Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Norme in materia di sanità

Iter

Attuale
13 giu 2025 Concluso

Storico
12 feb 2025 Norme stralciate Seduta n. 84 0600 Commissione SESTA
26 feb 2025 Esaminato in commissione Seduta n. 86 0600 Commissione SESTA
12 mar 2025 Esaminato in commissione Seduta n. 88 0600 Commissione SESTA
12 mar 2025 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 88 0600 Commissione SESTA
26 mar 2025 Esaminato in Aula Seduta n. 166 AULA
15 apr 2025 Esaminato in Aula Seduta n. 171 AULA
07 mag 2025 Esaminato in Aula Seduta n. 176 AULA
27 mag 2025 Esaminato in Aula Seduta n. 180 AULA
27 mag 2025 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 180 AULA
05 giu 2025 Inviato Presidenza della Regione
05 giu 2025 Lr 05 giugno alr 2025 nlr 23 Titolo : Norme in materia di sanità
13 giu 2025 Pubblicazione Gurs n. 26o1 del 05 giugno 2025

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  • Cronologia Testi
  • Note
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                  DISEGNO DI LEGGE N. 738 STRALCIO VI COMM BIS


                   LEGGE APPROVATA IL 27 MAGGIO 2025


                      Norme in materia di sanità


                                Art. 1.
           Norme in materia di cure palliative domiciliari e
                             residenziali

       1.  Considerato  il  preminente  interesse  pubblico  a
     garantire  la  continuità nell'erogazione  di  servizi  a
     soggetti  in  particolare stato di bisogno assistenziale,
     fino  al  conseguimento dei titoli previsti  dai  decreti
     interministeriali di cui all'articolo 8  della  legge  15
     marzo  2010,  n. 38 e successive modificazioni,  relativi
     all'attivazione dei percorsi formativi accademici  ovvero
     all'aggiornamento dei programmi didattici in  materia  di
     cure   palliative,  l'erogazione  delle  cure  palliative
     domiciliari  e  residenziali da parte delle  Aziende  del
     Servizio  sanitario  regionale  e  degli  enti  erogatori
     accreditati  potrà essere assicurata da medici  che,  pur
     non   in  possesso  di  idonea  specializzazione   o   di
     certificazione   regionale  ai  sensi  della   legge   27
     dicembre   2013,  n.  147,  abbiano  conseguito  adeguata
     formazione,   ivi   compresi  i   medici   specializzandi
     iscritti al secondo anno di specializzazione.

       2.    Il   numero   massimo   di   medici   privi    di
     specializzazione  o  certificazione  regionale  ai  sensi
     della  legge n. 147/2013 che potranno erogare prestazioni
     di  cure  palliative è fissato nella misura  del  40  per
     cento  del  personale medico in organico negli Hospice  e
     nelle  Unità di cure palliative domiciliari, sia  per  le
     aziende  del  Servizio sanitario regionale  sia  per  gli
     enti accreditati per l'erogazione di cure palliative.

                                Art. 2.
           Aree funzionali per l'interruzione volontaria di
                              gravidanza

       1.  Ai  fini  dell'applicazione della legge  22  maggio
     1978,  n.  194  e  successive modificazioni,  le  aziende
     sanitarie  e ospedaliere del Servizio sanitario regionale
     istituiscono,  laddove non siano già  presenti,  le  aree
     funzionali   dedicate  all'interruzione   volontaria   di
     gravidanza  (IVG) in seno alle Unità operative  complesse
     di ginecologia e ostetricia.

       2.  L'Assessore  regionale per la salute,  con  proprio
     decreto  da  emanarsi  entro  90  giorni  dalla  data  di
     entrata  in  vigore della presente legge,  definisce  gli
     indirizzi  relativi al funzionamento e all'organizzazione
     delle aree funzionali dedicate all'IVG.

       3.  Le  Aziende  sanitarie  e ospedaliere,  nell'ambito
     delle  ordinarie procedure selettive di reclutamento  già
     previste   nei   piani  triennali   dei   fabbisogni   di
     personale,  dotano le aree funzionali di cui al  comma  1
     di  idoneo personale non obiettore di coscienza.  Qualora
     le  Aziende  sanitarie e ospedaliere, per  effetto  della
     cessazione   dei  rapporti  di  lavoro  o  di  successiva
     obiezione  da parte del personale reclutato ai sensi  del
     presente   comma,  rimangano  prive  di   personale   non
     obiettore,   le   stesse  avviano  procedure   idonee   a
     reintegrare   le  aree  funzionali  del   personale   non
     obiettore,  nei limiti delle disponibilità  delle  piante
     organiche,   entro   120   giorni   dalla   data    della
     presentazione  della dichiarazione di obiezione  o  della
     cessazione del rapporto di lavoro.

                                Art. 3.
           Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 20
                          ottobre 2023, n. 18

       1.  All'articolo 1, comma 5, della legge  regionale  20
     ottobre 2023, n. 18 è aggiunta la seguente lettera:

        e  bis)  realizzare specifici percorsi  di  assistenza
     psicoterapeutica  volti  a  favorire  l'elaborazione  del
     lutto  da parte dei genitori e degli altri familiari  del
     defunto,  con  particolare riguardo ai  fratelli  e  alle
     sorelle. .

                                Art. 4.
          Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16
                          ottobre 2019, n. 17

       1.  All'articolo  24 della legge regionale  16  ottobre
     2019, n. 17 e successive modificazioni sono apportate  le
     seguenti modifiche:

       a)  al comma 1 le parole  almeno lo 0,2 per cento  sono
     sostituite dalle parole  almeno lo 0,22 per cento ;

       b)  al comma 1 bis le parole  La riserva dello 0,2  per
     cento   sono  sostituite dalle parole  La  riserva  dello
     0,22 per cento .

       c) dopo il comma 1 ter è aggiunto il seguente:

        1  quater. L'Assessore regionale per la salute,  entro
     il  31  marzo di ciascun anno, trasmette alla  competente
     Commissione    legislativa    dell'Assemblea    regionale
     siciliana  una  relazione  sull'attuazione  del  presente
     articolo   nel   quinquennio   precedente,   specificando
     l'impiego  delle somme da parte di ogni Azienda sanitaria
     provinciale per ciascuna annualità del quinquennio. .

                                Art. 5.
          Modifica dell'articolo 108 della legge regionale 31
                          gennaio 2024, n. 3

       1.  All'articolo 108, comma 1, secondo  periodo,  della
     legge  regionale  31 gennaio 2024, n. 3, come  modificato
     dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  d),  della   legge
     regionale  25  febbraio  2025,  n.  5,  dopo  le   parole
      L'esercizio fisico,  sono inserite le parole   sotto  il
     controllo  di  un  chinesiologo  delle  attività  motorie
     preventive e adattate .

                                Art. 6.
                           Entrata in vigore

       1.  La  presente  legge  è  pubblicata  nella  Gazzetta
     Ufficiale  della Regione siciliana ed entra in vigore  il
     giorno stesso della sua pubblicazione.

       2.  È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla
     osservare come legge della Regione.


                                                 IL PRESIDENTE

                          LAVORI PREPARATORI

     Disegno di legge n. 738 - Norme in materia di sanità.

     Iniziativa   parlamentare:   presentato   dai    deputati
     Laccoto,   Pace,   Leanza,  Zitelli,  Balsamo,   Burtone,
     D'Agostino,  De  Luca,  Galluzzo,  Gilistro,   La   Rocca
     Ruvolo, Lombardo Giuseppe Geremia, Pellegrino.

     Formulato  dalla Commissione  Salute, Servizi  sociali  e
     Sanitari  (VI) il 12 febbraio 2025 ai sensi dell'articolo
     64  comma  1  del  Regolamento interno sulla  base  degli
     emendamenti  al ddl 738 trasmessi alla Commissione  dalla
     Presidenza in data 5 febbraio 2025.

     Esaminato  dalla Commissione nelle sedute n.  84  del  12
     febbraio 2025, n. 86 del 26 febbraio 2025 e n. 88 del  12
     marzo 2025.

     Esitato per l'Aula nella seduta n. 88 del 12 marzo 2025.

     Relatore: on. Laccoto.

     Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 166 del 26  marzo
     2025,  n.  171  del 15 aprile 2025, n. 176 del  7  maggio
     2025, n. 180 del 27 maggio 2025.

     Approvato  dall'Assemblea nella  seduta  n.  180  del  27
     maggio 2025.
     Il disegno di legge è stato elaborato  dalla  Commissione  ai
     sensi dell'articolo 64 comma 1 del Regolamento interno  sulla
     base degli emendamenti al ddl 738 trasmessi alla  Commissione
     dalla Presidenza in data 5 febbraio 2025.