Presidenza del Presidente Miccichè
Presidenza del vicepresidente Di Mauro
La seduta è aperta alle ore 16.11
PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta
precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che
intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza
di osservazioni in contrario nella presente seduta.
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do
il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni
mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel
corso della seduta.
Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera
personale di voto.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo per la seduta
odierna gli onorevoli Cannata e Fava.
L'Assemblea ne prende atto.
Onorevoli colleghi, il Governo ha chiesto 10 minuti per arrivare.
Quindi, sospendiamo i lavori sino alle ore 16.30, in attesa che
arrivi l'Assessore.
(La seduta, sospesa alle ore 16.12, è ripresa alle ore 16.41)
La seduta è ripresa.
Sull'ordine dei lavori
LO CURTO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LO CURTO. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, ho
chiesto la parola sull'ordine dei lavori per annunciare la
presentazione di un ordine del giorno al Parlamento che vorrei
illustrare molto brevemente e che ritengo possa sintetizzare quanto
unanimemente avvertito in termini di disagio in questi giorni da
quando ha ripreso, con l'Ordinanza del nostro Presidente, la
chiusura della Scuola superiore.
Mi riferisco, in particolare, all'esigenza di consentire agli
alunni disabili delle Scuole superiori, cioè delle scuole del
secondo ciclo dell'istruzione, la ripresa delle attività didattiche
in presenza, garantendo dunque che solo per questi alunni la scuola
possa funzionare regolarmente, avendo questi alunni diritto ad una
attività didattica differenziata individualizzata che fa capo a
strategie che, ovviamente, non prevedono la didattica a distanza.
Peraltro, questi alunni disabili non sono neanche nelle condizioni
molto spesso, a causa della disabilità di cui sono affetti, a usare
gli strumenti tecnologici che sono, invece, indispensabili a tale
scopo.
La didattica a distanza sappiamo che è una mutilazione davvero
grave della formazione scolastica, perché l'istruzione non
configura in toto e in pieno ciò che è la formazione scolastica
dove è prevalente, pregnante, assolutamente indispensabile la
relazione empatica, il momento cioè educativo dell'atto di
istruzione, quello che si realizza in un contesto specializzato
perché avvenga non solo la trasmissione di conoscenze, ma anche
l'acquisizione degli strumenti della conoscenza, lo sviluppo di
forme di intelligenza che sono, appunto, attivabili a tutto regime
soltanto in un contesto adeguato.
E' vero, l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo oggi ha
costretto il mondo ad una riflessione diversa, ad una
riorganizzazione diversa anche della didattica; ne siamo
consapevoli e io stessa condivido e sostengo l'azione del Governo
Musumeci che ha, ovviamente, dovuto scontrarsi con questo problema
e intraprendere una strada che è difficile, che è penalizzante
comunque per i ragazzi. Ma se lo è per tutti immaginiamoci quanto
penalizzante sia per quei ragazzi che vivono la condizione di
disabilità. E non solo per loro, immaginiamoci anche le loro
famiglie, il grido di allarme che io registro, che tutti
registriamo senza limiti e barriere ideologiche o politiche o
partitiche, siamo tutti qui a comprendere quanto difficile sia per
un genitore, per una famiglia dovere anche restare a casa, quindi a
rinunciare all'attività professionale, rinunciare ad ogni forma
normale di vita perché deve comunque assistere il proprio figlio, a
cui non è garantita l'istruzione, la formazione che invece sono un
diritto inalienabile, un diritto assolutamente conseguente proprio
dalla legge costituzionale che vuole che questo diritto sia
garantito attraverso le Istituzioni.
Ora, se la didattica a distanza può - pur nella limitata
possibilità con cui viene estesa a tutti - essere normale e
normalmente avviata per i ragazzi che non hanno disabilità,
certamente costituisce un virtuale ma insormontabile ostacolo per
gli alunni disabili.
Noi dobbiamo superare questa barriera virtuale. E' una barriera
virtuale che non immaginavamo quando abbattevamo le barriere
architettoniche di doverne abbattere una virtuale: quella della
DAD,
l'insegnamento a distanza.
Questi alunni hanno diritto all'assistente alla comunicazione e
all'autonomia, hanno diritto all'istruzione, alla formazione,
all'interno di un contesto educativo adeguato e, soprattutto, hanno
diritto a lasciare la loro abitazione per recarsi a scuola.
La scuola è un luogo protetto perché vigono tutte le condizioni
perché solamente e limitatamente per questi alunni si possa
comunque attivare l'insegnamento.
Chiedo - anche a nome dei colleghi parlamentari del mio Gruppo ma
sono certa di incontrare il consenso unanime di quest'Aula- che
questo ordine del giorno venga votato, che il Governo si attivi,
signor Presidente, segnatamente per il Governo, l'Assessore Lagalla
per la pubblica istruzione insieme all'USR Sicilia perché sia fatta
una ricognizione del fabbisogno scuola per scuola, istituzione
scolastica per istituzione scolastica e sia garantito con
l'insegnamento in presenza a questi alunni il loro diritto
assolutamente inalienabile.
Deposito, quindi, questo ordine del giorno e spero che lo metta
in votazione.
DI PAOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI PAOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo,
intervengo perché volevo ringraziare della sensibilità la collega
e, quindi, appongo la firma all'ordine del giorno, però con una
richiesta: magari, se possibile, aggiungere all'interno
dell'ordine del giorno il fatto di far ritornare a scuola non solo
i ragazzi disabili, ma la classe di quei ragazzi disabili. E' ovvio
che se facciamo tornare a scuola solo il ragazzo disabile e non
l'intera classe, ovviamente, nel limite delle possibilità, perché
altrimenti questo potrebbe provocare anche un disagio nei confronti
del singolo disabile.
Poi, Presidente, se possiamo aggiungere, sempre nell'ordine del
giorno della collega, che se i disabili devono tornare a scuola,
come è giusto che sia, viste le enormi difficoltà che stanno
attraversando in questa fase, inseriamo pure, onorevole Lo Curto,
gli assistenti igienico-personali complesso, perché così infatti
andiamo ad accompagnare i ragazzi nelle scuole. Grazie.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Presidente, non posso che condividere lo spirito con
il quale la collega Lo Curto ha presentato questo ordine del
giorno. Fra l'altro, ho visto sulle Agenzie che il Governo si
appresterebbe a modificare il proprio provvedimento di sabato
scorso relativamente al fatto di adeguarsi al DPCM nazionale sul 25
per cento di apertura delle scuole superiori.
Colgo l'occasione perché io non vorrei che siamo in una
situazione in cui non abbiamo chiaro effettivamente quello che sta
succedendo. Non voglio drammatizzare, quello che sta succedendo
proprio nella scuola, e non solo nella scuola superiore che in
atto è sospesa, ma soprattutto nelle scuole elementari e medie.
Il problema non è tenere aperta la scuola, il problema è che non
c'è il sistema attorno che protegge la scuola.
Abbiamo situazioni ripetute di insegnanti - così come di ragazzi
- che in presenza di febbre sono a casa, nessuno va a fargli un
tampone, le scuole poiché non è accertato dal punto di vista
tecnico la positività dell'insegnante non possono sospendere le
lezioni dei ragazzi che frequentano la classe dell'insegnante o del
bambino o dell'alunno che si trova in questa situazione.
Abbiamo una condizione in cui il sistema che dovrebbe essere a
tutela e deve essere rapido nella capacità di individuare eventuali
problematiche, non ce la fa. Le Usca scolastiche non sono ancora
partite, abbiamo appreso che ci sono difficoltà di reperimento di
risorse umane, infermieri, personale specialistico con cui fare
questa attività.
Io comincio a essere terrorizzato di quello che sta, non so a
quanto di voi, ma io ricevo ogni giorno decine di telefona e e-mail
di personale scolastico che è terrorizzato perché non sa più cosa
fare.
Quindi, io inviterei anche l'Assessore per la Pubblica Istruzione
che non c'è - ma non posso pretendere che ci sia, non era prevista
la discussione su questo tema - di verificare se noi allo stato
attuale siamo in grado come sistema Regione, non la scuola come
luogo fisico ma come sistema integrato, di garantire la sicurezza
nelle scuole, sia materna, primaria, oltre che secondaria laddove
ci apprestiamo ad aprire il 25 per cento.
Penso che il tema scuola sarà uno dei temi delicatissimi delle
prossime ore. Ecco perché ho voluto usare a pretesto l'ordine del
giorno perché temo che la vicenda scolastica siciliana stia
sfuggendo di mano.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Cracolici.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Pagana e Galluzzo hanno
chiesto di essere posti in congedo per la seduta di oggi.
L'Assemblea ne prende atto.
Sull'ordine dei lavori
SCHILLACI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHILLACI. Signor Presidente, io condivido questo primo passo con
l'ordine del giorno, anche se volevo evidenziare che far rimanere i
ragazzi, gli studenti a casa del superiore sono quelli che
maggiormente incorrono nella dispersione scolastica, che è una
delle piaghe più grandi che ha la Sicilia in questo settore della
scuola fondamentale.
Quindi, io mi appello all'Aula e anche al Governo regionale
affinché si possa tornare indietro, perché l'idea del 75 per cento
delle ore che aveva messo in campo il Governo nazionale era per
consentire i dirigenti scolastici di organizzare delle turnazioni
e, quindi, evitare l'affollamento, perché - ritorno a dire - ieri
ho presentato un ordine del giorno su uno dei principali settori a
rischio per quanto attiene la propagazione del virus che è il
trasporto pubblico locale. Quindi, ho presentato l'ordine del
giorno dove si chiede a questo Governo regionale di utilizzare
parte delle risorse per accompagnare il trasporto pubblico locale
con l'utilizzo dei bus turistici, con l'organizzazione di navette
ad hoc per la popolazione studentesca. Grazie.
LUPO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUPO. Grazie, Presidente. Anch'io per dire che condividiamo lo
spirito dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Lo Curto.
Probabilmente, va rivisto nel punto indicato dall'onorevole Di
Paola, lasciando ai dirigenti scolastici l'autonomia di valutare,
certo fare andare in classe solo un ragazzo disabile non penso che
possa essere la cosa migliore. Quindi, di questo sarebbe bene
sentire anche, magari per il tramite degli assessori qui presenti,
l'Assessore Lagalla, sapere cosa ne pensa.
Presidente, altri due temi, molto velocemente. Abbiamo presentato
un'interpellanza parlamentare con la quale chiediamo al Governo di
rispondere rapidamente sul tema della riprogrammazione delle
terapie sub intensive e intensive perché l'argomento ieri è stato
sfiorato e il Presidente della Regione introducendo ha parlato di
un nuovo programma.
Noi vogliamo un cronoprogramma preciso per sapere questa rete che
va riprogrammata, che è già in Gazzetta dal 3 luglio, che
cronoprogramma avrà in termini di attuazione, perché purtroppo i
contagi stanno spaventosamente crescendo e non siamo in grado di
aspettare sei mesi o un anno.
Ultima cosa, signor Presidente. Io credo che ieri il Presidente
della Regione, nelle conclusioni, è andato oltre. Probabilmente, la
lingua ha tradito il pensiero. Io la invito a rileggere cosa ha
detto a proposito di bonsai, di pidocchi.
Io mi auguro che il Presidente della Regione voglia scusarsi con
quest'Aula e, in ogni caso, ritengo che probabilmente - questa è
facoltà sua - meritasse un richiamo ai sensi dell'articolo 89 del
Regolamento interno, quantomeno chiarisca, perché non è bello che
rimanga agli atti di quest'Aula il fatto che il Presidente abbia
detto: Vedo soltanto piante grasse, vedo soltanto bonsai. Le
aquile sono volate da un pezzo, sono rimasti i pidocchi . Io non so
a chi si riferisse, ma non è un'immagine
PRESIDENTE. Probabilmente, si riferiva a Palazzo d'Orleans.
LUPO. Non è un linguaggio accettabile rivolto nei confronti di
nessuno. Non si può parlare in questi termini nei confronti di
nessuno Dentro e fuori quest'Aula nessuna persona civile può
utilizzare questi termini
PRESIDENTE. Va bene, onorevole Lupo.
Scusatemi, io chiedo all'onorevole Lo Curto, visto che ci sono
stati questi interventi, se lei volesse rivedere l'ordine del
giorno insieme a loro, per poi presentarlo e venire approvato da
tutti senza problemi, forse sarebbe la soluzione migliore, ditemi
voi, perché piuttosto che andare avanti nel dibattito, che peraltro
non era previsto oggi, dopo gli interventi degli onorevoli Di
Paola, Cracolici ed altri, dove sono state messe in evidenza alcune
problematiche reali, mi dica lei se lo vuole rivedere un attimo
insieme a tutta l'Aula, per poi ripresentarlo con le firme di
tutti.
LO CURTO. Sì, Presidente. Assolutamente, sono molto favorevole
all'idea di presentare un nuovo ordine del giorno con cui metterò
anche, in aggiunta: ove possibile, prevedere il parziale ritorno,
anche a gruppi, degli alunni delle scuole superiori , proprio
perché l'integrazione è un processo complesso, non può realizzarsi
in condizioni di solitudine, e dunque
PRESIDENTE. Io credo che la cosa più bella sia un ordine del
giorno di questo tipo, che ha lei, ovviamente, come prima
firmataria, e che se fosse firmato anche dagli altri Presidenti dei
Gruppi parlamentari, sarebbe un'iniziativa di civiltà e di buona
politica.
LO CURTO. Signor Presidente, non solo non nutrivo dubbi sulla
sensibilità unanime di quest'Aula e dei colleghi, e condivido
pienamente l'idea di farne un ordine del giorno di tutto il
Parlamento, perché ovviamente è questo il miglior modo di portare
avanti le iniziative.
PRESIDENTE. Bravissima. Grazie infinite.
FOTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FOTI. Signor Presidente, dopo la seduta che abbiamo svolto ieri,
che è durata fino a tarda ora e, quindi, magari, per motivi di
tempo, non si è arrivati a fare una sintesi, io desideravo capire
una cosa.
Il Presidente Musumeci ha parlato del Recovery Fund, ha detto che
h disponibile al dialogo, al confronto, a mettere a conoscenza il
Parlamento e che giorno 5 novembre, la prossima settimana, dovrà,
come timeline definitiva, fare una delibera di Giunta.
C'è stato un passaggio in cui parecchi deputati hanno detto:
Benissimo, accogliamo l'invito a essere quantomeno consapevoli,
nelle Commissioni o nel Parlamento direttamente o con la
presentazione di ordini del giorno che possano essere uno spunto
per la Giunta . Questa cosa quando avverrà? Desidero sapere se la
prossima settimana, prima della delibera di Giunta o domani nella
Commissioni Bilancio , Attività produttive , Infrastrutture , ci
sarà un passaggio quantomeno conoscitivo e, se possibile, di
contributo da parte dei deputati. Altrimenti, ieri si è parlato di
aria fritta.
PRESIDENTE. Allora, è previsto già il passaggio in Parlamento e
nelle Commissioni parlamentari. Per cui, io non ho ricevuto nulla.
Non appena il Presidente lo manderà al Parlamento, immediatamente
sarà inviato alle Commissioni, e ho già chiarito, ieri, che ne
faremo oggetto prioritario rispetto a tutto il resto, proprio
perché c'è una scadenza a breve termine.
Quindi, stia tranquillo che il Governo non può non mandarlo in
Parlamento. Il Parlamento non può che vederlo. E'difficile che si
riesca a fare, in questa occasione, un passaggio in Aula, ma,
sicuramente in Commissione Bilancio , forse anche in Commissione
UE, ma certamente in Commissione Bilancio va fatto e poi tutte le
Commissioni interessate lo possono chiedere, però se lo mandiamo a
tutte le Commissioni, probabilmente, non ci arriviamo coi tempi.
Per cui, anche se sarebbe corretto mandarlo a tutti, vediamo che
cosa fare. Appena arriva - vediamo quando arriva e in che termini
arriva - io sono certo che siccome giorno 5 è la settimana
prossima, spero che giunga addirittura entro questa settimana, in
modo che noi lo possiamo assegnare e già, se è il caso, di fare una
eccezione e riunire le Commissioni già lunedì, martedì, vediamo
cosa fare.
Il 5 quand'è, giovedì? Per cui, è chiaro che lo faremo.
Seguito della discussione del disegno di legge Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante
Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380 . (nn. 669-140-
453/A)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al II punto dell'ordine
del giorno: Discussione dei disegni di legge. Si procede con la
discussione del disegno di legge Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante Recepimento del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2011, n. 380 . nn. 669-140-453/A, posto al n. 1).
Invito, pertanto, la Commissione a prendere posto al banco delle
Commissioni.
(Intervento fuori microfono)
Abbiamo già capito che - no, onorevole Lupo mi sembra che c'è una
richiesta del PD di rinviarlo - però anche per mettere il punto
fermo che lo iniziamo, se siete disponibili facciamo la discussione
generale, facciamo il rinvio agli articoli, e lo voteremo la
settimana prossima, dopo che saranno visti tutti questi emendamenti
che sono stati presentati.
Invito il relatore, onorevole Lo Curto, a svolgere la relazione.
Sull'ordine dei lavori
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Cracolici?
CRACOLICI. Su una questione pregiudiziale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, io ho avuto modo anche,
informalmente, di parlare con lei a proposito di questo testo in
connessione a quello che è stato oggetto di impugnativa da parte
dello Stato.
Ho visto che gli Uffici hanno fatto un lavoro relativamente
all'articolato, poi giunge notizia di emendamenti aggiuntivi,
eccetera, eccetera, io vorrei conoscere, se è possibile,
l'orientamento della Presidenza rispetto ai rilievi fatti dagli
uffici, di costituzionalità o di tenuta di costituzionalità delle
norme che sono contenute nell'articolato al fine di capire qual è
l'approccio con il quale proseguiremo.
Una cosa e chiudo. Vorrei che evitassimo, in un momento anche
complicatissimo a proposito di autonomia, di quello del fatto che
non c'è legge di questa Regione che non subisce, di fatto, profondi
rilievi sulla natura costituzionale del rapporto tra le leggi della
Regione e le norme generali di questo Paese.
Quindi, io volevo pregiudizialmente non voglio bloccare la
discussione, la discussione vada avanti, eccetera, eccetera. Voglio
capire, però, dove andremo a parare.
PRESIDENTE Le rispondo subito, onorevole Cracolici. Il lavoro che
hanno fatto gli Uffici, ovviamente, è stato comunicato alla
Presidenza che ha comunicato al Governo queste obiezioni. Ha detto
quali sono le obiezioni che abbiamo.
Il Governo si stava facendo carico, e pensavo che proprio il
lavoro fatto in Commissione insieme alla Commissione di cambiare o
sistemare i problemi che erano stati posti. Per cui io, oggi,
siccome dalla Commissione non ho ricevuto nulla, né come notizie
stampa né come formale comunicazione alla Presidenza, su quello che
è stato fatto in Commissione, mi è sembrata una perfetta soluzione
quella che mi è stata proposta dal suo Capogruppo, di iniziare a
valutare martedì prossimo in modo che, ora, sentiamo la relazione
del relatore, sentiamo quello che ha da dire la Presidente, proprio
sulle cose che sono state obiettate da noi e che vediamo se il
Governo le ha sistemate, il Governo o la Commissione le hanno
sistemate, dopodiché, capiremo qual è la situazione e prenderemo
una decisione.
LUPO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Però, se facciamo fare la relazione
abbiamo già un'idea di quello che stiamo facendo e poi,
eventualmente, interveniamo dopo che c'è stata la relazione,
onorevole Lupo.
LUPO. Signor Presidente, solo per dire che va bene che la
Presidente o il relatore renda la relazione, volevamo chiederle
però, formalmente, se possibile, di rinviare la discussione
generale all'articolo 1, perché il componente della Commissione,
onorevole Barbagallo, oggi, purtroppo, non può essere presente.
Confermando la volontà di affrontare questo disegno di legge, anche
perché nel frattempo, nella prossima seduta, dovremmo avere gli
emendamenti che dovrebbe aver concordato il Governo regionale con
il Governo nazionale, sull'urbanistica, quindi può essere anche più
conducente per fare una discussione generale.
PRESIDENTE. Assolutamente, infatti il percorso che ci siamo dati
mi sembra perfetto, cioè quello di votare la settimana prossima,
però, dobbiamo iniziarlo. Per cui, se facciamo fare la relazione
all'onorevole Lo Curto, che è la relatrice
LUPO. Se è possibile però rinviare la discussione generale
all'articolo 1, va bene la relazione...
PRESIDENTE. Onorevole Lupo, siccome questo è un disegno di legge
particolare, credo che l'Aula debba avere anche notizie su quello
che è successo in questo periodo tra quando sono state fatte le
obiezioni dagli Uffici e abbiamo rimandato il disegno di legge in
Commissione, anche perché si capisca, non perché me lo vengono a
dire, ma perché l'Aula sia in condizione di capire cosa si è fatto
in questo periodo.
Per cui, almeno la discussione generale - al di là che mi è stato
chiesto dalla Presidente della Commissione ed io se la Presidente
di Commissione mi chiede di fare la discussione generale non ho
motivo di dirle no, a meno che non mi dica no va bene allora
rinunciamo e la facciamo la settimana prossima - però mi sembrava
un buon percorso quello individuato. Io farei fare la relazione e
poi, al limite, se lei vuole o se l'onorevole Barbagallo ha bisogno
assolutamente di intervenire, sospendiamo l'analisi anche della
discussione generale e la riprendiamo la prossima volta.
Però intanto la cominciamo, perché se no
SAVARINO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAVARINO, presidente della Commissione. Sull'ordine dei lavori. Io
avevo saputo della richiesta dell'onorevole Barbagallo, arrivata
attraverso il Capogruppo, ed eravamo arrivati a un'intesa, nel
senso che per evitare di bloccare totalmente il percorso
legislativo di quest'Aula, di intavolare intanto la discussione
generale, perché c'è la relatrice che la deve fare, ma so che ci
sono anche altri colleghi che vogliono intervenire, e passare poi
al voto per il passaggio agli articoli.
Ovviamente, l'onorevole Barbagallo potrà intervenire dalla
prossima seduta, quando vuole, perché non è che viene privato del
diritto a partecipare al dibattito all'onorevole Barbagallo, che
oggi non c'è. Però mi sembra eccessivo, cioè noi vogliamo andare
incontro alle esigenze dell'onorevole Barbagallo, anche se su
richiesta del Partito democratico, ma interrompere questo percorso
mi sembra
Poi volevo fare una specificazione. Credo ci sia confusione tra il
disegno di legge edilizia , che oggi si incardina, di cui oggi si
farà la discussione generale, e il disegno di legge urbanistica .
PRESIDENTE. No, nessuna confusione.
SAVARINO, presidente della Commissione. Qualcuno. Per il disegno
di legge urbanistica sono stati sollevati alcuni
PRESIDENTE. Peraltro, devo dire non certamente importantissimi.
SAVARINO, presidente della Commissione. Esatto, che peraltro io
ritengo che se si andasse a resistere davanti alla Corte
costituzionale, poi
PRESIDENTE. Io sono stato favorevolmente colpito dall'impugnativa
del Governo nazionale.
SAVARINO, presidente della Commissione. Esatto. Io ritengo che noi
ne abbiamo assolutamente piena competenza, ma so che il Governo
Musumeci - e lì magari interverrà l'assessore, perché è competenza
sua, non mia - ha attivato un'interlocuzione col Governo nazionale,
per evitare l'impugnativa.
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo, onorevole Savarino.
SAVARINO, presidente della Commissione. Oggi, invece, sugli
articoli noi abbiamo già
PRESIDENTE. Onorevole Savarino, c'è stata, oggettivamente, già
durante la discussione e il voto dell'urbanistica, ci sono state
moltissime connessioni tra la legge sull'urbanistica e quella
sull'edilizia, per cui che ci sia una connessione tra le due leggi
è emerso in modo evidente, per cui noi oggi andiamo avanti.
SAVARINO, presidente della Commissione. Questo le volevo chiedere.
PRESIDENTE. Iniziamo con la relazione. Dopodiché sarà mia cura
capire se è il caso di rinviare alla settimana prossima o di
sospendere la discussione generale per riprenderla la settimana
prossima, oppure chiuderla oggi e andare agli articoli
direttamente.
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge nn. 669-
140-453/A
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lo Curto,
per svolgere la relazione.
LO CURTO, relatore. Sì, grazie signor Presidente. Governo,
onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è la sintesi di
tre diverse proposte.
PRESIDENTE. Scusate, onorevoli colleghi, dopo questo interesse che
c'è stato, almeno ascoltiamo l'onorevole Lo Curto e la relazione
che sta svolgendo.
LO CURTO, relatore. Onorevoli colleghi, il presente disegno di
legge è la sintesi di tre diverse proposte legislative che sono
state presentate sia dal Governo, sia dai colleghi.
E' una legge molto tecnica, mette ordine, semplifica, chiarisce e
velocizza procedure, intervenendo nella complessa disciplina delle
norme nazionali e regionali preesistenti che qui vengono
richiamate, recepite, ridefinite.
La IV Commissione ha scelto come testo base quello del Governo ed
ha proceduto, attraverso una fase istruttoria nella quale sono
stati sentiti, naturalmente, gli ordini professionali, gli
stakeholder e le associazioni del terzo settore.
Come si potrà evincere dal testo con questa proposta si vuole
modificare ed integrare la legge regionale n. 16 del 10 agosto
2016, con la quale a suo tempo l'ARS ha recepito il Testo Unico in
materia di edilizia approvato con il D.P.R. 380 il 6 giugno del
2011.
Una prima finalità della presente legge è di porre fine ad una
situazione di incertezza normativa stante le diverse competenze
della nostra Regione.
E' opportuno rilevare che la legge n. 16 già recepiva in modo
dinamico la maggior parte delle norme nazionale; mentre un'altra
parte del D.P.R. 380 è stata recepita con alcune modifiche.
Le modifiche che sono oggetto del presente disegno di legge si
sono rese necessarie innanzitutto per coordinare le norme statali
con le competenze regionali derivanti dallo Statuto, in secondo
luogo perché si vuole istituire in anticipo rispetto al legislatore
statale lo STARS che è un sistema agevole di trasmissione degli
atti.
Ed infine perché si ritiene indispensabile mantenere in capo alla
Regione siciliana le competenze volte alla tutela dell'ambiente e
alla regolamentazione di talune fattispecie edilizie che hanno
ricaduta finanziaria, come i costi di costruzione.
Il percorso definito nel corso dei lavori della Commissione
evidenzia una sostanziale condivisione della necessità di approvare
questo disegno di legge, innanzitutto, perché alcune modifiche
della normativa statale non operano in modo immediato ma richiedono
una legge di recepimento come nel caso del Decreto legislativo n.
222 del novembre 2016.
Il secondo motivo è che il contenuto di talune norme della legge
n. 16 del 2016 va chiarito in modo da non generare equivoci.
Il terzo si ravvisa nella necessità di adeguare il testo normativo
alle decisioni della Consulta che con la sentenza n. 232 del 2017
ha dichiarato l'illegittimità di tre articoli.
Infine, ma non da ultima, la necessità di prevedere interventi
semplificatori e di stimolo dell'economia che è stata falcidiata
anche dall'emergenza sanitaria in atto.
Per le stesse ragioni, appunto succitate, io ritengo che, al di là
del fatto che questa sia una norma molto tecnica, mi piace
sottolinearne la valenza politica perché quando si parla di
velocizzare, armonizzare, rendere chiare, esemplificare norme che
riguardano l'edilizia si vuole dare un impulso economico ad un
settore assolutamente trainante dell'economia regionale.
L'articolo 1 prevede una modifica alla legge regionale n. 16 del
2016 di tipo metodologico, nel senso che nella predetta legge
regionale gli articoli recepiti dinamicamente erano elencati
singolarmente, unitamente a quelli recepiti con modifiche. Invece
con questa modifica che è in esame sarà introdotto il recepimento
dinamico di tutto il testo del DPR n. 380/2001 ad eccezione degli
articoli appunto modificati. In tal modo le norme di settore
dell'ordinamento nazionale saranno recepite molto più facilmente.
L'articolo 2 è finalizzato alla proroga dei termini per
l'emanazione del Regolamento Tipo Edilizio Unico e per l'attuazione
dello Sportello telematico per i titoli edilizi abilitativi della
Regione, quello che abbiamo definito STARS.
Il comma 1 dell'articolo 3 recepisce alcuni interventi che la
normativa statale ha regolamentato senza alcuna autorizzazione o
comunicazione in regime di edilizia libera.
Inoltre, prevede una semplificazione degli interventi volti a
favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e di quelli
per il riutilizzo delle acque.
Infine, semplifica le procedure degli interventi edilizi
finalizzati all'ottemperanze delle disposizioni legislative a
seguito della realizzazione di manufatti in assenza di titolo
abilitativo.
Al comma 2 sono stati meglio definiti taluni interventi da
effettuare previa comunicazione asseverata.
L'articolo 4 intende modificare la legge regionale n. 16/2016
prevedendo la possibilità di effettuare nelle aree dove non sono
stati approvati gli strumenti attuativi previsti dallo strumento
urbanistico generale, interventi di ristrutturazione edilizia in
luogo di quelli di maggiore impatto che sono di ristrutturazione
urbanistica.
Al comma 3 è data facoltà al privato di realizzare, nel caso di
vincoli preordinati all'esproprio decaduti e conformemente agli
strumenti urbanistici comunali opere di riqualificazione urbana e
in materia di servizi pubblici.
L'art. 5 specifica le caratteristiche del recupero volumetrico, a
fini abitativi, degli ammezzati e per il contenimento del consumo
del suolo e per una maggiore chiarezza normativa, elenca talune
fatti specie edilizie per le quali è consentito il recupero
volumetrico, anche con prevalenza su alcuni atti amministrativi.
Inoltre, tra gli interventi di trasformazione urbanistica e di
edilizia subordinati a permesso di costruire sono permessi quelli
di riqualificazione urbana attraverso l'insediamento di attività
commerciali o artigianali.
All'art. 6, che è un articolo di semplificazione, essenzialmente
sono eliminati i riferimenti alla dichiarazione di inizio attività
- la DIA - per adeguare la normativa regionale al decreto
legislativo n. 222 del 2016.
L'art. 7 corregge il riferimento normativo, per la soglia
dell'affidamento dei lavori pubblici e fornisce chiarimenti sul
pagamento del costo di costruzione su interventi in edifici
esistenti.
L'art. 8 modifica alcuni commi della normativa sulla riduzione o
esonero del contributo di costruzione, adattando la terminologia
alla nuova normativa di riferimento e prevedendo la possibilità per
i comuni di ridurre il contributo di costruzione nel caso di
interventi finalizzati all'ottenimento di una migliore qualità
ambientale.
L'art. 9 precisa meglio taluni aspetti della segnalazione
certificata di inizio attività - la SCIA. E' inoltre prevista la
possibilità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria
necessaria al frazionamento o accorpamento di edifici ubicati in
zone agricole.
L'art. 10, al comma 1, aggiorna i riferimenti normativi e, al
comma 3, abroga una norma che permetteva ai comuni di concerto con
enti preposti al vincolo di impedire in alcune zone la
realizzazione di interventi di demolizione o ricostruzione o di
varianti attraverso la mera SCIA.
L'art. 11 intende apportare talune modifiche nella determinazione
delle variazioni essenziali, per rendere più agevole l'esecuzione
delle varianti in corso d'opera.
La norma proposta all'art. 12 prevede la modifica dell'art. 14
comma 1, della l.r. n. 16, del 2016 che consentiva il rilascio del
permesso in sanatoria, nel caso di intervento edilizio di cui si
fosse attestata la conformità di disciplina urbanistica e di
edilizia vigente, al solo momento della presentazione della domanda
e non anche a quello della realizzazione dello stesso.
Il predetto art. 14 è stato dichiarato incostituzionale dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 2017, poiché
discostandosi dalla normativa nazionale, che prevede la doppia
conformità, ha travalicato la competenza legislativa esclusiva
attribuita alla Regione in materia di urbanistica, invadendo la
competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale.
L'art. 12 del presente disegno di legge, precisa, pertanto, che il
rilascio del permesso in sanatoria sulla base della non
ottemperanza alla doppia conformità è valido solo ai fini
amministrativi.
E' da evidenziare che la medesima norma ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della l.r. 23 del 2004 è vigente in Emilia Romagna. Con il
comma 9, similmente all'art. 17 bis, della suddetta legge
dell'Emilia Romagna, si vogliono salvaguardare edifici di vecchia
edificazione, quando non erano stati, ancora, apposti taluni
vincoli.
L'art. 13 intende riscrivere parte dell'art. 16, della l.r. n. 16
del 2016, per il quale era stata dichiarata l'illegittimità
incostituzionale di due commi, pertanto è stato diversamente
definito l'ambito di competenza del dirigente generale del
Dipartimento regionale e sono state risolte alcune criticità
procedurali.
L'art. 14 proroga l'istituzione dello sportello unico per
l'edilizia, stante i gravi ritardi che sono stati registrati sulla
questione dall'approvazione della norma di riferimento ad oggi.
L'art. 15 prevede, che in alcuni casi, il richiedente del permesso
di costruire, convenzionato, si impegni nella programmazione di
altri servizi, oltre quelli già elencati, quali quelli, legati alla
fruizione dell'elettricità, del gas, della pubblica illuminazione e
della telefonia.
L'art. 16, onde evitare possibili rilievi di costituzionalità,
assicura che nel settore delle cave siano rispettati i criteri
minimi per le aree designate come zone di protezione speciale -
ZPS - , dal decreto ministeriale 17 ottobre 2007.
L'articolo 17 è finalizzato alla regolamentazione delle cessioni
di cubature e del trasferimento dei diritti edificatori da parte
dei comuni.
L'articolo 18 modifica l'ammontare dei proventi dei contributi e
delle sanzioni pecuniarie di competenza dei comuni vincolandole,
per almeno il 50 per cento, alla realizzazione di opere legate alla
riqualificazione urbanistica e all'urbanizzazione.
L'articolo 19 aggiorna il riferimento alla normativa sul
procedimento amministrativo.
I commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono norme di interpretazione
autentica della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recepimento
del terzo condono edilizio nazionale di cui al decreto legge 269
del 2003.
In questa sede occorre, stante l'importanza della questione
trattata, approfondire la complessa normativa e la giurisprudenza
che nel corso degli anni hanno prodotto diverse e confliggenti
interpretazioni.
La norma di cui all'articolo 18, che si propone per
l'approvazione, essendo di interpretazione autentica, assume
valenza retroattiva e fa salve le istanze presentate per la
regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a
vincoli che non comportano inedificabilità assoluta, nel rispetto
di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente.
In sintesi è stabilito che il permesso di costruire in sanatoria
possa essere rilasciato, per le opere realizzate sino al 2004,
anche nei territori gravati da vincoli di inedificabilità relativa,
a condizione che l'ente preposto al vincolo rilasci parere
favorevole.
Tale norma nei fatti riprende il contenuto del parere 291/2010 del
31 gennaio 2012 espresso dalle sezioni riunite del Consiglio di
giustizia amministrativo e i contenuti di successive sentenze del
TAR siciliane che si sono celermente conformate a quanto
argomentato appunto dal CGA.
Nel predetto parere è affermato che, stante la competenza
attribuita alla Regione siciliana dallo Statuto autonomistico che
ha rango costituzionale nel settore dell'urbanistica e, stante che
la sanatoria edilizia non sarebbe assimilabile a grande riforma
dello Stato, il legislatore regionale avrebbe la facoltà di
ampliare o restringere la normativa in merito al rilascio di un
titolo edilizio in sanatoria.
Inoltre, è affermata la netta distinzione dell'ambito penale da
quello amministrativo, quindi non sussisterebbe un'invasione di
competenza della Regione nel settore penale che è di competenza
meramente statale.
Dopo tali premesse a seguito di una complessa interpretazione
delle leggi regionali di settore, anche con riferimento al
significato del recepimento dinamico, con la dicitura e successive
modifiche ed integrazioni', attuato dalla norma regionale del 1985
che prefigurerebbe, secondo il Consiglio una correlazione con
future leggi disciplinanti condoni edilizi, il CGA ha ritenuto che
parte delle fattispecie introdotte con la norma regionale di
recepimento del condono edilizio del 1985, segnatamente la
possibilità di sanare i manufatti abusivi in zone gravate da
vincoli di inedificabilità relativa, possano essere estesi
diversamente da quello che prevede la norma nazionale recepita
anche dal condono edilizio del 2004.
Bisogna tuttavia precisare che le premesse e l'interpretazione del
CGA non sono in toto condivise da altre istituzioni o Tribunali, ad
esempio, la Corte di Cassazione penale, nella sentenza n. 7400 del
2017 ha in primo luogo elencato alcune competenze dello Stato
previste dalla Costituzione, come la tutela del paesaggio, che non
potrebbero essere compresse dalla competenza della Regione
siciliana in materia di urbanistica e che limiterebbero la potestà
regionale di modificare la normativa nazionale in materia di
rilascio del permesso in sanatoria; in secondo luogo ha fornito
un'interpretazione letterale del recepimento regionale del terzo
condono edilizio del 2004, ritenendolo un recepimento soltanto
della normativa nazionale del 2004 e non retrodatabile ai contenuti
del condono dell'85'.
La Corte costituzionale è più volte intervenuta nella tematica de
qua, da un lato affermando che la disciplina della sanatoria degli
illeciti urbanistico-edilizi consiste in un intervento eccezionale
di grande riforma, riconducibile alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di sanzionabilità penale e alla
competenza legislativa concorrente in tema di governo di
territorio, dall'altro lato riconoscendo talune competenze
meramente amministrative alle Regioni a statuto ordinario e anche,
invero limitate, legislative alle Regioni ad autonomia
differenziata.
In sintesi, - questo è stato oggetto di un grande dibattito anche
abbastanza intenso e controverso su cui si sono registrate
posizioni differenziate all'interno della stessa Commissione -,
tuttavia la norma che si propone per l'approvazione sembra
necessaria perché, in primis, chiarirebbe una normativa che non può
essere relegata alla cosiddetta 'sanatoria giurisprudenziale'
effettuata dai tribunali amministrativi e alle diverse e spesso
divergenti interpretazioni degli uffici tecnici comunali e degli
assessorati regionali; in secundis favorirebbe l'attuazione del
principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge perché
in Sicilia, a legislazione vigente, solo i cittadini che si possono
permettere la presentazione di ricorsi amministrativi vedono
riconosciuto quello che appare un interesse legittimo. Su questo si
è concentrato il dibattito e credo che in Aula avremo ulteriore
modo di approfondire la questione.
Nel comma 3 è stabilito che dopo 90 giorni dalla presentazione
dell'istanza di condono edilizio, se la Sovrintendenza, ovvero, gli
altri enti coinvolti nelle procedure di esame dei condoni edilizi
non esprimeranno il relativo parere, si applicherà l'istituto del
silenzio-assenso.
L'articolo 21 interviene sui cambi di destinazione d'uso per le
costruzioni realizzate antecedentemente al 1976, con particolare
riferimento alle pertinenze; al comma 2 sono regolamentati alcuni
aspetti legati alle attività di affittacamere e a case ed
appartamenti vacanze.
L'articolo 22 sostituisce alla parola "abitativo" la parola
"abilitativo" che sembra essere più attinente alla norma di
riferimento.
L'articolo 23 amplia le norme abrogate previste dall'articolo 30
della legge regionale 16/2016, in particolare, alcune di queste
hanno per oggetto l'apertura di cave, altre sono superate da nuove
disposizioni legislative, ad esempio quelle sulle procedure per il
rilascio della concessione edilizia, la riduzione del contributo di
costruzione per interventi produttivi in verde agricolo, le
procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e
agibilità, e la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei
lavori.
Gli articoli 24, 25 e 26 intendono recepire con modifiche gli
articoli 63, 85 ed 86 del DPR 380/2001, al fine di rendere coerente
la normativa regionale con le vigenti norme di settore in materia
di lavori pubblici ed in materia di strutture.
L'articolo 27 precisa alcune parti dei procedimenti di SCIA e CILA
e stabilisce un termine per l'istituzione dello Sportello unico per
le attività produttive.
L'articolo 28 interviene sulla disciplina del certificato di
agibilità, con particolare riferimento agli immobili realizzati
dalla Pubblica amministrazione.
L'articolo 29 prevede al comma 1 l'inefficacia dei titoli
abilitativi nel momento in cui non siano state pagate le spettanze
ai professionisti, ed ai successivi commi la regolamentazione delle
relative procedure amministrative.
Negli ultimi tempi è infatti maturata la consapevolezza della
fragilità del patrimonio edilizio presente nella nostra Regione e,
in generale, in Italia. Tale fragilità non contraddistingue
soltanto il patrimonio storico e monumentale, ma anche e
soprattutto edifici di realizzazione recente, sia a carattere
residenziale sia a fini produttivi. Pertanto il legislatore ha
l'obbligo morale di prevedere, per gli edifici pubblici e privati,
una documentazione che ne rilevi le principali caratteristiche.
La norma che si propone per l'approvazione, all'articolo 30,
prevede quindi, nell'ambito dei regolamenti edilizi, l'istituzione
del Fascicolo del fabbricato, attraverso il quale si potrà ottenere
una ricognizione del patrimonio edilizio che promuoverà, nel medio-
lungo termine, la messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed una
maggiore stabilità e certezza nel settore della compravendita degli
immobili.
L'articolo 31 prevede il recepimento nella Regione della normativa
nazionale che chiarisce il regime amministrativo applicabile alle
attività private.
L'articolo 32 semplifica le procedure nel rilascio dei pareri
sulle procedure previste dal Testo unico sulle acque e impianti
elettrici prevedendo la competenza del genio civile.
L'articolo 33 intende eliminare alcune criticità che hanno reso
difficile l'applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 sulla
possibilità di effettuare interventi nei centri storici sulla base
dello studio di dettaglio sul patrimonio edilizio.
L'articolo 34 amplia la possibilità di procedere ai cambi di
destinazione d'uso delle pertinenze degli alloggi.
L'articolo 35, dopo innumerevoli rinvii, intende rendere
strutturale i possibili ampliamenti volumetrici contenuti nel
cosiddetto Piano Casa', dando così stabilità e certezza normativa
al settore.
L'articolo 36 è finalizzato a semplificare la realizzazione delle
linee elettriche di media tensione, uniformando le relative
procedure a quelle previste per le linee elettriche di bassa
tensione.
L'articolo 37, al fine del contrasto e la criticità causata dal
Covid-19, prevede la proroga dei titoli edilizi e dei piani
urbanistici attuativi e al fine di supportare le attività di
ristorazione per un periodo di due anni prevede, altresì, la non
applicazione del limite dei 50 metri quadri per la chiusura degli
spazi interni.
Infine, l'articolo 38 disciplina l'entrata in vigore della legge.
Concludo, signor Presidente e Governo, riaffermando appunto il
buon lavoro che è stato fatto in Commissione, in uno spirito di
assoluta collaborazione e condivisione anche del testo base che era
quello del Governo con alcune criticità che sono emerse proprio nel
riguardo di quell'articolo che prevede di estendere la sanatoria
per quelle finalità che abbiamo ritenuto - che si sono ritenute
anche da parte del Governo - indispensabili per evitare che si
avviino procedure di ineguaglianza sociale tra cittadini che
possono permettersi di adire ai tribali amministrativi e cittadini
che invece non hanno questa facoltà ma su cui chiaramente, al di
là di quello che è accaduto in Commissione, sarà poi l'Aula a
dovere decidere confrontandosi in un dibattito aperto, democratico
e sicuramente significativo in ragione comunque di questa riforma
che la Sicilia attende e che, soprattutto, darà grande respiro,
sollievo e grande slancio al settore importantissimo dell'edilizia.
Presidenza del Vicepresidente DI MAURO
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Lo Curto per la sua relazione e
passiamo alla discussione generale.
E' iscritto a parlare l'onorevole Trizzino. Ne ha facoltà.
TRIZZINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, preliminarmente
mi dispiace constatare che l'Aula non è piena, perché è un tema
importante.
Le discussioni generali non sono un fatto meramente obbligatorio,
sono importanti perché danno la linea politica che un Gruppo
parlamentare vuole tenere da qui alla fine e quindi alla votazione
finale. Per cui quello che dirò non è solo la posizione del
Movimento Cinque Stelle, è una disamina di quelli che sono i lati
positivi e i lati negativi di una legge che dobbiamo comunque in
qualche modo votare.
Questa era una considerazione preliminare che mi sentivo in dovere
di fare.
Sul disegno di legge 669, come ha ben spiegato il relatore, questo
disegno di legge nasce dalla necessità - dico necessità tra
virgolette - di agire a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale del 2017, n. 232 e, altresì, dalla necessità di
modificare la legge di recepimento del DPR 380 al decreto
legislativo n. 222 del 2016, necessità tra virgolette in realtà
perché, come sapete, la sentenza della Corte Costituzionale nel
momento in cui va ad abrogare determinate norme in contrasto
produce la reviviscenza di quelle che sono le norme che prima non
venivano applicate nel DPR 380. Mi riferisco in particolar modo
alla singola conformità nella sanatoria ordinaria.
Nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza della Corte
Costituzionale del 2017 è tornata in vigore in Sicilia - così come
lo era prima - la doppia conformità nella sanatoria ordinaria.
Il breve periodo nel quale era vigente questo strumento
assolutamente particolare è venuto meno nel momento in cui si è
pronunciata questa sentenza, quindi questa necessità di intervenire
la sentiamo più in relazione al decreto legislativo n. 222 che alla
sentenza del 2017 della Corte Costituzionale.
Ciò detto, comunque, è importante che il Parlamento regionale si
pronunci su una legge che è stata approvata quattro anni fa, che
vedeva la Sicilia con un gap di oltre sedici anni, perché il DPR
era del 2001 e quindi era giusto che ci fosse un pronunciamento -
una seconda volta chiaramente - del legislatore regionale.
Va detto una cosa, per chi era della passata legislatura lo
ricorderà, l'impianto della legge 16 nasce dalla volontà da un lato
i recepire il DPR dall'altro di fare salvo i principi dello Statuto
- e quindi dell'articolo 14 dello Statuto Siciliano - che ci
garantisce autonomia sotto il profilo del'urbanistica.
Ecco perché abbiamo voluto utilizzare questo metodo, che per certi
versi è anche difficile, però comunque da un segno forte dello
Statuto Siciliano, cioè un recepimento dinamico del DPR 380,
scusate un recepimento statico del DPR 380 e un recepimento
dinamico nei limiti del potere statutario di quelle norme del DPR
380 che volevamo modificare.
Forse l'eccessivo utilizzo di questa volontà statutaria della
Regione siciliana ha fatto sforare nella sentenza della Corte
Costituzionale.
Sono stati impugnati - lo diceva il relatore - tre articoli,
quindi nemmeno tanti, però sono tre articoli importanti.
Ci sono dei passaggi positivi di questo disegno di legge che noi
come Gruppo parlamentare apprezziamo, alcune modifiche
sull'edilizia libera, sull'edilizia asseverata, ci sono stati degli
aggiustamenti e abbiamo apprezzato anche il fatto che, ad esempio,
su alcune norme che il Movimento Cinque Stelle ha marcatamente
sponsorizzato come la certezza dei pagamenti per i liberi
professionisti è stata migliorata così come alcune norme della
maggioranza - mi riferisco all'onorevole Compagnone che però qui
non vedo sul fascicolo del fabbricato - fra l'altro norma che
voleva anche il Movimento Cinque Stelle.
E' stata inserito un proposito della Regione affinché un giorno vi
sia il fascicolo del fabbricato.
Poi norme sui centri storici perché c'è stata l'impugnativa. E poi
una cosa giustissima che è la proroga dei termini edilizi perché
siamo in fase Covid.
Ci sono degli elementi che non ci piacciono assolutamente.
La cronaca giornalistica ha avuto già modo di ricordare - lo
diceva anche il relatore - quali sono stati i momenti di contrasto,
non solo miei personali ma anche del Movimento Cinque Stelle con
questa proposta del Governo.
Sono fondamentalmente due, non mi dilungo nemmeno sugli
emendamenti perché - lo dico molto candidamente - non li conosco
perché nel fascicolo siamo arrivati credo all'articolo 10, per cui
non voglio dilungarmi sugli emendamenti, lo vedremo strada facendo.
I limiti che ho riscontrato in questo disegno di legge sono
fondamentalmente due: uno, ci sarà un ampio dibattito - vado per
termini brevi - uno quindi sulla sanatoria ordinaria e il discorso
della singola conformità che, a mio modo di vedere, non è stato
superato.
Mi conforta anche che il Servizio Studi ha fatto dei rilievi su
questa soluzione, che il relatore giustamente chiamava sanatoria
giurisprudenziale', e l'articolo 18, che oggi è rubricato articolo
20, che sulla sanatoria straordinaria, questa volta, che estende il
terzo condono edilizio di epoca berlusconiana al vincolo relativo.
Questi sono i due temi che non ci piacciono.
Lo dirò molto rapidamente, lo ripeto, durante la discussione dei
singoli articoli entrerò nel dettaglio delle questioni. La Corte
Costituzionale ha impugnato la singola conformità. Perché l'ha
impugnata? Perché l'articolo 36 del DPR dice che chi chiede la
conformità urbanistica in deroga di un immobile doveva avere quella
conformità al tempo in cui ha costruito quell'edificio, conformità
che può essere legata a un piano attuativo, a un piano regolatore
generale e al tempo in cui presenta la domanda, la doppia
conformità funziona in questo senso.
Abbiamo proposto nella legge 16 la singola conformità, è stata
impugnata - come dicevo la reviviscenza ha riportato la doppia
conformità - noi la stiamo modificando introducendo la sanatoria
giurisprudenziale.
Ora, la sanatoria giurisprudenziale è un istituto che in effetti
funziona, in Emilia Romagna un'ipotesi.
Ma a dire il vero - se andate a prendere la legge dell'Emilia
Romagna - non è soltanto questo il limite di questa norma, la legge
23/2004, e qui vorrei l'attenzione di tutti i deputati perché è un
tema che potrebbe essere nuovamente oggetto di contestazione da
parte della Corte Costituzionale.
La legge dell'Emilia Romagna, all'articolo 17, consta di due
commi. Il primo che prevede la sanatoria legale cioè la doppia
conformità e il secondo la sanatoria giurisprudenziale.
A me nemmeno piace questa soluzione perché dà possibilità a chi ha
commesso un illecito di optare per uno o l'altra soluzione perché
nel secondo caso - fatti salvi gli effetti penali - il bene viene
chiaramente condonato perché la sanatoria giurisprudenziale nasce
per questo oppure puoi optare per la sanatoria legale qualora sei
convinto che la tua situazione era impari al tempo in cui hai
costruito l'immobile.
Al netto di questa discussione, non stiamo copiando
pedissequamente quello che è il dettato della legge dell'Emilia
Romagna, già questo è un limite.
Ma il secondo limite, al di là dell'aspetto giuridico, perché è
chiaro che il principio della doppia conformità ha un suo
fondamento, dire che un bene deve essere legittimo al momento in
cui l'hai costruito e al momento in cui stai chiedendo la sanatoria
dà l'immagine di uno Stato, di una Regione forte.
Nel momento in cui faccio un abuso, consapevole del fatto che
domani la Regione potrà modificare quel piano regolatore mi dà
l'idea di uno Stato fragile che attraverso un piano regolatore
comunale può andare a sanare l'abuso che ho commesso.
La forza della doppia conformità sta in questo. Con la singola
conformità, o con la conformità giurisprudenziale, questa cosa
viene meno. E' anche vero, però, che è assurdo che un immobile che
è legittimo al tempo in cui vige il piano regolatore, nel momento
in cui faccio l'istanza debba essere abbattuto per poi essere
ricostruito esattamente per intero.
E qui entra in gioco il discorso della conformità
giurisprudenziale, perché io mi faccio il processo penale però la
casa resta in piedi. Tecnicamente potrebbe anche funzionare,
attenzionare, ma il punto quale è? Che ci sono batterie di sentenze
che dicono un'altra cosa. Il Servizio Studi citava delle sentenze
del 2017, io ne ho trovata una ancora più recente, che è di
quest'anno, di maggio, non è Corte Costituzionale ma è Consiglio di
Stato, che dice che l'utilizzo della sanatoria giurisprudenziale è
una violazione del principio di legalità dell'amministrazione
pubblica, cioè l'amministrazione pubblica non può utilizzare una
sentenza, non siamo in uno stato di common wall, non può utilizzare
una sentenza per legiferare se io devo mantenere gli effetti penali
o quelli amministrativi di un abuso. Ecco perché il Consiglio di
Stato dice per noi questa soluzione non funziona .
Quindi io volevo porre all'attenzione del Parlamento un tema che
per certi versi potrebbe essere oggetto di discussione, però non è
detto che torni di nuovo sui banchi della Corte Costituzionale e
noi lo dobbiamo evitare perché noi stiamo modificando una legge che
esce fuori dal palazzo della Corte Costituzionale, non dobbiamo
farcelo rientrare più
Secondo tema, e questo è quello sul quale chiaramente il Movimento
Cinque Stelle sarà inamovibile, al netto di questi due, qualsiasi
discussione è possibile, cioè se saltano questi due istituti, noi
così come sull'urbanistica siamo disposti a dialogare. Lo faremo
nei singoli articoli, ma è chiaro che se dovessero permanere queste
due soluzioni io voto, lo dico sin da subito, non può che essere
negativo, questo deve essere chiaro, per una questione di
correttezza istituzionale lo dico.
Il secondo punto è quello che era all'articolo 18, che oggi è
all'articolo 20, che è la sanatoria straordinaria. Lo sanno tutti,
lo sappiamo tutti, ce ne sono stati soltanto tre in Italia ai tempi
di Andreotti e ai tempi di Berlusconi, 80, 90 e l'ultima del
2003.
Quale è la differenza tra queste tre sanatorie? Che le prime due
erano un po' più estese, cioè garantivano la possibilità che un
immobile potesse essere sanato anche se insisteva in determinati
luoghi sui quali vincoli sono relativi, cioè quelli
fondamentalmente dove è necessario avere una autorizzazione:
paesaggi, quindi Beni culturali, Genio civile, disastro
idrogeologico, queste cose qua. Il terzo sull'edilizia è molto più
limitato. Quando Berlusconi fece il terzo condono edilizio ha detto
attenzione, noi possiamo condonare solo gli immobili che non
gravano su aree sui quali esistono vincoli relativi, a meno che non
si tratta di opere minori. Che cosa ha fatto il legislatore
regionale? Ha creato una norma, come in passato avveniva, che ha
fatto confusione così come tutti ricorderanno i 150 metri del 76
che ancora non si è capito come funziona, anche con il terzo
condono edilizio è successo la stessa cosa, cioè non si capisce se
si deve applicare, o meglio, ci sono una serie di batterie della
giustizia amministrativa, e non soltanto TAR, ma anche secondo
grado, che dicono che il terzo condono edilizio si applica anche
nelle aree a vincolo relativo.
E' chiaro che c'è una confusione incredibile. C'è stato un ampio
scontro - avrete letto sui giornali - fra me e l'Assessorato, che
poi però si è tramutato in un dialogo nel quale abbiamo provato a
capire le motivazioni per le quali c'è questa situazione, ed è vero
in effetti, ci sono sentenze del Consiglio di Stato e del TAR che
danno ragione a chi sostiene che il terzo condono edilizio si
applica anche nelle aree a vincolo relativo. E' una questione che
va chiarita, sicuramente, però sta di fatto che la Corte
Costituzionale non è mai tornata indietro sul discorso che il terzo
condono edilizio non può che essere una materia dell'ordinamento
penale e in quanto tale, siccome l'articolo 167 della Costituzione
dice che sull'ordinamento penale le regioni non hanno nessuna
competenza, anche la Regione siciliana per quanto abbia competenze
in materia urbanistica non può fare niente. Quindi è estremamente
probabile, lì c'è una vana possibilità, ma qui è estremamente
probabile che se dovessimo approvare in questi termini l'articolo
20 la legge che uscirà fuori da questo Parlamento verrà impugnata.
Per cui, e chiudo, noi siamo assolutamente disponibili al dialogo,
come abbiamo fatto anche con altri testi di legge, perché comunque
è una norma che può servire, però se la questione dei due temi
rimarrà immutata, è chiaro che il Movimento Cinque Stelle non potrà
che votare in senso contrario.
L'ultima cosa - e chiudo, davvero - si è discusso in una
precedente riunione di capigruppo della possibilità di inserire le
modifiche, l'onorevole Cracolici chiedeva prima, sull'urbanistica.
PRESIDENTE. Onorevole Trizzino, l'ho lasciata parlare perché lei,
ovviamente, è il portavoce del suo Gruppo parlamentare per tutte le
questioni di urbanistica, però si avvii alla conclusione.
TRIZZINO. Volevo concludere, se mi dà la possibilità, proprio un
minuto le rubo. È un'osservazione che va fuori il disegno di legge,
cioè della possibilità di inserire le modifiche alla legge 19 in
questo testo. Siccome è un testo complicato, dove ci sono 500
emendamenti, avevo proposto - ma chiaramente il Presidente lo deve
decidere - se la Commissione si potesse fare carico di un disegno
di legge di modifica alla legge 19 che andasse più velocemente in
Aula - chiaramente con il consenso dell'Assessore - e quindi
approvato in tempi più rapidi. Se poi riusciamo a garantire che
questo disegno di legge esce fuori più velocemente, è chiaro che le
cose possono rimanere come stanno.
PRESIDENTE. Ha terminato l'onorevole Trizzino, al quale abbiamo
consentito di fare un intervento più ampio, considerato che è il
responsabile di tutti i temi urbanistici del Gruppo parlamentare
cui appartiene. La discussione continua con altri interventi.
E' iscritto a parlare l'onorevole Assenza e poi l'onorevole
Palmeri.
Prego, onorevole Assenza, ha facoltà di parlare.
ASSENZA. Signor Presidente, brevissimamente, con l'onorevole
Trizzino abbiamo discusso in varie occasioni di queste
problematiche - io facevo parte della IV Commissione nella scorsa
legislatura e ci siamo in alcuni casi scontrati - ma il più delle
volte si è riusciti a trovare una soluzione mediana. Ha già
centrato le problematiche, però vorrei dire che le soluzioni cui
perviene significa lasciare le cose come stanno, e credo che questa
la Sicilia non se lo possa più consentire.
Arrivare alle ipocrisie di conservare l'interpretazione della
vecchia sanatoria, ex art. 13, per cui tu potevi, nel momento in
cui cambiava la realizzazione della situazione urbanistica prevista
dal P.R.G. e quell'immobile teoricamente poteva essere costruito ex
novo, e però non ammettere la possibilità di sanarlo oggi,
significa arrivare all'assurdo, per cui tu, poiché all'immobile al
momento in cui era costruito era abusivo, intanto lo demolisci, poi
presenti o contemporaneamente presenti un progetto dello stesso
immobile e lo puoi realizzare nuovamente. Significa creare delle
assurdità assolute, veramente, nel contesto dei vari Comuni, mentre
lo stesso risultato si può, e questo è chiaro, lo possono prevedere
i P.R.G. e già lo prevedono, sanzionando il titolare di quella
licenza, della nuova licenza, che al momento in cui ha costruito
aveva costruito in maniera abusiva, di rendere conforme
quell'immobile, pagando magari per tre volte, per quattro volte,
gli oneri di urbanizzazione. Non arrechiamo nessun danno al
territorio, perché ripeto, quell'immobile sulla base del vigente
piano può essere regolarmente costruito, e non ci trinceriamo sulla
ipocrisia che non facciamo un favore agli abusivi.
Per non parlare poi dell'altro tema affrontato dall'onorevole
Trizzino, per cui assistiamo al paradosso che in Italia, in tutto
il resto d'Italia, quegli immobili sono stati sanati, in Sicilia
chissà perché, per volontà divina, devono restare a continuare
abusivi, che si tratta di centinaia e centinaia, se non migliaia di
immobili che nessuno demolirà mai, ma che lasciamo anche questi
nell'assoluto limbo, e questi sono argomenti in cui questo
Parlamento deve riacquistare la voglia e l'orgoglio di entrare nel
merito, bene ha fatto la Commissione a portare in Aula questo
disegno di legge, che può essere ancora migliorato, per il quale
dobbiamo dare tutti il nostro contributo, senza barriere
ideologiche, senza preconcetti di sorta, senza ergerci a Savonarola
di chissà quale politica indiscriminata.
Chiariamo intanto che di nessuna sanatoria parliamo, che non
parliamo di immobili che siamo stati costruiti ieri o l'altro ieri,
ma di risolvere problemi che risalgono a trenta, quarant'anni fa, e
che sarebbe veramente, assolutamente demagogico, oggi, pretendere
di risolvere ex post, con un colpo di spugna o con una sega
elettrica, ma che si devono risolvere chirurgicamente, affrontando
la questione con assoluta libertà di pensiero e nel rispetto della
legge.
E' chiaro che quella legge doveva essere impugnata dalla Corte
Costituzionale. Noi ci eravamo arrogati, come Assemblea regionale,
l'ipotesi di dare una concessione edilizia che così poteva portare
all'estinzione dei reati. Questa norma, così come studiata oggi,
evidentemente fa giustizia di questo errore in cui siamo caduti
nella scorsa legislatura.
E' chiaro che, fatte salve le conseguenze penali del reato e
quindi la condanna penale, però permettono nel momento in cui
urbanisticamente quell'immobile può essere regolarizzato, di farlo
in via amministrativa. Le conseguenze penali resteranno inalterate.
C'è il discorso del doppio binario nell'esecuzione della sentenza
penale, però qui ci addentreremmo nel tecnicismo e non è il caso.
Però, è chiaro la situazione amministrativa resta competenza
dell'ente locale, e su questo la Regione Sicilia ha tutto il
diritto di intervenire e di legiferare.
PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'onorevole Palmeri. Ne ha
facoltà.
PALMERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sicuramente la
norma che ci apprestiamo a votare, di modifica della L. 16/2016, ha
l'enorme pregio di fare recepire diverse modifiche della normativa
statale. Diversi nostri emendamenti del Gruppo Attiva Sicilia sono
stati inseriti, approvati e hanno sicuramente contribuito a un
miglioramento di alcune norme.
Devo, inoltre, fare presente che all'articolo 1, sebbene ci sia un
recepimento dinamico del testo del D.P.R. 380/2001, abbiamo
presentato diversi emendamenti per fare in modo che questo
recepimento vada a superare difformità che si sono create in alcune
parti in seguito all'approvazione del Decreto-semplificazione, la
Legge 120/2020, che potrebbe portare alcuni dubbi interpretativi, a
danno quindi delle imprese e dei privati.
Inoltre, non posso esimermi dal puntualizzare e dallo
stigmatizzare, sicuramente, una serie di emendamenti che sono stati
presentati, che, probabilmente potrebbero portare un rischio di
impugnativa al pari di altri interventi. Sicuramente non condivido
l'ex articolo 18, oggi articolo 20, in quanto quest'articolo, come
già è stato detto, stabilisce il permesso e il condono, nei fatti,
in aree che sono interessati da vincoli di inedificabilità relativa
per le opere che sono state realizzate fino al 2004. Questa norma
ricordiamo che prende forza da un parere del CGA del 2012. Ma
ricordiamo che questi pareri del CGA non hanno valore di sentenza,
valgono soprattutto per le fattispecie specifiche a cui ci si
riferisce.
Inoltre, ricordiamo che la Regione siciliana ha integralmente
recepito la norma nazionale 326/2003 e, quindi, questa cosa è stata
chiarita in maniera inequivocabile anche da alcuni pareri
dell'Assemblea regionale siciliana e pareri legislativi.
Quindi, alla luce di questo fatto, chiaramente non posso che
invitare anche il Governo a considerare il ritiro dell'articolo 20,
per evitare ulteriori impugnative da parte dello Stato, così com'è
già successo con alcuni articoli della legge urbanistica. Mi
auguro, quindi, che saranno accolti i suggerimenti e gli inviti che
perverranno dall'Aula e, sicuramente, in uno spirito di
collaborazione che sempre ci contraddistingue.
PRESIDENTE. Stante il fatto che, in questa fase, non ci sono altri
interventi
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. La discussione continua martedì prossimo; però, se
lei chiede di parlare, ne ha facoltà.
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente Signor
Presidente, vorrei intervenire perché credo che, al netto del fatto
che potrei essere anche pronto, ovviamente, ad intervenire martedì,
se del caso, però sarebbe un errore non intervenire oggi,
soprattutto per evidenziare alcuni passaggi, primo fra tutti il
sentito ringraziamento all'onorevole Lo Curto che ha voluto
rappresentare all'Aula una relazione non di maniera, ma una
relazione davvero minuziosa, approfondita, appassionata e
competente. E siccome questo, devo dire, non accade spesso, ho
sentito il dovere morale, prima che politico, di intervenire,
perché ho ascoltato con molta attenzione.
Così come ho ascoltato, con la stessa attenzione, gli interventi
che si sono succeduti. L'approccio dell'onorevole Trizzino su
questi temi non è, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il
Governo, una novità e quindi la sua onestà intellettuale ci ha
visti confrontarci in Commissione, seppur in alcuni casi da
posizioni diverse. E però è un approccio assolutamente onesto,
ripeto, sotto il profilo intellettuale, che mi fa pensare, perché
questo è quello che io mi sento di dire, poi entrerò per qualche
secondo nel merito di quella norma che pare essere il fulcro della
distonia tra il Governo e la maggioranza - per carità, ci sono
anche alcuni deputati dell'opposizione al Governo che hanno
sostenuto questa giusta causa in Commissione, e sono convinto che
lo faranno anche in Aula - però quello che mi piace sottolineare è
la partenza corretta sotto il profilo dell'approccio. Perché in
Commissione, così come leggo oggi in Aula, c'è stato un approccio
corretto, non strumentale, nella volontà, che il Governo conferma,
di ascoltare i suggerimenti e di confrontarsi quindi apertamente
per arrivare, perché no, a una soluzione unitaria.
E' evidente, però, che sui principi questo Governo non intende
deflettere. E io vorrei partire - ma non la farò lunga, resterò nei
due minuti che mi sono ancora consentiti - dalla valutazione
semantica del termine sanatoria. La sanatoria prevede che approvata
una legge, tutte le opere realizzate che riguardano la competenza
di quella legge vengano, in maniera assolutamente automatica e
consequenziale sanate. L'ex articolo 18, oggi articolo 20,
onorevoli colleghi, non sostiene questo: primo perché il Governo
Musumeci, come abbiamo sempre detto, non proporrà mai sanatorie e
non lo ha fatto neanche questa volta; secondo, ed è molto più
importante - e chi avrà la possibilità di leggere, se lo capirà, ma
io spero che tutti avrete la volontà di approfondirlo, lo capirete
- vi renderete conto che laddove si parla di vincolo di
inedificabilità relativa, si parla della obbligatorietà di un
previo parere favorevole delle autorità preposte al controllo. E
quindi, nel momento in cui dovesse essere approvata questa norma il
cittadino si troverebbe di fronte al previo parere favorevole
dell'autorità preposta al controllo, sia essa il Corpo forestale,
sia esso il Genio civile, siano esse le Sovrintendenze e soltanto
in questo caso, e nella considerazione che si tratti di vincolo di
inedificabilità relativa, si potrebbe poi passare alla fase
successiva.
In realtà quello che è accaduto fino ad oggi in Sicilia, è un
fatto che determina il disdoro delle classi dirigenti che ci hanno
preceduto, perché al netto delle ordinanze di due assessori del
Governo Crocetta, che hanno cercato di superare in via
amministrativa questo argomento - ma poi ne faremo oggetto di
discussione ed entreremo nel merito, oggi mi piace soltanto
accennarlo - la classe politica che ha preceduto questo Parlamento
ha spesso trovato una via di fuga attraverso le decisioni della
Magistratura, cioè si è preferito delegare alla Magistratura, che
poi per competenza ha agito - a volte così come è emerso da un
convegno al quale pure abbiamo partecipato l'onorevole Trizzino, la
Presidente Savarino ed io - in distonia tra la giustizia penale e
la giustizia amministrativa e abbiamo scelto, meglio dire ed ha
scelto chi c'era prima di noi di fare decidere ai Magistrati.
Questo Governo sta proponendo al Parlamento di riattribuirsi le
proprie capacità attraverso l'applicazione di una norma che prevede
oggi la possibilità attraverso la Magistratura di ottenere una
sanatoria che fa riferimento alla norma nazionale, perché il
sistema normativo regionale non è stato capace, non ha avuto il
coraggio, non ha avuto la competenza di adeguarsi alla legislazione
nazionale.
Ciò detto, ribadisco che su questo, come su tutti gli altri temi,
il Governo non si straccerà le vesti, consapevole com'è che l'Aula
è sovrana, ma consapevole, così come deve essere l'Aula, che il
Governo eserciterà in pieno le sue funzioni perché faremo di tutto
per raggiungere l'obiettivo che la Sicilia, ma soprattutto che i
siciliani, siano trattati alla stessa stregua di tutti gli altri
cittadini italiani.
Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, così come era stato stabilito ad
inizio di seduta, continueremo la discussione martedì prossimo
alle ore 16.00 relativamente al disegno di legge che abbiamo
esaminato.
Relativamente al disegno di legge posto al n. 2) del II punto
dell'ordine del giorno, Riconoscimento della legittimità dei
debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera
e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche ed integrazioni - D.F.B. 2020. Mese di gennaio . (n.
721/A), vista l'assenza di tanti colleghi, proporrei il rinvio a
martedì prossimo alle ore 16.00.
Se non sorgono osservazioni, la seduta è rinviata a martedì, 3
novembre 2020, alle ore 16.00.
La seduta è tolta alle ore 18.02 (*)
(*) L'ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul
sito web istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana, è il
seguente:
Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII Legislatura
XIX SESSIONE ORDINARIA
226a SEDUTA PUBBLICA
Martedì 3 novembre 2020 - ore 16.00
ORDINE DEL GIORNO
I -COMUNICAZIONI
II -DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016,
n. 16 recante Recepimento del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380 .
(nn. 669-140-453/A) (Seguito)
Relatore: on. Lo Curto
2) Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni -
D.F.B. 2020. Mese di gennaio . (n. 721/A) (Seguito)
Relatore: on. Savona
3) Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.
D.F.B. 2020. Mese di febbraio . (n. 770/A) (Seguito)
Relatore: on. Savona
4) Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi . (n. 686/A)
(Seguito)
Relatore: on. Pellegrino
VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio