti - chiaramente - di tipo amministrativo.
   Qual è l'effetto amministrativo?
   Ognuno  di  noi  ha  il dovere di assumersi le responsabilità  del
  caso.
   L'effetto  amministrativo? Ricordiamo che parliamo di una  materia
  che riguarda gli appalti dove normalmente, chi segue queste cose sa
  che  già  oggi, al di là delle tecniche di modalità di affermazione
  della legislazione sugli appalti, già oggi gran parte degli appalti
  su  lavori pubblici, servizi e forniture, vengono definiti  in  una
  stazione appaltante che si chiama TAR che sostanzialmente è l'unica
  vera stazione appaltante della Regione.
   Mi chiedo e chiedo, siamo ompletamente sicuri che, in una sorta di
  dubbio  che  qui  c'è,  si possa, in qualche  modo,  introdurre  un
  elemento  ulteriore per un motivo di ricorso da parte  di  chiunque
  perda una gara.
   Qualunque  secondo' di una gara dove c'è il prezzo più basso,  tra
  gli  argomenti  che  potrà  portare a supporto  delle  ragioni  per
  annullare  quella  gara  aggiudicata  ad  altri  quello   che   lui
  pretendeva di avere o sperava di avere, vi è anche il fatto che, in
  Sicilia,  con legge regionale successiva all'ordinanza della  Corte
  Costituzionale e non come quella della Val D'Aosta che è precedente
  alla  163 e come i colleghi sanno, il Consiglio dei Ministri  sulle
  leggi  opera là dove vengono approvate e poi ha un tempo nel  quale
  può  determinarsi  per  fare rilievi di incostituzionalità  ma  nel
  2006,  quando viene varata la 163, la legge della Val  D'Aosta  era
  stata  già  varata  nel  2005  e,  quindi,  non  poteva  presentare
  difformità  rispetto  alla  legge fondamentale  definita  tale  dal
  legislatore e, quindi, legge di grande riforma economico-sociale.
   E,  quindi,  non ci può essere un'impugnativa postuma,  semmai  ci
  potrebbe  essere, da parte dei soggetti abilitati  e  dei  soggetti
  interessati in Val D'Aosta - ma questo io non lo so - qualcuno  che
  fa   ricorso  e  un  tribunale  ritiene  legittime  le  ragioni  di
  incostituzionalità  tali  da  chiedere  un  giudizio  della   Corte
  Costituzionale.
   Io  questo non so se sia mai avvenuto in Val D'Aosta ma so,  però,
  che  siamo in presenza di una fattispecie un po' diversa.  In  ogni
  caso - e il tema è questo - fermo restando che aspetto di conoscere
  il giudizio, con tutto il rispetto degli illustri professori, anche
  dei  nostri  Uffici  che  devono supportare,  attraverso  anche  il
  giudizio  di valutazione giuridica, i disegni di legge che  vengono
  in  quest'Aula, fermo restando tutto questo, ma il  tema  è,  e  se
  domani, ho avuto modo anche di riferirlo ai tanti che in queste ore
  legittimamente    hanno   cercato   di   spiegarmi    le    ragioni
  dell'opportunità di questa legge in un settore, io lo dico  subito,
  h  chiaro  che  il sistema del massimo ribasso è un  sistema  folle
  perché sta costringendo alla corsa sempre più a chi afferra, con la
  possibilità  e con la disperazione anche che c'è in  giro,  con  la
  crisi  economica  che c'è in giro e con il fatto che  gli  appalti,
  purtroppo,  sono  sempre  meno rispetto  a  quelli  che  dovrebbero
  esserci, è chiaro che c'è una corsa sfrenata. Ma il tema è:  se  un
   secondo'  qualsiasi,  nel fare ricorso al TAR  e  un  TAR  ritiene
  legittime o comunque possibili ragioni di incostituzionalità  della
  norma regionale, che succede in Sicilia?
   Si  blocca, secondo voi, solo quell'appalto o si apre un  problema
  di  crisi  del  sistema  degli  appalti  in  Sicilia  in  tutto  il
  territorio regionale?
   Ricordo a me stesso e a tutti voi che parliamo di una fase e anche
  di  una  attività che è fondamentale, al di là della soglia  e  del
  sottosoglia,  per attivare tutte le risorse o parte  delle  risorse
  che riguardano i fondi comunitari.
   Cioè,  non  vorrei che noi utilizzassimo la procedura  del  blocco
  degli appalti, di fatto, al di là delle nostre intenzioni, al di là
  delle  nostre  anche  più oneste ragioni  ma  che,  nei  fatti,  si
  determina una condizione di incertezza tale per cui, al  di  là  di
  chi  ha  torto  o  ha ragione, c'è un momento nel  quale  qualunque
  funzionario, qualunque UREGA che deve mettere a gara un'opera o  un
  servizio  o  acquisire  un  bene, si  interrogherà,  di  fronte  ad
  un'eccezione di costituzionalità, cosa fare.
   E che facciamo, tiriamo a sorte?
   Come  si  stabilisce di andare avanti. Io per questo  dico,  fermo
  restando  che  ritengo occorra una relazione per cui sia  tutto  il
  Parlamento,  come  vedete, non leggo nessuna  carta,  non  mi  sono
  avvalso  di alcun supporto giuridico anche perché, voglio dire  con
  franchezza, non ho bisogno di farmi supportare perchè  non  ho  una
  contrarietà, non ho nessuna ragione per essere contrario.
   Ho  posto  fin  dal primo momento ma se una norma  ha  dubbi,  non
  infondati,  sulla  costituzionalità di una norma  del  genere,  può
  questo Parlamento, nella fase in cui anche è chiamato a legiferare,
  assumersi  la  responsabilità di introdurre una  legislazione  che,
  piuttosto  che favorire l'impresa, finirà per affossare  la  nostra
  economia?
   Io mi fermo qua. Chiedo alla Presidenza di farci avere il giudizio
  della  Segreteria  Generale e del Servizio Studi  delle  Segreteria
  Generale su questo testo, dopodiché discuteremo nel merito.
   Come   sapete,   oggi  il  termine  per  la  presentazione   degli
  emendamenti  scadeva  alle ore 13.00. Io non ho  presentato  nessun
  emendamento proprio perché il tema non è il merito, il tema  rimane
  il  metodo,  cioè è oggi l'Assemblea regionale nelle condizioni  di
  potere operare? Io non sono né professore di diritto costituzionale
  né  ordinario né associato, sono un parlamentare che sa a  malapena
  leggere  e scrivere, che è l'unica cosa che mi obbliga nel fare  il
  deputato,  anzi  neanche  perché,  una  volta,  per  i  consigliere
  comunali  c'era  l'obbligo dell'alfabetizzazione,  cioè  quando  si
  faceva  il  giuramento si firmava e, quindi, dimostravi  di  sapere
  scrivere e leggevi il giuramento.
   Per  i  deputati regionali c'è invece da ascoltare una  formula  e
  dichiarare dal posto  lo giuro , quindi, bisogna solo saper parlare
  e  io  credo  che questo cerco sempre di farlo. Siccome  devo  solo
  saper  parlare, parlando chiedo: è pensabile che questo  Parlamento
  faccia  una  modifica di questo tipo che incide, altro che   grande
  riforme economico sociale, una riforma, per davvero, economica  sul
  nostro ordinamento, come se facessimo una pratica in un ufficio. Io
  penso  che  dobbiamo stare molto attenti, forse il Governo  più  di
  ognuno  di noi perché noi dobbiamo solo saper parlare,  il  Governo
  deve saper pure scrivere e, quindi, da questo punto di vista, forse
  è  opportuno  che  il Governo abbia tutti gli elementi  per  essere
  certo che quello che dovremmo fare non abbia effetti devastanti sul
  sistema economico regionale.


   Presidenza del vicepresidente Lupo


                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico  che hanno chiesto congedo,  per  la  seduta
  odierna, gli onorevoli: Zito, Ioppolo e Musumeci.
   L'Assemblea ne prende atto.

   Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011
   Presidenza del vicepresidente Lupo


      Riprende il seguito della discussione del disegno di legge
                          Modifiche alla legge
          regionale n. 12 del 12 luglio 2011  (nn. 488-762/A)

   TANCREDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   TANCREDI.  Signor  Presidente,  signori  assessori,  io   non   mi
  avventurerò in valutazioni giuridiche che non mi competono e  delle
  quali  non  sono  nemmeno in grado di approfondire,  anche  perché,
  precedentemente,  l'ha fatto in maniera più che magistrale  il  mio
  collega  Trizzino che ringrazio per l'impegno profuso nelle  ultime
  ore  per  approfondire questa materia e l'assessore Pizzo  che,  in
  maniera molto chiara, ha stabilito la posizione del Governo. Ma  ci
  tenevo  a fare un breve excursus  di quella che è la trafila  fatta
  nella produzione di questo disegno di legge perché non nasce adesso
  questa proposta ma è una proposta che nasce nel luglio del 2013, un
  disegno  di legge che è stato scritto, smontato, rimontato, rivisto
  almeno  una  decina di volte con diversi tavoli tecnici  ai  quali,
  sicuramente, non ero io colui che dava le direttive tecniche e  con
  diversi  pareri, approfondimenti, simulazioni, sia sotto il profilo
  tecnico   della  refluenza  effettiva  che  avrebbe  avuto   questa
  modifica, sia approfondimenti sotto il profilo giuridico.
   Quindi, per me è stato particolarmente sorprendente che all'ultimo
  momento  venissero  delle perplessità, ma ci può  stare  nell'alveo
  della  discussione politica e questo ci può dare  forse  ancora  la
  possibilità  di  approfondire ulteriormente e sapere  perfettamente
  dove stiamo mettendo i piedi e di cosa stiamo parlando.
   Però, di una cosa sono certo, anzi certissimo  Che da quando è  in
  atto  questo sistema di regolamentazione degli appalti,  in  Italia
  noi  abbiamo perso 85 mila aziende, un milione di posti  di  lavoro
  relativamente all'ambito edile.
   In  Sicilia abbiamo 5 mila aziende che operano con questo  sistema
  ed  io  -  volente  o nolente - essendo parte in  causa  di  questo
  processo che dura da ben due anni ed oltre, ho parlato con tanti e,
  caro collega Cracolici, le posso assicurare che, probabilmente,  se
  noi  non avremo il coraggio di mettere mano a questa norma e creare
  il presupposto perché questa gente continui a lavorare, a breve non
  avremo  nessuna  azienda, nessuna società  che  si  preoccuperà  di
  partecipare  a  queste  gare,  perché  saranno  tutte  fallite.  Ci
  ritroveremo ad avere gli 8-9 partecipanti che ci determineranno una
  partecipazione su regole differenti - perché ricordo che sotto i 10
  partecipanti le regole sono differenti - e che, probabilmente, sono
  le  stesse  aziende che in questo momento si possono permettere  di
  partecipare alle gare senza guadagnare un euro o andare addirittura
  in perdita. E lì apro una riflessione di ordine politico.
   Credo  che sia il caso che il grido di dolore che arriva da queste
  aziende questo Parlamento lo debba assolutamente accogliere,  anche
  perché, e ritorno al discorso che noi, nel caso in cui abbiamo  una
  refluenza  che  determina un incremento della  sicurezza  sotto  il
  profilo  della  permeabilità  mafiosa  nell'ambito  degli  appalti,
  abbiamo la possibilità di incidere, che è questo il tema sul  quale
  noi stiamo discutendo perché è chiaro che, chi ha la possibilità di
  lavorare senza guadagnare, probabilmente ha altre risorse e  queste
  risorse  gli  permettono  di comprimere la concorrenza  utilizzando
  degli  appalti  anomali  e,  quindi,  di  fatto,  determinando  una
  compressione dei diritti dei partecipanti delle aziende.
   Siccome noi siamo un Parlamento che ha una responsabilità  e  deve
  prendersi  la  responsabilità di dare risposte ogni  tanto,  perché
  purtroppo  spesso  non lo facciamo, io chiedo ai miei  colleghi  di
  avere  il  coraggio  di  votare questa norma  ed  eventualmente  di
  esprimere  le  ragioni  che portano a questa modifica  anche  oltre
  l'Aula  del Parlamento regionale, perché credo che questo  tipo  di
  norma  potrebbe  anche diventare riferimento  per  quella  che,  in
  questo  momento,  è  una normativa nazionale  che,  di  fatto,  sta
  uccidendo le aziende del settore.

   ASSENZA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ASSENZA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, in maniera  molto
  lapidaria anche perché alcune cose che volevo riferire in Aula sono
  state  già  anticipate sia dal Presidente Trizzino che dal  collega
  Tancredi.
   Sono  membro della quarta Commissione e debbo dire che  su  questa
  norma  la  Commissione ha lavorato parecchio.  Mentre  nella  prima
  stesura   della   norma,  effettivamente,  si  sono   avute   delle
  osservazioni da parte degli uffici, osservazioni che la Commissione
  ha  cercato di approfondire, valutare, vagliare e, alla fine, ne ha
  tenuto   conto  introducendo  delle  piccole  modifiche  al   testo
  originario, arrivando alla stesura finale che oggi è al  vaglio  di
  quest'Aula.
   Sulla assoluta stasi - questa sì - che crea l'attuale normativa in
  materia di appalti credo che non vi siano dubbi.
   Alle argomentazioni già dette ne aggiungo un'altra: mi sapete dire
  quante opere pubbliche appaltate con questo sistema, che porta allo
  stillicidio  della guerra tra i poveri, aggiudicandosi  delle  gare
  che,  già  si  sa,  non  porteranno non solo un  profitto,  ma  che
  porteranno   al   fallimento  dell'impresa,  giungono   alla   loro
  ultimazione? Ben poche.
   L'applicazione pratica della normativa in esame porta  o  a  molte
  gare  deserte o, nel migliore dei casi, a gare aggiudicate che  non
  vengono   mai   ultimate   nei  tempi   previsti   e   secondo   le
  regolamentazioni precedenti.
   Ma  non  solo. Si apre il rischio, che in molti casi si  verifica,
  delle  varianti in corso d'opera, dove veramente poi si alligna  il
  malaffare e dove si arriva a dei risultati assolutamente perversi.
   Allora,   mi   si  consenta,  quando  ho  sentito   l'altra   sera
  l'intervento  dell'onorevole Cracolici e poi non  si  è  aperto  il
  dibattito,  sarei subito voluto intervenire per dire che  forse  si
  stavano   un   po'   travisando  quelli  che   erano   i   principi
  dell'ordinanza citata.
   Qui  non  c'entra nulla se la norma sia antecedente o  successiva,
  perché l'ordinanza riguarda il rispetto di altri principi.
   Il  parere  del  professore Scala, che io ho letto  e  riletto,  è
  assolutamente  chiaro  e chiosarlo significherebbe  soltanto  voler
  copiare  in  malo  modo delle argomentazioni lucide,  perfettamente
  coerenti  con  i nostri principi costituzionali, che  escludono  ab
  initio qualsiasi dubbio sulla costituzionalità della norma che  noi
  oggi  discutiamo  e che andiamo, mi auguro, ad approvare  in  tempi
  assolutamente celeri.
   Il  dubbio dell'onorevole Cracolici, ma che succede se ognuno  dei
  Tar eventualmente è  interessato, come già avviene in tutte le gare
  che  riguardano  importi  di una certa rilevanza  nel  campo  degli
  appalti  pubblici, già da ora. Non è che ora noi abbiamo in  questa
  materia  la pace, la tranquillità, abbiamo, proprio in quell'ottica
  della  guerra tra i poveri, ricorsi su ricorsi. In alcuni  casi  il
  TAR  rileva in materia di sospensiva le ragioni di opportunità  per
  sospendere le attività, in altri no e si continua regolarmente.
   Anche in questo caso qualora un TAR dovesse individuare - cosa che
  ritengo  assolutamente improbabile - dei dubbi di costituzionalità,
  potrebbe, e non è detto che lo faccia perché non in tutti i casi di
  dubbio  di  eventuale proposizione della questione  di  legittimità
  costituzionale  si  procede  alla  sospensione,  sospendere  quella
  specifica gara. Che da questo vi sia un effetto a catena è tutto da
  dimostrare.
   Il problema è, mi si consenta, che gli Uffici sono già intervenuti
  in  precedenza, hanno fatto le loro osservazioni, partecipando,  se
  non  erro, attraverso i segretari e i componenti addetti alle varie
  Commissioni,   nel  nostro  caso  attraverso  due   autorevolissimi
  rappresentanti  della macchina amministrativa  di  questa  Regione,
  inoltre  gli  Uffici partecipano attivamente ai  lavori,  fanno  le
  ricerche giurisprudenziali, esprimono in Commissione i loro pareri,
  sollevano  i  loro  dubbi,  rispondono ai quesiti  dei  componenti.
  Adesso  voler richiedere nuovamente mi sembra un fuor  d'opera.  Mi
  sembra  che, arrivati a questo punto, torniamo nuovamente indietro,
  perché dobbiamo affossare una delle poche norme che possiamo  fare,
  che può dare una risposta concreta allo stato di assoluta crisi  in
  cui  versano  i  lavori pubblici in Sicilia,  per  fare  cosa?  Per
  mantenere  una  situazione che secondo l'onorevole Cracolici,  teme
  che  avverrà.  No, la situazione di stallo quella attuale,  noi  da
  questo stallo dobbiamo necessariamente uscire, e questa norma,  che
  è  una  norma di assoluto buon senso, che rispetta assolutamente  i
  principi   costituzionali  e  comunitari  in  materia  di   appalti
  pubblici, va approvata e va approvata al più presto.

   FONTANA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FONTANA.  Signor  Presidente, io stasera desidero  intervenire  in
  questa  materia  così  complessa e, però, la situazione  mi  sembra
  abbastanza chiara, anche alla luce di tutte le cose che sono  state
  dette.
   Io,  per  la  verità, non vorrei neppure entrare nel merito  delle
  questioni  che sono strettamente giuridiche, perché non  ne  ho  la
  competenza. Però, ho ascoltato attentamente i parere che sono stati
  espressi   e  l'assessore  Pizzo  è  stato  abbastanza  chiaro   ed
  eloquente, proprio quando ha letto il parere del professore  Scala,
  di  questo  professore autorevole che è anche un costituzionalista.
  Ma  anche  alla  luce  delle cose dette dal  Presidente,  onorevole
  Trizzino,  e  da altri colleghi che peraltro lavorano credo  da  un
  paio d'anni a questo disegno di legge.
   E  non  sottovaluterei,  per carità, anche  tutti  i  dubbi  e  le
  perplessità   che  sono  state  espresse,  invece,   dall'onorevole
  Cracolici  e  comunque  credo  sia anche  giusto  avere  un  parere
  dell'Ufficio legislativo e del Servizio Studi di questa  Assemblea,
  perché   è   anche   giusto  avere  un  parere  che   ci   conforti
  nell'affrontare l'approvazione di questo importantissimo disegno di
  legge.
   Quello  che  oggi volevo ribadire è che da parecchio  tempo  siamo
  tutti  un  po' pressati da una classe imprenditoriale siciliana  in
  grandissima  difficoltà,  proprio  anche  per  questa   legge   che
  costringe  tutti  gli operatori a cimentarsi in  ribassi  che  sono
  assolutamente  fuori  soglia e che mettono a rischio  non  solo  la
  sopravvivenza  delle  stesse  imprese  -  tant'è  che   l'onorevole
  Tancredi  riportava  un  dato  abbastanza  preoccupante  di  quante
  imprese, purtroppo, soccombono in Sicilia anche per questa norma  -
  ma mettono a serio rischio anche la realizzazione delle opere.
   Molte opere restano poi incompiute proprio per questa ragione. Noi
  ne  abbiamo  assolutamente contezza anche  nel  nostro  territorio:
  lungo la nostra statale, per esempio, c'è un lavoro importante  che
  è  rimasto interrotto anche per questa ragione. Ma potrei  fare  un
  elenco  infinito di opere che non arrivano a vedere la luce proprio
  perché  talvolta  questi  ribassi,  che  sono  fuori  soglia,   non
  consentono poi alle imprese di poter realizzare le opere  stesse  e
  di portarle a compimento.
   Ecco,  quindi, che noi abbiamo la necessità assoluta di affrontare
  con   grande   determinazione  questo  disegno  di   legge,   senza
  nasconderci  dietro  il  dito  e  senza  avvitarci  -  come  spesso
  facciamo,   perché  noi  siciliani  abbiamo  anche  questa   brutta
  abitudine,  quella di fare eccessiva dietrologia  -  eccessivamente
  dietro le cose e magari poi non concludere nulla.
   Noi,  invece, abbiamo l'obbligo di dare delle risposte  ai  nostri
  cittadini, alla nostra classe imprenditoriale e di avere certezze -
  questo  è  chiaro - e mi pare che gli sforzi che sino ad oggi  sono
  stati  fatti,  anche  grazie ai pareri espressi,  sono  una  grande
  rassicurazione  per  tutti noi. Se vogliamo possiamo  ulteriormente
  approfondire  anche  questi pareri o chiederne altri,  ma  dobbiamo
  andare   avanti  perché  dobbiamo  capire  cosa  bisogna  fare   e,
  soprattutto,   bisogna  dare  delle  risposte   certe   ai   nostri
  imprenditori  e alle nostre imprese che, in questo momento,  stanno
  vivendo un grandissimo disagio.
   Il  disagio  è  legato  un po' al fatto che  la  crisi  economica,
  purtroppo, ha ridotto notevolmente la possibilità di effettuare dei
  lavori,  ma  dall'altro  anche  per  questa  norma  che  crea   una
  concorrenza spietata, portando appunto all'aggiudicazione di lavori
  con dei ribassi che sono assolutamente fuori misura.
   Credo  che  i  principi espressi, cioè quelli della  tutela  della
  libera concorrenza e le procedure concorsuali, che devono garantire
  assolutamente  una  partecipazione che possa essere  la  più  ampia
  possibile.  Se questi principi sono tutelati e rispettati  mi  pare
  che non ci debbano essere profili di incostituzionalità.
   Quindi,  io pregherei questa Assemblea di andare avanti, procedere
  e  di  portare  a  buon  fine un disegno di  legge  che  la  classe
  imprenditoriale siciliana aspetta da tempo e noi abbiamo  l'obbligo
  di   dare   delle  risposte  ai  nostri  cittadini  ed  ai   nostri
  imprenditori.

   GRASSO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GRASSO. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi,  io  senza
  entrare  nel  merito della norma in discussione, perché  il  merito
  della  norma  è condivisibile, è una norma sollecitata dall'ANCI  e
  delle   imprese,  vorrei  porre  semplicemente  all'attenzione   di
  quest'Aula  ma  anche della Presidenza e della Segreteria  Generale
  una  riflessione che è proprio un approfondimento, mi pare che sarà
  rinviata  a  martedì  e  che  da qui a  martedì  può  essere  anche
  compiuto.
   Qual è l'esigenza? La Direttiva comunitaria è stata approvata  sei
  mesi  fa,  vi  sono dei principi dai quali non si può derogare:  la
  massima   partecipazione,   il  principio   della   concorrenza   e
  soprattutto quello della trasparenza.
   Al  Parlamento  nazionale,  oggi,  si  sta  discutendo  e  si  sta
  recependo  la  Direttiva comunitaria - l'Italia come  sempre  è  in
  ritardo  di  sei mesi - e si sta discutendo, appunto, di verificare
  un  disegno  di  legge che riguarda appunto la  nuova  legge  sugli
  appalti.
   Allora,  quale  può essere il rischio? Il rischio è  che  noi  non
  nella  fretta  - ma  forse anche nella fretta - lei deve  dare  una
  risposta  che  oggi  ci  viene  chiesta  dalle  categorie   e   che
  sicuramente  abbiamo  l'obbligo di  dare,  ma  non  vorrei  che  ci
  ritrovassimo  da qui a qualche giorno a legiferare e poi  ad  avere
  una  norma  che sia in contrasto con la norma nazionale,  perché  -
  ripeto  -  a  mio  avviso non c'è un profilo di  incostituzionalità
  perché  la Regione siciliana ha sicuramente competenza a legiferare
  nella  materia degli appalti. Però, ricordo a me stessa  che  nella
  legge  n.  12  del 2010 che poi ha recepito il 163 il Codice  degli
  appalti ha apportato solo lievi modifiche e anche se il 163 non era
  stato  recepito i magistrati del TAR già in casi di contenzioso  lo
  applicavano.
   Quindi,  è  bene  ed opportuno che noi facciamo una  verifica  per
  evitare  che  emaniamo una norma che poi nei 60 giorni  può  essere
  impugnata dal Consiglio dei Ministri o che, addirittura, approviamo
  una  norma  che  poi è in contrasto con la legge  nazionale  e  non
  rispecchia  quelle  direttive emanate dalla Comunità  europea  alle
  quali  noi  non  possiamo disattendere ma  che  siamo  obbligati  a
  richiamare  e  che sono, appunto, il principio di  trasparenza,  il
  principio  della  libera  concorrenza, il principio  della  massima
  partecipazione.
   Tutto questo deve essere sicuramente coniugato anche nel merito  -
  e  mi  auguro  che la legge nazionale possa essere così   -  quindi
  quantomeno un confronto con il disegno di legge che sta  per  esser
  approvato dal Parlamento.

   PANARELLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PANARELLO.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   io   sulla
  questione sollevata dal collega Cracolici non aggiungo altro. Credo
  che  gli  argomenti che ha usato saranno sufficientemente  valutati
  dal  Presidente della Commissione, soprattutto dall'Assessore Pizzo
  e dalla Presidenza dell'Assemblea.
   Intervengo stimolato dall'intervento dell'onorevole Tancredi. Sono
  un  parlamentare anziano, di questa materia mi sono occupato  anche
  quando facevo un precedente mestiere che aveva il sindacalista  che
  in  qualche maniera si cimentava con questa materia in un  rapporto
  dialettico con gli imprenditori.
   Naturalmente, al centro di tutte le riflessioni su questa  materia
  in  Sicilia, il collega Tancredi ha fatto un'allusione, io lo  dico
  con  chiarezza, c'è il tema della mafia che inquina il mercato, che
  coarta  gli imprenditori onesti, e così via dicendo. Tant'è  che  -
  per  tanto  tempo - la Sicilia ha cercato, il Parlamento siciliano,
  di  intervenire per evitare che a fronte di persone,  imprenditori,
  che  possono  utilizzare  denaro sporco e  quindi  determinare  una
  concorrenza  sleale  con gli imprenditori  onesti,  di  evitare  il
  terreno  del  massimo  ribasso e, soprattutto,  di  sottolineare  -
  attraverso  l'intervento  legislativo regionale  -  la  specificità
  siciliana.
   Naturalmente, l'assessore Pizzo ricorderà - perché lo  conosco  da
  tempo, non so il collega Tancredi - che ci fu un momento che, sulla
  base  di questa situazione, gli appalti in Sicilia si aggiudicavano
  con lo 01-02 di ribasso. Naturalmente, poi si scoprì che c'erano  i
  cartelli,  che  c'erano  i  tavolini che assegnavano  gli  appalti,
  insomma,  poi   da  una  giusta  preoccupazione  si  determinò  una
  situazione assolutamente scandalosa.
   Lo  dico perché noi non pensiamo di partire dall'argomento che  in
  Sicilia  c'è la mafia, per affermare un meccanismo di  gara  che  -
  diciamo così - non esclude in nessun caso la presenza della mafia e
  segnala  una  anomalia siciliana che non è stata fonte di  fortuna.
  L'unica   cosa  che  ha  funzionato,  a  proposito  delle  anomalie
  siciliane,  è  il sistema degli Urega che, forse, comincia  a  dare
  fastidio  anche in questo Parlamento, nel senso che si è  sottratto
  ai Comuni, piccoli soprattutto.
   Intanto,  si  sono  semplificate le stazioni  appaltanti  e  si  è
  determinato un sistema di aggiudicazione che ha caratteristiche  di
  estrema trasparenza.
   Quindi,  vorrei ricordare, peraltro, che l'argomento che per  anni
  ha  in  qualche  maniera  condizionato il dibattito  sugli  appalti
  adesso  non  può  essere considerato un'anomalia,  una  specificità
  siciliana,  perché,  com'è noto, purtroppo,  il  tema  della  mafia
  esiste in tante altre Regioni italiane. Pensiamo alla Calabria  che
  è vicina a noi, ma ormai come diceva Sciascia  la linea della palma
  è  andata  risalendo ,  vedi quello che è successo  in  Emilia,  in
  Liguria ed in tanti altri posti d'Italia.
   Ora,  io  considero saggio e frutto di un dibattito, colleghi  del
  Movimento Cinque Stelle, quello che si è fatto, si è deciso di fare
  nel  2011  e  cioè  di adeguarci alla normativa  nazionale,  perché
  diventa un modo per evitare pressioni indebite, ancorché legittime,
  perché le imprese sono legittimate a rappresentare il loro disagio,
  la  loro  difficoltà e l'aspirazione legittima  che  il  Parlamento
  allievi le loro difficoltà con misure più favorevoli a loro, perché
  di questo si tratta.
   Dopodichè,  vorrei  ricordare anzitutto a me  stesso  -  ma  anche
  all'assessore  Pizzo  - che il tema delle anomalie  nelle  offerte,
  così come è delineato in campo nazionale, è molto più coerente  con
  la  norma  che si vuole votare. Nel senso che nel disegno nazionale
  anche  l'anomalia  dell'offerta  viene  configurata  in  una  certa
  maniera,   se  tu  lasci  il  meccanismo  nazionale  e   intervieni
  sull'anomalia  dell'offerta crei una condizione, una contraddizione
  che io considero molto grave, molto seria.
   Quindi,  io concordo con l'idea che il tema del massimo ribasso  è
  un  tema che va rivisto, ma va rivisto e dobbiamo farlo rivedere  a
  livello nazionale, evitando di dare la sensazione che in Sicilia si
  voglia  fare  un  sistema  diverso che non  è  più  trasparente,  è
  semplicemente  più  favorevole nei confronti di chi  concorre  agli
  appalti   siciliani,  sia  esso  imprenditore  siciliano,   collega
  Tancredi;  perché non è che noi possiamo stabilire  per  legge  che
  solo  gli imprenditori siciliani possono partecipare alle  gare  in
  Sicilia, sia per qualunque altro imprenditore.
   Quindi,  io  mi  permetto problematicamente  di  sollevare  queste
  questioni,  ma  soprattutto per sottolineare che su questa  materia
  non  c'è  niente di nuovo. Le cose che ha detto il collega Tancredi
  in  questo  Parlamento risuonano da almeno 40 anni  con  le  stesse
  identiche  motivazioni  nel  senso che,  non  lo  voglio  dire  per
  sminuire  quello che ha detto il collega Tancredi, lo  voglio  dire
  per sottolineare un dato: periodicamente, anzi permanentemente,  le
  imprese  siciliane hanno cercato legittimamente di sollecitare  una
  attenzione su questo tema, il sistema degli appalti che  siano  più
  favorevoli del tutto legittimamente.
   Quindi,  questo è il dato. Io naturalmente ho maturato  nel  corso
  della  mia  esperienza che non c'è legge per gli appalti  perfetta,
  non  ci  sono  leggi per gli appalti che escludono  la  corruzione,
  l'inquinamento  mafioso, eccetera. Perché, purtroppo,  non  si  può
  mettere  per  legge, anzi se si mette per legge  c'è  qualcuno  che
  viola la legge.
   Quindi,   affrontiamo   questi   temi   con   questo   senso    di
  responsabilità, ragionando e ponendoci il problema se non è  giusto
  fare  in  modo  che il sistema degli appalti in Sicilia,  al  netto
  delle considerazione che sono state fatte dal collega Cracolici, se
  sia giusto ritornare all'antico e legiferare in maniera autonoma  o
  considerare  la Sicilia in questo campo uguale alle  altre  Regioni
  italiane.

   PAPALE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PAPALE.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  Assessori,  io
  faccio  un plauso ai lavori che ha fatto la Commissione, faccio  un
  plauso  alla relazione che ha fatto l'assessore Pizzo,  per  me  la
  legge  va  discussa e va approvata. Certo, nei singoli articoli  va
  studiata,  se  ci  sono  delle anomalie va corretta,  però  c'è  la
  necessità di portarla assolutamente avanti.
   La  Commissione ci ha lavorato per mesi, gli Uffici hanno  dato  i
  loro  pareri, per me quelli che valgono sono i pareri degli Uffici,
  sono  i  pareri che il Governo porta all'Assemblea e  io  non  sono
  tenuto ad essere un avvocato o un giurista per cercare di capire se
  sono  validi  o  no,  io  mi devo attenere a  quelli  che  sono  le
  risultanze  che mi portano in Assemblea. Senz'altro c'è  l'esigenza
  che  la legge va fatta, va fatta in Sicilia anche in contrasto  con
  quello che è il resto d'Italia perché un segnale bisogna darlo, non
  si  può  continuare con questo tipo di legge perché è semplicemente
  assurdo  che  bisogna  ricorrere  al  massimo  ribasso  quando  non
  facciamo  altro con questo sistema di avvantaggiare o  imprese  che
  sono   sull'orlo  del  fallimento  o  imprese  che  hanno  proventi
  provenienti  da altre fonti per cui possono benissimo riciclare  le
  loro risorse.
   Ritengo  che  la  Commissione  abbia dedicato  parecchio  tempo  e
  senz'altro  apprezzo il lavoro che ha fatto perché  so  con  quanta
  serietà il presidente Trizzino affronta i lavori.
   Ritengo  che questa vada portata avanti. Non ha senso che noi  per
  anni  iniziamo lavori in Commissione e al momento dell'approvazione
  c'è sempre qualcosa che impedisce di arrivare al traguardo.

   PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pizzo per una  breve
  replica.

   PIZZO,  assessore  per  le infrastrutture e  la  mobilità.  Signor
  Presidente,  mi  sembra che l'onorevole Cracolici  non  discute  il
  merito,  ha  visto un lavoro sia degli uffici che della Commissione
  che  è  stato minuzioso. Un lavoro che è durato un anno e  io  l'ho
  visto tutto dall'inizio, poco meno di un anno. Ci siamo confrontati
  con  tutte  le categorie perché non è che qua ci siamo  confrontati
  solo  con  gli  imprenditori.  Ci siamo  confrontati  anche  con  i
  lavoratori del comparto edilizio.
   Ho  ricevuto più volte, giustamente dice l'onorevole Cracolici non
  siamo  tenuti,  io  dovrei  essere  un  po'  più  tenuto  ad  avere
  competenze tecniche. Però, tra le competenze politiche c'è,  al  di
  là  di  sapere  scrivere e leggere, c'è l'ascolto.  E  nell'ascolto
  delle  categorie, non tanto degli imprenditori, ma  dei  lavoratori
  dell'edilizia,  che  in  questo  momento  sono  in  una  situazione
  drammatica,  il numero dei licenziamenti è altissimo, questa  norma
  rappresenta non la norma perfetta perché sugli appalti  non  penso,
  giustamente ha detto bene l'onorevole Panarello, ci sia  una  norma
  perfetta, ma rappresenta un messaggio di speranza.
   Qua  c'è un comparto che è fatto insieme da imprenditori e i  loro
  dipendenti   che  è  una  situazione  disastrosa  per   numero   di
  licenziamenti,  numero  di  morie delle imprese,  numero  dei  dati
  economici delle imprese. E anche se questa norma favorisse solo  la
  categorie delle imprese edilizie è un peccato mortale? Avere  delle
  imprese  sane  che  possano  gestire  un  settore  così  importante
  dell'Isola  e  non in condizione di fallimento o pre-fallimento,  è
  una  cosa  negativa per quest'Isola? Cioè, io me  lo  chiedo  e  lo
  chiedo a quest'Aula.
   Andiamo    poi   alla   fotografia.   Tra   l'altro   le   ragioni
  amministrative,  i  dubbi amministrativi che ha messo  sul  tappeto
  l'onorevole  Cracolici li ho valutati. E' ovvio nella vita  c'è  un
  criterio  di scelta di rischio, di male minore o di male superiore.
  Ritengo che la situazione attuale sia il male superiore.
     Ricevo  ogni  giorno deputati, amministratori  locali,  sindaci,
  consiglieri  comunali  che vengono con un progetto  arenato  perché
  quando  ci  si  aggiudica in media il 40 per cento  di  ribasso  un
  progetto,  le  dinamiche sono che, ovviamente, il  progetto  rimane
  arenato.  Oppure  c'è  l'imprenditore più  smaliziato,  quello  più
  rapportato che ha già in tasca una bella variante. E la quantità di
  varianti  che  in  questo momento il sistema degli  appalti  ha  in
  Sicilia  è  di  un  numero clamoroso. La percentuale  di  varianti,
  varianti,  varianti, varianti. Quindi, ci si aggiudica  al  40  per
  cento e poi puntiamo sulla bellissima variante. Quindi, questo è un
  sistema malato, molto malato.
   Dall'altro, la media del 40 per cento, concordo che non è solo  un
  problema di inquinamento mafioso, ma non è da sottovalutare. Perché
  chi  è che si può permettere il 40 per cento di ribasso? Chi ha  la
  capacità  di  costruire  un cartello? O  c'è  un  senso  totale  di
  responsabilità  del settore dell'edilizia, cioè degli  imprenditori
  appartenenti  più  o  meno ad associazioni di  categoria  in  forma
  singola, oppure qualche problema c'è
   Questi cartelli non si formano a caso perché degli amici alla sera
  vanno in pizzeria e dicono se si partecipa o meno ad una gara - non
  è  così.  Il  40  per cento, un'impresa che lede  il  principio  di
  concorrenza  che  o ricicla o fa lavoro nero - e  queste  colpe  le
  pagano i lavoratori
   E'  ovvio  che con quei numeri non stai sul mercato,  a  meno  che
  tutti  i  progetti, tutte le dinamiche di progettazione dell'Isola,
  degli  studi  di  progettazione, degli studi di fattibilità,  degli
  studi esecutivi, siano totalmente sballati. Avremmo, pertanto,  dei
  progetti  pazzeschi che poi vengono regolarmente fatti  in  maniera
  legittima al 40 per cento di ribasso.
   Non  ritengo  che sia così; qualche progetto sarà pure  sbagliato,
  qualche  computo  metrico sarà inesatto, ma la  maggior  parte  dei
  progetti   vengono   aggiudicati  con  questa  anomalia   che   sta
  distruggendo  il  tessuto economico di uno dei più  importanti,  di
  quello  che  era  il più importante comparto dell'Isola  che  viene
  strozzato due volte.
   Da  un lato si auto strozza in questa gara al ribasso, dettata  da
  queste regole, dall'altro, sulle grandi opere, viene strozzata  dai
  general contractor in dei ribassi che nessuno controlla ovviamente.
   Fanno  i  subappaltatori delle grandi aziende  nazionali  con  dei
  ribassi  che  sono  anche peggiori della media del  40  per  cento.
  Queste imprese, in questo doppio schiaffo morale ed economico, come
  resistono? E noi cosa possiamo fare?
   Quello  che  possiamo fare è dare un messaggio di  speranza,  ogni
  tanto la politica deve battere un colpo - pur valutando i rischi  -
  e  dare  un  messaggio di speranza ad una popolazione  che  ritengo
  abbastanza stremata.
   Questa nicchia, questa fetta di popolazione sia delle imprese  che
  dei lavoratori dell'edilizia è arrivata allo stremo.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, credo che la discussione  odierna
  sia  stata importante, sia stata utile, la discussione sul  disegno
  di  legge  n. 488, sia stata utile per la prosecuzione, considerata
  la  complessità  e la rilevanza della materia, come già  annunciato
  dal Presidente Ardizzone nel corso della seduta precedente.
   Gli  uffici valuteranno il parere illustrato dall'Assessore Pizzo,
  che  inviterei  a  produrre anche in originale, ne  hanno  ricevuto
  copia  e, ovviamente, cominceranno a lavorare sulla copia stessa  e
  terranno  anche conto del dibattito e della discussione  che  si  è
  oggi svolta in quest'Aula.


   Presidenza del vicepresidente Lupo


      Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno

   VINCIULLO. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83,  comma  2,
  del Regolamento interno.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  Assessori,
  intervengo  su due cose, una, Assessore Pizzo, è di sua competenza.
  Da mesi l'autostrada Catania-Siracusa  è al buio. Da mesi in queste
  gallerie si verificano incidenti, alcuni dei quali mortali.
   Più  volte  abbiamo sollecitato l'ANAS e da parte  dell'ANAS  sono
  arrivate  solo risposte che, da una parte, garantivano  sull'inizio
  dei   lavori,   dall'altra  parte,  assicuravano  la  disponibilità
  economica,  dall'altra parte ancora invece  non  solo  le  gallerie
  continuano  ad essere al buio, ma alcune delle gallerie sono  state
  transennate, nel senso che sono aperte in una sola carreggiata.  La
  cosa sta creando numerose difficoltà, grossi problemi ai cittadini.
   Non  possiamo  continuare ad avere aperta, in parte, un'autostrada
  che  è  stata  inaugurata solo pochi anni fa, costata centinaia  di
  miliardi  di  lire,  che  era stata detta essere  l'autostrada  più
  nuova,  innovativa, tecnologica che c'era in Europa. Una situazione
  assolutamente insopportabile.
   Le  chiedo,  pertanto,  Assessore, se cortesemente  può  attivarsi
  presso l'ANAS.
   Le  ho inviato più di una interrogazione parlamentare in modo tale
  da  avere,  nel  giro  di qualche ora, non di  qualche  giorno,  di
  qualche  ora,  una  risposta da parte dell'ANAS in  modo  tale  che
  l'ANAS  ci  faccia  capire  cosa  vuole  fare  della  provincia  di
  Siracusa.
   L'autostrada  Siracusa-Catania,  perché  erroneamente  si   chiama
  Catania-Siracusa, è l'autostrada che è stata voluta dalla provincia
  di  Siracusa  per  raggiungere Catania,  e  non  può  continuare  a
  trovarsi in una situazione di insicurezza totale che sta causando -
  ripeto - tanti incidenti e tanti morti.
   La seconda cosa, signor Presidente, e per questo mi rivolgo a lei,
  perché si faccia parte attiva presso il Governo perché possa essere
  approvato   dalla   Commissione  Bilancio  il  disegno   di   legge
  sull'acqua.  Faccio  questa richiesta anche  a  nome  dei  numerosi
  colleghi  che prima che io prendessi la parola mi hanno sollecitato
  affinché rappresentassi a questa Assemblea quale è la realtà.
   Il  disegno  di  legge, come lei sa meglio di me,  è  arrivato  in
  Commissione Bilancio, la quale però non può approvarlo se non viene
  fatta la relazione e se non viene data eventuale copertura per  due
  articoli  che prevedono la necessità di una copertura economica  da
  parte del Governo.
   Io  ho  già telefonato all'Assessore invitandola a venire; avevamo
  avuto  assicurazione che sarebbe venuta in Commissione e non lo  ha
  fatto;   aveva  garantito  che  avrebbe  mandato  almeno   un   suo
  funzionario  per assistere durante l'approvazione  del  disegno  di
  legge  e non lo ha fatto nemmeno; stamattina si è presentata e  non
  ha   mandato   la   relazione  e  così   il   ragioniere   generale
  dell'Assessorato  al  bilancio  non  può,  a  sua  volta,  fare  la
  relazione.
   Noi  vorremmo capire dal Governo se intende fare approvare  questa
  legge  a  questo  Parlamento che la vuole  fare  e  la  vuole  fare
  velocemente,  oppure  se  il Governo non  ha  assolutamente  questa
  volontà  e  vuole anche su questo argomento farsi commissariare  da
  parte del Governo nazionale.
   Ricordo  a  tutti  che  in  tal senso si  è  espresso  il  Governo
  nazionale chiedendo all'Assemblea Regionale Siciliana, che comunque
  non  può  operare, se non c'è la copertura economica da  parte  del
  Governo di varare la legge entro il 30 luglio; all'indomani del  30
  luglio,  il  Governo nazionale, sul problema che riguarda  l'acqua,
  commissarierà la Regione Sicilia.
   Io non penso che possiamo consentire alla Regione Sicilia di avere
  questo  commissariamento. Io non penso che  possiamo  non  renderci
  conto  che su questa vicenda, che riguarda l'onorabilità,  l'onore,
  la   dignità   di   questo   Parlamento,  non   possiamo   rimanere
  indifferenti.
   Io  oggi  riscriverò  nuovamente all'Assessore,  la  richiamerò  a
  mantenere gli impegni con i siciliani, perché questi impegni non li
  ha presi davanti a me il Governo Crocetta, li ha presi davanti a un
  referendum  che ha voluto che in Sicilia, come nel resto  d'Italia,
  l'acqua ritorni pubblica, e quindi non capisco per quale motivo  si
  vuole ritardare e remorare su questa vicenda.
   Non vorrei che dietro questi ritardi c'è una precisa volontà, cioè
  quella di arrivare al commissariamento del settore e di far sì che,
  ancora  una  volta,  una questione così vitale per  la  Sicilia  ci
  sfugga di mano.

   GRASSO.  Chiedo di parlare ai sensi del'articolo 83, comma  2  del
  Regolamento interno.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GRASSO.  Signor Presidente, signor Assessore, onorevoli  colleghi,
  in  tema  di autostrade io ho inviato una nota di contestazione  al
  Presidente  del CAS denunciando lo Stato di cattiva manutenzione  e
  lo  stato  veramente  di  degrado in cui  versa  l'autostrada  A20,
  soprattutto nel tratto che va da Santo Stefano di Camastra  fino  a
  Patti.
   Il  Presidente  oggi mi ha risposto dicendo che i  lavori  saranno
  ultimati   tra  un  anno;  siamo  in  piena  estate  e   percorrere
  l'autostrada Messina-Palermo è un disagio  non più sopportabile.
   Io  chiedo, per quanto di sua competenza, trattandosi di  un  ente
  pubblico non economico, così il Governo ancora ha affermato,  avete
  l'obbligo  di  vigilare e controllare perché  è  impossibile  ed  è
  vergognoso che ancora tratti di autostrada siano invasi da  erbacce
  che  impediscono la percorribilità e non garantiscono la  sicurezza
  stradale.
   A  ciò  si aggiunge che il CAS in questi mesi, o in questi giorni,
  intanto ha ridotto le ferie agli esattori e sta procedendo,  forse,
  ad  assumere del personale, e se cosi fosse - mi auguro che non sia
  così  -  seguendo  delle procedure anomale, procedure  anomale  che
  comportano  anche  dei costi che vengono poi sottratti  alle  somme
  sono necessarie invece per il mantenimento dell'autostrada.
   Mi  è  stato detto che il suo assessorato non è competente; io  ho
  presentato  insieme  al  mio  Gruppo parlamentare  un'interpellanza
  all'assessore Baccei e al CAS, per quanta riguarda il  mantenimento
  e  la  manutenzione delle strade ordinarie e straordinarie. Le dico
  persino che il 21 giugno il casello di Santo Stefano è rimasto  per
  24  ore  senza  gasolio, con grave disagio per gli esattori  e  per
  automobilisti, e non è possibile che ancora in Sicilia  ci  possano
  essere  strade  da terzo mondo, assolutamente no   Quanto  meno  si
  intervenga in maniera seria e veloce perché il CAS possa  in  tempi
  brevi  rapidi,  24  ore, 48 ore, sistemare le strade  per  renderle
  percorribili.

   CANCELLERI.  Chiedo di parlare ai sensi del'articolo 83,  comma  2
  del Regolamento interno.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CANCELLERI.   Signor   Presidente,  onorevoli   colleghi,   signor
  assessore,  in realtà sarei dovuto intervenire sulla legge  proprio
  perché  volevo  chiedere chiarimenti rispetto  alla  sua  relazione
  finale,  dove  ci  ha  comunicato che  gli  uffici  prenderanno  la
  relazione  dell'Assessore Pizzo e quindi  tutti  i  rilievi  e  poi
  scriveranno  anche  loro  una relazione  conclusiva  con  la  quale
  prenderanno una posizione.
   Io  credo che la risposta che dobbiamo dare deve essere immediata,
  vorrei  capire quali sono i tempi, se martedì all'inizio  dell'Aula
  avremo  questi documenti o li potremmo avere già lunedì per poterli
  studiare e potere affrontare la discussione più serena in Aula, una
  tempistica  dettagliata  che  credo  che  gli  uffici  non  avranno
  difficoltà  a comunicare già adesso, in maniera tale che  chiudiamo
  l'Aula  con  un  ordine anche mentale rispetto  ai  lavori  che  ci
  aspettano per la prossima settimana.

   PRESIDENTE.  L'ordine del giorno di martedì prevede la discussione
  del  disegno  di  legge  n.  488, quindi  già  martedì  gli  uffici
  riferiranno  circa  le  valutazioni  svolte  in  ordine  al  parere
  prodotto dall'Assessore Pizzo tenendo anche conto della discussione
  che si è svolta oggi.

   FOTI.  Chiedo  di parlare ai sensi del'articolo 83,  comma  2  del
  Regolamento interno.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà

   FOTI.  Signor Presidente, approfitto della presenza dell'assessore
  Pizzo per segnalare che in questo momento per chi viaggia lungo  la
  A18  sembra di viaggiare in una giungla. Segnalo anche la  presenza
  all'altezza  dei  caselli autostradali, quindi Acireale,  Giarre  e
  Fiumefreddo,  una  presenza di erbacce che  oramai  sono  diventate
  piante  ad  alto fusto che in barba alle ordinanze dei  sindaci  di
  quel  territorio  che hanno detto ai cittadini  di  procedere  alla
  scerbatura appunto per evitare  rischi di incendi sembra che il CAS
  e  le autostrade siano esenti da questo rischio, eppure ogni estate
  divampano  le  fiamme  e aumentano i rischi  per  i  cittadini  che
  percorrono quelle strade.
   Ora  direi  che  visto che si paga un pedaggio  e  che  hanno  dei
  guadagni,  sia  doveroso  intervenire immediatamente  anche  perché
  hanno  ricevuto  una dettagliata relazione con fotografia  allegate
  con  la presenza di erbacce di alto fusto, ormai secchi, nonché  la
  presenza di alberi di eucalipto molto alti che sporgono in  maniera
  inverosimile  sulla  strada,  e mi  riferisco  in  questo  caso  ad
  Acireale, coprendo in maniera totale la segnaletica stradale.
   Adesso, dato che gli incidenti succedono, che le strade sono piene
  di buche, che gli incendi, dato che siamo in estate non mancano, la
  prego  di  volere  intervenire e sollecitare chi di  dovere  perché
  intervenga immediatamente, non con  lo faremo', ma con lo  dobbiamo
  fare e lo dobbiamo fare subito.

   PALMERI. Chiedo di parlare ai sensi del'articolo 83, comma  2  del
  Regolamento interno.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PALMERI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  a  proposito  di
  incendi  vorrei  ricordare  che ancora  manca  il  piano  regionale
  antincendi  e  questo  è veramente gravissimo. Vorrei  approfittare
  della  presenza del Presidente, dell'assessore all'agricoltura,  ma
  non  è  possibile, e quindi fatevi portavoce, l'assessore Pizzo  si
  faccia  portavoce  di questa gravissima e scandalosa  inadempienza,
  visto  che  già  moltissimi roghi hanno distrutto  tantissime  aree
  montuose della Sicilia, come ad esempio recentemente è successo  ad
  Erice, che è la zona che conosco meglio.
   Ma  sicuramente  gli incendi non sono mancati in  tutte  le  altre
  parti  della  Sicilia. Non se ne parla e tra  l'altro  non  si  sta
  neanche  dicendo  che  questo  piano regionale  si  sta  andando  a
  redigere, e come sempre ogni anno c'è questo ritardo.

   FALCONE. Chiedo di parlare ai sensi del'articolo 83, comma  2  del
  Regolamento interno.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FALCONE.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, approfitto  della
  presenza dell'assessore alle Infrastrutture e trasporti. In Sicilia
  si  parla  di  trasporti aerei. In questi ultimi  giorni  vi  è  un
  dibattito attorno all'aeroporto di Palermo, alla Gesap che gestisce
  il traffico aereo e il dibattito che si sta alimentando all'interno
  dell'aeroporto di Palermo prima ha riguardato un tentativo da parte
  del  Commissario  della provincia di Palermo  indicato,  designato,
  nominato  dal  Presidente Rosario Crocetta assieme alla  Camera  di
  Commercio  che  avrebbero  voluto  intervenire  per  modificare  lo
  statuto   della  stessa  autorità  aeroportuale  perché  il   nuovo
  amministratore  delegato  potesse  essere  nominato,  ancorché  con
  requisiti minori rispetto a quelli che sono previsti nello Statuto.
   Menomale che è stata bocciata questa richiesta di modifica, perché
  avrebbe  gettato  sulla gestione aeroportuale delle  ombre,  in  un
  momento  in  cui  invece  il  sistema del  traffico  aereo  merita,
  richiede,   pretende   competenza,   specificità,   e   soprattutto
  professionalità. Fatta questa riflessione ne vorrei fare  un'altra.
  Pare  che la provincia avrebbe nominato anche tale Tommaso Dragotto
  all'interno del Consiglio di amministrazione e lo avrebbe  nominato
  pur  sapendo  che  è  notorio  che il cavaliere  Dragotto  gestisce
  un'importante  azienda  di  autonoleggio all'interno  dello  stesso
  aeroporto, quindi col rischio di un conflitto di interessi tra  gli
  interessi  generali  della stessa autorità  aeroportuale  e  quello
  dell'imprenditore  che  piuttosto  che  guardare   agli   interessi
  collettivi deve necessariamente fare i propri.
   In  questo  senso, signor assessore, chiedo un suo autorevolissimo
  intervento nei confronti del commissario ma anche nei confronti del
  Presidente   Crocetta,  in  un  momento  in   cui   le   dimissioni
  dell'assessore  Borsellino,  che  vengono  giustificate   per   una
  questione   di   ordine   etico  e  morale,   creano   un'ulteriore
  preoccupazione   sulla  gestione  complessiva  di  questa   regione
  siciliana  e  su  come,  in maniera superficiale,  vengono  gestiti
  determinati segmenti della pubblica amministrazione afferente  alla
  competenza regionale.
   In  questo  senso, signor assessore, chiudo riprendendo  anche  un
  intervento che l'onorevole Grasso ha anche rivolto al CAS.
   Io  presenterò  un'interrogazione per chiedere  e  per  sapere  se
  risponda  a  vero questo reclutamento di 80 unità che  si  vorrebbe
  fare tramite un'agenzia interinale, quali siano le finalità per cui
  queste  80 unità dovrebbero essere reclutate, atteso che un anno  e
  mezzo fa è stato negato il diritto a 200 persone che facevano parte
  di  un  bacino  di precari di poter continuare nel loro  lavoro  di
  stagionali, i famosi 90 giorni, i cosiddetti casellanti, coloro che
  sono  addetti allo sbigliettamento nei caselli autostradali.  Tutto
  ciò,  Assessore Pizzo, lei è una persona seria e attenta, le chiedo
  di fare una verifica opportuna; non sarebbe giusto che il Consorzio
  Autostrade Siciliano, dopo aver messo alla porta circa 200  persone
  che  lavoravano  in  quell'ente da oltre  15  anni,  ancorché  come
  precari, facesse un'ulteriore infornata di ben 80 persone che forse
  non  sarebbero nemmeno compatibili col piano finanziario e  con  la
  condizione,  non sicuramente florida, sotto un profilo  finanziario
  dell'ente.  In  questo  senso  colgo anche  l'occasione  perché  la
  Presidenza dell'ARS vigili su quanto da noi richiesto.


   Presidenza del vicepresidente Lupo


   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a  martedì  7
  luglio 2015, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:

   I  -COMUNICAZIONI
  II  - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

             1)  -  Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e città
                 metropolitane . (nn.  833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-8
                 848 bis/A) (Seguito)

                Relatore: on. Cracolici

             2)  -  Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 .
                 (nn. 488-762/A)  (Seguito)

                Relatore: on. Turano

             3)  -  Istituzione delle Biobanche di ricerca in Sicilia . (n.
                 585/A) (Seguito)

                Relatore: on. Oddo

   III  -VOTAZIONE FINALE DEL DISEGNO DI LEGGE:

             Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio
              di base dei centri storici . (nn. 602-641-711-732/A)

   IV  - DISCUSSIONE DELLA MOZIONE:

         N. 286   -   Rimozione   del  Segretario  generale   della
              Presidenza della Regione siciliana.

         (26 marzo 2014)

                         CIACCIO  - CANCELLERI - ZAFARANA - PALMERI
                         -  CAPPELLO - TANCREDI - CIANCIO - FERRERI
                         -  MANGIACAVALLO - SIRAGUSA -  TRIZZINO  -
                         FOTI - LA ROCCA - ZITO - GRECO G.

   V  -DISCUSSIONE DELLA MOZIONE:

         N. 462  -  Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare
              d'indagine sulla gestione del sistema dei rifiuti  in
              Sicilia.

         (17 giugno 2015)

                             GRECO G.  - FIGUCCIA -  DI GIACINTO  -
                                 CORDARO TAMAJO - ALONGI - SIRAGUSA

   VI  - DISCUSSIONE DELLA MOZIONE:

         N. 463  -  Iniziative nei confronti del Governo  nazionale
              per  prevenire e contrastare l'aumento degli illeciti
              connesso    ai   flussi   migratori   e    assicurare
              un'ordinata  gestione dell'accoglienza  dei  migranti
              aventi titolo.

         (22 giugno 2015)

                                   LENTINI - CASCIO S. -   COLTRARO
                                                CURRENTI - LANTIERI

                   La seduta è tolta alle ore 18.48

        (Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 19.50)

                     DAL  SERVIZIO LAVORI  D'AULA

                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

               Il  Consigliere parlamentare responsabile
                 dott.ssa  Maria Cristina Pensovecchio