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Resoconto d'Aula della Seduta n. 210 di mercoledì 29 luglio 2020
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   Presidenza del vicepresidente Di Mauro


                   La seduta è aperta alle ore 16.15

   PRESIDENTE.   Avverto  che  il  processo  verbale   della   seduta
  precedente  è  posto  a disposizione degli onorevoli  deputati  che
  intendano  prenderne visione ed è considerato approvato in  assenza
  di osservazioni in contrario nella presente seduta.

   Ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno,  do
  il  preavviso  di  trenta minuti al fine delle eventuali  votazioni
  mediante  procedimento elettronico che dovessero  avere  luogo  nel
  corso della seduta.
   Invito,  pertanto,  i deputati a munirsi per tempo  della  tessera
  personale di voto.
   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico  che hanno chiesto congedo,  per  la  seduta
  odierna, gli onorevoli Caronia e Catalfamo.

   L'Assemblea ne prende atto.

                      Atti e documenti, annunzio

   PRESIDENTE.   Avverto  che  le  comunicazioni  di  rito   di   cui
  all'articolo  83  del  Regolamento interno  dell'Assemblea  saranno
  riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.

   Onorevoli  colleghi, Governo, essendo ancora in corso la  riunione
  della Commissione  Bilancio  chiedo di sospendere la seduta per  15
  minuti.
   Non   sorgendo  osservazioni  in  contrario,  sospendo  i   lavori
  avvertendo che riprenderanno alle ore 16.40.

     (La seduta, sospesa alle ore 16.17 è ripresa alle ore 16.35)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE. Il Governo è invitato a prendere posto.

                                Congedo

   PRESIDENTE.  Comunico che l'onorevole Fava ha chiesto congedo  per
  la seduta odierna.

   L'Assemblea ne prende atto.

   356-472-536/A)

     Seguito della discussione del disegno di legge  Norme per il
  governo del territorio  (nn. 587-5-147-162-174-187-190-229-356-472-
                                536/A)

   PRESIDENTE.  Onorevoli  colleghi,  riprendiamo  da  dove   avevamo
  interrotto ieri.
    Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                             «Articolo 6.
                            Partecipazione

   1.   Nell'ambito  della  formazione  dei  piani  è  garantita   la
  partecipazione a tutti i soggetti pubblici e privati,  nonché  alle
  associazioni  e  organizzazioni,  siano  essi  persone  fisiche   o
  giuridiche,   attraverso  l'ascolto  attivo  delle   esigenze,   il
  dibattito   pubblico  sugli  obiettivi  generali,  la   più   ampia
  pubblicità degli atti e documenti di pianificazione, la possibilità
  di  presentare osservazioni e proposte di modifica, assicurando  il
  tempestivo  e  adeguato  esame  delle  relative  deduzioni  tramite
  l'accoglimento motivato o meno delle stesse.

   2.  La Regione e gli Enti locali garantiscono altresì la più ampia
  e  aggiornata informazione e diffusione dei dati sullo stato  della
  pianificazione relativa al proprio territorio.

   3.  Per le attività di pianificazione, l'Amministrazione nomina un
  responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente, che
  cura   le  attività  relative  alle  forme  di  pubblicità   e   di
  consultazione, all'accesso agli atti da parte dei cittadini,  anche
  in  forma associata, in tutte le fasi e i contenuti delle scelte di
  pianificazione,  indice  la Conferenza  di  pianificazione  di  cui
  all'articolo 10».

   Si  passa  all'emendamento 6.6, a firma degli  onorevoli  Lupo  ed
  altri.

   LUPO. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. E' ritirato.
   L'emendamento 6.7 è ritirato.
   L'emendamento  6.3 è ritirato.
   L'emendamento 6.8 ritirato.
   Si  passa  all'emendamento 6.1, a firma degli  onorevoli  Lupo  ed
  altri.

   LUPO. Lo mantengo.

   PRESIDENTE. E' mantenuto.

   CORDARO,  assessore  per  il territorio e  l'ambiente.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORDARO,   assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente.   Signor
  Presidente, sull'emendamento 6.1 io vorrei dire ai colleghi Lupo  e
  Barbagallo, primi firmatari di questo emendamento, che non c'è  una
  contrapposizione da parte del Governo; ci pare, e  lo  sottoponiamo
  eventualmente  per una maggiore attenzione, che sia  eccessivamente
  dettagliato e però se ecco fatemi , onorevole Barbagallo a  lei  la
  parola.
   BARBAGALLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BARBAGALLO.   Grazie,   Presidente.   Allora,   sul   tema   della
  partecipazione  noi  abbiamo,  il  Partito  Democratico  ha  sempre
  evidenziato  sin dall'inizio che la questione che ci  preoccupa  di
  più  è  quella  della  partecipazione e del ruolo  dei  consiglieri
  comunali.
   Siamo  in  una fase della legge che è, come dire, di inquadramento
  nei   primi  articoli,  fino  all'articolo  9.  Noi  riteniamo  che
  depauperare  il  ruolo  del  consigliere  comunale  eliminando   le
  direttive  in  capo al Consiglio comunale sia un  grave  errore.  E
  certamente   non   può   essere   compensato   dalla   più    ampia
  partecipazione.
   Quindi,  in  definitiva, noi siamo disponibili pure a ritirare  il
  6.1, ma l'importante è che sul ruolo e sulle competenze in capo  ai
  consiglieri  comunali, quando viene trattato in modo  specifico  il
  tema  delle  direttive  generali,  resti  chiara  ed  esplicita  la
  competenza del Consiglio comunale ad emanare le direttive.
   E' una questione che abbiamo affrontato più volte, ed è chiaro che
  in un momento in cui il ruolo dei consiglieri comunali viene sempre
  di   più   svilito   alla   luce  degli   enunciati   principi   di
  semplificazione,    velocità   dell'azione   amministrativa,    che
  diminuiscono il ruolo dei consiglieri comunali, restano in capo  ai
  consiglieri    due   competenze:   quella   di   natura    relativa
  all'approvazione  dei bilanci e alla materia finanziaria  e  quella
  urbanistica che, certamente, non possono subire compressioni.
   Quindi, ritiriamo il 6.1 con l'impegno che, ovviamente, in tema di
  direttive  non  facciamo  deroghe e sconti sulla  partecipazione  e
  sulle competenze dei consiglieri comunali.

   CORDARO,  assessore  per  il territorio e  l'ambiente.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORDARO,  assessore per il territorio e l'ambiente.  Io  ringrazio
  l'onorevole Barbagallo, il tema che lei ha posto diventerà concreto
  nel  momento in cui tratteremo l'articolo 26 e, quindi, i  principi
  che ci stiamo dando troveranno plastica attuazione in quella sede.

   PRESIDENTE. Bene, allora, l'emendamento 6.1 è ritirato.
   Si passa all'emendamento 6.12, a firma degli onorevoli Di Mauro ed
  altri.

   TRIZZINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   TRIZZINO.  Signor  Presidente, l'articolo 6 -  come  suggeriva  il
  collega   Barbagallo  -  rientra,  diciamo,   nella   fase   ancora
  preliminare  del disegno di legge, si parla di principi,  eccetera;
  per  cui, questo articolo vale tanto per i piani comunali  che  per
  tutti  gli  altri  piani,  quindi quelli di  area  vasta,  fino  ad
  arrivare al PTR che è il Piano regionale.
   La   mia   domanda   è   questa:  leggendo  l'articolo   6   nella
  riformulazione  con  l'emendamento  6.12,  sembrerebbe,  magari  mi
  sbaglio,   escludere  la  partecipazione,  che  poi   è   il   tema
  dell'articolo  6, a tutti quei piani sovradimensionati;  cioè,  con
  l'emendamento  6.12  che cosa esce fuori? Che la  partecipazione  è
  garantita per i piani comunali e intercomunali.
   Però,  è importante che vi sia un livello di partecipazione  anche
  per il PTR, per gli ambiti di area vasta. Quindi, volevo capire dal
  proponente   la   motivazione  per  cui   dobbiamo   escludere   la
  partecipazione nel momento in cui stiamo trattando un articolo  che
  parla di pianificazione nei termini molto più generali.

   PRESIDENTE.   Io   non   credo   che  l'indicazione   comunali   e
  intercomunali   precluda  qualsiasi altra  applicazione  di  norma.
  L'articolo  19 è abbastanza chiaro su questa norma, sul disegno  di
  legge.  L'articolo  19 che tra l'altro è il PTR indica  proprio  il
  percorso  che  deve  essere  fatto.  La  specifica  di  comunale  e
  intercomunale    non    preclude    assolutamente    l'applicazione
  dell'articolo  19, anzi, l'articolo 19 è l'articolo  in  cui  regge
  tutta la legge.
   Ha facoltà di parlare l'onorevole Savarino.

   SAVARINO,   Presidente  della  Commissione  e  relatore.    Signor
  Presidente,  nello  studio  che abbiamo fatto  in  Commissione,  la
  Commissione ha ritenuto di dare parere negativo perché  non  voleva
  dare  questa  limitazione alla partecipazione alla  formazione  dei
  piani. Poi, il Governo non so.
   Quindi, noi in Commissione abbiamo dato parere negativo.

   PRESIDENTE. La Commissione ha dato parere negativo. Il parere  del
  Governo?

   CORDARO,  assessore  per  il territorio e l'ambiente.  Si  rimette
  all'Aula.

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento  6.12.   Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                           (Non è approvato)

   Si passa all'emendamento 6.4. L'emendamento è ritirato.
   L'emendamento 6.9 è ritirato.
   Si passa all'emendamento 6.11, a firma degli onorevoli Di Mauro ed
  altri.  Questo va in linea con l'altra modifica che abbiamo chiesto
  ed è stata approvata dall'Aula. Il parere della Commissione?

   SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   CORDARO,   assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente.   Signor
  Presidente, sotto il profilo concettuale  poi  questo principio  si
  coniugherà  con  quello che faremo nei prossimi  articoli.  Quindi,
  siccome  è già passato un emendamento analogo per un altro articolo
  è chiaro che a questo punto diamo parere favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 6.13, a firma dell'onorevole Fava, che fa
  proprio l'onorevole .
   Comunico  che  è  stato  presentato il subemendamento  6.13.1  che
  recita:   l'Amministrazione è tenuta a verificare l'andata  a  buon
  fine  della comunicazione a mezzo notifica dei soggetti pubblici  e
  privati interessati ai fini della concertazione .

   SCHILLACI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI. Grazie, Presidente. Credo che l'emendamento 6.13  possa
  essere apprezzato dal momento che l'emergenza Covid ha messo  tutti
  quanti   nelle  condizioni  di  potere  gestire  queste  sorte   di
  conferenze e di concertazioni e, quindi, di dare la possibilità  di
  partecipazione anche alla cittadinanza attraverso delle piattaforme
  web.  Per  quanto  riguarda l'emendamento 6.13. A  questo  aggancio
  anche la possibilità, che credo sia doverosa, di dare un obbligo da
  parte  delle  amministrazioni  regionali  di  comunicazioni  e   di
  verificare  da  parte  delle amministrazioni regionali  che  queste
  comunicazioni vadano a buon fine perché nella maggior  parte  delle
  Conferenze  di  servizi, così come è stato evidenziato,  Presidente
  Savarino,  così  come è stato evidenziato in diverse  sedute  della
  Commissione  Antimafia  regionale in  merito  ad  autorizzazioni  e
  conferenze  di  servizi è venuto fuori che spesso  e  volentieri  i
  Comuni  che  sono i soggetti interessati di autorizzazioni,  spesso
  non  vengono  a  conoscenza  in tempo  utile  della  conferenza  di
  servizi.
   Quindi,  io credo che sia doveroso intervenire su questo articolo.
  Grazie.

   PRESIDENTE. Questo subemendamento, io comprendo qual è  lo  scopo,
  però  così  come è formulato non c'è la spiegazione di  come  possa
  verificare l'andata a buon fine. La formula è quanto meno impropria
  e dovremmo cercare , comprendo il significato. Un attimo Assessore,
  c'è l'onorevole Barbagallo che ha chiesto di parlare.

   BARBAGALLO. Signor Presidente, io sono preoccupato che  ci  stiamo
  complicando la vita.
   L'articolo  della  partecipazione  è  un  articolo  semplice   che
  garantisce  alcuni principi generali. Garantire la  certezza  della
  notifica  in  un  clima  di  partecipazione,  peraltro  con  legge,
  aggraviamo  il  procedimento, oltretutto non su un tema  specifico.
  Cosa  dobbiamo  notificare, un piano paesaggistico ai  Comuni?  Sul
  comma  2   la Regione e gli enti locali garantiscono la  più  ampia
  aggiornata informazione dei dati sullo stato della pianificazione ,
  la  conferenza  è decisoria per approvare e se non è comunicata  al
  Comune  non  è  che si può approvare qualcosa. Se non partecipa  il
  Comune è improcedibile.

   PRESIDENTE. Lasci parlare l'Assessore; vediamo di chiarire  questa
  vicenda.  Come dice l'onorevole Barbagallo, l'articolo è abbastanza
  chiaro,  queste  formule aggiuntive che mettiamo in  campo  possono
  complicare le procedure di informazione.

   CORDARO,   assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente.   Signor
  Presidente,  io  chiedo  alla  collega di  ritirare  l'emendamento,
  perché  non  soltanto  già  le forme partecipative  sono  garantite
  attraverso la lettera dell'articolo 6, ma poi se dovessimo guardare
  alla  redazione  di un PUG ed ai suoi passaggi, ci sono  tutta  una
  serie  di  fasi  che  prevedono  anche osservazioni,  prescrizioni,
  eccetera, che prevedono quindi l'intervento preciso dei cittadini.
   Ma soprattutto, vorrei dire alla collega che ha presentato, che ha
  fatto proprio l'emendamento dell'onorevole Fava, che il Geoblog  al
  quale si fa riferimento esiste in Sicilia soltanto a Milazzo e  per
  l'organizzazione dello stesso è necessaria la copertura finanziaria
  che in questa sede non possiamo dare.
   Quindi,  a mio parere, gli Uffici, fatto l'accertamento del  caso,
  devono  dichiarare  questo emendamento, qualora  l'emendamento  non
  dovesse   ritirarlo,  inammissibile,  perché  privo  di   copertura
  finanziaria.

   PRESIDENTE.  Allora,  onorevole  Schillaci,  possiamo  trasformare
  questo emendamento in un ordine del giorno?

   SCHILLACI. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 6.13, dell'onorevole Fava non
  c'è ed è ritirato.
   Su  cosa insiste, onorevole Barbagallo? Su quello dopo, credo  che
  le procedure di accesso agli atti sono regolati da ben altra legge.
  Scrivere che chiunque ha diritto di prendere visione, non credo che
  sia  in rispondenza con questa legge vigente. Quindi, io credo  che
  debba essere ritirato onorevole Barbagallo.
   Onorevole  Barbagallo,  chiunque ha diritto di prendere  visione ,
  c'è  una  procedura,  un interesse nelle cose, altrimenti  chiunque
  accede. Se l'onorevole Barbagallo lo ritira, così andiamo avanti.

   BARBAGALLO. Lo ritiro.

   PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.5 e 6.10 sono ritirati.
   Pongo  in  votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                              «Articolo 7
                             Concertazione

   1.  La  Regione  e  gli  Enti locali,  al  fine  di  garantire  il
  coordinamento  delle rispettive azioni di governo  del  territorio,
  conformano  la  propria  attività al  metodo  della  concer-tazione
  istituzionale.

   2. Sono strumenti della concertazione istituzionale:

   a) la conferenza di pianificazione;

   b) l'accordo di pianificazione;

   c) l'accordo di programma».

   L'emendamento 7.2 è ritirato.
   L'emendamento 7.5 è ritirato.
   L'emendamento 7.3 è ritirato.
   L'emendamento 7.6 è ritirato.
   Si  passa all'emendamento 7.8, a firma degli onorevoli Di Mauro ed
  altri.  Il  parere della Commissione è favorevole.  Il  parere  del
  Governo è favorevole.
   Lo  pongo  in  votazione. Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 7.1, a firma degli  onorevoli  Lupo  ed
  altri.

   CORDARO,  assessore  per  il territorio e  l'ambiente.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORDARO,   assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente.   Grazie
  Presidente, vorrei invitare i colleghi che hanno presentato il  7.1
  a ritirarlo, per la semplice ragione che si tratta di una normativa
  nazionale vigente e quindi si tratta di un emendamento pleonastico.
  Io è chiaro che non mi opporrò eventualmente, però fare riferimento
  alla normativa statale vigente in materia.

   PRESIDENTE. E' ritirato.
   Pongo  in  votazione l'articolo 7. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
                              «Articolo 8
                    Semplificazione e flessibilità

   1.  La  Regione e gli Enti locali predispongono gli  strumenti  di
  pianificazione   urba-nistico-territoriale  secondo   principi   di
  semplificazione  e  flessibilità, nel rispetto  delle  disposizioni
  della presente legge.

   2.  La  Regione  e  gli Enti locali realizzano  la  pianificazione
  territoriale  ed  urbanisti-ca  attraverso  la  predisposizione  di
  strumenti pianificatori coordinati.

   3.   Nella   formazione   di  ciascuno   strumento   unitario   di
  pianificazione,  il  coordina-mento è attuato dalla  Conferenza  di
  pianificazione prevista dall'articolo 10.

   4.  L'approvazione delle modifiche del piano generale dello stesso
  livello  compor-ta,  nei  limiti  della  legislazione  vigente,  la
  conseguente   variazione  degli  altri  livelli  di  pianificazione
  sottordinati,  qualora  sulle  suddette  modifiche  sia   acquisito
  l'accordo dell'ente titolare del relativo strumento. L'accordo  può
  essere raggiunto con le proce-dure di concertazione previste  dalla
  presente legge.

   5.    Per   assicurare   la   flessibilità   del   sistema   della
  pianificazione,  il  piano  di  ampiezza  territoriale  minore  può
  contenere  esplicite  proposte di modifiche al  piano  di  ampiezza
  territoriale maggiore, qualora sia acquisito l'accordo del relativo
  ente  con  le  procedure di concertazione previste  dalla  presente
  legge.

   6.  Le  destinazioni  d'uso  previste  nei  piani  possono  essere
  modificate senza che ciò costituisca variante urbanistica nei  casi
  che  saranno  previsti  e classificati nelle  norme  di  attuazione
  ovvero  nei  regolamenti  edilizi di ciascun  piano,  nel  rispetto
  comunque  delle categorie funzionali previste dall'articolo  23-ter
  del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
  successive  modificazioni,  come recepito  dall'ar-ticolo  1  della
  legge regionale 10 agosto 2016, n. 16».

   L'emendamento 8.2 è ritirato.
   L'emendamento 8.9 è ritirato.
   L'emendamento  8.3 è ritirato.
   L'emendamento 8.10 è ritirato.
   Si passa all'emendamento 8.17, a firma degli onorevoli Di Mauro ed
  altri. Con il parere favorevole della Commissione e del Governo  lo
  pongo  in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario
  si alzi.

                            (E' approvato)

     Si passa all'emendamento 8.18, a firma degli onorevoli Gucciardi
  ed altri.

   CORDARO,  assessore  per  il territorio  ed  ambiente.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORDARO,   assessore  per  il  territorio  ed   ambiente.   Signor
  Presidente,  sull'emendamento 8.18 vorrei  richiamare  l'attenzione
  dei   colleghi  che  lo  hanno  firmato,  e  quindi  gli  onorevoli
  Gucciardi,  Lupo, Barbagallo, Cracolici ed altri.  Il  tema  legato
  alla  centralità  dei  comuni, e poi  vedremo  anche  dei  consigli
  comunali,  finisce con questo emendamento per essere  contraddetto,
  perché se la Regione secondo questa impostazione deve indicare come
  intervengono  i comuni attraverso i propri uffici di  piano,  credo
  che  questo non vada, diciamo, non assecondi quel percorso  che  ci
  siamo dati all'inizio, quindi chiederei ai colleghi di rivalutarlo.

   PRESIDENTE. Al di là del percorso, credo che dover scrivere in una
  legge   la  regione  e gli enti locali predispongono  attraverso  i
  propri  uffici  di piano  vuol dire che l'amministrazione  non  può
  ricorrere    all'esterno   e   vuol   dire   che   noi   indichiamo
  obbligatoriamente  che gli uffici del Comune devono  predisporre  i
  piani  e,  quindi,  questo  emendamento è inammissibile,  onorevole
  Barbagallo.

   BARBAGALLO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi non  è  che
  dobbiamo  mettere, però, la polvere sotto il tappeto, e  lo  voglio
  dire  in modo chiaro. In questa Regione c'è un problema, lei fa  un
  gesto eloquente, giusto Presidente, ma è chiaro che da diversi anni
  a questa parte, decenni, gli investimenti e le coperture economiche
  in  materia  di  progettazione urbanistica sono  ridotte  all'osso.
  Quindi, non è che ci sono trecento cose da fare
   O  si  aumentano  i  capitoli del bilancio in cui  è  prevista  la
  possibilità di dare copertura per la progettazione urbanistica  dei
  comuni,  e  negli ultimi anni nessun governo è riuscito a  farlo  a
  prescindere dal colore politico, nonostante gli annunci da parte di
  tutti,  oppure  si immagina una stagione che dia la possibilità  ai
  comuni  attraverso  gli  uffici di piano,  fatta  non  da  trecento
  assunzioni al comune, fatta in un disegno oculato della possibilità
  di realizzare e di attivare degli uffici di piano a cui affidare le
  competenze, altrimenti, Presidente, ammesso che questa  legge  vada
  in  porto,  e ammesso che dopo quarant'anni si riesca  a  fare  una
  legge,  cioè  le altre regioni sono arrivate alla terza generazione
  di legge urbanistica, noi ne stiamo definendo una che resterà carta
  straccia,  ed  è  una  delle contestazioni che  abbiamo  fatto  sin
  dall'inizio, che non possiamo pensare di fare una norma del governo
  del  territorio  senza poi prevedere una lira per la progettazione,
  quindi

   PRESIDENTE.   Onorevole  Barbagallo,  pur  considerando   la   sua
  osservazione pregnante, importante e certamente in linea con quelle
  che  sono  le aspettative di un disegno di legge così corposo,  non
  c'è  dubbio  che  però  noi  non possiamo  invadere  la  competenza
  dell'ente  locale  imponendo, addirittura, che per  forza  di  cose
  debbono  essere  gli  uffici di piano; cioè,  se  noi  lasciamo  la
  dizione  com'è  in  questo momento al comma 1,  lasciamo  i  comuni
  liberi  come  è  giusto che sia, di scegliere tra i  professionisti
  esterni e la capacità dei professionisti voglio dire dei dipendenti
  del  comune, imporre che a tutti i costi deve essere esclusivamente
  un'operazione  di  piano interno, credo che  sia  una  forzatura  e
  soprattutto invada la competenza dei comuni.

   BARBAGALLO. Se posso, Presidente

   PRESIDENTE.  Lei  ha  fatto un ragionamento concreto  e  mi  rendo
  conto.

   BARBAGALLO.  E proprio per concretezza nella parte successiva  del
  testo, ove mai ci arriveremo, è un tema da affrontare.

   PRESIDENTE.  E  questo  è un altro discorso.  Va  bene,  allora  è
  ritirato.
   L'emendamento 8.4 è ritirato.
   L'emendamento  8.11 è ritirato.
   Si passa all'emendamento 8.16, a firma degli onorevoli Di Mauro ed
  altri.  Lo  pongo  in  votazione  con il  parere  favorevole  della
  Commissione  e  del Governo. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento 8.5 è ritirato.
   L'emendamento 8.12 è ritirato.
   L'emendamento 8.6 è ritirato.
   L'emendamento  8.13 è ritirato.
   Comunico  che  è stato presentato dalla Commissione  l'emendamento
  8.20  che  recita:   all'articolo 8, comma 4,  alle  parole   della
  seguente  legge   sono inserite le seguenti   In  tale  ipotesi  il
  rappresentante  unico  dell'ente titolare  del  piano,  di  cui  si
  propone  la  modifica, partecipa ai lavori della conferenza  previa
  deliberazione dell'organo consiliare .

   SAVARINO,  presidente  della Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. Onorevole Savarino, c'è una  relazione
  comunque. E' striminzita.

   SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. C'era stato  un
  errore  nella  formulazione  iniziale:  c'era  una  competenza  del
  Consiglio  comunale  che,  poi, veniva sostituita  dalla  Giunta  e
  viceversa.
   In  questo  modo, invece, chi ne ha competenza ha poi il  ruolo  a
  partecipare  a  seguire anche nella conferenza come  rappresentante
  dell'organo consiliare. Quindi, abbiamo dato ordine perché c'era la
  possibilità di un equivoco, serviva a chiarire meglio,  ad  evitare
  possibili equivoci.

   BARBAGALLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BARBAGALLO. Signor Presidente, il PUG   lo approva il consiglio  e
  qui  siamo  in  linea.  Alla  procedura di  concertazione,  invece,
  partecipa la giunta. Mica partecipa tutta la giunta alla procedura
  Dobbiamo individuare espressamente o partecipa il sindaco o un  suo
  rappresentante. Mi sembra che non funzioni.

   PRESIDENTE.  Lasci perdere l'illustrazione, onorevole  Barbagallo.
  Atteniamoci  al  testo, perché il PUG - lei sa meglio  di  me  -  è
  approvato  dal  consiglio comunale. Lasci perdere  l'illustrazione.
  Leggiamo  l'emendamento:  In tale ipotesi il  rappresentante  unico
  dell'ente  titolare  del  piano, di cui  si  propone  la  modifica,
  partecipa   ai   lavori   della  conferenza  previa   deliberazione
  dell'organo consiliare . E su questo credo che siamo d'accordo.
   Lo  pongo in votazione. La Commissione lo ha presentato. Il parere
  del  Governo  è  favorevole. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli emendamenti 8.7, 8.14, 8.8, 8.5 sono ritirati.
   Si  passa  all'emendamento 8.1, a firma degli  onorevoli  Lupo  ed
  altri.

   BARBAGALLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BARBAGALLO.  Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  io  vorrei
  intervenire sull'8.20

   PRESIDENTE. No, lo abbiamo ritirato.

   BARBAGALLO.  Lo  so  ma è una corbelleria il rappresentante  unico
  dell'ente titolare del piano  Ma che vuol dire in italiano

   PRESIDENTE.  Onorevole  Savarino, vuole illustrare  meglio  questo
  emendamento?

   SAVARINO,   presidente  della  Commissione  e   relatore.   Signor
  Presidente,  come  dicevo noi dovevamo sistemare  un  equivoco  che
  c'era altrimenti nella norma. In questo modo il rappresentante  del
  consiglio partecipa alla conferenza, in modo tale che la titolarità
  rimane in capo al consiglio.
   Questo  era;  era per evitare l'equivoco. Siccome era  scritto  in
  modo  tale  che  venisse in qualche modo escluso, così  lo  abbiamo
  voluto  esplicitare meglio, che il rappresenta, scelto  all'interno
  dell'organo consiliare, partecipa anche alla conferenza. E' proprio
  una legittimazione dell'organo consiliare.

   PRESIDENTE.  Il  PUG  viene approvato dal Consiglio  comunale.  In
  questo modo salvaguardiamo la competenza del consiglio, questo è il
  significato.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.    Signor   Presidente,   rispetto   alla    precedente
  legislazione  della 71/1978 il sindaco non è consigliere  comunale.
  Quindi,  il  Consiglio comunale che approva il PUG non  prevede  la
  partecipazione del sindaco al voto.
   Allora, o diciamo che per lo strumento di variazione generale  del
  Piano  regolatore  il sindaco, eletto direttamente  dai  cittadini,
  partecipa con diritto di voto ai lavori del Consiglio comunale,  ma
  non  che  prevediamo  una figura che non si  capisce  che  cosa  è.
  L'organo  che approva il PUG è il Consiglio comunale, non  ci  sono
  organi  singoli.  L'unica differenza rispetto  alla  71  è  che  il
  sindaco,  nel  nuovo  ordinamento, non è componente  del  Consiglio
  comunale.  Per  cui abbiamo un paradosso: il sindaco  che  perde  è
  consigliere  comunale  e  partecipa all'approvazione  del  PUG,  il
  sindaco  che  ha  vinto  non può, in qualche modo,  incidere  nella
  decisione  con il voto rispetto al Consiglio comunale.  Allora,  se
  dobbiamo prevedere una figura aggiuntiva nel caso dell'approvazione
  dello strumento urbanistico, l'unica figura che bisogna prevedere è
  quella  del  sindaco  che,  in quanto tale,  possa  partecipare  al
  Consiglio comunale.

   PRESIDENTE.   Onorevole  Cracolici,  lei  si  riferisce,   siccome
  riguarda  anche  il  Piano dei consorzi, al  rappresentante  legale
  dell'ente.  Quindi, dovremmo immaginare che ci sia, a proposito  di
  questa  approvazione,  un implemento del numero  dei  soggetti  che
  hanno diritto di voto.

   PALMERI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PALMERI.  Signor  Presidente,  se ho  l'attenzione  dei  colleghi,
  volevo   fare  mio  l'emendamento  che  sopprimeva  il   comma   6,
  dell'onorevole Lupo, in quanto secondo me questo comma va a portare
  una  deregulation relativamente al cambio di destinazione d'uso che
  può portare ad un pregiudizio al sistema previsto dal D.M. n. 1444.

         (Intervento fuori microfono dell'onorevole Cracolici)

   PALMERI. Siccome, era andato avanti, dicendo è ritirato

   PRESIDENTE.  Onorevole Palmeri, la questione  è  la  seguente.  La
  Commissione,   ha  posto  al  Parlamento  la  necessità   di   fare
  partecipare
   Per  favore,  onorevole  Tamajo,  ho  bisogno  che  la  presidente
  Savarino   mi   segua.  La  Commissione  presieduta  dall'onorevole
  Savarino pone una questione al Parlamento: se il Consiglio comunale
  -   e   questo  emendamento  contiene  questa  indicazione  -  deve
  partecipare ai lavori dell'approvazione del PUG, sia che si  tratti
  della  provincia,  del  libero consorzio, sia  che  si  tratti  del
  comune. È questa la questione, onorevole Savarino?

   SAVARINO,  presidente della Commissione e relatore. Mi  scusi  ero
  distratta. Sì, serviva

   PRESIDENTE.  Ripeto,  lei  pone con  questo  emendamento  8.20  la
  questione  del Consiglio e quindi la partecipazione con diritto  di
  voto

   SAVARINO,   presidente   della   Commissione   e   relatore.    Di
  legittimazione   del  rappresentante  della  Conferenza   che   sia
  determinato da parte del Consiglio. È quello che ha competenza.

   PRESIDENTE.  Si però nella Conferenza all'articolo competente  poi
  c'è  chi  ha  diritto di voto e chi non ha diritto di voto.  Questa
  persona,  il  rappresentante  legale  dell'ente,  che  è  una  cosa
  importante,   che  è  il  rappresentante  della  Giunta   che   ha,
  sostanzialmente,  redatto il preliminare, se non  è  questo  ce  lo
  dica.

   BARBAGALLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BARBAGALLO.  Continuo il discorso di prima. Ci stiamo  complicando
  le  cose.  Il  dominus  della materia urbanistica  è  il  Consiglio
  comunale, ma la città ha un rappresentante legale che è il  sindaco
  o,  se  c'è,  un  delegato  che  è l'Assessore  per  l'urbanistica.
  Parteciperanno loro a tutte le Conferenze di servizio. La  proposta
  del  PUG  in  Consiglio  comunale la  fa  sempre  l'amministrazione
  comunale,  non è che la redigono i consiglieri comunali. Quindi,  è
  stato  così e continuerà ad essere così. È semplicissimo. Ci stiamo
  complicando  la vita su una figura che non è contemplata  in  alcun
  organo.

   PRESIDENTE.  Onorevole Barbagallo, qui c'è  scritto:   propone  la
  modifica,   partecipa   ai   lavori   della   Conferenza,    previa
  deliberazione dell'organo consiliare .

         (Intervento fuori microfono dell'onorevole Cracolici)

   PRESIDENTE. È scritto qui nell'articolo.

   LUPO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LUPO. Signor Presidente, credo sia necessario

   PRESIDENTE. Interviene l'onorevole Lupo e sospendiamo.

   LUPO.  un approfondimento.
   I  comuni  hanno  tre organi tipici: il Sindaco, la  Giunta  e  il
  Consiglio comunale.
   Se  noi parliamo di un sindaco o di un suo delegato, si scriva  il
  sindaco   o  un  assessore  delegato  ma  non  possiamo   dire   un
  rappresentante  unico, perché non esiste l'amministratore  delegato
  del comune

   PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

     (La seduta, sospesa alle ore 17.05, è ripresa alle ore 17.15)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE. Allora, onorevoli colleghi, prendete posto. Vediamo di
  rimetterci in cammino.

   SAVARINO,  presidente  della Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVARINO,   presidente  della  Commissione  e  relatore.   Grazie,
  Presidente.  Sì,  in effetti è un eccesso di zelo.  Avevamo  voluto
  chiarire   meglio   che  il  rappresentante  abbia   comunque   una
  legittimazione  nel  Consiglio comunale, ma  lo  possiamo  scrivere
  anche  in un ordine del giorno. Non è necessario che venga  sancito
  con norma. Per cui lo ritiriamo e presentiamo un ordine del giorno.

   PRESIDENTE.   Va   bene.  Se  l'Aula  è  d'accordo,   consideriamo
  l'emendamento 8.20 come ordine del giorno.

   (L'emendamento 8.20, trasformato in ordine del giorno che reca  il
  numero  d'ordine  371, viene distribuito in Aula quale  ordine  del
  giorno accettato dal Governo come raccomandazione)

    Allora, l'emendamento 8.7, a firma degli onorevoli Lupo ed altri,
  è ritirato.
   L'emendamento 8.14, a firma degli onorevoli Sammartino ed altri, è
  ritirato.
   L'emendamento  8.8,  a  firma degli onorevoli  Lupo  ed  altri,  è
  ritirato.
   L'emendamento 8.15, a firma degli onorevoli Sammartino ed altri, è
  ritirato.
   L'Assemblea ne prende atto.
   Si  passa  all'emendamento 8.1, a firma degli  onorevoli  Lupo  ed
  altri.
   Il parere del Governo?

   CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Sì, Presidente,
  sull'emendamento 8.1, il Governo esprime parere favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 8.19. Comunico che all'emendamento 8.19 è
  stato presentato un subemendamento. Lo avete distribuito. Il parere
  della Commissione?

                     (Intervento fuori microfono)

   Presidente Savarino, lo vuole illustrare?

   SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Per evitare che
  ci  fossero  equivoci, è un subemendamento che tende ad  accogliere
  l'emendamento dell'onorevole Tamajo. Per accoglierlo  però  abbiamo
  necessità  che  venga  specificato meglio che  resta  fermo  quanto
  previsto.

   PRESIDENTE.  Scusi,  onorevole Savarino, vuole  spiegare  all'Aula
  cosa vuol dire articolo 26 della legge 16 del 2016?

    SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Se l'onorevole
  Tamajo  spiega  il  suo  noi cerchiamo di accogliere  l'emendamento
  dell'onorevole Tamajo.
   Se l'onorevole Tamajo

   PRESIDENTE. Io l'ho chiesto a lei onorevole Savarino, siccome lei

   SAVARINO,  presidente della Commissione e relatore. Io  non  posso
  spiegarle l'emendamento che è dell'onorevole Tamajo.

   PRESIDENTE.    No,   onorevole   Savarino,   lei    è    d'accordo
  all'emendamento  8.19,  quindi, lo  spieghiamo  all'Aula.  Così  ha
  detto.

   SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. No, io ho detto
  che  per  accogliere  l'emendamento dell'onorevole  Tamajo  abbiamo
  necessità di specificare

   PRESIDENTE. Onorevole Tamajo, vuole spiegare l'emendamento 8.19?

   TAMAJO.  Signor  Presidente,  lo  scopo  dell'emendamento  che  ho
  presentato è quello di assicurare il coordinamento della disciplina
  edilizia   ed   urbanistica.  Non  riguarda   assolutamente   nuove
  costruzioni  e  anzi mira al recupero di immobili che  in  mancanza
  resterebbero sempre inutilizzati e degradati. Quindi, il cambio  di
  destinazione  d'uso di quegli immobili che, da  tanto  tempo,  sono
  considerati  industriali  possono essere  adibiti,  con  cambio  di
  destinazione d'uso, a commerciali.

   PRESIDENTE. Lei insiste su questo emendamento, onorevole Tamajo?

   TAMAJO. Sì.

   TRIZZINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   TRIZZINO.  Signor  Presidente, anch'io  avevo  qualche  dubbio  su
  questo emendamento. Facciamo questo ragionamento insieme: il  comma
  6  dell'articolo  8  parla  dei cambi  di  destinazione  d'uso  che
  sfuggono dalla variante urbanistica.
   La norma, tra l'altro dopo l'accoglimento dell'emendamento del PD,
  recita  che questo può avvenire solo nel caso in cui queste ipotesi
  sono  previste dalle norme di attuazione dei piani quindi,  in  una
  pianificazione che esso sia il PUG comunale, la norma di attuazione
  quindi  espressione  del comune singolo,  quindi  di  uno  dei  390
  comuni,  però  ascoltatemi perché se queste  cose  non  le  capiamo
  questa legge non serve a nessuno. In questa sede
   Assessore mi sente? E' importante perché sono temi...

                           (Brusìo in Aula)
   Presidente, se richiama l'ordine dell'Aula perché sono temi  molto
  delicati. Tra l'altro questo è un articolo interessante perché

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, allontanatevi  dal  tavolo  della
  Commissione.

   TRIZZINO. Ricomincio da capo. Il comma 6 dell'articolo 8 introduce
  l'ipotesi  del cambio di destinazione d'uso in assenza di  variante
  urbanistica.  Come sapete è necessaria la variante urbanistica  per
  questo  tipo di operazioni. L'onorevole Tamajo, giustamente, diceva
  che non riguarda nuove costruzioni. Certo. Riguarda costruzioni che
  già  esistono, perché tu cambi la destinazione d'uso di un edificio
  che può essere un capannone industriale in qualcos'altro.
   Qual  è il tema? Che il comma 6 individua questa ipotesi solo  nel
  caso  in  cui sono previste dalle norme di attuazione di  un  piano
  comunale, di area vasta, quello che sia. Per cui qual è la  logica?
  Che  in  una pianificazione dettagliata di un piano, con  la  norma
  attuativa che faccio? Stabilisco in quali luoghi e in quali edifici
  è  possibile  fare questa variazione, questo cambio di destinazione
  d'uso in assenza di variazione.
   Che cosa si fa con questo emendamento?

   PRESIDENTE. Per favore, il collega sta intervenendo.

   TRIZZINO.  Sembra  una  disquisizione  tecnica  ma,  in  realtà  è
  prettamente  politica,  perché è una scelta politica  che  dobbiamo
  assumere,  quindi  non  è soltanto  giuridichese .  E'  una  scelta
  politica e vorrei che i deputati mi ascoltassero. E credetemi che è
  davvero difficile parlare con questa confusione.
   Che  cosa  vogliamo  fare  con questo emendamento?  Io  lo  chiedo
  all'Aula perché dobbiamo decidere politicamente che cosa fare.  Con
  questa   operazione   praticamente,   in   astratto,   andiamo    a
  generalizzare  un'ipotesi già prevista dalla legge  edilizia.  Cosa
  dice l'articolo 26 della legge edilizia? Che è ammesso il cambio di
  destinazione  d'uso  per tutti gli immobili  realizzati  prima  del
  1976, compresi quelli già destinati a civile abitazione.
   Ora  è  vero che è una norma già prevista dalla legge  n.  16  del
  2016,  ma  in  questo  modo,  introdotta nell'articolo  8,  diventa
  generale  ed  astratta a prescindere dai piani  di  attuazione  dei
  piani  urbanistici locali. Quindi, andiamo a generalizzare per  390
  comuni  siciliani una questione che, invece, è limitata all'interno
  della  normativa  edilizia, quindi allarghiamo la  maglia  in  modo
  astratto a tutte queste ipotesi.
   E'  una scelta politica che ci dobbiamo assumere, ma è chiaro  che
  all'interno dell'articolo 8 stiamo parlando di previsioni  che  poi
  vengono dettate dal singolo comune quando si va a fare la norma  di
  attuazione  del piano. Sono due cose completamente diverse.  Tant'è
  che quell'articolo è sulla legge edilizia e qui stiamo parlando  di
  urbanistica, che sono due materie che camminano su binari paralleli
  che non si incontrano quasi mai.

   PRESIDENTE.   Grazie,  onorevole  Trizzino.   Hanno   chiesto   di
  intervenire  l'onorevole Foti, l'onorevole Cracolici e  l'onorevole
  Palmeri.
   Onorevole   Foti,  ha  ascoltato  l'onorevole  Trizzino?   Quindi,
  l'onorevole Foti non interviene.
   Onorevole  Cracolici,  ha  facoltà di  parlare.  Poi,  si  prepari
  l'onorevole Palmeri.

   CRACOLICI.  Scusate, non ho sottomano la legge  n.  16  del  2016.
  Leggo  nel  testo,  il testo che viene proposto  dalla  Commissione
  limita  le  procedure  di semplificazione per  quanto  riguarda  la
  variazione  di  destinazione d'uso nell'ambito di  quanto  previsto
  dall'articolo 1 della legge n. 16 del 2016.
   L'emendamento del collega introduce un altro articolo, che non  ho
  idea  al  momento  di  cosa sia. Perché o parliamo  della  legge  o
  parliamo  dei  singoli articoli. L'articolo 26, innanzitutto,  cosa
  prevede?  Perché  qui  il  collega  estende  ai  principi  di   cui
  all'articolo  26  anche  le procedure di modifica  di  destinazione
  d'uso senza variante.
   Io,  ripeto,  non  ho  riferimenti normativi  davanti,  ma  vorrei
  ricordare  che  laddove  si  modificano le  destinazioni  d'uso  da
  attività   abitative,  ad  esempio,  ad  attività  commerciali,   o
  viceversa, esiste il decreto ministeriale, credo che sia il n. 1444
  del  1968,  che  definisce  gli standard  urbanistici.  Se  vado  a
  cambiare il commercio con un'altra cosa, devo comunque prevedere le
  aree   a   parcheggio,  i  servizi  connessi  a  una   destinazione
  commerciale, quindi stiamo attenti.
   Ripeto, non ho idea di cosa preveda l'articolo 26 e la conseguenza
  di questa estensione all'articolo 26 senza che costituisca variante
  urbanistica.
   Io  credo  che  in  materia  di modifica  di  destinazione  d'uso,
  attenzione,  parliamo  di questioni che poi attengono  i  parametri
  urbanistici  complessivi, per i quali un piano o è  legittimo  o  è
  illegittimo,  perché  un  piano che non rispetti  i  parametri  del
  decreto  ministeriale è un piano nullo. Quindi attenzione  su  cosa
  stiamo parlando.

   PRESIDENTE.  Scusate,  su questo emendamento  soprassediamo  e  lo
  riprendiamo   un  po'  più  avanti.  Soprassediamo,   approfondiamo
  l'articolo di legge, la Commissione è pregata di riprendere  questo
  argomento non appena avrà tutti i documenti pronti.
   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                              «Articolo 9
                     Perequazione e compensazione

   1.  Le  previsioni contenute nei piani degli Enti locali  e  della
  Regione,  sono  attuate  secondo criteri e  strumenti  fondati  sui
  principi  di  perequazione e compensazione, al fine  di  assicurare
  maggior  efficienza  alla  funzione pianificatoria  ed  un'equa  ed
  estesa  ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra  i  proprietari
  delle   aree   interessate   dalle  trasformazioni   di   piano   e
  nell'interesse delle comunità insediate.

   2.  Gli  strumenti  di  cui  al  comma  1  sono:  la  perequazione
  urbanistica,   la  compensazione  perequativa  e  la  compensazione
  territoriale di cui al Titolo VIII».

          (Intervento fuori microfono dell'onorevole Palmeri)

     No,  completiamo  l'iter, conosciamo la legge,  lei  conosce  la
  legge?  Se  la  conosce  la spieghi, se non la  conosce  è  inutile
  parlare.  Stampiamo  la legge e poi interviene, onorevole  Palmeri.
  No,  sospendiamo  la  trattazione di questo emendamento,  prendiamo
  consapevolezza della legge

   PALMERI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. No, onorevole poi parla. Allora, passiamo all'articolo
  9.

          (Intervento fuori microfono dell'onorevole Palmeri)

   Il  comma è stato approvato. Ma è stato approvato onorevole, siamo
  all'emendamento 8.19.
   Allora,  per favore gli Uffici distribuiscano l'articolo 26  della
  legge 16 del 2016. Allora, i colleghi avranno a breve l'articolo di
  legge.
   Riprendiamo  l'articolo 9. Gli emendamenti sono tutti soppressivi.
  Se    sono    ritirati   tutti   possiamo   passare    direttamente
  all'approvazione dell'articolo. Non ci sono emendamenti,  l'Aula  è
  d'accordo al ritiro di tutti questi emendamenti, vale a dire 9.3

   BARBAGALLO. No, no.

   PRESIDENTE.  Va  bene, allora cominciamo a uno a uno.  Emendamento
  9.3, a firma degli onorevoli Lupo ed altri.

        (Intervento fuori microfono dell'onorevole Barbagallo)

   No,  non  mi  innervosisco.  Ho  chiesto.  Perfetto,  allora,  gli
  emendamenti sono ritirati? Sono ritirati. Come? Non sono  ritirati.
  Allora,  emendamento  9.3, poi alla fine lei  interviene  onorevole
  Barbagallo. E' ritirato onorevole Lupo?

   BARBAGALLO. Chiedo di parlare sull'articolo 9.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BARBAGALLO. Ho chiesto di parlare, Presidente, perché questo non è
  un  articolo  qualunque. Dopo tanti anni introduciamo nella  nostra
  legislazione  la  perequazione urbanistica e lo  facciamo  con  due
  articoli,  uno  è questo e poi ce n'è uno successivo  che  riguarda
  specificamente  il  capo  relativo alla parte  sulle  edificazioni.
  L'Assemblea farà una scelta successivamente che, come dire,  arriva
  un  po' in ritardo rispetto agli altri comuni e anche rispetto agli
  altri Stati. Ad esempio negli Stati uniti d'America la perequazione
  è  arrivata nel 1914, noi stiamo arrivando dopo oltre 100  anni  di
  distanza  e,  come dire, dobbiamo capire fino a che punto  possiamo
  spingerci.
   Questo  nella  fase  dei criteri generali è un articolo  generico,
  però  credo  che  il  dibattito e l'approfondimento  tra  le  forze
  parlamentari  dovrebbe, come dire, concentrarsi su che  livello  di
  perequazione  vogliamo  nella nostra Isola.  Noi  pensiamo  ad  una
  perequazione  all'interno degli stessi comparti? A una perequazione
  estesa  come negli stati della legislazione anglosassone  che  vale
  anche tra un comune e un altro?
   Questo  articolo che poi è quello che abbiamo proposto  nel  testo
  base  anche  nella  vecchia legislatura,  lascia  aperte  tutte  le
  possibilità.
   Io   credo   però  che,  sin  da  adesso,  il  dibattito  dovrebbe
  concentrarsi  su  questo aspetto e su fino  a  che  punto  vogliamo
  spingere   la   perequazione  valutando  anche   se   nei   diritti
  trasferibili possano rientrare anche quelli relativi alle aree  con
  termini del centro urbano.
   Io  credo che sia una riflessione da fare e auspico e spero che su
  questo  aspetto ci sia un dibattito maturo. Certamente,  approvando
  l'articolo  9,  oggi, l'Assemblea farebbe un passo avanti  e  credo
  che,  voglio dire, per questo non sia un articolo come  gli  altri;
  stiamo  facendo, come dire, un'attività e introducendo  una  novità
  normativa non indifferente.

   PRESIDENTE.  Allora,  gli  emendamenti  sono  ritirati,  onorevole
  Barbagallo?

   BARBAGALLO. Sì, sono tutti ritirati.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Allora, dunque, un attimo, anche gli emendamenti 9.4 e 9.5 a firma
  degli onorevoli Sammartino ed altri sono ritirati.
   Con il parere favorevole della Commissione e del Governo, pongo in
  votazione  l'articolo  9.  Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli articoli 10, 11 e 12 sono accantonati.
   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura.

                             «Articolo 13.
            Uffici di governo e monitoraggio del territorio
                  presso la Regione e gli Enti locali

   1.  La  Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle rispettive
  funzioni di governo e controllo del territorio, operano in rapporto
  di  stretta  collaborazione e definiscono, anche  mediante  accordi
  istituzionali,  criteri  d'azione omogenei  atti  a  migliorare  la
  qualità   tecnica  e  l'efficienza  dell'azione  di   governo   del
  territorio.

   2.  Per  le finalità della presente legge, la Regione e  gli  Enti
  locali    collaborano   alla   formazione,    alla    gestione    e
  all'aggiornamento  del  sistema informativo territoriale  regionale
  (SITR), che costituisce lo strumento fondamentale di conoscenza del
  territorio e delle sue trasformazioni.

   3. La Regione e gli Enti locali individuano all'interno dei propri
  uffici  le  strutture tecniche che svolgono i compiti  relativi  al
  sistema   informativo  territoriale  regionale   (SITR)   ed   alla
  pianificazione territoriale».

   Gli emendamenti 13.1, 13.5, 13.2 e 13.6 sono ritirati.
   Si  passa  all'emendamento  13.9. Con  il  parere  favorevole  del
  Governo e della Commissione lo pongo in votazione. Chi è favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli emendamenti 13.3, 13.7, 13.4 e 13.8 sono ritirati.
   Si passa all'emendamento 13.10, a firma degli onorevoli Palmeri ed
  altri, a cui è stato presentato il subemendamento 13.10.1, a  firma
  della Commissione.
   Lo vuole spiegare per favore, onorevole Palmeri?

   PALMERI.  Sì,  signor  Presidente.  Con  l'emendamento  si   vuole
  inserire tra i compiti da fare svolgere agli Uffici regionali,  con
  riferimento  al SITR (sistema informativo territoriale  regionale),
  anche  l'assistenza agli enti territoriali, tenuto conto del  fatto
  che  ci  sono  comunque  200 comuni di piccole  dimensioni  in  cui
  l'ufficio tecnico è formato da una sola persona, da una sola figura
  qualificata.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo in votazione l'emendamento 13.10, così come emendato, con il
  parere favorevole della Commissione e del Governo. Chi è favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 13, nel testo risultante,  con  il
  parere favorevole della Commissione e del Governo. Chi è favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si riprende l'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato.
   Si passa all'emendamento 8.19. Tutti i colleghi avranno
  distribuito l'articolo 26 della legge 16 del 2016.
   Ha facoltà di parlare l'onorevole Palmeri.

   PALMERI.  Signor Presidente, io l'avevo chiesto ma  c'è  stato  un
  momento  di  corsa  e di accelerazione. Avevo fatto  presente  alla
  Presidente che io facevo mio l'emendamento abrogativo del  comma  6
  dell'onorevole Lupo in quanto questo comma andando a  scrivere  che
  la  destinazione  d'uso  prevista nei  piani,  che  possono  essere
  modificati  senza  che  ciò costituisca una  variante  urbanistica,
  porta  una  deregulation  relativamente al cambio  di  destinazione
  d'uso.
   Sappiamo  che il D.M. 1444 dà tutta una serie di indirizzi  e  tra
  l'altro  ci  sono  una  serie  di sentenze  da  parte  della  Corte
  Costituzionale  -  mi  rivolgo in particolare all'Assessore  -  che
  indicano  che  i  cambi  di  destinazione  in  deroga  al   Decreto
  ministeriale  1444 possono avvenire soltanto per ciò  che  è  stato
  realizzato  antecedentemente ai piani  regolatori  del  DM  stesso.
  Facevo  mio  questo  emendamento dell'onorevole  Lupo  proprio  per
  abrogare questo comma 6 che rischia di essere impugnato.
   Fra  l'altro  devo segnalare un'altra cosa, più grave ancora,  che
  purtroppo nella confusione dell'Aula non si è sentita. Questo comma
  non  è  stato eliminato, però è stata eliminata una frase  che  era
  fondamentale.  Ovvero nei regolamenti edilizi'. Sappiamo che questa
  frase  si  riferisce a regolamenti che vengono decisi dai  Consigli
  comunali, quindi i Consigli comunali sono stati liberamente  eletti
  dai cittadini e quindi possono tramutarsi.

   PRESIDENTE. E' stato approvato, onorevole Palmeri.

   PALMERI.  Sì, l'ho capito, ma è molto pericoloso. Volevo segnalare
  questa cosa.

   PRESIDENTE. Eh  Lo so, ma è inutile che parliamo di cose che  sono
  state approvate.
   Si passa all'emendamento 8.19.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però dobbiamo cominciare a parlare  del
  subemendamento 8.19.1.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente,  Assessore,  mi  ascolti  che   la
  riguarda,  ora  mi  è chiara la questione di cui  stiamo  parlando.
  Paradossalmente, il subemendamento, che ho capito voleva essere una
  interpretazione   restrittiva,   lo   estende.    Perché,    mentre
  l'emendamento  Tamajo  dice,   nonché   l'applicazione  di   quanto
  previsto dall'articolo 26, della legge 16, che sostanzialmente dice
  che  tutti  gli  edifici costruiti prima del '76  possono  cambiare
  destinazione  d'uso sulla base di una norma che è  stata  approvata
  dal Parlamento quattro anni fa, sulla base di una norma che è stata
  approvata dal Parlamento. E quindi, questa modifica, che è vigente,
  nel  momento  in  cui la inseriamo qui però la facciamo  discernere
  anche dal rispetto dei parametri funzionali.
   Che   cosa   sono   i   parametri  funzionali?  Presidente   della
  Commissione,  mi aiuti ad interpretare le norme che avete  scritto.
  Cosa  sono  i parametri funzionali? Immagino, i parametri  previsti
  anche  dal  decreto ministeriale 1444, immagino, cioè gli  standard
  urbanistici.
   Quando,  però, lei dice resta fermo quanto previsto, è come  se  i
  parametri  funzionali  non si rispettano  perché  sull'articolo  26
  resta  fermo quanto previsto dall'articolo 26. Il paradosso che  il
  suo  subemendamento,  estende quanto è già contenuto  dall'articolo
  26,  perché  così  come lo avete scritto voi,  quanto  meno,  se  i
  parametri funzionali sono anche gli standard urbanistici, anche  le
  variazioni di destinazione d'uso, previste dall'articolo 26, devono
  comunque rispettare gli standard urbanistici.
   Mi  spiego  meglio.  Se  c'è  un'area industriale  dismessa  e  la
  trasformiamo  in  un'area  commerciale,  secondo  l'articolo  26  è
  previsto si possa fare se è fatta prima del '76, ma con i parametri
  funzionali  è  previsto  che  tu la puoi  fare,  ma  ad  esempio  i
  parametri  urbanistici, cioè gli standard, per le aree  commerciali
  devono  essere comunque rispettate. Ad esempio, il numero di  metri
  quadri   a  parcheggio  rispetto  all'area  edificata  deve  essere
  compatibile con l'area commerciale.
   Quindi non puoi fare solo la modifica della destinazione d'uso del
  manufatto, ma devi consentire di avere tutti gli effetti connessi a
  quanto previsto dal manufatto stesso. Perché se io faccio un centro
  commerciale in un posto dove c'era prima la Fiat - così non offendo
  nessuno  visto  che  la Fiat non l'abbiamo  più,  o  a  Termini  si
  potrebbe  fare  - è chiaro che il centro commerciale comunque  deve
  prevedere   i  parcheggi.  Di  questo  stiamo  parlando.   Il   suo
  subemendamento  paradossalmente dice che rispetto  all'articolo  26
  non si applica il rispetto dei parametri funzionali.
   Io,  se  ho capito bene, la sua intenzione era l'esatto contrario,
  se  ho  capito bene. Però se è così, ragazzi stiamo andando a  fare
  una cosa diversa.
   Siccome  poi  le  leggi  non le interpretiamo  io  e  lei,  ma  le
  interpretano soggetti terzi, per i prossimi anni, se non  scriviamo
  bene  una norma del genere, succede l'ira di Dio in Sicilia, perché
  voi  lo  sapete che la Sicilia è il tempio delle aree dismesse.  Se
  tutte diventano aree commerciali o tutte diventano aree turistiche,
  aree  no,  perché  la  destinazione d'uso  è  sull'edificio  non  è
  sull'area,  ma  se  tu cambi la destinazione  d'uso  devi  avere  i
  parametri  che consentano a quell'edificio di poter essere  -  come
  dire - funzionale all'attività che svolgi. Cioè, ripeto, se fai  un
  centro  commerciale  ci  devi fare il parcheggio,  se  fai  un'area
  industriale  non hai l'obbligo del parcheggio non so se  è  chiaro,
  sono  due  cose  diverse,  quindi  intendiamoci  di  cosa  vogliamo
  parlare, perché il paradosso è che l'emendamento Tamajo, così  come
  h  scritto,  comunque  obbliga ad avere il rispetto  dei  parametri
  funzionali, mentre il sub emendamento li esclude, non so se mi sono
  spiegato bene.

   PRESIDENTE. Vorrei per un momento sollecitare l'onorevole  Tamajo.
  Onorevole Tamajo, il riferimento all'articolo 16 del 2016  articolo
  26  che  abbiamo  letto  finalmente, è incluso  nella  disposizione
  dell'articolo 8, del comma 6. Se lei ritira questo emendamento  noi
  non escludiamo assolutamente, però è compreso. Lei insiste.

   SAVARINO,  presidente  della Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVARINO,   presidente  della  Commissione  e   relatore.   Signor
  Presidente,    onorevoli    colleghi,    siccome    dall'intervento
  dell'onorevole Cracolici - che benissimo oltre che il  sindacalista
  poteva  fare  l'avvocato penalista forzando  sulle  interpretazioni
  giuridiche  delle  norme - ho compreso che ci  può  esser  un'altra
  intenzione rispetto a quello che invece era nelle intenzioni  degli
  uffici e della commissione, cioè quella di scriverlo in un italiano
  migliore  che  evitasse equivoci. Siccome forse invece  l'equivoco,
  dall'interpretazione   che   leggo  nelle   parole   dell'onorevole
  Cracolici,  può  essere fonte proprio dell'emendamento  che  voleva
  semplificare,  lo  ritiriamo  e lasciamo  all'Aula  la  volontà  di
  decidere  se approvare o meno l'emendamento dell'onorevole  Tamajo,
  così come è presentato.

   BARBAGALLO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   BARBAGALLO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, io  intervengo
  per  provare a fare chiarezza, perché ho l'impressione che  c'è  un
  po'  di confusione. Il comma 6 dell'articolo 8, che è già nel testo
  ed è già stato approvato, prevede espressamente

   PRESIDENTE.  Onorevole  Barbagallo,  il  comma  6  non   è   stato
  approvato.

   BARBAGALLO.  Come  non  è  stato approvato?  Abbiamo  ritirato  il
  soppressivo.

   PRESIDENTE.  Abbiamo ritirato soppressivo, dobbiamo ancora  votare
  l'articolo.

   BARBAGALLO.  Votare  tutto  l'articolo,  quindi,  prevede  che  la
  destinazione d'uso può essere modificata senza che ciò  costituisca
  variante  urbanistica, a condizione che la destinazione  è  ammessa
  nelle norme tecniche di attuazione.
   Provo  ad  andare oltre, a salire uno scalino; se io ho  le  norme
  tecniche  di  attuazione  che nelle zone C  d'espansione  danno  la
  possibilità  di  realizzare delle pizzerie, io che  ho  un'immobile
  ricadente  in zona C, chiedo il cambio di destinazione  d'uso,  per
  cui   non  sarà  necessario  una  variante  urbanistica.  E   nella
  discrezionalità  del  dirigente, a maggior ragione  a  supporto  di
  questa  impostazione,  l'onorevole Tamajo  propone  il  riferimento
  all'articolo  26  della  legge  sull'edilizia,  che  prevede   sono
  ammessi  cambi  di  destinazione d'uso  per  tutte  le  costruzioni
  realizzate  antecedentemente  al '76,  compresi  gli  immobili  già
  destinati  a  civile  abitazione, ad attività turistico  ricettiva,
  ovvero  commerciale, a condizione che ciò non determini alterazioni
  ai volumi già realizzati con il titolo abilitativo ed assentiti .
   Quindi,  se io ho una casa per civile abitazione, già la legge  me
  lo  consente,  la norma non sta facendo altro che prevedere  questa
  impostazione.  Aggiungo,  ma  lo  ricorderanno  i  colleghi   della
  Commissione, che nel testo originario della norma, nel testo  base,
  non  era previsto il riferimento alle norme tecniche di attuazione,
  come  forse saremmo chiamati a fare in un'ottica di un impostazione
  urbanistica. E non me ne voglia l'onorevole Palmeri, non può essere
  ancorata al decreto n. 1444 del '68, un decreto a cui abbiamo fatto
  riferimento  per cinquant'anni quasi, e che ormai in un urbanistica
  moderna, funzionale e veloce dovrebbe essere carta straccia.
   Quindi,  noi  abbiamo in quest'impostazione due ancore  salde  che
  sono  quelle della legge sull'edilizia all'articolo 26 e  le  norme
  tecniche   d'attuazione  che,  approvate  unitamente   col   piano,
  certamente  offrono  una  ipotesi ed un ventaglio  di  destinazioni
  d'uso  compatibili  con la zonizzazione per cui  il  privato  o  il
  pubblico non sono costretti a sottostare alle forche caudine  della
  variante urbanistica.
   Spero di essere stato chiaro.

   CORDARO,  assessore  per  il territorio e  l'ambiente.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CORDARO,   assessore  per  il  territorio  e  l'ambiente.   Signor
  Presidente, onorevoli colleghi, siccome io ho Uffici molto in gamba
  -  io  ho  Uffici  efficienti all'urbanistica - in  diretta  ricevo
  questa precisazione, da parte degli uffici, che vi leggo, per  dare
  all'Aula  un ulteriore spunto di valutazione:  L'emendamento  8.19,
  condivisibile,  riguarda l'applicazione di una norma  speciale  che
  non  richiede  variante urbanistica se limitata al volume  edilizio
  realizzato oggetto di trasformazione  - quindi, stiamo parlando  di
  un   tema   assolutamente  pacifico  -   Può  essere  correttamente
  annoverata tra i cambi di destinazione d'uso già previsti dal comma
  6  dell'articolo 8. Ovviamente sempre che l'area di pertinenza  non
  ecceda  quella  strettamente funzionale alle esigenze  della  nuova
  destinazione .

   PRESIDENTE. Credo che non sia necessario, se l'onorevole Tamajo lo
  ritira.

   TAMAJO. Non lo ritiro.

   PRESIDENTE. Lei insiste, va bene onorevole Tamajo.
   Onorevole Tancredi, lei insiste nell'intervenire?

   FOTI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FOTI.  Signor  Presidente, colleghi, lei ha fatto  distribuire  il
  chiarimento portando all'Aula l'articolo 26 della legge 16/2016 per
  permettere a tutti di capire cos'è che si vuole inserire con questo
  emendamento.
   Io  ricordo  questa norma perché, a suo tempo, mi  trovavo  in  IV
  Commissione  e  ricordo che allora ci furono ampi  dibattiti  sulla
  possibilità del cambio di destinazione d'uso proprio per consentire
  nei  comuni  che  delle porzioni di città con molti  edifici  ormai
  inutilizzabili  per  la vecchia destinazione,  contesti  economici,
  sociali  che  sono  cambiati, abitudini  dei  cittadini  che  erano
  cambiate.
   Allora,  noi  -  ritengo con saggezza - abbiamo introdotto  questa
  possibilità che chiaramente non deve essere mai - ed io mi dissocio
  dalla  frase  che  il collega Barbagallo ha detto  -  poi  sarà  il
  dirigente  a discrezione a dire se una palazzina può diventare  una
  pizzeria o meno.
   Perché  i comuni si devono dotare di regolamenti dove affidano  ai
  dirigenti  uno strumento chiaro da applicare a tutti  nella  stessa
  misura. Perché, se noi ci mettiamo di mezzo il dirigente a decidere
  a  discrezione, stiamo proprio creando la deregulation  più  totale
  che  troviamo, purtroppo, nei nostri territori dove chi è amico del
  dirigente, chi ha gli amici negli uffici fa il bello ed il  cattivo
  tempo mentre altri non lo possono fare.
   Non lo deve fare nessuno chiaramente il bello ed il cattivo tempo
   Quindi,  va  lasciata  la  norma  per  come  la  Commissione  l'ha
  concepita.
   Tra  l'altro vorrei dire che c'è una gran semplificazione,  non  è
  vero  che  i piani, le varianti urbanistiche rimarranno  una  forca
  caudina  tant'è  che  stiamo lavorando ad una legge  che  rende  le
  varianti più chiare, più lineare, più limpide.
   Solo  che qua, Presidente, mentre si cerca di lavorare, ci sono  i
  capannelli di deputati che si mettono a gruppetti dandole anche  le
  spalle,  non  avendo  neanche minimante il garbo  di  concedere  la
  possibilità di parlare chiaramente.
   Chiederei  al  collega - dato che anche lui era  membro  della  IV
  Commissione  -  questa  possibilità è già nelle  disponibilità  dei
  comuni. Sono ancora pochi, ma so che il dipartimento Urbanistica ha
  anche  inviato delle sollecitazioni ai comuni, affinché adottino  i
  regolamenti.  Potremmo accompagnare con un ordine  del  giorno  che
  chiede all'assessore al ramo, all'assessore Cordaro, di produrre un
  regolamento tipo da inviare ai comuni per ottemperare agli obblighi
  della legge n. 16. Ma noi non possiamo dire che perché una cosa non
  funziona,  allora  mandiamo tutto quanto  così,  cioè  parlare  col
  dirigente,  che poi a sua discrezionalità fa diventare un  edificio
  una pizzeria.

   TRIZZINO. Chiedo di palare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
   Dopo  l'onorevole Trizzino, intervenire nuovamente lei,  onorevole
  Tamajo.   Lei   è   già   intervenuto,  però  è   il   presentatore
  dell'emendamento e interviene nuovamente.
   Onorevole  Trizzino,  mi  ricordano  i  colleghi  che  lei  è  già
  intervenuto sull'articolo 8, faccia un intervento breve, serve alla
  discussione, ma faccia un intervento breve.

   TRIZZINO.  Signor Presidente, non mi vorrei ripetere, ma ricordavo
  bene. L'articolo 26 sull'edilizia parla della possibilità dei cambi
  di  destinazione d'uso. Vorrei ricordar che l'edilizia è una  cosa,
  l'urbanistica  un'altra.  Se  così  non  fosse,  il  comma  6   non
  parlerebbe di variante urbanistica. Chi è più vecchio di me sa  che
  la  variante urbanistica passa al Consiglio comunale. O No? Giusto?
  Se  io  escludo  il passaggio al Consiglio comunale attraverso  una
  norma  generale  astratta  prevista dall'articolo  26,  escludo  il
  potere del Consiglio comunale - che è l'organo politico preordinato
  alle scelte urbanistiche in città - di esprimersi su un determinato
  territorio. Questa è una scelta politica.
   Se  gli  Uffici dell'assessore sono così in gamba, come dice  lui,
  quello  che  è rappresentato non ha bisogno di essere iscritto  nel
  comma 6, giusto? Quindi l'onorevole Tamajo lo può ritirare se già è
  così.  Diversamente,  è una scelta politica. L'Aula  si  assume  la
  responsabilità  -  legittima  ci mancherebbe,  non  stiamo  facendo
  niente  di  illegale - di determinare in astratto  una  possibilità
  che, invece, dovrebbe essere attribuita al Consiglio comunale, così
  come  già  stabilito dal comma 6. Tra l'altro  -  mi  suggeriva  il
  collega  Stefano  Zito - la variante urbanistica interviene  in  un
  procedimento   amministrativo   nel   quale   sono   previste    le
  partecipazioni  del  pubblico e tutta un'altra serie  di  attività.
  Escludiamo   tutto  questo  settore,  tanto  la   possibilità,   in
  automatico,  perché  è  generale e astratto,  di  includere  questa
  tipologia di interventi previsti già all'articolo 26.

   TAMAJO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Intervenga e procediamo al voto.

   TAMAJO.    Signor   Presidente,   io   penso   che    l'intervento
  dell'onorevole Trizzino sia strumentale e infondato. È chiaro che è
  qualcosa   che   si   può   già  fare,  però  Presidente   inserire
  quest'articolo  in  questa  norma  serve  a  prevenire   incertezze
  interpretative.
   Volevo ricordare all'Aula che ci sono già due sentenze del TAR. Se
  vuole  dico quali sono le sentenze. Le sentenze TAR Sicilia sezione
  2, n. 2689 del 2019. Quindi, Presidente, io la invito a votare.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.19. Il parere della
  Commissione?

   SAVARINO, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   CORDARO,  assessore per l'ambiente e il territorio. Il Governo  si
  rimette all'Aula.

         (Viene richiesta la votazione per scrutinio nominale)

   PRESIDENTE. Si procede alla verifica dei richiedenti.

        (La  richiesta risulta appoggiata dagli onorevoli Cappello,
      Foti, Pasqua, Siragusa, Trizzino, Zito)

        Votazione per scrutinio nominale dell'emendamento 8.19

   PRESIDENTE.   Essendo  la  richiesta  appoggiata   a   termini   di
  Regolamento,   indìco   la   votazione   per   scrutinio    nominale
  dell'emendamento 8.19.
   Chiarisco  il significato del voto: chi vota sì preme  il  pulsante
  verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme  il
  pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                      (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

   PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  nominale:

   Presenti            50
   Votanti             32
   Maggioranza         17
   Favorevoli          18
   Contrari            14
   Astenuti              1

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 8, nel testo risultante,  con  il
  parere favorevole del Governo e della Commissione. Chi è favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Onorevoli  colleghi, abbiamo votato gli articoli  che  ci  eravamo
  prefissi  di votare e, pertanto, la seduta è rinviata a martedì,  4
  agosto 2020, alle ore 15.00.

                 La seduta è tolta alle ore 17.57 (*)


   (*)  L'ordine  del giorno della seduta successiva, pubblicato  sul
  sito  web  istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana,  è  il
  seguente:

                          Repubblica Italiana
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                           XVII Legislatura

                        XVII SESSIONE ORDINARIA


                         211a SEDUTA PUBBLICA
                   Martedì 4 agosto 2020 - ore 15.00

                           ORDINE DEL GIORNO

   I -COMUNICAZIONI

   II -DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:

         - Norme per il governo del territorio . (nn. 587-5-147-162-174-187-
           190-229-356-472-536/A) (Seguito)

           Relatore: on. Savarino

              VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
                      DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

               Il Consigliere parlamentare responsabile
                 dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

  Allegato A
          Annunzio di risposta scritta ad interrogazione (*)

   - Risposta  scritta pervenuta alla seguente interrogazione:

   -  da  parte  dell'Assessore  per l'istruzione  e  la  formazione
  professionale

   N.  953 - Chiarimenti in merito al modus operandi del Commissario
  del Libero Consorzio comunale di Trapani relativamente alla futura
  allocazione dei licei di Mazara del Vallo (TP).
   Firmatari: Tancredi Sergio; Cappello Francesco; Ciancio  Gianina;
  Foti   Angela;  Mangiacavallo  Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa
  Salvatore;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito  Stefano;
  Sunseri   Luigi;  Schillaci  Roberta;  Di  Caro  Giovanni;   Campo
  Stefania;  Di  Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana  Elena;  De  Luca
  Antonino; Pasqua Giorgio
   -  La  firma dell'on. Cancelleri è decaduta a seguito della presa
  d'atto  da parte dell'Assemblea delle sue dimissioni dalla  carica
  di deputato regionale. (V. seduta n. 138 del 17 settembre 2019). -
  Con  nota prot. n. 11/IN.17 del 2 gennaio 2020 il Presidente della
  Regione  ha  delegato l'Assessore per l'istruzione e la formazione
  professionale.

   (*)  La  risposta  alla  suddetta interrogazione  sarà  pubblicata
  nell'allegato B al resoconto dell'odierna seduta.

                      Annunzio di interrogazioni

   - con richiesta di risposta orale presentate:

   N.  1429  - Iniziative presso il Governo nazionale in merito  alla
  trasformazione del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco in
  permanente, nel Comune di Ustica (PA) a salvaguardia del patrimonio
  boschivo e della pubblica incolumità.
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Figuccia Vincenzo

   N.  1433  -  Provvedimenti e chiarimenti in merito al settore  dei
  prodotti lattiero-caseari.
   - Presidente Regione
   - Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
   Caputo  Mario; Savona Riccardo; Papale Alfio; Pellegrino  Stefano;
  Gallo Riccardo; Mancuso Michele; Calderone Tommaso A.

   N.  1434  -  Interventi  in  merito alla possibile  ripresa  della
  attività di toelettatura per animali domestici.
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   Siragusa  Salvatore;  Cappello Francesco;  Ciancio  Gianina;  Foti
  Angela;   Mangiacavallo   Matteo;   Palmeri   Valentina;   Trizzino
  Giampiero;  Zafarana  Valentina;  Zito  Stefano;  Tancredi  Sergio;
  Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania;
  Di  Paola  Nunzio;  Marano Jose; Pagana Elena;  De  Luca  Antonino;
  Pasqua Giorgio; Damante Concetta

   N. 1435 - Iniziative per consentire la pesca sportiva e ricreativa
  in  acque interne e in mare nonché la pratica del nuoto pinnato  di
  fondo  e  delle  immersioni sia in apnea che con autorespiratore  a
  scopo ricreativo.
   - Presidente Regione
   Barbagallo Anthony Emanuele

   N.  1436  -  Modalità di erogazione dei buoni spesa da  parte  del
  Comune di Biancavilla (CT).
   - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
   Barbagallo Anthony Emanuele

   Le  interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per  essere
  svolte al proprio turno.

   - con richiesta di risposta in Commissione presentate:

   N.   1430  -  Interventi  a  tutela  dei  lavoratori  dei  servizi
  essenziali attraverso la ricerca degli anticorpi anti-SARS CoV-2.
   - Assessore Salute
   De  Domenico  Francesco;  Arancio  Giuseppe  Concetto;  Barbagallo
  Anthony Emanuele

   N.  1431  -  Interventi  in merito all'incremento  del  costo  del
  servizio di metroferrovia della Città Metropolitana di Messina.
   - Assessore Infrastrutture e Mobilità
   De Domenico Francesco; Arancio Giuseppe Concetto

   Le  interrogazioni saranno inviate al Governo ed  alle  competenti
  Commissioni.

   - con richiesta di risposta scritta presentate:

   N.  1428  - Interventi a favore degli anziani e delle altre  fasce
  più  deboli  della  società  nonché effettuazione,  rilevamento   e
  mappatura  delle  strutture  per  anziani esistenti sul territorio.
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
   - Assessore Economia
   Lupo  Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare;  Arancio
  Giuseppe   Concetto;   Barbagallo  Anthony   Emanuele;   Dipasquale
  Emanuele; Catanzaro Michele; De  Domenico Francesco

   N.  1432  -  Chiarimenti  circa  la sanificazione  degli  ospedali
  'SS.Salvatore'  di  Paternò  e  di  Biancavilla,  la  dotazione   e
  somministrazione  di tamponi e test sierologici per  l'accertamento
  di COVID-19.
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   - Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
   Galvagno Gaetano

   Le interrogazioni saranno inviate al Governo.

  Allegato B

                  Risposte scritte ad interrogazioni