Presidenza del Presidente Galvagno
La seduta è aperta alle ore 15.12
PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta
precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che
intendano prenderne visione ed è considerato approvato, in assenza
di osservazioni in contrario, nella presente seduta.
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do
il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni
mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel
corso della seduta.
Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera
personale di voto.
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero
legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di
scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento
elettronico.
Congedo
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Saverino ha chiesto congedo
per la seduta odierna.
L'Assemblea ne prende atto.
Nord"
Comunicazione sul regolamento del Gruppo parlamentare Sud chiama
Nord
PRESIDENTE. Comunico che l'on. Matteo Sciotto, nella qualità di
Presidente del Gruppo parlamentare Sud chiama Nord , a seguito
della sua adesione e di quella degli on.li deputati Alessandro De
Leo e Giuseppe Lombardo al Gruppo parlamentare medesimo, con e-mail
del 7 novembre 2023 ha allegato il regolamento interno del Gruppo,
protocollato al n. 2508-PRE/2023 di pari data, debitamente firmato
da tutti i deputati aderenti.
Avverto che il suddetto regolamento sarà oggetto di pubblicazione
nel sito web istituzionale dell'Assemblea, così come previsto
dall'art. 25 bis, comma 1, del Regolamento interno dell'Ars.
III/A
Seguito della discussione del disegno di legge Disposizioni
varie. Modifiche di norme (n. 21/A) Stralcio III/A
PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di
legge n. 21/A. Onorevoli colleghi, invito il Presidente Daidone e
la Commissione a prendere posto presso il banco delle Commissioni.
L'assessore c'è. Benissimo, allora passiamo all'articolo 1. Ne do
lettura:
«Art. 1.
Comando presso l'Assessorato regionale dell'economia
1. Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4 e successive modificazioni, le parole di cui un
dirigente e quattro funzionari sono sostituite dalle parole
aventi una qualifica non inferiore a funzionario direttivo .»
Ci sono soltanto due emendamenti soppressivi, pertanto bisogna
votare, semplicemente, il mantenimento dell'articolo. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:
«Art. 2.
Contratto di lavoro del personale del CIAPI
1. Il Centro internazionale addestramento professionale integrato
(CIAPI) applica il contratto collettivo di lavoro del comparto non
dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui
all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Dalla
presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione.»
Ci sono gli emendamenti soppressivi degli onorevoli Catanzaro e
De Luca. Sono mantenuti o ritirati? Onorevole De Luca, c'è un
soppressivo all'articolo 2. Lo mantiene o lo ritira?
DE LUCA Antonino. Un attimo, Presidente, abbiamo i tablet che non
si accendono. Comunque, lo ritiro.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Il Partito Democratico,
onorevole Catanzaro? L'emendamento a sua firma è ritirato o
mantenuto?
CATANZARO. Ritirato.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Onorevole Caronia, sul 2.3
la invito al ritiro. Ritirato. Ci siamo, colleghi? Onorevoli
Sunseri, sì o no? Le ho detto li hanno ritirati tutti, ci siete
adesso con i tablet? Attendiamo.
Congedo
PRESIDENTE. L'onorevole De Luca Cateno è in congedo. L'Assemblea
ne prende atto.
Riprende il seguito della discussione del disegno di legge 21/A
Stralcio III/A
PRESIDENTE. Si è acceso il tablet, onorevole De Luca?
DE LUCA Antonino. E' un Commodore 64
PRESIDENTE. Questo abbiamo. Inestimabile
Sono stati ritirati tutti gli emendamenti all'articolo 2, quindi
mettiamo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:
«Art. 3.
Misure di contrasto alla siccità e rifunzionalizzazione
idraulica di fiumi e specchi acquei
1. L'articolo 8 della legge regionale del 15 maggio 1991, n. 24 e
successive modificazioni è sostituito dal seguente:
Art. 8
1. Sono consentiti, esclusivamente per garantire la risagomatura
degli alvei finalizzata al mantenimento del regolare deflusso delle
acque ed il loro accumulo, i prelievi dei materiali inerti negli
alvei dei fiumi, canali, zone golenali, fondali lacustri, fondali
marini sotto costa, fasce costiere marine e lacustri naturali ed
artificiali.
2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi
d'acqua autorizza l'esecuzione dei prelievi, nel rispetto della
normativa sui contratti pubblici, con finalità mirate a garantire
la funzionalità idraulica e la preservazione degli ecosistemi
fluviali e marini, previa presentazione di apposito studio
idraulico, stabilendone tutte le prescrizioni tecniche, comprese le
misure topografiche e batimetriche sistematiche, le cauzioni legali
necessarie alla copertura di eventuali danni e il versamento degli
oneri finalizzati all'utilizzo dei depositi di inerti alluvionali e
alla vigilanza sulle attività di prelievo (Titolo 3, Tipologia
100).
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, l'autorità preposta alla
manutenzione idraulica dei corsi d'acqua progetta l'eventuale
rimozione di depositi necessari alla sicurezza del corso d'acqua e
ne dispone l'esecuzione con pubblico appalto ai sensi della
normativa vigente stabilendone tutte le prescrizioni, comprese le
misure topografiche e batimetriche sistematiche e le cauzioni
legali necessarie alla copertura di eventuali danni ed eventuali
proventi derivanti da riutilizzo a scopi privati dei materiali
rimossi (Titolo 3, Tipologia 100). .»
Ci sono dei soppressivi, uno a firma dell'onorevole Catanzaro e
l'altro a firma dell'onorevole De Luca. Sono entrambi ritirati?
L'emendamento 3.3 dell'onorevole Catanzaro, è ritirato.
L'emendamento 3.4 dell'onorevole De Luca è ritirato.
Per l'emendamento 3.2 dell'onorevole Galluzzo, c'è un invito al
ritiro per quanto riguarda la riscrittura. Ritirato? Grazie.
Si passa all'emendamento 3.5 della Commissione. E' un emendamento
tecnico, è semplicemente un refuso, comunque va votato. Pertanto
votiamo l'emendamento 3.5. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'emendamento 3.1 dell'onorevole Castiglione e altri.
E' mantenuto?
CASTIGLIONE. Ritirato.
PRESIDENTE. Ritirato, grazie. L'Assemblea ne prende atto. Grazie
onorevole. Pongo in votazione l'articolo 3.
SPADA. Chiedo di parlare sull'articolo 3.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPADA. Intervengo dopo.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole.
Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:
«Art. 4.
Disciplina del Fondo regionale per la disabilità e per
la non autosufficienza
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017,
n. 8 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole successive modifiche ed
integrazioni , aggiungere le parole nonché istituzioni socio-
assistenziali iscritti agli albi comunali di cui all'articolo 27
della medesima legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 che dispongono
di strutture, attrezzature e personale idonei al tipo di attività
svolta, in conformità agli standard determinati dall'articolo 19
della predetta legge regionale n. 22/1986 ;
b) alla lett. d) la parola convivente è soppressa.»
Sono stati presentati diversi emendamenti soppressivi: il 4.3
dell'onorevole Castiglione, il 4.4 dell'onorevole Catanzaro ed il
4.5 dell'onorevole De Luca.
Onorevole Castiglione, lo ritira?
CASTIGLIONE. Sì.
PRESIDENTE. Grazie. Onorevole Catanzaro, lo ritira? Ritirato,
Grazie.
Onorevole De Luca, il suo emendamento soppressivo è mantenuto o
ritirato?
DE LUCA Antonino. Ritirato.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
L'emendamento 4.1, lo ritira onorevole Castiglione?
CASTIGLIONE. Sì.
PRESIDENTE. Si passa adesso all'emendamento 4.6. Onorevole De Luca
è mantenuto?
DE LUCA Antonino. Sì.
PRESIDENTE. Si può votare comunque.
Onorevole Daidone il 4.6 è conforme alla normativa nazionale,
pertanto si potrebbe votare. Chiedo il parere della Commissione.
DAIDONE, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SAMMARTINO, vicepresidente della Regione. Favorevole.
PRESIDENTE. Benissimo. Allora, votiamo l'emendamento 4.6,
dell'onorevole De Luca. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Pongo in votazione l'articolo 4, come emendato. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Art. 5.
Contributi alle aziende silvo-pastorali dei comuni
1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
Art. 18-bis.
1. I contributi regionali concessi alle aziende silvo-pastorali
dei comuni per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali ai sensi
dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991 sono destinati
anche al personale impegnato in attività forestali e di
zootecnia. .»
Ci sono soltanto emendamenti soppressivi, pertanto si vota
semplicemente il mantenimento dell'articolo. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:
«Art. 6.
Corsi di formazione per prelievi venosi e oro-faringei
1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale,
d'intesa con l'ordine dei biologi della Sicilia, promuovono
l'attivazione di corsi di formazione per l'esecuzione autonoma di
prelievi venosi e oro-faringei presso strutture sanitarie o presso
il domicilio di pazienti da parte di soggetti iscritti al citato
ordine.
2. La gestione tecnica, amministrativa e didattica dei corsi di
cui al comma 1 è operata mediante convenzione dagli ordini
competenti per territorio ed i relativi costi trovano integrale
copertura a carico dei partecipanti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione.»
All'articolo 6 ci sono diversi emendamenti soppressivi. Non sono
solo soppressivi, ce ne sono anche altri alla pagina successiva.
Onorevole Catanzaro il 6.1, è ritirato?
CATANZARO. Sì.
PRESIDENTE. Benissimo. Onorevole De Luca Antonio, il 6.4?
DE LUCA Antonino. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE LUCA Antonino. Onorevole Presidente, io su questo suggerirei,
quanto meno, di accantonarlo perché in Commissione Salute
unanimemente abbiamo scelto di non approvare questo articolo
semplicemente perché la materia dei prelievi venosi è una materia
che ha una disciplina particolarmente delicata.
Quindi nel rappresentare che è stata rigettata, ieri è stato
espresso un parere negativo dalla parte della Commissione
competente presterei attenzione su questo. Quindi, magari, se lo
vogliamo accantonare e vediamo anche il parere degli Uffici dopo.
Attenzione perché è materia sanitaria, non c'è neanche l'Assessore
per la Salute presente quindi io lo accantonerei, se lei è
d'accordo, così procediamo celermente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Caronia. Ne ha
facoltà.
CARONIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in realtà questo
emendamento, seppure è stato molto dibattuto in Commissione dove
abbiamo ascoltato anche l'Assessore nonché il Presidente della
Commissione, in qualche modo, poi è stato esplicitato nel suo
excursus perché nasce da una storia che non è una storia breve.
Nel 2004 la Regione decide di convenzionare l'ordine, che a suo
tempo era un ordine nazionale, l'ordine dei biologi, per fare
proprio a tutti gli effetti dei corsi di formazione che sono a
carico dello studente, quindi del biologo, perché possa rendersi
abile all'attività del prelievo, prelievo venoso, che poi in
seguito è anche stato quello orofaringeo.
Nel 2020 il decreto, entrambi sono decreti, a causa del Covid, ha
addirittura previsto che queste attività si potessero svolgere
all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private e anche
presso i domicili privati.
Ovviamente, con il venir meno della pandemia questo decreto, che è
il decreto del 2020, ha subìto, come dire, uno "stop and go" e
perché? Perché oggi il dato che noi abbiamo empiricamente rilevato
in Commissione di merito ma anche in Commissione Bilancio , perché
se ne è parlato anche lì, è che i biologi che ad oggi prestano
servizio presso una struttura pubblica o privata del sistema
sanitario siciliano possono avere il titolo, perché conseguono un
titolo che è un corso che la Regione autorizza e che viene fatto a
carico del discente, quindi del biologo stesso, in convenzione con
l'ordine che oggi si è regionalizzato, ma ahimè, dopo non possono
dare la loro prestazione né presso i pronto soccorso né presso le
strutture sanitarie, né presso le abitazioni private perché quel
famoso decreto del 2020 del Dipartimento della famiglia, scusate
del DASOE, è venuto meno col venir meno della pandemia.
Quindi, noi, oggi ci troviamo di fronte ad una, diciamo,
incongruenza per cui fino al 2021 o meglio fino al perdurare
della pandemia avevamo biologi che con un corso che a tutti gli
effetti è stato autorizzato dalla Regione già dal 2004 e che
tuttora si espleta - a dicembre ci saranno sessioni di esami
proprio per prendere questo titolo - quindi nonostante questo
brevetto la Regione lo autorizzi, lo faccia in combinato disposto
insieme all'ordine dei biologi, oggi, finita la pandemia, non
possono fare quello che facevano fino a 12 mesi fa, ossia poter
fare prelievi venosi e orofaringei presso gli istituti di cura sia
sanitaria pubblica e privata dove, chiaramente, il biologo abbia un
rapporto di tipo lavorativo, non certamente il professionista che
viene chiamato a intuitu personae dal paziente, piuttosto che dalla
clinica, piuttosto che dall'ospedale. Deve essere personale che fa
parte dell'organico di quella struttura e che viene mandato, anche
a domicilio se del caso, a fare i prelievi.
Ovviamente tutto questo consentirebbe, e non è ultroneo precisare
il fatto che daremmo anche uno sbocco lavorativo all'attività del
biologo, che effettivamente durante la pandemia è divenuto, come
dire, più noto perché tutti noi abbiamo scoperto quanto fosse
indispensabile e utile avere un biologo che potesse venire a casa a
fare il prelievo orofaringeo, ma allo stesso tempo, a mio avviso,
non togliendo nulla di quelle che sono le competenze degli
igienisti e quindi dei medici che fanno ad oggi prelievi
orofaringei ma soprattutto venosi, daremmo a loro, diciamo,
libereremmo in un certo senso il medico da questa attività
splittandola' maggiormente sul biologo.
Credo che sia anche in termini, diciamo, di formazione paramedica
o medica che dir si voglia anche un importante sbocco lavorativo
per i tanti giovani, lo sappiamo perché lo abbiamo visto anche in
Commissione V quanti giovani hanno fatto richiesta di essere
iscritti alla facoltà di biologia il che denota un grande interesse
verso questa professione che allarga i propri confini e con questa
norma, come dire, legittimamente, diamo un percorso legislativo a
ciò che in via amministrativa già avviene.
Spero di essere stata più chiara possibile, ma sono disposta anche
a leggere maggiormente i decreti.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Caronia, in funzione del fatto che,
comunque, c'è anche qualche incertezza su quelle che possono essere
le competenze, in questo momento lo accantoniamo e passiamo
all'articolo successivo.
Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:
«Art. 7.
Progetto Osservatorio sul Monte Mufara - Telescopio Fly Eye
1. Il progetto Osservatorio sul Monte Mufara - Telescopio Fly
Eye , promosso dall'Agenzia Spaziale Italiana al fine
dell'installazione di un telescopio dell'European Space Agency nel
territorio del comune di Isnello (PA) nel Parco delle Madonie, è
dichiarato di interesse strategico regionale ai sensi dell'articolo
9 della Costituzione e avviato ai sensi del comma 9 dell'articolo
24 della legge regionale 8 agosto 1988, n. 14.»
Ci sono soltanto degli emendamenti soppressivi. Colleghi, per
quanto riguarda l'articolo 7, gli Uffici hanno fatto una ricerca
trovando un decreto legge, il n. 104 del 10 agosto del 2023, che
parla proprio di questa materia, si ritiene...
CRACOLICI. Possiamo capire di che cosa stiamo parlando?
PRESIDENTE. Siamo all'articolo 7, sostanzialmente quello che
tratta dell'Osservatorio sul Monte Mufara. Però gli Uffici hanno
fatto una ricerca e c'è una legge, sostanzialmente l'articolo è
stato superato da un decreto legge del 10 agosto del 2023, il n.
104, pertanto risulta inutile, superfluo, andare a votare un
articolo che è già disciplinato da una norma statale. Quindi
l'articolo 7 è superato.
Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:
«Art. 8.
Oneri di urbanizzazione insediamenti artigianali e industriali
1. All'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11 è sostituito dai seguenti:
11. Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio
dell'attività autorizzata, l'impresa, previa comunicazione
all'IRSAP, può mutare l'attività senza il pagamento degli oneri di
cui al comma 13, purché sia mantenuta la medesima destinazione
urbanistica dell'immobile. L'IRSAP, su motivata istanza
dell'impresa, con delibera del consiglio di amministrazione, può
consentire il mutamento dell'attività produttiva autorizzata anche
antecedentemente ai tre anni. In caso di non accoglimento
dell'istanza dell'impresa, la stessa mantiene la medesima
destinazione pena la riso-luzione dell'atto di vendita secondo le
modalità di cui al comma 12.
11 bis. Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio
dell'attività autorizzata, l'impresa, previa comunicazione
all'IRSAP, può trasferire l'immobile senza il pagamento degli oneri
di cui al comma 13 purché il subentrante mantenga la medesi-ma
destinazione urbanistica dell'insediamento.
11 ter. Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e
di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici di
calpestio o incremento del peso sui servizi e sotto servizi
pubblici non sono dovuti gli oneri di cui al comma 13. ;
b) il comma 13 è sostituito dal seguente:
13. Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle
leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla
realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla
presente legge, sono versati esclusivamente ai comuni competenti
per territorio. ;
c) il comma 14 è sostituito dai seguenti:
14. Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione
o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione
i lotti anche edificati ad altre imprese, nonché quelli destinati
all'esercizio di attività nel settore del commercio, gli oneri di
cui al comma 13 sono versati interamente ai comuni competenti per
territorio. In ogni caso non è consentita l'attività immobiliare su
terreni ed edifici di proprietà dell'IRSAP. Gli oneri di cui al
comma 13 non sono dovuti qualora l'attività di costruzione o
immobiliare sia svolta da società controllante o collegata ai sensi
dell'articolo 2359 c.c. oppure sottoposta a direzione e
coordinamento ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies c.c..
14 bis. Le disposizioni di cui al comma 14 non si applicano agli
insediamenti rea-lizzati dall'impresa esercente mediante
finanziamenti a qualunque titolo percepiti, incluso contratti di
leasing e lease back. .»
All'articolo 8 ci sono soltanto degli emendamenti soppressivi,
pertanto si vota il mantenimento dell'articolo. Pongo in votazione
l'articolo 8. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(E' approvato)
Stessa cosa per l'articolo 9, ci sono soltanto due emendamenti
soppressivi, pertanto votiamo il mantenimento dell'articolo 9
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. E a seguire gli onorevoli Schillaci e
Sunseri.
CRACOLICI. Signor Presidente, questo testo, questo articolo,
scusate, che tratta il garden sharing è un tema un poco delicato
per una ragione, perché in qualche modo interagisce con la norma
sui camping che, com'è noto, è una norma speciale perché tratta
della attività extra alberghiera di tipo provvisorio.
Qui stiamo, praticamente, in una norma che ha bisogno di una
organicità perché altrimenti mettiamo contro interessi
contrapposti.
Su questo già nella scorsa legislatura c'era stata un'iniziativa
in tal senso, sono intervenute le associazioni di categoria
ponendoci di fronte al tema che non può normarsi la sosta precaria
presso i comuni che non sono dotati di camping ma sostanzialmente
che dovrebbero attrezzare alcune piazze per la sosta ai camper.
Io chiedo al Governo, non so chi l'ha proposto, di stralciare
questo articolo da questo testo come dire assumendo per la mia
parte l'impegno a valutare in un testo coordinato, che metta
assieme i campeggiatori e i camping, perché parliamo di questioni
che riguardano autorizzazioni specifiche alla sosta provvisoria per
le quali ci sono licenze di autorizzazione.
Qui stiamo dicendo che da un lato ai camping chiediamo di avere i
requisiti, le piazzole, i punti luce, i punti acqua e tutto quello
che ne consegue, dall'altro lato i cosiddetti camperisti senza
fissa dimora potranno sostare in qualunque piazza di qualunque
comune che non ha al suo interno un camping.
E' una materia delicata che determina il rischio di creare
contrapposizioni inutili, ecco perché io chiedo che venga
stralciato questo articolo.
SCHILLACI. Chiedo di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHILLACI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori.
Semplicemente per dire che, pur non essendo contraria, in linea di
massima, a questo tipo di intervento normativo, io ritengo che sia
utile che questa norma passi dalla Commissione competente proprio
per evitare delle contrapposizioni di categorie ma anche per tutta
una serie di refluenze che un articolo del genere, fatto di
premura, può comportare.
Io, ad esempio, mi riferisco anche ad un aumento in volume di
rifiuti che si potrebbero verificare da una norma di questo tipo e
non sappiamo che tipo di refluenza possa avere.
Oltretutto, voglio anche evidenziare che è stato depositato un
disegno di legge proprio dal Governo sulle strutture ricettive, un
disegno di legge sul turismo e io credo che una norma di questo
tipo possa trovare una perfetta collocazione anche all'interno del
disegno di legge che ci apprestiamo a valutare.
PRESIDENTE. Visto che stiamo andando spediti, onorevole Schillaci,
e lo dico anche all'onorevole Cracolici, intanto lo accantoniamo
poi, successivamente, decidiamo se è il caso di rinviare alla
Commissione o di fare degli approfondimenti o di votarlo.
L'articolo 9 è accantonato.
Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:
«Art. 10.
Norma interpretativa dell'articolo 11, comma 1,
della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8
1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge
regionale 11 luglio 2023, n. 8, si applicano pure ai comuni per i
quali non sono definite le procedure di trasferimento, anche a
seguito di contenzioso.»
PRESIDENTE. All'articolo 10 ci sono solo degli emendamenti
soppressivi, pertanto votiamo per il mantenimento dell'articolo 10.
Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
SUNSERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Vuole intervenire sull'articolo 11? Il 10 l'abbiamo
appena votato però, sto parlando anche in maniera molto lenta. Ne
ha comunque facoltà.
SUNSERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori.
Semplicemente sull'articolo 10 che è un argomento ormai conosciuto
a quest'Aula che riguarda le aree industriali. Io tenevo a chiedere
una cosa all'Assessore, perché, nello specifico, qui si dice anche
a seguito di contenzioso' ma si fa riferimento ai Comuni che hanno
già completato il contenzioso e che, quindi... faccio un esempio.
Ci sono diversi Comuni che hanno un contenzioso ancora in essere e
quindi, immagino, rientrino in questa fattispecie. Ci sono dei
Comuni che, pur entrando nella sentenza della Corte costituzionale
del 2023, di fatto, hanno perso il ricorso, lo hanno fatto al
Presidente della Regione, al Tar, al CGA, quindi non tutti i
territori purtroppo hanno avuto la stessa identica sentenza, oggi
asseverata da quella della Corte costituzionale.
Volevo capire se quest'ultima parte, anche a seguito di
contenziosi, riguarda tutti i territori dove ricadono le aree
industriali o solamente i territori dove, ad oggi, c'è un
contenzioso in essere con l'IRSAP.
CRACOLICI. Devo dire che, come è iscritto, non si intende.
TAMAJO, assessore per le attività produttive. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TAMAJO, assessore per le attività produttive. Signor Presidente,
onorevoli deputati. Intanto non è una norma che nasce da, come
dire, una mia volontà ma abbiamo trovato nel testo da questo
articolo 10. Io, per come l'ho interpretato, per me riguarda tutti
i Comuni dove non sono state definite le procedure di
trasferimento, in subordine anche quelli che sono in una fase di
pendenza di giudizio o in una fase di contenzioso, per cui la mia
interpretazione è questa: quella di definire tutti i Comuni che
sono nella stessa identica specie
CRACOLICI. Per come è iscritto non si capisce che è una
interpretazione autentica.
TAMAJO, assessore per le attività produttive. Chiarissimo, però,
ribadisco, come dire, non è una mia iniziativa.
SUNSERI. Chiedo di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SUNSERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori. Io
concordo pienamente con quanto detto dall'Assessore, siamo tra
l'altro nella stessa lunghezza d'onda e concordiamo
sull'emendamento però, effettivamente, non è chiarissimo.
Cioè, secondo me, potremmo un attimo scriverlo meglio,
specificando che riguarda tutti i Comuni dove ricadono le aree
industriali anche quelli che, di fatto, hanno già chiuso un
contenzioso.
Mi fermerei, semplicemente, per modificarlo nel miglior modo
possibile.
PRESIDENTE. Ma è il 10, giusto giusto, l'abbiamo votato.
DIPASQUALE. Il 10 è stato votato. Che lo dicano. Io l'ho capito.
PRESIDENTE. Lui parla del 10. Va bene, aveva chiesto di
intervenire... abbiamo dato la possibilità di fare l'intervento.
Si passa all'articolo 11. Ne do lettura.
«Art. 11.
Proroga termine ultimazione programmi di investimento
finanziati dal PO FESR Sicilia 2014-2020
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto
2022, n. 16 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
1. Il termine per l'ultimazione dei programmi di investimento
destinatari di agevolazioni finanziarie pubbliche concesse
dall'Amministrazione regionale, a favore di imprese ed enti di
ricerca pubblici e privati, anche in partenariato, con oneri a
carico del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020, è
prorogabile, a istanza di parte, sino alla data compatibile con i
termini previsti dall'articolo 65, comma 2, del Regolamento (UE) n.
1303/2013, tenuto conto dei tempi necessari alla chiusura dei
circuiti finanziari da parte dei beneficiari dei contributi
riconosciuti fermo restando che sono escluse, successivamente a
tale data, ulteriori eventuali proroghe ancorché previste dai
singoli avvisi di riferimento.».
PRESIDENTE. Ci sono due emendamenti soppressivi, uno a firma
dell'onorevole Catanzaro e l'altro a firma dell'onorevole De Luca.
CRACOLICI. E quindi rimane così l'articolo 10?
PRESIDENTE. Sì. Onorevole De Luca?
DE LUCA. L'emendamento è ritirato.
PRESIDENTE. Onorevole Catanzaro?
CATANZARO. Ritirato.
PRESIDENTE. Grazie.
C'è l'11.3 a firma dell'onorevole Sunseri. Prego, onorevole.
SUNSERI. Grazie Presidente. E' una riscrittura dell'articolo che,
diciamo, secondo me non era scritto neanche benissimo, non so se è
del Governo o di natura parlamentare.
Abbiamo provato a riscriverlo nel miglior modo possibile,
immaginiamo, specificando a tutela della Regione dei programmi
operativi e anche dei beneficiari i termini ultimi previsti dal
Regolamento dell'Unione europea quindi specificando che le istanze
comunque sono compatibili fino al 31 dicembre 2023 che è data
ultima per la sua rendicontazione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cracolici.
Prego, onorevole.
CRACOLICI. Io devo dire che sento di intervenire per una ragione.
Noi stiamo provando a scrivere una norma che ho capito avevo
un'altra finalità cioè quella di - Presidente mi ascolti che lei
deve essere preparato su tutto - cioè la norma, dicevo, per chi
l'ha pensata immagino, visto che siamo a novembre e la legge
dovrebbe andare in pubblicazione se va bene a fine novembre, i
primi di dicembre, doveva avere come ambizione quella di andare
oltre i termini di rendicontazione previsti dal PO FESR 14/20, cioè
dicembre 2023. Cosa che non possiamo fare perché quelli sono
regolamenti comunitari, quindi con questa norma stiamo dicendo
quello che è già previsto dal Regolamento comunitario, che entro il
31 dicembre 2023 bisogna rendicontare
Quindi questa norma a che cosa serve? Chi l'ha scritta? Chi l'ha
pensata? Perché vorremmo sapere almeno la finalità
PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, completa?
CRACOLICI. Io volevo sapere e capire la finalità di questo
articolo perché il Regolamento comunitario prevede che gli
interventi finanziati col FESR devono essere rendicontati con la
regola N+3, entro il 31 dicembre del 2023. Qui stiamo dicendo che
devono essere rendicontate al 31 dicembre 2023.
Allora, tranne che non ci siano - qualcuno mi dice - avvisi che
sono stati fatti su bandi per i quali era prevista una
rendicontazione antecedente al 31 dicembre 2023, ma allora va
scritto in maniera chiara Perché o stabiliamo che tutti gli
interventi, che pur avendo una scadenza precedente al 31 dicembre
2023 vanno comunque rendicontati a quella data, oppure non si
capisce l'efficacia di questo regola.
PRESIDENTE. Ma infatti questo è il discorso. L'onorevole Sunseri
aveva fatto una riscrittura. Andiamo sulla riscrittura.
C'è l'emendamento dell'onorevole Sunseri. Si passa all'emendamento
11.3. Il parere della Commissione?
DAIDONE, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SAMMARTINO, vicepresidente della Regione e assessore per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea..
Favorevole.
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto;
chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 11, così come
emendato, così come emendato.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(È approvato)
Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:
Art. 13.
Interventi per la chiusura della liquidazione di Resais S.p.A.
1. Al fine di accelerare il processo di liquidazione di Resais
S.p.A. mediante la definizione dei contenziosi tra essa pendenti
con l'Agenzia delle entrate per gli anni dal 2003 al 2007 e la
regolarizzazione della sua posizione debitoria nei confronti
dell'Erario per gli anni successivi, fino all'anno 2021,
l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad erogare
nell'esercizio finanziario 2023 in favore di Resais S.p.A. in
liquidazione l'importo complessivo di euro 41.815.750,00 da
destinarsi:
- per euro 26.849.250,00 al pagamento dei ratei residui afferenti
alla definizione agevolata prevista dal comma 186 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive
modificazioni dei contenziosi relativi agli accertamenti IVA
disposti per gli anni dal 2003 al 2007, a completamento
dell'intervento finanziario effettuato ai sensi dell'articolo 1
della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8;
- per euro 14.966.500,00 per consentire a Resais S.p.A. in
liquidazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della
legge regionale 16 agosto 2022, n. 16, e limitatamente agli anni di
imposta 2017-2021, la presentazione di istanza di ravvedimento
operoso per evitare l'insorgere di nuovi contenziosi tributari
inerenti al mancato assoggettamento ad IVA dei trasferimenti
finanziari effettuati per il pagamento delle retribuzioni per il
personale dipendente nelle citate annualità 2017-2021.
2. Agli oneri discendenti dalle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede per l'importo di euro 26.849.250,00 con le
disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740, e
per l'importo di euro 14.966.500,00 con le maggiori entrate di cui
al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203 .
Ci sono solo emendamenti soppressivi, pertanto si vota il
mantenimento del testo. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(È approvato)
L'articolo 14 è superato. Si passa all'articolo 15. Ne do lettura:
Art. 15.
Misure per la razionalizzazione della gestione delle società
partecipate
1. All'Ufficio di cui al comma 6 ter dell'articolo 20 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11, ora denominato Ufficio Speciale
per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione
pubblica regionale , sono attribuite, con decorrenza dall'1 gennaio
2024, anche le competenze in materia di gestione delle società
attive a partecipazione regionale, già in capo al Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione.
2. Il personale del Servizio 10 Partecipazioni' del Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione è assegnato all'Ufficio Speciale di cui al comma 1.
3. L'Ufficio Speciale di cui al comma 1 cessa la propria attività
il 31 dicembre 2026 .
Ci sono emendamenti soppressivi, a firma degli onorevoli Catanzaro
e De Luca, sull'articolo e sul comma. Possiamo intenderli ritirati?
Grazie.
Si passa all'emendamento 15.10 dell'onorevole Schillaci. Ci
illustra l'emendamento per favore?
SCHILLACI. Signor Presidente, semplicemente noi parliamo, non solo
di gestione, ma anche di vigilanza di questo ufficio speciale,
perché altrimenti non abbiamo fatto niente. Perché in capo al
Dipartimento c'erano sia la gestione che la vigilanza.
Per cui, naturalmente, se vengono trasferite le competenze, devono
essere trasferite anche quelle sulla vigilanza. Semplicemente
questo.
SAMMARTINO, vicepresidente della Regione e assessore per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. Prego, assessore Sammartino.
SAMMARTINO, vicepresidente della Regione e assessore per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.
Onorevole Schillaci, è già così. La vigilanza è chiaro che è
all'interno delle competenze, quindi per il Governo pare ultroneo.
SUNSERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Va bene, allora, il 15.10 è contenuto già previsto. Si
passa all'emendamento 15.9.
SUNSERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
SUNSERI. Grazie, Signor Presidente. Lei ricorderà, questo è un
tema a me particolarmente caro, che ho affrontato tanto la scorsa
legislatura, e devo dire mi fa piacere la leggere oggi questo
articolo proposto, immagino, dall'assessore Falcone, comunque dal
Governo tutto.
Credo che sia importante, finalmente, realizzare questo diciamo
quasi Dipartimento, no? Che riguarda le società e gli enti della
nostra Regione.
Io mi sono permesso di chiedere la parola in merito
all'emendamento 15.9, dove specifico e aggiungo che, oltre a quello
previsto dall'articolo, si aggiungono anche tutte le competenze in
materia di gestione degli enti in liquidazione. Perché se vogliamo
realmente mettere in campo un'azione del genere, che crea un
istituto importante per la nostra Regione, che possa vigilare e
soprattutto mettere in liquidazione tutti gli enti della nostra
Regione, quindi mettendoci personale - perché immagino, ovviamente,
che tutto il personale del Dipartimento finanze verrà trasferito
all'Ufficio per la gestione delle società partecipate - finalmente
gli diamo un entità e, soprattutto, gli diamo un mandato ben
specifico che è quello di poter gestire non solo la vigilanza e il
controllo della società della Regione, ma anche degli enti in
liquidazione.
Poi per legge noi, mi viene in mente adesso l'assessore Sammartino
con la legge sui Consorzi di bonifica, sta decidendo di affidare la
liquidazione a dei commissari esterni a quello dell'Ufficio delle
liquidazioni, non lo condivido, ma ne comprendo la ratio visto il
poco personale oggi all'interno del dipartimento, ma a seguito di
questa riforma, per esempio se la Regione dovesse decidere, se
l'Assemblea dovesse decidere di mandare in liquidazione degli enti
della nostra Regione, probabilmente quell'ufficio sarà in grado di
poterlo fare.
Quindi diciamo, l'elemento che si aggiunge al testo, dà la
possibilità di ampliare la manovra di questo pseudo dipartimento in
capo al Dipartimento delle Finanze e di permettere anche agli enti
di essere di essere liquidati da questo nuovo ente.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sunseri. Chiedo all'assessore se il
Governo è in grado di sostenere o meno... se l'ufficio, certamente,
è in grado di sostenere o meno. Quindi, assessore Sammartino, o lo
accantoniamo e aspettiamo... Assessore? Aspettiamo l'assessore
Falcone? Ok, va bene, ma l'osservazione è corretta. Facciamo così
come per gli altri due articoli. Lo accantoniamo.
Si passa all'articolo 16, allora. Ne do lettura:
Art. 16
Abrogazione e modifiche di norme della legge regionale 27 luglio
2023, n. 9
1. Alla legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dai seguenti:
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura 6 del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'Assessorato
regionale della salute, al fine di assicurare il costante raccordo
con le Aziende sanitarie e ospedaliere e con i Policlinici
universitari soggetti attuatori degli interventi, può avvalersi,
fino al 31 dicembre 2025, di 20 unità di personale appartenente ai
ruoli delle Aziende del Servizio sanitario regionale in posizione
di comando.
1. bis. Le Aziende di cui al comma 1, nel periodo di vigenza del
comando, non possono procedere al turn over delle unità di
personale di cui al comma 1 e provvedono al congelamento dei
relativi posti nel piano triennale dei fabbisogni. .
b) al comma 2 dell'articolo 24 dopo le parole incarichi di
direzione di struttura complessa sono aggiunte le seguenti per
tutta la durata del comando ;
c) l'articolo 27 è abrogato;
d) all'articolo 28 sono soppresse le parole per il funzionamento
delle gestioni liquidatorie, nei limiti dello stanziamento di cui
al comma 2 ;
e) dopo il primo periodo del comma 6 dell'articolo 36 è inserito
il seguente: Il risarcimento dei danni subiti dagli esercenti
attività di impresa di cui al periodo precedente è concesso nei
limiti e alle condizioni della normativa europea in materia di
aiuti di Stato ;
f) al comma 1 dell'articolo 39 dopo la parola attivare sono
inserite le seguenti nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, .
Ci sono emendamenti soppressivi, a firma degli onorevoli Catanzaro
e De Luca. Possiamo intenderli ritirati? Grazie.
Si passa all'emendamento 16.3, una riscrittura del Governo. Il
parere della Commissione?
DAIDONE, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SAMMARTINO, vicepresidente della Regione e assessore per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea..
Favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16.3. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(È approvato)
Pongo in votazione l'articolo 16, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(È approvato)
Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:
Art. 17.
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n.
24
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre
2016, n. 24 e successive modificazioni dopo le parole Le Città
metropolitane e i liberi Consorzi comunali sono aggiunte le parole
, con esclusione degli enti in dissesto finanziario, .
In presenza di soli emendamenti soppressivi, pongo in votazione il
mantenimento dell'articolo 17. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(È approvato)
Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:
Art. 18.
Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6,
della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2
1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio
2023, n. 2 si interpreta nel senso che l'adeguamento ISTAT per i
lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizio (ex Reddito minimo
di inserimento), nei limiti dello stanziamento massimo di 1.000
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si calcola a far
data dall'ultimo quinquennio. .
È stato presentato un emendamento soppressivo dall'onorevole
Catanzaro.
Pongo pertanto in votazione il mantenimento dell'articolo 18. Chi
è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(È approvato)
Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:
Art. 19.
Modifiche all'articolo 1, comma 1, della legge regionale
22 febbraio 2023, n. 2
in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22
febbraio 2023, n. 2 il secondo periodo è sostituito dal
seguente: Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 la
suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata in euro
231.312.031,25 per l'anno 2024 e in euro 170.000.000,00
per l'anno 2025. Per l'esercizio finanziario 2023, a
titolo di anticipazione della quarta trimestralità di cui
al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, è disposta
l'erogazione di un importo determinato in proporzione a
quelli già erogati ai sensi del comma 2, per un ammontare
complessivo pari al settantacinque per cento delle somme
da erogare a titolo di quarta trimestralità (Missione 18,
Programma 1, capitolo 191301). .
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari
ad euro 61.312.031,25 per ciascuno degli anni 2023 e
2024, si provvede:
a) per l'esercizio finanziario 2023, con le maggiori
entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203;
b) per l'esercizio finanziario 2024, mediante utilizzo
delle risorse di cui alla Missione 18, Programma 1,
capitolo 191301, realizzate ai sensi del comma 1 a
seguito della non applicazione nell'anno 2023 delle
disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della
legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni. .
Sono stati presentati due emendamenti soppressivi, uno a firma
dell'onorevole De Luca Antonio l'altro a firma dell'onorevole
Catanzaro.
DE LUCA Antonio. Dichiaro di ritirarlo.
DI PAOLA. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 19.5 che è la riscrittura del Governo. Il
parere della Commissione?
DAIDONE, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 19.5 di riscrittura
dell'articolo. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(È approvato)
Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:
Art. 20.
Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui
accesi per l'acquisto della prima casa.
1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del
credito è autorizzato ad erogare a IRFIS-FinSicilia
S.p.A. la somma di 40.000 migliaia di euro per la
costituzione di un Fondo di solidarietà per
l'abbattimento dell'aumento degli interessi sui mutui a
tasso variabile verificatosi negli anni 2022 e 2023 in
favore dei mutuatari residenti in Sicilia per l'acquisto
della prima casa.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia
sono individuati i destinatari della misura e le modalità
per l'erogazione del beneficio economico di cui al comma
1.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo si provvede, per l'esercizio
finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al
Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203. .
Sono stati presentati degli emendamenti soppressivi a firma
dell'onorevole Catanzaro.
CRACOLICI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Signor Presidente, prima di andare avanti sull'articolo
20 vorremmo che il Governo avesse le idee chiare, perché mi risulta
che il Governo ha presentato, nel cosiddetto maxi emendamento di
cui si favoleggia, un ripensamento sulle risorse, addirittura
ampliando da 40 milioni a 50 milioni il fondo per intervenire sui
mutui prima casa nella nostra Regione, quindi il sostegno ai mutui
prima casa.
Allora, fermo restando che io sono d'accordo a fare una misura,
perché gli interessi che sono aumentati in maniera spropositata per
coloro che hanno un mutuo per la casa, e quindi nel merito sono
d'accordo, la domanda però che faccio e visto che il Governo ha
addirittura ha presentato un emendamento di ulteriori assegnazioni
di risorse, il buon senso vorrebbe che dovremmo capire se servono
40 milioni, se ne servono 50, se ne servono 30, se ne servono 70.
È evidente che se noi interveniamo sull'abbattimento degli
interessi a tutti quelli che hanno un reddito sotto i 50 mila euro
e un tasso superiore al tre, non è che lo possiamo fare a bando? Lo
dobbiamo fare con automatismo, perché non è che ci può essere un
bando che stabilisce chi c'è prima e chi c'è dopo, perché gli
interessi sono aumentati per tutti.
Se stabiliamo un limite di reddito che per utilizzare il beneficio
deve avere un reddito inferiore a 50mila euro dovremmo avere una
stima. Cosa che non mi risulta sia stata operata, cioè dovremmo
chiedere all'ABI quanti sono i mutui "prima casa" erogati in
Sicilia.
Dovremmo avere dal sistema delle Agenzie delle entrate qual è
l'incidenza, rispetto a coloro che pagano le tasse in Sicilia, qual
è l'incidenza dei redditi inferiori a 50 mila euro, perché sulla
base della doppia stima: quantità di mutui e quantità di
popolazione, con un reddito inferiore a 50.000 euro, forse possiamo
arrivare a una stima verosimile. Perché?
Qualcuno mi dice, ma 40 milioni sono troppi, qualche altro mi dice
40 milioni sono pochi.
Nel frattempo, il Governo propone 50 milioni.
È a chi offre di più?
Quindi, Presidente, siccome questo testo è contenuto nel
maxiemendamento del Governo, - l'aumento, sì ma l'aumento bisognerà
poi calibrarlo - allora suggerisco di accantonarlo, affrontare e
chiedo al Governo di prepararsi portandoci una valutazione,
relazione che giustifichi i 40 milioni o i 50 o i 60 o quello che
sarà necessario.
SCHILLACI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHILLACI. Signor Presidente, in merito a questa norma, chiedo
anche di apprezzare l'emendamento che suggerisco, il 20.6, perché
mi è stato segnalato che ci sono anche i mutui, cosiddetti
modulari, che possono avere degli effetti, a seconda del tipo di
mutuo che si è scelto, come se fosse un mutuo variabile.
Per cui, io, Presidente, chiedo di apprezzare anche l'emendamento
che ho depositato perché ci sono dei mutui, cosiddetti modulari,
che hanno anche gli effetti dei mutui a tasso variabile.
Qualora siamo dinanzi ai mutui modulari, con effetto variabile,
che vengano inseriti anche questi tipi di mutui.
Anch'io naturalmente, leggendo la norma, ho avuto l'esigenza di
depositare un altro emendamento, il 20.5, proprio per inserire un
minimo di graduatoria, perché se non sappiamo - appunto - quanti
sono i beneficiari, è ovvio che va inserita una graduatoria stilata
in base al valore ISEE ultimo aggiornato.
Chiedo quindi di apprezzare anche questi emendamenti.
DIPASQUALE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIPASQUALE. Signor Presidente, siccome già una discussione del
genere è arrivata in Aula la scorsa legislatura, non sui mutui, ma
sulla possibilità di intervenire - se lo ricorderà - per la
ristrutturazione, per l'acquisto della prima casa.
Fu un intervento che portò l'onorevole Falcone e poi noi ci
dividemmo sul fatto di mettere un tetto per poter partecipare.
Oggi noi, prima l'onorevole Cracolici parlava di 50.000 euro di
reddito per poter partecipare a questa misura. Ma questo non è
scritto
Va demandato all'articolo 2, a un decreto dell'Assessore e a me
non sta bene
Vi chiedo, allora, invece solamente questo: di prevedere un sub
emendamento - tutti insieme - dove noi questa cosa la certifichiamo
qui dentro.
Certifichiamo che il tetto che nel decreto deve essere previsto,
deve essere di 50.000 euro.
Mi sta bene Però la dobbiamo definire qua in Aula.
PRESIDENTE. Onorevole Dipasquale, in funzione dell'importanza di
questo articolo che soprattutto rispecchia quella che è la
necessità di tantissime - chiedo un attimo di silenzio e di
attenzione.
Vista e considerata l'importanza di questo emendamento, che può
veramente aiutare tantissime famiglie, in funzione del fatto che
l'assessore Falcone sta arrivando, vediamo di accantonarlo e lo
approfondiamo successivamente, lo subemendiamo con quelli che
possono essere dei criteri per far sì che, comunque ci sia un
numero che sia compatibile con le risorse che noi stiamo andando a
mettere.
L'articolo 20 è quindi accantonato.
Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:
Art. 21.
"Interpretazione autentica del comma 8 bis dell'articolo 6 della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni
1. Il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 e successive modificazioni si interpreta nel senso che
il contributo ivi previsto è erogato, in ragione delle finalità
indicate e nei limiti di spesa posti a carico del fondo di cui
all'articolo 6, comma l, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5 e successive modificazioni, tenendo conto della dichiarazione di
dissesto compresa negli anni finanziari 2014-2021 e non del
permanere del predetto stato di dissesto alla data di erogazione
del contributo stesso."
Onorevoli colleghi, mentre l'assessore si confronta con gli
Uffici, gli articoli 21, 22 e 23 li accantoniamo.
Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:
Art. 24.
"Contributo per il trasporto degli atleti disabili
1. Al comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio
2023, n. 2 sostituire le parole del Comitato italiano paraolimpico
(CIP) con le altre delle federazioni sportive (FSNP/FSP) e
discipline sportive (DSAP/DSP) riconosciute dal Comitato italiano
paralimpico (CIP) ."
C'è un emendamento soppressivo a firma dell'onorevole Catanzaro,
il 24.2.
CATANZARO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 24.1, che è una riscrittura
del Governo.
SCHILLACI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHILLACI. Grazie Presidente, io avevo depositato questa
correzione perché questo è un articolo che è stato già presentato
in Finanziaria e approvato. Quindi non capisco perché il Governo lo
riscrive, dal momento che io l'ho corretto semplicemente perché mi
è stato chiesto dal Comitato paraolimpico, altrimenti non può
riscuotere entro fine anno queste somme per le spese da affrontare,
quindi non capisco perché è stato riscritto.
Era una norma che avevo presentato io in Finanziaria, e che era
stata approvata, quindi non capisco perché è stata ulteriormente
riscritta. Se me lo spiegano perché è stata riscritta.
PRESIDENTE. Onorevole Schillaci, presumo che il Governo l'abbia
riscritta per renderla, magari, migliore sotto il profilo
dell'applicabilità. In tutti i casi, pongo in votazione
l'emendamento 24.1.
Il parere della Commissione?
DAIDONE, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si
alzi.
(È approvato)
Pongo pertanto in votazione l'articolo 24, nel testo risultante.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(È approvato)
Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:
Art. 25.
Accesso ai contributi del Fondo unico regionale per lo spettacolo
(FURS)
1. All'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
5 quinquies. Per gli anni 2023 e 2024, relativamente alle
stagioni artistiche 2022 e 2023, la percentuale prevista dalla
lettera b) del comma 4 è pari al 6 per cento per l'anno 2023 e
all'8 per cento per l'anno 2024. .
Si passa all'emendamento soppressivo 25.2 dell'onorevole
Catanzaro.
CATANZARO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 25.1 dell'onorevole Assenza.
È mantenuto onorevole Assenza?
ASSENZA. Sì.
PRESIDENTE. Benissimo, sì è mantenuto. L'unica cosa, onorevole
Assenza, si consiglia di sostituire la parola 'ditte' con
'imprese'. Quindi, con questa correzione chiediamo il parere della
Commissione.
DAIDONE, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SAMMARTINO, vicepresidente della Regione e assessore per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea..
Favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione, con la precisazione che la parola
'ditte' sarà sostituita dalla parola 'imprese' l'emendamento in
esame. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(È approvato)
CRACOLICI. Cosa abbiamo votato?
PRESIDENTE. L'emendamento 25.1.
Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(È approvato)
Non possiamo procedere con l'articolo 26, pertanto sospendo l'Aula
per 10 minuti.
CRACOLICI. Prima di sospendere chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRACOLICI. Visto che c'è una fase ulteriore a questo articolato
che andrà poi esaminato, io voglio chiedere, sapendo che abbiamo
già votato, chiedo però a lei attraverso gli Uffici, chiedo agli
Uffici attraverso di lei, di fare un approfondimento sull'articolo
16 che abbiamo già votato, che riguarda le posizioni di comando
presso le Asp per gli incarichi di unità complessa.
È una norma che, se ho capito bene, può darsi che l'ho capita
male, è una norma folle, cioè noi abbiamo scritto che una persona
in comando può fare il primario, questo stiamo scrivendo. Quindi,
suggerirei di fare un approfondimento.
PRESIDENTE. Onorevole, l'articolo 16 è Terme di Sciacca
CRACOLICI. No, legga bene, è abrogazione di norme e modifiche. Ci
sono il primo, il secondo e il terzo comma.
PRESIDENTE. Dove?
CRACOLICI. All'articolo 16.
PRESIDENTE. Lettera a) voleva dire.
CRACOLICI. Lettera a) e lettera b). Veda bene.
PRESIDENTE. Qui, stiamo vedendo...
CRACOLICI. Quindi, sono dell'avviso di fare un approfondimento
perché laddove, dall'approfondimento, emergesse qualche elemento di
preoccupazione, possiamo intervenire ex art. 117.
LACCOTO. La norma è diversa.
DE LUCA Antonino. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE LUCA Antonino. Grazie Presidente. Allora, su questo articolo 16
su cui è, correttamente, intervenuto il collega Cracolici, tengo ad
evidenziare quanto segue.
È un articolo che è stato ampiamente discusso in Commissione
Bilancio nell'ultima occasione, quando fu approvata la norma
originaria e la non concessione della qualifica di direttore di
unità complessa, fu proprio alla base su cui fu dato l'ok di quella
riunione della Commissione.
Quindi, su questo tema, la Commissione ha ampiamente dibattuto, e
si era risolto sul concedere all'Assessorato Salute di privare le
aziende ospedaliere di ulteriori 20 unità da determinare in comando
per costituire questa cabina di regia. Ma le condizioni che furono
poste e che furono accettate dal Governo in quell'occasione furono
due: che il comando si interrompeva al 31 dicembre 2025 e non al 31
dicembre 2026, proprio per quelli che sono anche i termini di
utilizzo del PNRR; la seconda era che questi soggetti non potessero
utilizzare questo stratagemma del comando che, poi è una scelta
personale, univoca e che non tiene conto di alcun tipo di
considerazione strana alla chiamata, che non acquisissero la
qualifica di direttori di unità operativa complessa.
Allora io credo che se noi la mattina legiferiamo in un modo, e
poi alla prima occasione andiamo a modificare le carte in tavola,
andiamo a vanificare quello che è lo stesso procedimento normativo
e quelle regole che servono ad evitare, non solo le impugnative, ma
anche quei momenti di crisi che paralizzano l'Aula e che non
consentono di procedere in maniera serena e coerente, non solo al
dettato normativo, ma anche la volontà del Parlamento.
Per cui pregherei la Presidenza, nei limiti di ciò che il
Regolamento ci consente, con ovviamente l'ausilio e l'assistenza
dei nostri pregiati Uffici, di verificare come possiamo porre
rimedio a questa svista. Grazie
CIMINNISI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIMINNISI. Onorevoli, grazie Presidente sempre in merito
all'articolo 16, a questo punto mi accodo ai colleghi, perché al
comma 1 bis, lettera e), andiamo ad intervenire su una questione
che è quella famosa dei ristori per le alluvioni che è già in
corso, cioè ci sono decreti e direttive già emanate e in questi
giorni si stanno presentando le domande, e rischiamo quindi di
andare a sabotare un procedimento che è già in corso.
Anche su questo dovremmo meditare, ed è assolutamente necessaria
una revisione della norma che abbiamo votato. Grazie.
DI PAOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI PAOLA. Signor Presidente, io le faccio questa richiesta, non so
se è possibile.
Visto che nell'articolo 16, anche se lo abbiamo approvato, stanno
emergendo queste criticità, è possibile in qualche modo riprenderlo
e magari analizzarlo, magari analizzarlo meglio perché ci sono,
Presidente, due commi che sono un po' critici, che vanno a
inficiare anche bandi che sono stati pubblicati. Quindi se è
possibile, Presidente, anche se lo abbiamo approvato, se lo
possiamo attenzionare, in maniera tale poi da intervenire anche col
117, o in maniera diversa, come lei riterrà opportuno.
Però stanno nascendo un po' di criticità che forse è bene
affrontare, se possiamo riprendere l'articolo.
PRESIDENTE. Al netto degli interventi che avete fatto, e in
funzione di quelle che possono essere le criticità, in questo
momento di sospensione che noi daremo, se ci saranno, vediamo di
capire rispetto all'interlocuzione, se ci sono degli elementi tali
da poter intervenire col 117, ed eventualmente capire se si deve
fare qualcosa in merito o meno. In tutti i casi, adesso sospendiamo
la seduta per 10 minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16.30 è ripresa alle ore 16.50)
La seduta è ripresa.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo gli articoli 21, 22 e
23 che avevamo accantonato. Do lettura dell'articolo 22:
«Art. 22.
Interpretazione autentica del comma 16 dell'articolo 3
della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2
1. La disposizione di cui al comma 16 dell'articolo 3 della legge
regionale 22 febbraio 2023, n. 2 deve essere intesa nel senso di
riconoscere anche per l'anno 2023 i contributi straordinari
previsti dalla lettera d) del comma 4 dell'articolo 25 della legge
regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni».
Do lettura dell'articolo 23:
«Art. 23.
Interpretazione autentica del comma 17 dell'articolo 3
della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2
1. La disposizione di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge
regionale 22 febbraio 2023, n. 2 deve essere intesa nel senso di
riconoscere anche per l'anno 2023 ai comuni di Antillo,
Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò,
Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San
Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e
Torregrotta i contributi straordinari previsti dalla lettera d) del
comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
e successive modificazioni».
Il Governo voleva dire qualcosa, su questi tre articoli?
MESSINA, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Signor Presidente, volevo spiegare che questi tre articoli si
rendono indispensabili, al fine di chiarire e interpretare meglio
il tenore delle disposizioni a cui si riferiscono. Soprattutto
quella dell'articolo 21, che riguarda diciamo la legge 9 del 2015
che assegnava dei contributi ad alcuni comuni che si trovavano in
una situazione di dissesto. La norma non era chiara se, per erogare
e concedere il contributo diciamo, il requisito doveva essere che
il comune aveva dichiarato il dissesto negli anni dal '14 al '21,
oppure che al momento dell'erogazione del contributo - quindi nel
'22 o nel '23 - i comuni si dovevano ancora trovare nella
situazione di dissesto. Quindi, questa norma spiega che,
chiaramente, il requisito unico era quello che i comuni si trovano
in stato di dissesto, hanno diciamo dichiarato la situazione di
dissesto negli anni dal '14 al '21.
Più o meno la stessa cosa per gli articoli 22 e 23, in cui,
diciamo, non era chiaro nella norma finanziaria di quest'anno se il
contributo che noi stavamo concedendo si riferiva all'esercizio
2023, o altrimenti alla diciamo concessione e non ancora erogazione
del contributo riferito agli anni precedenti.
Diciamo sono degli articoli più tecnici che, chiaramente,
decisionali, ma servono a sbloccare tutta una serie di pratiche che
purtroppo l'ufficio diciamo è fermo e in attesa di interpretare
queste norme, chiaramente, non dà corso col rischio che chiaramente
poi le somme se non vengono impegnate entro l'anno vanno in
economia, e poi dobbiamo ovviamente trovare altri provvedimenti
legislativi. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, assessore. Allora, all'articolo 21 ci sono
soltanto due emendamenti soppressivi, pertanto votiamo il
mantenimento dell'articolo. Chi è favorevole resti seduto, chi è
contrario si alzi.
(È approvato)
All'articolo 22 c'è soltanto il soppressivo del medesimo, pertanto
votiamo il mantenimento dell'articolo 22. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(È approvato)
Passiamo all'articolo 23. C'è solo un soppressivo, pertanto
votiamo il mantenimento dell'articolo. Chi è favorevole resti
seduto, chi è contrario si alzi.
(È approvato)
Si riprende l'esame dell'articolo 20.
Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Dipasquale ed
altri l'emendamento fuori sacco , 20.8. Ce l'ha, ce l'ha già,
onorevole De Luca.
DE LUCA Antonino. Se lo può spiegare.
PRESIDENTE. Si, prego. Lo spiega l'onorevole Dipasquale.
DIPASQUALE. L'emendamento l'ho preannunziato prima, durante il mio
precedente intervento. Poi...
PRESIDENTE. Onorevole Dipasquale, è troppo alto lei
DIPASQUALE. Lei è troppo simpatico, Presidente. Allora,
l'emendamento prevede la possibilità di stabilire, appunto, un
tetto per accedere, che è di trentamila euro ISEE. Fermo restando
che la graduatoria poi va fatta in base al reddito più basso, in
base ai redditi più bassi. Ovvio, no? Cioè noi abbiamo a
disposizione un plafond, che il Governo ha messo a disposizione per
fare questo intervento è chiaro che questo plafond deve essere
utilizzato in particolar modo per quelle famiglie che hanno più
difficoltà economiche e quindi l'emendamento ci mette in
condizione, il subemendamento, che è condiviso da tutte le parti,
ci mette in condizione - dicevo- di ottenere questo risultato.
SCHILLACI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHILLACI. Signor Presidente, intanto lo firmo anch'io perché
ricalca l'emendamento che avevo depositato e poi chiedo all'Aula di
apprezzare anche l'altro emendamento, quello che introduce la
tipologia dei cosiddetti misti mutui perché hanno gli stessi
effetti del tasso variabile, per cui vorrei che venisse apprezzato
anche l'emendamento che sarebbe il numero
PRESIDENTE. Ma l'ha presentato, mi pare.
SCHILLACI. Sì, sì, è nel fascicolo.
PRESIDENTE. E stavamo votando intanto il 20.8. Pongo in votazione
l'emendamento 20.8, a firma dell'onorevole Dipasquale. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(È approvato)
Si passa all'emendamento 20.7, prima parte, a firma del Governo,
che aumenta da 40 a 50 la provvista. Il parere della Commissione?
DAIDONE, presidente della Commissione. Favorevole.
PRESIDENTE. Allora votiamo il 20.7, prima parte. Chi è favorevole
resti seduto; chi è contrario si alzi.
(È approvato)
Si passa all'emendamento 20.6 a firma dell'onorevole Schillaci.
SCHILLACI. Chiedo di parlare per illustrarlo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHILLACI. Grazie Presidente. Mi rivolgo anche al Presidente della
Commissione, questo emendamento è stato depositato perché mi hanno
segnalato che ci sono i cosiddetti mutui misti, cosiddetti
modulari, che hanno effetti simili al tasso diciamo ai muti a tasso
variabile per cui faremmo una sperequazione dei vari tipi di mutui
ecco perché ho introdotto la parola misto con effetto variabile
quindi chiedo all'Aula di apprezzare questo emendamento. Grazie.
PRESIDENTE. Questa denominazione di misto ad effetto variabile,
per quello che mi dicono non si conosce, magari non lo conosco io
può essere, però agli Uffici neanche, è anomala.
SAMMARTINO, vicepresidente della Regione e assessore per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAMMARTINO, vicepresidente della Regione e assessore per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Grazie
Presidente. Onorevoli colleghi, questo era un impegno che già era
stato assunto ovviamente dal Governo e l'ampliamento da 40 a 50
milioni consentirà secondo le stime dell'ABI di aiutare anche
grazie al sub emendamento che con le forze parlamentari è venuto
fuori da questo confronto, di aiutare davvero tante famiglie ad
abbattere gli interessi sull'acquisto della prima casa.
E' chiaro che si va a intervenire su quelli che sono i tassi già
oggi stimati da ABI, superiori al 3 per cento.
Credo, onorevole Schillaci, oggettivamente, che siccome andremo a
prendere l'intera platea di tutti coloro i quali, così come la
norma prevede, saranno i beneficiari e non è corretto - se lei mi
consente - introdurre anche questa dicitura.
Verranno, quindi, compresi ovviamente all'interno delle
agevolazioni tutti coloro i quali avranno, secondo le stime di ABI,
un delta superiore al 3 per cento dei tassi d'interesse, qualunque
sia la contrazione che oggi il mercato ha dato, e quindi il tasso
di interesse che ne è derivato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Schillaci. Ne ha
facoltà.
SCHILLACI. Signor Presidente, se noi lasciamo la dicitura "mutui
variabili" naturalmente escluderemo tutta quella parte di persone
che ha sottoscritto un mutuo misto, cosiddetto modulare, che però
ha nel calcolo degli interessi gli effetti di quello, diciamo,
variabile.
Per cui, io per questo insisto: o cambiamo la dicitura e scriviamo
"tasso variabile e misto" perché si chiama così l'altro tipo di
mutuo. Si chiama esattamente "misto o modulare". Quindi, io insisto
sull'emendamento ed eventualmente lo modifichiamo scrivendo "tasso
variabile e misto".
PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
DAIDONE, presidente della Commissione e relatore. Contrario.
PRESIDENTE. Il parere del Governo?
SAMMARTINO, vicepresidente della Regione e assessore per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.
Contrario.
PRESIDENTE. Sull'emendamento 20.6 c'è una richiesta di voto
palese.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Schillaci. Ne ha facoltà.
SCHILLACI. Volevo, se fosse possibile, suggerire all'onorevole
Sammartino, se fosse possibile nella decretazione, di poter
inserire di considerare pure i mutui misti i cui effetti sono come
i mutui variabili, in maniera tale che copriamo tutte quelle
persone che hanno in questo momento una difficoltà a sopperire
all'aumento incontrollato degli interessi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Daidone. Ne ha
facoltà.
DAIDONE, presidente della Commissione e relatore. Signor
Presidente, per una questione di correttezza con la collega, perché
ne abbiamo parlato, la composizione del mutuo misto ha una parte
che già garantisce il mutuatario perché ha tasso basso e fisso,
diversamente dalla combinazione invece del mutuo variabile, che è
condizionato dalla variazione dell'Euribor, come nel caso
specifico.
Quindi, chi ha un mutuo misto ha già una base di protezione che è
determinata dalla impossibilità di variare con la variazione
dell'Euribor. Cosa diversa invece da chi ha il mutuo...
SCHILLACI. E' a scelta
DAIDONE, presidente della Commissione e relatore. E' scelta per
forza, perché io quando ho contratto il mutuo, ho scelto se essere
garantito da una parte fissa e da una parte variabile.
Nel caso specifico, è chiaro che invece chi ha scelto di essere
soggetto alle condizioni di variabilità, oggi ha avuto un aumento
esponenziale Ok
Quindi quello che ha una parte fissa, ha già uno strumento di
garanzia di per sé, perché ha un tetto che non può superare. Sono
quelli che hanno il tasso variabile che hanno subito il maggior
danno.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Luca Antonino. Ne
ha facoltà.
DE LUCA Antonino. Signor Presidente, per tagliare la testa al toro
e procedere all'approvazione dell'articolo, vorrei chiedere
l'impegno semplicemente al Governo, in sede di redazione del
decreto, di fare una verifica se questi cosiddetti "mutui misti"
hanno un'incidenza negativa che supera la medesima percentuale,
qualora gli effetti negativi dovessero essere nella media della
negatività, allora in quel caso al Governo non mancherà di inserire
anche quel tipo di mutui.
PRESIDENTE. Allora, per evitare di scrivere qualcosa che poi può
creare dei problemi possiamo ritirarlo e il Governo si impegna in
quello che vuole proporre l'onorevole Schillaci? Domanda.
CRACOLICI. Sì.
PRESIDENTE. Aspetti, me lo deve dire il firmatario. Onorevole
Schillaci, lo deve dire lei se lo deve ritirare.
SCHILLACI. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto
L'onorevole Spada vuole parlare? Non più? Ok grazie, alla prossima
legislatura
Si passa all'emendamento 20.4.
CATANZARO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Catanzaro.
L'emendamento 20.5 è assorbito.
L'emendamento 20.2, a firma dell'onorevole Catanzaro?
CATANZARO. Dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 20.7, seconda parte. Lo pongo in
votazione. Il parere della Commissione?
DAIDONE, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.
PRESIDENTE. Benissimo.
Pongo in votazione l'emendamento 20.7, seconda parte. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
Pongo in votazione l'articolo 20, nel testo risultante. Chi è
favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si riprende all'articolo 6. Ne do lettura:
Art. 6.
Corsi di formazione per prelievi venosi e oro-faringei
"1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale,
d'intesa con l'ordine dei biologi della Sicilia, promuovono
l'attivazione di corsi di formazione per l'esecuzione autonoma di
prelievi venosi e oro-faringei presso strutture sanitarie o presso
il domicilio di pazienti da parte di soggetti iscritti al citato
ordine.
2. La gestione tecnica, amministrativa e didattica dei corsi di
cui al comma 1 è operata mediante convenzione dagli ordini
competenti per territorio ed i relativi costi trovano integrale
copertura a carico dei partecipanti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione".
C'è il ritiro dell'emendamento dell'onorevole Caronia, se non ho
capito male.
Stiamo passando adesso all'articolo 6, l'onorevole Caronia ha
ritirato l'emendamento.
Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti
seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)
Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:
Art. 9.
Disciplina del garden sharing
"1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
16 bis.
Garden Sharing
1. È consentito da parte di soggetti privati mettere a
disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili
propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o
aree verdi pertinenziali alla propria abitazione, in aree con
destinazione d'uso residenziale, con offerta di servizi in modalità
garden sharing.
2. Il garden sharing concorre a regolare nuove forme di ospitalità
alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale,
rileva ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di
promozione turistica.
3. L'attività di garden sharing è esercitata nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) è presente almeno un'unità abitativa privata autonoma non
costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale,
con spazi all'aperto ed aree adatte alla sistemazione e al
pernottamento di ospiti itineranti;
b) è data ospitalità fino ad un numero massimo di due equipaggi,
per un numero massimo di dieci persone e per non più di sette notti
consecutive;
c) è dato sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti
mobili di pernottamento al termine del soggiorno.
4. I requisiti localizzativi, urbanistici ed igienico-sanitari
minimi e le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a
garden sharing sono definite con decreto del Presidente della
Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, da emanare entro novanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge. .
Sono rimasti gli articoli 9 e 15. Allora, ritorniamo all'articolo
9. Il Partito Democratico mantiene il soppressivo. Sono solo
soppressivi, quindi si deve votare semplicemente il mantenimento.
Chi è favorevole... voto segreto. Sull'articolo 9 c'è una richiesta
di votazione per scrutinio segreto.
Vediamo se la richiesta è appoggiata.
(La richiesta risulta appoggiata a termini di Regolamento)
CRACOLICI. Signor Presidente, spieghi che cosa votiamo.
PRESIDENTE. Stiamo votando il mantenimento dell'articolo 9.
Votazione per scrutinio segreto dell'articolo 9
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di
Regolamento, indìco la votazione per scrutinio segreto
dell'articolo 9.
Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole al
mantenimento preme il pulsante verde; chi è contrario preme il
pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.
Dichiaro aperta la votazione.
(Si procede alla votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio
segreto:
Presenti .. 61
Votanti .. 52
Maggioranza .. 27
Favorevoli .. 25
Contrari .. 27
Astenuti .. 0
(Non è approvato)
Si passa all'articolo 15.
L'onorevole Sunseri ha ritirato l'emendamento, pertanto, votiamo
direttamente l'articolo 15. Chi è favorevole resti seduto; chi è
contrario si alzi.
(E' approvato)
Adesso, per quanto concerne tutto il resto, aggiorniamo l'Aula a
martedì prossimo, alle ore 15.00.
Onorevoli colleghi, la seduta è pertanto rinviata a martedì, 14
novembre 2023, alle ore 15.00.
La seduta è tolta alle ore 17.13 (*)
(*) L'ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul
sito web istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana, è il
seguente:
Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVIII Legislatura
VII SESSIONE ORDINARIA
79a SEDUTA PUBBLICA
Martedì 14 novembre 2023 - ore 15.00
ORDINE DEL GIORNO
I -COMUNICAZIONI
II -DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:
- Disposizioni varie. Modifiche di norme (n. 21/A Stralcio III/A)
(Seguito)
Relatore: on. Daidone
III - SEGUITO DELLA DISCUSSIONE UNIFICATA DELLE MOZIONI:
N. 115 - Solidarietà al popolo israeliano e condanna degli
attacchi dei miliziani di Hamas . (V. allegato)
(10 ottobre 2023)
SAVARINO - ASSENZA - ZITELLI -
GALLUZZO - CATANIA N. - CATANIA
G. - FERRARA - INTRAVAIA -
DAIDONE - AUTERI
N. 120 - Solidarietà a Israele per l'attacco terroristico del
7 ottobre 2023 ed iniziative per la promozione della pace in
Medioriente . (V. allegato)
(17 ottobre 2023)
CATANZARO - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - SAFINA - SPADA -
VENEZIA - CHINNICI - GIAMBONA -
LEANZA - SAVERINO
VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza
Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio
Allegato
-Mozioni nn. 115 e 120 (testi)