Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


DDL NN. 74-109-158-161-177-227-242 bis


LEGGE APPROVATA IL 17 OTTOBRE 2023


Istituzione del Servizio di psicologia delle cure
primarie
e della figura dello psicologo delle cure primarie



Art. 1.
Finalità e istituzione del Servizio di psicologia delle
cure primarie e
della figura dello Psicologo delle cure primarie

1. La Regione, per garantire al singolo, alla coppia e
alle famiglie le prestazioni sanitarie di cui alla legge
23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni istituisce, a sostegno dei
bisogni assistenziali emersi a seguito dell'epidemia da
Covid-19, il Servizio di psicologia delle cure primarie,
ai sensi della lettera b-quinquies) del comma 1
dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni.

2. Il Servizio di psicologia delle cure primarie ha la
finalità di intercettare e rispondere ai bisogni di
assistenza psicologica dei cittadini, affiancando e
integrando l'azione dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta.

3. Il Servizio di psicologia delle cure primarie è
realizzato da ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale
(ASP) a livello dei distretti sanitari di base. Esso è
svolto da psicologi liberi professionisti in rapporto
convenzionale, denominati di seguito psicologi delle
cure primarie .

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta
dell'Assessore regionale per la salute, sentito il
parere della Commissione Salute, Servizi sociali e
sanitari dell'Assemblea regionale siciliana, sono
disciplinate la formazione degli elenchi provinciali e
la gestione degli incarichi convenzionali.

5. Il Servizio di psicologia delle cure primarie è
finalizzato a:

a) intercettare e diminuire il peso crescente dei
disturbi psicologici della popolazione, costituendo un
filtro sia per i livelli secondari di cure che per il
pronto soccorso;

b) intercettare i bisogni di benessere psicologico
inespressi dalla popolazione;

c) organizzare e gestire l'assistenza psicologica
distrettuale rispetto ad alcuni tipi di cura;

d) realizzare una buona integrazione con i servizi
specialistici di ambito psicologico e della salute
mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più
generali;

e) intercettare e gestire le problematiche
comportamentali ed emotive derivanti dalla pandemia da
Covid-19 o da altre situazioni sanitarie emergenziali.

6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono
integrativi e complementari a quelli previsti da altre
norme regionali.

Art. 2.
Compiti dello psicologo delle cure primarie

1. Lo psicologo delle cure primarie è inserito nel
distretto sociosanitario per l'attività di assistenza
psicologica primaria e opera in collaborazione con i
medici di medicina generale, con i pediatri di libera
scelta e con gli specialisti ambulatoriali.

2. Lo psicologo delle cure primarie opera per il
benessere psicologico nell'ambito della medicina delle
cure primarie e opera in rapporto con i distretti
sanitari e le loro articolazioni funzionali. L'azione
dello psicologo delle cure primarie è vicina alle realtà
di vita degli utenti, alle famiglie e alla comunità,
fornisce un primo livello di assistenza psicologica di
qualità, accessibile, efficace, cost-effective e
integrata con gli altri servizi sanitari. Garantisce,
inoltre, una rapida presa in carico del paziente.

3. Allo psicologo delle cure primarie, in sintonia con
le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e
successive modificazioni competono, in accordo con i
servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione
del rischio di disagio psichico, prevenzione e
promozione della salute. Lo psicologo delle cure
primarie opera prioritariamente per far fronte ai
problemi legati all'adattamento che caratterizzano il
normale ciclo di vita.

4. Lo psicologo delle cure primarie assume in carico
la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto
clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di
un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche
delle strutture pubbliche e private di secondo livello
competenti.

5. In caso di richiesta di assistenza psicologica
inoltrata dal medico di base, dal pediatra di libera
scelta o da altro specialista, gli stessi potranno
avvalersi dello psicologo delle cure primarie
territorialmente competente.

6. Lo psicologo delle cure primarie, qualora ravvisi
sintomatologie di patologie psichiatriche, opera di
concerto con gli organismi territoriali e con i centri
di salute mentale.

7. Lo psicologo delle cure primarie è parte integrante
delle attività multidisciplinari previste dagli standard
di assistenza sanitaria territoriale di cui al decreto
ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.

Art. 3.
Elenchi degli psicologi delle cure primarie

1. È istituito, presso ciascuna ASP, l'elenco
provinciale degli psicologi delle cure primarie.

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al
comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti
requisiti:

a) laurea magistrale in psicologia;

b) iscrizione all'Albo degli psicologi;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le
strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale e
con la Pubblica Amministrazione in genere;

d) specifiche competenze e titoli individuati dal
decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo
4, comma 5.

Art. 4.
Organizzazione delle attività dei Servizi di psicologia
delle cure primarie

1. I Servizi di psicologia delle cure primarie
collaborano con i Comuni, in forma singola o associata,
e con gli ambiti territoriali competenti per la
realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali
e sociosanitari della Regione.

2. Le prestazioni degli psicologi delle cure primarie
sono erogate da almeno due psicologi ogni cinquantamila
abitanti.

3. In ciascuna ASP il direttore dell'unità operativa
complessa di psicologia, se esistente, o il dirigente
psicologo che opera nel distretto sanitario delle cure
primarie, ha il compito di referente clinico e di
coordinamento e programmazione per la psicologia delle
cure primarie.

4. Qualora previsto, attraverso un accordo tra ASP ed
enti locali, lo psicologo delle cure primarie può
operare anche all'interno di locali forniti dall'ente
locale medesimo. Tale organizzazione può essere adottata
anche tenuto conto delle caratteristiche di aree
specifiche del territorio regionale.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta
dell'Assessore regionale per la salute, sono definiti le
specifiche competenze e i titoli dello psicologo delle
cure primarie nonché i criteri di valutazione degli
stessi in conformità ai vigenti accordi collettivi
nazionali.

6. La prestazione è soggetta al pagamento di un ticket
da parte del paziente, la cui esigibilità e il cui
importo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 5.
Clausola valutativa

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Assessore
regionale per la salute trasmette alla Commissione
Salute, Servizi sociali e sanitari dell'Assemblea
regionale siciliana una relazione sui servizi di
assistenza psicologica delle cure primarie. La relazione
contiene, in particolare, i seguenti dati e
informazioni:

a) distribuzione territoriale dei Servizi di
psicologia delle cure primarie attivati in ciascuna ASP
e numero di psicologi impegnati in tali servizi;

b) numero di richieste di consulenza psicologica delle
cure primarie pervenute e numero di utenti presi in
carico, distinti per classi di età;

c) descrizione delle modalità organizzative dei
servizi attivati con particolare riferimento al raccordo
con la medicina generale e la pediatria di libera
scelta;

d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione
della presente legge e indicazioni di possibili azioni
per superarle.

2. La Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari
dell'Assemblea regionale siciliana utilizza gli elementi
conoscitivi acquisiti ai sensi del comma 1 anche al fine
di valutare l'implementazione dei servizi di assistenza
psicologica delle cure primarie nel territorio
regionale.

Art. 6.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, quantificati in euro 7.334.496,00, si provvede, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2024, a valere
sulle risorse del Fondo sanitario regionale.

Art. 7.
Norma finale

1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.


IL PRESIDENTE
LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 74 - Istituzione del Servizio di
psicologia delle Cure Primarie e
dello psicologo delle Cure Primarie.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Zitelli
il 21 novembre 2022.
Trasmesso alla Commissione Salute, Servizi sociali e
Sanitari (VI) il 28 novembre 2022.
(adottato quale testo base e abbinato nella seduta n. 1
della Sottocommissione Istituzione dello psicologo di
base del 21 marzo 2023).

Disegno di legge n. 109 - Istituzione della figura dello
psicologo delle cure primarie.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato
Lantieri l'1 dicembre 2022.
Trasmesso alla Commissione Salute, Servizi sociali e
Sanitari (VI) il 5 dicembre 2022.
(abbinato nella seduta n. 1 della Sottocommissione
Istituzione dello psicologo di base del 21 marzo
2023).

Disegno di legge n. 158 - Istituzione del Servizio di
psicologia di base.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati
Dipasquale, Spada, Barbagallo, Burtone, Catanzaro,
Chinnici, Cracolici, Giambona, Leanza, Safina e Venezia
il 6 dicembre 2022.
Trasmesso alla Commissione Salute, Servizi sociali e
Sanitari (VI) il 19 dicembre 2022.
(abbinato nella seduta n. 1 della Sottocommissione
Istituzione dello psicologo di base del 21 marzo
2023).

Disegno di legge n. 161 - Istituzione del Servizio di
psicologia di base.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Spada
il 7 dicembre 2022.
Trasmesso alla Commissione Salute, Servizi sociali e
Sanitari (VI) il 19 dicembre 2022.
(abbinato nella seduta n. 1 della Sottocommissione
Istituzione dello psicologo di base del 21 marzo
2023).

Disegno di legge n. 177 - Istituzione del Servizio di
psicologia di base.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Caronia
il 13 dicembre 2022.
Trasmesso alla Commissione Salute, Servizi sociali e
Sanitari (VI) il 19 dicembre 2022.
(abbinato nella seduta n. 1 della Sottocommissione
Istituzione dello psicologo di base del 21 marzo
2023).

Disegno di legge n. 227 - Istituzione della figura dello
psicologo di base.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Campo,
Ardizzone, Cambiano, Cimminisi, A. De Luca, Di Paola,
Gilistro, Marano, Schillaci, Sunseri e Varrica il 19
dicembre 2022.
Trasmesso alla Commissione Salute, Servizi sociali e
Sanitari (VI) il 27 dicembre 2022.
(abbinato nella seduta n. 1 della Sottocommissione
Istituzione dello psicologo di base del 21 marzo
2023).

Disegno di legge n. 242 - Norme per l'istituzione della
figura professionale dello psicologo/Psicoterapeuta di
base.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati
Pellegrino, Gallo, Gennuso, Grasso, Lantieri, La Rocca
Ruvolo e Vitrano il 23 dicembre 2022.
Trasmesso alla Commissione Salute, Servizi sociali e
Sanitari (VI) il 27 dicembre 2022.
(abbinato nella seduta n. 1 della Sottocommissione
Istituzione dello psicologo di base del 21 marzo
2023).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 5 del 21
dicembre 2022, n. 16 del 22 marzo 2023, n. 20 del 12
aprile 2023, n. 29 dell'11 luglio 2023, n. 32 dell'1
agosto 2023, n. 35 del 12 settembre 2023 e n. 37 del 27
settembre 2023.

Inviato in Commissione Bilancio' (II) il 21 aprile
2023.

Parere reso dalla Commissione Bilancio' (II) nella
seduta n. 40 del 5 luglio 2023.

Inviato in Commissione Bilancio' (II) il 13 settembre
2023.

Parere reso dalla Commissione Bilancio' (II) nella
seduta n. 49 del 19 settembre 2023.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 37 del 27 settembre
2023.

Relatore: on. Laccoto.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 70 del 10
ottobre 2023 e n. 72 del 17 ottobre 2023.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 72 del 17
ottobre 2023.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.