ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE N. 738 STRALCIO VI COMM BIS
LEGGE APPROVATA IL 27 MAGGIO 2025
Norme in materia di sanità
Art. 1.
Norme in materia di cure palliative domiciliari e
residenziali
1. Considerato il preminente interesse pubblico a
garantire la continuità nell'erogazione di servizi a
soggetti in particolare stato di bisogno assistenziale,
fino al conseguimento dei titoli previsti dai decreti
interministeriali di cui all'articolo 8 della legge 15
marzo 2010, n. 38 e successive modificazioni, relativi
all'attivazione dei percorsi formativi accademici ovvero
all'aggiornamento dei programmi didattici in materia di
cure palliative, l'erogazione delle cure palliative
domiciliari e residenziali da parte delle Aziende del
Servizio sanitario regionale e degli enti erogatori
accreditati potrà essere assicurata da medici che, pur
non in possesso di idonea specializzazione o di
certificazione regionale ai sensi della legge 27
dicembre 2013, n. 147, abbiano conseguito adeguata
formazione, ivi compresi i medici specializzandi
iscritti al secondo anno di specializzazione.
2. Il numero massimo di medici privi di
specializzazione o certificazione regionale ai sensi
della legge n. 147/2013 che potranno erogare prestazioni
di cure palliative è fissato nella misura del 40 per
cento del personale medico in organico negli Hospice e
nelle Unità di cure palliative domiciliari, sia per le
aziende del Servizio sanitario regionale sia per gli
enti accreditati per l'erogazione di cure palliative.
Art. 2.
Aree funzionali per l'interruzione volontaria di
gravidanza
1. Ai fini dell'applicazione della legge 22 maggio
1978, n. 194 e successive modificazioni, le aziende
sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale
istituiscono, laddove non siano già presenti, le aree
funzionali dedicate all'interruzione volontaria di
gravidanza (IVG) in seno alle Unità operative complesse
di ginecologia e ostetricia.
2. L'Assessore regionale per la salute, con proprio
decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce gli
indirizzi relativi al funzionamento e all'organizzazione
delle aree funzionali dedicate all'IVG.
3. Le Aziende sanitarie e ospedaliere, nell'ambito
delle ordinarie procedure selettive di reclutamento già
previste nei piani triennali dei fabbisogni di
personale, dotano le aree funzionali di cui al comma 1
di idoneo personale non obiettore di coscienza. Qualora
le Aziende sanitarie e ospedaliere, per effetto della
cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva
obiezione da parte del personale reclutato ai sensi del
presente comma, rimangano prive di personale non
obiettore, le stesse avviano procedure idonee a
reintegrare le aree funzionali del personale non
obiettore, nei limiti delle disponibilità delle piante
organiche, entro 120 giorni dalla data della
presentazione della dichiarazione di obiezione o della
cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 3.
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 20
ottobre 2023, n. 18
1. All'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20
ottobre 2023, n. 18 è aggiunta la seguente lettera:
e bis) realizzare specifici percorsi di assistenza
psicoterapeutica volti a favorire l'elaborazione del
lutto da parte dei genitori e degli altri familiari del
defunto, con particolare riguardo ai fratelli e alle
sorelle. .
Art. 4.
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16
ottobre 2019, n. 17
1. All'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre
2019, n. 17 e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole almeno lo 0,2 per cento sono
sostituite dalle parole almeno lo 0,22 per cento ;
b) al comma 1 bis le parole La riserva dello 0,2 per
cento sono sostituite dalle parole La riserva dello
0,22 per cento .
c) dopo il comma 1 ter è aggiunto il seguente:
1 quater. L'Assessore regionale per la salute, entro
il 31 marzo di ciascun anno, trasmette alla competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana una relazione sull'attuazione del presente
articolo nel quinquennio precedente, specificando
l'impiego delle somme da parte di ogni Azienda sanitaria
provinciale per ciascuna annualità del quinquennio. .
Art. 5.
Modifica dell'articolo 108 della legge regionale 31
gennaio 2024, n. 3
1. All'articolo 108, comma 1, secondo periodo, della
legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato
dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge
regionale 25 febbraio 2025, n. 5, dopo le parole
L'esercizio fisico, sono inserite le parole sotto il
controllo di un chinesiologo delle attività motorie
preventive e adattate .
Art. 6.
Entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
IL PRESIDENTE
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 738 - Norme in materia di sanità.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati
Laccoto, Pace, Leanza, Zitelli, Balsamo, Burtone,
D'Agostino, De Luca, Galluzzo, Gilistro, La Rocca
Ruvolo, Lombardo Giuseppe Geremia, Pellegrino.
Formulato dalla Commissione Salute, Servizi sociali e
Sanitari (VI) il 12 febbraio 2025 ai sensi dell'articolo
64 comma 1 del Regolamento interno sulla base degli
emendamenti al ddl 738 trasmessi alla Commissione dalla
Presidenza in data 5 febbraio 2025.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 84 del 12
febbraio 2025, n. 86 del 26 febbraio 2025 e n. 88 del 12
marzo 2025.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 88 del 12 marzo 2025.
Relatore: on. Laccoto.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 166 del 26 marzo
2025, n. 171 del 15 aprile 2025, n. 176 del 7 maggio
2025, n. 180 del 27 maggio 2025.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 180 del 27
maggio 2025.