Disegno di Legge n. 587 del 27-09-2023 Introduzione in Sicilia della valutazione del danno sanitario

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Testo della Proposta di Legge

                 ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


DISEGNO DI LEGGE


presentato dai deputati: Gilistro C., Ardizzone,
Cambiano, Campo, Ciminnisi, De Luca, Di Paola,
Marano, Schillaci, Sunseri, Varrica.

Il 27 settembre 2023

Introduzione in Sicilia della
valutazione di danno sanitario


----O----

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

la presente proposta di legge nasce dall'esigenza
di tutelare la salute dei cittadini della nostra
Regione, dai pericoli derivanti dall'esposizione ad
inquinanti ambientali prodotti dall'attività umana.
Non si sono ancora spenti, invero, gli echi
relativi all'accertamento in merito alla
correlazione fra inquinamento industriale e
insorgenza di patologie, anche tumorali.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il
24% del carico di malattia e il 23% di tutti i
decessi possono essere attribuite ai fattori
ambientali. Risulta pertanto di fondamentale
importanza riuscire ad incidere sulle cause
ambientali delle malattie, agendo attraverso
politiche coordinate (sanitarie, ambientali e di
sviluppo) per ottenere miglioramenti effettivi in
termini di benessere e qualità della vita dei
nostri cittadini. A tale scopo, e per sanare un
vuoto legislativo in materia di autorizzazione
ambientale per un efficace contrasto delle
emissioni inquinanti, la presente legge introduce
in Regione uno strumento nuovo, quello della
Valutazione del Danno Sanitario (di seguito VDS)
per le aree che presentino un elevato rischio di
crisi ambientale, oppure siano state dichiarate
siti di interesse nazionale di bonifica oppure
ancora comprendano uno o più stabilimenti o
attività soggette ad autorizzazione integrata
ambientale (AIA) che comportino specifiche
emissioni.
La VDS si inserisce sul solco della procedura di
Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)
retrospettiva, che sebbene costituisca un valido
strumento capace di orientare le decisioni
politiche mediante una valutazione dell'impatto
potenziale sulla salute e sull'ambiente, non ha, a
differenza della VDS, alcun effetto giuridico
vincolante sulle autorizzazioni di esercizio. A
livello nazionale, l'introduzione della procedura
di VDS si è avuta con la legge regionale della
Puglia n. 21/2012, e lo stesso legislatore
nazionale, sull'onda della sempre maggiore
consapevolezza della correlazione tra fonti
inquinanti e malattie, ha inteso introdurre
nell'ordinamento (con l'articolo 1 bis del decreto
legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con
modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231
e con il decreto 24 aprile 2013 del Ministero della
Salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare) uno
strumento che reca in sé il nomen di valutazione
del danno sanitario. L'obiettivo è quello di
tutelare sia la salute pubblica e l'ambiente nonché
i livelli occupazionali, nei casi di crisi di
stabilimenti industriali di interesse strategico
nazionale. L'obiettivo non è dunque ostacolare
l'attività industriale, bensì promuovere e
garantire uno sviluppo sostenibile, in cui, come
recita la Costituzione, l'iniziativa economica non
rechi danno alla sicurezza e alla dignità umana e
sia capace di soddisfare i bisogni dei cittadini,
senza compromettere il soddisfacimento dei bisogni
delle generazioni future. La VDS potrebbe risultare
lo strumento più opportuno per programmare
un'azione di prevenzione sanitaria nelle aree
adiacenti ad attività che risultino avere maggiore
impatto sull'ambiente. Il sistema di partecipazione
e pubblicità che la presente proposta prevede, ha
l'indubbio vantaggio di informare la cittadinanza e
le associazioni di categoria in merito alla
relazione fra emissioni di impianti e salute della
popolazione, con ii vantaggio di coinvolgere tutti
i portatori di interessi nell'assunzione delle
decisioni pubbliche.
Con la proposta che andiamo a discutere, la Regione
si dota, inoltre, di un sistema valutativo ed
informativo in grado di attuare dei Piani di
riduzione dei valori di emissione registrati presso
le imprese interessate, contemperando il diritto
alla salute, l'interesse a non interrompere la
produzione e il mantenimento dei posti di lavoro.
Con un procedimento a fasi progressive, i soggetti
valutatori, nei casi in cui abbiano riscontrato
criticità sotto il profilo sanitario, coinvolgono
le imprese, le quali formulano osservazioni sul
rapporto di VDS e predispongono un Piano di
riduzione per rientrare nei parametri indicati. Al
fine di meglio definire i propositi e gli obiettivi
che ci si prefigge, l'articolo 1 individua la
finalità di questa proposta di legge, con
l'elencazione degli obiettivi del rapporto di VDS.
L'articolo 2 si presta ad essere integrato con le
definizioni degli strumenti che il legislatore
sceglierà di mettere a disposizione della procedura
di valutazione, senza
prescindere da una descrizione puntuale del
significato da attribuire al danno sanitario. Con
l'articolo 3 viene stabilita la periodicità ed il
campo di applicazione della VDS, al fine di
circoscrivere gli ambiti territoriali valutabili,
secondo precisi criteri scientifici. L'articolo 4
individua i soggetti valutatori e prevede
contestualmente l'adozione di un regolamento che
fissi i criteri metodologici che tali soggetti
dovranno seguire nella redazione del rapporto VDS.
Le funzioni svolte dai soggetti valutatori non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale (art. 13).
Con l'articolo 5 si prevedono le forme di
pubblicità del rapporto VDS, promuovendo al
contempo la partecipazione ed il coinvolgimento
attivo di cittadini, imprese e altre forme
associative con apposite modalità di intervento.
Gli articoli 6 e 7 individuano le conseguenze cui
vanno incontro gli stabilimenti per i quali il
rapporto VDS evidenzi criticità, relativamente ad
emissioni in atmosfera, scarico nei corpi idrici e
diffusione di polveri. Con l'articolo 8 della
proposta di legge viene delineato il procedimento
con il quale le criticità rilevate vanno superate
per mezzo di un apposito Piano di riduzione degli
inquinanti e delle sostanze odorigene, che se
disatteso, o mancante, comporta i conseguenti
provvedimenti da parte delle autorità competenti.
L'articolo 9 delinea gli effetti che il rapporto di
VDS dispiega su altri procedimenti quali
l'autorizzazione integrata ambientale. Infine,
l'articolo 10 prevede la clausola di valutazione
della presente legge. Considerata la necessità di
realizzare al più presto un sistema di valutazione
del danno sanitario nelle zone regionali
maggiormente a rischio, si confida nella piena
approvazione della presente proposta da parte
dell'aula.


---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Finalità

1. Con la presente legge, la Regione si impegna a
prevenire pericoli gravi, immediati o differiti,
per la salute della popolazione e per il territorio
regionale, derivante dall'esposizione ad inquinanti
ambientali prodotti dall'attività umana. 2. Per le
finalità di cui al comma 1, vengono acquisiti
rapporti di Valutazione del Danno Sanitario (VDS)
dei quali viene data pubblicità secondo le modalità
di cui all'articolo 5, comma 1. 3. Gli obiettivi
del rapporto di VDS sono: a) informare
semestralmente la Regione e le Commissioni
parlamentari competenti (Commissione ambiente,
territorio e mobilità e Commissione salute, servizi
sociali e sanitari), nonché la cittadinanza, sui
cambiamenti nelle comunità esposte dello stato di
salute connesso a rischi attribuibili all'attività
degli stabilimenti presenti nelle aree di cui
all'articolo 3; b) fornire elementi ulteriori di
valutazione per il rinnovo o per il riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale per
indirizzarla a soluzioni tecniche più efficaci nel
ridurre i potenziali esiti sanitari indesiderati;
c) valutare l'efficacia in ambito sanitario delle
prescrizioni legali dettate in materia di tutela
della salute; d) pubblicare on line nel sito
istituzionale dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente, dell'Assessorato
regionale della salute, delle Prefetture, delle
ARPA e delle ASP, le risultanze delle analisi
effettuate sull'acqua, sull'aria e sul suolo, entro
le 24 ore dall'ultimazione delle predette analisi.


Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e
dei relativi regolamenti di attuazione, si intende
per danno sanitario : il cambiamento dell'attuale o
futura prevalenza/incidenza nella comunità degli
effetti sanitari indesiderati connessi
all'esercizio di impianti o attività nelle aree di
cui all'articolo 3, comma 1. Tali effetti sanitari
indesiderati vanno intesi sia come effetti in atto,
sia come effetti che possano verificarsi in futuro
in base al principio di precauzione di cui
all'articolo 301 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Art. 3.
Campo di applicazione

1. Il rapporto di VDS viene redatto almeno una
volta ogni tre mesi per le seguenti aree: a) aree a
elevato rischio di crisi ambientale; b) aree
dichiarate Siti di interesse nazionale di bonifica
(SIN); c) aree nelle quali siano compresi uno o più
stabilimenti o attività comunque soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale (AIA) e che
presentino almeno una delle seguenti
caratteristiche: 1) sono fonte di emissioni di
inquinanti collocati nelle classi I e II, secondo
la classificazione IARC (WHO); 2) scaricano in mare
o nei corpi idrici regionali reflui di processo e
acque di raffreddamento e di trattamento derivanti
da attività lavorative; 3) impiegano per le loro
attività materiali e composti polverulenti in modo
non occasionale e in un luogo a ciò adibito; 4)
utilizzano combustibili solidi secondari nel loro
ciclo industriale. 2. Sono comunque escluse le
attività di cui all'articolo 272, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 152/2006. 3. E' fatta salva la
facoltà della Regione di ordinare la redazione di
un rapporto di VDS su aree e impianti diversi da
quelli indicati dal comma 1. 4. La Regione è tenuta
ad ordinare il rapporto di VDS nelle aree che,
seppur non rientranti in quelle di cui al comma 1,
siano colpite da fenomeni di autocombustione

Art. 4.
Soggetti valutatori

1. Il rapporto di VDS viene redatto congiuntamente
dall'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA) e dall'Azienda sanitaria
competente per territorio (ASP), anche sulla base
del registro tumori regionale e delle mappe
epidemiologiche sulle principali malattie a
carattere ambientale. 2. Al rapporto di cui al
comma 1 è allegato il parere delle strutture
universitarie regionali competenti in materia di
impatti ambientale, tossicologico e sanitario. 3.
Con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, acquisito il parere della
commissione parlamentare competente, fissa i
criteri metodologici utili alla redazione del
rapporto di VDS e individua le strutture
universitarie regionali competenti al rilascio del
parere di cui al comma 2. Art. 5. Pubblicità e
partecipazione 1. La Regione provvede a pubblicare
il rapporto di VDS su una pagina dedicata del
proprio sito internet, entro tre giorni dal
ricevimento dello stesso. Il rapporto viene altresì
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1 e per garantire la partecipazione
nei processi decisionali, è assicurata ai cittadini
e alle associazioni la facoltà di presentare
osservazioni e segnalazioni secondo le modalità e i
termini indicati tramite decreto interassessoriale
tra l'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente di concerto con l'Assessorato
regionale della salute da emanare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. 3.
L'inosservanza di quanto disposto nei commi
precedenti comporta l'irrogazione delle sanzioni di
cui al D.Lgs. n. 33 del 2013. 4. In sede di
partecipazione, deve essere garantita a ciascun
cittadino, singolo o associato, la facoltà di far
effettuare, a proprie spese, tutte le analisi
sull'acqua, sull'aria e sul suolo, rivolgendosi ad
un Istituto di analisi accreditato a livello
nazionale o internazionale, presentando le
risultanze in seno alle proprie osservazioni o
segnalazioni. In caso di una rilevante discordanza
tra i risultati effettuati dal cittadino e/o dalle
associazioni e i dati pubblicati dall'ARPA,
quest'ultima è tenuta a rimborsare le spese
sostenute anticipatamente dal cittadino e/o
associazione. 5. Sono preventivamente a carico del
cittadino altresì le analisi effettuate presso
ciascuna ASP o laboratorio privato circa il proprio
stato di salute quando vi sia il sospetto di un
collegamento tra la sintomatologia e/o patologia e
i fattori inquinanti riscontrati nelle analisi del
territorio. Qualora venga accertata la connessione
tra la patologia e il contesto ambientale
inquinato, le ASP sono tenute a rimborsare le
predette analisi. Art. 6. Interventi per il
monitoraggio e la riduzione delle emissioni in
atmosfera e delle ricadute al suolo 1. Ove il
rapporto di VDS evidenzi criticità dovute a
emissioni in atmosfera, gli stabilimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), devono ridurre
i valori di emissione massica in atmosfera degli
inquinanti per i quali il rapporto di VDS ha
evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata
in proporzione al danno accertato rispetto al
valore medio calcolato sui dati, ove disponibili,
dei precedenti cinque anni.
2. Gli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c) adottano sistemi di campionamento in
continuo delle emissioni convogliate di tutti gli
inquinanti per i quali il rapporto di VDS ha
evidenziato criticità. 3. E' comunque obbligatorio
il monitoraggio da parte dell'ARPA e delle ASP, con
cadenza almeno mensile e negli stabilimenti che ne
siano fonte di emissione, delle concentrazioni
degli idrocarburi policiclici aromatici, di PCDD,
di PCDF, di PCB e dei metalli pesanti nelle polveri
PM10 e nelle deposizioni anche al perimetro esterno
dell'impianto o nella zona di massima ricaduta
prevista con modelli e algoritmi validati. E'
altresì obbligatorio il monitoraggio, negli stessi
stabilimenti, delle sostanze odorigene e delle
concentrazioni di PM2,5 e PM1. 4. Ove il rapporto
di VDS evidenzi criticità nella diffusione di
polveri inquinanti grossolane in atmosfera e
nell'ambiente, gli stabilimenti e le attività di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) che
impiegano per le loro attività materiali e composti
polverulenti, per i quali non risulta tecnicamente
possibile la quantificazione delle relative
emissioni massiche, devono essere dotati di idonei
sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi
nell'ambiente circostante di polveri tal quali o
derivanti da processi produttivi.

5. E' prevista la pubblicazione tempestiva sul sito
dei comuni, delle ASP, dell'ARPA e della
Prefettura. Art. 7. Interventi per il monitoraggio
e la riduzione dello scarico nei corpi idrici. . 1.
Ove il rapporto di VDS evidenzi criticità dovute a
scarico di inquinanti nei corpi idrici, gli
stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), devono ridurre i valori di emissione
massica degli inquinanti per i quali il rapporto di
VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione,
determinata in proporzione al danno accertato
rispetto al valore ponderato di emissioni
complessive consolidate nel corso dei precedenti
dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di
ogni singolo impianto di depurazione e comunque
prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in
corpi di ricezione collettivi, compresi quelli
adibiti allo scarico finale.

2. Le operazioni di monitoraggio, campionamento ed
analisi dei valori di emissione massica degli
inquinanti, devono avvenire sia all'ingresso che
all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione
e comunque prima dell'eventuale confluenza degli
scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi
quelli adibiti allo scarico finale. Art. 8 Piano di
riduzione 1. Il rapporto di VDS è inviato alle
imprese interessate. In caso di rapporto di VDS che
abbia riscontrato criticità sotto il profilo
sanitario, le imprese interessate formulano
eventuali osservazioni, da far pervenire alle
autorità di cui all'articolo 4, comma 1, entro e
non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento.
Scaduto detto termine e tenendo conto delle
osservazioni ricevute, le autorità di cui
all'articolo 4, comma 1, sottopongono alla Regione,
alla Commissione ambiente, territorio e mobilità e
alla Commissione salute, servizio sociali e
sanitari, alle ASP e all'ARPA, il rapporto di VDS
ai fini della presa d'atto e della pubblicazione.
2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 6 e 7, entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione del
rapporto di VDS nel Gazzetta ufficiale della
Regione, gli stabilimenti obbligati alla riduzione
dei valori di emissione presentano alla Regione un
Piano di Riduzione degli inquinanti e delle
sostanze odorigene che deve essere approvato entro
trenta giorni, anche con eventuali modifiche o
integrazioni. Tale Piano deve indicare le misure e
gli interventi da attuare per il conseguimento
degli obiettivi di riduzione prescritti e deve
essere attuato entro sessanta giorni
dall'approvazione. L'ARPA provvede a effettuare le
necessarie verifiche per valutare l'effettiva
attuazione del Piano e l'efficacia delle misure ivi
previste.

3. In caso di mancata presentazione del Piano di
cui al comma 2, il Presidente della Regione, su
segnalazione dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente e dell'Assessorato
regionale della salute), diffida il soggetto
obbligato ad adempiere entro quindici giorni; in
caso di inottemperanza, l'ASP locale dispone la
sospensione dell'esercizio dello stabilimento che
ricade nella propria competenza territoriale,
dandone comunicazione alle istituzioni interessate.
4. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi
di riduzione prescritti, l'ARPA informa
immediatamente il Presidente della Regione che
diffida il gestore dello stabilimento a eseguire
entro trenta giorni gli interventi previsti. Ove il
gestore non adempia alla diffida entro i termini
assegnati, il Presidente della Regione procede alla
irrogazione di una sanzione amministrativa che
varia da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo
di euro 1.000.000,00 da versarsi nelle casse
regionali, mentre l'ASP locale dispone la
sospensione dell'esercizio dell'impianto. 5. Gli
oneri connessi all'esecuzione del Piano di
Riduzione di cui al comma 2 sono a carico dei
soggetti titolari delle sorgenti delle emissioni
interessate.


Art. 9.
Trasmissione del rapporto di VDS e del Piano di
riduzione

1. Il rapporto di VDS di cui all'articolo 1, il
Piano di riduzione di cui all'articolo 8, comma 2,
e le determinazioni assunte ai sensi dell'articolo
8, commi 3 e 4, sono trasmesse senza indugio
all'autorità competente al rilascio, rinnovo o
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale,
per le determinazioni di propria competenza. 2.
Nell'ambito delle procedure di VIA e AIA di
competenza statale, ai pareri di competenza
regionale viene allegato il rapporto di VDS.

Art. 10.
Clausola di valutazione

1. L'Assemblea regionale siciliana controlla
l'attuazione della presente legge e ne verifica i
risultati. A tal fine acquisisce dalla Giunta
regionale le informazioni necessarie a valutare lo
stato degli adempimenti e l'impatto delle misure
attuate a tutela della salute. 2. La Giunta
regionale presenta specifiche informative, il
controllo e la valutazione che dettaglia i dati e
le informazioni d'interesse, previo confronto con
le Commissioni parlamentari competenti. 3. Ai sensi
del regolamento interno dell'Assemblea regionale
siciliana, le informative di cui al comma 1 sono
oggetto di esame da parte delle Commissioni
parlamentari competenti.

Art. 11.
Divieto di pascolo e di colture alimentari

1. Nei terreni che insistono nelle aree previste
nell'articolo 3, comma 1 della presente legge sono
assolutamente vietati il pascolo e le colture di
prodotti ortofrutticoli, o comunque aventi
destinazione alimentare. 2. Con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea e
dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente, da emanarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, è
prevista una fascia di rispetto di 200 m adiacente
i SIN, dove è assolutamente vietato il pascolo e le
colture alimentari, salva dispensa con decreto
motivato dell'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea di concerto con l'Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente. 3. Il pascolo e le
colture alimentari devono cessare con effetto entro
120 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge. 4. L'inosservanza delle disposizioni del
presente articolo comporta l'irrogazione della
sanzione amministrativa che varia da un minimo di
euro 5.000 euro a un massimo di euro 50.000 euro da
versarsi nelle casse della Regione.

Art. 12.
Incentivi alle tecniche di biorimediazione

1. Nei siti già caratterizzati nell'articolo 3,
comma 1 sono consentite coltivazioni non alimentari
individuate tramite decreto interassessoriale
dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea e
dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente, sentito l'Assessore regionale per la
salute. E' consentita e incentivata la collocazione
di piantagioni caratterizzate da un effetto di
decontaminazione del terreno (ad esempio
piantagioni per la fitorimediazione). 2. Al fine di
incentivare le colture no food , anche mediante
conversione delle colture già esistenti, la Regione
si impegna a erogare canali dei fondi europei con
obiettivi inerenti le finalità della presente
legge, previa valutazione e approvazione del
progetto da parte dell'Assessorato regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea. 3. L'imprenditore agricolo, sia in
forma individuale che collettiva, ha diritto
all'erogazione di un mutuo a tasso agevolato da
determinarsi nel predetto decreto assessoriale e
previa valutazione e approvazione del progetto da
parte dell'Assessorato regionale per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea


Art. 13.
Disposizione finanziaria

1. Ai fini della presente legge, l'ASP e l'ARPA si
dotano con propri fondi di quanto necessario, fatta
salva la possibilità per la Regione di destinare il
40 per cento delle sanzioni riscosse alle ASP,
tenuto conto delle peculiarità territoriali, nonché
il 20 per cento delle stesse sanzioni all'ARPA. 2.
I soggetti valutatori di cui all'articolo 4
svolgono le funzioni o rilasciano i pareri previsti
dalla presente legge senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale. 3. Con decreto
assessoriale dell'Assessore regionale per la salute
ed in ottemperanza a quanto previsto dalla legge
regionale del 14 aprile 2009, n. 5, articolo 6,
comma 1, lettera h), sono stanziati fondi regionali
per finanziare i necessari screening sanitari in
favore della popolazione residente nei comuni con
alta incidenza di malattie correlate
all'inquinamento, così come accertato con gli
strumenti previsti dalla presente legge.
Art. 14.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.