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16 feb 2024 Assegnato per esame Commissione SESTA
16 feb 2024 Assegnato per parere Commissione QUINTA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dai deputati: Venezia, Leanza, Catanzaro, Burtone, Chinnici, Cracolici, Dipasquale, Giambona, Safina, Saverino, Spada il 13 febbraio 2024 Norme per garantire il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico ----O---- RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge si vuole dare una risposta reale alle persone con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie. Una risposta che costituisca anche un punto di ripartenza su un tema che presenta ancora troppe criticità, per arrivare all'obiettivo di diagnosi tempestive e per una presa in carico globale delle persone autistiche, non solo relativamente all'età evolutiva, ma per l'intero arco della vita, tenendo conto che l'autismo è sì un disturbo del neurosviluppo e che si manifesta in un range di gravità variabile da moderato a severo ma che, in ogni caso, comporta per le persone che ne soffrono una disabilità significativa per l'intero arco dell'esistenza. Le famiglie che vengono lasciate sole a prendersi cura di un componente del loro nucleo con autismo vanno ben presto incontro alla disperazione e allo sfinimento, ciò anche a causa degli equivoci sulla natura dell'autismo, sulla diagnosi, nonché, per la misurata disponibilità di servizi specializzati e, soprattutto, per l'impossibilità di programmare il futuro. Purtroppo l'autismo non è una condizione transitoria, di passaggio, purtroppo perdura per tutta la vita. Ne consegue che le persone che presentano questa condizione hanno bisogno, per tutta l'esistenza, sia di protezione che di livelli differenziati di aiuto, di una continuità di servizi specializzati e di opportunità di vita adulta indipendente dalla famiglia. Il futuro delle persone con autismo dipende più dal livello di consapevolezza dei genitori e dei professionisti con cui vengono in contatto, dall'adattamento dell'ambiente di vita e dalla disponibilità dei servizi specializzati che non dalla gravità individuale della disabilità. Troppi bambini e adolescenti con autismo sono ancora esclusi da interventi mirati e specializzati e spesso non possono contare su alcuna forma di assistenza al di fuori delle cure parentali. Le conseguenze della mancanza di un sostegno adeguato peggiorano con l'avvento dell'adolescenza e dell'età adulta. Attualmente, purtroppo, sono numerose le famiglie, anche sul nostro territorio regionale, che hanno a carico un familiare con autismo e che lamentano la mancanza di una vera politica regionale di promozione dell'inserimento e dell'inclusione, delle persone autistiche, nella vita sociale mediante un raccordo dell'assistenza sanitaria con le istituzioni scolastiche e mediante interventi sulla reti sociali, sia formali che informali. Le famiglie lamentano inoltre una scarsa attenzione delle ASP nei loro confronti, mentre occorrerebbero interventi di formazione e orientamento ad esse dedicati e coinvolgimento attivo nel percorso terapeutico. In molti territori della regione non esistono né servizi di doposcuola, né centri diurni per minori con autismo e non esistono neppure attività fisiche e/o sportive loro dedicate. La finalità principale del presente disegno di legge è quella di promuovere condizioni di benessere e di inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in particolare, attraverso una rete integrata di servizi, perseguendo l'obiettivo di garantire percorsi diagnostici, terapeutici, riabilitativi e assistenziali per la presa in carico di minori e adulti con disturbi dello spettro autistico, ed inoltre, si persegue l'obiettivo dell'integrazione sociale, scolastica e lavorativa, riconoscendo il ruolo determinante della famiglia, quale parte attiva nell'elaborazione e attuazione del progetto globale di vita. A livello nazionale è stata emanata la legge quadro 18 agosto 2015, n. 134 Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie che preserva la competenza regionale in materia e invita le stesse a esercitare tali competenze con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Relativamente al quadro normativo regionale, è da evidenziare che attualmente manca una legge organica in Sicilia sull'autismo. La Regione Siciliana con l'articolo 25, comma 8, della Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 19 (Disposizioni relative alla sanità) - modificato dall'articolo 72, comma 1, della Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e dall'articolo 20, comma 1, della Legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 - ha autorizzato l'Assessore regionale della salute a emanare un programma regionale unitario per l'autismo prevedendo che ogni azienda unità sanitaria provinciale attivasse un centro per l'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il decreto prevedeva, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale era comunque tenuta a destinare almeno lo 0,3 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l'autismo. Nel corso degli anni sono stati emanati i seguenti provvedimenti: Decreto dell'Assessorato della salute 10 gennaio 2011, n. 102 Standard organizzativi di riferimento dei servizi dedicati per le persone affette da disturbo autistico ; Circolare dell'Assessorato della salute 3 dicembre 2015, n. 12 Rete assistenziale per le persone affette da disturbi dello spettro autistico. Direttiva in ordine all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 25, comma 8, della legge regionale n. 19/2005 ; Circolare dell'Assessorato della salute 5 maggio 2017, n. 12 Direttiva relativa alle prestazioni sanitarie in favore di pazienti affetti da disturbo autistico in età scolare ; Decreto dell'Assessorato della salute 11 giugno 2019, n. 1151 Approvazione del Programma regionale unitario per l'autismo di cui al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ; Decreto dell'Assessorato della salute n. 524/2018 Istituzione del Tavolo Tecnico Regionale per il riordino e la riorganizzazione della rete assistenziale dedicata alle persone affette da disturbi dello spettro autistico ; Decreto dell'Assessorato della salute n. 1468/2018 Integrazione D.A. aprile 2018, n. 524 - Istituzione del Tavolo Tecnico Regionale per il riordino e la riorganizzazione della rete assistenziale dedicata alle persone affette da disturbi dello spettro autistico ; Decreto dell'Assessorato della salute n. 190/2022 Integrazione del Tavolo Tecnico Regionale per il riordino e la riorganizzazione della rete assistenziale dedicata alle persone affette da disturbi dello spettro autistico ; Deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 3 marzo 2023 con la quale è stato approvato il documento recante la proposta di programmazione dei progetti volti alla promozione del benessere e della qualità di vita delle persone affette dal disturbo dello spettro autistico, in conformità con la proposta dell'Assessore regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro; Il presente disegno di legge consta di 13 articoli. L'articolo 1 definisce i principi e le finalità. L'articolo 2 circoscrive le definizioni e i destinatari. Gli articoli 3 e 4 istituiscono rispettivamente il Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico e il Comitato tecnico-scientifico regionale per i disturbi dello spettro autistico. L'articolo 5 identifica e regolamenta il Centro di Riferimento Regionale per i disturbi dello spettro autistico quale struttura del servizio sanitario regionale dedicata all'implementazione di adeguate attività per il miglioramento della qualità assistenziale, all'esecuzione di studi epidemiologici e di valutazione della risposta assistenziale e socio-sanitaria ai bisogni delle persone con disturbi dello spettro autistico. L'articolo 6 istituisce i Centri Diurni e i Centri residenziali per la prevenzione, la cura e il trattamento psico-educativo per le persone con disturbi dello spettro autistico ubicati su tutto il territorio regionale. L'articolo 7 disciplina le linee guida regionali per i disturbi dello spettro autistico, redatte, in conformità con le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità. L'articolo 8 prevede l'esecuzione di uno screening rivolto ai bambini al 18-esimo mese di età per la diagnosi precoce e la presa in carico del bambino con sospetto disturbo dello spettro autistico. L'articolo 9 prevede che la Regione, in collaborazione con il Ministero della salute, le Università presenti sul territorio regionale, gli IRCCS e altri soggetti, promuova lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche e psico-educative. L'articolo 10 riguarda l'integrazione scolastica e prevede che la Regione supporti le persone con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva fornendo l'assistenza necessaria per garantire la frequenza agli istituti educativi e scolastici di ogni ordine e grado, promuovendo appositi protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale. L'articolo 11 sancisce il diritto al lavoro delle persone con disturbi dello spettro autistico e a tale fine orienta la propria azione alla realizzazione di misure formative coerenti con le aspirazioni e le scelte dei destinatari, al loro inserimento ed alla loro stabilizzazione nel lavoro dipendente, all'avviamento e al consolidamento di attività autonome, ad azioni, in generale, di avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento verso una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro anche in forma autoimprenditoriale, in una logica di superamento di discriminazioni o pregiudizi. L'articolo 12 istituisce il Fondo regionale per la cura delle persone con disturbo dello spettro autistico. L'articolo 13 disciplina la norma finanziaria. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1 - Principi e finalità 1. La Regione Siciliana, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché, della Carta dei diritti delle persone con autismo, delle norme comunitarie, ed in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo, promuove interventi finalizzati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico. 2. In attuazione delle previsioni di cui al comma precedente e mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, promuove e sostiene: a) programmi di screening, con campagne di sensibilizzazione a livello regionale, percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico; b) la definizione di un modello operativo diagnostico e di presa in carico globale per tutto l'arco della vita, tra cui interventi destinati a realizzare programmi di vita indipendente nell'età adulta; c) una cultura attenta alle persone con disturbi dello spettro autistico e la costruzione di una rete integrata del sistema dei servizi sanitari, sociosanitari, sociali ed educativi e dando supporto alla famiglia quale risorsa attiva nel percorso di cura e assistenza; d) il valore ed il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona con disturbi dello spettro autistico, promuovendo iniziative di sostegno e di consulenza alla stessa durante il complesso percorso diagnostico, terapeutico-riabilitativo e abilitativo delle persone con disturbi dello spettro autistico; e) la individuazione di centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico, nell'ambito della rete sanitaria regionale; f) la qualificazione dei servizi, di cui al presente comma, costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico; g) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali, basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, favorendo intese con le università e strutture specializzate presenti sul territorio regionale; h) la definizione di équipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza, anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi; i) la formazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari; j) il coordinamento degli interventi e dei servizi, di cui al presente comma, per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona; k) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione ed al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico; l) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di minori, adolescenti e adulti; m) iniziative volte alla collaborazione tra scuola, servizi sanitari, servizi sociali e famiglia, privilegiando nei finanziamenti le iniziative che prevedono la co-progettazione tra i diversi servizi; n) progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità; o) iniziative dirette alla valorizzazione del turismo e del suo apporto al miglioramento della qualità delle condizioni di vita delle persone autistiche e delle loro famiglie, anche prevedendo specifiche figure professionali per le relative attività di accoglienza turistica. Art. 2 - Definizioni e destinatari 1. Ai fini della presente legge sono persone con disturbi dello spettro autistico quelle cui tali disturbi siano stati diagnosticati e valutati secondo i sistemi di classificazione e le metodologie più recenti, riconosciute e validate dalla comunità scientifica internazionale e dagli organismi regionali e nazionali preposti. 2. Sono destinatari delle azioni di cui alla presente legge le persone minori, adolescenti e adulte con disturbi dello spettro autistico, di cui al comma 1, nonché i loro familiari. Art. 3 - Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico 1. È istituito il Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico. 2. Il Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico, quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di disturbi dello spettro autistico, esprime parere sugli atti previsti in questa materia e sulle attività del comitato tecnico-scientifico e svolge, inoltre, attività di monitoraggio e valutazione delle azioni previste da questa legge, nonché, monitoraggio sulla omogeneizzazione della qualità dei servizi dedicati e sulla relativa dotazione di personale sul territorio regionale, mantenendo un confronto continuo con operatori e associazioni di rappresentanza delle famiglie e delle persone con disturbo dello spettro autistico. 3. I pareri previsti al comma 3 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole. 4. Il Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico è composto: a) dagli Assessori regionali competenti in materia di politiche per la salute, welfare, politiche abitative, istruzione e formazione e lavoro o da loro delegati; b) dal responsabile del Centro di Riferimento Regionale per i disturbi dello Spettro Autistico; c) da un rappresentante per ogni ASP siciliana; d) da un pediatra di libera scelta indicato dal corrispondente ordine professionale; e) da un medico di medicina generale di libera scelta indicato dal corrispondente ordine professionale; f) da un rappresentante indicato da ciascun soggetto collettivo legalmente costituito tra i familiari di persone con disturbi dello spettro autistico operante sul territorio regionale; g) da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale; h) da specifiche professionalità esperte nella cura e assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico, operanti nell'ambito del servizio sanitario regionale, individuati dalla Giunta regionale. 5. Il Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico ha la durata di cinque anni e i componenti possono essere riconfermati. 6. La partecipazione al Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico non comporta compensi. 7. Il Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico è costituito, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 4, con atto della Giunta regionale. Art. 4 - Comitato tecnico-scientifico regionale 1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico regionale per i disturbi dello spettro autistico. 2. Il comitato è costituito da: a) un componente indicato dal Centro di Riferimento Regionale per i disturbi dello spettro autistico; b) specifiche professionalità esperte nella cura e nell'assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale o in strutture convenzionate di riconosciuta competenza; c) un rappresentante dei Policlinici universitari e degli IRCCS presenti sul territorio siciliano che si occupano di diagnosi e interventi dei disturbi dello spettro dell'autismo. 3. Il Comitato tecnico-scientifico regionale per i disturbi dello spettro autistico predispone le linee di indirizzo per la diagnosi, il trattamento e la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, al fine di rendere omogenei ed operativi, sul territorio regionale, gli interventi socio- sanitari, nel rispetto degli indirizzi delle Linee guida nazionali per l'autismo. 4. Il comitato tecnico-scientifico regionale dura in carica tre anni. 5. La partecipazione al comitato tecnico-scientifico regionale non comporta compensi. 6. Il Comitato tecnico-scientifico regionale per i disturbi dello spettro autistico è costituito, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2, con apposito atto della Giunta regionale. Art. 5 - Rete territoriale regionale di riferimento per le persone con disturbi dello spettro autistico e Centro di Riferimento Regionale 1. La Giunta regionale, con apposito atto, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, identifica e regolamenta il Centro di Riferimento Regionale per i disturbi dello spettro autistico quale struttura del servizio sanitario regionale dedicata all'implementazione di adeguate attività per il miglioramento della qualità assistenziale, all'esecuzione di studi epidemiologici e di valutazione della risposta assistenziale e socio-sanitaria ai bisogni delle persone con disturbi dello spettro autistico, alla formazione e aggiornamento degli operatori sanitari e socio-sanitari coinvolti nella presa in carico dei disturbi dello spetto autistico, anche in collaborazione con il mondo dell'associazionismo e del volontariato, alla supervisione delle metodologie psico-educative, fondate su evidenze scientifiche garantite attraverso le indicazioni del Ministero della Sanità, allo sviluppo di piani terapeutici individualizzati, alle strategie di formazione di gruppo, all'indirizzo verso le strutture riabilitative presenti nel territorio ed al coordinamento dei centri diurni e residenziali per i disturbi dello spettro autistico, di cui al comma 4, presenti nel territorio regionale e dei progetti obiettivo nazionali e regionali per l'autismo, suddividendo la propria struttura organizzativa in un'area dedicata all'età evolutiva ed un'altra dedicata all'età adulta. È autorizzato altresì alla istituzione di borse di studio per lo sviluppo della ricerca e delle conoscenze. 2. Il Centro Riferimento Regionale, di cui al comma 1: a) cura l'organizzazione di attività di formazione e aggiornamento scientifico sui disturbi dello Spettro Autistico per professionisti, operatori, educatori e insegnanti; b) sviluppa attività di reportistica per le strutture del SSR e di ricerca epidemiologico - clinica sull'autismo; c) gestisce i dati volti a rilevare i parametri di incidenza epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico e valutazione del loro andamento nel tempo. 3. I dati e le elaborazioni di cui al comma 2 vengono messi a disposizione del Comitato di Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico e del Comitato tecnico- scientifico regionale per i disturbi dello spettro autistico, nonché, di tutti i soggetti della rete regionale dei servizi. 4. La Giunta regionale con l'atto, di cui al comma 1, definisce, inoltre, le modalità di produzione e distribuzione dell'assistenza sanitaria per i disturbi dello spettro autistico, secondo il principio delle reti integrate che prevede la concentrazione della casistica più complessa, o che comunque richieda un più complesso sistema di trattamento, nei centri di specializzazione, nel numero di almeno due per area vasta, integrando l'attività dei suddetti centri attraverso connessioni funzionali con quella dei centri periferici che assicurano l'assistenza per la casistica residua. Art. 6 - Centri Diurni, Centri Residenziali e Assistenza domiciliare per le persone con disturbi dello spettro autistico 1. Nella Regione Siciliana sono istituiti i Centri Diurni e i Centri residenziali per la prevenzione, la cura e il trattamento psico-educativo per le persone con disturbi dello spettro autistico, ubicati su tutto il territorio regionale in modo da assicurare un servizio omogeneo. 2. I centri di cui al comma 1 sono avviati a seguito di apposito atto della Giunta Regionale, sentiti il Centro di Riferimento Regionale per i disturbi dello spettro autistico, di cui all'art. 5, e le ASP territorialmente competenti, nel rispetto delle vigenti normative in materia di autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie, che ne determina le funzioni attraverso un sistema classificativo dei bisogni basato sulla necessità di intensità del supporto che preveda un sostegno: a) intermittente, caratterizzato da episodicità o comunque di breve durata (per esempio per emergenze legate alla transizione per età, alla perdita del posto di lavoro, a crisi acuta medica e che a loro volta possono essere di bassa o alta intensità); b) limitato, caratterizzato da costanza nel tempo, ma limitato nell'arco della giornata; c) estensivo caratterizzato da un coinvolgimento giornaliero senza limite di erogazione; d) pervasivo: caratterizzato da costanza, alta intensità, alto coinvolgimento di professionalità. 3. La graduazione dell'intensità di supporto, di cui al comma 2, può essere ulteriormente articolata nelle linee guida, di cui all'articolo 7. 4. I Centri Diurni, di cui ai commi 1 e 2, dovranno fornire: a) attività abilitative-riabilitative per aumentare il gradiente di indipendenza; b) attività di socializzazione che si configurino come un tipo di supporto estensivo a bassa intensità; c) attività di pre-formazione, inserimento lavorativo e socio/terapeutico, che si configuri come un tipo di supporto estensivo a media intensità (e con necessità di personale specificamente preparato); d) attività di supporto alle famiglie con attività psico- educazionale e di auto-aiuto che si configuri come un'attività di supporto intermittente a media intensità (con necessità di personale specificamente preparato); e) organizzazione di case scuola e case famiglia anche per permanenze limitate nel tempo. 5. I centri Residenziali di cui ai commi 1 e 2 dovranno fornire: a) risposta residenziale per persone con alte problematiche relazionali e/o familiari, con un'attività di supporto pervasiva, ove i problemi comportamentali e relazionali siano altamente pervasivi; b) risposte abitative in particolari condizioni di assenza o carenza del nucleo familiare, con la creazione di moduli abitativi semi-autonomi, ma collegati ai principali servizi residenziali e con una attività di supporto estensiva a media intensità. 6. Per garantire il miglioramento complessivo della qualità dei servizi, di cui ai comma 4 e 5, la Regione attraverso le ASP effettua, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di vigilanza e controllo, per quanto di sua competenza e con periodicità almeno semestrale ispezioni nelle strutture, di cui ai commi 4 e 5, al fine di valutare in particolare il grado di accoglienza e salubrità delle suddette strutture, nonché le condizioni generali di lavoro del personale impiegato e la qualità delle misure poste in essere volte alla prevenzione dei relativi fattori di rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni. 7. Per le finalità di cui alla presente legge è fatto obbligo alle strutture di cui al presente articolo, in caso di permanenza, temporanea o continuativa, dei soggetti di cui all'art. 2, con disabilità tale da consentire la vita indipendente, di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti, di loro competenza, necessari per la realizzazione del progetto di Vita Indipendente, e di avviare e portare a conclusione, ove le condizioni di disabilità lo permettano, il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, in collaborazione con le famiglie interessate. 8. La Regione, per migliorare la qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico, implementa la rete per l'assistenza domiciliare integrata, a tal fine, presso ogni ASP è costituita una équipe multidisciplinare di supporto all'inclusione che opera a domicilio e in tutti gli altri ambiti della vita sociale su tutto il territorio di riferimento. Art. 7 - Linee guida regionali per i disturbi dello spettro autistico 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione parlamentare competente e del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4, adotta le linee guida regionali per i disturbi dello spettro autistico, redatte, in conformità con le linee guida dell'Istituto superiore di sanità, dal Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico, di cui all'art. 3. 2. Le linee guida regionali prevedono: a) gli orientamenti fondamentali, basati sull'evidenza scientifica, la trasparenza, la multidisciplinarietà e la condivisione dei principi metodologici per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in età evolutiva e per l'età adulta; b) i criteri e le raccomandazioni per il coinvolgimento della famiglia nei programmi di intervento, per il miglioramento della comunicazione sociale, la riduzione dei comportamenti problematici, il miglioramento dell'interazione e l'aumento del benessere emotivo e della qualità di vita delle persone con disturbi dello spettro autistico; c) i criteri e le modalità di accompagnamento e di passaggio delle persone con disturbi dello spettro autistico dai servizi per l'età evolutiva a quelli per l'età adulta, assicurando la continuità del percorso sanitario-educativo-assistenziale e della presa in carico globale per le persone autistiche e le loro famiglie; d) le modalità organizzative e di intervento della rete regionale dei servizi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie; e) le diverse tipologie, i diversi modelli operativi ed i criteri di funzionamento dei centri diurni e dei centri residenziali, di cui all'art. 6, comprese le loro specifiche composizioni e dotazioni organiche minime, necessarie per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento; f) gli standard qualitativi essenziali, i criteri per la loro verifica ed il monitoraggio dei risultati ottenuti da tutto il sistema regionale dei servizi per le persone con disturbi dello spettro autistico; g) le dotazioni organiche minime di tutti i servizi del sistema regionale per le persone con disturbi dello spettro autistico; h) le modalità di controllo dei processi gestionali, di supporto e della qualità di erogazione dei servizi con riferimento al sistema di gestione della qualità. Art. 8 - Screening dei minori al 18-esimo mese di età 1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito atto, avvia, regolandone l'attività, un piano che consenta di assicurare l'esecuzione di uno screening rivolto ai bambini al 18-esimo mese di età per la diagnosi precoce e la presa in carico del bambino con sospetto disturbo dello spettro autistico. 2. Il piano, di cui al comma 1, è predisposto tenendo conto delle indicazioni del Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 3 e del Comitato tecnico- scientifico regionale per i disturbi dello spettro autistico, di cui all'art. 4. Art. 9 - Attività di ricerca 1. La Regione, in collaborazione con il Ministero della salute, le Università, gli IRCCS presenti sul territorio regionale e altri soggetti, promuove lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative. Art. 10 - Integrazione scolastica 1. La Regione supporta le persone con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva fornendo l'assistenza necessaria per garantire la frequenza agli istituti educativi e scolastici di ogni ordine e grado, promuovendo appositi protocolli, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, che prevedano la collaborazione con il Centro di Riferimento Regionale per i disturbi dello spettro autistico, di cui all'art. 5. 2. La Regione in particolare: a) incentiva lo sviluppo e sostiene l'utilizzo di appositi strumenti informatici riferiti ai bisogni educativi e di comunicazione delle persone con disturbi dello spettro autistico, nonché, di sistemi ausiliari che sfruttino le recenti evoluzioni nel campo della tecnologia e dell'informatica applicata; b) finanzia la formazione e l'aggiornamento continuo degli operatori specializzati in strategie abilitative, di comunicazione e lavoro in rete con il personale scolastico ed i familiari, garantendo il rapporto alunno/operatore secondo quanto previsto dalla diagnosi funzionale e dal piano educativo individualizzato (PEI) dell'alunno; c) finanzia, attraverso il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, la messa a sistema del progetto Job trainer ossia di una figura funzionante che si ponga come un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico. Art. 11 - Diritto al lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico 1. La Regione promuove e sostiene, nel rispetto delle scelte dei singoli, il diritto al lavoro delle persone con disturbi dello spettro autistico e a tale fine orienta la propria azione alla realizzazione di misure formative coerenti con le aspirazioni e le scelte dei destinatari, al loro inserimento ed alla loro stabilizzazione nel lavoro dipendente, all'avviamento ed al consolidamento di attività autonome, ad azioni, in generale, di avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento verso una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro anche in forma autoimprenditoriale, in una logica di superamento di discriminazioni o pregiudizi. A tal fine sostiene l'avvio di percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento, nonché favorisce l'avvio di sperimentazioni di attività lavorative in ambienti predisposti ove poter gestire le difficoltà proprie delle persone con disturbi dello spettro autistico. 2. La Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e sentiti il Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico, di cui all'art. 3, le associazioni delle persone con disturbi dello spettro autistico, operanti sul territorio regionale comparativamente più rappresentative, le organizzazioni sindacali di lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, svolge le seguenti azioni: a) elabora programmi che aiutino anche le persone con disturbi dello spettro autistico a raggiungere un collocamento professionale; b) definisce gli incentivi all'assunzione per le aziende che assumono persone con disturbi dello spettro autistico; c) sostiene le convenzioni che prevedano la creazione di ambienti protetti all'interno del contesto lavorativo per le persone con disturbi dello spettro autistico; d) individua le modalità per sostenere la copertura della quota d'obbligo di assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) da parte delle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale non comprese non comprese nell'elencazione di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione. 3. Gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) sono attuati riconoscendo alle persone con disturbi da spettro autistico, così come ad altre categorie di persone con disabilità a rischio di più severa esclusione dal lavoro e dall'integrazione socio-lavorativa, condizioni di priorità nella programmazione regionale. Art. 12 - Fondo per la cura delle persone con disturbo dello spettro autistico 1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della presente legge ed in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, è istituito il Fondo regionale per la cura delle persone con disturbo dello spettro autistico, in cui confluiscono le risorse di cui all' art. 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e le altre risorse provenienti da fondi nazionali, nonché: risorse aggiuntive che la Regione stabilisca di destinarvi annualmente; contributi di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati. 2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione parlamentare competente e del Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico, nonché, sentiti il referente del Centro di Riferimento Regionale per i disturbi dello spettro autistico, le associazioni delle persone con disturbi dello spettro autistico, operanti sul territorio regionale comparativamente più rappresentative, adotta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1. Articolo 13 - Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, inoltre, con gli eventuali fondi nazionali finalizzati alla cura e all'assistenza per le persone con disturbi dello spettro autistico. Art. 14 - Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.