Disegno di Legge n. 1055 del 18-12-2025 Disposizioni per il rafforzamento delle funzioni dei servizi di ragioneria degli Enti locali

Titolo

Disposizioni per il rafforzamento delle funzioni dei servizi di ragioneria degli Enti locali

Iter

Attuale
13 gen 2026 Assegnato per esame Commissione PRIMA

Storico

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                                                   (n.  1055)

                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                           DISEGNO DI LEGGE



         presentato  dal  deputato:  presentato  dal  deputato
     Sebastiano Venezia


                          il 12 dicembre 2025


         Disposizioni per il rafforzamento delle funzioni dei
                servizi di ragioneria degli Enti locali

                               ----O----

                   RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE


         Onorevoli colleghi,
         gli  enti  locali vivono da oltre un  trentennio  una
     grave   crisi   politico-amministrativa,   dovuta    alle
     profonde  difficoltà nelle quali sono stati  costretti  a
     muoversi  fra gli stringenti vincoli di finanza  pubblica
     e  i  molteplici adempimenti burocratici,  accentuata  in
     Sicilia  da una perdurante crisi economica che  ha  visto
     moltissimi  giovani  andare via  dalla  nostra  terra  in
     cerca  di  migliori opportunità. Il D. Lgs.  118/2011  ha
     segnato  un  impatto fortissimo sul sistema  di  gestione
     della   contabilità  pubblica,  ponendo  l'accento  sulla
     necessità  di  assicurare un maggiore  rigore  economico-
     finanziario,  necessario per salvaguardare gli  equilibri
     di  bilancio.  Questa riforma, purtroppo,  non  sempre  è
     stata   compresa  dalle  istituzioni  chiamate  a   darvi
     attuazione,  e talora, piuttosto che vedere  nelle  nuove
     norme  principi  e valori da affermare ed opportunità  da
     cogliere,  parte  della politica è  rimasta  perplessa  a
     fronte  delle nuove prescrizioni ed in molti casi non  è,
     comunque, riuscita ad assicurarne il concreto e  regolare
     funzionamento.
         I  risultati disastrosi di questa inefficace attività
     politico-amministrativa   e  gestionale   hanno   portato
     numerosi   Comuni   alla   dichiarazione   del   dissesto
     finanziario. Ma a questi devono aggiungersi  molti  altri
     Enti,  soprattutto  nell'entroterra, che  si  trovano  in
     condizioni  deficitarie ovvero, comunque, sono  in  forte
     difficoltà    nell'assicurare   l'equilibrio   economico-
     finanziario. In questo contesto la figura del  ragioniere
     capo  si  è  rivelata  fondamentale  per  assicurare   il
     rispetto del sistema di contabilità degli enti locali  ed
     anche    la   stessa   regolarità   formale   dell'azione
     amministrativa.  Ma  soprattutto  negli  ultimi  tempi  è
     emersa,  in  tutta  la  sua  evidenza,  la  necessità  di
     garantire  a  questo  organo  una  tutela  non  meramente
     virtuale,  a  fronte della possibilità di essere  rimosso
     dall'incarico  con  una facilità quasi irrisoria.  Eppure
     la  centralità  delle  funzioni  del  ragioniere  capo  è
     particolarmente  evidenziata  dal  TUEL  (cfr.  art.  147
     quinquies  del D. Lgs. 267/2000), laddove ne richiama  il
     delicato ruolo di coordinamento degli altri Dirigenti  in
     merito   alle   attività  di  verifica  degli   equilibri
     economici e finanziari.
         Per   tutte  queste  ragioni  l'attuale  sistema   di
     reclutamento e di nomina dei ragionieri-capo  non  è  più
     sostenibile. Certo, ci sono non pochi esempi  di  Sindaci
     che,  interpretando  il  loro ruolo  con  consapevolezza,
     saggezza   e   autentico  spirito  di   servizio,   hanno
     assicurato  ai loro Dirigenti economico-finanziari  delle
     effettive  condizioni di autonomia, cui sono  conseguite,
     peraltro,  positive  ricadute  per  l'Ente  e  la  stessa
     comunità  amministrata. Ma è evidente che questo corretto
     dispiegarsi   del  rapporto  fra  Sindaco  e   Ragioniere
     Generale  non  può essere rimesso unicamente  alla  buona
     volontà  ed  alla  caratura etica di chi  amministra,  ma
     deve  essere  necessariamente corroborato da un  apparato
     normativo  idoneo  a rendere effettiva  la  tutela  della
     professionalità di cui in questa sede si tratta.
         Il  presente  disegno di legge intende rafforzare  il
     ruolo   del   Ragioniere  Generale  quale   presidio   di
     effettiva   legalità   del   sistema   amministrativo   e
     gestionale  degli enti territoriali. In  particolare,  ha
     l'obiettivo di:
         a)  prevedere  un albo regionale dei ragionieri,  per
     riconoscere la specificità del ruolo;
         b)  assicurare  una forte autonomia a questa  figura,
     con  l'affidamento dell'incarico da parte del  Presidente
     della  Regione e la revoca dell'incarico sempre  in  mano
     all'organo presidenziale, ma previo parere di  un  organo
     tecnico, a maggiore garanzia del processo;
         c)  evitare  che  i  ragionieri siano  sostituiti  da
     figure con minore qualificazione professionale;
         d)   assicurare   dei   significativi   percorsi   di
     formazione sulla contabilità pubblica.
         Quando  si sono ampliati i poteri di controllo  e  di
     tutela  sull'azione  politico-amministrativa,  attraverso
     l'autolimitazione  del  potere,  si  sono  garantiti  gli
     interessi dei cittadini e l'interesse generale. Perché  i
     controlli,    quando    compiuti    in    un'ottica    di
     collaborazione   e   di   correttezza,   non   sono    un
     appesantimento  dell'azione  amministrativa,  ma   semmai
     contribuiscono a migliorare il complessivo  funzionamento
     di  quegli  apparati che devono garantire  l'assolvimento
     delle funzioni cui sono istituzionalmente preposti.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                               Finalità

         1.  La  presente  legge, in attuazione  dei  principi
     stabiliti  dagli  articoli 94 e  119  della  Costituzione
     della  Repubblica italiana, nonché ai sensi dell'articolo
     14,  comma  1,  lett.  o)  della  Statuto  della  Regione
     Siciliana,  intende  implementare  il  funzionamento  dei
     servizi  di  ragioneria  degli Enti  Locali  al  fine  di
     assicurare    l'equilibrio   economico-finanziario    dei
     documenti  di  programmazione contabile e  l'imparzialità
     del controllo sugli atti amministrativi.

         2.  Ai fini della presente legge gli Enti Locali sono
     individuati nei Comuni, nelle Città metropolitane  e  nei
     Liberi Consorzi di cui alla Legge regionale n. 15  del  4
     agosto 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

         3   La  presente  legge  disciplina  le  modalità  di
     conferimento   dell'incarico   e   le   prerogative   dei
     Responsabili  dei  servizi  di  ragioneria   degli   Enti
     Locali,  con  la  finalità  di  assicurare  un  controllo
     amministrativo-contabile   degli   atti    amministrativi
     improntato alla massima imparzialità e trasparenza.


                                Art. 2.
          Istituzione dell'Albo dei Responsabili dei Servizi
                             di ragioneria

         1.  E' istituito presso l'Assessorato regionale delle
     autonomie  locali l'Albo dei Responsabili dei servizi  di
     ragioneria degli Enti locali della Regione Siciliana.

         2.  L'Albo è suddiviso in due sezioni, di cui una per
     gli  Enti  locali  privi di Dirigenza e l'altra  per  gli
     Enti   locali   con   personale   munito   di   qualifica
     Dirigenziale.


                                Art. 3.
            Modalità di iscrizione all'albo e status degli
                               iscritti

         1.  L'iscrizione all'Albo è consentita  in  esito  al
     superamento di un concorso regionale per soli esami,  con
     almeno  due  prove scritte e una prova orale,  aventi  ad
     oggetto  l'accertamento  della conoscenza  delle  materie
     necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali.

         2.   I   concorsi   sono   banditi   dall'Assessorato
     regionale  delle Autonomie locali con frequenza biennale,
     in  modo  da  assicurare la copertura di  tutte  le  sedi
     prive   dell'incaricato  presso  gli  Enti  locali  della
     regione.  I  concorsi  sono svolti  separatamente  per  i
     candidati  nelle  due  sezioni di  cui  al  comma  2  del
     precedente  articolo  1. Per l'accesso  al  concorso  per
     l'iscrizione all'Albo dei ragionieri negli Enti privi  di
     figure Dirigenziali, il candidato deve essere munito  del
     titolo  di studio di livello universitario. Per l'accesso
     al  concorso per l'iscrizione all'Albo negli Enti  locali
     con  la  figura  dirigenziale  il  dipendente,  oltre  al
     possesso  del  titolo  di studio necessario,  deve  avere
     maturato  almeno 5 anni di servizio presso  le  Pubbliche
     amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del  D.
     Lgs.  165/2001,  svolte con inquadramento  nell'Area  dei
     Funzionari.

         3.  L'Assessorato  regionale delle  autonomie  locale
     entro  180  giorni dalla data di entrata in vigore  della
     presente   legge   emana  un  apposito  regolamento   che
     disciplina  il  concorso  per l'iscrizione  all'Albo  dei
     Responsabili  del  Servizio  di  ragioneria  degli   Enti
     locali,  indicando  le  materie  oggetto  di  esame,   le
     modalità di svolgimento delle prove scritte ed orali,  la
     costituzione  della  commissione d'esame,  l'approvazione
     della  graduatoria,  le verifiche sull'assenza  di  cause
     ostative alla costituzione del rapporto di impiego ed  il
     funzionamento del meccanismo di iscrizione.

         4.  L'iscrizione all'albo dei vincitori del  concorso
     che  ne abbiano fatto richiesta è permanente. I candidati
     che  hanno  conseguito l'idoneità possono  subentrare  ai
     vincitori  nelle  ipotesi di cui al  precedente  comma  4
     fino  all'approvazione della nuova graduatoria, in  esito
     alla  conclusione del successivo concorso.  Il  personale
     iscritto  all'albo  è  dipendente  dell'Ente  locale   di
     assegnazione   ed  è  ivi  collocato  in   posizione   di
     autonomia ed imparzialità per l'esercizio delle  funzioni
     di   controllo   di  regolarità  amministrativo-contabile
     degli   atti,  a  garanzia  della  stabilità   economico-
     finanziaria del sistema delle autonomie locali.

         5.   Il  trattamento  economico,  sia  tabellare  che
     accessorio, dei Responsabili dei servizi di ragioneria  è
     corrisposto   integralmente   dagli   Enti   locali.   Il
     trattamento  accessorio del Responsabile del servizio  di
     ragioneria  è individuato dall'Ente locale in  conformità
     al  proprio ordinamento e compatibilmente con  i  vincoli
     di   finanza   pubblica  vigenti  e   la   contrattazione
     collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

         6.  In  sede  di  prima applicazione  della  presente
     legge,  possono  richiedere l'iscrizione all'Albo,  nella
     sezione    corrispondente    alla    propria    qualifica
     professionale,  tutti  i dipendenti  degli  Enti  locali,
     muniti  di  titolo di studio richiesto per  l'accesso  al
     ruolo, cui sia stato formalmente conferito l'incarico  di
     Responsabile   del  servizio  di  ragioneria   da   parte
     dell'organo  politico  apicale  e  che  abbiano  maturato
     almeno  un  triennio  di  esercizio  delle  funzioni  del
     presente  articolo,  ovvero che risultino  vincitori  del
     concorso  pubblico  quali responsabili  del  servizio  di
     ragioneria   fino   alla  data  di   approvazione   della
     graduatoria di cui al comma 1.

         7.  I Responsabili del servizio di ragioneria che,  a
     seguito  della  revoca di cui al successivo  articolo  3,
     comma   6,  non  seguita  da  eventuale  cessazione   del
     rapporto  di  impiego, siano cessati dall'incarico  nella
     sede   titolare,  in  assenza  di  cause  ostative   sono
     ricollocati  presso altra sede priva di  incaricato.  Nel
     caso  di  temporanea impossibilità di impiego  presso  un
     Ente  locale, gli stessi sono impiegati a ricoprire ruoli
     vacanti  presso  l'Assessorato  delle  Autonomie  locali,
     ovvero   presso   altri   Enti   regionali,   fino   alla
     individuazione di una nuova per sede per il  conferimento
     dell'incarico   da   titolare,   con   oneri   a   carico
     dell'Assessorato medesimo.


                              Articolo 4.
                  Conferimento e revoca dell'incarico

         1.   L'incarico  di  Responsabile  del  servizio   di
     ragioneria  degli Enti locali della Regione  Siciliana  è
     conferito con provvedimento del Presidente della  Regione
     Sicilia, attingendo all'Albo di cui all'articolo  1,  per
     una   durata   corrispondente  a   quella   del   mandato
     amministrativo   degli  organi  di  indirizzo   politico-
     amministrativo, successivamente alla proclamazione  degli
     eletti.

         2.  Le  funzioni di ragioniere vengono esercitate  in
     regime   di   proroga   dal  precedente   titolare   fino
     all'insediamento del nuovo incaricato.

         3.  In  caso di scioglimento dell'Ente locale per  le
     ipotesi  previste dall'Ordinamento Regionale  delle  Enti
     Locali  e  dal Testo Unico degli Enti locali, le funzioni
     del  ragioniere sono automaticamente prorogate fino  alla
     data di conclusione della tornata elettorale.

         4.   Non   può   essere   conferito   l'incarico   di
     Responsabile  del  servizio di ragioneria  al  dipendente
     che   abbia   espletato,  per  dieci  anni,   anche   non
     consecutivi,  le  sue funzioni presso  un  medesimo  Ente
     locale,    fatta   salva   l'oggettiva   e    documentata
     impossibilità   di   individuazione  di   un   incaricato
     attingendo alla corrispondente sezione dell'albo  di  cui
     all'articolo 1.

         5.  Per  oggettiva  e  documentata  impossibilità  di
     individuazione  di  incaricati presso  l'albo  regionale,
     possono  essere conferiti a Responsabili  di  servizi  di
     ragioneria, ad interim, incarichi di reggenza presso  non
     più  di  due sedi oltre a quella assegnata in titolarità.
     In   questa  fattispecie,  una  convenzione  sottoscritta
     dagli   Enti  utilizzatori  disciplina  le  modalità   di
     retribuzione     e    di    impiego    delle     attività
     dell'incaricato, assicurando comunque il  rispetto  della
     prescrizione  di  cui al comma 8 del precedente  articolo
     2.

         6.   L'incarico  di  Responsabile  del  servizio   di
     ragioneria    può   essere   revocato   unicamente    con
     provvedimento  motivato  del  Presidente  della   Regione
     Sicilia,  acquisito  il parere obbligatorio  dell'Ufficio
     legislativo  e legale della Regione, solo in presenza  di
     gravi   irregolarità  nell'espletamento  delle   funzioni
     assegnate,  su  segnalazione del  Sindaco  ovvero  di  un
     numero  di  componenti dell'organo consiliare  pari  alla
     metà   di  quelli  complessivamente  previsti,   che   ne
     facciano  contestuale richiesta. Il procedimento  per  la
     revoca  dell'incarico  deve  essere  concluso  entro  120
     giorni  dalla  ricezione  della  segnalazione.  L'Ufficio
     legislativo  e  legale della Regione rilascia  il  parere
     entro  60 giorni dalla data di richiesta dell'Assessorato
     regionale.  Il  suddetto termine di  120  giorni  per  la
     conclusione  del  procedimento può essere  interrotto  in
     caso  di  richiesta di chiarimenti da parte  dell'Ufficio
     di Presidenza ovvero da parte dell'Ufficio legislativo  e
     legale ed in tal caso riprende a decorrere dalla data  di
     ricezione dei chiarimenti da parte dell'Ente locale,  che
     dovranno pervenire entro il termine assegnato.

         7  La  richiesta  di rimozione del  Responsabile  del
     servizio   di   ragioneria  manifestamente  infondata   o
     manifestamente  ritorsiva determina  la  rimozione  o  lo
     scioglimento dell'organo richiedente.


                              Articolo 5.
               Divieto di assegnazione di altri servizi
                            amministrativi

         1.   Al   fine  di  consentire  l'espletamento  delle
     funzioni   di  controllo  di  regolarità  amministrativo-
     contabile  in  posizione di assoluta imparzialità,  dalla
     data  di  entrata in vigore della presente legge è  fatto
     divieto di attribuzione, al Responsabile del servizio  di
     ragioneria,  di altri servizi amministrativi  degli  Enti
     locali, ivi inclusi i servizi tributari.

         2.  I  servizi  amministrativi dell'Ente  locale  già
     assegnati  al Responsabile del servizio di ragioneria  in
     data  antecedente a quella di approvazione della presente
     legge devono essere riassegnati ad altri Responsabili  di
     servizi entro sei mesi.

         3.   La   violazione  delle  precedenti  disposizioni
     comporta    l'inammissibilità   della   concessione    di
     contributi regionali agli Enti locali inadempienti.


                              Articolo 6.
            Divieto di copertura del servizio con incarichi
                              temporanei
         1.  Dalla  data di approvazione delle graduatorie  di
     cui  al precedente articolo 2, è vietata la copertura del
     servizio  di  ragioneria,  da parte  dell'organo  apicale
     dell'Ente  locale, mediante l'impiego delle procedure  di
     cui all'articolo 110 del D. Lgs. 267/2000.

         2.  Gli  incarichi  conferiti in data  antecedente  a
     quella  di  approvazione  della  graduatoria  di  cui  al
     richiamato  articolo  2  possono  continuare  fino   alla
     prevista  scadenza, ma non possono in nessun caso  essere
     rinnovati ovvero prorogati.

         3.   La   violazione  delle  precedenti  disposizioni
     comporta    l'inammissibilità   della   concessione    di
     contributi regionali agli Enti locali inadempienti.


                              Articolo 7.
                              Formazione

         1.  Gli  Enti  Locali, fatti in  ogni  caso  salvi  i
     vincoli   di   finanza  pubblica,   assicurano   per   la
     formazione  del  personale  dipendente  dell'Ufficio   di
     ragioneria,  ovvero comunque per la formazione  anche  di
     altri  dipendenti su materie economiche-finanziarie,  una
     spesa  pari  ad  almeno il 20% di quella complessivamente
     prevista per i fabbisogni formativi annuali.


                              Articolo 8.
                   Disposizioni transitorie e finali

         1.  Per tutto quanto non previsto espressamente dalla
     presente  legge, la figura del Responsabile del  servizio
     di  ragioneria  degli Enti locali e le  sue  attribuzioni
     sono   regolate  dall'Ordinamento  regionale  degli  Enti
     Locali   di  cui  alla  Legge  regionale  n.  16/1963   e
     successive  modifiche ed integrazioni,  dal  Testo  Unico
     degli  Enti  Locali  di cui al D.  Lgs.  267/2000  e  ss.
     modifiche ed integrazioni, nonché dal D. Lgs. 118/2011  e
     ss. modifiche ed integrazioni.


                                Art. 9.
                           Entrata in vigore

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale  della Regione siciliana ed entrerà  in  vigore
     il giorno stesso della sua pubblicazione.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque di osservarla  e  di
     farla osservare come legge della Regione.