Disegno di Legge n. 499 del 10-05-2023 Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia.

Titolo

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia.

Iter

Attuale
16 gen 2024 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 69 0400 Commissione QUARTA

Storico
23 mag 2023 Assegnato per esame Commissione QUARTA
13 giu 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 30 0400 Commissione QUARTA
11 lug 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 36 0400 Commissione QUARTA
01 ago 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 43 0400 Commissione QUARTA
08 ago 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 44 0400 Commissione QUARTA
05 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 45 0400 Commissione QUARTA
12 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 47 0400 Commissione QUARTA
13 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 48 0400 Commissione QUARTA
20 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 50 0400 Commissione QUARTA
03 ott 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 52 0400 Commissione QUARTA
24 ott 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 55 0400 Commissione QUARTA
25 ott 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 56 0400 Commissione QUARTA
22 nov 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 60 0400 Commissione QUARTA
16 gen 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 67 0400 Commissione QUARTA
16 gen 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 68 0400 Commissione QUARTA
16 gen 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 69 0400 Commissione QUARTA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                         ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

                                                           (n. 499/A)


                    DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (*)

                Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia


                                  ----O----


                   RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA
      AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA': Lavori pubblici,  assetto  del
     territorio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve naturali,
     foreste,  comunicazioni,  mobilità,  trasporti,   infrastrutture,
     porti ed aeroporti civili

                             Composta dai deputati:
     Carta Giuseppe presidente e relatore, Marano Jose vicepresidente,
     Grasso Bernardette Felice  vicepresidente,  Spada  Tiziano  Fabio
     segretario, Assenza Giorgio, Auteri Carlo,  Dipasquale  Emanuele,
     Ciminnisi  Cristina,  Figuccia   Vincenzo,   Lombardo   Giuseppe,
     Marchetta Serafina, Varrica Adriano, Zitelli Giuseppe.


                         Presentata il 16 gennaio 2024

     Onorevoli colleghi,

     Il  disegno  di  legge  all'esame  dell'Aula,  Disposizioni  in
     materia di urbanista ed edilizia, è suddiviso in due Titoli: il
     primo, perlopiù, dedicato alla pianificazione  urbanistica.  Il
     secondo, volto a modificare disposizioni in  materia  edilizia,
     in  alcuni  casi,  necessarie  per  recepire   nell'ordinamento
     regionale modifiche normative intervenute a livello  nazionale;
     in altri,  per  intervenire  sulla  disciplina  in  materia  di
     controllo dell'attività urbanistico-edilizia e della  sanatoria
     delle opere abusive. In  sede  di  istruttoria  legislativa,  a
     seguito di un ciclo di audizioni nel corso del quale sono state
     ascoltati   gli   ordini   professionali,    le    associazioni
     rappresentative degli enti locali  e  le  parti  sociali,  sono
     state  apportate  alcune   modifiche,   che   hanno   am-pliato
     sensibilmente l'articolato originario del disegno di legge.
     Gli articoli che compongono il Titolo primo intervengono  tutti
     sulla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, che disciplina per
     la Regione siciliana la materia  del  governo  del  territorio,
     modificandola o integrandola.  I  primi  quattro  articoli  del
     disegno di legge intervengono con novelle  abbastanza  puntuali
     sulla legge regionale n. 19/2020. In  particolare,  la  novella
     introdotta dall'articolo 1 è volta ad apportare una modifica  a
     uno  dei  principi  e  delle  finalità  della   legge   stessa,
     sostituendo  la  locuzione   impedire  in  via   di   principio
     l'ulteriore  consumo  di  suolo   con   contenere  in  via   di
     principio l'ulteriore consumo di suolo . La modifica introdotto
     dall'articolo 2 del disegno di legge ha come  obiettivo  quello
     di specificare che tra le finalità che rientrano  nei  principi
     di perequazione e compensazione, cui devono  essere  improntate
     le previsioni contenute nei piani degli  enti  locali  e  della
     Regione, vi è anche quella di limitare il ricorso  a  procedure
     espropriative.  L'articolo   3   chiarisce   che   il   sistema
     informativo territoriale (SITR), oltre ai compiti già  ad  esso
     assegnati,  si  occupa  anche  di  gestire  le  procedure   per
     l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e
     urbanistici. Infine, l'articolo 4 interviene  sull'articolo  25
     della legge regionale, da un canto, per chiarire  che  è  fatto
     obbligo ai comuni di approvare (e non più di adottare) il  PUG;
     dall'altro, per specificare che il PUG stabilisce  le  modalità
     di  localizzazione  nel  territorio  comunale  delle   attività
     produttive, con particolare riguardo non soltanto alle attività
     di tipo commerciale, ma anche turistico.
     Un piccolo blocco di articoli successivi è, invece, finalizzato
     a porre rimedio ad una serie di incertezze interpretative sorte
     con  l'entrata  in  vigore   della   legge   n.   19/2020.   Le
     problematiche interpretative o applicative che, nel  corso  dei
     circa quattro anni di vigenza della normativa  regionale,  sono
     state  riscontrate  richiedono  che  il  legislatore  regionale
     intervenga, in particolare, a semplificare  e  chiarire  talune
     procedure  che  attengono  all'approvazione   degli   strumenti
     urbanistici  generali,  delle  loro  varianti   e   dei   piani
     particolareggiati attuativi, disciplinati agli articoli 26,  30
     e 31 della legge regionale citata.
     Nello specifico, l'articolo 5  del  disegno  di  legge  novella
     l'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020, che  disciplina
     il  procedimento  di  formazione  e  approvazione   del   Piano
     Urbanistico  Generale  (PUG)   e   delle   relative   varianti.
     L'obiettivo è, anzitutto, quello di semplificare  la  procedura
     di formazione del PUG, anzitutto escludendo  che  il  documento
     preliminare adottato dal Consiglio  comunale  venga  pubblicato
     nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, ritenendo che
     la  pubblicità  dello  stesso  dia  sufficientemente  garantita
     attraverso  la  pubblicazione  sui  siti  web  del   Comune   e
     dell'Assessorato  regionale  del  territorio  e  dell'ambiente.
     Inoltre, vengono modificati  alcuni  termini,  sia  per  quanto
     riguarda la tempistica della  consultazione,  sia  al  fine  di
     prevedere  l'espressione   del   parere   motivato   da   parte
     dell'autorità  ambientale,  a   conclusione   della   fase   di
     consultazione. In questo caso le modifiche sono motivate  dalla
     necessità di coordinare  e  uniformare  le  disposizioni  della
     legge regionale n. 19/2020 a quelle del decreto legislativo  n.
     152/2006 (cd. Codice dell'ambiente).
     L'articolo 6 introduce una serie di modifiche  all'articolo  30
     della legge regionale, espressamente ricolto  a  individuare  i
     contenuti  del  piano  particolareggiato  attuativo  (PPA).  In
     questo caso, le modifiche si sono rese necessarie per dissipare
     alcuni dubbi interpretativi rappresentati da diversi Comuni, in
     generale, circa l'applicazione  del  medesimo  articolo  30  in
     assenza dei PUG. Inoltre, è stato ritenuto necessario  chiarire
     le disposizioni in materia  di  convenzione  stipulata  tra  il
     privato ed il Comune. Ulteriori modifiche sono,  poi,  volte  a
     eliminare una disparità di trattamento nella fascia  dei  piani
     particolareggiati  tra  10.000  e  5.000  metri  quadrati,  per
     evitare che  per  piani  particolareggiati  di  estensione  tra
     10.000  e  5.000   mq   vengano   applicati   parametri   molto
     penalizzanti rispetto  all'effettiva  estensione  dell'area  da
     sottoporre a piano attuativo. Infine,  vengono  uniformati  gli
     elaborati che è necessario presentare  per  l'approvazione  dei
     PPA, a prescindere che si tratti di iniziativa privata, di  PPA
     di iniziativa pubblica o mista. Da ultimo, per evitare problemi
     e incertezze procedurali viene eliminato il riferimento a piani
     (quali, i piani di zona per l'edilizia economica, i  piani  per
     insediamenti produttivi, i programmi costruttivi,  i  programmi
     integrati di intervento, i piani  di  recupero  del  patrimonio
     edilizio e i programmi di recupero urbani) già regolamentati da
     altre leggi in vigore.
     Il successivo articolo 7 interviene, invece,  sul  procedimento
     di formazione dei PPA (attualmente  disciplinato  dall'articolo
     31 della legge regionale n. 19/2020). Anche in questo  caso  si
     intende dissipare dubbi interpretativi in merito alla procedura
     di formazione dei piani  particolareggiati  attuativi  conformi
     allo strumento  urbanistico  generale  vigente.  Anzitutto,  si
     specifica  che  i  piani  particolareggiati   attuativi   (PPA)
     riguardano sia il Piano  urbanistico  generale  (PUG)  sia  gli
     strumenti urbanistici generali vigenti nei comuni. Inoltre,  si
     apportano alcune modifiche volte a semplifi-care  la  procedura
     di  pubblicazione  e  di  deposito  dei  PPA,  nonché  la  loro
     approvazione. Infine, si chiarisce che l'approvazione dei  PPA,
     conformi allo strumento  urbanistico  generale  vigente,  è  di
     competenza  della  Giunta  comunale.  E  che  il  rilascio  del
     permesso di costruire, regolato dalle disposizioni della  legge
     regionale 10 agosto 2016, n. 16, è rilasciato dal  responsabile
     dell'ufficio tecnico del Comune e non dall'organo che  delibera
     l'approvazione dei PPA  (a  questo  chiarimento  è  finalizzata
     l'abrogazione  del  del  comma  11  della  legge  regionale  n.
     19/2020, prevista al comma 10 dell'articolo 7  del  disegno  di
     legge).
     Le novelle all'articolo 33 della legge regionale n.  19/2020  -
     apportate  dall'articolo  8  -  sono  volte  a  incentivare  le
     iniziative  finalizzate  alla  rigenerazione  urbana   e   alla
     riqualificazione dell'ambiente degradato e, contestualmente,  a
     introdurre la possibilità per le  amministrazioni  comunali  di
     prevedere incrementi volumetrici, nel  PUG,  a  condizione  che
     vengano realizzati almeno due degli obiettivi di  rigenerazione
     urbana indicati nel medesimo articolo 33.
     Con l'articolo 9 vengono inseriti due nuovi articoli: il primo,
     volto a contrastare il degrado edilizio e contenere il  consumo
     del suolo. A questo fine, si prevede che la  Regione  favorisca
     interventi  di  riqualificazione  urbana  e   periurbana,   che
     prevedono  la  demolizione  parziale  o  integrale   di   opere
     incongrue  o  di  elementi  di  degrado  nonché  di   manufatti
     ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica  con  il
     ripristino del suolo. Il secondo, nell'ambito delle  iniziative
     finalizzate al consumo di suolo tendente a zero,  incentiva  le
     iniziative  finalizzate  alla  riqualificazione   dell'ambiente
     degradato, ponendo una serie di condizioni.
     Con l'articolo 10 si specifica - laddove  l'articolo  35  della
     legge regionale n. 19/2020 prevede che il  PUG  ai  fini  della
     realizzazione di infrastrutture e attrezzature pubbliche  possa
     prevedere forme dirette di cessione di diritti edificatori  tra
     ambiti non contigui - che negli  stessi  PUG  vengano  previste
     aree dove allocare i diritti edificatori dei proprietari  delle
     aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrologici e  sismici.
     conservazione di prodotti  agricoli,  come  i  silos.  Inoltre,
     nella considerazione che si  tratta  di  impianti  o  manufatti
     edilizi che, per la loro specifica destinazione finalizzata  ad
     attività agricole, potrebbero  non  rientrare  nei  limiti  dei
     parametri edilizi previsti dal piano urbanistico  comunale,  si
     propone di specificare  che  le  disposizioni  che  pongono  le
     condizioni da rispettare per  la  realizzazione  dei  manufatti
     prevalgono  sulle  disposizioni   delle   Norme   tecniche   di
     attuazione degli strumenti urbanistici generali.
     Il  successivo  articolo  12  introduce  un   nuovo   articolo,
     rubricato Ampliamento di  edifici  esistenti  ad  auso  diverso
     dall'abitazione,  considerato  necessario  per   garantire   il
     mantenimento e la  sostenibilità  economica  di  molte  imprese
     operanti  nella  Regione,  che  nel  corso  del   tempo   hanno
     localizzato le loro attività produttive in aree  extra  urbane,
     destinate a verde agricolo o a verde agricolo agevolato, e  che
     hanno l'esigenza di ampliare le  proprie  attività  nell'ambito
     delle rispettive aree di pertinenza, anche per poter competere
     a livello nazionale e  internazionale.  L'articolo  13  prevede
     l'inserimento  -  all'interno  dell'articolo  41  della   legge
     regionale n. 19/2020, rubricato Standard urbanistici -  di  una
     norma finalizzata a prevedere che, nell'ambito della formazione
     dei  piani  urbanistici  generali,  i  comuni  prevedano  aree
     destinate  alla  produzione  di  energia  elettrica  da   fonti
     rinnovabili per soddisfare il loro fabbisogno energetico.
     L'articolo 14 modifica l'articolo 46 bis della legge  regionale
     n. 19/2020, specificando che tra le opere pubbliche  dichiarate
     di preminente interesse pubblico, perciò escluse dal vincolo di
     demolizione se ricadenti nella fascia dei centocinquanta  metri
     dalla battigia, rientrano anche i beni trasferiti al patrimonio
     indisponibile di Comuni, Liberi consorzi, Città metropolitane e
     Regione, per finalità istituzionali, dall'Agenzia nazionale per
     l'amministrazione e la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
     confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).
     Con l'articolo 15 si intende porre rimedio alla  difficoltà  di
     esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 48 della
     legge regionale n.  19/2020.  Tenuto  conto  della  carenza  di
     personale  in  servizio  presso   il   Dipartimento   regionale
     dell'urbanistica, cui  è  attualmente  affidata  la  competenza
     relativa  a  tali  poteri  sostitutivi,  si  prevede   che   il
     Commissario ad  acta  possa  essere  scelto  tra  funzionari  o
     dirigenti, aventi professionalità tecnica in tale  materia,  in
     servizio  o  in  quiescenza,  presso  l'amministrazione   della
     Regione o delle Stato.
     Inoltre, con il medesimo articolo si  abroga  il  comma  3  del
     citato  articolo  48  della  legge  regionale  n.  19/2020.  La
     modifica si considera necessaria per semplificare la  procedura
     delle varianti agli strumenti urbanistici generali, avviate  ai
     fini dell'esecuzione del giudicato e delegate dal  giudice  del
     TAR o  del  CGA.  In  particolare,  l'abrogazione  consente  di
     uniformare la procedura di  formazione  e  approva-zione  delle
     varianti che riguardano  la  riclassificazione  urbanistica  di
     aree che, per la decadenza dei vincoli espropriativi, non hanno
     alcuna destinazione urbanistica,  alle  procedure  di  variante
     avviate ai sensi del comma 1 del medesimo  articolo  48,  ossia
     tramite nomina del Commissario ad acta. Alla medesima finalità,
     e in coordinamento con  la  stessa,  è  destinata  la  modifica
     apportata all'articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020,
     n. 19, e contenuta all'articolo 16 del disegno di legge. Chiude
     il Titolo primo del disegno di legge l'articolo 17 che, al fine
     di scongiura-re una situazione  di  stallo  o  una  dilatazione
     abnorme  dei  tempi   di   formazione   dei   nuovi   strumenti
     urbanistici, apporta due modifiche all'articolo 53 della  legge
     regionale n. 19/2020, il quale disciplina il regime transitorio
     della pianificazione urbanistica. Si prevede, pertanto,  che  i
     comuni che non hanno provveduto ad adottare il Piano regolatore
     generale alla data del 31 marzo 2024 avviino le  procedure  per
     la redazione del piano urbanistico generale (PUG). Inoltre,  si
     specifica che Città metropolitane, Liberi consorzi  comunali  e
     Comuni, singoli o associati possano procedere  all'approvazione
     dei  rispettivi  piani  urbanistico  territoriali  nelle   more
     dell'adozione del PTR.
     Nell'ambito del Titolo secondo,  gli  articoli  18  e  19  sono
     prevalentemente volti  a  recepire  nell'ordinamento  regionale
     modifiche nel frattempo introdotte a livello  nazionale.  Nello
     specifico, l'articolo  18  riproduce  l'articolo  6,  comma  1,
     lettere b bis) ed e sexies), del decreto del  Presidente  della
     Repubblica  n.  380/2001,  che  prevedono  rispettivamente  che
     possano  essere  eseguiti,  senza  alcun  titolo   abilitativo,
     interventi  di  realizzazione  e   installazione   di   vetrate
     panoramiche amovibili e totalmente  trasparenti  (cd.  VEPA)  e
     costruzione di vasche  di  raccolta  di  acque  meteoriche.  Si
     prevede, inoltre, la possibilità di provvedere, in attività  di
     edilizia libera, all'installazione di ripostigli per  attrezzi,
     non stabilmente infissi al suolo.
     Il medesimo  articolo  18  introduce  un  ulteriore  comma  che
     consente,  attraverso  la  sola  comunicazione  inizio   lavori
     asseverata riguardante opere interne senza aumento di cubatura,
     di intervenire nel caso di immobili per i quali sono già  stati
     avviati i procedimenti di condono edilizio secondo la normativa
     vigente L'articolo 19 riproduce  le  modifiche  intervenute  di
     recente sul decreto del Presidente della repubblica n. 380  del
     2001,   con   riguardo   alla   nozione   di    intervento   di
     ristrutturazione edilizia . Inoltre, per superare la  pronuncia
     di  illegittimità  costituzionale,  di  cui  alla  sentenza  n.
     147/2023  della  Corte  costituzionale  -  con  riguardo   agli
     interventi  di  trasformazione  urbanistica  ed  edilizia   del
     territorio subordinati a permesso  di  costruire,  tra  cui  il
     recupero volumetrico ai fini abitativi e per  il  conte-nimento
     del consumo di nuovo territorio dei sottotetti - si  ripristina
     la previsione ai sensi della quale la disposizione  si  intende
     riferita alle opere realizzate alla data di entrata  in  vigore
     della legge n. 16/2016.
     L'articolo 20 apporta una modifica alla disciplina  attualmente
     in  vigore  (articolo  10,  legge  regionale  n.  16/2016)  che
     individua le condizioni che costituiscono variazioni essenziali
     al progetto approvato, ancorando la nozione  di  interventi  di
     ristrutturazione edilizia a quella  prevista  dal  decreto  del
     Presidente  della  Repubblica  n.   380/2001.   L'articolo   21
     introduce  alcune  modifiche  all'articolo   12   della   legge
     regionale n. 16/2016, che disciplina  la  determinazione  delle
     variazioni essenziali,  finalizzate  a  individuare  a  seconda
     della diversa tipologia di costruzioni o manufatti i  parametri
     più  corretti.  Viene,  inoltre,   introdotta   una   specifica
     condizione,  da  considerare  variante   essenziale,   per   le
     variazioni che attengono agli interventi  produttivi  in  verde
     agricolo. Le modifiche apportate dall'articolo 22  del  disegno
     di legge all'articolo  14  della  legge  regionale  n.  16/2016
     intervengono sulla disciplina dell'accertamento di con-formità,
     necessario per ottenere il permesso in sanatoria, nel  caso  di
     interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in
     difformità  ad  esso,  ovvero  in   assenza   di   segnalazione
     certificata di inizio attività. La modifica di cui al  comma  2
     consente, fatti salvi  gli  effetti  penali  dell'illecito,  di
     ottenere il permesso e la  SCIA  in  sanatoria,  ai  soli  fini
     amministrativi, quando  l'intervento  realizzato  sia  conforme
     alla disciplina urbanistica  ed  edilizia  vigente  al  momento
     della presentazione della domanda.
     L'articolo  23  modifica  la  lettera  a),  del  primo   comma,
     dell'articolo 15 della legge regionale n. 78/1976, laddove sono
     dettate le prescrizioni ulteriori che, ai fini della formazione
     degli strumenti urbanistici generali  comunali,  devono  essere
     osservate, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone  A
     e  B.  Tra  queste,  si  prevede  che  le  costruzioni  debbono
     arretrarsi centocinquanta metri dalla battigia.  E  che,  entro
     detta fascia, sono consentite opere ed impianti destinati  alla
     diretta fruizione del mare, nonché  la  ristrutturazione  degli
     edifici esistenti senza alterazione dei volumi già rea-lizzati.
     Con la modifica si  specifica  che  la   ristrutturazione   sia
     intesa nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma  1,
     lettera d) del  decreto  del  Presidente  della  repubblica  n.
     380/2001, ai sensi del quale si intendono tali  gli  interventi
      rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi  mediante  un
     insieme  sistematico  di  opere  che  possono  portare  ad   un
     organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal  precedente.
     Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione  di
     alcuni elementi costitutivi dell'edificio,  l'eliminazione,  la
     modifica  e  l'inserimento  di  nuovi  elementi  ed  impian-ti.
     Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia  sono
     ricompresi   altresì   gli   interventi   di   demolizione    e
     ricostruzione  di  edifici  esistenti   con   diversi   sagoma,
     prospetti,  sedime  e  caratteristiche  planivolumetriche  e  e
     tipologiche, con le innovazioni  necessarie  per  l'adeguamento
     alla normativa antisismica, per l'applicazione della  normativa
     sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti  tecnologici
     e per l'efficientamento energetico […]
     L'articolo 24 apporta alcune modifiche  all'articolo  16  della
     legge  regionale  n.  78/1976,  in  parte  per   eliminare   il
     riferimento al Consiglio regionale dell'urbanista (C.R.U.), nel
     frattempo sostituito dal Comitato tecnico scientifico (C.T.S.).
     Inoltre, si ritiene utile specificare che la Soprintendenza per
     i beni culturali e ambientali si esprime  già  nell'ambito  del
     CTS, essendone componente.
     Con l'articolo 25 si ritiene necessario intervenire a  chiarire
     la  corretta  interpretazione  dell'articolo  18  della   legge
     regionale n. 78/1976 e dell'articolo 23 della  legge  regionale
     n. 37/1985,  in  materia  di  condonabilità  delle  costruzioni
     realizzate nella c.d. fascia di arretramento,  per  porre  fine
     alla situazione  di  incertezza  che  si  è  venuta  a  creare.
     L'articolo 26 modifica l'articolo 24 della legge  regionale  10
     agosto 1985, n. 37, nella parte in cui consente, per  le  opere
     eseguite senza  licenza,  concessione  o  autorizzazione  o  in
     difformità che ricadono nell'ambito delle riserve naturali, che
     ai fini della concessione o  autorizzazione  in  sanatoria,  il
     nulla osta venga rilasciato  dall'ente  gestore  della  riserva
     naturale,  in  quanto  ente  preposto  al  rilascio  di  pareri
     inerenti alla riserva naturale affidata in gestione,  piuttosto
     che dall'assessore regionale competente. Infine, l'articolo  27
     reca la norma finale di entrata in vigore.



                                   ---O---


                                   TITOLO I
                       Pianificazione urbanistica comunale


                                   Art. 1
      Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     1. All'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19  la
     parola  impedire  è sostituita dalla parola  contenere .

                                   Art. 2
      Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     1. Al comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale  13  agosto
     2020, n. 19 dopo la parola  insediate  sono aggiunte le  seguenti
      ,  nonché  al  fine  di  limitare  il  ricorso  alle   procedure
     espropriative .

                                   Art. 3
     Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     1. Al comma 5, dell'articolo 14, dopo la lettera f),  è  aggiunta
     la seguente:

      f bis) gestisce le procedure per l'approvazione degli  strumenti
     di pianificazione territoriale e urbanistici. .

                                    Art. 4
     Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     1. All'articolo 25 della legge regionale 13 agosto  2020,  n.  19
     sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 la parola  adozione  è  sostituita  dalla  seguente
      approvazione ;

     b) alla lettera r) del comma 3 dopo la parola  commerciale   sono
     inserite le seguenti  e di tipo turistico anche .

                                    Art. 5
       Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, 19

     1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge  regionale  13  agosto
     2020, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le  parole   e  lo  studio  archeologico,  redatto   sono
     aggiunte le seguenti  su scala locale ;

     b) dopo le parole   dalla  richiesta  da  parte  del  comune.   è
     aggiunto il seguente periodo  Il predetto studio archeologico può
     essere,  altresì,  redatto  da  professionista   di   comprovata
     esperienza. .

     2. Al comma 8 dell'articolo 26 della legge  regionale  13  agosto
     2020, n. 19, le parole  e per estratto nella  Gazzetta  ufficiale
     della Regione siciliana  sono soppresse.

     3. Il comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale n.  19/2020
     è sostituito dal seguente:

      11. Il progetto di PUG, con i relativi  elaborati  ed  allegati,
     compreso  il  rapporto  ambientale  e  la  relativa  sintesi  non
     tecnica, è messo a disposizione degli enti e  soggetti  convocati
     mediante pubblicazione nel sito web del comune e dell'Assessorato
     regionale del territorio e  dell'ambiente  almeno  quarantacinque
     giorni prima della data fissata per la conferenza.  Negli  stessi
     termini e con le  stesse  modalità  è  pubblicato  un  avviso  al
     pubblico di cui agli articoli 13,  comma  5,  e  14  del  decreto
     legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  Entro  45  giorni  dalla  sua
     pubblicazione chiunque può prendere visione della  documentazione
     e presentare proprie osserva-zioni in formato elettronico,  anche
     fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. .

     4. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge regionale n.  19/2020
     sono apportate le seguenti modificazioni: la parola  sessanta   è
     sostituita  dalla  seguente   novanta ;  la  parola   trenta    è
     sostituita dalla  seguente   quarantacinque ;  le  parole   entro
     quindici  sono sostituite dalle seguenti  entro trenta .

     5. Al comma 16 dell'articolo 26 della legge regionale n.  19/2020
     la   parola     sessanta     è    sostituita    dalla    seguente
      quarantacinque .

     6. Dopo il comma 17 dell'articolo 26  della  legge  regionale  n.
     19/2020 è aggiunto il seguente comma:

      17 bis. A seguito delle modifiche, che possano produrre  effetti
     sull'ambiente, intervenute nella Conferenza di pianificazione  di
     cui al comma  17,  il  responsabile  del  procedimento  provvede,
     previo    aggiornamento    del    rapporto    ambientale,    alla
     ri-pubblicazione del Piano  nel  rispetto  dell'articolo  14  del
     decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  e  successivamente  a
     convocare la Conferenza di pianificazione nell'ambito della quale
     acquisire un nuovo parere, ai sensi dell'articolo 15  del  citato
     decreto legislativo n. 152/2006,  prima  della  trasmissione  del
     Piano per l'approvazione da  parte  del  consiglio  comunale,  ai
     sensi del comma 18. .

     7. Al comma 18 dell'articolo 26 della legge regionale n.  19/2020
     dopo le parole  comma 17  sono inserite le seguenti  o  al  comma
     17 bis .

                                    Art. 6
     Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale  n.  19/2020
     sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le  parole   sulle
     quali  il  PUG   sono  inserite  le  seguenti   o  lo   strumento
     urbanistico generale ; le  parole   ,  previa  perimetrazione  da
     approvarsi da parte del consiglio comunale se  non  prevista  dal
     PUG  sono soppresse; le parole   di  cui  all'articolo  31   sono
     sostituite dalle seguenti  di cui all'articolo 26 .

     2. Al comma 3, alinea, dell'articolo 30 della legge regionale  n.
     19/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo la  parola
      comune,  sono inserite le seguenti  redatta sulla  base  di  una
     convenzione tipo approvata  dal  consiglio  comunale, ;  dopo  la
     parola  decadenza  sono aggiunte le seguenti  del PPA .

     3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale  n.  19/2020
     sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole  Ove  il
     PUG  sono  inserite  le  seguenti   o  lo  strumento  urbanistico
     generale ; dopo le parole  previste dal  PUG   sono  inserite  le
     seguenti  o dallo strumento urbanistico generale ; le parole   di
     iniziativa privata  sono soppresse.

     4. Al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale  n.  19/2020
     sono apportate le seguenti modificazioni: le parole   dalla  data
     di approvazione  sono sostituite dalle seguenti   dalla  data  di
     stipula della convenzione ;  dopo  le  parole   ulteriori  cinque
     anni  sono inserite le seguenti   ,  dal  responsabile  dell'area
     tecnica del Comune, ;  dopo  le  parole   vincolo  scaduto   sono
     inserite le seguenti  , se previste dallo strumento  urbanistico
     generale, .

     5. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale  n.  19/2020
     dopo le parole  zone  disciplinate  dal  PPA   sono  aggiunte  le
     seguenti  di iniziativa pubblica .

     6. Al comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale n.  19/2020,
     le parole  singoli  titoli  abilitativi   sono  sostituite  dalle
     seguenti  il rilascio dei singoli titoli abilitativi di cui  alla
     legge   regionale   10   agosto   2016,   n.16    e    successive
     modificazioni, .

     7. Al comma 10 dell'articolo 30 della legge regionale n.  19/2020
     le parole  , ferma restando la necessità di formalizzare apposita
     convenzione per la quale è esclusa  l'approvazione  in  consiglio
     comunale  sono soppresse.

     8. Al comma 11 dell'articolo 30 della legge regionale n.  19/2020
     sono apportate le seguenti  modificazioni:  le  parole   non  può
     essere inferiore a  sono sostituite dalle seguenti  , di norma, è
     fissata in ; le parole da  se per documentati motivi,  fino a  10
     mila  metri  quadrati   sono  sostituite  dalle   seguenti    per
     documentati motivi, è ammessa un'estensione inferiore a  10  mila
     metri quadrati fino a mille metri quadrati, in tal caso  le  aree
     da cedere al comune  saranno  calcolate  a  norma  di  legge,  in
     riferimento all'effettiva estensione del PPA .

     9. Al comma 13 dell'articolo 30 della legge regionale n.  19/2020
     le parole  e h)  sono sostituite dalle parole  , h) e m) .

     10. Al comma 14 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020
     sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le lettere a), b), d), e), f), e g) sono abrogate;

     b) alla lettera h) le parole  e della legge regionale  10  luglio
     2015, n. 13 e successive modificazioni  sono soppresse.

                                    Art. 7
     Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale  n.  19/2020
     sono  apportate  le  seguenti  modificazioni:  dopo   le   parole
      conformi al PUG  sono aggiunte le  seguenti   o  allo  strumento
     urbanistico generale vigente, ; dopo le parole  varianti al  PUG
     sono aggiunte le seguenti  o allo strumento urbanistico  generale
     vigente, .

     2. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale  n.  19/2020
     sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) all'alinea, dopo la parola  PUG  sono aggiunte le seguenti   o
     allo strumento urbanistico generale vigente, ;

     b) la lettera c) è abrogata;

     c) alla lettera  e),  dopo  la  parola   PUG   sono  aggiunte  le
     seguenti  o nello strumento urbanistico generale vigente .

     3. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale  n.  19/2020
     dopo la parola  PUG   sono  aggiunte  le  seguenti   o  strumenti
     urbanistici generali vigenti .

     4. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 è
     sostituito dal seguente:

      5. Il responsabile del procedimento, entro trenta  giorni  dalla
     consegna del progetto  definitivo  del  PPA,  di  iniziativa  sia
     pubblica,  sia  privata,  sia  mista,  conforme  al  PUG  o  allo
     strumento urbanistico  generale  vigente,  pubblica  l'avvio  del
     procedimento di formazione dei PPA, nonché il progetto di PPA con
     tutta la documentazione, mediante avviso sul sito  ufficiale  del
     comune. Nell'avviso è indicato il nome del responsabile unico del
     procedimento. .

     5. Al comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale  n.  19/2020
     sono apportate le seguenti modificazioni: al  primo  periodo,  le
     parole   entro  trenta  giorni  dalla   consegna   del   progetto
     definitivo del PPA,  sono sostituite dalle seguenti  dopo  almeno
     trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5, ; le  parole
      propone l'indizione, o avendone la competenza,  sono  soppresse;
     dopo le parole  indice  la  Conferenza  di  pianificazione   sono
     inserite le seguenti  prevista dall'articolo 10  ; le  parole  da
      Alla Conferenza possono altresì essere invitati  a  partecipare
     fino a  data fissata per la Conferenza  sono soppressi.

     6. Dopo il comma 6 dell'articolo  31  della  legge  regionale  n.
     19/2020 è inserito il seguente:

      6 bis. Alla Conferenza di pianificazione per la valutazione  dei
     PPA conformi al PUG o allo  strumento  urbanistico  vigente,  non
     partecipa   il   rappresentante   del   Dipar-timento   regionale
     dell'urbanistica. L'Autorità  competente  in  materia  ambientale
     par-tecipa, previa attivazione da parte  del  responsabile  unico
     del procedimento della  procedura  ex  articolo  12  del  decreto
     legislativo 3 aprile 2006, n.  152  e  successive  modificazioni,
     soltanto nel  caso  in  cui  lo  strumento  urbanistico  generale
     vigente non sia già dotato di autorizzazione  ambientale  VAS  ai
     sensi dell'articolo 15 del mede-simo decreto legislativo 3 aprile
     2006, n. 152 e successive modificazioni. .

     7. Il comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 è
     sostituito dal seguente:

      7.  Entro  dieci  giorni  dalla  chiusura   dei   lavori   della
     Conferenza, il responsabile unico del procedimento trasmette alla
     Giunta comunale, per l'approvazione, il pro-getto di PPA su cui è
     stato   raggiunto   l'accordo   di   pianificazione   ai    sensi
     dell'articolo 11. Qualora la Giunta comunale ometta o  non  è  in
     grado di approvare il PPA per mancanza di  numero  legale  o  per
     incompatibilità da parte di componenti della stessa,  può  essere
     nominato un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 48. .

     8. Al comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale  n.  19/2020
     sono   apportate   le   seguenti   modificazioni:    le    parole
      dall'adozione da parte del consiglio comunale   sono  sostituite
     dalle  seguenti   dall'approvazione   da   parte   della   giunta
     comunale, ; le parole  dell'avviso di adozione   sono  sostituite
     dalle seguenti  dell'avviso di approvazione ;  le  parole   e  su
     almeno un quotidiano a diffusione regionale  sono  soppresse;  le
     parole da  e  al  deposito  presso   fino  a   opposizioni   sono
     soppresse.

     9. Il comma 9 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 è
     sostituito dal seguente:

      9. Il  PPA  acquista  efficacia  dalla  data  di  stipula  della
     convenzione di cui all'articolo 30, comma 3. Il  PPA,  insieme  a
     tutta  la  documentazione  prodotta,  è  depositato   presso   il
     comune. .

     10. I commi 11 e 12 dell'articolo 31  della  legge  regionale  n.
     19/2020 sono abrogati.

                                    Art. 8
     Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     1. All'articolo 33 della legge regionale 13 agosto  2020,  n.  19
     sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera c),  comma  4,  le  parole   tra  gli  interventi
     previsti  dalla  lettera  b)  possono  annoverarsi  anche    sono
     soppresse;

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      4 bis. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4,  il
     PUG può prevedere incrementi volumetrici fino a un massimo del 30
     per cento del volume preesistente, realizzato con regolare titolo
     abilitativo, a condizione che vengano perseguiti almeno due degli
     obiettivi di cui al comma 3. .

                                   Art. 9
     Norme per il contenimento del degrado edilizio e del  consumo  di
              suolo e per favorire la riqualificazione urbana

     1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19
     sono inseriti i seguenti:

                                 Art. 33 bis
    Norma per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo

     1. La Regione, al fine  di  contrastare  il  degrado  edilizio  e
     contenere il consumo  del  suolo,  in  coerenza  con  i  principi
     sanciti  dalla  legislazione  europea  e   nazionale,   favorisce
     interventi di riqualificazione urbana e periurbana che  prevedono
     la demolizione parziale o  integrale  di  opere  incongrue  o  di
     elementi di degrado nonché  di  manufatti  ricadenti  in  aree  a
     pericolosità idraulica e geologica con il  ripristino  del  suolo
     naturale o seminaturale in qualsiasi area del territorio.

                                  Art. 33 ter
                 Norme per favorire la riqualificazione urbana

     1. Per favorire la riqualificazione  urbana,  in  tutte  le  zone
     urbanizzate edificate contenute all'interno dei  sistemi  urbani,
     identificate nelle zone A, B, C e D degli strumenti  urbanistici,
     come definite dal decreto ministeriale 2 aprile  1968,  n.  1444,
     nel  rispetto  degli  indici  (di  fabbricabilità   fondiaria   e
     territoriale, di copertura,  di  altezza  massima,  di  distanza)
     previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono consentite  le
     seguenti destinazioni d'uso:

     a) residenziali;

     b) turistico-ricettive;

     c) direzionali;

     d) commerciali;

     e)  produttive,  per  la   prestazione   di   servizi   (sociali,
     assistenziali, culturali, sanitari, sportivi,  ecc.)  compatibili
     con la residenza.

     2. La disposizione di cui al  comma  1  trova  applicazione  alle
     seguenti condizioni:

     a) la destinazione indicata  nello  strumento  urbanistico  dovrà
     essere mantenuta nella percentuale minima del 70 per cento;

     b) sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del comma  1
     le zone D costituenti aree di sviluppo industriale (ex  ASI),  le
     aree per insediamenti produttivi (aree ex P.I.P.), o  altre  aree
     produttive realizzate in forza di  leggi  specifiche  alle  quali
     rimangono soggette;

     c) il rispetto degli standard urbanistici, delle altre  normative
     di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina   dell'attività
     edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza,
     antincendio,    igienico-sanitarie,    di     quelle     relative
     all'efficienza  energetica,  di  quelle  relative   alla   tutela
     dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  nonché   delle   disposizioni
     contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui
     al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  successive
     modificazioni nonché del piano paesaggistico. .

                                   Art. 10
      Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     1. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge  regionale  13  agosto
     2020, n. 19 dopo le  parole   forma  diretta   sono  aggiunte  le
     seguenti  , prevedendo opportune aree  dove  allocare  i  diritti
     edificatori dei  proprietari  delle  aree  sottoposte  a  vincoli
     paesaggistici, idrologici e sismici .

                                    Art. 11
      Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge  regionale  13  agosto
     2020, n. 19 le parole  o trasformazione   sono  sostituite  dalle
     seguenti  , trasformazione e/o conservazione .

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo  37  della  legge  regionale  13
     agosto 2020, n. 19 è inserito il seguente:

      2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  prevalgono  sulle
     disposizioni delle norme tecniche di attuazione  degli  strumenti
     urbanistici generali. .

                                   Art. 12
          Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione

     1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19
     e successive modificazioni è inserito il seguente:

                                  Art. 37 bis
          Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione

     1.  Previa  autorizzazione  dell'amministrazione  comunale,   per
     opifici esistenti regolarmente autorizzati alla data dell'entrata
     in vigore della presente  legge,  possono  essere  concessi,  per
     singolo   permesso   di   costruire,   ampliamenti    strumentali
     all'attività produttiva esistente, nella misura  massima  del  20
     per cento della superficie coperta, da localizzare esclusivamente
     nelle aree di pertinenza dell'opificio industriale, nel  rispetto
     delle lettere b), c), e), f) del comma  2,  dell'articolo  37,  a
     condizione che siano adottati sistemi  che  utilizzino  fonti  di
     energie rinnovabili che favoriscono l'efficientemente  energetico
     dell'attività produttiva.

     2.  I  nuovi  interventi  in  ampliamento  sono  da  considerarsi
     estensione del manufatto principale, e possono essere  costituiti
     da  capannoni,  fabbricati  per  locali  destinati  al   processo
     produttivo vero e proprio, uffici, spogliatoi, mense, portinerie,
     impianti tecnici e  tutto  quanto  necessario  ad  assicurare  la
     continuità e lo sviluppo dci processo produttivo.

     3. L'altezza massima dei fabbricati in estensione  è  fissato  in
     metri 20,00, fatta eccezione  per  le  strutture  degli  impianti
     tecnologici e silos. .

                                   Art. 13
    Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     1. All'articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2020,  n.  19,
     dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      2  bis.  Nell'ambito  della  formazione  dei  piani  urbanistici
     generali, i comuni prevedono aree destinate  alla  produzione  di
     energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  per   soddisfare   il
     fabbisogno energetico  delle  strutture  di  loro  proprietà  e/o
     gestite dall'ente locale nel rispetto delle norme vigenti. .

                                   Art. 14
   Modifiche all'articolo 46-bis della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     1. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo  46  bis  della  legge
     regionale 13 agosto  2020,  n.  19,  dopo  le  parole   interesse
     pubblico  sono aggiunte  le  seguenti   ,  ivi  compresi  i  beni
     trasferiti, per finalità  istituzionali,  dall'Agenzia  nazionale
     per l'amministrazione e la destinazione dei  beni  sequestrati  e
     confiscati alla criminalità  organizzata  (ANBSC)  al  patrimonio
     indisponibile di Comuni, Liberi consorzi, Città  metropolitane  e
     Regione,  che  abbiano  dichiarato  l'esistenza   di   prevalenti
     interessi pubblici ostativi alla loro demolizione .

                                   Art. 15
    Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo  48  della  legge  regionale  13
     agosto 2020, n. 19 sono inseriti i seguenti:

      1 bis.  Il  commissario  ad  acta  è  scelto  fra  i  funzionari
     direttivi   dell'Assessorato   regionale   del    territorio    e
     dell'ambiente  o  tra  i  dirigenti  dell'amministrazione   della
     Regione o dello Stato, aventi comprovata professionalità  tecnica
     in  materia  urbanistica,  in  servizio  o  in  quiescenza.   Al
     commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre
     in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità  di
     carica e di responsabilità di cui all'articolo 24, comma  2  bis,
     della legge  regionale  3  dicembre  1991,  n.  44  e  successive
     modificazioni. La determinazione dell'indennità di  carica  e  di
     responsabilità da attribuire al commissario ad  acta  insediatosi
     presso gli enti locali è  stabilita  con  decreto  dell'Assessore
     regionale del territorio e dell'ambiente.

     1 ter. Gli oneri relativi ai commissari ad acta di cui al comma 1
     bis  sono  a  totale  carico  dei  bilanci  degli   enti   locali
     inadempienti. .

     2. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge  regionale  13  agosto
     2020, n. 19 è abrogato.

                                   Art. 16
    Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 52 della legge  regionale
     13 agosto 2020, n. 19, le parole  su ogni attività inerente  alla
     materia urbanistica ed edilizia delegata dal giudice  del  TAR  o
     del CGA nonché  sono soppresse.

                                   Art. 17
     Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo  53  della  legge  regionale  13
     agosto 2020, n. 19 è inserito il seguente:

      1 bis. I comuni che non hanno provveduto ad  adottare  il  Piano
     regolatore generale alla data del 31 marzo 2024  sono  tenuti  ad
     avviare le procedure  per  la  redazione  del  piano  urbanistico
     generale (PUG). .

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo  53  della  legge  regionale  13
     agosto 2020, n. 19 è aggiunto il seguente:

      3 bis. Nelle more dell'adozione del PTR le Città  metropolitane,
     i liberi Consorzi comunali  e  i  Comuni,  singoli  o  associati,
     possono   procedere   all'approvazione   dei   rispettivi   piani
     urbanistico - territoriali. .

                                  TITOLO II
                       Disposizioni in materia edilizia.
     Recepimento dell'articolo 28, comma 5 bis, della legge 27  aprile
     2022, n. 34 e dell'articolo 10 septies del decreto-legge 21 marzo
     2022, n. 21,  convertito  in  legge  20  maggio  2022,  n.  51  e
     snellimento  procedure  di  norme   in   materia   di   controllo
     dell'attività  urbanistico-edilizia,   riordino   urbanistico   e
     sanatoria delle opere abusive

                                   Art. 18
      Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

     1. Al comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale  10  agosto
     2016, n. 16 dopo la lettera af) sono aggiunte le seguenti:

      af bis) gli  interventi  di  realizzazione  e  installazione  di
     vetrate   panoramiche   amovibili   e   totalmente   trasparenti,
     cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a  funzioni  temporanee  di
     protezione  dagli   agenti   atmosferici,   miglioramento   delle
     prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni
     termiche, parziale impermeabilizzazione  dalle  acque  meteoriche
     dei  balconi  aggettanti  dal  corpo  dell'edificio  o  di  logge
     rientranti all'interno dell'edificio, purché  tali  elementi  non
     configurino spazi stabilmente chiusi con  conseguente  variazione
     di  volumi  e  di  superfici,  come  definiti   dal   regolamento
     edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare
     il mutamento della  destinazione  d'uso  dell'immobile  anche  da
     superficie accessoria a superficie utile. Tali  strutture  devono
     favorire una naturale microareazione che consenta la circolazione
     di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità
     dei   vani   interni   domestici    e    avere    caratteristiche
     tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al  minimo
     l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da  non  modificare  le
     preesistenti linee architettoniche;

     af ter) le  vasche  di  raccolta  di  acque  meteoriche  per  uso
     agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di  acqua  per
     ogni ettaro di terreno coltivato;

     af quater) installazione di ripostiglio per  attrezzi,  manufatto
     accessorio di superficie massima  di  metri  quadrati  50  e  non
     stabilmente infisso al suolo. .

     2. Dopo il comma 3, dell'articolo 3,  della  legge  regionale  10
     agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente:

      3 bis. La comunicazione  inizio  lavori  asseverata  riguardante
     opere interne senza aumento di  cubatura  può  essere  effettuata
     anche per gli immobili per i  quali  sono  già  stati  avviati  i
     procedimenti di condono edilizio secondo la normativa vigente. .

                                   Art. 19
    Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

     1. Al comma 1, dell'articolo 5, della legge regionale  10  agosto
     2016, n. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) alla  lettera  c),  alla  fine,  dopo  le  parole   n.  42  e
     successive modificazioni  sono aggiunte le seguenti  e,  inoltre,
     gli interventi di ristrutturazione  edilizia  che  comportino  la
     demolizione e ricostruzione di edifici situati in  aree  tutelate
     ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,  lettere  c)  e  d),  e
     dell'articolo 142 del codice di cui  al  decreto  legislativo  22
     gennaio 2004, n. 42, o  il  ripristino  di  edifici,  crollati  o
     demoli-ti, situati nelle medesime aree, in entrambi  i  casi  ove
     siano previste modifiche della  sagoma  o  dei  prospetti  o  del
     sedime o delle caratteristiche  planivolumetriche  e  tipologiche
     dell'edificio preesistente oppure siano  previsti  incrementi  di
     volumetria;

     b) alla lettera d), punto 1, le parole  esistenti alla  data  del
     31 dicembre 2023  sono sostituite dalle seguenti  esistenti  alla
     data di entrata in vigore della presente legge .

                                   Art. 20
    Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

     1. La lettera a), del  comma  6,  dell'articolo  10  della  legge
     regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituita dalla seguente:

      a)  gli  interventi  di   ristrutturazione   edilizia   di   cui
     all'articolo 5, comma 1, lettera c); .

                                   Art. 21
     Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

     1. All'articolo 12 della legge regionale 10 agosto  2016,  n.  16
     sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera d), del comma  1,  le  parole   alla  fine   sono
     soppresse;

     b) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

      f bis. Un aumento della superficie coperta superiore  al  5  per
     cento per gli insediamenti produttivi in verde  agricolo  di  cui
     all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020,  n.  19.  È
     fatto salvo il rispetto del rapporto di copertura massimo pari  a
     1/10 della superficie del lotto. ;

     c) al comma 4 le parole  si applicano ai volumi principali  e  ai
     corpi accessori e volumi tecnici che sono valutati  ai  fini  del
     calcolo  delle  cubature   sono  sostituite  dalle  seguenti   si
     applicano  ai  volumi  principali  e  non  ai  corpi   accessori,
     serbatoi, impianti,  volumi  tecnici  e  macchinari  o  manufatti
     inerenti all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n.
     19, i cui volumi  geometrici  non  concorrono  al  calcolo  delle
     cubature intese come indice di fabbricabilità ;

     d) al comma 6 dopo le parole  titolo  edilizio.   è  aggiunto  il
     seguente  periodo   Nel  caso  di  titoli  abilitativi   inerenti
     all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto  2020,  n.  19  e
     successive  modificazioni,  il   riferimento   a   dimensioni   e
     consistenza  minori  è  relativo  esclusivamente   ai   parametri
     urbanistici  elencati  nel  medesimo  articolo  37  della   legge
     regionale n.19/2020. .

                                    Art. 22
     Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

     1. All'articolo 14 della legge regionale 10 agosto  2016,  n.  16
     sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole  se l'intervento risulti  conforme  alla
     disciplina urbanistica  ed  edilizia  vigente  al  momento  della
     presentazione della domanda  sono sostituite dalle  seguenti   se
     l'intervento risulti  conforme  alla  disciplina  urbanistica  ed
     edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso,
     sia al momento della presentazione della domanda ;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      1 bis. Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso
     e la SCIA in sanatoria possono essere altresì ottenuti,  ai  soli
     fini amministrativi, qualora l'intervento risulti  conforme  alla
     disciplina urbanistica  ed  edilizia  vigente  al  momento  della
     presentazione della domanda. .

                                   Art. 23
    Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78

     1. Alla lettera a), primo comma,  dell'articolo  15  della  legge
     regionale 12 giugno 1976, n. 78, dopo le  parole   degli  edifici
     esistenti  sono  inserite  le  seguenti   ,  nei  limiti  di  cui
     all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto  del  Presidente
     della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recepito dall'articolo 1,
     della  legge  regionale  10  agosto  2016,  n.  16  e  successive
     modificazioni, .

                                   Art. 24
    Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78

     1. Al secondo comma, dell'articolo 16, della legge  regionale  12
     giugno  1976,  n.  78   le   parole   da    Consiglio   regionale
     dell'urbanistica  a  richiesta  sono  sostituite  dalle  seguenti
      Comitato  Tecnico  Scientifico  dell'urbanistica  (CTS)   previa
     acquisizione del parere della  competente  Soprintendenza  per  i
     beni culturali e ambientali territorialmente competente,  che  si
     esprime in qualità di componente del CTS nella medesima sede .

                                    Art. 25
     Corretta interpretazione dell'articolo 18 della  legge  regionale
     12 giugno 1976, n. 78 e dell'articolo 23 della legge regionale 10
                               agosto 1985, n. 37

     1. L'articolo 18, primo comma, della legge  regionale  12  giugno
     1976 n. 78 si interpreta nel  senso  che  nei  comuni  dotati  di
     strumenti urbanistici generali, compresi i regolamenti edilizi ed
     annessi  programmi  di  fabbricazione,  già  approvati  in   data
     anteriore al 12/06/1976, data di entrata in vigore  della  citata
     legge, nelle zone omogenee A, B, C, D, F ed  E,  ove  i  suddetti
     strumenti prevedono  un'attività  edificatoria,  non  si  applica
     l'articolo  15,  primo  comma,  lett.  a)  della  medesima  legge
     regionale n. 78/1976.

     2. L'articolo 23, decimo comma, della legge regionale  10  agosto
     1985, n. 37 si interpreta nel senso che il divieto di condono per
     le costruzioni realizzate dopo  il  31/12/1976  nella  fascia  di
     arretramento di cui all'articolo 15, comma 1,  lettera  a)  della
     legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 non si  applica  alle  zone
     omogenee in cui ai sensi dell'articolo 18, comma 1,  della  legge
     regionale n. 78/1976 è esclusa  l'applicazione  della  previsione
     del del citato articolo 15, comma 1, lettera  a),  se  realizzate
     entro il 1° ottobre 1983.

                                   Art. 26
     Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 10  agosto  1985,
     n. 37 recante  Nuove norme in materia di controllo  dell'attività
     urbanistico-edilizia,  riordino  urbanistico  e  sanatoria  delle
                                opere abusive

     1. Al secondo comma, dell'articolo 24, della legge  regionale  10
     agosto 1985, n. 37 le parole da  dall'Assessore regionale  a   n.
     98  sono sostituite  dalle  seguenti   dagli  Enti,  Associazioni
     private o Università cui sono affidate in gestione .

                                   Art. 27
                                 Norma finale

     1. La presente legge sarà  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale
     della Regione siciliana.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarla  e  di  farla
     osservare come legge della Regione.



     LAVORI PREPARATORI

     Disegno di legge n. 499 -  Disposizioni in materia di urbanistica
     ed edilizia .

     Iniziativa governativa: presentato dal Presidente  della  Regione
     (Schifani) su proposta dell'Assessore regionale per il territorio
     e l'ambiente (Pagana) il 10 maggio 2023.

     Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV)
     il 23 maggio 2023.

     Esaminato dalla Commissione nelle sedute  n.  30  del  13  giugno
     2023, n. 36 del 11 luglio 2023, n. 43 del 1 agosto  2023,  n.  44
     del 8 agosto 2023, n. 45 del 5  settembre  2023,  n.  47  del  12
     settembre 2023, n. 48  del  13  settembre  2023,  n.  50  del  20
     settembre 2023, n. 52 del 3 ottobre 2023, n. 55  del  24  ottobre
     2023, n. 56 del 25 ottobre 2023, n. 60 del 22 novembre  2023,  n.
     67 del 16 gennaio 2024, n. 68 del 16 gennaio 2024 e n. 69 del  16
     gennaio 2024.

     Esitato per l'Aula nella seduta n. 69 del 16 gennaio 2024.

     Relatore: on. Giuseppe Carta.

     Discusso dall'Assemblea nella seduta n.…del

     Approvato dall'Assemblea nella seduta n.…del