Attuale
20 dic 2022 Assegnato per esame Commissione PRIMA
Storico
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, il presente disegno muove dalla esigenza di apportare una modifica all'art. 10 del Capo II della legge regionale 47/2012 istitutiva dell'autorità garante della persona con disabilità nella parte in cui recita espressamente: Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 8 e 9, il Garante si avvale degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione . Riteniamo che tale disposizione sia infatti incompatibile con le previsioni degli articoli 8 e 9 della medesima legge, principalmente per due ragioni: 1) Il personale contemporaneamente nella disponibilità dell'Assessorato e del Garante non consente una regolare attività in ordine alle funzioni e ai poteri previsti dalle norme prima citate. E' indispensabile, per il Garante, una disponibilità piena del personale per programmare e svolgere compiutamente l'attività prevista. 2) Il Garante, nell'esercizio della sua attività (art. 9), si potrà trovare, inoltre, nella necessità di intervenire anche presso gli Uffici dello stesso Assessorato. Una circostanza irregolare oltre che imbarazzante, quindi, quella di un personale che dovrebbe intervenire presso gli Uffici ai quali appartiene organicamente. La medesima legge, inoltre, non prevede alcuna risorsa finanziaria a sostegno dell'attività del garante. Altre regioni d'Italia che hanno provveduto alla istituzione dell'Ufficio del garante dei diritti delle persone con disabilità, hanno previsto le risorse umane, finanziarie e strutturali necessarie allo svolgimento delle funzioni del garante. A questo proposito si citano alcuni esempi: A) Campania - Legge regionale 7 agosto 2017 Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità . L'articolo 7 (Ufficio) recita testualmente: 1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane e strumentali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento . E l'articolo 11 della medesima legge regionale, concernente la norma finanziaria, recita testualmente: 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, mediante incremento della somma di euro 45.000,00, a valere sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 e corrispondente riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2017-2019. 2. Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio . B) Regione Puglia Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 9 Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità . Articolo 4 (Composizione dell'Ufficio del Garante) 1. É istituito presso il Consiglio Regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio Regionale, l'Ufficio del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità. 2. All'Ufficio viene assegnata una dotazione minima di personale pari ad almeno due unità, individuate nell'ambito dell'organico regionale. 3. L'Ufficio assiste il Garante nello svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato, in stretta collaborazione con le strutture della Giunta competenti per le materie affrontate. L'Ufficio del Garante può avvalersi dell'apporto di risorse umane esterne, erogato da esperti con specializzazione universitaria, purché di durata limitata, per esigenze strettamente connesse allo svolgimento di specifici progetti ed entro i limiti di spesa assegnati all'Ufficio, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali. Articolo 9 (Norma finanziaria) Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si provvede a partire dall'annualità di entrata in vigore del presente regolamento, con le risorse di cui al comma 10 dell'art. 31ter della l.r. n. 10/2006, nelle disponibilità della Presidenza del Consiglio Regionale . Alla luce delle superiori osservazioni e constatazioni che pongono in primo piano, e coerentemente alle funzioni assegnate dalla legge al Garante regionale delle persone con disabilità, la necessità ineludibile della dotazione di adeguate risorse umane e finanziarie, è nostro auspicio che il presente disegno di legge, volto al raggiungimento di tale specifico obiettivo attraverso la modifica dell'art. 10 della lr. 47/2012, trovi la più rapida approvazione da parte di tutte le forze politiche presenti dell'Assemblea Regionale Siciliana. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Modifiche all'articolo 10 del Capo II della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 1. Al comma 1 dell'articolo 10 del Capo II della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, dopo le parole: di cui agli articoli 8 e 9 sostituire il periodo: il Garante si avvale degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con il seguente periodo: al Garante vengono garantite adeguate risorse umane e finanziarie. A tal fine viene costituito un organico alle dirette dipendenze del Garante . 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 45.000,00, si provvede per il corrente esercizio finanziario con le disponibilità dei fondi nazionali, comunitari e regionali in materia. Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio della Regione. Art. 2. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.