Attuale
19 dic 2022 Assegnato per esame Commissione SESTA
Storico
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge muove dalla sofferenza della solitudine, un fenomeno per nulla marginale della società odierna che colpisce in modo indiscriminato tutti i ceti sociali e tutte le età: non solo gli anziani, che sono i più colpiti, ma anche giovani e giovanissimi che per motivi diversi si trovano in uno stato personale di solitudine e di isolamento. Uno stato di sofferenza che oggi ancora di più la pandemia del covid-19 ha acuito e fatto emergere in tutto il suo drammatico spessore, per via dell'isolamento individuale cui ci hanno costretto le misure confinamento e di distanziamento necessari a contenere il contagio. Ma la solitudine è anche una condizione di sofferenza della modernità, potenzialmente fonte di profondo malessere sociale, con conseguenze non solo sui singoli, ma sull'intera collettività che rischia, pertanto, di mettere in crisi il tessuto connettivo relazionale e sociale sul quale una comunità cresce e progredisce. Per questa ragione riteniamo sia quanto mai necessario che il legislatore affronti e si faccia carico della complessità del fenomeno della solitudine, delle ragioni del suo emergere e delle soluzioni per porvi rimedio, attraverso la definizione di efficaci strategie di prevenzione e di contrasto e la messa in campo di percorsi di inclusione sociale innovativi, volti alla costruzione una nuova cultura delle relazioni umane che il presente disegno di legge intende perseguire. Il disegno di legge dà una precisa definizione dei suoi obiettivi fondamentali che sono solitudine e invecchiamento attivo . Nello specifico dell'articolato per solitudine è da intendersi ogni situazione di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, sociosanitaria, economica o culturale , così come definito all'articolo 1. Destinatari delle misure di contrasto messe in campo dal disegno di legge sono i soggetti maggiormente esposti al rischio di esclusione, autoesclusione o marginalizzazione, con una particolare attenzione agli ultra sessantacinquenni, agli adolescenti e alle persone con disabilità. Quanto all'altro obiettivo della promozione dell'invecchiamento attivo che è fondamentale per contrastare anche lo stato di isolamento e di solitudine che grava, particolarmente sulle persone anziane, per via di una molteplicità di fattori, l'articolato ne dà una definizione statuendo all'art. 2 che ai fini della presente legge si intende per invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacità continua della persona anziana di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita, attraverso azioni che favoriscono le opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita, di affermare la dignità delle persone che invecchiano e di favorire un contributo attivo delle medesime alla comunità L'obiettivo generale del disegno di legge che si propone all'Aula parlamentare è infatti quello di promuovere una nuova cultura nelle relazioni umane e di comunità che favorisca l'inclusione sociale e insieme l'invecchiamento attivo della popolazione. In questa direzione va la scelta operata all'interno del disegno di legge di unire il tema del contrasto alla solitudine con quello dell'invecchiamento attivo, sulla base del fatto che la sofferenza della solitudine, pur coinvolgendo soggetti di ogni stato sociale, come disabili, adolescenti, disoccupati, divorziati etc., è un fenomeno fortemente collegato alla vecchiaia. Durante il lockdown abbiamo assistito tutti alla drammatica dimensione della solitudine degli anziani, che a causa anche dei loro limiti di conoscenza del mondo tecnologico non hanno avuto modo di colmare quel senso di vuoto e di solitudine che anche una semplice videochiamata avrebbe potuto alleviare,solo nel vedere il volto di un loro familiare, oltre quello del volontario che gli portava la spesa a casa, o dell'operatore della casa di riposo o dell'infermiera o del medico che nei casi più gravi li hanno aiutati collegarsi con i propri cari. L'invecchiamento della popolazione è indubbiamente una conquista della nostra società, in quanto rappresenta il risultato del miglioramento delle condizioni di vita e della riduzione della mortalità prematura. È tuttavia necessario che tale conquista venga accompagnata da interventi legislativi che riconoscano la vecchiaia un valore e una risorsa da custodire a vantaggio dell'intera collettività. Si tratta di raccogliere la sfida sociale della solitudine che la stessa società odierna ci impone, sul presupposto che le conoscenze vengano aggiornate e riconvertite da ciascun cittadino e per tutto l'arco della vita. Su detti presupposti il disegno di legge prefigura una collaborazione attuativa di un'ampia rete di soggetti che comprende i Comuni singoli o associati, le Aziende sanitarie, le Aziende pubbliche di servizi alla persona, le istituzioni scolastiche, le Università, comprese quelle della Terza Età e della LiberEtà, gli enti di ricerca e di formazione, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, le associazioni, il Terzo settore e i privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità della legge medesima. Tra gli ambiti di intervento particolare importanza è data dal disegno di legge alle politiche familiari riconoscendo la famiglia una risorsa fondamentale delle politiche di contrasto alla solitudine che, pertanto, viene sostenuta e supportata ai fini della permanenza più lunga possibile nel contesto domiciliare della persona anziana, in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali. Altro ruolo strategico assume la formazione permanente ovvero lungo tutto l'arco della vita, come elemento fondamentale per vivere da protagonisti la longevità. Ed è in tale direzione che il disegno di legge promuove e sostiene una molteplicità di misure mirate all'invecchiamento attivo, tra le quali, le iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie e ai servizi digitali e a potenziarne le capacità adattative e di resilienza; il sostegno alle attività della formazione permanente delle Università della Terza età o delle LiberEtà; i protocolli operativi con le istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni; la promozione e il sostegno di percorsi di formazione specifici per gli anziani che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei loro genitori. Altro importante ruolo di supporto viene riconosciuto alle azioni esercitate dalle reti amicali e dalla comunità locale, che sono, pertanto, sostenute ai fini della prevenzione e del contrasto alla solitudine e aumentare la resilienza individuale e collettiva. Va sottolineato altresì il campo di azione che il disegno di legge mette anche nell'ambiente di lavoro, essendo il luogo in cui ciascuna persona trascorre una parte significativa della propria esistenza. Per tale ragione esso prevede, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, la stipula di protocolli operativi per la realizzazione di progetti di rilevazione e di monitoraggio del fenomeno della solitudine e per l'informazione delle iniziative di contrasto. Le stesse modalità operative sono previste negli ambienti scolastici e universitari in cui, attraverso protocolli operativi di rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine vengono promossi e sostenuti progetti mirati a contrastare il fenomeno nei suoi vari aspetti. Un ruolo propulsivo e di spinta sociale viene riconosciuto agli enti del Terzo settore in grado di intervenire con iniziative per contrastare la solitudine e per la promozione dell'invecchiamento attivo, subordinando, però, il sostegno regionale alla creazione di reti territoriali, di collaborazione e di coprogettazione dei servizi. Altro significativo intervento a favore delle persone anziane è costituito dalla promozione dell'associazionismo della terza età ritenuto una fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile degli anziani. Tra le strategie di prevenzione dei processi di isolamento e per l'inclusione sociale il disegno di legge prefigura una molteplicità di misure, tra cui: interventi di prossimità, creazione di spazi di incontro, di socializzazione e di partecipazione, forum on line anche anonimi e moderati da psicologi, chat vigilate; attivazione di sportelli virtuali per l'assistenza psicologica, bacheche virtuali in cui inserire proposte di iniziative di socializzazione e specifiche newsletter. Va sottolineata inoltre l'armonizzazione della politica regionale dei trasporti con gli obiettivi della politica sociale che il disegno di legge opera favorendo le persone con difficoltà nel muoversi liberamente sul territorio attraverso servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. Di particolare importanza si ritiene l'istituzione del Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo volto a promuovere e coordinare le azioni a favore dell'invecchiamento attivo. Di esso fanno parte, fra gli altri, un esperto in materia di invecchiamento attivo nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentativi e dei pensionati. Di esso fanno inoltre parte i rappresentanti delle associazioni e degli enti che si occupano di invecchiamento attivo, individuati sulla base di criteri che sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Il Tavolo ha funzioni di supporto alla Giunta regionale e di raccordo tra i soggetti attuatori e i destinatari della legge ed esprime pareri e formula proposte sulla programmazione regionale per l'invecchiamento attivo. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità. Le funzioni di segreteria vengono assicurate dalla Struttura regionale competente nella materia delle politiche sociali. Per quanto concerne la programmazione degli interventi a favore delle persone in stato di solitudine e delle persone anziane il disegno di legge prevede l'adozione di interventi territoriali coordinati e integrati nei diversi ambiti della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro e della cultura, del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, delle politiche abitative e ambientali. Va infine sottolineata la istituzione della Giornata regionale per l'invecchiamento attivo individuata il 22 aprile di ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita di Rita Levi Montalicini, Premio Nobel per la medicina. Essa avrà lo scopo di sensibilizzare, con la collaborazione di enti locali, istituzioni scolastiche e universitarie, organizzazioni sindacali di categoria e altri soggetti e associazioni interessate, sulla necessità della valorizzazione del ruolo delle persone anziane nella comunità e la promozione di una loro sempre più attiva partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale. Entrando nel dettaglio dell'articolato, esso si compone di 18 articoli, e in particolare: L'articolo 1 concernente i principi e le finalità della legge; L'articolo 2 concernente le Definizioni di persona anziana e di invecchiamento attivo ai sensi della presente legge; L'articolo 3 concernente i destinatari degli interventi; L'articolo 4 concernente gli Ambiti di intervento; L'articolo 5 concernente i Soggetti attuatori degli interventi; L'articolo 6concernente l'istituzione del Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo; L'articolo 7concernente la Programmazione degli interventi; L'articolo 8concernente la Formazione permanente; L'articolo 9 concernente le Politiche familiari; L'articolo 10concernente le Strategie per l'inclusione sociale e il contrasto alla solitudine; L'articolo 11concernente il Terzo settore; L'articolo 12concernente l'adeguamento dei servizi di trasporto; L'articolo 13concernente la istituzione della Giornata regionale per l'invecchiamento attivo; L'articolo 14concernente la Clausola valutativa L'articolo 15concernente la Norma finanziaria L'articolo 16 concernente la norma finale di pubblicazione e di entrata in vigore della legge. --- 0--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Principi e finalità 1. La presente legge intende prevenire e contrastare il fenomeno della solitudine inteso come ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale nonché promuovere una cultura nuova delle relazioni umane e di comunità perseguendo l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona anziana come risorsa rendendola protagonista del proprio futuro. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione: a) riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita familiare, sociale, civile, economica e culturale, facilitando percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale; b) contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di stigma e di discriminazione, che generano il fenomeno della solitudine e contrastano l'invecchiamento attivo, sostenendo azioni e interventi che facilitano la piena inclusione sociale nella comunità; c) favorisce altresì la creazione di reti di comunità e di cittadinanza attiva, supporta le azioni promosse dal volontariato e persegue il benessere negli stili di relazionali e di vita; d) sostiene, anche con la collaborazione del terzo settore, gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio, quali truffe, furto, rapine, estrorsioni. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) persona anziana: la persona ultra sessantacinquenne; b) invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacità continua della persona anziana di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita, attraverso azioni che favoriscono le opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita, di affermare la dignità delle persone che invecchiano e di favorire un contributo attivo delle medesime alla comunità. Art. 3. Destinatari degli interventi 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti all'intera popolazione del territorio regionale e in particolare ai soggetti maggiormente esposti al rischio di esclusione, autoesclusione o marginalizzazione, con un'attenzione particolare alle persone anziane, agli adolescenti e alle persone con disabilità. Art. 4. Ambiti di intervento 1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione promuove e sostiene azioni e interventi coordinati e integrati volti a favorire la piena inclusione sociale nella comunità dei soggetti in stato di solitudine e delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato. Art. 5. Soggetti attuatori 1. La Regione valorizza e promuove la partecipazione delle persone in stato di solitudine e delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con: a) i Comuni singoli o associati; b) le Aziende sanitarie e Aziende pubbliche di servizi alla persona; c) le Istituzioni scolastiche, le Università, ivi comprese le Università della Terza età o delle LiberEtà, gli Enti di ricerca e di formazione; d) le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dei pensionati; e) le strutture residenziali; f) le forze sociali e le associazioni di rappresentanza delle persone anziane; g) le associazioni del volontariato e di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; h) gli enti e le organizzazioni del Terzo settore nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge. Art. 6. Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo 1. Al fine di promuovere e coordinare le azioni a favore dell'invecchiamento attivo è istituito il Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo. 2. Il tavolo di cui al comma 1 è composto da: a) i dirigenti o loro delegati delle strutture competenti della Giunta regionale, negli ambiti disciplinati dalla presente legge; b) un esperto in materia di invecchiamento attivo nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana; c) un rappresentante ciascuno delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dei pensionati; e) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore; f) un rappresentante delle associazioni e degli enti che si occupano di invecchiamento attivo, individuati sulla base dei criteri definiti con la deliberazione prevista al comma 5. 3. Il Tavolo è presieduto dal dirigente del dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato. Alle riunioni del Tavolo possono partecipare il Presidente e il Vice presidente della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale Siciliana e possono essere invitati a partecipare altri soggetti qualificati rispetto agli argomenti in esame. 4. Il Tavolo ha funzioni di supporto alla Giunta regionale e di raccordo tra i soggetti attuatori e destinatari della presente legge ed esprime pareri e formula proposte sulla programmazione regionale di cui all'articolo 7 della presente legge. 5. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di costituzione nonché le modalità di funzionamento del Tavolo, che delibera validamente con la maggioranza dei presenti. 6. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali. Art. 7. Programmazione degli interventi 1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi territoriali coordinati e integrati a favore delle persone in stato di solitudine e delle persone anziane nei diversi ambiti della salute edella sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro e della cultura, del turismo sociale, dello sport edel tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, delle politiche abitative e ambientali, al fine di promuovere una nuova cultura delle relazioni umane e di comunità, che favoriscano la resilienza individuale e collettiva. 2. La Regione, nell'ambito della programmazione degli interventi di cui al comma 1, promuove le iniziative territoriali in collaborazione con i soggetti attuatori di cui all'articolo 5, nonché con i soggetti che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge e favorisce la partecipazione relativamente a network europei e circuiti nazionali e internazionali. 3. La Giunta regionale tenuto conto delle osservazioni e dei pareri del Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo di cui all'articolo 6definisce le strategie e, previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea Regionale Siciliana, approva il programma triennale degli interventi, nel quale sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui i dipartimenti dell'amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione. 4. Il programma triennale può essere annualmente aggiornato. 5. Il piano annuale di attuazione è approvato con deliberazione della Giunta regionale, ottenuto il parere del Tavolo regionale per l'invecchiamento attivo di cui all'articolo 6, sentite le commissioni legislative competenti in materia di salute e di politiche sociali. Art. 8. Formazione permanente 1. La Regione individua nella partecipazione delle persone anziane a processi educativi e ad attività formative lungo tutto l'arco della vita, una modalità fondamentale per l'invecchiamento attivo. 2. Ai sensi di cui al comma 1 la Regione: a) sostiene le attività di formazione permanente delle Università della Terza età o delle LiberEtà, comunque denominate, dirette alla trasmissione del sapere alle persone anziane nei diversi settori del sapere anche con la partecipazione ai progetti europei; b) promuove percorsi formativi volti a ridurre il divario digitale generazionale favorendo l'accesso delle persone anziane alle tecnologie e ai servizi digitali anche attraverso la sottoscrizione di protocolli operativi con le istituzioni scolastiche e il terzo settore, riducendo anche lo stato di solitudine; c) valorizza, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dei pensionati, le esperienze professionali acquisite dalle persone anziane favorendone il ruolo attivo nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento e i percorsi di prima formazione dei giovani; d) incentiva la mutua formazione inter e intragenerazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo anche il valore della differenza di genere; e) promuove protocolli operativi con le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati per la realizzazione di progetti che prevedono la partecipazione e la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo libero, per tramandare alle giovani generazioni mestieri, talenti ed esperienze; f) promuove l'impegno civile delle persone anziane nella promozione della storia e delle tradizioni locali; g) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane, con particolare riferimento agli operatori sanitari e socio- sanitari; h) promuove e sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati e l'associazionismo familiare, al fine di sviluppare l'impegno civile delle persone anziane nel volontariato e nell'associazionismo, compreso quello relativo alle banche dei tempi, nonché in ruoli di cittadinanza attiva, favorendo la costituzione di reti di supporto nel territorio che lavorano in modo integrato e coordinato; i) valorizza, con interventi a carattere comunitario, le capacità e le competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale nonché in forme di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà; j) promuove iniziative formative di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri nonché volte a prevenire e contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo patologico e da shopping compulsivo; k) favorisce iniziative finalizzate a promuovere corretti stili di vita, il consumo consapevole e un'efficace gestione del risparmio; l) promuove percorsi formativi per sicurezza domestica e stradale degli anziani; m) favorisce la partecipazione degli anziani alla vita di comunità, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale; n) promuove percorsi formativi finalizzati a favorire l'attività fisica e la diffusione dello sport tra le persone anziane per contrastare la sedentarietà; o) sostiene percorsi di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire e educare i nipoti o i bambini di una rete di vicini, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei loro genitori; p) sostiene iniziative di turismo sociale, anche facilitando l'accesso delle persone anziane a eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei e favorendo la fruizione del patrimonio regionale; q) promuove percorsi formativi finalizzati alla gestione gratuita da parte delle persone anziane, singole o associate, di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale la cura dell'ambiente naturale; r) favorisce le azioni dirette a imprenditori o responsabili delle risorse umane, per la diffusione della cultura della gestione dei lavoratori in base all'età; s) favorisce altresì le attività delle organizzazioni sindacali di categoria nell'interesse delle persone anziane. 2. L'impegno civile di cui al comma 2, lettera g) può essere dato nell'ambito di progetti sociali finalizzati al benessere della comunità, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 5. 3. Le persone anziane che operano nei progetti di volontariato di cui al comma 2, lettera (o può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dai promotori dei progetti. Art. 9. Politiche familiari 1. La Regione riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche di contrasto alla solitudine e di invecchiamento attivo. 2. la Regione al fine di garantire alla persona anziana una migliore qualità della vita: a) promuove ogni azione utile a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più a lungo possibile nel contesto domiciliare in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali; b) promuove e sostiene la diffusione della figura del caregiver familiare nonché le azioni specifiche volte ad incentivare le attività di caregiver familiare delle persone anziane, anche attraverso servizi di supporto integrato alla famiglia e sostegno alla costituzione di reti di auto mutuo aiuto; c) favorisce adeguate politiche che tengano conto dei carichi familiari, con particolare riferimento alle donne, valorizzando le iniziative familiari di presa in cura degli anziani; d) sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno di reti più ampie di auto-organizzazione dei servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell'invecchiamento attivo; e) riconosce e promuove il ruolo di supporto e le azioni di contrasto alla solitudine esercitate dalle reti amicali e dalla comunità locale alla persona anziana, aumentandone la resilienza; f) favorisce la sperimentazione di forme di reciproco supporto tra le famiglie in difficoltà rispetto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 3. La Giunta regionale, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 5, al fine di assicurare alle persone anziane che vivono sole la qualità della vita, la permanenza nel proprio contesto domiciliare nonché la partecipazione alla vita di comunità, promuove azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato con il contesto di riferimento, la persona anziana priva di conviventi. Art. 10. Strategie per l'inclusione sociale e il contrasto alla solitudine 1. La Regione, al fine di prevenire i processi di isolamento, promuove e sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, la creazione di spazi e luoghi d'incontro, socializzazione e partecipazione nonché l'adozione di strumenti idonei a favorire il coordinamento dell'offerta e a garantire una informazione capillare alla popolazione. 2. La Regione, promuove, altresì, l'utilizzo consapevole di sistemi e tecnologie di informazione volti a favorire la massima partecipazione e diffusione alle iniziative di contrasto alla solitudine, in particolare tra gli anziani, mediante: a) la creazione di luoghi di incontro virtuali (chat) vigilati; b) l'apertura di sportelli virtuali per l'assistenza psicologica; moderati da psicologi; d) bacheche virtuali vigilate ove inserire proposte di iniziative di socializzazione; e) iscrizione ad aggiornamenti informativi periodici (newsletter). 3. Le iniziative di cui al comma 2 sono garantite da accessi informatici sicuri, quali l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di supporti materiali quali la tessera sanitaria, la carta dei servizi, la carta d'identità digitale o l'ingresso tramite il portale regionale dei servizi on line ai cittadini. 4. La Regione riconosce l'ambiente di lavoro in quanto luogo ove la persona trascorre una parte significativa della propria esistenza e, previo accordo con le rappresentanze dei lavoratori e datori di lavoro, interviene con protocolli operativi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine e per il suo contrasto. 5. La Regione promuove e sostiene altresì protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche e universitarie regionali per la rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine nonché per la realizzazione di progetti volti a contrastare il fenomeno medesimo in ogni suo aspetto. 6. La Regione promuove e sostiene l'associazionismo della terza età quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile degli anziani. Art. 11. Terzo settore 1. La Regione riconosce e sostiene gli enti del Terzo settore, in quanto soggetti in grado di intervenire con iniziative di contrasto alla solitudine e di promozione dell'invecchiamento attivo. 2. Il sostegno della Regione agli enti di cui al comma 1 è subordinato alla creazione di reti territoriali di collaborazione e coprogettazione di servizi, in coerenza con la programmazione regionale o di settore. Art. 12. Adeguamento dei servizi di trasporto 1. La Regione armonizza la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi di politica sociale finalizzati a favorire le persone in difficoltà nel muoversi liberamente sul territorio attraverso la fruizione dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. 2. La Regione, promuove e sostiene, altresì, servizi di trasporto sociale e assistito nel contesto degli interventi di pianificazione e qualificazione del sistema di welfare regionale. Art. 13. Giornata regionale per l'invecchiamento attivo 1. È istituita la Giornata regionale per l'invecchiamento attivo nel giorno del 22 aprile di ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita di Rita Levi Montalicini, Premio Nobel per la medicina. 2. Nella giornata di cui al comma 1 la Regione promuove, con la collaborazione di enti locali, istituzioni scolastiche e universitarie, organizzazioni sindacali di categoria e altri soggetti e associazioni interessate, iniziative volte a sensibilizzare e a diffondere la necessità della valorizzazione del ruolo delle persone anziane nella comunità e la promozione di una loro sempre più attiva partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale. Art. 14. Clausola valutativa 1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea regionale siciliana, con cadenza annuale, una relazione che documenta, in particolare: a) lo stato di attuazione del programma evidenziando per ciascun ambito di azione gli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto; b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione e di attuazione degli interventi nonché il grado di coordinamento e integrazione raggiunti. 2. La competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, esaminata la relazione di cui al comma 1 ed effettuate le consultazioni con le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ed i soggetti attuatori degli interventi realizzati, può proporre risoluzioni all'Assemblea regionale siciliana contenenti indirizzi per l'attuazione della legge in relazione agli anni successivi. 3. La relazione di cui al comma 1è resa pubblica, insieme ai documenti dell'Assemblea che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito web dell'Assemblea e della Regione. Art. 15. Norma finanziaria 1. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite dal documento di programmazione regionale di cui all'articolo 7 nell'ambito delle risorse rese disponibili dalle annuali leggi regionali di stabilità in coerenza con gli stanziamenti di bilancio. 2. Per l'esercizio finanziario 2022 agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 250.000,00 si provvede nell'ambito delle risorse finanziare rese disponibili dalla legge di stabilità regionale e dalla correlata legge di bilancio, nonché con parte delle risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Art. 16. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.