Presidenza del Presidente Miccichè
Presidenza del vicepresidente Di Mauro
La seduta è aperta alle ore 16.04
PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta
precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che
intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza
di osservazioni in contrario nella presente seduta.
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do
il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni
mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel
corso della seduta.
Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera
personale di voto.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Missione
PRESIDENTE. Comunico che con nota prot. n. 426/Gab del 6 febbraio
2020 la VI Commissione legislativa permanente salute, servizi
sociali e sanitari , è stata autorizzata a riunirsi giovedì 13
febbraio c.a. presso il P.T.A. San Luigi di Catania e il costruendo
Pronto soccorso dell'Ospedale Garibaldi.
L'Assemblea ne prende atto.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui
all'articolo 83 del Regolamento interno dell'Assemblea saranno
riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.
Onorevoli colleghi, convoco la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari perché troppi deputati mi chiedono di dire la
loro su questo voto delle provincie.
Per cui, piuttosto che iniziare un dibattito in Aula che non
finirebbe mai, convoco la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari immediatamente, in Sala lettura Deputati, e la seduta
riprenderà al termine della Conferenza.
(La seduta, sospesa alle ore 16.05, è ripresa alle ore 16.52)
Presidenza del Vicepresidente DI MAURO
La seduta è ripresa.
Seguito della discussione del disegno di legge «Disposizioni in
materia cimiteriale,
di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge
regionale
17 agosto 2010, n. 18» (nn. 152-56-646 bis/A)
PRESIDENTE. Si passa al II punto all'ordine del giorno:
Discussione dei disegni di legge. Attendiamo l'arrivo del Governo,
il Vicepresidente della Commissione, onorevole Genovese, è in Aula.
Invito i componenti la I Commissione a prendere posto
nell'apposito banco.
Ricordo ai colleghi che ieri abbiamo ultimato la discussione
generale e dobbiamo attendere il Governo; sospendo la Seduta per 5
minuti in attesa che arrivi il Governo.
(La seduta sospesa alle ore 16.53 è ripresa alle ore 17.15)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Allora, abbiamo il Governo al proprio tavolo. I
colleghi della I Commissione sono pregati di prendere posto.
Onorevole Figuccia, prenda posto in Commissione. Gli altri colleghi
della I Commissione prendano posto e cominciamo la trattazione.
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Art. 1
Finalità, oggetto e principi della disciplina.
1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle
funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia
mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei
cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei
servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di
evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle
prestazioni.
2. In particolare, la presente legge:
a) definisce le funzioni della Regione e degli enti locali e
individua, in particolare, i compiti dei comuni e le modalità di
svolgimento delle loro funzioni e servizi;
b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le
procedure relative alla polizia mortuaria, in coerenza con la
normativa statale;
c) regolamenta le condizioni ed i requisiti per l'esercizio
dell'attività funeraria.
3. Ai fini della presente legge:
a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle
funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito
l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente
legislazione;
c) per resto mortale si intende un cadavere, in qualunque stato di
trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o
tumulazione aerata ovvero di tumulazione stagna. Qualora il periodo
di inumazione ordinaria sia stato stabilito in misura inferiore, il
termine di dieci anni di cui alla presente lettera è da
considerarsi corrispondentemente abbreviato;
d) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni
assicurate in via obbligatoria sia dal comune sia dall'azienda
sanitaria provinciale, quali il trasporto funebre per indigenti, la
raccolta ed il trasporto funebre su chiamata dell'autorità
giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di
osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le
attività di medicina necroscopica;
e) nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funeraria ed i
servizi forniti dalle strutture per il commiato nonché i servizi ad
essi connessi di cui agli articoli 12 e 13, che non costituiscono
compiti obbligatori dei comuni. Ove effettuato in modo disgiunto
dall'attività funeraria rientra nell'ambito funebre anche il solo
trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla
lettera d);
f) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività
connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le
operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di
spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
g) nell'ambito della polizia mortuaria sono ricomprese le attività
di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti
competenti».
Si passa all'emendamento 1.1, a firma Caronia, Catalfamo, Bulla e
Ragusa. Volevo pregare l'onorevole Caronia se lo vuole spiegare per
capire meglio cosa vuol intendere con l'aggiunta del termine
manufatti .
Ha facoltà di parlare l'onorevole Caronia per illustrarlo.
CARONIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori, in
realtà riportando al comma 3 dell'articolo 1, la ratio di questa
aggiunzione stava ad indicare che, nelle autorizzazioni che
venivano date alla lettera f), quindi nell'ambito cimiteriale sono
ricomprese una serie di attività che sono, appunto, connesse, alla
disponibilità del demanio cimiteriale.
Quali operazioni cimiteriali, la registrazione, la concessione di
spazi cimiteriali è nel testo e poi, appunto, si aggiungevano le
parole manufatti poiché anche per l'apposizione di manufatti che
vengono messi a corredo delle sepolture vengono rilasciate delle
autorizzazioni o, comunque, viene rilasciato un titolo che permette
l'apposizione di questi manufatti, cosa che se non è prevista
diventa un e quindi non autorizzabile. Per cui, con questo
inserimento di manufatti, si voleva valutare questa fattispecie.
Probabilmente si potrà perfezionare in termini di 117, in termini
di composizione del testo, ma l'obiettivo dell'emendamento è
questo, Presidente.
PRESIDENTE. Allora lo accantoniamo un momento? Così lei presenta
un emendamento correttivo e passiamo all'articolo 2. Lo
accantoniamo in questo momento.
LUPO. E' un buon inizio
PRESIDENTE. E' un inizio fatto con logica. Se non è completo è
giusto accantonarlo.
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Art. 2
Funzioni della Regione
1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e
uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle
ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei
diritti essenziali della popolazione e della tutela delle
condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie
disciplinate dalla presente legge:
a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza,
anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli enti
locali e alle aziende sanitarie provinciali, che sono tenuti a
fornire ai competenti uffici regionali le necessarie informazioni;
b) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti
dalla presente legge.
2. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti
locali, sono individuati i criteri generali in materia di piani
cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri,
dei resti mortali e delle ceneri, nel rispetto dei principi della
normativa nazionale e della presente legge».
Vi è un emendamento a firma sempre Caronia, Catalfamo, Bulla,
Ragusa. L'emendamento 2.1: al comma 1 le parole sul territorio
regionale sono soppresse.
Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Se può
spiegarlo
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caronia per
illustrarlo.
CARONIA. Diciamo che questa era semplicemente perché, da un punto
di vista della spiegazione, è pleonastico
Però devo dire che, siccome sono state sollevate alcune delle
osservazioni durante la trattazione in Commissione, rispetto al
fatto che se un soggetto, le condizioni che devono essere
rispettate valgono per i cittadini in genere, il fatto di dire
della Regione siciliana è come se si volesse ragionare soltanto del
cittadino che .
PRESIDENTE. Si, ma parliamo di piani cimiteriali, di che cosa
della Regione siciliana? Quindi è inutile inserirlo. Se lo
riteniamo
CARONIA. Se lo riteniamo pleonastico si può anche
PRESIDENTE. Va bene, l'emendamento 2.1 è ritirato.
Pongo in votazione l'articolo 2. Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Art. 3.
Funzioni dei comuni e gestione dei servizi pubblici
1. I comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle
funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della
normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni. La gestione dei servizi
pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere
effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di
gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici
locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno
soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di
equità e di decoro.
2. La gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici è
incompatibile con l'attività funeraria di cui all'articolo 13. Le
gestioni in corso in contrasto con le previsioni del presente comma
cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nei comuni, singoli o associati, con
popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, non si
applica il regime d'incompatibilità tra lo svolgimento di attività
funeraria e la gestione del servizio cimiteriale.
3. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori a essi
spettanti ai sensi della normativa statale e regionale, i comuni
hanno facoltà di assumere e organizzare attività e servizi
accessori, da svolgere anche in concorso con altri soggetti
imprenditoriali, quali l'attività funeraria o la gestione di
strutture per il commiato.
4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate non possono in ogni caso essere dati in
gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate
o collegate, l'attività funeraria di cui all'articolo 13. Le
gestioni in corso in contrasto con le previsioni del presente comma
cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 3.1 dell'onorevole
Lo Curto. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Art. 4.
Sale del rito civile
1. Le amministrazioni locali sono obbligate a mettere a
disposizione dei cittadini delle sale, all'interno degli immobili
comunali o nelle aree cimiteriali, adeguatamente capienti e adatte
a svolgere riti funebri civili, nelle quali la salma è di transito,
per un periodo di tempo uguale a quello della cerimonia e comunque
per non oltre due ore».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 4.1, a firma
dell'onorevole Lo Curto.
Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Art. 5
Aree speciali dei cimiteri
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i
sindaci concedono aree adeguate nel cimitero comunale per la
sepoltura di cadaveri di persone appartenenti alle comunità
straniere che ne facciano domanda.
2. Nei cimiteri sono previste aree speciali e separate per la
sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da
quello cattolico.
3. Nelle aree di cui al comma 2, in conformità alla circolare 31
luglio 1998, n. 10 del Ministero della Sanità, per le professioni
religiose che lo prevedano espressamente è consentita la inumazione
del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il
trasporto funebre è in ogni caso obbligatorio l'impiego della cassa
di legno nel rispetto della normativa vigente».
Comunico che è stato presentato l'emendamento 5.2, a firma degli
onorevoli Sammartino ed Aricò.
Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Comunico che è stato presentato l'emendamento 5.1, a firma degli
onorevoli Savarino ed Aricò. Aggiunge la firma l'onorevole
Siracusa.
Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Art. 6.
Funzioni amministrative e di vigilanza
1. Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste dalla presente
legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite
ai comuni le funzioni autorizzative in merito:
a) all'esercizio dell'attività funeraria di cui all'articolo 13;
b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il
commiato di cui all'articolo 12.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, la vigilanza e il
controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella
presente legge spetta al comune, che si avvale, per i profili
igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria provinciale
territorialmente competente».
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Art. 7.
Regolamenti comunali
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge
e in conformità ai principi della normativa statale, i comuni,
singoli o associati, disciplinano le attività funerarie,
necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso
apposito regolamento.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1, sono in particolare
stabiliti:
a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio
dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle
salme e degli obitori nonché le modalità di fornitura dei servizi
cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di
trasporto delle salme e dei cadaveri;
c) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che
non possono essere inferiori a euro 500,00 né superiori a euro
10.000,00.
3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le
modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali
d'affezione, da parte di soggetti privati, definendone i requisiti.
L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali
d'affezione è concessa dal comune, previo parere favorevole
dell'azienda sanitaria provinciale competente».
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Art. 8.
Organizzazione delle attività di medicina necroscopica
1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia
delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture
di medicina legale delle aziende sanitaria provinciali garantiscono
le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle
attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di
espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte
improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale
provvedono altresì al riscontro diagnostico, anche mediante
convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le
cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti
sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque
deceduti al di fuori dell'ospedale.
2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal
medico necroscopo nominato dal direttore generale di ciascuna
azienda sanitaria provinciale fra i medici dipendenti o
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, inclusi i medici
di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e
l'ottimale distribuzione del servizio».
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Art. 9.
Decesso per malattia infettiva e diffusiva
1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva,
il medico necroscopo dell'azienda sanitaria provinciale competente
deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure
che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali
misure devono essere coerenti con consolidate evidenze
scientifiche.
2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto
ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli
adeguati mezzi di protezione (DPI) per prevenire un eventuale
contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici».
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Art. 10.
Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali
1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche
ed integrazioni, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte
per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei
conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione
presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture
ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite
strutture per il commiato di cui all'articolo 12.
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico
dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto
della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e
che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per
il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente
nell'ambito del territorio della regione.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore
impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino
eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di
pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in
tempi brevi.
5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal
comune di partenza.
6. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal
luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle
strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze
compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o
dall'uno all'altro di questi luoghi.
7. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con
unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al
comma 6, dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale
comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire
mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con
personale necroforo in numero adeguato, nel rispetto delle vigenti
norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
8. Per il trasporto del cadavere da comune a comune e comunque
entro i confini regionali, il trattamento antiputrefattivo di cui
all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285 è consentito con l'utilizzo di altri
preparati che assicurino la conservazione a breve termine del
cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e
l'ambiente. Il trattamento di cui al suddetto articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è effettuato
quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto
all'estero ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a
seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di
tutela della salute pubblica. Il trattamento antiputrefattivo è
effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa
funebre che provvede al confezionamento del feretro.
9. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto,
l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per
il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al
trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
10. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione
all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27
e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990
competono al comune ove è avvenuto il decesso.
11. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle
salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del
servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste
dall'articolo 3, commi 2 e 4.
12. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso
dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento
della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto
il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a
nessun titolo possa essere collegato a un soggetto esercente
l'attività funeraria.
13. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le
procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e
dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i
soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico-
sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli
operatori, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa
statale e dalla presente legge».
Comunico che è stato presentato l'emendamento soppressivo 10.4, a
firma degli onorevoli Savarino ed Aricò.
SAVARINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAVARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto ringrazio
la Commissione per avere voluto recepire l'emendamento, che dà la
possibilità ai sindaci di allocare nell'interno dei cimiteri se c'è
degli spazi anche ai cimiteri per gli animali. E' un tema molto
sentito da tantissime famiglie.
Ormai il 40 per cento delle famiglie italiane ha un animale
domestico a casa, e l'affetto che ognuno di noi prova per questi
animali domestici è talmente tanto che vogliamo anche conservarne
un giusto ricordo nel momento in cui ci lasciano. Quindi, io vi
ringrazio per avere accolto questa nostra sollecitazione.
La mia perplessità, per questo ho presentato un emendamento
soppressivo sul 9, è che mi segnalano che nel citare la normativa
nazionale l'articolo da voi proposto si discosta nel comma 3,
togliendo la limitazione dall'ambito del territorio del comune,
come la normativa nazionale prevede, all'ambito del territorio di
tutta la Regione. Questo metterebbe in difficoltà le piccole
imprese locali, che potrebbero essere fagocitate dalla grandi
imprese delle grandi città.
Per cui sarebbe preferibile mantenere la normativa nazionale sul
tema che, voglio dire, è completa, è assolutamente uguale a quella
che voi citate, tranne che su questo tema che potrebbe appunto
andare incontro a delle difficoltà di concorrenza delle imprese dei
piccoli comuni rispetto a quelle delle grandi città. Grazie.
LO CURTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO CURTO. Signor Presidente, onorevoli gentili colleghi, questo
disegno di legge, come già detto ieri, nasce dalla sinergia appunto
che è scaturita nel confronto e con il confronto con gli operatori
di questo settore.
Ovviamente, i nostri consulenti legislativi, gli Uffici
legislativi dell'Assemblea regionale, hanno lavorato alacremente
per confrontare la normativa nazionale e regionale anche di Regioni
differenti dalla nostra e, sopprimere questo articolo, significa
proprio scompaginare la legge.
Sono, assolutamente, quindi, perché quest'articolo rimanga ed
anche il comma 3, perché il comma 3 riguarda il certificato medico,
non riguarda tutto ciò che ha espresso l'onorevole Savarino.
Ritengo, assolutamente, che non ci siano le condizioni per la
soppressione dell'articolo e dello stesso comma.
GUCCIARDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUCCIARDI. Signor Presidente, colleghi, Governo. E' stato già
detto, la soppressione di questo articolo significherebbe
scompaginare completamente anche il significato della norma, perché
i problemi più seri e più gravi che riguardano anche le
problematiche di natura affettiva, le complicazioni di natura
familiare, tutto ciò che è intorno a questo percorso, si svolge in
ogni famiglia, è soprattutto appesantito dalle problematiche che il
trasporto della salma ha dato per la legislazione nazionale,
soprattutto per il DPR n. 285/90, che è il Regolamento di polizia
mortuaria tutt'ora vigente nel nostro Paese.
Trattandosi, pertanto, di quanto previsto dal comma 3,
dell'articolo 10, soltanto, della certificazione e la
certificazione che viene data dal medico, e la certificazione,
onorevole Savarino, deve escludere, soprattutto, le malattie
infettive, il rischio, eccetera. Il trasporto, quindi, fuori
Regione evidentemente ha bisogno di qualche garanzia in più, per
cui ritengo, per il lavoro eccellente, peraltro, che ha fatto la
Commissione, che l'articolo vada lasciato intatto in questa
direzione, e che sarebbe assolutamente sbagliato modificarlo,
perché significherebbe quasi vanificare l'intero senso e l'intero
contenuto della legge.
SAVARINO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 10.4.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 10.2, a firma dell'onorevole Lo Curto.
Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 10.1, a firma dell'onorevole Pasqua.
PASQUA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASQUA. Signor Presidente, con questo emendamento, sto cercando di
normare quei casi che succedono troppo soventemente negli ospedali.
Cosa succede negli ospedali?
Decede una persona. Il cadavere viene portato in sala mortuaria
dell'ospedale. C'è la corsa dei parenti perché lo vogliono subito a
casa, immediatamente. Ed allora, si innesca quel meccanismo davvero
poco virtuoso, anzi, quasi, a volte, delinquenziale, e le cronache
giudiziarie ne sono piene, e le cronache giornalistiche pure, di
casi in cui ci sono problemi in quelle situazioni.
Con questo emendamento, si rende disponibile la salma ai parenti,
già neppure 2 ore dopo il decesso. Accertandone semplicemente il
decesso, il periodo di osservazione si può fare presso la
struttura, la sala del commiato, l'abitazione, immediatamente, e si
toglie quel mercimonio degli avvoltoi che sono negli ospedali. Per
questo, vi chiedo di approvarlo e risolvere anche l'ennesimo
problemi degli ospedali siciliani.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 10.3, a firma dell'onorevole Lo Curto. Il
parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 10.5, a firma dell'onorevole Lo Curto. Il
parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 10, così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si torna all'articolo 1, in precedenza accantonato.
Sull'articolo 1 è stato presentato l'emendamento di riscrittura
1.1.R, dell'onorevole Caronia ed altri, gli stessi firmatari
dell'emendamento 1.1.
Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 1 così come emendato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Art. 11
Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di
cremazione
1. Alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1 bis. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto
dei principi e con le modalità previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche
ed integrazioni e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.
1 ter. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di
cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche
riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento. E'
consentita, su richiesta, la cremazione di cadaveri provenienti da
altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di
ricezione.
1 quater. In conformità alle previsioni della legge n. 130/2001, è
consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno
dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei
familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il comune
autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione
nell'Albo pretorio di uno specifico avviso. ;
b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
5 bis. In caso di affidamento personale dell'urna il comune
annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario
unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.
Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni
delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte
dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di
profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-
sanitario. ;
c) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1 bis. Ai fini di cui al comma 1, le Città metropolitane ed i
liberi Consorzi comunali valutano il fabbisogno di crematori
nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione
residente, della distanza chilometrica e della necessità di
consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di
sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino. La
localizzazione dei nuovi impianti è individuata d'intesa con i
comuni interessati. Le Città metropolitane ed i liberi Consorzi
comunali possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del
servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune
forme di collaborazione con crematori situati in ambiti
territoriali contigui».
All'articolo 11 è stato presentato un emendamento dagli onorevoli
Caronia, Catalfamo, Bulla e Ragusa.
Considerato che chiedete apposito intervento dell'Assessorato
regionale alla salute, sarebbe opportuno cambiare il termine
regolamento con il termine decreto .
Invito l'onorevole Caronia a presentare un emendamento in questo
senso.
GUCCIARDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUCCIARDI. Signor presidente, onorevoli colleghi, che bisogna
intervenire in questo senso, cioè che l'Assessorato regionale alla
salute debba intervenire per dare degli orientamenti in una materia
così complessa e delicata per le implicazioni di natura igienico-
sanitarie che esso comporta, è chiaro.
Tuttavia, il Regolamento con decreto dell'assessore mi sembra
Allora, io direi che l'assessore per la salute, con decreto,
adotta delle linee guida che i comuni, con regolamento, poi saranno
obbligati ad attuare.
Su questo, credo, ci vorrebbe un sub emendamento, ma ritengo che,
dal punto di vista delle procedure possa funzionare meglio.
PRESIDENTE. Mi pare pertinente.
Accantoniamo l'articolo 11 di modo che, nel frattempo, i colleghi
scrivono l'emendamento.
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Art. 12.
Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18
in materia di strutture per il commiato
1. All'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 le
parole spazi per il commiato , ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle parole strutture per il commiato .
2. Alla legge regionale n. 18/2010, dopo l'articolo 5 è aggiunto
il seguente:
Art. 5 bis.
Caratteristiche delle strutture per il commiato
1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o
privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia
richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine
all'accesso. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici o
privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa
comunicazione al comune competente.
2. Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche
per la custodia e l'esposizione delle salme.
3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture
devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie
previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari
delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
4. Le strutture per il commiato non possono essere collocate
nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private né di
strutture socio-sanitarie o di vita colletti-va. Tali strutture
possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.
5. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e
rispondere ai seguenti requisiti:
a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della
normativa vigente in materia;
c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8
della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente
distribuita;
d) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve
diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in
relazione a situazioni geografiche particolari;
e) superficie minima in pianta dei singoli locali di
commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore
a 7 metri;
f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni
microclimatiche confortevoli;
g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche
per i portatori di handicap;
h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei
partecipanti.
6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità
dei locali compete all'azienda sanitaria provinciale competente. .
3. All'articolo 8 della legge regionale n. 18/2010, le parole
degli spazi per il commiato sono sostituite dalle parole delle
strutture per il commiato ».
All'articolo 12 è stato presentato l'emendamento 12.2,
dell'onorevole Lo Curto.
LO CURTO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO CURTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 5 ter
serve - intanto il 12.2 apporta delle modifiche di soppressione di
alcune parti, che erano prima specificate nell'articolo 12.
Con l'articolo 5 ter si introduce la casa funeraria.
Questo, per distinguerla nettamente e chiaramente dalla casa del
commiato, e declina, ai sensi della normativa nazionale e vigente,
cosa debba avere in termini di requisiti ed a cosa serva la casa
funeraria. Perché, molto spesso - ed era questo che andava
modificato nella stesura precedente - la casa del commiato veniva
usata, può essere usata come casa funeraria.
Invece, ci sono delle funzioni - a cui gli addetti al lavoro, nel
trattare la persona che è deceduta, devono poter adempiere. Sono
l'osservazione post mortem, la custodia ed esposizione del defunto,
l'attività di commemorazione e commiato, che può essere fatta anche
nella casa funeraria. E sono declinate qui.
E, poi, naturalmente, le precise condizioni ed i requisiti che
deve possedere questa casa funeraria. Naturalmente, questo per
evitare che in ogni condominio possa sorgere una casa funeraria, e
questo non è possibile per le questioni anche igienico sanitarie di
cui abbiamo detto prima nel trattare la persona defunta, e le
questioni legate anche alla struttura stessa dell'immobile dove
deve essere esposta non soltanto la salma della persona defunta, ma
anche tutte le operazioni che sono precedenti alle funzioni stesse
del commiato. Grazie Presidente.
Presidenza del Presidente MICCICHE'
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 12.2.
Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Se si
potesse un momento accantonare, Presidente, parleremmo con la
presentatrice per capire se si possono fare modifiche.
PRESIDENTE. Accantoniamo allora anche questo.
Gli articoli 11 e 12 sono accantonati.
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Art. 13.
Attività funeraria
1. Ai sensi della presente legge per attività funeraria si
intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta
le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche
amministrative inerenti al decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in
occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri
e di ossa umane.
2. Le imprese che intendono svolgere l'attività funeraria
devono presentare segnalazione certificata di inizio attività,
ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
comune in cui ha sede legale l'impresa. La segnalazione di
inizio attività deve essere corredata della documentazione e
delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di
cui al comma 3.
3. L'esercizio dell'attività funeraria, da svolgere nel
rispetto dei principi di concorrenza e tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori e con modalità che assicurino la
libertà di scelta delle famiglie del defunto, è subordinato alla
sussistenza e permanenza dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati;
b) almeno un carro funebre e un'autorimessa attrezzata per la
disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
c) almeno una sede idonea alla trattazione degli affari
amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la
dichiarazione di inizio attività;
d) personale in possesso di adeguate conoscenze teorico-
pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
e) un responsabile della conduzione dell'attività funeraria,
specificamente individuato, anche coincidente col legale
rappresentante dell'impresa.
4. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio
dell'attività funeraria.
5. Fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali
previste dalla normativa vigente e l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7,
il comune dispone la sospensione dall'esercizio dell'attività
funeraria, per un periodo di tempo determinato, nei confronti
dell'impresa che, nello svolgimento dell'attività funeraria o
del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente
offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per
ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno
o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più
funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere
disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
6. Ogni comune istituisce un elenco, consultabile attraverso il
sito istituzionale, delle imprese esercenti l'attività funeraria
aventi sede nel territorio comunale».
Si passa all'emendamento 13.1. Onorevole Lo Curto, lo mantiene?
LO CURTO. Assolutamente sì.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 13.2, dell'onorevole Lo Curto.
DE DOMENICO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE DOMENICO. Signor Presidente, io intervengo sulla lettera d) che
già per me fatta senza responsabilità e senza guardare a quello che
è il tessuto imprenditoriale di questo settore. In questo settore
ci sono decine di piccoli imprenditori che lavorano con le ditte
individuali, o che al massimo hanno un dipendente, e poi per le
necessità contingenti al servizio, si avvalgono di piccole
cooperative di trasporto dei malati.
Ora, non conoscere il mercato, ha portato a scrivere una norma di
questo genere, perché pretendere i dipendenti o addirittura quattro
dipendenti, significa volere la chiusura immediata di queste
attività d'impresa. Il che mi sembra veramente un paradosso. Questo
Parlamento che legifera la chiusura delle piccole imprese in
Sicilia.
Io ritengo che dobbiamo mettere un minimo, sono intanto contrario
a questo emendamento, assolutamente, ma toglierei la parola
dipendenti e mettere collaboratori nel testo della legge, che mi
sembra più adeguato a quello che il mercato offre in questo
momento. Così come l'altro requisito, quello dell'autovettura. Vi
voglio dire che ci sono autovetture che costano oltre 100 mila
euro, e che molte di queste piccole imprese, proprio per la
scarsità dell'utenza, perché molti oramai diciamo tendono a
risparmiare, giustamente per la crisi economica che attanaglia le
nostre famiglie, molte di queste imprese utilizzano un carro
funebre insieme, consorziando diverse imprese. Quindi non dobbiamo
mettere dei paletti all'accesso e alla possibilità di continuare ad
esercitare un'attività a chi oggi è sul mercato onestamente e paga
le tasse.
PRESIDENTE. Onorevole Lo Curto, l'obiezione dell'onorevole De
Domenico, devo dire, mi sembrava pertinente. Se non lo vuole
cambiare lo mettiamo in votazione.
Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario a
maggioranza.
PRESIDENTE. Contrario a questo emendamento. Quindi, lei dà ragione
all'onorevole De Domenico.
E' quello di almeno quattro dipendenti, che mi sembra
effettivamente. Il fatto che noi decidiamo quanti debbano essere,
mi sembra una forzatura.
LO CURTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO CURTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi lo decidiamo
in ragione del fatto che dobbiamo aiutare a fare impresa, e questo
nel rispetto, ovviamente, di alcune caratteristiche ben definite e
determinate, perché quello a cui si assiste oggi, purtroppo, a
tutto danno di coloro che perdono un proprio congiunto e in quel
momento ovviamente si affidano a qualunque situazione, perché non
sono nelle condizioni davvero di decidere qual è l'impresa che
abbia qualità e caratteristiche.
Allora, la piccola impresa, quella che noi vorremmo tutelare, in
verità non è neanche un piccola impresa, perché spesso accade che
c'è una saracinesca che viene alzata, si infila lì dentro un carro,
e si crede che quella sia un'impresa con le solite logiche con cui
siamo abituati, purtroppo, a fare i conti in Sicilia, e a cui
questa legge vuole porre rimedio. Arriva la telefonata
dall'ospedale, o anche da un amico che dice: presentati
E allora in fretta e furia, senza nessuna capacità di impresa,
senza nessuna struttura che abbia requisiti di struttura d'impresa,
e senza nessuna capacità di formazione del personale, si prende
chicchessia, che anche in modo saltuario possa fare questo lavoro e
gli si affida il servizio. Così non può funzionare, ci siamo detti
quando la Commissione ha esitato il disegno di legge c'era scritto
che abbia un numero adeguato, chi è che stabilisce quale deve
essere il numero adeguato per l'impresa e definirsi seria, allora
ci siamo interrogati sul merito, abbiamo interrogato le imprese, le
imprese si sono consultate con gli Uffici.
Con gli Uffici legislativi abbiamo concordato di dare una vera e
propria struttura organizzativa all'impresa, perché chi fa impresa
investe, questo è un settore - e lo voglio ribadire Presidente, lei
non c'era -, che come dire dà molto lavoro, e può crearne davvero
di lavoro, ma alle condizioni anche del rispetto dei lavoratori che
debbono essere formati con competenza e con adeguata anche
osservanza di norme igienico sanitarie che sono in capo alle loro
persone, ecco perché ribadisco l'importanza di questo numero e di
questo emendamento.
PRESIDENTE. Io sinceramente, siccome non posso capire, non essendo
mio mestiere, quante siano le persone necessarie, come non ho
capito niente.
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Stiamo
scrivendo un emendamento correttivo per sistemare la problematica
sottoposta.
PRESIDENTE. E quindi che facciamo?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. O
sospendiamo cinque minuti, oppure si accantona l'articolo.
PRESIDENTE. Quanto ci vuole a scrivere questo emendamento?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Un minuto.
PRESIDENTE. E allora, scriviamolo e presentiamo subito
l'emendamento. Aspettiamo qua.
Intanto, comunico ai colleghi che, finito questo articolo, quindi
non il disegno di legge, prima ancora di esaminare quelli
accantonati, ho bisogno di altri dieci minuti per una Conferenza
veloce dei Capigruppo, per vedere se è possibile inserire un
emendamento per evitare il problema delle province, ne parliamo
cinque minuti in Capigruppo. Quindi, finito l'articolo 13,
sospendiamo per un quarto d'ora.
Allora, vedo che dura di più di un minuto, per cui sospendo la
seduta e riprenderà alle ore 18.00.
(La seduta, sospesa alle ore 17.45, è ripresa alle ore 18.20)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, eravamo all'emendamento 13.2. A
questo emendamento è stato presentato il subemendamento 13.2.1,
dell'onorevole Lo Curto.
Onorevole Lo Curto, lei ha visto l'emendamento sostitutivo? Ritira
il suo?
LO CURTO. Va bene, Presidente.
PRESIDENTE. E' ritirato. Onorevoli colleghi, in realtà Il
subemendamento 13.2.1 integra l'emendamento 13.2.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 13.2, così come modificato. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 13.6, degli onorevole Caronia e
Catalfamo.
CARONIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARONIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento in
questione vuole individuare una categoria di soggetti che avranno
delle competenze specifiche a seguito di un'idonea attività
formativa che possa certificare la loro capacità di potersi
occupare di una materia così delicata.
Per cui, l'emendamento va a specificare meglio che le competenze
richieste dalla norma, così com'è scritta, richiedono la necessità
di avere un idoneo attestato che possa, effettivamente, comprovare
le capacità di cui già la legge ha previsto l'esistenza.
PRESIDENTE. Onorevole Caronia, il suo emendamento è assorbito
dalla parola formato che hanno scritto nell'emendamento
precedente. Quindi, di fatto, è già previsto. E' stato assorbito.
Si passa all'emendamento 13.3, dell'onorevole Lo Curto.
Questo non è assorbito perché riguarda il responsabile, non sono
tutti. Quindi, non è assorbito.
Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Favorevole.
PRESIDENTE. lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 13.4, dell'onorevole Lo Curto.
Onorevole Lo Curto, si chiede di chiarire se la norma intende
prevedere una incompatibilità tra le attività funerarie ed attività
in ambito pubblico, tipo ambulanza ed attività sociali ed
assistenziali.
C'è un dubbio sull'emendamento 13.4 che è quello se la norma
intende prevedere una incompatibilità tra l'attività funerarie e
l'attività in ambito pubblico, tipo ambulanza .
LO CURTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO CURTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è uno
degli elementi qualificanti di questo emendamento. E, proprio in
funzione di ciò che la legge prevede, si vuole evitare quel che
dicevamo prima, ovvero le scorribande di ambulanze che, in possesso
o non in possesso di titoli adeguati, possono ovviare e provvedere
a questo trasporto. Quindi, il senso di questo emendamento è
proprio di evitare questo.
PRESIDENTE. Allora, dovremmo aggiungere la parola pubblico , per
cui diventa attività di servizio pubblico' di ambulanza .
LO CURTO. Va bene, Presidente. Penso che si possa aggiungere.
PRESIDENTE. Quindi, lo possiamo modificare direttamente?
LO CURTO. Sì, per me sì.
PRESIDENTE. Facciamo il subemendamento o lo correggiamo
direttamente noi in sede.
Il parere della Commissione e del Governo quindi è favorevole.
LA ROCCA RUVOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA ROCCA RUVOLO. Signor Presidente, io volevo già nell'emendamento
13.2.1 che abbiamo appena approvato in cui si dice un numero
adeguato è formato . Intanto, formato da chi? Come? Per cui, questo
mi sembra proprio
PRESIDENTE. Abbiamo la Commissione che ha formulato un emendamento
un po' più vago perché quello di prima che prevedeva 4 persone
precise sembrava non compatibile con le realtà dei vari
LA ROCCA RUVOLO. Io vorrei fare veramente una considerazione,
Presidente. Qui parliamo di una norma che riguarda le grandi città.
E allora, forse, ma se non è così - e mi pare che sia una norma
estesa a tutta la Regione - io mi metto nei panni dei Comuni
piccoli con 2.500 abitanti, noi stiamo andando a votare una norma
dove chiediamo una serie di figure che sicuramente non possono
essere intercettate.
Seconda cosa. Questo emendamento, il 13.4, per lo stesso motivo
appena detto, cioè a dire per i piccoli Comuni, io voglio capire
come non sia possibile che la stessa impresa svolga un'attività
funeraria e anche abbia del proprio personale, abbia un'attività di
ambulanze. Perché?
PRESIDENTE. No, abbiamo aggiunto pubblico , cioè che non siano di
ospedali pubblici. Se sono privati vanno bene. Abbiamo aggiunto che
non ci deve essere una incompatibilità con pubblico, cioè non
possono essere pubblici. Se sono private, ovviamente, lo possono
fare.
GUCCIARDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUCCIARDI. Signor Presidente, in relazione all'osservazione che ha
fatto testé la Presidente della VI Commissione, desideravo
sottolineare che la legge va letta, ovviamente, in maniera
sistematica. La lettera d) dell'articolo 13 che stiamo trattando
prevede personale in possesso di adeguate conoscenze teorico-
pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte . Quindi, è
evidente che anche nei piccoli comuni, Presidente, è possibile
svolgere questo, considerato che non esistono gli attestati ma
esiste l'esperienza rispetto ad una attività e la lettera d), che
la invito a leggere, dell'articolo 13 prevede esattamente questo e
cioè adeguate conoscenze teoriche-pratiche. Perché? Un addetto a
questo servizio che deve, per esempio, fare una puntura
conservativa per il trasporto della salma è chiaro che deve avere
delle adeguate conoscenze teorico-pratiche, non lo può fare
chiunque, non lo può fare assolutamente chiunque.
Quindi, credo sia sufficientemente chiaro e pertanto la prego di
interpretare quello che correttamente lei ha sottolineato, parlando
di formato, con la lettera d) dello stesso articolo che si
riferisce ad adeguate conoscenze teorico-pratiche che è il modo
migliore per superare questo problema.
PRESIDENTE. Ok. Questa l'abbiamo già votata con l'emendamento
13.4.
Si passa alla votazione dell'emendamento 13.5, dell'onorevole Lo
Curto. Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Se
L'onorevole Lo Curto potesse spiegarlo, gliene saremmo grati.
LO CURTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO CURTO. Signor Presidente, questo emendamento era relativo a
quello precedente che, però, noi abbiamo modificato, ovvero quello
relativo alle quattro unità quando specificavamo che le imprese
devono avere quattro unità. Ma nel caso proprio in cui una impresa,
in un piccolo paese, in un piccolo comune non ha la possibilità di
essere strutturato, perché poi le quattro unità, Presidente,
declinavano anche le norme sulla tutela del lavoratore, norme
sanitarie che prevedono che una persona non possa sollevare un
carico superiore a 25 chili. Quindi, una salma composta all'interno
di un feretro ovviamente peserà oltre 100 chili non fosse altro
proprio per il feretro.
Allora, superata la questione delle quattro unità, tuttavia ci
sono piccole imprese, in piccoli comuni, che possono fare, per
esempio, dieci, quindici funerali all'anno, e in ragione di questo
non possono certamente avere strutturato al loro interno un numero
di dipendenti adeguato al servizio che devono svolgere.
In questi casi possono usufruire di aggregazioni di imprese, come
le abbiamo definite nell'emendamento, ecco: Attraverso una
fornitura di durata e di contenuti idonei a garantire in via
continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funeraria
con un altro soggetto autorizzato all'attività stessa , questo per
evitare, appunto, che l'impresa non possa sostenere il carico
oneroso dei dipendenti che dovrebbe avere per potere espletare,
continuativamente, e durante tutto l'anno il proprio servizio a
favore dei propri cittadini.
PRESIDENTE. Onorevole Lo Curto, tutte le indicazioni dei numeri,
cioè, è questa la cosa che mi lascia perplesso, cioè chi lo
stabilisce? Siamo noi che stiamo stabilendo quali sono i numeri
corretti, i numeri giusti?
LO CURTO. Presidente non l'abbiamo più stabilito, abbiamo messo
numero adeguato'.
PRESIDENTE. Prima, ma ora in questo emendamento, per cui se noi
vogliamo fare valere questo emendamento dobbiamo levarlo anche qui,
mettiamo numero adeguato anche qui.
LO CURTO. Perché si deve modificare ora, in ragione del fatto che
abbiamo modificato con un emendamento.
PRESIDENTE. Perché è corretto così, perché io non mi sento di
farmi carico della scelta del numero di persone che devono essere ,
perché non lo so, voglio dire è una cosa
LO CURTO. Vorrei chiarire una cosa signor Presidente così ci
comprendiamo, la materia è complicata anche per me che la devo
esplicitare e infatti l'ho esplicitata con l'ausilio di persone
competenti e naturalmente degli Uffici che hanno fatto un esame
delle diverse legislazioni operate da altre Regioni in conformità
anche col dettato nazionale; allora quando io dicevo ed
esplicitavo il numero di quattro, perché le norme nazionali
prevedono che un lavoratore non possa sopportare, sollevare, un
carico superiore a venticinque chili, ora è verosimile che un
feretro abbia bisogno di quattro persone per essere sollevato, e
allora abbiamo tolto il numero quattro che tanto ci pareva...
PRESIDENTE. E allora lo leviamo pure qua e mettiamo adeguato.
LO CURTO. Esattamente, si deve adeguare questo emendamento a
quello precedente che abbiamo votato.
PRESIDENTE. E allora la Commissione si può fare carico di
risistemarlo.
LO CURTO. Sì, direi di sì.
PASQUA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASQUA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io con l'onorevole
Lo Curto mi trovo spesso d'accordo tranne che su questo mi
dispiace, - va bene scherzavo - così, solo per rassegnare questa
cosa per illustrare questa situazione, questo emendamento inserisce
un meccanismo per il quale chiunque può diventare esercente di
attività funeraria pur non avendo strutture e strumenti, si può
aprire un semplice sportello, un garage con uno sportello, una
scrivania si mette lì, si collega, arrivano le persone, gli offre
qualunque tipo di servizio tanto può telefonare ad un centro di
servizio che gli fornirà tutte cose: io credo che questa norma così
come è rischia di alimentare un mercato che distrugge lo stesso
mercato, perché ci sarà un proliferare di attività incredibile, da
cinquanta attività che ci sono a Palermo potrebbero diventare
cinquemila l'indomani, e abbiamo previsto in altre parti della
norma strutture e strumenti adeguati, ma così gli togliamo gli
strumenti adeguati, creiamo una contraddizione all'interno della
stessa norma.
LO CURTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO CURTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo, in
parte, le osservazioni che ha fatto l'onorevole Pasqua, ma devo
dire che questa norma è, invece, esattamente l'opposto, tutela la
piccola impresa che nei piccoli comuni non può dotarsi di personale
adeguato e tantomeno formato, perché non ha la capacità di impresa,
necessariamente, e non è che un'impresa può avere un solo
dipendente ne può avere uno certamente, ma quando deve fare un
trasporto deve per forza prendere personale. Perché sia personale
adeguato e formato occorre che ci sia qualcuno che garantisca
questo servizio altrimenti si prende il disoccupato che cammina per
strada e si alimenta il lavoro nero, Presidente. Questo disegno di
legge è fatto per contrastare il lavoro nero. Diciamolo.
La delinquenza che pure permea questo settore, e dare regole certe
significa anche questo, garantire maggiore legalità, esattamente
l'opposto.
LENTINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di
legge l'avevo presentata io nella passata legislatura. Era arrivata
pure in Commissione, votata ma non ce l'abbiamo fatta a portarla
definitivamente in Aula.
Il discorso dei quattro lavoratori: intanto, si parte dal
proprietario dell'impresa, l'aiuto all'impresa, poi c'è il
saldatore, poi ci sono altri che fanno altro. Nei piccoli centri,
signor Presidente, i lavoratori occasionali, c'è il lavoro
occasionale e se in quel momento c'è bisogno di fare un
trasferimento di un cadavere, a quel punto l'impresa può in quel
momento prendere due persone e le aggrega.
Ma per i grossi centri, per le cose che diceva l'onorevole Lo
Curto - ed ha ribadito più volte l'onorevole Pasqua - ed hanno
ragione entrambi, perché nei grossi centri meno di quattro persone
è una cosa impresentabile, poi per evitare anche che, purtroppo, ci
sono le imprese improvvisate, poco fa qualcuno lo ha accennato.
Quindi per evitare questo via vai dentro gli ospedali che
aspettano che muoia qualcuno per accaparrarsi il morto, parliamoci
chiaro, questa legge mette finalmente ordine, e finalmente diamo
all'intera regione una boccata di serenità ai tanti cittadini e ai
tanti che soffrono la morte di un congiunto, che si possa svolgere
nelle cose giuste un funerale perfetto, perbene.
Questo è, secondo me, una delle cose più giuste che si possa fare.
Quindi nei piccoli centri pure due, ma nei grandi centri meno di
quattro è impossibile.
PRESIDENTE. Se non ci sono modifiche, però mi sembrava che
l'onorevole Lo Curto chiedeva di adeguare questo emendamento a
quello precedente. Però, non possiamo fare notte aspettando questo
CIANCIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIANCIO. Signor Presidente, lungi da fare polemica o prese di
posizione sterili, però questo emendamento entra molto nello
specifico. Ci sono norme di dettaglio che non sono state trattate
in Commissione. Nonostante ci sia stata un'ampia discussione e
siano intervenuti in Commissione anche componente non della
Commissione, mi ricordo l'onorevole Gucciardi ed altri.
Io credo che non sia la sede adatta, quella dell'Aula, per
trattare questo emendamento.
Quindi, invito la collega al ritiro, altrimenti per quanto mi
riguarda e spero di tutta la Commissione il parere è contrario.
PRESIDENTE. Siccome non le do torto, onorevole Lo Curto che
vogliamo fare?
LO CURTO. Signor Presidente, ne faccio non una questione di
principio, ci mancherebbe altro.
PRESIDENTE. Mi dica solo sì o no, altrimenti lo pongo in
votazione.
LO CURTO. Sì o no su che cosa?
PRESIDENTE. Se ritirarlo o meno.
LO CURTO. No, io non lo ritiro, Presidente.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.5 a firma
dell'onorevole Lo Curto.
Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario
a maggioranza.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Onorevole Lo Curto, io la inviterei a ritirarlo perché
è un emendamento troppo complicato per farlo passare. Rischia di
essere bocciato. Il mio invito è a ritirarlo perché è un
emendamento che, oggettivamente, crea dei qua non stiamo facendo
distinzione tra piccoli e grandi, poi quello dei quattro già è
stato cambiato, io parlo ora del 13.5.
LO CURTO. Cortesemente, annuncio di ritirare l'emendamento; alt
Ma voglio fare una precisazione perché questo emendamento andava
nella direzione di legalizzare ulteriormente questo segmento di
attività d'impresa evitando che dalla strada il disoccupato di turno
possa essere impiegato per un servizio funerario, perché questo
contraddice le norme a tutela del lavoratore, le norme a tutela
della famiglia. Capisco che non si vuole cogliere pienamente o ci
sono difficoltà
PRESIDENTE. No, no, è chiaro, bisogna farlo diversamente.
LO CURTO. Allora, io lo ritiro sapendo tuttavia che era importante
approvarlo.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Lo Curto, secondo me è una decisione
saggia e intelligente. Allora, gli emendamenti sono finiti, possiamo
votare l'articolo 13. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Prima dell'articolo 14 dobbiamo passare agli articoli accantonati.
Si procede con l'esame dell'articolo 11.
Pongo in votazione l'emendamento 11.1R, che è sostitutivo
dell'emendamento 11.1. Il parere della Commissione?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Si passa all'esame dell'emendamento 11.2, che non era previsto
prima, è della Commissione. Quindi la Commissione naturalmente è
favorevole. Il Governo pure. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Quindi possiamo votare l'articolo 11. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si procede con l'esame dell'articolo 12. Il problema era il 12.2?
E' stato sostituito? Allora, onorevole Genovese, aveva chiesto lei
di accantonare l'articolo 12, che novità ci dà?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. A
maggioranza la Commissione è contraria, se l'onorevole volesse
spiegarlo ancora.
PRESIDENTE. A tutto il testo o all'emendamento?
GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore.
All'emendamento.
PRESIDENTE. Allora, parere contrario della Commissione. Il
Governo?
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(Non è approvato)
Pongo in votazione l'articolo 12. Chi è favorevole resta seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevole Genovese, scusi, il 13.1 che è già stato approvato,
ovviamente, lo dovremo modificare in sede di coordinamento formale,
perché parlava delle case funerarie che a questo punto sono state
bocciate.
Si passa all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:
«Art. 14.
Norme transitorie
1. Le imprese che esercitano l'attività funeraria di cui
all'articolo 13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono
tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal medesimo articolo 13
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I soggetti di cui al comma 1 aventi sede legale fuori dal
territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono
esentati dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo
13, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente
legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente
legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi
in materia funeraria e di cremazione le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni e alla legge 30 marzo 2001, n.
130.»
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:
«Art. 15.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.»
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, se prendete posto si passa al voto
finale del disegno di legge.
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Cannata ha chiesto congedo
per la seduta odierna.
L'Assemblea ne prende atto.
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge
nn. 152-56-646 bis/A
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'Assessore Cordaro ha presentato
un emendamento a questo disegno di legge - di certo importante - ma
che riguarda altre cose.
Gli Uffici si stanno facendo mandare dalla Ragioneria la relazione
tecnica e siccome, oggi, non riusciamo ad inserirlo in questo
disegno di legge, procediamo alla votazione finale e poi questo
emendamento - non appena arriva la relazione tecnica sarà
controllato dagli Uffici e lo consegneranno - lo mettiamo nella
prima legge possibile dove poterlo inserire.
Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
«Disposizione in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di
attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010,
n. 18» (nn. 152-56-646 bis/A)
PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale per scrutinio nominale
del disegno di legge «Disposizione in materia cimiteriale, di
polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge
regionale 17 agosto 2010, n. 18 » (nn. 152-56-646 bis/A).
Indìco la votazione per scrutinio nominale.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante
verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale:
Presenti 53
Votanti . 47
Maggioranza 24
Favorevoli 46
Contrari .. 01
Astenuti 01
(L'Assemblea approva)
Seguito della discussione del disegno di legge Introduzione
dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di
istruzione primaria (n. 469/A)
PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di
legge Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale
nelle scuole di istruzione primaria (n. 469/A), posto al numero
3).
Invito i componenti la V Commissione a prendere posto
nell'apposito banco.
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Art. 1.
Finalità
1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo formativo di cui
all'articolo 1, comma 7, lett. h) della legge del 13 luglio 2015,
n. 107 la Regione siciliana promuove, negli istituti di istruzione
primaria, lo sviluppo del pensiero computazionale e delle
competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo
all'utilizzo critico e consapevole dei social-network e dei media.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, anche attraverso
il partenariato pubblico-privato, favorisce in tutti gli istituti
scolastici regionali di istruzione primaria lo svolgimento di
specifiche attività volte:
a) alla promozione degli elementi fondamentali per l'introduzione
alle basi della programmazione, anche allo scopo di sviluppare le
competenze collegate all'informatica;
b) allo sviluppo del pensiero computazionale per rafforzare la
capacità di analisi e risoluzione dei problemi e l'utilizzo dei
suoi strumenti e metodi, sia attraverso tecnologie digitali sia
attraverso attività unplugged, per stimolare un'interazione
creativa tra digitale e manuale, anche attraverso esperienze di
making, robotica educativa e internet delle cose;
c) alla promozione di azioni mirate a sviluppare l'uso
responsabile delle tecnologie volto a creare un sistema di
sicurezza informatica (cyber security).»
Sono stati presentati alcuni emendamenti all'articolo. Si passa
all'emendamento 1.4, a firma dell'onorevole Caronia ed altri.
CARONIA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento a mia
firma.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Invito l'Assessore Lagalla a prestare attenzione agli emendamenti
perché da parte nostra non è chiarissimo ciò che si deve fare.
Quindi lei che è più esperto dovrebbe prestare attenzione a tutti
gli emendamenti.
CARONIA. Signor Presidente, considerato che in contemporanea
all'analisi di questo testo di legge, in Commissione Lavoro', si
sta anche affrontando un altro aspetto del fenomeno sociale che è
il cyber-bullismo e le dipendenze create all'utilizzo dei social.
Abbiamo ritenuto che fra le finalità che questo disegno di legge
all'articolo 1 stabilisce, oltre a quelle di promuovere negli
Istituti di istruzione primaria - parliamo dei bambini in fascia
d'età dai 6 ai 10 anni - lo sviluppo del pensiero computazionale e
le competenze digitali riguardo all'utilizzo critico dei social
network sia necessario inserire che ci debba essere una tutela
particolare, il diritto della salute e alla sensibilizzazione sui
temi della prevenzione per favorire corretti stili di vita e per
contrastare le patologie e le dipendenze conseguenti all'utilizzo
patologico.
Il tema era quello di dare maggiore sicurezza a un tema
estremamente delicato che ha, di certo, degli aspetti positivi ma
sicuramente tantissimi negativi. Il tema era quello.
PRESIDENTE. Grazie. Il parere della Commissione e del Governo è
favorevole.
Si passa all'emendamento 1.2. Mi dicono gli Uffici che non è
ammissibile, eventualmente bisognerebbe riformularlo, onorevole
Caronia.
CARONIA. Ma perché? Cosa c'è da riscrivere. Ma cosa c'è di
inammissibile?
PRESIDENTE. Io non so, perché mi dite che non è coerente al testo?
Lo accantoniamo e così andiamo avanti.
Si passa all'emendamento 1.3. Il parere della Commissione e del
Governo è favorevole.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 1.1 a firma degli onorevoli Dipasquale e
Lupo: specificare che la norma fa riferimento agli istituti
scolastici di cui al comma 2)'. Lo riferiamo a quegli istituti
scolastici.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Prima di votare l'articolo 1, aspettiamo questo chiarimento
dell'1.2.
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Art. 2.
Protocollo di intesa
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
l'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione
professionale e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto degli
ambiti di competenza e dell'autonomia gestionale e didattica delle
istituzioni scolastiche, stipulano un protocollo d'intesa onde
assicurare, ai sensi dell'articolo 1, la promozione e lo sviluppo
del pensiero computazionale e delle competenze digitali degli
alunni di scuola primaria».
PRESIDENTE. Onorevole Assessore, qual è l'emendamento che lei
vuole.
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
No, lo facciamo dopo perché attiene a una correzione delle legge
sulla formazione.
PRESIDENTE. Va bene, perfetto. Si passa all'emendamento 2.1 a
firma dell'onorevole Lupo. Onorevole Lupo lo mantiene? Il parere
della Commissione?
DI CARO, relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
Favorevole.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Art. 3.
Elenco delle scuole di istruzione primaria
1. A partire dall'anno scolastico 2019-2020 è istituito presso il
dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione
professionale un elenco delle scuole di istruzione primaria che
prevedono nei programmi didattici percorsi di sperimentazione
orientati all'applicazione creativa e laboratoriale del pensiero
computazionale.
2. L'elenco di cui al comma 1 viene aggiornato annualmente a cura
del dipartimento stesso e pubblicato sul sito dell'assessorato
regionale dell'istruzione e della formazione professionale».
Si passa all'emendamento 3.1, a firma dell'onorevole Caronia.
CARONIA. Lo ritiro.
PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è ritirato. L'Assemblea ne prende
atto.
Si passa all'emendamento 3.2. Scusate, gli Uffici mi chiedono
cosa significa titolo di preferenza, rispetto a che cosa,
preferenza rispetto a che?
CARONIA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 3.2.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARONIA. Molto rapidamente. Allora, siccome si istituisce un albo,
all'interno del quale le scuole che hanno aderito a questo tipo di
percorsi verranno elencati.
L'elencazione è una mera necessità di trasparenza, anche se
l'emendamento precedente è stato ritirato, ma insomma l'obiettivo è
semplicemente quello di dire che si sancisce e per conoscenza dei
cittadini ci sarà un elenco dove queste scuole verranno
PRESIDENTE. Ma il numero ultimo non c'è la peggiore. Ma al numero
uno non c'è la migliore e al numero ultimo
CARONIA. No, no, significa che tutti coloro si iscriveranno in
questo elenco saranno soltanto iscritti in un elenco
PRESIDENTE. Benissimo, ma esiste
CARONIA. non saranno destinatari di eventuali misure destinate
proprio al finanziamento di misure specifiche e né tanto meno.
L'obiettivo della norma è quella di non dare a quelle scuole che
stanno provando questo tipo di attività extracurriculare perché
chiaramente si tratta di quello, un elemento di premialità.
E' semplicemente una scelta che le scuole effettuano. Non deve
essere premialità per chi lo fa e un demerito per chi non lo fa.
Chi lo fa viene iscritto in un elenco e sarebbe a conoscenza dei
cittadini.
PRESIDENTE. Benissimo, mi permetto di dire che però siccome la
preferenza se ci fosse una gara io devo scegliere, non posso
scegliere fra questi. Ma siccome non c'è nessuna gara
CRACOLICI. E' un puro elenco.
PRESIDENTE. E' un puro elenco?
CARONIA. E' un elenco e come elenco tale resta.
PRESIDENTE. Scusi onorevole Caronia sentiamo l'Assessore La Galla.
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
Vorrei segnalare tanto all'Aula quanto all'onorevole Caronia che la
tenuta del registro è in realtà il rituale presso il Dipartimento
dell'Istruzione perché chi ha il dovere istituzionale di censire le
funzioni di scuola digitale è l'Ufficio scolastico regionale che ha
competenza nel territorio.
Quindi, io chiederei di modificare: a partire dall'anno è
istituito , mettiamo, eventualmente, con provvedimento
dell'assessore in modo tale da potere portarlo presso l'Ufficio
scolastico regionale perché noi non possiamo delegare direttamente,
ma le scuole che aderiscono vengono censite dall'Ufficio scolastico
regionale perché esiste un programma specifico del Ministero che si
chiama Scuola digitale' e, rispetto a quello, c'è già un albo
nazionale, un censimento da parte del Ministero. E, infatti,
secondo me è irrituale presso il Dipartimento, la modifica dovrebbe
essere presso l'Ufficio scolastico regionale . Oppure possiamo
mettere d'intesa tra il Dipartimento e l'Ufficio scolastico
regionale in modo tale che lo mettiamo in questo modo. Facciamo
gli emendamenti.
PRESIDENTE. Assessore, noi abbiamo la competenza per fare questo
tipo di?
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
Appunto dico è quello che ho segnalato all'inizio
PRESIDENTE. E, quindi, io non credo che noi abbiamo la competenza
di dire
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
E' statale, possiamo naturalmente collaborare con l'Ufficio
scolastico regionale affinché alcune pratiche o alcune procedure
vengano anche attenzionate da
PRESIDENTE. Posso sapere oggettivamente questo elenco che utilità
ha? Perché già tanto l'elenco, l'iscrizione lo fa
DI PAOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI PAOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cittadini,
l'elenco viene realizzato dopo che l'Ufficio scolastico regionale
assieme al Dipartimento, così è stato stabilito anche con piena
convergenza nelle audizioni che abbiamo fatto in Commissione, dopo
un'attenta analisi, cioè sia l'Ufficio scolastico regionale che
l'Assessorato faranno un incontro ed entro un tot di giorni, poi,
emaneranno delle linee guide per la realizzazione di questo elenco.
A cosa servirà questo elenco? Ad oggi ci sono delle scuole che,
già, grazie all'intervento fatto a livello nazionale, attuano in
maniera positiva il pensiero computazionale; altre scuole, invece,
per vari motivi per carenza di docenti o per carenza anche di
strutture, non attuano in modo corretto il pensiero computazionale.
L'elenco serve per cercare di spingere e dar man forte a tutte le
scuole del territorio siciliano e dare pari opportunità a tutti i
bambini siciliani.
Quindi onde evitare che, magari, ci siano alcune scuole che quel
pensiero computazionale, quindi quella disciplina la attuano in
modo corretto, ed altre scuole non l'attuano in modo corretto.
L'elenco regionale, Presidente, servirà - man mano su base
volontaria le scuole si potranno iscrivere - in modo tale da creare
quel meccanismo di minima competizione tra le scuole, di minima
pubblicità che poi la Regione cercherà di fare questo elenco, di
modo tale da spingere, senza fondi, - perché questo disegno di
legge non ha fondi - le scuole che sono magari un po' più indietro
a cercare di fare qualcosina in più con i piccoli mezzi che si
hanno a disposizione.
Quindi è una sorta di strumento per spingere tutte le scuole
siciliane a fare di più, a fare meglio, dove magari chi è già più
avanti cerca di aiutare anche chi è più indietro.
Questa è, Presidente, la finalità dell'elenco, non è assolutamente
nessuna graduatoria, non si vuole premiare né una scuola, né
un'altra scuola. Si vuole dare solo la possibilità di poter far
prendere anche consapevolezza ai genitori siciliani dell'importanza
di questa disciplina che proietterà poi i piccoli bambini che in
questo momento vanno nelle scuole primarie a trovare, poi, grazie
anche a questa disciplina, i lavori del futuro.
Quindi dico a mio modo di vedere, Presidente, è una spinta in più
che diamo senza dare nessun premio e nessun forma di premialità in
più.
PRESIDENTE. Io, fermo restando che sono convinto che i bambini ne
sanno oggi talmente di più che questa mi pare una legge di venti
anni fa, perché già oggi sono talmente attrezzati in tutto, dal
punto di vista computazionale che non ce n'è per nessuno. Ma,
insomma, se è necessario, vorrei però, onorevole Caronia, a questo
punto se non ci sono suggerimenti da parte vostra, lo metto in
votazione.
Pongo in votazione l'emendamento 3.2. Il parere della Commissione
è favorevole. Il parere del Governo?
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
Il Governo si rimette all'Aula.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.2. Chi è favorevole
resti seduto: chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
Signor Presidente, va corretto l'anno scolastico.
PRESIDENTE. Stavo già per dirlo io. Ovviamente, poi con il
coordinamento formale cambiamo l'anno scolastico che è il 2020-
2021, ovviamente, non più 2019-2020.
Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Art. 4.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si riprende l'esame dell'articolo 1, precedentemente accantonato.
Onorevole Caronia, avete modificato l'emendamento 1.2? Lo avete
riformulato? Dovrebbe spiegare le dipendenze gravi quali sono.
CARONIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARONIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che in
questo emendamento - probabilmente lo leggo secondo il mio punto di
vista - la Regione definisce delle linee guida per prevenire,
monitorare e contrastare il fenomeno delle dipendenze gravi.
Ovviamente dovevamo scrivere e connesse alla legge di cui stiamo
parlando , perché altrimenti di che parliamo? Connesse alla legge
in oggetto, possiamo aggiungere questo. Ma cosa significa?
PRESIDENTE. Onorevole Caronia, stiamo parlando del pensiero
computazionale. Quali sono queste dipendenze?
CARONIA. Signor Presidente, stiamo parlando dell'emendamento 1.2,
quello sospeso poc'anzi.
La legge dice che all'articolo 1 le funzioni sono: lo sviluppo del
pensiero computazionale, nonché con particolare riguardo
all'utilizzo critico e consapevole dei social network. Siccome
dall'utilizzo dei social network sono emerse una serie di
criticità. Addirittura è stata istituita una cattedra
all'università di Palermo che tratta di dipendenze
PRESIDENTE. Quindi, derivanti dai computer? Diciamo, derivanti dai
social network.
CARONIA. Derivanti dall'attività ovviamente connessa a questa
legge, quindi, certo dall'utilizzo dei social network.
PRESIDENTE. Sì, perché normalmente queste dipendenze sono o per i
giochi, o per i porno, che ne so?
CARONIA. I social network penso che siano esattamente anche tra
questi
SAMMARTINO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAMMARTINO, presidente della Commissione. Signor Presidente,
onorevole Caronia, solo per un chiarimento. L'emendamento 1.4, che
abbiamo già approvato, prevede la sensibilizzazione sui temi della
prevenzione per favorire corretti stili di vita al fine di
contrastare forme di dipendenza patologiche. Credo che
l'emendamento 1.2 possa essere superato.
PRESIDENTE. Onorevole Caronia, onestamente, mi sembra di sì,
perché altrimenti ci andiamo ad infilare in una
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
Signor Presidente, potremmo aggiungere un punto d) tra le finalità
e mettiamo volta alla definizione di linee guida per prevenire,
moderare e contrastare il fenomeno delle dipendenze da video-
terminali e da esposizione a video-terminali e giochi elettronici.
PRESIDENTE. Posso dire, assessore, fra un anno esce una cosa nuova
e cambiamo la legge. Mi sembra oggettivamente molto
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
No, signor Presidente, stiamo parlando di definizione di linee
guida stiamo mettendo che possiamo cambiare come vogliamo.
PRESIDENTE. Ho capito, e tra quelle che ha letto prima l'onorevole
Sammartino, sembra che siano molto precise.
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
Signor Presidente, era un tentativo per venire incontro alla
richiesta dell'onorevole Caronia.
PRESIDENTE. Che dice, onorevole Cracolici?
CRACOLICI. Sono d'accordo con gli Uffici.
PRESIDENTE. Appunto, e quindi non lo consideriamo. L'emendamento
1.2 è assorbito.
Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Aspettate un attimo. Onorevole Cracolici, per favore stia calmo.
E' stato presentato un emendamento aggiuntivo, totalmente
aggiuntivo del Governo che, però, assessore Lagalla, se lo volesse
un attimo spiegare.
LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
Signor Presidente, onorevoli deputati, si tratta di un emendamento
tecnico, di un inserimento tecnico che il Governo chiede di
apportare a questa legge di iniziativa parlamentare, per evitare
possibili impugnative e per rispondere al rilievo del Consiglio dei
Ministri su un passaggio, per la verità, osservazione, rilievo
motivato, degli articoli 13 e 15 della legge sulla formazione
professionale. In buona sostanza, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri chiede che, avendo la legge sulla formazione
professionale, preso a riferimento, ai fini dell'accreditamento e,
quindi, dell'assunzione del personale, tanto gli organismi
accreditati pubblici e privati, chiede che, nel momento in cui
vengono definite le modalità di reclutamento dello stesso
personale, venga fatta la divisione fra le due fattispecie. E cioè,
il contratto pubblicistico si applica, evidentemente, al personale
del comparto pubblico, le norme privatistiche si applicano,
evidentemente, al personale degli enti accreditati privati. Motivo
per la specificazione assume questa forma che all'articolo 13, che
recita testualmente, se posso, avere il foglio degli articoli 13 e
15.
L'articolo 13, in questo momento, resta perfettamente invariato e
si aggiunge alla fine: nonché rispettare da parte degli organismi
pubblici accreditati, in quanto applicabile la normativa di cui
all'articolo 36 della legge n. 165/2001 , per le assunzioni del
proprio personale dipendente, in quanto applicabile alla
fattispecie del pubblico. E' la formulazione concordata con la
Presidenza del Consiglio.
All'articolo 15, che è quello che subisce una variazione del
testo, i formatori ed il personale, che operano nel settore della
formazione professionale, sono selezionati e contrattualizzati
dagli enti accreditati, e qua aggiungeremo dagli enti privati
accreditati , in modo tale da rendere chiara e distinguibile la
duplice fattispecie.
Si tratta di un rilievo tecnico, a mio avviso, motivato nella
richiesta da parte del Governo nazionale.
PRESIDENTE. Non ci sono osservazioni e, pur trattandosi di un
emendamento aggiuntivo, lo considero ammissibile.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Art. 5.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale
nelle scuole di istruzione primaria (n. 469/A)
PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale per scrutinio nominale
del disegno di legge «Introduzione dell'educazione al pensiero
computazionale nelle scuole di istruzione primaria» (n. 469/A).
Indìco la votazione per scrutinio nominale.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante
verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale:
Presenti .56
Votanti ..44
Maggioranza .23
Favorevoli .44
Contrari 0
Astenuti 0
(L'Assemblea approva)
Segnate, per favore, che l'onorevole Caronia e l'onorevole Bulla
hanno avuto problemi durante la votazione.
del disegno di legge concernente le ex Province regionali
Proposta della Commissione di non passaggio all'esame degli
articoli
del disegno di legge concernente le ex Province regionali
PRESIDENTE. Prima di andare via, il disegno di legge sulle ex
Province, che è stato bocciato dalla Commissione, devo portarlo
all'attenzione dell'Aula per la proposta di non passaggio agli
articoli.
C'è stata una Conferenza dei Capigruppo che ha stabilito qualcosa.
Metto in votazione, intanto, la proposta, di fatto il ritorno in
Commissione.
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, effettivamente durante la
Conferenza dei capigruppo sono emerse alcune valutazioni di ordine
tecnico che consentono, e che il Governo ha fatto proprie, anche
sulla valutazione del ritorno in Commissione del disegno di legge
che è stato bocciato dalla Commissione.
Perché? In fase di attuazione è emerso un contrasto delle norme
attuative rispetto alla legge, soprattutto nei comuni laddove vi è
stata la riduzione dei consiglieri comunali, mentre in altri comuni
non vi è stata. Per cui questo che cosa comporterebbe? Che in
alcuni comuni, dove la riduzione non vi è stata, vi sono Consigli
comunali che votano con più consiglieri comunali rispetto, invece,
a quei comuni dove c'è stata la riduzione dei consiglieri comunali.
Quindi, il rinvio comporterebbe sicuramente che tutti i consigli
comunali votino con lo stesso numero di consiglieri.
Vi sono, poi, alcuni dubbi sul decreto correttivo circa la
percentuale dei comuni.
Per tutto questo, naturalmente, il Governo esprime il proprio
parere favorevole affinché il testo ritorni in commissione perché
ci sia un approfondimento.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiedo scusa, siccome vedo che in
tanti avete chiesto di parlare, noi stiamo votando se rinviarlo o
no in Commissione.
E' inutile che parliamo sul disegno di legge.
SUNSERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Se è soltanto sull'argomento ritorno in Commissione,
ne ha facoltà.
SUNSERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io resto senza
parole. Quello che ho sentito dall'assessore Grasso è l'opposto di
quello che ha dichiarato in Commissione prima, la settimana scorsa.
Visto che non voglio fare un intervento mio, Presidente, io le
leggo le dichiarazioni del presidente Musumeci, non le mie.
Le ex province andranno al voto entro la fine dell'anno con
elezioni di secondo livello (9 ottobre 2018).
(30 maggio 2019). Continuare con la gestione commissariale non mi
pare essere una scelta ragionevole .
(2 luglio 2019) Basta commissari, si voti .
(17 gennaio 2020) Si svolgeranno il 19 aprile per le elezioni
delle province siciliane, basta rinvii .
(5 febbraio 2020) L'assessore Grasso dichiara l'opposto.
Ora il Governo, Assessore, poteva non fare questa dichiarazione
perché lei ha detto l'opposto di quel che ha detto in I
Commissione.
L'opposto. Ha detto che il problema tecnico non sussisteva.
PRESIDENTE. Assessore Grasso, rispondo io, scusi. Onorevole
Sunseri, io credo che la politica si auna cosa molto più seria di
quanto in tanti non consideriate.
Abbiamo fatto oggi tre riunioni, tre , di Conferenza dei
capigruppo in cui è stata presa una decisione nonostante il Governo
non fosse totalmente favorevole al rinvio in Commissione.
E' stato preso un impegno da parte dei partiti che lei in questo
momento ha stracciato con un intervento assolutamente fuori luogo -
se mi posso permetterlo di dirlo con assoluta franchezza.
Per cui, io chiedo scusa all'assessore Grasso ed a tutti coloro
che hanno preso insieme a me questo impegno in commissione.
E non voglio sentire altri.
Pongo in votazione la proposta con procedimento elettronico senza
registrazione dei votanti.
Sappiate che per tornare in Commissione bisogna votare rosso. Per
cui, se dobbiamo rimandarlo in Commissione si vota rosso.
Dichiaro aperta la votazione.
(Non è approvata)
L'Assemblea respinge; quindi, il disegno di legge torna in
Commissione.
Chiedo al presidente della Commissione di convocare al più presto
la Commissione per valutarlo.
La seduta è tolta alle ore 19.15(*)
(*) L'ordine del giorno della seduta n. 176 è pubblicato sul sito
internet istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana e di
seguito riportato:
Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII Legislatura
XIV SESSIONE ORDINARIA
176a SEDUTA PUBBLICA*
Martedì 18 febbraio 2020 - ore 16.00
ORDINE DEL GIORNO
I -COMUNICAZIONI
II -DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) Norme relative al funzionamento della forma di Governo
regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla
conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli
articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione (n. 66-
143/A) (Seguito)
Relatore: on. Amata
2) Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al
Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2,
dello Statuto, recante Inserimento nello Statuto speciale della
Regione siciliana dell'articolo 38 bis in materia di riconoscimento
degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità' (n.
199/A) (Seguito)
Relatore: on. Figuccia
3) Recepimento delle disposizioni legislative previste dalla legge
9 gennaio 2019, n. 3 Spazzacorrotti' (nn. 557 stralcio I - 550/A)
(Seguito)
Relatore: on. Ciancio
*Convocazione effettuata, d'ordine del Presidente dell'Assemblea,
con e-mail del Vicesegretario generale dell'Area Istituzionale
dell'A.R.S. in data 13 febbraio 2020.
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio
Allegato A
Annunzio di presentazione di disegni di legge
- Norme in materia di tutela della salute dei minori dai rischi
alimentari (n. 689).
Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Assenza il 4
febbraio 2020.
- Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 201,
n. 19 recante Disposizioni per la rideterminazione degli assegni
vitalizi' (n. 690).
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Foti,
Marano, Campo, Ciancio, Damante, De Luca, Di Caro, Di Paola,
Mangiacavallo, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Siragusa,
Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 4 febbraio 2020.
- Istituzione dell'ufficio del garante regionale del cittadino
anziano (n. 691).
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Lo Giudice e
Figuccia il 6 febbraio 2020.
- Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di
interesse turistico (n. 692).
Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Assenza il 6
febbraio 2020.
- Norme di tutela della salute dai rischi derivanti da una carente
sicurezza igienico - sanitaria del ghiaccio alimentare (n. 693).
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Gallo e
Papale il 6 febbraio 2020.
- Disposizioni in materia di tasse automobilistiche ed esenzione
tassa di circolazione per veicoli di proprietà delle organizzazioni
di volontariato socio-assistenziale e di protezione civile (n.
694).
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Campo, Di
Paola, Cappello, Ciancio, Sunseri, Foti, Di Caro, Mangiacavallo,
Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana, A.
De Luca, Pasqua, Marano, Schillaci e Damante il 6 febbraio 2020.
- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso
la rete internet (n. 695).
Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Lantieri il 6
febbraio 2020.
- Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti
agroalimentari a filiera corta (n. 696).
Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Assenza il 6
febbraio 2020.
- Disposizioni per la prevenzione del consumo di alcol e droghe
fra i giovani e per la promozione del divertimento sicuro' (n.
697).
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Sammartino,
Cafeo, D'Agostino e Tamajo il 6 febbraio 2020.
- Disposizioni in materia di beni culturali e di tutela del
paesaggio (n. 698).
Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Sammartino,
Aricò, Bulla, Cafeo, Calderone, Catalfamo, D'Agostino, Dipasquale,
Fava, Lantieri, Lo Curto, Lo Giudice, Lupo, Mancuso, Pullara e
Tamajo il 6 febbraio 2020.
Comunicazione di parere reso dalla competente Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
- Ente Parco dei Monti sicani - Designazione Commissario
liquidatore (n. 79/I).
Reso in data 3 febbraio 2020.
Inviato in data 4 febbraio 2020.
Comunicazione di apposizione di firma a disegno di legge
Si comunica che l'onorevole Salvatore Lentini, con nota prot. n.
1021/SG.LEG.PG. del 5 febbraio 2020 ha chiesto di apporre la
propria firma al disegno di legge n. 647 Cooperative edilizie.
Passaggio in proprietà delle aree concesse in diritto di
superficie .
Annunzio di interrogazioni
- con richiesta di risposta orale presentata:
N. 1234 - Chiarimenti in merito all'utilizzo degli operai
forestali a tempo determinato per la realizzazione di opere di
prevenzione e lotta contro gli incendi, ai sensi dell'art. 33 della
legge regionale n. 16 del 1996.
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
Marano Jose; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela;
Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore;
Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi
Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo
Stefania; Di Paola Nunzio; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua
Giorgio; Damante Ketty
L'interrogazione sarà posta all'ordine del giorno per essere
svolta al proprio turno.
- con richiesta di risposta scritta presentate:
N. 1231 - Chiarimenti urgenti in ordine al mancato inserimento
nella perimetrazione delle ZES Sicilia orientale anche dei Comuni
di Belpasso e di Paternò (CT).
- Presidente Regione
- Assessore Attività produttive
Papale Alfio
N. 1232 - Chiarimenti circa i costi e valutazione delle campagne
di promozione di corretti stili di vita promosse dall'Assessorato
regionale della salute.
- Assessore Salute
Fava Claudio
N. 1233 - Mancata costituzione di parte civile della Regione
siciliana nell'ambito di un procedimento nei confronti di un ex
deputato regionale.
- Presidente Regione
Fava Claudio
N. 1235 - Chiarimenti in merito all'iter procedurale e ai criteri
adottati per autorizzare l'assegnazione dei fondi della Misura 6.1
del Piano per lo sviluppo rurale 2014-2020.
- Presidente Regione
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
Palmeri Valentina; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti
Angela; Mangiacavallo Matteo; Siragusa Salvatore; Trizzino
Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio;
Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola
Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua
Giorgio; Damante Ketty
Le interrogazioni saranno inviate al Governo.