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Resoconto d'Aula della Seduta n. 115 di martedì 14 maggio 2019
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   Presidenza del vicepresidente Di Mauro


                   La seduta è aperta alle ore 16.35

   PAPALE,  segretario, dà lettura del processo verbale della  seduta
  precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

   Ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno,  do
  il  preavviso  di  trenta minuti al fine delle eventuali  votazioni
  mediante  procedimento elettronico che dovessero  avere  luogo  nel
  corso della seduta.
   Invito,  pertanto,  i deputati a munirsi per tempo  della  tessera
  personale di voto.
   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                               Missione

   PRESIDENTE  Comunico che l'onorevole Fava sarà in missione  il  16
  maggio 2019.

    L'Assemblea ne prende atto.

                      Atti e documenti, annunzio

   PRESIDENTE.   Avverto  che  le  comunicazioni  di  rito   di   cui
  all'articolo  83  del  Regolamento interno  dell'Assemblea  saranno
  riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.

   Comunicazione del decreto di nomina della Commissione speciale in
  materia di contenimento della spesa relativa agli assegni vitalizi
                  per i deputati cessati dal mandato

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do lettura del decreto  di  nomina
  della  Commissione speciale in materia di contenimento della  spesa
  relativa agli assegni vitalizi per i deputati cessati dal mandato.

                         «Repubblica  Italiana

                           ASSEMBLEA  REGIONALE  SICILIANA


                                  228
                             I L    P R E S I D E N T E

   VISTO  l'ordine del giorno n. 103  Istituzione di una  Commissione
  speciale  in  materia  di contenimento della  spesa  relativa  agli
  assegni  vitalizi  per i deputati cessati dal  mandato ,  approvato
  dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 106 del 20 marzo
  2019;

   CONSIDERATO  che  l'ordine  del giorno citato  prevede  che  nella
  Commissione   speciale    siano  rappresentati   tutti   i   Gruppi
  parlamentari  presenti in Assemblea;

   VISTE le designazioni pervenute dai Gruppi parlamentari;

   VISTO  il  Regolamento interno dell'Assemblea, e segnatamente  gli
  articoli 29 e 29 bis,

                             D E C R E T A

   E'  nominata, ai sensi dell'ordine del giorno n. 103 e degli artt.
  29  e 29 bis del Regolamento interno dell'Assemblea, la Commissione
  parlamentare  speciale in premessa indicata, con  il   compito   di
  predisporre  un  disegno  di legge ai fini del  contenimento  della
  spesa  in  materia di assegni vitalizi per i deputati  cessati  dal
  mandato.
   I   componenti   l'Ufficio   di  Presidenza   della   Commissione,
  conformemente a quanto stabilito dall'ordine del giorno  approvato,
  non hanno diritto alla relativa indennità di funzione.

   La  Commissione  è   composta da  13  deputati,   e   precisamente
  dagli  onorevoli:

   ARICÒ  Alessandro, CANCELLERI Giovanni Carlo, CARONIA Maria  Anna,
  CATALFAMO Antonio, CRACOLICI Antonino, D'AGOSTINO Nicola,  DI MAURO
  Giovanni, GUCCIARDI Baldassare, LO CURTO Eleonora, MANCUSO Michele,
  MARANO Jose, PELLEGRINO Stefano, PULLARA Carmelo.

   Il presente decreto sarà comunicato all'Assemblea.

   Palermo, 7 maggio 2019»

   L'Assemblea ne prende atto.

   Comunico che la suddetta Commissione è convocata domani 15  maggio
  2019,  alle  ore  12.00,  presso la Sala lettura  Deputati  per  il
  relativo insediamento.

   nico

    Indirizzo di saluto agli studenti del Liceo scientifico  Santi
                        Savarino' di Partinico

   PRESIDENTE.  Do il benvenuto agli studenti del Liceo  scientifico
  Santi Savarino di Partinico che assisteranno oggi alla seduta.


                        Sull'ordine dei lavori

   LUPO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LUPO.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, signori  assessori,
  intervengo  sull'ordine dei lavori per approfittare della  presenza
  in    Aula   del   Vicepresidente   della   Regione   relativamente
  all'impugnativa dell'Avvocatura generale dello Stato, in nome e per
  conto, ovviamente, della Presidenza del Consiglio, ex articolo  127
  della Costituzione, dei numerosi articoli della legge n. 1 del 2019
  cioè  della  legge di stabilità. Visto che vi sono alcuni  articoli
  assolutamente importanti che, per esempio, incidono sul processo di
  stabilizzazione dei lavoratori precari dei Comuni  e,  quindi,  per
  sapere  se  il  Governo  intende  resistere,  se  intende  proporre
  modifiche  delle norme impugnate o intende proporne  l'abrogazione.
  Se su quali, invece, intende andare avanti. Grazie.

   FIGUCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FIGUCCIA.  Signor Presidente, solo per annunciare la presentazione
  di un ordine del giorno che chiediamo venga trattato con urgenza.
   In  funzione  della sollecitazione che arriva da  diversi  Sindaci
  rispetto  al  tema  delle ex Province, che si vedono  assolutamente
  negati  dei  servizi essenziali che ruotano attorno al mondo  della
  scuola e della viabilità. C'è la condizione di Comuni che vedono  i
  propri   cittadini  nella  impossibilità  di  uscire  dal   proprio
  territorio  perché  sono  stati veramente  e  letteralmente  murati
  all'interno dei loro centri urbani. Noi ovviamente stiamo chiedendo
  degli  interventi forti da parte del Governo regionale,  certi  che
  già,   comunque,   per  quanto  mi  riguarda,   nella   sensibilità
  dell'Assessore Armao si stiano ponendo una serie di iniziative atte
  a  garantire il buon funzionamento degli enti intermedi. Alla  luce
  del  fatto che, purtroppo, come ricorderà tutto il Parlamento,  con
  una  dichiarazione da Giletti vennero praticamente eliminate le  ex
  Province e con queste andarono via le funzioni e le competenze.
   Oggi noi chiediamo che venga trattato quest'ordine del giorno  che
  fa  riferimento  al  prelievo  forzoso,  che  fa  riferimento  alla
  necessità   di   potere  utilizzare  le  somme.  E'   assolutamente
  apprezzabile  che  i  primi interventi, anche finanziari,  indicati
  nella  somma  di 150 milioni si siano sbloccati. Significa  che  il
  percorso  è stato avviato ma noi chiediamo al Governo di  fare  uno
  sforzo  ulteriore  nella logica di evitare quel  sistema  che  vede
  oramai il riconoscimento delle risorse a tutte le province italiane
  e  rispetto  al  quale pensiamo non ci possano essere  province  di
  serie  A  e  province di serie B, non possono esserci cittadini  di
  serie  A  e  cittadini  di serie B e, quindi,  sono  certo  che  la
  Presidenza  dell'Assemblea con l'avallo  del  Governo  vorrà  prima
  possibile calendarizzare quest'ordine del giorno rispetto al  quale
  si chiede vendetta. Perché vendetta urlano i territori che chiedono
  la difesa e la tutela.

   PRESIDENTE.   Onorevole  Figuccia,  il  suo   intervento   non   è
  sull'ordine dei lavori.

   FIGUCCIA. Sull'ordine del giorno.

   PRESIDENTE. Ma non c'entra. Non è sull'ordine dei lavori.

   FIGUCCIA.  Ho annunciato la presentazione dell'ordine del  giorno.
  Va bene così.

   PRESIDENTE. D'accordo.

   Pozzo di Gotto

  Indirizzo di saluto agli studenti del Liceo scientifico   E. Medi'
                     di Barcellona Pozzo di Gotto

   PRESIDENTE.  Poc'anzi avevo salutato i ragazzi del Liceo  Savarino
  che   sono   entrati  ora,   ai  quali  porgo   il   benvenuto,   e
  contemporaneamente  saluto anche i ragazzi  del  Liceo  scientifico
   Medi'  che  sono qui. Erano entrati poco fa, io avevo  confuso  la
  rappresentanza dei ragazzi e comunque porgo, ripeto, ad entrambi il
  benvenuto e avranno il piacere di assistere alla seduta.


                        Sull'ordine dei lavori

   PRESIDENTE.  Mi rivolgo ai colleghi ed al Governo.  Il  Presidente
  Miccichè aveva ricevuto sollecitazioni per un rinvio della seduta a
  giorno 28. Vorrei comprendere se di questa opinione sono i presenti
  perché  in  questo  momento il numero legale  c'è.  Se  i  presenti
  ritengono di rinviare la seduta. Il Presidente Miccichè ha ricevuto
  questa sollecitazione da diversi colleghi e anche da Presidenti  di
  Gruppi parlamenti.
   Ha facoltà di parlare l'onorevole Aricò sull'ordine dei lavori.

   ARICO'. Sì, sull'ordine dei lavori però lei ha fatto una proposta,
  se mi permette.

   PRESIDENTE.   Sì,   vorrei  sentire  i   Presidenti   dei   Gruppi
  parlamentari.

   ARICO'.   Signor   Presidente,  siccome  non  ho   avuto   nessuna
  comunicazione da parte della Presidenza che era intenzione rinviare
  a giorno 28, noi siamo convinti che si possa lavorare oggi. Abbiamo
  dato  la  possibilità,  l'altra volta  la  Presidenza  ha  dato  la
  possibilità di presentare gli emendamenti, vediamo che c'è anche il
  Governo  presente anche in Aula pronto per votare. Si è parlato  di
  incominciare    a   trattare   la   legge   sulla   semplificazione
  amministrativa e riteniamo, visto se gli altri gruppi  parlamentari
  vogliono continuare a lavorare ritengo che oggi si possa dare anche
  un senso alla seduta parlamentare.

   PRESIDENTE. Ci sono interventi diversi?

   CARONIA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CARONIA.   Signor presidente, io ritengo che alla luce  del  fatto
  che ci sono diversi disegni di legge all'ordine del giorno che sono
  stati   lungamente   discussi  nelle  Commissioni,   io   adotterei
  personalmente,  se devo dare un mio contributo,  un  metodo  che  è
  quello  del  minore numero di emendamenti presentati  ai  testi,  o
  meglio  dire, poiché ci sono alcuni disegni di legge, quello  sulla
  semplificazione  e  quello che riguarda il  turismo  marittimo  che
  hanno  un  emendamento per ciascuno per cui estremamente rapidi  da
  trattare,  potrebbe essere un'idea quella di procedere  con  quelli
  che  sono  più  snelli  poiché  il disegno  di  legge  sui  rifiuti
  sicuramente richiederà maggiore tempo e maggiori interventi  ma  su
  quei  due  disegni di legge che hanno per ciascuno  un  emendamento
  penso che noi potremmo esitarli e quanto meno chiudiamo la sessione
  con due disegni di legge importanti per questa terra che riguardano
  lo  sviluppo,  la  semplificazione e potremmo portarli  a  casa.  I
  numeri  li  abbiamo  per cui credo che sia  una  occasione  da  non
  perdere.

   PRESIDENTE. Non mi pare che ci siano interventi con quelli dei due
  colleghi e anche in linea con quello che dice l'onorevole Caronia.
   Proporrei  all'Aula  di proseguire secondo  l'ordine  del  giorno,
  secondo  quello  che è stato calendarizzato e cominceremmo  con  la
  discussione del disegno di legge.

                    Discussione di disegni di legge

   PRESIDENTE.  Si  passa,  pertanto, al  II  punto  dell'ordine  del
  giorno: Discussione di disegni di legge.


  Seguito della discussione del disegno di legge  Disposizioni per i
       procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione
                      amministrativa  (n. 366/A)

   PRESIDENTE.  Si  procede  con  il seguito  della  discussione  del
  disegno   di  legge  n.  366/A   Disposizioni  per  i  procedimenti
  amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa , posto
  al numero 1).
   Invito   i   componenti  la  I  Commissione   a   prendere   posto
  nell'apposito banco. Il relatore, onorevole Figuccia, ha facoltà di
  parlare per svolgere la relazione.

   FIGUCCIA, relatore. Signor Presidente, in realtà avevamo già fatto
  un  intervento  su  questo testo, che poi purtroppo  è  tornato  in
  Commissione.  La relazione era stata già svolta, mi  rimetterei  al
  testo a partire da alcune considerazioni veloci.
   Finalmente  abbiamo l'opportunità di arrivare ad un'armonizzazione
  di   un  testo  unico.  E'  chiaro  che  il  tema  delle  procedure
  amministrative  in Sicilia è considerato un tema  assolutamente  da
  codice  rosso,  perché  i  cittadini, ma  soprattutto  i  cittadini
  associati  in forma di impresa, spesso vedono proprio nell'apparato
  burocratico,   come  dire,  una  montagna  insormontabile,   spesso
  considerata,  giustamente come il peggiore dei mali,  con  licenze,
  autorizzazioni,  pareri  che  spesso  tardano  ad  arrivare  e  che
  finiscono col rimanere nei cassetti, per settimane, per mesi e  per
  anni.
   Finalmente  con  questo disegno di legge il n.  366/A,  avente  ad
  oggetto, appunto,  Disposizione per i procedimenti amministrativi e
  la  funzionalità dell'azione amministrativa , cede  il  passo  alla
  opportunità  di  una  semplificazione,  ovviamente  partendo  dalle
  regole della trasparenza, dando l'opportunità di accesso agli  atti
  che   potranno   essere   verbalizzati,  sempre   con   quell'unico
  denominatore  comune, ovvero quello di garantire ai  cittadini  una
  facilità  di accesso che in forma singola o associata hanno  a  che
  fare con la Pubblica Amministrazione.
   Sono   state  udite  diverse  parti  in  Commissione,  non  ultima
  l'associazione dei giovani di Confindustria, hanno portato le  loro
  ragioni e noi riteniamo che con questo testo, finalmente, da  parte
  del  Governo si possa porre rimedio ad una questione tanto  annosa,
  che finalmente viene affrontata con serietà.

                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico che sono in congedo, per la seduta  odierna,
  gli onorevoli Schillaci e Gucciardi.

   L'Assemblea ne prende atto.

     Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n.
                                 366/A

   PRESIDENTE. Si torna all'esame del disegno di legge n. 366/A.  Non
  essendoci   iscritti  a  parlare  dichiaro  chiusa  la  discussione
  generale, pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                             «Articolo 1.
              Ambito di applicazione e principi generali
                     dell'attività amministrativa

   1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e
  aziende   dipendenti  dalla  Regione  e/o  comunque  sottoposti   a
  controllo,  tutela  o vigilanza della medesima, degli  enti  locali
  territoriali  e/o  istituzionali  nonché  degli  enti,  istituti  e
  aziende  da  questi dipendenti o comunque sottoposti  a  controllo,
  tutela  o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge  ed  è
  retta  da  criteri di efficienza, di economicità, di efficacia,  di
  pubblicità,  di imparzialità e di trasparenza secondo  le  modalità
  previste  dalla  presente  legge,  dalle  altre  disposizioni   che
  disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della  normativa
  dell'Unione  europea.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si
  applicano,  altresì, alle società con totale o prevalente  capitale
  pubblico,     limitatamente    all'esercizio     delle     funzioni
  amministrative.  I  soggetti  privati  preposti  all'esercizio   di
  attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri
  e principi.

   2.  La  pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di  natura
  non  autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo
  che la legge disponga diversamente.

   3.  La  pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento
  se   non  per  straordinarie  e  motivate  esigenze  imposte  dallo
  svolgimento dell'istruttoria».

   Pongo  in  votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                             «Articolo 2.
                 Tempi di conclusione del procedimento

   1.  Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
  ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione
  ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
  espresso.     Se    ravvisano    la    manifesta    irricevibilità,
  inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della  domanda,  le
  pubbliche  amministrazioni  concludono  il  procedimento   con   un
  provvedimento  espresso  redatto  in  forma  semplificata,  la  cui
  motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto  di
  fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

   2.  Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei
  commi  3  e  4  non  prevedano  un termine  diverso,  le  pubbliche
  amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro
  il  termine  di  trenta  giorni. Tale termine  decorre  dall'inizio
  d'ufficio  del procedimento o dal ricevimento della domanda  se  il
  procedimento è ad iniziativa di parte.

   3.   Con   decreto  del  Presidente  della  Regione  su   proposta
  dell'Assessore  regionale competente, le amministrazioni  regionali
  individuano  i  termini, non superiori a sessanta giorni,  entro  i
  quali  deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di  cui
  all'articolo  1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti,
  i  termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del
  procedimento.

   4.  Nei  casi in cui, tenuto conto della sostenibilità  dei  tempi
  sotto  il profilo dell'organizzazione amministrativa, della  natura
  degli  interessi pubblici tutelati e della particolare  complessità
  del  procedimento, siano indispensabili termini maggiori di  quelli
  indicati  nel  comma  3  per la conclusione del  procedimento,  gli
  stessi  sono individuati con decreto del Presidente della  Regione,
  su  proposta  dell'Assessore regionale competente di  concerto  con
  l'Assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  e  la  funzione
  pubblica.  I  termini  previsti non  possono  comunque  superare  i
  centocinquanta  giorni.  Analogamente,  gli  altri  enti   di   cui
  all'articolo  1 possono determinare, secondo i propri  ordinamenti,
  termini  non  superiori a centocinquanta giorni per la  conclusione
  del procedimento.

   5.  Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico
  con  mezzi  idonei e, in ogni caso, è immediatamente  pubblicizzato
  attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni.

   6.  Il  termine  per  la conclusione del procedimento  può  essere
  sospeso  dall'amministrazione  procedente  per  l'acquisizione   di
  pareri,  secondo  quanto  previsto  dalla  disciplina  generale  in
  materia,  e,  per  una sola volta e fino ad un  massimo  di  trenta
  giorni,   per   l'acquisizione   di   informazioni,   documenti   o
  certificazioni  relativi  a fatti, stati o  qualità  che  risultino
  necessari   e   che  non  siano  già  in  possesso   della   stessa
  amministrazione   procedente.  Il  termine   di   conclusione   del
  procedimento  può,  altresì,  essere  sospeso  dall'amministrazione
  procedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel  caso
  in  cui debba procedere all'audizione personale di cui all'articolo
  12, comma 1, lettera c).

   7.  Una  volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione
  del  procedimento  l'obbligo  di emanare  il  provvedimento  finale
  permane.  Il  provvedimento emanato in  ritardo  deve  indicare  il
  termine  di  conclusione  previsto per lo  specifico  provvedimento
  dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato  per
  la  sua  attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni  del
  ritardo.

   8.  La  mancata  o la ritardata emanazione del provvedimento  sono
  valutate  al  fine della responsabilità dirigenziale e disciplinare
  nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I
  dati   relativi   al  rispetto  dei  termini  di  conclusione   del
  procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte  a  titolo  di
  risarcimento  del  danno di cui all'articolo 2 bis  della  legge  7
  agosto   1990,  n.  241  e  successive  modifiche  ed  integrazioni
  costituiscono  parametri  di valutazione  delle  performance  delle
  amministrazioni  pubbliche e della qualità  dei  servizi  pubblici,
  anche  ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo  27
  ottobre  2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni  e  al
  decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 e successive modifiche
  ed integrazioni.

   9.  In  caso  di  inerzia il potere sostitutivo  è  attribuito  al
  dirigente  apicale  della  struttura in cui  è  inserito  l'ufficio
  preposto  all'emanazione  del  provvedimento  o,  in  mancanza,  al
  funzionario  di  più elevato livello presente nell'amministrazione.
  Per   ciascun   procedimento,  sul  sito   internet   istituzionale
  dell'amministrazione  è  pubblicata, in  formato  tabellare  e  con
  collegamento   ben  visibile  nella  homepage,  l'indicazione   del
  soggetto  a  cui  è  attribuito  il  potere  sostitutivo  e  a  cui
  l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti  del  comma
  10.  Tale  soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio  il
  nominativo  del responsabile, ai fini della valutazione  dell'avvio
  del    procedimento   disciplinare,   secondo    quanto    previsto
  dall'articolo  55 bis e seguenti del decreto legislativo  30  marzo
  2001,  n. 165 e successive modifiche e integrazioni e, in  caso  di
  mancata  ottemperanza alle disposizioni del presente comma,  assume
  la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

   10.   Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
  procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4,  il  privato
  può  rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perché, entro  un
  termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda
  il  procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina
  di un commissario.

   11.  Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento  del
  danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o
  colposa, del termine per la conclusione del procedimento».

   Pongo  in  votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                             «Articolo 3.
                     Motivazione del provvedimento

   1.  Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
  l'organizzazione  amministrativa,  lo  svolgimento   dei   pubblici
  concorsi  ed  il personale, deve essere motivato, salvo  che  nelle
  ipotesi  previste  dal  comma  2. La motivazione  deve  indicare  i
  presupposti  di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
  la  decisione  dell'amministrazione, in relazione  alle  risultanze
  dell'istruttoria.

   2.  La  motivazione non è richiesta per gli atti normativi  e  per
  quelli a contenuto generale.

   3.   Se  le  ragioni  della  decisione  risultano  da  altro  atto
  dell'amministrazione  richiamato dalla  decisione  stessa,  insieme
  alla  comunicazione  di quest'ultima deve essere  indicato  e  reso
  disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si
  richiama.

   4.  In  ogni  atto comunicato o notificato al destinatario  devono
  essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere».

   Pongo  in  votazione l'articolo 3. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

  Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                              «Articolo 4
          Unità organizzative responsabili del procedimento.

   1.  Ove  non  sia  già  direttamente stabilito  per  legge  o  per
  regolamento, le amministrazioni di cui all'articolo l sono tenute a
  determinare per ciascun tipo di procedimento relativo  ad  atti  di
  loro    competenza   l'unità   organizzativa   responsabile   della
  istruttoria  e  di  ogni  altro adempimento  procedimentale  nonché
  dell'adozione del provvedimento finale.

   2.  Le  disposizioni  adottate ai sensi  del  comma  1  sono  rese
  pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

   Pongo  in  votazione l'articolo 4. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

  Si passa all'articolo 5.  Ne do lettura:
                              «Articolo 5
                     Responsabile del procedimento

   1.   Allorquando  l'unità  organizzativa,  individuata  ai   sensi
  dell'articolo   4,   è   responsabile  sia   dell'istruttoria   sia
  dell'adozione del provvedimento finale, il dirigente della medesima
  unità   organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  sé  o  ad  altro
  dipendente  addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria  e
  di  ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché,
  eventualmente,  dell'adozione  del  provvedimento  finale.  Fino  a
  quando   non   sia   effettuata   l'assegnazione,   è   considerato
  responsabile  del singolo procedimento il dirigente  preposto  alla
  unità organizzativa.

   2.  Quando la responsabilità dell'istruttoria è assegnata ai sensi
  dell'articolo  4  ad  un'unità  organizzativa  diversa  da   quella
  responsabile per l'adozione del provvedimento finale, il  dirigente
  preposto  all'unità organizzativa responsabile del  procedimento  è
  responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento  inerente
  al singolo procedimento ed esercita i compiti di cui all'articolo 7
  direttamente ovvero avvalendosi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
  della  legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche
  ed integrazioni, del personale addetto all'unità.

   3.  L'unità organizzativa competente ed il nominativo del soggetto
  che   cura  l'istruttoria  sono  comunicati  ai  soggetti  di   cui
  all'articolo 9 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

   4. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori
  non   responsabili   del   procedimento,  secondo   le   rispettive
  competenze».

   All'articolo  5  E'  stato presentato l'emendamento  5.1  a  firma
  dell'onorevole Barbagallo e dell'onorevole Lupo.
   Il parere della Commissione?

   FIGUCCIA, relatore. Contrario.

   PRESIDENTE. Onorevole Lupo, lo vuole illustrare?

   LUPO.  Signor  Presidente, penso che l'emendamento sia  abbastanza
  chiaro  dice  che il responsabile del procedimento deve  essere  un
  tecnico  avente  le necessarie competenze specifiche  di  carattere
  tecnico,  scientifico  e professionali in relazione  agli  atti  di
  competenza  e alle materie trattate dall'unità organizzativa.  Cioè
  si  pone  l'esigenza che il responsabile del procedimento  sia  una
  persona professionalmente qualificata per svolgere questo ruolo. Mi
  sembra  un  contributo utile, un miglioramento  di  una  previsione
  legislativa   che   sicuramente  è   conducente   verso   il   buon
  funzionamento della Pubblica Amministrazione così come ci  dice  la
  Carta costituzionale. Quindi, io lo mantengo.

   PRESIDENTE.  Abbiamo  ascoltato l'illustrazione  del  presentatore
  dell'emendamento. Il parere della Commissione?

   FIGUCCIA, relatore. La Commissione si rimette all'Aula.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   ARMAO, assessore per l'economia.  Signor Presidente, anche sentita
  la  collega  Grasso,  il tema proposto con l'emendamento  circa  la
  qualificazione  professionale del responsabile del  procedimento  è
  certamente   apprezzabile  ma  interseca  i  profili  organizzativi
  dell'Amministrazione,  quindi  riguarda  non  lo  svolgimento   del
  procedimento, la figura del responsabile ma interviene sui  profili
  organizzativi  dell'Amministrazione sulla  sussistenza  o  meno  di
  tecnici all'interno di quella Amministrazione.
   Allora,  primo,  non  tutti i rami dell'Amministrazione  regionale
  hanno  un  tecnico perché nell'ordinamento giuridico tecnico  vuole
  dire  laureato  in ingegneria, architettura o geometra,  non  è  un
  concetto  tecnico  in  senso ampio.  Quindi  rischiamo  con  questa
  previsione di tecnico di introdurre un elemento di rigidità.
   Mi  permetto  di osservare che sarebbe opportuno, perché  potrebbe
  essere  essenziale,  per  esempio,  un  medico  o  potrebbe  essere
  essenziale un legale per un procedimento espropriativo dove ci sono
  simili  profili, quindi, inserire tecnico rischia di  diventare  un
  vincolo  per  l'Amministrazione. Dico, se si  toglie  l'espressione
  tecnico   che  nell'ordinamento  giuridico  richiama   profili   di
  competenza professionale peculiare evitiamo una rigidità.

   PRESIDENTE. Onorevole Lupo, lo ritira l'emendamento?

   SAVARINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVARINO.  Signor  Presidente, se il  Governo  è  d'accordo  e  la
  Commissione, si potrebbe subemendare compatibilmente con le  figure
  presenti  in  organico e così si dà una flessibilità che  è  legata
  alla  pianta  organica dei vari Enti locali e, quindi, diventa  non
  rigido  ma  che  va a sposarsi con le esigenze anche  effettive  le
  presenze effettive nell'organico degli Enti locali di quelle figure
  tecniche. Basta subemendarlo così o togliamo la parola  tecnico'?

   PRESIDENTE. Onorevole Lupo, il responsabile del procedimento è  un
  fatto veramente amministrativo perché questa ulteriore specifica?

   LUPO.  Signor  Presidente,  io  sono  disponibile  a  proporre  un
  subemendamento  per cassare le parole  deve essere  un  tecnico   e
  quindi lasciare il responsabile del procedimento deve possedere  le
  necessarie competenze specifiche di carattere a seconda  dei  casi,
  tecnico,  scientifico,  o professionale. Quindi  sono  d'accordo  e
  presento un subemendamento.

   PRESIDENTE.   Onorevole   Lupo,   lo   sospendiamo,   prepari   il
  subemendamento  e  lo  recuperiamo.  Prepari  il  subemendamento  e
  ritorniamo alla trattazione dell'emendamento 5.1.
   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                              «Articolo 6
            Conflitto di interessi e obbligo di astensione

   1.  Il  responsabile  del procedimento e i titolari  degli  uffici
  competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli  atti
  endoprocedimentali  e il provvedimento finale devono  astenersi  in
  caso  di  conflitto  di interessi, segnalando  ogni  situazione  di
  conflitto, anche potenziale, in relazione a decisioni o ad attività
  che  possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi  parenti,
  affini  entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure
  di  persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
  ovvero  di soggetti o di organizzazioni con cui egli, o il coniuge,
  abbia  causa  pendente o grave inimicizia o rapporti di  credito  o
  debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui
  sia  tutore,  curatore,  procuratore  o  agente,  ovvero  di  enti,
  associazioni   anche   non  riconosciute,   comitati,   società   o
  stabilimenti  di  cui sia amministratore, gerente o  dirigente.  Il
  dipendente  si  astiene in ogni altro caso in  cui  esistano  gravi
  ragioni di convenienza.

   2.  Sull'astensione decide il dirigente generale del  dipartimento
  regionale  presso  cui  il  dirigente  presta  servizio  ovvero  il
  dirigente preposto all'unità al quale il funzionario è addetto».

   Comunico che è stato presentato l'emendamento 6.1, degli onorevoli
  Lupo e Barbagallo.
   Il parere della Commissione?

   PAGANA. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 6, così come subemendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                              «Articolo 7
               Compiti del responsabile del procedimento

   1. II responsabile del procedimento:

   a)  valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità,  i
  requisiti  di  legittimazione ed i presupposti che siano  rilevanti
  per l'emanazione del provvedimento;

   b)  accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti
  all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
  svolgimento  dell'istruttoria,  in  particolare,  può  chiedere  il
  rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
  erronee  o  incomplete  e  può  esperire  accertamenti  tecnici  ed
  ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

   c)  propone  l'indizione  o, avendone  la  competenza,  indice  le
  conferenze di servizi di cui all'articolo 17;

   d)  cura  le  comunicazioni, le pubblicazioni e  le  notificazioni
  previste dalle leggi e dai regolamenti.

   2.  Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti
  di  loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico, con  le
  seguenti deroghe:

   a)  sono esaminati con carattere di priorità gli atti in relazione
  ai  quali  il  provvedimento dell'amministrazione interessata  deve
  essere reso nell'ambito di conferenza di servizi;

   b)  può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione
  di  iniziative  che  sono  riferite ad aree  di  crisi  nelle  zone
  periferiche  urbane  e  nelle  aree di  sviluppo  o  che  rivestano
  carattere  di particolare specificità ed innovazione o di  assoluta
  rilevanza  per  lo  sviluppo economico  o  sociale  del  territorio
  regionale  a  seguito  di  motivata  determinazione  del  dirigente
  generale del dipartimento regionale competente, da assumersi  anche
  su    proposta   del   dirigente   responsabile   della   struttura
  organizzativa  preposta  al provvedimento. Con  cadenza  semestrale
  ciascun  dipartimento regionale relaziona alla Giunta regionale  in
  merito  alle  autorizzazioni rese nonché  in  merito  alle  deroghe
  determinate ai sensi del presente comma;

   c)  può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione
  di  iniziative  ricadenti in aree di crisi a  seguito  di  motivata
  determinazione  del  dirigente generale del dipartimento  regionale
  competente,   da   assumersi  anche  su  proposta   del   dirigente
  responsabile    della   struttura   organizzativa    preposta    al
  provvedimento;

   d)  può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione
  di  iniziative  nell'ambito dei Programmi  cofinanziati  dai  Fondi
  strutturali  e  di  investimento  europei  a  seguito  di  motivata
  determinazione  del  dirigente generale del dipartimento  regionale
  competente,   da   assumersi  anche  su  proposta   del   dirigente
  responsabile    della   struttura   organizzativa    preposta    al
  provvedimento.

   3.  Le  suddette priorità non possono incidere in alcun  modo  sui
  tempi    di    conclusione    del    procedimento    predeterminati
  dall'amministrazione o, in mancanza, dalla legge. L'amministrazione
  procedente  è  tenuta a comunicare agli interessati in procedimenti
  già  pendenti  la  priorità riconosciuta ad altro  procedimento  ai
  sensi del comma 2.

   4.  Allo scopo di assicurare la trasparenza della fase istruttoria
  deve  essere  garantita la tracciabilità dell'attività  svolta  dal
  responsabile  del  procedimento  attraverso  un  adeguato  supporto
  documentale che ne consenta in ogni momento la replicabilità.

   5.   Con   decreto   dell'Assessore  regionale   competente   sono
  determinate le modalità in ordine alla tenuta ed alla conservazione
  del fascicolo istruttorio favorendo prioritariamente l'utilizzo  di
  supporti digitali».

   Comunico che è stato presentato l'emendamento 7.1, degli onorevoli
  Lupo ed altri.
   Il parere della Commissione?

   PAGANA. La Commissione si rimette all'Aula.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 7, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                              «Articolo 8
                            Fase decisoria

   1.  Qualora  l'adozione  del provvedimento  finale  rientri  nella
  competenza  del responsabile del procedimento, questi è  tenuto  ad
  adottare  il  provvedimento stesso subito dopo la  definizione  del
  procedimento.  Nei casi di cui al comma 2 il dirigente,  entro  tre
  giorni  lavorativi dalla definizione dell'istruttoria,  e  comunque
  almeno  dieci  giorni  prima  della scadenza  del  termine  di  cui
  all'articolo  2,  trasmette  la  proposta,  corredata  degli   atti
  necessari e di una relazione istruttoria all'unità responsabile per
  l'adozione del provvedimento finale.

   2.  L'organo  competente per l'adozione del provvedimento  finale,
  ove  diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi
  dalle  risultanze  dell'istruttoria condotta dal  responsabile  del
  procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.

   3.  Le  strutture amministrative regionali assicurano l'attuazione
  delle   disposizioni   di   legge  regionale   e   l'adozione   dei
  provvedimenti  attuativi  previsti con  immediatezza  e,  comunque,
  entro  i  termini eventualmente disposti dalla normativa regionale.
  Il  mancato rispetto dei termini connessi all'emanazione di un atto
  previsto da legge regionale, se non sussistono giustificati  motivi
  connessi   all'impossibilita  oggettiva   della   sua   emanazione,
  costituiscono   elemento   di  valutazione   della   responsabilità
  dirigenziale,   eventuale   causa  di  responsabilità   per   danno
  all'immagine  dell'amministrazione e devono  essere  in  ogni  caso
  valutati  ai  fini  della  corresponsione  della  retribuzione   di
  risultato  collegato  alla  performance individuale  dei  dirigenti
  responsabili.

   4.  Il  responsabile del procedimento segnala tempestivamente  per
  iscritto  al dirigente della struttura di appartenenza  il  mancato
  rispetto  dei  termini  di  conclusione  di  ciascun  procedimento,
  specificandone le relative motivazioni.

   5.  I1  dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza
  annuale,  l'elenco  dei  procedimenti  per  i  quali  non  è  stato
  rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno  di
  essi  il  ritardo  avvenuto  e fornendo  dati  riepilogativi  sulla
  percentuale  dei  procedimenti  conclusi  nei  termini  e  tardivi,
  suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                              «Articolo 9
               Comunicazione di avvio del procedimento.

   1.    L'amministrazione   comunica   l'avvio   del    procedimento
  amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
  finale  è  destinato a produrre effetti ed ai soggetti che  debbono
  intervenirvi   per  legge  o  per  regolamento.   Qualora   da   un
  provvedimento  possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente
  rilevante  a  soggetti  estranei  al  procedimento,  specificamente
  individuabili    immediatamente   senza    particolari    indagini,
  l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare  loro  notizia
  dell'inizio del procedimento.

   2.  Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento  non
  consentano  la  immediata comunicazione del relativo avvio,  questo
  dovrà  essere comunicato non appena possibile e comunque non  oltre
  dieci giorni dall'avvio.

   3.  L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti  cautelari
  anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi
  1 e 2».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                             «Articolo 10
  Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

   1.  L'amministrazione  provvede  a  dare  notizia  dell'avvio  del
  procedimento mediante comunicazione personale.

   2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

   a) l'amministrazione competente;

   b) l'oggetto del procedimento promosso;

   c)  l'ufficio  e  la persona responsabile del procedimento  nonché
  eventualmente l'indicazione del funzionario che cura l'istruttoria;

   d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

   e)   la   data   entro  la  quale,  secondo  i  termini   previsti
  dall'articolo  2, commi 2, 3 e 4, deve concludersi il  procedimento
  ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

   f)   nei   procedimenti  ad  iniziativa  di  parte,  la  data   di
  presentazione della relativa istanza.

   3.  Qualora,  per  il  numero  dei destinatari,  la  comunicazione
  personale  non  sia  possibile o risulti  particolarmente  gravosa,
  l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi  di  cui  al
  comma  2  mediante forme di pubblicità idonee, di  volta  in  volta
  stabilite dall'amministrazione medesima.

   4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere
  fatta valere solo dal soggetto nei cui interesse la comunicazione è
  prevista».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                             «Articolo 11
                      Intervento nel procedimento

   1.  Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
  nonché  i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
  o  comitati,  cui possa derivare un pregiudizio dal  provvedimento,
  hanno facoltà di intervenire nel procedimento».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                             «Articolo 12
               Diritti dei partecipanti al procedimento

   1.  I  soggetti cui all'articolo 9 e quelli intervenuti  ai  sensi
  dell'articolo 11 hanno diritto:

   a)  di  prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
  previsto  dall'articolo 24 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e
  successive modifiche ed integrazioni;

   b)    di    presentare   memorie   scritte   e   documenti,    che
  l'amministrazione  ha  l'obbligo di valutare ove  siano  pertinenti
  all'oggetto del procedimento;

   c)  all'audizione  personale, della quale  viene  redatto  verbale
  scritto   allegato   al   fascicolo   istruttorio,   della    quale
  l'amministrazione ha l'obbligo di valutare i risultati in  sede  di
  decisione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                             «Articolo 13
    Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

   1.  Nei  procedimenti  ad  istanza di parte  il  responsabile  del
  procedimento o l'autorità competente, prima della formale  adozione
  di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti
  i  motivi  che  ostano  all'accoglimento della  domanda.  Entro  il
  termine  di  dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,  gli
  istanti  hanno  il  diritto  di presentare  per  iscritto  le  loro
  osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

   2.  La  comunicazione  di cui al comma l sospende  i  termini  per
  concludere  il  procedimento, che iniziano nuovamente  a  decorrere
  dalla  data  di  presentazione delle osservazioni o,  in  mancanza,
  dalla  scadenza  del  termine  di cui al  comma  2.  Dell'eventuale
  mancato  accoglimento  di tali osservazioni è  data  ragione  nella
  motivazione del provvedimento finale.

   3.   Non   possono  essere  addotti  tra  i  motivi   che   ostano
  all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi  attribuibili
  all'amministrazione.

   4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non si  applicano
  alle   procedure   concorsuali  e  ai   procedimenti   in   materia
  previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
  gestiti dagli enti previdenziali».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                             «Articolo 14
      Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale

   1.  In  accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
  dell'articolo  11,  l'amministrazione  procedente  può  concludere,
  senza  pregiudizio  dei  diritti dei terzi,  e  in  ogni  caso  nel
  perseguimento  del pubblico interesse, accordi con gli  interessati
  al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
  finale ovvero in sostituzione di questo.

   2.  Al  fine di favorire la conclusione degli accordi  di  cui  al
  comma  1,  il  responsabile  del procedimento  può  predisporre  un
  calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,
  il destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati.

   3.  Gli  accordi  di  cui  al  presente  articolo  debbono  essere
  stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la  legge
  disponga  altrimenti.  Ad essi si applicano, ove  non  diversamente
  previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e
  contratti in quanto compatibili.

   4.  Gli  accordi  sostitutivi di provvedimenti  sono  soggetti  ai
  medesimi controlli previsti per questi ultimi.

   5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
  recede  unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere
  alla  liquidazione  di  un indennizzo in relazione  agli  eventuali
  pregiudizi verificatisi in danno del privato.

   6.  A  garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
  amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione
  conclude  accordi  nelle ipotesi previste al comma  1,  la  stipula
  dell'accordo  è  preceduta  da una determinazione  dell'organo  che
  sarebbe competente per l'adozione del provvedimento».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                             «Articolo 15
            Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

   1.  La  concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili
  finanziari  e  l'attribuzione di vantaggi  economici  di  qualunque
  genere  a  persone e ad enti pubblici e privati non  specificamente
  individuati  sono  subordinate  alla  predeterminazione   ed   alla
  pubblicazione  da  parte  delle amministrazioni  procedenti,  nelle
  forme  previste  dai rispettivi ordinamenti, dei  criteri  e  delle
  modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

   2.  L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui  al
  comma  1  deve  risultare dai singoli provvedimenti  relativi  agli
  interventi di cui al medesimo comma 1».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

                             «Articolo 16
        Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

   Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti
  dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione
  di  atti  normativi, di atti amministrativi generali,  di  atti  di
  pianificazione   e   di  programmazione  nonché   ai   procedimenti
  amministrativi  tributari per i quali restano ferme le  particolari
  norme che regolano la relativa formazione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

                               TITOLO IV
              Semplificazione dell'azione amministrativa

                             «Articolo 17
                         Conferenze di servizi

   1.  La  conferenza  di  servizi  istruttoria  può  essere  indetta
  dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di   altra
  amministrazione   coinvolta   nel  procedimento   o   del   privato
  interessato,  quando lo ritenga opportuno per effettuare  un  esame
  contestuale  degli interessi pubblici coinvolti in un  procedimento
  amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi,
  riguardanti  medesime  attività  o risultati.  Tale  conferenza  si
  svolge  con  le modalità previste dall'articolo 18 o  con  modalità
  diverse, definite dall'amministrazione procedente.

   2.   La   conferenza  di  servizi  decisoria  è   sempre   indetta
  dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva  del
  procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri,  intese,
  concerti,  nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati,
  resi  da  diverse  amministrazioni, inclusi i  gestori  di  beni  o
  servizi  pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata  a
  distinti  atti  di assenso, comunque denominati, di  competenza  di
  diverse  amministrazioni  pubbliche, la conferenza  dei  servizi  è
  convocata,  anche  su  richiesta  dell'interessato,  da  una  delle
  amministrazioni competenti.

   3.  Per  progetti  di particolare complessità  e  di  insediamenti
  produttivi  di  beni  e  servizi l'amministrazione  procedente,  su
  motivata  richiesta dell'interessato, corredata di  uno  studio  di
  fattibilità,  può indire una conferenza preliminare  finalizzata  a
  indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o
  di  un  progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla  loro
  presentazione,  i necessari pareri, intese, concerti,  nulla  osta,
  autorizzazioni,  concessioni  o altri  atti  di  assenso,  comunque
  denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di  accogliere
  la  richiesta  motivata  di indizione della conferenza,  la  indice
  entro  cinque  giorni  lavorativi dalla ricezione  della  richiesta
  stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni
  dell'articolo 18, con abbreviazione dei termini fino alla metà.  Le
  amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla
  base  della  documentazione prodotta dall'interessato.  Scaduto  il
  termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie
  determinazioni,  l'amministrazione procedente le  trasmette,  entro
  cinque  giorni,  al  richiedente. Ove si sia svolta  la  conferenza
  preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o  il
  progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini  e
  con  le modalità di cui agli articoli 18, comma 7, e 19 e, in  sede
  di  conferenza simultanea, le determinazioni espresse  in  sede  di
  conferenza  preliminare possono essere motivatamente  modificate  o
  integrate  solo  in presenza di significativi elementi  emersi  nel
  successivo  procedimento anche a seguito delle  osservazioni  degli
  interessati   sul   progetto   definitivo.   Nelle   procedure   di
  realizzazione  di  opere  pubbliche o  di  interesse  pubblico,  la
  conferenza  di  servizi  si  esprime sul  progetto  di  fattibilità
  tecnica  ed  economica,  al  fine di  indicare  le  condizioni  per
  ottenere,  sul  progetto  definitivo,  le  intese,  i  pareri,   le
  concessioni,  le  autorizzazioni, le licenze, i nulla  osta  e  gli
  assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

   4.  Qualora  un progetto sia sottoposto a valutazione  di  impatto
  ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,  licenze,
  pareri,   concerto,   nullaosta  e  assensi  comunque   denominati,
  necessari   alla  realizzazione  del  medesimo  progetto,   vengono
  acquisiti   nell'ambito  della  conferenza  di   servizi   di   cui
  all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n
  152  e  successive modifiche ed integrazioni, convocata in modalità
  sincrona  ai  sensi dell'articolo 19. La conferenza è  indetta  non
  oltre  dieci giorni dall'esito della verifica documentale,  di  cui
  all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
  152 e successive modifiche ed integrazioni, e si conclude entro  il
  termine  di  conclusione del procedimento, di cui all'articolo  25,
  comma  1,  del  medesimo  decreto legislativo.  Per  assicurare  il
  rispetto  dei  tempi, l'amministrazione competente al rilascio  dei
  provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri
  organi  dell'amministrazione pubblica o da enti pubblici dotati  di
  qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da  istituti
  universitari,  tutte  le  attività tecnico-istruttorie  non  ancora
  eseguiti».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                             «Articolo 18.
                        Conferenza semplificata

   1.  La  conferenza decisoria di cui all'articolo 17, comma  2,  si
  svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i  casi
  di  cui  ai  commi  6  e 7. Le comunicazioni avvengono  secondo  le
  modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7  marzo
  2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

   2.  La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente, entro
  cinque  giorni  dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio   o   dal
  ricevimento  della domanda se il procedimento è  ad  iniziativa  di
  parte. A tal fine, l'amministrazione procedente comunica alle altre
  amministrazioni interessate:

   a)  l'oggetto  della determinazione da assumere,  l'istanza  e  la
  relativa   documentazione  ovvero  le  credenziali  per   l'accesso
  telematico  alle informazioni e ai documenti utili  ai  fini  dello
  svolgimento dell'istruttoria;

   b)  il  termine  perentorio, comunque  non  superiore  a  quindici
  giorni,   entro  il  quale  le  amministrazioni  coinvolte  possono
  richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti,
  stati  o  qualità  non  attestati  in  documenti  già  in  possesso
  dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili  presso
  altre  pubbliche  amministrazioni. La richiesta  non  determina  la
  sospensione né l'interruzione del termine di cui alla lettera c);

   c)  il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque
  giorni,  entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere
  le  proprie  determinazioni relative alla decisione  oggetto  della
  conferenza,  fermo  restando l'obbligo  di  rispettare  il  termine
  finale   di  conclusione  del  procedimento.  Se  tra  le  suddette
  amministrazioni  vi  sono  amministrazioni  preposte  alla   tutela
  ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e  della
  salute  dei  cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti
  di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto
  termine è fissato in novanta giorni;

   d)  la  data della eventuale riunione in modalità sincrona di  cui
  all'articolo  19, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza  del
  termine  di  cui  alla  lettera  c), fermo  restando  l'obbligo  di
  rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

   3.  Entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b),  le
  amministrazioni   coinvolte  rendono  le  proprie   determinazioni,
  relative   alla   decisione   oggetto   della   conferenza.    Tali
  determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di
  assenso  o  dissenso e indicano in quest'ultimo caso  le  modifiche
  necessarie  ai  fini  dell'assenso. Le  prescrizioni  o  condizioni
  eventualmente  indicate ai fini dell'assenso o del superamento  del
  dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano  se
  sono  relative  a  un  vincolo normativo  ovvero  discrezionalmente
  apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

   4.  Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione
  europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata
  comunicazione  della  determinazione entro il  termine,  ovvero  la
  comunicazione  di  una determinazione priva dei requisiti  previsti
  dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme
  le  responsabilità dell'amministrazione nonché quelle  dei  singoli
  dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso  reso,
  ancorché implicito.

   5.   Scaduto   il  termine  di  cui  al  comma  2,   lettera   c),
  l'amministrazione  procedente  adotta,  entro  cinque  giorni,   la
  determinazione  motivata di conclusione positiva della  conferenza,
  con  gli  effetti  di cui all'articolo 20, qualora abbia  acquisito
  esclusivamente  atti di assenso non condizionato, anche  implicito,
  ovvero   qualora   ritenga,  sentiti   i   privati   e   le   altre
  amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni  e  prescrizioni
  eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o
  del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità
  di  apportare  modifiche sostanziali alla decisione  oggetto  della
  conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso  che
  non  ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro
  il  medesimo  termine,  la determinazione di  conclusione  negativa
  della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.

   6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente,
  ai  fini  dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge,
  nella  data  fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la  riunione
  della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 19.

   7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della
  determinazione   da  assumere,  l'amministrazione  procedente   può
  comunque  procedere direttamente in forma simultanea e in  modalità
  sincrona,  ai  sensi  dell'articolo  19;  in  tal  caso  indice  la
  conferenza  comunicando alle altre amministrazioni le  informazioni
  di  cui  alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la  riunione
  entro   i   successivi  quarantacinque  giorni.   L'amministrazione
  procedente  può,  altresì,  procedere  in  forma  simultanea  e  in
  modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni
  o  del privato interessato; in tal caso, la riunione ha luogo nella
  data previamente comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                             «Articolo 19
                         Conferenza simultanea

   1. La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea  e
  in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai
  sensi  dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione
  contestuale,   ove   possibile  anche  in   via   telematica,   dei
  rappresentanti delle amministrazioni competenti.

   2.   I   lavori   della   conferenza  si  concludono   non   oltre
  quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione  di  cui
  al  comma  1,  fermo  restando l'obbligo di rispettare  il  termine
  finale di conclusione del procedimento.

   3.  Ciascun  ente  o  amministrazione convocato  alla  riunione  è
  rappresentato   da  un  unico  soggetto  abilitato   ad   esprimere
  definitivamente  ed  in  modo univoco  e  vincolante  la  posizione
  dell'amministrazione  stessa su tutte le  decisioni  di  competenza
  della conferenza.

   4.  Ove  alla  conferenza  partecipino anche  amministrazioni  non
  regionali,  le amministrazioni regionali sono rappresentate  da  un
  unico  soggetto  abilitato  ad esprimere  definitivamente  in  modo
  univoco   e   vincolante  la  posizione  di   tutte   le   predette
  amministrazioni,  nominato, anche preventivamente  per  determinate
  materie  o  determinati  periodi di  tempo,  dal  Presidente  della
  Regione,  ovvero, ove si tratti di uffici periferici, dal dirigente
  del  relativo  ufficio territoriale della Regione.  Ferma  restando
  l'attribuzione  del potere di rappresentanza al suddetto  soggetto,
  le  singole  amministrazioni regionali possono comunque intervenire
  ai   lavori   della   conferenza  in  funzione  di   supporto.   Le
  amministrazioni  di  cui  all'articolo 21,  comma  1,  prima  della
  conclusione  dei  lavori  della conferenza,  possono  esprimere  al
  suddetto  rappresentante il proprio dissenso ai fini  di  cui  allo
  stesso comma.

   5.   Ciascuna   amministrazione  regionale  e   locale   definisce
  autonomamente le modalità di designazione del rappresentante  unico
  di  tutti  gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo  livello
  territoriale di governo nonché l'eventuale partecipazione di questi
  ultimi ai lavori della conferenza.

   6. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine
  di   cui  al  comma  2,  l'amministrazione  procedente  adotta   la
  determinazione  motivata di conclusione della conferenza,  con  gli
  effetti   di  cui  all'articolo  20,  sulla  base  delle  posizioni
  prevalenti  espresse  dai rappresentanti delle amministrazioni.  Si
  considera    acquisito    l'assenso    senza    condizioni    delle
  amministrazioni  il cui rappresentante non abbia  partecipato  alla
  riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                             «Articolo 20
                 Decisione della conferenza di servizi

   1.  La  determinazione motivata di conclusione  della  conferenza,
  adottata  dall'amministrazione procedente all'esito  della  stessa,
  sostituisce  ad  ogni effetto tutti gli atti di  assenso,  comunque
  denominati,  di competenza delle amministrazioni e dei  gestori  di
  beni o servizi pubblici interessati.

   2.   Le   amministrazioni  i  cui  atti  sono   sostituiti   dalla
  determinazione  motivata  di conclusione della  conferenza  possono
  sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad
  assumere  determinazioni  in  via  di  autotutela  ai  sensi  degli
  articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241
  e successive modifiche ed integrazioni, purché abbiano partecipato,
  anche  per  il  tramite  del  rappresentante  di  cui  al  comma  3
  dell'articolo  19, alla conferenza di servizi o si  siano  espresse
  nei termini.

   3.In  caso  di approvazione unanime, la determinazione di  cui  al
  comma  1  è immediatamente efficace. In caso di approvazione  sulla
  base delle posizioni prevalenti, l'efficacia delle determinazione è
  sospesa  ove  siano  stati espressi dissensi qualificati  ai  sensi
  dell'articolo 21 e per il periodo utile all'esperimento dei  rimedi
  ivi previsti».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

                             «Articolo 21
              Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

   1.  Se  il  motivato dissenso di cui all'articolo 18, comma  3,  è
  espresso  da  un'amministrazione regionale o locale  preposta  alla
  tutela   ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del   patrimonio
  storico-artistico,   della   salute  o  dell'incolumità   pubblica,
  quest'ultima  ha  facoltà  di  proporre  opposizione  alla   Giunta
  regionale   entro   dieci   giorni   dalla   comunicazione    della
  determinazione motivata di conclusione della conferenza.

   2.  La  Giunta  regionale indice, per una data non  posteriore  al
  quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una
  riunione  con  la  partecipazione delle amministrazioni  che  hanno
  espresso  il  dissenso  e  delle altre  amministrazioni  che  hanno
  partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione  i  partecipanti
  formulano   proposte,  in  attuazione  del   principio   di   leale
  collaborazione,  per  l'individuazione di una soluzione  condivisa,
  che  sostituisca la determinazione motivata della conferenza con  i
  medesimi effetti.

   3.  Qualora  all'esito  della riunione  di  cui  al  comma  2  sia
  raggiunta    un'intesa   tra   le   amministrazioni   partecipanti,
  l'amministrazione   procedente  adotta  una  nuova   determinazione
  motivata  di conclusione della conferenza. Qualora all'esito  della
  suddetta  riunione,  e  comunque non oltre  quindici  giorni  dallo
  svolgimento della stessa, l'intesa non sia raggiunta, la  questione
  è  rimessa  alla Giunta regionale. La questione è posta, di  norma,
  all'ordine  del giorno della prima riunione della Giunta  regionale
  successiva  alla  scadenza  del termine per  raggiungere  l'intesa.
  Qualora   la   Giunta  regionale  non  accolga  l'opposizione,   la
  determinazione motivata di conclusione della conferenza  acquisisce
  definitivamente  efficacia.  La  Giunta  regionale  ha  facoltà  di
  accogliere  parzialmente  l'opposizione,  anche  in  considerazione
  degli  esiti  della riunione di cui al comma 2. Tale  deliberazione
  sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:

                             «Articolo 22
                 Accordi fra pubbliche amministrazioni

   1.  Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 17,  le
  pubbliche  amministrazioni possono concludere tra di  loro  accordi
  per  disciplinare lo svolgimento in collaborazione di  attività  dì
  interesse comune.

   2.  Per  detti  accordi  si osservano, in quanto  applicabili,  le
  disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2 e 3.

   3.   Resta   fermo  il  rispetto  dei  principi  della   normativa
  dell'Unione  europea e quanto previsto dall'articolo 5 del  decreto
  legislativo  18  aprile  2016,  n. 50  e  successive  modifiche  ed
  integrazioni, come recepito dall'articolo 24, comma 1, della  legge
  regionale 17 maggio 2016, n. 8».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

                                Congedo

   PRESIDENTE.  Comunico  che  è in congedo,  per  oggi,  l'onorevole
  Genovese.

   L'Assemblea ne prende atto.

     Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n.
                                 366/A

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:

                             «Articolo 23
                          Attività consultiva

   1.  Fatte  salve  le disposizioni relative agli organi  consultivi
  dello  Stato  dei quali l'amministrazione regionale può  avvalersi,
  quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire
  un  organo  consultivo, questo deve trasmettere il  proprio  parere
  entro  il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti  o,
  in  mancanza  di  apposite disposizioni, entro venti  giorni  dalla
  ricezione   della   richiesta.  Qualora  siano   richiesti   pareri
  facoltativi,   l'organo  consultivo  è  tenuto  a  dare   immediata
  comunicazione all'amministrazione richiedente del termine entro  il
  quale  il parere sarà reso, che comunque non può superare  i  venti
  giorni dal ricevimento della richiesta.

   2.  In  caso  di  decorrenza  del  termine  senza  che  sia  stato
  comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito  abbia
  rappresentato     esigenze    istruttorie,     è     in     facoltà
  dell'amministrazione  richiedente  di  procedere  indipendentemente
  dall'espressione  del  parere. In caso di  decorrenza  del  termine
  senza  che  sia stato comunicato il parere facoltativo o senza  che
  l'organo    adito   abbia   rappresentato   esigenze   istruttorie,
  l'amministrazione     richiedente     procede     indipendentemente
  dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta  del
  parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato  a
  rispondere   degli   eventuali  danni   derivanti   dalla   mancata
  espressione dei pareri di cui al presente comma.

   3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso
  di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
  alla  tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della  salute
  dei cittadini.

   4.  Nel  caso  in cui l'organo adito abbia rappresentato  esigenze
  istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere  interrotti
  per  una  sola  volta e il parere deve essere reso  definitivamente
  entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori  da
  parte delle amministrazioni interessate.

   5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

   6.  Gli organi consultivi della Regione predispongono procedure di
  particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

   7.  Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo
  comporta   l'obbligo   per  l'organo  consultivo   di   trasmettere
  all'amministrazione  richiedente  una  sintetica  relazione   sulle
  ragioni dello stesso.

   8.  La  mancata comunicazione, entro i termini di cui al  presente
  articolo,  del  parere  richiesto da parte  dell'organo  consultivo
  costituisce    elemento   di   valutazione   della   responsabilità
  dirigenziale  ed  assume, altresì, rilevanza agli  effetti  di  cui
  all'articolo 2, comma 8.

   9.  Resta  fermo quanto previsto dall'articolo 215 del codice  dei
  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,  di  cui
  al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche
  ed integrazioni».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

                             «Articolo 24
                         Valutazioni tecniche

   1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria,
  per  disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche
  di  speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano  o
  non    rappresentino    esigenze    istruttorie    di    competenza
  dell'amministrazione   procedente  nei   termini   previsti   dalle
  disposizioni normative o, in mancanza, entro quarantacinque  giorni
  dal  ricevimento delle richieste, il responsabile del  procedimento
  deve  chiedere  le suddette valutazioni tecniche  ad  altri  organi
  dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che  siano  dotati
  di  qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero,  previo
  apposito accordo di cui all'articolo 22, ad istituti universitari.

   2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1  si  applicano,  altresì,
  qualora    l'organo    od    ente   adito    abbia    rappresentato
  all'amministrazione  procedente,  per  una  sola  volta,   esigenze
  istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro
  quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni
  ed elementi richiesti.

   3.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano per  le
  valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte
  alla  tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della  salute
  dei cittadini».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:

                             «Articolo 25
                          Autocertificazione

   1.  Le  amministrazioni adottano le misure organizzative idonee  a
  garantire   l'applicazione  delle  disposizioni   in   materia   di
  autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da  parte
  di  cittadini  a  pubbliche amministrazioni  previste  dalle  leggi
  vigenti.   Delle   misure   adottate   le   amministrazioni   danno
  comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7
  agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

   2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi,
  necessari   per  l'istruttoria  del  procedimento,  sono  acquisiti
  d'ufficio  quando sono in possesso dell'amministrazione  procedente
  ovvero   sono  detenuti,  istituzionalmente,  da  altre   pubbliche
  amministrazioni. L'amministrazione procedente può  richiedere  agli
  interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

   3.   Parimenti  sono  accertati  d'ufficio  dal  responsabile  del
  procedimento  i  fatti,  gli  stati e  le  qualità  che  la  stessa
  amministrazione  procedente  o  altra  pubblica  amministrazione  è
  tenuta a certificare».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:

                             «Articolo 26
        Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni

   1.   Dell'avvenuta  presentazione  di  istanze,   segnalazioni   o
  comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica,
  una  ricevuta,  che attesta l'avvenuta presentazione  dell'istanza,
  della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i
  quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero
  entro   i  quali  il  silenzio  dell'amministrazione  equivale   ad
  accoglimento  dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni
  di  cui all'articolo 10 essa costituisce comunicazione di avvio del
  procedimento  ai  sensi dell'articolo 9. La data di protocollazione
  dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque  essere
  diversa   da   quella  di  effettiva  presentazione.  Le   istanze,
  segnalazioni  o comunicazioni producono effetti anche  in  caso  di
  mancato  rilascio della ricevuta, ferma restando la  responsabilità
  del soggetto competente.

   2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad
  un  ufficio  diverso da quello competente, i termini  di  cui  agli
  articoli  27,  comma  7, e 29, comma 1, decorrono  dal  ricevimento
  dell'istanza,  segnalazione o comunicazione da  parte  dell'ufficio
  competente».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:

                             «Articolo 27
          Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

   1.   Ogni   atto  di  autorizzazione,  licenza,  concessione   non
  costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
  domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
  di  attività  imprenditoriale, commerciale o  artigianale,  il  cui
  rilascio  dipenda esclusivamente dall'accertamento di  requisiti  e
  presupposti  richiesti  dalla legge  o  da  atti  amministrativi  a
  contenuto  generale, e non sia previsto alcun limite o  contingente
  complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale  per
  il  rilascio  degli atti stessi, è sostituito da  una  segnalazione
  dell'interessato.

   2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta
  dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la  funzione
  pubblica,   di   concerto  con  gli  assessori   competenti,   sono
  individuati  i procedimenti oggetto di segnalazione, quelli  per  i
  quali  è necessario un provvedimento espresso nonché quelli  per  i
  quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

   3.  Le  attività non espressamente individuate dalla legge  e  non
  oggetto   di   specifica  disciplina  da  parte   della   normativa
  dell'Unione  europea,  statale  e regionale  non  sono  soggette  a
  disciplina procedimentale, ad esclusione dei casi in cui sussistano
  vincoli  ambientali,  paesaggistici o culturali,  dell'attività  di
  competenza dell'amministrazione delle finanze, ivi compresa  quella
  relativa agli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
  nonché dei casi previsti dalla normativa per le costruzioni in zone
  sismiche e di quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea.

   4.    Nell'ambito    della   propria   organizzazione,    ciascuna
  amministrazione individua lo sportello unico al quale presentare le
  segnalazioni di cui al comma 1. Possono essere istituite anche  più
  sedi  di  tale  sportello  purché al solo  scopo  di  garantire  la
  pluralità di accesso sul territorio.

   5. La segnalazione, corredata della documentazione necessaria, può
  essere  presentata  mediante  posta  raccomandata  con  avviso   di
  ricevimento  ovvero  con  modalità  telematica;  in  tal  caso,  la
  segnalazione si considera presentata al momento della ricezione  da
  parte dell'amministrazione competente.

   6. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale  i
  moduli  unificati  e standardizzati che definiscono,  per  ciascuna
  tipologia  di  procedimento, i contenuti tipici delle  segnalazioni
  nonché  la  documentazione da allegare, indicando le norme  che  ne
  prevedono   la   produzione.   La   mancata   pubblicazione   delle
  informazioni  e  dei documenti necessari, ovvero  la  richiesta  di
  integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni ed ai
  documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.

   7.  L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
  requisiti  e  dei  presupposti di cui al comma 1,  nel  termine  di
  sessanta  giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati
  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell'attività  e   di
  rimozione  degli  eventuali effetti dannosi di  essa.  Qualora  sia
  possibile  conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti  alla
  normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato,
  invita   l'interessato  a  provvedere,  disponendo  la  sospensione
  dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la
  fissazione  di  un  termine  non  inferiore  a  trenta  giorni  per
  l'adozione  di queste ultime. In difetto di adozione  delle  misure
  stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

   8.  La  sospensione  dell'attività  è  sempre  disposta  con  atto
  motivato  in  presenza di attestazioni non veritiere o di  pericolo
  per  la  tutela  dell'interesse pubblico in  materia  di  ambiente,
  paesaggio,  beni  culturali,  salute,  sicurezza  pubblica,  difesa
  nazionale.

   9. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia condizionata
  all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di
  altre   amministrazioni,   ovvero   all'esecuzione   di   verifiche
  preventive,  il  termine per la convocazione della  conferenza  dei
  servizi  di cui all'articolo 17 decorre dalla data di presentazione
  della segnalazione allo sportello di cui al comma 4.

   10. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui  al
  comma  7,  primo  periodo, l'amministrazione competente  assume  le
  determinazioni  in  via di autotutela, ai sensi degli  articoli  21
  quinquies  e  21  nonies  della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
  successive modifiche ed integrazioni».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:

                             «Articolo 28
               Concentrazione dei regimi amministrativi

   1.   Qualora   per  lo  svolgimento  di  un'attività  soggetta   a
  segnalazione  ai  sensi  dell'articolo 27  siano  necessarie  altre
  segnalazioni,   comunicazioni,   attestazioni,   asseverazioni    e
  notifiche,    l'interessato    presenta    un'unica    segnalazione
  all'amministrazione  competente.  L'attività  può  essere  iniziata
  dalla data di presentazione della segnalazione

   2.  L'amministrazione che riceve la segnalazione la trasmette alle
  altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto
  di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti  e
  dei   presupposti   per   lo   svolgimento   dell'attività   e   la
  presentazione,  almeno  cinque  giorni  prima  della  scadenza  dei
  termini di cui all'articolo 27, commi 7 e 10, di eventuali proposte
  motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

   3.  In  caso di accertata carenza di tali requisiti o presupposti,
  ove  sia  possibile  conformare l'attività  intrapresa  ed  i  suoi
  effetti  alla normativa vigente, l'amministrazione che ha  ricevuto
  la segnalazione prescrive le misure necessarie con la fissazione di
  un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione.

   4.  La sospensione dell'attività è disposta con atto motivato, con
  riferimento  esclusivamente  alla  presenza  di  attestazioni   non
  veritiere  o  di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in
  materia  di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute,  sicurezza
  pubblica  e  difesa  nazionale.  Le comunicazioni  e  le  notifiche
  comprese   nella   segnalazione  sono,  altresì,   trasmesse   alle
  amministrazioni interessate.

   5. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia condizionata
  all'acquisizione  di  atti di assenso, comunque  denominati,  o  di
  pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione  di
  verifiche   preventive,  il  termine  per  la  convocazione   della
  conferenza di servizi di cui all'articolo 17, decorre dalla data di
  presentazione della segnalazione allo sportello di cui all'articolo
  27,  comma 4. In caso di presentazione della segnalazione  mediante
  posta  raccomandata o modalità telematica, il termine  decorre  dal
  momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:

                             «Articolo 29
                           Silenzio-assenso

   1.  Fatta  salva l'applicazione dell'articolo 26, nei procedimenti
  ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi
  il    silenzio   dell'amministrazione   competente    equivale    a
  provvedimento  di  accoglimento della domanda, senza  necessità  di
  ulteriori  istanze  o  diffide, se la medesima amministrazione  non
  comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2,  commi
  2  o 3, il provvedimento di diniego ovvero non procede ai sensi del
  comma 5.

   2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta
  dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la  funzione
  pubblica,   di   concerto  con  gli  assessori   competenti,   sono
  individuati  i  procedimenti  per  i  quali  non  è  necessario  un
  provvedimento espresso. Le disposizioni del presente  articolo  non
  si  applicano  agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente,  la
  tutela   dal  rischio  idrogeologico,  la  salute  e  la   pubblica
  incolumità, ai casi in cui la normativa dell'Unione europea  impone
  l'adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui
  la  legge  qualifica il silenzio dell'amministrazione come  rigetto
  dell'istanza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  27,
  commi 4 e 6.

   3. L'istanza può essere presentata mediante posta raccomandata con
  avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica; in tal  caso,
  il termine di conclusione del procedimento decorre al momento della
  ricezione da parte dell'amministrazione competente.

   4.  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 5, 7 e 13, la
  presentazione  di istanze incomplete impedisce raccoglimento  della
  domanda. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma
  6.

   5.  L'amministrazione competente può indire, entro quindici giorni
  dalla  presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza
  dí  servizi  ai  sensi degli articoli 17 e seguenti, anche  tenendo
  conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

   6.  Nei  casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale  ad
  accoglimento   della  domanda,  l'amministrazione  competente   può
  assumere  determinazioni  in  via  di  autotutela  ai  sensi  degli
  articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241
  e successive modifiche ed integrazioni».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:

                             «Articolo 30
         Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra
                       amministrazioni pubbliche
                 e gestori di beni o servizi pubblici

   1.  Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti
  o  nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di
  gestori  di beni o servizi pubblici per l'adozione di provvedimenti
  normativi  e  amministrativi di competenza di altre amministrazioni
  pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano  il
  proprio  assenso,  concerto o nulla osta entro  trenta  giorni  dal
  ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa
  documentazione,  da  parte  dell'amministrazione   procedente.   Il
  termine   è   sospeso,  per  non  oltre  trenta   giorni,   qualora
  l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso,
  concerto  o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste
  di  modifica,  motivate e formulate in modo  puntuale  nel  termine
  stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è  reso
  nei   trenta  giorni  successivi  alla  ricezione  degli   elementi
  istruttori  o  dello  schema  di provvedimento;  non  sono  ammesse
  ulteriori sospensioni di termini.

   2.  Decorsi  i  termini  di cui al comma 1  senza  che  sia  stato
  comunicato  l'assenso, il concerto o il nulla osta,  lo  stesso  si
  intende   acquisito.   In   caso  di   mancato   accordo   tra   le
  amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al  comma  1,  la
  Giunta regionale decide sulle modifiche da apportare allo schema di
  provvedimento.

   3.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi  in
  cui  è  prevista l'acquisizione di assensi, concerti o  nulla  osta
  comunque   denominati  di  amministrazioni  preposte  alla   tutela
  ambientale,  dei beni culturali e della salute dei  cittadini,  per
  l'adozione   di   provvedimenti  normativi  e   amministrativi   di
  competenza  di amministrazioni pubbliche. In tali casi, il  termine
  entro  il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio
  assenso,  concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento
  della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i
  suddetti  termini  senza  che sia stato  comunicato  l'assenso,  il
  concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

   4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi
  in  cui  disposizioni  del diritto dell'Unione  europea  richiedano
  l'adozione di provvedimenti espressi».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:

                             «Articolo 31
                      Disposizioni sanzionatorie

   1.  Trovano  applicazione nella Regione  le  disposizioni  di  cui
  all'articolo  19,  comma  6,  ed  all'articolo  21  della  legge  7
  agosto1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 32. Ne do lettura:

                               Titolo V
                 Accesso e trasparenza amministrativa

                             «Articolo 32
                  Accesso ai documenti amministrativi

   1.  Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli
  articoli  22,  23,  24 e 25 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e
  successive  modifiche  ed integrazioni e le  relative  disposizioni
  applicative».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 33. Ne do lettura:

                             «Articolo 33
  Diritto di accesso dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana
                      ai documenti amministrativi

   1.  I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio
  delle   loro  funzioni,  hanno  diritto  di  accesso  ai  documenti
  amministrativi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 32.

   2.  Le  esigenze conoscitive connesse con la funzione di  deputato
  regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione,  sono
  considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto  di
  accesso di cui al presente articolo.

   3.  I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi  di
  riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto».

   Comunico   che  è  stato  presentato  l'emendamento  33.1,   degli
  onorevoli Barbagallo e Lupo.
   Il parere della Commissione?

   PAGANA. Signor Presidente, questo emendamento a prima vista sembra
  ultroneo,  però vorremmo chiedere agli Uffici se in  qualche  modo,
  approvandolo, limitiamo l'ambito di applicazione della legge.

   PRESIDENTE.  No,  è la stessa cosa. Sono tutti  gli  articolo1.  È
  l'indicazione  tipica di una vecchia legge in  cui  all'articolo  1
  indicavamo una serie di soggetti che erano sottoposti a  una  serie
  di  provvedimenti  legislativi che nel tempo sono  stati  approvati
  dall'Aula.
   Quindi, onorevole Pagana, il parere della Commissione?

   PAGANA. La Commissione si rimette all'Aula.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 33, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 34. Ne do lettura:

                             «Articolo 34
                         Pubblicità degli atti

   1.  Ferme  restando le disposizioni vigenti per  le  pubblicazioni
  nella  Gazzetta Ufficiale della Regione, trovano applicazione nella
  Regione gli obblighi di pubblicazione stabiliti e disciplinati  dal
  decreto legislativo 10 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche  ed
  integrazioni.

   2.  Agli  enti di cui all'articolo 1, comma 1, è fatto obbligo  di
  provvedere  alla pubblicazione, in un'apposita sezione del  portale
  web  dedicata alla trasparenza, dell'elenco aggiornato di tutte  le
  aziende erogatrici di beni e servizi presso l'ente medesimo.  Detto
  elenco  deve  riportare il numero, i nominativi, le mansioni  e  la
  tipologia  contrattuale del personale assunto di ciascuna  azienda,
  anche partecipata».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 35. Ne do lettura:

                               Titolo VI
                   Disposizioni finali e transitorie

                             «Articolo 35
                   Abrogazioni e modifiche di norme

   1. La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 è abrogata.

   2.   Sono   fatti  salvi  i  regolamenti  emanati  in   attuazione
  dell'articolo  2,  commi 2 bis e 2 ter, della  legge  regionale  30
  aprile  1991,  n.  10 approvati, rispettivamente, con  decreto  del
  Presidente  della Regione 23 gennaio 2012, n. 10, con  decreto  del
  Presidente  della Regione 23 gennaio 2012, n. 11, con  decreto  del
  Presidente  della Regione 23 gennaio 2012, n. 12, con  decreto  del
  Presidente  della Regione 3 febbraio 2012, n. 15, con  decreto  del
  Presidente  della Regione 15 febbraio 2012, n. 16, con decreto  del
  Presidente  della Regione 15 febbraio 2012, n. 17, con decreto  del
  Presidente  della Regione 28 febbraio 2012, n. 19, con decreto  del
  Presidente  della Regione 29 febbraio 2012, n. 20, con decreto  del
  Presidente  della Regione 29 febbraio 2012, n. 21, con decreto  del
  Presidente  della Regione 29 febbraio 2012, n. 22, con decreto  del
  Presidente  della Regione 15 febbraio 2012, n. 28, con decreto  del
  Presidente  della  Regione 27 marzo 2012, n. 29,  con  decreto  del
  Presidente  della  Regione 5 aprile 2012, n. 30,  con  decreto  del
  Presidente  della Regione 11 aprile 2012, n. 31,  con  decreto  del
  Presidente  della  Regione 27 marzo 2012, n. 34,  con  decreto  del
  Presidente  della  Regione 27 marzo 2012, n. 35,  con  decreto  del
  Presidente  della  Regione 27 marzo 2012, n. 36,  con  decreto  del
  Presidente  della Regione 26 aprile 2012, n. 37,  con  decreto  del
  Presidente  della Regione 26 aprile 2012, n. 38,  con  decreto  del
  Presidente  della Regione 26 aprile 2012, n. 39,  con  decreto  del
  Presidente  della Regione 26 aprile 2012, n. 40,  con  decreto  del
  Presidente  della Regione 26 aprile 2012, n. 41,  con  decreto  del
  Presidente  della  Regione 4 maggio 2012, n. 42,  con  decreto  del
  Presidente  della  Regione 10 maggio 2016, n. 9,  con  decreto  del
  Presidente  della Regione 10 maggio 2016, n. 10,  con  decreto  del
  Presidente  della Regione 10 maggio 2016, n. 11,  con  decreto  del
  Presidente  della Regione 22 giugno 2016, n. 18 e con  decreto  del
  Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 19.

   3.  All'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale  15
  maggio  2000, n. 10, le parole  e dei responsabili dei procedimenti
  amministrativi,  con poteri sostitutivi in caso di  inerzia,   sono
  soppresse».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 36. Ne do lettura:

                             «Articolo 36
                 Disposizione transitorie e di rinvio

   1.  La  presente legge non si applica ai procedimenti già iniziati
  alla data di entrata in vigore della medesima.

   2.  Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in
  quanto  compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990,  n.
  241   e   successive  modifiche  ed  integrazioni  ed  i   relativi
  provvedimenti di attuazione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 37. Ne do lettura:

                             «Articolo 37
    Testo coordinato in materia di azione amministrativa regionale

   1.  Il  Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare  nella
  Gazzetta  Ufficiale  della Regione, entro tre mesi  dalla  data  di
  entrata  in vigore della presente legge, un testo coordinato  delle
  leggi regionali relative all'azione amministrativa regionale».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si riprende l'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato e
  del relativo emendamento 5.1.
   Comunico   che   all'emendamento  5.1  è   stato   presentato   il
  subemendamento 5.1.1, dell'onorevole Lupo.
   Se   comprendo  bene,  onorevole  Lupo,  l'emendamento   5.1.1   è
  sostitutivo dell'emendamento 5.1.

   LUPO. Sì, signor Presidente.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   PAGANA. La Commissione si rimette all'Aula.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 5, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento aggiuntivo A.2, a  firma  del  Governo.
  Invito il Governo ad illustrarlo.

   ARMAO,  assessore  per  l'economia. Signor  Presidente,  onorevoli
  deputati,  questa  versione era già presente nel disegno  di  legge
  approvato  dalla  Giunta e sottoposto all'esame della  Commissione.
  Poi  la  Commissione ha svolto alcune osservazione e,  pertanto,  è
  stato riformulato e quindi ripresentato.
   Si  tratta  dell'istituzione  di un  ufficio  speciale  presso  la
  Presidenza  della  Regione  che ha  il  ruolo  di  riferimento  per
  l'attrazione degli investimenti.
   Uno  dei  problemi  di  coloro che vanno ad investire  in  zone  a
  sviluppo  ritardato,  questa è una soluzione  organizzativa  che  è
  stata utilizzata in diverse parti d'Europa e, addirittura, trova il
  proprio  archetipo nella Tennessee valley authority, cioè la  prima
  agenzia  che  si  occupò dello sviluppo di  un  territorio,  è  una
  struttura  che in qualche modo diventa l'interfaccia per chi  viene
  ad  investire  in  Sicilia in modo che non comincia  a  girare  per
  comuni,  uffici del Genio civile, ma trovi una struttura che  abbia
  una  interlocuzione e faccia da cuscinetto e agevoli i rapporti con
  le amministrazioni sia regionali che locali.
   Le   altre   regioni   hanno  strutture  per  l'attrazione   degli
  investimenti e, quindi, senza oneri per la pubblica amministrazione
  perché  viene  prevista  nell'ambito della  organizzazione  interna
  della  Presidenza  della Regione si realizza  una  struttura  volta
  proprio  a  semplificare una sorta di sportello per le imprese  che
  vogliono investire in Sicilia.
   Sappiamo  bene  che  lo  sviluppo della Sicilia  passa  attraverso
  l'attrazione  di  investimenti dall'estero  o  dal  resto  d'Italia
  perché  la nostra rete imprenditoriale è, purtroppo, troppo  debole
  per  fare  crescere la nostra economia velocemente. E' un organismo
  che  punta  a  velocizzare,  a  semplificare,  a  interloquire,  ad
  accompagnare chi viene ad investire in Sicilia.
   Credo  che sia una soluzione di ragionevole organizzazione per  le
  imprese  e  attenta  alle  imprese e  il  Governo,  pertanto,  l'ha
  proposta.

   PRESIDENTE.  Assessore  Armao,  nell'articolo,  il  secondo  comma
  indica   entro trenta giorni dall'entrata in vigore della  presente
  legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione .
   Comprendo che non ci sono oneri aggiuntivi ma un capitolo di spesa
  va   indicato.   Assessore   Armao,  va   indicato   un   capitolo.
  Soprassediamo qualche minuto.

   ARMAO,  assessore  per  l'economia. Qui c'è il  parere  favorevole
  della Ragioneria.

   PRESIDENTE. Sì, lo capisco. C'è il parere favorevole perché non ci
  sono  oneri aggiuntivi. Ma un capitolo va indicato dove si appoggia
  questo onere finanziario.
   Non  ci  sono  oneri aggiuntivi nel complesso del sistema,  ma  un
  capitolo va indicato.

   ARMAO,  assessore  per  l'economia. Sì,  è  incardinato  e  quindi
  rientra  nelle  spese del capitolo della rubrica  della  Presidenza
  della Regione. Non viene istituita un'Agenzia, un corpo estraneo  o
  una  struttura nuova. E' una struttura che opera all'interno  della
  Presidenza.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  non  nascondo
  qualche dubbio rispetto a questa norma sia per gli aspetti che  Lei
  ha posto, che non è un problema di un capitolo. L'istituzione di un
  ufficio speciale deve essere coperto finanziariamente.
   Deve essere previsto.
   Perché   nell'ambito     c'è  un bilancio  che  ha  stabilito  una
  programmazione   nell'ambito degli uffici già  autorizzati.  Se  tu
  modifichi  gli  uffici  già autorizzati in  forza  di  legge,  stai
  modificando  la  spesa  della Regione  e,  quindi,  gli  devi  dare
  copertura.
   Quindi,  intanto chiedo che gli uffici ci dicano se l'osservazione
  che sto facendo a questa norma, al di là poi del contenuto, è, come
  dire,  conducente  al presupposto che prima di  trattarlo  dobbiamo
  avere  la  variazione  e la copertura finanziaria  nell'ambito  del
  bilancio  approvato o che andremo a modificare. Seconda  questione,
  però,  attenzione che noi non siamo un Comune. Lo dico al rispetto,
  diciamo, anche delle funzioni della Regione.
   Lo  sportello unico è stata una delle azioni con le quali i comuni
  hanno  provato a concentrare in nome di questa attività di  offerta
  semplificata  e attrattività del proprio territorio  nei  confronti
  delle  imprese  e  da anni esiste persino una legislazione  in  tal
  senso.  Noi siamo la Regione siciliana i cui compiti in  capo  alle
  strutture che sono in capo agli assessori, agli assessorati, che lo
  ricordo  a  me  stesso, per ricordarlo a tutti,  gli  assessori  in
  Sicilia  non sono delegati del Presidente, sono preposti  in  forza
  della  legge  a  competenze  che  lo  Statuto  assegna  ai  singoli
  assessorati. Quindi c'è una condizione assolutamente diversa tra il
  sistema  diciamo di funzionamento delle autonomie locali, comuni  o
  province,  e la Regione siciliana. Cioè, concentrare competenze  in
  capo  alla  presidenza della Regione non è che si può fare,  perché
  c'è  bisogno di attività attrattive di semplificazione; noi  stiamo
  concentrando,  svuotando e quindi dobbiamo andare a  modificare  le
  competenze  che  in  atto sono, credo, credo,  immagino,  o  presso
  l'assessorato  alle attività produttive o non lo so,  al  bilancio,
  alla programmazione, a quelle che sono le competenze in forza della
  legge attuale vigente.
   Allora  lo  dico  perché  non vorrei che per  una  semplificazione
  facciamo  una  norma  che  determina un   incasinamento'  e  quindi
  suggerirei  un  approfondimento, sia  per  gli  aspetti  finanziari
  perché  -  ripeto  -  parliamo  di un ufficio  speciale,  l'ufficio
  speciale presuppone che ci sono dei costi per il personale, per  le
  indennità  relative  al  dirigente  preposto,  ma  anche   per   le
  competenze  che un ufficio speciale deve avere, sempre  che  queste
  competenze siano coordinate dentro un assessorato specifico. Ma  se
  le  assumiamo  dentro  la Presidenza, ricordo  che  per  costituire
  l'autorità sull'acqua, quella che abbiamo fatto con legge,  abbiamo
  fatto una legge organica che ha in qualche modo previsto quali sono
  le  competenze  che  transitano  da alcuni  dipartimento  e  quindi
  assessorati  all'autorità  che ora è in capo  al  presidente  della
  Regione. Ripeto, la gattina frettolosa fa i gattini ciechi.
   Quindi io credo che questa norma fatta così non è un elemento  che
  va  in  direzione della semplificazione. Semmai va in direzione  di
  una    duplicazione   di   competenze   perché   rimane   in   capo
  all'assessorato alle attività produttive ciò che la  legge  assegna
  in  forza  dello Statuto e, in questo caso, ad un ufficio  speciale
  che  viene  costituito  sotto  la  presidenza  della  Regione,  che
  dovrebbe coordinare competenze che comunque sono in capo a  diversi
  dipartimenti dell'Amministrazione.

   SAVARINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVARINO.   Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,    questa
  riscrittura  della norma che il Governo aveva già proposto  alla  I
  Commissione  che  oggi  ritorna  in Aula  con  degli  aggiustamenti
  tecnici,  giuridici  e  anche  economici,  permette  alla   Regione
  siciliana  di avere presso la presidenza della Regione  un  ufficio
  che  faciliti,  aiuti, semplifichi il lavoro  di  un  imprenditore,
  immagino  e  spero  anche  un grande, un grosso  imprenditore,  che
  decida di volere investire in Sicilia. Più chiaramente, immagino il
  signor  X imprenditore alberghiero che decide di venire a  fare  un
  grosso  investimento turistico nella Regione siciliana e che  trovi
  presso  la presidenza della Regione un ufficio che gli permetta  di
  capire,  semplificandogli la vita, come e dove seguire le  vie  che
  per   altro   rimarranno  ovviamente  là  dove  sono  adesso,   più
  chiaramente,  più nel dettaglio se l'imprenditore alberghiero  avrà
  bisogno di una via-Vas, la via-Vas gliela daranno sempre presso  il
  territorio all'ambiente e la Commissione Via-Vas. Ma probabilmente,
  anzi sicuramente, questo Ufficio farà in nodo che possa essere  ben
  orientato   e   canalizzato,  semplificando  la  vita   di   questo
  imprenditore,  piuttosto che fare il giro delle  sette  chiese  per
  arrivare  a  far  sì  che  la  sua idea progetto  diventi  progetto
  esecutivo e poi albergo. Abbiamo assistito in questi mesi a  grossi
  imprenditori  che decidevano di investire in alcune  strutture  che
  riguardavano  per  esempio l'energia alternative  che  presentavano
  progetti  all'energia  ma poi invece si trattava  di  progetti  che
  avevano  a che fare con i rifiuti, o si creavano cortocircuiti  che
  alla   fine  imballavano  tutto  anche  rispetto  a  pareri   della
  Sovraintendenza  e  altre  strutture  burocratiche  che  spaventano
  l'imprenditore.
   Immagino  che  il Governo con questo ufficio voglia  assolutamente
  prendere per mano ed accompagnare gli imprenditori che arrivano  in
  Sicilia per rendergli la vita il più semplice possibile nei meandri
  di  una  macchia burocratica che per legge comporta  una  serie  di
  passaggio  a volte troppo farraginosi, non spaventarli  e  metterli
  nelle  condizioni  che quegli investimenti e quelle  idee  progetto
  diventano  possibilità di posti di lavoro e di sviluppo nel  nostro
  territorio per cui io ritengo che se poi nel tempo, ed è la  stessa
  norma  che lo dice, l'ufficio dovesse notare che ci sia bisogno  di
  aggiustamenti,  anche per via amministrativa o per  via  normativa,
  sarà  proprio l'ufficio speciale che stiamo andando ad istituire  a
  segnalare  a  questa  Aula o ai vari dipartimenti  quali  sono  gli
  aggiustamenti da fare per far sì che si possa semplificare la  vita
  a  chi ha intenzione di venire a investire in Sicilia portando  qui
  risorse e portando qui la possibilità di sviluppo.

   CAFEO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CAFEO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessore  Armao  è
  molto,  diciamo, suggestivo il titolo dell'ufficio speciale che  si
  vuole istituire, tra l'altro un tema che ritengo sia essenziale per
  lo  sviluppo della Sicilia ma che ritengo presuppone, un tema  così
  importante, intanto un passaggio in Commissione perché questo testo
  non mi sembra che sia passato in Commissione.

   PRESIDENTE. In Commissione, onorevole Cafeo.

   CAFEO. Più che il testo a me piacerebbe prima di votarlo conoscere
  quale  sono  le  politiche del Governo e su che  cosa  la  facciamo
  questa  attrazione, quale saranno le dotazioni di  questo  ufficio,
  che  comunque  nell'ordinamento della Regione  siciliana  già  sono
  previsti l'istituzione di tre uffici speciali.
   Io  ritengo  che sia un tema essenziale però la mia preoccupazione
  come  è  avvenuta  anche con alcune riforme, su cui tendenzialmente
  nessuno  è contrario, tipo alla riforma del credito che ha  portato
  all'IRCAC,  come sull'attrazione degli investimenti sicuramente,  è
  un tema centrale che si è sviluppato bene, troverà io ritengo tutta
  l'appoggio  di  tutta  l'Aula  però si  rischia  a  mio  avviso  di
  costituire  solamente  un  ufficio  che  poi  però  non   raggiunge
  l'obiettivo prestabilito.

   DE DOMENICO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE DOMENICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che un
  argomento  del genere, diciamo per la sua complessità,  meriterebbe
  un  esame  diverso  da  quello di un appendice inserita  all'ultimo
  minuto  su un testo di legge che si incanala verso un'approvazione,
  perché  la  complessità  della materia a  mio  avviso  necessita  i
  passaggi previsti nelle Commissioni.
   Ora, se è vero che è passato nella I Commissione, in I Commissione
  ha   avuto  esito  non  positivo,  non  è  stato  approvato   dalla
  Commissione, ma soprattutto a mio avviso si tratta di un tema che è
  caratteristico  della  Commissione  Attività  Produttive,  per  cui
  ritengo  che si possa soprassedere su questo emendamento, approvare
  la  legge  e  poi,  dopo un approfondito esame, vista  l'importanza
  della  materia,  con  il contributo di tutti  ed  il  lavoro  nelle
  Commissioni  di  merito,  possiamo  pervenire  ad  un   testo   più
  pertinente,  più efficace per raggiungere il risultato voluto,  sul
  quale credo che ci sia una unanimità di vedute.

   PAGANA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PAGANA.   Signor   Presidente,  onorevoli   colleghi,   intervengo
  semplicemente  per dire che questo emendamento era  originariamente
  un articolo a disegno di legge che stiamo trattando, articolo che è
  stato  discusso,  articolo che è stato bocciato e articolo  su  cui
  erano    state   sollevate   delle   eccezioni   da    parte    dei
  costituzionalisti,   dei   professori   che   abbiamo   audito   in
  Commissione.
   Può  anche  essere  vero  che  sono state  superate  alcune  delle
  eccezioni  sollevate, ma è altrettanto vero che  nell'impianto  del
  disegno  di  legge  che stiamo trattando questo articolo  e  questa
  agenzia  non  si colloca sicuramente bene, e quindi noi  questo  lo
  avevamo  discusso, lo avevamo bocciato, quando  il  testo  è  stato
  rimandato  in commissione non lo abbiamo trattato come emendamento,
  quindi se è una materia importante, e se questa agenzia è veramente
  importante,  facciamo un disegno di legge per fare  questa  agenzia
  importante   e  facciamola  bene,  coinvolgendo  anche   le   altre
  commissioni come la III.

   CAPPELLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CAPPELLO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, si sta svolgendo
  un  dibattito  d'Aula in maniera assolutamente  serena,  e  abbiamo
  anche  proceduto  in  maniera spedita a giungere  alla  fine  della
  discussione di questo disegno di legge, per cui dico noi non  siamo
  assolutamente  d'accordo, già il Presidente Pagana ha  espresso  il
  punto di vista di ciò che è accaduto sostanzialmente in commissione
  quando  si  è  trattato di questo articolo che era integrato  nella
  legge  iniziale,  per cui noi inviteremo il Governo sostanzialmente
  al  ritiro  di questo emendamento, mi verrebbe da fare una  battuta
  che  mi  suggeriva  il  collega Sunseri, magari  lo  presentate  al
  collegato  diciamo, e al collegato del collegato  che  fra  qualche
  anno  diciamo  approderà qui in Aula, però siccome dico  al  di  là
  della battuta..

   CRACOLICI. Non faccia lo spiritoso

   CAPPELLO. Mi scusi, onorevole Cracolici, ha ragione.
   Al  di  là  della  battuta,  siamo giunti  al  termine  di  questa
  approvazione,  noi  ci permettiamo di suggerire questo,  del  resto
  dico  l'opposizione  che  in questo momento  storico  mi  pare  che
  numericamente  sia  superiore  alla  maggioranza  stessa,  per  cui
  l'esito  di questo votazione sull'emendamento A.2 sarebbe pressoché
  scontata.

   LUPO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LUPO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo anche noi  per
  invitare   il   Governo  al  ritiro  di  questo  emendamento,   che
  evidentemente   è  molto  complesso,  incide  profondamente   anche
  sull'organizzazione,  non solo della macchina amministrativa  della
  Regione,  con la creazione di un ufficio speciale, che peraltro  ha
  un  costo e quindi comporterebbe una previsione di spesa, ma incide
  anche sulle attività produttive.
   Io  penso  che  su  questo  quanto meno  la  Commissione  Attività
  Produttive  avrebbe dovuto esprimere un parere, fermo  restando  la
  competenza di merito della Commissione Affari Istituzionali.
   Voglio citare solo due lettere di questo lungo emendamento che,  a
  tratti, esprime auspici condivisibili e in alcuni passaggi desta in
  noi più di qualche riflessione e anche di qualche preoccupazione.
   Quando  la lettera d) asserisce  esercitare, nel caso di  funzioni
  delegate o in caso di iniziative finanziate con fondi comunitari  o
  regionali,  poteri sostitutivi nei casi di inerzia e inadempimento
  -  che sarebbero comunque tutti da accertare, sia i casi di inerzia
  che  di  inadempimento  e  non si capisce  chi  dovrebbe  procedere
  all'accertamento  -   poteri  sostitutivi  dei  SUAP ,  cioè  degli
  Sportelli  Unici  delle  Attività  Produttive  dei  Comuni;  signor
  Presidente,  secondo noi non si può fare. I Comuni  hanno  le  loro
  competenze  e  le loro funzioni e notoriamente sono enti  ordinati,
  parimenti  alla  Regione,  nell'ambito  dell'assetto  istituzionale
  dello  Stato.  Noi  non  possiamo andare  a  commissariare  i  SUAP
  ritenendo  che,  forse, sono incorsi in un caso  di  inerzia  o  di
  inadempimento.
   Così  come, a nostro avviso, anche il passaggio successivo ripreso
  alla lettera h) è tutto da approfondire, da comprendere. Cioè,  non
  è  -  a nostro avviso -  non è condivisibile una affermazione vaga,
  generica,    direi   quasi   evanescente,   che   dica     favorire
  l'insediamento  di  operatori finanziari  che  offrano  servizi  ad
  elevata specializzazione, preferibilmente a clienti internazionali
  - non si capisce il perché -  sia privati che istituzionali .
   Credo  che questa sia una norma che non è possibile approvare  con
  un  semplice approfondimento qui in Aula su un disegno di legge che
  invece riguarda la semplificazione.

   ARMAO, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ARMAO,   assessore   per  l'economia.  Signor   Presidente,   come
  ricorderanno gli onorevoli deputati che hanno votato la  legge  che
  ha  istituito l'Ufficio speciale per le liquidazioni,  che  oggi  è
  allocato  presso  l'Assessorato  dell'economica,  non  c'è  nessuna
  copertura  di  spesa. Quindi, delle due l'una: o era errata  quella
  previsione normativa o è errata questa.
   Quindi,  considerata che quella previsione è passata  indenne  dal
  vaglio  di  costituzionalità,  non è necessario  istituire  per  un
  ufficio speciale che viene

   CRACOLICI. Nell'Ufficio speciale c'era

   ARMAO, assessore per l'economia. Ma non è necessario istituire una
  voce di spesa.
   Siccome   abbiamo  anche  la  presenza,  oggi,  di  tanti  giovani
  cittadini  siciliani che ci vedono lavorare e ci vedono confrontare
  su  questioni  di  merito, è giusto che questi  approfondimenti  si
  svolgano in Commissione.
   Com'è  noto  sono  andato  più volte in  I  Commissione,  possiamo
  continuare  l'approfondimento. Credo che la questione è  certamente
  apprezzata.  Mi  fa  piacere per chi è intervenuto  apprezzando  il
  merito della soluzione. Quindi, nulla vieta che nei prossimi giorni
  si  facciano  gli  approfondimenti del caso coinvolgendo  anche  la
  Commissione  Attività produttive , in guisa da potere consentire ai
  primi atti normativi coerenti una integrazione della legge che oggi
  si  va ad approvare che, comunque, è una legge veramente importante
  che  fa cambiare passo alla Sicilia. Questo consentirebbe un  passo
  in più.
   Gli  interventi  sostitutivi di fronte ad  inerzie  conclamate  si
  possono  realizzare.  La Regione comunque svolge  una  funzione  di
  vigilanza e del rispetto della legge. Questi approfondimenti se  li
  vogliamo  fare,  facciamoli serenamente nelle  due  Commissioni  di
  merito, al fine di arrivare prima possibile alla integrazione anche
  di questo articolo.

   PRESIDENTE. L'emendamento è ritirato.
   Si passa all'articolo 38. Ne do lettura:

                             «Articolo 38.
                             Norma finale

   1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
  della Regione siciliana.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla
  osservare come legge della Regione».

  Pongo  in votazione l'articolo 38.  Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)


  Votazione  finale  per  scrutinio nominale  del  disegno  di  legge
  «Disposizioni  per i procedimenti amministrativi e la  funzionalità
  dell'azione amministrativa» (n. 366/A)

    PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale per scrutinio nominale
  del   disegno   di   legge   «Disposizioni   per   i   procedimenti
  amministrativi  e  la funzionalità dell'azione amministrativa»  (n.
  366/A).
  Indìco la votazione per scrutinio nominale.
  Chiarisco  il significato del voto: chi vota sì preme  il  pulsante
  verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
  pulsante bianco.
  Dichiaro aperta la votazione.

                      (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

    PRESIDENTE   Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  nominale:

   Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
   Votanti             35
   Maggioranza         18
   Favorevoli          35
   Contrari            0
   Astenuti            6

                         (L'Assemblea approva)

   MUSUMECI, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   MUSUMECI,  Presidente della Regione. Signor Presidente, intervengo
  brevemente per ringraziare il Parlamento per questa grande  lezione
  di   stile   istituzionale   che  ha  offerto   questo   pomeriggio
  nell'approccio  avuto  al  dibattito e anche,  tenuto  conto  della
  valenza particolare che assume questa seduta, e vorremmo che ce  ne
  fossero  tante  così  con  la presenza  di  tanti  giovani  che  ci
  auguriamo  possano assaporare il piacere di accostarsi  alla  buona
  politica  che è un'arte nobile, la più nobile che l'uomo abbia  mai
  inventato, tenuto conto che abbiamo tanto bisogno di rigenerazione,
  di vivaio e di rinnovamento.
   Ringrazio il Parlamento per questa posizione assai responsabile  e
  sono  convinto che, proseguendo su questa linea, la stagione  delle
  riforme  può  essere  portata avanti non  soltanto  alla  luce  dei
  disegni di legge che il Governo ha doverosamente proposto, ma, come
  ho  più volte detto, accettando, discutendo, confrontandoci con  le
  opposizioni per tutte le altre iniziative legislative che dovessero
  essere  finalizzate  a migliorare la qualità e il  fatturato  della
  Regione siciliana al di là degli orientamenti politici e al  di  là
  delle collocazioni.
   Era  questo  il  messaggio che desideravo esprimere  questa  sera,
  signor   Presidente,   invitando  gli  onorevoli   parlamentari   a
  partecipare,  se  lo  riterranno, all'incontro che  domani  mattina
  avremo  al  Teatro Politeama di Palermo con gli studenti di  alcune
  scuole  palermitane in rappresentanza di tutto il mondo  scolastico
  siciliano per celebrare il 73  anniversario della concessione dello
  Statuto. Grazie ancora e buon lavoro.


                        Sull'ordine dei lavori

   PRESIDENTE.   L'onorevole  Caronia  aveva  chiesto   poc'anzi   un
  prelievo. Se vuole illustrare di cosa si tratta?

   CARONIA.  Signor  Presidente, in realtà la  mia  proposta  era  in
  relazione al numero degli emendamenti che sono stati presentati  ai
  disegni di legge che sono messi in ordine.
   Confrontandomi con il Governo, poiché la scorsa settimana o  forse
  10  giorni fa il Governo ha correttamente, a mio avviso, intrapreso
  un'azione  di resistenza rispetto all'impugnativa dell'articolo  24
  che riguardava i demani marittimi, parimenti il 5 giugno scadrà  la
  possibilità per resistere anche all'impugnativa dell'articolo 25.
   L'emendamento  che  viene  proposto in  realtà  ha  a  che  vedere
  esattamente   con   questa  fattispecie.   Pertanto,   il   Governo
  correttamente richiede a me, diciamo che in qualche modo ho seguito
  i  lavori  della  Commissione, un approfondimento per  evitare  che
  questo possa essere eventualmente riconsiderato, magari, dentro  la
  Giunta   nell'opportunità  di  resistere   anche   sull'impugnativa
  dell'articolo 25.
   Pertanto,  ritengo  a  questo punto che non  sia  così  importante
  definirlo oggi ma dare il tempo al Governo di valutare l'opzione di
  intervenire  in Giunta, fermo restando che il disegno  di  legge  è
  estremamente importante.

   PRESIDENTE. Onorevole Caronia, io mi sono distratto. Mi è sembrato
  poco fa che lei chiedesse il prelievo del punto 5).

   CARONIA.  Sì,  in ragione del fatto che fosse solo un emendamento;
  ma  l'emendamento di cui si parlava poc'anzi, essendomi confrontata
  con  il Governo, può essere oggetto di una resistenza da parte  del
  Governo che rafforza ulteriormente l'importanza di questo.

   PRESIDENTE.  Quindi,  non  ci  sono  le  condizioni  per   poterlo
  esaminare.
   Onorevoli colleghi, volevo dire all'Aula alcune cose. Noi  abbiamo
  tre disegni di legge. Uno è al punto 2)  Disposizioni in materia di
  diritto   allo  studio .  Il  relatore  poco  fa  mi  ha   chiamato
  invitandomi  a  rinviare la trattazione a domani  perché  oggi  non
  poteva esserci per ragioni personali. Il terzo disegno di legge, il
  Presidente  della Commissione che è qui presente, me ne  chiede  il
  rinvio.   Il  quarto disegno di legge, che quello  sui  rifiuti,  è
  abbastanza  complesso ed ancora gli uffici non hanno esaminato  gli
  emendamenti.  Il  quinto disegno di legge, per le ragioni  poco  fa
  addotte, non si può trattare.
   Allora,   direi,  di  rinviare  la  seduta  a  domani  pomeriggio,
  possibilmente  alle  ore  15.00, per iniziare  la  trattazione  del
  disegno di legge  Disposizioni in materia di diritto allo studio .
   Nel  frattempo,  la Commissione sui vitalizi, che  avevo  poc'anzi
  convocato,  posticiparla domani alle ore 14.00, se i colleghi  sono
  d'accordo.

                           (Brusìo in Aula)


   Oppure rinviamo la seduta alle ore 16.00 ed alle ore 15.00 ci sarà
  l'insediamento della Commissione sui vitalizi.
   Pertanto, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 15 maggio 2019,
  alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:

    I -COMUNICAZIONI
  II -DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

       1)  Disposizioni in materia di diritto allo studio  (nn. 304-14/A)
         (Seguito)

         Relatore: on. Sammartino

       2)  Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine
         e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca
         mediterranea in Sicilia  (nn. 291-292/A) (Seguito)

         Relatore: on. Catanzaro

       3)    Riforma  degli  ambiti territoriali  ottimali  e  nuove
         disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti  (nn. 290-49-76-
         179-267/A)  (Seguito)

         Relatore: on. Savarino

       4)  Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei
         marina resort.  (nn. 381-59/A) (Seguito)

         Relatore: on. Bulla

                   La seduta è tolta alle ore 16.41

                      DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

               Il Consigliere parlamentare responsabile
                 dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

  Allegato A

          Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*)

   - Risposte  scritte pervenute alle seguenti interrogazioni:

   - da parte dell'Assessore per l'Economia

   N.  433 - Chiarimenti in merito alla situazione finanziaria  degli
  enti di area vasta.
   Firmatari: Palmeri Valentina; Campo Stefania; Cancelleri  Giovanni
  Carlo;  Cappello Francesco; Ciancio Gianina; De Luca  Antonino;  Di
  Caro  Giovanni; Di Paola Nunzio; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo;
  Marano  Jose;  Pagana  Elena;  Pasqua Giorgio;  Schillaci  Roberta;
  Siragusa  Salvatore;  Sunseri Luigi; Trizzino  Giampiero;  Tancredi
  Sergio; Zafarana Valentina; Zito Stefano
   - Con nota prot. n. 58426/IN.17 del 21 novembre 2018 il Presidente
  della Regione ha delegato l'Assessore per l'economia.

   - Da parte dell'Assessore per il  Territorio e l'Ambiente

   N.   525   -  Monitoraggio  e  valutazione  dello  stato   chimico
  sotterraneo delle acque.
   Firmatari:  Di Caro Giovanni; Cancelleri Giovanni Carlo;  Cappello
  Francesco;  Ciancio  Gianina;  Foti Angela;  Mangiacavallo  Matteo;
  Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta;  Campo  Stefania;  Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
   - Con nota prot. n. 60293/IN.17 del 30 novembre 2018 il Presidente
  della Regione ha delegato l'Assessore per il territorio.

   N.  702  -  Applicazione  dell'art.  47,  comma  18,  della  legge
  regionale n. 5 del 2014.
   Firmatari: Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;  Ciancio
  Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo Matteo;  Palmeri  Valentina;
  Siragusa  Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana  Valentina;  Zito
  Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
   -  Con  nota  prot. n. 11252/IN.17 del 18 marzo 2019 il Presidente
  della Regione ha delegato l'Assessore per il territorio.

   (*)  Le  risposte alle suddette interrogazioni saranno  pubblicate
  nell'allegato B al resoconto dell'odierna seduta.

       Comunicazione di disegni di legge inviati alle competenti
                              Commissioni

                       AFFARI ISTITUZIONALI (I)

   - Istituzione Consulta giovanile regionale (n. 560).
   Di iniziativa parlamentare.
   Inviato il 9 maggio 2019.

                 AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA' (IV)

   -   Centrale  Unica  di  Committenza,  Uffici  del  Genio  Civile,
  U.R.E.G.A., rischio sismico e snellimento delle procedure (n. 411).
   Di iniziativa governativa.
   Inviato il 7 maggio 2019.

   -  Destinazione  d'uso  dei  locali adibiti  a  palestre  e  altri
  impianti sportivi (n. 559).
   Di iniziativa parlamentare.
   Inviato il 9 maggio 2019.
   Parere V

       Comunicazione di apposizione di firma a disegno di legge

   Si  comunica che l'onorevole Stefano Pellegrino, con nota prot. n.
  3622/SG.LEG.PG.  dell'8  maggio 2019,  ha  chiesto  di  apporre  la
  propria firma al disegno di legge n. 56  Sala del commiato  e  casa
  funebre. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 .

       Comunicazione di impugnativa di legge regionale da parte
               del Presidente del Consiglio dei Ministri

   Si  comunica  che  il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  con
  ricorso  del  24  aprile 2019, ha impugnato la legge  regionale  22
  febbraio  2019, n. 1  Disposizioni programmatiche e correttive  per
  l'anno  2019.  Legge  di stabilità regionale , e  precisamente  gli
  articoli 11, 14, 22, commi 2 e 3, 23, 24, 25, 26, comma 2, 31 e 33,
  per  violazione degli articoli 3, 51, comma 1, 81, 97,  comma  4  e
  117, comma 2, lettere l) ed s) e comma 3 della Costituzione.

   Copia  del  ricorso è consultabile presso l'archivio del  Servizio
  Commissioni.

                      Annunzio di interrogazioni

   - con richiesta di risposta orale presentate:

   N. 796 - Chiarimenti circa i lavori di ricostruzione della sezione
  idraulica del torrente Archi.
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Barbagallo Anthony Emanuele
   N. 797 - Interventi per la messa in sicurezza della S.P. 122.
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Barbagallo Anthony Emanuele

   N.   798   -  Chiarimenti  urgenti  circa  l'inottemperanza   alle
  disposizioni  di  cui all'art. 18 del d.lgs. n.  81  del  2008  con
  riferimento al personale della Polizia municipale di Palermo.
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   Figuccia Vincenzo

   N.  799  -  Chiarimenti in merito al sequestro di  grano  duro  in
  cattivo stato di conservazione.
   - Presidente Regione
   - Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
   - Assessore Salute
   Marano   Jose;  Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  802  -  Chiarimenti  sulla redazione del  Piano  regionale  di
  mobilità  ciclistica e altre azioni per lo sviluppo della  mobilità
  ciclistica e non motorizzata in Sicilia.
   - Presidente Regione
   - Assessore Attività produttive
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   - Assessore Salute
   - Assessore Territorio e Ambiente
   - Assessore Turismo, Sport e Spettacolo
   Marano   Jose;  Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  807  -  Chiarimenti  in merito alla mancata  erogazione  dello
  stipendio del mese di dicembre ai lavoratori forestali di Catania.
   - Presidente Regione
   - Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
   Marano   Jose;  Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  808  -  Chiarimenti  in merito alle continue  disfunzioni  che
  caratterizzano  il  servizio di trasporto ferroviario  e  di  'bus-
  treno' sulla tratta Catania-Caltagirone-Niscemi-Gela.
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Cappello  Francesco; Cancelleri Giovanni Carlo;  Ciancio  Gianina;
  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo; Palmeri  Valentina;  Siragusa
  Salvatore;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;
  Tancredi  Sergio;  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta;   Di   Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  809  -  Nomina di un commissario ad acta presso il  Comune  di
  Messina  per  l'assegnazione  delle  competenze   di  decentramento
  alle circoscrizioni.
   - Presidente Regione
   - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
   De  Luca  Antonino; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano
  Jose; Pagana Elena; Pasqua Giorgio

   N.       812    -   Partecipazione   di   realtà   imprenditoriali
  siciliane all'EXPO 2020 Dubai.
   - Presidente Regione
   - Assessore Attività produttive
   - Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
   - Assessore Economia
   - Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
   - Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
   Marano   Jose;  Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  813 - Chiarimenti circa la mancata conclusione del processo di
  estinzione,  ai sensi dell'articolo 34 della l.r. n. 22  del  1986,
  dell'IPAB  'Casa della Fanciulla Collegio di Maria' di Calascibetta
  (EN).
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   Foti   Angela;  Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio  Gianina; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
  Salvatore;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;
  Tancredi  Sergio;  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta;   Di   Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  815  - Chiarimenti in merito alla mancata quantificazione  dei
  danni subiti dai privati cittadini e
   dalle  attività  produttive a seguito degli  eventi  meteorologici
  dell'autunno 2018.
   - Presidente Regione
   - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Trizzino Giampiero; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;  Siragusa Salvatore; Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;
  Tancredi  Sergio;  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta;   Di   Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  817 - Chiarimenti urgenti in merito alle gravi condizioni  del
  sistema  dei  servizi  di trasporto ferroviario,  autolinee  e  dei
  collegamenti  stradali che interessano e penalizzano il  Comune  di
  Scordia (CT).
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Cappello  Francesco; Cancelleri Giovanni Carlo;  Ciancio  Gianina;
  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo; Palmeri  Valentina;  Siragusa
  Salvatore;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;
  Tancredi  Sergio;  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta;   Di   Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  818  - Interventi urgenti circa il reintegro lavorativo  degli
  operai ex Keller.
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   Figuccia Vincenzo

   Le  interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per  essere
  svolte al proprio turno.

   - con richiesta di risposta scritta presentate:

   N.  800  -  Interventi per garantire la corretta applicazione  del
  D.A. n. 5630 del 19/07/2017  dell'Assessore  per l'istruzione e  la
  formazione professionale in materia di assistenti all'autonomia  ed
  alla comunicazione dei disabili.
   - Presidente Regione
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
   - Assessore Istruzione e Formazione
   Galvagno Gaetano

   N. 801 - Chiarimenti circa la bonifica dell'ex Acciaieria Ferriera
  Mediterranea  (AFEM)   sita   nel  territorio   di  Campofelice  di
  Roccella (PA).
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio e Ambiente
   - Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
   Sunseri  Luigi;  Cancelleri  Giovanni Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina;  Zito  Stefano; Tancredi Sergio; Schillaci  Roberta;  Di
  Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  803  - Sostegno alla società partecipata 'Catania Multiservizi
  spa' e ai suoi dipendenti.
   - Presidente Regione
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   Galvagno Gaetano

   N.  804 - Chiarimenti e provvedimenti per i produttori danneggiati
  dal sisma del 6 ottobre 2018.
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio e Ambiente
   - Assessore Attività produttive
   Galvagno Gaetano

   N.  805 - Interventi a seguito della grave carenza di personale di
  Poste italiane in Sicilia.
   - Presidente Regione
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   Zitelli  Giuseppe;  Savarino  Giuseppa;  Savona  Riccardo;   Aricò
  Alessandro; Assenza Giorgio; Figuccia Vincenzo; Pellegrino Stefano;
  Compagnone  Giuseppe;  Bulla  Giovanni;  Galluzzo  Giuseppe;  Amata
  Elvira; Ternullo Daniela

   N.  806  -  Chiarimenti in merito al piano di sviluppo  strategico
  necessario all'istituzione delle Zes in Sicilia.
   - Presidente Regione
   - Assessore Attività produttive
   - Assessore Economia
   Cancelleri  Giovanni Carlo; Cappello Francesco;  Ciancio  Gianina;
  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo; Palmeri  Valentina;  Siragusa
  Salvatore;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;
  Tancredi  Sergio;  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta;   Di   Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  810  -  Ripristino del  cavalcavia  della  strada  provinciale
  S.P.25/I di collegamento tra i centri di Ramacca e Palagonia.
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Sammartino Luca

   N.  811  -  Chiarimenti  sulle  iniziative  da  intraprendere  per
  salvaguardare la Chiesa di Sant'Orsola di Termini Imerese (PA).
   - Presidente Regione
   - Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
   Sunseri  Luigi;  Cancelleri  Giovanni Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina;  Zito  Stefano; Tancredi Sergio; Schillaci  Roberta;  Di
  Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N. 814 - Interventi urgenti nell'alveo del fiume Belice e verifica
  delle  condizioni di rischio residuo a salvaguardia dell'incolumità
  pubblica.
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio e Ambiente
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   - Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
   Palmeri  Valentina; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;  Siragusa
  Salvatore;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;
  Tancredi  Sergio;  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta;   Di   Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  816 - Chiarimenti urgenti in merito ai crediti vantati  da  un
  operatore  della  formazione  professionale  nei  confronti   della
  Regione siciliana nella qualità di terzo pignorato.
   - Presidente Regione
   - Assessore Istruzione e Formazione
   Cappello  Francesco; Cancelleri Giovanni Carlo;  Ciancio  Gianina;
  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo; Palmeri  Valentina;  Siragusa
  Salvatore;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;
  Tancredi  Sergio;  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta;   Di   Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N. 819 - Partecipazione della categoria professionale dei geometri
  al comitato tecnico -  scientifico  in  seno all'Autorità di bacino
  per il distretto idrografico della Sicilia.
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Papale Alfio

   N.   820  -  Chiarimenti  urgenti  in  merito  ai  ritardi   sulla
  regolamentazione del fondo unico di quiescenza del personale  delle
  Camere di Commercio.
   - Presidente Regione
   - Assessore Attività produttive
   - Assessore Economia
   Pullara  Carmelo; Di Mauro Giovanni; Caronia Marianna;  Compagnone
  Giuseppe; Ternullo Daniela

   Le interrogazioni saranno inviate al Governo.

                          Annunzio di mozioni

   N.  245 - Iniziative a livello centrale a tutela dei cittadini  di
  origine siciliana residenti in Venezuela.
   Aricò  Alessandro;  Savarino Giuseppa; Assenza  Giorgio;  Galluzzo
  Giuseppe; Zitelli Giuseppe
   Presentata il 2/05/19

   N. 246 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali
  o ad altri vincoli specifici.
   Sunseri  Luigi;  Cancelleri  Giovanni Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano
  Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
   Presentata il 2/05/19

   N.  247  -  Istituzione delle Zone economiche speciali  (ZES)  nel
  territorio della Regione siciliana.
   Zafarana Valentina; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;  Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero;  Zito  Stefano;
  Tancredi  Sergio;  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta;   Di   Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
   Presentata il 2/05/19

   N.  248  -  Iniziative  a livello nazionale per  l'attivazione  di
  strumenti  di pensionamento anticipato per i dipendenti di  aziende
  poligrafiche in crisi.
   Sammartino  Luca;  Lupo Giuseppe; Catanzaro Michele;  De  Domenico
  Francesco; Cafeo Giovanni
   Presentata il 3/05/19

   N. 249 - Ripristino della viabilità sulle SS.PP. 142 e 20.
   Di  Paola  Nunzio;  Cancelleri Giovanni Carlo;Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta;  Di  Caro  Giovanni; Campo Stefania; Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
   Presentata il 6/05/19

   Le  mozioni  saranno  demandate, a  norma  dell'articolo  153  del
  Regolamento  interno,  alla Conferenza dei  Presidenti  dei  Gruppi
  parlamentari   per  la  determinazione  della  relativa   data   di
  discussione.

  Allegato B

                  Risposte scritte ad interrogazioni