Attuale
26 set 2023 Riassegnato per esame Commissione STATUTO
Storico
27 dic 2022 Assegnato per esame Commissione PRIMA
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, l'articolo 123 della Costituzione recita nella sua prima parte che Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento , e conclude con: In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali'. L'Articolo 123 venne modificato nella stagione statutaria avviatasi a seguito della legge costituzionale n. 1 del 1999 e proseguita con la legge 3 del 2001 e che ha prodotto alcune novità di rilievo tra le quali ci interessa oggi sottolineare, la istituzione del C.A.L. il Consiglio delle Autonomie Locali, previsto dal quarto comma, elemento essenziale di raccordo tra Regione ed autonomie locali Onorevoli Colleghi, tra gli atti che portarono alla approvazione di questa fondamentale norma costituzionale leggiamo che il CAL è stato voluto in una stagione prettamente federalista quale organo di rappresentanza e partecipazione delle autonomie locali, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione e per esercitare la funzione di raccordo e una consultazione permanente tra Regione ed enti locali ed infine con funzioni di verifica dell'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali. Il CALS, pertanto, rappresenta la sede istituzionale nell'ambito della quale gli enti locali sono chiamati ad assumere posizioni comuni in ordine alle scelte di politica legislativa e di programmazione territoriale ed economico-sociale che li vedano coinvolti o che comunque attengano ai loro interessi. In ordine alle funzioni consultive, quasi tutti i nuovi Statuti Regionali attribuiscono al Consiglio delle autonomie il compito di esprimere pareri obbligatori su proposte di legge regionale riguardanti oggetti specifici: il richiamo prevalente riguarda, per un verso, i progetti di legge concernenti l'assetto e l'esercizio delle funzioni degli enti locali, per altro verso, le proposte di legge regionale di approvazione del bilanci di previsione e più in generale tutti gli atti (anche non legislativi) di programmazione economico- finanziaria o anche territoriale. Il CALS così come da noi immaginato si innesta, così come fatto da altre regioni italiane, all'interno della organizzazione della Assemblea Regionale Siciliana divenendo un organo autonomo, costituzionale, sganciato sia dal Governo che dallo stesso Parlamento. Onorevoli colleghi, il nuovo riassetto degli enti locali con la istituzione dei liberi consorzi e delle Città Metropolitane ha stravolto il precedente assetto del comparto con la redistribuzione sia verso i comuni che verso la regione di compiti e funzioni delle ex province regionali, in questo quadro è più che necessario, vorrei dire obbligatorio, che ci si confronti in una idonea sede con coloro i quali giornalmente vivono le esigenze dei cittadini e che possono suggerire e conseguentemente indirizzare il percorso riformatore nel senso migliore per un abbattimento dei costi ed il miglioramento dei servizi da rendere ai cittadini. Onorevoli colleghi, il ddl che oggi si pone alla vostra attenzione è composto da un articolo di 5 commi ed istituisce il CALS (primo comma), rimanda ad una legge regionale la sua composizione (secondo comma) e ne indica le funzioni (terzo, quarto e quinto comma). ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Consiglio regionale delle autonomie locali per la Sicilia 1. Dopo l'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, come modificato da successive leggi costituzionali, è inserito il seguente: Art. 15 bis - Consiglio delle Autonomie - 1. E' istituito presso l'Assemblea Regionale Siciliana il Consiglio regionale delle autonomie locali per la Sicilia (CALS) quale organo rappresentativo degli enti locali, con funzioni consultive e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione. 2. Con legge regionale è disciplinata la composizione del Consiglio delle autonomie locali per la Sicilia, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali. 3. Il Consiglio delle autonomie locali per la Sicilia esprime pareri obbligatori sugli atti normativi concernenti la ripartizione di competenze tra la Regione e gli enti locali, sui documenti regionali di programmazione economica e finanziaria e su quanto altro stabilito dalla legge regionale. 4. Il Consiglio delle autonomie locali per la Sicilia contribuisce, altresì, alla elaborazione della legislazione regionale in materia di enti locali, secondo quanto stabilito dalla legge di cui ai commi 2 e 3. 5. Il Consiglio delle autonomie locali per la Sicilia può invitare la Giunta regionale a promuovere la questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dalla Costituzione'.'