Presidenza del Presidente Ardizzone
La seduta è aperta alle ore 16.17
LO GIUDICE, segretario, dà lettura del processo verbale delle
sedute n. 348 e n. 349 del 20 luglio 2016 che, non sorgendo
osservazioni, si intendono approvati.
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do
il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni
mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel
corso della seduta.
Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera
personale di voto.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute le risposte scritte alle
seguenti interrogazioni:
- da parte dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità
N. 1753 - Iniziative urgenti volte al miglioramento delle
condizioni del tratto autostradale A18 Messina - Catania.
Firmatari: Falcone Marco; Assenza Giorgio
- Con nota prot. n. 40134/IN.16 dell'1 settembre 2014 il
Presidente della Regione ha delegato l'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità.
N. 2849 - Chiarimenti in ordine alla mancata realizzazione del
primo lotto della strada di collegamento tra la tangenziale sud di
Catania ed Etna sud.
Firmatari: Musumeci Nello; Ioppolo Giovanni; Formica Santi
- Con nota n. 4012/Gab/7 del 22 giugno 2016 l'Assessore per il
territorio ha eccepito la propria incompetenza.
Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per oggi, gli
onorevoli Dina, La Rocca Ruvolo, Greco Giovanni, Lombardo, Clemente
e Cappello.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di presentazione di disegni di legge
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni
di legge:
- Disposizioni sui procedimenti amministrativi e la migliore
funzionalità dell'attività amministrativa. (n. 1237)
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Anselmo,
Alloro, Arancio, Cirone, Digiacomo, Dipasquale, Laccoto, Lupo,
Maggio, Milazzo A., Nicotra, Panarello, Panepinto, Raia,
Ruggirello, Sammartino, Sudano e Vullo in data 20 luglio 2016.
- Norme per la promozione del turismo e delle attività sportive
invernali nelle aree montane della Sicilia. Istituzione del fondo
per la montagna. (n. 1239)
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Giuffrida,
Coltraro e Currenti in data 20 luglio 2016.
Annunzio di presentazione e contestuale invio
di disegno di legge alla competente Commissione
PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato
presentato ed inviato alla competente Commissione:
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE (II)
- Approvazione del rendiconto generale della Regione per
l'esercizio finanziario 2015. (n. 1240).
Di iniziativa governativa.
Presentato il 20 luglio 2016.
Inviato il 21 luglio 2016.
Comunicazione di invio di disegno di legge alla competente
Commissione
PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato
inviato alla competente Commissione:
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE (I)
- Disposizioni contabili (n. 1218).
Di iniziativa governativa.
Inviato il 21 luglio 2016.
Comunicazione di disegno di legge presentato e ritirato
PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge n. 1238 Progetti di
mobilità giovanile internazionale, di promozione
dell'interculturalità e della cittadinanza europea. Promozione di
scambi giovanili presentato dall'onorevole Vinciullo in data 20
luglio 2016, è stato ritirato con nota prot. n. 6100/SG.LEG.PG del
22 luglio 2016.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti
interrogazioni con richiesta di risposta orale:
N. 3403 - Incremento delle risorse per il periodo 2015-2018 a
favore della società Interporti siciliani.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Falcone Marco; Assenza Giorgio; Federico Giuseppe; Figuccia
Vincenzo; Grasso Bernadette Felice; Milazzo Giuseppe; Papale Alfio
; Savona Riccardo
N. 3404 - Notizie in merito al piano triennale per lo sviluppo
turistico.
- Presidente Regione
- Assessore Turismo, Sport e Spettacolo
Malafarina Antonio; Di Giacinto Giovanni
N. 3405 - Interventi a seguito della mancata utilizzazione delle
risorse idriche provenienti dall'invaso Pozzillo a causa del crollo
del canale Q 100 (Cavazzini).
- Presidente Regione
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
Papale Alfio; Falcone Marco
N. 3407 - Provvedimenti in merito ai ritardi del servizio
ferroviario sulla direttrice Catania-Palermo.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Falcone Marco; Papale Alfio
N. 3408 - Chiarimenti sul mancato avvio dei lavori di
consolidamento e restauro del Castello Svevo di Augusta (SR).
- Presidente Regione
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
- Assessore Economia
Vinciullo Vincenzo
N. 3409 - Notizie sul Consorzio di bonifica 9 di Catania e
interventi per assicurare la corresponsione degli emolumenti
arretrati al relativo personale.
- Presidente Regione
- Assessore Attività produttive
- Assessore Economia
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
D'Asero Antonino
N. 3410 - Interventi urgenti circa il mancato trasferimento delle
trimestralità in favore dei Comuni siciliani per l'anno 2015.
- Presidente Regione
- Assessore Economia
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
D'Asero Antonino; Alongi Pietro; Cascio Francesco; Fontana
Vincenzo; Germanà Antonino Salvatore; Lo Sciuto Giovanni; Vinciullo
Vincenzo
N. 3412 - Avvio di indagine ispettiva presso l'Ente Parco
dell'Etna.
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
Falcone Marco
N. 3413 - Chiarimenti e iniziative in ordine alla mancata
istituzione della Riserva naturale orientata (ex Saline) di Augusta
(SR).
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
Vinciullo Vincenzo
N. 3414 - Chiarimenti sulla mancata applicazione dell'art. 84
della legge regionale n. 9 del 2015 in materia di implementazione
dell'attività di controllo e sicurezza alimentare.
- Presidente Regione
- Assessore Salute
Vinciullo Vincenzo
N. 3415 - Chiarimenti sulla riprogrammazione finanziaria del PAC
Salvaguardia Sicilia nell'ambito dell'azione 2.1.2 'interventi di
efficientamento energetico degli edifici scolastici'.
- Presidente Regione
- Assessore Istruzione e Formazione
- Assessore Economia
Vinciullo Vincenzo
N. 3416 - Provvedimenti contro il definanziamento dei lavori di
efficientamento energetico in alcuni edifici scolastici nel
siracusano.
- Presidente Regione
- Assessore Istruzione e Formazione
- Assessore Economia
Vinciullo Vincenzo
N. 3417 - Chiarimenti sulla parziale applicazione della legge
regionale n. 5 del 2005 segnatamente all'assistenza socio-sanitaria
al fisico nucleare Fulvio Frisone.
- Presidente Regione
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
Vinciullo Vincenzo
N. 3419 - Chiarimenti circa l'incremento orario delle prestazioni
svolte dai medici veterinari convenzionati.
- Presidente Regione
- Assessore Salute
Vinciullo Vincenzo
N. 3420 - Interventi a favore delle imprese.
- Presidente Regione
- Assessore Economia
- Assessore Attività produttive
Papale Alfio ; Falcone Marco
Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno poste
all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
Comunico che è stata presentata la seguente interrogazione con
richiesta di risposta in Commissione:
N. 3924 - Interventi in favore degli operatori del settore
agricolo ricompresi nell'Ufficio intercomunale agricolo di
Francavilla di Sicilia (ME) e nell'Ufficio intercomunale agricolo
di Francofonte (SR).
- Presidente Regione
Foti Angela; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciaccio Giorgio; Ferreri Vanessa; La Rocca Claudia;
Mangiacavallo Matteo; Trizzino Giampiero; Ciancio Gianina; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Tancredi Sergio; Zafarana Valentina;
Zito Stefano
Avverto che l'interrogazione testé annunziata sarà inviata al
Governo ed alla competente Commissione.
Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con
richiesta di risposta scritta:
N. 3402 - Chiarimenti sulle risorse destinate agli ammortizzatori
sociali in deroga per il 2014 e il 2015.
- Assessore Economia
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
Ferreri Vanessa; Zito Stefano; Trizzino Giampiero; Cancelleri
Giovanni Carlo; Palmeri Valentina; Ciaccio Giorgio; Mangiacavallo
Matteo; Zafarana Valentina; Cappello Francesco; Foti Angela; La
Rocca Claudia; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Tancredi Sergio
N. 3406 - Interventi riguardanti l'esondazione del fiume Mela di
contrada Bastioni a Milazzo (ME).
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
Picciolo Giuseppe
N. 3411 - Notizie e strategie di riorganizzazione afferenti il
polo museale di Agrigento.
- Presidente Regione
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
Cimino Michele; Picciolo Giuseppe; Greco Marcello; Tamajo Edmondo;
Lo Giudice Salvatore
N. 3418 - Chiarimenti circa la demolizione della 'dogana
borbonica' ed ex caserma della Guardia di Finanza di Punta Secca
(RG).
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Ferreri Vanessa; Trizzino Giampiero; Cancelleri Giovanni Carlo;
Palmeri Valentina; Ciaccio Giorgio; Mangiacavallo Matteo; Zafarana
Valentina; Cappello Francesco; Foti Angela; La Rocca Claudia; Zito
Stefano; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Tancredi Sergio
Avverto che le interrogazioni testè annunziate saranno inviate al
Governo.
Annunzio di interpellanze
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti
interpellanze:
N. 448 - Notizie sui lavori di adeguamento nell'ospedale 'SS.
Salvatore' di Paternò (CT).
- Presidente Regione
- Assessore Salute
Musumeci Nello; Ioppolo Giovanni; Formica Santi
N. 449 - Notizie sul mancato finanziamento dei lavori per il
ripristino di viale Savoca ad Enna.
- Presidente Regione
Musumeci Nello; Ioppolo Giovanni; Formica Santi
Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che
il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, le interpellanze si
intendono accettate e saranno iscritte all'ordine del giorno per
essere svolta al loro turno.
Annunzio di mozione
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente mozione:
N. 588 - Iniziative concernenti la piattaforma di trattamento e
recupero rifiuti pericolosi e non di c.da Cuturi - Scicli (RG).
Assenza Giorgio; Savona Riccardo; Falcone Marco; Papale Alfio
Presentata il 22/07/16
Avverto che la moziona testé annunziata sarà demandata, a norma
dell'articolo 153 del Regolamento interno, alla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della
relativa data di discussione.
Comunicazione di decadenza di interrogazione
PRESIDENTE. Comunico che, a seguito della cessazione
dell'affidamento temporaneo delle funzioni di deputato regionale
supplente in capo all'onorevole Bandiera, di cui l'Assemblea ha
preso atto nella seduta n. 303 del 23 dicembre 2015, è decaduta
l'interrogazione n. 3401 a sua firma.
L'Assemblea ne prende atto.
in materia di edilizia, decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
Presidenza del Presidente Ardizzone
Seguito della discussione del disegno di legge Recepimento del
Testo Unico in materia di edilizia, decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (n. 841/A)
PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno:
Discussione dei disegni di legge.
Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge
Recepimento del Testo Unico in materia di edilizia, decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 . (n. 841/A),
posto al numero 1).
Invito i componenti la IV Commissione a prendere posto
nell'apposito banco.
LANTIERI, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANTIERI, assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per una
precisazione per il voto della settimana scorsa e delle variazioni
territoriali, perché nella registrazione non è stato registrato
bene quello che ho detto. Il Governo, considerato che aveva
presentato i disegni di legge, si rimetteva all'Aula, perciò il
voto da parte dell'Assessore è stato l'astensione.
di Caltagirone
Presidenza del Presidente Ardizzone
Sulla recente elezione dell'onorevole Ioppolo a sindaco del Comune
di Caltagirone
IOPPOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Abbiamo il piacere di avere in quest'Aula il sindaco di
Caltagirone, onorevole Ioppolo, che ci farà una comunicazione e le
posso dire, da Presidente dell'Assemblea, che mi fa piacere della
sua elezione però dispiace che lei debba lasciare quest'Aula.
IOPPOLO. Grazie Presidente, le ho chiesto la parola qualche
momento fa, proprio in relazione a questa sua comunicazione, signor
Presidente, signori rappresentanti del Governo e colleghi deputati.
Come ella sa, Presidente, lo sa perché mi ha cortesemente,
gentilmente inviato un messaggio augurale, nel corso e all'esito
delle elezioni amministrative del 19 giugno il popolo di
Caltagirone, l'elettorato calatino ha voluto, in sede di
ballottaggio, che io guidassi quella amministrazione quale sindaco.
Ovviamente, la elezione da me sollecitata, essendomi candidato,
comporta una condizione sopravvenuta di incompatibilità che mi ha
dato fino a questo momento e mi concede fino a questo momento, e
per la verità anche oltre, di potere optare per l'una o per l'altra
carica.
Io ho deciso, in piena consapevolezza ovviamente, di optare per
esercitare le funzioni di sindaco della mia città natale che è per
l'appunto Caltagirone, e quindi di dovere, alla fine di questa
seduta, presentare le mie dimissioni da deputato della XVI
legislatura di questo Parlamento.
Credo di poter dire, signor Presidente, signori del Governo e
colleghi, di avere vissuto dentro quest'Aula una esperienza tra le
più importanti della mia vita, della mia vita pubblica, della mia
vita politica, ma anche della mia vita da semplice cittadino
siciliano e italiano.
Ho avuto il privilegio, e con esso l'avventura, di essere stato
eletto due volte rappresentante del popolo siciliano nel 2001, XIII
legislatura, e il 28 ottobre del 2012, XVI legislatura.
Due esperienze molte diverse l'una dall'altra. Nel 2001 eravamo in
una fase storica, la prima elezione diretta - lei lo ricorderà,
Presidente del Parlamento - del Presidente della Regione, era la
prima volta dopo la riforma che il popolo siciliano potesse
finalmente scegliere il Governatore a suffragio universale e
diretto.
Adesso il sistema è più collaudato, ma - devo dire la verità - non
è certamente migliorato; e non è migliorato perché, e lei da questo
punto di vista, signor Presidente dell'Assemblea, lo ha ricordato
più volte, alla riforma elettorale non è seguita la riforma dello
Statuto e, soprattutto, della divisione di poteri tra il Parlamento
e l'esecutivo. E' rimasto, sostanzialmente, un Parlamento ingessato
all'interno della logica finché il Presidente della Regione rimane
ad esercitare la sua carica, il Parlamento rimane ad esercitare la
sua carica e le sue funzioni, e se per una qualunque ragione il
Presidente della Regione dovesse cessare dalla sua carica, gli
effetti negativi ritornerebbero a discapito dell'Assemblea
regionale siciliana, cioè del Parlamento.
Credo di poter dire dopo quasi 9 anni di permanenza in quest'Aula,
seppur a più riprese e con un intervallo temporale di alcuni anni,
che è urgente la riforma dello Statuto nel senso appena auspicato.
Le sorti del Governo e le sorti del Parlamento non possono essere
così indissolubilmente legate, ne soffre l'equilibrio
istituzionale, ma ne soffre soprattutto la risposta politica che il
popolo siciliano si attende e che non sempre, devo dire la verità,
è all'altezza delle aspettative.
Signor Presidente, sarebbe retorico da parte mia dire che meno di
un mese mi è stato sufficiente per comprendere, alla guida di un
medio comune siciliano, la mia città conta quasi 39 mila abitanti,
come sia pressante la richiesta di vicinanza del Governo regionale
rispetto alle comunità locali e come queste risposte non arrivino o
arrivino molto tiepide, molto indirette, molto annacquate.
La problematica relativa alla vicenda dei rifiuti in questi ultimi
mesi, in queste ultime settimane ne è un esempio del tutto evidente
e del tutto eclatante, signori del Governo. L'augurio che come ex
deputato tra qualche ora, tra qualche momento, io posso rivolgere a
lei, signor Presidente del Parlamento, a voi rappresentanti del
Governo e al Governo tutto e a voi colleghi deputati, è quello di
rimanere legati, collegati in maniera assolutamente continua ed
indissolubile con le attese, con le aspettative, con le
prospettive, con le speranze, con le ansie, con le angosce, ma
anche con lo spirito positivo delle nostre comunità amministrate.
Nell'accomiatarmi dai lavori di quest'Aula, io non posso che
rivolgervi questo augurio dal profondo del cuore ringraziandovi per
l'esperienza che insieme abbiamo vissuto in questi anni al servizio
della nostra terra di Sicilia, al servizio di un popolo
meraviglioso che non chiede elemosine ma che chiede riscatto,
prospettiva, speranza e lavoro.
Grazie, signor Presidente, grazie, signori del Governo, grazie,
colleghi deputati, grazie anche agli uffici con i quali spesso ho
avuto modo di confrontarmi in questi anni di mia permanenza in
quest'Aula.
(Applausi)
FORMICA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando con questa
legislatura ho avuto il piacere, e credo insieme a me quelli che lo
hanno conosciuto, di vedere ritornare in questo Parlamento
l'onorevole Ioppolo che avevo avuto il piacere di avere nel Gruppo
di Alleanza nazionale nella legislatura 2001-2006, per me che
conoscevo la rettitudine, la preparazione, la disponibilità, la
competenza dell'avvocato, onorevole Gino Ioppolo, è stato un fatto
grandemente positivo perché, nel corso degli anni, ho avuto modo di
apprezzare le sue grandissime doti di onestà intellettuale, di
preparazione, di competenza, di vicinanza ai problemi veri e
vissuti della collettività.
Io ritengo che l'esperienza di questi quattro anni ha fatto sì che
tutto il Parlamento, tutti i deputati di questo Parlamento,
indipendentemente dal colore politico abbiano avuto il tempo e il
modo e l'occasione di apprezzarne le qualità. E in un contesto
politico, quale quello che viviamo che è contraddistinto dal
distacco, spesso, della politica della gente, dal fatto che tanta
parte dell'opinione pubblica, forse a ben vedere, con buone
ragioni, pensa che la politica sia fatta solo di atteggiamenti
civici da parte di suoi rappresentanti e che ormai le espressioni
dei partiti non siano altro che dei soggetti rinchiusi all'interno
di un Palazzo che non hanno più collegamenti, vedere un esempio
come quello che in questo momento dà, non tanto al Parlamento
quanto all'intera Regione siciliana, al popolo degli elettori
siciliani, l'onorevole Ioppolo, e per volerlo precisare perché lo
capiscono tutti, l'onorevole Ioppolo, in base ai Regolamenti
vigenti, poteva tentare, allungare, ancora per mesi, la sua
permanenza nella doppia veste di sindaco e di deputato regionale.
L'onorevole Ioppolo non lo ha fatto, non ha approfittato di ciò
che le norme gli consentivano di fare e si è dimesso da subito,
appena ha avuto il tempo, perché è stato praticamente surrogato,
preso, non ha più messo piede qui a Palermo dagli impegni gravosi
del suo Comune, appena ha avuto il tempo di venire qui non ha fatto
altro che presentare le sue dimissioni.
Io ritengo che questo sia un esempio che riconcilia la politica,
quella vera, quella con la P maiuscola, alla gente e che deve
essere preso come un monito, come un esempio da seguire per tutti,
perché - vedete - a volte non è che il nuovismo' a tutti i costi
debba essere il principio da seguire; l'onorevole Ioppolo non è il
nuovo, anzi, da un certo punto di vista, l'onorevole Ioppolo
sarebbe il più antico, viene come me, come l'onorevole Musumeci, da
una militanza di destra, di quella destra che tanta vicinanza aveva
con il sociale, che tanta vicinanza aveva con la collettività.
Quindi - dicevo - non è che il nuovo, a tutti i costi, debba
risolvere i problemi, il problema è quello rappresentato da ciò che
noi rappresentiamo e da come noi vogliamo interpretare il mandato
che riceviamo dalla gente.
Esempi come quello che testé ci ha dato l'onorevole Ioppolo ci
riconciliano e debbono riconciliare tutti con la politica, la gente
con la politica e fa riflettere sul fatto che i giudizi vanno dati
sulle persone, sui singoli comportamenti e non mai generalizzati.
Io ritengo che questo Parlamento, tutto il Parlamento, oggi,
subisce una grave perdita, una perdita di competenze, innanzitutto,
di coerenza, di dignità, di assoluto rispetto degli impegni presi
e, con molto rammarico, debbo dire che avrei preferito che
l'onorevole Ioppolo si comportasse più da lestofantino' per
approfittare di ciò che le maglie delle interpretazioni della legge
ed averlo qui, ancora, per molti mesi perché sono certo che il
supporto sarebbe stato prezioso; ma sono, altresì, consapevole del
fatto che, nei momenti in cui ha scelto e si è presentato davanti
agli elettori di Caltagirone per un impegno forte ed assoluto nei
confronti di Caltagirone, la strada che lui ha scelto è la strada
giusta e condivisa.
Quindi, anch'io invito il Parlamento ad un grande applauso nei
confronti di una grande persona. Grazie, onorevole Ioppolo.
di Caltagirone e su altri argomenti non iscritti all'ordine del
giorno
Presidenza del Presidente Ardizzone
Sulla recente elezione dell'onorevole Ioppolo a sindaco del Comune
di Caltagirone e su altri argomenti non iscritti all'ordine del
giorno
MALAFARINA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAFARINA. Signor Presidente, onorevole colleghi, ho chiesto di
intervenire per un altro argomento che affronterò tra un minuto.
Approfitto della circostanza per dare un caloroso saluto
all'onorevole Ioppolo che conosco da vent'anni, avendo diretto il
Commissariato di Caltagirone abbiamo avuto modo di incontrarci. In
quella sede ne ho apprezzato, sicuramente, le qualità umane e
professionali ed il tratto di serietà che, sicuramente, lo
contraddistingue.
Lo aspetta un compito gravoso perché è Sindaco di un comune in
grave difficoltà, e per questo gli faccio sicuramente i miei
migliori auguri perché possa risolvere con rapidità ed efficienza i
problemi di Caltagirone, considerato che, fra l'altro, io sono un
po' un cittadino onorario di Caltagirone ed è una realtà che mi sta
particolarmente a cuore.
Auguri all'onorevole Ioppolo di buon lavoro e di grandi risultati.
Signor Presidente, io ho chiesto di parlare per sollevare un
problema in quest'Aula ed il problema è quello dell'emergenza
rifiuti in Sicilia, emergenza rifiuti in Sicilia che, ormai da uno,
due, tre anni, non so più quanti, non trova una sua soluzione.
Anzi, in questi ultimi periodi, siamo stati costretti a vedere i
camion della spazzatura che dal palermitano andavano nel catanese,
quelli del catanese nel siracusano, sembrava il tour della
spazzatura in giro per l'Isola, giusto per creare delle condizioni
ambientali ottimali
Mi sono sforzato di capire in che cosa consista questo piano di
intervento per cui, addirittura, si è chiesto l'intervento della
Protezione civile, ma sinceramente, pur cercando fra le pieghe
della stampa, delle notizie e quant'altro, non sono riuscito a
venire a capo di alcunché.
E guardo al fenomeno con particolare attenzione perché siamo nel
pieno della stagione estiva e, quindi, l'accumulo di spazzatura
sulle strade crea, già di per sé, un grosso problema sanitario.
Siamo nel pieno della stagione turistica ed offriamo a gente che
viene da tutto il mondo uno spettacolo indecente, con cumuli di
spazzatura sparsi per le strade, sotto gli alberghi e quant'altro
ma non riusciamo a risolvere alcunché.
E' un argomento che non so fino a che punto possa appassionare
l'Aula, visto e considerato che a munnezza in Sicilia è, ormai,
un fatto endemico, però ritengo doverosa da parte dell'Assemblea
chiedere l'audizione dell'assessore Contrafatto o, ancor meglio,
del Presidente Crocetta perché possa illustrare in questa sede
quali soluzioni si intendono adottare per un piano rifiuti organico
e definitivo in Sicilia, fermo restando che già nel passato il
fatto dei termovalorizzatori aveva creato delle grosse apprensioni
per il sospetto di infiltrazioni mafiose.
Penso che i siciliani vogliano una risposta, penso che sia
doveroso dare una risposta ai siciliani e penso che sia doveroso,
per quest'Assemblea, affrontare con rigore, con attenzione il
problema.
Anche perché il sottosegretario Faraone ed il Presidente Crocetta
non fanno nient'altro che darsele di santa ragione, tant'è che sono
raffigurati sulla stampa, spesso e volentieri, come due pugili
CORDARO Suonati
MALAFARINA ...più o meno suonati ma qua, sicuramente, quella che è
suonata in questa situazione è la Sicilia che mi sembra stia
finendo sempre più al tappeto per le incertezze, i litigi, la
mancanza di prospettive che non si riescono ad individuare.
Faccio appello a lei, Presidente. Come Gruppo socialista
presenteremo oggi stesso una mozione per l'urgente audizione in
Aula dell'assessore Contrafatto, chiedendo esattamente quali sono
le prospettive prossime venture per il piano rifiuti che da anni
chiediamo inutilmente.
Mi rivolgo alla sua sensibilità che sicuramente, su questo e su
tanti altri argomenti, è accertata perché si possa affrontare con
rapidità e serietà un problema assolutamente fondamentale per la
Sicilia.
CORDARO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORDARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo.
Anch'io voglio salutare - e deve essere un arrivederci - il
prestigioso collega, collega avvocato, collega parlamentare e - se
mi consente - l'amico Gino Ioppolo che è stato chiamato al gravoso
compito, ma prestigioso per chi è figlio di quella città, di
essere sindaco, appunto, della sua città e della sua comunità e lo
voglio ricordare per questo tempo che mi ha visto lavorare spesso
insieme a lui, come uomo corretto e parlamentare competente. E,
quindi, gli auguro tutte le fortune che merita.
E poi, signor Presidente, assai più velocemente, nella scorsa
seduta ho sollevato, e mi rivolgo agli uffici, il tema del
dipendente della Fondazione Federico II che ha vinto una causa di
lavoro e che, quindi, da un anno e mezzo, dovrebbe essere portato
dal 3 al 2 livello.
Ora, siccome non è un fatto personale, perché io l'ho posta e la
ripropongo alla Presidenza ed agli Uffici e, soprattutto alla
Fondazione, come un fatto istituzionale, mi è stato risposto dal
Direttore della Fondazione, per le vie brevi, che il 15 settembre
2016 ci sarebbe un appello.
Ebbene, non è così, signor Presidente, perché il 15 settembre 2016
c'è un'udienza, che è stata fissata per l'opposizione al precetto,
legata alle somme maturate, dal 2006 ad oggi, da questo
dipendente. L'appello è stato fissato per il 30 novembre 2017,
addirittura, quindi, non c'entra niente l'udienza del 15 settembre.
Ebbene, sento il dovere di ribadire l'argomentazione della scorsa
seduta circa il fatto che questa Istituzione e questa Presidenza,
che fa della legalità, correttamente, un vessillo, vuole o meno
fare applicare una sentenza della Repubblica, posto che l'articolo
282 del Codice di Procedura Civile cita, testualmente, la sentenza
di I grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti .
Si dispone, quindi, per il Codice di Procedura Civile, che la
sentenza di I grado è provvisoriamente esecutiva e va, pertanto,
eseguita.
Signor Presidente, pongo questa volta il quesito in maniera
formale e le chiedo di darmi una risposta circa l'applicabilità o
meno di questa sentenza.
D'ASERO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ASERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo, più
che per una motivazione così istituzionale, anche per un fatto
sentito dal punto di vista personale, per dire che l'onorevole Gino
Ioppolo ha ben rappresentato questa nostra Assemblea e, quindi, un
saluto, anche come Gruppo del Nuovo Centro Destra, per quello che è
stata la sua attività ed il suo impegno. Ahimè, la Commissione
Statuto' l'ha visto poco, però, anche dall'esterno, l'onorevole
Ioppolo potrebbe darci grande sostegno.
Io ritengo che la sua attività, ora di amministratore di un grosso
centro come Caltagirone, lo porterà anche ad ulteriori momenti di
impegno in cui questa Assemblea possa avere motivi anche di
riflessione e di approfondimento.
Le problematiche degli enti locali sono le problematiche che un
po' stanno determinando un motivo di grande preoccupazione per il
futuro di questi enti e, perché no, in una gestione innovativa che,
al di là di essere solo momento di erogatore di servizi, l'ente
locale può diventare come strumento, soggetto importante dello
sviluppo del territorio, ritengo che, in questo, l'esperienza, la
professionalità e la capacità di impegno politico porterà
sicuramente a dei contributi di cui anche questa Assemblea avrà il
piacere di poter valutarne i contenuti.
Auguri per la sua nuova carica.
ASSENZA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ASSENZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo, in
maniera assolutamente lapidaria, per due ringraziamenti. Il primo
all'onorevole Gino Ioppolo, per gli esempi di correttezza, di
rettitudine, ma anche di capacità assolutamente fuori dal comune,
che ha dimostrato in questi anni in quest'Aula. Lo conoscevo da
tempo, però, così da vicino non avevo avuto la fortuna di
frequentarlo.
I complimenti glieli ho fatti la stessa notte della sua elezione
ma ci tengo nuovamente a farli anche da questo podio perché
l'assenza del mio Capogruppo in questa Aula mi impone di
intervenire per manifestare la grande vicinanza, comunque sempre
avuta, tra i nostri Gruppi e personalmente tra di noi.
Gino saprà sicuramente assolvere in maniera encomiabile il ruolo
di sindaco della sua città. Ruolo prestigioso ma assolutamente
difficile in momenti come questi.
Quindi, ad maiora, un abbraccio e grandi auguri a Gino.
Vorrei, però, ringraziare l'assessore Croce - e mi dispiace che si
sia allontanato - e voglio farlo pubblicamente perché con assoluta
tempestività, coerenza e coraggio ha, oggi, firmato il decreto di
revoca per l'impianto di smaltimento rifiuti pericolosi a quel mega
impianto che improvvidamente era stato in precedenza autorizzato in
territorio di Scicli.
La sollevazione popolare, gli interventi di molti, tra cui il
sottoscritto che è stato il primo ad essere informato della spinosa
e, per certi versi, anche oscura vicenda ha, oggi, trovato la sua
giusta conclusione ed il suo inevitabile epilogo con la firma del
decreto di revoca a questa autorizzazione.
Si mette così la parola fine ad una vicenda incresciosa e debbo
dire che la mia mozione che, oggi, doveva essere trasformata in
ordine del giorno proprio per invitare il Governo ad intervenire
tempestivamente viene superata dalla tempestività dell'intervento
dell'Assessore che nuovamente ringrazio.
MUSUMECI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSUMECI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo il mio
Capogruppo temo di dovermi ripetere e, tuttavia, sento il dovere
morale di cogliere l'opportunità per ringraziare anch'io il collega
Gino Ioppolo per il contributo che ha dato al lavoro del Gruppo, al
lavoro di quest'Aula e della Commissione Sanità' della quale ha
fatto parte e che lo ha voluto vicepresidente.
Il rapporto di fraterna amicizia con il collega Ioppolo finisce
con il dovere condizionare ogni altra mia considerazione.
Lunghi anni di militanza comune nelle file della Destra. Assieme
abbiamo fatto scelte difficili, alcune anche dolorose, ma sempre
con grande consapevolezza.
L'ultima scelta è stata quella di lasciare l'Assemblea regionale
per servire la città natale. Una scelta che ci ha visti per qualche
attimo su posizioni diverse, com'era mio dovere tentare di tenere
il collega Ioppolo all'interno di una Assemblea prestigiosa come
questa, ben consapevole che la sua assenza ci avrebbe privato di un
contributo di qualità.
E, tuttavia, dopo alcuni minuti di esitazione non ho potuto non
condividere lo slancio col quale il collega Ioppolo ha ritenuto di
dovere correre al capezzale della propria città nel momento più
difficile per la vita politica, finanziaria, sociale, economica
della sua Caltagirone.
Io credo di dovere dire grazie a Gino per tutto quello che ha
potuto profondere in questi anni, in nove lunghi anni, lunghi
perché vissuti, giorno dopo giorno, all'interno di questa Assemblea
e sono sicuro che egli vorrà continuare a profondere la stessa
passione, lo stesso impegno fisico, culturale ed intellettuale al
servizio della sua città nella quale si respira già un'area ed
un'atmosfera diversa, ieri sera me ne sono personalmente reso conto
partecipando, da spettatore, ai festeggiamenti patronali del
capoluogo calatino.
Ecco, sono sicuro che Caltagirone, con la guida del collega
Ioppolo, ritroverà il protagonismo e lo smalto che sembra avere
perduto negli ultimi decenni. In questo senso, credo di
interpretare il pensiero di tutti i colleghi per dire a Gino che
gli sono grato, gli siamo grati come Gruppo parlamentare, gli siamo
grati come movimento politico, gli siamo grati come cittadini, gli
siamo grati come amici e siccome in politica le strade si
incontrano sempre non è detto che nel prosieguo della sua e della
nostra attività politica ed istituzionale non possano mancare punti
di convergenza per continuare, seppure in ruoli diversi, a servire
gli interessi legittimi della comunità siciliana.
Grazie, signor Presidente, per avermi consentito questa
testimonianza.
PRESIDENTE. Io ho avuto modo di esprimere il mio compiacimento,
l'ha ricordato l'onorevole Ioppolo, per iscritto. È stata
certamente una scelta difficile per noi che l'abbiamo subita,
onorevole Ioppolo, ma non per lei, ne sono convinto, perché non è
stata una scelta di pancia, è stata una scelta di cuore, ne abbiamo
parlato più volte, non c'è cosa più bella che amministrare il
proprio Comune e cercare di dare risposte, comportando questo una
maggiore sofferenza, in ogni senso, rispetto ad una posizione
sempre attenta ai bisogni della gente ma più defilata, più
distaccata quale può essere quella del parlamentare regionale.
Per cui, non abbiamo che da dirle grazie, i suoi interventi non
sono mai al di sopra delle righe, sempre rispettosi
dell'avversario, se mai c'è stato un avversario, diciamo, di un
portatore di idee diverse, per quello che mi riguarda ci siamo
conosciuti nel 2001, abbiamo fatto un percorso assieme in I
Commissione, c'è una stima che è rimasta, spero che sia stata
reciproca, immutata nel corso di questi anni.
Quindi buon lavoro, le strade certamente si incrociano perché,
comunque, siamo tutti chiamati a dare risposte ai siciliani, lei
più direttamente al popolo di Caltagirone. Quindi, complimenti e
grazie per questa iniezione di fiducia che dà a tutti noi.
FOTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FOTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, anch'io
faccio i miei personali auguri, anche da parte del mio Gruppo, al
collega Ioppolo e lo ringraziamo per tutto quello che ci ha dato
nel senso che con il suo sorriso e la sua competenza ha, di certo,
accresciuto la nostra personale ed umana storia all'interno di
questa Assemblea.
Signor Presidente, da questo scranno qualche minuto fa, e qui mi
fa specie, l'onorevole Malafarina ha sollevato la questione dei
rifiuti. Vorrei raccontare una vicenda. Ecco io e il collega
Malafarina siamo stati insieme in Commissione Territorio e
Ambiente' per qualche annetto e nel febbraio del 2014, quando
allora era presidente il collega Trizzino, avevamo avanzato
richiesta e tutti quanti avevamo deciso di fare una
sottocommissione che si dedicasse ai rifiuti ed in particolare per
quanto riguardava gli aspetti ambientali, lavorativi ed
impiantistici proprio perché non è che ci volesse tanto, già le
cronache a partire dal 2008, 2010, 2012 ci avevano dato la
cronologia esatta dei fatti che, oggi, stanno succedendo.
Quindi, io non mi sento per nulla stupita. Mi sento, però, stupita
nel sentire l'onorevole Malafarina che, poi, fu eletto presidente
della sottocommissione nel luglio del 2014 e, Presidente, questa
Commissione si sarà riunita in tutto una volta e mezzo.
Mi spiego: perché, poi, l'assessore Marino fu fatto fuori, arrivò
la Contrafatto che, dopo sei mesi di attesa di questo nome aveva
bisogno di un po' di tempo per acclimatarsi, ma questo
acclimatamento è durato talmente tanto che la sottocommissione non
è stata convocata per dare il giusto impulso e, magari, un
indirizzo, dei consigli al Governo, nonostante prima
dell'insediamento, prima dell'elezione già si sapeva qual era la
capacità di abbancamento delle discariche esistenti in Sicilia.
Ricordiamo c'era ancora il presidente Lombardo e si sapeva
esattamente quanti metri cubi si potevano continuare a mettere, si
sapeva perfettamente, come si sa adesso, che quasi tutti gli
impianti siciliani non sono dotati di biostabilizzatore, non sono
dotati di quelle attrezzature che sono il minimo sindacale che la
legge ci consente, quindi, ben venga che l'Assessore venga a fare
il suo discorsetto in Aula, però, prima di lamentarci dovremmo
anche guardare un pochino a noi stessi ed a quello che non abbiamo
fatto in questi anni.
Presidenza del Presidente Ardizzone
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per oggi, gli
onorevoli Tamajo e D'Agostino.
L'Assemblea ne prende atto.
di Caltagirone e su altri argomenti non iscritti all'ordine del
giorno
Presidenza del Presidente Ardizzone
Sulla recente elezione dell'onorevole Ioppolo a sindaco del Comune
di Caltagirone e su altri argomenti non iscritti all'ordine del
giorno
DIGIACOMO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIGIACOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori,
ringrazio per avermi dato la parola, un minuto soltanto perché non
voglio e non posso sottrarmi dal rivolgere un saluto affettuoso
all'onorevole Ioppolo con il quale abbiamo lavorato, gomito a
gomito, per quasi 4 anni in Commissione Sanità' e non aggiungo
nulla rispetto alle manifestazioni di stima, di affetto, di
riconoscimento personale. Ecco questo è un aggettivo che, ormai, si
usa molto poco in una civiltà massificante: personale ; una stima
personale per quell'uomo di grande spessore, di grandi capacità
politiche e, devo dire, di grande morale perché insomma non sfugge
a nessuno che la scommessa di lasciare gli scranni del Parlamento
siciliano per andare verso una battaglia quotidiana
nell'amministrazione locale - che è una cosa che io e tanti qui
conosciamo bene, siamo stati amministratori locali per tanto tempo
-, bene, non è cosa da poco, soprattutto nella consapevolezza che
l'onorevole Ioppolo, il sindaco Ioppolo va a gestire un comune -
purtroppo non è l'unico - in cui le risorse finanziarie sono quelle
che sono, quindi, all'attività già infernale dello scontro
quotidiano con i problemi si sovrappongono anche le angustie di
bilancio.
Ma sono sicuro che Gino, se mi consentite questa caduta di
tensione dialettica ma la tensione dialettica cede all'affetto,
saprà vincere anche questa scommessa.
Un sindaco non è chiamato a risolvere tutti i problemi della
comunità, non può farlo, è impensabile che si possa fare. Però,
sono certo che, come è accaduto in questo Parlamento e nella
Commissione, saprà dare di se stesso l'idea di un uomo che si è
impegnato, che ha dato tutto se stesso per cercare di portare un
po' più in là le pesanti, inamovibili colonne d'Ercole, almeno oggi
è così, dell'amministrazione locale.
Onorevole Ioppolo, Gino, i più cari ed affettuosi saluti ed i più
cari affettuosi auguri a nome mio e del Gruppo parlamentare che
rappresento.
Presidenza del Presidente Ardizzone
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n.
841/A
PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge n.
841/A Recepimento del Testo Unico in materia di edilizia, decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380 .
Non avendo alcune deputato chiesto di parlare, pongo in votazione
il passaggio all'esame degli articoli. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, la Commissione ha lavorato su alcuni
emendamenti di carattere tecnico che sono stati distribuiti ai
deputati. L'articolo 1 si vota alla fine.
Si passa, pertanto, all'articolo 2. Ne do lettura:
«Articolo 2
Recepimento dell'articolo 4 Regolamenti edilizi comunali' del DPR
6 giugno 2001, n. 380
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi del comma 4,
articolo 2, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto
dall'articolo 1, contiene la disciplina delle modalità costruttive,
con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-
estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli
immobili e delle relative pertinenze.
2. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge, sentiti i comuni, gli ordini ed i collegi professionali
nonché le consulte regionali degli ordini dei tecnici abilitati
alla progettazione, il Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, emana un
decreto recante un regolamento tipo edilizio unico. I comuni
possono, nei successivi 120 giorni dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al precedente periodo, apportare, con apposita
deliberazione del consiglio comunale, delle integrazioni al fine di
adattare il regolamento edilizio alle specifiche caratteristiche
locali, nel rispetto degli interessi della comunità amministrata ed
in osservanza degli accordi e delle intese conclusi in sede della
Conferenza unificata».
Comunico che all'articolo 2 è stato presentato dalla Commissione,
l'emendamento tecnico 2.1. Il parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Non essendoci altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2,
nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Articolo 3
Recepimento dell'articolo 6 Attività edilizia libera', del D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica,
di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della
vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e
della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi
compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200
mt, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come
introdotto dall'articolo 1, ivi compresi gli interventi di
installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica
utile nominale inferiore a 12 kW (3);
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche compresa la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca
di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
f) l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di
capacità complessiva non superiore a 13 mc;
g) le recinzioni di fondi rustici;
h) le strade poderali;
i) le opere di giardinaggio;
l) il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se
occorrono strutture murarie;
m) le cisterne e le opere connesse interrate;
n) le opere di smaltimento delle acque piovane;
o) le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da
effettuarsi in zone agricole;
p) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di
nuova costruzione con altezza massima di m. 1.70;
q) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali
di cui alla circolare Ministero dei Lavori Pubblici del 16 novembre
1977, n. 1918;
r) l'installazione di pergolati e pergotende a copertura di
superfici esterne a servizio di immobili regolarmente assentiti o
regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria.
s) le opere di giardinaggio;
t) il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se
occorrono strutture murarie;
u) le cisterne e opere connesse interrate;
v) le opere di smaltimento delle acque piovane;
z) le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da
effettuarsi in zone agricole;
aa) la realizzazione di opere interrate di smaltimento reflui
provenienti da immobili destinati a civile abitazione.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa
comunicazione per via telematica dell'inizio dei lavori da parte
dell'interessato all'amministrazione comunale, i seguenti
interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, come
introdotto dall'articolo 1, ivi compresa l'apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non
riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche
della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche
strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero
delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso
delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli
immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a),
dell'articolo 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è
fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ai fini dell'applicazione della
presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili
l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di
esse;
c) le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati
adibiti ad esercizio d'impresa, comprese quelle sulla superficie
coperta, che non comportino un cambio di destinazione d'uso e non
riguardino parti strutturali;
d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni;
e) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente
interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque,
bacini, pozzi di luce di profondità al pelo libero dell'acqua
inferiore a l,40 mt., nonché locali tombati;
f) gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6
del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , da realizzare al di
fuori della zona territoriale omogenea A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ivi compresi
gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Negli immobili e aree ricadenti all'interno di
parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della
normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa la
fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 mt, anzidetti
impianti possono essere realizzati solo a seguito di redazione
della valutazione di incidenza e alle procedure di verifica di
assoggettabilità a valutazione dì impatto ambientale di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni;
g) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo
delle aree pertinenziali degli edifici;
h) gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
i) l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o
destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati
in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo e destinati
alla rimozione dopo l'uso;
l) la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei
fondi rustici di cui al comma 1, lettera g);
m) la realizzazione di strade interpoderali;
n) l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o
destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati
in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo di uso non
superiore a 6 mesi;
o) nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza
massima di metri 1.70;
p) realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali
tecnici;
q) cisterne ed opere interrate, bacini e pozzi di profondità al
pelo libero dell'acqua inferiore a 1,40 mt.
r) opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova
costruzione con altezza massima di m. 1,70;
s) opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di
cui alla circolare Ministero dei Lavori Pubblici del 16 novembre
1977, n. 1918;
t) la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei
fondi rustici di cui al comma 1, lett. g);
u) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche
della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche
strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero
delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso
delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli
immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a),
dell'articolo 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è
fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ai fini dell'applicazione della
presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili
l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di
esse:
v) le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati
adibiti ad esercizio d'impresa che non comportino un cambio di
destinazione d'uso e non riguardano parti strutturali.
3. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e
c), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale in forma
telematica l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei
lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto
la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e
con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è
interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la
comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa
alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di
inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine
dei lavori, è valida anche ai fini di cui all' articolo 17, comma
1, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249
, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione
comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
5. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma
2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei
lavori di cui al comma 3, comportano la sanzione pecuniaria pari a
1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la
comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in
corso di esecuzione.
6. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su quelle
contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi
vigenti.
7. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 20 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4».
Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
3.10. Il parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa ad esaminare gli emendamenti del fascicolo. Si procede
con l'emendamento 3.6, degli onorevoli Raia ed altri.
RAIA. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari,
dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 3.7, degli onorevoli Raia ed altri.
RAIA. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari,
dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 3.11, della Commissione. Il parere del
Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 3.12, della Commissione. Il parere del
Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 3.1, a firma degli onorevoli Lentini e Turano, è
assorbito.
Si passa all'emendamento 3.8, degli onorevoli Raia ed altri.
RAIA. Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, chiedo la
soppressione di questo comma perché ritengo che le opere interrate
che riguardano lo smaltimento dei reflui provenienti da qualunque
tipo di immobile abbisognano di autorizzazioni sanitarie.
CORDARO. Onorevole Raia, di quale emendamento sta parlando?
RAIA. Sto illustrando l'emendamento 3.8. Questo emendamento qui
recita, invece che: la realizzazione di opere interrate di
smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile
abitazione . Ma vorrei capire questo tipo di opera che andremmo a,
o andrebbero a
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Le vasche
Imhoff.
RAIA. Le vasche Imhoff che hanno solo autorizzazioni. Quindi,
bisognerebbe specificarlo per evitare che magari, chiunque, anche
civile abitazione, non abbiano le giuste autorizzazioni e, quindi,
possano inquinare il suolo pubblico.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'emendamento
3.8.
Il parere della Commissione?
MAGGIO, presidente della Commissione. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti
seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 3.2, degli onorevoli Lentini e Turano.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
MAGGIO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 3.9, degli onorevoli Raia ed altri.
RAIA. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari,
dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 3.13, della Commissione. Il parere del
Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 3.3, degli onorevoli Lentini e Turano.
TURANO. Anche a nome dell'altro firmatario, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 3.4, degli onorevoli Lentini e Turano.
Il parere della Commissione?
MAGGIO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 3.5, degli onorevoli Lentini e Turano.
Il parere della Commissione?
MAGGIO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Articolo 4
Recepimento dell'art. 9 Attività edilizia in assenza
di pianificazione urbanistica edilizia' del DPR 6 giugno
2001, n. 380
1. Per l'attività edilizia in aree subordinate ad esproprio per
pubblica utilità in presenza di vincoli decaduti e nel rispetto
delle norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, ovvero nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, sono
consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), d), ed e) del comma
1, dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, come introdotto
dall'articolo 1, che riguardino singole unità immobiliari o parti
di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di
nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di
0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a
destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque
superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Le attività del presente articolo sono consentite fatte salve
le norme e i più ristrettivi limiti determinati dal rispetto delle
norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
della vigente normativa regionale su parchi e riserve naturali
nonché della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS.
3. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti
urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali
come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati
al comma l, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla
lettera f), del comma 1, dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, come
introdotto dall'articolo 1, che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti
anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino
fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il
titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del
comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare,
limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale,
prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed
a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alle disposizioni
della Sezione II del Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come
introdotte dagli articoli 1, 7, 8 e 9.
4. Nel caso in cui i vincoli di cui all'articolo 9, del Decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, siano
scaduti da più di tre anni, sono consentiti anche gli interventi di
cui alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 3 del D.P.R.
380/2001, come introdotto dall'articolo 1. ».
PANARELLO. Signor Presidente, vorrei sapere se ci sono i
riferimenti normativi. Lo dico perché abbiamo soppresso il comma,
ma io non so di cosa si tratta.
PRESIDENTE. Corretto, onorevole Panarello, la materia è tecnica
per cui se dobbiamo andare con più calma, io sono d'accordo.
CORDARO. La materia è stata esitata in Commissione, quindi
possiamo procedere celermente.
PRESIDENTE. La materia è complessa e delicata, andiamo avanti con
calma, tranquillamente, non c'è bisogno di innervosirsi su queste
cose.
Si passa all'emendamento 4.2, degli onorevoli Lentini e Turano.
LENTINI. Anche a nome dell'altro firmatario, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 4.4, degli onorevoli Raia ed altri.
RAIA. Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi intervengo per capire
semplicemente questo: non so se si tratta di un refuso.
L'emendamento che propongo è quello di sostituire la lettera f) con
la d). Perché la lettera d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001,
tratta di ristrutturazioni edilizie, e non la lettera f), che
tratta invece di ristrutturazione urbanistica, e sono due cose
diverse, presumo.
Quindi, per una ristrutturazione urbanistica ci vuole una
pianificazione un poco più ampia, presumo, mentre quella edilizia è
riferita al singolo immobile, non è riferita certamente né a un
quartiere e neanche ad una zona più ampia.
PRESIDENTE. Assessore Croce, l'onorevole Raia ha posto una
questione tecnica.
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Signor
Presidente, in realtà, l'intenzione del Governo e della Commissione
era quella di mantenere la ristrutturazione dell'intervento
urbanistico e, quindi, la lettera f) che riguardava diciamo, il
macro intervento e non l'intervento specifico. Quindi, noi lo
vorremmo lasciare così, non lasciandolo all'intervento puntuale
riferito alla ristrutturazione edilizia.
RAIA. Stiamo parlando di una norma che riguarda l'edilizia.
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Noi sicuramente
stiamo parlando di una norma che riguarda l'edilizia.
PRESIDENTE. Lei lo mantiene onorevole Raia?
RAIA. Sì.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.4. Il parere della
Commissione?
MAGGIO, presidente della Commissione. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Contrario.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'articolo 4. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Articolo 5.
Recepimento dell'art 10 Interventi subordinati a
permesso di costruire'
del D.P.R. 380/2001
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che
comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o
dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione
d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il
contenimento del consumo di nuovo territorio, come definite nei
successivi punti:
1) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei
sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei
seminterrati esistenti e regolarmente realizzati alla data di
entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione delle
pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge
6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31
della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di
ristrutturazione edilizia;
2) il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia
assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media
ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di
sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie
relativa. Il recupero volumetrico è consentito anche con la
realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti.
Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano
degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il
soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici;
3) il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e
dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e
comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,20. Si
definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi
realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili
nella volumetria assentita agli stessi;
4) gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti,
delle pertinenze e dei locali accessori avvengono senza alcuna
modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di
pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la
previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi
esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-
illuminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone
territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero negli immobili
sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
anche nei centri storici se disciplinati dai piani regolatori
comunali, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e
riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali o
regionali, e in assenza di piani attuativi, i comuni adottano, di
concerto con la Sovrintendenza ai BBCCAA, ovvero con gli enti
territoriali competenti alla gestione di suddetti parchi e riserve
naturali o aree protette, una variante al vigente regolamento
edilizio comunale, entro il termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Detta variante deve
individuare anche gli ambiti, nei quali, per gli interventi ammessi
dalla presente legge, non è applicabile la segnalazione certificata
di inizio attività. E' fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
5) il progetto di recupero ai fini abitativi segue le prescrizioni
tecniche in materia edilizia, contenute nei regolamenti vigenti,
nonché le norme nazionali e regionali in materia di impianti
tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, fatte salve
le deroghe di cui ai punti precedenti;
6) le opere realizzate ai sensi della presente lettera comportano
il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
nonché del contributo commisurato alla metà del costo di
costruzione, ai sensi dell'articolo 7, calcolati secondo le tariffe
approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova
costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al
versamento al comune di una somma pari al 10 per cento del valore
dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente
incremento della relativa rendita catastale che risulta dalla
perizia giurata allegata al permesso di costruire o alla denuncia
di inizio attività nei casi previsti dall'articolo 10».
Invito i colleghi a non avvicinarsi alla Commissione perché hanno
l'esigenza di seguire passo passo gli interventi dei colleghi che
pongono delle questioni di carattere tecnico e per alcuni aspetti
anche complessi.
Si passa all'emendamento 5.1, degli onorevoli Vinciullo e altri.
Il parere della Commissione?
MAGGIO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Complimenti onorevole Vinciullo.
Si passa all'emendamento 5.3, degli onorevoli Lentini e Turano.
TURANO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 5.4, degli onorevoli Lentini e Turano. Il
parere della Commissione?
MAGGIO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 5.7, della Commissione. Il parere del
Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 5.5, degli onorevoli Lentini e Turano.
TURANO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 5.8 del Governo. Il parere della
Commissione?
MAGGIO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 5.6, degli onorevoli Lentini
e Turano.
TURANO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 5.2, degli onorevoli Dipasquale ed altri.
SAMMARTINO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 5, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Articolo 6.
Recepimento dell'art. 15 Efficacia temporale e
decadenza del permesso di costruire' del DPR 6 giugno
2001, n. 380
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e
di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad
un anno dal rilascio del titolo abilitativo e quello di
ultimazione entro il quale l'opera deve essere completata non può
superare tre anni dall'inizio dei lavori. I termini che precedono
sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio o ultimazione,
previa comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima
della scadenza dei superiori termini, a condizione che i lavori da
eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti
urbanistici, approvati o adottati.
3. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o
conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità
giudiziaria rivelatesi poi infondate.
4. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel
termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per
le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra
quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio
attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del
contributo di costruzione.
5. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di
inizio.
6. Ricorrendone le condizioni, le disposizioni di cui al comma 2
si applicano anche alle denunce di inizio attività e alle
segnalazioni certificate di inizio attività».
Si passa all'emendamento 6.6, degli onorevoli Lentini e Turano.
TURANO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 6.2, dell'onorevole Sammartino.
SAMMARTINO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 6.1, dell'onorevole Panepinto.
PANEPINTO. Signor Presidente, è stato presentato un subemendamento
all'emendamento 6.1. Chiedo di parlare per illustrarli entrambi.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PANEPINTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento ha
la funzione di evitare che decadano tutte le concessioni edilizie
con l'entrata in vigore della norma. Io al subemendamento, che
verrà distribuito, aggiungo, che a condizione che il mantenimento
della concessione della licenza edilizia sia conforme agli
strumenti urbanistici vigenti.
Solo questo signor Presidente, quindi, sostanzialmente sia una
concessione edilizia rilasciata negli anni precedenti e che sia in
contrasto con le nuove norme urbanistiche vigenti.
PRESIDENTE. Scusate io ancora non l'ho visto il subemendamento.
RINALDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Però scusate, se io posso avere almeno questo subemendamento, così
lo distribuiamo.
RINALDI. Io invito il collega Panepinto a ritirare questo
emendamento perché chi ottiene una concessione, e chiaramente
ottiene anche un diritto, non può poi essere modificato con le
norme vigenti rispetto ad un diritto acquisito. Creeremmo una serie
di contenziosi che secondo me è bene evitare.
SUDANO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SUDANO. Signor Presidente, noi già nell'articolato stiamo
prevedendo la comunicazione da parte del titolare della concessione
di, o prima dell'inizio dei lavori o prima della fine dei lavori,
chiedere ulteriori due anni, anzi comunica ulteriori due anni.
Quindi questo emendamento in realtà onestamente dà gli stessi due
anni che dà l'articolo.
Cioè noi prevediamo nell'articolo che se il soggetto ne ha bisogno
comunica che ha bisogno di ulteriori due anni invece noi in questo
modo diamo comunque due anni a tutti.
PANEPINTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PANEPINTO. Lo ritiro, ma prego il presidente della Commissione e
l'assessore di puntualizzare che i due anni devono agire
immediatamente, cioè non dobbiamo ritornare alla commissione
edilizia, dal dirigente. Va specificato perché noi non abitiamo in
Svezia, giusto, per cui i due anni, va chiarito nella norma, in
modo tale che non si rimetta alle decisioni dei responsabili degli
uffici urbanistici.
FAZIO. Volevo interventire siccome l'ho proposta io la norma. Ma
se è stato ritirato
PRESIDENTE. E' ritirato. L'Assemblea ne prende atto.
GRASSO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei tornare sul
subemendamento e porre una riflessione. E' stato ritirato ma poi
dal punto di vista pratico poi ci sono gli effetti che poi vengono
in contrasto con quelle che sono le norme e i regolamenti
urbanistici.
Nel momento in cui viene rilasciata una concessione edilizia, la
concessione edilizia ha effetto però entro tre anni bisogna che si
terminino i lavori.
Nel momento in cui i lavori non si sono terminati e quindi si è
decaduti, non c'è un diritto acquisito, si decade dalla
concessione. Chi ha presentato la concessione edilizia e deve
costruire e nel frattempo c'è una modifica del Piano regolatore
generale, il tecnico comunale in difformità alle nuove norme, al
nuovo Piano regolatore, non gliela rilascerà mai una concessione
edilizia.
Quindi, se noi, oggi, diciamo che l'onorevole Panepinto ritira
l'emendamento, poi, gli effetti nei pratici effetti creiamo caos
piuttosto che semplificare.
E' una mia opinione, io ho voluto porre questa riflessione; se voi
ritenete che non è così, bene.
MAGGIO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGGIO, presidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, vorrei richiamare tutti all'attenzione del II comma, dove
è messo, in maniera espressa, al secondo periodo I termini che
precedono sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio o
ultimazione previa comunicazione motivata dell'interessato
eccetera eccetera, quindi, a condizione che i lavori da eseguirsi
non risultano in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici
approvati o adottati.
Cioè, a me pare che sia espresso in maniera assolutamente chiara e
per questo ho chiesto al collega Panepinto di ritirarlo perché mi
pare che già ci sia dentro il secondo comma dell'articolo.
RINALDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RINALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei un
chiarimento.
Attualmente la norma prevede che una concessione edilizia dura tre
anni, dopo di che, con una semplice comunicazione, tu la puoi
rinnovare o, per lo meno, per altri due anni perché l'abbiamo
approvata l'anno scorso questa legge.
Questo articolo modifica nel senso che io posso ottenere due anni
di prolungamento.
No, scusate, se voi dite che purché non in contrasto con le norme
vigenti, se io dopo tre anni c'è una norma nuova rispetto alla
concessione che ho avuto, con questo articolo me la blocca, non mi
date la possibilità di avere altri due anni.
Quindi, noi dovremmo lasciarlo così com'è, perché se io ho una
concessione edilizia che mi dura tre anni e faccio la richiesta per
prolungarla altri due anni così come abbiamo approvato l'anno
scorso, voi non potete mettere una norma che mi blocca la
concessione edilizia perché al quarto anno, dopo che io sto
realizzando un'opera, al quarto anno, ad esempio, io sto
continuando perché ho ottenuto la concessione voi mi dite: Adesso
non ha più le norme del nuovo piano vigente . Riflettiamo
No, è così, onorevole, è così Quindi, chiariamolo, signor
Presidente.
PRESIDENTE. Certo, onorevole Rinaldi.
FAZIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto, confermo
che è una norma che nel testo è stata già approvata precedentemente
e non è come, ovviamente, è stato riferito l'anno scorso, bensì due
anni fa, in quanto noi, con la legge finanziaria, abbiamo recepito
il cosiddetto Decreto del fare dove abbiamo inserito questa norma
dove veniva consentita la proroga di altri due anni rispetto al
termine iniziale previsto con la concessione edilizia e si spostava
da uno a tre anni.
Che cosa è successo? Quella norma della finanziaria che era ancora
al Decreto del fare era una norma, cosiddetta, straordinaria ed
era a tempo.
Sostanzialmente, quella norma non esiste più nell'ordinamento
giuridico perché era collegata con la normativa nazionale che ha
trovato scadenza, tant'è vero che, l'Assessorato Territorio ed
ambiente, in attuazione di questa normativa, ha diramato una
circolare avvertendo i Comuni che non potevano prorogare più le
concessioni edilizie in dipendenza del fatto che non esisteva più
la norma di riferimento.
Ecco perché, in sede di esame, mi sono permesso di presentare
ovviamente l'emendamento che è stato accolto dalla Commissione.
Faccio un riferimento perché sono due cose distinte e separate
quelle che voi avete trattato e avete sottoposto. Perché, che cosa
succede, cosa rileva la giurisprudenza?
Nel momento in cui viene adottato un P.R.G., la concessione
edilizia può essere utilizzata solo se sono iniziati i lavori.
Nel momento in cui non sono iniziati i lavori, quindi, quello che
voi trattate non c'entra nulla con l'argomento che noi stiamo
trattando del termine.
La giurisprudenza ha consolidato un principio fondamentale in base
al quale tu sei possessore della concessione edilizia? Bene Se hai
iniziato i lavori allora sei salvo e puoi continuare i lavori fino
alla fine; se, invece, non hai iniziato i lavori e, comunque, è
entrato in vigore uno strumento urbanistico diverso, nuovo, che è
incompatibile con la concessione, la tua concessione è carta
straccia e nient'altro. Quindi, non c'entra nulla.
Qui stiamo parlando del fatto che, ottenuta la concessione, io ho
la possibilità, laddove ne rilevo la necessità, di comunicare ed
ottenere, automaticamente, - quindi, non c'entra niente l'Ufficio
tecnico, non c'entra un bel niente - che il termine si sposta da
tre a cinque anni.
E' ovvio che questo rinnovo deve essere compatibile con il fatto
che la pianificazione non deve essere modificata perché se nel
frattempo si è modificata, entra quella cosa che vi ho detto io per
cui se la concessione ha iniziato i lavori nessun problema, se non
ha iniziato i lavori non può essere utilizzata per portarli a
termine.
Ma questo non è un principio che noi abbiamo stabilito per norma,
è un principio che ormai è talmente consolidato che non avete
neanche la più pallida idea al riguardo, e non ci sono sentenze
contrarie al riguardo.
RINALDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RINALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non era mia
intenzione far scaldare il prof. Fazio ma credo che stiamo dicendo
la stessa cosa.
Professore mi ascolti, onorevole Fazio, io poco fa le ho detto
esattamente questo: se uno è al quarto anno, dopo che sta
continuando la realizzazione, è salvo, ma se noi diciamo che deve
essere conforme alle norme vigenti qualche dubbio mi viene, perché
non è scritto lì che è salvo, nell'articolo che avete scritto
adesso, quindi io dico di togliere l'ultimo capoverso e lasciamo,
visto che c'è una norma consolidata. Io li toglierei perché non
vorrei creare confusione, visto che è consolidata. Se io sono al
quarto anno e sto continuando ed ho la vecchia concessione grazie
alla richiesta di due anni di proroga non mi potete bloccare i
lavori al quarto anno perché non conforme con le norme vigenti.
Attenzione
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Signor
Presidente, onorevoli deputati, io, in linea di massima, condivido
quello che ha detto lei e quello che ha detto l'onorevole Grasso,
nel senso che l'ultimo capoverso dà adito ad un'interpretazione che
potrebbe causare dei blocchi e dei contenziosi.
Però, noi dobbiamo - e sono pronto a presentare un emendamento a
questo articolo - inserire il fatto che i lavori siano
effettivamente già iniziati, perché se noi lo lasciamo così com'è
scritto adesso, eliminando l'ultimo capoverso, rischiamo che se uno
è titolare di una concessione e dopo tre anni non ha iniziato i
lavori se interviene un nuovo strumento urbanistico, lui avrebbe la
possibilità di prorogare due anni ma in contrasto con lo strumento
urbanistico nuovo.
Se, invece, i lavori sono effettivamente iniziati a quel punto è
chiaro che non possiamo applicare il nuovo strumento urbanistico in
maniera retroattiva rispetto alla concessione che lui ha già
ottenuto.
Quindi, io presenterei un emendamento in cui specificherei che ..
SAMMARTINO. Si può inserire: A dichiarazione di inizio lavori
avvenuta. .
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Esattamente.
PRESIDENTE. L'assessore, dopo questo dibattito, ha preannunciato
la presentazione di un sub emendamento a chiarimento.
Sospendo la seduta per dare la possibilità alla Commissione di
scrivere il suddetto emendamento.
(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 17.55)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stato presentato un
subemendamento da parte della Commissione, o comunque un
emendamento di chiarimento a seguito della discussione che c'è
stata.
«All'articolo 6, comma 2, aggiungere dopo la parola adottati le
parole salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori ».
Cortesemente, questo ai fini della registrazione d'Aula, se
l'assessore spiega il contenuto del subemendamento.
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Abbiamo inserito
all'articolo 6 il limite per cui i due anni di proroga possono
essere chiesti per l'inizio e l'ultimazione dei lavori solo se
nell'ambito della concessione ci sia stata la dichiarazione di
inizio lavori.
Se non ci dovesse essere la dichiarazione di inizio lavori è
evidente che il concessionario non può chiedere i due anni di
proroga se non sono .
SUDANO, relatore. E' completamente diverso.
PRESIDENTE. Lo facciamo spiegare alla Commissione.
MAGGIO, presidente della Commissione. Se già c'è stata la
dichiarazione di inizio lavori.
SAMMARTINO. State dicendo la stessa cosa.
PRESIDENTE. Scusate, la questione non è chiara. Dobbiamo evitare
equivoci per chi poi deve applicare la legge. Diamo la parola alla
relatrice o al presidente della Commissione.
RINALDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RINALDI. Signor Presidente, mi rivolgo alla Commissione: siccome
questo quesito è soltanto nel caso dell'ultimazione, dobbiamo
specificare che se noi lo chiediamo per l'inizio dei lavori non
c'entra, perché noi possiamo ottenere la proroga di due anni per
l'inizio, perché questo è quello che avete scritto. Invece solo nel
caso dell'ultimazione se non si ottengono deve essere
necessariamente dato l'inizio lavori, quindi specificatelo bene
anche per chi deve applicare la legge.
Cioè, voi dite all'articolo 6: se io non inizio la concessione
edilizia questa dura tre anni Bene? Entro un anno io devo iniziare
i lavori. Se entro quell'anno io non riesco a dare inizio ai
lavori, con la richiesta posso ottenere il ritardo di due anni per
iniziare i lavori.
Una volta che inizio i lavori, posso chiedere soltanto la proroga
di due anni se ho fatto dato l'inizio lavori. Lo dovete
specificare
MAGGIO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGGIO, presidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, l'emendamento 6.7 si riferisce all'adozione dei piani,
perché così com'era espresso, chi aveva ottenuto la proroga perché
faceva richiesta attraverso la comunicazione, doveva in ogni caso
adeguarsi ai nuovi strumenti urbanistici.
L'emendamento dice che se già c'è stata comunicazione della
dichiarazione di inizio lavori, non si deve adeguare ai nuovi
strumenti urbanistici, perché altrimenti li ingabbieremmo dentro le
nuove regole che però, se gli diamo la possibilità della proroga
tramite comunicazione, non possiamo fare.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa all'emendamento 6.8 della
Commissione.
Il parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 6.7 della Commissione. Il parere del
Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Articolo 7.
Recepimento dell'art. 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380
Contributo per il rilascio del permesso di costruire'
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 8, il rilascio del permesso
di costruire comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al
costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente
articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è
corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di
costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata.
A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del
permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell' articolo 1, comma 2, lettera e)
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune,
con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio
indisponibile del comune.
3. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti
comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione
dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle
opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 9, di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 funzionali all'intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare
del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto
legislativo n. 50/2016.
4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione,
determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera,
con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle
tabelle parametriche che l'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati dalle leggi
regionali;
e) alla differenziazione tra gli interventi al fine di
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del
costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, come
introdotto dall'articolo 1, anziché quelli di nuova costruzione;
f) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su
aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di
destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato
dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore
al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da
quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo
straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento
finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la
realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel
contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da
destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale
sociale od opere pubbliche.
6. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo, della
lettera f), del comma 5, sono fatte salve le diverse disposizioni
della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici generali
comunali.
7. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da
parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, e
fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in
via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo
i parametri di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dal
comma 6.
8. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alla relativa
normativa regionale, in relazione ai riscontri e prevedibili costi
delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale come
previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modifiche ed integrazioni .
9. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti
interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia
elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde
attrezzato.
10. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma
9 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di
reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni
sulla base dei criteri definiti dall'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente.
11. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai
seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali,
chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere,
aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e
sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere,
le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
12. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente è determinato il costo di costruzione per i nuovi
edifici, con riferimento ai costi massimi ammissibili per
l'edilizia agevolata, ai sensi della lettera g), comma 1,
dell'articolo 4, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e sono
identificate le classi di edifici con caratteristiche superiori a
quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni
del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per
cento. Nel periodo compreso tra l'approvazione della presente legge
e l'emanazione del decreto di cui al precedente periodo, il costo
di costruzione è adeguato annualmente ai sensi della variazione dei
costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di
costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per
cento al 20 per cento, che viene determinata dall'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.
13. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di
costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi
stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti
presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di
incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la
facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino il
50% dei valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del
comma 12, e che il contributo afferente al permesso di costruire
comprenda una quota del costo di costruzione non superiore al 10
per cento».
Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione
l'articolo 7. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Articolo 8.
Recepimento dell'articolo 17 Riduzione o esonero dal contributo
costruzione'
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed
integrazioni
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad
edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire
è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il
titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il
comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo
18 del D.P.R. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è
pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale
pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di
settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e
delle esigenze dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135
del Codice civile o dell'imprenditore agricolo professionale (IAP)
ex art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 99 del 2004 e s.m.i.;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in
misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da
privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-
storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà della
Regione, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), qualora comportanti
aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione,
purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.
5. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia,
per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili
dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione e'
ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a
quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati
da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso
comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I
comuni definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative
per l'applicazione della relativa riduzione.
6. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 7
è determinata dai comuni in conformità alle tabelle parametriche
regionali approvate con decreto dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente. Gli insediamenti artigianali all'interno
dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali
all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal
pagamento degli oneri di urbanizzazione. Le tabelle parametriche
sono applicate integralmente per gli insediamenti commerciali e
direzionali. Nessun contributo è dovuto per gli interventi di
restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non
comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento
della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni,
mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare
prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati
con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.
7. Il contributo per il costo di costruzione non è dovuto da
coloro che chiedono la concessione per fabbricati destinati a
residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno
caratteristiche dell'edilizia economica e popolare o edilizia
residenziale sociale e i richiedenti non risultino proprietari di
altri immobili, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà
divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a
finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in
materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle
che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che
richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di
superficie di cui al comma 3, dell'articolo 16, della legge 5
agosto 1978, n. 457.
8. Nei casi previsti dal comma 1, gli oneri di urbanizzazione di
cui all'articolo 7 sono ridotti al 40 per cento rispetto a quelli
determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche
approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo
economico del 31 maggio 1977 ed in conformità di quanto disposto
dal comma 6.
9. Per l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi concessori
resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 24 dicembre
1993 n. 537.
10. Resta salva la facoltà dei singoli comuni di introdurre
l'istituto della premialità, prevedendo la possibilità di ridurre
gli oneri concessori al fine di promuovere: risparmio energetico,
ecologia, bioedilizia, riduzione del rischio sismico, riciclaggio
dei rifiuti, rigenerazione urbana, recupero edilizio,
ristrutturazione urbana ed edilizia ovvero altre forme ritenute
innovative per la qualità architettonica».
Comunico che all'articolo 8 sono stati presentati dalla
Commissione gli emendamenti 8.1 e 8.2.
Si passa all'emendamento 8.1. Il parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 8.2. Il parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Articolo 9.
Recepimento dell' articolo 19 Contributo di costruzione per opere
o impianti
non destinati alla residenza' del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla
trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione. La incidenza di tali opere è stabilita con delibera
del consiglio comunale in base a parametri definiti con i criteri
di cui all'articolo 7, nonché in relazione ai tipi di attività
produttiva. I comuni possono esonerare dal pagamento del contributo
per le opere di urbanizzazione e sul costo di costruzione, gli
insediamenti produttivi realizzati nelle aree di cui all'articolo
1, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2012 e successive
modifiche ed integrazioni o nelle zone omogenee classificate D' di
cui al decreto ministeriale 1444/1968, nonché quelli artigiani
all'interno dei Piani di insediamento produttivi.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo
svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo
pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai
sensi dell'articolo 7, nonché una quota non superiore al 10 per
cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in
relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del
consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1
e 2, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 8,
venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei
lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima
corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento
al momento dell'intervenuta variazione».
Si passa all'emendamento 9.1, degli onorevoli Lentini e Turano.
TURANO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 9.3, della Commissione. Il parere del
Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Articolo 10.
Recepimento dell'articolo 22 Segnalazione certificata di inizio
attività
e denuncia di inizio attività' del DPR 6 giugno 2001, n. 380
1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio
attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli
articoli 3 e 5 che siano conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-
edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata
di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non
incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non
alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute
nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del
certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio
attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo
al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono
essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori.
3. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio
attività e comunicate a fine lavori con attestazione del
professionista, le varianti a permessi di costruire che non
configurino una variazione essenziale, a condizione che siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate
dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti
dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici,
ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed
archeologico e dalle altre normative di settore.
4. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5, comma
1, lettera c), in zone non comprese all'interno delle zone omogenee
A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai
vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero non
ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree
protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC
e ZPS ivi compresa una fascia esterna di influenza per una
larghezza di 200 mt.;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
5, comma 1, lettera c), con esclusione delle zone e degli immobili
di cui alla lettera a), e nei soli casi in cui siano verificate le
seguenti tre condizioni:
1) il solaio sia preesistente;
2) il committente provveda alla denuncia dei lavori ai sensi
dell'articolo 93 del D.P.R. 380/2001, come introdotto dall'articolo
1, ed all'eventuale conseguente autorizzazione ai sensi
dell'articolo 16;
3) la classificazione energetica dell'immobile dimostri una
riduzione delle dispersioni termiche superiori al 10 per cento
rispetto alle condizioni di origine;
c) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di
piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente
organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti;
d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d);
e) le opere per la realizzazione della parte dell'intervento non
ultimato nel termine stabilito nel permesso di costruire, ove i
lavori eseguiti consentono la definizione plano-volumetrica del
manufatto edilizio e le opere di completamento sono conformi al
progetto attuato.
5. Gli interventi di cui al comma 4, lettere a), b) e c) sono
soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 7. Gli
interventi di cui al comma 4, lettera d) sono soggetti ai
contributi di costruzione come determinati al punto 6), della
lettera d), del comma 1, dell'articolo 5.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, che
riguardino immobili compresi in zone omogenee A), di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o
sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.
42, ovvero ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in
aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC,
SIC, ZSC e ZPS ivi compresa una fascia esterna di influenza per una
larghezza di 200 mt o sottoposti a vincolo di assetto
idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il
rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del
contributo di costruzione di cui all'articolo 7. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico - edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del D.P.R.
380/2001, come introdotto dall'articolo 1, ed è soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del D.P.R.
380/2001, come introdotto dall'articolo 1».
MALAFARINA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAFARINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori,
leggendo il testo proposto mi è sorto qualche dubbio. Mi riferisco
in particolare al comma 4 dove, nel definire i titoli
autorizzatori, permessi di costruire o denunce di inizio di
attività, mi sembra di capire - e chiedo alla Commissione ed al
Governo di correggermi, se dovessi sbagliarmi - che gli interventi
di ristrutturazione non possono avvenire mediante denuncie di
inizio attività per gli immobili ricadenti nelle zone vincolate.
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Mi sembra sia
scritto esattamente all'inverso.
MALAFARINA. Possono essere realizzate mediante denunce di inizio
attività e interventi di ristrutturazioni. Poi, nel corpo della
norma, si legge: non relativi a immobili sottoposti ai vincoli del
decreto legislativo, ovvero non ricadenti all'interno di parchi e
riserve naturali o aree protette. Quindi sembra di interpretare
questa norma nel senso che per gli immobili ricadenti all'interno
di riserve, parchi e quant'altro con una fascia di rispetto di 200
metri, gli interventi debbono essere sottoposti a licenza edilizia.
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Ha il permesso di
costruire, ma non possono essere realizzate mediante denunce di
inizio attività.
MALAFARINA. Tuttavia, il successivo articolo 11, articolo 4,
ultimo capoverso, si dice che gli interventi cui è applicabile la
segnalazione di inizio di attività non possono avere inizio prima
che siano decorsi 30 giorni dalla data di segnalazione.
Ora, io vorrei capire. All'articolo 10 si dice che non si può fare
denuncia di inizio attività ma occorre altra procedura.
All'articolo 11, invece, si dice che gli interventi non possono
avere inizio se non dopo 30 giorni.
Delle due l'una, o c'è la dichiarazione di inizio lavori o c'è il
permesso di costruire in tutti e due i casi. Personalmente ritengo
molto più corretta la disposizione dell'articolo 11, perché è
semplicemente assurdo che all'interno delle zone D, in cui ricadono
enormi insediamenti urbani, non si possa sveltire l'iter
burocratico per una semplice ristrutturazione.
Io le sollevo il problema con preghiera di esaminarlo.
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Onorevole
Malafarina, il comma 4 va letto tutto, perché nel primo capoverso è
previsto che in queste aree venga fatta una deliberazione che
individui le aree che sono, in qualche modo, soggette al
certificato di inizio attività. Però, alla fine del comma quattro
c'è scritto che nelle more dell'adozione di questa deliberazione,
comunque, non è possibile fare il certificato di inizio attività.
Le due cose non sono in contrasto tra di loro, dicono la stessa
cosa sia all'articolo 10 che all'articolo 11.
MALAFARINA. A me sembra che la lettura coordinata dei due articoli
crei non poche difficoltà ed inviterei il Governo a semplificarla
dicendo, semplicemente, con un emendamento aggiuntivo che non è
possibile avviare opere di ristrutturazione o quant'altro nelle
zone A dei parchi, ammesso che nelle zone A dei parchi ci siano
immobili, lasciando completamente fuori le zone D, che sono centri
urbani. Nelle Madonie, nei Nebrodi, abbiamo diversi centri urbani,
sull'Etna ci sono centri urbani che ricadono all'interno delle zone
D e non capisco per quale motivo una semplice ristrutturazione di
un immobile debba seguire un iter più complicato e addirittura più
difficile rispetto ad un immobile di una città.
Esaminiamo bene la questione perché obblighiamo i cittadini a
subire, scusatemi, delle vessazioni spesso inutili, complicate, che
non portano nessun beneficio. Il Comune di Gangi, per esempio, che
ricade all'interno di una zona D, non capisco perché il poderario
non si possa ristrutturare l'immobile rispettando parametri che
possano essere fissati con un semplice dichiarazione di inizio di
attività. Non parlo delle zone A, ma parlo solo delle zone D.
PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta per un approfondimento.
(La seduta, sospesa alle ore 18.10, è ripresa alle ore 18.19)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Si riprende l'esame dell'articolo 10.
Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Articolo 11.
Recepimento dell'art. 23 bis Autorizzazioni
preliminari alla segnalazione certificata di inizio
attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori'
del DPR 6 giugno 2001, n. 380
1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione
certificata di inizio attività di cui all'articolo 22 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed
integrazioni, prima della presentazione della segnalazione,
l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere
all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,
necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di
acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla
segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se
tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui
all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 380/2001, come introdotto
dall'articolo 1, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del
medesimo articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione
certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per
l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo
dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo
della conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla
comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 3, comma
2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati,
per la realizzazione dell'intervento edilizio.
4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero negli
immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e
riserve naturali, o in aree protette dalla normativa relativa alle
zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa la fascia esterna di
influenza per una larghezza di 200 metri, i comuni, di concerto con
la Sovrintendenza ai BBCCAA competente, e con gli enti competenti
per i parchi e le riserve naturali, possono individuare con propria
deliberazione, da adottare entro 180 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, le aree nelle quali non è
applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per
interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche
della sagoma, o per varianti a permessi di costruire.
L'individuazione di suddette aree può essere contenuta nella
variante al vigente regolamento edilizio comunale di cui al punto
4), lettera d), comma 1, dell'articolo 5. E' fatto salvo l'obbligo
delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, decorso il suddetto termine di 180 giorni, la
deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario
nominato dalla Regione. Nelle restanti aree interne alle zone
omogenee A), ovvero sugli immobili sottoposti ai vincoli del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili
ricadenti all'interno delle zone di controllo D di parchi e riserve
naturali, ovvero in aree protette da norme nazionali o regionali
quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa la fascia esterna di
influenza per una larghezza di 200 mt, gli interventi cui è
applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non
possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla
data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione
della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua
assenza, per gli interventi di demolizione e ricostruzione
comportanti modifiche della sagoma, o per varianti a permessi di
costruire nelle predette aree , non trova applicazione la
segnalazione certificata di inizio attività».
Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Articolo 12.
Recepimento dell'articolo 32 Determinazione delle
variazioni essenziali' del DPR 6 giugno 2001, n. 380
1. Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto
approvato, il verificarsi di uno o più dei seguenti punti:
a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra
destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici con
variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale n. 1444
del 2 aprile 1968;
b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per
cento;
c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza
dell'immobile superiore al 10 per cento;
d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli
stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli
prescritti;
e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio,
autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione
dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, come introdotto dall'articolo
1;
f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.
2. Le variazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non
possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle
unità abitative.
3. Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è
superiore a mille metri quadrati, l' aumento della superficie utile
calpestabile e dell'altezza dell'immobile non deve superare il
limite del 5 per cento.
4. Le variazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 si
applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori e volumi
tecnici che non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature.
Le variazioni dei caratteri distributivi delle singole unità
abitative e dei complessi produttivi, se non comportano mutamento
della destinazione d'uso come definite alla lettera a) del comma 1,
non concorrono alla definizione di variazioni essenziali.
5. Qualora le variazioni indicate al comma 1 siano introdotte su
immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e
riserve naturali, o in aree protette ai sensi della normativa
relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa la fascia
esterna di influenza per una larghezza di 200 mt, nonché su
immobili che insistono in aree sottoposte a vincoli di assetto
idrogeologico, sono considerate come totale difformità ai sensi
degli articoli 31 e 44 del D.P.R. 380/2001, come introdotti
dall'articolo 1. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili
sono considerati variazioni essenziali.
6. Non costituiscono variazioni essenziali quelle che comportano
la realizzazione di manufatti che hanno dimensioni e consistenza
inferiori rispetto a quelle assentite, laddove risultino funzionali
all'uso per il quale è stato rilasciato il titolo edilizio.
Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Articolo 13.
Recepimento dell'articolo 34 Interventi eseguiti in
parziale difformità dal permesso di costruire' del DPR 6
giugno 2001, n. 380
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal
permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla
relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a
spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dal
permesso di costruire, le opere le cui variazioni siano al di
sotto dei limiti fissati alle lettere b), c) e d) del comma 1,
dell'articolo 12.
3. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo 10, comma 4, eseguiti in
parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio
attività.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha
parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
non eccedano per singola unita' immobiliare il 3 per cento delle
misure progettuali.
Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
«Articolo 14.
Recepimento dell'articolo 36 Accertamento di
conformità' del DPR 6 giugno 2001, n. 380
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di
segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui
all'articolo 10, comma 4, o in difformità da essa, fino alla
scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, e 33, comma
1, del D.P.R. 380/2001, come introdotti dall'articolo 1 nonché di
cui all'articolo 13, comma 1, e comunque fino all'irrogazione
delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o
l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso
in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione
della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall'articolo 7. Nell'ipotesi di
intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la
richiesta si intende rifiutata.
4. Per tutti gli interventi edilizi sanati ai sensi del presente
articolo, ai fini dell'idoneità statica e sismica, di cui agli
articoli 65 e 93 del D.P.R. 380/2001, come introdotti dall'articolo
1, nonché di cui all'articolo 16, si applicano le procedure di cui
alla lettera b), comma 3, dell'articolo 26 della legge regionale 10
agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e di cui
all'articolo 7, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26.
5. I competenti uffici di zona del Genio civile provvedono a
disporre verifiche a campione dei progetti assoggettati alla
procedura di cui al presente articolo.
Comunico che all'articolo 14 sono stati presentati dagli onorevoli
Lentini e Turano gli emendamenti 14.4 e 14.5.
TURANO. Dichiaro di ritirarli.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 14.6, degli onorevoli Raia ed altri. Il
parere della Commissione?
MAGGIO, presidente della Commissione. Signor Presidente, avrei la
necessità di approfondire l'emendamento 14.6 con l'assessore.
Pertanto chiedo una breve sospensione dei lavori.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo brevemente l'Aula.
(La seduta, sospesa alle ore 18.21, è ripresa alle ore 18.28)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c'è una richiesta della
Commissione di accantonare l'articolo 14 per delle questioni di
carattere tecnico.
Pertanto, non sorgendo osservazioni, l'articolo 14 è accantonato.
Quando riprenderemo, l'onorevole Trizzino ha chiesto di fare
proprio l'emendamento 14.4, già ritirato dall'onorevole Turano.
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:
«Articolo 15.
Recepimento dell'art. 89 Parere sugli strumenti
urbanistici'
del DPR 6 giugno 2001, n. 380
1. Il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli
strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della
delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima
della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della
verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le
condizioni geomorfologiche del territorio, è obbligatorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale si pronuncia entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta
dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2
il parere si intende reso in senso negativo».
Comunico che è stato presento dagli onorevoli Lentini e Turano
l'emendamento 15.1. Il parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
SUDANO, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 15.3, degli onorevoli Raia ed altri. Il
parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
SUDANO, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 15.2, degli onorevoli Lentini e Turano, è assorbito.
Pongo in votazione l'articolo 15, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:
«Articolo 16.
Recepimento dell'articolo 94 Autorizzazione per
l'inizio dei lavori' del DPR 6 giugno 2001, n. 380
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le
procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 19 maggio
2003, n. 7.
2. I lavori sono diretti da un ingegnere, architetto, geometra o
perito edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
rispettive competenze.
3. Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad
essi relativi non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione
scritta del competente ufficio tecnico del Genio Civile le opere
minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica,
gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai
fini sismici e le varianti in corso d'opera, riguardanti parti
strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto
definiti e ricompresi in una apposito elenco approvato con
deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali
interventi, da redigere secondo le norme del Decreto Ministeriale
del 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è
depositato al competente ufficio tecnico del Genio Civile prima del
deposito presso il Comune del certificato di agibilità».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
«TITOLO III
Disposizioni ulteriori in materia edilizia
Articolo 17.
Istituzione dello STARS e del MUE
1. E' istituito lo Sportello telematico per i Titoli Edilizi
Abilitativi della Regione di seguito denominato STARS , anche ai
fini dell'attuazione dello sportello unico per l'edilizia di cui
all'articolo 5, del D.P.R. 380/2001, come introdotto dall'articolo
1.
2. Le documentazioni relative alle attività dello STARS di cui al
comma 1 sono trasmesse tramite il Modello Unico per l'Edilizia, di
seguito denominato MUE'.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente, sono stabilite le modalità di attuazione del presente
articolo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 200 migliaia di euro per
la realizzazione dello STARS e di 50 migliaia di euro per lo studio
di fattibilità cui si provvede a valere con parte della
disponibilità dell'UPB 7.4.2.6.2».
Onorevoli colleghi, sull'articolo 17, secondo me, occorre un
chiarimento perché si è ingenerata molta confusione
sull'istituzione di questa STARS e del MUE.
Non dico di accantonarlo, basta che ci chiariamo le idee, perché
ci sono emendamenti dell'onorevole Rinaldi che penso che facciano
chiarezze; però, è una mia impressione, perché mantengono in vita
quello che prevede il decreto n. 380 che è la competenza è del
Comune. E' come se noi creassimo un nuovo Ufficio di carattere
regionale così.
Pertanto, l'articolo 17 è accantonato per dare la possibilità,
domani, alla Commissione di lavorare.
Peraltro, preannuncio che essendo impegnato in altri luoghi
l'Assessore saremmo costretti a rinviare la seduta a giovedì.
SUDANO, relatore. Rinviamo a martedì
PRESIDENTE. Allora, andiamo avanti laddove è possibile, però, in
questi giorni, diamo la possibilità alla Commissione di
approfondire gli aspetti di carattere tecnico, per andare a
martedì.
Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
«Articolo 18.
Deroga ai limiti di distanza tra fabbricati
1. In attuazione dell'articolo 2 bis, comma 1, del D.P.R.
380/2001, come introdotto dall'articolo 1, nel caso di gruppi di
edifici esistenti che formino oggetto di piani attuativi di
qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di
riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di lottizzazioni
convenzionate con previsioni planivolumetriche, ovvero di ogni
altra trasformazione espressamente qualificata di interesse
pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, nel caso di
interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume
all'interno dell'area di sedime ovvero con uno scostamento rispetto
all'area occupata in precedenza che aumenti la originaria distanza
tra gli edifici antistanti, è possibile derogare ai limiti di
distanza tra fabbricati, di cui all'articolo 9 del Decreto del
Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e successive
modifiche ed integrazioni, a condizione che sia garantito il
rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 e per gli interventi di
sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione con
incremento di volume, sono consentite forme di monetizzazione a
compensazione delle dotazioni di standard eventualmente non
reperibili all'interno dell'area di intervento».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
«Articolo 19.
Ristrutturazione edilizia ed opere di recupero
volumetrico
1. Ai fini degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricomprese le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi negli
edifici destinati in tutto o in parte a residenza».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:
«Articolo 20.
Norme in materia di permesso di costruire
convenzionato
1. E' ammesso il rilascio del permesso di costruire convenzionato,
escludendo l'approvazione in consiglio comunale della convenzione
cui all'articolo 28 bis del D.P.R. 380/2001, come introdotto
dall'articolo 1, nei lotti interclusi e nelle aree residue
sottoposte a pianificazione attuativa, fuori dagli ambiti di
formazione dei comparti di cui all'articolo 11, della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in presenza delle opere di
urbanizzazione primaria e qualora la redazione di un piano di
lottizzazione non risulti utile per le ridotte dimensioni delle
aree per urbanizzazione secondaria che andrebbero cedute in caso di
lottizzazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 è sempre possibile la monetizzazione
delle aree non cedute ed il pagamento del relativo valore delle
opere di urbanizzazione primaria non realizzate. Le suddette somme
s'iscrivono in apposita voce di bilancio e possono essere
utilizzate esclusivamente per la manutenzione, l'adeguamento ed il
miglioramento delle opere di urbanizzazione già presenti
nell'ambito del rilasciando permesso di costruire. La valutazione
delle aree è calcolata sulla base del valore di mercato ed il
valore delle opere di urbanizzazione è determinato da un
dettagliato computo metrico estimativo con l'utilizzo del prezzario
regionale».
E' stato presentato un emendamento da parte della Commissione e un
emendamento, già contenuto nel fascicolo, a firma degli onorevoli
Lentini e Turano.
LENTINI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 20.2.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 20.3 della Commissione. Il parere del
Governo?
CROCE, assessore per il Territorio e l'Ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 20, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:
«Articolo 21.
Modifiche di norme
1. Alla lettera d), del secondo comma, dell'articolo 12, e al
comma 1, dell'articolo 13, della legge regionale 9 dicembre 1980,
n. 127, dopo la parola professione' sono aggiunte le seguenti:
nell'ambito delle rispettive competenze, architetto, geometra
geotecnico, perito edile'.
2. All'articolo 12, della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127,
è aggiunto il seguente comma:
4 bis. Il richiedente ha l'obbligo di presentare al comune il
progetto esecutivo entro 180 giorni dalla data di scadenza del
programma di utilizzazione con indicata la data inderogabile di
ultimazione dei lavori del recupero ambientale'».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:
«Articolo 22.
Norme in materia di apertura di cave
1. Fatta salva la specifica disciplina in materia, l'apertura
delle cave non è soggetta al rilascio di permesso di costruire ma
subordinata ad un attestato da parte del Comune o dell'ente
territoriale competente per legge, di non incompatibilità con gli
strumenti urbanistici vigenti, nonché all'autorizzazione prevista
dal comma 13, dell'articolo 146, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. Le
determinazioni di cui al presente comma sono assunte entro 60
giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del
distretto minerario. Decorso il suddetto termine, l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via
sostitutiva tramite la nomina di un commissario ad acta. L'apertura
delle cave è inoltre subordinata all' approvazione da parte del
Comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima delle
opere di recupero ambientale di cui alla lettera d), del secondo
comma, dell'articolo 12, della legge regionale 9 dicembre 1980, n.
127. L'anzidetto progetto è parimenti soggetto alle autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. L'approvazione dello studio di fattibilità e del progetto di
massima delle opere di recupero ambientale costituisce variante
urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza
e di indifferibilità dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, le intese, i nulla osta, i
pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica. Il
completamento degli interventi previsti dai progetti di recupero
ambientale è attestato da apposita certificazione rilasciata dal
Comune o dal libero Consorzio comunale competente per territorio e
svincola le garanzie finanziarie di cui al comma 4.
3. Il programma di utilizzazione del giacimento e il progetto di
rimessa in pristino della superficie utilizzata per l'attività
estrattiva sono assoggettati a VIA ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni.
4. Il richiedente fornisce al Comune congrue garanzie finanziarie,
anche in forma di polizza fidejussoria, per un importo pari agli
oneri, già quantificati ai sensi della lettera d), del secondo
comma, dell'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1980, n.
127 nell'anzidetto progetto di bonifica, relativo alla rimessa in
pristino dei luoghi».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:
«Articolo 23.
Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie
1. Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e
di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto
dall'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, per la
delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma
comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia
edilizia».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 23.1, degli
onorevoli Lentini e Turano.
TURANO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 23. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:
«Articolo 24.
Proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie
1. I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie di
competenza dei comuni previsti dalla presente legge sono vincolati
nella misura non inferiore al 30 per cento in uno specifico
capitolo di bilancio del Comune e sono destinati esclusivamente
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al
risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici,
all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei
programmi pluriennali, dei piani di zona».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 18.35, è ripresa alle ore 18.36)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:
«Articolo 25.
Definizione di carico urbanistico
1. Il "carico urbanistico" è il carico derivante da interventi
edilizi rapportati agli standard ovvero alle destinazioni fissate
dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
2. L'aumento del carico urbanistico si verifica qualora la
modifica delle destinazioni d'uso sia incompatibile con le
destinazioni previste dallo strumento urbanistico comunale per le
singole zone omogenee ovvero nel rispetto delle norme di settore.
Le relative norme d'attuazione prescrivono le specifiche
destinazioni ammissibili e tra loro compatibili per ogni singola
zona».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:
«Articolo 26.
Compatibilità paesaggistica delle costruzioni
realizzate in zone sottoposte a vincolo e
regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza
di autorizzazione paesaggistica
1. L'articolo 182, comma 3 bis, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 si applica nella Regione anche alle domande di
sanatoria presentate ai sensi dell'articolo 26, della legge 10
agosto 1985, n. 37 e dell'articolo 1 della legge regionale 15
maggio 1986, n. 26 per le costruzioni realizzate in zone sottoposte
a vincolo paesaggistico e definite con il rilascio di concessione
in sanatoria non precedute dall'acquisizione dell'autorizzazione
paesaggistica. Anche in tali ipotesi l'autorità competente alla
gestione del vincolo è obbligata ad accertare la compatibilità
paesaggistica della costruzione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge
regionale n. 71 del 1978, l'accertamento avviene su istanza di
parte ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo
n. 42 del 2004 oppure d'ufficio allorquando l'autorità competente
alla gestione del vincolo è chiamata a valutare la compatibilità
paesaggistica di interventi da eseguire su costruzioni di cui al
comma 1. In tale ultima ipotesi dell'avvio d'ufficio del
procedimento per l'accertamento della compatibilità paesaggistica
della costruzione è data comunicazione all'interessato ai sensi
dell'articolo 8, della legge regionale n. 10 del 1991.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche per la
regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di
autorizzazione paesaggistica, sempre che le relative istanze di
concessione siano state presentate al Comune di competenza prima
della data di entrata in vigore del vincolo paesaggistico.
4. Ove sia accertata la compatibilità paesaggistica della
costruzione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma
5, del d.lgs. n. 42/2004».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 26.1, degli
onorevoli Di Giacinto, Malafarina.
MALAFARINA. Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAFARINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è il
classico esempio di come il conflitto fra la burocrazia impedisca
il normale spiegarsi dei diritti dei cittadini.
Sostanzialmente, a Catania, dal 2008 in poi, in base ad
un'interpretazione molto restrittiva, i piani paesaggistici sono
stati ritenuti applicati e validi con la semplice pubblicazione
all'Albo pretorio.
Per farla molto breve, in un arco di tempo di circa dieci anni,
molti comuni dell'hinterland di Catania hanno rilasciato delle
regolarissime licenze edilizie, per cui i cittadini non solo hanno
avuto il certificato di abitabilità, non solo pagano i tributi, le
tasse, eccetera, ma hanno ottemperato a tutte le norme vigenti in
quel momento.
Fino al 2008 nessuno si era accorto di alcuna difficoltà e di
alcun problema.
A partire dal 2008 in poi, per una interpretazione restrittiva, si
è scoperto che i comuni non avevano ottemperato ad un presunto
piano paesaggistico pubblicato in un albo pretorio; interpretazione
estremamente discutibile che, di fatto, oggi, sta privando i
cittadini del diritto di ottenere le normalissime autorizzazioni.
Se qualcuno si reca alla Sovrintendenza per chiedere il cambiamento
di colore di una facciata, la modifica di un qualsiasi elemento
architettonico di secondaria importanza, senza chissà quali
interventi, né strutturali, né di ampliamento, eccetera, si sente
dire, da parte della Sovrintendenza, che non si può dare
l'autorizzazione perché quell'immobile non è rientrato nei piani
paesaggistici, per cui il cittadino o è abusivo o è abusivo.
Stiamo, cioè, obbligando la gente ad un abusivismo di Stato perché
due enti, Comune e Sovrintendenza, non sono riusciti a trovare un
accordo.
Non si vuole fare alcuna sanatoria, non si vuole fare nulla di
illegale, nulla di illecito, non si vogliono ampliare i confini
della legge. Si fa, semplicemente, chiarezza, nel senso che la
licenza edilizia rilasciata dal Comune nella non vigenza del piano
paesaggistico è esattamente conforme a tutti i principi di legge,
per cui le Sovrintendenze, volenti o nolenti, devono poi esprimere
i loro pareri, con tutte le osservazioni che ritengono o
prescrizioni che ritengono di dover fare per il semplicissimo
motivo che la licenza esiste, c'è, è regolare, che i cittadini
pagano le tasse su quegli immobili e che non si vede, per quale
motivo, una diatriba fra due burocrazie debba ripercuotersi sulla
pelle dei cittadini.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Mi rimetto
all'Aula.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
SUDANO, relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 26.1. Chi è
favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 26.2, a firma degli onorevoli Raia ed
altri.
RAIA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 26.3, a firma degli onorevoli Papale ed
altri.
RINALDI. Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RINALDI. Signor Presidente, credo che, in qualche modo, questo
emendamento richiami in parte quello presentato dall'onorevole
Malafarina, che è un emendamento di buonsenso, e prego la
Commissione di esaminarlo con attenzione. Che cosa diciamo? Era
quello previsto dall'emendamento, e cioè che non può entrare in
vigore, se noi approviamo la legge, il decreto a far data
dall'entrata in vigore del decreto, ma dalla legge che approviamo.
Non vorrei, quindi, che fosse applicata in maniera retroattiva. E'
semplicemente questo.
SUDANO, relatore. Noi diciamo la stessa cosa nell'articolo.
RINALDI. Onorevole Sudano, non mi pare che sia così.
MALAFARINA. E' vergognoso
RINALDI. Ha ragione l'onorevole Malafarina Ha ragione, infatti,
io chiedo alla Commissione se potete esaminarlo.
Signor Presidente, se è possibile, possiamo esaminarlo un attimo
con la Commissione?
PRESIDENTE. Va bene, lo vediamo.
FAZIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAZIO. Signor Presidente, sono stato io a proporre, ovviamente,
questo emendamento in Commissione, che poi la Commissione ha
approvato.
E ne spiego le ragioni, dove, a mio avviso, forse ci sono, secondo
me, delle posizioni poco chiare che, francamente, vengono qui
estese.
Mi riferisco in maniera particolare alle ipotesi che voi avete poi
introdotto negli emendamenti e, che sono già contemplati
nell'articolato.
Mi riferisco proprio al caso in cui l'entrata in vigore del
vincolo determina sostanzialmente l'obbligo in capo alla
soprintendenza di rilasciare il parere prima che venga rilasciata
la concessione edilizia, e vorrei ricordare che nell'ipotesi in cui
la concessione edilizia venga rilasciata in assenza del parere
della parte della soprintendenza, la concessione stessa è inficiata
da nullità, per cui è illegittima.
Che cosa è successo? Non solo prima, ma anche dopo, con il
cosiddetto decreto Galasso, nel momento in cui effettivamente è
entrato in vigore, molte amministrazioni comunali non sapendo o non
avendo chiaro, o non avendo perfettamente lucido il fatto che
questa normativa del decreto Galasso era anche applicabile alla
Regione siciliana, hanno rilasciato le concessioni edilizie in zone
sottoposte a tutela in assenza del parere da parte della
soprintendenza.
Con questa norma, quindi, noi non diciamo, come qualcuno ha
affermato, di voler sanare il merito della questione, semmai
utilizziamo una norma che il decreto legislativo ha consentito
ovviamente in questa ipotesi, perché vorrei richiamare un altro
principio fondamentale previsto dal decreto, dove il parere da
parte della sovrintendenza non può essere rilasciato a posteriori,
ma deve venire prima del rilascio della concessione edilizia.
Il decreto legislativo 167 prevede però una ipotesi dove, anche
successivamente, questo parere da parte della sovrintendenza può
essere rilasciato. Quando? Quando le opere realizzate sono
legittimate dal titolo. Cioè non è stato costruito nulla di
abusivo.
Cosa succede quindi? Con questa norma noi chiediamo alla
sovrintendenza in termini posteriori di pronunciarsi sulla
compatibilità per potere in qualche modo regolarizzare il
procedimento, ma nel merito non facciamo nessuna sanatoria al
riguardo.
E' ovvio però che per potere utilizzare questa norma è necessario
avere presentato l'istanza del progetto, della concessione
edilizia, prima dell'entrata in vigore del vincolo perché, se è
stato presentato dopo, non si può pretendere obiettivamente che non
si conosceva anche perché c'entra eventualmente la responsabilità.
Questa norma va a tutelare quei poveri cittadini che, ovviamente,
hanno presentato il progetto, e il comune, gli uffici tecnici - che
sicuramente hanno in qualche modo sorvolato su questo aspetto -,
invece di trasmettere il progetto alla sovrintendenza ed acquisire
il parere hanno rilasciato automaticamente la concessione edilizia,
determinando questi effetti distorti in capo a questi cittadini
ignari.
Quindi, la norma intende regolarizzare sotto l'aspetto
procedimentale, fermo restando la competenza nel merito da parte
della sovrintendenza, e utilizzando la norma del 167, comma 4
dell'articolo 53, la possibilità di potere in qualche modo
esprimere il parere in sanatoria, cioè a posteriori, anziché
ovviamente in termini preventivi. Tutto qui
Poi è ovvio che la norma e il decreto che produce gli effetti,
qualunque esso sia, produce gli effetti nel momento in cui viene
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi queste precisazioni
contenute negli emendamenti mi sembrano del tutto fuori luogo,
perché la norma dice che producono gli effetti semplicemente e
assolutamente dalla data di pubblicazione.
E' infatti un atto che per potere produrre effetti giuridici deve
essere pubblicato, se così non è le posso assicurare che è un atto
interno, e non può mai produrre effetti verso l'esterno.
MALAFARINA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAFARINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa norma,
questo emendamento è finalizzato solo ed esclusivamente a
regolarizzare la posizione di edifici fantasma che sono esistenti
per il comune che ha rilasciato titolo autorizzatorio valido, e per
i quali fa pagare tributi, ma inesistente per le sovrintendenze.
A me dispiace che l'assessore si sia allontanato in questo
momento, ma spero che mi ascolti, però l'Assessorato non è stato in
grado di risolvere questo problema posto solo ed esclusivamente
dalla Soprintendenza di Catania nel 2008. Fino al 2008 non esisteva
il problema.
Dal 2008 in poi è nato questo problema sostenendo la
soprintendenza che la data di applicazione del piano paesaggistico
deriva dalla sua pubblicazione all'albo pretorio e non nella
Gazzetta ufficiale. A me sembra veramente deprimente e vessatorio
nei confronti dei cittadini che un organismo burocratico della
Regione impedisca l'espletarsi dei diritti sacrosanti dei cittadini
perché hanno chiesto una licenza edilizia, gli è stata regolarmente
concessa, nessuno ha sollevato dei problemi sulla regolarità di
quella licenza, pagano le tasse ma non sono esistenti per le
soprintendenze.
È solo ed esclusivamente una questione di interpretazione
burocratica del problema per cui, se il cittadino decide di
cambiare un infisso, una ringhiera, il colore del prospetto si
sente dire: fai l'abusivo che a me non importa niente; e io questo
lo denuncerò in sede penale appena avrò le prove di un qualcosa del
genere.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, però intendiamoci. L'onorevole
Fazio ha detto che il problema è stato esaminato in Commissione,
approfondito e fa parte della norma. Quindi gli emendamenti non
dicono nulla di più rispetto a quello che è inserito nella norma,
su questo siamo d'accordo?
SUDANO, relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SUDANO, relatore. Signor Presidente, volevo dire esattamente
quello che ha detto lei: nessuno di noi pensa di vessare i
cittadini, e anzi abbiamo voluto affrontare il tema in Commissione
proprio perché conosciamo la questione di tutte queste civili
abitazioni costruite prima che entrasse in vigore il vincolo
paesaggistico, e che oggi sono dette irregolari perché la
soprintendenza non può rilasciare il nulla osta.
E quindi, proprio conoscendo bene l'argomento, abbiamo scritto
l'articolato in questo modo e siamo stati attenti a scriverlo per
evitare anche delle impugnative. Per questo non vogliamo
modificarlo. Pertanto, chiedo a tutti di lasciare l'articolato così
com'è, perché è stato formulato insieme agli Uffici e a persone
molto competenti.
PRESIDENTE. Onorevole Rinaldi, dopo questo intervento mantiene o
ritira l'emendamento 26.3?
RINALDI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 26.3.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 26. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:
«Articolo 27.
Cambi di destinazione d'uso
Sono ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni
realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già
destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva
ovvero commerciale, a condizione che ciò non determini
alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed
assentiti».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 27.1, degli
onorevoli Lentini e Turano.
TURANO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 27. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:
«Articolo 28.
Proroga Piano Casa
1. Ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale 23
marzo 2010, n. 6, le parole "31 dicembre 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 28.1, dell'onorevole
Raia.
RAIA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 28.2 dell'onorevole Giuffrida è decaduto per assenza
del proponente.
Si passa all'emendamento 28.3 dell'onorevole Lentini.
LENTINI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 28. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:
«Articolo 29.
Deposito perizia giurata per le procedure di condono edilizio
1. I titolari degli immobili, che hanno presentato istanza di
condono edilizio, possono depositare dalla data di entrata in
vigore della presente legge perizia giurata di un tecnico abilitato
all'esercizio della professione, iscritto in un albo professionale,
attestante il pagamento delle somme versate per l'oblazione e gli
oneri di urbanizzazione, nonché il rispetto di tutti i requisiti
necessari per ottenere la concessione in sanatoria, oltre la copia
dell'istanza di condono presentata nei termini previsti dalle leggi
n. 47/1985, n. 724/94 e n. 326/2003. Gli interessati, inoltre, per
il periodo 2008-2013, allegano, ove previste, le ricevute di
versamento delle imposte comunali sugli immobili, e quelle per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Le pratiche di cui al comma 1 sono sottoposte ad accertamenti a
campione nella misura minima del 5% delle perizie presentate.
3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della
perizia, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale
viene assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia
di titolo abitativo».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 29.2, dell'onorevole
Raia.
RAIA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 29.1, dell'onorevole Raia.
RAIA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'articolo 29. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi abbiamo fatto un buon lavoro, pertanto in
questi giorni è opportuno che la Commissione, approfondisca da un
punto di vista tecnico quanto è rimasto.
Ricordo che sono stati accantonati gli articoli 1, 14 e 17. Tutto
il resto è stato approvato, è chiaro che ci sono degli emendamenti
aggiuntivi che tratteremo in coda.
Stavo dicendo, mi auguro che la Commissione possa esaminare quegli
aspetti di carattere tecnico in questi giorni che creano qualche
perplessità per poter addivenire, martedì prossimo stesso, mi
auguro, all'approvazione definitiva di questa legge.
Vorrei dire, prima di rinviare, che è stata presentata la mozione
numero 592, Iniziative in ordine al piano straordinario di
mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016-
2017 . Porta la firma di quasi tutti i capigruppo.
PANEPINTO. Ce n'è una che porta la firma di quattro deputati
semplici
PRESIDENTE. Dov'è? E' lo stesso argomento? Gli diamo il numero 593
e facciamo la discussione unificata, è ai fini dell'ordine del
giorno per cui la inseriamo all'ordine del giorno, con la
discussione unificata: la 592 firmatari Cancelleri, Turano, Fazio,
Cordaro, Anselmo il suo capogruppo ha firmato questa, Formica,
Assenza, Di Giacinto, Currenti, Fontana, Coltraro, Di Mauro, è
chiaro che la discussione è unificata, altrimenti non mi sarei
permesso.
Presidenza del Presidente Ardizzone
Pertanto, la seduta è rinviata a martedì, 2 agosto 2016, alle ore
16.00, con il seguente ordine del giorno:
I -Comunicazioni
II - Discussione dei disegni di legge:
1) - Recepimento del Testo Unico in materia di edilizia, decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 . (n. 841/A)
(Seguito)
Relatore: on. Sudano
2) - Istituzione del Garante regionale della famiglia . (n.
1086/A)
Relatore: on. Rinaldi
III -Svolgimento dell'interrogazione:
N. 3025 - Chiarimenti sul provvedimento di scioglimento
dell'Amministrazione comunale di Scicli in relazione alle gravi
dichiarazioni rese alla stampa dal Presidente della Regione.
(8 maggio 2015)
ASSENZA
IV - Discussione della mozione:
N. 496 - Iniziative in ordine al reclutamento di personale
nelle aziende del Servizio sanitario regionale.
(4 novembre 2015)
CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO - FERRERI - FOTI - LA
ROCCA - MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO -
TANCREDI - ZAFARANA - ZITO
V -Discussione del disegno di legge:
Codice etico per gli eletti a cariche pubbliche, per gli
amministratori e per i dipendenti della Regione Siciliana . (n.
854/A)
Relatore: on. La Rocca Ruvolo
VI - Discussione della mozione:
N. 494 - Iniziative urgenti finalizzate alla revoca della
convenzione sottoscritta tra Regione siciliana, Università
degli studi Kore di Enna e Associazione Proserpina, avente ad
oggetto l'apertura di una nuova facoltà di medicina e
chirurgia.
(3 novembre 2015)
ZAFARANA - CANCELLERI - TRIZZINO - MANGIACAVALLO - ZITO -
CIACCIO - SIRAGUSA - TANCREDI - CIANCIO - FOTI - FERRERI -
PALMERI - LA ROCCA - CAPPELLO
VII -Discussione della mozione:
N. 524 - Rimodulazione urgente del piano degli interventi
denominato 'Patto per la Sicilia 2015'.
(13 gennaio 2016)
GRASSO - CORDARO - FALCONE - ASSENZA - PAPALE - FIGUCCIA
VIII -Discussione del mozione:
N. 204 - Verifica della presenza di gas radon indoor negli
edifici utilizzati da enti pubblici e privati e osservanza dei
criteri di legge negli interventi edilizi di nuova
edificazione.
(24 ottobre 2013)
FOTI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO - FERRERI - LA
ROCCA - MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO -
TANCREDI - ZAFARANA - ZITO
IX - Discussione della mozione:
N. 573 - Provvedimenti urgenti a favore dei pensionati
dell'Ente acquedotti siciliani.
(12 maggio 2016)
GRECO G. - DI MAURO - CASCIO S.
DI GIACINTO - CORDARO - PANARELLO
PANEPINTO - RUGGIRELLO - SUDANO -
FALCONE - TAMAJO
X -Discussione della mozione:
N. 592 - Iniziative in ordine al piano straordinario di
mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico
2016-2017.
(26 luglio 2016)
CANCELLERI - TURANO - FAZIO - CORDARO - ANSELMO - FORMICA -
ASSENZA - DI GIACINTO - CURRENTI - FONTANA- COLTRARO - DI MAURO
- D'ASERO - FALCONE - PICCIOLO
La seduta è tolta alle ore 18.59
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio