Disegno di Legge n. 723 del 08-04-2023 Nuovi provvedimenti per i siciliani all'estero. Modifica della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.

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Testo della Proposta di Legge

                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


DISEGNO DI LEGGE


presentato dal Presidente della Regione

(SCHIFANI)

su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali ed il lavoro

(ALBANO)

l'8 aprile 2024

Nuovi provvedimenti per i siciliani all'estero.
Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55

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RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE


Onorevoli colleghi,

Il presente disegno di legge recante Nuovi provvedimenti
per i Siciliani all'estero, riconoscendo quale unico intervento
normativo in materia di emigrazione la legge regionale n. 55 del
4 giugno 1980, si pone l'obiettivo prioritario, unitamente
all'introduzione di alcune innovazioni e nuovi strumenti
programmatori, di procedere nell'immediato al rinnovo della
Consulta regionale della emigrazione, già istituita presso l '
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro con la sopra citata l.r. n. 55/80.
Pur rappresentando un organismo regionale di grande
rilevanza, ai fini del collegamento tra le istituzioni regionali
ed i siciliani all'estero, la Consulta ha registrato, in quasi
un quarantennio di attività, diversi problemi organizzativi che
ne hanno spesso ostacolato il funzionamento e quindi la capacità
di incidere sulle problematiche legate all'emigrazione e alle
reali e mutate esigenze e istanze dei nostri emigrati
all'estero.
Da qui l'esigenza di creare un organismo snello, moderno e
al passo con i tempi, che possa restituire alla nuova Consulta
dei Siciliani all'estero quelle capacità, competenze e
incisività che il legislatore regionale aveva ipotizzato al
momento della sua creazione.
Nel porre, inoltre, l'attenzione alle significative
modifiche intervenute negli anni sia rispetto alle condizioni
che alle istanze delle comunità dei siciliani all'estero, si
rende necessario un aggiornamento, anche in relazione agli
indirizzi emersi dalle conferenze nazionali e regionali
dell'emigrazione, e un ammodernamento degli strumenti operativi
e di natura legislativa.
Dalle comunità dei nostri corregionali, sia di quelli dei
paesi europei che di oltre oceano, ormai definitivamente
stabilizzate ed inserite, si affacciano non solo nuove domande e
nuove attese ma soprattutto importanti disponibilità, Si può
infatti affermare che le comunità siciliane all'estero
rappresentano non solo una importante realtà nei paesi in cui
vivono e operano, ma al contempo possono costituire una grande
risorsa per la Regione.
Nel complesso si tratta di una serie di misure tendenti a:
tutelare e anche ad assistere i siciliani residenti fuori dal
territorio regionale; favorire la conservazione e il
rafforzamento dei valori culturali originari di cui sono
portatori; assecondare l'inserimento, nelle attività produttive
e nel contesto sociale, degli emigrati che rimpatriano e
incentivare nel contempo investimenti in attività economiche nel
territorio della Regione; promuovere il coinvolgimento della
collettività e delle associazioni dei Siciliani all'estero nella
programmazione degli interventi e nella costruzione di un'unica
comunità di siciliani nel mondo.
Il disegno di legge, che si compone di 3 articoli, si
inquadra come un primo intervento legislativo di modifica,
integrazione e ammodernamento di alcune disposizioni della
richiamata 1,1', 1155/80. l'art. 1 sostituisce gli articoli l, 2
35 4, 4 bis della l.r. 4 giugno 1980, n. 55, l'articolo 2
contiene la copertura finanziaria, Part. 3 inserisce la norma.
Articolo 1
La disposizione sostituisce gli articoli 1, 2, 3, 4 e 4 bis
della l.r. 4 giugno 1980, n. 55. In particolare:
art. 1 - Finalità e destinatari
Richiamando i principi della l.r. n. 55/80, specifica e
attualizza gli interventi necessari a tutelare e promuovere
l'identità culturale siciliana, favorire l'associazionismo dei
siciliani nel mondo, sostenere gli scambi economico-sociali e
culturali finalizzati a incentivare gli investimenti, facilitare
l'inserimento dei siciliani di ritorno, innovare gli strumenti
di informazione e comunicazione. Inoltre prevede l'introduzione
di una specifica in ordine ai destinatari sia pubblici che
privati che tende sostanzialmente ad ampliare l'ambito di
intervento della legge e a valorizzare il ruolo strategico di
tutti gli attori interessati.
Art. 2 -Consulta dei siciliani all'estero,
Nel prevedere l'istituzione della nuova Consulta dei
Siciliani all'estero, vuole nel contempo descriverne le
finalità, creare un organismo snello, moderno e al passo con i
tempi e, infine, individuare l'ambito di azione e l'operatività
di questo importante organismo.
Art. 3 - Costituzione e composizione
Vuole innovare e ammodernare la composizione della Consulta
anche attraverso una maggiore attenzione alla presenza, tra i
suoi componenti, dei giovani siciliani e delle donne siciliane
all'estero che svolgono la funzione a titolo onorifico e non
hanno diritto ad alcun rimborso spese da parte
dell'Amministrazione regionale.
Art. 4 - Registro delle Associazioni dei Siciliani
all'estero
Prevede l'istituzione del Registro delle Associazioni dei
Siciliani all'estero quale strumento di riconoscibilità e tutela
delle associazioni che da anni operano per i siciliani
all'estero.
Art. 4 bis - Piano triennale per i Siciliani all'estero
È introdotto il Piano triennale per i Siciliani all'estero,
strumento utile per rendere aderente alle rinnovate esigenze dei
nostri connazionali la programmazione regionale degli interventi
a loro dedicati.
Articolo 2 Norma finanziaria
La proposta non comporta oneri a carico del bilancio
regionale.

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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 4 bis della legge regionale 4 giugno
1980, n. 554 sono sostituiti dai seguenti

Art. 1.
Finalità e destinatari

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel
quadro della politica sociale, nazionale e comunitaria nonché
della politica di programmazione e di massima occupazione5
promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione
sociale dei lavoratori siciliani emigrati, dei lavoratori
immigrati e delle loro famiglie.
Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge
sono:

a) i siciliani, per nascita o per residenza, emigrati
all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il
periodo dio residenza continuata all' estero, formalmente
documentato, non può essere inferiore a due anni, a meno che non
si tratti di rientro forzato per motivi di salute o per cause di
forza maggiore o di sicurezza;

b) i connazionali ed i loro familiari rimpatriati da non
più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza
in un comune della regione. Il periodo di residenza continuata
all' estero, formalmente documentato non può essere inferiore a
due anni;

c) gli enti locali della regione e le associazioni che
abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e
che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione,
iscritte nel registro di cui all'art. 64, comma 2, della legge
regionale n. 9 del 7 maggio 2015;

d) le associazioni all'estero e le federazioni, che siano
composte esclusivamente o prevalentemente da siciliani, iscritte
nel registro di cui all'articolo 5;

e) le organizzazioni e associazioni culturali, centri di
formazione, università, istituti di scienza e ricerca, istituti
scolastici, che abbiano sede in Sicilia e che, d'intesa e in
collaborazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d),
attuino iniziative per la valorizzazione del ruolo delle
comunità siciliane all'estero.

2. Fatta eccezione per le iniziative nell'ambito
dell'informazione e della divulgazione culturale di cui
all'articolo 7, sono escluse dagli interventi previsti dalla
presente legge le persone dipendenti all'estero della Pubblica
Amministrazione.

Art. 2.
Consulta dei siciliani all'estero

1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi e le
finalità della presente legge, nonché per qualificare e
coordinare interventi, azioni e progetti diretti alla
valorizzazione dei rapporti con i Paesi dell'emigrazione
siciliana, si avvale della Consulta dei siciliani all'estero, di
seguito denominata Consulta .

2. La Consulta:

a) monitora, studia le cause del fenomeno dell'emigrazione
e gli effetti che esso determina nelle condizioni di vita, della
sicurezza e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;

b) esprime pareri e formula proposte nell'ambito della
programmazione delle politiche socioeconomiche regionali anche
ai fini dell'armonizzazione degli interventi in materia di
emigrazione con gli indirizzi ed i contenuti del piano di
sviluppo regionale e dei piani settoriali ed intersettoriali;

c) esprime pareri e propone al Governo regionale
provvedimenti sull'assistenza materiale, morale, culturale e
sociale in favore dei siciliani all'estero e delle loro famiglie
nonché sulle condizioni di sicurezza nel lavoro e di vita dei
lavoratori;

d) esprime pareri e propone soluzioni ed iniziative sui
vari problemi relativi all'emigrazione, al rientro dei siciliani
all'estero, al loro inserimento nella comunità ed in nuove
attività produttive;

e) promuove iniziative in collaborazione con altri Enti
locali, l'organizzazione nel territorio regionale di soggiorni e
viaggi a scopo di turismo sociale, conoscitivo sulle opportunità
di investimenti, incentivi e studio dedicati ai siciliani
all'estero e alle loro famiglie;

f) promuovere iniziative all'estero dirette alla diffusione
della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico,
economico, ambientale e sociale della regione. A tal fine
l'Assessore regionale della Famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro, in base alle risorse messe a disposizione per
l'emigrazione, sostiene il finanziamento di progetti che
coinvolgano le comunità dei Siciliani all'estero, indirizzati
anche alle nuove generazioni, alla promozione artistica,
culturale, tradizionale, turistica, paesaggistica, ambientale, e
del made in Sicily, per favorire accordi e scambi di carattere
accademico ed universitario, nell'ambito della ricerca
scientifica, economica e commerciale;

g) promuove e sostiene il mantenimento e il rafforzamento
dell'identità siciliana;

h) promuove la partecipazione delle donne siciliane
all'estero e dei giovani siciliani all'estero nel settore
dell'Associazionismo, favorendo l'integrazione tra vecchie e
nuove generazioni, e con le comunità nei territori di loro
residenza;

i) promuove studi, ricerche e conferenze riguardante il
fenomeno emigratorio;

l) delibera, entro sei mesi dall' insediamento, il
regolamento per il funzionamento da sottoporre all'approvazione
della Giunta regionale, alla quale annualmente presenta una
relazione sull'attività svolta;
m) collabora alla predisposizione di proposte legislative
interessanti il settore dell'emigrazione;

n) collabora alla predisposizione del Piano triennale per i
Siciliani all'estero di cui all'art. 6;

o) collabora con la Giunta e con l'Assemblea Regionale alla
predisposizione di provvedimenti ed iniziative a tutela dei
diritti civili e politici dei siciliani all'estero e delle loro
famiglie;

p) indice ogni due anni una Conferenza regionale dei
siciliani all'estero;

q) la consulta collabora all'implementazione della
piattaforma digitale di cui all'articolo 7.

3. La Consulta agisce in raccordo con il Consiglio generale
degli italiani all'estero (CGIE) e con gli altri organismi dello
Stato e delle Regioni che operano in favore degli italiani
all'estero.

Art. 3.
Costituzione e composizione

1. È istituita presso l'Assessorato regionale della
Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro la Consulta dei
Siciliani all'estero composta:

a) all' Assessore regionale della Famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro che la presiede;

b) da 8 rappresentanti designati dalle associazioni
regionali di Siciliani all'estero aventi sede in Sicilia,
operanti da almeno tre anni, ed iscritte al Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 64,
comma 2, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015;

c) da 30 Rappresentanti delegati delle Confederazioni,
Federazioni ed Associazioni attive, e provenienti dall'estero,
iscritte presso il registro degli Uffici Consolari di
riferimento, giusta Circolare n. 2 del 9 ottobre 2013 della
Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche
Migratorie del Ministero degli Affari Esteri, e così suddivisi:

1) 1 Nord Africa;

2) 1 Sud Africa;

3) 2 Asia;

4) 2 Australia;

5) 1 Oceania e area Rim Pacifico;

6) 1 Belgio;

7) 1 Francia;
8) 2 Germania;

9) 2 Inghilterra e Irlanda;

10) 1 Portogallo e Spagna;

11) 1 Paesi Scandinavi;

12) 1 Svizzera;

13) 1 Paesi dell'Est Europa;

14) 1 Centro America e Messico;

15) 3 Canada;

16) 4 Stati Uniti;

17) 5 Sud America.

d) da 1 rappresentante della D.G.I.T. del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

e) da 10 esperti, nominati dall' Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, operanti anche
all'estero e provenienti dal mondo del commercio,
dell'emigrazione, dell'imprenditoria, delle politiche sociali,
delle pari opportunità, del mondo Accademico, della Ricerca e
della Scienza;

f) dai dirigenti generali dei Dipartimenti regionali degli
assessorati dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea, delle Attività produttive, delle Autonomie
locali e della Funzione pubblica, dei Beni culturali e
dell'identità siciliana, dell'Economia, dell'Energia e dei
servizi di pubblica utilità, della Famiglia e delle politiche
sociali e del lavoro, delle Infrastrutture e della mobilità,
dell'Istruzione e della formazione professionale, della Salute,
del Territorio e dell'ambiente, del Turismo, dello sport e dello
spettacolo e da un delegato della Presidenza della Regione.

2. Per le designazioni dei componenti di cui ai punti b. e
c. dovrà essere assicurata la presenza dei giovani siciliani
all'estero, che non abbiano superato il 35 anno di età, e delle
donne siciliane all'estero.

3. La Consulta si potrà avvalere, dell'esperienza e del
contributo dei rappresentanti di origini siciliane, eletti al
Consiglio Generale degli Italiani all'estero, dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative, e di patronati a carattere nazionale legalmente
riconosciuti che si occupino dell'assistenza agli emigrati e che
abbiano rappresentanza all'estero, designati dai rispettivi
organi regionali, dai rappresentanti regionali di Confindustria,
Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura, i quali
potranno partecipare alle riunioni con diritto di parola ma non
di voto, Ad assistere ai lavori della Consulta possono essere
invitati come osservatori i Presidenti delle varie commissioni
legislative dell'Assemblea regionale siciliana o loro delegati
componenti la Commissione medesima.

4. La funzione di segretario della Consulta è garantita da
un dirigente designato dall'Assessore regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro.

5. I componenti della Consulta svolgono la funzione a
titolo onorifico e non hanno diritto ad alcun rimborso spese da
parte dell'Amministrazione regionale.


Art. 4.
Registro delle Associazioni dei Siciliani all'Estero

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il Registro
delle Associazioni dei Siciliani all'Estero, che unifica tutte
le associazioni che operano nel settore dell'emigrazione, al
quale si potranno iscrivere:

a) le associazioni che abbiano una sede operativa
permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre
anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nel registro di cui
all'art. 64, comma 2, della legge regionale n. 9 del 7 maggio
2015;

b) le associazioni all'estero, e le federazioni, che siano
composte esclusivamente o prevalentemente da siciliani, iscritte
presso il registro degli Uffici Consolari di riferimento, giusta
Circolare n. 2 del 9 ottobre 2013 della Direzione Generale per
gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie del Ministero
degli Affari Esteri.

c) alle modalità di iscrizione, cancellazione e periodica
revisione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, provvede con proprio decreto F Assessore della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro.

3. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo da
parte degli stessi destinatari è condizione necessaria per
potere stipulare convenzioni con enti pubblici e per usufruire
degli eventuali benefici previsti dalla legge.

Art. 4 bis.
Piano triennale per i siciliani all'estero

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla
presente legge, su proposta dell'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, la Giunta
regionale, sentita la Consulta, adotta, in coerenza con gli
obiettivi della programmazione generale regionale, un piano
triennale degli interventi a favore dei siciliani all'estero, di
seguito denominato Piano triennale.

2. Il Piano triennale individua:

a) la tipologia degli interventi da attuare, delle relative
modalità attuative, degli enti o organismi attuatori e
l'individuazione delle risorse necessarie;

b) i criteri di ripartizione delle risorse, previste nel
bilancio regionale, per priorità d'intervento;

c) le modalità per la verifica dello stato di attuazione
degli interventi.

3. Il Piano triennale è adottato entro il 31 dicembre
antecedente il triennio di riferimento ed è aggiornato
annualmente. .

Art. 5.
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del
bilancio regionale.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.



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