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16 apr 2024 Assegnato per esame Commissione QUINTA
Storico
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente della Regione (SCHIFANI) su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro (ALBANO) l'8 aprile 2024 Nuovi provvedimenti per i siciliani all'estero. Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 ----O---- RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE Onorevoli colleghi, Il presente disegno di legge recante Nuovi provvedimenti per i Siciliani all'estero, riconoscendo quale unico intervento normativo in materia di emigrazione la legge regionale n. 55 del 4 giugno 1980, si pone l'obiettivo prioritario, unitamente all'introduzione di alcune innovazioni e nuovi strumenti programmatori, di procedere nell'immediato al rinnovo della Consulta regionale della emigrazione, già istituita presso l ' Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con la sopra citata l.r. n. 55/80. Pur rappresentando un organismo regionale di grande rilevanza, ai fini del collegamento tra le istituzioni regionali ed i siciliani all'estero, la Consulta ha registrato, in quasi un quarantennio di attività, diversi problemi organizzativi che ne hanno spesso ostacolato il funzionamento e quindi la capacità di incidere sulle problematiche legate all'emigrazione e alle reali e mutate esigenze e istanze dei nostri emigrati all'estero. Da qui l'esigenza di creare un organismo snello, moderno e al passo con i tempi, che possa restituire alla nuova Consulta dei Siciliani all'estero quelle capacità, competenze e incisività che il legislatore regionale aveva ipotizzato al momento della sua creazione. Nel porre, inoltre, l'attenzione alle significative modifiche intervenute negli anni sia rispetto alle condizioni che alle istanze delle comunità dei siciliani all'estero, si rende necessario un aggiornamento, anche in relazione agli indirizzi emersi dalle conferenze nazionali e regionali dell'emigrazione, e un ammodernamento degli strumenti operativi e di natura legislativa. Dalle comunità dei nostri corregionali, sia di quelli dei paesi europei che di oltre oceano, ormai definitivamente stabilizzate ed inserite, si affacciano non solo nuove domande e nuove attese ma soprattutto importanti disponibilità, Si può infatti affermare che le comunità siciliane all'estero rappresentano non solo una importante realtà nei paesi in cui vivono e operano, ma al contempo possono costituire una grande risorsa per la Regione. Nel complesso si tratta di una serie di misure tendenti a: tutelare e anche ad assistere i siciliani residenti fuori dal territorio regionale; favorire la conservazione e il rafforzamento dei valori culturali originari di cui sono portatori; assecondare l'inserimento, nelle attività produttive e nel contesto sociale, degli emigrati che rimpatriano e incentivare nel contempo investimenti in attività economiche nel territorio della Regione; promuovere il coinvolgimento della collettività e delle associazioni dei Siciliani all'estero nella programmazione degli interventi e nella costruzione di un'unica comunità di siciliani nel mondo. Il disegno di legge, che si compone di 3 articoli, si inquadra come un primo intervento legislativo di modifica, integrazione e ammodernamento di alcune disposizioni della richiamata 1,1', 1155/80. l'art. 1 sostituisce gli articoli l, 2 35 4, 4 bis della l.r. 4 giugno 1980, n. 55, l'articolo 2 contiene la copertura finanziaria, Part. 3 inserisce la norma. Articolo 1 La disposizione sostituisce gli articoli 1, 2, 3, 4 e 4 bis della l.r. 4 giugno 1980, n. 55. In particolare: art. 1 - Finalità e destinatari Richiamando i principi della l.r. n. 55/80, specifica e attualizza gli interventi necessari a tutelare e promuovere l'identità culturale siciliana, favorire l'associazionismo dei siciliani nel mondo, sostenere gli scambi economico-sociali e culturali finalizzati a incentivare gli investimenti, facilitare l'inserimento dei siciliani di ritorno, innovare gli strumenti di informazione e comunicazione. Inoltre prevede l'introduzione di una specifica in ordine ai destinatari sia pubblici che privati che tende sostanzialmente ad ampliare l'ambito di intervento della legge e a valorizzare il ruolo strategico di tutti gli attori interessati. Art. 2 -Consulta dei siciliani all'estero, Nel prevedere l'istituzione della nuova Consulta dei Siciliani all'estero, vuole nel contempo descriverne le finalità, creare un organismo snello, moderno e al passo con i tempi e, infine, individuare l'ambito di azione e l'operatività di questo importante organismo. Art. 3 - Costituzione e composizione Vuole innovare e ammodernare la composizione della Consulta anche attraverso una maggiore attenzione alla presenza, tra i suoi componenti, dei giovani siciliani e delle donne siciliane all'estero che svolgono la funzione a titolo onorifico e non hanno diritto ad alcun rimborso spese da parte dell'Amministrazione regionale. Art. 4 - Registro delle Associazioni dei Siciliani all'estero Prevede l'istituzione del Registro delle Associazioni dei Siciliani all'estero quale strumento di riconoscibilità e tutela delle associazioni che da anni operano per i siciliani all'estero. Art. 4 bis - Piano triennale per i Siciliani all'estero È introdotto il Piano triennale per i Siciliani all'estero, strumento utile per rendere aderente alle rinnovate esigenze dei nostri connazionali la programmazione regionale degli interventi a loro dedicati. Articolo 2 Norma finanziaria La proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA Art. 1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 4 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 554 sono sostituiti dai seguenti Art. 1. Finalità e destinatari 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro della politica sociale, nazionale e comunitaria nonché della politica di programmazione e di massima occupazione5 promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori siciliani emigrati, dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono: a) i siciliani, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo dio residenza continuata all' estero, formalmente documentato, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro forzato per motivi di salute o per cause di forza maggiore o di sicurezza; b) i connazionali ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un comune della regione. Il periodo di residenza continuata all' estero, formalmente documentato non può essere inferiore a due anni; c) gli enti locali della regione e le associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nel registro di cui all'art. 64, comma 2, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015; d) le associazioni all'estero e le federazioni, che siano composte esclusivamente o prevalentemente da siciliani, iscritte nel registro di cui all'articolo 5; e) le organizzazioni e associazioni culturali, centri di formazione, università, istituti di scienza e ricerca, istituti scolastici, che abbiano sede in Sicilia e che, d'intesa e in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d), attuino iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità siciliane all'estero. 2. Fatta eccezione per le iniziative nell'ambito dell'informazione e della divulgazione culturale di cui all'articolo 7, sono escluse dagli interventi previsti dalla presente legge le persone dipendenti all'estero della Pubblica Amministrazione. Art. 2. Consulta dei siciliani all'estero 1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi e le finalità della presente legge, nonché per qualificare e coordinare interventi, azioni e progetti diretti alla valorizzazione dei rapporti con i Paesi dell'emigrazione siciliana, si avvale della Consulta dei siciliani all'estero, di seguito denominata Consulta . 2. La Consulta: a) monitora, studia le cause del fenomeno dell'emigrazione e gli effetti che esso determina nelle condizioni di vita, della sicurezza e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie; b) esprime pareri e formula proposte nell'ambito della programmazione delle politiche socioeconomiche regionali anche ai fini dell'armonizzazione degli interventi in materia di emigrazione con gli indirizzi ed i contenuti del piano di sviluppo regionale e dei piani settoriali ed intersettoriali; c) esprime pareri e propone al Governo regionale provvedimenti sull'assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei siciliani all'estero e delle loro famiglie nonché sulle condizioni di sicurezza nel lavoro e di vita dei lavoratori; d) esprime pareri e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all'emigrazione, al rientro dei siciliani all'estero, al loro inserimento nella comunità ed in nuove attività produttive; e) promuove iniziative in collaborazione con altri Enti locali, l'organizzazione nel territorio regionale di soggiorni e viaggi a scopo di turismo sociale, conoscitivo sulle opportunità di investimenti, incentivi e studio dedicati ai siciliani all'estero e alle loro famiglie; f) promuovere iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della regione. A tal fine l'Assessore regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in base alle risorse messe a disposizione per l'emigrazione, sostiene il finanziamento di progetti che coinvolgano le comunità dei Siciliani all'estero, indirizzati anche alle nuove generazioni, alla promozione artistica, culturale, tradizionale, turistica, paesaggistica, ambientale, e del made in Sicily, per favorire accordi e scambi di carattere accademico ed universitario, nell'ambito della ricerca scientifica, economica e commerciale; g) promuove e sostiene il mantenimento e il rafforzamento dell'identità siciliana; h) promuove la partecipazione delle donne siciliane all'estero e dei giovani siciliani all'estero nel settore dell'Associazionismo, favorendo l'integrazione tra vecchie e nuove generazioni, e con le comunità nei territori di loro residenza; i) promuove studi, ricerche e conferenze riguardante il fenomeno emigratorio; l) delibera, entro sei mesi dall' insediamento, il regolamento per il funzionamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, alla quale annualmente presenta una relazione sull'attività svolta; m) collabora alla predisposizione di proposte legislative interessanti il settore dell'emigrazione; n) collabora alla predisposizione del Piano triennale per i Siciliani all'estero di cui all'art. 6; o) collabora con la Giunta e con l'Assemblea Regionale alla predisposizione di provvedimenti ed iniziative a tutela dei diritti civili e politici dei siciliani all'estero e delle loro famiglie; p) indice ogni due anni una Conferenza regionale dei siciliani all'estero; q) la consulta collabora all'implementazione della piattaforma digitale di cui all'articolo 7. 3. La Consulta agisce in raccordo con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con gli altri organismi dello Stato e delle Regioni che operano in favore degli italiani all'estero. Art. 3. Costituzione e composizione 1. È istituita presso l'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro la Consulta dei Siciliani all'estero composta: a) all' Assessore regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro che la presiede; b) da 8 rappresentanti designati dalle associazioni regionali di Siciliani all'estero aventi sede in Sicilia, operanti da almeno tre anni, ed iscritte al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 64, comma 2, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015; c) da 30 Rappresentanti delegati delle Confederazioni, Federazioni ed Associazioni attive, e provenienti dall'estero, iscritte presso il registro degli Uffici Consolari di riferimento, giusta Circolare n. 2 del 9 ottobre 2013 della Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri, e così suddivisi: 1) 1 Nord Africa; 2) 1 Sud Africa; 3) 2 Asia; 4) 2 Australia; 5) 1 Oceania e area Rim Pacifico; 6) 1 Belgio; 7) 1 Francia; 8) 2 Germania; 9) 2 Inghilterra e Irlanda; 10) 1 Portogallo e Spagna; 11) 1 Paesi Scandinavi; 12) 1 Svizzera; 13) 1 Paesi dell'Est Europa; 14) 1 Centro America e Messico; 15) 3 Canada; 16) 4 Stati Uniti; 17) 5 Sud America. d) da 1 rappresentante della D.G.I.T. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; e) da 10 esperti, nominati dall' Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, operanti anche all'estero e provenienti dal mondo del commercio, dell'emigrazione, dell'imprenditoria, delle politiche sociali, delle pari opportunità, del mondo Accademico, della Ricerca e della Scienza; f) dai dirigenti generali dei Dipartimenti regionali degli assessorati dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, delle Attività produttive, delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, dei Beni culturali e dell'identità siciliana, dell'Economia, dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, della Famiglia e delle politiche sociali e del lavoro, delle Infrastrutture e della mobilità, dell'Istruzione e della formazione professionale, della Salute, del Territorio e dell'ambiente, del Turismo, dello sport e dello spettacolo e da un delegato della Presidenza della Regione. 2. Per le designazioni dei componenti di cui ai punti b. e c. dovrà essere assicurata la presenza dei giovani siciliani all'estero, che non abbiano superato il 35 anno di età, e delle donne siciliane all'estero. 3. La Consulta si potrà avvalere, dell'esperienza e del contributo dei rappresentanti di origini siciliane, eletti al Consiglio Generale degli Italiani all'estero, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, e di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si occupino dell'assistenza agli emigrati e che abbiano rappresentanza all'estero, designati dai rispettivi organi regionali, dai rappresentanti regionali di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura, i quali potranno partecipare alle riunioni con diritto di parola ma non di voto, Ad assistere ai lavori della Consulta possono essere invitati come osservatori i Presidenti delle varie commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana o loro delegati componenti la Commissione medesima. 4. La funzione di segretario della Consulta è garantita da un dirigente designato dall'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 5. I componenti della Consulta svolgono la funzione a titolo onorifico e non hanno diritto ad alcun rimborso spese da parte dell'Amministrazione regionale. Art. 4. Registro delle Associazioni dei Siciliani all'Estero 1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il Registro delle Associazioni dei Siciliani all'Estero, che unifica tutte le associazioni che operano nel settore dell'emigrazione, al quale si potranno iscrivere: a) le associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nel registro di cui all'art. 64, comma 2, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015; b) le associazioni all'estero, e le federazioni, che siano composte esclusivamente o prevalentemente da siciliani, iscritte presso il registro degli Uffici Consolari di riferimento, giusta Circolare n. 2 del 9 ottobre 2013 della Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri. c) alle modalità di iscrizione, cancellazione e periodica revisione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto F Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 3. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo da parte degli stessi destinatari è condizione necessaria per potere stipulare convenzioni con enti pubblici e per usufruire degli eventuali benefici previsti dalla legge. Art. 4 bis. Piano triennale per i siciliani all'estero 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, su proposta dell'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, la Giunta regionale, sentita la Consulta, adotta, in coerenza con gli obiettivi della programmazione generale regionale, un piano triennale degli interventi a favore dei siciliani all'estero, di seguito denominato Piano triennale. 2. Il Piano triennale individua: a) la tipologia degli interventi da attuare, delle relative modalità attuative, degli enti o organismi attuatori e l'individuazione delle risorse necessarie; b) i criteri di ripartizione delle risorse, previste nel bilancio regionale, per priorità d'intervento; c) le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi. 3. Il Piano triennale è adottato entro il 31 dicembre antecedente il triennio di riferimento ed è aggiornato annualmente. . Art. 5. Norma finanziaria 1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Art. 6. Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 8