RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di
disciplinare la realizzazione di impianti fotovoltaici o
solari su terreni agrari coltivabili al fine di
consentire un equo bilanciamento tra la produzione
agricola e la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.
Nel corso degli ultimi anni, alcune imprese private,
operanti nel campo delle energie rinnovabili, hanno
presentato proposte contrattuali finalizzate
all'acquisizione di un diritto di superficie o di un
diritto di proprietà da soggetti proprietari di terreni
agricoli per realizzare impianti fotovoltaici di grandi
dimensioni. Tali terreni, spacciati impropriamente per
marginali , risultano, peraltro, rientrare nella
categoria dei migliori terreni siciliani, sia per le
loro caratteristiche di giacitura, edafiche e
pedologiche, sia per il fatto che sono ben serviti dalle
(poche) infrastrutture presenti nell'Isola.
Tali proposte contrattuali hanno previsto un compenso
per l'acquisto del diritto di superficie compreso tra i
2.000,00 e i 3.000,00 /ha all'anno per 20 o 30 anni e,
nel caso di contratto per la cessione della proprietà
dei terreni agrari, valori di compravendita fino a due o
tre volte superiori rispetto ai prezzi di mercato
correnti.
La bassa redditività delle attività agricole, sentita
ancor più in Sicilia rispetto alle altre regioni
d'Italia per via di prezzi estremamente bassi delle
materie prime, ha fatto sì che molti soggetti
accettassero tali proposte economiche, ritenendole per
l'appunto vantaggiose.
In Commissione regionale Via-Vas, sono stati presentati
ben 209 progetti, tra il 2019 e il 2021: l'85 per cento
nell'ultimo anno e mezzo. Progetti che interessano
un'area di 14.592 ettari (pari a 23mila campi da
calcio). I nuovi impianti svilupperebbero una potenza di
7.184 megawatt.
A causa della diffusione di queste prassi commerciali,
la Sicilia rischia di diventare, in breve tempo, un
immenso campo fotovoltaico, in assenza di qualsivoglia
forma di regolamentazione che preveda il rispetto di
limiti e parametri per l'installazione degli impianti, a
discapito sia dell'ambiente, sia delle attività agricole
esistenti sul territorio, con probabili ricadute sul
dissesto idrogeologico per gli accumuli di pioggia a
valle dei parchi fotovoltaici.
Tali impianti di vasta dimensione devastano
concretamente il territorio, l'ambiente e compromettono
il paesaggio, in quanto vengono realizzati a distanze
ravvicinate gli uni dagli altri, manca una
regolamentazione della superficie massima suscettibile
di installazione per un determinato lotto di terreno,
distruggono la biodiversità agraria, influenzano gli
spostamenti della fauna. Inoltre, sottraggono la
migliore superficie agricola utilizzabile per la
produzione di prodotti alimentari per destinarla alla
produzione di energia elettrica, poiché è inverosimile
praticare attività agricole produttive al di sotto dei
moduli fotovoltaici.
Alla luce dei tragici e sempre più frequenti eventi
atmosferici, la costruzione di impianti fotovoltaici di
enormi dimensioni può avere effetti devastanti anche in
termini idraulici, potendo, infatti, causare grosse
criticità con incremento delle portate idriche a valle,
che non si avrebbero se le stesse superfici fossero
coperte da specie vegetali spontanee o da colture
agrarie, in grado di assorbire l'acqua o di rallentarne
e regolarne il deflusso.
La destinazione delle superfici agrarie per la
produzione di energia non è sostenibile se questa causa
la perdita di superficie primaria destinata alla
produzione di prodotti alimentari. Andrebbe infatti
sfruttata al meglio la superficie di suolo già consumata
impiantando i pannelli fotovoltaici o solari, ad
esempio, su discariche esauste o su cave o, ancora,
incentivando maggiormente la valorizzazione di porzioni
di suolo già consumato da altri manufatti (tetti,
capannoni, piazzali, ruderi, ecc...) per l'installazione
dei moduli fotovoltaici.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. La presente legge è volta alla regolamentazione
dell'installazione di impianti fotovoltaici sulle superfici
agricole al fine di un equo bilanciamento tra la produzione
agricola e la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.
2. Per la produzione di energia elettrica si predilige
l'utilizzo di suolo già consumato preservando le superfici di
suolo agrario destinate alla produzione di cibo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) Per terreno coltivabile , la superficie dichiarata su SIAN
come coltivata o destinata al pascolo di bestiame nelle ultime
cinque domande uniche presentate dall'agricoltore all'organismo
pagatore per la richiesta degli aiuti di cui al primo pilastro
della Politica Agricola Comune, o comunque il terreno di cui si
dimostri la coltivazione nelle ultime cinque annate agrarie
attraverso documentazione probatoria;
b) Per terreno marginale , la superficie di suolo non
qualificabile come terreno coltivabile e di cui dalle ortofoto
delle ultime cinque annate agrarie riferite al periodo compreso
tra il 15 maggio ed il 15 giugno di ogni anno non si evincano
elementi riconducibili alla coltivazione o allo sfruttamento
agricolo a qualsiasi titolo;
c) Per lotto , la superficie catastale del terreno
complessivamente destinato all'installazione dell'impianto
fotovoltaico. Esso è costituito dall'elenco delle particelle
catastali dell'area oggetto dell'intervento;
d) Per superficie investita a fotovoltaico , la superficie di
terreno derivante dalla proiezione al suolo di tutte le
strutture e dispositivi collocati all'interno del lotto;
e) Per superficie sottostante , la superficie di terreno
agrario ombreggiata dai moduli fotovoltaici e/o solari ovvero
quella immediatamente al di sotto i moduli fotovoltaici e/o
solari e quella limitrofa.
Art. 3
Misure per la realizzazione di impianti fotovoltaici o
solari su terreni agrari coltivabili
1. La porzione massima di terreno coltivabile sulla quale è
consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici e/o solari
non può essere superiore al 10% della dimensione catastale del
lotto, calcolato ponendo al numeratore la superficie derivante
dalla proiezione al suolo di tutte le strutture collocate
all'interno del lotto e al denominatore la superficie del lotto
stesso, e, in ogni caso, per una superficie totale non
superiore a un ettaro.
2. Al fine di evitare il cumulo tra progetti di cui
all'Allegato V alla Parte Seconda del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, non è consentita la lottizzazione volta
all'incremento della capacità produttiva di un determinato
sito.
3. L'installazione di impianti fotovoltaici su terreni
coltivabili è subordinata allo sfruttamento della superficie
limitrofa e sottostante i moduli fotovoltaici per qualsiasi
attività agricola o connessa all'agricoltura, ai sensi
dell'art. 2135 del Codice civile.
4. Non è consentito mantenere nuda la superficie sottostante o
l'impiego di agrofarmaci per il diserbo della stessa. Le uniche
pratiche consentite sono il pascolamento e lo sfalcio per
mantenere il cotico erboso con funzione di mitigazione degli
effetti di ruscellamento, fatte salve particolari necessità di
sfruttamento agricolo di cui al comma 2.
5. È consentito lo sfruttamento per la produzione di energia
elettrica della superficie sovrastante i laghetti collinari.
6. Non è consentita l'apposizione di recinzioni industriali
volte alla delimitazione del perimetro degli impianti
fotovoltaici tali da compromettere lo spostamento della fauna
locale. Sono utilizzabili, esclusivamente, recinzioni impiegate
in campo forestale predisposte con opportune feritoie e accessi
per gli animali.
7. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo
rurale e la pesca mediterranea di concerto con l'Assessore per
il territorio e l'ambiente, sono individuati i parametri e i
limiti per la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari,
che dovranno tener conto di:
a) rapporto di copertura rispetto al lotto di terreno in cui
vengono realizzati, non superiore al 10% della superficie
catastale del lotto;
b) distanze minime dai confini e da impluvi, ruscelli, fiumi,
strade ed altri manufatti da cui potrebbe risultare necessario
distanziarsi per finalità di sicurezza idraulica;
c) distanze minime da rispettare nel caso di impianti da
realizzarsi in un'area in cui insistono altri impianti nelle
vicinanze;
d) equa distribuzione degli impianti sul territorio regionale;
e) definizione delle pratiche consentite per il mantenimento
del suolo e per la regimazione delle acque meteoriche, al fine
di garantire la sostenibilità e mitigare rischi idrogeologici.
8. Ferme restando le prescrizioni di cui al presente articolo,
al fine di limitare il consumo di suolo destinato alle
produzioni agricole di qualità DOP/IGP, così come definite dal
regolamento UE N. 1151/2012, entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di
concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente, sono
individuate le aree inidonee alla realizzazione di impianti
fotovoltaici o solari.
Art. 4
Misure per la realizzazione di impianti fotovoltaici o
solari su terreni marginali
1. La porzione massima di terreno marginale sulla quale è
consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici o solari
resta immutata rispetto alla vigente normativa di riferimento,
fermo restando il divieto di lasciare nudo il suolo sottostante
e di utilizzo di agrofarmaci per il diserbo delle aree
sottostanti. Resta consentita la pratica dello sfalcio o del
pascolamento per il mantenimento di un cotico erboso con
funzione di mitigazione degli effetti di ruscellamento.
Art. 5
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.