Disegno di Legge n. 98 del 23-11-2022 Misure per la realizzazione di impianti fotovoltaici o solari su terreni agrari coltivabili

Titolo

Misure per la realizzazione di impianti fotovoltaici o solari su terreni agrari coltivabili

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Attuale
28 nov 2022 Assegnato per esame Commissione TERZA
28 nov 2022 Assegnato per parere Commissione QUARTA

Storico

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                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

     Onorevoli colleghi,

     il  presente  disegno  di  legge nasce  dall'esigenza  di
     disciplinare la realizzazione di impianti fotovoltaici  o
     solari   su  terreni  agrari  coltivabili  al   fine   di
     consentire   un  equo  bilanciamento  tra  la  produzione
     agricola  e la produzione di energia elettrica  da  fonti
     rinnovabili.
     Nel  corso  degli  ultimi anni, alcune  imprese  private,
     operanti  nel  campo  delle  energie  rinnovabili,  hanno
     presentato      proposte     contrattuali     finalizzate
     all'acquisizione  di un diritto di  superficie  o  di  un
     diritto  di proprietà da soggetti proprietari di  terreni
     agricoli  per realizzare impianti fotovoltaici di  grandi
     dimensioni.  Tali  terreni, spacciati impropriamente  per
      marginali ,   risultano,   peraltro,   rientrare   nella
     categoria  dei  migliori terreni siciliani,  sia  per  le
     loro    caratteristiche   di   giacitura,   edafiche    e
     pedologiche, sia per il fatto che sono ben serviti  dalle
     (poche) infrastrutture presenti nell'Isola.
     Tali  proposte  contrattuali hanno previsto  un  compenso
     per  l'acquisto del diritto di superficie compreso tra  i
     2.000,00 e i 3.000,00  /ha all'anno per 20 o 30  anni  e,
     nel  caso  di  contratto per la cessione della  proprietà
     dei terreni agrari, valori di compravendita fino a due  o
     tre   volte  superiori  rispetto  ai  prezzi  di  mercato
     correnti.
     La  bassa  redditività delle attività  agricole,  sentita
     ancor   più  in  Sicilia  rispetto  alle  altre   regioni
     d'Italia  per  via  di  prezzi estremamente  bassi  delle
     materie   prime,   ha   fatto  sì  che   molti   soggetti
     accettassero  tali proposte economiche,  ritenendole  per
     l'appunto vantaggiose.
     In  Commissione regionale Via-Vas, sono stati  presentati
     ben  209 progetti, tra il 2019 e il 2021: l'85 per  cento
     nell'ultimo   anno  e  mezzo.  Progetti  che  interessano
     un'area  di  14.592  ettari  (pari  a  23mila  campi   da
     calcio). I nuovi impianti svilupperebbero una potenza  di
     7.184 megawatt.
     A  causa  della diffusione di queste prassi  commerciali,
     la  Sicilia  rischia  di diventare, in  breve  tempo,  un
     immenso  campo  fotovoltaico, in assenza di  qualsivoglia
     forma  di  regolamentazione che preveda  il  rispetto  di
     limiti e parametri per l'installazione degli impianti,  a
     discapito sia dell'ambiente, sia delle attività  agricole
     esistenti  sul  territorio, con  probabili  ricadute  sul
     dissesto  idrogeologico per gli  accumuli  di  pioggia  a
     valle dei parchi fotovoltaici.
     Tali    impianti    di    vasta   dimensione    devastano
     concretamente  il territorio, l'ambiente e  compromettono
     il  paesaggio,  in quanto vengono realizzati  a  distanze
     ravvicinate    gli   uni   dagli   altri,    manca    una
     regolamentazione  della superficie  massima  suscettibile
     di  installazione  per un determinato lotto  di  terreno,
     distruggono  la  biodiversità  agraria,  influenzano  gli
     spostamenti   della   fauna.  Inoltre,   sottraggono   la
     migliore   superficie   agricola  utilizzabile   per   la
     produzione  di  prodotti alimentari per  destinarla  alla
     produzione  di  energia elettrica, poiché è  inverosimile
     praticare  attività agricole produttive al di  sotto  dei
     moduli fotovoltaici.
     Alla  luce  dei  tragici e sempre  più  frequenti  eventi
     atmosferici,  la costruzione di impianti fotovoltaici  di
     enormi  dimensioni può avere effetti devastanti anche  in
     termini  idraulici,  potendo,  infatti,  causare   grosse
     criticità con incremento delle portate idriche  a  valle,
     che  non  si  avrebbero  se le stesse  superfici  fossero
     coperte   da  specie  vegetali  spontanee  o  da  colture
     agrarie,  in  grado di assorbire l'acqua o di rallentarne
     e regolarne il deflusso.
     La   destinazione   delle  superfici   agrarie   per   la
     produzione  di energia non è sostenibile se questa  causa
     la   perdita   di  superficie  primaria  destinata   alla
     produzione  di  prodotti  alimentari.  Andrebbe   infatti
     sfruttata  al meglio la superficie di suolo già consumata
     impiantando   i  pannelli  fotovoltaici  o   solari,   ad
     esempio,  su  discariche esauste o  su  cave  o,  ancora,
     incentivando maggiormente la valorizzazione  di  porzioni
     di   suolo  già  consumato  da  altri  manufatti  (tetti,
     capannoni,  piazzali, ruderi, ecc...) per l'installazione
     dei moduli fotovoltaici.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1
                  Finalità ed ambito di applicazione

   1.  La   presente   legge   è   volta   alla   regolamentazione
   dell'installazione di  impianti  fotovoltaici  sulle  superfici
   agricole al fine di un equo  bilanciamento  tra  la  produzione
   agricola  e  la  produzione  di  energia  elettrica  da   fonti
   rinnovabili.
   2.  Per  la  produzione  di  energia  elettrica  si   predilige
   l'utilizzo di suolo già consumato preservando le  superfici  di
   suolo agrario destinate alla produzione di cibo.

                                Art. 2
                              Definizioni

   1. Ai fini della presente legge si intende:

   a) Per terreno coltivabile , la superficie dichiarata  su  SIAN
   come coltivata o destinata al pascolo di bestiame nelle  ultime
   cinque domande uniche presentate dall'agricoltore all'organismo
   pagatore per la richiesta degli aiuti di cui al primo  pilastro
   della Politica Agricola Comune, o comunque il terreno di cui si
   dimostri la coltivazione nelle  ultime  cinque  annate  agrarie
   attraverso documentazione probatoria;

   b)  Per  terreno  marginale  ,  la  superficie  di  suolo   non
   qualificabile come terreno coltivabile e di cui dalle  ortofoto
   delle ultime cinque annate agrarie riferite al periodo compreso
   tra il 15 maggio ed il 15 giugno di ogni anno non  si  evincano
   elementi riconducibili alla coltivazione  o  allo  sfruttamento
   agricolo a qualsiasi titolo;
   c)  Per  lotto  ,   la   superficie   catastale   del   terreno
   complessivamente  destinato   all'installazione   dell'impianto
   fotovoltaico. Esso è costituito  dall'elenco  delle  particelle
   catastali dell'area oggetto dell'intervento;
   d) Per superficie investita a fotovoltaico , la  superficie  di
   terreno  derivante  dalla  proiezione  al  suolo  di  tutte  le
   strutture e dispositivi collocati all'interno del lotto;
   e) Per  superficie  sottostante  ,  la  superficie  di  terreno
   agrario ombreggiata dai moduli fotovoltaici e/o  solari  ovvero
   quella immediatamente al di sotto  i  moduli  fotovoltaici  e/o
   solari e quella limitrofa.

                                Art. 3
     Misure  per  la realizzazione di impianti fotovoltaici  o
     solari su terreni agrari coltivabili

   1. La porzione massima di terreno  coltivabile  sulla  quale  è
   consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici e/o solari
   non può essere superiore al 10% della dimensione catastale  del
   lotto, calcolato ponendo al numeratore la superficie  derivante
   dalla proiezione al  suolo  di  tutte  le  strutture  collocate
   all'interno del lotto e al denominatore la superficie del lotto
   stesso,  e,  in  ogni  caso,  per  una  superficie  totale  non
   superiore a un ettaro.
   2.  Al  fine  di  evitare  il  cumulo  tra  progetti   di   cui
   all'Allegato V alla Parte Seconda  del  Decreto  legislativo  3
   aprile 2006, n. 152, non è consentita  la  lottizzazione  volta
   all'incremento della  capacità  produttiva  di  un  determinato
   sito.
   3.  L'installazione  di  impianti   fotovoltaici   su   terreni
   coltivabili è subordinata allo  sfruttamento  della  superficie
   limitrofa e sottostante i  moduli  fotovoltaici  per  qualsiasi
   attività  agricola  o  connessa   all'agricoltura,   ai   sensi
   dell'art. 2135 del Codice civile.
   4. Non è consentito mantenere nuda la superficie sottostante  o
   l'impiego di agrofarmaci per il diserbo della stessa. Le uniche
   pratiche consentite sono  il  pascolamento  e  lo  sfalcio  per
   mantenere il cotico erboso con funzione  di  mitigazione  degli
   effetti di ruscellamento, fatte salve particolari necessità  di
   sfruttamento agricolo di cui al comma 2.
   5. È consentito lo sfruttamento per la  produzione  di  energia
   elettrica della superficie sovrastante i laghetti collinari.
   6. Non è consentita  l'apposizione  di  recinzioni  industriali
   volte  alla  delimitazione   del   perimetro   degli   impianti
   fotovoltaici tali da compromettere lo spostamento  della  fauna
   locale. Sono utilizzabili, esclusivamente, recinzioni impiegate
   in campo forestale predisposte con opportune feritoie e accessi
   per gli animali.
   7. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
   con  decreto  dell'Assessore  per  l'agricoltura,  lo  sviluppo
   rurale e la pesca mediterranea di concerto con l'Assessore  per
   il territorio e l'ambiente, sono individuati i  parametri  e  i
   limiti per la realizzazione di impianti fotovoltaici e  solari,
   che dovranno tener conto di:
   a) rapporto di copertura rispetto al lotto di  terreno  in  cui
   vengono realizzati,  non  superiore  al  10%  della  superficie
   catastale del lotto;
   b) distanze minime dai confini e da impluvi,  ruscelli,  fiumi,
   strade ed altri manufatti da cui potrebbe risultare  necessario
   distanziarsi per finalità di sicurezza idraulica;
   c) distanze minime  da  rispettare  nel  caso  di  impianti  da
   realizzarsi in un'area in cui insistono  altri  impianti  nelle
   vicinanze;
   d) equa distribuzione degli impianti sul territorio regionale;
   e) definizione delle pratiche consentite  per  il  mantenimento
   del suolo e per la regimazione delle acque meteoriche, al  fine
   di garantire la sostenibilità e mitigare rischi idrogeologici.
   8. Ferme restando le prescrizioni di cui al presente  articolo,
   al  fine  di  limitare  il  consumo  di  suolo  destinato  alle
   produzioni agricole di qualità DOP/IGP, così come definite  dal
   regolamento UE N. 1151/2012, entro 60  giorni  dall'entrata  in
   vigore della presente legge,  con  decreto  dell'Assessore  per
   l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca  mediterranea,  di
   concerto con l'Assessore per il territorio e  l'ambiente,  sono
   individuate le aree inidonee  alla  realizzazione  di  impianti
   fotovoltaici o solari.

                                Art. 4
        Misure per la realizzazione di impianti fotovoltaici o
                      solari su terreni marginali

   1. La porzione massima  di  terreno  marginale  sulla  quale  è
   consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici  o  solari
   resta immutata rispetto alla vigente normativa di  riferimento,
   fermo restando il divieto di lasciare nudo il suolo sottostante
   e  di  utilizzo  di  agrofarmaci  per  il  diserbo  delle  aree
   sottostanti. Resta consentita la pratica dello  sfalcio  o  del
   pascolamento per  il  mantenimento  di  un  cotico  erboso  con
   funzione di mitigazione degli effetti di ruscellamento.

                                Art. 5
                             Norma finale

   1. La presente legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale
   della Regione siciliana.

   2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla
   osservare come legge della Regione.