Attuale
13 gen 2026 Assegnato per esame Commissione PRIMA
Storico
(n. 1055)
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal deputato: presentato dal deputato
Sebastiano Venezia
il 12 dicembre 2025
Disposizioni per il rafforzamento delle funzioni dei
servizi di ragioneria degli Enti locali
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RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
gli enti locali vivono da oltre un trentennio una
grave crisi politico-amministrativa, dovuta alle
profonde difficoltà nelle quali sono stati costretti a
muoversi fra gli stringenti vincoli di finanza pubblica
e i molteplici adempimenti burocratici, accentuata in
Sicilia da una perdurante crisi economica che ha visto
moltissimi giovani andare via dalla nostra terra in
cerca di migliori opportunità. Il D. Lgs. 118/2011 ha
segnato un impatto fortissimo sul sistema di gestione
della contabilità pubblica, ponendo l'accento sulla
necessità di assicurare un maggiore rigore economico-
finanziario, necessario per salvaguardare gli equilibri
di bilancio. Questa riforma, purtroppo, non sempre è
stata compresa dalle istituzioni chiamate a darvi
attuazione, e talora, piuttosto che vedere nelle nuove
norme principi e valori da affermare ed opportunità da
cogliere, parte della politica è rimasta perplessa a
fronte delle nuove prescrizioni ed in molti casi non è,
comunque, riuscita ad assicurarne il concreto e regolare
funzionamento.
I risultati disastrosi di questa inefficace attività
politico-amministrativa e gestionale hanno portato
numerosi Comuni alla dichiarazione del dissesto
finanziario. Ma a questi devono aggiungersi molti altri
Enti, soprattutto nell'entroterra, che si trovano in
condizioni deficitarie ovvero, comunque, sono in forte
difficoltà nell'assicurare l'equilibrio economico-
finanziario. In questo contesto la figura del ragioniere
capo si è rivelata fondamentale per assicurare il
rispetto del sistema di contabilità degli enti locali ed
anche la stessa regolarità formale dell'azione
amministrativa. Ma soprattutto negli ultimi tempi è
emersa, in tutta la sua evidenza, la necessità di
garantire a questo organo una tutela non meramente
virtuale, a fronte della possibilità di essere rimosso
dall'incarico con una facilità quasi irrisoria. Eppure
la centralità delle funzioni del ragioniere capo è
particolarmente evidenziata dal TUEL (cfr. art. 147
quinquies del D. Lgs. 267/2000), laddove ne richiama il
delicato ruolo di coordinamento degli altri Dirigenti in
merito alle attività di verifica degli equilibri
economici e finanziari.
Per tutte queste ragioni l'attuale sistema di
reclutamento e di nomina dei ragionieri-capo non è più
sostenibile. Certo, ci sono non pochi esempi di Sindaci
che, interpretando il loro ruolo con consapevolezza,
saggezza e autentico spirito di servizio, hanno
assicurato ai loro Dirigenti economico-finanziari delle
effettive condizioni di autonomia, cui sono conseguite,
peraltro, positive ricadute per l'Ente e la stessa
comunità amministrata. Ma è evidente che questo corretto
dispiegarsi del rapporto fra Sindaco e Ragioniere
Generale non può essere rimesso unicamente alla buona
volontà ed alla caratura etica di chi amministra, ma
deve essere necessariamente corroborato da un apparato
normativo idoneo a rendere effettiva la tutela della
professionalità di cui in questa sede si tratta.
Il presente disegno di legge intende rafforzare il
ruolo del Ragioniere Generale quale presidio di
effettiva legalità del sistema amministrativo e
gestionale degli enti territoriali. In particolare, ha
l'obiettivo di:
a) prevedere un albo regionale dei ragionieri, per
riconoscere la specificità del ruolo;
b) assicurare una forte autonomia a questa figura,
con l'affidamento dell'incarico da parte del Presidente
della Regione e la revoca dell'incarico sempre in mano
all'organo presidenziale, ma previo parere di un organo
tecnico, a maggiore garanzia del processo;
c) evitare che i ragionieri siano sostituiti da
figure con minore qualificazione professionale;
d) assicurare dei significativi percorsi di
formazione sulla contabilità pubblica.
Quando si sono ampliati i poteri di controllo e di
tutela sull'azione politico-amministrativa, attraverso
l'autolimitazione del potere, si sono garantiti gli
interessi dei cittadini e l'interesse generale. Perché i
controlli, quando compiuti in un'ottica di
collaborazione e di correttezza, non sono un
appesantimento dell'azione amministrativa, ma semmai
contribuiscono a migliorare il complessivo funzionamento
di quegli apparati che devono garantire l'assolvimento
delle funzioni cui sono istituzionalmente preposti.
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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Finalità
1. La presente legge, in attuazione dei principi
stabiliti dagli articoli 94 e 119 della Costituzione
della Repubblica italiana, nonché ai sensi dell'articolo
14, comma 1, lett. o) della Statuto della Regione
Siciliana, intende implementare il funzionamento dei
servizi di ragioneria degli Enti Locali al fine di
assicurare l'equilibrio economico-finanziario dei
documenti di programmazione contabile e l'imparzialità
del controllo sugli atti amministrativi.
2. Ai fini della presente legge gli Enti Locali sono
individuati nei Comuni, nelle Città metropolitane e nei
Liberi Consorzi di cui alla Legge regionale n. 15 del 4
agosto 2015 e successive modifiche ed integrazioni.
3 La presente legge disciplina le modalità di
conferimento dell'incarico e le prerogative dei
Responsabili dei servizi di ragioneria degli Enti
Locali, con la finalità di assicurare un controllo
amministrativo-contabile degli atti amministrativi
improntato alla massima imparzialità e trasparenza.
Art. 2.
Istituzione dell'Albo dei Responsabili dei Servizi
di ragioneria
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale delle
autonomie locali l'Albo dei Responsabili dei servizi di
ragioneria degli Enti locali della Regione Siciliana.
2. L'Albo è suddiviso in due sezioni, di cui una per
gli Enti locali privi di Dirigenza e l'altra per gli
Enti locali con personale munito di qualifica
Dirigenziale.
Art. 3.
Modalità di iscrizione all'albo e status degli
iscritti
1. L'iscrizione all'Albo è consentita in esito al
superamento di un concorso regionale per soli esami, con
almeno due prove scritte e una prova orale, aventi ad
oggetto l'accertamento della conoscenza delle materie
necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali.
2. I concorsi sono banditi dall'Assessorato
regionale delle Autonomie locali con frequenza biennale,
in modo da assicurare la copertura di tutte le sedi
prive dell'incaricato presso gli Enti locali della
regione. I concorsi sono svolti separatamente per i
candidati nelle due sezioni di cui al comma 2 del
precedente articolo 1. Per l'accesso al concorso per
l'iscrizione all'Albo dei ragionieri negli Enti privi di
figure Dirigenziali, il candidato deve essere munito del
titolo di studio di livello universitario. Per l'accesso
al concorso per l'iscrizione all'Albo negli Enti locali
con la figura dirigenziale il dipendente, oltre al
possesso del titolo di studio necessario, deve avere
maturato almeno 5 anni di servizio presso le Pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.
Lgs. 165/2001, svolte con inquadramento nell'Area dei
Funzionari.
3. L'Assessorato regionale delle autonomie locale
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge emana un apposito regolamento che
disciplina il concorso per l'iscrizione all'Albo dei
Responsabili del Servizio di ragioneria degli Enti
locali, indicando le materie oggetto di esame, le
modalità di svolgimento delle prove scritte ed orali, la
costituzione della commissione d'esame, l'approvazione
della graduatoria, le verifiche sull'assenza di cause
ostative alla costituzione del rapporto di impiego ed il
funzionamento del meccanismo di iscrizione.
4. L'iscrizione all'albo dei vincitori del concorso
che ne abbiano fatto richiesta è permanente. I candidati
che hanno conseguito l'idoneità possono subentrare ai
vincitori nelle ipotesi di cui al precedente comma 4
fino all'approvazione della nuova graduatoria, in esito
alla conclusione del successivo concorso. Il personale
iscritto all'albo è dipendente dell'Ente locale di
assegnazione ed è ivi collocato in posizione di
autonomia ed imparzialità per l'esercizio delle funzioni
di controllo di regolarità amministrativo-contabile
degli atti, a garanzia della stabilità economico-
finanziaria del sistema delle autonomie locali.
5. Il trattamento economico, sia tabellare che
accessorio, dei Responsabili dei servizi di ragioneria è
corrisposto integralmente dagli Enti locali. Il
trattamento accessorio del Responsabile del servizio di
ragioneria è individuato dall'Ente locale in conformità
al proprio ordinamento e compatibilmente con i vincoli
di finanza pubblica vigenti e la contrattazione
collettiva, nazionale e decentrata integrativa.
6. In sede di prima applicazione della presente
legge, possono richiedere l'iscrizione all'Albo, nella
sezione corrispondente alla propria qualifica
professionale, tutti i dipendenti degli Enti locali,
muniti di titolo di studio richiesto per l'accesso al
ruolo, cui sia stato formalmente conferito l'incarico di
Responsabile del servizio di ragioneria da parte
dell'organo politico apicale e che abbiano maturato
almeno un triennio di esercizio delle funzioni del
presente articolo, ovvero che risultino vincitori del
concorso pubblico quali responsabili del servizio di
ragioneria fino alla data di approvazione della
graduatoria di cui al comma 1.
7. I Responsabili del servizio di ragioneria che, a
seguito della revoca di cui al successivo articolo 3,
comma 6, non seguita da eventuale cessazione del
rapporto di impiego, siano cessati dall'incarico nella
sede titolare, in assenza di cause ostative sono
ricollocati presso altra sede priva di incaricato. Nel
caso di temporanea impossibilità di impiego presso un
Ente locale, gli stessi sono impiegati a ricoprire ruoli
vacanti presso l'Assessorato delle Autonomie locali,
ovvero presso altri Enti regionali, fino alla
individuazione di una nuova per sede per il conferimento
dell'incarico da titolare, con oneri a carico
dell'Assessorato medesimo.
Articolo 4.
Conferimento e revoca dell'incarico
1. L'incarico di Responsabile del servizio di
ragioneria degli Enti locali della Regione Siciliana è
conferito con provvedimento del Presidente della Regione
Sicilia, attingendo all'Albo di cui all'articolo 1, per
una durata corrispondente a quella del mandato
amministrativo degli organi di indirizzo politico-
amministrativo, successivamente alla proclamazione degli
eletti.
2. Le funzioni di ragioniere vengono esercitate in
regime di proroga dal precedente titolare fino
all'insediamento del nuovo incaricato.
3. In caso di scioglimento dell'Ente locale per le
ipotesi previste dall'Ordinamento Regionale delle Enti
Locali e dal Testo Unico degli Enti locali, le funzioni
del ragioniere sono automaticamente prorogate fino alla
data di conclusione della tornata elettorale.
4. Non può essere conferito l'incarico di
Responsabile del servizio di ragioneria al dipendente
che abbia espletato, per dieci anni, anche non
consecutivi, le sue funzioni presso un medesimo Ente
locale, fatta salva l'oggettiva e documentata
impossibilità di individuazione di un incaricato
attingendo alla corrispondente sezione dell'albo di cui
all'articolo 1.
5. Per oggettiva e documentata impossibilità di
individuazione di incaricati presso l'albo regionale,
possono essere conferiti a Responsabili di servizi di
ragioneria, ad interim, incarichi di reggenza presso non
più di due sedi oltre a quella assegnata in titolarità.
In questa fattispecie, una convenzione sottoscritta
dagli Enti utilizzatori disciplina le modalità di
retribuzione e di impiego delle attività
dell'incaricato, assicurando comunque il rispetto della
prescrizione di cui al comma 8 del precedente articolo
2.
6. L'incarico di Responsabile del servizio di
ragioneria può essere revocato unicamente con
provvedimento motivato del Presidente della Regione
Sicilia, acquisito il parere obbligatorio dell'Ufficio
legislativo e legale della Regione, solo in presenza di
gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni
assegnate, su segnalazione del Sindaco ovvero di un
numero di componenti dell'organo consiliare pari alla
metà di quelli complessivamente previsti, che ne
facciano contestuale richiesta. Il procedimento per la
revoca dell'incarico deve essere concluso entro 120
giorni dalla ricezione della segnalazione. L'Ufficio
legislativo e legale della Regione rilascia il parere
entro 60 giorni dalla data di richiesta dell'Assessorato
regionale. Il suddetto termine di 120 giorni per la
conclusione del procedimento può essere interrotto in
caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'Ufficio
di Presidenza ovvero da parte dell'Ufficio legislativo e
legale ed in tal caso riprende a decorrere dalla data di
ricezione dei chiarimenti da parte dell'Ente locale, che
dovranno pervenire entro il termine assegnato.
7 La richiesta di rimozione del Responsabile del
servizio di ragioneria manifestamente infondata o
manifestamente ritorsiva determina la rimozione o lo
scioglimento dell'organo richiedente.
Articolo 5.
Divieto di assegnazione di altri servizi
amministrativi
1. Al fine di consentire l'espletamento delle
funzioni di controllo di regolarità amministrativo-
contabile in posizione di assoluta imparzialità, dalla
data di entrata in vigore della presente legge è fatto
divieto di attribuzione, al Responsabile del servizio di
ragioneria, di altri servizi amministrativi degli Enti
locali, ivi inclusi i servizi tributari.
2. I servizi amministrativi dell'Ente locale già
assegnati al Responsabile del servizio di ragioneria in
data antecedente a quella di approvazione della presente
legge devono essere riassegnati ad altri Responsabili di
servizi entro sei mesi.
3. La violazione delle precedenti disposizioni
comporta l'inammissibilità della concessione di
contributi regionali agli Enti locali inadempienti.
Articolo 6.
Divieto di copertura del servizio con incarichi
temporanei
1. Dalla data di approvazione delle graduatorie di
cui al precedente articolo 2, è vietata la copertura del
servizio di ragioneria, da parte dell'organo apicale
dell'Ente locale, mediante l'impiego delle procedure di
cui all'articolo 110 del D. Lgs. 267/2000.
2. Gli incarichi conferiti in data antecedente a
quella di approvazione della graduatoria di cui al
richiamato articolo 2 possono continuare fino alla
prevista scadenza, ma non possono in nessun caso essere
rinnovati ovvero prorogati.
3. La violazione delle precedenti disposizioni
comporta l'inammissibilità della concessione di
contributi regionali agli Enti locali inadempienti.
Articolo 7.
Formazione
1. Gli Enti Locali, fatti in ogni caso salvi i
vincoli di finanza pubblica, assicurano per la
formazione del personale dipendente dell'Ufficio di
ragioneria, ovvero comunque per la formazione anche di
altri dipendenti su materie economiche-finanziarie, una
spesa pari ad almeno il 20% di quella complessivamente
prevista per i fabbisogni formativi annuali.
Articolo 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. Per tutto quanto non previsto espressamente dalla
presente legge, la figura del Responsabile del servizio
di ragioneria degli Enti locali e le sue attribuzioni
sono regolate dall'Ordinamento regionale degli Enti
Locali di cui alla Legge regionale n. 16/1963 e
successive modifiche ed integrazioni, dal Testo Unico
degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000 e ss.
modifiche ed integrazioni, nonché dal D. Lgs. 118/2011 e
ss. modifiche ed integrazioni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.