Resoconti delle sedute d'Aula Banche dati

Risultati di ricerca

Titolo

Resoconto d'Aula della Seduta n. 335 di martedì 19 aprile 2022
  • Versione PDF
  • Versione Testuale
                                        

   Presidenza del Presidente Miccichè


                   La seduta è aperta alle ore 16.11

   PRESIDENTE. Colleghi, buongiorno. Avverto che il processo  verbale
  della  seduta  precedente  è posto a disposizione  degli  onorevoli
  deputati   che  intendano  prenderne  visione  e  sarà  considerato
  approvato  in  assenza di osservazioni in contrario nella  presente
  seduta.

   Ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno,  do
  il  preavviso  di  trenta minuti al fine delle eventuali  votazioni
  mediante  procedimento elettronico che dovessero  avere  luogo  nel
  corso della seduta.
   Invito,  pertanto,  i deputati a munirsi per tempo  della  tessera
  personale di voto.
   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                                Congedi

   PRESIDENTE.  Comunico  che  hanno chiesto  congedo  gli  onorevoli
  Trizzino,  Damante, Pagana, Mangiacavallo, Gucciardi,  Caronia  per
  oggi e domani, Catalfamo e Lagalla.

   L'Assemblea ne prende atto.

                      Atti e documenti, annunzio

   PRESIDENTE.   Avverto  che  le  comunicazioni  di  rito   di   cui
  all'articolo  83  del  Regolamento interno  dell'Assemblea  saranno
  riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.

   Allora,  colleghi,  avremmo all'ordine del  giorno  tre  votazioni
  finali di disegni di legge che, però, mi sembra inutile mettere  in
  votazione; invece, sul disegno di legge sulle acque termali è stato
  trovato un minimo di accordo o no?

                     (Intervento fuori microfono)

   PRESIDENTE.  La  Conferenza dei Capigruppo la  facciamo  domattina
  perché  alcuni  Capigruppo  che avevo sentito  oggi  non  sarebbero
  potuti  venire; per cui, domani mattina è convocata  la  Conferenza
  dei Capigruppo, quindi lo vediamo domattina - Assessore, buongiorno
  - alle ore 11.00.
   Assessore,  siccome,  avendo spostato il disegno  di  legge  sulle
  acque termali, all'ordine del giorno ci sarebbe il disegno di legge
   Disposizioni   per  l'esercizio  di  funzioni  amministrative   di
  competenza  regionale in materia di costruzione ed esercizio  delle
  linee  e  impianti  per  il  trasporti,  la  trasformazione  e   la
  distribuzione  di  energia  elettrica .  Se  lei  si  fa  dire   se
  l'Assessore  sta  arrivando, altrimenti  a  limite  sospendiamo  un
  quarto d'ora e l'aspettiamo perché tanto c'è solo questo all'ordine
  del giorno.
   Colleghi,  un  attimo  perché l'Assessore si  sta  informando  per
  l'Assessore Baglieri.

                     (Intervento fuori microfono)

   PRESIDENTE.  No,  se  magari dice che è mezz'ora,  è  inutile  che
  sospendiamo per dieci minuti.
   Colleghi,  sono  le  16.15,  do  la parola  all'onorevole  Sunseri
  dopodiché  sospendiamo per un quarto d'ora che può diventare  anche
  mezz'ora in funzione dell'Assessore Baglieri che deve arrivare.
   Ha facoltà di parlare l'onorevole Sunseri.


                     Sul rinnovo delle Commissioni
       (Il riferimento è al rinnovo biennale delle Commissioni)

   SUNSERI.  Signor Presidente, solo per un'informazione. Lei  il  17
  marzo  ha  inviato  una nota a tutti i Gruppi parlamentari  in  cui
  annunciava

   PRESIDENTE.   Nella  Conferenza  dei  Capigruppo  di   domani   lo
  decidiamo.

   SUNSERI. Perfetto. Grazie.

   PRESIDENTE.  Ancora DiventeràBellissima non lo ha  inviato,  ma  a
  questo punto si deve fare lo stesso.

                     (Intervento fuori microfono)

   PRESIDENTE. Siccome nella nota che ho mandato è segnalato  -  come
  da  Regolamento - che nel caso in cui non arrivino le  segnalazioni
  di  un  Gruppo  saranno  distribuiti secondo le  indicazioni  della
  Presidenza,  faremo  così. Non vi preoccupate. Domani  comunque  in
  Conferenza dei Capigruppo stabiliamo il giorno preciso.
   Sospendo  la  seduta per un quarto d'ora, in attesa dell'Assessore
  Baglieri.

     (La seduta, sospesa alle ore 16.17, è ripresa alle ore 16.29)

   La seduta è ripresa.


   Seguito  della discussione del disegno di legge  Disposizioni  per
  l'esercizio  di funzioni amministrative di competenza regionale  in
  materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti  per  il
  trasporti,   la  trasformazione  e  la  distribuzione  di   energia
  elettrica.  (n. 408/A)

   PRESIDENTE.  Colleghi, possiamo riprendere. Della III  Commissione
  c'è qualcuno che può prendere posto?

   DIPASQUALE. Sì, c'è il Vicepresidente, onorevole Catanzaro.

   PRESIDENTE.  Ci  sono gli onorevoli Catanzaro, Cafeo,  Caputo.  Se
  prendete   posto.   E'  il  disegno  di  legge   Disposizioni   per
  l'esercizio  di funzioni amministrative di competenza regionale  in
  materia di costruzione ed esercizio delle linee ed impianti per  il
  trasporto,   la  trasformazione  e  la  distribuzione  di   energia
  elettrica . Il relatore è l'onorevole Cafeo. Onorevole, vuole  fare
  la relazione?

                     (Intervento fuori microfono)

   PRESIDENTE. Sì, già abbiamo tre emendamenti. Onorevole Cafeo,  che
  intende fare? Si è rimesso al testo?
   Qualcuno  chiede  di intervenire? Nessuno chiede  di  intervenire.
  Allora possiamo passare direttamente al testo.

                     (Intervento fuori microfono)

   PRESIDENTE. Come?

   FOTI,  vicepresidente  della  Commissione.  Il  relatore  desidera
  illustrare la relazione e volendo anche l'articolato e man mano gli
  emendamenti che abbiamo formulato in Commissione perché lei vede il
  2.1  che è dell'onorevole Cafeo, che già l'Assessore ha avuto  modo
  di   visionare,  che  modifica  l'articolo  2  e  poi  abbiamo  due
  emendamenti  della  Commissione che  sono  di  perfezionamento  del
  testo, ma non ne modificano il significato.

   PERSIDENTE.  Onorevole  Foti, quando arriviamo  agli  articoli  li
  esaminiamo.

   CAFEO,  relatore. Presidente, questo è un disegno di legge che  ha
  avuto  un  trascorso  abbastanza lungo. E' stato  depositato  molto
  tempo  fa  e  ha  fatto il passaggio dalle due  Commissioni,  dalla
  Commissione  Attività produttive' e dalla IV Commissione.
   Di  fatto  è  un  disegno di legge che aggiorna  e  semplifica  le
  procedure  amministrative per l'autorizzazione per quanto riguarda,
  appunto, tutto ciò che è di competenza regionale e che ha attinenza
  con  le linee e gli impianti per il trasporto, la trasformazione  e
  la distribuzione di energia elettrica.
   Molto  spesso  noi, a maggior ragione oggi, con una  necessità  di
  aggiornamento  e in cui si evince anche la centralità  dell'aspetto
  energetico, dobbiamo tenere conto anche che la mancanza  di  questa
  norma  ha comportato anche notevoli ritardi, che ne so, nei  lavori
  autostradali,  perché  anche per spostare un  semplice  palo  della
  linea  elettrica, ad oggi, sulla base del Regio decreto  del  1933,
  sono necessarie 27 autorizzazioni.
   Devo   dire  che  ringrazio  anche  gli  Uffici  legislativi  che,
  considerando appunto che il tempo di giacenza di questo disegno  di
  legge  nelle  Commissioni è stato abbastanza lungo, strada  facendo
  hanno  aggiornato  con  una riscrittura  anche  rispetto  a  quelle
  semplificazioni, ulteriori semplificazioni che a livello  nazionale
  erano state apportate.
   Per  cui  ritengo  che  sia  un atto di  modernità  della  Regione
  siciliana  che  semplifica  le  procedure  autorizzative  che  oggi
  strozzano ogni settore, a maggior ragione un settore strategico non
  solo  per  la Sicilia, ma per l'intero Paese in questo momento.  La
  mancanza di questa norma rallenta anche ulteriori investimenti che,
  invece, in Sicilia possono esserci.


                                Congedo

   PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Figuccia ha chiesto congedo.

   L'Assemblea ne prende atto.


  Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n. 408/A

    PRESIDENTE  Allora possiamo passare all'articolato. Sull'articolo
  1 ci sono emendamenti?

   SAVARINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVARINO.   Sì,   grazie,  sulla  discussione   generale.   Volevo
  sottolineare  l'importanza di questo disegno di  legge,  che  è  di
  iniziativa parlamentare. Parte dal collega Giorgio Assenza,  ma  ha
  visto subito coinvolti tutti i colleghi, sia in IV Commissione dove
  abbiamo   valutato,   ovviamente,   insieme   al   Dipartimento   e
  all'Assessorato  tutte le parti che riguardavano  queste  procedure
  che,  fino  ad  oggi,  erano rette da un Regio decreto  degli  anni
  trenta  e  che,  quindi,  creavano  dei  ritardi  enormi  e  grandi
  problematicità e criticità nei lavori.
   Abbiamo spinto perché anche in questa legge, così come in tutte le
  altre  che  abbiamo  approvato finora  in  questa  legislatura,  si
  avviasse  quel  principio per cui va sempre più  semplificato  ogni
  iter  procedimentale, quindi per andare incontro alle esigenze  dei
  cittadini e delle imprese.
   Ecco, questo disegno di legge in materia energetica, oggi più  che
  mai,  segna  l'importanza di agevolare questi percorsi che  possano
  portare  alle comunità energetiche e alle nuove autorizzazioni  che
  sono  in itinere, per rendere la Sicilia sempre più autonoma e  per
  dare  la  possibilità  a chi lavora in questo  campo  di  avere  le
  agevolazioni che dalla Regione siciliana possono essere in arrivo.
   Quindi,  ringrazio la III Commissione per avere accolto  anche  le
  sollecitazioni   che  sono  arrivate  con  il   parere   della   IV
  Commissione,  i colleghi che se ne sono fatti carico e  i  colleghi
  che   oggi  in  Aula  vorranno  sposare  questo  disegno  di  legge
  assolutamente utile per i siciliani. Grazie.

   PRESIDENTE. Grazie onorevole Savarino.
    Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

                                «Art. 1
                        Ambito di applicazione

   1.   La   presente  legge  disciplina  l'esercizio   di   funzioni
  amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed
  esercizio   delle   linee  e  impianti   per   il   trasporto,   la
  trasformazione  e  la distribuzione di energia elettrica,  comunque
  prodotta,  e  che  non  fanno  parte  della  rete  di  trasmissione
  nazionale.

   2.  I  procedimenti  di  cui alla presente legge  si  ispirano  ai
  principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità
  e di semplificazione dell'azione amministrativa.

   3.  L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è  di  competenza
  dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi  di  Pubblica
  utilità - Dipartimento regionale dell'Energia.

   4.  Per  quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano
  le  norme  statali  vigenti  in materia,  in  particolare,  per  le
  procedure   espropriative,  si  applica  il   Testo   unico   delle
  disposizioni   legislative   e   regolamentari   in   materia    di
  espropriazione  per pubblica utilità emanato con D.P.R.  8  gennaio
  2001, n. 327 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall'art.  12
  della presente legge».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                                «Art. 2
   Titoli abilitativi alla costruzione ed all'esercizio di linee ed
                          impianti elettrici

   1.  Sono sottoposti ad autorizzazione la costruzione e l'esercizio
  di   elettrodotti  per  il  trasporto,  la  trasformazione   e   la
  distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete  di
  trasmissione nazionale, la realizzazione di opere accessorie, salvo
  quanto previsto nei commi successivi, le varianti sostanziali delle
  linee  e degli impianti esistenti compreso l'aumento della tensione
  di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione o altro titolo
  abilitativo.

   2. Fermi restando i vincoli di esercizio, anche con riferimento ai
  limiti di esposizione dei valori di attenzione e agli obiettivi  di
  qualità  fissati dalla normativa vigente, nonché il rispetto  della
  normativa di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e
  ss.  mm.  e  ii e al decreto legislativo 22 gennaio 2004  n.  42  e
  ss.mm.ii,  sono  oggetto  di  segnalazione  certificata  di  inizio
  attività  (SCIA),  come  disciplinata  dall'art.  27  della   legge
  regionale  21  maggio  2019,  n. 7 e ss.mm.ii.,  la  costruzione  e
  l'esercizio  delle seguenti linee ed impianti per il trasporto,  la
  trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:

   a)  elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 1000 volt
  e  fino  a  30000  volt la cui lunghezza non sia superiore  a  2000
  metri;

   b)  le  opere  accessorie,  nuovi impianti  elettrici  costituenti
  cabine secondarie;

   c)  gli  spostamenti  di tratti di linee elettriche  di  lunghezza
  complessiva non superiore a 2000 metri di elettrodotti esistenti di
  tensione nominale superiore a 1000 volt e fino a 30000 volt;

   d) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore
  a 1000 volt e fino a 30000 volt;

   e)  elettrodotti e spostamenti di elettrodotti in cavo sotterraneo
  con tensione nominale superiore a 1000 volt e fino a 30000 volt, di
  qualunque  lunghezza,  da  realizzarsi  su  sedi  stradali,   suoli
  pubblici   o   privati,  previa  acquisizione  del   consenso   dei
  proprietari.

   3.  Il  gestore  della  rete può costruire ed  esercire  linee  ed
  impianti  elettrici con tensione nominale fino a 1000 volt  che  si
  diramano  da un impianto preesistente oppure realizzato in  base  a
  provvedimento di autorizzazione o a seguito di SCIA, purché non  vi
  sia  opposizione  da parte dei proprietari ovvero dei  titolari  di
  altri  diritti  reali sui suoli interessati dal  tracciato,  previa
  acquisizione    dei   provvedimenti   autorizzativi   eventualmente
  necessari.

   4.  Per  gli  impianti realizzati ai sensi del  comma  precedente,
  l'esercente  invia  all'assessorato regionale  dell'energia  e  dei
  servizi   di  pubblica  utilità  al  31  dicembre  di  ogni   anno,
  l'elencazione degli impianti realizzati nel corso dell'anno  ovvero
  i  dati  conferiti al Sistema informativo nazionale federato  delle
  infrastrutture (SINFI) di cui al D.M. 11 maggio 2016 e ss.mm.ii».

   Comunico che all'articolo 2 è stato presentato un emendamento,  il
  2.1. Il parere della Commissione?

   FOTI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Il  parere  del Governo è  favorevole.  Lo  pongo  in
  votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                                «Art. 3
                            Attività libera

   1.  Salvo  quanto  previsto dall'art.7, commi 3  e  4  e  relativi
  allegati, del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152  e  ss.
  mm.  e  ii, non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi  di
  manutenzione   su   elettrodotti   esistenti,   consistenti   nella
  riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti  di
  linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori,  funi
  di  guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
  impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe,  anche
  in ragione delle evoluzioni tecnologiche».

   Comunico  che all'articolo 3 è stato presentato un emendamento,  a
  firma della Commissione.
   Il  parere del Governo è favorevole. Lo pongo in votazione. Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 3. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                                «Art. 4
             Istanza di autorizzazione unica e istruttoria

   1.   L'istanza   di  autorizzazione  unica  alla   costruzione   e
  all'esercizio  di  linee  e  impianti  elettrici,  in  regola   con
  l'imposta  di bollo, è corredata del piano tecnico delle  opere  da
  costruire,  costituito  da  corografia su  scala  non  inferiore  a
  1:25000  nonché  da  idonea  relazione tecnica  illustrativa  delle
  caratteristiche delle linee e degli impianti.

   2.  L'istanza  di  cui  al  comma 1 è presentata  per  il  tramite
  dell'Ufficio   provinciale   del  Genio   civile   competente   per
  territorio,   che  svolge  l'istruttoria  tecnica,  all'Assessorato
  regionale  dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento  regionale
  dell'energia.

   3. Qualora il richiedente intenda ottenere con l'autorizzazione di
  cui  al  comma 1 anche la dichiarazione di pubblica utilità  nonché
  l'apposizione  del vincolo preordinato all'esproprio,  l'istanza  è
  altresì  corredata  dalla  documentazione contenente  l'indicazione
  delle  particelle  catastali, l'estensione  delle  aree,  il  piano
  particellare e l'elenco delle ditte interessate.

   4.  Qualora l'impianto interessi il territorio di due o più  Città
  metropolitane  o Liberi Consorzi comunali, l'istanza  è  presentata
  per  il  tramite dell'ufficio del Genio civile interessato  in  via
  prevalente  dall'estensione  della linea  elettrica;  tale  ufficio
  provvede  alle  necessarie intese con gli altri Uffici  provinciali
  del Genio civile.

   5.  Al fine di consentire il rilascio di pareri, intese, concerti,
  nulla  osta  o  altri  atti di assenso comunque  denominati,  nella
  conferenza di servizi, il richiedente trasmette copia della domanda
  di  autorizzazione con gli allegati, anche per la valutazione degli
  aspetti   urbanistici,   ai  comuni  interessati   e   alle   altre
  amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e  120  del  Testo
  unico  delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
  approvato  con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (di  seguito
  T.U. reti elettriche).

   6. Nel caso di aree sottoposte al vincolo di cui al capo II, parte
  III,  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.  42  e  ss.mm.ii.
  nonché  ai  vincoli di cui al successivo articolo  9  comma  1,  la
  domanda   è  accompagnata  dalla  documentazione  richiesta   dalla
  normativa  vigente; nel caso non sussistano interferenze  con  aree
  soggette  a  vincoli, il richiedente lo dichiara nella  domanda  di
  autorizzazione  indicando  l'eventuale presenza  di  infrastrutture
  lineari elettriche.

   7. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma
  1,  il  richiedente  è  tenuto a versare all'Assessorato  regionale
  dell'energia e dei servizi di pubblica utilità un contributo per le
  spese di istruttoria pari ad   100,00.

   6.  Qualora l'istanza di cui al comma 1 è presentata da produttori
  di   energia   elettrica,  il  richiedente  versa   all'Assessorato
  regionale  dell'Energia  e  dei servizi  di  pubblica  utilità,  un
  contributo istruttorio e per spese generali di controllo, ai  sensi
  dell'art. 225, comma 1, del T.U. reti elettriche, pari a:

   a)   600,00 per linee a servizio di impianti fino a 20 kW;

   b)    800,00 per linee a servizio di impianti superiori a 20 kW  e
  fino a 200 kW;

   c)   1200,00 per linee a servizio di impianti superiori a 200 kW e
  fino a 1000 kW;

   d)   1600,00 per linee a servizio di impianti superiori a 1000 kW.

   7.  Gli  importi  di  cui  al  comma  precedente  sono  aggiornati
  periodicamente con decreto dell'Assessore regionale dell'energia  e
  dei servizi di pubblica utilità.

   8. Il richiedente è tenuto a richiedere la pubblicazione, sul sito
  internet   della   Regione   siciliana  -  Dipartimento   regionale
  dell'Energia,  dell'avviso di avvenuto deposito  della  domanda  di
  autorizzazione.

   9.  L'avviso di cui al comma precedente contiene l'indicazione che
  la  domanda  di  autorizzazione e il piano  tecnico  dell'opera  da
  costruire  restano depositati presso l'Ufficio del Genio  civile  e
  presso i Comuni interessati durante l'istruttoria e che, nei trenta
  giorni  successivi  alla  data  di  pubblicazione,  possono  essere
  presentate  al suddetto ufficio osservazioni da parte dei  soggetti
  interessati».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

                                «Art. 5
                 Procedimento unico di autorizzazione

   1.  L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma  1  è  rilasciata  a
  seguito  di  un procedimento unico, al quale partecipano  tutte  le
  amministrazioni  ed  enti  interessati,  svolto  nel  rispetto  dei
  principi  di semplificazione e con le modalità stabilite  dall'art.
  17  e  seguenti  della legge regionale n. 7 del 21 maggio  2019,  e
  successive modificazioni e integrazioni.

   2.  Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire
  ed  esercire  le  linee e gli impianti elettrici in  conformità  al
  progetto approvato.

   3.  L'ufficio del Genio civile competente comunica al richiedente,
  dandone   contezza  al  Dipartimento  regionale  dell'energia,   le
  osservazioni  e  opposizioni  pervenute,  invitando  lo  stesso   a
  formulare,   entro   i   successivi  trenta  giorni,   le   proprie
  controdeduzioni.

   4.   L'Amministrazione  regionale  rilascia  il  provvedimento  di
  autorizzazione   unica  dopo  aver  valutato  le   osservazioni   e
  opposizioni pervenute e le relative controdeduzioni.

   5. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo  è
  di  180 giorni decorrenti dalla pubblicazione, sul sito informatico
  della  Regione,  dell'avviso  di  deposito  di  cui  al  comma   10
  dell'articolo  4 della presente legge. Nei i procedimenti  per  cui
  non  sono prescritte procedure di valutazione di impatto ambientale
  (VIA)  il  termine  per la conclusione del procedimento  è  di  120
  giorni.

   6.  L'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e  la
  dichiarazione  di  pubblica utilità degli impianti  e  delle  linee
  elettriche  possono  essere chieste all'amministrazione  competente
  anche  successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione di  cui
  al  comma  1 dell'articolo 4 della presente legge; in tal  caso  il
  richiedente  presenta apposita istanza corredata del  provvedimento
  di   autorizzazione   ottenuto  e  della  documentazione   prevista
  dall'articolo 4 comma 2 della presente legge.

   7.  Per  le  linee e gli impianti elettrici, qualora  in  sede  di
  realizzazione dell'opera venga meno il consenso del proprietario  o
  nel  caso in cui lo stesso formalizzi la sua opposizione, l'istante
  può chiedere che l'amministrazione competente autorizzi le opere  e
  ne  dichiari la pubblica utilità, previa presentazione di  apposita
  istanza corredata di una relazione che indichi la natura e lo scopo
  delle  opere  da  eseguire, dell'attestazione  circa  l'assenza  di
  opposizioni  delle  amministrazioni  interessate,  nonché   di   un
  elaborato   riportante  la  descrizione  delle   aree   interessate
  dall'opera   e   il  nominativo  dei  proprietari   catastali.   Il
  provvedimento autorizzativo emanato ha gli stessi effetti  previsti
  dall'articolo 7 comma 1 della presente legge».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                                «Art. 6
                         Varianti sostanziali

   1.  Le varianti sostanziali che si rendano necessarie nel corso di
  realizzazione dell'opera autorizzata ai sensi della presente legge,
  devono essere preventivamente autorizzate con apposito procedimento
  in conformità al precedente articolo 5.

   2.  Salvo  quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4 e relativi
  allegati, del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152  e  ss.
  mm.  e  ii,  le  varianti sostanziali all'intervento e  alle  opere
  accessorie  oggetto  di SCIA, sono realizzate in  corso  d'opera  e
  successivamente  segnalate al Dipartimento  regionale  dell'Energia
  per  il  tramite  dell'Ufficio  del  Genio  Civile  competente  per
  territorio ed ai Comuni territorialmente interessati».

   Comunico che all'articolo 6 è stato presentato un emendamento,  il
  6.1,  anche  questo  della Commissione. Il  parere  del  Governo  è
  favorevole.  Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                                «Art. 7
                     Conclusione del procedimento

   1. Il provvedimento adottato a conclusione del procedimento di cui
  all'articolo  5  della presente legge autorizza  la  costruzione  e
  l'esercizio  dell'opera e, ove necessario, ne dichiara la  pubblica
  utilità   e   dispone   l'apposizione   del   vincolo   preordinato
  all'esproprio.

   2.  Il  provvedimento  di  cui al comma 1  del  presente  articolo
  sostituisce,  ove  occorra, anche ai fini urbanistici  ed  edilizi,
  ogni   altra  autorizzazione,  concessione,  parere  o  nulla  osta
  comunque  denominati necessari alla realizzazione  e  all'esercizio
  degli   elettrodotti   e   costituisce  variante   agli   strumenti
  urbanistici vigenti, in conformità a quanto previsto dalla lett. b,
  comma 1, art. 1 sexies del D.L. 28 agosto 2003 n. 239 e ss.mm.ii.

   3.  Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo,  ove
  dichiari  la  pubblica utilità dell'opera, è  comunicato  ai  sensi
  dell'articolo  17  del D.P.R. 8 giugno 2001,  n.  327  e  determina
  l'inizio del procedimento espropriativo».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                                «Art. 8
          Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA

   1.  La SCIA, a firma del legale rappresentante del richiedente,  è
  presentata  all'Amministrazione regionale attraverso l'Ufficio  del
  Genio  Civile competente per territorio, corredata da una relazione
  tecnica  del  richiedente medesimo che illustra le  caratteristiche
  dell'impianto, di una corografia in scala non inferiore a  1:25.000
  con  l'indicazione delle opere da realizzare e di una dichiarazione
  del  richiedente  che le opere saranno realizzate  conformemente  a
  quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente, che non vi  sono
  opposizioni alla realizzazione da parte dei proprietari delle  aree
  interessate e che sono state acquisiti gli eventuali nulla  osta  o
  altri   atti   di  assenso  comunque  denominati  da  parte   delle
  amministrazioni interessate.

   2.  Dalla  data  di presentazione della SCIA, il  richiedente  può
  avviare i lavori per la realizzazione dell'opera. L'amministrazione
  competente,  in  caso  di accertata carenza  dei  requisiti  e  dei
  presupposti,  nel  termine di trenta giorni dal  ricevimento  della
  segnalazione,   adotta  motivati  provvedimenti   di   divieto   di
  prosecuzione  dell'attività e di rimozione degli eventuali  effetti
  dannosi  di  essa.  Qualora  sia  possibile  conformare  l'attività
  intrapresa    e   i   suoi   effetti   alla   normativa    vigente,
  l'amministrazione   competente,  con  atto  motivato,   invita   il
  richiedente a provvedere prescrivendo le misure necessarie  con  la
  fissazione  di  un  termine  non  inferiore  a  trenta  giorni  per
  l'adozione  di queste ultime. In difetto di adozione delle  misure,
  decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                                «Art. 9
       Attraversamenti e interferenze con beni demaniali, opere
     pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli

   1.  L'esecuzione  dei lavori di costruzione dei  tratti  di  linee
  elettriche   e  opere  accessorie  che  attraversano   o   generano
  interferenza  con beni demaniali o patrimoniali indisponibili,  con
  beni,  zone,  opere  di impianti pubblici o di pubblico  interesse,
  ovvero   interessano  territori  o  immobili  soggetti  a   vincolo
  archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario o
  a  vincoli  derivanti  dalla  destinazione  a  riserva  o  a  parco
  naturale,  oppure  comportano il taglio di boschi,  non  può  avere
  inizio   prima   della  valutazione  in  merito  da   parte   delle
  amministrazioni  e degli enti interessati, anche  con  le  modalità
  previste dall'articolo 5, comma 1.

   2.  Per  le  modalità di esecuzione dei lavori ovvero di esercizio
  delle   linee   e   degli   impianti   autorizzati,   il   titolare
  dell'autorizzazione   e   gli  enti  interessati   stipulano,   ove
  necessario,  apposite convenzioni che possono prevedere  un  canone
  dovuto dall'esercente, salvo che non sia prevista la corresponsione
  di   altri  corrispettivi  anche  a  titolo  di  tariffa   per   la
  realizzazione e l'esercizio dell'impianto. Nella determinazione del
  canone  è  valutata la finalità dell'opera all'espletamento  di  un
  pubblico servizio».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                               «Art. 10
                       Disposizioni urbanistiche

   1.  La realizzazione di linee e impianti elettrici non richiede il
  permesso  a  costruire o altro titolo abilitativo disciplinati  dal
  decreto  del  Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380
  (Testo  unico  delle  disposizioni legislative e  regolamentari  in
  materia  edilizia Testo A), come recepito dalla legge regionale  n.
  16/2016 e altra legislazione regionale di settore».

          (Intervento fuori microfono dell'onorevole Di Caro)

   PRESIDENTE. Come, scusi?

          (Intervento fuori microfono dell'onorevole Di Caro)

   PRESIDENTE.  Chieda  la  parola, così non si  sente  niente.  Deve
  rimanere a verbale, chiedo scusa. Prego, onorevole Di Caro.

   DI  CARO.  Grazie, Presidente. Chiedo ad uno dei componenti  della
  Commissione  se  può spiegare lo spirito dell'articolo  10,  perché
  così come è scritto sinceramente non si comprende bene.

   PRESIDENTE. Onorevole Cafeo, o chi di voi

   CAFEO,   relatore.  E'  un  recepimento  anche  nelle   iniziative
  attinenti  la realizzazione di linee impianto della legge regionale
  n. 16 del 2016. Ha solamente una disposizione semplificativa.

    PRESIDENTE. Va bene, onorevole Di Caro?

   DI  CARO. L'articolo 10 esordisce così:  La realizzazione di linee
  guida  e impianti elettrici non richiede il permesso a costruire  o
  altro  titolo abilitativo  , eccetera. Quindi non si tratta  di  un
  recepimento. Per questo chiedevo spiegazioni in merito.  Non  è  un
  recepimento.

   FOTI, vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FOTI, vicepresidente della Commissione. Signor Presidente, noi con
  due  norme - una del 2016 e una recentissima - abbiamo recepito  il
  cosiddetto Testo unico dell'edilizia, il 380.
   Noi  qui  stabiliamo che per come è stato recepito il Testo  unico
  dell'edilizia  la realizzazione di linee e impianti  elettrici  non
  richiede il permesso di costruire, quindi non significa che  è  una
  giungla   significa  che  comunque  o  è  edilizia   libera   o   è
  comunicazione  SCIA  o  ha la valutazione di  incidenza  ambientale
  anche  per le varianti, è sottoposto a quelle autorizzazioni e  non
  all'autorizzazione di titolo di costruzione perché lo  abbiamo  già
  recepito con il 380.
   Nel   merito   di  questo  articolo,  che  è  stato   oggetto   di
  approfondimento per il parere della IV Commissione, se vuole  anche
  l'onorevole  Savarino può dare gli ulteriori  chiarimenti,  però  è
  perché abbiamo recepito il Testo unico dell'edilizia in due trance,
  tra  cui  le  successive  modifiche ed integrazioni  all'inizio  di
  quest'anno.

   SAVARINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVARINO. Sì, è esattamente come diceva la collega. La legge n. 16
  in  parte  è rimasta e in parte l'abbiamo modificata con  le  norme
  edilizia  e in parte recepiamo quella nazionale e quindi in  questo
  modo  abbiamo detto entrambe le cose, facciamo riferimento sia alla
  normativa  nazionale, il 380 e poi a quello che invece è  stato  in
  maniera dinamica recepito nella legge 16.

   PRESIDENTE. E l'obiezione?

   SAVARINO.  Quindi,  riporta le stesse discipline  della  normativa
  nazionale. E' la dizione che dobbiamo fare perché in parte è  stata
  recepita  in  maniera dinamica dalla nostra legge  regionale  e  in
  parte  invece è totalmente rimessa alla legge nazionale. In  questo
  modo  noi la citiamo e non ci discostiamo dalla normativa nazionale
  sui permessi di costruire o meno legati alla materia energetica.

   PRESIDENTE. Il suo dubbio qual è, onorevole Di Caro?

   DI  CARO. Presidente, se, per favore, si può accantonare un attimo
  questo articolo 10 perché sinceramente o è scritto male oppure  non
  lo so, rischia

   PRESIDENTE.  Sì, siccome abbiamo praticamente finito vediamolo  un
  attimo.

   DI   CARO.  Qua  sembra  andare  in  deroga  ad  alcune  normative
  nazionali.

         (Intervento fuori microfono dell'onorevole Savarino)

   PRESIDENTE.  Gli  Uffici  mi  dicono che  è  regolare.  Perché  io
  chiedevo  pure  se era necessario questo articolo,  gli  Uffici  mi
  dicono di sì.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. No, io confesso di averla letta in diretta, quindi  non
  ho  approfondito però mi viene un dubbio - però può  essere  che  i
  colleghi  mi   -, che una cosa sono le linee, altra cosa  sono  gli
  impianti elettrici. Una cosa sono le linee, cioè i tralicci, quindi
  l'allocazione  della distribuzione, altra cosa  sono  gli  impianti
  elettrici. Gli impianti elettrici

         (Intervento fuori microfono dell'onorevole Savarino)

   CRACOLICI. ho capito però un impianto

   PRESIDENTE. Onorevole Savarino, chiedo scusa, altrimenti a verbale
  non  viene  registrato quello che lei dice e  poi  non  si  capisce
  niente nel resoconto. Prego.

   CRACOLICI.    Cioè  il  mio  dubbio  che  un  impianto   elettrico
  presuppone  anche la realizzazione di manufatti di qualunque  tipo,
  può  essere mai che non si ha il permesso a costruire? Intendo dire
  siccome la norma deroga al permesso di costruzione previsto dal 380
  e  con le modifiche che abbiamo apportato, qui stiamo scrivendo che
  per  la realizzazione degli impianti, oltre che delle linee, non  è
  necessario
   Un  impianto presuppone che ci siano dei manufatti, la cabina  che
  sono  sì  opere di interesse pubblico però non credo che  si  possa
  derogare  al principio di autorizzazione a costruire, però  se  gli
  Uffici vi dicono che la norma

   PRESIDENTE. Lo accantoniamo un attimo, andiamo avanti in modo  che
  gli Uffici possano verificare anche questa obiezione.
   Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                               «Art. 11
                             Inamovibilità

   1.  Gli  elettrodotti con tensione nominale uguale o  superiore  a
  130000  volt sono inamovibili fatto salvo quanto disposto dall'art.
  12.

   2.  Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130000 volt
  si  considerano amovibili, salvo che, su richiesta,  non  ne  venga
  espressamente  dichiarata  l'inamovibilità  nel  provvedimento   di
  autorizzazione unica».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:

                               «Art. 12
       Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse

   1.  L'autorità competente può, per ragioni di prevalente  pubblico
  interesse, ordinare, con provvedimento formale, lo spostamento o la
  modifica di linee e impianti elettrici autorizzati; in tal  caso  è
  previamente  valutata,  di concerto con l'esercente,  la  soluzione
  tecnica di modifica.

   2.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  1  costituisce  altresì
  autorizzazione  alla  realizzazione della  variante  alla  linea  o
  impianto  concordata con l'esercente; ha efficacia di dichiarazione
  di  pubblica  utilità  e comporta, nel caso di  linee  ed  impianti
  inamovibili, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                               «Art. 13
        Provvedimento di esproprio e di occupazione anticipata.

   1. In caso di determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai
  sensi  dell'art. 52-nonies del D.P.R. n. 327/2001,  il  decreto  di
  esproprio  o  il  decreto di occupazione anticipata possono  essere
  emessi  senza  particolari  indagini o  formalità  allorquando  gli
  impianti elettrici costituiscono opere di urbanizzazione primaria o
  afferiscono a servizi a rete di interesse pubblico. Il  decreto  di
  esproprio  o di occupazione anticipata può essere, altresì,  emesso
  nei  casi  previsti dal comma 2 dell'articolo  22  e  dal  comma  2
  dell'articolo 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, ovvero qualora l'avvio
  dei lavori riveste carattere di urgenza.

   2.  I  decreti suddetti sono emessi nel termine di sessanta giorni
  dalla  data di ricevimento dell'istanza presentata dal beneficiario
  dell'espropriazione».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                               «Art. 14
                         Revoca e sospensione

   1.  L'autorizzazione può essere revocata qualora il  titolare  non
  adempia alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nella stessa  e
  persiste  in  tale  inosservanza anche  dopo  la  notifica  di  una
  specifica diffida.

   2. Il provvedimento di diffida:

   a)  intima  la  sospensione  della  costruzione  o  dell'esercizio
  dell'opera elettrica;

   b) concede il termine, comunque non superiore a centoventi giorni,
  per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese;

   c)  avverte  il  titolare  dell'autorizzazione  che,  in  caso  di
  inottemperanza, l'autorizzazione sarà revocata e sarà  intimata  la
  demolizione.

   3.  L'autorizzazione  può essere sospesa dall'autorità  competente
  per  sopravvenute  condizioni di pericolo  per  l'incolumità  e  la
  salute  pubblica  ostative alla prosecuzione  dell'esercizio  della
  linea  e  impianto  elettrico. Nel caso in  cui  la  situazione  di
  pericolo  sia  tale da non consentire il ripristino  dell'esercizio
  dell'impianto  sospeso, l'autorizzazione è revocata e all'esercente
  l'impianto,   salvo  che  tale  condizione  non  sia  allo   stesso
  imputabile,   è   riconosciuto  un   equo   indennizzo   a   carico
  dell'amministrazione.

   4.  I  provvedimenti di sospensione e di revoca  sono  motivati  e
  indicano gli eventuali interventi da eseguire».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                               «Art. 15
                               Sanzioni

   1.  Fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi,
  la  costruzione  e  l'esercizio di  opere  e  impianti  in  assenza
  dell'autorizzazione  unica  di cui  all'art.  5  o  in  assenza  di
  presentazione  della  SCIA di cui all'art. 7 della  presente  legge
  comportano  l'applicazione delle seguenti  sanzioni  amministrative
  pecuniarie:

   a) euro 500 per elettrodotti fino a 1000 volt;

   b) euro 1.500 per elettrodotti fino a 20000 volt;

   c) euro 3.000 per gli altri elettrodotti.

   2.  L'entità  della  sanzione è determinata con  riferimento  alla
  parte dell'impianto non autorizzata.

     3.  In caso di violazione delle disposizioni statali o regionali
  vigenti  in  materia  di tutela dagli effetti  dell'esposizione  ai
  campi   elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici,   si   applica
  l'articolo 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

   4.  Al  pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 sono tenuti  in
  solido il proprietario e il gestore dell'impianto.

   5.  All'accertamento  della  violazione  e  all'irrogazione  delle
  sanzioni  provvede  il Dipartimento regionale  dell'Energia,  sulla
  base degli accertamenti effettuati direttamente o avvalendosi degli
  uffici  del Genio civile. A tal fine il Dipartimento può  stipulare
  un protocollo di intesa con la polizia provinciale».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:

                               «Art. 16
                       Disposizioni transitorie

   1.  Per  gli impianti di cui all'art. 1 comma 1, già in  esercizio
  prima  della entrata in vigore della presente legge e privi  di  un
  titolo   abilitativo,   l'esercente,   entro   ventiquattro    mesi
  dall'entrata in vigore della stessa, può richiedere, per il tramite
  degli Uffici del Genio civile, l'autorizzazione alla costruzione  e
  all'esercizio al Dipartimento regionale dell'Energia.

   2.  La  richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è  corredata
  da:

   a)  un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro
  tracciati in scala 1:25000 ed 1:10000;

   b)  una  relazione,  sottoscritta dal legale  rappresentante,  che
  descriva  le principali caratteristiche tecniche degli  impianti  e
  attesti la loro conformità alle norme tecniche vigenti in materia;

   c) attestazione di versamento dei contributi istruttori.

   2.  Il  Dipartimento regionale dell'Energia, entro novanta  giorni
  dal  ricevimento dell'istanza, previa istruttoria degli uffici  del
  Genio  civile,  adotta  con  decreto  del  Dirigente  generale   il
  provvedimento di autorizzazione contenente l'elenco degli impianti.
  L'efficacia  dell'autorizzazione decorre dalla pubblicazione  sulla
  GURS  del  provvedimento con l'elenco degli  impianti  autorizzati.
  Restano  fermi  in  capo  all'esercente gli obblighi  dallo  stesso
  assunti verso le P.A. e gli altri enti interessati.

   3.   Per  ciascuno  dei  procedimenti  disciplinati  dal  presente
  articolo,  il  richiedente  è tenuto al versamento  all'Assessorato
  regionale  dell'Energia  e  dei  servizi  di  pubblica  utilità   -
  Dipartimento  regionale dell'Energia, di un contributo  istruttorio
  pari ad Euro 100,00 per ogni linea di lunghezza fino a 20 km che si
  dirama da una cabina primaria.

   4.  Fatto  salvo quanto previsto dai precedenti commi, la presente
  legge  si  applica ai procedimenti per i quali non sia  scaduto  il
  termine  per  la  formulazione  delle  osservazioni  da  parte  dei
  soggetti  interessati.  Il soggetto istante può  tuttavia  chiedere
  espressamente  l'applicazione della presente legge ai  procedimenti
  in  corso  anche  relativamente alle altre fasi procedimentali  non
  ancora concluse.

   5.  Per gli impianti indicati nell'articolo 2 comma 2 per i  quali
  alla  data di entrata in vigore della presente legge non sia  stato
  ancora   rilasciato   il   provvedimento  di   autorizzazione,   il
  richiedente può presentare la SCIA ai sensi dell'articolo 8».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

                               «Art. 17
       Norme di tutela contro le infiltrazioni della criminalità
                              organizzata

   1.  Ogni  variazione  di  titolarità nell'esercizio  dell'impianto
  autorizzato  deve  essere preventivamente richiesta  e  autorizzata
  dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi  di  pubblica
  utilità - Dipartimento regionale dell'energia, che procede, in tali
  casi,  ad  acquisire le informazioni del Prefetto  ai  sensi  degli
  articoli  85  e  91  del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e  s.m.i.  (Codice
  Antimafia).

   2.  Al  fine  di  reprimere  o prevenire  fenomeni  patologici  di
  assoluta   gravità,   destinati   a   suscitare   allarme   sociale
  particolarmente  intenso ed a pregiudicare il corretto  svolgimento
  dell'azione   amministrativa,   il   rilascio   a   soggetti    non
  concessionari  di  pubblici servizi dei titoli abilitativi  di  cui
  alla  presente legge, indipendentemente dal valore, è  condizionato
  alla  sottoscrizione da parte dei soggetti richiedenti di  appositi
  patti di integrità.

   3.  Nelle  more della stipula di specifici protocolli di legalità,
  si  applicano  i protocolli già vigenti sottoscritti dalla  Regione
  Siciliana nell'ambito di materie analoghe».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)
   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                               «Art. 18
                          Direttive attuative

   1.  L'Assessore regionale dell'Energia e dei servizi  di  pubblica
  utilità,  emana successivi decreti contenenti direttive applicative
  della presente legge».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                               «Art. 19
                           Entrata in vigore

   1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
  della Regione siciliana.

   2.  È  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla
  osservare come legge della Regione».

   Non  sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Ci  sono 31 tessere su 32, possiamo o fare una chiamata alle  armi
  se c'è qualcuno in giro per potere votare

                     (Interventi fuori microfono)

   PRESIDENTE.  Io  verifico  il numero  delle  tessere,  non  faccio
  commenti sulle motivazioni. Se voi sapete che c'è qualcuno, qualche
  vostro  collega  fuori da chiamare possiamo anche votare  il  testo
  finale, altrimenti lo rimandiamo a quando ci sarà il numero legale.
   Non ci sono va bene, e allora viene rinviato

                     (Intervento fuori microfono)

   PRESIDENTE. Lo facciamo domani, intanto accertiamo questo articolo
  10,  se  c'è  qualche cosa da modificare, domani diamo la  risposta
  sull'articolo  10  ed  eventualmente lo votiamo  domani  stesso.  A
  questo punto se non c'è nessuno che chiede la parola.

                     (Intervento fuori microfono)

   PRESIDENTE. Per quanto riguarda il bilancio, abbiamo chiamato poco
  fa  insieme all'assessore Cordaro l'Assessorato al Bilancio che  ci
  dicono  che  domani  sarà  consegnato, se domani  viene  consegnato
  abbiamo, per quanto molto stretti, i tempi per poterlo votare,  per
  quanto stretti siano. Però, l'importante è che domani ci venga dato
  in modo che da dopodomani lo si possa mandare alle Commissioni.
   La  seduta è conclusa ed è rinviata a domani, mercoledì 20  aprile
  2022, alle ore 16.00.

                 La seduta è tolta alle ore 16.45 (*)


   (*)  L'ordine  del giorno della seduta successiva, pubblicato  sul
  sito  web  istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana,  è  il
  seguente:

                          Repubblica Italiana
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                           XVII Legislatura

                       XXVII SESSIONE ORDINARIA


                         336a SEDUTA PUBBLICA
                 Mercoledì 20 aprile 2022 - ore 16.00
                           ORDINE DEL GIORNO

    I -COMUNICAZIONI

    II -VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE:

       1)  Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della
         Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione
         siciliana, recante  Modifiche al decreto legislativo 7 settembre
         2012, n. 155 - Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
         uffici del Pubblico Ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2,
         della legge 14 settembre 2011, n. 148.'  (n. 1088/A)

       2)  Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della
         Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione
         recante  Modificazioni alla legge 21 novembre 2000 n. 353'.
         (1057/A)

       3)  Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea . (nn. 896-
         547/A)

    III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

       1)   Norme in materia di acque termali . (n. 235-945-962 Stralcio I-
         IV COM/A) (Seguito)

           Relatore: on. Lo Curto

       2)    Norme  in  materia di semplificazione  amministrativa  e
         digitalizzazione della pubblica amministrazione. Disposizioni
         varie.  (nn. 774-443-485/A) (Seguito)

           Relatore: on. Ciancio

       3)  Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di
         competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle
         linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la
         distribuzione di energia elettrica.  (n. 408/A) (Seguito)

           Relatore: on. Cafeo

              VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
                      DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

               Il Consigliere parlamentare responsabile
                 dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

  Allegato A

     Comunicazione di disegni di legge presentati ed inviati alle
                        competenti Commissioni

                       AFFARI ISTITUZIONALI (I)

   -  Norme  per  l'elezione con suffragio universale e  diretto  del
  sindaco  della  Città  metropolitana,  del  Presidente  del  Libero
  consorzio   comunale  e  dei  rispettivi  consigli.  Modifiche   ed
  integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 (n. 1206).
   Presentato il 22 marzo 2022.
   Inviato il 12 aprile 2022.

                 AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA' (IV)

   -  Disposizioni  per  la  qualificazione e la  valorizzazione  del
  sistema del verde urbano  Piano comunale del Verde  (n. 1204).
   Presentato il 22 marzo 2022.
   Inviato il 12 aprile 2022.
   Parere I.

                   CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)

   - Istituzione del servizio di psicologia scolastica (n. 1208).
   Presentato il 22 marzo 2022.
   Inviato il 12 aprile 2022.
   Parere VI.

                SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)

   -  Norme  a  sostegno  delle famiglie e dei  soggetti  affetti  da
  autismo (n. 1207).
   Presentato il 22 marzo 2022.
   Inviato il 12 aprile 2022.

                      Annunzio di interrogazioni

   - Con richiesta di risposta orale presentate:

   N.  2618  -  Chiarimenti  sulle procedure  per  l'affidamento  del
  servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Cattolica  Eraclea
  (AG).
   - Presidente Regione
   - Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
   Di Mauro Giovanni; Lentini Salvatore; Compagnone Giuseppe

   N.  2620  -  Chiarimenti  urgenti sull'attribuzione  di  incarichi
  presso le USCA da parte dell'ASP n. 5 di Messina.
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   Calderone Tommaso A.

   N.  2623  -  Chiarimenti  urgenti sui criteri  utilizzati  per  il
  rinnovo  del personale assunto per l'emergenza Covid-19 e  modifica
  delibere  pubblicate  il  10 aprile 2022 sul  sito  dell'A.S.P.  di
  Messina e relative iniziative.
   - Presidente Regione
   - Assessore Salute
   Calderone Tommaso A.

   Le  interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per  essere
  svolte al proprio turno.

   - Con richiesta di risposta scritta presentate:

   N.  2616  -  Opportune  iniziative  volte  al  mantenimento  della
  dotazione  finanziaria  in  favore  delle  scuole  paritarie  della
  Sicilia.
   - Presidente Regione
   Lupo  Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare;  Arancio
  Giuseppe   Concetto;   Barbagallo  Anthony   Emanuele;   Dipasquale
  Emanuele; Catanzaro Michele

   N.  2617 - Notizie sui criteri adottati nei finanziamenti  di  cui
  alla delibera di Giunta regionale n. 150 del 23 marzo 2022.
   - Presidente Regione
   - Assessore Economia
   Lupo  Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare;  Arancio
  Giuseppe   Concetto;   Barbagallo  Anthony   Emanuele;   Dipasquale
  Emanuele; Catanzaro Michele

   N.  2619 - Iniziative per fronteggiare la diminuzione di sportelli
  bancari e di addetti nel sistema creditizio siciliano.
   - Presidente Regione
   - Assessore Economia
   Lupo Giuseppe

   N.  2621  -  Chiarimenti su segnalazioni dei soggetti positivi  al
  SARS-CoV-2 da parte degli MMG e PLS.
   - Assessore Salute
   Cracolici Antonino

   N.  2622 - Chiarimenti circa la procedura ad evidenza pubblica per
  l'affidamento  dei  servizi  di pulizia  degli  enti  del  Servizio
  sanitario regionale (SSR).
   - Assessore Economia
   Barbagallo Anthony Emanuele

   Le interrogazioni saranno inviate al Governo.

                       Annunzio di interpellanza

   N.  447  -  Notizie sulla campagna antincendio 2022 della  Regione
  siciliana.
   - Presidente Regione
   - Assessore Territorio e Ambiente
   Campo  Stefania;  Cappello  Francesco; Ciancio  Gianina;  Siragusa
  Salvatore;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina;  Zito  Stefano;
  Sunseri  Luigi;  Schillaci  Roberta; Di  Caro  Giovanni;  Di  Paola
  Nunzio;  Marano  Jose;  De Luca Antonino; Pasqua  Giorgio;  Damante
  Concetta

   Trascorsi  tre giorni dall'odierno annunzio senza che  il  Governo
  abbia   fatto  alcuna  dichiarazione,  l'interpellanza  si  intende
  accettata  e sarà iscritta all'ordine del giorno per essere  svolta
  al proprio turno.