Presidenza del Presidente Ardizzone
La seduta è aperta alle ore 16.59
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che del verbale della
seduta precedente sarà data lettura nella seduta successiva.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per oggi, gli
onorevoli Raia, Vullo, Sudano, Sammartino, Malafarina, Maggio.
L'Assemblea ne prende atto.
regionale
Presidenza del Presidente Ardizzone
Dimissioni dell'onorevole Ciaccio dalla carica di deputato
regionale
PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno:
Dimissioni dell'onorevole Ciaccio dalla carica di deputato
regionale .
Onorevoli colleghi, prendete posto, per favore. Assessore
Lantieri, se si accomoda nei posti del Governo. Dobbiamo procedere
alla votazione.
GRECO GIOVANNI. Presidente, non aveva detto che dovevano esserci
41 deputati?
Presidenza del Presidente Ardizzone
Votazione per scrutinio segreto
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 29
del 1951 e successive modificazioni (legge elettorale siciliana),
pongo in votazione le dimissioni dell'onorevole Ciaccio dalla
carica di deputato regionale, di cui si è data comunicazione
all'Assemblea nella seduta n. 436 del 10 luglio 2017.
Avverto che la votazione sull'accettazione delle stesse avrà luogo
a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico, a norma dei
commi 7 ed 8 dell'articolo 127 del Regolamento interno dell'ARS.
Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole
all'accettazione delle dimissioni prema il pulsante verde, chi è
contrario quello rosso, chi si astiene quello bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Seguono le operazioni di voto)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
segreto.
Presenti 46
Votanti 46
Maggioranza 24
Favorevoli 4
Contrari 42
Astenuti 0
(L'Assemblea non approva)
I/A 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.
Legge di stabilità regionale'.
Presidenza del Presidente Ardizzone
Seguito della discussione del disegno di legge n. 1276-Stralcio
I/A «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.
Legge di stabilità regionale
PRESIDENTE. Si passa al III punto dell'ordine del giorno:
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di
stabilità regionale (DDL n. 1276-Stralcio I/A); per intenderci il
Collegato .
Avevamo accantonato gli articoli 1 e 2.
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Articolo 3
Consorzi universitari
1. La Regione siciliana promuove e sostiene l'offerta formativa
universitaria decentrata ad integrazione di quella proposta negli
atenei centrali, attraverso la revisione delle modalità di
programmazione e finanziamento dei corsi di laurea, la ridefini
zione della governance e dei controlli nei Consorzi universitari.
2. A tal fine le Università degli Studi trasmettono annualmente
all'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale la
programmazione triennale dei corsi di laurea decentrati, definendo
gli obiettivi formativi sul territorio, i target occupazionali post
laurea ed il potenziamento dell'attività di ricerca. Nel primo anno
di attuazione la programmazione è relativa agli anni accademici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
3. Il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione
professionale, per le attività di cui al comma 2, riconosce alle
Università siciliane un contributo annuale a titolo di rimborso
delle spese di trasferta del personale docente impegnato nelle sedi
decentrate delle Università degli Studi della Sicilia, in capo alle
quali è posto l'onere relativo alla docenza. Il contributo è
commisurato, nei limiti dello stanziamento di bilancio, all'otto
per cento del costo standard delle attività didattiche e di ricerca
così come quantificato dalla tabella 1 riportata nell'Allegato 1
del decreto interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014 e al netto
degli oneri sociali, per il numero degli studenti di riferimento,
così come determinati dalla medesima tabella. Con decreto
dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione
professionale sono definiti i termini per lo svolgimento delle
attività di ricerca nelle sedi decentrate, in armonia con gli
obiettivi formativi sul territorio.
4. A ciascun Consorzio universitario, già costituito in ambito
locale da enti pubblici e/o privati, è riconosciuto un contributo
annuale per la copertura delle spese di funzionamento subordinato
all'adeguamento degli Statuti, entro il 30 giugno 2017, alle
seguenti prescrizioni:
a) previsione di un Consiglio di Amministrazione di 5 membri di
cui 3 designati dall'Università di riferimento, uno dall'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale, ed uno
dai soci, a cui è riconosciuto il rimborso per le spese sostenute,
ad esclusione di qualsivoglia forma di compenso;
b) fuoriuscita dei liberi Consorzi comunali dalla compagine
sociale;
c) previsione di un collegio di revisori dei conti composto da tre
membri di cui uno designato dall'Università degli Studi di
riferimento, uno dall'Assessore regionale per l'istruzione e la
formazione professionale, ed uno dai soci, con un compenso
corrispondente agli importi individuati nella fascia C del decreto
del Presidente della Regione n. 7 del 20 gennaio 2012.
5. Il contributo di cui al comma 4, nei limiti dello stanziamento
di bilancio, è commisurato all'importo massimo del trenta per cento
del costo standard di dotazione infrastrutturale, funzionamento e
di gestione, così come quantificato dalla tabella 1 riportata
nell'Allegato 1 al decreto interministeriale n. 893 del 9 dicembre
2014, per il numero degli studenti di riferimento, così come
determinati dalla medesima tabella.
6. L'attuale quota ordinaria dei comuni sede delle attività
didattiche costituisce vincolo di destinazione nell'ambito della
quota assegnata a valere sul Fondo delle autonomie locali.
7. Per consentire il graduale raggiungimento del pareggio è
costituito un fondo perequativo da destinare ai Consorzi
universitari che non raggiungono l'equilibrio con le risorse
proprie ed il contributo di cui al comma 5. Il contributo, nei
limiti dello stanziamento di bilancio, è ripartito a seguito di
specifica rilevazione dei costi di funzionamento relativi
all'esercizio precedente e di un programma di riequilibrio.
8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
devono essere aggiornate le convenzioni tra Consorzi e l'Università
di riferimento.
9. I Consorzi universitari adottano la contabilità economico
patrimoniale. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì il
contenuto minimo della nota integrativa.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2,
Allegato l - Parte B (Missione 4, Programma 4, Capitolo 373718), da
iscrivere in appositi capitoli di spesa, è destinata come segue:
a) l'importo di 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui al
comma 3 a favore delle Università degli Studi della Sicilia;
b) l'importo di 2.200 migliaia di euro per le finalità di cui al
comma 5 a favore dei Consorzi Universitari;
c) l'importo di 400 migliaia di euro per le finalità di cui al
comma 7.
11. A decorrere dalla data entrata in vigore della presente legge
sono abrogati: l'articolo 66 della legge 26 marzo 2002, n. 2; il
punto 21 all'elenco n. 1 di cui al comma 4 dell'articolo 18 della
legge 22 dicembre 2005, n. 19; la lettera f) degli articoli 27 e 28
della legge 4 agosto 2015, n. 15».
Comunico che è stato presentato un emendamento soppressivo
dell'articolo 3, poi, ne è stato presentato uno interamente
sostitutivo del Governo.
BACCEI, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BACCEI, assessore per l'economia. Signor Presidente, onorevoli
deputati, la riforma dei Consorzi universitari cosi come descritta
all'articolo 3 è stata fatta in via amministrativa basandosi sulle
disposizioni della legge di stabilità dello scorso anno che
prevedeva che si definissero le logiche di governance e tutta la
parte economico-finanziaria in accordo con le Università. Quindi,
l'Assessorato all'Istruzione insieme all'Assessorato all'Economia
ed insieme ai rettori delle Università siciliane hanno definito un
accordo che, poi, è stato formalizzato in un decreto assessoriale a
firma congiunta mia e dell'assessore Marziano che, sostanzialmente,
va a definire nel decreto quanto era stato definito in questo
articolo.
Fra l'altro le Università sono andate avanti nell'attuazione di
quanto previsto da questo decreto assessoriale, cioè ridefinire,
cambiare la governance universitaria e quasi tutti i Consorzi
universitari, di fatto, hanno aderito ed hanno modificato il
proprio Statuto in conformità a quanto previsto dal decreto
assessoriale. C'era stata un'opposizione da parte del Consorzio di
Agrigento, che aveva chiesto la sospensiva, ma è stata rigettata
nell'ultima udienza che si è svolta venerdì scorso. Questa è lo
stato delle cose.
L'unica parte che rimane da compiere, per chiarezza, è
l'abrogazione delle disposizioni precedenti, ed è il senso
dell'articolo sostitutivo che è stato distribuito, che definivano
delle logiche di riparto dei contributi diverse da quelle definite
nell'ambito dell'accordo che riporta fedelmente quanto era
riportato nell'articolo 3.
Per cui, normalmente, quando entra in vigore una legge,
ovviamente, modifica le disposizioni delle leggi precedenti, però,
per chiarezza, abroghiamo le disposizioni precedenti, così da
lasciare in maniera chiara ed univoca solo le nuove disposizioni.
Questo è il senso della riscrittura dell'articolo 3, che vi è stata
distribuita.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, gli emendamenti soppressivi sono
ritirati?
FALCONE. Li manteniamo.
PRESIDENTE. Allora, prima si vota l'emendamento soppressivo e,
poi, in caso di voto negativo, l'emendamento sostitutivo presentato
dal Governo.
Si passa all'emendamento soppressivo 3.3, degli onorevoli Greco
Giovanni ed altri. Il parere del Governo?
BACCEI, assessore per l'economia. Contrario. Peraltro la
riscrittura è già un emendamento soppressivo.
PRESIDENTE. Onorevole Falcone, lei insiste sull'emendamento
soppressivo, ma il Governo lo ha già spiegato, il sostitutivo è di
fatto un soppressivo. Lo specifica meglio.
BACCEI, assessore per l'economia. Di fatto questo è un
soppressivo. Abroghiamo semplicemente le norme preesistenti.
FALCONE. Noi siamo per la soppressione dell'articolo, a meno che
non lo vogliamo accantonare.
PRESIDENTE Allora il parere del Governo è contrario. Il parere
della Commissione?
VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
Contrario.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi
è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 3R, a firma del Governo. Il parere della
Commissione?
VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
L'articolo 3, così come sostituito dall'emendamento del Governo, è
stato approvato
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Articolo 4
Riordino ERSU
1. In attuazione del comma 269 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232 è istituito nella Regione siciliana un unico
Ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio in
sostituzione degli enti costituiti ai sensi dell'articolo 7 della
legge 25 novembre 2002, n. 20.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per
l'istruzione e la formazione professionale, da emanare entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità di attuazione del comma 1».
Comunico che il Governo ha presentato l'emendamento soppressivo
4.7.
MARZIANO, assessore per l'istruzione e la formazione
professionale. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARZIANO, assessore per l'istruzione e la formazione
professionale. Onorevoli colleghi, perché abbiamo presentato
l'emendamento soppressivo? Perché l'articolo nasceva da un obbligo
di legge che imponeva alla Regione di modificare la governance
degli ERSU, a pena della perdita del contributo nazionale in questo
campo. Questo ci avrebbe fatto perdere 12 milioni di euro di
contributo nazionale. Ecco perché avevamo presentato
obbligatoriamente la norma di riforma degli ERSU.
Nel frattempo il Governo nazionale, rendendosi conto che c'era un
problema di tempistica dell'Aula, ha eliminato questo vincolo, per
cui, in ogni caso, il contributo di 12 milioni di euro, anche se
non si fa la riforma, non si perde. Ci è stato già confermato.
Nel frattempo la regione Veneto ha fatto ricorso alla Corte
Costituzionale avverso la norma che imponeva la modifica, quindi,
se approvassimo questo articolo ci potremmo trovare nella
condizione
FORMICA. Abbiamo capito, Assessore.
MARZIANO, assessore per l'istruzione e la formazione
professionale. Ecco perché proponiamo la soppressione.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
Favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo 4.7. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Articolo 5
Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in
liquidazione.
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 118
del 2011
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione provvede
alla consegna degli impianti e delle reti idriche al Comune o al
consorzio dei Comuni interessati, a seconda che gli impianti siano
a servizio di un solo Comune o di più Comuni, che ne assumono la
gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico
integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera f) e all'articolo 4, comma 2,
della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.
2. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l'Assessore
regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa
diffida al Comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni,
nomina un commissario ad acta per la presa in consegna degli
impianti di cui al comma 1 nel termine dei successivi trenta
giorni.
3. Scaduti i termini di cui al comma 2, cessa la residua gestione
rimasta a carico dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in
liquidazione.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il
personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in
liquidazione, assunto a tempo indeterminato, ed ancora in servizio
presso l'Ente, transita, nel rispetto dell'anzianità maturata e del
trattamento normativo e contrattuale posseduto, in apposita area
speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso l'Ente di
Sviluppo Agricolo (ESA) ed è utilizzato, nel rispetto delle
qualifiche di appartenenza, prioritariamente per le attività di
liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani nonché per le finalità
di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma,
quantificati per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019
rispettivamente in 6.977 migliaia di euro, 6.719 migliaia di euro e
6.554 migliaia di euro, si provvede, per gli esercizi finanziari
2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, Capitolo 214107). Per
l'anno 2019 è ridotto di pari importo lo specifico accantonamento
1004 del Fondo globale di parte corrente di cui all'articolo 14,
comma 1, Tabella A, capitolo 215704.
5. L'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81 è
abrogato.
6. Al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio, per
l'avvio della gestione da parte dei comuni di cui al comma 1,
l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica
utilità concede agli stessi comuni, che ne fanno richiesta,
un'anticipazione da restituire in dieci anni. Per le finalità di
cui al presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.000
migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Al relativo onere
si provvede a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive
modifiche ed integrazioni, da iscrivere in un apposito capitolo di
spesa del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Per le
medesime finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore
spesa di 2.000 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni ai
comuni per spese di investimento di cui all'articolo 4, comma 8, e
all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3
e successive modifiche ed integrazioni.
7. All'articolo 15 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5
sono soppresse le parole nonché per la residua gestione idrica
rimasta .
8. Per far fronte agli oneri derivanti dalla copertura della
garanzia solidale prestata dalla Regione siciliana, in forza del
comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n.
15, quale saldo delle somme riconosciute dall'Ente Acquedotti
Siciliani alla Siciliacque s.p.a. per il servizio di fornitura
idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo
trimestre 2014 al quarto trimestre 2016, è autorizzata la spesa di
euro 26.389.389, suddivisa in tre annualità, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e
integrazioni».
GRECO GIOVANNI. Chiedo di parlare sull'articolo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRECO GIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero che
sul debito fuori bilancio qualche Partito non chieda il voto
segreto; così vediamo come votano questo debito fuori bilancio
Voglio intervenire sull'articolo che riguarda il personale EAS.
L'ultima volta che il Commissario dello Stato ha dato il parere su
una legge ha fatto, insieme alla Corte dei Conti, delle
osservazioni riguardanti la pensione integrativa del personale EAS.
Le osservazioni - mi riferisco a quelle della Corte dei Conti - che
entravano nel merito, dicevano che, non essendoci una norma, non si
poteva dare l'integrazione al personale andato in pensione all'EAS.
E qua ci sta. Anche se, nel passato, la Giunta di Governo di
allora, aveva dato un parere ed aveva fatto un provvedimento di
adeguamento del personale dell'EAS al personale regionale, quindi,
mi dicono gli studiosi di legge che quando c'è una norma in questo
senso anche se non c'è una norma che prevede l'argomento della
pensione integrativa, ha valore di legge. Ma lasciamo perdere
questo.
Ma come si fa, dopo cinque anni che ci sono sul tavolo
dell'assessore Baccei e dei vari Assessori per l'economia queste
osservazioni, a non dare seguito alla soluzione di queste
osservazioni?
Perché non sono state fatte le osservazioni? Non è che la Corte
dei Conti ha detto non hanno diritto . La Corte dei Conti ha detto
manca la legge, vedete di fare una norma per potere dare ancora la
pensione integrativa al personale EAS .
Questo nella volontà degli Assessori per l'economia non c'è mai
stato. E' venuto un toscano, di cui avevo tanta stima, l'assessore
Baccei, e non so, sarà stato pressato dal vecchio direttore
generale che, come premio di produzione, nei vari anni che si
dava , il principio era quello di non fare la norma per non dare la
pensione integrativa ai pensionati dell'EAS? Ebbene, sono convinto
che se c'è un Giudice alla Corte dei Conti questo sia un danno
erariale che loro hanno fatto nei confronti della Regione.
Perché, signor Presidente, nel frattempo che passavano gli anni i
lavoratori dell'IRSAP - se sbaglio l'onorevole Alloro me ne dia
contezza - hanno fatto ricorso per lo stesso motivo alla Corte
Costituzionale e sono arrivati alla sentenza.
Signor Presidente, dopo una sentenza della Corte Costituzionale
che certifica l'intangibilità del diritto alla pensione
integrativa, ancora loro non fanno un provvedimento di adeguamento.
A chi mi debbo rivolgere per fare notare questo danno erariale che
stanno commettendo nei confronti dei lavoratori sia dell'IRSAP e,
per analogia, ai lavoratori dell'EAS?
Io non so che accordo avete fatto, presidente Ardizzone, perché ho
visto che ha approvato due articoli al volo, al volo E non sarò io
il primo a mettermi di traverso ed a fare il suo bastian contrario,
perché non è corretta questa conduzione dei lavori; si dice che
avete preso impegno affinché non si chieda il voto segreto, si dice
che avete preso impegno per cercare di non chiedere il numero
legale. E perché, non possiamo prendere l'impegno di votare questa
legge così com'è, senza guardarla? Votiamola così com'è Lasciamo
stare i lavoratori in pensione dell'EAS senza la pensione
integrativa, perché no? Perché no, presidente Ardizzone? Perché
questo arbitrio nel levare un diritto ai lavoratori? Ma perché?
Allora, Presidente, le chiedo di accantonare l'articolo per la
sua complessità e, poi, perché dentro c'è un debito fuori bilancio
e qualora dovessi chiedere tutti i documenti che giustifichino il
perché si è arrivati a questo debito fuori bilancio, le diranno che
non ci sono
Quindi, per la complessità dell'argomento, le chiedo di
accantonarlo.
PRESIDENTE. Assessore e Commissione, c'è una richiesta di
accantonamento di questo articolo.
DI GIACINTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI GIACINTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori,
sono d'accordo ad accantonare questo articolo. Presidente, si
ricorderà che nelle varie finanziarie che abbiamo approvato abbiamo
fatto sempre un torto a questi pensionati dell'EAS perché, invece,
di fare un'interpretazione autentica rispetto ad una norma iniziale
che è stata fatta con atto amministrativo da parte del Governo
regionale, stiamo prendendo la scorciatoia, la cosa più semplice,
quella di non riconoscere queste pensioni a questi pensionati,
questa pensione integrativa a questi pensionati facendogli un
torto, un torto grandissimo perché ci sono pensionati che, oggi,
prendono circa mille, milleduecento euro al mese
Qualcuno, in quest'Aula, qualche tempo fa, aveva fatto passare
l'idea che, per lo più, questi pensionati prendessero chi
cinquemila, chi diecimila, chi ottomila euro al mese.
Io le dico, Presidente, che non è così Su una massa di
tantissimi pensionati, che sono quelli dell'EAS, per lo più questi
hanno pensioni di mille, milleduecento euro al mese.
Ora, tutti questi, così come hanno fatto quelli dell'ex ASI (oggi
IRSAP), stanno facendo tutti ricorso alla Corte Costituzionale.
Allora che cosa dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare di fare
altro danno al danno e non consentire a questi pensionati di poter
fare una vita tranquilla da pensionati, così come facevano prima
che questa legislatura iniziasse?
Allora, sono dell'opinione, così come l'onorevole Greco, di
accantonare l'articolo, Presidente. Io ho presentato un emendamento
che volevo vedere col Governo, ma sono d'accordo
all'accantonamento.
PRESIDENTE. L'articolo 5 è accantonato. Si passa all'articolo 6.
Ne do lettura:
«Articolo 6
Disposizioni in materia di società partecipate
1. La Regione siciliana e gli enti pubblici sottoposti a controllo
e vigilanza applicano le disposizioni del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 e le successive modifiche ed integrazioni,
nonché i relativi provvedimenti di attuazione. Le funzioni e i
compiti ivi attribuiti ai titolari degli organi politici e
amministrativi si intendono riferite alle corrispondenti figure
istituzionali in ambito regionale. Restano confermate le
disposizioni di cui all'articolo 33 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9, e successive modifiche e integrazioni.
2. All'articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole partecipazione della
Regione sono aggiunte le seguenti: , anche indiretta, nonché
nelle società che svolgono attività in house providing, individuate
con decreto del Presidente della Regione in relazione a specifiche
ragioni di adeguatezza organizzativa, ;
b) al comma 5 le parole ridotti del trenta per cento sono
sostituite dalle parole applicati tenuto conto della diversa
complessità organizzativa .
3. Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'articolo 20 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11.
4. All'articolo 64, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni le parole di cui al
comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11 e successive modifiche e integrazioni sono sostituite dalle
parole partecipate dalla Regione».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 6.1, a firma degli
onorevoli Greco Giovanni. ed altri.
GRECO GIOVANNI. Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRECO GIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispetto a
queste società partecipate abbiamo preso sempre degli impegni per
cercare di mettere un po' d'ordine e cercare di farle ripartire con
l'intendimento di dare dei risultati e dei servizi alla gente.
L'Assessore Baccei - che mi guarda - aveva preso impegno solenne
che non si sarebbero dati più contributi a tutte quelle società
partecipate che non facevano in tempo a presentare il rendiconto e
tutti i documenti amministrativi; se mi sbaglio mi corregga.
Parliamo della S.A.S.
Parlo della S.A.S. perché qualcosa gliel'ho chiesta in merito,
Assessore.
La S.A.S. è quella società partecipata, la più grossa, perché oggi
ci stiamo mettendo parte dei bacini delle società che chiudiamo e,
quindi, per salvare il personale, lo mettiamo in un bacino e lo
dividiamo. Dove lo mettiamo? Alla S.A.S.
Perché mi riferisco alla S.A.S.? Alla S.A.S. c'è un'atmosfera un
po' particolare, Presidente. Sa chi è il consulente legale della
SAS? E' uno che mi pare si chiami Alongi. Sa chi è l'avvocato
Alongi? Non lo sa Vedo dal suo viso, infatti, che sconosce chi è
il consulente legale della S.A.S. Il consulente legale della S.A.S.
è il presidente dell'ARAN che lei, con un atto - ha fatto la sua
parte - ha stralciato perché la Commissione Bilancio' aveva
deliberato di chiuderle lì'ARAN.
Il presidente dell'ARAN, che ricordo è l'ente che si occupa dei
contratti di tutti i regionali e delle società partecipate, si
trova a fare il consulente della S.A.S., la società più grossa. Sa
perché è famosa la S.A.S., Presidente? Perché dà incarichi.
Se chiedo all'assessore Baccei quanto ci è costata di consulenze
legali e di incarichi ai legali la S.A.S, lui non mi sa rispondere.
Mi dovrebbe dare subito la risposta, ma non lo sa, non lo sa
Non sono in grado di andare a guardare e di seguire le società
partecipate perché non c'è nessuno che se ne occupa.
Noi andiamo ad approvare un riordino delle società partecipate
senza conoscere nulla, senza conoscere quanto debito si è levato
come consulente legale l'avvocato Alongi che è il marito della
Monterosso.
Secondo voi c'è tanta etica in questo?
Noi che, oggi, abbiamo bisogno di presentarci prossimamente alle
elezioni regionali, come andiamo a giustificare questo connubio del
Presidente dell'ARAN e di consulente legale che si occupa del
contratto della S.A.S.?
E, poi, non si trovano due ore - spero che l'assessore Baccei non
si rimangi quello che ha detto ossia che nella S.A.S. ci sono gli
ex lavoratori della cooperativa, di cui non ricordo il nome
SAVONA. Ex Spatafora.
GRECO GIOVANNI. un gruppo di lavoratori, ex Spatafora, che per
due ore non hanno il full time. Per due ore
Sa a quanto ammonta la spesa di due ore?
Per due ore, Presidente, occorrono neanche 800 mila euro.
Non le dico la cifra che hanno speso per spese legali perché me ne
vergogno - mi creda - me ne vergogno
Con due ore faccio in modo di farli diventare lavoratori full time
e, invece, me ne frego
Sto attento alle spese ed agli incarichi legali.
Presidente, anche questo - senza alcun preconcetto - non è un
argomento che secondo me, in questo minuto, possiamo approvare.
Chiedo l'accantonamento di questo articolo, Presidente, e non
voglio fare ostruzionismo. Non ho fatto mai ostruzionismo, mai
La mia proposta, quindi, è di accantonare, per i motivi appena
spiegati.
CRACOLICI, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea. Signor Presidente, siccome al di là
dell'accantonamento vedo che il primo comma fa riferimento agli
enti, cioè, mentre il titolo parla di società, il primo comma fa
riferimento agli enti. Ora il decreto Madia riguarda le società; se
lo applichiamo agli enti entriamo in un corto circuito
amministrativo. Oltretutto, abbiamo ridotto fino a ieri gli enti
modificando gli statuti. Quindi, capiamo a chi si applica questa
disposizione. Se alle società, chiamiamo le società, non agli enti
perché sono un'altra cosa.
GRECO GIOVANNI. E' un altro motivo per accantonarlo.
PRESIDENTE. L'articolo 6 è accantonato.
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Articolo 8.
Riforma del sistema dei controlli degli Enti regionali.
Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti
1. Ferme restando le prerogative della Corte dei Conti, stabilite
con la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni ,e il decreto legislativo 18 giungo 1999, n. 200
recante norme di attuazione dello Statuto regionale, in Sicilia si
applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3, in quanto
compatibili con l'organizzazione e la vigente legislazione
regionale, del Capo I del Titolo II e degli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche
ed integrazioni. Continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 giungo 2011, n. 123 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Regione si adegua alle disposizioni dei Titoli
IV e V del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Gli enti regionali beneficiari delle misure finanziarie di cui
all'Allegato 1- parte A nonché i Consorzi di bonifica utilizzano
una quota non inferiore all'uno per cento delle risorse ivi
previste, per azioni di rafforzamento amministrativo e dei
controlli interni nonché per le spese relative ai canoni a carico
degli enti regionali che aderiscono al progetto per la migrazione
in data center regionale/cloud delle applicazioni esistenti,
coordinate dall'Assessorato regionale dell'economia, anche per
consentire l'attuazione della riforma contabile prevista dal
decreto legislativo n. 118 del 2011, l'adeguata redazione del
bilancio consolidato regionale, nonché la definizione di modelli di
controllo interno.
4. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende,
agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati,
sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono
comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con
il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto
generale o il bilancio d'esercizio entro il 31 maggio dell'anno
successivo decadono e l'Amministrazione regionale che esercita la
vigilanza amministrativa nomina immediatamente uno o più commissari
per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento
contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione
decaduto.
5. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole che
usufruiscano sono sostituite dalle seguenti: o che usufruiscono .
Per gli effetti generati dal presente comma sono abrogati
l'articolo 25 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
l'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
6. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole
rappresentative di interessi economici e sociali sono aggiunte le
parole , fermo restando che il legale rappresentante dell'ente,
comunque denominato, è individuato tra i componenti in
rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Sono abrogate tutte
le norme in contrasto con la presente disposizione».
Si passa all'emendamento soppressivo 8.5, a firma dell'onorevole
Greco Giovanni.
GRECO GIOVANNI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 8.18, dell'onorevole Rinaldi.
RINALDI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 8R a firma della Commissione. Lo pongo in
votazione.
CORDARO. Se il Presidente della Commissione ci potesse spiegare
l'emendamento
PRESIDENTE. Onorevole Vinciullo, c'è la richiesta di una breve
spiegazione. IL Presidente Vinciullo o qualcuno della Commissione.
CORDARO. Signor Presidente, può sospendere brevemente la seduta?
PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.
(La seduta sospesa alle ore 17.35, è ripresa alle ore 17.36)
La seduta è ripresa.
BACCEI, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BACCEI, assessore per l'economia. Signor presidente, onorevoli
deputati, la riscrittura elimina il comma 3 perché è già stato
approvato nella Finanziaria e inserisce l'ultimo comma che
sostanzialmente è quello che prevede che il CIV, il Comitato di
Indirizzo e Vigilanza del fondo pensioni, possa rimanere nella
composizione attuale per mantenere la presenza delle associazioni
dei sindacati e della Regione perché attualmente dovrebbe
sottostare alla riduzione dei membri. Dovrebbe passare a 3 membri
da 8 membri, essendo gratuita.
CORDARO. Solo questo? Ne risponde personalmente se ci ha nascosto
qualcosa.
BACCEI, assessore per l'economia. Va bene.
Onorevole Lentini, manteniamo la presenza dei sindacati
all'interno del comitato di indirizzo e vigilanza. Era stato
portato a 3, ma non ha senso per la spending review perché era
gratuito; invece è molto importante la presenza dei sindacati in
quanto devono valutare e approvare norme che riguardano i
pensionati. Per cui la presenza dei sindacati è indispensabile.
Con questa norma lo manteniamo a 8 membri di cui 4 sindacati e 4
della Regione, quindi, il soggetto proprietario che la Regione
nomina 4 membri nel CIV e 4 le parti sindacali. Il CIV è quello che
deve operare e deve validare il bilancio, approvare il bilancio e
una serie di operazioni quale, ad esempio, l'operazione
immobiliare. Quindi, se il CIV è d'accordo si va avanti, se il CIV
non è d'accordo non si va avanti e ci deve essere una
rappresentanza sindacale, chiaramente.
GRECO GIOVANNI. Chi è che presiede questo comitato, Assessore
Baccei?
BACCEI, assessore per l'economia. Vanno nominati.
GRECO GIOVANNI. Non sono stati ancora nominati?
BACCEI, assessore per l'economia. Ad oggi c'è questo problema che
vorremmo nominarne 8 membri, per cui è in sospeso in attesa di
questa norma. Stante le cose attuali dovrebbero essere 3 membri. Il
Ragioniere Sammartano è in pensione e non nomina nessuno. Li
avrebbe nominati comunque neanche prima perché la nomina è del
socio. Il dottore Sammartano è il Presidente del Fondo Pensioni,
non c'entra con il CIV che è un altro organo.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8R. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:
«Articolo 9.
Disposizioni relative alla Centrale unica di committenza
per l'acquisizione di beni e servizi
l. Per le finalità di cui all'articolo 55 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9 il personale del comparto non dirigenziale in
servizio, alla data del 31 dicembre 2016, presso gli uffici o le
strutture individuate dal comma 5 del medesimo articolo è assegnato
alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e
servizi. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale è onerato degli adempimenti relativi all'adozione degli
atti conseguenti».
Sull'articolo 9 la Commissione ha espresso parere favorevole.
Gli emendamenti soppressivi sono ritirati.
D'ASERO. L'assessore può spiegare in sintesi l'articolo?
BACCEI, assessore per l'economia. Questo articolo prevede che il
personale, che già oggi svolge funzione di acquisto di beni e
servizi, venga trasferito alla Centrale unica di committenza, anche
perché la Centrale unica di committenza è quella che dovrebbe fare
l'acquisto di beni e servizi, quindi non si capisce cosa facciano
queste persone se non sono nell'organismo che fa gli acquisti.
Quindi, di fatto portiamo le persone all'interno di quell'organismo
che è dedicato all'acquisizione di beni e servizi.
D'ASERO. Basta un provvedimento amministrativo?
BACCEI, assessore per l'economia. No.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10.
PANEPINTO. Chiedo che l'articolo 10 venga accantonato.
PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 17.41, è ripresa alle ore 17.44)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. L'articolo 10 è accantonato e, su richiesta del
Governo, è accantonato anche l'articolo 11.
LACCOTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LACCOTO. Signor Presidente, questa è una norma, una delle poche
norme che è passata nella Commissione di merito e che porta molte
semplificazioni. Richiesta da tutti i componenti, non implica spese
e, quindi, agevola e non blocca quelle che sono le procedure
riguardanti la vendita di immobili o meno. Non capisco perché viene
accantonata.
BACCEI, assessore per l'economia. Perché mancava l'Assessore
competente.
LACCOTO. Allora accantoniamo tutte le norme per quel che mi
riguarda
PRESIDENTE. Scusate, non sto entrando nel merito, ma da un punto
di vista di metodo procedurale.
BACCEI, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BACCEI, assessore per l'economia. Signor Presidente, avevo chiesto
l'accantonamento semplicemente perché mancava l'Assessore
competente al ramo. Se però i parlamentari sono d'accordo ad andare
avanti, non ho nessun problema sull'andare avanti.
Ritiro, pertanto, la richiesta e andiamo avanti.
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Articolo 11.
Disposizioni per l'accelerazione e lo sblocco dei
procedimenti relativi all'assegnazione e vendita dei beni
immobili delle Aree di sviluppo industriale
1. All'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e
successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
4 bis. In nessun caso le concessioni edilizie, le variazioni in
corso d'opera, le autorizzazioni per il completamento delle opere
ed ogni altro titolo edilizio comunque denominato, rilasciato dal
Comune, possono essere subordinate ad ulteriori preventivi pareri,
nulla osta o altri provvedimenti autorizzativi adottati
dall'IRSAP. .
2. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e
successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 9 sono inseriti
i seguenti:
9 bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree
industriali, l'incremento della produttività delle stesse per
l'attrazione di investimenti, l'ottimale stabilità degli indici
occupazionali nel territorio di riferimento, nonché il celere
completamento delle liquidazioni, tutti i beni del patrimonio
consortile privi di insediamento produttivo, previa ricognizione da
parte dei soggetti liquidatori delle ASI che verifichino
l'effettiva funzionalità dei capannoni assegnati o da assegnare, ad
eccezione di quelli strumentali espressamente declinati al comma 2,
lettera f), secondo periodo, devono essere venduti secondo modalità
e criteri stabiliti dall'IRSAP, in ogni caso ricorrendo a procedure
di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità tecnica ed
imprenditoriale del progetto di insediamento.
9 ter. Nel caso di vendita dei rustici a soggetti già locatari
del bene, il prezzo di vendita è decurtato del 50 per cento del
canone già versato, anche se non previsto nel contratto di
locazione».
Onorevole Laccoto, il parere è stato espresso da tutte le
Commissioni. Io debbo dire che abbiamo rimandato indietro come
Ufficio di Presidenza e le Commissioni hanno avuto la possibilità
di pronunciarsi.
Si passa all'emendamento soppressivo 11.1, a firma dell'onorevole
Greco Giovanni. Lo ritira?
GRECO GIOVANNI. Lo ritiro. Come pure gli emendamenti a mia firma
11.2 e 11.3.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 11.6, a firma dell'onorevole Di Mauro, è decaduto
per assenza del firmatario. L'emendamento 11.5 è decaduto.
Si passa all'emendamento 11.8 a firma degli onorevoli Foti,
Cancelleri, Cappello e Tancredi.
L'emendamento è ritirato.
Sono ritirati anche gli emendamento 11.7 e 11.4.
Pongo in votazione l'articolo 11. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Articolo 12.
Contributi per lo sviluppo e l'occupazione nei settori
strategici
della microelettronica e delle biotecnologie
l. Al fine di sostenere la competitività e la capacità
d'innovazione del sistema produttivo regionale, nonché di sostenere
l'occupazione e lo sviluppo, la Regione, in armonia con gli
obiettivi della strategia regionale per l'innovazione intelligente
adottata con deliberazione della Giunta regionale del 18 febbraio
2015, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, riconosce
contributi alle imprese operanti nei settori strategici della
microelettronica e delle biotecnologie che procedano alla
localizzazione o rilocalizzazione sul territorio regionale di unità
produttive e/o di ricerca e sviluppo nei settori indicati.
2. Per le finalità di cui al comma l sono erogati alle imprese
regolarmente costituite in qualsiasi forma giuridica, che abbiano
sede e/o almeno un'unità locale e/o procedano al nuovo insediamento
o al trasferimento delle stesse presso qualsiasi comune della
Regione:
a) contributi per le attività di ricerca e sviluppo;
b) contributi per l'assunzione di personale qualificato da
impiegare presso l'attività produttiva nei settori strategici
individuati.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnati ai
sensi ed entro i limiti di cui all'articolo 25 del Regolamento UE
n. 614/2013 a mezzo di procedure di evidenza pubblica e con
decorrenza triennale.
4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono erogati in
ragione dell'ampliamento della base occupazionale per le assunzioni
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno di lavoratori
svantaggiati e/o molto svantaggiati, come definiti dall'articolo 2,
punto 4), lettera a), e punto 99), lettera a), del Regolamento UE
n. 614/2013, in possesso di laurea magistrale o specialistica o
titolo equipollente rilasciato presso altri Stati membri
dell'Unione europea, che venga destinato alle unità produttive e/o
di ricerca e sviluppo attivate e/o di nuova attivazione presso
qualsiasi comune della Regione.
5. Il contributo di cui al comma 4 è riconosciuto nella misura
fissa di 800 euro mensili per ciascuna unità di lavoro assunta a
tempo pieno a copertura parziale dei costi salariali sostenuti
dall'impresa. Nel caso di rapporti a tempo parziale il contributo è
ridotto in misura proporzionale al minore orario contrattuale
previsto rispetto all'orario a tempo pieno indicato dal contratto
collettivo applicato.
6. I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono assegnati ai
sensi ed entro i limiti di cui all'articolo 32 del Regolamento UE
n. 614/2013 a mezzo di procedure di evidenza pubblica.
7. In caso di rescissione dei rapporti di lavoro o per qualunque
altra causa prevista dall'ordinamento comunitario, nazionale e
regionale, le imprese beneficiarie decadono dai benefici di cui al
presente articolo con l'obbligo di procedere all'integrale
restituzione delle somme ricevute.
8. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia da
emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente
articolo.
9. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata
la spesa di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi
2017, 2018 e 2019.
10. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), è autorizzata
la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi
2017, 2018 e 2019».
All'articolo 12 il Governo ha presentato un emendamento di
copertura, il 12.14.
FALCONE. Chiedo che l'articolo 12 venga accantonato.
PRESIDENTE. C'è una richiesta di accantonamento sull'articolo 12.
Non sorgendo osservazioni resta così stabilito.
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Articolo 13.
Iniziative per la diffusione delle tecnologie digitali
nelle aree SNAI
l. Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie digitali
nelle cinque aree interne della Sicilia appartenenti al sistema
SNAI, l'Assessorato regionale per l'Economia, l'Ufficio per
l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e
l'attività informatica della Regione e delle pubbliche
amministrazioni regionali finanzia interventi finalizzati
all'attivazione di progetti di formazione per i docenti delle
scuole di ogni ordine e grado.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la
spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017».
L'emendamento 13.1 a firma degli onorevoli Greco Giovanni è
ritirato.
L'emendamento 13.5, a firma degli onorevoli Cancelleri ed altri
ritirato.
L'emendamento 13.4, a firma degli onorevoli Rinaldi ed altri è
ritirato.
Si passa all'emendamento 13.6, del Governo. Abbiamo una
riscrittura da parte del Governo che dà la copertura.
CORDARO. Può spiegare il Governo quali sono le norme sostituite?
BACCEI, assessore per l'economia. Onorevole Cordaro, la modifica è
dovuta ad un refuso, poiché era stata prevista la spesa soltanto
per il 2017, anziché per il triennio 2017/2019.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.6.
Presidenza del Presidente Ardizzone
Richiesta di verifica del numero legale
GRECO GIOVANNI. Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di
Regolamento, invito gli onorevoli deputati a registrare la loro
presenza con la scheda di votazione. Chiarisco le modalità di
registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto.
Dichiaro aperta la verifica.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la verifica.
Risultato della verifica
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica del numero legale:
Presenti 36
L'Assemblea non è in numero legale.
Pertanto, la seduta è rinviata di un'ora e riprenderà alle ore
19.00.
(La seduta, sospesa alle ore 17.53, è ripresa alle ore 18.59)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Articolo 13
Iniziative per la diffusione delle tecnologie digitali
nelle aree SNAI
l. Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie digitali
nelle cinque aree interne della Sicilia appartenenti al sistema
SNAI, l'Assessorato regionale per l'Economia, l'Ufficio per
l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e
l'attività informatica della Regione e delle pubbliche
amministrazioni regionali finanzia interventi finalizzati
all'attivazione di progetti di formazione per i docenti delle
scuole di ogni ordine e grado.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la
spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017».
Sull'articolo 13 era stata chiesta la verifica del numero legale.
L'emendamento 13.6 è sostitutivo dell'intero articolo 13. Abbiamo
un emendamento del Governo, il 13.7, che è sostitutivo del comma 2.
Sostanzialmente è la copertura finanziaria. Il parere della
Commissione?
VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
Favorevole.
GRECO GIOVANNI. Signor Presidente, ce lo fa illustrare, per
favore?
PRESIDENTE. Si intende illustrato già di per sé, onorevole Greco.
GRECO GIOVANNI. Ma, almeno, ci dia il tempo di leggerlo
PRESIDENTE. Lo ha letto lei, è quello sul quale aveva chiesto il
numero legale.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 13.6, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
«Articolo 14
Informazione e comunicazione istituzionale
1. La Regione, gli enti regionali e gli enti territoriali
regionali, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni
normative vigenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio,
attuano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno
2000, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni anche mediante
adeguamento delle dotazioni organiche.
2. La Regione, per il reclutamento di qualificati operatori
dell'informazione professionale e della comunicazione
istituzionale, provvede mediante il ricorso a figure professionali
iscritte all'ordine dei giornalisti, sulla base dell'esame del
curriculum vitae, da assumere con contratto a tempo determinato
secondo le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta
collaborazione del Presidente della Regione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio
finanziario 2017 la spesa di 350 migliaia di euro e, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2018, la spesa annua di 650 migliaia di
euro».
L'articolo 14 è accantonato.
CORDARO. Perché?
PRESIDENTE. Perché c'è una richiesta di accantonamento.
GRECO GIOVANNI. No, e che facciamo? Lo accantoniamo e dopo?
PRESIDENTE. Se c'è una richiesta di un Capogruppo, onorevole
Greco. Guardi che, in quest'oretta, hanno lavorato i deputati.
Riprendiamo l'esame dell'articolo 10, in precedenza accantonato.
PANEPINTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PANEPINTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come lei mi
suggerisce velocemente, presidente Ardizzone, vorrei che, in
assenza del presidente Vinciullo, i due Vicepresidente
confermassero quanto dico: in ordine a questo articolo, dalla II
Commissione era uscito un emendamento che, poi, è andato in III
Commissione, dove è stato modificato ed il testo uscito dalla II
Commissione, in realtà, non si trova nella riscrittura della III
Commissione.
Ora, ritengo che occorra valutare di mettere insieme il testo del
Governo, quello che aveva approvato la II Commissione e quello che,
poi, è stato modificato dalla III Commissione.
Quindi, ho ripreso il testo approvato dalla II Commissione che era
peraltro con copertura finanziaria di ulteriore milione di euro per
consentire, così come era stato fatto nel 2016, un tetto massimo di
78 giornate per esigenza, anche, di bonifica e di interventi sul
territorio.
PRESIDENTE. Dal punto di vista procedurale, non ho capito. Ce n'è
uno di riscrittura complessivo? Perché, formalmente, ne abbiamo uno
sostitutivo della III Commissione.
DIPASQUALE, vicepresidente della Commissione. Lo presenta la
Commissione.
PRESIDENTE. Onorevole Falcone, questo va riscritto. Tutto per
intero. Riscrivetelo, lo approviamo prima della chiusura. Si passa
all'articolo 15. Ne do lettura:
«Articolo15
Implementazione dei canali di comunicazione multimediale
l. Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati dal
Piano di azione dell'Unione europea per l'e-Government 2016-2020,
una efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo
sviluppo del turismo e dell'occupazione nel settore turistico,
attraverso il portale internet della Regione siciliana e l'utilizzo
dei diversi canali di comunicazione multimediale, presso l'Ufficio
per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e
l'attività informativa della Regione e delle pubbliche
amministrazioni regionali, è costituita apposita struttura
intermedia con le funzioni di assicurare una specifica e adeguata
attività redazionale e di comunicazione.
2. Per lo svolgimento dei servizi redazionali e di comunicazione
multimediale di cui al comma 1, da affidarsi anche mediante
contratti di servizio ad organismo di diritto pubblico o persona
giuridica controllata dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed
integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la
spesa di 300 migliaia di euro».
Comunico che sono stati presentati tutti emendamenti soppressivi
tranne il 15.12 a firma degli onorevoli Foti, Cancelleri, Cappello
e Tancredi. I soppressivi sono mantenuti o ritirati, onorevole
Greco?
GRECO GIOVANNI. A che articolo siamo, Presidente?
PRESIDENTE. All'articolo 15.
GRECO GIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirare gli emendamenti soppressivi 15.1, 15.2 e 15.3.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Gli emendamenti soppressivi 15.5, 15.4, 15.7, 15.10, 15.8, 15.9,
15.6, sono tutti ritirati.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 15.12, a firma degli onorevoli Foti ed
altri. Il parere del Governo?
BACCEI, assessore per l'economia. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 15.13, a firma del Governo sulla
copertura finanziaria.
Il parere della Commissione?
VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 15, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
«Articolo 18
Continuità servizi di Trasporto Pubblico Locale
passeggeri su strada
1. Ai fini dell'attivazione delle procedure previste dal
Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, ai sensi
dell'articolo 4 ter del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113,
l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità determina
con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali
confederali, le associazioni nazionali di categoria del settore del
trasporto di persone e le associazioni dei consumatori, e previa
intesa con gli Enti locali e delibera della Giunta regionale, il
livello dei servizi minimi di propria competenza in termini
quantitativi e qualitativi, in conformità ai criteri previsti
all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e
successive modifiche e integrazioni ed in modo da soddisfare le
esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al
Regolamento (CE) 1191/69 e successive modificazioni, con
particolare attenzione alle persone con ridotta capacità motoria.
2. I servizi minimi di cui al comma 1 possono essere articolati
in più lotti ai fini di economicità ed efficienza di gestione, da
conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale o modalità
differenziate di trasporto o integrazione di servizi, in coerenza
agli atti di indirizzo dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti
ed alle indicazioni programmatiche contenute nel vigente Piano
regionale dei Trasporti, adottato ai sensi della legge regionale 14
giugno 1983, n. 68.
3. L'Amministrazione regionale, in considerazione del mantenimento
della partecipazione societaria regionale nell'Azienda Siciliana
Trasporti s.p.a. in virtù di quanto previsto all'articolo 20, comma
1, lettera a), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e
successive modifiche e integrazioni, può procedere all'affidamento
diretto dei servizi di trasporto pubblico extraurbano su strada
alla predetta società, qualora sussistano i presupposti stabiliti
dall'articolo 5, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, e con
le modalità previste nel citato Regolamento.
4. I contributi regionali concessi ai Comuni, ai sensi
dell'articolo 27, comma 6 della legge regionale 22 dicembre 2005,
n. 19 e successive modifiche e integrazioni per l'espletamento dei
servizi urbani di trasporto sono corrisposti fino alla naturale
scadenza dei contratti di affidamento stipulati in attuazione alla
citata normativa. Ai fini del rinnovo dei contratti di servizio
esistenti, da attuarsi in conformità alle prescrizioni contenute
nel Regolamento (CE) 1370/2007, il livello dei servizi minimi a
carattere locale da garantirsi da parte degli enti locali
territoriali sarà determinato, ai sensi dell'articolo 4 ter del
D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, con decreto dell'Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa intesa con
gli enti locali interessati, sentite le associazioni dei
consumatori e le associazioni di categoria del settore del
trasporto di persone.
5. Per l'espletamento delle attività propedeutiche all'attuazione
del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e dei connessi adempimenti
previsti dalle direttive dell'Autorità di regolazione dei
trasporti, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti è autorizzato ad avvalersi di supporti
specialistici da attivare secondo le procedure previste dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per le finalità del presente
comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di
50 migliaia di euro.
6. Nelle more della riforma organica del settore del trasporto
pubblico locale regionale e dell'affidamento dei servizi ai sensi
del Regolamento (CE) 1370/2007, a parziale modifica di quanto
disposto dall'articolo 27, comma 6, della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19, il Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può autorizzare,
nell'ambito dei contratti di affidamento provvisorio di cui al
predetto articolo, l'esercizio di nuovi servizi regionali di
trasporto di linea aggiuntivi, a totale carico finanziario e
rischio imprenditoriale dei contraenti proponenti. In caso di
pluralità di richieste di autorizzazioni per il medesimo servizio
aggiuntivo da parte di operatori diversi sarà attribuita preferenza
al titolare del contratto di servizio che esercita nell'ambito
geografico in cui ricade il servizio aggiuntivo maggiori servizi
pubblici convenzionati, quantificati in base al chilometraggio
annuo contrattualizzato.
7. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti, per i servizi di trasporto pubblico locale da
affidare ai sensi del comma 3 del presente articolo, nonché per
quelli già affidati all'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., è
autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 e per il
successivo biennio 2018-2019 ad adeguare il costo dei servizi di
trasporto pubblico ai valori di mercato, al fine di consentire alla
società di continuare ad operare quelle tratte non sufficientemente
remunerative, ma necessarie a garantire la mobilità dei cittadini
nell'ambito del territorio regionale, nel rispetto delle norme di
settore nazionali e comunitarie vigenti (Missione 10, Programma l).
8. Per le finalità di cui al comma 7 del presente articolo si
provvede entro il limite massimo di 22.040 migliaia di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 mediante
stanziamento in apposito capitolo che è nell'ambito della Missione
10, Programma 1.
9. Sono abrogati l'articolo 11 della legge regionale 29 luglio
1965, n. 19, il comma 13 dell'articolo 10 e i commi 6 e 8
dell'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, come
modificata dall'articolo 71, comma 3 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, il comma l dell'articolo 33 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2 e l'articolo 76 della legge regionale
12 maggio 2010, n. 11.
10. Le somme già erogate ai sensi delle norme di cui al comma 9
del presente articolo, costituiscono anticipo sui corrispettivi
riconosciuti in applicazione del precedente comma 7».
Comunico che è stato presentato l'emendamento sostitutivo 18R, a
firma della IV Commissione e l'emendamento 18.17, a firma del
Governo di identico contenuto.
Prima di votare l'emendamento del Governo occorre che venga
illustrato?
GRECO GIOVANNI. Certo che va illustrato
GRASSO. O lo accantoniamo o qualcuno lo spieghi
BOSCO, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Chiedo di
parlare per illustrare l'emendamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSCO, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Sono stati
semplicemente eliminati gli ultimi tre commi e, quindi, rimangono i
primi cinque commi.
Con la legge finanziaria 2017 i vecchi contratti del trasporto
pubblico locale sono stati prorogati fino al 2019, ultima data
possibile in assenza di gara secondo il Regolamento 1370.
Si devono fare le gare e questo autorizza, al comma 1, i servizi
minimi.
GRASSO. Ma noi avevamo prorogato i contratti fino al 2019 e lo
avevamo fatto perché serviva questa modifica
BOSCO, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Sono
prorogati, però si deve preparare fin da adesso, per potere
GRASSO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSO. Presidente, ricordo che questa è stata una materia
ampiamente trattata e si era deciso, considerato che eravamo poco
convinti, una proroga. Non preparare pertanto la gara così perché
va fatta una istruttoria. Quindi, se già è prorogata fino al 2019,
qual è l'esigenza, oggi, di modificare quella norma?
BOSCO, assessore per le infrastrutture e la mobilità. Per
arrivare già preparati e potere fare successivamente le gare.
GRASSO. Chiedo di accantonare l'articolo 18.
PRESIDENTE. L'articolo 18 è accantonato.
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
«Articolo 19
Trasporto ferroviario regionale
1. Per le finalità dell'articolo 9 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, dell'articolo 1, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 come
modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 e
dell'articolo 48, comma 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n.
3 è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020 la
spesa complessiva di 83.380 migliaia di euro, in ragione di:
- 1.870 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020;
- 8.580 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021;
- 10.560 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022;
- 12.540 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023;
- 14.520 migliaia di euro,per l'esercizio finanziario 2024;
- 16.610 migliaia di euro,per l'esercizio finanziario 2025;
- 18.700 migliaia di euro,per l'esercizio finanziario 2026. .
Comunico che sono stati presentati emendamenti soppressivi.
Votiamo il mantenimento dell'articolo
GRECO GIOVANNI. Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Va verificata la richiesta di numero legale. Scusate
però stiamo parlando del trasporto ferroviario regionale. Onorevole
Greco, cortesemente, stiamo andando avanti. C'è un impegno.
GRECO GIOVANNI. Allora, accantoniamolo, Presidente.
PRESIDENTE. L'articolo 19 è accantonato.
Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:
«Articolo 20
Borse di studio per area non medica
l. L'Assessore Regionale per l'istruzione e la formazione
professionale è autorizzato ad erogare alle tre università
siciliane per la istituzione di nuove borse di studio per l'area
non medica : biologi, farmacisti e fisico-chimici, un contributo
annuo pari a 200 migliaia di euro complessivi».
Si passa all'emendamento soppressivo 20.1, a firma degli
onorevoli Greco G. ed altri.
GRECO GIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento sostitutivo 20.4, a firma degli
onorevoli Ciancio ed altri.
CIANCIO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento sostitutivo 20.2, a firma degli
onorevoli Alongi ed altri.
ALONGI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento sostitutivo 20.3, a firma degli
onorevoli Ciancio ed altri.
CIANCIO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento di copertura 20.5, del Governo.
Il parere della Commissione?
VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 20, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:
«Articolo 21
Promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi
Per la copertura residua della partecipazione regionale al
finanziamento dell'OCM Promozione del vino sui mercati dei Paesi
Terzi campagna 2015-2016, per il 2017 è autorizzata la spesa di
150 migliaia di euro».
Si passa all'emendamento sostitutivo 21.1, a firma degli
onorevoli Greco G. ed altri.
GRECO GIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento sostitutivo 21.2, a firma degli
onorevoli Falcone ed altri.
FALCONE. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di
ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento sostitutivo III Commissione 21R. Sul 21R
non c'è copertura, la copertura è sul 21.
CRACOLICI, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea. Signor Presidente, ho il dovere di porre
all'attenzione dell'Aula, che questo articolo 21, così com'è uscito
nel testo base della Commissione, crea più problemi di quanti ne
risolve.
CORDARO. Ma con chi sta parlando, Assessore? Perché non si gira
verso i deputati?
CRACOLICI, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea. Ha ragione. Dicevo, questa norma, che prevede
un aumento della spesa per 150 migliaia di euro, crea più problemi
di quanti ne risolve, perché alimenta un contenzioso.
GRECO GIOVANNI. Lo ritiri.
CRACOLICI, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea. Non lo posso ritirare, non è mio. L'articolo 21
non è proposto dal Governo. E' uscito dalla Commissione, però ho il
dovere di dire c'è un problema che riguarda l'annualità 2017 su cui
c'era un impegno pluriennale dell'Amministrazione per la promozione
verso i Paesi terzi e ci sono alcune aziende che hanno fatto la
promozione ma non vi era la copertura finanziaria perché,
successivamente, si è creato un problema con la Commissione
Europea. Ma con questi 150 mila euro apriamo un contenzioso che non
siamo in grado di risolvere.
L'emendamento che avevamo proposto in Commissione, che pensiamo
di coprire con risorse proprie del settore perché provenienti
dall'attività della dismissione dei diritti di reimpianto, capisco
che oggi non abbia la copertura perché bisogna andare a verificare
l'accertamento delle entrate, quindi, chiedo al Parlamento di
cassare l'articolo 21 perché ci aprirà un contenzioso che non
saremo in grado di gestire.
PRESIDENTE. Non abbiamo capito. Il Governo chiede la soppressione
dell'articolo?
Allora, gli emendamenti si intendono tutti ritirati e, quindi, si
vota contro l'articolo 21 perché richiesto dal Governo. Il Governo
chiede di votare contro l'articolo 21.
Il parere della Commissione?
VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Favorevole alla proposta del Governo.
PRESIDENTE. Chi è favorevole all'articolo 21 si alzi; chi è
contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Si passa all'articolo 22 e poi torniamo all'articolo 14. Ne do
lettura:
«Articolo 22
Esenzione ticket per minori affidati dall'autorità giudiziaria
1. All'articolo 30, comma 2, della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola alloggio sono aggiunte le parole e a
famiglie ospitanti .
b) dopo la parola ticket è aggiunto il seguente periodo: Lo
stesso esonero si applica ai minori in adozione per un periodo
iniziale di presa in carico pari ad anni due».
All'articolo 22 abbiamo il mantenimento del testo. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:
«Articolo 23
Biobanca del Mediterraneo
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 1 ottobre 2015,
n. 22, è assegnato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia un contributo di 200 migliaia di euro finalizzato
all'istituzione della Biobanca del Mediterraneo . (Missione 13,
Programma 1, Capitolo 413316)».
Anche all'articolo 23 abbiamo il mantenimento del testo. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Sull'articolo 23, c'è una copertura. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si riprende l'esame dell'articolo 14 in precedenza accantonato.
Gli emendamenti soppressivi sono ritirati. Si passa all'emendamento
14.10, a firma degli onorevoli Musumeci, Turano, Formica, Cani, lo
hanno firmato tutti questo, Alongi, Falcone, Assenza, Giuffrida,
Papale, Raia, Cordaro, Picciolo e Apprendi. Lo mantiene, onorevole
Formica? L'articolo 14.10 è sostitutivo del 14, firmato da tutti i
parlamentari.
Il Governo mi chiede di accantonarlo per un fatto di copertura.
Ci sarebbe una copertura parziale.
D'ASERO. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 14.10.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di maggioranza.
Dal momento che mi pare di capire che i proponenti stanno
ritornando alle somme che sono state stanziate in Commissione
Bilancio', perché stravolgere completamente il testo su cui tutti
avevano convenuto in Commissione Bilancio'? Mi sembra che stiamo
ponendo tutta una serie di paletti e di interventi che, secondo me,
limitano anziché ampliare la possibilità di intervento da parte
dei
PRESIDENTE. Lei che cosa propone, di accantonarlo o di
approfondirlo?
VINCIULLO, presidente della Commissione e relatore di
maggioranza. Di accantonarlo.
PRESIDENTE. L'articolo 14 è accantonato. Sistemate la copertura
Si riprende l'esame dell'articolo 10, in precedenza accantonato.
C'era una riscrittura volante da parte dell'onorevole Panepinto, ma
non la trovo. La riscrittura di tutto l'articolo 10. Onorevole
Falcone l'ha visionato? Se mi date questo emendamento. Abbiamo
l'emendamento A208 R bis. Distribuiamolo.
Possiamo votarlo? Il Movimento Cinque Stelle mi sta chiedendo
l'emendamento. Possiamo distribuirlo?
GRECO GIOVANNI. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento di
riscrittura dell'articolo 10 A208 R bis.
FONTANA. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento di
riscrittura dell'articolo 10 A208 R bis.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
L'articolo 10 è approvato.
Si riprende l'esame dell'articolo 14, in precedenza accantonato.
Sull'articolo 14 gli Uffici mi dicono che è stato presentato un
subemendamento che dà la copertura finanziaria riportando al
vecchio importo.
Pongo in votazione il subemendamento 14.10.1. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 14.12, che è la copertura
all'intero 14.10. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione il 14.10, così come emendato. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Abbiamo così approvato l'articolo 14.
Si riprende l'esame dell'articolo 12, in precedenza accantonato.
Assessore Baccei, Commissione, sull'articolo 12 abbiamo la
copertura?
BACCEI, assessore per l'economia. Sì.
PRESIDENTE. Abbiamo la copertura del Governo. Possiamo andare
avanti?
Si intendono ritirati tutti gli emendamenti, anche quelli a firma
dell'onorevole Anselmo.
Allora, all'articolo 12 è stato presentato l'emendamento di
copertura 12.14. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si riprende l'esame dell'articolo 19, in precedenza accantonato.
GRASSO. Non c'è condivisione su questo articolo
PRESIDENTE. L'articolo 19 è accantonato.
Sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 19.31, è ripresa alle ore 19.32)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Il Governo ha chiesto di riprendere l'esame
dell'articolo 24.
GRECO GIOVANNI. Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Onorevole Greco, in questo momento non si sta
svolgendo alcuna votazione.
CORDARO. L'onorevole Greco ritira la richiesta di verifica del
numero legale.
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:
Articolo 24.
Norme in materia di acquisizione di benti confiscati
alle criminalità organizzate
l. Al fine di non disperdere il patrimonio delle prestazioni
sanitarie in Sicilia e per consentire la programmazione e
l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del settore
sanitario finalizzati anche alla promozione economica e alla
coesione sociale e territoriale, in deroga alle vigenti
disposizioni in materia di non onerosità di acquisizione di beni
confiscati alle criminalità organizzate ai sensi dell'articolo 48,
comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 159/2011, la
Regione siciliana è autorizzata all'acquisizione onerosa dei beni
immobili e dei diritti reali sui beni immobili di proprietà dello
Stato, gravati da debiti, siti nel comune di Bagheria, alla data di
entrata in vigore della presente legge sede delle strutture
sanitarie, ospedaliere, di medicina nucleare e di diagnostica per
immagini e radioterapia.
2. Per le finalità di cui al comma l il Ragioniere generale della
Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato,
nell'esercizio finanziario 2017, ad effettuare operazioni
finanziarie per un importo non superiore complessivamente ad euro
27.334.383,51.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
quantificati in euro 754.021,00 per l'esercizio finanziario 2017 ed
in euro 1.508.041,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e
2019, così come specificati nella tabella sottostante, si provvede
a valere sulle entrate derivanti dalla locazione degli stessi
immobili:
Anno Interessi Capitale
2017 euro 478.352,00 euro 275.669,00
2018 euro 942.147,00 euro 565.894,00
2019 euro 922.168,00 euro
585.873,00
Gli emendamenti 24.1, 24.5, 24.8 e 24.2 sono ritirati.
Si passa all'emendamento 24.6, del Governo. L'eventuale
approvazione di questo emendamento precluderà l'emendamento 24.9.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 24.3 e 24.4 sono ritirati.
Onorevole Alongi, la invito al ritiro dell'emendamento 24.7,
perché trattasi di materia di competenza statale e non regionale.
La invito al ritiro, onorevole Alongi, dell'emendamento 24.7 i
proventi derivanti dall'autorizzazione beni confiscati alla
criminalità organizzata assegnati alla Regione confluiscono in un
Fondo unico , questa è normativa nazionale Se possibilmente lo può
ritirare.
ALONGI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALONGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori, questo
emendamento, mi perdoni, io sapevo che arrivavamo a questo Conosco
bene la norma, ma è un emendamento che è anche provocatorio,
perché, mi scusi, la provocazione a volte serve, ed è un invito che
faccio al Presidente della Regione, al Governo regionale tutto,
perché ritengo che su questo tema bisogna aprire un tavolo di
confronto col Governo nazionale, perché siccome attualmente al
Senato e alla Camera stanno votando una nuova legge sulla gestione
dei beni confiscati e sui fondi, permettetemi, questo è il momento
in cui bisogna intervenire perché quasi il 60 per cento delle
confische sia sotto l'aspetto economico sia sotto l'aspetto
immobiliare sono somme detratte, destinate, all'economie della
Sicilia; quindi, ritengo che sia opportuno che un fondo venga
integrato in modo particolare per riutilizzarlo presso un fondo
regionale affinché si dia un sostegno alle start up e alle aziende
che prendono in consegna beni confiscati e che possano essere
utilizzate anche per avviare aziende che sono in grosse difficoltà.
Credo che questo sia un tema che vada affrontato e questa era
semplicemente una provocazione positiva e non inutile in un momento
delicato dove a livello nazionale si sta affrontando la nuova norma
sui beni confiscati e anche, aggiungo, sul fatto grave che stanno
chiudendo l'Agenzia dei beni confiscati a Palermo e credo che sia
un fatto altrettanto gravissimo.
PRESIDENTE. Abbiamo capito il senso lodevole dell'emendamento.
L'emendamento è comunque ritirato.
Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(È approvato)
Onorevoli colleghi, si passa al secondo blocco degli emendamenti.
Ci sono alcune norme che non avevano difficoltà; ad esempio,
l'articolo 66 Farmacie piccoli centri e l'articolo 67.
Si passa all'articolo 67. Ne do lettura:
«Articolo 67.
Borse di studio Medicina generale
1. I medici ammessi con riserva ed in sovrannumero e senza
corresponsione di borsa di studio al corso triennale di formazione
specifica in Medicina Generale per il triennio 2014-2017 nella
Regione Sicilia, che hanno partecipato a tutte le attività pratiche
e teoriche del corso e che hanno superato positivamente le
verifiche intermedie nel biennio 2014/2016, in considerazione anche
della carenza di medici di medicina generale nella Regione
siciliana, sono legittimati a portare a compimento, senza
pregiudizio dei diritti acquisiti dai soggetti titolari di borsa di
studio, le attività di frequenza utili al conseguimento del diploma
dei formazione specifica in medicina generale».
L'emendamento 67.1 è ritirato.
Pongo in votazione l'articolo 67. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(È approvato)
Si passa all'articolo 66. Ne do lettura:
«Articolo 66.
Farmacie piccoli centri
1. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11
del decreto legge 24 gennaio 2012 , n.1 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Assessorato
regionale della Salute, a seguito delle variazioni demografiche in
riduzione intervenute, e del conseguente mutato rapporto
farmacia/numero abitanti, qualora nei piccoli comuni con meno di
12.500 abitanti le sedi farmaceutiche non sussidiate risultano
essere eccedenti il quorum previsto dall'articolo l secondo comma,
della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modifiche ed
integrazioni autorizza, su richiesta degli aventi titolo, il
trasferimento delle farmacie eccedenti in altro comune della
Regione siciliana, nei quali all'esito della revisione biennale di
cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e
successive modifiche ed integrazioni, vi sono sedi disponibili
sulla base di una graduatoria per titoli redatta sulla base di un
apposito Decreto assessoriale che tenga conto anche dell'ordine
cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si
perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura quadriennale
del concorso ordinario, di cui all'articolo 48, comma 29, del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, previo
pagamento di una tassa di concessione governativa pari a 20.000
euro».
L'emendamento 66.2 è ritirato.
Si passa all'emendamento 66.6, a firma degli onorevoli Rinaldi ed
altri.
RINALDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RINALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, si
tratta soltanto di dare una priorità nel decreto assessoriale, se
mi ascolta, assessore, stiamo discutendo dell'articolo 66 e c'è un
emendamento presentato a mia firma. Signor Assessore, si tratta di
tenere conto
PRESIDENTE. Onorevole Rinaldi, accantoniamo l'articolo.
Onorevoli colleghi, arrivati a questo punto sono dell'avviso che
potremmo pure fermarci.
Presidenza del Presidente Ardizzone
La seduta è rinviata a mercoledì, 26 luglio 2017, alle ore 16.00,
con il seguente ordine del giorno:
I- COMUNICAZIONI
II-DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.
Legge di stabilità regionale. Stralcio I . (n. 1276
Stralcio I/A) (Seguito)
Relatore di maggioranza: on. Vinciullo
Relatore di minoranza: on. Cancelleri
III-DISCUSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 68 BIS DEL REGOLAMENTO INTERNO,
DEL DISEGNO DI LEGGE:
Norme in materia di Consorzio autostrade siciliane (CAS) . (n.
1276/A Stralcio III) (Seguito)
IV-DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) - Istituzione dei nuovi parchi archeologici in Sicilia e
modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20. (n.
1212/A)
Relatore: on. Greco Marcello
2) - Legge di modifica dell'articolo 8 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30. Variazione di denominazione dei comuni
termali. (n. 843/A)
Relatore: on. Mangiacavallo
3) - Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante
'Riconoscimento e tutela della minoranza linguistica gallo-italica
ai sensi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482.' (n. 1229/A)
Relatore: on. Greco Marcello
4) - Norme per il riconoscimento e la promozione delle attività
artistiche di strada. (n. 1221/A)
Relatore: on. Greco Marcello
5) - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e D.P. 24 marzo
2003, n. 8. Progetto di variazione territoriale finalizzato
all'aggregazione al Comune di Grammichele di parte di territorio e
di popolazione del Comune contermine di Mineo (c.da Saie). (n.
1266/A)
Relatore: on. Siragusa
6) - Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA). (n. 1120/A)
Relatore: on. Panarello
7) - Valorizzazione del demanio trazzerale. (n. 349/A)
Relatore: on. Laccoto
8) - Codice etico per gli eletti a cariche pubbliche, per gli
amministratori e per i dipendenti della Regione Siciliana. (n.
854/A)
Relatore: on. La Rocca Ruvolo
La seduta è tolta alle ore 19.42
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio