Attuale
03 apr 2023 Assegnato per esame Commissione QUINTA
Storico
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dal deputato: Schillaci, Ardizzone, Cambiano, Campo, Ciminnisi, A. De Luca, Di Paola, Gilistro, Marano, Sunseri, Varrica il 29 marzo 2023 Istituzione dell'Unità Regionale di Pedagogia Scolastica per la promozione del diritto all'educazione e allo studio ----O---- RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, la legge 205/2017, all'articolo 1, c. 594 - 601 e il DLgs 65/2017 introducono nella normativa nazionale la professione normata di educatore professionale socio-pedagogico, quella di pedagogista e quella di educatore del servizi educativi per 1'infanzia. 1. Titolo di accesso alla qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico e la laurea in Scienze dell'Educazione L19; 2. Titolo di accesso alla qualifica professionale di Pedagogista sono le lauree magistrali nelle classi di laurea magistrale LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi) LM-57 (Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM- 85 (Scienze pedagogiche) e LM-93 (Teorie e metodologie dell'e- learning e della media education ed equipollenti. La normativa citata, nel delineare i requisiti di accesso alle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista,. afferma che questi operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale . Tale norma, inoltre, specifica, in relazione all'educatore professionale socio-pedagogico: - contesto in cui opera: servizi e presidi socio-educativi, socio assistenziali e sociosanitari limitatamente agli aspetti educativi ; - l'utenza: persone di ogni eta; - gli ambiti: educativo e formative, scolastico, socio assistenziale, limitatamente agli aspetti socio educativi , culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e motorio, dell'integrazione e della cooperazione internazionale, net servizi e nei presidi sociosanitari e della salute, limitatamente agli aspetti educativi .3. Titoli di accesso al profilo di educatore per i servizi educativi per 1'infanzia sono (D.Lgs 65/2018, art. 4, c.1, lett e) la laurea in Scienze dell'Educazione L19 a indirizzo specifico o la laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. La medesima norma precisa che continuano ad avere validità per 1'accesso ai posti di educatore dei servizi per 1'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto . La qualifica professionale di educatore per i servizi educativi all'infanzia e introdotta dal D.Lgs 65/2017 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) che all'articolo 2 definisce i servizi educativi per 1'infanzia , articolati in: nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, non e prevista nessun'altra figura e/o funzione di natura educativa in supporto alle figure degli educatori. L'approvazione della Legge 205/2017 art. 1 c. 594-601 e il D.Lgs 65/2017 normano l'identità delle Professioni Educative ed attribuiscono le funzioni educative esclusivamente ai professionisti con titolo di Laurea in Scienze dell'Educazione come di seguito specificato: - la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; - la qualifica di pedagogista e attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM- 85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e- learning e della media education. Considerato che: Per operare come operatori nei servizi di nido, micronido e sezione primavera e necessaria la qualifica di educatore per i servizi educativi per 1'infanzia, che si ottiene ad esito della laurea in Scienze dell'Educazione con indirizzo infanzia; Per operare come educatore in tutti gli altri settori (residenze per anziani, servizi per disabili, case famiglia per minori, servizi educativi per persone in condizione di dipendenza, eec) e necessaria la qualifica professionale di educatore professionale socio- pedagogico, che si ottiene ad esito della laurea in Scienze dell'Educazione. Ritenuto che: l'introduzione di tali qualifiche determina un riassetto delle professioni educative nei servizi socioeducativi, sociosanitari e sanitari che - trattandosi la materia professioni di tipo concorrente - devono essere recepite nella normativa regionale. Ad oggi, nel repertorio regionale delle qualificazioni regionali sono ancora, a distanza di tre anni dall'approvazione della legge 205/2017, presenti un gran numero di qualifiche che appaiono illegittimamente in piena sovrapposizione con Ie professioni normate di educatore professionale sociopedagogico, di pedagogista e di educatore per i servizi educativi dell'infanzia. Allo stesso modo, il Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 prevede al suo interno figure professionali con Ie attività tipiche di educatore professionale sociopedagogico sia tra le figure definite di primo che di secondo livello laddove la norma nazionale prevede Ie sole qualifiche con laurea. Accade pertanto che la presenza nell'atlante di qualifiche professionali di ambito educativo che si sovrappongono alia qualifica di educatore professionale sociopedagogico diventi un freno al naturale processo di transizione dei professionisti di area educativa verso la sanatoria prevista nella legge 205/2017, al comma 597. E ancora peggiore 1'effetto sui servizi educativi per la prima infanzia, per i quali tutte le qualifiche regionali di operatore (come ad esempio 1'Opi) emesse dopo il 31.05.2017 non rispondono ai requisiti per essere sanati. Occorre dunque, con il presente disegno di legge, avviare un percorso di adeguamento della normativa regionale tale da: recepire le professioni di educatore professionale sociopedagogico e di educatore per il servizio all'infanzia; modificare i requisiti professionali dei servizi presenti nel catalogo regionale dei servizi sociali prevedendo nell'ambito dei requisiti professionali la qualifica professionale di educatore professionale sociopedagogico come riferimento delle attività e del profili a carattere eminentemente educative. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1 Principi 1. La Regione Siciliana riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale. 2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto all'educazione, allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, sancito dalla Costituzione, definito dalle leggi dello Stato e nel rispetto delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà. Art.2 Finalità 1. La Regione istituisce l'Unità di Pedagogia Scolastica, di seguito denominata UPS. 2. L'UPS è una struttura di supporto che opera al servizio della scuola, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), degli alunni e delle alunne di tutte le età e delle loro famiglie, costituita da pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici ai sensi dell'Art. 1, commi 594- 601 della Legge 205/2017, i quali operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita . 3. L'UPS attua analisi del contesto educativo, raccolta dati, strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico, educativo e formativo, al fine di affrontare la crescente complessità delle relazioni educative, prevenire ed intervenire in situazioni di povertà educativa, prevenire le forme di difficoltà scolastiche, di disagio e di abbandono, con particolare riferimento a fenomeni quali la violenza, il bullismo, il cyberbullismo, nonché di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti attraverso il sostegno e la valorizzazione delle capacità educative dei genitori, degli insegnanti e di tutta la comunità scolastica. 4. Le figure del pedagogista e dell'educatore professionale socio-pedagogico che compongono l'UPS operano per lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e per la valorizzazione della professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, in un contesto di promozione del benessere educativo delle persone coinvolte contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell'educazione e dell'istruzione, degli apprendimenti e della formazione in ambito regionale. Art. 3 Obiettivi 1. L'UPS tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza valorizzando la naturale esperienza scolasti nel pieno rispetto dei bisogni educativi di ognuno, dell'identità personale, culturale e sociale, in particolare: a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la relazione creando un clima relazionale positivo tra scuola, famiglia e servizi territoriali (ASL, servizi sociali, terzo settore) attuando processi di collaborazione sinergica e favorendo il consolidamento del patto di corresponsabilità educativa; b) promuove negli alunni e nelle alunne la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi accrescendo la consapevolezza dei propri processi di apprendimento; c) favorisce i processi di apprendimento e la creazione di contesti inclusivi, facilitando i docenti nel percorso di inclusione e di supporto didattico, fornendo strategie educative e pedagogiche funzionali all'apprendimento e al successo formativo degli alunni nel rispetto dei bisogni educativi personali e speciali; d) previene e contrasta il disagio, la povertà educativa, l'insuccesso formativo, la dispersione e l'abbandono scolastico, il bullismo e il cyberbullismo, nel rispetto e in raccordo con le previsioni delle leggi nazionali in materia; e) promuove l'inclusione attraverso l'educazione al rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose; f) promuove l'attivazione di progetti e percorsi laboratoriali finalizzati all'educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa; g) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie anche attraverso azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali, con particolare riferimento alle aree colpite da fenomeni di povertà educativa; h) promuove azioni di supporto e consulenza operativa ai docenti per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative, di gestione relazionale della classe e dell'ambiente, di attività educative inclusive, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali; i) sostiene l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti che forniscano efficaci risposte alle problematiche del territorio, con particolare attenzione alla aree geograficamente più svantaggiate, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli e strategie didattiche innovative. Art. 4 Destinatari, funzioni e attività previste 1. L'UPS assume come destinatari delle proprie attività: a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e personale ATA; b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole; c) agenzie e strutture gestionali e amministrative, periferiche e/o centrali, del sistema dell'istruzione, attive presso gli enti locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo della progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative educative rivolte all'infanzia e ai giovani. L'UPS esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate anche in collegamento e collaborazione - fatte salve le rispettive competenze e autonomie - con altri servizi territoriali, con le università e le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale: a) rilevazione della domanda formativa e dei bisogni pedagogico- educativi emergenti; b) elaborazione di modelli, strategie, metodologie e strumenti di intervento (anche attraverso specifiche forme di sperimentazione) nei diversi ambiti di interesse (didattica, organizzazione scolastica, relazioni intra e interistituzionali); c) progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli studenti con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole; d) realizzazione di attività e interventi di carattere educativo, formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare: - consulenza e sostegno educativo e pedagogico - individuale e/o di gruppo, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgano docenti, genitori e alunni. - formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale e d'apprendimento positivo nel contesto classe e promozione dell'autoformazione e condivisione delle buone prassi; - progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento efficaci tramite l'utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuropedagogiche ed inclusive. Art.5 Organizzazione 1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'UPS insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico, sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art.6 Clausola di invarianza 1. La presente legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale. Art. 7 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.