Attuale
28 nov 2022 Assegnato per esame Commissione TERZA
28 nov 2022 Assegnato per parere Commissione QUARTA
Storico
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di disciplinare la realizzazione di impianti fotovoltaici o solari su terreni agrari coltivabili al fine di consentire un equo bilanciamento tra la produzione agricola e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nel corso degli ultimi anni, alcune imprese private, operanti nel campo delle energie rinnovabili, hanno presentato proposte contrattuali finalizzate all'acquisizione di un diritto di superficie o di un diritto di proprietà da soggetti proprietari di terreni agricoli per realizzare impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. Tali terreni, spacciati impropriamente per marginali , risultano, peraltro, rientrare nella categoria dei migliori terreni siciliani, sia per le loro caratteristiche di giacitura, edafiche e pedologiche, sia per il fatto che sono ben serviti dalle (poche) infrastrutture presenti nell'Isola. Tali proposte contrattuali hanno previsto un compenso per l'acquisto del diritto di superficie compreso tra i 2.000,00 e i 3.000,00 /ha all'anno per 20 o 30 anni e, nel caso di contratto per la cessione della proprietà dei terreni agrari, valori di compravendita fino a due o tre volte superiori rispetto ai prezzi di mercato correnti. La bassa redditività delle attività agricole, sentita ancor più in Sicilia rispetto alle altre regioni d'Italia per via di prezzi estremamente bassi delle materie prime, ha fatto sì che molti soggetti accettassero tali proposte economiche, ritenendole per l'appunto vantaggiose. In Commissione regionale Via-Vas, sono stati presentati ben 209 progetti, tra il 2019 e il 2021: l'85 per cento nell'ultimo anno e mezzo. Progetti che interessano un'area di 14.592 ettari (pari a 23mila campi da calcio). I nuovi impianti svilupperebbero una potenza di 7.184 megawatt. A causa della diffusione di queste prassi commerciali, la Sicilia rischia di diventare, in breve tempo, un immenso campo fotovoltaico, in assenza di qualsivoglia forma di regolamentazione che preveda il rispetto di limiti e parametri per l'installazione degli impianti, a discapito sia dell'ambiente, sia delle attività agricole esistenti sul territorio, con probabili ricadute sul dissesto idrogeologico per gli accumuli di pioggia a valle dei parchi fotovoltaici. Tali impianti di vasta dimensione devastano concretamente il territorio, l'ambiente e compromettono il paesaggio, in quanto vengono realizzati a distanze ravvicinate gli uni dagli altri, manca una regolamentazione della superficie massima suscettibile di installazione per un determinato lotto di terreno, distruggono la biodiversità agraria, influenzano gli spostamenti della fauna. Inoltre, sottraggono la migliore superficie agricola utilizzabile per la produzione di prodotti alimentari per destinarla alla produzione di energia elettrica, poiché è inverosimile praticare attività agricole produttive al di sotto dei moduli fotovoltaici. Alla luce dei tragici e sempre più frequenti eventi atmosferici, la costruzione di impianti fotovoltaici di enormi dimensioni può avere effetti devastanti anche in termini idraulici, potendo, infatti, causare grosse criticità con incremento delle portate idriche a valle, che non si avrebbero se le stesse superfici fossero coperte da specie vegetali spontanee o da colture agrarie, in grado di assorbire l'acqua o di rallentarne e regolarne il deflusso. La destinazione delle superfici agrarie per la produzione di energia non è sostenibile se questa causa la perdita di superficie primaria destinata alla produzione di prodotti alimentari. Andrebbe infatti sfruttata al meglio la superficie di suolo già consumata impiantando i pannelli fotovoltaici o solari, ad esempio, su discariche esauste o su cave o, ancora, incentivando maggiormente la valorizzazione di porzioni di suolo già consumato da altri manufatti (tetti, capannoni, piazzali, ruderi, ecc...) per l'installazione dei moduli fotovoltaici. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione 1. La presente legge è volta alla regolamentazione dell'installazione di impianti fotovoltaici sulle superfici agricole al fine di un equo bilanciamento tra la produzione agricola e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 2. Per la produzione di energia elettrica si predilige l'utilizzo di suolo già consumato preservando le superfici di suolo agrario destinate alla produzione di cibo. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende: a) Per terreno coltivabile , la superficie dichiarata su SIAN come coltivata o destinata al pascolo di bestiame nelle ultime cinque domande uniche presentate dall'agricoltore all'organismo pagatore per la richiesta degli aiuti di cui al primo pilastro della Politica Agricola Comune, o comunque il terreno di cui si dimostri la coltivazione nelle ultime cinque annate agrarie attraverso documentazione probatoria; b) Per terreno marginale , la superficie di suolo non qualificabile come terreno coltivabile e di cui dalle ortofoto delle ultime cinque annate agrarie riferite al periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 giugno di ogni anno non si evincano elementi riconducibili alla coltivazione o allo sfruttamento agricolo a qualsiasi titolo; c) Per lotto , la superficie catastale del terreno complessivamente destinato all'installazione dell'impianto fotovoltaico. Esso è costituito dall'elenco delle particelle catastali dell'area oggetto dell'intervento; d) Per superficie investita a fotovoltaico , la superficie di terreno derivante dalla proiezione al suolo di tutte le strutture e dispositivi collocati all'interno del lotto; e) Per superficie sottostante , la superficie di terreno agrario ombreggiata dai moduli fotovoltaici e/o solari ovvero quella immediatamente al di sotto i moduli fotovoltaici e/o solari e quella limitrofa. Art. 3 Misure per la realizzazione di impianti fotovoltaici o solari su terreni agrari coltivabili 1. La porzione massima di terreno coltivabile sulla quale è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici e/o solari non può essere superiore al 10% della dimensione catastale del lotto, calcolato ponendo al numeratore la superficie derivante dalla proiezione al suolo di tutte le strutture collocate all'interno del lotto e al denominatore la superficie del lotto stesso, e, in ogni caso, per una superficie totale non superiore a un ettaro. 2. Al fine di evitare il cumulo tra progetti di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non è consentita la lottizzazione volta all'incremento della capacità produttiva di un determinato sito. 3. L'installazione di impianti fotovoltaici su terreni coltivabili è subordinata allo sfruttamento della superficie limitrofa e sottostante i moduli fotovoltaici per qualsiasi attività agricola o connessa all'agricoltura, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile. 4. Non è consentito mantenere nuda la superficie sottostante o l'impiego di agrofarmaci per il diserbo della stessa. Le uniche pratiche consentite sono il pascolamento e lo sfalcio per mantenere il cotico erboso con funzione di mitigazione degli effetti di ruscellamento, fatte salve particolari necessità di sfruttamento agricolo di cui al comma 2. 5. È consentito lo sfruttamento per la produzione di energia elettrica della superficie sovrastante i laghetti collinari. 6. Non è consentita l'apposizione di recinzioni industriali volte alla delimitazione del perimetro degli impianti fotovoltaici tali da compromettere lo spostamento della fauna locale. Sono utilizzabili, esclusivamente, recinzioni impiegate in campo forestale predisposte con opportune feritoie e accessi per gli animali. 7. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea di concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente, sono individuati i parametri e i limiti per la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari, che dovranno tener conto di: a) rapporto di copertura rispetto al lotto di terreno in cui vengono realizzati, non superiore al 10% della superficie catastale del lotto; b) distanze minime dai confini e da impluvi, ruscelli, fiumi, strade ed altri manufatti da cui potrebbe risultare necessario distanziarsi per finalità di sicurezza idraulica; c) distanze minime da rispettare nel caso di impianti da realizzarsi in un'area in cui insistono altri impianti nelle vicinanze; d) equa distribuzione degli impianti sul territorio regionale; e) definizione delle pratiche consentite per il mantenimento del suolo e per la regimazione delle acque meteoriche, al fine di garantire la sostenibilità e mitigare rischi idrogeologici. 8. Ferme restando le prescrizioni di cui al presente articolo, al fine di limitare il consumo di suolo destinato alle produzioni agricole di qualità DOP/IGP, così come definite dal regolamento UE N. 1151/2012, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente, sono individuate le aree inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici o solari. Art. 4 Misure per la realizzazione di impianti fotovoltaici o solari su terreni marginali 1. La porzione massima di terreno marginale sulla quale è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici o solari resta immutata rispetto alla vigente normativa di riferimento, fermo restando il divieto di lasciare nudo il suolo sottostante e di utilizzo di agrofarmaci per il diserbo delle aree sottostanti. Resta consentita la pratica dello sfalcio o del pascolamento per il mantenimento di un cotico erboso con funzione di mitigazione degli effetti di ruscellamento. Art. 5 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.