RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
l'articolo 123 della Costituzione recita nella sua
prima parte che Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in
armonia con la Costituzione, ne determina la forma di
governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento , e conclude con: In ogni Regione, lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti
locali'.
L'Articolo 123 venne modificato nella stagione
statutaria avviatasi a seguito della legge
costituzionale n. 1 del 1999 e proseguita con la legge 3
del 2001 e che ha prodotto alcune novità di rilievo tra
le quali ci interessa oggi sottolineare, la istituzione
del C.A.L. il Consiglio delle Autonomie Locali,
previsto dal quarto comma, elemento essenziale di
raccordo tra Regione ed autonomie locali
Onorevoli Colleghi, tra gli atti che portarono alla
approvazione di questa fondamentale norma costituzionale
leggiamo che il CAL è stato voluto in una stagione
prettamente federalista quale organo di rappresentanza e
partecipazione delle autonomie locali, al fine di
favorirne l'intervento nei processi decisionali della
Regione e per esercitare la funzione di raccordo e una
consultazione permanente tra Regione ed enti locali ed
infine con funzioni di verifica dell'attuazione del
principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni
regionali. Il CALS, pertanto, rappresenta la sede
istituzionale nell'ambito della quale gli enti locali
sono chiamati ad assumere posizioni comuni in ordine
alle scelte di politica legislativa e di programmazione
territoriale ed economico-sociale che li vedano
coinvolti o che comunque attengano ai loro interessi.
In ordine alle funzioni consultive, quasi tutti i
nuovi Statuti Regionali attribuiscono al Consiglio delle
autonomie il compito di esprimere pareri obbligatori su
proposte di legge regionale riguardanti oggetti
specifici: il richiamo prevalente riguarda, per un
verso, i progetti di legge concernenti l'assetto e
l'esercizio delle funzioni degli enti locali, per altro
verso, le proposte di legge regionale di approvazione
del bilanci di previsione e più in generale tutti gli
atti (anche non legislativi) di programmazione economico-
finanziaria o anche territoriale.
Il CALS così come da noi immaginato si innesta, così
come fatto da altre regioni italiane, all'interno della
organizzazione della Assemblea Regionale Siciliana
divenendo un organo autonomo, costituzionale, sganciato
sia dal Governo che dallo stesso Parlamento.
Onorevoli colleghi, il nuovo riassetto degli enti
locali con la istituzione dei liberi consorzi e delle
Città Metropolitane ha stravolto il precedente assetto
del comparto con la redistribuzione sia verso i comuni
che verso la regione di compiti e funzioni delle ex
province regionali, in questo quadro è più che
necessario, vorrei dire obbligatorio, che ci si
confronti in una idonea sede con coloro i quali
giornalmente vivono le esigenze dei cittadini e che
possono suggerire e conseguentemente indirizzare il
percorso riformatore nel senso migliore per un
abbattimento dei costi ed il miglioramento dei servizi
da rendere ai cittadini.
Onorevoli colleghi, il ddl che oggi si pone alla
vostra attenzione è composto da un articolo di 5 commi
ed istituisce il CALS (primo comma), rimanda ad una
legge regionale la sua composizione (secondo comma) e ne
indica le funzioni (terzo, quarto e quinto comma).
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Consiglio regionale delle autonomie
locali per la Sicilia
1. Dopo l'articolo 15 dello Statuto della Regione
siciliana, approvato con Regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, e convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, come modificato
da successive leggi costituzionali, è inserito il
seguente: Art. 15 bis - Consiglio delle Autonomie - 1.
E' istituito presso l'Assemblea Regionale Siciliana il
Consiglio regionale delle autonomie locali per la
Sicilia (CALS) quale organo rappresentativo degli enti
locali, con funzioni consultive e di cooperazione tra
gli stessi e gli organi della Regione.
2. Con legge regionale è disciplinata la
composizione del Consiglio delle autonomie locali per la
Sicilia, garantendo la rappresentanza dei diversi
livelli istituzionali.
3. Il Consiglio delle autonomie locali per la
Sicilia esprime pareri obbligatori sugli atti normativi
concernenti la ripartizione di competenze tra la Regione
e gli enti locali, sui documenti regionali di
programmazione economica e finanziaria e su quanto altro
stabilito dalla legge regionale.
4. Il Consiglio delle autonomie locali per la
Sicilia contribuisce, altresì, alla elaborazione della
legislazione regionale in materia di enti locali,
secondo quanto stabilito dalla legge di cui ai commi 2 e
3.
5. Il Consiglio delle autonomie locali per la
Sicilia può invitare la Giunta regionale a promuovere la
questione di legittimità costituzionale nei casi
previsti dalla Costituzione'.'