(n. 1100) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dal deputato: Figuccia il 24 marzo 2026 Disposizioni per la ricollocazione degli ex operatori della formazione professionale riqualificati e per il loro prioritario inserimento presso la SAS - Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. ----O---- RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, Il disegno di legge nasce dall'esigenza di garantire una soluzione strutturale per circa 750 lavoratori ex operatori della formazione professionale, già coinvolti in un percorso di riqualificazione finanziato con risorse pubbliche. La proposta normativa individua nella SAS - Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. il principale sbocco occupazionale, assicurando coerenza tra formazione, tirocinio e inserimento lavorativo, nonché la piena valorizzazione dell'investimento pubblico realizzato. Il presente disegno di legge si inserisce nell'ambito delle competenze della Regione Siciliana in materia di lavoro e formazione professionale, ai sensi dello Statuto speciale e della normativa regionale vigente. In particolare, la Regione: - esercita competenza esclusiva in materia di formazione professionale ai sensi dell'art. 14 dello Statuto; - ha disciplinato il sistema della formazione con la L.R. 24/1976; - promuove politiche attive del lavoro in coerenza con il D.Lgs. 150/2015 e con la programmazione FSE+ 2021-2027. La legge è inoltre coerente con: - la L.R. 10/2000 (organizzazione amministrativa); - la L.R. 9/2015 e successive modifiche (riordino delle società partecipate); - gli indirizzi regionali in materia di contenimento della spesa e razionalizzazione delle partecipate ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Finalità 1. La Regione Siciliana, nel rispetto dei principi di tutela del lavoro, efficienza amministrativa e valorizzazione delle risorse pubbliche, promuove la ricollocazione lavorativa degli ex operatori della formazione professionale che hanno partecipato ai percorsi di riqualificazione finanziati con risorse regionali, nazionali ed europee. 2. La presente legge disciplina misure straordinarie finalizzate: a) al reinserimento lavorativo dei soggetti riqualificati; b) alla valorizzazione delle competenze acquisite; c) all'ottimizzazione dell'investimento pubblico sostenuto per la riqualificazione professionale. Art. 2. Ambito soggettivo 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli ex operatori della formazione professionale della Regione Siciliana: a) cessati dal servizio per cause riconducibili alla crisi del comparto; b) inseriti nei percorsi regionali di riqualificazione della durata di nove mesi; c) che abbiano completato o siano in procinto di completare il percorso formativo. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti al Registro dei Formatori della Regione Siciliana. Art. 3. Principio di priorità della ricollocazione presso società partecipate 1. La Regione Siciliana individua nella SAS - Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. il principale bacino di ricollocazione degli ex operatori riqualificati. 2. La ricollocazione presso la SAS costituisce misura prioritaria nell'ambito delle politiche attive del lavoro regionali. 3. Il ricorso agli enti di formazione professionale accreditati assume carattere integrativo e residuale, subordinato alla verifica del fabbisogno occupazionale. Art. 4. Procedure di inserimento presso la SAS 1. La Regione Siciliana, d'intesa con la SAS - Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., attiva procedure selettive pubbliche dedicate ai soggetti di cui all'articolo 2. 2. Le procedure di cui al comma 1 prevedono: a) la riserva di una quota prevalente dei posti disponibili, fino al 100 per cento, in favore dei lavoratori iscritti al Registro dei Formatori; b) la valorizzazione delle competenze acquisite durante il percorso di riqualificazione; c) criteri di selezione improntati a trasparenza e meritocrazia. 3. Le procedure sono avviate entro novanta giorni dalla conclusione del tirocinio formativo. Art. 5. Valorizzazione del tirocinio 1. Le attività di tirocinio On The Job svolte nell'ambito del percorso di riqualificazione costituiscono titolo prioritario ai fini dell'inserimento lavorativo presso la SAS. 2. La valutazione delle esperienze maturate durante il tirocinio concorre alla definizione dei punteggi nelle procedure selettive. Art. 6. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) le risorse del bilancio regionale destinate alle politiche attive del lavoro; b) i fondi della programmazione FSE+ 2021-2027; c) eventuali ulteriori risorse individuate dalla Giunta regionale. 2. La Regione assicura la sostenibilità finanziaria degli interventi e la progressiva ricollocazione dei lavoratori. Art. 7. Monitoraggio e tavolo permanente 1. È istituito, presso Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale un tavolo permanente per monitorare l'attuazione della legge, verificare i fabbisogni e proporre eventuali correttivi. Art 8. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge. Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.
Deputato Proponente: On. Figuccia Vincenzo
Presidente Commissione: On. Ferrara Fabrizio