Attuale
21 mar 2024 Assegnato per esame Commissione PRIMA
Storico
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dal deputato: Serafina Marchetta il 13 marzo 2024 Norme in materia di Personale del Corpo Forestale della Regione ----O---- RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, Premesso che, il Corpo Forestale della Regione Siciliana venne istituito con legge regionale 5.4.1972 n. 24 per l'espletamento nell'ambito del territorio regionale dei compiti previsti dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 e successive modifiche ed integrazioni : con l'art. 3 della suddetta legge regionale, al Personale dei ruoli dirigenti del ruolo tecnico delle foreste e al personale del ruolo sottoufficiali venne attri- buita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a mente dell'art 221 del vecchio Codice di Procedura Penale ed al personale del ruolo guardie venne attribuita la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria. Altresì, con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 5 luglio 1972, al Personale summenzionato venne attribuita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza. Successivamente, con l'art. 65, comma 3, della Legge Regione Siciliana 6.4.1996 n. 16 il Legislatore regionale ha riaffermato che Il Corpo Forestale della Regione svolge, nell'ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo Forestale dello Stato, e partecipa anche all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile. Pertanto il Corpo Forestale della Regione Siciliana, svolge oggi le medesime funzioni che l'art 2 della L. 6.2.2004 n. 36 (contenente il Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato ) attribuiva al Corpo Forestale dello Stato, nessuna esclusa, sempre fatto salvo il riferimento all'ambito territoriale regionale invece che nazionale. Infine con Legge Regione Siciliana 27 febbraio 2007, n. 4 - riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione - il Personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, è stato riordinato secondo quanto previsto dall'articolo 5 della Legge Regionale Siciliana del 15 maggio 2000, n. 10, che qualifica il Corpo Forestale Regionale come Corpo di Pubblica Sicurezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle norme concernenti il Corpo forestale dello Stato. Tuttavia, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Legge Madia) - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - il Corpo Forestale dello Stato è stato accorpato all'Arma dei Carabinieri, mentre, nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono rimaste ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi Forestali Regionali e Provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 226/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge regionale Siciliana n. 16 del 2020, con il quale si rimetteva alla contrattazione sindacale la definizione dell'adeguamento dell'indennità mensile pensionabile del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale impugnata, prevedendo che l'incremento dell'indennità mensile pensionabile sia corrisposto in analogia agli altri corpi di polizia ad ordinamento civile e definito in sede di contrattazione collettiva, avrebbe già dovuto quantificare essa stessa l'onere annuale e quello a regime Per quanto sopra in premessa, si chiede, con l'art. 1 del presente DDL, di sostituire, dopo le parole qualifiche del personale , le parole del Corpo Forestale dello Stato con le seguenti: dei Corpi di Polizia ad ordinamento civile dello Stato. ; con l'art. 1 comma 2 del DDL si chiede che per le finalità del presente articolo sia autorizzata per il triennio 2024 - 2026 la spesa annua di ottocentotrentacinque migliaia di euro individuati nel cap 215704 Acc. 1001 per dare copertura all'ulteriore aumento della stessa, derivante dall'adeguamento delle misure dell'Indennità Mensile Pensionabile, di cui all'art. 4, del D.P.R. 57 del 20.04.2022, a decorrere dal 01.01.2024, in analogia ai corpi di polizia ad ordinamento civile, (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) ed in considerazione che alla predetta data, sono interessati a tale adeguamento circa 600 unità appartenenti ai ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. modifiche all'art. 1, comma 6, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 1. All'art. 1, comma 6, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, dopo le parole qualifiche del personale , sostituire le parole del Corpo Forestale dello Stato con le seguenti: dei Corpi di Polizia ad ordinamento civile dello Stato. ; 2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 2024 - 2026 la spesa annua di ottocentotrentacinque migliaia di euro, individuati nel cap 215704 Acc 1001 Art. 2. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 5