Presidenza del Presidente Ardizzone
La seduta è aperta alle ore 16.24
BARBAGALLO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende
approvato.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere
luogo nel corso della seduta.
Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera
personale di voto.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio ominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per la giornata
odierna gli onorevoli Lupo, Laccoto, Greco Giovanni, Ioppolo,
Musumeci, Formica, Clemente, Cappello, Zafarana, Papale, Federico e
Milazzo Giuseppe.
L'Assemblea ne prende atto.
Rinuncia alla carica di deputato regionale
PRESIDENTE. Do lettura della nota dell'on. Davide Faraone,
pervenuta via e-mail alle ore 16.33 del 28 luglio 2015 e
protocollata al n. 7378/SEGRVERPOTPG, avente ad oggetto Giuramento
di rito deputato regionale :
«In riscontro alla e-mail in oggetto dichiaro di non accettare la
carica di cui trattasi».
Poiché la suddetta nota è pervenuta dopo la proclamazione in Aula
avvenuta nella seduta n. 260 del 28 luglio scorso, proclamazione
non ancora perfezionata con l'insediamento nella carica che
consegue al giuramento prescritto dall'art. 5 dello Statuto della
Regione, trattasi di rinuncia alla stessa, di cui l'Assemblea non
può che prendere atto in quanto rimuove una situazione di
incompatibilità.
All'attribuzione del seggio resosi vacante si procederà
successivamente.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute le risposte scritte alle
seguenti interrogazioni:
- da parte dell'Assessore per l'Energia e i servizi di pubblica
utilità
N. 1253 - Chiarimenti sulla mancata assegnazione delle somme a
disposizione del capitolo 2.1.1.1 del piano di spesa dei fondi
europei destinato alle energie rinnovabili.
Firmatari: Vinciullo Vincenzo; Ciaccio Giorgio
- Con nota prot. n. 33900/IN.16 del 16 luglio 2014 il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore regionale per l'energia.
N. 2573 - Interventi per superare il perdurante stato di
emergenza dei rifiuti in Sicilia.
Firmatari: Grasso Bernadette Felice
- Con nota prot. n. 29560/IN.16 del 18 giugno 2015 il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore regionale per l'energia e i
servizi di pubblica utilità.
- da parte dell'Assessore per la Salute
N. 661 - Provvedimenti finalizzati ad assicurare le cure
radioterapiche ai residenti della provincia di Trapani.
Firmatari: Lo Sciuto Giovanni; Greco Giovanni; Figuccia Vincenzo;
Lombardo Salvatore Federico; Di Mauro Giovanni
- Con nota prot. n. 28238 del 6 giugno 2013, il Presidente della
Regione ha delegato l'Assessore per la salute.
- Con nota prot. n. 28148 del 2 aprile 2014, ai sensi dell'art.
140, c. 5, Reg. int. ARS, l'Assessore per la salute ha anticipato
il testo scritto della risposta.
N. 687 - Iniziative urgenti nei confronti dei giovani medici
specializzandi siciliani.
Firmatari: Figuccia Vincenzo.
- Con nota prot. n. 28333/IN.16 del 6 giugno 2013, il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore per la salute.
- Con nota prot. n. 59816 del 23 luglio 2013, l'Assessore per la
salute, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. ARS, ha
anticipato il testo scritto della risposta.
N. 1155 - Interventi per risolvere i ritardi nell'accertamento
dell'invalidità civile in provincia di Trapani.
Firmatari: Ruggirello Paolo
- Con nota prot. n. 12968/AULAPG del 4 dicembre 2013, l'Assessore
per la salute, ai sensi dell'art. 140, comma 5, del Reeg. Int.
ARS, ha anticipato il testo scritto della risposta.
- Con nota prot. n. 32001/IN.16 del 3/07/2014, il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore per la salute.
Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna.
Comunicazione di nota pervenuta da parte dell'Assessore per
l'economia
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta in data 27 luglio 2015, da
parte dell'Assessore per l'economia, la nota prot. n. 3782/A.02/Gab
del 24 luglio 2015, con la quale per le motivazioni ivi addotte, si
richiede a questa Presidenza di valutare l'ipotesi di trattazione,
nella corrente sessione, del disegno di legge n. 1025 recante
Tassa automobilistica regionale , esitato per l'Aula in data 22
luglio 2015.
Ne do lettura:
Lo scrivente Assessore fin dal suo insediamento ha intrapreso
ogni utile iniziativa, anche di proposta di legge, per dare piena e
concreta attuazione allo Statuto della Regione siciliana.
In particolare, con il disegno di legge n. 1025 dell'anno 2015 la
Regione siciliana non si limita ad una mera attuazione dello
Statuto provvedendo a regionalizzare una tassa che in atto è
statale e il cui gettito viene devoluto alla Regione. Piuttosto si
appropria, statutariamente, della titolarità del tributo in tutte
le sue fasi (accertamento, riscossione e versamento), sottraendolo
ad una gestione in atto svolta dagli uffici finanziari dello Stato
che ha prodotto e continua a produrre diseconomie tali da collocare
la Regione siciliana ultima fra tutte le Regioni riguardo alla
capacità contributiva del parco automobilistico.
La lettura della relazione dà conto delle enormi cifre che ogni
anno la Regione siciliana perde a causa di una gestione
centralizzata della tassa.
Il disegno di legge ha lo scopo, quindi, non solo di realizzare le
previsioni statutarie ma anche, e direi soprattutto, di aumentare
le entrate della Regione siciliana soprattutto negli anni 2016 e
successivi nei quali, come è noto, le difficoltà saranno già tante.
Il venire meno delle maggiori entrate che dalla regionalizzazione
della tassa auto ci si aspetta procurerebbe una difficoltà quasi
insormontabile alla quadratura del bilancio del prossimo triennio.
Per consentire il passaggio dalla gestione statale a quella
regionale e partire con la gestione regionale della tassa auto dal
2016, è necessario che la legge sia pubblicata entro il mese di
agosto... .
Io di questo ringrazio la II Commissione, il suo Presidente,
perché mi risulta che già il disegno di legge è stato esitato e
quindi è pronto per l'Aula.
Superando tale termine dovrà rinviarsi al 2017 la relativa
attuazione e, quindi, il maggior gettito auspicato.
Per le ragioni sopra esposte, voglia codesta Presidenza valutare
l'ipotesi della sua trattazione in Aula nella corrente sessione
legislativa.
Anticipatamente si ringrazia per la sensibilità istituzionale
dimostrata .
Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 98 sexies del Regolamento
interno dell'Assemblea regionale siciliana, propongo all'Assemblea
la calendarizzazione del suddetto provvedimento legislativo nella
presente sessione e pertanto, se non sorgono osservazioni, così
rimane stabilito.
Comunicazione relativa ad interrogazioni con richiesta di
svolgimento con urgenza in Commissione
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in corso di seduta daremo
comunicazione di quelle interrogazioni per le quali è stato
richiesto lo svolgimento con urgenza e che saranno trattate nelle
apposite Commissioni.
teria di liberi Consorzi comunali e città metropolitane'
(nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848 bis/A)
Presidenza del Presidente Ardizzone
Seguito della discussione del disegno di legge Disposizioni in
materia di liberi Consorzi comunali e città metropolitane (nn. 833-
783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848 bis/A)
PRESIDENTE. Si passa alla trattazione del secondo punto posto
all'ordine del giorno recante, al numero 1), seguito della
discussione del disegno di legge Disposizioni in materia di liberi
Consorzi comunali e città metropolitane . (nn. 833-783-791-819-822-
823-824-831-832-839-842-848 bis/A)
Invito i componenti la I Commissione, «Affari istituzionali», a
prendere posto al banco assegnato.
Si riprende dall'esame dell'emendamento 13.34.
CIANCIO. Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non è ancora trascorso il tempo
prescritto per dare corso alle votazioni.
Pertanto, sospendo la seduta, avvertendo che riprenderà alle ore
17.00.
(La seduta, sospesa alle ore 16.40, è ripresa alle ore 17.00)
La seduta è ripresa.
Presidenza del Presidente Ardizzone
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo per oggi gli
onorevoli Sorbello e Tamajo.
L'Assemblea ne prende atto.
sizioni in materia di liberi Consorzi comunali e città metropolita-
ne' (nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848 bis/A)
Presidenza del Presidente Ardizzone
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e città
metropolitane (nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848
bis/A)
PRESIDENTE. Si passa alla votazione dell'emendamento 13.34
CIANCIO. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.
(La richiesta risulta appoggiata a termini di Regolamento)
Presidenza del Presidente Ardizzone
Votazione per scrutinio segreto dell'emendamento 13.34
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di
Regolamento, indìco la votazione per scrutinio segreto
dell'emendamento 13.34.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante
verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
segreto:
Presenti e votanti 51
Maggioranza 26
Favorevoli 18
Contrari 33
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 13.51. Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore regionale per la funzione pubblica e le
autonomie locali. Il Governo si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. La Commissione
si rimette all'Aula.
Presidenza del Presidente Ardizzone
Per richiamo al Regolamento
CIANCIO. Chiedo di parlare per richiamo al Regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIANCIO. Signor Presidente per me la votazione si può anche rifare
però non devo dirle certo cosa prevede il Regolamento. di solito
quando un emendamento dice la stessa identica cosa dell'emendamento
che abbiamo appena bocciato, si va avanti e l'emendamento è
precluso, non capisco perché in questo caso no.
PRESIDENTE. Onorevole Ciancio, glielo dico subito; l'emendamento
13.34, prima di pronunciarci lo abbiamo studiato e a fondo, è una
cosa diversa perché era l'applicazione della legge Del Rio e
prevedeva in prima battuta che il sindaco della città metropolitana
fosse sindaco del comune capoluogo dava la possibilità ai sindaci
nello statuto a prevedere l'elezione diretta, questo è un dato
fondamentale, questo è diverso, è ancora più restrittivo, ma è
così.
sizioni in materia di liberi Consorzi comunali e città metropolitane'
(nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848 bis/A)
Presidenza del Presidente Ardizzone
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e città
metropolitane (nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848
bis/A)
PRESIDENTE. Si passa alla votazione dell'emendamento 13.51.
CIANCIO. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.
(La richiesta risulta appoggiata a termini di Regolamento)
Presidenza del Presidente Ardizzone
Votazione per scrutinio segreto dell'emendamento 13.51
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di
Regolamento, indìco la votazione per scrutinio segreto
dell'emendamento 13.51.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante
verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
segreto:
Presenti e votanti 49
Maggioranza 25
Favorevoli 18
Contrari 31
(Non è approvato)
Gli emendamenti 13.32, 13.36, 13.54, 13.2, 13.26, 13.43 sono
inammissibili.
L'emendamento 13.39 è decaduto per assenza dall'Aula dei
firmatari.
L'emendamento 13.4 è inammissibile.
Si passa all'emendamento 13.25, degli onorevoli Siragusa ed altri.
SIRAGUSA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 13.44 è inammissibile.
Si passa all'emendamento 13.12, degli onorevoli Fontana ed altri.
Il parere del Governo.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Signor Presidente, onorevoli deputati, ieri abbiamo
votato la sessione elettorale dal 1 ottobre al 30 novembre, con
coordinamento testuale. Avendo già votato ieri per i liberi
consorzi il periodo elettorale dal 1 ottobre al 3 novembre, credo
che sia naturale un coordinamento testuale anche per le città
metropolitane quindi applichiamo quella norma e la spostiamo anche
sulla città metropolitana.
PRESIDENTE. Invito il Governo a presentare un subemendamento in
tal senso. Pertanto invito l'onorevole Fontana al ritiro
dell'emendamento.
FONTANA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 13.45, 13.5, 13.24, 13.46, 13.6, 13.23, 13.30,
13.56, 13.7, 13.22, 13.47, 13.13, 13.29 sono inammissibili.
Si passa all'emendamento 13.3.
FONTANA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 13.48, 13.8, 13.21, 13.28, 13.14, 13.31, 13.57,
13,15, 13.13, 13.9, 13.19 e 13.49 sono inammissibili.
Si passa all'emendamento 13.41 del Governo.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Signor Presidente, onorevoli deputati, dichiaro di
ritirare l'emendamento 13.41 per coerenza con la scelta fatta ieri
sul voto ponderato. Devo dire che francamente, perché rimanga agli
atti, considero la scelta dell'Assemblea - che io ho rispettato sul
voto dell'ente territoriale - un po' irragionevole, perché il voto
ponderato poteva essere uno strumento anche per garantire un
rapporto equilibrato nel territorio tra le grandi città e i Comuni
più piccoli. Senza la coerenza del sindaco metropolitano, del
sindaco della grande città, rischiamo una gestione un po'
irrazionale dell'iter del procedimento elettorale, ma questa è la
scelta e quindi io confermo il ritiro dell'emendamento sul voto
ponderato.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 13 Gov.
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 13.53, degli onorevoli Venturino ed
altri.
VENTURINO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 13.10, degli onorevoli Di Mauro ed altri.
Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è
contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Gli emendamenti 13.13, 13.16, 13.50 e 13.40 sono preclusi.
Si passa all'emendamento 13.20, degli onorevoli Siragusa ed altri.
CANCELLERI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 13.18, degli onorevoli Siragusa ed altri.
CIANCIO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 13.52 è precluso.
L'emendamento 13.33 è decaduto.
L'emendamento 13.17 è inammissibile.
Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Presidenza del Presidente Ardizzone
Congedi
Comunico che l'onorevole Figuccia ha chiesto congedo per oggi.
L'Assemblea ne prende atto.
sizioni in materia di liberi Consorzi e città metropolitane'
(nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848 bis/A)
Presidenza del Presidente Ardizzone
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e città
metropolitane (nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848
bis/A)
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
«Art. 14.
Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano
1. Nel caso in cui il Sindaco metropolitano si sia dimesso o sia
cessato per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco del comune di
appartenenza o di Sindaco metropolitano, ovvero nel caso di
rimozione dello stesso Sindaco metropolitano per approvazione della
mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 17, si procede, entro
sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nuovo Sindaco
metropolitano.
2. Fino all'elezione del nuovo Sindaco metropolitano le relative
funzioni sono esercitate dal Vicesindaco metropolitano.
3. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta metropolitana compie
esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.».
Gli emendamenti 14.2, 14.6, 14.11, 14.12., 14.16 e 14.17 sono
inammissibili.
L'emendamento 14.9 è precluso.
L'emendamento 14.7 è decaduto.
Gli emendamenti 14.5 e 14.13 sono inammissibili.
L'emendamento 14.10 è decaduto.
Gli emendamenti 14.4 e 14.14 sono inammissibili.
Si passa all'emendamento 14.3, che prevede la soppressione del
comma 3, di analogo contenuto dell'emendamento 14.15, che sono
ritirati dai rispettivi firmatari.
L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 14. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:
«Articolo 15
Conferenza metropolitana
1. La Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei Comuni
appartenenti alla Città metropolitana, è l'organo di indirizzo
politico e di controllo dell'ente di area vasta.
2. La Conferenza metropolitana, a maggioranza assoluta dei propri
membri, approva:
a) lo statuto proposto dalla Giunta metropolitana;
b) il regolamento per il proprio funzionamento;
c) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti
dalla Giunta metropolitana.
3. La Conferenza metropolitana approva altresì regolamenti, piani
e programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo
statuto».
Gli emendamenti 15.2, 15.8, 15.13, 15.14, 15.19 e 15.20 sono
preclusi.
Gli emendamenti 15.7, 15.15, 15.9, 15.11, 15.10 e 15.18 sono
inammissibili.
Si passa all'emendamento 15.1, degli onorevoli Ragusa e Turano.
TURANO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 15.6 e 15.16 sono inammissibili.
Si passa all'emendamento 15.5, degli onorevoli Siragusa ed altri.
SIRAGUSA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 15.7 è decaduto.
Si passa all'emendamento 15.3.
TURANO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 15.4 e 15.12 sono decaduti.
Pongo in votazione l'articolo 15. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:
«Articolo 16
Giunta metropolitana
1. La Giunta metropolitana è l'organo esecutivo della Città
metropolitana ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto.
2. La Giunta metropolitana è composta da:
a) quattro componenti nelle Città metropolitane con popolazione
residente fino a 500.000 abitanti;
b) sei componenti nelle Città metropolitane con popolazione
residente superiore a 500.000 abitanti ed inferiore ad 1.000.000 di
abitanti;
c) otto componenti nelle Città metropolitane con popolazione
residente pari o superiore ad 1.000.000 di abitanti.
3. La Giunta metropolitana è eletta dall'Adunanza elettorale
metropolitana. Le elezioni della Giunta sono indette dal Sindaco
metropolitano entro trenta giorni dalla sua elezione. Ai fini
dell'elezione dei componenti della Giunta, il Sindaco metropolitano
propone all'Adunanza elettorale un elenco di candidati, scelti tra
i sindaci, i presidenti dei consigli di circoscrizione del comune
sede della Città metropolitana ed i consiglieri comunali, in
carica, dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, in numero
doppio rispetto a quello previsto dal comma 2. L'elenco dei
candidati deve prevedere almeno un rappresentante dei comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed almeno un
rappresentante dei comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000
abitanti. Nell'ambito del suddetto elenco di candidati, nel quale
nessuno dei due sessi può superare la percentuale dei due terzi,
l'Adunanza elettorale elegge i membri della Giunta. A tal fine
ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di
espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di
genere diverso pena la nullità della seconda preferenza. Sono
eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di
preferenze. Nel caso in cui gli ultimi due candidati collocati in
posizione utile abbiano ottenuto un numero uguale di voti, risulta
eletto il candidato più giovane.
4. Non sono candidabili a componenti della Giunta il coniuge, i
parenti e gli affini entro il secondo grado del Sindaco
metropolitano.
5. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di
appartenenza, per qualsiasi causa, comporta la decadenza dalla
carica di componente della Giunta metropolitana.
6. Nel caso di cui al comma 5, il Sindaco metropolitano, entro
trenta giorni, indice l'elezione di un nuovo componente della
Giunta metropolitana, da svolgersi con le modalità di cui al comma
3. Fino all'elezione le relative funzioni sono esercitate dal
Sindaco metropolitano.
7. Nei casi di cessazione del Sindaco metropolitano, la Giunta
permane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
8. La Giunta metropolitana propone alla Conferenza metropolitana
lo statuto della Città metropolitana, per la sua approvazione.
9. La Giunta propone alla Conferenza metropolitana, i bilanci di
previsione, consuntivi e pluriennali, per l'approvazione».
Gli emendamenti 16.1, 16.20, 16.25, 16.29, 16.41, 16.17 e 16.30
sono preclusi.
L'emendamento 16.3 è decaduto.
L'emendamento 16.31 è inammissibile.
Si passa all'emendamento 16.16, degli onorevoli Siragusa ed altri.
SIRAGUSA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 16.37, degli onorevoli Barbagallo ed
altri.
Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Contrario.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Gli emendamenti 16.23, 16.24 e 16.26 sono preclusi.
Gli emendamenti 16.15, 16.32 e 16.8 sono inammissibili.
Si passa all'emendamento 16.28, del Governo.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 16.Com. Il parere del Governo.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 16.22 è inammissibile.
L'emendamento 16.21 è precluso.
Si passa all'emendamento 16.4, degli onorevoli Barbagallo ed
altri.
BARBAGALLO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 16.18, a firma dell'onorevole Siragusa ed
altri.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi contrario resti seduto.
(Non è approvato)
L'emendamento 18.38 è assorbito.
Si passa all'emendamento 16.27, che la Commissione fa proprio.
Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 16.14, degli onorevoli Siragusa ed altri.
SIRAGUSA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 16.33, degli onorevoli Fontana ed altri.
FONTANA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 16.2 lo dichiaro inammissibile.
Si passa all'emendamento 16.7, degli onorevoli Rinaldi ed altri.
RINALDI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 16.13, degli onorevoli Siragusa ed altri.
CIANCIO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 16.34 è decaduto.
Gli emendamenti 16.6, 16.12 e 16.36 sono inammissibili.
Gli emendamenti 16.35, 16.11, 16.39, 16.10, 16.42, 16.9 e 16.40
sono preclusi.
Pongo in votazione l'articolo 16. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 17. Ne do lettura:
«Articolo 17.
Adunanza elettorale metropolitana
1. L'Adunanza elettorale metropolitana è composta dai sindaci e
dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla
Città metropolitana nonché dai presidenti dei consigli
circoscrizionali del comune capoluogo.
2. L'Adunanza elettorale elegge il Sindaco metropolitano e la
Giunta metropolitana. L'Adunanza approva, altresì, la mozione di
sfiducia al Sindaco metropolitano secondo le modalità di cui ai
commi 3 e 4.
3. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti
della Conferenza metropolitana che rappresentino almeno un quinto
della popolazione della Città metropolitana ed è posta in votazione
dopo almeno dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione. Essa è approvata dalla maggioranza assoluta dei
componenti dell'Adunanza elettorale.
4. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due
anni dall'elezione del Sindaco metropolitano né per più di due
volte a distanza di almeno un anno durante il medesimo mandato».
Onorevoli colleghi, essendo gli emendamenti presentati
all'articolo 17 inammissibili e preclusi, pongo in votazione
l'articolo.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 18. Ne do lettura:
Sezione III
Disposizioni comuni
«Articolo 18.
Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione
degli organi
del libero Consorzio comunale e della Città
metropolitana
1. Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e
del Sindaco metropolitano nonché della Giunta del libero Consorzio
comunale e della Giunta metropolitana, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, il Tribunale
ove ha sede l'ente di area vasta si costituisce in ufficio
elettorale con l'intervento di tre magistrati, nominati dal
Presidente del Tribunale stesso, di cui uno con funzioni di
presidente. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di
segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso la sede
dell'ente di area vasta.
2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni
appartenenti all'ente di area vasta, sottoscritte congiuntamente
dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno
antecedente la votazione l'ufficio elettorale forma l'elenco degli
elettori e ne dispone la pubblicazione, anche online, negli albi
pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno
parte. Eventuali variazioni dell'elenco degli elettori aventi
diritto, da pubblicare con le stesse modalità, possono essere
disposte dall'ufficio elettorale entro il secondo giorno
antecedente quello della votazione.
3. Le candidature per l'elezione del Presidente di libero
Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano sono presentate
dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo
giorno antecedente quello della votazione, anche se festivi, presso
l'ufficio elettorale.
4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello della
votazione l'ufficio elettorale assegna, mediante sorteggio, un
numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente di
libero Consorzio comunale o di Sindaco metropolitano. Tale numero
rappresenta l'ordine con il quale i nominativi dei candidati a
Presidente del libero Consorzio comunale ed a Sindaco metropolitano
sono scritti nelle schede di votazione.
5. La stampa delle schede di votazione è effettuata a cura
dell'ente di area vasta dal diciassettesimo al secondo giorno
antecedente quello della votazione.
6. Per le operazioni di voto è costituito presso l'ufficio
elettorale un unico seggio elettorale, composto da un presidente,
da quattro scrutatori scelti dall'ufficio elettorale mediante
sorteggio da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente quello
della votazione, tra gli elettori aventi diritto, e da un
segretario scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli
stessi elettori. In caso di rinuncia o impedimento del presidente e
degli scrutatori l'ufficio elettorale provvede alla sostituzione.
In caso di rinuncia o impedimento del segretario, il presidente
provvede alla sostituzione.
7. Il seggio elettorale si insedia alle ore sei del giorno della
votazione per le operazioni preliminari di competenza. Le
operazioni di voto si svolgono dalle ore otto alle ore ventidue.
8. Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la
votazione, il presidente del seggio elettorale:
a) procede alla sigillatura dell'urna contenente le schede
votate;
b) forma un plico sigillato contenente le schede autenticate e
non utilizzate;
c) forma un ulteriore plico sigillato contenente le eventuali
schede non autenticate e quelle deteriorate;
d) richiude in un apposito plico tutte le carte, gli atti ed i
documenti riguardanti la votazione nonché il bollo del seggio e le
matite utilizzate per l'espressione del voto;
e) procede alla chiusura della sala ed alla sua custodia
esterna, avvalendosi delle forze di polizia.
9. L'urna, i plichi ed i mezzi precauzionali apposti agli accessi
della sala devono essere firmati sui lembi di chiusura dal
presidente del seggio, dal segretario e da due scrutatori.
10. Lo scrutinio ha inizio alle ore otto del giorno successivo a
quello della votazione e continua fino alla sua conclusione.
Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale trasmette
il relativo esito all'ufficio elettorale per la proclamazione
dell'eletto.
11. Ai fini dell'elezione della Giunta del libero Consorzio
comunale e della Giunta metropolitana, il Presidente del libero
Consorzio comunale ed il Sindaco metropolitano presentano la lista
dei candidati entro il decimo giorno antecedente quello della
votazione, anche se festivo, presso l'ufficio elettorale. La
predetta lista è pubblicata, anche online, negli albi pretori
dell'ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte.
12. Per l'elezione della Giunta del libero Consorzio comunale e
della Giunta metropolitana si applicano le disposizioni di cui ai
commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
13. Tutti i termini che regolano il procedimento elettorale degli
organi degli enti di area vasta sono perentori.
14. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla
normativa vigente in materia di elezioni del Presidente della ex
provincia regionale.
15. Nei casi di omessa indizione delle elezioni, provvede in via
sostitutiva l'Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, a mezzo di commissario straordinario nominato ai
sensi della normativa vigente».
Gli emendamenti18.1 e 18.3 sono preclusi.
Gli emendamenti 18.29, 18.31, 18.2 e 18.30 inammissibili.
Si passa all'emendamento 18.17, degli onorevoli Sammartino ed
altri.
SAMMARTINO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 18.7 è inammissibile.
Gli emendamenti 18.4 e 18.9 sono decaduti.
L'emendamento 18.8 è precluso.
Si passa all'emendamento 18.7.
Lo può spiegare, onorevole Alloro?
ALLORO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessore,
l'emendamento sposta la potestà dal tribunale all'Assessorato agli
enti locali. E mi sembra una cosa di buon senso. Non si capisce il
tribunale che c'entra in questa cosa.
CRACOLICI. Il magistrato può essere nominato dall'Assessorato.
PRESIDENTE. Non è ritirato. Con il consenso dell'Aula non si
considera ritirato se non ci sono motivi in contrario. Bene.
Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 18.6 è precluso.
L'emendamento 18.32, prima e seconda parte, è precluso.
L'emendamento 18.32 è precluso.
L'emendamento 18.21 è precluso.
L'emendamento 18.5 è inammissibile.
L'emendamento 18.18 è inammissibile.
L'emendamento 18.20 è inammissibile.
L'emendamento 18.13 è precluso.
L'emendamento 18.28 è inammissibile.
L'emendamento 18.10 è inammissibile.
L'emendamento 18.11 è da considerarsi decaduto per assenza dei
firmatari.
L'emendamento 18.27 è inammissibile.
L'emendamento 18.26 è inammissibile.
L'emendamento 18.25 è inammissibile.
L'emendamento 18.24 è inammissibile.
Si passa all'emendamento 18.10 II parte. Il parere della
Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. L'emendamento 18.23 è inammissibile.
L'emendamento 18.22 è inammissibile.
L'emendamento 18.14 è da considerarsi decaduto per assenza dei
firmatari.
L'emendamento 18.16 è inammissibile.
L'emendamento 18.15 è inammissibile.
L'emendamento 18.10 è inammissibile.
Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
«Art. 19.
Durata, decadenza, e cessazione degli organi
1. Il Presidente del libero Consorzio comunale ed il Sindaco
metropolitano durano in carica quattro anni.
2. La cessazione dalla carica di sindaco di un comune o di
consigliere comunale o di presidente del consiglio
circoscrizionale, per qualsiasi causa, comporta la decadenza
immediata da qualsiasi carica ricoperta negli organi dei liberi
Consorzi comunali e delle Città metropolitane.
3. I componenti degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle
Città metropolitane decadono dalla carica in caso di sospensione di
diritto dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
4. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente
dell'Assemblea del libero Consorzio comunale o della Conferenza
metropolitana, lo stesso è sostituito, fino al rinnovo della carica
di sindaco, dal vicesindaco e successivamente dal commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento
amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato
con la legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni».
Gli emendamenti dal 19.1 al 19.18 sono inammissibili.
Si passa all'emendamento 19.8. Onorevole Siragusa, lo mantiene o
lo ritira?
CIANCIO. Ritirato.
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 19.15, dell'onorevole
Fontana.
Noi abbiamo un problema. Il comma 1: Il Presidente del libero
Consorzio comunale ed il Sindaco metropolitano durano in carica
quattro anni.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Il problema
che avevamo in Commissione è stato il seguente, ascoltatemi che è
una cosa delicata. Dal momento in cui per essere eletto sindaco
metropolitano devi essere già sindaco, non può essere cinque anni,
come il sindaco del comune, quindi, abbiamo ritenuto di stabilire
un tempo che è connesso dal momento in cui sei già sindaco, al
momento in cui si fanno le elezioni.
Quando non sei più sindaco decadi, ma in questo caso la durata
quant'è? Abbiamo previsto un sindaco di quattro anni.
Possiamo fare un'altra cosa, di non prevedere la durata e di far
decadere il sindaco metropolitano, nel momento in cui non è più
sindaco del comune di provenienza.
PRESIDENTE. E' previsto al comma 2. Andrebbe soppresso il comma 1.
CRACOLICI, presidente della commissione e relatore. E
sopprimiamolo.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 19.15, onorevole
Fontana, complimenti Stiamo ponendo in votazione il comma 1, il
suo emendamento.
FONTANA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FONTANA. Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei soltanto
precisare che tutto questo mi sembra pleonastico, perché se il
sindaco metropolitano coincide con il sindaco della città, è
inutile che poniamo dei limiti.
PRESIDENTE. Onorevole, abbiamo votato un emendamento che non è più
così. Può non coincidere con il comune capoluogo.
FONTANA Io sto parlando delle città metropolitane.
PRESIDENTE. con le città metropolitane. Col comune capoluogo,
può non coincidere. Può succedere che c'è un sindaco diverso.
Pongo in votazione, nonostante il parere contrario del
presentatore, l'emendamento 19.15, dell'onorevole Fontana. Il
parere del Governo?
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(E' approvato)
L'emendamento 19.9 è precluso.
L'emendamento 19.10 è inammissibile.
L'emendamento 19.7 è precluso.
L'emendamento 19.4 è precluso.
L'emendamento 19.16 è precluso.
L'emendamento 19.2 è inammissibile.
L'emendamento 19.6 è precluso.
L'emendamento 19.11 è precluso.
L'emendamento 19.17 è inammissibile.
L'emendamento 19.5 è inammissibile.
L'emendamento 19.12 è inammissibile.
L'emendamento 19.14 è precluso.
Si passa all'emendamento 19.13. Onorevoli colleghi, le cause di
ineleggibilità e incompatibilità sono sottoposte a procedura
rafforzata e sono sottoponibili a referendum, non possono andare in
questa norma, pertanto l'emendamento è inammissibile.
Pongo in votazione l'articolo 19, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(È approvato)
Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:
«Art. 20.
Indennità per le cariche negli organi degli enti di
area vasta
1. Al Presidente del libero Consorzio comunale e al Sindaco
metropolitano è attribuita un'indennità pari alla differenza tra
l'indennità percepita per la carica di sindaco e quella spettante
al sindaco del comune con il maggior numero di abitanti del libero
Consorzio comunale o della Città metropolitana.
2. Qualora l'indennità percepita dal Presidente del libero
Consorzio comunale o dal Sindaco metropolitano, in virtù della
carica di sindaco, sia pari a quella del sindaco del comune con
maggior numero di abitanti, agli stessi è attribuita una
maggiorazione del 20 per cento dell'indennità già percepita.
3. Ai componenti della Giunta del libero Consorzio comunale e
della Città metropolitana è attribuita un'indennità pari alla
differenza tra l'indennità percepita per la carica ricoperta nel
comune ed il 50 per cento di quella spettante al Presidente del
relativo libero Consorzio comunale o al Sindaco della relativa
Città metropolitana.
4. Qualora l'indennità percepita dai componenti della Giunta del
libero Consorzio comunale e della Città metropolitana, in virtù
della carica ricoperta nel comune, sia pari o superiore a quella
spettante ai sensi del comma 3, agli stessi è attribuita una
maggiorazione del 10 per cento dell'indennità già percepita.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti
delle disponibilità finanziarie in atto esistenti. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione».
Si passa all'emendamento 20.2 a firma dell'onorevole Di Mauro e
altri.
DI MAURO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 20.15 a firma dell'onorevole Siragusa.
Il parere del Governo? Prevede la soppressione dell'intero
articolo.
PISTORIO, Assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Con il parere contrario della Commissione e del
Governo, lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è
contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 20.13. E' precluso.
Si passa all'emendamento 20.25. E' precluso.
Si passa all'emendamento 20.26.
CIANCIO. E l'emendamento 20.16?
PRESIDENTE. Non siamo arrivati al 20.16. Gli emendamenti 20.15,
20.13 e 20.25 sono preclusi dalla bocciatura del vostro
emendamento. L'emendamento 20.26 a firma degli onorevoli Panarello
e Gucciardi. Nell'ordine c'è il 20.26.
Gli uffici mi hanno tratto in tranello, mi hanno fatto uno
scherzetto, hanno invertito mettendo prima il 20.26. Sono diversi,
il più lontano è l'emendamento 20.26 degli onorevoli Panarello e
Gucciardi, che esclude anche l'indennità di trasferta e altro, non
spetta niente, tutto a titolo gratuito. Il parere della
Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
PISTORIO, Assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Contrario.
PRESIDENTE. Con il parere contrario della Commissione e del
Governo, lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è
contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 20.27 a firma degli onorevoli Venturino e
Fazio.
Il parere del Governo?
PISTORIO, Assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Con il parere contrario della Commissione e del
Governo, lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è
contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 20.16.
CIANCIO. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio nominale.
PRESIDENTE. Si proceda alla verifica dei richiedenti.
CIANCIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIANCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento
dà un senso a questa legge, perché se è vero che abbiamo abolito
le province per ridurre anche i costi della politica, se noi
introduciamo un'indennità a chi poi dovrà coprire questi ruoli,
sono già sindaci, quindi hanno già per i fatti loro una indennità,
non abbiamo concluso nulla.
Quindi, non diciamo che non devono percepire assolutamente nulla,
ovviamente spettano loro i rimborsi spese per le trasferte e tutto,
ma - ripeto - non prevedere un'indennità di carica è il minimo se è
l'intenzione di questo Parlamento, come è stato quando abbiamo
approvato la prima legge, era di ridurre il costo e i costi anche
della politica e, ovviamente, insieme ai vari obiettivi ottimizzare
le risorse.
Quindi, noi lo manteniamo e riteniamo che sia fondamentale questo
emendamento.
CRACOLICI. Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, vorrei interloquire con i colleghi
del Movimento Cinque Stelle, perché non vorrei che ci fossero
equivoci.
Noi non stiamo facendo una legge che prevede indennità. Noi stiamo
facendo una legge dove, poiché abbiamo previsto che le cariche di
presidente o di sindaco metropolitano possono non coincidere con il
sindaco del comune capoluogo, noi avremmo una condizione che
diventa abbastanza singolare.
Cioè, il sindaco della città metropolitana o il presidente del
libero consorzio, se sindaco di un comune minore avrebbe
un'indennità per il lavoro che è chiamato a fare via area vasta,
inferiore a quella del sindaco del comune capoluogo.
Allora, cosa abbiamo fatto con la proposta che è stata presentata
in Aula? Di prevedere che comunque chi presiede l'area vasta abbia
la stessa indennità di quella del sindaco del comune maggiormente
popoloso.
Qualora, il sindaco del comune maggiormente popoloso coincida con
il presidente di area vasta, ha una maggiorazione del 20 per cento,
rispetto a quella che già percepisce in quanto sindaco.
Quindi, non stiamo attribuendo nuove indennità; stiamo uniformando
il sistema delle indennità consentendo una piccola maggiorazione,
solo qualora il sindaco del comune capoluogo coincida con il
presidente, voglio ricordare - quanto meno - anche per pagare anche
i costi dell'assicurazione visto che come è noto quando ti
assicuri per fare l'amministratore lo fai a spese tue.
Evitiamo demagogie particolari, con questa legge non prevediamo
nuove indennità, ma prevediamo una forma equilibrata di consentire,
come dire, che fare l'amministratore non ci siano figli di serie A
e figli di serie B. Perché se sei sindaco e poi vai a fare
l'amministratore di area vasta è chiaro che non fai solo il
sindaco, ma fai attività anche per altre comunità.
Quindi, credo che sia assolutamente corretto prevedere una forma,
non di indennità aggiuntive, ma di indennità equiparate.
CIANCIO. Ritiro la richiesta di votazione per scrutinio nominale.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
PISTORIO. Assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
CRACOLICI. Presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 20.16. Chi è
favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
L'emendamento 20.28 è precluso.
Gli emendamenti 20.10, 20.20 sono assorbiti.
L'emendamento 20.17 è decaduto.
Onorevole Fontana, l'emendamento 20.25 lo mantiene o lo ritira?
FONTANA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 20.1 è inammissibile.
L'emendamento 20.18 è decaduto.
L'emendamento 20.21 ritirato.
Lemendamneto 20.22 ritirato.
L'emendamento 20.11 a firma degli onorevoli Siragusa, Cancelleri
e altri, è mantenuto o ritirato?
CIANCIO. E' ritirato.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 20.8 La parola 20 è sostituita con la
parola 10'.
Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per la funzione pubblica e le autonomie
locali. Contrario.
PRESIDENTE. Col parere contrario della Commissione e del Governo,
lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario
resti seduto.
(non è approvato)
L'emendamento 20.19 è decaduto.
Si passa all'emendamento 20.12.
CIANCIO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 20.22 a firma dell'onorevole Fontana.
FONTANA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 20.23. E' ritirato. L'Assemblea ne prende
atto.
Si passa all'emendamento 20.26 la soppressione del comma quarto'.
Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per la funzione pubblica e le autonomie
locali. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Con il parere contrario della Commissione e del
Governo, lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è
contrario resti seduto.
(non è approvato)
Si passa all'emendamento 20.23. E' precluso.
Si passa all'emendamento 20.09. Lo pongo in votazione. Il parere
della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per la funzione pubblica e le autonomie
locali. Contrario.
PRESIDENTE. Col parere contrario della Commissione e del Governo,
lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario
resti seduto.
(non è approvato)
Gli emendamenti 20.27 e 20.24 sono inammissibili.
Comunico che è stato presentato l'emendamento aggiuntivo 20. COM.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per la funzione pubblica e le autonomie
locali. Favorevole.
PRESIDENTE Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 20, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:
«Art. 21.
Segretario degli enti di area vasta
1. Il segretario del libero Consorzio comunale e della Città
metropolitana è nominato tra coloro che sono iscritti all'albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui agli articoli
98 e seguenti dei testo unico degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) nel rispetto
delle fasce di appartenenza. Oltre ai compiti di cui all'articolo
97 del TUEL esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto e dai regolamenti dell'ente di area vasta.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Governo della
Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana un disegno di
legge per disciplinare l'ordinamento dei segretari degli enti
locali, mediante l'istituzione di un'apposita agenzia regionale».
Gli emendamento dal 21.1 al 21.6 sono preclusi. Sono preclusi
anche gli emendamenti 21.4 e 21.7.
Si passa all'emendamento 21.9 dell'onorevole Venturino.
VENTURINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VENTURINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poco fa diceva
l'onorevole Marziano che il sindaco del piccolissimo paese può
diventare il sindaco della città metropolitana, a questo punto non
vedo perché non si porti anche il segretario generale del piccolo
comune, così questa legge la facciamo giusta, considerato che
stiamo facendo questa rivoluzione
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, lo dico al collega Venturino, può sembrare una battuta
quella che lui ha fatto, ma noi stiamo disciplinando un ente
intermedio dotato di autonomia impositiva, autonomia statutaria,
autonomia regolamentare e vogliamo rendere il segretario un
soggetto
PRESIDENTE. Con il parere contrario della Commissione e del
Governo, lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è
contrario resti seduto.
(Non è approvato)
L'emendamento 21.2 è inammissibile.
Si passa all'emendamento 21.3, a firma degli onorevoli Ciancio ed
altri.
ZITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZITO. Signor Presidente, Signor Assessore, onorevoli colleghi, il
comma due dice: Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro tre
mesi dell'entrate in vigore della presente legge il Governo della
Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana un disegno di
legge , quindi non faremo una legge tra tre mesi, presenteremo una
legge che poi sappiamo qua quanto durano, perché questa legge la
dovevamo fare penso ad aprile maggio del 2013 e, invece, la stiamo
facendo nel 2015. Quindi, presenta un disegno di legge per
disciplinare l'ordinamento dei segretari degli enti locali mediante
l'istituzione di una apposita Agenzia regionale. E da qui a quando
questa legge sarà applicata che cosa facciamo, Assessore?
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Onorevole Zito, fino a quel momento c'è la normativa
vigente. Funziona così. Quando faremo la legge ci sarà una
normativa specifica per la materia. Mi pare abbastanza semplice,
così funzione la legge.
PRESIDENTE. Se non ho compreso male la Commissione e il Governo si
rimettono all'Aula.
Pongo in votazione l'emendamento 21.3. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi,
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 21, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi,
(E' approvato)
Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:
«Art. 22.
Organo di revisione degli enti di area vasta
1. In ciascun ente di area vasta è costituito un collegio
dei revisori dei conti composto da tre soggetti, individuati
con le modalità di cui al comma 2.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16,
comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione
a sorte tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro
dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richiesto
di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di
revisione dell'ente di area vasta. A tal fine un componente,
che assume le funzioni di presidente, è scelto tra i soggetti
in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3
del predetto decreto ministeriale e due componenti sono
scelti tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti che
abbiano richiesto di partecipare alla procedura.
3. Al fine della costituzione del collegio dei revisori,
l'ente di area vasta, entro il termine di due mesi anteriori
alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
nel sito istituzionale dell'ente. Nel caso di rinuncia o
cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di un
componente del collegio, l'ente di area vasta emana l'avviso
di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione
dall'incarico medesimo.
4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla
presenza del segretario, presso l'ente di area vasta, secondo
modalità stabilite con apposito decreto dell'assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da
emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei
conti dell'ente di area vasta è incompatibile con quello di
componente del collegio dei revisori dei conti di un comune
appartenente al medesimo ente di area vasta. Qualora un
soggetto sia scelto quale componente del collegio dei
revisori dei conti di un ente di area vasta e di un comune
appartenente al medesimo ente di area vasta, il diritto di
opzione è esercitato entro il termine di dieci giorni dal
verificarsi della causa di incompatibilità. Decorso
inutilmente il predetto termine il soggetto interessato
decade dall'incarico nell'ente di area vasta.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal primo rinnovo degli organi di revisione dei
conti degli enti di area vasta successivo all'entrata in
vigore della presente legge».
Gli emendamenti dal 22.2 al 22.13 sono inammissibili.
Gli emendamenti 22.9, 22.14, 22.8, 22.15 sono
inammissibili.
L'emendamento 22.4, dell'onorevole Fontana, è ritirato?
FONTANA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 22.7, 22.16, 22.3, 22.6, 22.17 sono
inammissibili.
L'emendamento 22.5 riguarda la soppressione del comma 5, lo
mantiene o lo ritira, prevede l'incompatibilità fra
revisore, c'è la normativa di carattere generale. Lo ritira
onorevole Ciancio?
CIANCIO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti 22.18 e 22.12 sono ritirati.
Pongo in votazione l'articolo 22. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:
«Art. 23.
Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo
II, si rinvia alle disposizioni contenute negli statuti del libero
Consorzio comunale e della Città metropolitana, alla legge 7 aprile
2014, n. 56 ed alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ove
compatibili».
Una norma di rinvio necessaria, quindi sono inammissibili gli
emendamenti presentati, tutti.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:
«Art. 24.
Semplificazione organizzativa e gestionale
1. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, la
Regione, gli enti di area vasta ed i comuni promuovono
l'integrazione unitaria delle strutture amministrative
esistenti, con funzioni di interlocuzione con gli
investitori, per assicurare tempi certi, omogeneità e
speditezza del processo decisionale».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:
«Art. 25.
Osservatorio regionale
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d'intesa con la Conferenza Regione-
autonomie locali con decreto dell'Assessore regionale per
le autonomie locali e per la funzione pubblica, in
coerenza con l'accordo tra Governo nazionale e Regioni
sancito nella seduta della Conferenza Unificata dell'11
settembre 2014 ed il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 26 settembre 2014, è istituito
l'Osservatorio regionale per l'attuazione della presente
legge, composto dai Presidenti dei liberi Consorzi
comunali e dai Sindaci metropolitani, dai rappresentanti
dell'Anci Sicilia, dell'Urps, delle associazioni delle
autonomie locali e delle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto
assessoriale sono stabilite le modalità operative del
suddetto organo e le sue eventuali articolazioni interne.
All'Osservatorio regionale deve essere garantito in ogni
caso un flusso costante di informazioni.
2. Entro tre mesi dall'insediamento degli organi
degli enti di area vasta, l'Osservatorio:
a) svolge una ricognizione delle entrate nonché delle
spese necessarie allo svolgimento delle funzioni
attribuite agli enti di area vasta;
b) definisce i criteri per la riallocazione delle
funzioni e delle risorse finanziarie, umane e
strumentali, anche sulla base di parametri perequativi di
natura economico-demografica.
3. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo
gratuito.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
della Regione».
Sono tutti soppressivi, peraltro alcuni sono inammissibili.
Greco, Di Mauro, decaduto.
Si passa all'emendamento 25.9, onorevole Ciancio lo ritira?
CIANCIO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Dichiaro
inammissibile l'articolo 25.15, 25,11, il 25.9 avendolo
ritirato l'onorevole Ciancio.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:
«Art. 26.
Integrazione della composizione della Conferenza
Regione-autonomie locali
1. La composizione della Conferenza Regione-autonomie locali, di
cui all'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è
integrata con i Sindaci metropolitani ed i Presidenti dei liberi
Consorzi comunali».
Si passa all'emendamento 26.8. Decaduto. Emendamento 26.9.
Ritirato. Emendamento 26.11, onorevole Fontana lo ritira?
FONTANA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Dichiaro inammissibile
l'emendamento 26.12.
Deve finire ancora la legge. Questo è il primo fascicolo. Mancano
ancora altri 20 articoli. Quelli più importanti che riguardano il
personale degli enti locali e tutte le questioni finanziarie.
Abbiamo superato la governance.
Pongo in votazione l'articolo 26. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Presidenza del Presidente Ardizzone
Richiesta di svolgimento con urgenza di interrogazione
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avevo preannunciato che era stata
presentata, con richiesta di risposta in Commissione,
l'interrogazione n. 3.173, per la quale lo stesso presentatore,
l'onorevole Raia, ha chiesto lo svolgimento urgente, che questa
Presidenza ha accordato, ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento
Interno.
L'interrogazione è la n. 3.173, Iniziative per la migliore
fruizione del vulcano Etna . L'interrogazione annunciata sarà
trasmessa al Governo ed alla competente Commissione. So che già che
si sono raccordati per la trattazione urgente.
sizioni in materia di liberi Consorzi comunali e città metropolita-
ne' (nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848 bis/A)
Presidenza del Presidente Ardizzone
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e città
metropolitane (nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848
bis/A)
PRESIDENTE. Si passa al secondo fascicolo degli emendamenti: le
funzioni. Però, la Commissione mi segua. Onorevoli colleghi, siamo
alle funzioni. Se non ho compreso male, l'indicazione era da parte
di tutti i Gruppi parlamentare di mantenere le funzioni, modificare
laddove era possibile, modificare, implementare qualche funzione,
eventualmente toglierla, sulla base dell'esperienza, così anche ai
fini delle risorse era ingiustificato che lo Stato sottraesse
risorse. Se magari il Presidente della Commissione e il Governo
vogliono illustrare, così andiamo celermente avanti e mi danno
indicazione, se non ci sono osservazioni in contrario per
l'approvazione di queste norme.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Sì, con noi,
abbiamo fatto un disegno di legge in Commissione, in realtà con un
realismo un po' più spinto rispetto a quello nazionale. Come è noto
la legge nazionale ha modificato le governance delle Province ed ha
mantenuto i poteri in essere rispetto al vecchio ordinamento. Noi
con questa legge stiamo introducendo la città metropolitana, stiamo
facendo la governance di secondo livello. Qualora modificassimo,
così come abbiamo fatto in Commissione, una parte delle funzioni
che erano in capo alle Province, e solo alcune attribuirle ai
liberi consorzi, o alle città metropolitane, ed altre invece ai
Comuni, si creerebbero due effetti: il primo, che daremmo, come
dire, una giustificazione, quasi un supporto a chi, per esempio,
razionalmente, ha inteso ridurre le risorse a parità di funzioni
spettanti alle province. Siccome mi pare che su questo abbiamo
aperto un contenzioso che in parte è stato risarcito dal
provvedimento che è stato varato ieri nel DL 78 al Parlamento
nazionale, credo che sia opportuno - al punto in cui siamo e vista
anche la complessità che a funzioni attribuite bisogna
corrispondere le relative risorse e considerato che noi abbiamo in
atto un problema enorme che riguarda il destino del personale delle
province regionali - mantenere l'impianto della legge 9 ai fini di
mantenere le funzioni previste dalla legge 9 e attribuirle sia alle
città metropolitane che ai liberi consorzi. E lasciare, come fatto
anche innovativo, la sola previsione che i liberi consorzi - cioè
l'ente di area vasta - sarà con questa legge l'ente che approva i
piani regolatori generali dei comuni ancorché istruiti dalle
commissioni regionali urbanistiche che rimangono in capo
all'Assessorato.
Quindi il potere di decretazione dell'approvazione dei piani
regolatori da parte dei comuni passerà dalla Regione cioè
dall'Assessore regionale per il territorio al presidente del libero
consorzio e al sindaco metropolitano.
Per quanto riguarda invece le funzioni che la Regione dovrà
trasferire ai liberi consorzi o alle città metropolitane, poiché in
questa fase qualora decidessimo di trasferire funzioni dovremmo
prevedere anche risorse e personale, e abbiamo il paradosso che in
questo momento le province dovrebbero avere persino degli esuberi,
noi abbiamo lasciato al solo potere diciamo di decretazione qualora
la Regione decida di trasferire alcune funzioni, di farlo con
decreto ma attribuendo risorse umane e risorse finanziarie. Quindi
evitando di fare riforme che poi non funzionano.
Questo è l'impianto anche di alcuni emendamenti che sono stati
preparati all'articolo 27 che in qualche modo rispondono a questo
principio che ho appena illustrato. Spero di essere stato chiaro.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Signor Presidente, con la Commissione abbiamo condiviso
in questo incastro che definisce in modo coerente le funzioni dei
liberi consorzi alcuni emendamenti che sono già presenti nella
bozza e ai quali ci accingiamo a dare parere favorevole.
In modo particolare l'emendamento 27.9 dell'onorevole Alongi che
riporta l'edilizia scolastica e i servizi sociali all'interno delle
competenze del libero consorzio. Abbiamo ritenuto, invece, di
trasferire le competenze relative alla tutela ambientale, alla
formazione professionale alla Regione e di lasciare quelle relative
alla promozione di eventi artistici, ludici, eccetera, ai comuni.
Quindi affidando ai liberi consorzi attività maggiormente
strutturate e indispensabili per il territorio.
Per quanto riguarda dal punto di vista finanziario, l'emendamento
aggiuntivo A23 e devo dire che è importante la coerenza che si
avvia a realizzarsi con la legislazione dello Stato perché le norme
della legge di conversione al DL 78, approvate ieri al Senato, non
rendono più queste norme che noi stiamo proponendo derogatorie
rispetto alla contabilità nazionale. Perché l'autorizzazione al
bilancio soltanto annuale per il 2015 e non quindi ha l'obbligo di
definire il bilancio pluriennale e la possibilità dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione già in bilancio preventivo diventerà
legge dello Stato quando la legge di conversione sarà approvata
anche alla Camera dei deputati. Noi però manteniamo queste norme,
con questa sintonia, per due ragioni, ve le spiego: la prima,
perché quell'iter legislativo non è ancora completato; la seconda
perché lo Stato fa riferimento, nella sua norma, alle Province e
alle Città metropolitane. La nostra definizione giuridica di liberi
consorzi, che è diversa, è coerente sistemicamente, ma noi non
vogliamo alcuna incertezza, e quindi completiamo il disegno
normativo auto-regolamentando questa materia in coerenza, dobbiamo
dire, con la prevedibile normativa statale. In più prevediamo, io
proporrò però, perché la norma dello Stato non la prevede, con
l'emendamento A.23.R1., l'abrogazione del comma 2 dell'emendamento
A.23., perché la deroga al patto di stabilità rischierebbe di
rendere la norma impugnabile complessivamente, e quindi noi la
parte non in sintonia con quella statale la abroghiamo. Prevediamo
inoltre, con l'emendamento A.26., di trasferire
FAZIO. Possiamo avere visione di questi emendamenti di cui sta
parlando? Se potessi leggerli riuscirei a seguirla meglio.
PRESIDENTE. L'Assessore sta solo illustrando gli emendamenti, è
chiaro che saranno votati uno per uno. E' una procedura per
semplificare il ragionamento, perché sono le questioni delle
funzioni degli Enti e le questioni finanziarie.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Onorevole Fazio, comprendo perfettamente la sua
obiezione. Mi è stato chiesto di relazionare sulle funzioni e sulle
risorse, è quello che sto facendo. Voglio dirle, sinteticamente,
nella legge finanziaria della avevamo, avevate stabilito, che 30
milioni di euro fossero attribuiti alla competenza dei liberi
consorzi comunali, ex province, per la viabilità, per ragioni
proprio di emergenza finanziaria, per aiutare questi enti alla
definizione dei bilanci preventivi. Riproponiamo all'Aula di
trasferire 10 milioni dalla viabilità al pagamento delle rate di
mutuo sulla quota capitale.
FAZIO. Questa è la proposta che è stata già avanzata dalla II
Commissione legislativa permanente.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Onorevole Fazio, in II Commissione abbiamo avuto,
ovviamente, il parere favorevole alla proposta del Governo, è la
prassi. Se siamo qui in Aula con l'emendamento è perché la II
Commissione ha positivamente esitato sia le norme derogatorie sui
bilanci e sull'avanzo sia questa dei 10 milioni. Vi è poi un'altra
norma che è importante, e che riguarda i precari, l'emendamento
A.27.2, dove noi per mettere in sicurezza, in questa fase di
transizione delicata, i precari dei liberi consorzi comunali, ex
province, consentiamo l'applicazione del comma 9 dell'articolo 6
della legge 9, viene aggiunto un periodo che consente quel tipo di
previsione anche ai liberi consorzi nei limiti delle disponibilità
del capitolo di competenza, e quindi ai Comuni in dissesto vanno
associati anche i liberi consorzi comunali, per l'utilizzo di
quella procedura e con quelle risorse disponibili. E' un
complesso di norme che ci consente di dire, approvata la legge, e
il Parlamento regionale, su proposta del Governo, ha determinato
una soluzione legislativa a problemi complessi, mettendo in
sicurezza la stabilità finanziaria di questi enti, l'occupazione e
il posto di lavoro dei dipendenti delle ex province, la stabilità
dei lavoratori precari ed anche l'erogazione di servizi ritenuti
indispensabili per le comunità amministrate.
E' di tutta evidenza che alcune soluzioni, che sono straordinarie
per il 2015, approvata la legge, imporranno al Governo regionale in
seduta con il Parlamento, anche per il futuro, di intervenire
ancora su questa materia, anche in un negoziato con lo Stato molto
serio, relativamente alle funzioni e alle risorse che dovranno
essere poi definite per gli anni successivi al 2015, ma in questo
momento la ragione emergenziale ci ha tutti indotto in un
atteggiamento di grande costruttività ed io ringrazio il Parlamento
per l'attenzione che sta rivolgendo a questa legge.
DI MAURO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI MAURO. Signor Presidente, Assessore, onorevoli colleghi, mi
rivolgo all'Assessore per le ultime cose che ha detto e mi pare -
se ho capito bene perché non ho letto l'emendamento - di avere
indirizzato i precari dei liberi consorzi al capitolo che fa
riferimento nell'ambito del bilancio a proposito degli enti in
dissesto.
Lei, Assessore, non ricorderà ma comunque avrà guardato che questo
è un capitolo striminzito, perché paradossalmente la norma agevola
i Comuni in dissesto ma non tiene conto, invece, di coloro i quali
sono apparentemente - non sappiamo le difficoltà dei Comuni - in
buona salute e questi non possono procedere alla stabilizzazione.
Allora chiedo che lei annoti, quando sarà fatta la variazione di
bilancio, di rimpinguare questo capitolo perché di fatto noi
andremo a votare tra il 1 ottobre e il 30 novembre - se non
ricordo male dall'articolo 1 o all'articolo 2 delle norme che
abbiamo approvato - quindi a quella data è opportuno che nella
variazione di bilancio vengano tolte alcune risorse che in questo
momento sono assegnate alle province per rimpinguare un capitolo
che allo stato non ha copertura finanziaria.
Noi stiamo mettendo nei .. di bilancio ma è una formula di natura
tecnica che non consente una reale copertura.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Gli Uffici hanno già verificato che vi sono delle somme
rinvenienti, alla luce dell'emanato decreto di riparto, per circa
due milioni di euro che sono una cifra già utilizzabile per questi
enti.
Quindi abbiamo trovato una soluzione che dovrebbe consentirci di
gestire eventuali emergenze per i precari delle province ove il
bilancio dello stesso ente non .. e abbiamo individuato anche le
possibili fattispecie.
In ultimo le aggiungo che è intendimento dell'Assessorato, in
sintonia con la Conferenza delle Autonomie Locali, di utilizzare i
meccanismi del riparto delle risorse destinate alle province, circa
19 milioni - le chiamo province - in modo non rigido e non
automatico. Tenendo conto che abbiamo l'autorizzazione all'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione, alcune amministrazioni hanno
capienze in questo senso, altre ne hanno meno, quindi anche le
risorse a riparto saranno gestite in modo solidale per garantire la
stabilità degli enti che è l'obiettivo fondamentale.
DI GIACINTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI GIACINTO. Signor Presidente, Assessore, onorevoli colleghi,
intervengo per confermare quanto detto dall'Assessore in quanto
tutti questi emendamenti sono passati con parere favorevole dalla
Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Questo ragionamento è positivo, quindi andremo avanti
celermente.
VULLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche minuto fa le
parlavo, Assessore Pistorio - lei ha fatto l'Assessore provinciale
quindi conosce meglio di me la problematica - della polizia
provinciale.
Lei sa che la provincia, su alcune autorizzazione di natura
ambientale e quant'altro, esprime un parere, molte volte sulle
autorizzazioni semplificate dà direttamente l'autorizzazione, però
l'organo di controllo generalmente è la polizia provinciale. Allora
se noi questo comparto che mi sembra un comparto importantissimo
per la nostra Regione, io non voglio parlare dei rifiuti che tutti
i giorni troviamo sulle strade, molte volte con quel materiale si
fanno costruzioni, vengono abbandonati e quant'altro, e allora
un'attenzione alla polizia provinciale che è un organo importante,
non vorrei anche parlare dell'aspetto economico perché quando
questi vanno in giro, la polizia provinciale fa verbali a coloro i
quali non si attengono alla legge. Però io credo che bisogna
intervenire per unificare questo corpo della polizia provinciale, a
mio avviso, e ho presentato anche un emendamento, questo corpo si
potrebbe abbinare al corpo della polizia forestale siciliana
affinché queste persone che sono sicuramente dei valenti operatori
del settore dell'ecologia e dell'ambiente in genere possano essere
utilizzati.
Quando si parlava qualche minuto fa che la proposta potrebbe
essere quella di accorparli ai comuni, anche questo creerebbe
sicuramente non solo del malcontento all'interno della categoria
della polizia provinciale, ma credo a questo punto vorrei capire
chi deve fare materialmente i controlli nelle ex strade provinciali
o in tutto quello che è il territorio nostro dove quotidianamente
vediamo, oggi dico un po' di meno, con l'abbandono di rifiuti in
genere. Grazie.
GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIUFFRIDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessore io
volevo corroborare quanto aveva testé affermato il collega Vullo.
Volevo intervenire nel momento in cui si parlava al rigo 33 delle
disposizioni del personale. Questa è una materia che dobbiamo
necessariamente verificare anche perché sulla scorta di un elemento
tecnico molto importante. La tutela ambientale, la materia
ambientale è di competenza della Regione quindi ritengo che il
corpo di polizia provinciale, che sicuramente interverranno come
competenza dal punto di vista ambientale, deve necessariamente
andare a finire nel dipartimento regionale foreste per avere un
momento anche di sintesi e di accorpamento delle forze e questo,
caro assessore, lei poc'anzi me l'ha detto, quando a livello
nazionale si sta procedendo ad un accorpamento di tutte
praticamente le forze di polizia. Quindi pertanto ritengo che
questo sia un passaggio necessario quanto importante soprattutto
quando lei poc'anzi mi diceva ma poi saranno praticamente i comuni
andranno verso la competenza comunale, ma la competenza comunale
quando i comuni nelle loro piante organiche mai manifesteranno la
necessità dell'assunzione di questo personale, dove andranno a
finire questi uomini della polizia provinciale? Poniamocelo questo
problema perché poi finiremo che dovremo andare ad intervenire caso
per caso con la decretazione da parte del Presidente della Regione.
E se poi questa decretazione i comuni non ci manifesteranno la loro
necessità come interverranno? Manderemo le risorse finanziarie?
Pertanto questo problema è importante e poniamocelo.
Grazie, Presidente.
ALONGI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALONGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessore volevo
intervenire sul prossimo emendamento dentro l'articolo 27, il 27.9.
L'ha già citato l'assessore Pistorio che ringrazio per avere posto
un pare favorevole, posso dire questo prima che arriviamo al voto,
in quanto ha riconosciuto e riconosce l'importanza di ridare
all'aria vasta che siano esse Città metropolitane o che siano
liberi Consorzi quello che è la funzione nello svolgimento
dell'attività per quanto riguarda la pubblica istruzione e
l'edilizia scolastica, ma in questo emendamento aggiungo c'è un
altro tema particolarmente significativo e importante che è quello
che riguarda i servizi assistenziali, il terzo settore in modo
particolare, ai ragazzi disabili sia sul trasporto che
sull'attività di assistenza igienico-personale delle scuole.
Noi riteniamo che queste due attività sono state il fiore
all'occhiello delle ex province e sarebbe stato, io dico, uno
scippo di quella funzione che hanno sempre svolto con grande
interesse e aggiungo, trovando anche non era possibile, le risorse
perché riconoscevamo e riconoscevano nelle province del territorio
questo elemento importante.
Esprimiamo la nostra soddisfazione per l'approvazione di questo
emendamento, perché continuiamo su un'azione politica nel
territorio per quanto riguarda sia la scuola che l'assistenza ai
disabili, particolarmente importante e riteniamo che in questa
maniera non si possa interrompere questo tipo di servizio.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Signor presidente, onorevoli deputati, volevo chiarire,
per quello che è possibile, sia all'onorevole Gullo che
all'onorevole Giuffrida, la questione ad oggi un po' prematura
della polizia provinciale, nel senso che, ho avuto qualche scambio
informale di battute con voi, ma il passaggio è quello legislativo.
La polizia provinciale, come tutti i dipendenti della provincia,
segue le sorti del personale provinciale. E' salvaguardato, quindi,
nella sua stabilità.
Il tema è le funzioni che essi devono ad andare a svolgere.
Chiarissimo.
Caro onorevole Vullo, l'articolo 37 della nostra legge, con la
figura dell'osservatorio e delle attività che svolgerà il
presidente della Regione, è uno strumento molto flessibile, molto
duttile che serve a gestire la gestione del personale, la loro
ricollocazione, in questa modifica di competenze perché è vero che
le competenze di tutela ambientale, con questa legge, torneranno
alla Regione.
E' li lo strumento con il quale noi potremo preservare e decidere,
in quella sede, non vincolandoci genericamente alla legge che oggi
ci complicherebbe il percorso, se questo personale può essere
attribuito all'ARPA, può essere attribuito al dipartimento foreste,
come ha detto l'onorevole Giuffrida.
E' quella la sede corretta. Ho aggiunto un'altra cosa, cioè che la
norma dello Stato, in corso di perfezionamento dal Senato alla
Camera, ha previsto un altro criterio assolutamente razionale e
logico che la possibilità dei dipendenti delle polizie provinciali
di essere ricollocati coerentemente alle loro competenze, lei
citava la viabilità stradale, nell'ambito dei corpi di polizia
municipale.
Come avverrà questo? Avverrà secondo le procedure classiche di
mobilità, ove vi fossero le carenze di organiche e le disponibilità
di risorse. E' normale. Onorevole Giuffrida, il personale non sta
rischiando. Noi non siamo oggi nelle condizioni di definire con
questa legge, non lo siamo, perché non abbiamo le risorse certe,
dovremmo impegnare il bilancio della Regione, al trasferimento o
all'ARPA, oppure al dipartimento foreste, come lei ha suggerito.
Abbiamo degli strumenti flessibili. La garanzia occupazionale è
preservata. A seconda di dove sono attribuite delle funzioni,
possiamo decidere questa collocazione. Mi pare, lo strumento
dell'osservatorio e delle responsabilità del governo della Regione
che questo articolo definisce, insieme, in aggiunta. E' un'ipotesi
aggiuntiva che non deve per forza essere perseguita.
E' come quando si hanno più strumenti per gestire una situazione e
vedremo di farlo nel modo più razionale possibile, sapendo che il
bilancio della Regione non deve essere più sottoposto a forzature
ulteriori perché questa è la condizione che tutti condividiamo, che
abbiamo vissuto un paio di mesi fa, la fatica e la responsabilità
di fare una legge finanziaria molto, molto severa per i dipendenti
regionali.
PRESIDENTE. Io ringrazio il Governo, la Commissione e tutti i
deputati che sono intervenuti.
Se l'Aula è d'accordo, dopo questo dibattito che riguarda le
funzioni, siccome gran parte degli emendamenti che sono tantissimi,
sono inammissibili ed altri preclusi, se c'è bisogno di fermarci un
momento per un raccordo, ci possiamo fermare. Porremmo in votazione
l'emendamento 27.9 e l'emendamento 27.34, con un subemendamento e
quindi, approveremmo immediatamente l'articolo 27, a seguire
l'articolo 28 che riguarda le funzioni delle città metropolitane e
andiamo velocemente avanti. Verificatelo.
Si passa all'emendamento 27.9 a firma degli onorevoli Alongi,
D'Asero, Cascio, Fontana, Germanà, Lo Sciuto e Vinciullo.
L'onorevole Maggio appone la firma. Tutti appongono la firma.
L'onorevole Currenti appone la firma, anche la Commissione l'ha
fatto proprio.
Pongo in votazione l'emendamento 27.9. Il parere della
Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Comunico che all'emendamento 27.34 è stato presentato un
subemendamento dalla Commissione. Do lettura del subemendamento
27.34.1: L'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve
intendersi estesa per coloro che sono portatori di handicap
aggiuntivi, di natura fisica o psichica, anche ad attività
strutturali a carattere preformative e di orientamento
professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi da
svolgersi in età post scolare e, comunque, non necessariamente
collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e
formazione professionale .
CIANCIO. Signor Presidente
PRESIDENTE. Onorevole Ciancio gli emendamenti elaborati dalla
Commissione sono - sulla base, sostanzialmente, anche dell'
esperienza in tantissimi anni - quelli che rendono più agevole il
percorso anche ai fini dell'interpretazione.
Pongo in votazione il subemendamento 27.34.1. Il parere del
Governo?
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 27.34, così come subemendato. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 27.40.
ALLORO. Gli altri sono stati dichiarati inammissibili?
PRESIDENTE. Forse non mi so spiegare. Per accelerare le procedure
ho detto che la Commissione aveva lavorato su emendamenti sui quali
si era d'accordo.
L'emendamento 27.40 a sua firma onorevole Alloro, che riguarda i
consorzi universitari, l'ha richiamato l'onorevole Ruggirello.
Mi affido in questo momento alla Commissione. Con tutto il
rispetto la Commissione è rappresentata dal Presidente.
Si passa all'emendamento 27.40 a firma degli onorevoli Alloro,
Sudano, Rinaldi e Sammartino. Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore Signor
Presidente, onorevoli colleghi, sul 27.40 c'è un problema e le
dico qual è, sinceramente, fa riferimento ai consorzi universitari
attivi al momento della legge.
C'è un caso specifico, il caso della provincia di Trapani dove il
commissario ha interrotto la partecipazione al consorzio ora, se
lasciamo il concetto di attivo limita la possibilità che Trapani
possa reintegrare
PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione del 27.43?
CRACOLICI. presidente della Commissione e relatore. Ecco, io credo
che l'emendamento 27.43 sia maggiormente omnicomprensivo. Non so se
è d'accordo l'onorevole Alloro.
ALLORO. Sì.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 27.43. Il parere del
Governo?
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Favorevole
FAZIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Eravamo già in fase di votazione, comunque, ne ha
facoltà.
FAZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, fermo rimanendo che
sono d'accordo, però ho l'impressione che ci sia una contraddizione
con quanto stabilisce qui già direttamente l'articolo 27 dove
prevede, naturalmente, gli interventi a favore dei consorzi
universitari, lettera f) Sostegno e sviluppo dei consorzi
universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali
già sostenuti dalle ex province regionali la domanda che mi faccio
è: approvando l'articolo in questione, credo che ci sia una
contraddizione con quanto già stabilito dalla lettera f) o è una
ripetizione? O comunque c'è un contrasto, una contraddizione ..
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, al punto f) una funzione che è
attribuita
FAZIO. Una competenza.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore . L'emendamento
in questione è il mantenimento di partecipazione nei consorzi, cioè
è un aspetto che riguarda la modalità di partecipazione che la
legge dice che questa si mantiene, quindi è una cosa applicativa
della funzione.
FAZIO. Ma siccome credo che lo guardiamo dal punto di vista
prettamente teorico, non so se sono stato chiaro o no Se rientra
nell'ambito della funzione, mi sembra che l'articolo in questione
sia una conseguenza della funzione che .
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore . Lei è
deputato di una provincia dove, come lei sa, malgrado le funzioni
continuano ad essere vigenti, un commissario ha ritenuto di
intervenire; come vede la funzione non è esaustiva .
FAZIO. Non vorrei che venisse interpretato in termini distorti, la
mia era proprio una precisazione, nel senso che mi piace che il
consorzio - come nella provincia di Trapani che in questo momento
si trova in una difficilissima situazione -, non solo possa essere
ricompreso, ma deve essere anche incentivato, quindi si figuri
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. E' evidente
che parliamo sempre nell'ambito dell'autonomia statutaria, è
chiaro.
FAZIO. Mi pare fin troppo ovvio una cosa del genere.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Questo lo dico
a precisazione. Eventualmente con la correzione mediante il
ricorso all'articolo 117 del Regolamento interno; cioè le norme
agiscono laddove sono dispositive nei limiti dell'autonomia
statutaria.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Signor Presidente, onorevoli deputati, così si
irrigidisce un contesto non ci si limita al sostengo dell'attività,
ma se ne vincola anche la modalità che stabilizzare la
partecipazione è una condizione di rigidità, perché per legge
stiamo fissando che il libero consorzio dovrà farlo in questa
forma.
E' una scelta dell'Assemblea, deve essere consapevole che va al di
là della funzione e sceglie una modalità di partecipazione.
Quello che è successo a Trapani, è che nell'incertezza normativa
non è un atto, come si può dire, di improvvida del commissario,
rispetto ai vincoli finanziari a quello che si era determinato e
alla cessazione dell'ente ha fatto questa operazione che abbiamo
recuperato nel tempo .
FAZIO. Proprio in funzione di quello che ha evidenziato
l'onorevole Cracolici, che condivido, ho l'impressione che questo
intervento vada in qualche modo a violare l'autonomia statutaria
perché entra proprio nell'ambito del dettaglio, è una mia
riflessione.
TURANO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che
l'emendamento, seppure ha una finalità nobile, non raggiunge
l'obiettivo. E lo dico con franchezza perché le ragioni della
fuoriuscita della ex provincia di Trapani dal consorzio
universitario non nascevano tanto dal desiderio di dismettere
qualunque quota nelle società partecipate dalla provincia, ma
quanto da un vincolo finanziario essendo il consorzio universitario
di Trapani l'unico consorzio che veniva per il 97 per cento
finanziato soltanto dalla provincia stessa.
Credo che stabilire e definire la procedura secondo la quale la
provincia di Trapani mantenga la presenza all'interno del consorzio
universitario è corretto, imporre il mantenimento di quella
partecipazione societaria diventa una limitazione della potestà
statutaria che, invece, secondo me, va condivisa alla luce di un
organo nuovo e diverso con gli altri comuni che ne governano non
l'amministrazione in senso stretto, ma l'idea che quell'ente
arricchisce la facoltà formativa.
PRESIDENTE. Però non entriamo nel dettaglio. La Commissione si è
rimessa all'Aula?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Ha dato parere
favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per la funzione pubblica e le autonomie
locali. Si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 27.43. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Con l'autorizzazione dell'Aula rimettiamo in votazione
l'emendamento 27.43, se non ci sono osservazioni in contrario.
Prima si passa alla votazione del subemendamento 27.43.1. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi;
(E' approvato)
Pongo nuovamente in votazione l'emendamento 27.43, così come
subemendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi;
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 27, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi;
(E' approvato)
Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:
«Art. 28.
Funzioni proprie della Città metropolitana
1. La Città metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che
delle funzioni attribuite dall'articolo 27 ai liberi Consorzi
comunali, è titolare delle seguenti funzioni proprie:
a) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico
triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di
indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e
delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in
relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente
delegate o assegnate dalla Regione;
b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica che, nel
fissare vincoli e obiettivi all'attività dei comuni compresi nel
territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da
destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed
agevolata nonché le strutture di comunicazione, le reti di servizi
e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilità ambientale,
ecologica ed energetica nel contesto metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza
comunale;
d) mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, assicurando
la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica dei
singoli comuni nell'ambito metropolitano e garantendo in ogni caso
l'intermodalità dei trasporti nonché l'ottimizzazione dei
collegamenti delle aree portuali ed aeroportuali con le
infrastrutture autostradali;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale
nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto
alle attività economiche e dì ricerca innovative e coerenti con la
vocazione della Città metropolitana, come delineata nel piano
strategico del territorio di cui alla lettera a);
f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel
territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex
province regionali;
g) partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e
gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla
Città metropolitana.
2. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il
finanziamento delle funzioni attribuite alle Città metropolitane ai
sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa
delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari
istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale
siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i
competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di
assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Città
metropolitane.
3. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto
presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio,
al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, le
Città metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite
alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della
presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto
esistenti.»
Onorevoli colleghi i seguenti emendamenti sono dichiarati
inammissibili: 28.2, 28.8, 28.11, 28.27, 28.13, 28.12, 28.4, 28.21,
28.1, 28.18, 28.17, 28.20, 28.19.
Gli emendamenti 28.14 e 28.16 preclusi e gli emendamenti 28.5,
28.15, 28.22, 28.23, 28.25, 28.28 decaduti.
RINALDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RINALDI. Signor Presidente, volevo chiederle, perché l'emendamento
28.28 è decaduto? Inserisce le camere di commercio sia nei i
consorzi liberi che per le città metropolitane che possono
avvalersi delle competenze delle camere di commercio, soprattutto
quella di Messina, Mi vuole spiegare perché è decaduto?
PRESIDENTE. C'è l'autonomia delle camere di commercio, non
c'entrano con gli enti locali,
RINALDI. Ma infatti io lo dico, fermo restando le autonomie
funzionali delle camere di commercio le città metropolitane si
possono avvalere delle competenze e delle strutture organizzative
della camera.
PRESIDENTE. Ma non c'entra.
RINALDI. Sia la promozione che lo sviluppo dell' economie locali
per accrescere l'autonomia territoriale.
PRESIDENTE. Ormai da anni gli enti locali non fanno più parte
delle camere di commercio sono tutte rappresentate dalle
associazioni di categoria.
RINALDI. Mi riferivo alla città metropolitana.
PRESIDENTE. Io capisco il senso del suo emendamento e lo potrei
pure condividere ma è la normativa nazionale con il contributo di
perequazione per le città metropolitane.
RINALDI. Signor Presidente, mi scusi era inserita pure la filiale
della Banca d'Italia.
PRESIDENTE. No, stiamo facendo normativa di carattere generale non
possiamo. Grazie onorevole Rinaldi, la ringrazio per avere posto la
questione.
L'emendamento 28.28 è dichiarato inammissibile. Onorevole Lo
Giudice l'emendamento 28.19 lo mantiene o lo ritira?
LO GIUDICE. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 28.24, 28.26, 28.6, 28.10, 28.7, 28.29
sono decaduti.
Pongo in votazione l'articolo 28. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi,
(E' approvato)
Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:
«Art. 29.
Funzioni proprie dei comuni
1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono di competenza
dei comuni tutte le funzioni non attribuite dalla legge alla
Regione o agli enti di area vasta.
2. I comuni svolgono, oltre alle funzioni ad essi spettanti ai
sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni
proprie già attribuite alle ex province regionali ai sensi
dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 alla data
di entrata in vigore della presente legge:
1) in materia di servizi sociali e culturali:
a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche
mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche
permanenti;
b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione,
arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli
istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli
ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni
sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della
scuola;
c) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative
artistiche, culturali, sportive e di spettacolo.
3. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il
finanziamento delle funzioni attribuite ai comuni ai sensi del
presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di
Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e
della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana,
emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti
organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione.
4. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto
presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio,
al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.
5. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, le
funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad essere
esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città
metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto
esistenti.»
Onorevoli colleghi, gli emendamenti dal 29.2 29.4, 29.7, 29.8,
29.10 sono inammissibili, l'emendamento 29.1 la commissione lo fa
proprio è in coordinamento con l'articolo 27.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Se lei
ordina così, noi ci adeguiamo.
PRESIDENTE. Io non ordino, so che lei ha lavorato assieme agli
uffici su questo.
Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per la funzione pubblica e le autonomie
locali. Favorevole.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi,
(E' approvato)
L'emendamento 29.12 è precluso, il 29.3 è decaduto; l'emendamento
29.5 dell'onorevole Miccichè è
VINCIULLO. Lo faccio mio.
PRESIDENTE. Lo leggo: Al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:
c) tutte le competenze in materia di edilizia popolare nei
rispettivi territori di appartenenza fino alla soppressione degli
istituti autonome della case popolari della regione da adottarsi
con specifico provvedimento entro 180 giorni
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo ai
colleghi di guardare l'articolo 32, perché, perché noi abbiamo
dovuto fare una distinzione tra le funzioni proprie e le funzioni
delegate e quelle conferite, poiché il conferimento presuppone che
c'è un trasferimento di situazioni di attivi e passivi, questioni
relative al personale, questioni patrimoniali; vista la complessità
della materia lo rinviamo ad un decreto, ed è già contenuto
dall'articolo 32, e non riguarda solo l'edilizia ma riguarda anche
i consorzi di bonifica, la motorizzazione, che con successivo
decreto - proprio perché non sono questioni semplici - non possono
essere, come dire, disciplinati nella legge.
Quindi, la norma già lo prevede, all'articolo 32, quello che i
colleghi con questo emendamento vogliono fare relativamente
all'edilizia economica e popolare. Eviterei di farlo con quella
perentorietà che in qualche modo deve essere connaturata e
commisurata alle questioni finanziarie relative.
PRESIDENTE. In effetti era un appunto, se è approvato coordinare
con l'articolo 32. Lo rinviamo comunque all'articolo 32, approvando
l'articolo 32 viene meno tutto.
Dichiaro inammissibili gli emendamenti: 29.6, 29.9 e 29.11.
Pongo in votazione l'articolo 29. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:
«Art. 30.
Accordi per i servizi di prossimità nell'area dello
Stretto
1. La Regione favorisce la stipula di appositi accordi con lo
Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio
Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nella Città
metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio
Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.
Agli accordi predetti partecipano, altresì, il Comune di Messina ed
il Comune di Reggio Calabria. Con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, sono individuate le attività
programmatorie ed i servizi cui si applicano le disposizioni del
presente articolo.»
Dichiaro l'emendamento 30.1, decaduto. L'articolo 30.2, è ritirato
onorevole Ciancio?
CIANCIO. Lo ritiriamo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 30.3. Onorevole Fontana lo
ritira?
FONTANA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Ringrazio l'onorevole Ciancio, si candida a fare il Presidente
dell'Assemblea.
C'è un coordinamento. In effetti pongo in votazione l'emendamento
30.Com, che è un coordinamento con la legge che già c'era.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 30, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:
«Art. 31.
Funzioni conferite dalla Regione
1. La Regione, nell'ambito della propria competenza esclusiva ed
in linea con i principi della legislazione nazionale, può conferire
ulteriori funzioni ai liberi Consorzi comunali, alle Città
metropolitane ed ai comuni, in attuazione dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma
dell'articolo 118 della Costituzione con le modalità di cui
all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.»
Dichiaro gli emendamenti 31.1, 31.2, decaduti; 31.4, onorevole
Ciancio?
CIANCIO. Lo ritiriamo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 31.6, onorevole Fontana lo ritira?
FONTANA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 31. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 32. Ne do lettura:
«Art. 32.
Conferimento di ulteriori funzioni
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la
Regione con le modalità di cui all'articolo 35 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 può conferire ai liberi Consorzi
comunali e alle Città metropolitane le funzioni in materia di
edilizia popolare abitativa, di vigilanza sull'attività dei
Consorzi di bonifica e di motorizzazione civile.»
PRESIDENTE. L'emendamento 32.2, lo mantiene o lo ritira, onorevole
Ciancio?
CIANCIO. Lo ritiriamo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 32.3. Onorevole Fontana, lo ritira?
FONTANA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 32.4, onorevole Alloro, lo ritira?
ALLORO. Lo mantengo.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per la funzione pubblica e le autonomie
locali. Favorevole.
PRESIDENTE. L'articolo 32 assorbe l'emendamento 29.5
dell'onorevole Micciché, che era stato fatto proprio dall'onorevole
Vinciullo. Il 32.5 è precluso.
ALLORO. Perché il 32.5 è precluso?
PRESIDENTE. Perché abbiamo approvato gli articoli 27 e 28, in
quanto le funzioni dei liberi consorzi e delle città metropolitane
sono già individuati nei predetti articoli.
Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 33. Ne do lettura:
«Art. 33.
Funzioni regionali
1. La Regione svolge, oltre alle funzioni ad essa spettanti ai
sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni
proprie già attribuite alle ex province regionali ai sensi
dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 alla
data di entrata in vigore della presente legge:
1) in materia di servizi culturali:
a) promozione ed attuazione di iniziative ed attività di
formazione professionale nonché realizzazione di infrastrutture per
la formazione professionale;
2) in materia di tutela dell'ambiente:
a) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo
dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività
industriali.
2. La Regione, con riferimento alle funzioni attribuite ai liberi
Consorzi comunali ai sensi della lettera b) del comma 2
dell'articolo 27, provvede alla definizione degli indirizzi
generali in materia di strumenti urbanistici dei comuni.
3. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il
finanziamento delle funzioni attribuite alla Regione ai sensi del
presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di
Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e
della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana,
emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti
organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione.
4. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto
presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio,
al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.
5. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, le
funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad essere
esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città
metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto
esistenti.»
Gli emendamenti presentati all'articolo 33 sono tutti preclusi o
inammissibili.
Pongo in votazione l'articolo 33.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 34. Ne do lettura:
«Art. 34.
Attività di programmazione dei liberi Consorzi comunali
e delle Città metropolitane
1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane operano
sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli
obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi.
2. Essi concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla
determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei
programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed
alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale
della Regione (P.T.R.).
3. Per l'attuazione delle funzioni proprie di cui agli articoli 27
e 28, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane
predispongono i rispettivi "Piani Territoriali di Coordinamento"
(P.T.C.), che determinano gli indirizzi generali di assetto
strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo
economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di
tutelarne l'integrità fisica ed ambientale, l'identità culturale
nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile.
4. A tal fine, i suddetti piani indicano, nel rispetto delle
previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale della
Regione:
a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle
sue caratteristiche geologiche, morfologiche ed idrogeologiche;
b) la localizzazione dei servizi e delle attività di livello
consortile e metropolitano;
c) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture,
degli impianti produttivi e commerciali, delle principali linee di
comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse
energetiche e dei rifiuti;
d) le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il
consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque.
5. Il P.T.C. è trasmesso all'assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente ai fini della sua approvazione con le modalità di
cui al comma 6.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa
deliberazione di Giunta, emana apposito decreto per disciplinare i
contenuti specifici e le procedure di approvazione del P.T.C., nel
rispetto del principio di partecipazione dei soggetti coinvolti e
di garanzia delle relazioni interregionali.»
Gli emendamenti presentati all'articolo 34 sono tutti preclusi o
inammissibili.
Pongo in votazione l'articolo 34.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 35. Ne do lettura:
«Art. 35.
Potere sostitutivo della Regione
1. Entro i limiti delle proprie competenze statutarie e nel
rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione si
sostituisce agli organi dei liberi Consorzi comunali, delle Città
metropolitane e dei comuni per il compimento di atti o di attività
obbligatorie, ai sensi della normativa europea, dello Statuto
regionale e della presente legge, nei casi di acclarata inerzia o
inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di
salvaguardare interessi unitari eventualmente compromessi
dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi.
2. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi si applica l'articolo 24
della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche
ed integrazioni.»
L'emendamento 35.1 è decaduto.
Si passa all'emendamento 35.2 a firma dell'onorevole Fontana.
FONTANA. Lo ritiro.
PRESIDENTE L'Assemblea ne prende atto.
Si passa agli emendamenti 35.3 e 35.4 dell'onorevole D'Asero ed
altri.
VINCIULLO. Li ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 35.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 36. Ne do lettura:
«Art. 36.
Uffici regionali territoriali
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli
Assessori regionali competenti, si provvede, previo parere della
Commissione Affari istituzionali dell'Assemblea regionale
siciliana, alla soppressione o all'accorpamento degli uffici
regionali, già istituiti sul territorio, per l'esercizio delle
funzioni di competenza degli enti locali istituiti o disciplinati
dalla presente legge.»
All'articolo 36 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
l'emendamento 36.1 è decaduto.
Si passa all'emendamento 36.6 dell'onorevole Alongi.
ALONGI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 36.5 è inammissibile.
Pongo in votazione l'articolo 36.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 37. Ne do lettura:
«Art. 37.
Disposizioni sul personale
1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane
stabiliscono, in relazione alle funzioni ad essi attribuite, le
dotazioni organiche entro tre mesi dalla definizione da parte
dell'Osservatorio dei criteri di cui all'articolo 25.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
1, con uno o più decreti del Presidente della Regione, previa
delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo
parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione
Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, è individuato il
personale che resta assegnato agli enti di area vasta e quello
eventualmente da destinare alle procedure di mobilità verso altri
enti, secondo i criteri definiti dall'Osservatorio di cui
all'articolo 25.
3. La ricollocazione del personale è effettuata a seguito
dell'emanazione dei decreti di individuazione delle risorse
necessarie al finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 27,
28, 29 e 33. Il personale delle ex province regionali conserva la
posizione giuridica ed economica in godimento alla data di entrata
in vigore della presente legge nonché l'anzianità di servizio
maturata.
4. Gli incarichi dirigenziali a termine, conferiti ai sensi
dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
cessano al momento dell'insediamento degli organi degli enti di
area vasta.
5. Nella fase di prima attuazione della presente legge si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1,
comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e degli articoli
30, 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni.
6. Nelle more delle procedure di cui al comma 3, il personale
delle ex province regionali continua ad essere utilizzato dai
liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti
delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.»
Gli emendamenti presentati all'articolo 37 sono in pieno contrasto
con l'impianto della legge perché limita la soppressione degli
uffici regionali che svolgono funzioni già attribuite ai liberi
consorzi.
L'articolo 37 riguarda le disposizioni sul personale. Siccome il
Governo ha presentato diversi emendamenti e su cui sono intervenuti
diversi deputati, li trattiamo alla fine, non all'articolo 37,
anche se riguardano il personale.
Gli emendamenti 37.4, 37.12, 37.21, 37.13, 37.14, 37.3 sono
inammissibili.
Si passa all'emendamento 37.9 a firma dell'onorevole Lo Giudice,
lo ritira?
LO GIUDICE. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Gli emendamenti 37.8,
37.15 sono inammissibili.
Si passa all'emendamento 37.20 a firma dell'onorevole Alloro. Lo
ritira? La invito al ritiro, la Commissione ha fatto un ampio esame
su questo.
FERRERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, avevo
presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 37. Vorrei sapere
per quale motivo non ci sia.
PRESIDENTE. Gli emendamenti aggiuntivi sono alla fine. Di che
emendamento parliamo nello specifico?
FERRERI. E' quello sull'attribuzione dell'ex polizia provinciale,
sull'attribuzione delle competenze. L'ho presentato in Aula,
adesso.
PRESIDENTE. Siccome c'è un clima distensivo in Aula, lo mandiamo
in Commissione, non trovo nulla in contrario, gli uffici mi fanno
già notare che c'è un problema di spesa.
Colgo l'occasione per invitare i colleghi deputati a non
presentare in questo momento emendamenti. Ne sono già pervenuti due
che non avrebbero ragione di esistere da un punto di vista
procedurale.
PANARELLO. Li potrebbe rendere inammissibili.
PRESIDENTE. Onorevole Panarello, dobbiamo dare atto al Movimento
Cinque Stelle che sono in Aula e ci stanno permettendo di approvare
la legge.
ALLORO. Ritiro l'emendamento aggiuntivo a mia firma.
PRESIDENTE. Gli emendamenti adesso presentati verranno posti tra
gli aggiuntivi.
Comunico che l'emendamento 37.15 è inammissibile. L'emendamento
37.20 è ritirato. Si passa all'emendamento 37.2
RAIA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'emendamento 37.6 è inammissibile. L'emendamento 37.7
è inammissibile. L'emendamento 37.16 è ritirato. L'emendamento
37.17 è ritirato. L'emendamento 37.18 è inammissibile.
L'emendamento 37.19 è inammissibile. L'emendamento 37.11 è
inammissibile.
Si passa all'emendamento 37.1, ne do lettura:
Le nuove piante organiche dei liberi consorzi e delle città
metropolitane dovranno tenere conto prioritariamente e in via di
prima applicazione delle professionalità esistenti ed acquisite
all'interno delle ex province regionali .
Onorevole Raia, la invito a ritirare l'emendamento perché - l'ha
più volte ribadito l'onorevole Cracolici - c'è l'autonomia da parte
degli enti e, peraltro, gli enti debbono fare i conti con le
proprie disponibilità finanziarie, poi se c'è gente che intende
andare in altri istituzioni.
Onorevole Cracolici cosa mi dice di questo emendamento?
CRACOLICI. Chiedo all'onorevole Raia di ritirarlo perché è
veramente pleonastico.
PRESIDENTE. E' pleonastico, io non lo volevo dire, ha utilizzato
questo termine è pleonastico, superfluo.
CRACOLICI. Perché la dotazione organica è un atto di fotografia
funzionale non può essere legata al personale
RAIA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 37. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 38. Ne do lettura:
Comunico che gli emendamenti presentati all'articolo 38 sono
inammissibili. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 39.
Ne do lettura:
Titolo III
Disposizioni economico-finanziarie
Art. 39.
Autonomia finanziaria
1. In armonia con la Costituzione e nei limiti dello Statuto della
Regione, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane hanno
autonomia di entrata e di spesa.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, i liberi
Consorzi comunali e le Città metropolitane continuano ad utilizzare
le risorse finanziarie, strumentali ed umane già spettanti alle ex
province regionali alla data di entrata in vigore della presente
legge, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici,
nell'ambito delle relative dotazioni di bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Comunico che gli emendamenti presentati all'articolo 39 sono
inammissibili. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 40.
Ne do lettura:
Art. 40.
Razionalizzazione di enti
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane inviano
all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica una ricognizione di tutti gli enti, agenzie, organismi,
comunque denominati, da loro partecipati, controllati o vigilati,
individuando quelli che esercitano funzioni in tutto o in parte
coincidenti con le funzioni loro attribuite.
2. Ferma restando l'autonomia finanziaria degli enti di area
vasta, sono mantenuti i rapporti in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge tra le ex province regionali e le
società interamente partecipate dalle stesse per lo svolgimento dei
servizi connessi all'esercizio delle funzioni. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano nei limiti di cui all'articolo
18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133.
3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica gli enti di area
vasta, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
procedono alla dismissione delle proprie quote di partecipazione in
società che non sono strategiche per l'erogazione dei servizi di
interesse generale, al verificarsi, in via alternativa, di una
delle seguenti condizioni:
a) le quote siano complessivamente inferiori al dieci per cento
del capitale sociale;
b) le società abbiano un numero di dipendenti inferiori a tre
unità di personale;
c) le società abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio
in passivo;
d) le spese per il personale, il costo degli organi amministrativi
e di gestione, le consulenze esterne di tali società superino il
cinquanta per cento delle spese correnti dell'ente.
4. Ai fini di cui al comma 3 sono considerate strategiche le quote
e le partecipazioni nelle società aeroportuali.
5. Gli enti di area vasta non possono costituire nuove società
partecipate se non quelle previste per legge regionale.
6. Il numero dei componenti degli organi degli enti partecipati
dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane non può
essere superiore a tre.
7. Nelle more del processo di statizzazione i liberi Consorzi
comunali e le Città metropolitane continuano ad esercitare le
competenze in materia di istituti di istruzione superiore nonché di
istituti superiori di studi musicali già esercitate dalle ex
province regionali.
Comunico che all'articolo 40 sono stati presentati i seguenti
emendamenti: 40.1 che dichiaro decaduto; 40.5 a firma
dell'onorevole Fontana.
FONTANA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Emendamento 40.10 e 40.11.
FONTANA. Li ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'emendamento 40.2 lo
dichiaro inammissibile.
ALLORO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALLORO. Signor Presidente, Assessore, onorevoli colleghi,
l'emendamento 40.4 fa riferimento all'articolo 40 che
sostanzialmente .
PRESIDENTE. Liberi consorzi ma non sappiamo le risorse
ALLORO. Ma sono già rapporti in essere, esistono già..
PRESIDENTE. Si, i rapporti in essere si regoleranno sulla base
della loro autonomia. Se io dico ai collegi che debbo mantenere i
rapporti con le società a prevalente partecipazione pubblica già in
essere non sta cambiando assolutamente niente.
Noi sappiamo che c'è una divisione delle società pubbliche
ALLORO. Signor Presidente me lo faccia illustrare. Sostanzialmente
il problema è che l'articolo al comma 2 salvaguardia le società a
totale capitale pubblico. Le norme che sono citate nell'emendamento
prevedono la possibilità di equiparare anche le società che sono a
prevalente partecipazione pubblica e che hanno fatturato nei
confronti del pubblico il 90 per cento, quindi sono delle società
che hanno lavorato prevalentemente per l'ente pubblico e andiamo a
salvaguardare i rapporti in essere, non stiamo aggiungendo nulla.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Il punto è questo onorevole Alloro, io comprendo che vi
sia la volontà di una garanzia dell'attuale sistema per ragioni di
sicurezza sociale e vi sono anche delle province sviluppato una
serie di attività importanti nel territorio assumendo una funzione
essenziale per la coesione sociale di quel territorio. Non sono
stati enti superflui, enti, come si può dire, ludici, sono stati
enti che hanno interpretato una funzione sociale importante. Io
però vorrei dirle che questa legge è già tanto.
ALLORO. Non li possiamo lasciare a casa. E' gente che lavora da
vent'anni nelle province.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Sì, ma noi con questa legge stiamo definendo una
condizione finanziaria, come si può dire, che consente il
mantenimento dei rapporti in essere. Irrigidire gli enti in questo
modo noi rischiamo, onorevole Alloro mi segua un secondo, questa
legge lei la deve pensare comparata con la legge Del Rio, deve
pensare che questa legge sarà esaminata dal Governo nazionale, deve
pensare che ci sarà un esame approfondito
ALLORO. Ci sono già rapporti in essere. Società che già lavorano
da vent'anni.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Ma questo non ha bisogno della legge, è nell'autonomia
dell'ente, nelle sue risorse, il punto è la rigidità normativa. Io
le voglio dire che qualche volta questo diventa un elemento
ostativo perché se la norma che già è in conflitto con il modello
nazionale viene poi impugnata è molto peggio. Le voglio dire
garantiamo che l'ente abbia le risorse e poi si auto organizza.
Saranno sindaci, uomini del territorio. Se lei nella legge blinda
tutto rischiamo un effetto contrario. Io lo dico chiaramente.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. La questione
che dice l'assessore è corretta però siccome noi nel comma 2
facciamo riferimento sono mantenuti i rapporti in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge tra le ex province
regionali e le società interamente partecipate dalle stesse allora
ci sono fattispecie, mi spiegavano, che le partecipazioni non sono
interamente della provincia, scusate, ma partecipate da enti della
stessa provincia ad esempio gli istituti musicali che sono gestiti
anche dalle province e che hanno costituito società con le
province, Enna in particolare. Allora io qui farei un
subemendamento, se il Governo è d'accordo. Dopo la parola
interamente aggiungerei le parole o in maniera prevalente
partecipate dall'ente stesso, chiaro? Cioè o interamente o
prevalente partecipato dall'ente stesso.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Non sarò di ostacolo a questo.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Il concetto è
di avere in alternativa all'intero la prevalenza dell'ente, cioè
dell'ente stesso perché come è scritto l'emendamento dell'onorevole
Alloro fa riferimento genericamente alla maggioranza pubblica. In
questo caso invece non è un problema di maggioranza pubblica, è la
maggioranza dell'ente stesso, cioè la provincia, chiaro?
PRESIDENTE. Non è un problema di rafforzare, è un problema di
filosofia di carattere generale. Noi dobbiamo sapere a chi andiamo
incontro e a cosa andiamo incontro perché è chiaro che la richiesta
dell'onorevole Allora è legittima perché sta fotografando una
situazione. Il Governo, l'assessore Pistorio, è stato abbastanza
chiaro. Noi dovremo affrontare un giudizio, perché di un giudizio
si tratta da parte del Governo nazionale alla luce di una legge Del
Rio che è stata già approvata che addirittura prevede che noi
dobbiamo addirittura, prevede che noi dobbiamo far trasferire il
personale delle province.
In qualche modo, noi stiamo mantenendo. C'è una filosofia. Se ho
voluto fare intervenire l'assessore in apertura di questi argomenti
che riguardavano le funzioni, è proprio per dire che noi non è che
siamo certi che andremo a vedere approvate le norma anche di natura
finanziaria, perché è chiaro che si avvia una trattativa con il
governo nazionale per salvare le professionalità che, in atto,
abbiamo all'interno delle province, sia che si tratti di
professionalità a tempo indeterminato che determinato.
Se noi aggraviamo la legge è chiaro che ci presentiamo più deboli
nei confronti del governo nazionale. Se poi stiamo facendo una
finanziaria che nessuno ci osserva .
RINALDI. Signor presidente, signor assessore l'emendamento
dell'onorevole Alloro è, in qualche modo, specifico perché riguarda
le società prevalentemente a partecipazione pubblica di cui il
Decreto legge, eccetera, eccetera, per lo svolgimento dei servizi
connessi all'esercizio delle funzioni. C'è un servizio che viene
fatto dalle province, che viene demandato da una norma comunitaria
che è quella della vigilanza venatoria, del servizio delle guardie
venatorie che fanno e devono fare, esclusivamente, le province.
Questo articolo, in qualche modo, blinda la partecipazione e cioè
obbliga la provincia a mantenere il rapporto con le società che
svolgono questo servizio.
Ecco perché c'è una specificità rispetto a tutte le altre società.
PRESIDENTE. Io sono d'accordo a mantenere le guardie venatorie,
tutto quello che vogliamo.
C'è un principio di carattere generale. La dismissione delle
partecipazioni da parte degli enti locali, nelle società
partecipate.
E' questa la filosofia che c'è in atto. Non possiamo venire meno,
rispetto a questa filosofia.
RINALDI. Presidente, ma questa è una società che la provincia ha
l'obbligo di garantire questo servizio perché è obbligata da una
norma comunitaria. Se non mettiamo l'obbligo che deve avvalersi
delle società, dove c'è la partecipazione per svolgere questo
servizio, così come è stato per Messina, il commissario non ha
tenuto conto della società partecipata che aveva dentro la
provincia e si è rivolta ad una società estranea che, tra l'altro,
non aveva neanche i requisiti per svolgere questo servizio. Di
questo stiamo parlando.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Io non sono la sua controparte, glielo giuro e capisco
l'approccio. Ho detto prima che so da cosa veniamo.
Per me possiamo fare quello che vogliamo. Possiamo blindare tutto.
Possiamo irrigidire tutto quello che le province hanno fatto sino
ad oggi.
Io mi rimetto all'Aula. Vi sto dicendo che per la mia limitata
esperienza che forse limitata non è per le interlocuzioni che ho
avuto, per l'attesa che c'è su questa su questa legge a livello del
governo nazionale che sta vigilando su questa legge.
Se abbiamo ottenuto, può essere che nessuno di voi ha valutato,
forse sì, quanto è stato importante ottenere dal governo, nel DDL
78, quelle norme che ci consentono di garantire agli enti
finanziariamente.
Noi eravamo, un mese fa, con le province in dissesto e la gente in
mobilità e quando è stato emanato il DDL 78, il governo alcune
norme non le ha inserite. C'è stato un lavoro con il
sottosegretario agli affari regionali, con l'economia, perché norme
di deroga alla contabilità nazionale fossero riconosciute.
Io vi dico che quando abbiamo fatto la 997 e la legge 11, non so
come si chiami, abbiamo dovuto adempiere, vi prego di ascoltare,
adempiere rigorosamente ad una serie di prescrizioni della
ragioneria generale dello Stato, c'è un sottosegretario serio che
ci ha aiutato nel percorso, che ha la delega per le impugnative.
Quel lavoro sulla 997 che ci è anche costato, ha determinato
l'attribuzione delle risorse sul bilancio 2015 e quindi, i nostri
accantonamenti negativi vengono meno e le norme derogatorie sulle
province.
Io vi sto dicendo una cosa diversa. Non c'è bisogno della legge.
Gli enti di area vasta che verranno e che sono fatti da personale
politico del territorio sapranno, nella loro autonomia ,
organizzare i servizi. Non metteranno a repentaglio l'occupazione.
Hanno bisogno di avere delle risorse e di svolgere i servizi. Se
noi facciamo norme troppo rigide, in enorme conflitto con la
filosofia della Delrio, sappiate che la Delrio le province le sta
estinguendo e sta mandando in mobilità il 50 per cento del
personale, o nelle amministrazioni periferiche dello Stato o presso
le regioni.
Noi questo non lo possiamo fare. Avessimo la Regione come garanzia
finale saremmo tutti più sereni, ma quello che faranno in Lombardia
o in Veneto qui non si può fare. Noi stiamo mandando i regionali in
pensione, non possiamo prenderci questa delle province.
Dobbiamo quindi garantire alle province una certa stabilità
finanziaria. E la partita - l'ho spiegato all'onorevole Di Mauro -
comincerà dopo. Fatta questa legge, dobbiamo cominciare un altro
lavoro, sulle funzioni, sull'osservatorio, rapporti con lo Stato.
Facciamo la norma. Vi voglio soltanto dire che più norme rigide
mettiamo, più vincoliamo, più definiamo questo, più è a rischio di
impugnativa. Basta, ho chiuso il ragionamento. E lo offro all'Aula.
Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE. La invito al ritiro, onorevole Alloro. Insiste lei?
RINALDI. C'è un subemendamento.
CRACOLICI. Rinvia all'autonomia degli enti, sulla dimensione
finanziaria.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 40.COMM.1, che
prevede prevalentemente, al comma 2 dell'articolo 40, stiamo
parlando dell'emendamento 40.4 a firma degli onorevoli Alloro,
Rinaldi, Barbagallo, Sammartino. La Commissione ha presentato un
sub-emendamento
(Brusio in Aula)
L'emendamento 40.2 è già stato dichiarato inammissibile. Stiamo
parlando di quello dell'onorevole Alloro.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore.. Sto facendo
un subemendamento all'articolo.
PRESIDENTE. Allora questo diventa sostitutivo.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Diventa
sostitutivo del 40.4.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 40.COMM.1 della
Commissione, sostitutivo dell'emendamento 40.4. Chi è favorevole
resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Mi è stato
fatto notare che il limite fissato dall'articolo 40 ai sensi del
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 122, c'è pure una legge regionale
che noi avevamo dimenticato
PRESIDENTE. Cosa dice la legge?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. La legge
regionale è la 25 del 2008 che sono i limiti fissati dal personale
a una certa data che poteva essere salvaguardato nelle società
partecipate. Dobbiamo gestire l'Aula, Presidente.
TURANO. Dobbiamo approvare la legge.
CIANCIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIANCIO. Presidente, siccome stiamo cominciando a confonderci.
Onestamente sono diverse ore che siamo qua.
PRESIDENTE. Guardi che sono d'accordo con lei.
CIANCIO. Stranamente. Le chiedo, per favore, poi valuta lei se ci
sono questi sub-emendamenti però noi dobbiamo avere il tempo di
leggerli con calma, valutarli, quindi se li presentano li
distribuiamo, ci fermiamo, li analizziamo e andiamo avanti. Però
così, di votare cose che non arrivano neanche ai banchi noi non ci
stiamo.
LENTINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il comma 2
dell'articolo 40, che cosa dice? Che il personale delle province e
quindi le società partecipate in house al 100 per cento etc., con
questo sub emendamento, siccome l'emendamento parla della legge n.
112 del 2008 che è il blocco delle assunzioni della legge
nazionale, è una legge nazionale.
L'aggiunta del sub emendamento inserisce l'articolo 25, la legge
25 del 2008, che è la legge sul blocco delle assunzioni fatta nella
passata legislatura, quindi il personale che al 31 dicembre del
2008 era assunto, era in servizio a quella data, sarà rispettata
quella data, da quel giorno in poi, dal giorno successivo no Lo
dice la legge nazionale e regionale.
PRESIDENTE. onorevoli colleghi mi fermo un secondo perché stiamo
entrando in una materia delicata. Mi ero affidato realisticamente
alla Commissione e la Governo è inutile nascondersi, abbiamo
lavorato su quello che riguardava il personale in generale.
Siccome dietro ogni norma alla fine, per carità, ci può essere il
pericolo che cercando di fare legittimante bene si allarga la
maglia, io mi fermerei cinque minuti per confrontarmi con il
Governo e la Commissione.
Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19.27, è ripresa alle ore 19.30)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. L'emendamento 40.Com è stato ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 40.12, a firma dell'onorevole Alongi.
ALONGI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 40.3, a firma dell'onorevole Lo Giudice.
LO GIUDICE. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Tutti gli altri emendamenti all'articolo 40 sono ritirati.
Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 40. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 41. Ne do lettura:
«Articolo 41.
Razionalizzazione delle forme di esercizio associato
di funzioni tra comuni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge è fatto divieto ai comuni di istituire nuove entità, comunque
denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 e 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio
associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché
le convenzioni per l'espletamento di servizi.
2. Nuove forme di esercizio associato di funzioni possono essere
attuate secondo le prescrizioni contenute negli statuti dei liberi
Consorzi comunali e delle Città metropolitane».
L'emendamento 41.1 è decaduto.
Si passa all'emendamento 41.6, a firma dell'onorevole Alongi.
ALONGI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 41.3 I parte del Governo.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo nasce perché
all'interno delle città metropolitane e all'interno dei liberi
consorzi si può consentire, per singole funzioni, associazioni tra
comuni e questo che significa, modalità di gestione di sub ambito
all'interno del libero consorzio.
E' una richiesta che ci viene fatta soprattutto dalle città
metropolitane perché, com'è noto, avere messo tutta la provincia in
una unica città metropolitana determina che i comuni delle aree
interne rispetto ai comuni delle area di costa hanno esigenza di
funzionalità interna organizzativa specifica, quindi è una facoltà
che si attribuisce agli enti di dotarsi di modalità organizzative
di ambito specifico.
Pertanto chiedo al Governo di ritirare l'emendamento perché è una
facoltà che viene data agli enti.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Signor Presidente, onorevole presidente Cracolici, se noi
dovessimo leggere l'esito finale dell'articolo, avremmo soltanto
questo; soppresso il comma uno, che è una norma di divieto,
rimarrebbe in vita, molto flessibile, questa: Gli statuti dei
liberi consorzi comunali e delle città metropolitane possono
prevedere forme di tipo associato di funzione da parte dei comuni ,
quindi una norma autorizzativa.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. I comuni, fra
di loro, non devono associarsi, ma all'interno del libero consorzio
possono associare le funzioni internamente al libero consorzio.
Ciò vuol dire che si vuole evitare la formazione di ulteriori
forme di società, di consorzi, di strutture sovra comunali,
provando a dare un ordine al sistema in cui l'ente sovra comunale
per eccellenza è il libero consorzio, e all'interno del libero
consorzio è possibile organizzare per specifici ambiti servizi
comuni.
Tra l'altro questa norma è stata chiesta dal suo partito, cioè la
vicenda di associare i Comuni, la possibilità di fare le unioni
all'interno del libero consorzio. Ma il divieto nasce dall'impedire
il fatto che nascano fuori dal libero consorzio queste forme di
associazione, non so se è chiaro. Quindi, aveva una logica questa
norma, non era folle.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Nessuna difficoltà a divenire una soglia di questo tipo.
La norma che sarebbe sopravvissuta, era una norma assolutamente
chiara. Il divieto non è indispensabile, se noi prevediamo che la
formula è quella dello Statuto, che prevede queste forme associate.
Ma se pensiamo che sia prudente prevedere un divieto ai Comuni, lo
prevediamo. Quello che sopravviveva era che gli Statuti avrebbero
previsto le forme associate.
Siccome non è una questione sulla quale bisogna impiccarci,
ritiriamo l'emendamento 41.3 I parte, e potrebbe sopravvivere,
perché è scritto correttamente, il 41.3 II parte.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 41.5, a firma dell'onorevole Alongi.
ALONGI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 41.6, a firma dell'onorevole Alongi.
ALONGI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 41.3 II parte del Governo. Il parere
della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 41.3 II parte. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 41, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 42. Ne do lettura:
«Articolo 42.
Costi standard
1. In armonia con il procedimento statale di determinazione dei
costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, l'Assessorato regionale dell'economia, di concerto con
l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica, provvede alla quantificazione di tali costi per
l'erogazione dei servizi pubblici di interesse regionale.
2. I costi standard determinati a livello regionale si applicano
anche ai servizi erogati dalle società partecipate».
Gli emendamenti all'articolo 42 sono tutti decaduti o ritirati dai
rispettivi firmatari.
Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 42. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 43. Ne do lettura:
«Articolo 43.
Invarianza finanziaria
1. Nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e
dell'articolo 1, comma 150, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le
disposizioni di cui alla presente legge non comportano oneri
ulteriori per la finanza pubblica regionale».
Gli emendamenti all'articolo 43 sono tutti inammissibili
Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 43. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 44. Ne do lettura:
«Articolo 44.
Norma transitoria in materia di adesione alla Città
metropolitana di Catania e al libero Consorzio comunale
di Ragusa
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con deliberazione del consiglio comunale adottata a
maggioranza assoluta dei componenti, i comuni di Gela, Niscemi e
Piazza Armerina, che hanno deliberato di aderire al libero
Consorzio comunale di Catania, ed il comune di Licodia Eubea, che
ha deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Ragusa, ai
sensi degli articoli 2 e 9 della legge regionale 24 marzo 2014, n.
8, possono deliberare di aderire rispettivamente alla Città
metropolitana di Catania e al libero Consorzio comunale di Ragusa.
2. Per i comuni nei quali è previsto il rinnovo degli organi nel
turno elettorale della primavera 2015, il termine di tre mesi di
cui al comma 1 decorre dalla data di insediamento del nuovo
consiglio comunale.
3. Nell'ipotesi di variazione territoriale ai sensi del comma 1,
il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana
il disegno di legge che prevede le modifiche territoriali ai liberi
Consorzi comunali e alle Città metropolitane».
Si passa agli emendamenti 44.1, 44.5, 44.10 e 44.11, di identico
contenuto, interamente soppressivi dell'articolo 44.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo un problemino che
questa legge ci obbliga comunque a disciplinare.
In forza della legge 8, abbiamo stabilito una procedura,
prevedendo che i Comuni potessero esprimersi con atti deliberativi
e poi con referendum per l'adesione ad eventuali nuovi liberi
consorzi.
Io ribadisco che l'articolo non può essere soppresso perché
comunque la legge deve dire cosa succederà ai comuni che hanno
fatto referendum. Non è che possiamo fare finta che non è successo
nulla.
Siccome il referendum e gli atti deliberativi dei comuni sono
stati fatti con una ipotesi di adesioni a liberi consorzi che oggi,
con questa legge, non ci saranno più - perché vi ricordo che
abbiamo votato che le tre città metropolitane coincidono con i
territori delle tre province - abbiamo votato che ci sono solo sei
liberi consorzi e non più nove come era nella vecchia disposizione.
Quindi i comuni che hanno varato i propri referendum dovranno
decidere, visto che non ci sono più gli organi per i quali avevano
chiesto ai cittadini un giudizio, o di tornare dove erano prima o
di aderire non più a libero consorzio ma a quello che si
costituisce con questa legge.
Mi spiego meglio. Se il comune di Gela o di Niscemi - credo che
anche Niscemi abbia fatto il referendum insieme a qualche altro -
non potendo più aderire al libero consorzio di Catania perché non
c'è più, ma c'è la città metropolitana di Catania, questa norma
prevede che entro tre mesi i comuni con atto deliberativo potranno
confermare la volontà di aderire alla città metropolitana di
Catania.
Se invece i comuni non intendono affermare la volontà di
confermare quella scelta, resteranno nelle ex province di
provenienza. Quindi è una norma in questo senso obbligata, perché
bisognerà comunque dire con questa legge cosa succede a quei
comuni.
E' chiaro che questa è stata una parte della legge discussa, molto
travagliata, perché ci sono state obiettivamente delle procedure
che sono state attivate in forza di una legge. Ma come è stato già
spiegato, con l'entrata in vigore della Delrio, essendo quelli
principi di grandi riforme economico-sociale, hanno determinato
quel modello di coordinamento e di adeguamento nella nostra
legislazione che ha determinato il fatto che, ad esempio, non
facciamo nella stessa provincia una città metropolitana e un libero
consorzio ma li abbiamo accorpati.
Credo che l'equilibrio che si è definito nell'articolo 44 sia
sufficientemente a garanzia della libertà dei comuni che si sono
già espressi di ribadire eventualmente la volontà di trasferirsi in
altra provincia o, viceversa, di ritornare sui propri passi
considerato che le ragioni per le quali ci si trasferiva non ci
sono più nei termini che non si costituisce quel libero consorzio
che era previsto nella prima fase.
Ecco perché, ribadisco che questo articolo 44 si può modificare,
si può aggiustare, ma non si può abrogare. Perché comunque una cosa
bisognerà prevederla.
Chiedo ai colleghi, pertanto, di ritirare tutti gli emendamenti
soppressivi perché faremmo solo un danno e creeremmo un caos
istituzionale. Mentre sono convinto che, laddove ci sono altre
ipotesi da parte dei colleghi di utilizzazione di questo sistema,
cioè di dare conseguenza a quel percorso che era stato avviato,
siamo pronti a prenderli in esame, ma certamente non possiamo fare
una norma che non dice nulla su quello che è avvenuto prima.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c'è un invito del presidente della
Commissione al ritiro degli emendamenti soppressivi.
CIANCIO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 44.5.
FONTANA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 44.11.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
ALLORO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALLORO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori, io non
ho difficoltà a ritirare l'emendamento 44.10, di cui sono primo
firmatario, volevo solo dire una cosa. Questa norma è una norma
parziale, perché fa riferimento esclusivamente a quei comuni che
hanno fatto le delibere e che poi hanno votato il referendum. Ci
sono stati molto comuni che hanno fatto le delibere e non hanno
celebrato quei referendum perché c'è stata una situazione di
incertezza normativa, rispetto alla quale non c'era la possibilità
di capire quali fossero le funzioni che questi liberi consorzi
comunali avrebbero avuto. Io suggerisco, se noi prevediamo pure che
ci sia la possibilità, per chi ha fatto le delibere, di potere fare
i referendum confermativi e quindi di concludere l'iter, io non ho
nessuna difficoltà, perché c'erano stati 9 Comuni che avevano
deliberato di aderire al libero consorzio di Enna, e poi si sono
fermati per i motivi che sappiamo, perché questa legge è una legge
che è nata in un modo, si è formata e poi è andata in un altro
modo. Siccome ritengo che non ci sia nessuna difficoltà a dire che
i Comuni che hanno deliberato a maggioranza possono completare
l'iter - se vogliono - penso che sarebbe una norma di giustizia,
perché mettiamo i Comuni che hanno deliberato nelle condizioni di
potere completare un percorso.
Dichiaro, pertanto, di ritirare l'emendamento 44.10.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 44.4, degli onorevoli Siragusa ed altri.
CIANCIO. Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIANCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessore, al di
là del primo periodo che riduce, fondamentalmente, il tempo da tre
mesi a un mese, quello che mi interessa è ciò che viene dopo,
perché sebbene sia la stessa identica cosa, ovvero la possibilità
per i comuni di scegliere se stare dove il referendum ha deciso che
il comune debba stare, oppure tornare all'ex provincia di
provenienza. Il nostro emendamento dà voce al referendum, quindi
mantiene quello che il comune, i cittadini hanno deciso in
precedenza, ed eventualmente le giunte comunali si prendono la
responsabilità di fare una delibera che va contro la decisione
popolare, quindi la decisione dei cittadini tramite il referendum.
Quindi l'obiettivo è lo stesso, però noi partiamo dai cittadini,
invece il disegno di legge, così come è formulato, dipende dai
consigli comunali. Noi preferiremmo che intanto si mantenessero le
decisioni prese dai referendum, poi eventualmente i consigli
comunali si prendono la responsabilità di andare contro queste
decisioni.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questo sarebbe un ritorno indietro
rispetto a un articolo già approvato, l'articolo 1, che definiva
per legge la coincidenza dei liberi consorzi comunali con le
vecchie province, e le città metropolitane con Messina, Catania e
Palermo. Per i comuni c'è la coincidenza con le province, come
facciamo a tornare indietro? Non è ammissibile per questo motivo,
l'emendamento è precluso dall'articolo 1, tranne che per la parte
della riduzione dei tempi da tre mesi a un mese, che io invito al
ritiro, perché è una normativa di dettaglio.
CIANCIO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 44.8, soppressivo del comma 2, firma
dell'onorevole Alongi.
Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 44 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 45. Ne do lettura:
«Articolo 45.
Norme per l'istituzione di nuovi liberi Consorzi
comunali
1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a
maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la
volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo
1, ulteriori liberi Consorzi comunali che abbiano i seguenti
requisiti:
a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.
2. Le delibere relative all'adesione al nuovo libero Consorzio
comunale, da adottarsi entro sei mesi dalla prima, devono essere
conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale
dell'istituendo libero Consorzio comunale.
3. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio comunale
ai sensi del presente articolo qualora, per effetto del distacco
dei comuni, nel libero Consorzio comunale ovvero nella Città
metropolitana di provenienza la popolazione risulti inferiore a
150.000 abitanti, si interrompa la continuità territoriale o venga
meno la dimensione sovracomunale.
4. Nel caso di costituzione di un ulteriore libero Consorzio
comunale, il comune con il maggior numero di abitanti assume il
ruolo di capofila del libero Consorzio comunale.
5. L'efficacia di ogni delibera di cui al comma 2 è subordinata
all'esito favorevole di un referendum confermativo al quale possono
partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
Il referendum ha esito favorevole se la delibera è confermata dalla
maggioranza dei voti validi. Il referendum deve svolgersi entro
sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera, con le
modalità stabilite nello statuto del comune interessato.
6. Dopo l'espletamento dei referendum confermativi, le
deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 sono trasmesse
all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica, che predispone e sottopone alla Giunta regionale la
proposta di istituzione del nuovo libero Consorzio comunale,
corredata di:
a) una relazione tecnico-illustrativa;
b) l'indicazione, su carta dell'Istituto geografico militare, dei
nuovi confini, con il relativo quadro di unione;
c) i fogli di mappa catastali.
7. Nei successivi trenta giorni il Governo presenta all'Assemblea
regionale siciliana il disegno di legge che istituisce il nuovo
ente di area vasta, individuandone il territorio».
L'emendamento 45.1 è decaduto.
Si passa all'emendamento 45.7, a firma degli onorevoli Alongi e
Fontana.
FONTANA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 45.8, a firma degli onorevoli Alongi e
Fontana.
FONTANA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 45.2 è decaduto.
Gli emendamenti 45.9 e 45.10 sono inammissibili.
Gli emendamenti 45.12. 45.13, 45.14 e 45.1 sono ritirati dai
rispettivi firmatari.
L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 45.3 è inammissibile.
Si passa all'emendamento 45.15, a firma dell'onorevole Venturino.
VENTURINO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 45.5, a firma dell'onorevole Alongi.
ALONGI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 45.6 è inammissibile.
Pongo in votazione l'articolo 45. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, si passa all'esame degli emendamenti
aggiuntivi.
Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
A23 e i subemendamenti A23R e A23R1.
Pongo in votazione il subemendamento A23R1.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrari si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento A23R, così come sub emendamento.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrari si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A26, del Governo. Lo pongo in votazione,
con il parere favorevole della Commissione bilancio. Il parere
della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
L'emendamento A24 della Commissione è assorbito.
Si passa all'emendamento A 27.2, emendamento dell'assessore
Pistorio con il parere favorevole della Commissione Bilancio. Il
parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A 25 che ha avuto parere contrario della
Commissione Bilancio, pertanto la Commissione lo ritira.
Si passa all'emendamento A 3. Il Governo lo ritira.
Si passa all'emendamento 33 COM. L'aveva già illustrato il
presidente della Commissione e quindi poi lo agganciamo ai sensi
dell'articolo 117. Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A 29 R. C'è il subemendamento della
Commissione.
CANCELLERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Invito gli assistenti a distribuire il
testo degli emendamenti e dei subemendamenti. Gli emendamenti sono:
A 29 R, A 29 R1, A 31, A 32 e A 33.
CANCELLERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore,
questo emendamento era un emendamento che era già stato inserito
nella finanziaria appena passata e l'Aula aveva sonoramente
bocciato.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Ma lui non
c'era
CANCELLERI. Non c'era e noi, quindi, per galanteria lo abbiamo
riproposto così io invito i colleghi e l'Aula a ribocciarlo di
nuovo, perché? Perché l'unione dei comuni con questi fondi
organizza le riunioni per organizzare poi le attività che le
riunione dei comuni fanno, che, per carità di Dio, sono di estrema
e primaria importanza per i cittadini, sagre, feste di paese,
inaugurazioni di lungomare, perché si fanno queste cose. E chi è
che si lamenta Chiaramente, poi il problema è che si devono
andare a coprire i costi dei gettoni di presenza che vengono
percepiti quando si va poi a queste riunioni dell'unione dei
comuni.
Ora, siccome io credo che le cose siano un attimo più serie e
siccome già l'Aula si è determinata rispetto a questo
provvedimento, io vorrei capire intanto se è ammissibile al voto,
già questa cosa, signor Presidente.
Signor Presidente, io volevo capire visto che l'Aula si è già
determinata rispetto a questo emendamento nella finanziaria, volevo
capire se era un'altra sessione.
PRESIDENTE. Era un'altra sessione.
CANCELLERI. Ed allora, chiedo ai colleghi dell'Aula di
rideterminarsi nella stessa maniera dell'altra volta, anche perché
nel frattempo, non mi pare che le Unioni dei comuni siano morte.
PANEPINTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PANEPINTO. Signor presidente, Governo, onorevoli colleghi, io non
voglio convincere il collega capogruppo, leader del Movimento
Cinque Stelle, però mi sembrerebbe anche giusto che mettessimo un
po' di chiarezza su queste cose.
L'idea che chi amministra una Unione dei comuni sia una serie di
banditi a piede libero, non mi sta bene
C'è un passaggio che è quello di immaginare che gli enti locali,
anche quelli sovra comunali, passano il tempo ad organizzare
festini e, magari, party con cocaina Non è possibile dare questa
rappresentazione all'esterno Lungomare, eccetera
CANCELLERI. Non ho detto queste cose Sei una vergogna
PANEPINTO Sul fatto che io sia una vergogna Hai detto,
esattamente, che le Unioni dei comuni servono ad inaugurare i
lungomare, a fare festini e a fare sagre. Giusto? Mi permetti che
posso dissentire su questo?
Premesso che dovresti, perdonami, visto che ti candidi a
Presidente della Regione, conoscere esattamente le funzioni
dell'Unione dei comuni che sono esattamente diverse da quello che
hai indicato tu.
Il ragionamento qual è? Personalmente, io avrei voluto una legge
sulle province che abolisse tutti gli organismi di secondo livello
e si concentrasse su un piccolo land che era quelle delle province
che doveva approvare pure i piani regolatori, pianificazione
urbanistica, i cosiddetti enti di area vasta che diventavano,
sgravando la Regione, anche nelle funzioni amministrative che la
Regione ha. Ma Il disegno di legge è arrivato in tutt'altra
direzione. Ho avuto dichiarati innumerevoli emendamenti fino a
quando mi sono consegnato al Presidente della prima Commissione,
non presentando emendamenti e non c'è nemmeno un subemendamento
mio.
Ad oggi, l'architettura istituzionale vede i comuni e l'Unione
dei comuni. Nelle Unioni dei comuni, che hanno mille difficoltà,
sono state riposte alcune funzioni che sgravano i comuni, privi di
risorse, di potere gestire servizi comuni.
Vi faccio solo un esempio, onorevoli colleghi, che è un problema
serissimo che è la lotta al randagismo, dove ci sono seri problemi.
Aggiungo altre cose, la gestione dei tributi fra comuni. Poi ci
sono le Unioni che funzionano meglio, Unioni che funzionano male,
amministratori bravi, amministratori meno bravi.
Questa norma serve ad evitare che si perda il contributo statale,
senza la quota di cofinanziamento.
Io preferirei una norma che abolisse le Unioni dei comuni, ma non
la bocciatura di questo emendamento che avvenne in quella seduta
per voto segreto e nel voto segreto qua ci si mette di tutto,
anche un momento di debolezza perché un no in un voto segreto non
si nega.
Se bocciamo e prego il collega, e se ho usato una rappresentazione
esagerata delle sue parole che erano quelle che ho riportato,
chiedo venia, ma vi pregherei di evitare che ci possa essere la
bocciatura di questo emendamento che priverà le Unioni dei comuni
siciliani, a differenza di quelle delle altre 19 regioni, di avere
il contributo statale.
Enti locali che, peraltro, aggiungerei, assessore e gradirei il
suo intervento e finisco, gli enti locali siciliani, con la norma
che abbiamo prima approvato sull'armonizzazione dei conti
consuntivi e poi, sulla successiva revoca, il 31 luglio, cioè
dopodomani, dovranno approvare bilanci che non approveranno mai
perché sono ancora alle prese con l'approvazione della cosiddetta
storicizzazione dell'accertamento dei residui, il famoso rendiconto
annuale. Già sono profondamente in ginocchio.
Peraltro, la Regione - debbo dire in maniera singolare - nomina i
Commissari per riscuotere i soldi delle SRR e Ato Rifiuti, però la
Regione non versa assolutamente le somme che deve.
Se è possibile, io invito ad una riflessione il collega Cancelleri
che è un'occasione persa per le Unioni dei comuni, perché se non
mettiamo il cofinanziamento, se non si istituisce per legge il
cofinanziamento non riceveranno risorse. Alla fine, se accade anche
questo avremo quella presenza della Regione, dello Stato che sono i
comuni o Unione dei comuni, con tutti i limiti dell'Unione dei
comuni.
Io avrei voluto un'altra legge sui liberi consorzi, che abolisse
tutto ciò che era di secondo livello in Sicilia per concentrarci in
una sola struttura capace di governare e avere governance
complessiva su territori di area vasta.
VINCIULLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCIULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordava bene
l'onorevole Cancelleri che questa Assemblea aveva bocciato un
emendamento similare e similare non significa assolutamente
identico.
Il Parlamento qualche istante dopo si era reso conto dell'errore
in cui era caduto e tutti insieme avevamo cercato, in fase di
approvazione della Finanziaria, di porre già allora riparo a questo
voto che, mi sia consentito, era stato dettato da superficialità,
se non addirittura da sciocchezza, perché non si aumentano le
risorse destinate agli enti locali, perché quelle sono e quelle
rimangono. All'interno della somma che è stata stanziata per gli
enti locali si istituiva una riserva di un milione e seicentomila
euro, come cofinanziamento di una quota di 1 milione 897 che lo
Stato aveva destinato alla Regione siciliana solo ed esclusivamente
nella misura in cui la Regione prevedeva un finanziamento quasi
identico. Tanto è vero che la quota di co-partecipazione della
Regione era un milione e 600, quella dello Stato era 1 milione 897.
Cosa ha pensato di fare la Commissione Bilancio all'unanimità? Di
reintrodurre, sempre prendendola dalle stesse risorse destinate ai
comuni, la quota in maniera tale che questa somma che
momentaneamente è rimasta nelle casse dello Stato perché riguarda
il 2014 e il 2015, potesse essere destinata alla Sicilia, dal
momento che lo Stato ha fatto sapere che nel caso in cui non verrà
destinata alla Sicilia, circa un milione e 900 verrà ridistribuita
fra le altre regioni d'Italia.
Per essere chiari, non stiamo prevedendo risorse nuove, non stiamo
prevedendo nulla, stiamo mettendo l'Unione di comuni nelle
condizioni di recuperare queste risorse. Presidente Cancelleri,
stiamo dando la possibilità ai siciliani di ottenere un milione e
900 che altrimenti verranno destinati a friulani, veneti, lombardi
e toscani.
Lei sostiene che ci sia il rischio che una parte di queste risorse
vadano destinate a pagamento di gettoni per gli amministratori e
per i sindaci. Se lei vuole, così facciamo passare all'unanimità
l'emendamento, possiamo aggiungere che le risorse ottenute non
possono essere utilizzate per pagamento di gettoni agli
amministratori degli enti locali. Questa può essere una soluzione.
Però, le dico può risolvere il problema che lei ha posto, ma non
può assolutamente consentire a questo Parlamento di sbagliare
nuovamente e di rinunciare a quasi 2 milioni di euro per destinarli
ad altre regioni. Sarebbe, veramente, suicida questa decisione.
CIACCIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIACCIO. Signor Presidente, signor Assessore, onorevoli colleghi,
materialmente quando si legifera velocemente, di notte, di corsa e
magari senza relazioni è ovvio che questo Parlamento possa prendere
delle decisioni che non sono sbagliate, perché noi abbiamo votato,
non so gli altri colleghi, in maniera consapevole.
Anche perché c'era stato in finanziaria questo allarmismo
sull'unione dei comuni: si perdevano i fondi, di qua e di là,
ognuno ha addotto le proprie motivazioni, sta di fatto che tutt'ora
esistono e non si sono perse le risorse.
Quindi, non condivido le motivazioni che il collega Vinciullo ha
poc'anzi rappresentato, anche se condividiamo la proposta, cioè
vincolare queste somme per la compartecipazione ai fondi statali.
In questo ci trova favorevoli.
Il discorso è che, come giustamente avevo rappresentato in
Commissione Bilancio, noi distraiamo ogni volta l'attenzione.
Allora, i due emendamenti perché sono A 29R e A 29 R1, vanno letti
nel loro complesso e in particolare mi riferisco al finanziamento
che stiamo dando all'associazione privata denominata ANCI Sicilia,
dove in un bilancio dove non abbiamo per nulla soldi, ci prendiamo
il lusso di finanziare questa associazione.
Non solo, non con risorse proprie, togliendole ai comuni stessi,
cioè l'Anci Sicilia che è un'associazione privata che rappresenta
gli aderenti, non i comuni, all'associazione.
Quindi, ci sono alcuni comuni e voglio ricordare, se non ricordo
male, sono 72 comuni su 390 che compongono tutta la Regione
siciliana, quindi solo 72 comuni aderiscono a questa associazione
che già pagano per aderire e mantenere l'intera struttura,
soprattutto per le lotte di rappresentanza.
Noi cosa stiamo facendo in realtà? Stiamo togliendo 350 migliaia
di euro da tutto il fondo perequativo destinato ai comuni, quindi
tutti gli altri comuni si troveranno una piccola percentuale
ridotta per darla all'ANCI, non solo per andare a sanare anche, e
queste sono parole dell'Assessore Pistorio che ha detto in
Commissione, perché l'ANCI non ha saputo organizzare la struttura e
quindi ha dei pagamenti precedenti. Su questo annuncio chiederemo
il voto segreto sul finanziamento all'ANCI, perchè non siamo
d'accordo, non solo, queste come anche, Presidente, le annuncio ci
sono altri emendamenti aggiuntivi che non sono materia prettamente
di questo disegno di legge.
Cioè, noi stiamo parlando di tutt'altro, allora, sarebbe stato
corretto, non solo dichiararlo inammissibile, ma rimandare tutto
alle variazioni di bilancio. Qui parliamo di finanziamenti ad
associazioni, perché l'ANCI, l'UPI e altre che rientrano nella
stessa legge, come ho detto in finanziaria, non rientrano nel testo
di legge di riordino dei liberi consorzi, parliamo di altro.
Come ho letto di un emendamento che parla e interviene nella
compartecipazione e salvaguardia del personale all'interno di
questo Parlamento.
Ora, non penso che siano tematiche legate a questo. Lei mi deve
dire, Presidente, se ci sono due pesi e due misure, se ci sono
urgenze o se il caso di dichiararli comunque inammissibili, perché
ripeto anche in Commissione non si è parlato di urgenza, di soldi
che si perdono - ripeto - parliamo di finanziamenti ad una
associazione privata togliendo i soldi a quasi due terzi di altri
comuni che sono perfettamente rappresentati da tutto l'arco
parlamentare perché noi rappresentiamo 5 milioni di siciliani.
Quindi, chiedo cortesemente di votare separatamente il 29 R dove
anticipo, ripeto, il voto segreto e l'A 29 R1 al quale spero che il
collega Vinciullo presenti il subemendamento per vincolare queste
somme.
BARBAGALLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò
telegrafico, ritengo che già i colleghi Panepinto e Vinciullo siano
stati eloquenti a proposito dell'Unione dei comuni. A me preme
precisare, però, per evidenziare all'Assemblea che l'emendamento fa
riferimento anche all'anno 2014, quando la Regione siciliana ed il
Governo hanno preso un impegno con le Unioni dei comuni garantendo
la possibilità della compartecipazione regionale e, altresì, la
possibilità di non perdere la compartecipazione statale.
Stiamo parlando, quindi, non soltanto del 2015 che sono eventi e
contributi per 5 mesi, ma stiamo parlando anche di tutto il
contributo 2014, quando l'istituzione regionale ha garantito la
possibilità all'Unione dei comuni della compartecipazione e che i
comuni si vedrebbero mancare a distanza di otto mesi.
Questo era il sentimento con cui era stato inserito l'emendamento
in finanziaria e che nella confusione di quei momenti venne
bocciato a voto segreto.
Peraltro, nella fase finale della finanziaria venne data
possibilità anche nei dibattiti informali di rivedere questa
posizione nei confronti dell'Unione dei comuni e soprattutto del
contributo per l'anno 2014 per cui già gli eventi sono stati
realizzati, a me sembra paradossale che dopo che l'amministrazione
regionale ha preso un impegno, non sia in grado di mantenerlo. Ne
va della dignità di una classe dirigente.
PRESIDENTE. E' stato preannunciato dall'onorevole Vinciullo un
subemendamento con cui ha voluto rassicurare i deputati del
Movimento Cinque Stelle che sostanzialmente queste somme non
venivano date per il pagamento di gettoni di presenza e
quant'altro, ma è già scritto nella norma.
Si passa all'emendamento A29.R1. Il parere del Governo?
PISTORIO, assessore per la funzione pubblica e le autonomie
locali. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi;
(è approvato)
Si passa all'emendamento A29.R.
PISTORIO, assessore per la funzione pubblica e le autonomie
locali. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO, assessore per la funzione pubblica e le autonomie
locali. Signor Presidente, onorevole deputati, ho avuto reiterate
richieste di ritiro dell'emendamento che tengo in estrema
considerazione. Però, mi permettete di dire che avverto un
pregiudizio eccessivo, perché dobbiamo essere onesti
intellettualmente.
Io ho presentato questo emendamento per un presupposto di
funzionalità istituzionale. Non credo che l'ANCI sia una
associazione di privati cittadini che utilizzano risorse pubbliche
- e lo dico pubblicamente, in quest'Aula - per fini non
istituzionali.
All'ANCI è stato negato e alle altre associazioni, UPI ed altre,
le risorse che la legge prevede per la funzionalità della loro
attività, la quale attività è di partenariato indispensabile per la
Regione perché le rappresentanze dei comuni e delle ex province
sono interlocutori doverosi, indispensabili per tanti adempimenti
della nostra funzione di Governo regionale, oltre a svolgere
attività formative, informative, di rappresentanza importanti.
Avevamo pensato di ridurre il contributo ordinario previsto dalla
legge e sempre tratto dai fondi dei comuni, non sono fondi
aggiuntivi, da 350 mila euro a 200 mila euro ed avevamo previsto un
ulteriore finanziamento di 150 mila euro soltanto con una finalità
che è quella della integrazione anche dei servizi e delle risorse
umane dell'UPI con l'ANCI perché l'UPI non ci sarà più e anche se
ci sarà l'UPI quindi verrà a mancare del proprio rapporto, della
propria attività, della propria capacità di lavoro ed era coerente
essendo i liberi consorzi di comuni fatto poi da comuni che non
sono enti sovraordinati ma sono espressione dei comuni, che l'ANCI
potesse rappresentare anche questa realtà, utilizzare anche le
competenze, le esperienze professionali, le risorse che sono state
dell'UPI integrando questo, in linea con il protocollo nazionale
che prevede l'integrazione tra UPI ed ANCI a livello nazionale. Il
Governo centrale eroga le risorse, questi soggetti sono
indispensabili in tutti gli avvisi di partneriato per poteri
istituzionale.
Che la Regione siciliana, l'Assemblea abbia un pregiudizio così
grave da far mancare a queste associazioni un contributo minimo per
la loro funzionalità credo che sia un errore, ma io non voglio
forzare nessuno. In questa vicenda, siccome sono convinto della
buoni ragioni e anche della buona fede del Governo, io vi chiedo
votate l'emendamento se volete bocciarlo, bocciatelo pure e questa
sarà la scelta dell'Assemblea regionale siciliana; ognuno si assume
le sue responsabilità.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo A 29R.
CIACCIO. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.
PRESIDENTE. Onorevole Ciancio, io le fatto un invito a ritirare la
richiesta di votazione segreta per la semplice ragione che,
probabilmente, non siamo 41 in Aula, significa posticipare
l'approvazione di questa legge e siamo alla votazione finale.
TURANO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURANO. Signor rappresentante del Governo, conoscono tutti
l'affetto che mi lega al senatore Pistorio, Assessore io credo che
l'approvazione della legge sia una cosa tanto importante da non
potere essere messa in discussione da un emendamento che, seppur
sostenuto con vigore da parte del Governo, non può minare il
percorso della legge. Le chiedo cortesemente di ritirarlo.
PISTORIO, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. L'emendamento con rammarico è ritirato.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento A31 viene inviato in Commissione perché possa essere
trattato in uno con la legge sull'acqua.
Si passa all'emendamento A 32. Onorevole Ciaccio, lei ha fatto
riferimento che non c'entra niente. Questo è un emendamento,
fortemente voluto, correttamente, da alcuni colleghi parlamentari,
che riguarda la questione dei contratti in corso.
CRACOLICI, presidente della Commissione e relatore. E' un errore
tecnico.
PRESIDENTE. E' un errore tecnico fatto nella precedente legge che
già è passata
CIACCIO. Lo possiamo specificare meglio?
PRESIDENTE. Glielo dico subito io, onorevole Ciancio. Alcuni
deputati, che sono subentrati dopo il 1 gennaio 2014, per una
interpretazione della legge a quel tempo non possono usufruire del
contributo, non lo usufruiscono direttamente neanche loro in
relazione al collaboratore, che non c'entra niente con i Gruppi
parlamentari. E questo ha verificato, obiettivamente, una forma di
non parità, parlo di disparità comunque con i colleghi che già si
erano insediati il 5 dicembre del 2012.
Nello scrivere la norma, chi è che l'ha scritta - mi riferisco
alla Finanziaria - ha commesso un errore. La norma fa riferimento
ad alcuni deputati che rivendicano legittimamente parità di
trattamento.
Mi riferisco a tutti quei deputati che sono subentrati dal 1
gennaio 2014. Non allarga la maglia.
Pongo in votazione l'emendamento A32. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento A33, la norma di proroga della gestione
commissariale delle ex Province regionali. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 46, l'ultima norma, entrata in vigore della
legge , la norma di rito per essere chiari.
Pongo in votazione l'articolo 46. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, arrivati a questo punto, la votazione finale
verrà data domani alle ore 14.00.. Gradirei un po' di attenzione.
Noi domani incardineremo, così come da calendario, il disegno di
legge conosciuto come il disegno di legge sull'acqua o, comunque,
sul servizio idrico.
Dico subito che viene fatto alle ore 14.00, perché alle ore 10.00,
in II Commissione, ci
sarà il Presidente della Corte dei Conti - il dottore Graffeo - che
verrà audito in ordine allo stato dei conti della Regione
siciliana, ed anche perché questa audizione è propedeutica
all'approvazione del rendiconto che già ha depositato il Governo
regionale.
Noi domani incardineremo la legge, nel senso che si darà atto che
la legge è incardinata, per rinviare la discussione generale a
martedì, con tutto ciò che ne consegue, anche in ordine
all'eventuale presentazione di pregiudiziali di costituzionalità
che già mi sono state preannunciate.
Domani servirà a dare termine per presentare gli emendamenti, che
potranno essere presentati entro lunedì alle ore 12.00. Stasera non
votiamo la legge ma verrà votata domani alle ore 14.00.
(Brusìo in Aula)
Ognuno di voi ha le proprie esigenze. Io sto venendo incontro ad
esigenze legittime del PD, che domani ha un'importante riunione.
Non ci siamo stasera per dare il voto finale, bisogna dare la
possibilità anche ai colleghi che non ci sono. Onorevole Turano,
bisogna dare la possibilità anche ai colleghi che non ci sono - e
che non hanno partecipato interamente alla votazione - di
partecipare, se lo ritengono opportuno. Questo tempo serve anche
agli uffici per presentare e preparare eventuali emendamenti, ai
sensi dell'articolo 117.
DI MAURO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI MAURO. Signor Presidente, stante l'argomento che quest'oggi
abbiamo esaminato, alcuni parlamentari sono rimasti in Aula proprio
per consentire il numero legale. Quindi, se la maggioranza ritiene
di dovere votare, ci saranno diversi parlamentari che, pur
appartenendo all'opposizione, garantiscono il numero legale e si
può anche votare.
Relativamente al secondo argomento, che lei citava poc'anzi, il
disegno di legge sull'acqua, che ritengo di notevole importanza,
rispetto al quale c'è da fare una discussione approfondita e
l'obiettivo, credo di ciascuno di noi, alla fine è di portare...
Presidente dell'Assemblea, Presidente Ardizzone, ho bisogno di
parlare con lei.
(Proteste in Aula)
PRESIDENTE. Qui ognuno mi pone un problema di carattere personale,
chi c'è, chi non c'è Non possiamo inseguire più queste cose. Non
mi sto riferendo a lei, onorevole Di Mauro.
Domani resta stabilito alle ore 14.00. Gli Uffici hanno bisogno di
esaminare questa legge perché è possibile che sia necessario
qualche intervento ai sensi dell'articolo 117.
DI MAURO. Prendiamo atto che c'è questa esigenza degli Uffici e
continuo il mio intervento con riferimento alla seconda parte.
L'argomento che domani lei ha citato, a proposito del disegno di
legge sull'acqu, è di una tale importanza che credo necessiti
l'attenzione di tutto il Parlamento e una discussione franca,
leale, che metta ai voti tutte le proposte che possono essere
fatte, credo che vada fatta alla luce del sole e con il plenum di
questa Assemblea.
Domani saranno qui in pochi, credo appena per raggiungere il
numero legale, e votare intanto il disegno di legge sulle province
e, relativamente alla discussione che lei poc'anzi ha citato, mi
riferisco al disegno di legge n. 455 e seguenti, credo che è già
inserito all'ordine del giorno.
L'Aula si può benissimo aggiornare a martedì - ripeto - per una
discussione che veda, alla fine, l'approvazione di un disegno di
legge.
Non sono tra coloro i quali pensano che non si debba discutere,
assolutamente, al di là della costituzionalità o meno, la
discussione va fatta e va corretta perché noi non possiamo correre
il rischio di andare in infrazione rispetto alla Commissione
europea.
Pertanto, le chiedo, signor Presidente, di rivedere queste
decisioni, rispetti l'Aula, aggiorni i lavori successivamente
all'approvazione del disegno di legge sulle province alla prossima
settimana in maniera tale che noi avremo non un giorno ma fino a
giorno 12 agosto per risolvere questo problema sull'acqua che ci
trasciniamo ormai da sei-sette mesi.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io ho sentito i Gruppi
parlamentari. Ci siamo dati un calendario. Io non sto dicendo,
onorevole Di Mauro, che domani verrà trattata la legge sull'acqua.
Sto dicendo una cosa diversa, perché ci siamo dati un calendario
che è quello di giorno 12 agosto.
Domani alle ore 14.00 per una esigenza che mi è stata espressa dal
Gruppo del PD; non si può fare di mattina per la semplice ragione
che domani abbiamo il Presidente della Corte dei conti.
Alle ore 14.00, chi lo ritiene, verrà in Aula e voterà la legge
sulle province. Se non ci sarà il numero legale si ...
SUDANO. Va bene anche alle 15.00.
PRESIDENTE. Alle 15.00? Ora qualcuno mi dirà alle 15.10 . Domani
alle ore 14.00 perché era così concordato. Ognuno non può esprimere
le proprie esigenze personali. Siamo qui per lavorare e andare fino
in fondo.
Onorevole Di Mauro, lei ha pienamente ragione, gliene do atto.
Però, il fatto che noi domani fissiamo la legge e così rimane agli
atti, significa soltanto incardinare la legge. Significa che il
relatore, se lo ritiene, si rimetterà alla relazione. Non si apre
alcun dibattito. Si danno solo i termini per gli emendamenti che
dovranno essere depositati entro lunedì alle ore 12.00.
Si inizierà la discussione generale martedì. Quindi, significa che
tutte le pregiudiziali, tutte le questioni propedeutiche alla
trattazione della legge si faranno da martedì in poi. Dico in
questa sede e lo dirò domani che la discussione generale non si
svolgerà domani ma martedì perché è giusto che ci sia una
discussione generale alla presenza dell'Assessore e che rimangano
fermi i termini per la presentazione di eventuali pregiudiziali
entro la discussione generale.
Presidenza del Presidente Ardizzone
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, giovedì 30
luglio 2015, alle ore 14.00, con il seguente ordine del giorno:
I -Comunicazioni
II - Discussione dei disegni di legge:
1) - Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e città
metropolitane . (nn. 833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-84
848 bis/A) (Seguito)
Relatore: on. Cracolici
2) - Disciplina in materia di risorse idriche . (nn. 455-125-102
106-158/A)
Relatore: on. Barbagallo
3) - Tassa automobilistica regionale . (n. 1025/A)
Relatore: on. Vinciullo
La seduta è tolta alle ore 20.39
(Licenziato dal Servizio Lavori d'Aula alle ore 10.00 di giovedì,
30 luglio 2015)
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio
ALLEGATO 2
ALLEGATO EMENDAMENTI (EVIDENZIATI IN ROSSO) APPROVATI NEL CORSO
DELLA SEDUTA
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 13
Elezione del Sindaco metropolitano
1. L'elezione del Sindaco metropolitano è indetta con decreto
del Sindaco uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno
antecedente quello della votazione.
2. La data dell'elezione, da svolgersi di norma in una domenica
compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, è fissata
preventivamente con delibera della Giunta metropolitana. In sede
di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge
in una domenica compresa fra l'1 ed il 31 luglio 2015.
3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente
competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città
metropolitana, al dipartimento regionale delle autonomie locali,
ai Segretari dei comuni della Città metropolitana ed è pubblicato,
anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei
comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno
antecedente quello della votazione.
4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di
indizione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato dal
Presidente della Regione entro 45 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Il Sindaco metropolitano è eletto dai sindaci e dai
consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla
Città metropolitana nonché dai presidenti dei consigli
circoscrizionali, in carica, del comune capoluogo, che compongono
l'Adunanza elettorale metropolitana. Non sono elettori i sindaci
ed i consiglieri comunali nonché i presidenti dei consigli
circoscrizionali sospesi di diritto dalla carica ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
6. Sono candidabili a Sindaco metropolitano i sindaci in carica
dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, il cui mandato
scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle
elezioni. Non è candidabile il sindaco sospeso di diritto dalla
carica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n.
235/2012.
7. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior
numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato
più anziano di età.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, lo statuto della Città metropolitana può prevedere
l'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco
metropolitano, a decorrere dal primo rinnovo successivo
all'elezione da svolgersi con le modalità di cui al presente
articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle
Città metropolitane che rappresentino la maggioranza della
popolazione della Regione prevedano l'elezione diretta, il Governo
presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che
stabilisce le modalità di elezione diretta a suffragio universale
del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco
metropolitano. E' condizione necessaria, affinché si possa far
luogo all'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco
metropolitano, che entro la data di indizione delle elezioni il
comune capoluogo abbia previsto l'articolazione del proprio
territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale
a maggioranza assoluta dei componenti sottoposta a referendum tra
tutti i cittadini della Città metropolitana e approvata dalla
maggioranza dei partecipanti al voto. Per la validità del
referendum è necessaria la partecipazione della metà più uno degli
aventi diritto. E', altresì, necessario che sia approvata la legge
regionale di istituzione dei nuovi comuni.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATAR ESITO
N. I
13. L'articolo è soppresso Greco G.
1 Di Mauro
13. L'articolo è soppresso Siragusa
27 Cancelle
ri
Cappello
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafarana
Tancredi
13. L'articolo è soppresso Cordaro
35 Clemente
Grasso
Gennuso
L'articolo è soppresso Greco M.
13.3 Picciolo
8 Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
13. L'articolo è soppresso D'Asero
42 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciullo
13. Sostituire l'articolo con il seguente: Musumeci
32 Art. 13. Formica
1. Il Sindaco metropolitano è eletto a Ioppolo
suffragio universale diretto. I requisiti
di eleggibilità e le cause di
ineleggibilità e incompatibilità alla
carica di Sindaco metropolitano sono
quelle previste dalla legislazione
vigente per l'elezione alla carica di
Presidente della provincia. E' proclamato
eletto il candidato che abbia ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti validi. Nel
caso che nessun candidato abbia ottenuto
la maggioranza assoluta dei voti validi,
si procede ad un turno di ballottaggio,
da tenersi la seconda domenica
successiva, tra i due candidati che
abbiano ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parità prevale il
candidato più anziano di età.
2. Per le procedure elettorali, si
applicano, in quanto compatibili, le
norme vigenti per l'elezione del
Presidente della Provincia regionale. A
tal fine, il Presidente della Regione,
entro quindici giorni dall'approvazione
della presente legge, con proprio decreto
emana apposito regolamento di
applicazione e armonizzazione delle norme
vigenti in materia di procedure
elettorali.
13. Sostituire l'articolo con il seguente: Cordaro
36 Art. 13 Clemente
1. Il Sindaco metropolitano è eletto a Grasso
suffragio universale diretto Gennuso
contestualmente all'elezione della Assenza
Conferenza metropolitana con le modalità
di cui alla legge regionale 15 settembre
1997 n.35 e successive modifiche e
integrazioni .
2. Entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, il
Presidente della Regione emana il decreto
per l'indizione dei comizi elettorali ai
sensi dell'art. 169 della legge regionale
15 marzo 1963 e successive modifiche e
integrazioni con le modalità della legge
regionale 15 settembre 1997 n.35 e
successive modifiche e integrazioni .
13. L'articolo 13 è così sostituito: Cordaro
37 1. Il Sindaco metropolitano è eletto a Clemente
suffragio universale diretto con le Grasso
modalità di cui alla legge regionale 15 Gennuso
settembre 1997 n.35 e successive Assenza
modifiche e integrazioni .
2. Entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, il
Presidente della Regione emana il decreto
per l'indizione dei comizi elettorali ai
sensi dell'art.169 legge regionale 15
marzo 1963, e successive modifiche e
integrazioni e con le modalità della
legge regionale 15 settembre 1997 n.35 e
successive modifiche e integrazioni .
13. L'art. è sostituito dal seguente: Falcone
54 Assenza
Art. 13 Figuccia
Elezione del Sindaco Metropolitano Grasso
Milazzo
1. L'elezione del Sindaco Metropolitano G. Papale
è indetta con decreto dell'Assessore Savona
Regionale delle Autonomie Locali da
emanarsi non oltre il sessantesimo giorno
antecedente quello della votazione.
2. La data delle elezioni è fissata tra
una domenica tra il 15 aprile e il 30
giugno, eccezionalmente in sede di
applicazione della presente
legge,l'elezione si svolge in una
domenica compresa tra l'1 e il 30
settembre 2015.
3. Il sindaco Metropolitano rappresenta
l'Ente,convoca e presiede il Consiglio
Metropolitano e la conferenza
metropolitana,sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli
uffici,ed esercita le altre funzioni
attribuite dallo Statuto.
4. Il sindaco metropolitano è eletto a
suffragio universale e diretto tra i
cittadini residenti nel territorio
metropolitano. E' proclamato Sindaco
metropolitano il candidato che ottiene la
maggioranza assoluta dei voti.
5. Qualora nessun candidato ottenga la
maggioranza assoluta dei suffragi,si
procede ad un secondo turno elettorale
che avrà luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo turno. Sono
ammessi al ballottaggio i due candidati
alla carica di Sindaco Metropolitano che
hanno ottenuto al primo turno il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti
tra candidati al primo turno è ammesso al
turno di ballottaggio il candidato più
giovane. Al secondo turno è proclamato
eletto il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi.
6. I requisiti per la candidatura a
Sindaco Metropolitano sono gli stessi per
la candidatura a Sindaco o a Consigliere
Comunale.
7. Il Sindaco Metropolitano dura in
carica cinque anni ed è rieleggibile una
sola volta.
8. Il Sindaco Metropolitano può essere
sfiduciato,non prima di due anni e mezzo
dall'inizio del mandato, mediante mozione
motivata da parte dei due quinti dei
Consiglieri metropolitani ed approvata
con la maggioranza qualificata dei due
terzi dei componenti il consiglio
metropolitano.
13. Sostituire l'articolo con il seguente: Miccichè
34 Art. 13 Sorbello
1. Il Sindaco metropolitano è di Ragusa
diritto il sindaco del comune capoluogo. La Rocca
2. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, lo
statuto della Città metropolitana può
prevedere l'elezione diretta a suffragio
universale del Sindaco metropolitano, a
decorrere dal primo rinnovo successivo
all'insediamento del Sindaco
metropolitano ai sensi del comma 1.
3. Qualora gli statuti dei liberi
Consorzi comunali e delle Città
metropolitane che rappresentino la
maggioranza della popolazione della
Regione prevedano l'elezione diretta, il
Governo presenta all'Assemblea regionale
siciliana il disegno di legge che
stabilisce le modalità di elezione
diretta a suffragio universale del
Presidente del libero Consorzio comunale
e del Sindaco metropolitano. E'
condizione necessaria, affinché si possa
far luogo all'elezione diretta a
suffragio universale del Sindaco
metropolitano, che entro la data di
indizione delle elezioni il comune
capoluogo abbia previsto l'articolazione
del proprio territorio in più comuni, con
deliberazione del consiglio comunale a
maggioranza assoluta dei componenti
sottoposta a referendum tra tutti i
cittadini della Città metropolitana e
approvata dalla maggioranza dei
partecipanti al voto. Per la validità del
referendum è necessaria la partecipazione
della metà più uno degli aventi diritto.
E', altresì, necessario che sia approvata
la legge regionale di istituzione dei
nuovi comuni. .
L'articolo 13 è così modificato: Panarell
13.5 o,
1 1. Il Sindaco metropolitano è di Gucciardi
diritto il Sindaco del comune capoluogo.
13. Il comma 1 è soppresso Greco G.
2 Di Mauro
13. Il comma 1 è soppresso Siragusa
26 Cancelle
ri
Cappello
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafarana
Tancredi
13. Il comma 1 è soppresso D'Asero
43 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciullo
13. Al comma 1 le parole decreto del Greco M.
39 sindaco uscente sono sostituite dalle Picciolo
I parole decreto del Presidente della Tamajo
part Regione ; Lo
e Giudice
Cimino
13. Il comma 2 è soppresso Greco G.
4 Di Mauro
13. Il comma 2 è soppresso Siragusa
25 Cancelle
ri
Cappello
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafarana
Tancredi
13. Il comma 2 è soppresso D'Asero
44 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciullo
13. Al comma 2 le parole metropolitana. In Fontana
12 sede di prima applicazione della presente D'asero
legge, l'elezione si svolge in una Alongi
domenica compresa tra l'1 e il 31 luglio Cascio
2015. sono sostituite dalla parola F.
regionale . Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
13. All'art. 13, comma 2, sostituire fra Governo
Gov l'1 e il 31 luglio 2015 con tra l'1
ottobre e il 30 novembre 2015. .
13. Al comma 2 la parola metropolitana è Greco M.
39 sostituita dalla parola regionale . Picciolo
II Tamajo
part Lo
e Giudice
Cimino
13. Al comma 2 le parole tra l'1 ed il 31 Falcone
55 luglio 2015 sono sostituite con le Assenza
seguenti tra l'1 ed il 30 settembre Figuccia
2015 . Grasso
Milazzo
G. Papale
Savona
13. Il comma 3 è soppresso D'Asero
45 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciullo
13. Il comma 3 è soppresso Greco G.
5 Di Mauro
13. Il comma 3 è soppresso Siragusa
24 Cancelle
ri
Cappello
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafarana
Tancredi
13. Il comma 4 è soppresso D'Asero
46 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciullo
13. Il comma 4 è soppresso Greco G.
6 Di Mauro
13. Il comma 4 è soppresso Siragusa
23 Cancelle
ri
Cappello
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafarana
Tancredi
13. Il comma 4 è soppresso. Greco M.
39 Picciolo
III Tamajo
part Lo
e Giudice
Cimino
13. Sostituire il comma 4 con il seguente: Rinaldi
30 4. Il primo sindaco metropolitano Vinciull
viene eletto con sistema di votazione o
diretto, con l'indizione delle elezioni Alloro
attraverso decreto dell'assessore alle Ruggirel
autonomie locali, entro novanta giorni lo
dall'approvazione della presente legge
13. Al comma 4 le parole entro 45 giorni Falcone
56 sono sostituite con le seguenti entro 90 Assenza
giorni . Figuccia
Grasso
Milazzo
G. Papale
Savona
13. Il comma 5 è soppresso Greco G.
7 Di Mauro
13. Il comma 5 è soppresso Siragusa
22 Cancelle
ri
Cappello
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafarana
Tancredi
13. Il comma 5 è soppresso D'Asero
47 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciullo
13. Il comma 5 è così sostituito: Barbagal
13 5. Il Sindaco metropolitano è eletto a lo
I suffragio universale, con voto diretto, Lupo
part libero e segreto. Cirone
e 5 bis. Per le elezioni del sindaco Rinaldi
metropolitano si rinvia alla normativa
vigente in materia di elezioni del
Presidente dell'ex provincia regionale .
13. Al comma 5 cassare dalle parole: dai Rinaldi
29 sindaci sino a: n 235 inserire le Vinciull
parole: con sistema diretto dalla o
popolazione residente e con i requisiti Alloro
dell'elettorato attivo e passivo . Ruggirel
lo
13. Al comma 5 dopo le parole dai Alongi
3 Presidente dei Consigli circoscrizionali D'Asero
inserire le seguenti: e dai consiglieri Cascio
di Circoscrizione . F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciullo
13. Il comma 6 è soppresso D'Asero
48 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciullo
13. Il comma 6 è soppresso Greco G.
8 Di Mauro
13. Il comma 6 è soppresso Siragusa
21 Cancelle
ri
Cappello
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafarana
Tancredi
13. Al comma 6 cassare le parole i sindaci Rinaldi
28 in carica ed inserire le parole i Vinciull
residenti con requisiti di elettorato o
attivo e passivo . Alloro
Ruggirel
lo
13. Al comma 6, dopo le parole alla Città Barbagal
14 metropolitana aggiungere le parole ad lo
esclusione di quelli dei comuni capoluogo Rinaldi
di provincia . Lupo
Cirone
13. Al comma 6, dopo le parole alla Città Rinaldi
31 metropolitana , aggiungere le parole ad Vinciull
esclusione dei quelli dei comuni o
capoluogo di provincia Alloro
Ruggirel
lo
13. Al comma 6 sono soppresse le parole il Falcone
57 cui mandato scada non prima di diciotto Assenza
mesi dalla data di svolgimento delle Figuccia
elezioni . Grasso
Milazzo
Papale
Savona
13. Al comma 6, alla fine del periodo Barbagal
15 aggiungere le parole o che sia stato lo
dichiarato responsabile di condotte che Lupo
hanno dato causa allo scioglimento di Cirone
consiglio comunale ai sensi dell'art. Rinaldi
143, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 .
13. Il comma 7 è soppresso Barbagal
13 lo
II Lupo
part Cirone
e Rinaldi
13. Il comma 7 è soppresso Greco G.
9 Di Mauro
13. Il comma 7 è soppresso Siragusa
19 Cancelle
ri
Cappello
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafarana
Tancredi
13. Il comma 7 è soppresso D'Asero
49 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciullo
13. Il comma 7 è sostituito dal seguente: Governo
41 7. Risulta eletto il candidato che
abbia riportato il maggior numero di
voti, calcolato con i criteri di
ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34
dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n.
56. A parità di voti è proclamato eletto
il candidato più anziano di età.
13. Al comma 7 aggiungere il seguente comma Venturin
53 7 bis Al fine di esprimere un voto o
ponderato, ogni elettore vota tante Fazio
schede quante sono quelle previste per la
fascia demografica del comune di
appartenenza. Tali fasce demografiche
saranno stabilite con successivo decreto
dell'Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica.
13. Il comma 8 è soppresso Greco G.
10 Di Mauro
13. Il comma 8 è soppresso Barbagal
13 lo
III Lupo
part Cirone
e Rinaldi
13. Il comma 8 è soppresso Siragusa
16 Cancelle
ri
Cappello
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafarana
Tancredi
13. Il comma 8 è soppresso D'Asero
50 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciullo
13. Il comma 8 è soppresso Greco M.
40 Picciolo
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
13. Al comma 8, dopo la parola qualora , Siragusa
20 aggiungere la parola tutti . Le parole Cancelle
che rappresentino la maggioranza della ri
popolazione della Regione sono cassate. Cappello
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafarana
Tancredi
13. Al comma 8, dopo le parole che Siragusa
18 rappresentino la maggioranza , aggiungere Cancelle
le parole dei due terzi ri
Cappello
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafarana
Tancredi
13. Al comma 8 sopprimere integralmente gli Alloro
52 ultimi tre incisi dalle parole "E' Sudano
condizione necessaria ...." sino a "di Rinaldi
istituzione dei nuovi comuni." Sammartin
o
13. Al comma 8 sopprimere gli ultimi tre Formica
33 periodi. Ioppolo
Musumeci
Al comma 8 aggiungere le parole la Siragusa
13.1 legge di cui al precedente capoverso per Cancelle
7 avere validità ed efficacia dovrà essere ri
sottoposta a referendum confermativo da Cappello
indirsi, su tutto il territorio della Ciaccio
Regione, entro sei mesi dalla sua Ciancio
approvazione . Zito
Zafarana
Tancredi
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 14
Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano
1. Nel caso in cui il Sindaco metropolitano si sia dimesso o sia
cessato per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco del comune di
appartenenza o di Sindaco metropolitano, ovvero nel caso di
rimozione dello stesso Sindaco metropolitano per approvazione
della mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 17, si procede,
entro sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nuovo
Sindaco metropolitano.
2. Fino all'elezione del nuovo Sindaco metropolitano le relative
funzioni sono esercitate dal Vicesindaco metropolitano.
3. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta metropolitana compie
esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
14. L'articolo è soppresso Greco
2 G.
Di
Mauro
14. L'articolo è soppresso Siragus
6 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
14. L'articolo è soppresso Greco
11 M.
Picciol
o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
14. L'articolo è soppresso D'Asero
12 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
14. L'articolo è soppresso Falcone
16 Assenza
Figucci
a
Grasso
Milazzo
G.
Papale
Savona
14. L'articolo è soppresso Sammart
17 ino
Gucciar
di
Anselmo
Nicotra
Ruggire
llo
Sudano
14. Sostituire l'articolo con il seguente: Miccich
9 Art. 14 - Cessazione dalla carica del è
Sindaco metropolitano' - 1. Nei casi di Sorbell
cessazione dalla carica per qualsiasi o
causa del sindaco del comune capoluogo, Ragusa
le funzioni di sindaco metropolitano sono La
esercitate dal vicesindaco metropolitano Rocca
fino al rinnovo del sindaco del comune
capoluogo.
2. Nei casi di sospensione di diritto
dalla carica del sindaco del comune
capoluogo ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo n. 235/2012, le
funzioni di sindaco metropolitano sono
esercitate dal vicesindaco metropolitano
fino alla cessazione delal sospensione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la
Giunta metropolitana compie
esclusivamente atti di ordinaria
amministrazione
Sostituire l'articolo con il seguente: Formica
14.7 Art. 14 - 1. In caso di dimissioni, Ioppolo
rimozione o cessazione per qualsiasi Musumec
causa dalla carica di Sindaco i
metropolitano, si procede alla nuova
elezione alla prima tornata elettorale
amministrativa prevista dalla vigente
legislazione. Fino alla nuova elezione le
relative funzioni sono esercitate da un
commissario straordinario nominato
dall'Assessore regionale per le autonomie
locali e per la funzione pubblica.
14. Il comma 1 è soppresso Siragus
5 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
14. Il comma 1 è soppresso D'Asero
13 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
14. Al comma 1 cassare le parole di Cordaro
10 sindaco del comune di appartenenza o di Clement
sindaco metropolitano e
Grasso
Gennuso
14. Il comma 2 è soppresso Siragus
4 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
14. Il comma 2 è soppresso D'Asero
14 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
14. Il comma 3 è soppresso
3 Siragusa
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
14. Il comma 3 è soppresso. D'Asero
15 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 15
Conferenza metropolitana
1. La Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei Comuni
appartenenti alla Città metropolitana, è l'organo di indirizzo
politico e di controllo dell'ente di area vasta.
2. La Conferenza metropolitana, a maggioranza assoluta dei
propri membri, approva:
a) lo statuto proposto dalla Giunta metropolitana;
b) il regolamento per il proprio funzionamento;
c) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti
dalla Giunta metropolitana.
3. La Conferenza metropolitana approva altresì regolamenti,
piani e programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita
dallo statuto.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
15. L'articolo è soppresso Greco
2 G.
Di
Mauro
15. L'articolo è soppresso Siragus
8 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
15. L'articolo è soppresso Greco
13 M.
Picciol
o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
15. L'articolo è soppresso D'Asero
14 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
15. L'articolo 15 è così sostituito: Sammart
19 ino
Articolo 15 Gucciar
Consiglio Metropolitano di
1. Il Consiglio Metropolitano è l'organo Anselmo
di indirizzo politico e di controllo Nicotra
dell'ente di area vasta. Ruggire
2. Il Consiglio è composto dal Sindaco llo
metropolitano e da dodici consiglieri per Sudano
le Città con popolazione inferiore a
500mila abitanti, da diciotto consiglieri
per le Città con popolazione superiore ai
500mila ed inferiore a 1 milioni di
abitanti, da ventiquattro consiglieri per
le Città con popolazione superiore a 1
milione di abitanti.
3. I Consiglieri Metropolitani sono
eletti dall'Adunanza di cui all'articolo
17, con voto diretto, libero e segreto in
un unico collegio elettorale
corrispondente al territorio della Città
Metropolitana.
4. L'elezione avviene sulla base di
liste, composte da un numero di
candidati non superiore al numero dei
consiglieri da eleggere e non
inferiore alla meta' degli stessi,
sottoscritte da almeno il 5 per cento
degli aventi diritto al voto.
5. Sono candidabili alla carica di
componente del Consiglio Metropolitano i
consiglieri ed i Sindaci dei Comuni
afferenti alla Città Metropolitana.
6. Nelle liste nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura superiore
al 60 per cento del numero dei
candidati, con arrotondamento all'unita'
superiore qualora il numero dei
candidati del sesso meno rappresentato
contenga una cifra decimale inferiore a
50 centesimi. In caso contrario,
l'ufficio elettorale riduce la lista,
cancellando i nomi dei candidati
appartenenti al sesso più
rappresentato, procedendo dall'ultimo
della lista, in modo da assicurare
il rispetto della disposizione di cui al
primo periodo. La lista che, all'esito
della cancellazione delle candidature
eccedenti, contenga un numero di
candidati inferiore a quello minimo
prescritto dal comma precedente è
inammissibile.
7. Al fine di procedere all'elezione è
costituito presso la sede della Città
Metropolitana apposito Ufficio
Elettorale.
8. Le liste sono presentate presso
l'ufficio di cui al precedente comma
dalle ore otto del ventunesimo giorno
alle ore dodici del ventesimo giorno
antecedente la votazione.
9. Il voto alla lista viene espresso
tracciando un segno sul contrassegno
della lista prescelta. Ciascun elettore
può esprimere fino a due preferenze. Nel
caso di espressione di due preferenze
esse devono riguardare candidati di
genere diverso pena la nullità della
seconda preferenza.
10.Per l'assegnazione del numero dei
consiglieri a ciascuna lista si divide la
cifra elettorale di ciascuna lista
successivamente per 1, 2, 3, 4 . . .,
sino a concorrenza del numero dei
consiglieri da eleggere e quindi si
scelgono, fra i quozienti così ottenuti,
i più alti in numero eguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in
una graduatoria decrescente. Ciascuna
lista o gruppo di liste avrà tanti
rappresentanti quanti sono i quozienti ad
essa appartenenti compresi nella
graduatoria. A parità di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il seggio è
attribuito alla lista o gruppo di liste
che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parità di quest'ultima,
per sorteggio. Se ad una lista spettano
più seggi di quanti sono i suoi
candidati, i seggi eccedenti sono
distribuiti, fra le altre liste, secondo
l'ordine dei quozienti.
11.Sono proclamati eletti consiglieri i
candidati di ciascuna lista secondo
l'ordine delle rispettive cifre
individuali. In caso di parità di cifra
individuale sono proclamati eletti i
candidati che precedono nell'ordine di
lista.
12.Non sono candidabili a consiglieri il
coniuge, i parenti e gli affini entro il
secondo grado del Sindaco Metropolitano.
13.La cessazione dalla carica ricoperta
nel comune di appartenenza, per qualsiasi
causa, comporta la decadenza dalla carica
di Consigliere Metropolitano.
14.Il Consiglio Metropolitano, a
maggioranza assoluta dei propri membri,
approva:
a) lo statuto proposto dalla Giunta
del libero Consorzio comunale;
b) il regolamento per il proprio
funzionamento;
c) i bilanci di previsione,
consuntivi e pluriennali proposti
dalla Giunta
15.Il Consiglio Metropolitano approva,
altresì, i regolamenti, i piani ed i
programmi ed esercita ogni ulteriore
funzione attribuita dallo statuto.
15. L'articolo 15 è sostituito dal Falcone
20 seguente: Assenza
Art. 15 Figucci
Consiglio Metropolitano a
1. Il consiglio metropolitano è Grasso
composto dal Sindaco Metropolitano e da: Milazzo
a ) Venti consiglieri nelle Città G.
Metropolitane di Palermo e Catania. Papale
b ) sedici consiglieri nella Città Savona
Metropolitana di Messina.
2. Il Consiglio Metropolitano dura in
carica 5 anni.
3. Il Consiglio è eletto dai sindaci e
dai consiglieri comunali dei comuni
facenti parte della città metropolitana.
Sono eleggibili a consigliere
metropolitano i sindaci e i consiglieri
comunali in carica. La cessazione dalla
carica di sindaco o di consigliere
comunale comporta la decadenza da
consigliere metropolitano.
4 . L'elezione avviene sulla base di
liste concorrenti, composte da un numero
di candidati non inferiore alla metà dei
consiglieri da eleggere, sottoscritte da
almeno il 5% degli aventi diritto al
voto.
5 . Nelle liste nessun genere può
superare il 75% del numero dei candidati.
Per eventuali inammissibilità di liste o
di reclusione si applica quanto previsto
per le elezioni dei comuni.
6 . Le liste sono presentate presso
l'ufficio elettorale costituito negli
uffici del consiglio metropolitano e in
sede di prima applicazione,presso la sede
della ex provincia regionale,dalle ore
otto del ventunesimo giorno alle ore
dodici del diciottesimo giorno
antecedente la votazione.
7 . Il consiglio metropolitano è eletto
con voto diretto,libero e
segreto,attribuito a liste di candidati
concorrenti in un unico collegio
elettorale, corrispondente al territorio
della città metropolitana. L'elezione
avviene in una unica giornata presso
l'ufficio elettorale di cui al comma
precedente,dalle ore otto alle ore
ventitré. Lo spoglio avverrà subito dopo.
8 . Per le operazione di assegnazione
dei seggi si adopera lo stesso sistema in
vigore nei comuni superiori a
quindicimila abitanti.
15. Il comma 1 è soppresso Siragus
7 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
15. Il comma 1 è soppresso D'Asero
15 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
15. Sostituire i commi 1 e 2 con i Rinaldi
9 seguenti: Vinciul
1. La Conferenza metropolitana è lo
composta dal sindaco della città Alloro
metropolitana e da tanti componenti Ruggire
quanti erano i componenti degli ex llo
Consigli provinciali.
2. La Conferenza metropolitana è eletta
dai Sindaci, dai consiglieri comunali e
dai consiglieri provinciali uscenti dei
Comuni ricadenti nel territorio della
città metropolitana. Sono eleggibili a
componenti della Conferenza metropolitana
i sindaci, i consiglieri comunali in
carica e i consiglieri provinciali
uscenti. L'elezione avviene sulla base di
liste, composte da un numero di candidati
non superiore al numero dei componenti da
eleggere e non inferiore alla metà degli
stessi sottoscritta da almeno il 5 per
cento degli aventi diritto al voto. Nelle
liste nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura superiore al 60
per cento del numero dei candidati, con
arrotondamento all'unità superiore
qualora il numero dei candidato del sesso
meno rappresentato contenga una cifra
decimale inferiore a 50 centesimi. In
caso contrario l'Ufficio elettorale
appositamente costituito presso la sede
della città metropolitana, riduce la
lista cancellando il nome dei candidati
appartenenti al sesso più rappresentato,
procedendo dall'ultimo della lista. La
lista che all'esito della cancellazione
delle candidature eccedenti, contenga un
numero di canditati inferiore a quello
minimo prescritto dal presente comma è
inammissibile. Le liste sono presentate
presso l'Ufficio elettorale dalle ore 8
del ventunesimo giorno alle ore 12 del
ventesimo giorno antecedente la
votazione. La Conferenza metropolitana è
eletta con voto diretto libero e segreto
attribuito a liste di candidati
concorrenti in un unico collegio
elettorale corrispondente al territorio
della città metropolitana. L'elezione
avviene in un'unica giornata presso
l'Ufficio elettorale previsto. Le schede
di votazione sono fornite a cura
dell'Ufficio elettorale. Ciascun elettore
esprime un voto. Ciascun elettore inoltre
nell'apposita riga della scheda può
esprimere un voto di preferenza per un
candidato alla carica di componente della
Conferenza metropolitana compreso nella
lista, scrivendone il cognome o, in caso
di omonimia, il nome e il cognome.
L'ufficio elettorale, terminate le
operazioni di scrutinio, determina la
cifra elettorale di ciascuna lista e la
cifra individuale dei singoli candidati e
procede al riparto proporzionale dei
seggi tra le liste e alle relative
proclamazioni. I seggi che rimangono
vacanti per qualunque causa, ivi compresa
la cessazione della carica di sindaco o
di componente della Conferenza
metropolitana, sono attribuiti ai
candidati che, nella medesima lista,
hanno ottenuto la maggiore cifra
individuale. Non si considera cessato
dalla carica il consigliere eletto o
rieletto sindaco o consigliere di un
comune del territorio della città
metropolitana
15. Il comma 1 è così sostituito: Cordaro
11 1. La Conferenza metropolitana è Clement
l'organo di indirizzo politico e di e
controllo dell'ente di area vasta. Gennuso
Assenza
15. Al comma 1 cassare da composta dai Rinaldi
10 sindaci sino a Città metropolitana, e Vinciul
ed inserire la parola è lo
Alloro
Ruggire
llo
15. Al comma 1 le parole composta dai Barbaga
18 sindaci dei comuni appartenenti alla llo Lupo
Città metropolitana sono sostituite Rinaldi
dalle parole: Cirone
eletta mediante suffragio diretto
secondo la normativa vigente per le
elezioni dei componenti i Consigli
provinciali delle ex Province .
15. Al comma 1 aggiungere in fine Ragusa
1 l'espressione: nel rispetto del riparto Turano
delle competenze previsto dalla presente
legge e dalla normativa in materia di
ordinamento degli enti locali, ai sensi
del comma 4 del precedente art. 1.
Il comma 2 è soppresso Siragus
15.6 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
15. Il comma 2 è soppresso D'Asero
16 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
15. Il comma 3 è soppresso Siragus
5 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
15. Il comma 3 è soppresso D'Asero
17 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
15. Al comma 3 dopo le parole: ulteriore Ragusa
3 funzione attribuita sostituire Turano
l'espressione seguente con:
dall'ordinamento regionale degli Enti
locali secondo quanto previsto dal comma
4 del precedente art. 1
15. Al comma 3 dopo le parole ulteriore Assenza
4 funzione attribuita sostituire Falcone
l'espressione seguente con
dall'ordinamento regionale degli enti
locali secondo quanto previsto dal comma
4 del precedente art. 1 .
15. Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: Cordaro
12
4. La conferenza metropolitana approva Clemente
la mozione di sfiducia al Sindaco Grasso
metropolitano. Gennuso
5. La mozione è presentata da almeno un
quinto dei componenti della Conferenza
metropolitana che rappresentino almeno un
quinto della popolazione della Città
metropolitana ed è posta in votazione
dopo almeno dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione.
Essa è approvata dalla maggioranza
assoluta dei componenti dell'Adunanza
elettorale.
6. La mozione di sfiducia non può
essere presentata prima di due anni
dall'elezione del Sindaco metropolitano
né per più di due volte a distanza di
almeno un anno durante il medesimo
mandato. .
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 16
Giunta metropolitana
1. La Giunta metropolitana è l'organo esecutivo della Città
metropolitana ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto.
2. La Giunta metropolitana è composta da:
a) quattro componenti nelle Città metropolitane con popolazione
residente fino a 500.000 abitanti;
b) sei componenti nelle Città metropolitane con popolazione
residente superiore a 500.000 abitanti ed inferiore ad 1.000.000
di abitanti;
c) otto componenti nelle Città metropolitane con popolazione
residente pari o superiore ad 1.000.000 di abitanti.
3. La Giunta metropolitana è eletta dall'Adunanza elettorale
metropolitana. Le elezioni della Giunta sono indette dal Sindaco
metropolitano entro trenta giorni dalla sua elezione. Ai fini
dell'elezione dei componenti della Giunta, il Sindaco
metropolitano propone all'Adunanza elettorale un elenco di
candidati, scelti tra i sindaci, i presidenti dei consigli di
circoscrizione del comune sede della Città metropolitana ed i
consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla
Città metropolitana, in numero doppio rispetto a quello previsto
dal comma 2. L'elenco dei candidati deve prevedere almeno un
rappresentante dei comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti ed almeno un rappresentante dei comuni con popolazione
tra 5.000 e 10.000 abitanti. Nell'ambito del suddetto elenco di
candidati, nel quale nessuno dei due sessi può superare la
percentuale dei due terzi, l'Adunanza elettorale elegge i membri
della Giunta. A tal fine ciascun elettore può esprimere fino a due
preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono
riguardare candidati di genere diverso pena la nullità della
seconda preferenza. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto
il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui gli ultimi due
candidati collocati in posizione utile abbiano ottenuto un numero
uguale di voti, risulta eletto il candidato più giovane.
4. Non sono candidabili a componenti della Giunta il coniuge, i
parenti e gli affini entro il secondo grado del Sindaco
metropolitano.
5. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di
appartenenza, per qualsiasi causa, comporta la decadenza dalla
carica di componente della Giunta metropolitana.
6. Nel caso di cui al comma 5, il Sindaco metropolitano, entro
trenta giorni, indice l'elezione di un nuovo componente della
Giunta metropolitana, da svolgersi con le modalità di cui al comma
3. Fino all'elezione le relative funzioni sono esercitate dal
Sindaco metropolitano.
7. Nei casi di cessazione del Sindaco metropolitano, la Giunta
permane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
8. La Giunta metropolitana propone alla Conferenza metropolitana
lo statuto della Città metropolitana, per la sua approvazione.
9. La Giunta propone alla Conferenza metropolitana, i bilanci di
previsione, consuntivi e pluriennali, per l'approvazione.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
16. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
All'art. 16, al comma 3, sostituire le
16. parole entro 30 gg dalla sua elezione COMMISSI
COMM con le parole entro 15 giorni dalla sua ONE
elezione e si svolgono nei successivi 30
giorni ; al comma 6 eliminare le parole
entro 30 giorni e dopo la parola
modalità aggiungere le parole ed i
termini .
16. L'articolo è soppresso Siragus
20 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
16. L'articolo è soppresso Greco
25 M.
Picciol
o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
L'articolo è soppresso D'Asero
16.2 Alongi
9 Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
16. L'art. 16 è sostituito dal seguente: Falcone
41 Art.16 Assenza
Giunta Metropolitana Figucci
1. La giunta metropolitana è l'organo a
esecutivo della Città metropolitana ed Grasso
esercita le funzioni attribuite dallo Milazzo
Statuto e dai regolamenti. G.
Papale
2. La giunta Metropolitana è composta da: Savona
a) quattro componenti nella Città
Metropolitana di Messina
b) sei componenti nella Città
Metropolitana di Catania
c) otto componenti nella Città
Metropolitana di Palermo.
3. La giunta metropolitana è eletta dai
Sindaci e dai consiglieri comunali dei
Comuni facenti parte la Città
Metropolitana. La elezione avviene
contestualmente a quella stabilita per il
Sindaco Metropolitano sulla base di liste
concorrenti aventi un elenco di
candidati,scelto tra Sindaci e
Consiglieri comunali in carica, in numero
uguale a quello previsto dal comma 2.
Nessuno dei due sessi può superare la
percentuale dei due terzi. L'elenco dei
candidati deve prevedere almeno un
rappresentante dei Comuni con popolazione
non superiore a 5000 abitanti ed almeno
un rappresentante dei Comuni tra
popolazione tra 5000 e 10.000 abitanti.
4. La lista di candidati che prende più
voti ottiene il 40% degli assessori,il
restante 60% viene assegnato alle altre
liste di candidati secondo un criterio
proporzionale simile a quello applicato
nei comuni superiori a 15 mila abitanti
per la proclamazione dei consiglieri
comunali. Nelle varie liste,in base ai
seggi assegnati, vengono eletti
assessori i candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di preferenze. In caso
di parità di voti viene eletto il
candidato più giovane di età.
5. La cessazione dalla carica ricoperta
nel Comune di appartenenza comporta la
decadenza dalla carica di componente
della Giunta metropolitana.
6. La elezione avviene presso l'ufficio
elettorale della sede della Città
metropolitana nello stesso giorno fissato
per la elezione del Sindaco
Metropolitano.
16. Il comma 1 è soppresso Siragus
17 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
16. Il comma 1 è soppresso. D'Asero
30 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
16. Al comma 1 dopo le parole attribuite Assenza
3 dallo Statuto aggiungere nel rispetto Falcone
del riparto delle competenze previsto
dalla presente legge e dalla normativa in
materia di ordinamento degli enti locali,
ai sensi del comma 4 del precedente art.
1 .
16. Il comma 2 è soppresso. D'Asero
31 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
16. Al comma 2 sostituire la parola Siragus
16 quattro con la parola due ; la parola a
sei con la parola tre e la parola Cancell
otto con la parola quattro eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
16. Al comma 2, lett. a), la parola Barbaga
37 quattro , è sostituita dalla parola llo
sei ; Alla lettera b) la parola sei , è Cirone
sostituita dalla parola otto ; Lupo
Alla lettera c) la parola otto , è Rinaldi
sostituita dalla parola 10 .
16. Al comma 2, lettera a), sostituire la Di
23 parola quattro con la parola sei . pasquale
Di
Giacinto
16. Al comma 2, lettera b), sostituire la Di
24 parola sei con la parola otto . pasquale
Di
Giacinto
16. Al comma 2, lettera c), sostituire la
26 parola otto con la parola dieci Dipasqua
le
Di
Giacinto
16. Il comma 3 è soppresso Siragus
15 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
16. Il comma 3 è soppresso. D'Asero
32 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
16. Sostituire il comma 3 con il seguente: Rinaldi
8 3. La Giunta metropolitana è eletta Vinciul
insieme al sindaco con sistema elettorale lo
diretto. Gli elettori esprimono con Alloro
scheda unica tante preferenze quanti sono Ruggire
i posti di assessore spettanti alla Città llo
metropolitana nella misura del 50 per
cento agli uomini ed il 50 per cento alle
donne. Ai fini dell'elezione dei
componenti di Giunta, ogni candidato
sindaco deve proporre una lista collegata
alla propria di candidato residenti
appartenenti al territorio della Città
metropolitana, in numero doppio rispetto
a quello previsto dal comma 2, nella
quale nessuno dei due sessi può superare
del 60 per cento. Nel caso gli ultimi due
candidati, collocati in posizione utile
per l'elezione a membro della Giunta,
abbiano ottenuto un numero uguale di
voti, risulta eletto il candidato più
giovane .
16. Il comma 3 è sostituito dal seguente: Governo
28
3. La Giunta metropolitana è eletta
dall'Adunanza elettorale metropolitana.
Le elezioni della Giunta sono indette dal
Sindaco metropolitano entro trenta giorni
dalla sua elezione. Ai fini dell'elezione
dei componenti della Giunta, il Sindaco
metropolitano propone all'Adunanza
elettorale un elenco di candidati, scelti
tra i sindaci, i presidenti dei consigli
di circoscrizione del comune sede della
Città metropolitana ed i consiglieri
comunali, in carica, dei comuni
appartenenti alla Città metropolitana, in
numero doppio rispetto a quello previsto
dal comma. L'elenco dei candidati deve
prevedere almeno un rappresentante dei
comuni con popolazione non superiore a
5.000 abitanti ed almeno un
rappresentante dei comuni con popolazione
tra 5.000 e 10.000 abitanti. Nell'ambito
del suddetto elenco, nel quale nessuno
dei due sessi può superare i due terzi
del numero complessivo dei candidati,
l'Adunanza elettorale elegge i membri
della Giunta. A tal fine ciascun elettore
può esprimere fino a due preferenze. Nel
caso di espressione di due preferenze
esse devono riguardare candidati di
genere diverso pena la nullità della
seconda preferenza. Sono eletti i
candidati che abbiano ottenuto il maggior
numero di preferenze, calcolato con i
criteri di ponderazione di cui ai commi
32, 33 e 34 dell'art. 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56. Nel caso in cui gli
ultimi due candidati collocati in
posizione utile abbiano ottenuto un
numero uguale di voti, risulta eletto il
candidato più giovane.
16. Dopo il comma 3 aggiungere il seguente Cordaro
22 comma: Clement
10. Nell'ottica dell'equa e
rappresentanza territoriale e gestionale, Grasso
nella Giunta di cui al comma 2, deve Gennuso
essere assicurata la presenza di almeno
un rappresentante dei comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti .
16. Al comma 3 sostituire le parole entro Miccich
21 trenta giorni dalla sua elezione con le è
parole entro trenta giorni dal suo Corbell
insediamento o
Ragusa
La
Rocca
16. Al comma 3 le parole scelti tra i Barbaga
4 sindaci, i presidenti dei consigli di llo
circoscrizione del comune sede della Lupo
Città metropolitana ed i consiglieri Cirone
comunali in carica, dei comuni Rinaldi
appartenenti alla Città metropolitana,
sono soppresse.
16. Al comma 3 cassare le parole i Siragus
18 presidenti dei consigli di circoscrizione a
del comune sede della Città Cancell
metropolitana e i consiglieri comunali eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
16. Al comma 3 sopprimere le seguenti Venturi
38 parole ed i consiglieri comunali . no Fazio
16. Al comma 3, terzo periodo, le parole Greco
27 numero doppio sono sostituite dalle M.
parole numero triplo . Picciol
o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
16. Il comma 4 è soppresso Siragus
14 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
16. Il comma 4 è soppresso D'Asero
33 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
16. Al comma 4, alla fine del periodo Barbaga
2 aggiungere le parole Non è candidabile, llo
altresì, il soggetto che sia stato Lupo
dichiarato responsabile di condotte che Cirone
hanno dato causa allo scioglimento di Rinaldi
consiglio comunale ai sensi dell'art.
143, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000
16. Il comma 5 è soppresso Rinaldi
7 Vinciul
lo
Alloro
Ruggire
llo
16. Il comma 5 è soppresso Siragus
13 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
16. Il comma 5 è soppresso. D'Asero
34 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
16. Il comma 6 è soppresso Rinaldi
6 Vinciul
lo
Alloro
Ruggire
llo
16. Il comma 6 è soppresso Siragus
12 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
16. Il comma 6 è soppresso. D'Asero
36 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
16. Il comma 7 è soppresso. D'Asero
35 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
16. Il comma 7 è soppresso Siragus
11 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
16. Il comma 8 è soppresso. D'Asero
39 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
16. Il comma 8 è soppresso Siragus
10 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
16. Ai commi 8 e 9 le parole Conferenza Sammart
42 metropolitana sono sostituite dalle ino
parole Consiglio metropolitano . Gucciar
di
Anselmo
Nicotra
Ruggire
llo
Sudano
16. Il comma 9 è soppresso Siragus
9 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
16. Il comma 9 è soppresso. D'Asero
40 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 17
Adunanza elettorale metropolitana
1. L'Adunanza elettorale metropolitana è composta dai sindaci e
dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla
Città metropolitana nonché dai presidenti dei consigli
circoscrizionali del comune capoluogo.
2. L'Adunanza elettorale elegge il Sindaco metropolitano e la
Giunta metropolitana. L'Adunanza approva, altresì, la mozione di
sfiducia al Sindaco metropolitano secondo le modalità di cui ai
commi 3 e 4.
3. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti
della Conferenza metropolitana che rappresentino almeno un quinto
della popolazione della Città metropolitana ed è posta in
votazione dopo almeno dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla
sua presentazione. Essa è approvata dalla maggioranza assoluta dei
componenti dell'Adunanza elettorale.
4. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due
anni dall'elezione del Sindaco metropolitano né per più di due
volte a distanza di almeno un anno durante il medesimo mandato.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
17. L'articolo è soppresso
5 Siragusa
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
17. All'art. 17 eliminare al comma 2 le COMMISS
COMM parole il Sindaco metropolitano e IONE
17. L'articolo è soppresso Greco
8 M.
Picciol
o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
L'articolo è soppresso. D'Asero
17.1 Alongi
0 Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
17. Sostituire l'articolo con il seguente: Miccich
6 Art. 17 - Adunanza elettorale è
metropolitana 1. L'adunanza elettorale Sorbell
metropolitana è composta dai sindaci e o
dai consiglieri comunali in carica dei Ragusa
comuni che fanno parte della Città La
metropolitana nonché dai presidenti dei Rocca
consigli circoscrizionali del comune
capoluogo.
2. L'adunanza elettorale elegge la
Giunta metropolitana2
L'articolo 17 è sostituito dal Falcone
17.1 seguente: Assenza
7 Art.17 Figucci
Conferenza Metropolitana a
La conferenza Metropolitana è composta Grasso
dai Sindaci dei Comuni facenti parte del Milazzo
territorio della Città Metropolitana. E' G.
un organo consultivo con poteri Papale
propositivi e di controllo. Esprime Savona
parere sui bilanci e sui consuntivi. Il
regolamento e lo Statuto potranno
prevedere nuove funzioni e competenze da
assegnare.
17. Il comma 1 è soppresso Siragus
4 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
17. Il comma 1 è soppresso. D'Asero
11 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
17. Il comma 2 è soppresso
3 Siragusa
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
17. Il comma 2 è soppresso. D'Asero
12 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
17. - Sostituire il comma 2 con il Cordaro
7 seguente: Clement
I 2. L'Adunanza elettorale metropolitana e
part elegge la Giunta metropolitana . Grasso
e Gennuso
17. Al comma 2 dopo le parole Giunta Sammart
18 metropolitana aggiungere le parole ino
I Conferenza metropolitana . Gucciar
part di
e Anselmo
Nicotra
Ruggire
llo
Sudano
17. I commi 3 e 4 sono soppressi Cordaro
7 Clement
II e
part Grasso
e Gennuso
17. Il comma 3 è soppresso Siragus
2 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
17. Il comma 3 è soppresso. D'Asero
13 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
17. Il comma 3 è sostituito dal seguente: Governo
9
3. La mozione è presentata da almeno
un quinto dei componenti della Conferenza
metropolitana che rappresentino almeno un
quinto della popolazione della Città
metropolitana ed è posta in votazione
dopo almeno dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione.
Essa è approvata dalla maggioranza
assoluta dei componenti dell'Adunanza
elettorale, da calcolarsi con i criteri
di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e
34 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014,
n. 56.
17. Il comma 3 è cosi sostituito: Venturi
14 no Fazio
La mozione è presentata da almeno un
quinto dei componenti dell'Adunanza
elettorale che rappresentino almeno un
quinto della popolazione del libero
Consorzio comunale ed è posta in
votazione dopo almeno dieci giorni e non
oltre trenta giorni dalla sua
presentazione. Essa è approvata dalla
maggioranza dei due terzi dei componenti
dell'Adunanza elettorale.
17. Al comma 3 le parole Conferenza Sammart
18 metropolitana sono sostituite dalle ino
II parole Consiglio metropolitano . Gucciar
part di
e Anselmo
Nicotra
Ruggire
llo
Sudano
17. Il comma 4 è soppresso Siragus
1 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
17. Il comma 4 è soppresso. Venturi
15 no Fazio
17. Il comma 4 è soppresso. D'Asero
16 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
Sezione III
Disposizioni comuni
ARTICOLO 18
Disciplina delle operazioni elettorali per
l'elezione degli organi
del libero Consorzio comunale e della Città
metropolitana
1. Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e
del Sindaco metropolitano nonché della Giunta del libero Consorzio
comunale e della Giunta metropolitana, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, il
Tribunale ove ha sede l'ente di area vasta si costituisce in
ufficio elettorale con l'intervento di tre magistrati, nominati
dal Presidente del Tribunale stesso, di cui uno con funzioni di
presidente. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni
di segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso la sede
dell'ente di area vasta.
2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni
appartenenti all'ente di area vasta, sottoscritte congiuntamente
dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno
antecedente la votazione l'ufficio elettorale forma l'elenco degli
elettori e ne dispone la pubblicazione, anche online, negli albi
pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno
parte. Eventuali variazioni dell'elenco degli elettori aventi
diritto, da pubblicare con le stesse modalità, possono essere
disposte dall'ufficio elettorale entro il secondo giorno
antecedente quello della votazione.
3. Le candidature per l'elezione del Presidente di libero
Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano sono presentate
dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del
ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se
festivi, presso l'ufficio elettorale.
4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello della
votazione l'ufficio elettorale assegna, mediante sorteggio, un
numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente
di libero Consorzio comunale o di Sindaco metropolitano. Tale
numero rappresenta l'ordine con il quale i nominativi dei
candidati a Presidente del libero Consorzio comunale ed a Sindaco
metropolitano sono scritti nelle schede di votazione.
5. La stampa delle schede di votazione è effettuata a cura
dell'ente di area vasta dal diciassettesimo al secondo giorno
antecedente quello della votazione.
6. Per le operazioni di voto è costituito presso l'ufficio
elettorale un unico seggio elettorale, composto da un presidente,
da quattro scrutatori scelti dall'ufficio elettorale mediante
sorteggio da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente quello
della votazione, tra gli elettori aventi diritto, e da un
segretario scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli
stessi elettori. In caso di rinuncia o impedimento del presidente
e degli scrutatori l'ufficio elettorale provvede alla
sostituzione. In caso di rinuncia o impedimento del segretario, il
presidente provvede alla sostituzione.
7. Il seggio elettorale si insedia alle ore sei del giorno della
votazione per le operazioni preliminari di competenza. Le
operazioni di voto si svolgono dalle ore otto alle ore ventidue.
8. Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la
votazione, il presidente del seggio elettorale:
a) procede alla sigillatura dell'urna contenente le schede
votate;
b) forma un plico sigillato contenente le schede autenticate e
non utilizzate;
c) forma un ulteriore plico sigillato contenente le eventuali
schede non autenticate e quelle deteriorate;
d) richiude in un apposito plico tutte le carte, gli atti ed i
documenti riguardanti la votazione nonché il bollo del seggio e le
matite utilizzate per l'espressione del voto;
e) procede alla chiusura della sala ed alla sua custodia
esterna, avvalendosi delle forze di polizia.
9. L'urna, i plichi ed i mezzi precauzionali apposti agli
accessi della sala devono essere firmati sui lembi di chiusura dal
presidente del seggio, dal segretario e da due scrutatori.
10. Lo scrutinio ha inizio alle ore otto del giorno successivo a
quello della votazione e continua fino alla sua conclusione.
Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale
trasmette il relativo esito all'ufficio elettorale per la
proclamazione dell'eletto.
11. Ai fini dell'elezione della Giunta del libero Consorzio
comunale e della Giunta metropolitana, il Presidente del libero
Consorzio comunale ed il Sindaco metropolitano presentano la lista
dei candidati entro il decimo giorno antecedente quello della
votazione, anche se festivo, presso l'ufficio elettorale. La
predetta lista è pubblicata, anche online, negli albi pretori
dell'ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte.
12. Per l'elezione della Giunta del libero Consorzio comunale e
della Giunta metropolitana si applicano le disposizioni di cui ai
commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
13. Tutti i termini che regolano il procedimento elettorale
degli organi degli enti di area vasta sono perentori.
14. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla
normativa vigente in materia di elezioni del Presidente della ex
provincia regionale.
15. Nei casi di omessa indizione delle elezioni, provvede in via
sostitutiva l'Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, a mezzo di commissario straordinario nominato
ai sensi della normativa vigente.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
18. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
All'emendamento 18.6 aggiungere al COMMISS
18. comma 3 sopprimere le parole e del IONE
6.1 Sindaco metropolitano .
18. L'articolo è soppresso Siragus
3 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
18. L'articolo è soppresso D'Asero
29 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. L'articolo è soppresso Falcone
31 Assenza
Figucci
a
Grasso
Milazzo
G.
Papale
Savona
18. Sostituire l'articolo con il seguente: Barbaga
2 1. Per l'elezione del Presidente del llo
libero Consorzio comunale e del Sindaco Lupo
metropolitano si rinvia alla normativa Rinaldi
vigente in materia di elezioni del Cirone
presidente dell'ex provincia regionale .
18. Il comma 1 è soppresso. D'Asero
30 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. Il comma 1 dell'art.18 è così Alloro
17 sostituito: Sudano
Rinaldi
"Per l'elezione del Presidente del Sammarti
Libero Consorzio e del Sindaco no
Metropolitano nonchè della Giunta del
Libero Consorzio comunale e della Giunta
Metropolitana, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del decreto di indizione
delle elezioni, l'Assessore alle
Autonomie Locali, con decreto istituisce
l'Ufficio Elettorale composto da tre
iscritti all'albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali di cui agli
articoli 98 e seguenti del Testo Unico
approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000 n.267, di cui uno con
funzioni di presidente. Un dirigente, con
competenze amministrative, di uno degli
comuni facenti parte dell'area vasta è
designato, con il medesimo decreto, ad
esercitare le funzioni di segretario.
L'ufficio elettorale si insedia presso la
sede dell'ente di area vasta."
18. Sostituire i commi 1 e 2 con il Miccich
7 seguente: Agli amministratori dei Liberi è
consorzi dei comuni e delle Città Sorbell
metropolitane si applicano le o
disposizioni in materia di amministratori Ragusa
degli Enti Locali della Regione . La
Rocca R.
18. Al comma 1 cassare le parole dal Ioppolo
4 Presidente del libero Consorzio comunale Formica
e del sindaco metropolitano nonché . Musumec
i
18. Nell'articolo le parole Città Greco
9 metropolitane , le parole Sindaco M.
metropolitano e le parole Giunta Picciol
metropolitana sono soppresse ovunque o
compaiano. Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
18. Sono apportate le seguenti modifiche: Greco
8 -Nella rubrica sono soppresse le M.
parole e della Città metropolitana Picciol
-Al comma 1 sono soppresse le parole e o
del Sindaco metropolitano e le parole e Tamajo
della giunta metropolitana . Lo
-Al comma 4 sono soppresse le parole o Giudice
di Sindaco metropolitano e le parole ed Cimino
a Sindaco metropolitano
- Al comma 11 sono soppresse le parole
ed il Sindaco metropolitano
- Al comma 12 sono soppresse le parole
e della giunta metropolitana
18. Sono apportate le seguenti modifiche: Miccich
6 - Al comma 1 sopprimere le parole e è
del Sindaco metropolitano ; Sorbell
- Al comma 4 sopprimere le parole o di o
Sindaco metropolitano e le parole ed a Ragusa
Sindaco metropolitano La
Rocca R.
18. Ai commi 1, 3 e 4 sono soppresse le Sammart
32 parole Sindaco metropolitano ; ino
I Gucciar
part di
e Anselmo
Nicotra
Ruggire
llo
Sudano
18. Al comma 1 dopo le parole Giunta Sammart
32 metropolitana aggiungere le parole del ino
II Consiglio del libero consorzio e del Gucciar
part Consiglio metropolitano . di
e Anselmo
Nicotra
Ruggire
llo
Sudano
18. Il comma 2 è soppresso. D'Asero
21 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. I commi 3 e 4 sono soppressi Formica
5 Ioppolo
Musumec
i
18. Il comma 3 è soppresso. D'Asero
18 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. Il comma 4 è soppresso. D'Asero
20 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. Il comma 5 è soppresso. D'Asero
19 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. Il comma 5 è sostituito dal seguente Governo
13
I 5. La stampa delle schede di votazione
part è effettuata a cura dell'ente di area
e vasta dal diciassettesimo al secondo
giorno antecedente quello della
votazione. Le schede sono predisposte con
le modalità previste dal comma 31
dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n.
56.
18. Il comma 6 è soppresso. D'Asero
28 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. Al comma 6, il primo periodo è Greco
10 sostituito dai seguenti periodi: M.
I Per le operazioni di voto vengono Picciol
part costituiti uno o più seggi elettorali in o
e ciascuno dei quali il numero degli Tamajo
elettori chiamati a votare non sia Lo
superiore a ottocento né inferiore a Giudice
cinquecento. Ogni seggio elettorale è Cimino
composta da un presidente, quattro
scrutatori scelti dall'ufficio elettorale
mediante sorteggio da effettuarsi entro
il decimo giorno antecedente quello della
votazione, tra i cittadini iscritti nelle
liste elettorali dei comuni compresi nel
libero Consorzio e da un segretario
scelto dal presidente del seggio
elettorale. La sede del seggio è decisa
dal presidente dell'ufficio elettorale di
cui al comma 1.
18. Al comma 6 le parole quattro Greco
11 scrutatori sono sostituite dalle parole M.
sei scrutatori . Picciol
o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
18. Il comma 7 è soppresso. D'Asero
27 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. Il comma 8 è soppresso. D'Asero
26 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. Il comma 9 è soppresso. D'Asero
25 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. Il comma 10 è soppresso. D'Asero
24 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. Il comma 10 è sostituito dal seguente Governo
10
II 10. Lo scrutinio ha inizio alle ore
part otto del giorno successivo a quello della
e votazione e continua fino alla sua
conclusione. Ultimate le operazioni di
scrutinio, il seggio elettorale trasmette
il relativo esito all'ufficio elettorale
per la verifica dei dati e la
proclamazione dell'eletto.
18. Il comma 11 è soppresso. D'Asero
23 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. Il comma 12 è soppresso D'Asero
22 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. Il comma 13 è soppresso. D'Asero
14 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. Il comma 14 è soppresso. D'Asero
16 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. Il comma 15 è soppresso. D'Asero
15 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
18. Il comma 15 è soppresso Greco
10 M.
II Picciol
part o
e Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 19
Durata, decadenza, e cessazione degli organi
1. Il Presidente del libero Consorzio comunale ed il Sindaco
metropolitano durano in carica quattro anni.
2. La cessazione dalla carica di sindaco di un comune o di
consigliere comunale o di presidente del consiglio
circoscrizionale, per qualsiasi causa, comporta la decadenza
immediata da qualsiasi carica ricoperta negli organi dei liberi
Consorzi comunali e delle Città metropolitane.
3. I componenti degli organi dei liberi Consorzi comunali e
delle Città metropolitane decadono dalla carica in caso di
sospensione di diritto dalla carica ricoperta nel comune di
appartenenza ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235.
4. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente
dell'Assemblea del libero Consorzio comunale o della Conferenza
metropolitana, lo stesso è sostituito, fino al rinnovo della
carica di sindaco, dal vicesindaco e successivamente dal
commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 55
dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana approvato con la legge regionale del 15 marzo 1963, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
19. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
19. L'articolo è soppresso Siragus
3 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
19. L'articolo è soppresso. D'Asero
14 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
19. L'articolo è soppresso. Falcone
18 Assenza
Figucci
a
Grasso
Milazzo
G.
Papale
Savona
19. Il comma 1 è soppresso Siragus
8 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
19. Il comma 1 è soppresso D'Asero
15 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
19. Il comma 1 è così sostituito:
19 1. Il Presidente del Libero Consorzio Sammarti
I comunale dura in carica quattro anni. no
part Gucciar
e di
Anselmo
Nicotra
Ruggire
llo
Sudano
19. Al comma 1 sostituire le parole ed il
9 sindaco metropolitano durano in carica Miccichè
con le parole dura in carica . Sorbell
o
Ragusa
La
Rocca
Ruvolo
Le parole Sindaco metropolitano , Greco
19.1 Città metropolitana , e conferenza M.
0 metropolitana sono soppresse ovunque Picciol
ricorrano. o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
19. Il comma 2 è soppresso Siragus
7 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
19. Il comma 2 è soppresso Rinaldi
4 Vinciul
lo
Alloro
Ruggire
llo
19. Il comma 2 è soppresso D'Asero
16 Fontana
Alongi
Cascio
F.
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
19. Al comma 2 le parole: o di consigliere Fontana
2 comunale o di presidente del consiglio D'Asero
circoscrizionale sono cassate. Alongi
Cascio
F.
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
Il comma 3 è soppresso Siragus
19.6 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
19. Il comma 3 è soppresso D'Asero
11 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
19. Al comma 3 la parola "decadono" è Alloro
17 sostituita con le parole "sono sospesi". Sudano
Rinaldi
Sammarti
no
19. Il comma 4 è soppresso Siragus
5 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
19. Il comma 4 è soppresso D'Asero
12 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
19. Al comma 4 le parole Assemblea del Sammart
19 Libero Consorzio comunale o della ino
II Conferenza Metropolitana' sono sostituite Gucciar
part dale parole del Consiglio del Libero di
e Consorzio e del Consiglio Metropolitano'; Anselmo
Al comma 4 le parole della carica di Nicotra
Sindaco, dal vicesindaco e Ruggire
successivamente' sono sostituite dalle llo
parole dell'organo cui apparteneva'. Sudano
19. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: Alloro
13 5. Le cariche di deputato regionale e Rinaldi
nazionale comportano la ineleggibilità Sammart
alle cariche di Presidente e di Sindaco ino
metropolitano . Sudano
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 20
Indennità per le cariche negli organi degli enti di
area vasta
1. Al Presidente del libero Consorzio comunale e al Sindaco
metropolitano è attribuita un'indennità pari alla differenza tra
l'indennità percepita per la carica di sindaco e quella spettante
al sindaco del comune con il maggior numero di abitanti del libero
Consorzio comunale o della Città metropolitana.
2. Qualora l'indennità percepita dal Presidente del libero
Consorzio comunale o dal Sindaco metropolitano, in virtù della
carica di sindaco, sia pari a quella del sindaco del comune con
maggior numero di abitanti, agli stessi è attribuita una
maggiorazione del 20 per cento dell'indennità già percepita.
3. Ai componenti della Giunta del libero Consorzio comunale e
della Città metropolitana è attribuita un'indennità pari alla
differenza tra l'indennità percepita per la carica ricoperta nel
comune ed il 50 per cento di quella spettante al Presidente del
relativo libero Consorzio comunale o al Sindaco della relativa
Città metropolitana.
4. Qualora l'indennità percepita dai componenti della Giunta
del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana, in
virtù della carica ricoperta nel comune, sia pari o superiore a
quella spettante ai sensi del comma 3, agli stessi è attribuita
una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità già percepita.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti
delle disponibilità finanziarie in atto esistenti. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
20. L'articolo è soppresso Greco
2 G.
Di
Mauro
20. L'articolo è soppresso Siragus
15 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zafaran
a
Zito
Tancred
i
20. L'articolo è soppresso Rinaldi
13 Vinciul
lo
Alloro
Ruggirel
lo
20. L'articolo è soppresso D'Asero
25 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
20. Sostituire l'articolo 20 con il
16 seguente: Siragusa
Art. 20 - 1. Al Presidente del Libero Cancell
Consorzio comunale, al sindaco eri
metropolitano ed ai componenti della Cappell
giunta del libero consorzio comunale e o
della città metropolitana non è Ciaccio
attribuita alcuna indennità ed esercitano Ciancio
le proprie funzioni a titolo gratuito. Zafaran
2. Al Presidente del Libero Consorzio a
comunale, al sindaco metropolitano ed ai Zito
componenti della giunta del libero Tancred
consorzio comunale e della città i
metropolitana spetta un rimborso delle
spese di trasferta effettivamente
sostenute, con modalità fissate con
decreto del Presidente della Regione da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge 3. Le
spese relative alle trasferte dei
componenti degli organi del libero
consorzio, sono a carico dei comuni di
appartenenza.
20. L'art. 20 è così modificato: Panarel
26 1. Gli incarichi di Presidente del lo,
libero consorzio, di Sindaco Gucciar
metropolitano, di componente della Giunta di
del libero Consorzio comunale e della
Città metropolitana sono esercitati a
titolo gratuito.
20. L'art. 20 è così sostituito: Venturi
27 no Fazio
Art. 20 Gratuità delle cariche
1. Tutti gli incarichi esercitati
dagli organi del libero Consorzio
comunale e dalla Città Metropolitana sono
a titolo gratuito, posto che gli stessi
organi percepiscono emolumenti dai Comuni
di provenienza.
2. In nessun caso gli Statuti del
Libero Consorzio comunale e della Città
Metropolitana potranno prevedere gettoni
di presenza e /o altro emolumento non
previsto dal successivo art. 20 bis .
20. L'art.20 e sostituito dal seguente: Falcone
28 Art. 20 Assenza
Indennità per le cariche negli organi Figucci
degli enti di area vasta a
1. L'incarico di Presidente della Grasso
Provincia,di componente della Giunta Milazzo
provinciale e di componente del Consiglio G.
è esercitato a titolo gratuito. Papale
2. L'incarico di Sindaco Savona
Metropolitano,di componente della Giunta
metropolitana e di componente del
consiglio metropolitano è esercitato a
titolo gratuito.
3. Le spese relative alle trasferte dei
componenti degli organi della Provincia e
della Città Metropolitana sono poste a
carico dell'ente di appartenenza.
4. Le spese relative alle trasferte del
Presidente della Provincia e del Sindaco
Metropolitano sono poste a carico della
Provincia e della Città Metropolitana.
20. Il comma 1 è soppresso Siragus
10 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zafaran
a
Zito
Tancred
i
20. Il comma 1 è soppresso D'Asero
20 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
20. Sostituire il comma 1 con il seguente:
17 1. Al Presidente del libero Consorzio Musumeci
comunale e al Sindaco metropolitano è Formica
attribuita una indennità pari a quella Ioppolo
percepita dal sindaco del comune con il
maggior numero di abitanti del libero
Consorzio comunale o della Città
metropolitana .
20. Al comma 1 le parole: alla differenza Fontana
5 tra l'indennità percepita per la carica D'Asero
di sindaco e quella spettante al sindaco Alongi
del comune con il maggior numero di Cascio
abitanti del libero Consorzio comunale o F.
della Città metropolitana sono Germanà
sostituite dalle parole: a quella del Lo
sindaco capoluogo . Sciuto
Vinciul
lo
20. Al comma 1 dopo il primo periodo Ragusa
1 inserire il seguente: A tal fine i Turano
comuni capofila dei liberi Consorzi e i
liberi Consorzi comunali sono equiparati
rispettivamente ai comuni capoluogo di
provincia e alle amministrazioni
provinciali.
20. Il comma 2 è soppresso Musumec
18 i
Formica
Ioppolo
20. Il comma 2 è soppresso D'Asero
21 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
20. Il comma 2 è soppresso Fontana
4 D'Asero
Alongi
Cascio
F.
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
20. Il comma 2 è soppresso Siragus
11 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zafaran
a
Zito
Tancred
i
20. Al comma 2 la parola 20 è sostituita Siragus
8 con la parola 10 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zafaran
a
Zito
Tancred
i
20. Al comma 2 sostituire le parole del 20 Greco
19 con le parole del 10 M.
Picciol
o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
Il comma 3 è soppresso Siragus
20.1 a
2 Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zafaran
a
Zito
Tancred
i
20. Il comma 3 è soppresso D'Asero
22 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
20. Al comma 3 le parole: ed il 50 per Fontana
3 cento sono sostituite dalle parole ed D'Asero
il 10 per cento . Alongi
Cascio
F.
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
20. Il comma 4 è soppresso Siragus
6 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zafaran
a
Zito
Tancred
i
20. Il comma 4 è soppresso D'Asero
23 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
20. Al comma 4 la parola 10 è sostituita Siragus
9 con la parola 5 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zafaran
a
Zito
Tancred
i
20. Il comma 5 è soppresso Siragus
7 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zafaran
a
Zito
Tancred
i
20. Il comma 5 è soppresso D'Asero
24 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
20. All'art. 20 è aggiunto il seguente Commiss
COMM comma: ione
1. Ai fini dell'applicazione al sindaco
del comune capoluogo della città
metropolitana delle disposizioni di cui
all'art. 2, comma 1, della l.r. 26 giugno
2015, n. 11, la classe demografica è
determinata con riferimento alla
popolazione residente nel territorio
metropolitano. .
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 21
Segretario degli enti di area vasta
1. Il segretario del libero Consorzio comunale e della Città
metropolitana è nominato tra coloro che sono iscritti all'albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui agli
articoli 98 e seguenti dei testo unico degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) nel rispetto
delle fasce di appartenenza. Oltre ai compiti di cui all'articolo
97 del TUEL esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto e dai regolamenti dell'ente di area vasta.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Governo della
Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana un disegno di
legge per disciplinare l'ordinamento dei segretari degli enti
locali, mediante l'istituzione di un'apposita agenzia regionale.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
21. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
21. L'articolo è soppresso Siragus
5 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
21. L'articolo è soppresso D'Asero
6 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
21. Il comma 1 è soppresso Siragus
4 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
21. Il comma 1 è soppresso D'Asero
7 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
21. Sostituire il comma 1 con il seguente:
9 1. Il Segretario dei liberi Consorzi Venturin
comunali e delle Città metropolitane o
coincide con il Segretario del comune di Fazio
provenienza del Presidente del libero
Consorzio comunale eletto e del Sindaco
metropolitano eletto .
21. All'art 21 comma 1 tra le parole fasce Assenza
2 di appartenenza e Oltre ai compiti Falcone
aggiungere il seguente periodo A tal
fine i comuni capofila dei liberi
consorzi e i liberi Consorzi comunali
sono equiparati rispettivamente ai comuni
capoluogo di provincia e alle
amministrazioni provinciali .
21. Il comma 2 è soppresso Siragus
3 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
21. Il comma 2 è soppresso D'Asero
8 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
21. Il comma 2 è soppresso
10 Venturin
o
Fazio
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 22
Organo di revisione degli enti di area vasta
1. In ciascun ente di area vasta è costituito un collegio dei
revisori dei conti composto da tre soggetti, individuati con le
modalità di cui al comma 2.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma
25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori
dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte tra i soggetti
iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché gli iscritti all'ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto
del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano
richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di
revisione dell'ente di area vasta. A tal fine un componente, che
assume le funzioni di presidente, è scelto tra i soggetti in
possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 del
predetto decreto ministeriale e due componenti sono scelti tra
tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano richiesto
di partecipare alla procedura.
3. Al fine della costituzione del collegio dei revisori, l'ente
di area vasta, entro il termine di due mesi anteriori alla
scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
istituzionale dell'ente. Nel caso di rinuncia o cessazione, per
qualsiasi causa, dall'incarico di un componente del collegio,
l'ente di area vasta emana l'avviso di cui al presente comma entro
15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.
4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla
presenza del segretario, presso l'ente di area vasta, secondo
modalità stabilite con apposito decreto dell'assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti
dell'ente di area vasta è incompatibile con quello di componente
del collegio dei revisori dei conti di un comune appartenente al
medesimo ente di area vasta. Qualora un soggetto sia scelto quale
componente del collegio dei revisori dei conti di un ente di area
vasta e di un comune appartenente al medesimo ente di area vasta,
il diritto di opzione è esercitato entro il termine di dieci
giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Decorso
inutilmente il predetto termine il soggetto interessato decade
dall'incarico nell'ente di area vasta.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal primo rinnovo degli organi di revisione dei conti
degli enti di area vasta successivo all'entrata in vigore della
presente legge.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
22. L'articolo è soppresso Greco
2 G.
Di
Mauro
22. L'articolo è soppresso Siragus
10 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
22. L'articolo è soppresso D'Asero
13 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
22. Il comma 1 è soppresso Siragus
9 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
22. Il comma 1 è soppresso D'Asero
14 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
22. Il comma 2 è soppresso Siragus
8 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
22. Il comma 2 è soppresso D'Asero
15 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
22. Al comma 2 le parole: sono scelti Fontana
4 mediante estrazione a sorte sono D'Asero
sostituite le parole: sono eletti dalle Alongi
rispettive assemblee dei liberi consorzi Cascio
e conferenze metropolitane . F.
Germana
'
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
22. Il comma 3 è soppresso Siragus
7 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
22. Il comma 3 è soppresso D'Asero
16 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
22. Il comma 4 è soppresso Fontana
3 D'Asero
Alongi
Cascio
F.
Germana
'
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
22. Il comma 4 è soppresso. Siragus
6 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
22. Il comma 4 è soppresso D'Asero
17 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
22. Il comma 5 è soppresso. Siragus
5 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
22. Il comma 5 è soppresso D'Asero
18 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
22. Il comma 6 è soppresso. Siragus
12 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
22. Il comma 6 è soppresso D'Asero
19 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 23
Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo
II, si rinvia alle disposizioni contenute negli statuti del libero
Consorzio comunale e della Città metropolitana, alla legge 7
aprile 2014, n. 56 ed alla legge regionale 23 dicembre 2000, n.
30, ove compatibili.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
23. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
23. L'articolo è soppresso Siragus
4 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
23. L'articolo è soppresso D'Asero
5 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
23. Al comma 1, dopo legge 7 aprile 2014, Ragusa
2 n. 56 , sostituire l'espressione seguente Turano
con: e la normativa in materia di
ordinamento degli enti locali, ai sensi
del comma 4 del precedente art. 1 .
23. Al comma 1, dopo le parole legge 7 Assenza
3 aprile 2014, n.56 sostituire Falcone
l'espressione seguente con e la
normativa in materia di ordinamento degli
enti locali, ai sensi del comma 4 del
precedente art 1 .
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
Capo III
Organismi di raccordo
ARTICOLO 24
Semplificazione organizzativa e gestionale
1. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, la Regione, gli
enti di area vasta ed i comuni promuovono l'integrazione unitaria
delle strutture amministrative esistenti, con funzioni di
interlocuzione con gli investitori, per assicurare tempi certi,
omogeneità e speditezza del processo decisionale.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
24. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
24. L'articolo è soppresso Miccich
4 è
Sorbell
o
Ragusa
La
Rocca
Ruvolo
24. L'articolo è soppresso Siragus
2 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
24. L'articolo è soppresso D'Asero
5 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 25
Osservatorio regionale
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d'intesa con la Conferenza Regione-autonomie
locali con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie
locali e per la funzione pubblica, in coerenza con l'accordo tra
Governo nazionale e Regioni sancito nella seduta della Conferenza
Unificata dell'11 settembre 2014 ed il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, è istituito
l'Osservatorio regionale per l'attuazione della presente legge,
composto dai Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dai Sindaci
metropolitani, dai rappresentanti dell'Anci Sicilia, dell'Urps,
delle associazioni delle autonomie locali e delle associazioni
sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto
assessoriale sono stabilite le modalità operative del suddetto
organo e le sue eventuali articolazioni interne. All'Osservatorio
regionale deve essere garantito in ogni caso un flusso costante di
informazioni.
2. Entro tre mesi dall'insediamento degli organi degli enti di
area vasta, l'Osservatorio:
a) svolge una ricognizione delle entrate nonché delle spese
necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti di
area vasta;
b) definisce i criteri per la riallocazione delle funzioni e
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, anche sulla base
di parametri perequativi di natura economico-demografica.
3. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
25. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
25. L'articolo è soppresso Siragus
9 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
25. L'articolo è soppresso D'Asero
10 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
25. Il comma 1 è soppresso Greco
2 G.
Di
Mauro
25. Il comma 1 è soppresso Siragus
8 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
25. Il comma 1 è soppresso D'Asero
11 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
25. Al comma 1 sono soppresse le parole e Greco M
15 dei sindaci metropolitani Picciol
o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
25. Il comma 2 è soppresso Greco
3 G.
Di
Mauro
25. Il comma 2 è soppresso Siragus
7 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
25. Il comma 2 è soppresso D'Asero
12 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
25. Al comma 2, lettera b) aggiungere le Alloro
16 seguenti parole nonchè in relazione Sudano
alle funzioni trasferite ai comuni e Rinaldi
delle funzioni trasferite alla Regione . Sammart
ino
25. Il comma 3 è soppresso Greco
4 G.
Di
Mauro
25. Il comma 3 è soppresso Siragus
6 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
25. Il comma 3 è soppresso D'Asero
13 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
25. Il comma 4 è soppresso Siragus
5 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
25. Il comma 4 è soppresso D'Asero
14 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 26
Integrazione della composizione della Conferenza
Regione-autonomie locali
1. La composizione della Conferenza Regione-autonomie locali, di
cui all'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è
integrata con i Sindaci metropolitani ed i Presidenti dei liberi
Consorzi comunali.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
26. L'articolo è soppresso Greco
8 G.
Di
Mauro
26. L'articolo è soppresso Siragus
9 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
26. L'articolo è soppresso D'Asero
11 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
26. All'articolo 26 sono soppresse le Greco
12 parole con i sindaci metropolitani ed . M.
Picciol
o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
Titolo II
Funzioni e personale
Capo I
Funzioni proprie
ARTICOLO 27
Funzioni proprie del libero Consorzio comunale
1. Il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è
titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex province
regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti
funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell'articolo 13 della
legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, alle ex province regionali
alla data di entrata in vigore della presente legge:
1) in materia di servizi sociali e culturali:
a) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine
all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed
ambientali ricadenti nel territorio del libero Consorzio Comunale
nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli
stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle
istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni
culturali, con le modalità di cui all'articolo 21, secondo e terzo
comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive
modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni
suddette, i liberi Consorzi comunali si avvalgono degli organi
periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed
ambientali;
2) in materia di sviluppo economico:
a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture
ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi;
realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle
attività turistiche, di interesse sovracomunale;
b) interventi di promozione e di sostegno delle attività
artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi,
salve le competenze dei comuni;
c) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne;
d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al
dettaglio di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 luglio
1972, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;
3) in materia di organizzazione del territorio e della tutela
dell'ambiente:
a) costruzione e manutenzione della rete stradale del libero
Consorzio comunale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex
trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle
su indicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea
dell'articolo 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e
successive modifiche;
b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e
provinciale;
c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;
d) protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve
naturali;
e) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione
e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di
depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non
possono provvedervi.
2. Il libero Consorzio comunale svolge altresì le seguenti
funzioni proprie:
a) pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di
coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse
sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi ed
infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale, da attuarsi con le modalità di cui all'articolo 32;
b) approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni, la cui
adozione spetta ai comuni facenti parte del libero Consorzio
comunale previo parere della Commissione regionale urbanistica e
nel rispetto degli indirizzi regionali;
c) organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale,
entro i limiti della programmazione regionale;
d) pianificazione dei servizi dì trasporto nel territorio del
libero Consorzio comunale; autorizzazione e controllo in materia
di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;
e) promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo
economico e sociale nell'area del libero Consorzio comunale;
f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel
territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex
province regionali;
g) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e
di digitalizzazione in ambito consortile; raccolta ed elaborazione
dati nonché assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
h) organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti della
programmazione regionale.
3. Ai liberi Consorzi comunali spetta altresì la gestione delle
riserve naturali gestite dalle ex province regionali alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il
finanziamento delle funzioni attribuite ai liberi Consorzi
comunali ai sensi del presente articolo, il Presidente della
Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della
Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio
dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla
base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine
alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la
Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti
istituzionali dei liberi Consorzi comunali.
5. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto
presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio,
al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.
6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, i
liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni
attribuite alle ex province regionali alla data dell'entrata in
vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità
finanziarie in atto esistenti.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
27. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
27. L'articolo è soppresso Siragus
22 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciancio
Ciaccio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
27. L'articolo è soppresso Alongi
26 D'Asero
Cascio
F.
Fontana
Germana'
Lo
Sciuto
Vinciull
o
A5 L'articolo è sostituito dal seguente: Assenza
Art. 27. ,
1. Le funzioni proprie sono esercitate Falcone
dai liberi Consorzi comunali in
attuazione delle disposizioni di legge
che regolano i corrispondenti ambiti
materiali dell'ordinamento giuridico
regionale e statale, nel rispetto dei
principi di sussidiarietà
differenziazione e adeguatezza.
2. Sono funzioni proprie dei liberi
Consorzi comunali quali enti locali
territoriali di area vasta:
a) quelle inerenti la pianificazione,
il coordinamento, la programmazione, la
tutela, il controllo, l'organizzazione,
la gestione e valorizzazione del
territorio e dell'ambiente, nei seguenti
ambiti materiali di competenza:
a1) Pianificazione territoriale ed
urbanistica, generale e di coordinamento,
comprese le strutture di comunicazione,
le reti di servizi ed infrastrutture.
a2) approvazione degli strumenti
urbanistici la cui adozione è riservata
dalla legge ai comuni facenti parte del
libero consorzio.
a3) Organizzazione e gestione in
materia di tutela ambientale entro i
limiti della programmazione regionale.
a4) Organizzazione e gestione dei
servizi afferenti il sistema di raccolta
e smaltimento rifiuti, eventualmente
assumendo le funzioni e le competenze
delle S.R.R.. Fino al trasferimento delle
competenze, sono fatte salve in capo ai
liberi consorzi, lecompetenze già
seg spettanti alle Province regionali ex L.R.
ue 9/2010, art. 3.
a5) tutela dell'ambiente ed attività di
seg prevenzione e di controllo
ue dell'inquinamento, anche mediante
vigilanza sulle attività produttive e
irrogazione sanzioni amministrative,
fatte salve le competenze regionali
previste dal successivo art. 30;
a6) gestione delle riserve naturali
ricadenti nel territorio consortile,
vigilanza sulla caccia e la pesca nelle
acque interne e irrogazione delle
sanzioni amministrative in materia di
pesca nelle acque interne;
a7) compiti e funzioni già attribuite
alle province regionali con L.R. 1-9-1993
n. 25, art. 160 (attività delle Province
regionali in materia di smaltimento dei
rifiuti solidi).
a8) esercizio delle attribuzioni delle
soppresse amministrazioni provinciali e
ogni altra attività di interesse
provinciale, in conformità delle
disposizioni di legge, qual ente di
decentramento regionale deputato a
realizzare interventi per la difesa del
suolo e per la tutela idrogeologica
nonché attività di coordinamento degli
interventi per la difesa dall'erosione
costiera.
a 9) Organizzazione e gestione del
sistema di approvvigionamento e
distribuzione delle risorse idriche,
assumendo le funzioni e le competenze
delle autorità A.T.O.
b) pianificazione, coordinamento,
programmazione, organizzazione, gestione
e valorizzazione dello sviluppo economico
e sociale nei seguenti ambiti materiali
di competenza:
b1) Pianificazione, organizzazione e
gestione di interventi a valere sui fondi
europei.
b2) interventi programmatori di
promozione e di sostegno delle attività
artigiane, salve le competenze dei
comuni;
b3) Promozione e coordinamento dello
sviluppo economico e sociale nell'area
del libero Consorzio comunale;
b4) coordinamento e gestione dei
progetti statali e regionali relativi
all'implementazione e allo sviluppo di
reti e sistemi di informatizzazione e di
digitalizzazione;
seg
ue b5) Pianificazione, organizzazione,
gestione e supporto - nei limiti della
pianificazione regionale - in materia di
seg formazione, ivi compresa la vigilanza, il
ue monitoraggio e controllo sulle
istituzioni formative accreditate;
b6) Organizzazione e gestione in
materia turistica, entro i limiti della
programmazione regionale. Promozione
dello sviluppo turistico e delle
strutture ricettive, realizzazione di
opere, impianti e servizi complementari
alle attività turistiche, di interesse
sovra comunale;
b7) esercizio, d'intesa con i comuni,
delle funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione
appaltante, nonché di centrale di
committenza in materia di forniture di
beni e servizi di importo superiore alla
soglia comunitaria fatte salve le
specifiche attribuzioni e competenze
dell'Ufficio Regionale Gare Appalti
(U.RE.G.A) e nel rispetto dei requisiti
minimi previsti dalla legislazione
statale e regionale.
c) coordinamento, pianificazione,
programmazione e controllo dei servizi di
trasporto in ambito consortile, in
materia di trasporto privato, in coerenza
con la programmazione regionale, nei
seguenti ambiti materiali di competenza:
c1) Pianificazione e programmazione dei
servizi di trasporto nella circoscrizione
territoriale consortile, organizzazione
dei servizi di trasporto locale
interurbano,- in armonia con la
programmazione regionale
c2) Organizzazione dei servizi di
trasporto locale interurbano.
c3) pianificazione e controllo
autoscuole, agenzie disbrigo pratiche
automobilistiche e scuole nautiche.
d) costruzione e gestione delle strade
classificate come strade del libero
consorzio e regolazione della
circolazione stradale ad esse inerente
nei seguenti ambiti materiali di
competenza:
d1) Costruzione e manutenzione delle
strade classificate come strade del
libero consorzio, delle strade
intercomunali, rimanendo assorbita ogni
competenza di altri enti sulle suindicate
opere, fatto salvo quanto previsto al
penultimo alinea dell'art. 16 della legge
regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
d2) Costruzione di infrastrutture di
interesse sovracomunale e consortile;
d3) manutenzione della viabilità
danneggiata da attività eruttive di
vulcani e alla rimozione dei detriti
delle ceneri e dei lapilli.
d4) Regolazione e vigilanza della
circolazione stradale inerente le strade
del libero consorzio e intercomunali.
e) costruzione, manutenzione,
arredamento, dotazione di attrezzature e
funzionamento degli istituti di
istruzione media di secondo grado;
promozione, negli stessi ambiti di
competenza, del diritto allo studio. Le
suddette funzioni sono esercitate in
collaborazione con gli organi collegiali
della scuola.
f) i liberi Consorzi comunali, oltre a
quanto già specificamente previsto dalle
leggi regionali per le soppresse province
regionali, esercitano le funzioni ed i
compiti amministrativi di interesse del
territorio consortile qualora riguardino
vaste zone intercomunali o l'intero
territorio consortile, salvo quanto
espressamente attribuito dalla legge
regionale ad altri soggetti pubblici,
anche in virtù di intese o convenzioni
con i comuni facenti parte del libero
Consorzio comunale. .
27. L'art. 27 è sostituito dal seguente: Falcone
48 Articolo 27 Funzioni delle Province Assenza
1. Alle province sono attribuite le Figucci
funzioni di cui all'art. 13 della l.r. a
9/86, nonché le funzioni di cui all'art. Grasso
1, comma 85, dalla lettera a) alla Milazzo
lettera f) della legge 56/2014, ed G.
inoltre lo sviluppo strategico del Papale
territorio e la gestione associata di Savona
servizi.
2. Alle province sono assegnate le
funzioni dei servizi formativi,
riguardante la formazione permanente,
continua e i servizi in obbligo
scolastico.
3. Sono inoltre assegnate le competenze
relativi agli ex ATO idrici e agli ATO
rifiuti.
4. Vanno attribuite in capo alla
province le competenze ed attività degli
istituti autonomi case popolari esistenti
nel territorio.
5. La Provincia svolge altresì le
seguenti funzioni:
a) approvazione degli strumenti
urbanistici dei Comuni, la cui adozione
spetta ai comuni facenti parte per la
Provincia previo parere del C.R.U.
b) pianificazione dei servizi di
trasporto nel territorio della Provincia.
27. Il comma 1 è soppresso Alongi
27 D'Asero
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
27. Al comma 1, il primo periodo è così Assenza
16 sostituito: Il libero Consorzio Falcone
comunale, quale ente di area vasta è
titolare delle seguenti funzioni
proprie:
27. Al comma 1, primo periodo, eliminare Ragusa
7 l'espressione: già attribuite, ai sensi Turano
dell'articolo 13 della legge regionale 6
marzo 1986, n. 9, alle ex province
regionali alla data di entrata in vigore
della presente legge .
27. Al comma 1, numero 1), lettera a), Alloro
44 sopprimere l'inciso da Per l'esercizio Sudano
sino a culturali ed ambientali . Rinaldi
Sammart
ino
27. Al comma 1 paragrafo 1 in materia di Alongi
9 servizi sociali e culturali dopo la D'Asero
lettera a) inserire le seguenti: Cascio
b) realizzazione di strutture e servizi Francesc
assistenziali, anche mediante la o
riutilizzazione delle istituzioni socio- Fontana
scolastiche permanenti; Germana'
c) distribuzione territoriale, Lo
costruzione, manutenzione, arredamento, Sciuto
dotazione di attrezzature, funzionamento Vinciull
degli istituti di istruzione media di o
secondo grado; promozione, negli ambiti
di competenza, del diritto allo studio.
Le suddette funzioni sono esercitate in
collaborazione con gli organi collegiali
della scuola;
27. Al comma 1, numero 1), aggiungere la Oddo
42 seguente lettera: Di
b) realizzazione di strutture e Giacinto
servizi assistenziali, anche mediante la
riutilizzazione delle istituzioni socio-
scolastiche permanenti .
27. Al comma 1, numero 2), dopo le parole Alloro
47 sviluppo economico , aggiungere le Sudano
parole e delle attività produttive Rinaldi
Sammart
ino
27. Al comma 1, numero 2), lettera b), Alloro
45 sostituire la parola artigiane con la Sudano
parola produttive Rinaldi
Sammart
ino
27. Al comma 1, punto 2), cassare la Ragusa
6 lettera d) Turano
27. Al comma 1 punto 2) cassare la lettera Assenza
10 d) Falcone
27. Al comma 1, punto 3), sostituire la Ragusa
5 lettera a) con la seguente: a) Turano
costruzione e manutenzione delle strade
del libero Consorzio comunale
classificate provinciali dal D. lgs.vo
. 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.
27. Al comma 1, punto 3), sostituire la Assenza
11 lettera a) con costruzione e Falcone
manutenzione delle strade del libero
Consorzio Comunale classificate
provinciali dal D.lgs.vo 30.04.1992 n.
285 e successive modifiche ed
integrazioni. .
27. Al comma 1, punto 3), lettera b), Ragusa
4 eliminare le parole e provinciale . Turano
27. Al comma 1, punto 3, lettera b) Assenza
12 eliminare le parole e provinciale . Falcone
27. Al comma 1, punto 3), cassare la Ragusa
3 lettera c) Turano
27. Al comma 1 punto 3) cassare la lettera Assenza
13 c) Falcone
27. Al comma 1 punto 3 lettera d) Assenza
14 aggiungere dopo le parole attività Falcone
industriali le parole nonché
irrogazione delle correlate sanzioni
amministrative ai sensi dell'art 28,
comma 8, della l.r. n. 10/1999 e s.m.i e
degli artt. 135 e 262 del d.lgs. n.
152/2006 e s.m.i .
27. Al comma 1, punto 3), alla lettera d) Ragusa
2 aggiungere, in fine: nonché irrogazione Turano
delle correlate sanzioni amministrative
ai sensi dell'art. 28, comma 8, della
l.r.n. 10/1999 e s.m.i. e degli artt. 135
e 262 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
27. Al comma 1, punto 3) dell'art. 27, Ragusa
8 cassare la lettera e). Turano
27. Al comma 1 punto 3 cassare la lettera Assenza
15 e). Falcone
27. Al comma 1, punto 3) in materia di Germanà
24 organizzazione del territorio e della D'Asero
tutela dell'ambiente, la lettera e) è Alongi
sostituita dalla seguente: Cascio
e) organizzazione e gestione dei F.
servizi, nonché localizzazione e Fontana
realizzazione degli impianti di Lo
smaltimento dei rifiuti, utilizzando le Sciuto
Società per la regolamentazione del Vinciul
servizio di gestione dei rifiuti, lo
utilizzando le Società per la
regolamentazione del servizio di gestione
rifiuti (S.R.R.), e di depurazione delle
acque, quando i comuni singoli o
associati non possono provvedervi.
27. Al comma 1, punto 3) lettera e) cassare Fazio
19 le parole non possono provvedervi e Barbaga
sostituirle con le parole non vi llo
provvedano . Assenza
Trizzin
o
27. Il comma 2 è soppresso Germanà
28 D'Asero
Alongi
Cascio
F.
Fontana
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
27. Al comma 2, la lettera a) è soppressa Fazio
18 Barbaga
llo
Assenza
Trizzin
o
27. Al comma 2, lettera a ) la parola Barbaga
20 urbanistica è soppressa. llo
Lipo
Cirone
Rinaldi
27. Al comma 2, la lettera b) è soppressa Barbaga
21 llo
Lipo
Cirone
Rinaldi
27. Al comma 2, la lettera b) è soppressa Fazio
17 Barbaga
llo
Assenza
Trizzin
o
27. Al comma 2, lettera b), aggiungere le Alloro
38 seguenti parole e di quanto previsto Sudano
dall'articolo 4 della legge regionale 27 Rinaldi
dicembre 1978, n. 71 Sammart
ino
27. La lettera c) del comma 2 è così Dipasqu
25 sostituita: ale
c) organizzazione e gestione in Di
materia di tutela ambientale, Giacinto
paesaggistica e dei beni culturali, entro
i limiti della programmazione regionale.
27. Al comma 2, dopo la lettera d), Alloro
37 inserire: Rinaldi
e) organizzazione e gestione delle
aree di sviluppo industriali insistenti Sammatin
nei singoli territori. Entro sei mesi o
dall'entrata in vigore della presente Sudano
legge, la Giunta regionale presenta
all'ARS un disegno di legge per la
soppressione della l.r. 12.01.2012 n. 8 .
27. Al comma 2, lettera e) aggiungere dopo Commiss
34 la parola sociale' le parole ivi ione
comprese le disposizioni dell'art. 12
della l.r. 33/91'
27. L'assistenza dei ciechi e dei sordomuti Commiss
34.1 rieducabili deve intendersi estesa, per ione
coloro che sono portatori di handicap
aggiuntivi di natura fisica e/o psichica,
anche ad attività strutturate a carattere
pre-formativo e di orientamento
professionale, nonché a specifici
percorsi socio-educativi, da svolgersi in
età post-scolare e comunque non
necessariamente collegate e/o
concomitanti con la frequenza di
istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e corsi di istruzione e formazione
professionale.
27. Al comma 2, lettera f) dopo la parola Ioppolo
36 territorio aggiungere le parole Formica
garantendone la partecipazione con le Musumec
stesse quote, i
27. Al comma 2, lettera f) aggiungere il Ruggire
43 seguente periodo: llo
I liberi Consorzi comunali mantengono Sammart
la stabile partecipazione, in qualità di ino
soci, nei Consorzi universitari già Sudano
partecipati dalle ex province regionali Anselmo
alla data di entrata in vigore della Nicotra
presente legge
27. All'emendamento 27.43 aggiungere alla Commiss
43.1 fine le seguenti parole nei limiti delle ione
previsioni statutarie dei medesimi
consorzi universitari .
27. Al comma 2, lettera f), aggiungere le Alloro
40 seguenti parole nonché mantenimento Sudano
delle partecipazioni in essere alla data Rinaldi
di entrata in vigore della legge Sammart
regionale 27 marzo 2013, n. 7, nei ino
Consorzi universitari presenti nel
territorio che abbiano attivi al momento
di entrata in vigore della presente legge
corsi e/o facoltà in sede decentrata
27. Al comma 2, numero 2), dopo la lettera Alloro
46 d), aggiungere la seguente: Sudano
f) organizzazione e gestione delle Rinaldi
aree di sviluppo industriale insistenti Sammart
nel territorio dell'ente di area vasta . ino
27. Al comma 2, dopo lettera g), è aggiunta Miccich
35 la seguente: l) organizzazione e é
gestione degli Istituti superiori di Corbell
studi musicali di cui all'art. 2, comma o
2, della legge 21 dicembre 1999, n. 8, Ragusa
istituiti dalle ex Province regionali, La
con le modalità di cui alle rispettive Rocca
convenzioni nelle quali i Liberi consorzi Ruvolo
subentrano .
27. Al comma 2, dopo la lettera h), Alloro
39 aggiungere la seguente: Barbaga
i) pianificazione, organizzazione, llo
gestione di interventi a valere sui fondi Rinaldi
europei ed extraregionali . Sammart
ino
27. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente Grasso
41 comma: Cordaro
7. Entro 180 giorni dall'entrata in Clement
vigore della presente legge, le funzioni, e
i poteri e le attribuzioni di Gennuso
rappresentanza dei singoli comuni
all'interno di enti, consorzi, di
distretti (enti parco, Gal, Gag,
Distretti turistici etc.) sono trasferite
al libero consorzio di comuni al quale il
singolo comune aderirà .
27. Il comma 3 è soppresso Germanà
29 D'Asero
Alongi
Cascio
F.
Fontana
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
27. Il comma 4 è soppresso Germanà
30 D'Asero
Alongi
Cascio
F.
Fontana
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
27. Il comma 5 è soppresso Germanà
31 D'Asero
Alongi
Cascio
F.
Fontana
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
27. Il comma 6 è soppresso Germanà
32 D'Asero
Alongi
Cascio
F.
Fontana
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
27. Al comma 6 la parola continuano è Greco M
33 sostituita dalle parole si limitano . Picciol
o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 28
Funzioni proprie della Città metropolitana
1. La Città metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che
delle funzioni attribuite dall'articolo 27 ai liberi Consorzi
comunali, è titolare delle seguenti funzioni proprie:
a) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico
triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di
indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e
delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in
relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente
delegate o assegnate dalla Regione;
b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica che, nel
fissare vincoli e obiettivi all'attività dei comuni compresi nel
territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da
destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed
agevolata nonché le strutture di comunicazione, le reti di servizi
e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilità ambientale,
ecologica ed energetica nel contesto metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza
comunale;
d) mobilità e viabilità nel territorio metropolitano,
assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione
urbanistica dei singoli comuni nell'ambito metropolitano e
garantendo in ogni caso l'intermodalità dei trasporti nonché
l'ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali ed
aeroportuali con le infrastrutture autostradali;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale
nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e
supporto alle attività economiche e dì ricerca innovative e
coerenti con la vocazione della Città metropolitana, come
delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera
a);
f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel
territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex
province regionali;
g) partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e
gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati
alla Città metropolitana.
2. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il
finanziamento delle funzioni attribuite alle Città metropolitane
ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione,
previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari
istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea
regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di
un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla
definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione,
allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali
delle Città metropolitane.
3. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto
presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio,
al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, le
Città metropolitane continuano ad esercitare le funzioni
attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in
vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità
finanziarie in atto esistenti.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
28. L'articolo è soppresso Greco
2 G.
Di
Mauro
28. L'articolo è soppresso Siragus
8 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
28. L'articolo è soppresso Alongi
11 D'Asero
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
28. L'articolo 28 è sostituito dal Falcone
27 seguente: Assenza
1. Alle città metropolitane sono Figucci
attribuite le funzioni fondamentali della a
province di cui all'art. 13 della legge Grasso
regionale n. 9/86 e successive modifiche Milazzo
e integrazioni, nonché le funzioni G.
fondamentali di cui al comma 44, lettere Papale
a, b, c, d, e, f dell'art. 1 della legge Savona
nazionale 56/2014. Inoltre vengono
assegnate funzioni relative ai servizi
formativi, riguardante la formazione
permanente, continua, nonché i servizi in
obbligo scolastico.
2. Alle città metropolitane sono
inoltre assegnate le competenze e le
funzioni degli ex ATO idrici e ATO
rifiuti, nonché quelle relative agli
istituti autonomi case popolari ricadenti
nell'area della città metropolitana.
28. Il comma 1 è soppresso Alongi
13 D'Asero
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
28. All'articolo 28 sono apportate le Greco
12 seguenti modifiche: M.
a) La rubrica è sostituita dalla Picciol
seguente funzioni proprie dei consorzi o
in cui ricadono le aree metropolitane ; Tamajo
b) Al comma 1 le parole Città Lo
metropolitana sono sostituite dalle Giudice
parole i consorzi in cui ricadono le Cimino
aree metropolitane di cui all'articolo 1
della presente legge .
28. Al comma 1 dopo le parole: oltre che Alongi
4 delle funzioni attribuite dall'art. 27 ai D'Asero
Liberi Consorzi Comunali , inserire le Cascio
seguenti: e delle funzioni fondamentali F.
di cui al comma 44 della legge 7 aprile Fontana
2014 n.56. Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
28. Al comma 1 le parole dall'art. 27 ai Figucci
21 Liberi Consorzi Comunali sono aggiunte a
le seguenti e delle funzioni Falcone
fondamentali di cui al comma 44, della Assenza
Legge n. 56 del 7 aprile 2014 . Grasso
Milazzo
G.
Papale
Savona
28. Al comma 1, lettera a), alla fine sono Greco
14 aggiunte le seguenti parole: il piano M.
strategico promuove forme di maggiore Picciol
integrazione per i comuni appartenenti o
alle aree metropolitane individuate dai Tamajo
decreti del Presidente della Regione del Lo
10 agosto 1995 pubblicati nella Gazzetta Giudice
ufficiale della Regione siciliana n. 54 Cimino
del 21 ottobre 1995. .
28. Nell'articolo 28, comma 1, lettera d), Greco
16 le parole mobilità e viabilità del M.
territorio metropolitano sono sostituite Picciol
dalle parole: o
mobilità e viabilità tra i diversi Tamajo
comuni, nel territorio rurale e nel Lo
territorio metropolitano compreso nelle Giudice
aree metropolitane individuate dai Cimino
decreti del Presidente della Regione del
10 agosto 1995 pubblicati nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana n. 54
del 21 ottobre 1995. .
28. Alla lettera d) del comma 1. Formica
5 dell'articolo 28, dopo le parole ,
mobilità e viabilità nel territorio Ioppolo,
metropolitano, sono aggiunte le parole Musumeci
compresa la costruzione e la
manutenzione della rete stradale,
28. Al comma 1, lettera f), dopo la parola Greco
15 sviluppo sono inserite le parole delle M.
università e . Picciol
o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
28. Al comma 1, lettera f), dopo la parola Ioppolo
22 territorio sono aggiunte le parole Formica
garantendone la partecipazione con le Musumec
stesse quote, i
28. Al comma 1 dopo la lettera g) inserire Alongi
1 le seguenti: D'Asero
h) realizzazione di strutture e Cascio
servizi assistenziali, anche mediante la F.
riutilizzazione delle istituzioni socio- Fontana
scolastiche permanenti; Germanà
i) distribuzione territoriale, Lo
costruzione, manutenzione, arredamento, Sciuto
dotazione di attrezzature, funzionamento Vinciul
degli istituti di istruzione media di lo
secondo grado; promozione, negli ambiti
di competenza, del diritto allo studio.
Le suddette funzioni sono esercitate in
collaborazione con gli organi collegiali
della scuola;
28. Al comma 1 dopo la lettera g) inserire Figucci
23 la seguente lettera: a
h) materia di politiche sociali nonché Falcone
quelle relative alla gestione degli Assenza
istituti scolastici di secondo grado . Grasso
Milazzo
G.
Papale
Savona
28. Al comma 1, dopo la lettera g), Grasso
25 aggiungere la seguente: Cordaro
h) le Città metropolitane, per la Clement
pianificazione artigianale, commerciale e e
industriale, nonché per lo sviluppo
locale, si avvalgono della Camera di
commercio territorialmente competenti .
28. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente Rinaldi
28 comma: Vinciul
1. Fermo restando le autonomie lo
funzionali delle Camere di commercio, Alloro
industria, artigianato e agricoltura, le Ruggire
città metropolitane si possono avvalere llo
delle competenze e delle strutture
organizzative delle Camere, che hanno
sede nella stessa città metropolitana,
per la promozione e lo sviluppo delle
economie locali al fine di accrescere la
competitività dei territori, senza che
ciò comporti nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
28. Il comma 2 è soppresso Alongi
17 D'Asero
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
28. Il comma 3 è soppresso Alongi
18 D'Asero
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
28. Il comma 4 è soppresso Alongi
20 D'Asero
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
28. Al comma 4, la parola continuano è Greco
19 sostituita dalle parole si limitano . M.
Picciol
o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
28. Dopo il comma 4 inserire il seguente: Alongi
3 5. Per far fronte alle spese di D'Asero
personale e a quelle di natura Cascio
incomprimibile i liberi consorzi e le F.
città metropolitane possono fare ricorso Fontana
all'utilizzo dell'avanzo di Germanà
amministrazione in misura non superiore Lo
al 10% di quello disponibile ovvero Sciuto
possono fare ricorso ai proventi Vinciul
derivanti dall'alienazione dei beni lo
patrimoniali disponibili e da altre
entrate in conto capitale per il
finanziamento delle spese correnti .
28. Al comma 4 aggiungere le seguenti Figucci
24 parole ricorrendo all'utilizzo a
dell'avanzo di amministrazione in misura Falcone
non superiore al 10% di quello Assenza
disponibile, per far fronte alle spese di Grasso
personale e a quelle di natura Milazzo
incomprimibile, ovvero ai proventi G.
derivanti dall'alienazione dei beni Papale
patrimoniali disponibili e da altre Savona
entrate in conto capitale per il
finanziamento delle spese correnti".
28. Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti Grasso
26 commi: Cordaro
5. Entro 180 giorni dall'entrata in Clement
vigore della presente legge, le funzioni, e
i poteri e le attribuzioni di Gennuso
rappresentanza dei singoli comuni
all'interno di enti, consorzi, distretti
(enti parco, Gal, Gag, distretti
turistici, etc.) sono trasferite alla
Città metropolitana alla quale il singolo
comune aderirà.
6. La Città metropolitana competente,
assume le funzioni, i poteri, le
attribuzioni di rappresentanza dei comuni
di cui al comma precedente con atto
deliberativo di Giunta. .
A10 Dopo l'articolo 28 è aggiunto il Musumec
seguente articolo: i,
Art. Nuove competenze in materia di Formica,
gestione dei rifiuti Ioppolo
1. I consorzi previsti dall'articolo 45
della legge regionale 8 febbraio 2007, n.
2, denominati dall'articolo 6 della legge
regionale 8 aprile 2010, n. 9 Società per
la regolamentazione del servizio di
gestione dei rifiuti - con acronimo
S.R.R, sono soppressi.
2. Compete ai liberi Consorzi comunali
e alle Città metropolitane il servizio di
gestione integrata dei rifiuti e
quant'altro la legge ha attribuito alle
S.R.R., con esclusione di quanto previsto
dal successivo comma.
3. Compete ai Comuni il servizio di
raccolta, di trasporto e di conferimento
dei rifiuti solidi urbani.
4. Il servizio di smaltimento, quello
di raccolta, trasporto e conferimento dei
rifiuti solidi urbani può essere
affidato, dai liberi Consorzi comunali,
dalle Città metropolitane e dai comuni,
secondo le rispettive competenze, a
soggetti imprenditoriali terzi, nel
rispetto delle procedure previste dalla
legge, in via eccezionale e solo nel caso
in cui l'ente non sia dotato di
sufficienti risorse umane e strumentali.
5. I servizi di cui al comma precedente
non possono essere affidati a soggetti
cui partecipano, anche con quote di
minoranza, i rispettivi liberi Consorzi
comunali, Città metropolitane o comuni.
6. Il piano d'ambito di cui
all'articolo 10 della legge regionale n.
9 del 8 aprile 2010 è adottato dai liberi
Consorzi comunali o dalle Città
metropolitane cui l'ATO si riferisce. Il
piano d'ambito dell'ATO 10 - Isole Minori
- di cui alla stessa legge, è adottato
dalla Regione con decreto dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente,
previo parere dei Consigli dei Comuni
interessati.
7. Le altre competenze di tipo
amministrativo che la legge assegna alle
SRR sono trasferite ai liberi Consorzi
comunali e alle Città metropolitane e,
nel caso dell'ATO 10 - Isole Minori -
all'Assessorato regionale per il
territorio e l'ambiente.
8. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
le SRR costituite sono poste in
liquidazione. A tal fine l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente,
con proprio decreto, nomina i commissari
liquidatori e ne stabilisce i compiti.
Entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente
disciplina, con proprio decreto, il
regime transitorio.
9. Il personale in servizio nelle SRR
transita nei ruoli organici dei liberi
Consorzi comunali e delle Città
metropolitane o dei comuni, mantenendo lo
stesso profilo professionale, secondo un
piano predisposto dai commissari
liquidatori che tenga conto delle
dimensioni territoriali e demografiche di
ogni comune e, con riferimento ai profili
professionali esistenti, sia coerente
rispetto le nuove esigenze professionali
dei liberi Consorzi comunali, delle Città
metropolitane e dei comuni determinatesi
dalle competenze stabiliti dalla presente
legge.
28. Dopo l'articolo 28 è aggiunto il Ioppolo
6 seguente comma: ,
Nuove competenze in materia di Formica,
istruzione ed edilizia scolastica Musumec
i
1. Sono assegnate ai liberi Consorzi
comunali e alle Città metropolitane le
competenze riservate dalla legislazione
vigente alle province regionali in
materia di istruzione ed edilizia
scolastica, con particolare riguardo alla
costruzione, manutenzione, arredamento,
dotazione di attrezzature, funzionamento,
nonché di programmazione della rete
scolastica, degli istituti di istruzione
media di secondo grado.
28. Dopo l'articolo 28 è aggiunto il Musumec
10 seguente articolo: i
Nuove competenze in materia di Ioppolo,
promozione del turismo Formica
1. La Giunta regionale, previa
proposta dell'Assessorato regionale per
il turismo, approva un piano triennale
ove vengono definite, settorialmente,
linee strategiche, direttive e risorse
atte ad incrementare la promozione e lo
sviluppo dell'offerta turistica della
Sicilia.
2. Nell'osservanza del piano triennale
di cui al comma superiore, competono
esclusivamente ai liberi Consorzi
comunali e alle Città metropolitane tutte
le funzioni amministrative in materia di
turismo, ivi comprese: a) la
programmazione e la realizzazione di
attività, manifestazioni e iniziative
artistiche, culturali, sportive e di
spettacolo che si svolgono nell'intero
territorio anche di rilevanza comunale;
b) la realizzazione di opere, impianti,
servizi complementari all'attività
turistica; c) la concessione di
contributi e incentivi ad associazioni
senza fini di lucro per manifestazioni e
iniziative artistiche, culturali,
sportive e di spettacolo che si svolgono
nell'intero territorio.
3. In via eccezionale e solo riguardo
ad eventi di particolare rilevanza e la
cui realizzazione richiede un ampio
coinvolgimento di risorse umane e
strumentali comunali, i liberi Consorzi
comunali e le Città metropolitane
programmano annualmente le manifestazioni
e le iniziative la cui realizzazione e le
relative risorse vengono devolute ai
comuni.
28. Dopo l'articolo 28 è aggiunto il Musumec
7 seguente articolo: i
Nuove competenze in materia di Formica
commercio Ioppolo
1. Compete ai liberi Consorzi comunali
e alle Città metropolitane la
programmazione della rete distributiva di
vendita riferita alle medie e grandi
strutture ed ai centri commerciali di cui
alla legge regionale n. 28 del 22
dicembre 1999. Compete ai liberi Consorzi
comunali e alle Città metropolitane,
altresì, il rilascio delle relative
autorizzazioni all'apertura,
all'ampliamento di superficie ed al
Seg trasferimento di sede.
ue 2. Nell'esercizio della competenza di
seg cui al comma precedente, i liberi
ue Consorzi comunali e le Città
metropolitane individuano aree
sovracomunali configurabili come un unico
bacino d'utenza e, per ogni area,
elaborano, in collaborazione con i comuni
che vi rientrano, la Camera di commercio
industria agricoltura e artigianato, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei consumatori più rappresentative a
livello provinciale, programmi
commerciali che definiscono anche il
numero di autorizzazioni rilasciabili
riferite all'apertura di medie e grandi
strutture di vendita e di centri
commerciali.
3. Nel redigere i programmi commerciali
di cui al precedente comma, i liberi
Consorzi comunali e le Città
metropolitane, nel rispetto del principio
della libera concorrenza, perseguono
l'equilibrato sviluppo delle diverse
tipologie distributive, tengono conto
della capacità di domanda della
popolazione residente e fluttuante,
localizzano le grandi strutture di
vendita in aree ben definite avendo
riguardo di specifici fattori quali la
mobilità, il traffico, l'inquinamento.
4. I comuni adeguano i propri strumenti
urbanistici ai programmi commerciali di
cui ai commi precedenti a mezzo di
apposite varianti da adottare e
trasmettere al libero Consorzio comunale
o alla Città metropolitana entro il
termine di centottanta giorni
dall'approvazione dei programmi
commerciali. Il libero Consorzio comunale
o la Città metropolita decide entro i
successivi quarantacinque giorni decorsi
i quali, in caso di silenzio, le varianti
si intendono approvate. In caso di
inerzia da parte del comune, il libero
Consorzio comunale o la Città
metropolitana provvede in via
sostitutiva, adottando le norme
necessarie.
5. L'autorizzazione all'apertura, al
trasferimento di sede e all'ampliamento
di superficie di medie e grandi strutture
di vendita è rilasciata dal Presidente
del libero Consorzio comunale o dal
Sindaco metropolitano nel rispetto della
programmazione di cui i superiori commi
e, per le grandi strutture aventi una
superficie di vendita superiore ai 5.000
mq e per i centri commerciali, tenendo
conto del parere espresso dell'apposita
conferenza cui partecipa lo stesso libero
Consorzio comunale o la stessa Città
metropolitana, i comuni compresi
nell'area sovracomunale più direttamente
interessati, la Camera di commercio
industria agricoltura e artigianato, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei consumatori più rappresentative.
28. Dopo l'articolo 28 sono aggiunti i Musumec
29 seguenti commi: i
Nuove competenze in materia di gestione Formica
dei rifiuti Ioppolo
1. I consorzi previsti dall'articolo
45 della legge regionale 8 febbraio 2007,
n. 2, denominati dall'articolo 6 della
legge regionale 8 aprile 2010, n. 9
Società per la regolamentazione del
servizio di gestione dei rifiuti - con
acronimo S.R.R, sono soppressi.
2. Compete ai liberi Consorzi comunali
e alle Città metropolitane il servizio di
gestione integrata dei rifiuti e
quant'altro la legge ha attribuito alle
S.R.R., con esclusione di quanto previsto
dal successivo comma.
3. Compete ai Comuni il servizio di
raccolta, di trasporto e di conferimento
dei rifiuti solidi urbani.
4. Il servizio di smaltimento, quello
di raccolta, trasporto e conferimento dei
rifiuti solidi urbani può essere
affidato, dai liberi Consorzi comunali,
dalle Città metropolitane e dai comuni,
secondo le rispettive competenze, a
soggetti imprenditoriali terzi, nel
rispetto delle procedure previste dalla
legge, in via eccezionale e solo nel caso
in cui l'ente non sia dotato di
sufficienti risorse umane e strumentali.
5. I servizi di cui al comma precedente
non possono essere affidati a soggetti
cui partecipano, anche con quote di
minoranza, i rispettivi liberi Consorzi
seg comunali, Città metropolitane o comuni.
ue 6. Il piano d'ambito di cui
seg all'articolo 10 della legge regionale n.
ue 9 del 8 aprile 2010 è adottato dai liberi
Consorzi comunali o dalle Città
metropolitane cui l'ATO si riferisce. Il
piano d'ambito dell'ATO 10 - Isole Minori
- di cui alla stessa legge, è adottato
dalla Regione con decreto dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente,
previo parere dei Consigli dei Comuni
interessati.
7. Le altre competenze di tipo
amministrativo che la legge assegna alle
SRR sono trasferite ai liberi Consorzi
comunali e alle Città metropolitane e,
nel caso dell'ATO 10 - Isole Minori -
all'Assessorato regionale per il
territorio e l'ambiente.
8. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
le SRR costituite sono poste in
liquidazione. A tal fine l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente,
con proprio decreto, nomina i commissari
liquidatori e ne stabilisce i compiti.
Entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente
disciplina, con proprio decreto, il
regime transitorio.
9. Il personale in servizio nelle SRR
transita nei ruoli organici dei liberi
Consorzi comunali e delle Città
metropolitane o dei comuni, mantenendo lo
stesso profilo professionale, secondo un
piano predisposto dai commissari
liquidatori che tenga conto delle
dimensioni territoriali e demografiche di
ogni comune e, con riferimento ai profili
professionali esistenti, sia coerente
rispetto le nuove esigenze professionali
dei liberi Consorzi comunali, delle Città
metropolitane e dei comuni determinatesi
dalle competenze stabiliti dalla presente
legge. .
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 29
Funzioni proprie dei comuni
1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono di
competenza dei comuni tutte le funzioni non attribuite dalla legge
alla Regione o agli enti di area vasta.
2. I comuni svolgono, oltre alle funzioni ad essi spettanti ai
sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni
proprie già attribuite alle ex province regionali ai sensi
dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 alla
data di entrata in vigore della presente legge:
1) in materia di servizi sociali e culturali:
a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche
mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche
permanenti;
b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione,
arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli
istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli
ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette
funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi
collegiali della scuola;
c) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative
artistiche, culturali, sportive e di spettacolo.
3. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il
finanziamento delle funzioni attribuite ai comuni ai sensi del
presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di
Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e
della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana,
emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti
organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione.
4. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto
presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio,
al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.
5. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, le
funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad essere
esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città
metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto
esistenti.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
29. L'articolo è soppresso Greco
2 G.
Di
Mauro
29. L'articolo è soppresso Siragus
4 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
29. L'articolo è soppresso D'Asero
7 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
29. Il comma 1 è soppresso D'Asero
8 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
29. Il comma 2 è soppresso D'Asero
10 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
29. Al comma 2 sopprimere le seguenti Alongi
1 parole: D'Asero
a) realizzazione di strutture e Cascio
servizi assistenziali, anche mediante la F.
riutilizzazione delle istituzioni socio- Fontana
scolastiche permanenti; Germanà
b) distribuzione territoriale, Lo
costruzione, manutenzione, arredamento, Sciuto
dotazione di attrezzature, funzionamento Vinciul
degli istituti di istruzione media di lo
secondo grado; promozione, negli ambiti
di competenza, del diritto allo studio.
Le suddette funzioni sono esercitate in
collaborazione con gli organi collegiali
della scuola;
29. Al comma 2, punto 1), la lettera a) è Oddo
12 soppressa Di
Giacinto
29. Al comma 2 la lettera b) è soppressa. Ioppolo
3 Formica
Musumec
i
29. Al comma 2 è aggiunta la seguente Miccich
5 lettera: é
c) tutte le competenze in materia di Sorbell
edilizia popolare nei rispettivi o
territori di appartenenza. Fino alla Ragusa
soppressione degli Istituti Autonomi per La
le Case Popolari della Regione da Rocca
adottarsi con specifico provvedimento Ruvolo
entro 180 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, le competenze
restano in capo agli attuali Istituti. .
29. Il comma 3 è soppresso D'Asero
6 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
29. Il comma 4 è soppresso D'Asero
9 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
29. Il comma 5 è soppresso D'Asero
11 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
Capo II
Disposizioni comuni e di coordinamento
Sezione I
Funzioni ulteriori
ARTICOLO 30
Accordi per i servizi di prossimità nell'area dello
Stretto
1. La Regione favorisce la stipula di appositi accordi con lo
Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio
Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nella Città
metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio
Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.
Agli accordi predetti partecipano, altresì, il Comune di Messina
ed il Comune di Reggio Calabria. Con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, sono individuate le attività
programmatorie ed i servizi cui si applicano le disposizioni del
presente articolo.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
30. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
30. L'articolo è soppresso Siragus
2 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
30. L'articolo è soppresso D'Asero
3 Aloni
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
30. All'art. 30 aggiungere il seguente Commiss
Comm comma: 2. L'art. 14 della l.r. 24 marzo ione
2014, n. 8 è soppresso .
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 31
Funzioni conferite dalla Regione
1. La Regione, nell'ambito della propria competenza esclusiva ed
in linea con i principi della legislazione nazionale, può
conferire ulteriori funzioni ai liberi Consorzi comunali, alle
Città metropolitane ed ai comuni, in attuazione dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo
comma dell'articolo 118 della Costituzione con le modalità di cui
all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
31. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
31. L'articolo è soppresso Assenza
2 ,
Falcone
31. L'articolo è soppresso Siragus
4 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
31. L'articolo è soppresso D'Asero
6 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
A6 L'articolo è sostituito dal seguente: Assenza
,
Art. 31. Falcone
1 Sono funzioni ulteriori quelle
conferite dalla Regione nell'ambito della
propria competenza esclusiva ed in linea
con i principi della legislazione
nazionale, in attuazione dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza di cui al primo comma
dell'art. 118 della Costituzione.
2 Nello specifico caso in cui
disposizioni normative statali o
regionali di settore riguardanti servizi
di rilevanza economica sovra comunale
prevedano l'attribuzione di funzioni di
organizzazione dei predetti servizi, si
applicano le disposizioni della L.
56/2014, art. 1, comma 90 in quanto
princìpi fondamentali della materia e
princìpi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica.
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 32
Conferimento di ulteriori funzioni
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la
Regione con le modalità di cui all'articolo 35 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 può conferire ai liberi Consorzi
comunali e alle Città metropolitane le funzioni in materia di
edilizia popolare abitativa, di vigilanza sull'attività dei
Consorzi di bonifica e di motorizzazione civile.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
32. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
32. L'articolo è soppresso Siragus
2 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
32. L'articolo è soppresso D'Asero
3 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
32. Al comma 1 le parole può conferire Alloro
4 sono sostituite dalla parole Sudano
conferisce . Rinaldi
Sammart
ino
32. Al comma 1, sono soppresse le seguenti Alloro
5 parole "di vigilanza sull'attività dei Sudano
Consorzi di bonifica", e sono aggiunti i Rinaldi
seguenti commi: Sammart
2. I liberi Consorzi comunali e le ino
Città metropolitane, d'intesa con i
comuni interessati, nel rispetto del
principio di sussidiarietà ed in
applicazione dei criteri di efficacia,
efficienza, economicità, adeguatezza e
riduzione della spesa si avvalgono,
prioritariamente, dei Consorzi di
Bonifica, il cui comprensorio ricade in
tutto od in parte nel territorio
interessato, per l'espletamento dei
compiti e delle attività appresso
elencate:
a) progettazione, direzione lavori,
esecuzione, manutenzione e/o gestione di
opere idriche, idrauliche e di tutte le
infrastrutture rurali di propria
competenza (opere approvvigionamento
idrico, acquedotti, opere di sistemazione
idraulico-forestali, strade rurali,
strade di bonifica, ecc.);
b) compiti definiti dall'art. 33 della
legge regionale 24/11/2011 n. 25;
c) organizzazione e gestione in materia
di tutela ambientale e turistica, entro i
limiti della programmazione regionale;
d) collaborazione finalizzata alla
salvaguardia, qualificazione e
manutenzione del territorio;
e) collaborazione per la promozione ed
il coordinamento dello sviluppo economico
dell'agricoltura;
f) promozione e coordinamento dei
sistemi di informatizzazione e di
digitalizzazione in ambito consortile;
g) collaborazione per i compiti e gli
interventi di protezione civile (impiego
attrezzature, mezzi e personale
consortile nella fase di emergenza e post-
emergenza, ecc.);
h) collaborazione tecnico-
amministrativo per le attività di cui al
comma 2 del presente articolo.
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
Sezione II
Attività di coordinamento
ARTICOLO 33
Funzioni regionali
1. La Regione svolge, oltre alle funzioni ad essa spettanti ai
sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni
proprie già attribuite alle ex province regionali ai sensi
dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 alla
data di entrata in vigore della presente legge:
1) in materia di servizi culturali:
a) promozione ed attuazione di iniziative ed attività di
formazione professionale nonché realizzazione di infrastrutture
per la formazione professionale;
2) in materia di tutela dell'ambiente:
a) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di
controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle
attività industriali.
2. La Regione, con riferimento alle funzioni attribuite ai
liberi Consorzi comunali ai sensi della lettera b) del comma 2
dell'articolo 27, provvede alla definizione degli indirizzi
generali in materia di strumenti urbanistici dei comuni.
3. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il
finanziamento delle funzioni attribuite alla Regione ai sensi del
presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di
Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e
della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana,
emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti
organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione.
4. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto
presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio,
al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.
5. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, le
funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad essere
esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città
metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto
esistenti.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
33. L'articolo è soppresso Greco
2 G.
Di
Mauro
33. L'articolo è soppresso D'Asero
4 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
33. Il comma 1 è soppresso D'Asero
5 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
33. Il comma 2 è soppresso Fazio
3 Barbaga
llo
Assenza
Trizzin
o
33. Il comma 2 è soppresso D'Asero
6 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
33. Il comma 3 è soppresso D'Asero
7 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
33. Il comma 4 è soppresso D'Asero
8 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
33. Il comma 5 è soppresso D'Asero
9 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 34
Attività di programmazione dei liberi Consorzi
comunali
e delle Città metropolitane
1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane operano
sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli
obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi.
2. Essi concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge,
alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei
programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed
alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale
della Regione (P.T.R.).
3. Per l'attuazione delle funzioni proprie di cui agli articoli
27 e 28, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane
predispongono i rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento
(P.T.C.), che determinano gli indirizzi generali di assetto
strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo
economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di
tutelarne l'integrità fisica ed ambientale, l'identità culturale
nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile.
4. A tal fine, i suddetti piani indicano, nel rispetto delle
previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale della
Regione:
a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione
alle sue caratteristiche geologiche, morfologiche ed
idrogeologiche;
b) la localizzazione dei servizi e delle attività di livello
consortile e metropolitano;
c) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture,
degli impianti produttivi e commerciali, delle principali linee di
comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse
energetiche e dei rifiuti;
d) le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il
consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque.
5. Il P.T.C. è trasmesso all'assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente ai fini della sua approvazione con le
modalità di cui al comma 6.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa
deliberazione di Giunta, emana apposito decreto per disciplinare i
contenuti specifici e le procedure di approvazione del P.T.C., nel
rispetto del principio di partecipazione dei soggetti coinvolti e
di garanzia delle relazioni interregionali.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
34. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
34. L'articolo è soppresso D'Asero
4 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
34. Il comma 1 è soppresso D'Asero
6 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
34. All'articolo 34: Greco
3 a) nella rubrica sono soppresse le M.
parole e delle Città metropolitane ; Picciol
b) nel comma 1 sono soppresse le parole o
e delle Città metropolitane ; Tamajo
c) nel comma 4, lettera b), sono Lo
soppresse le parole e metropolitano . Giudice
Cimino
34. Il comma 2 è soppresso D'Asero
7 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
34. Il comma 3 è soppresso D'Asero
5 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
34. Il comma 4 è soppresso D'Asero
8 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
34. Alla lettera d) del comma 4 è aggiunto CIRONE
2 il seguente testo: GUCCIAR
Le attrezzature e gli strumenti DI
dedicati alla tutela ambientale, il MILAZZO
monitoraggio e rilevamento della qualità A.
di aria, acque e suoli, attualmente
funzionanti e in dotazione alle Province,
transitano all'ARPA unitamente al
personale preposto alla gestione degli
stessi. Inoltre, il personale competente
in materia ambientale potrà essere
assegnato all'ARPA.
34. Il comma 5 è soppresso D'Asero
9 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
34. Il comma 6 è soppresso D'Asero
10 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 35
Potere sostitutivo della Regione
1. Entro i limiti delle proprie competenze statutarie e nel
rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione si
sostituisce agli organi dei liberi Consorzi comunali, delle Città
metropolitane e dei comuni per il compimento di atti o di attività
obbligatorie, ai sensi della normativa europea, dello Statuto
regionale e della presente legge, nei casi di acclarata inerzia o
inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di
salvaguardare interessi unitari eventualmente compromessi
dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi.
2. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi si applica l'articolo
24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive
modifiche ed integrazioni.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
35. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
35. L'articolo è soppresso D'Asero
2 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
35. Il comma 1 è soppresso D'Asero
3 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
35. Il comma 2 è soppresso D'Asero
4 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 36
Uffici regionali territoriali
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli
Assessori regionali competenti, si provvede, previo parere della
Commissione Affari istituzionali dell'Assemblea regionale
siciliana, alla soppressione o all'accorpamento degli uffici
regionali, già istituiti sul territorio, per l'esercizio delle
funzioni di competenza degli enti locali istituiti o disciplinati
dalla presente legge.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
36. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
36. L'articolo è soppresso D'Asero
6 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
36. Il comma 1, è così sostituito: Alloro
5 1. Con decreto del Presidente della Rinaldi
Regione, su proposta dell'Assessore Sudano
Regionale alle Autonomie Locali, si Sammart
provvede, previo parere della Commissione ino
Affari Istituzionali dell'Assemblea
Regionale Siciliana, alla soppressione o
all'accorpamento degli enti e degli
uffici regionali, già istituiti sul
territorio locale e/o regionale, per
l'esercizio delle funzioni proprie degli
enti di area vasta di disciplinate
dall'art. 27 della presente legge.
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
Capo III
Personale
ARTICOLO 37
Disposizioni sul personale
1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane
stabiliscono, in relazione alle funzioni ad essi attribuite, le
dotazioni organiche entro tre mesi dalla definizione da parte
dell'Osservatorio dei criteri di cui all'articolo 25.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 1, con uno o più decreti del Presidente della Regione,
previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo
parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione
Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, è individuato il
personale che resta assegnato agli enti di area vasta e quello
eventualmente da destinare alle procedure di mobilità verso altri
enti, secondo i criteri definiti dall'Osservatorio di cui
all'articolo 25.
3. La ricollocazione del personale è effettuata a seguito
dell'emanazione dei decreti di individuazione delle risorse
necessarie al finanziamento delle funzioni di cui agli articoli
27, 28, 29 e 33. Il personale delle ex province regionali conserva
la posizione giuridica ed economica in godimento alla data di
entrata in vigore della presente legge nonché l'anzianità di
servizio maturata.
4. Gli incarichi dirigenziali a termine, conferiti ai sensi
dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
cessano al momento dell'insediamento degli organi degli enti di
area vasta.
5. Nella fase di prima attuazione della presente legge si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1,
comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e degli articoli
30, 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nelle more delle procedure di cui al comma 3, il personale
delle ex province regionali continua ad essere utilizzato dai
liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti
delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
37. L'articolo è soppresso Greco
4 G.
Di
Mauro
37. L'articolo è soppresso D'Asero
12 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
37. L'articolo è sostituito dal seguente: Falcone
21 1. Il patrimonio, il personale ivi Assenza
compreso il personale delle società Figucci
partecipate al 100% in house, nonché a
tutti i beni e le risorse strumentali Grasso
sono trasferiti alle rispettive province Milazzo
e alle città metropolitane che succedono, G.
a titolo universale,in tutti i rapporti Papale
attivi e passivi,ivi comprese le entrate Savona
provinciali. Sugli eventuali oneri
fiscali si applica l'art.1, comma 47
della Legge 56/2014.
2. Il comma 48 della Legge 56/2014 è
integralmente recepito.
3. Gli incarichi dirigenziali a
termine,conferiti ai sensi dell'art.110
del decreto legislativo 18 agosto
n.267,cessano al momento
dell'insediamento degli organi degli enti
di area vasta.
4. Nell'ambito delle Province e delle
Città Metropolitane sono costituiti
uffici stampa di cui faranno parte
giornalisti iscritti da almeno tre anni
negli albi dell'ordine professionale.
L'organizzazione e la regolamentazione di
detti uffici sono disciplinati dallo
Statuto e dal Regolamento degli Enti. .
37. Il comma 1 è soppresso D'Asero
13 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
37. Il comma 2 è soppresso D'Asero
14 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
37. Sostituire i commi 1 e 2 con il Raia
3 seguente: Gucciar
1. I liberi consorzi e le città di
metropolitane, stante le funzioni ad esse
attribuite, mantengono le dotazioni
organiche delle ex Province Regionali
37. Al comma 2 dopo le parole affari Greco
9 istituzionali sono inserite le parole , M.
della commissione cultura, formazione e Picciol
lavoro . o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
37. Al comma 2 dell'art. 37 dopo le parole Formica
8 mobilità verso altri enti aggiungere Ioppolo
compresi i lavoratori delle società in Musumec
house partecipate al 100% dalle province i
regionali
37. Il comma 3 è soppresso D'Asero
15 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
37. Al comma 3, al primo inciso dopo la Alloro
20 parola 29 e prima delle parole e 33 Sudano
vanno inserite le seguenti parole 31, Rinaldi
32 , mentre alla fine del secondo inciso Sammart
vanno inserite le parole anche ino
nell'ipotesi di transito alla Regione e/o
ai comuni in relazione al trasferimento
delle funzioni già attribuite alle ex
provincie regionali dalla legge regionale
6 marzo 1986 n.9 .
37. Aggiungere al comma 3: Raia
2 ed ogni diritto acquisito da norme Gucciar
regolamentari e/o contrattuali di
37. Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente Formica
6 comma 3 bis: Ioppolo
3 bis. E' assegnato agli enti di area Musumec
vasta il personale degli uffici stampa. i
37. Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente Ioppolo
7 comma 3 bis: Formica
3 bis. Il personale appartenente ai Musumec
corpi di Polizia provinciale, ove i
costituiti, è assegnato agli enti di area
vasta.
37. Il comma 4 è soppresso D'Asero
16 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
37. Il comma 5 è soppresso D'Asero
17 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
37. Il comma 6 è soppresso D'Asero
18 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
37. Al comma 6 cassare le parole nei Panarel
19 limiti delle disponibilità finanziarie in lo
atto esistenti . Gucciar
di
37. Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: Alloro
11 7. In considerazione del processo di Rinaldi
mobilità e di riduzione delle eccedenze Sudano
di cui al superiore articolo 40, nonché Sammart
del divieto di assunzione previsto per le ino
ex Province regionali dall'art. 16, comma
9 del DL n. 95/2012 convertito in legge
n. 135/2012, il personale a tempo
determinato titolare dei contratti di
lavoro subordinato di cui all'art. 30;
commi 4 e 8 della legge regionale n.. 5
del 24.01.2014 e successive modifiche ed
integrazioni, rimane in servizio presso i
liberi consorzi comunali e le città
metropolitane sino al 31.12.2018, in
applicazione del combinato disposto dei
commi 426 e 427 della legge 23.12.2014 n.
190. Di tale personale debbono avvalersi
la Regione o gli Enti locali, attraverso
apposite convenzioni che tengano conto
del riordino delle funzioni con oneri a
carico dell'ente utilizzatore .
37. All'articolo 37 aggiungere il seguente Raia
1 comma: Gucciar
Le nuove piante organiche dei Liberi di
Consorzi e delle Città Metropolitane
dovranno tenere conto prioritariamente ed
in via di prima applicazione delle
professionalità esistenti ed acquisite
all'interno delle ex Province Regionali .
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 38
Attività di ricognizione ai fini della
ricollocazione del personale
1. La Presidenza della Regione, tramite il Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale, avvia presso le
amministrazioni della Regione, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici, una ricognizione dei
posti da destinare alla ricollocazione del personale.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
38. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
38. L'articolo è soppresso D'Asero
5 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
38. Dopo le parole anche ad ordinamento Fazio
2 autonomo , inserire le parole i comuni . Barbaga
llo
Assenza
Trizzin
o
38. Al comma 1 le ultime parole Alloro
4 ricollocazione del personale sono Sudano
aggiunte le seguenti: non altrimenti Rinaldi
ricollocato presso la Regione stessa e Sammart
presso i comuni aventi sede nella stessa ino
area vasta in cui aveva sede la ex
provincia regionale di provenienza .
38. Dopo il comma 1 è inserito il seguente Greco
3 comma 2: M.
Il Governo riferisce alla Commissione Picciol
Cultura, Formazione e Lavoro o
dell'Assemblea regionale siciliana in Tamajo
merito ai risultati della ricognizione . Lo
Giudice
Cimino
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
Titolo III
Disposizioni economico-finanziarie
ARTICOLO 39
Autonomia finanziaria
1. In armonia con la Costituzione e nei limiti dello Statuto
della Regione, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane
hanno autonomia di entrata e di spesa.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, i liberi
Consorzi comunali e le Città metropolitane continuano ad
utilizzare le risorse finanziarie, strumentali ed umane già
spettanti alle ex province regionali alla data di entrata in
vigore della presente legge, mantenendo la titolarità dei relativi
rapporti giuridici, nell'ambito delle relative dotazioni di
bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
della Regione.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
39. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
39. L'articolo è soppresso D'Asero
2 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
39. Il comma 1 è soppresso D'Asero
3 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
39. Il comma 2 è soppresso D'Asero
4 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 40
Razionalizzazione di enti
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane inviano
all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica una ricognizione di tutti gli enti, agenzie, organismi,
comunque denominati, da loro partecipati, controllati o vigilati,
individuando quelli che esercitano funzioni in tutto o in parte
coincidenti con le funzioni loro attribuite.
2. Ferma restando l'autonomia finanziaria degli enti di area
vasta, sono mantenuti i rapporti in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge tra le ex province regionali e le
società interamente partecipate dalle stesse per lo svolgimento
dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano nei limiti di cui
all'articolo 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n
133.
3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica gli enti di
area vasta, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, procedono alla dismissione delle proprie quote di
partecipazione in società che non sono strategiche per
l'erogazione dei servizi di interesse generale, al verificarsi, in
via alternativa, di una delle seguenti condizioni:
a) le quote siano complessivamente inferiori al dieci per cento
del capitale sociale;
b) le società abbiano un numero di dipendenti inferiori a tre
unità di personale;
c) le società abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio
in passivo;
d) le spese per il personale, il costo degli organi amministrativi
e di gestione, le consulenze esterne di tali società superino il
cinquanta per cento delle spese correnti dell'ente.
4. Ai fini di cui al comma 3 sono considerate strategiche le
quote e le partecipazioni nelle società aeroportuali.
5. Gli enti di area vasta non possono costituire nuove società
partecipate se non quelle previste per legge regionale.
6. Il numero dei componenti degli organi degli enti partecipati
dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane non può
essere superiore a tre.
7. Nelle more del processo di statizzazione i liberi Consorzi
comunali e le Città metropolitane continuano ad esercitare le
competenze in materia di istituti di istruzione superiore nonché
di istituti superiori di studi musicali già esercitate dalle ex
province regionali.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
40. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
40. L'articolo è soppresso D'Asero
5 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
40. Il comma 1 è soppresso D'Asero
10 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
40. Il comma 2 è soppresso D'Asero
11 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
40. Il comma 2 è sostituito dal seguente: Lo
2 2. Ferma restando l'autonomia Sciuto
finanziaria degli enti di area vasta, D'Asero
sono mantenuti i rapporti in essere alla Alongi
data di entrata in vigore della presente Cascio
legge tra le ex province regionali e le Francesc
società interamente partecipate dalle o F.
stesse per lo svolgimento dei servizi Fontana
connessi all'esercizio delle funzioni. Germanà
Sono mantenuti, altresì, i rapporti di
lavoro in essere alla data di Vinciull
pubblicazione della legge 27 marzo 2013 o
n.7 tra le ex province regionali e le
società interamente partecipate dalle
stesse per lo svolgimento dei servizi
connessi all'esercizio delle funzioni e
messe in liquidazione dai commissari. Le
disposizioni di cui al presente comma si
applicano nei limiti di cui all'articolo
18, comma 2 bis, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n 133.
40. Il comma 2 è sostituito dal seguente: Alloro
4 2. Ferma restando l'autonomia Rinaldi
finanziaria degli enti di area vasta, Barbaga
sono mantenuti i rapporti in essere alla llo
data di entrata in vigore della presente Sammart
legge tra le ex province regionali e le ino
società a prevalente partecipazione
pubblica di cui al D.L 95/12, convertito
con legge n. 135/12, ed al comma 562
dell'art. 1 della legge n. 147/13 per lo
svolgimento dei servizi connessi
all'esercizio delle funzioni .
40. Il comma 3 è soppresso D'Asero
12 Alongi
Cascio
Francesc
o F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
40. All'articolo 40, lettera d), alla fine Greco
3 sono inserite le parole e non siano M.
coperte da entrate adeguate . Picciol
o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
40. Il comma 4 è soppresso D'Asero
6 Alongi
Cascio
Francesc
o F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
40. Il comma 5 è soppresso D'Asero
8 Alongi
Cascio
Francesc
o F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
40. Il comma 6 è soppresso D'Asero
7 Alongi
Cascio
Francesc
o F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
40. Il comma 7 è soppresso D'Asero
9 Alongi
Cascio
Francesc
o F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciull
o
40. All'articolo, comma 2, aggiungere alla
Comm fine le parole e all'articolo 1, comma Commissi
10, della l.r. n. 25/2008. . one
40. Al comma 2 dell'art. 40 aggiungere dopo Commiss
Comm la parola interamente o ione
.1 prevalentemente. .
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 41
Razionalizzazione delle forme di esercizio associato
di funzioni tra comuni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge è fatto divieto ai comuni di istituire nuove entità,
comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli
articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste
per legge nonché le convenzioni per l'espletamento di servizi.
2. Nuove forme di esercizio associato di funzioni possono essere
attuate secondo le prescrizioni contenute negli statuti dei liberi
Consorzi comunali e delle Città metropolitane.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
41. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
41. L'articolo è soppresso D'Asero
6 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
41. Il comma 1 è soppresso Governo
3
I
part
e
41. Il comma 1 è soppresso D'Asero
5 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
41. Il comma 2 è soppresso D'Asero
4 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
41. Il comma 2 è sostituito dal seguente: Governo
3 2. Gli statuti dei liberi Consorzi
II comunali e delle Città metropolitane
part possono prevedere forme di esercizio
e associato di funzioni da parte dei
comuni
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 42
Costi standard
1. In armonia con il procedimento statale di determinazione dei
costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, l'Assessorato regionale dell'economia, di concerto con
l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica, provvede alla quantificazione di tali costi per
l'erogazione dei servizi pubblici di interesse regionale.
2. I costi standard determinati a livello regionale si applicano
anche ai servizi erogati dalle società partecipate.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
42. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
42. L'articolo è soppresso D'Asero
3 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
42. Il comma 1 è soppresso D'Asero
4 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
42. Il comma 2 è soppresso D'Asero
2 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 43
Invarianza finanziaria
1. Nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e
dell'articolo 1, comma 150, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le
disposizioni di cui alla presente legge non comportano oneri
ulteriori per la finanza pubblica regionale.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
43. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
43. L'articolo è soppresso D'Asero
4 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
Titolo IV
Assetto territoriale dei liberi Consorzi comunali e delle
Città metropolitane
ARTICOLO 44
Norma transitoria in materia di adesione alla Città
metropolitana di Catania e al libero Consorzio comunale
di Ragusa
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con deliberazione del consiglio comunale adottata a
maggioranza assoluta dei componenti, i comuni di Gela, Niscemi e
Piazza Armerina, che hanno deliberato di aderire al libero
Consorzio comunale di Catania, ed il comune di Licodia Eubea, che
ha deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Ragusa,
ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge regionale 24 marzo 2014,
n. 8, possono deliberare di aderire rispettivamente alla Città
metropolitana di Catania e al libero Consorzio comunale di Ragusa.
2. Per i comuni nei quali è previsto il rinnovo degli organi nel
turno elettorale della primavera 2015, il termine di tre mesi di
cui al comma 1 decorre dalla data di insediamento del nuovo
consiglio comunale.
3. Nell'ipotesi di variazione territoriale ai sensi del comma 1,
il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale
siciliana il disegno di legge che prevede le modifiche
territoriali ai liberi Consorzi comunali e alle Città
metropolitane.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
44. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
44. L'articolo è soppresso Siragus
5 a
Cancell
eri
Cappell
o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
44. L'articolo è soppresso Alloro
10 Rinaldi
Sammart
ino
Sudano
44. L'articolo è soppresso D'Asero
11 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
44. Il comma 1 è soppresso D'Asero
12 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
44. Sostituire il comma 1 con il seguente:
13 1. I comuni di Gela, Niscemi e Piazza Venturin
Armerina, che hanno deliberato di aderire o
al libero Consorzio comunale di Catania, Fazio
ed il comune di Licodia Eubea, che ha
deliberato di aderire al libero Consorzio
comunale di Ragusa, ai sensi degli
articoli 2 e 9 della legge regionale 24
marzo 2014, n. 8, fanno parte
rispettivamente del Libero Consorzio di
Catania Sud e del Libero Consorzio
Comunale di Ragusa. I Comuni di cui al
comma 1, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
con deliberazione del consiglio comunale
adottata a maggioranza assoluta dei
componenti, possono deliberare di aderire
rispettivamente alla Città metropolitana
di Catania e al libero Consorzio comunale
di Ragusa. .
44. Sono apportate le seguenti modifiche: Siragus
4 - Al comma 1, le parole Entro tre a
mesi sono sostituite dalle parole Entro Cancell
un mese e le parole di aderire eri
rispettivamente alla città metropolitana Cappell
di Catania e al libero consorzio di o
Ragusa sono sostituite dalle parole il Ciaccio
ritorno al libero consorzio coincidente Ciancio
con la ex provincia di provenienza . Zito
Zafaran
- Al comma 2 le parole tre mesi sono a
sostituite dalle parole un mese . Tancred
i
- Il comma 3 è modificato interamente
come segue: Nel caso in cui i consigli
comunali di uno o più comuni tra quelli
di cui al comma 1 non deliberino il
ritorno al libero consorzio coincidente
con la ex provincia di provenienza, il
Governo della Regione presenta
all'Assemblea Regionale Siciliana,
decorsi i termini di cui al comma 1 e 2,
il disegno di legge che prevede le
modifiche territoriali ai liberi consorzi
ed alle città metropolitane. .
44. Al comma 1 sostituire le parole di
3 aderire rispettivamente alla Città Siragusa
metropolitana di Catania e al libero Cancell
consorzio di Ragusa con le parole il eri
ritorno al libero consorzio coincidente Cappell
con le ex provincia di provenienza o
Ciaccio
Ciancio
Zito
Zafaran
a
Tancred
i
44. Il comma 2 è soppresso D'Asero
8 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
44. Il comma 3 è soppresso D'Asero
9 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 45
Norme per l'istituzione di nuovi liberi Consorzi
comunali
1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a
maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la
volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo
1, ulteriori liberi Consorzi comunali che abbiano i seguenti
requisiti:
a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.
2. Le delibere relative all'adesione al nuovo libero Consorzio
comunale, da adottarsi entro sei mesi dalla prima, devono essere
conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale
dell'istituendo libero Consorzio comunale.
3. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio comunale
ai sensi del presente articolo qualora, per effetto del distacco
dei comuni, nel libero Consorzio comunale ovvero nella Città
metropolitana di provenienza la popolazione risulti inferiore a
150.000 abitanti, si interrompa la continuità territoriale o venga
meno la dimensione sovracomunale.
4. Nel caso di costituzione di un ulteriore libero Consorzio
comunale, il comune con il maggior numero di abitanti assume il
ruolo di capofila del libero Consorzio comunale.
5. L'efficacia di ogni delibera di cui al comma 2 è subordinata
all'esito favorevole di un referendum confermativo al quale
possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali
del comune. Il referendum ha esito favorevole se la delibera è
confermata dalla maggioranza dei voti validi. Il referendum deve
svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della
delibera, con le modalità stabilite nello statuto del comune
interessato.
6. Dopo l'espletamento dei referendum confermativi, le
deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 sono trasmesse
all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica, che predispone e sottopone alla Giunta regionale la
proposta di istituzione del nuovo libero Consorzio comunale,
corredata di:
a) una relazione tecnico-illustrativa;
b) l'indicazione, su carta dell'Istituto geografico militare,
dei nuovi confini, con il relativo quadro di unione;
c) i fogli di mappa catastali.
7. Nei successivi trenta giorni il Governo presenta
all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che
istituisce il nuovo ente di area vasta, individuandone il
territorio.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
45. L'articolo è soppresso Greco
1 G.
Di
Mauro
45. L'articolo è soppresso D'Asero
7 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
45. Il comma 1 è soppresso D'Asero
8 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
45. Al comma 1, lettera b), il numero Ioppolo
2 180.000 è sostituito dal numero Formica
150.000 . Musumec
i
45. Il comma 2 è soppresso D'Asero
9 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
45. Il comma 3 è soppresso D'Asero
10 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
45. Al comma 3 sostituire le parole
12 150.000 abitanti con 180.000 Miccichè
abitanti . Sorbell
o
Ragusa
La
Rocca
Ruvolo
Al comma 3 sostituire le parole
45.1 150.000 abitanti con 170.000 Miccichè
3 abitanti . Sorbell
o
Ragusa
La
Rocca
Ruvolo
Al comma 3 sostituire le parole
45.1 150.000 abitanti con 160.000 Miccichè
4 abitanti . Sorbell
o
Ragusa
La
Rocca
Ruvolo
Il comma 4 è soppresso D'Asero
45.1 Alongi
1 Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
45. Al comma 4 la parola capofila è Greco
3 sostituita dalla parola capoluogo M.
Picciol
o
Tamajo
Lo
Giudice
Cimino
45. Il comma 5 è soppresso D'Asero
4 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
45. Aggiungere il seguente comma:
15 5 bis. In deroga alle previsioni di Venturin
cui al comma 5, nei comuni ove il numero o
degli elettori iscritti all'AIRE superi Fazio
il 10 per cento del totale degli
elettori, ai fini del calcolo del quorum
strutturale non vanno computati gli
elettori iscritti all'anagrafe dei
residenti all'estero che non hanno
esercitato il diritto di voto. .
45. Il comma 6 è soppresso D'Asero
5 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
45. Il comma 7 è soppresso D'Asero
6 Alongi
Cascio
F.
Fontana
Germanà
Lo
Sciuto
Vinciul
lo
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato
Emendamenti Aggiuntivi
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
n. RI
A23 Aggiungere il seguente articolo:
Commissi
Art. one
Disposizioni inerenti le ex province
regionali
1. Nelle more dell'approvazione della
legge di riforma degli enti di area
vasta, alle ex province regionali è
consentito predisporre un bilancio
previsionale finanziario di transizione
prevedendo la sola annualità 2015.
2. Ai predetti enti, è altresì
consentito, al fine di garantire il
pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti dall'articolo 162 del
D.1gs. 267/2000 derivanti
dal1'assolvimento delle funzioni e dei
servizi indispensabili in atto ancora
assegnati dalla normativa, l'utilizzo ai
sensi dell'articolo 187, anche in sede di
approvazione del bilancio di previsione,
dell'avanzo di amministrazione
disponibile.
3. A1 fine di assicurare il concorso
agli obiettivi di finanza pubblica,
l'ammontare del concorso finanziario di
ciascuna ex provincia regionale, ai fini
del rispetto dei limiti posti dal patto
di stabilità interno, è, ridotto in
misura corrispondente dell'avanzo di
amministrazione utilizzato per le
finalità di cui al comma 2,
contestualmente e per lo stesso importo
la Regione provvede a rideterminate il
proprio obiettivo programmatico.
A23 Il comma 2 dell'emendamento A23.R al Governo
.R.1 ddl n. 833/A è soppresso
A26 Aggiungere il seguente articolo: Governo
Art.
1. All'articolo 10 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, è aggiunto
il seguente comma:
2. Al fine di agevolare la
predisposizione dei bilanci dei Liberi
Consorzi comunali per l'esercizio
finanziario 2015, l'Assessore regionale
per le Autonomie Locali e la Funzione
Pubblica, con proprio decreto e previo
parere della Conferenza Regione -
Autonomie Locali, può assegnare parte
dello stanziamento di cui al comma l. nel
limite massimo di 10.000 migliaia di
euro, quale contributo in conto capitale
ai Liberi Consorzi da destinare al
pagamento della quota capitale delle rate
di ammortamento dei mutui assunti dagli
enti per finanziamento di spese di
investimento. .
A24 Aggiungere il seguente articolo:
Art. Commissi
one
All'art. 10 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, è aggiunto il seguente
comma:
"2. Al fine di agevolare la
predisposizione dei bilanci dei Liberi
Consorzi comunali per l'esercizio
finanziario 2015, l'Assessore regionale
per le Autonomie Locali e la Funzione
Pubblica, con proprio decreto e previo
parere della Conferenza Regione -
Autonomie Locali. può assegnare parte
dello stanziamento di cui al comma 1, nel
limite massimo di 10.000 migliaia di
euro, quale contributo in conto capitale
ai Liberi Consorzi destinabile anche alle
finalità di cui all'articolo 6, comma 6,
della legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5. "
A27 Aggiungere il seguente articolo: Venturi
Art. no
In favore del Liberi Consorzi di Comuni Fazio
che hanno segnalato nel corso dell'anno
2015, la situazione pregiudizievole degli
equilibri di bilancio, di cui al comma 6
dell'articolo 153, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per
far fronte agli effetti derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 30 comma 6, della legge
regionale 28 gennaio 2014 n. 5, il
contributo annuale della Regione per la
proroga dei contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi del comma 4
dell'articolo 30 della legge regionale 28
gennaio 2014 n. 5, è elevato al cento per
cento e comunque non può essere superiore
al corrispettivo liquidato ad ogni
singolo lavoratore alla data del 31
dicembre 2013. La maggiore spesa
derivante dal presente comma, pari a 3.
856 migliaia di euro, trova copertura
nell'ambito delle risorse di cui al comma
8 dell'articolo 30 della legge regionale
28 gennaio 2014 n. 5 .
A27 L'emendamento A.27 è sostituito dal Governo
.2 seguente:
Dopo il secondo periodo del comma 9
dell'art. 6 della l.r. 7 maggio 2015, n.
9, è aggiunto il seguente periodo:
Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche in favore dei
liberi consorzi comunali di cui alla l.r.
24/03/2014, n. 8, nel limite delle
residue disponibilità autorizzate
dall'art. 30, comma 8, della l.r.
28/01/2014, n. 5 e s.m.i, ove rinvenienti
a seguito dell'emanazione del decreto al
riparto di cui al comma 7 del medesimo
articolo. .
A25 Aggiungere il seguente articolo: Commiss
ione
Art.
1. In favore dei Liberi Consorzi
Comunali che hanno segnalato, nel corso
dell'anno 2015, la situazione
pregiudizievole degli equilibri di
bilancio di cui al comma 6 dell'art 153
del D. Lgs. n. 267/2000 -per far fronte
agli effetti derivanti dall'applicazione
delle disposizioni di cui all'art.30,
comma 6 e seguenti, della legge regionale
n. 5/2014 e successive modiche ed
integrazioni -il contributo annuale della
Regione, è elevato al cento per cento per
i soggetti titolari dei contratti di
lavoro subordinato di cui all'art. 30,
comma 4, della legge regionale n. 5/2014,
come modificato dall'art. 4 della legge
regionale n. 2/2015.
2. La maggiore spesa derivante dal
presente comma, pari a 3.856 migliaia dì
euro, trova copertura nell'ambito delle
risorse di cui al comma 8 dell'art. 30
della legge regionale n. 5/2014, come
aumentate con il comma 8 della legge
regionale n. 2/2015.
A3 Aggiungere il seguente articolo: Governo
Art. Funzioni ed attività dei liberi
Art consorzi, delle aree metropolitane e di
. 11 area vasta
ddl 1. La Regione siciliana promuove la
912 realizzazione di interventi innovativi
stra per la qualificazione e la
lcio razionalizzazione di funzioni e di
attività di rango sovralocale attraverso
le strutture identificate dalla legge
regionale legge regionale 24 marzo 2014,
n. 8.
2. Nello specifico, le azioni promosse
dai Programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali e di investimento europei
(ovvero Fondi SIE) per il periodo 2014-
2020 e dal Piano di Azione e Coesione a
favore di unioni, Consorzi di comuni e
Città metropolitane, devono contenere,
quale criterio premiale, la candidatura
da parte di tali strutture ex legge
regionale 24 marzo 2014, n. 8.
33. All'art. 33, dopo il comma 1, Commiss
Comm aggiungere il seguente: ione
1 bis.. La Regione svolge le
competenze già proprie delle AA.PP.I.T.
nonché vigilanza sulle imprese turistiche
operanti nel territorio ex articolo 5,
comma 2, della l.r. 15/09/2005, n. 10. .
A29 Art. Governo
.R.1 Misure in favore delle Unioni di Comuni
1. A sostegno ed incentivo delle Unioni
dei comuni previste dall'art. 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 è autorizzata la spesa di 1600
migliaia di euro, quale compartecipazione
regionale ai contributi statali per gli
anni 2014 e 2015, a valere sul Fondo
perequativo di cui all'art. 6, comma 2,
della l.r. 28/01/2014, n. 5 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. I contributi sono concessi in
relazione all'effettivo esercizio
associato di funzioni da parte
dell'Unione a seguito della delega
esclusiva delle medesime da parte di
tutti i Comuni aderenti.
Modifiche all'art. 76 della l.r. 9/2015 Commiss
A.32 Alla rubrica dell'art. 76 della l.r. n. ione
9 del 7/05/2015 sono abrogate le seguenti
parole: stipulati dai Gruppi
parlamentari .
1. Al comma 1 dell'art. 76 della l.r.
n. 9 del 7/052015 sono abrogate le
seguenti parole: da parte di Gruppi
parlamentari. .
A.3 E' aggiunto il seguente articolo: Governo
3 Art.
Norma transitoria in materia di proroga
della gestione commissariale delle ex
province regionali
1. Nelle more dell'insediamento degli
organi degli enti di area vasta, e
comunque non oltre il 31/12/2015, le
funzioni esercitate dalle ex province
regionali alla data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad essere
svolte da commissari straordinari
nominati ai sensi dell'art. 145
dell'ordinamento amministrativo degli
enti locali nella Regione siciliana
approvato con la l.r. 15/03/1963, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine di garantire la continuità
amministrativa dei suddetti enti, i
commissari straordinari attualmente
preposti ai sensi dell'art. 1 della l.r.
10/04/2015, n. 8, assicurano la gestione
ordinaria fino alla nomina dei commissari
d cui al precedente comma, e comunque non
oltre quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. .
Testo del disegno di Legge
ARTICOLO 46
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Elenco degli Emendamenti
Emd TESTO DELL'EMENDAMENTO FIRMATA ESITO
N. RI
VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:
Approvato
Approvato con emendamenti
Non Approvato