Disegno di Legge n. 587 del 27-09-2023 Introduzione in Sicilia della valutazione del danno sanitario

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Introduzione in Sicilia della valutazione del danno sanitario

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02 ott 2023 Assegnato per esame Commissione QUARTA
02 ott 2023 Assegnato per parere Commissione TERZA
02 ott 2023 Assegnato per parere Commissione SESTA

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                 ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                       DISEGNO DI LEGGE


       presentato dai deputati: Gilistro C., Ardizzone,
        Cambiano, Campo, Ciminnisi, De Luca, Di Paola,
             Marano, Schillaci, Sunseri, Varrica.

                     Il 27 settembre 2023

                 Introduzione in Sicilia della
                valutazione di danno sanitario


                           ----O----

               RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

          Onorevoli colleghi,

         la presente proposta di legge  nasce  dall'esigenza
         di tutelare la salute dei  cittadini  della  nostra
         Regione, dai pericoli derivanti dall'esposizione ad
         inquinanti ambientali prodotti dall'attività umana.
         Non  si  sono  ancora  spenti,  invero,  gli   echi
         relativi   all'accertamento    in    merito    alla
         correlazione   fra   inquinamento   industriale   e
         insorgenza   di    patologie,    anche    tumorali.
         L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il
         24% del carico di malattia e  il  23%  di  tutti  i
         decessi  possono  essere  attribuite   ai   fattori
         ambientali.  Risulta   pertanto   di   fondamentale
         importanza  riuscire  ad   incidere   sulle   cause
         ambientali  delle   malattie,   agendo   attraverso
         politiche coordinate (sanitarie,  ambientali  e  di
         sviluppo) per ottenere miglioramenti  effettivi  in
         termini di  benessere  e  qualità  della  vita  dei
         nostri cittadini. A tale scopo,  e  per  sanare  un
         vuoto  legislativo  in  materia  di  autorizzazione
         ambientale  per   un   efficace   contrasto   delle
         emissioni inquinanti, la presente  legge  introduce
         in  Regione  uno  strumento  nuovo,  quello   della
         Valutazione del Danno Sanitario  (di  seguito  VDS)
         per le aree che presentino un  elevato  rischio  di
         crisi ambientale,  oppure  siano  state  dichiarate
         siti di  interesse  nazionale  di  bonifica  oppure
         ancora  comprendano  uno  o  più   stabilimenti   o
         attività  soggette  ad   autorizzazione   integrata
         ambientale   (AIA)   che   comportino    specifiche
         emissioni.
         La VDS si inserisce sul solco  della  procedura  di
         Valutazione    di    Impatto    Sanitario     (VIS)
         retrospettiva, che sebbene  costituisca  un  valido
         strumento  capace   di   orientare   le   decisioni
         politiche  mediante  una  valutazione  dell'impatto
         potenziale sulla salute e sull'ambiente, non ha,  a
         differenza  della  VDS,  alcun  effetto   giuridico
         vincolante sulle  autorizzazioni  di  esercizio.  A
         livello nazionale, l'introduzione  della  procedura
         di VDS si è avuta  con  la  legge  regionale  della
         Puglia  n.  21/2012,  e   lo   stesso   legislatore
         nazionale,   sull'onda   della   sempre    maggiore
         consapevolezza   della   correlazione   tra   fonti
         inquinanti  e  malattie,   ha   inteso   introdurre
         nell'ordinamento (con l'articolo 1 bis del  decreto
         legge 3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito  con
         modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231
         e con il decreto 24 aprile 2013 del Ministero della
         Salute di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
         della  tutela  del  territorio  e  del  mare)   uno
         strumento che reca in sé il  nomen  di  valutazione
         del danno sanitario. L'obiettivo è quello di
         tutelare sia la salute pubblica e l'ambiente nonché
         i livelli  occupazionali,  nei  casi  di  crisi  di
         stabilimenti industriali  di  interesse  strategico
         nazionale.  L'obiettivo  non  è  dunque  ostacolare
         l'attività   industriale,   bensì   promuovere    e
         garantire uno sviluppo sostenibile,  in  cui,  come
         recita la Costituzione, l'iniziativa economica  non
         rechi danno alla sicurezza e alla dignità  umana  e
         sia capace di soddisfare i bisogni  dei  cittadini,
         senza compromettere il soddisfacimento dei  bisogni
         delle generazioni future. La VDS potrebbe risultare
         lo  strumento   più   opportuno   per   programmare
         un'azione  di  prevenzione  sanitaria  nelle   aree
         adiacenti ad attività che risultino avere  maggiore
         impatto sull'ambiente. Il sistema di partecipazione
         e pubblicità che la presente proposta  prevede,  ha
         l'indubbio vantaggio di informare la cittadinanza e
         le  associazioni  di  categoria  in   merito   alla
         relazione fra emissioni di impianti e salute  della
         popolazione, con ii vantaggio di coinvolgere  tutti
         i  portatori  di  interessi  nell'assunzione  delle
         decisioni pubbliche.
         Con la proposta che andiamo a discutere, la Regione
         si dota,  inoltre,  di  un  sistema  valutativo  ed
         informativo  in  grado  di  attuare  dei  Piani  di
         riduzione dei valori di emissione registrati presso
         le imprese interessate,  contemperando  il  diritto
         alla salute,  l'interesse  a  non  interrompere  la
         produzione e il mantenimento dei posti  di  lavoro.
         Con un procedimento a fasi progressive, i  soggetti
         valutatori, nei casi  in  cui  abbiano  riscontrato
         criticità sotto il profilo  sanitario,  coinvolgono
         le imprese, le  quali  formulano  osservazioni  sul
         rapporto  di  VDS  e  predispongono  un  Piano   di
         riduzione per rientrare nei parametri indicati.  Al
         fine di meglio definire i propositi e gli obiettivi
         che ci  si  prefigge,  l'articolo  1  individua  la
         finalità  di  questa   proposta   di   legge,   con
         l'elencazione degli obiettivi del rapporto di  VDS.
         L'articolo 2 si presta ad essere integrato  con  le
         definizioni  degli  strumenti  che  il  legislatore
         sceglierà di mettere a disposizione della procedura
         di valutazione, senza
         prescindere  da  una   descrizione   puntuale   del
         significato da attribuire al danno  sanitario.  Con
         l'articolo 3 viene stabilita la periodicità  ed  il
         campo  di  applicazione  della  VDS,  al  fine   di
         circoscrivere gli ambiti  territoriali  valutabili,
         secondo precisi criteri scientifici.  L'articolo  4
         individua   i   soggetti   valutatori   e   prevede
         contestualmente l'adozione di  un  regolamento  che
         fissi i  criteri  metodologici  che  tali  soggetti
         dovranno seguire nella redazione del rapporto  VDS.
         Le funzioni  svolte  dai  soggetti  valutatori  non
         comportano nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  del
         bilancio regionale (art. 13).
         Con  l'articolo  5  si  prevedono   le   forme   di
         pubblicità  del  rapporto   VDS,   promuovendo   al
         contempo la  partecipazione  ed  il  coinvolgimento
         attivo  di  cittadini,  imprese   e   altre   forme
         associative con apposite  modalità  di  intervento.
         Gli articoli 6 e 7 individuano le  conseguenze  cui
         vanno incontro gli  stabilimenti  per  i  quali  il
         rapporto VDS evidenzi criticità,  relativamente  ad
         emissioni in atmosfera, scarico nei corpi idrici  e
         diffusione  di  polveri.  Con  l'articolo  8  della
         proposta di legge viene delineato  il  procedimento
         con il quale le criticità rilevate  vanno  superate
         per mezzo di un apposito Piano di  riduzione  degli
         inquinanti  e  delle  sostanze  odorigene,  che  se
         disatteso,  o  mancante,  comporta  i   conseguenti
         provvedimenti da parte delle  autorità  competenti.
         L'articolo 9 delinea gli effetti che il rapporto di
         VDS   dispiega   su   altri   procedimenti    quali
         l'autorizzazione  integrata   ambientale.   Infine,
         l'articolo 10 prevede la  clausola  di  valutazione
         della presente legge. Considerata la  necessità  di
         realizzare al più presto un sistema di  valutazione
         del   danno   sanitario   nelle   zone    regionali
         maggiormente a  rischio,  si  confida  nella  piena
         approvazione  della  presente  proposta  da   parte
         dell'aula.


                            ---O---

          DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                            Art. 1.
                            Finalità

         1. Con la presente legge, la Regione si impegna a
         prevenire pericoli gravi,  immediati  o  differiti,
         per la salute della popolazione e per il territorio
         regionale, derivante dall'esposizione ad inquinanti
         ambientali prodotti dall'attività umana. 2. Per  le
         finalità di  cui  al  comma  1,  vengono  acquisiti
         rapporti di Valutazione del Danno  Sanitario  (VDS)
         dei quali viene data pubblicità secondo le modalità
         di cui all'articolo 5, comma 1.  3.  Gli  obiettivi
         del   rapporto   di   VDS   sono:   a)    informare
         semestralmente  la   Regione   e   le   Commissioni
         parlamentari  competenti   (Commissione   ambiente,
         territorio e mobilità e Commissione salute, servizi
         sociali e sanitari), nonché  la  cittadinanza,  sui
         cambiamenti nelle comunità esposte dello  stato  di
         salute connesso a rischi attribuibili  all'attività
         degli  stabilimenti  presenti  nelle  aree  di  cui
         all'articolo 3; b) fornire  elementi  ulteriori  di
         valutazione  per  il  rinnovo  o  per  il   riesame
         dell'autorizzazione   integrata   ambientale    per
         indirizzarla a soluzioni tecniche più efficaci  nel
         ridurre i potenziali esiti  sanitari  indesiderati;
         c) valutare l'efficacia in ambito  sanitario  delle
         prescrizioni legali dettate in  materia  di  tutela
         della  salute;  d)  pubblicare  on  line  nel  sito
         istituzionale   dell'Assessorato   regionale    del
         territorio   e   dell'ambiente,    dell'Assessorato
         regionale della  salute,  delle  Prefetture,  delle
         ARPA e  delle  ASP,  le  risultanze  delle  analisi
         effettuate sull'acqua, sull'aria e sul suolo, entro
         le 24 ore dall'ultimazione delle predette analisi.


                            Art. 2.
                          Definizioni

         1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e
         dei relativi regolamenti di attuazione, si  intende
         per danno sanitario : il cambiamento dell'attuale o
         futura prevalenza/incidenza  nella  comunità  degli
         effetti     sanitari     indesiderati      connessi
         all'esercizio di impianti o attività nelle aree  di
         cui all'articolo 3, comma 1. Tali effetti  sanitari
         indesiderati vanno intesi sia come effetti in atto,
         sia come effetti che possano verificarsi in  futuro
         in  base  al  principio  di  precauzione   di   cui
         all'articolo 301 del decreto legislativo  3  aprile
         2006, n. 152.
                            Art. 3.
                     Campo di applicazione

         1. Il rapporto di  VDS  viene  redatto  almeno  una
         volta ogni tre mesi per le seguenti aree: a) aree a
         elevato  rischio  di  crisi  ambientale;  b)   aree
         dichiarate Siti di interesse nazionale di  bonifica
         (SIN); c) aree nelle quali siano compresi uno o più
         stabilimenti  o  attività  comunque   soggetti   ad
         autorizzazione integrata  ambientale  (AIA)  e  che
         presentino    almeno     una     delle     seguenti
         caratteristiche: 1)  sono  fonte  di  emissioni  di
         inquinanti collocati nelle classi I e  II,  secondo
         la classificazione IARC (WHO); 2) scaricano in mare
         o nei corpi idrici regionali reflui di  processo  e
         acque di raffreddamento e di trattamento  derivanti
         da attività lavorative; 3) impiegano  per  le  loro
         attività materiali e composti polverulenti in  modo
         non occasionale e in un luogo  a  ciò  adibito;  4)
         utilizzano combustibili solidi secondari  nel  loro
         ciclo industriale.  2.  Sono  comunque  escluse  le
         attività di cui all'articolo 272, commi 1 e 2,  del
         decreto legislativo 152/2006. 3. E' fatta salva  la
         facoltà della Regione di ordinare la  redazione  di
         un rapporto di VDS su aree e  impianti  diversi  da
         quelli indicati dal comma 1. 4. La Regione è tenuta
         ad ordinare il rapporto  di  VDS  nelle  aree  che,
         seppur non rientranti in quelle di cui al comma  1,
         siano colpite da fenomeni di autocombustione

                            Art. 4.
                      Soggetti valutatori

         1. Il rapporto di VDS viene redatto  congiuntamente
         dall'Agenzia   Regionale    per    la    Protezione
         dell'Ambiente  (ARPA)  e   dall'Azienda   sanitaria
         competente per territorio (ASP), anche  sulla  base
         del  registro  tumori  regionale  e   delle   mappe
         epidemiologiche   sulle   principali   malattie   a
         carattere ambientale. 2.  Al  rapporto  di  cui  al
         comma  1  è  allegato  il  parere  delle  strutture
         universitarie regionali competenti  in  materia  di
         impatti ambientale, tossicologico e  sanitario.  3.
         Con regolamento da adottarsi entro sessanta  giorni
         dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  la
         Giunta  regionale,  acquisito   il   parere   della
         commissione  parlamentare   competente,   fissa   i
         criteri  metodologici  utili  alla  redazione   del
         rapporto  di   VDS   e   individua   le   strutture
         universitarie regionali competenti al rilascio  del
         parere di cui al comma  2.  Art.  5.  Pubblicità  e
         partecipazione 1. La Regione provvede a  pubblicare
         il rapporto di  VDS  su  una  pagina  dedicata  del
         proprio  sito  internet,  entro  tre   giorni   dal
         ricevimento dello stesso. Il rapporto viene altresì
         pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  Regione.
         2. Per  il  perseguimento  delle  finalità  di  cui
         all'articolo 1 e per  garantire  la  partecipazione
         nei processi decisionali, è assicurata ai cittadini
         e  alle  associazioni  la  facoltà  di   presentare
         osservazioni e segnalazioni secondo le modalità e i
         termini indicati tramite decreto  interassessoriale
         tra  l'Assessorato  regionale  del   territorio   e
         dell'ambiente   di   concerto   con   l'Assessorato
         regionale della salute da emanare entro  60  giorni
         dall'entrata in vigore  della  presente  legge.  3.
         L'inosservanza  di  quanto   disposto   nei   commi
         precedenti comporta l'irrogazione delle sanzioni di
         cui al D.Lgs.  n.  33  del  2013.  4.  In  sede  di
         partecipazione, deve  essere  garantita  a  ciascun
         cittadino, singolo o associato, la facoltà  di  far
         effettuare,  a  proprie  spese,  tutte  le  analisi
         sull'acqua, sull'aria e sul suolo, rivolgendosi  ad
         un  Istituto  di  analisi  accreditato  a   livello
         nazionale   o   internazionale,   presentando    le
         risultanze in  seno  alle  proprie  osservazioni  o
         segnalazioni. In caso di una rilevante  discordanza
         tra i risultati effettuati dal cittadino e/o  dalle
         associazioni  e  i   dati   pubblicati   dall'ARPA,
         quest'ultima  è  tenuta  a  rimborsare   le   spese
         sostenute   anticipatamente   dal   cittadino   e/o
         associazione. 5. Sono preventivamente a carico  del
         cittadino  altresì  le  analisi  effettuate  presso
         ciascuna ASP o laboratorio privato circa il proprio
         stato di salute quando vi sia  il  sospetto  di  un
         collegamento tra la sintomatologia e/o patologia  e
         i fattori inquinanti riscontrati nelle analisi  del
         territorio. Qualora venga accertata la  connessione
         tra  la  patologia   e   il   contesto   ambientale
         inquinato, le  ASP  sono  tenute  a  rimborsare  le
         predette  analisi.  Art.  6.  Interventi   per   il
         monitoraggio e  la  riduzione  delle  emissioni  in
         atmosfera e delle  ricadute  al  suolo  1.  Ove  il
         rapporto  di  VDS  evidenzi  criticità   dovute   a
         emissioni in atmosfera,  gli  stabilimenti  di  cui
         all'articolo 3, comma 1, lettera c), devono ridurre
         i valori di emissione massica  in  atmosfera  degli
         inquinanti per  i  quali  il  rapporto  di  VDS  ha
         evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata
         in  proporzione  al  danno  accertato  rispetto  al
         valore medio calcolato sui dati,  ove  disponibili,
         dei precedenti cinque anni.
         2. Gli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
         lettera c) adottano  sistemi  di  campionamento  in
         continuo delle emissioni convogliate di  tutti  gli
         inquinanti per  i  quali  il  rapporto  di  VDS  ha
         evidenziato criticità. 3. E' comunque  obbligatorio
         il monitoraggio da parte dell'ARPA e delle ASP, con
         cadenza almeno mensile e negli stabilimenti che  ne
         siano  fonte  di  emissione,  delle  concentrazioni
         degli idrocarburi policiclici aromatici,  di  PCDD,
         di PCDF, di PCB e dei metalli pesanti nelle polveri
         PM10 e nelle deposizioni anche al perimetro esterno
         dell'impianto o  nella  zona  di  massima  ricaduta
         prevista  con  modelli  e  algoritmi  validati.  E'
         altresì obbligatorio il monitoraggio, negli  stessi
         stabilimenti,  delle  sostanze  odorigene  e  delle
         concentrazioni di PM2,5 e PM1. 4. Ove  il  rapporto
         di  VDS  evidenzi  criticità  nella  diffusione  di
         polveri  inquinanti  grossolane  in   atmosfera   e
         nell'ambiente, gli stabilimenti e  le  attività  di
         cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  c)   che
         impiegano per le loro attività materiali e composti
         polverulenti, per i quali non risulta  tecnicamente
         possibile   la   quantificazione   delle   relative
         emissioni massiche, devono essere dotati di  idonei
         sistemi atti a prevenire ed evitare il  diffondersi
         nell'ambiente circostante di polveri  tal  quali  o
         derivanti da processi produttivi.

         5. E' prevista la pubblicazione tempestiva sul sito
         dei  comuni,   delle   ASP,   dell'ARPA   e   della
         Prefettura. Art. 7. Interventi per il  monitoraggio
         e la riduzione dello scarico nei corpi idrici. . 1.
         Ove il rapporto di VDS evidenzi criticità dovute  a
         scarico  di  inquinanti  nei  corpi   idrici,   gli
         stabilimenti  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,
         lettera c), devono ridurre i  valori  di  emissione
         massica degli inquinanti per i quali il rapporto di
         VDS  ha  evidenziato  criticità.  Tale   riduzione,
         determinata  in  proporzione  al  danno   accertato
         rispetto   al   valore   ponderato   di   emissioni
         complessive consolidate nel  corso  dei  precedenti
         dodici mesi, deve  essere  riferita  all'uscita  di
         ogni singolo impianto  di  depurazione  e  comunque
         prima dell'eventuale confluenza degli  scarichi  in
         corpi  di  ricezione  collettivi,  compresi  quelli
         adibiti allo scarico finale.

         2. Le operazioni di monitoraggio, campionamento  ed
         analisi  dei  valori  di  emissione  massica  degli
         inquinanti, devono avvenire  sia  all'ingresso  che
         all'uscita di ogni singolo impianto di  depurazione
         e comunque prima  dell'eventuale  confluenza  degli
         scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi
         quelli adibiti allo scarico finale. Art. 8 Piano di
         riduzione 1. Il rapporto  di  VDS  è  inviato  alle
         imprese interessate. In caso di rapporto di VDS che
         abbia  riscontrato  criticità  sotto   il   profilo
         sanitario,   le   imprese   interessate   formulano
         eventuali  osservazioni,  da  far  pervenire   alle
         autorità di cui all'articolo 4, comma  1,  entro  e
         non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento.
         Scaduto  detto  termine  e  tenendo   conto   delle
         osservazioni   ricevute,   le   autorità   di   cui
         all'articolo 4, comma 1, sottopongono alla Regione,
         alla Commissione ambiente, territorio e mobilità  e
         alla  Commissione  salute,   servizio   sociali   e
         sanitari, alle ASP e all'ARPA, il rapporto  di  VDS
         ai fini della presa d'atto e  della  pubblicazione.
         2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 6 e 7,  entro
         quindici giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
         rapporto  di  VDS  nel  Gazzetta  ufficiale   della
         Regione, gli stabilimenti obbligati alla  riduzione
         dei valori di emissione presentano alla Regione  un
         Piano  di  Riduzione  degli  inquinanti   e   delle
         sostanze odorigene che deve essere approvato  entro
         trenta giorni,  anche  con  eventuali  modifiche  o
         integrazioni. Tale Piano deve indicare le misure  e
         gli interventi  da  attuare  per  il  conseguimento
         degli obiettivi  di  riduzione  prescritti  e  deve
         essere    attuato     entro     sessanta     giorni
         dall'approvazione. L'ARPA provvede a effettuare  le
         necessarie  verifiche  per   valutare   l'effettiva
         attuazione del Piano e l'efficacia delle misure ivi
         previste.

         3. In caso di mancata presentazione  del  Piano  di
         cui al comma 2, il  Presidente  della  Regione,  su
         segnalazione   dell'Assessorato    regionale    del
         territorio  e  dell'ambiente   e   dell'Assessorato
         regionale  della  salute),  diffida   il   soggetto
         obbligato ad adempiere entro  quindici  giorni;  in
         caso di inottemperanza,  l'ASP  locale  dispone  la
         sospensione dell'esercizio dello  stabilimento  che
         ricade  nella  propria   competenza   territoriale,
         dandone comunicazione alle istituzioni interessate.
         4. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi
         di    riduzione    prescritti,    l'ARPA    informa
         immediatamente  il  Presidente  della  Regione  che
         diffida il gestore dello  stabilimento  a  eseguire
         entro trenta giorni gli interventi previsti. Ove il
         gestore non adempia alla diffida  entro  i  termini
         assegnati, il Presidente della Regione procede alla
         irrogazione  di  una  sanzione  amministrativa  che
         varia da un minimo di euro 10.000,00 ad un  massimo
         di  euro  1.000.000,00  da  versarsi  nelle   casse
         regionali,   mentre   l'ASP   locale   dispone   la
         sospensione dell'esercizio  dell'impianto.  5.  Gli
         oneri  connessi   all'esecuzione   del   Piano   di
         Riduzione di cui al  comma  2  sono  a  carico  dei
         soggetti titolari delle  sorgenti  delle  emissioni
         interessate.


                            Art. 9.
         Trasmissione del rapporto di VDS  e  del  Piano  di
         riduzione

         1. Il rapporto di VDS di  cui  all'articolo  1,  il
         Piano di riduzione di cui all'articolo 8, comma  2,
         e le determinazioni assunte ai sensi  dell'articolo
         8, commi  3  e  4,  sono  trasmesse  senza  indugio
         all'autorità  competente  al  rilascio,  rinnovo  o
         riesame dell'autorizzazione  integrata  ambientale,
         per le determinazioni  di  propria  competenza.  2.
         Nell'ambito  delle  procedure  di  VIA  e  AIA   di
         competenza  statale,  ai   pareri   di   competenza
         regionale viene allegato il rapporto di VDS.

                            Art. 10.
                    Clausola di valutazione

         1.  L'Assemblea   regionale   siciliana   controlla
         l'attuazione della presente legge e ne  verifica  i
         risultati.  A  tal  fine  acquisisce  dalla  Giunta
         regionale le informazioni necessarie a valutare  lo
         stato degli adempimenti e  l'impatto  delle  misure
         attuate  a  tutela  della  salute.  2.  La   Giunta
         regionale  presenta  specifiche   informative,   il
         controllo e la valutazione che dettaglia i  dati  e
         le informazioni d'interesse, previo  confronto  con
         le Commissioni parlamentari competenti. 3. Ai sensi
         del regolamento  interno  dell'Assemblea  regionale
         siciliana, le informative di cui al  comma  1  sono
         oggetto  di  esame  da  parte   delle   Commissioni
         parlamentari competenti.

                            Art. 11.
         Divieto di pascolo e di colture alimentari

         1. Nei terreni che insistono  nelle  aree  previste
         nell'articolo 3, comma 1 della presente legge  sono
         assolutamente vietati il pascolo e  le  colture  di
         prodotti   ortofrutticoli,   o   comunque    aventi
         destinazione    alimentare.    2.    Con    decreto
         dell'Assessore  regionale  per  l'agricoltura,   lo
         sviluppo  rurale  e   la   pesca   mediterranea   e
         dell'Assessore  regionale  per  il   territorio   e
         l'ambiente,   da   emanarsi   entro    60    giorni
         dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  è
         prevista una fascia di rispetto di 200 m  adiacente
         i SIN, dove è assolutamente vietato il pascolo e le
         colture  alimentari,  salva  dispensa  con  decreto
         motivato     dell'Assessore      regionale      per
         l'agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la   pesca
         mediterranea di concerto con l'Assessore  regionale
         per il territorio e l'ambiente. 3. Il pascolo e  le
         colture alimentari devono cessare con effetto entro
         120 giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
         legge. 4.  L'inosservanza  delle  disposizioni  del
         presente  articolo  comporta  l'irrogazione   della
         sanzione amministrativa che varia da un  minimo  di
         euro 5.000 euro a un massimo di euro 50.000 euro da
         versarsi nelle casse della Regione.

                           Art. 12.
           Incentivi alle tecniche di biorimediazione

         1. Nei siti  già  caratterizzati  nell'articolo  3,
         comma 1 sono consentite coltivazioni non alimentari
         individuate   tramite   decreto   interassessoriale
         dell'Assessore  regionale  per  l'agricoltura,   lo
         sviluppo  rurale  e   la   pesca   mediterranea   e
         dell'Assessore  regionale  per  il   territorio   e
         l'ambiente, sentito l'Assessore  regionale  per  la
         salute. E' consentita e incentivata la collocazione
         di piantagioni  caratterizzate  da  un  effetto  di
         decontaminazione   del    terreno    (ad    esempio
         piantagioni per la fitorimediazione). 2. Al fine di
         incentivare le colture no  food  ,  anche  mediante
         conversione delle colture già esistenti, la Regione
         si impegna a erogare canali dei fondi  europei  con
         obiettivi  inerenti  le  finalità  della   presente
         legge,  previa  valutazione  e   approvazione   del
         progetto da parte  dell'Assessorato  regionale  per
         l'agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la   pesca
         mediterranea. 3. L'imprenditore  agricolo,  sia  in
         forma  individuale  che  collettiva,   ha   diritto
         all'erogazione di un mutuo  a  tasso  agevolato  da
         determinarsi nel predetto  decreto  assessoriale  e
         previa valutazione e approvazione del  progetto  da
         parte dell'Assessorato regionale per l'agricoltura,
         lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea


                            Art. 13.
                   Disposizione finanziaria

         1. Ai fini della presente legge, l'ASP e l'ARPA  si
         dotano con propri fondi di quanto necessario, fatta
         salva la possibilità per la Regione di destinare il
         40 per cento  delle  sanzioni  riscosse  alle  ASP,
         tenuto conto delle peculiarità territoriali, nonché
         il 20 per cento delle stesse sanzioni all'ARPA.  2.
         I  soggetti  valutatori  di  cui   all'articolo   4
         svolgono le funzioni o rilasciano i pareri previsti
         dalla presente legge senza nuovi o maggiori oneri a
         carico  del  bilancio  regionale.  3.  Con  decreto
         assessoriale dell'Assessore regionale per la salute
         ed in ottemperanza a quanto  previsto  dalla  legge
         regionale del 14 aprile 2009,  n.  5,  articolo  6,
         comma 1, lettera h), sono stanziati fondi regionali
         per finanziare i necessari  screening  sanitari  in
         favore della popolazione residente nei  comuni  con
         alta    incidenza     di     malattie     correlate
         all'inquinamento,  così  come  accertato  con   gli
         strumenti previsti dalla presente legge.
                            Art. 14.
                       Entrata in vigore

         1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
         ufficiale della  Regione  siciliana.  2.  E'  fatto
         obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
         osservare come legge della Regione.