Presidenza del Presidente Miccichè
Presidenza del vicepresidente Di Mauro
La seduta è aperta alle ore 17.01
ZITO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do
il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni
mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel
corso della seduta.
Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera
personale di voto.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo per la seduta odierna
l'onorevole Arancio.
L'Assemblea ne prende atto.
Missione
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione parlamentare d'inchiesta e
vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia
sarà in missione a Ragusa il 30 maggio 2019 e che questa Presidenza
ha preso atto della visita della stessa Commissione presso il
mercato ortofrutticolo di Vittoria per il 31 maggio p.v.
L'Assemblea ne prende atto.
Comunicazione relativa all'interrogazione n. 824
PRESIDENTE. Comunico che, a seguito di coordinamento finale del
testo dell'interrogazione n. 824 a firma dell'onorevole Campo ed
altri, il titolo dell'atto ispettivo è il seguente: Chiarimenti
circa il mancato pagamento degli emolumenti ai dipendenti della
S.A.L. srl e A.T.A. srl .
L'Assemblea ne prende atto.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui
all'articolo 83 del Regolamento interno dell'Assemblea saranno
riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.
Sull'ordine dei lavori
SAVARINO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAVARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo chiedere
all'Aula la possibilità di anticipare il punto sul disegno di legge
dei marina resort', perché è senza emendamenti e la V Commissione,
il presidente Sammartino lo può confermare, ha già fatto
l'approfondimento giuridico che era stato richiesto dagli Uffici.
Grazie.
PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni su questa richiesta,
passeremmo alla trattazione dell'argomento che è posto al punto 4 e
credo che sia competenza della relativa Commissione Cultura,
formazione e lavoro'.
Seguito della discussione del disegno di legge
«Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina
resort» (381-59/A)
PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno:
Discussione di disegni di legge.
Si procede con la discussione del disegno di legge Norme per lo
sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort (381-
59/A) (Seguito), posto al numero 4.
Invito i componenti la V Commissione a prendere posto
nell'apposito banco.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bulla, per svolgere
la relazione.
BULLA, relatore. Onorevoli colleghi, il turismo nautico
costituisce una realtà di grande interesse e di rilevante
dimensione economica, che ha conosciuto un trend di continua
crescita negli ultimi anni.
Per una regione insulare, dotata di una speciale attrattività
legata alle condizioni climatiche, al patrimonio storico,
culturale, enogastronomico ed ambientale, qual è la Sicilia, lo
sviluppo del comparto del turismo nautico è di peculiare
importanza, offrendo l'opportunità di attrarre investimenti e
presenze da tutto il mondo e generare rilevantissime ricadute
economiche ed occupazionali sul territorio.
Il fenomeno dei marina resort, strutture attrezzate per
l'attracco dei natanti da diporto con annessa offerta di servizi, è
in costante sviluppo a livello internazionale e costituisce
un'eccezionale opportunità per la crescita della Sicilia.
La disciplina in materia risulta ad oggi lacunosa, essendo stata
prefigurata la regolamentazione a livello statale (articolo 32 del
Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 33, convertito con
modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n.164, successivamente
oggetto di dichiarazione di parziale incostituzionalità) ma
essendo, allo stato, rimessa alle singole Regioni l'adozione di
un'organica normativa.
In tal senso risultano particolarmente positive le esperienze
già avviate in realtà come la Campania, il Veneto e l'Emilia
Romagna, che si sono dotate di una propria legislazione regionale
in materia.
Si propone, perciò, di colmare l'attuale lacuna normativa mediante
l'adozione di una legge regionale che disciplini puntualmente
l'attività dei marina resort, i procedimenti amministrativi
relativi al loro insediamento e le agevolazioni per le stesse.
L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, individuando il
turismo nautico quale strumento per lo sviluppo economico ed
occupazionale del territorio.
L'articolo 2 definisce i marina resort, come strutture turistico-
ricettive all'aperto, organizzate per la sosta ed il pernottamento
sulle unità da diporto ivi attraccate, con annessa offerta di
servizi accessori. Vengono definiti i requisiti minimi delle
strutture, anche in riferimento alle esigenze di sicurezza e di
tutela dell'ambiente. La definizione delle modalità di apertura ed
esercizio, nonché della classificazione dei marina resort, è
rimessa ad un'apposita deliberazione della Giunta regionale.
L'articolo 3 disciplina i procedimenti amministrativi per
l'apertura dei marina resort, che possono avviare le attività
mediante il ricorso alla SCIA, indirizzata al Comune presso il
quale l'attività è allocata secondo un modello definito in forma
omogenea per l'intera Regione. A livello regionale le attività
verranno iscritte ad un'apposita anagrafe che potrà essere resa
accessibile sul web anche al fine di agevolare l'accesso dei
potenziali fruitori.
L'articolo 4, infine, reca disposizioni agevolative per la fase di
prima applicazione della nuova legge, mediante una riduzione del
20% dei canoni per l'utilizzo del demanio marittimo - come
determinati ai sensi della vigente disciplina - per gli esercizi
finanziari 2019 e 2020.
Infine, viene introdotta la figura del boat and breakfast, realtà
consolidata, sia nei porti che in alcuni bacini lacustri e con
diverse realtà imprenditoriali attive nel settore, che necessita di
una previsione legislativa in considerazione della legge 7 ottobre
2015, n. 167 art. 1, comma 2, lett. r, che opera l'equiparazione, a
tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle
strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti
all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio
acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri
dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
Presidente, se oggi questo disegno di legge è in Aula, devo dire
grazie al lavoro sia del presentatore di questa legge, l'onorevole
Sammartino, ma soprattutto al lavoro che la Commissione ha fatto
affinché questo importante disegno di legge venisse trattato in
Aula.
Sono convinto che gli onorevoli colleghi accolgano l'invito di
apprezzare questo disegno di legge. Grazie.
Indirizzo di saluto ai docenti ed agli studenti del liceo
Vittorio Emanuele III di Patti (ME)
PRESIDENTE. Saluto i ragazzi del liceo statale Vittorio Emanuele
III , liceo classico, liceo scientifico e liceo linguistico che
sono accompagnati dalle professoresse Gugliotta, Maria Basilia e
Carroccio Maria Teresa.
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n. 381-
59/A
PRESIDENTE. Riprende l'esame del disegno di legge n. 381-59/A
Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina
resort .
Dichiaro aperta la discussione generale. Non avendo alcun deputato
chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Non
sorgendo osservazioni si passa all'esame degli articoli.
Si passa all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:
«Articolo 1
Finalità
1. La Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui
all'articolo 14, lett. n) dello Statuto regionale ed in armonia con
le finalità di cui all'articolo 32 del decreto legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n.164, riconosce e promuove il turismo nautico quale
strumento per lo sviluppo economico ed occupazionale del
territorio.
2. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore del turismo
nautico la Regione riconosce i marina resort, come definiti
dall'articolo 2 della presente legge, e disciplina le modalità per
il loro insediamento e le competenze sui procedimenti autorizzatori
e di controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni».
Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:
«Articolo 2
Marina resort
1. Per le finalità di cui alla presente legge sono definiti come
marina resort le strutture turistico-ricettive all'aperto,
organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno
delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo
appositamente attrezzato, in possesso dei requisiti tecnici e
idonee a fornire i servizi accessori alla sosta e al pernottamento
previsti dalle specifiche disposizioni attuative.
2. Al fine della equiparazione dei marina resort alle strutture
ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6
luglio 2016.
3. Lo specchio acqueo presso cui insistono i marina resort
presenta le caratteristiche di idoneità dei fondali all'approdo
previste dalla vigente disciplina statale e comunitaria e risulta
opportunamente attrezzato di aspiratore per le acque nere di bordo,
di individuazione numerica dei posti-barca, con presenza di
adeguati servizi per la pulizia giornaliera dello specchio acqueo.
4. I soggetti gestori, autorizzati ai sensi delle previsioni di
cui all'articolo 3 della presente legge, assicurano:
a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i
periodi di apertura;
b) la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura
ricettiva, del titolare o di un suo delegato;
c) un'idonea informazione ai soggetti fruitori dei servizi sulle
caratteristiche marittime dello specchio acqueo e le prescrizioni
eventualmente vigenti per l'accesso e l'uscita dei natanti
dall'area ricettiva.
5. Entro il termine inderogabile di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore per le infrastrutture, la mobilità e i
trasporti d'intesa con l'Assessore per il turismo, lo sport e lo
spettacolo, con apposita deliberazione definisce le modalità di
apertura e di esercizio dei marina resort, nonché la relativa
classificazione».
Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:
«Articolo 3
Procedimento amministrativo
1. L'avvio delle attività di marina resort è soggetto a
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222,
da presentare al Comune presso cui le strutture sono ubicate. La
segnalazione certificata di inizio attività sostituisce altresì
l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265.
2. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su
modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale di
cui al comma 4 del presente articolo. Nella dichiarazione sono
indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di
apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.
3. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei
requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle
dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle
strutture.
4. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di
pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 5,
il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, con decreto del dirigente generale, adotta il
modello regionale per la segnalazione certificata di inizio
attività dei marina resort.
5. Presso il dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti è istituita un'anagrafe regionale delle
strutture di marina resort. A tal fine i comuni sono tenuti a
trasmettere ed aggiornare, entro 15 giorni dalla ricezione delle
segnalazioni certificate, copia delle stesse al dipartimento
regionale.
6. L'elenco delle strutture di marina resort viene reso pubblico e
fruibile sul web a cura del dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, d'intesa con il
dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo anche al
fine di renderlo accessibile sulle pagine web destinate alla
promozione turistica della Sicilia.
7. Le strutture già esistenti ed in attività alla data di entrata
in vigore della presente legge, in possesso di tutti i requisiti
previsti dall'articolo 2, possono, mediante comunicazione al Comune
in cui sono insediate ed al dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ottenere il
riconoscimento dell'attività per tutti gli effetti di cui alla
presente legge».
Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:
«Articolo 4
Canoni per l'utilizzo del demanio marittimo
1. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, i canoni per
l'utilizzo del demanio marittimo relativi all'insediamento delle
strutture, determinati ai sensi della vigente disciplina, sono
ridotti fino al venti per cento.
2. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, durante il periodo di
costruzione, con l'apporto della finanza pubblica e privata e su
aree demaniali in concessione, di porti e/o marine e, in fase di
gestione, fino al raggiungimento dell'equilibrio economico
finanziario del progetto e, comunque, per un massimo di cinque
anni, i canoni sono ridotti fino al venticinque per cento.
3. Le minori entrate discendenti dall'applicazione del presente
articolo, quantificate in 420 migliaia di euro per ciascuno degli
esercizi finanziari 2019 e 2020 trovano copertura mediante
riduzione di pari importo delle dotazioni previste dal bilancio
della Regione per gli stessi esercizi al capitolo 215704 - acc.
1001».
Il Governo mi chiede una sospensione sull'articolo 4.
Si passa all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:
«Articolo 5
Boat and breakfast
Le disposizioni dei precedenti articoli trovano altresì
applicazione, ove compatibili, per le attività di boat and
breakfast quale struttura ricettiva all'aria aperta».
Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
A.1.
SAMMARTINO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare per
illustrare l'emendamento A.1.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAMMARTINO, presidente della Commissione. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, si è ritenuto di dovere riproporre
all'emendamento A.1, la medesima disposizione contenuta
nell'articolo 25 della legge regionale n. 1 del 2019.
Leggerò una brevissima relazione che tengo venga conservata agli
atti di questo Parlamento, perché è stata impugnata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e si attende ancora il
giudizio da parte della Corte Costituzionale, atteso che né tale
impugnativa né il ricorso presentato dall'Avvocatura generale dello
Stato contengono alcun riferimento di presunta illegittimità della
stessa.
Infatti, dalla lettura dei testi non si comprende quale sia il
precetto costituzionale violato, essendo rappresentato sotto un
unico punto la presunta illegittimità degli articoli 24 e 25, che
non hanno nulla in comune.
L'articolo 25 non contiene alcuna disposizione che possa essere
ricondotta a quanto previsto nei commi 675-684 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, non prevedendo l'articolo de quo alcuna
revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, né
tanto meno criteri o modalità di affidamento delle concessioni sui
beni demaniali marittimi.
Da un punto di vista sostanziale, consentitemi di rassegnare
alcuni brevi considerazioni, affinché possa restare agli atti
dell'Assemblea la motivazione di tale riproposizione.
Orbene, con tale norma il legislatore regionale ha inteso
estendere alla Regione siciliana una disciplina che è vigente in
tutto il territorio nazionale e che per problemi ermeneutici non ha
trovato applicazione nella Regione Sicilia.
In particolare, il primo comma dopo aver recepito con il rinvio
all'articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133
l'equiparazione che il legislatore nazionale ha operato tra marina
resort e strutture ricettive dell'area aperta, applica agli stessi
la cosiddetta Iva turistica di cui alla Tabella A, parte terza del
DPR n. 633/1972 che è l'Iva agevolata al 15%.
Con il decreto legge del 2014 venivano già equiparati marina
resort alle strutture ricettive all'aperto prevedendo l'Iva
agevolata al 10%, confermato dalle due leggi di stabilità
successive che resero quella norma definitiva.
Al fine di fugare ogni dubbio sulla presunta illegittimità della
norma si rappresenta che la sentenza della Corte Costituzionale n.
21 del 2016 ne aveva decretato l'illegittimità parziale nella sua
parte in cui non contempli che la configurazione delle strutture
debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni
culturali e ambientali e del turismo, previa intesa in Conferenza
Stato-Regioni . Questa pronuncia aveva creato confusione
interpretativa tra le Regioni che continuavano ad applicare l'Iva
agevolata e altre che richiedevano invece l'Iva al 22%. Al fine di
superare tale gap il decreto ministeriale 6 luglio 2016 ha
individuato i requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle
strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti
all'interno delle proprie unità all'aperto. Pertanto, laddove i
marina resort siano dotati in tutti gli impianti e di tutti i
servizi elencati dal decreto alle prestazioni rese ai clienti
alloggiati si applicherà e si applica l'Iva agevolata al 10%.
Come si legge nella citata sentenza la materia dei marina resort
contiene un coacervo di materie di competenza statale e delle
regioni, ma di certo la materia dell'Iva rientra nella materia del
sistema tributario dello Stato, di cui alla lettera e) del
secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, giacché una
delle principali conseguenze della configurazione dei marina resort
come strutture ricettive all'aperto è quella di consentire
l'applicazione dell'Iva agevolata al 10% alle prestazioni rese ai
clienti in essi alloggiati, in linea con quanto accade per tutte le
strutture turistico ricettive all'aria aperta, anziché dell'Iva al
22% prevista per le attività inerenti ai porti turistici.
Non si comprende, dunque, a cosa si riferisca la considerazione
contenuta nel testo dell'impugnativa: tanto premesso, in disparte
la circostanza (sulla quale preme comunque richiamare l'attenzione)
che il d.P.C.M. attuativo delle specifiche previsioni della legge
di bilancio 2019, è in corso di avanzata definizione, si rileva che
le richiamate previsioni regionali, sovrapponendosi alla predetta
disciplina statale emanata in materia, dalla quale con ogni
evidenza si discostano sostanzialmente, generano dubbi
interpretativi e incertezze riguardo alla chiara individuazione
delle norme di legge applicabili .
Infatti, l'articolo oggetto di impugnativa non contiene alcun
riferimento al rinnovo o all'avvio di nuove procedure per il
rilascio di concessioni demaniali marittime.
Con il secondo comma, invece, si propone l'esenzione dell'Imu e
della Tasi, onorevoli colleghi, per le categoria degli imbullonati
a cui sono equiparate le strutture dedicate alla marina da diporto,
in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge n. 208 del
2015 che, a partire dal primo gennaio 2016, ha introdotto la stima
diretta per le costruzioni e elementi strutturalmente connessi al
suolo.
La determinazione dei valori catastali degli immobili a
destinazione speciale è effettuata tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità,
nei limiti dell'ordinario apprezzamento. In pratica l'IMU e la TASI
si applicano sul suolo, sulle costruzioni e sugli impianti che
accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare,
indipendentemente dal processo produttivo, ma non anche sui
macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo
specifico processo produttivo. In questo modo si è eliminato il
problema IMU imbullonati e cioè l'interpretazione secondo cui nella
determinazione della rendita catastale di tali immobili si doveva
tener conto di tutti gli impianti che caratterizzano la
destinazione dell'immobile.
Le regole in vigore sino al 2015 stabilivano che erano da
considerare, nella determinazione dei valori catastali degli
immobili dei gruppi D ed E, gli impianti che contribuivano in via
ordinaria ad assicurare ad un'unità immobiliare una specifica
autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere
dal mezzo di unione di tali impianti agli elementi strutturali
dell'unità stessa. Ne conseguiva che, nella determinazione dei
valori catastali di tali immobili, si doveva tener conto di tutti
gli impianti, con requisiti di immobiliarità caratterizzanti la
destinazione dell'immobile, a prescindere dal sistema di
connessione utilizzato per il collegamento della struttura.
Dal 1 gennaio 2016 sono cambiate le regole. Sono esclusi dalla
stessa stima diretta i macchinari, congegni, attrezzatture ed altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. In altre
parole, dal 2016, le regole per la tassazione per gli immobili del
gruppo catastale D (in realtà, ci si riferisce principalmente agli
immobili censiti nelle categorie D/1 - opifici e D/7 - immobili per
le attività industriali) ed E sono le seguenti:
- scontato l'IMU e la TASI: il suolo, le costruzioni e gli
impianti che accrescono la qualità e l'utilità dell'unità
immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo;
- sono esenti, da IMU e TASI: i macchinari, i congegni, le
attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico
processo produttivo.
Pertanto, è cessata la tassazione degli imbullonati .
Da quanto premesso, si ritiene che l'articolo 25 non debba essere
oggetto di impugnativa, non contenendo norme in contrasto con la
citata legge n. 145 del 2018.
Signor Presidente, Governo, tenevo a leggere questa relazione
perché credo che sia stato un colpo profondamente scorretto, quello
che il Consiglio dei Ministri ha inferto a questo Parlamento, che
aveva già approvato questa materia.
Ho voluto leggere questa relazione, molto dettagliata, e ringrazio
gli Uffici e la Commissione per l'aiuto e per avere, insieme a noi,
redatto questo documento, perché si evidenziasse, anche in
quest'Aula come, molto spesso, alcune norme di sviluppo, che
aiutano il territorio siciliano, che aiutano il Governo a fare sì
che grazie a queste norme si possa attrarre turismo e si possa
attrarre la parte sana degli investimenti che in questa Terra sono
necessari, molto spesso, per incuria o a volte per disattenzione,
vengono impugnate norme che, invece, creano sviluppo concreto sul
territorio.
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo per la seduta odierna
l'onorevole Cannata.
L'Assemblea ne prende atto.
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n. 381-
59/A
PRESIDENTE. Il parere del Governo sull'emendamento A.1?
PAPPALARDO, assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Sospendiamo la trattazione di questo disegno di legge perché
attendiamo, dal Governo, chiarimenti, illustrazioni specifiche su
quello che è l'articolo 4.
Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge
«Disposizioni in materia di diritto allo studio» (nn. 304-14/A)
PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge Disposizioni
in materia di diritto allo studio . (nn. 304-14/A) (Seguito), posto
al numero 1) del II punto dell'ordine del giorno. Essendo assente,
per impegni istituzionali, l'assessore Lagalla, se ne rinvia la
trattazione.
Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per la
salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la
promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca
mediterranea in Sicilia» (nn. 291-292/A)
PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge «Norme per la
salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la
promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca
mediterranea in Sicilia» (nn. 291-292/A) (Seguito), posto al numero
2) del II punto dell'ordine del giorno.
Invito i componenti la III Commissione a prendere posto
nell'apposito banco.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Catanzaro, per
svolgere la relazione.
CATANZARO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
disegno di legge che la Commissione propone all'Aula per
l'approvazione definitiva è stato più volte esaminato nel corso di
un'attività istruttoria particolarmente laboriosa, intensa e che ha
arricchito culturalmente ed umanamente tutti coloro che vi hanno
partecipato. Il presente testo trae origine dai disegni di legge n.
291 del Governo e n. 292 a firma dell'onorevole Catanzaro. La
Commissione ha, invero, rielaborato un proprio testo che racchiude
le norme più significative dei due disegni di legge citati,
introducendo altresì nuove disposizioni la cui opportunità e
urgenza sono state segnalate, nel corso dell'esame istruttorio,
dalle diverse componenti sociali ed imprenditoriali del mondo della
pesca intervenute durante i lavori in Commissione.
Come è noto la materia della pesca è stata attentamente e
copiosamente regolamentata a livello europeo. Ultimamente si è
invece inteso, da parte delle stesse istituzioni europee,
regionalizzare la materia. Ciò è maggiormente rispondente,
peraltro, al nostro Statuto di autonomia che, all'articolo 14,
comma 1, lettera l), attribuisce alla Regione competenza esclusiva
in materia di caccia e pesca .
Il disegno di legge che oggi esaminiamo si compone di 42 articoli
suddivisi in nove diversi capi.
Il primo capo regola gli strumenti di programmazione della pesca,
a cominciare dal più importante che è costituito dai piani di
gestione locale.
Il capo II detta norme in materia di tutela delle tradizioni
culturali della pesca, istituendo registri delle identità
mediterranee e dei borghi marinari. È altresì regolata in tale capo
l'istituzione delle strade del tonno rosso, itinerari culturali che
potranno essere istituite con lo scopo di valorizzare i paesaggi,
gli ambienti e gli strumenti legati alla tradizione della pesca di
tale specie di pesce pelagico.
Al capo III sono dettate nuove norme in materia di commercio dei
prodotti ittici: sia la vendita diretta che quella nei mercati
ittici ricevono una nuova regolamentazione che andrà applicata e
integrata da parte dei comuni.
Al capo IV sono regolate le attività di pesca professionale, in
cui rientrano il pescaturismo e l'ittiturismo, e le attività ad
essa connesse. Esse, insieme ad altre attività collaterali come la
ristorazione e l'attività didattica a bordo e in banchina,
costituiscono le attività del cd. Turismo azzurro, disciplinato
dall'art. 14.
Il capo V regola le attività didattiche legate al mare e alla
pesca. Viene fornita la definizione e la disciplina delle barche
didattiche, cioè imbarcazioni dove si esercitano attività educative
e promozionali volte a diffondere la cultura del mare e della
pesca.
Al capo VI si forniscono le definizioni di pesca sportiva e
ricreativa, prevedendo una serie di divieti specifici per
quest'ultima e individuando gli attrezzi consentiti per l'esercizio
di tale attività.
Il capo VII contiene norme varie e il capo VIII detta alcune
sanzioni amministrative e pecuniarie per le violazioni ai divieti e
agli obblighi previsti dalla presente legge.
Signor Presidente, inoltre volevo dire che questo per la
Commissione attività produttive è un lavoro molto importante perché
dopo tanti anni, cioè dopo 18 anni, si sta riordinando la legge
sulla pesca. E per questo volevo, e desideravo soprattutto,
ringraziare il lavoro svolto dai componenti della Commissione
attività produttive, un lavoro che ci ha visti protagonisti sia con
la III Commissione sia anche con il Governo per quello che abbiamo
detto. In capo volevo ringraziare il Presidente della Commissione
per il lavoro che abbiamo prodotto in Aula. E spero vivamente che
questo disegno di legge, composto da tanti articoli, abbia da parte
dei colleghi in Aula la velocità e l'approvazione perché è un
argomento importante e i siciliani e i marinai aspettano questo
disegno di legge. Grazie.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
SAVARINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAVARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio
che il lavoro fatto dalla III Commissione che vede oggi in Aula
questo disegno di legge così importante, presentato dai colleghi ma
frutto soprattutto del lavoro del Governo Musumeci, si lega con il
lavoro fatto poc'anzi dalla V Commissione sul disegno di legge dei
Marina Resort. E su quanto stiamo facendo anche in IV Commissione
sui porti turistici. Il Governo Musumeci sta immaginando un
percorso - e che sia questo condiviso con i colleghi anche non di
maggioranza è un segnale importante che i siciliani sono certa
sapranno cogliere - di grande vicinanza e senso di responsabilità
di questa Assemblea.
Avere immaginato un disegno di legge come quello dei Marina Resort
che, tra l'altro, con orgoglio dico, il nostro Gruppo parlamentare
è stato uno dei primi disegni di legge che Diventerà Bellissima ha
presentato, io ero prima firmataria, che dà la possibilità di far
diventare nei porti turistici, attività turistiche delle
imbarcazioni da diporto e quindi allarga lo spettro dell'offerta
turistica all'interno della Regione siciliana, avere
contestualmente sbloccato i fondi per finanziare diversi porti
turistici. Ieri in Commissione abbiamo avuto, insieme all'Assessore
Falcone, diversi sindaci che sono protagonisti insieme al Governo
Musumeci di una serie di operazioni di progetti che sono esecutivi,
che sono finanziate, che vanno addirittura in aggiudicazione
proprio in questi giorni, che ridisegnano la cartina geografica dei
nostri porti dando la possibilità alla Sicilia di diventare una di
quelle isole che può essere circumnavigata e che, quindi, può
attrarre quel turismo da diporto che certamente è un turismo che
ha, può portare sviluppo.
Oggi definire anche questo percorso con un disegno di legge
importante come quello che la III Commissione ha esitato, questo
sulla pesca, per cui ringrazio i colleghi della III Commissione di
cui faccio anche parte, l'assessore, ringrazio anche il dirigente
che oggi è stato, è tornato all'agricoltura, ma il dottore
Cartabellotta è stato protagonista anche di questo disegno di
legge, delle sintesi che si sono trovate in Commissione e che
offrono sostegno, o riorganizzazione, nuove attività a quello che
ieri era semplicemente la pesca, dando la vicinanza a questa
attività che può portare insieme al contesto che ho appena
disegnato di investimenti che il Governo Musumeci sta facendo sui
porti una grandissima occasione di rilancio della Regione
siciliana.
Immagino solo città importanti come Mazara, come Sciacca, che in
questi giorni si aggiudica il nuovo porto, insieme al contestuale
disegno di legge sulla pesca che dà impulso, sostegno ed organizza,
in maniera anche più completa, con una visione più moderna quella
che è la possibilità che la pesca possa dare anche a livello
turistico, attrattivo e didattica. Tutto questo fa sì che la
Sicilia faccia un passo, come diceva il collega, dopo vent'anni, un
passo in avanti di altri vent'anni. E questo è un segnale
importante che sono certa i nostri cittadini ed i siciliani
sapranno apprezzare. Per cui, grazie, ai colleghi e questo è quello
che ci si aspetta da questa Assemblea. Un lavoro che parte
d'impulso e che si muove in sintonia con il Governo Musumeci, ma
che veda coinvolte tutte le forze politiche nel contributo che per
fare disegni di legge importanti possono portare in questa
Assemblea per perfezionare e migliorare quei testi e quelle legge
che non solo sono norme ordinamentali ma sono norme che danno alla
Sicilia ed ai siciliani una speranza, una prospettiva di crescita.
ZAFARANA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevoli, dopo l'intervento
dell'onorevole Zafarana dichiaro chiusa la discussione generale.
ZAFARANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, devo
dire che questo testo di legge che, insomma, è da più di un anno è
stato analizzato nelle nostra Commissione finalmente approda in
quest'Aula e finalmente dopo moltissimi anni, partirei diciamo da
un minimo di quindici fino ad arrivare, diciamo, a più di vent'anni
si individua, appunto, per legge, tutta una serie di situazioni
importanti, come la pescaturismo, come l'ittiturismo, come la
propulsione verso le attività dei borghi marinari, delle marinerie
della nostra Isola che chiaramente da tempo necessitava, appunto,
di questo tipo di impronta, inquadramento legislativo, non perché
si voglia in qualche modo cristallizzare, diciamo, e bloccare
quanto piuttosto per dare elementi di propulsione, elementi anche
di accesso, perché no, ai fondi comunitari che, attraverso un
inquadramento di legittimazione, possano essere pertanto meglio
spendibili per la prossima programmazione e per l'attuale, cosa che
appunto auspichiamo.
In particolar modo vorrei riferire a quest'Aula una difficoltà che
è stata appunto quella che c'è stata rappresentata da coloro, i
rappresentanti tra i pescatori, perché dicevo finalmente? Fino ad
oggi fortunatamente esiste tutto un settore imprenditoriale di
pescatori, di professionisti che hanno portato avanti con dignità
tutte queste attività, un percorso nuovo, dato appunto una
valorizzazione nuova all'offerta di turismo all'interno di questa
prospettiva, anche senza un regolamento, muovendosi su quello che
si stava verificando nelle altre regioni d'Italia.
Finalmente anche noi caliamo in un testo di legge alcune
specificità che saranno fondamentali per incardinare, chiudere, ma
anche offrire prospettiva.
All'articolo 6, mi preme, sono molto affezionata a questo articolo
perché a mia firma, ma sono felice che sia stato accolto da tutta
la Commissione, mi preme sottolineare questa attenzione che la
Commissione ha voluto dare alla tutela e valorizzazione delle
feluche, delle imbarcazioni, pochissime imbarcazioni (sono 14 nello
Stretto di Messina, tra Sicilia e Calabria) che praticano la pesca
tradizionale del pesce spada, che è una pesca tutta particolare,
che è realizzata in tre mesi all'anno. Il Presidente Ragusa mi fa
il segno della vittoria, veramente speriamo di portare a casa
questo importante risultato di tutela, appunto, e di valorizzazione
di ciò che abbiamo, di ciò che strenuamente i nostri pescatori
difendono nella attività, ma anche nella tradizione e nella
continuità, nel trasferimento di questa tradizione. Anche perché
tutto quello che affrontano i nostri pescatori delle feluche,
spesso sono soltanto enormi difficoltà, e allora va dato omaggio
sicuramente a loro, che strenuamente perseverano nel portare avanti
questo tipo di pesca, in questa maniera possiamo dire anche così
eco-compatibile rispetto agli equilibri marini, che è
caratterizzante di un nostro modo di pescare. Io vorrei dire che
non è soltanto dello Stretto, non è soltanto di Messina, ma insieme
agli altri modi particolari e tradizionali del pescare è
identificativo di un modo di fare pesca e cultura in Sicilia, e al
tempo stesso permettiamo di poter in qualche modo di avere uno
spiraglio di dialogo con l'istituzione Amministrazione Regionale,
per non essere coloro che si dilettano soltanto di fare un po' di
pesca del pesce spada. Ma coloro che invece si impegnano, vogliono
tramandare questa nostra competenza e possono anche, perché no,
fare opportunità di lavoro e di sviluppo per i nostri territori.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io voglio
innanzitutto esprimere un apprezzamento vero e sincero nei
confronti della Commissione; del collega Catanzaro che, essendo un
saccense, vive come tutti i provenienti di quella comunità,
innanzitutto, della cultura della pesca e quindi del valore della
pesca come valore economico; del Dipartimento, perché questo
disegno di legge è figlio di una lunga gestazione che dura da anni
sulle innovazioni che sono intervenute nel settore della pesca e
che però la disciplina normativa, fino ad oggi, non ha corrisposto
tutte quelle modificazioni che sono intervenute nel tempo, rispetto
alla capacità poi di legiferare in direzione e a sostegno del mondo
della pesca.
Diciamocelo con grande onestà, noi negli ultimi vent'anni, di
pesca la politica se n'è occupata in due direzioni: o per occuparsi
del trasferimento di risorse attraverso il fermo biologico, come
una forma di assistenza e di sussistenza del mondo della pesca; o
altrimenti, e questo è anche il vecchio programma comunitario 2007-
2013, che sostanzialmente è stato un programma comunitario che
finanziava il mondo della pesca per smettere di fare i pescatori.
Cioè, era un fondo che è stato utilizzato prevalentemente per
cancellare uno dei settori storici dell'economia, ad esempio della
nostra Regione, che voglio ricordarlo ancora una volta, noi siamo
la più grande marineria in Italia. Abbiamo il più alto numero di
licenze e di imbarcazioni nel settore della pesca, artigianale in
particolare, eppure - ed è questa la ragione per cui apprezzo
questa norma - eppure siamo sottoposti a dei meccanismi di vincolo
legislativo, che sono più delle volte figli di Regolamenti
comunitari che disciplinano spesso la grande pesca industriale,
soprattutto delle marinerie del Nord Europa ma anche di alcuni
gruppi industriali importanti nel settore della pesca, e ha
sostanzialmente lasciato al suo destino il sistema della piccola
pesca costruendo cioè favorendo una sorta di aiutati che Dio ti
aiuta , questo è stato un pò il modello attivato negli ultimi anni.
Questa legge ed è positivo in tal senso, cerca di affermare per
legge e di disciplinarlo nell'ambito della Regione siciliana che il
mondo della pesca non è solo dato da chi va in mare a pescare, il
mondo e l'economia del mare è possibile come elemento di
valorizzazione economica attivando tutto ciò che ruota attorno al
mondo del mare, sia durante l'attività in mare, sia per le attività
a terra, quindi la pesca turismo, l'itto turismo, la vendita
diretta, la valorizzazione dei borghi marinari, la cultura del mare
come identità delle nostre comunità. Insomma, questa è una legge
che prova a dire ai siciliani, e consentitemi di dirlo, a dire allo
Stato, che pur in presenza di norme che sono oggi prevalentemente
di tipo comunitario per i quali opera poi il sistema nazionale, con
il regolamento nazionale sul FEAMP, la Sicilia anche in ragione
delle sue competenze statutarie ma anche in ragione delle sua
storia e della sua cultura, vuole fare della pesca non una economia
del passato ma una economia del futuro, riportando i nostri giovani
a investire sulle attività del mare e della pesca.
C'è solo un rilievo che faccio e lo dico al Governo, vorrei che la
Commissione mi ascoltasse, non vorrei che per eccesso di zelo si
producano poi quelle norme che invece determinano un effetto
boomerang, voglio ricordare a tutti noi che le norme sui divieti di
pesca o sui divieti temporanei, tra l'altro non c'è bisogno di fare
le leggi, sono disposizioni che sono successive ai pronunciamenti
degli organismi scientifici preposti a tale scopo. Questo vale ad
esempio per tutti i periodi di riposo delle attività di cattura in
mare, io voglio ricordare che noi siamo stati la Regione dove ad
esempio i periodi di fermo biologico spettanti per alcune tipologie
di pesce in Sicilia per anni sono stati attuati ognuno con il suo
periodo. Da qualche anno fortunatamente abbiamo stabilito che per i
periodi di fermo biologico tutte le marinerie siciliane
contemporaneamente si fermano alla stessa data. Ora qui leggo
all'articolo 36 che con norma stabiliamo che è fatto divieto alla
cattura dei ricci di mare in Sicilia. Lo dico perché possiamo
discutere del rischio di un depauperamento del mare, di una risorsa
importante per la nostra biodiversità ma consentitemi di dire se
noi facciamo passare il principio che si può stabilire con legge il
periodo di fermo, guardate che lo dovremmo fare su tutto, quindi
attenzione chi può decidere e chi può orientare il tempo di fermo
per consentire la riproduzione sono le autorità scientifiche non il
legislatore politico, cioè non può essere il politico che
stabilisce che fermiamo la cattura dei ricci di mare per due anni e
perché non per tre? O per uno? O per un giorno o per una settimana?
Chi lo può dire? e mi rivolgo anche al Governo.
PRESIDENTE. Siamo d'accordo onorevole Cracolici. Quando ci sarà
l'emendamento avrà modo di illustrarlo. Mi sembra un'osservazione
corretta, assolutamente corretta.
CRACOLICI. No siccome, dando apprezzamento alla legge, mi pare che
quell'articolo sia uno scivolamento su un terreno non consono alla
legge stessa, voglio qui ribadire che quella è una norma sbagliata.
LUPO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUPO. Signor Presidente, assessori, onorevoli colleghi, intervengo
per esprimere un apprezzamento per questo disegno di legge, che
riguarda il settore della pesca, il settore della pesca inteso in
senso generale e, quindi, quella che è la ricchezza che rappresenta
la pesca per la Regione siciliana, per la nostra terra.
Intanto desidero esprimere un apprezzamento per il lavoro svolto
dalla Commissione Attività produttive, per il metodo che ha
seguito. E' stato un metodo ispirato alla ricerca del più ampio
consenso e, addirittura, dell'unanimità. Credo che sia stato un
lavoro che abbia comportato settimane, mesi, ma che è approdato a
una qualità, anche di produzione legislativa, che oggi possiamo
apprezzare e che sicuramente è importante per la nostra Regione.
E', quindi, il metodo delle riforme, che io credo può essere
seguito in quest'Aula laddove e allorquando davvero si intendano
adottare provvedimenti di legge utili per la nostra Sicilia.
Un apprezzamento, ovviamente, in modo particolare all'assessore
per la collaborazione che ha saputo prestare alla Commissione,
ascoltando quelle che erano le richieste che venivano anche dal
territorio, dalle associazioni imprenditoriali, dalle associazioni
dei pescatori, da coloro che vivono giornalmente il tema della
pesca; all'onorevole Catanzaro - mi sia consentito - che ha
presentato uno specifico disegno di legge, che sicuramente ha
contribuito in maniera forte alla redazione del testo definitivo.
Credo che sia estremamente importante anche sottolineare, come è
stato già fatto nella relazione al disegno di legge, che la pesca è
una delle materie di competenza esclusiva della nostra Assemblea
regionale siciliana in base all'articolo 14, comma 1, lettera l)
dello Statuto, che ha forza di legge costituzionale, e
ciononostante - anzi direi a maggior ragione - la materia
ovviamente è interessata da provvedimenti che riguardano l'Unione
europea. Ma io credo che la nostra debba essere l'Europa delle
Regioni, che quindi deve valorizzare anche quelle che sono le
competenze legislative delle diverse Regioni a seconda delle
diversi specificità. E quindi credo che il disegno di legge dà
anche un giusto riconoscimento positivo al tema dell'autonomia
legislativa di cui la nostra Assemblea regionale gode in questo
specifico settore.
Gli articoli del disegno di legge sono 42, quindi siamo in
presenza di un testo complessivo di riforma della legge di settore,
estremamente importante perché mette anche ordine sulla materia
legislativa in materia di pesca e riguarda la programmazione, così
come la tutela delle tradizioni culturali della pesca, così come la
tutela dell'ambiente. E questo è un altro elemento che è
sicuramente importante sottolineare, cioè l'esigenza di mantenere e
ricercare il giusto equilibrio tra l'attività produttiva,
rappresentata dalla pesca, e la tutela dell'ambiente, e in
particolare la tutela del mare. Credo che il disegno di legge
centri anche questo obiettivo, con una particolare attenzione anche
al tema della commercializzazione del prodotto ittico, così come
dell'ittiturismo, che può essere una risorsa soprattutto per i
tanti borghi marinari della nostra bellissima isola, fino ad
arrivare a normare quella che è la materia del turismo azzurro -
così come viene definito nel disegno di legge - e, quindi, c'è
anche una trasversalità che riguarda i diversi settori del disegno
di legge in materia di pesca che può rappresentare, se saremo in
grado anche di darne l'attuazione adeguata e questo è compito del
Governo attraverso le parti che il disegno di legge demanda
all'attuazione del Governo, può rappresentare davvero un fattore di
crescita economica, di sviluppo, di valorizzazione delle risorse di
cui la nostra isola dispone, soprattutto in prossimità ovviamente
delle aree marittime, delle zone particolarmente vocate, alla
pesca, penso, per quanto riguarda la mia provincia che è la
provincia di Palermo, anche a Porticello, a Isola delle Femmine,
oltre chiaramente alle principali marinerie della nostra isola.
Quindi per quanto ci riguarda, come Partito Democratico,
esprimeremo il voto favorevole al disegno di legge, ovviamente
tenendo conto anche degli emendamenti che sono stati presentati,
sui quali ci esprimeremo di volta in volta.
PULLARA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PULLARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo,
intervengo perché un disegno di legge di questo tipo che stiamo
andando ad approvare affronta uno dei tre assi più importanti che
abbiamo in ordine al sostegno alla nostra economia, perché a mio
parere l'economia della Regione siciliana si regge su agricoltura,
turismo e pesca.
Orbene, la pesca è sicuramente un settore che noi dovremmo
salvaguardare di più, tenuto conto che tra l'altro stiamo venendo
da un momento elettorale che ha riguardato l'Europa e spesso
l'Europa interviene sulle normative nazionali e a cascata su quelle
regionali; è un momento importante da dovere trattare perché in
misura preponderante dobbiamo difendere una categoria, ma al
contempo un settore della nostra economia che è assolutamente
vitale, che non porta solamente benessere, posti di lavoro o altro,
direttamente dalla pesca, ma c'è un ragionamento che può essere
fatto sull'indotto, sulle industrie conserviere, sulle industrie di
conservazione, sul turismo che si può ben legare all'attività della
stessa pesca, per fare in modo che questa Regione continui a
diventare attrattiva o, meglio ancora, sia e diventi attrattiva ai
più. Fare in modo di approvare, tra virgolette, un testo unitario o
un ragionamento unitario attorno ad un tema come quello della pesca
e farlo con un disegno di legge, ripeto, venendo dopo le elezioni
europee che vedono prossimamente insediarsi al Parlamento europeo
dei rappresentanti regionali, è un mandato forte, tra virgolette,
che gli viene trasmesso, gli viene data una legge approvata
dall'intero Parlamento con alcuni canoni fondamentali, che magari
potrebbero anche diventare canoni europei e con questi diventare
motivo di difesa per la nostra economia.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in
votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per lo
sviluppo del turismo nautico.
Disciplina dei Marina Resort» (381-59/A)
PRESIDENTE. Si riprende l'esame del disegno di legge nn. 381-59/A
Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei Marina
Resort , in precedenza accantonato.
Eravamo rimasti in sospeso con l'articolo 4. Il Governo ci ha
rassicurato sull'articolo 4. Non ci sono osservazioni, il parere
era stato favorevole poco fa, il Governo conferma il parere
favorevole.
Pongo in votazione l'articolo 4.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
C'è un emendamento ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento
interno, l'emendamento 117.1: al comma 1 dell'articolo 3 le parole
articolo 2 del decreto legislativo n. 222/206 sono sostituite
dalle parole articolo 27 della legge regionale n. 7/2019 .
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Sospendo brevemente la seduta per consentire la distribuzione di
un emendamento che è stato presentato.
(La seduta, sospesa alle ore 18.01, è ripresa alle ore 18.05)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato
l'emendamento A.2, a firma di diversi Presidenti di Gruppi
parlamentari che prevede il rinvio dell'elezione provinciale ad una
domenica compresa tra il 1 aprile e il 30 aprile 2020. E'
ovviamente un emendamento presentato al di fuori del testo.
Pertanto, se non sorgono osservazioni, lo metto in votazione.
Intanto l'emendamento è ammesso.
SAVARINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAVARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori, se
lei, Presidente, dice se non sorgono osservazioni , io le rispondo
sorgono osservazioni . Questo è un emendamento calato in un
disegno di legge che non c'entra niente per tema, che ha bisogno di
un passaggio nella Commissione di merito e che, quindi, noi non
condividiamo né nella forma né nella sostanza perché Diventerà
Bellissima è contraria ad ulteriori rinvii e a mantenere ancora dei
Commissari.
Noi siamo anche contrari alla forma che si è trovata di adesione
alla Delrio che sia chiaro, noi avremmo voluto l'elezione diretta
ma è chiaro che meno democratico dell'elezione diretta è quello di
avere dei Commissari, almeno con l'elezione indiretta abbiamo una
rappresentanza del territorio e si fermano le nomine dei Commissari
e lo dico da partito di riferimento del Presidente della Regione.
Questi rinvii ulteriori non li condividiamo, questo nella
sostanza, nella forma non può essere presentato in un disegno di
legge che non è della stessa materia e non ha neanche il parere
della Commissione di merito.
CALDERONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDERONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori, anche
a nome di Forza Italia mi sento di aderire alle osservazioni
dell'onorevole Savarino e come ha espressamente riferito testé
l'onorevole Savarino calato in un disegno assolutamente in maniera
disorganica, quindi, non è soltanto un problema di sostanza ma
anche di forma, quindi, noi come Forza Italia annunciamo di non
essere d'accordo su questo emendamento e, quindi, ribadiamo la
nostra non adesione.
FOTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FOTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori, io mi
atterrò alle indicazioni di voto del mio Presidente del Gruppo
parlamentare, però vorrei rivolgermi ai colleghi deputati, anche a
chi ci segue da casa, volendo spiegare che questo emendamento
avrebbe dato dignità a chi lo presenta, a chi lo voterà, decidere
quello che volete, se fosse stato fatto un mesetto fa. Vi ricordate
quando l'assessore ha dovuto spostare le date delle elezioni per le
comunali e per le europee differendole proprio, anticipandole le
elezioni comunali perché bisognava dare tempo ai comuni di
formarsi, di insediarsi e arrivare puntuali e preparati a questa
data del 31 luglio 2019? E per questa cosa, questa necessità
abbiamo speso fior di quattrini, quando abbiamo un bilancio in cui
si mendica anche per qualche migliaia di euro. Bene Abbiamo speso
i soldi, abbiamo anticipato le elezioni ed ora qui c'è tutta la
credibilità di chi ancora vuole giocare a barattare equilibri
perché ancora si devono fare le loro vendette, i loro accordi ed i
loro rimpasti.
Io, signor Presidente, da un punto di vista economico, trovo
oltraggioso e qualcuno deve assumersi la responsabilità o di avere
fatto per due volte le elezioni, avere chiuso per due volte le
scuole, avere mobilitato, avere provocato un astensionismo alle
elezioni europee imponente, oppure fare veramente un mea culpa ad
una classe politica che non riesce, non si sazia mai di
spartizioni, di giochi politici. Veramente umiliante
PRESIDENTE. Si passa alla votazione dell'emendamento A.2.
PULLARA. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.
(La richiesta risulta appoggiata a termini di Regolamento)
Votazione per scrutinio segreto dell'emendamento A.2
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di
Regolamento, indìco la votazione per scrutinio segreto
dell'emendamento A.2.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante
verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
segreto:
Presenti ... 59
Votanti 33
Maggioranza 17
Favorevoli 24
Contrari 9
Astenuti 24
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
Art. 6
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina
resort (381-59/A)
PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale per scrutinio nominale
del disegno di legge Norme per lo sviluppo del turismo nautico.
Disciplina dei marina resort (381-59/A).
Indìco la votazione.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante
verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:
Presenti . 59
Votanti 36
Maggioranza 19
Favorevoli 36
Contrari 0
Astenuti 19
(L'Assemblea approva)
Sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 18.13, è ripresa alle ore 18.38)
Presidenza del Presidente MICCICHE'
La seduta è ripresa.
Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per la
salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la
promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca
mediterranea in Sicilia» (nn. 291-292/A)
PRESIDENTE. Si riprende l'esame del disegno di legge «Norme per la
salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la
promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca
mediterranea in Sicilia» (nn. 291-292/A), posto al numero 2) del II
punto dell'ordine del giorno.
Si passa all'articolo 1.
Ne do lettura:
«Art. 1.
Oggetto, principi e finalità.
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera l) dello
Statuto, la presente legge disciplina il sostegno della Regione
siciliana alla pesca mediterranea. A tale fine la Regione persegue
i seguenti obiettivi:
a) definire e tutelare l'identità e la specificità della pesca
mediterranea coniugando sostenibilità economica, sociale, culturale
e ambientale;
b) modernizzare, innovare e valorizzare le attività degli
imprenditori ittici favorendo l'esercizio delle seguenti attività
connesse: la vendita diretta, la tutela ambientale, la pesca
turistica (o pescaturismo), il turismo ittico (o ittiturismo), le
attività didattiche;
c) valorizzare i prodotti ittici siciliani attraverso
l'informazione ai consumatori, la tutela e la trasparenza del
mercato;
d) sviluppare le seguenti infrastrutture di filiera: mercati del
pescatore, mercati ittici, porti e luoghi di sbarco;
e) tutelare le tradizioni culturali del mondo della pesca e il
loro valore antropologico e pedagogico;
f) preservare il patrimonio culturale dei borghi marinari, delle
tonnare fisse, delle barche da pesca tradizionali quali le feluche
e delle altre tipologie di pesca storica;
g) sostenere le relazioni e la cooperazione transfrontaliera
mediterranea attraverso specifiche misure di intervento per la
valutazione, la creazione e la gestione di adeguate zone di
protezione, di ripopolamento degli stock ittici e di recupero degli
ecosistemi associati;
h) contrastare tutte le forme di pesca illegale.
2. La Regione siciliana promuove l'aggregazione produttiva
riconoscendo ai soggetti economici, alle organizzazioni sociali e
agli enti locali un ruolo specifico per la modernizzazione e lo
sviluppo del settore ittico e per la tutela e la salvaguardia delle
produzioni ittiche e dell'ambiente».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 1.1 a nome degli
onorevoli Aricò, Assenza ed altri.
SAVARINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAVARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi lo spirito
dell'emendamento presentato dal Gruppo DiventeràBellissima è quella
di andare incontro all'esigenza di tenere il mare pulito e che
quindi va assolutamente in linea con quanto già abbiamo fatto nelle
more, è stato approvato nella mia Commissione ed è all'esame della
Commissione bilancio' con il disegno di legge Plastic-free e per
altri aspetti nel disegno di legge sui rifiuti; quindi, pertanto
ritengo che sia assolutamente indispensabile preoccuparsi
dell'inquinamento del mare e di aiutare i pescatori a tenere pulito
anche attraverso il loro operato - come per altro già fanno
volontariamente - il mare, questo trova migliore disposizione
normativa all'interno del disegno di legge sul Plastic-free da un
lato, e per altro verso nel DDL sui rifiuti che è all'ordine del
giorno in Aula, per cui lo ritiriamo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Articolo 2.
Piani di gestione locale
1. La Regione siciliana favorisce, attraverso i Piani di
gestione locale, un sistema di pesca conforme al principio
dello sviluppo sostenibile, come definito dall'articolo 3
quater del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152 e
basato sull'uso delle risorse locali. A tal fine valorizza
le reti di connessione delle imprese produttive attraverso
il sostegno all'innovazione e il coinvolgimento degli enti
di ricerca.
2. Gli obiettivi del Piano di gestione locale sono:
a) la definizione di modelli di sviluppo per la
modernizzazione del settore ittico locale e la salvaguardia
dei livelli occupazionali e reddituali;
b) l'uso sostenibile delle risorse ittiche, attraverso
la gestione responsabile delle attività di pesca nelle acque
territoriali siciliane e l'introduzione di sistemi di
cogestione mediante periodi di arresto temporaneo non
obbligatori;
c) la salvaguardia delle attività di pesca tradizionale
e storica locale.
3. I Piani di gestione locale disciplinano:
a) la tipologia degli attrezzi da pesca, il numero e la
dimensione, le modalità di impiego e la composizione delle
catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca
con tali attrezzi;
b) la definizione delle aree e dei periodi nei quali le
attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni
spaziali e temporali dinamiche;
c) le misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle
attività di pesca sugli ecosistemi marini vulnerabili e
sulle specie non bersaglio ;
d) le misure specifiche per accrescere la selettività
degli attrezzi da pesca;
e) le misure specifiche per ridurre i rigetti in mare;
f) i diritti esclusivi di pesca nell'ambito dell'area
del Piano di gestione, al fine di salvaguardare la
riproduttività, il mantenimento delle popolazioni ittiche e
la biodiversità ittica.
4. Il Piano di gestione locale interessa aree omogenee
per caratteristiche alieutiche, amministrative,
fisiografiche ed ecologiche entro le 12 miglia dalla costa.
5. L'area interessata dal Piano di gestione locale non
può essere inferiore a 50 km di costa marina e coinvolge un
numero di imbarcazioni non inferiore a quaranta. Tali limiti
non sono richiesti per i Piani di gestione relativi alle
isole minori.
6. I soggetti attuatori del Piano di gestione locale
devono rappresentare almeno il 70 per cento delle
imbarcazioni da pesca autorizzate ad esercitare la pesca
artigianale costiera e regolarmente iscritte negli Uffici
marittimi in cui ricade l'area di gestione individuata.
7. E' istituita presso il Dipartimento regionale della
pesca mediterranea l'anagrafe regionale della ricerca
scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino,
al fine di incentivare la condivisione dei risultati della
ricerca, dell'innovazione e della tecnologia per lo sviluppo
dell'economia blu sostenibile.
8. I Consorzi di gestione della pesca artigianale
(Co.ge.pa.) di cui al successivo comma 10 indicano
l'organismo scientifico incaricato del supporto tecnico-
scientifico all'attività progettuale del Piano di gestione
locale e alla sua attuazione individuandolo tra gli enti o
istituti di ricerca pubblici inseriti nell'anagrafe di cui
al precedente comma 7.
9. Presso il Dipartimento regionale della pesca
mediterranea è istituito il tavolo di coordinamento dei
Piani di gestione locale. Tale coordinamento assicura il
raccordo normativo e amministrativo con i piani di gestione
nazionali e internazionali.
10. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge il Dipartimento regionale della pesca
mediterranea individua, attraverso procedure ad evidenza
pubblica, i Co.ge.pa. responsabili dei Piani di gestione
locale.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Articolo 3.
Cooperazione mediterranea transfrontaliera
1. La Regione siciliana promuove, attraverso
l'Osservatorio della pesca mediterranea Giovanni Tumbiolo ,
l'istituzione, nell'ambito della cooperazione
transfrontaliera e nel rispetto delle norme sul diritto
della navigazione e dei trattati internazionali sulla pesca,
di un'area pilota di sperimentazione ed applicazione di
misure condivise per la promozione delle risorse ittiche e
per la tutela degli ecosistemi nello stretto di Sicilia.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Articolo 4.
Rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani
1. Presso il Dipartimento regionale della pesca
mediterranea è istituita la rete di coordinamento dei comuni
marinari siciliani. Tale rete provvede alla definizione e
all'attuazione di politiche finalizzate allo sviluppo delle
infrastrutture, quali porti pescherecci, mercati ittici,
sale per la vendita all'asta, siti di sbarco e ripari di
pesca, strutture per la raccolta di scarti e rifiuti del
mare, e alla promozione dei lavoratori, con particolare
riguardo a:
a) la formazione professionale, l'apprendimento
permanente, la diffusione delle conoscenze di carattere
sociale, economico, giuridico, scientifico, nonché
l'acquisizione di nuove competenze professionali connesse
alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini;
b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e
buone pratiche tra le parti interessate.
2. I comuni costieri del territorio regionale possono
chiedere di aderire alla Rete dei comuni marinari
siciliani.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Articolo 5.
Registro delle identità della pesca mediterranea e dei
borghi marinari
1. E' istituito presso il Dipartimento regionale della
pesca mediterranea il registro delle identità della pesca
mediterranea e dei borghi marinari. Tale registro è tenuto
in modalità telematica ed è consultabile per finalità
didattiche e divulgative.
2. Il registro è redatto in conformità alle indicazioni
della Commissione intergovernativa per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, anche al fine
di contribuire ad implementare la Lista rappresentativa del
Patrimonio Culturale immateriale (Representative list of
the Intangible Cultural Heritage of Humanity) e la Lista
del Patrimonio immateriale che necessita di Urgente tutela
(List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent
Safeguarding).
3. Tale registro contiene:
a) l'identificazione, la documentazione e
classificazione dei saperi e delle conoscenze marinare e
delle tradizioni orali;
b) l'indicazione delle misure tecniche degli attrezzi da
pesca tradizionale.
4. In apposita sezione del registro sono indicate
altresì le azioni da intraprendere per la salvaguardia del
patrimonio culturale marinaro e per la promozione della
filiera ittica mediterranea.
5. Apposite sezioni del registro riportano:
a) la descrizione degli attrezzi utilizzati e i metodi
di cattura per la pesca nel Mediterraneo;
b) il censimento dei dati sugli opifici dediti alla
trasformazione e conservazione dei prodotti ittici;
c) la documentazione relativa alle tipologie e modalità
di trasformazione e conservazione del pescato;
d) l'individuazione di fonti storiche e bibliotecarie
contenenti nozioni riguardanti la pesca nel Mediterraneo;
e) il censimento dei maestri d'ascia nel Mediterraneo;
f) il censimento dei borghi marinari;
g) il censimento delle tonnare fisse;
h) il censimento dei mercati ittici siciliani con i dati
delle relative attività.
6. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente
legge i sindaci chiedono l'inserimento dei borghi marinari e
delle tonnare fisse presenti nel proprio territorio nelle
relative sezioni del registro di cui al presente articolo.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Articolo 6.
Tutela e valorizzazione delle feluche
1. La Regione siciliana riconosce e valorizza il sistema
tradizionale di pesca delle Feluche dello Stretto di
Messina.
2. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente
legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea
approva il programma di valorizzazione che dovrà contenere:
a) l'individuazione di risorse e strategie finalizzate
alla diversificazione del reddito dei pescatori impiegati
nel sistema di pesca delle feluche tramite lo sviluppo di
attività complementari o connesse;
b) l'individuazione di risorse e incentivi alla ricerca
scientifica, storica, etnografica e antropologica sulla
pesca tradizionale del pescespada e delle altre specie di
grandi pelagici nell'area dello Stretto di Messina;
c) l'individuazione di strategie per il potenziamento
dell'uso del sistema tradizionale di pesca attraverso:
i. la specifica formazione degli operatori;
ii. la promozione di campagne di informazione e
sensibilizzazione rivolte ai consumatori;
iii. incentivi volti al conseguimento di certificazioni
sulla sostenibilità del sistema di pesca tradizionale;
d) l'individuazione di strategie per l'istituzione di un
disciplinare del sistema di pesca tradizionale, anche al
fine dell'istituzione di marchi regionali ovvero di altri
marchi di tutela a carattere nazionale o europeo;
e) la promozione culturale e turistica connessa al
sistema tradizionale di pesca delle Feluche dello Stretto di
Messina.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Articolo 7.
Strade e Rotte del Tonno rosso
1. La Regione siciliana al fine di valorizzare il
patrimonio storico, culturale e antropologico delle tonnare
fisse attraverso la qualificazione e l'incremento
dell'offerta turistica integrata, disciplina la
realizzazione delle strade e delle rotte del tonno rosso, di
seguito definite Strade del tonno.
2. Le Strade del tonno sono itinerari turistici ove
insistono tonnare fisse, attività di pesca, trasformazione
ittica, musei del mare, aree marine protette.
3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea
entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge, emana il disciplinare tipo delle Strade del tonno
contenente criteri e modalità per il riconoscimento.
4. Le Strade del Tonno sono promosse da comitati
appositamente costituiti ai sensi degli articoli 39 e
seguenti del codice civile.
5. I comitati svolgono i seguenti compiti:
a) realizzano e gestiscono la strada del tonno nel
rispetto del disciplinare;
b) promuovono la conoscenza della strada del tonno;
c) collaborano con la Regione e con gli enti locali
interessati per l'inserimento della strada del tonno nei
diversi strumenti di promozione turistica;
d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative
da parte dei soggetti interessati e sul rispetto del
disciplinare.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Articolo 8.
Vendita diretta dei prodotti ittici
1. La vendita diretta è la cessione dei propri prodotti
effettuata dall'imprenditore ittico al consumatore senza
intermediazione ed è considerata attività connessa alla
attività principale ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis,
del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
2. La vendita diretta può avvenire mediante la cessione
da bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma
itinerante e non itinerante ovvero in locale aperto al
pubblico.
3. La cessione da bordo del peschereccio è consentita in
porti pescherecci, luoghi di sbarco e ripari da pesca
autorizzati o zone demaniali adiacenti.
4. L'imprenditore ittico che vende direttamente dal
peschereccio, dal luogo di sbarco, dal banco di vendita sul
punto di appoggio, dal riparo di pesca o da zone demaniali
adiacenti piccoli quantitativi di pescato, è esonerato dagli
adempimenti di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009,
articolo 58, paragrafo 8 e al regolamento (UE) n. 1379/2013,
articolo 35, comma 4, nei modi e limiti ivi previsti.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Articolo 9.
Mercati ittici all'ingrosso
1. Per mercato all'ingrosso dei prodotti ittici si
intende lo stabilimento riconosciuto ai sensi dei
regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, in cui avviene
la contrattazione dei prodotti conferiti da parte dei
produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro
consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso. Gli
edifici, le attrezzature e gli altri impianti e servizi,
posti a disposizione degli operatori economici del settore
ittico, costituiscono i mercati per il commercio
all'ingrosso dei prodotti ittici. I mercati possono essere
gestiti da soggetti pubblici, da privati o da soggetti
giuridici misti.
2. Per commercio all'ingrosso si intende quello di cui
all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28
e successive modifiche e integrazioni.
3. Per operatori economici del settore ittico si
intendono i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 25
marzo 1959, n. 125 e successive modifiche e integrazioni.
L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici
fuori dai mercati è subordinata al possesso
dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.
4. Nei mercati ittici all'ingrosso è vietata la vendita
al dettaglio nelle stesse fasce orarie in cui si esercita la
vendita all'ingrosso.
5. L'affidamento della gestione dei mercati ittici a
soggetti privati è subordinata all'espletamento di apposita
procedura ad evidenza pubblica.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Articolo 10.
Organizzazione dei produttori ittici e dell'acquicoltura
1. La Regione siciliana riconosce e valorizza il ruolo
delle organizzazioni di produttori ittici e
dell'acquicoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre
2013.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Articolo 11.
Vigilanza sanitaria e controllo sulle specie ittiche
all'interno dei mercati ittici
1. Presso i mercati ittici è effettuato dalle ASP il
servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulle specie
e qualità dei prodotti ittici, al quale è preposto un medico
veterinario.
2. L'Ente gestore del mercato mette a disposizione del
medico veterinario i locali, le attrezzature ed il personale
necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Articolo 12.
Polizia e vigilanza all'interno dei mercati ittici
1. Il Servizio di Polizia nei mercati ittici è
assicurato dal Comando di Polizia Locale dei rispettivi
comuni ovvero da istituti di vigilanza privati incaricati
dai comuni medesimi. I relativi oneri sono a carico dei
comuni.
2. Il servizio di vigilanza nei mercati:
a) assicura il mantenimento dell'ordine all'interno del
mercato e nelle immediate adiacenze, nonché l'osservanza da
parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di
legge e di regolamento attinenti ai mercati stessi;
b) fornisce collaborazione agli organi preposti alla
direzione del mercato nello svolgimento dei compiti agli
stessi attribuiti, attuandone le direttive;
c) agevola la circolazione e la sosta dei veicoli
all'interno e nelle immediate adiacenze del mercato;
d) impedisce l'ingresso nei mercati di persone non
autorizzate, nonché di coloro che siano stati sospesi o
esclusi dai mercati;
e) impedisce e reprime qualsiasi atto che possa comunque
ostacolare il regolare andamento dei mercati e interviene
collaborando con il personale sanitario al controllo sotto
il profilo igienico-sanitario.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Articolo 13.
Attività di pesca professionale
1. La pesca professionale è l'attività definita
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 4/2012 e successive modifiche
e integrazioni.
2. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono attività di
pesca professionale ai sensi dell'articolo 2 del d. lgs. n.
4/2012.
3. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo possono
essere esercitate anche nelle aree marine protette, purché
la specifica attività svolta sia conforme alle misure di
protezione, ai divieti e alle prescrizioni previste dai
rispettivi regolamenti e previa autorizzazione dei
competenti enti di gestione.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
«Articolo 14.
Turismo azzurro
1. La Regione siciliana, nell'ambito delle politiche di
gestione integrata della costa e al fine di diversificare il
reddito dei pescatori, promuove la pesca multifunzionale
tramite lo sviluppo di attività complementari quali: il
pescaturismo, l'ittiturismo, il turismo della pesca
sportiva, la ristorazione marinara, i servizi ambientali
legati alla pesca, con particolare riferimento alla pulizia
dei fondali marini e delle acque adiacenti alle coste, le
attività didattiche e pedagogiche a bordo e in banchina.
2. Tali attività mirano a:
a) tutelare l'ambiente marino e valorizzare le
specifiche risorse ittiche locali, promuovere e valorizzare
i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità
enogastronomiche;
b) conservare e promuovere le tradizioni culturali del
mondo della pesca anche attraverso una corretta educazione
alimentare, con particolare riguardo alla valorizzazione
gastronomica della biodiversità del pescato;
c) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio
costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e
valorizzando i centri storici e le loro marinerie.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:
«Articolo 15.
Registro regionale del Turismo azzurro
1. E' istituito presso il Dipartimento regionale della
pesca mediterranea il registro degli operatori del Turismo
azzurro.
2. Il registro di cui al comma 1 del presente articolo è
composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per
l'ittiturismo e una per le cooperative di pesca che
forniscono servizi di supporto logistico e per le
organizzazioni del settore della promozione turistica e
culturale del mare.
3. L'iscrizione al registro regionale di cui al presente
articolo è requisito necessario per l'esercizio delle
relative attività.
4. L'operatore di pescaturismo, ottenuta
l'autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero per le
politiche agricole n. 293/99, trasmette comunicazione
scritta entro sessanta giorni dalla data del rilascio al
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, ai fini
dell'inserimento nell'apposita sezione del registro.
5. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del
registro, le cooperative indicano le unità autorizzate ai
sensi del precedente comma 4.
6. L'operatore di ittiturismo, ai fini dell'iscrizione
nel registro di cui al presente articolo, trasmette
comunicazione scritta al Dipartimento regionale della pesca
mediterranea entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge o dalla dichiarazione di avvio
dell'attività.
7. La cancellazione dal registro è disposta:
a) nei casi di revoca dell'autorizzazione previsti dalla
normativa vigente;
b) per la perdita dei requisiti previsti dalla presente
legge per l'esercizio dell'attività;
c) qualora l'imprenditore sospenda l'attività per un
periodo superiore a tre anni consecutivi.
8. La sospensione e il riavvio dell'attività sono
comunicate agli uffici regionali competenti.
9. L'iscrizione al registro è preclusa a coloro che
abbiano riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata
in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli
articoli 318, 416, 416 bis, 442, 444, 513, 515 e 517 del
codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e
sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti
in leggi speciali.
10. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea
comunica tempestivamente ai comuni nel cui territorio è
esercitata l'attività di pescaturismo o è ubicata l'attività
di ittiturismo, l'avvenuta iscrizione o cancellazione della
stessa dal registro di cui al presente articolo.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:
Articolo 16.
Pescaturismo
1. Il pescaturismo è l'attività esercitata dagli
imprenditori ittici, in forma individuale, societaria o
cooperativa, consistente nell'imbarco di persone non facenti
parte dell'equipaggio su unità da pesca professionale per
finalità turistiche e ricreative.
2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:
a) l'osservazione delle operazioni di bordo durante la
navigazione e delle attività di pesca;
b) la divulgazione della conoscenza del mestiere di
pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle aree
marine protette e dei centri storici;
c) la promozione della cultura del territorio, del mare
e della pesca, nonché della tradizione marinara locale;
d) l'attività di somministrazione non assistita di
alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo, e
a terra secondo modalità e disposizioni stabilite dalla
presente legge, finalizzata alla conoscenza dei prodotti
della pesca locale e alla loro valorizzazione;
e) l'ospitalità a bordo, l'attività di balneazione,
nonché le escursioni brevi lungo la costa, effettuate su
unità munite di specifiche dotazioni di accessibilità e
sicurezza nel rispetto delle certificazioni rilasciate dal
Registro italiano navale (RINA) e da altri enti tecnici di
classifica riconosciuti.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo sono svolte su unità abilitate e autorizzate nei
modi di legge e con l'ausilio di barche di appoggio che
migliorino la fruizione del servizio e le condizioni di
sicurezza. E' consentito l'utilizzo come barche di appoggio
di imbarcazioni da diporto asservite, mediante dichiarazione
annuale al Compartimento marittimo di competenza, al
servizio ausiliario della barca autorizzata al pescaturismo.
4. L'imbarco di turisti è consentito fino al numero
massimo di persone imbarcabili secondo le caratteristiche
tecniche dell'imbarcazione.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
«Articolo 17.
Obblighi dell'operatore di pescaturismo
1. L'operatore di pescaturismo, nell'esercizio
dell'attività, deve:
a) ricondurre nel porto di partenza le persone
imbarcate, ovvero, in caso di forza maggiore, in altro porto
del Compartimento;
b) pubblicare le tariffe applicate attraverso la loro
esposizione;
c) rispettare i limiti e le modalità indicate
nell'autorizzazione;
d) esporre l'autorizzazione in luogo visibile al
pubblico;
e) esporre al pubblico, nel caso di ristorazione a
bordo, l'elenco dei principali prodotti alimentari
utilizzati con l'indicazione della provenienza.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
«Articolo 18.
Ittiturismo
1. L'ittiturismo è l'insieme delle attività indicate
dall'art. 2, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 4/2012,
esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'art. 4 del
citato decreto legislativo, singoli o associati, ivi
comprese la ristorazione e la somministrazione di alimenti e
bevande, nel rispetto della normativa igienico sanitaria
vigente.
2. Alle opere e alle strutture destinate all'ittiturismo
si applica il comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 4/2012.
3. I fabbricati destinati all'esercizio di ittiturismo e
pescaturismo sono ricompresi tra le borgate marinare o le
aree classificate come zone territoriali omogenee A o B
dello strumento urbanistico comunale. I fabbricati di cui al
precedente periodo sono considerati beni strumentali
all'esercizio dell'attività ittica sia ai fini catastali,
sia ai fini della destinazione urbanistica. Laddove la
struttura da destinare a ittiturismo e pescaturismo ricada
in ambiti territoriali diversi dalle zone territoriali
omogenee A e B, la nuova destinazione d'uso potrà essere
assentita previa deroga, nel rispetto della volumetria
esistente, all'articolo 15 della legge regionale 12 giugno
1976, n. 78.
4. L'attività di ospitalità può avvenire anche su
imbarcazioni da pesca professionale.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
«Articolo 19.
Segnalazione inizio attività di ittiturismo
1. Per l'esercizio dell'ittiturismo l'operatore ittico
presenta una segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10 e successive modificazioni, allo
sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune
nel quale intende avviare l'attività.
2. La SCIA contiene:
a) generalità complete del richiedente;
b) denominazione e ubicazione dell'ittiturismo;
c) indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile
e relativa documentazione;
d) planimetria in scala dell'immobile indicante il
numero delle camere e dei servizi igienici;
e) periodo di apertura e chiusura;
f) dichiarazione di notorietà sulla conformità
dell'immobile ai requisiti edilizi, igienico sanitari e di
sicurezza;
g) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di
cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
3. Nell'autorizzazione sono indicate le attività, i
limiti di esercizio e i periodi di apertura.
4. Le variazioni delle attività sono preventivamente
comunicate ai competenti uffici comunali e regionali.
5. Nell'ambito dell'attività integrata turistico
costiera, l'imprenditore ittico può stipulare accordi o
servirsi di altri imprenditori turistici al fine di erogare
servizi aggiuntivi, connessi o complementari rispetto
all'attività di pescaturismo e ittiturismo, purché non
prevalenti rispetto a essi.».
Si passa all'emendamento 19.1 a firma della Commissione. Prego
onorevole Catanzaro.
CATANZARO, relatore. Dopo avere rivisto il disegno di legge la
Commissione, riunitasi, ha presentato la soppressione del comma 3.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
BANDIERA, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 19, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:
«Articolo 20.
Obblighi dell'operatore di ittiturismo
1. L'operatore di ittiturismo, nell'esercizio della sua
attività, deve:
a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno
dalla data di presentazione della SCIA;
b) comunicare al comune l'eventuale cessazione o ripresa
dell'attività di ittiturismo entro trenta giorni dalla
stessa;
c) esporre la SCIA in luogo visibile al pubblico;
d) dichiarare le tariffe che si intendono applicare
attraverso la loro esposizione al pubblico;
e) esporre al pubblico l'elenco dei prodotti alimentari
utilizzati con l'indicazione della provenienza;
f) dotarsi di assicurazione per la responsabilità
civile;
g) comunicare, in caso di alloggio, i dati degli ospiti
alle competenti autorità di P.S. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 109 del TULPS in materia di
comunicazioni giornaliere;
h) effettuare le comunicazioni giornaliere di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e
successive modifiche e integrazioni.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:
«Articolo 21.
Attività connesse al pescaturismo e all'ittiturismo
1. Nell'esercizio delle attività di pescaturismo e
ittiturismo possono essere svolte le attività connesse di
seguito elencate:
a) la trasformazione, la distribuzione e la
commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto
della normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la
vendita di piccoli quantitativi previste dall'articolo 1,
comma 2, lettera c), del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene
dei prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 2, comma 2
bis del d. lgs. n. 4/2012;
b) le azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti
ittici locali;
c) gli interventi legati all'uso sostenibile degli
ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e
costiero;
d) le attività di formazione e informazione per lo
sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del
mare, nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione
ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli
produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità
salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche,
rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della
scuola.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:
«Articolo 22.
Promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo
1. La Regione siciliana sostiene la promozione nazionale
e internazionale delle attività di pescaturismo e
ittiturismo e favorisce l'adesione a reti, circuiti,
protocolli e percorsi di qualità.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:
«Articolo 23
Norme speciali per le attività di ristorazione e
ospitalità nell'ittiturismo e nel pescaturismo
1. Nelle piccole strutture ricettive di ittiturismo e
pescaturismo, aventi un massimo di sedici coperti o posti
letto, è consentito l'utilizzo:
a) della cucina domestica e delle relative attrezzature,
compresi gli elettrodomestici, con l'osservanza delle
eventuali prescrizioni indicate dall'autorità sanitaria;
b) degli impianti di refrigerazione degli alimenti;
c) dei locali polifunzionali per il trattamento, la
manipolazione, la trasformazione e la conservazione degli
alimenti;
d) del bagno domestico sia per gli ospiti sia per il
personale, senza distinzione di genere.
2. Deve essere garantito l'utilizzo del bagno domestico
alle persone disabili, anche attraverso adeguate opere
provvisionali disposte dall'autorità preposta tenendo
presente lo stato dei luoghi esistenti.
3. I servizi igienico-sanitari, nei casi in cui
l'ittiturismo preveda l'alloggio degli ospiti, devono essere
autonomi rispetto alle esigenze della famiglia del pescatore
e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno
un bagno ogni due camere.
4. Può essere adibita a uso spogliatoio, anche
provvisorio, una qualunque stanza dell'immobile. E'
sufficiente, ai fini delle attività di alloggio, il
requisito dell'abitabilità dei locali.
5. L'esercizio dell'attività non comporta cambio di
destinazione d'uso dell'immobile.
6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio
dell'attività ittituristica la conformità alle norme vigenti
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche è assicurata con opere provvisionali nel
rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di
cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:
«Articolo 24.
Street-food del pescatore
1. Le imprese ittiche possono vendere prodotti della
pesca, anche manipolati o trasformati, già pronti per il
consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella
disponibilità dell'impresa, anche in modalità itinerante su
aree pubbliche o private, nel rispetto della normativa
vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:
«Articolo 25.
Norme speciali per la somministrazione di alimenti a bordo
1. A bordo delle imbarcazioni su cui è esercitato il
pescaturismo, è consentita:
a) la somministrazione di alimenti pronti al consumo
preconfezionati e preincartati anche da soggetti terzi e
comunque tesa alla valorizzazione dei prodotti ittici e
della terra locali. Qualora si tratti di alimenti che
necessitano di essere mantenuti in refrigerazione l'unita
deve dotarsi di idoneo apparato di refrigerazione fisso o
mobile;
b) la somministrazione, senza ulteriore manipolazione,
di piatti preparati a terra in locale idoneo;
c) la cottura alla griglia di pesce catturato durante lo
svolgimento dell'attività ovvero stoccato a bordo, anche in
refrigerazione;
d) la preparazione e somministrazione di piatti
elaborati contenenti prodotti ittici catturati durante
l'attività di pescaturismo o ottenuti da materie prime
stoccate a bordo anche in refrigerazione.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 26. Ne do lettura:
«Articolo 26.
Norme speciali per la vendita diretta dei prodotti ittici
nelle aziende di pescaturismo e di ittiturismo
1. Nelle imbarcazioni e nelle strutture di pescaturismo
e ittiturismo è consentita la lavorazione e la vendita
diretta al consumatore dei prodotti ittici.
2. I prodotti venduti devono essere tracciabili,
confezionati e etichettati come previsto dalla normativa
vigente in materia.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 27. Ne do lettura:
«Articolo 27.
Acquicoltura e trasformazione ittica
1. La disciplina prevista dalla presente legge per le
attività di pescaturismo e ittiturismo si applica, in quanto
compatibile, anche alle imprese di acquicoltura, definite
dall'articolo 3 del d.lgs. 4/2012 nonché alle imprese di
trasformazione ittica. .
Si passa all'emendamento 27.2, a firma della Commissione. Lo
pongo in votazione con il parere favorevole del Governo. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 27, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:
«Articolo 28.
Attività didattiche nelle aziende ittituristiche e
pescaturistiche
1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo
14, comma 2, della presente legge, è istituito il circuito
regionale di accoglienza didattica e formativa, anche
attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ambito
delle attività di pescaturismo e ittiturismo.
2. L'operatore svolge, nell'ambito dell'azienda ittica
in cui opera, attività di accoglienza e informazione sul
percorso didattico, nonché attività didattiche volte al
rilancio degli antichi mestieri legati alla pesca.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:
«Articolo 29.
Registro regionale delle imprese ittituristiche e
pescaturistiche
che esercitano attività didattiche
1. E' istituito, presso il Dipartimento regionale della
pesca mediterranea, il registro regionale degli ittiturismo
e dei pescaturismo didattici.
2. Al registro sono iscritte le imprese di cui al comma
precedente che, in possesso dei requisiti previsti con
decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea da emanarsi entro
180 giorni dalla pubblicazione della presente legge,
ottengano l'accreditamento all'esercizio di attività
didattiche rilasciato dall'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea.
3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea
provvede:
a) all'iscrizione nel registro di cui al comma 1 del
presente articolo degli ittiturismo e pescaturismo didattici
in possesso dei requisiti previsti e al controllo periodico
degli stessi;
b) alla cancellazione dal registro regionale.
4. Il registro regionale degli ittiturismo e
pescaturismo didattici è consultabile on-line.
5. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea
elabora il logo distintivo degli ittiturismo e dei
pescaturismo didattici.
6. L'istanza di iscrizione nel registro regionale degli
ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata
all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale
della pesca mediterranea, dal titolare dell'impresa ittica o
dal legale rappresentante.
7. L'istanza contiene l'indicazione:
a) della ragione sociale;
b) del legale rappresentante;
c) del codice fiscale e della partita IVA;
d) del recapito telefonico e dell'indirizzo di posta
elettronica.
8. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) progetto didattico e carta della qualità dei servizi;
b) copia del documento di affidamento dell'incarico di
operatore dell'attività didattica qualora questo non
coincida con il titolare dell'azienda ittica;
c) attestato di partecipazione dell'operatore
dell'attività didattica ai corsi di formazione o
attestazione di conseguita formazione didattico
metodologica.».
Si passa all'emendamento 29.1, a firma della Commissione, che
sopprime il comma 8. Lo pongo in votazione con il parere
favorevole del Governo. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 29.2, a firma sempre della Commissione,
che recita con decreto dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
è definito il contenuto dell'istanza di cui al precedente comma 6 .
Lo pongo in votazione con il parere favorevole del Governo. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 29, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:
«Articolo 30.
Barca didattica e sociale. Definizioni
1. Per barca didattica si intende l'esercizio, da parte
degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali
e promozionali finalizzate a divulgare la cultura del mare e
della pesca. Tali attività riguardano:
a) la conoscenza delle diverse marinerie e dei relativi
prodotti;
b) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la
comprensione delle relazioni esistenti fra produzione,
consumi alimentari e ambiente;
c) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali,
dei processi di prelievo, produzione, trasformazione e
conservazione dei prodotti locali;
d) la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della
biodiversità.
2. Per barca sociale si intende l'esercizio di attività
assistenziali, educative e formative di supporto alle
famiglie e alle istituzioni, finalizzate all'inclusione
sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone
fragili, disabili o in condizione di svantaggio psicofisico
o sociale.
3. Le barche sociali realizzano interventi di:
a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo;
b) iniziative educative, assistenziali e formative,
nonché azioni volte a favorire l'integrazione fisica e socio-
culturale e forme di benessere personale e relazionale in
tutte le fasce d'età;
c) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di
minori e adulti, in collaborazione con l'Autorità
giudiziaria, l'ente locale e l'azienda sanitaria locale.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 31. Ne do lettura:
«Articolo 31.
Definizioni di pesca sportiva e di pesca ricreativa
1. La pesca sportiva è la pesca non commerciale
praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione
sportiva nazionale.
2. La pesca ricreativa è una pesca non commerciale
praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione
sportiva.
3. Salvo quanto previsto dal decreto 6 dicembre 2010 del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
la pesca sportiva e la pesca ricreativa praticate nelle
acque costiere siciliane, sia da riva che da natante, non
sono soggette al rilascio di provvedimenti amministrativi di
alcun genere da parte dell'amministrazione pubblica
regionale.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 32. Ne do lettura:
«Articolo 32.
Divieti di pesca ricreativa
1. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di
gestione locale e dai disciplinari delle riserve e delle
aree marine protette, la pesca ricreativa da natante è
vietata:
a) a distanza inferiore a 500 metri da unità di pesca
professionale;
b) a distanza inferiore a 150 metri dalla costa nel caso
di costa bassa;
c) a distanza inferiore a 50 metri dalla costa nel caso
di costa alta;
d) a distanza inferiore a 150 metri da impianti di
balneazione e da installazioni di gabbie per la maricoltura.
2. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di
gestione locale e dai disciplinari delle riserve e delle
aree marine protette, la pesca ricreativa subacquea è
vietata:
a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia
frequentata da bagnanti;
b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali
esterne o dai segnalamenti marittimi;
c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi
da pesca e dalle reti da posta;
d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate
fuori dai porti;
e) durante le ore notturne.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 33. Ne do lettura:
«Articolo 33.
Attrezzi della pesca ricreativa
1. La pesca ricreativa è consentita esclusivamente con
gli attrezzi individuali di seguito elencati:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse anche se legate a canne a non più di tre
ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei
ami, lenze per cefalopodi, senza l'ausilio di strumenti di
attrazione luminosa. E' consentita la fonte luminosa delle
totanare;
d) lenze a traino da superficie o da fondo a filaccioni;
e) natelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo,
fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) rastrelli a piedi e nasse;
g) filose verticali con un massimo di dieci ami;
h) palangaro di fondo con un massimo di cento ami. .
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 34. Ne do lettura:
«Articolo 34.
Limiti all'uso di attrezzi da pesca ricreativa
1. L'uso degli attrezzi per la pesca ricreativa è
sottoposto alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato
superiore a sei metri;
b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o
sparviero di perimetro superiore a sedici metri;
c) non possono essere calate più di due nasse, qualunque
sia il numero delle persone presenti a bordo;
d) non possono essere utilizzate più di cinque canne per
ogni pescatore ricreativo;
e) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della
torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea e
della fonte luminosa delle totanare. Nella pesca con la
fiocina è consentito l'uso di una lampada non immersa;
f) è vietato l'uso di sostanze chimiche da richiamo;
g) è vietato l'utilizzo di esche alloctone non
mediterranee.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 35. Ne do lettura:
«Articolo 35.
Disciplina generale della pesca ricreativa
1. Il pescatore ricreativo e il pescatore sportivo non
possono catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei
in quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi salvo
il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere
catturato giornalmente più di un esemplare di cernia di
qualunque specie.
2. E' fatto divieto di commercializzare il pescato
catturato.
3. Ogni attività di pesca ricreativa subacquea può
essere effettuata soltanto in apnea ed eventuali
autorespiratori a bordo di imbarcazioni possono essere
utilizzati soltanto per ragioni diverse dalla pesca.
4. La vigilanza a mare e a terra sull'esercizio della
pesca sportiva e ricreativa è svolta dalle autorità
marittime competenti e dalle Capitanerie di Porto. Possono
altresì esercitare, previo riconoscimento di idoneità da
parte del Dipartimento regionale della pesca mediterranea,
azioni di vigilanza gli agenti e le guardie volontarie delle
associazioni nazionali e regionali di pesca sportiva, delle
federazioni sportive e di altri enti che hanno interesse
alla tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti
acquatici, nonché i pescatori dei Co.ge.pa. Questi
comunicano annualmente al Dipartimento regionale della pesca
mediterranea tutti gli elementi conoscitivi utili alla
corretta gestione delle attività sportive in mare.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 36. Ne do lettura:
«Articolo 36.
Divieto generale temporaneo di pesca del riccio di mare
1. La pesca, la detenzione e il trasporto dei ricci di
mare, da chiunque effettuati, sono vietati nelle acque
della Regione siciliana per un periodo di due anni
dall'entrata in vigore della presente legge.».
Onorevoli colleghi, comunico che all'articolo 36 è stata
presentata la riscrittura del Governo. Invito gli Uffici a
distribuire il testo dell'emendamento 36.R.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ero già
intervenuto prima, capisco che il Governo cerca di trovare un punto
di mediazione però, con tutto il rispetto, ribadisco il concetto
che ho detto poc'anzi: non può essere una legge, qualunque essa
sia, a stabilire ciò che si ferma nell'attività di pesca e ciò che
non si ferma. L'attività di pesca può essere sospesa se le autorità
scientifiche che sono preposte alla valutazione sugli effetti
marini, sia in termini ambientali, sia di depauperamento della
fauna e della flora marina, si determinano in tal senso.
Voglio dirlo ai colleghi che forse non conoscono la materia, i
ricci di mare - che per la nostra Regione sono un fattore di
economia, non per tutte le regioni italiane e dico di più, non per
tutte le aree della Sicilia - per i ricci di mare sono previsti i
periodi di fermo biologico per la cattura per due mesi, dal primo
maggio al trenta giugno. Questo sulla base dei provvedimenti varati
con decreto del Governo centrale e sulla base di un parere espresso
dall'ISPRA.
Cioè, che noi con legge stabiliamo che cosa? Che possiamo con
legge fermare alcune tipologie di pesca, oggi i ricci, domani la
sarda, dopodomani l'acciuga? Vorrei ricordare che i piani di
gestione sono strumenti che la legge consente quando ci sono dei
blocchi di pesca. Noi siamo stati finalmente una Regione che ha
avuto autorizzato in deroga la pesca al Cicirello e al Rossetto, in
deroga, perché abbiamo dimostrato dopo anni che questa tipologia di
pesca faceva parte della tradizione di pesca della marineria
siciliana, ma per anni è stato vietato in Sicilia dallo Stato la
pesca del Cicirello e del Bianchetto perché c'era un parere delle
autorità dell'ISPRA che diceva che in Sicilia non si pescava questa
tipologia di pesce perché purtroppo - bisogna dirselo - noi alcuni
pesci che peschiamo, poiché non li dichiariamo, è come se non li
pescassimo. Ricordo per tutti la vicenda delle quote tonno', noi
non abbiamo quote tonno perché noi siciliani non dichiaravamo le
quote tonno, oppure perché ci siamo venduti le barche che avevano
le quote tonno.
Dico allora, attenzione, su questa materia non si interviene per
desideri, è una materia delicata, io capisco il Governo, ma il
piano di gestione si fa per autorizzare in deroga, non per
bloccare. Il piano di gestione è uno strumento che autorizza il
Governo a presentare un progetto, tra l'altro al Ministero
dell'Ambiente ed al Ministero delle politiche agricole, alimentari,
forestali e del turismo, per autorizzare in deroga una pesca.
Io non sono per bloccare la cattura dei ricci se non nei limiti
già previsti dalle disposizioni vigenti che prevedono due mesi
l'anno, qui siamo arrivati a due anni, mi pare folle. Ecco perché
io, con tutto il rispetto per il Governo, sono per abrogare
l'articolo 36 e operare con i meccanismi con cui si è operato fino
ad ora.
Non credo sia successo niente di drammatico, poi che ci sia la
lotta tra i poveri, tra alcuni pescatori che contestano i predatori
di ricci.
Vorrei ricordarvi, assessore e Presidente dell'Assemblea, a
proposito di norme liberali, con quella norma che era scritta,
sanzionavamo colui che si fa il bagno e pesca un riccio. Cioè la
detenzione del riccio è reato, mi pare che stiamo esagerando Sono
per abrogare l'articolo 36.
La mia proposta la mantengo, il Governo faccia quello che vuole;
si esprimerà l'Aula.
BANDIERA, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Il Governo ha chiesto di intervenire anche, se
personalmente, devo dire che queste sono norme che vengono regolate
più in maniera scientifica e dal Governo nazionale che non da noi.
Due anni di blocco di questa pesca. Comunque. Ha facoltà di parlare
l'assessore.
BANDIERA, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sì,
appunto questo emendamento di riscrittura che propone il Governo,
supera ciò che alcune sensibilità, chiaramente, avevano prodotto,
in maniera condivisa all'interno della terza Commissione. Il dato
di partenza è uno, è il depauperamento di questa importante risorsa
ittica, quasi l'azzeramento, la distruzione in tal senso.
Con questo emendamento di riscrittura il Governo intende superare
una posizione che ai più è parsa estrema e che invece propone
attraverso i piani di gestione e sentita la Consulta regionale
della pesca all'interno della quale è presente l'autorità
scientifica, sia il Governo, sia l'assessore con apposito decreto a
disciplinare in armonia con ciò che le norme ci consentono i
luoghi, i tempi ed i quantitativi legati al prelievo del riccio.
Cosa avviene oggi allo stesso modo con il fermo biologico?
Riuniamo la Consulta regionale della pesca, sentiamo gli attori,
chiaramente interessato alla materia, è presente, all'interno, così
come sarà presente - perché organismo effettivo - l'Autorità
scientifica, e assieme individuano, luoghi, tempi di prelievo e
quantitativi che possono essere prelevati, nulla a nostro giudizio
di difforme da quanto prevedono le normative. Una norma di
equilibrio che ci consentirà, ambito per ambito, di andare a
disciplinare i tempi del prelievo, i quantitativi e gli spazi
legati al prelievo.
ASSENZA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ASSENZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stranamente sono
d'accordo con l'onorevole Cracolici. La raccolta dei ricci, come di
ogni altra specie ittica è già regolamentata e limitata dalla legge
nazionale. Al periodo di fermo biologico, previsto dalla legge per
due mesi, dobbiamo aggiungere il limite dimensionale, perché i
ricci sono pescabili, solo quando raggiungono una determinata
dimensione e diametro e il quantitativo previsto che non può
superare i 50 giornalieri di raccolta.
Il vero problema è la pesca di frodo dei ricci, quella che viene
fatta usufruendo delle bombole o dei respiratori artificiali.
Questo è già vietato, dovremmo incrementare i controlli su questo.
Perché il vero pericolo del depauperamento non è causato dal
turista o dall'isolano o anche dal pescatore che prende poche
decine di ricci nei giorni in cui ciò è possibile, che poi si
riducono a trenta, quaranta giorni l'anno; rispetto a questo,
proporrei di abrogare questa norma. Già le limitazioni sono
contenute nella legge nazionale. Capisco il tentativo di
mediazione del Governo; è chiaro che se l'emendamento è abrogativo
viene bocciato, poi si passerà all'esame del testo governativo
dell'emendamento modificativo, ma solo come subordinata, perché se
possiamo eliminare in toto il problema credo che sia la cosa
preferibile.
FOTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FOTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori, come
membri della Commissione ci siamo consultati, tralascio le
considerazioni sul fatto che l'assessore, in qualità di assessore,
presenta una riscrittura che ha l'apprezzamento da parte della
Commissione e siamo certi anche il parere degli Uffici, perché noi
sappiamo, Presidente, che i suoi Uffici quando qualcosa è
illegittima, improponibile o non ha copertura in automatico non le
consentono di distribuirlo in Aula, quindi certe affermazioni ci
lasciano così e dobbiamo metterle da parte.
Ora, è vero ci sono delle leggi nazionali ma bisogna anche dire
che queste popolazioni sono fortemente provate da una pesca
veramente intensiva e fuori controllo, noi troviamo apprezzabile lo
sforzo da parte dell'assessore di - attraverso la Consulta
regionale della pesca - stabilire attraverso un piano di gestione,
che può stabilire delle aree che periodicamente diventino un luogo
dove si possa controllare, perché come dice l'onorevole Assenza
bisogna fare dei controlli, ma come si fa a controllare tutta la
costa?
E allora può darsi che la Consulta individui dei tratti di costa
dove è vietato, e lì si possa anche controllare, perché è bene
conservare le tradizioni culinarie, le tradizioni della pesca ma
noi sappiamo benissimo che quando si va a pescare Cicirello e
Rossetto ci va di mezzo anche il novellame, ci sono state
parecchie denunce, l'assessore, la Commissione ne hanno preso atto
e ha chiesto in un tavolo di lavoro che ci fossero maggiori
controlli, e tanti pescatori di frodo - bracconieri del mare -sono
stati puniti per questo e, allora, noi dobbiamo tutelare la
popolazione del riccio, non sono uno studioso e non posso dire che
sia a rischio di estinzione, ma parliamoci chiaro ce ne sono sempre
meno e, allora, per il bene dei pescatori, per il bene del nostro
mare, noi dobbiamo consentire agli organi scientifici, come
Consulta che abbiamo della pesca in cui siedono al tavolo l'Ispra,
i dirigenti dell'Assessorato, i principali organismi, ci dia delle
indicazioni, poi voglio dire se l'assessore, bontà sua, scrive tre
mesi noi gli daremo il Guinness dei primati se desse questo tempo
così veloce per tutti i decreti che deve fare noi gli auguriamo di
continuare su questa scia, noi lo votiamo, ha il parere favorevole.
PRESIDENTE. Votiamo prima l'emendamento soppressivo 36.1 a firma
dell'onorevole Cracolici. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole
si alzi; chi è contrario resti seduto.
(Non è approvato)
Pongo in votazione la riscrittura del Governo recante numerazione
36.R. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(È approvato)
Si passa all'esame dell'art. 37. Ne do lettura:
«Articolo 37
Golfi di Castellammare, Patti e Catania
1. Al fine di sviluppare piani locali di pesca sostenibile e di
proteggere la biodiversità degli ecosistemi marini locali, entro
sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Dipartimento
regionale della pesca mediterranea approva i piani di gestione dei
golfi di Castellammare, Patti e Catania, di concerto con i
Co.ge.pa. presenti nell'area di riferimento e gli istituti di
ricerca scientifica di cui all'articolo 2, comma 7.
2. Nei golfi di cui al comma 1 del presente articolo, la
riapertura della pesca è subordinata alla preventiva approvazione
dei relativi piani di gestione.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(È approvato)
Si passa all'esame dell'art. 38. Ne do lettura:
«Articolo 38
Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo
L'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo di cui all' articolo 7
della legge regionale n. 16/2008 assume la denominazione di
Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo .».
CANCELLERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANCELLERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori, io
non ho partecipato ai lavori di stesura di questo, però devo dire
che mi fa particolarmente piacere il contenuto dell'art. 38.
Giovanni Tumbiolo che tante persone qui dentro in quest'Aula hanno
conosciuto per questioni di natura lavorativa, era il Presidente
della pesca del Mediterraneo e sapevano il valore della persona,
conoscevano, sicuramente, le grandi capacità che ha messo a
disposizione non solo della Sicilia.
Non era un fatto irrituale che per i pescherecci che venivano
sequestrati dalla Marina tunisina, spesso la Farnesina, gli desse
il compito di andare con arte diplomatica, del quale lui era ricco
e sapiente fruitore, riusciva a dipanare tante situazioni.
E' un ricordo che voglio dare alla persona, all'amico, anche
perché è fatto noto e pubblico che gli avevo chiesto, qualora noi
avessimo vinto le regionali, di fare l'assessore per lo sviluppo
economico, e lui aveva anche accettato.
Mi fa davvero particolarmente piacere, quindi, ricordarlo,
finalmente, anche in maniera ufficiale, con una legge di questa
Regione, ad una persona che, assolutamente in termini di lavoro, ha
dato tanto a questa terra.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, anch'io credo che stiamo facendo una
bella cosa: istituire l'Osservatorio che ha già istituito Giovanni
Tumbiolo, perché l'Osservatorio per la pesca nel Mediterraneo è
un'istituzione già prevista dalla legge regionale, purtroppo poco
sostenuta dal sistema Regione dal punto vista finanziario. Credo
che l'approvazione di questa norma aiuti a farlo diventare una
struttura più riconosciuta ed a cui diamo maggiore attenzione.
Non c'è dubbio, però, che riconoscere il lavoro di un grande
siciliano di cui questa Sicilia deve essere orgogliosa, perché
Giovanni Tumbiolo è stato considerato l'ambasciatore della Sicilia
nel mondo, per aver costruito un sistema di relazioni, facendo del
mare la vera infrastruttura di connessione fra le culture, le
civiltà, i colori della pelle, in un momento come quello che
viviamo.
Giovanni Tumbiolo, forse, oltre ad essere, come dire,
l'Osservatorio per la pesca, meriterebbe, almeno alla memoria, di
essere riconosciuto come un siciliano nel mondo e con un
riconoscimento, che anche postumo, io spero che la Regione potrà
fare e dare.
Mi rivolgo anche al Presidente dell'Assemblea regionale perché è
una cosa importante. Io l'ho visto all'opera Giovanni Tumbiolo e so
che quando succedeva qualche sequestro, quando una nostra barca
veniva sequestrata dalla Libia, dalla Tunisia, i pescatori
chiamavano prima Giovanni Tumbiolo e poi informavano le Capitanerie
di porto, e Giovanni Tumbiolo prima informava le istituzioni
pubbliche, Guardia marina, Ministero delle infrastrutture, Regione
siciliana e da questo faceva partire la sua capacità di relazione,
di intermediazione e di diplomazia.
Io ho avuto la fortuna non solo di conoscerlo, ma di vedere una
cosa che mi ha emozionato: nel momento più aspro dello scontro in
Libia tra le diverse fazioni, Giovanni Tumbiolo è venuto nel mio
ufficio, quando ero Assessore, a portare le varie fazioni della
Libia, che in Libia si scontravano anche con le armi, e portarle
nel mio ufficio a discutere di pesca e di diritto dei pescatori
siciliani a poter pescare in quello specchio di mare, con tutte le
parti, io credo che questo sia stato uno degli esempi e devo dire
che avete fatto bene, bravo, da questo punto di vista, il Governo
che l'ha fatto.
Mi auguro, quindi, che non sia solo un titolo dell'Osservatorio,
ma diventi una cosa anche importante di riconoscimento per la
Sicilia.
PRESIDENTE. Onorevole Lo Curto, su Tumbiolo non vuole intervenire?
Se non ricordo male, la sua amicizia personale e la sua ammirazione
per Tumbiolo era enorme. Ricordo quando morì Tumbiolo, l'onorevole
Lo Curto ebbe a piangere commemorandolo qua.
Prego, ha facoltà di parlare.
LO CURTO. Sì, signor Presidente, ho voluto commemorarlo, in
quest'Aula e sono molto contenta perché nella legge si dà profondo
convincimento a quello che era una visione che ha appassionato
questo straordinario figlio di questa Terra, che è nato a Mazara
del Vallo e che, grazie a quello che è anche accaduto recentemente
a Mazara del Vallo, per l'intelligenza, la volontà, la capacità dei
cittadini, si conferma città simbolo dell'integrazione, del dialogo
interculturale, della pacifica convivenza tra uomini di razza,
cultura e religione differente. E questo disegno di legge va nella
direzione che la Sicilia vuole, cioè essere aperta al dialogo nel
Mediterraneo ed essere Terra di cultura del dialogo e
dell'integrazione.
La pesca ed anche il mare sono una grande metafora di questo
rapporto che lega i Siciliani alla propria identità storica,
un'identità nella quale noi tutti ci riconosciamo per essere uomini
di mare, persone di mare, persone che vivono nel mare attraverso il
mare e con il mare ogni giorno si confrontano.
Quindi, sono felice di dare - come capogruppo dell'UDC - il mio
sostegno pieno a questo disegno di legge, al Governo che l'ha
pensato, naturalmente un Governo che si distingue anche in questo
senso per aver preso più volte posizioni nel merito rispetto alle
vicende dei migranti e dei respingimenti. Ne sono orgogliosa e ne
sono fiera ed aver ricordato, oggi, la figura di Giovanni Tumbiolo
è una ulteriore prova che in questo Parlamento e da questo
Parlamento i valori che si concentrano sui diritti umani e sul
rispetto delle diversità attraverso il lavoro, attraverso il mare,
attraverso la pesca, che è un'attività importante della nostra
Regione, la Sicilia può scrivere anche il suo futuro.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io credo di farmi portavoce di
tutta l'Assemblea di questa commozione nei confronti della memoria
e ricordo di Giovanni Tumbiolo e dei complimenti di tutti quelli
che hanno vissuto questo momento in cui hanno deciso di approvare
una norma che intesti a lui l'Osservatorio della pesca del
Mediterraneo.
Hanno ragione coloro i quali sono intervenuti e che hanno detto
che a questo punto la vera memoria la rispetteremo se facciamo
funzionare veramente l'Osservatorio e lo facciamo funzionare meglio
di come non abbia fatto fino ad oggi. Fu una sua invenzione. Io
ebbi modo di conoscere Tumbiolo soltanto una volta, ma il giorno
che morì il numero di persone che rimasero commosse dalla sua morte
fu tale che capii che doveva essere stata una persona veramente
molto amata e molto apprezzata.
Ha chiesto di parlare il Governo, perché il Governo, nella figura
dell'assessore Turano, essendo di quella zona, credo abbia diritto
anche lui, avendo conosciuto Tumbiolo, di dire una parola.
TURANO, assessore per le attività produttive. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, non si tratta soltanto di celebrare la memoria
di Tumbiolo, si tratta soltanto di avere l'apprezzamento dell'Aula
per le operazioni che noi - anche ricordando la memoria di Tumbiolo
- abbiamo continuato a fare.
Lo voglio dire perché da Assessore per le attività produttive che
si è occupato di organizzare il blue sea land ho parlato col
direttore generale della Farnesina e sono stato sollecitato a
portare avanti questa iniziativa.
La manifestazione che abbiamo organizzato l'anno scorso è stata di
altissimo profilo; la vera scommessa anche di quest'Assemblea sarà
anche nel continuare questa iniziativa importantissima che è
arrivata ormai all'VIII edizione, su cui il Governo è impegnato e
su cui l'Assemblea regionale sarà solidalmente partecipe di un
evento culturale, e non soltanto culturale, che sta arricchendo le
manifestazioni fieristiche siciliane. Anzi, forse la più importante
manifestazione fieristica siciliana.
PRESIDENTE. Grazie Assessore, è inutile dirle che l'Assemblea è a
disposizione per qualsiasi intervento e qualsiasi organizzazione si
voglia fare.
Pongo in votazione l'articolo 38. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 39. Ne do lettura:
Capo VIII
Sanzioni
Art. 39.
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Salvo che il fatto non costituisca reato o illecito
amministrativo punito dalle disposizioni previste dal decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche e
integrazioni o da altre disposizioni di legge, la violazione delle
disposizioni previste dalla presente legge è punita con le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 1000 a euro 6000 per la violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 9, comma 4;
b) da euro 1000 a euro 3000 per ciascuna delle violazioni previste
dalle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 17 e dalle lettere
a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'articolo 20.
Si passa all'articolo 40. Ne do lettura:
Capo IX
Norme finali.
Art. 40.
Abrogazioni e modifiche di norme.
1. L'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 è
abrogato.
2. Gli articoli 148, 149 della legge regionale n. 32/2000 sono
abrogati.
3. Il comma 1 dell'articolo 147 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
1. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è
istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP).
La Commissione è composta da:
a) l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea con funzioni di Presidente;
b) il dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca
mediterranea con funzioni di vicepresidente;
c) un rappresentante per ciascuna delle Direzioni marittime
regionali della Sicilia;
d) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni:
Agci, Anapi, Agripesca, Coldiretti, Confcooperative, Federcopesca,
Federazione Armatori Siciliani, Federpesca, Legacoop, Marinerie
d'Italia, Unci, Unicoop, Uecoop;
e) un rappresentante delle organizzazioni di produttori;
f) un rappresentante dei Consorzi di gestione della pesca
artigianale (Co.ge.pa.);
g) un rappresentante dei Fisheries local action group (Flag);
h) un rappresentante della rete di coordinamento dei comuni
marinari siciliani di cui all'articolo 4;
i) un rappresentante del settore della trasformazione ittica;
j) un rappresentante del settore dell'acquicoltura;
k) un rappresentante della Federazione italiana operatori
commerciali di pesca sportiva e ricreativa (FIOPS);
l) un rappresentante della Federazione italiana della pesca
sportiva e delle attività subacquee (FIPSAS);
m) un rappresentante dell'Osservatorio della Pesca del
Mediterraneo Giovanni Tumbiolo ;
n) il presidente del Distretto della pesca;
o) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL e UGL;
p) un docente per ciascuna delle Università degli Studi di
Palermo, Messina, Catania ed Enna, designato dal rispettivo
Rettore;
q) tre esperti scelti dall'assessore per l'agricoltura, lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea;
r) due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, di
cui uno in rappresentanza dell'Istituto Sperimentale Talassografico
- Messina (IST);
s) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
t) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia
e biotecnologie marine, Stazione Zoologica Anton Dorhn;
u) un rappresentante del cluster tecnologico nazionale economia
del mare Blue Italian Growth Technology Cluster ;
v) un rappresentante di Confcommercio;
w) un rappresentante di Confesercenti;
x) una rappresentante dell'associazione Donne di mare.
BANDIERA, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BANDIERA, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea. Signor Presidente, onorevoli deputati, prima di
passare alla votazione delle norme finali, volevo rappresentare
all'Aula che anche gli ultimi accadimenti in mare, legati al
maltempo, alle avversità meteo marine con tutti i danni che hanno
generato per la Sicilia - non ultimo l'affondamento di una
motopesca con due decessi in mare - ha posto al Governo, e ritengo
a tutti noi, Presidente, l'esigenza di arricchire il disegno di
legge di un ulteriore articolo denominato Fondo di solidarietà
regionale della pesca e dell'acquacoltura .
Il Governo ha già scritto questo emendamento; ritiene di avere
individuato anche le somme. Pur tuttavia, da un confronto con la
Ragioneria generale e con il Presidente della Commissione
Bilancio è emersa l'esigenza di un ulteriore approfondimento per
avere la certezza delle somme disponibili che poi verranno rese
tali, appunto, per risarcire in tutto o in parte, e le aziende di
acquacoltura colpite e i familiari dei proprietari dei motopesca
affondati, in maniera tale che si possa alleviare in tutto o in
parte le fatiche e le sofferenze di queste imprese di pesca e di
queste famiglie.
Pertanto, signor Presidente, nelle more di questo chiarimento,
chiedo all'Aula formalmente di fermarci sulla trattazione del
disegno di legge e aggiornarci alla prima seduta utile, al primo
momento utile che ella riterrà volere individuare, al fine di
avere il tempo di accertare la disponibilità di somme per potere
poi avere la copertura su questo emendamento che, ripeto, è già
scritto e attende semplicemente
CRACOLICI. Qual è questo emendamento?
BANDIERA, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea. E' un emendamento denominato Fondo di
solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura .
PRESIDENTE. Questo emendamento è già stato ricevuto e distribuito
oppure deve essere ancora presentato?
BANDIERA, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea. No, signor Presidente, perché serve un
approfondimento sulle somme.
PRESIDENTE. Sentiamo i colleghi. Il parere della Commissione?
CATANZARO, relatore. Signor Presidente, mi corre l'obbligo di fare
un intervento perché questo è stato un argomento che noi più volte
abbiamo trattato in Commissione Attività produttive . Lo abbiamo
trattato anche in Commissione Bilancio , in quanto da parte della
Commissione c'era la disponibilità di prevedere nel fondo di
riserva proprio questo fondo che veniva e che andava a soccorrere
quello che era un disagio rispetto alle marinerie. Poi, abbiamo
avuto anche il parere da parte del Ragioniere Bologna, da parte
degli Uffici, che su questo fondo di riserva non c'era copertura. A
quel punto la Commissione ha estrapolato quell'articolo in maniera
responsabile.
L'Assessore Bandiera era presente in quella Commissione.
Ovviamente i colleghi e anche qualche sindaco autorevole di qualche
porto sono intervenuti chiedendo per quale motivo questo articolo
non c'era più. Quindi, noi cosa abbiamo fatto in maniera e in forma
responsabile? Abbiamo proceduto su questa legge in maniera organica
proprio per la buona politica e dare un segnale importante alla
Sicilia al di là dell'appartenenza politica.
Allora, dico all'Assessore, siccome poco fa ci siamo presi anche
l'impegno come Commissione Attività produttive di uscire noi con
un ordine del giorno che prevede l'impegno di questa somma perché
riteniamo che questo articolo è stato frutto di un lavoro della
Commissione e da parte di tutti noi componenti. Quindi,
l'intervento dell'Assessore, che era presente in Commissione, è un
intervento che viene accolto da noi, ma che deve essere una sola
proposta perché altrimenti, alla fine, troviamo qualche confusione
e complica quello che è stato il nostro iter. Questa è la mia
riflessione.
PRESIDENTE. Onorevole Catanzaro, capendo perfettamente quello che
lei dice, però se l'Assessore dice di avere trovato una copertura,
fermo restando che credo che questa legge sia totalmente frutto del
lavoro che avete fatto in Commissione, credo che non lo possa
negare nessuno perché lo si è visto anche nel dibattito, quando
tutto viene approvato così velocemente è perché dalla Commissione è
uscito un lavoro molto positivo di cui mi sarei fatto carico di
ringraziare alla fine dopo il voto finale, ma che posso dire
tranquillamente: è certamente una legge ben fatta dalla Commissione
che ha lavorato straordinariamente bene.
Se su questa cosa qui piuttosto che fare ordini del giorno,
l'Assessore ritiene di avere trovato un'altra copertura che io non
so qual è, ma se domani mattina facciamo riunire la Commissione
Bilancio , verifichiamo, fermo restando che la nascita di tutto
questo nasce in Commissione, è fin troppo ovvio e lo stiamo
dichiarando in modo che possa restare a verbale, io credo che
piuttosto che fermarci per fare un ordine del giorno ma se
potessimo, ci blocchiamo un giorno, mandiamo questi emendamenti in
Commissione Bilancio , lo firma la stessa Commissione, che secondo
me sarebbe la soluzione migliore, e andiamo avanti.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non nascondo che
un po' mi ha disorientato l'Assessore perché eravamo all'articolo
40, che ancora non c'entrava nulla con le cose di cui stiamo
parlando. Anche perché io avevo - ed è agli atti - un emendamento
proprio sul fondo di solidarietà per la pesca.
Dopodichè, le cose che ha detto l'Assessore le sottoscrivo nel
senso che, se il Governo addirittura avrebbe trovato un milione e
mezzo per consentire di sostenere le attività, io mi ero limitato a
chiedere 200 mila euro perché mi sembrava, quasi, quasi, che mi
dovevo vergognare. Se il Governo propone di mettere un milione e
mezzo per le calamità naturali eccetera, tutta salute Però,
sarebbe stato opportuno che il Governo ne parlasse al momento in
cui trattavamo eventualmente l'emendamento. Detto questo, rinviamo,
quando arriviamo perché almeno votiamo quello che c'è da votare su
cui non ci sono ancora emendamenti.
PRESIDENTE. Immagino che l'Assessore sia intervenuto prima
dell'articolo delle Norme finali' per questo, perché eravamo
arrivati alla fine della legge, mancava soltanto un articolo. Però,
ritengo che questa proposta, se voi siete d'accordo, ora votiamo
gli altri due articoli poi rimandiamo la legge, l'emendamento in
Commissione Bilancio per avere certezza della copertura e martedì,
a questo punto, perché domani lo deve vedere la Commissione,
facciamo il voto dell'emendamento con il voto finale.
FOTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FOTI. Signor Presidente, durante gli incontri in Commissione, dove
li abbiamo fatti con tutte le associazioni, abbiamo rivisto il
testo, insomma, un lavoro veramente avvincente. Sulla questione dei
soldi, perché come lei sa ce ne sono veramente pochi, poi, il fatto
che bruciamo un milione per fare le elezioni anticipate e poi le
rimandiamo, è un'altra cosa.
Quindi, alcune volte i soldi si bruciano, ma per la pesca soldi
non ce n'erano, perché, tra l'altro, nel frattempo, ci sono state
le terribili mareggiate di fine febbraio, anche nel siracusano sono
successi degli incidenti importanti agli impianti ittici in mare
aperto e, chiaramente, tutti gli imprenditori, tutte le attività
chiedono, ci mancherebbe Purtroppo, le nostre coste spesso vengono
devastate perché mancano i rifugi. Ma c'è stato detto in maniera
categorica che risorse, purtroppo, non ce n'erano.
Io ricordo distintamente che quando si discusse dell'articolo 38,
cioè quello che dedica a Giovanni Tumbiolo l'intestazione
dell'Osservatorio della pesca del Mediterraneo, l'articolo non era
solo questo, si prevedeva anche di metterci qualche soldino, perché
gran parte di noi questo signore lo abbiamo conosciuto anche
costretto ad incontrare tutti i Gruppi parlamentari per trovare il
sostegno economico a questa importante, non si può chiamare
manifestazione, è una fucina di idee, di blue economy, dove si
esporta la pace nel Mediterraneo nelle fasce sub sahariane.
Insomma, tutti siamo cresciuti, anche politicamente la piccola
formazione che ho avuto, in quei luoghi, apprezzandone, che non era
la solita mangiata di pesce che si faceva, perché purtroppo certi
politici intorno alla pesca l'unica cosa che capiscono sono le
sagre e le mangiate di pesce, magari elettorali, lì si parla
veramente di blue economy e di pesca.
Tutti eravamo unanimi: Sì, bisogna metterci qualche soldo; sì,
dobbiamo sforzarci ; ma poi c'è stato detto: Signori, è inutile
qua neanche 50 mila euro si possono mettere perché soldi non ce
n'è , e responsabilmente la Commissione ha detto: Bene, intanto
facciamo la norma, non mettiamo in difficoltà l'Aula .
Ora, hanno fatto bene i colleghi a fare questo tentativo, però se
si apre la finestra delle casse della Commissione Bilancio e,
allora, noi chiediamo che venga rimandato, sicuramente
l'emendamento dell'onorevole Cracolici, ma che si apra anche
l'opportunità per il Governo e per la Commissione di ritrattare e
di poter integrare anche l'articolo 38 e onorare anche con un po'
di sostanza quello che abbiamo fatto.
PRESIDENTE. Io credo che questa possibilità voi ovviamente ce
l'abbiate, perché basterà presentare domani in Commissione un
subemendamento con cui queste somme vengono distribuite come
chiedete. Sicuramente, non c'è nessuna negazione a che questo
avvenga.
Per cui, c'è un emendamento del Governo, domani questo emendamento
va in Commissione per valutarne l'effettiva copertura; ovviamente,
siete liberi di presentare tutti i subemendamenti che volete per
modificare in parte quello che è stato scritto.
RAGUSA, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAGUSA, presidente della Commissione. Signor Presidente, non
capita spesso, non capita spesso ma stavolta è accaduto che questa
forma di grande generosità rispetto al lavoro importante portato
avanti da tutta la Commissione, che ringrazio, ma ringrazio anche i
funzionari tutti, dalla dottoressa Giudice, alla dottoressa Grillo,
al dottore Cantone, al dottore Cartabellotta, tutti quanti si sono
posti in modo generoso, ivi comprese tutte le associazioni che noi
abbiamo incontrato. E questa corsa verso la generosità noi la
comprendiamo perché questa Commissione ad onor del vero, come ha
già detto la mia collega, aveva già provato ad aprire questa porta
che è stata chiusa dal problema economico.
Tuttavia, noi prediamo atto della sua puntualizzazione e proposta
e condividiamo; mandiamo in II Commissione per la copertura
finanziaria e martedì votiamo tutto.
Un'ultima cosa, Presidente, volevo salutare con grande
soddisfazione questo momento, sa perché? Perché dopo tanti anni di
esperienza, salutiamo in questa Commissione una filosofia
particolare: qua c'è la corsa al dare, non al chiedere; quindi,
ognuno di loro, questi miei colleghi tutti molti bravi, hanno dato
spontaneamente, in modo attento e virtuoso, il loro contributo.
Quindi, grazie, grazie anche a voi.
PRESIDENTE. E dire che la campagna elettorale è finita Se non
fosse finita, chissà che cosa usciva fuori
Grazie, invece, questa è una legge, lo devo dire sinceramente, a
merito di tutti voi, di tutto il Parlamento, è una bella legge, una
legge fatta bene, approvata materialmente da tutti, studiata in
Parlamento. Certo, con il contributo ovviamente del Governo, ma
studiata in Parlamento, per cui è una soddisfazione per me, per
primo, che presiedo questo Parlamento, potervi dire bravi e potere
dire alla Sicilia intera che quando si lavora tutti insieme, si
lavora bene e chi ci guadagna è certamente la Regione e i cittadini
siciliani; in questo caso i pescatori in tutta la loro
sfaccettatura.
Quindi, rinviamo la seduta a martedì prossimo, l'emendamento va
inviato in Commissione Bilancio ; in Commissione Bilancio
verificherete se c'è qualcosa da modificare ancora e ci rivediamo
martedì per il voto finale.
La seduta è tolta.
La seduta è tolta alle ore 19.23 (*)
(*) L'ordine del giorno della seduta n. 118 è pubblicato sul sito
internet istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana e di
seguito riportato:
Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII Legislatura
X SESSIONE ORDINARIA
118a SEDUTA PUBBLICA
Martedì 4 giugno 2019 - ore 16.00
ORDINE DEL GIORNO
I -COMUNICAZIONI
II -SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 159, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO INTERNO, DI INTERROGAZIONI E DI INTERPELLANZE DELLA
RUBRICA: Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea (V.
allegato)
III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) Disposizioni in materia di diritto allo studio (nn. 304-14/A)
(Seguito)
Relatore: on. Sammartino
2) Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine
e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca
mediterranea in Sicilia (nn. 291-292/A) (Seguito)
Relatore: on. Catanzaro
3) Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove
disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti (nn. 290-49-76-
179-267/A) (Seguito)
Relatore: on. Savarino
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio
Allegato A
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*)
- Risposte scritte pervenute alle seguenti interrogazioni:
- da parte dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea
N. 624 - Chiarimenti in merito alle ingenti spese per finalità
irrigue da parte del Consorzio di bonifica Palermo 2.
Firmatari: Sunseri Luigi; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello
Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo;
Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Schillaci Roberta; Di
Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
- Con nota prot. n. 5777/IN.17 dell'11 febbraio 2019 il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore regionale per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.
- da parte dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica
utilità
N. 582 - Notizie inerenti alle problematiche verificatesi a
Mondello per il disservizio dell'impianto di deputazione 'Fondo
Verde'.
Firmatari: Tamajo Edmondo
- Con nota prot. n. 1607/IN.17 del 14 gennaio 2019 il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore per l'energia.
(*) Le risposte alle suddette interrogazioni saranno pubblicate
nell'allegato B al resoconto dell'odierna seduta.
Annunzio di presentazione di disegno di legge
- Norme per l'istituzione dell'Azienda regionale emergenza urgenza
della Sicilia (A.R.E.U. - Sicilia) (n. 562).
Di iniziativa governativa presentato dal Presidente della Regione
(Musumeci) su proposta dell'Assessore regionale per la salute
(Razza) il 27 maggio 2019.
Comunicazione di disegno di legge presentato ed inviato alla
competente Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
- Norme in materia di Polizia Locale (n. 561).
Di iniziativa parlamentare.
Presentato il 15 maggio 2019.
Inviato il 27 maggio 2019.
Comunicazione di richieste di parere pervenute ed assegnate alla
competente Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
- Azienda ospedaliera universitaria Policlinico P. Giaccone di
Palermo - Designazione direttore generale (n. 51/I).
Pervenuto in data 21 maggio 2019.
Inviato in data 27 maggio 2019.
- Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Martino di
Messina - Designazione direttore generale (n. 52/I).
Pervenuto in data 21 maggio 2019.
Inviato in data 27 maggio 2019.
- Ente autonomo regionale Teatro di Messina con sede presso il
Teatro Vittorio Emanuele . Designazione Presidente del consiglio
di amministrazione (n. 53/I).
Pervenuto in data 21 maggio 2019.
Inviato in data 27 maggio 2019.
Comunicazione di deliberazione della Giunta regionale
Si comunica che è pervenuta la deliberazione della Giunta
regionale n. 192 del 16 maggio 2019 relativa a: Piano di azione
2019/2021 del Programma regionale per l'internazionalizzazione -
PRINT - Approvazione .
La predetta delibera è stata trasmessa alla III Commissione
legislativa.
Copia della stessa è disponibile presso l'archivio del Servizio
Commissioni.
Comunicazione di trasmissione di atti alla Corte costituzionale
Si comunica che il Tribunale di Catania, con ordinanza del 17
aprile 2019, pervenuta in data 16 maggio 2019, ha dichiarato non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 27 della legge regionale n. 9/2013 in relazione
all'articolo 117, comma II, lettera l) della Costituzione e ha
disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Comunicazione di deliberazione della Corte dei conti
Si comunica che è pervenuta la deliberazione n. 114/2019/GEST del
16 aprile 2019 approvata dalla Sezione di controllo della Corte dei
conti per la Regione siciliana.
Si comunica, altresì, che la stessa è disponibile presso
l'archivio del Servizio Commissioni.
Comunicazione di trasmissione della situazione
quadrimestrale
di cassa e di tesoreria della Regione
Si comunica che l'Assessorato regionale dell'economia,
dipartimento bilancio e tesoro, ha trasmesso in data 27 maggio 2019
la Situazione quadrimestrale di cassa e di tesoreria della Regione
in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47, modificato dall'articolo 31 della legge
regionale 11 agosto 2017, n. 16. Situazione al 31 dicembre 2018.
Copia della sopracitata documentazione è stata trasmessa alla II
Commissione parlamentare.
Annunzio di interrogazioni
- con richiesta di risposta orale presentate:
N. 826 - Provvedimenti per dotare di un adeguato impianto di
amplificazione di brillanza l'ospedale di Lentini (SR).
- Assessore Salute
Barbagallo Anthony Emanuele
N. 827 - Iniziative per l'effettiva consegna degli impianti e
delle reti idriche da parte dell'EAS in liquidazione.
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
Barbagallo Anthony Emanuele
N. 828 - Chiarimenti circa la gara per la fornitura di spazi
pubblicitari su emittenti televisive regionali per attività di
informazione e comunicazione del P.O. FESR 2014/2020.
- Presidente Regione
- Assessore Economia
Barbagallo Anthony Emanuele
N. 829 - Gravi carenze infrastrutturali nel territorio del Libero
Consorzio comunale di Enna.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
- Assessore Attività produttive
Pagana Elena; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano
Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 830 - Iniziative presso il Governo nazionale per scongiurare la
riduzione dell'organico della Procura della Repubblica di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
- Presidente Regione
De Domenico Francesco; Lupo Giuseppe; Sammartino Luca
N. 833 - Interventi per porre rimedio alla bocciatura del Piano
paesaggistico regionale dell'Ambito 9.
- Presidente Regione
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
De Domenico Francesco; Cracolici Antonello; Lupo Giuseppe; Arancio
Giuseppe Concetto; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale
Emanuele; Lantieri Annunziata Luisa; Sammartino Luca; Catanzaro
Michele; Cafeo Giovanni
N. 835 - Somministrazione di terapie adeguate ai pazienti con
orticaria allergica.
- Assessore Salute
Barbagallo Anthony Emanuele
N. 842 - Rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro
nell'area della dirigenza della Regione siciliana e degli enti di
cui all'art. 1 della l. r. n. 10 del 2000.
- Presidente Regione
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Lupo Giuseppe; Cracolici Antonello; Gucciardi Baldassare; Arancio
Giuseppe Concetto; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale
Emanuele; Lantieri Annunziata Luisa; Sammartino Luca; Catanzaro
Michele; De Domenico Francesco; Cafeo Giovanni
N. 844 - Chiarimenti in merito al Piano triennale dei fabbisogni
di personale 2019/2021 di ARPA Sicilia.
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
Trizzino Giampiero; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 848 - Opportune iniziative volte a garantire la libertà di
espressione e di insegnamento in ossequio ai principi
costituzionali.
- Presidente Regione
- Assessore Istruzione e Formazione
Cracolici Antonello
N. 850 - Chiarimenti in merito alla sospensione
dell'insegnante Rosa Maria Dell'Aria per la presunta mancata
vigilanza su un elaborato degli studenti.
- Presidente Regione
- Assessore Istruzione e Formazione
Di Caro Giovanni; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 852 - Chiarimenti in merito alla manutenzione delle strade
provinciali 238, 130, 21 e 20 bis ricadenti nel territorio comunale
di Campofranco (CL).
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Di Paola Nunzio; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 853 - Chiarimenti in merito alla ridenominazione di via
Currolo, all'interno del Comune di Misterbianco (CT), ad Antonino
Pinieri.
- Presidente Regione
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Marano Jose; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 856 - Chiarimenti sui gravi ritardi nell'erogazione degli
stipendi ai lavoratori del Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa.
- Presidente Regione
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
- Assessore Economia
Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 857 - Chiarimenti su alcune anomalie riguardanti la Camera di
Commercio del Sud-Est Sicilia.
- Presidente Regione
- Assessore Attività produttive
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
Le interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per essere
svolte al proprio turno.
- con richiesta di risposta in Commissione presentata:
N. 854 - Interventi in ordine all'istituendo Parco degli Iblei.
- Assessore Territorio e Ambiente
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
Cannata Rossana
L'interrogazione sarà inviata al Governo ed alla competente
Commissione.
- con richiesta di risposta scritta presentate:
N. 831 - Interventi urgenti in ordine alle precarie condizioni del
viadotto sulla S.S. 115 tra Sciacca e Ribera(AG).
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Mangiacavallo Matteo; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello
Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Palmeri Valentina;
Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito
Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 832 - Ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale
72 nel territorio del Comune di Aidone (EN).
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Pagana Elena; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano
Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 834 - Chiarimenti circa l'adozione del Piano Regolatore
Generale da parte del Comune di Zafferana Etnea (CT).
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
Foti Angela; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 836 - Intendimenti in merito al futuro della società Jonica
trasporti & turismo S.p.a. facente parte del gruppo Ast S.p.a.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Lo Giudice Danilo
N. 837 - Interventi urgenti per garantire la pubblica incolumità e
tutelare abitazioni ed attività economiche nelle aree costiere
interessate dall'ordinanza 7/2019 dell'UTA di Catania.
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
Sammartino Luca
N. 839 - Chiarimenti sulla procedura adottata per la nomina della
nuova governance della Società Aeroporto Catania s.p.a.
- Presidente Regione
- Assessore Attività produttive
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 840 - Notizie in merito alla situazione ed ai denunciati
disservizi in essere presso l'ospedale Madonna SS. dell'Alto di
Petralia Sottana (PA).
- Presidente Regione
- Assessore Salute
Siragusa Salvatore; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 841 - Revoca della soppressione dell'unica scuola dell'infanzia
del Comune di Floresta (ME).
- Presidente Regione
- Assessore Istruzione e Formazione
Calderone Tommaso A.; Milazzo Giuseppe
N. 843 - Salvaguardia dei livelli occupazionali a seguito
dell'acquisizione da parte di CONAD dei punti vendita insistenti
sul territorio regionale della rete Auchan Retail e Simply di
proprietà del gruppo francese Auchan.
- Presidente Regione
- Assessore Attività produttive
Foti Angela; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 845 - Interventi per la messa in sicurezza della S.P. 53.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Schillaci Roberta; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 846 - Chiarimenti sulle concessioni demaniali relative agli
impianti sportivi sulla spiaggia e sul progetto di ricostruzione
della parte iniziale della riviera Kamarina a Scoglitti (RG).
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
- Assessore Territorio e Ambiente
- Assessore Turismo, Sport e Spettacolo
Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 847 - Chiarimenti sul corso di indirizzo professionale per i
servizi socio-sanitari posto in essere dall'Istituto d'istruzione
superiore 'Verga' di Modica (RG).
- Assessore Salute
- Assessore Istruzione e Formazione
Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
N. 849 - Chiarimenti sui cantieri di lavoro nel catanese con
particolare riferimento al Comune di Aci Castello (CT).
- Presidente Regione
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
Galvagno Gaetano
N. 851 - Interventi urgenti per la messa in sicurezza e successiva
rimozione definitiva della condotta fognaria nella zona balneare di
San Leone (AG).
- Presidente Regione
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
- Assessore Territorio e Ambiente
Catanzaro Michele
N. 855 - Chiarimenti in merito allo stato di attuazione dei
programmi di investimento di cui ai fondi europei PO-FESR.
- Presidente Regione
- Assessore Attività produttive
Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina;
Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
Le interrogazioni saranno inviate al Governo.
Annunzio di interpellanza
N. 172 - Istituzione di un mezzo di soccorso di riserva in caso di
fermo tecnico, manutenzione o altre cause ostative delle ambulanze
in dotazione del '118'.
- Assessore Salute
Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
Trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo
abbia fatto alcuna dichiarazione, le interpellanze si intendono
accettate e saranno iscritte all'ordine del giorno per essere
svolte al proprio turno.
Annunzio di mozioni
N. 250 - Iniziative volte alla sospensione dei procedimenti in
essere afferenti la concessione di autorizzazioni per la
realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina;
Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro
Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
Presentata il 9/05/19
N. 251 - Avvio delle procedure di ricognizione delle fasce
costiere e revisione organica delle aree del demanio marittimo.
Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
Presentata il 14/05/19
N. 252 - Individuazione delle tratte interessate e stesura dei
progetti per la 'Ciclovia Magna Grecia'.
Zito Stefano; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di
Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
Presentata il 17/05/19
N. 253 - Misure urgenti a tutela dei ritrovamenti archeologici
nella città di Gela (CL).
Di Paola Nunzio; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri
Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Marano Jose; Pagana
Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
Presentata il 22/05/19
Le mozioni saranno demandate, a norma dell'articolo 153 del
Regolamento interno, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari per la determinazione della relativa data di
discussione.
Allegato B
Risposte scritte ad interrogazioni