Disegno di Legge n. 231 del 19-12-2022 Gestione dei servizi di assistenza igienico personale e specialistica in favore degli alunni con disabilità

Titolo

Gestione dei servizi di assistenza igienico personale e specialistica in favore degli alunni con disabilità

Iter

Attuale
27 dic 2022 Assegnato per esame Commissione QUINTA
27 dic 2022 Assegnato per parere Commissione PRIMA
27 dic 2022 Assegnato per parere Commissione SESTA

Storico

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  • Cronologia Testi
                   RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

         Onorevoli colleghi,

         il  disegno di legge di seguito illustrato  introduce
     norme  in  materia di gestione dei servizi di  assistenza
     scolastica in favore degli alunni con disabilità.

         La  Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle
     persone  con  disabilità, ratificata con  legge  3  marzo
     2009,  n.  18, riconosce il diritto all'istruzione  delle
     persone  con  disabilità  senza discriminazioni  e  sulla
     base  di pari opportunità attraverso un sistema educativo
     inclusivo  a tutti i livelli e un apprendimento  continuo
     lungo  tutto  l'arco della vita, al fine di garantire  la
     piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità.

         L'integrazione  scolastica è  al  centro  dell'azione
     educativa  e  didattica  delle  istituzioni  scolastiche,
     chiamate  ad  impegnarsi  costantemente  per  essere  una
     comunità  accogliente, nella quale tutti  gli  alunni,  a
     prescindere  dalle  loro  diversità  funzionali,  possano
     realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

         Ciononostante,  capita  sovente  che   nelle   scuole
     l'integrazione  degli  alunni  disabili  sia  vissuta   e
     realizzata  in  via  prioritaria  solo  per  mezzo  della
     figura  dell'insegnante  di sostegno  che,  insieme  agli
     altri  docenti curriculari della classe, danno esecuzione
     al  Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tuttavia,  la
     piena  integrazione di un alunno disabile, in  specie  se
     grave,   non  può  essere  affare  specifico  e  limitato
     all'azione  esclusiva  di pochi soggetti,  visto  che  la
     normativa  sui  diritti  delle  persone  con  disabilità,
     Legge   quadro   5  febbraio  1992,  n.104,   all'art.13,
     rubricato   Integrazione scolastica ,  menziona  in  modo
     del  tutto  apodittico, altre figure  specialistiche  che
     fanno  da  sfondo e completano le attività  e  le  azioni
     inerenti   al  processo  di  integrazione  degli   alunni
     disabili.

         Si  tratta  delle figure dell'assistente  igienico  -
     personale  (altrimenti  detto  assistente  di   base)   e
     dell'assistente  per l'autonomia e la comunicazione  che,
     come  lautamente affermato anche dalla giurisprudenza  di
     legittimità,   contribuiscono   a   far   vivere   meglio
     all'alunno  disabile   la  quotidianità  della   scuola ,
     favorendo la sua piena e fattiva integrazione sociale.

         L'assistente  per l'autonomia o la comunicazione  ha,
     difatti,  il  compito  di  facilitare,  in  sinergia  con
     l'insegnante  di  sostegno  e  gli  altri  docenti  della
     classe,   il   processo   relazionale   e   partecipativo
     dell'alunno disabile durante le attività scolastiche,  in
     ossequio  all'art. 12 della sopracitata L. 104/1992,  ove
     viene    garantito     il   diritto   all'educazione    e
     all'istruzione della persona handicappata  nelle  sezioni
     di  scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
     scolastiche  di  ogni ordine e grado e nelle  istituzioni
     universitarie   (comma  2)  e  al  successivo  comma   3,
     secondo  cui  l'integrazione scolastica ha come obiettivo
     lo    sviluppo    delle   potenzialità   della    persona
     handicappata   nell'apprendimento,  nella  comunicazione,
     nelle  relazioni e nella socializzazione .  Di tutt'altra
     natura   è,  invece,  l'azione  richiesta  all'assistente
     all'igiene   personale,  il  quale  ha  il   compito   di
     occuparsi  dei  bisogni  dell'alunno  quali  ad   esempio
     portarlo  in  bagno, aiutarlo durante i pasti,  eccetera.
     Tali  attività non sono erogabili dal personale ATA,  non
     adeguatamente  formato  in materia,  poiché  è  richiesta
     un'esperienza  e  professionalità  acquisita  negli  anni
     dagli operatori.

         Le  due figure - assistente per l'autonomia e per  la
     comunicazione  e  assistente  all'igiene   -   non   sono
     cumulabili  o interscambiabili ma al contrario  rivestono
     specifiche  funzioni  professionali,  concorrenti   tutte
     alla piena integrazione dell'alunno disabile.

         Gli  enti locali, dunque, ai sensi dell'art.13  della
     l.  104/1992, hanno l'obbligo di assicurare  tali  figure
     addizionali   senza  nessuna  manchevolezza,   taglio   e
     restrizione di alcun genere.

         Sul  punto,  la  normativa regionale ha  istituito  e
     organizzato  i  servizi  di  assistenza  scolastica  agli
     alunni con disabilità già nel 1981, quando con la   legge
     18  aprile,  n.  68  -    Istituzione,  organizzazione  e
     gestione   dei  servizi  per  i  soggetti  portatori   di
     handicap    -la  Regione  Siciliana  si  è  impegnata   a
     promuove  lo sviluppo e la qualificazione dei  servizi  e
     delle  prestazioni  rivolte alle persone  con  disabilità
     fisica,   psichica   e  sensoriale,   nell'ambito   degli
     interventi    socio-terapeutico-riabilitativi    e     di
     integrazione   scolastica  dei  soggetti  meritevoli   di
     tutela, riconoscendo ai Comuni, singoli o associati,  per
     il  raggiungimento di dette finalità, contributi  annuali
     ovvero  l'assegnazione  di personale  adeguato,  compreso
     quello  addetto  all'assistenza  igienica  personale  dei
     soggetti   portatori  di  handicap,  per  soddisfare   le
     esigenze  di  integrata permanenza e  di  socializzazione
     graduale e così via.

         Con  la  legge regionale 5 novembre 2004, n.  15,  la
     Regione     ha   riaffermato   la   propria   competenza,
     prevedendo   all'art.   22  che   l'assistenza   igienico
     personale  e  gli  altri  servizi specialistici  volti  a
     favorire  l'integrazione nella scuola  dei  soggetti  con
     handicap  grave  di cui all'articolo 3,  comma  3,  della
     legge  5  febbraio 1992, n. 104, sono di  competenza  dei
     comuni singoli e associati della Regione Siciliana .

         Parimenti,  con  l'art.  6 della  legge  regionale  5
     dicembre 2016, n. 24, ha ulteriormente stabilito  che   i
     servizi  e  le  attività di assistenza  agli  alunni  con
     disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex  province
     regionali   ( )  sono  attratti  alle  competenze   della
     Regione,  Assessorato  regionale  della  famiglia,  delle
     politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane  e
     i   liberi  Consorzi  comunali  possono  incrementare   i
     livelli  di  assistenza anche con  fondi  propri.  2.  La
     realizzazione  e  la gestione delle attività  di  cui  al
     comma  1 è delegata alle Città metropolitane e ai  liberi
     Consorzi   comunali  che  provvedono   singolarmente   ad
     espletare le procedure di affidamento .

         Dette  disposizioni, sono state confermate anche  nel
     2019,  in  sede di approvazione della legge  sul  diritto
     allo  studio  (legge regionale 20 giugno  2019,  n.  10),
     entrata in vigore il 2 novembre 2019.

         La  legge  da  ultimo citata, invero,  è  tornata  ad
     occuparsi  della  materia,  prevedendo  all'art.   5   le
     competenze    dei   consorzi   comunali,   delle    città
     metropolitane  e dei comuni e, all'art. 16,  l'intervento
     della  Regione,  in  concerto con gli  enti  locali,  per
     garantire  la  piena  realizzazione  della  persona,   il
     diritto    ai   servizi   educativi   e   all'istruzione,
     all'apprendimento   ed   all'inclusione   dei    soggetti
     disabili.

         Si  tratta,  dunque, di una norma che sostanzialmente
     non  ha  spostato  le  competenze, lasciando  intatta  la
     legislazione  previgente anche a seguito dell'entrata  in
     vigore  del  decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,
     integrato e modificato dal decreto legislativo  7  agosto
     2019,  n.  96,  che, all'art. 3, comma 2, attribuisce  ai
     collaboratori scolastici dell'amministrazione  scolastica
     i compiti di assistenza di base.

         Sul   punto,   pure   il   Consiglio   di   Giustizia
     Amministrativa per la Regione Siciliana,  con  il  parere
     n.  115  dell'8.5.2020, ha chiarito che, anche a  seguito
     della   modifica  operata  con  la  legge  regionale   n.
     10/2019, l'assetto relativo alle competenze (tra Stato  e
     Regione)  non  è  stato modificato  e  che,  difatti,   I
     servizi  e  le  attività di assistenza  agli  alunni  con
     disabilità fisiche o sensoriali svolti dalle ex  province
     regionali   ai   sensi  dell'articolo  27   della   legge
     regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare  riguardo
     ai  servizi  di trasporto, di convitto e semi convitto  e
     ai   servizi  relativi  agli  ambiti  igienico-personale,
     comunicazione    extra   scolastica,    attività    extra
     scolastica integrativa e autonomia e comunicazione,  sono
     attratti   alle  competenze  della  Regione,  Assessorato
     regionale della famiglia, delle politiche sociali  e  del
     lavoro.  Le  Città  metropolitane  e  i  liberi  Consorzi
     comunali  possono  incrementare i livelli  di  assistenza
     anche  con  fondi propri . D'altra parte,  nessuna  norma
     regionale  è  mai  stata  impugnata  per  violazione   di
     competenze,  essendo  la  Regione  competente  ai   sensi
     dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e degli  artt.
     14 e 17 dello Statuto.

         In  ragione  di ciò, dunque, il presente  disegno  di
     legge  intende prevedere e disciplinare la  gestione  dei
     servizi   di   assistenza   all'interno   delle   scuole,
     promuovendo,   accanto  ai  servizi  statali,   cure   ed
     interventi  compensativi  ed  aggiuntivi  in   grado   di
     favorire  efficacemente  l'integrazione  dell'alunno  con
     disabilità.

         Con   questa   logica,   intende   altresì   favorire
     l'adozione  di  un modello unico di gestione,  che  ponga
     fine  al  differenzialismo  che  negli  ultimi  anni   ha
     caratterizzato  l'erogazione  dei  servizi  medesimi   da
     parte  dei comuni, delle città metropolitane e dei liberi
     consorzi  comunali, a tutela di tutti gli alunni disabili
     dell'isola.  Singoli  distretti   e  singoli  comuni  con
     propri   regolamenti  hanno,  negli  anni,   tentato   di
     sopperire  alla mancata uniforme legislazione in  materia
     di  servizi alla persona, realizzando variegate  modalità
     di  affidamento  dei servizi alla persona,  diversificati
     per  i criteri di affidamento, di aggiudicazione, per  le
     modalità di quantificazione e di determinazioni di  oneri
     e  costi,  a  scapito  dei principi di  imparzialità,  di
     trasparenza  e  di uniformità della qualità  dei  servizi
     erogati da parte della Pubblica Amministrazione.

         Il  presente  disegno  di  legge  si  compone  di  12
     articoli.

         L'art. 1 definisce l'oggetto e le finalità del  testo
     di  legge,  individuando  la  tipologia  dei  servizi  di
     assistenza  spettanti agli alunni con  disabilità  e  gli
     enti territoriali chiamati ad assicurane l'erogazione.

         L'art.  2 individua le tipologie e le caratteristiche
     del  servizio di assistenza all'igiene - personale  e  di
     assistenza  specialistica  (assistenza  all'autonomia   e
     alla comunicazione) dell'alunno con disabilità.

         L'art.   3  riconosce  negli  alunni  con  disabilità
     certificata  ai  sensi dell'art 3, comma 3,  della  legge
     104/92,  i destinatari dei servizi assistenziali elargiti
     in ambito scolastico.

         L'art.   4   stabilisce  i  titoli  e  le  qualifiche
     professionali necessarie per lo svolgimento  dei  servizi
     di  igiene personale e di assistenza all'autonomia e alla
     comunicazione.

         L'art.  5 prevede l'istituzione, in forma telematica,
     di   un   albo   regionale  degli   operatori   abilitati
     all'esercizio  del  servizio  di  assistenza  di  base  e
     specialistica, articolato in due sezioni e  distinto  per
     ambiti  provinciali,  a  cui gli operatori  professionali
     dovranno  iscriversi  per  l'esercizio  dell'attività  di
     assistenza.

         L'art.  6  disciplina  le modalità  di  gestione  dei
     servizi   di  assistenza  igienico  -  personale   e   di
     assistenza all'autonomia e alla comunicazione secondo  un
     duplice  modello di gestione: attraverso l'accreditamento
     professionale  degli assistenti igienico  -  personale  e
     assistenti all'autonomia e alla comunicazione, secondo  i
     criteri di cui all'art. 7 o attraverso accreditamento  di
     enti,  cooperative  sociali ed  associazioni,  secondo  i
     criteri di cui all'art. 8.

         L'art.  7  disciplina l'accreditamento diretto  degli
     operatori che intendano svolgere le attività di cui  alla
     presente legge nelle forme della libera professione.

         L'art.   8   indica   i   requisiti   necessari   per
     l'accreditamento  di enti, cooperative  sociali  ai  fini
     dell'erogazione  dei  servizi di  assistenza  igienico  -
     personale   e   di   assistenza  all'autonomia   e   alla
     comunicazione.

         L'art.  9  individua gli obblighi dell'ente locale  e
     dell'ente accreditato.

         L'art.  10  indica  i  documenti necessari  e  l'iter
     procedurale  da  seguire  al  fine  dell'attivazione  del
     servizio   di  assistenza  di  base  e  all'autonomia   e
     comunicazione,   che   avviene  a  seguito   di   domanda
     presentata  da  uno dei genitori o da chi rappresenta  lo
     studente  minore o dallo studente stesso, se maggiorenne,
     all'istituto scolastico frequentato.

         L'art.  11  prevede l'adozione per ogni triennio,  da
     parte  dell'Assessorato  regionale  alla  famiglia,  alle
     politiche   sociali  e  al  lavoro,  delle  Linee   guida
     regionali  per  l'erogazione dei  servizi  di  assistenza
     igienico  -  personale  e di assistenza  all'autonomia  e
     alla comunicazione.

         Infine, l'art. 12 prevede la norma finale.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                          Oggetto e finalità

         1.  Nel  rispetto  della  Costituzione,  delle  norme
     generali sull'istruzione, dei principi fondamentali,  dei
     livelli  essenziali  delle prestazioni  e  dell'autonomia
     delle   istituzioni   scolastiche,  la   presente   legge
     disciplina   l'organizzazione  e  il  funzionamento   del
     servizio   di   assistenza  igienico   personale   e   di
     assistenza  all'autonomia e alla comunicazione in  favore
     degli  alunni  e  delle alunne con  disabilità  grave  ai
     sensi  dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
     n. 104, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie  e
     secondarie   di  primo  e  secondo  grado,  pubbliche   e
     paritarie,  e delle Università site nel territorio  della
     Regione siciliana.

         2.  I  servizi di assistenza igienico personale e  di
     assistenza  all'autonomia  e alla  comunicazione  di  cui
     all'art.  13  della  Legge  5 febbraio  1992,  n.  104  e
     all'art.  42  del  D.P.R.  24  luglio  1977  n.  616,  si
     realizzano nell'ambito della scuola e sono finalizzati  a
     garantire   il   diritto   allo  studio,   l'integrazione
     scolastica,  il recupero e lo sviluppo delle potenzialità
     degli  alunni  con disabilità nell'ambito  dell'autonomia
     personale, della comunicazione, delle relazioni  e  della
     socializzazione,    favorendo    l'inserimento    e    la
     partecipazione alle attività scolastiche e  le  relazioni
     sociali anche al di fuori della scuola.

         3.  I  servizi  di cui alla presente  legge  sono  di
     competenza  dei  Comuni, singoli o  associati,  ai  sensi
     dell'art. 22 della legge regionale 5 novembre 2004 n.  15
     e   della  Regione  ai  sensi  dell'art.  6  della  legge
     regionale  5 dicembre 2016, n. 24 e della legge regionale
     20 giugno 2019, n. 10.

                                Art. 2
               Tipologie e caratteristiche del servizio

         1.   L'assistenza  igienico  personale  consiste  nel
     prestare ausilio materiale all'alunno con disabilità.  Il
     servizio, espletato da un operatore qualificato per  ogni
     quattro  alunni,  prevede lo svolgimento  delle  seguenti
     attività:

         a)  aiuto e vigilanza nei confronti del disabile  per
     l'accesso  nell'edificio scolastico e per gli spostamenti
     nelle aree interne ed esterne;

         b) sistemazione all'interno della classe;

         c)  attività  di  igiene  e cura  della  persona  con
     riferimento alle esigenze di espletamento delle  funzioni
     di carattere fisiologico;

         d)  assistenza  durante la refezione  scolastica  per
     una corretta assunzione dei pasti;

         e)  partecipazione all'attuazione dei  P.E.I.  (Piano
     Educativo  Individualizzato) degli  alunni  assistiti  in
     sinergia  con gli altri operatori istituzionali coinvolti
     e con la famiglia.

         2.  L'assistenza  all'autonomia e alla  comunicazione
     consiste   nell'insieme  delle  attività  finalizzate   a
     garantire, in collaborazione con il personale  docente  e
     non  docente  della  scuola, un supporto  alla  crescita,
     alle  capacità  di  apprendimento  e  di  socializzazione
     dell'alunno per una effettiva partecipazione a  tutte  le
     attività  scolastiche.  Il  servizio  è  ad  personam   e
     prevede l'espletamento dei seguenti interventi:

         a)  partecipazione all'attuazione dei  P.E.I.  (Piano
     Educativo  Individualizzato) degli  alunni  assistiti  in
     sinergia  con gli altri operatori istituzionali coinvolti
     e con la famiglia.

         b)  attività  di  supporto di tipo pratico-funzionale
     per  poter eseguire l'attività svolta dall'insegnante  di
     classe;

         c)   collaborazione   con  gli  insegnanti   per   la
     realizzazione del programma didattico - educativo;

         d)  interventi  di sostegno e di potenziamento  delle
     autonomie  personali  e  nella  gestione  delle  attività
     quotidiane;

         e)  interventi  per favorire l'integrazione  sociale,
     lo   sviluppo  e  il  potenziamento  delle  capacità   di
     comunicazione;

         f)  attività  di  supporto durante lo svolgimento  di
     attività   ludiche,  di  laboratorio,   di   esplorazione
     dell'ambiente,  di gite d'istruzione, purché  organizzate
     in   base  alla  programmazione  dei  competenti   organi
     collegiali  e  alla  presenza  dell'insegnante   per   il
     sostegno;

         g)   attività  a  domicilio  nel  caso  di  specifici
     progetti  che prevedano una integrazione tra  il  momento
     scolastico e quello familiare.

         3.   In   favore   degli  studenti   con   disabilità
     sensoriale,  per l'area uditiva, l'assistente  si  occupa
     di:

         a)  favorire  il buon utilizzo di ausili protesici  e
     di  software o hardware didattici destinati allo studente
     ed ai docenti;

         b)  adottare la Lingua Italiana dei Segni (LIS), o il
     metodo  bimodale,  o l'oralista, secondo  le  indicazioni
     della famiglia di ciascun alunno;

         c)    collaborare    con   gli    insegnanti    nella
     pianificazione  delle lezioni mediante  strategie  visive
     che  utilizzano la vista, canale integro del ragazzo  non
     udente.

         4. Per l'area visiva, l'assistente si occupa di:

         a)  favorire l'accesso ai contenuti della  didattica,
     di  cui  al  punto c), anche attraverso la  trasposizione
     del   materiale  didattico  e  librario  in  uso   e   la
     transcodifica dei testi in Braille;

         b)  costruire materiale non strutturato come sussidio
     per   il   processo   di  conoscenza   ed   apprendimento
     dell'alunno;

         c)    collaborare    con   gli    insegnanti    nella
     pianificazione  delle  lezioni  mediante  strategie   che
     utilizzano la funzione aptica ed uditiva, canali  integri
     del bambino/ragazzo non vedente.

                                Art. 3
                       Destinatari del servizio

         1.  I  destinatari dei servizi sono  gli  alunni  con
     disabilità  in  situazione  di  gravità  riconosciuta  ai
     sensi   dell'art   3,  comma  3,  della   legge   104/92,
     frequentanti le scuole primarie e secondarie di  primo  e
     secondo  grado, pubbliche o paritarie, e delle Università
     di  tutto  il  territorio regionale  che  necessitano  di
     assistenza     igienico    personale    e/o    assistenza
     all'autonomia  e alla comunicazione come  da  profilo  di
     funzionamento di cui al d. lgs. 13 aprile 2017, n. 66.

                                Art. 4
                         Figure professionali

         1.    Fermo   restando   l'utilizzo   del   personale
     amministrativo  tecnico ausiliario (ATA)  qualificato  ai
     sensi  della  normativa statale vigente, il  servizio  di
     assistenza igienico personale è altresì  espletato  dagli
     operatori  OSA  e OSS in possesso di specifico  attestato
     professionale  o  titolo equipollente riconosciuto  dalla
     Regione  e da coloro che, alla data di entrata in  vigore
     della  presente  legge,  abbiano  svolto  l'attività   di
     assistenza   igienico   personale  per  un  periodo   non
     inferiore  a  5 anni, anche non continuativi, documentata
     mediante  dichiarazione  del  datore  di  lavoro   ovvero
     autocertificazione dell'interessato.

         2.  Il  servizio di assistenza all'autonomia  e  alla
     comunicazione  è  espletato  dalla  figura  professionale
     individuata  ai sensi dell'art. 3, comma 4,  del  d.  lgs
     66/2017,  modificato  dal d. lgs n. 96/2019.  Nelle  more
     dell'adozione  del  decreto del Ministro  dell'Istruzione
     d'intesa  con  la Conferenza Unificata,  il  servizio  di
     assistenza  specialistica può  essere  svolto  da  coloro
     che,  nel  rispetto delle determinazioni dell'Assessorato
     regionale  della famiglia, delle politiche sociali,  alla
     data  di  entrata in vigore della presente legge, abbiano
     svolto  l'attività  di  assistenza all'autonomia  e  alla
     comunicazione per un periodo non inferiore a 5 anni.

                                Art. 5
                            Albo regionale

         1.  Entro  90  giorni dall'entrata  in  vigore  della
     presente  legge,  presso  l'Assessorato  regionale  della
     famiglia,  delle  politiche  sociali  e  del   lavoro   è
     istituito,  in  forma telematica, l'albo regionale  degli
     operatori    abilitati   all'esercizio    dell'assistenza
     igienico personale e all'assistenza all'autonomia e  alla
     comunicazione, articolato nelle seguenti sezioni:

         a)    Sezione    A,   comprendente   gli    operatori
     professionali di cui al comma 1 dell'art. 4  che  abbiano
     presentato  domanda  d'iscrizione,  distinti  per  ambito
     provinciale;

         b)    Sezione    B,   comprendente   gli    operatori
     professionali di cui al comma 2 dell'art. 4  che  abbiano
     presentato  domanda  d'iscrizione,  distinti  per  ambito
     provinciale.

         2.   L'inserimento  nell'albo  regionale  costituisce
     requisito  per  l'esercizio  dell'attività  di  cui  alla
     presente  legge,  fermo  restando  l'applicazione   delle
     normative   statali  e  regionali  vigenti  riguardo   al
     riconoscimento   della  qualifica   professionale,   alla
     validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.

         3.   L'Assessore  regionale  della  famiglia,   delle
     politiche  e  sociali e del lavoro, entro il  termine  di
     cui   al  comma  1,  definisce  le  modalità  di  tenuta,
     redazione e aggiornamento dell'albo.

                                Art. 6
                   Modalità di gestione dei servizi

         1.  Il servizio di assistenza igienico - personale  e
     di  assistenza all'autonomia e alla comunicazione di  cui
     alla presente legge viene erogato, ai sensi dell'art.  22
     della  legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dai Comuni
     per  le  scuole  dell'infanzia, primarie e secondarie  di
     primo  grado  nonché dalle Città metropolitane  e  Liberi
     Consorzi  Comunali  per le scuole secondarie  di  secondo
     grado e gli altri istituti superiori ed universitari.

         2.  Nel rispetto delle procedure previste dal d. lgs.
     n.  50/2016, gli enti di cui al comma precedente  erogano
     i  servizi  di  assistenza  igienico  -  personale  e  di
     assistenza all'autonomia e alla comunicazione  secondo  i
     seguenti modelli di gestione:

         3.   accreditamento  professionale  degli  assistenti
     igienico  - personali e assistenti all'autonomia  e  alla
     comunicazione, secondo i criteri di cui all'art. 7;

         4.  accreditamento  di enti, cooperative  sociali  ed
     associazioni, secondo i criteri di cui all'art. 8;

         5.  L'erogazione  delle  risorse  finanziarie  per  i
     servizi  a  favore degli studenti con disabilità  sono  a
     carico   del  bilancio  della  Regione  che  provvede   a
     trasferire  le  relative  somme  ai  Comuni,  alle  Città
     metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali.

                                Art. 7
                     Accreditamento professionale

         1.  Nel rispetto delle procedure previste dal d. lgs.
     n.  50/2016, i Comuni, le Città Metropolitane e i  Liberi
     Consorzi   Comunali,  possono  erogare   i   servizi   di
     assistenza   igienico  -  personale   e   di   assistenza
     all'autonomia    e    alla    comunicazione    attraverso
     l'accreditamento  diretto degli operatori  che  intendano
     svolgere  le  attività di cui alla presente  legge  nelle
     forme della libera professione.

         2.  Gli  enti  di  cui al comma 1, prima  dell'inizio
     dell'attività   didattiche,  mediante   avviso   pubblico
     procedendo  alla  creazione di apposito  elenco  tra  gli
     assistenti  aventi  i  requisiti  professionali  previsti
     all'art.   4,  ordinati  per  anzianità  di  servizio   e
     assegnati,  previa stipula di apposito atto di  adesione,
     tenendo conto della continuità educativa dell'alunno  con
     disabilità.

         3.   All'inizio  di  ogni  anno  scolastico,   previa
     verifica   della   richiesta   di   assistenza   igienico
     personale   e/o   all'autonomia  e   alla   comunicazione
     trasmessa  ai  sensi  dell'art.  10,  l'ente  accreditato
     competente  provvede  e l'assistente  siglano  l'atto  di
     adesione  nel  quale  vengono  definite  le  modalità  di
     svolgimento  della  prestazione,  il  monte  ore   e   il
     compenso, nel rispetto dei CCNL di categoria.

         4.  Le  prestazioni  si  svolgono  ordinariamente  in
     coincidenza  con  le attività scolastiche  e  durante  le
     attività  esterne  programmate, nel rispetto  del  P.E.I.
     All'assistente  spetta il compenso fino a quattro  giorni
     di  assenza dell'alunno disabile durante le quali,  fermo
     rispetto  delle  proprie mansioni, svolgerà  servizio  in
     favore dell'istituzione scolastica.

         5.  L'ente  territorialmente competente  provvede  al
     pagamento del compenso spettante agli operatori.

                                Art. 8
                       Accreditamento degli enti

         1.  Nel rispetto delle procedure previste dal d. lgs.
     n.  50/2016, i Comuni, le Città Metropolitane e i  Liberi
     Consorzi   Comunali,  possono  erogare   i   servizi   di
     assistenza   igienico  -  personale   e   di   assistenza
     all'autonomia  e  alla comunicazione per  il  tramite  di
     enti,  cooperative  sociali e associazioni,  in  possesso
     dei seguenti requisiti:

         2.  esperienza  di  almeno  12  mesi  maturata  nella
     gestione  di  servizi  di  assistenza  specialistica  e/o
     educativi   analoghi   negli   ultimi   tre   anni,   con
     l'indicazione   degli   importi,   delle   date   e   dei
     destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi.

         3.  personale dipendente iscritto all'albo  regionale
     di  cui all'art--documentazione attestante il rispetto di
     tutte  le  normative  vigenti  in  materia  di  tutela  e
     sicurezza  del  lavoro,  nonché  di  ordine  retributivo,
     contributivo e fiscale nei confronti dei dipendenti;

         4.  documentazione attestante l'applicazione del CCLN
     sottoscritto con le OO.SS maggiormente rappresentative  o
     il  CCNL delle Cooperative sociali sottoscritto in vigore
     sottoscritto   in  data  28.03.2019,  con  l'obbligo   di
     inquadrare correttamente l'assistente igienico  personale
     e all'autonomia e alla comunicazione;

         5.  solidità economica e finanziaria atta a garantire
     la regolare retribuzione ogni mese dei dipendenti.

         6.  Il  mancato rispetto dei requisiti o  la  perdita
     comporta la revoca dell'affidamento del servizio.

                                Art. 9
           Obblighi dell'ente locale e dell'ente accreditato

         1.  I  Comuni,  le  Città Metropolitane  e  i  Liberi
     Consorzi  comunali,  ovvero  l'ente  accreditato   devono
     assicurare:

         a)   la   continuità   educativa   dell'alunno,   ove
     possibile,  con  lo stesso assistente dell'anno  o  degli
     anni precedenti;

         b)  la  sostituzione,  previo parere  vincolante  del
     G.L.H.O.I.,  (Gruppo  di Lavoro per l'Handicap  Operativo
     per  l'Integrazione) dell'operatore assegnato in caso  di
     richiesta   scritta  della  famiglia   dell'alunno,   del
     Dirigente    scolastico,   adeguatamente    motivata    e
     controdedotta dall'assistente interessato;

         c)  un  adeguato  livello  di  qualità  del  servizio
     assegnando  all'alunno personale dotato  della  specifica
     competenza  e  formazione  richiesta  per  ogni   singolo
     alunno  con  disabilità e la sua specifica condizione  di
     funzionamento indicata nel PEI dal G.L.H.O.I.;

         d)   le   attività  di  formazione  ed  aggiornamento
     dell'assistente  specialistico nel rispetto  dell'obbligo
     formativo   e  di  aggiornamento  continuo  mediante   la
     frequentazione di corsi qualificati e riconosciuti;

         e)  la  sostituzione  entro  24  ore  dell'assistente
     assente e sino al rientro del titolare;

         f)   il   pagamento  degli  assistenti   autonomi   o
     subordinati  anche  in caso di ritardo dei  trasferimenti
     da  parte  della  P.A,  almeno  fino  al  terzo  mese  di
     ritardo;

         g)  rispettare  la normativa vigente  in  materia  di
     protezione della privacy.

                                Art. 10
                      Domande e iter procedurale

         1.  Il servizio di assistenza di base e all'autonomia
     e  comunicazione è garantito a partire dal  primo  giorno
     di  apertura delle scuole sino al termine delle  attività
     didattiche   e  verrà  attivato  a  seguito  di   domanda
     presentata  da  uno dei genitori o da chi rappresenta  lo
     studente  minore o dallo studente stesso, se maggiorenne,
     all'istituto  scolastico  frequentato,  corredato   dalla
     seguente   documentazione  sanitaria,  se  non   già   in
     possesso dell'istituzione scolastica:

         a)   profilo  di  funzionamento  di  cui  al  d.  lgs
     66/2017);

         b)  copia di documento di identità del rappresentante
     legale;

         c)  autorizzazione al trattamento dei dati  personali
     dello studente ai sensi del D. lgs. 196/2003;

         d)  verbale di accertamento della disabilità,  art  3
     comma  3  L.104/92,  in corso di validità  redatto  dalla
     Commissione   Medica  L.104/92  dell'ASP,  o  certificato
     medico ad uso scolastico rilasciato dall'Asp, valido  per
     l'anno scolastico 2020/2021 e successivi.

         e)  per  i  disabili  sensoriali è  necessaria  o  la
     certificazione   su   indicata   oppure:   certificazione
     specialistica ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n.  381
     (disabilità  uditiva)  certificazione  specialistica   ai
     sensi  della  Legge  27  maggio 1970  n  382  (disabilità
     visiva).

         2.  L'istituzione  scolastica,  acquisita  l'istanza,
     entro  e non oltre il 30 giugno di ogni anno, sentito  il
     Gruppo  di  Lavoro per l'Inclusione (GLI) e acquisite  le
     informazioni   dal  Piano  Educativo  Individuale   (PEI)
     elaborato   dal   G.L.H.O.I.,   la   trasmette   all'ente
     territorialmente  competente  del  servizio  tra  Comune,
     Città   Metropolitana   e   Libero   Consorzio   comunale
     corredata della documentazione, indicando la necessità  e
     la   misura   della   proposta  di  ore   dell'intervento
     contenuta nel PEI (livello di fabbisogno di assistenza).

         3.  Il  Comune, la Città Metropolitana  e  il  Libero
     Consorzio  comunale in accordo con l'istituto scolastico,
     provvede   all'istruttoria   delle   richieste   e   alla
     formulazione   dell'elenco  dei  beneficiari.   Per   gli
     studenti    che,   al   termine   dell'anno   scolastico,
     sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione  o
     l'esame    di   qualifica   o   diploma   dei    percorsi
     ordinamentali  di istruzione è riconosciuto,  alle  città
     metropolitane  o  ai Liberi consorzi comunali,  un  monte
     ore   aggiuntivo  straordinario  secondo  il   fabbisogno
     riconosciuto.

         4.   A  seguito  di  istruttoria  della  domanda,  il
     Comune,  le  Città  Metropolitane ed  i  Liberi  Consorzi
     comunali   presentano  all'Assessorato  della   famiglia,
     delle  politiche  sociali  e del  lavoro,  il  fabbisogno
     assistenziale   per  gli  studenti   in   condizione   di
     disabilità  grave, di cui all'art. 3, comma  3  della  L.
     104/1992,   ammessi  al  servizio  comunicando  l'importo
     della relativa spesa da sostenere.

         5.  La Regione riconoscerà per i servizi di cui  alla
     presente  legge un costo orario non superiore a  .  21,00
     (Iva inclusa) (costo standard).

         6.   L'Istituzione   scolastica   rende   mensilmente
     apposita    certificazione   attestante    la    regolare
     esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 396,  2°
     comma del D. Lgs 16/4/1994 n. 297.

                                Art. 11
                         Linee guida regionali

         1.   L'Assessorato  regionale  alla  famiglia,   alle
     politiche sociali e al lavoro, nel rispetto dei  principi
     e  le disposizioni di cui alla presente legge, adotta per
     ogni  triennio le Linee guida regionali per  l'erogazione
     dei  servizi  di  assistenza igienico -  personale  e  di
     assistenza  all'autonomia e alla  comunicazione,  sentito
     il  parere della commissione legislativa competente,  dei
     rappresentati  di  categoria e della  Consulta  regionale
     per  il diritto allo studio di cui all'art. 9 della legge
     regionale del 20 giugno 2019, n. 10.

                                Art. 12
                             Norma finale

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

         2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.