Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana
XVIII Legislatura Disegni di legge
Anno 2026
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
(n. 779-3-26-70-88/BIL-bis)
DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE
Affari istituzionali': ordinamento regionale, riforme
istituzionali,
organizzazione amministrativa, enti locali territoriali
ed istituzionali,
diritti civili, pari opportunità
Composta dai deputati:
Abbate Ignazio, presidente e relatore; Cambiano Angelo,
vicepresidente; Miccichè Giovanni, vicepresidente;
Intravaia Marco, segretario; Adorno Erminia Lidia,
Balsamo Ludovico, Catanzaro Michele, Giambona Mario,
Laccoto Giuseppe, Lombardo Giuseppe, Pellegrino Stefano,
Zitelli Giuseppe.
Ordinamento della dirigenza nell'Amministrazione
regionale. Modifiche alla legge regionale 15 maggio
2000 n. 10.
Art. 1.
Ordinamento della dirigenza
1. La dirigenza dell'Amministrazione regionale e degli
enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, è ordinata in un unico
ruolo articolato nella prima e nella seconda fascia.
2. Con regolamento emanato dal Governo regionale ai
sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto della
Regione entro centoventi giorni dalla data di
approvazione della presente legge sono disciplinate le
modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico di cui
all'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 e successive modificazioni.
3. Il ruolo unico è articolato in modo da garantire la
necessaria specificità tecnica e professionale anche ai
fini del reclutamento e dell'attribuzione degli incarichi
in relazione alle peculiarità delle strutture.
4. Le modalità di reclutamento per i dirigenti della
prima fascia e della seconda fascia sono stabilite dagli
articoli 23, 28 e 28 bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, la Regione promuove entro dodici mesi dalla
data di approvazione della presente legge la stipula di
una convenzione con la Scuola Nazionale
dell'Amministrazione (SNA). Nel caso in cui la convenzione
di cui al precedente periodo non dovesse essere stipulata,
la Regione, per i medesimi fini, promuove la stipula di
una convenzione con un'università avente sede nella
Regione.
6. I bandi di concorso relativi alle procedure
concorsuali di cui al presente articolo possono prevedere
l'esonero dalle eventuali prove preselettive dei
candidati in possesso dei requisiti per l'accesso alla
qualifica dirigenziale che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della relativa domanda,
siano dipendenti di ruolo dell'amministrazione regionale
che ha bandito il concorso.
7. In fase di prima applicazione della presente legge e
in attesa dell'approvazione del Piano Integrato di
Attività e di Organizzazione' in data successiva al 31
dicembre 2028:
a) i dirigenti della prima fascia del ruolo unico della
dirigenza della Regione siciliana sono in numero pari a
33. I dirigenti che attualmente sono inseriti nella prima
fascia del ruolo unico della dirigenza della Regione
Siciliana rimangono in tale fascia.
b) i dirigenti della seconda fascia del ruolo unico
della dirigenza della Regione siciliana sono in numero
pari a 627. I dirigenti che attualmente sono inseriti
nella seconda fascia del ruolo unico della dirigenza della
Regione Siciliana rimangono in tale fascia.
c) nella seconda fascia del ruolo unico della dirigenza
della Regione siciliana accedono, per il 70 per cento dei
posti di cui alla lettera b), i dirigenti inseriti nella
terza fascia del ruolo unico della dirigenza purché
assunti nel ruolo di dirigente amministrativo o tecnico
con procedure nel rispetto delle previsioni dell'articolo
97 della Costituzione. Con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e
previo parere della competente Commissione dell'Assemblea
regionale siciliana, sono disciplinati i criteri relativi
all'accesso diretto dei dirigenti di terza fascia in
seconda fascia che tengano conto dell'anzianità di
servizio complessivamente svolto e degli incarichi
dirigenziali ricoperti. I dirigenti di terza fascia che
non sono transitati immediatamente nella seconda fascia vi
accedono secondo il principio del turn-over, sulla base
delle successive cessazioni dal servizio. Per la copertura
del rimanente 30 per cento di cui alla lettera b) è
bandito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un concorso espletato secondo
le procedure di cui al comma 4. Le procedure di cui al
presente comma esauriscono i loro effetti il 31 dicembre
2028, successivamente a tale data si applicano le
disposizioni di cui al comma 4 e le riserve previste nelle
norme richiamate.
8. L'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica - Dipartimento della Funzione
Pubblica e del Personale - cura una banca dati
informatica contenente i dati curriculari e professionali
di ciascun dirigente per le finalità di conferimento
degli incarichi e per promuovere la mobilità e
l'interscambio professionale degli stessi tra
amministrazioni statali, regionali, locali, organismi ed
enti internazionali, secondo le modalità previste al
Titolo II - Capo III - del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
9. Gli organi amministrativi collegiali della Regione
sono costituiti per la parte tecnica dai dirigenti
dell'area professionale del ruolo unico della dirigenza.
Art. 2.
Dotazione organica della dirigenza regionale
1. La dotazione organica della dirigenza è definita,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e previo parere della competente
Commissione legislativa dell'ARS, sulla base della
programmazione dei fabbisogni del personale di cui al
Piano Integrato di Attività e di Organizzazione
vigente, in coerenza con il regime transitorio
disciplinato dall'articolo 1, comma 5, fino al
completamento delle procedure ivi previste e, comunque,
non prima del 31 dicembre 2028 .
Art. 3.
Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali
1. All'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10 e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: Gli
incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non
superiore a sette con facoltà di rinnovo ;
b) al comma 3, dopo le parole: Per ciascun incarico
sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e
la durata sono aggiunte le seguenti: che deve essere
correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non
può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di
cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore
a tre anni se coincide con il conseguimento del limite
per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli
incarichi sono rinnovabili. È sempre ammessa la
risoluzione consensuale del rapporto ;
c) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: per
un periodo non inferiore a due anni e non superiore a
sette anni, con facoltà di rinnovo e dopo le parole per
necessità di servizio sono aggiunte le parole ''fino
alla definizione delle procedure di cui all'articolo 1,
comma 5, della presente legge ;
d) al comma 6 sono soppresse le seguenti parole: e
successivamente, per motivate necessità di servizio, a
dirigenti di terza fascia, i quali continuano a mantenere
la qualifica di provenienza ;
e) al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: o
terza fascia ;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. Gli
incarichi di dirigente generale di strutture di massima
dimensione o equiparate possono essere conferiti con
decreto del Presidente della Regione, previa delibera
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente, anche ai soggetti di cui all'articolo 19,
comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, nel limite del dieci per cento
della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e,
comunque, nel limite delle risorse assunzionali
disponibili. Tali incarichi non possono eccedere la
durata di tre anni. Anni Gli incarichi di dirigente di
strutture intermedie possono essere conferiti dai
dirigenti generali anche ai soggetti di cui all'articolo
19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni, nel limite dell'otto per
cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda
fascia e, comunque, nel limite delle risorse assunzionali
disponibili. Tali incarichi non possono eccedere la
durata di cinque anni.
Gli incarichi di cui ai commi 4 e 5 possono essere
conferiti in applicazione dell'articolo 19 comma 5 bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, nel limite delle risorse
assunzionali disponibili .
Art. 4.
Trattamento economico
1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio
dei dirigenti è definito dal contratto collettivo
regionale per l'area della dirigenza.
2. Il trattamento accessorio è correlato alle funzioni
attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione
delle funzioni e responsabilità, ai fini del trattamento
accessorio, è definita con decreto del Presidente della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica.
Art. 5.
Modifiche e abrogazioni di norme
1. All'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10 e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 2, le parole e uffici
semplici sono soppresse;
b) al secondo periodo del comma 2, le parole di
coordinamento infrassessoriale e attività serventi
rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima
dimensione e dalle loro articolazioni organizzative sono
sostituite dalle seguenti: di coordinamento anche
interassessoriale e attività serventi rispetto a quelle
svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro
articolazioni organizzative anche di diversi Assessorati,
nonché dagli uffici istituiti ai sensi del comma 7 del
presente articolo ;
c) al quinto periodo del comma 2, le parole maggiorato
di otto sono soppresse.
Art. 6.
Adeguamento alle disposizioni della presente legge ed
applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001
1. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 adeguano i propri ordinamenti alle
disposizioni della presente legge.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge
trovano applicazione le disposizioni in materia previste
dal decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni.
Art. 7.
Norma di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 3 Norme per il riordino della
Dirigenza regionale . Iniziativa parlamentare:
presentato dai deputati Aricò e Intravaia il 14
novembre 2022. Trasmesso alla Commissione Affari
Istituzionali (I) il 19 gennaio 2023 (abbinato ai
disegni di legge nn. 26-70-88-779 nella seduta n. 136
del 25 settembre 2024).
Disegno di legge n. 26 Disposizioni in materia di
personale . Iniziativa parlamentare: presentato dai
deputati Aricò e Intravaia il 14 novembre 2022.
Trasmesso alla Commissione Affari Istituzionali (I) il
19 gennaio 2023 (abbinato ai disegni di legge nn. 3-70-
88-779 nella seduta n. 136 del 25 settembre 2024).
Disegno di legge n. 70 Riordino della dirigenza
dell'Amministrazione regionale e degli enti del
comparto . Iniziativa parlamentare: presentato dai
deputati Savarino, Intravaia e Zitelli il 21 novembre
2022. Trasmesso alla Commissione Affari Istituzionali
(I) il 28 novembre 2022 (abbinato ai disegni di legge
nn. 3-26-88-779 nella seduta n. 136 del 25 settembre
2024).
Disegno di legge n. 88 Ordinamento della dirigenza .
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati
Dipasquale, Catanzaro, Giambona e Barbagallo il 21
novembre 2022. Trasmesso alla Commissione Affari
Istituzionali (I) il 28 novembre 2022 (abbinato ai
disegni di legge nn. 3-26-70-779 nella seduta n. 136
del 25 settembre 2024).
Disegno di legge n. 779 Ordinamento della dirigenza
nell'Amministrazione regionale. Modifiche alla legge
regionale 15 maggio 2000 n. 10 . Iniziativa
governativa: presentato dal Presidente della Regione
Schifani su proposta dell'Assessore per le autonomie
locali e la funzione pubblica On. Messina il 5 luglio
2024. Trasmesso alla Commissione Affari Istituzionali
(I) il 9 luglio 2024 (abbinato ai disegni di legge nn.
3-26-70-88 e adottato quale testo base nella seduta n.
136 del 25 settembre 2024).
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 132 del 9
settembre 2024, n. 134 del 17 settembre 2024, n. 136
del 25 settembre 2024, n. 138 del 2 ottobre 2024, n.157
del 7 gennaio 2025, n. 199 dell'11 giugno 2025, n. 201
del 18 giugno 2025, n. 202 del 24 giugno 2025 e n. 213
del 10 settembre 2025.
Inviato in Commissione Bilancio il 24 giugno 2025.
Parere reso dalla Commissione Bilancio nella seduta n.
173 del 9 settembre 2025.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 213 del 10 settembre
2025.
Rinviato dall'Aula in Commissione nella seduta n. 236
dell'11 marzo 2026.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 255 del 25
marzo 2026, n. 256 dell'8 aprile 2026, n. 262 del 12
giugno 2026 e n. 268 del 24 giugno 2026.
Inviato in Commissione Bilancio il 30 giugno 2026.
Relatore: on. Ignazio Abbate.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n.