Attuale
16 gen 2024 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 69 0400 Commissione QUARTA
Storico
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13 giu 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 30 0400 Commissione QUARTA
11 lug 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 36 0400 Commissione QUARTA
01 ago 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 43 0400 Commissione QUARTA
08 ago 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 44 0400 Commissione QUARTA
05 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 45 0400 Commissione QUARTA
12 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 47 0400 Commissione QUARTA
13 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 48 0400 Commissione QUARTA
20 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 50 0400 Commissione QUARTA
03 ott 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 52 0400 Commissione QUARTA
24 ott 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 55 0400 Commissione QUARTA
25 ott 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 56 0400 Commissione QUARTA
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16 gen 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 67 0400 Commissione QUARTA
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16 gen 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 69 0400 Commissione QUARTA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA (n. 499/A) DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (*) Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia ----O---- RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA': Lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve naturali, foreste, comunicazioni, mobilità, trasporti, infrastrutture, porti ed aeroporti civili Composta dai deputati: Carta Giuseppe presidente e relatore, Marano Jose vicepresidente, Grasso Bernardette Felice vicepresidente, Spada Tiziano Fabio segretario, Assenza Giorgio, Auteri Carlo, Dipasquale Emanuele, Ciminnisi Cristina, Figuccia Vincenzo, Lombardo Giuseppe, Marchetta Serafina, Varrica Adriano, Zitelli Giuseppe. Presentata il 16 gennaio 2024 Onorevoli colleghi, Il disegno di legge all'esame dell'Aula, Disposizioni in materia di urbanista ed edilizia, è suddiviso in due Titoli: il primo, perlopiù, dedicato alla pianificazione urbanistica. Il secondo, volto a modificare disposizioni in materia edilizia, in alcuni casi, necessarie per recepire nell'ordinamento regionale modifiche normative intervenute a livello nazionale; in altri, per intervenire sulla disciplina in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e della sanatoria delle opere abusive. In sede di istruttoria legislativa, a seguito di un ciclo di audizioni nel corso del quale sono state ascoltati gli ordini professionali, le associazioni rappresentative degli enti locali e le parti sociali, sono state apportate alcune modifiche, che hanno am-pliato sensibilmente l'articolato originario del disegno di legge. Gli articoli che compongono il Titolo primo intervengono tutti sulla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, che disciplina per la Regione siciliana la materia del governo del territorio, modificandola o integrandola. I primi quattro articoli del disegno di legge intervengono con novelle abbastanza puntuali sulla legge regionale n. 19/2020. In particolare, la novella introdotta dall'articolo 1 è volta ad apportare una modifica a uno dei principi e delle finalità della legge stessa, sostituendo la locuzione impedire in via di principio l'ulteriore consumo di suolo con contenere in via di principio l'ulteriore consumo di suolo . La modifica introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge ha come obiettivo quello di specificare che tra le finalità che rientrano nei principi di perequazione e compensazione, cui devono essere improntate le previsioni contenute nei piani degli enti locali e della Regione, vi è anche quella di limitare il ricorso a procedure espropriative. L'articolo 3 chiarisce che il sistema informativo territoriale (SITR), oltre ai compiti già ad esso assegnati, si occupa anche di gestire le procedure per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici. Infine, l'articolo 4 interviene sull'articolo 25 della legge regionale, da un canto, per chiarire che è fatto obbligo ai comuni di approvare (e non più di adottare) il PUG; dall'altro, per specificare che il PUG stabilisce le modalità di localizzazione nel territorio comunale delle attività produttive, con particolare riguardo non soltanto alle attività di tipo commerciale, ma anche turistico. Un piccolo blocco di articoli successivi è, invece, finalizzato a porre rimedio ad una serie di incertezze interpretative sorte con l'entrata in vigore della legge n. 19/2020. Le problematiche interpretative o applicative che, nel corso dei circa quattro anni di vigenza della normativa regionale, sono state riscontrate richiedono che il legislatore regionale intervenga, in particolare, a semplificare e chiarire talune procedure che attengono all'approvazione degli strumenti urbanistici generali, delle loro varianti e dei piani particolareggiati attuativi, disciplinati agli articoli 26, 30 e 31 della legge regionale citata. Nello specifico, l'articolo 5 del disegno di legge novella l'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020, che disciplina il procedimento di formazione e approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle relative varianti. L'obiettivo è, anzitutto, quello di semplificare la procedura di formazione del PUG, anzitutto escludendo che il documento preliminare adottato dal Consiglio comunale venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, ritenendo che la pubblicità dello stesso dia sufficientemente garantita attraverso la pubblicazione sui siti web del Comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Inoltre, vengono modificati alcuni termini, sia per quanto riguarda la tempistica della consultazione, sia al fine di prevedere l'espressione del parere motivato da parte dell'autorità ambientale, a conclusione della fase di consultazione. In questo caso le modifiche sono motivate dalla necessità di coordinare e uniformare le disposizioni della legge regionale n. 19/2020 a quelle del decreto legislativo n. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente). L'articolo 6 introduce una serie di modifiche all'articolo 30 della legge regionale, espressamente ricolto a individuare i contenuti del piano particolareggiato attuativo (PPA). In questo caso, le modifiche si sono rese necessarie per dissipare alcuni dubbi interpretativi rappresentati da diversi Comuni, in generale, circa l'applicazione del medesimo articolo 30 in assenza dei PUG. Inoltre, è stato ritenuto necessario chiarire le disposizioni in materia di convenzione stipulata tra il privato ed il Comune. Ulteriori modifiche sono, poi, volte a eliminare una disparità di trattamento nella fascia dei piani particolareggiati tra 10.000 e 5.000 metri quadrati, per evitare che per piani particolareggiati di estensione tra 10.000 e 5.000 mq vengano applicati parametri molto penalizzanti rispetto all'effettiva estensione dell'area da sottoporre a piano attuativo. Infine, vengono uniformati gli elaborati che è necessario presentare per l'approvazione dei PPA, a prescindere che si tratti di iniziativa privata, di PPA di iniziativa pubblica o mista. Da ultimo, per evitare problemi e incertezze procedurali viene eliminato il riferimento a piani (quali, i piani di zona per l'edilizia economica, i piani per insediamenti produttivi, i programmi costruttivi, i programmi integrati di intervento, i piani di recupero del patrimonio edilizio e i programmi di recupero urbani) già regolamentati da altre leggi in vigore. Il successivo articolo 7 interviene, invece, sul procedimento di formazione dei PPA (attualmente disciplinato dall'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020). Anche in questo caso si intende dissipare dubbi interpretativi in merito alla procedura di formazione dei piani particolareggiati attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente. Anzitutto, si specifica che i piani particolareggiati attuativi (PPA) riguardano sia il Piano urbanistico generale (PUG) sia gli strumenti urbanistici generali vigenti nei comuni. Inoltre, si apportano alcune modifiche volte a semplifi-care la procedura di pubblicazione e di deposito dei PPA, nonché la loro approvazione. Infine, si chiarisce che l'approvazione dei PPA, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, è di competenza della Giunta comunale. E che il rilascio del permesso di costruire, regolato dalle disposizioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è rilasciato dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune e non dall'organo che delibera l'approvazione dei PPA (a questo chiarimento è finalizzata l'abrogazione del del comma 11 della legge regionale n. 19/2020, prevista al comma 10 dell'articolo 7 del disegno di legge). Le novelle all'articolo 33 della legge regionale n. 19/2020 - apportate dall'articolo 8 - sono volte a incentivare le iniziative finalizzate alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione dell'ambiente degradato e, contestualmente, a introdurre la possibilità per le amministrazioni comunali di prevedere incrementi volumetrici, nel PUG, a condizione che vengano realizzati almeno due degli obiettivi di rigenerazione urbana indicati nel medesimo articolo 33. Con l'articolo 9 vengono inseriti due nuovi articoli: il primo, volto a contrastare il degrado edilizio e contenere il consumo del suolo. A questo fine, si prevede che la Regione favorisca interventi di riqualificazione urbana e periurbana, che prevedono la demolizione parziale o integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica con il ripristino del suolo. Il secondo, nell'ambito delle iniziative finalizzate al consumo di suolo tendente a zero, incentiva le iniziative finalizzate alla riqualificazione dell'ambiente degradato, ponendo una serie di condizioni. Con l'articolo 10 si specifica - laddove l'articolo 35 della legge regionale n. 19/2020 prevede che il PUG ai fini della realizzazione di infrastrutture e attrezzature pubbliche possa prevedere forme dirette di cessione di diritti edificatori tra ambiti non contigui - che negli stessi PUG vengano previste aree dove allocare i diritti edificatori dei proprietari delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrologici e sismici. conservazione di prodotti agricoli, come i silos. Inoltre, nella considerazione che si tratta di impianti o manufatti edilizi che, per la loro specifica destinazione finalizzata ad attività agricole, potrebbero non rientrare nei limiti dei parametri edilizi previsti dal piano urbanistico comunale, si propone di specificare che le disposizioni che pongono le condizioni da rispettare per la realizzazione dei manufatti prevalgono sulle disposizioni delle Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali. Il successivo articolo 12 introduce un nuovo articolo, rubricato Ampliamento di edifici esistenti ad auso diverso dall'abitazione, considerato necessario per garantire il mantenimento e la sostenibilità economica di molte imprese operanti nella Regione, che nel corso del tempo hanno localizzato le loro attività produttive in aree extra urbane, destinate a verde agricolo o a verde agricolo agevolato, e che hanno l'esigenza di ampliare le proprie attività nell'ambito delle rispettive aree di pertinenza, anche per poter competere a livello nazionale e internazionale. L'articolo 13 prevede l'inserimento - all'interno dell'articolo 41 della legge regionale n. 19/2020, rubricato Standard urbanistici - di una norma finalizzata a prevedere che, nell'ambito della formazione dei piani urbanistici generali, i comuni prevedano aree destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per soddisfare il loro fabbisogno energetico. L'articolo 14 modifica l'articolo 46 bis della legge regionale n. 19/2020, specificando che tra le opere pubbliche dichiarate di preminente interesse pubblico, perciò escluse dal vincolo di demolizione se ricadenti nella fascia dei centocinquanta metri dalla battigia, rientrano anche i beni trasferiti al patrimonio indisponibile di Comuni, Liberi consorzi, Città metropolitane e Regione, per finalità istituzionali, dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Con l'articolo 15 si intende porre rimedio alla difficoltà di esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 48 della legge regionale n. 19/2020. Tenuto conto della carenza di personale in servizio presso il Dipartimento regionale dell'urbanistica, cui è attualmente affidata la competenza relativa a tali poteri sostitutivi, si prevede che il Commissario ad acta possa essere scelto tra funzionari o dirigenti, aventi professionalità tecnica in tale materia, in servizio o in quiescenza, presso l'amministrazione della Regione o delle Stato. Inoltre, con il medesimo articolo si abroga il comma 3 del citato articolo 48 della legge regionale n. 19/2020. La modifica si considera necessaria per semplificare la procedura delle varianti agli strumenti urbanistici generali, avviate ai fini dell'esecuzione del giudicato e delegate dal giudice del TAR o del CGA. In particolare, l'abrogazione consente di uniformare la procedura di formazione e approva-zione delle varianti che riguardano la riclassificazione urbanistica di aree che, per la decadenza dei vincoli espropriativi, non hanno alcuna destinazione urbanistica, alle procedure di variante avviate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 48, ossia tramite nomina del Commissario ad acta. Alla medesima finalità, e in coordinamento con la stessa, è destinata la modifica apportata all'articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, e contenuta all'articolo 16 del disegno di legge. Chiude il Titolo primo del disegno di legge l'articolo 17 che, al fine di scongiura-re una situazione di stallo o una dilatazione abnorme dei tempi di formazione dei nuovi strumenti urbanistici, apporta due modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 19/2020, il quale disciplina il regime transitorio della pianificazione urbanistica. Si prevede, pertanto, che i comuni che non hanno provveduto ad adottare il Piano regolatore generale alla data del 31 marzo 2024 avviino le procedure per la redazione del piano urbanistico generale (PUG). Inoltre, si specifica che Città metropolitane, Liberi consorzi comunali e Comuni, singoli o associati possano procedere all'approvazione dei rispettivi piani urbanistico territoriali nelle more dell'adozione del PTR. Nell'ambito del Titolo secondo, gli articoli 18 e 19 sono prevalentemente volti a recepire nell'ordinamento regionale modifiche nel frattempo introdotte a livello nazionale. Nello specifico, l'articolo 18 riproduce l'articolo 6, comma 1, lettere b bis) ed e sexies), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che prevedono rispettivamente che possano essere eseguiti, senza alcun titolo abilitativo, interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cd. VEPA) e costruzione di vasche di raccolta di acque meteoriche. Si prevede, inoltre, la possibilità di provvedere, in attività di edilizia libera, all'installazione di ripostigli per attrezzi, non stabilmente infissi al suolo. Il medesimo articolo 18 introduce un ulteriore comma che consente, attraverso la sola comunicazione inizio lavori asseverata riguardante opere interne senza aumento di cubatura, di intervenire nel caso di immobili per i quali sono già stati avviati i procedimenti di condono edilizio secondo la normativa vigente L'articolo 19 riproduce le modifiche intervenute di recente sul decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001, con riguardo alla nozione di intervento di ristrutturazione edilizia . Inoltre, per superare la pronuncia di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza n. 147/2023 della Corte costituzionale - con riguardo agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire, tra cui il recupero volumetrico ai fini abitativi e per il conte-nimento del consumo di nuovo territorio dei sottotetti - si ripristina la previsione ai sensi della quale la disposizione si intende riferita alle opere realizzate alla data di entrata in vigore della legge n. 16/2016. L'articolo 20 apporta una modifica alla disciplina attualmente in vigore (articolo 10, legge regionale n. 16/2016) che individua le condizioni che costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato, ancorando la nozione di interventi di ristrutturazione edilizia a quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. L'articolo 21 introduce alcune modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 16/2016, che disciplina la determinazione delle variazioni essenziali, finalizzate a individuare a seconda della diversa tipologia di costruzioni o manufatti i parametri più corretti. Viene, inoltre, introdotta una specifica condizione, da considerare variante essenziale, per le variazioni che attengono agli interventi produttivi in verde agricolo. Le modifiche apportate dall'articolo 22 del disegno di legge all'articolo 14 della legge regionale n. 16/2016 intervengono sulla disciplina dell'accertamento di con-formità, necessario per ottenere il permesso in sanatoria, nel caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità ad esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività. La modifica di cui al comma 2 consente, fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, di ottenere il permesso e la SCIA in sanatoria, ai soli fini amministrativi, quando l'intervento realizzato sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda. L'articolo 23 modifica la lettera a), del primo comma, dell'articolo 15 della legge regionale n. 78/1976, laddove sono dettate le prescrizioni ulteriori che, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali, devono essere osservate, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B. Tra queste, si prevede che le costruzioni debbono arretrarsi centocinquanta metri dalla battigia. E che, entro detta fascia, sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già rea-lizzati. Con la modifica si specifica che la ristrutturazione sia intesa nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della repubblica n. 380/2001, ai sensi del quale si intendono tali gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impian-ti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico [ ] L'articolo 24 apporta alcune modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 78/1976, in parte per eliminare il riferimento al Consiglio regionale dell'urbanista (C.R.U.), nel frattempo sostituito dal Comitato tecnico scientifico (C.T.S.). Inoltre, si ritiene utile specificare che la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali si esprime già nell'ambito del CTS, essendone componente. Con l'articolo 25 si ritiene necessario intervenire a chiarire la corretta interpretazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 78/1976 e dell'articolo 23 della legge regionale n. 37/1985, in materia di condonabilità delle costruzioni realizzate nella c.d. fascia di arretramento, per porre fine alla situazione di incertezza che si è venuta a creare. L'articolo 26 modifica l'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, nella parte in cui consente, per le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformità che ricadono nell'ambito delle riserve naturali, che ai fini della concessione o autorizzazione in sanatoria, il nulla osta venga rilasciato dall'ente gestore della riserva naturale, in quanto ente preposto al rilascio di pareri inerenti alla riserva naturale affidata in gestione, piuttosto che dall'assessore regionale competente. Infine, l'articolo 27 reca la norma finale di entrata in vigore. ---O--- TITOLO I Pianificazione urbanistica comunale Art. 1 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 1. All'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 la parola impedire è sostituita dalla parola contenere . Art. 2 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 1. Al comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dopo la parola insediate sono aggiunte le seguenti , nonché al fine di limitare il ricorso alle procedure espropriative . Art. 3 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 1. Al comma 5, dell'articolo 14, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: f bis) gestisce le procedure per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici. . Art. 4 Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 1. All'articolo 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 la parola adozione è sostituita dalla seguente approvazione ; b) alla lettera r) del comma 3 dopo la parola commerciale sono inserite le seguenti e di tipo turistico anche . Art. 5 Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, 19 1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole e lo studio archeologico, redatto sono aggiunte le seguenti su scala locale ; b) dopo le parole dalla richiesta da parte del comune. è aggiunto il seguente periodo Il predetto studio archeologico può essere, altresì, redatto da professionista di comprovata esperienza. . 2. Al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, le parole e per estratto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana sono soppresse. 3. Il comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente: 11. Il progetto di PUG, con i relativi elaborati ed allegati, compreso il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica, è messo a disposizione degli enti e soggetti convocati mediante pubblicazione nel sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la conferenza. Negli stessi termini e con le stesse modalità è pubblicato un avviso al pubblico di cui agli articoli 13, comma 5, e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro 45 giorni dalla sua pubblicazione chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osserva-zioni in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. . 4. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola sessanta è sostituita dalla seguente novanta ; la parola trenta è sostituita dalla seguente quarantacinque ; le parole entro quindici sono sostituite dalle seguenti entro trenta . 5. Al comma 16 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 la parola sessanta è sostituita dalla seguente quarantacinque . 6. Dopo il comma 17 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 è aggiunto il seguente comma: 17 bis. A seguito delle modifiche, che possano produrre effetti sull'ambiente, intervenute nella Conferenza di pianificazione di cui al comma 17, il responsabile del procedimento provvede, previo aggiornamento del rapporto ambientale, alla ri-pubblicazione del Piano nel rispetto dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successivamente a convocare la Conferenza di pianificazione nell'ambito della quale acquisire un nuovo parere, ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 152/2006, prima della trasmissione del Piano per l'approvazione da parte del consiglio comunale, ai sensi del comma 18. . 7. Al comma 18 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 dopo le parole comma 17 sono inserite le seguenti o al comma 17 bis . Art. 6 Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole sulle quali il PUG sono inserite le seguenti o lo strumento urbanistico generale ; le parole , previa perimetrazione da approvarsi da parte del consiglio comunale se non prevista dal PUG sono soppresse; le parole di cui all'articolo 31 sono sostituite dalle seguenti di cui all'articolo 26 . 2. Al comma 3, alinea, dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo la parola comune, sono inserite le seguenti redatta sulla base di una convenzione tipo approvata dal consiglio comunale, ; dopo la parola decadenza sono aggiunte le seguenti del PPA . 3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole Ove il PUG sono inserite le seguenti o lo strumento urbanistico generale ; dopo le parole previste dal PUG sono inserite le seguenti o dallo strumento urbanistico generale ; le parole di iniziativa privata sono soppresse. 4. Al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole dalla data di approvazione sono sostituite dalle seguenti dalla data di stipula della convenzione ; dopo le parole ulteriori cinque anni sono inserite le seguenti , dal responsabile dell'area tecnica del Comune, ; dopo le parole vincolo scaduto sono inserite le seguenti , se previste dallo strumento urbanistico generale, . 5. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 dopo le parole zone disciplinate dal PPA sono aggiunte le seguenti di iniziativa pubblica . 6. Al comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020, le parole singoli titoli abilitativi sono sostituite dalle seguenti il rilascio dei singoli titoli abilitativi di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e successive modificazioni, . 7. Al comma 10 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 le parole , ferma restando la necessità di formalizzare apposita convenzione per la quale è esclusa l'approvazione in consiglio comunale sono soppresse. 8. Al comma 11 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole non può essere inferiore a sono sostituite dalle seguenti , di norma, è fissata in ; le parole da se per documentati motivi, fino a 10 mila metri quadrati sono sostituite dalle seguenti per documentati motivi, è ammessa un'estensione inferiore a 10 mila metri quadrati fino a mille metri quadrati, in tal caso le aree da cedere al comune saranno calcolate a norma di legge, in riferimento all'effettiva estensione del PPA . 9. Al comma 13 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 le parole e h) sono sostituite dalle parole , h) e m) . 10. Al comma 14 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a), b), d), e), f), e g) sono abrogate; b) alla lettera h) le parole e della legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 e successive modificazioni sono soppresse. Art. 7 Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole conformi al PUG sono aggiunte le seguenti o allo strumento urbanistico generale vigente, ; dopo le parole varianti al PUG sono aggiunte le seguenti o allo strumento urbanistico generale vigente, . 2. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo la parola PUG sono aggiunte le seguenti o allo strumento urbanistico generale vigente, ; b) la lettera c) è abrogata; c) alla lettera e), dopo la parola PUG sono aggiunte le seguenti o nello strumento urbanistico generale vigente . 3. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 dopo la parola PUG sono aggiunte le seguenti o strumenti urbanistici generali vigenti . 4. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente: 5. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla consegna del progetto definitivo del PPA, di iniziativa sia pubblica, sia privata, sia mista, conforme al PUG o allo strumento urbanistico generale vigente, pubblica l'avvio del procedimento di formazione dei PPA, nonché il progetto di PPA con tutta la documentazione, mediante avviso sul sito ufficiale del comune. Nell'avviso è indicato il nome del responsabile unico del procedimento. . 5. Al comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole entro trenta giorni dalla consegna del progetto definitivo del PPA, sono sostituite dalle seguenti dopo almeno trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5, ; le parole propone l'indizione, o avendone la competenza, sono soppresse; dopo le parole indice la Conferenza di pianificazione sono inserite le seguenti prevista dall'articolo 10 ; le parole da Alla Conferenza possono altresì essere invitati a partecipare fino a data fissata per la Conferenza sono soppressi. 6. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 è inserito il seguente: 6 bis. Alla Conferenza di pianificazione per la valutazione dei PPA conformi al PUG o allo strumento urbanistico vigente, non partecipa il rappresentante del Dipar-timento regionale dell'urbanistica. L'Autorità competente in materia ambientale par-tecipa, previa attivazione da parte del responsabile unico del procedimento della procedura ex articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, soltanto nel caso in cui lo strumento urbanistico generale vigente non sia già dotato di autorizzazione ambientale VAS ai sensi dell'articolo 15 del mede-simo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. . 7. Il comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente: 7. Entro dieci giorni dalla chiusura dei lavori della Conferenza, il responsabile unico del procedimento trasmette alla Giunta comunale, per l'approvazione, il pro-getto di PPA su cui è stato raggiunto l'accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 11. Qualora la Giunta comunale ometta o non è in grado di approvare il PPA per mancanza di numero legale o per incompatibilità da parte di componenti della stessa, può essere nominato un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 48. . 8. Al comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole dall'adozione da parte del consiglio comunale sono sostituite dalle seguenti dall'approvazione da parte della giunta comunale, ; le parole dell'avviso di adozione sono sostituite dalle seguenti dell'avviso di approvazione ; le parole e su almeno un quotidiano a diffusione regionale sono soppresse; le parole da e al deposito presso fino a opposizioni sono soppresse. 9. Il comma 9 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente: 9. Il PPA acquista efficacia dalla data di stipula della convenzione di cui all'articolo 30, comma 3. Il PPA, insieme a tutta la documentazione prodotta, è depositato presso il comune. . 10. I commi 11 e 12 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 sono abrogati. Art. 8 Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 1. All'articolo 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), comma 4, le parole tra gli interventi previsti dalla lettera b) possono annoverarsi anche sono soppresse; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: 4 bis. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, il PUG può prevedere incrementi volumetrici fino a un massimo del 30 per cento del volume preesistente, realizzato con regolare titolo abilitativo, a condizione che vengano perseguiti almeno due degli obiettivi di cui al comma 3. . Art. 9 Norme per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo e per favorire la riqualificazione urbana 1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono inseriti i seguenti: Art. 33 bis Norma per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo 1. La Regione, al fine di contrastare il degrado edilizio e contenere il consumo del suolo, in coerenza con i principi sanciti dalla legislazione europea e nazionale, favorisce interventi di riqualificazione urbana e periurbana che prevedono la demolizione parziale o integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica con il ripristino del suolo naturale o seminaturale in qualsiasi area del territorio. Art. 33 ter Norme per favorire la riqualificazione urbana 1. Per favorire la riqualificazione urbana, in tutte le zone urbanizzate edificate contenute all'interno dei sistemi urbani, identificate nelle zone A, B, C e D degli strumenti urbanistici, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto degli indici (di fabbricabilità fondiaria e territoriale, di copertura, di altezza massima, di distanza) previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: a) residenziali; b) turistico-ricettive; c) direzionali; d) commerciali; e) produttive, per la prestazione di servizi (sociali, assistenziali, culturali, sanitari, sportivi, ecc.) compatibili con la residenza. 2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione alle seguenti condizioni: a) la destinazione indicata nello strumento urbanistico dovrà essere mantenuta nella percentuale minima del 70 per cento; b) sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del comma 1 le zone D costituenti aree di sviluppo industriale (ex ASI), le aree per insediamenti produttivi (aree ex P.I.P.), o altre aree produttive realizzate in forza di leggi specifiche alle quali rimangono soggette; c) il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni nonché del piano paesaggistico. . Art. 10 Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 1. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dopo le parole forma diretta sono aggiunte le seguenti , prevedendo opportune aree dove allocare i diritti edificatori dei proprietari delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrologici e sismici . Art. 11 Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 le parole o trasformazione sono sostituite dalle seguenti , trasformazione e/o conservazione . 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è inserito il seguente: 2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono sulle disposizioni delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali. . Art. 12 Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione 1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni è inserito il seguente: Art. 37 bis Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione 1. Previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, per opifici esistenti regolarmente autorizzati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi, per singolo permesso di costruire, ampliamenti strumentali all'attività produttiva esistente, nella misura massima del 20 per cento della superficie coperta, da localizzare esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'opificio industriale, nel rispetto delle lettere b), c), e), f) del comma 2, dell'articolo 37, a condizione che siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che favoriscono l'efficientemente energetico dell'attività produttiva. 2. I nuovi interventi in ampliamento sono da considerarsi estensione del manufatto principale, e possono essere costituiti da capannoni, fabbricati per locali destinati al processo produttivo vero e proprio, uffici, spogliatoi, mense, portinerie, impianti tecnici e tutto quanto necessario ad assicurare la continuità e lo sviluppo dci processo produttivo. 3. L'altezza massima dei fabbricati in estensione è fissato in metri 20,00, fatta eccezione per le strutture degli impianti tecnologici e silos. . Art. 13 Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 1. All'articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2 bis. Nell'ambito della formazione dei piani urbanistici generali, i comuni prevedono aree destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico delle strutture di loro proprietà e/o gestite dall'ente locale nel rispetto delle norme vigenti. . Art. 14 Modifiche all'articolo 46-bis della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 1. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 46 bis della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, dopo le parole interesse pubblico sono aggiunte le seguenti , ivi compresi i beni trasferiti, per finalità istituzionali, dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) al patrimonio indisponibile di Comuni, Liberi consorzi, Città metropolitane e Regione, che abbiano dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici ostativi alla loro demolizione . Art. 15 Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono inseriti i seguenti: 1 bis. Il commissario ad acta è scelto fra i funzionari direttivi dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o tra i dirigenti dell'amministrazione della Regione o dello Stato, aventi comprovata professionalità tecnica in materia urbanistica, in servizio o in quiescenza. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 2 bis, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni. La determinazione dell'indennità di carica e di responsabilità da attribuire al commissario ad acta insediatosi presso gli enti locali è stabilita con decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente. 1 ter. Gli oneri relativi ai commissari ad acta di cui al comma 1 bis sono a totale carico dei bilanci degli enti locali inadempienti. . 2. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è abrogato. Art. 16 Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, le parole su ogni attività inerente alla materia urbanistica ed edilizia delegata dal giudice del TAR o del CGA nonché sono soppresse. Art. 17 Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è inserito il seguente: 1 bis. I comuni che non hanno provveduto ad adottare il Piano regolatore generale alla data del 31 marzo 2024 sono tenuti ad avviare le procedure per la redazione del piano urbanistico generale (PUG). . 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è aggiunto il seguente: 3 bis. Nelle more dell'adozione del PTR le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i Comuni, singoli o associati, possono procedere all'approvazione dei rispettivi piani urbanistico - territoriali. . TITOLO II Disposizioni in materia edilizia. Recepimento dell'articolo 28, comma 5 bis, della legge 27 aprile 2022, n. 34 e dell'articolo 10 septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51 e snellimento procedure di norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive Art. 18 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 1. Al comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 dopo la lettera af) sono aggiunte le seguenti: af bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microareazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche; af ter) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato; af quater) installazione di ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di superficie massima di metri quadrati 50 e non stabilmente infisso al suolo. . 2. Dopo il comma 3, dell'articolo 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente: 3 bis. La comunicazione inizio lavori asseverata riguardante opere interne senza aumento di cubatura può essere effettuata anche per gli immobili per i quali sono già stati avviati i procedimenti di condono edilizio secondo la normativa vigente. . Art. 19 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 1. Al comma 1, dell'articolo 5, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), alla fine, dopo le parole n. 42 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), e dell'articolo 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoli-ti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria; b) alla lettera d), punto 1, le parole esistenti alla data del 31 dicembre 2023 sono sostituite dalle seguenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge . Art. 20 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 1. La lettera a), del comma 6, dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituita dalla seguente: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c); . Art. 21 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 1. All'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), del comma 1, le parole alla fine sono soppresse; b) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: f bis. Un aumento della superficie coperta superiore al 5 per cento per gli insediamenti produttivi in verde agricolo di cui all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. È fatto salvo il rispetto del rapporto di copertura massimo pari a 1/10 della superficie del lotto. ; c) al comma 4 le parole si applicano ai volumi principali e ai corpi accessori e volumi tecnici che sono valutati ai fini del calcolo delle cubature sono sostituite dalle seguenti si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori, serbatoi, impianti, volumi tecnici e macchinari o manufatti inerenti all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, i cui volumi geometrici non concorrono al calcolo delle cubature intese come indice di fabbricabilità ; d) al comma 6 dopo le parole titolo edilizio. è aggiunto il seguente periodo Nel caso di titoli abilitativi inerenti all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, il riferimento a dimensioni e consistenza minori è relativo esclusivamente ai parametri urbanistici elencati nel medesimo articolo 37 della legge regionale n.19/2020. . Art. 22 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 1. All'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda sono sostituite dalle seguenti se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda ; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1 bis. Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso e la SCIA in sanatoria possono essere altresì ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda. . Art. 23 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 1. Alla lettera a), primo comma, dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, dopo le parole degli edifici esistenti sono inserite le seguenti , nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recepito dall'articolo 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, . Art. 24 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 1. Al secondo comma, dell'articolo 16, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 le parole da Consiglio regionale dell'urbanistica a richiesta sono sostituite dalle seguenti Comitato Tecnico Scientifico dell'urbanistica (CTS) previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali territorialmente competente, che si esprime in qualità di componente del CTS nella medesima sede . Art. 25 Corretta interpretazione dell'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 1. L'articolo 18, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78 si interpreta nel senso che nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali, compresi i regolamenti edilizi ed annessi programmi di fabbricazione, già approvati in data anteriore al 12/06/1976, data di entrata in vigore della citata legge, nelle zone omogenee A, B, C, D, F ed E, ove i suddetti strumenti prevedono un'attività edificatoria, non si applica l'articolo 15, primo comma, lett. a) della medesima legge regionale n. 78/1976. 2. L'articolo 23, decimo comma, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 si interpreta nel senso che il divieto di condono per le costruzioni realizzate dopo il 31/12/1976 nella fascia di arretramento di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 non si applica alle zone omogenee in cui ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 78/1976 è esclusa l'applicazione della previsione del del citato articolo 15, comma 1, lettera a), se realizzate entro il 1° ottobre 1983. Art. 26 Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 recante Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive 1. Al secondo comma, dell'articolo 24, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 le parole da dall'Assessore regionale a n. 98 sono sostituite dalle seguenti dagli Enti, Associazioni private o Università cui sono affidate in gestione . Art. 27 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 499 - Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia . Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Schifani) su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente (Pagana) il 10 maggio 2023. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 23 maggio 2023. Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 30 del 13 giugno 2023, n. 36 del 11 luglio 2023, n. 43 del 1 agosto 2023, n. 44 del 8 agosto 2023, n. 45 del 5 settembre 2023, n. 47 del 12 settembre 2023, n. 48 del 13 settembre 2023, n. 50 del 20 settembre 2023, n. 52 del 3 ottobre 2023, n. 55 del 24 ottobre 2023, n. 56 del 25 ottobre 2023, n. 60 del 22 novembre 2023, n. 67 del 16 gennaio 2024, n. 68 del 16 gennaio 2024 e n. 69 del 16 gennaio 2024. Esitato per l'Aula nella seduta n. 69 del 16 gennaio 2024. Relatore: on. Giuseppe Carta. Discusso dall'Assemblea nella seduta n. del Approvato dall'Assemblea nella seduta n. del