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Resoconto d'Aula della Seduta n. 350 di martedì 26 luglio 2016
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   Presidenza del Presidente Ardizzone


                   La seduta è aperta alle ore 16.17

   LO  GIUDICE,  segretario, dà lettura del  processo  verbale  delle
  sedute  n.  348  e  n.  349 del 20 luglio 2016  che,  non  sorgendo
  osservazioni, si intendono approvati.

   Ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno,  do
  il   preavviso  di trenta minuti al fine delle eventuali  votazioni
  mediante  procedimento elettronico che dovessero  avere  luogo  nel
  corso della seduta.
   Invito,  pertanto,  i deputati a munirsi per tempo  della  tessera
  personale di voto.
   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

            Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

   PRESIDENTE.  Comunico che sono pervenute le risposte scritte  alle
  seguenti interrogazioni:

   - da parte dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità

   N.   1753  -  Iniziative  urgenti  volte  al  miglioramento  delle
  condizioni del tratto autostradale A18 Messina - Catania.
   Firmatari: Falcone Marco; Assenza Giorgio
   -   Con  nota  prot.  n.  40134/IN.16  dell'1  settembre  2014  il
  Presidente della Regione ha delegato l'Assessore regionale  per  le
  infrastrutture e la mobilità.

   N.  2849  -  Chiarimenti in ordine alla mancata realizzazione  del
  primo lotto della strada di collegamento tra la tangenziale sud  di
  Catania ed Etna sud.
   Firmatari: Musumeci Nello; Ioppolo Giovanni; Formica Santi
   -  Con  nota n. 4012/Gab/7 del 22 giugno 2016 l'Assessore  per  il
  territorio ha eccepito la propria incompetenza.

   Avverto  che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
  stenografico della seduta odierna.

                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico  che hanno chiesto congedo,  per  oggi,  gli
  onorevoli Dina, La Rocca Ruvolo, Greco Giovanni, Lombardo, Clemente
  e Cappello.

   L'Assemblea ne prende atto.

             Annunzio di presentazione di disegni di legge

   PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti  disegni
  di legge:

   -  Disposizioni  sui  procedimenti amministrativi  e  la  migliore
  funzionalità dell'attività amministrativa. (n. 1237)
   Di  iniziativa  parlamentare presentato dagli  onorevoli  Anselmo,
  Alloro,  Arancio,  Cirone,  Digiacomo, Dipasquale,  Laccoto,  Lupo,
  Maggio,   Milazzo   A.,   Nicotra,  Panarello,   Panepinto,   Raia,
  Ruggirello, Sammartino, Sudano e Vullo in data 20 luglio 2016.

   -  Norme  per la promozione del turismo e delle attività  sportive
  invernali  nelle aree montane della Sicilia. Istituzione del  fondo
  per la montagna. (n. 1239)
   Di  iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli  Giuffrida,
  Coltraro e Currenti in data 20 luglio 2016.

             Annunzio di presentazione e contestuale invio
            di disegno di legge alla competente Commissione

   PRESIDENTE.  Comunico che il seguente disegno  di  legge  è  stato
  presentato ed inviato alla competente Commissione:

                    BILANCIO E PROGRAMMAZIONE (II)

   -  Approvazione del rendiconto generale della  Regione  per
  l'esercizio finanziario 2015. (n. 1240).
   Di iniziativa governativa.
   Presentato il 20 luglio 2016.
   Inviato il 21 luglio 2016.

      Comunicazione di invio di disegno di legge alla competente
                              Commissione

   PRESIDENTE.  Comunico che il seguente disegno  di  legge  è  stato
  inviato alla competente Commissione:

                     BILANCIO E PROGRAMMAZIONE (I)

   - Disposizioni contabili (n. 1218).
   Di iniziativa governativa.
   Inviato il 21 luglio 2016.

        Comunicazione di disegno di legge presentato e ritirato

   PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge n. 1238  Progetti  di
  mobilità      giovanile     internazionale,      di      promozione
  dell'interculturalità e della cittadinanza europea.  Promozione  di
  scambi  giovanili  presentato dall'onorevole Vinciullo in  data  20
  luglio 2016, è stato ritirato con nota prot. n. 6100/SG.LEG.PG  del
  22 luglio 2016.

                      Annunzio di interrogazioni

   PRESIDENTE.  Comunico  che  sono  state  presentate  le   seguenti
  interrogazioni con richiesta di risposta orale:

   N.  3403  -  Incremento delle risorse per il periodo  2015-2018  a
  favore della società Interporti siciliani.
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Falcone   Marco;  Assenza  Giorgio;  Federico  Giuseppe;  Figuccia
  Vincenzo; Grasso Bernadette Felice; Milazzo Giuseppe; Papale  Alfio
  ; Savona Riccardo

   N.  3404  -  Notizie in merito al piano triennale per lo  sviluppo
  turistico.
   - Presidente Regione
   - Assessore Turismo, Sport e Spettacolo
   Malafarina Antonio; Di Giacinto Giovanni

   N.  3405 - Interventi a seguito della mancata utilizzazione  delle
  risorse idriche provenienti dall'invaso Pozzillo a causa del crollo
  del canale Q 100 (Cavazzini).
   - Presidente Regione
   - Assessore  Agricoltura  sviluppo  rurale  e  pesca mediterranea
   Papale Alfio; Falcone Marco

   N.  3407  -  Provvedimenti  in  merito  ai  ritardi  del  servizio
  ferroviario sulla direttrice Catania-Palermo.
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Falcone Marco; Papale Alfio

   N.   3408   -   Chiarimenti  sul  mancato  avvio  dei  lavori   di
  consolidamento e restauro del Castello Svevo di Augusta (SR).
   - Presidente Regione
   - Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
   - Assessore Economia
   Vinciullo Vincenzo

   N.  3409  -  Notizie  sul Consorzio di bonifica  9  di  Catania  e
  interventi   per  assicurare  la  corresponsione  degli  emolumenti
  arretrati al relativo personale.
   - Presidente Regione
   - Assessore Attività produttive
   - Assessore Economia
   - Assessore  Agricoltura  sviluppo  rurale  e  pesca mediterranea
   D'Asero Antonino

   N.  3410 - Interventi urgenti circa il mancato trasferimento delle
  trimestralità in favore dei Comuni siciliani per l'anno 2015.
   - Presidente Regione
   - Assessore Economia
   - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
   D'Asero   Antonino;  Alongi  Pietro;  Cascio  Francesco;   Fontana
  Vincenzo; Germanà Antonino Salvatore; Lo Sciuto Giovanni; Vinciullo
  Vincenzo

   N.  3412  -  Avvio  di  indagine  ispettiva  presso  l'Ente  Parco
  dell'Etna.
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Falcone Marco

   N.  3413  -  Chiarimenti  e  iniziative  in  ordine  alla  mancata
  istituzione della Riserva naturale orientata (ex Saline) di Augusta
  (SR).
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Vinciullo Vincenzo

   N.  3414  -  Chiarimenti sulla mancata applicazione  dell'art.  84
  della  legge  regionale n. 9 del 2015 in materia di implementazione
  dell'attività di controllo e sicurezza alimentare.
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   Vinciullo Vincenzo

   N.  3415 - Chiarimenti sulla riprogrammazione finanziaria del  PAC
  Salvaguardia  Sicilia nell'ambito dell'azione 2.1.2 'interventi  di
  efficientamento energetico degli edifici scolastici'.
   - Presidente Regione
   - Assessore Istruzione e Formazione
   - Assessore Economia
   Vinciullo Vincenzo

   N.  3416  - Provvedimenti contro il definanziamento dei lavori  di
  efficientamento  energetico  in  alcuni  edifici   scolastici   nel
  siracusano.
   - Presidente Regione
   - Assessore Istruzione e Formazione
   - Assessore Economia
   Vinciullo Vincenzo

   N.  3417  -  Chiarimenti sulla parziale applicazione  della  legge
  regionale n. 5 del 2005 segnatamente all'assistenza socio-sanitaria
  al fisico nucleare Fulvio Frisone.
   - Presidente Regione
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   Vinciullo Vincenzo

   N.  3419 - Chiarimenti circa l'incremento orario delle prestazioni
  svolte dai medici veterinari convenzionati.
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   Vinciullo Vincenzo

   N. 3420 - Interventi a favore delle imprese.
   - Presidente Regione
   - Assessore Economia
   - Assessore Attività produttive
   Papale Alfio ; Falcone Marco

   Avverto  che  le  interrogazioni testé  annunziate  saranno  poste
  all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.
   Comunico  che  è  stata presentata la seguente interrogazione  con
  richiesta di risposta in Commissione:

   N.  3924  -  Interventi  in  favore degli  operatori  del  settore
  agricolo   ricompresi   nell'Ufficio  intercomunale   agricolo   di
  Francavilla  di Sicilia (ME) e nell'Ufficio intercomunale  agricolo
  di Francofonte (SR).
   - Presidente Regione
   Foti   Angela;  Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciaccio    Giorgio;    Ferreri    Vanessa;    La   Rocca   Claudia;
  Mangiacavallo Matteo; Trizzino Giampiero; Ciancio Gianina;  Palmeri
  Valentina; Siragusa Salvatore; Tancredi Sergio; Zafarana Valentina;
  Zito Stefano
   Avverto  che  l'interrogazione testé annunziata  sarà  inviata  al
  Governo ed alla competente Commissione.
   Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni  con
  richiesta di risposta scritta:

   N.  3402 - Chiarimenti sulle risorse destinate agli ammortizzatori
  sociali in deroga per il 2014 e il 2015.
   - Assessore Economia
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   Ferreri  Vanessa;  Zito  Stefano; Trizzino  Giampiero;  Cancelleri
  Giovanni  Carlo; Palmeri Valentina; Ciaccio Giorgio;  Mangiacavallo
  Matteo;  Zafarana Valentina; Cappello Francesco;  Foti  Angela;  La
  Rocca Claudia; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Tancredi Sergio

   N.  3406 - Interventi riguardanti l'esondazione del fiume Mela  di
  contrada Bastioni a Milazzo (ME).
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Picciolo Giuseppe

   N.  3411  -  Notizie e strategie di riorganizzazione afferenti  il
  polo museale di Agrigento.
   - Presidente Regione
   - Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
   Cimino Michele; Picciolo Giuseppe; Greco Marcello; Tamajo Edmondo;
  Lo Giudice Salvatore

   N.   3418   -  Chiarimenti  circa  la  demolizione  della  'dogana
  borbonica'  ed ex caserma della Guardia di Finanza di  Punta  Secca
  (RG).
   - Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
   - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
   Ferreri  Vanessa; Trizzino Giampiero; Cancelleri  Giovanni  Carlo;
  Palmeri  Valentina; Ciaccio Giorgio; Mangiacavallo Matteo; Zafarana
  Valentina; Cappello Francesco; Foti Angela; La Rocca Claudia;  Zito
  Stefano; Ciancio Gianina; Siragusa Salvatore; Tancredi Sergio

   Avverto che le interrogazioni testè annunziate saranno inviate  al
  Governo.

                       Annunzio di interpellanze

   PRESIDENTE.  Comunico  che  sono  state  presentate  le   seguenti
  interpellanze:

   N.  448  -  Notizie  sui lavori di adeguamento nell'ospedale  'SS.
  Salvatore' di Paternò (CT).
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   Musumeci Nello; Ioppolo Giovanni; Formica Santi

   N.  449  -  Notizie sul mancato finanziamento dei  lavori  per  il
  ripristino di viale Savoca ad Enna.
   - Presidente Regione
   Musumeci Nello; Ioppolo Giovanni; Formica Santi

   Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza  che
  il  Governo  abbia fatto alcuna dichiarazione, le interpellanze  si
  intendono  accettate e saranno iscritte all'ordine del  giorno  per
  essere svolta al loro turno.

                          Annunzio di mozione

   PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente mozione:

   N.  588  - Iniziative concernenti la piattaforma di trattamento  e
  recupero rifiuti pericolosi e non di c.da Cuturi - Scicli (RG).
   Assenza Giorgio; Savona Riccardo; Falcone Marco; Papale Alfio
   Presentata il 22/07/16

   Avverto  che la moziona testé annunziata sarà demandata,  a  norma
  dell'articolo  153  del Regolamento interno,  alla  Conferenza  dei
  Presidenti  dei  Gruppi  parlamentari per la  determinazione  della
  relativa data di discussione.

             Comunicazione di decadenza di interrogazione

   PRESIDENTE.    Comunico   che,   a   seguito   della    cessazione
  dell'affidamento  temporaneo delle funzioni di  deputato  regionale
  supplente  in  capo all'onorevole Bandiera, di cui  l'Assemblea  ha
  preso  atto  nella seduta n. 303 del 23 dicembre 2015,  è  decaduta
  l'interrogazione n. 3401 a sua firma.

   L'Assemblea ne prende atto.

   in materia di edilizia, decreto del Presidente della Repubblica  6
   giugno 2001, n. 380.
   Presidenza del Presidente Ardizzone


    Seguito della discussione del disegno di legge  Recepimento del
   Testo Unico in materia di edilizia, decreto del Presidente della
              Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (n. 841/A)

   PRESIDENTE.   Si  passa  al  II  punto  dell'ordine  del   giorno:
  Discussione dei disegni di legge.
   Si  procede con il seguito della discussione del disegno di  legge
   Recepimento  del Testo Unico in materia di edilizia,  decreto  del
  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .  (n.  841/A),
  posto al numero 1).
   Invito   i   componenti  la  IV  Commissione  a   prendere   posto
  nell'apposito banco.

   LANTIERI,  assessore  per  le  autonomie  locali  e  la   funzione
   pubblica. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LANTIERI,  assessore  per  le  autonomie  locali  e  la   funzione
  pubblica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per una
  precisazione per il voto della settimana scorsa e delle  variazioni
  territoriali,  perché nella registrazione non  è  stato  registrato
  bene  quello  che  ho  detto.  Il Governo,  considerato  che  aveva
  presentato  i  disegni di legge, si rimetteva all'Aula,  perciò  il
  voto da parte dell'Assessore è stato l'astensione.

                            di Caltagirone

   Presidenza del Presidente Ardizzone


  Sulla recente elezione dell'onorevole Ioppolo a sindaco del Comune
                            di Caltagirone

   IOPPOLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
   Abbiamo   il  piacere  di  avere  in  quest'Aula  il  sindaco   di
  Caltagirone, onorevole Ioppolo, che ci farà una comunicazione e  le
  posso  dire, da Presidente dell'Assemblea, che mi fa piacere  della
  sua elezione però dispiace che lei debba lasciare quest'Aula.

   IOPPOLO.  Grazie  Presidente,  le ho  chiesto  la  parola  qualche
  momento fa, proprio in relazione a questa sua comunicazione, signor
  Presidente, signori rappresentanti del Governo e colleghi deputati.
   Come  ella  sa,  Presidente,  lo sa  perché  mi  ha  cortesemente,
  gentilmente  inviato un messaggio augurale, nel corso  e  all'esito
  delle   elezioni  amministrative  del  19  giugno  il   popolo   di
  Caltagirone,   l'elettorato  calatino  ha  voluto,   in   sede   di
  ballottaggio, che io guidassi quella amministrazione quale sindaco.
   Ovviamente,  la  elezione da me sollecitata, essendomi  candidato,
  comporta una condizione sopravvenuta di incompatibilità che  mi  ha
  dato  fino  a questo momento e mi concede fino a questo momento,  e
  per la verità anche oltre, di potere optare per l'una o per l'altra
  carica.
   Io  ho  deciso, in piena consapevolezza ovviamente, di optare  per
  esercitare le funzioni di sindaco della mia città natale che è  per
  l'appunto  Caltagirone, e quindi di dovere,  alla  fine  di  questa
  seduta,  presentare  le  mie  dimissioni  da  deputato  della   XVI
  legislatura di questo Parlamento.
   Credo  di  poter dire, signor Presidente, signori  del  Governo  e
  colleghi, di avere vissuto dentro quest'Aula una esperienza tra  le
  più  importanti della mia vita, della mia vita pubblica, della  mia
  vita  politica,  ma  anche  della mia vita  da  semplice  cittadino
  siciliano e italiano.
   Ho  avuto  il privilegio, e con esso l'avventura, di essere  stato
  eletto due volte rappresentante del popolo siciliano nel 2001, XIII
  legislatura, e il 28 ottobre del 2012, XVI legislatura.
   Due esperienze molte diverse l'una dall'altra. Nel 2001 eravamo in
  una  fase  storica, la prima elezione diretta - lei  lo  ricorderà,
  Presidente  del Parlamento - del Presidente della Regione,  era  la
  prima  volta  dopo  la  riforma  che il  popolo  siciliano  potesse
  finalmente  scegliere  il  Governatore  a  suffragio  universale  e
  diretto.
   Adesso il sistema è più collaudato, ma - devo dire la verità - non
  è certamente migliorato; e non è migliorato perché, e lei da questo
  punto  di  vista, signor Presidente dell'Assemblea, lo ha ricordato
  più  volte, alla riforma elettorale non è seguita la riforma  dello
  Statuto e, soprattutto, della divisione di poteri tra il Parlamento
  e l'esecutivo. E' rimasto, sostanzialmente, un Parlamento ingessato
  all'interno della logica finché il Presidente della Regione  rimane
  ad  esercitare la sua carica, il Parlamento rimane ad esercitare la
  sua  carica  e le sue funzioni, e se per una qualunque  ragione  il
  Presidente  della  Regione dovesse cessare dalla  sua  carica,  gli
  effetti   negativi   ritornerebbero  a   discapito   dell'Assemblea
  regionale siciliana, cioè del Parlamento.
   Credo di poter dire dopo quasi 9 anni di permanenza in quest'Aula,
  seppur a più riprese e con un intervallo temporale di alcuni  anni,
  che è urgente la riforma dello Statuto nel senso appena auspicato.
   Le  sorti del Governo e le sorti del Parlamento non possono essere
  così    indissolubilmente    legate,   ne    soffre    l'equilibrio
  istituzionale, ma ne soffre soprattutto la risposta politica che il
  popolo  siciliano si attende e che non sempre, devo dire la verità,
  è all'altezza delle aspettative.
   Signor Presidente, sarebbe retorico da parte mia dire che meno  di
  un  mese mi è stato sufficiente per comprendere, alla guida  di  un
  medio  comune siciliano, la mia città conta quasi 39 mila abitanti,
  come  sia pressante la richiesta di vicinanza del Governo regionale
  rispetto alle comunità locali e come queste risposte non arrivino o
  arrivino molto tiepide, molto indirette, molto annacquate.
   La problematica relativa alla vicenda dei rifiuti in questi ultimi
  mesi, in queste ultime settimane ne è un esempio del tutto evidente
  e  del tutto eclatante, signori del Governo. L'augurio che come  ex
  deputato tra qualche ora, tra qualche momento, io posso rivolgere a
  lei,  signor  Presidente del Parlamento, a voi  rappresentanti  del
  Governo  e al Governo tutto e a voi colleghi deputati, è quello  di
  rimanere  legati,  collegati in maniera assolutamente  continua  ed
  indissolubile   con   le  attese,  con  le  aspettative,   con   le
  prospettive,  con  le speranze, con le ansie, con  le  angosce,  ma
  anche con lo spirito positivo delle nostre comunità amministrate.
   Nell'accomiatarmi  dai  lavori di quest'Aula,  io  non  posso  che
  rivolgervi questo augurio dal profondo del cuore ringraziandovi per
  l'esperienza che insieme abbiamo vissuto in questi anni al servizio
  della   nostra  terra  di  Sicilia,  al  servizio  di   un   popolo
  meraviglioso  che  non  chiede elemosine ma  che  chiede  riscatto,
  prospettiva, speranza e lavoro.
   Grazie,  signor  Presidente, grazie, signori del Governo,  grazie,
  colleghi  deputati, grazie anche agli uffici con i quali spesso  ho
  avuto  modo  di  confrontarmi in questi anni di mia  permanenza  in
  quest'Aula.

                              (Applausi)

   FORMICA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FORMICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando con  questa
  legislatura ho avuto il piacere, e credo insieme a me quelli che lo
  hanno   conosciuto,  di  vedere  ritornare  in  questo   Parlamento
  l'onorevole Ioppolo che avevo avuto il piacere di avere nel  Gruppo
  di  Alleanza  nazionale  nella legislatura 2001-2006,  per  me  che
  conoscevo  la  rettitudine, la preparazione, la  disponibilità,  la
  competenza dell'avvocato, onorevole Gino Ioppolo, è stato un  fatto
  grandemente positivo perché, nel corso degli anni, ho avuto modo di
  apprezzare  le  sue  grandissime doti di onestà  intellettuale,  di
  preparazione,  di  competenza,  di vicinanza  ai  problemi  veri  e
  vissuti della collettività.
   Io ritengo che l'esperienza di questi quattro anni ha fatto sì che
  tutto  il  Parlamento,  tutti  i  deputati  di  questo  Parlamento,
  indipendentemente dal colore politico abbiano avuto il tempo  e  il
  modo  e  l'occasione di apprezzarne le qualità. E  in  un  contesto
  politico,  quale  quello  che viviamo  che  è  contraddistinto  dal
  distacco,  spesso, della politica della gente, dal fatto che  tanta
  parte  dell'opinione  pubblica,  forse  a  ben  vedere,  con  buone
  ragioni,  pensa  che  la politica sia fatta solo  di  atteggiamenti
  civici  da  parte di suoi rappresentanti e che ormai le espressioni
  dei  partiti non siano altro che dei soggetti rinchiusi all'interno
  di  un  Palazzo che non hanno più collegamenti,  vedere un  esempio
  come  quello  che  in  questo momento dà, non tanto  al  Parlamento
  quanto  all'intera  Regione siciliana,  al  popolo  degli  elettori
  siciliani, l'onorevole Ioppolo, e per volerlo precisare  perché  lo
  capiscono  tutti,  l'onorevole  Ioppolo,  in  base  ai  Regolamenti
  vigenti,  poteva  tentare,  allungare,  ancora  per  mesi,  la  sua
  permanenza nella doppia veste di sindaco e di deputato regionale.
   L'onorevole  Ioppolo non lo ha fatto, non ha approfittato  di  ciò
  che  le  norme gli consentivano di fare e si è dimesso  da  subito,
  appena  ha  avuto il tempo, perché è stato praticamente  surrogato,
  preso,  non ha più messo piede qui a Palermo dagli impegni  gravosi
  del suo Comune, appena ha avuto il tempo di venire qui non ha fatto
  altro che presentare le sue dimissioni.
   Io  ritengo che questo sia un esempio che riconcilia la  politica,
  quella  vera, quella con la  P  maiuscola, alla gente  e  che  deve
  essere  preso come un monito, come un esempio da seguire per tutti,
  perché  - vedete - a volte non è che il  nuovismo' a tutti i  costi
  debba essere il principio da seguire; l'onorevole Ioppolo non è  il
  nuovo,  anzi,  da  un  certo  punto di vista,  l'onorevole  Ioppolo
  sarebbe il più antico, viene come me, come l'onorevole Musumeci, da
  una militanza di destra, di quella destra che tanta vicinanza aveva
  con il sociale, che tanta vicinanza aveva con la collettività.
   Quindi  -  dicevo  - non è che il nuovo, a tutti  i  costi,  debba
  risolvere i problemi, il problema è quello rappresentato da ciò che
  noi  rappresentiamo e da come noi vogliamo interpretare il  mandato
  che riceviamo dalla gente.
   Esempi  come  quello che testé ci ha dato l'onorevole  Ioppolo  ci
  riconciliano e debbono riconciliare tutti con la politica, la gente
  con  la politica e fa riflettere sul fatto che i giudizi vanno dati
  sulle persone, sui singoli comportamenti e non mai generalizzati.
   Io  ritengo  che  questo Parlamento, tutto  il  Parlamento,  oggi,
  subisce una grave perdita, una perdita di competenze, innanzitutto,
  di  coerenza, di dignità, di assoluto rispetto degli impegni  presi
  e,  con  molto  rammarico,  debbo  dire  che  avrei  preferito  che
  l'onorevole  Ioppolo  si  comportasse  più  da   lestofantino'  per
  approfittare di ciò che le maglie delle interpretazioni della legge
  ed  averlo  qui, ancora, per molti mesi perché sono  certo  che  il
  supporto sarebbe stato prezioso; ma sono, altresì, consapevole  del
  fatto  che, nei momenti in cui ha scelto e si è presentato  davanti
  agli  elettori di Caltagirone per un impegno forte ed assoluto  nei
  confronti  di Caltagirone, la strada che lui ha scelto è la  strada
  giusta e condivisa.
   Quindi,  anch'io  invito il Parlamento ad un grande  applauso  nei
  confronti di una grande persona. Grazie, onorevole Ioppolo.

   di Caltagirone e su altri argomenti non  iscritti  all'ordine  del
   giorno
   Presidenza del Presidente Ardizzone


  Sulla recente elezione dell'onorevole Ioppolo a sindaco del Comune
    di Caltagirone e su altri argomenti non iscritti all'ordine del
                                giorno

   MALAFARINA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MALAFARINA. Signor Presidente, onorevole colleghi, ho  chiesto  di
  intervenire per un altro argomento che affronterò tra un minuto.
   Approfitto   della  circostanza  per  dare  un   caloroso   saluto
  all'onorevole Ioppolo che conosco da vent'anni, avendo  diretto  il
  Commissariato di Caltagirone abbiamo avuto modo di incontrarci.  In
  quella  sede  ne  ho apprezzato, sicuramente, le  qualità  umane  e
  professionali  ed  il  tratto  di  serietà  che,  sicuramente,   lo
  contraddistingue.
   Lo  aspetta  un compito gravoso perché è Sindaco di un  comune  in
  grave  difficoltà,  e  per  questo gli faccio  sicuramente  i  miei
  migliori auguri perché possa risolvere con rapidità ed efficienza i
  problemi di Caltagirone, considerato che, fra l'altro, io  sono  un
  po' un cittadino onorario di Caltagirone ed è una realtà che mi sta
  particolarmente a cuore.
   Auguri all'onorevole Ioppolo di buon lavoro e di grandi risultati.
   Signor  Presidente,  io  ho chiesto di parlare  per  sollevare  un
  problema  in  quest'Aula  ed il problema  è  quello  dell'emergenza
  rifiuti in Sicilia, emergenza rifiuti in Sicilia che, ormai da uno,
  due,  tre  anni,  non so più quanti, non trova una  sua  soluzione.
  Anzi,  in  questi ultimi periodi, siamo stati costretti a vedere  i
  camion  della spazzatura che dal palermitano andavano nel catanese,
  quelli  del  catanese  nel  siracusano,  sembrava  il   tour  della
  spazzatura  in giro per l'Isola, giusto per creare delle condizioni
  ambientali ottimali
   Mi  sono  sforzato di capire in che cosa consista questo piano  di
  intervento  per  cui, addirittura, si è chiesto l'intervento  della
  Protezione  civile,  ma sinceramente, pur cercando  fra  le  pieghe
  della  stampa,  delle notizie e quant'altro, non  sono  riuscito  a
  venire a capo di alcunché.
   E  guardo al fenomeno con particolare attenzione perché siamo  nel
  pieno  della  stagione estiva e, quindi, l'accumulo  di  spazzatura
  sulle  strade  crea,  già di per sé, un grosso problema  sanitario.
  Siamo  nel  pieno della stagione turistica ed offriamo a gente  che
  viene  da  tutto il mondo uno spettacolo indecente, con  cumuli  di
  spazzatura  sparsi per le strade, sotto gli alberghi e  quant'altro
  ma non riusciamo a risolvere alcunché.
   E'  un  argomento che  non so fino a che punto possa  appassionare
  l'Aula,  visto e considerato che  a munnezza  in Sicilia è,  ormai,
  un  fatto  endemico, però ritengo doverosa da parte  dell'Assemblea
  chiedere  l'audizione dell'assessore Contrafatto o,  ancor  meglio,
  del  Presidente  Crocetta perché possa illustrare  in  questa  sede
  quali soluzioni si intendono adottare per un piano rifiuti organico
  e  definitivo  in Sicilia, fermo restando che già  nel  passato  il
  fatto  dei termovalorizzatori aveva creato delle grosse apprensioni
  per il sospetto di infiltrazioni mafiose.
   Penso  che  i  siciliani  vogliano una  risposta,  penso  che  sia
  doveroso  dare una risposta ai siciliani e penso che sia  doveroso,
  per  quest'Assemblea,  affrontare con  rigore,  con  attenzione  il
  problema.
   Anche  perché il sottosegretario Faraone ed il Presidente Crocetta
  non fanno nient'altro che darsele di santa ragione, tant'è che sono
  raffigurati sulla stampa, spesso e volentieri, come due pugili

   CORDARO Suonati

   MALAFARINA ...più o meno suonati ma qua, sicuramente, quella che è
  suonata  in  questa  situazione è la Sicilia  che  mi  sembra  stia
  finendo  sempre  più  al tappeto per le incertezze,  i  litigi,  la
  mancanza di prospettive che non si riescono ad individuare.
   Faccio   appello   a  lei,  Presidente.  Come  Gruppo   socialista
  presenteremo  oggi  stesso una mozione per l'urgente  audizione  in
  Aula  dell'assessore Contrafatto, chiedendo esattamente quali  sono
  le  prospettive prossime venture per il piano rifiuti che  da  anni
  chiediamo inutilmente.
   Mi  rivolgo alla sua sensibilità che sicuramente, su questo  e  su
  tanti  altri argomenti, è accertata perché si possa affrontare  con
  rapidità  e serietà un problema assolutamente fondamentale  per  la
  Sicilia.

   CORDARO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORDARO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò  brevissimo.
  Anch'io  voglio  salutare  -  e deve essere  un  arrivederci  -  il
  prestigioso collega, collega avvocato, collega parlamentare e -  se
  mi  consente - l'amico Gino Ioppolo che è stato chiamato al gravoso
  compito,   ma  prestigioso per chi è figlio  di  quella  città,  di
  essere sindaco, appunto, della sua città e della sua comunità e  lo
  voglio  ricordare per questo tempo che mi ha visto lavorare  spesso
  insieme  a  lui,  come uomo corretto e parlamentare competente.  E,
  quindi, gli auguro tutte le fortune che merita.
   E  poi,  signor  Presidente, assai più velocemente,  nella  scorsa
  seduta  ho  sollevato,  e  mi rivolgo  agli  uffici,  il  tema  del
  dipendente della Fondazione Federico II che ha vinto una  causa  di
  lavoro  e che, quindi, da un anno e mezzo, dovrebbe essere  portato
  dal 3 al 2 livello.
   Ora,  siccome non è un fatto personale, perché io l'ho posta e  la
  ripropongo  alla  Presidenza  ed agli Uffici  e,  soprattutto  alla
  Fondazione,  come un fatto istituzionale, mi è stato  risposto  dal
  Direttore  della Fondazione, per le vie brevi, che il 15  settembre
  2016 ci sarebbe un appello.
   Ebbene, non è così, signor Presidente, perché il 15 settembre 2016
  c'è  un'udienza, che è stata fissata per l'opposizione al precetto,
  legata   alle  somme  maturate,  dal   2006  ad  oggi,  da   questo
  dipendente.  L'appello è stato fissato per  il  30  novembre  2017,
  addirittura, quindi, non c'entra niente l'udienza del 15 settembre.
   Ebbene, sento il dovere di ribadire l'argomentazione della  scorsa
  seduta  circa il fatto che questa Istituzione e questa  Presidenza,
  che  fa  della legalità, correttamente, un vessillo, vuole  o  meno
  fare  applicare una sentenza della Repubblica, posto che l'articolo
  282 del Codice di Procedura Civile cita, testualmente,  la sentenza
  di I grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti .
   Si  dispone,  quindi, per il  Codice di Procedura Civile,  che  la
  sentenza  di  I grado è provvisoriamente esecutiva e va,  pertanto,
  eseguita.
   Signor  Presidente,  pongo  questa volta  il  quesito  in  maniera
  formale  e le chiedo di darmi una risposta circa l'applicabilità  o
  meno di questa sentenza.

   D'ASERO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   D'ASERO.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, intervengo,  più
  che  per  una  motivazione così istituzionale, anche per  un  fatto
  sentito dal punto di vista personale, per dire che l'onorevole Gino
  Ioppolo  ha ben rappresentato questa nostra Assemblea e, quindi, un
  saluto, anche come Gruppo del Nuovo Centro Destra, per quello che è
  stata  la  sua  attività ed il suo impegno. Ahimè,  la  Commissione
   Statuto'  l'ha  visto poco, però, anche dall'esterno,  l'onorevole
  Ioppolo potrebbe darci grande sostegno.
   Io ritengo che la sua attività, ora di amministratore di un grosso
  centro  come Caltagirone, lo porterà anche ad ulteriori momenti  di
  impegno  in  cui  questa  Assemblea possa  avere  motivi  anche  di
  riflessione e di approfondimento.
   Le  problematiche degli enti locali sono le problematiche  che  un
  po'  stanno determinando un motivo di grande preoccupazione per  il
  futuro di questi enti e, perché no, in una gestione innovativa che,
  al  di  là  di essere solo momento di erogatore di servizi,  l'ente
  locale  può  diventare  come strumento, soggetto  importante  dello
  sviluppo  del territorio, ritengo che, in questo, l'esperienza,  la
  professionalità   e  la  capacità  di  impegno   politico   porterà
  sicuramente a dei contributi di cui anche questa Assemblea avrà  il
  piacere di poter valutarne i contenuti.
   Auguri per la sua nuova carica.

   ASSENZA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ASSENZA.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  intervengo,  in
  maniera  assolutamente lapidaria, per due ringraziamenti. Il  primo
  all'onorevole  Gino  Ioppolo,  per gli esempi  di  correttezza,  di
  rettitudine, ma anche di capacità assolutamente fuori  dal  comune,
  che  ha  dimostrato in questi anni in quest'Aula. Lo  conoscevo  da
  tempo,  però,  così  da  vicino  non  avevo  avuto  la  fortuna  di
  frequentarlo.
   I  complimenti glieli ho fatti la stessa notte della sua  elezione
  ma  ci  tengo  nuovamente  a farli anche  da  questo  podio  perché
  l'assenza   del  mio  Capogruppo  in  questa  Aula  mi  impone   di
  intervenire  per  manifestare la grande vicinanza, comunque  sempre
  avuta, tra i nostri Gruppi e personalmente tra di noi.
   Gino  saprà sicuramente assolvere in maniera encomiabile il  ruolo
  di  sindaco  della  sua città. Ruolo prestigioso  ma  assolutamente
  difficile in momenti come questi.
   Quindi, ad maiora, un abbraccio e grandi auguri a Gino.
   Vorrei, però, ringraziare l'assessore Croce - e mi dispiace che si
  sia  allontanato - e voglio farlo pubblicamente perché con assoluta
  tempestività, coerenza e coraggio ha, oggi, firmato il  decreto  di
  revoca per l'impianto di smaltimento rifiuti pericolosi a quel mega
  impianto che improvvidamente era stato in precedenza autorizzato in
  territorio di Scicli.
   La  sollevazione  popolare, gli interventi di molti,  tra  cui  il
  sottoscritto che è stato il primo ad essere informato della spinosa
  e,  per certi versi, anche oscura vicenda ha, oggi, trovato la  sua
  giusta  conclusione ed il suo inevitabile epilogo con la firma  del
  decreto di revoca a questa autorizzazione.
   Si  mette così la parola fine ad una vicenda incresciosa  e  debbo
  dire  che  la  mia mozione che, oggi, doveva essere trasformata  in
  ordine  del  giorno proprio per invitare il Governo ad  intervenire
  tempestivamente  viene superata dalla tempestività  dell'intervento
  dell'Assessore che nuovamente ringrazio.

   MUSUMECI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MUSUMECI.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  dopo  il  mio
  Capogruppo  temo di dovermi ripetere e, tuttavia, sento  il  dovere
  morale di cogliere l'opportunità per ringraziare anch'io il collega
  Gino Ioppolo per il contributo che ha dato al lavoro del Gruppo, al
  lavoro  di quest'Aula e della Commissione  Sanità' della  quale  ha
  fatto parte e che lo ha voluto vicepresidente.
   Il  rapporto  di fraterna amicizia con il collega Ioppolo  finisce
  con il dovere condizionare ogni altra mia considerazione.
   Lunghi  anni di militanza comune nelle file della Destra.  Assieme
  abbiamo  fatto scelte difficili, alcune anche dolorose,  ma  sempre
  con grande consapevolezza.
   L'ultima  scelta è stata quella di lasciare l'Assemblea  regionale
  per servire la città natale. Una scelta che ci ha visti per qualche
  attimo  su posizioni diverse, com'era mio dovere tentare di  tenere
  il  collega  Ioppolo all'interno di una Assemblea prestigiosa  come
  questa, ben consapevole che la sua assenza ci avrebbe privato di un
  contributo di qualità.
   E,  tuttavia, dopo alcuni minuti di esitazione non ho  potuto  non
  condividere lo slancio col quale il collega Ioppolo ha ritenuto  di
  dovere  correre  al capezzale della propria città nel  momento  più
  difficile  per  la  vita politica, finanziaria, sociale,  economica
  della sua Caltagirone.
   Io  credo  di  dovere dire grazie a Gino per tutto quello  che  ha
  potuto  profondere  in  questi anni, in nove  lunghi  anni,  lunghi
  perché vissuti, giorno dopo giorno, all'interno di questa Assemblea
  e  sono  sicuro  che egli vorrà continuare a profondere  la  stessa
  passione,  lo stesso impegno fisico, culturale ed intellettuale  al
  servizio  della  sua città nella quale si respira  già  un'area  ed
  un'atmosfera diversa, ieri sera me ne sono personalmente reso conto
  partecipando,  da  spettatore,  ai  festeggiamenti  patronali   del
  capoluogo calatino.
   Ecco,  sono  sicuro  che Caltagirone, con  la  guida  del  collega
  Ioppolo,  ritroverà il protagonismo e lo smalto  che  sembra  avere
  perduto   negli   ultimi  decenni.  In  questo  senso,   credo   di
  interpretare il pensiero di tutti i colleghi per dire  a  Gino  che
  gli sono grato, gli siamo grati come Gruppo parlamentare, gli siamo
  grati come movimento politico, gli siamo grati come cittadini,  gli
  siamo  grati  come  amici  e  siccome  in  politica  le  strade  si
  incontrano sempre non è detto che nel prosieguo della sua  e  della
  nostra attività politica ed istituzionale non possano mancare punti
  di  convergenza per continuare, seppure in ruoli diversi, a servire
  gli interessi legittimi della comunità siciliana.
   Grazie,   signor   Presidente,  per   avermi   consentito   questa
  testimonianza.

   PRESIDENTE.  Io  ho avuto modo di esprimere il mio  compiacimento,
  l'ha   ricordato  l'onorevole  Ioppolo,  per  iscritto.   È   stata
  certamente  una  scelta  difficile per noi  che  l'abbiamo  subita,
  onorevole Ioppolo, ma non per lei, ne sono convinto, perché  non  è
  stata una scelta di pancia, è stata una scelta di cuore, ne abbiamo
  parlato  più  volte,  non c'è cosa più bella  che  amministrare  il
  proprio  Comune e cercare di dare risposte, comportando questo  una
  maggiore  sofferenza,  in  ogni senso, rispetto  ad  una  posizione
  sempre  attenta  ai  bisogni  della  gente  ma  più  defilata,  più
  distaccata quale può essere quella del parlamentare regionale.
   Per  cui,  non abbiamo che da dirle grazie, i suoi interventi  non
  sono   mai   al   di   sopra   delle   righe,   sempre   rispettosi
  dell'avversario,  se mai c'è stato un avversario,  diciamo,  di  un
  portatore  di  idee  diverse, per quello che mi riguarda  ci  siamo
  conosciuti  nel  2001,  abbiamo fatto  un  percorso  assieme  in  I
  Commissione,  c'è  una stima che è rimasta,  spero  che  sia  stata
  reciproca, immutata nel corso di questi anni.
   Quindi  buon  lavoro, le strade certamente si  incrociano  perché,
  comunque,  siamo tutti chiamati a dare risposte ai  siciliani,  lei
  più  direttamente al popolo di Caltagirone. Quindi,  complimenti  e
  grazie per questa iniezione di fiducia che dà a tutti noi.

   FOTI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FOTI.  Signor  Presidente,  onorevoli colleghi,  Governo,  anch'io
  faccio  i miei personali auguri, anche da parte del mio Gruppo,  al
  collega  Ioppolo e lo ringraziamo per tutto quello che ci  ha  dato
  nel  senso che con il suo sorriso e la sua competenza ha, di certo,
  accresciuto  la  nostra  personale ed umana storia  all'interno  di
  questa Assemblea.
   Signor  Presidente, da questo scranno qualche minuto fa, e qui  mi
  fa  specie,  l'onorevole Malafarina ha sollevato la  questione  dei
  rifiuti.  Vorrei  raccontare una vicenda.  Ecco  io  e  il  collega
  Malafarina  siamo  stati  insieme  in  Commissione   Territorio   e
  Ambiente'  per  qualche  annetto e nel febbraio  del  2014,  quando
  allora   era  presidente  il  collega  Trizzino,  avevamo  avanzato
  richiesta   e   tutti   quanti   avevamo   deciso   di   fare   una
  sottocommissione che si dedicasse ai rifiuti ed in particolare  per
  quanto   riguardava   gli   aspetti   ambientali,   lavorativi   ed
  impiantistici  proprio perché non è che ci volesse  tanto,  già  le
  cronache  a  partire  dal  2008, 2010,  2012  ci  avevano  dato  la
  cronologia esatta dei fatti che, oggi, stanno succedendo.
   Quindi, io non mi sento per nulla stupita. Mi sento, però, stupita
  nel  sentire l'onorevole Malafarina che, poi, fu eletto  presidente
  della  sottocommissione nel luglio del 2014 e,  Presidente,  questa
  Commissione si sarà riunita in tutto una volta e mezzo.
   Mi  spiego: perché, poi, l'assessore Marino fu fatto fuori, arrivò
  la  Contrafatto che, dopo sei mesi di attesa di questo  nome  aveva
  bisogno   di   un  po'  di  tempo  per  acclimatarsi,   ma   questo
  acclimatamento è durato talmente tanto che la sottocommissione  non
  è  stata  convocata  per  dare  il giusto  impulso  e,  magari,  un
  indirizzo,    dei    consigli   al   Governo,   nonostante    prima
  dell'insediamento, prima dell'elezione già si sapeva  qual  era  la
  capacità di abbancamento delle discariche esistenti in Sicilia.
   Ricordiamo  c'era  ancora  il  presidente  Lombardo  e  si  sapeva
  esattamente quanti metri cubi si potevano continuare a mettere,  si
  sapeva  perfettamente,  come  si sa adesso,  che  quasi  tutti  gli
  impianti  siciliani non sono dotati di biostabilizzatore, non  sono
  dotati  di quelle attrezzature che sono il minimo sindacale che  la
  legge  ci consente, quindi, ben venga che l'Assessore venga a  fare
  il  suo  discorsetto  in Aula, però, prima di  lamentarci  dovremmo
  anche  guardare un pochino a noi stessi ed a quello che non abbiamo
  fatto in questi anni.


   Presidenza del Presidente Ardizzone


                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico  che hanno chiesto congedo,  per  oggi,  gli
  onorevoli Tamajo e D'Agostino.

   L'Assemblea ne prende atto.

   di Caltagirone e su altri argomenti non  iscritti  all'ordine  del
   giorno
   Presidenza del Presidente Ardizzone


  Sulla recente elezione dell'onorevole Ioppolo a sindaco del Comune
    di Caltagirone e su altri argomenti non iscritti all'ordine del
                                giorno

   DIGIACOMO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DIGIACOMO.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  assessori,
  ringrazio per avermi dato la parola, un minuto soltanto perché  non
  voglio  e  non  posso sottrarmi dal rivolgere un saluto  affettuoso
  all'onorevole  Ioppolo  con  il quale abbiamo  lavorato,  gomito  a
  gomito,  per  quasi 4 anni in Commissione  Sanità' e  non  aggiungo
  nulla  rispetto  alle  manifestazioni  di  stima,  di  affetto,  di
  riconoscimento personale. Ecco questo è un aggettivo che, ormai, si
  usa  molto poco in una civiltà massificante:  personale ; una stima
  personale  per  quell'uomo di grande spessore, di  grandi  capacità
  politiche e, devo dire, di grande morale perché insomma non  sfugge
  a  nessuno  che la scommessa di lasciare gli scranni del Parlamento
  siciliano    per    andare    verso   una   battaglia    quotidiana
  nell'amministrazione locale - che è una cosa che  io  e  tanti  qui
  conosciamo bene, siamo stati amministratori locali per tanto  tempo
  -,  bene, non è cosa da poco, soprattutto nella consapevolezza  che
  l'onorevole  Ioppolo, il sindaco Ioppolo va a gestire un  comune  -
  purtroppo non è l'unico - in cui le risorse finanziarie sono quelle
  che   sono,  quindi,  all'attività  già  infernale  dello   scontro
  quotidiano  con  i problemi si sovrappongono anche le  angustie  di
  bilancio.
     Ma  sono  sicuro  che Gino, se mi consentite  questa  caduta  di
  tensione  dialettica  ma la tensione dialettica  cede  all'affetto,
  saprà vincere anche questa scommessa.
   Un  sindaco  non  è  chiamato a risolvere tutti i  problemi  della
  comunità,  non  può farlo, è impensabile che si possa  fare.  Però,
  sono  certo  che,  come  è accaduto in questo  Parlamento  e  nella
  Commissione,  saprà dare di se stesso l'idea di un uomo  che  si  è
  impegnato,  che ha dato tutto se stesso per cercare di  portare  un
  po' più in là le pesanti, inamovibili colonne d'Ercole, almeno oggi
  è così, dell'amministrazione locale.
   Onorevole Ioppolo, Gino, i più cari ed affettuosi saluti ed i  più
  cari  affettuosi  auguri a nome mio e del Gruppo  parlamentare  che
  rappresento.


   Presidenza del Presidente Ardizzone


     Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n.
                                 841/A

   PRESIDENTE.  Si riprende la discussione del disegno  di  legge  n.
  841/A   Recepimento del Testo Unico in materia di edilizia, decreto
  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380 .
   Non  avendo alcune deputato chiesto di parlare, pongo in votazione
  il  passaggio  all'esame  degli articoli. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli   colleghi,  la  Commissione  ha  lavorato   su   alcuni
  emendamenti  di  carattere tecnico che sono  stati  distribuiti  ai
  deputati. L'articolo 1 si vota alla fine.
   Si passa, pertanto, all'articolo 2. Ne do lettura:

                              «Articolo 2
  Recepimento dell'articolo 4  Regolamenti edilizi comunali' del DPR
                         6 giugno 2001, n. 380

   1.  Il  regolamento che i comuni adottano ai sensi  del  comma  4,
  articolo  2,  del  DPR  6  giugno 2001,  n.  380,  come  introdotto
  dall'articolo 1, contiene la disciplina delle modalità costruttive,
  con  particolare  riguardo  al rispetto  delle  normative  tecnico-
  estetiche,  igienico-sanitarie, di  sicurezza  e  vivibilità  degli
  immobili e delle relative pertinenze.

   2.  Entro  180  giorni dalla data di pubblicazione della  presente
  legge,  sentiti  i  comuni, gli ordini ed i  collegi  professionali
  nonché  le  consulte regionali degli ordini dei  tecnici  abilitati
  alla  progettazione,  il  Presidente  della  Regione,  su  proposta
  dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,  emana  un
  decreto  recante  un  regolamento tipo  edilizio  unico.  I  comuni
  possono, nei successivi 120 giorni dalla data di pubblicazione  del
  decreto  di  cui  al  precedente periodo, apportare,  con  apposita
  deliberazione del consiglio comunale, delle integrazioni al fine di
  adattare  il  regolamento edilizio alle specifiche  caratteristiche
  locali, nel rispetto degli interessi della comunità amministrata ed
  in  osservanza degli accordi e delle intese conclusi in sede  della
  Conferenza unificata».

   Comunico  che all'articolo 2 è stato presentato dalla Commissione,
  l'emendamento tecnico 2.1. Il parere del Governo?

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Non essendoci altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo  2,
  nel  testo  risultante.  Chi  è  favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                              «Articolo 3
  Recepimento dell'articolo 6  Attività edilizia libera', del D.P.R.
                         6 giugno 2001, n. 380

   1.   Fatte  salve  le  prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici
  comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di  settore
  aventi  incidenza  sulla disciplina dell'attività  edilizia  e,  in
  particolare,  delle norme antisismiche, di sicurezza,  antincendio,
  igienico-sanitarie,  di quelle relative all'efficienza  energetica,
  di  tutela  dal  rischio idrogeologico, nonché  delle  disposizioni
  contenute  nel decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  della
  vigente  normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali  e
  della  normativa  relativa alle zone pSIC,  SIC,  ZSC  e  ZPS,  ivi
  compresa  la fascia esterna di influenza per una larghezza  di  200
  mt,   i  seguenti  interventi  sono  eseguiti  senza  alcun  titolo
  abilitativo:

   a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
  comma  1,  lettera  a),  del D.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380,  come
  introdotto   dall'articolo  1,  ivi  compresi  gli  interventi   di
  installazione  delle pompe di calore aria-aria di  potenza  termica
  utile nominale inferiore a 12 kW (3);

   b)    gli    interventi   volti   all'eliminazione   di   barriere
  architettoniche compresa la realizzazione di rampe o  di  ascensori
  esterni;

   c)  le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che
  abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca
  di  idrocarburi,  e  che siano eseguite in aree esterne  al  centro
  edificato;

   d)  i  movimenti  di  terra strettamente pertinenti  all'esercizio
  dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
  gli interventi su impianti idraulici agrari;

   e)   le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste  di  strutture  in
  muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

   f)  l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti  di
  capacità complessiva non superiore a 13 mc;

   g) le recinzioni di fondi rustici;

   h) le strade poderali;

   i) le opere di giardinaggio;

   l)  il  risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche  se
  occorrono strutture murarie;

   m) le cisterne e le opere connesse interrate;

   n) le opere di smaltimento delle acque piovane;

   o)  le  opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione  da
  effettuarsi in zone agricole;

   p)  le  opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco  e  di
  nuova costruzione con altezza massima di m. 1.70;

   q)  le  opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali
  di cui alla circolare Ministero dei Lavori Pubblici del 16 novembre
  1977, n. 1918;

   r)  l'installazione  di  pergolati e  pergotende  a  copertura  di
  superfici  esterne a servizio di immobili regolarmente assentiti  o
  regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria.

   s) le opere di giardinaggio;

   t)  il  risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche  se
  occorrono strutture murarie;

   u) le cisterne e opere connesse interrate;

   v) le opere di smaltimento delle acque piovane;

   z)  le  opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione  da
  effettuarsi in zone agricole;

   aa)  la  realizzazione  di opere interrate di  smaltimento  reflui
  provenienti da immobili destinati a civile abitazione.

   2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa
  comunicazione  per via telematica dell'inizio dei lavori  da  parte
  dell'interessato   all'amministrazione   comunale,    i    seguenti
  interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

   a)   gli   interventi   di  manutenzione  straordinaria   di   cui
  all'articolo  3,  comma  1, lettera b), del D.P.R.  380/2001,  come
  introdotto  dall'articolo  1,  ivi  compresa  l'apertura  di  porte
  interne  o  lo  spostamento  di  pareti  interne,  sempre  che  non
  riguardino le parti strutturali dell'edificio;

   b)  le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche
  della  sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti  pubbliche
  strade  o  piazze, né aumento delle superfici utili  e  del  numero
  delle  unità  immobiliari, non modifichino  la  destinazione  d'uso
  delle  costruzioni e delle singole unità immobiliari,  non  rechino
  pregiudizio  alla  statica dell'immobile. Per quanto  riguarda  gli
  immobili   compresi   nelle   zone  indicate   alla   lettera   a),
  dell'articolo 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è
  fatto  salvo  l'obbligo delle autorizzazioni previste  dal  decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ai fini dell'applicazione della
  presente  lettera non è considerato aumento delle  superfici  utili
  l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne  o  di  parte  di
  esse;

   c)  le  modifiche  interne  di carattere edilizio  dei  fabbricati
  adibiti  ad  esercizio d'impresa, comprese quelle sulla  superficie
  coperta, che non comportino un cambio di destinazione d'uso  e  non
  riguardino parti strutturali;

   d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti  e
  temporanee  e  ad  essere immediatamente rimosse al  cessare  della
  necessità  e,  comunque, entro un termine non superiore  a  novanta
  giorni;

   e)  le  opere  di  pavimentazione e di finitura di spazi  esterni,
  anche  per  aree  di sosta, che siano contenute entro  l'indice  di
  permeabilità,  ove stabilito dallo strumento urbanistico  comunale,
  ivi   compresa   la  realizzazione  di  intercapedini   interamente
  interrate  e  non  accessibili, vasche  di  raccolta  delle  acque,
  bacini,   pozzi  di  luce di profondità al pelo  libero  dell'acqua
  inferiore a l,40 mt., nonché locali tombati;

   f) gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e  6
  del  Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , da realizzare al  di
  fuori  della  zona territoriale omogenea A) di cui al  decreto  del
  Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ivi compresi
  gli  immobili  sottoposti  ai vincoli del  decreto  legislativo  22
  gennaio 2004, n. 42. Negli immobili e aree ricadenti all'interno di
  parchi  e  riserve  naturali  o in aree  protette  ai  sensi  della
  normativa  relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa  la
  fascia  esterna di influenza per una larghezza di 200 mt, anzidetti
  impianti  possono  essere realizzati solo a  seguito  di  redazione
  della  valutazione  di incidenza e alle procedure  di  verifica  di
  assoggettabilità  a  valutazione dì impatto ambientale  di  cui  al
  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed
  integrazioni;

   g)  le  aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di  arredo
  delle aree pertinenziali degli edifici;

   h) gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

   i)  l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione  adibiti  o
  destinati  ad uso non abitativo, di modeste dimensioni,  assemblati
  in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo e destinati
  alla rimozione dopo l'uso;

   l)  la  costruzione di recinzioni, con esclusione  di  quelle  dei
  fondi rustici di cui al comma 1, lettera g);

   m) la realizzazione di strade interpoderali;

   n)  l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione  adibiti  o
  destinati  ad uso non abitativo, di modeste dimensioni,  assemblati
  in  precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo di uso non
  superiore a 6 mesi;

   o)  nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza
  massima di metri 1.70;

   p)  realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi  locali
  tecnici;

   q)  cisterne  ed opere interrate, bacini e pozzi di profondità  al
  pelo libero dell'acqua inferiore a 1,40 mt.

   r)  opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova
  costruzione con altezza massima di m. 1,70;

   s)  opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali  di
  cui  alla  circolare Ministero dei Lavori Pubblici del 16  novembre
  1977, n. 1918;

   t)  la  costruzione di recinzioni, con esclusione  di  quelle  dei
  fondi rustici di cui al comma 1, lett. g);

   u)  le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche
  della  sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti  pubbliche
  strade  o  piazze, né aumento delle superfici utili  e  del  numero
  delle  unità  immobiliari, non modifichino  la  destinazione  d'uso
  delle  costruzioni e delle singole unità immobiliari,  non  rechino
  pregiudizio  alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda  gli
  immobili   compresi   nelle   zone  indicate   alla   lettera   a),
  dell'articolo 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è
  fatto  salvo  l'obbligo delle autorizzazioni previste  dal  decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ai fini dell'applicazione della
  presente  lettera non è considerato aumento delle  superfici  utili
  l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne  o  di  parte  di
  esse:

   v)  le  modifiche  interne  di carattere edilizio  dei  fabbricati
  adibiti  ad  esercizio d'impresa che non comportino  un  cambio  di
  destinazione d'uso e non riguardano parti strutturali.

   3.  Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a)  e
  c),  l'interessato trasmette all'amministrazione comunale in  forma
  telematica l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei
  lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta,  sotto
  la   propria  responsabilità,  che  i  lavori  sono  conformi  agli
  strumenti  urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi  vigenti,
  nonché  che sono compatibili con la normativa in materia sismica  e
  con  quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi  è
  interessamento   delle   parti   strutturali   dell'edificio;    la
  comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa
  alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

   4. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di
  inizio  dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di  fine
  dei  lavori, è valida anche ai fini di cui all' articolo 17,  comma
  1,  lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939,  n.  652  ,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.  1249
  ,  ed  è  tempestivamente  inoltrata da parte  dell'amministrazione
  comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

   5. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma
  2,  ovvero  la  mancata  comunicazione asseverata  dell'inizio  dei
  lavori di cui al comma 3, comportano la sanzione pecuniaria pari  a
  1.000   euro.  Tale  sanzione  è  ridotta  di  due  terzi   se   la
  comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è  in
  corso di esecuzione.

   6.  Le  disposizioni  del presente articolo prevalgono  su  quelle
  contenute  negli  strumenti urbanistici e nei  regolamenti  edilizi
  vigenti.

   7.   Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  20  della  legge
  regionale 16 aprile 2003, n. 4».

   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione  l'emendamento
  3.10. Il parere del Governo?

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si  passa ad esaminare gli emendamenti del fascicolo. Si  procede
  con l'emendamento 3.6, degli onorevoli Raia ed altri.

    RAIA.  Signor  Presidente, anche a nome  degli  altri  firmatari,
  dichiaro di ritirarlo.

    PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
    Si passa all'emendamento 3.7, degli onorevoli Raia ed altri.

    RAIA.  Signor  Presidente, anche a nome  degli  altri  firmatari,
  dichiaro di ritirarlo.

    PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
    Si  passa all'emendamento 3.11, della Commissione. Il parere  del
  Governo?

    CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

    PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si  passa all'emendamento 3.12, della Commissione. Il parere  del
  Governo?

    CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

    PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    L'emendamento 3.1, a firma degli onorevoli Lentini  e  Turano,  è
  assorbito.
    Si passa all'emendamento 3.8, degli onorevoli Raia ed altri.

    RAIA. Chiedo di parlare per illustrarlo.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    RAIA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, chiedo  la
  soppressione di questo comma perché ritengo che le opere  interrate
  che  riguardano lo smaltimento dei reflui provenienti da  qualunque
  tipo di immobile abbisognano di autorizzazioni sanitarie.

    CORDARO. Onorevole Raia, di quale emendamento sta parlando?

    RAIA.  Sto illustrando l'emendamento 3.8. Questo emendamento  qui
  recita,  invece  che:    la realizzazione  di  opere  interrate  di
  smaltimento  reflui  provenienti da  immobili  destinati  a  civile
  abitazione  . Ma vorrei capire questo tipo di opera che andremmo a,
  o andrebbero a

    CROCE,  assessore  per  il  territorio e  l'ambiente.  Le  vasche
  Imhoff.

    RAIA.  Le  vasche  Imhoff che hanno solo autorizzazioni.  Quindi,
  bisognerebbe  specificarlo per evitare che magari, chiunque,  anche
  civile  abitazione, non abbiano le giuste autorizzazioni e, quindi,
  possano inquinare il suolo pubblico.

    PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'emendamento
  3.8.
    Il parere della Commissione?

    MAGGIO, presidente della Commissione. Contrario.

    PRESIDENTE. Il parere del Governo?

    CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Contrario.

    PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole si alzi; chi  è  contrario  resti
  seduto.

                           (Non è approvato)

    Si passa all'emendamento 3.2, degli onorevoli Lentini e Turano.

    PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

    MAGGIO, presidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE. Il parere del Governo?

    CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

    PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi

                            (E' approvato)

    Si passa all'emendamento 3.9, degli onorevoli Raia ed altri.

    RAIA.  Signor  Presidente, anche a nome  degli  altri  firmatari,
  dichiaro di ritirarlo.

    PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
    Si  passa all'emendamento 3.13, della Commissione. Il parere  del
  Governo?

    CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

    PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi

                            (E' approvato)

    Si passa all'emendamento 3.3, degli onorevoli Lentini e Turano.

    TURANO.   Anche  a  nome  dell'altro  firmatario,   dichiaro   di
  ritirarlo.

    PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
    Si  passa all'emendamento 3.4, degli onorevoli Lentini e  Turano.
  Il parere della Commissione?

    MAGGIO, presidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE. Il parere del Governo?

    CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

    PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi

                            (E' approvato)

    Si  passa all'emendamento 3.5, degli onorevoli Lentini e  Turano.
  Il parere della Commissione?

    MAGGIO, presidente della Commissione. Favorevole.

    PRESIDENTE. Il parere del Governo?

    CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

    PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi

                            (E' approvato)

    Pongo  in  votazione l'articolo 3, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                              «Articolo 4
         Recepimento dell'art. 9  Attività edilizia in assenza
       di pianificazione urbanistica edilizia' del DPR 6 giugno
                             2001, n. 380

    1.  Per l'attività edilizia in aree subordinate ad esproprio  per
  pubblica  utilità in presenza di vincoli decaduti  e  nel  rispetto
  delle  norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
  42,  ovvero  nei  comuni sprovvisti di strumenti urbanistici,  sono
  consentiti:

    a)  gli interventi previsti dalle lettere a), d), ed e) del comma
  1,   dell'articolo   3   del  D.P.R.  380/2001,   come   introdotto
  dall'articolo 1,  che riguardino singole unità immobiliari o  parti
  di esse;

    b)  fuori  dal  perimetro dei centri abitati, gli  interventi  di
  nuova  edificazione nel limite della densità massima  fondiaria  di
  0,03  metri  cubi  per  metro  quadro;  in  caso  di  interventi  a
  destinazione  produttiva, la superficie coperta  non  può  comunque
  superare un decimo dell'area di proprietà.

    2.  Le attività del presente articolo sono consentite fatte salve
  le  norme e i più ristrettivi limiti determinati dal rispetto delle
  norme  previste  dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,
  della  vigente  normativa regionale su parchi  e  riserve  naturali
  nonché della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS.

    3. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti
  urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali
  come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati
  al  comma l, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla
  lettera f), del comma 1, dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001,  come
  introdotto   dall'articolo   1,  che   riguardino   singole   unità
  immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti
  anche  se  riguardino globalmente uno o più edifici  e  modifichino
  fino  al  25 per cento delle destinazioni preesistenti,  purché  il
  titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore  del
  comune   e   a   cura  e  spese  dell'interessato,   a   praticare,
  limitatamente  alla  percentuale  mantenuta  ad  uso  residenziale,
  prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed
  a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alle disposizioni
  della Sezione II del Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come
  introdotte dagli articoli 1, 7, 8 e 9.

    4.  Nel  caso in cui i vincoli di cui all'articolo 9, del Decreto
  del  Presidente  della  Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,  siano
  scaduti da più di tre anni, sono consentiti anche gli interventi di
  cui  alla  lettera  f),  del comma 1, dell'articolo  3  del  D.P.R.
  380/2001, come introdotto dall'articolo 1. ».

    PANARELLO.  Signor  Presidente,  vorrei  sapere  se  ci  sono   i
  riferimenti normativi. Lo dico perché abbiamo soppresso  il  comma,
  ma io non so di cosa si tratta.

    PRESIDENTE. Corretto, onorevole Panarello, la materia  è  tecnica
  per cui se dobbiamo andare con più calma, io sono d'accordo.

    CORDARO.  La  materia  è  stata esitata  in  Commissione,  quindi
  possiamo procedere celermente.

    PRESIDENTE. La materia è complessa e delicata, andiamo avanti con
  calma,  tranquillamente, non c'è bisogno di innervosirsi su  queste
  cose.
    Si passa all'emendamento 4.2, degli onorevoli Lentini e Turano.

    LENTINI.   Anche  a  nome  dell'altro  firmatario,  dichiaro   di
  ritirarlo.

    PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
    Si passa all'emendamento 4.4, degli onorevoli Raia ed altri.

    RAIA. Chiedo di parlare per illustrarlo.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    RAIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi intervengo per capire
  semplicemente   questo:  non  so  se  si  tratta  di   un   refuso.
  L'emendamento che propongo è quello di sostituire la lettera f) con
  la  d).  Perché  la  lettera d) dell'articolo 3 del  DPR  380/2001,
  tratta  di  ristrutturazioni edilizie, e non  la  lettera  f),  che
  tratta  invece  di ristrutturazione urbanistica, e  sono  due  cose
  diverse, presumo.
    Quindi,  per  una  ristrutturazione  urbanistica  ci  vuole   una
  pianificazione un poco più ampia, presumo, mentre quella edilizia è
  riferita  al singolo immobile, non è riferita certamente  né  a  un
  quartiere e neanche ad una zona più ampia.

    PRESIDENTE.  Assessore  Croce,  l'onorevole  Raia  ha  posto  una
  questione tecnica.

    CROCE,   assessore   per  il  territorio  e  l'ambiente.   Signor
  Presidente, in realtà, l'intenzione del Governo e della Commissione
  era   quella   di  mantenere  la  ristrutturazione  dell'intervento
  urbanistico  e,  quindi, la lettera f) che riguardava  diciamo,  il
  macro  intervento  e  non l'intervento specifico.  Quindi,  noi  lo
  vorremmo  lasciare  così,  non lasciandolo all'intervento  puntuale
  riferito alla ristrutturazione edilizia.

   RAIA. Stiamo parlando di una norma che riguarda l'edilizia.

   CROCE,  assessore per il territorio e l'ambiente. Noi  sicuramente
  stiamo parlando di una norma che riguarda l'edilizia.

   PRESIDENTE. Lei lo mantiene onorevole Raia?

   RAIA. Sì.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.4. Il parere  della
  Commissione?

   MAGGIO, presidente della Commissione. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Contrario.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                           (Non è approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 4. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                             «Articolo 5.
           Recepimento dell'art 10  Interventi subordinati a
                        permesso di costruire'
                          del D.P.R. 380/2001

   1.  Costituiscono  interventi  di  trasformazione  urbanistica  ed
  edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

   a) gli interventi di nuova costruzione;

   b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

   c)  gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad  un
  organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che
  comportino modifiche della volumetria complessiva degli  edifici  o
  dei  prospetti,  ovvero che, limitatamente agli  immobili  compresi
  nelle  zone  omogenee  A, comportino mutamenti  della  destinazione
  d'uso  nonché  gli  interventi che comportino  modificazioni  della
  sagoma  di  immobili  sottoposti a vincoli  ai  sensi  del  decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

   d)  le  opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e  per  il
  contenimento  del  consumo di nuovo territorio, come  definite  nei
  successivi punti:

   1)  le  opere  di  recupero  volumetrico  ai  fini  abitativi  dei
  sottotetti,   delle  pertinenze,  dei  locali   accessori   e   dei
  seminterrati  esistenti  e regolarmente  realizzati  alla  data  di
  entrata  in  vigore  della presente legge,  fatta  eccezione  delle
  pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge
  6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31
  della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di
  ristrutturazione edilizia;

   2)  il  recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché  sia
  assicurata  per  ogni  singola  unità immobiliare  l'altezza  media
  ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte  di
  sottotetto  la  cui  altezza superi metri 1,50  per  la  superficie
  relativa.  Il  recupero  volumetrico  è  consentito  anche  con  la
  realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti.
  Si  definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano
  degli  edifici  ed i volumi compresi tra il tetto esistente  ed  il
  soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici;

   3) il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori  e
  dei  seminterrati  è  consentito in deroga  alle  norme  vigenti  e
  comunque  per  una  altezza minima non  inferiore  a  m.  2,20.  Si
  definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati,  i  volumi
  realizzati  al  servizio degli edifici, anche  se  non  computabili
  nella volumetria assentita agli stessi;

   4)  gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti,
  delle  pertinenze  e  dei locali accessori avvengono  senza  alcuna
  modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle  linee  di
  pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante  la
  previsione   di   apertura  di  finestre,  lucernari   e   terrazzi
  esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti  di  aero-
  illuminazione.  Per  gli  interventi  da  effettuare   nelle   zone
  territoriali  omogenee  "A"  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
  ministeriale  2  aprile  1968,  n.  1444,  ovvero  negli   immobili
  sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
  anche  nei  centri  storici se disciplinati  dai  piani  regolatori
  comunali,  ovvero  su immobili ricadenti all'interno  di  parchi  e
  riserve  naturali,  o  in  aree  protette  da  norme  nazionali   o
  regionali,  e in assenza di piani attuativi, i comuni adottano,  di
  concerto  con  la  Sovrintendenza ai BBCCAA, ovvero  con  gli  enti
  territoriali competenti alla gestione di suddetti parchi e  riserve
  naturali  o  aree  protette, una variante  al  vigente  regolamento
  edilizio  comunale,  entro il termine di centottanta  giorni  dalla
  data di entrata in vigore della presente legge. Detta variante deve
  individuare anche gli ambiti, nei quali, per gli interventi ammessi
  dalla presente legge, non è applicabile la segnalazione certificata
  di  inizio  attività. E' fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni
  previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   5) il progetto di recupero ai fini abitativi segue le prescrizioni
  tecniche  in  materia edilizia, contenute nei regolamenti  vigenti,
  nonché  le  norme  nazionali e regionali  in  materia  di  impianti
  tecnologici  e di contenimento dei consumi energetici, fatte  salve
  le deroghe di cui ai punti precedenti;

   6)  le opere realizzate ai sensi della presente lettera comportano
  il  pagamento  degli oneri di urbanizzazione primaria e  secondaria
  nonché   del  contributo  commisurato  alla  metà  del   costo   di
  costruzione, ai sensi dell'articolo 7, calcolati secondo le tariffe
  approvate  e  vigenti  in ciascun comune  per  le  opere  di  nuova
  costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata  al
  versamento  al comune di una somma pari al 10 per cento del  valore
  dei   locali   oggetto  di  recupero  desumibile  dal   conseguente
  incremento  della  relativa  rendita catastale  che  risulta  dalla
  perizia  giurata allegata al permesso di costruire o alla  denuncia
  di inizio attività nei casi previsti dall'articolo 10».

   Invito i colleghi a non avvicinarsi alla Commissione perché  hanno
  l'esigenza  di seguire passo passo gli interventi dei colleghi  che
  pongono  delle questioni di carattere tecnico e per alcuni  aspetti
  anche complessi.
   Si passa all'emendamento 5.1, degli onorevoli Vinciullo e altri.
  Il parere della Commissione?

   MAGGIO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Complimenti onorevole Vinciullo.
   Si passa all'emendamento 5.3, degli onorevoli Lentini e Turano.

   TURANO. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 5.4, degli onorevoli Lentini e Turano. Il
  parere della Commissione?

   MAGGIO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 5.7, della Commissione. Il  parere  del
  Governo?

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 5.5, degli onorevoli Lentini e Turano.

   TURANO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa  all'emendamento  5.8  del  Governo.  Il  parere  della
  Commissione?

   MAGGIO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 5.6, degli onorevoli  Lentini
  e Turano.

   TURANO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 5.2, degli onorevoli Dipasquale ed altri.

   SAMMARTINO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in  votazione  l'articolo 5,  così  come  emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                             «Articolo 6.
            Recepimento dell'art. 15  Efficacia temporale e
         decadenza del permesso di costruire' del DPR 6 giugno
                             2001, n. 380

   1.  Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio  e
  di ultimazione dei lavori.

   2.  Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad
  un   anno  dal  rilascio  del  titolo  abilitativo  e   quello   di
  ultimazione entro il quale l'opera deve essere completata  non  può
  superare tre anni dall'inizio dei lavori.  I  termini che precedono
  sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio o ultimazione,
  previa comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima
  della scadenza dei superiori termini, a condizione che i lavori  da
  eseguirsi   non   risultino  in  contrasto  con   nuovi   strumenti
  urbanistici, approvati o adottati.

   3.  La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
  è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o
  conclusi   per   iniziative  dell'amministrazione  o  dell'autorità
  giudiziaria rivelatesi poi infondate.

   4.  La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata  nel
  termine  stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso  per
  le  opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra
  quelle  realizzabili  mediante segnalazione certificata  di  inizio
  attività.  Si  procede altresì, ove necessario,  al  ricalcolo  del
  contributo di costruzione.

   5.  Il  permesso  decade con l'entrata in vigore  di  contrastanti
  previsioni  urbanistiche, salvo che i lavori siano già  iniziati  e
  vengano  completati  entro il termine di tre  anni  dalla  data  di
  inizio.

   6.  Ricorrendone le condizioni, le disposizioni di cui al comma  2
  si   applicano  anche  alle  denunce  di  inizio  attività  e  alle
  segnalazioni certificate di inizio attività».

   Si passa all'emendamento 6.6, degli onorevoli Lentini e Turano.

   TURANO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 6.2, dell'onorevole Sammartino.

   SAMMARTINO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 6.1, dell'onorevole Panepinto.

   PANEPINTO. Signor Presidente, è stato presentato un subemendamento
  all'emendamento 6.1. Chiedo di parlare per illustrarli entrambi.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PANEPINTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento ha
  la  funzione di evitare che decadano tutte le concessioni  edilizie
  con  l'entrata  in  vigore della norma. Io al  subemendamento,  che
  verrà  distribuito, aggiungo, che a condizione che il  mantenimento
  della   concessione  della  licenza  edilizia  sia  conforme   agli
  strumenti urbanistici vigenti.
   Solo  questo  signor Presidente, quindi, sostanzialmente  sia  una
  concessione edilizia rilasciata negli anni precedenti e che sia  in
  contrasto con le nuove norme urbanistiche vigenti.

   PRESIDENTE. Scusate io ancora non l'ho visto il subemendamento.

   RINALDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
   Però scusate, se io posso avere almeno questo subemendamento, così
  lo distribuiamo.

   RINALDI.  Io  invito  il  collega  Panepinto  a  ritirare   questo
  emendamento  perché  chi  ottiene una  concessione,  e  chiaramente
  ottiene  anche  un  diritto, non può poi essere modificato  con  le
  norme vigenti rispetto ad un diritto acquisito. Creeremmo una serie
  di contenziosi che secondo me è bene evitare.

   SUDANO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SUDANO.   Signor   Presidente,  noi  già  nell'articolato   stiamo
  prevedendo la comunicazione da parte del titolare della concessione
  di,  o  prima dell'inizio dei lavori o prima della fine dei lavori,
  chiedere  ulteriori  due anni, anzi comunica  ulteriori  due  anni.
  Quindi  questo emendamento in realtà onestamente dà gli stessi  due
  anni che dà l'articolo.
   Cioè noi prevediamo nell'articolo che se il soggetto ne ha bisogno
  comunica che ha bisogno di ulteriori due anni invece noi in  questo
  modo diamo comunque due anni a tutti.

   PANEPINTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PANEPINTO.  Lo ritiro, ma prego il presidente della Commissione  e
  l'assessore   di  puntualizzare  che  i  due  anni   devono   agire
  immediatamente,  cioè  non  dobbiamo  ritornare  alla   commissione
  edilizia, dal dirigente. Va specificato perché noi non abitiamo  in
  Svezia,  giusto,  per cui i due anni, va chiarito nella  norma,  in
  modo  tale che non si rimetta alle decisioni dei responsabili degli
  uffici urbanistici.

   FAZIO.  Volevo interventire siccome l'ho proposta io la norma.  Ma
  se è stato ritirato

   PRESIDENTE. E' ritirato. L'Assemblea ne prende atto.

   GRASSO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GRASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei tornare  sul
  subemendamento  e porre una riflessione. E' stato ritirato  ma  poi
  dal  punto di vista pratico poi ci sono gli effetti che poi vengono
  in  contrasto  con  quelle  che  sono  le  norme  e  i  regolamenti
  urbanistici.
   Nel  momento in cui viene rilasciata una concessione edilizia,  la
  concessione edilizia ha effetto però entro tre anni bisogna che  si
  terminino i lavori.
   Nel  momento in cui i lavori non si sono terminati e quindi  si  è
  decaduti,   non   c'è  un  diritto  acquisito,  si   decade   dalla
  concessione.  Chi  ha  presentato la concessione  edilizia  e  deve
  costruire  e  nel  frattempo c'è una modifica del Piano  regolatore
  generale,  il tecnico comunale in difformità alle nuove  norme,  al
  nuovo  Piano  regolatore, non gliela rilascerà mai una  concessione
  edilizia.
   Quindi,  se  noi,  oggi, diciamo che l'onorevole Panepinto  ritira
  l'emendamento, poi, gli effetti nei pratici effetti   creiamo  caos
  piuttosto che semplificare.
   E' una mia opinione, io ho voluto porre questa riflessione; se voi
  ritenete che non è così, bene.

   MAGGIO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MAGGIO, presidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli
  colleghi, vorrei richiamare tutti all'attenzione del II comma, dove
  è  messo,  in  maniera espressa, al secondo periodo  I termini  che
  precedono  sono prorogati di due anni rispettivamente di  inizio  o
  ultimazione   previa   comunicazione   motivata   dell'interessato
  eccetera  eccetera, quindi, a condizione che i lavori da  eseguirsi
  non  risultano  in  contrasto  con i  nuovi  strumenti  urbanistici
  approvati o adottati.
   Cioè, a me pare che sia espresso in maniera assolutamente chiara e
  per  questo ho chiesto al collega Panepinto di ritirarlo perché  mi
  pare che già ci sia dentro il secondo comma dell'articolo.

   RINALDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RINALDI.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   vorrei   un
  chiarimento.
   Attualmente la norma prevede che una concessione edilizia dura tre
  anni,  dopo  di  che, con una semplice comunicazione,  tu  la  puoi
  rinnovare  o,  per  lo  meno, per altri due anni  perché  l'abbiamo
  approvata l'anno scorso questa legge.
   Questo articolo modifica nel senso che io posso ottenere due  anni
  di prolungamento.
   No,  scusate, se voi dite che purché non in contrasto con le norme
  vigenti,  se  io  dopo tre anni c'è una norma nuova  rispetto  alla
  concessione che ho avuto, con questo articolo me la blocca, non  mi
  date la possibilità di avere altri due anni.
   Quindi,  noi dovremmo lasciarlo così com'è, perché se  io  ho  una
  concessione edilizia che mi dura tre anni e faccio la richiesta per
  prolungarla  altri  due  anni così come  abbiamo  approvato  l'anno
  scorso,  voi  non  potete  mettere  una  norma  che  mi  blocca  la
  concessione  edilizia  perché al  quarto  anno,  dopo  che  io  sto
  realizzando   un'opera,  al  quarto  anno,  ad  esempio,   io   sto
  continuando perché ho ottenuto la concessione voi mi dite:   Adesso
  non ha più le norme del nuovo piano vigente . Riflettiamo
   No,  è  così,  onorevole,  è  così   Quindi,  chiariamolo,  signor
  Presidente.

   PRESIDENTE. Certo, onorevole Rinaldi.

   FAZIO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FAZIO.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, intanto,  confermo
  che è una norma che nel testo è stata già approvata precedentemente
  e non è come, ovviamente, è stato riferito l'anno scorso, bensì due
  anni  fa, in quanto noi, con la legge finanziaria, abbiamo recepito
  il cosiddetto  Decreto del fare  dove abbiamo inserito questa norma
  dove  veniva  consentita la proroga di altri due anni  rispetto  al
  termine iniziale previsto con la concessione edilizia e si spostava
  da uno a tre anni.
   Che cosa è successo? Quella norma della finanziaria che era ancora
  al   Decreto del fare  era una norma, cosiddetta, straordinaria  ed
  era a tempo.
   Sostanzialmente,  quella  norma non  esiste  più  nell'ordinamento
  giuridico  perché era collegata con la normativa nazionale  che  ha
  trovato  scadenza,  tant'è  vero che, l'Assessorato  Territorio  ed
  ambiente,  in  attuazione  di  questa normativa,  ha  diramato  una
  circolare  avvertendo i Comuni che non potevano  prorogare  più  le
  concessioni  edilizie in dipendenza del fatto che non esisteva  più
  la norma di riferimento.
   Ecco  perché,  in  sede di esame, mi sono permesso  di  presentare
  ovviamente l'emendamento che è stato accolto dalla Commissione.
   Faccio  un  riferimento perché sono due cose distinte  e  separate
  quelle che voi avete trattato e avete sottoposto. Perché, che  cosa
  succede, cosa rileva la giurisprudenza?
   Nel  momento  in  cui  viene adottato un  P.R.G.,  la  concessione
  edilizia può essere utilizzata solo se sono iniziati i lavori.
   Nel  momento in cui non sono iniziati i lavori, quindi, quello che
  voi  trattate  non  c'entra nulla con l'argomento  che  noi  stiamo
  trattando del termine.
   La giurisprudenza ha consolidato un principio fondamentale in base
  al quale tu sei possessore della concessione edilizia? Bene  Se hai
  iniziato i lavori allora sei salvo e puoi continuare i lavori  fino
  alla  fine;  se, invece, non hai iniziato i lavori e,  comunque,  è
  entrato in vigore uno strumento urbanistico diverso, nuovo,  che  è
  incompatibile  con  la  concessione, la  tua  concessione  è  carta
  straccia e nient'altro. Quindi, non c'entra nulla.
   Qui stiamo parlando del fatto che, ottenuta la concessione, io  ho
  la  possibilità, laddove ne rilevo la necessità, di  comunicare  ed
  ottenere,  automaticamente, - quindi, non c'entra niente  l'Ufficio
  tecnico,  non c'entra un bel niente - che il termine si  sposta  da
  tre a cinque anni.
   E'  ovvio che questo rinnovo deve essere compatibile con il  fatto
  che  la  pianificazione non deve essere modificata  perché  se  nel
  frattempo si è modificata, entra quella cosa che vi ho detto io per
  cui  se la concessione ha iniziato i lavori nessun problema, se non
  ha  iniziato  i  lavori non può essere utilizzata  per  portarli  a
  termine.
   Ma  questo non è un principio che noi abbiamo stabilito per norma,
  è  un  principio  che ormai è talmente consolidato  che  non  avete
  neanche  la  più pallida idea al riguardo, e non ci  sono  sentenze
  contrarie al riguardo.

   RINALDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RINALDI.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  non  era  mia
  intenzione far scaldare il prof. Fazio ma credo che stiamo  dicendo
  la stessa cosa.
   Professore  mi ascolti, onorevole Fazio, io poco fa  le  ho  detto
  esattamente  questo:  se  uno  è  al  quarto  anno,  dopo  che  sta
  continuando la realizzazione, è salvo, ma se noi diciamo che   deve
  essere conforme alle norme vigenti  qualche dubbio mi viene, perché
  non  è  scritto  lì  che è salvo, nell'articolo che  avete  scritto
  adesso,  quindi io dico di togliere l'ultimo capoverso e  lasciamo,
  visto  che  c'è una norma consolidata. Io li toglierei  perché  non
  vorrei  creare confusione, visto che è consolidata. Se io  sono  al
  quarto  anno e sto continuando ed ho la vecchia concessione  grazie
  alla  richiesta  di  due anni di proroga non mi potete  bloccare  i
  lavori  al  quarto anno perché non conforme con le  norme  vigenti.
  Attenzione

   CROCE,  assessore  per  il  territorio e  l'ambiente.   Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CROCE,   assessore   per  il  territorio  e   l'ambiente.   Signor
  Presidente, onorevoli deputati, io, in linea di massima,  condivido
  quello  che ha detto lei e quello che ha detto l'onorevole  Grasso,
  nel senso che l'ultimo capoverso dà adito ad un'interpretazione che
  potrebbe causare dei blocchi e dei contenziosi.
   Però,  noi dobbiamo - e sono pronto a presentare un emendamento  a
  questo   articolo  -  inserire  il  fatto  che   i   lavori   siano
  effettivamente già iniziati, perché se noi lo lasciamo  così  com'è
  scritto adesso, eliminando l'ultimo capoverso, rischiamo che se uno
  è  titolare  di una concessione e dopo tre anni non ha  iniziato  i
  lavori se interviene un nuovo strumento urbanistico, lui avrebbe la
  possibilità di prorogare due anni ma in contrasto con lo  strumento
  urbanistico nuovo.
   Se,  invece, i lavori sono effettivamente iniziati a quel punto  è
  chiaro che non possiamo applicare il nuovo strumento urbanistico in
  maniera  retroattiva  rispetto alla  concessione  che  lui  ha  già
  ottenuto.
   Quindi, io presenterei un emendamento in cui specificherei che  ..

   SAMMARTINO.  Si  può inserire:  A dichiarazione di  inizio  lavori
  avvenuta. .

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Esattamente.

   PRESIDENTE.  L'assessore, dopo questo dibattito, ha  preannunciato
  la presentazione di un sub emendamento a chiarimento.
   Sospendo  la  seduta per dare la possibilità alla  Commissione  di
  scrivere il suddetto emendamento.

     (La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 17.55)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE.   Onorevoli   colleghi,   è   stato   presentato    un
  subemendamento   da  parte  della  Commissione,   o   comunque   un
  emendamento  di  chiarimento a seguito della  discussione  che  c'è
  stata.
   «All'articolo 6, comma 2, aggiungere dopo la parola  adottati   le
  parole  salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori ».
   Cortesemente,  questo  ai  fini  della  registrazione  d'Aula,  se
  l'assessore spiega il contenuto del subemendamento.

   CROCE,  assessore per il territorio e l'ambiente. Abbiamo inserito
  all'articolo  6  il  limite per cui i due anni di  proroga  possono
  essere  chiesti  per l'inizio e l'ultimazione dei  lavori  solo  se
  nell'ambito  della  concessione ci sia stata  la  dichiarazione  di
  inizio lavori.
   Se  non  ci  dovesse essere la dichiarazione di  inizio  lavori  è
  evidente  che  il concessionario non può chiedere  i  due  anni  di
  proroga se non sono  .

   SUDANO, relatore. E' completamente diverso.

   PRESIDENTE. Lo facciamo spiegare alla Commissione.

   MAGGIO,  presidente  della  Commissione.  Se  già  c'è  stata   la
  dichiarazione di inizio lavori.

   SAMMARTINO. State dicendo la stessa cosa.

   PRESIDENTE.  Scusate, la questione non è chiara. Dobbiamo  evitare
  equivoci per chi poi deve applicare la legge. Diamo la parola  alla
  relatrice o al presidente della Commissione.

   RINALDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RINALDI.  Signor Presidente, mi rivolgo alla Commissione:  siccome
  questo  quesito  è  soltanto  nel caso  dell'ultimazione,  dobbiamo
  specificare  che se noi lo chiediamo per l'inizio  dei  lavori  non
  c'entra,  perché noi possiamo ottenere la proroga di due  anni  per
  l'inizio, perché questo è quello che avete scritto. Invece solo nel
  caso   dell'ultimazione   se   non   si   ottengono   deve   essere
  necessariamente  dato l'inizio lavori,  quindi  specificatelo  bene
  anche per chi deve applicare la legge.
   Cioè,  voi  dite  all'articolo 6: se io non inizio la  concessione
  edilizia questa dura tre anni  Bene? Entro un anno io devo iniziare
  i  lavori.  Se  entro quell'anno io non riesco  a  dare  inizio  ai
  lavori, con la richiesta posso ottenere il ritardo di due anni  per
  iniziare i lavori.
   Una  volta che inizio i lavori, posso chiedere soltanto la proroga
  di   due   anni  se  ho  fatto  dato  l'inizio  lavori.  Lo  dovete
  specificare

   MAGGIO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MAGGIO, presidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli
  colleghi,  l'emendamento 6.7 si riferisce all'adozione  dei  piani,
  perché  così com'era espresso, chi aveva ottenuto la proroga perché
  faceva  richiesta attraverso la comunicazione, doveva in ogni  caso
  adeguarsi ai nuovi strumenti urbanistici.
   L'emendamento  dice  che  se  già c'è  stata  comunicazione  della
  dichiarazione  di  inizio lavori, non si  deve  adeguare  ai  nuovi
  strumenti urbanistici, perché altrimenti li ingabbieremmo dentro le
  nuove  regole  che però, se gli diamo la possibilità della  proroga
  tramite comunicazione, non possiamo fare.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa all'emendamento 6.8 della
  Commissione.
   Il parere del Governo?

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 6.7 della Commissione.  Il  parere  del
  Governo?

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 6, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                             «Articolo 7.
        Recepimento dell'art. 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380
         Contributo per il rilascio del permesso di costruire'

   1. Salvo quanto disposto dall'articolo 8, il rilascio del permesso
  di   costruire   comporta  la  corresponsione  di   un   contributo
  commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione  nonché  al
  costo  di  costruzione, secondo le modalità indicate  nel  presente
  articolo.

   2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione  è
  corrisposta  al  comune  all'atto  del  rilascio  del  permesso  di
  costruire  e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata.
  A  scomputo  totale o parziale della quota dovuta, il titolare  del
  permesso  può  obbligarsi  a realizzare direttamente  le  opere  di
  urbanizzazione, nel rispetto dell' articolo 1, comma 2, lettera  e)
  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  successive
  modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal  comune,
  con  conseguente acquisizione delle opere realizzate al  patrimonio
  indisponibile del comune.

   3.  Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti
  comunque  denominati nonché degli interventi in diretta  attuazione
  dello  strumento urbanistico generale, l'esecuzione  diretta  delle
  opere  di  urbanizzazione primaria di cui al comma  9,  di  importo
  inferiore  alla soglia di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto
  legislativo  18  aprile  2016, n. 50 funzionali  all'intervento  di
  trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del  titolare
  del  permesso  di  costruire e non trova  applicazione  il  decreto
  legislativo n. 50/2016.

   4.  La  quota  di  contributo relativa al  costo  di  costruzione,
  determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso  d'opera,
  con  le  modalità  e  le garanzie stabilite dal comune,  non  oltre
  sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

   5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
  è  stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base  alle
  tabelle parametriche che l'Assessore regionale per il territorio  e
  l'ambiente definisce per classi di comuni in relazione:

   a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

   b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

   c)  alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
  vigenti;

   d)  ai  limiti e rapporti minimi inderogabili fissati dalle  leggi
  regionali;

   e)   alla   differenziazione  tra  gli  interventi  al   fine   di
  incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità  del
  costruito,  quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
  3,  comma  1,  lettera  d), del DPR 6 giugno  2001,  n.  380,  come
  introdotto dall'articolo 1, anziché quelli di nuova costruzione;

   f)  alla valutazione del maggior valore generato da interventi  su
  aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio  di
  destinazione     d'uso.    Tale    maggior    valore,     calcolato
  dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non  inferiore
  al  50  per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato  da
  quest'ultima   al   comune  stesso  sotto   forma   di   contributo
  straordinario,  che  attesta l'interesse  pubblico,  in  versamento
  finanziario,  vincolato  a  specifico  centro  di  costo   per   la
  realizzazione  di  opere  pubbliche e  servizi  da  realizzare  nel
  contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da
  destinare  a  servizi  di pubblica utilità,  edilizia  residenziale
  sociale od opere pubbliche.

   6.  Con  riferimento a quanto previsto dal secondo periodo,  della
  lettera  f),  del comma 5, sono fatte salve le diverse disposizioni
  della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici generali
  comunali.

   7.  Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche  da
  parte  dell'Assessore regionale per il territorio e  l'ambiente,  e
  fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in
  via  provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo
  i  parametri di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto  dal
  comma 6.

   8. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di
  urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità  alla  relativa
  normativa regionale, in relazione ai riscontri e prevedibili  costi
  delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale  come
  previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, e successive modifiche ed integrazioni .

   9.  Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti
  interventi:  strade residenziali, spazi di sosta o  di  parcheggio,
  fognature,   rete   idrica,  rete  di  distribuzione   dell'energia
  elettrica  e  del  gas,  pubblica  illuminazione,  spazi  di  verde
  attrezzato.

   10.  Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma
  9 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di
  reti  di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni
  sulla  base  dei  criteri definiti dall'Assessorato  regionale  del
  territorio e dell'ambiente.

   11.  Gli  oneri  di  urbanizzazione secondaria  sono  relativi  ai
  seguenti   interventi:   asili  nido  e  scuole   materne,   scuole
  dell'obbligo   nonché  strutture  e  complessi   per   l'istruzione
  superiore  all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali,
  chiese  e  altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere,
  aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali  e
  sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese  le  opere,
  le  costruzioni  e  gli  impianti destinati  allo  smaltimento,  al
  riciclaggio  o  alla  distruzione  dei  rifiuti  urbani,  speciali,
  pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

   12.  Con  decreto  dell'Assessore regionale per  il  territorio  e
  l'ambiente  è  determinato  il costo di  costruzione  per  i  nuovi
  edifici,   con   riferimento  ai  costi  massimi  ammissibili   per
  l'edilizia  agevolata,  ai  sensi  della  lettera  g),   comma   1,
  dell'articolo  4,  della  legge 5  agosto  1978,  n.  457,  e  sono
  identificate le classi di edifici con caratteristiche  superiori  a
  quelle   considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di  legge   per
  l'edilizia  agevolata, per le quali sono determinate  maggiorazioni
  del  detto costo di costruzione in misura non superiore al  50  per
  cento. Nel periodo compreso tra l'approvazione della presente legge
  e  l'emanazione del decreto di cui al precedente periodo, il  costo
  di costruzione è adeguato annualmente ai sensi della variazione dei
  costi   di   costruzione  accertata  dall'Istituto   nazionale   di
  statistica   (ISTAT).  Il  contributo  afferente  al  permesso   di
  costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal  5  per
  cento  al  20  per  cento,  che viene determinata  dall'Assessorato
  regionale   del  territorio  e  dell'ambiente  in  funzione   delle
  caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni  e  della  loro
  destinazione ed ubicazione.

   13.  Nel  caso  di  interventi su edifici esistenti  il  costo  di
  costruzione  è  determinato in relazione al costo degli  interventi
  stessi,  così  come  individuati dal comune  in  base  ai  progetti
  presentati  per  ottenere  il permesso di  costruire.  Al  fine  di
  incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per  gli
  interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la
  facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino  il
  50%  dei  valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi  del
  comma  12,  e che il contributo afferente al permesso di  costruire
  comprenda  una quota del costo di costruzione non superiore  al  10
  per cento».

   Non  essendo  stati  presentati emendamenti,  pongo  in  votazione
  l'articolo  7.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                             «Articolo 8.
   Recepimento dell'articolo 17  Riduzione o esonero dal contributo
                             costruzione'
      del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed
                             integrazioni

   1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad
  edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire
  è  ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il
  titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il
  comune,  ad  applicare  prezzi di vendita  e  canoni  di  locazione
  determinati  ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo
  18 del D.P.R. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1.

   2.  Il  contributo per la realizzazione della prima  abitazione  è
  pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale
  pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di
  settore.

   3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

   a)  per  gli  interventi da realizzare nelle  zone  agricole,  ivi
  comprese  le  residenze, in funzione della conduzione del  fondo  e
  delle esigenze dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo  2135
  del  Codice civile o dell'imprenditore agricolo professionale (IAP)
  ex art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 99 del 2004 e s.m.i.;

   b)  per  gli  interventi di ristrutturazione e di ampliamento,  in
  misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

   c)  per  gli  impianti, le attrezzature, le opere pubbliche  o  di
  interesse   generale   realizzate  dagli   enti   istituzionalmente
  competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da
  privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

   d)  per gli interventi da realizzare in attuazione di norme  o  di
  provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

   e)  per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
  relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione,  al
  risparmio  e  all'uso razionale dell'energia,  nel  rispetto  delle
  norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-
  storica e ambientale.

   4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà della
  Regione, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di
  cui  all'articolo  3,  comma 2, lettera  a),   qualora  comportanti
  aumento  del  carico urbanistico, il contributo  di  costruzione  è
  commisurato  alla  incidenza delle sole  opere  di  urbanizzazione,
  purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

   5. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia,
  per  la  ristrutturazione, il recupero e il  riuso  degli  immobili
  dismessi  o in via di dismissione, il contributo di costruzione  e'
  ridotto  in  misura  non inferiore al venti per  cento  rispetto  a
  quello  previsto per le nuove costruzioni nei casi non  interessati
  da  varianti  urbanistiche, deroghe o cambi di  destinazione  d'uso
  comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I
  comuni  definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata  in
  vigore  della  presente legge, i criteri e le modalità  applicative
  per l'applicazione della relativa riduzione.

   6. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 7
  è  determinata  dai comuni in conformità alle tabelle  parametriche
  regionali  approvate con decreto dell'Assessore  regionale  per  il
  territorio  e l'ambiente. Gli insediamenti artigianali  all'interno
  dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali
  all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati  dal
  pagamento  degli  oneri di urbanizzazione. Le tabelle  parametriche
  sono  applicate  integralmente per gli insediamenti  commerciali  e
  direzionali.  Nessun  contributo è dovuto  per  gli  interventi  di
  restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non
  comportino  aumento delle superfici utili di calpestio e  mutamento
  della  destinazione  d'uso,  quando il concessionario  si  impegni,
  mediante  convenzione  o  atto d'obbligo unilaterale,  a  praticare
  prezzi  di  vendita e canoni di locazione degli alloggi  concordati
  con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

   7.  Il  contributo per il costo di costruzione  non  è  dovuto  da
  coloro  che  chiedono  la  concessione per fabbricati  destinati  a
  residenza   stabile   per   uso  proprio,   quando   questi   hanno
  caratteristiche  dell'edilizia  economica  e  popolare  o  edilizia
  residenziale  sociale e i richiedenti non risultino proprietari  di
  altri  immobili,  nonché  dalle cooperative  edilizie  a  proprietà
  divisa   o  indivisa  che  abbiano  i  requisiti  per  accedere   a
  finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale  in
  materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese  quelle
  che  hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che
  richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche  di
  superficie  di  cui  al comma 3, dell'articolo 16,  della  legge  5
  agosto 1978, n. 457.

   8.  Nei casi previsti dal comma 1, gli oneri di urbanizzazione  di
  cui  all'articolo 7 sono ridotti al 40 per cento rispetto a  quelli
  determinati  dai  comuni  sulla  base  delle  tabelle  parametriche
  approvate  con  decreto dell'Assessore regionale  per  lo  sviluppo
  economico  del  31 maggio 1977 ed in conformità di quanto  disposto
  dal comma 6.

   9.  Per  l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi concessori
  resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 24 dicembre
  1993 n. 537.

   10.  Resta  salva  la  facoltà dei singoli  comuni  di  introdurre
  l'istituto  della premialità, prevedendo la possibilità di  ridurre
  gli  oneri  concessori al fine di promuovere: risparmio energetico,
  ecologia,  bioedilizia, riduzione del rischio sismico,  riciclaggio
  dei    rifiuti,    rigenerazione   urbana,    recupero    edilizio,
  ristrutturazione  urbana ed edilizia ovvero  altre  forme  ritenute
  innovative per la qualità architettonica».

   Comunico   che   all'articolo  8  sono  stati   presentati   dalla
  Commissione gli emendamenti 8.1 e 8.2.
   Si passa all'emendamento 8.1. Il parere del Governo?

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 8.2. Il parere del Governo?

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 8, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                             «Articolo 9.
  Recepimento dell' articolo 19  Contributo di costruzione per opere
                              o impianti
    non destinati alla residenza' del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

   1.  Il  permesso  di costruire relativo a costruzioni  o  impianti
  destinati  ad  attività  industriali  o  artigianali  dirette  alla
  trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi  comporta  la
  corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere  di
  urbanizzazione. La incidenza di tali opere è stabilita con delibera
  del  consiglio comunale in base a parametri definiti con i  criteri
  di  cui  all'articolo 7, nonché in relazione ai  tipi  di  attività
  produttiva. I comuni possono esonerare dal pagamento del contributo
  per  le  opere  di  urbanizzazione e sul costo di costruzione,  gli
  insediamenti  produttivi realizzati nelle aree di cui  all'articolo
  1,  comma  2,  della  legge regionale n. 8 del  2012  e  successive
  modifiche ed integrazioni o nelle zone omogenee classificate  D' di
  cui  al  decreto  ministeriale 1444/1968, nonché  quelli  artigiani
  all'interno dei Piani di insediamento produttivi.

   2.  Il  permesso  di costruire relativo a costruzioni  o  impianti
  destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o  allo
  svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un  contributo
  pari  all'incidenza delle opere di urbanizzazione,  determinata  ai
  sensi  dell'articolo 7, nonché una quota non superiore  al  10  per
  cento  del  costo  documentato  di costruzione  da  stabilirsi,  in
  relazione  ai  diversi  tipi  di attività,  con  deliberazione  del
  consiglio comunale.

   3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi  1
  e 2, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 8,
  venga  modificata  nei  dieci anni successivi  all'ultimazione  dei
  lavori,  il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima
  corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento
  al momento dell'intervenuta variazione».

   Si passa all'emendamento 9.1, degli onorevoli Lentini e Turano.

   TURANO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 9.3, della Commissione. Il  parere  del
  Governo?

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 9, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                             «Articolo 10.
   Recepimento dell'articolo 22  Segnalazione certificata di inizio
                               attività
     e denuncia di inizio attività' del DPR 6 giugno 2001, n. 380

   1.  Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di  inizio
  attività  gli interventi non riconducibili all'elenco di  cui  agli
  articoli   3 e 5 che siano conformi alle previsioni degli strumenti
  urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-
  edilizia vigente.

   2.  Sono,  altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata
  di  inizio  attività le varianti a permessi di  costruire  che  non
  incidono  sui  parametri urbanistici e sulle  volumetrie,  che  non
  modificano  la  destinazione  d'uso e la  categoria  edilizia,  non
  alterano  la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a  vincolo  ai
  sensi  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
  modificazioni,  e  non violano le eventuali prescrizioni  contenute
  nel  permesso  di  costruire.  Ai fini dell'attività  di  vigilanza
  urbanistica   ed  edilizia,  nonché  ai  fini  del   rilascio   del
  certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate  di  inizio
  attività  costituiscono parte integrante del procedimento  relativo
  al  permesso  di costruzione dell'intervento principale  e  possono
  essere  presentate  prima della dichiarazione  di  ultimazione  dei
  lavori.

   3.  Sono  realizzabili mediante segnalazione certificata  d'inizio
  attività   e   comunicate  a  fine  lavori  con  attestazione   del
  professionista,  le  varianti  a  permessi  di  costruire  che  non
  configurino  una  variazione essenziale,  a  condizione  che  siano
  conformi  alle  prescrizioni urbanistico-edilizie e  siano  attuate
  dopo  l'acquisizione  degli eventuali atti  di  assenso  prescritti
  dalla   normativa   sui   vincoli   paesaggistici,   idrogeologici,
  ambientali,   di  tutela  del  patrimonio  storico,  artistico   ed
  archeologico e dalle altre normative di settore.

   4.  In  alternativa  al  permesso  di  costruire,  possono  essere
  realizzati mediante denuncia di inizio attività:

   a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5, comma
  1, lettera c), in zone non comprese all'interno delle zone omogenee
  A)  di  cui  al decreto del Ministro dei lavori pubblici  2  aprile
  1968,  n.  1444,  ovvero  non relativi ad  immobili  sottoposti  ai
  vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero  non
  ricadenti  all'interno  di parchi e riserve  naturali,  o  in  aree
  protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC
  e  ZPS  ivi  compresa  una  fascia esterna  di  influenza  per  una
  larghezza di 200 mt.;

   b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
  5,  comma 1, lettera c), con esclusione delle zone e degli immobili
  di  cui alla lettera a), e nei soli casi in cui siano verificate le
  seguenti tre condizioni:

   1) il solaio sia preesistente;

   2)  il  committente  provveda alla denuncia dei  lavori  ai  sensi
  dell'articolo 93 del D.P.R. 380/2001, come introdotto dall'articolo
  1,   ed   all'eventuale   conseguente   autorizzazione   ai   sensi
  dell'articolo 16;

   3)   la  classificazione  energetica  dell'immobile  dimostri  una
  riduzione  delle  dispersioni termiche superiori al  10  per  cento
  rispetto alle condizioni di origine;

   c)  gli  interventi  di  nuova costruzione o  di  ristrutturazione
  urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi  comunque
  denominati,  ivi  compresi gli accordi negoziali aventi  valore  di
  piano   attuativo,  che  contengano  precise  disposizioni   plano-
  volumetriche,   tipologiche,  formali   e   costruttive,   la   cui
  sussistenza  sia  stata  esplicitamente dichiarata  dal  competente
  organo  comunale in sede di approvazione degli stessi  piani  o  di
  ricognizione di quelli vigenti;

   d)  le  opere  di  recupero volumetrico ai fini abitativi  di  cui
  all'articolo 5, comma 1, lettera d);

   e)  le opere per la realizzazione della parte dell'intervento  non
  ultimato  nel  termine stabilito nel permesso di costruire,  ove  i
  lavori  eseguiti  consentono la definizione  plano-volumetrica  del
  manufatto  edilizio e le opere di completamento  sono  conformi  al
  progetto attuato.

   5.  Gli  interventi di cui al comma 4, lettere a), b)  e  c)  sono
  soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 7. Gli
  interventi  di  cui  al  comma  4,  lettera  d)  sono  soggetti  ai
  contributi  di  costruzione come determinati  al  punto  6),  della
  lettera d), del comma 1, dell'articolo 5.

   6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, che
  riguardino immobili compresi in zone omogenee A), di cui al decreto
  del  Ministro  dei  lavori  pubblici 2  aprile  1968,  n.  1444,  o
  sottoposti  ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio  2004  n.
  42, ovvero ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in
  aree  protette  ai sensi della normativa relativa alle  zone  pSIC,
  SIC, ZSC e ZPS ivi compresa una fascia esterna di influenza per una
  larghezza   di   200   mt  o  sottoposti  a  vincolo   di   assetto
  idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio  del  parere  o
  dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.

   7.  È  comunque salva la facoltà dell'interessato di  chiedere  il
  rilascio  di  permesso  di  costruire per  la  realizzazione  degli
  interventi  di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento  del
  contributo di costruzione di cui all'articolo 7. In questo caso  la
  violazione  della  disciplina urbanistico - edilizia  non  comporta
  l'applicazione  delle sanzioni di cui all'articolo  44  del  D.P.R.
  380/2001,   come  introdotto  dall'articolo  1,   ed   è   soggetta
  all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37  del  D.P.R.
  380/2001, come introdotto dall'articolo 1».

   MALAFARINA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MALAFARINA.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  assessori,
  leggendo  il testo proposto mi è sorto qualche dubbio. Mi riferisco
  in   particolare   al   comma  4  dove,  nel  definire   i   titoli
  autorizzatori,  permessi  di  costruire  o  denunce  di  inizio  di
  attività,  mi  sembra di capire - e chiedo alla Commissione  ed  al
  Governo  di correggermi, se dovessi sbagliarmi - che gli interventi
  di  ristrutturazione  non  possono avvenire  mediante  denuncie  di
  inizio attività per gli immobili ricadenti nelle zone vincolate.

   CROCE,  assessore per il territorio e l'ambiente.  Mi  sembra  sia
  scritto esattamente all'inverso.

   MALAFARINA. Possono essere realizzate mediante denunce  di  inizio
  attività  e  interventi di ristrutturazioni. Poi, nel  corpo  della
  norma, si legge: non relativi a immobili sottoposti ai vincoli  del
  decreto  legislativo, ovvero non ricadenti all'interno di parchi  e
  riserve  naturali  o aree protette. Quindi sembra  di  interpretare
  questa  norma nel senso che per gli immobili ricadenti  all'interno
  di  riserve, parchi e quant'altro con una fascia di rispetto di 200
  metri, gli interventi debbono essere sottoposti a licenza edilizia.

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Ha il permesso di
  costruire,  ma  non possono essere realizzate mediante  denunce  di
  inizio attività.

   MALAFARINA.  Tuttavia,  il  successivo articolo  11,  articolo  4,
  ultimo  capoverso, si dice che gli interventi cui è applicabile  la
  segnalazione  di inizio di attività non possono avere inizio  prima
  che siano decorsi 30 giorni dalla data di segnalazione.
   Ora, io vorrei capire. All'articolo 10 si dice che non si può fare
  denuncia   di   inizio   attività  ma  occorre   altra   procedura.
  All'articolo  11,  invece, si dice che gli interventi  non  possono
  avere inizio se non dopo 30 giorni.
   Delle due l'una, o c'è la dichiarazione di inizio lavori o c'è  il
  permesso di costruire in tutti e due i casi. Personalmente  ritengo
  molto  più  corretta  la disposizione dell'articolo  11,  perché  è
  semplicemente assurdo che all'interno delle zone D, in cui ricadono
  enormi   insediamenti   urbani,  non  si  possa   sveltire   l'iter
  burocratico per una semplice ristrutturazione.
   Io le sollevo il problema con preghiera di esaminarlo.

   CROCE,   assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente.  Onorevole
  Malafarina, il comma 4 va letto tutto, perché nel primo capoverso è
  previsto  che  in  queste aree venga fatta  una  deliberazione  che
  individui   le  aree  che  sono,  in  qualche  modo,  soggette   al
  certificato  di inizio attività. Però, alla fine del comma  quattro
  c'è  scritto  che nelle more dell'adozione di questa deliberazione,
  comunque,  non è possibile fare il certificato di inizio  attività.
  Le  due  cose non sono in contrasto tra di loro, dicono  la  stessa
  cosa sia all'articolo 10 che all'articolo 11.

   MALAFARINA. A me sembra che la lettura coordinata dei due articoli
  crei  non  poche difficoltà ed inviterei il Governo a semplificarla
  dicendo,  semplicemente, con un emendamento aggiuntivo  che  non  è
  possibile  avviare  opere di ristrutturazione o  quant'altro  nelle
  zone  A  dei parchi, ammesso che nelle zone A dei parchi  ci  siano
  immobili, lasciando completamente fuori le zone D, che sono  centri
  urbani.  Nelle Madonie, nei Nebrodi, abbiamo diversi centri urbani,
  sull'Etna ci sono centri urbani che ricadono all'interno delle zone
  D  e non capisco per quale motivo una semplice ristrutturazione  di
  un  immobile debba seguire un iter più complicato e addirittura più
  difficile rispetto ad un immobile di una città.
   Esaminiamo  bene  la questione perché obblighiamo  i  cittadini  a
  subire, scusatemi, delle vessazioni spesso inutili, complicate, che
  non  portano nessun beneficio. Il Comune di Gangi, per esempio, che
  ricade  all'interno di una zona D, non capisco perché il  poderario
  non  si  possa  ristrutturare l'immobile rispettando parametri  che
  possano  essere fissati con un semplice dichiarazione di inizio  di
  attività. Non parlo delle zone A, ma parlo solo delle zone D.

   PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta per un approfondimento.

     (La seduta, sospesa alle ore 18.10, è ripresa alle ore 18.19)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE. Si riprende l'esame dell'articolo 10.
   Non  essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in  votazione.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                             «Articolo 11.
             Recepimento dell'art. 23 bis  Autorizzazioni
          preliminari alla segnalazione certificata di inizio
         attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori'
                     del DPR 6 giugno 2001, n. 380

   1.  Nei  casi  in cui si applica la disciplina della  segnalazione
  certificata  di inizio attività di cui all'articolo 22 della  legge
  regionale  30  aprile  1991,  n.  10,  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni,   prima   della  presentazione  della   segnalazione,
  l'interessato  può  richiedere allo sportello unico  di  provvedere
  all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,
  necessari  per  l'intervento  edilizio,  o  presentare  istanza  di
  acquisizione  dei  medesimi  atti di assenso  contestualmente  alla
  segnalazione.   Lo   sportello   unico   comunica   tempestivamente
  all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di  assenso.  Se
  tali   atti  non  vengono  acquisiti  entro  il  termine   di   cui
  all'articolo  20,  comma 3,  del D.P.R. 380/2001,  come  introdotto
  dall'articolo  1, si applica quanto previsto dal  comma  5-bis  del
  medesimo articolo.
   2.   In  caso  di  presentazione  contestuale  della  segnalazione
  certificata  di  inizio attività e dell'istanza di acquisizione  di
  tutti  gli  atti  di  assenso, comunque denominati,  necessari  per
  l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo
  dopo  la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta
  acquisizione  dei  medesimi atti di assenso o  dell'esito  positivo
  della conferenza di servizi.
   3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla
  comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo  3,  comma
  2,  qualora  siano necessari atti di assenso, comunque  denominati,
  per la realizzazione dell'intervento edilizio.
   4.  All'interno  delle  zone omogenee A) di  cui  al  decreto  del
  Ministro  dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero  negli
  immobili  sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22  gennaio
  2004,  n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi  e
  riserve naturali, o in aree protette dalla normativa relativa  alle
  zone  pSIC,  SIC,  ZSC  e ZPS ivi compresa  la  fascia  esterna  di
  influenza per una larghezza di 200 metri, i comuni, di concerto con
  la  Sovrintendenza ai BBCCAA competente, e con gli enti  competenti
  per i parchi e le riserve naturali, possono individuare con propria
  deliberazione,  da  adottare  entro  180  giorni  dalla   data   di
  pubblicazione  della  presente legge, le aree  nelle  quali  non  è
  applicabile  la  segnalazione certificata di  inizio  attività  per
  interventi  di  demolizione e ricostruzione  comportanti  modifiche
  della   sagoma,   o   per   varianti  a  permessi   di   costruire.
  L'individuazione  di  suddette  aree  può  essere  contenuta  nella
  variante  al vigente regolamento edilizio comunale di cui al  punto
  4),  lettera d), comma 1, dell'articolo 5. E' fatto salvo l'obbligo
  delle  autorizzazioni previste dal decreto legislativo  22  gennaio
  2004,  n.  42. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
  pubblica,   decorso  il  suddetto  termine  di   180   giorni,   la
  deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un  Commissario
  nominato  dalla  Regione. Nelle restanti  aree  interne  alle  zone
  omogenee  A),  ovvero  sugli  immobili sottoposti  ai  vincoli  del
  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42,  ovvero  su  immobili
  ricadenti all'interno delle zone di controllo D di parchi e riserve
  naturali,  ovvero in aree protette da norme nazionali  o  regionali
  quali  pSIC,  SIC,  ZSC  e ZPS ivi compresa la  fascia  esterna  di
  influenza  per  una  larghezza di 200  mt,  gli  interventi  cui  è
  applicabile  la  segnalazione certificata di  inizio  attività  non
  possono  avere inizio prima che siano decorsi trenta  giorni  dalla
  data  di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione
  della  deliberazione  di cui al primo periodo  e  comunque  in  sua
  assenza,   per   gli  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione
  comportanti  modifiche della sagoma, o per varianti a  permessi  di
  costruire   nelle  predette  aree  ,  non  trova  applicazione   la
  segnalazione certificata di inizio attività».

   Non  essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in  votazione.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                             «Articolo 12.
           Recepimento dell'articolo 32 Determinazione delle
         variazioni essenziali' del DPR 6 giugno 2001, n. 380

   1.   Costituiscono  variazioni  essenziali  rispetto  al  progetto
  approvato, il verificarsi di uno o più dei seguenti punti:
   a)  un  mutamento  della  destinazione d'uso  che  implichi  altra
  destinazione   non  consentita  dagli  strumenti  urbanistici   con
  variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale n. 1444
  del 2 aprile 1968;
   b)  un  aumento della cubatura dell'immobile superiore al  20  per
  cento;
   c)  un  aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza
  dell'immobile superiore al 10 per cento;
   d)  la  riduzione dei limiti di distanza dai confini o  dai  cigli
  stradali  in  misura superiore al 10 per cento, rispetto  a  quelli
  prescritti;
   e)  il  mutamento delle caratteristiche dell'intervento  edilizio,
  autorizzato  su  immobili esistenti, rispetto alla  classificazione
  dell'articolo  3 del D.P.R. 380/2001, come introdotto dall'articolo
  1;
   f)  la  violazione  delle  norme vigenti in  materia  di  edilizia
  antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.
   2.  Le  variazioni di cui alle lettere b) e c)  del  comma  1  non
  possono  comunque comportare aumenti nel numero dei piani  e  delle
  unità abitative.
   3.  Per  gli  edifici  la  cui  superficie  utile  calpestabile  è
  superiore a mille metri quadrati, l' aumento della superficie utile
  calpestabile  e  dell'altezza dell'immobile non  deve  superare  il
  limite del 5 per cento.
   4.  Le variazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma  1  si
  applicano  ai volumi principali e non ai corpi accessori  e  volumi
  tecnici  che non sono valutati ai fini del calcolo delle  cubature.
  Le  variazioni  dei  caratteri  distributivi  delle  singole  unità
  abitative  e dei complessi produttivi, se non comportano  mutamento
  della destinazione d'uso come definite alla lettera a) del comma 1,
  non concorrono alla definizione di variazioni essenziali.
   5.  Qualora le variazioni indicate al comma 1 siano introdotte  su
  immobili  sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22  gennaio
  2004,  n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi  e
  riserve  naturali,  o  in aree protette ai  sensi  della  normativa
  relativa  alle  zone  pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa  la  fascia
  esterna  di  influenza  per una larghezza  di  200  mt,  nonché  su
  immobili  che  insistono in aree sottoposte a  vincoli  di  assetto
  idrogeologico,  sono  considerate come totale difformità  ai  sensi
  degli  articoli  31  e  44  del D.P.R.  380/2001,  come  introdotti
  dall'articolo  1. Tutti gli altri interventi sui medesimi  immobili
  sono considerati variazioni essenziali.
   6.  Non  costituiscono variazioni essenziali quelle che comportano
  la  realizzazione di manufatti che hanno dimensioni  e  consistenza
  inferiori rispetto a quelle assentite, laddove risultino funzionali
  all'uso per il quale è stato rilasciato il titolo edilizio.

   Non  essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in  votazione.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                             «Articolo 13.
         Recepimento dell'articolo 34  Interventi eseguiti in
       parziale difformità dal permesso di costruire' del DPR 6
                          giugno 2001, n. 380

   1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal
  permesso  di costruire sono rimossi o demoliti a cura e  spese  dei
  responsabili  dell'abuso  entro il termine  congruo  fissato  dalla
  relativa  ordinanza del dirigente o del responsabile  dell'ufficio.
  Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e  a
  spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
   2.  Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità  dal
  permesso  di  costruire, le opere  le cui variazioni  siano  al  di
  sotto  dei  limiti fissati alle lettere b), c) e d)  del  comma  1,
  dell'articolo 12.
   3.  Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della
  parte  eseguita  in  conformità, il  dirigente  o  il  responsabile
  dell'ufficio  applica  una sanzione pari al  doppio  del  costo  di
  produzione,  stabilito in base alla legge 27 luglio 1978,  n.  392,
  della  parte  dell'opera realizzata in difformità dal  permesso  di
  costruire,  se  ad  uso residenziale, e pari al doppio  del  valore
  venale,  determinato a cura della agenzia del  territorio,  per  le
  opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
   4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli
  interventi  edilizi di cui all'articolo 10, comma  4,  eseguiti  in
  parziale  difformità  dalla  segnalazione  certificata  di   inizio
  attività.
   5.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo,  non  si  ha
  parziale   difformità  del  titolo  abilitativo  in   presenza   di
  violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
  non  eccedano per singola unita' immobiliare il 3 per  cento  delle
  misure progettuali.

   Non  essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in  votazione.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                             «Articolo 14.
             Recepimento dell'articolo 36  Accertamento di
               conformità' del DPR 6 giugno 2001, n. 380

   1.  In  caso  di interventi realizzati in assenza di  permesso  di
  costruire,   o  in  difformità  da  esso,  ovvero  in  assenza   di
  segnalazione  certificata di inizio attività nelle ipotesi  di  cui
  all'articolo  10,  comma  4, o in difformità  da  essa,  fino  alla
  scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3,  e 33, comma
  1,  del D.P.R. 380/2001, come introdotti dall'articolo 1 nonché  di
  cui  all'articolo  13,  comma 1,  e comunque  fino  all'irrogazione
  delle  sanzioni  amministrative,  il  responsabile  dell'abuso,   o
  l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il  permesso
  in  sanatoria  se  l'intervento risulti  conforme  alla  disciplina
  urbanistica  ed  edilizia  vigente al momento  della  presentazione
  della domanda.

   2.  Il  rilascio  del  permesso  in  sanatoria  è  subordinato  al
  pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione  in
  misura  doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma  di  legge,  in
  misura  pari  a  quella prevista dall'articolo 7.  Nell'ipotesi  di
  intervento   realizzato  in  parziale  difformità,  l'oblazione   è
  calcolata  con  riferimento  alla  parte  di  opera  difforme   dal
  permesso.

   3.  Sulla  richiesta di permesso in sanatoria il  dirigente  o  il
  responsabile  del  competente ufficio  comunale  si  pronuncia  con
  adeguata  motivazione, entro sessanta giorni  decorsi  i  quali  la
  richiesta si intende rifiutata.

   4.  Per  tutti gli interventi edilizi sanati ai sensi del presente
  articolo,  ai  fini dell'idoneità statica e sismica,  di  cui  agli
  articoli 65 e 93 del D.P.R. 380/2001, come introdotti dall'articolo
  1,  nonché di cui all'articolo 16, si applicano le procedure di cui
  alla lettera b), comma 3, dell'articolo 26 della legge regionale 10
  agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e di  cui
  all'articolo 7, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26.

   5.  I  competenti  uffici di zona del Genio  civile  provvedono  a
  disporre  verifiche  a  campione  dei  progetti  assoggettati  alla
  procedura di cui al presente articolo.

   Comunico che all'articolo 14 sono stati presentati dagli onorevoli
  Lentini e Turano gli emendamenti 14.4 e 14.5.

   TURANO. Dichiaro di ritirarli.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento 14.6, degli onorevoli Raia ed altri.  Il
  parere della Commissione?

   MAGGIO, presidente della Commissione. Signor Presidente, avrei  la
  necessità  di  approfondire  l'emendamento  14.6  con  l'assessore.
  Pertanto chiedo una breve sospensione dei lavori.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo brevemente l'Aula.

     (La seduta, sospesa alle ore 18.21, è ripresa alle ore 18.28)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE.   Onorevoli   colleghi,  c'è   una   richiesta   della
  Commissione  di  accantonare l'articolo 14 per delle  questioni  di
  carattere tecnico.
   Pertanto, non sorgendo osservazioni, l'articolo 14 è accantonato.
   Quando  riprenderemo,  l'onorevole Trizzino  ha  chiesto  di  fare
  proprio l'emendamento 14.4, già ritirato dall'onorevole Turano.
   Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                             «Articolo 15.
           Recepimento dell'art. 89  Parere sugli strumenti
                             urbanistici'
                     del DPR 6 giugno 2001, n. 380

   1.  Il  parere  del  competente ufficio  tecnico  regionale  sugli
  strumenti  urbanistici  generali e  particolareggiati  prima  della
  delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima
  della  delibera  di  approvazione, e loro varianti  ai  fini  della
  verifica  della  compatibilità delle rispettive previsioni  con  le
  condizioni geomorfologiche del territorio, è obbligatorio.

   2.  Il  competente  ufficio tecnico regionale si  pronuncia  entro
  sessanta     giorni     dal     ricevimento     della     richiesta
  dell'amministrazione comunale.

   3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2
  il parere si intende reso in senso negativo».

   Comunico  che  è stato presento dagli onorevoli Lentini  e  Turano
  l'emendamento 15.1. Il parere del Governo?

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   SUDANO, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 15.3, degli onorevoli Raia ed altri.  Il
  parere del Governo?

   CROCE, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   SUDANO, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento 15.2, degli onorevoli Lentini e Turano, è assorbito.
   Pongo  in  votazione l'articolo 15, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

                             «Articolo 16.
           Recepimento dell'articolo 94  Autorizzazione per
          l'inizio dei lavori' del DPR 6 giugno 2001, n. 380

   1.  Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
  edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare  le
  procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 19 maggio
  2003, n. 7.

   2.  I lavori sono diretti da un ingegnere, architetto, geometra  o
  perito   edile  iscritto  nel  relativo  albo,  nei  limiti   delle
  rispettive competenze.

   3.  Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad
  essi  relativi non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione
  scritta  del competente ufficio tecnico del Genio Civile  le  opere
  minori  ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica,
  gli  interventi  privi di rilevanza per la pubblica  incolumità  ai
  fini  sismici  e  le  varianti in corso d'opera, riguardanti  parti
  strutturali  che  non  rivestono carattere sostanziale,  in  quanto
  definiti  e  ricompresi  in  una  apposito  elenco  approvato   con
  deliberazione   della  Giunta  regionale.  Il  progetto   di   tali
  interventi,  da redigere secondo le norme del Decreto  Ministeriale
  del  14  gennaio  2008 e successive modifiche  ed  integrazioni,  è
  depositato al competente ufficio tecnico del Genio Civile prima del
  deposito presso il Comune del certificato di agibilità».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

                              «TITOLO III
              Disposizioni ulteriori in materia edilizia

                             Articolo 17.
                   Istituzione dello STARS e del MUE

   1.  E'  istituito  lo Sportello telematico per  i  Titoli  Edilizi
  Abilitativi della Regione di seguito denominato  STARS ,  anche  ai
  fini  dell'attuazione dello sportello unico per l'edilizia  di  cui
  all'articolo  5, del D.P.R. 380/2001, come introdotto dall'articolo
  1.

   2.  Le documentazioni relative alle attività dello STARS di cui al
  comma 1 sono trasmesse tramite il Modello Unico per l'Edilizia,  di
  seguito denominato  MUE'.

   3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge,  con  decreto dell'Assessore regionale per il  territorio  e
  l'ambiente,  sono stabilite le modalità di attuazione del  presente
  articolo.

   4.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per
  l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 200 migliaia di euro  per
  la realizzazione dello STARS e di 50 migliaia di euro per lo studio
  di   fattibilità  cui  si  provvede  a  valere  con   parte   della
  disponibilità dell'UPB 7.4.2.6.2».

   Onorevoli  colleghi,  sull'articolo 17,  secondo  me,  occorre  un
  chiarimento    perché    si   è   ingenerata    molta    confusione
  sull'istituzione di questa STARS e del MUE.
   Non  dico di accantonarlo, basta che ci chiariamo le idee,  perché
  ci  sono  emendamenti dell'onorevole Rinaldi che penso che facciano
  chiarezze; però, è una mia impressione, perché mantengono  in  vita
  quello  che  prevede il decreto n. 380 che è la  competenza  è  del
  Comune.  E'  come  se noi creassimo un nuovo Ufficio  di  carattere
  regionale così.
   Pertanto,  l'articolo  17 è accantonato per dare  la  possibilità,
  domani, alla Commissione di lavorare.
   Peraltro,  preannuncio  che  essendo  impegnato  in  altri  luoghi
  l'Assessore saremmo costretti a rinviare la seduta a giovedì.

   SUDANO, relatore. Rinviamo a martedì

   PRESIDENTE. Allora, andiamo avanti laddove è possibile,  però,  in
  questi   giorni,   diamo  la  possibilità   alla   Commissione   di
  approfondire  gli  aspetti  di  carattere  tecnico,  per  andare  a
  martedì.
   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                             «Articolo 18.
              Deroga ai limiti di distanza tra fabbricati

   1.  In  attuazione  dell'articolo  2  bis,  comma  1,  del  D.P.R.
  380/2001,  come introdotto dall'articolo 1, nel caso di  gruppi  di
  edifici  esistenti  che  formino  oggetto  di  piani  attuativi  di
  qualificazione    del    patrimonio    edilizio    esistente,    di
  riqualificazione  urbana, di recupero funzionale, di  lottizzazioni
  convenzionate  con  previsioni planivolumetriche,  ovvero  di  ogni
  altra   trasformazione  espressamente  qualificata   di   interesse
  pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, nel caso  di
  interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di  volume
  all'interno dell'area di sedime ovvero con uno scostamento rispetto
  all'area  occupata in precedenza che aumenti la originaria distanza
  tra  gli  edifici  antistanti, è possibile derogare  ai  limiti  di
  distanza  tra  fabbricati, di cui all'articolo 9  del  Decreto  del
  Ministero  dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e successive
  modifiche  ed  integrazioni,  a condizione  che  sia  garantito  il
  rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.

   2.  Per  gli interventi di cui al comma 1 e per gli interventi  di
  sostituzione   edilizia  con  demolizione   e   ricostruzione   con
  incremento  di  volume, sono consentite forme di  monetizzazione  a
  compensazione   delle  dotazioni  di  standard  eventualmente   non
  reperibili all'interno dell'area di intervento».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                             «Articolo 19.
            Ristrutturazione edilizia ed opere di recupero
                              volumetrico

   1.  Ai  fini  degli interventi di ristrutturazione  edilizia  sono
  ricomprese le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi negli
  edifici destinati in tutto o in parte a residenza».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                             «Articolo 20.
               Norme in materia di permesso di costruire
                             convenzionato

   1. E' ammesso il rilascio del permesso di costruire convenzionato,
  escludendo  l'approvazione in consiglio comunale della  convenzione
  cui  all'articolo  28  bis  del D.P.R.  380/2001,  come  introdotto
  dall'articolo  1,  nei  lotti  interclusi  e  nelle  aree   residue
  sottoposte  a  pianificazione  attuativa,  fuori  dagli  ambiti  di
  formazione  dei  comparti  di  cui  all'articolo  11,  della  legge
  regionale  27  dicembre  1978, n. 71, in presenza  delle  opere  di
  urbanizzazione  primaria  e qualora la redazione  di  un  piano  di
  lottizzazione  non  risulti utile per le ridotte  dimensioni  delle
  aree per urbanizzazione secondaria che andrebbero cedute in caso di
  lottizzazione.

   2. Nei casi di cui al comma 1 è sempre possibile la monetizzazione
  delle  aree  non cedute ed il pagamento del relativo  valore  delle
  opere di urbanizzazione primaria  non realizzate. Le suddette somme
  s'iscrivono   in  apposita  voce  di  bilancio  e  possono   essere
  utilizzate esclusivamente per la manutenzione, l'adeguamento ed  il
  miglioramento   delle   opere   di  urbanizzazione   già   presenti
  nell'ambito  del rilasciando permesso di costruire. La  valutazione
  delle  aree  è  calcolata sulla base del valore di  mercato  ed  il
  valore   delle  opere  di  urbanizzazione  è  determinato   da   un
  dettagliato computo metrico estimativo con l'utilizzo del prezzario
  regionale».

   E' stato presentato un emendamento da parte della Commissione e un
  emendamento,  già contenuto nel fascicolo, a firma degli  onorevoli
  Lentini e Turano.

   LENTINI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 20.2.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 20.3 della Commissione. Il  parere  del
  Governo?

   CROCE, assessore per il Territorio e l'Ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 20, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

                             «Articolo 21.
                          Modifiche di norme

   1.  Alla  lettera d), del secondo comma, dell'articolo  12,  e  al
  comma  1, dell'articolo 13, della legge regionale 9 dicembre  1980,
  n.  127,  dopo  la parola  professione' sono aggiunte le  seguenti:
   nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  architetto,  geometra
  geotecnico, perito edile'.

   2. All'articolo 12, della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127,
  è aggiunto il seguente comma:
    4  bis.  Il richiedente ha l'obbligo di presentare al  comune  il
  progetto  esecutivo  entro 180 giorni dalla data  di  scadenza  del
  programma  di  utilizzazione con indicata la data  inderogabile  di
  ultimazione dei lavori del recupero ambientale'».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:

                             «Articolo 22.
                 Norme  in materia di apertura di cave

   1.  Fatta  salva  la  specifica disciplina in materia,  l'apertura
  delle  cave non è soggetta al rilascio di permesso di costruire  ma
  subordinata  ad  un  attestato  da parte  del  Comune  o  dell'ente
  territoriale competente per legge, di non incompatibilità  con  gli
  strumenti  urbanistici vigenti, nonché all'autorizzazione  prevista
  dal  comma  13,  dell'articolo 146,  del   decreto  legislativo  22
  gennaio  2004,  n.  42 e successive modifiche ed  integrazioni.  Le
  determinazioni  di  cui  al presente comma sono  assunte  entro  60
  giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del
  distretto  minerario.  Decorso  il  suddetto  termine,  l'Assessore
  regionale   per  il  territorio  e  l'ambiente  provvede   in   via
  sostitutiva tramite la nomina di un commissario ad acta. L'apertura
  delle  cave  è inoltre subordinata all' approvazione da  parte  del
  Comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima  delle
  opere  di  recupero ambientale di cui alla lettera d), del  secondo
  comma, dell'articolo 12, della legge regionale 9 dicembre 1980,  n.
  127.  L'anzidetto progetto è parimenti soggetto alle autorizzazioni
  previste  dal  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42   e
  successive modifiche ed integrazioni.

   2.  L'approvazione dello studio di fattibilità e del  progetto  di
  massima  delle  opere  di recupero ambientale costituisce  variante
  urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza
  e  di  indifferibilità dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti
  le  autorizzazioni,  le concessioni, le intese,  i  nulla  osta,  i
  pareri  e  gli assensi previsti dalla legislazione vigente  per  la
  realizzazione  e  l'esercizio degli impianti e  delle  attrezzature
  necessarie   all'attuazione   del   progetto   di   bonifica.    Il
  completamento  degli interventi previsti dai progetti  di  recupero
  ambientale  è  attestato da apposita certificazione rilasciata  dal
  Comune o dal libero Consorzio comunale competente per territorio  e
  svincola le garanzie finanziarie di cui al comma 4.

   3.  Il programma di utilizzazione del giacimento e il progetto  di
  rimessa  in  pristino  della superficie utilizzata  per  l'attività
  estrattiva sono assoggettati a VIA ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e
  successive modifiche e integrazioni.

   4. Il richiedente fornisce al Comune congrue garanzie finanziarie,
  anche  in  forma di polizza fidejussoria, per un importo pari  agli
  oneri,  già  quantificati ai sensi della lettera  d),  del  secondo
  comma,  dell'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1980,  n.
  127  nell'anzidetto progetto di bonifica, relativo alla rimessa  in
  pristino dei luoghi».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:

                             «Articolo 23.
          Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie

   1.  Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura  e
  di   trasferimento  di  volumetrie,  si  applica  quanto   previsto
  dall'articolo  5  della  legge  12 luglio  2011,  n.  106,  per  la
  delocalizzazione  delle  volumetrie  in  aree  e  zone  diverse  ma
  comunque  compatibili  per  destinazione  urbanistica  e  tipologia
  edilizia».

   Comunico   che  è  stato  presentato  l'emendamento  23.1,   degli
  onorevoli Lentini e Turano.

   TURANO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 23. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

                             «Articolo 24.
          Proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie

   1.  I  proventi  dei  contributi e delle  sanzioni  pecuniarie  di
  competenza dei comuni previsti dalla presente legge sono  vincolati
  nella  misura  non  inferiore  al 30 per  cento  in  uno  specifico
  capitolo  di  bilancio  del Comune e sono destinati  esclusivamente
  alla  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria   e
  secondaria   di  riqualificazione,  arredo  e  decoro  urbano,   al
  risanamento  dei  complessi edilizi compresi  nei  centri  storici,
  all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei
  programmi pluriennali, dei piani di zona».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Sospendo brevemente la seduta.

     (La seduta, sospesa alle ore 18.35, è ripresa alle ore 18.36)

  La seduta è ripresa.

  PRESIDENTE. Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:

                             «Articolo 25.
                   Definizione di carico urbanistico

   1.  Il  "carico  urbanistico" è il carico derivante da  interventi
  edilizi  rapportati agli standard ovvero alle destinazioni  fissate
  dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

   2.  L'aumento  del  carico  urbanistico  si  verifica  qualora  la
  modifica  delle  destinazioni  d'uso  sia  incompatibile   con   le
  destinazioni previste dallo strumento urbanistico comunale  per  le
  singole  zone omogenee ovvero nel rispetto delle norme di  settore.
  Le   relative   norme   d'attuazione  prescrivono   le   specifiche
  destinazioni  ammissibili e tra loro compatibili per  ogni  singola
  zona».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:

                             «Articolo 26.
             Compatibilità paesaggistica delle costruzioni
               realizzate in zone sottoposte a vincolo e
        regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza
                    di autorizzazione paesaggistica

   1. L'articolo 182, comma 3 bis, del decreto legislativo 22 gennaio
  2004,  n.  42  si  applica  nella Regione  anche  alle  domande  di
  sanatoria  presentate ai sensi dell'articolo  26,  della  legge  10
  agosto  1985,  n.  37  e dell'articolo 1 della legge  regionale  15
  maggio 1986, n. 26 per le costruzioni realizzate in zone sottoposte
  a  vincolo  paesaggistico e definite con il rilascio di concessione
  in  sanatoria  non  precedute dall'acquisizione dell'autorizzazione
  paesaggistica.  Anche  in tali ipotesi l'autorità  competente  alla
  gestione  del  vincolo  è obbligata ad accertare  la  compatibilità
  paesaggistica della costruzione.

   2.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 53  della  legge
  regionale  n.  71 del 1978, l'accertamento avviene  su  istanza  di
  parte ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del  decreto legislativo
  n.  42  del 2004 oppure d'ufficio allorquando l'autorità competente
  alla  gestione  del vincolo è chiamata a valutare la  compatibilità
  paesaggistica di interventi da eseguire su costruzioni  di  cui  al
  comma   1.   In  tale  ultima  ipotesi  dell'avvio  d'ufficio   del
  procedimento  per l'accertamento della compatibilità  paesaggistica
  della  costruzione  è data comunicazione all'interessato  ai  sensi
  dell'articolo 8, della legge regionale n. 10 del 1991.

   3.  La  procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica  anche  per  la
  regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in  assenza  di
  autorizzazione  paesaggistica, sempre che le  relative  istanze  di
  concessione  siano state presentate al Comune di  competenza  prima
  della data di entrata in vigore del vincolo paesaggistico.

   4.   Ove  sia  accertata  la  compatibilità  paesaggistica   della
  costruzione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma
  5, del d.lgs. n. 42/2004».

   Comunico   che  è  stato  presentato  l'emendamento  26.1,   degli
  onorevoli Di Giacinto, Malafarina.

   MALAFARINA. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MALAFARINA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  questo  è  il
  classico  esempio di come il conflitto fra la burocrazia  impedisca
  il normale spiegarsi dei diritti dei cittadini.
   Sostanzialmente,  a  Catania,  dal  2008  in  poi,  in   base   ad
  un'interpretazione  molto restrittiva, i piani  paesaggistici  sono
  stati  ritenuti  applicati e validi con la  semplice  pubblicazione
  all'Albo pretorio.
   Per  farla  molto breve, in un arco di tempo di circa dieci  anni,
  molti  comuni  dell'hinterland di Catania  hanno  rilasciato  delle
  regolarissime licenze edilizie, per cui i cittadini non solo  hanno
  avuto il certificato di abitabilità, non solo pagano i tributi,  le
  tasse, eccetera,  ma hanno ottemperato a tutte le norme vigenti  in
  quel momento.
   Fino  al  2008  nessuno si era accorto di alcuna difficoltà  e  di
  alcun problema.
   A partire dal 2008 in poi, per una interpretazione restrittiva, si
  è  scoperto  che  i comuni non avevano ottemperato ad  un  presunto
  piano paesaggistico pubblicato in un albo pretorio; interpretazione
  estremamente  discutibile  che, di  fatto,  oggi,  sta  privando  i
  cittadini  del  diritto di ottenere le normalissime autorizzazioni.
  Se qualcuno si reca alla Sovrintendenza per chiedere il cambiamento
  di  colore  di  una facciata, la modifica di un qualsiasi  elemento
  architettonico  di  secondaria  importanza,  senza   chissà   quali
  interventi, né strutturali, né di ampliamento, eccetera,  si  sente
  dire,   da  parte  della  Sovrintendenza,  che  non  si  può   dare
  l'autorizzazione  perché quell'immobile non è rientrato  nei  piani
  paesaggistici, per cui il cittadino o è abusivo o è abusivo.
   Stiamo, cioè, obbligando la gente ad un abusivismo di Stato perché
  due  enti, Comune e Sovrintendenza, non sono riusciti a trovare  un
  accordo.
   Non  si  vuole fare alcuna sanatoria, non si vuole fare  nulla  di
  illegale,  nulla  di illecito, non si vogliono ampliare  i  confini
  della  legge.  Si fa, semplicemente, chiarezza, nel  senso  che  la
  licenza edilizia rilasciata dal Comune nella non vigenza del  piano
  paesaggistico è esattamente conforme a tutti i principi  di  legge,
  per cui le Sovrintendenze, volenti  o nolenti, devono poi esprimere
  i   loro  pareri,  con  tutte  le  osservazioni   che  ritengono  o
  prescrizioni  che  ritengono di dover  fare  per  il  semplicissimo
  motivo  che  la  licenza esiste, c'è, è regolare, che  i  cittadini
  pagano  le  tasse su quegli immobili e che non si vede,  per  quale
  motivo,  una diatriba fra due burocrazie debba ripercuotersi  sulla
  pelle dei cittadini.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   CROCE,  assessore  per  il territorio e  l'ambiente.   Mi  rimetto
  all'Aula.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   SUDANO, relatore. Contrario.

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento  26.1.   Chi   è
  favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

                           (Non è approvato)

   Si  passa  all'emendamento 26.2, a firma degli onorevoli  Raia  ed
  altri.

   RAIA. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento 26.3, a firma degli onorevoli Papale  ed
  altri.

   RINALDI. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RINALDI.  Signor  Presidente, credo che, in qualche  modo,  questo
  emendamento  richiami  in  parte quello  presentato  dall'onorevole
  Malafarina,  che  è  un  emendamento  di  buonsenso,  e  prego   la
  Commissione  di  esaminarlo con attenzione. Che cosa  diciamo?  Era
  quello  previsto dall'emendamento, e cioè che non  può  entrare  in
  vigore,  se  noi  approviamo  la  legge,  il  decreto  a  far  data
  dall'entrata in vigore del decreto, ma dalla legge che approviamo.
   Non vorrei, quindi, che fosse applicata in maniera retroattiva. E'
  semplicemente questo.

   SUDANO, relatore. Noi diciamo la stessa cosa nell'articolo.

   RINALDI. Onorevole Sudano, non mi pare che sia così.

   MALAFARINA.  E' vergognoso

   RINALDI.  Ha ragione l'onorevole Malafarina  Ha ragione,  infatti,
  io chiedo alla Commissione se potete esaminarlo.
   Signor  Presidente, se è possibile, possiamo esaminarlo un  attimo
  con la Commissione?

   PRESIDENTE. Va bene, lo vediamo.

   FAZIO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FAZIO.  Signor  Presidente, sono stato io a proporre,  ovviamente,
  questo  emendamento  in  Commissione, che  poi  la  Commissione  ha
  approvato.
   E ne spiego le ragioni, dove, a mio avviso, forse ci sono, secondo
  me,  delle  posizioni  poco  chiare che, francamente,  vengono  qui
  estese.
   Mi riferisco in maniera particolare alle ipotesi che voi avete poi
  introdotto   negli   emendamenti  e,  che  sono   già   contemplati
  nell'articolato.
   Mi  riferisco  proprio  al  caso in cui l'entrata  in  vigore  del
  vincolo   determina   sostanzialmente  l'obbligo   in   capo   alla
  soprintendenza  di rilasciare il parere prima che venga  rilasciata
  la concessione edilizia, e vorrei ricordare che nell'ipotesi in cui
  la  concessione  edilizia venga rilasciata in  assenza  del  parere
  della parte della soprintendenza, la concessione stessa è inficiata
  da nullità, per cui è illegittima.
   Che  cosa  è  successo?  Non solo prima, ma  anche  dopo,  con  il
  cosiddetto  decreto  Galasso, nel momento in cui  effettivamente  è
  entrato in vigore, molte amministrazioni comunali non sapendo o non
  avendo  chiaro,  o  non avendo perfettamente lucido  il  fatto  che
  questa  normativa  del decreto Galasso era anche  applicabile  alla
  Regione siciliana, hanno rilasciato le concessioni edilizie in zone
  sottoposte   a  tutela  in  assenza  del  parere  da  parte   della
  soprintendenza.
   Con  questa  norma,  quindi,  noi non diciamo,  come  qualcuno  ha
  affermato,  di  voler  sanare  il merito  della  questione,  semmai
  utilizziamo  una  norma  che il decreto legislativo  ha  consentito
  ovviamente  in  questa ipotesi, perché vorrei richiamare  un  altro
  principio  fondamentale previsto dal decreto,  dove  il  parere  da
  parte  della sovrintendenza non può essere rilasciato a posteriori,
  ma deve venire prima del rilascio della concessione edilizia.
   Il  decreto  legislativo 167 prevede però una ipotesi dove,  anche
  successivamente,  questo parere da parte della  sovrintendenza  può
  essere   rilasciato.  Quando?  Quando  le  opere  realizzate   sono
  legittimate  dal  titolo.  Cioè non  è  stato  costruito  nulla  di
  abusivo.
   Cosa   succede  quindi?  Con  questa  norma  noi  chiediamo   alla
  sovrintendenza   in   termini  posteriori  di  pronunciarsi   sulla
  compatibilità   per  potere  in  qualche  modo   regolarizzare   il
  procedimento,  ma  nel  merito non facciamo  nessuna  sanatoria  al
  riguardo.
   E'  ovvio però che per potere utilizzare questa norma è necessario
  avere   presentato   l'istanza  del  progetto,  della   concessione
  edilizia,  prima dell'entrata in vigore del vincolo  perché,  se  è
  stato presentato dopo, non si può pretendere obiettivamente che non
  si conosceva anche perché c'entra eventualmente la responsabilità.
   Questa  norma va a tutelare quei poveri cittadini che, ovviamente,
  hanno presentato il progetto, e il comune, gli uffici tecnici - che
  sicuramente  hanno in qualche modo sorvolato su questo  aspetto  -,
  invece  di trasmettere il progetto alla sovrintendenza ed acquisire
  il parere hanno rilasciato automaticamente la concessione edilizia,
  determinando  questi effetti distorti in capo  a  questi  cittadini
  ignari.
   Quindi,   la   norma   intende   regolarizzare   sotto   l'aspetto
  procedimentale,  fermo restando la competenza nel merito  da  parte
  della  sovrintendenza,  e utilizzando la norma  del  167,  comma  4
  dell'articolo  53,  la  possibilità  di  potere  in  qualche   modo
  esprimere  il  parere  in  sanatoria, cioè  a  posteriori,  anziché
  ovviamente in termini preventivi. Tutto qui
   Poi  è  ovvio  che la norma e il decreto che produce gli  effetti,
  qualunque  esso sia, produce gli effetti nel momento in  cui  viene
  pubblicato  sulla  Gazzetta Ufficiale. Quindi  queste  precisazioni
  contenute  negli  emendamenti mi sembrano del  tutto  fuori  luogo,
  perché  la  norma  dice che producono gli effetti  semplicemente  e
  assolutamente dalla data di pubblicazione.
   E'  infatti un atto che per potere produrre effetti giuridici deve
  essere pubblicato, se così non è le posso assicurare che è un  atto
  interno, e non può mai produrre effetti verso l'esterno.

   MALAFARINA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MALAFARINA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa  norma,
  questo   emendamento  è  finalizzato  solo  ed   esclusivamente   a
  regolarizzare  la posizione di edifici fantasma che sono  esistenti
  per il comune che ha rilasciato titolo autorizzatorio valido, e per
  i quali fa pagare tributi, ma inesistente per le sovrintendenze.
   A  me  dispiace  che  l'assessore si  sia  allontanato  in  questo
  momento, ma spero che mi ascolti, però l'Assessorato non è stato in
  grado  di  risolvere questo problema posto solo  ed  esclusivamente
  dalla Soprintendenza di Catania nel 2008. Fino al 2008 non esisteva
  il problema.
   Dal   2008   in   poi  è  nato  questo  problema   sostenendo   la
  soprintendenza che la data di applicazione del piano  paesaggistico
  deriva  dalla  sua  pubblicazione all'albo  pretorio  e  non  nella
  Gazzetta  ufficiale. A me sembra veramente deprimente e  vessatorio
  nei  confronti  dei  cittadini che un organismo  burocratico  della
  Regione impedisca l'espletarsi dei diritti sacrosanti dei cittadini
  perché hanno chiesto una licenza edilizia, gli è stata regolarmente
  concessa,  nessuno  ha sollevato dei problemi sulla  regolarità  di
  quella  licenza,  pagano  le tasse ma non  sono  esistenti  per  le
  soprintendenze.
   È   solo   ed  esclusivamente  una  questione  di  interpretazione
  burocratica  del  problema  per cui,  se  il  cittadino  decide  di
  cambiare  un  infisso, una ringhiera, il colore  del  prospetto  si
  sente  dire: fai l'abusivo che a me non importa niente; e io questo
  lo denuncerò in sede penale appena avrò le prove di un qualcosa del
  genere.

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi, però  intendiamoci.  L'onorevole
  Fazio  ha  detto che il problema è stato esaminato in  Commissione,
  approfondito  e  fa parte della norma. Quindi gli  emendamenti  non
  dicono  nulla di più rispetto a quello che è inserito nella  norma,
  su questo siamo d'accordo?

   SUDANO, relatore. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SUDANO,  relatore.  Signor  Presidente,  volevo  dire  esattamente
  quello  che  ha  detto  lei: nessuno di  noi  pensa  di  vessare  i
  cittadini,  e anzi abbiamo voluto affrontare il tema in Commissione
  proprio  perché  conosciamo la questione  di  tutte  queste  civili
  abitazioni  costruite  prima  che entrasse  in  vigore  il  vincolo
  paesaggistico,  e  che  oggi  sono  dette  irregolari   perché   la
  soprintendenza non può rilasciare il nulla osta.
   E  quindi,  proprio conoscendo bene l'argomento,  abbiamo  scritto
  l'articolato  in questo modo e siamo stati attenti a scriverlo  per
  evitare   anche   delle  impugnative.  Per  questo   non   vogliamo
  modificarlo. Pertanto, chiedo a tutti di lasciare l'articolato così
  com'è,  perché è stato formulato insieme agli Uffici  e  a  persone
  molto competenti.

   PRESIDENTE. Onorevole Rinaldi, dopo questo intervento  mantiene  o
  ritira l'emendamento 26.3?

   RINALDI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 26.3.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 26. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:

                             «Articolo 27.
                      Cambi di destinazione d'uso

   Sono  ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni
   realizzate  antecedentemente al 1976  compresi  gli  immobili  già
   destinati  a  civile  abitazione, ad attività  turistico-ricettiva
   ovvero   commerciale,   a  condizione  che   ciò   non   determini
   alterazioni  ai  volumi già realizzati con titolo  abilitativo  ed
   assentiti».

   Comunico   che  è  stato  presentato  l'emendamento  27.1,   degli
   onorevoli Lentini e Turano.

   TURANO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 27. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:

                             «Articolo 28.
                          Proroga Piano Casa

   1.  Ai  commi  1, 2 e 6 dell'articolo 2 della legge  regionale  23
  marzo  2010,  n.  6, le parole "31 dicembre 2009"  sono  sostituite
  dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

   Comunico che è stato presentato l'emendamento 28.1, dell'onorevole
  Raia.

   RAIA. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento 28.2 dell'onorevole Giuffrida è decaduto per assenza
  del proponente.
   Si passa all'emendamento 28.3 dell'onorevole Lentini.

   LENTINI. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 28. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:

                             «Articolo 29.
     Deposito perizia giurata per le procedure di condono edilizio

   1.  I  titolari  degli immobili, che hanno presentato  istanza  di
  condono  edilizio,  possono depositare dalla  data  di  entrata  in
  vigore della presente legge perizia giurata di un tecnico abilitato
  all'esercizio della professione, iscritto in un albo professionale,
  attestante il pagamento delle somme versate per l'oblazione  e  gli
  oneri  di  urbanizzazione, nonché il rispetto di tutti i  requisiti
  necessari per ottenere la concessione in sanatoria, oltre la  copia
  dell'istanza di condono presentata nei termini previsti dalle leggi
  n.  47/1985, n. 724/94 e n. 326/2003. Gli interessati, inoltre, per
  il  periodo  2008-2013,  allegano, ove  previste,  le  ricevute  di
  versamento delle imposte comunali sugli immobili, e quelle  per  lo
  smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
   2. Le pratiche di cui al comma 1 sono sottoposte ad accertamenti a
  campione nella misura minima del 5% delle perizie presentate.
   3.  Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della
  perizia,  senza  che sia stato emesso provvedimento  con  il  quale
  viene  assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia
  di titolo abitativo».

   Comunico che è stato presentato l'emendamento 29.2, dell'onorevole
  Raia.

   RAIA. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 29.1, dell'onorevole Raia.

   RAIA. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Pongo  in votazione l'articolo 29. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi  abbiamo fatto un  buon  lavoro,  pertanto  in
  questi giorni è opportuno che la Commissione, approfondisca  da  un
  punto di vista tecnico quanto è rimasto.
   Ricordo che sono stati accantonati gli articoli 1, 14 e 17.  Tutto
  il  resto è stato approvato, è chiaro che ci sono degli emendamenti
  aggiuntivi che tratteremo in coda.
   Stavo dicendo, mi auguro che la Commissione possa esaminare quegli
  aspetti  di  carattere tecnico in questi giorni che creano  qualche
  perplessità  per  poter  addivenire, martedì  prossimo  stesso,  mi
  auguro, all'approvazione definitiva di questa legge.
   Vorrei  dire, prima di rinviare, che è stata presentata la mozione
  numero  592,   Iniziative  in  ordine  al  piano  straordinario  di
  mobilità  territoriale e professionale per l'anno scolastico  2016-
  2017 . Porta la firma di quasi tutti i capigruppo.

   PANEPINTO.  Ce  n'è  una che porta la firma  di  quattro  deputati
  semplici

   PRESIDENTE. Dov'è? E' lo stesso argomento? Gli diamo il numero 593
  e  facciamo  la  discussione unificata, è ai fini  dell'ordine  del
  giorno  per  cui  la  inseriamo  all'ordine  del  giorno,  con   la
  discussione unificata: la 592 firmatari Cancelleri, Turano,  Fazio,
  Cordaro,  Anselmo il  suo  capogruppo ha firmato  questa,  Formica,
  Assenza,  Di  Giacinto, Currenti, Fontana, Coltraro,  Di  Mauro,  è
  chiaro  che  la discussione è unificata, altrimenti  non  mi  sarei
  permesso.


   Presidenza del Presidente Ardizzone


   Pertanto, la seduta è rinviata a martedì, 2 agosto  2016, alle ore
  16.00, con il seguente ordine del giorno:

    I  -Comunicazioni
  II  - Discussione dei disegni di legge:

   1)  -  Recepimento del Testo Unico in materia di edilizia, decreto
         del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 . (n. 841/A)
         (Seguito)

   Relatore: on. Sudano

   2)  -    Istituzione del Garante regionale della famiglia . (n.
         1086/A)

   Relatore: on. Rinaldi

    III  -Svolgimento dell'interrogazione:

   N.   3025  -  Chiarimenti  sul  provvedimento  di  scioglimento
   dell'Amministrazione comunale di Scicli in relazione alle gravi
   dichiarazioni rese alla stampa dal Presidente della Regione.

        (8 maggio 2015)

        ASSENZA

    IV  - Discussione della mozione:

   N.  496  -  Iniziative in ordine al reclutamento  di  personale
   nelle aziende del Servizio sanitario regionale.

   (4 novembre 2015)

   CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO - FERRERI - FOTI - LA
   ROCCA  -  MANGIACAVALLO  -  PALMERI -  SIRAGUSA  -  TRIZZINO  -
   TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

    V  -Discussione del disegno di legge:

    Codice  etico  per  gli eletti a cariche  pubbliche,  per  gli
   amministratori e per i dipendenti della Regione Siciliana . (n.
   854/A)

   Relatore: on. La Rocca Ruvolo

    VI  - Discussione della mozione:

   N.  494  -  Iniziative urgenti finalizzate  alla  revoca  della
   convenzione  sottoscritta  tra  Regione  siciliana,  Università
   degli  studi Kore di Enna e Associazione Proserpina, avente  ad
   oggetto   l'apertura  di  una  nuova  facoltà  di  medicina   e
   chirurgia.

   (3 novembre 2015)

   ZAFARANA  -  CANCELLERI  - TRIZZINO - MANGIACAVALLO  -  ZITO  -
   CIACCIO  -  SIRAGUSA - TANCREDI - CIANCIO - FOTI  -  FERRERI  -
   PALMERI - LA ROCCA - CAPPELLO

    VII  -Discussione della mozione:

   N.  524  -  Rimodulazione  urgente del piano  degli  interventi
   denominato 'Patto per la Sicilia 2015'.

   (13 gennaio 2016)

   GRASSO - CORDARO - FALCONE - ASSENZA - PAPALE - FIGUCCIA

    VIII  -Discussione del mozione:

   N.  204  -  Verifica della presenza di gas radon  indoor  negli
   edifici utilizzati da enti pubblici e privati e osservanza  dei
   criteri   di   legge   negli  interventi   edilizi   di   nuova
   edificazione.

   (24 ottobre 2013)

   FOTI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO - FERRERI - LA
   ROCCA  -  MANGIACAVALLO  -  PALMERI -  SIRAGUSA  -  TRIZZINO  -
   TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

    IX  - Discussione della mozione:

   N.   573  -  Provvedimenti  urgenti  a  favore  dei  pensionati
   dell'Ente acquedotti siciliani.

   (12 maggio 2016)

   GRECO G. - DI MAURO - CASCIO S.

   DI GIACINTO - CORDARO - PANARELLO

   PANEPINTO - RUGGIRELLO - SUDANO -

   FALCONE - TAMAJO

    X  -Discussione della mozione:

   N.  592  -  Iniziative  in  ordine al  piano  straordinario  di
   mobilità  territoriale  e professionale per  l'anno  scolastico
   2016-2017.

   (26 luglio 2016)

   CANCELLERI  - TURANO - FAZIO - CORDARO - ANSELMO  -  FORMICA  -
   ASSENZA - DI GIACINTO - CURRENTI - FONTANA- COLTRARO - DI MAURO
   - D'ASERO - FALCONE - PICCIOLO

                   La seduta è tolta alle ore 18.59

                     DAL  SERVIZIO LAVORI  D'AULA
                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

               Il  Consigliere parlamentare responsabile
                 dott.ssa  Maria Cristina Pensovecchio