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Resoconto d'Aula della Seduta n. 225 di mercoledì 28 ottobre 2020
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   Presidenza del Presidente Miccichè

   Presidenza del vicepresidente Di Mauro


                   La seduta è aperta alle ore 16.11

   PRESIDENTE.   Avverto  che  il  processo  verbale   della   seduta
  precedente  è  posto  a disposizione degli onorevoli  deputati  che
  intendano  prenderne visione ed è considerato approvato in  assenza
  di osservazioni in contrario nella presente seduta.

   Ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno,  do
  il  preavviso  di  trenta minuti al fine delle eventuali  votazioni
  mediante  procedimento elettronico che dovessero  avere  luogo  nel
  corso della seduta.
   Invito,  pertanto,  i deputati a munirsi per tempo  della  tessera
  personale di voto.
   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico  che hanno chiesto  congedo  per  la  seduta
  odierna gli onorevoli Cannata e Fava.

   L'Assemblea ne prende atto.

   Onorevoli  colleghi, il Governo ha chiesto 10 minuti per arrivare.
  Quindi,  sospendiamo i lavori sino alle ore 16.30,  in  attesa  che
  arrivi l'Assessore.

     (La seduta, sospesa alle ore 16.12, è ripresa alle ore 16.41)

   La seduta è ripresa.


                        Sull'ordine dei lavori

   LO CURTO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LO  CURTO.  Signor Presidente,  Governo, onorevoli  colleghi,   ho
  chiesto  la  parola  sull'ordine  dei  lavori  per  annunciare   la
  presentazione  di  un ordine del giorno  al Parlamento  che  vorrei
  illustrare molto brevemente e che ritengo possa sintetizzare quanto
  unanimemente  avvertito in termini di disagio in questi  giorni  da
  quando  ha  ripreso,  con  l'Ordinanza del  nostro  Presidente,  la
  chiusura della Scuola superiore.
   Mi  riferisco,  in particolare, all'esigenza  di  consentire  agli
  alunni  disabili  delle  Scuole superiori, cioè  delle  scuole  del
  secondo ciclo dell'istruzione, la ripresa delle attività didattiche
  in presenza, garantendo dunque che solo per questi alunni la scuola
  possa funzionare regolarmente, avendo questi alunni diritto ad  una
  attività  didattica differenziata individualizzata che  fa  capo  a
  strategie che, ovviamente, non prevedono la didattica a distanza.
   Peraltro, questi alunni disabili non sono neanche nelle condizioni
  molto spesso, a causa della disabilità di cui sono affetti, a usare
  gli  strumenti tecnologici che sono, invece, indispensabili a  tale
  scopo.
   La  didattica  a  distanza sappiamo che è una mutilazione  davvero
  grave   della   formazione  scolastica,  perché  l'istruzione   non
  configura  in  toto  e in pieno ciò che è la formazione  scolastica
  dove   è  prevalente,  pregnante, assolutamente  indispensabile  la
  relazione   empatica,  il  momento  cioè  educativo  dell'atto   di
  istruzione,  quello  che  si realizza in un contesto  specializzato
  perché  avvenga  non solo la trasmissione di conoscenze,  ma  anche
  l'acquisizione  degli strumenti della conoscenza,  lo  sviluppo  di
  forme  di intelligenza che sono, appunto, attivabili a tutto regime
  soltanto in un contesto adeguato.
   E'   vero,  l'emergenza  sanitaria  che  stiamo  vivendo  oggi  ha
  costretto   il   mondo   ad  una  riflessione   diversa,   ad   una
  riorganizzazione   diversa   anche  della   didattica;   ne   siamo
  consapevoli  e io stessa condivido e sostengo l'azione del  Governo
  Musumeci  che ha, ovviamente, dovuto scontrarsi con questo problema
  e  intraprendere  una strada che è difficile,  che  è  penalizzante
  comunque  per i ragazzi. Ma se lo è per tutti immaginiamoci  quanto
  penalizzante  sia  per  quei ragazzi che vivono  la  condizione  di
  disabilità.  E  non  solo  per loro, immaginiamoci  anche  le  loro
  famiglie,   il  grido  di  allarme  che  io  registro,  che   tutti
  registriamo  senza  limiti  e barriere ideologiche  o  politiche  o
  partitiche, siamo tutti qui a comprendere quanto difficile sia  per
  un genitore, per una famiglia dovere anche restare a casa, quindi a
  rinunciare  all'attività professionale, rinunciare  ad  ogni  forma
  normale di vita perché deve comunque assistere il proprio figlio, a
  cui non è garantita l'istruzione, la formazione che invece sono  un
  diritto  inalienabile, un diritto assolutamente conseguente proprio
  dalla  legge  costituzionale  che  vuole  che  questo  diritto  sia
  garantito attraverso le Istituzioni.
   Ora,  se  la  didattica  a  distanza  può  -  pur  nella  limitata
  possibilità  con  cui  viene estesa a  tutti  -  essere  normale  e
  normalmente  avviata  per  i  ragazzi  che  non  hanno  disabilità,
  certamente  costituisce un virtuale ma insormontabile ostacolo  per
  gli alunni disabili.
   Noi  dobbiamo  superare questa barriera virtuale. E' una  barriera
  virtuale  che  non  immaginavamo  quando  abbattevamo  le  barriere
  architettoniche  di  doverne abbattere una virtuale:  quella  della
  DAD,
   l'insegnamento a distanza.
   Questi  alunni  hanno diritto all'assistente alla comunicazione  e
  all'autonomia,  hanno  diritto  all'istruzione,  alla   formazione,
  all'interno di un contesto educativo adeguato e, soprattutto, hanno
  diritto a lasciare la loro abitazione per recarsi a scuola.
   La  scuola  è un luogo protetto perché vigono tutte le  condizioni
  perché  solamente  e  limitatamente  per  questi  alunni  si  possa
  comunque attivare l'insegnamento.
   Chiedo - anche a nome dei colleghi parlamentari del mio Gruppo  ma
  sono  certa  di  incontrare il consenso unanime di quest'Aula-  che
  questo  ordine del giorno venga votato, che il Governo  si  attivi,
  signor Presidente, segnatamente per il Governo, l'Assessore Lagalla
  per la pubblica istruzione insieme all'USR Sicilia perché sia fatta
  una  ricognizione  del  fabbisogno scuola per  scuola,  istituzione
  scolastica   per  istituzione  scolastica  e  sia   garantito   con
  l'insegnamento  in  presenza  a  questi  alunni  il  loro   diritto
  assolutamente inalienabile.
   Deposito,  quindi, questo ordine del giorno e spero che  lo  metta
  in votazione.

   DI PAOLA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DI   PAOLA.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   Governo,
  intervengo  perché volevo ringraziare della sensibilità la  collega
  e,  quindi,  appongo la firma all'ordine del giorno, però  con  una
  richiesta:   magari,    se   possibile,    aggiungere   all'interno
  dell'ordine del giorno il fatto di far ritornare a scuola non  solo
  i ragazzi disabili, ma la classe di quei ragazzi disabili. E' ovvio
  che  se  facciamo tornare a scuola solo il ragazzo disabile  e  non
  l'intera  classe, ovviamente, nel limite delle possibilità,  perché
  altrimenti questo potrebbe provocare anche un disagio nei confronti
  del singolo disabile.
   Poi,  Presidente, se possiamo aggiungere, sempre  nell'ordine  del
  giorno  della collega, che se i disabili devono tornare  a  scuola,
  come  è  giusto  che  sia, viste le enormi  difficoltà  che  stanno
  attraversando in questa fase, inseriamo pure, onorevole  Lo  Curto,
  gli  assistenti igienico-personali complesso, perché  così  infatti
  andiamo ad accompagnare i ragazzi nelle scuole. Grazie.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Presidente, non posso che condividere lo  spirito  con
  il  quale  la  collega  Lo Curto ha presentato  questo  ordine  del
  giorno.  Fra  l'altro, ho visto sulle Agenzie  che  il  Governo  si
  appresterebbe  a  modificare  il proprio  provvedimento  di  sabato
  scorso relativamente al fatto di adeguarsi al DPCM nazionale sul 25
  per cento di apertura delle scuole superiori.
   Colgo   l'occasione  perché  io  non  vorrei  che  siamo  in   una
  situazione in cui non abbiamo chiaro effettivamente quello che  sta
  succedendo.  Non  voglio drammatizzare, quello che  sta  succedendo
  proprio  nella  scuola,  e non solo nella scuola superiore  che  in
  atto è sospesa,  ma soprattutto nelle scuole elementari e medie.
   Il  problema non è tenere aperta la scuola, il problema è che  non
  c'è il sistema attorno che protegge la scuola.
   Abbiamo  situazioni ripetute di insegnanti -  così come di ragazzi
  -  che  in  presenza di febbre sono a casa, nessuno va a fargli  un
  tampone,  le  scuole  poiché non è accertato  dal  punto  di  vista
  tecnico  la  positività dell'insegnante non possono  sospendere  le
  lezioni dei ragazzi che frequentano la classe dell'insegnante o del
  bambino o dell'alunno che si trova in questa situazione.
   Abbiamo  una  condizione in cui il sistema che dovrebbe  essere  a
  tutela e deve essere rapido nella capacità di individuare eventuali
  problematiche,  non ce la fa. Le Usca scolastiche non  sono  ancora
  partite,  abbiamo appreso che ci sono difficoltà di reperimento  di
  risorse  umane, infermieri, personale specialistico  con  cui  fare
  questa attività.
   Io  comincio  a essere terrorizzato di quello che sta,  non  so  a
  quanto di voi, ma io ricevo ogni giorno decine di telefona e e-mail
  di  personale scolastico che è terrorizzato perché non sa più  cosa
  fare.
   Quindi,  io inviterei anche l'Assessore per la Pubblica Istruzione
  che  non c'è - ma non posso pretendere che ci sia, non era prevista
  la  discussione  su questo tema - di verificare se noi  allo  stato
  attuale  siamo  in grado come sistema Regione, non la  scuola  come
  luogo  fisico ma come sistema integrato, di garantire la  sicurezza
  nelle  scuole, sia materna, primaria, oltre che secondaria  laddove
  ci apprestiamo ad aprire il 25 per cento.
   Penso  che  il  tema scuola sarà uno dei temi delicatissimi  delle
  prossime  ore. Ecco perché ho voluto usare a pretesto l'ordine  del
  giorno  perché  temo  che  la  vicenda  scolastica  siciliana  stia
  sfuggendo di mano.

   PRESIDENTE. Grazie, onorevole Cracolici.

                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico che gli onorevoli Pagana e  Galluzzo   hanno
  chiesto di essere posti in congedo per la seduta di oggi.

   L'Assemblea ne prende atto.


                        Sull'ordine dei lavori

   SCHILLACI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI. Signor Presidente, io condivido questo primo passo  con
  l'ordine del giorno, anche se volevo evidenziare che far rimanere i
  ragazzi,  gli  studenti  a  casa  del  superiore  sono  quelli  che
  maggiormente  incorrono nella dispersione  scolastica,  che  è  una
  delle  piaghe più grandi che ha la Sicilia in questo settore  della
  scuola fondamentale.
   Quindi,  io  mi  appello  all'Aula e anche  al  Governo  regionale
  affinché si possa tornare indietro, perché l'idea del 75 per  cento
  delle  ore  che aveva messo in campo il Governo nazionale  era  per
  consentire  i dirigenti scolastici di organizzare delle  turnazioni
  e,  quindi, evitare l'affollamento, perché - ritorno a dire -  ieri
  ho presentato un ordine del giorno su uno dei principali settori  a
  rischio  per  quanto attiene la propagazione del  virus  che  è  il
  trasporto  pubblico  locale.  Quindi, ho  presentato  l'ordine  del
  giorno  dove  si  chiede a questo Governo regionale  di  utilizzare
  parte  delle risorse per accompagnare il trasporto pubblico  locale
  con  l'utilizzo dei bus turistici, con l'organizzazione di  navette
  ad hoc per la popolazione studentesca. Grazie.

   LUPO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   LUPO.   Grazie,  Presidente. Anch'io per dire che condividiamo  lo
  spirito  dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole  Lo  Curto.
  Probabilmente,  va  rivisto  nel punto indicato  dall'onorevole  Di
  Paola,  lasciando ai dirigenti scolastici l'autonomia di  valutare,
  certo fare andare in classe solo un ragazzo disabile non penso  che
  possa  essere  la  cosa migliore. Quindi, di  questo  sarebbe  bene
  sentire  anche, magari per il tramite degli assessori qui presenti,
  l'Assessore Lagalla, sapere cosa ne pensa.
   Presidente, altri due temi, molto velocemente. Abbiamo  presentato
  un'interpellanza parlamentare con la quale chiediamo al Governo  di
  rispondere  rapidamente  sul  tema  della  riprogrammazione   delle
  terapie  sub intensive e intensive perché l'argomento ieri è  stato
  sfiorato  e il Presidente della Regione introducendo ha parlato  di
  un nuovo programma.
   Noi  vogliamo un cronoprogramma preciso per sapere questa rete che
  va  riprogrammata,  che  è  già  in  Gazzetta  dal  3  luglio,  che
  cronoprogramma  avrà in termini di attuazione, perché  purtroppo  i
  contagi  stanno spaventosamente crescendo e non siamo in  grado  di
  aspettare sei mesi o un anno.
   Ultima  cosa,  signor Presidente. Io credo che ieri il  Presidente
  della Regione, nelle conclusioni, è andato oltre. Probabilmente, la
  lingua  ha  tradito il pensiero. Io la invito a rileggere  cosa  ha
  detto a proposito di bonsai, di pidocchi.
   Io  mi auguro che il Presidente della Regione voglia scusarsi  con
  quest'Aula  e, in ogni caso, ritengo che probabilmente -  questa  è
  facoltà sua - meritasse un richiamo ai sensi dell'articolo  89  del
  Regolamento interno, quantomeno chiarisca, perché non è  bello  che
  rimanga  agli  atti di quest'Aula il fatto che il Presidente  abbia
  detto:   Vedo  soltanto  piante grasse, vedo  soltanto  bonsai.  Le
  aquile sono volate da un pezzo, sono rimasti i pidocchi . Io non so
  a chi si riferisse, ma non è un'immagine

   PRESIDENTE. Probabilmente, si riferiva a Palazzo d'Orleans.

   LUPO.  Non  è  un linguaggio accettabile rivolto nei confronti  di
  nessuno.  Non  si  può parlare in questi termini nei  confronti  di
  nessuno   Dentro  e  fuori quest'Aula nessuna  persona  civile  può
  utilizzare questi termini

   PRESIDENTE. Va bene, onorevole Lupo.
   Scusatemi,  io chiedo all'onorevole Lo Curto, visto  che  ci  sono
  stati  questi  interventi,  se lei volesse  rivedere  l'ordine  del
  giorno  insieme a loro, per poi presentarlo e venire  approvato  da
  tutti  senza problemi, forse sarebbe la soluzione migliore,  ditemi
  voi, perché piuttosto che andare avanti nel dibattito, che peraltro
  non  era  previsto  oggi, dopo gli interventi  degli  onorevoli  Di
  Paola, Cracolici ed altri, dove sono state messe in evidenza alcune
  problematiche  reali, mi dica lei se lo vuole  rivedere  un  attimo
  insieme  a  tutta  l'Aula, per poi ripresentarlo con  le  firme  di
  tutti.

   LO  CURTO.  Sì,  Presidente. Assolutamente, sono molto  favorevole
  all'idea  di presentare un nuovo ordine del giorno con cui  metterò
  anche,  in aggiunta:  ove possibile, prevedere il parziale ritorno,
  anche  a  gruppi,  degli  alunni delle scuole  superiori ,  proprio
  perché  l'integrazione è un processo complesso, non può realizzarsi
  in condizioni di solitudine, e dunque

   PRESIDENTE.  Io  credo che la cosa più bella  sia  un  ordine  del
  giorno  di  questo  tipo,  che  ha  lei,  ovviamente,  come   prima
  firmataria, e che se fosse firmato anche dagli altri Presidenti dei
  Gruppi  parlamentari, sarebbe un'iniziativa di civiltà e  di  buona
  politica.

   LO  CURTO.  Signor  Presidente, non solo non nutrivo  dubbi  sulla
  sensibilità  unanime  di  quest'Aula e dei  colleghi,  e  condivido
  pienamente  l'idea  di  farne un ordine  del  giorno  di  tutto  il
  Parlamento, perché ovviamente è questo il miglior modo  di  portare
  avanti le iniziative.

   PRESIDENTE.  Bravissima. Grazie infinite.

   FOTI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FOTI.  Signor Presidente, dopo la seduta che abbiamo svolto  ieri,
  che  è  durata  fino a tarda ora e, quindi, magari, per  motivi  di
  tempo,  non si è arrivati a fare una sintesi, io desideravo  capire
  una cosa.
   Il  Presidente Musumeci ha parlato del Recovery Fund, ha detto che
  h  disponibile al dialogo, al confronto, a mettere a conoscenza  il
  Parlamento  e che giorno 5 novembre, la prossima settimana,  dovrà,
  come timeline definitiva, fare una delibera di Giunta.
   C'è  stato  un  passaggio in cui parecchi  deputati  hanno  detto:
   Benissimo,  accogliamo  l'invito a essere quantomeno  consapevoli,
  nelle   Commissioni  o  nel  Parlamento  direttamente  o   con   la
  presentazione  di ordini del giorno che possano essere  uno  spunto
  per  la Giunta . Questa cosa quando avverrà? Desidero sapere se  la
  prossima  settimana, prima della delibera di Giunta o domani  nella
  Commissioni  Bilancio ,  Attività produttive ,  Infrastrutture , ci
  sarà  un  passaggio  quantomeno conoscitivo  e,  se  possibile,  di
  contributo da parte dei deputati. Altrimenti, ieri si è parlato  di
  aria fritta.

   PRESIDENTE.  Allora, è previsto già il passaggio in  Parlamento  e
  nelle  Commissioni parlamentari. Per cui, io non ho ricevuto nulla.
  Non  appena  il Presidente lo manderà al Parlamento, immediatamente
  sarà  inviato  alle Commissioni, e ho già chiarito,  ieri,  che  ne
  faremo  oggetto  prioritario rispetto a  tutto  il  resto,  proprio
  perché c'è una scadenza a breve termine.
   Quindi,  stia  tranquillo che il Governo non può non  mandarlo  in
  Parlamento. Il Parlamento non può che vederlo. E'difficile  che  si
  riesca  a  fare,  in questa occasione, un passaggio  in  Aula,  ma,
  sicuramente  in Commissione  Bilancio , forse anche in  Commissione
  UE, ma certamente in Commissione  Bilancio  va fatto e poi tutte le
  Commissioni interessate lo possono chiedere, però se lo mandiamo  a
  tutte le Commissioni, probabilmente, non ci arriviamo coi tempi.
   Per  cui, anche se sarebbe corretto mandarlo a tutti, vediamo  che
  cosa  fare. Appena arriva -  vediamo quando arriva e in che termini
  arriva  -  io  sono  certo  che siccome giorno  5  è  la  settimana
  prossima,  spero che giunga addirittura entro questa settimana,  in
  modo che noi lo possiamo assegnare e già, se è il caso, di fare una
  eccezione  e  riunire le Commissioni già lunedì,  martedì,  vediamo
  cosa fare.
   Il 5 quand'è, giovedì? Per cui, è chiaro che lo faremo.


   Seguito  della  discussione del disegno  di  legge   Modifiche  ed
  integrazioni  alla legge regionale 10 agosto 2016,  n.  16  recante
  Recepimento  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
  regolamentari  in  materia di edilizia approvato  con  decreto  del
  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380 . (nn.  669-140-
  453/A)

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, si passa al II punto  dell'ordine
  del  giorno: Discussione dei disegni di legge.  Si procede  con  la
  discussione  del  disegno di legge  Modifiche ed integrazioni  alla
  legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante Recepimento del testo
  unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  di
  edilizia  approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  6
  giugno 2011, n. 380 . nn. 669-140-453/A, posto al n. 1).
   Invito,  pertanto, la Commissione a prendere posto al banco  delle
  Commissioni.

                     (Intervento fuori microfono)

   Abbiamo già capito che - no, onorevole Lupo mi sembra che c'è  una
  richiesta  del  PD di rinviarlo - però anche per mettere  il  punto
  fermo che lo iniziamo, se siete disponibili facciamo la discussione
  generale,  facciamo  il  rinvio agli articoli,  e  lo  voteremo  la
  settimana prossima, dopo che saranno visti tutti questi emendamenti
  che sono stati presentati.
   Invito il relatore, onorevole Lo Curto, a svolgere la relazione.


                        Sull'ordine dei lavori

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Cracolici?

   CRACOLICI. Su una questione pregiudiziale.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.   Signor   Presidente,  io   ho   avuto   modo   anche,
  informalmente,  di parlare con lei a proposito di questo  testo  in
  connessione  a quello che è stato oggetto di impugnativa  da  parte
  dello Stato.
   Ho  visto  che  gli  Uffici  hanno fatto un  lavoro  relativamente
  all'articolato,  poi  giunge  notizia  di  emendamenti  aggiuntivi,
  eccetera,   eccetera,  io  vorrei  conoscere,   se   è   possibile,
  l'orientamento  della Presidenza rispetto ai  rilievi  fatti  dagli
  uffici,  di costituzionalità o di tenuta di costituzionalità  delle
  norme  che sono contenute nell'articolato al fine di capire qual  è
  l'approccio con il quale proseguiremo.
   Una  cosa  e  chiudo. Vorrei che evitassimo, in un  momento  anche
  complicatissimo a proposito di autonomia, di quello del  fatto  che
  non c'è legge di questa Regione che non subisce, di fatto, profondi
  rilievi sulla natura costituzionale del rapporto tra le leggi della
  Regione e le norme generali di questo Paese.
   Quindi,  io  volevo  pregiudizialmente  non  voglio  bloccare   la
  discussione, la discussione vada avanti, eccetera, eccetera. Voglio
  capire, però, dove andremo a parare.

   PRESIDENTE Le rispondo subito, onorevole Cracolici. Il lavoro  che
  hanno  fatto  gli  Uffici,  ovviamente,  è  stato  comunicato  alla
  Presidenza che ha comunicato al Governo queste obiezioni. Ha  detto
  quali sono le obiezioni che abbiamo.
   Il  Governo  si  stava facendo carico, e pensavo  che  proprio  il
  lavoro fatto in Commissione insieme alla Commissione di cambiare  o
  sistemare  i  problemi che erano stati posti.  Per  cui  io,  oggi,
  siccome  dalla Commissione non ho ricevuto nulla, né  come  notizie
  stampa né come formale comunicazione alla Presidenza, su quello che
  è  stato fatto in Commissione, mi è sembrata una perfetta soluzione
  quella  che  mi è stata proposta dal suo Capogruppo, di iniziare  a
  valutare  martedì prossimo in modo che, ora, sentiamo la  relazione
  del relatore, sentiamo quello che ha da dire la Presidente, proprio
  sulle  cose  che sono state obiettate da noi e che  vediamo  se  il
  Governo  le  ha  sistemate, il Governo o la  Commissione  le  hanno
  sistemate,  dopodiché, capiremo qual è la situazione  e  prenderemo
  una decisione.

   LUPO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.  Ne  ha facoltà. Però, se facciamo fare  la  relazione
  abbiamo   già  un'idea  di  quello  che  stiamo  facendo   e   poi,
  eventualmente,  interveniamo  dopo  che  c'è  stata  la  relazione,
  onorevole Lupo.

   LUPO.  Signor  Presidente,  solo per  dire  che  va  bene  che  la
  Presidente  o  il  relatore renda la relazione, volevamo  chiederle
  però,   formalmente,  se  possibile,  di  rinviare  la  discussione
  generale  all'articolo 1, perché il componente  della  Commissione,
  onorevole  Barbagallo, oggi, purtroppo, non  può  essere  presente.
  Confermando la volontà di affrontare questo disegno di legge, anche
  perché  nel  frattempo, nella prossima seduta, dovremmo  avere  gli
  emendamenti  che dovrebbe aver concordato il Governo regionale  con
  il Governo nazionale, sull'urbanistica, quindi può essere anche più
  conducente per fare una discussione generale.

   PRESIDENTE. Assolutamente, infatti il percorso che ci  siamo  dati
  mi  sembra  perfetto, cioè quello di votare la settimana  prossima,
  però,  dobbiamo iniziarlo. Per cui, se facciamo fare  la  relazione
  all'onorevole Lo Curto, che è la relatrice

   LUPO.  Se  è  possibile  però  rinviare  la  discussione  generale
  all'articolo 1, va bene la relazione...

   PRESIDENTE. Onorevole Lupo, siccome questo è un disegno  di  legge
  particolare, credo che l'Aula debba avere anche notizie  su  quello
  che  è  successo in questo periodo tra quando sono state  fatte  le
  obiezioni dagli Uffici e abbiamo rimandato il disegno di  legge  in
  Commissione,  anche perché si capisca, non perché me lo  vengono  a
  dire,  ma perché l'Aula sia in condizione di capire cosa si è fatto
  in questo periodo.
   Per  cui, almeno la discussione generale - al di là che mi è stato
  chiesto  dalla Presidente della Commissione ed io se la  Presidente
  di  Commissione  mi chiede di fare la discussione generale  non  ho
  motivo  di  dirle  no, a meno che non mi dica  no  va  bene  allora
  rinunciamo  e la facciamo la settimana prossima - però mi  sembrava
  un  buon percorso quello individuato. Io farei fare la relazione  e
  poi, al limite, se lei vuole o se l'onorevole Barbagallo ha bisogno
  assolutamente  di  intervenire, sospendiamo l'analisi  anche  della
  discussione generale e la riprendiamo la prossima volta.
   Però intanto la cominciamo, perché se no

   SAVARINO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVARINO, presidente della Commissione. Sull'ordine dei lavori. Io
  avevo  saputo  della richiesta dell'onorevole Barbagallo,  arrivata
  attraverso  il  Capogruppo, ed eravamo arrivati  a  un'intesa,  nel
  senso   che   per  evitare  di  bloccare  totalmente  il   percorso
  legislativo  di  quest'Aula, di intavolare intanto  la  discussione
  generale,  perché c'è la relatrice che la deve fare, ma so  che  ci
  sono  anche altri colleghi che vogliono intervenire, e passare  poi
  al voto per il passaggio agli articoli.
   Ovviamente,   l'onorevole  Barbagallo  potrà   intervenire   dalla
  prossima  seduta, quando vuole, perché non è che viene privato  del
  diritto  a  partecipare al dibattito all'onorevole Barbagallo,  che
  oggi  non  c'è. Però mi sembra eccessivo, cioè noi vogliamo  andare
  incontro  alle  esigenze  dell'onorevole Barbagallo,  anche  se  su
  richiesta del Partito democratico, ma interrompere questo  percorso
  mi sembra
   Poi volevo fare una specificazione. Credo ci sia confusione tra il
  disegno di legge  edilizia , che oggi si incardina, di cui oggi  si
  farà la discussione generale, e il disegno di legge  urbanistica .

   PRESIDENTE. No, nessuna confusione.

   SAVARINO,  presidente della Commissione. Qualcuno. Per il  disegno
  di legge  urbanistica  sono stati sollevati alcuni

   PRESIDENTE. Peraltro, devo dire non certamente importantissimi.

   SAVARINO,  presidente della Commissione. Esatto, che  peraltro  io
  ritengo   che  se  si  andasse  a  resistere  davanti  alla   Corte
  costituzionale, poi

   PRESIDENTE.  Io sono stato favorevolmente colpito dall'impugnativa
  del Governo nazionale.

   SAVARINO, presidente della Commissione. Esatto. Io ritengo che noi
  ne  abbiamo  assolutamente piena competenza, ma so che  il  Governo
  Musumeci  - e lì magari interverrà l'assessore, perché è competenza
  sua, non mia - ha attivato un'interlocuzione col Governo nazionale,
  per evitare l'impugnativa.

   PRESIDENTE. Questo lo sappiamo, onorevole Savarino.

   SAVARINO,  presidente  della  Commissione.  Oggi,  invece,   sugli
  articoli noi abbiamo già

   PRESIDENTE.  Onorevole  Savarino, c'è stata,  oggettivamente,  già
  durante  la  discussione e il voto dell'urbanistica, ci sono  state
  moltissime  connessioni  tra  la legge  sull'urbanistica  e  quella
  sull'edilizia, per cui che ci sia una connessione tra le due  leggi
  è emerso in modo evidente, per cui noi oggi andiamo avanti.

   SAVARINO, presidente della Commissione. Questo le volevo chiedere.

   PRESIDENTE.  Iniziamo con la relazione. Dopodiché  sarà  mia  cura
  capire  se  è  il  caso di rinviare alla settimana  prossima  o  di
  sospendere  la  discussione generale per riprenderla  la  settimana
  prossima,   oppure   chiuderla  oggi   e   andare   agli   articoli
  direttamente.


  Riprende il seguito della discussione del disegno di legge nn. 669-
                               140-453/A

   PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lo Curto,
  per svolgere la relazione.

   LO   CURTO,  relatore.  Sì,  grazie  signor  Presidente.  Governo,
  onorevoli  colleghi, il presente disegno di legge è la  sintesi  di
  tre diverse proposte.

   PRESIDENTE. Scusate, onorevoli colleghi, dopo questo interesse che
  c'è  stato,  almeno ascoltiamo l'onorevole Lo Curto e la  relazione
  che sta svolgendo.

   LO  CURTO,  relatore. Onorevoli colleghi, il presente  disegno  di
  legge  è  la sintesi di tre diverse proposte legislative  che  sono
  state presentate sia dal Governo, sia dai colleghi.
   E' una legge molto tecnica, mette ordine, semplifica, chiarisce  e
  velocizza procedure, intervenendo nella complessa disciplina  delle
  norme   nazionali   e  regionali  preesistenti  che   qui   vengono
  richiamate, recepite, ridefinite.
   La  IV Commissione ha scelto come testo base quello del Governo ed
  ha  proceduto,  attraverso una fase istruttoria  nella  quale  sono
  stati   sentiti,   naturalmente,  gli  ordini  professionali,   gli
  stakeholder e le associazioni del terzo settore.
   Come  si  potrà  evincere dal testo con questa proposta  si  vuole
  modificare  ed  integrare la legge regionale n. 16  del  10  agosto
  2016, con la quale a suo tempo l'ARS ha recepito il Testo Unico  in
  materia  di  edilizia approvato con il D.P.R. 380 il 6  giugno  del
  2011.
   Una  prima  finalità della presente legge è di porre fine  ad  una
  situazione  di  incertezza normativa stante le  diverse  competenze
  della nostra Regione.
   E'  opportuno  rilevare che la legge n. 16 già  recepiva  in  modo
  dinamico  la  maggior parte delle norme nazionale; mentre  un'altra
  parte del D.P.R. 380 è stata recepita con alcune modifiche.
   Le  modifiche che sono oggetto del presente disegno  di  legge  si
  sono  rese necessarie innanzitutto per coordinare le norme  statali
  con  le  competenze regionali derivanti dallo Statuto,  in  secondo
  luogo perché si vuole istituire in anticipo rispetto al legislatore
  statale  lo  STARS  che è un sistema agevole di trasmissione  degli
  atti.
   Ed  infine perché si ritiene indispensabile mantenere in capo alla
  Regione  siciliana le competenze volte alla tutela dell'ambiente  e
  alla  regolamentazione  di talune fattispecie  edilizie  che  hanno
  ricaduta finanziaria, come i costi di costruzione.
   Il  percorso  definito  nel  corso dei  lavori  della  Commissione
  evidenzia una sostanziale condivisione della necessità di approvare
  questo  disegno  di  legge, innanzitutto, perché  alcune  modifiche
  della normativa statale non operano in modo immediato ma richiedono
  una  legge di recepimento come nel caso del Decreto legislativo  n.
  222 del novembre 2016.
   Il  secondo motivo è che il contenuto di talune norme della  legge
  n. 16 del 2016 va chiarito in modo da non generare equivoci.
   Il terzo si ravvisa nella necessità di adeguare il testo normativo
  alle  decisioni della Consulta che con la sentenza n. 232 del  2017
  ha dichiarato l'illegittimità di tre articoli.
   Infine,  ma  non  da ultima, la necessità di prevedere  interventi
  semplificatori  e  di stimolo dell'economia che è stata  falcidiata
  anche dall'emergenza sanitaria in atto.
   Per le stesse ragioni, appunto succitate, io ritengo che, al di là
  del  fatto  che  questa  sia  una norma  molto  tecnica,  mi  piace
  sottolinearne  la  valenza  politica  perché  quando  si  parla  di
  velocizzare, armonizzare, rendere chiare, esemplificare  norme  che
  riguardano  l'edilizia  si vuole dare un impulso  economico  ad  un
  settore assolutamente trainante dell'economia regionale.
   L'articolo 1 prevede una modifica alla legge regionale n.  16  del
  2016  di  tipo  metodologico, nel senso che  nella  predetta  legge
  regionale  gli  articoli  recepiti  dinamicamente  erano   elencati
  singolarmente,  unitamente a quelli recepiti con modifiche.  Invece
  con  questa  modifica che è in esame sarà introdotto il recepimento
  dinamico  di tutto il testo del DPR n. 380/2001 ad eccezione  degli
  articoli  appunto  modificati. In tal  modo  le  norme  di  settore
  dell'ordinamento nazionale saranno recepite molto più facilmente.
   L'articolo   2  è  finalizzato  alla  proroga  dei   termini   per
  l'emanazione del Regolamento Tipo Edilizio Unico e per l'attuazione
  dello  Sportello telematico per i titoli edilizi abilitativi  della
  Regione, quello che abbiamo definito STARS.
   Il  comma  1  dell'articolo 3 recepisce alcuni interventi  che  la
  normativa  statale ha regolamentato senza alcuna  autorizzazione  o
  comunicazione in regime di edilizia libera.
   Inoltre,  prevede  una semplificazione degli  interventi  volti  a
  favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e di  quelli
  per il riutilizzo delle acque.
   Infine,   semplifica   le  procedure  degli   interventi   edilizi
  finalizzati  all'ottemperanze  delle  disposizioni  legislative   a
  seguito  della  realizzazione di manufatti  in  assenza  di  titolo
  abilitativo.
   Al  comma  2  sono  stati  meglio definiti  taluni  interventi  da
  effettuare previa comunicazione asseverata.
   L'articolo  4  intende  modificare la legge regionale  n.  16/2016
  prevedendo  la possibilità di effettuare nelle aree dove  non  sono
  stati  approvati  gli strumenti attuativi previsti dallo  strumento
  urbanistico  generale, interventi di ristrutturazione  edilizia  in
  luogo  di  quelli  di maggiore impatto che sono di ristrutturazione
  urbanistica.
   Al  comma 3 è data facoltà al privato di realizzare, nel  caso  di
  vincoli  preordinati  all'esproprio decaduti e  conformemente  agli
  strumenti urbanistici comunali opere di riqualificazione  urbana  e
  in materia di servizi pubblici.
   L'art. 5 specifica le caratteristiche del recupero volumetrico,  a
  fini  abitativi, degli ammezzati e per il contenimento del  consumo
  del  suolo  e  per una maggiore chiarezza normativa, elenca  talune
  fatti  specie  edilizie  per  le quali  è  consentito  il  recupero
  volumetrico, anche con prevalenza su alcuni atti amministrativi.
   Inoltre,  tra  gli interventi di trasformazione urbanistica  e  di
  edilizia  subordinati a permesso di costruire sono permessi  quelli
  di  riqualificazione urbana attraverso l'insediamento  di  attività
  commerciali o artigianali.
   All'art.  6,  che è un articolo di semplificazione, essenzialmente
  sono  eliminati i riferimenti alla dichiarazione di inizio attività
  -   la  DIA  -  per  adeguare  la normativa  regionale  al  decreto
  legislativo n. 222 del 2016.
   L'art.   7  corregge  il  riferimento  normativo,  per  la  soglia
  dell'affidamento  dei  lavori pubblici e fornisce  chiarimenti  sul
  pagamento  del  costo  di  costruzione  su  interventi  in  edifici
  esistenti.
   L'art.  8 modifica alcuni commi della normativa sulla riduzione  o
  esonero  del  contributo di costruzione, adattando la  terminologia
  alla nuova normativa di riferimento e prevedendo la possibilità per
  i  comuni  di  ridurre  il contributo di costruzione  nel  caso  di
  interventi  finalizzati  all'ottenimento di  una  migliore  qualità
  ambientale.
   L'art.   9   precisa  meglio  taluni  aspetti  della  segnalazione
  certificata  di inizio attività -  la SCIA. E' inoltre prevista  la
  possibilità  di realizzare interventi di manutenzione straordinaria
  necessaria  al frazionamento o accorpamento di edifici  ubicati  in
  zone agricole.
   L'art.  10,  al  comma 1, aggiorna i riferimenti normativi  e,  al
  comma 3, abroga una norma che permetteva ai comuni di concerto  con
  enti   preposti   al  vincolo  di  impedire  in  alcune   zone   la
  realizzazione  di  interventi di demolizione o ricostruzione  o  di
  varianti attraverso la mera SCIA.
   L'art.  11 intende apportare talune modifiche nella determinazione
  delle  variazioni essenziali, per rendere più agevole  l'esecuzione
  delle varianti in corso d'opera.
   La  norma  proposta all'art. 12 prevede la modifica  dell'art.  14
  comma 1, della l.r. n. 16, del 2016 che consentiva il rilascio  del
  permesso  in sanatoria, nel caso di intervento edilizio di  cui  si
  fosse  attestata  la  conformità di  disciplina  urbanistica  e  di
  edilizia vigente, al solo momento della presentazione della domanda
  e non anche a quello della realizzazione dello stesso.
   Il  predetto  art.  14  è stato dichiarato incostituzionale  dalla
  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  232  del  2017,  poiché
  discostandosi  dalla  normativa nazionale, che  prevede  la  doppia
  conformità,  ha  travalicato  la competenza  legislativa  esclusiva
  attribuita  alla  Regione in materia di urbanistica,  invadendo  la
  competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale.
   L'art. 12 del presente disegno di legge, precisa, pertanto, che il
  rilascio   del   permesso  in  sanatoria  sulla  base   della   non
  ottemperanza  alla  doppia  conformità  è  valido  solo   ai   fini
  amministrativi.
   E'  da  evidenziare che la medesima norma ai sensi  dell'art.  17,
  comma 2, della l.r. 23 del 2004 è vigente in Emilia Romagna. Con il
  comma   9,  similmente  all'art.  17  bis,  della  suddetta   legge
  dell'Emilia Romagna, si vogliono salvaguardare edifici  di  vecchia
  edificazione,  quando  non  erano  stati,  ancora,  apposti  taluni
  vincoli.
   L'art. 13 intende riscrivere parte dell'art. 16, della l.r. n.  16
  del  2016,  per  il  quale  era  stata  dichiarata  l'illegittimità
  incostituzionale  di  due  commi,  pertanto  è  stato  diversamente
  definito   l'ambito  di  competenza  del  dirigente  generale   del
  Dipartimento  regionale  e  sono  state  risolte  alcune  criticità
  procedurali.
   L'art.   14  proroga  l'istituzione  dello  sportello  unico   per
  l'edilizia, stante i gravi ritardi che sono stati registrati  sulla
  questione dall'approvazione della norma di riferimento ad oggi.
   L'art. 15 prevede, che in alcuni casi, il richiedente del permesso
  di  costruire,  convenzionato, si impegni nella  programmazione  di
  altri servizi, oltre quelli già elencati, quali quelli, legati alla
  fruizione dell'elettricità, del gas, della pubblica illuminazione e
  della telefonia.
   L'art.  16,  onde  evitare possibili rilievi di  costituzionalità,
  assicura  che  nel  settore delle cave siano rispettati  i  criteri
  minimi  per  le aree designate come zone di protezione  speciale  -
  ZPS - , dal decreto ministeriale 17 ottobre 2007.
   L'articolo  17 è finalizzato alla regolamentazione delle  cessioni
  di  cubature e del trasferimento dei diritti edificatori  da  parte
  dei comuni.
   L'articolo  18 modifica l'ammontare dei proventi dei contributi  e
  delle  sanzioni  pecuniarie di competenza dei comuni  vincolandole,
  per almeno il 50 per cento, alla realizzazione di opere legate alla
  riqualificazione urbanistica e all'urbanizzazione.
   L'articolo   19   aggiorna  il  riferimento  alla  normativa   sul
  procedimento amministrativo.
   I  commi  1  e  2  dell'articolo 20 sono norme di  interpretazione
  autentica della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recepimento
  del  terzo  condono edilizio nazionale di cui al decreto legge  269
  del 2003.
   In  questa  sede  occorre,  stante  l'importanza  della  questione
  trattata,  approfondire la complessa normativa e la  giurisprudenza
  che  nel  corso  degli anni hanno prodotto diverse  e  confliggenti
  interpretazioni.
   La   norma   di   cui  all'articolo  18,  che   si   propone   per
  l'approvazione,   essendo  di  interpretazione  autentica,   assume
  valenza  retroattiva  e  fa  salve le  istanze  presentate  per  la
  regolarizzazione  delle  opere realizzate  nelle  aree  soggette  a
  vincoli  che non comportano inedificabilità assoluta, nel  rispetto
  di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente.
   In  sintesi è stabilito che il permesso di costruire in  sanatoria
  possa  essere  rilasciato, per le opere realizzate  sino  al  2004,
  anche nei territori gravati da vincoli di inedificabilità relativa,
  a   condizione  che  l'ente  preposto  al  vincolo  rilasci  parere
  favorevole.
   Tale norma nei fatti riprende il contenuto del parere 291/2010 del
  31  gennaio  2012 espresso dalle sezioni riunite del  Consiglio  di
  giustizia  amministrativo e i contenuti di successive sentenze  del
  TAR   siciliane  che  si  sono  celermente  conformate   a   quanto
  argomentato appunto dal CGA.
   Nel   predetto  parere  è  affermato  che,  stante  la  competenza
  attribuita  alla Regione siciliana dallo Statuto autonomistico  che
  ha  rango costituzionale nel settore dell'urbanistica e, stante che
  la  sanatoria  edilizia non sarebbe assimilabile a  grande  riforma
  dello  Stato,  il  legislatore  regionale  avrebbe  la  facoltà  di
  ampliare  o  restringere la normativa in merito al rilascio  di  un
  titolo edilizio in sanatoria.
   Inoltre,  è affermata la netta distinzione dell'ambito  penale  da
  quello  amministrativo,  quindi non sussisterebbe  un'invasione  di
  competenza  della Regione nel settore penale che  è  di  competenza
  meramente statale.
   Dopo  tali  premesse  a  seguito di una complessa  interpretazione
  delle  leggi  regionali  di  settore,  anche  con  riferimento   al
  significato del recepimento dinamico, con la dicitura  e successive
  modifiche ed integrazioni', attuato dalla norma regionale del  1985
  che  prefigurerebbe,  secondo  il Consiglio  una  correlazione  con
  future leggi disciplinanti condoni edilizi, il CGA ha ritenuto  che
  parte  delle  fattispecie  introdotte con  la  norma  regionale  di
  recepimento   del  condono  edilizio  del  1985,  segnatamente   la
  possibilità  di  sanare  i manufatti abusivi  in  zone  gravate  da
  vincoli   di   inedificabilità  relativa,  possano  essere   estesi
  diversamente  da  quello  che prevede la norma  nazionale  recepita
  anche dal condono edilizio del 2004.
   Bisogna tuttavia precisare che le premesse e l'interpretazione del
  CGA non sono in toto condivise da altre istituzioni o Tribunali, ad
  esempio, la Corte di Cassazione penale, nella sentenza n. 7400  del
  2017  ha  in  primo  luogo elencato alcune competenze  dello  Stato
  previste dalla Costituzione, come la tutela del paesaggio, che  non
  potrebbero   essere  compresse  dalla  competenza   della   Regione
  siciliana in materia di urbanistica e che limiterebbero la  potestà
  regionale  di  modificare  la normativa  nazionale  in  materia  di
  rilascio  del  permesso in sanatoria; in secondo luogo  ha  fornito
  un'interpretazione  letterale del recepimento regionale  del  terzo
  condono  edilizio  del  2004, ritenendolo un  recepimento  soltanto
  della normativa nazionale del 2004 e non retrodatabile ai contenuti
  del condono dell'85'.
   La  Corte costituzionale è più volte intervenuta nella tematica de
  qua,  da un lato affermando che la disciplina della sanatoria degli
  illeciti  urbanistico-edilizi consiste in un intervento eccezionale
  di   grande  riforma,  riconducibile  alla  competenza  legislativa
  esclusiva  dello Stato in materia di sanzionabilità penale  e  alla
  competenza   legislativa  concorrente  in  tema   di   governo   di
  territorio,   dall'altro   lato  riconoscendo   talune   competenze
  meramente amministrative alle Regioni a statuto ordinario e  anche,
  invero    limitate,   legislative   alle   Regioni   ad   autonomia
  differenziata.
   In  sintesi, - questo è stato oggetto di un grande dibattito anche
  abbastanza   intenso  e  controverso  su  cui  si  sono  registrate
  posizioni  differenziate all'interno della  stessa  Commissione  -,
  tuttavia  la  norma  che  si  propone  per  l'approvazione   sembra
  necessaria perché, in primis, chiarirebbe una normativa che non può
  essere   relegata  alla  cosiddetta  'sanatoria  giurisprudenziale'
  effettuata  dai  tribunali amministrativi e alle diverse  e  spesso
  divergenti  interpretazioni degli uffici tecnici comunali  e  degli
  assessorati  regionali;  in secundis favorirebbe  l'attuazione  del
  principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge  perché
  in Sicilia, a legislazione vigente, solo i cittadini che si possono
  permettere  la  presentazione  di  ricorsi  amministrativi   vedono
  riconosciuto quello che appare un interesse legittimo. Su questo si
  è  concentrato  il  dibattito e credo che in Aula avremo  ulteriore
  modo di approfondire la questione.
   Nel  comma  3  è  stabilito che dopo 90 giorni dalla presentazione
  dell'istanza di condono edilizio, se la Sovrintendenza, ovvero, gli
  altri  enti coinvolti nelle procedure di esame dei condoni  edilizi
  non  esprimeranno il relativo parere, si applicherà l'istituto  del
  silenzio-assenso.
   L'articolo  21 interviene sui cambi di destinazione d'uso  per  le
  costruzioni  realizzate antecedentemente al 1976,  con  particolare
  riferimento  alle pertinenze; al comma 2 sono regolamentati  alcuni
  aspetti  legati  alle  attività  di  affittacamere  e  a  case   ed
  appartamenti vacanze.
   L'articolo  22  sostituisce  alla  parola  "abitativo"  la  parola
  "abilitativo"  che  sembra  essere  più  attinente  alla  norma  di
  riferimento.
   L'articolo  23 amplia le norme abrogate previste dall'articolo  30
  della  legge  regionale 16/2016, in particolare, alcune  di  queste
  hanno  per oggetto l'apertura di cave, altre sono superate da nuove
  disposizioni legislative, ad esempio quelle sulle procedure per  il
  rilascio della concessione edilizia, la riduzione del contributo di
  costruzione  per  interventi  produttivi  in  verde  agricolo,   le
  procedure  per  il rilascio delle certificazioni di  abitabilità  e
  agibilità,  e  la  proroga dei termini di inizio e ultimazione  dei
  lavori.
   Gli  articoli  24,  25 e 26 intendono recepire con  modifiche  gli
  articoli 63, 85 ed 86 del DPR 380/2001, al fine di rendere coerente
  la  normativa regionale con le vigenti norme di settore in  materia
  di lavori pubblici ed in materia di strutture.
   L'articolo 27 precisa alcune parti dei procedimenti di SCIA e CILA
  e stabilisce un termine per l'istituzione dello Sportello unico per
  le attività produttive.
   L'articolo  28  interviene  sulla disciplina  del  certificato  di
  agibilità,  con  particolare riferimento agli  immobili  realizzati
  dalla Pubblica amministrazione.
   L'articolo  29  prevede  al  comma  1  l'inefficacia  dei   titoli
  abilitativi nel momento in cui non siano state pagate le  spettanze
  ai professionisti, ed ai successivi commi la regolamentazione delle
  relative procedure amministrative.
   Negli  ultimi  tempi  è  infatti maturata la consapevolezza  della
  fragilità del patrimonio edilizio presente nella nostra Regione  e,
  in   generale,  in  Italia.  Tale  fragilità  non  contraddistingue
  soltanto   il  patrimonio  storico  e  monumentale,  ma   anche   e
  soprattutto  edifici  di  realizzazione recente,  sia  a  carattere
  residenziale  sia  a fini produttivi. Pertanto  il  legislatore  ha
  l'obbligo morale di prevedere, per gli edifici pubblici e  privati,
  una documentazione che ne rilevi le principali caratteristiche.
   La  norma  che  si  propone per l'approvazione,  all'articolo  30,
  prevede  quindi, nell'ambito dei regolamenti edilizi, l'istituzione
  del Fascicolo del fabbricato, attraverso il quale si potrà ottenere
  una ricognizione del patrimonio edilizio che promuoverà, nel medio-
  lungo termine, la messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed una
  maggiore stabilità e certezza nel settore della compravendita degli
  immobili.
   L'articolo 31 prevede il recepimento nella Regione della normativa
  nazionale  che chiarisce il regime amministrativo applicabile  alle
  attività private.
   L'articolo  32  semplifica le procedure nel  rilascio  dei  pareri
  sulle  procedure  previste dal Testo unico sulle acque  e  impianti
  elettrici prevedendo la competenza del genio civile.
   L'articolo  33 intende eliminare alcune criticità che  hanno  reso
  difficile l'applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 sulla
  possibilità di effettuare interventi nei centri storici sulla  base
  dello studio di dettaglio sul patrimonio edilizio.
   L'articolo  34  amplia  la possibilità di procedere  ai  cambi  di
  destinazione d'uso delle pertinenze degli alloggi.
   L'articolo   35,   dopo  innumerevoli  rinvii,   intende   rendere
  strutturale  i  possibili  ampliamenti  volumetrici  contenuti  nel
  cosiddetto  Piano Casa', dando così stabilità e certezza  normativa
  al settore.
   L'articolo 36 è finalizzato a semplificare la realizzazione  delle
  linee   elettriche  di  media  tensione,  uniformando  le  relative
  procedure  a  quelle  previste per le  linee  elettriche  di  bassa
  tensione.
   L'articolo  37, al fine del contrasto e la criticità  causata  dal
  Covid-19,  prevede  la  proroga dei  titoli  edilizi  e  dei  piani
  urbanistici  attuativi  e  al fine di  supportare  le  attività  di
  ristorazione  per un periodo di due anni prevede, altresì,  la  non
  applicazione  del limite dei 50 metri quadri per la chiusura  degli
  spazi interni.
   Infine, l'articolo 38 disciplina l'entrata in vigore della legge.
   Concludo,  signor  Presidente e Governo, riaffermando  appunto  il
  buon  lavoro  che è stato fatto in Commissione, in uno  spirito  di
  assoluta collaborazione e condivisione anche del testo base che era
  quello del Governo con alcune criticità che sono emerse proprio nel
  riguardo  di  quell'articolo che prevede di estendere la  sanatoria
  per  quelle  finalità che abbiamo ritenuto - che si  sono  ritenute
  anche  da  parte  del Governo - indispensabili per evitare  che  si
  avviino  procedure  di  ineguaglianza  sociale  tra  cittadini  che
  possono  permettersi di adire ai tribali amministrativi e cittadini
  che  invece  non hanno questa facoltà ma su cui chiaramente, al  di
  là  di  quello   che è accaduto in Commissione, sarà poi  l'Aula  a
  dovere  decidere confrontandosi in un dibattito aperto, democratico
  e  sicuramente significativo in ragione comunque di questa  riforma
  che  la  Sicilia  attende e che, soprattutto, darà grande  respiro,
  sollievo e grande slancio al settore importantissimo dell'edilizia.

                Presidenza del Vicepresidente DI MAURO

   PRESIDENTE.  Grazie, onorevole Lo Curto per  la  sua  relazione  e
  passiamo alla discussione generale.
   E' iscritto a parlare l'onorevole Trizzino. Ne ha facoltà.

   TRIZZINO.  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  preliminarmente
  mi  dispiace constatare che l'Aula non è piena, perché  è  un  tema
  importante.
   Le  discussioni generali non sono un fatto meramente obbligatorio,
  sono  importanti  perché  danno la linea  politica  che  un  Gruppo
  parlamentare vuole tenere da qui alla fine e quindi alla  votazione
  finale.  Per  cui  quello  che dirò non è  solo  la  posizione  del
  Movimento Cinque Stelle, è una disamina di quelli che sono  i  lati
  positivi  e  i lati negativi di una legge che dobbiamo comunque  in
  qualche modo votare.
   Questa era una considerazione preliminare che mi sentivo in dovere
  di fare.
   Sul disegno di legge 669, come ha ben spiegato il relatore, questo
  disegno  di  legge  nasce  dalla necessità  -  dico  necessità  tra
  virgolette  -  di  agire  a  seguito  della  sentenza  della  Corte
  Costituzionale  del  2017, n. 232 e, altresì,  dalla  necessità  di
  modificare  la  legge  di  recepimento  del  DPR  380  al   decreto
  legislativo  n.  222 del 2016, necessità tra virgolette  in  realtà
  perché,  come  sapete, la sentenza della Corte  Costituzionale  nel
  momento  in  cui  va  ad abrogare determinate  norme  in  contrasto
  produce  la reviviscenza di quelle che sono le norme che prima  non
  venivano  applicate  nel DPR 380. Mi riferisco in  particolar  modo
  alla singola conformità nella sanatoria ordinaria.
   Nel  momento  in cui è stata pronunciata la sentenza  della  Corte
  Costituzionale del 2017 è tornata in vigore in Sicilia - così  come
  lo era prima - la doppia conformità nella sanatoria ordinaria.
   Il   breve   periodo  nel  quale  era  vigente  questo   strumento
  assolutamente particolare è venuto meno nel momento  in  cui  si  è
  pronunciata questa sentenza, quindi questa necessità di intervenire
  la sentiamo più in relazione al decreto legislativo n. 222 che alla
  sentenza del 2017 della Corte Costituzionale.
   Ciò  detto, comunque, è importante che il Parlamento regionale  si
  pronunci  su una legge che è stata approvata quattro anni  fa,  che
  vedeva  la Sicilia con un gap di oltre sedici anni, perché  il  DPR
  era  del 2001 e quindi era giusto che ci fosse un pronunciamento  -
  una seconda volta chiaramente - del legislatore regionale.
   Va  detto  una  cosa,  per  chi era della passata  legislatura  lo
  ricorderà, l'impianto della legge 16 nasce dalla volontà da un lato
  i recepire il DPR dall'altro di fare salvo i principi dello Statuto
  -  e  quindi  dell'articolo 14 dello Statuto  Siciliano  -  che  ci
  garantisce autonomia sotto il profilo del'urbanistica.
   Ecco perché abbiamo voluto utilizzare questo metodo, che per certi
  versi  è  anche  difficile, però comunque da un segno  forte  dello
  Statuto  Siciliano,  cioè  un recepimento  dinamico  del  DPR  380,
  scusate  un  recepimento  statico del  DPR  380  e  un  recepimento
  dinamico nei limiti del potere statutario di quelle norme  del  DPR
  380 che volevamo modificare.
   Forse  l'eccessivo  utilizzo di questa  volontà  statutaria  della
  Regione  siciliana  ha  fatto sforare nella  sentenza  della  Corte
  Costituzionale.
   Sono  stati  impugnati  - lo diceva il relatore  -  tre  articoli,
  quindi nemmeno tanti, però sono tre articoli importanti.
   Ci  sono dei passaggi positivi di questo disegno di legge che  noi
  come    Gruppo    parlamentare   apprezziamo,   alcune    modifiche
  sull'edilizia libera, sull'edilizia asseverata, ci sono stati degli
  aggiustamenti e abbiamo apprezzato anche il fatto che, ad  esempio,
  su  alcune  norme  che il Movimento Cinque Stelle  ha  marcatamente
  sponsorizzato  come  la  certezza  dei  pagamenti  per   i   liberi
  professionisti  è  stata migliorata così come  alcune  norme  della
  maggioranza  - mi riferisco all'onorevole Compagnone che  però  qui
  non  vedo  sul  fascicolo del fabbricato - fra  l'altro  norma  che
  voleva anche il Movimento Cinque Stelle.
   E' stata inserito un proposito della Regione affinché un giorno vi
  sia il fascicolo del fabbricato.
   Poi norme sui centri storici perché c'è stata l'impugnativa. E poi
  una  cosa  giustissima che è la proroga dei termini edilizi  perché
  siamo in fase Covid.
   Ci sono degli elementi che non ci piacciono assolutamente.
   La  cronaca  giornalistica ha avuto già modo  di  ricordare  -  lo
  diceva anche il relatore - quali sono stati i momenti di contrasto,
  non  solo  miei personali ma anche del Movimento Cinque Stelle  con
  questa proposta del Governo.
   Sono   fondamentalmente   due,  non  mi  dilungo   nemmeno   sugli
  emendamenti  perché - lo dico molto candidamente - non  li  conosco
  perché nel fascicolo siamo arrivati credo all'articolo 10, per  cui
  non voglio dilungarmi sugli emendamenti, lo vedremo strada facendo.
   I  limiti  che  ho  riscontrato in questo disegno  di  legge  sono
  fondamentalmente due: uno, ci sarà  un ampio dibattito -  vado  per
  termini  brevi - uno quindi sulla sanatoria ordinaria e il discorso
  della  singola conformità che, a mio modo di vedere,  non  è  stato
  superato.
   Mi  conforta anche che il Servizio Studi ha fatto dei  rilievi  su
  questa  soluzione, che il relatore giustamente chiamava   sanatoria
  giurisprudenziale', e l'articolo 18, che oggi è rubricato  articolo
  20, che sulla sanatoria straordinaria, questa volta, che estende il
  terzo condono edilizio di epoca berlusconiana al vincolo relativo.
   Questi sono i due temi che non ci piacciono.
   Lo  dirò molto rapidamente, lo ripeto, durante la discussione  dei
  singoli  articoli entrerò nel dettaglio delle questioni.  La  Corte
  Costituzionale  ha  impugnato la singola  conformità.  Perché  l'ha
  impugnata?  Perché  l'articolo 36 del DPR dice che  chi  chiede  la
  conformità urbanistica in deroga di un immobile doveva avere quella
  conformità  al tempo in cui ha costruito quell'edificio, conformità
  che  può  essere legata a un piano attuativo, a un piano regolatore
  generale  e  al  tempo  in  cui  presenta  la  domanda,  la  doppia
  conformità funziona in questo senso.
   Abbiamo  proposto  nella legge 16 la singola conformità,  è  stata
  impugnata  -  come  dicevo la reviviscenza ha riportato  la  doppia
  conformità  -  noi la stiamo modificando introducendo la  sanatoria
  giurisprudenziale.
   Ora,  la  sanatoria giurisprudenziale è un istituto che in effetti
  funziona, in Emilia Romagna un'ipotesi.
   Ma  a  dire  il  vero - se andate a prendere la legge  dell'Emilia
  Romagna - non è soltanto questo il limite di questa norma, la legge
  23/2004, e qui vorrei l'attenzione di tutti i deputati perché è  un
  tema  che  potrebbe essere nuovamente oggetto di  contestazione  da
  parte della Corte Costituzionale.
   La  legge  dell'Emilia Romagna, all'articolo  17,  consta  di  due
  commi.  Il  primo che prevede la sanatoria legale  cioè  la  doppia
  conformità e il secondo la sanatoria giurisprudenziale.
   A me nemmeno piace questa soluzione perché dà possibilità a chi ha
  commesso  un illecito di optare per uno o l'altra soluzione  perché
  nel  secondo caso - fatti salvi gli effetti penali - il bene  viene
  chiaramente  condonato perché la sanatoria giurisprudenziale  nasce
  per  questo oppure puoi optare per la sanatoria legale qualora  sei
  convinto  che  la  tua situazione era impari al tempo  in  cui  hai
  costruito l'immobile.
   Al    netto   di   questa   discussione,   non   stiamo   copiando
  pedissequamente  quello  che è il dettato della  legge  dell'Emilia
  Romagna, già questo è un limite.
   Ma  il  secondo limite, al di là dell'aspetto giuridico, perché  è
  chiaro  che  il  principio  della  doppia  conformità  ha  un   suo
  fondamento,  dire che un bene deve essere legittimo al  momento  in
  cui l'hai costruito e al momento in cui stai chiedendo la sanatoria
  dà l'immagine di uno Stato, di una Regione forte.
   Nel  momento  in cui faccio un abuso, consapevole  del  fatto  che
  domani  la  Regione potrà modificare quel piano  regolatore  mi  dà
  l'idea  di  uno  Stato fragile che attraverso un  piano  regolatore
  comunale può andare a sanare l'abuso che ho commesso.
   La  forza  della doppia conformità sta in questo. Con  la  singola
  conformità,  o  con  la conformità giurisprudenziale,  questa  cosa
  viene meno. E' anche vero, però, che è assurdo che un immobile  che
  è  legittimo al tempo in cui vige il piano regolatore, nel  momento
  in  cui  faccio  l'istanza debba essere abbattuto  per  poi  essere
  ricostruito esattamente per intero.
   E    qui   entra   in   gioco   il   discorso   della   conformità
  giurisprudenziale, perché io mi faccio il processo penale  però  la
  casa  resta  in  piedi.  Tecnicamente  potrebbe  anche  funzionare,
  attenzionare, ma il punto quale è? Che ci sono batterie di sentenze
  che  dicono un'altra cosa. Il Servizio Studi citava delle  sentenze
  del  2017,  io  ne  ho trovata una ancora più  recente,  che  è  di
  quest'anno, di maggio, non è Corte Costituzionale ma è Consiglio di
  Stato, che dice che l'utilizzo della sanatoria giurisprudenziale  è
  una  violazione  del  principio  di  legalità  dell'amministrazione
  pubblica,  cioè  l'amministrazione pubblica non può utilizzare  una
  sentenza, non siamo in uno stato di common wall, non può utilizzare
  una sentenza per legiferare se io devo mantenere gli effetti penali
  o  quelli  amministrativi di un abuso. Ecco perché il Consiglio  di
  Stato dice  per noi questa soluzione non funziona .
   Quindi  io volevo porre all'attenzione del Parlamento un tema  che
  per certi versi potrebbe essere oggetto di discussione, però non  è
  detto  che  torni di nuovo sui banchi della Corte Costituzionale  e
  noi lo dobbiamo evitare perché noi stiamo modificando una legge che
  esce  fuori  dal palazzo della Corte Costituzionale,  non  dobbiamo
  farcelo rientrare più
   Secondo tema, e questo è quello sul quale chiaramente il Movimento
  Cinque  Stelle sarà inamovibile, al netto di questi due,  qualsiasi
  discussione  è possibile, cioè se saltano questi due istituti,  noi
  così  come  sull'urbanistica siamo disposti a dialogare. Lo  faremo
  nei singoli articoli, ma è chiaro che se dovessero permanere queste
  due  soluzioni io voto, lo dico sin da subito, non può  che  essere
  negativo,   questo  deve  essere  chiaro,  per  una  questione   di
  correttezza istituzionale lo dico.
   Il  secondo  punto è quello che era all'articolo 18,  che  oggi  è
  all'articolo 20, che è la sanatoria straordinaria. Lo sanno  tutti,
  lo sappiamo tutti, ce ne sono stati soltanto tre in Italia ai tempi
  di  Andreotti  e  ai tempi di Berlusconi,  80,  90 e  l'ultima  del
  2003.
   Quale  è la differenza tra queste tre sanatorie? Che le prime  due
  erano  un  po' più estese, cioè garantivano la possibilità  che  un
  immobile  potesse essere sanato anche se insisteva  in  determinati
  luoghi    sui   quali   vincoli   sono   relativi,   cioè    quelli
  fondamentalmente  dove  è  necessario  avere  una   autorizzazione:
  paesaggi,   quindi   Beni   culturali,   Genio   civile,   disastro
  idrogeologico, queste cose qua. Il terzo sull'edilizia è molto  più
  limitato. Quando Berlusconi fece il terzo condono edilizio ha detto
   attenzione,  noi  possiamo condonare solo  gli  immobili  che  non
  gravano su aree sui quali esistono vincoli relativi, a meno che non
  si  tratta  di  opere  minori. Che cosa  ha  fatto  il  legislatore
  regionale?  Ha creato una norma, come in passato avveniva,  che  ha
  fatto  confusione così come tutti ricorderanno i 150 metri  del  76
  che  ancora  non  si  è capito come funziona, anche  con  il  terzo
  condono edilizio è successo la stessa cosa, cioè non si capisce  se
  si  deve  applicare, o meglio, ci sono una serie di batterie  della
  giustizia  amministrativa, e non soltanto  TAR,  ma  anche  secondo
  grado,  che  dicono che il terzo condono edilizio si applica  anche
  nelle aree a vincolo relativo.
   E'  chiaro che c'è una confusione incredibile. C'è stato un  ampio
  scontro  - avrete letto sui giornali - fra me e l'Assessorato,  che
  poi  però si è tramutato in un dialogo nel quale abbiamo provato  a
  capire le motivazioni per le quali c'è questa situazione, ed è vero
  in  effetti, ci sono sentenze del Consiglio di Stato e del TAR  che
  danno  ragione  a  chi  sostiene che il terzo condono  edilizio  si
  applica  anche nelle aree a vincolo relativo. E' una questione  che
  va   chiarita,  sicuramente,  però  sta  di  fatto  che  la   Corte
  Costituzionale non è mai tornata indietro sul discorso che il terzo
  condono  edilizio  non può che essere una materia  dell'ordinamento
  penale  e in quanto tale, siccome l'articolo 167 della Costituzione
  dice  che  sull'ordinamento  penale le regioni  non  hanno  nessuna
  competenza, anche la Regione siciliana per quanto abbia  competenze
  in  materia  urbanistica non può fare niente. Quindi è estremamente
  probabile,  lì  c'è  una vana possibilità, ma  qui  è  estremamente
  probabile  che se dovessimo approvare in questi termini  l'articolo
  20 la legge che uscirà fuori da questo Parlamento verrà impugnata.
   Per cui, e chiudo, noi siamo assolutamente disponibili al dialogo,
  come  abbiamo fatto anche con altri testi di legge, perché comunque
  è  una  norma  che può servire, però se la questione dei  due  temi
  rimarrà immutata, è chiaro che il Movimento Cinque Stelle non potrà
  che votare in senso contrario.
   L'ultima  cosa  -  e  chiudo, davvero  -  si  è  discusso  in  una
  precedente riunione di capigruppo della possibilità di inserire  le
  modifiche, l'onorevole Cracolici chiedeva prima, sull'urbanistica.

   PRESIDENTE. Onorevole Trizzino, l'ho lasciata parlare perché  lei,
  ovviamente, è il portavoce del suo Gruppo parlamentare per tutte le
  questioni di urbanistica, però si avvii alla conclusione.

   TRIZZINO.  Volevo concludere, se mi dà la possibilità, proprio  un
  minuto le rubo. È un'osservazione che va fuori il disegno di legge,
  cioè  della possibilità di inserire le modifiche alla legge  19  in
  questo  testo.  Siccome è un testo complicato,  dove  ci  sono  500
  emendamenti, avevo proposto - ma chiaramente il Presidente lo  deve
  decidere  - se la Commissione si potesse fare carico di un  disegno
  di  legge di modifica alla legge 19 che andasse più velocemente  in
  Aula  -  chiaramente  con  il consenso dell'Assessore  -  e  quindi
  approvato  in  tempi più rapidi. Se poi riusciamo a  garantire  che
  questo disegno di legge esce fuori più velocemente, è chiaro che le
  cose possono rimanere come stanno.

   PRESIDENTE.  Ha terminato l'onorevole Trizzino, al  quale  abbiamo
  consentito di fare un intervento più ampio, considerato  che  è  il
  responsabile  di  tutti i temi urbanistici del Gruppo  parlamentare
  cui appartiene. La discussione continua con altri interventi.
   E'  iscritto  a  parlare  l'onorevole Assenza  e  poi  l'onorevole
  Palmeri.
   Prego, onorevole Assenza, ha facoltà di parlare.

   ASSENZA.   Signor  Presidente,  brevissimamente,  con  l'onorevole
  Trizzino   abbiamo   discusso   in  varie   occasioni   di   queste
  problematiche - io facevo parte della IV Commissione  nella  scorsa
  legislatura e ci siamo in alcuni casi scontrati - ma il  più  delle
  volte  si  è  riusciti  a  trovare una soluzione  mediana.  Ha  già
  centrato  le  problematiche, però vorrei dire che le soluzioni  cui
  perviene significa lasciare le cose come stanno, e credo che questa
  la Sicilia non se lo possa più consentire.
   Arrivare  alle  ipocrisie  di conservare  l'interpretazione  della
  vecchia  sanatoria, ex art. 13, per cui tu potevi, nel  momento  in
  cui cambiava la realizzazione della situazione urbanistica prevista
  dal P.R.G. e quell'immobile teoricamente poteva essere costruito ex
  novo,  e  però  non  ammettere  la  possibilità  di  sanarlo  oggi,
  significa arrivare all'assurdo, per cui tu, poiché all'immobile  al
  momento in cui era costruito era abusivo, intanto lo demolisci, poi
  presenti  o  contemporaneamente presenti un progetto  dello  stesso
  immobile  e  lo puoi realizzare nuovamente. Significa creare  delle
  assurdità assolute, veramente, nel contesto dei vari Comuni, mentre
  lo stesso risultato si può, e questo è chiaro, lo possono prevedere
  i  P.R.G.  e  già lo prevedono, sanzionando il titolare  di  quella
  licenza,  della nuova licenza, che al momento in cui  ha  costruito
  aveva   costruito   in   maniera  abusiva,  di   rendere   conforme
  quell'immobile,  pagando magari per tre volte, per  quattro  volte,
  gli  oneri  di  urbanizzazione.  Non  arrechiamo  nessun  danno  al
  territorio,  perché ripeto, quell'immobile sulla base  del  vigente
  piano può essere regolarmente costruito, e non ci trinceriamo sulla
  ipocrisia che non facciamo un favore agli abusivi.
   Per  non  parlare  poi  dell'altro tema affrontato  dall'onorevole
  Trizzino, per cui assistiamo al paradosso che in Italia,  in  tutto
  il  resto  d'Italia, quegli immobili sono stati sanati, in  Sicilia
  chissà  perché,  per  volontà divina, devono restare  a  continuare
  abusivi, che si tratta di centinaia e centinaia, se non migliaia di
  immobili  che  nessuno demolirà mai, ma che lasciamo  anche  questi
  nell'assoluto  limbo,  e  questi  sono  argomenti  in  cui   questo
  Parlamento deve riacquistare la voglia e l'orgoglio di entrare  nel
  merito,  bene  ha  fatto la Commissione a portare  in  Aula  questo
  disegno  di legge, che può essere ancora migliorato, per  il  quale
  dobbiamo   dare   tutti  il  nostro  contributo,   senza   barriere
  ideologiche, senza preconcetti di sorta, senza ergerci a Savonarola
  di chissà quale politica indiscriminata.
   Chiariamo  intanto  che  di nessuna sanatoria  parliamo,  che  non
  parliamo di immobili che siamo stati costruiti ieri o l'altro ieri,
  ma di risolvere problemi che risalgono a trenta, quarant'anni fa, e
  che  sarebbe veramente, assolutamente demagogico, oggi,  pretendere
  di  risolvere  ex  post,  con un colpo di spugna  o  con  una  sega
  elettrica,  ma che si devono risolvere chirurgicamente, affrontando
  la  questione con assoluta libertà di pensiero e nel rispetto della
  legge.
   E'  chiaro  che quella legge doveva essere impugnata  dalla  Corte
  Costituzionale. Noi ci eravamo arrogati, come Assemblea  regionale,
  l'ipotesi di dare una concessione edilizia che così poteva  portare
  all'estinzione  dei reati. Questa norma, così come  studiata  oggi,
  evidentemente  fa  giustizia di questo errore in cui  siamo  caduti
  nella scorsa legislatura.
   E'  chiaro  che,  fatte salve le conseguenze penali  del  reato  e
  quindi  la  condanna  penale, però permettono nel  momento  in  cui
  urbanisticamente quell'immobile può essere regolarizzato, di  farlo
  in via amministrativa. Le conseguenze penali resteranno inalterate.
  C'è  il  discorso del doppio binario nell'esecuzione della sentenza
  penale,  però qui ci addentreremmo nel tecnicismo e non è il  caso.
  Però,  è  chiaro  la  situazione  amministrativa  resta  competenza
  dell'ente  locale,  e  su questo la Regione  Sicilia  ha  tutto  il
  diritto di intervenire e di legiferare.

   PRESIDENTE.  E'  iscritta  a parlare l'onorevole  Palmeri.  Ne  ha
  facoltà.

   PALMERI.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  sicuramente  la
  norma che ci apprestiamo a votare, di modifica della L. 16/2016, ha
  l'enorme  pregio di fare recepire diverse modifiche della normativa
  statale. Diversi nostri emendamenti del Gruppo Attiva Sicilia  sono
  stati  inseriti,  approvati e hanno sicuramente  contribuito  a  un
  miglioramento di alcune norme.
   Devo, inoltre, fare presente che all'articolo 1, sebbene ci sia un
  recepimento  dinamico  del  testo  del  D.P.R.  380/2001,   abbiamo
  presentato  diversi  emendamenti  per  fare  in  modo  che   questo
  recepimento vada a superare difformità che si sono create in alcune
  parti  in seguito all'approvazione del Decreto-semplificazione,  la
  Legge 120/2020, che potrebbe portare alcuni dubbi interpretativi, a
  danno quindi delle imprese e dei privati.
   Inoltre,   non   posso   esimermi  dal   puntualizzare   e   dallo
  stigmatizzare, sicuramente, una serie di emendamenti che sono stati
  presentati,  che, probabilmente potrebbero portare  un  rischio  di
  impugnativa al pari di altri interventi. Sicuramente non  condivido
  l'ex  articolo 18, oggi articolo 20, in quanto quest'articolo, come
  già  è stato detto, stabilisce il permesso e il condono, nei fatti,
  in aree che sono interessati da vincoli di inedificabilità relativa
  per  le opere che sono state realizzate fino al 2004. Questa  norma
  ricordiamo  che  prende forza da un parere del  CGA  del  2012.  Ma
  ricordiamo che questi pareri del CGA non hanno valore di  sentenza,
  valgono  soprattutto  per le fattispecie specifiche  a  cui  ci  si
  riferisce.
   Inoltre,  ricordiamo  che  la Regione siciliana  ha  integralmente
  recepito la norma nazionale 326/2003 e, quindi, questa cosa è stata
  chiarita   in   maniera  inequivocabile  anche  da  alcuni   pareri
  dell'Assemblea regionale siciliana e pareri legislativi.
   Quindi,  alla  luce  di questo fatto, chiaramente  non  posso  che
  invitare anche il Governo a considerare il ritiro dell'articolo 20,
  per  evitare ulteriori impugnative da parte dello Stato, così com'è
  già  successo  con  alcuni  articoli della  legge  urbanistica.  Mi
  auguro, quindi, che saranno accolti i suggerimenti e gli inviti che
  perverranno   dall'Aula  e,  sicuramente,   in   uno   spirito   di
  collaborazione che sempre ci contraddistingue.

   PRESIDENTE. Stante il fatto che, in questa fase, non ci sono altri
  interventi

   CORDARO,  assessore  per  il territorio e  l'ambiente.  Chiedo  di
  parlare.

     PRESIDENTE. La discussione continua martedì prossimo;  però,  se
  lei chiede di parlare, ne ha facoltà.

   CORDARO,   assessore  per  il  territorio  e   l'ambiente   Signor
  Presidente, vorrei intervenire perché credo che, al netto del fatto
  che potrei essere anche pronto, ovviamente, ad intervenire martedì,
  se   del  caso,  però  sarebbe  un  errore  non  intervenire  oggi,
  soprattutto  per evidenziare alcuni passaggi, primo  fra  tutti  il
  sentito  ringraziamento  all'onorevole  Lo  Curto  che  ha   voluto
  rappresentare  all'Aula  una  relazione  non  di  maniera,  ma  una
  relazione   davvero   minuziosa,   approfondita,   appassionata   e
  competente.  E  siccome questo, devo dire, non  accade  spesso,  ho
  sentito  il  dovere  morale,  prima che politico,  di  intervenire,
  perché ho ascoltato con molta attenzione.
   Così  come  ho ascoltato, con la stessa attenzione, gli interventi
  che  si  sono  succeduti.  L'approccio dell'onorevole  Trizzino  su
  questi temi non è, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda  il
  Governo,  una  novità  e quindi la sua onestà intellettuale  ci  ha
  visti  confrontarci  in  Commissione,  seppur  in  alcuni  casi  da
  posizioni  diverse.  E  però è un approccio  assolutamente  onesto,
  ripeto,  sotto il profilo intellettuale, che mi fa pensare,  perché
  questo  è  quello che io mi sento di dire, poi entrerò per  qualche
  secondo nel merito di quella norma che pare essere il fulcro  della
  distonia  tra  il  Governo e la maggioranza - per carità,  ci  sono
  anche   alcuni  deputati  dell'opposizione  al  Governo  che  hanno
  sostenuto  questa giusta causa in Commissione, e sono convinto  che
  lo faranno anche in Aula - però quello che mi piace sottolineare  è
  la  partenza  corretta sotto il profilo dell'approccio.  Perché  in
  Commissione,  così come leggo oggi in Aula, c'è stato un  approccio
  corretto,  non strumentale, nella volontà, che il Governo conferma,
  di  ascoltare  i suggerimenti e di confrontarsi quindi  apertamente
  per arrivare, perché no, a una soluzione unitaria.
   E'  evidente,  però, che sui principi questo Governo  non  intende
  deflettere. E io vorrei partire - ma non la farò lunga, resterò nei
  due  minuti  che  mi  sono ancora consentiti  -  dalla  valutazione
  semantica del termine sanatoria. La sanatoria prevede che approvata
  una  legge,  tutte le opere realizzate che riguardano la competenza
  di  quella  legge  vengano, in maniera assolutamente  automatica  e
  consequenziale  sanate.  L'ex  articolo  18,  oggi   articolo   20,
  onorevoli  colleghi, non sostiene questo: primo perché  il  Governo
  Musumeci,  come abbiamo sempre detto, non proporrà mai sanatorie  e
  non  lo  ha  fatto neanche questa volta; secondo, ed  è  molto  più
  importante - e chi avrà la possibilità di leggere, se lo capirà, ma
  io  spero che tutti avrete la volontà di approfondirlo, lo capirete
  -   vi  renderete  conto  che  laddove  si  parla  di  vincolo   di
  inedificabilità  relativa,  si parla  della  obbligatorietà  di  un
  previo  parere favorevole delle autorità preposte al  controllo.  E
  quindi, nel momento in cui dovesse essere approvata questa norma il
  cittadino  si  troverebbe  di fronte al  previo  parere  favorevole
  dell'autorità  preposta al controllo, sia essa il Corpo  forestale,
  sia  esso  il Genio civile, siano esse le Sovrintendenze e soltanto
  in  questo caso, e nella considerazione che si tratti di vincolo di
  inedificabilità  relativa,  si  potrebbe  poi  passare  alla   fase
  successiva.
   In  realtà  quello che è accaduto fino ad oggi in  Sicilia,  è  un
  fatto  che determina il disdoro delle classi dirigenti che ci hanno
  preceduto,  perché  al netto delle ordinanze di due  assessori  del
  Governo   Crocetta,   che  hanno  cercato  di   superare   in   via
  amministrativa  questo  argomento - ma poi  ne  faremo  oggetto  di
  discussione  ed  entreremo  nel  merito,  oggi  mi  piace  soltanto
  accennarlo  - la classe politica che ha preceduto questo Parlamento
  ha  spesso  trovato una via di fuga attraverso le  decisioni  della
  Magistratura,  cioè si è preferito delegare alla Magistratura,  che
  poi  per  competenza ha agito - a volte così come è  emerso  da  un
  convegno al quale pure abbiamo partecipato l'onorevole Trizzino, la
  Presidente Savarino ed io - in distonia tra la giustizia  penale  e
  la  giustizia amministrativa e abbiamo scelto, meglio  dire  ed  ha
  scelto chi c'era prima di noi di fare decidere ai Magistrati.
   Questo  Governo  sta proponendo al Parlamento di riattribuirsi  le
  proprie capacità attraverso l'applicazione di una norma che prevede
  oggi  la  possibilità attraverso la Magistratura  di  ottenere  una
  sanatoria  che  fa  riferimento alla  norma  nazionale,  perché  il
  sistema  normativo regionale non è stato capace, non  ha  avuto  il
  coraggio, non ha avuto la competenza di adeguarsi alla legislazione
  nazionale.
   Ciò  detto, ribadisco che su questo, come su tutti gli altri temi,
  il  Governo non si straccerà le vesti, consapevole com'è che l'Aula
  è  sovrana,  ma consapevole, così come deve essere l'Aula,  che  il
  Governo eserciterà in pieno le sue funzioni perché faremo di  tutto
  per  raggiungere l'obiettivo che la Sicilia, ma soprattutto  che  i
  siciliani,  siano trattati alla stessa stregua di tutti  gli  altri
  cittadini italiani.
   Grazie, Presidente.

   PRESIDENTE.  Onorevoli colleghi, così come era stato stabilito  ad
  inizio  di  seduta,  continueremo la discussione  martedì  prossimo
  alle  ore  16.00  relativamente al disegno  di  legge  che  abbiamo
  esaminato.
   Relativamente  al disegno di legge posto al n.  2)  del  II  punto
  dell'ordine  del  giorno,   Riconoscimento  della  legittimità  dei
  debiti  fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1,  lettera
  e)  del  decreto  legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e  successive
  modifiche  ed  integrazioni - D.F.B. 2020. Mese  di  gennaio .  (n.
  721/A),  vista l'assenza di tanti colleghi, proporrei il  rinvio  a
  martedì prossimo alle ore 16.00.
   Se  non  sorgono osservazioni, la seduta è rinviata a  martedì,  3
  novembre 2020, alle ore 16.00.

                 La seduta è tolta alle ore 18.02 (*)


   (*)  L'ordine  del giorno della seduta successiva, pubblicato  sul
  sito  web  istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana,  è  il
  seguente:

                          Repubblica Italiana
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                           XVII Legislatura

                        XIX SESSIONE ORDINARIA


                         226a SEDUTA PUBBLICA
                  Martedì 3 novembre 2020 - ore 16.00

                           ORDINE DEL GIORNO

   I -COMUNICAZIONI

   II -DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

         1)  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016,
           n. 16 recante Recepimento del testo unico delle disposizioni
           legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con
           decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380 .
           (nn. 669-140-453/A) (Seguito)

           Relatore: on. Lo Curto

         2)   Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai
           sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
           23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni -
           D.F.B. 2020. Mese di gennaio . (n. 721/A) (Seguito)

           Relatore: on. Savona

         3)  Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai
           sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
           23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.
           D.F.B. 2020. Mese di febbraio . (n. 770/A) (Seguito)

           Relatore: on. Savona

         4)  Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi . (n. 686/A)
           (Seguito)

           Relatore: on. Pellegrino

              VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
                      DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

               Il Consigliere parlamentare responsabile
                 dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio