Disegno di Legge n. 696 del 13-02-2024 Norme per garantire il miglioramento delle condizioni di vitae l'inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Titolo

Norme per garantire il miglioramento delle condizioni di vitae l'inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico.

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16 feb 2024 Assegnato per esame Commissione SESTA
16 feb 2024 Assegnato per parere Commissione QUINTA

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                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                           DISEGNO DI LEGGE

                       presentato dai deputati:
            Venezia, Leanza, Catanzaro, Burtone, Chinnici,
       Cracolici, Dipasquale, Giambona, Safina, Saverino, Spada

                          il 13 febbraio 2024

    Norme per garantire il miglioramento delle condizioni di vita e
                   l'inserimento nella vita sociale,
   scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro
                               autistico

                               ----O----

                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

     Onorevoli colleghi,
  con  il presente disegno di legge si vuole dare una risposta reale
  alle  persone  con disturbi dello spettro autistico  e  alle  loro
  famiglie.  Una  risposta  che  costituisca  anche  un   punto   di
  ripartenza  su  un tema che presenta ancora troppe criticità,  per
  arrivare  all'obiettivo di diagnosi tempestive e per una presa  in
  carico  globale  delle persone autistiche, non solo  relativamente
  all'età evolutiva, ma per l'intero arco della vita, tenendo  conto
  che  l'autismo  è  sì  un  disturbo del  neurosviluppo  e  che  si
  manifesta in un range di gravità variabile da moderato a severo ma
  che,  in  ogni  caso, comporta per le persone che ne soffrono  una
  disabilità  significativa  per l'intero  arco  dell'esistenza.  Le
  famiglie  che  vengono  lasciate  sole  a  prendersi  cura  di  un
  componente  del loro nucleo con autismo vanno ben presto  incontro
  alla  disperazione  e  allo sfinimento, ciò anche  a  causa  degli
  equivoci sulla natura dell'autismo, sulla diagnosi, nonché, per la
  misurata  disponibilità di servizi specializzati  e,  soprattutto,
  per  l'impossibilità di programmare il futuro. Purtroppo l'autismo
  non  è una condizione transitoria, di passaggio, purtroppo perdura
  per  tutta  la  vita.  Ne consegue che le persone  che  presentano
  questa  condizione  hanno bisogno, per tutta l'esistenza,  sia  di
  protezione  che  di  livelli  differenziati  di  aiuto,   di   una
  continuità  di  servizi  specializzati e di  opportunità  di  vita
  adulta  indipendente dalla famiglia. Il futuro delle  persone  con
  autismo  dipende più dal livello di consapevolezza dei genitori  e
  dei  professionisti con cui vengono in contatto,  dall'adattamento
  dell'ambiente   di   vita  e  dalla  disponibilità   dei   servizi
  specializzati che non dalla gravità individuale della  disabilità.
  Troppi  bambini e adolescenti con autismo sono ancora  esclusi  da
  interventi mirati e specializzati e spesso non possono contare  su
  alcuna  forma  di assistenza al di fuori delle cure parentali.  Le
  conseguenze della mancanza di un sostegno adeguato peggiorano  con
  l'avvento   dell'adolescenza  e  dell'età   adulta.   Attualmente,
  purtroppo,  sono numerose le famiglie, anche sul nostro territorio
  regionale,  che  hanno a carico un familiare  con  autismo  e  che
  lamentano la mancanza di una vera politica regionale di promozione
  dell'inserimento  e  dell'inclusione,  delle  persone  autistiche,
  nella  vita sociale mediante un raccordo dell'assistenza sanitaria
  con  le  istituzioni scolastiche e mediante interventi sulla  reti
  sociali, sia formali che informali. Le famiglie lamentano  inoltre
  una  scarsa  attenzione  delle  ASP  nei  loro  confronti,  mentre
  occorrerebbero  interventi di formazione e  orientamento  ad  esse
  dedicati  e  coinvolgimento attivo nel  percorso  terapeutico.  In
  molti   territori  della  regione  non  esistono  né  servizi   di
  doposcuola, né centri diurni per minori con autismo e non esistono
  neppure  attività fisiche e/o sportive loro dedicate. La  finalità
  principale  del presente disegno di legge è quella  di  promuovere
  condizioni di benessere e di inclusione sociale delle persone  con
  disturbi  dello spettro autistico, in particolare, attraverso  una
  rete  integrata di servizi, perseguendo l'obiettivo  di  garantire
  percorsi  diagnostici, terapeutici, riabilitativi e  assistenziali
  per  la  presa  in  carico di minori e adulti con  disturbi  dello
  spettro   autistico,   ed   inoltre,   si   persegue   l'obiettivo
  dell'integrazione  sociale, scolastica e lavorativa,  riconoscendo
  il   ruolo   determinante  della  famiglia,  quale  parte   attiva
  nell'elaborazione e attuazione del progetto globale di vita.
  A  livello  nazionale è stata emanata la legge  quadro  18  agosto
  2015,  n.  134   Disposizioni  in  materia  di  diagnosi,  cura  e
  riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro  autistico
  e   di  assistenza  alle  famiglie   che  preserva  la  competenza
  regionale  in  materia  e  invita  le  stesse  a  esercitare  tali
  competenze  con  particolare riguardo all'assistenza  sanitaria  e
  sociosanitaria.
  Relativamente al quadro normativo regionale, è da evidenziare  che
  attualmente  manca una legge organica in Sicilia sull'autismo.  La
  Regione  Siciliana  con  l'articolo  25,  comma  8,  della   Legge
  regionale  22  dicembre  2015, n. 19 (Disposizioni  relative  alla
  sanità)  -  modificato  dall'articolo 72,  comma  1,  della  Legge
  regionale 8 maggio 2018, n. 8 e dall'articolo 20, comma  1,  della
  Legge   regionale  22  febbraio  2023,  n.  2  -  ha   autorizzato
  l'Assessore   regionale  della  salute  a  emanare  un   programma
  regionale unitario per l'autismo prevedendo che ogni azienda unità
  sanitaria  provinciale  attivasse un  centro  per  l'autismo  e  i
  disturbi  generalizzati  dello  sviluppo.  Il  decreto  prevedeva,
  altresì,  che  ogni  azienda unità sanitaria locale  era  comunque
  tenuta  a  destinare almeno lo 0,3 per cento delle somme poste  in
  entrata  nel  proprio  bilancio annuale  alla  rete  integrata  di
  servizi  per l'autismo. Nel corso degli anni sono stati emanati  i
  seguenti provvedimenti:
        Decreto dell'Assessorato della salute 10 gennaio 2011, n. 102
        Standard organizzativi di riferimento dei servizi dedicati per le
       persone affette da disturbo autistico ;
        Circolare dell'Assessorato della salute 3 dicembre 2015, n. 12
        Rete  assistenziale per le persone affette da disturbi dello
       spettro autistico. Direttiva in ordine all'utilizzo delle risorse
       di cui all'art. 25, comma 8, della legge regionale n. 19/2005 ;
        Circolare dell'Assessorato della salute 5 maggio 2017, n. 12
        Direttiva relativa alle prestazioni sanitarie in  favore  di
       pazienti affetti da disturbo autistico in età scolare ;
      Decreto dell'Assessorato della salute 11 giugno 2019, n. 1151
   Approvazione del Programma regionale unitario per l'autismo di
  cui al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre
  2005, n. 19 ;
      Decreto dell'Assessorato della salute n. 524/2018  Istituzione
  del Tavolo Tecnico Regionale per il riordino e la riorganizzazione
  della rete assistenziale dedicata alle persone affette da disturbi
  dello spettro autistico ;
          Decreto   dell'Assessorato  della  salute   n.   1468/2018
        Integrazione D.A. aprile 2018, n. 524 - Istituzione del Tavolo
       Tecnico Regionale per il riordino e la riorganizzazione della rete
       assistenziale dedicata alle persone affette da disturbi dello
       spettro autistico ;
      Decreto dell'Assessorato della salute n. 190/2022
   Integrazione del Tavolo Tecnico Regionale per il riordino e la
  riorganizzazione della rete assistenziale dedicata alle persone
  affette da disturbi dello spettro autistico ;
      Deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 3 marzo 2023
  con la quale è stato approvato il documento recante la proposta di
  programmazione dei progetti volti alla promozione del benessere e
  della qualità di vita delle persone affette dal disturbo dello
  spettro autistico, in conformità con la proposta dell'Assessore
  regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;
  Il  presente disegno di legge consta di 13 articoli. L'articolo  1
  definisce  i  principi e le finalità. L'articolo 2 circoscrive  le
  definizioni  e  i  destinatari. Gli articoli 3  e  4  istituiscono
  rispettivamente  il Coordinamento regionale per i  disturbi  dello
  spettro autistico e il Comitato tecnico-scientifico regionale  per
  i  disturbi  dello spettro autistico. L'articolo  5  identifica  e
  regolamenta  il  Centro di Riferimento Regionale  per  i  disturbi
  dello  spettro  autistico quale struttura del  servizio  sanitario
  regionale dedicata all'implementazione di adeguate attività per il
  miglioramento della qualità assistenziale, all'esecuzione di studi
  epidemiologici  e  di valutazione della risposta  assistenziale  e
  socio-sanitaria  ai  bisogni  delle  persone  con  disturbi  dello
  spettro  autistico. L'articolo 6 istituisce i Centri  Diurni  e  i
  Centri  residenziali per la prevenzione, la cura e il  trattamento
  psico-educativo  per  le  persone  con  disturbi   dello   spettro
  autistico  ubicati su tutto il territorio regionale. L'articolo  7
  disciplina  le linee guida regionali per i disturbi dello  spettro
  autistico, redatte, in conformità con le linee guida dell'Istituto
  Superiore  di  Sanità. L'articolo 8 prevede  l'esecuzione  di  uno
  screening  rivolto  ai bambini al 18-esimo  mese  di  età  per  la
  diagnosi  precoce  e la presa in carico del bambino  con  sospetto
  disturbo  dello  spettro autistico. L'articolo 9  prevede  che  la
  Regione,  in  collaborazione  con il Ministero  della  salute,  le
  Università  presenti sul territorio regionale, gli IRCCS  e  altri
  soggetti,  promuova lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti
  la  conoscenza  del disturbo dello spettro autistico  e  le  buone
  pratiche  terapeutiche e psico-educative. L'articolo  10  riguarda
  l'integrazione  scolastica e prevede che la  Regione  supporti  le
  persone  con  disturbi dello spettro autistico  in  età  evolutiva
  fornendo  l'assistenza necessaria per garantire la frequenza  agli
  istituti   educativi  e  scolastici  di  ogni  ordine   e   grado,
  promuovendo appositi protocolli d'intesa con l'Ufficio  scolastico
  regionale.  L'articolo  11 sancisce il  diritto  al  lavoro  delle
  persone con disturbi dello spettro autistico e a tale fine orienta
  la  propria azione alla realizzazione di misure formative coerenti
  con   le  aspirazioni  e  le  scelte  dei  destinatari,  al   loro
  inserimento  ed  alla loro stabilizzazione nel lavoro  dipendente,
  all'avviamento  e  al  consolidamento  di  attività  autonome,  ad
  azioni,  in generale, di avvio al lavoro, primo inserimento  e  di
  accompagnamento   verso  una  positiva  e   stabile   integrazione
  nell'ambiente di lavoro anche in forma autoimprenditoriale, in una
  logica  di superamento di discriminazioni o pregiudizi. L'articolo
  12  istituisce  il Fondo regionale per la cura delle  persone  con
  disturbo  dello  spettro autistico. L'articolo  13  disciplina  la
  norma finanziaria.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE


                     Art. 1 - Principi e finalità
  1. La Regione Siciliana, in attuazione degli articoli 3 e 32 della
  Costituzione e nel rispetto della Convenzione delle Nazioni  Unite
  sui  diritti delle persone con disabilità, nonché, della Carta dei
  diritti delle persone con autismo, delle norme comunitarie, ed  in
  conformità  a  quanto  previsto dalla  risoluzione  dell'Assemblea
  generale  delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre  2012
  sui   bisogni  delle  persone  con  autismo,  promuove  interventi
  finalizzati a garantire il miglioramento delle condizioni di  vita
  e  l'inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa delle
  persone con disturbi dello spettro autistico.
  2.  In  attuazione delle previsioni di cui al comma  precedente  e
  mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate
  evidenze scientifiche disponibili, promuove e sostiene:
    a)   programmi di screening, con campagne di sensibilizzazione a
       livello   regionale,  percorsi  diagnostici,  terapeutici   e
       assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e
       adulti con disturbi dello spettro autistico;
  b)  la definizione di un modello operativo diagnostico e di presa
  in carico globale per tutto l'arco della vita, tra cui interventi
  destinati a realizzare programmi di vita indipendente nell'età
  adulta;
  c)  una cultura attenta alle persone con disturbi dello spettro
  autistico e la costruzione di una rete integrata del sistema dei
  servizi sanitari, sociosanitari, sociali ed educativi e dando
  supporto alla famiglia quale risorsa attiva nel percorso di cura e
  assistenza;
  d)  il valore ed il ruolo delle famiglie, quali ambiti di
  relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura
  della persona con disturbi dello spettro autistico, promuovendo
  iniziative di sostegno e di consulenza alla stessa durante il
  complesso percorso diagnostico, terapeutico-riabilitativo e
  abilitativo delle persone con disturbi dello spettro autistico;
  e)  la individuazione di centri di riferimento con compiti di
  coordinamento dei servizi dedicati alle persone con disturbi dello
  spettro autistico, nell'ambito della rete sanitaria regionale;
  f)  la qualificazione dei servizi, di cui al presente comma,
  costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e
  l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
  g)  la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria
  infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli
  strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e
  assistenziali, basati sulle migliori evidenze scientifiche
  disponibili, favorendo intese con le università e strutture
  specializzate presenti sul territorio regionale;
  h)  la definizione di équipe territoriali dedicate, nell'ambito
  dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi
  per l'età adulta, che partecipino alla definizione del piano di
  assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di
  consulenza, anche in sinergia con le altre attività dei servizi
  stessi;
  i)  la formazione e l'introduzione di un coordinatore degli
  interventi multidisciplinari;
  j)  il coordinamento degli interventi e dei servizi, di cui al
  presente comma, per assicurare la continuità dei percorsi
  diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita
  della persona;
  k)  l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione ed al
  sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi
  dello spettro autistico;
  l)  la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali
  e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze
  specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di
  effettuare la presa in carico di minori, adolescenti e adulti;
  m)  iniziative volte alla collaborazione tra scuola, servizi
  sanitari, servizi sociali e famiglia, privilegiando nei
  finanziamenti le iniziative che prevedono la co-progettazione tra
  i diversi servizi;
  n)  progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di adulti con
  disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità;
  o)  iniziative dirette alla valorizzazione del turismo e del suo
  apporto al miglioramento della qualità delle condizioni di vita
  delle persone autistiche e delle loro famiglie, anche prevedendo
  specifiche figure professionali per le relative attività di
  accoglienza turistica.

                  Art. 2 - Definizioni e destinatari
    1.  Ai fini della presente legge sono persone con disturbi dello
  spettro   autistico   quelle  cui  tali   disturbi   siano   stati
  diagnosticati e valutati secondo i sistemi di classificazione e le
  metodologie  più recenti, riconosciute e validate  dalla  comunità
  scientifica internazionale e dagli organismi regionali e nazionali
  preposti.
  2.  Sono  destinatari delle azioni di cui alla presente  legge  le
  persone  minori, adolescenti e adulte con disturbi  dello  spettro
  autistico, di cui al comma 1, nonché i loro familiari.

     Art. 3 - Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro
                               autistico
  1.  È  istituito  il Coordinamento regionale per i disturbi  dello
  spettro autistico.
  2.  Il  Coordinamento  regionale  per  i  disturbi  dello  spettro
  autistico, quale organo propositivo e consultivo della Regione  in
  materia di disturbi dello spettro autistico, esprime parere  sugli
  atti  previsti  in  questa materia e sulle attività  del  comitato
  tecnico-scientifico e svolge, inoltre, attività di monitoraggio  e
  valutazione  delle  azioni  previste  da  questa  legge,   nonché,
  monitoraggio  sulla  omogeneizzazione della  qualità  dei  servizi
  dedicati  e  sulla relativa dotazione di personale sul  territorio
  regionale,  mantenendo  un  confronto  continuo  con  operatori  e
  associazioni di rappresentanza delle famiglie e delle persone  con
  disturbo dello spettro autistico.
  3.  I pareri previsti al comma 3 sono espressi entro trenta giorni
  dalla  richiesta, decorso inutilmente tale termine  il  parere  si
  intende favorevole.
  4.  Il  Coordinamento  regionale  per  i  disturbi  dello  spettro
  autistico è composto:
    a)  dagli Assessori regionali competenti in materia di politiche
       per  la  salute, welfare, politiche abitative,  istruzione  e
       formazione e lavoro o da loro delegati;
  b)  dal responsabile del Centro di Riferimento Regionale per i
  disturbi dello Spettro Autistico;
  c)  da un rappresentante per ogni ASP siciliana;
  d)  da un pediatra di libera scelta indicato dal corrispondente
  ordine professionale;
    e)   da un medico di medicina generale di libera scelta indicato
       dal corrispondente ordine professionale;
  f)  da un rappresentante indicato da ciascun soggetto collettivo
  legalmente costituito tra i familiari di persone con disturbi
  dello spettro autistico operante sul territorio regionale;
  g)  da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
    h)  da specifiche professionalità esperte nella cura e assistenza
       delle  persone con disturbi dello spettro autistico, operanti
       nell'ambito del servizio sanitario regionale, individuati dalla
       Giunta regionale.
  5.  Il  Coordinamento  regionale  per  i  disturbi  dello  spettro
  autistico  ha  la  durata di cinque anni e  i  componenti  possono
  essere riconfermati.
  6.  La  partecipazione al Coordinamento regionale per  i  disturbi
  dello spettro autistico non comporta compensi.
  7.  Il  Coordinamento  regionale  per  i  disturbi  dello  spettro
  autistico  è costituito, nel rispetto delle previsioni di  cui  al
  comma 4, con atto della Giunta regionale.

            Art. 4 - Comitato tecnico-scientifico regionale
  1.  È  istituito il Comitato tecnico-scientifico regionale  per  i
  disturbi dello spettro autistico.
  2. Il comitato è costituito da:
    a)  un componente indicato dal Centro di Riferimento Regionale per
       i disturbi dello spettro autistico;
  b)  specifiche professionalità esperte nella cura e
  nell'assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico
  operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale o in
  strutture convenzionate di riconosciuta competenza;
    c)  un rappresentante dei Policlinici universitari e degli IRCCS
       presenti sul territorio siciliano che si occupano di diagnosi e
       interventi dei disturbi dello spettro dell'autismo.
  3.  Il Comitato tecnico-scientifico regionale per i disturbi dello
  spettro  autistico  predispone  le  linee  di  indirizzo  per   la
  diagnosi,  il trattamento e la presa in carico delle  persone  con
  disturbi  dello spettro autistico, al fine di rendere omogenei  ed
  operativi,   sul  territorio  regionale,  gli  interventi   socio-
  sanitari, nel rispetto degli indirizzi delle Linee guida nazionali
  per l'autismo.
  4.  Il  comitato tecnico-scientifico regionale dura in carica  tre
  anni.
  5. La partecipazione al comitato tecnico-scientifico regionale non
  comporta compensi.
  6.  Il Comitato tecnico-scientifico regionale per i disturbi dello
  spettro  autistico è costituito, nel rispetto delle previsioni  di
  cui al comma 2, con apposito atto della Giunta regionale.

  Art. 5 - Rete territoriale regionale di riferimento per le persone
                             con disturbi
       dello spettro autistico e Centro di Riferimento Regionale
  1.  La Giunta regionale, con apposito atto, da emanarsi entro  180
  giorni  dall'entrata in vigore della presente legge, identifica  e
  regolamenta  il  Centro di Riferimento Regionale  per  i  disturbi
  dello  spettro  autistico quale struttura del  servizio  sanitario
  regionale dedicata all'implementazione di adeguate attività per il
  miglioramento della qualità assistenziale, all'esecuzione di studi
  epidemiologici  e  di valutazione della risposta  assistenziale  e
  socio-sanitaria  ai  bisogni  delle  persone  con  disturbi  dello
  spettro autistico, alla formazione e aggiornamento degli operatori
  sanitari  e  socio-sanitari coinvolti nella presa  in  carico  dei
  disturbi  dello spetto autistico, anche in collaborazione  con  il
  mondo  dell'associazionismo e del volontariato, alla  supervisione
  delle    metodologie   psico-educative,   fondate   su    evidenze
  scientifiche  garantite  attraverso le indicazioni  del  Ministero
  della Sanità, allo sviluppo di piani terapeutici individualizzati,
  alle  strategie  di formazione di gruppo, all'indirizzo  verso  le
  strutture   riabilitative   presenti   nel   territorio   ed    al
  coordinamento  dei  centri diurni e residenziali  per  i  disturbi
  dello  spettro  autistico,  di  cui  al  comma  4,  presenti   nel
  territorio   regionale  e  dei  progetti  obiettivo  nazionali   e
  regionali   per  l'autismo,  suddividendo  la  propria   struttura
  organizzativa  in un'area dedicata all'età evolutiva  ed  un'altra
  dedicata all'età adulta. È autorizzato altresì alla istituzione di
  borse di studio per lo sviluppo della ricerca e delle conoscenze.
  2. Il Centro Riferimento Regionale, di cui al comma 1:
    a)    cura   l'organizzazione  di  attività  di   formazione   e
       aggiornamento scientifico sui disturbi dello Spettro Autistico per
       professionisti, operatori, educatori e insegnanti;
  b)  sviluppa attività di reportistica per le strutture del SSR e
  di ricerca epidemiologico - clinica sull'autismo;
  c)  gestisce i dati volti a rilevare i parametri di incidenza
  epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico e valutazione
  del loro andamento nel tempo.
  3.  I  dati  e le elaborazioni di cui al comma 2 vengono  messi  a
  disposizione  del  Comitato  di  Coordinamento  regionale  per   i
  disturbi   dello   spettro  autistico  e  del  Comitato   tecnico-
  scientifico  regionale  per i disturbi  dello  spettro  autistico,
  nonché, di tutti i soggetti della rete regionale dei servizi.
  4.  La  Giunta regionale con l'atto, di cui al comma 1, definisce,
  inoltre, le modalità di produzione e distribuzione dell'assistenza
  sanitaria  per  i  disturbi dello spettro  autistico,  secondo  il
  principio delle reti integrate che prevede la concentrazione della
  casistica  più complessa, o che comunque richieda un più complesso
  sistema di trattamento, nei centri di specializzazione, nel numero
  di  almeno due per area vasta, integrando l'attività dei  suddetti
  centri  attraverso  connessioni funzionali con quella  dei  centri
  periferici che assicurano l'assistenza per la casistica residua.

       Art. 6 - Centri Diurni, Centri Residenziali e Assistenza
                              domiciliare
          per le persone con disturbi dello spettro autistico
    1.  Nella Regione Siciliana sono istituiti i Centri Diurni  e  i
  Centri  residenziali per la prevenzione, la cura e il  trattamento
  psico-educativo  per  le  persone  con  disturbi   dello   spettro
  autistico,  ubicati su tutto il territorio regionale  in  modo  da
  assicurare un servizio omogeneo.
  2.  I  centri di cui al comma 1 sono avviati a seguito di apposito
  atto  della  Giunta  Regionale, sentiti il Centro  di  Riferimento
  Regionale per i disturbi dello spettro autistico, di cui  all'art.
  5,  e  le  ASP  territorialmente competenti,  nel  rispetto  delle
  vigenti  normative in materia di autorizzazioni  e  accreditamento
  delle strutture sanitarie, che ne determina le funzioni attraverso
  un  sistema  classificativo dei bisogni basato sulla necessità  di
  intensità del supporto che preveda un sostegno:
    a)   intermittente, caratterizzato da episodicità o comunque  di
       breve durata (per esempio per emergenze legate alla transizione
       per età, alla perdita del posto di lavoro, a crisi acuta medica e
       che a loro volta possono essere di bassa o alta intensità);
  b)  limitato, caratterizzato da costanza nel tempo, ma limitato
  nell'arco della giornata;
  c)  estensivo caratterizzato da un coinvolgimento giornaliero
  senza limite di erogazione;
  d)  pervasivo: caratterizzato da costanza, alta intensità, alto
  coinvolgimento di professionalità.
  3.  La graduazione dell'intensità di supporto, di cui al comma  2,
  può  essere  ulteriormente articolata nelle linee  guida,  di  cui
  all'articolo 7.
  4. I Centri Diurni, di cui ai commi 1 e 2, dovranno fornire:
    a)  attività abilitative-riabilitative per aumentare il gradiente
       di indipendenza;
  b)  attività di socializzazione che si configurino come un tipo di
  supporto estensivo a bassa intensità;
  c)  attività di pre-formazione, inserimento lavorativo e
  socio/terapeutico, che si configuri come un tipo di supporto
  estensivo a media intensità (e con necessità di personale
  specificamente preparato);
  d)  attività di supporto alle famiglie con attività psico-
  educazionale e di auto-aiuto che si configuri come un'attività di
  supporto intermittente a media intensità (con necessità di
  personale specificamente preparato);
  e)  organizzazione di  case scuola  e  case famiglia  anche per
  permanenze limitate nel tempo.
  5. I centri Residenziali di cui ai commi 1 e 2 dovranno fornire:
    a)   risposta  residenziale per persone con  alte  problematiche
       relazionali e/o familiari, con un'attività di supporto pervasiva,
       ove  i problemi comportamentali e relazionali siano altamente
       pervasivi;
  b)  risposte abitative in particolari condizioni di assenza o
  carenza del nucleo familiare, con la creazione di moduli abitativi
  semi-autonomi, ma collegati ai principali servizi residenziali e
  con una attività di supporto estensiva a media intensità.
  6.  Per  garantire il miglioramento complessivo della qualità  dei
  servizi,  di  cui  ai comma 4 e 5, la Regione  attraverso  le  ASP
  effettua, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di vigilanza  e
  controllo,  per quanto di sua competenza e con periodicità  almeno
  semestrale ispezioni nelle strutture, di cui ai commi 4  e  5,  al
  fine  di  valutare  in  particolare  il  grado  di  accoglienza  e
  salubrità delle suddette strutture, nonché le condizioni  generali
  di  lavoro del personale impiegato e la qualità delle misure poste
  in  essere volte alla prevenzione dei relativi fattori di  rischio
  da  stress  lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis,  del
  Decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive  modifiche
  ed integrazioni.
  7. Per le finalità di cui alla presente legge è fatto obbligo alle
  strutture  di  cui  al presente articolo, in caso  di  permanenza,
  temporanea  o  continuativa, dei soggetti di cui all'art.  2,  con
  disabilità  tale da consentire la vita indipendente,  di  adottare
  tempestivamente   tutti  i  provvedimenti,  di  loro   competenza,
  necessari  per la realizzazione del progetto di Vita Indipendente,
  e  di  avviare  e  portare a conclusione,  ove  le  condizioni  di
  disabilità lo permettano, il percorso di deistituzionalizzazione e
  di  supporto alla domiciliarità, in collaborazione con le famiglie
  interessate.
  8.  La Regione, per migliorare la qualità della vita delle persone
  con  disturbi  dello  spettro autistico, implementa  la  rete  per
  l'assistenza domiciliare integrata, a tal fine, presso ogni ASP  è
  costituita una équipe multidisciplinare di supporto all'inclusione
  che  opera  a  domicilio e in tutti gli altri  ambiti  della  vita
  sociale su tutto il territorio di riferimento.

      Art. 7 - Linee guida regionali per i disturbi dello spettro
                               autistico
  1.  Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,
  la  Giunta regionale, previo parere della Commissione parlamentare
  competente  e del comitato tecnico-scientifico di cui all'art.  4,
  adotta  le  linee  guida  regionali per i disturbi  dello  spettro
  autistico, redatte, in conformità con le linee guida dell'Istituto
  superiore  di sanità, dal Coordinamento regionale per  i  disturbi
  dello spettro autistico, di cui all'art. 3.
  2. Le linee guida regionali prevedono:
    a)    gli   orientamenti   fondamentali,  basati   sull'evidenza
       scientifica,  la  trasparenza, la multidisciplinarietà  e  la
       condivisione dei principi metodologici per il trattamento dei
       disturbi dello spettro autistico in età evolutiva e per l'età
       adulta;
  b)  i criteri e le raccomandazioni per il coinvolgimento della
  famiglia nei programmi di intervento, per il miglioramento della
  comunicazione sociale, la riduzione dei comportamenti
  problematici, il miglioramento dell'interazione e l'aumento del
  benessere emotivo e della qualità di vita delle persone con
  disturbi dello spettro autistico;
  c)  i criteri e le modalità di accompagnamento e di passaggio
  delle persone con disturbi dello spettro autistico dai servizi per
  l'età evolutiva a quelli per l'età adulta, assicurando la
  continuità del percorso sanitario-educativo-assistenziale e della
  presa in carico globale per le persone autistiche e le loro
  famiglie;
  d)  le modalità organizzative e di intervento della rete regionale
  dei servizi dedicati alle persone con disturbi dello spettro
  autistico e alle loro famiglie;
  e)  le diverse tipologie, i diversi modelli operativi ed i criteri
  di funzionamento dei centri diurni e dei centri residenziali, di
  cui all'art. 6, comprese le loro specifiche composizioni e
  dotazioni organiche minime, necessarie per l'autorizzazione al
  funzionamento e l'accreditamento;
  f)  gli standard qualitativi essenziali, i criteri per la loro
  verifica ed il monitoraggio dei risultati ottenuti da tutto il
  sistema regionale dei servizi per le persone con disturbi dello
  spettro autistico;
  g)  le dotazioni organiche minime di tutti i servizi del sistema
  regionale per le persone con disturbi dello spettro autistico;
  h)  le modalità di controllo dei processi gestionali, di supporto
  e della qualità di erogazione dei servizi con riferimento al
  sistema di gestione della qualità.

         Art. 8 - Screening dei minori al 18-esimo mese di età
  1.  La  Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in  vigore
  della  presente  legge,  con  apposito  atto,  avvia,  regolandone
  l'attività,  un  piano che consenta di assicurare l'esecuzione  di
  uno  screening rivolto ai bambini al 18-esimo mese di età  per  la
  diagnosi  precoce  e la presa in carico del bambino  con  sospetto
  disturbo dello spettro autistico.
  2.  Il piano, di cui al comma 1, è predisposto tenendo conto delle
  indicazioni  del  Coordinamento regionale  per  i  disturbi  dello
  spettro  autistico  di  cui all'art. 3  e  del  Comitato  tecnico-
  scientifico  regionale per i disturbi dello spettro autistico,  di
  cui all'art. 4.

                     Art. 9 - Attività di ricerca
    1.  La Regione, in collaborazione con il Ministero della salute,
  le Università, gli IRCCS presenti sul territorio regionale e altri
  soggetti,  promuove lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti
  la  conoscenza  del disturbo dello spettro autistico  e  le  buone
  pratiche terapeutiche ed educative.

                   Art. 10 - Integrazione scolastica
  1.  La  Regione  supporta  le persone con disturbi  dello  spettro
  autistico  in  età evolutiva fornendo l'assistenza necessaria  per
  garantire  la  frequenza agli istituti educativi e  scolastici  di
  ogni ordine e grado, promuovendo appositi protocolli, d'intesa con
  l'Ufficio  scolastico regionale, che prevedano  la  collaborazione
  con  il  Centro  di  Riferimento Regionale per  i  disturbi  dello
  spettro autistico, di cui all'art. 5.
  2. La Regione in particolare:
    a)   incentiva  lo  sviluppo e sostiene l'utilizzo  di  appositi
       strumenti  informatici  riferiti ai bisogni  educativi  e  di
       comunicazione delle persone con disturbi dello spettro autistico,
       nonché, di sistemi ausiliari che sfruttino le recenti evoluzioni
       nel campo della tecnologia e dell'informatica applicata;
  b)  finanzia la formazione e l'aggiornamento continuo degli
  operatori specializzati in strategie abilitative, di comunicazione
  e lavoro in rete con il personale scolastico ed i familiari,
  garantendo il rapporto alunno/operatore secondo quanto previsto
  dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato
  (PEI) dell'alunno;
  c)  finanzia, attraverso il Fondo regionale per l'occupazione
  delle persone con disabilità, la messa a sistema del progetto  Job
  trainer  ossia di una figura funzionante che si ponga come un
  ponte tra la scuola e il mondo del lavoro per le persone con
  disturbi dello spettro autistico.

     Art. 11 - Diritto al lavoro per le persone con disturbi dello
                           spettro autistico
  1.  La Regione promuove e sostiene, nel rispetto delle scelte  dei
  singoli,  il  diritto al lavoro delle persone con  disturbi  dello
  spettro  autistico  e a tale fine orienta la propria  azione  alla
  realizzazione di misure formative coerenti con le aspirazioni e le
  scelte   dei  destinatari,  al  loro  inserimento  ed  alla   loro
  stabilizzazione  nel  lavoro  dipendente,  all'avviamento  ed   al
  consolidamento  di attività autonome, ad azioni, in  generale,  di
  avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento verso  una
  positiva  e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro anche  in
  forma  autoimprenditoriale,  in  una  logica  di  superamento   di
  discriminazioni  o  pregiudizi. A tal  fine  sostiene  l'avvio  di
  percorsi  formativi  propedeutici all'inserimento  lavorativo  nel
  rispetto  della  normativa regionale e nazionale  di  riferimento,
  nonché favorisce l'avvio di sperimentazioni di attività lavorative
  in  ambienti  predisposti ove poter gestire le difficoltà  proprie
  delle persone con disturbi dello spettro autistico.
  2. La Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni
  parlamentari e sentiti il Coordinamento regionale per  i  disturbi
  dello  spettro autistico, di cui all'art. 3, le associazioni delle
  persone  con  disturbi  dello  spettro  autistico,  operanti   sul
  territorio  regionale  comparativamente  più  rappresentative,  le
  organizzazioni  sindacali di lavoratori e  dei  datori  di  lavoro
  comparativamente più rappresentative, svolge le seguenti azioni:
    a)   elabora programmi che aiutino anche le persone con disturbi
       dello   spettro  autistico  a  raggiungere  un   collocamento
       professionale;
  b)  definisce gli incentivi all'assunzione per le aziende che
  assumono persone con disturbi dello spettro autistico;
  c)  sostiene le convenzioni che prevedano la creazione di
   ambienti protetti  all'interno del contesto lavorativo per le
  persone con disturbi dello spettro autistico;
  d)  individua le modalità per sostenere la copertura della quota
  d'obbligo di assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68
  (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) da parte delle
  amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale non
  comprese non comprese nell'elencazione di cui all'articolo 117,
  comma secondo, lettera g) della Costituzione.
  3.  Gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) sono
  attuati   riconoscendo  alle  persone  con  disturbi  da   spettro
  autistico,  così come ad altre categorie di persone con disabilità
  a  rischio di più severa esclusione dal lavoro e dall'integrazione
  socio-lavorativa,  condizioni  di  priorità  nella  programmazione
  regionale.

     Art. 12 - Fondo per la cura delle persone con disturbo dello
                           spettro autistico
    1.  Al  fine di garantire la compiuta attuazione della  presente
  legge  ed  in  attuazione della legge 18 agosto 2015,  n.  134,  è
  istituito  il  Fondo  regionale per  la  cura  delle  persone  con
  disturbo  dello spettro autistico, in cui confluiscono le  risorse
  di  cui  all' art. 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015,  n.
  208  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
  pluriennale  dello  Stato (legge di stabilità 2016))  e  le  altre
  risorse provenienti da fondi nazionali, nonché:
           risorse aggiuntive che la Regione stabilisca di destinarvi
         annualmente;
      contributi di fondazioni, enti pubblici e privati e di
  soggetti comunque interessati.
  2.   La   Giunta   regionale,  previo  parere  della   Commissione
  parlamentare  competente  e  del  Coordinamento  regionale  per  i
  disturbi dello spettro autistico, nonché, sentiti il referente del
  Centro  di  Riferimento  Regionale per i  disturbi  dello  spettro
  autistico,  le  associazioni  delle  persone  con  disturbi  dello
  spettro    autistico,    operanti   sul    territorio    regionale
  comparativamente  più rappresentative, adotta,  entro  180  giorni
  dall'entrata  in  vigore della presente  legge,  i  criteri  e  le
  modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

                    Articolo 13 - Norma finanziaria
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge  si
  fa  fronte  nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati
  dalla  legge  di  approvazione del bilancio  ai  sensi  di  quanto
  previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno  2011,
  n.  118  (Disposizioni  in materia di armonizzazione  dei  sistemi
  contabili  e  degli schemi di bilancio delle Regioni,  degli  enti
  locali  e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e  2  della
  legge  5  maggio 2009, n. 42) e, inoltre, con gli eventuali  fondi
  nazionali  finalizzati alla cura e all'assistenza per  le  persone
  con disturbi dello spettro autistico.

                      Art. 14 - Entrata in vigore
  1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
  della  Regione Siciliana ed entrerà in vigore  il  giorno   stesso
  della sua pubblicazione.
  2.  È  fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare
  come legge della Regione.