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Resoconto d'Aula della Seduta n. 175 di mercoledì 12 febbraio 2020
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   Presidenza del Presidente Miccichè

   Presidenza del vicepresidente Di Mauro


                   La seduta è aperta alle ore 16.04

   PRESIDENTE.   Avverto  che  il  processo  verbale   della   seduta
  precedente  è  posto  a disposizione degli onorevoli  deputati  che
  intendano  prenderne visione ed è considerato approvato in  assenza
  di osservazioni in contrario nella presente seduta.

   Ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno,  do
  il  preavviso  di  trenta minuti al fine delle eventuali  votazioni
  mediante  procedimento elettronico che dovessero  avere  luogo  nel
  corso della seduta.
   Invito,  pertanto,  i deputati a munirsi per tempo  della  tessera
  personale di voto.
   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                               Missione

   PRESIDENTE. Comunico che con nota prot. n. 426/Gab del 6  febbraio
  2020  la  VI  Commissione legislativa permanente   salute,  servizi
  sociali  e  sanitari , è stata autorizzata a  riunirsi  giovedì  13
  febbraio c.a. presso il P.T.A. San Luigi di Catania e il costruendo
  Pronto soccorso dell'Ospedale Garibaldi.

    L'Assemblea ne prende atto.

                      Atti e documenti, annunzio

   PRESIDENTE.   Avverto  che  le  comunicazioni  di  rito   di   cui
  all'articolo  83  del  Regolamento interno  dell'Assemblea  saranno
  riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.

   Onorevoli  colleghi,  convoco  la Conferenza  dei  Presidenti  dei
  Gruppi  parlamentari perché troppi deputati mi chiedono di dire  la
  loro su questo voto delle provincie.
   Per  cui,  piuttosto che iniziare un dibattito  in  Aula  che  non
  finirebbe  mai,  convoco la Conferenza dei  Presidenti  dei  Gruppi
  parlamentari  immediatamente, in Sala lettura Deputati, e la seduta
  riprenderà al termine della Conferenza.

     (La seduta, sospesa alle ore 16.05, è ripresa alle ore 16.52)

                Presidenza del Vicepresidente DI MAURO

   La seduta è ripresa.


    Seguito della discussione del disegno di legge «Disposizioni in
                         materia cimiteriale,
  di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge
                               regionale
             17 agosto 2010, n. 18» (nn. 152-56-646 bis/A)

   PRESIDENTE.   Si  passa  al  II  punto  all'ordine   del   giorno:
  Discussione dei disegni di legge. Attendiamo l'arrivo del  Governo,
  il Vicepresidente della Commissione, onorevole Genovese, è in Aula.
   Invito   i   componenti  la  I  Commissione  a   prendere    posto
  nell'apposito banco.
   Ricordo  ai  colleghi  che ieri  abbiamo ultimato  la  discussione
  generale e dobbiamo attendere il Governo; sospendo la Seduta per  5
  minuti in attesa che arrivi il Governo.

      (La seduta sospesa alle ore 16.53 è ripresa alle ore 17.15)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE.  Allora,  abbiamo  il Governo  al  proprio  tavolo.  I
  colleghi  della  I  Commissione sono  pregati  di  prendere  posto.
  Onorevole Figuccia, prenda posto in Commissione. Gli altri colleghi
  della I Commissione prendano posto e cominciamo la trattazione.
   Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                                «Art. 1
             Finalità, oggetto e principi della disciplina.

   1.  La  presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle
  funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di  polizia
  mortuaria,  garantendo il rispetto della dignità e dei diritti  dei
  cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei
  servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi  di
  evidenza   scientifica   e  di  efficienza   ed   efficacia   delle
  prestazioni.

   2. In particolare, la presente legge:
   a)  definisce  le  funzioni della Regione e degli  enti  locali  e
  individua,  in particolare, i compiti dei comuni e le  modalità  di
  svolgimento delle loro funzioni e servizi;
   b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le
  procedure  relative  alla polizia mortuaria,  in  coerenza  con  la
  normativa statale;
   c)  regolamenta  le  condizioni ed  i  requisiti  per  l'esercizio
  dell'attività funeraria.

   3. Ai fini della presente legge:
   a)  per  salma  si  intende  il corpo umano  rimasto  privo  delle
  funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
   b)   per   cadavere  si  intende  la  salma,  una  volta  eseguito
  l'accertamento  di  morte  secondo quanto  previsto  dalla  vigente
  legislazione;
   c) per resto mortale si intende un cadavere, in qualunque stato di
  trasformazione,   decorsi  almeno  dieci  anni  di   inumazione   o
  tumulazione aerata ovvero di tumulazione stagna. Qualora il periodo
  di inumazione ordinaria sia stato stabilito in misura inferiore, il
  termine  di  dieci  anni  di  cui  alla  presente  lettera   è   da
  considerarsi corrispondentemente abbreviato;
   d)   nell'ambito  necroscopico  sono  ricomprese  le   prestazioni
  assicurate  in  via  obbligatoria sia dal comune  sia  dall'azienda
  sanitaria provinciale, quali il trasporto funebre per indigenti, la
  raccolta   ed   il  trasporto  funebre  su  chiamata  dell'autorità
  giudiziaria  o  per  esigenze igienico-sanitarie,  il  deposito  di
  osservazione,  l'obitorio,  il  servizio  mortuario  sanitario,  le
  attività di medicina necroscopica;
   e)  nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funeraria ed  i
  servizi forniti dalle strutture per il commiato nonché i servizi ad
  essi  connessi  di cui agli articoli 12 e 13, che non costituiscono
  compiti  obbligatori dei comuni. Ove effettuato in  modo  disgiunto
  dall'attività funeraria rientra nell'ambito funebre anche  il  solo
  trasporto  di  salma o di cadavere diverso da quello previsto  alla
  lettera d);
   f)  nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle  attività
  connesse  alla  disponibilità  del demanio  cimiteriale,  quali  le
  operazioni  cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni  di
  spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
   g) nell'ambito della polizia mortuaria sono ricomprese le attività
  di  autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti
  competenti».

   Si passa all'emendamento 1.1, a firma Caronia, Catalfamo, Bulla  e
  Ragusa. Volevo pregare l'onorevole Caronia se lo vuole spiegare per
  capire  meglio  cosa  vuol  intendere con  l'aggiunta  del  termine
   manufatti .
   Ha facoltà di parlare l'onorevole Caronia per illustrarlo.

   CARONIA.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  Assessori,  in
  realtà  riportando al comma 3 dell'articolo 1, la ratio  di  questa
  aggiunzione  stava  ad  indicare  che,  nelle  autorizzazioni   che
  venivano date alla lettera f), quindi nell'ambito cimiteriale  sono
  ricomprese una serie di attività che sono, appunto, connesse,  alla
  disponibilità del demanio cimiteriale.
   Quali operazioni cimiteriali, la registrazione, la concessione  di
  spazi  cimiteriali è nel testo e poi, appunto, si  aggiungevano  le
  parole  manufatti poiché anche per l'apposizione di  manufatti  che
  vengono  messi  a corredo delle sepolture vengono rilasciate  delle
  autorizzazioni o, comunque, viene rilasciato un titolo che permette
  l'apposizione  di  questi manufatti, cosa che  se  non  è  prevista
  diventa  un e  quindi  non  autorizzabile.  Per  cui,  con   questo
  inserimento  di  manufatti, si voleva valutare questa  fattispecie.
  Probabilmente si potrà perfezionare in termini di 117,  in  termini
  di  composizione  del  testo,  ma  l'obiettivo  dell'emendamento  è
  questo, Presidente.

   PRESIDENTE.  Allora lo accantoniamo un momento? Così lei  presenta
  un   emendamento   correttivo  e  passiamo   all'articolo   2.   Lo
  accantoniamo in questo momento.

   LUPO. E' un buon inizio

   PRESIDENTE.  E' un inizio fatto con logica. Se non  è  completo  è
  giusto accantonarlo.
   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                                «Art. 2
                         Funzioni della Regione

   1.  Al  fine  di garantire un trattamento adeguato,  rispettoso  e
  uniforme  sul  territorio regionale della  persona  defunta,  delle
  ceneri  derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia  dei
  diritti   essenziali  della  popolazione  e  della   tutela   delle
  condizioni   igienico-sanitarie,   la   Regione,   nelle    materie
  disciplinate dalla presente legge:
   a)  esercita  funzioni  di indirizzo, coordinamento  e  vigilanza,
  anche  attraverso  l'emanazione di  apposite  direttive  agli  enti
  locali  e  alle  aziende sanitarie provinciali, che sono  tenuti  a
  fornire ai competenti uffici regionali le necessarie informazioni;
   b) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti
  dalla presente legge.

   2.  Con  regolamento, da emanarsi entro centottanta  giorni  dalla
  data  di  entrata in vigore della presente legge, sentiti gli  enti
  locali,  sono  individuati i criteri generali in materia  di  piani
  cimiteriali  comunali e di inumazione e tumulazione  dei  cadaveri,
  dei  resti mortali e delle ceneri, nel rispetto dei principi  della
  normativa nazionale e della presente legge».

   Vi  è  un  emendamento a firma sempre Caronia,  Catalfamo,  Bulla,
  Ragusa.  L'emendamento  2.1: al comma 1 le parole   sul  territorio
  regionale  sono soppresse.
   Il parere della Commissione?

   GENOVESE,  vicepresidente della Commissione  e  relatore.  Se  può
  spiegarlo

   PRESIDENTE.   Ha  facoltà  di  parlare  l'onorevole  Caronia   per
  illustrarlo.

   CARONIA. Diciamo che questa era semplicemente perché, da un  punto
  di vista della spiegazione, è pleonastico
   Però  devo  dire  che, siccome sono state sollevate  alcune  delle
  osservazioni  durante  la trattazione in Commissione,  rispetto  al
  fatto   che  se  un  soggetto,  le  condizioni  che  devono  essere
  rispettate  valgono per i cittadini in genere,  il  fatto  di  dire
  della Regione siciliana è come se si volesse ragionare soltanto del
  cittadino che .

   PRESIDENTE.  Si,  ma parliamo di piani cimiteriali,  di  che  cosa
  della  Regione  siciliana?  Quindi  è  inutile  inserirlo.  Se   lo
  riteniamo

   CARONIA. Se lo riteniamo pleonastico si può anche

   PRESIDENTE. Va bene, l'emendamento 2.1 è ritirato.
   Pongo in votazione l'articolo 2. Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                               «Art. 3.
          Funzioni dei comuni e gestione dei servizi pubblici

   1.  I  comuni,  singoli o associati, provvedono ad assolvere  alle
  funzioni  ed  ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi  della
  normativa  statale  e  regionale ed in  particolare  ai  sensi  del
  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e
  successive  modifiche  ed  integrazioni. La  gestione  dei  servizi
  pubblici,   in  ambito  necroscopico  e  cimiteriale,  può   essere
  effettuata  in  economia diretta o attraverso  le  altre  forme  di
  gestione  individuate dalla normativa vigente sui servizi  pubblici
  locali,  in  base  a  modalità che garantiscano comunque  il  pieno
  soddisfacimento delle esigenze della popolazione in  condizioni  di
  equità e di decoro.

   2.  La gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici  è
  incompatibile con l'attività funeraria di cui all'articolo  13.  Le
  gestioni in corso in contrasto con le previsioni del presente comma
  cessano  alla  scadenza di dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
  vigore  della presente legge. Nei comuni, singoli o associati,  con
  popolazione  complessiva  inferiore  a  tremila  abitanti,  non  si
  applica  il regime d'incompatibilità tra lo svolgimento di attività
  funeraria e la gestione del servizio cimiteriale.

   3.  Fermo  restando  l'esercizio dei compiti  obbligatori  a  essi
  spettanti  ai sensi della normativa statale e regionale,  i  comuni
  hanno   facoltà  di  assumere  e  organizzare  attività  e  servizi
  accessori,  da  svolgere  anche  in  concorso  con  altri  soggetti
  imprenditoriali,  quali  l'attività  funeraria  o  la  gestione  di
  strutture per il commiato.

   4.  I  servizi  mortuari  delle strutture  sanitarie  pubbliche  e
  private  accreditate  non  possono in  ogni  caso  essere  dati  in
  gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate
  o  collegate,  l'attività  funeraria di  cui  all'articolo  13.  Le
  gestioni in corso in contrasto con le previsioni del presente comma
  cessano  alla  scadenza di dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
  vigore della presente legge».

   Comunico  che  è stato presentato l'emendamento 3.1 dell'onorevole
  Lo Curto. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                               «Art. 4.
                         Sale del rito civile

   1.   Le   amministrazioni  locali  sono  obbligate  a  mettere   a
  disposizione  dei cittadini delle sale, all'interno degli  immobili
  comunali o nelle aree cimiteriali, adeguatamente capienti e  adatte
  a svolgere riti funebri civili, nelle quali la salma è di transito,
  per  un periodo di tempo uguale a quello della cerimonia e comunque
  per non oltre due ore».

   Comunico  che  è  stato  presentato  l'emendamento  4.1,  a  firma
  dell'onorevole Lo Curto.
   Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                                «Art. 5
                      Aree speciali dei cimiteri

   1.  Nel  rispetto di quanto previsto dall'articolo 100 del decreto
  del  Presidente  della  Repubblica 10 settembre  1990,  n.  285,  i
  sindaci  concedono  aree  adeguate nel  cimitero  comunale  per  la
  sepoltura  di  cadaveri  di  persone  appartenenti  alle   comunità
  straniere che ne facciano domanda.

   2.  Nei  cimiteri  sono previste aree speciali e separate  per  la
  sepoltura  di cadaveri di persone professanti un culto  diverso  da
  quello cattolico.

   3.  Nelle aree di cui al comma 2, in conformità alla circolare  31
  luglio  1998, n. 10 del Ministero della Sanità, per le  professioni
  religiose che lo prevedano espressamente è consentita la inumazione
  del  cadavere  avvolto unicamente in lenzuolo  di  cotone.  Per  il
  trasporto funebre è in ogni caso obbligatorio l'impiego della cassa
  di legno nel rispetto della normativa vigente».

   Comunico  che è stato presentato l'emendamento 5.2, a firma  degli
  onorevoli Sammartino ed Aricò.
   Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Comunico  che è stato presentato l'emendamento 5.1, a firma  degli
  onorevoli   Savarino  ed  Aricò.  Aggiunge  la  firma   l'onorevole
  Siracusa.
   Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                               «Art. 6.
                Funzioni amministrative e di vigilanza

   1.  Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste dalla presente
  legge  nonché dalla normativa statale e regionale, sono  attribuite
  ai comuni le funzioni autorizzative in merito:

   a) all'esercizio dell'attività funeraria di cui all'articolo 13;

   b)  alla  costruzione e al funzionamento delle  strutture  per  il
  commiato di cui all'articolo 12.

   2.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, la vigilanza e il
  controllo   sull'osservanza  delle  disposizioni  contenute   nella
  presente  legge  spetta  al comune, che si avvale,  per  i  profili
  igienico-sanitari,      dell'azienda     sanitaria      provinciale
  territorialmente competente».

   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                               «Art. 7.
                         Regolamenti comunali

   1.  Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge
  e  in  conformità  ai principi della normativa statale,  i  comuni,
  singoli   o   associati,   disciplinano  le   attività   funerarie,
  necroscopiche,  cimiteriali  e  di  polizia  mortuaria   attraverso
  apposito regolamento.

   2.  Con  i  regolamenti  di cui al comma 1,  sono  in  particolare
  stabiliti:

   a)  le  condizioni e le modalità di localizzazione e di  esercizio
  dei  cimiteri,  dei  crematori, del deposito di osservazione  delle
  salme  e  degli obitori nonché le modalità di fornitura dei servizi
  cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;

   b)  le  condizioni  e  le modalità di fornitura  del  servizio  di
  trasporto delle salme e dei cadaveri;

   c) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che
  non  possono  essere inferiori a euro 500,00 né  superiori  a  euro
  10.000,00.

   3.  Il  regolamento  di  cui al comma 1 può altresì  prevedere  le
  modalità   per  la  costruzione  dei  cimiteri  per   gli   animali
  d'affezione, da parte di soggetti privati, definendone i requisiti.
  L'autorizzazione  alla  costruzione dei cimiteri  per  gli  animali
  d'affezione  è  concessa  dal  comune,  previo  parere   favorevole
  dell'azienda sanitaria provinciale competente».

   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                               «Art. 8.
        Organizzazione delle attività di medicina necroscopica

   1.  Nel  rispetto della normativa statale relativa  alla  denuncia
  delle  cause di morte e all'accertamento dei decessi, le  strutture
  di medicina legale delle aziende sanitaria provinciali garantiscono
  le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle
  attività  di  medicina  necroscopica,  definendo  le  procedure  di
  espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di  morte
  improvvisa  o  non  spiegabile.  Le strutture  di  medicina  legale
  provvedono   altresì  al  riscontro  diagnostico,  anche   mediante
  convenzione,  nelle  evenienze in cui sia necessario  accertare  le
  cause  di  morte in soggetti giunti cadavere in ospedale,  deceduti
  sulla  pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque
  deceduti al di fuori dell'ospedale.

   2.  L'accertamento della realtà della morte viene  effettuata  dal
  medico  necroscopo  nominato  dal direttore  generale  di  ciascuna
  azienda   sanitaria   provinciale  fra  i   medici   dipendenti   o
  convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, inclusi i medici
  di  medicina  generale,  al fine di assicurare  la  tempestività  e
  l'ottimale distribuzione del servizio».

   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                               «Art. 9.
              Decesso per malattia infettiva e diffusiva

   1.  Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva,
  il  medico necroscopo dell'azienda sanitaria provinciale competente
  deve  adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure
  che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali
  misure    devono   essere   coerenti   con   consolidate   evidenze
  scientifiche.

   2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto
  ad  utilizzare,  indipendentemente dalla  causa  del  decesso,  gli
  adeguati  mezzi  di  protezione (DPI) per  prevenire  un  eventuale
  contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici».

   Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                               «Art. 10.
          Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali

   1.  Nel  rispetto  di quanto previsto dal decreto  del  Presidente
  della  Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive  modifiche
  ed  integrazioni, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte
  per  l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei
  conviventi,  la  salma  può essere trasportata  per  l'osservazione
  presso   l'obitorio  o  il  servizio  mortuario   delle   strutture
  ospedaliere  pubbliche o private accreditate o presso  le  apposite
  strutture per il commiato di cui all'articolo 12.

   2.  Nei  casi  di cui al comma 1, il medico curante  o  il  medico
  dipendente  o  convenzionato  con il Servizio  sanitario  nazionale
  intervenuto  in  occasione del decesso certifica che  il  trasporto
  della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e
  che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

   3.  La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per
  il  trasporto  della salma, purché lo stesso si svolga  interamente
  nell'ambito del territorio della regione.

   4.  Durante  il  trasporto  la  salma  è  riposta  in  contenitore
  impermeabile  non  sigillato,  in  condizioni  che  non  ostacolino
  eventuali  manifestazioni  di vita e  che  comunque  non  siano  di
  pregiudizio  per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire  in
  tempi brevi.

   5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal
  comune di partenza.

   6.  Costituisce  trasporto di cadavere il  suo  trasferimento  dal
  luogo   di  decesso  all'obitorio,  alla  camera  mortuaria,   alle
  strutture  per  il  commiato, al luogo prescelto  per  le  onoranze
  compresa  l'abitazione  privata, al  cimitero  o  al  crematorio  o
  dall'uno all'altro di questi luoghi.

   7.  Il  trasporto  di cadavere è autorizzato, ove  possibile,  con
  unico  provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di  cui  al
  comma  6,  dal  comune ove è avvenuto il decesso, previa  eventuale
  comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire
  mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e  con
  personale  necroforo in numero adeguato, nel rispetto delle vigenti
  norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

   8.  Per  il  trasporto del cadavere da comune a comune e  comunque
  entro  i confini regionali, il trattamento antiputrefattivo di  cui
  all'articolo  32  del  decreto del Presidente della  Repubblica  10
  settembre  1990,  n.  285  è consentito  con  l'utilizzo  di  altri
  preparati  che  assicurino la conservazione  a  breve  termine  del
  cadavere  e  presentino una minore tossicità per  gli  operatori  e
  l'ambiente.  Il  trattamento di cui al  suddetto  articolo  32  del
  decreto  del Presidente della Repubblica n. 285/1990  è  effettuato
  quando  è  previsto  da trattati internazionali  per  il  trasporto
  all'estero  ovvero  quando  prescritto  dal  medico  necroscopo,  a
  seguito  di  valutazione  del caso in relazione  alle  esigenze  di
  tutela  della  salute pubblica. Il trattamento  antiputrefattivo  è
  effettuato,   con  personale  appositamente  formato,  dall'impresa
  funebre che provvede al confezionamento del feretro.

   9.  All'atto  della chiusura del feretro l'identità  del  defunto,
  l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme  previste  per
  il   trasporto  sono  verificate  direttamente  dagli  addetti   al
  trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

   10.  Il  rilascio  del  passaporto mortuario e dell'autorizzazione
  all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27
  e  29  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  285/1990
  competono al comune ove è avvenuto il decesso.

   11.  Al  soggetto  che svolge il solo servizio di trasporto  delle
  salme  e  dei  cadaveri, esercitato in qualità di  affidatario  del
  servizio  pubblico,  non  si applicano le incompatibilità  previste
  dall'articolo 3, commi 2 e 4.

   12.  Ai  fini di quanto disposto dal presente articolo  è  escluso
  dalla  nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento
  della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto
  il  decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale  che  a
  nessun  titolo  possa  essere collegato  a  un  soggetto  esercente
  l'attività funeraria.

   13.  Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  la  salute,  da
  emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
  presente  legge,  sono  disciplinate  le  modalità  tecniche  e  le
  procedure  da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri  e
  dei  resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra  i
  soggetti  interessati  al  trasporto  e  le  precauzioni  igienico-
  sanitarie  da  adottare  a  tutela della salute  pubblica  e  degli
  operatori,  nel  rispetto  dei principi stabiliti  dalla  normativa
  statale e dalla presente legge».

   Comunico che è stato presentato l'emendamento soppressivo 10.4,  a
  firma degli onorevoli Savarino ed Aricò.

   SAVARINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto ringrazio
  la  Commissione per avere voluto recepire l'emendamento, che dà  la
  possibilità ai sindaci di allocare nell'interno dei cimiteri se c'è
  degli  spazi  anche ai cimiteri per gli animali. E' un  tema  molto
  sentito da tantissime famiglie.
   Ormai  il  40  per  cento delle famiglie italiane  ha  un  animale
  domestico  a casa, e l'affetto che ognuno di noi prova  per  questi
  animali  domestici è talmente tanto che vogliamo anche  conservarne
  un  giusto  ricordo nel momento in cui ci lasciano. Quindi,  io  vi
  ringrazio per avere accolto questa nostra sollecitazione.
   La  mia  perplessità,  per  questo ho  presentato  un  emendamento
  soppressivo  sul 9, è che mi segnalano che nel citare la  normativa
  nazionale  l'articolo  da voi proposto si  discosta  nel  comma  3,
  togliendo  la  limitazione dall'ambito del territorio  del  comune,
  come  la normativa nazionale prevede, all'ambito del territorio  di
  tutta  la  Regione.  Questo  metterebbe in  difficoltà  le  piccole
  imprese  locali,  che  potrebbero essere  fagocitate  dalla  grandi
  imprese delle grandi città.
   Per  cui sarebbe preferibile mantenere la normativa nazionale  sul
  tema  che, voglio dire, è completa, è assolutamente uguale a quella
  che  voi  citate,  tranne che su questo tema che  potrebbe  appunto
  andare incontro a delle difficoltà di concorrenza delle imprese dei
  piccoli comuni rispetto a quelle delle grandi città. Grazie.

   LO CURTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LO  CURTO.  Signor Presidente, onorevoli gentili colleghi,  questo
  disegno di legge, come già detto ieri, nasce dalla sinergia appunto
  che  è scaturita nel confronto e con il confronto con gli operatori
  di questo settore.
   Ovviamente,   i   nostri   consulenti  legislativi,   gli   Uffici
  legislativi  dell'Assemblea regionale, hanno  lavorato  alacremente
  per confrontare la normativa nazionale e regionale anche di Regioni
  differenti  dalla  nostra e, sopprimere questo articolo,  significa
  proprio scompaginare la legge.
   Sono,  assolutamente,  quindi, perché  quest'articolo  rimanga  ed
  anche il comma 3, perché il comma 3 riguarda il certificato medico,
  non  riguarda  tutto  ciò  che  ha espresso  l'onorevole  Savarino.
  Ritengo,  assolutamente,  che non ci siano  le  condizioni  per  la
  soppressione dell'articolo e dello stesso comma.

   GUCCIARDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GUCCIARDI.  Signor  Presidente, colleghi, Governo.  E'  stato  già
  detto,   la   soppressione   di  questo  articolo   significherebbe
  scompaginare completamente anche il significato della norma, perché
  i   problemi  più  seri  e  più  gravi  che  riguardano  anche   le
  problematiche  di  natura  affettiva, le  complicazioni  di  natura
  familiare, tutto ciò che è intorno a questo percorso, si svolge  in
  ogni famiglia, è soprattutto appesantito dalle problematiche che il
  trasporto  della  salma  ha  dato per  la  legislazione  nazionale,
  soprattutto per il DPR n. 285/90, che è il Regolamento  di  polizia
  mortuaria tutt'ora vigente nel nostro Paese.
   Trattandosi,   pertanto,  di  quanto   previsto   dal   comma   3,
  dell'articolo   10,   soltanto,   della   certificazione    e    la
  certificazione  che  viene data dal medico,  e  la  certificazione,
  onorevole  Savarino,  deve  escludere,  soprattutto,  le   malattie
  infettive,  il  rischio,  eccetera.  Il  trasporto,  quindi,  fuori
  Regione  evidentemente ha bisogno di qualche garanzia in  più,  per
  cui  ritengo, per il lavoro eccellente, peraltro, che ha  fatto  la
  Commissione,  che  l'articolo  vada  lasciato  intatto  in   questa
  direzione,  e  che  sarebbe  assolutamente  sbagliato  modificarlo,
  perché  significherebbe quasi vanificare l'intero senso e  l'intero
  contenuto della legge.

   SAVARINO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 10.4.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 10.2, a firma dell'onorevole Lo Curto.
   Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 10.1, a firma dell'onorevole Pasqua.

   PASQUA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PASQUA. Signor Presidente, con questo emendamento, sto cercando di
  normare quei casi che succedono troppo soventemente negli ospedali.
  Cosa succede negli ospedali?
   Decede  una  persona. Il cadavere viene portato in sala  mortuaria
  dell'ospedale. C'è la corsa dei parenti perché lo vogliono subito a
  casa, immediatamente. Ed allora, si innesca quel meccanismo davvero
  poco  virtuoso, anzi, quasi, a volte, delinquenziale, e le cronache
  giudiziarie  ne sono piene, e le cronache giornalistiche  pure,  di
  casi in cui ci sono problemi in quelle situazioni.
   Con  questo emendamento, si rende disponibile la salma ai parenti,
  già  neppure  2 ore dopo il decesso. Accertandone semplicemente  il
  decesso,  il  periodo  di  osservazione  si  può  fare  presso   la
  struttura, la sala del commiato, l'abitazione, immediatamente, e si
  toglie quel mercimonio degli avvoltoi che sono negli ospedali.  Per
  questo,  vi  chiedo  di  approvarlo e  risolvere  anche  l'ennesimo
  problemi degli ospedali siciliani.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 10.3, a firma dell'onorevole Lo Curto. Il
  parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 10.5, a firma dell'onorevole Lo Curto. Il
  parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 10, così  come  emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si torna all'articolo 1, in precedenza accantonato.
   Sull'articolo  1 è stato presentato l'emendamento  di  riscrittura
  1.1.R,  dell'onorevole  Caronia  ed  altri,  gli  stessi  firmatari
  dell'emendamento 1.1.
   Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo  1  così  come  emendato.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                               «Art. 11
  Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di
                              cremazione

   1.  Alla  legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 sono apportate  le
  seguenti modifiche:

   a) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

    1  bis.  L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto
  dei  principi e con le modalità previste dal decreto del Presidente
  della  Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive  modifiche
  ed integrazioni e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

   1 ter. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di
  cadaveri,   di  resti  mortali,  di  ossa  e  di  parti  anatomiche
  riconoscibili,   all'interno  del   bacino   di   riferimento.   E'
  consentita, su richiesta, la cremazione di cadaveri provenienti  da
  altri  ambiti  territoriali  in relazione  alle  loro  capacità  di
  ricezione.

   1 quater. In conformità alle previsioni della legge n. 130/2001, è
  consentito  cremare i resti mortali di persone  inumate  da  almeno
  dieci  anni  e  tumulate  da  almeno  venti,  previo  consenso  dei
  familiari.  In  caso  di  irreperibilità dei  familiari  il  comune
  autorizza  la  cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione
  nell'Albo pretorio di uno specifico avviso. ;

   b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

    5  bis.  In  caso  di affidamento personale dell'urna  il  comune
  annota  in  un  apposito  registro le  generalità  dell'affidatario
  unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.
  Con  apposito  regolamento comunale sono  stabilite  le  dimensioni
  delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte
  dei  privati  in modo da garantire la sicurezza da  ogni  forma  di
  profanazione  e  ogni  altra prescrizione  di  carattere  igienico-
  sanitario. ;

   c) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    1  bis.  Ai fini di cui al comma 1, le Città metropolitane  ed  i
  liberi  Consorzi  comunali  valutano  il  fabbisogno  di  crematori
  nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione
  residente,  della  distanza  chilometrica  e  della  necessità   di
  consentire  il pieno esercizio di libera scelta della  modalità  di
  sepoltura   o   della   cremazione   di   ciascun   cittadino.   La
  localizzazione  dei  nuovi impianti è individuata  d'intesa  con  i
  comuni  interessati. Le Città metropolitane ed  i  liberi  Consorzi
  comunali  possono  garantire l'accessibilità e  la  fruibilità  del
  servizio  di cremazione per i cittadini anche attraverso  opportune
  forme   di   collaborazione  con  crematori   situati   in   ambiti
  territoriali contigui».

   All'articolo 11 è stato presentato un emendamento dagli  onorevoli
  Caronia, Catalfamo, Bulla e Ragusa.
   Considerato  che  chiedete  apposito  intervento  dell'Assessorato
  regionale  alla  salute,  sarebbe  opportuno  cambiare  il  termine
   regolamento  con il termine  decreto .
   Invito  l'onorevole Caronia a presentare un emendamento in  questo
  senso.

   GUCCIARDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GUCCIARDI.  Signor  presidente, onorevoli  colleghi,  che  bisogna
  intervenire in questo senso, cioè che l'Assessorato regionale  alla
  salute debba intervenire per dare degli orientamenti in una materia
  così  complessa e delicata per le implicazioni di natura  igienico-
  sanitarie che esso comporta, è chiaro.
   Tuttavia, il Regolamento con decreto dell'assessore mi sembra
   Allora,  io  direi  che  l'assessore per la salute,  con  decreto,
  adotta delle linee guida che i comuni, con regolamento, poi saranno
  obbligati ad attuare.
   Su  questo, credo, ci vorrebbe un sub emendamento, ma ritengo che,
  dal punto di vista delle procedure possa funzionare meglio.

   PRESIDENTE. Mi pare pertinente.
   Accantoniamo l'articolo 11 di modo che, nel frattempo, i  colleghi
  scrivono l'emendamento.
   Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                               «Art. 12.
         Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18
                in materia di strutture per il commiato

   1.  All'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18  le
  parole   spazi per il commiato , ovunque ricorrano, sono sostituite
  dalle parole  strutture per il commiato .

   2.  Alla  legge regionale n. 18/2010, dopo l'articolo 5 è aggiunto
  il seguente:

    Art. 5 bis.
   Caratteristiche delle strutture per il commiato

   1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o
  privati,  sono  in  ogni  caso  fruibili  da  chiunque  ne   faccia
  richiesta,   senza  discriminazioni  di  alcun   tipo   in   ordine
  all'accesso. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici  o
  privati   ed   è   compatibile  con  l'attività  funeraria   previa
  comunicazione al comune competente.

   2.  Le  strutture per il commiato possono essere utilizzate  anche
  per la custodia e l'esposizione delle salme.

   3.  Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2  le  strutture
  devono  essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie
  previste  dalle norme nazionali e regionali per i servizi  mortuari
  delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

   4.  Le  strutture  per  il commiato non possono  essere  collocate
  nell'ambito  di  strutture  sanitarie pubbliche  o  private  né  di
  strutture  socio-sanitarie  o di vita colletti-va.  Tali  strutture
  possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

   5.  La  struttura  deve  avere  destinazione  d'uso  esclusivo   e
  rispondere ai seguenti requisiti:

   a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;

   b)   assenza  di  barriere  architettoniche  nel  rispetto   della
  normativa vigente in materia;

   c)  illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione  di  1/8
  della  superficie  in  pianta  dei  singoli  locali,  uniformemente
  distribuita;

   d)  altezza  libera interna non inferiore a 3 metri,  fatte  salve
  diverse  previsioni  stabilite dai regolamenti  edilizi  locali  in
  relazione a situazioni geografiche particolari;

   e)   superficie   minima   in  pianta  dei   singoli   locali   di
  commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non  inferiore
  a 7 metri;

   f)  impianto  di  condizionamento idoneo ad assicurare  condizioni
  microclimatiche confortevoli;

   g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche
  per i portatori di handicap;

   h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei
  partecipanti.

   6.  L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità
  dei locali compete all'azienda sanitaria provinciale competente. .

   3.  All'articolo  8  della legge regionale n. 18/2010,  le  parole
   degli  spazi per il commiato  sono sostituite dalle parole   delle
  strutture per il commiato ».

   All'articolo   12   è   stato   presentato   l'emendamento   12.2,
  dell'onorevole Lo Curto.

   LO CURTO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LO  CURTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 5 ter
  serve - intanto il 12.2 apporta delle modifiche di soppressione  di
  alcune parti, che erano prima specificate nell'articolo 12.
   Con l'articolo 5 ter si introduce la casa funeraria.
   Questo,  per distinguerla nettamente e chiaramente dalla casa  del
  commiato, e declina, ai sensi della normativa nazionale e  vigente,
  cosa  debba avere in termini di requisiti ed a cosa serva  la  casa
  funeraria.  Perché,  molto  spesso  -  ed  era  questo  che  andava
  modificato  nella stesura precedente - la casa del commiato  veniva
  usata, può essere usata come casa funeraria.
   Invece, ci sono delle funzioni - a cui gli addetti al lavoro,  nel
  trattare  la  persona che è deceduta, devono poter adempiere.  Sono
  l'osservazione post mortem, la custodia ed esposizione del defunto,
  l'attività di commemorazione e commiato, che può essere fatta anche
  nella casa funeraria. E sono declinate qui.
   E,  poi,  naturalmente, le precise condizioni ed i  requisiti  che
  deve  possedere  questa  casa funeraria. Naturalmente,  questo  per
  evitare che in ogni condominio possa sorgere una casa funeraria,  e
  questo non è possibile per le questioni anche igienico sanitarie di
  cui  abbiamo  detto  prima nel trattare la persona  defunta,  e  le
  questioni  legate  anche alla struttura stessa  dell'immobile  dove
  deve essere esposta non soltanto la salma della persona defunta, ma
  anche  tutte le operazioni che sono precedenti alle funzioni stesse
  del commiato. Grazie Presidente.

                  Presidenza del Presidente MICCICHE'

   PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 12.2.
   Il parere della Commissione?

   GENOVESE,  vicepresidente  della Commissione  e  relatore.  Se  si
  potesse  un  momento  accantonare, Presidente,  parleremmo  con  la
  presentatrice per capire se si possono fare modifiche.

   PRESIDENTE. Accantoniamo allora anche questo.
   Gli articoli 11 e 12 sono accantonati.
   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                               «Art. 13.
                          Attività funeraria

    1.  Ai  sensi  della  presente legge per attività  funeraria  si
   intende  un servizio che comprende e assicura in forma  congiunta
   le seguenti prestazioni:

    a)   disbrigo,   su  mandato  dei  familiari,   delle   pratiche
   amministrative inerenti al decesso;

    b)  fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri  in
   occasione di un funerale;

    c)  trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri
   e di ossa umane.

    2.  Le  imprese  che  intendono  svolgere  l'attività  funeraria
   devono  presentare segnalazione certificata di  inizio  attività,
   ai  sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  al
   comune  in  cui  ha  sede legale l'impresa.  La  segnalazione  di
   inizio  attività  deve  essere corredata della  documentazione  e
   delle  autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti  di
   cui al comma 3.

    3.   L'esercizio  dell'attività  funeraria,  da   svolgere   nel
   rispetto  dei  principi di concorrenza e tutela  della  salute  e
   della  sicurezza dei lavoratori e con modalità che assicurino  la
   libertà di scelta delle famiglie del defunto, è subordinato  alla
   sussistenza e permanenza dei seguenti requisiti:

    a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati;

    b)  almeno un carro funebre e un'autorimessa attrezzata  per  la
   disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

    c)   almeno  una  sede  idonea  alla  trattazione  degli  affari
   amministrativi,   ubicata  nel  comune   ove   si   presenta   la
   dichiarazione di inizio attività;

    d)   personale  in  possesso  di  adeguate  conoscenze  teorico-
   pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

    e)  un  responsabile  della conduzione dell'attività  funeraria,
   specificamente   individuato,  anche   coincidente   col   legale
   rappresentante dell'impresa.

    4.   Il   comune   vigila   sulla   correttezza   dell'esercizio
   dell'attività funeraria.

    5.  Fatta  salva  l'irrogazione delle eventuali sanzioni  penali
   previste  dalla normativa vigente e l'applicazione delle sanzioni
   amministrative  previste dal regolamento di cui  all'articolo  7,
   il  comune  dispone  la sospensione dall'esercizio  dell'attività
   funeraria,  per  un periodo di tempo determinato,  nei  confronti
   dell'impresa  che,  nello svolgimento dell'attività  funeraria  o
   del  trasporto  funebre,  propone direttamente  o  indirettamente
   offerte,  promesse,  doni  o vantaggi  di  qualsiasi  genere  per
   ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di  uno
   o  più  funerali o indicazioni per l'attribuzione di  uno  o  più
   funerali.  In  relazione  alla  gravità  del  fatto  può   essere
   disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

    6.  Ogni comune istituisce un elenco, consultabile attraverso il
   sito  istituzionale, delle imprese esercenti l'attività funeraria
   aventi sede nel territorio comunale».

   Si passa all'emendamento 13.1. Onorevole Lo Curto, lo mantiene?

   LO CURTO. Assolutamente sì.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 13.2, dell'onorevole Lo Curto.

   DE DOMENICO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE DOMENICO. Signor Presidente, io intervengo sulla lettera d) che
  già per me fatta senza responsabilità e senza guardare a quello che
  è  il  tessuto imprenditoriale di questo settore. In questo settore
  ci  sono  decine di piccoli imprenditori che lavorano con le  ditte
  individuali,  o che al massimo hanno un dipendente, e  poi  per  le
  necessità   contingenti  al  servizio,  si  avvalgono  di   piccole
  cooperative di trasporto dei malati.
   Ora, non conoscere il mercato, ha portato a scrivere una norma  di
  questo genere, perché pretendere i dipendenti o addirittura quattro
  dipendenti,  significa  volere  la  chiusura  immediata  di  queste
  attività d'impresa. Il che mi sembra veramente un paradosso. Questo
  Parlamento  che  legifera  la chiusura  delle  piccole  imprese  in
  Sicilia.
   Io  ritengo che dobbiamo mettere un minimo, sono intanto contrario
  a   questo  emendamento,  assolutamente,  ma  toglierei  la  parola
  dipendenti  e mettere collaboratori nel testo della legge,  che  mi
  sembra  più  adeguato  a  quello che il  mercato  offre  in  questo
  momento.  Così come l'altro requisito, quello dell'autovettura.  Vi
  voglio  dire  che ci sono autovetture che costano  oltre  100  mila
  euro,  e  che  molte  di  queste piccole imprese,  proprio  per  la
  scarsità  dell'utenza,  perché  molti  oramai  diciamo  tendono   a
  risparmiare,  giustamente per la crisi economica che attanaglia  le
  nostre  famiglie,  molte  di  queste imprese  utilizzano  un  carro
  funebre  insieme, consorziando diverse imprese. Quindi non dobbiamo
  mettere dei paletti all'accesso e alla possibilità di continuare ad
  esercitare un'attività a chi oggi è sul mercato onestamente e  paga
  le tasse.

   PRESIDENTE.  Onorevole  Lo  Curto, l'obiezione  dell'onorevole  De
  Domenico,  devo  dire,  mi sembrava pertinente.  Se  non  lo  vuole
  cambiare lo mettiamo in votazione.
   Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Contrario a
  maggioranza.

   PRESIDENTE. Contrario a questo emendamento. Quindi, lei dà ragione
  all'onorevole De Domenico.
   E'   quello   di   almeno  quattro  dipendenti,  che   mi   sembra
  effettivamente.  Il fatto che noi decidiamo quanti debbano  essere,
  mi sembra una forzatura.

   LO CURTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LO  CURTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi lo decidiamo
  in  ragione del fatto che dobbiamo aiutare a fare impresa, e questo
  nel rispetto, ovviamente, di alcune caratteristiche ben definite  e
  determinate,  perché  quello a cui si assiste  oggi,  purtroppo,  a
  tutto  danno di coloro che perdono un proprio congiunto e  in  quel
  momento  ovviamente si affidano a qualunque situazione, perché  non
  sono  nelle  condizioni davvero di decidere qual  è  l'impresa  che
  abbia qualità e caratteristiche.
   Allora,  la piccola impresa, quella che noi vorremmo tutelare,  in
  verità  non è neanche un piccola impresa, perché spesso accade  che
  c'è una saracinesca che viene alzata, si infila lì dentro un carro,
  e  si crede che quella sia un'impresa con le solite logiche con cui
  siamo  abituati,  purtroppo, a fare i conti in  Sicilia,  e  a  cui
  questa   legge   vuole   porre  rimedio.   Arriva   la   telefonata
  dall'ospedale, o anche da un amico che dice: presentati
   E  allora  in  fretta e furia, senza nessuna capacità di  impresa,
  senza nessuna struttura che abbia requisiti di struttura d'impresa,
  e  senza  nessuna capacità di formazione del personale,  si  prende
  chicchessia, che anche in modo saltuario possa fare questo lavoro e
  gli  si affida il servizio. Così non può funzionare, ci siamo detti
  quando  la Commissione ha esitato il disegno di legge c'era scritto
  che  abbia  un  numero  adeguato, chi è che stabilisce  quale  deve
  essere  il numero adeguato per l'impresa e definirsi seria,  allora
  ci siamo interrogati sul merito, abbiamo interrogato le imprese, le
  imprese si sono consultate con gli Uffici.
   Con  gli Uffici legislativi abbiamo concordato di dare una vera  e
  propria  struttura organizzativa all'impresa, perché chi fa impresa
  investe, questo è un settore - e lo voglio ribadire Presidente, lei
  non  c'era -, che come dire dà molto lavoro, e può crearne  davvero
  di lavoro, ma alle condizioni anche del rispetto dei lavoratori che
  debbono  essere  formati  con  competenza  e  con  adeguata   anche
  osservanza di norme igienico sanitarie che sono in capo  alle  loro
  persone, ecco perché ribadisco l'importanza di questo numero  e  di
  questo emendamento.

   PRESIDENTE. Io sinceramente, siccome non posso capire, non essendo
  mio  mestiere,  quante  siano le persone necessarie,  come  non  ho
  capito niente.

   GENOVESE,  vicepresidente  della Commissione  e  relatore.  Stiamo
  scrivendo  un  emendamento correttivo per sistemare la problematica
  sottoposta.

   PRESIDENTE. E quindi che facciamo?

   GENOVESE,   vicepresidente  della  Commissione   e   relatore.   O
  sospendiamo cinque minuti, oppure si accantona l'articolo.

   PRESIDENTE. Quanto ci vuole a scrivere questo emendamento?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Un minuto.

   PRESIDENTE.   E   allora,   scriviamolo   e   presentiamo   subito
  l'emendamento. Aspettiamo qua.
   Intanto, comunico ai colleghi che, finito questo articolo,  quindi
  non   il  disegno  di  legge,  prima  ancora  di  esaminare  quelli
  accantonati,  ho bisogno di altri dieci minuti per  una  Conferenza
  veloce  dei  Capigruppo,  per vedere se  è  possibile  inserire  un
  emendamento  per  evitare il problema delle province,  ne  parliamo
  cinque   minuti  in  Capigruppo.  Quindi,  finito  l'articolo   13,
  sospendiamo per un quarto d'ora.
   Allora,  vedo  che dura di più di un minuto, per cui  sospendo  la
  seduta e riprenderà alle ore 18.00.

     (La seduta, sospesa alle ore 17.45, è ripresa alle ore 18.20)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, eravamo all'emendamento  13.2.  A
  questo  emendamento  è  stato presentato il subemendamento  13.2.1,
  dell'onorevole Lo Curto.
   Onorevole Lo Curto, lei ha visto l'emendamento sostitutivo? Ritira
  il suo?

   LO CURTO. Va bene, Presidente.

   PRESIDENTE.  E'  ritirato.  Onorevoli  colleghi,  in   realtà   Il
  subemendamento 13.2.1 integra l'emendamento 13.2.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo in votazione l'emendamento 13.2, così come modificato. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si   passa   all'emendamento  13.6,  degli  onorevole  Caronia   e
  Catalfamo.

   CARONIA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CARONIA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento  in
  questione  vuole individuare una categoria di soggetti che  avranno
  delle   competenze  specifiche  a  seguito  di  un'idonea  attività
  formativa  che  possa  certificare  la  loro  capacità  di  potersi
  occupare di una materia così delicata.
   Per  cui,  l'emendamento va a specificare meglio che le competenze
  richieste  dalla norma, così com'è scritta, richiedono la necessità
  di  avere un idoneo attestato che possa, effettivamente, comprovare
  le capacità di cui già la legge ha previsto l'esistenza.

   PRESIDENTE.  Onorevole  Caronia, il suo  emendamento  è  assorbito
  dalla   parola    formato    che  hanno  scritto   nell'emendamento
  precedente. Quindi, di fatto, è già previsto. E' stato assorbito.
   Si passa all'emendamento 13.3, dell'onorevole Lo Curto.
   Questo  non è assorbito perché riguarda il responsabile, non  sono
  tutti. Quindi, non è assorbito.
   Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 13.4, dell'onorevole Lo Curto.
   Onorevole  Lo  Curto, si chiede di chiarire se  la  norma  intende
  prevedere una incompatibilità tra le attività funerarie ed attività
  in   ambito  pubblico,  tipo  ambulanza  ed  attività  sociali   ed
  assistenziali.
   C'è  un  dubbio  sull'emendamento 13.4 che è quello  se  la  norma
  intende  prevedere  una incompatibilità tra l'attività funerarie  e
  l'attività in ambito pubblico, tipo ambulanza .

   LO CURTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LO  CURTO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  questo  è  uno
  degli  elementi qualificanti di questo emendamento. E,  proprio  in
  funzione  di  ciò che la legge prevede, si vuole evitare  quel  che
  dicevamo prima, ovvero le scorribande di ambulanze che, in possesso
  o  non in possesso di titoli adeguati, possono ovviare e provvedere
  a  questo  trasporto.  Quindi, il senso  di  questo  emendamento  è
  proprio di evitare questo.

   PRESIDENTE. Allora, dovremmo aggiungere la parola  pubblico ,  per
  cui diventa  attività di servizio  pubblico' di ambulanza .

   LO CURTO. Va bene, Presidente. Penso che si possa aggiungere.

   PRESIDENTE. Quindi, lo possiamo modificare direttamente?

   LO CURTO. Sì, per me sì.

   PRESIDENTE.   Facciamo   il  subemendamento   o   lo   correggiamo
  direttamente noi in sede.
   Il parere della Commissione e del Governo quindi è favorevole.

   LA ROCCA RUVOLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LA ROCCA RUVOLO. Signor Presidente, io volevo già nell'emendamento
  13.2.1  che  abbiamo  appena approvato in cui si  dice   un  numero
  adeguato è formato . Intanto, formato da chi? Come? Per cui, questo
  mi sembra proprio

   PRESIDENTE. Abbiamo la Commissione che ha formulato un emendamento
  un  po'  più  vago perché quello di prima che prevedeva  4  persone
  precise sembrava non compatibile con le realtà dei vari

   LA  ROCCA  RUVOLO.  Io  vorrei fare veramente una  considerazione,
  Presidente. Qui parliamo di una norma che riguarda le grandi città.
  E  allora,  forse, ma se non è così - e mi pare che sia  una  norma
  estesa  a  tutta  la  Regione - io mi metto nei  panni  dei  Comuni
  piccoli  con 2.500 abitanti, noi stiamo andando a votare una  norma
  dove  chiediamo  una  serie di figure che sicuramente  non  possono
  essere intercettate.
   Seconda  cosa.  Questo emendamento, il 13.4, per lo stesso  motivo
  appena  detto,  cioè a dire per i piccoli Comuni, io voglio  capire
  come  non  sia  possibile che la stessa impresa svolga  un'attività
  funeraria e anche abbia del proprio personale, abbia un'attività di
  ambulanze. Perché?

   PRESIDENTE. No, abbiamo aggiunto  pubblico , cioè che non siano di
  ospedali pubblici. Se sono privati vanno bene. Abbiamo aggiunto che
  non  ci  deve  essere  una incompatibilità con pubblico,  cioè  non
  possono  essere pubblici. Se sono private, ovviamente,  lo  possono
  fare.

   GUCCIARDI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GUCCIARDI. Signor Presidente, in relazione all'osservazione che ha
  fatto   testé  la  Presidente  della  VI  Commissione,   desideravo
  sottolineare  che  la  legge  va  letta,  ovviamente,  in   maniera
  sistematica.  La  lettera d) dell'articolo 13 che stiamo  trattando
  prevede   personale  in  possesso di adeguate  conoscenze  teorico-
  pratiche  in attinenza alle specifiche mansioni svolte . Quindi,  è
  evidente  che  anche  nei piccoli comuni, Presidente,  è  possibile
  svolgere  questo,  considerato che non esistono  gli  attestati  ma
  esiste  l'esperienza rispetto ad una attività e la lettera d),  che
  la invito a leggere, dell'articolo 13 prevede esattamente questo  e
  cioè  adeguate conoscenze teoriche-pratiche. Perché? Un  addetto  a
  questo   servizio   che  deve,  per  esempio,  fare   una   puntura
  conservativa per il trasporto della salma è chiaro che  deve  avere
  delle  adeguate  conoscenze  teorico-pratiche,  non  lo  può   fare
  chiunque, non lo può fare assolutamente chiunque.
   Quindi,  credo sia sufficientemente chiaro e pertanto la prego  di
  interpretare quello che correttamente lei ha sottolineato, parlando
  di  formato,  con  la  lettera  d) dello  stesso  articolo  che  si
  riferisce  ad adeguate conoscenze teorico-pratiche che  è  il  modo
  migliore per superare questo problema.

   PRESIDENTE.  Ok.  Questa  l'abbiamo già votata  con  l'emendamento
  13.4.
   Si  passa alla votazione dell'emendamento 13.5, dell'onorevole  Lo
  Curto. Il parere della Commissione?

   GENOVESE,   vicepresidente  della  Commissione  e   relatore.   Se
  L'onorevole Lo Curto potesse spiegarlo, gliene saremmo grati.

   LO CURTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LO  CURTO.  Signor Presidente, questo emendamento era  relativo  a
  quello  precedente che, però, noi abbiamo modificato, ovvero quello
  relativo  alle  quattro unità quando specificavamo che  le  imprese
  devono avere quattro unità. Ma nel caso proprio in cui una impresa,
  in  un piccolo paese, in un piccolo comune non ha la possibilità di
  essere  strutturato,  perché  poi  le  quattro  unità,  Presidente,
  declinavano  anche  le  norme sulla tutela  del  lavoratore,  norme
  sanitarie  che  prevedono che una persona non  possa  sollevare  un
  carico superiore a 25 chili. Quindi, una salma composta all'interno
  di  un  feretro ovviamente peserà oltre 100 chili non  fosse  altro
  proprio per il feretro.
   Allora,  superata  la questione delle quattro unità,  tuttavia  ci
  sono  piccole  imprese, in piccoli comuni, che  possono  fare,  per
  esempio, dieci, quindici funerali all'anno, e in ragione di  questo
  non  possono certamente avere strutturato al loro interno un numero
  di dipendenti adeguato al servizio che devono svolgere.
    In questi casi possono usufruire di aggregazioni di imprese, come
  le   abbiamo  definite  nell'emendamento,  ecco:   Attraverso   una
  fornitura  di  durata  e di contenuti idonei  a  garantire  in  via
  continuativa  e  funzionale l'espletamento dell'attività  funeraria
  con  un altro soggetto autorizzato all'attività stessa , questo per
  evitare,  appunto,  che  l'impresa non possa  sostenere  il  carico
  oneroso  dei  dipendenti che dovrebbe avere per  potere  espletare,
  continuativamente,  e durante tutto l'anno il  proprio  servizio  a
  favore dei propri cittadini.

   PRESIDENTE.  Onorevole Lo Curto, tutte le indicazioni dei  numeri,
  cioè,  è  questa  la  cosa  che mi lascia perplesso,  cioè  chi  lo
  stabilisce?  Siamo noi che stiamo stabilendo quali  sono  i  numeri
  corretti, i numeri giusti?

   LO  CURTO.  Presidente non l'abbiamo più stabilito, abbiamo  messo
   numero adeguato'.

   PRESIDENTE. Prima, ma ora in questo emendamento, per  cui  se  noi
  vogliamo fare valere questo emendamento dobbiamo levarlo anche qui,
  mettiamo numero adeguato anche qui.

   LO  CURTO. Perché si deve modificare ora, in ragione del fatto che
  abbiamo modificato con un emendamento.

   PRESIDENTE.  Perché è corretto così, perché io  non  mi  sento  di
  farmi carico della scelta del numero di persone che devono essere ,
  perché non lo so, voglio dire è una cosa

   LO  CURTO.  Vorrei  chiarire una cosa signor  Presidente  così  ci
  comprendiamo,  la materia è complicata anche per  me  che  la  devo
  esplicitare  e  infatti l'ho esplicitata con l'ausilio  di  persone
  competenti  e  naturalmente degli Uffici che hanno fatto  un  esame
  delle  diverse legislazioni operate da altre Regioni in  conformità
  anche   col   dettato  nazionale;   allora  quando  io  dicevo   ed
  esplicitavo  il  numero  di  quattro,  perché  le  norme  nazionali
  prevedono  che  un lavoratore non possa sopportare,  sollevare,  un
  carico  superiore  a  venticinque chili, ora è  verosimile  che  un
  feretro  abbia bisogno di quattro persone per essere  sollevato,  e
  allora abbiamo tolto il numero quattro che tanto ci pareva...

   PRESIDENTE. E allora lo leviamo pure qua e mettiamo adeguato.

   LO  CURTO.  Esattamente,  si deve adeguare  questo  emendamento  a
  quello precedente che abbiamo votato.

   PRESIDENTE.  E  allora  la  Commissione  si  può  fare  carico  di
  risistemarlo.

   LO CURTO. Sì, direi di sì.

   PASQUA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PASQUA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, io con l'onorevole
  Lo  Curto  mi  trovo  spesso d'accordo  tranne  che  su  questo  mi
  dispiace,  - va bene scherzavo -  così, solo per rassegnare  questa
  cosa per illustrare questa situazione, questo emendamento inserisce
  un  meccanismo  per  il quale chiunque può diventare  esercente  di
  attività  funeraria pur non avendo strutture e  strumenti,  si  può
  aprire  un  semplice  sportello, un garage con uno  sportello,  una
  scrivania  si mette lì, si collega, arrivano le persone, gli  offre
  qualunque  tipo di servizio tanto può telefonare ad  un  centro  di
  servizio che gli fornirà tutte cose: io credo che questa norma così
  come  è  rischia di alimentare un mercato che distrugge  lo  stesso
  mercato, perché ci sarà un proliferare di attività incredibile,  da
  cinquanta  attività  che  ci  sono a Palermo  potrebbero  diventare
  cinquemila  l'indomani, e abbiamo previsto  in  altre  parti  della
  norma  strutture  e strumenti adeguati, ma  così gli  togliamo  gli
  strumenti  adeguati, creiamo una contraddizione  all'interno  della
  stessa norma.

   LO CURTO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LO  CURTO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  comprendo,  in
  parte,  le  osservazioni che ha fatto l'onorevole Pasqua,  ma  devo
  dire  che questa norma è, invece, esattamente l'opposto, tutela  la
  piccola impresa che nei piccoli comuni non può dotarsi di personale
  adeguato e tantomeno formato, perché non ha la capacità di impresa,
  necessariamente,  e  non  è  che  un'impresa  può  avere  un   solo
  dipendente  ne  può avere uno certamente, ma quando  deve  fare  un
  trasporto  deve per forza prendere personale. Perché sia  personale
  adeguato  e  formato  occorre che ci sia  qualcuno  che  garantisca
  questo servizio altrimenti si prende il disoccupato che cammina per
  strada e si alimenta il lavoro nero, Presidente. Questo disegno  di
  legge è fatto per contrastare il lavoro nero. Diciamolo.
   La delinquenza che pure permea questo settore, e dare regole certe
  significa  anche  questo, garantire maggiore legalità,  esattamente
  l'opposto.

   LENTINI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di
  legge l'avevo presentata io nella passata legislatura. Era arrivata
  pure  in  Commissione, votata ma non ce l'abbiamo fatta a  portarla
  definitivamente in Aula.
   Il   discorso  dei  quattro  lavoratori:  intanto,  si  parte  dal
  proprietario  dell'impresa,  l'aiuto  all'impresa,   poi   c'è   il
  saldatore,  poi ci sono altri che fanno altro. Nei piccoli  centri,
  signor   Presidente,  i  lavoratori  occasionali,  c'è  il   lavoro
  occasionale  e  se  in  quel  momento  c'è  bisogno  di   fare   un
  trasferimento di un cadavere, a quel punto l'impresa  può  in  quel
  momento prendere due persone e le aggrega.
   Ma  per  i  grossi centri, per le cose che diceva  l'onorevole  Lo
  Curto  -   ed ha ribadito più volte l'onorevole Pasqua -  ed  hanno
  ragione  entrambi, perché nei grossi centri meno di quattro persone
  è una cosa impresentabile, poi per evitare anche che, purtroppo, ci
  sono le imprese improvvisate, poco fa qualcuno lo ha accennato.
   Quindi  per  evitare  questo  via  vai  dentro  gli  ospedali  che
  aspettano  che muoia qualcuno per accaparrarsi il morto, parliamoci
  chiaro,  questa  legge mette finalmente ordine, e finalmente  diamo
  all'intera regione una boccata di serenità ai tanti cittadini e  ai
  tanti  che soffrono la morte di un congiunto, che si possa svolgere
  nelle cose giuste un funerale perfetto, perbene.
   Questo è, secondo me, una delle cose più giuste che si possa fare.
   Quindi  nei piccoli centri pure due, ma nei grandi centri meno  di
  quattro è impossibile.

   PRESIDENTE.  Se  non  ci  sono modifiche,  però  mi  sembrava  che
  l'onorevole  Lo  Curto  chiedeva di adeguare questo  emendamento  a
  quello precedente. Però, non possiamo fare notte aspettando questo

   CIANCIO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CIANCIO.  Signor  Presidente, lungi da fare polemica  o  prese  di
  posizione  sterili,  però  questo  emendamento  entra  molto  nello
  specifico.  Ci sono norme di dettaglio che non sono state  trattate
  in  Commissione.  Nonostante ci sia stata  un'ampia  discussione  e
  siano   intervenuti  in  Commissione  anche  componente  non  della
  Commissione, mi ricordo l'onorevole Gucciardi ed altri.
   Io  credo  che  non  sia  la sede adatta,  quella  dell'Aula,  per
  trattare questo emendamento.
   Quindi,  invito  la collega al ritiro, altrimenti  per  quanto  mi
  riguarda e spero di tutta la Commissione il parere è contrario.

   PRESIDENTE.  Siccome  non  le do torto,  onorevole  Lo  Curto  che
  vogliamo fare?

   LO  CURTO.  Signor  Presidente, ne faccio  non  una  questione  di
  principio, ci mancherebbe altro.

   PRESIDENTE.  Mi  dica  solo  sì  o  no,  altrimenti  lo  pongo  in
  votazione.

   LO CURTO. Sì o no su che cosa?

   PRESIDENTE. Se ritirarlo o meno.

   LO CURTO. No, io non lo ritiro, Presidente.

   PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione  l'emendamento  13.5   a   firma
  dell'onorevole Lo Curto.
   Il parere della Commissione?

   GENOVESE,  vicepresidente della Commissione e relatore.  Contrario
  a maggioranza.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Si rimette all'Aula.

   PRESIDENTE. Onorevole Lo Curto, io la inviterei a ritirarlo perché
  è  un  emendamento troppo complicato per farlo passare. Rischia  di
  essere  bocciato.  Il  mio  invito  è  a  ritirarlo  perché  è   un
  emendamento  che, oggettivamente, crea dei  qua non stiamo  facendo
  distinzione  tra  piccoli e grandi, poi quello dei  quattro  già  è
  stato cambiato, io parlo ora del 13.5.

   LO  CURTO.  Cortesemente, annuncio di ritirare l'emendamento;  alt
  Ma  voglio  fare  una precisazione perché questo emendamento  andava
  nella  direzione  di  legalizzare ulteriormente questo  segmento  di
  attività d'impresa evitando che dalla strada il disoccupato di turno
  possa  essere  impiegato  per un servizio funerario,  perché  questo
  contraddice  le  norme a tutela del lavoratore, le  norme  a  tutela
  della  famiglia. Capisco che non si vuole cogliere pienamente  o  ci
  sono difficoltà

   PRESIDENTE. No, no, è chiaro, bisogna farlo diversamente.

   LO  CURTO. Allora, io lo ritiro sapendo tuttavia che era importante
  approvarlo.

   PRESIDENTE. Grazie, onorevole Lo Curto, secondo me è una  decisione
  saggia e intelligente. Allora, gli emendamenti sono finiti, possiamo
  votare l'articolo 13. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
  si alzi.

                            (E' approvato)

   Prima dell'articolo 14 dobbiamo passare agli articoli accantonati.
   Si procede con l'esame dell'articolo 11.
   Pongo   in   votazione  l'emendamento  11.1R,  che  è   sostitutivo
  dell'emendamento 11.1. Il parere della Commissione?

   GENOVESE, vicepresidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Si rimette all'Aula.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'esame dell'emendamento 11.2, che  non  era  previsto
  prima,  è  della  Commissione. Quindi la Commissione naturalmente  è
  favorevole.  Il Governo pure. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Quindi  possiamo  votare  l'articolo 11.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  procede con l'esame dell'articolo 12. Il problema era il  12.2?
  E'  stato sostituito? Allora, onorevole Genovese, aveva chiesto  lei
  di accantonare l'articolo 12, che novità ci dà?

   GENOVESE,   vicepresidente   della  Commissione   e   relatore.   A
  maggioranza  la  Commissione  è contraria,  se  l'onorevole  volesse
  spiegarlo ancora.

   PRESIDENTE. A tutto il testo o all'emendamento?

   GENOVESE,    vicepresidente   della   Commissione    e    relatore.
  All'emendamento.

   PRESIDENTE.   Allora,  parere  contrario  della   Commissione.   Il
  Governo?

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione  pubblica.
  Si rimette all'Aula.

   PRESIDENTE.  Chi  è  favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                           (Non è approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 12. Chi è favorevole resta  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevole  Genovese,  scusi, il 13.1 che  è  già  stato  approvato,
  ovviamente, lo dovremo modificare in sede di coordinamento  formale,
  perché  parlava delle case funerarie che a questo punto  sono  state
  bocciate.
   Si passa all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

                               «Art. 14.
                           Norme transitorie

   1.   Le   imprese  che  esercitano  l'attività  funeraria  di   cui
  all'articolo 13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono
  tenute  ad adeguarsi ai requisiti previsti dal medesimo articolo  13
  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
  legge.

   2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 aventi sede  legale  fuori  dal
  territorio  regionale ed operanti in esso solo occasionalmente  sono
  esentati dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo
  13,  comma  2,  fermi restando gli obblighi previsti dalla  presente
  legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

   3.  Per  tutto  quanto  non espressamente previsto  dalla  presente
  legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi
  in  materia  funeraria  e di cremazione le disposizioni  di  cui  al
  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285  e
  successive modifiche ed integrazioni e alla legge 30 marzo 2001,  n.
  130.»

   Lo  pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
     contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                               «Art. 15.
                             Norma finale

   1.  La  presente  legge  sarà pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
  della Regione siciliana.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e  di  farla
  osservare come legge della Regione.»

   Lo  pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
     contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi, se prendete posto  si  passa  al   voto
     finale del disegno di  legge.

                                Congedo

   PRESIDENTE.  Comunico che l'onorevole Cannata ha chiesto  congedo
  per la seduta odierna.

   L'Assemblea ne prende atto.

      Riprende il seguito della discussione del disegno di legge
                         nn. 152-56-646 bis/A

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'Assessore Cordaro ha  presentato
  un emendamento a questo disegno di legge - di certo importante - ma
  che riguarda altre cose.
   Gli Uffici si stanno facendo mandare dalla Ragioneria la relazione
  tecnica  e  siccome,  oggi, non riusciamo ad  inserirlo  in  questo
  disegno  di  legge, procediamo alla votazione finale e  poi  questo
  emendamento   -  non  appena  arriva  la  relazione  tecnica   sarà
  controllato  dagli Uffici e  lo consegneranno - lo  mettiamo  nella
  prima legge possibile dove poterlo inserire.


     Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
    «Disposizione in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di
  attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010,
                     n. 18» (nn. 152-56-646 bis/A)

   PRESIDENTE.  Si passa alla votazione finale per scrutinio  nominale
  del  disegno  di  legge  «Disposizione in  materia  cimiteriale,  di
  polizia  mortuaria  e  di attività funeraria. Modifiche  alla  legge
  regionale 17 agosto 2010, n. 18 » (nn. 152-56-646 bis/A).
   Indìco la votazione per scrutinio nominale.
   Chiarisco  il significato del voto: chi vota sì preme il  pulsante
  verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
  pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                      (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

   PRESIDENTE.  Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  nominale:

   Presenti           53
   Votanti     .      47
   Maggioranza        24
   Favorevoli         46
   Contrari       .. 01
   Astenuti           01

                         (L'Assemblea approva)


     Seguito della discussione del disegno di legge  Introduzione
      dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di
                    istruzione primaria  (n. 469/A)

   PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del  disegno  di
  legge   Introduzione  dell'educazione  al  pensiero  computazionale
  nelle  scuole di istruzione primaria  (n. 469/A), posto  al  numero
  3).
   Invito   i   componenti  la  V  Commissione   a   prendere   posto
  nell'apposito banco.
   Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                               «Art. 1.
                               Finalità

   1.  Ai  fini  del raggiungimento dell'obiettivo formativo  di  cui
  all'articolo  1, comma 7, lett. h) della legge del 13 luglio  2015,
  n.  107 la Regione siciliana promuove, negli istituti di istruzione
  primaria,   lo  sviluppo  del  pensiero  computazionale   e   delle
  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare   riguardo
  all'utilizzo critico e consapevole dei social-network e dei media.

   2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, anche attraverso
  il  partenariato pubblico-privato, favorisce in tutti gli  istituti
  scolastici  regionali  di  istruzione primaria  lo  svolgimento  di
  specifiche attività volte:
   a)  alla promozione degli elementi fondamentali per l'introduzione
  alle  basi della programmazione, anche allo scopo di sviluppare  le
  competenze collegate all'informatica;
   b)  allo  sviluppo del pensiero computazionale per  rafforzare  la
  capacità  di  analisi e risoluzione dei problemi e  l'utilizzo  dei
  suoi  strumenti  e metodi, sia attraverso tecnologie  digitali  sia
  attraverso   attività   unplugged,  per  stimolare   un'interazione
  creativa  tra  digitale e manuale, anche attraverso  esperienze  di
  making, robotica educativa e internet delle cose;
   c)   alla   promozione  di  azioni  mirate  a   sviluppare   l'uso
  responsabile  delle  tecnologie  volto  a  creare  un  sistema   di
  sicurezza informatica (cyber security).»

   Sono  stati presentati alcuni emendamenti all'articolo.  Si  passa
  all'emendamento 1.4, a firma dell'onorevole Caronia ed altri.

   CARONIA.  Chiedo  di  parlare per illustrare l'emendamento  a  mia
  firma.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
   Invito  l'Assessore Lagalla a prestare attenzione agli emendamenti
  perché da parte nostra non è chiarissimo ciò che si deve fare.
   Quindi lei che è più esperto dovrebbe prestare attenzione a  tutti
  gli emendamenti.

   CARONIA.  Signor  Presidente,  considerato  che  in  contemporanea
  all'analisi  di questo testo di legge, in Commissione  Lavoro',  si
  sta  anche affrontando un altro aspetto del fenomeno sociale che  è
  il cyber-bullismo e le dipendenze create all'utilizzo dei social.
   Abbiamo  ritenuto che fra le finalità che questo disegno di  legge
  all'articolo  1  stabilisce,  oltre a quelle  di  promuovere  negli
  Istituti  di istruzione primaria - parliamo dei bambini  in  fascia
  d'età dai 6 ai 10 anni - lo sviluppo del pensiero computazionale  e
  le  competenze  digitali riguardo all'utilizzo critico  dei  social
  network  sia  necessario inserire che ci debba  essere  una  tutela
  particolare,  il diritto della salute e alla sensibilizzazione  sui
  temi  della prevenzione per favorire corretti stili di vita  e  per
  contrastare  le patologie e le dipendenze conseguenti  all'utilizzo
  patologico.
   Il   tema  era  quello  di  dare  maggiore  sicurezza  a  un  tema
  estremamente delicato che ha, di certo, degli aspetti  positivi  ma
  sicuramente tantissimi negativi. Il tema era quello.

   PRESIDENTE.  Grazie. Il parere della Commissione e del  Governo  è
  favorevole.
   Si  passa  all'emendamento 1.2. Mi dicono gli  Uffici  che  non  è
  ammissibile,  eventualmente  bisognerebbe  riformularlo,  onorevole
  Caronia.

   CARONIA.  Ma  perché?  Cosa  c'è da riscrivere.  Ma  cosa  c'è  di
  inammissibile?

   PRESIDENTE. Io non so, perché mi dite che non è coerente al testo?
  Lo accantoniamo e così andiamo avanti.
   Si  passa all'emendamento 1.3. Il parere della Commissione  e  del
  Governo è favorevole.

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 1.1 a firma degli onorevoli Dipasquale  e
  Lupo:   specificare  che  la  norma fa  riferimento  agli  istituti
  scolastici  di  cui  al comma 2)'. Lo riferiamo a  quegli  istituti
  scolastici.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Prima  di  votare  l'articolo  1,  aspettiamo  questo  chiarimento
  dell'1.2.
   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                               «Art. 2.
                         Protocollo di intesa

   Entro  180  giorni  dall'entrata in vigore della  presente  legge,
  l'assessorato   regionale  dell'istruzione   e   della   formazione
  professionale e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto  degli
  ambiti di competenza e dell'autonomia gestionale e didattica  delle
  istituzioni  scolastiche,  stipulano un  protocollo  d'intesa  onde
  assicurare,  ai sensi dell'articolo 1, la promozione e lo  sviluppo
  del  pensiero  computazionale  e delle  competenze  digitali  degli
  alunni di scuola primaria».

   PRESIDENTE.  Onorevole  Assessore, qual è  l'emendamento  che  lei
  vuole.

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  No,  lo  facciamo dopo perché attiene a una correzione delle  legge
  sulla formazione.

   PRESIDENTE.  Va  bene, perfetto.  Si passa all'emendamento  2.1  a
  firma  dell'onorevole Lupo. Onorevole Lupo lo mantiene?  Il  parere
  della Commissione?

   DI CARO, relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  Favorevole.

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                               «Art. 3.
              Elenco delle scuole di istruzione primaria

   1.  A partire dall'anno scolastico 2019-2020 è istituito presso il
  dipartimento   regionale   dell'istruzione   e   della   formazione
  professionale  un  elenco delle scuole di istruzione  primaria  che
  prevedono  nei  programmi  didattici  percorsi  di  sperimentazione
  orientati  all'applicazione creativa e laboratoriale  del  pensiero
  computazionale.

   2.  L'elenco di cui al comma 1 viene aggiornato annualmente a cura
  del  dipartimento  stesso  e pubblicato sul  sito  dell'assessorato
  regionale dell'istruzione e della formazione professionale».

   Si passa all'emendamento 3.1, a firma dell'onorevole Caronia.

   CARONIA. Lo ritiro.

   PRESIDENTE.  L'emendamento 3.1 è ritirato. L'Assemblea  ne  prende
  atto.
   Si  passa  all'emendamento 3.2.  Scusate, gli Uffici  mi  chiedono
  cosa   significa  titolo  di  preferenza,  rispetto  a  che   cosa,
  preferenza rispetto a che?

   CARONIA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 3.2.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CARONIA. Molto rapidamente. Allora, siccome si istituisce un albo,
  all'interno del quale le scuole che hanno aderito a questo tipo  di
  percorsi verranno elencati.
   L'elencazione  è  una  mera  necessità di  trasparenza,  anche  se
  l'emendamento precedente è stato ritirato, ma insomma l'obiettivo è
  semplicemente  quello di dire che si sancisce e per conoscenza  dei
  cittadini ci sarà un elenco dove queste scuole verranno

   PRESIDENTE. Ma il numero ultimo non c'è la peggiore.  Ma al numero
  uno non c'è la migliore e al numero ultimo

   CARONIA.  No,  no, significa che tutti coloro si  iscriveranno  in
  questo elenco saranno soltanto iscritti in un elenco

   PRESIDENTE. Benissimo, ma esiste

   CARONIA.   non  saranno destinatari di eventuali misure  destinate
  proprio  al  finanziamento di misure specifiche e  né  tanto  meno.
  L'obiettivo  della norma è quella di non dare a quelle  scuole  che
  stanno  provando  questo  tipo di attività extracurriculare  perché
  chiaramente si tratta di quello, un elemento di premialità.
   E'  semplicemente  una scelta che le scuole effettuano.  Non  deve
  essere  premialità per chi lo fa e un demerito per chi non  lo  fa.
  Chi  lo  fa viene iscritto in un elenco e sarebbe a conoscenza  dei
  cittadini.

   PRESIDENTE.  Benissimo, mi permetto di dire che  però  siccome  la
  preferenza  se  ci  fosse  una gara io devo  scegliere,  non  posso
  scegliere fra questi. Ma siccome non c'è nessuna gara

   CRACOLICI. E' un puro elenco.

   PRESIDENTE. E' un puro elenco?

   CARONIA. E' un elenco e come elenco tale resta.

   PRESIDENTE. Scusi onorevole Caronia sentiamo l'Assessore La Galla.

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  Vorrei segnalare tanto all'Aula quanto all'onorevole Caronia che la
  tenuta  del  registro è in realtà il rituale presso il Dipartimento
  dell'Istruzione perché chi ha il dovere istituzionale di censire le
  funzioni di scuola digitale è l'Ufficio scolastico regionale che ha
  competenza nel territorio.
   Quindi,  io  chiederei  di  modificare:   a  partire  dall'anno  è
  istituito ,    mettiamo,    eventualmente,     con    provvedimento
  dell'assessore   in modo tale da potere portarlo  presso  l'Ufficio
  scolastico regionale perché noi non possiamo delegare direttamente,
  ma le scuole che aderiscono vengono censite dall'Ufficio scolastico
  regionale perché esiste un programma specifico del Ministero che si
  chiama   Scuola  digitale' e, rispetto a quello, c'è  già  un  albo
  nazionale,  un  censimento  da parte  del  Ministero.  E,  infatti,
  secondo me è irrituale presso il Dipartimento, la modifica dovrebbe
  essere   presso  l'Ufficio scolastico regionale .  Oppure  possiamo
  mettere   d'intesa  tra  il  Dipartimento  e  l'Ufficio  scolastico
  regionale   in  modo tale che lo mettiamo in questo modo.  Facciamo
  gli emendamenti.

   PRESIDENTE.  Assessore, noi abbiamo la competenza per fare  questo
  tipo di?

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  Appunto dico è quello che ho segnalato all'inizio

   PRESIDENTE. E, quindi, io non credo che noi abbiamo la  competenza
  di dire

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  E'   statale,  possiamo  naturalmente  collaborare  con   l'Ufficio
  scolastico  regionale affinché alcune pratiche o  alcune  procedure
  vengano anche attenzionate da

   PRESIDENTE. Posso sapere oggettivamente questo elenco che  utilità
  ha? Perché già tanto l'elenco, l'iscrizione lo fa

   DI PAOLA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DI   PAOLA.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  cittadini,
  l'elenco  viene realizzato dopo che l'Ufficio scolastico  regionale
  assieme  al  Dipartimento, così è stato stabilito anche  con  piena
  convergenza nelle audizioni che abbiamo fatto in Commissione,  dopo
  un'attenta  analisi,  cioè sia l'Ufficio scolastico  regionale  che
  l'Assessorato faranno un incontro ed entro un tot di  giorni,  poi,
  emaneranno delle linee guide per la realizzazione di questo elenco.
   A  cosa  servirà questo elenco? Ad oggi ci sono delle scuole  che,
  già,  grazie all'intervento fatto a livello nazionale,  attuano  in
  maniera  positiva il pensiero computazionale; altre scuole, invece,
  per  vari  motivi  per carenza di docenti o per  carenza  anche  di
  strutture, non attuano in modo corretto il pensiero computazionale.
   L'elenco serve per cercare di spingere e dar man forte a tutte  le
  scuole  del territorio siciliano e dare pari opportunità a tutti  i
  bambini siciliani.
   Quindi  onde evitare che, magari, ci siano alcune scuole che  quel
  pensiero  computazionale, quindi quella disciplina  la  attuano  in
  modo  corretto,  ed  altre scuole non l'attuano in  modo  corretto.
  L'elenco  regionale,  Presidente,  servirà  -   man  mano  su  base
  volontaria le scuole si potranno iscrivere - in modo tale da creare
  quel  meccanismo  di minima competizione tra le scuole,  di  minima
  pubblicità  che poi la Regione cercherà di fare questo  elenco,  di
  modo  tale  da spingere, senza fondi,  - perché questo  disegno  di
  legge  non ha fondi - le scuole che sono magari un po' più indietro
  a  cercare  di  fare qualcosina in più con i piccoli mezzi  che  si
  hanno a disposizione.
   Quindi  è  una  sorta di strumento per spingere  tutte  le  scuole
  siciliane a fare di più, a fare meglio, dove magari chi è  già  più
  avanti cerca di aiutare anche chi è più indietro.
   Questa è, Presidente, la finalità dell'elenco, non è assolutamente
  nessuna  graduatoria,  non  si vuole premiare  né  una  scuola,  né
  un'altra  scuola. Si vuole dare solo la possibilità  di  poter  far
  prendere anche consapevolezza ai genitori siciliani dell'importanza
  di  questa disciplina che proietterà poi i piccoli bambini  che  in
  questo  momento vanno nelle scuole primarie a trovare, poi,  grazie
  anche a questa disciplina, i lavori del futuro.
   Quindi dico a mio modo di vedere, Presidente, è una spinta in  più
  che diamo senza dare nessun premio e nessun forma di premialità  in
  più.

   PRESIDENTE. Io, fermo restando che sono convinto che i bambini  ne
  sanno  oggi talmente di più che questa mi pare una legge  di  venti
  anni  fa,  perché già oggi sono talmente attrezzati in  tutto,  dal
  punto  di  vista  computazionale che non ce n'è  per  nessuno.  Ma,
  insomma, se è necessario, vorrei però, onorevole Caronia, a  questo
  punto  se  non ci sono suggerimenti da parte vostra,  lo  metto  in
  votazione.
   Pongo  in votazione l'emendamento 3.2. Il parere della Commissione
  è favorevole. Il parere del Governo?

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  Il Governo si rimette all'Aula.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.2. Chi è favorevole
  resti seduto: chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  Signor Presidente, va corretto l'anno scolastico.

   PRESIDENTE.  Stavo  già  per  dirlo io.  Ovviamente,  poi  con  il
  coordinamento  formale cambiamo l'anno scolastico che  è  il  2020-
  2021, ovviamente, non più 2019-2020.

   Pongo  in  votazione l'articolo 3. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                               «Art. 4.
                  Clausola di invarianza finanziaria

   1.  All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse
  umane,   strumentali  e  finanziarie  disponibili  a   legislazione
  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si riprende l'esame dell'articolo 1, precedentemente accantonato.
   Onorevole  Caronia, avete modificato l'emendamento 1.2?  Lo  avete
  riformulato? Dovrebbe spiegare le  dipendenze gravi  quali sono.

   CARONIA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CARONIA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  ritengo  che  in
  questo emendamento - probabilmente lo leggo secondo il mio punto di
  vista  -  la  Regione  definisce delle linee guida  per  prevenire,
  monitorare  e  contrastare  il  fenomeno  delle  dipendenze  gravi.
  Ovviamente  dovevamo scrivere  e connesse alla legge di cui  stiamo
  parlando ,  perché altrimenti di che parliamo? Connesse alla  legge
  in oggetto, possiamo aggiungere questo. Ma cosa significa?

   PRESIDENTE.  Onorevole  Caronia,  stiamo  parlando  del   pensiero
  computazionale. Quali sono queste dipendenze?

   CARONIA. Signor Presidente, stiamo parlando dell'emendamento  1.2,
  quello sospeso poc'anzi.
   La legge dice che all'articolo 1 le funzioni sono: lo sviluppo del
  pensiero    computazionale,   nonché   con   particolare   riguardo
  all'utilizzo  critico  e  consapevole dei social  network.  Siccome
  dall'utilizzo  dei  social  network  sono  emerse  una   serie   di
  criticità.    Addirittura   è   stata   istituita   una    cattedra
  all'università di Palermo che tratta di dipendenze

   PRESIDENTE. Quindi, derivanti dai computer? Diciamo, derivanti dai
  social network.

   CARONIA.  Derivanti  dall'attività ovviamente  connessa  a  questa
  legge, quindi, certo dall'utilizzo dei social network.

   PRESIDENTE. Sì, perché normalmente queste dipendenze sono o per  i
  giochi, o per i porno, che ne so?

   CARONIA.  I social network penso che siano esattamente  anche  tra
  questi

   SAMMARTINO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAMMARTINO,   presidente  della  Commissione.  Signor  Presidente,
  onorevole Caronia, solo per un chiarimento. L'emendamento 1.4,  che
  abbiamo già approvato, prevede la sensibilizzazione sui temi  della
  prevenzione  per  favorire  corretti  stili  di  vita  al  fine  di
  contrastare   forme   di   dipendenza   patologiche.   Credo    che
  l'emendamento 1.2 possa essere superato.

   PRESIDENTE.  Onorevole  Caronia, onestamente,  mi  sembra  di  sì,
  perché altrimenti ci andiamo ad infilare in una

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  Signor  Presidente, potremmo aggiungere un punto d) tra le finalità
  e  mettiamo   volta alla definizione di linee guida per  prevenire,
  moderare  e  contrastare  il fenomeno delle  dipendenze  da  video-
  terminali e da esposizione a video-terminali e giochi elettronici.

   PRESIDENTE. Posso dire, assessore, fra un anno esce una cosa nuova
  e cambiamo la legge. Mi sembra oggettivamente molto

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  No,  signor  Presidente, stiamo parlando di  definizione  di  linee
  guida stiamo mettendo che possiamo cambiare come vogliamo.

   PRESIDENTE. Ho capito, e tra quelle che ha letto prima l'onorevole
  Sammartino, sembra che siano molto precise.

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  Signor  Presidente,  era  un tentativo  per  venire  incontro  alla
  richiesta dell'onorevole Caronia.

   PRESIDENTE. Che dice, onorevole Cracolici?

   CRACOLICI. Sono d'accordo con gli Uffici.

   PRESIDENTE.  Appunto, e quindi non lo consideriamo.  L'emendamento
  1.2 è assorbito.
   Pongo  in  votazione l'articolo 1. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Aspettate  un attimo. Onorevole Cracolici, per favore stia  calmo.
  E'   stato   presentato   un  emendamento  aggiuntivo,   totalmente
  aggiuntivo del Governo che, però, assessore Lagalla, se lo  volesse
  un attimo spiegare.

   LAGALLA, assessore per l'istruzione e la formazione professionale.
  Signor  Presidente, onorevoli deputati, si tratta di un emendamento
  tecnico,  di  un  inserimento tecnico  che  il  Governo  chiede  di
  apportare  a  questa legge di iniziativa parlamentare, per  evitare
  possibili impugnative e per rispondere al rilievo del Consiglio dei
  Ministri  su  un  passaggio, per la verità,  osservazione,  rilievo
  motivato,  degli  articoli  13 e 15 della  legge  sulla  formazione
  professionale. In buona sostanza, la Presidenza del  Consiglio  dei
  Ministri   chiede   che,   avendo   la   legge   sulla   formazione
  professionale, preso a riferimento, ai fini dell'accreditamento  e,
  quindi,   dell'assunzione  del  personale,  tanto   gli   organismi
  accreditati  pubblici e privati, chiede che,  nel  momento  in  cui
  vengono   definite  le  modalità  di  reclutamento   dello   stesso
  personale, venga fatta la divisione fra le due fattispecie. E cioè,
  il  contratto pubblicistico si applica, evidentemente, al personale
  del   comparto  pubblico,  le  norme  privatistiche  si  applicano,
  evidentemente, al personale degli enti accreditati privati.  Motivo
  per  la specificazione assume questa forma che all'articolo 13, che
  recita testualmente, se posso, avere il foglio degli articoli 13  e
  15.
   L'articolo 13, in questo momento, resta perfettamente invariato  e
  si  aggiunge alla fine:  nonché rispettare da parte degli organismi
  pubblici  accreditati, in quanto applicabile la  normativa  di  cui
  all'articolo  36  della legge n. 165/2001 , per le  assunzioni  del
  proprio   personale   dipendente,  in   quanto   applicabile   alla
  fattispecie  del  pubblico. E' la formulazione  concordata  con  la
  Presidenza del Consiglio.
   All'articolo  15,  che  è quello che subisce  una  variazione  del
  testo,  i formatori ed il personale, che operano nel settore  della
  formazione  professionale,  sono  selezionati  e  contrattualizzati
  dagli  enti  accreditati, e qua aggiungeremo   dagli  enti  privati
  accreditati ,  in  modo tale da rendere chiara e  distinguibile  la
  duplice fattispecie.
   Si  tratta  di  un rilievo tecnico, a mio avviso,  motivato  nella
  richiesta da parte del Governo nazionale.

   PRESIDENTE.  Non  ci sono osservazioni e, pur  trattandosi  di  un
  emendamento aggiuntivo, lo considero ammissibile.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                               «Art. 5.
                             Norma finale

   1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale
  della Regione siciliana.

   2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla
  osservare come legge della Regione».

   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)


     Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge
        Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale
            nelle scuole di istruzione primaria  (n. 469/A)

   PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale per scrutinio  nominale
  del  disegno  di  legge «Introduzione dell'educazione  al  pensiero
  computazionale nelle scuole di istruzione primaria» (n. 469/A).
   Indìco la votazione per scrutinio nominale.
   Chiarisco  il significato del voto: chi vota sì preme il  pulsante
  verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
  pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                      (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

   PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  nominale:

   Presenti    .56
   Votanti    ..44
   Maggioranza  .23
   Favorevoli   .44
   Contrari       0
   Astenuti      0

                         (L'Assemblea approva)

   Segnate,  per favore, che l'onorevole Caronia e l'onorevole  Bulla
  hanno avuto problemi durante la votazione.

   del disegno di legge concernente le ex Province regionali

      Proposta della Commissione di non passaggio all'esame degli
                               articoli
       del disegno di legge concernente le ex Province regionali

   PRESIDENTE.  Prima  di andare via, il disegno di  legge  sulle  ex
  Province,  che  è stato bocciato dalla Commissione,  devo  portarlo
  all'attenzione  dell'Aula per la proposta  di  non  passaggio  agli
  articoli.
   C'è stata una Conferenza dei Capigruppo che ha stabilito qualcosa.
   Metto  in votazione, intanto, la proposta, di fatto il ritorno  in
  Commissione.

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   GRASSO,  assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, effettivamente  durante  la
  Conferenza dei capigruppo sono emerse alcune valutazioni di  ordine
  tecnico  che  consentono, e che il Governo ha fatto proprie,  anche
  sulla  valutazione del ritorno in Commissione del disegno di  legge
  che è stato bocciato dalla Commissione.
   Perché?  In  fase di attuazione è emerso un contrasto delle  norme
  attuative rispetto alla legge, soprattutto nei comuni laddove vi  è
  stata la riduzione dei consiglieri comunali, mentre in altri comuni
  non  vi  è  stata.  Per cui questo che cosa comporterebbe?  Che  in
  alcuni  comuni, dove la riduzione non vi è stata, vi sono  Consigli
  comunali che votano con più consiglieri comunali rispetto,  invece,
  a quei comuni dove c'è stata la riduzione dei consiglieri comunali.
   Quindi,  il rinvio comporterebbe sicuramente che tutti i  consigli
  comunali votino con lo stesso numero di consiglieri.
   Vi  sono,  poi,  alcuni  dubbi  sul decreto  correttivo  circa  la
  percentuale dei comuni.
   Per  tutto  questo,  naturalmente, il Governo esprime  il  proprio
  parere  favorevole affinché il testo ritorni in commissione  perché
  ci sia un approfondimento.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiedo scusa, siccome vedo che  in
  tanti  avete chiesto di parlare, noi stiamo votando se rinviarlo  o
  no in Commissione.
   E' inutile che parliamo sul disegno di legge.

   SUNSERI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.  Se è soltanto sull'argomento ritorno in  Commissione,
  ne ha facoltà.

   SUNSERI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  io  resto  senza
  parole. Quello che ho sentito dall'assessore Grasso è l'opposto  di
  quello che ha dichiarato in Commissione prima, la settimana scorsa.
  Visto  che  non  voglio fare un intervento mio, Presidente,  io  le
  leggo le dichiarazioni del presidente Musumeci, non le mie.
    Le  ex  province  andranno al voto entro la  fine  dell'anno  con
  elezioni di secondo livello  (9 ottobre 2018).
   (30 maggio 2019).  Continuare con la gestione commissariale non mi
  pare essere una scelta ragionevole .
   (2 luglio 2019)  Basta commissari, si voti .
   (17  gennaio  2020)  Si svolgeranno il 19 aprile per  le  elezioni
  delle province siciliane, basta rinvii .
   (5 febbraio 2020) L'assessore Grasso dichiara l'opposto.
   Ora  il  Governo, Assessore, poteva non fare questa  dichiarazione
  perché  lei  ha  detto  l'opposto  di  quel  che  ha  detto  in   I
  Commissione.
   L'opposto. Ha detto che il problema tecnico non sussisteva.

   PRESIDENTE.  Assessore  Grasso,  rispondo  io,  scusi.   Onorevole
  Sunseri,  io credo che la politica si auna cosa molto più seria  di
  quanto in tanti non consideriate.
   Abbiamo  fatto  oggi  tre  riunioni,   tre ,  di  Conferenza   dei
  capigruppo in cui è stata presa una decisione nonostante il Governo
  non fosse totalmente favorevole al rinvio in Commissione.
   E'  stato preso un impegno da parte dei partiti che lei in  questo
  momento ha stracciato con un intervento assolutamente fuori luogo -
  se mi posso permetterlo di dirlo con assoluta franchezza.
   Per  cui,  io chiedo scusa all'assessore Grasso ed a tutti  coloro
  che hanno preso insieme a me questo impegno in commissione.
   E non voglio sentire altri.
   Pongo  in votazione la proposta con procedimento elettronico senza
  registrazione dei votanti.
   Sappiate che per tornare in Commissione bisogna votare rosso.  Per
  cui, se dobbiamo rimandarlo in Commissione si vota rosso.
   Dichiaro aperta la votazione.

                           (Non è approvata)

   L'Assemblea  respinge;  quindi,  il  disegno  di  legge  torna  in
  Commissione.
   Chiedo  al presidente della Commissione di convocare al più presto
  la Commissione per valutarlo.

                  La seduta è tolta alle ore 19.15(*)


   (*)  L'ordine del giorno della seduta n. 176 è pubblicato sul sito
  internet  istituzionale  dell'Assemblea regionale  siciliana  e  di
  seguito riportato:

                          Repubblica Italiana
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                           XVII Legislatura

                        XIV SESSIONE ORDINARIA


                        176a  SEDUTA PUBBLICA*

                 Martedì 18 febbraio 2020 - ore 16.00

                           ORDINE DEL GIORNO

    I -COMUNICAZIONI

    II -DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

       1)   Norme  relative al funzionamento della forma  di  Governo
         regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori,  alla
         conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli
         articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione  (n. 66-
         143/A) (Seguito)

         Relatore: on. Amata

       2)   Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al
         Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2,
         dello Statuto, recante  Inserimento nello Statuto speciale della
         Regione siciliana dell'articolo 38 bis in materia di riconoscimento
         degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità'  (n.
         199/A) (Seguito)

         Relatore: on. Figuccia

       3)  Recepimento delle disposizioni legislative previste dalla legge
         9 gennaio 2019, n. 3  Spazzacorrotti'  (nn. 557 stralcio I - 550/A)
         (Seguito)

         Relatore: on. Ciancio



  *Convocazione  effettuata, d'ordine del Presidente  dell'Assemblea,
  con  e-mail  del  Vicesegretario generale  dell'Area  Istituzionale
  dell'A.R.S. in data 13 febbraio 2020.

                      DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

               Il Consigliere parlamentare responsabile
                 dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

  Allegato A

             Annunzio di presentazione di disegni di legge

   -  Norme  in materia di tutela della salute dei minori dai  rischi
  alimentari (n. 689).
   Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Assenza il  4
  febbraio 2020.

   -  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 201,
  n.  19  recante  Disposizioni per la rideterminazione degli assegni
  vitalizi' (n. 690).
   Di   iniziativa  parlamentare  presentato  dagli  onorevoli  Foti,
  Marano,  Campo,  Ciancio,  Damante, De Luca,  Di  Caro,  Di  Paola,
  Mangiacavallo,   Pagana,  Palmeri,  Pasqua,  Schillaci,   Siragusa,
  Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 4 febbraio 2020.

   -  Istituzione  dell'ufficio del garante regionale  del  cittadino
  anziano (n. 691).
   Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Lo Giudice e
  Figuccia il 6 febbraio 2020.

   -  Interventi  per  la  valorizzazione delle  strade  storiche  di
  interesse turistico (n. 692).
   Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Assenza il  6
  febbraio 2020.

   - Norme di tutela della salute dai rischi derivanti da una carente
  sicurezza igienico - sanitaria del ghiaccio alimentare (n. 693).
   Di  iniziativa  parlamentare presentato dagli  onorevoli  Gallo  e
  Papale il 6 febbraio 2020.

   -  Disposizioni in materia di tasse automobilistiche ed  esenzione
  tassa di circolazione per veicoli di proprietà delle organizzazioni
  di  volontariato  socio-assistenziale e di  protezione  civile  (n.
  694).
   Di  iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli  Campo,  Di
  Paola,  Cappello,  Ciancio, Sunseri, Foti, Di Caro,  Mangiacavallo,
  Palmeri,  Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana,  A.
  De Luca, Pasqua, Marano, Schillaci e Damante il 6 febbraio 2020.

   -  Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  sulla
  diffusione  intenzionale e massiva di informazioni false attraverso
  la rete internet (n. 695).
   Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Lantieri il 6
  febbraio 2020.

   -  Norme  per  la  valorizzazione e  la  promozione  dei  prodotti
  agroalimentari a filiera corta (n. 696).
   Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Assenza il  6
  febbraio 2020.

   -  Disposizioni per la prevenzione del consumo di alcol  e  droghe
  fra  i  giovani e per la promozione del  divertimento  sicuro'  (n.
  697).
   Di  iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Sammartino,
  Cafeo, D'Agostino e Tamajo il 6 febbraio 2020.

   -  Disposizioni  in  materia di beni culturali  e  di  tutela  del
  paesaggio (n. 698).
   Di  iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Sammartino,
  Aricò,  Bulla, Cafeo, Calderone, Catalfamo, D'Agostino, Dipasquale,
  Fava,  Lantieri,  Lo  Curto, Lo Giudice, Lupo, Mancuso,  Pullara  e
  Tamajo il 6 febbraio 2020.

       Comunicazione di parere reso dalla competente Commissione

                       AFFARI ISTITUZIONALI (I)

   -   Ente   Parco  dei  Monti  sicani  -  Designazione  Commissario
  liquidatore (n. 79/I).
   Reso in data 3 febbraio 2020.
   Inviato in data 4 febbraio 2020.

       Comunicazione di apposizione di firma a disegno di legge

   Si  comunica che l'onorevole Salvatore Lentini, con nota prot.  n.
  1021/SG.LEG.PG.  del  5  febbraio 2020 ha  chiesto  di  apporre  la
  propria  firma  al  disegno di legge n. 647  Cooperative  edilizie.
  Passaggio   in  proprietà  delle  aree  concesse  in   diritto   di
  superficie .

                      Annunzio di interrogazioni

   - con richiesta di risposta orale presentata:

   N.   1234  -  Chiarimenti  in  merito  all'utilizzo  degli  operai
  forestali  a  tempo determinato per la realizzazione  di  opere  di
  prevenzione e lotta contro gli incendi, ai sensi dell'art. 33 della
  legge regionale n. 16 del 1996.
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio e Ambiente
   - Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
   Marano  Jose;  Cappello Francesco; Ciancio Gianina;  Foti  Angela;
  Mangiacavallo   Matteo;  Palmeri  Valentina;  Siragusa   Salvatore;
  Trizzino  Giampiero;  Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;  Tancredi
  Sergio;  Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni;  Campo
  Stefania;  Di Paola Nunzio; Pagana Elena; De Luca Antonino;  Pasqua
  Giorgio; Damante Ketty

   L'interrogazione  sarà  posta all'ordine  del  giorno  per  essere
  svolta al proprio turno.

   - con richiesta di risposta scritta presentate:

   N.  1231  -  Chiarimenti urgenti in ordine al mancato  inserimento
  nella  perimetrazione delle ZES Sicilia orientale anche dei  Comuni
  di Belpasso e di Paternò (CT).
   - Presidente Regione
   - Assessore Attività produttive
   Papale Alfio

   N.  1232  - Chiarimenti circa i costi e valutazione delle campagne
  di  promozione  di corretti stili di vita promosse dall'Assessorato
  regionale della salute.
   - Assessore Salute
   Fava Claudio

   N.  1233  -  Mancata  costituzione di parte civile  della  Regione
  siciliana  nell'ambito di un procedimento nei confronti  di  un  ex
  deputato regionale.
   - Presidente Regione
   Fava Claudio

   N.  1235 - Chiarimenti in merito all'iter procedurale e ai criteri
  adottati per autorizzare l'assegnazione dei fondi della Misura  6.1
  del Piano per lo sviluppo rurale 2014-2020.
   - Presidente Regione
   - Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
   Palmeri  Valentina;  Cappello  Francesco;  Ciancio  Gianina;  Foti
  Angela;   Mangiacavallo   Matteo;  Siragusa   Salvatore;   Trizzino
  Giampiero;  Zafarana  Valentina;  Zito  Stefano;  Tancredi  Sergio;
  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta; Di  Caro  Giovanni;  Di  Paola
  Nunzio;  Marano  Jose;  Pagana  Elena;  De  Luca  Antonino;  Pasqua
  Giorgio; Damante Ketty

   Le interrogazioni saranno inviate al Governo.