Attuale
02 ott 2023 Assegnato per esame Commissione QUARTA
02 ott 2023 Assegnato per parere Commissione TERZA
02 ott 2023 Assegnato per parere Commissione SESTA
Storico
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dai deputati: Gilistro C., Ardizzone, Cambiano, Campo, Ciminnisi, De Luca, Di Paola, Marano, Schillaci, Sunseri, Varrica. Il 27 settembre 2023 Introduzione in Sicilia della valutazione di danno sanitario ----O---- RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di tutelare la salute dei cittadini della nostra Regione, dai pericoli derivanti dall'esposizione ad inquinanti ambientali prodotti dall'attività umana. Non si sono ancora spenti, invero, gli echi relativi all'accertamento in merito alla correlazione fra inquinamento industriale e insorgenza di patologie, anche tumorali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il 24% del carico di malattia e il 23% di tutti i decessi possono essere attribuite ai fattori ambientali. Risulta pertanto di fondamentale importanza riuscire ad incidere sulle cause ambientali delle malattie, agendo attraverso politiche coordinate (sanitarie, ambientali e di sviluppo) per ottenere miglioramenti effettivi in termini di benessere e qualità della vita dei nostri cittadini. A tale scopo, e per sanare un vuoto legislativo in materia di autorizzazione ambientale per un efficace contrasto delle emissioni inquinanti, la presente legge introduce in Regione uno strumento nuovo, quello della Valutazione del Danno Sanitario (di seguito VDS) per le aree che presentino un elevato rischio di crisi ambientale, oppure siano state dichiarate siti di interesse nazionale di bonifica oppure ancora comprendano uno o più stabilimenti o attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) che comportino specifiche emissioni. La VDS si inserisce sul solco della procedura di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) retrospettiva, che sebbene costituisca un valido strumento capace di orientare le decisioni politiche mediante una valutazione dell'impatto potenziale sulla salute e sull'ambiente, non ha, a differenza della VDS, alcun effetto giuridico vincolante sulle autorizzazioni di esercizio. A livello nazionale, l'introduzione della procedura di VDS si è avuta con la legge regionale della Puglia n. 21/2012, e lo stesso legislatore nazionale, sull'onda della sempre maggiore consapevolezza della correlazione tra fonti inquinanti e malattie, ha inteso introdurre nell'ordinamento (con l'articolo 1 bis del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e con il decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) uno strumento che reca in sé il nomen di valutazione del danno sanitario. L'obiettivo è quello di tutelare sia la salute pubblica e l'ambiente nonché i livelli occupazionali, nei casi di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. L'obiettivo non è dunque ostacolare l'attività industriale, bensì promuovere e garantire uno sviluppo sostenibile, in cui, come recita la Costituzione, l'iniziativa economica non rechi danno alla sicurezza e alla dignità umana e sia capace di soddisfare i bisogni dei cittadini, senza compromettere il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future. La VDS potrebbe risultare lo strumento più opportuno per programmare un'azione di prevenzione sanitaria nelle aree adiacenti ad attività che risultino avere maggiore impatto sull'ambiente. Il sistema di partecipazione e pubblicità che la presente proposta prevede, ha l'indubbio vantaggio di informare la cittadinanza e le associazioni di categoria in merito alla relazione fra emissioni di impianti e salute della popolazione, con ii vantaggio di coinvolgere tutti i portatori di interessi nell'assunzione delle decisioni pubbliche. Con la proposta che andiamo a discutere, la Regione si dota, inoltre, di un sistema valutativo ed informativo in grado di attuare dei Piani di riduzione dei valori di emissione registrati presso le imprese interessate, contemperando il diritto alla salute, l'interesse a non interrompere la produzione e il mantenimento dei posti di lavoro. Con un procedimento a fasi progressive, i soggetti valutatori, nei casi in cui abbiano riscontrato criticità sotto il profilo sanitario, coinvolgono le imprese, le quali formulano osservazioni sul rapporto di VDS e predispongono un Piano di riduzione per rientrare nei parametri indicati. Al fine di meglio definire i propositi e gli obiettivi che ci si prefigge, l'articolo 1 individua la finalità di questa proposta di legge, con l'elencazione degli obiettivi del rapporto di VDS. L'articolo 2 si presta ad essere integrato con le definizioni degli strumenti che il legislatore sceglierà di mettere a disposizione della procedura di valutazione, senza prescindere da una descrizione puntuale del significato da attribuire al danno sanitario. Con l'articolo 3 viene stabilita la periodicità ed il campo di applicazione della VDS, al fine di circoscrivere gli ambiti territoriali valutabili, secondo precisi criteri scientifici. L'articolo 4 individua i soggetti valutatori e prevede contestualmente l'adozione di un regolamento che fissi i criteri metodologici che tali soggetti dovranno seguire nella redazione del rapporto VDS. Le funzioni svolte dai soggetti valutatori non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale (art. 13). Con l'articolo 5 si prevedono le forme di pubblicità del rapporto VDS, promuovendo al contempo la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di cittadini, imprese e altre forme associative con apposite modalità di intervento. Gli articoli 6 e 7 individuano le conseguenze cui vanno incontro gli stabilimenti per i quali il rapporto VDS evidenzi criticità, relativamente ad emissioni in atmosfera, scarico nei corpi idrici e diffusione di polveri. Con l'articolo 8 della proposta di legge viene delineato il procedimento con il quale le criticità rilevate vanno superate per mezzo di un apposito Piano di riduzione degli inquinanti e delle sostanze odorigene, che se disatteso, o mancante, comporta i conseguenti provvedimenti da parte delle autorità competenti. L'articolo 9 delinea gli effetti che il rapporto di VDS dispiega su altri procedimenti quali l'autorizzazione integrata ambientale. Infine, l'articolo 10 prevede la clausola di valutazione della presente legge. Considerata la necessità di realizzare al più presto un sistema di valutazione del danno sanitario nelle zone regionali maggiormente a rischio, si confida nella piena approvazione della presente proposta da parte dell'aula. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Finalità 1. Con la presente legge, la Regione si impegna a prevenire pericoli gravi, immediati o differiti, per la salute della popolazione e per il territorio regionale, derivante dall'esposizione ad inquinanti ambientali prodotti dall'attività umana. 2. Per le finalità di cui al comma 1, vengono acquisiti rapporti di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) dei quali viene data pubblicità secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1. 3. Gli obiettivi del rapporto di VDS sono: a) informare semestralmente la Regione e le Commissioni parlamentari competenti (Commissione ambiente, territorio e mobilità e Commissione salute, servizi sociali e sanitari), nonché la cittadinanza, sui cambiamenti nelle comunità esposte dello stato di salute connesso a rischi attribuibili all'attività degli stabilimenti presenti nelle aree di cui all'articolo 3; b) fornire elementi ulteriori di valutazione per il rinnovo o per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per indirizzarla a soluzioni tecniche più efficaci nel ridurre i potenziali esiti sanitari indesiderati; c) valutare l'efficacia in ambito sanitario delle prescrizioni legali dettate in materia di tutela della salute; d) pubblicare on line nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dell'Assessorato regionale della salute, delle Prefetture, delle ARPA e delle ASP, le risultanze delle analisi effettuate sull'acqua, sull'aria e sul suolo, entro le 24 ore dall'ultimazione delle predette analisi. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione, si intende per danno sanitario : il cambiamento dell'attuale o futura prevalenza/incidenza nella comunità degli effetti sanitari indesiderati connessi all'esercizio di impianti o attività nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1. Tali effetti sanitari indesiderati vanno intesi sia come effetti in atto, sia come effetti che possano verificarsi in futuro in base al principio di precauzione di cui all'articolo 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art. 3. Campo di applicazione 1. Il rapporto di VDS viene redatto almeno una volta ogni tre mesi per le seguenti aree: a) aree a elevato rischio di crisi ambientale; b) aree dichiarate Siti di interesse nazionale di bonifica (SIN); c) aree nelle quali siano compresi uno o più stabilimenti o attività comunque soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) sono fonte di emissioni di inquinanti collocati nelle classi I e II, secondo la classificazione IARC (WHO); 2) scaricano in mare o nei corpi idrici regionali reflui di processo e acque di raffreddamento e di trattamento derivanti da attività lavorative; 3) impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti in modo non occasionale e in un luogo a ciò adibito; 4) utilizzano combustibili solidi secondari nel loro ciclo industriale. 2. Sono comunque escluse le attività di cui all'articolo 272, commi 1 e 2, del decreto legislativo 152/2006. 3. E' fatta salva la facoltà della Regione di ordinare la redazione di un rapporto di VDS su aree e impianti diversi da quelli indicati dal comma 1. 4. La Regione è tenuta ad ordinare il rapporto di VDS nelle aree che, seppur non rientranti in quelle di cui al comma 1, siano colpite da fenomeni di autocombustione Art. 4. Soggetti valutatori 1. Il rapporto di VDS viene redatto congiuntamente dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e dall'Azienda sanitaria competente per territorio (ASP), anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale. 2. Al rapporto di cui al comma 1 è allegato il parere delle strutture universitarie regionali competenti in materia di impatti ambientale, tossicologico e sanitario. 3. Con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione parlamentare competente, fissa i criteri metodologici utili alla redazione del rapporto di VDS e individua le strutture universitarie regionali competenti al rilascio del parere di cui al comma 2. Art. 5. Pubblicità e partecipazione 1. La Regione provvede a pubblicare il rapporto di VDS su una pagina dedicata del proprio sito internet, entro tre giorni dal ricevimento dello stesso. Il rapporto viene altresì pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione. 2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e per garantire la partecipazione nei processi decisionali, è assicurata ai cittadini e alle associazioni la facoltà di presentare osservazioni e segnalazioni secondo le modalità e i termini indicati tramite decreto interassessoriale tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di concerto con l'Assessorato regionale della salute da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. L'inosservanza di quanto disposto nei commi precedenti comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013. 4. In sede di partecipazione, deve essere garantita a ciascun cittadino, singolo o associato, la facoltà di far effettuare, a proprie spese, tutte le analisi sull'acqua, sull'aria e sul suolo, rivolgendosi ad un Istituto di analisi accreditato a livello nazionale o internazionale, presentando le risultanze in seno alle proprie osservazioni o segnalazioni. In caso di una rilevante discordanza tra i risultati effettuati dal cittadino e/o dalle associazioni e i dati pubblicati dall'ARPA, quest'ultima è tenuta a rimborsare le spese sostenute anticipatamente dal cittadino e/o associazione. 5. Sono preventivamente a carico del cittadino altresì le analisi effettuate presso ciascuna ASP o laboratorio privato circa il proprio stato di salute quando vi sia il sospetto di un collegamento tra la sintomatologia e/o patologia e i fattori inquinanti riscontrati nelle analisi del territorio. Qualora venga accertata la connessione tra la patologia e il contesto ambientale inquinato, le ASP sono tenute a rimborsare le predette analisi. Art. 6. Interventi per il monitoraggio e la riduzione delle emissioni in atmosfera e delle ricadute al suolo 1. Ove il rapporto di VDS evidenzi criticità dovute a emissioni in atmosfera, gli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), devono ridurre i valori di emissione massica in atmosfera degli inquinanti per i quali il rapporto di VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati, ove disponibili, dei precedenti cinque anni. 2. Gli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) adottano sistemi di campionamento in continuo delle emissioni convogliate di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto di VDS ha evidenziato criticità. 3. E' comunque obbligatorio il monitoraggio da parte dell'ARPA e delle ASP, con cadenza almeno mensile e negli stabilimenti che ne siano fonte di emissione, delle concentrazioni degli idrocarburi policiclici aromatici, di PCDD, di PCDF, di PCB e dei metalli pesanti nelle polveri PM10 e nelle deposizioni anche al perimetro esterno dell'impianto o nella zona di massima ricaduta prevista con modelli e algoritmi validati. E' altresì obbligatorio il monitoraggio, negli stessi stabilimenti, delle sostanze odorigene e delle concentrazioni di PM2,5 e PM1. 4. Ove il rapporto di VDS evidenzi criticità nella diffusione di polveri inquinanti grossolane in atmosfera e nell'ambiente, gli stabilimenti e le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti, per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi. 5. E' prevista la pubblicazione tempestiva sul sito dei comuni, delle ASP, dell'ARPA e della Prefettura. Art. 7. Interventi per il monitoraggio e la riduzione dello scarico nei corpi idrici. . 1. Ove il rapporto di VDS evidenzi criticità dovute a scarico di inquinanti nei corpi idrici, gli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), devono ridurre i valori di emissione massica degli inquinanti per i quali il rapporto di VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale. 2. Le operazioni di monitoraggio, campionamento ed analisi dei valori di emissione massica degli inquinanti, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale. Art. 8 Piano di riduzione 1. Il rapporto di VDS è inviato alle imprese interessate. In caso di rapporto di VDS che abbia riscontrato criticità sotto il profilo sanitario, le imprese interessate formulano eventuali osservazioni, da far pervenire alle autorità di cui all'articolo 4, comma 1, entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui all'articolo 4, comma 1, sottopongono alla Regione, alla Commissione ambiente, territorio e mobilità e alla Commissione salute, servizio sociali e sanitari, alle ASP e all'ARPA, il rapporto di VDS ai fini della presa d'atto e della pubblicazione. 2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 6 e 7, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del rapporto di VDS nel Gazzetta ufficiale della Regione, gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione presentano alla Regione un Piano di Riduzione degli inquinanti e delle sostanze odorigene che deve essere approvato entro trenta giorni, anche con eventuali modifiche o integrazioni. Tale Piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere attuato entro sessanta giorni dall'approvazione. L'ARPA provvede a effettuare le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione del Piano e l'efficacia delle misure ivi previste. 3. In caso di mancata presentazione del Piano di cui al comma 2, il Presidente della Regione, su segnalazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e dell'Assessorato regionale della salute), diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro quindici giorni; in caso di inottemperanza, l'ASP locale dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento che ricade nella propria competenza territoriale, dandone comunicazione alle istituzioni interessate. 4. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti, l'ARPA informa immediatamente il Presidente della Regione che diffida il gestore dello stabilimento a eseguire entro trenta giorni gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il Presidente della Regione procede alla irrogazione di una sanzione amministrativa che varia da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 1.000.000,00 da versarsi nelle casse regionali, mentre l'ASP locale dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto. 5. Gli oneri connessi all'esecuzione del Piano di Riduzione di cui al comma 2 sono a carico dei soggetti titolari delle sorgenti delle emissioni interessate. Art. 9. Trasmissione del rapporto di VDS e del Piano di riduzione 1. Il rapporto di VDS di cui all'articolo 1, il Piano di riduzione di cui all'articolo 8, comma 2, e le determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4, sono trasmesse senza indugio all'autorità competente al rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, per le determinazioni di propria competenza. 2. Nell'ambito delle procedure di VIA e AIA di competenza statale, ai pareri di competenza regionale viene allegato il rapporto di VDS. Art. 10. Clausola di valutazione 1. L'Assemblea regionale siciliana controlla l'attuazione della presente legge e ne verifica i risultati. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare lo stato degli adempimenti e l'impatto delle misure attuate a tutela della salute. 2. La Giunta regionale presenta specifiche informative, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni parlamentari competenti. 3. Ai sensi del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, le informative di cui al comma 1 sono oggetto di esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Art. 11. Divieto di pascolo e di colture alimentari 1. Nei terreni che insistono nelle aree previste nell'articolo 3, comma 1 della presente legge sono assolutamente vietati il pascolo e le colture di prodotti ortofrutticoli, o comunque aventi destinazione alimentare. 2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è prevista una fascia di rispetto di 200 m adiacente i SIN, dove è assolutamente vietato il pascolo e le colture alimentari, salva dispensa con decreto motivato dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. 3. Il pascolo e le colture alimentari devono cessare con effetto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa che varia da un minimo di euro 5.000 euro a un massimo di euro 50.000 euro da versarsi nelle casse della Regione. Art. 12. Incentivi alle tecniche di biorimediazione 1. Nei siti già caratterizzati nell'articolo 3, comma 1 sono consentite coltivazioni non alimentari individuate tramite decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito l'Assessore regionale per la salute. E' consentita e incentivata la collocazione di piantagioni caratterizzate da un effetto di decontaminazione del terreno (ad esempio piantagioni per la fitorimediazione). 2. Al fine di incentivare le colture no food , anche mediante conversione delle colture già esistenti, la Regione si impegna a erogare canali dei fondi europei con obiettivi inerenti le finalità della presente legge, previa valutazione e approvazione del progetto da parte dell'Assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. 3. L'imprenditore agricolo, sia in forma individuale che collettiva, ha diritto all'erogazione di un mutuo a tasso agevolato da determinarsi nel predetto decreto assessoriale e previa valutazione e approvazione del progetto da parte dell'Assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea Art. 13. Disposizione finanziaria 1. Ai fini della presente legge, l'ASP e l'ARPA si dotano con propri fondi di quanto necessario, fatta salva la possibilità per la Regione di destinare il 40 per cento delle sanzioni riscosse alle ASP, tenuto conto delle peculiarità territoriali, nonché il 20 per cento delle stesse sanzioni all'ARPA. 2. I soggetti valutatori di cui all'articolo 4 svolgono le funzioni o rilasciano i pareri previsti dalla presente legge senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 3. Con decreto assessoriale dell'Assessore regionale per la salute ed in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5, articolo 6, comma 1, lettera h), sono stanziati fondi regionali per finanziare i necessari screening sanitari in favore della popolazione residente nei comuni con alta incidenza di malattie correlate all'inquinamento, così come accertato con gli strumenti previsti dalla presente legge. Art. 14. Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.