Disegno di Legge n. 779 del 05-07-2024 Ordinamento della dirigenza nell'amministrazione regionale. Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2000 n. 10

Titolo

Ordinamento della dirigenza nell'amministrazione regionale. Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2000 n. 10

Iter

Attuale
21 lug 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 271 0100 Commissione
PRIMA

Storico
09 lug 2024 Assegnato per esame Commissione PRIMA
09 set 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 132 0100 Commissione PRIMA
17 set 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 134 0100 Commissione PRIMA
25 set 2024 Abbinamento con ddl 3;ddl 26;ddl 70;ddl 88; - VEDI ddl 779 Seduta n. 136
"""""""""""""" 0100 Commissione PRIMA
02 ott 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 138 0100 Commissione PRIMA
07 gen 2025 Esaminato in commissione Seduta n. 157 0100 Commissione PRIMA
11 giu 2025 Esaminato in commissione Seduta n. 199 0100 Commissione PRIMA
18 giu 2025 Esaminato in commissione Seduta n. 201 0100 Commissione PRIMA
24 giu 2025 Esaminato in commissione Seduta n. 202 0100 Commissione PRIMA
10 set 2025 Esaminato in commissione Seduta n. 213 0100 Commissione PRIMA
10 set 2025 Esitato per Aula Seduta n. 213 0100 Commissione PRIMA
13 gen 2026 Esaminato in Aula Seduta n. 221 AULA
11 mar 2026 Esaminato in Aula Seduta n. 236 AULA
11 mar 2026 Rinviato Commissione 0100 Seduta n. 236 AULA
25 mar 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 255 0100 Commissione
08 apr 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 256 0100 Commissione
12 mag 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 262 0100 Commissione
24 giu 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 268 0100 Commissione
30 giu 2026 Inviato Commissione Bilancio

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
     Atti parlamentari          Assemblea regionale siciliana

     XVIII      Legislatura          Disegni      di      legge
     Anno 2026

                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                     (n. 779-3-26-70-88/BIL-bis)

                DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE
        Affari istituzionali': ordinamento regionale, riforme
                           istituzionali,
       organizzazione amministrativa, enti locali territoriali
                          ed istituzionali,
                  diritti civili, pari opportunità

                       Composta dai deputati:

       Abbate Ignazio, presidente e relatore; Cambiano Angelo,
         vicepresidente; Miccichè Giovanni, vicepresidente;
         Intravaia Marco, segretario; Adorno Erminia Lidia,
        Balsamo Ludovico, Catanzaro Michele, Giambona Mario,
      Laccoto Giuseppe, Lombardo Giuseppe, Pellegrino Stefano,
                          Zitelli Giuseppe.



          Ordinamento della dirigenza nell'Amministrazione
         regionale. Modifiche alla legge regionale 15 maggio
                             2000 n. 10.


                               Art. 1.
                     Ordinamento della dirigenza

       1.  La  dirigenza dell'Amministrazione regionale e degli
     enti   di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  della   legge
     regionale  15 maggio 2000, n. 10, è ordinata in  un  unico
     ruolo articolato nella prima e nella seconda fascia.

       2.  Con  regolamento  emanato dal Governo  regionale  ai
     sensi  del  comma 4 dell'articolo 12 dello  Statuto  della
     Regione   entro   centoventi   giorni   dalla   data    di
     approvazione  della  presente legge sono  disciplinate  le
     modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico  di  cui
     all'articolo  6 della legge regionale 15 maggio  2000,  n.
     10 e successive modificazioni.

       3.  Il ruolo unico è articolato in modo da garantire  la
     necessaria  specificità tecnica e professionale  anche  ai
     fini  del reclutamento e dell'attribuzione degli incarichi
     in relazione alle peculiarità delle strutture.

       4.  Le  modalità  di reclutamento per i dirigenti  della
     prima  fascia e della seconda fascia sono stabilite  dagli
     articoli 23, 28 e 28 bis del decreto legislativo 30  marzo
     2001, n. 165 e successive modificazioni.

      5.   Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  28   del
    decreto  legislativo  30 marzo 2001, n.  165  e  successive
    modificazioni, la Regione promuove entro dodici mesi  dalla
    data  di  approvazione della presente legge la  stipula  di
    una     convenzione     con     la     Scuola     Nazionale
    dell'Amministrazione (SNA). Nel caso in cui la  convenzione
    di  cui al precedente periodo non dovesse essere stipulata,
    la  Regione,  per i medesimi fini, promuove la  stipula  di
    una   convenzione  con  un'università  avente  sede   nella
    Regione.

       6.   I   bandi  di  concorso  relativi  alle   procedure
     concorsuali di cui al presente articolo possono  prevedere
     l'esonero   dalle   eventuali   prove   preselettive   dei
     candidati  in  possesso dei requisiti per  l'accesso  alla
     qualifica  dirigenziale che, alla  data  di  scadenza  del
     termine  per  la  presentazione  della  relativa  domanda,
     siano  dipendenti di ruolo dell'amministrazione  regionale
     che ha bandito il concorso.

       7. In fase di prima applicazione della presente legge  e
     in   attesa  dell'approvazione  del   Piano  Integrato  di
     Attività  e  di Organizzazione' in data successiva  al  31
     dicembre 2028:

      a)  i  dirigenti della prima fascia del ruolo unico della
    dirigenza  della Regione siciliana sono in  numero  pari  a
    33.  I  dirigenti che attualmente sono inseriti nella prima
    fascia  del  ruolo  unico  della  dirigenza  della  Regione
    Siciliana rimangono in tale fascia.

      b)  i  dirigenti  della seconda fascia  del  ruolo  unico
    della  dirigenza  della Regione siciliana  sono  in  numero
    pari  a  627.  I  dirigenti che attualmente  sono  inseriti
    nella  seconda fascia del ruolo unico della dirigenza della
    Regione Siciliana rimangono in tale fascia.

      c)  nella  seconda fascia del ruolo unico della dirigenza
    della  Regione siciliana accedono, per il 70 per cento  dei
    posti  di  cui alla lettera b), i dirigenti inseriti  nella
    terza   fascia  del  ruolo  unico  della  dirigenza  purché
    assunti  nel  ruolo di dirigente amministrativo  o  tecnico
    con  procedure  nel rispetto delle previsioni dell'articolo
    97  della  Costituzione. Con decreto del  Presidente  della
    Regione,  su  proposta  dell'Assessore  regionale  per   le
    autonomie  locali  e  la  funzione  pubblica,  sentite   le
    organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  e
    previo  parere  della competente Commissione dell'Assemblea
    regionale  siciliana, sono disciplinati i criteri  relativi
    all'accesso  diretto  dei  dirigenti  di  terza  fascia  in
    seconda   fascia   che  tengano  conto  dell'anzianità   di
    servizio   complessivamente  svolto   e   degli   incarichi
    dirigenziali  ricoperti. I dirigenti di  terza  fascia  che
    non sono transitati immediatamente nella seconda fascia  vi
    accedono  secondo  il principio del turn-over,  sulla  base
    delle  successive cessazioni dal servizio. Per la copertura
    del  rimanente  30  per  cento di cui  alla  lettera  b)  è
    bandito,  entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
    vigore  della presente legge, un concorso espletato secondo
    le  procedure  di cui al comma 4. Le procedure  di  cui  al
    presente  comma esauriscono i loro effetti il  31  dicembre
    2028,   successivamente  a  tale  data  si   applicano   le
    disposizioni di cui al comma 4 e le riserve previste  nelle
    norme richiamate.


       8.  L'Assessorato  regionale delle  Autonomie  Locali  e
     della  Funzione  Pubblica  - Dipartimento  della  Funzione
     Pubblica   e   del  Personale  -  cura  una   banca   dati
     informatica  contenente i dati curriculari e professionali
     di  ciascun  dirigente  per  le finalità  di  conferimento
     degli   incarichi   e  per  promuovere   la   mobilità   e
     l'interscambio    professionale    degli    stessi     tra
     amministrazioni statali, regionali, locali,  organismi  ed
     enti  internazionali,  secondo  le  modalità  previste  al
     Titolo  II - Capo III - del decreto legislativo  30  marzo
     2001, n. 165.

       9.  Gli  organi amministrativi collegiali della  Regione
     sono   costituiti  per  la  parte  tecnica  dai  dirigenti
     dell'area professionale del ruolo unico della dirigenza.


                               Art. 2.
            Dotazione organica della dirigenza regionale

       1.  La  dotazione organica della dirigenza  è  definita,
     sentite    le    organizzazioni   sindacali   maggiormente
     rappresentative   e   previo   parere   della   competente
     Commissione   legislativa  dell'ARS,  sulla   base   della
     programmazione  dei  fabbisogni del personale  di  cui  al
      Piano   Integrato   di  Attività  e  di   Organizzazione
     vigente,   in   coerenza   con   il   regime   transitorio
     disciplinato   dall'articolo   1,   comma   5,   fino   al
     completamento  delle procedure ivi previste  e,  comunque,
     non prima del 31 dicembre 2028 .


                               Art. 3.
        Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali

       1.  All'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000,
     n.   10  e  successive  modificazioni  sono  apportate  le
     seguenti modificazioni:

       a)  al  comma 2 sono soppresse le seguenti parole:   Gli
     incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e  non
     superiore a sette con facoltà di rinnovo ;

       b)  al  comma  3, dopo le parole:  Per ciascun  incarico
     sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi  e
     la  durata   sono aggiunte le seguenti:  che  deve  essere
     correlata  agli obiettivi prefissati e che, comunque,  non
     può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine  di
     cinque  anni. La durata dell'incarico può essere inferiore
     a  tre  anni  se coincide con il conseguimento del  limite
     per   il  collocamento  a  riposo  dell'interessato.   Gli
     incarichi   sono   rinnovabili.  È   sempre   ammessa   la
     risoluzione consensuale del rapporto ;

       c)  al  comma 5 sono soppresse le seguenti parole:   per
     un  periodo  non  inferiore a due anni e non  superiore  a
     sette anni, con facoltà di rinnovo  e dopo le parole   per
     necessità  di  servizio  sono aggiunte  le  parole  ''fino
     alla  definizione delle procedure di cui  all'articolo  1,
     comma 5, della presente legge ;

       d)  al  comma  6 sono soppresse le seguenti  parole:   e
     successivamente,  per motivate necessità  di  servizio,  a
     dirigenti  di terza fascia, i quali continuano a mantenere
     la qualifica di provenienza ;

       e)  al  comma  7 sono soppresse le seguenti  parole:   o
     terza fascia ;

       f)  il  comma  8  è  sostituito dal  seguente:   8.  Gli
     incarichi  di dirigente generale di strutture  di  massima
     dimensione  o  equiparate  possono  essere  conferiti  con
     decreto  del  Presidente  della Regione,  previa  delibera
     della   Giunta   regionale,  su  proposta   dell'Assessore
     competente,  anche  ai  soggetti di cui  all'articolo  19,
     comma  6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e
     successive modificazioni, nel limite del dieci  per  cento
     della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia  e,
     comunque,    nel   limite   delle   risorse   assunzionali
     disponibili.  Tali  incarichi  non  possono  eccedere   la
     durata  di  tre anni. Anni Gli incarichi di  dirigente  di
     strutture   intermedie   possono  essere   conferiti   dai
     dirigenti  generali anche ai soggetti di cui  all'articolo
     19,  comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
     e  successive  modificazioni,  nel  limite  dell'otto  per
     cento  della dotazione organica dei dirigenti  di  seconda
     fascia  e, comunque, nel limite delle risorse assunzionali
     disponibili.  Tali  incarichi  non  possono  eccedere   la
     durata di cinque anni.
       Gli  incarichi  di  cui ai commi 4 e  5  possono  essere
     conferiti  in applicazione dell'articolo 19  comma  5  bis
     del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   e
     successive   modificazioni,  nel  limite   delle   risorse
     assunzionali disponibili .


                               Art. 4.
                        Trattamento economico

       1.  Il  trattamento economico fondamentale e  accessorio
     dei   dirigenti   è  definito  dal  contratto   collettivo
     regionale per l'area della dirigenza.

       2.  Il  trattamento accessorio è correlato alle funzioni
     attribuite  e alle connesse responsabilità. La graduazione
     delle  funzioni e responsabilità, ai fini del  trattamento
     accessorio,  è  definita con decreto del Presidente  della
     Regione,  previa deliberazione della Giunta regionale,  su
     proposta dell'Assessore regionale per le autonomie  locali
     e la funzione pubblica.


                               Art. 5.
                  Modifiche e abrogazioni di norme

       1.  All'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000,
     n.   10  e  successive  modificazioni  sono  apportate  le
     seguenti modificazioni:

       a)  al  primo periodo del comma 2, le parole   e  uffici
     semplici  sono soppresse;

       b)  al  secondo  periodo  del comma  2,  le  parole   di
     coordinamento   infrassessoriale   e   attività   serventi
     rispetto  a  quelle  svolte  dalle  strutture  di  massima
     dimensione e dalle loro articolazioni organizzative   sono
     sostituite   dalle   seguenti:   di  coordinamento   anche
     interassessoriale  e attività serventi rispetto  a  quelle
     svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle  loro
     articolazioni organizzative anche di diversi  Assessorati,
     nonché  dagli uffici istituiti ai sensi del  comma  7  del
     presente articolo ;

       c)  al quinto periodo del comma 2, le parole  maggiorato
     di otto  sono soppresse.


                               Art. 6.
        Adeguamento alle disposizioni della presente legge ed
        applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001

       1.  Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale
     15  maggio 2000, n. 10 adeguano i propri ordinamenti  alle
     disposizioni della presente legge.

       2.  Per  tutto quanto non previsto dalla presente  legge
     trovano  applicazione le disposizioni in materia  previste
     dal   decreto  legislativo  31  marzo  2001,  n.   165   e
     successive modificazioni.


                               Art. 7.
                   Norma di invarianza finanziaria

       1.  Dalle disposizioni della presente legge non derivano
     nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


                               Art. 8.
                            Norma finale

       1.  La  presente  legge sarà pubblicata  nella  Gazzetta
     Ufficiale della Regione Siciliana.

       2.  È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
     farla osservare come legge della Regione.



     LAVORI PREPARATORI

     Disegno  di  legge  n. 3  Norme per  il  riordino  della
     Dirigenza     regionale .    Iniziativa    parlamentare:
     presentato  dai  deputati  Aricò  e  Intravaia   il   14
     novembre   2022.  Trasmesso  alla  Commissione    Affari
     Istituzionali  (I)  il  19  gennaio  2023  (abbinato  ai
     disegni  di legge nn. 26-70-88-779 nella seduta  n.  136
     del 25 settembre 2024).

     Disegno  di  legge  n. 26  Disposizioni  in  materia  di
     personale .  Iniziativa  parlamentare:  presentato   dai
     deputati   Aricò  e  Intravaia  il  14  novembre   2022.
     Trasmesso alla Commissione  Affari Istituzionali (I)  il
     19  gennaio 2023 (abbinato ai disegni di legge nn. 3-70-
     88-779 nella seduta n. 136 del 25 settembre 2024).

     Disegno   di  legge  n.  70   Riordino  della  dirigenza
     dell'Amministrazione  regionale   e   degli   enti   del
     comparto .   Iniziativa  parlamentare:  presentato   dai
     deputati  Savarino, Intravaia e Zitelli il  21  novembre
     2022.  Trasmesso alla Commissione  Affari  Istituzionali
     (I)  il  28 novembre 2022 (abbinato ai disegni di  legge
     nn.  3-26-88-779  nella seduta n. 136 del  25  settembre
     2024).

     Disegno  di  legge n. 88  Ordinamento della  dirigenza .
     Iniziativa   parlamentare:   presentato   dai   deputati
     Dipasquale,  Catanzaro,  Giambona  e  Barbagallo  il  21
     novembre   2022.  Trasmesso  alla  Commissione    Affari
     Istituzionali  (I)  il  28 novembre  2022  (abbinato  ai
     disegni  di  legge nn. 3-26-70-779 nella seduta  n.  136
     del 25 settembre 2024).

     Disegno  di  legge n. 779  Ordinamento  della  dirigenza
     nell'Amministrazione  regionale.  Modifiche  alla  legge
     regionale    15   maggio   2000   n.   10 .   Iniziativa
     governativa:  presentato  dal Presidente  della  Regione
     Schifani  su  proposta dell'Assessore per  le  autonomie
     locali  e  la funzione pubblica On. Messina il 5  luglio
     2024.  Trasmesso alla Commissione  Affari  Istituzionali
     (I)  il 9 luglio 2024 (abbinato ai disegni di legge  nn.
     3-26-70-88 e adottato quale testo base nella  seduta  n.
     136 del 25 settembre 2024).

     Esaminato  dalla Commissione nelle sedute n. 132  del  9
     settembre  2024, n. 134 del 17 settembre  2024,  n.  136
     del  25 settembre 2024, n. 138 del 2 ottobre 2024, n.157
     del  7 gennaio 2025, n. 199 dell'11 giugno 2025, n.  201
     del  18 giugno 2025, n. 202 del 24 giugno 2025 e n.  213
     del 10 settembre 2025.

     Inviato in Commissione Bilancio il 24 giugno 2025.

     Parere  reso dalla Commissione Bilancio nella seduta  n.
     173 del 9 settembre 2025.

     Esitato  per l'Aula nella seduta n. 213 del 10 settembre
     2025.

     Rinviato  dall'Aula in Commissione nella seduta  n.  236
     dell'11 marzo 2026.

     Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 255  del  25
     marzo  2026, n. 256 dell'8 aprile 2026, n.  262  del  12
     giugno 2026 e n. 268 del 24 giugno 2026.

     Inviato in Commissione Bilancio il 30 giugno 2026.

     Relatore: on. Ignazio Abbate.

     Discusso dall'Assemblea nella seduta n.

     Approvato dall'Assemblea nella seduta n.