Disegno di Legge n. 499 del 10-05-2023 Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia.

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Testo della Proposta di Legge

                          ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(n. 499/A)


DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (*)

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia

----O----

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA
AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA': Lavori pubblici, assetto del
territorio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve
naturali, foreste, comunicazioni, mobilità, trasporti,
infrastrutture, porti ed aeroporti civili

Composta dai deputati:

Carta Giuseppe presidente e relatore, Marano Jose
vicepresidente, Grasso Bernardette Felice vicepresidente, Spada
Tiziano Fabio segretario, Assenza Giorgio, Auteri Carlo,
Dipasquale Emanuele, Ciminnisi Cristina, Figuccia Vincenzo,
Lombardo Giuseppe, Marchetta Serafina, Varrica Adriano, Zitelli
Giuseppe.

Presentata il 16 gennaio 2024

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge all'esame dell'Aula, Disposizioni in
materia di urbanista ed edilizia, è suddiviso in due Titoli:
il primo, perlopiù, dedicato alla pianificazione urbanistica.
Il secondo, volto a modificare disposizioni in materia
edilizia, in alcuni casi, necessarie per recepire
nell'ordinamento regionale modifiche normative intervenute a
livello nazionale; in altri, per intervenire sulla disciplina
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e
della sanatoria delle opere abusive.
In sede di istruttoria legislativa, a seguito di un ciclo di
audizioni nel corso del quale sono state ascoltati gli ordini
professionali, le associazioni rappresentative degli enti
locali e le parti sociali, sono state apportate alcune
modifiche, che hanno ampliato sensibilmente l'articolato
originario del disegno di legge.
Gli articoli che compongono il Titolo primo intervengono
tutti sulla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, che
disciplina per la Regione siciliana la materia del governo
del territorio, modificandola o integrandola.
I primi quattro articoli del disegno di legge intervengono
con novelle abbastanza puntuali sulla legge regionale n.
19/2020. In particolare, la novella introdotta dall'articolo
1 è volta ad apportare una modifica a uno dei principi e
delle finalità della legge stessa, sostituendo la locuzione
impedire in via di principio l'ulteriore consumo di suolo
con contenere in via di principio l'ulteriore consumo di
suolo .
La modifica introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge
ha come obiettivo quello di specificare che tra le finalità
che rientrano nei principi di perequazione e compensazione,
cui devono essere improntate le previsioni contenute nei
piani degli enti locali e della Regione, vi è anche quella di
limitare il ricorso a procedure espropriative. L'articolo 3
chiarisce che il sistema informativo territoriale (SITR),
oltre ai compiti già ad esso assegnati, si occupa anche di
gestire le procedure per l'approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistici. Infine, l'articolo
4 interviene sull'articolo 25 della legge regionale, da un
canto, per chiarire che è fatto obbligo ai comuni di
approvare (e non più di adottare) il PUG; dall'altro, per
specificare che il PUG stabilisce le modalità di
localizzazione nel territorio comunale delle attività
produttive, con particolare riguardo non soltanto alle
attività di tipo commerciale, ma anche turistico.
Un piccolo blocco di articoli successivi è, invece,
finalizzato a porre rimedio ad una serie di incertezze
interpretative sorte con l'entrata in vigore della legge n.
19/2020. Le problematiche interpretative o applicative che,
nel corso dei circa quattro anni di vigenza della normativa
regionale, sono state riscontrate richiedono che il
legislatore regionale intervenga, in particolare, a
semplificare e chiarire talune procedure che attengono
all'approvazione degli strumenti urbanistici generali, delle
loro varianti e dei piani particolareggiati attuativi,
disciplinati agli articoli 26, 30 e 31 della legge regionale
citata.
Nello specifico, l'articolo 5 del disegno di legge novella
l'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020, che
disciplina il procedimento di formazione e approvazione del
Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle relative varianti.
L'obiettivo è, anzitutto, quello di semplificare la procedura
di formazione del PUG, anzitutto escludendo che il documento
preliminare adottato dal Consiglio comunale venga pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, ritenendo
che la pubblicità dello stesso dia sufficientemente garantita
attraverso la pubblicazione sui siti web del Comune e
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Inoltre, vengono modificati alcuni termini, sia per quanto
riguarda la tempistica della consultazione, sia al fine di
prevedere l'espressione del parere motivato da parte
dell'autorità ambientale, a conclusione della fase di
consultazione. In questo caso le modifiche sono motivate
dalla necessità di coordinare e uniformare le disposizioni
della legge regionale n. 19/2020 a quelle del decreto
legislativo n. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente).
L'articolo 6 introduce una serie di modifiche all'articolo 30
della legge regionale, espressamente ricolto a individuare i
contenuti del piano particolareggiato attuativo (PPA). In
questo caso, le modifiche si sono rese necessarie per
dissipare alcuni dubbi interpretativi rappresentati da
diversi Comuni, in generale, circa l'applicazione del
medesimo articolo 30 in assenza dei PUG. Inoltre, è stato
ritenuto necessario chiarire le disposizioni in materia di
convenzione stipulata tra il privato ed il Comune. Ulteriori
modifiche sono, poi, volte a eliminare una disparità di
trattamento nella fascia dei piani particolareggiati tra
10.000 e 5.000 metri quadrati, per evitare che per piani
particolareggiati di estensione tra 10.000 e 5.000 mq vengano
applicati parametri molto penalizzanti rispetto all'effettiva
estensione dell'area da sottoporre a piano attuativo.
Infine, vengono uniformati gli elaborati che è necessario
presentare per l'approvazione dei PPA, a prescindere che si
tratti di iniziativa privata, di PPA di iniziativa pubblica o
mista. Da ultimo, per evitare problemi e incertezze
procedurali viene eliminato il riferimento a piani (quali, i
piani di zona per l'edilizia economica, i piani per
insediamenti produttivi, i programmi costruttivi, i programmi
integrati di intervento, i piani di recupero del patrimonio
edilizio e i programmi di recupero urbani) già regolamentati
da altre leggi in vigore.
Il successivo articolo 7 interviene, invece, sul procedimento
di formazione dei PPA (attualmente disciplinato dall'articolo
31 della legge regionale n. 19/2020). Anche in questo caso si
intende dissipare dubbi interpretativi in merito alla
procedura di formazione dei piani particolareggiati attuativi
conformi allo strumento urbanistico generale vigente.
Anzitutto, si specifica che i piani particolareggiati
attuativi (PPA) riguardano sia il Piano urbanistico generale
(PUG) sia gli strumenti urbanistici generali vigenti nei
comuni. Inoltre, si apportano alcune modifiche volte a
semplificare la procedura di pubblicazione e di deposito dei
PPA, nonché la loro approvazione. Infine, si chiarisce che
l'approvazione dei PPA, conformi allo strumento urbanistico
generale vigente, è di competenza della Giunta comunale. E
che il rilascio del permesso di costruire, regolato dalle
disposizioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è
rilasciato dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune e
non dall'organo che delibera l'approvazione dei PPA (a questo
chiarimento è finalizzata l'abrogazione del comma 11 della
legge regionale n. 19/2020, prevista al comma 10
dell'articolo 7 del disegno di legge).
Le novelle all'articolo 33 della legge regionale n. 19/2020 -
apportate dall'articolo 8 - sono volte a incentivare le
iniziative finalizzate alla rigenerazione urbana e alla
riqualificazione dell'ambiente degradato e, contestualmente,
a introdurre la possibilità per le amministrazioni comunali
di prevedere incrementi volumetrici, nel PUG, a condizione
che vengano realizzati almeno due degli obiettivi di
rigenerazione urbana indicati nel medesimo articolo 33.
Con l'articolo 9 vengono inseriti due nuovi articoli: il
primo, volto a contrastare il degrado edilizio e contenere il
consumo del suolo. A questo fine, si prevede che la Regione
favorisca interventi di riqualificazione urbana e periurbana,
che prevedono la demolizione parziale o integrale di opere
incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti
ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica con il
ripristino del suolo. Il secondo, nell'ambito delle
iniziative finalizzate al consumo di suolo tendente a zero,
incentiva le iniziative finalizzate alla riqualificazione
dell'ambiente degradato, ponendo una serie di condizioni.
Con l'articolo 10 si specifica - laddove l'articolo 35 della
legge regionale n. 19/2020 prevede che il PUG ai fini della
realizzazione di infrastrutture e attrezzature pubbliche
possa prevedere forme dirette di cessione di diritti
edificatori tra ambiti non contigui - che negli stessi PUG
vengano previste aree dove allocare i diritti edi-ficatori
dei proprietari delle aree sottoposte a vincoli
paesaggistici, idrologici e sismici.
L'articolo 11 apporta alcune modifiche all'articolo 37, al
fine di chiarire talune questioni sollevate dagli Uffici
tecnici comunali in merito alla possibilità di ammettere
nelle aree destinate a verde agricolo anche manufatti
destinati alla conservazione di prodotti agricoli, come i
silos.
Inoltre, nella considerazione che si tratta di impianti o
manufatti edilizi che, per la loro specifica destinazione
finalizzata ad attività agricole, potrebbero non rientrare
nei limiti dei parametri edilizi previsti dal piano
urbanistico comunale, si propone di specificare che le
disposizioni che pongono le condizioni da rispettare per la
realizzazione dei manufatti prevalgono sulle disposizioni
delle Norme tecniche di attuazione degli strumenti
urbanistici generali.
Il successivo articolo 12 introduce un nuovo articolo,
rubricato 'Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso
dall'abitazione', considerato necessario per garantire il
mantenimento e la sostenibilità economica di molte imprese
operanti nella Regione, che nel corso del tempo hanno
localizzato le loro attività produttive in aree extra urbane,
destinate a verde agricolo o a verde agricolo agevolato, e
che hanno l'esigenza di ampliare le proprie attività
nell'ambito delle rispettive aree di pertinenza, anche per
poter competere a livello nazionale e internazionale.
L'articolo 13 prevede l'inserimento - all'interno
dell'articolo 41 della legge regionale n. 19/2020, rubricato
Standard urbanistici - di una norma finalizzata a prevedere
che, nell'ambito della formazione dei piani urbanistici
generali, i comuni prevedano aree destinate alla produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili per soddisfare il
loro fabbisogno energetico.
L'articolo 14 modifica l'articolo 46 bis della legge
regionale n. 19/2020, specificando che tra le opere pubbliche
dichiarate di preminente interesse pubblico, perciò escluse
dal vincolo di demolizione se ricadenti nella fascia dei
centocinquanta metri dalla battigia, rientrano anche i beni
trasferiti al patrimonio indisponibile di Comuni, Liberi
consorzi, Città metropolitane e Regione, per finalità
istituzionali, dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata (ANBSC).
Con l'articolo 15 si intende porre rimedio alla difficoltà di
esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 48
della legge regionale n. 19/2020. Tenuto conto della carenza
di personale in servizio presso il Dipartimento regionale
dell'urbanistica, cui è attualmente affidata la competenza
relativa a tali poteri sostitutivi, si prevede che il
Commissario ad acta possa essere scelto tra funzionari o
dirigenti, aventi professionalità tecnica in tale materia, in
servizio o in quiescenza, presso l'amministrazione della
Regione o delle Stato.
Inoltre, con il medesimo articolo si abroga il comma 3 del
citato articolo 48 della legge regionale n. 19/2020. La
modifica si considera necessaria per semplificare la
procedura delle varianti agli strumenti urbanistici generali,
avviate ai fini dell'esecuzione del giudicato e delegate dal
giudice del TAR o del CGA. In particolare, l'abrogazione
consente di uniformare la procedura di formazione e
approvazione delle varianti che riguardano la
riclassificazione urbanistica di aree che, per la decadenza
dei vincoli espropriativi, non hanno alcuna destinazione
urbanistica, alle procedure di variante avviate ai sensi del
comma 1 del medesimo articolo 48, ossia tramite nomina del
Commissario ad acta. Alla medesima finalità, e in
coordinamento con la stessa, è destinata la modifica
apportata all'articolo 52 della legge regionale 13 agosto
2020, n. 19, e contenuta all'articolo 16 del disegno di
legge.
Chiude il Titolo primo del disegno di legge l'articolo 17
che, al fine di scongiurare una situazione di stallo o una
dilatazione abnorme dei tempi di formazione dei nuovi
strumenti urbanistici, apporta due modifiche all'articolo 53
della legge regionale n. 19/2020, il quale disciplina il
regime transitorio della pianificazione urbanistica. Si
prevede, pertanto, che i comuni che non hanno provveduto ad
adottare il Piano regolatore generale alla data del 31 marzo
2024 avviino le procedure per la redazione del piano
urbanistico generale (PUG). Inoltre, si specifica che Città
metropolitane, Liberi consorzi comunali e Comuni, singoli o
associati possano procedere all'approvazione dei rispettivi
piani urbanistico territoriali nelle more dell'adozione del
PTR.
Nell'ambito del Titolo secondo, gli articoli 18 e 19 sono
prevalentemente volti a recepire nell'ordinamento regionale
modifiche nel frattempo introdotte a livello nazionale. Nello
specifico, l'articolo 18 riproduce l'articolo 6, comma 1,
lettere b bis) ed e sexies), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001, che prevedono rispettivamente che
possano essere eseguiti, senza alcun titolo abilitativo,
interventi di realizzazione e installazione di vetrate
panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cd. VEPA) e
costruzione di vasche di raccolta di acque meteoriche. Si
prevede, inoltre, la possibilità di provvedere, in attività
di edilizia libera, all'installazione di ripostigli per
attrezzi, non stabilmente infissi al suolo.
Il medesimo articolo 18 introduce un ulteriore comma che
consente, attraverso la sola comunicazione inizio lavori
asseverata riguardante opere interne senza aumento di
cubatura, di intervenire nel caso di immobili per i quali
sono già stati avviati i procedimenti di condono edilizio
secondo la normativa vigente
L'articolo 19 riproduce le modifiche intervenute di recente
sul decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001,
con riguardo alla nozione di intervento di ristrutturazione
edilizia . Inoltre, per superare la pronuncia di
illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza n.
147/2023 della Corte costituzionale - con riguardo agli
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio subordinati a permesso di costruire, tra cui il
recupero volumetrico ai fini abitativi e per il conte-nimento
del consumo di nuovo territorio dei sottotetti - si
ripristina la previsione ai sensi della quale la disposizione
si intende riferita alle opere realizzate alla data di
entrata in vigore della legge n. 16/2016.
L'articolo 20 apporta una modifica alla disciplina
attualmente in vigore (articolo 10, legge regionale n.
16/2016) che individua le condizioni che costituiscono
variazioni essenziali al progetto approvato, ancorando la
nozione di interventi di ristrutturazione edilizia a quella
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001.
L'articolo 21 introduce alcune modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 16/2016, che disciplina la
determinazione delle variazioni essenziali, finalizzate a
individuare a seconda della diversa tipologia di costruzioni
o manufatti i parametri più corretti. Viene, inoltre,
introdotta una specifica condizione, da considerare variante
essenziale, per le variazioni che attengono agli interventi
produttivi in verde agricolo.
Le modifiche apportate dall'articolo 22 del disegno di legge
all'articolo 14 della legge regionale n. 16/2016 intervengono
sulla disciplina dell'accertamento di conformità, necessario
per ottenere il permesso in sanatoria, nel caso di interventi
realizzati in assenza di permesso di costruire o in
difformità ad esso, ovvero in assenza di segnalazione
certificata di inizio attività. La modifica di cui al comma 2
consente, fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, di
ottenere il permesso e la SCIA in sanatoria, ai soli fini
amministrativi, quando l'intervento realizzato sia conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento
della presentazione della domanda.
L'articolo 23 modifica la lettera a), del primo comma,
dell'articolo 15 della legge regionale n. 78/1976, laddove
sono dettate le prescrizioni ulteriori che, ai fini della
formazione degli strumenti urbanistici generali comunali,
devono essere osservate, in tutte le zone omogenee ad
eccezione delle zone A e B. Tra queste, si prevede che le
costruzioni debbono arretrarsi centocinquanta metri dalla
battigia. E che, entro detta fascia, sono consentite opere ed
impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la
ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione
dei volumi già realizzati. Con la modifica si specifica che
la ristrutturazione sia intesa nei limiti di quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del
Presidente della repubblica n. 380/2001, ai sensi del quale
si intendono tali gli interventi 'rivolti a tra-sformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione,
la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica, per l'applicazione della
normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'articolo 24 apporta alcune modifiche all'articolo 16 della
legge regionale n. 78/1976, in parte per eliminare il
riferimento al Consiglio regionale dell'urbanista (C.R.U.),
nel frattempo sostituito dal Comitato tecnico scientifico
(C.T.S.). Inoltre, si ritiene utile specificare che la
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali si esprime
già nell'ambito del CTS, essendone componente.
Con l'articolo 25 si ritiene necessario intervenire a
chiarire la corretta interpretazione dell'articolo 18 della
legge regionale n. 78/1976 e dell'articolo 23 della legge
regionale n. 37/1985, in materia di condonabilità delle
costruzioni realizzate nella c.d. fascia di arretramento, per
porre fine alla situazione di incertezza che si è venuta a
creare.
L'articolo 26 modifica l'articolo 24 della legge regionale 10
agosto 1985, n. 37, nella parte in cui consente, per le opere
eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in
difformità che ricadono nell'ambito delle riserve naturali,
che ai fini della concessione o autorizzazione in sanatoria,
il nulla osta venga rilasciato dall'ente gestore della
riserva naturale, in quanto ente preposto al rilascio di
pareri inerenti alla riserva naturale affidata in gestione,
piuttosto che dall'assessore regionale competente.
Infine, l'articolo 27 reca la norma finale di entrata in
vigore.

---O---

TITOLO I
Pianificazione urbanistica comunale

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 2
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 3
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 4
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 5
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 6
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 7
Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 8
Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 9
Norme per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo e
per favorire la riqualificazione urbana


1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono
inseriti i seguenti:

'Art. 33 bis
Norma per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 33 ter
Norme per favorire la riqualificazione urbana

1. Per favorire la riqualificazione urbana, in tutte le zone
urbanizzate edificate contenute all'interno dei sistemi
urbani, identificate nelle zone A, B, C e D degli strumenti
urbanistici, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, nel rispetto degli indici (di fabbricabilità
fondiaria e territoriale, di copertura, di altezza massima,
di distanza) previsti dagli strumenti urbanistici vigenti,
sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

a) residenziali;

b) turistico-ricettive;

c) direzionali;

d) commerciali;

e) produttive, per la prestazione di servizi (sociali,
assistenziali, culturali, sanitari, sportivi, ecc.)
compatibili con la residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione alle
seguenti condizioni:

a) la destinazione indicata nello strumento urbanistico dovrà
essere mantenuta nella percentuale minima del 70 per cento;

b) sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del
comma 1 le zone D costituenti aree di sviluppo industriale
(ex ASI), le aree per insediamenti produttivi (aree ex
P.I.P.), o altre aree produttive realizzate in forza di leggi
specifiche alle quali rimangono soggette;

c) il rispetto degli standard urbanistici, delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia e in particolare delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie,
di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle
relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché
delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni nonché del piano
paesaggistico.'.

Art. 10
Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 11
Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 12
Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 13
Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 14
Modifiche all'articolo 46-bis della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 15
Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 16
Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

Art. 17
Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Articolo stralciato nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024
dalla IV Commissione - vedi scheda DDL n. 4991)

TITOLO II
Disposizioni in materia edilizia.

Recepimento dell'articolo 28, comma 5 bis, della legge 27
aprile 2022, n. 34 e dell'articolo 10 septies del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge 20
maggio 2022, n. 51 e snellimento procedure di norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive.

Art. 18
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Al comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16 dopo la lettera af) sono aggiunte le
seguenti:

'af bis) gli interventi di realizzazione e installazione di
vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti,
cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee
di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle
prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle
dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle
acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo
dell'edificio o di logge rientranti all'interno
dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi
stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di
superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che
possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento
della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie
accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire
una naturale microareazione che consenta la circolazione di
un costante flusso di arieggiamento a garanzia della
salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche
tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al
minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non
modificare le preesistenti linee architettoniche;

af ter) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso
agricolo fino a un volu-me massimo di 50 metri cubi di acqua
per ogni ettaro di terreno coltivato;

af quater) installazione di ripostiglio per attrezzi,
manufatto accessorio di super-ficie massima di metri quadrati
50 e non stabilmente infisso al suolo.'. 2. Dopo il comma 3,
dell'articolo 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
è aggiunto il seguente:

'3 bis. La comunicazione inizio lavori asseverata riguardante
opere interne senza aumento di cubatura può essere effettuata
anche per gli immobili per i quali sono già stati avviati i
procedimenti di condono edilizio secondo la normativa
vigente.'.

Art. 19
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Al comma 1, dell'articolo 5, della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

'a) alla lettera c), alla fine, dopo le parole 'n. 42 e
successive modificazioni' sono aggiunte le seguenti 'e,
inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che
comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati
in aree tutelate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere
c) e d), e dell'articolo 142 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di
edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in
entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o
dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
oppure siano previsti incrementi di volumetria;

b) alla lettera d), punto 1, le parole 'esistenti alla data
del 31 dicembre 2023' sono sostituite dalle seguenti
'esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge'.

Art. 20
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. La lettera a), del comma 6, dell'articolo 10 della legge
regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituita dalla seguente:

'a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c);'.

Art. 21
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
16 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), del comma 1, le parole 'alla fine' sono
soppresse;

b) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

'f bis. Un aumento della superficie coperta superiore al 5
per cento per gli insediamenti produttivi in verde agricolo
di cui all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020,
n. 19. È fatto salvo il rispetto del rapporto di copertura
massimo pari a 1/10 della superficie del lotto.';

c) al comma 4 le parole 'si applicano ai volumi principali e
ai corpi accessori e volumi tecnici che sono valutati ai fini
del calcolo delle cubature' sono sostituite dalle seguenti
'si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori,
serbatoi, impianti, volumi tecnici e macchinari o manufatti
inerenti all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto
2020, n. 19, i cui volumi geometrici non concorrono al
calcolo delle cubature intese come indice di fabbricabilità';

d) al comma 6 dopo le parole 'titolo edilizio.' è aggiunto il
seguente periodo 'Nel caso di titoli abilitativi inerenti
all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e
successive modificazioni, il riferimento a dimensioni e
consistenza minori è relativo esclusivamente ai parametri
urbanistici elencati nel medesimo articolo 37 della legge
regionale n.19/2020.'.

Art. 22
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
16 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole 'se l'intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento
della presentazione della domanda' sono sostituite dalle
seguenti 'se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda'; b) dopo il comma 1 è inserito
il seguente:

'1 bis. Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il
permesso e la SCIA in sanatoria possono essere altresì
ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente al momento della presenta-zione della domanda.'.

Art. 23
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78

1. Alla lettera a), primo comma, dell'articolo 15 della legge
regionale 12 giugno 1976, n. 78, dopo le parole 'degli
edifici esistenti' sono inserite le seguenti ', nei li-miti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Re-pubblica 6 giugno 2001, n. 380, recepito
dall'articolo 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
e successive modificazioni,'.

Art. 24
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78

1. Al secondo comma, dell'articolo 16, della legge regionale
12 giugno 1976, n. 78 le parole da 'Consiglio regionale
dell'urbanistica' a 'richiesta' sono sostituite dalle
seguenti 'Comitato Tecnico Scientifico dell'urbanistica (CTS)
previa acquisizione del parere della competente
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali
territorialmente competente, che si esprime in qualità di
componente del CTS nella medesima sede'.

Art. 25
Corretta interpretazione dell'articolo 18 della legge regionale 12 giugno
1976, n. 78 e dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37

1. L'articolo 18, primo comma, della legge regionale 12
giugno 1976 n. 78 si interpreta nel senso che nei comuni
dotati di strumenti urbanistici generali, compresi i
regolamenti edilizi ed annessi programmi di fabbricazione,
già approvati in data anteriore al 12/06/1976, data di
entrata in vigore della citata legge, nelle zone omogenee A,
B, C, D, F ed E, ove i suddetti strumenti prevedono
un'attività edificatoria, non si applica l'articolo 15, primo
comma, lett. a) della medesima legge regionale n. 78/1976.

2. L'articolo 23, decimo comma, della legge regionale 10
agosto 1985, n. 37 si interpreta nel senso che il divieto di
condono per le costruzioni realizzate dopo il 31/12/1976
nella fascia di arretramento di cui all'articolo 15, comma 1,
lettera a) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 non si
applica alle zone omogenee in cui ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, della legge regionale n. 78/1976 è esclusa
l'applicazione della previsione del citato articolo 15, comma
1, lettera a), se realizzate entro il 1° ottobre 1983.

Art. 26
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 recante
Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive

1. Al secondo comma, dell'articolo 24, della legge regionale
10 agosto 1985, n. 37 le parole da 'dall'Assessore regionale'
a 'n. 98' sono sostituite dalle seguenti 'dagli Enti,
Associazioni private o Università cui sono affidate in
gestione'.

Art. 27
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.


LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 499 - Disposizioni in materia di
urbanistica ed edilizia .

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione
(Schifani) su proposta dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente (Pagana) il 10 maggio 2023.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità'
(IV) il 23 maggio 2023.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 30 del 13 giugno
2023, n. 36 del 11 luglio 2023, n. 43 del 1 agosto 2023, n. 44
del 8 agosto 2023, n. 45 del 5 settembre 2023, n. 47 del 12
settembre 2023, n. 48 del 13 settembre 2023, n. 50 del 20
settembre 2023, n. 52 del 3 ottobre 2023, n. 55 del 24 ottobre
2023, n. 56 del 25 ottobre 2023, n. 60 del 22 novembre 2023, n.
67 del 16 gennaio 2024, n. 68 del 16 gennaio 2024 e n. 69 del
16 gennaio 2024.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 69 del 16 gennaio 2024.

Relatore: on. Giuseppe Carta.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n.…del

Approvato dall'Assemblea nella seduta n.…del

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.