Resoconti delle sedute d'Aula Banche dati

Risultati di ricerca

Titolo

Resoconto d'Aula della Seduta n. 60 di mercoledì 24 luglio 2013
  • Versione PDF
  • Versione Testuale
                                        

   Presidenza del Presidente Ardizzone


   LANTIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
  precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

   PRESIDENTE.  Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  il  Presidente do il preavviso di trenta minuti  al  fine
  delle  eventuali  votazioni mediante procedimento  elettronico  che
  dovessero avere luogo nel corso della seduta.

   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico  che gli onorevoli Dipasquale,  Fontana,  Lo
  Sciuto, Micciché e Oddo sono in congedo per oggi.

   L'Assemblea ne prende atto.

             Annunzio di risposte scritte a interrogazioni

   PRESIDENTE.  Comunico che sono pervenute le risposte scritte  alle
  seguenti interrogazioni:

   - da parte dell'Assessore per le Attività produttive

   N.  391  -  Notizie sulle illegittime promozioni di 43  dipendenti
  della Cassa regionale per le imprese artigiane (CRIAS).
   Firmatari:   Mangiacavallo  Matteo;  Cancelleri  Giovanni   Carlo;
  Cappello  Francesco;  Ciaccio  Giorgio;  Ciancio  Gianina;  Ferreri
  Vanessa; Foti Angela; La Rocca Claudia; Palmeri Valentina; Siragusa
  Salvatore;   Trizzino   Giampiero;  Venturino   Antonio;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano (Con nota prot. n. 22022/IN.16 del 2 maggio
  2013,  il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore  per  le
  attività produttive).

   N. 668 - Chiarimenti sulle problematiche delle aziende del settore
  ristorazione,  fra cui COT Ristorazione, aventi  rapporti  con  gli
  enti  pubblici, sorte in relazione all'art. 61 del D.L.  n.  1  del
  2012,  che  disciplina  le  relazioni  commerciali  in  materia  di
  cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
   Firmatari:  La  Rocca  Claudia; Zito Stefano; Zafarana  Valentina;
  Siragusa   Salvatore;   Palmeri  Valentina;   Trizzino   Giampiero;
  Cancelleri  Giovanni  Carlo; Cappello Francesco;  Ciaccio  Giorgio;
  Ciancio  Gianina; Ferreri Vanessa; Mangiacavallo Matteo;  Venturino
  Antonio; Foti Angela (Con nota prot. n. 27904 del 4 giugno 2013, il
  Presidente  della Regione ha delegato l'Assessore per  le  attività
  produttive);

   -  da  parte dell'Assessore per l'Energia e i Servizi di  Pubblica
  Utilità

   N.   162   -   Anticipazione  di  risorse  finanziarie   ai   fini
  dell'estinzione  dei  debiti relativi alla gestione  integrata  dei
  rifiuti.
   Firmatari:   Di  Mauro  Giovanni;  Lombardo  Salvatore   Federico;
  Federico  Giuseppe; Figuccia Vincenzo; Fiorenza  Cataldo;  Picciolo
  Giuseppe;  Lo  Sciuto Giovanni; Greco Giovanni (Con nota  prot.  n.
  15592  del  25 marzo 2013, il Presidente della Regione ha  delegato
  l'Assessore per l'energia. Con nota prot. n. 923/Gab del 16  aprile
  2013,  ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars., l'Assessore
  per l'energia ha anticipato il testo scritto della risposta).

   N.  220 - Chiarimenti sulla condotta degli enti locali nel caso di
  richieste  di rientro nei comuni di appartenenza dei dipendenti  di
  ruolo  transitati  negli  ATO nelle more della  costituzione  delle
  S.R.R.
   Firmatario: Cascio Francesco (Con nota prot. n. 16122/IN.15 del 27
  marzo 2013 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore  per
  l'energia).

   N.  404  - Chiarimenti sulla condotta degli enti locali che  fanno
  parte  dell'Ato Gesa 2 S.p.A. in merito all'inizio del servizio  di
  raccolta in proprio dei rifiuti solidi urbani.
   Firmatario:  Di  Mauro Giovanni (Con nota prot  n.  21372  del  29
  aprile  2013,  il Presidente della Regione ha delegato  l'Assessore
  regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.  Con  nota
  prot.  n.  1485/Gab,  l'Assessore per  le  attività  produttive  ha
  anticipato, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg.int.Ars, il  testo
  scritto della risposta).

   Avverto  che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto
  stenografico della seduta odierna.

             Annunzio di presentazione di disegni di legge

   PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti  disegni
  di legge:

   -  Istituzione  di  un  contributo  a  favore  delle  aree  marine
  protette. (n. 499)
   di  iniziativa  parlamentare presentato dagli  onorevoli  Falcone,
  D'Asero,  Assenza, Germanà, Vinciullo e Pogliese in data 18  luglio
  2013.

   -   Disposizioni   in   materia  di   pagamenti   della   pubblica
  amministrazione. (n. 500)
   di  iniziativa governativa presentato dal Presidente della Regione
  (on.  Crocetta) su proposta dell'Assessore regionale per l'Economia
  (dr. Luca Bianchi) in data 18 luglio 2013.

   - Istituzione Cultura della Pace in Sicilia. (n. 501)
   di  iniziativa  parlamentare presentato dagli onorevoli  Zafarana,
  Maggio,  Ciancio,  Cancelleri,  Cappello,  Mangiacavallo,  Ferreri,
  Zito,   Ciaccio,  Foti,  La  Rocca,  Palmeri,  Siragusa,  Tancredi,
  Trizzino, Alloro, Anselmo, Arancio, Barbagallo, Cracolici,  Cirone,
  Digiacomo,  Dipasquale,  Ferrandelli,  Gucciardi,  Laccoto,   Lupo,
  Marziano,  Milazzo, Panarello, Panepinto, Raia,  Rinaldi,  Vullo  e
  Vinciullo in data 18 luglio 2013.

   -  Interventi  volti  alla prevenzione della dispersione  ed  alla
  qualificazione del sistema scolastico. (n. 502)
   di  iniziativa  parlamentare presentato dagli  onorevoli  Ioppolo,
  Musumeci, Formica e Currenti in data 18 luglio 2013.

   -  Sistema  educativo regionale di istruzione e  formazione  della
  Regione Sicilia. (n. 503)
   di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Ferrandelli,
  La  Rocca Ruvolo, Dipasquale, Federico, D'Asero, Vinciullo e Ragusa
  in data 23 luglio 2013.

   -  Finanziamento  degli Istituti superiori di  studi  musicali  ex
  Istituti musicali pareggiati della Regione siciliana. (n. 504)
   di  iniziativa  parlamentare presentato dagli onorevoli  La  Rocca
  Ruvolo, Cascio Salvatore e Micciché in data 23 luglio 2013.

   - Sistema educativo regionale di istruzione e formazione. (n. 505)
   di  iniziativa  parlamentare presentato dagli onorevoli  La  Rocca
  Ruvolo e Sammartino in data 23 luglio 2013.

   - Istituzione degli sportelli unici per l'edilizia. (n. 506)
   di  iniziativa  parlamentare presentato  dagli  onorevoli  Sudano,
  Cascio Salvatore, Leanza, Lentini, Nicotra, Ruggirello e Sammartino
  in data 23 luglio 2013.

   -  Sistema  socio  educativo integrato dei servizi  per  la  prima
  infanzia. (n. 507)
   di  iniziativa governativa presentato dal Presidente della Regione
  (on.   Crocetta)  su  proposta  dell'Assessore  regionale  per   la
  famiglia, le politiche sociali e il lavoro (Ester Bonafede) in data
  23 luglio 2013.

   -  Valorizzazione  e  promozione delle espressioni  artistiche  in
  strada. (n. 508)
   di  iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Lombardo  in
  data 23 luglio 2013.

   -  Istituzione della carta di credito per la cultura della regione
  siciliana. (n. 509)
   di  iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Lombardo  in
  data 23 luglio 2013.

   -  Norme  sul software libero, pubblicazione, accesso e riutilizzo
  dei documenti e dei dati della pubblica amministrazione regionale e
  hardware documentato. (n. 510)
   di  iniziativa  parlamentare presentato dagli onorevoli  Siragusa,
  Cancelleri,  Cappello, Ciaccio, Ciancio, Ferreri, Foti,  La  Rocca,
  Mangiacavallo,  Palmeri, Tancredi, Trizzino, Zafarana  e   Zito  in
  data 23 luglio 2013.

   Comunicazione di assegnazione di proposte di legge costituzionale
                      alla competente Commissione

   PRESIDENTE.  Comunico che le proposte di legge  costituzionale  n.
  A.S.  42  e  n.  A.S.  363, recanti  Modifiche agli  statuti  delle
  regioni  ad  autonomia speciale concernenti  la  procedura  per  la
  modifica degli statuti medesimi , trasmesse per il parere ai  sensi
  dell'articolo  41  ter dello Statuto, sono state assegnate  alla  I
  Commissione.

       Comunicazione di apposizione di firma a disegno di legge

   PRESIDENE. Comunico che l'onorevole Pietro Alongi, con nota  prot.
  n.  8645/SG.LEG.PG. del 19 luglio 2013, ha chiesto  di  apporre  la
  propria  firma  al  disegno  di legge n.  452:'Norme  per  favorire
  l'educazione  alla  legalità e lo sviluppo della  coscienza  civile
  democratica, la lotta contro la mafia, la criminalità organizzata e
  diffusa e contro i poteri occulti'.

                      Annunzio di interrogazioni

   PRESIDENTE.  Comunico  che  sono  state  presentate  le   seguenti
  interrogazioni con richiesta di risposta in Commissione:

   N.  1011 - Notizie in ordine all'utilizzo dei beni confiscati alla
  mafia e assegnati alla Regione.
   - Presidente Regione
   - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   N.  1012  -  Notizie in ordine al ripristino delle  condizioni  di
  sicurezza della strada provinciale Mezzojuso-Campofelice di Fitalia
  (PA) e del sistema viario della provincia di Palermo.
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   N.  1013  -  Notizie  circa eventuali finanziamenti  regionali  in
  favore del tour 'Apriti Sesamo' di Franco Battiato.
   - Presidente Regione
   - Assessore Economia
   - Assessore Turismo, Sport e Spettacolo
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   N.  1014  -  Notizie in merito all'interruzione  del  rapporto  di
  lavoro dei dipendenti dell'ATO Palermo 1.
   - Presidente Regione
   - Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   N.  1015  -  Chiarimenti  in  ordine alla  decisione  del  Governo
  regionale di giungere alla chiusura del punto nascita del  Presidio
  ospedaliero di Corleone (PA).
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   N.  1016  -  Notizie in merito ai contributi per le  attività  del
  CERISDI per l'esercizio finanziario 2013.
   - Presidente Regione
   - Assessore Economia
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   N.  1017 - Notizie in merito ai lavori del pontile a 'T' del porto
  di Presidiana di Cefalù.
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   - Assessore Territorio e Ambiente
   - Assessore Turismo, Sport e Spettacolo
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   N. 1018 - Chiarimenti in ordine allo stato delle 'strade rurali' e
  alla   possibilità   di  rifinanziarne  i  relativi   progetti   di
  manutenzione.
   - Presidente Regione
   - Assessore Risorse Agricole e Alimentari
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   N.  1019  - Interventi urgenti a sostegno delle aziende creditrici
  di AMIA spa.
   - Presidente Regione
   - Assessore Economia
   - Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   N. 1020 - Chiarimenti in ordine alla revoca del decreto istitutivo
  del Parco dei Monti Sicani.
   - Presidente Regione
   - Assessore Risorse Agricole e Alimentari
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   N.  1021  -  Urgenti  provvedimenti in merito  alle  richieste  di
  sanatoria a tutt'oggi inevase.
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   N. 1022 - Notizie in merito al Piano Energetico Regionale.
   - Presidente Regione
   - Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   N. 1023 - Potenziamento dell'Ufficio postale Gangi 1 (PA).
   - Presidente Regione
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   N.  1024 - Chiarimenti in ordine alla vendita del CRES di Monreale
  (PA).
   - Presidente Regione
   - Assessore Economia
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   N.  1025  -  Notizie in merito all'aumento del disagio  sociale  e
  minorile e del fenomeno della dispersione scolastica in Sicilia.
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   - Assessore Istruzione e Formazione
   Firmatario: Vinciullo Vincenzo

   Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno inviate  al
  Governo e alle competenti Commissioni.


   Presidenza del Presidente Ardizzone


    Comunicazione del programma-calendario dei lavori parlamentari
                            approvato dalla
           Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

   PRESIDENTE.  La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
  riunitasi  oggi, 24 luglio 2013, sotto la presidenza del Presidente
  dell'ARS,  on. Ardizzone, con la partecipazione dell'Assessore  per
  l'economia   e   dei   Presidenti  delle  Commissioni   legislative
  permanenti,  della Commissione UE e delle Commissioni speciali,  ha
  approvato all'unanimità il seguente programma-calendario dei lavori
  parlamentari per la corrente sessione.

      AULA
      L'Aula terrà seduta:

   -  oggi,  mercoledì  24 luglio 2013, per la votazione  finale  del
  disegno  di  legge in materia di albergo diffuso e per  il  seguito
  della discussione della mozione n. 71;

   -  domani,  giovedì  25 luglio 2013 (ore 18.00),  per  avviare  la
  discussione dei disegni di legge nn. 51-38 bis-Norme stralciate I/A
  Norme  in  materia di ineleggibilità dei deputati  regionali  e  di
  incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente
  della Giunta regionale e 480/A Disposizioni di proroghe e modifiche
  di norme.

   L'Aula terrà seduta domani alle ore 18.00 e non alle ore 16.00  in
  quanto  alle ore 16.00 in II Commissione sarà presente  il  dottore
  Graffeo ed alcuni componenti della sezione di controllo della Corte
  dei  conti  per  esprimere un giudizio sia  sul  disegno  di  legge
  dell'assestamento che del rendiconto, nella normale  collaborazione
  fra istituzioni.

   - Martedì 30 luglio 2013, l'Aula terrà seduta per il seguito della
  discussione  dei  due  disegni  di  legge  sopra  menzionati,   che
  ribadisco  sono  quelli  relativi alle cosiddette  incompatibilità,
  ormai diventata la cosiddetta legge  antiparentopoli  ed il disegno
  di  legge  sulle proroghe dei contratti dei precari che andranno  a
  scadere  il  31 luglio. A seguire ci sarà l'avvio della discussione
  del disegno di legge n. 271/A Norme in materie di scostamento degli
  indicatori  occupazionali per le misure del POR 2000/2006  e  della
  programmazione  regionale  2007/2013 che  è  un  disegno  di  legge
  esitato  dalla  III  Commissione  con  il  relativo  parere   della
  Commissione Bilancio.

   -  A  partire da mercoledì 31 luglio 2013, l'Aula terra seduta per
  l'approvazione dei disegni li legge il cui esame è stato iniziato e
  per l'avvio della discussione dei disegni di legge del rendiconto e
  dell'assestamento di bilancio (rispettivamente i nn.  486  e  479),
  che verranno esaminati con priorità dalla Commissione Bilancio.

   L'Aula  oltre  alle mozioni individuate nel precedente  programma-
  calendario del 3 luglio 2013 discuterà anche le seguenti mozioni:

    -n. 59 - Interventi urgenti per la modifica dell'attuale Piano di
       gestione dei rifiuti e per la riduzione dei rifiuti indifferenziati
       in Sicilia;
  -n. 65 - Iniziative finalizzate alla dismissione e al recupero dei
  borghi rurali appartenenti al demanio regionale;
  -n. 101 - Rimodulazione e nuova assegnazione dei fondi di spesa
  comunitaria dell'ASSE 3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007 - 2013 per
  evitare il disimpegno automatico delle somme e migliorare l'offerta
  turistica in Sicilia;
  -n. 105 - Iniziative per il rilancio dell'autodromo di Pergusa
  (EN);
  -n. 123 - Ripristino nel bilancio regionale del gettito derivante
  dalle operazioni effettuate in via telematica dalle imprese di
  revisione riconosciute ed autorizzate ad operare, nel territorio
  siciliano, dalla competente amministrazione regionale.

      COMMISSIONI

   Oltre  alle priorità già individuate per la Commissione  Bilancio,
  le  Commissioni daranno priorità all'esame dei disegni di legge  n.
  500   Disposizioni   in   materia  di  pagamenti   della   Pubblica
  Amministrazione  e  n. 16 Accesso al diritto  di  abitazione  dalla
  proprietà  della casa mediante mutuo sociale, nonché di quelli  già
  individuati nel precedente programma-calendario del 3 luglio  2013,
  i  quali saranno iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea  via
  via che verranno esitati dall'Aula dalle competenti Commissioni  di
  merito.
   Si  è  infine convenuto, prima della sospensione estiva dei lavori
  parlamentari, di portare a compimento la discussione del disegno di
  legge  di recepimento in Sicilia del cosiddetto Decreto Monti,  che
  verrà  esitato  dalla  Commissione parlamentare  speciale  all'uopo
  istituita entro il mese di luglio.
   Va  dato  atto  all'onorevole Cracolici  che  sta  mantenendo  gli
  impegni,  se  non  altro  nell'incalzare la Commissione.  Onorevole
  Cracolici,  diamo  atto  non  a  lei,  non  c'è  bisogno  dei  miei
  complimenti, ma al lavoro che sta svolgendo il Parlamento nella sua
  interezza.
   Non  posso  parlare  del Consiglio di Presidenza  perché  sarebbe,
  chiaramente autoreferenziale; avete fatto bene, con l'apporto  pure
  del  professore  Verde,  il  lavoro che  è  stato  svolto.  Fino  a
  stamattina  c'è  stato un incontro - lo voglio dire perché  rimanga
  agli atti - con la sezione di controllo della Corte dei Conti;  c'è
  un  confronto serrato ed in parallelo questo confronto serrato è in
  sede  di  Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e  delle
  Assemblee   per  le  questioni che riguardano  l'applicabilità  del
  decreto  Monti  in  tutte le Regioni, ivi  comprese  le  Regioni  a
  Statuto speciale.
   Se  ho  voluto  dare merito ai lavori svolti dalla  Commissione  e
  quindi dal Parlamento, è per dire che questo Parlamento, per quello
  che  riguarda il recepimento del decreto Monti - si può dire  tutto
  il  male possibile se vogliamo - ma sta mantenendo i tempi  che  si
  sono  dati  ed  è questo che obiettivamente è doveroso  fare  ed  è
  questo che si aspettano i siciliani.
   Solo questo era l'apprezzamento alla sua persona nella qualità  di
  Presidente. Quindi, che verrà esitato, ribadisco, dalla Commissione
  parlamentare speciale all'uopo istituita entro il mese  di  luglio,
  quindi,  particolarmente  impegnativo  per  la  Commissione  stessa
  dovere esitare questo disegno di legge.

   Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per qualche minuto.

     (La seduta, sospesa alle ore 17.48, è ripresa alle ore 17.50)


   Presidenza del Presidente Ardizzone


   Votazione finale del disegno di legge  Norme per il riconoscimento
  dell'Albergo Diffuso in Sicilia  (nn. 230-120-76-152/A).

   PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Votazione
  finale   del   disegno  di  legge   Norme  per  il   riconoscimento
  dell'Albergo Diffuso in Sicilia  (nn. 230-120-76-152/A).
   Comunico  che  sono stati presentati dalla Commissione,  ai  sensi
  dell'articolo 117 del Regolamento interno, i seguenti  emendamenti:
  117.1, 117.2, 117.3, 117.4.
   Si  passa  all'emendamento  117.1 che così  recita:   Al  comma  4
  dell'articolo   3  la  parola   prevede   è  sostituita   da    può
  prevedere .  L'aveva  evidenziato  l'onorevole  Vinciullo  nel  suo
  intervento di ieri sera.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 117.2. Lo pongo  in  votazione.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 117.3. Lo pongo  in  votazione.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 117.4. Lo pongo  in  votazione.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Scusate,  questo  colloquio continuo con gli  uffici  dipende  dal
  fatto  che  la  VI Commissione che è riunita insieme  ai  dirigenti
  delle ASP.

    Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge «
  Norme per il riconoscimento dell'Albergo Diffuso in Sicilia » (nn.
                           230-120-76-152/A)


   Presidenza del Presidente Ardizzone


    PRESIDENTE  Si passa alla votazione finale per scrutinio nominale
  del disegno di legge nn. 230-120-76-152/A.
   Indìco la votazione per scrutinio nominale.
   Chiarisco  il significato del voto: chi vota sì preme il  pulsante
  verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
  pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                      (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

    PRESIDENTE   Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  nominale:

   Presenti            42

      Onorevoli  colleghi,  per  un  problema  tecnico  è  necessario
  ripetere la votazione.

   Presenti            43
   Votanti             43
   Maggioranza         22
   Favorevoli          43

                         (L'Assemblea approva)

     Con il voto favorevole dell'onorevole Panepinto e dell'onorevole
  Tamajo.

   Onorevoli  colleghi, la seduta è rinviata a  domani,  giovedì  25
  luglio 2013, alle ore 18.00, con il seguente ordine del giorno:


   Presidenza del Presidente Ardizzone


       I   - Comunicazioni
  II   - Discussione dei disegni di legge:

          1)  - Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e
         di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di
         componente della Giunta regionale. (nn. 51-38 bis- Norme stralciate
         I/A)

               Relatore: on. Alloro

          2)  - Disposizioni di proroghe e modifiche di norme. (n. 480/A)

               Relatore: on. Greco Marcello

       III   -  Seguito della discussione della mozione:
           N.  71  - Iniziative finalizzate alla modifica della
         convenzione  stipulata  dalla  Regione  Siciliana  con
         Siciliacque  S.p.A, al fine di ridurre la tariffa  del
         servizio  idrico integrato ai cittadini  degli  ambiti
         territoriali ottimali (ATO).

           (20 marzo 2013)

                  FIRETTO - GRASSO - LEANZA - LA ROCCA RUVOLO -
                                           LENTINI - SAMMARTINO

                   La seduta è tolta alle ore 17.56

                     DAL  SERVIZIO  LAVORI  D'AULA

                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

                           Il  Responsabile
           Capo dell'Ufficio del regolamento e dei resoconti
                      dott.ssa  Iolanda Caroselli
   ALLEGATO 1

                  Risposte scritte ad interrogazioni

                     Rubrica «Attività produttive»

   MANGIACAVALLO  -  CANCELLERI - CAPPELLO  -  CIACCIO  -  CIANCIO  -
  FERRERI  -  FOTI  -  LA  ROCCA - PALMERI - SIRAGUSA  -  TRIZZINO  -
  VENTURINO  -  ZAFARANA  -  ZITO. - «Al  Presidente  della  Regione,
  all'Assessore per le attività produttive, premesso che:

   la   CRIAS  è  un  ente  pubblico  economico  le  cui  quote  sono
  interamente  in  possesso  dalla  Regione  siciliana,  i  cui  atti
  deliberativi,  adottati  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  sono
  sottoposti per l'esercizio dell'azione di tutela e vigilanza  sulla
  loro  legittimità all'Organo tutorio che è l'Assessorato  regionale
  alle  Attività  Produttive, già Cooperazione, ai sensi  e  per  gli
  effetti della l.R. n. 2/78 e della l.r. n. 35/91;

   il  rapporto  di  lavoro  tra  la CRIAS  e  i  suoi  dipendenti  è
  disciplinato  dal Regolamento Organico del Personale  (R.O.P.)  nel
  quale  è  previsto all'art. 1 che, solo ed esclusivamente, ai  fini
  del  trattamento  economico da applicare ai propri  dipendenti,  si
  faccia   riferimento  al  C.C.N.L.  delle  aziende  di  credito   e
  finanziarie  (bancari) mentre, per quanto non in esso espressamente
  previsto, rimanda al rapporto di impiego dei dipendenti regionali;

   l'art.  31  della  l.r 6/1997 ha previsto che gli enti  sottoposti
  alla vigilanza della Regione Siciliana, come la CRIAS, livellassero
  il  trattamento economico dei propri dipendenti a quelli  regionali
  attraverso  l'adozione di apposite tabelle di  equiparazione  delle
  figure  professionali,  adempimento, a tutt'oggi,  mai  ottemperato
  dalla CRIAS;

   la  CRIAS, con delibera n. 12 del 26/01/2009 ha inteso adottare un
  nuovo  organigramma aziendale che prevede, a fronte di un  organico
  totale di appena 87 dipendenti, la presenza di ben 13 Funzionari  e
  21  Quadri  super (figure entrambe equiparabili ai dirigenti  della
  Regione  Siciliana), 19 Capi ufficio, oltre alle figure apicali  di
  Direttore Centrale e Direttore Generale;

   la CRIAS con successiva delibera n.86 dell'11/09/2009 ha proceduto
  all'avanzamento  di carriera di quasi il 50% dei propri  dipendenti
  riconoscendo  ad essi gradi e/o qualifiche ben superiori  a  quelle
  attualmente  rivestite, in diversi casi addirittura passando  dalla
  qualifica di impiegato a quella di dirigente;

   le  citate  delibere  della  CRIAS  n.12  del  26/01/2009  e  n.86
  dell'11/09/2009 non sono mai state approvate dall'Assessorato  alle
  Attività  Produttive, Organo di vigilanza sugli atti  della  CRIAS,
  come  dallo  stesso  comunicato con  propria  nota  prot.n.467  del
  17/03/2010;

   l'ex  Presidente del CdA della CRIAS ha riconosciuto le promozioni
  ai   dipendenti  interessati,  con  decorrenza  01   aprile   2010,
  sottoscrivendo, con alcuni di essi, apposito accordo  dinanzi  alla
  Commissione  circoscrizionale di conciliazione presso  l'U.P.L.M.O.
  di Catania e con altri, una minima parte, attraverso il rilascio di
  procure  speciali al fine di transigere i relativi giudizi pendenti
  avanti al Tribunale del Lavoro;

   con  Comunicazione  di  Servizio n. 7/AG/15/2  dell'01/04/2010  la
  CRIAS,  attraverso il Direttore Generale vicario, ha  comunicato  a
  tutto il personale le nuove qualifiche dei dipendenti promossi';

   l'art.32  del Regolamento Organico del Personale (R.O.P.)  prevede
  che  le  promozioni  avvengano  con provvedimento  motivato  previo
  colloquio  attitudinale che, nel caso in specie, la  CRIAS  non  ha
  effettuato;

   l'Assessorato alle Attività Produttive, Organo di vigilanza  sulla
  CRIAS,  con  propria nota n.672 del 14/04/2010, prefigurandosi  una
  palese  violazione di legge, ha invitato la CRIAS ad  annullare  in
  autotutela,  entro e non oltre 15 gg., la citata  Comunicazione  di
  Servizio n.7/AG/15/2 dell'01/04/2010;

   il  Collegio dei revisori della CRIAS, in merito alle delibere  de
  quibus,  con verbale n.280 del 22 aprile 2010 ha sollevato  diversi
  profili  di  illegittimità,  in  relazione  alla  non  applicazione
  dell'art.31  della L.R. 6/1997, sui notevoli costi dell'operazione,
  nonché  alla violazione degli artt.1 e 32 del Regolamento  Organico
  del   Personale  della  CRIAS  (R.O.P.),  del  combinato   disposto
  dell'art. 27 della l.r. 35/1991 e dell'art.3 della l.r. 2/78;

   il  Dirigente  Generale dell'Assessorato alle Attività  Produttive
  pro  tempore, Organo di vigilanza sulla CRIAS, con nota  n.523  del
  25/03/2010,  ha  conferito  apposito  incarico  ispettivo   a   due
  funzionari  dell'Assessorato, la dott.ssa Anna Lo Cascio  e  l'ing.
  Salvatore  Randazzo,  i quali con relazione  del  06/05/2010  hanno
  confermato la totale illegittimità dei provvedimenti adottati dalla
  CRIAS  per  la mancata applicazione dell'art.31 della l.r.  6/1997,
  per  la violazione degli artt. 1 e 32 del Regolamento Organico  del
  Personale della CRIAS (R.O.P.), del combinato disposto dell'art. 27
  della l.r. 35/1991 e dell'art. 3 della l.r. 2/78, per l'assenza  di
  informativa  sindacale e, soprattutto, per la  mancata  esecutività
  della delibera n. 12 del 26/01/2009 (prodromica per tutti gli  atti
  successivi) ed ai criteri di selezione del personale da promuovere;

   con  nota  prot.  n. 2282 del 30/06/2010 l'allora  Assessore  alle
  Attività  Produttive  ha, ancora una volta, invitato  la  CRIAS  ad
  attendere  il  rituale  parere della Giunta  di  Governo,  previsto
  dall'art. 3 della L.R. 10/04/1978 n.2, richiamato dall'art.27 della
  L.R.  1991 n.35, e quindi a non porre in essere la delibera  n.  12
  del 26/01/2009;

   il  Giudice  del  Lavoro di Catania, ad adiuvandum,  su  specifico
  ricorso   di   una  Organizzazione  Sindacale,  con  sentenza   del
  20/05/2011  ha  dichiarato l'antisindacalità della condotta  tenuta
  della   CRIAS   che  ha  illegittimamente  deliberato   in   ordine
  all'organigramma aziendale che va, pertanto, revocato;

   ulteriormente, l'Assessorato alle Attività Produttive,  Organo  di
  vigilanza  sulla CRIAS, con propria nota n.3023 del  16/01/2013  in
  riscontro all'ennesimo esposto di alcuni sindacati, ha ribadito  la
  palese violazione di legge sull'argomento da parte della CRIAS;

   tutto ciò premesso, considerato che:

   la  CRIAS  continua,  a  tutt'oggi, a non disporre  l'annullamento
  ovvero  la revoca delle citate delibere n.12 del 26/01/2009 e  n.86
  dell'11/09/2009, nonché degli atti consequenziali;

   alcuni  di  coloro  che sono stati destinatari  degli  illegittimi
  provvedimenti  di promozione vantano impropriamente  le  qualifiche
  superiori, appunto, illegittimamente conseguite;

   a  conferma di ciò risultano presentati diversi decreti ingiuntivi
  già   accolti  aventi  ad  oggetto  il  pagamento  delle  spettanze
  retributive  per  il presunto svolgimento di mansioni  superiori  e
  che,  nella  posizione difensiva assunta dalla CRIAS avverso  dette
  rivendicazioni  giudiziali,  si rileva un  atteggiamento  oltremodo
  passivo,  ove si consideri che le difese spiegate non  hanno  fatto
  alcuna  menzione  della radicale illegittimità  delle  delibere  in
  oggetto;

   preso atto di quanto in premessa, accertata la evidente violazione
  da  parte  della CRIAS degli artt. 1 e 32 del Regolamento  Organico
  del Personale della CRIAS (R.O.P.), dell'art. 31 della L.R. 6/1997,
  del  combinato disposto dell'art.27 della l.r. 35/1991 e dell'art.3
  della   l.r.   2/78,  nonché  le  norme  generali  di  correttezza,
  trasparenza, buona fede e parità di trattamento tra dipendenti;

   preso  atto  altresì che la CRIAS, pur essendo un ente  sottoposto
  gerarchicamente alla Regione Siciliana di fatto,  per  il  caso  in
  specie,   non   ritiene  di  eseguire  le  disposizioni   impartite
  dall'Assessorato alle Attività Produttive, Organo di vigilanza;

   considerato,   infine,   che  l'intera  procedura   amministrativa
  adottata  contrasta, sin dalla sua origine, con il divieto  imposto
  dalla   Giunta  di  Governo,  con  propria  delibera  n.  221   del
  30/09/2008, agli enti pubblici sottoposti a vigilanza e/o controllo
  della Regione siciliana, di effettuare, tra l'altro, promozioni  di
  personale;

   per sapere:

   se  non  si ritenga opportuno provvedere a dare specifico incarico
  al neo Commissario straordinario della CRIAS, nominato con delibera
  di  Giunta  n. 24 del 24/01/2013, affinché quest'ultimo annulli  in
  autotutela   le   delibere   n.  12  del   26/01/2009   e   n.   86
  dell'11/09/2009,    nonché    tutti  gli   atti consequenziali;

   se  non  si  ritenga altresì opportuno provvedere a dare specifico
  incarico    al   medesimo   Commissario   straordinario    affinché
  quest'ultimo  assuma  gli  opportuni provvedimenti,  in  primis  la
  rimozione,  nei  confronti di coloro che, eventualmente,  si  siano
  resi responsabili di tale illegittima condotta». (391)

       (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

   Risposta.  -  «Si riscontra l'interrogazione n. 391 dell'onorevole
  Mangiacavallo  e  si  trasmette la relazione  prot.  n.  28725  del
  28/05/2013.  del Servizio 6.5 - Vigilanza e Servizio Ispettivo  del
  Dipartimento  Attività produttive di questo Assessorato  regionale.
  contenente   ogni  elemento  utile  a  chiarire  quanto   richiesto
  dall'interrogante.

  Relazione

   «Dapprima è necessaria una premessa:
   Come   può   evincersi   dall'esame  degli   atti   che   seguono,
  l'istruttoria,  relativa alla materia di cui in  oggetto,  è  stata
  condotta,  in  parte,  direttamente ed autonomamente  dagli  Uffici
  diretta collaborazione dell'Assessore pro-tempore Venturi,  ed,  in
  parte,    dall'Ufficio   Vigilanza.   Ciò   ha    potuto    causare
  sovrapposizioni ed, a volte, mancanza di informazioni.
   Con  nota  n. 2269 del 29.6.2010 (all. 1), il Sig. Assessore  pro-
  tempore   ha  trasmesso,  ai  fini  dell'acquisizione  del   parere
  vincolante  della  Giunta di Governo, previsto  dall'ultimo  comma,
  dell'art.  3  della  L.R. 2/1978, ai sensi  del  quale  "la  Giunta
  regionale  esprime  parere vincolante sugli adempimenti  finali  di
  competenza  degli  Assessori relativi od atti di  enti,  aziende  o
  istituti  concernenti, statuti o piante organiche  degli  stessi  o
  comunque  modifiche allo stato giuridico o economico  del  relativo
  personale"  la delibera n. 12 del 26.1.2009 con la quale  la  CRIAS
  aveva   approvato  l'organigramma  aziendale  (con  la   successiva
  delibera n. 86 dell'11.9.2009 si è proceduto ai nuovi inquadramenti
  - ndr).
   Con  successiva nota n. 4742/Gab del 13.12.2010 (all.  2),  sempre
  l'Assessore Venturi, nel sollecitare, alla Segreteria di Giunta, il
  parere   vincolante   della  Giunta  di  Governo,   trasmette,   ad
  integrazione, il, condiviso, parere dell'Avvocatura dello Stato  di
  Palermo  n.  72525 del 26.7.2010 (all. 3), nel frattempo  richiesto
  sulla vicenda in esame.
   Alla Segreteria di Giunta fu trasmessa, per conoscenza, la nota n.
  1444  del  15.4.2011(all. 4), in cui si riepilogava anche tutta  la
  vicenda (v. pag. 2 e seguenti).
   Con nota n. 2431 del 9.6.2011 (all.5) la Segreteria di Giunta, nel
  comunicare che i sindacati avevano trasmesso copia del decreto  del
  20.5.2011 con il quale il Giudice del lavoro di Catania, in  ordine
  alla   deliberazione  CRIAS  n.  12/2009,  accogliendo  il  ricorso
  presentato dalla FABI, aveva dichiarato ai sensi dell'art. 28 della
  legge  300/1970,  la condotta antisindacale della  CRIAS  ( che  ho
  illegittimamente  deliberato in ordine  all'organigramma  aziendale
  che  va revocato , ndr), ha chiesto di far conoscere, in merito  al
  citato   decreto  del  giudice  del  lavoro,  l'avviso  dell'organo
  tutorio.
   Questo  Assessorato,  con successiva nota n.  2410  del  21.6.2011
  (all.6), ha fatto presente, alla Segreteria di Giunta, che la CRIAS
  aveva  presentato il ricorso in opposizione ex art. 28 della  legge
  300/1970,   in  uno  con  l'istanza di  immediata  sospensione  del
  decreto  del Giudice del Tribunale di Catania del 20.5.2011 e  che,
  comunque,   restavano  impregiudicate,  rispetto  all'esito   della
  proposta  opposizione,  le ulteriori osservazioni  formulate  dalla
  scrivente  nel  merito  delle  deliberazioni  in  oggetto  con   la
  richiamata relazione prot. n. 1444 del 15.4.2011 .
   Con  nota n. 2571 del 17.6.2011 (all 7), la Segreteria di  Giunta,
  nel prendere atto che questo Assessorato aveva nominato, con D.A n.
  343  del  16.6.2011  un  Commissario ad  acta  con  il  compito  di
  provvedere   presso   la  CRIAS  all'adozione   dei   provvedimenti
  conseguenti al decreto del giudice del lavoro del 20.5.2011, faceva
  presente  di  voler "porre agli atti la pratica  in  argomento  (la
  emanazione  del  parere - ndr), salvo diverso avviso  da  parte  di
  codesto  Assessorato".
   Con  nota n. 3155/Gab del 24.6.2011 (all. 8), l'Assessore  Venturi
  replicava   alla  suddetta  nota  n  2571/2011  che,  comunque   la
  "problematico debba essere affrontata dalla Giunta di Governo e che
  l'allora  richiesto  parere, vincolante mantenga  la  suo  validità
  attesa la possibile impugnativa, da parte della CRIAS , del decreto
  del giudice del lavoro di Catania".
   Con  nota  n  2160 del 13.6.2012 (all 9) la Segreteria  di  Giunta
  ritornava  sull'argomento e richiedeva in conclusione, "considerato
  il  lasso  di  tempo  intercorso... se la pratica  de  qua  rivesta
  carattere   di   attualità  anche  con  riferimento   all'eventuale
  definizione del gravame sopra richiamato'' (l'esito del ricorso  in
  opposizione presentato dalla CRIAS -ndr).
   Con  nota n. 2592 del 19.7.2012 (alt 10) la Segreteria di  Giunta,
  nel   prendere   atto  di  una  nota  dell'Ufficio   di   Gabinetto
  dell'Assessore pro-tempore n. 3507 del 3.7.2012 (ancor oggi non  in
  possesso  del  Servizio,  sebbene richiesta),  che  riscontrava  la
  superiore nota n. 2160 del 13.6.2012, reiterava la richiesta  sugli
  esiti  del  ricorso  in  opposizione che la  CRIAS  aveva  proposto
  avverso il decreto del Giudice del lavoro di Catania.
   Con  nota  n.  50916  del  12.7.2012  (all.  11)  questo  Servizio
  richiedeva,  alla  CRIAS,  notizie  sugli  esiti  del  ricorso   in
  opposizione    presentato    nel   giugno    2011,    trasmettendo,
  eventualmente, gli atti.
   Con  nota n. 53403 del 23.7.2012 (all. 12) si sollecitava la CRIAS
  per il riscontro della suddetta nota.
   Con   nota   n.  53406  del  23.7.2012  (a11.13)  questo  Servizio
  comunicava  al  Sig.  Capo di Gabinetto dell'Assessore  pro-tempore
  che,  sull'esito  del ricorso, erano state richieste  notizie  alla
  CRIAS.
   La  CRIAS,  con  nota, a firma del Direttore Generale  f.f.,  Avv.
  Lorenza  Giardina, n. 20222 del 19.7.2012, pervenuta  il  24.7.2012
  (all.  14), comunicava, soltanto, che il giudice del tribunale  del
  lavoro   adito,   "ha  fissato  l'udienza  per  la   decisione   al
  13.01.2013".  Si  pone  l'attenzione  su  tale  aspetto  perché  il
  Direttore  Generale ometteva di fornire l'altra importante  notizia
  riferita al fatto che il Giudice del Lavoro, adito dalla CRIAS  con
  il  ricorso in opposizione del 6.6.2011, aveva rigettato  l'istanza
  di   sospensione   avanzata  dalla  stessa   CRIAS,   con   proprio
  provvedimento del 21.7.2011, di cui si dirà in seguito.
   Con   nota  n.  56212  del  3.8.2012  (all.  15)  questo  Servizio
  comunicava  al Sig. Capo di Gabinetto: dell'Assessore  pro-tempore,
  affinché  informasse la Segreteria di Giunta, che  la  CRIAS  aveva
  comunicato  la data del 13.1.2013, fissata dal Giudice  del  lavoro
  per la decisone dell'appello.
   Con  nota  n.  3175  del  16.01.2013  (all.  16)  questo  Servizio
  richiedeva,  alla  CRIAS,  notizie  sugli  esiti  del  ricorso   in
  opposizione  presentato nel giugno 2011, considerato che  l'udienza
  era stata fissata per il 13.01.2013 (di domenica?).
   Con  nota  n. 3982 del 21.1.2013 (all. 17) si tornava, ancora  una
  volta, a sollecitare la CRIAS per il riscontro della suddetta nota.
   Finalmente il Direttore Generale f.f. della CRIAS con n. 2069  del
  24.1.2013,  pervenuta  il  30.1.2013  (all.  18),  comunicava   che
  l'udienza, prima fissata per il 16.1.2013 (e non il 13), era  stata
  rinviata al 9.10.2013, omettendo di nuovo rifornire l'altra notizia
  sul provvedimento del giudice del 21.7.2011.
   Con nota n. 7053 del 1.2.2013 (all. 19), inviata alla S.V. ed alla
  Segreteria di Giunta (regolarmente ricevuta) è stato comunicato  il
  rinvio  dell'udienza, così come aveva riferito  il  Direttore  f.f.
  della CRIAS.
   Questa Amministrazione, a seguito di una nota dei sindacati  della
  CRIAS dell'11.10.2012 (all. 20), in cui omettevano, anche loro,  di
  comunicare l'esistenza del provvedimento del giudice del 21.7.2011,
  predisponeva  ed  inviava  la  nota  n.  3023  del  16.1.2013,   ai
  sindacati, e per conoscenza, alla S.V. ed alla Segreteria di giunta
  (all. 21) con al quale si riassumeva il punto della situazione  (il
  ritardo  nella  risposta non è dipeso da questo  Servizio,  essendo
  stata  posta,  la  nota,  alla  firma  del  Dirigente  Generale  il
  29.10.2012).
   Il  sindacato  FABI  con  lettera  del  28.3.2013  (all.  22)  nel
  lamentare  il comportamento dell'Assessore Venturi in  merito  alla
  revoca  del  decreto con cui era stato nominato il  Commissario  ad
  acta, stavolta e per la prima volta, comunicava che il Giudice  del
  Lavoro,  adito  dalla  CRIAS  con il  ricorso  in  opposizione  del
  6.6.2011,  aveva rigettato l'istanza di sospensione avanzata  dalla
  stessa CRIAS, con proprio provvedimento del 21.7.2011.
   Importante  notizia  di rigetto istanza di sospensione  che,  come
  sopra  detto,  mai  era stata fornita dal Direttore  Generale  f.f.
  della CRIAS con le precedenti comunicazioni.
   Per  tali  motivazioni è stata inviata alla suddetta Dirigente  la
  nota  n.  21896  del 17.4.2013 (all. 23) con la  quale  sono  state
  richieste informazioni sull'omissione della comunicazione.
   Dopo  un  ennesimo  sollecito fatto  con  la  nota  n.  22231  del
  24.4.2013, il suddetto Direttore f.f. ha inviato la nota  n.  12771
  del  2.5.2013  (all.  24)  che contiene notizie  che  si  ritengono
  estremamente gravi.
   Sostiene di non aver informato questa Amministrazione perché lo ha
  ritenuto  (lo  ha  deciso lei) "assolutamente irrilevante  ai  fini
  della  chiesto informativa circa l'esito del ricorso in opposizione
  presentato dallo CRIAS" e che "è noto che l'efficacia esecutivo del
  decreto  ex  art.  28 st. lav. non può essere sospesa  in  sede  di
  opposizione  potendo  solo essa essere revocata  con  sentenza  che
  decidendo sull'opposizione annulli e/o revochi il decreto  medesimo
  ".
   E  ancora, poiché, tuttavia, l'avvocato difensore della CRIAS,  ha
  presentato   l'istanza  di  sospensione,  il  Direttore   Generale,
  ammettendolo, riferisce che ciò è stato fatto "nella consapevolezza
  dello  suo  inammissibilità,  al solo  fine  di  sensibilizzare  il
  giudice   del   lavoro  circa  la  delicatezza  dello  problematica
  sottoposta al suo esame e riuscire, così, per tale via od  ottenere
  un   excursus   processuale  quanto  più  rapido  possibile   della
  controversia"  .
   Oggi  è  stato  comunicato,  a  questa  Amministrazione,  che   la
  richiesta  di  sospensione,  da parte della  CRIAS  e  del  proprio
  difensore,  Avv. Prof. Placido Petino, del primo provvedimento  del
  Giudice  del  Lavoro, è stata respinta il 21.7.2011 e  che  essa  è
  stata avanzata con la "consapevolezza della sua inammissibilità"  e
  di tutto ciò questa Amministrazione è stata tenuta all'oscuro.
   In  questa  vicenda, si ritiene, siano stati, dapprima, tratti  in
  inganno  e  poi, volutamente, non informati, questa Amministrazione
  che,  si  ricorda, ha comunicato alla Segreteria Generale,  con  la
  nota  n.  2410  del  21.6.2011 (v. all.  6),  che  la  CRIAS  aveva
  presentato  il  ricorso  in opposizione  ex  art.  28  della  legge
  300/1970,  "in  uno  con  l'istanza di  immediata  sospensione  del
  decreto" del Giudice del Tribunale di Catania del 20.5.2011,  e  la
  Segreteria   Generale  che  ha  continuato  a  richiedere   notizie
  sull'esito  del  ricorso  e  che,  se  avesse  saputo  del  rigetto
  dell'istanza  di  sospensione presentata dalla CRIAS,  avrebbe  con
  molta probabilità, fatto esprimere  il richiesto parere alla Giunta
  regionale.
   Tutta  l'istruttoria condotta da questa Ammnistrazione,  almeno  a
  partire dalla nota del Diretture Generale f.f. della CRIAS la  nota
  n. 14780 del 15.6.2011 (all 25), con la quale ha solo trasmesso  il
  ricorso  in  opposizione, ex art. 28 legge 300, già depositato,  in
  uno  con  l'istanza di immediato sospensione della esecutività  del
  decreto   (vedasi  anche  la prima pagina del  ricorso  predisposto
  dall'Avv. Prof. Petino, dove è in grande evidenza la richiesta  "di
  immediata  sospensione della esecutività dei  decreto",  nonché  la
  parte  in cui, detto Avvocato, richiede, al Giudice del lavoro,  di
  "immediatamente  sospendere  l'efficacia  esecutiva   del   Decreto
  pronunziato dai Giudice della prima fase fino alla pronunzia  della
  sentenza"), senza null'altro riferire, è stata condizionata sia  da
  tale  fatto, sia dalla mancata notizia dei rigetto dell'istanza  di
  sospensione.
   Inoltre,  la  mancata  comunicazione, per tempo,  dell'intervenuto
  provvedimento  di rigetto del Giudice del lavoro del 21.7.2011  ha,
  forse,  potuto  influire,  anche,  sulla  decisione  dell'Assessore
  Venturi  di  revocare  il decreto (benché sia motivato  dalla  "non
  definitività  del provvedimento di accoglimento del ricorso"),  con
  il  quale era stato nominato il Commissario ad acta per eseguire il
  provvedimento del giudice del 20.5.2011. Infatti il D.A. di  nomina
  del  commissario ad acta è il n 343 del 16.6.2011 (all. 26), mentre
  il decreto di revoca è il n. 518 del 18.10.2011 (all. 27).
   Stando  così  le  cose, cosa ha fatto il Direttore Generale  della
  CRIAS  per  far  eseguire il primo provvedimento  del  Giudice,  al
  C.d.A.  della CRIAS (scaduto dalla carica il 16.4.2012) ed ai  vari
  Commissari   che   si  sono  succeduti,  sapendo   che   esso   era
  immediatamente  esecutivo  e  che non  eseguirlo  comportava  anche
  conseguenze  di natura penale con le sanzioni di cui  all'art.  650
  c.p. (v. art. 28, comma 4 della legge 300/ 1970).
   Per inciso questo Ufficio non ha assoluta conoscenza di cosa abbia
  fatto  il Commissario ad acta dalla notifica del decreto di  nomina
  fino alla sua revoca (quasi 4 mesi).

   Comportamento del Commissario Straordinario Arch. Maria Amoroso.

   Con  nota del 26.3.2013 (all. 28) le organizzazioni sindacali  RSA
  Credito,  RSA  FASI  e  RSA Unità sindacale Falcri  Silicea,  hanno
  chiesto  al Commissario di annullare, per le motivazioni  riportate
  nella  stessa  nota,  le delibere indicate in  oggetto,  nonché  di
  "adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti di coloro  che,
  eventualmente,  si  sono  resi  responsabili  di  tale  illegittimo
  condotto", preavvisando che, in caso contrario, avrebbero  tutelato
  i  loro "diritti e le prerogative dei lavoratori della CRIAS presso
  le competenti Autorità Giudiziarie".
   Per  tali  motivi,  ed  anche in presenza  di  una  interrogazione
  parlamentare presentata sull'argomento dall'onorevole Mangiacavallo
  ed  altri, con la quale si chiede al Sig. Assessore se non  ritenga
  di  dare  incarico al neo commissario straordinario della CRIAS  di
  annullare  le  delibere in oggetto e tutti gli atti consequenziali,
  nonché  di  assumere,  sempre  il commissario  straordinario,  "gli
  opportuni provvedimenti nei confronti di coloro che, eventualmente,
  si  siano resi responsabili di tale illegittima condotta", è  stata
  inviata  al Commissario straordinario la nota n. 24109 dei 3.5.2013
  (all.  29)  con  la  quale  è  stato chiesto  di  comunicare  quali
  provvedimenti intendeva adottare (o avesse già adottato), a seguito
  della  nota  del  26.3.2013  delle  organizzazioni  sindacali   RSA
  Credito,  RSA  FABI  e  RSA  Unità  sindacale  Falcri  Silicea.  Si
  segnalavano.  anche  per le sue valutazioni, con  riferimento  alla
  efficacia  esecutiva del provvedimento del Giudice  del  lavoro  di
  Catania  del  20.5.2011,  le prescrizioni  e  le  sanzioni  di  cui
  all'art.  28  della  legge 300/1970 in materia  di  repressione  di
  condotta antisindacale.
   Dopo  un  ennesimo sollecito effettuato con la nota n  26066   del
  14.5.2013, il Commissario straordinario ha inviato la nota n. 14514
  del  16.5.2013  (all.  30),  con la  quale  dopo  un  lunga  difesa
  dell'operato  dei vertici CRIAS, ha comunicato di non aver  attuato
  alcun    provvedimento    soprattutto   in    considerazione    che
  l'orientamento  dell'Assessorato è stato  quello  di  attesa  della
  sentenza definitiva sul ricorso in opposizione, ormai prossima  (19
  ottobre 2013)" rammentando che "con D.A. n.343/Gob del 16.6.2011  è
  stato  nominato un commissario ad acta per porre in essere tutti  i
  provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione del decreto
  del  20.5.2011  del giudice del lavoro e che tale decreto  è  stato
  revocato  con  il  D.A.  n.  518/gab, in considerazione  della  non
  definitività dell'impugnato decreto".
   Con  tale  omissione  sarebbe incorsa nelle  sanzioni  penali  già
  preannunciate  previste dall'art. 28, comma 4 della legge  300/1970
  e,   pertanto,   il   fatto  deve  essere  segnalato   all'Autorità
  giudiziaria.
   Comportamento  delle  organizzazioni sindacali  e  particolarmente
  della FABI
   Sembrerebbe,   almeno  dagli  atti  esaminati,  che   neanche   le
  organizzazioni indacali abbiano segnalato, per tempo, l'intervenuta
  decisone del giudice del lavoro del 21.7.2011. La prima volta lo ha
  fatto la FABI con la nota del 28.3.2013 ( v. all.22).
   Di  ciò  è  stato chiesto conto con la nota n. 23232 del 24.4.2013
  (all.  31),  con  la quale altresì è stato richiesto,  alla  stessa
  FABI, autrice del ricorso al Giudice del lavoro, con riguardo  alla
  efficacia  esecutiva dei provvedimento del Giudice del  lavoro  del
  20.5.2011,   di   comunicare  se  erano  stati   ricercati   rimedi
  giurisdizionali tendenti a far eseguire, alla CRIAS,  la  decisione
  del Giudice.
   L'unica  risposta che è finora arrivata è un fax, datato 13.5.2013
  (all. 32), a firma del Sig. Corrado Coppa, rappresentante sindacale
  aziendale  FABI CRIAS, avente per oggetto  1  riscontro/commento  -
  vs.  del  24.4.2013, prot. 23232", con il quale lo  stesso,  invia,
  senza  alcun  altro  commento,  personalmente  alla  Dirigente  del
  Servizio   Vigilanza   Enti  pubblici,  dei  disegni   raffiguranti
  applausi.
   Tutto qui.
   In  conclusione  si  ritiene che il Commissario straordinario  che
  verrà nominato, essendo già scaduto l'Arch. Amoroso, deve applicare
  il  decreto  esecutivo  del  giudice  del  lavoro  di  Catania  del
  20.5.2011  per non incorrere nelle previste sanzioni penali  e  che
  tutti  gli  atti  vadano inviati all'Autorità giudiziaria  per  gli
  eventuali altri profili di carattere penale.
   Per  quanto concerne il parere vincolante della Giunta di Governo,
  che,  si ricorda è stato richiesto, per la prima volta, con la nota
  assessoriale n. 2269 del 29.6.2010 ( v. all.1), esso rimane  sempre
  attuale.  Evidentemente  la  Segreteria  di  Giunta  dovrà   essere
  aggiornata dai superiori descritti sviluppi.
   Infine,  avendo, la Segreteria tecnica del suo Ufficio, richiesto,
  con  la  nota  n.  1508 del 19.4.2013, notizie per  la  trattazione
  dell'interrogazione    parlamentare    n.    391     dell'onorevole
  Mangiacavalto  ed  altri di cui sopra è cenno, vorrà  la  S.V.  far
  avere,  con  la  riservatezza del caso, la  presente  relazione  al
  predetto ufficio per la predisposizione della risposta».

   Il funzionario direttivo
   Dr. Salvatore Mosca

   Il Dirigente generale

   Arch. Alessandro Ferrara

  Il Dirigente del Servizio
  Dott.ssa Maria Brisciana

  Determinazioni del Sig. Assessore

   LA       ROCCA-ZITO-ZAFARANA-SIRAGUSA-PALMERI-TRIZZINO-CANCELLERI-
  CAPPELLO-CIACCIO-CIANCIO-FERRERI-MANGIACAVALLO-VENTURINO-FOTI.- «Al
  Presidente   della  Regione  e  all'Assessore   per   le   attività
  produttive, premesso che:

   la  COT  Ristorazione è la più grossa azienda di ristorazione  del
  meridione,  aderente  al C.N.S. (Consorzio  Nazionale  Servizi)  di
  Bologna  che  raggruppa  oltre  200  cooperative  all'interno   del
  territorio nazionale, dotata di un centro di cottura a Palermo, con
  capacità  produttiva di oltre 19.000 pasti die  e  di  attrezzature
  tecnologicamente avanzate, ed un altro centro a Priolo-Siracusa, la
  cui  filosofia  aziendale  si  è  sempre  basata  sulla  formazione
  continua  dei  propri  lavoratori e su uno standard  produttivo  ai
  massimi livelli;

   la  stessa COT Ristorazione è naturalmente in possesso di tutte le
  certificazioni di sistemi di gestione che nel corso degli  anni  ha
  ottenuto  (ISO  9000,  ISO  14000, ISO  22000,ISO  22005),  le  cui
  finalità  sono  la  garanzia igienico sanitaria  del  prodotto  nel
  rispetto dell'ambiente;

   l'Azienda  COT Ristorazione ha altresì introdotto nelle  scuole  e
  negli  ospedali  prodotti biologici (igp, dop  ecc...)  promuovendo
  anche  percorsi di educazione alimentare nelle scuole ed  attivando
  progetti  mirati a coinvolgere i fruitori dei servizi,  dando  così
  all'attività anche una valenza sociale.

   considerato che:

   l'azienda  COT,  eccellenza  per  la  ristorazione  collettiva  in
  Sicilia  da  più di 20 anni, nel corso degli anni si  è  sviluppata
  notevolmente,  incrementando  il  proprio  fatturato  da  circa   1
  miliardo di lire, nel primo anno, agli attuali 30 milioni di  euro,
  assicurando  così  un  livello occupazionale piuttosto  elevato,  e
  quantificabile in oltre 600 lavoratori;

   che  l'art. 62 D.L. 1/2012, convertito in legge n. 27 del 24 marzo
  2012,  relativo a Disciplina delle relazioni commerciali in materia
  di  cessione  di  prodotti agricoli e agroalimentari,  al  comma  3
  prevede 'il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato  per
  le  merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni  e
  per  tutte  le altre merci entro il termine di sessanta giorni.  In
  entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del  mese  di
  ricevimento  della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente
  dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi  il
  saggio  degli  interessi  è  maggiorato  di  ulteriori  due   punti
  percentuali ed è inderogabile';

   la  Regione  Sicilia  e gli enti pubblici nel  migliore  dei  casi
  pagano  mediamente a 9 mesi, creando così un comprensibile  disagio
  alle aziende poiché i tempi di pagamento ai fornitori e riscossione
  dai soggetti sopra menzionati sono enormemente sfalsati;

   a quanto sopra esposto va aggiunta la crisi epocale che si riversa
  sulle  spalle  delle stesse aziende, che, avendo enormi  difficoltà
  nell'accesso  al credito, anche per via del credit  crunch  operato
  dalle banche, sono sempre più vicine ad un inevitabile default  che
  andrebbe  a  peggiorare  ed aggravare la già complicata  situazione
  sociale;

   per conoscere:

   se  non  ritengano  opportuno adottare delle misure,  al  fine  di
  ridurre  il divario fra il pagamento, che per legge le aziende  del
  settore  ristorazione  devono  effettuare  in  ogni  caso  ai  loro
  fornitori entro i trenta/sessanta giorni, e la riscossione da parte
  degli  enti pubblici, al fine di evitare il collasso delle  aziende
  in oggetto». (668)

   Risposta.  -  «Con riferimento all'interrogazione parlamentare  in
  oggetto,  dell'onorevole La Rocca Claudia, si  rappresenta  che  la
  materia  trattata  nella stessa,  chiarimenti  sulle  problematiche
  delle  aziende  del settore ristorazione, fra cui COT ristorazione,
  aventi  rapporti con gli enti pubblici, sorte in relazione all'art.
  61 del DL n. 1 del 2012, che disciplina le relazioni commerciali in
  materia  di cessione di prodotti agricoli alimentari , esula  dalle
  competenze di questo Assessorato».

                                                       L'Assessore

   Vancheri

            Rubrica «Energia e Servizi di pubblica utilità»

   DI MAURO-FEDERICO-FIGUCCIA-LOMBARDO-FIORENZA-PICCIOLO-
   LO  SCIUTO-GRECO G.- «Al Presidente della Regione e  all'Assessore
  per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

   la  legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, prevede che, ai fini  di
  una  più celere chiusura delle gestioni liquidatorie degli ATO e  a
  garanzia  della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione
  integrata  dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato
  regionale  dell'energia  e  dei  servizi  di  pubblica  utilità   è
  autorizzato  ad  anticipare  risorse  finanziarie  a  valere  sulle
  disponibilità  di  cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 -  capitolo  243313  e
  l'U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191304;

   prima  con  la Circolare n. 1 del 16 maggio 2012 e successivamente
  con la Circolare n. 2 del 10 novembre 2012, l'Assessorato regionale
  dell'energia  e  dei  servizi  di  pubblica  utilità   ha   fornito
  indicazioni utili per addivenire all'estinzione dei debiti relativi
  alla gestione integrata dei rifiuti;

   per  l'annualità  2012  il capitolo 191304, U.P.B.  7.3.1.3.2  del
  bilancio   regionale   presentava   una   disponibilità   di   euro
  45.000.000,00;

   diverse  società  d'ambito  hanno  già  presentato  al  competente
  Assessorato,  entro  i termini previsti, i c.d.  piani  di  rientro
  finanziari,   debitamente  deliberati  dai  Consigli  comunali   ed
  asseverati dai liquidatori degli ATO;

   visto  l'articolo 5 della legge regionale approvata dall'Assemblea
  regionale siciliana nella seduta del 29 dicembre 2012, con allegata
  Tabella  A,  che assegna una dotazione finanziaria  pari  a  40.000
  migliaia  di  euro ad interventi in favore dei Comuni  che  abbiamo
  attivato  la  procedura di predissesto ai sensi  del  decreto-legge
  174/2012,  distraendo le disponibilità di cui al  Cap.  243313  del
  Bilancio Regionale, destinate a garantire la copertura dei piani di
  rientro deliberati e debitamente presentati;

   come intendano procedere per assicurare le indispensabili risorse,
  ormai   sottratte   ai   Comuni  per  scongiurare   una   possibile
  interruzione  dei servizi da parte delle imprese che  gestiscono  i
  servizi  di  igiene  ambientale, con  il  verosimile  insorgere  di
  problemi di natura igienico-sanitari;

   di  voler indicare la quantità, alla data del 31 dicembre 2012, di
  rifiuti  conferiti  nel  corso dell'anno  2012  in  ogni  discarica
  siciliana». (162)

   Risposta.-  « Gli Onorevoli Di Mauro Giovanni, Federico  Giuseppe,
  Figuccia  Vincenzo, Lombardo  Salvatore Federico, Fiorenza Cataldo,
  Picciolo  Giuseppe,   Lo  Sciuto Giovanni,  Greco  Giovanni   hanno
  presentato l'interrogazione  con risposta orale n. 162, concernente
   Anticipazione  di risorse finanziarie ai fini dell'estinzione  dei
  debiti relativi alla gestione integrata dei rifiuti .
   Il   Presidente  della  Regione,  con  atto  25  marzo  2013,   n.
  15592/IN.16, ha delegato l'Assessore per l'energia e per i  servizi
  di  pubblica utilità  per la relativa trattazione.
   Ai   sensi   del   comma  2  dell'articolo  141  del   Regolamento
  dell'Assemblea  Regionale  Siciliana e  di  quanto  statuito  nella
  seduta  n.  52  del  26 giugno 2013, si rende la relativa  risposta
  scritta.
   In  ordine al primo quesito gli interroganti chiedono di conoscere
  in  che modo si possano assicurare le risorse per l'estinzione  dei
  debiti  relativi  alla  gestione integrata dei  rifiuti  alla  luce
  dell'approvazione, da parte dell'Assemblea Regionale, dell'articolo
  5  della legge regionale 9 gennaio 2013 n. 1. Il citato articolo  5
  ha  previsto  che  una  parte  delle risorse  del  capitolo  191304
  (40.000.000,00), stanziate nell'anno 2012, fossero stornate  ad  un
  capitolo  di  nuova istituzione da destinare ai Comuni che  abbiano
  attivato  la  procedura di predissesto ai sensi del  decreto  legge
  174/2012.
   Per  formulare  una  risposta compiuta si deve premettere  che  Il
  Dipartimento  regionale  dell'acqua  e  dei  rifiuti,  in   seguito
  all'approvazione della legge regionale 9 maggio 2012, n.  26,  che,
  con   il   comma  64  dell'articolo  11,  autorizza   il   predetto
  Dipartimento  ad  anticipare  risorse finanziarie  a  valere  sulle
  disponibilità  di  cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 -  capitolo  243311  e
  l'U.P.B.7.3.1.3.2  -  capitolo l9l304, ha  inviato  all'Assessorato
  dell'Economia  la nota n. 25292 del 29 maggio 2012  e  la  nota  n.
  32741  del  12 luglio 2012 con le quali, al fine di velocizzare  le
  procedure  di  erogazione  delle somme, ha  chiesto  l'istituzione,
  nella  propria  rubrica,  di  un nuovo  capitolo  di  bilancio  con
  identica denominazione e dotazione finanziaria del capitolo 191304.
  Nel  corso dell'anno 2012 e precisamente con la circolare n. 1  del
  16  maggio e la circolare n.2 del 10 novembre sono state fornite ai
  Comuni  facenti parte degli Ato le necessarie indicazioni, in  sede
  di apposite riunioni, al fine di raccogliere quante più delibere di
  Consiglio   Comunale  corredate  dai  piani  di   rientro,   nonché
  dall'asseverazione dei debiti da parte degli Ato.
   Tuttavia  nel corso dell'anno 2012 non è stato possibile procedere
  all'erogazioni delle anticipazioni, tenuto conto che,  per  effetto
  del  ritardo  nella   presentazione delle  delibere  da  parte  dei
  consigli  comunali e per il numero di delibere pervenute, la  prima
  fase  dell'istruttoria delle istanze si è conclusa a  fine  gennaio
  2013.
   Pertanto, considerato che lo stanziamento del capitolo 243313  non
  riguarda  solo  l'annualità 2012 ma è da intendersi  a  regime,  ai
  sensi  del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11  maggio
  2011,  n.  7,  si ritiene che le disponibilità annuali   unitamente
  alle  disponibilità  del  capitolo  243311  possano  assicurare  le
  risorse  necessarie  per  una più celere  chiusura  delle  gestioni
  liquidatorie degli Ato.
   Per  quanto  riguarda  il  secondo  quesito  si  comunica  che  il
  Dipartimento  regionale dell'acqua e dei rifiuti dispone  dei  dati
  riferiti  all'anno  2011 mentre per l'anno  2012  il  totale  della
  quantità di rifiuti conferiti è in corso di acquisizione.
   Nell'anno 2011 sono stati conferiti una quantità di rifiuti pari a
  2.185.470  (tonnellate annue), distinti per discarica come  risulta
  dalla tabella allegata».

                              L'Assessore

   Dr. Nicolò Marino

                                TABELLA

  Discarica                RSU netti in    Peso          RSU in
                          Discarica       Specifico     discarica
                                         Rifiuti          (Mc)
                                         Compattati
                           (t/a)
  Augusta Coste di Gigia   216.445,00      0,739         292.889,0
                                                      4
  Campobello di M -              56.867,  0,739              76.951,
  Misiddi Campana             00                         29
     Castellana - Balza di       19.163,  0,739              25.930,
  Cetta                       00                         99
     Catania  - Grotte  S. 417.925,00      0,739              565.527
  Giorgio                                                ,74
            Gela -Timpazzo       67.452,  0,739         91.274,70
                              00
  Mazzarrà - Cda Zuppà           286.988  0,739              388.346
                              ,00                        ,41
             Motta - Tirai       229.220  0,739              310.175
                              ,00                        ,91
  Palermo - Bellolampo           365.000  0,739              493.910
                              ,00                        ,69

  Ragusa - Cava dei        40.150,00              0,739 54.330,18
  Modicani
  Sciacca - Saraceno       39.500,00              0,739 53.450,61
  Salinella
  Siculiana - Matarano     376.315,00             0,739 509.221,9
                                                      2
  Trapani-Cda Borranea     70.445,00              0,739 95.324,76
                    TOTALI 2.185.470,0                   2.957.334,
                          0                            24

   CASCIO  F..  -  «Al  Presidente della Regione,  all'Assessore  per
  l'energia  e  i  servizi  di pubblica utilità  e  all'Assessore  le
  autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

   la  legge  regionale  8 aprile 2010, n. 9, all'art.19,  comma  13,
  testualmente recita: 'Il personale già in servizio presso i Comuni,
  presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase
  di  prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare
  ai comuni di appartenenza';

   considerato che:

   la  stessa  Regione,  mediante l'Assessorato  Energia  e  pubblica
  utilità, è intervenuta con una circolare esplicativa, la n.  2  del
  16.1.2010,   pubblicata  in  GURS  che  così  si  esprime:   'Giova
  evidenziare che la l.r. 9/2010, nella fase di prima applicazione  e
  quindi  fino alla costituzione delle S.R.R. consente ai  dipendenti
  già  in servizio presso i Comuni, presenti nella dotazione organica
  e  transitati  negli ATO di rientrare nei Comuni di appartenenza  a
  semplice richiesta';

   la  richiesta di rientro presso i Comuni di origine, attivata  dai
  lavoratori  sulla  scorta  della facoltà concessa  dal  legislatore
  regionale  con la legge di cui sopra, a seguito della  liquidazione
  delle società d'ambito, mentre da alcuni Enti Locali viene accolta,
  da altri viene rigettata, creando di fatto disparità di trattamento
  in  riferimento  a  lavoratori  che si  trovano  tutti  in  analoga
  situazione  sul nostro territorio, ovvero senza alcuna collocazione
  dopo lo scioglimento degli ATOCo.In.Res;

   visto che sussiste di fatto l'oggettiva difficoltà di alcuni  Enti
  Locali  a  riassorbire i lavoratori già transitati presso l'ATO,  a
  fronte  del  superamento  da  parte di queste  amministrazioni  dei
  limiti di spesa del costo del personale relativo, e come è noto  vi
  è  una  natura  tassativa  non derogabile,  se  non  da  parte  del
  legislatore  nazionale, dei vincoli in materia di  spesa,  non  può
  comunque  non  rilevare  il fatto che quando  questa  Assemblea  ha
  varato  la  l.r. 9/2010 si è espressa chiaramente sulla possibilità
  di  esercitare  da  parte del lavoratore la facoltà  di  reintegro,
  derivando da ciò la necessità che oggi l'attuale Governo si  assuma
  la  responsabilità  di  intervenire con provvedimenti  urgenti  per
  dirimere  la problematica, a prescindere dall'autonomia finanziaria
  degli Enti Locali in difficoltà e altresì tenuto conto che la spesa
  del   personale,  in  questo  caso,  deve  andare  oltre  la   mera
  rappresentazione in bilancio;

   ritenuto  che  occorre porre fine alla confusione che  vige  sulla
  questione a causa della difformità di condotta da parti degli  Enti
  Locali circa la concretizzazione della possibilità del rientro  dei
  dipendenti   nei  Comuni  di  appartenenza  e  alla  disparità   di
  trattamento  che  ne  consegue  rispetto  a  lavoratori  che  tutti
  analogamente   si  trovano  nella  medesima  situazione   dopo   lo
  scioglimento delle società d'ambito;

   considerato che i dipendenti presenti nella dotazione organica  di
  tali  comuni,  quando si avvalsero della possibilità di  transitare
  negli   ATO,  contavano  su  una  facoltà  di  rientro,   concessa,
  legittimata e riconosciuta da questo Parlamento. Facoltà che  oggi,
  anche  a  mutate condizioni, legate sia al fallimento  del  sistema
  ATO,  sia  alle esigenze di contenimento della finanza  pubblica  e
  quindi  della spesa stessa dei Comuni, allora non prevedibili,  non
  può  tuttavia  essere disattesa, né può trovare giustificazione  la
  retrocessione della volontà del legislatore regionale;

   per   sapere  se  non  ritengano  opportuno  chiarire,   in   modo
  tempestivo,  come  i  Comuni debbano gestire  questa  situazione  e
  contestualmente  quali  provvedimenti  intendano   adottare   nella
  prossima  legge  finanziaria, qualora  l'autonomia  in  termini  di
  risorse  economiche degli Enti Locali in oggetto non  sia  comunque
  tale da coprire il reintegro di codesti lavoratori». (220)

          (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

   Risposta. - «L'onorevole Francesco Cascio con l'interrogazione  n.
  220  ha  chiesto  Chiarimenti sulla condotta degli enti locali  nel
  caso  di  richieste  di  rientro nei comuni   di  appartenenza  dei
  dipendenti   di  ruolo  transitati  negli  ATO  nelle  more   della
  costituzione delle S.R.R. .
   Il Presidente della Regione con atto  del 27 marzo 2013, n. 16122,
  ha delegato, per la relativa trattazione, l'Assessore regionale per
  l'energia  e  per  i  servizi  di pubblica  utilità  invitando,  al
  contempo, l'Assessore per autonomie locali e la funzione pubblica a
  fornire ogni utile elemento all'Assessore delegato.
   Ai   sensi   del   comma  2  dell'articolo  141  del   Regolamento
  dell'Assemblea  Regionale  Siciliana e  di  quanto  statuito  nella
  seduta  n.  52  del  26 giugno 2013, si rende la relativa  risposta
  scritta.
   Al riguardo si rappresenta quanto segue.
   La  legge  regionale  n.  9/2010, in  maniera  coordinata  con  le
  disposizioni del d.lgs.n.152/2010 ed in attuazione della  normativa
  comunitaria, detta una specifica disciplina in materia di  gestione
  integrata  dei  rifiuti  e  di  messa  in  sicurezza,  bonifica   e
  ripristino  ambientale  dei siti inquinati, per  il  raggiungimento
  delle  finalità segnatamente individuate all'art. 1, comma 1  della
  medesima legge regionale.
   L'art.  19  della  legge regionale citata introduce,  inoltre,  le
  disposizioni  finali e transitorie a cui le Società d'Ambito  ed  i
  consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 201 del d.lgs. n. 152/2006,
  devono attenersi nelle more della costituzione delle S.R.R. e della
  piena operatività del nuovo regime di gestione dei rifiuti.
   Per la parte che in questa sede rileva, ai sensi e per gli effetti
  dell'art. 19, comma 13, della l.r. n. 9/2010  Il personale  già  in
  servizio  presso  i  comuni,  presente  nella  dotazione  organica,
  transitato  negli  ATO,  nella  fase di  prima  applicazione  della
  presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza .
   Al  fine  di  interpretare e applicare tale disposizione,  risulta
  necessario  individuare  l'istituto  giuridico  utilizzato  per  il
  transito  del  dipendente  comunale  nell'ATO  di  riferimento   e,
  conseguentemente,  verificare  se  l'amministrazione  comunale   di
  provenienza  avrebbe  dovuto conservare o,  invece,  sopprimere  il
  posto in organico del medesimo dipendente.
   Si  tratta, in altri termini, di esaminare quanto prevede la legge
  in  ordine  alle modalità di utilizzazione del dipendente  pubblico
  presso  altro  ente pubblico o società interamente  partecipata  da
  enti pubblici.
   In  linea  generale, vi sono diverse modalità di assegnazione  dei
  dipendenti ad altro ente pubblico.
   Il  comando si ha nel caso in cui il pubblico dipendente, titolare
  di  un  posto  di ruolo presso una Pubblica Amministrazione,  viene
  temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione  o
  presso  altro  ente  pubblico e importa, da un lato,  l'obbligo  di
  prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di
  appartenenza e, dall'altro, la dispensa dagli obblighi di  servizio
  verso l'Amministrazione di origine.
   Distinta   dal   comando  è  la  fattispecie  della  utilizzazione
  temporanea  del  dipendente pubblico presso un ufficio  diverso  da
  quello  che costituisce la sua sede di servizio, a volte denominato
  distacco nella giurisprudenza amministrativa.
   Trattasi  di  istituto  in  realtà ignoto  alla  legislazione  del
  pubblico  impiego che tuttavia nella prassi aveva ed ha ancora  una
  certa   diffusione  e  si  distingue  dal  comando  proprio  perché
  l'impiegato  non  viene  assegnato ad una pubblica  amministrazione
  diversa  da quella di appartenenza, ma - temporaneamente  -  ad  un
  ufficio, diverso da quello nel quale è formalmente incardinato,  ma
  comunque dell'amministrazione datrice di lavoro.
   Con  il  comando, in particolare, fermo restando il c.d.  rapporto
  organico  (che continua ad intercorrere tra il dipendente e  l'ente
  di  appartenenza o di titolarità), si modifica il c.d. rapporto  di
  servizio, stante che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo
  organizzativo   -  funzionale,  sia  sotto  quello   gerarchico   e
  disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione, a favore
  della quale egli presta esclusivamente la sua opera.
   Attesa  la  natura  temporanea  della  suddetta  assegnazione,  la
  posizione   di   comando   del   dipendente   presso   una    nuova
  amministrazione  non determina la corrispondente  soppressione  del
  posto in organico presso l'amministrazione di provenienza.
   Tale   istituto,  dunque,  non  va  confuso  con  l'istituto   del
  trasferimento  che  postula invece la definitiva  assegnazione  del
  dipendente ad un determinato ufficio, e dunque, la soppressione del
  posto in organico del dipendente.
   Un'altra  ipotesi  di  trasferimento di personale  si  realizza  a
  seguito della cessione di un ramo d'azienda.
   Sul punto, in materia di gestione integrata dei rifiuti l'art. 202
  del  d.lgs.  n.152/2006  prevede che   Nel  caso  di  passaggio  di
  dipendenti  di  enti  pubblici e di ex  aziende  municipalizzate  o
  consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore  del
  servizio  integrato  dei  rifiuti  urbani,  si  applica,  ai  sensi
  dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  la
  disciplina   del   trasferimento  del  ramo  di  azienda   di   cui
  all'articolo 2112 del codice civile  e, inoltre, l'art. 31  del  d.
  lgs.  n.165/2001 recita che  Fatte salve le disposizioni  speciali,
  nel  caso  di trasferimento o conferimento di attività,  svolte  da
  pubbliche   amministrazioni,  enti  pubblici  o  loro   aziende   o
  strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale  che
  passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112
  del codice civile e si osservano le procedure di informazione e  di
  consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4,  della  legge
  29 dicembre 1990, n. 428 .
   In  conclusione,  ove  il dipendente sia stato  assegnato  in  via
  temporanea  ad altra amministrazione, l'ente di appartenenza  dovrà
  conservare il posto in pianta organica e riammettere in servizio il
  lavoratore  alla scadenza del comando, laddove invece si  configuri
  un trasferimento o cessione di ramo d'azienda, ipotesi disciplinata
  con  riferimento alla gestione integrata dall'art. 202  del  d.lgs.
  n.152/2006, si applica la disciplina di cui all'art. 2112 c.c.
   Per  le  ragioni sopra esposte, tenuto conto che nella fattispecie
  in argomento si è avuto un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi
  dell'art.  202 del d.lgs. n.152/2006, il dipendente transitato  per
  effetto   dell'applicazione  della  suddetta  norma,   può   essere
  riammesso  in   servizio presso l'ente locale  d'origine  ai  sensi
  dell'art.19,   comma  13,  l.r.  n.9/2010  ove   ricorrano   talune
  condizioni.
   A  tal  riguardo, la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede  di
  controllo, nell'adunanza del 26 marzo 2010 n.8, in relazione ad una
  specifica  questione sollevata dalle sezioni regionali di controllo
  della  Lombardia  e  del  Veneto, al  fine  di  comporre  contrasti
  interpretativi,  si  è espressa in merito alla  ricostituzione  del
  rapporto   di   lavoro  in  seno  all'ente  locale  di   dipendenti
  precedentemente   transitati  presso  la   società   concessionaria
  deputata ad espletare il ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
   Nella  fattispecie in questione, sulla base di una  previa  intesa
  tra  comune  e sindacati, veniva previsto il diritto dei lavoratori
  alla ricostituzione del rapporto di lavoro presso l'amministrazione
  comunale, nella medesima posizione giuridica ed economica anteriore
  al trasferimento, qualora entro 5 anni dalla data del trasferimento
  stesso   si  fosse  verificata  la  disponibilità  della  dotazione
  organica  di  posti relativi a profili professionali corrispondenti
  alle mansioni svolte.
   Con   riferimento  alla  questione  rimessa  all'adunanza,  appare
  decisiva  la  circostanza che fin dal momento  genetico  in  cui  è
  avvenuto  il  trasferimento dei dipendenti  dal  Comune  presso  la
  società  concessionaria  deputata  a  curare  l'intero  ciclo   dei
  rifiuti,  sia  stata  prevista la ricostituzione  del  rapporto  di
  lavoro   nella medesima posizione giuridica ed economica  rivestita
  prima  del  trasferimento  qualora entro  5  anni  dalla  data  del
  trasferimento   si  verifichi  -  per  dimissioni,   pensionamento,
  mobilità  o  modifiche della dotazione organica - la  disponibilità
  nella dotazione organica del Comune .
   Trattasi  di  una condizione risolutiva dell'atto di trasferimento
  legata  ad  una  pluralità di circostanze. Da un lato,  la  volontà
  espressa   dei  dipendenti  trasferiti  di  rientrare   nell'ambito
  dell'apparato  comunale,  dall'altra  l'esistenza  di  un  concreto
  interesse  pubblico  alla riammissione dei  dipendenti  stessi.  In
  questa  prospettiva,  la  riammissione  del  personale  del  Comune
  all'interno dell'organico dell'apparato municipale appare legittima
  in quanto conforme all'interesse pubblico.
   La Corte fissa, inoltre, le ulteriori condizioni affinché si possa
  procedere  alla  riammissione  in servizio,  al  verificarsi  della
  condizione risolutiva del rapporto di lavoro, e segnatamente:
   -  la  persistenza  di una carenza organica nei  ruoli  e  per  le
  funzioni  di  competenza dei dipendenti già  trasferiti  presso  la
  società concessionaria;
   -  la  disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri
  connessi al re-inquadramento (a tal riguardo, cfr. decisione  corte
  dei  conti  sezioni  riunite  di controllo  n.4/2012  relativamente
  all'assoggettamento delle società in house al  patto  di  stabilità
  interno e al processo di consolidamento dei conti degli enti locali
  con quelli dei propri enti, organismi strumentali, aziende, società
  controllate e partecipate);
   -   l'espressa  volontà  dell'amministrazione  di  procedere  alla
  copertura   dei   posti  scoperti  mediante  la  riammissione   dei
  dipendenti;
   -   l'inquadramento   dei  dipendenti  nella  medesima   posizione
  giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso
  la società concessionaria.
   In  presenza  di  tali condizioni, l'amministrazione  ove  ritenga
  corrispondente   all'interesse  pubblico   integrare   il   proprio
  organico,  può  disporre il re-inquadramento  dei  dipendenti,  già
  assunti  nel  rispetto  delle procedure  selettive  pubbliche,  poi
  transitati  presso  la  società  concessionaria,  senza  ledere  il
  principio  della concorsualità sancito all'art.97,  comma  3  della
  Costituzione.
   Inoltre,  la  Corte precisa che  La riorganizzazione del  servizio
  pubblico,  mediante  riallocazione del  medesimo  nell'alveo  della
  gestione diretta dell'Ente pubblico locale, deve essere fondata  su
  idonee motivazioni tese a verificare la sostenibilità dei costi  di
  rimodulazione  dell'azione amministrativa, al  fine  di  perseguire
  maggiore   efficienza  ed  economicità  nella  resa  del  servizio,
  soprattutto  nei  casi  in cui si è deciso di  reinternalizzare  un
  servizio a seguito di una recente esternalizzazione  e che   l'ente
  locale  ha  l'obbligo  di  procedere alla  reinternalizzazione  del
  personale  delle  partecipate,  a  condizione  che  vi  sia   stato
  trasferimento  di  personale al momento  della  costituzione  della
  società  o  dell'affidamento del servizio e sia stato  previsto  il
  reintegro nel ruolo dell'Ente locale in caso di scioglimento  della
  società  o  di  parziale reinternalizzazione dei  servizi  pubblici
  locali,   il  reinserimento  è  operante  per  il  solo   personale
  originariamente  trasferito  dall'Ente  locale,  ovvero  per   quei
  dipendenti  che  siano stati assunti nel rispetto  delle  procedure
  selettive  pubbliche.  Il  computo della  spesa  del  personale  in
  seguito  alla reinternalizzazione soggiace ai vincoli  di  bilancio
  dell'Ente  locale  sotto  il profilo del  computo  delle  spese  di
  personale,  ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008  (convertito
  dalla legge n.133/2008 successivamente modificato dal decreto legge
  n.98/2011 convertito dalla legge 111 del 2011).
   Con  riguardo  alla spesa per il personale, si richiama  anche  la
  decisione  delle sezioni riunite in sede di controllo  della  Corte
  dei  Conti  n.3/2012,  che in relazione alla questione  di  massima
  sollevata  dalla Sezione regionale di controllo per  la  Lombardia,
  precisa  che  l'ente  locale,  in caso  di  reinternalizzazione  di
  servizi  precedentemente  affidati a soggetti  esterni,  non  possa
  derogare  alle norme introdotte dal legislatore statale in  materia
  di  contenimento  della  spesa  per il  personale,  trattandosi  di
  disposizioni,  di natura cogente, che rispondono a  imprescindibili
  esigenze  di  riequilibrio della finanza pubblica  per  ragioni  di
  coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati
  al rispetto di rigidi obblighi comunitari.
   Per  le  considerazioni  sopra  delineate,  il  reinserimento  del
  dipendente  comunale  trasferito presso  la  società  d'ambito  per
  effetto  della  esternalizzazione  del  servizio  di  gestione  dei
  rifiuti,  nella  dotazione organica del Comune  d'origine  non  può
  avvenire sic et simpliciter, bensì potrà realizzarsi ove sussistano
  le condizioni individuate dalla Corte dei Conti.
   Alla   luce  delle  superiori  osservazioni  va  interpretata   la
  disposizione di cui all'art. 19 comma 13 della l.r. n.9/2010».

   L'Assessore
                                                    Dr. Nicolò Marino

   DI  MAURO.  -  «Al  Presidente della Regione e  all'Assessore  per
  l'energia  e  i servizi di pubblica utilità, premesso  che  già  il
  Governo  della  Regione  precedente ha  scartato  la  scelta  sulla
  produzione  di  energia  nucleare e che lo stesso  ha  bloccato  la
  realizzazione dei termovalorizzatori poiché erano costosi, grandi e
  producevano un fortissimo inquinamento ambientale e atmosferico;

   rilevato  che l'emergenza rifiuti in Sicilia è ormai diventata  un
  problema di notevole importanza;

   considerato che il Comune di Castrofilippo ha fatto sapere  che  a
  partire  dal  giorno 1 aprile 2013 inizierà il servizio provvedendo
  con proprio personale;

   considerato  che  è  il  secondo ente locale  (il  primo  è  stato
  Siculiana) che si sottrae all'ambito Gesa;

   rilevato  che  tutto questo costringerà le ditte  a  procedere  ad
  ulteriori   sette  licenziamenti,  per  cui  complessivamente,   al
  momento,  dovrebbero  essere 13 gli operai  che,  a  seguito  delle
  decisioni  delle due amministrazioni comunali, perderanno  il  loro
  lavoro;

   considerato  che a perdere il lavoro non saranno  coloro  i  quali
  fino  ad  ora hanno operato nei due centri abitati, ma  gli  ultimi
  assunti;

   rilevato  che  tale  situazione  determina  un  grave  pregiudizio
  economico ai dipendenti e alle loro famiglie;

   per sapere:

   se  non ritengano opportuno intervenire al fine di fronteggiare un
  possibile  effetto  domino  dopo  l'atteggiamento  dei  Comuni   di
  Siculiana e Castrofilippo;

   quali  provvedimenti  il Governo della Regione  abbia  adottato  o
  intenda adottare in merito». (404)

   Risposta. - «Con riferimento all'interrogazione in oggetto,  vista
  la  delega  attribuita dal Presidente della Regione,  con  atto  29
  aprile  2013, n. 21372/IN.16 ed  ai sensi del comma 2 dell'articolo
  141  del Regolamento dell'Assemblea Regionale Siciliana e di quanto
  statuito  nella  seduta  n.  52 del 26 giugno  2013,  si  rende  la
  relativa risposta scritta.
   I  Comuni di Castrofilippo e Siculiana, ad oggi, non gestiscono il
  servizio  di  raccolta  e  conferimento in  discarica  dei  rifiuti
  secondo  la  nuova disciplina di riforma in Sicilia della  gestione
  integrata  dei rifiuti, di cui alla legge regionale 8 aprile  2010,
  n. 9, così come da ultimo novellata dalla legge regionale n.3 del 9
  gennaio  2013 che ha inserito all'art. 5 della legge regionale  n.9
  dell'8 aprile 2010 l'articolo 2 ter.
   In particolare, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
  non  ha autorizzato alcuna autonoma gestione del servizio da  parte
  dei comuni citati nell'interrogazione né le problematiche segnalate
  nella   stessa   possono  essere  ricondotte  a  provvedimenti   di
  pertinenza del Dipartimento.
   Invero,  il  Comune di Siculiana con decreto n. 70 del 30  gennaio
  2013 è stato autorizzato al transito dalla SRR  Agrigento Provincia
  EST  alla SRR  Agrigento Provincia Ovest  (entrambe le società  non
  sono  state ancora costituite) ma rimane, comunque, titolare pro  -
  quota  delle  poste attive e passive già in capo  allo  stesso  nei
  confronti dell'ATO GESA AG 2 e della gestione liquidatoria.
   Si  precisa,  inoltre, che al Dipartimento regionale dell'acqua  e
  dei  rifiuti  è  pervenuta l'Ordinanza, ex  art.  191  del  Decreto
  legislativo  n. 152/2006, n.16 del 29 aprile 2013  del Sindaco  del
  Comune  di  Siculiana, con la quale, per giorni 30,  lo  stesso  ha
  conferito direttamente in discarica per le problematiche di  natura
  igienico   sanitaria  paventate  nell'ordinanza   sindacale.   Tale
  procedura,  evidentemente,  rappresenta  un  percorso   in   deroga
  all'attività  ordinaria   della  gestione  integrata  dei   rifiuti
  sussistendo problemi igienico-sanitari sul territorio del comune di
  Siculiana.
   Il   Comune  di  Castrofilippo,  invece,  farà  parte  dalla   SRR
   Agrigento Provincia EST  e, in ogni caso, fino all'avvio operativo
  del  nuovo  sistema  di  gestione integrata  dei  rifiuti  permarrà
  nell'ambito gestionale dell'ATO GESA AG2, di cui rimane,  comunque,
  titolare  pro  quota delle poste attive e passive e della  gestione
  liquidatoria.
   Infine,  è  utile  rappresentare che  in  base  alle  disposizioni
  previste dall'art. 5 comma 2-ter della legge regionale n. 9/2010, i
  Comuni  singoli  o associati possono procedere all'affidamento  del
  servizio  di  spazzamento,  raccolta e  trasporto,  sulla  base  di
  perimetrazioni  territoriali  da  loro  stessi  definite  (Aree  di
  Raccolta  Ottimali, ARO) e di un corrispondente Piano di Intervento
  in  cui  è  necessario dimostrare che l'organizzazione del servizio
  nell'ARO  rispetta i principi di differenziazione,  adeguatezza  ed
  efficienza.  La verifica di tale rispondenza spetta  alla  Regione.
  Secondo  quanto  specificato dall'Assessorato  dell'Energia  e  dei
  Servizi  di  Pubblica Utilità con la Direttiva n. 1/2013 (Circolare
  prot.  n. 221 del 1 febbraio 2013), le perimetrazioni di ARO devono
  essere  recepite  nel  Piano d'Ambito e  devono,  pertanto,  essere
  coerenti con le indicazioni del Piano stesso.
   Nelle  more  dell'adozione  del  Piano  d'Ambito,  considerata  la
  situazione emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti  urbani
  in  Sicilia,  nonché  l'approssimarsi della  cessazione  definitiva
  delle  attività in capo alle Società d'Ambito (prevista per  il  30
  settembre  2013),  l'Assessorato  dell'Energia  e  dei  Servizi  di
  Pubblica Utilità con la Direttiva n. 2/2013 ha individuato un  iter
  finalizzato  ad  avviare tempestivamente il  disegno  organizzativo
  definito  dall'art. 5 comma 2-ter della legge regionale n.  9/2010,
  con   particolare  riferimento  all'affidamento  del  servizio   di
  spazzamento, raccolta e trasporto da parte dei Comuni.
   La direttiva n. 2/2013 dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi
  di  Pubblica Utilità, tra l'altro, prevede che nella redazione  del
  Piano   di   Intervento,  i  Comuni  debbano  tener   conto   delle
  disposizioni  vigenti  in  materia  di  salvaguardia  dei   livelli
  occupazionali   esistenti,   con   particolare   riferimento   alle
  disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 9/2010».

                                                        L'Assessore
                                                 (Dr. Nicolò Marino )

      ALLEGATO 2 - EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO  DELLA SEDUTA

  DISEGNO DI LEGGE NN. 230-120-76-152/A  NORME PER IL RICONOSCIMENTO
  DELL'ALBERGO DIFFUSO IN SICILIA .

     Ai sensi dell'articolo 117 del R.I.

   Emendamento 117.1

  Al  comma  4  dell'articolo 3 la parola  prevede  è sostituita  da
   può prevedere .

   Emendamento 117.2

  Al  comma 2 dell'articolo 2 la parola  consentono  è sostituita da
   prevedono .

   Emendamento 117.3

  All'articolo  1,  lettera c), sostituire  le  parole   del  centro
  storico o borgo  con  dei centri storici e dei borghi .

   Emendamento 117.4

  All'articolo  4,  comma 1, l'alinea è sostituita  dalla  seguente:
   Nelle   aree  di  cui  all'articolo  2,  individuate  dai  comuni
  interessati  dalla  localizzazione  dell'albergo  diffuso,  devono
  essere presenti le seguenti condizioni: .

   Alla lettera b) la parola  sono  è sostituita dalla parola  devono
  essere .