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Resoconto d'Aula della Seduta n. 155 di martedì 26 novembre 2019
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   Presidenza del Presidente Miccichè

   Presidenza del vicepresidente Di Mauro


                   La seduta è aperta alle ore 16.19

   ZITO,  segretario,  dà lettura del processo verbale  della  seduta
  precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

   PRESIDENTE.  Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle  eventuali
  votazioni  mediante  procedimento elettronico che  dovessero  avere
  luogo nel corso della seduta.
   Invito,  pertanto,  i deputati a munirsi per tempo  della  tessera
  personale di voto.
   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                               Missioni

   PRESIDENTE. Comunico che:
   l'onorevole Cracolici è in missione dal 25 al 26 novembre 2019;
   l'onorevole Di Mauro sarà in missione dal 28 al 29 novembre 2019.

    L'Assemblea ne prende atto.

                      Atti e documenti, annunzio

   PRESIDENTE.   Avverto  che  le  comunicazioni  di  rito   di   cui
  all'articolo  83  del  Regolamento interno  dell'Assemblea  saranno
  riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.


   Svolgimento,  ai  sensi dell'art. 159, comma  3,  del  Regolamento
  interno,  di  interrogazioni  e  di  interpellanze  della   Rubrica
   Istruzione e formazione professionale

    PRESIDENTE   Si  passa  al  punto  II  all'ordine   del   giorno:
  Svolgimento,  ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del  Regolamento
  interno   di  interrogazioni  e  di  interpellanze  della   Rubrica
   Istruzione e formazione professionale .
   Si   passa  all'interrogazione  n.  869  -   Delucidazioni   circa
  l'esclusione  di  196 dipendenti ex Lsu delle cooperative  operanti
  nel    comprensorio    del   palermitano   dalle    procedure    di
  stabilizzazione , a firma Figuccia che per assenza  del  firmatario
  verrà data risposta scritta.
   Si  passa  all'interrogazione n. 939 -  Chiarimenti sulle modalità
  di  accreditamento  degli enti formativi , a  firma  dell'onorevole
  Cracolici  che  per  assenza  del firmatario  verrà  data  risposta
  scritta.

                                Congedo

   PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo, per oggi, l'onorevole
  Rizzotto.

   L'Assemblea ne prende atto.

   Riprende  lo  svolgimento, ai sensi dell'art. 159,  comma  3,  del
  Regolamento  interno,  di interrogazioni e di  interpellanze  della
  Rubrica  Istruzione e formazione professionale

   PRESIDENTE. Si passa all'interpellanza n. 200  Notizie sui  motivi
  ostativi  dell'attuazione  della legge regionale  n.  11  del  2019
  concernente  la  cultura della Pace in Sicilia. Iniziative  urgenti
  per colmare i ritardi della sua attuazione , a firma dell'onorevole
  Lupo.

   «Al Presidente della Regione, all'Assessore per i beni culturali e
  l'identità  siciliana  e  all'Assessore  per  l'istruzione   e   la
  formazione professionale, premesso:

   in  data 12 giugno 2019 l'Assemblea regionale ha approvato la l.r.
  n.  11  del  2019 'Cultura della pace in Sicilia' pubblicata  nella
  GURS n. 30 del il 28 giugno 2019, S.O. n. 27;

   nei   principi   ispiratori   della  suddetta   legge,   approvata
  all'unanimità su iniziativa del sottoscritto interpellante, vi è la
  promozione  'della  cultura della pace e della non  violenza  e  la
  lotta al razzismo attraverso iniziative culturali e di ricerca,  di
  educazione, di cooperazione e di informazione';

   con   l'approvazione   della  legge,  il  Legislatore   regionale,
  coerentemente  con  i  principi costituzionali  che  sanciscono  il
  ripudio della guerra, il ripudio di qualsiasi forma di razzismo, la
  promozione  dei diritti umani, delle libertà democratiche  e  della
  cooperazione  internazionale, ha voluto riconoscere nella  pace  un
  diritto fondamentale del popolo siciliano, come di tutti gli uomini
  e di tutti i popoli;

   considerato che:

   a tutt'oggi, sebbene la legge regionale n. 11 del 2019 sia entrata
  in  vigore  già dallo scorso 5 luglio 2019, non vi è traccia  degli
  atti attuativi;

   per   il  conseguimento  dei  suoi  obiettivi,  la  legge  prevede
  interventi  diretti  del  Governo  regionale  oltre  che  mirati  a
  favorire  interventi  di  enti locali,  di  organismi  associativi,
  istituzioni  culturali, gruppi di volontariato  e  di  cooperazione
  internazionale presenti sul territorio regionale;

   l'articolo  2,  in particolare, individua la data  del  2  ottobre
  quale  giornata per la pace, la lotta al razzismo, la non  violenza
  ed  i  diritti  umani nella Regione in concomitanza della  Giornata
  internazionale   della   non  violenza  proclamata   dall'Assemblea
  generale  delle Nazioni Unite con Risoluzione A/RES/61/271  del  15
  giugno 2007;

   con decreto del Presidente della Regione, ai sensi del comma 3 del
  medesimo  art. 2, devono essere pubblicate annualmente  nella  GURS
  'le  iniziative  da realizzare e da promuovere per le  celebrazioni
  relative al 2 ottobre';

   il  programma  delle  iniziative va formulato  'sulla  base  delle
  proposte  avanzate dal Comitato permanente' per la pace e la  lotta
  al  razzismo,  secondo quanto previsto all'articolo 5 e,  comunque,
  'previo  parere favorevole dello stesso'; Comitato che a  tutt'oggi
  non risulta costituito;

   il  2 ottobre, secondo quanto stabilito all'articolo 3 è anche  la
  data  in  cui è prevista pure l'assegnazione del premio  denominato
  'Sicilia  per  la  Pace'  a  favore  di  persone,  enti,  organismi
  associativi e  cooperative, comitati e organizzazioni, che si siano
  particolarmente  distinti nella realizzazione di  iniziative  sulle
  tematiche della pace, della lotta al razzismo, della non violenza e
  dei diritti umani;

   sul  Web  della  Regione  siciliana non  è  ancora  pubblicato  il
  previsto  Registro  regionale degli enti e delle  associazioni  che
  operano  in  favore  della pace, della lotta al  razzismo  e  della
  solidarietà  con  i  Paesi in via di sviluppo, dei  diritti  umani,
  della  difesa  non violenta e del disarmo, la cui  formazione  deve
  essere disposta con decreto del Presidente della Regione, ai  sensi
  dell'articolo 4 della legge medesima;

   tra  le  iniziative  individuate  dalla  legge  (art.7)  rientrano
  interventi  per  la promozione di attività su temi  particolarmente
  importanti, quali:

   a)  pedagogia  e  didattica dirette alla produzione  di  programmi
  scolastici per la pace e per la lotta al razzismo;

   b)  peace  research,  diritti umani, risoluzione  non  armata  dei
  conflitti,  sviluppo  sostenibile,  particolarmente  per   ricerche
  riferite  all'area mediterranea ed al ruolo della Sicilia  in  tale
  area,  anche attraverso la concessione di premi per tesi di laurea,
  di  specializzazione, di dottorato di ricerca, di master, presso le
  Università presenti nella Regione;

   detto  programma di iniziative, articolato per le diverse aree  di
  intervento,  secondo  quanto  stabilito  all'art.  8,  deve   avere
  acquisito il parere del Comitato permanente per la pace e la  lotta
  al  razzismo,  che non è ancora costituito, oltre al  parere  delle
  Commissioni   legislative   di  merito   dell'Assemblea   regionale
  siciliana,  per  poi  essere approvato con decreto  del  Presidente
  della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

   il mancato rispetto dei tempi e degli adempimenti prescritti dalla
  legge  costituisca una grave disapplicazione della  legge  e  della
  volontà dell'Assemblea regionale che l'ha unanimemente approvata;

   per conoscere:

   quali  siano  i  motivi ostativi all'attuazione degli  adempimenti
  previsti  dalla legge regionale 20 giugno 2019, n. 11,  entrata  in
  vigore lo scorso 5 luglio;

   se e quali iniziative urgenti si intendano adottare per colmare  i
  ritardi accumulati e dare piena attuazione alla legge medesima;

   se  non  ritengano  impegno prioritario  lo  sviluppo  pacifico  e
  solidale della nostra terra, ponendo in essere tutti gli interventi
  mirati  alla  promozione della pace e dei diritti umani contemplati
  nella  legge,  valori  planetari da tutelare e  difendere  in  ogni
  angolo del pianeta.».

   Onorevole Lupo, intende illustrare l'interpellanza n. 200?

   LUPO. Sì, brevemente.

   PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lupo per  illustrare
  l'interpellanza.

   LUPO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, è noto  che
  questa Aula ha approvato all'unanimità la legge regionale n. 11 del
  20 giugno 2019 concernente  Cultura della Pace in Sicilia .
   La legge prevede una serie di adempimenti, ovviamente a carico del
  Governo,   come   l'istituzione   dell'apposito   registro,    come
  l'attivazione delle procedure per la nomina del Comitato.
   Non  mi  risulta che il Governo della Regione abbia avviato alcuna
  iniziativa.  Spero  di  essere  smentito  tra  poco  dall'assessore
  Lagalla.
   Peraltro   il   2  ottobre  ricorreva,  appunto,   la   data   per
  l'assegnazione del primo premio denominato  Sicilia per la Pace   e
  la  legge stessa prevede che, appunto il 2 ottobre di ogni anno, il
  Governo  della  Regione  preveda,  con  particolare  solennità,  un
  momento celebrativo per richiamare il valore della Pace in Sicilia.
   Il  2  ottobre purtroppo il Governo della Regione, invece, non  ha
  dato vita ad alcun momento commemorativo. Ma questo, ripeto, è solo
  l'inizio  perché a seguito della istituzione del Comitato la  legge
  prevede  lo  svolgimento di apposite iniziative per  promuovere  la
  cultura  della  pace  in Sicilia ad esempio  nelle  scuole,  tra  i
  giovani.  Quindi una serie di iniziative che io mi  auguro  che  il
  Governo, da qui a presto, voglia iniziare a realizzare.

   PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Lagalla per  fornire
  la risposta.

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  Signor  Presidente,  l'interpellanza n. 200 a firma  dell'onorevole
  Lupo,  come è stato appena richiamato, fa riferimento alla  materia
  di  cui  alla legge regionale n. 11 del 20 giugno 2019 che, per  la
  verità,  esula  -  onorevole Lupo - dalle competenze specifiche  di
  questo  assessorato  all'istruzione, essendo posta  dalla  norma  a
  carico  dell'ufficio  di  Gabinetto del  Presidente  della  Regione
  l'attivazione  delle  procedure per  l'attuazione  della  legge  e,
  invero,  si  fa  riferimento all'articolo 4 con specifico  richiamo
  alla  tenuta  del Registro regionale e all'articolo 5  in  capo  al
  quale  è posta l'istituzione del Comitato permanente per la pace  e
  la lotta al razzismo.
   Naturalmente  l'assessorato si è fatto e si farà  parte  diligente
  per   trasmettere   in  sede  di  Presidenza   della   Regione   la
  sollecitazione  che  è  connessa  all'interpellanza  dello   stesso
  onorevole  Lupo,  però  non  posso  omettere,  con  riferimento  al
  richiamo  alle  scuole pervenuto dall'onorevole interpellante,  non
  posso  che  richiamare quanto l'assessorato ha  fatto  in  tema  di
  sensibilizzazione delle scuole utilizzando la circolare n.  14  già
  del  23  maggio  2019 che in armonia all'articolo  10  della  legge
  regionale  8  maggio  2018, n. 8 ha promosso presso  le  scuole  la
  presentazione  di  proposte progettuali ciascuna non  superiore  ad
  euro  2.000,00  ispirate all'affermazione dei  valori  della  pace,
  della legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica presso
  tutte  le  istituzioni scolastiche statali presenti nel  territorio
  della Regione siciliana.
   La  scadenza  della  circolare n. 14 era  prevista,  così  come  è
  avvenuto,  per  la fine del mese di ottobre e apposita  Commissione
  del  Dipartimento le sta vagliando per poterle finanziare a partire
  dal mese di gennaio.

   PRESIDENTE.   Onorevole   Lupo,  l'Assessore   si   è   dichiarato
  incompetente.   La   trasmettiamo   ai   Beni   culturali    questa
  interrogazione, ovviamente.

   LUPO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LUPO,   Signor   Presidente,  onorevoli   colleghi.   Sì,   grazie
  Presidente,  appunto  per  la parte di  competenza  mi  aspetto  la
  risposta   da  parte  dell'Assessore  al  ramo,  penso  sarà   Beni
  culturali.
   Per le affermazioni, le dichiarazioni rese dall'assessore Lagalla,
  vorrei  esprimere  il mio apprezzamento per il  programma  previsto
  dalla circolare 14.

   PRESIDENTE. Abbiamo terminato la Rubrica.


    Seguito della discussione del disegno di legge  Istituzione del
   sistema regionale della formazione professionale  (nn. 506-128/A)

   PRESIDENTE.  Si  passa  al  III  punto  dell'ordine  del   giorno:
  Discussione dei disegni di legge.
   Si  procede con il seguito della discussione del disegno di  legge
  nn.  506-128/A  Istituzione del sistema regionale della  formazione
  professionale , posto al numero 3).
   Invito   i   componenti  la  V  Commissione   a   prendere   posto
  nell'apposito banco.
   Il Governo è presente con l'assessore Lagalla.
   Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                                «Art. 1.
                        Oggetto e ambito di applicazione

   1.  Con  la  presente legge la Regione istituisce e disciplina  il
  sistema   regionale   della  formazione  professionale   ai   sensi
  dell'articolo  117 della Costituzione, commi 3 e 4, e dell'articolo
  10  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3,  al  fine  di
  rendere effettiva la crescita della professionalità dei lavoratori,
  in  coerenza  con le strategie dell'Unione europea per lo  sviluppo
  delle  risorse  umane.  La formazione professionale,  strumento  di
  politica  attiva  del lavoro, si svolge nel quadro degli  obiettivi
  della  programmazione  economica e tende a favorire  l'occupazione,
  l'inclusione    sociale,    la    produttività    e    l'evoluzione
  dell'organizzazione  del  lavoro  in  armonia  con   il   progresso
  scientifico e tecnologico.

   2.   La   presente  legge  concorre  ad  assicurare  lo   sviluppo
  dell'identità  personale e sociale, nel rispetto  della  libertà  e
  della   dignità  della  persona,  dell'uguaglianza  e  delle   pari
  opportunità,  in  relazione  alle  condizioni  fisiche,  culturali,
  sociali e di genere.

   3.  Per  realizzare  le finalità di cui al  comma  1,  la  Regione
  determina  l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate
  dalla  presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà  e
  adeguatezza  previsti  dall'articolo 118 della  Costituzione  anche
  mediante la collaborazione con soggetti privati, corpi intermedi ed
  enti locali.

   4.  Le  iniziative  di formazione professionale  costituiscono  un
  servizio  di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema  di
  interventi  formativi finalizzati alla diffusione delle  conoscenze
  teoriche  e  pratiche necessarie per svolgere ruoli  professionali,
  rivolti   al   primo   inserimento,   alla   qualificazione,   alla
  riqualificazione,  alla specializzazione, all'aggiornamento  ed  al
  perfezionamento   dei  lavoratori  in  un  quadro   di   formazione
  permanente».

   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
  votazione l'articolo 1.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                              «Art. 2.
                      Sistema    regionale   della   formazione
           professionale

   1. Al sistema regionale della formazione professionale afferiscono
  i seguenti percorsi:

   a)  percorsi di istruzione e formazione professionale,  di  durata
  non  inferiore  ai  3  anni, in adempimento al diritto-dovere  alla
  formazione  per  il  conseguimento di una  qualifica  professionale
  riconosciuta a livello nazionale ed europeo;
   b)  percorsi  post qualifica che consentono l'acquisizione  ed  il
  conseguimento del diploma professionale;
   c)  percorsi  post  diploma  di istruzione  e  formazione  tecnica
  superiore (IFTS);
   d)   percorsi  post  diploma  realizzati  dagli  istituti  tecnici
  superiori (ITS);
   e)  integrazione  di percorsi formativi per il  conseguimento  del
  diploma di scuola secondaria di secondo grado per l'accesso a corsi
  ITS o universitari;
   f)  azioni  di  orientamento formativo e al lavoro  che  prevedono
  misure di accompagnamento, con particolare riferimento, alla  prima
  accoglienza,  all'acquisizione da parte degli allievi  della  piena
  consapevolezza     del    percorso    da    intraprendere,     alla
  personalizzazione dei percorsi, al tutoraggio, all'orientamento, al
  monitoraggio degli interventi. Tali azioni sono svolte  dalla  rete
  dei   servizi   territoriali   di  informazione,   accoglienza   ed
  orientamento  all'interno degli istituti scolastici siciliani,  nei
  Centri  per l'Impiego e negli organismi abilitati. Il numero  e  la
  collocazione  dei  predetti  servizi denominati  servizi  scuola  e
  servizi  per il lavoro sono stabiliti dall'Assessore regionale  per
  l'istruzione  e  la  formazione professionale  e  di  concerto  con
  l'Assessore  regionale per la famiglia, le politiche sociali  e  il
  lavoro  e  la  competente  Commissione  legislativa  dell'Assemblea
  regionale  siciliana,  e  garantiscono, per  quanto  possibile,  la
  massima  diffusione del servizio di orientamento e  tutoring  nella
  Regione siciliana;
   g) percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo;
   h) percorsi di formazione in apprendistato;
   i) percorsi di formazione continua e permanente dei lavoratori;
   j) percorsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in
  condizioni di vulnerabilità sociale e socioeconomica».

   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
  votazione l'articolo 2.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                              «Art. 3.
                         Principi e finalità del sistema

   1.  La  Regione, in coerenza con i criteri ispiratori  dell'azione
  formativa professionalizzante, persegue i seguenti obiettivi:

   a)  assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e  il
  costante miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;
   b)   favorire  la  possibilità  di  apprendere  e  sviluppare   le
  conoscenze  e  le  competenze degli individui lungo  l'intero  arco
  della  vita,  garantendo l'esercizio della libertà di scelta  nella
  costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali
  al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la
  permanenza nel mondo del lavoro;
   c)  sostenere  lo sviluppo qualitativo dell'offerta di  formazione
  contribuendo  a rendere effettivo il diritto all'apprendimento  per
  tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;
   d)  promuovere  l'apprendimento  permanente  quale  diritto  della
  persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo
  tutto   l'arco   della  vita  e  di  adeguati   supporti   per   il
  riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite;
   e)  facilitare lo svolgimento, in stretta collaborazione  con  gli
  organismi  di formazione, di attività di animazione territoriale  e
  diffusione della cultura di impresa e di sostegno all'autoimpiego;
   f)  incentivare l'educazione alla legalità, l'educazione civica  e
  la cultura del lavoro, promuovendo le attitudini dei destinatari;
   g)   riconoscere  ed  incentivare  la  valenza  della   formazione
  professionale  come  funzionale al sistema delle  imprese,  per  il
  quale  la  stessa  deve  essere  strumento  operativo,  efficace  e
  innovativo;
   h) favorire percorsi formativi per la realizzazione di tirocini ed
  esperienze in alternanza, in coerenza con la tipologia degli stessi
  percorsi;
   i)  promuovere  il  dialogo con le imprese,  quali  organizzazioni
  nelle  quali le competenze professionali si generano e si  innovano
  attraverso  attività  formali  e non  formali  di  apprendimento  e
  formazione continua;
   l)  favorire l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione e  della
  formazione professionale, anche attraverso le procedure connesse al
  riconoscimento delle competenze formali, informali e non formali;
   m)  adottare  misure  volte a promuovere e favorire  l'occupazione
  (inserimento/reinserimento lavorativo) e  l'occupabilità  (migliore
  spendibilità  del  profilo della persona e  maggiore  vicinanza  al
  mercato del lavoro) di chi cerca lavoro;
   n)  adottare misure che favoriscano la continuità formativa, anche
  durante    il   percorso   lavorativo   mediante   interventi    di
  specializzazione e riqualificazione in funzione delle esigenze  del
  territorio;
   o)   realizzare   percorsi  di  formazione,  di  aggiornamento   e
  riqualificazione del personale amministrativo della Regione e degli
  altri enti territoriali;
   p)  agevolare l'inserimento nei percorsi educativi e formativi dei
  soggetti  in  condizioni  di  svantaggio  personale,  economico   e
  sociale,  nonché  dei  soggetti portatori  di  handicap  attraverso
  azioni  volte a garantire il sostegno per il successo scolastico  e
  formativo e per l'ingresso nel mondo del lavoro;
   q)  applicare i principi di parità di trattamento, di trasparenza,
  di  proporzionalità, di mutuo riconoscimento nella selezione  degli
  enti attuatori e la relativa assegnazione dei finanziamenti;
   r)  prestare particolare attenzione nei confronti del principio di
  territorialità  degli  accertati fabbisogni  formativi  nelle  aree
  svantaggiate».

   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
  votazione l'articolo 3.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                              «Art. 4.
                         Percorsi, qualifiche e diplomi

   1.  I percorsi di formazione professionale di durata triennale nei
  quali  si  realizza  il  diritto-dovere  alla  formazione,  di  cui
  all'art.  2, comma 1, lettera a), si propongono il fine  comune  di
  promuovere  la  crescita educativa, culturale e  professionale  dei
  giovani,  incrementandone  la capacità di  giudizio  e  l'esercizio
  della  responsabilità  personale  e  sociale  e  potenziandone   le
  competenze  e le abilità, nonché l'attitudine all'uso  delle  nuove
  tecnologie e la conoscenza di una lingua europea, oltre l'italiano,
  in coerenza con il profilo formativo. Essi prevedono l'acquisizione
  di una qualifica di III livello EQF e contribuiscono attivamente al
  contenimento  del  fenomeno  della  dispersione  scolastica.   Tali
  percorsi, cui possono accedere gli studenti diplomati della  scuola
  secondaria   di   primo  grado,  sono  preferibilmente   realizzati
  nell'ambito  di  sistemi  di  apprendimento  duali  di   alternanza
  scuola/lavoro,  con  particolare  riferimento  alle  esperienze  in
  azienda,  o  in  apprendistato  per  la  qualifica  e  il   diploma
  professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo del 15
  giugno 2015, n. 81.

   2.  I percorsi post qualifica che consentono l'acquisizione ed  il
  conseguimento  del diploma professionale, di cui  alla  lettera  b)
  comma  1 dell'art. 2, sono interventi formativi rivolti agli utenti
  in   possesso   della   qualifica  triennale   e   finalizzati   al
  conseguimento di un diploma professionale di IV livello  EQF.  Tali
  percorsi  sono rivolti a ragazzi e/o adulti che avendo già ottenuto
  una  qualifica  professionale  intendono  approfondire  le  proprie
  conoscenze e capacità nel settore professionale di loro interesse e
  hanno generalmente la durata di un anno.

   3.  I  percorsi  post  diploma di istruzione e formazione  tecnica
  superiore  (IFTS),  di  cui alla lettera c) comma  1  dell'art.  2,
  consentono  il  conseguimento di un certificato di specializzazione
  tecnica  superiore  di  IV  livello EQF; i  percorsi  post  diploma
  realizzati  dagli  istituti tecnici superiori (ITS),  di  cui  alla
  lettera  c)  comma  1 dell'art. 2, consentono il conseguimento  del
  diploma  di  tecnico  superiore di V  livello  EQF.  L'obiettivo  è
  formare figure altamente specializzate in aree strategiche  per  lo
  sviluppo  economico.  I  percorsi post diploma  sono  frutto  della
  collaborazione   tra  Scuole,  Enti  di  formazione  professionale,
  Università e Imprese.

   4.  Con  riferimento all'art. 2, comma 1, lettera e),  l'Assessore
  regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro 180
  giorni   dall'approvazione  della  presente  legge,  d'intesa   con
  l'Ufficio scolastico regionale regolamenta, con proprio decreto, le
  modalità  per  lo svolgimento dell'anno integrativo di  quanti,  in
  possesso del IV livello di certificazione EQF, intendano conseguire
  il  diploma  di  scuola secondaria di secondo grado o  accedere  ai
  corsi  ITS.  Parimenti  ed  entro lo stesso  termine,  l'Assessore,
  d'intesa  con la Conferenza regionale dei Rettori (CRUS) e  sentito
  l'Ufficio  scolastico  regionale (USR),  regolamenta,  con  proprio
  decreto, le modalità di accesso dei diplomati ITS (V livello EQF) o
  con   qualifica  equivalente  ai  corsi  universitari.  I   decreti
  assessoriali  di  cui al presente comma sono sottoposti  al  parere
  preventivo  della competente Commissione legislativa dell'Assemblea
  regionale siciliana.

   5.  Le  azioni di orientamento formativo e al lavoro, di cui  alla
  lettera  f)  comma 1 dell'art. 2, sono finalizzate a sostenere  sin
  dalla  scuola  secondaria di primo grado,  i  processi  decisionali
  orientati  alla  scelta dei percorsi formativi, onde  prevenire  il
  fenomeno    della    dispersione   scolastica   dei    destinatari,
  rinforzandone   la  motivazione  e  qualificandone  le   competenze
  professionali.

   6. Fanno parte di questi interventi:

   a)  le  azioni  di accoglienza che hanno lo scopo di  favorire  la
  socializzazione  iniziale dei ragazzi nel gruppo-classe  attraverso
  le    attività    di   presentazione   e   conoscenza    reciproca;
  l'illustrazione  del percorso orientativo, del progetto  formativo,
  delle  finalità  e  dei percorsi dell'obbligo  formativo/diritto  -
  dovere all'istruzione e formazione;
   b)  i  percorsi di formazione orientativa, intesi come  azioni  di
  orientamento  iniziale ed in itinere, messi  in  atto  al  fine  di
  consolidare la scelta del percorso formativo attraverso  interventi
  che     tendono essenzialmente ad individuare le caratteristiche  e
  le dimensioni soggettive dell'utente, favorire la consapevolezza di
  sé  relativamente  a  interessi professionali,  attitudini,  valori
  professionali, nonché per un'analisi della struttura  professionale
  della figura/qualifica di riferimento;
   c)  le  misure  di accompagnamento/inserimento professionale,  che
  costituiscono  la fase conclusiva dell'intervento di  orientamento.
  Obiettivo   di  tali  misure  è  quello  di  permettere  all'utente
  l'acquisizione,  a  livello cognitivo, di elementi  concernenti  lo
  sviluppo e gli obiettivi professionale.

   7.   I   percorsi   di   formazione  finalizzati   all'inserimento
  lavorativo,  di  cui  alla lettera g) comma 1  dell'art.  2,  hanno
  l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani e degli adulti
  facendo  acquisire loro, attraverso la partecipazione ad interventi
  formativi  mirati,  le  competenze necessarie  per  un  inserimento
  stabile  e qualificato nel mercato del lavoro. La partecipazione  a
  tali   attività  formative  consente  di  facilitare  il   percorso
  orientato  all'occupazione  sulla base  dell'analisi  generale  dei
  fabbisogni   del   mondo  del  lavoro  e  sul   rilevamento   delle
  potenzialità  individuali, accertate nell'ambito  delle  azioni  di
  orientamento.

   8. I percorsi formativi in apprendistato, di cui all'art. 2, comma
  1, lettera h), della presente legge, sono rivolti ai giovani di età
  compresa  tra  i  quindici e i ventiquattro anni  e  consentono  di
  acquisire,  ai  sensi del decreto legislativo n. 81 del  15  giugno
  2015  e s.m.i., la qualifica o il diploma professionale, nonché  il
  diploma  di scuola secondaria di secondo grado o il certificato  di
  specializzazione  tecnica  superiore  (ITS).  Tali  percorsi   sono
  strutturati in modo da coniugare l'esperienza maturata  in  azienda
  con   l'istruzione  e  la  formazione  professionale  svolta  dalle
  istituzioni  scolastiche  e  formative.  La  regolamentazione   dei
  suddetti  percorsi  compete  alla Regione,  che,  nel  merito,  può
  promuovere  percorsi sperimentali ed adottare un apposito  Catalogo
  regionale. La Regione promuove, altresì, ai sensi e con le modalità
  di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015
  e  s.m.i, i percorsi in apprendistato di alta formazione e ricerca,
  nonché  quelli  per  il praticantato previsto  per  l'accesso  alle
  professioni  ordinistiche.  I percorsi  in  apprendistato  di  alta
  formazione e di ricerca sono riservati ai soggetti di età  compresa
  tra  i 18 e i 29 anni, in possesso dei requisiti previsti al citato
  art.  45  del  d.lgs. 81/2015. Le modalità di accesso  ai  predetti
  percorsi  in  apprendistato e le modalità attuative sono  stabilite
  con apposito provvedimento del dipartimento dell'istruzione e della
  formazione   professionale   e,   limitatamente   al   praticantato
  ordinistico, del dipartimento regionale del lavoro.

   9.  I percorsi di formazione continua e permanente per adulti,  di
  cui  all'  art.  2,  comma 1, lettera i), sono rivolti  a  soggetti
  occupati e inoccupati che vogliano migliorare le proprie conoscenze
  e   capacità   per  adeguarsi  ai  continui  cambiamenti   sociali,
  tecnologici  e  culturali e per meglio collocarsi nel  mercato  del
  lavoro nel rispetto del principio del Lifelong learning, così  come
  disciplinati dall'articolo 10 della presente legge.

   10.   I  percorsi  mirati  alle  categorie  svantaggiate,  di  cui
  all'articolo  2, comma 1, lettera j), puntano a favorire  l'accesso
  al  mondo  del  lavoro e l'inclusione sociale dei  destinatari.  Si
  articolano  in  percorsi di formazione e in azioni  finalizzate  ad
  agevolare  l'adattamento di imprese e lavoratori ai cambiamenti  in
  atto e a creare nuove opportunità di lavoro.

   11.  La  Regione  incentiva  e disciplina  i  tirocini  estivi  di
  orientamento  professionale,  per studenti  di  scuole,  centri  di
  formazione  professionale e università, da svolgere in  aziende  ed
  enti  regionali  e  ne promuove la realizzazione, anche  attraverso
  l'erogazione di borse di studio».

   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
  votazione l'articolo 4.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                              «Art. 5.
                         Competenze e certificazioni

   1.  Le  competenze da acquisire da parte degli allievi nell'ambito
  dei percorsi di cui all'articolo 4 si riferiscono, di norma e salvo
  diverse  disposizioni  di  legge,  alle  qualifiche  contenute  nel
  repertorio delle qualificazioni della Regione. Nella definizione di
  tali  competenze  la Regione tiene conto di quanto stabilito  dalle
  linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi  tra
  i  percorsi degli istituti professionali e i percorsi di formazione
  professionale,  adottate in sede di Conferenza unificata  ai  sensi
  dell'articolo  9  del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281
  nonché  della certificazione delle stesse della legge regionale  29
  dicembre   2016  n.  29.  La  Regione  adotta,  altresì,   appositi
  provvedimenti  per  il  riconoscimento e  la  certificazione  delle
  competenze formali, informali e non formali.

   2.  La  certificazione delle qualifiche e dei diplomi del  sistema
  regionale  della formazione professionale avviene in  coerenza  con
  gli  strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze
  adottati dalla Regione e prevedono le seguenti attestazioni:

   -   qualifica   professionale:  certifica   l'acquisizione   delle
  competenze  previo  accertamento delle stesse attraverso  un  esame
  finale. Fa riferimento al repertorio delle qualifiche professionali
  IeFP  e  al  repertorio  dei  profili  professionali  regionali.  È
  referenziata al II o III livello EQF;
   -  specializzazione:  certifica  l'acquisizione  delle  competenze
  previo  accertamento delle stesse attraverso un  esame  finale.  Fa
  riferimento  al repertorio dei profili professionali regionali.  Le
  competenze  raggiunte permettono di approfondire e  ottimizzare  le
  conoscenze rispetto ad una particolare area professionale collegata
  al profilo professionale di riferimento. È referenziata al III, IV,
  V, VI o VII livello EQF;
   - diploma professionale: certifica l'acquisizione delle competenze
  previo  accertamento delle stesse attraverso un  esame  finale,  in
  riferimento al repertorio dei Diplomi professionali della  IeFP.  È
  referenziato al IV livello EQF;
   -   abilitazione  e  idoneità:  certificano  l'acquisizione  delle
  competenze  previo  accertamento delle stesse attraverso  un  esame
  finale, in relazione a profili professionalizzanti o obiettivi  che
  sono regolamentati da specifiche normative nazionali e/o regionali.
  Sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF;
   -  attestazione di frequenza e profitto: attesta l'acquisizione di
  specifiche  competenze  che non prevedono  come  esito  il  formale
  conseguimento  di  una  qualifica professionale,  specializzazione,
  idoneità,   abilitazione,   diploma   professionale.    Non    sono
  referenziate al livello EQF.

   3. I percorsi di cui all'articolo 4 commi 1, 2 e 3 garantiscono il
  rispetto  delle  figure  e  dei  relativi  standard  di  competenza
  nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e  della
  spendibilità   delle   certificazioni   in   ambito   nazionale   e
  comunitario.

   4.  Al  fine  di assicurare l'effettiva possibilità di  scelta  da
  parte   dei   destinatari   e  la  connessione   fra   il   sistema
  dell'istruzione  scolastica e quello dell'istruzione  e  formazione
  professionale le azioni di cui al sistema regionale sono avviate in
  concomitanza  temporale  con le attività  didattiche  delle  scuole
  secondarie di secondo grado».

   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
  votazione l'articolo 5.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                              «Art. 6.
                     Percorsi   di   istruzione  e   formazione
           professionale

   1.  I percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo
  ciclo   sono   finalizzati  all'assolvimento   del   diritto-dovere
  all'istruzione e alla formazione.

   2.  I  percorsi  di  IeFP offrono una didattica  progettuale,  una
  valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche
  attività laboratoriali.

   3. L'iscrizione ai percorsi IeFP può avvenire presso gli organismi
  accreditati   per  l'erogazione  dell'offerta  formativa   di   cui
  all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), che abbiano realizzato
  e  completato  positivamente  la sperimentazione  triennale  di  un
  singolo  percorso  di istruzione e formazione professionale  ovvero
  presso   gli   istituti   professionali  statali   in   regime   di
  sussidiarietà integrativa.

   4.   La   Regione  favorisce  le  attività  dei  CPIA,  anche   in
  collaborazione con altre istituzioni formative e scuole  secondarie
  di  primo  grado  e  centri  di  formazione  professionale  di  cui
  all'articolo  6,  comma  3,  al  fine  di  sviluppare  attività  di
  orientamento  e  formazione riservate ad allievi  che  non  abbiano
  assolto  all'obbligo  formativo per facilitarne  e  supportarne  il
  relativo conseguimento.

   5.  La  Regione  promuove la realizzazione di  laboratori  per  il
  recupero  e lo sviluppo degli apprendimenti (Larsa) quali strumenti
  per   il   recupero   delle  carenze  e  il   potenziamento   degli
  apprendimenti  negli studenti nonché facilita  il  passaggio  degli
  studenti da un indirizzo all'altro anche di ordine diverso mediante
  interventi  didattici  integrativi  che  si  concludono   con   una
  certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze  e  delle
  competenze necessarie al passaggio».

   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
  votazione l'articolo 6.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                              «Art. 7.
                          Formazione tecnica superiore

   1.  I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
  e  di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) si inseriscono nel sistema
  nazionale  dell'Istruzione  Superiore  e  sono  istituiti  per   la
  formazione di tecnici specializzati.

   2. La formazione tecnica superiore è destinata a giovani e adulti,
  sia occupati che disoccupati, che dopo il conseguimento del diploma
  intendono specializzarsi.

   3.  La  Regione  provvede, nel rispetto del  sistema  di  standard
  minimi  delle  competenze  proprie di ciascuna  figura  di  tecnico
  specializzato,  agli atti di programmazione dell'offerta  formativa
  promuovendo figure professionali a sostegno dei processi innovativi
  e tecnologici nonché di sviluppo del territorio.

   4.  La  Regione incentiva la cooperazione con imprese e Università
  ed  altri  soggetti pubblici e privati al fine di  creare  sinergie
  operative  nella  realizzazione dei percorsi  di  cui  al  presente
  articolo».

   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
  votazione l'articolo 7.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                              «Art. 8.
                      Formazione regolamentata

   1.   Per   formazione  regolamentata  ai  sensi  della   direttiva
  2005/36/CE  così  come  modificata dalla  direttiva  2013/55/UE  si
  intende qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio
  di  una professione determinata e consistente in un ciclo di  studi
  completato,  eventualmente,  da una  formazione  professionale,  un
  tirocinio professionale o una pratica professionale.

   2.  I corsi di formazione regolamentata sono realizzati da enti di
  formazione  accreditati per la macro-tipologia formativa formazione
  continua e permanente .

   3. Per la realizzazione delle attività formative e per il rilascio
  di   attestazioni   valide   ai   fini   di   legge   è   richiesta
  l'autorizzazione  regionale rilasciata dal  dipartimento  regionale
  dell'istruzione e della formazione professionale.

   4.   L'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la   formazione
  professionale disciplina con decreto i requisiti di ammissione,  la
  durata,  le  modalità di svolgimento e di realizzazione  dell'esame
  finale dei corsi.

   5.  I  commi  3  e  4  non  si applicano ai  corsi  di  formazione
  regolamentata che, in base alle vigenti norme, sono disciplinati in
  via esclusiva da altri dipartimenti dell'amministrazione regionale.

   6.  Con  l'esame finale per l'ottenimento dei diplomi di  tecnico,
  qualora  previsto dalla normativa di settore è rilasciata anche  la
  relativa  abilitazione professionale di cui all'art. 3 della  legge
  17 agosto 2005, n. 174».

   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
  votazione l'articolo 8.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                              «Art. 9.
                           Tirocini ordinistici

   1. Nell'ambito delle politiche di sostegno che si riferiscono alla
  formazione e qualificazione dei giovani professionisti, la  Regione
  favorisce   le  opportunità  di  accesso  alle  libere  professioni
  promuovendo  lo svolgimento di periodi di praticantato obbligatorio
  o   di   un'esperienza   di   tirocinio   professionalizzante   non
  obbligatoria   che   costituisce  la  misura   più   adeguata   per
  incrementare la loro occupabilità e favorirne l'ingresso nel  mondo
  del lavoro.

   2.  Il  tirocinio  non costituisce rapporto di lavoro,  ma  è  una
  esperienza  pratica  in affiancamento ad un tutor  all'interno  del
  soggetto  ospitante che consente il contatto diretto con  il  mondo
  del  lavoro, e offre un'opportunità per i tirocinanti di  acquisire
  competenze   e  conoscenze  specifiche,  tecniche,  relazionali   e
  trasversali  tali da agevolare le scelte professionali  e  favorire
  l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro».

   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
  votazione l'articolo 9.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                             «Art. 10.
                     Formazione continua e permanente

   1.  La  Regione  promuove le condizioni per  dare  effettività  al
  diritto  alla  formazione  lungo  tutto  l'arco  della  vita,   con
  particolare  riferimento  alle  attività  formative  finalizzate  a
  rafforzare l'adattabilità dei lavoratori, la mobilità professionale
  e   la   stabilizzazione   dei  rapporti   di   lavoro   attraverso
  l'acquisizione  di nuove competenze professionali o l'aggiornamento
  di quelle possedute.

   2.   Su  richiesta  delle  imprese,  la  Regione  promuove,  anche
  attraverso  la cooperazione con i fondi interprofessionali,  azioni
  di formazione professionale continua rivolte a persone occupate sia
  in  regime  di lavoro dipendente che in forma autonoma, finalizzate
  all'adeguamento delle      competenze  richieste dall'aggiornamento
  dei  processi produttivi e organizzativi.

   3.  La  Regione  sostiene,  altresì, la  formazione  professionale
  permanente,  rivolta  alla  popolazione  adulta,  indipendentemente
  dallo  stato lavorativo individuale, e finalizzata all'acquisizione
  di  competenze  professionalizzanti che favoriscono le  opportunità
  occupazionali e la eventuale ricollocazione nel mondo del lavoro.

   4.  Nell'ambito  delle proprie competenze la Regione  promuove  lo
  sviluppo  di forme e modalità innovative per la formazione continua
  ed  il life-long learning anche mediante attestazioni di qualità di
  corsi ed attività formative autofinanziati ad accesso libero in  e-
  learning e corsi MOOC ((Massive Open Online Courses)».

   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
  votazione l'articolo 10.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                             «Art. 11.
                      Catalogo regionale dell'offerta formativa

   1.  La  Regione,  al  fine  di rendere  disponibili  per  tutti  i
  potenziali  destinatari e gli operatori del  sistema  regionale  di
  istruzione  e formazione professionale le informazioni relative  ai
  percorsi  formativi finanziati con risorse pubbliche sul territorio
  regionale, istituisce il Catalogo regionale dell'offerta  formativa
  (COF).

   2.  Il  Catalogo dell'offerta formativa può essere  suddiviso  per
  sezioni territoriali e contiene indicazioni relative alla qualifica
  professionale  prevista  e alle competenze  in  uscita  oggetto  di
  certificazione,  all'articolazione didattica, ai destinatari,  alle
  modalità  di  svolgimento  dello stage, se  previsto,  ai  soggetti
  attuatori  ed  eventuali partner, alle sedi  di  svolgimento  delle
  attività,  alla procedura per l'iscrizione e ad eventuali  rimborsi
  previsti per i partecipanti.

   3.  Il  Catalogo  dell'offerta formativa può  prevedere  un  piano
  triennale  di  percorsi formativi, con possibilità di aggiornamenti
  annuali.

   4.  L'implementazione  e le modalità di funzionamento  a  Catalogo
  dell'offerta  formativa  sono stabilite con decreto  dell'Assessore
  regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

   5.  Allo  scopo  di  rendere  il  sistema  formativo  maggiormente
  efficiente,  migliorando  e ottimizzando  la  qualità  dell'offerta
  vengono  previste forme di premialità, per l'aggregazione  di  enti
  mediante  la  costituzione di Poli o Consorzi tra  Enti,  ai  quali
  possono   prendere  parte  istituti  scolastici,  imprese,  filiera
  produttiva,  organismi  di  categoria,  agenzie  per   il   lavoro,
  università e associazioni professionali.

   6. Il Catalogo dell'offerta formativa può prevedere anche percorsi
  in  tutto  o  in parte, mediante strumenti innovativi e  tecnologie
  avanzate con attività formativa modalità a distanza.

   7.  Gli organismi di formazione accreditati aderiscono presentando
  proprie   proposte  formative  in  relazione  alla   tipologia   di
  accreditamento  e  secondo un budget massimo  che  viene  stabilito
  dalle disposizioni attuative».

   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
  votazione l'articolo 11.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                             «Art. 12.
                        Modalità di accesso ai percorsi

   1.   Al  fine  di  coniugare  i  reali  fabbisogni  formativi  dei
  destinatari  e  di  rispondere con efficacia  alle  esigenze  della
  produzione  e  del  lavoro,  la Regione aggiorna  costantemente  il
  Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana,  istituito
  con Decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.

   2.  L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge  si
  realizza   in  via  prioritaria  mediante  il  Catalogo   regionale
  dell'offerta formativa di cui all'articolo 11.

   3.  Al fine di garantire uniformità la Regione può prevedere quote
  territoriali  dei  fondi  destinati  alla  formazione  e  forme  di
  premialità  agli organismi formativi che dimostrano un alto  indice
  di  efficienza  tra  persone formate e persone  che  hanno  trovato
  inserimento  lavorativo e/o oggetto di segnalazione di  qualità  ai
  sensi del comma 3 dell'art. 19.

   4.  La Regione, ad esclusione dei percorsi di cui all'articolo  2,
  lettere  a) e b), può consentire l'accesso ai percorsi anche  sotto
  forma  di voucher formativi individuali, personali o aziendali,  da
  attivarsi  per  il  rimborso  totale  o  parziale  delle  spese  di
  iscrizione  a  un corso di formazione professionale personalizzata,
  al  fine  di  accrescere le competenze professionali  e  facilitare
  conseguentemente l'accesso al mondo del lavoro.

   5.  Al  fine  di  prevenire distorsioni nell'utilizzo  di  voucher
  individuali  e/o aziendali la Regione opera appositi interventi  di
  verifica  e monitoraggio sull'effettiva destinazione delle  risorse
  erogate.

   6.  L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge  si
  realizza,  per  i  corsi  della durata complessiva  inferiore  alle
  duecento   ore  preferibilmente  mediante  il  ricorso  a   voucher
  formativi,  di  tipologia  personale  e/o  aziendale,  attivati  da
  ciascun  beneficiario  mediante  l'iscrizione  e  la  frequenza  ai
  percorsi  stessi,  garantendo  la  possibilità  di  accrescere   le
  competenze   e  ad  agevolare  l'inserimento,  il  rientro   e   la
  riqualificazione nel mondo del lavoro».

   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
  votazione l'articolo 12.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                             «Art. 13.
                    Soggetti del sistema e albo degli organismi
           di
                        formazione professionale

   1.   Fanno   parte   del   sistema  regionale   della   formazione
  professionale gli enti ed organismi pubblici e privati  accreditati
  che  svolgano attività e percorsi di formazione di cui all'articolo
  2,  nonché,  in  applicazione  del  regime  di  sussidiarietà,  gli
  istituti  di  istruzione secondaria di secondo grado professionali.
  Gli  enti ed organismi pubblici e privati che intendono partecipare
  ad  eventuali bandi/avvisi emanati dalla Regione, devono  possedere
  il requisito di accreditamento previsto dalla disposizioni vigenti,
  alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

   2. È istituito presso il dipartimento regionale dell'istruzione  e
  della formazione professionale l'albo dei soggetti accreditati  per
  l'erogazione  dei servizi di istruzione e formazione professionale.
  L'iscrizione  all'albo abilita all'erogazione  dei  servizi,  fatto
  salvo il caso di cui al comma 3 dell'articolo 6».

   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
  votazione l'articolo 13.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                             «Art. 14.
                        Modalità di accreditamento

   1.  I  criteri  e  i requisiti per l'accreditamento  necessari  ai
  soggetti  di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 86 della  legge
  regionale 7 maggio 2015, n.9, sono disciplinati con regolamento  di
  attuazione  da adottarsi con apposito decreto del Presidente  della
  Regione su proposta dell'Assessore per l'istruzione e la formazione
  professionale,   previo   parere   della   competente   Commissione
  legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.

   2.   L'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la   formazione
  professionale propone l'eventuale aggiornamento dei criteri  e  dei
  requisiti di cui al comma 3, in funzione delle esigenze di sviluppo
  del  territorio,  di rafforzamento del sistema  formativo  e  delle
  previsioni di cui alla disciplina comunitaria e statale in materia.

   3.  Con  proprio  decreto, il Dirigente generale del  dipartimento
  dell'istruzione e della formazione professionale approva e aggiorna
  l'elenco  dei  soggetti accreditati, ne garantisce la pubblicità  e
  disciplina  le modalità di preventiva verifica del possesso  e  del
  mantenimento  dei  requisiti  per  l'accreditamento.  Costituiscono
  motivo di revoca le carenze tecnicoamministrative e le irregolarità
  organizzative come individuate dal decreto presidenziale 1  ottobre
  2015, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

   4.  Con  delibera della Giunta regionale, al fine di sostenere  le
  attività formative finalizzate a diversificare l'adattabilità e  la
  capacità  di  innovazione  dei  lavoratori  di  concerto  con   gli
  imprenditori,   sentita   la  competente  commissione   legislativa
  dell'Assemblea  regionale  siciliana, possono  essere  disciplinate
  forme   e   modalità  di  collaborazione  sinergica  con  i   fondi
  interprofessionali».

   Comunico   che  è  stato  presentato  l'emendamento  14.1,   degli
  onorevoli Schillaci, Di Caro, Di Paola e Trizzino. Il parere  della
  Commissione?

   SAMMARTINO, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESDIENTE. Il parere del Governo?

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento  14.1.   Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in votazione l'articolo 14, come emendato. Chi è favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                             «Art. 15.
                      Formatori e personale dipendente

   1.  I  formatori  ed  il  personale che opera  nel  settore  della
  formazione professionale sono selezionati e contrattualizzati dagli
  enti accreditati di cui all'articolo 13 sulla base dei fabbisogni.

   2.  Tutto  il  personale preposto alle attività formative  di  cui
  all'art.  2  deve  essere  in possesso di requisiti  adeguati  alle
  finalità  formative,  organizzative  e  tecniche  dei  percorsi  di
  formazione.

   3. Al personale docente è richiesto titolo di studio non inferiore
  al  diploma  di laurea, correlato all'oggetto della docenza,  salvo
  deroghe   derivanti   dalla   peculiare   tipologia   professionale
  dell'insegnamento richiesto. Gli istruttori pratici  devono  essere
  in  possesso  della qualifica professionale attinente alla  materia
  della docenza e di una documentata esperienza, almeno quinquennale,
  nel settore professionale di riferimento.

   4. Al fine dell'ottenimento e del mantenimento dell'accreditamento
  di  cui  all'art.  13,  gli  enti e  gli  organismi  di  formazione
  professionale   sono  tenuti  all'applicazione   del   CCLN   della
  Formazione professionale ed al rispetto delle vigenti normative  in
  materia  di lavoro, nei confronti dei formatori e del personale  di
  cui   al   comma   1  dagli  stessi  direttamente   selezionato   e
  contrattualizzato.

   5.  Al  fine  di  assicurare  omogeneità  e  qualità  dell'offerta
  formativa,  tenuto conto della rilevanza connessa alla qualità  del
  personale  operante  nelle strutture formative,  è  istituito,  con
  esclusiva    finalità   ricognitiva,   presso    il    dipartimento
  dell'istruzione e della formazione professionale, il  registro  dei
  formatori   e   del   personale  della  formazione   professionale.
  L'Assessore   regionale   per   l'istruzione   e   la    formazione
  professionale,   previo   parere   della   competente   Commissione
  legislativa      permanente  dell'Assemblea  regionale   siciliana,
  disciplina,  entro  centottanta  giorni  dalla  approvazione  della
  presente legge, le modalità di iscrizione, organizzazione e  tenuta
  del  registro.  In  sede  di  prima applicazione,  i  soggetti  già
  inseriti  nell'elenco  di  cui all'art. 5,  comma  2,  della  legge
  regionale 10 luglio 2018, n. 10 transitano di diritto nel registro.
  E'  fatto  obbligo  di iscrizione al suddetto registro  a  tutti  i
  soggetti a qualunque titolo assunti o contrattualizzati dagli  enti
  di  formazione,  con eccezione dei soggetti di  cui  al  successivo
  comma 6.

   6. Ai fini del reclutamento del personale iscritto all'Albo di cui
  all'art.  14  della legge regionale n. 24 del 1976,  si  applicano,
  fino  al  31 dicembre 2030, le previsioni di cui all'art.  5  della
  legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, anche in deroga ai requisiti
  di cui al precedente comma 3. Il personale di cui al presente comma
  dovrà  esplicitamente confermare la propria iscrizione  all'Albo  a
  seguito  di  procedura di evidenza pubblica che sarà  disposta  dal
  Dipartimento   regionale   dell'istruzione   e   della   formazione
  professionale  entro  120 giorni dall'approvazione  della  presente
  legge.   Il   mancato   riscontro  individuale   sarà   considerato
  equivalente  a  rinuncia  e  il nominativo  del  soggetto  ritenuto
  rinunciatario potrà essere trasferito al registro di cui  al  comma
  5, su eventuale e successiva richiesta dell'interessato.

   7.  Ai  fini del successivo mantenimento dell'iscrizione nell'Albo
  ad esaurimento, al personale confermato, è fatto obbligo, a pena di
  decadenza,  di partecipare, nell'arco di un triennio,  a  specifica
  attività  di  aggiornamento  professionale,  le  cui  modalità   di
  svolgimento   sono   definite,  entro  centottanta   giorni   dalla
  approvazione  della  presente legge, dall'Assessore  regionale  per
  l'istruzione  e  la formazione professionale, previo  parere  della
  competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

   8.  I  predetti percorsi di aggiornamento sono realizzati anche  a
  favore del personale di ruolo amministrativo e dei lavoratori degli
  ex  sportelli multifunzionali se in possesso dei requisiti previsti
  dalla legge per il passaggio alle funzioni di docenza e tutoraggio.

   9.   A   decorrere  dall'1  gennaio  2026  gli  iscritti  all'Albo
  transitano nel registro di cui al comma 5 del presente articolo.

   10.  Gli  appartenenti all'Albo che, in sede di verifica risultino
  destinatari  di  un  rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  in
  settori  diversi da quello della formazione professionale,  vengono
  dichiarati decaduti dallo stesso».

   Comunico   che  è  stato  presentato  l'emendamento  15.1,   degli
  onorevoli Schillaci ed altri.
   Con  il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
  in  votazione.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 15.2,  a  firma  degli  onorevoli
  Schillaci ed altri.
   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo  lo
  pongo  in  votazione. Chi è favorevole resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 15.3,  a  firma  degli  onorevoli
  Schillaci ed altri.
   Con  il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
  in  votazione.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 15.4, a firma dell'onorevole  Tancredi,
  che invito al ritiro  perché è inammissibile.
   Pongo  in  votazione  l'articolo 15, così  come  emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

                               «Art. 16.
                       Sistema di certificazione

   1.  La  Regione, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013,
  n.  13,  regolamenta  i  servizi di individuazione,  validazione  e
  certificazione  delle  competenze.  Tali  servizi,  nella   cornice
  dell'apprendimento permanente, sono finalizzati  a  valorizzare  il
  patrimonio  degli  apprendimenti comunque acquisiti  dai  cittadini
  favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità sul
  mercato del lavoro.

   2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:

   a)  garantire la trasparenza delle competenze acquisite  anche  al
  fine della prosecuzione degli studi;
   b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo
  del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
   c)  assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed
  europeo  delle  competenze acquisite nei diversi contesti  formali,
  informali o non formali.

   3.  La  Regione assicura la coerenza delle certificazioni  con  le
  direttive  e  i  regolamenti comunitari, al fine di  garantirne  il
  riconoscimento  e  la  trasferibilità tra i  paesi  della  Comunità
  europea.

   4.  Le  certificazioni, rilasciate a seguito di  frequenza,  anche
  parziale,  di  percorsi  del  sistema di  istruzione  e  formazione
  professionale,  costituiscono credito formativo.  Hanno  valore  di
  credito   formativo  anche  le  certificazioni   delle   competenze
  acquisite  in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito
  di percorsi in alternanza e in apprendistato.

   5.  La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti  non
  formali e informali può essere richiesta dagli aventi diritto  agli
  operatori accreditati per i servizi al lavoro.

   6.  La  certificazione  delle competenze  acquisite  negli  ambiti
  formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua
  e   permanente,  nonché  di  specifici  segmenti  dei  percorsi  di
  istruzione   e   formazione  professionale,  è   rilasciata   dalle
  istituzioni  formative e dagli operatori accreditati  di  cui  alla
  presente legge.

   7.  In esito ai percorsi formativi di cui alla presente legge  gli
  enti   ed  organismi  accreditati  rilasciano  su  richiesta  degli
  interessati, secondo le previsioni della vigente disciplina statale
  e  delle relative linee-guida, apposito  Supplemento al Certificato
  Europass   di  cui  alla  Decisione n. 2018/646/UE  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018.

   8.  Le  competenze  acquisite  anche mediante  attività  formative
  innovative  a distanza, inclusi i MOOC, sono oggetto di valutazione
  e   riconoscimento   nell'ambito  del  sistema  di   certificazione
  nell'ambito   delle  previsioni  della  disciplina  comunitaria   e
  statale».

   Non sono stati presentati emendamenti.
   Con  il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
  in  votazione.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

                               «Art. 17.
         Comitato per le politiche regionali della formazione
                             professionale

   1.  Al  fine  di garantire la massima condivisione in  materia  di
  formazione  professionale, quale strumento per  lo  sviluppo  e  la
  coesione  sociale,  è  istituito  il  Comitato  regionale  per   le
  politiche   della  formazione  professionale.  Esso  è   presieduto
  dall'Assessore  regionale  per l'istruzione  e  per  la  formazione
  professionale,  o  suo  delegato, ed  è  composto,  oltre  che  dai
  competenti dirigenti generali dell'Amministrazione regionale o loro
  delegati, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle
  associazioni  dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative  a
  livello regionale, integrato da non più di tre esperti di settore.

   2.  Sono,  inoltre,  ammessi di diritto la Consigliera  di  parità
  regionale  e il Garante per la tutela dei diritti fondamentali  dei
  detenuti e per il loro reinserimento sociale.

   3.   Il   Comitato   è  nominato  dall'Assessore   regionale   per
  l'istruzione  e  la  formazione  professionale  che,  con   proprio
  decreto, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
  in  vigore  della presente legge, ne disciplina la composizione,  i
  compiti e le modalità di funzionamento.

   4.  Il  Comitato,  avuto riguardo delle esigenze del  mercato  del
  lavoro  regionale, fornisce proposte in merito alla  programmazione
  del  sistema  della  formazione e sugli obiettivi  delle  politiche
  formative   regionali,   nonché   interviene   con   funzioni    di
  Osservatorio.

   5.  All'attuazione della presente norma si provvede con le risorse
  umane,   strumentali  e  finanziarie  disponibili  a   legislazione
  vigente,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  La
  partecipazione al Comitato è a titolo gratuito».

   Non sono stati presentati emendamenti.
   Con  il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
  in  votazione.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                               «Art. 18.
         Programmazione del sistema regionale della formazione
                             professionale

   1.  La  Regione programma ed organizza il sistema regionale  della
  formazione    professionale,   in   ragione   delle   esigenze    e
  dell'andamento del mercato del lavoro regionale ed in  rapporto  al
  quadro normativo comunitario e statale.

   2.    L'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione
  professionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 17
  cura   l'aggiornamento   annuale   della   programmazione   ed   il
  monitoraggio  sull'attuazione della stessa,  riferendo  nel  merito
  alla  competente  Commissione legislativa dell'Assemblea  regionale
  siciliana».

   Non sono stati presentati emendamenti.
   Con  il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
  in  votazione.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                               «Art. 19.
        Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale
                    della formazione professionale

   1.   Il   sistema  regionale  della  formazione  professionale   è
  sottoposto  dalla  Regione a specifica valutazione  di  qualità  ed
  efficacia,  in  coerenza  con  quanto previsto  dalle  linee  guida
  nazionali.

   2.  Al  fine  di  monitorare il sistema,  con  cadenza  triennale,
  l'Assessore   regionale   per   l'istruzione   e   la    formazione
  professionale  presenta  alla  competente  commissione  legislativa
  permanente  dell'Assemblea regionale siciliana  una  relazione  che
  fornisca  informazioni sulle attività svolte, i soggetti  formativi
  coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:

   a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
   b) al proseguimento in percorsi formativi;
   c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
   d)  alla  creazione delle condizioni per agevolare i passaggi  fra
  sistema d'istruzione e formazione professionale.

   3.   L'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la   formazione
  professionale,  entro dodici mesi dall'approvazione della  presente
  legge, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema
  formativo, con proprio provvedimento, individua ed adotta strumenti
  oggettivi  per la valutazione della qualità dell'offerta formativa,
  con  particolare  riferimento  alla misurazione  della  performance
  degli  operatori,  del  livello  di  soddisfazione  e  di  successo
  formativo  degli  allievi,  nonché  alla  idoneità  delle  sedi  di
  erogazione didattica e ai risultati raggiunti.

   4.  Gli  enti di formazione professionale assicurano, con  cadenza
  almeno   triennale,  l'aggiornamento  professionale   del   proprio
  personale  sulla  base  di programmi concordati  con  l'assessorato
  regionale   dell'istruzione   e  della  formazione   professionale,
  d'intesa con le parti sociali. Alla copertura dei relativi oneri si
  provvede  ricorrendo ai fondi interprofessionali  e  al  contributo
  delle politiche nazionali in materia.

   5.  Per  le  finalità di cui all'articolo 12, comma 3, l'Assessore
  regionale per l'istruzione e la formazione professionale disciplina
  con   proprio   decreto  le  procedure  ed  i  requisiti   per   la
  individuazione   dei  percorsi  di  eccellenza   formativa,   anche
  avvalendosi  del supporto e dell'auditing esterno reso da  soggetti
  specializzati  nel campo della segnalazione dei percorsi  formativi
  di qualità».

   Non sono stati presentati emendamenti.
   Con  il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
  in  votazione.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                               «Art. 20.
                          Sistema informativo

   1.  La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica
  amministrazione  ed  i  soggetti  privati  coinvolti  nel   sistema
  dell'istruzione  e  della  formazione professionale,  attua  idonee
  misure   di   semplificazione  mediante  l'utilizzo  di   strumenti
  telematici    (information   &   communication   technologies)    a
  disposizione   dell'amministrazione,  al  fine  di  garantire   una
  efficiente gestione delle prassi procedurali,  secondo modalità  da
  definirsi con provvedimento successivo dell'Assessore regionale per
  l'istruzione e per la formazione professionale, in coerenza con  le
  politiche   di   digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione
  adottate dal Governo regionale.

   2.  All'attuazione della presente norma si provvede con le risorse
  umane,   strumentali  e  finanziarie  disponibili  a   legislazione
  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

   Non sono stati presentati emendamenti.
   Con  il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
  in  votazione.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

                               «Art. 21.
           Formazione a favore dei dipendenti della pubblica
                            amministrazione

   1.  La  Regione  promuove  e sostiene la formazione  professionale
  continua dei dipendenti degli enti locali e dei loro amministratori
  anche  in  collaborazione con le Università, gli  enti  di  ricerca
  pubblici e le associazioni rappresentative degli enti locali».

   Non sono stati presentati emendamenti.
   Con  il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
  in  votazione.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:

                               «Art. 22.
        Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato
             regionale dell'istruzione e della formazione
                             professionale

   1. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e sue
  successive  modifiche  ed integrazioni sono apportate  le  seguenti
  modifiche:

   Assessorato   regionale   dell'istruzione   e   della   formazione
  professionale

      Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università  e  del
  Diritto allo Studio
     Dipartimento regionale della formazione professionale

   2.  Nel  quadro delle attribuzioni previste dall'art. 8, lett.  h)
  della  legge  regionale 29 dicembre 1962, n. 28  e  sue  successive
  modifiche  ed  integrazioni  i dipartimenti  regionali  di  cui  al
  precedente  comma operano nelle materie di relativa  competenza  in
  base    alle   vigenti   disposizioni   di   riferimento,   secondo
  l'articolazione  organizzativa  delle  rispettive  strutture  e  la
  specificazione  delle funzioni attribuite a  ciascuna  di  esse  da
  determinarsi,  entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore   dalla
  presente  legge, con le procedure di cui all'articolo 11, comma  2,
  della  legge  regionale  3 dicembre 2003, n.20,  nel  rispetto  del
  limite ivi previsto.

   3.   Per  l'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  senza
  pregiudizio  per  la  continuità  e  l'efficienza  delle   funzioni
  dell'Autorità di Gestione del P0 F.S.E. 2014/2020, da  mantenere  a
  tal  fine  in  capo  al  dipartimento  regionale  della  Formazione
  Professionale,   nelle  more  della  definizione  delle   procedure
  previste  dal comma 3, in conformità all'art. 2, comma 1  lett.  c)
  della  legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche
  ed   integrazioni,   con  decreto  dell'Assessore   regionale   per
  l'istruzione  e  per  la  formazione professionale  sono  adottate,
  sentiti   i   dirigenti  generali  interessati,  le  determinazioni
  organizzative riguardanti la transitoria ripartizione del personale
  e  delle  risorse logistiche e strumentali dell'assessorato  tra  i
  dipartimenti  regionali  di  cui al  comma  i  nonché  l'interinale
  attribuzione a ciascuno di essi delle pertinenti gestioni  e  delle
  correlative strutture previste dal D.P.Reg. 14 giugno 2016,  n.  12
  garantendone, ove occorrente, la dipendenza funzionale a  carattere
  interdipartimentale   ed   impartendo   gli   ulteriori   indirizzi
  applicativi per l'aggiornamento degli atti relativi al medesimo  P0
  FSE.   2014/2020  eventualmente  necessario  in  base  al  presente
  articolo.

   4. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti regionali di cui al
  comma  i  sono attribuiti con la procedura di cui all'articolo  11,
  commi  4  e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,  fermo
  restando, sino ai suddetti conferimenti, l'incarico di direzione  e
  l'assetto  organizzativo  della  struttura  di  massima  dimensione
  dell'Assessorato  regionale  dell'istruzione  e  della   formazione
  professionale anteriormente determinati.

   5.  Gli  oneri  aggiuntivi derivanti dall'assegnazione  del  nuovo
  incarico di Dirigente generale trovano copertura nell'ambito  della
  missione 1, programma 10, capitolo 212019».

   All'articolo  22 occorre un emendamento per  determinare  la
  quantificazione  degli oneri aggiuntivi; quindi  propongo  di
  sospendere momentaneamente l'esame dell'articolo 22.

    Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:

                               «Art. 23.
                Finanziamento del sistema di formazione

   1. Gli interventi di cui agli articoli 6, 9 e 10 trovano riscontro
  nell'ambito  delle risorse disponibili del PO FSE 2014-2020  per  i
  corrispondenti  obiettivi  specifici  ovvero  in  specifici   fondi
  comunitari   e   statali  finalizzati.  Gli   interventi   di   cui
  all'articolo  6  trovano  riscontro  altresì  nella   missione   4,
  programma  6,  capitoli 373554 e 373555 del bilancio della  Regione
  per il triennio 2019-2021 e nell'ambito delle risorse disponibili.

   2.  Le  disposizioni della presente legge non comportano  nuovi  o
  maggiori oneri a carico del bilancio della Regione ad eccezione  di
  quanto previsto dall'articolo 21, comma 5.

   3.  Per  le finalità della presente legge possono essere, altresì,
  destinati i fondi SIE».

   Non sono stati presentati emendamenti.
   Con  il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
  in  votazione.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

                               «Art. 24.
                   Disposizioni transitorie e finali

   1. La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 è abrogata dalla data di
  entrata  in  vigore della presente legge fermo restando l'efficacia
  degli  atti  e  dei  provvedimenti adottati in  applicazione  della
  stessa.

   2.  Nelle  more dell'adozione del regolamento di cui  all'articolo
  11,  comma  3,  rimane vigente il decreto presidenziale  1  ottobre
  2015, n.25.

   3. Rimane ferma l'applicazione delle leggi regionali e statali che
  disciplinano   specifici   settori  e   tipologie   di   interventi
  formativi».

   Non sono stati presentati emendamenti.
   Con  il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
  in  votazione.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)


      Indirizzo di saluto agli studenti dell'Istituto comprensivo
                         Istruzione superiore
                          E. Majorana di Avola

   PRESIDENTE.  Rivolgiamo  un  indirizzo  di  saluto  agli   studenti
  dell'Istituto comprensivo istruzione superiore E. Majorana di  Avola
  che sono accompagnati dal dirigente scolastico Fabio Navanteri.

   Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per cinque minuti in  attesa
  della redazione dell'emendamento all'articolo 22.

     (La seduta, sospesa alle ore 16.38, è ripresa alle ore 16.45)

   La seduta è ripresa.


        Riprende il seguito del disegno di legge nn. 506-128/A

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, riprendiamo l'esame dell'articolo
  22, in precedenza accantonato.
   E'  pervenuto  a  questa Presidenza l'emendamento  22.2,  a  firma
  dell'assessore Lagalla, che è in distribuzione. Intanto, procediamo
  alla votazione dell'emendamento 22.1, della Commissione.
   Con il parere favorevole del Governo, lo pongo in votazione. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  con il parere favorevole  della  Commissione
  l'emendamento  22.2, del Governo.  Chi è favorevole  resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 22, così  come  emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:

                               «Art. 25.
                           Entrata in vigore

   1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla
  osservare come legge della Regione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)


     Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
  "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale"
                            (nn. 506-128/A)

   PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale per scrutinio  nominale
  del  disegno  di  legge  "Istituzione del  sistema  regionale  della
  formazione professionale" (nn. 506-128/A).
   Indìco la votazione per scrutinio nominale.
   Chiarisco  il significato del voto: chi vota sì preme il  pulsante
  verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
  pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                      (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

    PRESIDENTE   Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  nominale:

   Presenti            53
   Votanti            32
   Maggioranza         17
   Favorevoli          32
   Contrari            00
   Astenuti            16

                         (L'Assemblea approva)

   SAMMARTINO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAMMARTINO,   presidente  della  Commissione.  Grazie  Presidente,
  Governo,   Parlamento,  io  volevo  innanzitutto,  a   nome   della
  Commissione, ringraziare tutte le forze parlamentari e  l'assessore
  Lagalla  per  il  lavoro che in questo anno è  stato  svolto  dalla
  Commissione  che  ho  il piacere e l'onore di  presiedere,  in  una
  riforma che il Parlamento ha appena approvato, che da 41 anni credo
  attendeva una risposta.
   Una  riforma che, insieme all'assessore Lagalla, è stata una delle
  prime ipotesi di lavoro che dall'insediamento di questa Legislatura
  abbiamo  messo  in  campo, insieme alla riforma  sul  diritto  allo
  studio,  e che ha visto in questi mesi e nelle ultime settimane  la
  concertazione con tutte la parti datoriali e con tutti i  sindacati
  del comparto, con il quale abbiamo lavorato affinché potesse uscire
  una norma che il Parlamento ha dimostrato essere condivisa.
   Io  ringrazio le forze parlamentari anche per come in questi  mesi
  si  sono  relazionati  con  i membri della  Commissione   Lavoro  e
  cultura ,  a  cui  va  personalmente il mio ringraziamento  per  lo
  sforzo che abbiamo tutti insieme fatto nel voler fare sintesi e nel
  voler  cercare  di  condividere quanto in  maniera  più  pragmatica
  possibile  un disegno di legge che guarda ai nuovi orizzonti  della
  formazione professionale in Sicilia, che non dà più alibi a  nessun
  Governo,  oggi il Governo Musumeci domani agli altri  Governi,  per
  fare  sì  che  l'erogazione del servizio premi la qualità  e  premi
  l'efficienza  rispetto  ad un passato che,  magari,  ha  visto  nel
  comparto turbolenze per inesattezze o inadeguatezze anche dell'iter
  legislativo.
   Un  ringraziamento particolare va agli Uffici dell'Assemblea,  che
  hanno sia dalla Commissione Lavoro che nella Commissione  Bilancio
  hanno aiutato i colleghi parlamentari nel redigere il testo.  E  va
  un mio personale pensiero onorevole Di Mauro, e penso a lei e penso
  al  collega Cracolici e ai tanti che nella scorsa Legislatura hanno
  accompagnato la XVI Legislatura, ad un collega che oggi non  è  più
  in quest'Aula, che però ha insegnato a tanti di noi come il sapersi
  comportare,  come  il  saper condividere le  esperienze  politiche,
  potesse  portare  a  dei  risultati.  Il  collega  è  il  compianto
  onorevole  Lino Leanza, con il quale ho trascorso parte dell'inizio
  della  mia attività politica, proprio in V Commissione. Ed è a  lui
  che voglio rivolgere, con il voto di questa legge e con il voto che
  ogni  collega ha voluto esprimere, un pensiero. Un pensiero rivolto
  al  momento  storico che viviamo in questa fase di Legislatura,  mi
  rivolgo  al  Governo  ovviamente: questo  Parlamento  è  capace  di
  legiferare.  Io  credo  che  col  dialogo  questo  Governo  si  può
  riappropriare anche della sua funzione. Il Parlamento ha dimostrato
  ancora  una  volta  che  dai  banchi dell'opposizione  arrivano  le
  proposte e si condividono tra le forze parlamentari.
   L'invito al Governo Musumeci è, quindi, di continuare nella strada
  del  dialogo  e  di non avere paura dell'istituzione  parlamentare,
  perché  attraverso il Parlamento credo che si potranno fare  ancora
  passi  in  avanti in questa Legislatura e potremo dare risposte  ai
  siciliani, così come magari qualche anno addietro l'amico  Lino  ha
  voluto  tracciare  in questa sua esperienza all'interno  di  questo
  Palazzo.
   Oggi  mettiamo assieme un'altra riforma; un'altra riforma  che  dà
  l'impegno  concreto  di  quello che è il  lavoro  che,  insieme  ai
  colleghi  parlamentari  della  V Commissione,  stiamo  cercando  di
  portare  avanti. E vuole essere un auspicio nei confronti di  tutte
  le  forze  parlamentari  affinché si lavori  una  volta  per  tutte
  nell'interesse  generale dei siciliani e che  non  si  guardi  alla
  divisione  dei  partiti, ma soprattutto non si guardi all'interesse
  di parte.

   GALLUZZO, relatore. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GALLUZZO,  relatore. Signor Presidente, ringrazio  la  Commissione
  per  avermi  individuato come relatore del disegno di legge  in  un
  rapporto di grande collaborazione di tutto il Parlamento. Ringrazio
  l'assessore Lagalla che ha saputo coadiuvare tutte le parti sociali
  in  causa  e  insieme al Parlamento. Ringrazio il Presidente  della
  Commissione.
   E'  chiaro  che questa era una riforma che tutta la  formazione  e
  tutta  la  Sicilia aspettava perché comunque nel passato  si  erano
  dati segnali non ottimi per quanto riguarda una parte essenziale di
  quello  che è il rapporto tra il lavoro, il mondo del lavoro  e  la
  disoccupazione.   Adesso,   attraverso  questa   riforma   possiamo
  rimettere in cammino, anzi iniziare un nuovo cammino che  può  dare
  sicuramente delle risposte a tutta la nostra Regione.

   PRESIDENTE. Comunico all'Aula il voto favorevole dell'onorevole Di
  Domenico  e dell'onorevole Lupo al disegno di legge. Gli Uffici  ne
  prendono nota.

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  Grazie,  signor  Presidente  e grazie  agli  onorevoli  colleghi  e
  all'Assemblea per questo voto che licenzia una riforma  importante,
  così  come  è  stato  già  ricordato  tanto  dall'onorevole  quanto
  dall'onorevole Presidente della V Commissione.
   E'  certamente  una  riforma attesa che consegna  al  Governo  uno
  strumento  importante di governance della formazione  professionale
  in   Sicilia,   aggiungendo  e  facendo  conseguire   sicurezze   e
  opportunità,  tanto alla platea dei lavoratori, quanto  al  sistema
  nel  suo  complesso, quanto alle prospettive di  formazione  in  un
  rapporto sempre più stretto tra il mondo, tra il processo educativo
  e l'occupazione e lo sbocco lavorativo.
   Io  mi  associo  alle  considerazioni  dell'onorevole  Galluzzo  e
  dell'onorevole Sammartino  rispetto al clima con il quale  è  stata
  istruita, promossa, modificata, alla fine delibata questa legge che
  oggi ha potuto trovare grazie a questo consenso diffuso, un momento
  rapido e positivo di attuazione. E' l'auspicio per una prosecuzione
  serena  dei lavori parlamentari, in un clima di confronto sui  temi
  cruciali che ancora ci aspettano.
   Io   sono  convinto  che  sono  state  accolte  ampiamente   dalla
  Commissione  le considerazioni e le osservazioni del Governo,  così
  come il Governo è stato attento al contributo, alla proposta che  è
  venuta dalle forze parlamentari.
   E'   una  giornata  importante  che  è  segnata  anche  da  alcune
  coincidenze, la presentazione di un Avviso pubblico per il raccordo
  tra  formazione e lavoro, le fasi conclusive e decisionali relative
  all'Avviso  8,  la  totale liberazione delle  procedure  legate  al
  secondo, terzo e quarto anno dei percorsi FP.
   Insomma, possiamo dire che la Formazione ha ripreso il cammino con
  delle  scelte che il Governo, in mancanza di una normativa  novata,
  ha voluto evidentemente rimettere in campo sin da subito.
   Oggi,  con il fondamentale contributo parlamentare, con un dialogo
  sereno  tra  le  forze politiche, iscriviamo  a  merito  di  questo
  Parlamento una pagina che certamente è importante, rassicurante per
  il  mondo  della formazione, importante per il Governo,  importante
  per questo Parlamento.
   Grazie e un augurio di buon lavoro a tutti.

   PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Cafeo ha votato,  ma  il  suo
  voto non è stato rilevato dal sistema di votazione elettronica.

   Onorevoli  colleghi,  la seduta è sospesa per  la  Conferenza  dei
  Presidenti dei Gruppi parlamentari. La seduta riprenderà tra trenta
  minuti.

     (La seduta, sospesa alle ore 16.56, è ripresa alle ore 17.55)

                  Presidenza del Presidente MICCICHE'

   La seduta è ripresa.


                        Sull'ordine dei lavori

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi è appena terminata  la  Conferenza
  dei  Presidenti dei Gruppi parlamentari in cui io ed il  Segretario
  generale,  l'onorevole  Cracolici, in  qualità  di  Presidente,  di
  Vicepresidente,   ma  attualmente  Presidente  della   Commissione
  scusate, onorevoli colleghi, per favore, se stiamo un attimo  zitti
  vi dico che cosa dobbiamo fare adesso, grazie.
   Allora, oggi abbiamo avuto un incontro con i tecnici del Ministero
  delle  Regioni sulla proposta che è venuta fuori dalla  Commissione
  Vitalizi  su questa proposta di legge sui vitalizi. Ho informato  i
  Capigruppo  di quella che è stata la risultanza di questo  incontro
  per  cui  possiamo,  comunque, in tempi,  oserei  dire,  immediati,
  iniziare la trattazione della legge sui vitalizi.
   Però,  poiché c'è una persona che sta aspettando di potere entrare
  in  quest'Aula in attesa della decisione della Commissione Verifica
  Poteri,  mentre si predispone il fascicolo della legge sui vitalizi
  con gli emendamenti e quant'altro, proporrei di fare immediatamente
  la  Commissione  Verifica Poteri e rinviare, se  c'è  l'accordo  di
  tutti,  ma credo che ci debba essere, perché la legge sui  vitalizi
  deve  essere approvata necessariamente entro giorno 30, di rinviare
  a domattina la trattazione dei vitalizi.
   Allora,  per  me  possiamo  andare  avanti  stasera,  Facciamo  la
  discussione  generale  e  domattina,  però,  inizia  la  votazione.
  Benissimo,  facciamo  così,  però  domani  mattina,  tanto   sempre
  qualcuno  mancherà,  manca l'onorevole Cordaro,  ma  il  Governo  è
  rappresentato da altri.

   LUPO. Perché domani mattina, signor Presidente? O stasera o domani
  pomeriggio.

   PRESIDENTE.  C'era  qualcuno che voleva il  fascicolo  perché  non
  aveva avuto modo Allora, per quanto mi riguarda, sono assolutamente
  favorevole ad andare avanti. Allora, scusate, sospendiamo  mezz'ora
  per la Commissione Verifica poteri, e ci rivediamo per iniziare  il
  dibattito.

   FOTI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. E' sull'argomento? Onorevole Foti, su che cosa? Perché
  la decisione è stata presa. Ne ha facoltà.

   FOTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le vorrei chiedere  a
  nome  mio,  dato  che  sono membro della Commissione  Vitalizi,  se
  potesse  essere un attimino spiegato di cosa si è andato a trattare
  a  Roma, perché io l'ho trovata davvero surreale la situazione  che
  si  è creata cioè una Commissione si riunisce e vota e poi si va  a
  chiedere a Roma, avendo informazioni solo dagli articoli di stampa,
  perché  da  quello  che  mi è noto non ci  sono  state  delle  note
  scritte, richieste da chi?

   PRESIDENTE. Ci sono state note scritte. E' stata inviata la legge,
  la prego, lei si faccia spiegare

   FOTI. Se potessi comprendere il contenuto, dato che .

   PRESIDENTE.  Si  faccia  spiegare dal suo  Capogruppo  quello  che
  abbiamo  discusso. Parli con il suo Capogruppo  che  lo  ha  appena
  saputo.
   La seduta è sospesa e riprenderà tra trenta minuti.

     (La seduta, sospesa alle ore 17.59, è ripresa alle ore 18.58)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Commissione Verifica Poteri sta
  prendendo molto più tempo di quanto pensassimo perché ci  sono  dei
  problemi che si devono risolvere.
   A  questo  punto  chiuderei la seduta di oggi. Ci riuniamo  domani
  pomeriggio  in modo da potere andare avanti tutta la  sera  con  la
  Commissione  Verifica Poteri che, purtroppo, ha  dei  problemi  che
  dobbiamo risolvere.
   Pertanto,  la  seduta è rinviata a domani, mercoledì  27  novembre
  2019, alle ore 16.00, con al primo punto dell'ordine del giorno  il
  disegno di legge sui vitalizi.


                  La seduta è tolta alle ore 18.59(*)

   (*)  L'ordine del giorno della seduta n. 156 è pubblicato sul sito
  internet  istituzionale  dell'Assemblea regionale  siciliana  e  di
  seguito riportato:

                           Repubblica Italiana
                       ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                           XVII Legislatura

                        XIII SESSIONE ORDINARIA


                         156a  SEDUTA PUBBLICA

                Mercoledì 27 novembre 2019 - ore 16.00

                           ORDINE DEL GIORNO

    I -COMUNICAZIONI

    II -DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

       1)  Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi
         (n. 622-564-624-629/A) (Seguito)

         Relatore: on. Pellegrino

       2)    Riforma  degli  ambiti  territoriali  ottimali  e  nuove
         disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti  (nn. 290-49-76-
         179-267/A) (Seguito)

         Relatore: on. Savarino

       3)  Disposizioni in materia di lobbying presso i decisori pubblici
         (n. 343/A) (Seguito)

         Relatore: on. Mangiacavallo

       4)   Norme  relative al funzionamento della forma  di  Governo
         regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori,  alla
         conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli
         articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione  (n. 66-
         143/A) (Seguito)

         Relatore: on. Amata

       5)   Disegno  di legge voto da sottoporre al Parlamento  della
         Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante
          Modifiche al decreto legislativo n. 39 del 2013 e ss.mm.ii., in
         materia di inconferibilità.'  (n. 599/A)

         Relatore: on. Ciancio

                      DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

               Il Consigliere parlamentare responsabile
                 dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

  Allegato A
          Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*)

   - Risposte  scritte pervenute alle seguenti interrogazioni:

   -  da  parte dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione
  pubblica

   N.  390  -  Chiarimenti  sulla procedura concorsuale  indetta  dal
  Comune di Mazara del Vallo (TP) per 1 posto di dirigente di polizia
  municipale.
   Firmatari:  Tancredi  Sergio; Campo Stefania; Cappello  Francesco;
  Ciancio  Gianina;  De  Luca Antonino; Di Caro  Giovanni;  Di  Paola
  Nunzio;  Foti  Angela; Mangiacavallo Matteo;  Marano  Jose;  Pagana
  Elena;   Palmeri  Valentina;  Pasqua  Giorgio;  Schillaci  Roberta;
  Siragusa  Salvatore;  Sunseri Luigi; Trizzino  Giampiero;  Zafarana
  Valentina; Zito Stefano
   Con  nota  prot. n. 57409/IN.17 del 15 novembre 2018 il Presidente
  della  Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali.  La
  firma  dell'onorevole Cancelleri è decaduta a seguito  della  presa
  d'atto, da parte dell'Assemblea, delle sue dimissioni dalla  carica
  di deputato regionale (v. seduta n. 138 del 17.09.2019).

   N. 653 - Chiarimenti sulla regolarità della condotta di Open Fiber
  S.p.A.  nella realizzazione di reti in fibra ottica nel  territorio
  del Comune di Siracusa.
   Firmatari:Zito Stefano; Cappello Francesco; Ciancio Gianina;  Foti
  Angela;   Mangiacavallo   Matteo;   Palmeri   Valentina;   Siragusa
  Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Tancredi Sergio;
  Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania;
  Di  Paola  Nunzio;  Marano Jose; Pagana Elena;  De  Luca  Antonino;
  Pasqua Giorgio
   -  Con  nota  prot. n. 8910/IN.17 del 4 marzo 2019  il  Presidente
  della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali. - La
  firma  dell'on. Cancelleri è decaduta a seguito della presa d'atto,
  da  parte  dell'Assemblea,  delle sue dimissioni  dalla  carica  di
  deputato regionale (v. seduta n. 138 del 17.09.2019).

   (*)  Le  risposte alle suddette interrogazioni saranno  pubblicate
  nell'allegato B al resoconto dell'odierna seduta.

                      Annunzio di interrogazioni

   - con richiesta di risposta orale presentate:

   N. 1129 - Precisazioni in merito alla partecipazione della Regione
  alla 55 edizione di SMAU Milano.
   - Presidente Regione
   Barbagallo Anthony Emanuele

   N.  1132  - Chiarimenti circa la validità delle deliberazioni  del
  Cda dell'AST ai sensi dell'articolo 24 del relativo statuto.
   - Assessore Economia
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Fava Claudio

   N.  1133  -  Chiarimenti  in  merito  alla  direzione  scientifica
  dell'IRCCS Bonino-Puleo di Messina.
   - Assessore Salute
   Fava Claudio

   N.  1135 - Interventi per il rifinanziamento delle risorse di  cui
  al Patto per la Sicilia di Gela (CL) e Termini Imerese (PA).
   - Presidente Regione
   - Assessore Attività produttive
   Arancio   Giuseppe   Concetto;  Cracolici   Antonello;   Gucciardi
  Baldassare; Lupo Giuseppe; Barbagallo Anthony Emanuele;  Dipasquale
  Emanuele; Catanzaro Michele; De  Domenico Francesco

   Le  interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per  essere
  svolte al proprio turno.

   - con richiesta di risposta in Commissione presentata:

   N.  1130 - Perdurante attività speculativa nelle tariffe dei  voli
  aerei da e per la Sicilia.
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   - Assessore Economia
   De   Domenico  Francesco;  Gucciardi  Baldassare;  Lupo  Giuseppe;
  Arancio  Giuseppe Concetto; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale
  Emanuele; Catanzaro Michele

   L'interrogazione  sarà  inviata  al  Governo  ed  alla  competente
  Commissione.

   - con richiesta di risposta scritta presentate:

   N.  1126  -  Precisazioni  e interventi in  merito  alla  solidità
  economico-finanziaria del Comune di Floridia in seguito ai  rilievi
  della Corte dei Conti.
   - Presidente Regione
   - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
   Zito  Stefano; Cappello Francesco; Ciancio Gianina;  Foti  Angela;
  Mangiacavallo   Matteo;  Palmeri  Valentina;  Siragusa   Salvatore;
  Trizzino  Giampiero; Zafarana Valentina; Tancredi  Sergio;  Sunseri
  Luigi;  Schillaci  Roberta; Di Caro Giovanni;  Campo  Stefania;  Di
  Paola  Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino;  Pasqua
  Giorgio

   N.  1127  - Chiarimenti circa i lavori di bonifica e sanificazione
  della scuola Sandro Pertini di Canicattì (AG).
   - Presidente Regione
   - Assessore Istruzione e Formazione
   Savarino Giuseppa

   N. 1128 - Interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di
  percorribilità in sicurezza della strada provinciale SP12.
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Lupo Giuseppe; Cracolici Antonello; Catanzaro Michele

   N.  1131 - Precisazioni in merito alla manifestazione di interesse
  per la realizzazione di programmi di housing sociale.
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Siragusa  Salvatore;  Cappello Francesco;  Ciancio  Gianina;  Foti
  Angela;   Mangiacavallo   Matteo;   Palmeri   Valentina;   Trizzino
  Giampiero;  Zafarana  Valentina;  Zito  Stefano;  Tancredi  Sergio;
  Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania;
  Di  Paola  Nunzio;  Marano Jose; Pagana Elena;  De  Luca  Antonino;
  Pasqua Giorgio

   N.  1134  -  Chiarimenti circa gli effetti  economici  di  cui  al
  contratto   di  servizio  per  il  trasporto  pubblico  ferroviario
  di   interesse  regionale  e  locale  riguardo  al  ricorso  a  bus
  sostitutivi.
   - Presidente Regione
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   Foti     Angela;    Cappello    Francesco;    Ciancio     Gianina;
  Mangiacavallo   Matteo;  Palmeri  Valentina;  Siragusa   Salvatore;
  Trizzino  Giampiero;  Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;  Tancredi
  Sergio;  Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni;  Campo
  Stefania;  Di  Paola  Nunzio; Marano Jose; Pagana  Elena;  De  Luca
  Antonino; Pasqua Giorgio

   Le interrogazioni saranno inviate al Governo.

                       Annunzio di interpellanze

   N.  218 - Urgente emanazione di una circolare esplicativa circa la
  competenza ad adottare i piani attuativi del PRG.
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Barbagallo Anthony Emanuele

   N. 219 - Notizie sulla gestione commissariale delle IPAB.
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   Lupo Giuseppe

   Trascorsi  tre giorni dall'odierno annunzio senza che  il  Governo
  abbia  fatto  alcuna dichiarazione, le interpellanze  si  intendono
  accettate  e  saranno  iscritte all'ordine del  giorno  per  essere
  svolte al proprio turno.

                          Annunzio di mozione

   N.  298  -  Dichiarazione dello stato di calamità naturale  per  i
  danni provocati alla rete viaria del territorio ennese colpito  dai
  violenti nubifragi del 24 novembre 2019.
   Pagana  Elena; Cappello Francesco; Ciancio Gianina;  Foti  Angela;
  Mangiacavallo   Matteo;  Palmeri  Valentina;  Siragusa   Salvatore;
  Trizzino  Giampiero;  Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;  Tancredi
  Sergio;  Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni;  Campo
  Stefania;  Di  Paola Nunzio; Marano Jose; De Luca Antonino;  Pasqua
  Giorgio
   Presentata il 25/11/19

   La   mozione  sarà  demandata,  a  norma  dell'articolo  153   del
  Regolamento  interno,  alla Conferenza dei  Presidenti  dei  Gruppi
  parlamentari   per  la  determinazione  della  relativa   data   di
  discussione.

  Allegato B

                  Risposte scritte ad interrogazioni