Attuale
08 apr 2026 Assegnato per esame Commissione QUARTA
08 apr 2026 Assegnato per parere Commissione SESTA
Storico
(n. 1107)
DISEGNO DI LEGGE
Presentato dai deputati: La Vardera Ismaele
il 25.03.2026
Disposizioni urgenti per la tutela sanitaria nei
territori industriali della Sicilia
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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
il decreto legislativo numero 112 del 31/03/1998,
noto come Bassanini bis , ha delegato alle Regioni le
competenze per le aree ad elevato rischio industriale.
Il decreto dell'Assessore regionale per il
Territorio e l'Ambiente 189/GAB dell'11 luglio 2005 ha
dichiarato l'area costituita dei comuni di Augusta,
Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa, Floridia e Solarino
come Area ad elevato rischio di crisi ambientale
(AERCA), con efficacia fino a dichiarazione di avvenuto
risanamento, decretata da parte dell'Assessorato al
Territorio e Ambiente; questa classificazione ha dato
vita al Piano di Risanamento, finalizzato a coordinare
gli interventi di bonifica, il monitoraggio della
qualità dell'aria e la tutela della salute pubblica.
Con deliberazione di Giunta Regionale numero 343 del
2002 era stato dichiarato AERCA anche il cosiddetto
Comprensorio del Mela , che comprende diversi comuni
della provincia di Messina, tra cui Milazzo, San Filippo
del Mela, Pace del Mela e territori limitrofi,
caratterizzati dalla presenza di un importante polo
energetico e petrolchimico.
Con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del
30 novembre 1990, il territorio di Gela è stato
dichiarato area ad elevato rischio di crisi
ambientale , comprendendo i comuni di Gela, Butera e
Niscemi.
Il comune di Biancavilla è stato inserito come sito
per la bonifica di interesse nazionale (SIN) dal decreto
del Ministero dell'Ambiente numero 468 del 18 settembre
2001 per la dispersione di fibre asbestiformi
provenienti da una cava locale (Monte Calvario), a
differenza dei casi precedenti collegati al rischio
industriale.
Fatte queste premesse, si individuano come
BENEFICIARI della seguente iniziativa tutti i cittadini
siciliani che siano residenti nei comuni ricadenti in
aree AERCA (ex D.P.R. 17/01/1995 e D.A. 11/07/2005) e
nei SIN individuati ai sensi del D.M. 468/2001.
Questa iniziativa tende a contrastare e superare
l'attuale approccio della Regione siciliana focalizzato
su interventi di riqualificazione ambientale,
rigenerazione urbana e promozione del territorio, a
valere su specifico fondo nato per la crisi e il rischio
ambientale, che non interviene per il monitoraggio e la
tutela della salute dei cittadini che risiedono nei
relativi comuni.
La presenza di grandi agglomerati industriali o
gravi rischi ambientali, in alcune aree della Sicilia,
espone infatti la popolazione residente al rischio di
esposizione cronica a metalli pesanti e ad altri
contaminanti ambientali. Numerosi studi scientifici
evidenziano come l'esposizione prolungata a sostanze
quali mercurio, piombo, cadmio e arsenico possa
determinare effetti significativi sulla salute umana,
incidendo su sistema neurologico, cardiovascolare,
immunitario ed endocrino. In questo contesto,
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato
nel biomonitoraggio umano uno degli strumenti più
efficaci per valutare l'esposizione cumulativa della
popolazione agli inquinanti ambientali. In particolare,
i documenti tecnici dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità relativi all'esposizione al mercurio raccomandano
l'utilizzo di indicatori biologici per la valutazione
dell'assorbimento di metalli pesanti nell'organismo,
attraverso l'analisi dei metalli presenti nei tessuti
biologici quali capelli, sangue e urine. L'analisi
minerale tissutale dei capelli (Hair Tissue Mineral
Analysis), comunemente denominata mineralogramma,
rappresenta uno degli strumenti di biomonitoraggio non
invasivo più utilizzati negli studi epidemiologici
sull'esposizione a metalli pesanti, poiché consente di
valutare l'accumulo nel tempo di tali sostanze
nell'organismo umano. Alla luce di tali evidenze
scientifiche, la presente proposta di legge introduce un
programma regionale di biomonitoraggio sanitario della
popolazione residente nei comuni a rischio industriale,
finalizzato a: a) individuare precocemente livelli
anomali di esposizione ai metalli pesanti; b) attivare
interventi sanitari di prevenzione e disintossicazione;
c) rafforzare la conoscenza epidemiologica dei rischi
ambientali; d) orientare le politiche pubbliche di
risanamento ambientale.
L'introduzione di un sistema strutturato di
biomonitoraggio rappresenta pertanto una misura di
prevenzione primaria e tutela della salute pubblica, in
linea con le raccomandazioni degli organismi scientifici
internazionali e con i principi di precauzione previsti
dalla normativa europea in materia ambientale e
sanitaria.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
Finalità
1. La Regione Siciliana istituisce un programma
straordinario di monitoraggio sanitario e risanamento
ambientale nei comuni caratterizzati dalla presenza di
grandi agglomerati industriali o classificati come aree
a elevato rischio di crisi ambientale o in aree SIN
secondo quanto indicato nella relazione illustrativa.
2. La legge ha lo scopo di tutelare la salute dei
cittadini; monitorare l'esposizione della popolazione a
metalli pesanti e sostanze tossiche; ridurre
progressivamente l'inquinamento ambientale ed attivare
tecnologie naturali di bonifica e depurazione.
Art. 2
Comuni interessati
1. La legge si applica ai comuni siciliani: prossimi
a poli petrolchimici o industriali; ricadenti in aree
classificate come Siti di Interesse Nazionale o
Regionale per la bonifica ed individuati dalla Regione
come aree a rischio ambientale e sanitario.
Art. 3
Monitoraggio sanitario della popolazione
1. La Regione istituisce un programma permanente di
screening ambientale della popolazione.
Il programma prevede: test mineralogramma gratuito
per i cittadini residenti nei comuni interessati;
monitoraggio periodico dell'accumulo di metalli pesanti
e sostanze tossiche nell'organismo; creazione di un
registro sanitario ambientale regionale per analizzare
correlazioni tra inquinamento e patologie.
2. Gli screening saranno effettuati tramite le
strutture del Servizio Sanitario Regionale da istituire
presso le Aziende sanitarie di riferimento dei comuni
interessati.
Art. 4
Programmi di disintossicazione
1. Per i cittadini nei quali vengano riscontrati
livelli elevati di metalli pesanti, la Regione attiva:
percorsi di disintossicazione e riequilibrio metabolico;
trattamenti terapeutici convenzionati con il Servizio
Sanitario Regionale e protocolli clinici elaborati da
università e centri di ricerca.
Art 5
Monitoraggio pubblico della qualità dell'aria
1. Nei comuni interessati la Regione istituisce una
rete avanzata di monitoraggio ambientale: centraline
diffuse di rilevamento della qualità dell'aria; analisi
di metalli pesanti, composti organici volatili e polveri
sottili e piattaforma digitale pubblica consultabile H24
dai cittadini.
2. La rete sarà gestita dall'agenzia regionale per
la protezione dell'ambiente ARPA Sicilia.
Art 6
Programmi di fitorisanamento
1. La Regione promuove programmi di fitorisanamento
dei terreni contaminati, attraverso: piantumazione di
specie vegetali capaci di assorbire metalli pesanti;
creazione di cinture verdi e boschi urbani nelle aree
industriali e periurbane e coinvolgimento di università,
centri di ricerca e istituti agronomici.
Art 7
Depurazione delle acque tramite microalghe
1. La Regione promuove progetti sperimentali di
depurazione delle acque tramite: utilizzo di microalghe
e biomasse vegetali capaci di assorbire sostanze
inquinanti; integrazione con i sistemi di depurazione
esistenti e collaborazione con università e centri di
ricerca specializzati in biotecnologie ambientali.
Art 8
Responsabilità sociale delle imprese
1. Le imprese industriali operanti nei comuni
interessati partecipano al finanziamento del programma
attraverso: contributi volontari nell'ambito della
responsabilità sociale d'impresa; accordi di programma
con la Regione e fondi dedicati alla tutela sanitaria e
ambientale del territorio.
2. I contributi saranno destinati a: screening
sanitari; progetti di bonifica naturale e monitoraggio
ambientale.
Art 9
Fondo regionale per la salute ambientale
1. È istituito presso la Regione Siciliana il Fondo
per la salute ambientale nei comuni a rischio
industriale, alimentato da: risorse regionali; fondi
europei; contributi delle imprese e finanziamenti
statali.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Regione Siciliana è impegnata a non erogare
più fondi per riqualificazioni o rigenerazioni urbane,
promozione del territorio, che non siano associati anche
al monitoraggio e alla tutela della salute dei
cittadini.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, pari a euro 300.000 annui per cinque
anni, per un totale complessivo di euro 1.500.000, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle
disponibilità del fondo speciale di parte corrente
iscritto nello stato di previsione della spesa
dell'Assessorato regionale dell'Economia.
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.