Presidenza del vicepresidente Di Mauro
La seduta è aperta alle ore 16.35
PAPALE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do
il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni
mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel
corso della seduta.
Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera
personale di voto.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Missione
PRESIDENTE Comunico che l'onorevole Fava sarà in missione il 16
maggio 2019.
L'Assemblea ne prende atto.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui
all'articolo 83 del Regolamento interno dell'Assemblea saranno
riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.
Comunicazione del decreto di nomina della Commissione speciale in
materia di contenimento della spesa relativa agli assegni vitalizi
per i deputati cessati dal mandato
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do lettura del decreto di nomina
della Commissione speciale in materia di contenimento della spesa
relativa agli assegni vitalizi per i deputati cessati dal mandato.
«Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
228
I L P R E S I D E N T E
VISTO l'ordine del giorno n. 103 Istituzione di una Commissione
speciale in materia di contenimento della spesa relativa agli
assegni vitalizi per i deputati cessati dal mandato , approvato
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 106 del 20 marzo
2019;
CONSIDERATO che l'ordine del giorno citato prevede che nella
Commissione speciale siano rappresentati tutti i Gruppi
parlamentari presenti in Assemblea;
VISTE le designazioni pervenute dai Gruppi parlamentari;
VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea, e segnatamente gli
articoli 29 e 29 bis,
D E C R E T A
E' nominata, ai sensi dell'ordine del giorno n. 103 e degli artt.
29 e 29 bis del Regolamento interno dell'Assemblea, la Commissione
parlamentare speciale in premessa indicata, con il compito di
predisporre un disegno di legge ai fini del contenimento della
spesa in materia di assegni vitalizi per i deputati cessati dal
mandato.
I componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione,
conformemente a quanto stabilito dall'ordine del giorno approvato,
non hanno diritto alla relativa indennità di funzione.
La Commissione è composta da 13 deputati, e precisamente
dagli onorevoli:
ARICÒ Alessandro, CANCELLERI Giovanni Carlo, CARONIA Maria Anna,
CATALFAMO Antonio, CRACOLICI Antonino, D'AGOSTINO Nicola, DI MAURO
Giovanni, GUCCIARDI Baldassare, LO CURTO Eleonora, MANCUSO Michele,
MARANO Jose, PELLEGRINO Stefano, PULLARA Carmelo.
Il presente decreto sarà comunicato all'Assemblea.
Palermo, 7 maggio 2019»
L'Assemblea ne prende atto.
Comunico che la suddetta Commissione è convocata domani 15 maggio
2019, alle ore 12.00, presso la Sala lettura Deputati per il
relativo insediamento.
nico
Indirizzo di saluto agli studenti del Liceo scientifico Santi
Savarino' di Partinico
PRESIDENTE. Do il benvenuto agli studenti del Liceo scientifico
Santi Savarino di Partinico che assisteranno oggi alla seduta.
Sull'ordine dei lavori
LUPO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori assessori,
intervengo sull'ordine dei lavori per approfittare della presenza
in Aula del Vicepresidente della Regione relativamente
all'impugnativa dell'Avvocatura generale dello Stato, in nome e per
conto, ovviamente, della Presidenza del Consiglio, ex articolo 127
della Costituzione, dei numerosi articoli della legge n. 1 del 2019
cioè della legge di stabilità. Visto che vi sono alcuni articoli
assolutamente importanti che, per esempio, incidono sul processo di
stabilizzazione dei lavoratori precari dei Comuni e, quindi, per
sapere se il Governo intende resistere, se intende proporre
modifiche delle norme impugnate o intende proporne l'abrogazione.
Se su quali, invece, intende andare avanti. Grazie.
FIGUCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FIGUCCIA. Signor Presidente, solo per annunciare la presentazione
di un ordine del giorno che chiediamo venga trattato con urgenza.
In funzione della sollecitazione che arriva da diversi Sindaci
rispetto al tema delle ex Province, che si vedono assolutamente
negati dei servizi essenziali che ruotano attorno al mondo della
scuola e della viabilità. C'è la condizione di Comuni che vedono i
propri cittadini nella impossibilità di uscire dal proprio
territorio perché sono stati veramente e letteralmente murati
all'interno dei loro centri urbani. Noi ovviamente stiamo chiedendo
degli interventi forti da parte del Governo regionale, certi che
già, comunque, per quanto mi riguarda, nella sensibilità
dell'Assessore Armao si stiano ponendo una serie di iniziative atte
a garantire il buon funzionamento degli enti intermedi. Alla luce
del fatto che, purtroppo, come ricorderà tutto il Parlamento, con
una dichiarazione da Giletti vennero praticamente eliminate le ex
Province e con queste andarono via le funzioni e le competenze.
Oggi noi chiediamo che venga trattato quest'ordine del giorno che
fa riferimento al prelievo forzoso, che fa riferimento alla
necessità di potere utilizzare le somme. E' assolutamente
apprezzabile che i primi interventi, anche finanziari, indicati
nella somma di 150 milioni si siano sbloccati. Significa che il
percorso è stato avviato ma noi chiediamo al Governo di fare uno
sforzo ulteriore nella logica di evitare quel sistema che vede
oramai il riconoscimento delle risorse a tutte le province italiane
e rispetto al quale pensiamo non ci possano essere province di
serie A e province di serie B, non possono esserci cittadini di
serie A e cittadini di serie B e, quindi, sono certo che la
Presidenza dell'Assemblea con l'avallo del Governo vorrà prima
possibile calendarizzare quest'ordine del giorno rispetto al quale
si chiede vendetta. Perché vendetta urlano i territori che chiedono
la difesa e la tutela.
PRESIDENTE. Onorevole Figuccia, il suo intervento non è
sull'ordine dei lavori.
FIGUCCIA. Sull'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Ma non c'entra. Non è sull'ordine dei lavori.
FIGUCCIA. Ho annunciato la presentazione dell'ordine del giorno.
Va bene così.
PRESIDENTE. D'accordo.
Pozzo di Gotto
Indirizzo di saluto agli studenti del Liceo scientifico E. Medi'
di Barcellona Pozzo di Gotto
PRESIDENTE. Poc'anzi avevo salutato i ragazzi del Liceo Savarino
che sono entrati ora, ai quali porgo il benvenuto, e
contemporaneamente saluto anche i ragazzi del Liceo scientifico
Medi' che sono qui. Erano entrati poco fa, io avevo confuso la
rappresentanza dei ragazzi e comunque porgo, ripeto, ad entrambi il
benvenuto e avranno il piacere di assistere alla seduta.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Mi rivolgo ai colleghi ed al Governo. Il Presidente
Miccichè aveva ricevuto sollecitazioni per un rinvio della seduta a
giorno 28. Vorrei comprendere se di questa opinione sono i presenti
perché in questo momento il numero legale c'è. Se i presenti
ritengono di rinviare la seduta. Il Presidente Miccichè ha ricevuto
questa sollecitazione da diversi colleghi e anche da Presidenti di
Gruppi parlamenti.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Aricò sull'ordine dei lavori.
ARICO'. Sì, sull'ordine dei lavori però lei ha fatto una proposta,
se mi permette.
PRESIDENTE. Sì, vorrei sentire i Presidenti dei Gruppi
parlamentari.
ARICO'. Signor Presidente, siccome non ho avuto nessuna
comunicazione da parte della Presidenza che era intenzione rinviare
a giorno 28, noi siamo convinti che si possa lavorare oggi. Abbiamo
dato la possibilità, l'altra volta la Presidenza ha dato la
possibilità di presentare gli emendamenti, vediamo che c'è anche il
Governo presente anche in Aula pronto per votare. Si è parlato di
incominciare a trattare la legge sulla semplificazione
amministrativa e riteniamo, visto se gli altri gruppi parlamentari
vogliono continuare a lavorare ritengo che oggi si possa dare anche
un senso alla seduta parlamentare.
PRESIDENTE. Ci sono interventi diversi?
CARONIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARONIA. Signor presidente, io ritengo che alla luce del fatto
che ci sono diversi disegni di legge all'ordine del giorno che sono
stati lungamente discussi nelle Commissioni, io adotterei
personalmente, se devo dare un mio contributo, un metodo che è
quello del minore numero di emendamenti presentati ai testi, o
meglio dire, poiché ci sono alcuni disegni di legge, quello sulla
semplificazione e quello che riguarda il turismo marittimo che
hanno un emendamento per ciascuno per cui estremamente rapidi da
trattare, potrebbe essere un'idea quella di procedere con quelli
che sono più snelli poiché il disegno di legge sui rifiuti
sicuramente richiederà maggiore tempo e maggiori interventi ma su
quei due disegni di legge che hanno per ciascuno un emendamento
penso che noi potremmo esitarli e quanto meno chiudiamo la sessione
con due disegni di legge importanti per questa terra che riguardano
lo sviluppo, la semplificazione e potremmo portarli a casa. I
numeri li abbiamo per cui credo che sia una occasione da non
perdere.
PRESIDENTE. Non mi pare che ci siano interventi con quelli dei due
colleghi e anche in linea con quello che dice l'onorevole Caronia.
Proporrei all'Aula di proseguire secondo l'ordine del giorno,
secondo quello che è stato calendarizzato e cominceremmo con la
discussione del disegno di legge.
Discussione di disegni di legge
PRESIDENTE. Si passa, pertanto, al II punto dell'ordine del
giorno: Discussione di disegni di legge.
Seguito della discussione del disegno di legge Disposizioni per i
procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione
amministrativa (n. 366/A)
PRESIDENTE. Si procede con il seguito della discussione del
disegno di legge n. 366/A Disposizioni per i procedimenti
amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa , posto
al numero 1).
Invito i componenti la I Commissione a prendere posto
nell'apposito banco. Il relatore, onorevole Figuccia, ha facoltà di
parlare per svolgere la relazione.
FIGUCCIA, relatore. Signor Presidente, in realtà avevamo già fatto
un intervento su questo testo, che poi purtroppo è tornato in
Commissione. La relazione era stata già svolta, mi rimetterei al
testo a partire da alcune considerazioni veloci.
Finalmente abbiamo l'opportunità di arrivare ad un'armonizzazione
di un testo unico. E' chiaro che il tema delle procedure
amministrative in Sicilia è considerato un tema assolutamente da
codice rosso, perché i cittadini, ma soprattutto i cittadini
associati in forma di impresa, spesso vedono proprio nell'apparato
burocratico, come dire, una montagna insormontabile, spesso
considerata, giustamente come il peggiore dei mali, con licenze,
autorizzazioni, pareri che spesso tardano ad arrivare e che
finiscono col rimanere nei cassetti, per settimane, per mesi e per
anni.
Finalmente con questo disegno di legge il n. 366/A, avente ad
oggetto, appunto, Disposizione per i procedimenti amministrativi e
la funzionalità dell'azione amministrativa , cede il passo alla
opportunità di una semplificazione, ovviamente partendo dalle
regole della trasparenza, dando l'opportunità di accesso agli atti
che potranno essere verbalizzati, sempre con quell'unico
denominatore comune, ovvero quello di garantire ai cittadini una
facilità di accesso che in forma singola o associata hanno a che
fare con la Pubblica Amministrazione.
Sono state udite diverse parti in Commissione, non ultima
l'associazione dei giovani di Confindustria, hanno portato le loro
ragioni e noi riteniamo che con questo testo, finalmente, da parte
del Governo si possa porre rimedio ad una questione tanto annosa,
che finalmente viene affrontata con serietà.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo, per la seduta odierna,
gli onorevoli Schillaci e Gucciardi.
L'Assemblea ne prende atto.
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n.
366/A
PRESIDENTE. Si torna all'esame del disegno di legge n. 366/A. Non
essendoci iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione
generale, pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Articolo 1.
Ambito di applicazione e principi generali
dell'attività amministrativa
1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e
aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a
controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali
territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e
aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo,
tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è
retta da criteri di efficienza, di economicità, di efficacia, di
pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità
previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che
disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa
dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale
pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni
amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di
attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri
e principi.
2. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo
che la legge disponga diversamente.
3. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria».
Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Articolo 2.
Tempi di conclusione del procedimento
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione
ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le
pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui
motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei
commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro
il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio
d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Con decreto del Presidente della Regione su proposta
dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali
individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i
quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui
all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti,
i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del
procedimento.
4. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi
sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura
degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità
del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli
indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli
stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione,
su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con
l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i
centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui
all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti,
termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione
del procedimento.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico
con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato
attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni.
6. Il termine per la conclusione del procedimento può essere
sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di
pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in
materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta
giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o
certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino
necessari e che non siano già in possesso della stessa
amministrazione procedente. Il termine di conclusione del
procedimento può, altresì, essere sospeso dall'amministrazione
procedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel caso
in cui debba procedere all'audizione personale di cui all'articolo
12, comma 1, lettera c).
7. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione
del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale
permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il
termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento
dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per
la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del
ritardo.
8. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono
valutate al fine della responsabilità dirigenziale e disciplinare
nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I
dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del
procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di
risarcimento del danno di cui all'articolo 2 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni
costituiscono parametri di valutazione delle performance delle
amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici,
anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni e al
decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 e successive modifiche
ed integrazioni.
9. In caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito al
dirigente apicale della struttura in cui è inserito l'ufficio
preposto all'emanazione del provvedimento o, in mancanza, al
funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale
dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con
collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui
l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma
10. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il
nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio
del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto
dall'articolo 55 bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e, in caso di
mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume
la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
10. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il privato
può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perché, entro un
termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina
di un commissario.
11. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del
danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o
colposa, del termine per la conclusione del procedimento».
Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Articolo 3.
Motivazione del provvedimento
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle
ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme
alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si
richiama.
4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono
essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere».
Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Articolo 4
Unità organizzative responsabili del procedimento.
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le amministrazioni di cui all'articolo l sono tenute a
determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di
loro competenza l'unità organizzativa responsabile della
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».
Pongo in votazione l'articolo 4. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Articolo 5
Responsabile del procedimento
1. Allorquando l'unità organizzativa, individuata ai sensi
dell'articolo 4, è responsabile sia dell'istruttoria sia
dell'adozione del provvedimento finale, il dirigente della medesima
unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro
dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e
di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a
quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato
responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla
unità organizzativa.
2. Quando la responsabilità dell'istruttoria è assegnata ai sensi
dell'articolo 4 ad un'unità organizzativa diversa da quella
responsabile per l'adozione del provvedimento finale, il dirigente
preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento è
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
al singolo procedimento ed esercita i compiti di cui all'articolo 7
direttamente ovvero avvalendosi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche
ed integrazioni, del personale addetto all'unità.
3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del soggetto
che cura l'istruttoria sono comunicati ai soggetti di cui
all'articolo 9 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
4. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori
non responsabili del procedimento, secondo le rispettive
competenze».
All'articolo 5 E' stato presentato l'emendamento 5.1 a firma
dell'onorevole Barbagallo e dell'onorevole Lupo.
Il parere della Commissione?
FIGUCCIA, relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Onorevole Lupo, lo vuole illustrare?
LUPO. Signor Presidente, penso che l'emendamento sia abbastanza
chiaro dice che il responsabile del procedimento deve essere un
tecnico avente le necessarie competenze specifiche di carattere
tecnico, scientifico e professionali in relazione agli atti di
competenza e alle materie trattate dall'unità organizzativa. Cioè
si pone l'esigenza che il responsabile del procedimento sia una
persona professionalmente qualificata per svolgere questo ruolo. Mi
sembra un contributo utile, un miglioramento di una previsione
legislativa che sicuramente è conducente verso il buon
funzionamento della Pubblica Amministrazione così come ci dice la
Carta costituzionale. Quindi, io lo mantengo.
PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato l'illustrazione del presentatore
dell'emendamento. Il parere della Commissione?
FIGUCCIA, relatore. La Commissione si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
ARMAO, assessore per l'economia. Signor Presidente, anche sentita
la collega Grasso, il tema proposto con l'emendamento circa la
qualificazione professionale del responsabile del procedimento è
certamente apprezzabile ma interseca i profili organizzativi
dell'Amministrazione, quindi riguarda non lo svolgimento del
procedimento, la figura del responsabile ma interviene sui profili
organizzativi dell'Amministrazione sulla sussistenza o meno di
tecnici all'interno di quella Amministrazione.
Allora, primo, non tutti i rami dell'Amministrazione regionale
hanno un tecnico perché nell'ordinamento giuridico tecnico vuole
dire laureato in ingegneria, architettura o geometra, non è un
concetto tecnico in senso ampio. Quindi rischiamo con questa
previsione di tecnico di introdurre un elemento di rigidità.
Mi permetto di osservare che sarebbe opportuno, perché potrebbe
essere essenziale, per esempio, un medico o potrebbe essere
essenziale un legale per un procedimento espropriativo dove ci sono
simili profili, quindi, inserire tecnico rischia di diventare un
vincolo per l'Amministrazione. Dico, se si toglie l'espressione
tecnico che nell'ordinamento giuridico richiama profili di
competenza professionale peculiare evitiamo una rigidità.
PRESIDENTE. Onorevole Lupo, lo ritira l'emendamento?
SAVARINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAVARINO. Signor Presidente, se il Governo è d'accordo e la
Commissione, si potrebbe subemendare compatibilmente con le figure
presenti in organico e così si dà una flessibilità che è legata
alla pianta organica dei vari Enti locali e, quindi, diventa non
rigido ma che va a sposarsi con le esigenze anche effettive le
presenze effettive nell'organico degli Enti locali di quelle figure
tecniche. Basta subemendarlo così o togliamo la parola tecnico'?
PRESIDENTE. Onorevole Lupo, il responsabile del procedimento è un
fatto veramente amministrativo perché questa ulteriore specifica?
LUPO. Signor Presidente, io sono disponibile a proporre un
subemendamento per cassare le parole deve essere un tecnico e
quindi lasciare il responsabile del procedimento deve possedere le
necessarie competenze specifiche di carattere a seconda dei casi,
tecnico, scientifico, o professionale. Quindi sono d'accordo e
presento un subemendamento.
PRESIDENTE. Onorevole Lupo, lo sospendiamo, prepari il
subemendamento e lo recuperiamo. Prepari il subemendamento e
ritorniamo alla trattazione dell'emendamento 5.1.
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Articolo 6
Conflitto di interessi e obbligo di astensione
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale, in relazione a decisioni o ad attività
che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure
di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui egli, o il coniuge,
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui
sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza.
2. Sull'astensione decide il dirigente generale del dipartimento
regionale presso cui il dirigente presta servizio ovvero il
dirigente preposto all'unità al quale il funzionario è addetto».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 6.1, degli onorevoli
Lupo e Barbagallo.
Il parere della Commissione?
PAGANA. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 6, così come subemendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Articolo 7
Compiti del responsabile del procedimento
1. II responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti
per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti
all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria, in particolare, può chiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze di servizi di cui all'articolo 17;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti
di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico, con le
seguenti deroghe:
a) sono esaminati con carattere di priorità gli atti in relazione
ai quali il provvedimento dell'amministrazione interessata deve
essere reso nell'ambito di conferenza di servizi;
b) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione
di iniziative che sono riferite ad aree di crisi nelle zone
periferiche urbane e nelle aree di sviluppo o che rivestano
carattere di particolare specificità ed innovazione o di assoluta
rilevanza per lo sviluppo economico o sociale del territorio
regionale a seguito di motivata determinazione del dirigente
generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche
su proposta del dirigente responsabile della struttura
organizzativa preposta al provvedimento. Con cadenza semestrale
ciascun dipartimento regionale relaziona alla Giunta regionale in
merito alle autorizzazioni rese nonché in merito alle deroghe
determinate ai sensi del presente comma;
c) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione
di iniziative ricadenti in aree di crisi a seguito di motivata
determinazione del dirigente generale del dipartimento regionale
competente, da assumersi anche su proposta del dirigente
responsabile della struttura organizzativa preposta al
provvedimento;
d) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione
di iniziative nell'ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali e di investimento europei a seguito di motivata
determinazione del dirigente generale del dipartimento regionale
competente, da assumersi anche su proposta del dirigente
responsabile della struttura organizzativa preposta al
provvedimento.
3. Le suddette priorità non possono incidere in alcun modo sui
tempi di conclusione del procedimento predeterminati
dall'amministrazione o, in mancanza, dalla legge. L'amministrazione
procedente è tenuta a comunicare agli interessati in procedimenti
già pendenti la priorità riconosciuta ad altro procedimento ai
sensi del comma 2.
4. Allo scopo di assicurare la trasparenza della fase istruttoria
deve essere garantita la tracciabilità dell'attività svolta dal
responsabile del procedimento attraverso un adeguato supporto
documentale che ne consenta in ogni momento la replicabilità.
5. Con decreto dell'Assessore regionale competente sono
determinate le modalità in ordine alla tenuta ed alla conservazione
del fascicolo istruttorio favorendo prioritariamente l'utilizzo di
supporti digitali».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 7.1, degli onorevoli
Lupo ed altri.
Il parere della Commissione?
PAGANA. La Commissione si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Articolo 8
Fase decisoria
1. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella
competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad
adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del
procedimento. Nei casi di cui al comma 2 il dirigente, entro tre
giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, e comunque
almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui
all'articolo 2, trasmette la proposta, corredata degli atti
necessari e di una relazione istruttoria all'unità responsabile per
l'adozione del provvedimento finale.
2. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale,
ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi
dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.
3. Le strutture amministrative regionali assicurano l'attuazione
delle disposizioni di legge regionale e l'adozione dei
provvedimenti attuativi previsti con immediatezza e, comunque,
entro i termini eventualmente disposti dalla normativa regionale.
Il mancato rispetto dei termini connessi all'emanazione di un atto
previsto da legge regionale, se non sussistono giustificati motivi
connessi all'impossibilita oggettiva della sua emanazione,
costituiscono elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno
all'immagine dell'amministrazione e devono essere in ogni caso
valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di
risultato collegato alla performance individuale dei dirigenti
responsabili.
4. Il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per
iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato
rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento,
specificandone le relative motivazioni.
5. I1 dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza
annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato
rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di
essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla
percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi,
suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Articolo 9
Comunicazione di avvio del procedimento.
1. L'amministrazione comunica l'avvio del procedimento
amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono
intervenirvi per legge o per regolamento. Qualora da un
provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente
rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente
individuabili immediatamente senza particolari indagini,
l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia
dell'inizio del procedimento.
2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non
consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo
dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre
dieci giorni dall'avvio.
3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari
anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi
1 e 2».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Articolo 10
Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché
eventualmente l'indicazione del funzionario che cura l'istruttoria;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
e) la data entro la quale, secondo i termini previsti
dall'articolo 2, commi 2, 3 e 4, deve concludersi il procedimento
ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di
presentazione della relativa istanza.
3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al
comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere
fatta valere solo dal soggetto nei cui interesse la comunicazione è
prevista».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Articolo 11
Intervento nel procedimento
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
hanno facoltà di intervenire nel procedimento».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Articolo 12
Diritti dei partecipanti al procedimento
1. I soggetti cui all'articolo 9 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 11 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento;
c) all'audizione personale, della quale viene redatto verbale
scritto allegato al fascicolo istruttorio, della quale
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare i risultati in sede di
decisione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Articolo 13
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti
i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
2. La comunicazione di cui al comma l sospende i termini per
concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere
dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza,
dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale.
3. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all'amministrazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
«Articolo 14
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'articolo 11, l'amministrazione procedente può concludere,
senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati
al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati.
3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti in quanto compatibili.
4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi.
5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
6. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione
conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula
dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che
sarebbe competente per l'adozione del provvedimento».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:
«Articolo 15
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificamente
individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:
«Articolo 16
Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione
di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di
pianificazione e di programmazione nonché ai procedimenti
amministrativi tributari per i quali restano ferme le particolari
norme che regolano la relativa formazione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
TITOLO IV
Semplificazione dell'azione amministrativa
«Articolo 17
Conferenze di servizi
1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra
amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato
interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame
contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si
svolge con le modalità previste dall'articolo 18 o con modalità
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del
procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati,
resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a
distinti atti di assenso, comunque denominati, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza dei servizi è
convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle
amministrazioni competenti.
3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti
produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su
motivata richiesta dell'interessato, corredata di uno studio di
fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a
indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o
di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta,
autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque
denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere
la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice
entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta
stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni
dell'articolo 18, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla
base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il
termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie
determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro
cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il
progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e
con le modalità di cui agli articoli 18, comma 7, e 19 e, in sede
di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel
successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli
interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la
conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità
tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto
ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerto, nullaosta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono
acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n
152 e successive modifiche ed integrazioni, convocata in modalità
sincrona ai sensi dell'articolo 19. La conferenza è indetta non
oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale, di cui
all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modifiche ed integrazioni, e si conclude entro il
termine di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 25,
comma 1, del medesimo decreto legislativo. Per assicurare il
rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei
provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o da enti pubblici dotati di
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti
universitari, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora
eseguiti».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
«Articolo 18.
Conferenza semplificata
1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 17, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi
di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le
modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente, entro
cinque giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di
parte. A tal fine, l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la
relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso
telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello
svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, comunque non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. La richiesta non determina la
sospensione né l'interruzione del termine di cui alla lettera c);
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere
le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine
finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette
amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti
di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto
termine è fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui
all'articolo 19, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del
termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni,
relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali
determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di
assenso o dissenso e indicano in quest'ultimo caso le modifiche
necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se
sono relative a un vincolo normativo ovvero discrezionalmente
apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione
europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata
comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti
dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme
le responsabilità dell'amministrazione nonché quelle dei singoli
dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorché implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la
determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza,
con gli effetti di cui all'articolo 20, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito,
ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre
amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni
eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o
del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità
di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della
conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che
non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro
il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa
della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente,
ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge,
nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione
della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 19.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della
determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può
comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità
sincrona, ai sensi dell'articolo 19; in tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni
di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione
entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione
procedente può, altresì, procedere in forma simultanea e in
modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni
o del privato interessato; in tal caso, la riunione ha luogo nella
data previamente comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
«Articolo 19
Conferenza simultanea
1. La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e
in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione
contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei
rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui
al comma 1, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine
finale di conclusione del procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è
rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere
definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza
della conferenza.
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non
regionali, le amministrazioni regionali sono rappresentate da un
unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo
univoco e vincolante la posizione di tutte le predette
amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate
materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente della
Regione, ovvero, ove si tratti di uffici periferici, dal dirigente
del relativo ufficio territoriale della Regione. Ferma restando
l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto,
le singole amministrazioni regionali possono comunque intervenire
ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le
amministrazioni di cui all'articolo 21, comma 1, prima della
conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al
suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5. Ciascuna amministrazione regionale e locale definisce
autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico
di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello
territoriale di governo nonché l'eventuale partecipazione di questi
ultimi ai lavori della conferenza.
6. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine
di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la
determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli
effetti di cui all'articolo 20, sulla base delle posizioni
prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si
considera acquisito l'assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla
riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:
«Articolo 20
Decisione della conferenza di servizi
1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza,
adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa,
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di
beni o servizi pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla
determinazione motivata di conclusione della conferenza possono
sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad
assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli
articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modifiche ed integrazioni, purché abbiano partecipato,
anche per il tramite del rappresentante di cui al comma 3
dell'articolo 19, alla conferenza di servizi o si siano espresse
nei termini.
3.In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al
comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla
base delle posizioni prevalenti, l'efficacia delle determinazione è
sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi
dell'articolo 21 e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi
ivi previsti».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:
«Articolo 21
Rimedi per le amministrazioni dissenzienti
1. Se il motivato dissenso di cui all'articolo 18, comma 3, è
espresso da un'amministrazione regionale o locale preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o dell'incolumità pubblica,
quest'ultima ha facoltà di proporre opposizione alla Giunta
regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
2. La Giunta regionale indice, per una data non posteriore al
quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una
riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti
formulano proposte, in attuazione del principio di leale
collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa,
che sostituisca la determinazione motivata della conferenza con i
medesimi effetti.
3. Qualora all'esito della riunione di cui al comma 2 sia
raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti,
l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione
motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito della
suddetta riunione, e comunque non oltre quindici giorni dallo
svolgimento della stessa, l'intesa non sia raggiunta, la questione
è rimessa alla Giunta regionale. La questione è posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione della Giunta regionale
successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa.
Qualora la Giunta regionale non accolga l'opposizione, la
determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. La Giunta regionale ha facoltà di
accogliere parzialmente l'opposizione, anche in considerazione
degli esiti della riunione di cui al comma 2. Tale deliberazione
sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:
«Articolo 22
Accordi fra pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 17, le
pubbliche amministrazioni possono concludere tra di loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività dì
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2 e 3.
3. Resta fermo il rispetto dei principi della normativa
dell'Unione europea e quanto previsto dall'articolo 5 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed
integrazioni, come recepito dall'articolo 24, comma 1, della legge
regionale 17 maggio 2016, n. 8».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che è in congedo, per oggi, l'onorevole
Genovese.
L'Assemblea ne prende atto.
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n.
366/A
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:
«Articolo 23
Attività consultiva
1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi
dello Stato dei quali l'amministrazione regionale può avvalersi,
quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire
un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere
entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o,
in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla
ricezione della richiesta. Qualora siano richiesti pareri
facoltativi, l'organo consultivo è tenuto a dare immediata
comunicazione all'amministrazione richiedente del termine entro il
quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti
giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
l'amministrazione richiedente procede indipendentemente
dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del
parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso
di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da
parte delle amministrazioni interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi della Regione predispongono procedure di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
7. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo
comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere
all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle
ragioni dello stesso.
8. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente
articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo
costituisce elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui
all'articolo 2, comma 8.
9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 215 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche
ed integrazioni».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:
«Articolo 24
Valutazioni tecniche
1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria,
per disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche
di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o
non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini previsti dalle
disposizioni normative o, in mancanza, entro quarantacinque giorni
dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento
deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero, previo
apposito accordo di cui all'articolo 22, ad istituti universitari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì,
qualora l'organo od ente adito abbia rappresentato
all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze
istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro
quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni
ed elementi richiesti.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:
«Articolo 25
Autocertificazione
1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a
garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte
di cittadini a pubbliche amministrazioni previste dalle leggi
vigenti. Delle misure adottate le amministrazioni danno
comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti
d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente
ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del
procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è
tenuta a certificare».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:
«Articolo 26
Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o
comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica,
una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza,
della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i
quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero
entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni
di cui all'articolo 10 essa costituisce comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell'articolo 9. La data di protocollazione
dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere
diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze,
segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di
mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità
del soggetto competente.
2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad
un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli
articoli 27, comma 7, e 29, comma 1, decorrono dal ricevimento
dell'istanza, segnalazione o comunicazione da parte dell'ufficio
competente».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:
«Articolo 27
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per
il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione
dell'interessato.
2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione
pubblica, di concerto con gli assessori competenti, sono
individuati i procedimenti oggetto di segnalazione, quelli per i
quali è necessario un provvedimento espresso nonché quelli per i
quali è sufficiente una comunicazione preventiva.
3. Le attività non espressamente individuate dalla legge e non
oggetto di specifica disciplina da parte della normativa
dell'Unione europea, statale e regionale non sono soggette a
disciplina procedimentale, ad esclusione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, dell'attività di
competenza dell'amministrazione delle finanze, ivi compresa quella
relativa agli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
nonché dei casi previsti dalla normativa per le costruzioni in zone
sismiche e di quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea.
4. Nell'ambito della propria organizzazione, ciascuna
amministrazione individua lo sportello unico al quale presentare le
segnalazioni di cui al comma 1. Possono essere istituite anche più
sedi di tale sportello purché al solo scopo di garantire la
pluralità di accesso sul territorio.
5. La segnalazione, corredata della documentazione necessaria, può
essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero con modalità telematica; in tal caso, la
segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
parte dell'amministrazione competente.
6. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i
moduli unificati e standardizzati che definiscono, per ciascuna
tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle segnalazioni
nonché la documentazione da allegare, indicando le norme che ne
prevedono la produzione. La mancata pubblicazione delle
informazioni e dei documenti necessari, ovvero la richiesta di
integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni ed ai
documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.
7. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia
possibile conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla
normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato,
invita l'interessato a provvedere, disponendo la sospensione
dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure
stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
8. La sospensione dell'attività è sempre disposta con atto
motivato in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo
per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente,
paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa
nazionale.
9. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia condizionata
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di
altre amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche
preventive, il termine per la convocazione della conferenza dei
servizi di cui all'articolo 17 decorre dalla data di presentazione
della segnalazione allo sportello di cui al comma 4.
10. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 7, primo periodo, l'amministrazione competente assume le
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21
quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:
«Articolo 28
Concentrazione dei regimi amministrativi
1. Qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a
segnalazione ai sensi dell'articolo 27 siano necessarie altre
segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e
notifiche, l'interessato presenta un'unica segnalazione
all'amministrazione competente. L'attività può essere iniziata
dalla data di presentazione della segnalazione
2. L'amministrazione che riceve la segnalazione la trasmette alle
altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto
di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e
dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la
presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei
termini di cui all'articolo 27, commi 7 e 10, di eventuali proposte
motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. In caso di accertata carenza di tali requisiti o presupposti,
ove sia possibile conformare l'attività intrapresa ed i suoi
effetti alla normativa vigente, l'amministrazione che ha ricevuto
la segnalazione prescrive le misure necessarie con la fissazione di
un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione.
4. La sospensione dell'attività è disposta con atto motivato, con
riferimento esclusivamente alla presenza di attestazioni non
veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in
materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica e difesa nazionale. Le comunicazioni e le notifiche
comprese nella segnalazione sono, altresì, trasmesse alle
amministrazioni interessate.
5. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia condizionata
all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o di
pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di
verifiche preventive, il termine per la convocazione della
conferenza di servizi di cui all'articolo 17, decorre dalla data di
presentazione della segnalazione allo sportello di cui all'articolo
27, comma 4. In caso di presentazione della segnalazione mediante
posta raccomandata o modalità telematica, il termine decorre dal
momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:
«Articolo 29
Silenzio-assenso
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 26, nei procedimenti
ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi
il silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di
ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi
2 o 3, il provvedimento di diniego ovvero non procede ai sensi del
comma 5.
2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione
pubblica, di concerto con gli assessori competenti, sono
individuati i procedimenti per i quali non è necessario un
provvedimento espresso. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la
tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica
incolumità, ai casi in cui la normativa dell'Unione europea impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui
la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto
dell'istanza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
commi 4 e 6.
3. L'istanza può essere presentata mediante posta raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica; in tal caso,
il termine di conclusione del procedimento decorre al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione competente.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 5, 7 e 13, la
presentazione di istanze incomplete impedisce raccoglimento della
domanda. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
6.
5. L'amministrazione competente può indire, entro quindici giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza
dí servizi ai sensi degli articoli 17 e seguenti, anche tenendo
conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
6. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può
assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli
articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modifiche ed integrazioni».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:
«Articolo 30
Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra
amministrazioni pubbliche
e gestori di beni o servizi pubblici
1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti
o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di
gestori di beni o servizi pubblici per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il
proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal
ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa
documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il
termine è sospeso, per non oltre trenta giorni, qualora
l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso,
concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste
di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine
stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso
nei trenta giorni successivi alla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse
ulteriori sospensioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato
comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si
intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le
amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, la
Giunta regionale decide sulle modifiche da apportare allo schema di
provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in
cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta
comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per
l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di
competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, il termine
entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio
assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i
suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il
concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi
in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano
l'adozione di provvedimenti espressi».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:
«Articolo 31
Disposizioni sanzionatorie
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui
all'articolo 19, comma 6, ed all'articolo 21 della legge 7
agosto1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 32. Ne do lettura:
Titolo V
Accesso e trasparenza amministrativa
«Articolo 32
Accesso ai documenti amministrativi
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli
articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni e le relative disposizioni
applicative».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 33. Ne do lettura:
«Articolo 33
Diritto di accesso dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana
ai documenti amministrativi
1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio
delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti
amministrativi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 32.
2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato
regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione, sono
considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di
accesso di cui al presente articolo.
3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di
riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 33.1, degli
onorevoli Barbagallo e Lupo.
Il parere della Commissione?
PAGANA. Signor Presidente, questo emendamento a prima vista sembra
ultroneo, però vorremmo chiedere agli Uffici se in qualche modo,
approvandolo, limitiamo l'ambito di applicazione della legge.
PRESIDENTE. No, è la stessa cosa. Sono tutti gli articolo1. È
l'indicazione tipica di una vecchia legge in cui all'articolo 1
indicavamo una serie di soggetti che erano sottoposti a una serie
di provvedimenti legislativi che nel tempo sono stati approvati
dall'Aula.
Quindi, onorevole Pagana, il parere della Commissione?
PAGANA. La Commissione si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 33, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 34. Ne do lettura:
«Articolo 34
Pubblicità degli atti
1. Ferme restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Regione, trovano applicazione nella
Regione gli obblighi di pubblicazione stabiliti e disciplinati dal
decreto legislativo 10 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è fatto obbligo di
provvedere alla pubblicazione, in un'apposita sezione del portale
web dedicata alla trasparenza, dell'elenco aggiornato di tutte le
aziende erogatrici di beni e servizi presso l'ente medesimo. Detto
elenco deve riportare il numero, i nominativi, le mansioni e la
tipologia contrattuale del personale assunto di ciascuna azienda,
anche partecipata».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 35. Ne do lettura:
Titolo VI
Disposizioni finali e transitorie
«Articolo 35
Abrogazioni e modifiche di norme
1. La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 è abrogata.
2. Sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione
dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10 approvati, rispettivamente, con decreto del
Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 10, con decreto del
Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 11, con decreto del
Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 12, con decreto del
Presidente della Regione 3 febbraio 2012, n. 15, con decreto del
Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 16, con decreto del
Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 17, con decreto del
Presidente della Regione 28 febbraio 2012, n. 19, con decreto del
Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 20, con decreto del
Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 21, con decreto del
Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 22, con decreto del
Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 28, con decreto del
Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 29, con decreto del
Presidente della Regione 5 aprile 2012, n. 30, con decreto del
Presidente della Regione 11 aprile 2012, n. 31, con decreto del
Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 34, con decreto del
Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 35, con decreto del
Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 36, con decreto del
Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 37, con decreto del
Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 38, con decreto del
Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 39, con decreto del
Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 40, con decreto del
Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 41, con decreto del
Presidente della Regione 4 maggio 2012, n. 42, con decreto del
Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 9, con decreto del
Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10, con decreto del
Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 11, con decreto del
Presidente della Regione 22 giugno 2016, n. 18 e con decreto del
Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 19.
3. All'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, le parole e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia, sono
soppresse».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 36. Ne do lettura:
«Articolo 36
Disposizione transitorie e di rinvio
1. La presente legge non si applica ai procedimenti già iniziati
alla data di entrata in vigore della medesima.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi
provvedimenti di attuazione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 37. Ne do lettura:
«Articolo 37
Testo coordinato in materia di azione amministrativa regionale
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Regione, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle
leggi regionali relative all'azione amministrativa regionale».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si riprende l'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato e
del relativo emendamento 5.1.
Comunico che all'emendamento 5.1 è stato presentato il
subemendamento 5.1.1, dell'onorevole Lupo.
Se comprendo bene, onorevole Lupo, l'emendamento 5.1.1 è
sostitutivo dell'emendamento 5.1.
LUPO. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
PAGANA. La Commissione si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento aggiuntivo A.2, a firma del Governo.
Invito il Governo ad illustrarlo.
ARMAO, assessore per l'economia. Signor Presidente, onorevoli
deputati, questa versione era già presente nel disegno di legge
approvato dalla Giunta e sottoposto all'esame della Commissione.
Poi la Commissione ha svolto alcune osservazione e, pertanto, è
stato riformulato e quindi ripresentato.
Si tratta dell'istituzione di un ufficio speciale presso la
Presidenza della Regione che ha il ruolo di riferimento per
l'attrazione degli investimenti.
Uno dei problemi di coloro che vanno ad investire in zone a
sviluppo ritardato, questa è una soluzione organizzativa che è
stata utilizzata in diverse parti d'Europa e, addirittura, trova il
proprio archetipo nella Tennessee valley authority, cioè la prima
agenzia che si occupò dello sviluppo di un territorio, è una
struttura che in qualche modo diventa l'interfaccia per chi viene
ad investire in Sicilia in modo che non comincia a girare per
comuni, uffici del Genio civile, ma trovi una struttura che abbia
una interlocuzione e faccia da cuscinetto e agevoli i rapporti con
le amministrazioni sia regionali che locali.
Le altre regioni hanno strutture per l'attrazione degli
investimenti e, quindi, senza oneri per la pubblica amministrazione
perché viene prevista nell'ambito della organizzazione interna
della Presidenza della Regione si realizza una struttura volta
proprio a semplificare una sorta di sportello per le imprese che
vogliono investire in Sicilia.
Sappiamo bene che lo sviluppo della Sicilia passa attraverso
l'attrazione di investimenti dall'estero o dal resto d'Italia
perché la nostra rete imprenditoriale è, purtroppo, troppo debole
per fare crescere la nostra economia velocemente. E' un organismo
che punta a velocizzare, a semplificare, a interloquire, ad
accompagnare chi viene ad investire in Sicilia.
Credo che sia una soluzione di ragionevole organizzazione per le
imprese e attenta alle imprese e il Governo, pertanto, l'ha
proposta.
PRESIDENTE. Assessore Armao, nell'articolo, il secondo comma
indica entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione .
Comprendo che non ci sono oneri aggiuntivi ma un capitolo di spesa
va indicato. Assessore Armao, va indicato un capitolo.
Soprassediamo qualche minuto.
ARMAO, assessore per l'economia. Qui c'è il parere favorevole
della Ragioneria.
PRESIDENTE. Sì, lo capisco. C'è il parere favorevole perché non ci
sono oneri aggiuntivi. Ma un capitolo va indicato dove si appoggia
questo onere finanziario.
Non ci sono oneri aggiuntivi nel complesso del sistema, ma un
capitolo va indicato.
ARMAO, assessore per l'economia. Sì, è incardinato e quindi
rientra nelle spese del capitolo della rubrica della Presidenza
della Regione. Non viene istituita un'Agenzia, un corpo estraneo o
una struttura nuova. E' una struttura che opera all'interno della
Presidenza.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non nascondo
qualche dubbio rispetto a questa norma sia per gli aspetti che Lei
ha posto, che non è un problema di un capitolo. L'istituzione di un
ufficio speciale deve essere coperto finanziariamente.
Deve essere previsto.
Perché nell'ambito c'è un bilancio che ha stabilito una
programmazione nell'ambito degli uffici già autorizzati. Se tu
modifichi gli uffici già autorizzati in forza di legge, stai
modificando la spesa della Regione e, quindi, gli devi dare
copertura.
Quindi, intanto chiedo che gli uffici ci dicano se l'osservazione
che sto facendo a questa norma, al di là poi del contenuto, è, come
dire, conducente al presupposto che prima di trattarlo dobbiamo
avere la variazione e la copertura finanziaria nell'ambito del
bilancio approvato o che andremo a modificare. Seconda questione,
però, attenzione che noi non siamo un Comune. Lo dico al rispetto,
diciamo, anche delle funzioni della Regione.
Lo sportello unico è stata una delle azioni con le quali i comuni
hanno provato a concentrare in nome di questa attività di offerta
semplificata e attrattività del proprio territorio nei confronti
delle imprese e da anni esiste persino una legislazione in tal
senso. Noi siamo la Regione siciliana i cui compiti in capo alle
strutture che sono in capo agli assessori, agli assessorati, che lo
ricordo a me stesso, per ricordarlo a tutti, gli assessori in
Sicilia non sono delegati del Presidente, sono preposti in forza
della legge a competenze che lo Statuto assegna ai singoli
assessorati. Quindi c'è una condizione assolutamente diversa tra il
sistema diciamo di funzionamento delle autonomie locali, comuni o
province, e la Regione siciliana. Cioè, concentrare competenze in
capo alla presidenza della Regione non è che si può fare, perché
c'è bisogno di attività attrattive di semplificazione; noi stiamo
concentrando, svuotando e quindi dobbiamo andare a modificare le
competenze che in atto sono, credo, credo, immagino, o presso
l'assessorato alle attività produttive o non lo so, al bilancio,
alla programmazione, a quelle che sono le competenze in forza della
legge attuale vigente.
Allora lo dico perché non vorrei che per una semplificazione
facciamo una norma che determina un incasinamento' e quindi
suggerirei un approfondimento, sia per gli aspetti finanziari
perché - ripeto - parliamo di un ufficio speciale, l'ufficio
speciale presuppone che ci sono dei costi per il personale, per le
indennità relative al dirigente preposto, ma anche per le
competenze che un ufficio speciale deve avere, sempre che queste
competenze siano coordinate dentro un assessorato specifico. Ma se
le assumiamo dentro la Presidenza, ricordo che per costituire
l'autorità sull'acqua, quella che abbiamo fatto con legge, abbiamo
fatto una legge organica che ha in qualche modo previsto quali sono
le competenze che transitano da alcuni dipartimento e quindi
assessorati all'autorità che ora è in capo al presidente della
Regione. Ripeto, la gattina frettolosa fa i gattini ciechi.
Quindi io credo che questa norma fatta così non è un elemento che
va in direzione della semplificazione. Semmai va in direzione di
una duplicazione di competenze perché rimane in capo
all'assessorato alle attività produttive ciò che la legge assegna
in forza dello Statuto e, in questo caso, ad un ufficio speciale
che viene costituito sotto la presidenza della Regione, che
dovrebbe coordinare competenze che comunque sono in capo a diversi
dipartimenti dell'Amministrazione.
SAVARINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAVARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa
riscrittura della norma che il Governo aveva già proposto alla I
Commissione che oggi ritorna in Aula con degli aggiustamenti
tecnici, giuridici e anche economici, permette alla Regione
siciliana di avere presso la presidenza della Regione un ufficio
che faciliti, aiuti, semplifichi il lavoro di un imprenditore,
immagino e spero anche un grande, un grosso imprenditore, che
decida di volere investire in Sicilia. Più chiaramente, immagino il
signor X imprenditore alberghiero che decide di venire a fare un
grosso investimento turistico nella Regione siciliana e che trovi
presso la presidenza della Regione un ufficio che gli permetta di
capire, semplificandogli la vita, come e dove seguire le vie che
per altro rimarranno ovviamente là dove sono adesso, più
chiaramente, più nel dettaglio se l'imprenditore alberghiero avrà
bisogno di una via-Vas, la via-Vas gliela daranno sempre presso il
territorio all'ambiente e la Commissione Via-Vas. Ma probabilmente,
anzi sicuramente, questo Ufficio farà in nodo che possa essere ben
orientato e canalizzato, semplificando la vita di questo
imprenditore, piuttosto che fare il giro delle sette chiese per
arrivare a far sì che la sua idea progetto diventi progetto
esecutivo e poi albergo. Abbiamo assistito in questi mesi a grossi
imprenditori che decidevano di investire in alcune strutture che
riguardavano per esempio l'energia alternative che presentavano
progetti all'energia ma poi invece si trattava di progetti che
avevano a che fare con i rifiuti, o si creavano cortocircuiti che
alla fine imballavano tutto anche rispetto a pareri della
Sovraintendenza e altre strutture burocratiche che spaventano
l'imprenditore.
Immagino che il Governo con questo ufficio voglia assolutamente
prendere per mano ed accompagnare gli imprenditori che arrivano in
Sicilia per rendergli la vita il più semplice possibile nei meandri
di una macchia burocratica che per legge comporta una serie di
passaggio a volte troppo farraginosi, non spaventarli e metterli
nelle condizioni che quegli investimenti e quelle idee progetto
diventano possibilità di posti di lavoro e di sviluppo nel nostro
territorio per cui io ritengo che se poi nel tempo, ed è la stessa
norma che lo dice, l'ufficio dovesse notare che ci sia bisogno di
aggiustamenti, anche per via amministrativa o per via normativa,
sarà proprio l'ufficio speciale che stiamo andando ad istituire a
segnalare a questa Aula o ai vari dipartimenti quali sono gli
aggiustamenti da fare per far sì che si possa semplificare la vita
a chi ha intenzione di venire a investire in Sicilia portando qui
risorse e portando qui la possibilità di sviluppo.
CAFEO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAFEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessore Armao è
molto, diciamo, suggestivo il titolo dell'ufficio speciale che si
vuole istituire, tra l'altro un tema che ritengo sia essenziale per
lo sviluppo della Sicilia ma che ritengo presuppone, un tema così
importante, intanto un passaggio in Commissione perché questo testo
non mi sembra che sia passato in Commissione.
PRESIDENTE. In Commissione, onorevole Cafeo.
CAFEO. Più che il testo a me piacerebbe prima di votarlo conoscere
quale sono le politiche del Governo e su che cosa la facciamo
questa attrazione, quale saranno le dotazioni di questo ufficio,
che comunque nell'ordinamento della Regione siciliana già sono
previsti l'istituzione di tre uffici speciali.
Io ritengo che sia un tema essenziale però la mia preoccupazione
come è avvenuta anche con alcune riforme, su cui tendenzialmente
nessuno è contrario, tipo alla riforma del credito che ha portato
all'IRCAC, come sull'attrazione degli investimenti sicuramente, è
un tema centrale che si è sviluppato bene, troverà io ritengo tutta
l'appoggio di tutta l'Aula però si rischia a mio avviso di
costituire solamente un ufficio che poi però non raggiunge
l'obiettivo prestabilito.
DE DOMENICO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE DOMENICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che un
argomento del genere, diciamo per la sua complessità, meriterebbe
un esame diverso da quello di un appendice inserita all'ultimo
minuto su un testo di legge che si incanala verso un'approvazione,
perché la complessità della materia a mio avviso necessita i
passaggi previsti nelle Commissioni.
Ora, se è vero che è passato nella I Commissione, in I Commissione
ha avuto esito non positivo, non è stato approvato dalla
Commissione, ma soprattutto a mio avviso si tratta di un tema che è
caratteristico della Commissione Attività Produttive, per cui
ritengo che si possa soprassedere su questo emendamento, approvare
la legge e poi, dopo un approfondito esame, vista l'importanza
della materia, con il contributo di tutti ed il lavoro nelle
Commissioni di merito, possiamo pervenire ad un testo più
pertinente, più efficace per raggiungere il risultato voluto, sul
quale credo che ci sia una unanimità di vedute.
PAGANA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
semplicemente per dire che questo emendamento era originariamente
un articolo a disegno di legge che stiamo trattando, articolo che è
stato discusso, articolo che è stato bocciato e articolo su cui
erano state sollevate delle eccezioni da parte dei
costituzionalisti, dei professori che abbiamo audito in
Commissione.
Può anche essere vero che sono state superate alcune delle
eccezioni sollevate, ma è altrettanto vero che nell'impianto del
disegno di legge che stiamo trattando questo articolo e questa
agenzia non si colloca sicuramente bene, e quindi noi questo lo
avevamo discusso, lo avevamo bocciato, quando il testo è stato
rimandato in commissione non lo abbiamo trattato come emendamento,
quindi se è una materia importante, e se questa agenzia è veramente
importante, facciamo un disegno di legge per fare questa agenzia
importante e facciamola bene, coinvolgendo anche le altre
commissioni come la III.
CAPPELLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPPELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si sta svolgendo
un dibattito d'Aula in maniera assolutamente serena, e abbiamo
anche proceduto in maniera spedita a giungere alla fine della
discussione di questo disegno di legge, per cui dico noi non siamo
assolutamente d'accordo, già il Presidente Pagana ha espresso il
punto di vista di ciò che è accaduto sostanzialmente in commissione
quando si è trattato di questo articolo che era integrato nella
legge iniziale, per cui noi inviteremo il Governo sostanzialmente
al ritiro di questo emendamento, mi verrebbe da fare una battuta
che mi suggeriva il collega Sunseri, magari lo presentate al
collegato diciamo, e al collegato del collegato che fra qualche
anno diciamo approderà qui in Aula, però siccome dico al di là
della battuta..
CRACOLICI. Non faccia lo spiritoso
CAPPELLO. Mi scusi, onorevole Cracolici, ha ragione.
Al di là della battuta, siamo giunti al termine di questa
approvazione, noi ci permettiamo di suggerire questo, del resto
dico l'opposizione che in questo momento storico mi pare che
numericamente sia superiore alla maggioranza stessa, per cui
l'esito di questo votazione sull'emendamento A.2 sarebbe pressoché
scontata.
LUPO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo anche noi per
invitare il Governo al ritiro di questo emendamento, che
evidentemente è molto complesso, incide profondamente anche
sull'organizzazione, non solo della macchina amministrativa della
Regione, con la creazione di un ufficio speciale, che peraltro ha
un costo e quindi comporterebbe una previsione di spesa, ma incide
anche sulle attività produttive.
Io penso che su questo quanto meno la Commissione Attività
Produttive avrebbe dovuto esprimere un parere, fermo restando la
competenza di merito della Commissione Affari Istituzionali.
Voglio citare solo due lettere di questo lungo emendamento che, a
tratti, esprime auspici condivisibili e in alcuni passaggi desta in
noi più di qualche riflessione e anche di qualche preoccupazione.
Quando la lettera d) asserisce esercitare, nel caso di funzioni
delegate o in caso di iniziative finanziate con fondi comunitari o
regionali, poteri sostitutivi nei casi di inerzia e inadempimento
- che sarebbero comunque tutti da accertare, sia i casi di inerzia
che di inadempimento e non si capisce chi dovrebbe procedere
all'accertamento - poteri sostitutivi dei SUAP , cioè degli
Sportelli Unici delle Attività Produttive dei Comuni; signor
Presidente, secondo noi non si può fare. I Comuni hanno le loro
competenze e le loro funzioni e notoriamente sono enti ordinati,
parimenti alla Regione, nell'ambito dell'assetto istituzionale
dello Stato. Noi non possiamo andare a commissariare i SUAP
ritenendo che, forse, sono incorsi in un caso di inerzia o di
inadempimento.
Così come, a nostro avviso, anche il passaggio successivo ripreso
alla lettera h) è tutto da approfondire, da comprendere. Cioè, non
è - a nostro avviso - non è condivisibile una affermazione vaga,
generica, direi quasi evanescente, che dica favorire
l'insediamento di operatori finanziari che offrano servizi ad
elevata specializzazione, preferibilmente a clienti internazionali
- non si capisce il perché - sia privati che istituzionali .
Credo che questa sia una norma che non è possibile approvare con
un semplice approfondimento qui in Aula su un disegno di legge che
invece riguarda la semplificazione.
ARMAO, assessore per l'economia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARMAO, assessore per l'economia. Signor Presidente, come
ricorderanno gli onorevoli deputati che hanno votato la legge che
ha istituito l'Ufficio speciale per le liquidazioni, che oggi è
allocato presso l'Assessorato dell'economica, non c'è nessuna
copertura di spesa. Quindi, delle due l'una: o era errata quella
previsione normativa o è errata questa.
Quindi, considerata che quella previsione è passata indenne dal
vaglio di costituzionalità, non è necessario istituire per un
ufficio speciale che viene
CRACOLICI. Nell'Ufficio speciale c'era
ARMAO, assessore per l'economia. Ma non è necessario istituire una
voce di spesa.
Siccome abbiamo anche la presenza, oggi, di tanti giovani
cittadini siciliani che ci vedono lavorare e ci vedono confrontare
su questioni di merito, è giusto che questi approfondimenti si
svolgano in Commissione.
Com'è noto sono andato più volte in I Commissione, possiamo
continuare l'approfondimento. Credo che la questione è certamente
apprezzata. Mi fa piacere per chi è intervenuto apprezzando il
merito della soluzione. Quindi, nulla vieta che nei prossimi giorni
si facciano gli approfondimenti del caso coinvolgendo anche la
Commissione Attività produttive , in guisa da potere consentire ai
primi atti normativi coerenti una integrazione della legge che oggi
si va ad approvare che, comunque, è una legge veramente importante
che fa cambiare passo alla Sicilia. Questo consentirebbe un passo
in più.
Gli interventi sostitutivi di fronte ad inerzie conclamate si
possono realizzare. La Regione comunque svolge una funzione di
vigilanza e del rispetto della legge. Questi approfondimenti se li
vogliamo fare, facciamoli serenamente nelle due Commissioni di
merito, al fine di arrivare prima possibile alla integrazione anche
di questo articolo.
PRESIDENTE. L'emendamento è ritirato.
Si passa all'articolo 38. Ne do lettura:
«Articolo 38.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Pongo in votazione l'articolo 38. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
«Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità
dell'azione amministrativa» (n. 366/A)
PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale per scrutinio nominale
del disegno di legge «Disposizioni per i procedimenti
amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa» (n.
366/A).
Indìco la votazione per scrutinio nominale.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante
verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale:
Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Votanti 35
Maggioranza 18
Favorevoli 35
Contrari 0
Astenuti 6
(L'Assemblea approva)
MUSUMECI, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSUMECI, Presidente della Regione. Signor Presidente, intervengo
brevemente per ringraziare il Parlamento per questa grande lezione
di stile istituzionale che ha offerto questo pomeriggio
nell'approccio avuto al dibattito e anche, tenuto conto della
valenza particolare che assume questa seduta, e vorremmo che ce ne
fossero tante così con la presenza di tanti giovani che ci
auguriamo possano assaporare il piacere di accostarsi alla buona
politica che è un'arte nobile, la più nobile che l'uomo abbia mai
inventato, tenuto conto che abbiamo tanto bisogno di rigenerazione,
di vivaio e di rinnovamento.
Ringrazio il Parlamento per questa posizione assai responsabile e
sono convinto che, proseguendo su questa linea, la stagione delle
riforme può essere portata avanti non soltanto alla luce dei
disegni di legge che il Governo ha doverosamente proposto, ma, come
ho più volte detto, accettando, discutendo, confrontandoci con le
opposizioni per tutte le altre iniziative legislative che dovessero
essere finalizzate a migliorare la qualità e il fatturato della
Regione siciliana al di là degli orientamenti politici e al di là
delle collocazioni.
Era questo il messaggio che desideravo esprimere questa sera,
signor Presidente, invitando gli onorevoli parlamentari a
partecipare, se lo riterranno, all'incontro che domani mattina
avremo al Teatro Politeama di Palermo con gli studenti di alcune
scuole palermitane in rappresentanza di tutto il mondo scolastico
siciliano per celebrare il 73 anniversario della concessione dello
Statuto. Grazie ancora e buon lavoro.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. L'onorevole Caronia aveva chiesto poc'anzi un
prelievo. Se vuole illustrare di cosa si tratta?
CARONIA. Signor Presidente, in realtà la mia proposta era in
relazione al numero degli emendamenti che sono stati presentati ai
disegni di legge che sono messi in ordine.
Confrontandomi con il Governo, poiché la scorsa settimana o forse
10 giorni fa il Governo ha correttamente, a mio avviso, intrapreso
un'azione di resistenza rispetto all'impugnativa dell'articolo 24
che riguardava i demani marittimi, parimenti il 5 giugno scadrà la
possibilità per resistere anche all'impugnativa dell'articolo 25.
L'emendamento che viene proposto in realtà ha a che vedere
esattamente con questa fattispecie. Pertanto, il Governo
correttamente richiede a me, diciamo che in qualche modo ho seguito
i lavori della Commissione, un approfondimento per evitare che
questo possa essere eventualmente riconsiderato, magari, dentro la
Giunta nell'opportunità di resistere anche sull'impugnativa
dell'articolo 25.
Pertanto, ritengo a questo punto che non sia così importante
definirlo oggi ma dare il tempo al Governo di valutare l'opzione di
intervenire in Giunta, fermo restando che il disegno di legge è
estremamente importante.
PRESIDENTE. Onorevole Caronia, io mi sono distratto. Mi è sembrato
poco fa che lei chiedesse il prelievo del punto 5).
CARONIA. Sì, in ragione del fatto che fosse solo un emendamento;
ma l'emendamento di cui si parlava poc'anzi, essendomi confrontata
con il Governo, può essere oggetto di una resistenza da parte del
Governo che rafforza ulteriormente l'importanza di questo.
PRESIDENTE. Quindi, non ci sono le condizioni per poterlo
esaminare.
Onorevoli colleghi, volevo dire all'Aula alcune cose. Noi abbiamo
tre disegni di legge. Uno è al punto 2) Disposizioni in materia di
diritto allo studio . Il relatore poco fa mi ha chiamato
invitandomi a rinviare la trattazione a domani perché oggi non
poteva esserci per ragioni personali. Il terzo disegno di legge, il
Presidente della Commissione che è qui presente, me ne chiede il
rinvio. Il quarto disegno di legge, che quello sui rifiuti, è
abbastanza complesso ed ancora gli uffici non hanno esaminato gli
emendamenti. Il quinto disegno di legge, per le ragioni poco fa
addotte, non si può trattare.
Allora, direi, di rinviare la seduta a domani pomeriggio,
possibilmente alle ore 15.00, per iniziare la trattazione del
disegno di legge Disposizioni in materia di diritto allo studio .
Nel frattempo, la Commissione sui vitalizi, che avevo poc'anzi
convocato, posticiparla domani alle ore 14.00, se i colleghi sono
d'accordo.
(Brusìo in Aula)
Oppure rinviamo la seduta alle ore 16.00 ed alle ore 15.00 ci sarà
l'insediamento della Commissione sui vitalizi.
Pertanto, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 15 maggio 2019,
alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:
I -COMUNICAZIONI
II -DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) Disposizioni in materia di diritto allo studio (nn. 304-14/A)
(Seguito)
Relatore: on. Sammartino
2) Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine
e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca
mediterranea in Sicilia (nn. 291-292/A) (Seguito)
Relatore: on. Catanzaro
3) Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove
disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti (nn. 290-49-76-
179-267/A) (Seguito)
Relatore: on. Savarino
4) Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei
marina resort. (nn. 381-59/A) (Seguito)
Relatore: on. Bulla
La seduta è tolta alle ore 16.41
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio
Allegato A
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*)
- Risposte scritte pervenute alle seguenti interrogazioni:
- da parte dell'Assessore per l'Economia
N. 433 - Chiarimenti in merito alla situazione finanziaria degli
enti di area vasta.
Firmatari: Palmeri Valentina; Campo Stefania; Cancelleri Giovanni
Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Di
Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo;
Marano Jose; Pagana Elena; Pasqua Giorgio; Schillaci Roberta;
Siragusa Salvatore; Sunseri Luigi; Trizzino Giampiero; Tancredi
Sergio; Zafarana Valentina; Zito Stefano
- Con nota prot. n. 58426/IN.17 del 21 novembre 2018 il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore per l'economia.
- Da parte dell'Assessore per il Territorio e l'Ambiente
N. 525 - Monitoraggio e valutazione dello stato chimico
sotterraneo delle acque.
Firmatari: Di Caro Giovanni; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello
Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo;
Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
- Con nota prot. n. 60293/IN.17 del 30 novembre 2018 il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore per il territorio.
N. 702 - Applicazione dell'art. 47, comma 18, della legge
regionale n. 5 del 2014.
Firmatari: Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio
Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina;
Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito
Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
- Con nota prot. n. 11252/IN.17 del 18 marzo 2019 il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore per il territorio.
(*) Le risposte alle suddette interrogazioni saranno pubblicate
nell'allegato B al resoconto dell'odierna seduta.
Comunicazione di disegni di legge inviati alle competenti
Commissioni
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
- Istituzione Consulta giovanile regionale (n. 560).
Di iniziativa parlamentare.
Inviato il 9 maggio 2019.
AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA' (IV)
- Centrale Unica di Committenza, Uffici del Genio Civile,
U.R.E.G.A., rischio sismico e snellimento delle procedure (n. 411).
Di iniziativa governativa.
Inviato il 7 maggio 2019.
- Destinazione d'uso dei locali adibiti a palestre e altri
impianti sportivi (n. 559).
Di iniziativa parlamentare.
Inviato il 9 maggio 2019.
Parere V
Comunicazione di apposizione di firma a disegno di legge
Si comunica che l'onorevole Stefano Pellegrino, con nota prot. n.
3622/SG.LEG.PG. dell'8 maggio 2019, ha chiesto di apporre la
propria firma al disegno di legge n. 56 Sala del commiato e casa
funebre. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 .
Comunicazione di impugnativa di legge regionale da parte
del Presidente del Consiglio dei Ministri
Si comunica che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
ricorso del 24 aprile 2019, ha impugnato la legge regionale 22
febbraio 2019, n. 1 Disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2019. Legge di stabilità regionale , e precisamente gli
articoli 11, 14, 22, commi 2 e 3, 23, 24, 25, 26, comma 2, 31 e 33,
per violazione degli articoli 3, 51, comma 1, 81, 97, comma 4 e
117, comma 2, lettere l) ed s) e comma 3 della Costituzione.
Copia del ricorso è consultabile presso l'archivio del Servizio
Commissioni.
Annunzio di interrogazioni
- con richiesta di risposta orale presentate:
N. 796 - Chiarimenti circa i lavori di ricostruzione della sezione
idraulica del torrente Archi.
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Barbagallo Anthony Emanuele
N. 797 - Interventi per la messa in sicurezza della S.P. 122.
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Barbagallo Anthony Emanuele
N. 798 - Chiarimenti urgenti circa l'inottemperanza alle
disposizioni di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008 con
riferimento al personale della Polizia municipale di Palermo.
- Presidente Regione
- Assessore Salute
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
Figuccia Vincenzo
N. 799 - Chiarimenti in merito al sequestro di grano duro in
cattivo stato di conservazione.
- Presidente Regione
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
- Assessore Salute
Marano Jose; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 802 - Chiarimenti sulla redazione del Piano regionale di
mobilità ciclistica e altre azioni per lo sviluppo della mobilità
ciclistica e non motorizzata in Sicilia.
- Presidente Regione
- Assessore Attività produttive
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
- Assessore Salute
- Assessore Territorio e Ambiente
- Assessore Turismo, Sport e Spettacolo
Marano Jose; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 807 - Chiarimenti in merito alla mancata erogazione dello
stipendio del mese di dicembre ai lavoratori forestali di Catania.
- Presidente Regione
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
Marano Jose; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 808 - Chiarimenti in merito alle continue disfunzioni che
caratterizzano il servizio di trasporto ferroviario e di 'bus-
treno' sulla tratta Catania-Caltagirone-Niscemi-Gela.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Cappello Francesco; Cancelleri Giovanni Carlo; Ciancio Gianina;
Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 809 - Nomina di un commissario ad acta presso il Comune di
Messina per l'assegnazione delle competenze di decentramento
alle circoscrizioni.
- Presidente Regione
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
De Luca Antonino; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano
Jose; Pagana Elena; Pasqua Giorgio
N. 812 - Partecipazione di realtà imprenditoriali
siciliane all'EXPO 2020 Dubai.
- Presidente Regione
- Assessore Attività produttive
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
- Assessore Economia
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
Marano Jose; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 813 - Chiarimenti circa la mancata conclusione del processo di
estinzione, ai sensi dell'articolo 34 della l.r. n. 22 del 1986,
dell'IPAB 'Casa della Fanciulla Collegio di Maria' di Calascibetta
(EN).
- Presidente Regione
- Assessore Salute
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
Foti Angela; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 815 - Chiarimenti in merito alla mancata quantificazione dei
danni subiti dai privati cittadini e
dalle attività produttive a seguito degli eventi meteorologici
dell'autunno 2018.
- Presidente Regione
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
- Assessore Territorio e Ambiente
Trizzino Giampiero; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 817 - Chiarimenti urgenti in merito alle gravi condizioni del
sistema dei servizi di trasporto ferroviario, autolinee e dei
collegamenti stradali che interessano e penalizzano il Comune di
Scordia (CT).
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Cappello Francesco; Cancelleri Giovanni Carlo; Ciancio Gianina;
Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 818 - Interventi urgenti circa il reintegro lavorativo degli
operai ex Keller.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
Figuccia Vincenzo
Le interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per essere
svolte al proprio turno.
- con richiesta di risposta scritta presentate:
N. 800 - Interventi per garantire la corretta applicazione del
D.A. n. 5630 del 19/07/2017 dell'Assessore per l'istruzione e la
formazione professionale in materia di assistenti all'autonomia ed
alla comunicazione dei disabili.
- Presidente Regione
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
- Assessore Istruzione e Formazione
Galvagno Gaetano
N. 801 - Chiarimenti circa la bonifica dell'ex Acciaieria Ferriera
Mediterranea (AFEM) sita nel territorio di Campofelice di
Roccella (PA).
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
Sunseri Luigi; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Schillaci Roberta; Di
Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 803 - Sostegno alla società partecipata 'Catania Multiservizi
spa' e ai suoi dipendenti.
- Presidente Regione
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
Galvagno Gaetano
N. 804 - Chiarimenti e provvedimenti per i produttori danneggiati
dal sisma del 6 ottobre 2018.
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
- Assessore Attività produttive
Galvagno Gaetano
N. 805 - Interventi a seguito della grave carenza di personale di
Poste italiane in Sicilia.
- Presidente Regione
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
Zitelli Giuseppe; Savarino Giuseppa; Savona Riccardo; Aricò
Alessandro; Assenza Giorgio; Figuccia Vincenzo; Pellegrino Stefano;
Compagnone Giuseppe; Bulla Giovanni; Galluzzo Giuseppe; Amata
Elvira; Ternullo Daniela
N. 806 - Chiarimenti in merito al piano di sviluppo strategico
necessario all'istituzione delle Zes in Sicilia.
- Presidente Regione
- Assessore Attività produttive
- Assessore Economia
Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina;
Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 810 - Ripristino del cavalcavia della strada provinciale
S.P.25/I di collegamento tra i centri di Ramacca e Palagonia.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Sammartino Luca
N. 811 - Chiarimenti sulle iniziative da intraprendere per
salvaguardare la Chiesa di Sant'Orsola di Termini Imerese (PA).
- Presidente Regione
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
Sunseri Luigi; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Schillaci Roberta; Di
Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 814 - Interventi urgenti nell'alveo del fiume Belice e verifica
delle condizioni di rischio residuo a salvaguardia dell'incolumità
pubblica.
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
Palmeri Valentina; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Siragusa
Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 816 - Chiarimenti urgenti in merito ai crediti vantati da un
operatore della formazione professionale nei confronti della
Regione siciliana nella qualità di terzo pignorato.
- Presidente Regione
- Assessore Istruzione e Formazione
Cappello Francesco; Cancelleri Giovanni Carlo; Ciancio Gianina;
Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 819 - Partecipazione della categoria professionale dei geometri
al comitato tecnico - scientifico in seno all'Autorità di bacino
per il distretto idrografico della Sicilia.
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
Papale Alfio
N. 820 - Chiarimenti urgenti in merito ai ritardi sulla
regolamentazione del fondo unico di quiescenza del personale delle
Camere di Commercio.
- Presidente Regione
- Assessore Attività produttive
- Assessore Economia
Pullara Carmelo; Di Mauro Giovanni; Caronia Marianna; Compagnone
Giuseppe; Ternullo Daniela
Le interrogazioni saranno inviate al Governo.
Annunzio di mozioni
N. 245 - Iniziative a livello centrale a tutela dei cittadini di
origine siciliana residenti in Venezuela.
Aricò Alessandro; Savarino Giuseppa; Assenza Giorgio; Galluzzo
Giuseppe; Zitelli Giuseppe
Presentata il 2/05/19
N. 246 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali
o ad altri vincoli specifici.
Sunseri Luigi; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano
Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
Presentata il 2/05/19
N. 247 - Istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) nel
territorio della Regione siciliana.
Zafarana Valentina; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zito Stefano;
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
Presentata il 2/05/19
N. 248 - Iniziative a livello nazionale per l'attivazione di
strumenti di pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende
poligrafiche in crisi.
Sammartino Luca; Lupo Giuseppe; Catanzaro Michele; De Domenico
Francesco; Cafeo Giovanni
Presentata il 3/05/19
N. 249 - Ripristino della viabilità sulle SS.PP. 142 e 20.
Di Paola Nunzio; Cancelleri Giovanni Carlo;Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
Presentata il 6/05/19
Le mozioni saranno demandate, a norma dell'articolo 153 del
Regolamento interno, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari per la determinazione della relativa data di
discussione.
Allegato B
Risposte scritte ad interrogazioni