Disegno di Legge n. 779 del 05-07-2024 Ordinamento della dirigenza nell'amministrazione regionale. Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2000 n. 10

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Testo della Proposta di Legge

                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(n. 779-3-26-70-88/A)

DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE (*)

Ordinamento della dirigenza nell'Amministrazione
regionale. Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2000
n. 10.


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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE LEGISLATIVA
AFFARI ISTITUZIONALI: ordinamento regionale, riforme
istituzionali,
organizzazione amministrativa, enti locali
territoriali ed istituzionali,
diritti civili, pari opportunità

Composta dai deputati:

Abbate Ignazio, presidente e relatore; Cambiano
Angelo, vicepresidente; Intravaia Marco, segretario;
Adorno Erminia Lidia, Catanzaro Michele, Di Mauro
Giovanni, Gallo Riccardo, Giambona Mario, Laccoto
Giuseppe, Lombardo Giuseppe, Miccichè Giovanni,
Pellegrino Stefano, Zitelli Giuseppe.

Presentata il 10 settembre 2025


Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge è finalizzato a
riformare l'ordinamento della dirigenza della
amministrazione regionale adeguando la relativa normativa
a principi oggi condivisi dalla maggior parte degli
ordinamenti regionali e nazionali volti a rendere la
pubblica amministrazione più efficiente e dotata di
adeguate professionalità.
La I Commissione ha proceduto all'abbinamento dei
disegni di legge nn. 779, 3, 26, 70 e 88, individuando,
quello governativo (n. 779), quale testo base.
Successivamente ha effettuato un'intensa fase
istruttoria, realizzando delle audizioni con i sindacati
ed i dirigenti regionali che hanno contribuito alla
formulazione di alcuni emendamenti che sono stati poi
introdotti nel testo. È stato poi deliberato di
richiedere il parere alla Commissione Bilancio che ha
confermato la clausola di invarianza finanziaria. Infine
la Commissione ha esitato il testo che oggi si propone
per l'approvazione.
Al comma 1 dell'articolo 1 si prevede, così come
nella quasi totalità delle Regioni e negli enti locali,
che la dirigenza sia ordinata in un'unica qualifica. Il
comma 2 specifica che il ruolo unico è articolato in aree
di competenza, anche al fine di individuare e ottimizzare
l'assegnazione delle professionalità tecniche nei diversi
rami dell'amministrazione regionale. Il comma 3
disciplina la prima tipologia di accesso alla qualifica
unica dirigenziale, con l'esplicita previsione
dell'accesso tramite pubblico concorso riservato ai
soggetti che abbiano determinati requisiti, relativi
soprattutto ai titoli di studio ed all'anzianità di
servizio. I commi 4 e 5 regolamentano la seconda
tipologia di accesso alla dirigenza regionale, prevista
tramite il superamento di un corso-concorso e indirizzata
a soggetti che abbiano maturato minori anni di servizio
rispetto a coloro che partecipano al concorso di cui al
comma 3, e che pertanto saranno, presumibilmente, più
giovani; i vincitori del suddetto corso-concorso dovranno
seguire una formazione specifica e approfondita. Il comma
6 dà attuazione a quanto previsto dalla più recente
legislazione nazionale in materia di riserve per coloro
che superano il concorso, con la previsione di una quota
non superiore al 30% da destinare al personale della
Regione e del 15% a soggetti esterni all'Amministrazione
che abbiano svolto incarichi dirigenziali sulla base di
una particolare e comprovata qualificazione professionale
(con esclusione degli incarichi dirigenziali negli uffici
di diretta collaborazione). Il comma 7 riconosce taluni
principi per lo svolgimento dei concorsi, mentre il comma
8 prevede l'inquadramento dei dirigenti del ruolo unico
dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato in
servizio alla data di entrata in vigore della
disposizione proposta nella nuova qualifica unica
dirigenziale, superando in tal modo l'anomalia della
terza fascia dirigenziale, introdotta in maniera
transitoria dall'articolo 6 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10.
L'articolo 2 disciplina le modalità di determinazione
della dotazione organica del comparto dirigenziale, fermi
restando i limiti discendenti dalle recenti disposizioni
normative in materia di riduzione delle postazioni
dirigenziali.
L'articolo 3 disciplina le modalità di conferimento
degli incarichi di direzione generale di strutture di
massima dimensione (o di quelle equiparate) e di
dirigente di servizio. La durata ordinaria dei suddetti
incarichi è ricompresa tra tre e cinque anni. Per gli
incarichi di dirigente generale, in quanto connotati dal
carattere fiduciario della nomina, viene confermato il
meccanismo dello spoil system.
L'articolo 4, al comma l, rinvia alla contrattazione
collettiva regionale di categoria la determinazione del
trattamento economico fondamentale e accessorio,
prevedendo il mantenimento del trattamento derivante dal
contratto collettivo vigente. Il comma 2 conferma che il
trattamento economico accessorio deve essere legato alle
funzioni attribuite e alle responsabilità.
L'articolo 5 mira a rendere più flessibile
l'organizzazione regionale agevolando anche il
coordinamento delle funzioni tra i diversi Assessorati,
nonché ad adeguare la normativa regionale ai principi
contenuti nel presente disegno di legge. Sono inoltre
soppressi gli uffici semplici ed è eliminata la mancata
equiparazione tra il numero dei dirigenti generali e
quello delle strutture di massima dimensione.
L'articolo 6 prevede l'adeguamento alla presente
nuova normativa regionale da parte degli enti pubblici
non economici sottoposti a vigilanza e controllo da parte
della Regione.
L'articolo 7 prevede la norma di invarianza
finanziaria e l'articolo 8 la norma finale.


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Art. 1.
Ordinamento della dirigenza

1. Nell'Amministrazione regionale la dirigenza è
ordinata in un'unica qualifica dirigenziale.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa
delibera della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali e
acquisito il parere della competente commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è
articolato in aree di competenza il ruolo unico di cui
all'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10.

3. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene
esclusivamente per concorso pubblico cui possono
partecipare i soggetti, muniti di laurea specialistica o
magistrale oppure di diploma di laurea conseguito secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni che abbiano maturato almeno cinque anni
di servizio nel ruolo di funzionario direttivo;
b) dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni in possesso del dottorato di ricerca o
master di secondo livello o del diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di
specializzazione individuate ai sensi dell'articolo 7,
comma l, del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, che
abbiano maturato almeno tre anni di servizio nel ruolo di
funzionario direttivo;
c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente
in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di
applicazione dell'articolo l, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che abbiano svolto per
almeno due anni le funzioni dirigenziali;
d) soggetti che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni;
e) soggetti che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali per almeno cinque anni ai sensi
dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267.

4. L'accesso alla qualifica di dirigente può avvenire
anche mediante corso-concorso selettivo di formazione, al
quale possono essere ammessi i soggetti muniti di laurea
specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea
conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti
al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che
siano in possesso altresì di un dottorato di ricerca o di
un master di II livello o di un diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di
specializzazione individuate ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Al
corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del
diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali è richiesto il possesso della laurea.

5. Con decreto del Presidente della Regione, previa
delibera della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, sono stabilite le modalità di
svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso-
concorso di cui al comma 4. Con il medesimo decreto di
cui al precedente periodo sono altresì regolamentate: la
fase di formazione, la durata e le modalità di
svolgimento del ciclo di attività formative comprendente
anche un periodo di applicazione presso le strutture
dell'amministrazione regionale di durata comunque non
superiore a un anno, le modalità di svolgimento
dell'esame finale sostenuto al termine del ciclo di
attività formative e la composizione della Commissione di
esame.

6. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla
qualifica dirigenziale, ferma restando la percentuale non
inferiore al 50 per cento dei posti destinati all'accesso
dall'esterno, sui posti residui disponibili è riservata
una quota non superiore al 30 per cento al personale
dell'Amministrazione regionale, in servizio a tempo
indeterminato, in possesso di laurea specialistica o
magistrale oppure di diploma di laurea conseguito secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che abbia compiuto
almeno cinque anni di servizio nel ruolo di funzionario
direttivo e un'ulteriore quota non superiore al 15 per
cento è riservata al personale che abbia ricoperto o
ricopra un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo
19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni, con esclusione degli
incarichi di cui all'articolo 124 della legge regionale
31 gennaio 2024, n. 3.

7. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 6 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113 e successive modificazioni, le procedure
concorsuali sono regolate in coerenza con quanto disposto
dall'articolo 28, commi 1 bis e comma 1 ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni.

8. In sede di prima applicazione della presente
legge, sono inquadrati nella qualifica unica dirigenziale
i dirigenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione
regionale del ruolo unico dirigenziale istituito ai sensi
dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000 n.
10.

Art. 2.
Dotazione organica della dirigenza regionale

1. La dotazione organica della dirigenza, fermi
restando, per il periodo di vigenza dell'Accordo per il
ripiano del disavanzo sottoscritto con lo Stato il 16
ottobre 2023, i limiti massimi derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
10, comma 1, della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, è
definita, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e previo parere della
competente Commissione legislativa dell'ARS, sulla base
della programmazione dei fabbisogni del personale di cui
al Piano Integrato di Attività e di Organizzazione
vigente.

Art. 3.
Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali

1. L'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000,
n, 10 e successive modificazioni è sostituito dal
seguente:

Art. 9
Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Per il conferimento di ciascun incarico
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali
diversi, si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacità professionale del singolo
dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il
criterio della rotazione degli incarichi. Al
conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli
incarichi non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2103 del Codice civile.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici
dell'Amministrazione regionale e di quelli degli enti di
cui all'articolo 1 sono conferiti a tempo determinato.

3. Gli incarichi di dirigente generale di strutture
di massima dimensione o equiparate sono conferiti con
decreto del Presidente della Regione, previa delibera
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente, a dirigenti dell'Amministrazione regionale
che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno
sette anni, dotati di professionalità, capacità e
attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, valutate
sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in
funzioni dirigenziali o, con contratto a tempo
determinato, anche ai soggetti di cui all'articolo 19,
comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, nel limite del dieci per cento
dei dipartimenti regionali e strutture equiparate e,
comunque nel limite delle risorse assunzionali
disponibili determinate ai sensi dell'articolo 50 della
legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3.

4. Gli incarichi di dirigente di strutture intermedie
e di unità operative sono conferiti dai dirigenti
generali a dirigenti della fascia unica dirigenziale
tenendo in considerazione le competenze specifiche
possedute dal dirigente in relazione ai compiti da
svolgere, i risultati del sistema di misurazione e
valutazione delle performance, con particolare
riferimento alle attitudini e capacità gestionali e ai
risultati conseguiti e le esperienze precedenti o, con
contratto a tempo determinato, anche ai soggetti di cui
all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, nel limite
dell'otto per cento della dotazione organica della
dirigenza e, comunque, nel limite delle risorse
assunzionali disponibili determinate ai sensi
dell'articolo 50 della legge regionale 31 gennaio 2024,
n. 3.

5. Con i provvedimenti di conferimento degli
incarichi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono individuati
l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire con
riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi
definiti dagli organi di Governo nei propri atti di
indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a
tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite per il collocamento a
riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui è definito il
corrispondente trattamento economico, nel rispetto del
contratto collettivo di categoria in vigore al momento
del conferimento dell'incarico e dei provvedimenti di
graduazione delle funzioni. È sempre ammessa la
risoluzione consensuale del rapporto.

6. Gli incarichi di cui ai commi 3 e 4, conferiti ai
sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non
possono eccedere la durata, rispettivamente, di tre e
cinque anni.

7. Gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 possono essere
conferiti in applicazione dell'articolo 19 comma 5 bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, nel limite delle risorse
assunzionali disponibili, determinate ai sensi
dell'articolo 50 della legge regionale 31 gennaio 2024,
n. 3.

8. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere
confermati, revocati, modificati o rinnovati entro
novanta giorni dal termine di cui all'articolo 3, comma 3
della legge regionale 28 ottobre 2020 n. 26; se non si
provvede entro tale termine l'incarico si intende
confermato sino alla sua naturale scadenza. Si applicano,
nelle ipotesi di mancata conferma, le disposizioni
dell'articolo 13, comma 13 della legge regionale 17 marzo
2016 n. 3. .

Art. 4.
Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio
dei dirigenti è definito dal contratto collettivo
regionale per l'area della dirigenza. Ai dirigenti del
ruolo unico dell'Amministrazione regionale spetta, fino
all'adeguamento del contratto collettivo regionale alle
disposizioni della presente legge, il trattamento
economico previsto dal contratto collettivo per l'area
della dirigenza della Regione siciliana e degli enti di
cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10, sulla base della fascia di inquadramento
attribuita anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge e degli incarichi ricoperti.

2. Il trattamento accessorio è correlato alle
funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La
graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini del
trattamento accessorio, è definita con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica.

Art. 5.
Modifiche e abrogazioni di norme

1. All'articolo 4 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 2, le parole e uffici
semplici sono soppresse;
b) al secondo periodo del comma 2, le parole di
coordinamento infrassessoriale e attività serventi
rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima
dimensione e dalle loro articolazioni organizzative sono
sostituite dalle seguenti: di coordinamento anche
interassessoriale e attività serventi rispetto a quelle
svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro
articolazioni organizzative anche di diversi Assessorati,
nonché dagli uffici istituiti ai sensi del comma 7 del
presente articolo ;
c) al quinto periodo del comma 2, le parole
maggiorato di otto sono soppresse;
d) al comma 7, le parole Agli stessi sono preposti
dirigenti di prima, seconda o terza fascia sono
soppresse.

2. L'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre
2003, n. 20 e successive modificazioni è abrogato.

3. Nella normativa regionale le parole dirigenti di
prima, seconda e terza fascia , ovunque ricorrano, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono sostituite con le seguenti:
dirigente/dirigenti della qualifica unica dirigenziale .

Art. 6.
Applicazione agli enti di cui all'articolo 1 della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

1. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge
regionale 15 maggio 2000, n.10 adeguano i propri
ordinamenti alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.
Norma di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.

(*) Esitato il 10 settembre 2025.



LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 3 Norme per il riordino della
Dirigenza regionale . Iniziativa parlamentare: presentato
dai deputati Aricò e Intravaia il 14 novembre 2022.
Trasmesso alla Commissione Affari Istituzionali (I) il
19 gennaio 2023 (abbinato ai disegni di legge nn. 26-70-
88-779 nella seduta n. 136 del 25 settembre 2024).

Disegno di legge n. 26 Disposizioni in materia di
personale . Iniziativa parlamentare: presentato dai
deputati Aricò e Intravaia il 14 novembre 2022. Trasmesso
alla Commissione Affari Istituzionali (I) il 19 gennaio
2023 (abbinato ai disegni di legge nn. 3-70-88-779 nella
seduta n. 136 del 25 settembre 2024).

Disegno di legge n. 70 Riordino della dirigenza
dell'Amministrazione regionale e degli enti del
comparto . Iniziativa parlamentare: presentato dai
deputati Savarino, Intravaia e Zitelli il 21 novembre
2022. Trasmesso alla Commissione Affari Istituzionali
(I) il 28 novembre 2022 (abbinato ai disegni di legge nn.
3-26-88-779 nella seduta n. 136 del 25 settembre 2024).

Disegno di legge n. 88 Ordinamento della dirigenza .
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati
Dipasquale, Catanzaro, Giambona e Barbagallo il 21
novembre 2022. Trasmesso alla Commissione Affari
Istituzionali (I) il 28 novembre 2022 (abbinato ai
disegni di legge nn. 3-26-70-779 nella seduta n. 136 del
25 settembre 2024).

Disegno di legge n. 779 Ordinamento della dirigenza
nell'Amministrazione regionale. Modifiche alla legge
regionale 15 maggio 2000 n. 10 . Iniziativa governativa:
presentato dal Presidente della Regione Schifani su
proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la
funzione pubblica On. Messina il 5 luglio 2024. Trasmesso
alla Commissione Affari Istituzionali (I) il 9 luglio
2024 (abbinato ai disegni di legge nn. 3-26-70-88 e
adottato quale testo base nella seduta n. 136 del 25
settembre 2024).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 132 del 9
settembre 2024, n. 134 del 17 settembre 2024, n. 136 del
25 settembre 2024, n. 138 del 2 ottobre 2024, n.157 del 7
gennaio 2025, n. 199 dell'11 giugno 2025, n. 201 del 18
giugno 2025, n. 202 del 24 giugno 2025 e n. 213 del 10
settembre 2025.

Inviato in Commissione Bilancio il 24 giugno 2025.

Parere reso dalla Commissione Bilancio nella seduta n.
173 del 9 settembre 2025.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 213 del 10 settembre
2025.

Relatore: on. Ignazio Abbate.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.