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Resoconto d'Aula della Seduta n. 78 di mercoledì 08 novembre 2023
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   Presidenza del Presidente Galvagno


                   La seduta è aperta alle ore 15.12

       PRESIDENTE.  Avverto  che  il processo  verbale  della  seduta
  precedente  è  posto  a disposizione degli onorevoli  deputati  che
  intendano prenderne visione ed è considerato approvato, in  assenza
  di osservazioni in contrario, nella presente seduta.

   Ai  sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno,  do
  il  preavviso  di  trenta minuti al fine delle eventuali  votazioni
  mediante  procedimento elettronico che dovessero  avere  luogo  nel
  corso della seduta.
   Invito,  pertanto,  i deputati a munirsi per tempo  della  tessera
  personale di voto.
   Ricordo,  altresì, che anche la richiesta di verifica  del  numero
  legale  (art.  85)  ovvero la domanda di scrutinio  nominale  o  di
  scrutinio  segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
  elettronico.

                                Congedo

   PRESIDENTE.  Comunico che l'onorevole Saverino ha chiesto  congedo
  per la seduta odierna.

   L'Assemblea ne prende atto.

   Nord"

   Comunicazione sul regolamento del Gruppo parlamentare  Sud chiama
                                 Nord

   PRESIDENTE.  Comunico che l'on. Matteo Sciotto, nella  qualità  di
  Presidente  del  Gruppo parlamentare  Sud chiama Nord ,  a  seguito
  della  sua adesione e di quella degli on.li deputati Alessandro  De
  Leo e Giuseppe Lombardo al Gruppo parlamentare medesimo, con e-mail
  del  7 novembre 2023 ha allegato il regolamento interno del Gruppo,
  protocollato al n. 2508-PRE/2023 di pari data, debitamente  firmato
  da tutti i deputati aderenti.
   Avverto  che il suddetto regolamento sarà oggetto di pubblicazione
  nel  sito  web  istituzionale dell'Assemblea,  così  come  previsto
  dall'art. 25 bis, comma 1, del Regolamento interno dell'Ars.

   III/A

   Seguito  della  discussione  del disegno  di  legge   Disposizioni
  varie. Modifiche di norme  (n. 21/A) Stralcio III/A

   PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del  disegno  di
  legge  n. 21/A. Onorevoli colleghi, invito il Presidente Daidone  e
  la Commissione a prendere posto presso il banco delle Commissioni.
   L'assessore c'è. Benissimo, allora passiamo all'articolo 1.  Ne do
  lettura:

                               «Art. 1.
         Comando presso l'Assessorato regionale dell'economia

   1.  Al  comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16  aprile
  2003,  n.  4  e  successive modificazioni, le  parole   di  cui  un
  dirigente  e  quattro  funzionari   sono  sostituite  dalle  parole
   aventi una qualifica non inferiore a funzionario direttivo .»

   Ci  sono  soltanto  due emendamenti soppressivi, pertanto  bisogna
  votare,  semplicemente,  il  mantenimento  dell'articolo.   Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

                               «Art. 2.
              Contratto di lavoro del personale del CIAPI

   1.  Il Centro internazionale addestramento professionale integrato
  (CIAPI) applica il contratto collettivo di lavoro del comparto  non
  dirigenziale  della  Regione  siciliana  e  degli   enti   di   cui
  all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.  10.  Dalla
  presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a
  carico del bilancio della Regione.»

     Ci sono gli emendamenti soppressivi degli onorevoli Catanzaro  e
  De  Luca.  Sono  mantenuti o ritirati? Onorevole De  Luca,  c'è  un
  soppressivo all'articolo 2. Lo mantiene o lo ritira?

   DE  LUCA Antonino. Un attimo, Presidente, abbiamo i tablet che non
  si accendono.  Comunque, lo ritiro.

   PRESIDENTE.  L'Assemblea ne prende atto. Il  Partito  Democratico,
  onorevole  Catanzaro?  L'emendamento  a  sua  firma  è  ritirato  o
  mantenuto?

   CATANZARO. Ritirato.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Onorevole Caronia, sul 2.3
  la  invito  al  ritiro.  Ritirato. Ci  siamo,  colleghi?  Onorevoli
  Sunseri,  sì  o no? Le ho detto li hanno ritirati tutti,  ci  siete
  adesso con i tablet? Attendiamo.

                                Congedo

   PRESIDENTE.  L'onorevole De Luca Cateno è in congedo.  L'Assemblea
  ne prende atto.

    Riprende il seguito della discussione del disegno di legge 21/A
                            Stralcio III/A

   PRESIDENTE. Si è acceso il tablet, onorevole De Luca?

   DE LUCA Antonino. E' un Commodore 64

   PRESIDENTE. Questo abbiamo. Inestimabile
   Sono  stati ritirati tutti gli emendamenti all'articolo 2,  quindi
  mettiamo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

                               «Art. 3.
        Misure di contrasto alla siccità e rifunzionalizzazione
                  idraulica di fiumi e specchi acquei

   1. L'articolo 8 della legge regionale del 15 maggio 1991, n. 24  e
  successive modificazioni è sostituito dal seguente:

                                 Art. 8
   1.  Sono  consentiti, esclusivamente per garantire la risagomatura
  degli alvei finalizzata al mantenimento del regolare deflusso delle
  acque  ed  il loro accumulo, i prelievi dei materiali inerti  negli
  alvei  dei fiumi, canali, zone golenali, fondali lacustri,  fondali
  marini  sotto costa, fasce costiere marine e lacustri  naturali  ed
  artificiali.

   2.  L'autorità  preposta  alla manutenzione  idraulica  dei  corsi
  d'acqua  autorizza  l'esecuzione dei prelievi, nel  rispetto  della
  normativa  sui contratti pubblici, con finalità mirate a  garantire
  la  funzionalità  idraulica  e  la preservazione  degli  ecosistemi
  fluviali   e  marini,  previa  presentazione  di  apposito   studio
  idraulico, stabilendone tutte le prescrizioni tecniche, comprese le
  misure topografiche e batimetriche sistematiche, le cauzioni legali
  necessarie alla copertura di eventuali danni e il versamento  degli
  oneri finalizzati all'utilizzo dei depositi di inerti alluvionali e
  alla  vigilanza  sulle  attività di prelievo (Titolo  3,  Tipologia
  100).

   3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, l'autorità preposta alla
  manutenzione  idraulica  dei  corsi  d'acqua  progetta  l'eventuale
  rimozione di depositi necessari alla sicurezza del corso d'acqua  e
  ne  dispone  l'esecuzione  con  pubblico  appalto  ai  sensi  della
  normativa  vigente stabilendone tutte le prescrizioni, comprese  le
  misure  topografiche  e  batimetriche sistematiche  e  le  cauzioni
  legali  necessarie alla copertura di eventuali danni  ed  eventuali
  proventi  derivanti  da  riutilizzo a scopi privati  dei  materiali
  rimossi (Titolo 3, Tipologia 100). .»

     Ci sono dei soppressivi, uno a firma dell'onorevole Catanzaro  e
  l'altro a firma dell'onorevole De Luca.  Sono entrambi ritirati?
   L'emendamento   3.3   dell'onorevole   Catanzaro,   è    ritirato.
  L'emendamento 3.4 dell'onorevole De Luca è ritirato.
   Per  l'emendamento 3.2 dell'onorevole Galluzzo, c'è un  invito  al
  ritiro per quanto riguarda la riscrittura. Ritirato? Grazie.
   Si  passa all'emendamento 3.5 della Commissione. E' un emendamento
  tecnico,  è  semplicemente un refuso, comunque va votato.  Pertanto
  votiamo  l'emendamento 3.5.  Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si  passa all'emendamento 3.1 dell'onorevole Castiglione e  altri.
  E' mantenuto?

   CASTIGLIONE.  Ritirato.

   PRESIDENTE. Ritirato, grazie.  L'Assemblea ne prende atto.  Grazie
  onorevole. Pongo in votazione l'articolo 3.

   SPADA. Chiedo di parlare sull'articolo 3.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SPADA. Intervengo dopo.

   PRESIDENTE. Grazie, onorevole.
   Pongo  in votazione l'articolo 3.  Chi è favorevole resti  seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

                               «Art. 4.
        Disciplina del Fondo regionale per la disabilità e per
                        la non autosufficienza

   1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017,
  n.  8  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
  modifiche:

   a)  alla  lettera  a),  dopo  le parole  successive  modifiche  ed
  integrazioni ,  aggiungere  le parole   nonché  istituzioni  socio-
  assistenziali  iscritti agli albi comunali di cui  all'articolo  27
  della  medesima legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 che  dispongono
  di  strutture, attrezzature e personale idonei al tipo di  attività
  svolta,  in  conformità agli standard determinati dall'articolo  19
  della predetta legge regionale n. 22/1986 ;

   b) alla lett. d) la parola  convivente  è soppressa.»

   Sono  stati  presentati diversi emendamenti  soppressivi:  il  4.3
  dell'onorevole Castiglione, il 4.4 dell'onorevole Catanzaro  ed  il
  4.5 dell'onorevole De Luca.
   Onorevole Castiglione, lo ritira?

   CASTIGLIONE. Sì.

   PRESIDENTE.  Grazie.  Onorevole Catanzaro,  lo  ritira?  Ritirato,
  Grazie.
   Onorevole  De Luca, il suo emendamento soppressivo è  mantenuto  o
  ritirato?

   DE LUCA Antonino. Ritirato.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   L'emendamento 4.1, lo ritira onorevole Castiglione?

   CASTIGLIONE. Sì.

   PRESIDENTE. Si passa adesso all'emendamento 4.6. Onorevole De Luca
  è mantenuto?

   DE LUCA Antonino. Sì.

   PRESIDENTE. Si può votare comunque.
   Onorevole  Daidone  il  4.6 è conforme alla  normativa  nazionale,
  pertanto si potrebbe votare. Chiedo il parere della Commissione.

   DAIDONE, presidente della Commissione e relatore.  Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   SAMMARTINO, vicepresidente della Regione. Favorevole.

   PRESIDENTE.   Benissimo.   Allora,  votiamo   l'emendamento   4.6,
  dell'onorevole  De  Luca.  Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 4, come emendato. Chi è favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE. Si passa all'articolo 5.  Ne do lettura:

                               «Art. 5.
          Contributi alle aziende silvo-pastorali dei comuni

   1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
  successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

                              Art. 18-bis.
   1.  I  contributi  regionali concessi alle aziende silvo-pastorali
  dei  comuni per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali ai  sensi
  dell'articolo  4 della legge 25 luglio 1952, n. 991 sono  destinati
  anche   al   personale  impegnato  in  attività  forestali   e   di
  zootecnia. .»

   Ci   sono  soltanto  emendamenti  soppressivi,  pertanto  si  vota
  semplicemente  il  mantenimento dell'articolo.   Chi  è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

                               «Art. 6.
        Corsi di formazione per prelievi venosi e oro-faringei

   1.  Le  aziende  e  gli  enti  del servizio  sanitario  regionale,
  d'intesa   con  l'ordine  dei  biologi  della  Sicilia,  promuovono
  l'attivazione di corsi di formazione per l'esecuzione  autonoma  di
  prelievi venosi e oro-faringei presso strutture sanitarie o  presso
  il  domicilio di pazienti da parte di soggetti iscritti  al  citato
  ordine.

   2.  La  gestione tecnica, amministrativa e didattica dei corsi  di
  cui  al  comma  1  è  operata  mediante  convenzione  dagli  ordini
  competenti  per  territorio ed i relativi costi  trovano  integrale
  copertura a carico dei partecipanti, senza nuovi o maggiori oneri a
  carico del bilancio della Regione.»

   All'articolo 6 ci sono diversi emendamenti soppressivi.  Non  sono
  solo  soppressivi,  ce ne sono anche altri alla pagina  successiva.
  Onorevole Catanzaro il 6.1, è ritirato?

   CATANZARO. Sì.

   PRESIDENTE. Benissimo. Onorevole De Luca Antonio, il  6.4?

   DE LUCA Antonino. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE  LUCA  Antonino. Onorevole Presidente, io su questo suggerirei,
  quanto   meno,  di  accantonarlo  perché  in  Commissione   Salute
  unanimemente  abbiamo  scelto  di  non  approvare  questo  articolo
  semplicemente perché la materia dei prelievi venosi è  una  materia
  che ha una disciplina particolarmente delicata.
   Quindi  nel  rappresentare che è stata  rigettata,  ieri  è  stato
  espresso   un   parere  negativo  dalla  parte  della   Commissione
  competente  presterei attenzione su questo. Quindi, magari,  se  lo
  vogliamo  accantonare e vediamo anche il parere degli Uffici  dopo.
  Attenzione  perché è materia sanitaria, non c'è neanche l'Assessore
  per  la  Salute  presente  quindi io  lo  accantonerei,  se  lei  è
  d'accordo, così procediamo celermente.

   PRESIDENTE.  Ha  chiesto  di parlare l'onorevole  Caronia.  Ne  ha
  facoltà.

   CARONIA.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, in realtà  questo
  emendamento,  seppure è stato molto dibattuto in  Commissione  dove
  abbiamo  ascoltato  anche l'Assessore nonché  il  Presidente  della
  Commissione,  in  qualche  modo, poi è stato  esplicitato  nel  suo
  excursus perché nasce da una storia che non è una storia breve.
     Nel 2004 la Regione decide di convenzionare l'ordine, che a  suo
  tempo  era  un  ordine nazionale, l'ordine dei  biologi,  per  fare
  proprio  a  tutti gli effetti dei corsi di formazione  che  sono  a
  carico  dello  studente, quindi del biologo, perché possa  rendersi
  abile  all'attività  del  prelievo, prelievo  venoso,  che  poi  in
  seguito è anche stato quello orofaringeo.
   Nel 2020 il decreto, entrambi sono decreti, a causa del Covid,  ha
  addirittura  previsto  che queste attività  si  potessero  svolgere
  all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private  e  anche
  presso i domicili privati.
   Ovviamente, con il venir meno della pandemia questo decreto, che è
  il  decreto  del 2020, ha subìto, come dire, uno "stop  and  go"  e
  perché?  Perché oggi il dato che noi abbiamo empiricamente rilevato
  in Commissione di merito ma anche in Commissione  Bilancio , perché
  se  ne  è  parlato anche lì, è che i biologi che ad  oggi  prestano
  servizio  presso  una  struttura pubblica  o  privata  del  sistema
  sanitario  siciliano possono avere il titolo, perché conseguono  un
  titolo che è un corso che la Regione autorizza e che viene fatto  a
  carico del discente, quindi del biologo stesso, in convenzione  con
  l'ordine  che oggi si è regionalizzato, ma ahimè, dopo non  possono
  dare  la loro prestazione né presso i pronto soccorso né presso  le
  strutture  sanitarie, né presso le abitazioni private  perché  quel
  famoso  decreto  del 2020 del Dipartimento della famiglia,  scusate
  del DASOE, è venuto meno col venir meno della pandemia.
   Quindi,   noi,  oggi  ci  troviamo  di  fronte  ad  una,  diciamo,
   incongruenza   per  cui fino al 2021 o meglio  fino  al  perdurare
  della  pandemia avevamo biologi che con un corso che  a  tutti  gli
  effetti  è  stato  autorizzato dalla Regione già  dal  2004  e  che
  tuttora  si  espleta  -  a dicembre ci saranno  sessioni  di  esami
  proprio  per  prendere  questo titolo -  quindi  nonostante  questo
  brevetto  la Regione lo autorizzi, lo faccia in combinato  disposto
  insieme  all'ordine  dei  biologi, oggi, finita  la  pandemia,  non
  possono  fare  quello che facevano fino a 12 mesi fa,  ossia  poter
  fare prelievi venosi e orofaringei presso gli istituti di cura  sia
  sanitaria pubblica e privata dove, chiaramente, il biologo abbia un
  rapporto  di tipo lavorativo, non certamente il professionista  che
  viene chiamato a intuitu personae dal paziente, piuttosto che dalla
  clinica, piuttosto che dall'ospedale. Deve essere personale che  fa
  parte  dell'organico di quella struttura e che viene mandato, anche
  a domicilio se del caso, a fare i prelievi.
   Ovviamente tutto questo consentirebbe, e non è ultroneo  precisare
  il  fatto che daremmo anche uno sbocco lavorativo all'attività  del
  biologo,  che  effettivamente durante la pandemia è divenuto,  come
  dire,  più  noto  perché  tutti noi abbiamo scoperto  quanto  fosse
  indispensabile e utile avere un biologo che potesse venire a casa a
  fare  il  prelievo orofaringeo, ma allo stesso tempo, a mio avviso,
  non  togliendo  nulla  di  quelle  che  sono  le  competenze  degli
  igienisti   e  quindi  dei  medici  che  fanno  ad  oggi   prelievi
  orofaringei  ma  soprattutto  venosi,  daremmo  a  loro,   diciamo,
  libereremmo  in  un  certo  senso  il  medico  da  questa  attività
   splittandola' maggiormente sul biologo.
   Credo  che sia anche in termini, diciamo, di formazione paramedica
  o  medica  che dir si voglia anche un importante sbocco  lavorativo
  per  i tanti giovani, lo sappiamo perché lo abbiamo visto anche  in
  Commissione  V  quanti  giovani hanno  fatto  richiesta  di  essere
  iscritti alla facoltà di biologia il che denota un grande interesse
  verso  questa professione che allarga i propri confini e con questa
  norma,  come dire, legittimamente, diamo un percorso legislativo  a
  ciò che in via amministrativa già avviene.
   Spero di essere stata più chiara possibile, ma sono disposta anche
  a leggere maggiormente i decreti.

   PRESIDENTE. Grazie onorevole Caronia, in funzione del  fatto  che,
  comunque, c'è anche qualche incertezza su quelle che possono essere
  le  competenze,  in  questo  momento  lo  accantoniamo  e  passiamo
  all'articolo successivo.
   Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

                               «Art. 7.
     Progetto  Osservatorio sul Monte Mufara - Telescopio Fly Eye

   1.  Il  progetto   Osservatorio sul Monte Mufara - Telescopio  Fly
  Eye ,    promosso   dall'Agenzia   Spaziale   Italiana   al    fine
  dell'installazione di un telescopio dell'European Space Agency  nel
  territorio  del comune di Isnello (PA) nel Parco delle  Madonie,  è
  dichiarato di interesse strategico regionale ai sensi dell'articolo
  9  della  Costituzione e avviato ai sensi del comma 9 dell'articolo
  24 della legge regionale 8 agosto 1988, n. 14.»

   Ci  sono  soltanto  degli emendamenti soppressivi.  Colleghi,  per
  quanto  riguarda l'articolo 7, gli Uffici hanno fatto  una  ricerca
  trovando  un decreto legge, il n. 104 del 10 agosto del  2023,  che
  parla proprio di questa materia, si ritiene...

   CRACOLICI. Possiamo capire di che cosa stiamo parlando?

   PRESIDENTE.  Siamo  all'articolo  7,  sostanzialmente  quello  che
  tratta  dell'Osservatorio sul Monte Mufara. Però gli  Uffici  hanno
  fatto  una  ricerca e c'è una legge, sostanzialmente  l'articolo  è
  stato  superato da un decreto legge del 10 agosto del 2023,  il  n.
  104,  pertanto  risulta  inutile, superfluo,  andare  a  votare  un
  articolo  che  è  già  disciplinato da una  norma  statale.  Quindi
  l'articolo 7 è superato.

   Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

                               «Art. 8.
    Oneri di urbanizzazione insediamenti artigianali e industriali

   1.  All'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8  e
  successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 11 è sostituito dai seguenti:

    11.   Trascorsi   tre  anni  dalla  data  di   effettivo   inizio
  dell'attività    autorizzata,   l'impresa,   previa   comunicazione
  all'IRSAP, può mutare l'attività senza il pagamento degli oneri  di
  cui  al  comma  13,  purché sia mantenuta la medesima  destinazione
  urbanistica    dell'immobile.   L'IRSAP,   su   motivata    istanza
  dell'impresa,  con  delibera del consiglio di amministrazione,  può
  consentire il mutamento dell'attività produttiva autorizzata  anche
  antecedentemente   ai  tre  anni.  In  caso  di  non   accoglimento
  dell'istanza   dell'impresa,  la  stessa   mantiene   la   medesima
  destinazione pena la riso-luzione dell'atto di vendita  secondo  le
  modalità di cui al comma 12.

   11  bis.  Trascorsi  tre  anni  dalla  data  di  effettivo  inizio
  dell'attività    autorizzata,   l'impresa,   previa   comunicazione
  all'IRSAP, può trasferire l'immobile senza il pagamento degli oneri
  di  cui  al  comma 13 purché il subentrante mantenga  la  medesi-ma
  destinazione urbanistica dell'insediamento.

   11 ter. Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e
  di  ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici  di
  calpestio  o  incremento  del  peso sui  servizi  e  sotto  servizi
  pubblici non sono dovuti gli oneri di cui al comma 13. ;

   b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

    13.  Gli  oneri  di urbanizzazione e costruzione, previsti  dalle
  leggi  in  materia  di  urbanistica  ed  edilizia,  relativi   alla
  realizzazione  di insediamenti produttivi nelle aree  di  cui  alla
  presente  legge,  sono versati esclusivamente ai comuni  competenti
  per territorio. ;

   c) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

    14. Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione
  o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione
  i  lotti  anche edificati ad altre imprese, nonché quelli destinati
  all'esercizio di attività nel settore del commercio, gli  oneri  di
  cui  al comma 13 sono versati interamente ai comuni competenti  per
  territorio. In ogni caso non è consentita l'attività immobiliare su
  terreni  ed edifici di proprietà dell'IRSAP. Gli oneri  di  cui  al
  comma  13  non  sono  dovuti qualora l'attività  di  costruzione  o
  immobiliare sia svolta da società controllante o collegata ai sensi
  dell'articolo   2359   c.c.  oppure  sottoposta   a   direzione   e
  coordinamento ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies c.c..

   14  bis. Le disposizioni di cui al comma 14 non si applicano  agli
  insediamenti    rea-lizzati   dall'impresa    esercente    mediante
  finanziamenti  a qualunque titolo percepiti, incluso  contratti  di
  leasing e lease back. .»

     All'articolo  8 ci sono soltanto degli emendamenti  soppressivi,
  pertanto  si vota il mantenimento dell'articolo. Pongo in votazione
  l'articolo  8.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                            (E' approvato)

   Stessa  cosa  per  l'articolo 9, ci sono soltanto due  emendamenti
  soppressivi, pertanto votiamo il mantenimento dell'articolo 9

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. E a seguire gli onorevoli Schillaci  e
  Sunseri.

   CRACOLICI.  Signor  Presidente,  questo  testo,  questo  articolo,
  scusate,  che  tratta il garden sharing è un tema un poco  delicato
  per  una  ragione, perché in qualche modo interagisce con la  norma
  sui  camping  che, com'è noto, è una norma speciale  perché  tratta
  della attività extra alberghiera di tipo provvisorio.
   Qui  stiamo,  praticamente, in una norma che  ha  bisogno  di  una
  organicità    perché   altrimenti   mettiamo    contro    interessi
  contrapposti.
   Su  questo  già nella scorsa legislatura c'era stata un'iniziativa
  in  tal  senso,  sono  intervenute  le  associazioni  di  categoria
  ponendoci di fronte al tema che non può normarsi la sosta  precaria
  presso  i  comuni che non sono dotati di camping ma sostanzialmente
  che dovrebbero attrezzare alcune piazze per la sosta ai camper.
   Io  chiedo  al  Governo, non so chi l'ha proposto,  di  stralciare
  questo  articolo  da questo testo come dire assumendo  per  la  mia
  parte  l'impegno  a  valutare  in un testo  coordinato,  che  metta
  assieme  i  campeggiatori e i camping, perché parliamo di questioni
  che riguardano autorizzazioni specifiche alla sosta provvisoria per
  le quali ci sono licenze di autorizzazione.
   Qui stiamo dicendo che da un lato ai camping chiediamo di avere  i
  requisiti, le piazzole, i punti luce, i punti acqua e tutto  quello
  che  ne  consegue,  dall'altro lato i cosiddetti  camperisti  senza
  fissa  dimora  potranno sostare in qualunque  piazza  di  qualunque
  comune che non ha al suo interno un camping.
     E'  una  materia  delicata che determina il  rischio  di  creare
  contrapposizioni   inutili,  ecco  perché  io  chiedo   che   venga
  stralciato questo articolo.

   SCHILLACI. Chiedo di parlare

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI.   Signor  Presidente,  onorevoli  colleghi,  assessori.
  Semplicemente per dire che, pur non essendo contraria, in linea  di
  massima, a questo tipo di intervento normativo, io ritengo che  sia
  utile  che questa norma passi dalla Commissione competente  proprio
  per  evitare delle contrapposizioni di categorie ma anche per tutta
  una  serie  di  refluenze  che un articolo  del  genere,  fatto  di
  premura, può comportare.
   Io,  ad  esempio, mi riferisco anche ad un aumento  in  volume  di
  rifiuti che si potrebbero verificare da una norma di questo tipo  e
  non sappiamo che tipo di refluenza possa avere.
   Oltretutto,  voglio  anche evidenziare che è stato  depositato  un
  disegno di legge proprio dal Governo sulle strutture ricettive,  un
  disegno  di  legge sul turismo e io credo che una norma  di  questo
  tipo possa trovare una perfetta collocazione anche all'interno  del
  disegno di legge che ci apprestiamo a valutare.

   PRESIDENTE. Visto che stiamo andando spediti, onorevole Schillaci,
  e  lo  dico  anche all'onorevole Cracolici, intanto lo accantoniamo
  poi,  successivamente,  decidiamo se è il  caso  di  rinviare  alla
  Commissione o di fare degli approfondimenti o di votarlo.
   L'articolo 9 è accantonato.
   Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

                               «Art. 10.
            Norma interpretativa dell'articolo 11, comma 1,
              della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8

   1.  Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge
  regionale 11 luglio 2023, n. 8, si applicano pure ai comuni  per  i
  quali  non  sono  definite le procedure di trasferimento,  anche  a
  seguito di contenzioso.»

   PRESIDENTE.   All'articolo  10  ci  sono  solo  degli  emendamenti
  soppressivi, pertanto votiamo per il mantenimento dell'articolo 10.
  Lo  pongo  in  votazione.  Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                            (E' approvato)
   SUNSERI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE.  Vuole intervenire sull'articolo 11? Il  10  l'abbiamo
  appena  votato però, sto parlando anche in maniera molto lenta.  Ne
  ha comunque facoltà.

   SUNSERI.   Signor   Presidente,  onorevoli  colleghi,   assessori.
  Semplicemente sull'articolo 10 che è un argomento ormai  conosciuto
  a quest'Aula che riguarda le aree industriali. Io tenevo a chiedere
  una cosa all'Assessore, perché, nello specifico, qui si dice  anche
  a  seguito di contenzioso' ma si fa riferimento ai Comuni che hanno
  già  completato il contenzioso e che, quindi... faccio un  esempio.
  Ci sono diversi Comuni che hanno un contenzioso ancora in essere  e
  quindi,  immagino,  rientrino in questa fattispecie.  Ci  sono  dei
  Comuni  che, pur entrando nella sentenza della Corte costituzionale
  del  2023,  di  fatto, hanno perso il ricorso, lo  hanno  fatto  al
  Presidente  della  Regione, al Tar, al  CGA,  quindi  non  tutti  i
  territori  purtroppo hanno avuto la stessa identica sentenza,  oggi
  asseverata da quella della Corte costituzionale.
   Volevo   capire  se  quest'ultima  parte,  anche  a   seguito   di
  contenziosi,  riguarda  tutti i territori  dove  ricadono  le  aree
  industriali  o  solamente  i  territori  dove,  ad  oggi,  c'è   un
  contenzioso in essere con l'IRSAP.

   CRACOLICI. Devo dire che, come è iscritto, non si intende.

   TAMAJO, assessore per le attività produttive. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   TAMAJO,  assessore per le attività produttive. Signor  Presidente,
  onorevoli  deputati. Intanto non è una norma  che  nasce  da,  come
  dire,  una  mia  volontà ma abbiamo trovato  nel  testo  da  questo
  articolo 10. Io, per come l'ho interpretato, per me riguarda  tutti
  i   Comuni   dove   non  sono  state  definite  le   procedure   di
  trasferimento, in subordine anche quelli che sono in  una  fase  di
  pendenza di giudizio o in una fase di contenzioso, per cui  la  mia
  interpretazione  è questa: quella di definire tutti  i  Comuni  che
  sono nella stessa identica specie

   CRACOLICI.  Per  come  è  iscritto  non  si  capisce  che  è   una
  interpretazione autentica.

   TAMAJO,  assessore per le attività produttive. Chiarissimo,  però,
  ribadisco, come dire, non è una mia iniziativa.

   SUNSERI. Chiedo di parlare

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SUNSERI.  Signor  Presidente, onorevoli  colleghi,  assessori.  Io
  concordo  pienamente  con  quanto detto dall'Assessore,  siamo  tra
  l'altro    nella    stessa   lunghezza   d'onda    e    concordiamo
  sull'emendamento però, effettivamente, non è chiarissimo.
   Cioè,   secondo   me,   potremmo  un  attimo   scriverlo   meglio,
  specificando  che  riguarda tutti i Comuni dove  ricadono  le  aree
  industriali  anche  quelli  che, di  fatto,  hanno  già  chiuso  un
  contenzioso.
   Mi  fermerei,  semplicemente,  per modificarlo  nel  miglior  modo
  possibile.

   PRESIDENTE. Ma è il 10, giusto giusto, l'abbiamo votato.

   DIPASQUALE. Il 10 è stato votato. Che lo dicano. Io l'ho capito.

   PRESIDENTE.  Lui  parla  del  10.  Va  bene,  aveva   chiesto   di
  intervenire... abbiamo dato la possibilità di fare l'intervento.
   Si passa all'articolo 11. Ne do lettura.

                               «Art. 11.
         Proroga termine ultimazione programmi di investimento
               finanziati dal PO FESR Sicilia 2014-2020

   1.  Il  comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale  10  agosto
  2022, n. 16 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

    1.  Il  termine  per l'ultimazione dei programmi di  investimento
  destinatari   di   agevolazioni  finanziarie   pubbliche   concesse
  dall'Amministrazione  regionale, a favore di  imprese  ed  enti  di
  ricerca  pubblici  e privati, anche in partenariato,  con  oneri  a
  carico   del   Programma  operativo  FESR  Sicilia   2014-2020,   è
  prorogabile, a istanza di parte, sino alla data compatibile  con  i
  termini previsti dall'articolo 65, comma 2, del Regolamento (UE) n.
  1303/2013,  tenuto  conto  dei tempi necessari  alla  chiusura  dei
  circuiti   finanziari  da  parte  dei  beneficiari  dei  contributi
  riconosciuti  fermo  restando che sono escluse,  successivamente  a
  tale  data,  ulteriori  eventuali proroghe  ancorché  previste  dai
  singoli avvisi di riferimento.».

   PRESIDENTE.  Ci  sono  due emendamenti soppressivi,  uno  a  firma
  dell'onorevole Catanzaro e l'altro a firma dell'onorevole De Luca.

   CRACOLICI. E quindi rimane così l'articolo 10?

   PRESIDENTE. Sì. Onorevole De Luca?

   DE LUCA. L'emendamento è ritirato.

   PRESIDENTE.  Onorevole Catanzaro?

   CATANZARO. Ritirato.

   PRESIDENTE. Grazie.
   C'è l'11.3 a firma dell'onorevole Sunseri. Prego, onorevole.

   SUNSERI. Grazie Presidente. E' una riscrittura dell'articolo  che,
  diciamo, secondo me non era scritto neanche benissimo, non so se  è
  del Governo o di natura parlamentare.
   Abbiamo   provato  a  riscriverlo  nel  miglior  modo   possibile,
  immaginiamo,  specificando  a tutela della  Regione  dei  programmi
  operativi  e  anche dei beneficiari i termini ultimi  previsti  dal
  Regolamento dell'Unione europea quindi specificando che le  istanze
  comunque  sono  compatibili fino al 31 dicembre  2023  che  è  data
  ultima per la sua rendicontazione.

   PRESIDENTE.  Ha  chiesto  di  intervenire  l'onorevole  Cracolici.
  Prego, onorevole.

   CRACOLICI. Io devo dire che sento di intervenire per una ragione.
   Noi  stiamo  provando  a scrivere una norma che  ho  capito  avevo
  un'altra  finalità cioè quella di - Presidente mi ascolti  che  lei
  deve  essere  preparato su tutto - cioè la norma, dicevo,  per  chi
  l'ha  pensata  immagino, visto che siamo  a  novembre  e  la  legge
  dovrebbe  andare  in pubblicazione se va bene a  fine  novembre,  i
  primi  di  dicembre, doveva avere come ambizione quella  di  andare
  oltre i termini di rendicontazione previsti dal PO FESR 14/20, cioè
  dicembre  2023.   Cosa  che non possiamo fare  perché  quelli  sono
  regolamenti  comunitari,  quindi con questa  norma  stiamo  dicendo
  quello che è già previsto dal Regolamento comunitario, che entro il
  31 dicembre 2023 bisogna rendicontare
   Quindi  questa norma a che cosa serve? Chi l'ha scritta? Chi  l'ha
  pensata? Perché vorremmo sapere almeno la finalità

   PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, completa?

   CRACOLICI.  Io  volevo  sapere  e capire  la  finalità  di  questo
  articolo  perché  il  Regolamento  comunitario  prevede   che   gli
  interventi  finanziati col FESR devono essere rendicontati  con  la
  regola  N+3, entro il 31 dicembre del 2023. Qui stiamo dicendo  che
  devono essere rendicontate al 31 dicembre 2023.
   Allora,  tranne che non ci siano - qualcuno mi dice -  avvisi  che
  sono   stati   fatti  su  bandi  per  i  quali  era  prevista   una
  rendicontazione  antecedente  al 31 dicembre  2023,  ma  allora  va
  scritto  in  maniera  chiara  Perché o  stabiliamo  che  tutti  gli
  interventi,  che pur avendo una scadenza precedente al 31  dicembre
  2023  vanno  comunque  rendicontati a quella data,  oppure  non  si
  capisce l'efficacia di questo regola.

   PRESIDENTE.  Ma infatti questo è il discorso. L'onorevole  Sunseri
  aveva fatto una riscrittura.  Andiamo sulla riscrittura.
   C'è l'emendamento dell'onorevole Sunseri. Si passa all'emendamento
  11.3. Il parere della Commissione?

    DAIDONE, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   SAMMARTINO,   vicepresidente  della  Regione   e   assessore   per
  l'agricoltura,   lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca  mediterranea..
  Favorevole.

   PRESIDENTE.  Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
  chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   PRESIDENTE.  Pongo quindi in votazione l'articolo  11,  così  come
  emendato, così come emendato.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

                                Art. 13.
    Interventi per la chiusura della liquidazione di Resais S.p.A.

   1.  Al  fine di accelerare il processo di liquidazione  di  Resais
  S.p.A.  mediante la definizione dei contenziosi tra  essa  pendenti
  con  l'Agenzia delle entrate per gli anni dal 2003  al  2007  e  la
  regolarizzazione  della  sua  posizione  debitoria  nei   confronti
  dell'Erario   per   gli  anni  successivi,  fino   all'anno   2021,
  l'Assessorato  regionale  dell'economia è  autorizzato  ad  erogare
  nell'esercizio  finanziario  2023 in favore  di  Resais  S.p.A.  in
  liquidazione   l'importo  complessivo  di  euro  41.815.750,00   da
  destinarsi:

   -  per euro 26.849.250,00 al pagamento dei ratei residui afferenti
  alla  definizione  agevolata prevista  dal  comma  186  e  seguenti
  dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197  e  successive
  modificazioni  dei  contenziosi  relativi  agli  accertamenti   IVA
  disposti   per   gli  anni  dal  2003  al  2007,  a   completamento
  dell'intervento  finanziario effettuato ai  sensi  dell'articolo  1
  della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8;

   -  per  euro  14.966.500,00  per consentire  a  Resais  S.p.A.  in
  liquidazione,  in  deroga a quanto previsto dall'articolo  3  della
  legge regionale 16 agosto 2022, n. 16, e limitatamente agli anni di
  imposta  2017-2021,  la  presentazione di istanza  di  ravvedimento
  operoso  per  evitare  l'insorgere di nuovi  contenziosi  tributari
  inerenti  al  mancato  assoggettamento  ad  IVA  dei  trasferimenti
  finanziari  effettuati per il pagamento delle retribuzioni  per  il
  personale dipendente nelle citate annualità 2017-2021.

   2.  Agli  oneri discendenti dalle disposizioni di cui al  presente
  articolo  si  provvede per l'importo di euro 26.849.250,00  con  le
  disponibilità  della Missione 20, Programma 3, capitolo  215740,  e
  per  l'importo di euro 14.966.500,00 con le maggiori entrate di cui
  al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203 .

   Ci   sono  solo  emendamenti  soppressivi,  pertanto  si  vota  il
  mantenimento  del  testo.  Chi è favorevole  resti  seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                             (È approvato)

   L'articolo 14 è superato. Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:

                                Art. 15.
     Misure per la razionalizzazione della gestione delle società
                              partecipate

   1.  All'Ufficio di cui al comma 6 ter dell'articolo 20 della legge
  regionale  12 maggio 2010, n. 11, ora denominato  Ufficio  Speciale
  per  la  gestione  e  liquidazione delle società  a  partecipazione
  pubblica regionale , sono attribuite, con decorrenza dall'1 gennaio
  2024,  anche  le  competenze in materia di gestione  delle  società
  attive  a  partecipazione regionale, già in  capo  al  Dipartimento
  regionale  del  bilancio e del tesoro - Ragioneria  generale  della
  Regione.

   2.  Il personale del Servizio 10  Partecipazioni' del Dipartimento
  regionale  del  bilancio e del tesoro - Ragioneria  generale  della
  Regione è assegnato all'Ufficio Speciale di cui al comma 1.

   3.  L'Ufficio Speciale di cui al comma 1 cessa la propria attività
  il 31 dicembre 2026 .

   Ci sono emendamenti soppressivi, a firma degli onorevoli Catanzaro
  e De Luca, sull'articolo e sul comma. Possiamo intenderli ritirati?
  Grazie.
   Si   passa  all'emendamento  15.10  dell'onorevole  Schillaci.  Ci
  illustra l'emendamento per favore?

   SCHILLACI. Signor Presidente, semplicemente noi parliamo, non solo
  di  gestione,  ma  anche di vigilanza di questo  ufficio  speciale,
  perché  altrimenti  non abbiamo fatto niente.  Perché  in  capo  al
  Dipartimento c'erano sia la gestione che la vigilanza.
   Per cui, naturalmente, se vengono trasferite le competenze, devono
  essere  trasferite  anche  quelle  sulla  vigilanza.  Semplicemente
  questo.

   SAMMARTINO,   vicepresidente  della  Regione   e   assessore   per
  l'agricoltura,  lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.  Chiedo
  di parlare.

   PRESIDENTE. Prego, assessore Sammartino.

   SAMMARTINO,   vicepresidente  della  Regione   e   assessore   per
  l'agricoltura,   lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca   mediterranea.
  Onorevole  Schillaci,  è  già così. La vigilanza  è  chiaro  che  è
  all'interno delle competenze, quindi per il Governo pare ultroneo.

   SUNSERI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Va bene, allora, il 15.10 è contenuto già previsto. Si
  passa all'emendamento 15.9.

   SUNSERI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà

   SUNSERI.  Grazie, Signor Presidente. Lei ricorderà,  questo  è  un
  tema  a  me particolarmente caro, che ho affrontato tanto la scorsa
  legislatura,  e  devo  dire mi fa piacere la  leggere  oggi  questo
  articolo  proposto, immagino, dall'assessore Falcone, comunque  dal
  Governo tutto.
   Credo  che  sia importante, finalmente, realizzare questo  diciamo
  quasi  Dipartimento, no? Che riguarda le società e gli  enti  della
  nostra Regione.
   Io   mi   sono   permesso  di  chiedere  la   parola   in   merito
  all'emendamento 15.9, dove specifico e aggiungo che, oltre a quello
  previsto dall'articolo, si aggiungono anche tutte le competenze  in
  materia  di gestione degli enti in liquidazione. Perché se vogliamo
  realmente  mettere  in  campo un'azione del  genere,  che  crea  un
  istituto  importante per la nostra Regione, che  possa  vigilare  e
  soprattutto  mettere in liquidazione tutti gli  enti  della  nostra
  Regione, quindi mettendoci personale - perché immagino, ovviamente,
  che  tutto  il personale del Dipartimento finanze verrà  trasferito
  all'Ufficio per la gestione delle società partecipate -  finalmente
  gli  diamo  un  entità  e, soprattutto, gli diamo  un  mandato  ben
  specifico che è quello di poter gestire non solo la vigilanza e  il
  controllo  della  società della Regione, ma  anche  degli  enti  in
  liquidazione.
   Poi per legge noi, mi viene in mente adesso l'assessore Sammartino
  con la legge sui Consorzi di bonifica, sta decidendo di affidare la
  liquidazione  a dei commissari esterni a quello dell'Ufficio  delle
  liquidazioni, non lo condivido, ma ne comprendo la ratio  visto  il
  poco  personale oggi all'interno del dipartimento, ma a seguito  di
  questa  riforma,  per  esempio se la Regione dovesse  decidere,  se
  l'Assemblea dovesse decidere di mandare in liquidazione degli  enti
  della nostra Regione, probabilmente quell'ufficio sarà in grado  di
  poterlo fare.
   Quindi  diciamo,  l'elemento  che si  aggiunge  al  testo,  dà  la
  possibilità di ampliare la manovra di questo pseudo dipartimento in
  capo  al Dipartimento delle Finanze e di permettere anche agli enti
  di essere di essere liquidati da questo nuovo ente.

   PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sunseri. Chiedo all'assessore se  il
  Governo è in grado di sostenere o meno... se l'ufficio, certamente,
  è  in grado di sostenere o meno. Quindi, assessore Sammartino, o lo
  accantoniamo  e  aspettiamo...  Assessore?  Aspettiamo  l'assessore
  Falcone?  Ok, va bene, ma l'osservazione è corretta. Facciamo  così
  come per gli altri due articoli. Lo accantoniamo.
   Si passa all'articolo 16, allora. Ne do lettura:

                                Art. 16
   Abrogazione e modifiche di norme della legge regionale 27 luglio
                              2023, n. 9

   1.  Alla  legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, sono apportate  le
  seguenti modifiche:

   a) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dai seguenti:
    1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura 6 del
  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e Resilienza  (PNRR),  l'Assessorato
  regionale della salute, al fine di assicurare il costante  raccordo
  con  le  Aziende  sanitarie  e  ospedaliere  e  con  i  Policlinici
  universitari  soggetti attuatori degli interventi,  può  avvalersi,
  fino al 31 dicembre 2025, di 20 unità di personale appartenente  ai
  ruoli  delle Aziende del Servizio sanitario regionale in  posizione
  di comando.

   1.  bis. Le Aziende di cui al comma 1, nel periodo di vigenza  del
  comando,  non  possono  procedere  al  turn  over  delle  unità  di
  personale  di  cui  al  comma 1 e provvedono  al  congelamento  dei
  relativi posti nel piano triennale dei fabbisogni. .

   b)  al  comma  2  dell'articolo 24 dopo le  parole   incarichi  di
  direzione  di  struttura complessa  sono aggiunte le seguenti   per
  tutta la durata del comando ;

   c) l'articolo 27 è abrogato;

   d)  all'articolo 28 sono soppresse le parole  per il funzionamento
  delle  gestioni liquidatorie, nei limiti dello stanziamento di  cui
  al comma 2 ;

   e)  dopo  il primo periodo del comma 6 dell'articolo 36 è inserito
  il  seguente:   Il  risarcimento dei danni subiti  dagli  esercenti
  attività  di  impresa di cui al periodo precedente è  concesso  nei
  limiti  e  alle  condizioni della normativa europea in  materia  di
  aiuti di Stato ;

   f)  al  comma  1  dell'articolo 39 dopo la parola  attivare   sono
  inserite  le  seguenti   nel rispetto della  normativa  europea  in
  materia di aiuti di Stato, .

   Ci sono emendamenti soppressivi, a firma degli onorevoli Catanzaro
  e De Luca. Possiamo intenderli ritirati? Grazie.
   Si  passa  all'emendamento 16.3, una riscrittura del  Governo.  Il
  parere della Commissione?

   DAIDONE, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   SAMMARTINO,   vicepresidente  della  Regione   e   assessore   per
  l'agricoltura,   lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca  mediterranea..
  Favorevole.

   PRESIDENTE.   Pongo  in  votazione  l'emendamento  16.3.   Chi   è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Pongo  in  votazione l'articolo 16, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si passa all'articolo 17.  Ne do lettura:

                                Art. 17.
  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n.
                                  24

   1.  Al  comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale  5  dicembre
  2016,  n.  24 e successive modificazioni dopo le parole   Le  Città
  metropolitane e i liberi Consorzi comunali  sono aggiunte le parole
   , con esclusione degli enti in dissesto finanziario, .

   In presenza di soli emendamenti soppressivi, pongo in votazione il
  mantenimento dell'articolo 17. Chi è favorevole resti seduto; chi è
  contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

                                Art. 18.
          Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6,
             della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2

   1.  Il  comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 22  febbraio
  2023,  n. 2 si interpreta nel senso che l'adeguamento ISTAT  per  i
  lavoratori  utilizzati nei Cantieri di servizio (ex Reddito  minimo
  di  inserimento),  nei limiti dello stanziamento massimo  di  1.000
  migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si calcola a far
  data dall'ultimo quinquennio. .

   È  stato  presentato  un  emendamento  soppressivo  dall'onorevole
  Catanzaro.
   Pongo pertanto in votazione il mantenimento dell'articolo 18.  Chi
  è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

                                Art. 19.
       Modifiche all'articolo 1, comma 1, della legge regionale
                        22 febbraio 2023, n. 2
           in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

       1.  Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale  22
     febbraio  2023,  n. 2 il secondo periodo è sostituito  dal
     seguente:   Per  gli esercizi finanziari 2024  e  2025  la
     suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata  in  euro
     231.312.031,25  per  l'anno 2024 e in euro  170.000.000,00
     per  l'anno  2025.  Per l'esercizio  finanziario  2023,  a
     titolo di anticipazione della quarta trimestralità di  cui
     al  comma  4  dell'articolo  6 della  legge  regionale  28
     gennaio  2014, n. 5 e successive modificazioni, è disposta
     l'erogazione  di un importo determinato in  proporzione  a
     quelli  già erogati ai sensi del comma 2, per un ammontare
     complessivo  pari al settantacinque per cento delle  somme
     da  erogare a titolo di quarta trimestralità (Missione 18,
     Programma 1, capitolo 191301). .

       2.  Ai maggiori oneri di cui al presente articolo,  pari
     ad  euro  61.312.031,25 per ciascuno  degli  anni  2023  e
     2024, si provvede:

       a)  per  l'esercizio finanziario 2023, con  le  maggiori
     entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203;

       b)  per  l'esercizio finanziario 2024, mediante utilizzo
     delle  risorse  di  cui  alla Missione  18,  Programma  1,
     capitolo  191301,  realizzate  ai  sensi  del  comma  1  a
     seguito  della  non  applicazione  nell'anno  2023   delle
     disposizioni  di  cui  al comma 4  dell'articolo  6  della
     legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni. .

   Sono  stati  presentati due emendamenti soppressivi, uno  a  firma
  dell'onorevole  De  Luca  Antonio l'altro  a  firma  dell'onorevole
  Catanzaro.

   DE LUCA Antonio. Dichiaro di ritirarlo.

   DI PAOLA. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si passa all'emendamento 19.5 che è la riscrittura del Governo. Il
  parere della Commissione?

   DAIDONE, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Pongo in votazione l'emendamento 19.5 di  riscrittura
  dell'articolo.  Chi è favorevole resti seduto; chi è  contrario  si
  alzi.

                             (È approvato)

   Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

                                Art. 20.
          Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui
                accesi per l'acquisto della prima casa.

       1.   Il  Dipartimento  regionale  delle  finanze  e  del
     credito   è  autorizzato  ad  erogare  a  IRFIS-FinSicilia
     S.p.A.  la  somma  di  40.000  migliaia  di  euro  per  la
     costituzione    di    un   Fondo   di   solidarietà    per
     l'abbattimento dell'aumento degli interessi  sui  mutui  a
     tasso  variabile verificatosi negli anni 2022  e  2023  in
     favore  dei  mutuatari residenti in Sicilia per l'acquisto
     della prima casa.

       2.  Con  decreto dell'Assessore regionale per l'economia
     sono  individuati i destinatari della misura e le modalità
     per  l'erogazione del beneficio economico di cui al  comma
     1.

       3.  Agli  oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al
     presente    articolo   si   provvede,   per    l'esercizio
     finanziario  2023,  con  le maggiori  entrate  di  cui  al
     Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203. .

   Sono  stati  presentati  degli  emendamenti  soppressivi  a  firma
  dell'onorevole Catanzaro.

   CRACOLICI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI. Signor Presidente, prima di andare avanti sull'articolo
  20 vorremmo che il Governo avesse le idee chiare, perché mi risulta
  che  il  Governo ha presentato, nel cosiddetto maxi emendamento  di
  cui  si  favoleggia,  un  ripensamento sulle  risorse,  addirittura
  ampliando  da 40 milioni a 50 milioni il fondo per intervenire  sui
  mutui  prima casa nella nostra Regione, quindi il sostegno ai mutui
  prima casa.
   Allora,  fermo restando che io sono d'accordo a fare  una  misura,
  perché gli interessi che sono aumentati in maniera spropositata per
  coloro  che  hanno un mutuo per la casa, e quindi nel  merito  sono
  d'accordo,  la  domanda però che faccio e visto che il  Governo  ha
  addirittura  ha presentato un emendamento di ulteriori assegnazioni
  di  risorse, il buon senso vorrebbe che dovremmo capire se  servono
  40 milioni, se ne servono 50, se ne servono 30, se ne servono 70.
   È   evidente  che  se  noi  interveniamo  sull'abbattimento  degli
  interessi a tutti quelli che hanno un reddito sotto i 50 mila  euro
  e un tasso superiore al tre, non è che lo possiamo fare a bando? Lo
  dobbiamo  fare con automatismo, perché non è che ci può  essere  un
  bando  che  stabilisce  chi c'è prima e chi c'è  dopo,  perché  gli
  interessi sono aumentati per tutti.
   Se stabiliamo un limite di reddito che per utilizzare il beneficio
  deve  avere un reddito inferiore a 50mila euro dovremmo  avere  una
  stima.  Cosa  che non mi risulta sia stata operata,  cioè  dovremmo
  chiedere  all'ABI  quanti  sono i mutui  "prima  casa"  erogati  in
  Sicilia.
   Dovremmo  avere  dal sistema delle Agenzie delle  entrate  qual  è
  l'incidenza, rispetto a coloro che pagano le tasse in Sicilia, qual
  è  l'incidenza dei redditi inferiori a 50 mila euro,  perché  sulla
  base   della  doppia  stima:  quantità  di  mutui  e  quantità   di
  popolazione, con un reddito inferiore a 50.000 euro, forse possiamo
  arrivare a una stima verosimile. Perché?
   Qualcuno mi dice, ma 40 milioni sono troppi, qualche altro mi dice
  40 milioni sono pochi.
   Nel frattempo, il Governo propone 50 milioni.
   È a chi offre di più?
   Quindi,   Presidente,  siccome  questo  testo  è   contenuto   nel
  maxiemendamento del Governo, - l'aumento, sì ma l'aumento bisognerà
  poi  calibrarlo - allora suggerisco di accantonarlo,  affrontare  e
  chiedo   al  Governo  di  prepararsi  portandoci  una  valutazione,
  relazione  che giustifichi i 40 milioni o i 50 o i 60 o quello  che
  sarà necessario.

   SCHILLACI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI.  Signor  Presidente, in merito a questa  norma,  chiedo
  anche  di apprezzare l'emendamento che suggerisco, il 20.6,  perché
  mi  è  stato  segnalato  che  ci sono  anche  i  mutui,  cosiddetti
  modulari,  che possono avere degli effetti, a seconda del  tipo  di
  mutuo che si è scelto, come se fosse un mutuo variabile.
   Per  cui, io, Presidente, chiedo di apprezzare anche l'emendamento
  che  ho  depositato perché ci sono dei mutui, cosiddetti  modulari,
  che hanno anche gli effetti dei mutui a tasso variabile.
   Qualora  siamo  dinanzi ai mutui modulari, con effetto  variabile,
  che vengano inseriti anche questi tipi di mutui.
   Anch'io  naturalmente, leggendo la norma, ho avuto  l'esigenza  di
  depositare  un altro emendamento, il 20.5, proprio per inserire  un
  minimo  di graduatoria, perché se non sappiamo - appunto  -  quanti
  sono i beneficiari, è ovvio che va inserita una graduatoria stilata
  in base al valore ISEE ultimo aggiornato.
   Chiedo quindi di apprezzare anche questi emendamenti.

   DIPASQUALE. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DIPASQUALE.  Signor  Presidente, siccome già una  discussione  del
  genere è arrivata in Aula la scorsa legislatura, non sui mutui,  ma
  sulla  possibilità  di  intervenire - se  lo  ricorderà  -  per  la
  ristrutturazione, per l'acquisto della prima casa.
   Fu  un  intervento  che portò l'onorevole Falcone  e  poi  noi  ci
  dividemmo sul fatto di mettere un tetto per poter partecipare.
   Oggi  noi, prima l'onorevole Cracolici parlava di 50.000  euro  di
  reddito  per  poter partecipare a questa misura. Ma  questo  non  è
  scritto
   Va  demandato all'articolo 2, a un decreto dell'Assessore e  a  me
  non sta bene
   Vi  chiedo, allora, invece solamente questo: di prevedere  un  sub
  emendamento - tutti insieme - dove noi questa cosa la certifichiamo
  qui dentro.
   Certifichiamo  che il tetto che nel decreto deve essere  previsto,
  deve essere di 50.000 euro.
   Mi sta bene  Però la dobbiamo definire qua in Aula.

   PRESIDENTE.  Onorevole Dipasquale, in funzione dell'importanza  di
  questo  articolo  che  soprattutto  rispecchia  quella  che  è   la
  necessità  di  tantissime  - chiedo un  attimo  di  silenzio  e  di
  attenzione.
   Vista  e  considerata l'importanza di questo emendamento, che  può
  veramente  aiutare tantissime famiglie, in funzione del  fatto  che
  l'assessore  Falcone sta arrivando, vediamo di  accantonarlo  e  lo
  approfondiamo  successivamente,  lo  subemendiamo  con  quelli  che
  possono  essere  dei  criteri per far sì che, comunque  ci  sia  un
  numero che sia compatibile con le risorse che noi stiamo andando  a
  mettere.
   L'articolo 20 è quindi accantonato.
   Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

                               Art. 21.
   "Interpretazione autentica del comma 8 bis dell'articolo 6 della
    legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni

   1.  Il  comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio
  2015,  n. 9 e successive modificazioni si interpreta nel senso  che
  il  contributo  ivi previsto è erogato, in ragione  delle  finalità
  indicate  e  nei limiti di spesa posti a carico del  fondo  di  cui
  all'articolo 6, comma l, della legge regionale 28 gennaio 2014,  n.
  5  e successive modificazioni, tenendo conto della dichiarazione di
  dissesto  compresa  negli  anni  finanziari  2014-2021  e  non  del
  permanere  del  predetto stato di dissesto alla data di  erogazione
  del contributo stesso."

   Onorevoli  colleghi,  mentre  l'assessore  si  confronta  con  gli
  Uffici, gli articoli 21, 22 e 23 li accantoniamo.
   Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

                                Art. 24.
          "Contributo per il trasporto degli atleti disabili

   1.  Al  comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio
  2023, n. 2 sostituire le parole  del Comitato italiano paraolimpico
  (CIP)   con  le  altre   delle federazioni  sportive  (FSNP/FSP)  e
  discipline  sportive (DSAP/DSP) riconosciute dal Comitato  italiano
  paralimpico (CIP) ."

   C'è  un  emendamento soppressivo a firma dell'onorevole Catanzaro,
  il 24.2.

   CATANZARO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE.  Si passa all'emendamento 24.1, che è una  riscrittura
  del Governo.

   SCHILLACI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI.   Grazie   Presidente,  io  avevo   depositato   questa
  correzione  perché questo è un articolo che è stato già  presentato
  in Finanziaria e approvato. Quindi non capisco perché il Governo lo
  riscrive, dal momento che io l'ho corretto semplicemente perché  mi
  è  stato  chiesto  dal Comitato paraolimpico,  altrimenti  non  può
  riscuotere entro fine anno queste somme per le spese da affrontare,
  quindi non capisco perché è stato riscritto.
   Era  una  norma che avevo presentato io in Finanziaria, e che  era
  stata  approvata,  quindi non capisco perché è stata  ulteriormente
  riscritta. Se me lo spiegano perché è stata riscritta.

   PRESIDENTE.  Onorevole Schillaci, presumo che il  Governo  l'abbia
  riscritta   per  renderla,  magari,  migliore  sotto   il   profilo
  dell'applicabilità.   In   tutti  i  casi,   pongo   in   votazione
  l'emendamento 24.1.
   Il parere della Commissione?

   DAIDONE, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE.  Chi  è favorevole resti seduto; chi  è  contrario  si
  alzi.

                             (È approvato)

   Pongo pertanto in votazione l'articolo 24, nel testo risultante.
   Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:

                                Art. 25.
   Accesso ai contributi del Fondo unico regionale per lo spettacolo
                                (FURS)

   1.  All'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015,  n.  9  e
  successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

    5  quinquies.  Per  gli  anni  2023 e  2024,  relativamente  alle
  stagioni  artistiche  2022  e 2023, la percentuale  prevista  dalla
  lettera  b)  del comma 4 è pari al 6 per cento per  l'anno  2023  e
  all'8 per cento per l'anno 2024. .

   Si   passa   all'emendamento   soppressivo   25.2   dell'onorevole
  Catanzaro.

   CATANZARO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 25.1 dell'onorevole  Assenza.
  È mantenuto onorevole Assenza?

   ASSENZA. Sì.

   PRESIDENTE.  Benissimo,  sì è mantenuto. L'unica  cosa,  onorevole
  Assenza,   si  consiglia  di  sostituire  la  parola  'ditte'   con
  'imprese'. Quindi, con questa correzione chiediamo il parere  della
  Commissione.

   DAIDONE, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   SAMMARTINO,   vicepresidente  della  Regione   e   assessore   per
  l'agricoltura,   lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca  mediterranea..
  Favorevole.

   PRESIDENTE. Pongo in votazione, con la precisazione che la  parola
  'ditte'  sarà  sostituita dalla parola 'imprese'  l'emendamento  in
  esame. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   CRACOLICI. Cosa abbiamo votato?

   PRESIDENTE. L'emendamento 25.1.
   Pongo  in  votazione  l'articolo 25 nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Non possiamo procedere con l'articolo 26, pertanto sospendo l'Aula
  per 10 minuti.

   CRACOLICI. Prima di sospendere chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CRACOLICI.  Visto  che c'è una fase ulteriore a questo  articolato
  che  andrà  poi esaminato, io voglio chiedere, sapendo che  abbiamo
  già  votato,  chiedo però a lei attraverso gli Uffici, chiedo  agli
  Uffici  attraverso di lei, di fare un approfondimento sull'articolo
  16  che  abbiamo già votato, che riguarda le posizioni  di  comando
  presso le Asp per gli incarichi di unità complessa.
   È  una  norma  che, se ho capito bene, può darsi che  l'ho  capita
  male,  è  una norma folle, cioè noi abbiamo scritto che una persona
  in  comando può fare il primario, questo stiamo scrivendo.  Quindi,
  suggerirei di fare un approfondimento.

   PRESIDENTE. Onorevole, l'articolo 16 è Terme di Sciacca

   CRACOLICI. No, legga bene, è abrogazione di norme e modifiche.  Ci
  sono il primo, il secondo e il terzo comma.

   PRESIDENTE. Dove?

   CRACOLICI. All'articolo 16.

   PRESIDENTE. Lettera a) voleva dire.

   CRACOLICI. Lettera a) e lettera b). Veda bene.

   PRESIDENTE. Qui, stiamo vedendo...

   CRACOLICI.  Quindi,  sono dell'avviso di fare  un  approfondimento
  perché laddove, dall'approfondimento, emergesse qualche elemento di
  preoccupazione, possiamo intervenire ex art.  117.

   LACCOTO. La norma è diversa.

   DE LUCA Antonino. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DE LUCA Antonino. Grazie Presidente. Allora, su questo articolo 16
  su cui è, correttamente, intervenuto il collega Cracolici, tengo ad
  evidenziare quanto segue.
   È  un  articolo  che  è stato ampiamente discusso  in  Commissione
  Bilancio  nell'ultima  occasione,  quando  fu  approvata  la  norma
  originaria  e  la non concessione della qualifica di  direttore  di
  unità complessa, fu proprio alla base su cui fu dato l'ok di quella
  riunione della Commissione.
   Quindi, su questo tema, la Commissione ha ampiamente dibattuto,  e
  si  era risolto sul concedere all'Assessorato Salute di privare  le
  aziende ospedaliere di ulteriori 20 unità da determinare in comando
  per  costituire questa cabina di regia. Ma le condizioni che furono
  poste e che furono accettate dal Governo in quell'occasione  furono
  due: che il comando si interrompeva al 31 dicembre 2025 e non al 31
  dicembre  2026,  proprio per quelli che sono  anche  i  termini  di
  utilizzo del PNRR; la seconda era che questi soggetti non potessero
  utilizzare  questo stratagemma del comando che, poi  è  una  scelta
  personale,  univoca  e  che  non  tiene  conto  di  alcun  tipo  di
  considerazione  strana  alla  chiamata,  che  non  acquisissero  la
  qualifica di direttori di unità operativa complessa.
   Allora  io credo che se noi la mattina legiferiamo in un  modo,  e
  poi  alla prima occasione andiamo a modificare le carte in  tavola,
  andiamo  a vanificare quello che è lo stesso procedimento normativo
  e quelle regole che servono ad evitare, non solo le impugnative, ma
  anche  quei  momenti  di crisi che paralizzano  l'Aula  e  che  non
  consentono di procedere in maniera serena e coerente, non  solo  al
  dettato normativo, ma anche la volontà del Parlamento.
   Per  cui  pregherei  la  Presidenza, nei  limiti  di  ciò  che  il
  Regolamento  ci  consente, con ovviamente l'ausilio e  l'assistenza
  dei  nostri  pregiati  Uffici, di verificare  come  possiamo  porre
  rimedio a questa svista. Grazie

   CIMINNISI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   CIMINNISI.   Onorevoli,  grazie  Presidente   sempre   in   merito
  all'articolo  16, a questo punto mi accodo ai colleghi,  perché  al
  comma  1  bis, lettera e), andiamo ad intervenire su una  questione
  che  è  quella  famosa dei ristori per le alluvioni che  è  già  in
  corso,  cioè  ci sono decreti e direttive già emanate e  in  questi
  giorni  si  stanno  presentando le domande, e rischiamo  quindi  di
  andare a sabotare un procedimento che è già in corso.
   Anche  su  questo dovremmo meditare, ed è assolutamente necessaria
  una revisione della norma che abbiamo votato. Grazie.

   DI PAOLA. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   DI PAOLA. Signor Presidente, io le faccio questa richiesta, non so
  se è possibile.
   Visto  che nell'articolo 16, anche se lo abbiamo approvato, stanno
  emergendo queste criticità, è possibile in qualche modo riprenderlo
  e  magari  analizzarlo, magari analizzarlo meglio perché  ci  sono,
  Presidente,  due  commi  che  sono un  po'  critici,  che  vanno  a
  inficiare  anche  bandi  che sono stati  pubblicati.  Quindi  se  è
  possibile,  Presidente,  anche  se  lo  abbiamo  approvato,  se  lo
  possiamo attenzionare, in maniera tale poi da intervenire anche col
  117, o in maniera diversa, come lei riterrà opportuno.
   Però  stanno  nascendo  un  po' di  criticità  che  forse  è  bene
  affrontare, se possiamo riprendere l'articolo.

   PRESIDENTE.  Al  netto  degli interventi che  avete  fatto,  e  in
  funzione  di  quelle  che possono essere le  criticità,  in  questo
  momento  di  sospensione che noi daremo, se ci saranno, vediamo  di
  capire rispetto all'interlocuzione, se ci sono degli elementi  tali
  da  poter intervenire col 117, ed eventualmente capire se  si  deve
  fare qualcosa in merito o meno. In tutti i casi, adesso sospendiamo
  la seduta per 10 minuti.

     (La seduta, sospesa alle ore 16.30 è ripresa alle ore 16.50)

   La seduta è ripresa.

   PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo gli articoli 21, 22  e
  23 che avevamo accantonato. Do lettura dell'articolo 22:

                               «Art. 22.
        Interpretazione autentica del comma 16 dell'articolo 3
             della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2

   1.  La disposizione di cui al comma 16 dell'articolo 3 della legge
  regionale  22 febbraio 2023, n. 2 deve essere intesa nel  senso  di
  riconoscere   anche  per  l'anno  2023  i  contributi  straordinari
  previsti dalla lettera d) del comma 4 dell'articolo 25 della  legge
  regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni».

   Do lettura dell'articolo 23:

                               «Art. 23.
        Interpretazione autentica del comma 17 dell'articolo 3
             della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2

   1.  La disposizione di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge
  regionale  22 febbraio 2023, n. 2 deve essere intesa nel  senso  di
  riconoscere   anche   per  l'anno  2023  ai  comuni   di   Antillo,
  Casalvecchio  Siculo,  Furci  Siculo,  Gaggi,  Gualtieri  Sicaminò,
  Mandanici,  Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara,  San
  Filippo  del  Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa  di  Riva  e
  Torregrotta i contributi straordinari previsti dalla lettera d) del
  comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n.  8
  e successive modificazioni».

   Il Governo voleva dire qualcosa, su questi tre articoli?

   MESSINA, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
  Signor  Presidente,  volevo spiegare che  questi  tre  articoli  si
  rendono  indispensabili, al fine di chiarire e interpretare  meglio
  il  tenore  delle  disposizioni a cui si  riferiscono.  Soprattutto
  quella  dell'articolo 21, che riguarda diciamo la legge 9 del  2015
  che  assegnava dei contributi ad alcuni comuni che si trovavano  in
  una situazione di dissesto. La norma non era chiara se, per erogare
  e  concedere il contributo diciamo, il requisito doveva essere  che
  il  comune aveva dichiarato il dissesto negli anni dal '14 al  '21,
  oppure  che al momento dell'erogazione del contributo - quindi  nel
  '22  o  nel  '23  -  i  comuni  si dovevano  ancora  trovare  nella
  situazione   di   dissesto.  Quindi,  questa  norma   spiega   che,
  chiaramente, il requisito unico era quello che i comuni si  trovano
  in  stato  di  dissesto, hanno diciamo dichiarato la situazione  di
  dissesto negli anni dal '14 al '21.
   Più  o  meno  la  stessa cosa per gli articoli 22 e  23,  in  cui,
  diciamo, non era chiaro nella norma finanziaria di quest'anno se il
  contributo  che  noi  stavamo concedendo si riferiva  all'esercizio
  2023, o altrimenti alla diciamo concessione e non ancora erogazione
  del contributo riferito agli anni precedenti.
   Diciamo   sono   degli  articoli  più  tecnici  che,  chiaramente,
  decisionali, ma servono a sbloccare tutta una serie di pratiche che
  purtroppo  l'ufficio  diciamo è fermo e in attesa  di  interpretare
  queste norme, chiaramente, non dà corso col rischio che chiaramente
  poi  le  somme  se  non  vengono impegnate entro  l'anno  vanno  in
  economia,  e  poi  dobbiamo ovviamente trovare altri  provvedimenti
  legislativi. Grazie.

   PRESIDENTE.  Grazie, assessore. Allora, all'articolo  21  ci  sono
  soltanto   due   emendamenti  soppressivi,  pertanto   votiamo   il
  mantenimento  dell'articolo. Chi è favorevole resti seduto,  chi  è
  contrario si alzi.

                             (È approvato)

   All'articolo 22 c'è soltanto il soppressivo del medesimo, pertanto
  votiamo  il  mantenimento dell'articolo 22. Chi è favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Passiamo  all'articolo  23.  C'è  solo  un  soppressivo,  pertanto
  votiamo  il  mantenimento dell'articolo.  Chi  è  favorevole  resti
  seduto, chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si riprende l'esame dell'articolo 20.
   Comunico  che  è  stato presentato dagli onorevoli  Dipasquale  ed
  altri  l'emendamento  fuori sacco , 20.8. Ce  l'ha,  ce  l'ha  già,
  onorevole De Luca.

   DE LUCA Antonino. Se lo può spiegare.

   PRESIDENTE. Si, prego. Lo spiega l'onorevole Dipasquale.

   DIPASQUALE. L'emendamento l'ho preannunziato prima, durante il mio
  precedente intervento. Poi...

   PRESIDENTE. Onorevole Dipasquale, è troppo alto lei

   DIPASQUALE.   Lei   è   troppo  simpatico,   Presidente.   Allora,
  l'emendamento  prevede  la possibilità di  stabilire,  appunto,  un
  tetto  per accedere, che è di trentamila euro ISEE. Fermo  restando
  che  la  graduatoria poi va fatta in base al reddito più basso,  in
  base  ai  redditi  più  bassi.  Ovvio,  no?  Cioè  noi  abbiamo   a
  disposizione un plafond, che il Governo ha messo a disposizione per
  fare  questo  intervento è chiaro che questo  plafond  deve  essere
  utilizzato  in  particolar modo per quelle famiglie che  hanno  più
  difficoltà   economiche  e  quindi  l'emendamento   ci   mette   in
  condizione, il subemendamento, che è condiviso da tutte  le  parti,
  ci mette in condizione - dicevo-  di ottenere questo risultato.

   SCHILLACI. Chiedo di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI.  Signor  Presidente, intanto lo  firmo  anch'io  perché
  ricalca l'emendamento che avevo depositato e poi chiedo all'Aula di
  apprezzare  anche  l'altro emendamento,  quello  che  introduce  la
  tipologia  dei  cosiddetti  misti mutui  perché  hanno  gli  stessi
  effetti  del tasso variabile, per cui vorrei che venisse apprezzato
  anche l'emendamento che sarebbe il numero

   PRESIDENTE. Ma l'ha presentato, mi pare.

   SCHILLACI. Sì, sì, è nel fascicolo.

   PRESIDENTE. E stavamo votando intanto il 20.8.  Pongo in votazione
  l'emendamento  20.8,  a  firma  dell'onorevole  Dipasquale.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si  passa  all'emendamento 20.7, prima parte, a firma del Governo,
  che aumenta da 40 a 50 la provvista. Il parere della Commissione?

   DAIDONE, presidente della Commissione. Favorevole.

   PRESIDENTE. Allora votiamo il 20.7, prima parte. Chi è  favorevole
  resti seduto; chi è contrario si alzi.

                             (È approvato)

   Si passa all'emendamento 20.6 a firma dell'onorevole Schillaci.

   SCHILLACI. Chiedo di parlare per illustrarlo.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI. Grazie Presidente. Mi rivolgo anche al Presidente della
  Commissione, questo emendamento è stato depositato perché mi  hanno
  segnalato   che  ci  sono  i  cosiddetti  mutui  misti,  cosiddetti
  modulari, che hanno effetti simili al tasso diciamo ai muti a tasso
  variabile per cui faremmo una sperequazione dei vari tipi di  mutui
  ecco  perché  ho  introdotto la parola misto con effetto  variabile
  quindi chiedo all'Aula di apprezzare questo emendamento. Grazie.

   PRESIDENTE.  Questa  denominazione di misto ad effetto  variabile,
  per  quello che mi dicono non si conosce, magari non lo conosco  io
  può essere, però agli Uffici neanche, è anomala.

   SAMMARTINO,   vicepresidente  della  Regione   e   assessore   per
  l'agricoltura,  lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.  Chiedo
  di parlare.

   PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

   SAMMARTINO,   vicepresidente  della  Regione   e   assessore   per
  l'agricoltura,  lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.  Grazie
  Presidente. Onorevoli colleghi, questo era un impegno che  già  era
  stato  assunto ovviamente dal Governo e l'ampliamento da  40  a  50
  milioni  consentirà  secondo le stime  dell'ABI  di  aiutare  anche
  grazie  al sub emendamento che con le forze parlamentari  è  venuto
  fuori  da  questo confronto, di aiutare davvero tante  famiglie  ad
  abbattere gli interessi sull'acquisto della prima casa.
   E'  chiaro che si va a intervenire su quelli che sono i tassi  già
  oggi stimati da ABI, superiori al 3 per cento.
   Credo, onorevole Schillaci, oggettivamente, che siccome andremo  a
  prendere  l'intera  platea di tutti coloro i quali,  così  come  la
  norma  prevede, saranno i beneficiari e non è corretto - se lei  mi
  consente - introdurre anche questa dicitura.
   Verranno,   quindi,   compresi   ovviamente   all'interno    delle
  agevolazioni tutti coloro i quali avranno, secondo le stime di ABI,
  un  delta superiore al 3 per cento dei tassi d'interesse, qualunque
  sia  la contrazione che oggi il mercato ha dato, e quindi il  tasso
  di interesse che ne è derivato.

   PRESIDENTE.  Ha  chiesto di parlare l'onorevole Schillaci.  Ne  ha
  facoltà.

   SCHILLACI.  Signor Presidente, se noi lasciamo la dicitura  "mutui
  variabili"  naturalmente escluderemo tutta quella parte di  persone
  che  ha sottoscritto un mutuo misto, cosiddetto modulare, che  però
  ha  nel  calcolo  degli interessi gli effetti di  quello,  diciamo,
  variabile.
   Per cui, io per questo insisto: o cambiamo la dicitura e scriviamo
  "tasso  variabile e misto" perché si chiama così  l'altro  tipo  di
  mutuo. Si chiama esattamente "misto o modulare". Quindi, io insisto
  sull'emendamento ed eventualmente lo modifichiamo scrivendo  "tasso
  variabile e misto".

   PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

   DAIDONE, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

   PRESIDENTE. Il parere del Governo?

   SAMMARTINO,   vicepresidente  della  Regione   e   assessore   per
  l'agricoltura,   lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca   mediterranea.
  Contrario.

   PRESIDENTE.  Sull'emendamento  20.6  c'è  una  richiesta  di  voto
  palese.
   Ha chiesto di parlare l'onorevole Schillaci. Ne ha facoltà.

   SCHILLACI.  Volevo,  se  fosse possibile, suggerire  all'onorevole
  Sammartino,  se  fosse  possibile  nella  decretazione,  di   poter
  inserire di considerare pure i mutui misti i cui effetti sono  come
  i  mutui  variabili,  in  maniera tale che  copriamo  tutte  quelle
  persone  che  hanno  in questo momento una difficoltà  a  sopperire
  all'aumento incontrollato degli interessi.

   PRESIDENTE.  Ha  chiesto  di parlare l'onorevole  Daidone.  Ne  ha
  facoltà.

   DAIDONE,   presidente  della  Commissione   e   relatore.   Signor
  Presidente, per una questione di correttezza con la collega, perché
  ne  abbiamo parlato, la composizione del mutuo misto ha  una  parte
  che  già  garantisce il mutuatario perché ha tasso basso  e  fisso,
  diversamente dalla combinazione invece del mutuo variabile,  che  è
  condizionato   dalla  variazione  dell'Euribor,   come   nel   caso
  specifico.
   Quindi, chi ha un mutuo misto ha già una base di protezione che  è
  determinata  dalla  impossibilità  di  variare  con  la  variazione
  dell'Euribor. Cosa diversa invece da chi ha il mutuo...

   SCHILLACI. E' a scelta

   DAIDONE,  presidente della Commissione e relatore.  E' scelta  per
  forza,  perché io quando ho contratto il mutuo, ho scelto se essere
  garantito da una parte fissa e da una parte variabile.
   Nel  caso  specifico, è chiaro che invece chi ha scelto di  essere
  soggetto  alle condizioni di variabilità, oggi ha avuto un  aumento
  esponenziale  Ok
   Quindi  quello  che ha una parte fissa, ha già  uno  strumento  di
  garanzia  di per sé, perché ha un tetto che non può superare.  Sono
  quelli  che  hanno il tasso variabile che hanno subito  il  maggior
  danno.

   PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Luca Antonino. Ne
  ha facoltà.

   DE LUCA Antonino. Signor Presidente, per tagliare la testa al toro
  e   procedere   all'approvazione  dell'articolo,  vorrei   chiedere
  l'impegno  semplicemente  al Governo,  in  sede  di  redazione  del
  decreto,  di  fare una verifica se questi cosiddetti "mutui  misti"
  hanno  un'incidenza  negativa che supera la  medesima  percentuale,
  qualora  gli  effetti negativi dovessero essere nella  media  della
  negatività, allora in quel caso al Governo non mancherà di inserire
  anche quel tipo di mutui.

   PRESIDENTE. Allora, per evitare di scrivere qualcosa che  poi  può
  creare  dei problemi possiamo ritirarlo e il Governo si impegna  in
  quello che vuole proporre l'onorevole Schillaci? Domanda.

   CRACOLICI. Sì.

   PRESIDENTE.  Aspetti,  me  lo deve dire il  firmatario.  Onorevole
  Schillaci, lo deve dire lei se lo deve ritirare.

   SCHILLACI.  Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto
   L'onorevole Spada vuole parlare? Non più? Ok grazie, alla prossima
  legislatura
   Si passa all'emendamento 20.4.

   CATANZARO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. Grazie, onorevole Catanzaro.
   L'emendamento 20.5 è assorbito.
   L'emendamento 20.2, a firma dell'onorevole Catanzaro?

   CATANZARO. Dichiaro di ritirarlo.

   PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
   Si   passa  all'emendamento  20.7,  seconda  parte.  Lo  pongo  in
  votazione. Il parere della Commissione?

   DAIDONE, presidente della Commissione e relatore.  Favorevole.

   PRESIDENTE. Benissimo.
   Pongo  in  votazione  l'emendamento 20.7,  seconda  parte.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
   Pongo  in  votazione l'articolo 20, nel testo  risultante.  Chi  è
  favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si riprende all'articolo 6. Ne do lettura:

                                Art. 6.
        Corsi di formazione per prelievi venosi e oro-faringei

   "1.  Le  aziende  e  gli  enti del servizio  sanitario  regionale,
  d'intesa   con  l'ordine  dei  biologi  della  Sicilia,  promuovono
  l'attivazione di corsi di formazione per l'esecuzione  autonoma  di
  prelievi venosi e oro-faringei presso strutture sanitarie o  presso
  il  domicilio di pazienti da parte di soggetti iscritti  al  citato
  ordine.

   2.  La  gestione tecnica, amministrativa e didattica dei corsi  di
  cui  al  comma  1  è  operata  mediante  convenzione  dagli  ordini
  competenti  per  territorio ed i relativi costi  trovano  integrale
  copertura a carico dei partecipanti, senza nuovi o maggiori oneri a
  carico del bilancio della Regione".

   C'è  il ritiro dell'emendamento dell'onorevole Caronia, se non  ho
  capito male.
   Stiamo  passando  adesso  all'articolo 6, l'onorevole  Caronia  ha
  ritirato l'emendamento.
   Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti
  seduto; chi è contrario si alzi.

                            (E' approvato)

   Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

                                Art. 9.
                     Disciplina del garden sharing

   "1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 13 marzo 1982, n.  14
  e successive modificazioni, è inserito il seguente:

                                16 bis.
                            Garden Sharing

   1.   È   consentito  da  parte  di  soggetti  privati  mettere   a
  disposizione  dei  turisti itineranti, provvisti  di  mezzi  mobili
  propri  o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto  o
  aree  verdi  pertinenziali alla propria  abitazione,  in  aree  con
  destinazione d'uso residenziale, con offerta di servizi in modalità
  garden sharing.
   2. Il garden sharing concorre a regolare nuove forme di ospitalità
  alternativa  e,  ad integrazione dell'offerta turistica  regionale,
  rileva  ai  fini  informativi,  di  monitoraggio  statistico  e  di
  promozione turistica.

   3.  L'attività  di garden sharing è esercitata nel rispetto  delle
  seguenti condizioni:

   a)  è  presente  almeno  un'unità abitativa privata  autonoma  non
  costituente  parte o porzione di edificio o complesso condominiale,
  con  spazi  all'aperto  ed  aree  adatte  alla  sistemazione  e  al
  pernottamento di ospiti itineranti;

   b)  è  data ospitalità fino ad un numero massimo di due equipaggi,
  per un numero massimo di dieci persone e per non più di sette notti
  consecutive;

   c)  è  dato  sgombero e smontaggio dei mezzi e degli  allestimenti
  mobili di pernottamento al termine del soggiorno.

   4.  I  requisiti  localizzativi, urbanistici ed  igienico-sanitari
  minimi  e  le  condizioni per l'allestimento delle aree  adibite  a
  garden  sharing  sono  definite con decreto  del  Presidente  della
  Regione,  previa  delibera  di Giunta, su  proposta  dell'Assessore
  regionale per il territorio e l'ambiente, da emanare entro  novanta
  giorni dalla pubblicazione della presente legge. .

   Sono  rimasti gli articoli 9 e 15. Allora, ritorniamo all'articolo
  9.  Il  Partito  Democratico  mantiene il  soppressivo.  Sono  solo
  soppressivi,  quindi si deve votare semplicemente il  mantenimento.
  Chi è favorevole... voto segreto. Sull'articolo 9 c'è una richiesta
  di votazione per scrutinio segreto.
   Vediamo se la richiesta è appoggiata.

      (La richiesta risulta appoggiata a termini di Regolamento)

   CRACOLICI. Signor Presidente, spieghi che cosa votiamo.

   PRESIDENTE. Stiamo votando il mantenimento dell'articolo 9.


            Votazione per scrutinio segreto dell'articolo 9

   PRESIDENTE.   Essendo  la  richiesta  appoggiata  a   termini   di
  Regolamento,   indìco   la   votazione   per   scrutinio    segreto
  dell'articolo 9.
   Chiarisco   il   significato  del  voto:  chi  è   favorevole   al
  mantenimento  preme  il pulsante verde; chi è  contrario  preme  il
  pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.
   Dichiaro aperta la votazione.

                      (Si procede alla votazione)

   Dichiaro chiusa la votazione.

                       Risultato della votazione

   PRESIDENTE.   Proclamo  l'esito  della  votazione  per   scrutinio
  segreto:

   Presenti  ..    61
   Votanti  ..   52
   Maggioranza ..  27
   Favorevoli ..   25
   Contrari  ..    27
   Astenuti  ..     0

                           (Non è approvato)

   Si passa all'articolo 15.
   L'onorevole  Sunseri ha ritirato l'emendamento, pertanto,  votiamo
  direttamente  l'articolo 15. Chi è favorevole resti seduto;  chi  è
  contrario si alzi.

                             (E' approvato)

   Adesso,  per quanto concerne tutto il resto, aggiorniamo l'Aula  a
  martedì prossimo, alle ore 15.00.
   Onorevoli  colleghi, la seduta è pertanto rinviata a  martedì,  14
  novembre 2023, alle ore 15.00.

                 La seduta è tolta alle ore 17.13 (*)


   (*)  L'ordine  del giorno della seduta successiva, pubblicato  sul
  sito  web  istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana,  è  il
  seguente:

                          Repubblica Italiana
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                           XVIII Legislatura

                        VII SESSIONE ORDINARIA


                          79a SEDUTA PUBBLICA

                 Martedì 14 novembre 2023 - ore 15.00

                           ORDINE DEL GIORNO

    I -COMUNICAZIONI

    II -DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:

       - Disposizioni varie. Modifiche di norme  (n. 21/A Stralcio III/A)
         (Seguito)

         Relatore: on. Daidone

    III - SEGUITO DELLA DISCUSSIONE UNIFICATA DELLE MOZIONI:

         N. 115 -  Solidarietà al popolo israeliano e condanna degli
      attacchi dei miliziani di Hamas . (V. allegato)

      (10 ottobre 2023)

                             SAVARINO  - ASSENZA -  ZITELLI  -
                             GALLUZZO  - CATANIA N. -  CATANIA
                             G.   -  FERRARA  -  INTRAVAIA   -
                             DAIDONE - AUTERI

      N. 120 -  Solidarietà a Israele per l'attacco terroristico del
      7 ottobre 2023 ed iniziative per la promozione della pace in
      Medioriente . (V. allegato)

      (17 ottobre 2023)

                             CATANZARO - CRACOLICI - BURTONE -
                             DIPASQUALE  - SAFINA  -  SPADA  -
                             VENEZIA  - CHINNICI - GIAMBONA  -
                             LEANZA - SAVERINO

              VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
                      DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
                             Il Direttore
                         dott. Mario Di Piazza

               Il Consigliere parlamentare responsabile
                 dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio

  Allegato

    -Mozioni nn. 115 e 120 (testi)