Disegno di Legge n. 723 del 08-04-2023 Nuovi provvedimenti per i siciliani all'estero. Modifica della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.

Titolo

Nuovi provvedimenti per i siciliani all'estero. Modifica della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.

Iter

Attuale
16 apr 2024 Assegnato per esame Commissione QUINTA

Storico

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                          DISEGNO DI LEGGE


               presentato dal Presidente della Regione

                             (SCHIFANI)

      su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le
                   politiche sociali ed il lavoro

                              (ALBANO)

                           l'8 aprile 2024

           Nuovi provvedimenti per i siciliani all'estero.
         Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55

                              ----O----

                   RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE


       Onorevoli colleghi,

        Il  presente  disegno di legge recante Nuovi provvedimenti
  per  i Siciliani all'estero, riconoscendo quale unico intervento
  normativo in materia di emigrazione la legge regionale n. 55 del
  4  giugno  1980,  si  pone  l'obiettivo prioritario,  unitamente
  all'introduzione  di  alcune  innovazioni  e   nuovi   strumenti
  programmatori,  di  procedere nell'immediato  al  rinnovo  della
  Consulta regionale della emigrazione, già istituita presso  l  '
  Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali  e
  del lavoro con la sopra citata l.r. n. 55/80.
         Pur  rappresentando  un  organismo  regionale  di  grande
  rilevanza, ai fini del collegamento tra le istituzioni regionali
  ed  i  siciliani all'estero, la Consulta ha registrato, in quasi
  un  quarantennio di attività, diversi problemi organizzativi che
  ne hanno spesso ostacolato il funzionamento e quindi la capacità
  di  incidere sulle problematiche legate all'emigrazione  e  alle
  reali   e   mutate  esigenze  e  istanze  dei  nostri   emigrati
  all'estero.
        Da qui l'esigenza di creare un organismo snello, moderno e
  al  passo  con i tempi, che possa restituire alla nuova Consulta
  dei   Siciliani   all'estero  quelle  capacità,   competenze   e
  incisività  che  il  legislatore regionale aveva  ipotizzato  al
  momento della sua creazione.
         Nel   porre,  inoltre,  l'attenzione  alle  significative
  modifiche  intervenute negli anni sia rispetto  alle  condizioni
  che  alle  istanze delle comunità dei siciliani  all'estero,  si
  rende  necessario  un  aggiornamento, anche  in  relazione  agli
  indirizzi   emersi  dalle  conferenze  nazionali   e   regionali
  dell'emigrazione, e un ammodernamento degli strumenti  operativi
  e di natura legislativa.
        Dalle comunità dei nostri corregionali, sia di quelli  dei
  paesi   europei  che  di  oltre  oceano,  ormai  definitivamente
  stabilizzate ed inserite, si affacciano non solo nuove domande e
  nuove  attese  ma soprattutto importanti disponibilità,  Si  può
  infatti   affermare   che  le  comunità   siciliane   all'estero
  rappresentano non solo una importante realtà nei  paesi  in  cui
  vivono  e operano, ma al contempo possono costituire una  grande
  risorsa per la Regione.
        Nel complesso si tratta di una serie di misure tendenti a:
  tutelare  e anche ad assistere i siciliani residenti  fuori  dal
  territorio   regionale;   favorire   la   conservazione   e   il
  rafforzamento  dei  valori  culturali  originari  di  cui   sono
  portatori;  assecondare l'inserimento, nelle attività produttive
  e  nel  contesto  sociale,  degli  emigrati  che  rimpatriano  e
  incentivare nel contempo investimenti in attività economiche nel
  territorio  della  Regione; promuovere il  coinvolgimento  della
  collettività e delle associazioni dei Siciliani all'estero nella
  programmazione degli interventi e nella costruzione di  un'unica
  comunità di siciliani nel mondo.
        Il  disegno  di  legge, che si compone di 3  articoli,  si
  inquadra  come  un  primo  intervento legislativo  di  modifica,
  integrazione  e  ammodernamento  di  alcune  disposizioni  della
  richiamata 1,1', 1155/80. l'art. 1 sostituisce gli articoli l, 2
  35  4,  4  bis  della l.r. 4 giugno 1980, n.  55,  l'articolo  2
  contiene la copertura finanziaria, Part. 3 inserisce la norma.
       Articolo 1
       La disposizione sostituisce gli articoli 1, 2, 3, 4 e 4 bis
  della l.r. 4 giugno 1980, n. 55. In particolare:
       art. 1 - Finalità e destinatari
        Richiamando  i principi della l.r. n. 55/80,  specifica  e
  attualizza  gli  interventi necessari a  tutelare  e  promuovere
  l'identità  culturale siciliana, favorire l'associazionismo  dei
  siciliani  nel  mondo, sostenere gli scambi economico-sociali  e
  culturali finalizzati a incentivare gli investimenti, facilitare
  l'inserimento  dei siciliani di ritorno, innovare gli  strumenti
  di  informazione e comunicazione. Inoltre prevede l'introduzione
  di  una  specifica  in ordine ai destinatari  sia  pubblici  che
  privati  che  tende  sostanzialmente  ad  ampliare  l'ambito  di
  intervento  della legge e a valorizzare il ruolo  strategico  di
  tutti gli attori interessati.
       Art. 2 -Consulta dei siciliani all'estero,
        Nel  prevedere  l'istituzione  della  nuova  Consulta  dei
  Siciliani   all'estero,  vuole  nel  contempo   descriverne   le
  finalità, creare un organismo snello, moderno e al passo  con  i
  tempi  e, infine, individuare l'ambito di azione e l'operatività
  di questo importante organismo.
       Art. 3 - Costituzione e composizione
       Vuole innovare e ammodernare la composizione della Consulta
  anche  attraverso una maggiore attenzione alla presenza,  tra  i
  suoi  componenti, dei giovani siciliani e delle donne  siciliane
  all'estero  che  svolgono la funzione a titolo onorifico  e  non
  hanno    diritto    ad   alcun   rimborso   spese    da    parte
  dell'Amministrazione regionale.
         Art.  4  -  Registro  delle  Associazioni  dei  Siciliani
  all'estero
        Prevede l'istituzione del Registro delle Associazioni  dei
  Siciliani all'estero quale strumento di riconoscibilità e tutela
  delle   associazioni  che  da  anni  operano  per  i   siciliani
  all'estero.
       Art. 4 bis - Piano triennale per i Siciliani all'estero
       È introdotto il Piano triennale per i Siciliani all'estero,
  strumento utile per rendere aderente alle rinnovate esigenze dei
  nostri connazionali la programmazione regionale degli interventi
  a loro dedicati.
       Articolo 2 Norma finanziaria
       La proposta non comporta oneri a carico del bilancio
  regionale.

                               ---O---

             DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

                               Art. 1.
    Gli articoli 1, 2, 3, 4, 4 bis della legge regionale 4 giugno
              1980, n. 554 sono sostituiti dai seguenti

                               Art. 1.
                       Finalità e destinatari

        1.  La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel
  quadro  della  politica sociale, nazionale e comunitaria  nonché
  della  politica  di  programmazione e  di  massima  occupazione5
  promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione
  sociale   dei  lavoratori  siciliani  emigrati,  dei  lavoratori
  immigrati e delle loro famiglie.
        Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge
  sono:

        a)  i  siciliani,  per nascita o per  residenza,  emigrati
  all'estero,  nonché le loro famiglie ed i loro  discendenti.  Il
  periodo   dio  residenza  continuata  all'  estero,  formalmente
  documentato, non può essere inferiore a due anni, a meno che non
  si tratti di rientro forzato per motivi di salute o per cause di
  forza maggiore o di sicurezza;

        b)  i connazionali ed i loro familiari rimpatriati da  non
  più  di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza
  in  un  comune della regione. Il periodo di residenza continuata
  all' estero, formalmente documentato non può essere inferiore  a
  due anni;

        c)  gli  enti  locali della regione e le associazioni  che
  abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e
  che  operino  da  almeno tre anni nel settore  dell'emigrazione,
  iscritte  nel registro di cui all'art. 64, comma 2, della  legge
  regionale n. 9 del 7 maggio 2015;

        d)  le associazioni all'estero e le federazioni, che siano
  composte esclusivamente o prevalentemente da siciliani, iscritte
  nel registro di cui all'articolo 5;

        e)  le organizzazioni e associazioni culturali, centri  di
  formazione, università, istituti di scienza e ricerca,  istituti
  scolastici,  che abbiano sede in Sicilia e che,  d'intesa  e  in
  collaborazione  con  i soggetti di cui alle  lettere  c)  e  d),
  attuino  iniziative  per  la  valorizzazione  del  ruolo   delle
  comunità siciliane all'estero.

         2.   Fatta   eccezione  per  le  iniziative   nell'ambito
  dell'informazione  e  della  divulgazione   culturale   di   cui
  all'articolo  7,  sono escluse dagli interventi  previsti  dalla
  presente  legge le persone dipendenti all'estero della  Pubblica
  Amministrazione.

                               Art. 2.
                  Consulta dei siciliani all'estero

        1.  La  Regione,  al fine di attuare gli  obiettivi  e  le
  finalità   della  presente  legge,  nonché  per  qualificare   e
  coordinare   interventi,   azioni  e   progetti   diretti   alla
  valorizzazione   dei  rapporti  con  i  Paesi   dell'emigrazione
  siciliana, si avvale della Consulta dei siciliani all'estero, di
  seguito denominata  Consulta .

       2. La Consulta:

        a) monitora, studia le cause del fenomeno dell'emigrazione
  e gli effetti che esso determina nelle condizioni di vita, della
  sicurezza e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;

        b)  esprime  pareri e formula proposte  nell'ambito  della
  programmazione  delle politiche socioeconomiche regionali  anche
  ai  fini  dell'armonizzazione degli  interventi  in  materia  di
  emigrazione  con  gli  indirizzi ed i  contenuti  del  piano  di
  sviluppo regionale e dei piani settoriali ed intersettoriali;

         c)   esprime  pareri  e  propone  al  Governo   regionale
  provvedimenti  sull'assistenza materiale,  morale,  culturale  e
  sociale in favore dei siciliani all'estero e delle loro famiglie
  nonché  sulle condizioni di sicurezza nel lavoro e di  vita  dei
  lavoratori;

        d)  esprime  pareri e propone soluzioni ed iniziative  sui
  vari problemi relativi all'emigrazione, al rientro dei siciliani
  all'estero,  al  loro  inserimento nella comunità  ed  in  nuove
  attività produttive;

        e)  promuove iniziative in collaborazione con  altri  Enti
  locali, l'organizzazione nel territorio regionale di soggiorni e
  viaggi a scopo di turismo sociale, conoscitivo sulle opportunità
  di  investimenti,  incentivi  e  studio  dedicati  ai  siciliani
  all'estero e alle loro famiglie;

       f) promuovere iniziative all'estero dirette alla diffusione
  della  conoscenza del patrimonio storico, culturale,  artistico,
  economico,  ambientale  e  sociale della  regione.  A  tal  fine
  l'Assessore regionale della Famiglia, delle politiche sociali  e
  del  lavoro,  in  base  alle risorse messe  a  disposizione  per
  l'emigrazione,  sostiene  il  finanziamento  di   progetti   che
  coinvolgano  le  comunità dei Siciliani all'estero,  indirizzati
  anche   alle   nuove  generazioni,  alla  promozione  artistica,
  culturale, tradizionale, turistica, paesaggistica, ambientale, e
  del  made  in Sicily, per favorire accordi e scambi di carattere
  accademico   ed   universitario,   nell'ambito   della   ricerca
  scientifica, economica e commerciale;

        g)  promuove e sostiene il mantenimento e il rafforzamento
  dell'identità siciliana;

         h)  promuove  la  partecipazione  delle  donne  siciliane
  all'estero  e  dei  giovani  siciliani  all'estero  nel  settore
  dell'Associazionismo,  favorendo l'integrazione  tra  vecchie  e
  nuove  generazioni,  e  con le comunità nei  territori  di  loro
  residenza;

        i)  promuove  studi, ricerche e conferenze riguardante  il
  fenomeno emigratorio;

         l)  delibera,  entro  sei  mesi  dall'  insediamento,  il
  regolamento  per il funzionamento da sottoporre all'approvazione
  della  Giunta  regionale,  alla quale annualmente  presenta  una
  relazione sull'attività svolta;
        m)  collabora alla predisposizione di proposte legislative
  interessanti  il settore dell'emigrazione;

       n) collabora alla predisposizione del Piano triennale per i
  Siciliani all'estero di cui all'art. 6;

       o) collabora con la Giunta e con l'Assemblea Regionale alla
  predisposizione  di  provvedimenti ed iniziative  a  tutela  dei
  diritti civili e politici dei siciliani all'estero e delle  loro
  famiglie;

        p)  indice  ogni  due  anni una Conferenza  regionale  dei
  siciliani all'estero;

         q)   la  consulta  collabora  all'implementazione   della
  piattaforma digitale di cui all'articolo 7.

       3. La Consulta agisce in raccordo con il Consiglio generale
  degli italiani all'estero (CGIE) e con gli altri organismi dello
  Stato  e  delle  Regioni  che operano in favore  degli  italiani
  all'estero.

                               Art. 3.
                     Costituzione e composizione

         1.  È  istituita  presso  l'Assessorato  regionale  della
  Famiglia,  delle politiche sociali e del lavoro la Consulta  dei
  Siciliani all'estero composta:

       a) all' Assessore regionale della Famiglia, delle politiche
  sociali e del lavoro che la presiede;

         b)  da  8  rappresentanti  designati  dalle  associazioni
  regionali  di  Siciliani  all'estero  aventi  sede  in  Sicilia,
  operanti  da almeno tre anni, ed iscritte al Registro  regionale
  delle  associazioni di promozione sociale di  cui  all'art.  64,
  comma 2, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015;

        c)  da  30  Rappresentanti delegati delle  Confederazioni,
  Federazioni  ed Associazioni attive, e provenienti  dall'estero,
  iscritte   presso   il  registro  degli  Uffici   Consolari   di
  riferimento,  giusta  Circolare n. 2 del 9  ottobre  2013  della
  Direzione  Generale per gli Italiani all'estero e  le  Politiche
  Migratorie del Ministero degli Affari Esteri, e così suddivisi:

       1) 1 Nord Africa;

       2) 1 Sud Africa;

       3) 2 Asia;

       4) 2 Australia;

       5) 1 Oceania e area Rim Pacifico;

       6) 1 Belgio;

       7) 1 Francia;
       8) 2 Germania;

       9) 2 Inghilterra e Irlanda;

       10) 1 Portogallo e Spagna;

       11) 1 Paesi Scandinavi;

       12) 1 Svizzera;

       13) 1 Paesi dell'Est Europa;

       14) 1 Centro America e Messico;

       15) 3 Canada;

       16) 4 Stati Uniti;

       17) 5 Sud America.

        d)  da 1 rappresentante della D.G.I.T. del Ministero degli
  Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

        e) da 10 esperti, nominati dall' Assessore regionale della
  Famiglia,  delle Politiche Sociali e del Lavoro, operanti  anche
  all'estero    e    provenienti   dal   mondo   del    commercio,
  dell'emigrazione,  dell'imprenditoria, delle politiche  sociali,
  delle  pari opportunità, del mondo Accademico, della  Ricerca  e
  della Scienza;

        f) dai dirigenti generali dei Dipartimenti regionali degli
  assessorati  dell'Agricoltura, dello  sviluppo  rurale  e  della
  pesca  mediterranea, delle Attività produttive, delle  Autonomie
  locali   e  della  Funzione  pubblica,  dei  Beni  culturali   e
  dell'identità  siciliana,  dell'Economia,  dell'Energia  e   dei
  servizi  di  pubblica utilità, della Famiglia e delle  politiche
  sociali  e  del  lavoro, delle Infrastrutture e della  mobilità,
  dell'Istruzione e della formazione professionale, della  Salute,
  del Territorio e dell'ambiente, del Turismo, dello sport e dello
  spettacolo e da un delegato della Presidenza della Regione.

        2. Per le designazioni dei componenti di cui ai punti b. e
  c.  dovrà  essere  assicurata la presenza dei giovani  siciliani
  all'estero, che non abbiano superato il 35 anno di età, e  delle
  donne siciliane all'estero.

        3.  La Consulta si potrà avvalere, dell'esperienza  e  del
  contributo  dei rappresentanti di origini siciliane,  eletti  al
  Consiglio Generale degli Italiani all'estero, dai rappresentanti
  delle   organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  maggiormente
  rappresentative, e di patronati a carattere nazionale legalmente
  riconosciuti che si occupino dell'assistenza agli emigrati e che
  abbiano  rappresentanza  all'estero,  designati  dai  rispettivi
  organi regionali, dai rappresentanti regionali di Confindustria,
  Confcommercio,   Confartigianato,   Confagricoltura,   i   quali
  potranno partecipare alle riunioni con diritto di parola ma  non
  di  voto,  Ad assistere ai lavori della Consulta possono  essere
  invitati  come osservatori i Presidenti delle varie  commissioni
  legislative  dell'Assemblea regionale siciliana o loro  delegati
  componenti la Commissione medesima.

        4. La funzione di segretario della Consulta è garantita da
  un  dirigente designato dall'Assessore regionale della Famiglia,
  delle Politiche Sociali e del Lavoro.

        5.  I  componenti della Consulta svolgono  la  funzione  a
  titolo onorifico e non hanno diritto ad alcun rimborso spese  da
  parte dell'Amministrazione regionale.


                               Art. 4.
        Registro delle Associazioni dei Siciliani all'Estero

        1.  È  istituito,  presso  l'Assessorato  regionale  della
  Famiglia,  delle  Politiche Sociali e del  Lavoro,  il  Registro
  delle  Associazioni dei Siciliani all'Estero, che unifica  tutte
  le  associazioni  che  operano nel settore dell'emigrazione,  al
  quale si potranno iscrivere:

         a)   le  associazioni  che  abbiano  una  sede  operativa
  permanente nel territorio regionale e che operino da almeno  tre
  anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nel registro di  cui
  all'art.  64, comma 2, della legge regionale n. 9 del  7  maggio
  2015;

        b) le associazioni all'estero, e le federazioni, che siano
  composte esclusivamente o prevalentemente da siciliani, iscritte
  presso il registro degli Uffici Consolari di riferimento, giusta
  Circolare  n. 2 del 9 ottobre 2013 della Direzione Generale  per
  gli  Italiani all'estero e le Politiche Migratorie del Ministero
  degli Affari Esteri.

        c)  alle modalità di iscrizione, cancellazione e periodica
  revisione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
  legge,  provvede con proprio decreto F Assessore della Famiglia,
  delle Politiche Sociali e del Lavoro.

       3. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo da
  parte  degli  stessi  destinatari è  condizione  necessaria  per
  potere  stipulare convenzioni con enti pubblici e per  usufruire
  degli eventuali benefici previsti dalla legge.

                             Art. 4 bis.
             Piano triennale per i siciliani all'estero

        1.  Per  la  realizzazione degli interventi  di  cui  alla
  presente  legge,  su  proposta  dell'Assessore  regionale  della
  Famiglia,  delle  Politiche Sociali  e  del  Lavoro,  la  Giunta
  regionale,  sentita  la Consulta, adotta, in  coerenza  con  gli
  obiettivi  della  programmazione generale  regionale,  un  piano
  triennale degli interventi a favore dei siciliani all'estero, di
  seguito denominato Piano triennale.

       2. Il Piano triennale individua:

       a) la tipologia degli interventi da attuare, delle relative
  modalità attuative, degli enti o organismi attuatori e
  l'individuazione delle risorse necessarie;

       b) i criteri di ripartizione delle risorse, previste nel
  bilancio regionale, per priorità d'intervento;

       c) le modalità per la verifica dello stato di attuazione
  degli interventi.

       3. Il Piano triennale è adottato entro il 31 dicembre
  antecedente il triennio di riferimento ed è aggiornato
  annualmente. .

                               Art. 5.
                          Norma finanziaria

       1. La presente legge non comporta oneri a carico del
  bilancio regionale.

                               Art. 6.
                          Entrata in vigore

       1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
  ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno
  stesso della sua pubblicazione.

       2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
  farla osservare come legge della Regione.



  8