Presidenza del Presidente Miccichè
La seduta è aperta alle ore 16.11
PRESIDENTE. Colleghi, buongiorno. Avverto che il processo verbale
della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli
deputati che intendano prenderne visione e sarà considerato
approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente
seduta.
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do
il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni
mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel
corso della seduta.
Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera
personale di voto.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Congedi
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo gli onorevoli
Trizzino, Damante, Pagana, Mangiacavallo, Gucciardi, Caronia per
oggi e domani, Catalfamo e Lagalla.
L'Assemblea ne prende atto.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui
all'articolo 83 del Regolamento interno dell'Assemblea saranno
riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.
Allora, colleghi, avremmo all'ordine del giorno tre votazioni
finali di disegni di legge che, però, mi sembra inutile mettere in
votazione; invece, sul disegno di legge sulle acque termali è stato
trovato un minimo di accordo o no?
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo la facciamo domattina
perché alcuni Capigruppo che avevo sentito oggi non sarebbero
potuti venire; per cui, domani mattina è convocata la Conferenza
dei Capigruppo, quindi lo vediamo domattina - Assessore, buongiorno
- alle ore 11.00.
Assessore, siccome, avendo spostato il disegno di legge sulle
acque termali, all'ordine del giorno ci sarebbe il disegno di legge
Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di
competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle
linee e impianti per il trasporti, la trasformazione e la
distribuzione di energia elettrica . Se lei si fa dire se
l'Assessore sta arrivando, altrimenti a limite sospendiamo un
quarto d'ora e l'aspettiamo perché tanto c'è solo questo all'ordine
del giorno.
Colleghi, un attimo perché l'Assessore si sta informando per
l'Assessore Baglieri.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE. No, se magari dice che è mezz'ora, è inutile che
sospendiamo per dieci minuti.
Colleghi, sono le 16.15, do la parola all'onorevole Sunseri
dopodiché sospendiamo per un quarto d'ora che può diventare anche
mezz'ora in funzione dell'Assessore Baglieri che deve arrivare.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Sunseri.
Sul rinnovo delle Commissioni
(Il riferimento è al rinnovo biennale delle Commissioni)
SUNSERI. Signor Presidente, solo per un'informazione. Lei il 17
marzo ha inviato una nota a tutti i Gruppi parlamentari in cui
annunciava
PRESIDENTE. Nella Conferenza dei Capigruppo di domani lo
decidiamo.
SUNSERI. Perfetto. Grazie.
PRESIDENTE. Ancora DiventeràBellissima non lo ha inviato, ma a
questo punto si deve fare lo stesso.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE. Siccome nella nota che ho mandato è segnalato - come
da Regolamento - che nel caso in cui non arrivino le segnalazioni
di un Gruppo saranno distribuiti secondo le indicazioni della
Presidenza, faremo così. Non vi preoccupate. Domani comunque in
Conferenza dei Capigruppo stabiliamo il giorno preciso.
Sospendo la seduta per un quarto d'ora, in attesa dell'Assessore
Baglieri.
(La seduta, sospesa alle ore 16.17, è ripresa alle ore 16.29)
La seduta è ripresa.
Seguito della discussione del disegno di legge Disposizioni per
l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in
materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il
trasporti, la trasformazione e la distribuzione di energia
elettrica. (n. 408/A)
PRESIDENTE. Colleghi, possiamo riprendere. Della III Commissione
c'è qualcuno che può prendere posto?
DIPASQUALE. Sì, c'è il Vicepresidente, onorevole Catanzaro.
PRESIDENTE. Ci sono gli onorevoli Catanzaro, Cafeo, Caputo. Se
prendete posto. E' il disegno di legge Disposizioni per
l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in
materia di costruzione ed esercizio delle linee ed impianti per il
trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia
elettrica . Il relatore è l'onorevole Cafeo. Onorevole, vuole fare
la relazione?
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE. Sì, già abbiamo tre emendamenti. Onorevole Cafeo, che
intende fare? Si è rimesso al testo?
Qualcuno chiede di intervenire? Nessuno chiede di intervenire.
Allora possiamo passare direttamente al testo.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE. Come?
FOTI, vicepresidente della Commissione. Il relatore desidera
illustrare la relazione e volendo anche l'articolato e man mano gli
emendamenti che abbiamo formulato in Commissione perché lei vede il
2.1 che è dell'onorevole Cafeo, che già l'Assessore ha avuto modo
di visionare, che modifica l'articolo 2 e poi abbiamo due
emendamenti della Commissione che sono di perfezionamento del
testo, ma non ne modificano il significato.
PERSIDENTE. Onorevole Foti, quando arriviamo agli articoli li
esaminiamo.
CAFEO, relatore. Presidente, questo è un disegno di legge che ha
avuto un trascorso abbastanza lungo. E' stato depositato molto
tempo fa e ha fatto il passaggio dalle due Commissioni, dalla
Commissione Attività produttive' e dalla IV Commissione.
Di fatto è un disegno di legge che aggiorna e semplifica le
procedure amministrative per l'autorizzazione per quanto riguarda,
appunto, tutto ciò che è di competenza regionale e che ha attinenza
con le linee e gli impianti per il trasporto, la trasformazione e
la distribuzione di energia elettrica.
Molto spesso noi, a maggior ragione oggi, con una necessità di
aggiornamento e in cui si evince anche la centralità dell'aspetto
energetico, dobbiamo tenere conto anche che la mancanza di questa
norma ha comportato anche notevoli ritardi, che ne so, nei lavori
autostradali, perché anche per spostare un semplice palo della
linea elettrica, ad oggi, sulla base del Regio decreto del 1933,
sono necessarie 27 autorizzazioni.
Devo dire che ringrazio anche gli Uffici legislativi che,
considerando appunto che il tempo di giacenza di questo disegno di
legge nelle Commissioni è stato abbastanza lungo, strada facendo
hanno aggiornato con una riscrittura anche rispetto a quelle
semplificazioni, ulteriori semplificazioni che a livello nazionale
erano state apportate.
Per cui ritengo che sia un atto di modernità della Regione
siciliana che semplifica le procedure autorizzative che oggi
strozzano ogni settore, a maggior ragione un settore strategico non
solo per la Sicilia, ma per l'intero Paese in questo momento. La
mancanza di questa norma rallenta anche ulteriori investimenti che,
invece, in Sicilia possono esserci.
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Figuccia ha chiesto congedo.
L'Assemblea ne prende atto.
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge n. 408/A
PRESIDENTE Allora possiamo passare all'articolato. Sull'articolo
1 ci sono emendamenti?
SAVARINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAVARINO. Sì, grazie, sulla discussione generale. Volevo
sottolineare l'importanza di questo disegno di legge, che è di
iniziativa parlamentare. Parte dal collega Giorgio Assenza, ma ha
visto subito coinvolti tutti i colleghi, sia in IV Commissione dove
abbiamo valutato, ovviamente, insieme al Dipartimento e
all'Assessorato tutte le parti che riguardavano queste procedure
che, fino ad oggi, erano rette da un Regio decreto degli anni
trenta e che, quindi, creavano dei ritardi enormi e grandi
problematicità e criticità nei lavori.
Abbiamo spinto perché anche in questa legge, così come in tutte le
altre che abbiamo approvato finora in questa legislatura, si
avviasse quel principio per cui va sempre più semplificato ogni
iter procedimentale, quindi per andare incontro alle esigenze dei
cittadini e delle imprese.
Ecco, questo disegno di legge in materia energetica, oggi più che
mai, segna l'importanza di agevolare questi percorsi che possano
portare alle comunità energetiche e alle nuove autorizzazioni che
sono in itinere, per rendere la Sicilia sempre più autonoma e per
dare la possibilità a chi lavora in questo campo di avere le
agevolazioni che dalla Regione siciliana possono essere in arrivo.
Quindi, ringrazio la III Commissione per avere accolto anche le
sollecitazioni che sono arrivate con il parere della IV
Commissione, i colleghi che se ne sono fatti carico e i colleghi
che oggi in Aula vorranno sposare questo disegno di legge
assolutamente utile per i siciliani. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Savarino.
Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:
«Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina l'esercizio di funzioni
amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed
esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque
prodotta, e che non fanno parte della rete di trasmissione
nazionale.
2. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai
principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità
e di semplificazione dell'azione amministrativa.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è di competenza
dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
utilità - Dipartimento regionale dell'Energia.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano
le norme statali vigenti in materia, in particolare, per le
procedure espropriative, si applica il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8 gennaio
2001, n. 327 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall'art. 12
della presente legge».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Art. 2
Titoli abilitativi alla costruzione ed all'esercizio di linee ed
impianti elettrici
1. Sono sottoposti ad autorizzazione la costruzione e l'esercizio
di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la
distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di
trasmissione nazionale, la realizzazione di opere accessorie, salvo
quanto previsto nei commi successivi, le varianti sostanziali delle
linee e degli impianti esistenti compreso l'aumento della tensione
di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione o altro titolo
abilitativo.
2. Fermi restando i vincoli di esercizio, anche con riferimento ai
limiti di esposizione dei valori di attenzione e agli obiettivi di
qualità fissati dalla normativa vigente, nonché il rispetto della
normativa di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e
ss. mm. e ii e al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e
ss.mm.ii, sono oggetto di segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA), come disciplinata dall'art. 27 della legge
regionale 21 maggio 2019, n. 7 e ss.mm.ii., la costruzione e
l'esercizio delle seguenti linee ed impianti per il trasporto, la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:
a) elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 1000 volt
e fino a 30000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 2000
metri;
b) le opere accessorie, nuovi impianti elettrici costituenti
cabine secondarie;
c) gli spostamenti di tratti di linee elettriche di lunghezza
complessiva non superiore a 2000 metri di elettrodotti esistenti di
tensione nominale superiore a 1000 volt e fino a 30000 volt;
d) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore
a 1000 volt e fino a 30000 volt;
e) elettrodotti e spostamenti di elettrodotti in cavo sotterraneo
con tensione nominale superiore a 1000 volt e fino a 30000 volt, di
qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli
pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei
proprietari.
3. Il gestore della rete può costruire ed esercire linee ed
impianti elettrici con tensione nominale fino a 1000 volt che si
diramano da un impianto preesistente oppure realizzato in base a
provvedimento di autorizzazione o a seguito di SCIA, purché non vi
sia opposizione da parte dei proprietari ovvero dei titolari di
altri diritti reali sui suoli interessati dal tracciato, previa
acquisizione dei provvedimenti autorizzativi eventualmente
necessari.
4. Per gli impianti realizzati ai sensi del comma precedente,
l'esercente invia all'assessorato regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilità al 31 dicembre di ogni anno,
l'elencazione degli impianti realizzati nel corso dell'anno ovvero
i dati conferiti al Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture (SINFI) di cui al D.M. 11 maggio 2016 e ss.mm.ii».
Comunico che all'articolo 2 è stato presentato un emendamento, il
2.1. Il parere della Commissione?
FOTI, vicepresidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo è favorevole. Lo pongo in
votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Art. 3
Attività libera
1. Salvo quanto previsto dall'art.7, commi 3 e 4 e relativi
allegati, del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.
mm. e ii, non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di
manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella
riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di
linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi
di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche
in ragione delle evoluzioni tecnologiche».
Comunico che all'articolo 3 è stato presentato un emendamento, a
firma della Commissione.
Il parere del Governo è favorevole. Lo pongo in votazione. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Art. 4
Istanza di autorizzazione unica e istruttoria
1. L'istanza di autorizzazione unica alla costruzione e
all'esercizio di linee e impianti elettrici, in regola con
l'imposta di bollo, è corredata del piano tecnico delle opere da
costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a
1:25000 nonché da idonea relazione tecnica illustrativa delle
caratteristiche delle linee e degli impianti.
2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata per il tramite
dell'Ufficio provinciale del Genio civile competente per
territorio, che svolge l'istruttoria tecnica, all'Assessorato
regionale dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale
dell'energia.
3. Qualora il richiedente intenda ottenere con l'autorizzazione di
cui al comma 1 anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'istanza è
altresì corredata dalla documentazione contenente l'indicazione
delle particelle catastali, l'estensione delle aree, il piano
particellare e l'elenco delle ditte interessate.
4. Qualora l'impianto interessi il territorio di due o più Città
metropolitane o Liberi Consorzi comunali, l'istanza è presentata
per il tramite dell'ufficio del Genio civile interessato in via
prevalente dall'estensione della linea elettrica; tale ufficio
provvede alle necessarie intese con gli altri Uffici provinciali
del Genio civile.
5. Al fine di consentire il rilascio di pareri, intese, concerti,
nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, nella
conferenza di servizi, il richiedente trasmette copia della domanda
di autorizzazione con gli allegati, anche per la valutazione degli
aspetti urbanistici, ai comuni interessati e alle altre
amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (di seguito
T.U. reti elettriche).
6. Nel caso di aree sottoposte al vincolo di cui al capo II, parte
III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.
nonché ai vincoli di cui al successivo articolo 9 comma 1, la
domanda è accompagnata dalla documentazione richiesta dalla
normativa vigente; nel caso non sussistano interferenze con aree
soggette a vincoli, il richiedente lo dichiara nella domanda di
autorizzazione indicando l'eventuale presenza di infrastrutture
lineari elettriche.
7. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma
1, il richiedente è tenuto a versare all'Assessorato regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità un contributo per le
spese di istruttoria pari ad 100,00.
6. Qualora l'istanza di cui al comma 1 è presentata da produttori
di energia elettrica, il richiedente versa all'Assessorato
regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, un
contributo istruttorio e per spese generali di controllo, ai sensi
dell'art. 225, comma 1, del T.U. reti elettriche, pari a:
a) 600,00 per linee a servizio di impianti fino a 20 kW;
b) 800,00 per linee a servizio di impianti superiori a 20 kW e
fino a 200 kW;
c) 1200,00 per linee a servizio di impianti superiori a 200 kW e
fino a 1000 kW;
d) 1600,00 per linee a servizio di impianti superiori a 1000 kW.
7. Gli importi di cui al comma precedente sono aggiornati
periodicamente con decreto dell'Assessore regionale dell'energia e
dei servizi di pubblica utilità.
8. Il richiedente è tenuto a richiedere la pubblicazione, sul sito
internet della Regione siciliana - Dipartimento regionale
dell'Energia, dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di
autorizzazione.
9. L'avviso di cui al comma precedente contiene l'indicazione che
la domanda di autorizzazione e il piano tecnico dell'opera da
costruire restano depositati presso l'Ufficio del Genio civile e
presso i Comuni interessati durante l'istruttoria e che, nei trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione, possono essere
presentate al suddetto ufficio osservazioni da parte dei soggetti
interessati».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Art. 5
Procedimento unico di autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1 è rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
amministrazioni ed enti interessati, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dall'art.
17 e seguenti della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire
ed esercire le linee e gli impianti elettrici in conformità al
progetto approvato.
3. L'ufficio del Genio civile competente comunica al richiedente,
dandone contezza al Dipartimento regionale dell'energia, le
osservazioni e opposizioni pervenute, invitando lo stesso a
formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie
controdeduzioni.
4. L'Amministrazione regionale rilascia il provvedimento di
autorizzazione unica dopo aver valutato le osservazioni e
opposizioni pervenute e le relative controdeduzioni.
5. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo è
di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione, sul sito informatico
della Regione, dell'avviso di deposito di cui al comma 10
dell'articolo 4 della presente legge. Nei i procedimenti per cui
non sono prescritte procedure di valutazione di impatto ambientale
(VIA) il termine per la conclusione del procedimento è di 120
giorni.
6. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle linee
elettriche possono essere chieste all'amministrazione competente
anche successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui
al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge; in tal caso il
richiedente presenta apposita istanza corredata del provvedimento
di autorizzazione ottenuto e della documentazione prevista
dall'articolo 4 comma 2 della presente legge.
7. Per le linee e gli impianti elettrici, qualora in sede di
realizzazione dell'opera venga meno il consenso del proprietario o
nel caso in cui lo stesso formalizzi la sua opposizione, l'istante
può chiedere che l'amministrazione competente autorizzi le opere e
ne dichiari la pubblica utilità, previa presentazione di apposita
istanza corredata di una relazione che indichi la natura e lo scopo
delle opere da eseguire, dell'attestazione circa l'assenza di
opposizioni delle amministrazioni interessate, nonché di un
elaborato riportante la descrizione delle aree interessate
dall'opera e il nominativo dei proprietari catastali. Il
provvedimento autorizzativo emanato ha gli stessi effetti previsti
dall'articolo 7 comma 1 della presente legge».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Art. 6
Varianti sostanziali
1. Le varianti sostanziali che si rendano necessarie nel corso di
realizzazione dell'opera autorizzata ai sensi della presente legge,
devono essere preventivamente autorizzate con apposito procedimento
in conformità al precedente articolo 5.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4 e relativi
allegati, del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.
mm. e ii, le varianti sostanziali all'intervento e alle opere
accessorie oggetto di SCIA, sono realizzate in corso d'opera e
successivamente segnalate al Dipartimento regionale dell'Energia
per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile competente per
territorio ed ai Comuni territorialmente interessati».
Comunico che all'articolo 6 è stato presentato un emendamento, il
6.1, anche questo della Commissione. Il parere del Governo è
favorevole. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Art. 7
Conclusione del procedimento
1. Il provvedimento adottato a conclusione del procedimento di cui
all'articolo 5 della presente legge autorizza la costruzione e
l'esercizio dell'opera e, ove necessario, ne dichiara la pubblica
utilità e dispone l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo
sostituisce, ove occorra, anche ai fini urbanistici ed edilizi,
ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta
comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio
degli elettrodotti e costituisce variante agli strumenti
urbanistici vigenti, in conformità a quanto previsto dalla lett. b,
comma 1, art. 1 sexies del D.L. 28 agosto 2003 n. 239 e ss.mm.ii.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, ove
dichiari la pubblica utilità dell'opera, è comunicato ai sensi
dell'articolo 17 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e determina
l'inizio del procedimento espropriativo».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Art. 8
Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA
1. La SCIA, a firma del legale rappresentante del richiedente, è
presentata all'Amministrazione regionale attraverso l'Ufficio del
Genio Civile competente per territorio, corredata da una relazione
tecnica del richiedente medesimo che illustra le caratteristiche
dell'impianto, di una corografia in scala non inferiore a 1:25.000
con l'indicazione delle opere da realizzare e di una dichiarazione
del richiedente che le opere saranno realizzate conformemente a
quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente, che non vi sono
opposizioni alla realizzazione da parte dei proprietari delle aree
interessate e che sono state acquisiti gli eventuali nulla osta o
altri atti di assenso comunque denominati da parte delle
amministrazioni interessate.
2. Dalla data di presentazione della SCIA, il richiedente può
avviare i lavori per la realizzazione dell'opera. L'amministrazione
competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività
intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente,
l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il
richiedente a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure,
decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
«Art. 9
Attraversamenti e interferenze con beni demaniali, opere
pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli
1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee
elettriche e opere accessorie che attraversano o generano
interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con
beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse,
ovvero interessano territori o immobili soggetti a vincolo
archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario o
a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco
naturale, oppure comportano il taglio di boschi, non può avere
inizio prima della valutazione in merito da parte delle
amministrazioni e degli enti interessati, anche con le modalità
previste dall'articolo 5, comma 1.
2. Per le modalità di esecuzione dei lavori ovvero di esercizio
delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare
dell'autorizzazione e gli enti interessati stipulano, ove
necessario, apposite convenzioni che possono prevedere un canone
dovuto dall'esercente, salvo che non sia prevista la corresponsione
di altri corrispettivi anche a titolo di tariffa per la
realizzazione e l'esercizio dell'impianto. Nella determinazione del
canone è valutata la finalità dell'opera all'espletamento di un
pubblico servizio».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Art. 10
Disposizioni urbanistiche
1. La realizzazione di linee e impianti elettrici non richiede il
permesso a costruire o altro titolo abilitativo disciplinati dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia Testo A), come recepito dalla legge regionale n.
16/2016 e altra legislazione regionale di settore».
(Intervento fuori microfono dell'onorevole Di Caro)
PRESIDENTE. Come, scusi?
(Intervento fuori microfono dell'onorevole Di Caro)
PRESIDENTE. Chieda la parola, così non si sente niente. Deve
rimanere a verbale, chiedo scusa. Prego, onorevole Di Caro.
DI CARO. Grazie, Presidente. Chiedo ad uno dei componenti della
Commissione se può spiegare lo spirito dell'articolo 10, perché
così come è scritto sinceramente non si comprende bene.
PRESIDENTE. Onorevole Cafeo, o chi di voi
CAFEO, relatore. E' un recepimento anche nelle iniziative
attinenti la realizzazione di linee impianto della legge regionale
n. 16 del 2016. Ha solamente una disposizione semplificativa.
PRESIDENTE. Va bene, onorevole Di Caro?
DI CARO. L'articolo 10 esordisce così: La realizzazione di linee
guida e impianti elettrici non richiede il permesso a costruire o
altro titolo abilitativo , eccetera. Quindi non si tratta di un
recepimento. Per questo chiedevo spiegazioni in merito. Non è un
recepimento.
FOTI, vicepresidente della Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FOTI, vicepresidente della Commissione. Signor Presidente, noi con
due norme - una del 2016 e una recentissima - abbiamo recepito il
cosiddetto Testo unico dell'edilizia, il 380.
Noi qui stabiliamo che per come è stato recepito il Testo unico
dell'edilizia la realizzazione di linee e impianti elettrici non
richiede il permesso di costruire, quindi non significa che è una
giungla significa che comunque o è edilizia libera o è
comunicazione SCIA o ha la valutazione di incidenza ambientale
anche per le varianti, è sottoposto a quelle autorizzazioni e non
all'autorizzazione di titolo di costruzione perché lo abbiamo già
recepito con il 380.
Nel merito di questo articolo, che è stato oggetto di
approfondimento per il parere della IV Commissione, se vuole anche
l'onorevole Savarino può dare gli ulteriori chiarimenti, però è
perché abbiamo recepito il Testo unico dell'edilizia in due trance,
tra cui le successive modifiche ed integrazioni all'inizio di
quest'anno.
SAVARINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAVARINO. Sì, è esattamente come diceva la collega. La legge n. 16
in parte è rimasta e in parte l'abbiamo modificata con le norme
edilizia e in parte recepiamo quella nazionale e quindi in questo
modo abbiamo detto entrambe le cose, facciamo riferimento sia alla
normativa nazionale, il 380 e poi a quello che invece è stato in
maniera dinamica recepito nella legge 16.
PRESIDENTE. E l'obiezione?
SAVARINO. Quindi, riporta le stesse discipline della normativa
nazionale. E' la dizione che dobbiamo fare perché in parte è stata
recepita in maniera dinamica dalla nostra legge regionale e in
parte invece è totalmente rimessa alla legge nazionale. In questo
modo noi la citiamo e non ci discostiamo dalla normativa nazionale
sui permessi di costruire o meno legati alla materia energetica.
PRESIDENTE. Il suo dubbio qual è, onorevole Di Caro?
DI CARO. Presidente, se, per favore, si può accantonare un attimo
questo articolo 10 perché sinceramente o è scritto male oppure non
lo so, rischia
PRESIDENTE. Sì, siccome abbiamo praticamente finito vediamolo un
attimo.
DI CARO. Qua sembra andare in deroga ad alcune normative
nazionali.
(Intervento fuori microfono dell'onorevole Savarino)
PRESIDENTE. Gli Uffici mi dicono che è regolare. Perché io
chiedevo pure se era necessario questo articolo, gli Uffici mi
dicono di sì.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. No, io confesso di averla letta in diretta, quindi non
ho approfondito però mi viene un dubbio - però può essere che i
colleghi mi -, che una cosa sono le linee, altra cosa sono gli
impianti elettrici. Una cosa sono le linee, cioè i tralicci, quindi
l'allocazione della distribuzione, altra cosa sono gli impianti
elettrici. Gli impianti elettrici
(Intervento fuori microfono dell'onorevole Savarino)
CRACOLICI. ho capito però un impianto
PRESIDENTE. Onorevole Savarino, chiedo scusa, altrimenti a verbale
non viene registrato quello che lei dice e poi non si capisce
niente nel resoconto. Prego.
CRACOLICI. Cioè il mio dubbio che un impianto elettrico
presuppone anche la realizzazione di manufatti di qualunque tipo,
può essere mai che non si ha il permesso a costruire? Intendo dire
siccome la norma deroga al permesso di costruzione previsto dal 380
e con le modifiche che abbiamo apportato, qui stiamo scrivendo che
per la realizzazione degli impianti, oltre che delle linee, non è
necessario
Un impianto presuppone che ci siano dei manufatti, la cabina che
sono sì opere di interesse pubblico però non credo che si possa
derogare al principio di autorizzazione a costruire, però se gli
Uffici vi dicono che la norma
PRESIDENTE. Lo accantoniamo un attimo, andiamo avanti in modo che
gli Uffici possano verificare anche questa obiezione.
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:
«Art. 11
Inamovibilità
1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a
130000 volt sono inamovibili fatto salvo quanto disposto dall'art.
12.
2. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130000 volt
si considerano amovibili, salvo che, su richiesta, non ne venga
espressamente dichiarata l'inamovibilità nel provvedimento di
autorizzazione unica».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 12. Ne do lettura:
«Art. 12
Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse
1. L'autorità competente può, per ragioni di prevalente pubblico
interesse, ordinare, con provvedimento formale, lo spostamento o la
modifica di linee e impianti elettrici autorizzati; in tal caso è
previamente valutata, di concerto con l'esercente, la soluzione
tecnica di modifica.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce altresì
autorizzazione alla realizzazione della variante alla linea o
impianto concordata con l'esercente; ha efficacia di dichiarazione
di pubblica utilità e comporta, nel caso di linee ed impianti
inamovibili, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
«Art. 13
Provvedimento di esproprio e di occupazione anticipata.
1. In caso di determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai
sensi dell'art. 52-nonies del D.P.R. n. 327/2001, il decreto di
esproprio o il decreto di occupazione anticipata possono essere
emessi senza particolari indagini o formalità allorquando gli
impianti elettrici costituiscono opere di urbanizzazione primaria o
afferiscono a servizi a rete di interesse pubblico. Il decreto di
esproprio o di occupazione anticipata può essere, altresì, emesso
nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 22 e dal comma 2
dell'articolo 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, ovvero qualora l'avvio
dei lavori riveste carattere di urgenza.
2. I decreti suddetti sono emessi nel termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento dell'istanza presentata dal beneficiario
dell'espropriazione».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:
«Art. 14
Revoca e sospensione
1. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare non
adempia alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nella stessa e
persiste in tale inosservanza anche dopo la notifica di una
specifica diffida.
2. Il provvedimento di diffida:
a) intima la sospensione della costruzione o dell'esercizio
dell'opera elettrica;
b) concede il termine, comunque non superiore a centoventi giorni,
per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese;
c) avverte il titolare dell'autorizzazione che, in caso di
inottemperanza, l'autorizzazione sarà revocata e sarà intimata la
demolizione.
3. L'autorizzazione può essere sospesa dall'autorità competente
per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la
salute pubblica ostative alla prosecuzione dell'esercizio della
linea e impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione di
pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell'esercizio
dell'impianto sospeso, l'autorizzazione è revocata e all'esercente
l'impianto, salvo che tale condizione non sia allo stesso
imputabile, è riconosciuto un equo indennizzo a carico
dell'amministrazione.
4. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono motivati e
indicano gli eventuali interventi da eseguire».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:
«Art. 15
Sanzioni
1. Fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi,
la costruzione e l'esercizio di opere e impianti in assenza
dell'autorizzazione unica di cui all'art. 5 o in assenza di
presentazione della SCIA di cui all'art. 7 della presente legge
comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) euro 500 per elettrodotti fino a 1000 volt;
b) euro 1.500 per elettrodotti fino a 20000 volt;
c) euro 3.000 per gli altri elettrodotti.
2. L'entità della sanzione è determinata con riferimento alla
parte dell'impianto non autorizzata.
3. In caso di violazione delle disposizioni statali o regionali
vigenti in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si applica
l'articolo 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
4. Al pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 sono tenuti in
solido il proprietario e il gestore dell'impianto.
5. All'accertamento della violazione e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Dipartimento regionale dell'Energia, sulla
base degli accertamenti effettuati direttamente o avvalendosi degli
uffici del Genio civile. A tal fine il Dipartimento può stipulare
un protocollo di intesa con la polizia provinciale».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 16. Ne do lettura:
«Art. 16
Disposizioni transitorie
1. Per gli impianti di cui all'art. 1 comma 1, già in esercizio
prima della entrata in vigore della presente legge e privi di un
titolo abilitativo, l'esercente, entro ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore della stessa, può richiedere, per il tramite
degli Uffici del Genio civile, l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio al Dipartimento regionale dell'Energia.
2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è corredata
da:
a) un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro
tracciati in scala 1:25000 ed 1:10000;
b) una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che
descriva le principali caratteristiche tecniche degli impianti e
attesti la loro conformità alle norme tecniche vigenti in materia;
c) attestazione di versamento dei contributi istruttori.
2. Il Dipartimento regionale dell'Energia, entro novanta giorni
dal ricevimento dell'istanza, previa istruttoria degli uffici del
Genio civile, adotta con decreto del Dirigente generale il
provvedimento di autorizzazione contenente l'elenco degli impianti.
L'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla pubblicazione sulla
GURS del provvedimento con l'elenco degli impianti autorizzati.
Restano fermi in capo all'esercente gli obblighi dallo stesso
assunti verso le P.A. e gli altri enti interessati.
3. Per ciascuno dei procedimenti disciplinati dal presente
articolo, il richiedente è tenuto al versamento all'Assessorato
regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità -
Dipartimento regionale dell'Energia, di un contributo istruttorio
pari ad Euro 100,00 per ogni linea di lunghezza fino a 20 km che si
dirama da una cabina primaria.
4. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, la presente
legge si applica ai procedimenti per i quali non sia scaduto il
termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei
soggetti interessati. Il soggetto istante può tuttavia chiedere
espressamente l'applicazione della presente legge ai procedimenti
in corso anche relativamente alle altre fasi procedimentali non
ancora concluse.
5. Per gli impianti indicati nell'articolo 2 comma 2 per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato
ancora rilasciato il provvedimento di autorizzazione, il
richiedente può presentare la SCIA ai sensi dell'articolo 8».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
«Art. 17
Norme di tutela contro le infiltrazioni della criminalità
organizzata
1. Ogni variazione di titolarità nell'esercizio dell'impianto
autorizzato deve essere preventivamente richiesta e autorizzata
dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica
utilità - Dipartimento regionale dell'energia, che procede, in tali
casi, ad acquisire le informazioni del Prefetto ai sensi degli
articoli 85 e 91 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. (Codice
Antimafia).
2. Al fine di reprimere o prevenire fenomeni patologici di
assoluta gravità, destinati a suscitare allarme sociale
particolarmente intenso ed a pregiudicare il corretto svolgimento
dell'azione amministrativa, il rilascio a soggetti non
concessionari di pubblici servizi dei titoli abilitativi di cui
alla presente legge, indipendentemente dal valore, è condizionato
alla sottoscrizione da parte dei soggetti richiedenti di appositi
patti di integrità.
3. Nelle more della stipula di specifici protocolli di legalità,
si applicano i protocolli già vigenti sottoscritti dalla Regione
Siciliana nell'ambito di materie analoghe».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
«Art. 18
Direttive attuative
1. L'Assessore regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica
utilità, emana successivi decreti contenenti direttive applicative
della presente legge».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
«Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione».
Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Ci sono 31 tessere su 32, possiamo o fare una chiamata alle armi
se c'è qualcuno in giro per potere votare
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE. Io verifico il numero delle tessere, non faccio
commenti sulle motivazioni. Se voi sapete che c'è qualcuno, qualche
vostro collega fuori da chiamare possiamo anche votare il testo
finale, altrimenti lo rimandiamo a quando ci sarà il numero legale.
Non ci sono va bene, e allora viene rinviato
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE. Lo facciamo domani, intanto accertiamo questo articolo
10, se c'è qualche cosa da modificare, domani diamo la risposta
sull'articolo 10 ed eventualmente lo votiamo domani stesso. A
questo punto se non c'è nessuno che chiede la parola.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE. Per quanto riguarda il bilancio, abbiamo chiamato poco
fa insieme all'assessore Cordaro l'Assessorato al Bilancio che ci
dicono che domani sarà consegnato, se domani viene consegnato
abbiamo, per quanto molto stretti, i tempi per poterlo votare, per
quanto stretti siano. Però, l'importante è che domani ci venga dato
in modo che da dopodomani lo si possa mandare alle Commissioni.
La seduta è conclusa ed è rinviata a domani, mercoledì 20 aprile
2022, alle ore 16.00.
La seduta è tolta alle ore 16.45 (*)
(*) L'ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul
sito web istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana, è il
seguente:
Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII Legislatura
XXVII SESSIONE ORDINARIA
336a SEDUTA PUBBLICA
Mercoledì 20 aprile 2022 - ore 16.00
ORDINE DEL GIORNO
I -COMUNICAZIONI
II -VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione
siciliana, recante Modifiche al decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 155 - Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del Pubblico Ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2,
della legge 14 settembre 2011, n. 148.' (n. 1088/A)
2) Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della
Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione
recante Modificazioni alla legge 21 novembre 2000 n. 353'.
(1057/A)
3) Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea . (nn. 896-
547/A)
III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:
1) Norme in materia di acque termali . (n. 235-945-962 Stralcio I-
IV COM/A) (Seguito)
Relatore: on. Lo Curto
2) Norme in materia di semplificazione amministrativa e
digitalizzazione della pubblica amministrazione. Disposizioni
varie. (nn. 774-443-485/A) (Seguito)
Relatore: on. Ciancio
3) Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di
competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle
linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la
distribuzione di energia elettrica. (n. 408/A) (Seguito)
Relatore: on. Cafeo
VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio
Allegato A
Comunicazione di disegni di legge presentati ed inviati alle
competenti Commissioni
AFFARI ISTITUZIONALI (I)
- Norme per l'elezione con suffragio universale e diretto del
sindaco della Città metropolitana, del Presidente del Libero
consorzio comunale e dei rispettivi consigli. Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 (n. 1206).
Presentato il 22 marzo 2022.
Inviato il 12 aprile 2022.
AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA' (IV)
- Disposizioni per la qualificazione e la valorizzazione del
sistema del verde urbano Piano comunale del Verde (n. 1204).
Presentato il 22 marzo 2022.
Inviato il 12 aprile 2022.
Parere I.
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)
- Istituzione del servizio di psicologia scolastica (n. 1208).
Presentato il 22 marzo 2022.
Inviato il 12 aprile 2022.
Parere VI.
SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI)
- Norme a sostegno delle famiglie e dei soggetti affetti da
autismo (n. 1207).
Presentato il 22 marzo 2022.
Inviato il 12 aprile 2022.
Annunzio di interrogazioni
- Con richiesta di risposta orale presentate:
N. 2618 - Chiarimenti sulle procedure per l'affidamento del
servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Cattolica Eraclea
(AG).
- Presidente Regione
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Di Mauro Giovanni; Lentini Salvatore; Compagnone Giuseppe
N. 2620 - Chiarimenti urgenti sull'attribuzione di incarichi
presso le USCA da parte dell'ASP n. 5 di Messina.
- Presidente Regione
- Assessore Salute
Calderone Tommaso A.
N. 2623 - Chiarimenti urgenti sui criteri utilizzati per il
rinnovo del personale assunto per l'emergenza Covid-19 e modifica
delibere pubblicate il 10 aprile 2022 sul sito dell'A.S.P. di
Messina e relative iniziative.
- Presidente Regione
- Assessore Salute
Calderone Tommaso A.
Le interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per essere
svolte al proprio turno.
- Con richiesta di risposta scritta presentate:
N. 2616 - Opportune iniziative volte al mantenimento della
dotazione finanziaria in favore delle scuole paritarie della
Sicilia.
- Presidente Regione
Lupo Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare; Arancio
Giuseppe Concetto; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale
Emanuele; Catanzaro Michele
N. 2617 - Notizie sui criteri adottati nei finanziamenti di cui
alla delibera di Giunta regionale n. 150 del 23 marzo 2022.
- Presidente Regione
- Assessore Economia
Lupo Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare; Arancio
Giuseppe Concetto; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale
Emanuele; Catanzaro Michele
N. 2619 - Iniziative per fronteggiare la diminuzione di sportelli
bancari e di addetti nel sistema creditizio siciliano.
- Presidente Regione
- Assessore Economia
Lupo Giuseppe
N. 2621 - Chiarimenti su segnalazioni dei soggetti positivi al
SARS-CoV-2 da parte degli MMG e PLS.
- Assessore Salute
Cracolici Antonino
N. 2622 - Chiarimenti circa la procedura ad evidenza pubblica per
l'affidamento dei servizi di pulizia degli enti del Servizio
sanitario regionale (SSR).
- Assessore Economia
Barbagallo Anthony Emanuele
Le interrogazioni saranno inviate al Governo.
Annunzio di interpellanza
N. 447 - Notizie sulla campagna antincendio 2022 della Regione
siciliana.
- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
Campo Stefania; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Siragusa
Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano;
Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola
Nunzio; Marano Jose; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante
Concetta
Trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo
abbia fatto alcuna dichiarazione, l'interpellanza si intende
accettata e sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta
al proprio turno.