Disegno di Legge n. 1107 del 25-03-2026 Disposizioni urgenti per la tutela sanitaria nei territori industriali della Sicilia

Titolo

Disposizioni urgenti per la tutela sanitaria nei territori industriali della Sicilia

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08 apr 2026 Assegnato per esame Commissione QUARTA
08 apr 2026 Assegnato per parere Commissione SESTA

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                                                     (n. 1107)

                           DISEGNO DI LEGGE

         Presentato dai deputati: La Vardera Ismaele


                             il 25.03.2026

           Disposizioni urgenti per la tutela sanitaria nei
                  territori industriali della Sicilia

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                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

         Onorevoli colleghi,
         il  decreto  legislativo numero 112  del  31/03/1998,
     noto  come   Bassanini bis , ha delegato alle Regioni  le
     competenze per le aree ad elevato rischio industriale.
         Il    decreto   dell'Assessore   regionale   per   il
     Territorio  e l'Ambiente 189/GAB dell'11 luglio  2005  ha
     dichiarato  l'area  costituita  dei  comuni  di  Augusta,
     Priolo  Gargallo, Melilli, Siracusa, Floridia e  Solarino
     come   Area  ad  elevato  rischio  di  crisi  ambientale
     (AERCA),  con efficacia fino a dichiarazione di  avvenuto
     risanamento,  decretata  da  parte  dell'Assessorato   al
     Territorio  e  Ambiente; questa classificazione  ha  dato
     vita  al  Piano di Risanamento, finalizzato a  coordinare
     gli   interventi  di  bonifica,  il  monitoraggio   della
     qualità dell'aria e la tutela della salute pubblica.
         Con  deliberazione di Giunta Regionale numero 343 del
     2002  era  stato  dichiarato AERCA  anche  il  cosiddetto
      Comprensorio  del  Mela , che comprende  diversi  comuni
     della  provincia di Messina, tra cui Milazzo, San Filippo
     del   Mela,   Pace   del  Mela  e  territori   limitrofi,
     caratterizzati  dalla  presenza  di  un  importante  polo
     energetico e petrolchimico.
         Con  la Deliberazione del Consiglio dei Ministri  del
     30   novembre  1990,  il  territorio  di  Gela  è   stato
     dichiarato    area   ad   elevato   rischio   di    crisi
     ambientale ,  comprendendo i comuni  di  Gela,  Butera  e
     Niscemi.
         Il  comune di Biancavilla è stato inserito come  sito
     per  la bonifica di interesse nazionale (SIN) dal decreto
     del  Ministero dell'Ambiente numero 468 del 18  settembre
     2001   per   la   dispersione   di   fibre   asbestiformi
     provenienti  da  una  cava  locale  (Monte  Calvario),  a
     differenza  dei  casi  precedenti  collegati  al  rischio
     industriale.
         Fatte   queste   premesse,   si   individuano    come
     BENEFICIARI  della seguente iniziativa tutti i  cittadini
     siciliani  che  siano residenti nei comuni  ricadenti  in
     aree  AERCA  (ex D.P.R. 17/01/1995 e D.A.  11/07/2005)  e
     nei SIN individuati ai sensi del D.M. 468/2001.
         Questa  iniziativa  tende a  contrastare  e  superare
     l'attuale  approccio della Regione siciliana  focalizzato
     su    interventi    di    riqualificazione    ambientale,
     rigenerazione  urbana  e  promozione  del  territorio,  a
     valere  su specifico fondo nato per la crisi e il rischio
     ambientale, che non interviene per il monitoraggio  e  la
     tutela  della  salute  dei cittadini  che  risiedono  nei
     relativi comuni.
         La  presenza  di  grandi  agglomerati  industriali  o
     gravi  rischi  ambientali, in alcune aree della  Sicilia,
     espone  infatti la popolazione residente  al  rischio  di
     esposizione  cronica  a  metalli  pesanti  e   ad   altri
     contaminanti   ambientali.  Numerosi  studi   scientifici
     evidenziano  come  l'esposizione  prolungata  a  sostanze
     quali   mercurio,   piombo,  cadmio  e   arsenico   possa
     determinare  effetti  significativi sulla  salute  umana,
     incidendo   su   sistema  neurologico,   cardiovascolare,
     immunitario    ed   endocrino.   In   questo    contesto,
     l'Organizzazione  Mondiale della  Sanità  ha  individuato
     nel   biomonitoraggio  umano  uno  degli  strumenti   più
     efficaci  per  valutare  l'esposizione  cumulativa  della
     popolazione  agli inquinanti ambientali. In  particolare,
     i  documenti  tecnici dell'Organizzazione Mondiale  della
     Sanità  relativi all'esposizione al mercurio raccomandano
     l'utilizzo  di  indicatori biologici per  la  valutazione
     dell'assorbimento  di  metalli  pesanti   nell'organismo,
     attraverso  l'analisi  dei metalli presenti  nei  tessuti
     biologici   quali  capelli,  sangue  e  urine.  L'analisi
     minerale  tissutale  dei  capelli  (Hair  Tissue  Mineral
     Analysis),    comunemente   denominata    mineralogramma,
     rappresenta  uno  degli strumenti di biomonitoraggio  non
     invasivo   più   utilizzati  negli  studi  epidemiologici
     sull'esposizione  a metalli pesanti, poiché  consente  di
     valutare   l'accumulo   nel  tempo   di   tali   sostanze
     nell'organismo   umano.  Alla  luce  di   tali   evidenze
     scientifiche, la presente proposta di legge introduce  un
     programma  regionale di biomonitoraggio  sanitario  della
     popolazione  residente nei comuni a rischio  industriale,
     finalizzato   a:  a)  individuare  precocemente   livelli
     anomali  di  esposizione ai metalli pesanti; b)  attivare
     interventi  sanitari di prevenzione e  disintossicazione;
     c)  rafforzare  la conoscenza epidemiologica  dei  rischi
     ambientali;  d)  orientare  le  politiche  pubbliche   di
     risanamento ambientale.
         L'introduzione   di   un   sistema   strutturato   di
     biomonitoraggio  rappresenta  pertanto  una   misura   di
     prevenzione  primaria e tutela della salute pubblica,  in
     linea  con le raccomandazioni degli organismi scientifici
     internazionali  e con i principi di precauzione  previsti
     dalla   normativa   europea  in  materia   ambientale   e
     sanitaria.


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                           DISEGNO DI LEGGE

                                Art. 1
                               Finalità

         1.  La  Regione  Siciliana  istituisce  un  programma
     straordinario  di  monitoraggio sanitario  e  risanamento
     ambientale  nei comuni caratterizzati dalla  presenza  di
     grandi  agglomerati industriali o classificati come  aree
     a  elevato  rischio di crisi ambientale  o  in  aree  SIN
     secondo quanto indicato nella relazione illustrativa.

         2.  La  legge ha lo scopo di tutelare la  salute  dei
     cittadini;  monitorare l'esposizione della popolazione  a
     metalli    pesanti    e   sostanze   tossiche;    ridurre
     progressivamente  l'inquinamento ambientale  ed  attivare
     tecnologie naturali di bonifica e depurazione.


                                Art. 2
                          Comuni interessati

         1.  La legge si applica ai comuni siciliani: prossimi
     a  poli  petrolchimici o industriali; ricadenti  in  aree
     classificate   come   Siti  di  Interesse   Nazionale   o
     Regionale  per  la bonifica ed individuati dalla  Regione
     come aree a rischio ambientale e sanitario.

                                Art. 3
               Monitoraggio sanitario della popolazione

         1.  La Regione istituisce un programma permanente  di
     screening ambientale della popolazione.
         Il  programma  prevede: test mineralogramma  gratuito
     per   i   cittadini  residenti  nei  comuni  interessati;
     monitoraggio  periodico dell'accumulo di metalli  pesanti
     e  sostanze  tossiche  nell'organismo;  creazione  di  un
     registro  sanitario ambientale regionale  per  analizzare
     correlazioni tra inquinamento e patologie.

         2.   Gli  screening  saranno  effettuati  tramite  le
     strutture  del Servizio Sanitario Regionale da  istituire
     presso  le  Aziende sanitarie di riferimento  dei  comuni
     interessati.

                                Art. 4
                    Programmi di disintossicazione

         1.  Per  i  cittadini  nei quali vengano  riscontrati
     livelli  elevati  di metalli pesanti, la Regione  attiva:
     percorsi  di disintossicazione e riequilibrio metabolico;
     trattamenti  terapeutici convenzionati  con  il  Servizio
     Sanitario  Regionale  e protocolli clinici  elaborati  da
     università e centri di ricerca.

                                 Art 5
             Monitoraggio pubblico della qualità dell'aria

         1.  Nei comuni interessati la Regione istituisce  una
     rete  avanzata  di  monitoraggio  ambientale:  centraline
     diffuse  di rilevamento della qualità dell'aria;  analisi
     di  metalli pesanti, composti organici volatili e polveri
     sottili e piattaforma digitale pubblica consultabile  H24
     dai cittadini.

         2.  La  rete sarà gestita dall'agenzia regionale  per
     la protezione dell'ambiente ARPA Sicilia.


                                 Art 6
                     Programmi di fitorisanamento

         1.  La  Regione promuove programmi di fitorisanamento
     dei  terreni  contaminati, attraverso:  piantumazione  di
     specie  vegetali  capaci  di assorbire  metalli  pesanti;
     creazione  di  cinture verdi e boschi urbani  nelle  aree
     industriali  e periurbane e coinvolgimento di università,
     centri di ricerca e istituti agronomici.


                                 Art 7
              Depurazione delle acque tramite microalghe

         1.  La  Regione  promuove  progetti  sperimentali  di
     depurazione  delle acque tramite: utilizzo di  microalghe
     e   biomasse   vegetali  capaci  di  assorbire   sostanze
     inquinanti;  integrazione con i  sistemi  di  depurazione
     esistenti  e  collaborazione con università e  centri  di
     ricerca specializzati in biotecnologie ambientali.

                                 Art 8
                 Responsabilità sociale delle imprese

         1.   Le   imprese  industriali  operanti  nei  comuni
     interessati  partecipano al finanziamento  del  programma
     attraverso:   contributi  volontari   nell'ambito   della
     responsabilità  sociale d'impresa; accordi  di  programma
     con  la Regione e fondi dedicati alla tutela sanitaria  e
     ambientale del territorio.

         2.   I  contributi  saranno  destinati  a:  screening
     sanitari;  progetti di bonifica naturale  e  monitoraggio
     ambientale.

                                 Art 9
               Fondo regionale per la salute ambientale

         1.  È  istituito presso la Regione Siciliana il Fondo
     per   la   salute   ambientale  nei  comuni   a   rischio
     industriale,  alimentato  da:  risorse  regionali;  fondi
     europei;   contributi  delle  imprese   e   finanziamenti
     statali.

         2.  Dalla  data  di entrata in vigore della  presente
     legge,  la  Regione Siciliana è impegnata a  non  erogare
     più  fondi  per riqualificazioni o rigenerazioni  urbane,
     promozione del territorio, che non siano associati  anche
     al   monitoraggio   e  alla  tutela  della   salute   dei
     cittadini.


                                Art. 10
                           Norma finanziaria

         1.   Agli   oneri  derivanti  dall'attuazione   della
     presente  legge,  pari a euro 300.000  annui  per  cinque
     anni,  per  un  totale complessivo di euro 1.500.000,  si
     provvede   mediante   corrispondente   riduzione    delle
     disponibilità  del  fondo  speciale  di  parte   corrente
     iscritto   nello   stato   di  previsione   della   spesa
     dell'Assessorato regionale dell'Economia.

                                Art. 11
                           Entrata in vigore

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     Ufficiale  della Regione Siciliana ed entrerà  in  vigore
     il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

         2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.