Presidenza del vicepresidente Di Mauro
La seduta è aperta alle ore 16.15
PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta
precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che
intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza
di osservazioni in contrario nella presente seduta.
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do
il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni
mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel
corso della seduta.
Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera
personale di voto.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per la seduta
odierna, gli onorevoli Caronia e Catalfamo.
L'Assemblea ne prende atto.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui
all'articolo 83 del Regolamento interno dell'Assemblea saranno
riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.
Onorevoli colleghi, Governo, essendo ancora in corso la riunione
della Commissione Bilancio chiedo di sospendere la seduta per 15
minuti.
Non sorgendo osservazioni in contrario, sospendo i lavori
avvertendo che riprenderanno alle ore 16.40.
(La seduta, sospesa alle ore 16.17 è ripresa alle ore 16.35)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Il Governo è invitato a prendere posto.
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Fava ha chiesto congedo per
la seduta odierna.
L'Assemblea ne prende atto.
356-472-536/A)
Seguito della discussione del disegno di legge Norme per il
governo del territorio (nn. 587-5-147-162-174-187-190-229-356-472-
536/A)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo da dove avevamo
interrotto ieri.
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Articolo 6.
Partecipazione
1. Nell'ambito della formazione dei piani è garantita la
partecipazione a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché alle
associazioni e organizzazioni, siano essi persone fisiche o
giuridiche, attraverso l'ascolto attivo delle esigenze, il
dibattito pubblico sugli obiettivi generali, la più ampia
pubblicità degli atti e documenti di pianificazione, la possibilità
di presentare osservazioni e proposte di modifica, assicurando il
tempestivo e adeguato esame delle relative deduzioni tramite
l'accoglimento motivato o meno delle stesse.
2. La Regione e gli Enti locali garantiscono altresì la più ampia
e aggiornata informazione e diffusione dei dati sullo stato della
pianificazione relativa al proprio territorio.
3. Per le attività di pianificazione, l'Amministrazione nomina un
responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente, che
cura le attività relative alle forme di pubblicità e di
consultazione, all'accesso agli atti da parte dei cittadini, anche
in forma associata, in tutte le fasi e i contenuti delle scelte di
pianificazione, indice la Conferenza di pianificazione di cui
all'articolo 10».
Si passa all'emendamento 6.6, a firma degli onorevoli Lupo ed
altri.
LUPO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. E' ritirato.
L'emendamento 6.7 è ritirato.
L'emendamento 6.3 è ritirato.
L'emendamento 6.8 ritirato.
Si passa all'emendamento 6.1, a firma degli onorevoli Lupo ed
altri.
LUPO. Lo mantengo.
PRESIDENTE. E' mantenuto.
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Signor
Presidente, sull'emendamento 6.1 io vorrei dire ai colleghi Lupo e
Barbagallo, primi firmatari di questo emendamento, che non c'è una
contrapposizione da parte del Governo; ci pare, e lo sottoponiamo
eventualmente per una maggiore attenzione, che sia eccessivamente
dettagliato e però se ecco fatemi , onorevole Barbagallo a lei la
parola.
BARBAGALLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBAGALLO. Grazie, Presidente. Allora, sul tema della
partecipazione noi abbiamo, il Partito Democratico ha sempre
evidenziato sin dall'inizio che la questione che ci preoccupa di
più è quella della partecipazione e del ruolo dei consiglieri
comunali.
Siamo in una fase della legge che è, come dire, di inquadramento
nei primi articoli, fino all'articolo 9. Noi riteniamo che
depauperare il ruolo del consigliere comunale eliminando le
direttive in capo al Consiglio comunale sia un grave errore. E
certamente non può essere compensato dalla più ampia
partecipazione.
Quindi, in definitiva, noi siamo disponibili pure a ritirare il
6.1, ma l'importante è che sul ruolo e sulle competenze in capo ai
consiglieri comunali, quando viene trattato in modo specifico il
tema delle direttive generali, resti chiara ed esplicita la
competenza del Consiglio comunale ad emanare le direttive.
E' una questione che abbiamo affrontato più volte, ed è chiaro che
in un momento in cui il ruolo dei consiglieri comunali viene sempre
di più svilito alla luce degli enunciati principi di
semplificazione, velocità dell'azione amministrativa, che
diminuiscono il ruolo dei consiglieri comunali, restano in capo ai
consiglieri due competenze: quella di natura relativa
all'approvazione dei bilanci e alla materia finanziaria e quella
urbanistica che, certamente, non possono subire compressioni.
Quindi, ritiriamo il 6.1 con l'impegno che, ovviamente, in tema di
direttive non facciamo deroghe e sconti sulla partecipazione e
sulle competenze dei consiglieri comunali.
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Io ringrazio
l'onorevole Barbagallo, il tema che lei ha posto diventerà concreto
nel momento in cui tratteremo l'articolo 26 e, quindi, i principi
che ci stiamo dando troveranno plastica attuazione in quella sede.
PRESIDENTE. Bene, allora, l'emendamento 6.1 è ritirato.
Si passa all'emendamento 6.12, a firma degli onorevoli Di Mauro ed
altri.
TRIZZINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TRIZZINO. Signor Presidente, l'articolo 6 - come suggeriva il
collega Barbagallo - rientra, diciamo, nella fase ancora
preliminare del disegno di legge, si parla di principi, eccetera;
per cui, questo articolo vale tanto per i piani comunali che per
tutti gli altri piani, quindi quelli di area vasta, fino ad
arrivare al PTR che è il Piano regionale.
La mia domanda è questa: leggendo l'articolo 6 nella
riformulazione con l'emendamento 6.12, sembrerebbe, magari mi
sbaglio, escludere la partecipazione, che poi è il tema
dell'articolo 6, a tutti quei piani sovradimensionati; cioè, con
l'emendamento 6.12 che cosa esce fuori? Che la partecipazione è
garantita per i piani comunali e intercomunali.
Però, è importante che vi sia un livello di partecipazione anche
per il PTR, per gli ambiti di area vasta. Quindi, volevo capire dal
proponente la motivazione per cui dobbiamo escludere la
partecipazione nel momento in cui stiamo trattando un articolo che
parla di pianificazione nei termini molto più generali.
PRESIDENTE. Io non credo che l'indicazione comunali e
intercomunali precluda qualsiasi altra applicazione di norma.
L'articolo 19 è abbastanza chiaro su questa norma, sul disegno di
legge. L'articolo 19 che tra l'altro è il PTR indica proprio il
percorso che deve essere fatto. La specifica di comunale e
intercomunale non preclude assolutamente l'applicazione
dell'articolo 19, anzi, l'articolo 19 è l'articolo in cui regge
tutta la legge.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Savarino.
SAVARINO, Presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, nello studio che abbiamo fatto in Commissione, la
Commissione ha ritenuto di dare parere negativo perché non voleva
dare questa limitazione alla partecipazione alla formazione dei
piani. Poi, il Governo non so.
Quindi, noi in Commissione abbiamo dato parere negativo.
PRESIDENTE. La Commissione ha dato parere negativo. Il parere del
Governo?
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Si rimette
all'Aula.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.12. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(Non è approvato)
Si passa all'emendamento 6.4. L'emendamento è ritirato.
L'emendamento 6.9 è ritirato.
Si passa all'emendamento 6.11, a firma degli onorevoli Di Mauro ed
altri. Questo va in linea con l'altra modifica che abbiamo chiesto
ed è stata approvata dall'Aula. Il parere della Commissione?
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Signor
Presidente, sotto il profilo concettuale poi questo principio si
coniugherà con quello che faremo nei prossimi articoli. Quindi,
siccome è già passato un emendamento analogo per un altro articolo
è chiaro che a questo punto diamo parere favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 6.13, a firma dell'onorevole Fava, che fa
proprio l'onorevole .
Comunico che è stato presentato il subemendamento 6.13.1 che
recita: l'Amministrazione è tenuta a verificare l'andata a buon
fine della comunicazione a mezzo notifica dei soggetti pubblici e
privati interessati ai fini della concertazione .
SCHILLACI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHILLACI. Grazie, Presidente. Credo che l'emendamento 6.13 possa
essere apprezzato dal momento che l'emergenza Covid ha messo tutti
quanti nelle condizioni di potere gestire queste sorte di
conferenze e di concertazioni e, quindi, di dare la possibilità di
partecipazione anche alla cittadinanza attraverso delle piattaforme
web. Per quanto riguarda l'emendamento 6.13. A questo aggancio
anche la possibilità, che credo sia doverosa, di dare un obbligo da
parte delle amministrazioni regionali di comunicazioni e di
verificare da parte delle amministrazioni regionali che queste
comunicazioni vadano a buon fine perché nella maggior parte delle
Conferenze di servizi, così come è stato evidenziato, Presidente
Savarino, così come è stato evidenziato in diverse sedute della
Commissione Antimafia regionale in merito ad autorizzazioni e
conferenze di servizi è venuto fuori che spesso e volentieri i
Comuni che sono i soggetti interessati di autorizzazioni, spesso
non vengono a conoscenza in tempo utile della conferenza di
servizi.
Quindi, io credo che sia doveroso intervenire su questo articolo.
Grazie.
PRESIDENTE. Questo subemendamento, io comprendo qual è lo scopo,
però così come è formulato non c'è la spiegazione di come possa
verificare l'andata a buon fine. La formula è quanto meno impropria
e dovremmo cercare , comprendo il significato. Un attimo Assessore,
c'è l'onorevole Barbagallo che ha chiesto di parlare.
BARBAGALLO. Signor Presidente, io sono preoccupato che ci stiamo
complicando la vita.
L'articolo della partecipazione è un articolo semplice che
garantisce alcuni principi generali. Garantire la certezza della
notifica in un clima di partecipazione, peraltro con legge,
aggraviamo il procedimento, oltretutto non su un tema specifico.
Cosa dobbiamo notificare, un piano paesaggistico ai Comuni? Sul
comma 2 la Regione e gli enti locali garantiscono la più ampia
aggiornata informazione dei dati sullo stato della pianificazione ,
la conferenza è decisoria per approvare e se non è comunicata al
Comune non è che si può approvare qualcosa. Se non partecipa il
Comune è improcedibile.
PRESIDENTE. Lasci parlare l'Assessore; vediamo di chiarire questa
vicenda. Come dice l'onorevole Barbagallo, l'articolo è abbastanza
chiaro, queste formule aggiuntive che mettiamo in campo possono
complicare le procedure di informazione.
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Signor
Presidente, io chiedo alla collega di ritirare l'emendamento,
perché non soltanto già le forme partecipative sono garantite
attraverso la lettera dell'articolo 6, ma poi se dovessimo guardare
alla redazione di un PUG ed ai suoi passaggi, ci sono tutta una
serie di fasi che prevedono anche osservazioni, prescrizioni,
eccetera, che prevedono quindi l'intervento preciso dei cittadini.
Ma soprattutto, vorrei dire alla collega che ha presentato, che ha
fatto proprio l'emendamento dell'onorevole Fava, che il Geoblog al
quale si fa riferimento esiste in Sicilia soltanto a Milazzo e per
l'organizzazione dello stesso è necessaria la copertura finanziaria
che in questa sede non possiamo dare.
Quindi, a mio parere, gli Uffici, fatto l'accertamento del caso,
devono dichiarare questo emendamento, qualora l'emendamento non
dovesse ritirarlo, inammissibile, perché privo di copertura
finanziaria.
PRESIDENTE. Allora, onorevole Schillaci, possiamo trasformare
questo emendamento in un ordine del giorno?
SCHILLACI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 6.13, dell'onorevole Fava non
c'è ed è ritirato.
Su cosa insiste, onorevole Barbagallo? Su quello dopo, credo che
le procedure di accesso agli atti sono regolati da ben altra legge.
Scrivere che chiunque ha diritto di prendere visione, non credo che
sia in rispondenza con questa legge vigente. Quindi, io credo che
debba essere ritirato onorevole Barbagallo.
Onorevole Barbagallo, chiunque ha diritto di prendere visione ,
c'è una procedura, un interesse nelle cose, altrimenti chiunque
accede. Se l'onorevole Barbagallo lo ritira, così andiamo avanti.
BARBAGALLO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.5 e 6.10 sono ritirati.
Pongo in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Articolo 7
Concertazione
1. La Regione e gli Enti locali, al fine di garantire il
coordinamento delle rispettive azioni di governo del territorio,
conformano la propria attività al metodo della concer-tazione
istituzionale.
2. Sono strumenti della concertazione istituzionale:
a) la conferenza di pianificazione;
b) l'accordo di pianificazione;
c) l'accordo di programma».
L'emendamento 7.2 è ritirato.
L'emendamento 7.5 è ritirato.
L'emendamento 7.3 è ritirato.
L'emendamento 7.6 è ritirato.
Si passa all'emendamento 7.8, a firma degli onorevoli Di Mauro ed
altri. Il parere della Commissione è favorevole. Il parere del
Governo è favorevole.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 7.1, a firma degli onorevoli Lupo ed
altri.
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Grazie
Presidente, vorrei invitare i colleghi che hanno presentato il 7.1
a ritirarlo, per la semplice ragione che si tratta di una normativa
nazionale vigente e quindi si tratta di un emendamento pleonastico.
Io è chiaro che non mi opporrò eventualmente, però fare riferimento
alla normativa statale vigente in materia.
PRESIDENTE. E' ritirato.
Pongo in votazione l'articolo 7. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Articolo 8
Semplificazione e flessibilità
1. La Regione e gli Enti locali predispongono gli strumenti di
pianificazione urba-nistico-territoriale secondo principi di
semplificazione e flessibilità, nel rispetto delle disposizioni
della presente legge.
2. La Regione e gli Enti locali realizzano la pianificazione
territoriale ed urbanisti-ca attraverso la predisposizione di
strumenti pianificatori coordinati.
3. Nella formazione di ciascuno strumento unitario di
pianificazione, il coordina-mento è attuato dalla Conferenza di
pianificazione prevista dall'articolo 10.
4. L'approvazione delle modifiche del piano generale dello stesso
livello compor-ta, nei limiti della legislazione vigente, la
conseguente variazione degli altri livelli di pianificazione
sottordinati, qualora sulle suddette modifiche sia acquisito
l'accordo dell'ente titolare del relativo strumento. L'accordo può
essere raggiunto con le proce-dure di concertazione previste dalla
presente legge.
5. Per assicurare la flessibilità del sistema della
pianificazione, il piano di ampiezza territoriale minore può
contenere esplicite proposte di modifiche al piano di ampiezza
territoriale maggiore, qualora sia acquisito l'accordo del relativo
ente con le procedure di concertazione previste dalla presente
legge.
6. Le destinazioni d'uso previste nei piani possono essere
modificate senza che ciò costituisca variante urbanistica nei casi
che saranno previsti e classificati nelle norme di attuazione
ovvero nei regolamenti edilizi di ciascun piano, nel rispetto
comunque delle categorie funzionali previste dall'articolo 23-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
successive modificazioni, come recepito dall'ar-ticolo 1 della
legge regionale 10 agosto 2016, n. 16».
L'emendamento 8.2 è ritirato.
L'emendamento 8.9 è ritirato.
L'emendamento 8.3 è ritirato.
L'emendamento 8.10 è ritirato.
Si passa all'emendamento 8.17, a firma degli onorevoli Di Mauro ed
altri. Con il parere favorevole della Commissione e del Governo lo
pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 8.18, a firma degli onorevoli Gucciardi
ed altri.
CORDARO, assessore per il territorio ed ambiente. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORDARO, assessore per il territorio ed ambiente. Signor
Presidente, sull'emendamento 8.18 vorrei richiamare l'attenzione
dei colleghi che lo hanno firmato, e quindi gli onorevoli
Gucciardi, Lupo, Barbagallo, Cracolici ed altri. Il tema legato
alla centralità dei comuni, e poi vedremo anche dei consigli
comunali, finisce con questo emendamento per essere contraddetto,
perché se la Regione secondo questa impostazione deve indicare come
intervengono i comuni attraverso i propri uffici di piano, credo
che questo non vada, diciamo, non assecondi quel percorso che ci
siamo dati all'inizio, quindi chiederei ai colleghi di rivalutarlo.
PRESIDENTE. Al di là del percorso, credo che dover scrivere in una
legge la regione e gli enti locali predispongono attraverso i
propri uffici di piano vuol dire che l'amministrazione non può
ricorrere all'esterno e vuol dire che noi indichiamo
obbligatoriamente che gli uffici del Comune devono predisporre i
piani e, quindi, questo emendamento è inammissibile, onorevole
Barbagallo.
BARBAGALLO. Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi non è che
dobbiamo mettere, però, la polvere sotto il tappeto, e lo voglio
dire in modo chiaro. In questa Regione c'è un problema, lei fa un
gesto eloquente, giusto Presidente, ma è chiaro che da diversi anni
a questa parte, decenni, gli investimenti e le coperture economiche
in materia di progettazione urbanistica sono ridotte all'osso.
Quindi, non è che ci sono trecento cose da fare
O si aumentano i capitoli del bilancio in cui è prevista la
possibilità di dare copertura per la progettazione urbanistica dei
comuni, e negli ultimi anni nessun governo è riuscito a farlo a
prescindere dal colore politico, nonostante gli annunci da parte di
tutti, oppure si immagina una stagione che dia la possibilità ai
comuni attraverso gli uffici di piano, fatta non da trecento
assunzioni al comune, fatta in un disegno oculato della possibilità
di realizzare e di attivare degli uffici di piano a cui affidare le
competenze, altrimenti, Presidente, ammesso che questa legge vada
in porto, e ammesso che dopo quarant'anni si riesca a fare una
legge, cioè le altre regioni sono arrivate alla terza generazione
di legge urbanistica, noi ne stiamo definendo una che resterà carta
straccia, ed è una delle contestazioni che abbiamo fatto sin
dall'inizio, che non possiamo pensare di fare una norma del governo
del territorio senza poi prevedere una lira per la progettazione,
quindi
PRESIDENTE. Onorevole Barbagallo, pur considerando la sua
osservazione pregnante, importante e certamente in linea con quelle
che sono le aspettative di un disegno di legge così corposo, non
c'è dubbio che però noi non possiamo invadere la competenza
dell'ente locale imponendo, addirittura, che per forza di cose
debbono essere gli uffici di piano; cioè, se noi lasciamo la
dizione com'è in questo momento al comma 1, lasciamo i comuni
liberi come è giusto che sia, di scegliere tra i professionisti
esterni e la capacità dei professionisti voglio dire dei dipendenti
del comune, imporre che a tutti i costi deve essere esclusivamente
un'operazione di piano interno, credo che sia una forzatura e
soprattutto invada la competenza dei comuni.
BARBAGALLO. Se posso, Presidente
PRESIDENTE. Lei ha fatto un ragionamento concreto e mi rendo
conto.
BARBAGALLO. E proprio per concretezza nella parte successiva del
testo, ove mai ci arriveremo, è un tema da affrontare.
PRESIDENTE. E questo è un altro discorso. Va bene, allora è
ritirato.
L'emendamento 8.4 è ritirato.
L'emendamento 8.11 è ritirato.
Si passa all'emendamento 8.16, a firma degli onorevoli Di Mauro ed
altri. Lo pongo in votazione con il parere favorevole della
Commissione e del Governo. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
L'emendamento 8.5 è ritirato.
L'emendamento 8.12 è ritirato.
L'emendamento 8.6 è ritirato.
L'emendamento 8.13 è ritirato.
Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento
8.20 che recita: all'articolo 8, comma 4, alle parole della
seguente legge sono inserite le seguenti In tale ipotesi il
rappresentante unico dell'ente titolare del piano, di cui si
propone la modifica, partecipa ai lavori della conferenza previa
deliberazione dell'organo consiliare .
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevole Savarino, c'è una relazione
comunque. E' striminzita.
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. C'era stato un
errore nella formulazione iniziale: c'era una competenza del
Consiglio comunale che, poi, veniva sostituita dalla Giunta e
viceversa.
In questo modo, invece, chi ne ha competenza ha poi il ruolo a
partecipare a seguire anche nella conferenza come rappresentante
dell'organo consiliare. Quindi, abbiamo dato ordine perché c'era la
possibilità di un equivoco, serviva a chiarire meglio, ad evitare
possibili equivoci.
BARBAGALLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBAGALLO. Signor Presidente, il PUG lo approva il consiglio e
qui siamo in linea. Alla procedura di concertazione, invece,
partecipa la giunta. Mica partecipa tutta la giunta alla procedura
Dobbiamo individuare espressamente o partecipa il sindaco o un suo
rappresentante. Mi sembra che non funzioni.
PRESIDENTE. Lasci perdere l'illustrazione, onorevole Barbagallo.
Atteniamoci al testo, perché il PUG - lei sa meglio di me - è
approvato dal consiglio comunale. Lasci perdere l'illustrazione.
Leggiamo l'emendamento: In tale ipotesi il rappresentante unico
dell'ente titolare del piano, di cui si propone la modifica,
partecipa ai lavori della conferenza previa deliberazione
dell'organo consiliare . E su questo credo che siamo d'accordo.
Lo pongo in votazione. La Commissione lo ha presentato. Il parere
del Governo è favorevole. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 8.7, 8.14, 8.8, 8.5 sono ritirati.
Si passa all'emendamento 8.1, a firma degli onorevoli Lupo ed
altri.
BARBAGALLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei
intervenire sull'8.20
PRESIDENTE. No, lo abbiamo ritirato.
BARBAGALLO. Lo so ma è una corbelleria il rappresentante unico
dell'ente titolare del piano Ma che vuol dire in italiano
PRESIDENTE. Onorevole Savarino, vuole illustrare meglio questo
emendamento?
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, come dicevo noi dovevamo sistemare un equivoco che
c'era altrimenti nella norma. In questo modo il rappresentante del
consiglio partecipa alla conferenza, in modo tale che la titolarità
rimane in capo al consiglio.
Questo era; era per evitare l'equivoco. Siccome era scritto in
modo tale che venisse in qualche modo escluso, così lo abbiamo
voluto esplicitare meglio, che il rappresenta, scelto all'interno
dell'organo consiliare, partecipa anche alla conferenza. E' proprio
una legittimazione dell'organo consiliare.
PRESIDENTE. Il PUG viene approvato dal Consiglio comunale. In
questo modo salvaguardiamo la competenza del consiglio, questo è il
significato.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, rispetto alla precedente
legislazione della 71/1978 il sindaco non è consigliere comunale.
Quindi, il Consiglio comunale che approva il PUG non prevede la
partecipazione del sindaco al voto.
Allora, o diciamo che per lo strumento di variazione generale del
Piano regolatore il sindaco, eletto direttamente dai cittadini,
partecipa con diritto di voto ai lavori del Consiglio comunale, ma
non che prevediamo una figura che non si capisce che cosa è.
L'organo che approva il PUG è il Consiglio comunale, non ci sono
organi singoli. L'unica differenza rispetto alla 71 è che il
sindaco, nel nuovo ordinamento, non è componente del Consiglio
comunale. Per cui abbiamo un paradosso: il sindaco che perde è
consigliere comunale e partecipa all'approvazione del PUG, il
sindaco che ha vinto non può, in qualche modo, incidere nella
decisione con il voto rispetto al Consiglio comunale. Allora, se
dobbiamo prevedere una figura aggiuntiva nel caso dell'approvazione
dello strumento urbanistico, l'unica figura che bisogna prevedere è
quella del sindaco che, in quanto tale, possa partecipare al
Consiglio comunale.
PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, lei si riferisce, siccome
riguarda anche il Piano dei consorzi, al rappresentante legale
dell'ente. Quindi, dovremmo immaginare che ci sia, a proposito di
questa approvazione, un implemento del numero dei soggetti che
hanno diritto di voto.
PALMERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMERI. Signor Presidente, se ho l'attenzione dei colleghi,
volevo fare mio l'emendamento che sopprimeva il comma 6,
dell'onorevole Lupo, in quanto secondo me questo comma va a portare
una deregulation relativamente al cambio di destinazione d'uso che
può portare ad un pregiudizio al sistema previsto dal D.M. n. 1444.
(Intervento fuori microfono dell'onorevole Cracolici)
PALMERI. Siccome, era andato avanti, dicendo è ritirato
PRESIDENTE. Onorevole Palmeri, la questione è la seguente. La
Commissione, ha posto al Parlamento la necessità di fare
partecipare
Per favore, onorevole Tamajo, ho bisogno che la presidente
Savarino mi segua. La Commissione presieduta dall'onorevole
Savarino pone una questione al Parlamento: se il Consiglio comunale
- e questo emendamento contiene questa indicazione - deve
partecipare ai lavori dell'approvazione del PUG, sia che si tratti
della provincia, del libero consorzio, sia che si tratti del
comune. È questa la questione, onorevole Savarino?
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Mi scusi ero
distratta. Sì, serviva
PRESIDENTE. Ripeto, lei pone con questo emendamento 8.20 la
questione del Consiglio e quindi la partecipazione con diritto di
voto
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Di
legittimazione del rappresentante della Conferenza che sia
determinato da parte del Consiglio. È quello che ha competenza.
PRESIDENTE. Si però nella Conferenza all'articolo competente poi
c'è chi ha diritto di voto e chi non ha diritto di voto. Questa
persona, il rappresentante legale dell'ente, che è una cosa
importante, che è il rappresentante della Giunta che ha,
sostanzialmente, redatto il preliminare, se non è questo ce lo
dica.
BARBAGALLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBAGALLO. Continuo il discorso di prima. Ci stiamo complicando
le cose. Il dominus della materia urbanistica è il Consiglio
comunale, ma la città ha un rappresentante legale che è il sindaco
o, se c'è, un delegato che è l'Assessore per l'urbanistica.
Parteciperanno loro a tutte le Conferenze di servizio. La proposta
del PUG in Consiglio comunale la fa sempre l'amministrazione
comunale, non è che la redigono i consiglieri comunali. Quindi, è
stato così e continuerà ad essere così. È semplicissimo. Ci stiamo
complicando la vita su una figura che non è contemplata in alcun
organo.
PRESIDENTE. Onorevole Barbagallo, qui c'è scritto: propone la
modifica, partecipa ai lavori della Conferenza, previa
deliberazione dell'organo consiliare .
(Intervento fuori microfono dell'onorevole Cracolici)
PRESIDENTE. È scritto qui nell'articolo.
LUPO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUPO. Signor Presidente, credo sia necessario
PRESIDENTE. Interviene l'onorevole Lupo e sospendiamo.
LUPO. un approfondimento.
I comuni hanno tre organi tipici: il Sindaco, la Giunta e il
Consiglio comunale.
Se noi parliamo di un sindaco o di un suo delegato, si scriva il
sindaco o un assessore delegato ma non possiamo dire un
rappresentante unico, perché non esiste l'amministratore delegato
del comune
PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 17.05, è ripresa alle ore 17.15)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Allora, onorevoli colleghi, prendete posto. Vediamo di
rimetterci in cammino.
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Grazie,
Presidente. Sì, in effetti è un eccesso di zelo. Avevamo voluto
chiarire meglio che il rappresentante abbia comunque una
legittimazione nel Consiglio comunale, ma lo possiamo scrivere
anche in un ordine del giorno. Non è necessario che venga sancito
con norma. Per cui lo ritiriamo e presentiamo un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Va bene. Se l'Aula è d'accordo, consideriamo
l'emendamento 8.20 come ordine del giorno.
(L'emendamento 8.20, trasformato in ordine del giorno che reca il
numero d'ordine 371, viene distribuito in Aula quale ordine del
giorno accettato dal Governo come raccomandazione)
Allora, l'emendamento 8.7, a firma degli onorevoli Lupo ed altri,
è ritirato.
L'emendamento 8.14, a firma degli onorevoli Sammartino ed altri, è
ritirato.
L'emendamento 8.8, a firma degli onorevoli Lupo ed altri, è
ritirato.
L'emendamento 8.15, a firma degli onorevoli Sammartino ed altri, è
ritirato.
L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 8.1, a firma degli onorevoli Lupo ed
altri.
Il parere del Governo?
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Sì, Presidente,
sull'emendamento 8.1, il Governo esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 8.19. Comunico che all'emendamento 8.19 è
stato presentato un subemendamento. Lo avete distribuito. Il parere
della Commissione?
(Intervento fuori microfono)
Presidente Savarino, lo vuole illustrare?
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Per evitare che
ci fossero equivoci, è un subemendamento che tende ad accogliere
l'emendamento dell'onorevole Tamajo. Per accoglierlo però abbiamo
necessità che venga specificato meglio che resta fermo quanto
previsto.
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Savarino, vuole spiegare all'Aula
cosa vuol dire articolo 26 della legge 16 del 2016?
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Se l'onorevole
Tamajo spiega il suo noi cerchiamo di accogliere l'emendamento
dell'onorevole Tamajo.
Se l'onorevole Tamajo
PRESIDENTE. Io l'ho chiesto a lei onorevole Savarino, siccome lei
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Io non posso
spiegarle l'emendamento che è dell'onorevole Tamajo.
PRESIDENTE. No, onorevole Savarino, lei è d'accordo
all'emendamento 8.19, quindi, lo spieghiamo all'Aula. Così ha
detto.
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. No, io ho detto
che per accogliere l'emendamento dell'onorevole Tamajo abbiamo
necessità di specificare
PRESIDENTE. Onorevole Tamajo, vuole spiegare l'emendamento 8.19?
TAMAJO. Signor Presidente, lo scopo dell'emendamento che ho
presentato è quello di assicurare il coordinamento della disciplina
edilizia ed urbanistica. Non riguarda assolutamente nuove
costruzioni e anzi mira al recupero di immobili che in mancanza
resterebbero sempre inutilizzati e degradati. Quindi, il cambio di
destinazione d'uso di quegli immobili che, da tanto tempo, sono
considerati industriali possono essere adibiti, con cambio di
destinazione d'uso, a commerciali.
PRESIDENTE. Lei insiste su questo emendamento, onorevole Tamajo?
TAMAJO. Sì.
TRIZZINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TRIZZINO. Signor Presidente, anch'io avevo qualche dubbio su
questo emendamento. Facciamo questo ragionamento insieme: il comma
6 dell'articolo 8 parla dei cambi di destinazione d'uso che
sfuggono dalla variante urbanistica.
La norma, tra l'altro dopo l'accoglimento dell'emendamento del PD,
recita che questo può avvenire solo nel caso in cui queste ipotesi
sono previste dalle norme di attuazione dei piani quindi, in una
pianificazione che esso sia il PUG comunale, la norma di attuazione
quindi espressione del comune singolo, quindi di uno dei 390
comuni, però ascoltatemi perché se queste cose non le capiamo
questa legge non serve a nessuno. In questa sede
Assessore mi sente? E' importante perché sono temi...
(Brusìo in Aula)
Presidente, se richiama l'ordine dell'Aula perché sono temi molto
delicati. Tra l'altro questo è un articolo interessante perché
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, allontanatevi dal tavolo della
Commissione.
TRIZZINO. Ricomincio da capo. Il comma 6 dell'articolo 8 introduce
l'ipotesi del cambio di destinazione d'uso in assenza di variante
urbanistica. Come sapete è necessaria la variante urbanistica per
questo tipo di operazioni. L'onorevole Tamajo, giustamente, diceva
che non riguarda nuove costruzioni. Certo. Riguarda costruzioni che
già esistono, perché tu cambi la destinazione d'uso di un edificio
che può essere un capannone industriale in qualcos'altro.
Qual è il tema? Che il comma 6 individua questa ipotesi solo nel
caso in cui sono previste dalle norme di attuazione di un piano
comunale, di area vasta, quello che sia. Per cui qual è la logica?
Che in una pianificazione dettagliata di un piano, con la norma
attuativa che faccio? Stabilisco in quali luoghi e in quali edifici
è possibile fare questa variazione, questo cambio di destinazione
d'uso in assenza di variazione.
Che cosa si fa con questo emendamento?
PRESIDENTE. Per favore, il collega sta intervenendo.
TRIZZINO. Sembra una disquisizione tecnica ma, in realtà è
prettamente politica, perché è una scelta politica che dobbiamo
assumere, quindi non è soltanto giuridichese . E' una scelta
politica e vorrei che i deputati mi ascoltassero. E credetemi che è
davvero difficile parlare con questa confusione.
Che cosa vogliamo fare con questo emendamento? Io lo chiedo
all'Aula perché dobbiamo decidere politicamente che cosa fare. Con
questa operazione praticamente, in astratto, andiamo a
generalizzare un'ipotesi già prevista dalla legge edilizia. Cosa
dice l'articolo 26 della legge edilizia? Che è ammesso il cambio di
destinazione d'uso per tutti gli immobili realizzati prima del
1976, compresi quelli già destinati a civile abitazione.
Ora è vero che è una norma già prevista dalla legge n. 16 del
2016, ma in questo modo, introdotta nell'articolo 8, diventa
generale ed astratta a prescindere dai piani di attuazione dei
piani urbanistici locali. Quindi, andiamo a generalizzare per 390
comuni siciliani una questione che, invece, è limitata all'interno
della normativa edilizia, quindi allarghiamo la maglia in modo
astratto a tutte queste ipotesi.
E' una scelta politica che ci dobbiamo assumere, ma è chiaro che
all'interno dell'articolo 8 stiamo parlando di previsioni che poi
vengono dettate dal singolo comune quando si va a fare la norma di
attuazione del piano. Sono due cose completamente diverse. Tant'è
che quell'articolo è sulla legge edilizia e qui stiamo parlando di
urbanistica, che sono due materie che camminano su binari paralleli
che non si incontrano quasi mai.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Trizzino. Hanno chiesto di
intervenire l'onorevole Foti, l'onorevole Cracolici e l'onorevole
Palmeri.
Onorevole Foti, ha ascoltato l'onorevole Trizzino? Quindi,
l'onorevole Foti non interviene.
Onorevole Cracolici, ha facoltà di parlare. Poi, si prepari
l'onorevole Palmeri.
CRACOLICI. Scusate, non ho sottomano la legge n. 16 del 2016.
Leggo nel testo, il testo che viene proposto dalla Commissione
limita le procedure di semplificazione per quanto riguarda la
variazione di destinazione d'uso nell'ambito di quanto previsto
dall'articolo 1 della legge n. 16 del 2016.
L'emendamento del collega introduce un altro articolo, che non ho
idea al momento di cosa sia. Perché o parliamo della legge o
parliamo dei singoli articoli. L'articolo 26, innanzitutto, cosa
prevede? Perché qui il collega estende ai principi di cui
all'articolo 26 anche le procedure di modifica di destinazione
d'uso senza variante.
Io, ripeto, non ho riferimenti normativi davanti, ma vorrei
ricordare che laddove si modificano le destinazioni d'uso da
attività abitative, ad esempio, ad attività commerciali, o
viceversa, esiste il decreto ministeriale, credo che sia il n. 1444
del 1968, che definisce gli standard urbanistici. Se vado a
cambiare il commercio con un'altra cosa, devo comunque prevedere le
aree a parcheggio, i servizi connessi a una destinazione
commerciale, quindi stiamo attenti.
Ripeto, non ho idea di cosa preveda l'articolo 26 e la conseguenza
di questa estensione all'articolo 26 senza che costituisca variante
urbanistica.
Io credo che in materia di modifica di destinazione d'uso,
attenzione, parliamo di questioni che poi attengono i parametri
urbanistici complessivi, per i quali un piano o è legittimo o è
illegittimo, perché un piano che non rispetti i parametri del
decreto ministeriale è un piano nullo. Quindi attenzione su cosa
stiamo parlando.
PRESIDENTE. Scusate, su questo emendamento soprassediamo e lo
riprendiamo un po' più avanti. Soprassediamo, approfondiamo
l'articolo di legge, la Commissione è pregata di riprendere questo
argomento non appena avrà tutti i documenti pronti.
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Articolo 9
Perequazione e compensazione
1. Le previsioni contenute nei piani degli Enti locali e della
Regione, sono attuate secondo criteri e strumenti fondati sui
principi di perequazione e compensazione, al fine di assicurare
maggior efficienza alla funzione pianificatoria ed un'equa ed
estesa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i proprietari
delle aree interessate dalle trasformazioni di piano e
nell'interesse delle comunità insediate.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono: la perequazione
urbanistica, la compensazione perequativa e la compensazione
territoriale di cui al Titolo VIII».
(Intervento fuori microfono dell'onorevole Palmeri)
No, completiamo l'iter, conosciamo la legge, lei conosce la
legge? Se la conosce la spieghi, se non la conosce è inutile
parlare. Stampiamo la legge e poi interviene, onorevole Palmeri.
No, sospendiamo la trattazione di questo emendamento, prendiamo
consapevolezza della legge
PALMERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. No, onorevole poi parla. Allora, passiamo all'articolo
9.
(Intervento fuori microfono dell'onorevole Palmeri)
Il comma è stato approvato. Ma è stato approvato onorevole, siamo
all'emendamento 8.19.
Allora, per favore gli Uffici distribuiscano l'articolo 26 della
legge 16 del 2016. Allora, i colleghi avranno a breve l'articolo di
legge.
Riprendiamo l'articolo 9. Gli emendamenti sono tutti soppressivi.
Se sono ritirati tutti possiamo passare direttamente
all'approvazione dell'articolo. Non ci sono emendamenti, l'Aula è
d'accordo al ritiro di tutti questi emendamenti, vale a dire 9.3
BARBAGALLO. No, no.
PRESIDENTE. Va bene, allora cominciamo a uno a uno. Emendamento
9.3, a firma degli onorevoli Lupo ed altri.
(Intervento fuori microfono dell'onorevole Barbagallo)
No, non mi innervosisco. Ho chiesto. Perfetto, allora, gli
emendamenti sono ritirati? Sono ritirati. Come? Non sono ritirati.
Allora, emendamento 9.3, poi alla fine lei interviene onorevole
Barbagallo. E' ritirato onorevole Lupo?
BARBAGALLO. Chiedo di parlare sull'articolo 9.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBAGALLO. Ho chiesto di parlare, Presidente, perché questo non è
un articolo qualunque. Dopo tanti anni introduciamo nella nostra
legislazione la perequazione urbanistica e lo facciamo con due
articoli, uno è questo e poi ce n'è uno successivo che riguarda
specificamente il capo relativo alla parte sulle edificazioni.
L'Assemblea farà una scelta successivamente che, come dire, arriva
un po' in ritardo rispetto agli altri comuni e anche rispetto agli
altri Stati. Ad esempio negli Stati uniti d'America la perequazione
è arrivata nel 1914, noi stiamo arrivando dopo oltre 100 anni di
distanza e, come dire, dobbiamo capire fino a che punto possiamo
spingerci.
Questo nella fase dei criteri generali è un articolo generico,
però credo che il dibattito e l'approfondimento tra le forze
parlamentari dovrebbe, come dire, concentrarsi su che livello di
perequazione vogliamo nella nostra Isola. Noi pensiamo ad una
perequazione all'interno degli stessi comparti? A una perequazione
estesa come negli stati della legislazione anglosassone che vale
anche tra un comune e un altro?
Questo articolo che poi è quello che abbiamo proposto nel testo
base anche nella vecchia legislatura, lascia aperte tutte le
possibilità.
Io credo però che, sin da adesso, il dibattito dovrebbe
concentrarsi su questo aspetto e su fino a che punto vogliamo
spingere la perequazione valutando anche se nei diritti
trasferibili possano rientrare anche quelli relativi alle aree con
termini del centro urbano.
Io credo che sia una riflessione da fare e auspico e spero che su
questo aspetto ci sia un dibattito maturo. Certamente, approvando
l'articolo 9, oggi, l'Assemblea farebbe un passo avanti e credo
che, voglio dire, per questo non sia un articolo come gli altri;
stiamo facendo, come dire, un'attività e introducendo una novità
normativa non indifferente.
PRESIDENTE. Allora, gli emendamenti sono ritirati, onorevole
Barbagallo?
BARBAGALLO. Sì, sono tutti ritirati.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Allora, dunque, un attimo, anche gli emendamenti 9.4 e 9.5 a firma
degli onorevoli Sammartino ed altri sono ritirati.
Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
votazione l'articolo 9. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli articoli 10, 11 e 12 sono accantonati.
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura.
«Articolo 13.
Uffici di governo e monitoraggio del territorio
presso la Regione e gli Enti locali
1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle rispettive
funzioni di governo e controllo del territorio, operano in rapporto
di stretta collaborazione e definiscono, anche mediante accordi
istituzionali, criteri d'azione omogenei atti a migliorare la
qualità tecnica e l'efficienza dell'azione di governo del
territorio.
2. Per le finalità della presente legge, la Regione e gli Enti
locali collaborano alla formazione, alla gestione e
all'aggiornamento del sistema informativo territoriale regionale
(SITR), che costituisce lo strumento fondamentale di conoscenza del
territorio e delle sue trasformazioni.
3. La Regione e gli Enti locali individuano all'interno dei propri
uffici le strutture tecniche che svolgono i compiti relativi al
sistema informativo territoriale regionale (SITR) ed alla
pianificazione territoriale».
Gli emendamenti 13.1, 13.5, 13.2 e 13.6 sono ritirati.
Si passa all'emendamento 13.9. Con il parere favorevole del
Governo e della Commissione lo pongo in votazione. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Gli emendamenti 13.3, 13.7, 13.4 e 13.8 sono ritirati.
Si passa all'emendamento 13.10, a firma degli onorevoli Palmeri ed
altri, a cui è stato presentato il subemendamento 13.10.1, a firma
della Commissione.
Lo vuole spiegare per favore, onorevole Palmeri?
PALMERI. Sì, signor Presidente. Con l'emendamento si vuole
inserire tra i compiti da fare svolgere agli Uffici regionali, con
riferimento al SITR (sistema informativo territoriale regionale),
anche l'assistenza agli enti territoriali, tenuto conto del fatto
che ci sono comunque 200 comuni di piccole dimensioni in cui
l'ufficio tecnico è formato da una sola persona, da una sola figura
qualificata.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione?
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'emendamento 13.10, così come emendato, con il
parere favorevole della Commissione e del Governo. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo risultante, con il
parere favorevole della Commissione e del Governo. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si riprende l'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato.
Si passa all'emendamento 8.19. Tutti i colleghi avranno
distribuito l'articolo 26 della legge 16 del 2016.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Palmeri.
PALMERI. Signor Presidente, io l'avevo chiesto ma c'è stato un
momento di corsa e di accelerazione. Avevo fatto presente alla
Presidente che io facevo mio l'emendamento abrogativo del comma 6
dell'onorevole Lupo in quanto questo comma andando a scrivere che
la destinazione d'uso prevista nei piani, che possono essere
modificati senza che ciò costituisca una variante urbanistica,
porta una deregulation relativamente al cambio di destinazione
d'uso.
Sappiamo che il D.M. 1444 dà tutta una serie di indirizzi e tra
l'altro ci sono una serie di sentenze da parte della Corte
Costituzionale - mi rivolgo in particolare all'Assessore - che
indicano che i cambi di destinazione in deroga al Decreto
ministeriale 1444 possono avvenire soltanto per ciò che è stato
realizzato antecedentemente ai piani regolatori del DM stesso.
Facevo mio questo emendamento dell'onorevole Lupo proprio per
abrogare questo comma 6 che rischia di essere impugnato.
Fra l'altro devo segnalare un'altra cosa, più grave ancora, che
purtroppo nella confusione dell'Aula non si è sentita. Questo comma
non è stato eliminato, però è stata eliminata una frase che era
fondamentale. Ovvero nei regolamenti edilizi'. Sappiamo che questa
frase si riferisce a regolamenti che vengono decisi dai Consigli
comunali, quindi i Consigli comunali sono stati liberamente eletti
dai cittadini e quindi possono tramutarsi.
PRESIDENTE. E' stato approvato, onorevole Palmeri.
PALMERI. Sì, l'ho capito, ma è molto pericoloso. Volevo segnalare
questa cosa.
PRESIDENTE. Eh Lo so, ma è inutile che parliamo di cose che sono
state approvate.
Si passa all'emendamento 8.19.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però dobbiamo cominciare a parlare del
subemendamento 8.19.1.
CRACOLICI. Signor Presidente, Assessore, mi ascolti che la
riguarda, ora mi è chiara la questione di cui stiamo parlando.
Paradossalmente, il subemendamento, che ho capito voleva essere una
interpretazione restrittiva, lo estende. Perché, mentre
l'emendamento Tamajo dice, nonché l'applicazione di quanto
previsto dall'articolo 26, della legge 16, che sostanzialmente dice
che tutti gli edifici costruiti prima del '76 possono cambiare
destinazione d'uso sulla base di una norma che è stata approvata
dal Parlamento quattro anni fa, sulla base di una norma che è stata
approvata dal Parlamento. E quindi, questa modifica, che è vigente,
nel momento in cui la inseriamo qui però la facciamo discernere
anche dal rispetto dei parametri funzionali.
Che cosa sono i parametri funzionali? Presidente della
Commissione, mi aiuti ad interpretare le norme che avete scritto.
Cosa sono i parametri funzionali? Immagino, i parametri previsti
anche dal decreto ministeriale 1444, immagino, cioè gli standard
urbanistici.
Quando, però, lei dice resta fermo quanto previsto, è come se i
parametri funzionali non si rispettano perché sull'articolo 26
resta fermo quanto previsto dall'articolo 26. Il paradosso che il
suo subemendamento, estende quanto è già contenuto dall'articolo
26, perché così come lo avete scritto voi, quanto meno, se i
parametri funzionali sono anche gli standard urbanistici, anche le
variazioni di destinazione d'uso, previste dall'articolo 26, devono
comunque rispettare gli standard urbanistici.
Mi spiego meglio. Se c'è un'area industriale dismessa e la
trasformiamo in un'area commerciale, secondo l'articolo 26 è
previsto si possa fare se è fatta prima del '76, ma con i parametri
funzionali è previsto che tu la puoi fare, ma ad esempio i
parametri urbanistici, cioè gli standard, per le aree commerciali
devono essere comunque rispettate. Ad esempio, il numero di metri
quadri a parcheggio rispetto all'area edificata deve essere
compatibile con l'area commerciale.
Quindi non puoi fare solo la modifica della destinazione d'uso del
manufatto, ma devi consentire di avere tutti gli effetti connessi a
quanto previsto dal manufatto stesso. Perché se io faccio un centro
commerciale in un posto dove c'era prima la Fiat - così non offendo
nessuno visto che la Fiat non l'abbiamo più, o a Termini si
potrebbe fare - è chiaro che il centro commerciale comunque deve
prevedere i parcheggi. Di questo stiamo parlando. Il suo
subemendamento paradossalmente dice che rispetto all'articolo 26
non si applica il rispetto dei parametri funzionali.
Io, se ho capito bene, la sua intenzione era l'esatto contrario,
se ho capito bene. Però se è così, ragazzi stiamo andando a fare
una cosa diversa.
Siccome poi le leggi non le interpretiamo io e lei, ma le
interpretano soggetti terzi, per i prossimi anni, se non scriviamo
bene una norma del genere, succede l'ira di Dio in Sicilia, perché
voi lo sapete che la Sicilia è il tempio delle aree dismesse. Se
tutte diventano aree commerciali o tutte diventano aree turistiche,
aree no, perché la destinazione d'uso è sull'edificio non è
sull'area, ma se tu cambi la destinazione d'uso devi avere i
parametri che consentano a quell'edificio di poter essere - come
dire - funzionale all'attività che svolgi. Cioè, ripeto, se fai un
centro commerciale ci devi fare il parcheggio, se fai un'area
industriale non hai l'obbligo del parcheggio non so se è chiaro,
sono due cose diverse, quindi intendiamoci di cosa vogliamo
parlare, perché il paradosso è che l'emendamento Tamajo, così come
h scritto, comunque obbliga ad avere il rispetto dei parametri
funzionali, mentre il sub emendamento li esclude, non so se mi sono
spiegato bene.
PRESIDENTE. Vorrei per un momento sollecitare l'onorevole Tamajo.
Onorevole Tamajo, il riferimento all'articolo 16 del 2016 articolo
26 che abbiamo letto finalmente, è incluso nella disposizione
dell'articolo 8, del comma 6. Se lei ritira questo emendamento noi
non escludiamo assolutamente, però è compreso. Lei insiste.
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, siccome dall'intervento
dell'onorevole Cracolici - che benissimo oltre che il sindacalista
poteva fare l'avvocato penalista forzando sulle interpretazioni
giuridiche delle norme - ho compreso che ci può esser un'altra
intenzione rispetto a quello che invece era nelle intenzioni degli
uffici e della commissione, cioè quella di scriverlo in un italiano
migliore che evitasse equivoci. Siccome forse invece l'equivoco,
dall'interpretazione che leggo nelle parole dell'onorevole
Cracolici, può essere fonte proprio dell'emendamento che voleva
semplificare, lo ritiriamo e lasciamo all'Aula la volontà di
decidere se approvare o meno l'emendamento dell'onorevole Tamajo,
così come è presentato.
BARBAGALLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io intervengo
per provare a fare chiarezza, perché ho l'impressione che c'è un
po' di confusione. Il comma 6 dell'articolo 8, che è già nel testo
ed è già stato approvato, prevede espressamente
PRESIDENTE. Onorevole Barbagallo, il comma 6 non è stato
approvato.
BARBAGALLO. Come non è stato approvato? Abbiamo ritirato il
soppressivo.
PRESIDENTE. Abbiamo ritirato soppressivo, dobbiamo ancora votare
l'articolo.
BARBAGALLO. Votare tutto l'articolo, quindi, prevede che la
destinazione d'uso può essere modificata senza che ciò costituisca
variante urbanistica, a condizione che la destinazione è ammessa
nelle norme tecniche di attuazione.
Provo ad andare oltre, a salire uno scalino; se io ho le norme
tecniche di attuazione che nelle zone C d'espansione danno la
possibilità di realizzare delle pizzerie, io che ho un'immobile
ricadente in zona C, chiedo il cambio di destinazione d'uso, per
cui non sarà necessario una variante urbanistica. E nella
discrezionalità del dirigente, a maggior ragione a supporto di
questa impostazione, l'onorevole Tamajo propone il riferimento
all'articolo 26 della legge sull'edilizia, che prevede sono
ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni
realizzate antecedentemente al '76, compresi gli immobili già
destinati a civile abitazione, ad attività turistico ricettiva,
ovvero commerciale, a condizione che ciò non determini alterazioni
ai volumi già realizzati con il titolo abilitativo ed assentiti .
Quindi, se io ho una casa per civile abitazione, già la legge me
lo consente, la norma non sta facendo altro che prevedere questa
impostazione. Aggiungo, ma lo ricorderanno i colleghi della
Commissione, che nel testo originario della norma, nel testo base,
non era previsto il riferimento alle norme tecniche di attuazione,
come forse saremmo chiamati a fare in un'ottica di un impostazione
urbanistica. E non me ne voglia l'onorevole Palmeri, non può essere
ancorata al decreto n. 1444 del '68, un decreto a cui abbiamo fatto
riferimento per cinquant'anni quasi, e che ormai in un urbanistica
moderna, funzionale e veloce dovrebbe essere carta straccia.
Quindi, noi abbiamo in quest'impostazione due ancore salde che
sono quelle della legge sull'edilizia all'articolo 26 e le norme
tecniche d'attuazione che, approvate unitamente col piano,
certamente offrono una ipotesi ed un ventaglio di destinazioni
d'uso compatibili con la zonizzazione per cui il privato o il
pubblico non sono costretti a sottostare alle forche caudine della
variante urbanistica.
Spero di essere stato chiaro.
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, siccome io ho Uffici molto in gamba
- io ho Uffici efficienti all'urbanistica - in diretta ricevo
questa precisazione, da parte degli uffici, che vi leggo, per dare
all'Aula un ulteriore spunto di valutazione: L'emendamento 8.19,
condivisibile, riguarda l'applicazione di una norma speciale che
non richiede variante urbanistica se limitata al volume edilizio
realizzato oggetto di trasformazione - quindi, stiamo parlando di
un tema assolutamente pacifico - Può essere correttamente
annoverata tra i cambi di destinazione d'uso già previsti dal comma
6 dell'articolo 8. Ovviamente sempre che l'area di pertinenza non
ecceda quella strettamente funzionale alle esigenze della nuova
destinazione .
PRESIDENTE. Credo che non sia necessario, se l'onorevole Tamajo lo
ritira.
TAMAJO. Non lo ritiro.
PRESIDENTE. Lei insiste, va bene onorevole Tamajo.
Onorevole Tancredi, lei insiste nell'intervenire?
FOTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FOTI. Signor Presidente, colleghi, lei ha fatto distribuire il
chiarimento portando all'Aula l'articolo 26 della legge 16/2016 per
permettere a tutti di capire cos'è che si vuole inserire con questo
emendamento.
Io ricordo questa norma perché, a suo tempo, mi trovavo in IV
Commissione e ricordo che allora ci furono ampi dibattiti sulla
possibilità del cambio di destinazione d'uso proprio per consentire
nei comuni che delle porzioni di città con molti edifici ormai
inutilizzabili per la vecchia destinazione, contesti economici,
sociali che sono cambiati, abitudini dei cittadini che erano
cambiate.
Allora, noi - ritengo con saggezza - abbiamo introdotto questa
possibilità che chiaramente non deve essere mai - ed io mi dissocio
dalla frase che il collega Barbagallo ha detto - poi sarà il
dirigente a discrezione a dire se una palazzina può diventare una
pizzeria o meno.
Perché i comuni si devono dotare di regolamenti dove affidano ai
dirigenti uno strumento chiaro da applicare a tutti nella stessa
misura. Perché, se noi ci mettiamo di mezzo il dirigente a decidere
a discrezione, stiamo proprio creando la deregulation più totale
che troviamo, purtroppo, nei nostri territori dove chi è amico del
dirigente, chi ha gli amici negli uffici fa il bello ed il cattivo
tempo mentre altri non lo possono fare.
Non lo deve fare nessuno chiaramente il bello ed il cattivo tempo
Quindi, va lasciata la norma per come la Commissione l'ha
concepita.
Tra l'altro vorrei dire che c'è una gran semplificazione, non è
vero che i piani, le varianti urbanistiche rimarranno una forca
caudina tant'è che stiamo lavorando ad una legge che rende le
varianti più chiare, più lineare, più limpide.
Solo che qua, Presidente, mentre si cerca di lavorare, ci sono i
capannelli di deputati che si mettono a gruppetti dandole anche le
spalle, non avendo neanche minimante il garbo di concedere la
possibilità di parlare chiaramente.
Chiederei al collega - dato che anche lui era membro della IV
Commissione - questa possibilità è già nelle disponibilità dei
comuni. Sono ancora pochi, ma so che il dipartimento Urbanistica ha
anche inviato delle sollecitazioni ai comuni, affinché adottino i
regolamenti. Potremmo accompagnare con un ordine del giorno che
chiede all'assessore al ramo, all'assessore Cordaro, di produrre un
regolamento tipo da inviare ai comuni per ottemperare agli obblighi
della legge n. 16. Ma noi non possiamo dire che perché una cosa non
funziona, allora mandiamo tutto quanto così, cioè parlare col
dirigente, che poi a sua discrezionalità fa diventare un edificio
una pizzeria.
TRIZZINO. Chiedo di palare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Dopo l'onorevole Trizzino, intervenire nuovamente lei, onorevole
Tamajo. Lei è già intervenuto, però è il presentatore
dell'emendamento e interviene nuovamente.
Onorevole Trizzino, mi ricordano i colleghi che lei è già
intervenuto sull'articolo 8, faccia un intervento breve, serve alla
discussione, ma faccia un intervento breve.
TRIZZINO. Signor Presidente, non mi vorrei ripetere, ma ricordavo
bene. L'articolo 26 sull'edilizia parla della possibilità dei cambi
di destinazione d'uso. Vorrei ricordar che l'edilizia è una cosa,
l'urbanistica un'altra. Se così non fosse, il comma 6 non
parlerebbe di variante urbanistica. Chi è più vecchio di me sa che
la variante urbanistica passa al Consiglio comunale. O No? Giusto?
Se io escludo il passaggio al Consiglio comunale attraverso una
norma generale astratta prevista dall'articolo 26, escludo il
potere del Consiglio comunale - che è l'organo politico preordinato
alle scelte urbanistiche in città - di esprimersi su un determinato
territorio. Questa è una scelta politica.
Se gli Uffici dell'assessore sono così in gamba, come dice lui,
quello che è rappresentato non ha bisogno di essere iscritto nel
comma 6, giusto? Quindi l'onorevole Tamajo lo può ritirare se già è
così. Diversamente, è una scelta politica. L'Aula si assume la
responsabilità - legittima ci mancherebbe, non stiamo facendo
niente di illegale - di determinare in astratto una possibilità
che, invece, dovrebbe essere attribuita al Consiglio comunale, così
come già stabilito dal comma 6. Tra l'altro - mi suggeriva il
collega Stefano Zito - la variante urbanistica interviene in un
procedimento amministrativo nel quale sono previste le
partecipazioni del pubblico e tutta un'altra serie di attività.
Escludiamo tutto questo settore, tanto la possibilità, in
automatico, perché è generale e astratto, di includere questa
tipologia di interventi previsti già all'articolo 26.
TAMAJO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Intervenga e procediamo al voto.
TAMAJO. Signor Presidente, io penso che l'intervento
dell'onorevole Trizzino sia strumentale e infondato. È chiaro che è
qualcosa che si può già fare, però Presidente inserire
quest'articolo in questa norma serve a prevenire incertezze
interpretative.
Volevo ricordare all'Aula che ci sono già due sentenze del TAR. Se
vuole dico quali sono le sentenze. Le sentenze TAR Sicilia sezione
2, n. 2689 del 2019. Quindi, Presidente, io la invito a votare.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.19. Il parere della
Commissione?
SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
CORDARO, assessore per l'ambiente e il territorio. Il Governo si
rimette all'Aula.
(Viene richiesta la votazione per scrutinio nominale)
PRESIDENTE. Si procede alla verifica dei richiedenti.
(La richiesta risulta appoggiata dagli onorevoli Cappello,
Foti, Pasqua, Siragusa, Trizzino, Zito)
Votazione per scrutinio nominale dell'emendamento 8.19
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di
Regolamento, indìco la votazione per scrutinio nominale
dell'emendamento 8.19.
Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante
verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il
pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
nominale:
Presenti 50
Votanti 32
Maggioranza 17
Favorevoli 18
Contrari 14
Astenuti 1
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo risultante, con il
parere favorevole del Governo e della Commissione. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Onorevoli colleghi, abbiamo votato gli articoli che ci eravamo
prefissi di votare e, pertanto, la seduta è rinviata a martedì, 4
agosto 2020, alle ore 15.00.
La seduta è tolta alle ore 17.57 (*)
(*) L'ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul
sito web istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana, è il
seguente:
Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII Legislatura
XVII SESSIONE ORDINARIA
211a SEDUTA PUBBLICA
Martedì 4 agosto 2020 - ore 15.00
ORDINE DEL GIORNO
I -COMUNICAZIONI
II -DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:
- Norme per il governo del territorio . (nn. 587-5-147-162-174-187-
190-229-356-472-536/A) (Seguito)
Relatore: on. Savarino
VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio
Allegato A
Annunzio di risposta scritta ad interrogazione (*)
- Risposta scritta pervenuta alla seguente interrogazione:
- da parte dell'Assessore per l'istruzione e la formazione
professionale
N. 953 - Chiarimenti in merito al modus operandi del Commissario
del Libero Consorzio comunale di Trapani relativamente alla futura
allocazione dei licei di Mazara del Vallo (TP).
Firmatari: Tancredi Sergio; Cappello Francesco; Ciancio Gianina;
Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo
Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca
Antonino; Pasqua Giorgio
- La firma dell'on. Cancelleri è decaduta a seguito della presa
d'atto da parte dell'Assemblea delle sue dimissioni dalla carica
di deputato regionale. (V. seduta n. 138 del 17 settembre 2019). -
Con nota prot. n. 11/IN.17 del 2 gennaio 2020 il Presidente della
Regione ha delegato l'Assessore per l'istruzione e la formazione
professionale.
(*) La risposta alla suddetta interrogazione sarà pubblicata
nell'allegato B al resoconto dell'odierna seduta.
Annunzio di interrogazioni
- con richiesta di risposta orale presentate:
N. 1429 - Iniziative presso il Governo nazionale in merito alla
trasformazione del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco in
permanente, nel Comune di Ustica (PA) a salvaguardia del patrimonio
boschivo e della pubblica incolumità.
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
Figuccia Vincenzo
N. 1433 - Provvedimenti e chiarimenti in merito al settore dei
prodotti lattiero-caseari.
- Presidente Regione
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
Caputo Mario; Savona Riccardo; Papale Alfio; Pellegrino Stefano;
Gallo Riccardo; Mancuso Michele; Calderone Tommaso A.
N. 1434 - Interventi in merito alla possibile ripresa della
attività di toelettatura per animali domestici.
- Presidente Regione
- Assessore Salute
Siragusa Salvatore; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti
Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Trizzino
Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio;
Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania;
Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino;
Pasqua Giorgio; Damante Concetta
N. 1435 - Iniziative per consentire la pesca sportiva e ricreativa
in acque interne e in mare nonché la pratica del nuoto pinnato di
fondo e delle immersioni sia in apnea che con autorespiratore a
scopo ricreativo.
- Presidente Regione
Barbagallo Anthony Emanuele
N. 1436 - Modalità di erogazione dei buoni spesa da parte del
Comune di Biancavilla (CT).
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Barbagallo Anthony Emanuele
Le interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per essere
svolte al proprio turno.
- con richiesta di risposta in Commissione presentate:
N. 1430 - Interventi a tutela dei lavoratori dei servizi
essenziali attraverso la ricerca degli anticorpi anti-SARS CoV-2.
- Assessore Salute
De Domenico Francesco; Arancio Giuseppe Concetto; Barbagallo
Anthony Emanuele
N. 1431 - Interventi in merito all'incremento del costo del
servizio di metroferrovia della Città Metropolitana di Messina.
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
De Domenico Francesco; Arancio Giuseppe Concetto
Le interrogazioni saranno inviate al Governo ed alle competenti
Commissioni.
- con richiesta di risposta scritta presentate:
N. 1428 - Interventi a favore degli anziani e delle altre fasce
più deboli della società nonché effettuazione, rilevamento e
mappatura delle strutture per anziani esistenti sul territorio.
- Presidente Regione
- Assessore Salute
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
- Assessore Economia
Lupo Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare; Arancio
Giuseppe Concetto; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale
Emanuele; Catanzaro Michele; De Domenico Francesco
N. 1432 - Chiarimenti circa la sanificazione degli ospedali
'SS.Salvatore' di Paternò e di Biancavilla, la dotazione e
somministrazione di tamponi e test sierologici per l'accertamento
di COVID-19.
- Presidente Regione
- Assessore Salute
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
Galvagno Gaetano
Le interrogazioni saranno inviate al Governo.
Allegato B
Risposte scritte ad interrogazioni