Attuale
27 dic 2022 Assegnato per esame Commissione QUINTA
27 dic 2022 Assegnato per parere Commissione PRIMA
27 dic 2022 Assegnato per parere Commissione SESTA
Storico
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, il disegno di legge di seguito illustrato introduce norme in materia di gestione dei servizi di assistenza scolastica in favore degli alunni con disabilità. La Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità. L'integrazione scolastica è al centro dell'azione educativa e didattica delle istituzioni scolastiche, chiamate ad impegnarsi costantemente per essere una comunità accogliente, nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. Ciononostante, capita sovente che nelle scuole l'integrazione degli alunni disabili sia vissuta e realizzata in via prioritaria solo per mezzo della figura dell'insegnante di sostegno che, insieme agli altri docenti curriculari della classe, danno esecuzione al Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tuttavia, la piena integrazione di un alunno disabile, in specie se grave, non può essere affare specifico e limitato all'azione esclusiva di pochi soggetti, visto che la normativa sui diritti delle persone con disabilità, Legge quadro 5 febbraio 1992, n.104, all'art.13, rubricato Integrazione scolastica , menziona in modo del tutto apodittico, altre figure specialistiche che fanno da sfondo e completano le attività e le azioni inerenti al processo di integrazione degli alunni disabili. Si tratta delle figure dell'assistente igienico - personale (altrimenti detto assistente di base) e dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione che, come lautamente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, contribuiscono a far vivere meglio all'alunno disabile la quotidianità della scuola , favorendo la sua piena e fattiva integrazione sociale. L'assistente per l'autonomia o la comunicazione ha, difatti, il compito di facilitare, in sinergia con l'insegnante di sostegno e gli altri docenti della classe, il processo relazionale e partecipativo dell'alunno disabile durante le attività scolastiche, in ossequio all'art. 12 della sopracitata L. 104/1992, ove viene garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (comma 2) e al successivo comma 3, secondo cui l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione . Di tutt'altra natura è, invece, l'azione richiesta all'assistente all'igiene personale, il quale ha il compito di occuparsi dei bisogni dell'alunno quali ad esempio portarlo in bagno, aiutarlo durante i pasti, eccetera. Tali attività non sono erogabili dal personale ATA, non adeguatamente formato in materia, poiché è richiesta un'esperienza e professionalità acquisita negli anni dagli operatori. Le due figure - assistente per l'autonomia e per la comunicazione e assistente all'igiene - non sono cumulabili o interscambiabili ma al contrario rivestono specifiche funzioni professionali, concorrenti tutte alla piena integrazione dell'alunno disabile. Gli enti locali, dunque, ai sensi dell'art.13 della l. 104/1992, hanno l'obbligo di assicurare tali figure addizionali senza nessuna manchevolezza, taglio e restrizione di alcun genere. Sul punto, la normativa regionale ha istituito e organizzato i servizi di assistenza scolastica agli alunni con disabilità già nel 1981, quando con la legge 18 aprile, n. 68 - Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap -la Regione Siciliana si è impegnata a promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e delle prestazioni rivolte alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, nell'ambito degli interventi socio-terapeutico-riabilitativi e di integrazione scolastica dei soggetti meritevoli di tutela, riconoscendo ai Comuni, singoli o associati, per il raggiungimento di dette finalità, contributi annuali ovvero l'assegnazione di personale adeguato, compreso quello addetto all'assistenza igienica personale dei soggetti portatori di handicap, per soddisfare le esigenze di integrata permanenza e di socializzazione graduale e così via. Con la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, la Regione ha riaffermato la propria competenza, prevedendo all'art. 22 che l'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli e associati della Regione Siciliana . Parimenti, con l'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, ha ulteriormente stabilito che i servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ( ) sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri. 2. La realizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1 è delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali che provvedono singolarmente ad espletare le procedure di affidamento . Dette disposizioni, sono state confermate anche nel 2019, in sede di approvazione della legge sul diritto allo studio (legge regionale 20 giugno 2019, n. 10), entrata in vigore il 2 novembre 2019. La legge da ultimo citata, invero, è tornata ad occuparsi della materia, prevedendo all'art. 5 le competenze dei consorzi comunali, delle città metropolitane e dei comuni e, all'art. 16, l'intervento della Regione, in concerto con gli enti locali, per garantire la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento ed all'inclusione dei soggetti disabili. Si tratta, dunque, di una norma che sostanzialmente non ha spostato le competenze, lasciando intatta la legislazione previgente anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, integrato e modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, che, all'art. 3, comma 2, attribuisce ai collaboratori scolastici dell'amministrazione scolastica i compiti di assistenza di base. Sul punto, pure il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con il parere n. 115 dell'8.5.2020, ha chiarito che, anche a seguito della modifica operata con la legge regionale n. 10/2019, l'assetto relativo alle competenze (tra Stato e Regione) non è stato modificato e che, difatti, I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolti dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri . D'altra parte, nessuna norma regionale è mai stata impugnata per violazione di competenze, essendo la Regione competente ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e degli artt. 14 e 17 dello Statuto. In ragione di ciò, dunque, il presente disegno di legge intende prevedere e disciplinare la gestione dei servizi di assistenza all'interno delle scuole, promuovendo, accanto ai servizi statali, cure ed interventi compensativi ed aggiuntivi in grado di favorire efficacemente l'integrazione dell'alunno con disabilità. Con questa logica, intende altresì favorire l'adozione di un modello unico di gestione, che ponga fine al differenzialismo che negli ultimi anni ha caratterizzato l'erogazione dei servizi medesimi da parte dei comuni, delle città metropolitane e dei liberi consorzi comunali, a tutela di tutti gli alunni disabili dell'isola. Singoli distretti e singoli comuni con propri regolamenti hanno, negli anni, tentato di sopperire alla mancata uniforme legislazione in materia di servizi alla persona, realizzando variegate modalità di affidamento dei servizi alla persona, diversificati per i criteri di affidamento, di aggiudicazione, per le modalità di quantificazione e di determinazioni di oneri e costi, a scapito dei principi di imparzialità, di trasparenza e di uniformità della qualità dei servizi erogati da parte della Pubblica Amministrazione. Il presente disegno di legge si compone di 12 articoli. L'art. 1 definisce l'oggetto e le finalità del testo di legge, individuando la tipologia dei servizi di assistenza spettanti agli alunni con disabilità e gli enti territoriali chiamati ad assicurane l'erogazione. L'art. 2 individua le tipologie e le caratteristiche del servizio di assistenza all'igiene - personale e di assistenza specialistica (assistenza all'autonomia e alla comunicazione) dell'alunno con disabilità. L'art. 3 riconosce negli alunni con disabilità certificata ai sensi dell'art 3, comma 3, della legge 104/92, i destinatari dei servizi assistenziali elargiti in ambito scolastico. L'art. 4 stabilisce i titoli e le qualifiche professionali necessarie per lo svolgimento dei servizi di igiene personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. L'art. 5 prevede l'istituzione, in forma telematica, di un albo regionale degli operatori abilitati all'esercizio del servizio di assistenza di base e specialistica, articolato in due sezioni e distinto per ambiti provinciali, a cui gli operatori professionali dovranno iscriversi per l'esercizio dell'attività di assistenza. L'art. 6 disciplina le modalità di gestione dei servizi di assistenza igienico - personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione secondo un duplice modello di gestione: attraverso l'accreditamento professionale degli assistenti igienico - personale e assistenti all'autonomia e alla comunicazione, secondo i criteri di cui all'art. 7 o attraverso accreditamento di enti, cooperative sociali ed associazioni, secondo i criteri di cui all'art. 8. L'art. 7 disciplina l'accreditamento diretto degli operatori che intendano svolgere le attività di cui alla presente legge nelle forme della libera professione. L'art. 8 indica i requisiti necessari per l'accreditamento di enti, cooperative sociali ai fini dell'erogazione dei servizi di assistenza igienico - personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. L'art. 9 individua gli obblighi dell'ente locale e dell'ente accreditato. L'art. 10 indica i documenti necessari e l'iter procedurale da seguire al fine dell'attivazione del servizio di assistenza di base e all'autonomia e comunicazione, che avviene a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all'istituto scolastico frequentato. L'art. 11 prevede l'adozione per ogni triennio, da parte dell'Assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, delle Linee guida regionali per l'erogazione dei servizi di assistenza igienico - personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Infine, l'art. 12 prevede la norma finale. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Oggetto e finalità 1. Nel rispetto della Costituzione, delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la presente legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni e delle alunne con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, e delle Università site nel territorio della Regione siciliana. 2. I servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 13 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, si realizzano nell'ambito della scuola e sono finalizzati a garantire il diritto allo studio, l'integrazione scolastica, il recupero e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con disabilità nell'ambito dell'autonomia personale, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione, favorendo l'inserimento e la partecipazione alle attività scolastiche e le relazioni sociali anche al di fuori della scuola. 3. I servizi di cui alla presente legge sono di competenza dei Comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15 e della Regione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10. Art. 2 Tipologie e caratteristiche del servizio 1. L'assistenza igienico personale consiste nel prestare ausilio materiale all'alunno con disabilità. Il servizio, espletato da un operatore qualificato per ogni quattro alunni, prevede lo svolgimento delle seguenti attività: a) aiuto e vigilanza nei confronti del disabile per l'accesso nell'edificio scolastico e per gli spostamenti nelle aree interne ed esterne; b) sistemazione all'interno della classe; c) attività di igiene e cura della persona con riferimento alle esigenze di espletamento delle funzioni di carattere fisiologico; d) assistenza durante la refezione scolastica per una corretta assunzione dei pasti; e) partecipazione all'attuazione dei P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) degli alunni assistiti in sinergia con gli altri operatori istituzionali coinvolti e con la famiglia. 2. L'assistenza all'autonomia e alla comunicazione consiste nell'insieme delle attività finalizzate a garantire, in collaborazione con il personale docente e non docente della scuola, un supporto alla crescita, alle capacità di apprendimento e di socializzazione dell'alunno per una effettiva partecipazione a tutte le attività scolastiche. Il servizio è ad personam e prevede l'espletamento dei seguenti interventi: a) partecipazione all'attuazione dei P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) degli alunni assistiti in sinergia con gli altri operatori istituzionali coinvolti e con la famiglia. b) attività di supporto di tipo pratico-funzionale per poter eseguire l'attività svolta dall'insegnante di classe; c) collaborazione con gli insegnanti per la realizzazione del programma didattico - educativo; d) interventi di sostegno e di potenziamento delle autonomie personali e nella gestione delle attività quotidiane; e) interventi per favorire l'integrazione sociale, lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di comunicazione; f) attività di supporto durante lo svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, di esplorazione dell'ambiente, di gite d'istruzione, purché organizzate in base alla programmazione dei competenti organi collegiali e alla presenza dell'insegnante per il sostegno; g) attività a domicilio nel caso di specifici progetti che prevedano una integrazione tra il momento scolastico e quello familiare. 3. In favore degli studenti con disabilità sensoriale, per l'area uditiva, l'assistente si occupa di: a) favorire il buon utilizzo di ausili protesici e di software o hardware didattici destinati allo studente ed ai docenti; b) adottare la Lingua Italiana dei Segni (LIS), o il metodo bimodale, o l'oralista, secondo le indicazioni della famiglia di ciascun alunno; c) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie visive che utilizzano la vista, canale integro del ragazzo non udente. 4. Per l'area visiva, l'assistente si occupa di: a) favorire l'accesso ai contenuti della didattica, di cui al punto c), anche attraverso la trasposizione del materiale didattico e librario in uso e la transcodifica dei testi in Braille; b) costruire materiale non strutturato come sussidio per il processo di conoscenza ed apprendimento dell'alunno; c) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie che utilizzano la funzione aptica ed uditiva, canali integri del bambino/ragazzo non vedente. Art. 3 Destinatari del servizio 1. I destinatari dei servizi sono gli alunni con disabilità in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'art 3, comma 3, della legge 104/92, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche o paritarie, e delle Università di tutto il territorio regionale che necessitano di assistenza igienico personale e/o assistenza all'autonomia e alla comunicazione come da profilo di funzionamento di cui al d. lgs. 13 aprile 2017, n. 66. Art. 4 Figure professionali 1. Fermo restando l'utilizzo del personale amministrativo tecnico ausiliario (ATA) qualificato ai sensi della normativa statale vigente, il servizio di assistenza igienico personale è altresì espletato dagli operatori OSA e OSS in possesso di specifico attestato professionale o titolo equipollente riconosciuto dalla Regione e da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto l'attività di assistenza igienico personale per un periodo non inferiore a 5 anni, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato. 2. Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è espletato dalla figura professionale individuata ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d. lgs 66/2017, modificato dal d. lgs n. 96/2019. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione d'intesa con la Conferenza Unificata, il servizio di assistenza specialistica può essere svolto da coloro che, nel rispetto delle determinazioni dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto l'attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per un periodo non inferiore a 5 anni. Art. 5 Albo regionale 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito, in forma telematica, l'albo regionale degli operatori abilitati all'esercizio dell'assistenza igienico personale e all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, articolato nelle seguenti sezioni: a) Sezione A, comprendente gli operatori professionali di cui al comma 1 dell'art. 4 che abbiano presentato domanda d'iscrizione, distinti per ambito provinciale; b) Sezione B, comprendente gli operatori professionali di cui al comma 2 dell'art. 4 che abbiano presentato domanda d'iscrizione, distinti per ambito provinciale. 2. L'inserimento nell'albo regionale costituisce requisito per l'esercizio dell'attività di cui alla presente legge, fermo restando l'applicazione delle normative statali e regionali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio dell'attività. 3. L'Assessore regionale della famiglia, delle politiche e sociali e del lavoro, entro il termine di cui al comma 1, definisce le modalità di tenuta, redazione e aggiornamento dell'albo. Art. 6 Modalità di gestione dei servizi 1. Il servizio di assistenza igienico - personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui alla presente legge viene erogato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dai Comuni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nonché dalle Città metropolitane e Liberi Consorzi Comunali per le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari. 2. Nel rispetto delle procedure previste dal d. lgs. n. 50/2016, gli enti di cui al comma precedente erogano i servizi di assistenza igienico - personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione secondo i seguenti modelli di gestione: 3. accreditamento professionale degli assistenti igienico - personali e assistenti all'autonomia e alla comunicazione, secondo i criteri di cui all'art. 7; 4. accreditamento di enti, cooperative sociali ed associazioni, secondo i criteri di cui all'art. 8; 5. L'erogazione delle risorse finanziarie per i servizi a favore degli studenti con disabilità sono a carico del bilancio della Regione che provvede a trasferire le relative somme ai Comuni, alle Città metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali. Art. 7 Accreditamento professionale 1. Nel rispetto delle procedure previste dal d. lgs. n. 50/2016, i Comuni, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali, possono erogare i servizi di assistenza igienico - personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione attraverso l'accreditamento diretto degli operatori che intendano svolgere le attività di cui alla presente legge nelle forme della libera professione. 2. Gli enti di cui al comma 1, prima dell'inizio dell'attività didattiche, mediante avviso pubblico procedendo alla creazione di apposito elenco tra gli assistenti aventi i requisiti professionali previsti all'art. 4, ordinati per anzianità di servizio e assegnati, previa stipula di apposito atto di adesione, tenendo conto della continuità educativa dell'alunno con disabilità. 3. All'inizio di ogni anno scolastico, previa verifica della richiesta di assistenza igienico personale e/o all'autonomia e alla comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 10, l'ente accreditato competente provvede e l'assistente siglano l'atto di adesione nel quale vengono definite le modalità di svolgimento della prestazione, il monte ore e il compenso, nel rispetto dei CCNL di categoria. 4. Le prestazioni si svolgono ordinariamente in coincidenza con le attività scolastiche e durante le attività esterne programmate, nel rispetto del P.E.I. All'assistente spetta il compenso fino a quattro giorni di assenza dell'alunno disabile durante le quali, fermo rispetto delle proprie mansioni, svolgerà servizio in favore dell'istituzione scolastica. 5. L'ente territorialmente competente provvede al pagamento del compenso spettante agli operatori. Art. 8 Accreditamento degli enti 1. Nel rispetto delle procedure previste dal d. lgs. n. 50/2016, i Comuni, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali, possono erogare i servizi di assistenza igienico - personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per il tramite di enti, cooperative sociali e associazioni, in possesso dei seguenti requisiti: 2. esperienza di almeno 12 mesi maturata nella gestione di servizi di assistenza specialistica e/o educativi analoghi negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi. 3. personale dipendente iscritto all'albo regionale di cui all'art--documentazione attestante il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, contributivo e fiscale nei confronti dei dipendenti; 4. documentazione attestante l'applicazione del CCLN sottoscritto con le OO.SS maggiormente rappresentative o il CCNL delle Cooperative sociali sottoscritto in vigore sottoscritto in data 28.03.2019, con l'obbligo di inquadrare correttamente l'assistente igienico personale e all'autonomia e alla comunicazione; 5. solidità economica e finanziaria atta a garantire la regolare retribuzione ogni mese dei dipendenti. 6. Il mancato rispetto dei requisiti o la perdita comporta la revoca dell'affidamento del servizio. Art. 9 Obblighi dell'ente locale e dell'ente accreditato 1. I Comuni, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi comunali, ovvero l'ente accreditato devono assicurare: a) la continuità educativa dell'alunno, ove possibile, con lo stesso assistente dell'anno o degli anni precedenti; b) la sostituzione, previo parere vincolante del G.L.H.O.I., (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo per l'Integrazione) dell'operatore assegnato in caso di richiesta scritta della famiglia dell'alunno, del Dirigente scolastico, adeguatamente motivata e controdedotta dall'assistente interessato; c) un adeguato livello di qualità del servizio assegnando all'alunno personale dotato della specifica competenza e formazione richiesta per ogni singolo alunno con disabilità e la sua specifica condizione di funzionamento indicata nel PEI dal G.L.H.O.I.; d) le attività di formazione ed aggiornamento dell'assistente specialistico nel rispetto dell'obbligo formativo e di aggiornamento continuo mediante la frequentazione di corsi qualificati e riconosciuti; e) la sostituzione entro 24 ore dell'assistente assente e sino al rientro del titolare; f) il pagamento degli assistenti autonomi o subordinati anche in caso di ritardo dei trasferimenti da parte della P.A, almeno fino al terzo mese di ritardo; g) rispettare la normativa vigente in materia di protezione della privacy. Art. 10 Domande e iter procedurale 1. Il servizio di assistenza di base e all'autonomia e comunicazione è garantito a partire dal primo giorno di apertura delle scuole sino al termine delle attività didattiche e verrà attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all'istituto scolastico frequentato, corredato dalla seguente documentazione sanitaria, se non già in possesso dell'istituzione scolastica: a) profilo di funzionamento di cui al d. lgs 66/2017); b) copia di documento di identità del rappresentante legale; c) autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del D. lgs. 196/2003; d) verbale di accertamento della disabilità, art 3 comma 3 L.104/92, in corso di validità redatto dalla Commissione Medica L.104/92 dell'ASP, o certificato medico ad uso scolastico rilasciato dall'Asp, valido per l'anno scolastico 2020/2021 e successivi. e) per i disabili sensoriali è necessaria o la certificazione su indicata oppure: certificazione specialistica ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381 (disabilità uditiva) certificazione specialistica ai sensi della Legge 27 maggio 1970 n 382 (disabilità visiva). 2. L'istituzione scolastica, acquisita l'istanza, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, sentito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e acquisite le informazioni dal Piano Educativo Individuale (PEI) elaborato dal G.L.H.O.I., la trasmette all'ente territorialmente competente del servizio tra Comune, Città Metropolitana e Libero Consorzio comunale corredata della documentazione, indicando la necessità e la misura della proposta di ore dell'intervento contenuta nel PEI (livello di fabbisogno di assistenza). 3. Il Comune, la Città Metropolitana e il Libero Consorzio comunale in accordo con l'istituto scolastico, provvede all'istruttoria delle richieste e alla formulazione dell'elenco dei beneficiari. Per gli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione è riconosciuto, alle città metropolitane o ai Liberi consorzi comunali, un monte ore aggiuntivo straordinario secondo il fabbisogno riconosciuto. 4. A seguito di istruttoria della domanda, il Comune, le Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi comunali presentano all'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il fabbisogno assistenziale per gli studenti in condizione di disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/1992, ammessi al servizio comunicando l'importo della relativa spesa da sostenere. 5. La Regione riconoscerà per i servizi di cui alla presente legge un costo orario non superiore a . 21,00 (Iva inclusa) (costo standard). 6. L'Istituzione scolastica rende mensilmente apposita certificazione attestante la regolare esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 396, 2° comma del D. Lgs 16/4/1994 n. 297. Art. 11 Linee guida regionali 1. L'Assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, nel rispetto dei principi e le disposizioni di cui alla presente legge, adotta per ogni triennio le Linee guida regionali per l'erogazione dei servizi di assistenza igienico - personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, sentito il parere della commissione legislativa competente, dei rappresentati di categoria e della Consulta regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 9 della legge regionale del 20 giugno 2019, n. 10. Art. 12 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.