Disegno di Legge n. 499 del 10-05-2023 Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia.

Titolo

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia.

Iter

Attuale
10 lug 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 95 0400 Commissione QUARTA

Storico
23 mag 2023 Assegnato per esame Commissione QUARTA
13 giu 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 30 0400 Commissione QUARTA
11 lug 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 36 0400 Commissione QUARTA
01 ago 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 43 0400 Commissione QUARTA
08 ago 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 44 0400 Commissione QUARTA
05 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 45 0400 Commissione QUARTA
12 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 47 0400 Commissione QUARTA
13 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 48 0400 Commissione QUARTA
20 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 50 0400 Commissione QUARTA
03 ott 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 52 0400 Commissione QUARTA
24 ott 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 55 0400 Commissione QUARTA
25 ott 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 56 0400 Commissione QUARTA
22 nov 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 60 0400 Commissione QUARTA
16 gen 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 67 0400 Commissione QUARTA
16 gen 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 68 0400 Commissione QUARTA
16 gen 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 69 0400 Commissione QUARTA
16 gen 2024 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 69 0400 Commissione QUARTA
11 giu 2024 Rinviato Commissione IV Seduta n. 115 AULA
25 giu 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 92 0400 Commissione QUARTA
09 lug 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 94 0400 Commissione QUARTA
10 lug 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 95 0400 Commissione QUARTA

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  • Cronologia Testi
                          ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

                                                          (n. 499/A)


                    DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (*)

               Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia

                                   ----O----

                  RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA
      AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA': Lavori pubblici, assetto del
     territorio,  ambiente,  beni  ambientali,  parchi   e   riserve
     naturali,   foreste,   comunicazioni,   mobilità,    trasporti,
     infrastrutture, porti ed aeroporti civili

                            Composta dai deputati:

     Carta   Giuseppe   presidente   e   relatore,    Marano    Jose
     vicepresidente, Grasso Bernardette Felice vicepresidente, Spada
     Tiziano  Fabio  segretario,  Assenza  Giorgio,  Auteri   Carlo,
     Dipasquale Emanuele,  Ciminnisi  Cristina,  Figuccia  Vincenzo,
     Lombardo Giuseppe, Marchetta Serafina, Varrica Adriano, Zitelli
     Giuseppe.

                         Presentata il 16 gennaio 2024

     Onorevoli colleghi,

     il disegno di  legge  all'esame  dell'Aula,  Disposizioni  in
     materia di urbanista ed edilizia, è suddiviso in due  Titoli:
     il primo, perlopiù, dedicato alla pianificazione urbanistica.
     Il  secondo,  volto  a  modificare  disposizioni  in  materia
     edilizia,   in   alcuni   casi,   necessarie   per   recepire
     nell'ordinamento regionale modifiche normative intervenute  a
     livello nazionale; in altri, per intervenire sulla disciplina
     in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia  e
     della sanatoria delle opere abusive.
     In sede di istruttoria legislativa, a seguito di un ciclo  di
     audizioni nel corso del quale sono state ascoltati gli ordini
     professionali, le  associazioni  rappresentative  degli  enti
     locali e  le  parti  sociali,  sono  state  apportate  alcune
     modifiche,  che  hanno  ampliato  sensibilmente  l'articolato
     originario del disegno di legge.
     Gli articoli che  compongono  il  Titolo  primo  intervengono
     tutti sulla legge  regionale  13  agosto  2020,  n.  19,  che
     disciplina per la Regione siciliana la  materia  del  governo
     del territorio, modificandola o integrandola.
     I primi quattro articoli del disegno  di  legge  intervengono
     con novelle abbastanza  puntuali  sulla  legge  regionale  n.
     19/2020. In particolare, la novella introdotta  dall'articolo
     1 è volta ad apportare una modifica  a  uno  dei  principi  e
     delle finalità della legge stessa, sostituendo  la  locuzione
      impedire in via di principio l'ulteriore consumo  di  suolo
     con  contenere in via di  principio  l'ulteriore  consumo  di
     suolo .
     La modifica introdotto dall'articolo 2 del disegno  di  legge
     ha come obiettivo quello di specificare che tra  le  finalità
     che rientrano nei principi di perequazione  e  compensazione,
     cui devono essere  improntate  le  previsioni  contenute  nei
     piani degli enti locali e della Regione, vi è anche quella di
     limitare il ricorso a procedure espropriative.  L'articolo  3
     chiarisce che il  sistema  informativo  territoriale  (SITR),
     oltre ai compiti già ad esso assegnati, si  occupa  anche  di
     gestire le procedure per l'approvazione  degli  strumenti  di
     pianificazione territoriale e urbanistici. Infine, l'articolo
     4 interviene sull'articolo 25 della legge  regionale,  da  un
     canto,  per  chiarire  che  è  fatto  obbligo  ai  comuni  di
     approvare (e non più di adottare)  il  PUG;  dall'altro,  per
     specificare  che   il   PUG   stabilisce   le   modalità   di
     localizzazione  nel  territorio   comunale   delle   attività
     produttive,  con  particolare  riguardo  non  soltanto   alle
     attività di tipo commerciale, ma anche turistico.
     Un  piccolo  blocco  di  articoli   successivi   è,   invece,
     finalizzato a  porre  rimedio  ad  una  serie  di  incertezze
     interpretative sorte con l'entrata in vigore della  legge  n.
     19/2020. Le problematiche interpretative o  applicative  che,
     nel corso dei circa quattro anni di vigenza  della  normativa
     regionale,  sono  state   riscontrate   richiedono   che   il
     legislatore   regionale   intervenga,   in   particolare,   a
     semplificare  e  chiarire  talune  procedure  che   attengono
     all'approvazione degli strumenti urbanistici generali,  delle
     loro  varianti  e  dei  piani  particolareggiati   attuativi,
     disciplinati agli articoli 26, 30 e 31 della legge  regionale
     citata.
     Nello specifico, l'articolo 5 del disegno  di  legge  novella
     l'articolo  26  della  legge  regionale   n.   19/2020,   che
     disciplina il procedimento di formazione e  approvazione  del
     Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle relative varianti.
     L'obiettivo è, anzitutto, quello di semplificare la procedura
     di formazione del PUG, anzitutto escludendo che il  documento
     preliminare adottato dal Consiglio comunale venga  pubblicato
     nella Gazzetta ufficiale della Regione  siciliana,  ritenendo
     che la pubblicità dello stesso dia sufficientemente garantita
     attraverso  la  pubblicazione  sui  siti  web  del  Comune  e
     dell'Assessorato regionale del  territorio  e  dell'ambiente.
     Inoltre, vengono modificati alcuni termini,  sia  per  quanto
     riguarda la tempistica della consultazione, sia  al  fine  di
     prevedere  l'espressione  del  parere   motivato   da   parte
     dell'autorità  ambientale,  a  conclusione  della   fase   di
     consultazione. In questo  caso  le  modifiche  sono  motivate
     dalla necessità di coordinare e  uniformare  le  disposizioni
     della  legge  regionale  n.  19/2020  a  quelle  del  decreto
     legislativo n. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente).
     L'articolo 6 introduce una serie di modifiche all'articolo 30
     della legge regionale, espressamente ricolto a individuare  i
     contenuti del piano  particolareggiato  attuativo  (PPA).  In
     questo  caso,  le  modifiche  si  sono  rese  necessarie  per
     dissipare  alcuni  dubbi  interpretativi   rappresentati   da
     diversi  Comuni,  in  generale,  circa   l'applicazione   del
     medesimo articolo 30 in assenza dei  PUG.  Inoltre,  è  stato
     ritenuto necessario chiarire le disposizioni  in  materia  di
     convenzione stipulata tra il privato ed il Comune.  Ulteriori
     modifiche sono, poi,  volte  a  eliminare  una  disparità  di
     trattamento nella  fascia  dei  piani  particolareggiati  tra
     10.000 e 5.000 metri quadrati,  per  evitare  che  per  piani
     particolareggiati di estensione tra 10.000 e 5.000 mq vengano
     applicati parametri molto penalizzanti rispetto all'effettiva
     estensione dell'area da sottoporre a piano attuativo.
     Infine, vengono uniformati gli  elaborati  che  è  necessario
     presentare per l'approvazione dei PPA, a prescindere  che  si
     tratti di iniziativa privata, di PPA di iniziativa pubblica o
     mista.  Da  ultimo,  per  evitare   problemi   e   incertezze
     procedurali viene eliminato il riferimento a piani (quali,  i
     piani  di  zona  per  l'edilizia  economica,  i   piani   per
     insediamenti produttivi, i programmi costruttivi, i programmi
     integrati di intervento, i piani di recupero  del  patrimonio
     edilizio e i programmi di recupero urbani) già  regolamentati
     da altre leggi in vigore.
     Il successivo articolo 7 interviene, invece, sul procedimento
     di formazione dei PPA (attualmente disciplinato dall'articolo
     31 della legge regionale n. 19/2020). Anche in questo caso si
     intende  dissipare  dubbi  interpretativi  in   merito   alla
     procedura di formazione dei piani particolareggiati attuativi
     conformi  allo  strumento   urbanistico   generale   vigente.
     Anzitutto,  si  specifica  che  i   piani   particolareggiati
     attuativi (PPA) riguardano sia il Piano urbanistico  generale
     (PUG) sia gli  strumenti  urbanistici  generali  vigenti  nei
     comuni.  Inoltre,  si  apportano  alcune  modifiche  volte  a
     semplificare la procedura di pubblicazione  e di deposito dei
     PPA, nonché la loro approvazione. Infine,  si  chiarisce  che
     l'approvazione dei PPA, conformi allo  strumento  urbanistico
     generale vigente, è di competenza della  Giunta  comunale.  E
     che il rilascio del permesso  di  costruire,  regolato  dalle
     disposizioni della legge regionale 10 agosto 2016, n.  16,  è
     rilasciato dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune e
     non dall'organo che delibera l'approvazione dei PPA (a questo
     chiarimento è finalizzata l'abrogazione del  comma  11  della
     legge  regionale   n.   19/2020,   prevista   al   comma   10
     dell'articolo 7 del disegno di legge).
     Le novelle all'articolo 33 della legge regionale n. 19/2020 -
     apportate dall'articolo 8  -  sono  volte  a  incentivare  le
     iniziative  finalizzate  alla  rigenerazione  urbana  e  alla
     riqualificazione dell'ambiente degradato e,  contestualmente,
     a introdurre la possibilità per le  amministrazioni  comunali
     di prevedere incrementi volumetrici, nel  PUG,  a  condizione
     che  vengano  realizzati  almeno  due  degli   obiettivi   di
     rigenerazione urbana indicati nel medesimo articolo 33.
     Con l'articolo 9 vengono  inseriti  due  nuovi  articoli:  il
     primo, volto a contrastare il degrado edilizio e contenere il
     consumo del suolo. A questo fine, si prevede che  la  Regione
     favorisca interventi di riqualificazione urbana e periurbana,
     che prevedono la demolizione parziale o  integrale  di  opere
     incongrue o  di  elementi  di  degrado  nonché  di  manufatti
     ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica con il
     ripristino  del  suolo.   Il   secondo,   nell'ambito   delle
     iniziative finalizzate al consumo di suolo tendente  a  zero,
     incentiva le  iniziative  finalizzate  alla  riqualificazione
     dell'ambiente degradato, ponendo una serie di condizioni.
     Con l'articolo 10 si specifica - laddove l'articolo 35  della
     legge regionale n. 19/2020 prevede che il PUG ai  fini  della
     realizzazione  di  infrastrutture  e  attrezzature  pubbliche
     possa  prevedere  forme  dirette  di  cessione   di   diritti
     edificatori tra ambiti non contigui - che  negli  stessi  PUG
     vengano previste aree dove allocare  i  diritti  edi-ficatori
     dei   proprietari   delle   aree   sottoposte    a    vincoli
     paesaggistici, idrologici e sismici.
     L'articolo 11 apporta alcune modifiche  all'articolo  37,  al
     fine di chiarire  talune  questioni  sollevate  dagli  Uffici
     tecnici comunali in  merito  alla  possibilità  di  ammettere
     nelle  aree  destinate  a  verde  agricolo  anche   manufatti
     destinati alla conservazione di  prodotti  agricoli,  come  i
     silos.
     Inoltre, nella considerazione che si  tratta  di  impianti  o
     manufatti edilizi che, per  la  loro  specifica  destinazione
     finalizzata ad attività agricole,  potrebbero  non  rientrare
     nei  limiti  dei  parametri  edilizi   previsti   dal   piano
     urbanistico  comunale,  si  propone  di  specificare  che  le
     disposizioni che pongono le condizioni da rispettare  per  la
     realizzazione dei  manufatti  prevalgono  sulle  disposizioni
     delle  Norme   tecniche   di   attuazione   degli   strumenti
     urbanistici generali.
     Il  successivo  articolo  12  introduce  un  nuovo  articolo,
     rubricato 'Ampliamento di edifici esistenti  ad  uso  diverso
     dall'abitazione', considerato  necessario  per  garantire  il
     mantenimento e la sostenibilità economica  di  molte  imprese
     operanti  nella  Regione,  che  nel  corso  del  tempo  hanno
     localizzato le loro attività produttive in aree extra urbane,
     destinate a verde agricolo o a verde  agricolo  agevolato,  e
     che  hanno  l'esigenza  di  ampliare  le   proprie   attività
     nell'ambito delle rispettive aree di  pertinenza,  anche  per
     poter competere a livello nazionale e internazionale.
     L'articolo   13   prevede   l'inserimento    -    all'interno
     dell'articolo 41 della legge regionale n. 19/2020,  rubricato
     Standard urbanistici - di una norma finalizzata  a  prevedere
     che,  nell'ambito  della  formazione  dei  piani  urbanistici
     generali, i comuni prevedano aree destinate  alla  produzione
     di energia elettrica da fonti rinnovabili per  soddisfare  il
     loro fabbisogno energetico.
     L'articolo  14  modifica  l'articolo  46  bis   della   legge
     regionale n. 19/2020, specificando che tra le opere pubbliche
     dichiarate di preminente interesse pubblico,  perciò  escluse
     dal vincolo di demolizione  se  ricadenti  nella  fascia  dei
     centocinquanta metri dalla battigia, rientrano anche  i  beni
     trasferiti al  patrimonio  indisponibile  di  Comuni,  Liberi
     consorzi,  Città  metropolitane  e  Regione,   per   finalità
     istituzionali, dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
     la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla
     criminalità organizzata (ANBSC).
     Con l'articolo 15 si intende porre rimedio alla difficoltà di
     esercitare i poteri  sostitutivi  previsti  dall'articolo  48
     della legge regionale n. 19/2020. Tenuto conto della  carenza
     di personale in servizio  presso  il  Dipartimento  regionale
     dell'urbanistica, cui è attualmente  affidata  la  competenza
     relativa  a  tali  poteri  sostitutivi,  si  prevede  che  il
     Commissario ad acta possa  essere  scelto  tra  funzionari  o
     dirigenti, aventi professionalità tecnica in tale materia, in
     servizio o  in  quiescenza,  presso  l'amministrazione  della
     Regione o delle Stato.
     Inoltre, con il medesimo articolo si abroga il  comma  3  del
     citato articolo 48  della  legge  regionale  n.  19/2020.  La
     modifica  si  considera  necessaria   per   semplificare   la
     procedura delle varianti agli strumenti urbanistici generali,
     avviate ai fini dell'esecuzione del giudicato e delegate  dal
     giudice del TAR o  del  CGA.  In  particolare,  l'abrogazione
     consente  di  uniformare  la  procedura   di   formazione   e
     approvazione    delle    varianti    che    riguardano     la
     riclassificazione urbanistica di aree che, per  la  decadenza
     dei vincoli  espropriativi,  non  hanno  alcuna  destinazione
     urbanistica, alle procedure di variante avviate ai sensi  del
     comma 1 del medesimo articolo 48, ossia  tramite  nomina  del
     Commissario  ad  acta.   Alla   medesima   finalità,   e   in
     coordinamento  con  la  stessa,  è  destinata   la   modifica
     apportata all'articolo 52 della  legge  regionale  13  agosto
     2020, n. 19, e  contenuta  all'articolo  16  del  disegno  di
     legge.
     Chiude il Titolo primo del disegno  di  legge  l'articolo  17
     che, al fine di scongiurare una situazione di  stallo  o  una
     dilatazione  abnorme  dei  tempi  di  formazione  dei   nuovi
     strumenti urbanistici, apporta due modifiche all'articolo  53
     della legge regionale n.  19/2020,  il  quale  disciplina  il
     regime  transitorio  della  pianificazione  urbanistica.   Si
     prevede, pertanto, che i comuni che non hanno  provveduto  ad
     adottare il Piano regolatore generale alla data del 31  marzo
     2024  avviino  le  procedure  per  la  redazione  del   piano
     urbanistico generale (PUG). Inoltre, si specifica  che  Città
     metropolitane, Liberi consorzi comunali e Comuni,  singoli  o
     associati possano procedere all'approvazione  dei  rispettivi
     piani urbanistico territoriali nelle more  dell'adozione  del
     PTR.
     Nell'ambito del Titolo secondo, gli articoli  18  e  19  sono
     prevalentemente volti a recepire  nell'ordinamento  regionale
     modifiche nel frattempo introdotte a livello nazionale. Nello
     specifico, l'articolo 18 riproduce  l'articolo  6,  comma  1,
     lettere b bis) ed e sexies), del decreto del Presidente della
     Repubblica n. 380/2001,  che  prevedono  rispettivamente  che
     possano essere  eseguiti,  senza  alcun  titolo  abilitativo,
     interventi  di  realizzazione  e  installazione  di   vetrate
     panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cd.  VEPA)  e
     costruzione di vasche di raccolta  di  acque  meteoriche.  Si
     prevede, inoltre, la possibilità di provvedere,  in  attività
     di  edilizia  libera,  all'installazione  di  ripostigli  per
     attrezzi, non stabilmente infissi al suolo.
     Il medesimo articolo 18  introduce  un  ulteriore  comma  che
     consente, attraverso  la  sola  comunicazione  inizio  lavori
     asseverata  riguardante  opere  interne  senza   aumento   di
     cubatura, di intervenire nel caso di  immobili  per  i  quali
     sono già stati avviati i  procedimenti  di  condono  edilizio
     secondo la normativa vigente
     L'articolo 19 riproduce le modifiche intervenute  di  recente
     sul decreto del Presidente della repubblica n. 380 del  2001,
     con riguardo alla nozione di  intervento di  ristrutturazione
     edilizia .   Inoltre,   per   superare   la   pronuncia    di
     illegittimità  costituzionale,  di  cui  alla   sentenza   n.
     147/2023 della  Corte  costituzionale  -  con  riguardo  agli
     interventi di  trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  del
     territorio subordinati a permesso di costruire,  tra  cui  il
     recupero volumetrico ai fini abitativi e per il conte-nimento
     del  consumo  di  nuovo  territorio  dei  sottotetti   -   si
     ripristina la previsione ai sensi della quale la disposizione
     si intende  riferita  alle  opere  realizzate  alla  data  di
     entrata in vigore della legge n. 16/2016.
     L'articolo  20   apporta   una   modifica   alla   disciplina
     attualmente  in  vigore  (articolo  10,  legge  regionale  n.
     16/2016)  che  individua  le  condizioni  che   costituiscono
     variazioni essenziali al  progetto  approvato,  ancorando  la
     nozione di interventi di ristrutturazione edilizia  a  quella
     prevista dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
     380/2001.
     L'articolo 21  introduce  alcune  modifiche  all'articolo  12
     della  legge  regionale  n.  16/2016,   che   disciplina   la
     determinazione delle  variazioni  essenziali,  finalizzate  a
     individuare a seconda della diversa tipologia di  costruzioni
     o  manufatti  i  parametri  più  corretti.  Viene,   inoltre,
     introdotta una specifica condizione, da considerare  variante
     essenziale, per le variazioni che attengono  agli  interventi
     produttivi in verde agricolo.
     Le modifiche apportate dall'articolo 22 del disegno di  legge
     all'articolo 14 della legge regionale n. 16/2016 intervengono
     sulla disciplina dell'accertamento di conformità,  necessario
     per ottenere il permesso in sanatoria, nel caso di interventi
     realizzati  in  assenza  di  permesso  di  costruire   o   in
     difformità  ad  esso,  ovvero  in  assenza  di   segnalazione
     certificata di inizio attività. La modifica di cui al comma 2
     consente, fatti salvi gli effetti  penali  dell'illecito,  di
     ottenere il permesso e la SCIA in  sanatoria,  ai  soli  fini
     amministrativi, quando l'intervento realizzato  sia  conforme
     alla disciplina urbanistica ed edilizia  vigente  al  momento
     della presentazione della domanda.
     L'articolo 23  modifica  la  lettera  a),  del  primo  comma,
     dell'articolo 15 della legge regionale  n.  78/1976,  laddove
     sono dettate le prescrizioni ulteriori  che,  ai  fini  della
     formazione degli  strumenti  urbanistici  generali  comunali,
     devono  essere  osservate,  in  tutte  le  zone  omogenee  ad
     eccezione delle zone A e B. Tra queste,  si  prevede  che  le
     costruzioni debbono  arretrarsi  centocinquanta  metri  dalla
     battigia. E che, entro detta fascia, sono consentite opere ed
     impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la
     ristrutturazione degli edifici  esistenti  senza  alterazione
     dei volumi già realizzati. Con la modifica si  specifica  che
     la   ristrutturazione   sia  intesa  nei  limiti  di   quanto
     previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del
     Presidente della repubblica n. 380/2001, ai sensi  del  quale
     si intendono tali gli interventi 'rivolti a tra-sformare  gli
     organismi edilizi mediante un insieme  sistematico  di  opere
     che possono portare ad un organismo edilizio in  tutto  o  in
     parte diverso dal precedente.
     Tali interventi comprendono il ripristino o  la  sostituzione
     di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione,
     la modifica e l'inserimento di nuovi  elementi  ed  impianti.
     Nell'ambito degli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia
     sono ricompresi  altresì  gli  interventi  di  demolizione  e
     ricostruzione  di  edifici  esistenti  con  diversi   sagoma,
     prospetti,  sedime  e  caratteristiche  planivolumetriche   e
     tipologiche, con le innovazioni necessarie per  l'adeguamento
     alla  normativa   antisismica,   per   l'applicazione   della
     normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di  impianti
     tecnologici e per l'efficientamento energetico.
     L'articolo 24 apporta alcune modifiche all'articolo 16  della
     legge  regionale  n.  78/1976,  in  parte  per  eliminare  il
     riferimento al Consiglio regionale  dell'urbanista  (C.R.U.),
     nel frattempo sostituito  dal  Comitato  tecnico  scientifico
     (C.T.S.).  Inoltre,  si  ritiene  utile  specificare  che  la
     Soprintendenza per i beni culturali e ambientali  si  esprime
     già nell'ambito del CTS, essendone componente.
     Con  l'articolo  25  si  ritiene  necessario  intervenire   a
     chiarire la corretta interpretazione dell'articolo  18  della
     legge regionale n. 78/1976 e  dell'articolo  23  della  legge
     regionale n.  37/1985,  in  materia  di  condonabilità  delle
     costruzioni realizzate nella c.d. fascia di arretramento, per
     porre fine alla situazione di incertezza che si  è  venuta  a
     creare.
     L'articolo 26 modifica l'articolo 24 della legge regionale 10
     agosto 1985, n. 37, nella parte in cui consente, per le opere
     eseguite senza licenza, concessione  o  autorizzazione  o  in
     difformità che ricadono nell'ambito delle  riserve  naturali,
     che ai fini della concessione o autorizzazione in  sanatoria,
     il  nulla  osta  venga  rilasciato  dall'ente  gestore  della
     riserva naturale, in quanto  ente  preposto  al  rilascio  di
     pareri inerenti alla riserva naturale affidata  in  gestione,
     piuttosto che dall'assessore regionale competente.
     Infine, l'articolo 27 reca la  norma  finale  di  entrata  in
     vigore.

                                     ---O---

                                     TITOLO I
                        Pianificazione urbanistica comunale

                                      Art. 1
   Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                      Art. 2
        Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                     Art. 3
      Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                    Art. 4
      Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                   Art. 5
      Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                     Art. 6
    Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                    Art. 7
   Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                    Art. 8
   Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                   Art. 9
 Norme per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo e
                per favorire la riqualificazione urbana


 1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono
 inseriti i seguenti:

                                'Art. 33 bis
 Norma per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                Art. 33 ter
            Norme per favorire la riqualificazione urbana

     1. Per favorire la riqualificazione urbana, in tutte le  zone
     urbanizzate  edificate  contenute  all'interno  dei   sistemi
     urbani, identificate nelle zone A, B, C e D  degli  strumenti
     urbanistici, come definite dal decreto ministeriale 2  aprile
     1968, n. 1444, nel rispetto degli indici  (di  fabbricabilità
     fondiaria e territoriale, di copertura, di  altezza  massima,
     di distanza) previsti dagli  strumenti  urbanistici  vigenti,
     sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

     a) residenziali;

     b) turistico-ricettive;

     c) direzionali;

     d) commerciali;

     e)  produttive,  per  la  prestazione  di  servizi  (sociali,
     assistenziali,   culturali,   sanitari,    sportivi,    ecc.)
     compatibili con la residenza.

     2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione  alle
     seguenti condizioni:

     a) la destinazione indicata nello strumento urbanistico dovrà
     essere mantenuta nella percentuale minima del 70 per cento;

     b) sono  escluse  dall'applicazione  delle  disposizioni  del
     comma 1 le zone D costituenti aree  di  sviluppo  industriale
     (ex ASI),  le  aree  per  insediamenti  produttivi  (aree  ex
     P.I.P.), o altre aree produttive realizzate in forza di leggi
     specifiche alle quali rimangono soggette;

     c)  il  rispetto  degli  standard  urbanistici,  delle  altre
     normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla   disciplina
     dell'attività  edilizia  e   in   particolare   delle   norme
     antisismiche, di sicurezza, antincendio,  igienico-sanitarie,
     di  quelle  relative  all'efficienza  energetica,  di  quelle
     relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  nonché
     delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali  e
     del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
     n.  42  e   successive   modificazioni   nonché   del   piano
     paesaggistico.'.

                                    Art. 10
     Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                    Art. 11
    Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                   Art. 12
    Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                   Art. 13
    Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                     Art. 14
   Modifiche all'articolo 46-bis della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                    Art. 15
   Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                   Art. 16
   Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                    Art. 17
     Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

     (Articolo stralciato nella seduta n. 95 del  10  luglio  2024
     dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

                                  TITOLO II
                       Disposizioni in materia edilizia.

     Recepimento dell'articolo 28, comma 5  bis,  della  legge  27
     aprile  2022,  n.  34  e   dell'articolo   10   septies   del
     decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito  in  legge  20
     maggio 2022, n.  51  e  snellimento  procedure  di  norme  in
     materia  di  controllo  dell'attività   urbanistico-edilizia,
     riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive.

                                  Art. 18
   Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

     1. Al comma 1, dell'articolo  3,  della  legge  regionale  10
     agosto 2016, n. 16 dopo  la  lettera  af)  sono  aggiunte  le
     seguenti:

     'af bis) gli interventi di realizzazione e  installazione  di
     vetrate  panoramiche  amovibili  e  totalmente   trasparenti,
     cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a  funzioni  temporanee
     di protezione dagli agenti atmosferici,  miglioramento  delle
     prestazioni  acustiche  ed   energetiche,   riduzione   delle
     dispersioni  termiche,  parziale  impermeabilizzazione  dalle
     acque   meteoriche   dei   balconi   aggettanti   dal   corpo
     dell'edificio   o    di    logge    rientranti    all'interno
     dell'edificio, purché tali  elementi  non  configurino  spazi
     stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e  di
     superfici, come definiti dal regolamento  edilizio-tipo,  che
     possano generare nuova volumetria o comportare  il  mutamento
     della destinazione d'uso dell'immobile  anche  da  superficie
     accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire
     una naturale microareazione che consenta la  circolazione  di
     un  costante  flusso  di  arieggiamento  a   garanzia   della
     salubrità dei vani interni domestici e avere  caratteristiche
     tecnico-costruttive e profilo estetico  tali  da  ridurre  al
     minimo l'impatto visivo  e  l'ingombro  apparente  e  da  non
     modificare le preesistenti linee architettoniche;

     af ter) le vasche di raccolta di  acque  meteoriche  per  uso
     agricolo fino a un volu-me massimo di 50 metri cubi di  acqua
     per ogni ettaro di terreno coltivato;

     af  quater)  installazione  di  ripostiglio   per   attrezzi,
     manufatto accessorio di super-ficie massima di metri quadrati
     50 e non stabilmente infisso al suolo.'. 2. Dopo il comma  3,
     dell'articolo 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n.  16
     è aggiunto il seguente:

     '3 bis. La comunicazione inizio lavori asseverata riguardante
     opere interne senza aumento di cubatura può essere effettuata
     anche per gli immobili per i quali sono già stati  avviati  i
     procedimenti  di  condono  edilizio  secondo   la   normativa
     vigente.'.

                                     Art. 19
      Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

     1. Al comma 1, dell'articolo  5,  della  legge  regionale  10
     agosto 2016, n. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

     'a) alla lettera c), alla fine,  dopo  le  parole  'n.  42  e
     successive  modificazioni'  sono  aggiunte  le  seguenti  'e,
     inoltre, gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  che
     comportino la demolizione e ricostruzione di edifici  situati
     in aree tutelate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere
     c) e d), e dell'articolo 142 del codice  di  cui  al  decreto
     legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  o  il  ripristino  di
     edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in
     entrambi i casi ove siano previste modifiche della  sagoma  o
     dei  prospetti  o  del   sedime   o   delle   caratteristiche
     planivolumetriche e  tipologiche  dell'edificio  preesistente
     oppure siano previsti incrementi di volumetria;

     b) alla lettera d), punto 1, le parole 'esistenti  alla  data
     del  31  dicembre  2023'  sono  sostituite   dalle   seguenti
     'esistenti alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
     legge'.

                                   Art. 20
      Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

     1. La lettera a), del comma 6, dell'articolo 10  della  legge
     regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituita dalla seguente:

     'a)  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  di  cui
     all'articolo 5, comma 1, lettera c);'.

                                    Art. 21
     Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

     1. All'articolo 12 della legge regionale 10 agosto  2016,  n.
     16 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera d), del comma 1, le parole 'alla  fine'  sono
     soppresse;

     b) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

     'f bis. Un aumento della superficie coperta  superiore  al  5
     per cento per gli insediamenti produttivi in  verde  agricolo
     di cui all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto  2020,
     n. 19. È fatto salvo il rispetto del  rapporto  di  copertura
     massimo pari a 1/10 della superficie del lotto.';

     c) al comma 4 le parole 'si applicano ai volumi principali  e
     ai corpi accessori e volumi tecnici che sono valutati ai fini
     del calcolo delle cubature' sono  sostituite  dalle  seguenti
     'si applicano ai volumi principali e non ai corpi  accessori,
     serbatoi, impianti, volumi tecnici e macchinari  o  manufatti
     inerenti all'articolo 37  della  legge  regionale  13  agosto
     2020, n. 19,  i  cui  volumi  geometrici  non  concorrono  al
     calcolo delle cubature intese come indice di fabbricabilità';

     d) al comma 6 dopo le parole 'titolo edilizio.' è aggiunto il
     seguente periodo 'Nel caso  di  titoli  abilitativi  inerenti
     all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e
     successive  modificazioni,  il  riferimento  a  dimensioni  e
     consistenza minori è  relativo  esclusivamente  ai  parametri
     urbanistici elencati nel medesimo  articolo  37  della  legge
     regionale n.19/2020.'.

                               Art. 22
     Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

     1. All'articolo 14 della legge regionale 10 agosto  2016,  n.
     16 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole 'se  l'intervento  risulti  conforme
     alla disciplina urbanistica ed edilizia  vigente  al  momento
     della presentazione  della  domanda'  sono  sostituite  dalle
     seguenti 'se l'intervento risulti  conforme  alla  disciplina
     urbanistica  ed  edilizia  vigente  sia  al   momento   della
     realizzazione   dello   stesso,   sia   al   momento    della
     presentazione della domanda'; b) dopo il comma 1  è  inserito
     il seguente:

     '1 bis. Fatti salvi  gli  effetti  penali  dell'illecito,  il
     permesso e  la  SCIA  in  sanatoria  possono  essere  altresì
     ottenuti, ai soli fini amministrativi,  qualora  l'intervento
     risulti conforme  alla  disciplina  urbanistica  ed  edilizia
     vigente al momento della presenta-zione della domanda.'.

                                 Art. 23
     Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78

     1. Alla lettera a), primo comma, dell'articolo 15 della legge
     regionale 12 giugno  1976,  n.  78,  dopo  le  parole  'degli
     edifici esistenti' sono inserite le seguenti ',  nei  li-miti
     di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del  decreto  del
     Presidente della Re-pubblica 6 giugno 2001, n. 380,  recepito
     dall'articolo 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n.  16
     e successive modificazioni,'.

                                Art. 24
  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78

     1. Al secondo comma, dell'articolo 16, della legge  regionale
     12 giugno 1976, n.  78  le  parole  da  'Consiglio  regionale
     dell'urbanistica'  a  'richiesta'   sono   sostituite   dalle
     seguenti 'Comitato Tecnico Scientifico dell'urbanistica (CTS)
     previa   acquisizione    del    parere    della    competente
     Soprintendenza   per   i   beni   culturali   e    ambientali
     territorialmente competente, che si  esprime  in  qualità  di
     componente del CTS nella medesima sede'.

                                   Art. 25
     Corretta interpretazione dell'articolo 18 della legge regionale 12 giugno
 1976, n. 78 e dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37

     1. L'articolo 18,  primo  comma,  della  legge  regionale  12
     giugno 1976 n. 78 si interpreta  nel  senso  che  nei  comuni
     dotati  di  strumenti  urbanistici   generali,   compresi   i
     regolamenti edilizi ed annessi  programmi  di  fabbricazione,
     già approvati  in  data  anteriore  al  12/06/1976,  data  di
     entrata in vigore della citata legge, nelle zone omogenee  A,
     B,  C,  D,  F  ed  E,  ove  i  suddetti  strumenti  prevedono
     un'attività edificatoria, non si applica l'articolo 15, primo
     comma, lett. a) della medesima legge regionale n. 78/1976.

     2. L'articolo 23, decimo  comma,  della  legge  regionale  10
     agosto 1985, n. 37 si interpreta nel senso che il divieto  di
     condono per le  costruzioni  realizzate  dopo  il  31/12/1976
     nella fascia di arretramento di cui all'articolo 15, comma 1,
     lettera a) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 non si
     applica alle zone omogenee in cui ai sensi dell'articolo  18,
     comma  1,  della  legge  regionale  n.  78/1976   è   esclusa
     l'applicazione della previsione del citato articolo 15, comma
     1, lettera a), se realizzate entro il 1° ottobre 1983.

                                     Art. 26
 Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 recante
      Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
          riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive

     1. Al secondo comma, dell'articolo 24, della legge  regionale
     10 agosto 1985, n. 37 le parole da 'dall'Assessore regionale'
     a  'n.  98'  sono  sostituite  dalle  seguenti  'dagli  Enti,
     Associazioni  private  o  Università  cui  sono  affidate  in
     gestione'.

                                   Art. 27
                                Norma finale

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
     della Regione siciliana.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
     osservare come legge della Regione.


     LAVORI PREPARATORI

     Disegno  di  legge  n.  499  -   Disposizioni  in  materia   di
     urbanistica ed edilizia .

     Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione
     (Schifani)  su  proposta  dell'Assessore   regionale   per   il
     territorio e l'ambiente (Pagana) il 10 maggio 2023.

     Trasmesso alla Commissione 'Ambiente,  territorio  e  mobilità'
     (IV) il 23 maggio 2023.

     Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 30  del  13  giugno
     2023, n. 36 del 11 luglio 2023, n. 43 del 1 agosto 2023, n.  44
     del 8 agosto 2023, n. 45 del 5 settembre 2023,  n.  47  del  12
     settembre 2023, n. 48 del 13  settembre  2023,  n.  50  del  20
     settembre 2023, n. 52 del 3 ottobre 2023, n. 55 del 24  ottobre
     2023, n. 56 del 25 ottobre 2023, n. 60 del 22 novembre 2023, n.
     67 del 16 gennaio 2024, n. 68 del 16 gennaio 2024 e n.  69  del
     16 gennaio 2024.

     Esitato per l'Aula nella seduta n. 69 del 16 gennaio 2024.

     Relatore: on. Giuseppe Carta.

     Discusso dall'Assemblea nella seduta n.…del

     Approvato dall'Assemblea nella seduta n.…del