Presidenza del Presidente Ardizzone
LANTIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, il Presidente do il preavviso di trenta minuti al fine
delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che
dovessero avere luogo nel corso della seduta.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Dipasquale, Fontana, Lo
Sciuto, Micciché e Oddo sono in congedo per oggi.
L'Assemblea ne prende atto.
Annunzio di risposte scritte a interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute le risposte scritte alle
seguenti interrogazioni:
- da parte dell'Assessore per le Attività produttive
N. 391 - Notizie sulle illegittime promozioni di 43 dipendenti
della Cassa regionale per le imprese artigiane (CRIAS).
Firmatari: Mangiacavallo Matteo; Cancelleri Giovanni Carlo;
Cappello Francesco; Ciaccio Giorgio; Ciancio Gianina; Ferreri
Vanessa; Foti Angela; La Rocca Claudia; Palmeri Valentina; Siragusa
Salvatore; Trizzino Giampiero; Venturino Antonio; Zafarana
Valentina; Zito Stefano (Con nota prot. n. 22022/IN.16 del 2 maggio
2013, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le
attività produttive).
N. 668 - Chiarimenti sulle problematiche delle aziende del settore
ristorazione, fra cui COT Ristorazione, aventi rapporti con gli
enti pubblici, sorte in relazione all'art. 61 del D.L. n. 1 del
2012, che disciplina le relazioni commerciali in materia di
cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
Firmatari: La Rocca Claudia; Zito Stefano; Zafarana Valentina;
Siragusa Salvatore; Palmeri Valentina; Trizzino Giampiero;
Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciaccio Giorgio;
Ciancio Gianina; Ferreri Vanessa; Mangiacavallo Matteo; Venturino
Antonio; Foti Angela (Con nota prot. n. 27904 del 4 giugno 2013, il
Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le attività
produttive);
- da parte dell'Assessore per l'Energia e i Servizi di Pubblica
Utilità
N. 162 - Anticipazione di risorse finanziarie ai fini
dell'estinzione dei debiti relativi alla gestione integrata dei
rifiuti.
Firmatari: Di Mauro Giovanni; Lombardo Salvatore Federico;
Federico Giuseppe; Figuccia Vincenzo; Fiorenza Cataldo; Picciolo
Giuseppe; Lo Sciuto Giovanni; Greco Giovanni (Con nota prot. n.
15592 del 25 marzo 2013, il Presidente della Regione ha delegato
l'Assessore per l'energia. Con nota prot. n. 923/Gab del 16 aprile
2013, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars., l'Assessore
per l'energia ha anticipato il testo scritto della risposta).
N. 220 - Chiarimenti sulla condotta degli enti locali nel caso di
richieste di rientro nei comuni di appartenenza dei dipendenti di
ruolo transitati negli ATO nelle more della costituzione delle
S.R.R.
Firmatario: Cascio Francesco (Con nota prot. n. 16122/IN.15 del 27
marzo 2013 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per
l'energia).
N. 404 - Chiarimenti sulla condotta degli enti locali che fanno
parte dell'Ato Gesa 2 S.p.A. in merito all'inizio del servizio di
raccolta in proprio dei rifiuti solidi urbani.
Firmatario: Di Mauro Giovanni (Con nota prot n. 21372 del 29
aprile 2013, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore
regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità. Con nota
prot. n. 1485/Gab, l'Assessore per le attività produttive ha
anticipato, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg.int.Ars, il testo
scritto della risposta).
Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna.
Annunzio di presentazione di disegni di legge
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni
di legge:
- Istituzione di un contributo a favore delle aree marine
protette. (n. 499)
di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Falcone,
D'Asero, Assenza, Germanà, Vinciullo e Pogliese in data 18 luglio
2013.
- Disposizioni in materia di pagamenti della pubblica
amministrazione. (n. 500)
di iniziativa governativa presentato dal Presidente della Regione
(on. Crocetta) su proposta dell'Assessore regionale per l'Economia
(dr. Luca Bianchi) in data 18 luglio 2013.
- Istituzione Cultura della Pace in Sicilia. (n. 501)
di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Zafarana,
Maggio, Ciancio, Cancelleri, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri,
Zito, Ciaccio, Foti, La Rocca, Palmeri, Siragusa, Tancredi,
Trizzino, Alloro, Anselmo, Arancio, Barbagallo, Cracolici, Cirone,
Digiacomo, Dipasquale, Ferrandelli, Gucciardi, Laccoto, Lupo,
Marziano, Milazzo, Panarello, Panepinto, Raia, Rinaldi, Vullo e
Vinciullo in data 18 luglio 2013.
- Interventi volti alla prevenzione della dispersione ed alla
qualificazione del sistema scolastico. (n. 502)
di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Ioppolo,
Musumeci, Formica e Currenti in data 18 luglio 2013.
- Sistema educativo regionale di istruzione e formazione della
Regione Sicilia. (n. 503)
di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Ferrandelli,
La Rocca Ruvolo, Dipasquale, Federico, D'Asero, Vinciullo e Ragusa
in data 23 luglio 2013.
- Finanziamento degli Istituti superiori di studi musicali ex
Istituti musicali pareggiati della Regione siciliana. (n. 504)
di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli La Rocca
Ruvolo, Cascio Salvatore e Micciché in data 23 luglio 2013.
- Sistema educativo regionale di istruzione e formazione. (n. 505)
di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli La Rocca
Ruvolo e Sammartino in data 23 luglio 2013.
- Istituzione degli sportelli unici per l'edilizia. (n. 506)
di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Sudano,
Cascio Salvatore, Leanza, Lentini, Nicotra, Ruggirello e Sammartino
in data 23 luglio 2013.
- Sistema socio educativo integrato dei servizi per la prima
infanzia. (n. 507)
di iniziativa governativa presentato dal Presidente della Regione
(on. Crocetta) su proposta dell'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro (Ester Bonafede) in data
23 luglio 2013.
- Valorizzazione e promozione delle espressioni artistiche in
strada. (n. 508)
di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Lombardo in
data 23 luglio 2013.
- Istituzione della carta di credito per la cultura della regione
siciliana. (n. 509)
di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Lombardo in
data 23 luglio 2013.
- Norme sul software libero, pubblicazione, accesso e riutilizzo
dei documenti e dei dati della pubblica amministrazione regionale e
hardware documentato. (n. 510)
di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Siragusa,
Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ciancio, Ferreri, Foti, La Rocca,
Mangiacavallo, Palmeri, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito in
data 23 luglio 2013.
Comunicazione di assegnazione di proposte di legge costituzionale
alla competente Commissione
PRESIDENTE. Comunico che le proposte di legge costituzionale n.
A.S. 42 e n. A.S. 363, recanti Modifiche agli statuti delle
regioni ad autonomia speciale concernenti la procedura per la
modifica degli statuti medesimi , trasmesse per il parere ai sensi
dell'articolo 41 ter dello Statuto, sono state assegnate alla I
Commissione.
Comunicazione di apposizione di firma a disegno di legge
PRESIDENE. Comunico che l'onorevole Pietro Alongi, con nota prot.
n. 8645/SG.LEG.PG. del 19 luglio 2013, ha chiesto di apporre la
propria firma al disegno di legge n. 452:'Norme per favorire
l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile
democratica, la lotta contro la mafia, la criminalità organizzata e
diffusa e contro i poteri occulti'.
Annunzio di interrogazioni
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti
interrogazioni con richiesta di risposta in Commissione:
N. 1011 - Notizie in ordine all'utilizzo dei beni confiscati alla
mafia e assegnati alla Regione.
- Presidente Regione
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 1012 - Notizie in ordine al ripristino delle condizioni di
sicurezza della strada provinciale Mezzojuso-Campofelice di Fitalia
(PA) e del sistema viario della provincia di Palermo.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 1013 - Notizie circa eventuali finanziamenti regionali in
favore del tour 'Apriti Sesamo' di Franco Battiato.
- Presidente Regione
- Assessore Economia
- Assessore Turismo, Sport e Spettacolo
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 1014 - Notizie in merito all'interruzione del rapporto di
lavoro dei dipendenti dell'ATO Palermo 1.
- Presidente Regione
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 1015 - Chiarimenti in ordine alla decisione del Governo
regionale di giungere alla chiusura del punto nascita del Presidio
ospedaliero di Corleone (PA).
- Presidente Regione
- Assessore Salute
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 1016 - Notizie in merito ai contributi per le attività del
CERISDI per l'esercizio finanziario 2013.
- Presidente Regione
- Assessore Economia
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 1017 - Notizie in merito ai lavori del pontile a 'T' del porto
di Presidiana di Cefalù.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
- Assessore Territorio e Ambiente
- Assessore Turismo, Sport e Spettacolo
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 1018 - Chiarimenti in ordine allo stato delle 'strade rurali' e
alla possibilità di rifinanziarne i relativi progetti di
manutenzione.
- Presidente Regione
- Assessore Risorse Agricole e Alimentari
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 1019 - Interventi urgenti a sostegno delle aziende creditrici
di AMIA spa.
- Presidente Regione
- Assessore Economia
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 1020 - Chiarimenti in ordine alla revoca del decreto istitutivo
del Parco dei Monti Sicani.
- Presidente Regione
- Assessore Risorse Agricole e Alimentari
- Assessore Territorio e Ambiente
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 1021 - Urgenti provvedimenti in merito alle richieste di
sanatoria a tutt'oggi inevase.
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 1022 - Notizie in merito al Piano Energetico Regionale.
- Presidente Regione
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
- Assessore Territorio e Ambiente
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 1023 - Potenziamento dell'Ufficio postale Gangi 1 (PA).
- Presidente Regione
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 1024 - Chiarimenti in ordine alla vendita del CRES di Monreale
(PA).
- Presidente Regione
- Assessore Economia
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
N. 1025 - Notizie in merito all'aumento del disagio sociale e
minorile e del fenomeno della dispersione scolastica in Sicilia.
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
- Assessore Istruzione e Formazione
Firmatario: Vinciullo Vincenzo
Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno inviate al
Governo e alle competenti Commissioni.
Presidenza del Presidente Ardizzone
Comunicazione del programma-calendario dei lavori parlamentari
approvato dalla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
riunitasi oggi, 24 luglio 2013, sotto la presidenza del Presidente
dell'ARS, on. Ardizzone, con la partecipazione dell'Assessore per
l'economia e dei Presidenti delle Commissioni legislative
permanenti, della Commissione UE e delle Commissioni speciali, ha
approvato all'unanimità il seguente programma-calendario dei lavori
parlamentari per la corrente sessione.
AULA
L'Aula terrà seduta:
- oggi, mercoledì 24 luglio 2013, per la votazione finale del
disegno di legge in materia di albergo diffuso e per il seguito
della discussione della mozione n. 71;
- domani, giovedì 25 luglio 2013 (ore 18.00), per avviare la
discussione dei disegni di legge nn. 51-38 bis-Norme stralciate I/A
Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di
incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente
della Giunta regionale e 480/A Disposizioni di proroghe e modifiche
di norme.
L'Aula terrà seduta domani alle ore 18.00 e non alle ore 16.00 in
quanto alle ore 16.00 in II Commissione sarà presente il dottore
Graffeo ed alcuni componenti della sezione di controllo della Corte
dei conti per esprimere un giudizio sia sul disegno di legge
dell'assestamento che del rendiconto, nella normale collaborazione
fra istituzioni.
- Martedì 30 luglio 2013, l'Aula terrà seduta per il seguito della
discussione dei due disegni di legge sopra menzionati, che
ribadisco sono quelli relativi alle cosiddette incompatibilità,
ormai diventata la cosiddetta legge antiparentopoli ed il disegno
di legge sulle proroghe dei contratti dei precari che andranno a
scadere il 31 luglio. A seguire ci sarà l'avvio della discussione
del disegno di legge n. 271/A Norme in materie di scostamento degli
indicatori occupazionali per le misure del POR 2000/2006 e della
programmazione regionale 2007/2013 che è un disegno di legge
esitato dalla III Commissione con il relativo parere della
Commissione Bilancio.
- A partire da mercoledì 31 luglio 2013, l'Aula terra seduta per
l'approvazione dei disegni li legge il cui esame è stato iniziato e
per l'avvio della discussione dei disegni di legge del rendiconto e
dell'assestamento di bilancio (rispettivamente i nn. 486 e 479),
che verranno esaminati con priorità dalla Commissione Bilancio.
L'Aula oltre alle mozioni individuate nel precedente programma-
calendario del 3 luglio 2013 discuterà anche le seguenti mozioni:
-n. 59 - Interventi urgenti per la modifica dell'attuale Piano di
gestione dei rifiuti e per la riduzione dei rifiuti indifferenziati
in Sicilia;
-n. 65 - Iniziative finalizzate alla dismissione e al recupero dei
borghi rurali appartenenti al demanio regionale;
-n. 101 - Rimodulazione e nuova assegnazione dei fondi di spesa
comunitaria dell'ASSE 3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007 - 2013 per
evitare il disimpegno automatico delle somme e migliorare l'offerta
turistica in Sicilia;
-n. 105 - Iniziative per il rilancio dell'autodromo di Pergusa
(EN);
-n. 123 - Ripristino nel bilancio regionale del gettito derivante
dalle operazioni effettuate in via telematica dalle imprese di
revisione riconosciute ed autorizzate ad operare, nel territorio
siciliano, dalla competente amministrazione regionale.
COMMISSIONI
Oltre alle priorità già individuate per la Commissione Bilancio,
le Commissioni daranno priorità all'esame dei disegni di legge n.
500 Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica
Amministrazione e n. 16 Accesso al diritto di abitazione dalla
proprietà della casa mediante mutuo sociale, nonché di quelli già
individuati nel precedente programma-calendario del 3 luglio 2013,
i quali saranno iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea via
via che verranno esitati dall'Aula dalle competenti Commissioni di
merito.
Si è infine convenuto, prima della sospensione estiva dei lavori
parlamentari, di portare a compimento la discussione del disegno di
legge di recepimento in Sicilia del cosiddetto Decreto Monti, che
verrà esitato dalla Commissione parlamentare speciale all'uopo
istituita entro il mese di luglio.
Va dato atto all'onorevole Cracolici che sta mantenendo gli
impegni, se non altro nell'incalzare la Commissione. Onorevole
Cracolici, diamo atto non a lei, non c'è bisogno dei miei
complimenti, ma al lavoro che sta svolgendo il Parlamento nella sua
interezza.
Non posso parlare del Consiglio di Presidenza perché sarebbe,
chiaramente autoreferenziale; avete fatto bene, con l'apporto pure
del professore Verde, il lavoro che è stato svolto. Fino a
stamattina c'è stato un incontro - lo voglio dire perché rimanga
agli atti - con la sezione di controllo della Corte dei Conti; c'è
un confronto serrato ed in parallelo questo confronto serrato è in
sede di Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e delle
Assemblee per le questioni che riguardano l'applicabilità del
decreto Monti in tutte le Regioni, ivi comprese le Regioni a
Statuto speciale.
Se ho voluto dare merito ai lavori svolti dalla Commissione e
quindi dal Parlamento, è per dire che questo Parlamento, per quello
che riguarda il recepimento del decreto Monti - si può dire tutto
il male possibile se vogliamo - ma sta mantenendo i tempi che si
sono dati ed è questo che obiettivamente è doveroso fare ed è
questo che si aspettano i siciliani.
Solo questo era l'apprezzamento alla sua persona nella qualità di
Presidente. Quindi, che verrà esitato, ribadisco, dalla Commissione
parlamentare speciale all'uopo istituita entro il mese di luglio,
quindi, particolarmente impegnativo per la Commissione stessa
dovere esitare questo disegno di legge.
Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per qualche minuto.
(La seduta, sospesa alle ore 17.48, è ripresa alle ore 17.50)
Presidenza del Presidente Ardizzone
Votazione finale del disegno di legge Norme per il riconoscimento
dell'Albergo Diffuso in Sicilia (nn. 230-120-76-152/A).
PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Votazione
finale del disegno di legge Norme per il riconoscimento
dell'Albergo Diffuso in Sicilia (nn. 230-120-76-152/A).
Comunico che sono stati presentati dalla Commissione, ai sensi
dell'articolo 117 del Regolamento interno, i seguenti emendamenti:
117.1, 117.2, 117.3, 117.4.
Si passa all'emendamento 117.1 che così recita: Al comma 4
dell'articolo 3 la parola prevede è sostituita da può
prevedere . L'aveva evidenziato l'onorevole Vinciullo nel suo
intervento di ieri sera.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 117.2. Lo pongo in votazione. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 117.3. Lo pongo in votazione. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 117.4. Lo pongo in votazione. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Scusate, questo colloquio continuo con gli uffici dipende dal
fatto che la VI Commissione che è riunita insieme ai dirigenti
delle ASP.
Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge «
Norme per il riconoscimento dell'Albergo Diffuso in Sicilia » (nn.
230-120-76-152/A)
Presidenza del Presidente Ardizzone
PRESIDENTE Si passa alla votazione finale per scrutinio nominale
del disegno di legge nn. 230-120-76-152/A.
Indìco la votazione per scrutinio nominale.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante
verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale:
Presenti 42
Onorevoli colleghi, per un problema tecnico è necessario
ripetere la votazione.
Presenti 43
Votanti 43
Maggioranza 22
Favorevoli 43
(L'Assemblea approva)
Con il voto favorevole dell'onorevole Panepinto e dell'onorevole
Tamajo.
Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, giovedì 25
luglio 2013, alle ore 18.00, con il seguente ordine del giorno:
Presidenza del Presidente Ardizzone
I - Comunicazioni
II - Discussione dei disegni di legge:
1) - Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e
di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di
componente della Giunta regionale. (nn. 51-38 bis- Norme stralciate
I/A)
Relatore: on. Alloro
2) - Disposizioni di proroghe e modifiche di norme. (n. 480/A)
Relatore: on. Greco Marcello
III - Seguito della discussione della mozione:
N. 71 - Iniziative finalizzate alla modifica della
convenzione stipulata dalla Regione Siciliana con
Siciliacque S.p.A, al fine di ridurre la tariffa del
servizio idrico integrato ai cittadini degli ambiti
territoriali ottimali (ATO).
(20 marzo 2013)
FIRETTO - GRASSO - LEANZA - LA ROCCA RUVOLO -
LENTINI - SAMMARTINO
La seduta è tolta alle ore 17.56
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Responsabile
Capo dell'Ufficio del regolamento e dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli
ALLEGATO 1
Risposte scritte ad interrogazioni
Rubrica «Attività produttive»
MANGIACAVALLO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO -
FERRERI - FOTI - LA ROCCA - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO -
VENTURINO - ZAFARANA - ZITO. - «Al Presidente della Regione,
all'Assessore per le attività produttive, premesso che:
la CRIAS è un ente pubblico economico le cui quote sono
interamente in possesso dalla Regione siciliana, i cui atti
deliberativi, adottati dal Consiglio di Amministrazione, sono
sottoposti per l'esercizio dell'azione di tutela e vigilanza sulla
loro legittimità all'Organo tutorio che è l'Assessorato regionale
alle Attività Produttive, già Cooperazione, ai sensi e per gli
effetti della l.R. n. 2/78 e della l.r. n. 35/91;
il rapporto di lavoro tra la CRIAS e i suoi dipendenti è
disciplinato dal Regolamento Organico del Personale (R.O.P.) nel
quale è previsto all'art. 1 che, solo ed esclusivamente, ai fini
del trattamento economico da applicare ai propri dipendenti, si
faccia riferimento al C.C.N.L. delle aziende di credito e
finanziarie (bancari) mentre, per quanto non in esso espressamente
previsto, rimanda al rapporto di impiego dei dipendenti regionali;
l'art. 31 della l.r 6/1997 ha previsto che gli enti sottoposti
alla vigilanza della Regione Siciliana, come la CRIAS, livellassero
il trattamento economico dei propri dipendenti a quelli regionali
attraverso l'adozione di apposite tabelle di equiparazione delle
figure professionali, adempimento, a tutt'oggi, mai ottemperato
dalla CRIAS;
la CRIAS, con delibera n. 12 del 26/01/2009 ha inteso adottare un
nuovo organigramma aziendale che prevede, a fronte di un organico
totale di appena 87 dipendenti, la presenza di ben 13 Funzionari e
21 Quadri super (figure entrambe equiparabili ai dirigenti della
Regione Siciliana), 19 Capi ufficio, oltre alle figure apicali di
Direttore Centrale e Direttore Generale;
la CRIAS con successiva delibera n.86 dell'11/09/2009 ha proceduto
all'avanzamento di carriera di quasi il 50% dei propri dipendenti
riconoscendo ad essi gradi e/o qualifiche ben superiori a quelle
attualmente rivestite, in diversi casi addirittura passando dalla
qualifica di impiegato a quella di dirigente;
le citate delibere della CRIAS n.12 del 26/01/2009 e n.86
dell'11/09/2009 non sono mai state approvate dall'Assessorato alle
Attività Produttive, Organo di vigilanza sugli atti della CRIAS,
come dallo stesso comunicato con propria nota prot.n.467 del
17/03/2010;
l'ex Presidente del CdA della CRIAS ha riconosciuto le promozioni
ai dipendenti interessati, con decorrenza 01 aprile 2010,
sottoscrivendo, con alcuni di essi, apposito accordo dinanzi alla
Commissione circoscrizionale di conciliazione presso l'U.P.L.M.O.
di Catania e con altri, una minima parte, attraverso il rilascio di
procure speciali al fine di transigere i relativi giudizi pendenti
avanti al Tribunale del Lavoro;
con Comunicazione di Servizio n. 7/AG/15/2 dell'01/04/2010 la
CRIAS, attraverso il Direttore Generale vicario, ha comunicato a
tutto il personale le nuove qualifiche dei dipendenti promossi';
l'art.32 del Regolamento Organico del Personale (R.O.P.) prevede
che le promozioni avvengano con provvedimento motivato previo
colloquio attitudinale che, nel caso in specie, la CRIAS non ha
effettuato;
l'Assessorato alle Attività Produttive, Organo di vigilanza sulla
CRIAS, con propria nota n.672 del 14/04/2010, prefigurandosi una
palese violazione di legge, ha invitato la CRIAS ad annullare in
autotutela, entro e non oltre 15 gg., la citata Comunicazione di
Servizio n.7/AG/15/2 dell'01/04/2010;
il Collegio dei revisori della CRIAS, in merito alle delibere de
quibus, con verbale n.280 del 22 aprile 2010 ha sollevato diversi
profili di illegittimità, in relazione alla non applicazione
dell'art.31 della L.R. 6/1997, sui notevoli costi dell'operazione,
nonché alla violazione degli artt.1 e 32 del Regolamento Organico
del Personale della CRIAS (R.O.P.), del combinato disposto
dell'art. 27 della l.r. 35/1991 e dell'art.3 della l.r. 2/78;
il Dirigente Generale dell'Assessorato alle Attività Produttive
pro tempore, Organo di vigilanza sulla CRIAS, con nota n.523 del
25/03/2010, ha conferito apposito incarico ispettivo a due
funzionari dell'Assessorato, la dott.ssa Anna Lo Cascio e l'ing.
Salvatore Randazzo, i quali con relazione del 06/05/2010 hanno
confermato la totale illegittimità dei provvedimenti adottati dalla
CRIAS per la mancata applicazione dell'art.31 della l.r. 6/1997,
per la violazione degli artt. 1 e 32 del Regolamento Organico del
Personale della CRIAS (R.O.P.), del combinato disposto dell'art. 27
della l.r. 35/1991 e dell'art. 3 della l.r. 2/78, per l'assenza di
informativa sindacale e, soprattutto, per la mancata esecutività
della delibera n. 12 del 26/01/2009 (prodromica per tutti gli atti
successivi) ed ai criteri di selezione del personale da promuovere;
con nota prot. n. 2282 del 30/06/2010 l'allora Assessore alle
Attività Produttive ha, ancora una volta, invitato la CRIAS ad
attendere il rituale parere della Giunta di Governo, previsto
dall'art. 3 della L.R. 10/04/1978 n.2, richiamato dall'art.27 della
L.R. 1991 n.35, e quindi a non porre in essere la delibera n. 12
del 26/01/2009;
il Giudice del Lavoro di Catania, ad adiuvandum, su specifico
ricorso di una Organizzazione Sindacale, con sentenza del
20/05/2011 ha dichiarato l'antisindacalità della condotta tenuta
della CRIAS che ha illegittimamente deliberato in ordine
all'organigramma aziendale che va, pertanto, revocato;
ulteriormente, l'Assessorato alle Attività Produttive, Organo di
vigilanza sulla CRIAS, con propria nota n.3023 del 16/01/2013 in
riscontro all'ennesimo esposto di alcuni sindacati, ha ribadito la
palese violazione di legge sull'argomento da parte della CRIAS;
tutto ciò premesso, considerato che:
la CRIAS continua, a tutt'oggi, a non disporre l'annullamento
ovvero la revoca delle citate delibere n.12 del 26/01/2009 e n.86
dell'11/09/2009, nonché degli atti consequenziali;
alcuni di coloro che sono stati destinatari degli illegittimi
provvedimenti di promozione vantano impropriamente le qualifiche
superiori, appunto, illegittimamente conseguite;
a conferma di ciò risultano presentati diversi decreti ingiuntivi
già accolti aventi ad oggetto il pagamento delle spettanze
retributive per il presunto svolgimento di mansioni superiori e
che, nella posizione difensiva assunta dalla CRIAS avverso dette
rivendicazioni giudiziali, si rileva un atteggiamento oltremodo
passivo, ove si consideri che le difese spiegate non hanno fatto
alcuna menzione della radicale illegittimità delle delibere in
oggetto;
preso atto di quanto in premessa, accertata la evidente violazione
da parte della CRIAS degli artt. 1 e 32 del Regolamento Organico
del Personale della CRIAS (R.O.P.), dell'art. 31 della L.R. 6/1997,
del combinato disposto dell'art.27 della l.r. 35/1991 e dell'art.3
della l.r. 2/78, nonché le norme generali di correttezza,
trasparenza, buona fede e parità di trattamento tra dipendenti;
preso atto altresì che la CRIAS, pur essendo un ente sottoposto
gerarchicamente alla Regione Siciliana di fatto, per il caso in
specie, non ritiene di eseguire le disposizioni impartite
dall'Assessorato alle Attività Produttive, Organo di vigilanza;
considerato, infine, che l'intera procedura amministrativa
adottata contrasta, sin dalla sua origine, con il divieto imposto
dalla Giunta di Governo, con propria delibera n. 221 del
30/09/2008, agli enti pubblici sottoposti a vigilanza e/o controllo
della Regione siciliana, di effettuare, tra l'altro, promozioni di
personale;
per sapere:
se non si ritenga opportuno provvedere a dare specifico incarico
al neo Commissario straordinario della CRIAS, nominato con delibera
di Giunta n. 24 del 24/01/2013, affinché quest'ultimo annulli in
autotutela le delibere n. 12 del 26/01/2009 e n. 86
dell'11/09/2009, nonché tutti gli atti consequenziali;
se non si ritenga altresì opportuno provvedere a dare specifico
incarico al medesimo Commissario straordinario affinché
quest'ultimo assuma gli opportuni provvedimenti, in primis la
rimozione, nei confronti di coloro che, eventualmente, si siano
resi responsabili di tale illegittima condotta». (391)
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)
Risposta. - «Si riscontra l'interrogazione n. 391 dell'onorevole
Mangiacavallo e si trasmette la relazione prot. n. 28725 del
28/05/2013. del Servizio 6.5 - Vigilanza e Servizio Ispettivo del
Dipartimento Attività produttive di questo Assessorato regionale.
contenente ogni elemento utile a chiarire quanto richiesto
dall'interrogante.
Relazione
«Dapprima è necessaria una premessa:
Come può evincersi dall'esame degli atti che seguono,
l'istruttoria, relativa alla materia di cui in oggetto, è stata
condotta, in parte, direttamente ed autonomamente dagli Uffici
diretta collaborazione dell'Assessore pro-tempore Venturi, ed, in
parte, dall'Ufficio Vigilanza. Ciò ha potuto causare
sovrapposizioni ed, a volte, mancanza di informazioni.
Con nota n. 2269 del 29.6.2010 (all. 1), il Sig. Assessore pro-
tempore ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere
vincolante della Giunta di Governo, previsto dall'ultimo comma,
dell'art. 3 della L.R. 2/1978, ai sensi del quale "la Giunta
regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di
competenza degli Assessori relativi od atti di enti, aziende o
istituti concernenti, statuti o piante organiche degli stessi o
comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo
personale" la delibera n. 12 del 26.1.2009 con la quale la CRIAS
aveva approvato l'organigramma aziendale (con la successiva
delibera n. 86 dell'11.9.2009 si è proceduto ai nuovi inquadramenti
- ndr).
Con successiva nota n. 4742/Gab del 13.12.2010 (all. 2), sempre
l'Assessore Venturi, nel sollecitare, alla Segreteria di Giunta, il
parere vincolante della Giunta di Governo, trasmette, ad
integrazione, il, condiviso, parere dell'Avvocatura dello Stato di
Palermo n. 72525 del 26.7.2010 (all. 3), nel frattempo richiesto
sulla vicenda in esame.
Alla Segreteria di Giunta fu trasmessa, per conoscenza, la nota n.
1444 del 15.4.2011(all. 4), in cui si riepilogava anche tutta la
vicenda (v. pag. 2 e seguenti).
Con nota n. 2431 del 9.6.2011 (all.5) la Segreteria di Giunta, nel
comunicare che i sindacati avevano trasmesso copia del decreto del
20.5.2011 con il quale il Giudice del lavoro di Catania, in ordine
alla deliberazione CRIAS n. 12/2009, accogliendo il ricorso
presentato dalla FABI, aveva dichiarato ai sensi dell'art. 28 della
legge 300/1970, la condotta antisindacale della CRIAS ( che ho
illegittimamente deliberato in ordine all'organigramma aziendale
che va revocato , ndr), ha chiesto di far conoscere, in merito al
citato decreto del giudice del lavoro, l'avviso dell'organo
tutorio.
Questo Assessorato, con successiva nota n. 2410 del 21.6.2011
(all.6), ha fatto presente, alla Segreteria di Giunta, che la CRIAS
aveva presentato il ricorso in opposizione ex art. 28 della legge
300/1970, in uno con l'istanza di immediata sospensione del
decreto del Giudice del Tribunale di Catania del 20.5.2011 e che,
comunque, restavano impregiudicate, rispetto all'esito della
proposta opposizione, le ulteriori osservazioni formulate dalla
scrivente nel merito delle deliberazioni in oggetto con la
richiamata relazione prot. n. 1444 del 15.4.2011 .
Con nota n. 2571 del 17.6.2011 (all 7), la Segreteria di Giunta,
nel prendere atto che questo Assessorato aveva nominato, con D.A n.
343 del 16.6.2011 un Commissario ad acta con il compito di
provvedere presso la CRIAS all'adozione dei provvedimenti
conseguenti al decreto del giudice del lavoro del 20.5.2011, faceva
presente di voler "porre agli atti la pratica in argomento (la
emanazione del parere - ndr), salvo diverso avviso da parte di
codesto Assessorato".
Con nota n. 3155/Gab del 24.6.2011 (all. 8), l'Assessore Venturi
replicava alla suddetta nota n 2571/2011 che, comunque la
"problematico debba essere affrontata dalla Giunta di Governo e che
l'allora richiesto parere, vincolante mantenga la suo validità
attesa la possibile impugnativa, da parte della CRIAS , del decreto
del giudice del lavoro di Catania".
Con nota n 2160 del 13.6.2012 (all 9) la Segreteria di Giunta
ritornava sull'argomento e richiedeva in conclusione, "considerato
il lasso di tempo intercorso... se la pratica de qua rivesta
carattere di attualità anche con riferimento all'eventuale
definizione del gravame sopra richiamato'' (l'esito del ricorso in
opposizione presentato dalla CRIAS -ndr).
Con nota n. 2592 del 19.7.2012 (alt 10) la Segreteria di Giunta,
nel prendere atto di una nota dell'Ufficio di Gabinetto
dell'Assessore pro-tempore n. 3507 del 3.7.2012 (ancor oggi non in
possesso del Servizio, sebbene richiesta), che riscontrava la
superiore nota n. 2160 del 13.6.2012, reiterava la richiesta sugli
esiti del ricorso in opposizione che la CRIAS aveva proposto
avverso il decreto del Giudice del lavoro di Catania.
Con nota n. 50916 del 12.7.2012 (all. 11) questo Servizio
richiedeva, alla CRIAS, notizie sugli esiti del ricorso in
opposizione presentato nel giugno 2011, trasmettendo,
eventualmente, gli atti.
Con nota n. 53403 del 23.7.2012 (all. 12) si sollecitava la CRIAS
per il riscontro della suddetta nota.
Con nota n. 53406 del 23.7.2012 (a11.13) questo Servizio
comunicava al Sig. Capo di Gabinetto dell'Assessore pro-tempore
che, sull'esito del ricorso, erano state richieste notizie alla
CRIAS.
La CRIAS, con nota, a firma del Direttore Generale f.f., Avv.
Lorenza Giardina, n. 20222 del 19.7.2012, pervenuta il 24.7.2012
(all. 14), comunicava, soltanto, che il giudice del tribunale del
lavoro adito, "ha fissato l'udienza per la decisione al
13.01.2013". Si pone l'attenzione su tale aspetto perché il
Direttore Generale ometteva di fornire l'altra importante notizia
riferita al fatto che il Giudice del Lavoro, adito dalla CRIAS con
il ricorso in opposizione del 6.6.2011, aveva rigettato l'istanza
di sospensione avanzata dalla stessa CRIAS, con proprio
provvedimento del 21.7.2011, di cui si dirà in seguito.
Con nota n. 56212 del 3.8.2012 (all. 15) questo Servizio
comunicava al Sig. Capo di Gabinetto: dell'Assessore pro-tempore,
affinché informasse la Segreteria di Giunta, che la CRIAS aveva
comunicato la data del 13.1.2013, fissata dal Giudice del lavoro
per la decisone dell'appello.
Con nota n. 3175 del 16.01.2013 (all. 16) questo Servizio
richiedeva, alla CRIAS, notizie sugli esiti del ricorso in
opposizione presentato nel giugno 2011, considerato che l'udienza
era stata fissata per il 13.01.2013 (di domenica?).
Con nota n. 3982 del 21.1.2013 (all. 17) si tornava, ancora una
volta, a sollecitare la CRIAS per il riscontro della suddetta nota.
Finalmente il Direttore Generale f.f. della CRIAS con n. 2069 del
24.1.2013, pervenuta il 30.1.2013 (all. 18), comunicava che
l'udienza, prima fissata per il 16.1.2013 (e non il 13), era stata
rinviata al 9.10.2013, omettendo di nuovo rifornire l'altra notizia
sul provvedimento del giudice del 21.7.2011.
Con nota n. 7053 del 1.2.2013 (all. 19), inviata alla S.V. ed alla
Segreteria di Giunta (regolarmente ricevuta) è stato comunicato il
rinvio dell'udienza, così come aveva riferito il Direttore f.f.
della CRIAS.
Questa Amministrazione, a seguito di una nota dei sindacati della
CRIAS dell'11.10.2012 (all. 20), in cui omettevano, anche loro, di
comunicare l'esistenza del provvedimento del giudice del 21.7.2011,
predisponeva ed inviava la nota n. 3023 del 16.1.2013, ai
sindacati, e per conoscenza, alla S.V. ed alla Segreteria di giunta
(all. 21) con al quale si riassumeva il punto della situazione (il
ritardo nella risposta non è dipeso da questo Servizio, essendo
stata posta, la nota, alla firma del Dirigente Generale il
29.10.2012).
Il sindacato FABI con lettera del 28.3.2013 (all. 22) nel
lamentare il comportamento dell'Assessore Venturi in merito alla
revoca del decreto con cui era stato nominato il Commissario ad
acta, stavolta e per la prima volta, comunicava che il Giudice del
Lavoro, adito dalla CRIAS con il ricorso in opposizione del
6.6.2011, aveva rigettato l'istanza di sospensione avanzata dalla
stessa CRIAS, con proprio provvedimento del 21.7.2011.
Importante notizia di rigetto istanza di sospensione che, come
sopra detto, mai era stata fornita dal Direttore Generale f.f.
della CRIAS con le precedenti comunicazioni.
Per tali motivazioni è stata inviata alla suddetta Dirigente la
nota n. 21896 del 17.4.2013 (all. 23) con la quale sono state
richieste informazioni sull'omissione della comunicazione.
Dopo un ennesimo sollecito fatto con la nota n. 22231 del
24.4.2013, il suddetto Direttore f.f. ha inviato la nota n. 12771
del 2.5.2013 (all. 24) che contiene notizie che si ritengono
estremamente gravi.
Sostiene di non aver informato questa Amministrazione perché lo ha
ritenuto (lo ha deciso lei) "assolutamente irrilevante ai fini
della chiesto informativa circa l'esito del ricorso in opposizione
presentato dallo CRIAS" e che "è noto che l'efficacia esecutivo del
decreto ex art. 28 st. lav. non può essere sospesa in sede di
opposizione potendo solo essa essere revocata con sentenza che
decidendo sull'opposizione annulli e/o revochi il decreto medesimo
".
E ancora, poiché, tuttavia, l'avvocato difensore della CRIAS, ha
presentato l'istanza di sospensione, il Direttore Generale,
ammettendolo, riferisce che ciò è stato fatto "nella consapevolezza
dello suo inammissibilità, al solo fine di sensibilizzare il
giudice del lavoro circa la delicatezza dello problematica
sottoposta al suo esame e riuscire, così, per tale via od ottenere
un excursus processuale quanto più rapido possibile della
controversia" .
Oggi è stato comunicato, a questa Amministrazione, che la
richiesta di sospensione, da parte della CRIAS e del proprio
difensore, Avv. Prof. Placido Petino, del primo provvedimento del
Giudice del Lavoro, è stata respinta il 21.7.2011 e che essa è
stata avanzata con la "consapevolezza della sua inammissibilità" e
di tutto ciò questa Amministrazione è stata tenuta all'oscuro.
In questa vicenda, si ritiene, siano stati, dapprima, tratti in
inganno e poi, volutamente, non informati, questa Amministrazione
che, si ricorda, ha comunicato alla Segreteria Generale, con la
nota n. 2410 del 21.6.2011 (v. all. 6), che la CRIAS aveva
presentato il ricorso in opposizione ex art. 28 della legge
300/1970, "in uno con l'istanza di immediata sospensione del
decreto" del Giudice del Tribunale di Catania del 20.5.2011, e la
Segreteria Generale che ha continuato a richiedere notizie
sull'esito del ricorso e che, se avesse saputo del rigetto
dell'istanza di sospensione presentata dalla CRIAS, avrebbe con
molta probabilità, fatto esprimere il richiesto parere alla Giunta
regionale.
Tutta l'istruttoria condotta da questa Ammnistrazione, almeno a
partire dalla nota del Diretture Generale f.f. della CRIAS la nota
n. 14780 del 15.6.2011 (all 25), con la quale ha solo trasmesso il
ricorso in opposizione, ex art. 28 legge 300, già depositato, in
uno con l'istanza di immediato sospensione della esecutività del
decreto (vedasi anche la prima pagina del ricorso predisposto
dall'Avv. Prof. Petino, dove è in grande evidenza la richiesta "di
immediata sospensione della esecutività dei decreto", nonché la
parte in cui, detto Avvocato, richiede, al Giudice del lavoro, di
"immediatamente sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto
pronunziato dai Giudice della prima fase fino alla pronunzia della
sentenza"), senza null'altro riferire, è stata condizionata sia da
tale fatto, sia dalla mancata notizia dei rigetto dell'istanza di
sospensione.
Inoltre, la mancata comunicazione, per tempo, dell'intervenuto
provvedimento di rigetto del Giudice del lavoro del 21.7.2011 ha,
forse, potuto influire, anche, sulla decisione dell'Assessore
Venturi di revocare il decreto (benché sia motivato dalla "non
definitività del provvedimento di accoglimento del ricorso"), con
il quale era stato nominato il Commissario ad acta per eseguire il
provvedimento del giudice del 20.5.2011. Infatti il D.A. di nomina
del commissario ad acta è il n 343 del 16.6.2011 (all. 26), mentre
il decreto di revoca è il n. 518 del 18.10.2011 (all. 27).
Stando così le cose, cosa ha fatto il Direttore Generale della
CRIAS per far eseguire il primo provvedimento del Giudice, al
C.d.A. della CRIAS (scaduto dalla carica il 16.4.2012) ed ai vari
Commissari che si sono succeduti, sapendo che esso era
immediatamente esecutivo e che non eseguirlo comportava anche
conseguenze di natura penale con le sanzioni di cui all'art. 650
c.p. (v. art. 28, comma 4 della legge 300/ 1970).
Per inciso questo Ufficio non ha assoluta conoscenza di cosa abbia
fatto il Commissario ad acta dalla notifica del decreto di nomina
fino alla sua revoca (quasi 4 mesi).
Comportamento del Commissario Straordinario Arch. Maria Amoroso.
Con nota del 26.3.2013 (all. 28) le organizzazioni sindacali RSA
Credito, RSA FASI e RSA Unità sindacale Falcri Silicea, hanno
chiesto al Commissario di annullare, per le motivazioni riportate
nella stessa nota, le delibere indicate in oggetto, nonché di
"adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti di coloro che,
eventualmente, si sono resi responsabili di tale illegittimo
condotto", preavvisando che, in caso contrario, avrebbero tutelato
i loro "diritti e le prerogative dei lavoratori della CRIAS presso
le competenti Autorità Giudiziarie".
Per tali motivi, ed anche in presenza di una interrogazione
parlamentare presentata sull'argomento dall'onorevole Mangiacavallo
ed altri, con la quale si chiede al Sig. Assessore se non ritenga
di dare incarico al neo commissario straordinario della CRIAS di
annullare le delibere in oggetto e tutti gli atti consequenziali,
nonché di assumere, sempre il commissario straordinario, "gli
opportuni provvedimenti nei confronti di coloro che, eventualmente,
si siano resi responsabili di tale illegittima condotta", è stata
inviata al Commissario straordinario la nota n. 24109 dei 3.5.2013
(all. 29) con la quale è stato chiesto di comunicare quali
provvedimenti intendeva adottare (o avesse già adottato), a seguito
della nota del 26.3.2013 delle organizzazioni sindacali RSA
Credito, RSA FABI e RSA Unità sindacale Falcri Silicea. Si
segnalavano. anche per le sue valutazioni, con riferimento alla
efficacia esecutiva del provvedimento del Giudice del lavoro di
Catania del 20.5.2011, le prescrizioni e le sanzioni di cui
all'art. 28 della legge 300/1970 in materia di repressione di
condotta antisindacale.
Dopo un ennesimo sollecito effettuato con la nota n 26066 del
14.5.2013, il Commissario straordinario ha inviato la nota n. 14514
del 16.5.2013 (all. 30), con la quale dopo un lunga difesa
dell'operato dei vertici CRIAS, ha comunicato di non aver attuato
alcun provvedimento soprattutto in considerazione che
l'orientamento dell'Assessorato è stato quello di attesa della
sentenza definitiva sul ricorso in opposizione, ormai prossima (19
ottobre 2013)" rammentando che "con D.A. n.343/Gob del 16.6.2011 è
stato nominato un commissario ad acta per porre in essere tutti i
provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione del decreto
del 20.5.2011 del giudice del lavoro e che tale decreto è stato
revocato con il D.A. n. 518/gab, in considerazione della non
definitività dell'impugnato decreto".
Con tale omissione sarebbe incorsa nelle sanzioni penali già
preannunciate previste dall'art. 28, comma 4 della legge 300/1970
e, pertanto, il fatto deve essere segnalato all'Autorità
giudiziaria.
Comportamento delle organizzazioni sindacali e particolarmente
della FABI
Sembrerebbe, almeno dagli atti esaminati, che neanche le
organizzazioni indacali abbiano segnalato, per tempo, l'intervenuta
decisone del giudice del lavoro del 21.7.2011. La prima volta lo ha
fatto la FABI con la nota del 28.3.2013 ( v. all.22).
Di ciò è stato chiesto conto con la nota n. 23232 del 24.4.2013
(all. 31), con la quale altresì è stato richiesto, alla stessa
FABI, autrice del ricorso al Giudice del lavoro, con riguardo alla
efficacia esecutiva dei provvedimento del Giudice del lavoro del
20.5.2011, di comunicare se erano stati ricercati rimedi
giurisdizionali tendenti a far eseguire, alla CRIAS, la decisione
del Giudice.
L'unica risposta che è finora arrivata è un fax, datato 13.5.2013
(all. 32), a firma del Sig. Corrado Coppa, rappresentante sindacale
aziendale FABI CRIAS, avente per oggetto 1 riscontro/commento -
vs. del 24.4.2013, prot. 23232", con il quale lo stesso, invia,
senza alcun altro commento, personalmente alla Dirigente del
Servizio Vigilanza Enti pubblici, dei disegni raffiguranti
applausi.
Tutto qui.
In conclusione si ritiene che il Commissario straordinario che
verrà nominato, essendo già scaduto l'Arch. Amoroso, deve applicare
il decreto esecutivo del giudice del lavoro di Catania del
20.5.2011 per non incorrere nelle previste sanzioni penali e che
tutti gli atti vadano inviati all'Autorità giudiziaria per gli
eventuali altri profili di carattere penale.
Per quanto concerne il parere vincolante della Giunta di Governo,
che, si ricorda è stato richiesto, per la prima volta, con la nota
assessoriale n. 2269 del 29.6.2010 ( v. all.1), esso rimane sempre
attuale. Evidentemente la Segreteria di Giunta dovrà essere
aggiornata dai superiori descritti sviluppi.
Infine, avendo, la Segreteria tecnica del suo Ufficio, richiesto,
con la nota n. 1508 del 19.4.2013, notizie per la trattazione
dell'interrogazione parlamentare n. 391 dell'onorevole
Mangiacavalto ed altri di cui sopra è cenno, vorrà la S.V. far
avere, con la riservatezza del caso, la presente relazione al
predetto ufficio per la predisposizione della risposta».
Il funzionario direttivo
Dr. Salvatore Mosca
Il Dirigente generale
Arch. Alessandro Ferrara
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Brisciana
Determinazioni del Sig. Assessore
LA ROCCA-ZITO-ZAFARANA-SIRAGUSA-PALMERI-TRIZZINO-CANCELLERI-
CAPPELLO-CIACCIO-CIANCIO-FERRERI-MANGIACAVALLO-VENTURINO-FOTI.- «Al
Presidente della Regione e all'Assessore per le attività
produttive, premesso che:
la COT Ristorazione è la più grossa azienda di ristorazione del
meridione, aderente al C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi) di
Bologna che raggruppa oltre 200 cooperative all'interno del
territorio nazionale, dotata di un centro di cottura a Palermo, con
capacità produttiva di oltre 19.000 pasti die e di attrezzature
tecnologicamente avanzate, ed un altro centro a Priolo-Siracusa, la
cui filosofia aziendale si è sempre basata sulla formazione
continua dei propri lavoratori e su uno standard produttivo ai
massimi livelli;
la stessa COT Ristorazione è naturalmente in possesso di tutte le
certificazioni di sistemi di gestione che nel corso degli anni ha
ottenuto (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000,ISO 22005), le cui
finalità sono la garanzia igienico sanitaria del prodotto nel
rispetto dell'ambiente;
l'Azienda COT Ristorazione ha altresì introdotto nelle scuole e
negli ospedali prodotti biologici (igp, dop ecc...) promuovendo
anche percorsi di educazione alimentare nelle scuole ed attivando
progetti mirati a coinvolgere i fruitori dei servizi, dando così
all'attività anche una valenza sociale.
considerato che:
l'azienda COT, eccellenza per la ristorazione collettiva in
Sicilia da più di 20 anni, nel corso degli anni si è sviluppata
notevolmente, incrementando il proprio fatturato da circa 1
miliardo di lire, nel primo anno, agli attuali 30 milioni di euro,
assicurando così un livello occupazionale piuttosto elevato, e
quantificabile in oltre 600 lavoratori;
che l'art. 62 D.L. 1/2012, convertito in legge n. 27 del 24 marzo
2012, relativo a Disciplina delle relazioni commerciali in materia
di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, al comma 3
prevede 'il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per
le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e
per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In
entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di
ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente
dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il
saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti
percentuali ed è inderogabile';
la Regione Sicilia e gli enti pubblici nel migliore dei casi
pagano mediamente a 9 mesi, creando così un comprensibile disagio
alle aziende poiché i tempi di pagamento ai fornitori e riscossione
dai soggetti sopra menzionati sono enormemente sfalsati;
a quanto sopra esposto va aggiunta la crisi epocale che si riversa
sulle spalle delle stesse aziende, che, avendo enormi difficoltà
nell'accesso al credito, anche per via del credit crunch operato
dalle banche, sono sempre più vicine ad un inevitabile default che
andrebbe a peggiorare ed aggravare la già complicata situazione
sociale;
per conoscere:
se non ritengano opportuno adottare delle misure, al fine di
ridurre il divario fra il pagamento, che per legge le aziende del
settore ristorazione devono effettuare in ogni caso ai loro
fornitori entro i trenta/sessanta giorni, e la riscossione da parte
degli enti pubblici, al fine di evitare il collasso delle aziende
in oggetto». (668)
Risposta. - «Con riferimento all'interrogazione parlamentare in
oggetto, dell'onorevole La Rocca Claudia, si rappresenta che la
materia trattata nella stessa, chiarimenti sulle problematiche
delle aziende del settore ristorazione, fra cui COT ristorazione,
aventi rapporti con gli enti pubblici, sorte in relazione all'art.
61 del DL n. 1 del 2012, che disciplina le relazioni commerciali in
materia di cessione di prodotti agricoli alimentari , esula dalle
competenze di questo Assessorato».
L'Assessore
Vancheri
Rubrica «Energia e Servizi di pubblica utilità»
DI MAURO-FEDERICO-FIGUCCIA-LOMBARDO-FIORENZA-PICCIOLO-
LO SCIUTO-GRECO G.- «Al Presidente della Regione e all'Assessore
per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:
la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, prevede che, ai fini di
una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie degli ATO e a
garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione
integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato
regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è
autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle
disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243313 e
l'U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191304;
prima con la Circolare n. 1 del 16 maggio 2012 e successivamente
con la Circolare n. 2 del 10 novembre 2012, l'Assessorato regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ha fornito
indicazioni utili per addivenire all'estinzione dei debiti relativi
alla gestione integrata dei rifiuti;
per l'annualità 2012 il capitolo 191304, U.P.B. 7.3.1.3.2 del
bilancio regionale presentava una disponibilità di euro
45.000.000,00;
diverse società d'ambito hanno già presentato al competente
Assessorato, entro i termini previsti, i c.d. piani di rientro
finanziari, debitamente deliberati dai Consigli comunali ed
asseverati dai liquidatori degli ATO;
visto l'articolo 5 della legge regionale approvata dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 29 dicembre 2012, con allegata
Tabella A, che assegna una dotazione finanziaria pari a 40.000
migliaia di euro ad interventi in favore dei Comuni che abbiamo
attivato la procedura di predissesto ai sensi del decreto-legge
174/2012, distraendo le disponibilità di cui al Cap. 243313 del
Bilancio Regionale, destinate a garantire la copertura dei piani di
rientro deliberati e debitamente presentati;
come intendano procedere per assicurare le indispensabili risorse,
ormai sottratte ai Comuni per scongiurare una possibile
interruzione dei servizi da parte delle imprese che gestiscono i
servizi di igiene ambientale, con il verosimile insorgere di
problemi di natura igienico-sanitari;
di voler indicare la quantità, alla data del 31 dicembre 2012, di
rifiuti conferiti nel corso dell'anno 2012 in ogni discarica
siciliana». (162)
Risposta.- « Gli Onorevoli Di Mauro Giovanni, Federico Giuseppe,
Figuccia Vincenzo, Lombardo Salvatore Federico, Fiorenza Cataldo,
Picciolo Giuseppe, Lo Sciuto Giovanni, Greco Giovanni hanno
presentato l'interrogazione con risposta orale n. 162, concernente
Anticipazione di risorse finanziarie ai fini dell'estinzione dei
debiti relativi alla gestione integrata dei rifiuti .
Il Presidente della Regione, con atto 25 marzo 2013, n.
15592/IN.16, ha delegato l'Assessore per l'energia e per i servizi
di pubblica utilità per la relativa trattazione.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 141 del Regolamento
dell'Assemblea Regionale Siciliana e di quanto statuito nella
seduta n. 52 del 26 giugno 2013, si rende la relativa risposta
scritta.
In ordine al primo quesito gli interroganti chiedono di conoscere
in che modo si possano assicurare le risorse per l'estinzione dei
debiti relativi alla gestione integrata dei rifiuti alla luce
dell'approvazione, da parte dell'Assemblea Regionale, dell'articolo
5 della legge regionale 9 gennaio 2013 n. 1. Il citato articolo 5
ha previsto che una parte delle risorse del capitolo 191304
(40.000.000,00), stanziate nell'anno 2012, fossero stornate ad un
capitolo di nuova istituzione da destinare ai Comuni che abbiano
attivato la procedura di predissesto ai sensi del decreto legge
174/2012.
Per formulare una risposta compiuta si deve premettere che Il
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in seguito
all'approvazione della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, che,
con il comma 64 dell'articolo 11, autorizza il predetto
Dipartimento ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle
disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e
l'U.P.B.7.3.1.3.2 - capitolo l9l304, ha inviato all'Assessorato
dell'Economia la nota n. 25292 del 29 maggio 2012 e la nota n.
32741 del 12 luglio 2012 con le quali, al fine di velocizzare le
procedure di erogazione delle somme, ha chiesto l'istituzione,
nella propria rubrica, di un nuovo capitolo di bilancio con
identica denominazione e dotazione finanziaria del capitolo 191304.
Nel corso dell'anno 2012 e precisamente con la circolare n. 1 del
16 maggio e la circolare n.2 del 10 novembre sono state fornite ai
Comuni facenti parte degli Ato le necessarie indicazioni, in sede
di apposite riunioni, al fine di raccogliere quante più delibere di
Consiglio Comunale corredate dai piani di rientro, nonché
dall'asseverazione dei debiti da parte degli Ato.
Tuttavia nel corso dell'anno 2012 non è stato possibile procedere
all'erogazioni delle anticipazioni, tenuto conto che, per effetto
del ritardo nella presentazione delle delibere da parte dei
consigli comunali e per il numero di delibere pervenute, la prima
fase dell'istruttoria delle istanze si è conclusa a fine gennaio
2013.
Pertanto, considerato che lo stanziamento del capitolo 243313 non
riguarda solo l'annualità 2012 ma è da intendersi a regime, ai
sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio
2011, n. 7, si ritiene che le disponibilità annuali unitamente
alle disponibilità del capitolo 243311 possano assicurare le
risorse necessarie per una più celere chiusura delle gestioni
liquidatorie degli Ato.
Per quanto riguarda il secondo quesito si comunica che il
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dispone dei dati
riferiti all'anno 2011 mentre per l'anno 2012 il totale della
quantità di rifiuti conferiti è in corso di acquisizione.
Nell'anno 2011 sono stati conferiti una quantità di rifiuti pari a
2.185.470 (tonnellate annue), distinti per discarica come risulta
dalla tabella allegata».
L'Assessore
Dr. Nicolò Marino
TABELLA
Discarica RSU netti in Peso RSU in
Discarica Specifico discarica
Rifiuti (Mc)
Compattati
(t/a)
Augusta Coste di Gigia 216.445,00 0,739 292.889,0
4
Campobello di M - 56.867, 0,739 76.951,
Misiddi Campana 00 29
Castellana - Balza di 19.163, 0,739 25.930,
Cetta 00 99
Catania - Grotte S. 417.925,00 0,739 565.527
Giorgio ,74
Gela -Timpazzo 67.452, 0,739 91.274,70
00
Mazzarrà - Cda Zuppà 286.988 0,739 388.346
,00 ,41
Motta - Tirai 229.220 0,739 310.175
,00 ,91
Palermo - Bellolampo 365.000 0,739 493.910
,00 ,69
Ragusa - Cava dei 40.150,00 0,739 54.330,18
Modicani
Sciacca - Saraceno 39.500,00 0,739 53.450,61
Salinella
Siculiana - Matarano 376.315,00 0,739 509.221,9
2
Trapani-Cda Borranea 70.445,00 0,739 95.324,76
TOTALI 2.185.470,0 2.957.334,
0 24
CASCIO F.. - «Al Presidente della Regione, all'Assessore per
l'energia e i servizi di pubblica utilità e all'Assessore le
autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:
la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, all'art.19, comma 13,
testualmente recita: 'Il personale già in servizio presso i Comuni,
presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase
di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare
ai comuni di appartenenza';
considerato che:
la stessa Regione, mediante l'Assessorato Energia e pubblica
utilità, è intervenuta con una circolare esplicativa, la n. 2 del
16.1.2010, pubblicata in GURS che così si esprime: 'Giova
evidenziare che la l.r. 9/2010, nella fase di prima applicazione e
quindi fino alla costituzione delle S.R.R. consente ai dipendenti
già in servizio presso i Comuni, presenti nella dotazione organica
e transitati negli ATO di rientrare nei Comuni di appartenenza a
semplice richiesta';
la richiesta di rientro presso i Comuni di origine, attivata dai
lavoratori sulla scorta della facoltà concessa dal legislatore
regionale con la legge di cui sopra, a seguito della liquidazione
delle società d'ambito, mentre da alcuni Enti Locali viene accolta,
da altri viene rigettata, creando di fatto disparità di trattamento
in riferimento a lavoratori che si trovano tutti in analoga
situazione sul nostro territorio, ovvero senza alcuna collocazione
dopo lo scioglimento degli ATOCo.In.Res;
visto che sussiste di fatto l'oggettiva difficoltà di alcuni Enti
Locali a riassorbire i lavoratori già transitati presso l'ATO, a
fronte del superamento da parte di queste amministrazioni dei
limiti di spesa del costo del personale relativo, e come è noto vi
è una natura tassativa non derogabile, se non da parte del
legislatore nazionale, dei vincoli in materia di spesa, non può
comunque non rilevare il fatto che quando questa Assemblea ha
varato la l.r. 9/2010 si è espressa chiaramente sulla possibilità
di esercitare da parte del lavoratore la facoltà di reintegro,
derivando da ciò la necessità che oggi l'attuale Governo si assuma
la responsabilità di intervenire con provvedimenti urgenti per
dirimere la problematica, a prescindere dall'autonomia finanziaria
degli Enti Locali in difficoltà e altresì tenuto conto che la spesa
del personale, in questo caso, deve andare oltre la mera
rappresentazione in bilancio;
ritenuto che occorre porre fine alla confusione che vige sulla
questione a causa della difformità di condotta da parti degli Enti
Locali circa la concretizzazione della possibilità del rientro dei
dipendenti nei Comuni di appartenenza e alla disparità di
trattamento che ne consegue rispetto a lavoratori che tutti
analogamente si trovano nella medesima situazione dopo lo
scioglimento delle società d'ambito;
considerato che i dipendenti presenti nella dotazione organica di
tali comuni, quando si avvalsero della possibilità di transitare
negli ATO, contavano su una facoltà di rientro, concessa,
legittimata e riconosciuta da questo Parlamento. Facoltà che oggi,
anche a mutate condizioni, legate sia al fallimento del sistema
ATO, sia alle esigenze di contenimento della finanza pubblica e
quindi della spesa stessa dei Comuni, allora non prevedibili, non
può tuttavia essere disattesa, né può trovare giustificazione la
retrocessione della volontà del legislatore regionale;
per sapere se non ritengano opportuno chiarire, in modo
tempestivo, come i Comuni debbano gestire questa situazione e
contestualmente quali provvedimenti intendano adottare nella
prossima legge finanziaria, qualora l'autonomia in termini di
risorse economiche degli Enti Locali in oggetto non sia comunque
tale da coprire il reintegro di codesti lavoratori». (220)
(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)
Risposta. - «L'onorevole Francesco Cascio con l'interrogazione n.
220 ha chiesto Chiarimenti sulla condotta degli enti locali nel
caso di richieste di rientro nei comuni di appartenenza dei
dipendenti di ruolo transitati negli ATO nelle more della
costituzione delle S.R.R. .
Il Presidente della Regione con atto del 27 marzo 2013, n. 16122,
ha delegato, per la relativa trattazione, l'Assessore regionale per
l'energia e per i servizi di pubblica utilità invitando, al
contempo, l'Assessore per autonomie locali e la funzione pubblica a
fornire ogni utile elemento all'Assessore delegato.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 141 del Regolamento
dell'Assemblea Regionale Siciliana e di quanto statuito nella
seduta n. 52 del 26 giugno 2013, si rende la relativa risposta
scritta.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
La legge regionale n. 9/2010, in maniera coordinata con le
disposizioni del d.lgs.n.152/2010 ed in attuazione della normativa
comunitaria, detta una specifica disciplina in materia di gestione
integrata dei rifiuti e di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati, per il raggiungimento
delle finalità segnatamente individuate all'art. 1, comma 1 della
medesima legge regionale.
L'art. 19 della legge regionale citata introduce, inoltre, le
disposizioni finali e transitorie a cui le Società d'Ambito ed i
consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 201 del d.lgs. n. 152/2006,
devono attenersi nelle more della costituzione delle S.R.R. e della
piena operatività del nuovo regime di gestione dei rifiuti.
Per la parte che in questa sede rileva, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 19, comma 13, della l.r. n. 9/2010 Il personale già in
servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica,
transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della
presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza .
Al fine di interpretare e applicare tale disposizione, risulta
necessario individuare l'istituto giuridico utilizzato per il
transito del dipendente comunale nell'ATO di riferimento e,
conseguentemente, verificare se l'amministrazione comunale di
provenienza avrebbe dovuto conservare o, invece, sopprimere il
posto in organico del medesimo dipendente.
Si tratta, in altri termini, di esaminare quanto prevede la legge
in ordine alle modalità di utilizzazione del dipendente pubblico
presso altro ente pubblico o società interamente partecipata da
enti pubblici.
In linea generale, vi sono diverse modalità di assegnazione dei
dipendenti ad altro ente pubblico.
Il comando si ha nel caso in cui il pubblico dipendente, titolare
di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene
temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione o
presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l'obbligo di
prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di
appartenenza e, dall'altro, la dispensa dagli obblighi di servizio
verso l'Amministrazione di origine.
Distinta dal comando è la fattispecie della utilizzazione
temporanea del dipendente pubblico presso un ufficio diverso da
quello che costituisce la sua sede di servizio, a volte denominato
distacco nella giurisprudenza amministrativa.
Trattasi di istituto in realtà ignoto alla legislazione del
pubblico impiego che tuttavia nella prassi aveva ed ha ancora una
certa diffusione e si distingue dal comando proprio perché
l'impiegato non viene assegnato ad una pubblica amministrazione
diversa da quella di appartenenza, ma - temporaneamente - ad un
ufficio, diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, ma
comunque dell'amministrazione datrice di lavoro.
Con il comando, in particolare, fermo restando il c.d. rapporto
organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente
di appartenenza o di titolarità), si modifica il c.d. rapporto di
servizio, stante che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo
organizzativo - funzionale, sia sotto quello gerarchico e
disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione, a favore
della quale egli presta esclusivamente la sua opera.
Attesa la natura temporanea della suddetta assegnazione, la
posizione di comando del dipendente presso una nuova
amministrazione non determina la corrispondente soppressione del
posto in organico presso l'amministrazione di provenienza.
Tale istituto, dunque, non va confuso con l'istituto del
trasferimento che postula invece la definitiva assegnazione del
dipendente ad un determinato ufficio, e dunque, la soppressione del
posto in organico del dipendente.
Un'altra ipotesi di trasferimento di personale si realizza a
seguito della cessione di un ramo d'azienda.
Sul punto, in materia di gestione integrata dei rifiuti l'art. 202
del d.lgs. n.152/2006 prevede che Nel caso di passaggio di
dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o
consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del
servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi
dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui
all'articolo 2112 del codice civile e, inoltre, l'art. 31 del d.
lgs. n.165/2001 recita che Fatte salve le disposizioni speciali,
nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o
strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che
passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112
del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di
consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge
29 dicembre 1990, n. 428 .
In conclusione, ove il dipendente sia stato assegnato in via
temporanea ad altra amministrazione, l'ente di appartenenza dovrà
conservare il posto in pianta organica e riammettere in servizio il
lavoratore alla scadenza del comando, laddove invece si configuri
un trasferimento o cessione di ramo d'azienda, ipotesi disciplinata
con riferimento alla gestione integrata dall'art. 202 del d.lgs.
n.152/2006, si applica la disciplina di cui all'art. 2112 c.c.
Per le ragioni sopra esposte, tenuto conto che nella fattispecie
in argomento si è avuto un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi
dell'art. 202 del d.lgs. n.152/2006, il dipendente transitato per
effetto dell'applicazione della suddetta norma, può essere
riammesso in servizio presso l'ente locale d'origine ai sensi
dell'art.19, comma 13, l.r. n.9/2010 ove ricorrano talune
condizioni.
A tal riguardo, la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di
controllo, nell'adunanza del 26 marzo 2010 n.8, in relazione ad una
specifica questione sollevata dalle sezioni regionali di controllo
della Lombardia e del Veneto, al fine di comporre contrasti
interpretativi, si è espressa in merito alla ricostituzione del
rapporto di lavoro in seno all'ente locale di dipendenti
precedentemente transitati presso la società concessionaria
deputata ad espletare il ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
Nella fattispecie in questione, sulla base di una previa intesa
tra comune e sindacati, veniva previsto il diritto dei lavoratori
alla ricostituzione del rapporto di lavoro presso l'amministrazione
comunale, nella medesima posizione giuridica ed economica anteriore
al trasferimento, qualora entro 5 anni dalla data del trasferimento
stesso si fosse verificata la disponibilità della dotazione
organica di posti relativi a profili professionali corrispondenti
alle mansioni svolte.
Con riferimento alla questione rimessa all'adunanza, appare
decisiva la circostanza che fin dal momento genetico in cui è
avvenuto il trasferimento dei dipendenti dal Comune presso la
società concessionaria deputata a curare l'intero ciclo dei
rifiuti, sia stata prevista la ricostituzione del rapporto di
lavoro nella medesima posizione giuridica ed economica rivestita
prima del trasferimento qualora entro 5 anni dalla data del
trasferimento si verifichi - per dimissioni, pensionamento,
mobilità o modifiche della dotazione organica - la disponibilità
nella dotazione organica del Comune .
Trattasi di una condizione risolutiva dell'atto di trasferimento
legata ad una pluralità di circostanze. Da un lato, la volontà
espressa dei dipendenti trasferiti di rientrare nell'ambito
dell'apparato comunale, dall'altra l'esistenza di un concreto
interesse pubblico alla riammissione dei dipendenti stessi. In
questa prospettiva, la riammissione del personale del Comune
all'interno dell'organico dell'apparato municipale appare legittima
in quanto conforme all'interesse pubblico.
La Corte fissa, inoltre, le ulteriori condizioni affinché si possa
procedere alla riammissione in servizio, al verificarsi della
condizione risolutiva del rapporto di lavoro, e segnatamente:
- la persistenza di una carenza organica nei ruoli e per le
funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la
società concessionaria;
- la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri
connessi al re-inquadramento (a tal riguardo, cfr. decisione corte
dei conti sezioni riunite di controllo n.4/2012 relativamente
all'assoggettamento delle società in house al patto di stabilità
interno e al processo di consolidamento dei conti degli enti locali
con quelli dei propri enti, organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate);
- l'espressa volontà dell'amministrazione di procedere alla
copertura dei posti scoperti mediante la riammissione dei
dipendenti;
- l'inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione
giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso
la società concessionaria.
In presenza di tali condizioni, l'amministrazione ove ritenga
corrispondente all'interesse pubblico integrare il proprio
organico, può disporre il re-inquadramento dei dipendenti, già
assunti nel rispetto delle procedure selettive pubbliche, poi
transitati presso la società concessionaria, senza ledere il
principio della concorsualità sancito all'art.97, comma 3 della
Costituzione.
Inoltre, la Corte precisa che La riorganizzazione del servizio
pubblico, mediante riallocazione del medesimo nell'alveo della
gestione diretta dell'Ente pubblico locale, deve essere fondata su
idonee motivazioni tese a verificare la sostenibilità dei costi di
rimodulazione dell'azione amministrativa, al fine di perseguire
maggiore efficienza ed economicità nella resa del servizio,
soprattutto nei casi in cui si è deciso di reinternalizzare un
servizio a seguito di una recente esternalizzazione e che l'ente
locale ha l'obbligo di procedere alla reinternalizzazione del
personale delle partecipate, a condizione che vi sia stato
trasferimento di personale al momento della costituzione della
società o dell'affidamento del servizio e sia stato previsto il
reintegro nel ruolo dell'Ente locale in caso di scioglimento della
società o di parziale reinternalizzazione dei servizi pubblici
locali, il reinserimento è operante per il solo personale
originariamente trasferito dall'Ente locale, ovvero per quei
dipendenti che siano stati assunti nel rispetto delle procedure
selettive pubbliche. Il computo della spesa del personale in
seguito alla reinternalizzazione soggiace ai vincoli di bilancio
dell'Ente locale sotto il profilo del computo delle spese di
personale, ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 (convertito
dalla legge n.133/2008 successivamente modificato dal decreto legge
n.98/2011 convertito dalla legge 111 del 2011).
Con riguardo alla spesa per il personale, si richiama anche la
decisione delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte
dei Conti n.3/2012, che in relazione alla questione di massima
sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
precisa che l'ente locale, in caso di reinternalizzazione di
servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non possa
derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia
di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di
disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili
esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di
coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati
al rispetto di rigidi obblighi comunitari.
Per le considerazioni sopra delineate, il reinserimento del
dipendente comunale trasferito presso la società d'ambito per
effetto della esternalizzazione del servizio di gestione dei
rifiuti, nella dotazione organica del Comune d'origine non può
avvenire sic et simpliciter, bensì potrà realizzarsi ove sussistano
le condizioni individuate dalla Corte dei Conti.
Alla luce delle superiori osservazioni va interpretata la
disposizione di cui all'art. 19 comma 13 della l.r. n.9/2010».
L'Assessore
Dr. Nicolò Marino
DI MAURO. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per
l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che già il
Governo della Regione precedente ha scartato la scelta sulla
produzione di energia nucleare e che lo stesso ha bloccato la
realizzazione dei termovalorizzatori poiché erano costosi, grandi e
producevano un fortissimo inquinamento ambientale e atmosferico;
rilevato che l'emergenza rifiuti in Sicilia è ormai diventata un
problema di notevole importanza;
considerato che il Comune di Castrofilippo ha fatto sapere che a
partire dal giorno 1 aprile 2013 inizierà il servizio provvedendo
con proprio personale;
considerato che è il secondo ente locale (il primo è stato
Siculiana) che si sottrae all'ambito Gesa;
rilevato che tutto questo costringerà le ditte a procedere ad
ulteriori sette licenziamenti, per cui complessivamente, al
momento, dovrebbero essere 13 gli operai che, a seguito delle
decisioni delle due amministrazioni comunali, perderanno il loro
lavoro;
considerato che a perdere il lavoro non saranno coloro i quali
fino ad ora hanno operato nei due centri abitati, ma gli ultimi
assunti;
rilevato che tale situazione determina un grave pregiudizio
economico ai dipendenti e alle loro famiglie;
per sapere:
se non ritengano opportuno intervenire al fine di fronteggiare un
possibile effetto domino dopo l'atteggiamento dei Comuni di
Siculiana e Castrofilippo;
quali provvedimenti il Governo della Regione abbia adottato o
intenda adottare in merito». (404)
Risposta. - «Con riferimento all'interrogazione in oggetto, vista
la delega attribuita dal Presidente della Regione, con atto 29
aprile 2013, n. 21372/IN.16 ed ai sensi del comma 2 dell'articolo
141 del Regolamento dell'Assemblea Regionale Siciliana e di quanto
statuito nella seduta n. 52 del 26 giugno 2013, si rende la
relativa risposta scritta.
I Comuni di Castrofilippo e Siculiana, ad oggi, non gestiscono il
servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti
secondo la nuova disciplina di riforma in Sicilia della gestione
integrata dei rifiuti, di cui alla legge regionale 8 aprile 2010,
n. 9, così come da ultimo novellata dalla legge regionale n.3 del 9
gennaio 2013 che ha inserito all'art. 5 della legge regionale n.9
dell'8 aprile 2010 l'articolo 2 ter.
In particolare, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
non ha autorizzato alcuna autonoma gestione del servizio da parte
dei comuni citati nell'interrogazione né le problematiche segnalate
nella stessa possono essere ricondotte a provvedimenti di
pertinenza del Dipartimento.
Invero, il Comune di Siculiana con decreto n. 70 del 30 gennaio
2013 è stato autorizzato al transito dalla SRR Agrigento Provincia
EST alla SRR Agrigento Provincia Ovest (entrambe le società non
sono state ancora costituite) ma rimane, comunque, titolare pro -
quota delle poste attive e passive già in capo allo stesso nei
confronti dell'ATO GESA AG 2 e della gestione liquidatoria.
Si precisa, inoltre, che al Dipartimento regionale dell'acqua e
dei rifiuti è pervenuta l'Ordinanza, ex art. 191 del Decreto
legislativo n. 152/2006, n.16 del 29 aprile 2013 del Sindaco del
Comune di Siculiana, con la quale, per giorni 30, lo stesso ha
conferito direttamente in discarica per le problematiche di natura
igienico sanitaria paventate nell'ordinanza sindacale. Tale
procedura, evidentemente, rappresenta un percorso in deroga
all'attività ordinaria della gestione integrata dei rifiuti
sussistendo problemi igienico-sanitari sul territorio del comune di
Siculiana.
Il Comune di Castrofilippo, invece, farà parte dalla SRR
Agrigento Provincia EST e, in ogni caso, fino all'avvio operativo
del nuovo sistema di gestione integrata dei rifiuti permarrà
nell'ambito gestionale dell'ATO GESA AG2, di cui rimane, comunque,
titolare pro quota delle poste attive e passive e della gestione
liquidatoria.
Infine, è utile rappresentare che in base alle disposizioni
previste dall'art. 5 comma 2-ter della legge regionale n. 9/2010, i
Comuni singoli o associati possono procedere all'affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di
perimetrazioni territoriali da loro stessi definite (Aree di
Raccolta Ottimali, ARO) e di un corrispondente Piano di Intervento
in cui è necessario dimostrare che l'organizzazione del servizio
nell'ARO rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza ed
efficienza. La verifica di tale rispondenza spetta alla Regione.
Secondo quanto specificato dall'Assessorato dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità con la Direttiva n. 1/2013 (Circolare
prot. n. 221 del 1 febbraio 2013), le perimetrazioni di ARO devono
essere recepite nel Piano d'Ambito e devono, pertanto, essere
coerenti con le indicazioni del Piano stesso.
Nelle more dell'adozione del Piano d'Ambito, considerata la
situazione emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti urbani
in Sicilia, nonché l'approssimarsi della cessazione definitiva
delle attività in capo alle Società d'Ambito (prevista per il 30
settembre 2013), l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità con la Direttiva n. 2/2013 ha individuato un iter
finalizzato ad avviare tempestivamente il disegno organizzativo
definito dall'art. 5 comma 2-ter della legge regionale n. 9/2010,
con particolare riferimento all'affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto da parte dei Comuni.
La direttiva n. 2/2013 dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità, tra l'altro, prevede che nella redazione del
Piano di Intervento, i Comuni debbano tener conto delle
disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli
occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle
disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 9/2010».
L'Assessore
(Dr. Nicolò Marino )
ALLEGATO 2 - EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
DISEGNO DI LEGGE NN. 230-120-76-152/A NORME PER IL RICONOSCIMENTO
DELL'ALBERGO DIFFUSO IN SICILIA .
Ai sensi dell'articolo 117 del R.I.
Emendamento 117.1
Al comma 4 dell'articolo 3 la parola prevede è sostituita da
può prevedere .
Emendamento 117.2
Al comma 2 dell'articolo 2 la parola consentono è sostituita da
prevedono .
Emendamento 117.3
All'articolo 1, lettera c), sostituire le parole del centro
storico o borgo con dei centri storici e dei borghi .
Emendamento 117.4
All'articolo 4, comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente:
Nelle aree di cui all'articolo 2, individuate dai comuni
interessati dalla localizzazione dell'albergo diffuso, devono
essere presenti le seguenti condizioni: .
Alla lettera b) la parola sono è sostituita dalla parola devono
essere .