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Resoconto d'Aula della Seduta n. 151 di martedì 28 gennaio 2025
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   Presidenza del Presidente Galvagno

   Presidenza del vicepresidente Di Paola


                  La seduta è aperta alle ore 15.16.

                        Giuramento di deputato

   PRESIDENTE. Si passa al I punto dell'ordine del giorno  che  reca:
   Giuramento di deputato .
   Comunico  che il legale di fiducia di Santo Orazio Primavera,  con
  pec  del  23  gennaio 2025, protocollata in pari data al  n.  1544-
  DIG/2025,  ha trasmesso copia della sentenza della Corte  d'Appello
  di Palermo, I  Sezione civile, n. 89/2025, pubblicata il 22 gennaio
  2025,  con  la  quale, in riforma della sentenza n.  3323/2024  del
  Tribunale   civile  di Palermo, è stata dichiarata l'ineleggibilità
  dell'on.  Salvatore Giuffrida alla carica di deputato regionale  e,
  per l'effetto,  la sua decadenza dalla carica.
   Ricordo preliminarmente che nella seduta d'Assemblea n. 95 del  28
  febbraio 2024 era stato acclarato che l'on. Giuffrida era primo dei
  non  eletti della lista provinciale  De Luca Sindaco di  Sicilia  -
  Sud  chiama Nord  nel collegio circoscrizionale di Catania  e  che,
  per  tale sua condizione, si era proceduto al relativo insediamento
  nella  carica, in quanto da considerarsi proclamato eletto per  via
  giudiziale.
   Comunico,  poi, che nella summenzionata sentenza n. 89/2025  della
  Corte d'Appello di Palermo, si legge espressamente che:
   a) l'appellante  Primavera Santo Orazio  - dopo aver premesso  che
      era risultato il secondo dei non eletti all'elezione dei Deputati
      dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25/09/2022 nel  Collegio
      Circoscrizionale Provinciale di Catania, lista n.  1   DE  LUCA
      SINDACO  DI  SICILIA - SUD CHIAMA  NORD', e  che  il  candidato
      Giuffrida Salvatore, primo dei non eletti, era subentrato nella
      carica  di  deputato regionale a Vasta Davide Maria, dichiarato
      ineleggibile con pronuncia del Tribunale di Palermo  confermata
      dalla  Corte  di  Appello di Palermo -  chiedeva  accertarsi  e
      dichiararsi la ineleggibilità e/o incandidabilità del  predetto
      Giuffrida,  con decadenza dello stesso da tale carica,  e,  per
      l'effetto,   correggersi  il  risultato  delle  elezioni,   con
      sostituzione del ricorrente al Giuffrida e proclamazione del primo
      a consigliere e/o deputato nella XVIII legislatura della Regione
      Siciliana  (punto 1, in fatto e in diritto);
  b)  deve pertanto dichiararsi l'ineleggibilità di Giuffrida
  Salvatore alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale, con
  conseguente declaratoria di decadenza dello stesso.  (punto 29, in
  fatto e in diritto);
  c) nelle conclusioni, la Corte  Accoglie l'appello avverso la
  sentenza del Tribunale di Palermo n. 3323/2024 pubblicata il
  7.6.2024 proposto da Primavera Santo Orazio nei confronti di
  Giuffrida Salvatore, e, per l'effetto, dichiara che Giuffrida
  Salvatore è ineleggibile alla carica di deputato dell'Assemblea
  Regionale Siciliana in relazione alle elezioni svoltesi in data
  25.9.2022 e lo dichiara decaduto. .
   Tutto  ciò premesso, ne deriva che Primavera Santo Orazio, per  la
  sua  condizione  di primo dei non eletti della sopra  citata  lista
  provinciale  nel  collegio  circoscrizionale  di  Catania,   è   da
  considerarsi   proclamato  eletto  deputato   regionale   per   via
  giudiziale a seguito dell'accoglimento dell'appello da lui proposto
  nei confronti di Giuffrida Salvatore.
   L'Assemblea ne prende atto.

   Avverto   che  dalla  data  della  pubblicazione  della  superiore
  sentenza  della Corte d'Appello di Palermo decorre  il  termine  di
  venti  giorni  per la presentazione   di   eventuali  proteste    o
  reclami    ai    sensi  dell'articolo  61,  comma  3,  della  legge
  regionale 20 marzo 1951, n.  29.

                 (L'onorevole Primavera entra in Aula)

   PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Santo Orazio Primavera  è  presente
  in   Aula,   lo   invito   a  prestare  il  giuramento   prescritto
  dall'articolo 5 dello Statuto siciliano.
   Do  lettura della formula di giuramento stabilita dall'articolo  6
  delle   Norme  di  attuazione  dello   Statuto  siciliano,  Decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204:

   «Giuro  di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo  Capo,
  di  osservare  lealmente le leggi dello Stato e della  Regione,  di
  esercitare  con  coscienza le funzioni inerenti al mio  ufficio  al
  solo   scopo   del  bene inseparabile dello Stato e  della  Regione
  siciliana».

      (L'onorevole Primavera pronunzia a voce alta le parole:  Lo
                                giuro )
   PRESIDENTE. Dichiaro immesso l'onorevole Primavera nelle  funzioni
  di deputato all'Assemblea regionale siciliana.

                              (Applausi)
   PRESIDENTE.  Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del  Regolamento
  interno,  do il preavviso di trenta minuti al fine delle  eventuali
  votazioni  mediante  procedimento elettronico che  dovessero  avere
  luogo nel corso della seduta.
   Invito,  pertanto,  i deputati a munirsi per tempo  della  tessera
  personale di voto.
   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.


                      Atti e documenti, annunzio

   PRESIDENTE.   Avverto  che  le  comunicazioni  di  rito   di   cui
  all'articolo  83  del  Regolamento interno  dell'Assemblea  saranno
  riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.

            Comunicazione relativa a interrogazione n. 769

   PRESIDENTE.  Comunico  che, con riferimento  all'interrogazione  a
  risposta  scritta  n.  769  dell'on.  Catanzaro,  l'Assessore   per
  l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con nota
  prot.   n.   982/GAB del 9 gennaio 2025, protocollata  al  n.  266-
  DIG/2025 di pari data, ha eccepito la propria incompetenza.


    Seguito della discussione del disegno di legge nn. 604-125-251-
                               324-338/A
           «Disciplina delle strutture turistico-ricettive»

   PRESIDENTE.  Si  passa  al  III  punto  dell'ordine  del   giorno:
  Discussione dei disegni di legge.
   Si  procede con il seguito della discussione del disegno di  legge
  nn.  604-125-251-324-338/A «Disciplina delle  strutture  turistico-
  ricettive», posto al n. 1).
   Aspettiamo l'assessore Amata che stava per entrare.
   Il  Presidente  Ferrara se vuole frattanto riferire rispetto  alle
  riunioni o a quanto fatto, ne ha facoltà.

   FERRARA,  presidente  della Commissione e  relatore.  Sì.  Grazie,
  Presidente.  Onorevoli colleghi, rispetto ai  lavori  della  scorsa
  settimana,   con  gli  onorevoli  colleghi  abbiamo  provveduto   a
  riorganizzare,  riassemblare quelle che erano le incongruenze  nate
  da qualche modifica che l'Aula aveva determinato, pertanto dovremmo
  avere   riordinato  tutto  per  potere  adesso  procedere  con   le
  votazioni.
   L'Assessore intanto è arrivata, pertanto immagino, Presidente, che
  possiamo riprendere con le votazioni.

   PRESIDENTE.   Allora,   eravamo  all'articolo   8.   Abbiamo   una
  riscrittura  che stiamo caricando sui tablet cosicché  la  possiate
  leggere e successivamente valutare.

   DE LUCA Antonino. E' una riscrittura dell'intero articolo?

   PRESIDENTE. Solo del comma 8, onorevole De Luca.

   CRACOLICI. Non è stato caricato nulla.

   PRESIDENTE. La stanno caricando, un minuto di bontà.

   DE LUCA Antonino. E il comma 9?

   PRESIDENTE. E il comma 9? Chiedo al presidente Ferrara. C'è  stata
  una riscrittura, onorevole Ferrara?
   Onorevole Cracolici, l'emendamento è stato caricato. Lo trova  sui
  tablet.


                        Sull'ordine dei lavori

   DE LUCA Antonino. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  LUCA Antonino. Grazie Presidente. Presidente, se c'è un attimo
  l'attenzione  dell'Aula,  perché  l'intervento  è  sull'ordine  dei
  lavori.
   Noi  la scorsa settimana abbiamo sospeso i lavori perché era stato
  approvato un emendamento, scritturazione un po' atipica, perché nel
  modificativo di un comma fondamentalmente si andava ad abrogare  il
  comma  8,  il  comma 9, il comma 4, si modificava il comma  5;  era
  quasi  una  riscrittura che cassava il 50 per cento  dell'articolo
  Questo  modificativo era a firma della Commissione,  però  non  era
  stato  discusso e approvato in Commissione per cui, dopo un po'  di
  dibattimento,  avevamo chiesto di fermarci un attimo,  affinché  la
  Commissione fosse riconvocata per andare a riguardare questo,  come
  pure  altri  articoli  modificativi che  erano  presenti  al  testo
  depositati  a  nome della Commissione, senza che la Commissione  li
  avesse trattati e deliberati.
   Adesso  vengono  presentati - non so quali decisioni  siano  state
  assunte,  ma  so che la Commissione non si è riunita - anche  sugli
  altri  articoli  -  quindi lo dico adesso, perché  il  problema  si
  potrebbe  ripresentare - e vengono offerte all'esame dell'Assemblea
  due riscritture: una del comma 8 e una del comma 9. Mi riferisce il
  presidente  Ferrara  che  il comma 8 riscritto  viene  riagganciato
  all'articolo  8;  il comma 9 riscritto, invece, viene  riagganciato
  all'articolo  futuro,  in quanto questo era stato  cassato  con  il
  modificativo. Però, questa regola deve valere per entrambi i  commi
  che  stanno  riproponendo, o non vale per nessuno dei  due,  perché
  come  con  quel  modificativo è stato votato il comma  9,  è  stato
  abrogato  anche  il  comma  8,  quindi  nel  momento  in   cui   li
  riscriviamo,  o  li  rimettiamo  tutti  e  due  dentro   l'articolo
  originario  o  devono  andare tutti e due al di  fuori,  altrimenti
  stiamo adottando due regole diverse per due casi identici.

   PRESIDENTE. La differenza tra quelli e questi...

   DE LUCA Antonino. Io non la sento da qua

   PRESIDENTE. Se vuole avvicinare, glielo dico all'orecchio

   DE LUCA Antonino. No, potrebbero pensare male.

   PRESIDENTE. Parlando con gli Uffici, la differenza tra quello  che
  lei  sta  dicendo - che è corretto, attenzione - ma, rispetto  agli
  emendamenti  votati prima, non si può ritornare su  un  emendamento
  già votato.

   DE LUCA Antonino. Sono d'accordo.

   PRESIDENTE. Noi stiamo modificando

   DE  LUCA  Antonino. Noi, nell'emendamento che abbiamo  modificato,
  abrogavamo sia il comma 8 che il comma 9. Quindi non mi si può dire
  che  il comma 9 lo possiamo reinserire e il comma 8 no o viceversa.
  O nessuno dei due, o tutti e due

   PRESIDENTE. Infatti, se fosse così, le do ragione.

   DE LUCA Antonino. No, è così. Non ho dubbi che è così

   PRESIDENTE. Stiamo controllando.
   Onorevole De Luca, mentre è qui ed è attento, l'emendamento 8.18.R
  si  può mettere in votazione perché è differente dal comma 8 di cui
  lei  ha  posto  la  questione in maniera corretta,  perché  non  si
  potrebbe,  giustamente, votare uno stesso  emendamento  che  è  già
  stato  votato, ma questo qui differisce da quello che c'era scritto
  prima.

   SCHILLACI.  Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi  io  intervengo
  sull'ordine dei lavori perché, come già avevo preannunciato, chiedo
  di  esaminare la procedura che stiamo adottando in questo  iter  di
  questo  disegno di legge, perché nella scorsa seduta d'Aula eravamo
  rimasti  che  avremmo esaminato con attenzione  questo  disegno  di
  legge nella Commissione di merito, cioè in V Commissione.
   Non c'è stata una convocazione, ma anche una riunione con tutti  i
  componenti  della Commissione, e poiché nella scorsa seduta  d'Aula
  c'erano  stati  degli emendamenti a nome della Commissione,  quindi
  anche a nome mio, che io non conosco, non mi sono stati sottoposti,
  non sono stati condivisi.
   Quindi, sinceramente, signor Presidente, io le chiedo di fermarci,
  anche  perché  non  è  un disegno di legge  che  merita  di  essere
  trattato con questa velocità.

   PRESIDENTE. Fermarci per cosa?

   SCHILLACI.  Mi scusi, signor Presidente, finisco e poi  lei  potrà
  replicare.

   PRESIDENTE.  Non  voglio  replicare,  voglio  capire  qual  è   la
  richiesta.
   Fermarsi per cosa?

   SCHILLACI. Non abbiamo premura di esitare questo disegno di legge,
  anche  perché è un disegno di legge che poi andrà a ricadere  sulla
  pelle di tantissimi operatori. Io credo che anche l'assessore Amata
  voglia  fare  un  buon  lavoro, e tra l'altro  in  Commissione  noi
  avevamo  assolutamente  creato un'armonia,  creato  un  iter  molto
  armonico  tra tutti i componenti. Quello che sta venendo  oggi  non
  sembrerebbe andare nel senso di questo iter e di questa procedura.
   Quindi  io  le chiedo di rinviare il testo in Commissione,  perché
  noi  dobbiamo  assolutamente  essere certi  di  quello  che  stiamo
  approvando.

   PRESIDENTE.  Premetto  che  la richiesta  formale  la  possa  fare
  soltanto il Capogruppo, ma non volendo entrare nel discorso di  chi
  sia  Capogruppo  e chi non lo è, io credo che il lavoro  su  questo
  disegno  di legge non sia stato fatto in un quarto d'ora, e neanche
  in  un  giorno. Credo che giace in Commissione da quando? Sei mesi?
  Addirittura un anno
   Ogni volta arrivare in Aula e ritornare in Commissione per perdere
  ancora del tempo, non so se sia la procedura più giusta.
   In  tutti i casi, c'è una richiesta, io chiedo al Presidente della
  Commissione di potere rispondere rispetto a quello che è  stato  il
  suo intervento.

   FERRARA,   presidente  della  Commissione   e   relatore.   Signor
  Presidente, come ha bene sottolineato lei, questo disegno di  legge
  giace in Commissione da oltre un anno, e ha visto la partecipazione
  di  tutte  le  categorie e di tantissimi colleghi, al di  là  anche
  dell'apporto  dei  componenti  della V  Commissione  che  ringrazio
  ancora una volta per il lavoro che hanno svolto.
   Alla  luce  di  ciò che è accaduto la scorsa settimana,  come  era
  stato  stabilito al termine dei lavori, stamattina si è  svolta  la
  riunione con i componenti della Commissione.
   Tra  gli altri, preciso che proprio l'onorevole Schillaci è  stata
  contattata personalmente per essere nuovamente coinvolta in  questo
  momento  di  approfondimento organizzato stamane, ma ha  preferito,
  correttamente, andare in altre riunioni, in altri luoghi, credo  in
  Commissione Antimafia per svolgere il suo ruolo istituzionale.
   Quindi,  anche lei era stata avvertita stamattina, con i  colleghi
  che  erano presenti abbiamo rivisto tutti gli articoli, ma  ritengo
  ad  ogni modo che tutti gli emendamenti tecnici che hanno la  firma
  della  Commissione sono stati suggeriti solo e soltanto per  meglio
  armonizzare il testo, e che non entrano nel merito, mai, di  quelle
  che  sono  le decisioni che la Commissione ha preso, sono  soltanto
  piccoli  aggiustamenti,  ne abbiamo già visti  alcuni,  ne  vedremo
  altri, che servono a meglio armonizzare il testo.

   PRESIDENTE.  Rispondo  all'onorevole De Luca che  nell'emendamento
  21.4, se non ricordo male, troverà la risposta alle domande che  ha
  posto prima durante il proprio intervento.

   SAVERINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVERINO.  Grazie, Presidente. Io naturalmente ascolto quello  che
  ha  detto  il  nostro  Presidente della Commissione,  devo  un  po'
  comunque  andare  contro, nel senso che io non ho ricevuto  nessuna
  chiamata,  non  sono stata contattata, quindi ho saputo  solo  alla
  fine  della riunione o di questa pseudo riunione di questa analisi,
  questo  approfondimento,  che  ho chiesto  devo  dire  in  Aula  la
  settimana scorsa.
   Quindi,  per  quanto  mi riguarda, proprio per  evitare  di  farlo
  puntualmente,  io  ritiro  e comunque  mi  dissocio  da  tutti  gli
  emendamenti che sono a firma della Commissione, visto e considerato
  che non sono stata chiamata in causa.

   PRESIDENTE. Ora, però, un secondo per fare chiarezza nei confronti
  di  chi comunque ascolta e può non capire a fondo quello che stiamo
  dicendo.
   La  convocazione non è una convocazione formale, non c'è stata una
  Commissione, c'è stata - vista l'intesa che si è sempre trovata fra
  i  deputati  della Commissione e il Presidente della V Commissione,
  onorevole  Ferrara - una riunione diciamo informale per cercare  di
  condividere un testo, così come accade spesse volte anche in  altre
  circostanze, in altre occasioni e in altre Commissioni.
   Ora,  quello  che  è  accaduto tra i vari  componenti  in  maniera
  informale  non può essere certamente responsabilità, né  di  questa
  Presidenza,  né  di  questo Parlamento,  se  poi  vi  siete  potuti
  riunire,  così  come ho capito che alcuni hanno potuto  partecipare
  altri meno, e mi permetto di dire che se l'onorevole Schillaci  era
  convocata  in  Commissione  Antimafia  ha  fatto  bene  andare   in
  Commissione  Antimafia,  perché c'è una convocazione  scritta,  una
  convocazione regolare e quindi doveva partecipare alla  Commissione
  come ha ben fatto.
   In  tutti  i  casi  l'Aula, a seconda di quello  c'è  scritto,  si
  determina  in  un  senso o nell'altro, c'è una  maggioranza  e  c'è
  un'opposizione e c'è una condivisione di un'idea, questa è l'idea a
  firma  da  parte del Presidente della V Commissione, poi l'Aula  si
  può  determinare  se  bocciarlo, se  approvarlo,  ma  non  possiamo
  impantanarci certamente per un emendamento.
   Quindi se lei conferma di volere intervenire io la faccio parlare,
  diversamente  prego, onorevole.

   SCHILLACI.  Semplicemente  per  dire,  più  che  altro  perché  il
  Presidente  mi ha chiamata in causa, esattamente io lo  so  che  il
  Presidente, magari in buona fede, vuole raggiungere i risultati  in
  tempi ottimali, però se ho una convocazione ufficiale è evidente...

   PRESIDENTE. L'ho appena detto io.

   SCHILLACI. Però quello che vorrei sottolineare è che non  tutti  i
  componenti  sono  stati raggiunti dalla telefonata del  Presidente,
  per cui io ritengo che non è, chiedo agli Uffici...

   PRESIDENTE.  Gli  Uffici  non possono  assolutamente  fare  nulla,
  perché  questa è una riunione informale, quindi non è investito  né
  l'Ufficio né la Presidenza di riunioni che intende fare...

   SCHILLACI.  Perfetto,  allora  io ritengo  che  non  sia  un  modo
  opportuno di procedere, perché secondo me...

   PRESIDENTE. È stata una scelta vostra.

   SCHILLACI. Secondo me, se erano state sollevate obiezioni sul modo
  già  di  procedere  su  quegli emendamenti,  a  questo  punto  devo
  ritenere intanto di ritirare la mia firma su alcuni emendamenti che
  sinceramente non conosco bene.

   PRESIDENTE. Di dissociarsi.

   SCHILLACI. Io in questo momento non sono nelle condizioni di  dire
  che  la  direzione che stiamo proseguendo è quella corretta, perché
  non  sono  in  grado  di stabilire se si tratta di  un  emendamento
  tecnico o entra nel merito.

   PRESIDENTE.  Comunque si è anche risolta la questione  perché  gli
  emendamenti sono a firma del Governo.

   SCHILLACI.  Io penso che non ci sia bisogno di dovere  correre  in
  questo  disegno di legge perché, ripeto, stiamo agendo sulla  pelle
  di  tantissimi  operatori e il comparto del  turismo  è  uno  degli
  ambiti fondamentali di questa Regione. Quindi, io ripristino la mia
  richiesta di decelerare.

   PRESIDENTE. Per me ci possiamo prendere anche altri tre  anni,  lo
  facciamo nella prossima legislatura, non ho difficoltà, io cerco di
  dirigere  i lavori di questa Assemblea, però se ogni volta  per  un
  emendamento  ci dobbiamo fermare, mi sembra anche eccessivo  forse.
  Lei, onorevole Cracolici, dà sempre una mano.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Colleghi, noi ci siamo fermati per un incidente. Perché
  erroneamente  era  stato  votato l'abrogazione  del  comma  9,  che
  determinava  una  condizione di cui ho chiesto e ora?  Abrogato  il
  comma  9,  che  succede? E lì si è scoperto che si era  aperta  una
  voragine  di  un  vuoto normativo. Ora, che il comma  8  sia  stato
  riscritto  e il comma 9, forzando con la procedura, è evidente  che
  stiamo forzando, ma nel senso di dare compiutezza a una norma - tra
  l'altro  parliamo  più di aspetti procedurali - è stata  presentata
  una  riscrittura ad un altro articolo, dove si ripristina di  fatto
  il  comma  9. Ora, sappiamo bene che è una forzatura dal  punto  di
  vista  regolamentare, però rispetto ad un incidente che si è fatto,
  e  invito il Presidente della Commissione, nel prosieguo di  questo
  esame,   di   fare   attenzione  agli  effetti  degli   emendamenti
  presentati, in maniera tale da non determinare condizioni tali  per
  cui non si capisce bene che succede. Per cui chiedo alla collega di
  consentire intanto di chiudere questo articolo 8, nelle modalità io
  chiedo   invece  di  arrivare  all'esito  sull'articolo  8,  quando
  arriveremo  al  17, o 18, questo emendamento, lo  affronteremo,  ma
  chiudiamo  l'articolo  8 perché, ripeto, ci  siamo  fermati  su  un
  incidente d'Aula, non su fatti politici rilevanti.

   604-125-251-324-338/A

   Riprende il seguito della discussione del disegno n. 604-125-251-
                               324-338/A

   PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 8.18.R, a firma del  Governo,
  pertanto chiedo il parere della Commissione.

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Benissimo,  allora pongo in  votazione  l'emendamento
  8.18.R. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   L'Assemblea ne prende atto.

   PRESIDENTE.  Si passa all'emendamento 8.3 IV parte, a firma  degli
  onorevoli  Ferrara e Assenza, è ritirato? Sì, è ritirato, benissimo
  ritirato.
   Si  passa  all'emendamento 8.4, a firma dell'onorevole Dipasquale.
  E'  mantenuto  o ritirato? Onorevole Catanzaro, se mi  sentisse  un
  minuto  sull'8.4, vorrei solo sapere se lo mantiene o se lo ritira.
  Mantenuto, benissimo.
   Il parere del Governo?

   AMATA,  assessore  per  il  turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo.
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo risultante.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

                               «Art. 11.
         Obblighi di comunicazione dei dati ai fini statistici

   1.  I  titolari o i gestori delle strutture turistico-ricettive  e
  coloro  che  esercitano la locazione per finalità  turistiche  sono
  tenuti   alla  comunicazione  dei  flussi  turistici  per  finalità
  statistiche  al dipartimento regionale del turismo, dello  sport  e
  dello spettacolo tramite il sistema turist  .
   2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e
  la  partenza  di  ciascun ospite e, con riferimento alle  strutture
  ricettive  turistiche,  anche  il  numero  delle  camere  occupate,
  mediante   apposita  procedura  telematica,  nel   rispetto   della
  normativa vigente in materia di protezione e trattamento  dei  dati
  personali.
   3.  La  comunicazione telematica dei dati, obbligatoria  anche  in
  assenza di movimento, è effettuata con cadenza giornaliera, secondo
  le  prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 7  del
  decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
   4.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 hanno  inoltre  l'obbligo  di
  registrare  le  presenze e di comunicarle alla  Questura  ai  sensi
  dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.  5.  È
  responsabilità  del conduttore comunicare immediatamente  eventuali
  variazioni   nelle   presenze  al  gestore,   che   provvede   alla
  trasmissione telematica.».

     PRESIDENTE. C'è un emendamento soppressivo, l'11.4 a firma degli
  onorevoli  De  Luca,  Di  Paola  e  altri.  Mantenuto  o  ritirato?
  Ritirato, grazie.
   Si  passa all'emendamento 11.3, a firma degli onorevoli Ferrara  e
  Assenza. Ritirato? Ritirato, benissimo.
   Si  passa all'emendamento 11.9, a firma dell'onorevole De  Luca  e
  altri. E' precluso.
   L'emendamento  11.8  è  precluso. Prima dell'emendamento  11.10  a
  firma  della Commissione, tratteremo l'emendamento 11.11. Troverete
  un   emendamento  tecnico  a  firma  del  Governo,   fuori   sacco,
  classificato  11.11,  do  il  tempo di poterlo  leggere.  Assessore
  Amata, vuole illustrare brevemente l'emendamento 11.11?

   AMATA,  assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Signor
  Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 11.11 va  a  cassare,
  diciamo  nel titolo abbiamo obblighi di comunicazione dei  dati  ai
  fini   statistici,  nella  considerazione  che   si   parla   anche
  dell'obbligo di mandare i dati in Questura, quindi non è  solo  per
  fini  statistici, ma è un obbligo in generale. E poi al comma 5  "è
  responsabilità"  è  sostituita con "è obbligo"  del  conduttore  di
  inviare questi dati sia al Dipartimento che in Questura.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   FERRARA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione  l'emendamento  11.11.   Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si  passa all'emendamento 11.10 a firma della Commissione. Abbiamo
  già   detto   che   l'onorevole  Schillaci  si   dissocia   insieme
  all'onorevole Saverino dagli emendamenti a firma della Commissione.


                        Sull'ordine dei lavori

   DE LUCA Antonino. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  LUCA  Antonino. Signor Presidente, onorevoli colleghi.  Vorrei
  capire  una cosa a norma di Regolamento, per il futuro soprattutto,
  non  tanto per questo disegno di legge. Quando viene presentato  un
  emendamento  senza  la  firma  di  nessun  deputato  a  nome  della
  Commissione  credo  che  quell'emendamento debba  essere  precluso,
  tolto  dal  testo, perché non è firmato da nessun deputato,  e  non
  possono  essere  depositati emendamenti senza firma  dei  deputati.
  Cioè è una domanda, perché se no, qualunque Presidente firma a nome
  della Commissione?

   PRESIDENTE.  Il tema è uno, gli emendamenti della Commissione  non
  si  intendono all'unanimità, si intendono a maggioranza, vorrà dire
  vorrà  dire  che il Presidente della Commissione si  è  assunto  la
  responsabilità.

   DE  LUCA Antonino. La consideri una pregiudiziale prima di  andare
  avanti.

   PRESIDENTE.  Facciamo un esempio, lo leva alla Commissione  lo  fa
  suo  un  Presidente  di  un Gruppo parlamentare  con  altri  quatto
  deputati...

   DE  LUCA  Antonino. Una domanda le faccio, facciamo finta  che  io
  presento un emendamento a nome mio, viene presentato un emendamento
  che   in   realtà   io   non  ho  mai  firmato,   facciamo   finta,
  quell'emendamento  è  senza firma, non lo può  fare  suo  qualcuno,
  perché  non  è  mai  stato presentato, qualcuno  può  fare  suo  un
  emendamento  che è stato validamente depositato, ma un  emendamento
  che  non è stato validamente depositato, non è di nessuno,  cioè  è
  inesistente

   PRESIDENTE.  Credo che il Presidente Ferrara, che ora  interverrà,
  abbia  coinvolto la Commissione, poi ci può essere  chi  condivide,
  onorevole  De Luca però se mi fa una domanda poi deve ascoltare  la
  risposta, se no le serviva soltanto fare l'intervento. No  Mi  deve
  anche ascoltare nella risposta.
   Il Presidente Ferrara sono abbastanza convinto che abbia coinvolto
  anche gli altri deputati, diversamente dovrebbe spiegarci il perché
  firma  a nome della Commissione se non ha coinvolto quanto meno  la
  maggioranza dei membri della V Commissione.

   CATANZARO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CATANZARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Sarò breve,  c'è
  un  tema,  il  tema Presidente Galvagno è nulla nei  confronti  del
  Presidente  Ferrara,  perché diciamo ci  sono  i  componenti  della
  Commissione, loro si confrontano.
   Noi la scorsa settimana ci siamo lasciati dentro quest'Aula con la
  giornata  di  oggi  che bisognava avere la condivisione  di  alcuni
  emendamenti  che abbiamo riscontrato che non erano stati  condivisi
  dalla  Commissione,  e  che  serviva  una  condivisione  su  questi
  emendamenti.
   Dopo  di  che  la  giornata di oggi pare, io dico così  ascoltando
  quello che sono anche le voci da parte dei colleghi che fanno parte
  della  Commissione, che alcuni emendamenti continuano ad insistere,
  Presidente  Galvagno,  la  prego  Presidente  Galvagno  insieme  al
  Segretario un attimo, proprio un attimo, così poi parlate.

   PRESIDENTE. La stiamo ascoltando, stiamo cercando di capire...

   CATANZARO.   L'ho capito, infatti finisco e poi sarà  chiaro   C'è
  una  supposizione che ovviamente è una non condivisione  di  questi
  emendamenti che sono avvenuti dentro la Commissione.
   Ora,  è  chiaro  che  se  alcuni deputati che  fanno  parte  della
  Commissione sono all'interno dei Gruppi parlamentari, tirano  fuori
  un'argomentazione di non condivisione di questi emendamenti, non  è
  che  non  si vuole andare avanti sul disegno di legge, ma c'era  la
  possibilità di questa condivisione che la settimana scorsa  abbiamo
  immaginato di fare proprio su questi stessi emendamenti.
   Quindi,  Presidente Galvagno, basterebbe soltanto più condivisione
  rispetto  agli  emendamenti che si portano in Aula da  parte  della
  Commissione, cosa che pare...

   PRESIDENTE.  Sta parlando con il deputato più ecumenico  forse  di
  questo...

   CATANZARO. Sì... l'ho capito Presidente Galvagno

   PRESIDENTE.  Io posso esortare il Presidente della  Commissione  a
  essere  assolutamente più coinvolgente nei confronti  di  tutte  le
  forze politiche all'interno della Commissione.

   CATANZARO.  Le  sto  dicendo  che  ovviamente  se  ci  sono  delle
  riflessioni  in merito ad emendamenti che non sono stati  condivisi
  in  Commissione,  basterebbe soltanto, come dire,  o  capire  se  è
  reale,  e  quindi eventualmente estrapolarli dal testo  per  andare
  avanti, oppure c'è qualcosa che non ha funzionato in Commissione.

   PRESIDENTE.  Corretto quello che dice, al netto del coinvolgimento
  del  Presidente che ora spiegherà e darà il suo punto di vista,  il
  tema  è  che  comunque poi c'è un emendamento, se il  Presidente  o
  alcuni  deputati che fanno parte della Commissione V si dissociano,
  non  è  che  preclude il fatto che questo emendamento possa  essere
  presentato.

   CATANZARO.  No,  non è che si parla... si parla di  quello  che  è
  stato  fatto  la  scorsa  settimana, noi  ci  siamo  fermati  sulla
  condivisione  degli  emendamenti, stop, non è il  problema  di  non
  poterlo presentare.

   PRESIDENTE. Ok. Ora chiedo al Presidente Ferrara lumi  rispetto  a
  questo intervento.

   FERRARA,   presidente  della  Commissione   e   relatore.   Grazie
  Presidente,  Presidente  Catanzaro, lei litiga  con  Cracolici,  io
  riporto quello che dice lei, non aggiungo nulla e non tolgo  nulla,
  non  preciso chi oggi ha partecipato alla riunione per  evitare  di
  entrare  in  beghe altrui, però rappresento che questi  emendamenti
  che   sono,   ribadisco,  solo  emendamenti  tecnici,  sono   stati
  chiaramente  sostenuti  e  concordati  con  la  maggioranza   della
  Commissione.
   Ma  volendo entrare nello specifico, e premettendo che sono pronto
  a ritirarlo..

   PRESIDENTE. No no, è un tema dirimente il suo. Il tema è  uno,  se
  questo emendamento al netto di quello che ci sia scritto può essere
  tecnico,  come può essere un emendamento non tecnico, la domanda  è
  una: lei ha coinvolto la maggior parte della Commissione?

   FERRARA,  presidente  della Commissione e relatore.  Assolutamente
  sì

   PRESIDENTE. Secondo me dovrebbe coinvolgerla tutta.
   Ma se si stanno alzando in due della Commissione e gli altri no.

   FERRARA,  presidente  della Commissione e relatore.  Assolutamente
  sì, perdonatemi.

   PRESIDENTE. Prima facciamo completare l'onorevole Ferrara.

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Se mi permette

                           (brusio in Aula)

   PRESIDENTE. No, prima deve completare il Presidente.

   FERRARA,   presidente  della  Commissione   e   relatore.   Stiamo
  analizzando  l'articolo nel suo complesso, ma il  comma  modificato
  11.10.
   Nell'articolo   11  sono  apportate  le  seguenti  modifiche:   si
  sostituisce quindi con riferimento alle strutture ricettive,  salta
  la  parola "anche"  cioè stiamo discutendo della parola "anche" che
  meglio specifica un concetto.
   Dico  questo,  lo  preciso  a me stesso,  magari  può  essere  che
  qualcuno  ne  può trarre beneficio, successivamente con riferimento
  alle strutture si precisa che sono tutte le strutture.
   Cioè,  quindi, l'Aula si sta fermando per una parola  'anche'  che
  armonizza meglio il concetto e, per la precisazione, che si  tratta
  di  tutte le strutture. Cioè stiamo discutendo di questo. Tutte  le
  modifiche  dove  c'è scritto la parola Commissione  sono  modifiche
  tecniche  e, ribadisco, che sono state apprezzate dalla maggioranza
  della Commissione
   Fermo  restando  tutto  ciò, Presidente, sono  pronto  a  ritirare
  questo emendamento se l'Aula rimane soddisfatta. Alla fine tutto il
  documento,  probabilmente, sarà un po' meno chiaro, ma l'Aula  sarà
  più contenta. Quindi diciamo massima disponibilità.

   PRESIDENTE. È stato molto esaustivo il Presidente Ferrara.

   LA VARDERA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà

   LA  VARDERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori.  Mi
  sento  chiamato  anche  io in causa in quanto  componente  della  V
  Commissione.
   Presidente, semplicemente forse il senso di questa nostra protesta
  -  diciamo  propositiva - vuole essere un appello che  lanciamo  al
  Presidente della V Commissione perché, ad esempio, anche in maniera
  pratica e concreta, spesso e volentieri, non avere anche banalmente
  un gruppo whatsapp come in tante altre Commissioni dove si comunica
  in  maniera  anche semplice l'attività che si fa,  questo  potrebbe
  essere utile.
   Cioè,  Presidente Ferrara, il nostro intervento  vuole  essere  un
  intervento  propositivo,  anche  per  migliorare  i  lavori   della
  Commissione.  Io ero uno di quei deputati che non sapevo  che  lei,
  formalmente, stamattina avesse convocato dei colleghi per  mettersi
  un  attimo  d'accordo sulle eventuali modifiche. Io non lo  sapevo,
  nonostante non avessi nessun'altra Commissione in corso.
   Quindi   il   senso  dell'intervento  dell'onorevole  Saverino   e
  Schillaci,  non voglio fare il sindacalista dei miei colleghi,  che
  si   sanno   bene  esprimere  da  soli,  è  cercare  una   maggiore
  collaborazione affinché, ovviamente, i lavori di questa Commissione
  possano  essere  un  po'  più  concertati  tra  la  maggioranza   e
  l'opposizione.
   In  questo  caso, purtroppo, c'è uno scollamento  evidente  tra  i
  colleghi  della maggioranza all'interno della Commissione e  quelli
  dell'opposizione.  Il  mio  intervento, Presidente  Ferrara,  è  un
  intervento come dire di distensione e rispetto ai lavori futuri che
  possiamo fare.

   604-125-251-324-338/A

   Riprende il seguito della discussione del disegno n. 604-125-251-
                               324-338/A

   PRESIDENTE.  Mi pare che ci siamo sugli  anche' e sul  tutte',  io
  andrei avanti però...

   DE LUCA Antonino. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE   LUCA   Antonino.   Signor  Presidente,  onorevoli   colleghi,
  assessori.  Anche a chiarimento, sennò chi ci segue in  Aula  o  da
  casa ci prende pure per pazzi, e pazzi non siamo, all'articolo  14,
  c'è  un  emendamento della Commissione che sopprime il comma  3.  È
  tecnico? non è tecnico, come non era tecnico quello

   PRESIDENTE. Siamo sull'11 però, onorevole De Luca...

   DE  LUCA Antonino. No, no, allora Presidente ci dobbiamo chiarire,
  sennò  le  devo chiedere di convocare una Conferenza dei Presidenti
  dei  Gruppi  parlamentari, perché è una questione di  metodo  e  di
  regolamento.
   Ripeto: non è possibile, se un emendamento è della Commissione  ci
  deve essere un verbale in cui la Commissione con 7 presenti, 4 voti
  di  maggioranza  e  3  di opposizione, nell'ipotesi  più  denegata,
  approvano o bocciano un articolo.
   E,  allora, dobbiamo deciderci. Cioè non può uscire  Commissione .
  Io  chiedo  che  gli  emendamenti a firma   La  Commissione   siano
  espunti   dal   testo,  questo  chiedo,  una  cosa   semplicissima.
  ...attacco  nè  al Presidente sia chiaro però per chiarire,  perché
  sennò uno dice ma questo perché interviene? perché batte a coppe, e
  uno dice ma è così o non è così? è tecnico o è politico?

   PRESIDENTE.  Onorevole  De Luca, lei è alla  seconda  legislatura,
  quindi  determinate dinamiche le sa: lui fra un secondo lo  ritira,
  dopo   un  altro  secondo  c'è  un  deputato  che  lo  fa  proprio.
  L'emendamento rimane in Aula

   DE LUCA Antonino. Si hanno per non presentati

   PRESIDENTE. In che senso?

   DE LUCA Antonino. Perché non sono firmati da nessuno

   PRESIDENTE.  Ma il Presidente ha dichiarato al microfono  che  ha,
  comunque,  condiviso l'emendamento, e ci sono tre deputati  che  si
  stanno alzando e stanno dicendo...

   DE  LUCA  Antonino.  Io le sto dicendo che, se è  stato  approvato
  dalla  Commissione,  c'è  il  verbale. Sennò  quanto  asserito  non
  risponde al vero.

   PRESIDENTE.  Onorevole  Ferrara, visto  che  si  vuole  utilizzare
  questo  principio,  si  utilizzerà per  il  futuro.  Voglio  vedere
  cos'altro spunterà
   Allora  l'emendamento è ritirato. Si passa all'emendamento 11.7  a
  firma di De Luca Antonino. E' mantenuto o ritirato?

   DE LUCA Antonino. Ritirato.

   PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.2 e 11.1 sono decaduti.
   Si  passa  all'emendamento  11.6 a firma  dell'onorevole  De  Luca
  Antonino. E' mantenuto o ritirato? L'emendamento è soppressivo

   DE LUCA Antonino. Ritirato.

   PRESIDENTE.   Si  passa  all'emendamento  11.5.  E'  mantenuto   o
  ritirato? Ritirato, va bene
   Si passa all'esame dell'emendamento 11.3 II parte, che è ritirato.
   Pongo  in  votazione l'articolo 11, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

                               «Art. 12.
   Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno delle strutture
                          turistico-ricettive

   1.   Nella  zona  di  ricevimento  degli  ospiti  delle  strutture
  turistico-ricettive  è  esposta,  in  modo  che  sia  perfettamente
  visibile, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei  servizi
  praticati  nell'anno  in corso nonché delle  caratteristiche  della
  struttura».

   Pongo  in  votazione  il  mantenimento  dell'articolo  12.  Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'esame dell'articolo 13. Ne do lettura:

                               «Art. 13.
                         Obblighi assicurativi

   1.  I  titolari delle strutture turistico-ricettive, ad esclusione
  delle  locazioni turistiche nonché degli affittacamere, delle  case
  vacanze   e  dei  bed  &breakfast  qualora  gestiti  in  modo   non
  imprenditoriale, stipulano, per i periodi di esercizio, una polizza
  per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.

   2.  Per  gli alloggi nautici diffusi l'assicurazione è  estesa  in
  favore  del locatario e dei passeggeri per gli infortuni e i  danni
  subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione,  in
  conformità  alle  disposizioni  e  ai  massimali  previsti  per  la
  responsabilità civile».

   Ci  sono  soltanto emendamenti soppressivi, pertanto, si  vota  il
  mantenimento dell'articolo.
   Mi informano gli Uffici che è stato presentato un emendamento last
  minute  del Governo, quindi, dobbiamo aspettare, un paio di minuti,
  perché non è ancora caricato.
   L'emendamento  è recante la numerazione 13.4. Onorevoli  colleghi,
  sul  tablet  troverete nel fascicolo degli emendamenti fuori  sacco
  del Governo l'emendamento 13.4.
   Avete letto l'emendamento 13.4? Benissimo, possiamo andare avanti.

                                Congedo

   PRESIDENTE.  Comunico il congedo dell'onorevole La  Rocca  Ruvolo,
  per oggi.
   L'Assemblea ne prende atto.

   Riprende il seguito della discussione del disegno n. 604-125-251-
                               324-338/A

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Signor Presidente, era una richiesta  di  chiarimento.
  Poiché  dall'emendamento 13.4 viene abrogata, al  primo  comma,  la
  dizione "nonché agli affittacamere eccetera" e rimane soltanto  "le
  locazioni  turistiche", ebbene, nella classificazione  all'articolo
  3,  non  si evince che cosa siano le locazioni turistiche. Per  cui
  noi  citiamo, nell'articolo 13 le locazioni turistiche e  non  sono
  definite, in quanto locazioni turistiche, dalla classificazione che
  abbiamo fatto all'articolo 3. Come si tiene insieme il tutto?

   PRESIDENTE. Sono definite dall'articolo 34.

   CRACOLICI.  Le  locazioni  turistiche? A sorteggio,  quindi   Cioè
  andiamo  avanti...  è scritto con un po' con i piedi   Cioè  se  tu
  definisci  una  cosa,  la  scrivi  prima.  Poi  una  norma  che  fa
  riferimento  ad  una  cosa che hai definito,  si  capisce  di  cosa
  parliamo.  Ma  tu lasci locazioni turistiche, e poi rinvii,  ad  un
  articolo che è 20 articoli dopo, cosa sia la locazione turistica...
  Cioè,  come  dire, come me e chi sa quanti faranno questo...  Della
  serie  "Ma  che  cosa  sono  le  locazioni  turistiche"?  O  almeno
  specificate "di cui all'articolo 34". Quanto meno. Le leggi  devono
  avere un ordine di lettura. Chiaro?

   PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, gli Uffici mi dicono  che  se  ne
  occuperanno loro in sede di coordinamento formale.
   Pongo   in   votazione  l'emendamento  13.4.   Il   parere   della
  Commissione?

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione...

   CRACOLICI. Un minuto

   PRESIDENTE. Benissimo. Grazie, tutto il tempo che le serve.  Pongo
  in votazione l'emendamento 13.4. Chi è favorevole resti seduto, chi
  è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo, 13 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si passa all'articolo 14. Ne do lettura:

                               «Art. 14.
                               Alberghi

   1.  Sono  alberghi  le  strutture turistico-ricettive  a  gestione
  unitaria  e aperte al pubblico che, ubicate in uno o più edifici  o
  parti  di edifici, forniscono alloggio e altri servizi accessori  e
  possono  somministrare alimenti e bevande anche  alle  persone  non
  alloggiate.

   2.  Possono  assumere  la denominazione di   motel   gli  alberghi
  attrezzati  per  la  sosta  e l'assistenza  delle  autovetture  che
  assicurano  servizi  di  autorimessa,  rifornimento  carburanti   e
  riparazione delle autovetture.

   3.  Possono  assumere la denominazione di  villaggio albergo   gli
  alberghi   caratterizzati  dalla  centralizzazione  dei  principali
  servizi  in  funzione  di più edifici facenti  parte  di  un  unico
  complesso  adeguatamente delimitato e dotato di un'area  attrezzata
  per il soggiorno e lo svago della clientela.

   4.  Negli alberghi sono consentite, previa indicazione nella  SCIA
  di cui all'articolo 5:

             a)  l'attività di vendita al dettaglio al pubblico,  nel
  rispetto delle normative vigenti;

   b)  l'attività  di  centro benessere, ivi  comprese  saune,  bagni
  turchi  e bagni a vapore, sia per le persone alloggiate sia per  il
  pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti  la
  cura   del   corpo,   nel   rispetto  dei  requisiti   strutturali,
  professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore».

   Ci  sono degli emendamenti soppressivi, a firma dell'onorevole  De
  Luca Antonio. Il 14.1. Sono mantenuti o ritirati?

   DE LUCA Antonino. Ritirato.

   PRESIDENTE. Ritirato, grazie. Le chiedo per tutti, onorevole. Sono
  il 14.1, 14.5, 14.4.

   DE LUCA Antonino. I primi tre, sì.

   PRESIDENTE.  I  primi  tre, sì. Quindi 14.5  e  14.4  analogamente
  ritirati. Bene.
   Si passa all'emendamento 14.7 della Commissione.

   FERRARA,  presidente  della Commissione e  relatore.  Ha  una  sua
  logica. Ritirato.

   PRESIDENTE. Ritirato. Benissimo.
   Sul  14.3 e 14.2 devo chiedere prima all'onorevole De Luca se sono
  mantenuti o ritirati. Onorevole De Luca?

   DE LUCA Antonino. Un attimo solo che sto vedendo ma nel frattempo,
  Presidente, volevo riflettere un attimino sul comma 3 e  sul  comma
  4.
   Nel  frattempo,  l'Assessore  sul  comma  4  potrebbe  fornire  un
  chiarimento all'Aula?
   Cioè, le attività che noi vorremmo consentire, previa trasmissione
  della  Scia, ma non sono regolamentate già da normative  nazionali?
  Come  che  vuol  dire? Quello che vi ho detto  voi consentite  agli
  alberghi  di  svolgere determinate attività che sono regolamentate,
  la vendita al dettaglio, altre cose, dalla normativa nazionale, non
  è che possiamo dire noi cosa devono fare...
   Vorrei un chiarimento perché io non l'ho capito.

   PRESIDENTE. Assessore, riesce a dare chiarimento?
   Intanto il 14.3 e il 14.2 sono mantenuti o ritirati? Onorevole  De
  Luca?

   DE LUCA Antonino. Ritirati. Attendo la risposta dell'Assessore.

   PRESIDENTE. Sì, sì, gliela dà la risposta.

   DE LUCA Antonino. Da quello dipende se ritiro o meno il 14.2.

   PRESIDENTE. Assessore Amata, prego.

   AMATA, assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Collega
  De  Luca,  allora,  rispetto ovviamente alla  normativa  nazionale,
  quindi   alle  normative  vigenti,  però  hanno  l'obbligo   quando
  presentano la Scia di dettagliare che cosa pensino di vendere o  le
  attività  che  intendano  fare, esse vanno comunque  relazionate  e
  documentate nella Scia.
   Poi intervengo sull'emendamento della collega Schillaci.

   PRESIDENTE. Va bene.
   Possiamo andare avanti sull'emendamento?

   DE LUCA Antonino. Ritirato.

   PRESIDENTE. Benissimo, grazie.
   Andiamo al 14.6 che è degli onorevoli Schillaci e De Luca.
   Mantenuto?

   SCHILLACI.  Presidente, lo ritiro perché è restrittivo.

   PRESIDENTE. Grazie, onorevole Schillaci.
   Si  passa allora all'emendamento 14.8 del Governo, che trovate nel
  blocco   degli   emendamenti  del  Governo,  fuori  sacco;   quindi
  prendetevi  tutto  il  tempo che vi serve  e  poi  lo  mettiamo  in
  votazione.
   Se  eventualmente il Governo lo volesse illustrare, così da  poter
  agevolare l'Aula.

   AMATA,  assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Stiamo
  aggiungendo  al  comma 4 la lettera c), che consente  il  trasporto
  gratuito  degli  ospiti  con  mezzi propri,  cioè  della  struttura
  ricettiva, però se è incluso nella tariffa della camera; cioè è  un
  servizio  che  offre direttamente, quindi incluso nel prezzo  della
  camera, l'albergatore.

   PRESIDENTE.  Intanto  chiedo  ai  colleghi  se  hanno   avuto   la
  possibilità di leggere l'emendamento 14.8. Benissimo, allora  pongo
  in votazione l'emendamento 14.8.

   SCHILLACI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI. Signor Presidente, volevo intervenire su questa lettera
  c)  che  è stata inserita, perché volevo capire una cosa. Cioè  noi
  stiamo  impedendo  agli  albergatori di includere  un  servizio  di
  trasporto  per gli ospiti, purché sia a titolo gratuito.  Cioè  noi
  stiamo  dicendo  questo,  stiamo  dicendo  che  si  può  fare,  gli
  albergatori  lo  possono  fare, di dare un servizio  di  trasporto,
  purché sia a titolo gratuito. Cioè non lo possono fare non a titolo
  gratuito?  Sembrerebbe  così  con  questo  emendamento.  Lo  vorrei
  capire.

   PRESIDENTE. Prego, assessore Amata.

   AMATA, assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Allora,
  collega   Schillaci,  questi  emendamenti  sono  stati   ovviamente
  discussi  con le associazioni di categoria. Diciamo che è gratuito,
  perché  altrimenti ci sarebbe una sorta di concorrenza  sleale  con
  chi invece fa questo mestiere.

   SCHILLACI. Io non sono d'accordo

   AMATA, assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. È stato
  discusso  e concordato con le associazioni di categoria, che  hanno
  chiesto  esattamente  questa dicitura e cioè  che  gli  albergatori
  offrissero  all'interno  del costo totale  della  camera  anche  il
  servizio di trasporto.

   SCHILLACI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI.   Signor   Presidente,  io  non  concordo   su   questo
  emendamento.  Perché?  Perché in tutto  il  mondo  gli  albergatori
  possono  organizzare trasporto a pagamento dei  propri  ospiti,  le
  famose  navette  aeroportuali, ad esempio, che  sono  a  pagamento.
  Quindi  noi  in  Sicilia ci stiamo discostando  dall'intero  mondo.
  Allora  mi  spieghi qual è questo trasporto, cioè io  in  qualsiasi
  albergo   al  mondo  io  vada,  se  voglio  che  sia  l'albergo   a
  organizzarmi  il  trasporto  dall'aeroporto  lo  pago  e  lo   pago
  all'albergatore, non lo pago ad altri all'esterno. Perché  dobbiamo
  favorire   determinate  categorie  che  si  occupano  di  trasposto
  all'esterno  degli alberghi? Invece si faccia una sana  concorrenza
  di trasporto che sicuramente si abbasseranno le tariffe.

   SPADA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SPADA.   Assessore  Aricò,  assessore  Amata,  rispetto  a  questo
  articolo  -  e mi piace anche il fatto che sia presente l'assessore
  Aricò,  credo  che rischiamo, anche alla luce delle  sollecitazioni
  che  abbiamo ricevuto dalle categorie, di alimentare ancora di  più
  questo  decreto  che  ha fatto Salvini, che dovrà  essere  recepito
  entro  il  mese  di gennaio, e che ha creato non  poco  fermento  e
  fibrillazione tra i trasportatori siciliani, tutti coloro  i  quali
  hanno  una  licenza di Ncc e tutti coloro i quali oggi  offrono  un
  servizio ai turisti e a chi svolge attività ricettive.
   Allora,  io spero, Assessore, che il fatto di inserire all'interno
  di  questa  legge  la  possibilità di  trasporto  gratuito  per  le
  strutture non danneggi ulteriormente la categoria dei trasportatori
  perché  non  vorrei  che  la dicitura, lo dico  non  come  attacco,
  Assessore,  lo dico proprio come valutazione che deve  fare  questo
  Governo,  non  vorrei che all'interno del costo  complessivo  venga
  inserito il costo del trasporto e alla fine a subirne i danni e  le
  conseguenze sia questa categoria di lavoratori.
   Le  dico  questo, assessore Aricò, perché insieme  a  lei  avevamo
  concordato una strategia per provare in qualche modo ad evitare che
  il   recepimento  di  questo  decreto  Salvini,  che   rischia   di
  danneggiare  questi operatori, possa in qualche  modo  avvenire  in
  maniera  istantanea e quindi consentire alla nostra  Regione  e  al
  Governo  di  fare magari un decreto per o rallentare  o  modificare
  quello che è stato stabilito a Roma.
   E  allora  io  penso che questa richiesta che  è  stata  fatta  si
  inserisca  all'interno  di questo contesto.  Se  così  non  dovesse
  essere che anche lei ci dia rassicurazioni in questo senso.

   AMATA, assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo.  Chiedo
  di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   AMATA,  assessore  per il turismo, lo sport  e  lo  spettacolo.  E
  allora,  l'albergatore, la struttura ricettiva, l'azienda se  offre
  due servizi già diventano un pacchetto.
   Il  pacchetto  turistico lo può offrire, adesso sto ricordando  il
  ragionamento  che è stato fatto con le associazioni  di  categoria,
  solamente  l'agenzia  di  viaggi, per cui è  evidente  che  dovendo
  normare  per consentire all'albergatore di offrire questo servizio,
  deve essere incluso nel costo della camera.
   Quindi è un obbligo di legge.

   SCHILLACI. Così schizzano i prezzi delle camere

   ARICÒ,  assessore per le infrastrutture e la mobilità.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   ARICÒ,  assessore  per  le infrastrutture e  la  mobilità.  Signor
  Presidente, velocemente, è intervenuta una circolare del  Ministero
  del 2015 che è successiva rispetto ad una sentenza del Consiglio di
  Stato, la n. 4898 del 4 agosto 2008, che prevede che i soggetti che
  corrispondono con mezzi propri di trasporto dei servizi di navetta,
  lo  possono fare esclusivamente a titolo gratuito perché per  tutto
  il resto a pagamento intervengono o i taxi o nolo con conducente.
   Quindi il fatto che...

   SCHILLACI. In tutto il mondo è diverso

   ARICÒ,  assessore per le infrastrutture e la mobilità. Allora,  mi
  sono permesso, signor Presidente, di poter citare anche la sentenza
  del  Consiglio di Stato del 2008 per dare la possibilità a tutti  i
  colleghi  e al Parlamento intero di poterla andare a visionare  per
  rendersi  conto  nella  lettura di quanto ho  esposto  nei  secondi
  precedenti.

   DE LUCA Antonino. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE   LUCA   Antonino.   Signor  Presidente,  onorevoli   colleghi,
  celermente   avendo  compreso  che  si  tratta  di  una   circolare
  ministeriale  non  intervenuta negli ultimi giorni,  io  direi,  se
  l'assessore   è   d'accordo,  di  stralciare   questo   emendamento
  aggiuntivo.
   Come si è andati avanti sinora, io credo che il settore continuerà
  ad  andare  avanti  serenamente  e non  ragionerei  in  termini  di
  concorrenza sleale, perché diversamente, allora, dovremmo dire  che
  nei  ristoranti  degli  alberghi ci devono  mangiare  soltanto  gli
  ospiti dell'albergo e non chi venga da fuori
   Quindi  vorrei dire, Assessore, io questo qui lo toglierei, magari
  poi  ci  sarà occasione di approfondire in Commissione, però questa
  cosa  delle  navette,  al  netto della richiesta  della  categoria,
  perché è normale che la categoria se diamo 100 ci chiederà 110,  le
  categorie  fanno gli interessi delle categorie noi  dobbiamo  fare,
  invece,  gli interessi di chi viene in Sicilia a portare il proprio
  denaro  per  spenderlo  qui, quindi al  netto  di  quello  che  poi
  vogliono le categorie, dobbiamo capire cosa è giusto fare.
   Assessore  io le pregherei il garbo, visto anche i toni  miti  che
  quest'Aula  ha  assunto,  di  non creare  frizioni  e  di  ritirare
  l'emendamento.

   PRESIDENTE. Chiedo all'Assessore se lo mantiene o la ritira.

   AMATA,  assessore  per il turismo, lo sport e  lo  spettacolo.  Io
  posso ritirarlo nella considerazione che, comunque, immagino che il
  trasporto  gratuito  dei loro ospiti possano  continuare  a  farlo,
  quindi   non   credo   che   quest'Aula   danneggi   il   comparto.
  Evidentemente,  magari  in altro momento, si  può  approfondire  la
  questione.

   PRESIDENTE.  Quindi  è  ritirato, benissimo.  Pongo  in  votazione
  l'articolo  14. Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

                               «Art. 15
                               Condhotel

   1.  Sono  condhotel  gli esercizi alberghieri  che  presentano  le
  caratteristiche  di  cui  all'articolo  31  del  decreto  legge  12
  settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
  novembre 2014, n. 164 e successive modificazioni.

   2.  La superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati
  da  condhotel,  per la parte residenziale, non può  in  alcun  modo
  beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli  strumenti
  urbanistici   alle   superfici  destinate  a  funzioni   turistico-
  ricettive.».

   All'articolo 15 ci sono soltanto emendamenti soppressivi, pertanto
  si  vota  il  mantenimento. Lo pongo in votazione, chi è favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'esame dell'articolo 16. Ne do lettura:

                               «Art. 16.
                    Residenze turistico-alberghiere

   1.  Sono  residenze turistico-alberghiere le strutture  turistico-
  ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o
  più  edifici  o  parti di edifici, che offrono alloggio  e  servizi
  accessori  in  unità abitative arredate, costituite da  uno  o  più
  locali e dotate di servizio autonomo di cucina.

   2.  Le  residenze turistico-alberghiere non possono  somministrare
  alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti se  non
  attraverso distributori automatici.».

   All'articolo  16 c'è un emendamento fuori sacco, il 16.6  a  firma
  del Governo.

   SCHILLACI. Dove si trova questo emendamento?

   PRESIDENTE. Lo trova nello stesso file dove ha trovato  gli  altri
  emendamenti  fuori sacco del Governo. In tutti i casi,  l'Assessore
  Amata sta per intervenire per illustralo.

   AMATA,  assessore  per  il  turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo.
  Illustro immediatamente questo emendamento. Purtroppo c'è stato  un
  errore  assolutamente di battitura, quindi il  senso  dell'articolo
  era  il  contrario  di quello che si voleva  andare  a  dire  e   a
  definire e quindi lo abbiamo corretto con l'emendamento, cioè:  "le
  residenze  turistico alberghiere possono somministrare  alimenti  e
  bevande  alle persone alloggiate e ai loro ospiti anche  attraverso
  distributori automatici":  invece si diceva l'esatto contrario  che
  potevano  solo  attraverso i distributori automatici e  francamente
  limitavamo un servizio per errore.

      PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione  l'emendamento  16.6.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 16, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

                               «Art. 17.
                     Residenze d'epoca alberghiere

   1.  Sono  residenze  d'epoca alberghiere le  strutture  turistico-
  ricettive,  gestite in forma imprenditoriale, ubicate in  complessi
  immobiliari    di    particolare   pregio    storico-architettonico
  assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio
  2004, n. 42, che offrono alloggio in camere e unità abitative con o
  senza  servizio  autonomo di cucina, con il limite  di  venticinque
  posti letto.

   2.   Gli   alberghi  e  le  residenze  turistico-alberghiere   che
  rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente  al  pregio
  storico-architettonico  possono  assumere   la   denominazione   di
  "residenze d'epoca" mantenendo gli obblighi amministrativi previsti
  rispettivamente   per  gli  alberghi  e  le  residenze   turistico-
  alberghiere.».

   All'articolo  17 ci sono diversi soppressivi, chiedo all'onorevole
  De Luca se gli emendamenti 17.3 e 17.5 sono ritirati.

   DE LUCA Antonino. Ritirati.

   PRESIDENTE.   Si  passa  all'emendamento  17.6,  a   firma   della
  Commissione. E' mantenuto o ritirato?

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Mantenuto.

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento  17.6.   Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Gli  altri  emendamenti sono preclusi. Pertanto pongo in votazione
  l'articolo 17, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                               «Art. 18.
                             Affittacamere

   1.   Sono   esercizi  di  affittacamere  gestiti  in   forma   non
  imprenditoriale  le strutture turistico-ricettive composte  da  non
  più  di  quattro  camere per i clienti ubicate nella  stessa  unità
  immobiliare per un totale massimo di sedici posti letto  e  con  un
  massimo di quattro posti letto non sovrapponibili per camera, nelle
  quali  sono  forniti alloggio e servizi minimi oltre  ad  eventuali
  servizi complementari.

   2.  Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti anche  in
  forma  imprenditoriale con una capacità ricettiva non  superiore  a
  sei  camere  con  un massimo di ventiquattro posti  letto,  con  un
  massimo di quattro posti letto per camera non sovrapponibili.

   3.  L'attività di affittacamere di nuova costituzione comporta che
  uno stesso soggetto non può gestire più di due appartamenti ubicati
  nello stesso edificio.».

   All'articolo   18   c'è  un  soppressivo,   il   18.3,   a   firma
  dell'onorevole De Luca ed altri. Onorevole De Luca  è  mantenuto  o
  ritirato?

   DE LUCA Antonino. Un attimo, perché lo volevo approfondire.
   Io lo ritiro, l'unica cosa che volevo era un chiarimento sul comma
  3.

   PRESIDENTE. Prego assessore, se vuole darlo.

   AMATA,  assessore  per il turismo, lo sport e lo  spettacolo.  Se,
  collega   De   Luca,  l'attività  di  affittacamere  è   di   nuova
  costruzione,  quindi non uno evidentemente già esistente,  comporta
  che  questo  soggetto  non possa gestire più  di  due  appartamenti
  ubicati nello stesso edificio.

   DE LUCA Antonino. Questo lo avevo capito.

   AMATA,  assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Perché
  evidentemente  stiamo  normando le  varie  tipologie  di  strutture
  ricettive  a  seconda  di  come  si classificano.  L'affittacamere,
  altrimenti,  potrebbe diventare , se va a gestire più appartamenti,
  si potrebbe andare a classificare in un'altra tipologia.

   DE  LUCA  Antonino.  Se  sono  più appartamenti  dentro  un  unico
  edificio,  con  le  caratteristiche  dell'affittacamere,  che  sono
  diverse  per  qualità  e caratteristiche da alberghi,  b&b  e  case
  vacanze,  per  quale motivo noi dobbiamo limitarlo,  perché  devono
  essere due e non tre? Cioè mi sembra come se questo fosse costruito
  per  limitare, e io credo che al netto di quello che desiderano  le
  categorie  degli albergatori, noi dobbiamo promuovere la semplicità
  con  cui i turisti stranieri vengono in Sicilia a spendere  i  loro
  soldi, non necessariamente indirizzare questi flussi di denaro solo
  verso  gli alberghi, perché è anche il concetto di creare ricchezza
  diffusa e moneta circolante, non concentrarla esclusivamente  nelle
  grandi strutture alberghiere.

   AMATA,  assessore  per  il  turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo.
  Veramente  non  registro  in  Sicilia questo  tipo  di  situazione,
  assolutamente. Ci sono gli affittacamere, come ci sono le locazioni
  turistiche e tutto il resto, e credo che sia abbastanza equilibrato
  il mercato.
   Sono  d'accordo con lei, servono gli affittacamere, assolutamente,
  perché    soprattutto   se   andiamo   a    parlare    di    quella
  destagionalizzazione o delocalizzazione di turismo, è ovvio che per
  avere   questo  effetto,  raggiungere  questo  obiettivo,   abbiamo
  necessità di questo tipo di strutture ricettive nei piccoli  borghi
  dove chiaramente i grandi alberghi non è possibile averli. Però,  a
  mio  modo  di vedere, e secondo -  ripeto - il lavoro che  è  stato
  fatto,  il  grande  lavoro  che  è  stato  fatto  in  un  anno   in
  Commissione,   e  la  concertazione  che  abbiamo  avuto   con   le
  associazioni   di  categoria,  abbiamo  definito  un   testo   che,
  obiettivamente,  sarebbe preferibile mantenere per  come  è  uscito
  dalla  Commissione, perché qua non c'è un emendamento, ma il  testo
  effettivamente uscito fuori dalla Commissione che abbiamo  lavorato
  insieme.

   DE  LUCA Antonino. Sul comma 3, il soppressivo, lo mantengo  e  io
  sarei più contento se il Governo desse parere favorevole.

   PRESIDENTE. Onorevole, non c'è sul comma 3 il soppressivo, c'è  il
  18.3 che è il soppressivo dell'articolo, per intero. Voleva dire il
  comma 3, giusto?

   DE LUCA Antonino. Devo darle ragione, Presidente.

   PRESIDENTE.  Ogni  tanto   Speriamo che l'abbiano  registrata   Va
  bene, allora intanto il 18.

   DE LUCA Antonino. Chiedo il voto per parti separate.

   PRESIDENTE. Ma nel caso subemenda il 18.3

   DE  LUCA Antonino. Ma secondo me il Governo potrebbe accogliere la
  gentile richiesta dell'opposizione e provvedere da sé.

   PRESIDENTE.  L'emendamento 18.3 è mantenuto o ritirato?

   DE  LUCA Antonino. Sto attendendo risposta dall'Assessore,  almeno
  portali a 4 o 5, 2 sono pochi.

   AMATA,  assessore  per  il  turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo.
  Potremmo sospendere l'esame?

   PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo 18. Si passa all'articolo  19.
  Ne do lettura:

                               «Art. 19.
                           Alberghi diffusi

   1.  Per  la  disciplina dell'albergo diffuso rimane  fermo  quanto
  previsto dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 11.

   2.  I  servizi  di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  d)  della
  legge  regionale 2 agosto 2013, n. 11, possono essere gestiti dallo
  stesso  soggetto  titolare dell'attività  di  albergo  diffuso,  in
  possesso  di  regolare titolo ai sensi delle vigenti  normative  di
  settore, o da un suo delegato.».

   E'  stato  presentato l'emendamento 19.2, onorevole De Luca,  stia
  attento  lei  che presenta sempre tanti soppressivi,  che  dobbiamo
  fare? Lo mantiene o lo ritira?

   DE LUCA Antonino. Ci può spiegare l'Assessore l'articolo 19?

   AMATA,  assessore  per  il  turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo.
  L'articolo  19 riguarda la dicitura "albergo diffuso", l'aveva  ben
  spiegato  in  Aula  l'onorevole Cateno De Luca  che,  peraltro,  ha
  presentato   degli   emendamenti  che  mi   trovano   assolutamente
  d'accordo.
   E'  quel  tipo di albergo che consente ai piccoli borghi di  poter
  avere  queste  strutture  ricettive  non  potendo  avere  i  grandi
  alberghi, quindi, quello che ha un edificio centrale dove ci sono i
  vari  servizi  comuni e poi delle altre strutture che sono  ubicate
  secondo, però, un emendamento che è stato presentato cambia un po',
  si  ampliano,  non saranno più ubicati solo nel centro  storico  ma
  anche  in  altre zone del comune e la distanza dal plesso  centrale
  può  essere  invece che di 300 metri, come prevedeva  la  normativa
  fino  ad  oggi,  anche ad una distanza di 500 metri e,  ovviamente,
  sempre  nel senso della delocalizzazione, destagionalizzazione,  ed
  evitare la desertificazione soprattutto dei nostri piccoli borghi.

   SCHILLACI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi.  Volevo  capire
  l'ultima parte del comma 2 dell'articolo 19, dove riporta le parole
  "o da un suo delegato".

   AMATA,  assessore  per il turismo, lo sport  e  lo  spettacolo.  I
  servizi  di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) possono  essere
  gestiti  o  dallo  stesso soggetto che è titolare dell'attività  di
  albergo diffuso o altrimenti un delegato, cioè una persona delegata
  dal titolare.

   SCHILLACI. La norma così rimane vaga, dovrebbe essere così come lo
  abbiamo specificato per altre tipologie di strutture.

   PRESIDENTE.    L'emendamento   19.1   è   precluso.    Si    passa
  all'emendamento  19.4 a firma dell'onorevole  De  Luca  Cateno.  E'
  mantenuto?

   DE LUCA Cateno. Sì.

   SAFINA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAFINA.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi.  Sull'emendamento
  19.4  che  mi  vede  d'accordo nell'ultima parte c'è  scritto  "e/o
  distanti oltre 500 metri". "E" è congiunzione e indica che dovrebbe
  avere...  "o" è oppositivo quindi dobbiamo scegliere se "e"  oppure
  "o", quindi "o" è distacco, va corretto, va tolta la "o".

                Presidenza del Vicepresidente Di Paola

   PRESIDENTE.  Il parere del Governo sull'emendamento 19.4,  con  il
  subemendamento 19.4.1?

   AMATA,  assessore  per  il  turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Il parere del Governo è favorevole. Il subemendamento
  19.4.1  sostituire "o" con "e", così abbiamo pure risolto. Votiamo,
  intanto,  il subemendamento 19.4.1. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi;

                             (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 19.4, con il parere favorevole  sia  del
  Governo  che  della  Commissione. Lo  pongo  in  votazione.  Chi  è
  favorevole resti seduto seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 19.5 che è assorbito; il 19.6  è  della
  Commissione.

   SCHILLACI. Invito a ritirarlo, è firmato dalla Commissione.

   PRESIDENTE.  Ha  chiesto di parlare il Presidente Ferrara.  Ne  ha
  facoltà.

   FERRARA,   presidente  della  Commissione  e   relatore.    Grazie
  Presidente,  questo  è  in realtà l'unico  emendamento  che  non  è
  esattamente tecnico ma provo a spiegarlo e mi rimetto all'Aula.
   La  legge  11  del 2013 vieta l'albergo diffuso nei comuni  o  nei
  borghi abbandonati o disabitati; a me appare più logico proprio  la
  funzione dell'albergo diffuso in quelle località -  sono emozionato
  -    possa  sorgere  anche  e  soprattutto  nelle  zone  che   sono
  disabitate.

   SCHILLACI. Sono d'accordo.

   FERRARA,  presidente  della Commissione e  relatore.  Trovando  il
  favore anche dell'onorevole Schillaci

   PRESIDENTE.   Onorevole  Schillaci,  i  miracoli   possono   anche
  avvenire.  Quindi,  a questo punto, visto che  c'è  l'ok  da  parte
  dell'intera Commissione, chiedo il parere del Governo.

   AMATA,  assessore  per  il  turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Il  parere  del  Governo è  favorevole.  Mettiamo  in
  votazione  a questo punto il 19.6.  Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi;

                            (E' approvato)

     Si passa all'emendamento fuori sacco 19.7, devo prendere però  i
  fuori sacco, andiamo all'emendamento 19.7 tra gli emendamenti fuori
  sacco a firma del Governo, Assessore lo mantiene?

   AMATA,  assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Questo
  è un emendamento che ha presentato l'Assessore Savarino, ovviamente
  controfirmato  anche  da  me. Qual è l'obiettivo  dell'emendamento?
  Nelle  aree  demaniali nelle quali si applica la  disciplina  della
  legge  regionale  numero  15  del 2015, possono  essere  rilasciate
  concessioni   anche  per  l'esercizio  di  attività   legate   alla
  ricettività

   CATANZARO. E' tema di urbanistica

   AMATA,  assessore  per  il  turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo.
  Ritirato.

   PRESIDENTE.  Anche perché dobbiamo continuare con un clima d'Aula
  quindi l'emendamento 19.7 viene ritirato da parte dell'Assessore. A
  questo  punto,  possiamo mettere in votazione  l'articolo  19,  nel
  testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                               «Art. 20.
                         Alloggi agrituristici

   1.  Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati  rurali
  nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli ai
  sensi  della  legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3  e  successive
  modificazioni.

   2.    Le    competenti   strutture   dell'assessorato    regionale
  dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca  mediterranea
  trasmettono  al dipartimento regionale del turismo, dello  sport  e
  dello  spettacolo la denominazione della struttura  e  la  relativa
  autorizzazione all'esercizio.».

   Abbiamo   solo   l'emendamento  soppressivo.    Anche   qui,   due
  emendamenti fuori sacco. Abbiamo l'emendamento 20.2 e l'emendamento
  20.3, a firma dell'Assessore. Assessore, li mantiene?

   AMATA, assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Non  so
  se ricordiate la discussione che c'è stata sugli alloggi in aziende
  ittiche  e  c'era  un emendamento del collega Bica  e  che  abbiamo
  chiesto, dopo il dibattito d'Aula, di verificare.
   L'emendamento  che  presento serve, appunto, a identificare,  come
  per gli alloggi agrituristici, anche gli alloggi in aziende ittiche
  perché,  effettivamente, ho approfondito la questione ed  esistono,
  sono  regolamentate come gli alloggi agrituristici dell'agricoltura
  e  pesca, ovviamente, per cui li stiamo identificando nella rubrica
  agriturismi:    chiaramente,   la   normativa   sarà   approfondita
  dall'Assessore all'agricoltura, però esistono.

   PRESIDENTE. A questo punto torniamo all'articolo 3. Però, dobbiamo
  prima  definire,  se  non la definiamo, non  possiamo  approvare...
  Quindi  dobbiamo  ritornare all'articolo 3, la definiamo  e  poi...
  c'era  da  votare, quindi, l'emendamento 3.12 dell'onorevole  Bica.
  C'era  già  il  parere  favorevole del  Governo.  Il  parere  della
  Commissione?

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento  3.12.   Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Possiamo  votare  l'articolo  3,  nel  testo  risultante.  Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  riprende  l'articolo 20 e l'emendamento 20.2.  e,  quindi,  lo
  rafforziamo,  onorevole Safina... Andiamo all'articolo  20.  Quindi
  mettiamo  in votazione l'emendamento 20.2, con il parere favorevole
  del Governo e della Commissione.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 20.3. Lo pongo  in  votazione,  con  il
  parere favorevole del Governo e della Commissione.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   A  questo  punto possiamo votare l'articolo nel testo  risultante.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

                               «Art. 21.
                               Bed & breakfast

   1.  Sono  bed & breakfast gestiti in forma non imprenditoriale  le
  strutture turistico-ricettive composte da non più di quattro camere
  per i clienti, con una capacità ricettiva complessiva non superiore
  a  sedici  posti  letto con un massimo di quattro posti  letto  per
  camera  non sovrapponibili, ubicate nella stessa unità immobiliare,
  in cui sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata
  la prima colazione.
   2.  I  bed  &  breakfast  possono essere gestiti  anche  in  forma
  imprenditoriale con una capacità ricettiva non superiore  a  cinque
  camere  con  un  massimo di venti posti letto, con  un  massimo  di
  quattro posti letto per camera non sovrapponibili.
   3.    L'attività  di  bed & breakfast è esercitata  esclusivamente
  nell'abitazione dove la persona fisica che ne ha la  titolarità  ha
  la   residenza  e  il  domicilio  e  risiede  stabilmente.  Inoltre
  nell'abitazione adibita a bed & breakfast devono essere presenti la
  stanza del titolare e la sala soggiorno.».

     C'è  un  emendamento, iniziamo col soppressivo.  Quindi  c'è  il
  soppressivo dell'onorevole De Luca Antonino. E' ritirato onorevole?

   DE LUCA Antonino. Sì, tutti ritirati.

   PRESIDENTE. Perfetto. Passiamo all'emendamento 21.1, a prima firma
  onorevole Saverino ed altri. Il parere del Governo?

   SAVERINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Lo vuole illustrare, onorevole? Ne ha facoltà.

   SAVERINO.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,   assessori.
  Effettivamente,  questa distinzione tra la forma imprenditoriale  e
  non imprenditoriale crea, appunto, veramente...

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   AMATA,  assessore  per  il  turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Il  parere della Commissione è favorevole.  Pongo  in
  votazione l'emendamento 21.1.

   SCHILLACI. Appongo pure la mia firma.

   PRESIDENTE.  Con la firma dell'onorevole Schillaci,  lo  pongo  in
  votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento 21.3, a questo punto, è assorbito.

   Si   passa  all'emendamento  "fuori  sacco"  del  Governo  recante
  numerazione  21.4.  Dobbiamo  modificarlo,  Assessore,  se  fa   un
  subemendamento, "in forma non imprenditoriale" dobbiamo  toglierlo,
  non  c'è  più,  se  prepara  un  subemendamento.  Perfetto,  allora
  l'Assessore  sta firmando il subemendamento che va  a  togliere  la
  frase "in forma non imprenditoriale".
   Pongo  in  votazione il subemendamento 21.4.1.  Chi  è  favorevole
  resti seduto, chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo in votazione l'emendamento 21.4, così come modificato. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 21, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

    Si passa all'esame dell'articolo 22. Ne do lettura:

                               «Art. 22.
                               Campeggi

   1.  L'articolo  1 della legge regionale 13 marzo  1982,  n.  14  e
  successive modificazioni è sostituito dal seguente:
                                Art. 1.
                               Campeggi

   1.  I campeggi sono strutture turistico-ricettive all'aria aperta,
  aperte  al  pubblico, a gestione unitaria, che  in  aree  recintate
  forniscono di norma alloggio ai turisti provvisti di tende o  altri
  mezzi  autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal  turista
  per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonché
  ai relativi mezzi di trasporto.
   2.  I  campeggi  possono  disporre  di  ristorante,  bar,  spaccio
  alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.
   3.  Nei  campeggi  è  consentita la presenza di  tende,  roulotte,
  camper  e  case  mobili  installate a cura della  gestione,  purché
  conservino  i  meccanismi di rotazione in funzione, non  possiedano
  alcun  collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti  alle
  reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento. Fatte salve  le
  opere già realizzate e autorizzate è consentita inoltre la presenza
  di  strutture  temporaneamente ancorate al suolo  realizzate  senza
  l'ausilio  di  conglomerati cementizi o simili per il pernottamento
  purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35  per
  cento  della  superficie totale delle piazzole. Tali manufatti  non
  possono  avere  superficie coperta inferiore a 5 e  superiore  a  8
  metri  quadrati per persona da alloggiare. Nell'area autorizzata  a
  campeggio non possono essere presenti altre tipologie ricettive. .
   2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982,
  n. 14 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
    1.  I  campeggi sono realizzati nel rispetto delle norme  di  cui
  alla  presente  legge,  nelle  aree  appositamente  indicate  dagli
  strumenti urbanistici generali comunali .
   3.  Il  comma 7-bis dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo
  1982, n. 14 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
    7 bis. Il Comune può autorizzare, in aree pubbliche o private ove
  sono assicurati i servizi generali indispensabili per garantire  il
  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie, la  salvaguardia  della
  pubblica  salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima  di
  60  giorni  nell'arco  dell'anno  solare,  previo  nulla  osta  del
  dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
  per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario ovvero per
  le  finalità  educative, ricreative, sportive, culturali,  sociali,
  religiose delle associazioni e degli enti senza scopo di lucro. .
     4.  Su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio  con
  tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili  di
  pernottamento  al  di  fuori  delle  strutture  turistico-ricettive
  all'aria  aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea,  delle
  aree  di  sosta  temporanea  approntate presso  altre  attività  di
  servizio  ai  viaggiatori, quali stazioni  di  servizio,  strutture
  agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree  eventualmente
  individuate dai comuni interessati.
   5.  Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge
  regionale  13  marzo  1982, n. 14 e successive  modificazioni  sono
  abrogati.».

   Si  passa  all'emendamento  22.5 a firma  dell'onorevole  De  Luca
  Antonino,  soppressivo  dell'articolo.  E'  mantenuto  o  ritirato,
  onorevole De Luca?

   DE LUCA Antonino. Ritirato.

   SAVERINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVERINO.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi,  Governo  anche
  l'articolo 18 che abbiamo messo da parte, accantonato, ha lo stesso
  problema di "imprenditore non in forma imprenditoriale".

   PRESIDENTE. Su quello poi ci torniamo.

   VARRICA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   VARRICA.  Signor  Presidente, onorevoli colleghi, Governo,  volevo
  sapere  se il Governo mantiene l'emendamento 22.7.R o l'emendamento
  22.7 perché sono due emendamenti che tra loro sono confliggenti,  e
  capire perché scegliere l'uno piuttosto che l'altro.

   PRESIDENTE.   Onorevole  Varrica,  andiamo  per  ordine,   intanto
  l'emendamento soppressivo, onorevole De Luca, è ritirato? Onorevole
  De   Luca,  l'emendamento  soppressivo  22.5  è  ritirato?   È   il
  soppressivo  dell'articolo  22.  Io  non  credo  che   lei   voglia
  sopprimere l'intero articolo.

   DE  LUCA  Antonino. Abbiamo delle presunzioni semplici  (sorride).
  Lo ritiro.

   PRESIDENTE. L'emendamento 22.5 è ritirato. La ringrazio, onorevole
  De Luca.
   Si   passa   all'emendamento  22.6  a  firma  della   Commissione.
  Presidente Ferrara, lo vuole illustrare?

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Guardi c'è  poco
  da illustrare, non ci convincevano le parole "per via ordinaria"  e
  "senza  ricorrere al trasporto eccezionale" che non erano, diciamo,
  esplicative al massimo, per cui...

   PRESIDENTE. Un emendamento tecnico, quasi.

   FERRARA,  presidente  della Commissione  e  relatore.  Mi  rimetto
  all'Aula.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   AMATA,  assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Signor
  Presidente,  c'è  un mio emendamento che praticamente,  insieme  ad
  altre cose, sopprime anche queste parole, quindi potremmo votare  o
  discutere l'emendamento 22.6.R che comprende un po' tutto.

   PACE. Sono nel tablet questi emendamenti? Non li trovo

   PRESIDENTE.  Onorevole Pace, lei sa benissimo che  il  Governo  ha
  presentato  emendamenti  fuori  sacco,  l'abbiamo  detto  a  inizio
  seduta,  emendamenti  concordati, ovviamente,  con  la  maggioranza
  perché  sono  presentati dal Governo. Non li trova  perché  ha  già
  concordato  l'emendamento.  E'  il   22.6.R.  Lo  trova   tra   gli
  emendamenti fuori sacco.

   PACE. E quelli dentro il sacco?

   PRESIDENTE. Li tratteremo pure, se non sono in contrasto  con  gli
  emendamenti presentati dal Governo.

   ABBATE. Presidente, ha stralciato tutti quelli fuori sacco?

   PRESIDENTE. No, in questo momento stiamo trattando il  22.6.R  che
  va  a  migliorare  l'emendamento presentato  a  prima  firma  della
  Commissione, che va a migliorare il 22.6.

   DE LUCA Antonino. C'era una richiesta dell'onorevole Varrica.

   PRESIDENTE.    Appena    arriviamo    all'emendamento     indicato
  dall'onorevole Varrica.

   SCHILLACI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI.  Io prima ancora, insomma, di arrivare agli emendamenti
  fuori  sacco,  volevo dei chiarimenti sugli emendamenti  al  testo,
  Presidente,   perché  volevo  capire  con  l'Assessore,   visto   e
  considerato  che  abbiamo degli emendamenti  che  consentono  delle
  deroghe  sui  manufatti  che  utilizzano,  cioè  appunto  manufatti
  cementizi  all'interno  dei  campeggi,  con  percentuali   che   si
  attestano  tra il 35 per cento il 40 per cento  Io desidero  sapere
  dall'Assessore  qual  è  la norma a livello nazionale,  perché  non
  vorrei  che al solito, in Regione siciliana, ci discostiamo  sempre
  dall'intero mondo. Grazie.

   PRESIDENTE. Colleghi, io andrei sempre per ordine, in maniera...

   DE  LUCA  Antonino. Mi sono accorto che abbiamo  fatto  più  danno
  della grandine

   PRESIDENTE. Come?

   PRESIDENTE. Prego, onorevole De Luca.

   DE  LUCA  Antonino. Certe volte, soprattutto quando i  disegni  di
  legge sono lunghi quanto un testo biblico, dovremmo avere un attimo
  di calma e non correre.
   Con  l'articolo  21, comma 3, noi abbiamo preso e abbiamo  scritto
  che l'attività di b&b è esercitata, esclusivamente, nell'abitazione
  della persona fisica che ne ha titolarità, dove ha la residenza, il
  domicilio e risiede stabilmente. Inoltre, nell'abitazione adibita a
  b&b  devono  essere  presenti la stanza  del  titolare  e  la  sala
  soggiorno. Ma sono tutti così già adesso? Tutti?

   AMATA, assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo.  E'  la
  natura del b&b.

   CRACOLICI. Quale emendamento è?

   PRESIDENTE.  Onorevole  Cracolici, stiamo  mettendo  in  votazione
  l'emendamento  fuori  sacco, presentato  dal  Governo,  il  22.6.R.
  Quindi  stiamo  discutendo questo emendamento.  Gli  altri,  quelli
  prossimi,  li  discuteremo  appena arriveremo  agli  emendamenti  e
  indicati dai colleghi. Il passato lo abbiamo già approvato,  quindi
  il  passato è passato, onorevole De Luca. Col parere favorevole del
  Governo  e  della  Commissione, metto  in  votazione  l'emendamento
  22.6.R a firma del Governo.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Prego, onorevole Cracolici.

   CRACOLICI.  Questo  emendamento incide sul  primo  e  sul  secondo
  comma. Assessore, ascolti. L'emendamento che propone il Governo, in
  particolare  al primo comma, toglie il trasporto per via  ordinaria
  che, normalmente è la roulotte, il carrello tenda, eccetera. Quindi
  rimarrebbe,  purché  trasportabili dal turista senza  ricorrere  al
  trasporto  eccezionale.  Stiamo parlando, al comma 1, dell'articolo
  22,  cioè la riscrittura della legge 14/82, giusto? Stiamo parlando
  di  questo? Nel momento in cui scriviamo "purché trasportabili  dal
  turista"  cancelliamo  per  via ordinaria,  e  senza  ricorrere  al
  trasporto eccezionale nonché i relativi mezzi di trasporto, non  si
  capisce  che  cosa  voglia dire. E' chiara la questione?  Togliendo
   per  via del trasporto   "per via ordinaria " e si riprende  dalla
  "e", prova a leggerlo e mi dici cosa significa

   PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, la "e" non c'è più.

   CRACOLICI. Perché non c'è più?

   PRESIDENTE.   Perché  l'emendamento  del  Governo   la   sopprime,
  onorevole Cracolici.

   CRACOLICI. Ha ragione. Va bene, allora funziona
   "Senza  ricorrere  al trasporto eccezionale"  rimane.  "Nonché  ai
  relativi mezzi di trasporto" che cosa vuol dire? Assessore, siccome
  poi  lei dovrà applicare questa legge... Forse sono stanco, non  lo
  capisco.
   "Purché  trasportabili  dal  turista",  abbiamo  tolto  "per   via
  ordinaria"  e  anche la "e" e rimane "senza ricorrere al  trasporto
  eccezionale, nonché ai relativi mezzi di trasporto".
   Che cosa è questo "nonché ai mezzi relativi di trasporto"? Voi  lo
  avete capito, così com'è scritto?
   Ve lo chiedo, può essere che sono io in un momento di...

   AMATA,  assessore  per il turismo, lo sport e  lo  spettacolo.  Va
  sistemato.

   PRESIDENTE. Assessore, non ho capito.

   AMATA, assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Allora,
  si  deve effettivamente subemendare, perché c'è un'altra parte  che
  va cassata, altrimenti non si comprende.
   Quindi, presento un subemendamento e cassiamo...

   PRESIDENTE.   Prepariamo   il  subemendamento   così   andiamo   a
  modificare...
   Colleghi, è stato caricato il subemendamento 22.6.R.1, che era  la
  richiesta fatta dall'onorevole Cracolici.
   Pongo  in  votazione, col parere favorevole del  Governo  e  della
  Commissione, l'emendamento 22.6.R.1. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Pongo in votazione l'emendamento 22.6.R, così come emendato. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Ritorniamo adesso al fascicolo degli emendamenti.
   L'emendamento  22.6  è  assorbito.  L'emendamento  22.1,  a  firma
  dell'onorevole Assenza che non vedo in Aula, è quindi decaduto.

   DIPASQUALE. No, un attimo, il 22.1 riguarda il comma 3?

   PRESIDENTE. Sì riguarda il comma 3, onorevole, ma comunque decade,
  perché non c'è...

   DIPASQUALE.  Ho capito, ma l'Assessore fa segnali e vorrei  capire
  se i segnali sono quello che penso io.

   AMATA, assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo.  Sì,  è
  quello che pensa lei.

   PRESIDENTE. Un attimo colleghi. Noi al comma 3 - le do  subito  la
  parola,  onorevole Dipasquale - però vi ricordo  solamente  che  al
  comma  3 c'è l'emendamento fuori sacco del Governo, il 22.7.R,  che
  mettiamo in trattazione adesso. C'erano le richieste dell'onorevole
  Varrica,  che mi aveva chiesto la parola, dell'onorevole Dipasquale
  e dell'onorevole Cracolici.
   Faccio  intervenire prima l'onorevole Dipasquale, poi  l'onorevole
  Varrica e l'onorevole Cracolici.
   Onorevole Dipasquale, prego.

   DIPASQUALE. Un attimo, l'Assessore sul comma 3, articolo 22, comma
  3

   PRESIDENTE.   Onorevole  Dipasquale,  in  questo  momento   stiamo
  trattando  l'emendamento  22.7.R,  che  sostituisce  il   comma   3
  dell'articolo 22.

   DIPASQUALE.  Perfetto.  Chi ha presentato  questo  emendamento?  A
  firma di chi è?

   PRESIDENTE. Del Governo.

   SCHILLACI. E allora ci deve dare delucidazioni.

   DIPASQUALE. Allora, aspetto che l'Assessore un attimo  completa  e
  poi...

   PRESIDENTE. Perfetto. Prima dell'Assessore, onorevole Varrica, lei
  voleva intervenire?

   DIPASQUALE.  No,  ma io non voglio lasciare,  non  do  vantaggi  a
  nessuno.

   PRESIDENTE. Prego, Assessore.

   AMATA,  assessore  per  il  turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo.
  L'onorevole Dipasquale si riferiva al comma 3 di questo articolo  e
  noi  il  comma  3  lo  abbiamo sostituito in  questa  maniera,  con
  l'emendamento 22.7.R: "Il comma 7 bis dell'articolo 2  della  legge
  regionale  13  marzo  1982,  n.  14 e successive  modificazioni,  è
  abrogato".

   SCHILLACI. Sì, ma cosa stiamo abrogando?

   DIPASQUALE. Quindi viene abrogato il comma 3.

   AMATA,  assessore  per il turismo, lo sport e lo  spettacolo.  No,
  viene sostituito da questo.

   DIPASQUALE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Prego onorevole, ha la parola; anche prima ce l'aveva.
  Prego.

   DIPASQUALE.  Grazie,  lei è sempre generoso.  Allora,  l'Assessore
  durante  il suo intervento ha fatto riferimento a un confronto  che
  ha  avuto con le organizzazioni di categoria e si è caricato di una
  serie  di emendamenti, all'articolo 5, all'articolo 8, all'articolo
  13,  all'articolo 14. Lo so perché ce li ho anche  io.  Io  non  ho
  presentato gli emendamenti, perché quando mi è stato detto  che  li
  stava  presentando l'Assessore, ho detto va bene, allora è  inutile
  fare  confusione,  li  valuteremo e daremo il  nostro  appoggio.  E
  l'Assessore  è  stata seria, nel senso che gli emendamenti  che  ha
  presentato  sono  coincisi; tranne questo. Eh   Qui  cade  l'asino,
  perché all'articolo 22, comma 3, la proposta che gli è stata  fatta
  è di abrogare, non riscrivere.

   CRACOLICI. Dobbiamo abrogare il 7 bis.

   DIPASQUALE. No, non si capisce. Dobbiamo abrogare, non riscrivere.
  Quindi dobbiamo scrivere una cosa sola: viene abrogato il comma 3.

   CRACOLICI. No il comma 7 bis.

   DIPASQUALE. No, sto parlando del comma 3.

   CRACOLICI. E' il 7 bis del comma 3.

   DIPASQUALE.  Ma  non è il 7 bis. In poche parole,  si  prevede  di
  realizzare i campeggi temporanei.

   PRESIDENTE. Onorevole Dipasquale, non la sento.

   DIPASQUALE. Si prevede di..., purtroppo il mio collega ce l'ha  un
  po' non funzionante.

   PRESIDENTE.   Forse,  onorevole Dipasquale, dovrebbe  cliccare  il
  pulsante del suo microfono.

   DIPASQUALE. Va bene, io preferisco il mio. Quindi, Presidente,  la
  prego  di  seguirmi. Noi dobbiamo abrogare totalmente,  niente,  mi
  deve  scrivere,  Assessore,  un emendamento  dove  si  dice:  viene
  abrogato il comma 3 dell'articolo... Così come è scritto, no

   AMATA, assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo.   Resta
  in piedi il 7 bis.

   PRESIDENTE.  Un  attimo, perché altrimenti  diventa  un   botta  e
  risposta  e non ce ne usciamo più.
   Io volevo sentire l'onorevole Varrica e poi l'onorevole Cracolici,
  in ordine di richiesta. Prego, onorevole Varrica.

   VARRICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, allora reitero  la
  richiesta  che  in  realtà  è in continuità  con  quello  ha  detto
  l'onorevole Dipasquale.
   Assessore, se ha un momento di pazienza, ci sono due emendamenti a
  sua  firma di cui uno è quello che dice l'onorevole Dipasquale, che
  è  quello  richiesto dalle categorie e un altro, il  punto  R ,  di
  riscrittura,  che  è  quello  che lei sta  provando  a  mettere  in
  votazione  che  dice un'altra cosa, che abroga la norma  dell'82  e
  quindi  è  una deregulation. Non c'entra niente con quello  di  cui
  hanno parlato le categorie.
   C'è  nel fascicolo il suo emendamento 22.7 che abroga il comma  3,
  che è quello che vogliono le categorie e che è ragionevole fare.

   DIPASQUALE. Se non lo modifica noi presentiamo un subemendamento.

   PRESIDENTE. Prego, onorevole Cracolici.

   CRACOLICI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, allora  siccome
  mi  pare  che  siamo  in una fase della discussione  in  cui  tutti
  abbiamo ragione perché, mi ascolti Assessore, chi le ha scritto gli
  emendamenti dovrebbe imparare a scrivere. Assessore, svegli un  po'
  il  suo  Gabinetto perché, probabilmente, ha qualche difficoltà  di
  scrittura.
   Premesso che questo articolo parte da una modifica all'articolo  1
  della  legge  dell'82 n. 14, ed è l'articolo  1  che  contiene  tre
  commi, poi, dopo il terzo comma, ritorna un secondo comma, poi  c'è
  un  terzo comma. Obiettivamente, se è illeggibile per chi come  noi
  fa questa attività in Parlamento, chiariamoci e chiediamoci come lo
  possa  intendere uno che per la prima volta si approccia  a  questa
  legge. Persino la numerazione è complessa
   Mi pare che siamo tutti d'accordo, avevo capito anche l'Assessore,
  che  dal  testo vuole abrogare non l'articolo 2 della legge  n.  14
  dell'82, ma vuole abrogare la modifica che qui si era proposta.
   Quindi,  vuole abrogare il famoso terzo comma che introduce  il  7
  bis. Siamo d'accordo?
   Allora,  Assessore,  piuttosto che  fare  tutto  il  comma  1,  il
  comma... è abrogato il comma 3 che modifica la legge e l'articolo 2
  e quindi si elimina il 7 bis.
   Se questo è l'intendimento, scriviamo questo che basta ad abrogare
  l'introduzione del 7 bis.

   PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, l'emendamento 22.7.R è scritto in
  base a quello che sta dicendo lei.

   CRACOLICI. La legge n. 14 dell'82, l'articolo 2. Chiaro?

   PRESIDENTE. Il comma 7 bis dell'articolo 2.

   CRACOLICI.  Il comma 7 bis non esiste, lo si introduce con  questa
  legge.

   SAFINA. Esiste nella legge il comma 7 bis.

   CRACOLICI. Allora, dobbiamo abrogare il 7 bis che è contenuto  nel
  disegno di legge, poi scrivetelo come volete, l'importante è che ci
  capiamo.

   PRESIDENTE. Ve bene, lo stiamo scrivendo.

   SAFINA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAFINA.  Ha  ragione  l'onorevole Varrica  che  aveva  chiesto  la
  spiegazione  del  perché  ci  fosse  l'emendamento   22.7   e   poi
  l'emendamento  22.7.R. Il  .R  è un errore, perché  sostanzialmente
  abrogherebbe  totalmente la normativa vigente, invece  lo  scopo  è
  quello di mantenere la normativa vigente che è nella legge dell'82,
  nell'articolo  2, comma 7 bis, per evitare la sostituzione  bisogna
  abrogare  il  comma 3 del disegno di legge che stiamo  trattando  e
  quindi  bisogna  votare  favorevolmente  -  eventualmente,  qualora
  l'Aula lo volesse - l'emendamento 22.7 del Governo.
   Ci stiamo complicando la vita per nulla.

   PRESIDENTE.    Colleghi,   a   questo    punto,    dopo    attento
  approfondimento, pongo in votazione l'emendamento 22.7.R,  a  firma
  del  Governo.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Torniamo  al  fascicolo. Si passa all'emendamento  22.2,  a  firma
  degli  onorevoli Giuffrida e Pace. Onorevole Pace lo ritira?  E'  a
  firma   dell'onorevole  Giuffrida.  Sia  l'emendamento   22.2   che
  l'emendamento 22.3, se è possibile li ritiriamo entrambi.

   PACE. Perché, Presidente?

   PRESIDENTE.    Onorevole   Pace,   guardi   le   do   un'ulteriore
  informazione, siccome abbiamo approvato l'emendamento 22.7.R, i due
  emendamenti  sono preclusi. Nel frattempo che lei approfondiva,  ho
  approfondito pure io. Sono entrambi preclusi. L'emendamento 22.4  è
  parimenti precluso.
   Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 22, nel testo risultante.
  Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   CRACOLICI. Come lo abbiamo approvato?

   PRESIDENTE. L'articolo è stato approvato, così come emendato.
   Si passa all'articolo 23. Ne do lettura:

                               «Art. 23.
               Aree di sosta temporanea a fini turistici

   1.  Sono aree di sosta di autocaravan e caravan, omologati a norma
  delle  disposizioni  vigenti, le aree destinate  esclusivamente  al
  parcheggio  dei  predetti mezzi per un periodo massimo  di  72  ore
  consecutive.
   2.  Sono  aree  attrezzate di sosta temporanea le  aree  riservate
  esclusivamente alla sosta occasionale di caravan e autocaravan  per
  un massimo di 48 ore consecutive.
   3.  Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono realizzate nel
  rispetto  delle  disposizioni di cui all'articolo 185  del  decreto
  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 378 del  decreto
  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495  e  sono
  fornite delle seguenti dotazioni minime e delle ulteriori dotazioni
  individuate ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera i):

   a) pozzetto di scarico autopulente;
   b) erogatore di acqua potabile;
   c) adeguato sistema di illuminazione;
   d)   contenitori  per  la  raccolta  differenziata   dei   rifiuti
  effettuata nel territorio comunale;
   e) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche
  aggiornate redatte nelle lingue locali e in altre lingue.
   4.  I  comuni,  singolarmente o in forma aggregata, provvedono  ad
  integrare   i   propri  strumenti  urbanistici  individuando,   con
  riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno  e  il
  dimensionamento delle aree di sosta e definendo le modalità per  la
  realizzazione di tali strutture privilegiando, nell'ordine:
   a) la realizzazione e la gestione diretta;
   b)  la possibilità di reperire piazzole destinate ad aree di sosta
  nell'ambito delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta  in
  esercizio  nei  rispettivi  ambiti  territoriali,  anche   mediante
  ampliamenti delle stesse.
   5.  La  realizzazione e la gestione di aree di sosta da  parte  di
  privati  sono  consentite solo qualora non sia realizzabile  quanto
  previsto al comma 4, lettere a) e b).
   6. Nelle strutture turistico-ricettive all'aria aperta è possibile
  attrezzare  piazzole  destinate ad aree di sosta  la  cui  capacità
  ricettiva  complessiva,  anche  ai  fini  della  definizione  degli
  standard,  non superi i quattro posti letto per ogni  piazzola.  Le
  piazzole  delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta  sono
  attrezzabili con mezzi di pernottamento nel rispetto della capacità
  massima complessiva per ogni piazzola.
   7.  È  consentita la suddivisione della piazzola  in  più  settori
  limitatamente  al  caso  di  tende,  nel  rispetto  della  capacità
  complessiva  della struttura. È consentito ospitare nelle  piazzole
  di  tipo stanziale, nei periodi non utilizzati a tale fine, turisti
  dotati degli allestimenti di tipo campeggio.».

   Si  passa  all'emendamento 23.3, a firma degli onorevoli  De  Luca
  Antonino ed altri. E' ritirato? Onorevole Schillaci, lo ritiri. Non
  penso che si voglia sopprimere tutto l'articolo 23.

   SCHILLACI.  Anche  a  nome  degli  altri  firmatari,  dichiaro  di
  ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 23.5, a firma degli onorevoli Giambona ed
  altri, che è mantenuto. Il parere del Governo? Assessore, mi sembra
  un emendamento di buon senso.

   AMATA,  assessore  per  il  turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo.
  Favorevole,  probabilmente  c'era pure  un  emendamento  mio  dello
  stesso stile.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   L'emendamento 23.1 è decaduto.
   Ci sono dei fuori sacco da parte del Governo.
   Siamo   all'emendamento  23.10,  che  trovate  all'interno   degli
  emendamenti  fuori  sacco  presentati  dal  Governo.  Lo  pongo  in
  votazione, con il parere favorevole della Commissione.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 23.11, del Governo, che trovate tra  gli
  emendamenti fuori sacco.

   CATANZARO. Assessore, lo può spiegare?

   PRESIDENTE. Prego Assessore.

   AMATA,  assessore  per il turismo, lo sport e lo  spettacolo.  Per
  accogliere  due  emendamenti che sono il 23.8  e  il  23.9  che  ho
  trovato condivisibili, dovevo andare a modificare il comma 3 perché
  altrimenti sarebbero andati in contrapposizione, quindi  per  poter
  accogliere  gli  emendamenti  che  sono  tecnici,  il  23.8   primo
  firmatario  l'onorevole  Gambona e  lo  stesso  il  23.9,   bisogna
  modificare  e, tra l'altro, sono delle richieste delle associazioni
  anche  di  categoria   per cui la modifica  è  necessaria  se  devo
  integrare con questi emendamenti, altrimenti il testo resta, ritiro
  l'emendamento e resta quello che è.

   CATANZARO. Ci sono delle resistenze sul 23.11.

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, con il parere favorevole  della
  Commissione.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento 23.12, del Governo. Assessore lo  vuole
  illustrare?

   AMATA,  assessore  per il turismo, lo sport e  lo  spettacolo.  Lo
  illustro  subito. L'emendamento incide sul comma 4, dove andiamo  a
  cassare  la  lettera  b)  per cui diventa,  chiaramente,  senza  la
  lettera  b).  Però,  ascolta, ascoltami collega  Schillaci,  stiamo
  sopprimendo  la  lettera  b) che dava la  possibilità  di  reperire
  piazzuole  destinate ad aree di sosta nell'ambito  delle  strutture
  turistico  ricettive  all'aria aperta,  in  esercizio  la  dava  ai
  Comuni.
   Cioè  è  come  se,  appunto,  un Comune  possa  individuare  delle
  piazzuole adiacenti a delle strutture ricettive in esercizio. Cioè,
  secondo me, considerato che il testo peraltro lo abbiamo modificato
  e  sono  aree  di sosta per camper e caravan questo devono  essere,
  devono  essere  l'aria  di  sosta o  parcheggio  o  aree  di  sosta
  attrezzate.
   Permettere  ai Comuni di individuare delle piazzuole  adiacenti  o
  vicino le strutture ricettive esistenti non mi sembrava il caso. E,
  quindi,  ho  cassato per questa ragione il punto b). Ho cassato  il
  comma 6 e il comma 7 per la stessa motivazione. Per cui il comma  4
  diventa,  semplicemente, si integra sotto il comma a), rientra  nel
  comma  4, cioè la realizzazione e la gestione diretta da parte  dei
  Comuni di piazzuole adibite a questo.

   PRESIDENTE.  Pongo  in votazione l'emendamento 23.12,  col  parere
  favorevole della Commissione. Chi è favorevole resti seduto; chi  è
  contrario si alzi,

                            (E' approvato)

   Si  passa  all'emendamento  23.8,  a  prima  firma  dell'onorevole
  Giambona. Il parere del Governo?

   AMATA,  assessore  per  il  turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo.
  Favorevole.   Sì,  avevo  già  dato  nell'approvazione   dell'altro
  emendamento  da me presentato parere favorevole per  questo  e  per
  quello a seguire.

   PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento  23.8.   Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi,

                            (E' approvato)

   Si passa all'emendamento 23.9, sempre a prima firma dell'onorevole
  Giambona.  Il  Governo  ha già detto che dà parere  favorevole.  Il
  parere della Commissione?

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento  23.9.   Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi,

                            (E' approvato)

   L'emendamento  23.1 decade. A questo punto, se non ci  sono  altri
  emendamenti, pongo in votazione l'articolo 23, così emendato. Chi è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

                               «Art. 24.
                    Case e appartamenti per vacanze

   1.  Sono  case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari  ad
  uso residenziale composte da uno o più locali arredati e dotate  di
  servizi  igienici  e di cucina autonoma, gestite  unitariamente  in
  forma  imprenditoriale per il soggiorno dei turisti  con  contratti
  non superiori a tre mesi consecutivi con il medesimo soggetto.
   2.  Nella  gestione  delle case e appartamenti  per  vacanze  sono
  assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti.
   3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la
  somministrazione di alimenti e bevande».

   Non  ci  sono  emendamenti fuori sacco, quindi  posso  mettere  in
  votazione direttamente...

   CATANZARO. C'è l'emendamento 24.2, è della Commissione.

   PRESIDENTE. Un attimo, c'è il 24.2 che è la soppressione del comma
  2 dell'articolo 24 a firma della Commissione.

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Lo ritiro.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare

   PRESIDENTE.   Onorevole   Cracolici,  un   attimo.   C'era   prima
  l'onorevole Laccoto.

   LACCOTO.  Signor  Presidente, sul comma  3  dove  dice  'non  sono
  comprese  bevande e alimenti', voglio dire all'assessore: se  nelle
  case  vacanze,  qualcuno volesse dare un caffè o cos'altro,  perché
  non  si  dice  non comprende né alimenti né bevande.  E'  una  cosa
  ultronea  questa, la togliamo, chiunque lo voglia fare lo  fa,  chi
  non  lo  vuole  fare non lo fa, così escludiamo la  possibilità  di
  farlo, solo questo.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, capisco
  che   per   educazione  legislativa  il  collega  ha  ritirato   la
  soppressione  ma  la domanda che io faccio, quali  sono  i  servizi
  essenziali per le case vacanza? La legge lo deve disciplinare, deve
  dire i bagni...

   AMATA,  assessore  per il turismo, lo sport e  lo  spettacolo.  Lo
  spiega il primo comma.

   CRACOLICI.  Il  primo comma dice un'altra cosa,  i  tre  mesi,  la
  durata, i servizi essenziali quali sono? Ma se è scritto, il  primo
  comma non c'è, appunto, la domanda la faccio, bagni, docce...

   PRESIDENTE.   Onorevoli  colleghi,  allora,  Presidente   Ferrara,
  l'emendamento è ritirato, quello soppressivo? Un attimo, un attimo.

   FERRARA,  presidente della Commissione e relatore. Sì  Presidente,
  Presidente Cracolici, allora l'emendamento è ritirato e l'Assessore
  poi  predisporrà un decreto che passerà dalla Commissione e  adesso
  sistemiamo  il  tutto.  Cioè ritiriamo  l'emendamento  al  fine  di
  permettere poi al Governo di precisare.

   AMATA,  assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Chiedo
  di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   AMATA,  assessore  per il turismo, lo sport e  spettacolo.  Signor
  Presidente,  onorevoli colleghi, ci sarà poi  la  redazione  di  un
  decreto che prevedrà quanto da lei, cioè lei si è interrogato su un
  punto  che,  effettivamente, va chiarito,  andrà  chiarito  con  un
  decreto   che  passerà  anche  dalla  Commissione,  quindi   questo
  emendamento si può sopprimere.

   PRESIDENTE.  Perfetto  Ci siamo chiariti, abbiamo  fatto  sintesi,
  quindi, a questo punto l'emendamento 24.2 è ritirato.

   Pongo in votazione l'articolo 24.

   SCHILLACI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  Governo,  io
  volevo  un chiarimento perché la norma nazionale, parlando di  case
  vacanze, parla di una struttura intanto che non è scritto che è  in
  forma  imprenditoriale, seconda cosa, con non più  di  sei  camere,
  cita,  ubicata  al massimo su due appartamenti ammobiliati  in  uno
  stesso  stabile nel quale vengono forniti alloggio e alcuni servizi
  complementari, senza specificare, quindi, io vorrei  capire  perché
  ci  stiamo  completamente  discostando dalla  norma  nazionale,  io
  vorrei un chiarimento su questo.


                        Sull'ordine dei lavori

   CATANZARO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   PRESIDENTE.  Prego,  onorevole Catanzaro. Onorevole  De  Luca,  io
  cerco  di  alternare gli interventi tra le varie  forze  politiche.
  Prego, onorevole Catanzaro.

   CATANZARO. Signor Presidente, ruberò all'Aula soltanto  un  minuto
  con un mio intervento.
   Allora  questo  disegno di legge, immagino che  ci  sia  stato  un
  lavoro dentro la V Commissione, lo stiamo come dire apprezzando, un
  lavoro  di  Commissione, però trovo davvero irricevibile un  fatto,
  che  noi  siamo  dentro quest'Aula, a disquisire di un  disegno  di
  legge che presenta la V Commissione dove tutti hanno lavorato, e io
  ritengo  che quando diciamo - volgo lo sguardo verso la maggioranza
  -  ebbene,  non  ci  sono tra i banchi d'Aula i  miei  colleghi  di
  maggioranza,  ognuno magari avrà da fare le proprie cose.  Non  può
  continuare un lavoro rispetto a quello che è un disegno  di  legge,
  dove  le opposizioni devono interloquire con il Governo, presentare
  e ricevere gli emendamenti, dove possibilmente se loro hanno...

        (intervento fuori microfono dell'onorevole Pellegrino)

   CATANZARO.  Pellegrino,  tu che sei il Capogruppo  e  devi  essere
  responsabile  di  Forza Italia  Lo sto dicendo per  una  questione,
  Presidente Di Paola.

   PRESIDENTE. Si rivolga verso di me.

   CATANZARO. L'ho capito, Presidente Di Paola, però a tutto  c'è  un
  limite. Lo sto dicendo perché trovo irrispettoso che con un disegno
  di legge, importante per il lavoro svolto dalla Commissione, non ci
  sia  la  presenza  dei  deputati  di  maggioranza.  Per  quanto  mi
  riguarda, Presidente, se non c'è la presenza nella condivisione dei
  lavori,  per  quanto mi riguarda possiamo anche rinviare  il  testo
  alla  giornata di domani. Non intendiamo, almeno per me, per quanto
  mi  riguarda, se non ci sono i numeri lo rinviamo alla giornata  di
  domani,  e  quindi tutte le osservazioni che ci sono,  essendoci  i
  numeri  della maggioranza, possono passare. Questo è quello che  io
  sto chiedendo alla Presidenza

   PRESIDENTE. Onorevole De Luca.

   DE LUCA Antonino. Signor Presidente, premesso che le la prego, per
  il  futuro, di rispettare l'ordine per come ci prenotiamo,  il  mio
  intervento ricalca quello del collega Catanzaro. Noi non siamo  più
  disponibili  ad andare avanti. Se la maggioranza ha i numeri  bene,
  se  no  ci  troveremo a chiedere il voto palese ed eventualmente  a
  bocciare  l'articolo e a far rimanere le cose per come sono,  tanto
  non  è  che  chiudono  le case vacanza  Non  è  una  questione  nei
  confronti  del  testo di legge, o una mancanza  rispetto  verso  la
  Commissione  e  l'Assessore, ma è una  questione  di  rispetto  per
  l'argomento, per l'Aula e per tutti i siciliani.

   PRESIDENTE.  Colleghi, l'iter del disegno di  legge,  al  momento,
  impone la votazione dell'articolo 24.
   Io  ho ascoltato le osservazioni sia del capogruppo del PD che del
  capogruppo  del  Movimento Cinque Stelle.  Dico  che  ci  sono  dei
  capigruppo  anche di maggioranza in Aula. Credo  che  per  il  buon
  andamento del disegno di legge, perché io finora penso che  abbiamo
  fatto  sintesi  su  ogni articolo e su ogni emendamento,  però  non
  vorrei che poi ci fossero delle richieste di voto palese, e andiamo
  poi  ad  inficiare un disegno di legge che, in questo momento,  sta
  proseguendo in maniera, devo dire, quanto più opportuna possibile.


   Riprende il seguito della discussione del disegno n. 604-125-251-
                               324-338/A

   PRESIDENTE.  Allora colleghi, dopo la sintesi fatta  sull'articolo
  24, metterei in votazione l'articolo 24.

   DE LUCA Antonino. Chiedo la votazione palese.

                  Presidenza del Presidente Galvagno

   SCHILLACI. Chiedo di intervenire.

   PRESIDENTE. Prego, onorevole Schillaci.

   SCHILLACI.  Signor Presidente, volevo presentare un subemendamento
  all'articolo  24 perché le case vacanza, c'è scritto  nell'articolo
  che  sono  in forma unitaria, in forma imprenditoriale  quindi  non
  possiamo  scrivere in questo modo l'articolo 24 sulle case vacanza.
  Solo questo.
   Quindi volevo presentare il subemendamento per eliminare le parole
  "in forma imprenditoriale".

   PRESIDENTE.  Intanto  chiedo se c'è la richiesta  di  voto  palese
  sull'articolo 24.

   CRACOLICI.  Le  case  vacanze, abbiamo stabilito  che  i  bed  and
  breakfast, tutta una serie di attività, possano essere fatte  anche
  in forma non imprenditoriale.
   Le case vacanze perché devono essere in forma imprenditoriale?

   AMATA,  assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Perché
  dal  lavoro fatto dalla Commissione, fatemi completare, abbiate  la
  pazienza dell'ascolto.
   In  Commissione  noi abbiamo fatto un percorso  tutti  insieme  ed
  eravamo  arrivati  a  questo testo, dopo le modifiche  che  abbiamo
  apportato  insieme  all'Aula, quindi  comunque  sempre  in  maniera
  sinergica, posso cogliere l'emendamento richiesto dalla collega.

   PRESIDENTE.    Mentre   stanno   caricando    il    subemendamento
  dell'onorevole     Schillaci,    ritorniamo     all'articolo     18
  precedentemente accantonato.
   Onorevole Schillaci, mentre stiamo caricando l'emendamento che lei
  ha  suggerito,  a  firma  dell'assessore Amata,  stiamo  ritornando
  all'articolo 18. C'era l'emendamento 18.5, se non ricordo male.
   Onorevole De Luca Cateno, siamo ritornati al 18; c'è l'emendamento
  del Governo 18.5, è mantenuto o ritirato? Allora Assessore, mi dica
  rispetto all'emendamento 18.5.

   AMATA, assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Abbiamo
  ripreso  la  discussione  sull'articolo 18,  dove  qualche  collega
  faceva notare che il comma 3 poteva interferire negativamente sulla
  risposta   ricettiva  che  può  dare  la  nostra   Isola.   Quindi,
  presenterei un emendamento che cassa il comma 3.

   SCHILLACI. Allora va ritirato l'emendamento 18.5.

   SAVERINO. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAVERINO.  Signor  Presidente, assessore le volevo  ricordare  non
  solo  che  abbiamo  accantonato il 18, ma c'è il  modificativo  dei
  commi  1  e 2, che è uguale al 21, dove noi togliamo la distinzione
  tra forma imprenditoriale e non imprenditoriale.

   DE  LUCA Antonino. Signor Presidente, onorevoli colleghi io  credo
  che  si stiano realizzando quelle condizioni che in apertura d'Aula
  speravo  che si potessero evitare, cioè un clima di confusione  che
  poi  ci  porta  ad approvare delle norme che. anziché  risolvere  i
  problemi, l'ingarbugliano peggio.
   Io inviterei l'Assessore a fermarsi un attimino, mettersi tutte le
  carte   sistemate,  dopo  di  che,  se  questa  legge  la  dobbiamo
  approvare,   anche  magari  con  il  contributo  dei  colleghi   di
  maggioranza, l'approviamo domani con calma, o fra un po'.
   Perché, per esempio, l'emendamento 18.5 presentato dal Governo  va
  esattamente  nella  direzione opposta da quella  appena  dichiarata
  dall'Assessore. Quindi è evidente che si sta perdendo un po'il filo
  del  discorso, e questo credo che non giova né alla  legge,  né  al
  Parlamento.
   Quindi  fermiamoci  un attimino, guardatevi  bene  le  carte,  gli
  emendamenti.
   Ma  guarda,  se  avete  presentato gli emendamenti  che  vanno  al
  contrario... ma guardateveli un attimo e poi ci rivediamo.

   FERRARA,  presidente della Commissione e relatore. Non  è  che  la
  partecipazione è confusione.

   DE LUCA Antonino. Rischiamo e conseguentemente rischiamo di creare
  un problema.
   Ora,  ripeto, io comprendo che soprattutto il settore  alberghiero
  ha grandi aspettative da questo disegno di legge, però non esistono
  solo  gli  alberghi, esistono tante altre realtà  che  meritano  di
  vivere   in   uno   Stato,   diritto   di   essere   tutelate    e,
  conseguentemente,  dobbiamo dare a loro la  stessa  attenzione  che
  diamo a grandi plessi alberghieri.
   Non dobbiamo pensare solo a chi è grosso, dobbiamo stare attenti a
  tutto,  anche  a quella parte di mondo che non è imprenditoriale  e
  che,  grazie a queste attività, a volte anche solo estive, non solo
  forniscono un servizio a chi viene a trascorrere le vacanze  più  o
  meno  lunghe  in  Sicilia, ma hanno anche così  la  possibilità  di
  realizzare  un  piccolo  reddito, che tra l'altro  giova,  e  anche
  tanto, all'economia isolana.
   Quindi non li dobbiamo trattare come delle serie B, delle serie  C
  o   delle  serie  D.  Come  diamo  l'attenzione  ai  grandi  plessi
  imprenditoriali, dobbiamo dare attenzione a tutto il  settore  e  a
  tutto   il  comparto.  Pertanto,  chiedo  semplicemente  un   po'di
  attenzione.

   SCHILLACI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI.  Signor Presidente, onorevoli colleghi io sulla  scorta
  dell'intervento del mio Capogruppo, vorrei evidenziare a quest'Aula
  che nel prossimo anno sono previsti 8 milioni di turisti nella sola
  città  di  Palermo.  Voi pensate davvero che  solo  con  le  grandi
  strutture  ricettive noi riusciremo ad accogliere questo flusso  di
  turismo?
   Noi rischiamo con queste norme che si ingarbugliano, noi rischiamo
  che molte case vacanze, molti affittacamere chiuderanno, perché non
  potranno  gestire  i costi che saranno previsti nel  tenere  aperte
  queste strutture.
   Per cui io, signor Presidente, invito tutta l'Aula a stare attenta
  a  cosa approviamo, perché il settore del turismo è uno dei settori
  trainanti della nostra Regione.

   AMATA,  assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Chiedo
  di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   AMATA,  assessore  per il turismo, lo sport e  lo  spettacolo.  Un
  attimo   fa,  qualche  articolo  fa  avevamo  già  discusso  questa
  questione dei grandi alberghi, delle piccole e medie imprese, e  ho
  riconosciuto   e  confermo  che  questo  disegno  di   legge   crea
  assolutamente un equilibrio, fa semplicemente classifiche e crea le
  tipologie  delle  strutture  ricettive  con  chiarezza  quelle  che
  esistono in Sicilia, con un equilibrio tra i grandi alberghi  e  le
  strutture  extra  alberghiere delle quali,  ovviamente,  la  nostra
  Terra ha non bisogno, di più, nella considerazione che noi abbiamo.
   I  piccoli borghi - torno a ripetere - che possono vivere  se  noi
  alimentiamo  il  turismo,  e quindi se riusciamo  a  mettere  nelle
  condizioni le nostre piccole e medie imprese di lavorare in  questo
  settore,  e  le  posso assicurare, ma lei lo sa collega  Schillaci,
  perché  questo disegno di legge, ribadisco, nasce da un  confronto,
  come  dire  intenso, non serrato, perché sembrerebbe  assolutamente
  sereno,  che c'è stato in Commissione tra l'Assessore e i  colleghi
  parlamentari,  e  in  più con il confronto  delle  associazioni  di
  categoria.
   Quindi  non  rischia  assolutamente di  chiudere  nessuno,  stiamo
  solamente  cercando  di  eliminare quel far  west  di  cui  parlava
  giustamente    il    collega   Cracolici,   dobbiamo    dare    una
  regolamentazione e un ordine.
   Stiamo facendo solamente questo, lungi da me voler arrecare  danno
  a  chi  sostengo  e  so  siano i primi  ad  alimentare  un  settore
  importante  come  il  turismo,  e a  dare  risposte  a  quei  tanti
  viaggiatori,  soprattutto stranieri, che giungono fortunatamente  e
  vogliosamente nella nostra bellissima Terra.
   Ritiro l'emendamento 18.5 e andiamo ad accogliere il 18.4.

   SCHILLACI. Deve ritirare il 18.5.

   AMATA,  assessore  per il turismo, lo sport e  lo  spettacolo.  Lo
  ritiro, l'ho detto lo ritiro.

   PRESIDENTE.   Allora   c'è   il  ritiro   del   18.5.   Si   passa
  all'emendamento 18.2 a firma dell'onorevole Saverino ed altri, e il
  18.4 dell'onorevole De Luca Cateno.
   Colleghi,  sui  tablet trovate caricato l'emendamento  18.5.R  del
  Governo,  che  mette insieme gli emendamenti appena annunciati.  Do
  qualche minuto per poterlo leggere e poi lo mettiamo in votazione.
   Pongo   in   votazione  l'emendamento  18.5.R.  Il  parere   della
  Commissione?

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                             (È approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 18 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Riprendiamo  l'esame dell'articolo 24. Sono stati presentati  solo
  emendamenti soppressivi, ma c'è una riscrittura che è l'emendamento
  24.3,  suggerito dall'onorevole Schillaci, a firma del Governo.  Il
  parere della Commissione?

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento  24.3.   Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Pongo  in  votazione  l'articolo 24 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:

                               «Art. 25.
                            Case per ferie

   1. Sono case per ferie le strutture turistico-ricettive attrezzate
  per  il  soggiorno di persone o gruppi, gestite  al  di  fuori  dei
  normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti
  religiosi  operanti  senza scopo di lucro per il  conseguimento  di
  finalità  sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive  e
  ricreative  nonché  da enti o aziende per il soggiorno  dei  propri
  dipendenti e loro familiari.
   2.  Le  case  per  ferie non possono effettuare la  vendita  o  la
  locazione  delle unità abitative tramite le strutture presenti  sul
  web  per  la  prenotazione  di strutture turistico-ricettive  e  le
  agenzie di viaggio e soggiorno.
   3.  Le  case per ferie possono accogliere nelle proprie  strutture
  solo soggetti registrati ed associati.
   4.  Le  case  per  ferie ospitano esclusivamente le  categorie  di
  persone indicate nella SCIA.».

   È stato presentato l'emendamento il 25.2 a firma dell'onorevole De
  Luca.

   DE LUCA Antonino. Lo ritiro.

   PRESIDENTE.  Si  passa  all'emendamento  il  25.3  a  firma  della
  Commissione.  C'è una riscrittura del Governo che è il  25.3.R  che
  trovate sempre all'interno del file degli emendamenti fuori  sacco.
  Do qualche minuto per poterlo leggere.

   AMATA,  assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Chiedo
  di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   AMATA,  assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo. Queste
  che   vengono  definite  "case  per  ferie"  sono  delle  strutture
  turistico-ricettive  ma  solo  ed  esclusivamente   utilizzate   ed
  utilizzabili dagli associati, non so, tipo i Cral, dagli  associati
  o  appunto  da  imprese e quindi dai dipendenti di quella  impresa,
  cioè  non  possono  essere infatti pubblicizzate o  comunicate  con
  sistemi  commerciali come Booking, proprio perché sono ristrette  a
  gruppi, ad associati, a dipendenti di imprese.

   SAFINA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAFINA.   Grazie   Presidente.  Vede  Assessore,   questa   norma,
  soprattutto quando aggiunge alcune categorie quali quelle  sportive
  e  ricreative, si presta evidentemente ad un rischio  di  elusione,
  perché, dico, le pagine dei giornali sono piene di associazioni che
  sono state scoperte non essere tali, e sono state sottoposte quindi
  a verifica fiscale, ma la cosa grave in questo senso qual è?
   E' che chiunque potrà associarsi nel momento in cui si serve della
  struttura,  e  dunque si rischia di mettere in  campo,  poiché  per
  esempio  le  associazioni sportive iscritte al  registro  Coni,  si
  giovano  di  benefici fiscali non irrilevanti, e  glielo  dico  per
  esperienza,  perché ho fatto anche questo, nel momento  in  cui  si
  dice  gli  associati di una struttura sportiva che  gestisce...  no
  questo è... il 25.3 è questo, dopo le parole sportive e ricreative,
  quindi  sportive  e ricreative rimangono, queste strutture  possono
  fare  attività, noi rischiamo di mettere in campo attraverso  forme
  di elusione evidentemente fiscale, il 25.3 è lo stesso...
   Io inviterei il Governo a una riflessione sul punto, perché si sta
  cercando  di  fare un testo di legge per agevolare chi  vuole  fare
  attività  turistico  ricettiva in maniera  seria,  ma  al  contempo
  inseriamo meccanismi che possono ingenerare una concorrenza sleale,
  solo questo.

   DE LUCA Antonino. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE   LUCA  Antonino.  Dico,  parliamoci  chiaro,  all'interno  dei
  complessi  aziendali quelle aziende che hanno  necessità  di  avere
  strutture  per  ospitare i propri dipendenti, le  proprie  squadre,
  eccetera,  eccetera, già ce le hanno, e lo possono fare serenamente
  all'interno della loro attività d'impresa.
   Non  hanno bisogno di alcun tipo di autorizzazione da parte  della
  Regione  siciliana, quindi questo è un articolo  che  nasconde  più
  insidie  che  benefici, e consiglierei all'Assessore  di  procedere
  all'eliminazione   di   questo   articolo,   che    è    veramente,
  giuridicamente parlando, un pasticciaccio.

   FERRARA,  presidente  della  Commissione  e  relatore.  Chiedo  di
  parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   FERRARA,   presidente  della  Commissione  e  relatore.  Onorevoli
  colleghi,  le  case  per  ferie non sono  state  diciamo  inventate
  dall'Assessore  con  questo testo, esistono e prevedono  che  siano
  delle  strutture  che vengono gestite senza fine di  lucro,  quindi
  esistono già anche in altre Regioni, esistono dappertutto.
   Qui  non si fa altro che specificare ed elencare tutte quelle  che
  sono  le possibilità di servizi ricettivi che la Regione ha in seno
  al  nostro territorio, quindi non si fa nulla di più né di meno  di
  quello che è già previsto che si fa anche in altre Regioni.

   PRESIDENTE. Presidente Ferrara, intanto facciamo una cosa, visto e
  considerato  che  l'Assessore  sta chiedendo  approfondimenti  agli
  Uffici, accantoniamo l'articolo 25 e si passa all'articolo  26.  Ne
  do lettura:

                               «Art. 26.
                                Ostelli

   1.   Sono  ostelli  le  strutture  turistico-ricettive  attrezzate
  prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei  giovani  e
  dei    loro   accompagnatori,   gestite   da   soggetti   pubblici,
  associazioni,  enti  per  il  conseguimento  di  finalità  sociali,
  culturali,  assistenziali, religiose, sportive e  ricreative  e  da
  soggetti privati in forma imprenditoriale.
   2.  Nel  caso di gestione da parte di associazioni l'attività  può
  essere esercitata solo nei confronti degli associati.».

   Si  passa  all'emendamento  26.5  dell'onorevole  De  Luca  A.   È
  mantenuto o ritirato?

   DE LUCA Antonino. Ritirato.

   PRESIDENTE.   Si   passa   all'emendamento   26.4   dell'onorevole
  Dipasquale. È mantenuto o ritirato?

   DIPASQUALE. Mantenuto.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo sull'emendamento 26.4?

   AMATA, assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo.  Ma  io
  chiederei  al  collega  Dipasquale dico non  avrei  motivo  di  non
  accogliere  un  emendamento  che  "ostello  della  gioventù",  però
  considerato che...

   DIPASQUALE. Dichiaro di ritirarlo.

   AMATA,  assessore  per  il  turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo.
  Grazie.

   PRESIDENTE.  L'ha ritirato. Allora siamo all'emendamento  26.3,  è
  sempre dell'onorevole Dipasquale.

   DIPASQUALE. Ritirato.

   PRESIDENTE.    L'emendamento   26.1   è   decaduto.    Si    passa
  all'emendamento soppressivo 26.2 dell'onorevole Dipasquale.

   DIPASQUALE.  Ritirato.

   PRESIDENTE.  Pongo  quindi  in  votazione  l'articolo  26.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi,

                             (È approvato)

   Si passa all'articolo 27. Ne do lettura.

                               «Art. 27.
           Rifugi escursionistici, rifugi montani e bivacchi

   1.  Sono  rifugi  escursionistici le strutture turistico-ricettive
  idonee  a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti, site  lungo
  percorsi   escursionistici  riconosciuti  di   valenza   turistico-
  culturale  e  adeguatamente segnalati e situate  a  un'altezza  non
  superiore ai 1000 metri sul livello del mare.
   2.  Sono  rifugi  montani i locali idonei a offrire  ospitalità  e
  ristoro a escursionisti oltre i 1000 metri sul livello del mare.
   3. I rifugi montani possono essere custoditi o incustoditi.
   4.  Sono  bivacchi fissi i locali di alta montagna e di  difficile
  accesso,  allestiti  con un minimo di attrezzature  per  il  riparo
  degli alpinisti.
   5. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.».

   Si passa all'emendamento 27.1, soppressivo, dell'onorevole De Luca
  e altri. È mantenuto o ritirato?

   DE  LUCA Antonino. Diciamo che il comma non aggiunge e non toglie.
  Lo ritiro.

   PRESIDENTE.  L'emendamento 27.2 della Commissione  è  mantenuto  o
  ritirato?

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Ritirato.

   PRESIDENTE.  Pongo in votazione l'articolo 27.  Chi  è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi,

                             (È approvato)

   Si passa all'articolo 28. Ne do lettura:

                               «Art. 28.
                            Turismo rurale

   1.  Per  la  disciplina  del turismo rurale  rimane  fermo  quanto
  previsto  dall'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre  2001,
  n. 21.
   2.  All'articolo 30, comma 4, lettera a) della legge regionale  10
  dicembre 2001, n. 21, le parole  ospitalità e/o ristorazione   sono
  sostituite dalle parole  ospitalità e ristorazione .».

   Non  essendoci  emendamenti aggiuntivi, oltre quello  soppressivo,
  mettiamo  in  votazione  il mantenimento dell'articolo  28.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi

                             (È approvato)

   Si passa all'articolo 29. Ne do lettura:

                               «Art. 29.
                          Villaggi turistici

   1.  Sono  villaggi  turistici le strutture  turistico-ricettive  a
  gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate
  con  strutture allestite dal titolare o gestore, nel rispetto delle
  prescrizioni  urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche,
  e  messe  a  disposizione per la sosta ed il soggiorno dei  turisti
  sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
   2.  Nei  villaggi turistici sono consentite, con la  SCIA  di  cui
  all'articolo 5:
   a)  l'attività  di  somministrazione di  alimenti  e  bevande  nel
  rispetto della normativa vigente;
   b)   l'attività  di  vendita  al  dettaglio  nel  rispetto   delle
  disposizioni di legge e a condizione che la superficie  di  vendita
  complessivamente  realizzata  non sia  superiore  a  quella  di  un
  esercizio di vicinato;
   c)  l'attività  di centro benessere, sia alle persone  alloggiate,
  sia   al  pubblico,  da  intendersi  come  prestazione  di  servizi
  riguardanti   la  cura  del  corpo,  nel  rispetto  dei   requisiti
  strutturali,   professionali   ed  organizzativi   previsti   dalle
  normative di settore;
   d)  la  messa  a  disposizione di saune, bagni turchi  e  bagni  a
  vapore,  ad uso esclusivo degli ospiti, che comporta l'obbligo,  in
  capo al titolare o gestore della struttura turistico-ricettiva,  di
  fornire  al  cliente le necessarie informazioni sulle  modalità  di
  corretta    fruizione    delle   predette    attrezzature,    sulle
  controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da  adottare,
  anche  attraverso  l'esposizione di cartelli nei locali  dove  sono
  collocate  le  attrezzature  stesse e assicurando  la  presenza  di
  personale addetto che esercita la vigilanza.».

   Si passa all'emendamento soppressivo 29.2 dell'onorevole De Luca e
  altri. È mantenuto o ritirato?

   DE LUCA Antonino. Ritirato.

   PRESIDENTE.  Siamo  all'emendamento  29.3  della  Commissione.   È
  mantenuto o ritirato?

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Mantenuto.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo sull'emendamento 29.3?

   AMATA,  assessore  per  il  turismo, lo  sport  e  lo  spettacolo.
  Favorevole.

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento  29.3.   Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   L'emendamento 29.1 è precluso. Pertanto votiamo l'articolo 29. Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si passa all'articolo 30. Ne do lettura:

                               «Art. 30.
                             Marina resort

   1.  Per  la  disciplina  dei  marina resort  rimane  fermo  quanto
  previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 giugno  2019,
  n. 8.».

   C'è  soltanto  un  emendamento soppressivo, pertanto  si  vota  il
  mantenimento.  Chi è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                             (È approvato)

   Si   ritorna   all'articolo   25,   in   precedenza   accantonato.
  Sull'articolo   25  ha  fatto  quegli  approfondimenti,   onorevole
  Assessore Amata?

   AMATA,  assessore  per il turismo, lo sport e lo  spettacolo.  Sì,
  allora,  per quanto riguarda le case per ferie e gestite,  appunto,
  dai Cral, per cui per gruppi, per associazioni, eccetera, esistono,
  quindi  abbiamo  la necessità di identificarli bene, classificarli,
  però esistono. Sono delle strutture che funzionano.

   PRESIDENTE.  Allora, l'articolo 25 è mantenuto. Siamo all'articolo
  25, mettiamo in votazione...

   SCHILLACI. Un attimo, Presidente, c'è da fare questa correzione

   PRESIDENTE. Dovete fare una correzione? Allora controllate
   Si  passa all'esame dell'emendamento 25.3.R del Governo. Il parere
  della Commissione?

   FERRARA, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Pongo  in  votazione  l'emendamento  25.3.R.  Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 25, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'esame dell'articolo 34. Ne do lettura:

                               «Art. 34.
                         Locazioni turistiche

   1.  Si  definiscono  locazioni turistiche le  locazioni  di  unità
  immobiliari non soggette a classificazione, situate in  immobili  o
  parti  di  immobile all'interno dei quali è offerta ospitalità  e/o
  soggiorno  senza  prestazione di servizi accessori  e/o  turistici,
  esercitate   in   modo   occasionale,   non   organizzato   e   non
  imprenditoriale  per  un  periodo pari  o  inferiori  a  30  giorni
  consecutivi.  Esse concorrono alla regolazione di  nuove  forme  di
  ospitalità  alternativa  e, ad integrazione dell'offerta  turistica
  regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico
  e di promozione turistica.
     2. Alle locazioni turistiche si applicano le disposizioni di cui
  all'articolo  53  del decreto legislativo 23 maggio  2011,  n.  79,
  all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n.
  431,  all'articolo 4, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017,  n.
  50,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
  96  e  all'articolo 13-quater del decreto legge 30 aprile 2019,  n.
  34,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
  58.
     3.  Le  locazioni  turistiche possono essere  gestite  in  forma
  diretta o in forma indiretta, tramite agenzie immobiliari o società
  di gestione di intermediazione immobiliare.
     4.  La  locazione  turistica è resa in unità  abitative  private
  dotate  di un solo codice catastale e di abitabilità, senza  alcuna
  prestazione di servizi accessori e complementari ad eccezione della
  sola fornitura di biancheria all'inizio del soggiorno.
      5.   A  fini  di  rilevazione  statistica  i  proprietari,  gli
  usufruttuari  o chiunque abbia la disponibilità di unità  abitative
  per  locazioni turistiche brevi, nonché i soggetti di cui al  comma
  3,  ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti
  adempimenti:

        a) trasmissione di apposito modello di offerta di ospitalità,
       riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno secondo  le
       modalità previste dalle amministrazioni comunali territorialmente
       competenti;
        b) trasmissione giornaliera telematica dei dati, obbligatoria
        anche   in   assenza   di  movimento,  nel   rispetto   delle
        disposizioni  impartite  ai sensi  dell'art.  7  del  decreto
        legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
   6. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e
  lo spettacolo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in
  vigore  della  presente legge, sono stabiliti, nel  rispetto  delle
  disposizioni di cui al comma 2, i requisiti minimi obbligatori  per
  l'attività di locazione turistica.».

   C'è   soltanto  un  emendamento  soppressivo,  pertanto,   votiamo
  semplicemente il mantenimento dell'articolo.
   E'  sulle  locazioni  turistiche, onorevole Safina,  c'è  solo  il
  soppressivo.

   SAFINA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.  Scusate,  scusate, c'è stato  un  errore,  non  siamo
  all'articolo 34, fermiamoci.

   Si passa all'esame dell'articolo 35. Ne do lettura:

                               «Art. 35.
                   Funzioni di vigilanza e controllo

   1.  Ferme  restando le attribuzioni degli organi statali  e  delle
  Forze  di  Polizia  per  gli aspetti di rispettiva  competenza,  le
  funzioni   di   vigilanza   e   controllo   sull'osservanza   delle
  disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli alloggi
  agrituristici, degli alloggi nautici diffusi, dei boat &  breakfast
  e dei marina resort, sono esercitate dal dipartimento regionale del
  turismo dello sport e dello spettacolo e dai comuni competenti  per
  territorio.
     2.  Ferme restando le attribuzioni degli organi statali e  delle
  Forze  di  Polizia  per  gli aspetti di rispettiva  competenza,  le
  funzioni  di vigilanza e controllo per gli alloggi nautici diffusi,
  per  i  boat & breakfast e per i marina resort sono esercitate  dal
  dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità  e  dei
  trasporti.
      3.   L'autorità  competente  a  ricevere  il  rapporto  di  cui
  dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il  comune
  territorialmente  competente, che esercita  anche  le  funzioni  di
  controllo  ai  sensi  della presente legge e  al  quale  spetta  il
  gettito derivante dalle sanzioni riscosse.».

   L'unico  emendamento soppressivo è sull'articolo 35, il  resto  lo
  affronteremo domani, nella seduta di domani. Siamo all'articolo 35,
  essendoci   soltanto  il  soppressivo,  si  vota  il   mantenimento
  dell'articolo.
   Pongo  in votazione l'articolo 35. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'esame dell'articolo 36. Ne do lettura:

                               «Art. 36.
       Diffida, sospensione e divieto dell'esercizio di attività
                          turistico-ricettiva

   1.   Ferma   restando  l'applicazione  delle   sanzioni   di   cui
  all'articolo  37, comma 6, qualora venga accertata la  gestione  di
  una  delle attività turistico-ricettive disciplinate dalla presente
  legge  in  mancanza  della SCIA ovvero in mancanza  di  uno  o  più
  requisiti previsti per il titolare e per il gestore, i dipartimenti
  regionali   competenti  alle  funzioni  di  vigilanza  e  controllo
  dispongono  la  chiusura dell'attività dandone  comunicazione  alle
  autorità competenti.
   2.  Qualora  sia  accertata la mancanza di  uno  o  più  requisiti
  strutturali o dei requisiti obbligatori della struttura  turistico-
  ricettiva  per  il livello minimo di classificazione  previsto  dai
  relativi decreti assessoriali, il dipartimento regionale competente
  sospende  temporaneamente  l'attività assegnando  un  termine,  non
  superiore a novanta giorni entro il quale il gestore o il  titolare
  della  struttura  turistico-ricettiva provvedono  a  conformare  la
  struttura alle disposizioni vigenti. Decorso inutilmente il termine
  il dipartimento competente dispone la chiusura dell'attività.
   3.  I provvedimenti di cui ai commi precedenti, o l'adozione di un
  provvedimento  di sospensione per un periodo limitato,  si  applica
  anche  nel  caso  in  cui il titolare o il  gestore  di  una  delle
  strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge non  abbia
  consentito  agli uffici competenti gli accertamenti ai  fini  della
  verifica della sussistenza dei requisiti.
   4.  In  caso di inottemperanza al provvedimento di chiusura  o  di
  sospensione  dell'attività, il dipartimento  regionale  competente,
  previa  diffida  ad ottemperare entro un termine  non  superiore  a
  cinque  giorni,  trasmette  gli  atti  al  comune  territorialmente
  competente  entro  e  non  oltre  i dieci  giorni  successivi  alla
  scadenza del predetto termine ai fini dell'esecuzione coattiva  del
  provvedimento,  con  le  modalità  di  apposizione   dei   sigilli,
  nell'ipotesi di mancato adempimento della suddetta diffida.».

   C'è  soltanto  un  emendamento soppressivo, pertanto,  votiamo  il
  mantenimento dell'articolo.

   SCHILLACI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo,  stiamo
  votando  le  funzioni di vigilanza sui marina  resort,  diciamo  su
  strutture  che  ancora non abbiamo approvato e stiamo ,  cioè,  non
  capisco perché stiamo andando all'articolo 35, se dobbiamo chiudere
  domani  ha un senso logico, diciamo, approvare questi articoli  che
  riguardano  strutture che ancora non abbiamo  approvato  in  questa
  sede.

   PRESIDENTE.  Chiedo  al Governo, visto e considerato  che  mancano
  pochi  articoli e che, comunque, si possono affrontare  serenamente
  nella seduta di domani, che noi potremmo rinviare a domani alle ore
  15.00  e,  quindi, chiedo ai Presidenti dei Gruppi parlamentari  di
  rimanere,  appena  io sospendo l'Aula per stabilire  il  calendario
  delle   prossime  settimane;  quindi,  ci  rivediamo   domani   per
  completare questo disegno di legge e per gli altri due che dovremmo
  votare domani.
   La seduta è rinviata a domani, mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore
  15.00.

                 La seduta è tolta alle ore 18.34 (*)


       (*)  L'ordine  del giorno della seduta successiva,  pubblicato
   sul  sito web istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana,  è
   il seguente:

                          Repubblica Italiana
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                           XVIII Legislatura

                        XIV SESSIONE ORDINARIA


                         152a SEDUTA PUBBLICA

                 Mercoledì 29 gennaio 2025 - ore 15:00

                           ORDINE DEL GIORNO

    I -COMUNICAZIONI

    II -DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

       1)  Disciplina delle strutture turistico-ricettive . (n. 604-125-
         251-324-338/A) (Seguito)

           Relatore: on. Ferrara

       2)  Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 in materia di
         tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi . (n. 780/A)

           Relatore: on. Daidone

       3)   Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della
         Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione
         recante:  Disposizioni in materia di        impiego di dispositivi
         digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi
         da parte di minori di anni dodici . (n. 649/A)

           Relatore: on. Gilistro

       4)  Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 2024, n. 1, 31
         gennaio 2023, n. 3 e 20 novembre 2015, n. 29 . (n. 738/A Stralcio
         II/A)

           Relatore: on. Abbate

              VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
                      DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

               Il Consigliere parlamentare responsabile
                      dott. Andrea Giurdanella