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Resoconto d'Aula della Seduta n. 439 di martedì 25 luglio 2017
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   Presidenza del Presidente Ardizzone


                   La seduta è aperta alle ore 16.59

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi, avverto che  del  verbale  della
  seduta precedente sarà data lettura nella seduta successiva.

                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico  che hanno chiesto congedo,  per  oggi,  gli
  onorevoli Raia, Vullo, Sudano, Sammartino, Malafarina, Maggio.

   L'Assemblea ne prende atto.

                              regionale
   Presidenza del Presidente Ardizzone


      Dimissioni dell'onorevole Ciaccio dalla carica di deputato
                               regionale

   PRESIDENTE.   Si  passa  al  II  punto  dell'ordine  del   giorno:
   Dimissioni   dell'onorevole  Ciaccio  dalla  carica  di   deputato
  regionale .
   Onorevoli   colleghi,  prendete  posto,  per   favore.   Assessore
  Lantieri,  se si accomoda nei posti del Governo. Dobbiamo procedere
  alla votazione.

   GRECO  GIOVANNI. Presidente, non aveva detto che dovevano  esserci
  41 deputati?


   Presidenza del Presidente Ardizzone


                    Votazione per scrutinio segreto

   PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n.  29
  del  1951  e successive modificazioni (legge elettorale siciliana),
  pongo  in  votazione  le  dimissioni dell'onorevole  Ciaccio  dalla
  carica  di  deputato  regionale, di cui  si  è  data  comunicazione
  all'Assemblea nella seduta n. 436 del 10 luglio 2017.
   Avverto che la votazione sull'accettazione delle stesse avrà luogo
  a  scrutinio segreto mediante procedimento elettronico, a norma dei
  commi 7 ed 8 dell'articolo 127 del Regolamento interno dell'ARS.
   Chiarisco    il   significato   del   voto:   chi   è   favorevole
  all'accettazione delle dimissioni prema il pulsante  verde,  chi  è
  contrario quello rosso, chi si astiene quello bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                    (Seguono le operazioni di voto)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

   PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  segreto.

   Presenti   46
   Votanti    46
   Maggioranza 24
   Favorevoli    4
   Contrari   42
   Astenuti     0

                       (L'Assemblea non approva)

   I/A 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.
   Legge di stabilità regionale'.
   Presidenza del Presidente Ardizzone


   Seguito  della  discussione del disegno di legge n.  1276-Stralcio
  I/A  «Disposizioni  programmatiche e correttive  per  l'anno  2017.
  Legge di stabilità regionale

   PRESIDENTE.  Si  passa  al  III  punto  dell'ordine  del   giorno:
   Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di
  stabilità  regionale (DDL n. 1276-Stralcio I/A); per intenderci  il
   Collegato .
   Avevamo accantonato gli articoli 1 e 2.
   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                              «Articolo 3
                         Consorzi universitari

   1.  La  Regione siciliana promuove e sostiene l'offerta  formativa
  universitaria  decentrata ad integrazione di quella proposta  negli
  atenei   centrali,  attraverso  la  revisione  delle  modalità   di
  programmazione  e  finanziamento dei corsi di laurea,  la  ridefini
  zione della governance e dei controlli nei Consorzi universitari.

   2.  A  tal  fine le Università degli Studi trasmettono annualmente
  all'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale la
  programmazione triennale dei corsi di laurea decentrati,  definendo
  gli obiettivi formativi sul territorio, i target occupazionali post
  laurea ed il potenziamento dell'attività di ricerca. Nel primo anno
  di  attuazione  la programmazione è relativa agli  anni  accademici
  2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

   3.  Il  Dipartimento regionale dell'istruzione e della  formazione
  professionale,  per le attività di cui al comma 2,  riconosce  alle
  Università  siciliane un contributo annuale a  titolo  di  rimborso
  delle spese di trasferta del personale docente impegnato nelle sedi
  decentrate delle Università degli Studi della Sicilia, in capo alle
  quali  è  posto  l'onere  relativo alla docenza.  Il  contributo  è
  commisurato,  nei  limiti dello stanziamento di bilancio,  all'otto
  per cento del costo standard delle attività didattiche e di ricerca
  così  come  quantificato dalla tabella 1 riportata nell'Allegato  1
  del decreto interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014 e al netto
  degli  oneri  sociali, per il numero degli studenti di riferimento,
  così   come   determinati  dalla  medesima  tabella.  Con   decreto
  dell'Assessore   regionale  per  l'istruzione   e   la   formazione
  professionale  sono  definiti i termini per  lo  svolgimento  delle
  attività  di  ricerca nelle sedi decentrate,  in  armonia  con  gli
  obiettivi formativi sul territorio.

   4.  A  ciascun Consorzio universitario, già costituito  in  ambito
  locale  da  enti pubblici e/o privati, è riconosciuto un contributo
  annuale  per  la copertura delle spese di funzionamento subordinato
  all'adeguamento  degli  Statuti, entro  il  30  giugno  2017,  alle
  seguenti prescrizioni:

   a)  previsione di un Consiglio di Amministrazione di 5  membri  di
  cui  3 designati dall'Università di riferimento, uno dall'Assessore
  regionale  per l'istruzione e la formazione professionale,  ed  uno
  dai  soci, a cui è riconosciuto il rimborso per le spese sostenute,
  ad esclusione di qualsivoglia forma di compenso;

   b)  fuoriuscita  dei  liberi  Consorzi  comunali  dalla  compagine
  sociale;

   c) previsione di un collegio di revisori dei conti composto da tre
  membri  di  cui  uno  designato  dall'Università  degli  Studi   di
  riferimento,  uno  dall'Assessore regionale per l'istruzione  e  la
  formazione  professionale,  ed  uno  dai  soci,  con  un   compenso
  corrispondente agli importi individuati nella fascia C del  decreto
  del Presidente della Regione n. 7 del 20 gennaio 2012.

   5.  Il contributo di cui al comma 4, nei limiti dello stanziamento
  di bilancio, è commisurato all'importo massimo del trenta per cento
  del  costo standard di dotazione infrastrutturale, funzionamento  e
  di  gestione,  così  come quantificato dalla  tabella  1  riportata
  nell'Allegato 1 al decreto interministeriale n. 893 del 9  dicembre
  2014,  per  il  numero  degli studenti di  riferimento,  così  come
  determinati dalla medesima tabella.

   6.  L'attuale  quota  ordinaria dei  comuni  sede  delle  attività
  didattiche  costituisce vincolo di destinazione  nell'ambito  della
  quota assegnata a valere sul Fondo delle autonomie locali.

   7.  Per  consentire  il  graduale raggiungimento  del  pareggio  è
  costituito   un   fondo  perequativo  da  destinare   ai   Consorzi
  universitari  che  non  raggiungono  l'equilibrio  con  le  risorse
  proprie  ed  il  contributo di cui al comma 5. Il  contributo,  nei
  limiti  dello  stanziamento di bilancio, è ripartito a  seguito  di
  specifica   rilevazione   dei  costi  di   funzionamento   relativi
  all'esercizio precedente e di un programma di riequilibrio.

   8.  Entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge
  devono essere aggiornate le convenzioni tra Consorzi e l'Università
  di riferimento.

   9.  I  Consorzi  universitari adottano  la  contabilità  economico
  patrimoniale.  Il  decreto di cui al comma 3 definisce  altresì  il
  contenuto minimo della nota integrativa.

   10.  L'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo  8,  comma  2,
  Allegato l - Parte B (Missione 4, Programma 4, Capitolo 373718), da
  iscrivere in appositi capitoli di spesa, è destinata come segue:

   a)  l'importo di 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui  al
  comma 3 a favore delle Università degli Studi della Sicilia;

   b)  l'importo di 2.200 migliaia di euro per le finalità di cui  al
  comma 5 a favore dei Consorzi Universitari;

   c)  l'importo di 400 migliaia di euro per le finalità  di  cui  al
  comma 7.

   11.  A decorrere dalla data entrata in vigore della presente legge
  sono  abrogati: l'articolo 66 della legge 26 marzo 2002, n.  2;  il
  punto  21 all'elenco n. 1 di cui al comma 4 dell'articolo 18  della
  legge 22 dicembre 2005, n. 19; la lettera f) degli articoli 27 e 28
  della legge 4 agosto 2015, n. 15».

   Comunico   che  è  stato  presentato  un  emendamento  soppressivo
  dell'articolo  3,  poi,  ne  è  stato  presentato  uno  interamente
  sostitutivo del Governo.

   BACCEI, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BACCEI,  assessore  per  l'economia. Signor Presidente,  onorevoli
  deputati,  la riforma dei Consorzi universitari cosi come descritta
  all'articolo 3 è stata fatta in via amministrativa basandosi  sulle
  disposizioni  della  legge  di  stabilità  dello  scorso  anno  che
  prevedeva  che si definissero le logiche di governance e  tutta  la
  parte  economico-finanziaria in accordo con le Università.  Quindi,
  l'Assessorato  all'Istruzione insieme all'Assessorato  all'Economia
  ed  insieme ai rettori delle Università siciliane hanno definito un
  accordo che, poi, è stato formalizzato in un decreto assessoriale a
  firma congiunta mia e dell'assessore Marziano che, sostanzialmente,
  va  a  definire  nel  decreto quanto era stato definito  in  questo
  articolo.
   Fra  l'altro  le Università sono andate avanti nell'attuazione  di
  quanto  previsto  da questo decreto assessoriale, cioè  ridefinire,
  cambiare  la  governance  universitaria e quasi  tutti  i  Consorzi
  universitari,  di  fatto,  hanno aderito  ed  hanno  modificato  il
  proprio  Statuto   in  conformità a  quanto  previsto  dal  decreto
  assessoriale. C'era stata un'opposizione da parte del Consorzio  di
  Agrigento,  che  aveva chiesto la sospensiva, ma è stata  rigettata
  nell'ultima  udienza che si è svolta venerdì scorso.  Questa  è  lo
  stato delle cose.
   L'unica   parte   che  rimane  da  compiere,  per   chiarezza,   è
  l'abrogazione  delle  disposizioni  precedenti,  ed  è   il   senso
  dell'articolo  sostitutivo che è stato distribuito, che  definivano
  delle  logiche di riparto dei contributi diverse da quelle definite
  nell'ambito   dell'accordo  che  riporta  fedelmente   quanto   era
  riportato nell'articolo 3.
   Per   cui,   normalmente,  quando  entra  in  vigore  una   legge,
  ovviamente, modifica le disposizioni delle leggi precedenti,  però,
  per  chiarezza,  abroghiamo  le disposizioni  precedenti,  così  da
  lasciare  in  maniera chiara ed univoca solo le nuove disposizioni.
  Questo è il senso della riscrittura dell'articolo 3, che vi è stata
  distribuita.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, gli emendamenti soppressivi  sono
  ritirati?

   FALCONE. Li manteniamo.

   PRESIDENTE.  Allora,  prima si vota l'emendamento  soppressivo  e,
  poi, in caso di voto negativo, l'emendamento sostitutivo presentato
  dal Governo.
   Si  passa  all'emendamento soppressivo 3.3, degli onorevoli  Greco
  Giovanni ed altri. Il parere del Governo?

   BACCEI,   assessore   per  l'economia.  Contrario.   Peraltro   la
  riscrittura è già un emendamento soppressivo.

   PRESIDENTE.   Onorevole  Falcone,  lei  insiste   sull'emendamento
  soppressivo, ma il Governo lo ha già spiegato, il sostitutivo è  di
  fatto un soppressivo. Lo specifica meglio.

   BACCEI,   assessore  per  l'economia.  Di  fatto   questo   è   un
  soppressivo. Abroghiamo semplicemente le norme preesistenti.

   FALCONE.  Noi siamo per la soppressione dell'articolo, a meno  che
  non lo vogliamo accantonare.

    PRESIDENTE  Allora il parere del Governo è contrario.  Il  parere
  della Commissione?

   VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
  Contrario.

    PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi;  chi
  è contrario resti seduto.

                           (Non è approvato)

   Si  passa all'emendamento 3R, a firma del Governo. Il parere della
  Commissione?

   VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
  Favorevole.

    PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'articolo 3, così come sostituito dall'emendamento del Governo, è
  stato approvato
    Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                              «Articolo 4
                             Riordino ERSU

   1.  In  attuazione del comma 269 dell'articolo 1  della  legge  11
  dicembre 2016, n. 232 è istituito nella Regione siciliana un  unico
  Ente   erogatore  dei  servizi  per  il  diritto  allo  studio   in
  sostituzione degli enti costituiti ai sensi dell'articolo  7  della
  legge 25 novembre 2002, n. 20.

   2.  Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione
  della  Giunta  regionale, su proposta dell'Assessore regionale  per
  l'istruzione  e  la formazione professionale, da emanare  entro  90
  giorni  dall'entrata in vigore della presente legge, sono  definite
  le modalità di attuazione del comma 1».

   Comunico  che  il Governo ha presentato l'emendamento  soppressivo
  4.7.

   MARZIANO,    assessore   per   l'istruzione   e   la    formazione
  professionale. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MARZIANO,    assessore   per   l'istruzione   e   la    formazione
  professionale.   Onorevoli  colleghi,  perché  abbiamo   presentato
  l'emendamento soppressivo? Perché l'articolo nasceva da un  obbligo
  di  legge  che  imponeva alla Regione di modificare  la  governance
  degli ERSU, a pena della perdita del contributo nazionale in questo
  campo.  Questo  ci  avrebbe fatto perdere 12  milioni  di  euro  di
  contributo    nazionale.    Ecco    perché    avevamo    presentato
  obbligatoriamente la norma di riforma degli ERSU.
   Nel frattempo il Governo nazionale, rendendosi conto che c'era  un
  problema di tempistica dell'Aula, ha eliminato questo vincolo,  per
  cui,  in  ogni caso, il contributo di 12 milioni di euro, anche  se
  non si fa la riforma, non si perde. Ci è stato già confermato.
   Nel  frattempo  la  regione  Veneto ha fatto  ricorso  alla  Corte
  Costituzionale  avverso la norma che imponeva la modifica,  quindi,
  se   approvassimo  questo  articolo  ci  potremmo   trovare   nella
  condizione

   FORMICA. Abbiamo capito, Assessore.

   MARZIANO,    assessore   per   l'istruzione   e   la    formazione
  professionale. Ecco perché proponiamo la soppressione.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo 4.7.  Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                              «Articolo 5
            Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in
                             liquidazione.
           Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
        dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 118
                               del 2011

   1.  Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge,  l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione  provvede
  alla  consegna degli impianti e delle reti idriche al Comune  o  al
  consorzio dei Comuni interessati, a seconda che gli impianti  siano
  a  servizio  di un solo Comune o di più Comuni, che ne assumono  la
  gestione,  con  oneri  a carico della tariffa del  servizio  idrico
  integrato,  sino  alla piena attuazione delle disposizioni  di  cui
  all'articolo  3,  comma 3, lettera f) e all'articolo  4,  comma  2,
  della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

   2.  Trascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l'Assessore
  regionale  per  l'energia e i servizi di pubblica  utilità,  previa
  diffida  al Comune ad adempiere entro il termine di trenta  giorni,
  nomina  un  commissario  ad acta per la  presa  in  consegna  degli
  impianti  di  cui  al  comma 1 nel termine  dei  successivi  trenta
  giorni.

   3.  Scaduti i termini di cui al comma 2, cessa la residua gestione
  rimasta   a   carico  dell'Ente  Acquedotti  Siciliani   (EAS)   in
  liquidazione.

   4.  Alla  data  di  entrata  in vigore della  presente  legge,  il
  personale  di  ruolo  dell'Ente  Acquedotti  Siciliani   (EAS)   in
  liquidazione, assunto a tempo indeterminato, ed ancora in  servizio
  presso l'Ente, transita, nel rispetto dell'anzianità maturata e del
  trattamento  normativo e contrattuale posseduto, in  apposita  area
  speciale  transitoria ad esaurimento, istituita  presso  l'Ente  di
  Sviluppo  Agricolo  (ESA)  ed  è  utilizzato,  nel  rispetto  delle
  qualifiche  di  appartenenza, prioritariamente per le  attività  di
  liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani nonché per le  finalità
  di  cui  al  comma  1.  Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,
  quantificati  per  gli  esercizi  finanziari  2017,  2018  e   2019
  rispettivamente in 6.977 migliaia di euro, 6.719 migliaia di euro e
  6.554  migliaia  di euro, si provvede, per gli esercizi  finanziari
  2017  e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
  di  spesa di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 17
  marzo  2016,  n. 3 (Missione 1, Programma 3, Capitolo 214107).  Per
  l'anno  2019  è ridotto di pari importo lo specifico accantonamento
  1004  del  Fondo globale di parte corrente di cui all'articolo  14,
  comma 1, Tabella A, capitolo 215704.

   5.  L'articolo  2 della legge regionale 2 agosto  1982,  n.  81  è
  abrogato.

   6.  Al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio,  per
  l'avvio  della  gestione da parte dei comuni di  cui  al  comma  1,
  l'Assessorato  regionale  dell'energia e dei  servizi  di  pubblica
  utilità  concede  agli  stessi  comuni,  che  ne  fanno  richiesta,
  un'anticipazione da restituire in dieci anni. Per  le  finalità  di
  cui  al  presente comma è autorizzata l'ulteriore  spesa  di  1.000
  migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Al relativo onere
  si  provvede  a  valere sulle assegnazioni di cui  all'articolo  6,
  comma  1,  della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive
  modifiche ed integrazioni, da iscrivere in un apposito capitolo  di
  spesa  del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Per  le
  medesime  finalità  del  presente comma è  autorizzata  l'ulteriore
  spesa  di  2.000  migliaia di euro a valere sulle  assegnazioni  ai
  comuni per spese di investimento di cui all'articolo 4, comma 8,  e
  all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3
  e successive modifiche ed integrazioni.

   7.  All'articolo 15 della legge regionale 28 gennaio  2014,  n.  5
  sono  soppresse  le parole  nonché per la residua  gestione  idrica
  rimasta .

   8.  Per  far  fronte  agli oneri derivanti dalla  copertura  della
  garanzia  solidale prestata dalla Regione siciliana, in  forza  del
  comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004,  n.
  15,  quale  saldo  delle  somme riconosciute  dall'Ente  Acquedotti
  Siciliani  alla  Siciliacque s.p.a. per il  servizio  di  fornitura
  idrica  prestato  e  fatturato ad EAS  per  il  periodo  dal  terzo
  trimestre 2014 al quarto trimestre 2016, è autorizzata la spesa  di
  euro  26.389.389, suddivisa in tre annualità, ai sensi  e  per  gli
  effetti   dell'articolo  73,  comma  1,  lettera  e)  del   decreto
  legislativo  23  giugno  2011,  n. 118  e  successive  modifiche  e
  integrazioni».

   GRECO GIOVANNI. Chiedo di parlare sull'articolo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GRECO  GIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero  che
  sul  debito  fuori  bilancio qualche Partito  non  chieda  il  voto
  segreto; così vediamo come votano questo debito fuori bilancio
   Voglio  intervenire sull'articolo che riguarda il  personale  EAS.
  L'ultima volta che il Commissario dello Stato ha dato il parere  su
  una   legge   ha  fatto,  insieme  alla  Corte  dei  Conti,   delle
  osservazioni riguardanti la pensione integrativa del personale EAS.
  Le osservazioni - mi riferisco a quelle della Corte dei Conti - che
  entravano nel merito, dicevano che, non essendoci una norma, non si
  poteva dare l'integrazione al personale andato in pensione all'EAS.
  E  qua  ci  sta.  Anche se, nel passato, la Giunta  di  Governo  di
  allora,  aveva  dato un parere ed aveva fatto un  provvedimento  di
  adeguamento del personale dell'EAS al personale regionale,  quindi,
  mi  dicono gli studiosi di legge che quando c'è una norma in questo
  senso  anche  se  non c'è una norma che prevede  l'argomento  della
  pensione  integrativa,  ha  valore di legge.  Ma  lasciamo  perdere
  questo.
   Ma   come  si  fa,  dopo  cinque  anni  che  ci  sono  sul  tavolo
  dell'assessore  Baccei e dei vari Assessori per  l'economia  queste
  osservazioni,  a  non  dare  seguito  alla  soluzione   di   queste
  osservazioni?
   Perché  non sono state fatte le osservazioni? Non è che  la  Corte
  dei Conti ha detto  non hanno diritto . La Corte dei Conti ha detto
   manca la legge, vedete di fare una norma per potere dare ancora la
  pensione integrativa al personale EAS .
   Questo  nella volontà degli Assessori per l'economia non  c'è  mai
  stato.  E' venuto un toscano, di cui avevo tanta stima, l'assessore
  Baccei,  e  non  so,  sarà  stato pressato  dal  vecchio  direttore
  generale  che,  come premio di produzione, nei  vari  anni  che  si
  dava , il principio era quello di non fare la norma per non dare la
  pensione  integrativa ai pensionati dell'EAS? Ebbene, sono convinto
  che  se  c'è  un Giudice alla Corte dei Conti questo sia  un  danno
  erariale che loro hanno fatto nei confronti della Regione.
   Perché, signor Presidente, nel frattempo che passavano gli anni  i
  lavoratori  dell'IRSAP - se sbaglio l'onorevole Alloro  me  ne  dia
  contezza  -  hanno  fatto ricorso per lo stesso motivo  alla  Corte
  Costituzionale e sono arrivati alla sentenza.
   Signor  Presidente,  dopo una sentenza della Corte  Costituzionale
  che   certifica   l'intangibilità   del   diritto   alla   pensione
  integrativa, ancora loro non fanno un provvedimento di adeguamento.
   A chi mi debbo rivolgere per fare notare questo danno erariale che
  stanno  commettendo nei confronti dei lavoratori sia dell'IRSAP  e,
  per analogia, ai lavoratori dell'EAS?
   Io non so che accordo avete fatto, presidente Ardizzone, perché ho
  visto che ha approvato due articoli al volo, al volo  E non sarò io
  il primo a mettermi di traverso ed a fare il suo bastian contrario,
  perché  non  è corretta questa conduzione dei lavori; si  dice  che
  avete preso impegno affinché non si chieda il voto segreto, si dice
  che  avete  preso  impegno per cercare di non  chiedere  il  numero
  legale. E perché, non possiamo prendere l'impegno di votare  questa
  legge  così com'è, senza guardarla? Votiamola così com'è   Lasciamo
  stare   i   lavoratori  in  pensione  dell'EAS  senza  la  pensione
  integrativa,  perché  no? Perché no, presidente  Ardizzone?  Perché
  questo arbitrio nel levare un diritto ai lavoratori? Ma perché?
    Allora,  Presidente, le chiedo di accantonare l'articolo  per  la
  sua  complessità e, poi, perché dentro c'è un debito fuori bilancio
  e  qualora dovessi chiedere tutti i documenti  che giustifichino il
  perché si è arrivati a questo debito fuori bilancio, le diranno che
  non ci sono
    Quindi,   per  la  complessità  dell'argomento,  le   chiedo   di
  accantonarlo.

    PRESIDENTE.  Assessore  e  Commissione,  c'è  una  richiesta   di
  accantonamento di questo articolo.

    DI GIACINTO. Chiedo di parlare.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

    DI  GIACINTO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  Assessori,
  sono  d'accordo  ad  accantonare questo  articolo.  Presidente,  si
  ricorderà che nelle varie finanziarie che abbiamo approvato abbiamo
  fatto  sempre un torto a questi pensionati dell'EAS perché, invece,
  di fare un'interpretazione autentica rispetto ad una norma iniziale
  che  è  stata  fatta con atto amministrativo da parte  del  Governo
  regionale,  stiamo prendendo la scorciatoia, la cosa più  semplice,
  quella  di  non  riconoscere queste pensioni a  questi  pensionati,
  questa  pensione  integrativa  a questi  pensionati  facendogli  un
  torto,  un  torto grandissimo perché ci sono pensionati che,  oggi,
  prendono circa mille, milleduecento euro al mese
    Qualcuno,  in  quest'Aula, qualche tempo fa, aveva fatto  passare
  l'idea  che,  per  lo  più,  questi  pensionati   prendessero   chi
  cinquemila, chi diecimila, chi ottomila euro al mese.
    Io  le  dico,  Presidente,  che non è  così   Su  una  massa   di
  tantissimi pensionati, che sono quelli dell'EAS, per lo più  questi
  hanno pensioni di mille, milleduecento euro al mese.
    Ora, tutti questi, così come hanno fatto quelli dell'ex ASI (oggi
  IRSAP), stanno facendo tutti ricorso alla Corte Costituzionale.
    Allora  che cosa dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare  di  fare
  altro  danno al danno e non consentire a questi pensionati di poter
  fare  una  vita tranquilla da pensionati, così come facevano  prima
  che questa legislatura iniziasse?
    Allora,  sono  dell'opinione, così  come  l'onorevole  Greco,  di
  accantonare l'articolo, Presidente. Io ho presentato un emendamento
  che     volevo    vedere   col   Governo,   ma    sono    d'accordo
  all'accantonamento.

   PRESIDENTE.  L'articolo 5 è accantonato. Si passa all'articolo  6.
  Ne do lettura:

                              «Articolo 6
            Disposizioni in materia di società partecipate

   1. La Regione siciliana e gli enti pubblici sottoposti a controllo
  e  vigilanza  applicano le disposizioni del decreto legislativo  19
  agosto  2016,  n.  175 e le successive modifiche  ed  integrazioni,
  nonché  i  relativi provvedimenti di attuazione. Le  funzioni  e  i
  compiti  ivi  attribuiti  ai  titolari  degli  organi  politici   e
  amministrativi  si  intendono riferite alle  corrispondenti  figure
  istituzionali   in   ambito  regionale.   Restano   confermate   le
  disposizioni di cui all'articolo 33 della legge regionale 7  maggio
  2015, n. 9, e successive modifiche e integrazioni.

   2. All'articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono
  apportate le seguenti modifiche:

   a)  al  comma 1, lettera b), dopo le parole  partecipazione  della
  Regione   sono  aggiunte  le seguenti:  , anche  indiretta,  nonché
  nelle società che svolgono attività in house providing, individuate
  con  decreto del Presidente della Regione in relazione a specifiche
  ragioni di adeguatezza organizzativa, ;

   b)  al  comma  5  le parole  ridotti del trenta  per  cento   sono
  sostituite  dalle  parole   applicati tenuto  conto  della  diversa
  complessità organizzativa .

   3.  Sono  abrogati  i  commi 1 e 3 dell'articolo  20  della  legge
  regionale 12 maggio 2010, n. 11.

   4. All'articolo 64, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014,
  n.  21 e successive modifiche ed integrazioni le parole  di cui  al
  comma  1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010,  n.
  11  e  successive  modifiche e integrazioni  sono sostituite  dalle
  parole  partecipate dalla Regione».

    Comunico che è stato presentato l'emendamento 6.1,  a firma degli
  onorevoli Greco Giovanni. ed altri.

    GRECO GIOVANNI. Chiedo di parlare per illustrarlo.

    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GRECO GIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispetto  a
  queste  società partecipate abbiamo preso sempre degli impegni  per
  cercare di mettere un po' d'ordine e cercare di farle ripartire con
  l'intendimento di dare dei risultati e dei servizi alla gente.
   L'Assessore  Baccei - che mi guarda - aveva preso impegno  solenne
  che  non  si  sarebbero dati più contributi a tutte quelle  società
  partecipate che non facevano in tempo a presentare il rendiconto  e
  tutti i documenti amministrativi; se mi sbaglio mi corregga.
   Parliamo della S.A.S.
   Parlo  della  S.A.S. perché qualcosa gliel'ho chiesta  in  merito,
  Assessore.
   La S.A.S. è quella società partecipata, la più grossa, perché oggi
  ci  stiamo mettendo parte dei bacini delle società che chiudiamo e,
  quindi,  per  salvare il personale, lo mettiamo in un bacino  e  lo
  dividiamo. Dove lo mettiamo? Alla S.A.S.
   Perché  mi riferisco alla S.A.S.? Alla S.A.S. c'è un'atmosfera  un
  po'  particolare, Presidente. Sa chi è il consulente  legale  della
  SAS?  E'  uno  che mi pare si chiami Alongi.  Sa chi  è  l'avvocato
  Alongi?  Non lo sa  Vedo dal suo viso, infatti, che sconosce chi  è
  il consulente legale della S.A.S. Il consulente legale della S.A.S.
  è  il  presidente dell'ARAN che lei, con un atto - ha fatto la  sua
  parte  -  ha  stralciato  perché  la Commissione   Bilancio'  aveva
  deliberato di chiuderle lì'ARAN.
   Il  presidente dell'ARAN, che ricordo è l'ente che si  occupa  dei
  contratti  di  tutti  i regionali e delle società  partecipate,  si
  trova a fare il consulente della S.A.S., la società più grossa.  Sa
  perché è famosa la S.A.S., Presidente? Perché dà incarichi.
   Se  chiedo  all'assessore Baccei quanto ci è costata di consulenze
  legali e di incarichi ai legali la S.A.S, lui non mi sa rispondere.
  Mi dovrebbe dare subito la risposta, ma non lo sa, non lo sa
   Non  sono  in grado di andare a guardare e di seguire  le  società
  partecipate perché non c'è nessuno che se ne occupa.
   Noi  andiamo  ad  approvare un riordino delle società  partecipate
  senza  conoscere nulla, senza conoscere quanto debito si  è  levato
  come  consulente  legale l'avvocato Alongi che è  il  marito  della
  Monterosso.
   Secondo voi c'è tanta etica in questo?
   Noi  che, oggi,  abbiamo bisogno di presentarci prossimamente alle
  elezioni regionali, come andiamo a giustificare questo connubio del
  Presidente  dell'ARAN  e di consulente legale  che  si  occupa  del
  contratto della S.A.S.?
   E,  poi, non si trovano due ore - spero che l'assessore Baccei non
  si  rimangi quello che ha detto ossia che nella S.A.S. ci sono  gli
  ex lavoratori della cooperativa, di cui non ricordo il nome

   SAVONA. Ex Spatafora.

   GRECO  GIOVANNI.  un gruppo di lavoratori, ex Spatafora,  che  per
  due ore non hanno il full time. Per due ore
   Sa a quanto ammonta la spesa di due ore?
   Per due ore, Presidente, occorrono neanche 800 mila euro.
   Non le dico la cifra che hanno speso per spese legali perché me ne
  vergogno - mi creda - me ne vergogno
   Con due ore faccio in modo di farli diventare lavoratori full time
  e, invece, me ne frego
   Sto attento alle spese ed agli incarichi legali.
   Presidente,  anche questo - senza alcun preconcetto  -  non  è  un
  argomento che secondo me, in questo minuto, possiamo approvare.
   Chiedo  l'accantonamento  di questo articolo,  Presidente,  e  non
  voglio fare ostruzionismo. Non ho fatto mai ostruzionismo, mai
   La  mia  proposta, quindi, è di accantonare, per i  motivi  appena
  spiegati.

   CRACOLICI,  assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale  e  la
  pesca mediterranea. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI,  assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale  e  la
  pesca   mediterranea.  Signor  Presidente,   siccome   al   di   là
  dell'accantonamento  vedo che il primo comma  fa  riferimento  agli
  enti,  cioè, mentre il titolo parla di società, il primo  comma  fa
  riferimento agli enti. Ora il decreto Madia riguarda le società; se
  lo   applichiamo   agli  enti  entriamo  in   un   corto   circuito
  amministrativo. Oltretutto, abbiamo ridotto fino a  ieri  gli  enti
  modificando  gli statuti. Quindi, capiamo a chi si  applica  questa
  disposizione. Se alle società, chiamiamo le società, non agli  enti
  perché sono un'altra cosa.

   GRECO GIOVANNI. E' un altro motivo per accantonarlo.

   PRESIDENTE. L'articolo 6 è accantonato.
   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                             «Articolo 8.
        Riforma del sistema dei controlli degli Enti regionali.
         Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti

   1.  Ferme restando le prerogative della Corte dei Conti, stabilite
  con  la  legge  14  gennaio 1994, n. 20 e successive  modifiche  ed
  integrazioni  ,e  il  decreto legislativo 18 giungo  1999,  n.  200
  recante norme di attuazione dello Statuto regionale, in Sicilia  si
  applicano  le  disposizioni  degli  articoli  2  e  3,  in   quanto
  compatibili   con   l'organizzazione  e  la  vigente   legislazione
  regionale, del Capo I del Titolo II e degli articoli 20  e  21  del
  decreto  legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive  modifiche
  ed   integrazioni.   Continuano  ad  applicarsi   le   disposizioni
  dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 giungo 2011, n.  123  e
  successive modifiche ed integrazioni.

   2.  Entro  dodici  mesi  dalla data di  entrata  in  vigore  della
  presente  legge, la Regione si adegua alle disposizioni dei  Titoli
  IV  e V del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive
  modifiche ed integrazioni.

   3.  Gli enti regionali beneficiari delle misure finanziarie di cui
  all'Allegato  1-  parte A nonché i Consorzi di bonifica  utilizzano
  una  quota  non  inferiore  all'uno per  cento  delle  risorse  ivi
  previste,  per  azioni  di  rafforzamento  amministrativo   e   dei
  controlli interni nonché per le spese relative ai canoni  a  carico
  degli  enti  regionali che aderiscono al progetto per la migrazione
  in   data  center  regionale/cloud  delle  applicazioni  esistenti,
  coordinate  dall'Assessorato  regionale  dell'economia,  anche  per
  consentire  l'attuazione  della  riforma  contabile  prevista   dal
  decreto  legislativo  n.  118 del 2011,  l'adeguata  redazione  del
  bilancio consolidato regionale, nonché la definizione di modelli di
  controllo interno.

   4.  Gli  organi di amministrazione degli enti, istituti,  aziende,
  agenzie,  consorzi  ed  organismi  regionali  comunque  denominati,
  sottoposti  a  tutela  o  vigilanza della Regione  o  che  ricevono
  comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati  con
  il  fondo  sanitario  regionale, che  non  adottano  il  rendiconto
  generale  o  il  bilancio d'esercizio entro il 31 maggio  dell'anno
  successivo  decadono e l'Amministrazione regionale che esercita  la
  vigilanza amministrativa nomina immediatamente uno o più commissari
  per  la  gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento
  contabile  e  per  la ricostituzione dell'organo di amministrazione
  decaduto.

   5.  All'articolo  17,  comma 1, della legge  regionale  12  maggio
  2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole   che
  usufruiscano  sono sostituite dalle seguenti:  o che usufruiscono .
  Per   gli   effetti  generati  dal  presente  comma  sono  abrogati
  l'articolo  25  della legge regionale 16 dicembre  2008,  n.  22  e
  l'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

   6.  Al  comma  4 dell'articolo 39 della legge regionale  7  maggio
  2015,  n.  9 e successive modifiche ed integrazioni dopo le  parole
   rappresentative di interessi economici e sociali  sono aggiunte le
  parole   ,  fermo restando che il legale rappresentante  dell'ente,
  comunque   denominato,   è  individuato   tra   i   componenti   in
  rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Sono abrogate  tutte
  le norme in contrasto con la presente disposizione».

   Si  passa  all'emendamento soppressivo 8.5, a firma dell'onorevole
  Greco Giovanni.

  GRECO GIOVANNI. Lo ritiro.

  PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
  Si passa all'emendamento 8.18, dell'onorevole Rinaldi.

  RINALDI. Lo ritiro.

  PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
  Si passa all'emendamento 8R a firma della Commissione.  Lo pongo in
  votazione.

  CORDARO.  Se  il  Presidente della Commissione ci potesse  spiegare
  l'emendamento

  PRESIDENTE.  Onorevole  Vinciullo, c'è la richiesta  di  una  breve
  spiegazione. IL Presidente Vinciullo o qualcuno della Commissione.

  CORDARO. Signor Presidente, può sospendere brevemente la seduta?

  PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

     (La seduta sospesa alle ore 17.35, è ripresa alle ore 17.36)

   La seduta  è ripresa.

   BACCEI, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BACCEI,  assessore  per  l'economia. Signor presidente,  onorevoli
  deputati,  la  riscrittura elimina il comma 3 perché  è  già  stato
  approvato   nella  Finanziaria  e  inserisce  l'ultimo  comma   che
  sostanzialmente  è quello che prevede che il CIV,  il  Comitato  di
  Indirizzo  e  Vigilanza del fondo pensioni,  possa  rimanere  nella
  composizione  attuale per mantenere la presenza delle  associazioni
  dei   sindacati   e  della  Regione  perché  attualmente   dovrebbe
  sottostare alla riduzione dei membri. Dovrebbe passare a  3  membri
  da 8 membri, essendo gratuita.

   CORDARO.  Solo questo? Ne risponde personalmente se ci ha nascosto
  qualcosa.

   BACCEI, assessore per l'economia. Va bene.
   Onorevole   Lentini,   manteniamo  la   presenza   dei   sindacati
  all'interno  del  comitato  di indirizzo  e  vigilanza.  Era  stato
  portato  a  3,  ma non ha senso per la spending review  perché  era
  gratuito;  invece è molto importante la presenza dei  sindacati  in
  quanto   devono  valutare  e  approvare  norme  che  riguardano   i
  pensionati. Per cui la presenza dei sindacati è indispensabile.
   Con  questa norma lo manteniamo a 8 membri di cui 4 sindacati e  4
  della  Regione,  quindi, il soggetto proprietario  che  la  Regione
  nomina 4 membri nel CIV e 4 le parti sindacali. Il CIV è quello che
  deve  operare e deve validare il bilancio, approvare il bilancio  e
  una   serie   di   operazioni  quale,  ad   esempio,   l'operazione
  immobiliare. Quindi, se il CIV è d'accordo si va avanti, se il  CIV
  non   è   d'accordo  non  si  va  avanti  e  ci  deve  essere   una
  rappresentanza sindacale, chiaramente.

   GRECO  GIOVANNI.  Chi  è che presiede questo  comitato,  Assessore
  Baccei?

   BACCEI, assessore per l'economia. Vanno nominati.

   GRECO GIOVANNI. Non sono stati ancora nominati?

   BACCEI, assessore per l'economia. Ad oggi c'è questo problema  che
  vorremmo  nominarne  8 membri, per cui è in sospeso  in  attesa  di
  questa norma. Stante le cose attuali dovrebbero essere 3 membri. Il
  Ragioniere  Sammartano  è  in pensione e  non  nomina  nessuno.  Li
  avrebbe  nominati comunque neanche prima perché  la  nomina  è  del
  socio.  Il  dottore Sammartano è il Presidente del Fondo  Pensioni,
  non c'entra con il CIV che è un altro organo.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8R. Chi è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

                             «Articolo 9.
       Disposizioni relative alla Centrale unica di committenza
                 per l'acquisizione di beni e servizi

   l. Per le finalità di cui all'articolo 55 della legge regionale  7
  maggio  2015,  n.  9 il personale del comparto non dirigenziale  in
  servizio,  alla data del 31 dicembre 2016, presso gli uffici  o  le
  strutture individuate dal comma 5 del medesimo articolo è assegnato
  alla  Centrale unica di committenza per l'acquisizione  di  beni  e
  servizi.  Il Dipartimento regionale della funzione pubblica  e  del
  personale  è onerato degli adempimenti relativi all'adozione  degli
  atti conseguenti».

   Sull'articolo 9 la Commissione ha espresso parere favorevole.
   Gli emendamenti soppressivi sono ritirati.

   D'ASERO. L'assessore può spiegare in sintesi l'articolo?

   BACCEI, assessore per l'economia. Questo articolo prevede  che  il
  personale,  che  già  oggi svolge funzione di acquisto  di  beni  e
  servizi, venga trasferito alla Centrale unica di committenza, anche
  perché la Centrale unica di committenza è quella che dovrebbe  fare
  l'acquisto  di beni e servizi, quindi non si capisce cosa  facciano
  queste  persone  se non sono nell'organismo che  fa  gli  acquisti.
  Quindi, di fatto portiamo le persone all'interno di quell'organismo
  che è dedicato all'acquisizione di beni e servizi.

   D'ASERO. Basta un provvedimento amministrativo?

   BACCEI, assessore per l'economia. No.

   PRESIDENTE.  Pongo  in votazione l'articolo 9.  Chi  è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.
                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10.

   PANEPINTO. Chiedo che l'articolo 10 venga accantonato.

   PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

     (La seduta, sospesa alle ore 17.41, è ripresa alle ore 17.44)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE.  L'articolo  10  è accantonato  e,  su  richiesta  del
  Governo, è accantonato anche l'articolo 11.

   LACCOTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LACCOTO.  Signor Presidente, questa è una norma, una  delle  poche
  norme  che è passata nella Commissione di merito e che porta  molte
  semplificazioni. Richiesta da tutti i componenti, non implica spese
  e,  quindi,  agevola  e  non blocca quelle che  sono  le  procedure
  riguardanti la vendita di immobili o meno. Non capisco perché viene
  accantonata.

   BACCEI,  assessore  per  l'economia.  Perché  mancava  l'Assessore
  competente.

   LACCOTO.  Allora  accantoniamo tutte le  norme  per  quel  che  mi
  riguarda

   PRESIDENTE. Scusate, non sto entrando nel merito, ma da  un  punto
  di vista di metodo procedurale.

   BACCEI, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BACCEI, assessore per l'economia. Signor Presidente, avevo chiesto
  l'accantonamento    semplicemente   perché   mancava    l'Assessore
  competente al ramo. Se però i parlamentari sono d'accordo ad andare
  avanti, non ho nessun problema sull'andare avanti.
   Ritiro, pertanto, la richiesta e andiamo avanti.

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                             «Articolo 11.
           Disposizioni per l'accelerazione e lo sblocco dei
       procedimenti relativi all'assegnazione e vendita dei beni
              immobili delle Aree di sviluppo industriale

   1.  All'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8  e
  successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

    4  bis. In nessun caso le concessioni edilizie, le variazioni  in
  corso  d'opera, le autorizzazioni per il completamento delle  opere
  ed  ogni altro titolo edilizio comunque denominato, rilasciato  dal
  Comune,  possono essere subordinate ad ulteriori preventivi pareri,
  nulla   osta   o   altri   provvedimenti   autorizzativi   adottati
  dall'IRSAP. .

   2.  All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8  e
  successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 9 sono inseriti
  i seguenti:

    9  bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree
  industriali,  l'incremento  della  produttività  delle  stesse  per
  l'attrazione  di  investimenti, l'ottimale stabilità  degli  indici
  occupazionali  nel  territorio  di riferimento,  nonché  il  celere
  completamento  delle  liquidazioni, tutti  i  beni  del  patrimonio
  consortile privi di insediamento produttivo, previa ricognizione da
  parte   dei   soggetti  liquidatori  delle  ASI   che   verifichino
  l'effettiva funzionalità dei capannoni assegnati o da assegnare, ad
  eccezione di quelli strumentali espressamente declinati al comma 2,
  lettera f), secondo periodo, devono essere venduti secondo modalità
  e criteri stabiliti dall'IRSAP, in ogni caso ricorrendo a procedure
  di  evidenza  pubblica ordinate a valutare la  qualità  tecnica  ed
  imprenditoriale del progetto di insediamento.

   9  ter.  Nel  caso di vendita dei rustici a soggetti già  locatari
  del  bene,  il prezzo di vendita è decurtato del 50 per  cento  del
  canone  già  versato,  anche  se  non  previsto  nel  contratto  di
  locazione».

   Onorevole  Laccoto,  il  parere  è  stato  espresso  da  tutte  le
  Commissioni.  Io  debbo  dire che abbiamo rimandato  indietro  come
  Ufficio  di  Presidenza e le Commissioni hanno avuto la possibilità
  di pronunciarsi.
   Si  passa all'emendamento soppressivo 11.1, a firma dell'onorevole
  Greco Giovanni. Lo ritira?

   GRECO  GIOVANNI. Lo ritiro. Come pure gli emendamenti a mia  firma
  11.2 e 11.3.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento  11.6, a firma dell'onorevole Di Mauro,  è  decaduto
  per assenza del firmatario. L'emendamento 11.5 è decaduto.
   Si  passa  all'emendamento  11.8 a  firma  degli  onorevoli  Foti,
  Cancelleri, Cappello e Tancredi.
   L'emendamento è ritirato.
   Sono ritirati anche gli emendamento 11.7 e 11.4.
   Pongo  in votazione l'articolo 11. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                             «Articolo 12.
        Contributi per lo sviluppo e l'occupazione nei settori
                              strategici
             della microelettronica e delle biotecnologie

   l.   Al   fine  di  sostenere  la  competitività  e  la   capacità
  d'innovazione del sistema produttivo regionale, nonché di sostenere
  l'occupazione  e  lo  sviluppo, la  Regione,  in  armonia  con  gli
  obiettivi  della strategia regionale per l'innovazione intelligente
  adottata  con deliberazione della Giunta regionale del 18  febbraio
  2015,  n.  18  e  successive modifiche ed  integrazioni,  riconosce
  contributi  alle  imprese  operanti nei  settori  strategici  della
  microelettronica   e   delle  biotecnologie  che   procedano   alla
  localizzazione o rilocalizzazione sul territorio regionale di unità
  produttive e/o di ricerca e sviluppo nei settori indicati.

   2.  Per  le  finalità di cui al comma l sono erogati alle  imprese
  regolarmente costituite in qualsiasi forma giuridica,  che  abbiano
  sede e/o almeno un'unità locale e/o procedano al nuovo insediamento
  o  al  trasferimento  delle stesse presso  qualsiasi  comune  della
  Regione:

   a) contributi per le attività di ricerca e sviluppo;

   b)   contributi  per  l'assunzione  di  personale  qualificato  da
  impiegare  presso  l'attività  produttiva  nei  settori  strategici
  individuati.

   3.  I  contributi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnati  ai
  sensi  ed entro i limiti di cui all'articolo 25 del Regolamento  UE
  n.  614/2013  a  mezzo  di  procedure di evidenza  pubblica  e  con
  decorrenza triennale.

   4.  I  contributi di cui al comma 2, lettera b), sono  erogati  in
  ragione dell'ampliamento della base occupazionale per le assunzioni
  con  contratto  di lavoro subordinato a tempo pieno  di  lavoratori
  svantaggiati e/o molto svantaggiati, come definiti dall'articolo 2,
  punto  4), lettera a), e punto 99), lettera a), del Regolamento  UE
  n.  614/2013,  in  possesso di laurea magistrale o specialistica  o
  titolo   equipollente   rilasciato  presso   altri   Stati   membri
  dell'Unione europea, che venga destinato alle unità produttive  e/o
  di  ricerca  e  sviluppo attivate e/o di nuova  attivazione  presso
  qualsiasi comune della Regione.

   5.  Il  contributo di cui al comma 4 è riconosciuto  nella  misura
  fissa  di  800 euro mensili per ciascuna unità di lavoro assunta  a
  tempo  pieno  a  copertura parziale dei costi  salariali  sostenuti
  dall'impresa. Nel caso di rapporti a tempo parziale il contributo è
  ridotto  in  misura  proporzionale al  minore  orario  contrattuale
  previsto  rispetto all'orario a tempo pieno indicato dal  contratto
  collettivo applicato.

   6.  I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono assegnati  ai
  sensi  ed entro i limiti di cui all'articolo 32 del Regolamento  UE
  n. 614/2013 a mezzo di procedure di evidenza pubblica.

   7.  In  caso di rescissione dei rapporti di lavoro o per qualunque
  altra  causa  prevista  dall'ordinamento comunitario,  nazionale  e
  regionale, le imprese beneficiarie decadono dai benefici di cui  al
  presente   articolo   con  l'obbligo  di  procedere   all'integrale
  restituzione delle somme ricevute.

   8.   Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  l'economia   da
  emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla  data  di
  entrata  in  vigore  della  presente legge,  sono  disciplinate  le
  modalità   di  attuazione  delle  previsioni  di  cui  al  presente
  articolo.

   9.  Per  le  finalità di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata
  la  spesa  di  1.000 migliaia di euro per ciascuno  degli  esercizi
  2017, 2018 e 2019.

   10.  Per  le finalità di cui al comma 2, lettera b), è autorizzata
  la  spesa  di  4.000 migliaia di euro per ciascuno  degli  esercizi
  2017, 2018 e 2019».

   All'articolo  12  il  Governo  ha  presentato  un  emendamento  di
  copertura, il 12.14.

   FALCONE. Chiedo che l'articolo 12 venga accantonato.

   PRESIDENTE. C'è una richiesta di accantonamento sull'articolo  12.
  Non sorgendo osservazioni resta così stabilito.
   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                             «Articolo 13.
        Iniziative per la diffusione delle tecnologie digitali
                            nelle aree SNAI

   l.  Al  fine  di favorire la diffusione delle tecnologie  digitali
  nelle  cinque  aree interne della Sicilia appartenenti  al  sistema
  SNAI,   l'Assessorato  regionale  per  l'Economia,  l'Ufficio   per
  l'attività  di  coordinamento dei sistemi informativi  regionali  e
  l'attività   informatica   della   Regione   e   delle    pubbliche
  amministrazioni    regionali   finanzia   interventi    finalizzati
  all'attivazione  di  progetti di formazione  per  i  docenti  delle
  scuole di ogni ordine e grado.

   2.  Per  le finalità di cui al presente articolo è autorizzata  la
  spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017».

   L'emendamento  13.1  a  firma  degli onorevoli  Greco  Giovanni  è
  ritirato.
   L'emendamento  13.5, a firma degli onorevoli Cancelleri  ed  altri
  ritirato.
   L'emendamento  13.4, a firma degli onorevoli Rinaldi  ed  altri  è
  ritirato.
   Si   passa   all'emendamento  13.6,  del  Governo.   Abbiamo   una
  riscrittura da parte del Governo che  dà la copertura.

   CORDARO. Può spiegare il Governo quali sono le norme sostituite?

   BACCEI, assessore per l'economia. Onorevole Cordaro, la modifica è
  dovuta  ad  un refuso, poiché era stata prevista la spesa  soltanto
  per il 2017, anziché per il triennio 2017/2019.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.6.


   Presidenza del Presidente Ardizzone


                Richiesta di verifica del numero legale

   GRECO GIOVANNI. Chiedo la verifica del  numero legale.

   PRESIDENTE.   Essendo  la  richiesta  appoggiata  a   termini   di
  Regolamento,  invito  gli onorevoli deputati a registrare  la  loro
  presenza  con  la  scheda di votazione. Chiarisco  le  modalità  di
  registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto.
   Dichiaro aperta la verifica.

                      (Si procede alla votazione)

    Dichiaro chiusa la verifica.

                       Risultato della verifica

    PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica del numero legale:

   Presenti     36

   L'Assemblea non è in numero legale.
   Pertanto, la seduta è  rinviata  di un'ora e riprenderà  alle  ore
  19.00.

     (La seduta, sospesa alle ore 17.53, è ripresa alle ore 18.59)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                             «Articolo 13
        Iniziative per la diffusione delle tecnologie digitali
                            nelle aree SNAI

   l.  Al  fine  di favorire la diffusione delle tecnologie  digitali
  nelle  cinque  aree interne della Sicilia appartenenti  al  sistema
  SNAI,   l'Assessorato  regionale  per  l'Economia,  l'Ufficio   per
  l'attività  di  coordinamento dei sistemi informativi  regionali  e
  l'attività   informatica   della   Regione   e   delle    pubbliche
  amministrazioni    regionali   finanzia   interventi    finalizzati
  all'attivazione  di  progetti di formazione  per  i  docenti  delle
  scuole di ogni ordine e grado.

   2.  Per  le finalità di cui al presente articolo è autorizzata  la
  spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017».

   Sull'articolo 13 era stata chiesta la verifica del numero  legale.
  L'emendamento 13.6 è sostitutivo dell'intero articolo  13.  Abbiamo
  un emendamento del Governo, il 13.7, che è sostitutivo del comma 2.
  Sostanzialmente  è  la  copertura  finanziaria.  Il  parere   della
  Commissione?

   VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
  Favorevole.

   GRECO  GIOVANNI.  Signor  Presidente, ce  lo  fa  illustrare,  per
  favore?

   PRESIDENTE. Si intende illustrato già di per sé, onorevole Greco.

   GRECO GIOVANNI. Ma, almeno, ci dia il tempo di leggerlo

   PRESIDENTE. Lo ha letto lei, è quello sul quale aveva  chiesto  il
  numero legale.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in votazione l'emendamento 13.6, così come emendato. Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                             «Articolo 14
              Informazione e comunicazione istituzionale

   1.  La  Regione,  gli  enti  regionali  e  gli  enti  territoriali
  regionali,  nel  rispetto dei vincoli previsti  dalle  disposizioni
  normative  vigenti  e nei limiti delle disponibilità  di  bilancio,
  attuano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 7  giugno
  2000,  n. 150 e successive modifiche ed integrazioni anche mediante
  adeguamento delle dotazioni organiche.

   2.  La  Regione,  per  il  reclutamento di  qualificati  operatori
  dell'informazione     professionale    e    della     comunicazione
  istituzionale, provvede mediante il ricorso a figure  professionali
  iscritte  all'ordine  dei giornalisti, sulla  base  dell'esame  del
  curriculum  vitae,  da assumere con contratto a  tempo  determinato
  secondo  le  norme regolamentari vigenti per gli uffici di  diretta
  collaborazione del Presidente della Regione.

   3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio
  finanziario  2017 la spesa di 350 migliaia di euro e,  a  decorrere
  dall'esercizio finanziario 2018, la spesa annua di 650 migliaia  di
  euro».

   L'articolo 14 è accantonato.

   CORDARO. Perché?

   PRESIDENTE. Perché c'è una richiesta di accantonamento.

   GRECO GIOVANNI. No, e che facciamo? Lo accantoniamo e dopo?

   PRESIDENTE.  Se  c'è  una  richiesta di un  Capogruppo,  onorevole
  Greco.  Guardi  che,  in quest'oretta, hanno lavorato  i  deputati.
  Riprendiamo l'esame dell'articolo 10, in precedenza accantonato.

   PANEPINTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PANEPINTO.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  come  lei  mi
  suggerisce  velocemente,  presidente  Ardizzone,  vorrei  che,   in
  assenza    del   presidente   Vinciullo,   i   due   Vicepresidente
  confermassero  quanto dico: in ordine a questo articolo,  dalla  II
  Commissione  era uscito un emendamento che, poi, è  andato  in  III
  Commissione,  dove è stato modificato ed il testo uscito  dalla  II
  Commissione,  in realtà, non si trova nella riscrittura  della  III
  Commissione.
   Ora, ritengo che occorra valutare di mettere insieme il testo  del
  Governo, quello che aveva approvato la II Commissione e quello che,
  poi, è stato modificato dalla III Commissione.
   Quindi, ho ripreso il testo approvato dalla II Commissione che era
  peraltro con copertura finanziaria di ulteriore milione di euro per
  consentire, così come era stato fatto nel 2016, un tetto massimo di
  78  giornate  per esigenza, anche, di bonifica e di interventi  sul
  territorio.

   PRESIDENTE. Dal punto di vista procedurale, non ho capito. Ce  n'è
  uno di riscrittura complessivo? Perché, formalmente, ne abbiamo uno
  sostitutivo della III Commissione.

   DIPASQUALE,  vicepresidente  della  Commissione.  Lo  presenta  la
  Commissione.

   PRESIDENTE.  Onorevole  Falcone, questo va  riscritto.  Tutto  per
  intero. Riscrivetelo, lo approviamo prima della chiusura. Si  passa
  all'articolo 15. Ne do lettura:

                              «Articolo15
       Implementazione dei canali di comunicazione multimediale

   l.  Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati  dal
  Piano  di  azione dell'Unione europea per l'e-Government 2016-2020,
  una  efficace azione di comunicazione delle iniziative  volte  allo
  sviluppo  del  turismo  e dell'occupazione nel  settore  turistico,
  attraverso il portale internet della Regione siciliana e l'utilizzo
  dei  diversi canali di comunicazione multimediale, presso l'Ufficio
  per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e
  l'attività   informativa   della   Regione   e   delle    pubbliche
  amministrazioni   regionali,   è  costituita   apposita   struttura
  intermedia  con le funzioni di assicurare una specifica e  adeguata
  attività redazionale e di comunicazione.

   2.  Per  lo svolgimento dei servizi redazionali e di comunicazione
  multimediale  di  cui  al  comma 1,  da  affidarsi  anche  mediante
  contratti  di servizio ad organismo di diritto pubblico  o  persona
  giuridica  controllata dalla Regione ai sensi dell'articolo  5  del
  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed
  integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario  2017,  la
  spesa di 300 migliaia di euro».

   Comunico  che sono stati presentati tutti emendamenti  soppressivi
  tranne  il 15.12 a firma degli onorevoli Foti, Cancelleri, Cappello
  e  Tancredi.  I  soppressivi sono mantenuti o  ritirati,  onorevole
  Greco?

   GRECO GIOVANNI. A che articolo siamo, Presidente?

   PRESIDENTE. All'articolo 15.

   GRECO  GIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari,  dichiaro  di
  ritirare gli emendamenti soppressivi 15.1, 15.2 e 15.3.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Gli  emendamenti soppressivi 15.5, 15.4, 15.7, 15.10, 15.8,  15.9,
  15.6, sono tutti ritirati.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento 15.12,  a firma degli onorevoli Foti  ed
  altri. Il parere del Governo?

   BACCEI, assessore per l'economia. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si   passa  all'emendamento  15.13,  a  firma  del  Governo  sulla
  copertura finanziaria.
   Il parere della Commissione?

   VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 15, così come   emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                             «Articolo 18
            Continuità servizi di Trasporto Pubblico Locale
                         passeggeri su strada

   1.   Ai   fini  dell'attivazione  delle  procedure  previste   dal
  Regolamento  (CE)  n.  1370/2007 del  23  ottobre  2007,  ai  sensi
  dell'articolo  4  ter  del  D.P.R.  17  dicembre  1953,  n.   1113,
  l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità determina
  con   proprio   decreto,   sentite  le   organizzazioni   sindacali
  confederali, le associazioni nazionali di categoria del settore del
  trasporto  di persone e le associazioni dei consumatori,  e  previa
  intesa  con  gli Enti locali e delibera della Giunta regionale,  il
  livello  dei  servizi  minimi  di  propria  competenza  in  termini
  quantitativi  e  qualitativi,  in conformità  ai  criteri  previsti
  all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422  e
  successive  modifiche e integrazioni ed in modo  da  soddisfare  le
  esigenze  essenziali di mobilità dei cittadini,  in  conformità  al
  Regolamento   (CE)   1191/69   e  successive   modificazioni,   con
  particolare attenzione alle persone con ridotta capacità motoria.

   2.  I  servizi minimi di cui al  comma 1 possono essere articolati
  in  più lotti ai fini di economicità ed efficienza di gestione,  da
  conseguirsi  anche  attraverso  l'integrazione  modale  o  modalità
  differenziate di trasporto o integrazione di servizi,  in  coerenza
  agli  atti  di indirizzo dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti
  ed  alle  indicazioni programmatiche contenute  nel  vigente  Piano
  regionale dei Trasporti, adottato ai sensi della legge regionale 14
  giugno 1983, n. 68.

   3. L'Amministrazione regionale, in considerazione del mantenimento
  della  partecipazione  societaria regionale nell'Azienda  Siciliana
  Trasporti s.p.a. in virtù di quanto previsto all'articolo 20, comma
  1,  lettera  a),  della legge regionale 12 maggio  2010,  n.  11  e
  successive  modifiche e integrazioni, può procedere all'affidamento
  diretto  dei  servizi di trasporto pubblico extraurbano  su  strada
  alla  predetta società, qualora sussistano i presupposti  stabiliti
  dall'articolo 5, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007,  e  con
  le modalità previste nel citato Regolamento.

   4.   I   contributi  regionali  concessi  ai  Comuni,   ai   sensi
  dell'articolo  27, comma 6 della legge regionale 22 dicembre  2005,
  n.  19 e successive modifiche e integrazioni per l'espletamento dei
  servizi  urbani  di trasporto sono corrisposti fino  alla  naturale
  scadenza dei contratti di affidamento stipulati in attuazione  alla
  citata  normativa.  Ai fini del rinnovo dei contratti  di  servizio
  esistenti,  da  attuarsi in conformità alle prescrizioni  contenute
  nel  Regolamento  (CE) 1370/2007, il livello dei servizi  minimi  a
  carattere   locale  da  garantirsi  da  parte  degli  enti   locali
  territoriali  sarà determinato, ai sensi dell'articolo  4  ter  del
  D.P.R.  17  dicembre  1953,  n. 1113,  con  decreto  dell'Assessore
  regionale  per le infrastrutture e la mobilità, previa  intesa  con
  gli   enti   locali   interessati,  sentite  le  associazioni   dei
  consumatori  e  le  associazioni  di  categoria  del  settore   del
  trasporto di persone.

   5.  Per l'espletamento delle attività propedeutiche all'attuazione
  del  Regolamento  (CE)  n.  1370/2007 e  dei  connessi  adempimenti
  previsti   dalle   direttive  dell'Autorità  di   regolazione   dei
  trasporti,  il  Dipartimento regionale delle infrastrutture,  della
  mobilità  e  dei trasporti è autorizzato ad avvalersi  di  supporti
  specialistici da attivare secondo le procedure previste dal decreto
  legislativo  18  aprile 2016, n. 50. Per le finalità  del  presente
  comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa  di
  50 migliaia di euro.

   6.  Nelle  more  della riforma organica del settore del  trasporto
  pubblico  locale regionale e dell'affidamento dei servizi ai  sensi
  del  Regolamento  (CE)  1370/2007, a parziale  modifica  di  quanto
  disposto  dall'articolo  27,  comma 6,  della  legge  regionale  22
  dicembre   2005,   n.   19,   il   Dipartimento   regionale   delle
  infrastrutture,  della  mobilità e dei trasporti  può  autorizzare,
  nell'ambito  dei  contratti di affidamento provvisorio  di  cui  al
  predetto  articolo,  l'esercizio  di  nuovi  servizi  regionali  di
  trasporto  di  linea  aggiuntivi, a  totale  carico  finanziario  e
  rischio  imprenditoriale  dei contraenti  proponenti.  In  caso  di
  pluralità  di richieste di autorizzazioni per il medesimo  servizio
  aggiuntivo da parte di operatori diversi sarà attribuita preferenza
  al  titolare  del  contratto di servizio che  esercita  nell'ambito
  geografico  in  cui ricade il servizio aggiuntivo maggiori  servizi
  pubblici  convenzionati,  quantificati in  base  al  chilometraggio
  annuo contrattualizzato.

   7.  Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità
  e  dei  trasporti,  per i servizi di trasporto pubblico  locale  da
  affidare  ai  sensi del comma 3 del presente articolo,  nonché  per
  quelli  già  affidati  all'Azienda Siciliana  Trasporti  S.p.A.,  è
  autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 2017  e  per  il
  successivo  biennio 2018-2019 ad adeguare il costo dei  servizi  di
  trasporto pubblico ai valori di mercato, al fine di consentire alla
  società di continuare ad operare quelle tratte non sufficientemente
  remunerative,  ma necessarie a garantire la mobilità dei  cittadini
  nell'ambito del territorio regionale, nel rispetto delle  norme  di
  settore nazionali e comunitarie vigenti (Missione 10, Programma l).

   8.  Per  le  finalità di cui al comma 7 del presente  articolo  si
  provvede  entro il limite massimo di 22.040 migliaia  di  euro  per
  ciascuno  degli  esercizi finanziari 2017,  2018  e  2019  mediante
  stanziamento in apposito capitolo che è nell'ambito della  Missione
  10, Programma 1.

   9.  Sono  abrogati l'articolo 11 della legge regionale  29  luglio
  1965,  n.  19,  il  comma 13 dell'articolo 10  e  i  commi  6  e  8
  dell'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68,  come
  modificata  dall'articolo  71, comma 3  della  legge  regionale  12
  agosto  2014,  n.  21,  il  comma l dell'articolo  33  della  legge
  regionale 26 marzo 2002, n. 2 e l'articolo 76 della legge regionale
  12 maggio 2010, n. 11.

   10.  Le  somme già erogate ai sensi delle norme di cui al comma  9
  del  presente  articolo, costituiscono anticipo  sui  corrispettivi
  riconosciuti in applicazione del precedente comma 7».

   Comunico che è stato presentato l'emendamento sostitutivo  18R,  a
  firma  della  IV  Commissione e l'emendamento 18.17,  a  firma  del
  Governo di identico contenuto.
   Prima  di  votare  l'emendamento del  Governo  occorre  che  venga
  illustrato?

   GRECO GIOVANNI. Certo che va illustrato

   GRASSO. O lo accantoniamo o qualcuno lo spieghi

   BOSCO,  assessore per le infrastrutture e la mobilità.  Chiedo  di
  parlare per illustrare l'emendamento.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BOSCO,  assessore per le infrastrutture e la mobilità. Sono  stati
  semplicemente eliminati gli ultimi tre commi e, quindi, rimangono i
  primi cinque commi.
   Con  la  legge  finanziaria 2017 i vecchi contratti del  trasporto
  pubblico  locale  sono stati prorogati fino al  2019,  ultima  data
  possibile in assenza di gara secondo il Regolamento 1370.
   Si  devono fare le gare e questo autorizza, al comma 1, i  servizi
  minimi.

   GRASSO.  Ma noi avevamo prorogato i contratti fino al  2019  e  lo
  avevamo fatto perché serviva questa modifica

   BOSCO,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la  mobilità.  Sono
  prorogati, però si deve preparare fin da adesso, per potere

   GRASSO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GRASSO.  Presidente,  ricordo  che  questa  è  stata  una  materia
  ampiamente  trattata e si era deciso, considerato che eravamo  poco
  convinti,  una proroga. Non preparare pertanto la gara così  perché
  va  fatta una istruttoria. Quindi, se già è prorogata fino al 2019,
  qual è l'esigenza, oggi, di modificare quella norma?

   BOSCO,  assessore  per  le  infrastrutture  e  la  mobilità.   Per
  arrivare già preparati e potere fare successivamente le gare.

   GRASSO. Chiedo di accantonare l'articolo 18.

   PRESIDENTE. L'articolo 18 è accantonato.
   Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                             «Articolo 19
                    Trasporto ferroviario regionale

   1.  Per  le  finalità dell'articolo 9 del decreto  legislativo  19
  novembre  1997, n. 422, dell'articolo 1, comma 3, del  decreto  del
  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre  1953,  n.  1113   come
  modificato  dal  decreto legislativo 11 settembre 2000,  n.  296  e
  dell'articolo 48, comma 5, della legge regionale 17 marzo 2016,  n.
  3  è  autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario  2020  la
  spesa complessiva di 83.380 migliaia di euro, in ragione di:

   - 1.870 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020;
   - 8.580 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021;
   - 10.560 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022;
   - 12.540 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023;
   - 14.520 migliaia di euro,per l'esercizio finanziario 2024;
   - 16.610 migliaia di euro,per l'esercizio finanziario 2025;
   - 18.700 migliaia di euro,per l'esercizio finanziario 2026. .

   Comunico   che  sono  stati  presentati  emendamenti  soppressivi.
  Votiamo il mantenimento dell'articolo

   GRECO GIOVANNI. Chiedo la verifica del numero legale.

   PRESIDENTE.  Va verificata la richiesta di numero legale.  Scusate
  però stiamo parlando del trasporto ferroviario regionale. Onorevole
  Greco, cortesemente, stiamo andando avanti. C'è un impegno.

   GRECO GIOVANNI. Allora, accantoniamolo, Presidente.

   PRESIDENTE. L'articolo 19 è accantonato.
   Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                             «Articolo 20
                  Borse di studio per area non medica

   l.   L'Assessore  Regionale  per  l'istruzione  e  la   formazione
  professionale   è  autorizzato  ad  erogare  alle  tre   università
  siciliane  per la istituzione di nuove borse di studio  per  l'area
   non  medica : biologi, farmacisti e fisico-chimici, un  contributo
  annuo pari a 200 migliaia di euro complessivi».

   Si   passa   all'emendamento  soppressivo  20.1,  a  firma   degli
  onorevoli Greco G. ed altri.

   GRECO  GIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa   all'emendamento  sostitutivo  20.4,  a  firma   degli
  onorevoli Ciancio ed altri.

   CIANCIO.   Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro   di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa   all'emendamento  sostitutivo  20.2,  a  firma   degli
  onorevoli Alongi ed altri.

   ALONGI.   Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,   dichiaro   di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa   all'emendamento  sostitutivo  20.3,  a  firma   degli
  onorevoli Ciancio ed altri.

   CIANCIO.   Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro   di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento di copertura 20.5, del Governo.
   Il parere della Commissione?

   VINCIULLO,   presidente   della   Commissione   e   relatore    di
  maggioranza. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 20, così  come  emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

                             «Articolo 21
            Promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi

   Per  la  copertura  residua  della  partecipazione  regionale   al
  finanziamento dell'OCM  Promozione del vino sui mercati  dei  Paesi
  Terzi   campagna 2015-2016, per il 2017 è autorizzata la  spesa  di
  150 migliaia di euro».

   Si   passa   all'emendamento  sostitutivo  21.1,  a  firma   degli
  onorevoli Greco G. ed altri.

   GRECO  GIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa   all'emendamento  sostitutivo  21.2,  a  firma   degli
  onorevoli Falcone ed altri.

   FALCONE.   Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro   di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa all'emendamento sostitutivo III Commissione 21R. Sul 21R
  non c'è copertura, la copertura è sul 21.

   CRACOLICI,  assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale  e  la
  pesca mediterranea. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI,  assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale  e  la
  pesca  mediterranea.  Signor Presidente,  ho  il  dovere  di  porre
  all'attenzione dell'Aula, che questo articolo 21, così com'è uscito
  nel  testo  base della Commissione, crea più problemi di quanti  ne
  risolve.

   CORDARO.  Ma con chi sta parlando, Assessore? Perché non  si  gira
  verso i deputati?

   CRACOLICI,  assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale  e  la
  pesca  mediterranea. Ha ragione. Dicevo, questa norma, che  prevede
  un  aumento della spesa per 150 migliaia di euro, crea più problemi
  di quanti ne risolve, perché alimenta un contenzioso.

   GRECO GIOVANNI. Lo ritiri.

   CRACOLICI,  assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale  e  la
  pesca mediterranea. Non lo posso ritirare, non è mio. L'articolo 21
  non è proposto dal Governo. E' uscito dalla Commissione, però ho il
  dovere di dire c'è un problema che riguarda l'annualità 2017 su cui
  c'era un impegno pluriennale dell'Amministrazione per la promozione
  verso  i  Paesi terzi e ci sono alcune aziende che hanno  fatto  la
  promozione   ma  non  vi  era  la  copertura  finanziaria   perché,
  successivamente,  si  è  creato  un  problema  con  la  Commissione
  Europea. Ma con questi 150 mila euro apriamo un contenzioso che non
  siamo in grado di risolvere.
   L'emendamento  che avevamo proposto in Commissione,  che  pensiamo
  di  coprire  con  risorse  proprie del settore  perché  provenienti
  dall'attività della dismissione dei diritti di reimpianto,  capisco
  che  oggi non abbia la copertura perché bisogna andare a verificare
  l'accertamento  delle  entrate, quindi,  chiedo  al  Parlamento  di
  cassare  l'articolo  21  perché ci aprirà un  contenzioso  che  non
  saremo in grado di gestire.

   PRESIDENTE.  Non abbiamo capito. Il Governo chiede la soppressione
  dell'articolo?
   Allora, gli emendamenti si intendono tutti ritirati e, quindi,  si
  vota  contro l'articolo 21 perché richiesto dal Governo. Il Governo
  chiede di votare contro l'articolo 21.
   Il parere della Commissione?

   VINCIULLO,   presidente   della   Commissione   e   relatore    di
  maggioranza. Favorevole alla proposta del Governo.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole all'articolo 21  si  alzi;  chi  è
  contrario resti seduto.

                           (Non è approvato)

   Si  passa  all'articolo 22 e poi torniamo all'articolo 14.  Ne  do
  lettura:

                             «Articolo 22
    Esenzione ticket per minori affidati dall'autorità giudiziaria

   1.  All'articolo  30,  comma 2, della legge  regionale  14  aprile
  2009, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

   a)  dopo  la  parola   alloggio  sono  aggiunte  le  parole   e  a
  famiglie ospitanti .

   b)  dopo  la  parola  ticket  è aggiunto il seguente periodo:   Lo
  stesso  esonero  si applica ai minori in adozione  per  un  periodo
  iniziale di presa in carico pari ad anni due».

   All'articolo  22  abbiamo  il  mantenimento  del  testo.   Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:

                             «Articolo 23
                       Biobanca del Mediterraneo

   1.  Per le finalità previste dalla legge regionale 1 ottobre 2015,
  n.  22, è assegnato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
  Sicilia   un   contributo  di  200  migliaia  di  euro  finalizzato
  all'istituzione  della  Biobanca del Mediterraneo .  (Missione  13,
  Programma 1, Capitolo 413316)».

   Anche  all'articolo 23 abbiamo il mantenimento del  testo.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Sull'articolo  23,  c'è  una copertura.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  riprende  l'esame dell'articolo 14 in precedenza  accantonato.
  Gli emendamenti soppressivi sono ritirati. Si passa all'emendamento
  14.10, a firma degli onorevoli Musumeci, Turano, Formica, Cani,  lo
  hanno  firmato  tutti questo, Alongi, Falcone, Assenza,  Giuffrida,
  Papale,  Raia, Cordaro, Picciolo e Apprendi. Lo mantiene, onorevole
  Formica? L'articolo 14.10 è sostitutivo del 14, firmato da tutti  i
  parlamentari.
   Il  Governo  mi chiede di accantonarlo per un fatto di  copertura.
  Ci sarebbe una copertura parziale.

   D'ASERO. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 14.10.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
  Dal  momento  che  mi  pare  di  capire  che  i  proponenti  stanno
  ritornando  alle  somme  che sono state  stanziate  in  Commissione
   Bilancio', perché stravolgere completamente il testo su cui  tutti
  avevano  convenuto in Commissione  Bilancio'? Mi sembra che  stiamo
  ponendo tutta una serie di paletti e di interventi che, secondo me,
  limitano  anziché  ampliare la possibilità di intervento  da  parte
  dei

   PRESIDENTE.   Lei   che  cosa  propone,  di  accantonarlo   o   di
  approfondirlo?

      VINCIULLO,   presidente  della  Commissione   e   relatore   di
  maggioranza.  Di accantonarlo.

   PRESIDENTE. L'articolo 14 è accantonato. Sistemate la copertura
   Si  riprende  l'esame dell'articolo 10, in precedenza accantonato.
  C'era una riscrittura volante da parte dell'onorevole Panepinto, ma
  non  la  trovo.  La riscrittura di tutto l'articolo  10.  Onorevole
  Falcone  l'ha  visionato?  Se mi date questo  emendamento.  Abbiamo
  l'emendamento A208 R bis. Distribuiamolo.
   Possiamo  votarlo?  Il Movimento Cinque Stelle  mi  sta  chiedendo
  l'emendamento. Possiamo distribuirlo?

   GRECO GIOVANNI. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento  di
  riscrittura dell'articolo 10 A208 R bis.

   FONTANA.  Chiedo  di  apporre  la  mia  firma  all'emendamento  di
  riscrittura dell'articolo 10 A208 R bis.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'articolo 10 è approvato.
   Si riprende l'esame dell'articolo 14, in precedenza accantonato.
   Sull'articolo  14 gli Uffici mi dicono che è stato  presentato  un
  subemendamento  che  dà  la  copertura  finanziaria  riportando  al
  vecchio importo.
   Pongo  in  votazione il subemendamento 14.10.1. Chi  è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'emendamento  14.12,  che  è  la  copertura
  all'intero 14.10. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in votazione il 14.10, così come emendato. Chi è favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Abbiamo così approvato l'articolo 14.
   Si  riprende  l'esame dell'articolo 12, in precedenza accantonato.
  Assessore   Baccei,  Commissione,  sull'articolo  12   abbiamo   la
  copertura?

   BACCEI, assessore per l'economia. Sì.

   PRESIDENTE.  Abbiamo  la  copertura del Governo.  Possiamo  andare
  avanti?
   Si  intendono ritirati tutti gli emendamenti, anche quelli a firma
  dell'onorevole Anselmo.
   Allora,  all'articolo  12  è  stato  presentato  l'emendamento  di
  copertura  12.14.  Lo pongo in votazione. Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 12, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si riprende l'esame dell'articolo 19, in precedenza accantonato.

   GRASSO. Non c'è condivisione su questo articolo

   PRESIDENTE. L'articolo 19 è accantonato.
   Sospendo brevemente la seduta.

     (La seduta, sospesa alle ore 19.31, è ripresa alle ore 19.32)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE.   Il   Governo  ha  chiesto  di   riprendere   l'esame
  dell'articolo 24.

   GRECO GIOVANNI. Chiedo la verifica del numero legale.

   PRESIDENTE.  Onorevole  Greco,  in  questo  momento  non  si   sta
  svolgendo alcuna votazione.

   CORDARO.  L'onorevole Greco ritira la richiesta  di  verifica  del
  numero legale.

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

                             Articolo 24.
         Norme in materia di acquisizione di benti confiscati
                     alle criminalità organizzate

   l.  Al  fine  di  non  disperdere il patrimonio delle  prestazioni
  sanitarie   in  Sicilia  e  per  consentire  la  programmazione   e
  l'attuazione  di  interventi  speciali  di  sviluppo  del   settore
  sanitario  finalizzati  anche  alla  promozione  economica  e  alla
  coesione   sociale   e   territoriale,  in  deroga   alle   vigenti
  disposizioni  in materia di non onerosità di acquisizione  di  beni
  confiscati alle criminalità organizzate ai sensi dell'articolo  48,
  comma  3,  lettera  c),  del decreto legislativo  n.  159/2011,  la
  Regione  siciliana è autorizzata all'acquisizione onerosa dei  beni
  immobili  e dei diritti reali sui beni immobili di proprietà  dello
  Stato, gravati da debiti, siti nel comune di Bagheria, alla data di
  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sede  delle  strutture
  sanitarie,  ospedaliere, di medicina nucleare e di diagnostica  per
  immagini e radioterapia.

   2.  Per le finalità di cui al comma l il Ragioniere generale della
  Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 del
  decreto   legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  è  autorizzato,
  nell'esercizio   finanziario   2017,   ad   effettuare   operazioni
  finanziarie per un importo non superiore complessivamente  ad  euro
  27.334.383,51.

   3.  Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
  quantificati in euro 754.021,00 per l'esercizio finanziario 2017 ed
  in euro 1.508.041,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018  e
  2019,  così come specificati nella tabella sottostante, si provvede
  a  valere  sulle  entrate  derivanti dalla locazione  degli  stessi
  immobili:

       Anno         Interessi       Capitale
       2017      euro 478.352,00 euro 275.669,00
       2018      euro 942.147,00 euro 565.894,00
       2019      euro 922.168,00      euro
                                   585.873,00

   Gli emendamenti 24.1, 24.5, 24.8 e 24.2 sono ritirati.
   Si   passa   all'emendamento   24.6,  del   Governo.   L'eventuale
  approvazione di questo emendamento precluderà l'emendamento 24.9.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli emendamenti 24.3 e 24.4 sono ritirati.
   Onorevole  Alongi,  la  invito  al ritiro  dell'emendamento  24.7,
  perché  trattasi di materia di competenza statale e non  regionale.
  La  invito  al ritiro, onorevole Alongi, dell'emendamento  24.7   i
  proventi   derivanti  dall'autorizzazione  beni   confiscati   alla
  criminalità organizzata assegnati alla Regione confluiscono  in  un
  Fondo unico , questa è normativa nazionale  Se possibilmente lo può
  ritirare.

   ALONGI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ALONGI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori,  questo
  emendamento, mi perdoni, io sapevo che arrivavamo a questo  Conosco
  bene  la  norma,  ma  è  un emendamento che è  anche  provocatorio,
  perché, mi scusi, la provocazione a volte serve, ed è un invito che
  faccio  al  Presidente della Regione, al Governo  regionale  tutto,
  perché  ritengo  che  su questo tema bisogna aprire  un  tavolo  di
  confronto  col  Governo  nazionale, perché siccome  attualmente  al
  Senato  e alla Camera stanno votando una nuova legge sulla gestione
  dei  beni confiscati e sui fondi, permettetemi, questo è il momento
  in  cui  bisogna  intervenire perché quasi il 60  per  cento  delle
  confische   sia  sotto  l'aspetto  economico  sia  sotto  l'aspetto
  immobiliare  sono  somme  detratte, destinate,  all'economie  della
  Sicilia;  quindi,  ritengo che sia opportuno  che  un  fondo  venga
  integrato  in  modo particolare per riutilizzarlo presso  un  fondo
  regionale affinché si dia un sostegno alle start up e alle  aziende
  che  prendono  in  consegna beni confiscati e  che  possano  essere
  utilizzate anche per avviare aziende che sono in grosse difficoltà.
   Credo  che  questo sia un tema che vada affrontato  e  questa  era
  semplicemente una provocazione positiva e non inutile in un momento
  delicato dove a livello nazionale si sta affrontando la nuova norma
  sui  beni confiscati e anche, aggiungo, sul fatto grave che  stanno
  chiudendo l'Agenzia dei beni confiscati a Palermo e credo  che  sia
  un fatto altrettanto gravissimo.

   PRESIDENTE.  Abbiamo  capito  il senso lodevole  dell'emendamento.
  L'emendamento è comunque ritirato.
   Pongo  in  votazione  l'articolo 24 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Onorevoli  colleghi, si passa al secondo blocco degli emendamenti.
  Ci  sono  alcune  norme  che non avevano  difficoltà;  ad  esempio,
  l'articolo 66  Farmacie piccoli centri  e l'articolo 67.
   Si passa all'articolo 67. Ne do lettura:

                             «Articolo 67.
                   Borse di studio Medicina generale

   1.  I  medici  ammessi  con  riserva ed in  sovrannumero  e  senza
  corresponsione di borsa di studio al corso triennale di  formazione
  specifica  in  Medicina  Generale per il triennio  2014-2017  nella
  Regione Sicilia, che hanno partecipato a tutte le attività pratiche
  e  teoriche  del  corso  e  che  hanno  superato  positivamente  le
  verifiche intermedie nel biennio 2014/2016, in considerazione anche
  della   carenza  di  medici  di  medicina  generale  nella  Regione
  siciliana,   sono   legittimati  a  portare  a  compimento,   senza
  pregiudizio dei diritti acquisiti dai soggetti titolari di borsa di
  studio, le attività di frequenza utili al conseguimento del diploma
  dei formazione specifica in medicina generale».

   L'emendamento 67.1 è ritirato.
   Pongo  in votazione l'articolo 67. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si passa all'articolo 66. Ne do lettura:

                             «Articolo 66.
                        Farmacie piccoli centri

   1.  Fatta  salva  la procedura concorsuale di cui all'articolo  11
  del   decreto   legge  24  gennaio  2012  ,  n.1   convertito   con
  modificazioni,  dalla  legge 24 marzo 2012,  n.  27,  l'Assessorato
  regionale della Salute, a seguito delle variazioni demografiche  in
  riduzione   intervenute,   e   del  conseguente   mutato   rapporto
  farmacia/numero abitanti, qualora nei piccoli comuni  con  meno  di
  12.500  abitanti  le  sedi farmaceutiche non  sussidiate  risultano
  essere  eccedenti il quorum previsto dall'articolo l secondo comma,
  della  legge  2  aprile  1968  n. 475  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni  autorizza,  su  richiesta  degli  aventi  titolo,  il
  trasferimento  delle  farmacie  eccedenti  in  altro  comune  della
  Regione siciliana, nei quali all'esito della revisione biennale  di
  cui  all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475,  e
  successive  modifiche  ed integrazioni, vi  sono  sedi  disponibili
  sulla  base di una graduatoria per titoli redatta sulla base di  un
  apposito  Decreto  assessoriale che tenga conto  anche  dell'ordine
  cronologico  delle istanze di trasferimento presentate,  e  che  si
  perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura quadriennale
  del  concorso  ordinario, di cui all'articolo  48,  comma  29,  del
  decreto   legge   30  settembre  2003,  n.  269,   convertito   con
  modificazioni  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   previo
  pagamento  di  una tassa di concessione governativa pari  a  20.000
  euro».

   L'emendamento 66.2 è ritirato.
   Si  passa all'emendamento 66.6, a firma degli onorevoli Rinaldi ed
  altri.

   RINALDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RINALDI.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  Assessore,  si
  tratta  soltanto di dare una priorità nel decreto assessoriale,  se
  mi  ascolta, assessore, stiamo discutendo dell'articolo 66 e c'è un
  emendamento presentato a mia firma. Signor Assessore, si tratta  di
  tenere conto

   PRESIDENTE. Onorevole Rinaldi, accantoniamo l'articolo.
   Onorevoli  colleghi, arrivati a questo punto sono dell'avviso  che
  potremmo pure fermarci.


   Presidenza del Presidente Ardizzone


   La  seduta è rinviata a mercoledì, 26 luglio 2017, alle ore 16.00,
  con il seguente ordine del giorno:

    I- COMUNICAZIONI
  II-DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:

     Disposizioni  programmatiche  e correttive  per  l'anno  2017.
        Legge  di  stabilità  regionale.  Stralcio  I .  (n.   1276
        Stralcio I/A) (Seguito)

        Relatore di maggioranza: on. Vinciullo

        Relatore di minoranza: on. Cancelleri

    III-DISCUSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 68 BIS DEL REGOLAMENTO INTERNO,
   DEL DISEGNO DI LEGGE:

    Norme in materia di Consorzio autostrade siciliane (CAS) .  (n.
     1276/A Stralcio III) (Seguito)

    IV-DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

  1)   -   Istituzione dei nuovi parchi archeologici in Sicilia  e
     modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.    (n.
     1212/A)

                Relatore: on. Greco Marcello

  2)  -   Legge di modifica dell'articolo 8 della legge regionale 23
     dicembre 2000, n. 30. Variazione di denominazione dei  comuni
     termali.  (n. 843/A)

                Relatore: on. Mangiacavallo

  3)   -   Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della
     Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto,  recante
     'Riconoscimento e tutela della minoranza linguistica gallo-italica
     ai sensi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482.'  (n. 1229/A)

                Relatore: on. Greco Marcello

  4)  -  Norme per il riconoscimento e la promozione delle attività
     artistiche di strada.  (n. 1221/A)

                Relatore: on. Greco Marcello

  5)   -   Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e D.P. 24 marzo
     2003,  n.  8. Progetto di variazione territoriale finalizzato
     all'aggregazione al Comune di Grammichele di parte di territorio e
     di popolazione del Comune contermine di Mineo (c.da Saie).  (n.
     1266/A)

                Relatore: on. Siragusa

  6)  -  Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di
     Apprendimento (DSA).  (n. 1120/A)

                Relatore: on. Panarello

  7)  -   Valorizzazione del demanio trazzerale.  (n. 349/A)

                Relatore: on. Laccoto

  8)   -  Codice etico per gli eletti a cariche pubbliche, per gli
     amministratori e per i dipendenti della Regione Siciliana.  (n.
     854/A)

                Relatore: on. La Rocca Ruvolo

                   La seduta è tolta alle ore 19.42

                     DAL  SERVIZIO LAVORI  D'AULA
                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

               Il  Consigliere parlamentare responsabile
                 dott.ssa  Maria Cristina Pensovecchio