RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
il presente disegno muove dalla esigenza di apportare una
modifica all'art. 10 del Capo II della legge regionale 47/2012
istitutiva dell'autorità garante della persona con disabilità
nella parte in cui recita espressamente: Per lo svolgimento
delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 8 e 9, il Garante si avvale degli uffici e del
personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione .
Riteniamo che tale disposizione sia infatti incompatibile con
le previsioni degli articoli 8 e 9 della medesima legge,
principalmente per due ragioni:
1) Il personale contemporaneamente nella disponibilità
dell'Assessorato e del Garante non consente una regolare
attività in ordine alle funzioni e ai poteri previsti dalle
norme prima citate. E' indispensabile, per il Garante, una
disponibilità piena del personale per programmare e svolgere
compiutamente l'attività prevista.
2) Il Garante, nell'esercizio della sua attività (art. 9), si
potrà trovare, inoltre, nella necessità di intervenire anche
presso gli Uffici dello stesso Assessorato. Una circostanza
irregolare oltre che imbarazzante, quindi, quella di un
personale che dovrebbe intervenire presso gli Uffici ai quali
appartiene organicamente.
La medesima legge, inoltre, non prevede alcuna risorsa
finanziaria a sostegno dell'attività del garante.
Altre regioni d'Italia che hanno provveduto alla istituzione
dell'Ufficio del garante dei diritti delle persone con
disabilità, hanno previsto le risorse umane, finanziarie e
strutturali necessarie allo svolgimento delle funzioni del
garante.
A questo proposito si citano alcuni esempi:
A) Campania - Legge regionale 7 agosto 2017 Istituzione del
Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità .
L'articolo 7 (Ufficio) recita testualmente: 1. L'Ufficio del
Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di
Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane e
strumentali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio
regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione
per le spese di funzionamento . E l'articolo 11 della medesima
legge regionale, concernente la norma finanziaria, recita
testualmente: 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge si provvede, per il corrente esercizio
finanziario, mediante incremento della somma di euro
45.000,00, a valere sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 e
corrispondente riduzione di pari importo della Missione 20,
Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario
del Consiglio regionale per il triennio 2017-2019. 2. Per i
successivi esercizi finanziari si provvede con legge di
bilancio .
B) Regione Puglia Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 9
Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante regionale dei
diritti delle persone con disabilità .
Articolo 4 (Composizione dell'Ufficio del Garante)
1. É istituito presso il Consiglio Regionale, in staff alla
Presidenza del Consiglio Regionale, l'Ufficio del Garante
regionale per i diritti delle persone con disabilità.
2. All'Ufficio viene assegnata una dotazione minima di
personale pari ad almeno due unità, individuate nell'ambito
dell'organico regionale.
3. L'Ufficio assiste il Garante nello svolgimento di tutte le
attività connesse al suo mandato, in stretta collaborazione
con le strutture della Giunta competenti per le materie
affrontate. L'Ufficio del Garante può avvalersi dell'apporto
di risorse umane esterne, erogato da esperti con
specializzazione universitaria, purché di durata limitata, per
esigenze strettamente connesse allo svolgimento di specifici
progetti ed entro i limiti di spesa assegnati all'Ufficio, nel
rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.
Articolo 9 (Norma finanziaria) Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente regolamento si provvede a
partire dall'annualità di entrata in vigore del presente
regolamento, con le risorse di cui al comma 10 dell'art. 31ter
della l.r. n. 10/2006, nelle disponibilità della Presidenza
del Consiglio Regionale .
Alla luce delle superiori osservazioni e constatazioni che
pongono in primo piano, e coerentemente alle funzioni
assegnate dalla legge al Garante regionale delle persone con
disabilità, la necessità ineludibile della dotazione di
adeguate risorse umane e finanziarie, è nostro auspicio che il
presente disegno di legge, volto al raggiungimento di tale
specifico obiettivo attraverso la modifica dell'art. 10 della
lr. 47/2012, trovi la più rapida approvazione da parte di
tutte le forze politiche presenti dell'Assemblea Regionale
Siciliana.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Modifiche all'articolo 10 del Capo II della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 47
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del Capo II della legge
regionale 10 agosto 2012, n. 47, dopo le parole: di cui agli
articoli 8 e 9 sostituire il periodo: il Garante si avvale
degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori
e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con il
seguente periodo: al Garante vengono garantite adeguate
risorse umane e finanziarie. A tal fine viene costituito un
organico alle dirette dipendenze del Garante .
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 45.000,00, si provvede per il corrente
esercizio finanziario con le disponibilità dei fondi
nazionali, comunitari e regionali in materia. Per i successivi
esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio della
Regione.
Art. 2.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.