Presidenza del vicepresidente Foti
La seduta è aperta alle ore 16.15
PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta
precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che
intendano prenderne visione e sarà considerato approvato in assenza
di osservazioni in contrario nella presente seduta.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per la seduta
odierna, gli onorevoli De Luca, Marano, Mangiacavallo e Pagana.
L'Assemblea ne prende atto.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui
all'articolo 83 del Regolamento interno dell'Assemblea saranno
riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do
il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni
mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel
corso della seduta.
Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera
personale di voto.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI)
Rinvio delle Comunicazioni del Governo in ordine al Piano per la
transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come molti di voi sapranno,
l'assessore Baglieri, per pregressi improrogabili impegni assunti
per oggi, non potrà partecipare alla discussione sul punto II
Comunicazioni del Governo in ordine al piano per la transizione
energetica sostenibile e le aree idonee . Per cui, ci ha chiesto di
rimandare la discussione alla prossima settimana.
Oggi possiamo trattare il disegno di legge posto al punto III
Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della
Repubblica in merito alla nuova organizzazione dei Tribunali
ordinari , il cui relatore è l'onorevole Pellegrino, che mi ha
detto che sta raggiungendo l'Aula.
In più, a titolo informativo, vi dico che a seguito delle
osservazioni del Servizio dei Lavori d'Aula e del Servizio Studi,
le Commissioni competenti hanno apportato alcune modifiche ai
disegni di legge che erano iscritti all'ordine del giorno.
Segnatamente, la IV Commissione ha già completato e trasmesso il
lavoro apportato al disegno di legge n. 340, acque reflue, acque
depurate, e la III Commissione oggi ha evaso il lavoro sul disegno
di legge a proposito di denominazioni comunali, che troveremo
domani iscritti all'ordine del giorno. E domani anche acque termali
che è pronto. Quindi, domani faremo questa attività.
Sul conflitto in atto tra Russia e Ucraina
SCHILLACI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHILLACI. Grazie Presidente, colleghi deputati e cittadini, oggi
presenziando quest'Aula parlamentare non si può non spendere delle
parole per ciò che sta avvenendo nel cuore dell'Europa. Una vicenda
che non ci saremmo mai aspettati di vedere e di vivere. Vecchi
fantasmi che riemergono dal passato, che mietono vittime, scatenano
violenza e impongono nuovi scenari.
Innanzitutto, desidero esprimere tutta la mia solidarietà, a nome
del Movimento Cinque Stelle, ma immagino di tutta quest'Aula, e
vicinanza al popolo ucraino, che sta vivendo giorni e notti
terribili, ai bambini, la cui vita verrà spezzata o drammaticamente
sconvolta per sempre.
Le immagini delle colonne di russi alle porte di Kiev allarmano il
mondo intero e non vorremmo che evocassero un'altra Sarajevo, con
un ritorno al passato di trent'anni.
Siamo, quindi, speranzosi in un'interruzione immediata di questo
disegno folle, violentatore di democrazia e progresso. Ci auguriamo
un'escalation del dialogo e della mediazione, e non del conflitto,
da parte di tutti gli attori per una speranzosa pacificazione nel
più breve tempo possibile.
Naturalmente, questa guerra fa emergere scenari che sono di gran
lunga gravi e che impongono una riflessione anche sulla
indipendenza energetica, dell'Italia e della Sicilia. Quindi, io,
naturalmente, prenderò parola quando ci sarà, poi, il dibattito
sulle energie rinnovabili, sostenibili che ci auguriamo presto la
Sicilia possa fare degli interventi decisivi e investimenti
importanti per renderci, finalmente, autonomi da qualsiasi altra
potenza. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Schillaci, per avere riportato, qui
in Aula, questo argomento che ci vede tutti uniti, compatti. La
scorsa settimana abbiamo anche dato come indirizzo al Governo,
attraverso un ordine del giorno, tutta il nostro appoggio qualora
volesse fare delle iniziative di carattere, diciamo, diplomatico o
di volontariato a sostegno dei popoli offesi.
Chiaramente, ringraziamo tutte le associazioni di volontariato,
cattolico-laico, e tutti quelli che si stanno mobilitando in varie
raccolte di alimenti, farmaci e quant'altro e dando disponibilità
all'accoglienza dei profughi.
Seguito della discussione del disegno di legge Schema di progetto
di legge da proporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana, recante
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 - Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico
Ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 14
settembre 2011, n. 148' (n. 1088/A)
PRESIDENTE. E' arrivato l'onorevole Pellegrino. Onorevole
Pellegrino, la invito a sedersi al banco della Commissione, così
come i membri della I Commissione presenti in Aula, perché
trattiamo il disegno di legge n. 1088/A, che non ha emendamenti.
Invito, quindi, di nuovo la I Commissione a prendere posto al banco
della Commissione. Stanno distribuendo il testo.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE. Stiamo aspettando che la I Commissione prenda posto al
banco della Commissione per la trattazione del disegno di legge n.
1088/A che riguarda uno schema di legge voto, da indirizzare alle
Camere, sul ridimensionamento che avvenne nel 2012 di tante sedi, e
qui, in Sicilia, gli effetti sono stati importanti, le refluenze di
questo sottodimensionamento.
La I Commissione ha elaborato questo testo. Nella relazione trovate
un po' più nel dettaglio quali sono i territori come Nicosia,
Mistretta che hanno perso questi presìdi di legalità, e poi ancora
Salaparuta, Poggioreale, Partanna, Gibellina, Santa Ninfa, in modo,
insomma, da sollecitare a livello nazionale un ripensamento su
queste circoscrizioni e, immagino, riaprire parte se non tutti di
questi presìdi.
Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione e relatore,
onorevole Pellegrino, per svolgere la relazione.
PELLEGRINO, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, brevemente. A parte tutto quello
che è stato detto, egregiamente, dalla Presidenza, debbo dire che
il disegno di legge ci è stato anche sollecitato a seguito del
fatto che già in Parlamento nazionale si sta discutendo nella
Commissione Giustizia di analoghi disegni di legge che sono stati
approvati con legge voto da alcuni Consigli regionali e da altre
province, da Consigli regionali, sì, non c'era più la provincia
autonoma perché non avevano approvato il disegno di legge. Quindi,
è un'esigenze, e l'urgenza è proprio determinata da questo, di
evitare di essere gli ultimi perché aspettano solamente il nostro
disegno di legge per andare avanti in Commissione Giustizia.
PRESIDENTE. Grazie, Presidente. Allora, è stato distribuito il
testo perché non ci sono emendamenti a questa proposta e quindi
passiamo agli articoli.
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Art. 1.
Introduzione dell'articolo 8 bis nel decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
155 e successive modificazioni è inserito il seguente:
Art. 8 bis.
Interventi delle Regioni
1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia
giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo
decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del
principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato
dell'Unione europea, su richiesta delle Regioni interessate il
Ministro della Giustizia dispone, sulla base di apposite
convenzioni, che sia stabilito il ripristino della funzione
giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali orinari e delle
Procure della Repubblica soppressi dell'articolo 1.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono che le spese di
gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del
personale di custodia e vigilanza delle strutture siano poste
integralmente a carico del bilancio della Regione richiedente.
Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione
dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia
giudiziaria.
3. Le spese a carico delle Regioni, indicate al comma 2, possono
essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la
Regione.
4. Entro centottanta giorni dalla stipulazione delle convenzioni
di cui al comma 1, il Ministro della Giustizia provvede alla
riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei
Tribunali sub-provinciali riattivati ai sensi della medesima
disposizione e alla loro copertura.
5. In seguito al ripristino, ai sensi del comma 1, della funzione
giudiziaria dei Tribunali circondariali soppressi, sono
conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3
annessi al presente decreto, con ricostituzione dei relativi
circondari.».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Art. 2.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il comma 4 bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 155 e successive modificazioni;
b) il comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Art. 3.
Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento
giudiziario di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n.
12 e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991,
n. 374
1. Alla voce Corte di appello di Palermo della tabella A
allegata al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nel circondario del Tribunale di Sciacca:
1) sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa
Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;
2) sono soppressi i comuni di Gibellina, Partanna, Poggioreale,
Salaparuta e Santa Ninfa;
b) nel circondario del Tribunale di Termini Imerese sono soppressi
i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa
Entellina e Giuliana;
c) nel circondario del Tribunale di Marsala sono inseriti i comuni
di Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa.
2. Alla voce Corte di appello di Palermo della tabella A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nel circondario di Sciacca:
1) nella circoscrizione del giudice di pace di Sciacca sono
inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani,
Contessa Entellina e Giuliana;
2) è soppressa la circoscrizione del giudice di pace di Partanna
con i comuni di Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e
Santa Ninfa;
b) nel circondario di Termini Imerese, nella circoscrizione del
giudice di pace di Corleone sono soppressi i comuni di Bisacquino,
Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;
c) nel circondario di Marsala è inserita la circoscrizione del
giudice di pace di Partanna con i comuni di Gibellina, Partanna,
Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa;
3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le
modifiche necessarie alla tabella N allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, al fine di
adeguarla alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Art. 4.
Disciplina dei procedimenti pendenti
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non determinano
spostamenti di competenza per territorio con riferimento ai
procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti
penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Art. 5.
Modifica delle piante organiche
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, le necessarie modifiche alle piante organiche degli
uffici giudiziari della Corte di Appello di Palermo».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Art. 6.
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non
derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato».
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
A questo punto, colleghi, mi comunicano che non possiamo
effettuare il voto finale perché manca il numero legale. Quindi,
rimandiamo la votazione finale a domani con l'ordine del giorno
integrato dei testi inviatici dalle Commissioni e...
(Intervento fuori microfono dell'onorevole Savarino)
PRESIDENTE. Onorevole Savarino, parli al microfono perché non
riesca a sentirla.
Sull'ordine dei lavori
SAVARINO. Potremmo, se la Presidenza è d'accordo, procedere anche
sull'articolato delle modifiche al disegno di legge edilizia così
come ci sono state richieste da Roma. Quindi, è un testo per lo più
blindato che l'Assessore Cordaro ha portato in Commissione.
PRESIDENTE. Se l'Assessore Cordaro è d'accordo, prego di
distribuire il testo
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Io sono
d'accordo, evidentemente mi rimetto all'Aula perché
PRESIDENTE. Se è d'accordo
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Siccome sono
delle
PRESIDENTE. Delle modifiche, è chiaro, certo.
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Posso,
Presidente?
PRESIDENTE. Sì, prego.
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Siccome sono
delle modifiche di carattere squisitamente, anzi esclusivamente,
tecnico che ci chiedono da Roma per un impegno assunto al fine di
non impugnare una norma e sono concordato con l'Ufficio legislativo
e legale, anche con i Ministeri competenti, primo fra tutti il
Ministero dei beni culturali mi pare di ricordare, quindi potremmo
anche fare domani il voto finale, però nel frattempo, se possiamo,
se lo ritenete, mi rivolgo soprattutto ai componenti della IV
Commissione, l'onorevole Trizzino, la Presidente Savarino c'è, c'è
l'onorevole Cannata...
PRESIDENTE. E allora, Assessore, intanto
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Per me va bene.
PRESIDENTE. Colleghi, l'Aula sta prendendo visione del fascicolo
per una valutazione insomma d'insieme e chiaramente se non c'è
nulla in contrario e vogliamo finalmente diciamo procedere con il
testo lo potremmo, lo potremmo anche fare. Guardate il testo, fate
le vostre valutazioni.
Congedo
PRESIDENTE. Comunico il congedo dell'onorevole Genovese.
L'Assemblea ne prende atto.
Sull'ordine dei lavori
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORDARO, assessore per il territorio e l'ambiente. Volevo
ricordare ai colleghi che, come avranno modo di vedere, non ci sono
emendamenti proprio perché in IV Commissione è stato concordato che
è un disegno di legge assolutamente scevro da qualsiasi valutazione
politica che pur sarebbe legittima.
PRESIDENTE. Quindi, colleghi, non ci sono emendamenti se non
all'articolo 8 che, voglio dire
Sì, anche all'articolo 6. Va bene quelli all'articolo 6, diciamo,
la valutazione non li rende neanche trattabili, quindi.
Seguito della discussione del disegno di legge Disposizioni in
materia di edilizia (n. 1112/A)
PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge
Disposizioni in materia di edilizia. (n. 1112/A).
Invito i componenti della IV Commissione a prendere posto
nell'apposito banco.
Allora, colleghi, avete tutti quanti il fascicolo.
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Art. 1.
Modifiche all'articolo 3, della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 e successive modificazioni
1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016,
n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera b), le parole compresa la realizzazione di
ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti
vie e piazze pubbliche sono sostituite dalle seguenti: che non
comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma degli edifici. ;
b) alla lettera h) le parole le strade poderali sono sostituite
dalle parole la manutenzione ordinaria di strade poderali ;
c) la lettera l) è abrogata;
d) alla lettera m), le parole , ivi compresi i vasconi in terra
battuta per usi irrigui sono abrogate;
e) alla lettera p), le parole e di nuova costruzione sono
abrogate;
f) la lettera s) è abrogata;
g) alla lettera aa), dopo la parola rinnovabili sono aggiunte le
parole: purché non alterino la volumetria complessiva e l'aspetto
esteriore degli edifici, ;
h) la lettera af) è così sostituita: collocazione di piscine
pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali
amovibili, di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume
dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc,';
2. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2016,
n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera g), le parole la realizzazione di strade
interpoderali sono sostituite dalle seguenti: la manutenzione
ordinaria di strade interpoderali ;
b) la lettera h) è abrogato;
c) alla lettera i), le parole e di nuova costruzione sono
soppresse;
d) la lettera l) è abrogata;
e) la lettera p) è così sostituita: p) i sistemi per la
produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a
servizio degli edifici, che non alterino la volumetria complessiva
degli stessi, da realizzare all'interno della zona A di cui al
decreto ministeriale n. 1444/1968, e nelle zone sottoposte a
vincolo paesaggistico nei casi e nei limiti previsti dai piani
paesaggistici provinciali, fatte salve le disposizioni contenute
nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed ai
sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive
modificazioni ;
f) Il comma 7 è abrogato.».
All'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti. Il parere
del Governo è favorevole.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
16
e successive modificazioni
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016,
n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera d), punto 1) dopo la parola esistenti sono
aggiunte le seguenti parole: alla data di entrata in vigore della
legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e dopo la parola edilizie
sono aggiunte le parole rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del
D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni. ;
b) alla lettera d), punto 4) dopo la parola ammezzati sono
aggiunte le seguenti parole: esistenti alla data di entrata in
vigore della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 ;
c) alla lettera d), punto 5), le parole comprese tra Per gli
interventi da effettuare fino alla fine del medesimo punto 5),
sono soppresse;
d) alla lettera d), punto 6), alla fine sono aggiunte le seguenti
parole: Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni nonché del piano paesaggistico. .».
Anche in questo caso non sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Art. 3.
Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 e successive modificazioni
1. All'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "inizio attività" sono aggiunte le
seguenti parole: "di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni";
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
7 bis. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno
trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo
sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un professionista abilitato e dagli opportuni
elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto
con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. .
c) il comma 10 è abrogato.».
Non sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Art. 4.
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
16 e successive modificazioni
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 e successive modificazioni, le parole dirigente
generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica sono
sostituite dalle seguenti parole: dirigente generale del
Dipartimento regionale tecnico. .».
Non sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Art. 5.
Integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016,
n. 16 e successive modificazioni
1. All'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"1-septies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-
quater, 1-quinquies e 1-sexies non si applicano alle richieste di
cessione di cubatura e di trasferimento di volumetrie di cui al
comma 1 presentate prima della data di entrata in vigore della
legge regionale 6 agosto 2021, n. 23.".».
Non sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Art. 6.
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
16 e successive modificazioni
1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 e successive modificazioni è abrogato.».
Abbiamo due proposte emendative che gli Uffici, come vedete dalle
note a margine, ci indicano che uno non supera l'impugnativa ed uno
è inammissibile perché amplia delle situazioni.
Pongo in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Art. 7.
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
16 e successive modificazioni
1. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 e successive modificazioni, è così sostituito:
Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della
perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le
condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge,
senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene
assentito o negato il condono, si applica quanto previsto
dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. La presente disposizione non si applica agli abusi
su immobili vincolati. .».
Non sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Art. 8.
Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e successive
modificazioni
1. La legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e successive
modificazioni, è così modificata:
a) il comma 4 dell'articolo 2 è così sostituito:
4. Gli interventi riguardano edifici legittimamente realizzati;
sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio .
b) il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:
2. Fermo restando il termine per la realizzazione degli
interventi di cui agli articoli 2 e 3, come previsto dall'articolo
5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, fissato al 31
dicembre 2023, le istanze relative agli interventi sono presentate
entro il 30 giugno 2023 e sono corredate, a pena di
inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto
relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o
concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione
dell'istanza .
c) All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
4-bis. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità
delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del
proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative,
sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico,
paesaggistico e ambientale. .
d) la lettera f), del comma 2, dell'articolo 11, è sostituita
dalla seguente:
f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza
di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità
di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n.
37; .».
All'articolo 8 sono stati presentati degli emendamenti. Come
vedete dalle note che ci sono nel fascicolo
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE. Ah, ok, ve lo dico io. La nota degli Uffici ci dice
che - diciamo, per i colleghi della IV Commissione è cosa nota -
contrastano con le intese con lo Stato, hanno delle finalità che
non superano l'impugnativa e, quindi, li possiamo ritenere come
decaduti, stralciati, inammissibili; i primi due inammissibili, gli
altri due decaduti.
Pongo in votazione l'articolo 8. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Art. 9.
Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2021, n.
23
1. Al comma 1, dell'articolo 38, della legge regionale 6 agosto
2021, n. 23, le parole per un periodo di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle
seguenti: fino al termine dell'emergenza pandemica e dopo le
parole attività di ristorazione , sono aggiunte le seguenti:
Entro novanta giorni dalla cessazione dell'emergenza pandemica, i
soggetti di cui al primo periodo provvedono alla rimozione delle
opere di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei
luoghi. .».
Non sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Art. 10.
Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 6 agosto 2021, n.
23
1. All'articolo 43, comma 1, lettera b), punto 1 bis, della legge
regionale 6 agosto 2021, n. 23, dopo la parola turistico-
ricettiva sono aggiunte le seguenti: artigianale e
industriali. .».
Non sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Art. 11.
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24 settembre 2021,
n. 24
1. I commi 2 e 3, dell'articolo 3, della legge regionale 24
settembre 2021, n. 24, sono abrogati.».
Non sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Art. 12.
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 2021, n.
21
1. L'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21, è
abrogato.».
Non sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Art. 13.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione.».
Non sono stati presentati emendamenti.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Colleghi, anche per questo disegno di legge, mi segnalano gli
Uffici, che per un tesserino che manca, forse, quindi vi chiedo di
controllare se avete inserito il tesserino. Magari possiamo
Il mio c'è. Sì.
(Brusio in Aula)
Non ci siamo. Sospendiamo la seduta per 5 minuti. Vediamo se
riusciamo a quagliare.
(La seduta, sospesa alle ore 16.34, è ripresa alle ore 16.36)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Bene cari colleghi Non ci siamo. E' arrivato
l'onorevole Compagnone. Non le funziona il tesserino? Ma quello
dell'onorevole Compagnone
Colleghi, la seduta è rinviata a domani, 2 marzo 2022, perché
non c'è il numero legale. Mi raccomando tutti presenti.
La seduta è tolta alle ore 16.38 (*)
(*) L'ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul
sito web istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana, è il
seguente:
Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII Legislatura
XXVII SESSIONE ORDINARIA
324a SEDUTA PUBBLICA
Mercoledì 2 marzo 2022 - ore 16.00
ORDINE DEL GIORNO
I -COMUNICAZIONI
II -VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione
siciliana, recante Modifiche al decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 155 - Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del Pubblico Ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2,
della legge 14 settembre 2011, n. 148.' (n. 1088/A)
2) Disposizioni in materia di edilizia. (n. 1112/A)
III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) Norme in materia di riutilizzo delle acque reflue urbane. (n.
340/A)
Relatore: on. Compagnone
2) Norme in materia di semplificazione amministrativa e
digitalizzazione della pubblica amministrazione. Disposizioni
varie. (nn. 774-443-485/A) (Seguito)
Relatore: on. Ciancio
VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio
Allegato A
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*)
- Risposte scritte pervenute alle seguenti interrogazioni:
- da parte dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea
N. 2280 - Misure urgenti a favore del comparto agricolo siciliano
finalizzate a potenziare l'attuale sistema irriguo.
Firmatari: Compagnone Giuseppe
- Con nota prot. n. 27631/IN.17 del 10 agosto 2021, il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore per l'agricoltura, lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea.
N. 2346 - Chiarimenti in merito alla bonifica e alla
rifunzionalizzazione delle aree 'ex Sanderson' di Messina.
Firmatari: Fava Claudio
N. 2380 - Misure urgenti al fine di contrastare i danni arrecati
al comparto dell'olivicoltura nell'area dei Sicani.
Firmatari: Catanzaro Michele; Lupo Giuseppe
- Con nota prot. n. 38085/IN.17 del 9 novembre 2021, il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore per l'agricoltura, lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea.
N. 2397 - Chiarimenti in ordine ai ritardi nel pagamento delle
retribuzioni ai lavoratori dei consorzi di bonifica di Palermo.
Firmatari: Figuccia Vincenzo
N. 2398 - Chiarimenti in merito alla ricollocazione del personale
dipendente della ex ARAS, Associazione Regionale Allevatori della
Sicilia, ad oggi rimasto inoccupato.
Firmatari: Lupo Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi
Baldassare; Arancio Giuseppe Concetto; Barbagallo Anthony Emanuele;
Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele
- Da parte dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo
spettacolo:
N. 2480 - Chiarimenti sulla proroga dell'incarico di Commissario
straordinario della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana -
Foss.
Firmatari:Schillaci Roberta; Cappello Francesco; Ciancio Gianina;
Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito
Stefano; Sunseri Luigi; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola
Nunzio; Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante
Concetta
- Con nota prot. 4855/IN.17 del 9 febbraio 2022 il Presidente
della Regione ha delegato l'Assessore per il turismo, lo sport e lo
spettacolo.
(*) Le risposte alle suddette interrogazioni saranno pubblicate
nell'allegato B al resoconto dell'odierna seduta.
Annunzio di interrogazioni
- Con richiesta di risposta orale presentate:
N. 2548 - Chiarimenti urgenti in merito al rispetto dei nuovi
decreti assessoriali relativi ai servizi di assistenza domiciliare
integrata (ADI).
- Presidente Regione
- Assessore Salute
Pullara Carmelo
N. 2551 - Chiarimenti urgenti in merito agli interventi
straordinari per la messa in sicurezza della borgata di Porto Paolo
di Menfi (AG) dopo l'eccezionale alluvione verificatasi nel mese di
novembre 2021.
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
Pullara Carmelo
N. 2552 - Chiarimenti in merito ai servizi di sicurezza sulle
tratte autostradali A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Siragusa Salvatore; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Trizzino
Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi;
Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola
Nunzio; Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante
Concetta
Le interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per essere
svolte al proprio turno.
- Con richiesta di risposta scritta presentate:
N. 2549 - Notizie in merito alla realizzazione dello svincolo
Monforte San Giorgio sull'autostrada A20 Messina-Palermo.
- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
Calderone Tommaso A.
N. 2550 - Notizie in ordine alla mancata erogazione dei primi
contributi alle aziende di allevamento zootecnico danneggiate dagli
incendi dei mesi di giugno - luglio - agosto 2021.
- Presidente Regione
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
Amata Elvira
Le interrogazioni saranno inviate al Governo.
Allegato B
Risposte scritte ad interrogazioni