Disegno di Legge n. 225 del 16-12-2022 Schema di progetto di legge costituzionale da proporre ai sensi dell'articolo 41 ter dello Statuto al Parlamento della Repubblica recante 'Modifica dello Statuto Speciale della Regione Siciliana - Istituzione del Consiglio Regionale delle Autonomie Locali per la Sicilia C.A.L.S.'

Titolo

Schema di progetto di legge costituzionale da proporre ai sensi dell'articolo 41 ter dello Statuto al Parlamento della Repubblica recante 'Modifica dello Statuto Speciale della Regione Siciliana - Istituzione del Consiglio Regionale delle Autonomie Locali per la Sicilia C.A.L.S.'

Iter

Attuale
26 set 2023 Riassegnato per esame Commissione STATUTO

Storico
27 dic 2022 Assegnato per esame Commissione PRIMA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                   RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

         Onorevoli colleghi,

         l'articolo  123 della Costituzione recita  nella  sua
     prima parte che  Ciascuna Regione ha uno Statuto che,  in
     armonia  con  la Costituzione, ne determina la  forma  di
     governo  e  i  principi fondamentali di organizzazione  e
     funzionamento ,  e  conclude con:  In  ogni  Regione,  lo
     statuto  disciplina il Consiglio delle autonomie  locali,
     quale  organo di consultazione fra la Regione e gli  enti
     locali'.

         L'Articolo   123  venne  modificato  nella   stagione
     statutaria    avviatasi    a    seguito    della    legge
     costituzionale n. 1 del 1999 e proseguita con la legge  3
     del  2001 e che ha prodotto alcune novità di rilievo  tra
     le  quali  ci interessa oggi sottolineare, la istituzione
     del   C.A.L.    il  Consiglio  delle  Autonomie   Locali,
     previsto   dal  quarto  comma,  elemento  essenziale   di
     raccordo tra Regione ed autonomie locali

         Onorevoli  Colleghi, tra gli atti che portarono  alla
     approvazione  di questa fondamentale norma costituzionale
     leggiamo  che  il  CAL  è stato voluto  in  una  stagione
     prettamente federalista quale organo di rappresentanza  e
     partecipazione  delle  autonomie  locali,  al   fine   di
     favorirne  l'intervento  nei processi  decisionali  della
     Regione  e per esercitare la funzione di raccordo  e  una
     consultazione  permanente tra Regione ed enti  locali  ed
     infine  con  funzioni  di  verifica  dell'attuazione  del
     principio di sussidiarietà nell'esercizio delle  funzioni
     regionali.  Il  CALS,  pertanto,  rappresenta   la   sede
     istituzionale  nell'ambito della quale  gli  enti  locali
     sono  chiamati  ad  assumere posizioni comuni  in  ordine
     alle  scelte  di politica legislativa e di programmazione
     territoriale   ed   economico-sociale   che   li   vedano
     coinvolti o che comunque attengano ai loro interessi.

         In  ordine  alle funzioni consultive, quasi  tutti  i
     nuovi  Statuti Regionali attribuiscono al Consiglio delle
     autonomie  il compito di esprimere pareri obbligatori  su
     proposte   di   legge   regionale   riguardanti   oggetti
     specifici:  il  richiamo  prevalente  riguarda,  per   un
     verso,  i  progetti  di  legge  concernenti  l'assetto  e
     l'esercizio delle funzioni degli enti locali,  per  altro
     verso,  le  proposte di legge regionale  di  approvazione
     del  bilanci  di previsione e più in generale  tutti  gli
     atti (anche non legislativi) di programmazione economico-
     finanziaria o anche territoriale.

         Il  CALS così come da noi immaginato si innesta, così
     come  fatto da altre regioni italiane, all'interno  della
     organizzazione   della  Assemblea   Regionale   Siciliana
     divenendo  un organo autonomo, costituzionale,  sganciato
     sia dal Governo che dallo stesso Parlamento.

         Onorevoli  colleghi,  il nuovo riassetto  degli  enti
     locali  con  la istituzione dei liberi consorzi  e  delle
     Città  Metropolitane ha stravolto il  precedente  assetto
     del  comparto con la redistribuzione sia verso  i  comuni
     che  verso  la  regione di compiti e  funzioni  delle  ex
     province   regionali,  in  questo  quadro   è   più   che
     necessario,   vorrei  dire  obbligatorio,   che   ci   si
     confronti  in  una  idonea  sede  con  coloro   i   quali
     giornalmente  vivono  le esigenze  dei  cittadini  e  che
     possono  suggerire  e  conseguentemente  indirizzare   il
     percorso   riformatore   nel  senso   migliore   per   un
     abbattimento  dei costi ed il miglioramento  dei  servizi
     da rendere ai cittadini.

         Onorevoli  colleghi, il ddl che  oggi  si  pone  alla
     vostra  attenzione è composto da un articolo di  5  commi
     ed  istituisce  il  CALS (primo comma),  rimanda  ad  una
     legge regionale la sua composizione (secondo comma) e  ne
     indica le funzioni (terzo, quarto e quinto comma).

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                Consiglio regionale delle autonomie
                       locali per la Sicilia

         1.  Dopo  l'articolo 15 dello Statuto  della  Regione
     siciliana,  approvato  con Regio decreto  legislativo  15
     maggio   1946,   n.   455,   e   convertito   in    legge
     costituzionale  26 febbraio 1948, n. 2,  come  modificato
     da   successive  leggi  costituzionali,  è  inserito   il
     seguente:  Art. 15 bis - Consiglio delle Autonomie  -  1.
     E'  istituito  presso l'Assemblea Regionale Siciliana  il
     Consiglio  regionale  delle  autonomie  locali   per   la
     Sicilia  (CALS) quale organo rappresentativo  degli  enti
     locali,  con  funzioni consultive e di  cooperazione  tra
     gli stessi e gli organi della Regione.

         2.    Con   legge   regionale   è   disciplinata   la
     composizione del Consiglio delle autonomie locali per  la
     Sicilia,   garantendo  la  rappresentanza   dei   diversi
     livelli istituzionali.

         3.   Il  Consiglio  delle  autonomie  locali  per  la
     Sicilia  esprime pareri obbligatori sugli atti  normativi
     concernenti la ripartizione di competenze tra la  Regione
     e   gli   enti   locali,  sui  documenti   regionali   di
     programmazione economica e finanziaria e su quanto  altro
     stabilito dalla legge regionale.

         4.   Il  Consiglio  delle  autonomie  locali  per  la
     Sicilia  contribuisce, altresì, alla  elaborazione  della
     legislazione   regionale  in  materia  di  enti   locali,
     secondo quanto stabilito dalla legge di cui ai commi 2  e
     3.

         5.   Il  Consiglio  delle  autonomie  locali  per  la
     Sicilia può invitare la Giunta regionale a promuovere  la
     questione   di   legittimità  costituzionale   nei   casi
     previsti dalla Costituzione'.'