Disegno di Legge n. 316 del 08-03-2023 Unità di pedagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nella Regione Sicilia.

Titolo

Unità di pedagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nella Regione Sicilia.

Iter

Attuale
03 apr 2024 Licenziato per Commissione Bilancio (epb) Seduta n. 87
0500 Commissione QUINTA

Storico
10 mar 2023 Assegnato per esame Commissione QUINTA
29 mar 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 19 0500 Commissione
QUINTA
13 apr 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 20 0500 Commissione
QUINTA
26 apr 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 22 0500 Commissione
QUINTA
06 giu 2023 Abbinamento con ddl 215 ; ddl 348 ;
- VEDI ddl 316 Seduta n. 30 0500 Commissione QUINTA
13 mar 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 84 0500 Commissione
QUINTA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                                              (n. 316-215-348)


                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                       DISEGNO DI LEGGE (n. 316)

               presentato dai deputati: Marchetta, Pace

                            l'8 marzo 2023

          Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della
           comunità educante e per la promozione del diritto
          all'educazione e all'istruzione nel Regione Sicilia

                               (OMISSIS)

                       DISEGNO DI LEGGE (n. 215)

        presentato dai deputati: Giambona, Safina, Dipasquale,
             Leanza, Catanzaro, Burtone, Chinnici, Venezia

                          il 15 dicembre 2022

         Adeguamento della normativa regionale per recepire le
       professioni di educatore professionale sociopedagogico e
           di educatore all'infanzia e aggiornamento atlante
                       qualifiche professionali

                               (OMISSIS)

                       DISEGNO DI LEGGE (n. 348)

                 presentato dai deputati: Schillaci, Ardizzone,
                      Cambiano, Campo, Ciminnisi,
       A. De Luca, Di Paola, Gilistro, Marano, Sunseri, Varrica

                             il 29 marzo 2023

     Istituzione dell'Unità Regionale di Pedagogia Scolastica per
                             la promozione
               del diritto all'educazione e allo studio

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               RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA
           CULTURA FORMAZIONE E LAVORO: pubblica istruzione,
            beni ed attività culturali, lavoro, formazione
                     professionale ed emigrazione

                        Composta dai deputati:

        Ferrara Fabrizio, presidente e relatore; Caronia Maria
                         Anna, vicepresidente,
        Chinnici Valentina, vicepresidente, Marchetta Serafina,
          segretario,  Auteri Carlo, Gennuso Riccardo, Geraci
       Salvatore, La Vardera Ismaele,  Lantieri Luisa, Savarino
            Giuseppa, Saverino Ersilia, Schillaci Roberta;

                               (OMISSIS)

                               ----O----

                 DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE

       Istituzione dell'Unità regionale di pedagogia scolastica
      per lo sviluppo della comunità educante e la promozione del
                        diritto all'educazione

                                Art. 1.
                          Principi e finalità

         1.    La  Regione  riconosce  il  ruolo  fondamentale
     dell'educazione  per lo sviluppo e la formazione  globale
     della persona e del cittadino.
         2.      La  Regione  promuove  e  tutela  il  diritto
     all'educazione attraverso la valorizzazione delle  figure
     del  pedagogista  e  dell'educatore professionale  socio-
     pedagogico per lo sviluppo della comunità educante.


                                Art. 2.
                Unità regionale di pedagogia scolastica

         1.   È  istituita,  presso il dipartimento  regionale
     dell'istruzione,  dell'università  e  del  diritto   allo
     studio,   l'Unità   regionale  di  Pedagogia   Scolastica
     (URPS),   a   beneficio  degli  studenti   delle   scuole
     siciliane,  delle loro famiglie, dei docenti e  dirigenti
     scolastici e di tutta la comunità scolastica.
         2.  L'URPS  è  composta da pedagogisti  ed  educatori
     professionali  socio-pedagogici  qualificati   ai   sensi
     dell'articolo  1,  commi 594 e seguenti  della  legge  27
     dicembre  2017,  n. 205, individuati annualmente  tramite
     selezione  pubblica,  al fine di  rispondere  ai  bisogni
     emersi  in ciascuna area di riferimento degli osservatori
     sulla dispersione scolastica della regione.
         3. I pedagogisti e gli educatori professionali socio-
     pedagogici  che compongono l'URPS operano,  ciascuno  per
     le  proprie  competenze, per lo sviluppo  armonico  degli
     studenti  e  per  la tutela dei diritti  dell'infanzia  e
     dell'adolescenza,  contribuendo  al  miglioramento  della
     qualità dei servizi educativi.
         4.   L'URPS   procede   altresì   alla   raccolta   e
     all'analisi  dei  dati per l'elaborazione  di  strategie,
     metodologie   e   strumenti  di  intervento   pedagogico,
     educativo   e   formativo,  al  fine  di   prevenire   le
     condizioni  di  povertà educativa  e  favorire  il  pieno
     sviluppo  delle  potenzialità di tutti  gli  studenti  in
     ottica inclusiva.
         5.  L'URPS  realizza azioni di prevenzione  educativa
     primaria  e  secondaria  nei  confronti  delle  forme  di
     difficoltà   scolastiche,   di   disagio,   abbandono   e
     dispersione    scolastica,    violenza,    bullismo     e
     cyberbullismo.




                                Art. 3.
                               Obiettivi

         1.    L'URPS  valorizza il percorso scolastico  degli
     alunni  e delle alunne nel rispetto dei bisogni educativi
     individuali,   dell'identità   personale,    sociale    e
     culturale e in particolare:
         a)     contribuisce  all'attuazione  del   patto   di
     corresponsabilità   educativa   favorendo   un   ambiente
     educativo   positivo   e  la  piena   collaborazione   ed
     interazione   tra   le   diverse   figure   che   operano
     all'interno  della scuola, tra questa e la famiglia  e  i
     servizi e le istituzioni del territorio;
         b)    favorisce  la  consapevolezza  da  parte  degli
     studenti  dei  loro  processi  di  apprendimento  e,  nei
     docenti,  la comprensione dei diversi profili  pedagogici
     e  di  apprendimento degli alunni, così da sviluppare  la
     motivazione   allo   studio  e   favorire   il   successo
     formativo;
         c)    previene  e  contrasta il disagio,  la  povertà
     educativa,  l'insuccesso  formativo,  la  dispersione   e
     l'abbandono  scolastico, il bullismo,  il  cyberbullismo,
     nel  rispetto e in raccordo con le previsioni delle leggi
     nazionali in materia;
         d)        promuove     l'integrazione      attraverso
     l'educazione  al  rispetto delle  differenze  di  genere,
     culturali, politiche e religiose;
         e)     sostiene  la  genitorialità  e  valorizza   le
     competenze  delle  famiglie anche  attraverso  azioni  di
     sensibilizzazione nelle comunità locali, con  particolare
     riferimento   alle  aree  maggiormente   interessate   da
     fenomeni di povertà educativa;
         f)    favorisce l'attivazione di progetti e  percorsi
     laboratoriali     finalizzati     all'educazione     alla
     cittadinanza attiva e alla convivenza civile,  sociale  e
     solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa;
         g)     promuove  azioni  di  supporto  e   consulenza
     operativa   ai   docenti   per  la   sperimentazione   di
     metodologie    didattiche   innovative,    di    gestione
     relazionale  della  classe e dell'ambiente,  di  attività
     educative  inclusive,  con particolare  riferimento  agli
     alunni con bisogni educativi speciali;
         h)         sostiene      l'autonomia       scolastica
     nell'elaborazione  di  progetti che  forniscono  efficaci
     risposte   alle   problematiche   del   territorio,   con
     particolare  attenzione  alle  aree  geograficamente  più
     svantaggiate,  soprattutto attraverso l'estensione  e  la
     qualificazione dei tempi scuola e l'adozione  di  modelli
     e strategie didattiche innovative.


                                Art. 4.
                     Composizione e funzionamento

         1.  L'URPS,  diretta  da  un  dirigente  in  servizio
     presso   il   dipartimento   regionale   dell'istruzione,
     dell'università e del diritto allo studio, è composta  da
     un  numero  di  pedagogisti e di educatori  professionali
     socio-pedagogici  pari al doppio degli osservatori  sulla
     dispersione scolastica istituiti nella regione ed  opera,
     in  collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale,  a
     beneficio  degli studenti, dei docenti, delle famiglie  e
     di  tutti  i  membri della comunità educante, articolando
     le  proprie  attività per ambiti territoriali coincidenti
     con   quelli  afferenti  a  ciascun  osservatorio   sulla
     dispersione.
         2.  L'URPS,  in sinergia con la comunità  scolastica,
     rileva  la  domanda formativa e i bisogni  educativi  dei
     territori,  elaborando modelli, strategie, metodologie  e
     strumenti di intervento volti a:
         a)  consulenza, formazione e sostegno a beneficio  di
     studenti, docenti e famiglie;
         b)  progettazione, formazione e monitoraggio  per  lo
     sviluppo  di  ambienti di apprendimento efficaci  tramite
     l'utilizzo   di  nuove  metodologie  didattiche,   neuro-
     pedagogiche ed inclusive.


                                Art. 5.
                             Reclutamento

         1.   Possono  far  parte  dell'URPS  i  soggetti   in
     possesso   dei   titoli  richiesti  per  le   figure   di
     pedagogista   e   di   educatore   professionale   socio-
     pedagogico  dall'articolo 1, comma 595 e  seguenti  della
     legge 27 dicembre 2017, 205.
         2.   Con   decreto   dell'Assessore   regionale   per
     l'istruzione e la formazione professionale,  da  emanarsi
     almeno  centottanta giorni prima dell'inizio  di  ciascun
     anno   scolastico,   previo   parere   della   competente
     commissione    legislativa    dell'Assemblea    regionale
     siciliana, sono definiti i criteri e le modalità  per  la
     selezione dei soggetti da destinare all'URPS.


                                Art. 6.
                           Norma finanziaria

         1.  Agli  oneri  di cui alla presente legge,  pari  a
     3.496  migliaia di euro annui, si provvede, per  ciascuno
     degli  esercizi  finanziari 2024, 2025 e  2026,  mediante
     riduzione  di  pari  importo, per  i  medesimi  esercizi,
     dell'autorizzazione  di spesa di cui  alla  Missione  20,
     Programma  3, capitolo 215704 e, per gli anni successivi,
     si  provvede annualmente con legge di bilancio  ai  sensi
     del  comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo  23
     giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.


                                Art. 7.
                             Norma finale

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.
         2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.