Disegno di Legge n. 779 del 05-07-2024 Ordinamento della dirigenza nell'amministrazione regionale. Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2000 n. 10

Titolo

Ordinamento della dirigenza nell'amministrazione regionale. Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2000 n. 10

Iter

Attuale
11 mar 2026 Rinviato Commissione 0100 Seduta n. 236 AULA

Storico
09 lug 2024 Assegnato per esame Commissione PRIMA
09 set 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 132 0100 Commissione PRIMA
17 set 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 134 0100 Commissione PRIMA
25 set 2024 Abbinamento con ddl 3;ddl 26;ddl 70;ddl 88; - VEDI ddl 779 Seduta n. 136
"""""""""""""" 0100 Commissione PRIMA
02 ott 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 138 0100 Commissione PRIMA
07 gen 2025 Esaminato in commissione Seduta n. 157 0100 Commissione PRIMA
11 giu 2025 Esaminato in commissione Seduta n. 199 0100 Commissione PRIMA
18 giu 2025 Esaminato in commissione Seduta n. 201 0100 Commissione PRIMA
24 giu 2025 Esaminato in commissione Seduta n. 202 0100 Commissione PRIMA
10 set 2025 Esaminato in commissione Seduta n. 213 0100 Commissione PRIMA
10 set 2025 Esitato per Aula Seduta n. 213 0100 Commissione PRIMA
13 gen 2026 Esaminato in Aula Seduta n. 221 AULA
11 mar 2026 Esaminato in Aula Seduta n. 236 AULA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

                                       (n. 779-3-26-70-88/A)

               DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE (*)

           Ordinamento della dirigenza nell'Amministrazione
       regionale. Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2000
                                n. 10.


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               RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE LEGISLATIVA
         AFFARI ISTITUZIONALI: ordinamento regionale, riforme
                            istituzionali,
              organizzazione amministrativa, enti locali
                    territoriali ed istituzionali,
                   diritti civili, pari opportunità

                        Composta dai deputati:

            Abbate Ignazio, presidente e relatore; Cambiano
         Angelo, vicepresidente; Intravaia Marco, segretario;
           Adorno Erminia Lidia, Catanzaro Michele, Di Mauro
           Giovanni, Gallo Riccardo, Giambona Mario, Laccoto
            Giuseppe, Lombardo Giuseppe, Miccichè Giovanni,
                 Pellegrino Stefano, Zitelli Giuseppe.

                    Presentata il 10 settembre 2025


         Onorevoli colleghi,

         il   presente   disegno  di  legge  è  finalizzato   a
     riformare    l'ordinamento    della    dirigenza     della
     amministrazione regionale adeguando la relativa  normativa
     a  principi  oggi  condivisi  dalla  maggior  parte  degli
     ordinamenti  regionali  e nazionali  volti  a  rendere  la
     pubblica  amministrazione  più  efficiente  e  dotata   di
     adeguate professionalità.
         La  I  Commissione  ha  proceduto all'abbinamento  dei
     disegni  di  legge nn. 779, 3, 26, 70 e 88,  individuando,
     quello   governativo   (n.   779),   quale   testo   base.
     Successivamente    ha    effettuato    un'intensa     fase
     istruttoria, realizzando delle audizioni con  i  sindacati
     ed  i  dirigenti  regionali  che  hanno  contribuito  alla
     formulazione  di  alcuni emendamenti che  sono  stati  poi
     introdotti   nel   testo.  È  stato  poi   deliberato   di
     richiedere  il  parere alla Commissione  Bilancio  che  ha
     confermato  la clausola di invarianza finanziaria.  Infine
     la  Commissione  ha esitato il testo che oggi  si  propone
     per l'approvazione.
         Al  comma  1  dell'articolo 1 si  prevede,  così  come
     nella  quasi  totalità delle Regioni e negli enti  locali,
     che  la  dirigenza sia ordinata in un'unica qualifica.  Il
     comma 2 specifica che il ruolo unico è articolato in  aree
     di  competenza, anche al fine di individuare e ottimizzare
     l'assegnazione delle professionalità tecniche nei  diversi
     rami   dell'amministrazione   regionale.   Il   comma    3
     disciplina  la  prima tipologia di accesso alla  qualifica
     unica    dirigenziale,    con    l'esplicita    previsione
     dell'accesso   tramite  pubblico  concorso  riservato   ai
     soggetti   che  abbiano  determinati  requisiti,  relativi
     soprattutto  ai  titoli  di  studio  ed  all'anzianità  di
     servizio.   I  commi  4  e  5  regolamentano  la   seconda
     tipologia  di  accesso alla dirigenza regionale,  prevista
     tramite  il superamento di un corso-concorso e indirizzata
     a  soggetti  che abbiano maturato minori anni di  servizio
     rispetto  a coloro che partecipano al concorso di  cui  al
     comma  3,  e  che  pertanto saranno, presumibilmente,  più
     giovani;  i vincitori del suddetto corso-concorso dovranno
     seguire una formazione specifica e approfondita. Il  comma
     6  dà  attuazione  a  quanto previsto  dalla  più  recente
     legislazione  nazionale in materia di riserve  per  coloro
     che  superano il concorso, con la previsione di una  quota
     non  superiore  al  30% da destinare  al  personale  della
     Regione  e  del 15% a soggetti esterni all'Amministrazione
     che  abbiano svolto incarichi dirigenziali sulla  base  di
     una  particolare e comprovata qualificazione professionale
     (con  esclusione degli incarichi dirigenziali negli uffici
     di  diretta  collaborazione). Il comma 7 riconosce  taluni
     principi per lo svolgimento dei concorsi, mentre il  comma
     8  prevede  l'inquadramento dei dirigenti del ruolo  unico
     dell'Amministrazione  regionale a tempo  indeterminato  in
     servizio   alla   data   di  entrata   in   vigore   della
     disposizione   proposta   nella  nuova   qualifica   unica
     dirigenziale,  superando  in  tal  modo  l'anomalia  della
     terza   fascia   dirigenziale,   introdotta   in   maniera
     transitoria  dall'articolo  6  della  legge  regionale  15
     maggio 2000, n. 10.
         L'articolo  2 disciplina le modalità di determinazione
     della  dotazione organica del comparto dirigenziale, fermi
     restando  i  limiti discendenti dalle recenti disposizioni
     normative   in  materia  di  riduzione  delle   postazioni
     dirigenziali.
         L'articolo  3  disciplina le modalità di  conferimento
     degli  incarichi  di direzione generale  di  strutture  di
     massima  dimensione  (o  di  quelle  equiparate)    e   di
     dirigente  di  servizio. La durata ordinaria dei  suddetti
     incarichi  è  ricompresa tra tre e cinque  anni.  Per  gli
     incarichi  di dirigente generale, in quanto connotati  dal
     carattere  fiduciario della nomina,  viene  confermato  il
     meccanismo dello spoil system.
         L'articolo  4,  al comma l, rinvia alla contrattazione
     collettiva  regionale di categoria la  determinazione  del
     trattamento    economico   fondamentale   e    accessorio,
     prevedendo  il mantenimento del trattamento derivante  dal
     contratto collettivo vigente. Il comma 2 conferma  che  il
     trattamento  economico accessorio deve essere legato  alle
     funzioni attribuite e alle responsabilità.
         L'articolo   5   mira   a   rendere   più   flessibile
     l'organizzazione    regionale    agevolando    anche    il
     coordinamento  delle  funzioni tra i diversi  Assessorati,
     nonché  ad  adeguare  la normativa regionale  ai  principi
     contenuti  nel  presente disegno di  legge.  Sono  inoltre
     soppressi  gli uffici semplici ed è eliminata  la  mancata
     equiparazione  tra  il  numero dei  dirigenti  generali  e
     quello delle strutture di massima dimensione.
         L'articolo  6  prevede  l'adeguamento  alla   presente
     nuova  normativa  regionale da parte degli  enti  pubblici
     non  economici sottoposti a vigilanza e controllo da parte
     della Regione.
         L'articolo   7   prevede  la   norma   di   invarianza
     finanziaria e l'articolo 8 la norma finale.


                               ----O----

                                Art. 1.
                      Ordinamento della dirigenza

         1.  Nell'Amministrazione  regionale  la  dirigenza   è
     ordinata in un'unica qualifica dirigenziale.

         2.  Con  decreto del Presidente della Regione,  previa
     delibera    della    Giunta   regionale,    su    proposta
     dell'Assessore  regionale per le  autonomie  locali  e  la
     funzione  pubblica, sentite le organizzazioni sindacali  e
     acquisito   il   parere   della   competente   commissione
     legislativa   dell'Assemblea   regionale   siciliana,    è
     articolato  in aree di competenza il ruolo  unico  di  cui
     all'articolo  6 della legge regionale 15 maggio  2000,  n.
     10.

         3.   L'accesso  alla  qualifica  dirigenziale  avviene
     esclusivamente   per   concorso   pubblico   cui   possono
     partecipare  i soggetti, muniti di laurea specialistica  o
     magistrale oppure di diploma di laurea conseguito  secondo
     gli    ordinamenti   didattici   previgenti   al   decreto
     ministeriale  3  novembre 1999, n.  509,  in  possesso  di
     almeno uno dei seguenti requisiti:
         a)     dipendenti    di    ruolo    delle    pubbliche
     amministrazioni  che abbiano maturato almeno  cinque  anni
     di servizio nel ruolo di funzionario direttivo;
         b)     dipendenti    di    ruolo    delle    pubbliche
     amministrazioni  in possesso del dottorato  di  ricerca  o
     master    di   secondo   livello   o   del   diploma    di
     specializzazione   conseguito   presso   le   scuole    di
     specializzazione  individuate ai  sensi  dell'articolo  7,
     comma   l,   del  regolamento  emanato  con  decreto   del
     Presidente  della Repubblica 16 aprile 2013,  n.  70,  che
     abbiano maturato almeno tre anni di servizio nel ruolo  di
     funzionario direttivo;
         c)  soggetti in possesso della qualifica di  dirigente
     in  enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di
     applicazione  dell'articolo  l,  comma  2,   del   decreto
     legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che abbiano  svolto  per
     almeno due anni le funzioni dirigenziali;
         d)    soggetti    che   hanno   ricoperto    incarichi
     dirigenziali in amministrazioni pubbliche per  un  periodo
     non inferiore a cinque anni;
         e)    soggetti    che   hanno   ricoperto    incarichi
     dirigenziali   per   almeno   cinque   anni    ai    sensi
     dell'articolo 110 del decreto legislativo 18  agosto  2000
     n. 267.

         4.  L'accesso alla qualifica di dirigente può avvenire
     anche mediante corso-concorso selettivo di formazione,  al
     quale  possono essere ammessi i soggetti muniti di  laurea
     specialistica  o magistrale oppure del diploma  di  laurea
     conseguito  secondo  gli ordinamenti didattici  previgenti
     al  decreto  ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,  e  che
     siano in possesso altresì di un dottorato di ricerca o  di
     un   master   di   II   livello  o  di   un   diploma   di
     specializzazione   conseguito   presso   le   scuole    di
     specializzazione  individuate ai  sensi  dell'articolo  7,
     comma   1,   del  regolamento  emanato  con  decreto   del
     Presidente  della Repubblica 16 aprile  2013,  n.  70.  Al
     corso-concorso   possono  essere   ammessi,   altresì,   i
     dipendenti   di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,
     muniti  di  laurea specialistica o magistrale  oppure  del
     diploma  di  laurea  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
     didattici  previgenti al decreto ministeriale  3  novembre
     1999,  n. 509, che abbiano compiuto almeno cinque anni  di
     servizio,  svolti  in posizioni funzionali  per  l'accesso
     alle quali è richiesto il possesso della laurea.

         5.  Con  decreto del Presidente della Regione,  previa
     delibera    della    Giunta   regionale,    su    proposta
     dell'Assessore  regionale per le  autonomie  locali  e  la
     funzione   pubblica,  sono  stabilite   le   modalità   di
     svolgimento  delle  selezioni per l'ammissione  al  corso-
     concorso  di  cui al comma 4. Con il medesimo  decreto  di
     cui  al precedente periodo sono altresì regolamentate:  la
     fase   di   formazione,  la  durata  e  le   modalità   di
     svolgimento  del ciclo di attività formative  comprendente
     anche  un  periodo  di  applicazione presso  le  strutture
     dell'amministrazione  regionale  di  durata  comunque  non
     superiore   a   un   anno,  le  modalità  di   svolgimento
     dell'esame  finale  sostenuto  al  termine  del  ciclo  di
     attività formative e la composizione della Commissione  di
     esame.

         6.  Nelle  procedure  concorsuali per  l'accesso  alla
     qualifica dirigenziale, ferma restando la percentuale  non
     inferiore  al 50 per cento dei posti destinati all'accesso
     dall'esterno,  sui posti residui disponibili  è  riservata
     una  quota  non  superiore al 30 per  cento  al  personale
     dell'Amministrazione  regionale,  in  servizio   a   tempo
     indeterminato,  in  possesso  di  laurea  specialistica  o
     magistrale oppure di diploma di laurea conseguito  secondo
     gli    ordinamenti   didattici   previgenti   al   decreto
     ministeriale  3 novembre 1999, n. 509, che abbia  compiuto
     almeno  cinque  anni di servizio nel ruolo di  funzionario
     direttivo  e un'ulteriore quota non superiore  al  15  per
     cento  è  riservata  al personale che  abbia  ricoperto  o
     ricopra  un  incarico dirigenziale ai sensi  dell'articolo
     19  comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
     e   successive   modificazioni,   con   esclusione   degli
     incarichi  di  cui all'articolo 124 della legge  regionale
     31 gennaio 2024, n. 3.

         7.  Nel  rispetto di quanto previsto dall'articolo  3,
     comma   6  del  decreto  legge  9  giugno  2021   n.   80,
     convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,
     n.   113   e   successive  modificazioni,   le   procedure
     concorsuali sono regolate in coerenza con quanto  disposto
     dall'articolo 28, commi 1 bis e comma 1 ter,  del  decreto
     legislativo   30   marzo  2001,  n.   165   e   successive
     modificazioni.

         8.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente
     legge,  sono inquadrati nella qualifica unica dirigenziale
     i  dirigenti  a  tempo  indeterminato dell'Amministrazione
     regionale del ruolo unico dirigenziale istituito ai  sensi
     dell'articolo  6 della legge regionale 15 maggio  2000  n.
     10.

                                Art. 2.
             Dotazione organica della dirigenza regionale

         1.   La  dotazione  organica  della  dirigenza,  fermi
     restando,  per il periodo di vigenza dell'Accordo  per  il
     ripiano  del  disavanzo sottoscritto con lo  Stato  il  16
     ottobre     2023,     i    limiti    massimi     derivanti
     dall'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
     10, comma 1, della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9,  è
     definita,     sentite    le    organizzazioni    sindacali
     maggiormente   rappresentative  e  previo   parere   della
     competente  Commissione legislativa dell'ARS,  sulla  base
     della  programmazione dei fabbisogni del personale di  cui
     al   Piano  Integrato  di Attività  e  di  Organizzazione
     vigente.

                                Art. 3.
         Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali

         1.  L'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000,
     n,   10  e  successive  modificazioni  è  sostituito   dal
     seguente:

                                 Art. 9
         Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali

         1.   Per   il   conferimento   di   ciascun   incarico
     dirigenziale  e per il passaggio ad incarichi dirigenziali
     diversi,   si   tiene   conto   della   natura   e   delle
     caratteristiche   dei  programmi  da   realizzare,   delle
     attitudini  e  della  capacità professionale  del  singolo
     dirigente,  dell'attività svolta, applicando di  norma  il
     criterio    della    rotazione   degli    incarichi.    Al
     conferimento,   alla  rotazione  ed  alla   revoca   degli
     incarichi  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
     all'articolo 2103 del Codice civile.

         2.   Gli   incarichi   di   direzione   degli   uffici
     dell'Amministrazione regionale e di quelli degli  enti  di
     cui all'articolo 1 sono conferiti a tempo determinato.

         3.  Gli  incarichi di dirigente generale di  strutture
     di  massima  dimensione o equiparate  sono  conferiti  con
     decreto  del  Presidente  della Regione,  previa  delibera
     della   Giunta   regionale,  su  proposta   dell'Assessore
     competente,  a  dirigenti  dell'Amministrazione  regionale
     che  abbiano ricoperto incarichi dirigenziali  per  almeno
     sette   anni,  dotati  di  professionalità,   capacità   e
     attitudini  adeguate alle funzioni da  svolgere,  valutate
     sulla  base dei risultati e delle esperienze acquisite  in
     funzioni   dirigenziali   o,   con   contratto   a   tempo
     determinato,  anche  ai soggetti di cui  all'articolo  19,
     comma  6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e
     successive modificazioni, nel limite del dieci  per  cento
     dei  dipartimenti  regionali  e  strutture  equiparate  e,
     comunque    nel    limite   delle   risorse   assunzionali
     disponibili  determinate ai sensi dell'articolo  50  della
     legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3.

         4.  Gli incarichi di dirigente di strutture intermedie
     e   di   unità  operative  sono  conferiti  dai  dirigenti
     generali  a  dirigenti  della  fascia  unica  dirigenziale
     tenendo   in   considerazione  le  competenze   specifiche
     possedute  dal  dirigente  in  relazione  ai  compiti   da
     svolgere,  i  risultati  del  sistema  di  misurazione   e
     valutazione    delle    performance,    con    particolare
     riferimento  alle attitudini e capacità  gestionali  e  ai
     risultati  conseguiti e le esperienze  precedenti  o,  con
     contratto  a tempo determinato, anche ai soggetti  di  cui
     all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30  marzo
     2001,  n.  165  e  successive  modificazioni,  nel  limite
     dell'otto   per  cento  della  dotazione  organica   della
     dirigenza   e,   comunque,  nel   limite   delle   risorse
     assunzionali    disponibili    determinate    ai     sensi
     dell'articolo  50 della legge regionale 31  gennaio  2024,
     n. 3.

         5.   Con   i   provvedimenti  di  conferimento   degli
     incarichi  di  cui  ai commi 1, 2, 3 e 4 sono  individuati
     l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire  con
     riferimento  alle  priorità,  ai  piani  e  ai   programmi
     definiti  dagli  organi  di Governo  nei  propri  atti  di
     indirizzo  e  alle  eventuali modifiche degli  stessi  che
     intervengano  nel  corso del rapporto,  nonché  la  durata
     dell'incarico,  che deve essere correlata  agli  obiettivi
     prefissati  e  che, comunque, non può essere  inferiore  a
     tre  anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata
     dell'incarico può essere inferiore a tre anni se  coincide
     con  il  conseguimento del limite per  il  collocamento  a
     riposo  dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
     Al  provvedimento di conferimento dell'incarico accede  un
     contratto    individuale   con   cui   è    definito    il
     corrispondente  trattamento economico,  nel  rispetto  del
     contratto  collettivo di categoria in  vigore  al  momento
     del  conferimento  dell'incarico e  dei  provvedimenti  di
     graduazione   delle   funzioni.  È   sempre   ammessa   la
     risoluzione consensuale del rapporto.

         6.  Gli incarichi di cui ai commi 3 e 4, conferiti  ai
     sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo  30
     marzo  2001,  n.  165  e  successive  modificazioni,   non
     possono  eccedere  la durata, rispettivamente,  di  tre  e
     cinque anni.

         7.  Gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 possono essere
     conferiti  in applicazione dell'articolo 19  comma  5  bis
     del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   e
     successive   modificazioni,  nel  limite   delle   risorse
     assunzionali    disponibili,    determinate    ai    sensi
     dell'articolo  50 della legge regionale 31  gennaio  2024,
     n. 3.

         8.  Gli  incarichi  di cui al comma 3  possono  essere
     confermati,   revocati,  modificati  o   rinnovati   entro
     novanta giorni dal termine di cui all'articolo 3, comma  3
     della  legge regionale 28 ottobre 2020 n. 26;  se  non  si
     provvede   entro  tale  termine  l'incarico   si   intende
     confermato  sino alla sua naturale scadenza. Si applicano,
     nelle   ipotesi  di  mancata  conferma,  le   disposizioni
     dell'articolo 13, comma 13 della legge regionale 17  marzo
     2016 n. 3. .

                                Art. 4.
                         Trattamento economico

         1.  Il trattamento economico fondamentale e accessorio
     dei   dirigenti   è  definito  dal  contratto   collettivo
     regionale  per  l'area della dirigenza. Ai  dirigenti  del
     ruolo  unico  dell'Amministrazione regionale spetta,  fino
     all'adeguamento  del contratto collettivo  regionale  alle
     disposizioni   della   presente  legge,   il   trattamento
     economico  previsto  dal contratto collettivo  per  l'area
     della  dirigenza della Regione siciliana e degli  enti  di
     cui  all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio  2000,
     n.   10,   sulla   base  della  fascia  di   inquadramento
     attribuita  anteriormente  all'entrata  in  vigore   della
     presente legge e degli incarichi ricoperti.

         2.   Il   trattamento  accessorio  è  correlato   alle
     funzioni  attribuite  e alle connesse  responsabilità.  La
     graduazione delle funzioni e responsabilità, ai  fini  del
     trattamento   accessorio,  è  definita  con  decreto   del
     Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione   della
     Giunta  regionale,  su  proposta dell'Assessore  regionale
     per le autonomie locali e la funzione pubblica.

                                Art. 5.
                   Modifiche e abrogazioni di norme

         1.  All'articolo  4  della legge regionale  15  maggio
     2000,  n. 10 e successive modificazioni sono apportate  le
     seguenti modificazioni:
         a)  al  primo periodo del comma 2, le parole  e uffici
     semplici  sono soppresse;
         b)  al  secondo  periodo del comma 2,  le  parole   di
     coordinamento   infrassessoriale   e   attività   serventi
     rispetto  a  quelle  svolte  dalle  strutture  di  massima
     dimensione e dalle loro articolazioni organizzative   sono
     sostituite   dalle   seguenti:   di  coordinamento   anche
     interassessoriale  e attività serventi rispetto  a  quelle
     svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle  loro
     articolazioni organizzative anche di diversi  Assessorati,
     nonché  dagli uffici istituiti ai sensi del  comma  7  del
     presente articolo ;
         c)   al   quinto  periodo  del  comma  2,  le   parole
      maggiorato di otto  sono soppresse;
         d)  al  comma 7, le parole  Agli stessi sono  preposti
     dirigenti   di   prima,  seconda  o  terza  fascia    sono
     soppresse.

         2.  L'articolo  11  della legge regionale  3  dicembre
     2003, n. 20 e successive modificazioni è abrogato.

         3.  Nella normativa regionale le parole  dirigenti  di
     prima,  seconda  e  terza fascia ,  ovunque  ricorrano,  a
     decorrere  dalla data di entrata in vigore della  presente
     legge,     sono     sostituite    con     le     seguenti:
      dirigente/dirigenti della qualifica unica dirigenziale .

                                Art. 6.
          Applicazione agli enti di cui all'articolo 1 della
                 legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

         1.   Gli  enti  di  cui  all'articolo  1  della  legge
     regionale   15  maggio  2000,  n.10  adeguano   i   propri
     ordinamenti alle disposizioni della presente legge.

                                Art. 7.
                    Norma di invarianza finanziaria

         1.   Dalle  disposizioni  della  presente  legge   non
     derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                                Art. 8.
                             Norma finale

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
     Ufficiale della Regione Siciliana.

         2.  È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.

  (*) Esitato il 10 settembre 2025.



     LAVORI PREPARATORI

     Disegno  di  legge  n.  3   Norme per  il  riordino  della
     Dirigenza  regionale . Iniziativa parlamentare: presentato
     dai  deputati  Aricò  e  Intravaia il  14  novembre  2022.
     Trasmesso  alla Commissione  Affari Istituzionali  (I)  il
     19  gennaio 2023 (abbinato ai disegni di legge nn.  26-70-
     88-779 nella seduta n. 136 del 25 settembre 2024).

     Disegno  di  legge  n.  26   Disposizioni  in  materia  di
     personale .   Iniziativa  parlamentare:   presentato   dai
     deputati  Aricò e Intravaia il 14 novembre 2022. Trasmesso
     alla  Commissione  Affari Istituzionali (I) il 19  gennaio
     2023  (abbinato ai disegni di legge nn. 3-70-88-779  nella
     seduta n. 136 del 25 settembre 2024).

     Disegno   di   legge  n.  70   Riordino  della   dirigenza
     dell'Amministrazione   regionale   e   degli   enti    del
     comparto .   Iniziativa   parlamentare:   presentato   dai
     deputati  Savarino,  Intravaia e Zitelli  il  21  novembre
     2022.  Trasmesso  alla  Commissione  Affari  Istituzionali
     (I)  il 28 novembre 2022 (abbinato ai disegni di legge nn.
     3-26-88-779 nella seduta n. 136 del 25 settembre 2024).

     Disegno  di  legge  n. 88  Ordinamento  della  dirigenza .
     Iniziativa    parlamentare:   presentato   dai    deputati
     Dipasquale,  Catanzaro,  Giambona  e  Barbagallo   il   21
     novembre   2022.   Trasmesso  alla   Commissione    Affari
     Istituzionali  (I)  il  28  novembre  2022  (abbinato   ai
     disegni  di legge nn. 3-26-70-779 nella seduta n. 136  del
     25 settembre 2024).

     Disegno  di  legge  n.  779  Ordinamento  della  dirigenza
     nell'Amministrazione  regionale.  Modifiche   alla   legge
     regionale  15  maggio 2000 n. 10 . Iniziativa governativa:
     presentato  dal  Presidente  della  Regione  Schifani   su
     proposta  dell'Assessore  per le  autonomie  locali  e  la
     funzione  pubblica On. Messina il 5 luglio 2024. Trasmesso
     alla  Commissione  Affari Istituzionali (I)  il  9  luglio
     2024  (abbinato  ai  disegni di  legge  nn.  3-26-70-88  e
     adottato  quale  testo base nella seduta  n.  136  del  25
     settembre 2024).

     Esaminato  dalla Commissione nelle sedute  n.  132  del  9
     settembre 2024, n. 134 del 17 settembre 2024, n.  136  del
     25 settembre 2024, n. 138 del 2 ottobre 2024, n.157 del  7
     gennaio  2025, n. 199 dell'11 giugno 2025, n. 201  del  18
     giugno  2025, n. 202 del 24 giugno 2025 e n.  213  del  10
     settembre 2025.

     Inviato in Commissione Bilancio il 24 giugno 2025.

     Parere  reso  dalla Commissione Bilancio nella  seduta  n.
     173 del 9 settembre 2025.

     Esitato  per  l'Aula nella seduta n. 213 del 10  settembre
     2025.

     Relatore: on. Ignazio Abbate.

     Discusso dall'Assemblea nella seduta n.

     Approvato dall'Assemblea nella seduta n.