RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge muove dalla sofferenza
della solitudine, un fenomeno per nulla marginale della
società odierna che colpisce in modo indiscriminato
tutti i ceti sociali e tutte le età: non solo gli
anziani, che sono i più colpiti, ma anche giovani e
giovanissimi che per motivi diversi si trovano in uno
stato personale di solitudine e di isolamento. Uno stato
di sofferenza che oggi ancora di più la pandemia del
covid-19 ha acuito e fatto emergere in tutto il suo
drammatico spessore, per via dell'isolamento individuale
cui ci hanno costretto le misure confinamento e di
distanziamento necessari a contenere il contagio.
Ma la solitudine è anche una condizione di
sofferenza della modernità, potenzialmente fonte di
profondo malessere sociale, con conseguenze non solo sui
singoli, ma sull'intera collettività che rischia,
pertanto, di mettere in crisi il tessuto connettivo
relazionale e sociale sul quale una comunità cresce e
progredisce.
Per questa ragione riteniamo sia quanto mai
necessario che il legislatore affronti e si faccia
carico della complessità del fenomeno della solitudine,
delle ragioni del suo emergere e delle soluzioni per
porvi rimedio, attraverso la definizione di efficaci
strategie di prevenzione e di contrasto e la messa in
campo di percorsi di inclusione sociale innovativi,
volti alla costruzione una nuova cultura delle relazioni
umane che il presente disegno di legge intende
perseguire.
Il disegno di legge dà una precisa definizione dei
suoi obiettivi fondamentali che sono solitudine e
invecchiamento attivo .
Nello specifico dell'articolato per solitudine è
da intendersi ogni situazione di esclusione,
disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per
origini o cause collegate alla condizione personale
anagrafica, sociosanitaria, economica o culturale , così
come definito all'articolo 1. Destinatari delle misure
di contrasto messe in campo dal disegno di legge sono i
soggetti maggiormente esposti al rischio di esclusione,
autoesclusione o marginalizzazione, con una particolare
attenzione agli ultra sessantacinquenni, agli
adolescenti e alle persone con disabilità.
Quanto all'altro obiettivo della promozione
dell'invecchiamento attivo che è fondamentale per
contrastare anche lo stato di isolamento e di solitudine
che grava, particolarmente sulle persone anziane, per
via di una molteplicità di fattori, l'articolato ne dà
una definizione statuendo all'art. 2 che ai fini della
presente legge si intende per invecchiamento attivo: il
processo che promuove la capacità continua della persona
anziana di ridefinire e modificare il proprio progetto e
contesto di vita, attraverso azioni che favoriscono le
opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e
la partecipazione alle attività sociali, allo scopo di
migliorare la qualità della vita, di affermare la
dignità delle persone che invecchiano e di favorire un
contributo attivo delle medesime alla comunità
L'obiettivo generale del disegno di legge che si
propone all'Aula parlamentare è infatti quello di
promuovere una nuova cultura nelle relazioni umane e di
comunità che favorisca l'inclusione sociale e insieme
l'invecchiamento attivo della popolazione.
In questa direzione va la scelta operata all'interno
del disegno di legge di unire il tema del contrasto alla
solitudine con quello dell'invecchiamento attivo, sulla
base del fatto che la sofferenza della solitudine, pur
coinvolgendo soggetti di ogni stato sociale, come
disabili, adolescenti, disoccupati, divorziati etc., è
un fenomeno fortemente collegato alla vecchiaia.
Durante il lockdown abbiamo assistito tutti alla
drammatica dimensione della solitudine degli anziani,
che a causa anche dei loro limiti di conoscenza del
mondo tecnologico non hanno avuto modo di colmare quel
senso di vuoto e di solitudine che anche una semplice
videochiamata avrebbe potuto alleviare,solo nel vedere
il volto di un loro familiare, oltre quello del
volontario che gli portava la spesa a casa, o
dell'operatore della casa di riposo o dell'infermiera o
del medico che nei casi più gravi li hanno aiutati
collegarsi con i propri cari.
L'invecchiamento della popolazione è indubbiamente
una conquista della nostra società, in quanto
rappresenta il risultato del miglioramento delle
condizioni di vita e della riduzione della mortalità
prematura. È tuttavia necessario che tale conquista
venga accompagnata da interventi legislativi che
riconoscano la vecchiaia un valore e una risorsa da
custodire a vantaggio dell'intera collettività.
Si tratta di raccogliere la sfida sociale della
solitudine che la stessa società odierna ci impone, sul
presupposto che le conoscenze vengano aggiornate e
riconvertite da ciascun cittadino e per tutto l'arco
della vita.
Su detti presupposti il disegno di legge prefigura
una collaborazione attuativa di un'ampia rete di
soggetti che comprende i Comuni singoli o associati, le
Aziende sanitarie, le Aziende pubbliche di servizi alla
persona, le istituzioni scolastiche, le Università,
comprese quelle della Terza Età e della LiberEtà, gli
enti di ricerca e di formazione, le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative, le
associazioni, il Terzo settore e i privati che a
qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità
della legge medesima.
Tra gli ambiti di intervento particolare importanza
è data dal disegno di legge alle politiche familiari
riconoscendo la famiglia una risorsa fondamentale delle
politiche di contrasto alla solitudine che, pertanto,
viene sostenuta e supportata ai fini della permanenza
più lunga possibile nel contesto domiciliare della
persona anziana, in alternativa al ricovero in strutture
di cura residenziali.
Altro ruolo strategico assume la formazione
permanente ovvero lungo tutto l'arco della vita, come
elemento fondamentale per vivere da protagonisti la
longevità. Ed è in tale direzione che il disegno di
legge promuove e sostiene una molteplicità di misure
mirate all'invecchiamento attivo, tra le quali, le
iniziative volte a favorire l'accesso delle persone
anziane alle tecnologie e ai servizi digitali e a
potenziarne le capacità adattative e di resilienza; il
sostegno alle attività della formazione permanente delle
Università della Terza età o delle LiberEtà; i
protocolli operativi con le istituzioni scolastiche per
la realizzazione di progetti che prevedono la messa a
disposizione da parte delle persone anziane del proprio
tempo nella trasmissione di saperi alle nuove
generazioni; la promozione e il sostegno di percorsi di
formazione specifici per gli anziani che si occupano di
accudire ed educare i nipoti, facilitando la
conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei
loro genitori.
Altro importante ruolo di supporto viene
riconosciuto alle azioni esercitate dalle reti amicali e
dalla comunità locale, che sono, pertanto, sostenute ai
fini della prevenzione e del contrasto alla solitudine e
aumentare la resilienza individuale e collettiva.
Va sottolineato altresì il campo di azione che il
disegno di legge mette anche nell'ambiente di lavoro,
essendo il luogo in cui ciascuna persona trascorre una
parte significativa della propria esistenza. Per tale
ragione esso prevede, previo accordo con le
rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, la
stipula di protocolli operativi per la realizzazione di
progetti di rilevazione e di monitoraggio del fenomeno
della solitudine e per l'informazione delle iniziative
di contrasto.
Le stesse modalità operative sono previste negli
ambienti scolastici e universitari in cui, attraverso
protocolli operativi di rilevazione e monitoraggio del
fenomeno della solitudine vengono promossi e sostenuti
progetti mirati a contrastare il fenomeno nei suoi vari
aspetti.
Un ruolo propulsivo e di spinta sociale viene
riconosciuto agli enti del Terzo settore in grado di
intervenire con iniziative per contrastare la solitudine
e per la promozione dell'invecchiamento attivo,
subordinando, però, il sostegno regionale alla creazione
di reti territoriali, di collaborazione e di
coprogettazione dei servizi.
Altro significativo intervento a favore delle
persone anziane è costituito dalla promozione
dell'associazionismo della terza età ritenuto una
fondamentale espressione di libertà, di promozione
umana, di autonome capacità organizzative e di impegno
sociale e civile degli anziani.
Tra le strategie di prevenzione dei processi di
isolamento e per l'inclusione sociale il disegno di
legge prefigura una molteplicità di misure, tra cui:
interventi di prossimità, creazione di spazi di
incontro, di socializzazione e di partecipazione, forum
on line anche anonimi e moderati da psicologi, chat
vigilate; attivazione di sportelli virtuali per
l'assistenza psicologica, bacheche virtuali in cui
inserire proposte di iniziative di socializzazione e
specifiche newsletter.
Va sottolineata inoltre l'armonizzazione della
politica regionale dei trasporti con gli obiettivi della
politica sociale che il disegno di legge opera favorendo
le persone con difficoltà nel muoversi liberamente sul
territorio attraverso servizi di trasporto collettivo
appositamente adattati o di servizi alternativi.
Di particolare importanza si ritiene l'istituzione
del Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento
attivo volto a promuovere e coordinare le azioni a
favore dell'invecchiamento attivo. Di esso fanno parte,
fra gli altri, un esperto in materia di invecchiamento
attivo nominato dalla Giunta regionale, sentita la
competente Commissione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentativi e dei pensionati. Di esso fanno inoltre
parte i rappresentanti delle associazioni e degli enti
che si occupano di invecchiamento attivo, individuati
sulla base di criteri che sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale. Il Tavolo ha
funzioni di supporto alla Giunta regionale e di raccordo
tra i soggetti attuatori e i destinatari della legge ed
esprime pareri e formula proposte sulla programmazione
regionale per l'invecchiamento attivo. Il Tavolo resta
in carica per tutta la durata della legislatura e la
partecipazione ai suoi lavori non comporta la
corresponsione di indennità. Le funzioni di segreteria
vengono assicurate dalla Struttura regionale competente
nella materia delle politiche sociali.
Per quanto concerne la programmazione degli
interventi a favore delle persone in stato di solitudine
e delle persone anziane il disegno di legge prevede
l'adozione di interventi territoriali coordinati e
integrati nei diversi ambiti della salute e della
sicurezza, della partecipazione, della formazione
permanente, del lavoro e della cultura, del turismo
sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno
civile e del volontariato, delle politiche abitative e
ambientali.
Va infine sottolineata la istituzione della
Giornata regionale per l'invecchiamento attivo
individuata il 22 aprile di ogni anno, in occasione
della ricorrenza della nascita di Rita Levi Montalicini,
Premio Nobel per la medicina. Essa avrà lo scopo di
sensibilizzare, con la collaborazione di enti locali,
istituzioni scolastiche e universitarie, organizzazioni
sindacali di categoria e altri soggetti e associazioni
interessate, sulla necessità della valorizzazione del
ruolo delle persone anziane nella comunità e la
promozione di una loro sempre più attiva partecipazione
alla vita sociale, civile, economica e culturale.
Entrando nel dettaglio dell'articolato, esso si
compone di 18 articoli, e in particolare:
L'articolo 1 concernente i principi e le finalità
della legge;
L'articolo 2 concernente le Definizioni di persona
anziana e di invecchiamento attivo ai sensi della
presente legge;
L'articolo 3 concernente i destinatari degli
interventi;
L'articolo 4 concernente gli Ambiti di intervento;
L'articolo 5 concernente i Soggetti attuatori degli
interventi;
L'articolo 6concernente l'istituzione del Tavolo
regionale permanente per l'invecchiamento attivo;
L'articolo 7concernente la Programmazione degli
interventi;
L'articolo 8concernente la Formazione permanente;
L'articolo 9 concernente le Politiche familiari;
L'articolo 10concernente le Strategie per
l'inclusione sociale e il contrasto alla solitudine;
L'articolo 11concernente il Terzo settore;
L'articolo 12concernente l'adeguamento dei servizi
di trasporto;
L'articolo 13concernente la istituzione della
Giornata regionale per l'invecchiamento attivo;
L'articolo 14concernente la Clausola valutativa
L'articolo 15concernente la Norma finanziaria
L'articolo 16 concernente la norma finale di
pubblicazione e di entrata in vigore della legge.
--- 0---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Principi e finalità
1. La presente legge intende prevenire e contrastare
il fenomeno della solitudine inteso come ogni fenomeno
di esclusione, disconnessione e marginalizzazione
sociale e civile per origini o cause collegate alla
condizione personale anagrafica, socio-sanitaria,
economica o culturale nonché promuovere una cultura
nuova delle relazioni umane e di comunità perseguendo
l'invecchiamento attivo inteso come un processo che
valorizza la persona anziana come risorsa rendendola
protagonista del proprio futuro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) riconosce e valorizza il ruolo delle persone
anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione
alla vita familiare, sociale, civile, economica e
culturale, facilitando percorsi di autonomia e di
benessere sia fisico che mentale e sociale;
b) contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di
pregiudizio, di stigma e di discriminazione, che
generano il fenomeno della solitudine e contrastano
l'invecchiamento attivo, sostenendo azioni e interventi
che facilitano la piena inclusione sociale nella
comunità;
c) favorisce altresì la creazione di reti di
comunità e di cittadinanza attiva, supporta le azioni
promosse dal volontariato e persegue il benessere negli
stili di relazionali e di vita;
d) sostiene, anche con la collaborazione del terzo
settore, gli anziani vittime di delitti contro il
patrimonio, quali truffe, furto, rapine, estrorsioni.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) persona anziana: la persona ultra
sessantacinquenne;
b) invecchiamento attivo: il processo che promuove
la capacità continua della persona anziana di ridefinire
e modificare il proprio progetto e contesto di vita,
attraverso azioni che favoriscono le opportunità di
autonomia, benessere, salute, sicurezza e la
partecipazione alle attività sociali, allo scopo di
migliorare la qualità della vita, di affermare la
dignità delle persone che invecchiano e di favorire un
contributo attivo delle medesime alla comunità.
Art. 3.
Destinatari degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono
rivolti all'intera popolazione del territorio regionale
e in particolare ai soggetti maggiormente esposti al
rischio di esclusione, autoesclusione o
marginalizzazione, con un'attenzione particolare alle
persone anziane, agli adolescenti e alle persone con
disabilità.
Art. 4.
Ambiti di intervento
1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione promuove
e sostiene azioni e interventi coordinati e integrati
volti a favorire la piena inclusione sociale nella
comunità dei soggetti in stato di solitudine e delle
persone anziane negli ambiti della salute e della
sicurezza, della partecipazione, della formazione
permanente, del lavoro, della cultura e del turismo
sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno
civile e del volontariato.
Art. 5.
Soggetti attuatori
1. La Regione valorizza e promuove la
partecipazione delle persone in stato di solitudine e
delle persone anziane alle iniziative realizzate in
attuazione degli interventi di cui alla presente legge,
in collaborazione con:
a) i Comuni singoli o associati;
b) le Aziende sanitarie e Aziende pubbliche di
servizi alla persona;
c) le Istituzioni scolastiche, le Università, ivi
comprese le Università della Terza età o delle LiberEtà,
gli Enti di ricerca e di formazione;
d) le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e dei pensionati;
e) le strutture residenziali;
f) le forze sociali e le associazioni di
rappresentanza delle persone anziane;
g) le associazioni del volontariato e di tutela dei
diritti dei consumatori e degli utenti;
h) gli enti e le organizzazioni del Terzo settore
nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano
negli ambiti e per le finalità di cui alla presente
legge.
Art. 6.
Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento
attivo
1. Al fine di promuovere e coordinare le azioni a
favore dell'invecchiamento attivo è istituito il Tavolo
regionale permanente per l'invecchiamento attivo.
2. Il tavolo di cui al comma 1 è composto da:
a) i dirigenti o loro delegati delle strutture
competenti della Giunta regionale, negli ambiti
disciplinati dalla presente legge;
b) un esperto in materia di invecchiamento attivo
nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana;
c) un rappresentante ciascuno delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e dei pensionati;
e) un rappresentante del Forum regionale del Terzo
settore;
f) un rappresentante delle associazioni e degli enti
che si occupano di invecchiamento attivo, individuati
sulla base dei criteri definiti con la deliberazione
prevista al comma 5.
3. Il Tavolo è presieduto dal dirigente del
dipartimento regionale competente in materia di
politiche sociali, o suo delegato. Alle riunioni del
Tavolo possono partecipare il Presidente e il Vice
presidente della competente commissione legislativa
dell'Assemblea regionale Siciliana e possono essere
invitati a partecipare altri soggetti qualificati
rispetto agli argomenti in esame.
4. Il Tavolo ha funzioni di supporto alla Giunta
regionale e di raccordo tra i soggetti attuatori e
destinatari della presente legge ed esprime pareri e
formula proposte sulla programmazione regionale di cui
all'articolo 7 della presente legge.
5. La Giunta regionale determina i criteri e le
modalità di costituzione nonché le modalità di
funzionamento del Tavolo, che delibera validamente con
la maggioranza dei presenti.
6. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata
della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non
comporta la corresponsione di indennità. Le funzioni di
segreteria sono assicurate dalla struttura regionale
competente in materia di politiche sociali.
Art. 7.
Programmazione degli interventi
1. La Regione persegue le finalità della presente
legge mediante la programmazione di interventi
territoriali coordinati e integrati a favore delle
persone in stato di solitudine e delle persone anziane
nei diversi ambiti della salute edella sicurezza, della
partecipazione, della formazione permanente, del lavoro
e della cultura, del turismo sociale, dello sport edel
tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato,
delle politiche abitative e ambientali, al fine di
promuovere una nuova cultura delle relazioni umane e di
comunità, che favoriscano la resilienza individuale e
collettiva.
2. La Regione, nell'ambito della programmazione
degli interventi di cui al comma 1, promuove le
iniziative territoriali in collaborazione con i soggetti
attuatori di cui all'articolo 5, nonché con i soggetti
che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le
finalità di cui alla presente legge e favorisce la
partecipazione relativamente a network europei e
circuiti nazionali e internazionali.
3. La Giunta regionale tenuto conto delle
osservazioni e dei pareri del Tavolo regionale
permanente per l'invecchiamento attivo di cui
all'articolo 6definisce le strategie e, previo parere
delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea
Regionale Siciliana, approva il programma triennale
degli interventi, nel quale sono definite le modalità,
le azioni e le risorse con cui i dipartimenti
dell'amministrazione regionale concorrono alla sua
realizzazione.
4. Il programma triennale può essere annualmente
aggiornato.
5. Il piano annuale di attuazione è approvato con
deliberazione della Giunta regionale, ottenuto il parere
del Tavolo regionale per l'invecchiamento attivo di cui
all'articolo 6, sentite le commissioni legislative
competenti in materia di salute e di politiche sociali.
Art. 8.
Formazione permanente
1. La Regione individua nella partecipazione delle
persone anziane a processi educativi e ad attività
formative lungo tutto l'arco della vita, una modalità
fondamentale per l'invecchiamento attivo.
2. Ai sensi di cui al comma 1 la Regione:
a) sostiene le attività di formazione permanente
delle Università della Terza età o delle LiberEtà,
comunque denominate, dirette alla trasmissione del
sapere alle persone anziane nei diversi settori del
sapere anche con la partecipazione ai progetti europei;
b) promuove percorsi formativi volti a ridurre il
divario digitale generazionale favorendo l'accesso delle
persone anziane alle tecnologie e ai servizi digitali
anche attraverso la sottoscrizione di protocolli
operativi con le istituzioni scolastiche e il terzo
settore, riducendo anche lo stato di solitudine;
c) valorizza, anche con il concorso delle imprese e
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e dei pensionati, le esperienze
professionali acquisite dalle persone anziane
favorendone il ruolo attivo nella trasmissione dei
saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento e i
percorsi di prima formazione dei giovani;
d) incentiva la mutua formazione inter e
intragenerazionale tra appartenenti a culture
differenti, riconoscendo e promuovendo anche il valore
della differenza di genere;
e) promuove protocolli operativi con le istituzioni
scolastiche e universitarie e gli organismi di
formazione accreditati per la realizzazione di progetti
che prevedono la partecipazione e la messa a
disposizione da parte delle persone anziane del proprio
tempo libero, per tramandare alle giovani generazioni
mestieri, talenti ed esperienze;
f) promuove l'impegno civile delle persone anziane
nella promozione della storia e delle tradizioni locali;
g) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la
riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a
vario titolo e anche con specifiche competenze
professionali, nei confronti delle persone anziane, con
particolare riferimento agli operatori sanitari e socio-
sanitari;
h) promuove e sostiene progetti sperimentali o
convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati e
l'associazionismo familiare, al fine di sviluppare
l'impegno civile delle persone anziane nel volontariato
e nell'associazionismo, compreso quello relativo alle
banche dei tempi, nonché in ruoli di cittadinanza
attiva, favorendo la costituzione di reti di supporto
nel territorio che lavorano in modo integrato e
coordinato;
i) valorizza, con interventi a carattere
comunitario, le capacità e le competenze delle persone
anziane in programmi di impegno sociale nonché in forme
di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e
in difficoltà;
j) promuove iniziative formative di prevenzione e
contrasto di truffe e raggiri nonché volte a prevenire e
contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo patologico
e da shopping compulsivo;
k) favorisce iniziative finalizzate a promuovere
corretti stili di vita, il consumo consapevole e
un'efficace gestione del risparmio;
l) promuove percorsi formativi per sicurezza
domestica e stradale degli anziani;
m) favorisce la partecipazione degli anziani alla
vita di comunità, anche attraverso l'impegno civile nel
volontariato e nell'associazionismo, in ruoli di
cittadinanza attiva responsabile e solidale;
n) promuove percorsi formativi finalizzati a
favorire l'attività fisica e la diffusione dello sport
tra le persone anziane per contrastare la sedentarietà;
o) sostiene percorsi di formazione delle persone
anziane che si occupano di accudire e educare i nipoti o
i bambini di una rete di vicini, facilitando la
conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei
loro genitori;
p) sostiene iniziative di turismo sociale, anche
facilitando l'accesso delle persone anziane a eventi
musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei e
favorendo la fruizione del patrimonio regionale;
q) promuove percorsi formativi finalizzati alla
gestione gratuita da parte delle persone anziane,
singole o associate, di terreni comunali nei quali
svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in
generale la cura dell'ambiente naturale;
r) favorisce le azioni dirette a imprenditori o
responsabili delle risorse umane, per la diffusione
della cultura della gestione dei lavoratori in base
all'età;
s) favorisce altresì le attività delle
organizzazioni sindacali di categoria nell'interesse
delle persone anziane.
2. L'impegno civile di cui al comma 2, lettera g)
può essere dato nell'ambito di progetti sociali
finalizzati al benessere della comunità, promossi e
realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 5.
3. Le persone anziane che operano nei progetti di
volontariato di cui al comma 2, lettera (o può essere
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nonché
crediti sociali fruibili in servizi regolati dai
promotori dei progetti.
Art. 9.
Politiche familiari
1. La Regione riconosce la famiglia come risorsa
fondamentale nelle politiche di contrasto alla
solitudine e di invecchiamento attivo.
2. la Regione al fine di garantire alla persona
anziana una migliore qualità della vita:
a) promuove ogni azione utile a supportare in modo
integrato le famiglie per la permanenza più a lungo
possibile nel contesto domiciliare in alternativa al
ricovero in strutture di cura residenziali;
b) promuove e sostiene la diffusione della figura
del caregiver familiare nonché le azioni specifiche
volte ad incentivare le attività di caregiver familiare
delle persone anziane, anche attraverso servizi di
supporto integrato alla famiglia e sostegno alla
costituzione di reti di auto mutuo aiuto;
c) favorisce adeguate politiche che tengano conto
dei carichi familiari, con particolare riferimento alle
donne, valorizzando le iniziative familiari di presa in
cura degli anziani;
d) sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno
di reti più ampie di auto-organizzazione dei servizi a
sostegno dei compiti familiari di promozione
dell'invecchiamento attivo;
e) riconosce e promuove il ruolo di supporto e le
azioni di contrasto alla solitudine esercitate dalle
reti amicali e dalla comunità locale alla persona
anziana, aumentandone la resilienza;
f) favorisce la sperimentazione di forme di
reciproco supporto tra le famiglie in difficoltà
rispetto alla conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro.
3. La Giunta regionale, avvalendosi dei soggetti
attuatori di cui all'articolo 5, al fine di assicurare
alle persone anziane che vivono sole la qualità della
vita, la permanenza nel proprio contesto domiciliare
nonché la partecipazione alla vita di comunità, promuove
azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato
con il contesto di riferimento, la persona anziana priva
di conviventi.
Art. 10.
Strategie per l'inclusione sociale e il contrasto
alla solitudine
1. La Regione, al fine di prevenire i processi di
isolamento, promuove e sostiene, in una prospettiva
intergenerazionale e culturale, la diffusione di
interventi di prossimità, la creazione di spazi e luoghi
d'incontro, socializzazione e partecipazione nonché
l'adozione di strumenti idonei a favorire il
coordinamento dell'offerta e a garantire una
informazione capillare alla popolazione.
2. La Regione, promuove, altresì, l'utilizzo
consapevole di sistemi e tecnologie di informazione
volti a favorire la massima partecipazione e diffusione
alle iniziative di contrasto alla solitudine, in
particolare tra gli anziani, mediante:
a) la creazione di luoghi di incontro virtuali
(chat) vigilati;
b) l'apertura di sportelli virtuali per l'assistenza
psicologica;
moderati da psicologi;
d) bacheche virtuali vigilate ove inserire proposte
di iniziative di socializzazione;
e) iscrizione ad aggiornamenti informativi periodici
(newsletter).
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono garantite da
accessi informatici sicuri, quali l'utilizzo del Sistema
pubblico di identità digitale (SPID) o di supporti
materiali quali la tessera sanitaria, la carta dei
servizi, la carta d'identità digitale o l'ingresso
tramite il portale regionale dei servizi on line ai
cittadini.
4. La Regione riconosce l'ambiente di lavoro in
quanto luogo ove la persona trascorre una parte
significativa della propria esistenza e, previo accordo
con le rappresentanze dei lavoratori e datori di lavoro,
interviene con protocolli operativi finalizzati alla
realizzazione di progetti di rilevazione e monitoraggio
del fenomeno della solitudine e per il suo contrasto.
5. La Regione promuove e sostiene altresì protocolli
operativi con le Istituzioni scolastiche e universitarie
regionali per la rilevazione e monitoraggio del fenomeno
della solitudine nonché per la realizzazione di progetti
volti a contrastare il fenomeno medesimo in ogni suo
aspetto.
6. La Regione promuove e sostiene l'associazionismo
della terza età quale fondamentale espressione di
libertà, di promozione umana, di autonome capacità
organizzative e di impegno sociale e civile degli
anziani.
Art. 11.
Terzo settore
1. La Regione riconosce e sostiene gli enti del
Terzo settore, in quanto soggetti in grado di
intervenire con iniziative di contrasto alla solitudine
e di promozione dell'invecchiamento attivo.
2. Il sostegno della Regione agli enti di cui al
comma 1 è subordinato alla creazione di reti
territoriali di collaborazione e coprogettazione di
servizi, in coerenza con la programmazione regionale o
di settore.
Art. 12.
Adeguamento dei servizi di trasporto
1. La Regione armonizza la politica regionale dei
trasporti con gli obiettivi di politica sociale
finalizzati a favorire le persone in difficoltà nel
muoversi liberamente sul territorio attraverso la
fruizione dei servizi di trasporto collettivo
appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. La Regione, promuove e sostiene, altresì, servizi
di trasporto sociale e assistito nel contesto degli
interventi di pianificazione e qualificazione del
sistema di welfare regionale.
Art. 13.
Giornata regionale per l'invecchiamento attivo
1. È istituita la Giornata regionale per
l'invecchiamento attivo nel giorno del 22 aprile di ogni
anno, in occasione della ricorrenza della nascita di
Rita Levi Montalicini, Premio Nobel per la medicina.
2. Nella giornata di cui al comma 1 la Regione
promuove, con la collaborazione di enti locali,
istituzioni scolastiche e universitarie, organizzazioni
sindacali di categoria e altri soggetti e associazioni
interessate, iniziative volte a sensibilizzare e a
diffondere la necessità della valorizzazione del ruolo
delle persone anziane nella comunità e la promozione di
una loro sempre più attiva partecipazione alla vita
sociale, civile, economica e culturale.
Art. 14.
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale
trasmette all'Assemblea regionale siciliana, con cadenza
annuale, una relazione che documenta, in particolare:
a) lo stato di attuazione del programma evidenziando
per ciascun ambito di azione gli interventi realizzati e
avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;
b) le eventuali criticità emerse in sede di
programmazione e di attuazione degli interventi nonché
il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.
2. La competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, esaminata la
relazione di cui al comma 1 ed effettuate le
consultazioni con le associazioni di rappresentanza
delle persone anziane ed i soggetti attuatori degli
interventi realizzati, può proporre risoluzioni
all'Assemblea regionale siciliana contenenti indirizzi
per l'attuazione della legge in relazione agli anni
successivi.
3. La relazione di cui al comma 1è resa pubblica,
insieme ai documenti dell'Assemblea che ne concludono
l'esame, mediante pubblicazione sul sito web
dell'Assemblea e della Regione.
Art. 15.
Norma finanziaria
1. Le risorse destinate all'attuazione degli
interventi di cui alla presente legge sono definite dal
documento di programmazione regionale di cui
all'articolo 7 nell'ambito delle risorse rese
disponibili dalle annuali leggi regionali di stabilità
in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.
2. Per l'esercizio finanziario 2022 agli oneri
derivanti dalla presente legge, quantificati in euro
250.000,00 si provvede nell'ambito delle risorse
finanziare rese disponibili dalla legge di stabilità
regionale e dalla correlata legge di bilancio, nonché
con parte delle risorse provenienti dal Fondo Sociale
Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR).
Art. 16.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.