Disegno di Legge n. 711 del 13-03-2024 Norme in materia di personale del Corpo Forestale della Regione

Titolo

Norme in materia di personale del Corpo Forestale della Regione

Iter

Attuale
21 mar 2024 Assegnato per esame Commissione PRIMA

Storico

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               ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

                      DISEGNO DI LEGGE

               presentato dal deputato: Serafina Marchetta

                       il 13 marzo 2024


       Norme in materia di Personale del Corpo Forestale della
       Regione


                           ----O----

              RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE


     Onorevoli colleghi,


   Premesso  che, il Corpo Forestale della Regione Siciliana
   venne  istituito con legge regionale 5.4.1972 n.  24  per
   l'espletamento   nell'ambito  del  territorio  regionale
   dei   compiti previsti dal decreto legislativo  12  marzo
   1948,  n.  804  e  successive modifiche ed integrazioni :
   con   l'art.   3  della  suddetta  legge  regionale,   al
   Personale  dei  ruoli dirigenti del ruolo  tecnico  delle
   foreste  e  al  personale del ruolo sottoufficiali  venne
   attri-   buita  la  qualifica  di  Ufficiale  di  Polizia
   Giudiziaria, a mente dell'art 221 del vecchio  Codice  di
   Procedura  Penale  ed  al personale  del  ruolo   guardie
   venne  attribuita  la  qualifica  di  agente  di  Polizia
   Giudiziaria.


   Altresì,   con  decreto  del  Presidente  della   Regione
   Siciliana  del  5 luglio 1972, al Personale summenzionato
   venne   attribuita  la  qualità  di  Agente  di  Pubblica
   Sicurezza.

   Successivamente,  con  l'art. 65, comma  3,  della  Legge
   Regione   Siciliana   6.4.1996  n.  16   il   Legislatore
   regionale  ha  riaffermato che Il Corpo  Forestale  della
   Regione svolge, nell'ambito del territorio regionale,  le
   funzioni  e  i  compiti attribuiti in campo nazionale  al
   Corpo   Forestale   dello  Stato,   e   partecipa   anche
   all'organizzazione e allo svolgimento delle  attività  di
   protezione civile.


   Pertanto  il  Corpo  Forestale della  Regione  Siciliana,
   svolge  oggi le medesime funzioni che l'art  2  della  L.
   6.2.2004  n.  36  (contenente il  Nuovo  ordinamento  del
   Corpo   forestale  dello  Stato )  attribuiva  al   Corpo
   Forestale  dello  Stato, nessuna  esclusa,  sempre  fatto
   salvo  il  riferimento all'ambito territoriale  regionale
   invece che nazionale.


   Infine  con Legge Regione Siciliana 27 febbraio 2007,  n.
   4  - riproposizione di norme concernenti il personale del
   Corpo  forestale della Regione - il Personale  del  Corpo
   Forestale  della  Regione Siciliana, è  stato  riordinato
   secondo  quanto  previsto  dall'articolo  5  della  Legge
   Regionale  Siciliana  del  15 maggio  2000,  n.  10,  che
   qualifica  il  Corpo Forestale Regionale  come  Corpo  di
   Pubblica  Sicurezza,  nel rispetto dei  principi  di  cui
   all'articolo  2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  e
   della  legge  6  marzo 1992, n. 216, nonché  dalle  norme
   concernenti il Corpo forestale dello Stato.


   Tuttavia,  ai sensi dell'art. 8, comma 7, della  Legge  7
   agosto  2015, n. 124 (Legge Madia) - Deleghe  al  Governo
   in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
   pubbliche  -  il  Corpo Forestale  dello  Stato  è  stato
   accorpato   all'Arma   dei   Carabinieri,   mentre,   nei
   territori  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
   province  autonome  di  Trento e Bolzano,  sono   rimaste
   ferme  tutte  le  attribuzioni  spettanti  ai  rispettivi
   Corpi  Forestali  Regionali  e  Provinciali,  anche   con
   riferimento  alle  funzioni di pubblica  sicurezza  e  di
   polizia  giudiziaria,  secondo la disciplina  vigente  in
   materia  e salve le diverse determinazioni organizzative,
   da   assumere  con  norme  di  attuazione  degli  statuti
   speciali,  che comunque garantiscano il coordinamento  in
   sede  nazionale  delle  funzioni  di  polizia  di  tutela
   dell'ambiente,  del  territorio e  del  mare,  nonché  la
   sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare.


   La  Corte  Costituzionale, con sentenza  n.  226/2021  ha
   dichiarato  l'illegittimità costituzionale  dell'art.  1,
   comma  10,  della  legge regionale Siciliana  n.  16  del
   2020,  con  il  quale  si rimetteva  alla  contrattazione
   sindacale  la definizione dell'adeguamento dell'indennità
   mensile  pensionabile del personale del  Corpo  Forestale
   della  Regione  Siciliana, per violazione  dell'art.  81,
   terzo  comma,  della Costituzione, in  quanto   la  legge
   regionale    impugnata,   prevedendo   che   l'incremento
   dell'indennità  mensile pensionabile sia  corrisposto  in
   analogia  agli  altri  corpi di  polizia  ad  ordinamento
   civile  e  definito in sede di contrattazione collettiva,
   avrebbe  già  dovuto  quantificare  essa  stessa  l'onere
   annuale e quello a regime


   Per quanto sopra in premessa,


   si  chiede, con l'art. 1 del presente DDL, di sostituire,
   dopo  le  parole   qualifiche del personale ,  le  parole
    del  Corpo Forestale dello Stato  con le seguenti:   dei
   Corpi di Polizia ad ordinamento civile dello Stato. ;
   con  l'art.  1  comma  2 del DDL si chiede  che   per  le
   finalità  del  presente articolo sia autorizzata  per  il
   triennio    2024    -   2026   la    spesa    annua    di
   ottocentotrentacinque migliaia di  euro  individuati  nel
   cap  215704  Acc. 1001  per dare copertura  all'ulteriore
   aumento  della  stessa, derivante dall'adeguamento  delle
   misure   dell'Indennità  Mensile  Pensionabile,  di   cui
   all'art.  4,  del D.P.R. 57 del 20.04.2022,  a  decorrere
   dal  01.01.2024,  in  analogia ai  corpi  di  polizia  ad
   ordinamento   civile,  (Polizia  di   Stato   e   Polizia
   Penitenziaria)  ed  in considerazione che  alla  predetta
   data,  sono  interessati  a tale  adeguamento  circa  600
   unità  appartenenti  ai ruoli del Corpo  Forestale  della
   Regione Siciliana.


                             ---O---

           DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                             Art. 1.
       modifiche all'art. 1, comma 6, della legge regionale 27
       febbraio 2007, n. 4



  1.  All'art. 1, comma 6, della legge regionale 27 febbraio
  2007,  n.  4,  dopo le parole  qualifiche del  personale ,
  sostituire le parole  del Corpo Forestale dello Stato  con
  le seguenti:

     dei  Corpi  di  Polizia  ad  ordinamento  civile  dello
    Stato. ;

  2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per
  il    triennio   2024   -   2026   la   spesa   annua   di
  ottocentotrentacinque  migliaia di euro,  individuati  nel
  cap 215704 Acc 1001


                             Art. 2. Norma finale

     1.  La  presente legge sarà pubblicata  nella  Gazzetta
   ufficiale della Regione siciliana.

    2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di
  farla osservare come
  legge della Regione.


























































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