Disegno di Legge n. 73851 del 18-02-2025 Disposizioni in materia di lavoro

Titolo

Disposizioni in materia di lavoro

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Attuale
18 feb 2025 Norme stralciate Seduta n. 125 0500 Commissione QUINTA

Storico

  • Ultimo Testo
  • Note
     (n. 738 Stralcio V COMM)


     DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE

     Disposizioni in materia di lavoro

     ----O----

     RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA
     CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO: pubblica istruzione, beni ed
     attività culturali, teatro, musica, cinema, spettacolo, turismo,
     lavoro, formazione professionale, emigrazione e sport

     Composta dai deputati:

     Ferrara Fabrizio, presidente e relatore; Caronia Maria Anna,
     vicepresidente;
     Chinnici Valentina, vicepresidente; Marchetta Serafina,
     segretario;
     Bica Giuseppe, Galluzzo Giuseppe, Gennuso Riccardo, Geraci
     Salvatore,
     La Vardera Ismaele, Lantieri Annunziata Luisa, Savarino
     Giuseppa,
     Saverino Ersilia, Schillaci Roberta.

     Presentata il 18 febbraio 2025

     Onorevoli colleghi,

     Il presente disegno di legge nasce come testo proprio della
     Commissione dall'elaborazione, ai sensi dell'articolo 64 del
     Regolamento interno, degli emendamenti presentati al disegno di
     legge n. 738, assegnato alla I Commissione, e trasmessi per
     competenza alla V Commissione dalla Presidenza dell'Assemblea.
     A seguito di ampia discussione, la Commissione ha individuato le
     priorità di intervento nella materia  Lavoro', includendoli
     nell'articolato che segue. In particolare, l'articolo 1
     istituisce un fondo per finanziare la diffusione di sportelli
     informativi nei comuni siciliani al fine di orientare i giovani
     rispetto alle opportunità formative e occupazionali esistenti.
     L'articolo 2 interviene, invece, per rideterminare gli importi
     da corrispondere in ragione della partecipazione ai tirocini
     extracurriculari.
     ----O----

     Art. 1.
     Fondo per la diffusione degli sportelli Informagiovani

          1. È istituito presso l'assessorato regionale della
     famiglia, delle politiche sociali e del lavoro un fondo con
     dotazione iniziale di 3.000 migliaia di euro al fine di
     sostenere la diffusione degli sportelli Informagiovani nei
     comuni siciliani.
          2. Le risorse sono ripartite, previo avviso pubblico, ai
     comuni che hanno già attivato il servizio al fine di:
     a) migliorare i servizi di informazione e consulenza circa le
     opportunità formative e lavorative offerte dal territorio e il
     servizio civile universale;
     b) reperire idonei locali dove allocare la sede dello sportello;
     c) organizzare eventi, almeno una volta all'anno ed in
     collaborazione con le Consulte giovanili comunali ove presenti,
     al fine di mettere in relazione i giovani con le imprese, le
     associazioni di categoria e gli operatori dei comparti
     produttivi presenti nel territorio.
          3. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 una
     percentuale non inferiore al 30% è destinata, previo avviso
     pubblico, ai comuni o alle unioni di comuni che presentano
     apposito progetto di realizzazione dello sportello
     Informagiovani comunale.
          4. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le
     politiche sociali ed il lavoro, da emanarsi entro 90 giorni
     dall'entrata in vigore della presente legge previo parere delle
     competenti Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea
     regionale siciliana, sono definite le modalità attuative delle
     disposizioni del presente articolo.
          5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui a
     presente articolo, pari a 3.000 migliaia euro, si provvede, per
     l'esercizio finanziario 2025, mediante riduzione di pari importo
     delle disponibilità della Missione 20, Programma 2, capitolo
     215733.

     Art. 2.
          Norme in materia di tirocini extracurriculari

          1. Nelle more della revisione dell'accordo del 25 maggio
     2017 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
     e Bolzano recante  Linee guida in materia di tirocini formativi
     e di orientamento , ai sensi dell'articolo 1, commi da 720 a
     726, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'indennità di
     partecipazione da corrispondere al tirocinante non può essere
     inferiore ad euro 600 lordi mensili.

     Art. 3.
     Norma finale

          1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

          2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
     farla osservare come legge della Regione.
     Il disegno di legge è stato elaborato  dalla  Commissione  ai
     sensi dell'articolo 64 comma 1 del Regolamento interno  sulla
     base degli emendamenti al ddl 738 trasmessi alla  Commissione
     dalla Presidenza in data 5 febbraio 2025.