(n. 316-215-348)
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE (n. 316)
presentato dai deputati: Marchetta, Pace
l'8 marzo 2023
Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della
comunità educante e per la promozione del diritto
all'educazione e all'istruzione nel Regione Sicilia
(OMISSIS)
DISEGNO DI LEGGE (n. 215)
presentato dai deputati: Giambona, Safina, Dipasquale,
Leanza, Catanzaro, Burtone, Chinnici, Venezia
il 15 dicembre 2022
Adeguamento della normativa regionale per recepire le
professioni di educatore professionale sociopedagogico e
di educatore all'infanzia e aggiornamento atlante
qualifiche professionali
(OMISSIS)
DISEGNO DI LEGGE (n. 348)
presentato dai deputati: Schillaci, Ardizzone,
Cambiano, Campo, Ciminnisi,
A. De Luca, Di Paola, Gilistro, Marano, Sunseri, Varrica
il 29 marzo 2023
Istituzione dell'Unità Regionale di Pedagogia Scolastica per
la promozione
del diritto all'educazione e allo studio
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RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA
CULTURA FORMAZIONE E LAVORO: pubblica istruzione,
beni ed attività culturali, lavoro, formazione
professionale ed emigrazione
Composta dai deputati:
Ferrara Fabrizio, presidente e relatore; Caronia Maria
Anna, vicepresidente,
Chinnici Valentina, vicepresidente, Marchetta Serafina,
segretario, Auteri Carlo, Gennuso Riccardo, Geraci
Salvatore, La Vardera Ismaele, Lantieri Luisa, Savarino
Giuseppa, Saverino Ersilia, Schillaci Roberta;
(OMISSIS)
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DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE
Istituzione dell'Unità regionale di pedagogia scolastica
per lo sviluppo della comunità educante e la promozione del
diritto all'educazione
Art. 1.
Principi e finalità
1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale
dell'educazione per lo sviluppo e la formazione globale
della persona e del cittadino.
2. La Regione promuove e tutela il diritto
all'educazione attraverso la valorizzazione delle figure
del pedagogista e dell'educatore professionale socio-
pedagogico per lo sviluppo della comunità educante.
Art. 2.
Unità regionale di pedagogia scolastica
1. È istituita, presso il dipartimento regionale
dell'istruzione, dell'università e del diritto allo
studio, l'Unità regionale di Pedagogia Scolastica
(URPS), a beneficio degli studenti delle scuole
siciliane, delle loro famiglie, dei docenti e dirigenti
scolastici e di tutta la comunità scolastica.
2. L'URPS è composta da pedagogisti ed educatori
professionali socio-pedagogici qualificati ai sensi
dell'articolo 1, commi 594 e seguenti della legge 27
dicembre 2017, n. 205, individuati annualmente tramite
selezione pubblica, al fine di rispondere ai bisogni
emersi in ciascuna area di riferimento degli osservatori
sulla dispersione scolastica della regione.
3. I pedagogisti e gli educatori professionali socio-
pedagogici che compongono l'URPS operano, ciascuno per
le proprie competenze, per lo sviluppo armonico degli
studenti e per la tutela dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, contribuendo al miglioramento della
qualità dei servizi educativi.
4. L'URPS procede altresì alla raccolta e
all'analisi dei dati per l'elaborazione di strategie,
metodologie e strumenti di intervento pedagogico,
educativo e formativo, al fine di prevenire le
condizioni di povertà educativa e favorire il pieno
sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti in
ottica inclusiva.
5. L'URPS realizza azioni di prevenzione educativa
primaria e secondaria nei confronti delle forme di
difficoltà scolastiche, di disagio, abbandono e
dispersione scolastica, violenza, bullismo e
cyberbullismo.
Art. 3.
Obiettivi
1. L'URPS valorizza il percorso scolastico degli
alunni e delle alunne nel rispetto dei bisogni educativi
individuali, dell'identità personale, sociale e
culturale e in particolare:
a) contribuisce all'attuazione del patto di
corresponsabilità educativa favorendo un ambiente
educativo positivo e la piena collaborazione ed
interazione tra le diverse figure che operano
all'interno della scuola, tra questa e la famiglia e i
servizi e le istituzioni del territorio;
b) favorisce la consapevolezza da parte degli
studenti dei loro processi di apprendimento e, nei
docenti, la comprensione dei diversi profili pedagogici
e di apprendimento degli alunni, così da sviluppare la
motivazione allo studio e favorire il successo
formativo;
c) previene e contrasta il disagio, la povertà
educativa, l'insuccesso formativo, la dispersione e
l'abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo,
nel rispetto e in raccordo con le previsioni delle leggi
nazionali in materia;
d) promuove l'integrazione attraverso
l'educazione al rispetto delle differenze di genere,
culturali, politiche e religiose;
e) sostiene la genitorialità e valorizza le
competenze delle famiglie anche attraverso azioni di
sensibilizzazione nelle comunità locali, con particolare
riferimento alle aree maggiormente interessate da
fenomeni di povertà educativa;
f) favorisce l'attivazione di progetti e percorsi
laboratoriali finalizzati all'educazione alla
cittadinanza attiva e alla convivenza civile, sociale e
solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa;
g) promuove azioni di supporto e consulenza
operativa ai docenti per la sperimentazione di
metodologie didattiche innovative, di gestione
relazionale della classe e dell'ambiente, di attività
educative inclusive, con particolare riferimento agli
alunni con bisogni educativi speciali;
h) sostiene l'autonomia scolastica
nell'elaborazione di progetti che forniscono efficaci
risposte alle problematiche del territorio, con
particolare attenzione alle aree geograficamente più
svantaggiate, soprattutto attraverso l'estensione e la
qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli
e strategie didattiche innovative.
Art. 4.
Composizione e funzionamento
1. L'URPS, diretta da un dirigente in servizio
presso il dipartimento regionale dell'istruzione,
dell'università e del diritto allo studio, è composta da
un numero di pedagogisti e di educatori professionali
socio-pedagogici pari al doppio degli osservatori sulla
dispersione scolastica istituiti nella regione ed opera,
in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, a
beneficio degli studenti, dei docenti, delle famiglie e
di tutti i membri della comunità educante, articolando
le proprie attività per ambiti territoriali coincidenti
con quelli afferenti a ciascun osservatorio sulla
dispersione.
2. L'URPS, in sinergia con la comunità scolastica,
rileva la domanda formativa e i bisogni educativi dei
territori, elaborando modelli, strategie, metodologie e
strumenti di intervento volti a:
a) consulenza, formazione e sostegno a beneficio di
studenti, docenti e famiglie;
b) progettazione, formazione e monitoraggio per lo
sviluppo di ambienti di apprendimento efficaci tramite
l'utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuro-
pedagogiche ed inclusive.
Art. 5.
Reclutamento
1. Possono far parte dell'URPS i soggetti in
possesso dei titoli richiesti per le figure di
pedagogista e di educatore professionale socio-
pedagogico dall'articolo 1, comma 595 e seguenti della
legge 27 dicembre 2017, 205.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per
l'istruzione e la formazione professionale, da emanarsi
almeno centottanta giorni prima dell'inizio di ciascun
anno scolastico, previo parere della competente
commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana, sono definiti i criteri e le modalità per la
selezione dei soggetti da destinare all'URPS.
Art. 6.
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a
3.496 migliaia di euro annui, si provvede, per ciascuno
degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, mediante
riduzione di pari importo, per i medesimi esercizi,
dell'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 20,
Programma 3, capitolo 215704 e, per gli anni successivi,
si provvede annualmente con legge di bilancio ai sensi
del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
Art. 7.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.