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Resoconto d'Aula della Seduta n. 117 di mercoledì 29 maggio 2019
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   Presidenza del Presidente Miccichè

   Presidenza del vicepresidente Di Mauro


                   La seduta è aperta alle ore 17.01

   ZITO,  segretario,  dà lettura del processo verbale  della  seduta
  precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

   Ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno,  do
  il  preavviso  di  trenta minuti al fine delle eventuali  votazioni
  mediante  procedimento elettronico che dovessero  avere  luogo  nel
  corso della seduta.
   Invito,  pertanto,  i deputati a munirsi per tempo  della  tessera
  personale di voto.
   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                                Congedi

   PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo per la seduta  odierna
  l'onorevole Arancio.

   L'Assemblea ne prende atto.

                               Missione

   PRESIDENTE. Comunico che la Commissione parlamentare d'inchiesta e
  vigilanza  sul fenomeno della mafia e della corruzione  in  Sicilia
  sarà in missione a Ragusa il 30 maggio 2019 e che questa Presidenza
  ha  preso  atto  della  visita della stessa Commissione  presso  il
  mercato ortofrutticolo di Vittoria per il 31 maggio p.v.

   L'Assemblea ne prende atto.

           Comunicazione relativa all'interrogazione n. 824

   PRESIDENTE.  Comunico che, a seguito di coordinamento  finale  del
  testo  dell'interrogazione n. 824 a firma dell'onorevole  Campo  ed
  altri,  il  titolo dell'atto ispettivo è il seguente:   Chiarimenti
  circa  il  mancato  pagamento degli emolumenti ai dipendenti  della
  S.A.L. srl e A.T.A. srl .

   L'Assemblea ne prende atto.
                      Atti e documenti, annunzio

   PRESIDENTE.   Avverto  che  le  comunicazioni  di  rito   di   cui
  all'articolo  83  del  Regolamento interno  dell'Assemblea  saranno
  riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.


                        Sull'ordine dei lavori

   SAVARINO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVARINO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo  chiedere
  all'Aula la possibilità di anticipare il punto sul disegno di legge
  dei  marina resort', perché è senza emendamenti e la V Commissione,
  il   presidente  Sammartino  lo  può  confermare,  ha   già   fatto
  l'approfondimento giuridico che era stato richiesto  dagli  Uffici.
  Grazie.

   PRESIDENTE.  Se  non  sorgono osservazioni  su  questa  richiesta,
  passeremmo alla trattazione dell'argomento che è posto al punto 4 e
  credo  che  sia  competenza  della relativa  Commissione   Cultura,
  formazione e lavoro'.


            Seguito della discussione del disegno di legge
   «Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina
                          resort» (381-59/A)

   PRESIDENTE.   Si  passa  al  II  punto  dell'ordine  del   giorno:
  Discussione di disegni di legge.
   Si  procede con la discussione del disegno di legge  Norme per  lo
  sviluppo  del turismo nautico. Disciplina dei marina resort   (381-
  59/A) (Seguito), posto al numero 4.
   Invito   i   componenti  la  V  Commissione   a   prendere   posto
  nell'apposito banco.
   Ha  facoltà di parlare il relatore, onorevole Bulla, per  svolgere
  la relazione.

   BULLA,   relatore.   Onorevoli  colleghi,   il   turismo   nautico
  costituisce   una  realtà  di  grande  interesse  e  di   rilevante
  dimensione  economica,  che  ha conosciuto  un  trend  di  continua
  crescita negli ultimi anni.
     Per  una  regione insulare, dotata di una speciale  attrattività
  legata   alle   condizioni  climatiche,  al   patrimonio   storico,
  culturale,  enogastronomico ed ambientale, qual è  la  Sicilia,  lo
  sviluppo   del   comparto  del  turismo  nautico  è  di   peculiare
  importanza,  offrendo  l'opportunità  di  attrarre  investimenti  e
  presenze  da  tutto  il  mondo e generare  rilevantissime  ricadute
  economiche ed occupazionali sul territorio.
      Il   fenomeno  dei  marina  resort,  strutture  attrezzate  per
  l'attracco dei natanti da diporto con annessa offerta di servizi, è
  in   costante  sviluppo  a  livello  internazionale  e  costituisce
  un'eccezionale opportunità per la crescita della Sicilia.
     La disciplina in materia risulta ad oggi lacunosa, essendo stata
  prefigurata la regolamentazione a livello statale (articolo 32  del
  Decreto   Legge   12   settembre  2014,  n.  33,   convertito   con
  modificazioni  dalla Legge 11 novembre 2014, n.164, successivamente
  oggetto   di  dichiarazione  di  parziale  incostituzionalità)   ma
  essendo,  allo  stato, rimessa alle singole Regioni  l'adozione  di
  un'organica normativa.
     In  tal  senso risultano particolarmente positive le  esperienze
  già  avviate  in  realtà come la Campania,  il  Veneto  e  l'Emilia
  Romagna,  che si sono dotate di una propria legislazione  regionale
  in materia.
   Si propone, perciò, di colmare l'attuale lacuna normativa mediante
  l'adozione  di  una  legge  regionale che  disciplini  puntualmente
  l'attività   dei   marina  resort,  i  procedimenti  amministrativi
  relativi al loro insediamento e le agevolazioni per le stesse.
   L'articolo  1 reca le finalità del provvedimento, individuando  il
  turismo  nautico  quale  strumento per  lo  sviluppo  economico  ed
  occupazionale del territorio.
   L'articolo  2 definisce i marina resort, come strutture turistico-
  ricettive  all'aperto, organizzate per la sosta ed il pernottamento
  sulle  unità  da  diporto ivi attraccate, con  annessa  offerta  di
  servizi  accessori.  Vengono  definiti  i  requisiti  minimi  delle
  strutture,  anche in riferimento alle esigenze di  sicurezza  e  di
  tutela dell'ambiente. La definizione delle modalità di apertura  ed
  esercizio,  nonché  della  classificazione  dei  marina  resort,  è
  rimessa ad un'apposita deliberazione della Giunta regionale.
   L'articolo   3   disciplina  i  procedimenti  amministrativi   per
  l'apertura  dei  marina  resort, che possono  avviare  le  attività
  mediante  il  ricorso alla SCIA, indirizzata al  Comune  presso  il
  quale  l'attività è allocata secondo un modello definito  in  forma
  omogenea  per  l'intera  Regione. A livello regionale  le  attività
  verranno  iscritte  ad un'apposita anagrafe che potrà  essere  resa
  accessibile  sul  web  anche  al fine di  agevolare  l'accesso  dei
  potenziali fruitori.
   L'articolo 4, infine, reca disposizioni agevolative per la fase di
  prima  applicazione della nuova legge, mediante una  riduzione  del
  20%  dei  canoni  per  l'utilizzo  del  demanio  marittimo  -  come
  determinati  ai sensi della vigente disciplina - per  gli  esercizi
  finanziari 2019 e 2020.
   Infine, viene introdotta la figura del boat and breakfast,  realtà
  consolidata,  sia  nei porti che in alcuni bacini  lacustri  e  con
  diverse realtà imprenditoriali attive nel settore, che necessita di
  una  previsione legislativa in considerazione della legge 7 ottobre
  2015, n. 167 art. 1, comma 2, lett. r, che opera l'equiparazione, a
  tutti  gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle
  strutture  organizzate per la sosta ed il pernottamento di  turisti
  all'interno  delle proprie imbarcazioni ormeggiate  nello  specchio
  acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti  dal
  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri
  dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e
  della tutela del territorio e del mare.
   Presidente, se oggi questo disegno di legge è in Aula,  devo  dire
  grazie  al lavoro sia del presentatore di questa legge, l'onorevole
  Sammartino,  ma soprattutto al lavoro che la Commissione  ha  fatto
  affinché  questo  importante disegno di legge venisse  trattato  in
  Aula.
   Sono  convinto  che gli onorevoli colleghi accolgano  l'invito  di
  apprezzare questo disegno di legge. Grazie.


       Indirizzo di saluto ai docenti ed agli studenti del liceo
                  Vittorio Emanuele III  di Patti (ME)

   PRESIDENTE. Saluto i ragazzi del liceo statale  Vittorio  Emanuele
  III ,  liceo  classico, liceo scientifico e liceo  linguistico  che
  sono  accompagnati dalle professoresse Gugliotta, Maria  Basilia  e
  Carroccio Maria Teresa.

  Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n. 381-
                                 59/A

   PRESIDENTE.  Riprende  l'esame del disegno di  legge  n.  381-59/A
   Norme  per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei  marina
  resort .
   Dichiaro aperta la discussione generale. Non avendo alcun deputato
  chiesto  di  parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.  Non
  sorgendo osservazioni si passa all'esame degli articoli.

   Si passa all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:

                              «Articolo 1
                               Finalità

   1.   La   Regione,  nell'esercizio  delle  attribuzioni   di   cui
  all'articolo 14, lett. n) dello Statuto regionale ed in armonia con
  le  finalità di cui all'articolo 32 del decreto legge 12  settembre
  2014,  n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
  2014,   n.164,  riconosce  e  promuove  il  turismo  nautico  quale
  strumento   per   lo   sviluppo  economico  ed  occupazionale   del
  territorio.
   2.  Al  fine  di  sostenere lo sviluppo del  settore  del  turismo
  nautico  la  Regione  riconosce  i  marina  resort,  come  definiti
  dall'articolo 2 della presente legge, e disciplina le modalità  per
  il loro insediamento e le competenze sui procedimenti autorizzatori
  e di controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni».

   Non  essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in  votazione.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

                              «Articolo 2
                             Marina resort

   1.  Per le finalità di cui alla presente legge sono definiti  come
   marina   resort   le  strutture  turistico-ricettive   all'aperto,
  organizzate  per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno
  delle  proprie  unità da diporto, ormeggiate nello specchio  acqueo
  appositamente  attrezzato,  in possesso  dei  requisiti  tecnici  e
  idonee  a fornire i servizi accessori alla sosta e al pernottamento
  previsti dalle specifiche disposizioni attuative.
   2.  Al  fine della equiparazione dei marina resort alle  strutture
  ricettive  all'aria aperta, i requisiti minimi  sono  previsti  dal
  decreto  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  del  6
  luglio 2016.
   3.  Lo  specchio  acqueo  presso cui  insistono  i  marina  resort
  presenta  le  caratteristiche di idoneità dei  fondali  all'approdo
  previste  dalla vigente disciplina statale e comunitaria e  risulta
  opportunamente attrezzato di aspiratore per le acque nere di bordo,
  di   individuazione  numerica  dei  posti-barca,  con  presenza  di
  adeguati servizi per la pulizia giornaliera dello specchio acqueo.
   4.  I  soggetti gestori, autorizzati ai sensi delle previsioni  di
  cui all'articolo 3 della presente legge, assicurano:
   a)  la  sorveglianza continua della struttura ricettiva durante  i
  periodi di apertura;
   b)  la  presenza, in via continuativa, all'interno della struttura
  ricettiva, del titolare o di un suo delegato;
   c)  un'idonea informazione ai soggetti fruitori dei servizi  sulle
  caratteristiche  marittime dello specchio acqueo e le  prescrizioni
  eventualmente  vigenti  per  l'accesso  e  l'uscita   dei   natanti
  dall'area ricettiva.
   5.  Entro il termine inderogabile di novanta giorni dalla data  di
  entrata  in  vigore della presente legge, la Giunta  regionale,  su
  proposta  dell'Assessore per le infrastrutture,  la  mobilità  e  i
  trasporti  d'intesa con l'Assessore per il turismo, lo sport  e  lo
  spettacolo,  con apposita deliberazione definisce  le  modalità  di
  apertura  e  di  esercizio dei marina resort,  nonché  la  relativa
  classificazione».

   Non  essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in  votazione.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

                              «Articolo 3
                      Procedimento amministrativo

   1.   L'avvio  delle  attività  di  marina  resort  è  soggetto   a
  segnalazione  certificata  di  inizio  attività  (SCIA),  ai  sensi
  dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  222,
  da  presentare al Comune presso cui le strutture sono  ubicate.  La
  segnalazione  certificata  di inizio attività  sostituisce  altresì
  l'autorizzazione  di  cui all'articolo 231  del  regio  decreto  27
  luglio 1934, n. 1265.
   2.  La  segnalazione certificata di inizio attività è  redatta  su
  modulo  predisposto dal Comune sulla base del modello regionale  di
  cui  al  comma  4  del presente articolo. Nella dichiarazione  sono
  indicati  la  denominazione, la capacità ricettiva, il  periodo  di
  apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.
   3.  Il  Comune  può in ogni momento verificare la sussistenza  dei
  requisiti  dichiarati, la veridicità delle certificazioni  e  delle
  dichiarazioni   prodotte  e  le  condizioni  di   esercizio   delle
  strutture.
   4.  Entro  il  termine  inderogabile di 30 giorni  dalla  data  di
  pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 2,  comma  5,
  il  dipartimento regionale delle infrastrutture, della  mobilità  e
  dei  trasporti,  con  decreto  del dirigente  generale,  adotta  il
  modello  regionale  per  la  segnalazione  certificata  di   inizio
  attività dei marina resort.
   5.  Presso  il dipartimento regionale delle infrastrutture,  della
  mobilità  e  dei trasporti è istituita un'anagrafe regionale  delle
  strutture  di  marina  resort. A tal fine i comuni  sono  tenuti  a
  trasmettere  ed  aggiornare, entro 15 giorni dalla ricezione  delle
  segnalazioni   certificate,  copia  delle  stesse  al  dipartimento
  regionale.
   6. L'elenco delle strutture di marina resort viene reso pubblico e
  fruibile   sul   web  a  cura  del  dipartimento  regionale   delle
  infrastrutture,  della mobilità e dei trasporti,  d'intesa  con  il
  dipartimento  regionale del turismo, sport e  spettacolo  anche  al
  fine  di  renderlo  accessibile sulle  pagine  web  destinate  alla
  promozione turistica della Sicilia.
   7.  Le strutture già esistenti ed in attività alla data di entrata
  in  vigore  della presente legge, in possesso di tutti i  requisiti
  previsti dall'articolo 2, possono, mediante comunicazione al Comune
  in   cui   sono  insediate  ed  al  dipartimento  regionale   delle
  infrastrutture,  della  mobilità  e  dei  trasporti,  ottenere   il
  riconoscimento  dell'attività per tutti gli  effetti  di  cui  alla
  presente legge».

   Non  essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in  votazione.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

                              «Articolo 4
              Canoni per l'utilizzo del demanio marittimo

   1.  Per  gli  esercizi  finanziari  2019  e  2020,  i  canoni  per
  l'utilizzo  del  demanio marittimo relativi all'insediamento  delle
  strutture,  determinati  ai sensi della  vigente  disciplina,  sono
  ridotti fino al venti per cento.
   2.  Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, durante il periodo di
  costruzione,  con l'apporto della finanza pubblica e privata  e  su
  aree  demaniali in concessione, di porti e/o marine e, in  fase  di
  gestione,   fino   al   raggiungimento  dell'equilibrio   economico
  finanziario  del  progetto e, comunque, per un  massimo  di  cinque
  anni, i canoni sono ridotti fino al venticinque per cento.
   3.  Le  minori entrate discendenti dall'applicazione del  presente
  articolo,  quantificate in 420 migliaia di euro per ciascuno  degli
  esercizi   finanziari  2019  e  2020  trovano  copertura   mediante
  riduzione  di  pari importo delle dotazioni previste  dal  bilancio
  della  Regione  per gli stessi esercizi al capitolo 215704  -  acc.
  1001».

   Il Governo mi chiede una sospensione sull'articolo 4.
   Si passa all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

                              «Articolo 5
                          Boat and breakfast
   Le   disposizioni   dei   precedenti  articoli   trovano   altresì
  applicazione,  ove  compatibili,  per  le  attività  di  boat   and
  breakfast quale struttura ricettiva all'aria aperta».

   Non  essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in  votazione.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione  l'emendamento
  A.1.

   SAMMARTINO,  presidente della Commissione. Chiedo di  parlare  per
  illustrare l'emendamento A.1.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAMMARTINO,   presidente  della  Commissione.  Signor  Presidente,
  onorevoli   colleghi,   si   è  ritenuto   di   dovere   riproporre
  all'emendamento    A.1,   la   medesima   disposizione    contenuta
  nell'articolo 25 della legge regionale n. 1 del 2019.
   Leggerò  una brevissima relazione che tengo venga conservata  agli
  atti   di  questo  Parlamento,  perché  è  stata  impugnata   dalla
  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri  e  si  attende  ancora  il
  giudizio  da parte della Corte Costituzionale, atteso che  né  tale
  impugnativa né il ricorso presentato dall'Avvocatura generale dello
  Stato  contengono alcun riferimento di presunta illegittimità della
  stessa.
   Infatti,  dalla lettura dei testi non si comprende  quale  sia  il
  precetto  costituzionale violato, essendo  rappresentato  sotto  un
  unico  punto la presunta illegittimità degli articoli 24 e 25,  che
  non hanno nulla in comune.
   L'articolo  25 non contiene alcuna disposizione che  possa  essere
  ricondotta  a  quanto  previsto nei commi 675-684  della  legge  30
  dicembre  2018,  n. 145, non prevedendo l'articolo  de  quo  alcuna
  revisione  del  sistema delle concessioni demaniali  marittime,  né
  tanto meno criteri o modalità di affidamento delle concessioni  sui
  beni demaniali marittimi.
   Da  un  punto  di  vista sostanziale, consentitemi  di  rassegnare
  alcuni  brevi  considerazioni, affinché  possa  restare  agli  atti
  dell'Assemblea la motivazione di tale riproposizione.
   Orbene,  con  tale  norma  il  legislatore  regionale  ha   inteso
  estendere  alla Regione siciliana una disciplina che è  vigente  in
  tutto il territorio nazionale e che per problemi ermeneutici non ha
  trovato applicazione nella Regione Sicilia.
   In  particolare, il primo comma dopo aver recepito con  il  rinvio
  all'articolo  32  del  decreto legge  12  settembre  2014,  n.  133
  l'equiparazione che il legislatore nazionale ha operato tra  marina
  resort  e strutture ricettive dell'area aperta, applica agli stessi
  la  cosiddetta Iva turistica di cui alla Tabella A, parte terza del
  DPR n. 633/1972 che è l'Iva agevolata al 15%.
   Con  il  decreto  legge  del 2014 venivano già  equiparati  marina
  resort   alle  strutture  ricettive  all'aperto  prevedendo   l'Iva
  agevolata   al  10%,  confermato  dalle  due  leggi  di   stabilità
  successive che resero quella norma definitiva.
   Al  fine di fugare ogni dubbio sulla presunta illegittimità  della
  norma si rappresenta che la sentenza della Corte Costituzionale  n.
  21  del 2016 ne aveva decretato l'illegittimità parziale nella  sua
  parte  in  cui  non contempli che la configurazione delle strutture
  debba  avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal  Ministero
  delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni
  culturali  e ambientali e del turismo, previa intesa in  Conferenza
  Stato-Regioni .   Questa   pronuncia   aveva   creato    confusione
  interpretativa  tra le Regioni che continuavano ad applicare  l'Iva
  agevolata e altre che richiedevano invece l'Iva al 22%. Al fine  di
  superare  tale  gap  il  decreto  ministeriale  6  luglio  2016  ha
  individuato  i  requisiti  minimi ai fini dell'equiparazione  delle
  strutture  organizzate per la sosta e il pernottamento  di  turisti
  all'interno  delle  proprie unità all'aperto. Pertanto,  laddove  i
  marina  resort  siano dotati in tutti gli impianti  e  di  tutti  i
  servizi  elencati  dal  decreto alle prestazioni  rese  ai  clienti
  alloggiati si applicherà e si applica l'Iva agevolata al 10%.
   Come  si legge nella citata sentenza la materia dei marina  resort
  contiene  un  coacervo  di materie di competenza  statale  e  delle
  regioni, ma di certo la materia dell'Iva rientra nella materia  del
   sistema  tributario   dello Stato, di  cui  alla  lettera  e)  del
  secondo  comma  dell'articolo 117 della Costituzione,  giacché  una
  delle principali conseguenze della configurazione dei marina resort
  come   strutture  ricettive  all'aperto  è  quella  di   consentire
  l'applicazione dell'Iva agevolata al 10% alle prestazioni  rese  ai
  clienti in essi alloggiati, in linea con quanto accade per tutte le
  strutture turistico ricettive all'aria aperta, anziché dell'Iva  al
  22% prevista per le attività inerenti ai porti turistici.
   Non  si  comprende, dunque, a cosa si riferisca la  considerazione
  contenuta nel testo dell'impugnativa:  tanto premesso, in  disparte
  la circostanza (sulla quale preme comunque richiamare l'attenzione)
  che  il d.P.C.M. attuativo delle specifiche previsioni della  legge
  di bilancio 2019, è in corso di avanzata definizione, si rileva che
  le  richiamate previsioni regionali, sovrapponendosi alla  predetta
  disciplina  statale  emanata  in materia,   dalla  quale  con  ogni
  evidenza    si    discostano   sostanzialmente,   generano    dubbi
  interpretativi  e  incertezze riguardo alla  chiara  individuazione
  delle norme di legge applicabili .
   Infatti,  l'articolo  oggetto di impugnativa  non  contiene  alcun
  riferimento  al  rinnovo  o all'avvio di  nuove  procedure  per  il
  rilascio di concessioni demaniali marittime.
   Con  il  secondo comma, invece, si propone l'esenzione dell'Imu  e
  della  Tasi, onorevoli colleghi, per le categoria degli imbullonati
  a cui sono equiparate le strutture dedicate alla marina da diporto,
  in  applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge n. 208  del
  2015  che, a partire dal primo gennaio 2016, ha introdotto la stima
  diretta  per le costruzioni e elementi strutturalmente connessi  al
  suolo.
   La   determinazione  dei  valori  catastali   degli   immobili   a
  destinazione  speciale è effettuata tramite stima diretta,  tenendo
  conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad  essi
  strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e  l'utilità,
  nei limiti dell'ordinario apprezzamento. In pratica l'IMU e la TASI
  si  applicano  sul  suolo, sulle costruzioni e sugli  impianti  che
  accrescono   la   qualità   e  l'utilità  dell'unità   immobiliare,
  indipendentemente  dal  processo  produttivo,  ma  non  anche   sui
  macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo
  specifico  processo produttivo. In questo modo si  è  eliminato  il
  problema IMU imbullonati e cioè l'interpretazione secondo cui nella
  determinazione della rendita catastale di tali immobili  si  doveva
  tener   conto   di   tutti  gli  impianti  che  caratterizzano   la
  destinazione dell'immobile.
   Le  regole  in  vigore  sino  al 2015  stabilivano  che  erano  da
  considerare,  nella  determinazione  dei  valori  catastali   degli
  immobili dei gruppi D ed E, gli impianti che contribuivano  in  via
  ordinaria  ad  assicurare  ad un'unità  immobiliare  una  specifica
  autonomia  funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere
  dal  mezzo  di  unione  di tali impianti agli elementi  strutturali
  dell'unità  stessa.  Ne  conseguiva che, nella  determinazione  dei
  valori  catastali di tali immobili, si doveva tener conto di  tutti
  gli  impianti, con requisiti di  immobiliarità  caratterizzanti  la
  destinazione   dell'immobile,  a   prescindere   dal   sistema   di
  connessione utilizzato per il collegamento della struttura.
   Dal  1   gennaio 2016 sono cambiate le regole. Sono esclusi  dalla
  stessa stima diretta i macchinari, congegni, attrezzatture ed altri
  impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.  In  altre
  parole, dal 2016, le regole per la tassazione per gli immobili  del
  gruppo catastale D (in realtà, ci si riferisce principalmente  agli
  immobili censiti nelle categorie D/1 - opifici e D/7 - immobili per
  le attività industriali) ed E sono le seguenti:
   -  scontato  l'IMU  e  la TASI: il suolo,  le  costruzioni  e  gli
  impianti   che   accrescono  la  qualità  e  l'utilità   dell'unità
  immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo;
   -  sono  esenti,  da  IMU  e TASI: i macchinari,  i  congegni,  le
  attrezzature  e  gli  altri  impianti  funzionali  allo   specifico
  processo produttivo.
   Pertanto, è cessata la tassazione degli  imbullonati .
   Da  quanto premesso, si ritiene che l'articolo 25 non debba essere
  oggetto  di impugnativa, non contenendo norme in contrasto  con  la
  citata legge n. 145 del 2018.
   Signor  Presidente,  Governo, tenevo a  leggere  questa  relazione
  perché credo che sia stato un colpo profondamente scorretto, quello
  che  il Consiglio dei Ministri ha inferto a questo Parlamento,  che
  aveva già approvato questa materia.
   Ho voluto leggere questa relazione, molto dettagliata, e ringrazio
  gli Uffici e la Commissione per l'aiuto e per avere, insieme a noi,
  redatto   questo  documento,  perché  si  evidenziasse,  anche   in
  quest'Aula  come,  molto  spesso, alcune  norme  di  sviluppo,  che
  aiutano  il territorio siciliano, che aiutano il Governo a fare  sì
  che  grazie  a queste norme si possa attrarre turismo  e  si  possa
  attrarre la parte sana degli investimenti che in questa Terra  sono
  necessari,  molto spesso, per incuria o a volte per  disattenzione,
  vengono  impugnate norme che, invece, creano sviluppo concreto  sul
  territorio.

                                Congedo

   PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo per la seduta  odierna
  l'onorevole Cannata.

   L'Assemblea ne prende atto.

  Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n. 381-
                                 59/A

   PRESIDENTE. Il parere del Governo sull'emendamento A.1?

   PAPPALARDO,  assessore per il turismo, lo sport e  lo  spettacolo.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Sospendiamo  la  trattazione di questo  disegno  di  legge  perché
  attendiamo,  dal Governo, chiarimenti, illustrazioni specifiche  su
  quello che è l'articolo 4.


       Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge
    «Disposizioni in materia di diritto allo studio» (nn. 304-14/A)

   PRESIDENTE.  Si passa all'esame del disegno di legge  Disposizioni
  in materia di diritto allo studio . (nn. 304-14/A) (Seguito), posto
  al  numero 1) del II punto dell'ordine del giorno. Essendo assente,
  per  impegni  istituzionali, l'assessore Lagalla, se ne  rinvia  la
  trattazione.


     Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per la
      salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la
       promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca
               mediterranea in Sicilia» (nn. 291-292/A)

   PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge «Norme per  la
  salvaguardia  della  cultura  e delle  identità  marine  e  per  la
  promozione   dell'economia  del  mare.   Disciplina   della   pesca
  mediterranea in Sicilia» (nn. 291-292/A) (Seguito), posto al numero
  2) del II punto dell'ordine del giorno.
   Invito   i   componenti  la  III  Commissione  a  prendere   posto
  nell'apposito banco.
   Ha  facoltà  di  parlare  il  relatore, onorevole  Catanzaro,  per
  svolgere la relazione.

   CATANZARO,  relatore.  Signor Presidente, onorevoli  colleghi,  il
  disegno   di   legge  che  la  Commissione  propone  all'Aula   per
  l'approvazione definitiva è stato più volte esaminato nel corso  di
  un'attività istruttoria particolarmente laboriosa, intensa e che ha
  arricchito  culturalmente ed umanamente tutti coloro che  vi  hanno
  partecipato. Il presente testo trae origine dai disegni di legge n.
  291  del  Governo  e  n. 292 a firma dell'onorevole  Catanzaro.  La
  Commissione ha, invero, rielaborato un proprio testo che  racchiude
  le  norme  più  significative  dei due  disegni  di  legge  citati,
  introducendo  altresì  nuove  disposizioni  la  cui  opportunità  e
  urgenza  sono  state  segnalate, nel corso dell'esame  istruttorio,
  dalle diverse componenti sociali ed imprenditoriali del mondo della
  pesca intervenute durante i lavori in Commissione.
   Come  è  noto  la  materia  della pesca  è  stata  attentamente  e
  copiosamente  regolamentata a livello  europeo.  Ultimamente  si  è
  invece   inteso,   da  parte  delle  stesse  istituzioni   europee,
  regionalizzare   la   materia.  Ciò  è  maggiormente   rispondente,
  peraltro,  al  nostro  Statuto di autonomia che,  all'articolo  14,
  comma  1, lettera l), attribuisce alla Regione competenza esclusiva
  in materia di  caccia e pesca .
   Il  disegno di legge che oggi esaminiamo si compone di 42 articoli
  suddivisi in nove diversi capi.
   Il  primo capo regola gli strumenti di programmazione della pesca,
  a  cominciare  dal  più importante che è costituito  dai  piani  di
  gestione locale.
   Il  capo  II  detta  norme in materia di tutela  delle  tradizioni
  culturali   della   pesca,  istituendo  registri   delle   identità
  mediterranee e dei borghi marinari. È altresì regolata in tale capo
  l'istituzione delle strade del tonno rosso, itinerari culturali che
  potranno  essere istituite con lo scopo di valorizzare i  paesaggi,
  gli ambienti e gli strumenti legati alla tradizione della pesca  di
  tale specie di pesce pelagico.
   Al  capo III sono dettate nuove norme in materia di commercio  dei
  prodotti  ittici:  sia la vendita diretta che  quella  nei  mercati
  ittici  ricevono una nuova regolamentazione che andrà  applicata  e
  integrata da parte dei comuni.
   Al  capo  IV sono regolate le attività di pesca professionale,  in
  cui  rientrano  il pescaturismo e l'ittiturismo, e le  attività  ad
  essa connesse. Esse, insieme ad altre attività collaterali come  la
  ristorazione  e  l'attività  didattica  a  bordo  e  in   banchina,
  costituiscono  le  attività del cd. Turismo  azzurro,  disciplinato
  dall'art. 14.
   Il  capo  V  regola le attività didattiche legate al mare  e  alla
  pesca.  Viene  fornita la definizione e la disciplina delle  barche
  didattiche, cioè imbarcazioni dove si esercitano attività educative
  e  promozionali  volte a diffondere la cultura  del  mare  e  della
  pesca.
   Al  capo  VI  si  forniscono le definizioni di  pesca  sportiva  e
  ricreativa,   prevedendo  una  serie  di  divieti   specifici   per
  quest'ultima e individuando gli attrezzi consentiti per l'esercizio
  di tale attività.
   Il  capo  VII  contiene norme varie e il capo  VIII  detta  alcune
  sanzioni amministrative e pecuniarie per le violazioni ai divieti e
  agli obblighi previsti dalla presente legge.
   Signor   Presidente,  inoltre  volevo  dire  che  questo  per   la
  Commissione attività produttive è un lavoro molto importante perché
  dopo  tanti  anni, cioè dopo 18 anni, si sta riordinando  la  legge
  sulla  pesca.  E  per  questo  volevo,  e  desideravo  soprattutto,
  ringraziare  il  lavoro  svolto  dai componenti  della  Commissione
  attività produttive, un lavoro che ci ha visti protagonisti sia con
  la  III Commissione sia anche con il Governo per quello che abbiamo
  detto.  In  capo volevo ringraziare il Presidente della Commissione
  per  il lavoro che abbiamo prodotto in Aula. E spero vivamente  che
  questo disegno di legge, composto da tanti articoli, abbia da parte
  dei  colleghi  in  Aula la velocità e l'approvazione  perché  è  un
  argomento  importante  e i siciliani e i marinai  aspettano  questo
  disegno di legge. Grazie.

   PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

   SAVARINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVARINO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, non  c'è  dubbio
  che  il  lavoro fatto dalla III Commissione che vede oggi  in  Aula
  questo disegno di legge così importante, presentato dai colleghi ma
  frutto soprattutto del lavoro del Governo Musumeci, si lega con  il
  lavoro fatto poc'anzi dalla V Commissione sul disegno di legge  dei
  Marina  Resort. E su quanto stiamo facendo anche in IV  Commissione
  sui  porti  turistici.  Il  Governo  Musumeci  sta  immaginando  un
  percorso - e che sia questo condiviso con i colleghi anche  non  di
  maggioranza  è  un  segnale importante che i siciliani  sono  certa
  sapranno  cogliere - di grande vicinanza e senso di  responsabilità
  di questa Assemblea.
   Avere immaginato un disegno di legge come quello dei Marina Resort
  che,  tra l'altro, con orgoglio dico, il nostro Gruppo parlamentare
  è  stato uno dei primi disegni di legge che Diventerà Bellissima ha
  presentato, io ero prima firmataria, che dà la possibilità  di  far
  diventare   nei   porti   turistici,  attività   turistiche   delle
  imbarcazioni  da  diporto e quindi allarga lo spettro  dell'offerta
  turistica    all'interno    della    Regione    siciliana,    avere
  contestualmente  sbloccato  i fondi per  finanziare  diversi  porti
  turistici. Ieri in Commissione abbiamo avuto, insieme all'Assessore
  Falcone,  diversi sindaci che sono protagonisti insieme al  Governo
  Musumeci di una serie di operazioni di progetti che sono esecutivi,
  che  sono  finanziate,  che  vanno  addirittura  in  aggiudicazione
  proprio in questi giorni, che ridisegnano la cartina geografica dei
  nostri porti dando la possibilità alla Sicilia di diventare una  di
  quelle  isole  che  può essere circumnavigata e  che,  quindi,  può
  attrarre  quel turismo da diporto che certamente è un  turismo  che
  ha, può portare sviluppo.
   Oggi  definire  anche  questo percorso con  un  disegno  di  legge
  importante  come  quello che la III Commissione ha esitato,  questo
  sulla pesca, per cui ringrazio i colleghi della III Commissione  di
  cui  faccio anche parte, l'assessore, ringrazio anche il  dirigente
  che  oggi  è  stato,  è  tornato  all'agricoltura,  ma  il  dottore
  Cartabellotta  è  stato protagonista anche  di  questo  disegno  di
  legge,  delle  sintesi  che si sono trovate in  Commissione  e  che
  offrono  sostegno, o riorganizzazione, nuove attività a quello  che
  ieri  era  semplicemente  la pesca, dando  la  vicinanza  a  questa
  attività  che  può  portare  insieme  al  contesto  che  ho  appena
  disegnato  di investimenti che il Governo Musumeci sta facendo  sui
  porti   una   grandissima  occasione  di  rilancio  della   Regione
  siciliana.
   Immagino solo città importanti come Mazara, come Sciacca,  che  in
  questi  giorni si aggiudica il nuovo porto, insieme al  contestuale
  disegno di legge sulla pesca che dà impulso, sostegno ed organizza,
  in  maniera anche più completa, con una visione più moderna  quella
  che  è  la  possibilità  che la pesca possa dare  anche  a  livello
  turistico,  attrattivo  e didattica. Tutto  questo  fa  sì  che  la
  Sicilia faccia un passo, come diceva il collega, dopo vent'anni, un
  passo  in  avanti  di  altri  vent'anni.  E  questo  è  un  segnale
  importante  che  sono  certa  i nostri  cittadini  ed  i  siciliani
  sapranno apprezzare. Per cui, grazie, ai colleghi e questo è quello
  che  ci  si  aspetta  da  questa Assemblea.  Un  lavoro  che  parte
  d'impulso  e  che si muove in sintonia con il Governo Musumeci,  ma
  che  veda coinvolte tutte le forze politiche nel contributo che per
  fare   disegni  di  legge  importanti  possono  portare  in  questa
  Assemblea  per perfezionare e migliorare quei testi e quelle  legge
  che  non solo sono norme ordinamentali ma sono norme che danno alla
  Sicilia ed ai siciliani una speranza, una prospettiva di crescita.

   ZAFARANA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.   Ne   ha   facoltà.  Onorevoli,   dopo   l'intervento
  dell'onorevole Zafarana dichiaro chiusa la discussione generale.

   ZAFARANA.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  Governo,  devo
  dire che questo testo di legge che, insomma, è da più di un anno  è
  stato  analizzato  nelle nostra Commissione finalmente  approda  in
  quest'Aula  e finalmente dopo moltissimi anni, partirei diciamo  da
  un minimo di quindici fino ad arrivare, diciamo, a più di vent'anni
  si  individua,  appunto, per legge, tutta una serie  di  situazioni
  importanti,  come  la  pescaturismo, come  l'ittiturismo,  come  la
  propulsione verso le attività dei borghi marinari, delle  marinerie
  della  nostra Isola che chiaramente da tempo necessitava,  appunto,
  di  questo tipo di impronta, inquadramento legislativo, non  perché
  si  voglia  in  qualche modo cristallizzare,  diciamo,  e  bloccare
  quanto  piuttosto per dare elementi di propulsione, elementi  anche
  di  accesso,  perché  no, ai fondi comunitari  che,  attraverso  un
  inquadramento  di  legittimazione, possano essere  pertanto  meglio
  spendibili per la prossima programmazione e per l'attuale, cosa che
  appunto auspichiamo.
   In particolar modo vorrei riferire a quest'Aula una difficoltà che
  è  stata  appunto quella che c'è stata rappresentata da  coloro,  i
  rappresentanti tra i pescatori, perché dicevo finalmente?  Fino  ad
  oggi  fortunatamente  esiste  tutto un settore  imprenditoriale  di
  pescatori,  di professionisti che hanno portato avanti con  dignità
  tutte  queste  attività,  un  percorso  nuovo,  dato  appunto   una
  valorizzazione nuova all'offerta di turismo all'interno  di  questa
  prospettiva, anche senza un regolamento, muovendosi su  quello  che
  si stava verificando nelle altre regioni d'Italia.
   Finalmente  anche  noi  caliamo  in  un  testo  di  legge   alcune
  specificità che saranno fondamentali per incardinare, chiudere,  ma
  anche offrire prospettiva.
   All'articolo 6, mi preme, sono molto affezionata a questo articolo
  perché  a mia firma, ma sono felice che sia stato accolto da  tutta
  la  Commissione,  mi preme sottolineare questa  attenzione  che  la
  Commissione  ha  voluto  dare alla tutela  e  valorizzazione  delle
  feluche, delle imbarcazioni, pochissime imbarcazioni (sono 14 nello
  Stretto di Messina, tra Sicilia e Calabria) che praticano la  pesca
  tradizionale  del  pesce spada, che è una pesca tutta  particolare,
  che  è realizzata in tre mesi all'anno. Il Presidente Ragusa mi  fa
  il  segno  della  vittoria, veramente speriamo di  portare  a  casa
  questo importante risultato di tutela, appunto, e di valorizzazione
  di  ciò  che  abbiamo, di ciò che strenuamente i  nostri  pescatori
  difendono  nella  attività,  ma  anche  nella  tradizione  e  nella
  continuità,  nel trasferimento di questa tradizione.  Anche  perché
  tutto  quello  che  affrontano i nostri  pescatori  delle  feluche,
  spesso  sono  soltanto enormi difficoltà, e allora va dato  omaggio
  sicuramente a loro, che strenuamente perseverano nel portare avanti
  questo  tipo di pesca, in questa maniera possiamo dire  anche  così
  eco-compatibile   rispetto   agli   equilibri   marini,    che    è
  caratterizzante  di un nostro modo di pescare. Io vorrei  dire  che
  non è soltanto dello Stretto, non è soltanto di Messina, ma insieme
  agli   altri  modi  particolari  e  tradizionali  del   pescare   è
  identificativo di un modo di fare pesca e cultura in Sicilia, e  al
  tempo  stesso  permettiamo di poter in qualche modo  di  avere  uno
  spiraglio  di dialogo con l'istituzione Amministrazione  Regionale,
  per  non essere coloro che si dilettano soltanto di fare un po'  di
  pesca  del pesce spada. Ma coloro che invece si impegnano, vogliono
  tramandare  questa  nostra competenza e possono anche,  perché  no,
  fare opportunità di lavoro e di sviluppo per i nostri territori.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  io   voglio
  innanzitutto  esprimere  un  apprezzamento  vero  e   sincero   nei
  confronti della Commissione; del collega Catanzaro che, essendo  un
  saccense,  vive  come  tutti  i  provenienti  di  quella  comunità,
  innanzitutto, della cultura della pesca e quindi del  valore  della
  pesca  come  valore  economico;  del  Dipartimento,  perché  questo
  disegno di legge è figlio di una lunga gestazione che dura da  anni
  sulle  innovazioni che sono intervenute nel settore della  pesca  e
  che  però la disciplina normativa, fino ad oggi, non ha corrisposto
  tutte quelle modificazioni che sono intervenute nel tempo, rispetto
  alla capacità poi di legiferare in direzione e a sostegno del mondo
  della pesca.
   Diciamocelo  con  grande onestà, noi negli  ultimi  vent'anni,  di
  pesca la politica se n'è occupata in due direzioni: o per occuparsi
  del  trasferimento di risorse attraverso il fermo  biologico,  come
  una  forma di assistenza e di sussistenza del mondo della pesca;  o
  altrimenti, e questo è anche il vecchio programma comunitario 2007-
  2013,  che  sostanzialmente  è stato un programma  comunitario  che
  finanziava  il mondo della pesca per smettere di fare i  pescatori.
  Cioè,  era  un  fondo  che è stato utilizzato  prevalentemente  per
  cancellare uno dei settori storici dell'economia, ad esempio  della
  nostra  Regione, che voglio ricordarlo ancora una volta, noi  siamo
  la  più  grande marineria in Italia. Abbiamo il più alto numero  di
  licenze  e di imbarcazioni nel settore della pesca, artigianale  in
  particolare,  eppure  -  ed è questa la ragione  per  cui  apprezzo
  questa  norma - eppure siamo sottoposti a dei meccanismi di vincolo
  legislativo,  che  sono  più  delle  volte  figli  di   Regolamenti
  comunitari  che  disciplinano spesso la grande  pesca  industriale,
  soprattutto  delle  marinerie del Nord Europa ma  anche  di  alcuni
  gruppi  industriali  importanti  nel  settore  della  pesca,  e  ha
  sostanzialmente  lasciato al suo destino il sistema  della  piccola
  pesca  costruendo cioè favorendo una sorta di  aiutati che  Dio  ti
  aiuta , questo è stato un pò il modello attivato negli ultimi anni.
   Questa  legge  ed è positivo in tal senso, cerca di affermare  per
  legge e di disciplinarlo nell'ambito della Regione siciliana che il
  mondo  della pesca non è solo dato da chi va in mare a pescare,  il
  mondo   e  l'economia  del  mare  è  possibile  come  elemento   di
  valorizzazione economica attivando tutto ciò che ruota  attorno  al
  mondo del mare, sia durante l'attività in mare, sia per le attività
  a  terra,  quindi  la  pesca turismo, l'itto  turismo,  la  vendita
  diretta, la valorizzazione dei borghi marinari, la cultura del mare
  come  identità delle nostre comunità. Insomma, questa è  una  legge
  che prova a dire ai siciliani, e consentitemi di dirlo, a dire allo
  Stato,  che  pur in presenza di norme che sono oggi prevalentemente
  di tipo comunitario per i quali opera poi il sistema nazionale, con
  il  regolamento  nazionale sul FEAMP, la Sicilia anche  in  ragione
  delle  sue  competenze  statutarie ma anche in  ragione  delle  sua
  storia e della sua cultura, vuole fare della pesca non una economia
  del passato ma una economia del futuro, riportando i nostri giovani
  a investire sulle attività del mare e della pesca.
   C'è solo un rilievo che faccio e lo dico al Governo, vorrei che la
  Commissione mi ascoltasse, non vorrei che per eccesso  di  zelo  si
  producano  poi  quelle  norme  che invece  determinano  un  effetto
  boomerang, voglio ricordare a tutti noi che le norme sui divieti di
  pesca o sui divieti temporanei, tra l'altro non c'è bisogno di fare
  le  leggi,  sono disposizioni che sono successive ai pronunciamenti
  degli  organismi scientifici preposti a tale scopo. Questo vale  ad
  esempio per tutti i periodi di riposo delle attività di cattura  in
  mare,  io voglio ricordare che noi siamo stati la Regione  dove  ad
  esempio i periodi di fermo biologico spettanti per alcune tipologie
  di  pesce in Sicilia per anni sono stati attuati ognuno con il  suo
  periodo. Da qualche anno fortunatamente abbiamo stabilito che per i
  periodi   di   fermo   biologico  tutte  le   marinerie   siciliane
  contemporaneamente  si  fermano alla stessa  data.  Ora  qui  leggo
  all'articolo  36 che con norma stabiliamo che è fatto divieto  alla
  cattura  dei  ricci  di  mare in Sicilia. Lo dico  perché  possiamo
  discutere del rischio di un depauperamento del mare, di una risorsa
  importante  per la nostra biodiversità ma consentitemi di  dire  se
  noi facciamo passare il principio che si può stabilire con legge il
  periodo  di  fermo, guardate che lo dovremmo fare su tutto,  quindi
  attenzione chi può decidere e chi può orientare il tempo  di  fermo
  per consentire la riproduzione sono le autorità scientifiche non il
  legislatore   politico,  cioè  non  può  essere  il  politico   che
  stabilisce che fermiamo la cattura dei ricci di mare per due anni e
  perché non per tre? O per uno? O per un giorno o per una settimana?
  Chi lo può dire? e mi rivolgo anche al Governo.

   PRESIDENTE.  Siamo d'accordo onorevole Cracolici. Quando  ci  sarà
  l'emendamento  avrà modo di illustrarlo. Mi sembra  un'osservazione
  corretta, assolutamente corretta.

   CRACOLICI. No siccome, dando apprezzamento alla legge, mi pare che
  quell'articolo sia uno scivolamento su un terreno non consono  alla
  legge stessa, voglio qui ribadire che quella è una norma sbagliata.

   LUPO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LUPO. Signor Presidente, assessori, onorevoli colleghi, intervengo
  per  esprimere  un apprezzamento per questo disegno di  legge,  che
  riguarda  il settore della pesca, il settore della pesca inteso  in
  senso generale e, quindi, quella che è la ricchezza che rappresenta
  la pesca per la Regione siciliana, per la nostra terra.
   Intanto  desidero esprimere un apprezzamento per il lavoro  svolto
  dalla  Commissione   Attività produttive,  per  il  metodo  che  ha
  seguito.  E'  stato un metodo ispirato alla ricerca del  più  ampio
  consenso  e,  addirittura, dell'unanimità. Credo che sia  stato  un
  lavoro  che abbia comportato settimane, mesi, ma che è approdato  a
  una  qualità,  anche di produzione legislativa, che  oggi  possiamo
  apprezzare  e  che sicuramente è importante per la nostra  Regione.
  E',  quindi,  il  metodo delle riforme, che  io  credo  può  essere
  seguito  in  quest'Aula laddove e allorquando davvero si  intendano
  adottare provvedimenti di legge utili per la nostra Sicilia.
   Un  apprezzamento,  ovviamente, in modo particolare  all'assessore
  per  la  collaborazione  che ha saputo prestare  alla  Commissione,
  ascoltando  quelle  che erano le richieste che venivano  anche  dal
  territorio,  dalle associazioni imprenditoriali, dalle associazioni
  dei  pescatori,  da coloro che vivono giornalmente  il  tema  della
  pesca;  all'onorevole  Catanzaro -  mi  sia  consentito  -  che  ha
  presentato  uno  specifico  disegno di legge,  che  sicuramente  ha
  contribuito in maniera forte alla redazione del testo definitivo.
   Credo  che sia estremamente importante anche sottolineare, come  è
  stato già fatto nella relazione al disegno di legge, che la pesca è
  una  delle  materie di competenza esclusiva della nostra  Assemblea
  regionale  siciliana in base all'articolo 14, comma 1,  lettera  l)
  dello   Statuto,   che   ha  forza  di  legge   costituzionale,   e
  ciononostante  -  anzi  direi  a  maggior  ragione  -  la   materia
  ovviamente  è interessata da provvedimenti che riguardano  l'Unione
  europea.  Ma  io  credo che la nostra debba essere  l'Europa  delle
  Regioni,  che  quindi deve valorizzare anche  quelle  che  sono  le
  competenze  legislative  delle  diverse  Regioni  a  seconda  delle
  diversi  specificità. E quindi credo che il  disegno  di  legge  dà
  anche  un  giusto  riconoscimento positivo al  tema  dell'autonomia
  legislativa  di  cui la nostra Assemblea regionale gode  in  questo
  specifico settore.
   Gli  articoli  del  disegno  di legge sono  42,  quindi  siamo  in
  presenza di un testo complessivo di riforma della legge di settore,
  estremamente  importante perché mette anche  ordine  sulla  materia
  legislativa in materia di pesca e riguarda la programmazione,  così
  come la tutela delle tradizioni culturali della pesca, così come la
  tutela  dell'ambiente.  E  questo  è  un  altro  elemento   che   è
  sicuramente importante sottolineare, cioè l'esigenza di mantenere e
  ricercare   il   giusto   equilibrio  tra  l'attività   produttiva,
  rappresentata  dalla  pesca,  e  la  tutela  dell'ambiente,  e   in
  particolare  la  tutela del mare. Credo che  il  disegno  di  legge
  centri anche questo obiettivo, con una particolare attenzione anche
  al  tema  della commercializzazione del prodotto ittico, così  come
  dell'ittiturismo,  che  può essere una risorsa  soprattutto  per  i
  tanti  borghi  marinari  della nostra  bellissima  isola,  fino  ad
  arrivare  a normare quella che è la materia del turismo  azzurro  -
  così  come  viene definito nel disegno di legge -  e,  quindi,  c'è
  anche  una trasversalità che riguarda i diversi settori del disegno
  di  legge  in materia di pesca che può rappresentare, se saremo  in
  grado  anche di darne l'attuazione adeguata e questo è compito  del
  Governo  attraverso  le  parti  che il  disegno  di  legge  demanda
  all'attuazione del Governo, può rappresentare davvero un fattore di
  crescita economica, di sviluppo, di valorizzazione delle risorse di
  cui  la  nostra isola dispone, soprattutto in prossimità ovviamente
  delle  aree  marittime,  delle  zone particolarmente  vocate,  alla
  pesca,  penso,  per  quanto riguarda la  mia  provincia  che  è  la
  provincia  di  Palermo, anche a Porticello, a Isola delle  Femmine,
  oltre chiaramente alle principali marinerie della nostra isola.
   Quindi   per   quanto  ci  riguarda,  come  Partito   Democratico,
  esprimeremo  il  voto  favorevole al disegno di  legge,  ovviamente
  tenendo  conto  anche degli emendamenti che sono stati  presentati,
  sui quali ci esprimeremo di volta in volta.

   PULLARA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PULLARA.   Signor   Presidente,   onorevoli   colleghi,   Governo,
  intervengo  perché un disegno di legge di questo  tipo  che  stiamo
  andando  ad approvare affronta uno dei tre assi più importanti  che
  abbiamo  in ordine al sostegno alla nostra economia, perché  a  mio
  parere  l'economia della Regione siciliana si regge su agricoltura,
  turismo e pesca.
   Orbene,  la  pesca  è  sicuramente un  settore  che  noi  dovremmo
  salvaguardare  di più, tenuto conto che tra l'altro stiamo  venendo
  da  un  momento  elettorale  che ha riguardato  l'Europa  e  spesso
  l'Europa interviene sulle normative nazionali e a cascata su quelle
  regionali;  è  un momento importante da dovere trattare  perché  in
  misura  preponderante  dobbiamo  difendere  una  categoria,  ma  al
  contempo  un  settore  della nostra economia  che  è  assolutamente
  vitale, che non porta solamente benessere, posti di lavoro o altro,
  direttamente  dalla pesca, ma c'è un ragionamento  che  può  essere
  fatto sull'indotto, sulle industrie conserviere, sulle industrie di
  conservazione, sul turismo che si può ben legare all'attività della
  stessa  pesca,  per  fare  in modo che questa  Regione  continui  a
  diventare attrattiva o, meglio ancora, sia e diventi attrattiva  ai
  più. Fare in modo di approvare, tra virgolette, un testo unitario o
  un ragionamento unitario attorno ad un tema come quello della pesca
  e  farlo  con un disegno di legge, ripeto, venendo dopo le elezioni
  europee  che vedono prossimamente insediarsi al Parlamento  europeo
  dei  rappresentanti regionali, è un mandato forte, tra  virgolette,
  che  gli  viene  trasmesso,  gli viene  data  una  legge  approvata
  dall'intero Parlamento con alcuni canoni fondamentali,  che  magari
  potrebbero  anche  diventare canoni europei e con questi  diventare
  motivo di difesa per la nostra economia.

   PRESIDENTE.  Dichiaro chiusa la discussione generale  e  pongo  in
  votazione  il passaggio all'esame degli articoli. Chi è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)


     Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per lo
                     sviluppo del turismo nautico.
               Disciplina dei Marina Resort» (381-59/A)

   PRESIDENTE. Si riprende l'esame del disegno di legge nn.  381-59/A
   Norme  per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei  Marina
  Resort , in precedenza accantonato.
   Eravamo  rimasti  in sospeso con l'articolo 4. Il  Governo  ci  ha
  rassicurato  sull'articolo 4. Non ci sono osservazioni,  il  parere
  era  stato  favorevole  poco  fa, il  Governo  conferma  il  parere
  favorevole.
   Pongo in votazione l'articolo 4.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   C'è  un  emendamento  ai sensi dell'articolo 117  del  Regolamento
  interno, l'emendamento 117.1: al comma 1 dell'articolo 3 le  parole
   articolo  2  del  decreto legislativo n. 222/206  sono  sostituite
  dalle parole  articolo 27 della legge regionale n. 7/2019 .
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Sospendo  brevemente la seduta per consentire la distribuzione  di
  un emendamento che è stato presentato.

     (La seduta, sospesa alle ore 18.01, è ripresa alle ore 18.05)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, comunico che è  stato  presentato
  l'emendamento  A.2,  a  firma  di  diversi  Presidenti  di   Gruppi
  parlamentari che prevede il rinvio dell'elezione provinciale ad una
  domenica  compresa  tra  il  1 aprile  e  il  30  aprile  2020.  E'
  ovviamente  un  emendamento  presentato  al  di  fuori  del  testo.
  Pertanto, se non sorgono osservazioni, lo metto in votazione.
   Intanto l'emendamento è ammesso.

   SAVARINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVARINO.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  assessori,  se
  lei, Presidente, dice  se non sorgono osservazioni , io le rispondo
   sorgono  osservazioni .  Questo è  un  emendamento  calato  in  un
  disegno di legge che non c'entra niente per tema, che ha bisogno di
  un  passaggio  nella Commissione di merito e che, quindi,  noi  non
  condividiamo  né  nella  forma né nella sostanza  perché  Diventerà
  Bellissima è contraria ad ulteriori rinvii e a mantenere ancora dei
  Commissari.
   Noi  siamo anche contrari alla forma che si è trovata di  adesione
  alla  Delrio che sia chiaro, noi avremmo voluto l'elezione  diretta
  ma  è chiaro che meno democratico dell'elezione diretta è quello di
  avere  dei Commissari, almeno con l'elezione indiretta abbiamo  una
  rappresentanza del territorio e si fermano le nomine dei Commissari
  e lo dico da partito di riferimento del Presidente della Regione.
   Questi   rinvii  ulteriori  non  li  condividiamo,  questo   nella
  sostanza,  nella forma non può essere presentato in un  disegno  di
  legge  che  non è della stessa materia e non ha neanche  il  parere
  della Commissione di merito.

   CALDERONE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CALDERONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori, anche
  a  nome  di  Forza  Italia  mi sento di aderire  alle  osservazioni
  dell'onorevole  Savarino  e  come ha espressamente  riferito  testé
  l'onorevole Savarino calato in un disegno assolutamente in  maniera
  disorganica,  quindi,  non è soltanto un problema  di  sostanza  ma
  anche  di  forma, quindi, noi come Forza Italia annunciamo  di  non
  essere  d'accordo  su  questo emendamento e, quindi,  ribadiamo  la
  nostra non adesione.

   FOTI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FOTI.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  assessori,  io  mi
  atterrò  alle  indicazioni di voto del mio  Presidente  del  Gruppo
  parlamentare, però vorrei rivolgermi ai colleghi deputati, anche  a
  chi  ci  segue  da  casa, volendo spiegare che  questo  emendamento
  avrebbe  dato dignità a chi lo presenta, a chi lo voterà,  decidere
  quello che volete, se fosse stato fatto un mesetto fa. Vi ricordate
  quando l'assessore ha dovuto spostare le date delle elezioni per le
  comunali  e  per le europee differendole proprio, anticipandole  le
  elezioni  comunali  perché  bisognava  dare  tempo  ai  comuni   di
  formarsi,  di insediarsi e arrivare puntuali e preparati  a  questa
  data  del  31  luglio  2019? E per questa  cosa,  questa  necessità
  abbiamo speso fior di quattrini, quando abbiamo un bilancio in  cui
  si  mendica anche per qualche migliaia di euro. Bene  Abbiamo speso
  i  soldi,  abbiamo anticipato le elezioni ed ora qui c'è  tutta  la
  credibilità  di  chi  ancora vuole giocare  a  barattare  equilibri
  perché ancora si devono fare le loro vendette, i loro accordi ed  i
  loro rimpasti.
   Io,  signor  Presidente,  da un punto di  vista  economico,  trovo
  oltraggioso e qualcuno deve assumersi la responsabilità o di  avere
  fatto  per  due volte le elezioni, avere chiuso per  due  volte  le
  scuole,  avere  mobilitato, avere provocato un  astensionismo  alle
  elezioni  europee imponente, oppure fare veramente un mea culpa  ad
  una   classe  politica  che  non  riesce,  non  si  sazia  mai   di
  spartizioni, di giochi politici. Veramente umiliante

   PRESIDENTE. Si passa alla votazione dell'emendamento A.2.

   PULLARA. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

      (La richiesta risulta appoggiata a termini di Regolamento)

         Votazione per scrutinio segreto dell'emendamento A.2

   PRESIDENTE.   Essendo  la  richiesta  appoggiata   a   termini   di
  Regolamento,    indìco   la   votazione   per   scrutinio    segreto
  dell'emendamento A.2.
   Chiarisco  il significato del voto: chi vota sì preme  il  pulsante
  verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme  il
  pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                      (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

   PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  segreto:

   Presenti        ...   59
   Votanti             33
   Maggioranza         17
   Favorevoli          24
   Contrari              9
   Astenuti            24

                            (E' approvato)

  Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
                                 Art. 6
                             Norma finale

   1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana.

   2.  È  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla
  osservare come legge della Regione.

  Lo pongo in votazione.
  Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)


     Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
    Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina
                          resort  (381-59/A)

   PRESIDENTE.  Si passa alla votazione finale per scrutinio  nominale
  del  disegno  di  legge  Norme per lo sviluppo del turismo  nautico.
  Disciplina dei marina resort  (381-59/A).
   Indìco la votazione.
   Chiarisco  il significato del voto: chi vota sì preme il  pulsante
  verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
  pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                      (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

   PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:

   Presenti .         59
   Votanti             36
   Maggioranza         19
   Favorevoli          36
   Contrari            0
   Astenuti            19

                         (L'Assemblea approva)

   Sospendo la seduta.

     (La seduta, sospesa alle ore 18.13, è ripresa alle ore 18.38)

                  Presidenza del Presidente MICCICHE'

     La seduta è ripresa.


     Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per la
      salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la
       promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca
               mediterranea in Sicilia» (nn. 291-292/A)

   PRESIDENTE. Si riprende l'esame del disegno di legge «Norme per la
  salvaguardia  della  cultura  e delle  identità  marine  e  per  la
  promozione   dell'economia  del  mare.   Disciplina   della   pesca
  mediterranea in Sicilia» (nn. 291-292/A), posto al numero 2) del II
  punto dell'ordine del giorno.
   Si passa all'articolo 1.
   Ne do lettura:

                               «Art. 1.
                     Oggetto, principi e finalità.

   1.  In  attuazione  dell'articolo 14, comma 1,  lettera  l)  dello
  Statuto,  la  presente legge disciplina il sostegno  della  Regione
  siciliana alla pesca mediterranea. A tale fine la Regione  persegue
  i seguenti obiettivi:

   a)  definire  e tutelare l'identità e la specificità  della  pesca
  mediterranea coniugando sostenibilità economica, sociale, culturale
  e ambientale;

   b)   modernizzare,  innovare  e  valorizzare  le  attività   degli
  imprenditori  ittici favorendo l'esercizio delle seguenti  attività
  connesse:  la  vendita  diretta, la  tutela  ambientale,  la  pesca
  turistica  (o pescaturismo), il turismo ittico (o ittiturismo),  le
  attività didattiche;

   c)    valorizzare   i   prodotti   ittici   siciliani   attraverso
  l'informazione  ai  consumatori, la tutela  e  la  trasparenza  del
  mercato;

   d)  sviluppare le seguenti infrastrutture di filiera: mercati  del
  pescatore, mercati ittici, porti e luoghi di sbarco;

   e)  tutelare le tradizioni culturali del mondo della  pesca  e  il
  loro valore antropologico e pedagogico;

   f)  preservare il patrimonio culturale dei borghi marinari,  delle
  tonnare  fisse, delle barche da pesca tradizionali quali le feluche
  e delle altre tipologie di pesca storica;

   g)  sostenere  le  relazioni  e  la cooperazione  transfrontaliera
  mediterranea  attraverso specifiche misure  di  intervento  per  la
  valutazione,  la  creazione  e  la gestione  di  adeguate  zone  di
  protezione, di ripopolamento degli stock ittici e di recupero degli
  ecosistemi associati;

   h) contrastare tutte le forme di pesca illegale.

   2.   La   Regione  siciliana  promuove  l'aggregazione  produttiva
  riconoscendo ai soggetti economici, alle organizzazioni  sociali  e
  agli  enti  locali un ruolo specifico per la modernizzazione  e  lo
  sviluppo del settore ittico e per la tutela e la salvaguardia delle
  produzioni ittiche e dell'ambiente».

     Comunico  che è stato presentato l'emendamento 1.1 a nome  degli
  onorevoli Aricò, Assenza ed altri.

   SAVARINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVARINO.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi  lo   spirito
  dell'emendamento presentato dal Gruppo DiventeràBellissima è quella
  di  andare  incontro all'esigenza di tenere il mare  pulito  e  che
  quindi va assolutamente in linea con quanto già abbiamo fatto nelle
  more,  è stato approvato nella mia Commissione ed è all'esame della
  Commissione  bilancio' con il disegno di legge Plastic-free  e  per
  altri  aspetti  nel disegno di legge sui rifiuti; quindi,  pertanto
  ritengo   che   sia   assolutamente   indispensabile   preoccuparsi
  dell'inquinamento del mare e di aiutare i pescatori a tenere pulito
  anche  attraverso  il  loro operato -  come  per  altro  già  fanno
  volontariamente  -  il  mare,  questo trova  migliore  disposizione
  normativa all'interno del disegno di legge sul Plastic-free  da  un
  lato,  e  per altro verso nel DDL sui rifiuti che è all'ordine  del
  giorno in Aula, per cui lo ritiriamo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

   PRESIDENTE.  Pongo  in votazione l'articolo 1.  Chi  è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.
                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                             «Articolo 2.
                       Piani di gestione locale

         1.  La Regione siciliana favorisce, attraverso i Piani di
     gestione  locale, un sistema di pesca conforme  al  principio
     dello  sviluppo  sostenibile, come definito  dall'articolo  3
     quater  del  decreto  legislativo 2 aprile  2006,  n.  152  e
     basato  sull'uso delle risorse locali. A tal  fine  valorizza
     le  reti  di  connessione delle imprese produttive attraverso
     il  sostegno all'innovazione e il coinvolgimento  degli  enti
     di ricerca.

         2. Gli obiettivi del Piano di gestione locale sono:

         a)   la  definizione  di  modelli  di  sviluppo  per   la
     modernizzazione  del settore ittico locale e la  salvaguardia
     dei livelli occupazionali e reddituali;

         b)  l'uso  sostenibile delle risorse ittiche,  attraverso
     la  gestione responsabile delle attività di pesca nelle acque
     territoriali  siciliane  e  l'introduzione  di   sistemi   di
     cogestione   mediante  periodi  di  arresto  temporaneo   non
     obbligatori;

         c)  la  salvaguardia delle attività di pesca tradizionale
     e storica locale.

         3. I Piani di gestione locale disciplinano:

         a)  la tipologia degli attrezzi da pesca, il numero e  la
     dimensione,  le  modalità di impiego e la composizione  delle
     catture  che possono essere tenute a bordo durante  la  pesca
     con tali attrezzi;

         b)  la definizione delle aree e dei periodi nei quali  le
     attività  di  pesca sono vietate o sottoposte  a  restrizioni
     spaziali e temporali dinamiche;

         c)  le  misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle
     attività  di  pesca  sugli ecosistemi  marini  vulnerabili  e
     sulle specie  non bersaglio ;

         d)  le  misure  specifiche per accrescere la  selettività
     degli attrezzi da pesca;

         e) le misure specifiche per ridurre i rigetti in mare;

         f)  i  diritti  esclusivi di pesca nell'ambito  dell'area
     del   Piano   di  gestione,  al  fine  di  salvaguardare   la
     riproduttività, il mantenimento delle popolazioni  ittiche  e
     la biodiversità ittica.

         4.  Il  Piano di gestione locale interessa aree  omogenee
     per      caratteristiche     alieutiche,      amministrative,
     fisiografiche ed ecologiche entro le 12 miglia dalla costa.

         5.  L'area  interessata dal Piano di gestione locale  non
     può  essere inferiore a 50 km di costa marina e coinvolge  un
     numero  di imbarcazioni non inferiore a quaranta. Tali limiti
     non  sono  richiesti  per i Piani di gestione  relativi  alle
     isole minori.

         6.  I  soggetti  attuatori del Piano di  gestione  locale
     devono   rappresentare  almeno  il   70   per   cento   delle
     imbarcazioni  da  pesca autorizzate ad  esercitare  la  pesca
     artigianale  costiera  e regolarmente iscritte  negli  Uffici
     marittimi in cui ricade l'area di gestione individuata.

         7.  E'  istituita presso il Dipartimento regionale  della
     pesca   mediterranea  l'anagrafe  regionale   della   ricerca
     scientifica  nel settore della pesca e dell'ambiente  marino,
     al  fine  di incentivare la condivisione dei risultati  della
     ricerca,  dell'innovazione e della tecnologia per lo sviluppo
     dell'economia blu sostenibile.

         8.   I  Consorzi  di  gestione  della  pesca  artigianale
     (Co.ge.pa.)   di   cui  al  successivo  comma   10   indicano
     l'organismo  scientifico  incaricato  del  supporto  tecnico-
     scientifico  all'attività progettuale del Piano  di  gestione
     locale  e alla sua attuazione individuandolo tra gli  enti  o
     istituti  di ricerca pubblici inseriti nell'anagrafe  di  cui
     al precedente comma 7.

            9.   Presso  il  Dipartimento  regionale  della  pesca
     mediterranea  è  istituito  il tavolo  di  coordinamento  dei
     Piani  di  gestione  locale. Tale coordinamento  assicura  il
     raccordo  normativo e amministrativo con i piani di  gestione
     nazionali e internazionali.

         10.   Entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
     presente   legge  il  Dipartimento  regionale   della   pesca
     mediterranea  individua,  attraverso  procedure  ad  evidenza
     pubblica,  i  Co.ge.pa. responsabili dei  Piani  di  gestione
     locale.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                             «Articolo 3.
              Cooperazione mediterranea transfrontaliera

         1.    La    Regione   siciliana   promuove,    attraverso
     l'Osservatorio della pesca mediterranea  Giovanni  Tumbiolo ,
     l'istituzione,      nell'ambito      della       cooperazione
     transfrontaliera  e  nel  rispetto delle  norme  sul  diritto
     della  navigazione e dei trattati internazionali sulla pesca,
     di  un'area  pilota  di sperimentazione  ed  applicazione  di
     misure  condivise per la promozione delle risorse  ittiche  e
     per la tutela degli ecosistemi nello stretto di Sicilia.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                             «Articolo 4.
          Rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani

         1.   Presso   il  Dipartimento  regionale   della   pesca
     mediterranea è istituita la rete di coordinamento dei  comuni
     marinari  siciliani. Tale rete provvede  alla  definizione  e
     all'attuazione  di politiche finalizzate allo sviluppo  delle
     infrastrutture,  quali  porti  pescherecci,  mercati  ittici,
     sale  per  la  vendita all'asta, siti di sbarco e  ripari  di
     pesca,  strutture  per la raccolta di scarti  e  rifiuti  del
     mare,  e  alla  promozione  dei lavoratori,  con  particolare
     riguardo a:

         a)    la    formazione   professionale,   l'apprendimento
     permanente,  la  diffusione  delle  conoscenze  di  carattere
     sociale,    economico,    giuridico,   scientifico,    nonché
     l'acquisizione  di  nuove competenze  professionali  connesse
     alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini;

         b)  i  collegamenti in rete e gli scambi di esperienze  e
     buone pratiche tra le parti interessate.

         2.  I  comuni  costieri del territorio regionale  possono
     chiedere   di   aderire   alla  Rete  dei   comuni   marinari
     siciliani.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                             «Articolo 5.
        Registro delle identità della pesca mediterranea e dei
                            borghi marinari

         1.  E'  istituito presso il Dipartimento regionale  della
     pesca  mediterranea  il registro delle identità  della  pesca
     mediterranea  e dei borghi marinari. Tale registro  è  tenuto
     in   modalità  telematica  ed  è  consultabile  per  finalità
     didattiche e divulgative.

         2.  Il  registro è redatto in conformità alle indicazioni
     della  Commissione intergovernativa per la  salvaguardia  del
     patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, anche  al  fine
     di  contribuire ad implementare la  Lista rappresentativa del
     Patrimonio  Culturale  immateriale  (Representative  list  of
     the  Intangible Cultural Heritage of Humanity)  e  la   Lista
     del  Patrimonio immateriale che necessita di Urgente  tutela
     (List  of  Intangible Cultural Heritage  in  Need  of  Urgent
     Safeguarding).

          3. Tale registro contiene:

         a)     l'identificazione,     la     documentazione     e
     classificazione  dei  saperi e delle  conoscenze  marinare  e
     delle tradizioni orali;

         b)  l'indicazione delle misure tecniche degli attrezzi da
     pesca tradizionale.

         4.   In  apposita  sezione  del  registro  sono  indicate
     altresì  le  azioni da intraprendere per la salvaguardia  del
     patrimonio  culturale  marinaro e  per  la  promozione  della
     filiera ittica mediterranea.

         5. Apposite sezioni del registro riportano:

         a)  la  descrizione degli attrezzi utilizzati e i  metodi
     di cattura per la pesca nel Mediterraneo;

         b)  il  censimento  dei dati sugli  opifici  dediti  alla
     trasformazione e conservazione dei prodotti ittici;

         c)  la  documentazione relativa alle tipologie e modalità
     di trasformazione e conservazione del pescato;

         d)  l'individuazione  di fonti storiche  e  bibliotecarie
     contenenti nozioni riguardanti la pesca nel Mediterraneo;

         e) il censimento dei maestri d'ascia nel Mediterraneo;

         f) il censimento dei borghi marinari;

         g) il censimento delle tonnare fisse;

         h)  il censimento dei mercati ittici siciliani con i dati
     delle relative attività.

         6.  Entro  180 giorni dalla pubblicazione della  presente
     legge i sindaci chiedono l'inserimento dei borghi marinari  e
     delle  tonnare  fisse presenti nel proprio  territorio  nelle
     relative sezioni del registro di cui al presente articolo.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                             «Articolo 6.
                 Tutela e valorizzazione delle feluche

         1.  La Regione siciliana riconosce e valorizza il sistema
     tradizionale  di  pesca  delle   Feluche   dello  Stretto  di
     Messina.

         2.  Entro  180 giorni dalla pubblicazione della  presente
     legge  il  Dipartimento  regionale della  pesca  mediterranea
     approva il programma di valorizzazione che dovrà contenere:

         a)  l'individuazione  di risorse e strategie  finalizzate
     alla  diversificazione  del reddito dei  pescatori  impiegati
     nel  sistema  di pesca delle feluche tramite lo  sviluppo  di
     attività complementari o connesse;

         b)  l'individuazione di risorse e incentivi alla  ricerca
     scientifica,  storica,  etnografica  e  antropologica   sulla
     pesca  tradizionale del pescespada e delle  altre  specie  di
      grandi pelagici  nell'area dello Stretto di Messina;

         c)  l'individuazione  di strategie per  il  potenziamento
     dell'uso del sistema tradizionale di pesca attraverso:
         i. la specifica formazione degli operatori;
         ii.   la   promozione  di  campagne  di  informazione   e
     sensibilizzazione rivolte ai consumatori;
         iii.  incentivi  volti al conseguimento di certificazioni
     sulla sostenibilità del sistema di pesca tradizionale;

         d)  l'individuazione di strategie per l'istituzione di un
     disciplinare  del  sistema di pesca  tradizionale,  anche  al
     fine  dell'istituzione di marchi regionali  ovvero  di  altri
     marchi di tutela a carattere nazionale o europeo;

         e)  la  promozione  culturale  e  turistica  connessa  al
     sistema tradizionale di pesca delle Feluche dello Stretto  di
     Messina.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                             «Articolo 7.
                    Strade e Rotte del Tonno rosso

         1.  La  Regione  siciliana  al  fine  di  valorizzare  il
     patrimonio  storico, culturale e antropologico delle  tonnare
     fisse    attraverso   la   qualificazione   e    l'incremento
     dell'offerta     turistica    integrata,    disciplina     la
     realizzazione delle strade e delle rotte del tonno rosso,  di
     seguito definite Strade del tonno.

         2.  Le  Strade  del  tonno sono itinerari  turistici  ove
     insistono  tonnare  fisse, attività di pesca,  trasformazione
     ittica, musei del mare, aree marine protette.

         3.  Il  Dipartimento  regionale della pesca  mediterranea
     entro  180 giorni dalla data di pubblicazione della  presente
     legge,  emana  il  disciplinare tipo delle Strade  del  tonno
     contenente criteri e modalità per il riconoscimento.

         4.   Le  Strade  del  Tonno  sono  promosse  da  comitati
     appositamente  costituiti  ai  sensi  degli  articoli  39   e
     seguenti del codice civile.

         5. I comitati svolgono i seguenti compiti:

         a)  realizzano  e  gestiscono la  strada  del  tonno  nel
     rispetto del disciplinare;

         b) promuovono la conoscenza della strada del tonno;

         c)  collaborano  con  la Regione e con  gli  enti  locali
     interessati  per  l'inserimento della strada  del  tonno  nei
     diversi strumenti di promozione turistica;

         d)  vigilano  sulla corretta attuazione delle  iniziative
     da   parte  dei  soggetti  interessati  e  sul  rispetto  del
     disciplinare.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                             «Articolo 8.
                  Vendita diretta dei prodotti ittici

         1.  La  vendita diretta è la cessione dei propri prodotti
     effettuata  dall'imprenditore  ittico  al  consumatore  senza
     intermediazione  ed  è  considerata  attività  connessa  alla
     attività  principale ai sensi dell'articolo 2,  comma  2-bis,
     del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

         2.  La  vendita diretta può avvenire mediante la cessione
     da  bordo  del  peschereccio,  su  aree  pubbliche  in  forma
     itinerante  e  non  itinerante ovvero  in  locale  aperto  al
     pubblico.

         3.  La cessione da bordo del peschereccio è consentita in
     porti  pescherecci,  luoghi  di  sbarco  e  ripari  da  pesca
     autorizzati o zone demaniali adiacenti.

         4.  L'imprenditore  ittico  che  vende  direttamente  dal
     peschereccio, dal luogo di sbarco, dal banco di  vendita  sul
     punto  di  appoggio, dal riparo di pesca o da zone  demaniali
     adiacenti piccoli quantitativi di pescato, è esonerato  dagli
     adempimenti   di  cui  al  regolamento  (CE)  n.   1224/2009,
     articolo  58, paragrafo 8 e al regolamento (UE) n. 1379/2013,
     articolo 35, comma 4, nei modi e limiti ivi previsti.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                             «Articolo 9.
                      Mercati ittici all'ingrosso

         1.  Per  mercato  all'ingrosso  dei  prodotti  ittici  si
     intende   lo   stabilimento   riconosciuto   ai   sensi   dei
     regolamenti  (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, in  cui  avviene
     la   contrattazione  dei  prodotti  conferiti  da  parte  dei
     produttori  singoli e da cooperative fra  produttori  e  loro
     consorzi,  nonché da operatori commerciali all'ingrosso.  Gli
     edifici,  le  attrezzature e gli altri  impianti  e  servizi,
     posti  a  disposizione degli operatori economici del  settore
     ittico,    costituiscono   i   mercati   per   il   commercio
     all'ingrosso  dei prodotti ittici. I mercati  possono  essere
     gestiti  da  soggetti  pubblici, da  privati  o  da  soggetti
     giuridici misti.

         2.  Per  commercio all'ingrosso si intende quello di  cui
     all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.  28
     e successive modifiche e integrazioni.

         3.   Per  operatori  economici  del  settore  ittico   si
     intendono  i soggetti di cui all'articolo 10 della  legge  25
     marzo  1959,  n.  125 e successive modifiche e  integrazioni.
     L'attività  di  commercio  all'ingrosso  di  prodotti  ittici
     fuori    dai    mercati    è    subordinata    al    possesso
     dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

         4.  Nei  mercati ittici all'ingrosso è vietata la vendita
     al  dettaglio nelle stesse fasce orarie in cui si esercita la
     vendita all'ingrosso.

         5.  L'affidamento  della gestione dei  mercati  ittici  a
     soggetti  privati è subordinata all'espletamento di  apposita
     procedura ad evidenza pubblica.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                             «Articolo 10.
       Organizzazione dei produttori ittici e dell'acquicoltura

         1.  La  Regione siciliana riconosce e valorizza il  ruolo
     delle     organizzazioni    di    produttori     ittici     e
     dell'acquicoltura  di cui al regolamento  (UE)  n.  1379/2013
     del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  dell'11  dicembre
     2013.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                             «Articolo 11.
         Vigilanza sanitaria e controllo sulle specie ittiche
                    all'interno dei mercati ittici

         1.  Presso  i  mercati ittici è effettuato dalle  ASP  il
     servizio  di vigilanza sanitaria e di controllo sulle  specie
     e  qualità dei prodotti ittici, al quale è preposto un medico
     veterinario.

         2.  L'Ente  gestore del mercato mette a disposizione  del
     medico  veterinario i locali, le attrezzature ed il personale
     necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                             «Articolo 12.
          Polizia e vigilanza all'interno dei mercati ittici

         1.   Il   Servizio  di  Polizia  nei  mercati  ittici   è
     assicurato  dal  Comando  di Polizia  Locale  dei  rispettivi
     comuni  ovvero  da  istituti di vigilanza privati  incaricati
     dai  comuni  medesimi. I relativi oneri  sono  a  carico  dei
     comuni.

         2. Il servizio di vigilanza nei mercati:

         a)  assicura il mantenimento dell'ordine all'interno  del
     mercato  e nelle immediate adiacenze, nonché l'osservanza  da
     parte  degli  operatori e dei frequentatori  delle  norme  di
     legge e di regolamento attinenti ai mercati stessi;

         b)  fornisce  collaborazione agli  organi  preposti  alla
     direzione  del  mercato nello svolgimento  dei  compiti  agli
     stessi attribuiti, attuandone le direttive;

         c)  agevola  la  circolazione  e  la  sosta  dei  veicoli
     all'interno e nelle immediate adiacenze del mercato;

         d)  impedisce  l'ingresso  nei  mercati  di  persone  non
     autorizzate,  nonché  di coloro che  siano  stati  sospesi  o
     esclusi dai mercati;

         e)  impedisce e reprime qualsiasi atto che possa comunque
     ostacolare  il  regolare andamento dei mercati  e  interviene
     collaborando  con il personale sanitario al  controllo  sotto
     il profilo igienico-sanitario.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                             «Articolo 13.
                    Attività di pesca professionale

         1.   La   pesca   professionale  è  l'attività   definita
     dall'articolo  2 del d.lgs. n. 4/2012 e successive  modifiche
     e integrazioni.

         2.  Il  pescaturismo  e l'ittiturismo  sono  attività  di
     pesca  professionale ai sensi dell'articolo 2 del d. lgs.  n.
     4/2012.

         3.  Le  attività di pescaturismo e di ittiturismo possono
     essere  esercitate anche nelle aree marine  protette,  purché
     la  specifica  attività svolta sia conforme  alle  misure  di
     protezione,  ai  divieti  e  alle prescrizioni  previste  dai
     rispettivi   regolamenti   e   previa   autorizzazione    dei
     competenti enti di gestione.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                             «Articolo 14.
                            Turismo azzurro

         1.  La Regione siciliana, nell'ambito delle politiche  di
     gestione integrata della costa e al fine di diversificare  il
     reddito  dei  pescatori,  promuove la  pesca  multifunzionale
     tramite  lo  sviluppo  di  attività complementari  quali:  il
     pescaturismo,   l'ittiturismo,   il   turismo   della   pesca
     sportiva,  la  ristorazione marinara,  i  servizi  ambientali
     legati  alla pesca, con particolare riferimento alla  pulizia
     dei  fondali  marini e delle acque adiacenti alle  coste,  le
     attività didattiche e pedagogiche a bordo e in banchina.

         2. Tali attività mirano a:

         a)   tutelare   l'ambiente  marino   e   valorizzare   le
     specifiche  risorse ittiche locali, promuovere e  valorizzare
     i  prodotti tradizionali e di qualità e le connesse  tipicità
     enogastronomiche;

         b)  conservare  e promuovere le tradizioni culturali  del
     mondo  della  pesca anche attraverso una corretta  educazione
     alimentare,  con  particolare  riguardo  alla  valorizzazione
     gastronomica della biodiversità del pescato;

         c)   preservare  il  patrimonio  ambientale  ed  edilizio
     costiero,   tutelando   le   peculiarità   paesaggistiche   e
     valorizzando i centri storici e le loro marinerie.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                             «Articolo 15.
                Registro regionale del Turismo azzurro

           1.  E' istituito presso il Dipartimento regionale della
     pesca  mediterranea il registro degli operatori  del  Turismo
     azzurro.

         2. Il registro di cui al comma 1 del presente articolo  è
     composto  da  tre sezioni: una per il pescaturismo,  una  per
     l'ittiturismo  e  una  per  le  cooperative  di   pesca   che
     forniscono   servizi   di  supporto  logistico   e   per   le
     organizzazioni  del  settore  della  promozione  turistica  e
     culturale del mare.

         3.  L'iscrizione al registro regionale di cui al presente
     articolo   è  requisito  necessario  per  l'esercizio   delle
     relative attività.

         4.      L'operatore     di     pescaturismo,     ottenuta
     l'autorizzazione  ai sensi del decreto del Ministero  per  le
     politiche   agricole   n.  293/99,  trasmette   comunicazione
     scritta  entro  sessanta giorni dalla data  del  rilascio  al
     Dipartimento  regionale  della pesca  mediterranea,  ai  fini
     dell'inserimento nell'apposita sezione del registro.

         5.  Ai  fini  dell'iscrizione nell'apposita  sezione  del
     registro,  le  cooperative indicano le unità  autorizzate  ai
     sensi del precedente comma 4.

         6.  L'operatore  di ittiturismo, ai fini  dell'iscrizione
     nel   registro   di  cui  al  presente  articolo,   trasmette
     comunicazione scritta al Dipartimento regionale  della  pesca
     mediterranea  entro  sessanta giorni dall'entrata  in  vigore
     della   presente  legge  o  dalla  dichiarazione   di   avvio
     dell'attività.

         7. La cancellazione dal registro è disposta:

         a)  nei casi di revoca dell'autorizzazione previsti dalla
     normativa vigente;

         b)  per  la perdita dei requisiti previsti dalla presente
     legge per l'esercizio dell'attività;

         c)  qualora  l'imprenditore sospenda  l'attività  per  un
     periodo superiore a tre anni consecutivi.

           8.  La  sospensione  e  il riavvio  dell'attività  sono
     comunicate agli uffici regionali competenti.

         9.  L'iscrizione  al  registro è preclusa  a  coloro  che
     abbiano  riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata
     in  giudicato,  condanna per uno dei delitti  previsti  dagli
     articoli  318,  416, 416 bis, 442, 444, 513, 515  e  517  del
     codice  penale o per uno dei delitti in materia di  igiene  e
     sanità  o di frode nella preparazione degli alimenti previsti
     in leggi speciali.

         10.  Il  Dipartimento regionale della pesca  mediterranea
     comunica  tempestivamente  ai comuni  nel  cui  territorio  è
     esercitata  l'attività di pescaturismo o è ubicata l'attività
     di  ittiturismo, l'avvenuta iscrizione o cancellazione  della
     stessa dal registro di cui al presente articolo.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

                              Articolo 16.
                             Pescaturismo

         1.   Il   pescaturismo  è  l'attività  esercitata   dagli
     imprenditori  ittici,  in  forma  individuale,  societaria  o
     cooperativa, consistente nell'imbarco di persone non  facenti
     parte  dell'equipaggio  su unità da pesca  professionale  per
     finalità turistiche e ricreative.

         2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:

         a)  l'osservazione delle operazioni di bordo  durante  la
     navigazione e delle attività di pesca;

         b)  la  divulgazione  della conoscenza  del  mestiere  di
     pescatore,  dell'ambiente  marino  e  costiero,  delle   aree
     marine protette e dei centri storici;

         c)  la promozione della cultura del territorio, del  mare
     e della pesca, nonché della tradizione marinara locale;

         d)   l'attività  di  somministrazione  non  assistita  di
     alimenti  e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo,  e
     a  terra  secondo  modalità  e disposizioni  stabilite  dalla
     presente  legge,  finalizzata alla  conoscenza  dei  prodotti
     della pesca locale e alla loro valorizzazione;

         e)  l'ospitalità  a  bordo,  l'attività  di  balneazione,
     nonché  le  escursioni  brevi lungo la costa,  effettuate  su
     unità  munite  di  specifiche dotazioni  di  accessibilità  e
     sicurezza  nel  rispetto delle certificazioni rilasciate  dal
     Registro  italiano navale (RINA) e da altri enti  tecnici  di
     classifica riconosciuti.

         3.  Le  attività  di  cui ai commi 1  e  2  del  presente
     articolo  sono  svolte su unità abilitate e  autorizzate  nei
     modi  di  legge  e  con l'ausilio di barche di  appoggio  che
     migliorino  la  fruizione del servizio  e  le  condizioni  di
     sicurezza.  E' consentito l'utilizzo come barche di  appoggio
     di  imbarcazioni da diporto asservite, mediante dichiarazione
     annuale   al   Compartimento  marittimo  di  competenza,   al
     servizio ausiliario della barca autorizzata al pescaturismo.

         4.  L'imbarco  di  turisti è consentito  fino  al  numero
     massimo  di  persone  imbarcabili secondo le  caratteristiche
     tecniche dell'imbarcazione.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

                             «Articolo 17.
                Obblighi dell'operatore di pescaturismo

         1.    L'operatore    di   pescaturismo,    nell'esercizio
     dell'attività, deve:

         a)   ricondurre   nel  porto  di  partenza   le   persone
     imbarcate, ovvero, in caso di forza maggiore, in altro  porto
     del Compartimento;

         b)  pubblicare  le tariffe applicate attraverso  la  loro
     esposizione;

         c)   rispettare   i   limiti  e  le   modalità   indicate
     nell'autorizzazione;

         d)   esporre   l'autorizzazione  in  luogo  visibile   al
     pubblico;

         e)  esporre  al  pubblico, nel  caso  di  ristorazione  a
     bordo,    l'elenco   dei   principali   prodotti   alimentari
     utilizzati con l'indicazione della provenienza.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                             «Articolo 18.
                              Ittiturismo

         1.  L'ittiturismo  è  l'insieme delle  attività  indicate
     dall'art.  2,  comma  2,  lett.  b)  del  d.lgs.  n.  4/2012,
     esercitate  dagli imprenditori ittici di cui all'art.  4  del
     citato   decreto   legislativo,  singoli  o  associati,   ivi
     comprese la ristorazione e la somministrazione di alimenti  e
     bevande,  nel  rispetto  della normativa  igienico  sanitaria
     vigente.

         2.  Alle opere e alle strutture destinate all'ittiturismo
     si applica il comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 4/2012.

         3. I fabbricati destinati all'esercizio di ittiturismo  e
     pescaturismo  sono ricompresi tra le borgate  marinare  o  le
     aree  classificate  come zone territoriali  omogenee  A  o  B
     dello strumento urbanistico comunale. I fabbricati di cui  al
     precedente   periodo   sono  considerati   beni   strumentali
     all'esercizio  dell'attività ittica sia  ai  fini  catastali,
     sia  ai  fini  della  destinazione  urbanistica.  Laddove  la
     struttura  da  destinare a ittiturismo e pescaturismo  ricada
     in   ambiti  territoriali  diversi  dalle  zone  territoriali
     omogenee  A  e  B, la nuova destinazione d'uso  potrà  essere
     assentita   previa  deroga,  nel  rispetto  della  volumetria
     esistente,  all'articolo 15 della legge regionale  12  giugno
     1976, n. 78.

         4.   L'attività  di  ospitalità  può  avvenire  anche  su
     imbarcazioni da pesca professionale.».

     Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                             «Articolo 19.
              Segnalazione inizio attività di ittiturismo

         1.  Per  l'esercizio dell'ittiturismo l'operatore  ittico
     presenta  una  segnalazione certificata  di  inizio  attività
     (SCIA)  ai  sensi dell'articolo 22 della legge  regionale  30
     aprile   1991,   n.  10  e  successive  modificazioni,   allo
     sportello  unico delle attività produttive (SUAP) del  Comune
     nel quale intende avviare l'attività.

         2. La SCIA contiene:

         a) generalità complete del richiedente;

         b) denominazione e ubicazione dell'ittiturismo;

         c)  indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile
     e relativa documentazione;

         d)   planimetria  in  scala  dell'immobile  indicante  il
     numero delle camere e dei servizi igienici;

         e) periodo di apertura e chiusura;

         f)    dichiarazione   di   notorietà   sulla   conformità
     dell'immobile  ai requisiti edilizi, igienico sanitari  e  di
     sicurezza;

         g)  dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di
     cui  agli  articoli 11 e 92 del testo unico  delle  leggi  di
     pubblica  sicurezza, approvato con regio  decreto  18  giugno
     1931, n. 773.

         3.  Nell'autorizzazione  sono  indicate  le  attività,  i
     limiti di esercizio e i periodi di apertura.

         4.  Le  variazioni  delle attività  sono  preventivamente
     comunicate ai competenti uffici comunali e regionali.

         5.    Nell'ambito   dell'attività   integrata   turistico
     costiera,  l'imprenditore  ittico  può  stipulare  accordi  o
     servirsi  di altri imprenditori turistici al fine di  erogare
     servizi   aggiuntivi,   connessi  o  complementari   rispetto
     all'attività  di  pescaturismo  e  ittiturismo,  purché   non
     prevalenti rispetto a essi.».

   Si  passa  all'emendamento 19.1 a firma della  Commissione.  Prego
  onorevole Catanzaro.

   CATANZARO,  relatore. Dopo avere rivisto il disegno  di  legge  la
  Commissione, riunitasi, ha presentato la soppressione del comma 3.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   BANDIERA,  assessore per l'agricoltura, lo sviluppo  rurale  e  la
  pesca mediterranea. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 19, così  come  emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                             «Articolo 20.
                Obblighi dell'operatore di ittiturismo

         1.  L'operatore di ittiturismo, nell'esercizio della  sua
     attività, deve:

         a)  dare inizio all'attività entro il termine di un  anno
     dalla data di presentazione della SCIA;

         b)  comunicare al comune l'eventuale cessazione o ripresa
     dell'attività  di  ittiturismo  entro  trenta  giorni   dalla
     stessa;

         c) esporre la SCIA in luogo visibile al pubblico;

         d)  dichiarare  le  tariffe che  si  intendono  applicare
     attraverso la loro esposizione al pubblico;

         e)  esporre  al pubblico l'elenco dei prodotti alimentari
     utilizzati con l'indicazione della provenienza;

         f)   dotarsi   di  assicurazione  per  la  responsabilità
     civile;

         g)  comunicare, in caso di alloggio, i dati degli  ospiti
     alle   competenti   autorità  di   P.S.   Si   applicano   le
     disposizioni  di  cui all'art. 109 del TULPS  in  materia  di
     comunicazioni giornaliere;

         h)   effettuare  le  comunicazioni  giornaliere  di   cui
     all'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322  e
     successive modifiche e integrazioni.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

                             «Articolo 21.
          Attività connesse al pescaturismo e all'ittiturismo

         1.  Nell'esercizio  delle  attività  di  pescaturismo   e
     ittiturismo  possono  essere svolte le attività  connesse  di
     seguito elencate:

         a)    la   trasformazione,   la   distribuzione   e    la
     commercializzazione  dei prodotti della pesca,  nel  rispetto
     della  normativa igienico-sanitaria e con le deroghe  per  la
     vendita  di  piccoli quantitativi previste  dall'articolo  1,
     comma 2, lettera c), del regolamento (CE) 29 aprile 2004,  n.
     852/2004  del Parlamento europeo e del Consiglio  sull'igiene
     dei  prodotti alimentari ai sensi dell'articolo  2,  comma  2
     bis del d. lgs. n. 4/2012;

         b)  le azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti
     ittici locali;

         c)   gli  interventi  legati  all'uso  sostenibile  degli
     ecosistemi  acquatici  e alla tutela dell'ambiente  marino  e
     costiero;

         d)  le  attività  di  formazione e  informazione  per  lo
     sviluppo  e  la diffusione della cultura e dei  mestieri  del
     mare,   nonché  quelle  di  sensibilizzazione  ed  educazione
     ambientale,  conoscenza  dell'attività  ittica  e  dei  cicli
     produttivi,   sana   e   corretta   alimentazione,    qualità
     salutistiche   e   nutrizionali  delle  produzioni   ittiche,
     rivolte,  in  particolare,  ai  giovani  e  al  mondo   della
     scuola.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:

                             «Articolo 22.
            Promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo

         1.  La Regione siciliana sostiene la promozione nazionale
     e   internazionale   delle   attività   di   pescaturismo   e
     ittiturismo   e   favorisce  l'adesione  a  reti,   circuiti,
     protocolli e percorsi di qualità.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:

                             «Articolo 23
           Norme speciali per le attività di ristorazione e
            ospitalità nell'ittiturismo e nel pescaturismo

         1.  Nelle  piccole strutture ricettive di  ittiturismo  e
     pescaturismo,  aventi un massimo di sedici  coperti  o  posti
     letto, è consentito l'utilizzo:

         a)  della cucina domestica e delle relative attrezzature,
     compresi   gli   elettrodomestici,  con  l'osservanza   delle
     eventuali prescrizioni indicate dall'autorità sanitaria;

         b) degli impianti di refrigerazione degli alimenti;

         c)  dei  locali  polifunzionali per  il  trattamento,  la
     manipolazione,  la  trasformazione e la  conservazione  degli
     alimenti;

         d)  del  bagno domestico sia per gli ospiti  sia  per  il
     personale, senza distinzione di genere.

           2. Deve essere garantito l'utilizzo del bagno domestico
     alle   persone  disabili,  anche  attraverso  adeguate  opere
     provvisionali   disposte   dall'autorità   preposta   tenendo
     presente lo stato dei luoghi esistenti.

         3.   I   servizi  igienico-sanitari,  nei  casi  in   cui
     l'ittiturismo preveda l'alloggio degli ospiti, devono  essere
     autonomi  rispetto alle esigenze della famiglia del pescatore
     e  comunque deve essere garantita la disponibilità di  almeno
     un bagno ogni due camere.

         4.   Può   essere   adibita  a  uso  spogliatoio,   anche
     provvisorio,   una   qualunque   stanza   dell'immobile.   E'
     sufficiente,   ai  fini  delle  attività  di   alloggio,   il
     requisito dell'abitabilità dei locali.

         5.  L'esercizio  dell'attività  non  comporta  cambio  di
     destinazione d'uso dell'immobile.

         6.  Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio
     dell'attività ittituristica la conformità alle norme  vigenti
     in  materia di accessibilità e di superamento delle  barriere
     architettoniche  è  assicurata con  opere  provvisionali  nel
     rispetto  delle  prescrizioni per le strutture  ricettive  di
     cui  all'articolo 24, comma 2, della legge 5  febbraio  1992,
     n. 104.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

                             «Articolo 24.
                       Street-food del pescatore

         1.  Le  imprese  ittiche possono vendere  prodotti  della
     pesca,  anche  manipolati o trasformati, già  pronti  per  il
     consumo,  mediante  l'utilizzo  di  strutture  mobili   nella
     disponibilità  dell'impresa, anche in modalità itinerante  su
     aree  pubbliche  o  private,  nel  rispetto  della  normativa
     vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:

                             «Articolo 25.
      Norme speciali per la somministrazione di alimenti a bordo

         1.  A  bordo  delle imbarcazioni su cui è  esercitato  il
     pescaturismo, è consentita:

         a)  la  somministrazione di alimenti  pronti  al  consumo
     preconfezionati  e  preincartati anche da  soggetti  terzi  e
     comunque  tesa  alla  valorizzazione dei  prodotti  ittici  e
     della  terra  locali.  Qualora  si  tratti  di  alimenti  che
     necessitano  di  essere  mantenuti in refrigerazione  l'unita
     deve  dotarsi  di idoneo apparato di refrigerazione  fisso  o
     mobile;

         b)  la  somministrazione, senza ulteriore  manipolazione,
     di piatti preparati a terra in locale idoneo;

         c)  la cottura alla griglia di pesce catturato durante lo
     svolgimento dell'attività ovvero stoccato a bordo,  anche  in
     refrigerazione;

         d)   la   preparazione  e  somministrazione   di   piatti
     elaborati   contenenti  prodotti  ittici  catturati   durante
     l'attività  di  pescaturismo  o  ottenuti  da  materie  prime
     stoccate a bordo anche in refrigerazione.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:

                             «Articolo 26.
       Norme speciali per la vendita diretta dei prodotti ittici
            nelle aziende di pescaturismo e di ittiturismo

         1.  Nelle  imbarcazioni e nelle strutture di pescaturismo
     e  ittiturismo  è  consentita la  lavorazione  e  la  vendita
     diretta al consumatore dei prodotti ittici.

         2.   I   prodotti  venduti  devono  essere   tracciabili,
     confezionati  e  etichettati come  previsto  dalla  normativa
     vigente in materia.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:

                             «Articolo 27.
                 Acquicoltura e trasformazione ittica

         1.  La  disciplina prevista dalla presente legge  per  le
     attività di pescaturismo e ittiturismo si applica, in  quanto
     compatibile,  anche  alle imprese di  acquicoltura,  definite
     dall'articolo  3  del d.lgs. 4/2012 nonché  alle  imprese  di
     trasformazione ittica. .

   Si  passa  all'emendamento 27.2, a firma  della  Commissione.   Lo
  pongo  in  votazione con il parere favorevole del  Governo.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 27, così  come  emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:

                             «Articolo 28.
          Attività didattiche nelle aziende ittituristiche e
                            pescaturistiche

         1.  Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo
     14,  comma  2, della presente legge, è istituito il  circuito
     regionale   di  accoglienza  didattica  e  formativa,   anche
     attraverso  percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ambito
     delle attività di pescaturismo e ittiturismo.

         2.  L'operatore  svolge, nell'ambito dell'azienda  ittica
     in  cui  opera,  attività di accoglienza e  informazione  sul
     percorso  didattico,  nonché  attività  didattiche  volte  al
     rilancio degli antichi mestieri legati alla pesca.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:

                             «Articolo 29.
           Registro regionale delle imprese ittituristiche e
                            pescaturistiche
                  che esercitano attività didattiche

         1.  E'  istituito, presso il Dipartimento regionale della
     pesca  mediterranea, il registro regionale degli  ittiturismo
     e dei pescaturismo didattici.

         2.  Al  registro sono iscritte le imprese di cui al comma
     precedente  che,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  con
     decreto   dell'assessore  regionale  per  l'agricoltura,   lo
     sviluppo  rurale  e la pesca mediterranea da  emanarsi  entro
     180   giorni   dalla  pubblicazione  della  presente   legge,
     ottengano   l'accreditamento   all'esercizio   di    attività
     didattiche     rilasciato     dall'Assessorato      regionale
     dell'agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e   della   pesca
     mediterranea.

         3.  Il  Dipartimento  regionale della pesca  mediterranea
     provvede:

         a)  all'iscrizione nel registro di cui  al  comma  1  del
     presente  articolo degli ittiturismo e pescaturismo didattici
     in  possesso dei requisiti previsti e al controllo  periodico
     degli stessi;

         b) alla cancellazione dal registro regionale.

         4.   Il   registro   regionale   degli   ittiturismo    e
     pescaturismo didattici è consultabile on-line.

         5.  Il  Dipartimento  regionale della pesca  mediterranea
     elabora   il   logo  distintivo  degli  ittiturismo   e   dei
     pescaturismo didattici.

         6.  L'istanza di iscrizione nel registro regionale  degli
     ittiturismo    e   pescaturismo   didattici   è    presentata
     all'Assessorato  regionale dell'agricoltura,  dello  sviluppo
     rurale  e  della pesca mediterranea - Dipartimento  regionale
     della pesca mediterranea, dal titolare dell'impresa ittica  o
     dal legale rappresentante.

         7. L'istanza contiene l'indicazione:

         a) della ragione sociale;

         b) del legale rappresentante;

         c) del codice fiscale e della partita IVA;

         d)  del  recapito  telefonico e dell'indirizzo  di  posta
     elettronica.

         8. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

         a) progetto didattico e carta della qualità dei servizi;

         b)  copia  del documento di affidamento dell'incarico  di
     operatore   dell'attività  didattica   qualora   questo   non
     coincida con il titolare dell'azienda ittica;

         c)    attestato    di    partecipazione    dell'operatore
     dell'attività   didattica   ai   corsi   di   formazione    o
     attestazione     di    conseguita    formazione     didattico
     metodologica.».

   Si  passa  all'emendamento 29.1, a firma  della  Commissione,  che
  sopprime  il  comma  8.   Lo  pongo  in  votazione  con  il  parere
  favorevole  del  Governo.  Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 29.2, a firma sempre della Commissione,
  che     recita     con    decreto    dell'Assessorato     regionale
  dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca  mediterranea
  è definito il contenuto dell'istanza di cui al precedente comma 6 .
   Lo pongo in votazione con il parere favorevole del Governo. Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 29, così  come  emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:

                             «Articolo 30.
                Barca didattica e sociale. Definizioni

         1.  Per barca didattica si intende l'esercizio, da  parte
     degli  imprenditori ittici, di attività educative,  culturali
     e  promozionali finalizzate a divulgare la cultura del mare e
     della pesca. Tali attività riguardano:

         a)  la  conoscenza delle diverse marinerie e dei relativi
     prodotti;

         b)  l'educazione  al consumo consapevole,  attraverso  la
     comprensione   delle  relazioni  esistenti  fra   produzione,
     consumi alimentari e ambiente;

         c)  la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali,
     dei  processi  di  prelievo,  produzione,  trasformazione   e
     conservazione dei prodotti locali;

         d)  la  conoscenza,  la tutela e la valorizzazione  della
     biodiversità.

         2.  Per  barca sociale si intende l'esercizio di attività
     assistenziali,  educative  e  formative  di   supporto   alle
     famiglie   e  alle  istituzioni,  finalizzate  all'inclusione
     sociale  e  all'inserimento lavorativo a  favore  di  persone
     fragili,  disabili o in condizione di svantaggio  psicofisico
     o sociale.

         3. Le barche sociali realizzano interventi di:

         a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo;

         b)   iniziative  educative,  assistenziali  e  formative,
     nonché azioni volte a favorire l'integrazione fisica e socio-
     culturale  e  forme di benessere personale e  relazionale  in
     tutte le fasce d'età;

         c)  progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di
     minori   e   adulti,   in   collaborazione   con   l'Autorità
     giudiziaria, l'ente locale e l'azienda sanitaria locale.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:

                             «Articolo 31.
          Definizioni di pesca sportiva e di pesca ricreativa

         1.   La   pesca  sportiva  è  la  pesca  non  commerciale
     praticata   da   soggetti  appartenenti  a  un'organizzazione
     sportiva nazionale.

         2.  La  pesca  ricreativa  è una  pesca  non  commerciale
     praticata  da  soggetti non appartenenti a  un'organizzazione
     sportiva.

         3.  Salvo quanto previsto dal decreto 6 dicembre 2010 del
     Ministro  delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,
     la  pesca  sportiva  e  la pesca ricreativa  praticate  nelle
     acque  costiere  siciliane, sia da riva che da  natante,  non
     sono soggette al rilascio di provvedimenti amministrativi  di
     alcun   genere   da   parte   dell'amministrazione   pubblica
     regionale.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 32. Ne do lettura:

                             «Articolo 32.
                      Divieti di pesca ricreativa

         1.  Fermi  restando  i  divieti  previsti  dai  Piani  di
     gestione  locale  e dai disciplinari delle  riserve  e  delle
     aree  marine  protette,  la pesca  ricreativa  da  natante  è
     vietata:

         a)  a  distanza inferiore a 500 metri da unità  di  pesca
     professionale;

         b)  a distanza inferiore a 150 metri dalla costa nel caso
     di costa bassa;

         c)  a  distanza inferiore a 50 metri dalla costa nel caso
     di costa alta;

         d)  a  distanza  inferiore a 150  metri  da  impianti  di
     balneazione e da installazioni di gabbie per la maricoltura.

         2.  Fermi  restando  i  divieti  previsti  dai  Piani  di
     gestione  locale  e dai disciplinari delle  riserve  e  delle
     aree  marine  protette,  la  pesca  ricreativa  subacquea   è
     vietata:

         a)  a  distanza  inferiore  a 500  metri  dalla  spiaggia
     frequentata da bagnanti;

         b)  a  distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali
     esterne o dai segnalamenti marittimi;

         c)  a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi
     da pesca e dalle reti da posta;

         d)  a  distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate
     fuori dai porti;

         e) durante le ore notturne.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 33. Ne do lettura:

                             «Articolo 33.
                    Attrezzi della pesca ricreativa

         1.  La  pesca ricreativa è consentita esclusivamente  con
     gli attrezzi individuali di seguito elencati:

         a) coppo o bilancia;

         b) giacchio o rezzaglio o sparviero;

         c)  lenze fisse anche se legate a canne a non più di  tre
     ami,  lenze  morte, bolentini, correntine a non  più  di  sei
     ami,  lenze  per cefalopodi, senza l'ausilio di strumenti  di
     attrazione  luminosa. E' consentita la fonte  luminosa  delle
     totanare;

         d) lenze a traino da superficie o da fondo a filaccioni;

         e)  natelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo,
     fiocina a mano, canna per cefalopodi;

         f) rastrelli a piedi e nasse;

         g) filose verticali con un massimo di dieci ami;

         h) palangaro di fondo con un massimo di cento ami. .

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 34. Ne do lettura:

                             «Articolo 34.
            Limiti all'uso di attrezzi da pesca ricreativa

         1.  L'uso  degli  attrezzi  per  la  pesca  ricreativa  è
     sottoposto alle seguenti limitazioni:

         a)   non  possono  essere  utilizzate  bilance  di   lato
     superiore a sei metri;

         b)  non  può  essere utilizzato giacchio  o  rezzaglio  o
     sparviero di perimetro superiore a sedici metri;

         c)  non possono essere calate più di due nasse, qualunque
     sia il numero delle persone presenti a bordo;

         d)  non possono essere utilizzate più di cinque canne per
     ogni pescatore ricreativo;

         e)  è  vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della
     torcia  utilizzata  nell'esercizio della  pesca  subacquea  e
     della  fonte  luminosa delle totanare.  Nella  pesca  con  la
     fiocina è consentito l'uso di una lampada non immersa;

         f) è vietato l'uso di sostanze chimiche da richiamo;

         g)   è   vietato   l'utilizzo  di  esche  alloctone   non
     mediterranee.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 35. Ne do lettura:

                             «Articolo 35.
              Disciplina generale della pesca ricreativa

         1.  Il  pescatore ricreativo e il pescatore sportivo  non
     possono  catturare giornalmente pesci, molluschi o  crostacei
     in  quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi salvo
     il  caso  di pesce singolo di peso superiore. Non può  essere
     catturato  giornalmente  più di un  esemplare  di  cernia  di
     qualunque specie.

         2.  E'  fatto  divieto  di  commercializzare  il  pescato
     catturato.

         3.  Ogni  attività  di  pesca  ricreativa  subacquea  può
     essere    effettuata   soltanto   in   apnea   ed   eventuali
     autorespiratori  a  bordo  di  imbarcazioni  possono   essere
     utilizzati soltanto per ragioni diverse dalla pesca.

         4.  La  vigilanza  a mare e a terra sull'esercizio  della
     pesca   sportiva   e  ricreativa  è  svolta  dalle   autorità
     marittime  competenti e dalle Capitanerie di  Porto.  Possono
     altresì  esercitare,  previo riconoscimento  di  idoneità  da
     parte  del  Dipartimento regionale della pesca  mediterranea,
     azioni di vigilanza gli agenti e le guardie volontarie  delle
     associazioni  nazionali e regionali di pesca sportiva,  delle
     federazioni  sportive  e di altri enti  che  hanno  interesse
     alla   tutela,  salvaguardia  e  protezione  degli   ambienti
     acquatici,   nonché   i   pescatori  dei   Co.ge.pa.   Questi
     comunicano annualmente al Dipartimento regionale della  pesca
     mediterranea  tutti  gli  elementi  conoscitivi  utili   alla
     corretta gestione delle attività sportive in mare.».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 36. Ne do lettura:

                            «Articolo 36.
        Divieto generale temporaneo di pesca del riccio di mare

         1. La pesca, la detenzione e il trasporto dei ricci di
      mare,  da  chiunque effettuati, sono vietati nelle  acque
      della  Regione  siciliana per  un  periodo  di  due  anni
      dall'entrata in vigore della presente legge.».

   Onorevoli   colleghi,  comunico  che  all'articolo  36   è   stata
  presentata  la  riscrittura  del  Governo.  Invito  gli  Uffici   a
  distribuire il testo dell'emendamento 36.R.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  io  ero  già
  intervenuto prima, capisco che il Governo cerca di trovare un punto
  di  mediazione però, con tutto il rispetto, ribadisco  il  concetto
  che  ho  detto  poc'anzi: non può essere una legge, qualunque  essa
  sia, a stabilire ciò che si ferma nell'attività di pesca e ciò  che
  non si ferma. L'attività di pesca può essere sospesa se le autorità
  scientifiche  che  sono  preposte alla  valutazione  sugli  effetti
  marini,  sia  in  termini ambientali, sia di  depauperamento  della
  fauna e della flora marina, si determinano in tal senso.
   Voglio  dirlo  ai colleghi che forse non conoscono la  materia,  i
  ricci  di  mare  -  che per la nostra Regione sono  un  fattore  di
  economia, non per tutte le regioni italiane e dico di più, non  per
  tutte  le aree della Sicilia - per i ricci di mare sono previsti  i
  periodi  di fermo biologico per la cattura per due mesi, dal  primo
  maggio al trenta giugno. Questo sulla base dei provvedimenti varati
  con decreto del Governo centrale e sulla base di un parere espresso
  dall'ISPRA.
   Cioè,  che  noi  con legge stabiliamo che cosa? Che  possiamo  con
  legge  fermare alcune tipologie di pesca, oggi i ricci,  domani  la
  sarda,  dopodomani  l'acciuga? Vorrei  ricordare  che  i  piani  di
  gestione  sono strumenti che la legge consente quando ci  sono  dei
  blocchi  di  pesca. Noi siamo stati finalmente una Regione  che  ha
  avuto autorizzato in deroga la pesca al Cicirello e al Rossetto, in
  deroga, perché abbiamo dimostrato dopo anni che questa tipologia di
  pesca  faceva  parte  della  tradizione di  pesca  della  marineria
  siciliana,  ma per anni è stato vietato in Sicilia dallo  Stato  la
  pesca  del Cicirello e del Bianchetto perché c'era un parere  delle
  autorità dell'ISPRA che diceva che in Sicilia non si pescava questa
  tipologia di pesce perché purtroppo - bisogna dirselo - noi  alcuni
  pesci  che peschiamo, poiché non li dichiariamo, è come se  non  li
  pescassimo.  Ricordo per tutti la vicenda delle  quote tonno',  noi
  non  abbiamo  quote tonno perché noi siciliani non dichiaravamo  le
  quote  tonno, oppure perché ci siamo venduti le barche che  avevano
  le quote tonno.
   Dico  allora, attenzione, su questa materia non si interviene  per
  desideri,  è  una materia delicata, io capisco il  Governo,  ma  il
  piano  di  gestione  si  fa  per autorizzare  in  deroga,  non  per
  bloccare.  Il  piano di gestione è uno strumento che  autorizza  il
  Governo   a  presentare  un  progetto,  tra  l'altro  al  Ministero
  dell'Ambiente ed al Ministero delle politiche agricole, alimentari,
  forestali e del turismo, per autorizzare in deroga una pesca.
   Io  non  sono per bloccare la cattura dei ricci se non nei  limiti
  già  previsti  dalle  disposizioni vigenti che prevedono  due  mesi
  l'anno,  qui siamo arrivati a due anni, mi pare folle. Ecco  perché
  io,  con  tutto  il  rispetto  per il Governo,  sono  per  abrogare
  l'articolo 36 e operare con i meccanismi con cui si è operato  fino
  ad ora.
   Non  credo  sia successo niente di drammatico, poi che ci  sia  la
  lotta tra i poveri, tra alcuni pescatori che contestano i predatori
  di ricci.
   Vorrei  ricordarvi,  assessore  e  Presidente  dell'Assemblea,   a
  proposito  di  norme liberali, con quella norma  che  era  scritta,
  sanzionavamo  colui che si fa il bagno e pesca un riccio.  Cioè  la
  detenzione del riccio è reato, mi pare che stiamo esagerando   Sono
  per abrogare l'articolo 36.
   La  mia  proposta la mantengo, il Governo faccia quello che vuole;
  si esprimerà l'Aula.

   BANDIERA,  assessore per l'agricoltura, lo sviluppo  rurale  e  la
  pesca mediterranea. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.  Il  Governo  ha  chiesto  di  intervenire  anche,  se
  personalmente, devo dire che queste sono norme che vengono regolate
  più  in maniera scientifica e dal Governo nazionale che non da noi.
  Due anni di blocco di questa pesca. Comunque. Ha facoltà di parlare
  l'assessore.

   BANDIERA,  assessore per l'agricoltura, lo sviluppo  rurale  e  la
  pesca  mediterranea.  Signor Presidente,  onorevoli  colleghi,  sì,
  appunto  questo emendamento di riscrittura che propone il  Governo,
  supera  ciò che alcune sensibilità, chiaramente, avevano  prodotto,
  in  maniera condivisa all'interno della terza Commissione. Il  dato
  di partenza è uno, è il depauperamento di questa importante risorsa
  ittica, quasi l'azzeramento, la distruzione in tal senso.
   Con  questo emendamento di riscrittura il Governo intende superare
  una  posizione  che  ai più è parsa estrema e  che  invece  propone
  attraverso  i  piani  di gestione e sentita la  Consulta  regionale
  della   pesca   all'interno  della  quale  è  presente   l'autorità
  scientifica, sia il Governo, sia l'assessore con apposito decreto a
  disciplinare  in  armonia  con ciò che le  norme  ci  consentono  i
  luoghi, i tempi ed i quantitativi legati al prelievo del riccio.
   Cosa  avviene  oggi  allo  stesso modo  con  il  fermo  biologico?
  Riuniamo  la  Consulta regionale della pesca, sentiamo gli  attori,
  chiaramente interessato alla materia, è presente, all'interno, così
  come  sarà    presente  - perché organismo effettivo  -  l'Autorità
  scientifica,  e assieme individuano, luoghi, tempi  di  prelievo  e
  quantitativi che possono essere prelevati, nulla a nostro  giudizio
  di  difforme  da  quanto  prevedono  le  normative.  Una  norma  di
  equilibrio  che  ci  consentirà, ambito per  ambito,  di  andare  a
  disciplinare  i  tempi  del prelievo, i quantitativi  e  gli  spazi
  legati al prelievo.

   ASSENZA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ASSENZA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, stranamente  sono
  d'accordo con l'onorevole Cracolici. La raccolta dei ricci, come di
  ogni altra specie ittica è già regolamentata e limitata dalla legge
  nazionale. Al periodo di fermo biologico, previsto dalla legge  per
  due  mesi,  dobbiamo  aggiungere il limite dimensionale,  perché  i
  ricci  sono  pescabili,  solo  quando raggiungono  una  determinata
  dimensione  e  diametro  e il quantitativo  previsto  che  non  può
  superare i 50 giornalieri di raccolta.
     Il vero problema è la pesca di frodo dei ricci, quella che viene
  fatta  usufruendo  delle  bombole o  dei  respiratori  artificiali.
  Questo è già vietato, dovremmo incrementare i controlli su questo.
     Perché  il  vero pericolo del depauperamento non è  causato  dal
  turista  o  dall'isolano  o anche dal pescatore  che  prende  poche
  decine  di  ricci  nei giorni in cui ciò è possibile,  che  poi  si
  riducono  a  trenta,  quaranta giorni l'anno;  rispetto  a  questo,
  proporrei  di  abrogare  questa  norma.  Già  le  limitazioni  sono
  contenute   nella  legge  nazionale.   Capisco  il   tentativo   di
  mediazione  del Governo; è chiaro che se l'emendamento è abrogativo
  viene  bocciato,  poi  si passerà all'esame del  testo  governativo
  dell'emendamento modificativo, ma solo come subordinata, perché  se
  possiamo  eliminare  in  toto il problema credo  che  sia  la  cosa
  preferibile.

   FOTI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FOTI.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  assessori,  come
  membri   della  Commissione  ci  siamo  consultati,  tralascio   le
  considerazioni sul fatto che l'assessore, in qualità di  assessore,
  presenta  una  riscrittura che ha l'apprezzamento  da  parte  della
  Commissione e siamo certi anche il parere degli Uffici, perché  noi
  sappiamo,   Presidente,  che  i  suoi  Uffici  quando  qualcosa   è
  illegittima, improponibile o non ha copertura in automatico non  le
  consentono  di  distribuirlo in Aula, quindi certe affermazioni  ci
  lasciano così e dobbiamo metterle da parte.
   Ora,  è  vero ci sono delle leggi nazionali ma bisogna anche  dire
  che  queste  popolazioni  sono  fortemente  provate  da  una  pesca
  veramente intensiva e fuori controllo, noi troviamo apprezzabile lo
  sforzo  da  parte  dell'assessore  di  -   attraverso  la  Consulta
  regionale della pesca -  stabilire attraverso un piano di gestione,
  che  può stabilire delle aree che periodicamente diventino un luogo
  dove  si  possa  controllare, perché come dice l'onorevole  Assenza
  bisogna  fare dei controlli, ma come si fa a controllare  tutta  la
  costa?
     E allora può darsi che la Consulta individui dei tratti di costa
  dove  è  vietato, e lì si possa anche controllare,  perché  è  bene
  conservare  le tradizioni culinarie, le tradizioni della  pesca  ma
  noi  sappiamo  benissimo che quando si va a  pescare   Cicirello  e
  Rossetto   ci  va  di  mezzo  anche il  novellame,  ci  sono  state
  parecchie denunce, l'assessore, la Commissione ne hanno preso  atto
  e  ha  chiesto  in  un  tavolo di lavoro che  ci  fossero  maggiori
  controlli, e tanti pescatori di frodo -  bracconieri del mare -sono
  stati  puniti  per  questo  e, allora,  noi  dobbiamo  tutelare  la
  popolazione del riccio, non sono uno studioso e non posso dire  che
  sia a rischio di estinzione, ma parliamoci chiaro ce ne sono sempre
  meno  e, allora, per il bene dei pescatori, per il bene del  nostro
  mare,  noi  dobbiamo  consentire  agli  organi  scientifici,   come
  Consulta  che abbiamo della pesca in cui siedono al tavolo l'Ispra,
  i  dirigenti dell'Assessorato, i principali organismi, ci dia delle
  indicazioni, poi voglio dire se l'assessore, bontà sua, scrive  tre
  mesi  noi gli daremo il Guinness dei primati se desse questo  tempo
  così veloce per tutti i decreti che deve fare noi gli auguriamo  di
  continuare su questa scia, noi lo votiamo, ha il parere favorevole.

   PRESIDENTE. Votiamo prima l'emendamento soppressivo 36.1  a  firma
  dell'onorevole Cracolici. Lo pongo in votazione.  Chi è  favorevole
  si alzi; chi è contrario resti seduto.

                           (Non è approvato)

   Pongo  in votazione la riscrittura del Governo recante numerazione
  36.R. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si passa all'esame dell'art. 37. Ne do lettura:

                             «Articolo 37
                Golfi di Castellammare, Patti e Catania

   1.  Al fine di sviluppare piani locali di pesca sostenibile  e  di
  proteggere  la  biodiversità degli ecosistemi marini locali,  entro
  sei  mesi  dalla pubblicazione della presente legge il Dipartimento
  regionale della pesca mediterranea approva i piani di gestione  dei
  golfi  di  Castellammare,  Patti  e  Catania,  di  concerto  con  i
  Co.ge.pa.  presenti  nell'area di riferimento  e  gli  istituti  di
  ricerca scientifica di cui all'articolo 2, comma 7.

   2.  Nei  golfi  di  cui  al  comma 1  del  presente  articolo,  la
  riapertura  della pesca è subordinata alla preventiva  approvazione
  dei relativi piani di gestione.».

   Lo  pongo  in  votazione.  Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si passa all'esame dell'art. 38. Ne do lettura:

                             «Articolo 38
     Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo

   L'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo di cui all' articolo 7
  della  legge  regionale  n.  16/2008  assume  la  denominazione  di
   Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo .».

   CANCELLERI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CANCELLERI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori,  io
  non  ho partecipato ai lavori di stesura di questo, però devo  dire
  che mi fa particolarmente piacere il contenuto dell'art. 38.
   Giovanni Tumbiolo che tante persone qui dentro in quest'Aula hanno
  conosciuto  per questioni di natura lavorativa, era  il  Presidente
  della  pesca  del Mediterraneo e sapevano il valore della  persona,
  conoscevano,  sicuramente,  le  grandi  capacità  che  ha  messo  a
  disposizione non solo della Sicilia.
   Non  era  un  fatto irrituale che per i pescherecci  che  venivano
  sequestrati dalla Marina tunisina, spesso la Farnesina,  gli  desse
  il  compito di andare con arte diplomatica, del quale lui era ricco
  e sapiente fruitore, riusciva a dipanare tante situazioni.
   E'  un  ricordo  che  voglio dare alla persona,  all'amico,  anche
  perché  è fatto noto e pubblico che gli avevo chiesto, qualora  noi
  avessimo  vinto le regionali, di fare l'assessore per  lo  sviluppo
  economico, e lui aveva anche accettato.
   Mi   fa   davvero  particolarmente  piacere,  quindi,  ricordarlo,
  finalmente,  anche in maniera ufficiale, con una  legge  di  questa
  Regione, ad una persona che, assolutamente in termini di lavoro, ha
  dato tanto a questa terra.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, anch'io credo che stiamo facendo una
  bella  cosa: istituire l'Osservatorio che ha già istituito Giovanni
  Tumbiolo,  perché  l'Osservatorio per la pesca nel  Mediterraneo  è
  un'istituzione  già prevista dalla legge regionale, purtroppo  poco
  sostenuta  dal  sistema Regione dal punto vista finanziario.  Credo
  che  l'approvazione  di questa norma aiuti a  farlo  diventare  una
  struttura più riconosciuta ed a cui diamo maggiore attenzione.
   Non  c'è  dubbio,  però, che riconoscere il lavoro  di  un  grande
  siciliano  di  cui  questa Sicilia deve essere  orgogliosa,  perché
  Giovanni Tumbiolo è stato considerato l'ambasciatore della  Sicilia
  nel  mondo, per aver costruito un sistema di relazioni, facendo del
  mare  la  vera  infrastruttura di connessione fra  le  culture,  le
  civiltà,  i  colori  della  pelle, in un momento  come  quello  che
  viviamo.
   Giovanni   Tumbiolo,   forse,  oltre   ad   essere,   come   dire,
  l'Osservatorio per la pesca, meriterebbe, almeno alla  memoria,  di
  essere  riconosciuto  come  un   siciliano  nel  mondo  e  con   un
  riconoscimento,  che anche postumo, io spero che la  Regione  potrà
  fare e dare.
   Mi  rivolgo anche al Presidente dell'Assemblea regionale perché  è
  una cosa importante. Io l'ho visto all'opera Giovanni Tumbiolo e so
  che  quando  succedeva qualche sequestro, quando una  nostra  barca
  veniva   sequestrata  dalla  Libia,  dalla  Tunisia,  i   pescatori
  chiamavano prima Giovanni Tumbiolo e poi informavano le Capitanerie
  di  porto,  e  Giovanni  Tumbiolo prima  informava  le  istituzioni
  pubbliche, Guardia marina, Ministero delle infrastrutture,  Regione
  siciliana  e da questo faceva partire la sua capacità di relazione,
  di intermediazione e di diplomazia.
   Io  ho  avuto la fortuna non solo di conoscerlo, ma di vedere  una
  cosa  che mi ha emozionato: nel momento più aspro dello scontro  in
  Libia  tra le diverse fazioni, Giovanni Tumbiolo è venuto  nel  mio
  ufficio,  quando  ero Assessore, a portare le varie  fazioni  della
  Libia,  che  in Libia si scontravano anche con le armi, e  portarle
  nel  mio  ufficio a discutere di pesca e di diritto  dei  pescatori
  siciliani a poter pescare in quello specchio di mare, con tutte  le
  parti,  io credo che questo sia stato uno degli esempi e devo  dire
  che  avete fatto bene, bravo, da questo punto di vista, il  Governo
  che l'ha fatto.
   Mi  auguro,  quindi, che non sia solo un titolo dell'Osservatorio,
  ma  diventi  una  cosa  anche importante di riconoscimento  per  la
  Sicilia.

   PRESIDENTE. Onorevole Lo Curto, su Tumbiolo non vuole intervenire?
  Se non ricordo male, la sua amicizia personale e la sua ammirazione
  per  Tumbiolo era enorme. Ricordo quando morì Tumbiolo, l'onorevole
  Lo Curto ebbe a piangere commemorandolo qua.
   Prego, ha facoltà di parlare.

   LO  CURTO.  Sì,  signor  Presidente,  ho voluto  commemorarlo,  in
  quest'Aula e sono molto contenta perché nella legge si dà  profondo
  convincimento  a  quello che era una visione  che  ha  appassionato
  questo  straordinario figlio di questa Terra, che è nato  a  Mazara
  del  Vallo e che, grazie a quello che è anche accaduto recentemente
  a Mazara del Vallo, per l'intelligenza, la volontà, la capacità dei
  cittadini, si conferma città simbolo dell'integrazione, del dialogo
  interculturale,  della pacifica convivenza  tra  uomini  di  razza,
  cultura e religione differente. E questo disegno di legge va  nella
  direzione  che la Sicilia vuole, cioè essere aperta al dialogo  nel
  Mediterraneo   ed   essere  Terra  di   cultura   del   dialogo   e
  dell'integrazione.
   La  pesca  ed  anche  il mare sono una grande metafora  di  questo
  rapporto  che  lega  i  Siciliani alla  propria  identità  storica,
  un'identità nella quale noi tutti ci riconosciamo per essere uomini
  di mare, persone di mare, persone che vivono nel mare attraverso il
  mare e con il mare ogni giorno si confrontano.
   Quindi,  sono felice di dare - come capogruppo dell'UDC -  il  mio
  sostegno  pieno  a  questo disegno di legge, al  Governo  che  l'ha
  pensato,  naturalmente un Governo che si distingue anche in  questo
  senso  per aver preso più volte posizioni nel merito rispetto  alle
  vicende dei migranti e dei respingimenti. Ne sono orgogliosa  e  ne
  sono  fiera ed aver ricordato, oggi, la figura di Giovanni Tumbiolo
  è  una  ulteriore  prova  che  in questo  Parlamento  e  da  questo
  Parlamento  i  valori che si concentrano sui diritti  umani  e  sul
  rispetto delle diversità attraverso il lavoro, attraverso il  mare,
  attraverso  la  pesca,  che è un'attività importante  della  nostra
  Regione, la Sicilia può scrivere anche il suo futuro.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, io credo di  farmi  portavoce  di
  tutta  l'Assemblea di questa commozione nei confronti della memoria
  e  ricordo  di Giovanni Tumbiolo e dei complimenti di tutti  quelli
  che  hanno  vissuto questo momento in cui hanno deciso di approvare
  una  norma  che  intesti  a  lui  l'Osservatorio  della  pesca  del
  Mediterraneo.
   Hanno  ragione coloro i quali sono intervenuti e che  hanno  detto
  che  a  questo  punto la vera memoria la rispetteremo  se  facciamo
  funzionare veramente l'Osservatorio e lo facciamo funzionare meglio
  di  come  non  abbia fatto fino ad oggi. Fu una sua invenzione.  Io
  ebbi  modo  di conoscere Tumbiolo soltanto una volta, ma il  giorno
  che morì il numero di persone che rimasero commosse dalla sua morte
  fu  tale  che  capii che doveva essere stata una persona  veramente
  molto amata e molto apprezzata.
   Ha  chiesto di parlare il Governo, perché il Governo, nella figura
  dell'assessore Turano, essendo di quella zona, credo abbia  diritto
  anche lui, avendo conosciuto Tumbiolo, di dire una parola.

   TURANO,  assessore per le attività produttive. Signor  Presidente,
  onorevoli colleghi, non si tratta soltanto di celebrare la  memoria
  di  Tumbiolo, si tratta soltanto di avere l'apprezzamento dell'Aula
  per le operazioni che noi - anche ricordando la memoria di Tumbiolo
  - abbiamo continuato a fare.
   Lo  voglio dire perché da Assessore per le attività produttive che
  si  è  occupato  di  organizzare il blue sea land  ho  parlato  col
  direttore  generale  della  Farnesina e sono  stato  sollecitato  a
  portare avanti questa iniziativa.
   La manifestazione che abbiamo organizzato l'anno scorso è stata di
  altissimo profilo; la vera scommessa anche di quest'Assemblea  sarà
  anche  nel  continuare  questa  iniziativa  importantissima  che  è
  arrivata  ormai all'VIII edizione, su cui il Governo è impegnato  e
  su  cui  l'Assemblea regionale sarà solidalmente  partecipe  di  un
  evento culturale, e non soltanto culturale, che sta arricchendo  le
  manifestazioni fieristiche siciliane. Anzi, forse la più importante
  manifestazione fieristica siciliana.

   PRESIDENTE. Grazie Assessore, è inutile dirle che l'Assemblea è  a
  disposizione per qualsiasi intervento e qualsiasi organizzazione si
  voglia fare.
   Pongo  in votazione l'articolo 38. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 39. Ne do lettura:

                               Capo VIII

                               Sanzioni

                               Art. 39.
                  Sanzioni amministrative pecuniarie

   1.   Salvo   che  il  fatto  non  costituisca  reato  o   illecito
  amministrativo  punito  dalle  disposizioni  previste  dal  decreto
  legislativo  9  gennaio  2012,  n.  4  e  successive  modifiche   e
  integrazioni o da altre disposizioni di legge, la violazione  delle
  disposizioni previste dalla presente legge è punita con le seguenti
  sanzioni amministrative pecuniarie:

   a)  da  euro 1000 a euro 6000 per la violazione delle disposizioni
  di cui all'articolo 9, comma 4;

   b) da euro 1000 a euro 3000 per ciascuna delle violazioni previste
  dalle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 17 e dalle lettere
  a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'articolo 20.

   Si passa all'articolo 40. Ne do lettura:

                                Capo IX

                             Norme finali.

                               Art. 40.
                   Abrogazioni e modifiche di norme.

   1.  L'articolo  9 della legge regionale 7 agosto  1990,  n.  25  è
  abrogato.

   2.  Gli  articoli 148, 149 della legge regionale n.  32/2000  sono
  abrogati.

   3.  Il comma 1 dell'articolo 147 della legge regionale 23 dicembre
  2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

   1.  Presso  il  Dipartimento regionale della pesca mediterranea  è
  istituita  la Commissione consultiva regionale della pesca  (CCRP).
  La Commissione è composta da:

   a)  l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale  e
  la pesca mediterranea con funzioni di Presidente;

   b)  il  dirigente generale del Dipartimento regionale della  pesca
  mediterranea con funzioni di vicepresidente;

   c)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  Direzioni  marittime
  regionali della Sicilia;

   d)  un  rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni:
  Agci,  Anapi, Agripesca, Coldiretti, Confcooperative, Federcopesca,
  Federazione  Armatori  Siciliani, Federpesca,  Legacoop,  Marinerie
  d'Italia, Unci, Unicoop, Uecoop;

   e) un rappresentante delle organizzazioni di produttori;

   f)   un  rappresentante  dei  Consorzi  di  gestione  della  pesca
  artigianale (Co.ge.pa.);

   g) un rappresentante dei Fisheries local action group (Flag);

   h)  un  rappresentante  della  rete di  coordinamento  dei  comuni
  marinari siciliani di cui all'articolo 4;

   i) un rappresentante del settore della trasformazione ittica;

   j) un rappresentante del settore dell'acquicoltura;

   k)   un   rappresentante  della  Federazione  italiana   operatori
  commerciali di pesca sportiva e ricreativa (FIOPS);

   l)  un  rappresentante  della  Federazione  italiana  della  pesca
  sportiva e delle attività subacquee (FIPSAS);

   m)   un   rappresentante   dell'Osservatorio   della   Pesca   del
  Mediterraneo Giovanni Tumbiolo ;

   n) il presidente del Distretto della pesca;

   o)  un  rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali
  CGIL, CISL, UIL e UGL;

   p)  un  docente  per  ciascuna delle  Università  degli  Studi  di
  Palermo,   Messina,  Catania  ed  Enna,  designato  dal  rispettivo
  Rettore;

   q)   tre  esperti  scelti  dall'assessore  per  l'agricoltura,  lo
  sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

   r)  due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche,  di
  cui uno in rappresentanza dell'Istituto Sperimentale Talassografico
  - Messina (IST);

   s)   il   responsabile  della  struttura  siciliana  dell'Istituto
  superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

   t) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia
  e biotecnologie marine, Stazione Zoologica Anton Dorhn;

   u)  un  rappresentante del cluster tecnologico nazionale  economia
  del mare Blue Italian Growth Technology Cluster ;

   v) un rappresentante di Confcommercio;

   w) un rappresentante di Confesercenti;

   x) una rappresentante dell'associazione Donne di mare.

   BANDIERA,  assessore per l'agricoltura, lo sviluppo  rurale  e  la
  pesca mediterranea. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BANDIERA,  assessore per l'agricoltura, lo sviluppo  rurale  e  la
  pesca mediterranea. Signor Presidente, onorevoli deputati, prima di
  passare  alla  votazione delle norme finali,  volevo  rappresentare
  all'Aula  che  anche  gli ultimi accadimenti  in  mare,  legati  al
  maltempo,  alle avversità meteo marine con tutti i danni che  hanno
  generato  per  la  Sicilia  -  non  ultimo  l'affondamento  di  una
  motopesca con due decessi in mare - ha posto al Governo, e  ritengo
  a  tutti  noi, Presidente, l'esigenza di arricchire il  disegno  di
  legge  di  un  ulteriore articolo denominato  Fondo di  solidarietà
  regionale della pesca e dell'acquacoltura .
   Il  Governo  ha già scritto questo emendamento; ritiene  di  avere
  individuato  anche le somme. Pur tuttavia, da un confronto  con  la
  Ragioneria   generale  e  con  il  Presidente   della   Commissione
   Bilancio  è emersa l'esigenza di un ulteriore approfondimento  per
  avere  la  certezza delle somme disponibili che poi  verranno  rese
  tali,  appunto, per risarcire in tutto o in parte, e le aziende  di
  acquacoltura  colpite e i familiari dei proprietari  dei  motopesca
  affondati,  in maniera tale che si possa alleviare in  tutto  o  in
  parte  le fatiche e le sofferenze di queste imprese di pesca  e  di
  queste famiglie.
   Pertanto,  signor  Presidente, nelle more di  questo  chiarimento,
  chiedo  all'Aula  formalmente  di fermarci  sulla  trattazione  del
  disegno  di legge e aggiornarci alla prima seduta utile,  al  primo
  momento  utile   che ella riterrà volere individuare,  al  fine  di
  avere  il  tempo di accertare la disponibilità di somme per  potere
  poi  avere  la copertura su questo emendamento che, ripeto,  è  già
  scritto e attende semplicemente

   CRACOLICI. Qual è questo emendamento?

   BANDIERA,  assessore per l'agricoltura, lo sviluppo  rurale  e  la
  pesca   mediterranea.  E'  un  emendamento  denominato   Fondo   di
  solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura .

   PRESIDENTE.  Questo emendamento è già stato ricevuto e distribuito
  oppure deve essere ancora presentato?

   BANDIERA,  assessore per l'agricoltura, lo sviluppo  rurale  e  la
  pesca   mediterranea.  No,  signor  Presidente,  perché  serve   un
  approfondimento sulle somme.

   PRESIDENTE. Sentiamo i colleghi. Il parere della Commissione?

   CATANZARO, relatore. Signor Presidente, mi corre l'obbligo di fare
  un  intervento perché questo è stato un argomento che noi più volte
  abbiamo  trattato in Commissione  Attività produttive . Lo  abbiamo
  trattato anche in Commissione  Bilancio , in quanto da parte  della
  Commissione  c'era  la  disponibilità di  prevedere  nel  fondo  di
  riserva  proprio questo fondo che veniva e che andava a  soccorrere
  quello  che  era un disagio rispetto alle marinerie.  Poi,  abbiamo
  avuto  anche  il parere da parte del Ragioniere Bologna,  da  parte
  degli Uffici, che su questo fondo di riserva non c'era copertura. A
  quel  punto la Commissione ha estrapolato quell'articolo in maniera
  responsabile.
   L'Assessore   Bandiera   era  presente  in   quella   Commissione.
  Ovviamente i colleghi e anche qualche sindaco autorevole di qualche
  porto  sono intervenuti chiedendo per quale motivo questo  articolo
  non c'era più. Quindi, noi cosa abbiamo fatto in maniera e in forma
  responsabile? Abbiamo proceduto su questa legge in maniera organica
  proprio  per  la  buona politica e dare un segnale importante  alla
  Sicilia al di là dell'appartenenza politica.
   Allora,  dico all'Assessore, siccome poco fa ci siamo presi  anche
  l'impegno come Commissione  Attività produttive  di uscire noi  con
  un  ordine del giorno che prevede l'impegno di questa somma  perché
  riteniamo  che  questo articolo è stato frutto di un  lavoro  della
  Commissione   e   da   parte  di  tutti  noi  componenti.   Quindi,
  l'intervento dell'Assessore, che era presente in Commissione, è  un
  intervento  che viene accolto da noi, ma che deve essere  una  sola
  proposta  perché altrimenti, alla fine, troviamo qualche confusione
  e  complica  quello che è stato il nostro iter.  Questa  è  la  mia
  riflessione.

   PRESIDENTE. Onorevole Catanzaro, capendo perfettamente quello  che
  lei  dice, però se l'Assessore dice di avere trovato una copertura,
  fermo restando che credo che questa legge sia totalmente frutto del
  lavoro  che  avete  fatto in Commissione, credo che  non  lo  possa
  negare  nessuno  perché lo si è visto anche nel  dibattito,  quando
  tutto viene approvato così velocemente è perché dalla Commissione è
  uscito  un  lavoro molto positivo di cui mi sarei fatto  carico  di
  ringraziare  alla  fine  dopo il voto finale,  ma  che  posso  dire
  tranquillamente: è certamente una legge ben fatta dalla Commissione
  che ha lavorato straordinariamente bene.
   Se  su  questa  cosa  qui piuttosto che fare  ordini  del  giorno,
  l'Assessore ritiene di avere trovato un'altra copertura che io  non
  so  qual  è,  ma se domani mattina facciamo riunire la  Commissione
   Bilancio ,  verifichiamo, fermo restando che la nascita  di  tutto
  questo  nasce  in  Commissione, è fin  troppo  ovvio  e  lo  stiamo
  dichiarando  in  modo  che possa restare a verbale,  io  credo  che
  piuttosto  che  fermarci  per  fare un  ordine  del  giorno  ma  se
  potessimo, ci blocchiamo un giorno, mandiamo questi emendamenti  in
  Commissione  Bilancio , lo firma la stessa Commissione, che secondo
  me sarebbe la soluzione migliore, e andiamo avanti.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non nascondo che
  un  po'  mi ha disorientato l'Assessore perché eravamo all'articolo
  40,  che  ancora  non  c'entrava nulla con le cose  di  cui  stiamo
  parlando.  Anche perché io avevo - ed è agli atti - un  emendamento
  proprio sul fondo di solidarietà per la pesca.
   Dopodichè,  le  cose che ha detto l'Assessore le  sottoscrivo  nel
  senso  che, se il Governo addirittura avrebbe trovato un milione  e
  mezzo per consentire di sostenere le attività, io mi ero limitato a
  chiedere  200  mila euro perché mi sembrava, quasi, quasi,  che  mi
  dovevo  vergognare. Se il Governo propone di mettere un  milione  e
  mezzo  per  le  calamità  naturali eccetera,  tutta  salute   Però,
  sarebbe  stato opportuno che il Governo ne parlasse al  momento  in
  cui trattavamo eventualmente l'emendamento. Detto questo, rinviamo,
  quando arriviamo perché almeno votiamo quello che c'è da votare  su
  cui non ci sono ancora emendamenti.

   PRESIDENTE.   Immagino  che  l'Assessore  sia  intervenuto   prima
  dell'articolo  delle   Norme  finali' per  questo,  perché  eravamo
  arrivati alla fine della legge, mancava soltanto un articolo. Però,
  ritengo  che  questa proposta, se voi siete d'accordo, ora  votiamo
  gli  altri  due articoli poi rimandiamo la legge, l'emendamento  in
  Commissione Bilancio per avere certezza della copertura e  martedì,
  a  questo  punto,  perché  domani lo deve  vedere  la  Commissione,
  facciamo il voto dell'emendamento con il voto finale.

   FOTI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FOTI. Signor Presidente, durante gli incontri in Commissione, dove
  li  abbiamo  fatti  con tutte le associazioni, abbiamo  rivisto  il
  testo, insomma, un lavoro veramente avvincente. Sulla questione dei
  soldi, perché come lei sa ce ne sono veramente pochi, poi, il fatto
  che  bruciamo un milione per fare le elezioni anticipate e  poi  le
  rimandiamo, è un'altra cosa.
   Quindi,  alcune volte i soldi si bruciano, ma per la  pesca  soldi
  non  ce n'erano, perché, tra l'altro, nel frattempo, ci sono  state
  le terribili mareggiate di fine febbraio, anche nel siracusano sono
  successi  degli incidenti importanti agli impianti ittici  in  mare
  aperto  e,  chiaramente, tutti gli imprenditori, tutte le  attività
  chiedono, ci mancherebbe  Purtroppo, le nostre coste spesso vengono
  devastate  perché mancano i rifugi. Ma c'è stato detto  in  maniera
  categorica che risorse, purtroppo, non ce n'erano.
   Io  ricordo distintamente che quando si discusse dell'articolo 38,
  cioè   quello   che  dedica  a  Giovanni  Tumbiolo   l'intestazione
  dell'Osservatorio della pesca del Mediterraneo, l'articolo non  era
  solo questo, si prevedeva anche di metterci qualche soldino, perché
  gran  parte  di  noi  questo  signore lo abbiamo  conosciuto  anche
  costretto ad incontrare tutti i Gruppi parlamentari per trovare  il
  sostegno  economico  a  questa  importante,  non  si  può  chiamare
  manifestazione,  è  una fucina di idee, di blue  economy,  dove  si
  esporta  la  pace  nel  Mediterraneo  nelle  fasce  sub  sahariane.
  Insomma,  tutti  siamo  cresciuti, anche politicamente  la  piccola
  formazione che ho avuto, in quei luoghi, apprezzandone, che non era
  la  solita mangiata di pesce che si faceva, perché purtroppo  certi
  politici  intorno  alla pesca l'unica cosa che  capiscono  sono  le
  sagre  e  le  mangiate  di pesce, magari elettorali,  lì  si  parla
  veramente di blue economy e di pesca.
   Tutti  eravamo unanimi:  Sì, bisogna metterci qualche  soldo;  sì,
  dobbiamo  sforzarci ; ma poi c'è stato detto:  Signori,  è  inutile
  qua  neanche  50 mila euro si possono mettere perché soldi  non  ce
  n'è ,   e  responsabilmente la Commissione ha detto:  Bene, intanto
  facciamo la norma, non mettiamo in difficoltà l'Aula .
   Ora, hanno fatto bene i colleghi a fare questo tentativo, però  se
  si  apre  la  finestra delle casse della Commissione  Bilancio   e,
  allora,    noi   chiediamo   che   venga   rimandato,   sicuramente
  l'emendamento  dell'onorevole  Cracolici,  ma  che  si  apra  anche
  l'opportunità per il Governo e per la Commissione di  ritrattare  e
  di  poter integrare anche l'articolo 38 e onorare anche con un  po'
  di sostanza quello che abbiamo fatto.

   PRESIDENTE.  Io  credo che questa possibilità  voi  ovviamente  ce
  l'abbiate,  perché  basterà presentare  domani  in  Commissione  un
  subemendamento  con  cui  queste  somme  vengono  distribuite  come
  chiedete.  Sicuramente,  non c'è nessuna  negazione  a  che  questo
  avvenga.
   Per cui, c'è un emendamento del Governo, domani questo emendamento
  va  in Commissione per valutarne l'effettiva copertura; ovviamente,
  siete  liberi di presentare tutti i subemendamenti che  volete  per
  modificare in parte quello che è stato scritto.

   RAGUSA, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   RAGUSA,  presidente  della  Commissione.  Signor  Presidente,  non
  capita  spesso, non capita spesso ma stavolta è accaduto che questa
  forma  di  grande generosità rispetto al lavoro importante  portato
  avanti da tutta la Commissione, che ringrazio, ma ringrazio anche i
  funzionari tutti, dalla dottoressa Giudice, alla dottoressa Grillo,
  al  dottore Cantone, al dottore Cartabellotta, tutti quanti si sono
  posti in modo generoso, ivi comprese tutte le associazioni che  noi
  abbiamo  incontrato.  E questa corsa verso  la  generosità  noi  la
  comprendiamo  perché questa Commissione ad onor del vero,  come  ha
  già  detto la mia collega, aveva già provato ad aprire questa porta
  che è stata chiusa dal problema economico.
   Tuttavia, noi prediamo atto della sua puntualizzazione e  proposta
  e  condividiamo;  mandiamo  in  II  Commissione  per  la  copertura
  finanziaria e martedì votiamo tutto.
   Un'ultima   cosa,   Presidente,   volevo   salutare   con   grande
  soddisfazione questo momento, sa perché? Perché dopo tanti anni  di
  esperienza,   salutiamo   in  questa  Commissione   una   filosofia
  particolare:  qua  c'è la corsa al dare, non al  chiedere;  quindi,
  ognuno di loro, questi miei colleghi tutti molti bravi, hanno  dato
  spontaneamente,  in  modo attento e virtuoso, il  loro  contributo.
  Quindi, grazie, grazie anche a voi.

   PRESIDENTE.  E  dire che la campagna elettorale è finita   Se  non
  fosse finita, chissà che cosa usciva fuori
   Grazie,  invece, questa è una legge, lo devo dire sinceramente,  a
  merito di tutti voi, di tutto il Parlamento, è una bella legge, una
  legge  fatta  bene, approvata materialmente da tutti,  studiata  in
  Parlamento.  Certo, con il contributo ovviamente  del  Governo,  ma
  studiata  in  Parlamento, per cui è una soddisfazione per  me,  per
  primo,  che presiedo questo Parlamento, potervi dire bravi e potere
  dire  alla  Sicilia intera che quando si lavora tutti  insieme,  si
  lavora bene e chi ci guadagna è certamente la Regione e i cittadini
  siciliani;   in   questo  caso  i  pescatori  in  tutta   la   loro
  sfaccettatura.
   Quindi,  rinviamo  la seduta a martedì prossimo, l'emendamento  va
  inviato  in   Commissione   Bilancio ;  in  Commissione   Bilancio
  verificherete se c'è qualcosa da modificare ancora e  ci  rivediamo
  martedì per il voto finale.
   La seduta è tolta.


                 La seduta è tolta alle ore 19.23 (*)
   (*)  L'ordine del giorno della seduta n. 118 è pubblicato sul sito
  internet  istituzionale  dell'Assemblea regionale  siciliana  e  di
  seguito riportato:

                          Repubblica Italiana
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                           XVII Legislatura

                         X SESSIONE ORDINARIA


                         118a SEDUTA PUBBLICA

                   Martedì 4 giugno 2019 - ore 16.00

                           ORDINE DEL GIORNO

    I -COMUNICAZIONI
  II -SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 159, COMMA 3, DEL
  REGOLAMENTO INTERNO, DI INTERROGAZIONI E DI INTERPELLANZE DELLA
  RUBRICA:  Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea  (V.
  allegato)
  III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

       1)  Disposizioni in materia di diritto allo studio  (nn. 304-14/A)
         (Seguito)

         Relatore: on. Sammartino

       2)  Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine
         e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca
         mediterranea in Sicilia  (nn. 291-292/A) (Seguito)

         Relatore: on. Catanzaro

       3)    Riforma  degli  ambiti territoriali  ottimali  e  nuove
         disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti  (nn. 290-49-76-
         179-267/A) (Seguito)

         Relatore: on. Savarino

                      DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

               Il Consigliere parlamentare responsabile
                 dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

  Allegato A

          Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*)

   - Risposte  scritte pervenute alle seguenti interrogazioni:

   -  da parte dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e
  la pesca mediterranea

   N.  624  -  Chiarimenti in merito alle ingenti spese per  finalità
  irrigue da parte del Consorzio di bonifica Palermo 2.
   Firmatari:  Sunseri  Luigi; Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello
  Francesco;  Ciancio  Gianina;  Foti Angela;  Mangiacavallo  Matteo;
  Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
  Valentina;  Zito  Stefano; Tancredi Sergio; Schillaci  Roberta;  Di
  Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
   - Con nota prot. n. 5777/IN.17 dell'11 febbraio 2019 il Presidente
  della  Regione ha delegato l'Assessore regionale per l'agricoltura,
  lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca mediterranea.

   -  da  parte dell'Assessore per l'energia e i servizi di  pubblica
  utilità

   N.  582  -  Notizie  inerenti  alle problematiche  verificatesi  a
  Mondello  per  il  disservizio dell'impianto di deputazione  'Fondo
  Verde'.
   Firmatari: Tamajo Edmondo
   -  Con  nota prot. n. 1607/IN.17 del 14 gennaio 2019 il Presidente
  della Regione ha delegato l'Assessore per l'energia.

     (*)  Le risposte alle suddette interrogazioni saranno pubblicate
  nell'allegato B al resoconto dell'odierna seduta.

             Annunzio di presentazione di disegno di legge

   - Norme per l'istituzione dell'Azienda regionale emergenza urgenza
  della Sicilia (A.R.E.U. - Sicilia) (n. 562).
   Di  iniziativa governativa presentato dal Presidente della Regione
  (Musumeci)  su  proposta  dell'Assessore regionale  per  la  salute
  (Razza) il 27 maggio 2019.

     Comunicazione di disegno di legge presentato ed inviato alla
                        competente Commissione

                       AFFARI ISTITUZIONALI (I)

       - Norme in materia di Polizia Locale (n. 561).
       Di iniziativa parlamentare.
       Presentato il 15 maggio 2019.
       Inviato il 27 maggio 2019.

   Comunicazione di richieste di parere pervenute ed assegnate alla
                        competente Commissione

                       AFFARI ISTITUZIONALI (I)

   -  Azienda ospedaliera universitaria Policlinico  P. Giaccone   di
  Palermo - Designazione direttore generale (n. 51/I).
   Pervenuto in data 21 maggio 2019.
   Inviato in data 27 maggio 2019.

   -  Azienda  ospedaliera universitaria Policlinico  G. Martino   di
  Messina - Designazione direttore generale (n. 52/I).
   Pervenuto in data 21 maggio 2019.
   Inviato in data 27 maggio 2019.

   -  Ente  autonomo regionale Teatro di Messina con sede  presso  il
  Teatro   Vittorio Emanuele . Designazione Presidente del  consiglio
  di amministrazione (n. 53/I).
   Pervenuto in data 21 maggio 2019.
   Inviato in data 27 maggio 2019.

         Comunicazione di deliberazione della Giunta regionale

   Si   comunica  che  è  pervenuta  la  deliberazione  della  Giunta
  regionale  n. 192 del 16 maggio 2019 relativa a:  Piano  di  azione
  2019/2021  del  Programma regionale per l'internazionalizzazione  -
  PRINT - Approvazione .

   La  predetta  delibera  è  stata trasmessa  alla  III  Commissione
  legislativa.

   Copia  della  stessa è disponibile presso l'archivio del  Servizio
  Commissioni.

    Comunicazione di trasmissione di atti alla Corte costituzionale

   Si  comunica  che  il Tribunale di Catania, con ordinanza  del  17
  aprile  2019,  pervenuta in data 16 maggio 2019, ha dichiarato  non
  manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo  27  della  legge regionale n.  9/2013  in  relazione
  all'articolo  117,  comma II, lettera l) della  Costituzione  e  ha
  disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

         Comunicazione di deliberazione della Corte dei conti

   Si  comunica che è pervenuta la deliberazione n. 114/2019/GEST del
  16 aprile 2019 approvata dalla Sezione di controllo della Corte dei
  conti per la Regione siciliana.

   Si   comunica,  altresì,  che  la  stessa  è  disponibile   presso
  l'archivio del Servizio Commissioni.

            Comunicazione di trasmissione della situazione
                            quadrimestrale
                 di cassa e di tesoreria della Regione

   Si    comunica    che   l'Assessorato   regionale   dell'economia,
  dipartimento bilancio e tesoro, ha trasmesso in data 27 maggio 2019
  la  Situazione quadrimestrale di cassa e di tesoreria della Regione
  in  attuazione  dell'articolo 4, comma 1, della legge  regionale  8
  luglio  1977,  n.  47,  modificato  dall'articolo  31  della  legge
  regionale 11 agosto 2017, n. 16. Situazione al 31 dicembre 2018.

   Copia  della sopracitata documentazione è stata trasmessa alla  II
  Commissione parlamentare.

                      Annunzio di interrogazioni

   - con richiesta di risposta orale presentate:

   N.  826  -  Provvedimenti per dotare di un  adeguato  impianto  di
  amplificazione di brillanza l'ospedale di Lentini (SR).
   - Assessore Salute
   Barbagallo Anthony Emanuele

   N.  827  -  Iniziative per l'effettiva consegna degli  impianti  e
  delle reti idriche da parte dell'EAS in liquidazione.
   - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
   - Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
   Barbagallo Anthony Emanuele

   N.  828  -  Chiarimenti circa la gara per la  fornitura  di  spazi
  pubblicitari  su  emittenti televisive regionali  per  attività  di
  informazione e comunicazione del P.O. FESR 2014/2020.
   - Presidente Regione
   - Assessore Economia
   Barbagallo Anthony Emanuele

   N.  829 - Gravi carenze infrastrutturali nel territorio del Libero
  Consorzio comunale di Enna.
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   - Assessore Attività produttive
   Pagana  Elena;  Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano
  Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N. 830 - Iniziative presso il Governo nazionale per scongiurare la
  riduzione   dell'organico  della  Procura   della   Repubblica   di
  Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
   - Presidente Regione
   De Domenico Francesco; Lupo Giuseppe; Sammartino Luca

   N.  833  - Interventi per porre rimedio alla bocciatura del  Piano
  paesaggistico regionale dell'Ambito 9.
   - Presidente Regione
   - Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
   De Domenico Francesco; Cracolici Antonello; Lupo Giuseppe; Arancio
  Giuseppe   Concetto;   Barbagallo  Anthony   Emanuele;   Dipasquale
  Emanuele;  Lantieri  Annunziata Luisa; Sammartino  Luca;  Catanzaro
  Michele; Cafeo Giovanni

   N.  835  -  Somministrazione di terapie adeguate ai  pazienti  con
  orticaria allergica.
   - Assessore Salute
   Barbagallo Anthony Emanuele

   N.  842  -  Rinnovo del contratto collettivo regionale  di  lavoro
  nell'area della dirigenza della Regione siciliana e degli  enti  di
  cui all'art. 1 della l. r. n. 10 del 2000.
   - Presidente Regione
   - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
   Lupo  Giuseppe; Cracolici Antonello; Gucciardi Baldassare; Arancio
  Giuseppe   Concetto;   Barbagallo  Anthony   Emanuele;   Dipasquale
  Emanuele;  Lantieri  Annunziata Luisa; Sammartino  Luca;  Catanzaro
  Michele; De Domenico Francesco; Cafeo Giovanni

   N.  844  - Chiarimenti in merito al Piano triennale dei fabbisogni
  di personale 2019/2021 di ARPA Sicilia.
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Trizzino Giampiero; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;  Siragusa Salvatore; Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;
  Tancredi  Sergio;  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta;   Di   Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  848  -  Opportune iniziative volte a garantire la  libertà  di
  espressione   e   di   insegnamento   in   ossequio   ai   principi
  costituzionali.
   - Presidente Regione
   - Assessore Istruzione e Formazione
   Cracolici Antonello

   N.    850   -   Chiarimenti    in    merito    alla    sospensione
  dell'insegnante  Rosa  Maria  Dell'Aria  per  la  presunta  mancata
  vigilanza su un elaborato degli studenti.
   - Presidente Regione
   - Assessore Istruzione e Formazione
   Di  Caro  Giovanni; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta;  Campo  Stefania;  Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  852  -  Chiarimenti in merito alla manutenzione  delle  strade
  provinciali 238, 130, 21 e 20 bis ricadenti nel territorio comunale
  di Campofranco (CL).
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Di  Paola  Nunzio; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta;  Di  Caro  Giovanni; Campo Stefania; Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  853  -  Chiarimenti  in  merito alla  ridenominazione  di  via
  Currolo,  all'interno del Comune di Misterbianco (CT), ad  Antonino
  Pinieri.
   - Presidente Regione
   - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
   Marano   Jose;  Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  856  -  Chiarimenti  sui gravi ritardi  nell'erogazione  degli
  stipendi ai lavoratori del Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa.
   - Presidente Regione
   - Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
   - Assessore Economia
   Campo  Stefania;  Cancelleri Giovanni Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta;  Di  Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  857 - Chiarimenti su alcune anomalie riguardanti la Camera  di
  Commercio del Sud-Est Sicilia.
   - Presidente Regione
   - Assessore Attività produttive
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Campo  Stefania;  Cancelleri Giovanni Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta;  Di  Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   Le  interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per  essere
  svolte al proprio turno.

   - con richiesta di risposta in Commissione presentata:

   N. 854 - Interventi in ordine all'istituendo Parco degli Iblei.
   - Assessore Territorio e Ambiente
   - Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
   Cannata Rossana

   L'interrogazione  sarà  inviata  al  Governo  ed  alla  competente
  Commissione.

   - con richiesta di risposta scritta presentate:

   N. 831 - Interventi urgenti in ordine alle precarie condizioni del
  viadotto sulla S.S. 115 tra Sciacca e Ribera(AG).
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Mangiacavallo   Matteo;   Cancelleri  Giovanni   Carlo;   Cappello
  Francesco;   Ciancio  Gianina;  Foti  Angela;  Palmeri   Valentina;
  Siragusa  Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana  Valentina;  Zito
  Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  832 - Ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale
  72 nel territorio del Comune di Aidone (EN).
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Pagana  Elena;  Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano
  Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  834  -  Chiarimenti  circa  l'adozione  del  Piano  Regolatore
  Generale da parte del Comune di Zafferana Etnea (CT).
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Foti   Angela;  Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio  Gianina; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
  Salvatore;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;
  Tancredi  Sergio;  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta;   Di   Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  836  -  Intendimenti in merito al futuro della società  Jonica
  trasporti & turismo S.p.a. facente parte del gruppo Ast S.p.a.
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Lo Giudice Danilo

   N. 837 - Interventi urgenti per garantire la pubblica incolumità e
  tutelare  abitazioni  ed attività economiche  nelle  aree  costiere
  interessate dall'ordinanza 7/2019 dell'UTA di Catania.
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Sammartino Luca

   N.  839 - Chiarimenti sulla procedura adottata per la nomina della
  nuova governance della Società Aeroporto Catania s.p.a.
   - Presidente Regione
   - Assessore Attività produttive
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Campo  Stefania;  Cancelleri Giovanni Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta;  Di  Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  840  -  Notizie  in merito alla situazione  ed  ai  denunciati
  disservizi  in  essere presso l'ospedale Madonna SS.  dell'Alto  di
  Petralia Sottana (PA).
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   Siragusa Salvatore; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;
  Tancredi  Sergio;  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta;   Di   Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N. 841 - Revoca della soppressione dell'unica scuola dell'infanzia
  del Comune di Floresta (ME).
   - Presidente Regione
   - Assessore Istruzione e Formazione
   Calderone Tommaso A.; Milazzo Giuseppe

   N.   843  -  Salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  a  seguito
  dell'acquisizione  da parte di CONAD dei punti  vendita  insistenti
  sul  territorio  regionale della rete Auchan  Retail  e  Simply  di
  proprietà del gruppo francese Auchan.
   - Presidente Regione
   - Assessore Attività produttive
   Foti   Angela;  Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio  Gianina; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
  Salvatore;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;
  Tancredi  Sergio;  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta;   Di   Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
   N. 845 - Interventi per la messa in sicurezza della S.P. 53.
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Schillaci  Roberta; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina;  Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Di  Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  846  -  Chiarimenti sulle concessioni demaniali relative  agli
  impianti  sportivi sulla spiaggia e sul progetto  di  ricostruzione
  della parte iniziale della riviera Kamarina a Scoglitti (RG).
   - Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
   - Assessore Territorio e Ambiente
   - Assessore Turismo, Sport e Spettacolo
   Campo  Stefania;  Cancelleri Giovanni Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta;  Di  Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  847 - Chiarimenti sul corso di indirizzo professionale  per  i
  servizi  socio-sanitari posto in essere dall'Istituto  d'istruzione
  superiore 'Verga' di Modica (RG).
   - Assessore Salute
   - Assessore Istruzione e Formazione
   Campo  Stefania;  Cancelleri Giovanni Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta;  Di  Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   N.  849  -  Chiarimenti sui cantieri di lavoro  nel  catanese  con
  particolare riferimento al Comune di Aci Castello (CT).
   - Presidente Regione
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   Galvagno Gaetano

   N. 851 - Interventi urgenti per la messa in sicurezza e successiva
  rimozione definitiva della condotta fognaria nella zona balneare di
  San Leone (AG).
   - Presidente Regione
   - Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Catanzaro Michele

   N.  855  -  Chiarimenti  in merito allo stato  di  attuazione  dei
  programmi di investimento di cui ai fondi europei PO-FESR.
   - Presidente Regione
   - Assessore Attività produttive
   Cancelleri  Giovanni Carlo; Cappello Francesco;  Ciancio  Gianina;
  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo; Palmeri  Valentina;  Siragusa
  Salvatore;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;
  Tancredi  Sergio;  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta;   Di   Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   Le interrogazioni saranno inviate al Governo.

                       Annunzio di interpellanza

   N. 172 - Istituzione di un mezzo di soccorso di riserva in caso di
  fermo  tecnico, manutenzione o altre cause ostative delle ambulanze
  in dotazione del '118'.
   - Assessore Salute
   Campo  Stefania;  Cancelleri Giovanni Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta;  Di  Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

   Trascorsi  tre giorni dall'odierno annunzio senza che  il  Governo
  abbia  fatto  alcuna dichiarazione, le interpellanze  si  intendono
  accettate  e  saranno  iscritte all'ordine del  giorno  per  essere
  svolte al proprio turno.

                          Annunzio di mozioni

   N.  250 - Iniziative volte alla  sospensione  dei procedimenti  in
  essere   afferenti   la  concessione  di  autorizzazioni   per   la
  realizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti
  rinnovabili.
   Cancelleri  Giovanni Carlo; Cappello Francesco;  Ciancio  Gianina;
  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo; Palmeri  Valentina;  Siragusa
  Salvatore;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;
  Tancredi  Sergio;  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta;   Di   Caro
  Giovanni;  Campo  Stefania; Di Paola Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
   Presentata il 9/05/19

   N.  251  -  Avvio  delle  procedure di  ricognizione  delle  fasce
  costiere e revisione organica delle aree del demanio marittimo.
   Campo  Stefania;  Cancelleri Giovanni Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta;  Di  Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
   Presentata il 14/05/19

   N.  252  -  Individuazione delle tratte interessate e stesura  dei
  progetti per la 'Ciclovia Magna Grecia'.
   Zito  Stefano;  Cancelleri  Giovanni  Carlo;  Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina;  Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci  Roberta;  Di
  Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
   Presentata il 17/05/19

   N.  253  -  Misure urgenti a tutela dei ritrovamenti  archeologici
  nella città di Gela (CL).
   Di  Paola  Nunzio; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello  Francesco;
  Ciancio   Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  Matteo;   Palmeri
  Valentina;   Siragusa   Salvatore;  Trizzino  Giampiero;   Zafarana
  Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi;  Schillaci
  Roberta;  Di  Caro  Giovanni; Campo Stefania; Marano  Jose;  Pagana
  Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
   Presentata il 22/05/19

   Le  mozioni  saranno  demandate, a  norma  dell'articolo  153  del
  Regolamento  interno,  alla Conferenza dei  Presidenti  dei  Gruppi
  parlamentari   per  la  determinazione  della  relativa   data   di
  discussione.

  Allegato B

                  Risposte scritte ad interrogazioni