Presidenza del Presidente Miccichè
Presidenza del vicepresidente Di Mauro
La seduta è aperta alle ore 16.19
ZITO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento
interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali
votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere
luogo nel corso della seduta.
Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera
personale di voto.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Missioni
PRESIDENTE. Comunico che:
l'onorevole Cracolici è in missione dal 25 al 26 novembre 2019;
l'onorevole Di Mauro sarà in missione dal 28 al 29 novembre 2019.
L'Assemblea ne prende atto.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui
all'articolo 83 del Regolamento interno dell'Assemblea saranno
riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.
Svolgimento, ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Regolamento
interno, di interrogazioni e di interpellanze della Rubrica
Istruzione e formazione professionale
PRESIDENTE Si passa al punto II all'ordine del giorno:
Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Regolamento
interno di interrogazioni e di interpellanze della Rubrica
Istruzione e formazione professionale .
Si passa all'interrogazione n. 869 - Delucidazioni circa
l'esclusione di 196 dipendenti ex Lsu delle cooperative operanti
nel comprensorio del palermitano dalle procedure di
stabilizzazione , a firma Figuccia che per assenza del firmatario
verrà data risposta scritta.
Si passa all'interrogazione n. 939 - Chiarimenti sulle modalità
di accreditamento degli enti formativi , a firma dell'onorevole
Cracolici che per assenza del firmatario verrà data risposta
scritta.
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo, per oggi, l'onorevole
Rizzotto.
L'Assemblea ne prende atto.
Riprende lo svolgimento, ai sensi dell'art. 159, comma 3, del
Regolamento interno, di interrogazioni e di interpellanze della
Rubrica Istruzione e formazione professionale
PRESIDENTE. Si passa all'interpellanza n. 200 Notizie sui motivi
ostativi dell'attuazione della legge regionale n. 11 del 2019
concernente la cultura della Pace in Sicilia. Iniziative urgenti
per colmare i ritardi della sua attuazione , a firma dell'onorevole
Lupo.
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per i beni culturali e
l'identità siciliana e all'Assessore per l'istruzione e la
formazione professionale, premesso:
in data 12 giugno 2019 l'Assemblea regionale ha approvato la l.r.
n. 11 del 2019 'Cultura della pace in Sicilia' pubblicata nella
GURS n. 30 del il 28 giugno 2019, S.O. n. 27;
nei principi ispiratori della suddetta legge, approvata
all'unanimità su iniziativa del sottoscritto interpellante, vi è la
promozione 'della cultura della pace e della non violenza e la
lotta al razzismo attraverso iniziative culturali e di ricerca, di
educazione, di cooperazione e di informazione';
con l'approvazione della legge, il Legislatore regionale,
coerentemente con i principi costituzionali che sanciscono il
ripudio della guerra, il ripudio di qualsiasi forma di razzismo, la
promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della
cooperazione internazionale, ha voluto riconoscere nella pace un
diritto fondamentale del popolo siciliano, come di tutti gli uomini
e di tutti i popoli;
considerato che:
a tutt'oggi, sebbene la legge regionale n. 11 del 2019 sia entrata
in vigore già dallo scorso 5 luglio 2019, non vi è traccia degli
atti attuativi;
per il conseguimento dei suoi obiettivi, la legge prevede
interventi diretti del Governo regionale oltre che mirati a
favorire interventi di enti locali, di organismi associativi,
istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione
internazionale presenti sul territorio regionale;
l'articolo 2, in particolare, individua la data del 2 ottobre
quale giornata per la pace, la lotta al razzismo, la non violenza
ed i diritti umani nella Regione in concomitanza della Giornata
internazionale della non violenza proclamata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite con Risoluzione A/RES/61/271 del 15
giugno 2007;
con decreto del Presidente della Regione, ai sensi del comma 3 del
medesimo art. 2, devono essere pubblicate annualmente nella GURS
'le iniziative da realizzare e da promuovere per le celebrazioni
relative al 2 ottobre';
il programma delle iniziative va formulato 'sulla base delle
proposte avanzate dal Comitato permanente' per la pace e la lotta
al razzismo, secondo quanto previsto all'articolo 5 e, comunque,
'previo parere favorevole dello stesso'; Comitato che a tutt'oggi
non risulta costituito;
il 2 ottobre, secondo quanto stabilito all'articolo 3 è anche la
data in cui è prevista pure l'assegnazione del premio denominato
'Sicilia per la Pace' a favore di persone, enti, organismi
associativi e cooperative, comitati e organizzazioni, che si siano
particolarmente distinti nella realizzazione di iniziative sulle
tematiche della pace, della lotta al razzismo, della non violenza e
dei diritti umani;
sul Web della Regione siciliana non è ancora pubblicato il
previsto Registro regionale degli enti e delle associazioni che
operano in favore della pace, della lotta al razzismo e della
solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani,
della difesa non violenta e del disarmo, la cui formazione deve
essere disposta con decreto del Presidente della Regione, ai sensi
dell'articolo 4 della legge medesima;
tra le iniziative individuate dalla legge (art.7) rientrano
interventi per la promozione di attività su temi particolarmente
importanti, quali:
a) pedagogia e didattica dirette alla produzione di programmi
scolastici per la pace e per la lotta al razzismo;
b) peace research, diritti umani, risoluzione non armata dei
conflitti, sviluppo sostenibile, particolarmente per ricerche
riferite all'area mediterranea ed al ruolo della Sicilia in tale
area, anche attraverso la concessione di premi per tesi di laurea,
di specializzazione, di dottorato di ricerca, di master, presso le
Università presenti nella Regione;
detto programma di iniziative, articolato per le diverse aree di
intervento, secondo quanto stabilito all'art. 8, deve avere
acquisito il parere del Comitato permanente per la pace e la lotta
al razzismo, che non è ancora costituito, oltre al parere delle
Commissioni legislative di merito dell'Assemblea regionale
siciliana, per poi essere approvato con decreto del Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;
il mancato rispetto dei tempi e degli adempimenti prescritti dalla
legge costituisca una grave disapplicazione della legge e della
volontà dell'Assemblea regionale che l'ha unanimemente approvata;
per conoscere:
quali siano i motivi ostativi all'attuazione degli adempimenti
previsti dalla legge regionale 20 giugno 2019, n. 11, entrata in
vigore lo scorso 5 luglio;
se e quali iniziative urgenti si intendano adottare per colmare i
ritardi accumulati e dare piena attuazione alla legge medesima;
se non ritengano impegno prioritario lo sviluppo pacifico e
solidale della nostra terra, ponendo in essere tutti gli interventi
mirati alla promozione della pace e dei diritti umani contemplati
nella legge, valori planetari da tutelare e difendere in ogni
angolo del pianeta.».
Onorevole Lupo, intende illustrare l'interpellanza n. 200?
LUPO. Sì, brevemente.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lupo per illustrare
l'interpellanza.
LUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, è noto che
questa Aula ha approvato all'unanimità la legge regionale n. 11 del
20 giugno 2019 concernente Cultura della Pace in Sicilia .
La legge prevede una serie di adempimenti, ovviamente a carico del
Governo, come l'istituzione dell'apposito registro, come
l'attivazione delle procedure per la nomina del Comitato.
Non mi risulta che il Governo della Regione abbia avviato alcuna
iniziativa. Spero di essere smentito tra poco dall'assessore
Lagalla.
Peraltro il 2 ottobre ricorreva, appunto, la data per
l'assegnazione del primo premio denominato Sicilia per la Pace e
la legge stessa prevede che, appunto il 2 ottobre di ogni anno, il
Governo della Regione preveda, con particolare solennità, un
momento celebrativo per richiamare il valore della Pace in Sicilia.
Il 2 ottobre purtroppo il Governo della Regione, invece, non ha
dato vita ad alcun momento commemorativo. Ma questo, ripeto, è solo
l'inizio perché a seguito della istituzione del Comitato la legge
prevede lo svolgimento di apposite iniziative per promuovere la
cultura della pace in Sicilia ad esempio nelle scuole, tra i
giovani. Quindi una serie di iniziative che io mi auguro che il
Governo, da qui a presto, voglia iniziare a realizzare.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Lagalla per fornire
la risposta.
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
Signor Presidente, l'interpellanza n. 200 a firma dell'onorevole
Lupo, come è stato appena richiamato, fa riferimento alla materia
di cui alla legge regionale n. 11 del 20 giugno 2019 che, per la
verità, esula - onorevole Lupo - dalle competenze specifiche di
questo assessorato all'istruzione, essendo posta dalla norma a
carico dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione
l'attivazione delle procedure per l'attuazione della legge e,
invero, si fa riferimento all'articolo 4 con specifico richiamo
alla tenuta del Registro regionale e all'articolo 5 in capo al
quale è posta l'istituzione del Comitato permanente per la pace e
la lotta al razzismo.
Naturalmente l'assessorato si è fatto e si farà parte diligente
per trasmettere in sede di Presidenza della Regione la
sollecitazione che è connessa all'interpellanza dello stesso
onorevole Lupo, però non posso omettere, con riferimento al
richiamo alle scuole pervenuto dall'onorevole interpellante, non
posso che richiamare quanto l'assessorato ha fatto in tema di
sensibilizzazione delle scuole utilizzando la circolare n. 14 già
del 23 maggio 2019 che in armonia all'articolo 10 della legge
regionale 8 maggio 2018, n. 8 ha promosso presso le scuole la
presentazione di proposte progettuali ciascuna non superiore ad
euro 2.000,00 ispirate all'affermazione dei valori della pace,
della legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica presso
tutte le istituzioni scolastiche statali presenti nel territorio
della Regione siciliana.
La scadenza della circolare n. 14 era prevista, così come è
avvenuto, per la fine del mese di ottobre e apposita Commissione
del Dipartimento le sta vagliando per poterle finanziare a partire
dal mese di gennaio.
PRESIDENTE. Onorevole Lupo, l'Assessore si è dichiarato
incompetente. La trasmettiamo ai Beni culturali questa
interrogazione, ovviamente.
LUPO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUPO, Signor Presidente, onorevoli colleghi. Sì, grazie
Presidente, appunto per la parte di competenza mi aspetto la
risposta da parte dell'Assessore al ramo, penso sarà Beni
culturali.
Per le affermazioni, le dichiarazioni rese dall'assessore Lagalla,
vorrei esprimere il mio apprezzamento per il programma previsto
dalla circolare 14.
PRESIDENTE. Abbiamo terminato la Rubrica.
Seguito della discussione del disegno di legge Istituzione del
sistema regionale della formazione professionale (nn. 506-128/A)
PRESIDENTE. Si passa al III punto dell'ordine del giorno:
Discussione dei disegni di legge.
Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge
nn. 506-128/A Istituzione del sistema regionale della formazione
professionale , posto al numero 3).
Invito i componenti la V Commissione a prendere posto
nell'apposito banco.
Il Governo è presente con l'assessore Lagalla.
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Con la presente legge la Regione istituisce e disciplina il
sistema regionale della formazione professionale ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, commi 3 e 4, e dell'articolo
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, al fine di
rendere effettiva la crescita della professionalità dei lavoratori,
in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo
delle risorse umane. La formazione professionale, strumento di
politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi
della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione,
l'inclusione sociale, la produttività e l'evoluzione
dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso
scientifico e tecnologico.
2. La presente legge concorre ad assicurare lo sviluppo
dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e
della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari
opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali,
sociali e di genere.
3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione
determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate
dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e
adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione anche
mediante la collaborazione con soggetti privati, corpi intermedi ed
enti locali.
4. Le iniziative di formazione professionale costituiscono un
servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di
interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze
teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali,
rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla
riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al
perfezionamento dei lavoratori in un quadro di formazione
permanente».
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
votazione l'articolo 1.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Art. 2.
Sistema regionale della formazione
professionale
1. Al sistema regionale della formazione professionale afferiscono
i seguenti percorsi:
a) percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata
non inferiore ai 3 anni, in adempimento al diritto-dovere alla
formazione per il conseguimento di una qualifica professionale
riconosciuta a livello nazionale ed europeo;
b) percorsi post qualifica che consentono l'acquisizione ed il
conseguimento del diploma professionale;
c) percorsi post diploma di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS);
d) percorsi post diploma realizzati dagli istituti tecnici
superiori (ITS);
e) integrazione di percorsi formativi per il conseguimento del
diploma di scuola secondaria di secondo grado per l'accesso a corsi
ITS o universitari;
f) azioni di orientamento formativo e al lavoro che prevedono
misure di accompagnamento, con particolare riferimento, alla prima
accoglienza, all'acquisizione da parte degli allievi della piena
consapevolezza del percorso da intraprendere, alla
personalizzazione dei percorsi, al tutoraggio, all'orientamento, al
monitoraggio degli interventi. Tali azioni sono svolte dalla rete
dei servizi territoriali di informazione, accoglienza ed
orientamento all'interno degli istituti scolastici siciliani, nei
Centri per l'Impiego e negli organismi abilitati. Il numero e la
collocazione dei predetti servizi denominati servizi scuola e
servizi per il lavoro sono stabiliti dall'Assessore regionale per
l'istruzione e la formazione professionale e di concerto con
l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro e la competente Commissione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana, e garantiscono, per quanto possibile, la
massima diffusione del servizio di orientamento e tutoring nella
Regione siciliana;
g) percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo;
h) percorsi di formazione in apprendistato;
i) percorsi di formazione continua e permanente dei lavoratori;
j) percorsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in
condizioni di vulnerabilità sociale e socioeconomica».
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
votazione l'articolo 2.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Art. 3.
Principi e finalità del sistema
1. La Regione, in coerenza con i criteri ispiratori dell'azione
formativa professionalizzante, persegue i seguenti obiettivi:
a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il
costante miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;
b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le
conoscenze e le competenze degli individui lungo l'intero arco
della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella
costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali
al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la
permanenza nel mondo del lavoro;
c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di formazione
contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per
tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;
d) promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della
persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo
tutto l'arco della vita e di adeguati supporti per il
riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite;
e) facilitare lo svolgimento, in stretta collaborazione con gli
organismi di formazione, di attività di animazione territoriale e
diffusione della cultura di impresa e di sostegno all'autoimpiego;
f) incentivare l'educazione alla legalità, l'educazione civica e
la cultura del lavoro, promuovendo le attitudini dei destinatari;
g) riconoscere ed incentivare la valenza della formazione
professionale come funzionale al sistema delle imprese, per il
quale la stessa deve essere strumento operativo, efficace e
innovativo;
h) favorire percorsi formativi per la realizzazione di tirocini ed
esperienze in alternanza, in coerenza con la tipologia degli stessi
percorsi;
i) promuovere il dialogo con le imprese, quali organizzazioni
nelle quali le competenze professionali si generano e si innovano
attraverso attività formali e non formali di apprendimento e
formazione continua;
l) favorire l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della
formazione professionale, anche attraverso le procedure connesse al
riconoscimento delle competenze formali, informali e non formali;
m) adottare misure volte a promuovere e favorire l'occupazione
(inserimento/reinserimento lavorativo) e l'occupabilità (migliore
spendibilità del profilo della persona e maggiore vicinanza al
mercato del lavoro) di chi cerca lavoro;
n) adottare misure che favoriscano la continuità formativa, anche
durante il percorso lavorativo mediante interventi di
specializzazione e riqualificazione in funzione delle esigenze del
territorio;
o) realizzare percorsi di formazione, di aggiornamento e
riqualificazione del personale amministrativo della Regione e degli
altri enti territoriali;
p) agevolare l'inserimento nei percorsi educativi e formativi dei
soggetti in condizioni di svantaggio personale, economico e
sociale, nonché dei soggetti portatori di handicap attraverso
azioni volte a garantire il sostegno per il successo scolastico e
formativo e per l'ingresso nel mondo del lavoro;
q) applicare i principi di parità di trattamento, di trasparenza,
di proporzionalità, di mutuo riconoscimento nella selezione degli
enti attuatori e la relativa assegnazione dei finanziamenti;
r) prestare particolare attenzione nei confronti del principio di
territorialità degli accertati fabbisogni formativi nelle aree
svantaggiate».
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
votazione l'articolo 3.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Art. 4.
Percorsi, qualifiche e diplomi
1. I percorsi di formazione professionale di durata triennale nei
quali si realizza il diritto-dovere alla formazione, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), si propongono il fine comune di
promuovere la crescita educativa, culturale e professionale dei
giovani, incrementandone la capacità di giudizio e l'esercizio
della responsabilità personale e sociale e potenziandone le
competenze e le abilità, nonché l'attitudine all'uso delle nuove
tecnologie e la conoscenza di una lingua europea, oltre l'italiano,
in coerenza con il profilo formativo. Essi prevedono l'acquisizione
di una qualifica di III livello EQF e contribuiscono attivamente al
contenimento del fenomeno della dispersione scolastica. Tali
percorsi, cui possono accedere gli studenti diplomati della scuola
secondaria di primo grado, sono preferibilmente realizzati
nell'ambito di sistemi di apprendimento duali di alternanza
scuola/lavoro, con particolare riferimento alle esperienze in
azienda, o in apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo del 15
giugno 2015, n. 81.
2. I percorsi post qualifica che consentono l'acquisizione ed il
conseguimento del diploma professionale, di cui alla lettera b)
comma 1 dell'art. 2, sono interventi formativi rivolti agli utenti
in possesso della qualifica triennale e finalizzati al
conseguimento di un diploma professionale di IV livello EQF. Tali
percorsi sono rivolti a ragazzi e/o adulti che avendo già ottenuto
una qualifica professionale intendono approfondire le proprie
conoscenze e capacità nel settore professionale di loro interesse e
hanno generalmente la durata di un anno.
3. I percorsi post diploma di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 2,
consentono il conseguimento di un certificato di specializzazione
tecnica superiore di IV livello EQF; i percorsi post diploma
realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS), di cui alla
lettera c) comma 1 dell'art. 2, consentono il conseguimento del
diploma di tecnico superiore di V livello EQF. L'obiettivo è
formare figure altamente specializzate in aree strategiche per lo
sviluppo economico. I percorsi post diploma sono frutto della
collaborazione tra Scuole, Enti di formazione professionale,
Università e Imprese.
4. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera e), l'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro 180
giorni dall'approvazione della presente legge, d'intesa con
l'Ufficio scolastico regionale regolamenta, con proprio decreto, le
modalità per lo svolgimento dell'anno integrativo di quanti, in
possesso del IV livello di certificazione EQF, intendano conseguire
il diploma di scuola secondaria di secondo grado o accedere ai
corsi ITS. Parimenti ed entro lo stesso termine, l'Assessore,
d'intesa con la Conferenza regionale dei Rettori (CRUS) e sentito
l'Ufficio scolastico regionale (USR), regolamenta, con proprio
decreto, le modalità di accesso dei diplomati ITS (V livello EQF) o
con qualifica equivalente ai corsi universitari. I decreti
assessoriali di cui al presente comma sono sottoposti al parere
preventivo della competente Commissione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana.
5. Le azioni di orientamento formativo e al lavoro, di cui alla
lettera f) comma 1 dell'art. 2, sono finalizzate a sostenere sin
dalla scuola secondaria di primo grado, i processi decisionali
orientati alla scelta dei percorsi formativi, onde prevenire il
fenomeno della dispersione scolastica dei destinatari,
rinforzandone la motivazione e qualificandone le competenze
professionali.
6. Fanno parte di questi interventi:
a) le azioni di accoglienza che hanno lo scopo di favorire la
socializzazione iniziale dei ragazzi nel gruppo-classe attraverso
le attività di presentazione e conoscenza reciproca;
l'illustrazione del percorso orientativo, del progetto formativo,
delle finalità e dei percorsi dell'obbligo formativo/diritto -
dovere all'istruzione e formazione;
b) i percorsi di formazione orientativa, intesi come azioni di
orientamento iniziale ed in itinere, messi in atto al fine di
consolidare la scelta del percorso formativo attraverso interventi
che tendono essenzialmente ad individuare le caratteristiche e
le dimensioni soggettive dell'utente, favorire la consapevolezza di
sé relativamente a interessi professionali, attitudini, valori
professionali, nonché per un'analisi della struttura professionale
della figura/qualifica di riferimento;
c) le misure di accompagnamento/inserimento professionale, che
costituiscono la fase conclusiva dell'intervento di orientamento.
Obiettivo di tali misure è quello di permettere all'utente
l'acquisizione, a livello cognitivo, di elementi concernenti lo
sviluppo e gli obiettivi professionale.
7. I percorsi di formazione finalizzati all'inserimento
lavorativo, di cui alla lettera g) comma 1 dell'art. 2, hanno
l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani e degli adulti
facendo acquisire loro, attraverso la partecipazione ad interventi
formativi mirati, le competenze necessarie per un inserimento
stabile e qualificato nel mercato del lavoro. La partecipazione a
tali attività formative consente di facilitare il percorso
orientato all'occupazione sulla base dell'analisi generale dei
fabbisogni del mondo del lavoro e sul rilevamento delle
potenzialità individuali, accertate nell'ambito delle azioni di
orientamento.
8. I percorsi formativi in apprendistato, di cui all'art. 2, comma
1, lettera h), della presente legge, sono rivolti ai giovani di età
compresa tra i quindici e i ventiquattro anni e consentono di
acquisire, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno
2015 e s.m.i., la qualifica o il diploma professionale, nonché il
diploma di scuola secondaria di secondo grado o il certificato di
specializzazione tecnica superiore (ITS). Tali percorsi sono
strutturati in modo da coniugare l'esperienza maturata in azienda
con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle
istituzioni scolastiche e formative. La regolamentazione dei
suddetti percorsi compete alla Regione, che, nel merito, può
promuovere percorsi sperimentali ed adottare un apposito Catalogo
regionale. La Regione promuove, altresì, ai sensi e con le modalità
di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015
e s.m.i, i percorsi in apprendistato di alta formazione e ricerca,
nonché quelli per il praticantato previsto per l'accesso alle
professioni ordinistiche. I percorsi in apprendistato di alta
formazione e di ricerca sono riservati ai soggetti di età compresa
tra i 18 e i 29 anni, in possesso dei requisiti previsti al citato
art. 45 del d.lgs. 81/2015. Le modalità di accesso ai predetti
percorsi in apprendistato e le modalità attuative sono stabilite
con apposito provvedimento del dipartimento dell'istruzione e della
formazione professionale e, limitatamente al praticantato
ordinistico, del dipartimento regionale del lavoro.
9. I percorsi di formazione continua e permanente per adulti, di
cui all' art. 2, comma 1, lettera i), sono rivolti a soggetti
occupati e inoccupati che vogliano migliorare le proprie conoscenze
e capacità per adeguarsi ai continui cambiamenti sociali,
tecnologici e culturali e per meglio collocarsi nel mercato del
lavoro nel rispetto del principio del Lifelong learning, così come
disciplinati dall'articolo 10 della presente legge.
10. I percorsi mirati alle categorie svantaggiate, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera j), puntano a favorire l'accesso
al mondo del lavoro e l'inclusione sociale dei destinatari. Si
articolano in percorsi di formazione e in azioni finalizzate ad
agevolare l'adattamento di imprese e lavoratori ai cambiamenti in
atto e a creare nuove opportunità di lavoro.
11. La Regione incentiva e disciplina i tirocini estivi di
orientamento professionale, per studenti di scuole, centri di
formazione professionale e università, da svolgere in aziende ed
enti regionali e ne promuove la realizzazione, anche attraverso
l'erogazione di borse di studio».
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
votazione l'articolo 4.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Art. 5.
Competenze e certificazioni
1. Le competenze da acquisire da parte degli allievi nell'ambito
dei percorsi di cui all'articolo 4 si riferiscono, di norma e salvo
diverse disposizioni di legge, alle qualifiche contenute nel
repertorio delle qualificazioni della Regione. Nella definizione di
tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito dalle
linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra
i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di formazione
professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
nonché della certificazione delle stesse della legge regionale 29
dicembre 2016 n. 29. La Regione adotta, altresì, appositi
provvedimenti per il riconoscimento e la certificazione delle
competenze formali, informali e non formali.
2. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema
regionale della formazione professionale avviene in coerenza con
gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze
adottati dalla Regione e prevedono le seguenti attestazioni:
- qualifica professionale: certifica l'acquisizione delle
competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame
finale. Fa riferimento al repertorio delle qualifiche professionali
IeFP e al repertorio dei profili professionali regionali. È
referenziata al II o III livello EQF;
- specializzazione: certifica l'acquisizione delle competenze
previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa
riferimento al repertorio dei profili professionali regionali. Le
competenze raggiunte permettono di approfondire e ottimizzare le
conoscenze rispetto ad una particolare area professionale collegata
al profilo professionale di riferimento. È referenziata al III, IV,
V, VI o VII livello EQF;
- diploma professionale: certifica l'acquisizione delle competenze
previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in
riferimento al repertorio dei Diplomi professionali della IeFP. È
referenziato al IV livello EQF;
- abilitazione e idoneità: certificano l'acquisizione delle
competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame
finale, in relazione a profili professionalizzanti o obiettivi che
sono regolamentati da specifiche normative nazionali e/o regionali.
Sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF;
- attestazione di frequenza e profitto: attesta l'acquisizione di
specifiche competenze che non prevedono come esito il formale
conseguimento di una qualifica professionale, specializzazione,
idoneità, abilitazione, diploma professionale. Non sono
referenziate al livello EQF.
3. I percorsi di cui all'articolo 4 commi 1, 2 e 3 garantiscono il
rispetto delle figure e dei relativi standard di competenza
nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della
spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e
comunitario.
4. Al fine di assicurare l'effettiva possibilità di scelta da
parte dei destinatari e la connessione fra il sistema
dell'istruzione scolastica e quello dell'istruzione e formazione
professionale le azioni di cui al sistema regionale sono avviate in
concomitanza temporale con le attività didattiche delle scuole
secondarie di secondo grado».
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
votazione l'articolo 5.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Art. 6.
Percorsi di istruzione e formazione
professionale
1. I percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo
ciclo sono finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione.
2. I percorsi di IeFP offrono una didattica progettuale, una
valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche
attività laboratoriali.
3. L'iscrizione ai percorsi IeFP può avvenire presso gli organismi
accreditati per l'erogazione dell'offerta formativa di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), che abbiano realizzato
e completato positivamente la sperimentazione triennale di un
singolo percorso di istruzione e formazione professionale ovvero
presso gli istituti professionali statali in regime di
sussidiarietà integrativa.
4. La Regione favorisce le attività dei CPIA, anche in
collaborazione con altre istituzioni formative e scuole secondarie
di primo grado e centri di formazione professionale di cui
all'articolo 6, comma 3, al fine di sviluppare attività di
orientamento e formazione riservate ad allievi che non abbiano
assolto all'obbligo formativo per facilitarne e supportarne il
relativo conseguimento.
5. La Regione promuove la realizzazione di laboratori per il
recupero e lo sviluppo degli apprendimenti (Larsa) quali strumenti
per il recupero delle carenze e il potenziamento degli
apprendimenti negli studenti nonché facilita il passaggio degli
studenti da un indirizzo all'altro anche di ordine diverso mediante
interventi didattici integrativi che si concludono con una
certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e delle
competenze necessarie al passaggio».
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
votazione l'articolo 6.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Art. 7.
Formazione tecnica superiore
1. I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
e di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) si inseriscono nel sistema
nazionale dell'Istruzione Superiore e sono istituiti per la
formazione di tecnici specializzati.
2. La formazione tecnica superiore è destinata a giovani e adulti,
sia occupati che disoccupati, che dopo il conseguimento del diploma
intendono specializzarsi.
3. La Regione provvede, nel rispetto del sistema di standard
minimi delle competenze proprie di ciascuna figura di tecnico
specializzato, agli atti di programmazione dell'offerta formativa
promuovendo figure professionali a sostegno dei processi innovativi
e tecnologici nonché di sviluppo del territorio.
4. La Regione incentiva la cooperazione con imprese e Università
ed altri soggetti pubblici e privati al fine di creare sinergie
operative nella realizzazione dei percorsi di cui al presente
articolo».
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
votazione l'articolo 7.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Art. 8.
Formazione regolamentata
1. Per formazione regolamentata ai sensi della direttiva
2005/36/CE così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE si
intende qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio
di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi
completato, eventualmente, da una formazione professionale, un
tirocinio professionale o una pratica professionale.
2. I corsi di formazione regolamentata sono realizzati da enti di
formazione accreditati per la macro-tipologia formativa formazione
continua e permanente .
3. Per la realizzazione delle attività formative e per il rilascio
di attestazioni valide ai fini di legge è richiesta
l'autorizzazione regionale rilasciata dal dipartimento regionale
dell'istruzione e della formazione professionale.
4. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione
professionale disciplina con decreto i requisiti di ammissione, la
durata, le modalità di svolgimento e di realizzazione dell'esame
finale dei corsi.
5. I commi 3 e 4 non si applicano ai corsi di formazione
regolamentata che, in base alle vigenti norme, sono disciplinati in
via esclusiva da altri dipartimenti dell'amministrazione regionale.
6. Con l'esame finale per l'ottenimento dei diplomi di tecnico,
qualora previsto dalla normativa di settore è rilasciata anche la
relativa abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge
17 agosto 2005, n. 174».
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
votazione l'articolo 8.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Art. 9.
Tirocini ordinistici
1. Nell'ambito delle politiche di sostegno che si riferiscono alla
formazione e qualificazione dei giovani professionisti, la Regione
favorisce le opportunità di accesso alle libere professioni
promuovendo lo svolgimento di periodi di praticantato obbligatorio
o di un'esperienza di tirocinio professionalizzante non
obbligatoria che costituisce la misura più adeguata per
incrementare la loro occupabilità e favorirne l'ingresso nel mondo
del lavoro.
2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è una
esperienza pratica in affiancamento ad un tutor all'interno del
soggetto ospitante che consente il contatto diretto con il mondo
del lavoro, e offre un'opportunità per i tirocinanti di acquisire
competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e
trasversali tali da agevolare le scelte professionali e favorire
l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro».
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
votazione l'articolo 9.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Art. 10.
Formazione continua e permanente
1. La Regione promuove le condizioni per dare effettività al
diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, con
particolare riferimento alle attività formative finalizzate a
rafforzare l'adattabilità dei lavoratori, la mobilità professionale
e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso
l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento
di quelle possedute.
2. Su richiesta delle imprese, la Regione promuove, anche
attraverso la cooperazione con i fondi interprofessionali, azioni
di formazione professionale continua rivolte a persone occupate sia
in regime di lavoro dipendente che in forma autonoma, finalizzate
all'adeguamento delle competenze richieste dall'aggiornamento
dei processi produttivi e organizzativi.
3. La Regione sostiene, altresì, la formazione professionale
permanente, rivolta alla popolazione adulta, indipendentemente
dallo stato lavorativo individuale, e finalizzata all'acquisizione
di competenze professionalizzanti che favoriscono le opportunità
occupazionali e la eventuale ricollocazione nel mondo del lavoro.
4. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione promuove lo
sviluppo di forme e modalità innovative per la formazione continua
ed il life-long learning anche mediante attestazioni di qualità di
corsi ed attività formative autofinanziati ad accesso libero in e-
learning e corsi MOOC ((Massive Open Online Courses)».
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
votazione l'articolo 10.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Art. 11.
Catalogo regionale dell'offerta formativa
1. La Regione, al fine di rendere disponibili per tutti i
potenziali destinatari e gli operatori del sistema regionale di
istruzione e formazione professionale le informazioni relative ai
percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche sul territorio
regionale, istituisce il Catalogo regionale dell'offerta formativa
(COF).
2. Il Catalogo dell'offerta formativa può essere suddiviso per
sezioni territoriali e contiene indicazioni relative alla qualifica
professionale prevista e alle competenze in uscita oggetto di
certificazione, all'articolazione didattica, ai destinatari, alle
modalità di svolgimento dello stage, se previsto, ai soggetti
attuatori ed eventuali partner, alle sedi di svolgimento delle
attività, alla procedura per l'iscrizione e ad eventuali rimborsi
previsti per i partecipanti.
3. Il Catalogo dell'offerta formativa può prevedere un piano
triennale di percorsi formativi, con possibilità di aggiornamenti
annuali.
4. L'implementazione e le modalità di funzionamento a Catalogo
dell'offerta formativa sono stabilite con decreto dell'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale.
5. Allo scopo di rendere il sistema formativo maggiormente
efficiente, migliorando e ottimizzando la qualità dell'offerta
vengono previste forme di premialità, per l'aggregazione di enti
mediante la costituzione di Poli o Consorzi tra Enti, ai quali
possono prendere parte istituti scolastici, imprese, filiera
produttiva, organismi di categoria, agenzie per il lavoro,
università e associazioni professionali.
6. Il Catalogo dell'offerta formativa può prevedere anche percorsi
in tutto o in parte, mediante strumenti innovativi e tecnologie
avanzate con attività formativa modalità a distanza.
7. Gli organismi di formazione accreditati aderiscono presentando
proprie proposte formative in relazione alla tipologia di
accreditamento e secondo un budget massimo che viene stabilito
dalle disposizioni attuative».
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
votazione l'articolo 11.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Art. 12.
Modalità di accesso ai percorsi
1. Al fine di coniugare i reali fabbisogni formativi dei
destinatari e di rispondere con efficacia alle esigenze della
produzione e del lavoro, la Regione aggiorna costantemente il
Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, istituito
con Decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.
2. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si
realizza in via prioritaria mediante il Catalogo regionale
dell'offerta formativa di cui all'articolo 11.
3. Al fine di garantire uniformità la Regione può prevedere quote
territoriali dei fondi destinati alla formazione e forme di
premialità agli organismi formativi che dimostrano un alto indice
di efficienza tra persone formate e persone che hanno trovato
inserimento lavorativo e/o oggetto di segnalazione di qualità ai
sensi del comma 3 dell'art. 19.
4. La Regione, ad esclusione dei percorsi di cui all'articolo 2,
lettere a) e b), può consentire l'accesso ai percorsi anche sotto
forma di voucher formativi individuali, personali o aziendali, da
attivarsi per il rimborso totale o parziale delle spese di
iscrizione a un corso di formazione professionale personalizzata,
al fine di accrescere le competenze professionali e facilitare
conseguentemente l'accesso al mondo del lavoro.
5. Al fine di prevenire distorsioni nell'utilizzo di voucher
individuali e/o aziendali la Regione opera appositi interventi di
verifica e monitoraggio sull'effettiva destinazione delle risorse
erogate.
6. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si
realizza, per i corsi della durata complessiva inferiore alle
duecento ore preferibilmente mediante il ricorso a voucher
formativi, di tipologia personale e/o aziendale, attivati da
ciascun beneficiario mediante l'iscrizione e la frequenza ai
percorsi stessi, garantendo la possibilità di accrescere le
competenze e ad agevolare l'inserimento, il rientro e la
riqualificazione nel mondo del lavoro».
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
votazione l'articolo 12.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Art. 13.
Soggetti del sistema e albo degli organismi
di
formazione professionale
1. Fanno parte del sistema regionale della formazione
professionale gli enti ed organismi pubblici e privati accreditati
che svolgano attività e percorsi di formazione di cui all'articolo
2, nonché, in applicazione del regime di sussidiarietà, gli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado professionali.
Gli enti ed organismi pubblici e privati che intendono partecipare
ad eventuali bandi/avvisi emanati dalla Regione, devono possedere
il requisito di accreditamento previsto dalla disposizioni vigenti,
alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.
2. È istituito presso il dipartimento regionale dell'istruzione e
della formazione professionale l'albo dei soggetti accreditati per
l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale.
L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi, fatto
salvo il caso di cui al comma 3 dell'articolo 6».
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
votazione l'articolo 13.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
«Art. 14.
Modalità di accreditamento
1. I criteri e i requisiti per l'accreditamento necessari ai
soggetti di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 86 della legge
regionale 7 maggio 2015, n.9, sono disciplinati con regolamento di
attuazione da adottarsi con apposito decreto del Presidente della
Regione su proposta dell'Assessore per l'istruzione e la formazione
professionale, previo parere della competente Commissione
legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.
2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione
professionale propone l'eventuale aggiornamento dei criteri e dei
requisiti di cui al comma 3, in funzione delle esigenze di sviluppo
del territorio, di rafforzamento del sistema formativo e delle
previsioni di cui alla disciplina comunitaria e statale in materia.
3. Con proprio decreto, il Dirigente generale del dipartimento
dell'istruzione e della formazione professionale approva e aggiorna
l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce la pubblicità e
disciplina le modalità di preventiva verifica del possesso e del
mantenimento dei requisiti per l'accreditamento. Costituiscono
motivo di revoca le carenze tecnicoamministrative e le irregolarità
organizzative come individuate dal decreto presidenziale 1 ottobre
2015, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.
4. Con delibera della Giunta regionale, al fine di sostenere le
attività formative finalizzate a diversificare l'adattabilità e la
capacità di innovazione dei lavoratori di concerto con gli
imprenditori, sentita la competente commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, possono essere disciplinate
forme e modalità di collaborazione sinergica con i fondi
interprofessionali».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 14.1, degli
onorevoli Schillaci, Di Caro, Di Paola e Trizzino. Il parere della
Commissione?
SAMMARTINO, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESDIENTE. Il parere del Governo?
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
Favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.1. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 14, come emendato. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:
«Art. 15.
Formatori e personale dipendente
1. I formatori ed il personale che opera nel settore della
formazione professionale sono selezionati e contrattualizzati dagli
enti accreditati di cui all'articolo 13 sulla base dei fabbisogni.
2. Tutto il personale preposto alle attività formative di cui
all'art. 2 deve essere in possesso di requisiti adeguati alle
finalità formative, organizzative e tecniche dei percorsi di
formazione.
3. Al personale docente è richiesto titolo di studio non inferiore
al diploma di laurea, correlato all'oggetto della docenza, salvo
deroghe derivanti dalla peculiare tipologia professionale
dell'insegnamento richiesto. Gli istruttori pratici devono essere
in possesso della qualifica professionale attinente alla materia
della docenza e di una documentata esperienza, almeno quinquennale,
nel settore professionale di riferimento.
4. Al fine dell'ottenimento e del mantenimento dell'accreditamento
di cui all'art. 13, gli enti e gli organismi di formazione
professionale sono tenuti all'applicazione del CCLN della
Formazione professionale ed al rispetto delle vigenti normative in
materia di lavoro, nei confronti dei formatori e del personale di
cui al comma 1 dagli stessi direttamente selezionato e
contrattualizzato.
5. Al fine di assicurare omogeneità e qualità dell'offerta
formativa, tenuto conto della rilevanza connessa alla qualità del
personale operante nelle strutture formative, è istituito, con
esclusiva finalità ricognitiva, presso il dipartimento
dell'istruzione e della formazione professionale, il registro dei
formatori e del personale della formazione professionale.
L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione
professionale, previo parere della competente Commissione
legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana,
disciplina, entro centottanta giorni dalla approvazione della
presente legge, le modalità di iscrizione, organizzazione e tenuta
del registro. In sede di prima applicazione, i soggetti già
inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 2, della legge
regionale 10 luglio 2018, n. 10 transitano di diritto nel registro.
E' fatto obbligo di iscrizione al suddetto registro a tutti i
soggetti a qualunque titolo assunti o contrattualizzati dagli enti
di formazione, con eccezione dei soggetti di cui al successivo
comma 6.
6. Ai fini del reclutamento del personale iscritto all'Albo di cui
all'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1976, si applicano,
fino al 31 dicembre 2030, le previsioni di cui all'art. 5 della
legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, anche in deroga ai requisiti
di cui al precedente comma 3. Il personale di cui al presente comma
dovrà esplicitamente confermare la propria iscrizione all'Albo a
seguito di procedura di evidenza pubblica che sarà disposta dal
Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione
professionale entro 120 giorni dall'approvazione della presente
legge. Il mancato riscontro individuale sarà considerato
equivalente a rinuncia e il nominativo del soggetto ritenuto
rinunciatario potrà essere trasferito al registro di cui al comma
5, su eventuale e successiva richiesta dell'interessato.
7. Ai fini del successivo mantenimento dell'iscrizione nell'Albo
ad esaurimento, al personale confermato, è fatto obbligo, a pena di
decadenza, di partecipare, nell'arco di un triennio, a specifica
attività di aggiornamento professionale, le cui modalità di
svolgimento sono definite, entro centottanta giorni dalla
approvazione della presente legge, dall'Assessore regionale per
l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.
8. I predetti percorsi di aggiornamento sono realizzati anche a
favore del personale di ruolo amministrativo e dei lavoratori degli
ex sportelli multifunzionali se in possesso dei requisiti previsti
dalla legge per il passaggio alle funzioni di docenza e tutoraggio.
9. A decorrere dall'1 gennaio 2026 gli iscritti all'Albo
transitano nel registro di cui al comma 5 del presente articolo.
10. Gli appartenenti all'Albo che, in sede di verifica risultino
destinatari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
settori diversi da quello della formazione professionale, vengono
dichiarati decaduti dallo stesso».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 15.1, degli
onorevoli Schillaci ed altri.
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 15.2, a firma degli onorevoli
Schillaci ed altri.
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo lo
pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 15.3, a firma degli onorevoli
Schillaci ed altri.
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 15.4, a firma dell'onorevole Tancredi,
che invito al ritiro perché è inammissibile.
Pongo in votazione l'articolo 15, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:
«Art. 16.
Sistema di certificazione
1. La Regione, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n. 13, regolamenta i servizi di individuazione, validazione e
certificazione delle competenze. Tali servizi, nella cornice
dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il
patrimonio degli apprendimenti comunque acquisiti dai cittadini
favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità sul
mercato del lavoro.
2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:
a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al
fine della prosecuzione degli studi;
b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo
del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed
europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali,
informali o non formali.
3. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le
direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il
riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità
europea.
4. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche
parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione
professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di
credito formativo anche le certificazioni delle competenze
acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito
di percorsi in alternanza e in apprendistato.
5. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non
formali e informali può essere richiesta dagli aventi diritto agli
operatori accreditati per i servizi al lavoro.
6. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti
formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua
e permanente, nonché di specifici segmenti dei percorsi di
istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle
istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla
presente legge.
7. In esito ai percorsi formativi di cui alla presente legge gli
enti ed organismi accreditati rilasciano su richiesta degli
interessati, secondo le previsioni della vigente disciplina statale
e delle relative linee-guida, apposito Supplemento al Certificato
Europass di cui alla Decisione n. 2018/646/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018.
8. Le competenze acquisite anche mediante attività formative
innovative a distanza, inclusi i MOOC, sono oggetto di valutazione
e riconoscimento nell'ambito del sistema di certificazione
nell'ambito delle previsioni della disciplina comunitaria e
statale».
Non sono stati presentati emendamenti.
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
«Art. 17.
Comitato per le politiche regionali della formazione
professionale
1. Al fine di garantire la massima condivisione in materia di
formazione professionale, quale strumento per lo sviluppo e la
coesione sociale, è istituito il Comitato regionale per le
politiche della formazione professionale. Esso è presieduto
dall'Assessore regionale per l'istruzione e per la formazione
professionale, o suo delegato, ed è composto, oltre che dai
competenti dirigenti generali dell'Amministrazione regionale o loro
delegati, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle
associazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a
livello regionale, integrato da non più di tre esperti di settore.
2. Sono, inoltre, ammessi di diritto la Consigliera di parità
regionale e il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e per il loro reinserimento sociale.
3. Il Comitato è nominato dall'Assessore regionale per
l'istruzione e la formazione professionale che, con proprio
decreto, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ne disciplina la composizione, i
compiti e le modalità di funzionamento.
4. Il Comitato, avuto riguardo delle esigenze del mercato del
lavoro regionale, fornisce proposte in merito alla programmazione
del sistema della formazione e sugli obiettivi delle politiche
formative regionali, nonché interviene con funzioni di
Osservatorio.
5. All'attuazione della presente norma si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La
partecipazione al Comitato è a titolo gratuito».
Non sono stati presentati emendamenti.
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
«Art. 18.
Programmazione del sistema regionale della formazione
professionale
1. La Regione programma ed organizza il sistema regionale della
formazione professionale, in ragione delle esigenze e
dell'andamento del mercato del lavoro regionale ed in rapporto al
quadro normativo comunitario e statale.
2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione
professionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 17
cura l'aggiornamento annuale della programmazione ed il
monitoraggio sull'attuazione della stessa, riferendo nel merito
alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana».
Non sono stati presentati emendamenti.
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
«Art. 19.
Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale
della formazione professionale
1. Il sistema regionale della formazione professionale è
sottoposto dalla Regione a specifica valutazione di qualità ed
efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida
nazionali.
2. Al fine di monitorare il sistema, con cadenza triennale,
l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione
professionale presenta alla competente commissione legislativa
permanente dell'Assemblea regionale siciliana una relazione che
fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi
coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:
a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
b) al proseguimento in percorsi formativi;
c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra
sistema d'istruzione e formazione professionale.
3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione
professionale, entro dodici mesi dall'approvazione della presente
legge, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema
formativo, con proprio provvedimento, individua ed adotta strumenti
oggettivi per la valutazione della qualità dell'offerta formativa,
con particolare riferimento alla misurazione della performance
degli operatori, del livello di soddisfazione e di successo
formativo degli allievi, nonché alla idoneità delle sedi di
erogazione didattica e ai risultati raggiunti.
4. Gli enti di formazione professionale assicurano, con cadenza
almeno triennale, l'aggiornamento professionale del proprio
personale sulla base di programmi concordati con l'assessorato
regionale dell'istruzione e della formazione professionale,
d'intesa con le parti sociali. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede ricorrendo ai fondi interprofessionali e al contributo
delle politiche nazionali in materia.
5. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 3, l'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale disciplina
con proprio decreto le procedure ed i requisiti per la
individuazione dei percorsi di eccellenza formativa, anche
avvalendosi del supporto e dell'auditing esterno reso da soggetti
specializzati nel campo della segnalazione dei percorsi formativi
di qualità».
Non sono stati presentati emendamenti.
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:
«Art. 20.
Sistema informativo
1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica
amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, attua idonee
misure di semplificazione mediante l'utilizzo di strumenti
telematici (information & communication technologies) a
disposizione dell'amministrazione, al fine di garantire una
efficiente gestione delle prassi procedurali, secondo modalità da
definirsi con provvedimento successivo dell'Assessore regionale per
l'istruzione e per la formazione professionale, in coerenza con le
politiche di digitalizzazione della pubblica amministrazione
adottate dal Governo regionale.
2. All'attuazione della presente norma si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Non sono stati presentati emendamenti.
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:
«Art. 21.
Formazione a favore dei dipendenti della pubblica
amministrazione
1. La Regione promuove e sostiene la formazione professionale
continua dei dipendenti degli enti locali e dei loro amministratori
anche in collaborazione con le Università, gli enti di ricerca
pubblici e le associazioni rappresentative degli enti locali».
Non sono stati presentati emendamenti.
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 22. Ne do lettura:
«Art. 22.
Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato
regionale dell'istruzione e della formazione
professionale
1. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e sue
successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti
modifiche:
Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione
professionale
Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del
Diritto allo Studio
Dipartimento regionale della formazione professionale
2. Nel quadro delle attribuzioni previste dall'art. 8, lett. h)
della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e sue successive
modifiche ed integrazioni i dipartimenti regionali di cui al
precedente comma operano nelle materie di relativa competenza in
base alle vigenti disposizioni di riferimento, secondo
l'articolazione organizzativa delle rispettive strutture e la
specificazione delle funzioni attribuite a ciascuna di esse da
determinarsi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dalla
presente legge, con le procedure di cui all'articolo 11, comma 2,
della legge regionale 3 dicembre 2003, n.20, nel rispetto del
limite ivi previsto.
3. Per l'immediata attuazione del presente articolo, senza
pregiudizio per la continuità e l'efficienza delle funzioni
dell'Autorità di Gestione del P0 F.S.E. 2014/2020, da mantenere a
tal fine in capo al dipartimento regionale della Formazione
Professionale, nelle more della definizione delle procedure
previste dal comma 3, in conformità all'art. 2, comma 1 lett. c)
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche
ed integrazioni, con decreto dell'Assessore regionale per
l'istruzione e per la formazione professionale sono adottate,
sentiti i dirigenti generali interessati, le determinazioni
organizzative riguardanti la transitoria ripartizione del personale
e delle risorse logistiche e strumentali dell'assessorato tra i
dipartimenti regionali di cui al comma i nonché l'interinale
attribuzione a ciascuno di essi delle pertinenti gestioni e delle
correlative strutture previste dal D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12
garantendone, ove occorrente, la dipendenza funzionale a carattere
interdipartimentale ed impartendo gli ulteriori indirizzi
applicativi per l'aggiornamento degli atti relativi al medesimo P0
FSE. 2014/2020 eventualmente necessario in base al presente
articolo.
4. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti regionali di cui al
comma i sono attribuiti con la procedura di cui all'articolo 11,
commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, fermo
restando, sino ai suddetti conferimenti, l'incarico di direzione e
l'assetto organizzativo della struttura di massima dimensione
dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione
professionale anteriormente determinati.
5. Gli oneri aggiuntivi derivanti dall'assegnazione del nuovo
incarico di Dirigente generale trovano copertura nell'ambito della
missione 1, programma 10, capitolo 212019».
All'articolo 22 occorre un emendamento per determinare la
quantificazione degli oneri aggiuntivi; quindi propongo di
sospendere momentaneamente l'esame dell'articolo 22.
Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:
«Art. 23.
Finanziamento del sistema di formazione
1. Gli interventi di cui agli articoli 6, 9 e 10 trovano riscontro
nell'ambito delle risorse disponibili del PO FSE 2014-2020 per i
corrispondenti obiettivi specifici ovvero in specifici fondi
comunitari e statali finalizzati. Gli interventi di cui
all'articolo 6 trovano riscontro altresì nella missione 4,
programma 6, capitoli 373554 e 373555 del bilancio della Regione
per il triennio 2019-2021 e nell'ambito delle risorse disponibili.
2. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio della Regione ad eccezione di
quanto previsto dall'articolo 21, comma 5.
3. Per le finalità della presente legge possono essere, altresì,
destinati i fondi SIE».
Non sono stati presentati emendamenti.
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:
«Art. 24.
Disposizioni transitorie e finali
1. La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 è abrogata dalla data di
entrata in vigore della presente legge fermo restando l'efficacia
degli atti e dei provvedimenti adottati in applicazione della
stessa.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo
11, comma 3, rimane vigente il decreto presidenziale 1 ottobre
2015, n.25.
3. Rimane ferma l'applicazione delle leggi regionali e statali che
disciplinano specifici settori e tipologie di interventi
formativi».
Non sono stati presentati emendamenti.
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo lo pongo
in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Indirizzo di saluto agli studenti dell'Istituto comprensivo
Istruzione superiore
E. Majorana di Avola
PRESIDENTE. Rivolgiamo un indirizzo di saluto agli studenti
dell'Istituto comprensivo istruzione superiore E. Majorana di Avola
che sono accompagnati dal dirigente scolastico Fabio Navanteri.
Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per cinque minuti in attesa
della redazione dell'emendamento all'articolo 22.
(La seduta, sospesa alle ore 16.38, è ripresa alle ore 16.45)
La seduta è ripresa.
Riprende il seguito del disegno di legge nn. 506-128/A
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo l'esame dell'articolo
22, in precedenza accantonato.
E' pervenuto a questa Presidenza l'emendamento 22.2, a firma
dell'assessore Lagalla, che è in distribuzione. Intanto, procediamo
alla votazione dell'emendamento 22.1, della Commissione.
Con il parere favorevole del Governo, lo pongo in votazione. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione con il parere favorevole della Commissione
l'emendamento 22.2, del Governo. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 22, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:
«Art. 25.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
"Istituzione del sistema regionale della formazione professionale"
(nn. 506-128/A)
PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale per scrutinio nominale
del disegno di legge "Istituzione del sistema regionale della
formazione professionale" (nn. 506-128/A).
Indìco la votazione per scrutinio nominale.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante
verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale:
Presenti 53
Votanti 32
Maggioranza 17
Favorevoli 32
Contrari 00
Astenuti 16
(L'Assemblea approva)
SAMMARTINO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAMMARTINO, presidente della Commissione. Grazie Presidente,
Governo, Parlamento, io volevo innanzitutto, a nome della
Commissione, ringraziare tutte le forze parlamentari e l'assessore
Lagalla per il lavoro che in questo anno è stato svolto dalla
Commissione che ho il piacere e l'onore di presiedere, in una
riforma che il Parlamento ha appena approvato, che da 41 anni credo
attendeva una risposta.
Una riforma che, insieme all'assessore Lagalla, è stata una delle
prime ipotesi di lavoro che dall'insediamento di questa Legislatura
abbiamo messo in campo, insieme alla riforma sul diritto allo
studio, e che ha visto in questi mesi e nelle ultime settimane la
concertazione con tutte la parti datoriali e con tutti i sindacati
del comparto, con il quale abbiamo lavorato affinché potesse uscire
una norma che il Parlamento ha dimostrato essere condivisa.
Io ringrazio le forze parlamentari anche per come in questi mesi
si sono relazionati con i membri della Commissione Lavoro e
cultura , a cui va personalmente il mio ringraziamento per lo
sforzo che abbiamo tutti insieme fatto nel voler fare sintesi e nel
voler cercare di condividere quanto in maniera più pragmatica
possibile un disegno di legge che guarda ai nuovi orizzonti della
formazione professionale in Sicilia, che non dà più alibi a nessun
Governo, oggi il Governo Musumeci domani agli altri Governi, per
fare sì che l'erogazione del servizio premi la qualità e premi
l'efficienza rispetto ad un passato che, magari, ha visto nel
comparto turbolenze per inesattezze o inadeguatezze anche dell'iter
legislativo.
Un ringraziamento particolare va agli Uffici dell'Assemblea, che
hanno sia dalla Commissione Lavoro che nella Commissione Bilancio
hanno aiutato i colleghi parlamentari nel redigere il testo. E va
un mio personale pensiero onorevole Di Mauro, e penso a lei e penso
al collega Cracolici e ai tanti che nella scorsa Legislatura hanno
accompagnato la XVI Legislatura, ad un collega che oggi non è più
in quest'Aula, che però ha insegnato a tanti di noi come il sapersi
comportare, come il saper condividere le esperienze politiche,
potesse portare a dei risultati. Il collega è il compianto
onorevole Lino Leanza, con il quale ho trascorso parte dell'inizio
della mia attività politica, proprio in V Commissione. Ed è a lui
che voglio rivolgere, con il voto di questa legge e con il voto che
ogni collega ha voluto esprimere, un pensiero. Un pensiero rivolto
al momento storico che viviamo in questa fase di Legislatura, mi
rivolgo al Governo ovviamente: questo Parlamento è capace di
legiferare. Io credo che col dialogo questo Governo si può
riappropriare anche della sua funzione. Il Parlamento ha dimostrato
ancora una volta che dai banchi dell'opposizione arrivano le
proposte e si condividono tra le forze parlamentari.
L'invito al Governo Musumeci è, quindi, di continuare nella strada
del dialogo e di non avere paura dell'istituzione parlamentare,
perché attraverso il Parlamento credo che si potranno fare ancora
passi in avanti in questa Legislatura e potremo dare risposte ai
siciliani, così come magari qualche anno addietro l'amico Lino ha
voluto tracciare in questa sua esperienza all'interno di questo
Palazzo.
Oggi mettiamo assieme un'altra riforma; un'altra riforma che dà
l'impegno concreto di quello che è il lavoro che, insieme ai
colleghi parlamentari della V Commissione, stiamo cercando di
portare avanti. E vuole essere un auspicio nei confronti di tutte
le forze parlamentari affinché si lavori una volta per tutte
nell'interesse generale dei siciliani e che non si guardi alla
divisione dei partiti, ma soprattutto non si guardi all'interesse
di parte.
GALLUZZO, relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLUZZO, relatore. Signor Presidente, ringrazio la Commissione
per avermi individuato come relatore del disegno di legge in un
rapporto di grande collaborazione di tutto il Parlamento. Ringrazio
l'assessore Lagalla che ha saputo coadiuvare tutte le parti sociali
in causa e insieme al Parlamento. Ringrazio il Presidente della
Commissione.
E' chiaro che questa era una riforma che tutta la formazione e
tutta la Sicilia aspettava perché comunque nel passato si erano
dati segnali non ottimi per quanto riguarda una parte essenziale di
quello che è il rapporto tra il lavoro, il mondo del lavoro e la
disoccupazione. Adesso, attraverso questa riforma possiamo
rimettere in cammino, anzi iniziare un nuovo cammino che può dare
sicuramente delle risposte a tutta la nostra Regione.
PRESIDENTE. Comunico all'Aula il voto favorevole dell'onorevole Di
Domenico e dell'onorevole Lupo al disegno di legge. Gli Uffici ne
prendono nota.
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
Grazie, signor Presidente e grazie agli onorevoli colleghi e
all'Assemblea per questo voto che licenzia una riforma importante,
così come è stato già ricordato tanto dall'onorevole quanto
dall'onorevole Presidente della V Commissione.
E' certamente una riforma attesa che consegna al Governo uno
strumento importante di governance della formazione professionale
in Sicilia, aggiungendo e facendo conseguire sicurezze e
opportunità, tanto alla platea dei lavoratori, quanto al sistema
nel suo complesso, quanto alle prospettive di formazione in un
rapporto sempre più stretto tra il mondo, tra il processo educativo
e l'occupazione e lo sbocco lavorativo.
Io mi associo alle considerazioni dell'onorevole Galluzzo e
dell'onorevole Sammartino rispetto al clima con il quale è stata
istruita, promossa, modificata, alla fine delibata questa legge che
oggi ha potuto trovare grazie a questo consenso diffuso, un momento
rapido e positivo di attuazione. E' l'auspicio per una prosecuzione
serena dei lavori parlamentari, in un clima di confronto sui temi
cruciali che ancora ci aspettano.
Io sono convinto che sono state accolte ampiamente dalla
Commissione le considerazioni e le osservazioni del Governo, così
come il Governo è stato attento al contributo, alla proposta che è
venuta dalle forze parlamentari.
E' una giornata importante che è segnata anche da alcune
coincidenze, la presentazione di un Avviso pubblico per il raccordo
tra formazione e lavoro, le fasi conclusive e decisionali relative
all'Avviso 8, la totale liberazione delle procedure legate al
secondo, terzo e quarto anno dei percorsi FP.
Insomma, possiamo dire che la Formazione ha ripreso il cammino con
delle scelte che il Governo, in mancanza di una normativa novata,
ha voluto evidentemente rimettere in campo sin da subito.
Oggi, con il fondamentale contributo parlamentare, con un dialogo
sereno tra le forze politiche, iscriviamo a merito di questo
Parlamento una pagina che certamente è importante, rassicurante per
il mondo della formazione, importante per il Governo, importante
per questo Parlamento.
Grazie e un augurio di buon lavoro a tutti.
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Cafeo ha votato, ma il suo
voto non è stato rilevato dal sistema di votazione elettronica.
Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari. La seduta riprenderà tra trenta
minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16.56, è ripresa alle ore 17.55)
Presidenza del Presidente MICCICHE'
La seduta è ripresa.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi è appena terminata la Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in cui io ed il Segretario
generale, l'onorevole Cracolici, in qualità di Presidente, di
Vicepresidente, ma attualmente Presidente della Commissione
scusate, onorevoli colleghi, per favore, se stiamo un attimo zitti
vi dico che cosa dobbiamo fare adesso, grazie.
Allora, oggi abbiamo avuto un incontro con i tecnici del Ministero
delle Regioni sulla proposta che è venuta fuori dalla Commissione
Vitalizi su questa proposta di legge sui vitalizi. Ho informato i
Capigruppo di quella che è stata la risultanza di questo incontro
per cui possiamo, comunque, in tempi, oserei dire, immediati,
iniziare la trattazione della legge sui vitalizi.
Però, poiché c'è una persona che sta aspettando di potere entrare
in quest'Aula in attesa della decisione della Commissione Verifica
Poteri, mentre si predispone il fascicolo della legge sui vitalizi
con gli emendamenti e quant'altro, proporrei di fare immediatamente
la Commissione Verifica Poteri e rinviare, se c'è l'accordo di
tutti, ma credo che ci debba essere, perché la legge sui vitalizi
deve essere approvata necessariamente entro giorno 30, di rinviare
a domattina la trattazione dei vitalizi.
Allora, per me possiamo andare avanti stasera, Facciamo la
discussione generale e domattina, però, inizia la votazione.
Benissimo, facciamo così, però domani mattina, tanto sempre
qualcuno mancherà, manca l'onorevole Cordaro, ma il Governo è
rappresentato da altri.
LUPO. Perché domani mattina, signor Presidente? O stasera o domani
pomeriggio.
PRESIDENTE. C'era qualcuno che voleva il fascicolo perché non
aveva avuto modo Allora, per quanto mi riguarda, sono assolutamente
favorevole ad andare avanti. Allora, scusate, sospendiamo mezz'ora
per la Commissione Verifica poteri, e ci rivediamo per iniziare il
dibattito.
FOTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. E' sull'argomento? Onorevole Foti, su che cosa? Perché
la decisione è stata presa. Ne ha facoltà.
FOTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le vorrei chiedere a
nome mio, dato che sono membro della Commissione Vitalizi, se
potesse essere un attimino spiegato di cosa si è andato a trattare
a Roma, perché io l'ho trovata davvero surreale la situazione che
si è creata cioè una Commissione si riunisce e vota e poi si va a
chiedere a Roma, avendo informazioni solo dagli articoli di stampa,
perché da quello che mi è noto non ci sono state delle note
scritte, richieste da chi?
PRESIDENTE. Ci sono state note scritte. E' stata inviata la legge,
la prego, lei si faccia spiegare
FOTI. Se potessi comprendere il contenuto, dato che .
PRESIDENTE. Si faccia spiegare dal suo Capogruppo quello che
abbiamo discusso. Parli con il suo Capogruppo che lo ha appena
saputo.
La seduta è sospesa e riprenderà tra trenta minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 17.59, è ripresa alle ore 18.58)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Commissione Verifica Poteri sta
prendendo molto più tempo di quanto pensassimo perché ci sono dei
problemi che si devono risolvere.
A questo punto chiuderei la seduta di oggi. Ci riuniamo domani
pomeriggio in modo da potere andare avanti tutta la sera con la
Commissione Verifica Poteri che, purtroppo, ha dei problemi che
dobbiamo risolvere.
Pertanto, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 27 novembre
2019, alle ore 16.00, con al primo punto dell'ordine del giorno il
disegno di legge sui vitalizi.
La seduta è tolta alle ore 18.59(*)
(*) L'ordine del giorno della seduta n. 156 è pubblicato sul sito
internet istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana e di
seguito riportato:
Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII Legislatura
XIII SESSIONE ORDINARIA
156a SEDUTA PUBBLICA
Mercoledì 27 novembre 2019 - ore 16.00
ORDINE DEL GIORNO
I -COMUNICAZIONI
II -DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi
(n. 622-564-624-629/A) (Seguito)
Relatore: on. Pellegrino
2) Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove
disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti (nn. 290-49-76-
179-267/A) (Seguito)
Relatore: on. Savarino
3) Disposizioni in materia di lobbying presso i decisori pubblici
(n. 343/A) (Seguito)
Relatore: on. Mangiacavallo
4) Norme relative al funzionamento della forma di Governo
regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla
conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli
articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione (n. 66-
143/A) (Seguito)
Relatore: on. Amata
5) Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante
Modifiche al decreto legislativo n. 39 del 2013 e ss.mm.ii., in
materia di inconferibilità.' (n. 599/A)
Relatore: on. Ciancio
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio
Allegato A
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*)
- Risposte scritte pervenute alle seguenti interrogazioni:
- da parte dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica
N. 390 - Chiarimenti sulla procedura concorsuale indetta dal
Comune di Mazara del Vallo (TP) per 1 posto di dirigente di polizia
municipale.
Firmatari: Tancredi Sergio; Campo Stefania; Cappello Francesco;
Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di Paola
Nunzio; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Marano Jose; Pagana
Elena; Palmeri Valentina; Pasqua Giorgio; Schillaci Roberta;
Siragusa Salvatore; Sunseri Luigi; Trizzino Giampiero; Zafarana
Valentina; Zito Stefano
Con nota prot. n. 57409/IN.17 del 15 novembre 2018 il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali. La
firma dell'onorevole Cancelleri è decaduta a seguito della presa
d'atto, da parte dell'Assemblea, delle sue dimissioni dalla carica
di deputato regionale (v. seduta n. 138 del 17.09.2019).
N. 653 - Chiarimenti sulla regolarità della condotta di Open Fiber
S.p.A. nella realizzazione di reti in fibra ottica nel territorio
del Comune di Siracusa.
Firmatari:Zito Stefano; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti
Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Tancredi Sergio;
Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania;
Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino;
Pasqua Giorgio
- Con nota prot. n. 8910/IN.17 del 4 marzo 2019 il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali. - La
firma dell'on. Cancelleri è decaduta a seguito della presa d'atto,
da parte dell'Assemblea, delle sue dimissioni dalla carica di
deputato regionale (v. seduta n. 138 del 17.09.2019).
(*) Le risposte alle suddette interrogazioni saranno pubblicate
nell'allegato B al resoconto dell'odierna seduta.
Annunzio di interrogazioni
- con richiesta di risposta orale presentate:
N. 1129 - Precisazioni in merito alla partecipazione della Regione
alla 55 edizione di SMAU Milano.
- Presidente Regione
Barbagallo Anthony Emanuele
N. 1132 - Chiarimenti circa la validità delle deliberazioni del
Cda dell'AST ai sensi dell'articolo 24 del relativo statuto.
- Assessore Economia
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Fava Claudio
N. 1133 - Chiarimenti in merito alla direzione scientifica
dell'IRCCS Bonino-Puleo di Messina.
- Assessore Salute
Fava Claudio
N. 1135 - Interventi per il rifinanziamento delle risorse di cui
al Patto per la Sicilia di Gela (CL) e Termini Imerese (PA).
- Presidente Regione
- Assessore Attività produttive
Arancio Giuseppe Concetto; Cracolici Antonello; Gucciardi
Baldassare; Lupo Giuseppe; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale
Emanuele; Catanzaro Michele; De Domenico Francesco
Le interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per essere
svolte al proprio turno.
- con richiesta di risposta in Commissione presentata:
N. 1130 - Perdurante attività speculativa nelle tariffe dei voli
aerei da e per la Sicilia.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
- Assessore Economia
De Domenico Francesco; Gucciardi Baldassare; Lupo Giuseppe;
Arancio Giuseppe Concetto; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale
Emanuele; Catanzaro Michele
L'interrogazione sarà inviata al Governo ed alla competente
Commissione.
- con richiesta di risposta scritta presentate:
N. 1126 - Precisazioni e interventi in merito alla solidità
economico-finanziaria del Comune di Floridia in seguito ai rilievi
della Corte dei Conti.
- Presidente Regione
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Zito Stefano; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela;
Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore;
Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Tancredi Sergio; Sunseri
Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di
Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua
Giorgio
N. 1127 - Chiarimenti circa i lavori di bonifica e sanificazione
della scuola Sandro Pertini di Canicattì (AG).
- Presidente Regione
- Assessore Istruzione e Formazione
Savarino Giuseppa
N. 1128 - Interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di
percorribilità in sicurezza della strada provinciale SP12.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Lupo Giuseppe; Cracolici Antonello; Catanzaro Michele
N. 1131 - Precisazioni in merito alla manifestazione di interesse
per la realizzazione di programmi di housing sociale.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Siragusa Salvatore; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti
Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Trizzino
Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio;
Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania;
Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino;
Pasqua Giorgio
N. 1134 - Chiarimenti circa gli effetti economici di cui al
contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario
di interesse regionale e locale riguardo al ricorso a bus
sostitutivi.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Foti Angela; Cappello Francesco; Ciancio Gianina;
Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore;
Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi
Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo
Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca
Antonino; Pasqua Giorgio
Le interrogazioni saranno inviate al Governo.
Annunzio di interpellanze
N. 218 - Urgente emanazione di una circolare esplicativa circa la
competenza ad adottare i piani attuativi del PRG.
- Assessore Territorio e Ambiente
Barbagallo Anthony Emanuele
N. 219 - Notizie sulla gestione commissariale delle IPAB.
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
Lupo Giuseppe
Trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo
abbia fatto alcuna dichiarazione, le interpellanze si intendono
accettate e saranno iscritte all'ordine del giorno per essere
svolte al proprio turno.
Annunzio di mozione
N. 298 - Dichiarazione dello stato di calamità naturale per i
danni provocati alla rete viaria del territorio ennese colpito dai
violenti nubifragi del 24 novembre 2019.
Pagana Elena; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela;
Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore;
Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi
Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo
Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua
Giorgio
Presentata il 25/11/19
La mozione sarà demandata, a norma dell'articolo 153 del
Regolamento interno, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari per la determinazione della relativa data di
discussione.
Allegato B
Risposte scritte ad interrogazioni